19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/148


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2007/826/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica moldova un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 10 ottobre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio adottata il 9 ottobre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha comunicato la propria intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  Cfr. pag. 149 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA, in appresso denominata «Moldova»,

DECISE a intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione clandestina,

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nei territori della Moldova o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e della Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Parti contraenti»: la Moldova e la Comunità;

b)

«cittadino moldovo»: qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica di Moldova;

c)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

d)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

e)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Moldova o di uno degli Stati membri;

f)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)

«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Moldova o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

h)

«valico di frontiera»: qualsiasi valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti della Moldova o degli Stati membri per l’attraversamento delle frontiere rispettive, compresi gli aeroporti internazionali;

i)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Moldova o da uno Stato membro necessaria in vista dell’ingresso o del transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

j)

«Stato richiedente»: lo Stato (la Moldova o uno Stato membro) che presenta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

k)

«Stato richiesto»: lo Stato (la Moldova o uno Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

l)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Moldova o di uno Stato membro incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

m)

«zona di frontiera»: un’area di 30 chilometri che si estende dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Moldova, ma anche i territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Moldova;

n)

«transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA MOLDOVA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   La Moldova riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente purché, conformemente all’articolo 8, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini moldovi.

2.   La Moldova riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, a meno che non godano di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente,

i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Moldova, a meno che non godano di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente.

3.   La Moldova riammette anche coloro che sono stati privati della cittadinanza moldova, ovvero vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, a meno che tali persone non abbiano quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati.

4.   Dopo che la Moldova ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i 3 giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno 3 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de iure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Moldova rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Moldova non abbia provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella moldova, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   La Moldova riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente purché, conformemente all’articolo 9, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Moldova; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dalla Moldova dopo aver soggiornato nel territorio della Moldova o esservi transitate.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Moldova; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Moldova, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto.

3.   Dopo che la Moldova ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona la cui ammissione è stata accettata il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Moldova e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio della Moldova purché, conformemente all’articolo 8, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di tale Stato membro.

2.   Uno Stato membro riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, a meno che non godano di un diritto di soggiorno autonomo in Moldova,

i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, a meno che non godano di un diritto di soggiorno autonomo in Moldova;

3.   Uno Stato membro riammette anche coloro che sono stati privati della cittadinanza di uno Stato membro, ovvero vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio della Moldova, a meno che tali persone non abbiano quanto meno ricevuto, dalla Moldova, la promessa di essere naturalizzati.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i 3 giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno 3 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de iure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di quello Stato membro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, la Moldova tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Moldova e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio della Moldova purché, conformemente all’articolo 9, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone:

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Moldova dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o esservi transitate.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure

b)

la Moldova ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Moldova sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, nel caso in cui uno o più di essi siano scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Nel caso in cui tali documenti non possano essere presentati, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal quale il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione è uscito.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Moldova rilascia alla persona la cui ammissione è stata accettata il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Non è necessaria una domanda di riammissione se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido e, qualora tale persona sia cittadino di paesi terzi o apolide, se possiede anche, laddove applicabile, un visto o un permesso di soggiorno valido dello Stato richiesto.

3.   Se una persona è stata fermata nella zona di frontiera (anche aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato il confine illegalmente arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

Articolo 7

Contenuto della domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:

a)

i dati della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e, ove possibile, luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b)

l’indicazione dei mezzi di prova o degli elementi prima facie indicanti la cittadinanza, il transito, i motivi per cui è chiesta la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, l’ingresso e il soggiorno illegali.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni concernenti le condizioni di salute dell’interessato, che potrebbero essere necessarie nello specifico caso di trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere dimostrata con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo, ancorché il loro periodo di validità sia trascorso. Se tali documenti vengono presentati, gli Stati membri e la Moldova ritengono accertata la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. Le prove della cittadinanza non possono essere fornite attraverso documenti falsi.

2.   Gli elementi prima facie indicanti la cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, possono essere forniti, in particolare, sulla base dei documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché il loro periodo di validità sia trascorso. Se tali documenti vengono presentati, gli Stati membri e la Moldova ritengono accertata la cittadinanza, a meno che non siano in grado di fornire prova contraria. Gli elementi prima facie indicanti la cittadinanza non possono essere basati su documenti falsi.

3.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, se richiesta, le disposizioni necessarie con l’autorità competente dello Stato richiedente per interrogare senza indugio, al più tardi entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove concernenti i motivi della riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafo 1, sono fornite, in particolare, attraverso i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tali prove non possono essere fornite attraverso documenti falsi. Gli Stati membri e la Moldova riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   Gli elementi prima facie indicanti i motivi della riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, sono forniti, in particolare, attraverso i mezzi di prova elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se vengono presentati tali elementi prima facie, gli Stati membri e la Moldova riterranno accertati i motivi per la riammissione, a meno che non siano in grado di fornire prova contraria.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, nei quali risultino mancanti il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce elemento prima facie indicante l’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che la persona interessata è stata trovata sprovvista dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora sia impossibile per motivi de iure o de facto presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, ma solamente fino al momento in cui tali impedimenti cessino di esistere.

2.   Alla domanda di riammissione dev’essere data risposta scritta:

entro 2 giorni lavorativi, se la domanda è introdotta secondo la procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3),

entro 11 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Qualora sia impossibile per motivi de iure o de facto rispondere entro 11 giorni lavorativi, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di 2 giorni lavorativi al massimo. Se non è data risposta nei termini prorogati, il trasferimento si considera accettato.

4.   Il rigetto di una domanda di riammissione è motivato.

5.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, la persona interessata è trasferita entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti della Moldova e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti il trasferimento.

2.   Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Moldova o degli Stati membri e può avvenire utilizzando sia voli di linea che voli charter. Nel caso di trasferimenti sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, a condizione che sia personale autorizzato della Moldova o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento della persona interessata, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si applicano, mutatis mutandis, le norme procedurali del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e la Moldova dovrebbero cercare di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui tali persone non possano essere rinviate direttamente nello Stato di destinazione.

2.   La Moldova autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Moldova, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   La Moldova o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

c)

per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o per altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   La Moldova o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In questo caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

dati dell’interessato (per esempio nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e, ove possibile, luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto, entro 4 giorni lavorativi e per iscritto, comunica allo Stato richiedente l’ammissione, confermando il valico di frontiera e l’orario previsto per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

La comunicazione di dati personali ha luogo solamente qualora sia necessaria per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Moldova o di uno Stato membro, a seconda dei casi. Il trattamento e l’elaborazione dei dati personali nel caso specifico è disciplinato dalla legislazione nazionale della Moldova ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, dalla direttiva 95/46/CE (2) e dalla legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per la specifica, esplicita e legittima finalità dell’attuazione del presente accordo, e non successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo incompatibile con tale finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (per esempio nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

gli scali e gli itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quanto necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o per le quali sono stati successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per assicurare opportunamente la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche la comunicazione di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento di tali dati;

g)

se richiesta, l’autorità che riceve i dati informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’ulteriore trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati,

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo,

dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,

dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito,

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Moldova a norma dell’articolo 19;

d)

fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Moldova; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli di attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o della Moldova, la Moldova e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti:

a)

la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le modalità di riammissione nell’ambito della procedura accelerata;

c)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;

d)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.

3.   La Moldova accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e la Moldova, se e in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio della Moldova e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi 6 mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il dieci ottobre duemilasette, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldova, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

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За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

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(1)  Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVE DELLA CITTADINANZA (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio e, se applicabile, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini);

carte d’identità di qualunque tipo;

registri navali e licenze di skipper;

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali che menzionino o indichino chiaramente la cittadinanza.

ALLEGATO 2

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI ELEMENTI PRIMA FACIE INDICANTI LA CITTADINANZA (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo;

fogli matricolari e carte d’identità militari;

dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata da personale dell’autorità di frontiera o da testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell’interessato;

patenti di guida o loro fotocopia;

certificati di nascita o loro fotocopia;

tessere di servizio di società o loro fotocopia;

dichiarazioni scritte di testimoni;

dichiarazioni scritte dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVE DEI MOTIVI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

visto o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio fotografiche);

documenti, certificati e fatture nominativi di ogni tipo (ad esempio fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

biglietti nominativi e/o elenchi di passeggeri di viaggi via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;

dichiarazioni ufficiali rilasciate da personale dell’autorità di frontiera attestanti il passaggio del confine da parte dell’interessato.

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI ELEMENTI PRIMA FACIE INDICANTI I MOTIVI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi;

dichiarazioni ufficiali dell’interessato, di familiari o compagni di viaggio, in procedimenti giudiziari o amministrativi;

dichiarazioni ufficiali di testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell’interessato;

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR).

ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

«Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. In tali circostanze è opportuno che la Moldova e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA

«Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d'Islanda, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questo paese all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In tali circostanze è opportuno che la Moldova concluda con l’Islanda un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questo paese all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In tali circostanze è opportuno che la Moldova conformi al presente accordo l’accordo di riammissione concluso con la Norvegia il 31 marzo 2005.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

«Le parti contraenti prendono atto che l’Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull’associazione della Svizzera all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, la Moldova conformi al presente accordo l’accordo di riammissione concluso con la Svizzera il 6 novembre 2003.»

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, E ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

Le parti convengono che, ai fini delle richiamate disposizioni, una persona «entra direttamente» dal territorio della Moldova se arriva nel territorio degli Stati membri senza essere passato per un paese terzo ovvero, quando lo Stato richiesto è uno degli Stati membri, arriva nel territorio della Moldova senza essere passato per un paese terzo. Non è considerato ingresso il transito per un aeroporto di un paese terzo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL SOSTEGNO TECNICO E FINANZIARIO

Le parti convengono di attuare il presente accordo in base ai principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Moldova e l’Unione europea.

A tal fine, la Comunità europea si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Moldova nell’attuazione del presente accordo, con particolare riguardo allo sviluppo delle capacità. Tale sostegno dev’essere fornito a fronte delle priorità globali di intervento a favore della Moldova nell’ambito del finanziamento globale disponibile per la Moldova e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell’aiuto esterno della CE.