19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/136


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

(2007/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica di Serbia un accordo che facilita il rilascio dei visti.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell’accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DI SERBIA in appresso le «parti»,

TENENDO CONTO dell’ottica europea in cui si pone la Repubblica di Serbia, dell’apertura dei negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra la Comunità europea/gli Stati membri dell’UE e la Repubblica di Serbia, e del partenariato europeo adottato dal Consiglio nel gennaio 2006;

RIBADENDO l’intenzione di collaborare strettamente nel quadro delle future strutture ASA per la liberalizzazione del sistema dei visti tra la Repubblica di Serbia e l’Unione europea, conformemente alle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali di Salonicco del 21 giugno 2003;

DESIDERANDO, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini serbi;

TENENDO PRESENTE che tutti i cittadini dell’UE sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Repubblica di Serbia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano per il suo territorio;

RICONOSCENDO che, se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia, per reciprocità;

RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione clandestina e

PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE alla sicurezza e alla riammissione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini della Repubblica di Serbia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE o per alcune categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia, per reciprocità.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Serbia solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica di Serbia o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della Repubblica di Serbia»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Serbia conformemente alla di questa normativa nazionale;

d)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,

l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino della Repubblica di Serbia autorizzato o avente titolo a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini della Repubblica di Serbia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità serba attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera di commercio della Repubblica di Serbia;

c)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia:

una richiesta scritta di una società o associazione nazionale di trasportatori della Repubblica di Serbia relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

d)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri:

una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Repubblica di Serbia, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e)

giornalisti:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

f)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

g)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

h)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

j)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

k)

coloro che visitano cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

l)

persone che si recano ad una cerimonia funebre:

un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

m)

persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

n)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

o)

rappresentanti delle comunità religiose della Repubblica di Serbia:

una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata nella Repubblica di Serbia, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

p)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione della persona interessata all’evento;

q)

turisti:

un certificato o ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dagli Stati membri nel quadro della cooperazione consolare locale che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo; o

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri di governi e parlamenti nazionali e regionali/provinciali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori in visita a cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

c)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia;

d)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

e)

giornalisti;

f)

persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

g)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

h)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

j)

persone bisognose di cure mediche periodiche e accompagnatori indispensabili;

k)

rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

l)

rappresentanti delle comunità religiose registrate nella Repubblica di Serbia, che si recano periodicamente negli Stati membri;

m)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Repubblica di Serbia ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

Se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali/provinciali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

c)

i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

d)

gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

e)

i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

f)

i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

g)

i disabili ed eventuali accompagnatori;

h)

i rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riunioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione;

i)

le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

j)

i giornalisti;

k)

gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia;

l)

il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri;

m)

i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

n)

i rappresentanti delle comunità religiose registrate nella Repubblica di Serbia, che si recano periodicamente negli Stati membri;

o)

i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri;

p)

i pensionati;

q)

i bambini di età inferiore a sei anni.

3.   In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria e la Romania, che sono vincolate dall’acquis di Schengen ma non rilasciano ancora visti Schengen, possono esentare i cittadini della Repubblica di Serbia dai diritti per il trattamento delle domande di visto nazionale per soggiorni di breve durata, fino a data da determinarsi dal Consiglio, a decorrere dalla quale applicheranno integralmente l’acquis di Schengen sulla politica dei visti.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e della Repubblica di Serbia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Repubblica di Serbia o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica di Serbia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini serbi non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini serbi titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini serbi possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica di Serbia. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo,

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo,

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica di Serbia

1.   Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia nella misura in cui abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

2.   Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano per altri cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica di Serbia di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

Dato che la richiamata decisione non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri documenti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica di Serbia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Repubblica di Serbia concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda e della Repubblica di Serbia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

(se necessaria)

Se l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i protocolli dell’accordo riguardanti il Liechtenstein saranno in vigore al momento della conclusione dei negoziati con la Repubblica di Serbia, si effettuerà una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RIESAME DEI REQUISITI PER I VISTI RILASCIATI AI TITOLARI DI PASSAPORTI DI SERVIZIO

Poiché le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano soltanto per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica di Serbia di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo, la Comunità europea riesaminerà la situazione dei titolari di passaporti di servizio al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in vista di una sua eventuale modifica in tal senso conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, attualmente in fase di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità;

stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti serbi ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni, compreso l’elenco delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici accreditati nel quadro della cooperazione consolare locale, devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo.

La Comunità europea prende atto della disponibilità espressa dalle autorità serbe a contribuire alla diffusione di tali informazioni.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI E I RICHIEDENTI IN BUONA FEDE

La Comunità europea prende atto del suggerimento della Repubblica di Serbia di intendere in un senso più ampio il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio del visto, nonché dell’importanza attribuita dalla Repubblica di Serbia alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un numero maggiore di persone che hanno legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e figli rispettivi) con cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni da diritti di trattamento ed eventualmente rilasciando visti d’ingresso multipli.

Inoltre, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario anche per facilitare il rilascio dei visti ai richiedenti in buona fede.

DICHIARAZIONE POLITICA DELLA BULGARIA, DELL’UNGHERIA E DELLA ROMANIA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

La Bulgaria, l’Ungheria e la Romania dichiarano l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con la Repubblica di Serbia diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.