7.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/59


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

(2007/532/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di São Tomé e Príncipe.

(2)

Occorre assicurare il proseguimento delle attività di pesca tra la data di scadenza del precedente protocollo che stabilisce le possibilità di pesca al largo di São Tomé e Príncipe e la data di entrata in vigore del nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo di partenariato.

(3)

A tal fine la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)

È nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

(5)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o giugno 2006.

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze o contingente

Pesca del tonno

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

13

Francia

12

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

13

Portogallo

5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

Egregio signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010, siglato giovedì 25 maggio 2006, mi pregio informarLa che la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o giugno 2006, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 12 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 15 maggio 2007, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo di São Tomé e Príncipe

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010, siglato giovedì 25 maggio 2006, mi pregio informarLa che la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o giugno 2006, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 12 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 15 maggio 2007, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.»

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell’Unione europea