11.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/83 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2007
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
(2007/810/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 308, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto il protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’autorizzazione ricevuta il 25 aprile 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica di San Marino riguardo ad un protocollo all’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di protocollo. |
(3) |
È opportuno concludere il protocollo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (il «protocollo»).
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare il protocollo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 3 del protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
PROTOCOLLO
all’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
(gli «Stati membri»)
rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,
e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
anch’essa rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,
da una parte,
e
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,
dall’altra,
VISTO l’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991 («l’accordo»), entrato in vigore il 1o aprile 2002,
VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania («i nuovi Stati membri») all’Unione europea, avvenuta il 1o gennaio 2007,
CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell’accordo,
CONSIDERANDO che il trattato di adesione riconosce al Consiglio dell’Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli attuali Stati membri e dei nuovi Stati membri, un protocollo sull’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell’accordo.
Articolo 2
Il titolo dell’accordo è sostituito dal seguente:
Articolo 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Repubblica di San Marino, conformemente alle rispettive procedure.
2. Le parti si comunicano senza indugio l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 5
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
Articolo 6
I testi dell’accordo e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue bulgara e rumena (1).
Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno ugualmente fede, analogamente ai testi nelle altre lingue in cui l’accordo e le dichiarazioni allegate sono stilati.
Articolo 7
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.
V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.
Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.
Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.
V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.
V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Република Сан Маρино
Por la República de San Marino
Za Republiku San Marino
For Republikken San Marino
Im Namen der Republik San Marino
San Marino Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου
For the Republic of San Marino
Pour la République de Saint-Marin
Per la Repubblica di San Marino
Sanmarīno Republikas vārdā
San Marino Respublikos vardu
A San Marino Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' San Marino
Voor de Republiek San Marino
W imieniu Republiki San Marino
Pela República de São Marino
Pentru Republica San Marino
Za Sanmarínsku republiku
Za Republiko San Marino
San Marinon tasavallan puolesta
På Republiken San Marinos vägnar
(1) Le versioni linguistiche bulgara e rumena saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.