21.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR

(2006/230/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 marzo 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in nome della Comunità un accordo con il Canada sul trattamento e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA).

(2)

L’accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR è approvato in nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (2).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEL CANADA, in appresso denominate le «parti»,

RICONOSCENDO l’importanza di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, e l’importanza di rispettare tali valori nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;

VISTO l’obbligo imposto dal governo del Canada ai vettori aerei che assicurano il trasporto di persone verso il Canada di fornire alle competenti autorità canadesi informazioni anticipate sui passeggeri e dati delle pratiche passeggeri (in appresso «API/PNR») nella misura in cui sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze (departure control systems, DCS) dei vettori;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 7, lettera c);

VISTI gli impegni assunti dall’autorità competente rispetto alle modalità di trattamento dei dati API/PNR trasmessi dai vettori aerei (in appresso gli «impegni»);

VISTA la pertinente decisione della Commissione, adottata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE (in appresso «la decisione»), con la quale si considera che la competente autorità canadese assicura un livello di protezione adeguato dei dati API/PNR trasferiti dalla Comunità europea (in appresso «la Comunità») in relazione ai voli passeggeri verso il Canada, conformemente ai pertinenti impegni allegati alla rispettiva decisione;

VISTI gli orientamenti riveduti in materia di API adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane (World Customs Organisation, WCO), dall’Associazione internazionale per il trasporto aereo (International Air Transport Association, IATA) e dall’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (International Civil Aviation Organisation, ICAO);

IMPEGNATI a collaborare per coadiuvare l’ICAO nella definizione di una norma multilaterale per la trasmissione di dati PNR comunicati dalle compagnie aeree commerciali;

VISTA la possibilità di apportare in futuro modifiche all’allegato I del presente accordo secondo procedure semplificate, in particolare rispetto alla garanzia di reciprocità tra le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1.   Il presente accordo è inteso a garantire che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano forniti nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy.

2.   Per viaggio pertinente all’accordo si intende un trasferimento mediante vettore aereo dal territorio di una parte al territorio della parte richiedente.

Articolo 2

Autorità competenti

Per autorità competente di una parte richiedente si intende un’autorità responsabile in Canada o nell’Unione europea del trattamento dei dati API/PNR di persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo secondo quanto specificato nell’allegato I del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

Trattamento dei dati API/PNR

1.   Le parti convengono che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano trattati secondo le modalità descritte negli impegni assunti dall’autorità competente che acquisisce i dati API/PNR.

2.   Gli impegni specificano le norme e le procedure per la trasmissione e la tutela dei dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo forniti all’autorità competente.

3.   L’autorità competente elabora i dati API/PNR ricevuti e tratta le persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo alle quali si riferiscono i dati API/PNR in conformità degli obblighi costituzionali e delle leggi pertinenti, senza discriminazioni, in particolare in base alla nazionalità e/o al paese di residenza.

Articolo 4

Accesso, rettifica e annotazione

1.   L’autorità competente consente ad una persona non presente sul territorio che rientra nella sua giurisdizione, alla quale si riferiscono i dati API/PNR trattati a norma del presente accordo, di accedere a tali dati nonché di richiederne la rettifica qualora siano erronei o di aggiungere l’annotazione che è stata presentata richiesta di rettifica.

2.   La possibilità di accesso, rettifica e annotazione rispetto a tali dati prevista dall’autorità competente è offerta in circostanze analoghe a quelle applicabili a persone presenti sul territorio che rientra nella giurisdizione di tale autorità.

Articolo 5

Obbligo di trattamento dei dati API/PNR

1.   In relazione all’applicazione del presente accordo sul territorio comunitario, poiché esso attiene al trattamento di dati personali, i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’accordo dalla Comunità al Canada trattano i dati API/PNR contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di prenotazione e DCS, come richiesto dalle competenti autorità canadesi in applicazione della legislazione canadese. L’elenco degli elementi del PNR che i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’accordo trasferiscono alla competente autorità canadese figura nell’allegato II del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soltanto fintantoché la decisione è applicabile e decade alla data di abrogazione, sospensione o scadenza senza rinnovo della decisione.

Articolo 6

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti di ciascuna parte, i cui nominativi verranno comunicati all’altra parte per via diplomatica. Il comitato misto si riunisce nel luogo, alla data e con l’ordine del giorno stabiliti di comune accordo. La prima riunione ha luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il comitato misto è incaricato tra l’altro di:

a)

fungere da canale di comunicazione relativamente all’attuazione del presente accordo ed eventuali questioni connesse;

b)

comporre, per quanto possibile, eventuali controversie riguardanti l’attuazione del presente accordo ed eventuali questioni connesse;

c)

organizzare la revisione congiunta di cui all’articolo 8 e stabilire le relative modalità dettagliate;

d)

adottare il regolamento interno.

3.   Le parti rappresentate in sede di comitato misto possono decidere adattamenti dell’allegato I del presente accordo, le quali si applicano a decorrere dalla data di tale accordo.

Articolo 7

Composizione delle controversie

Le parti si consultano tempestivamente, su richiesta di una di esse, in merito ad eventuali controversie che non abbiano trovato composizione in sede di comitato misto.

Articolo 8

Revisione congiunta

Conformemente all’allegato III del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, le parti procedono annualmente, o secondo la scadenza convenuta, ad una revisione congiunta dell’attuazione del presente accordo e di eventuali questioni connesse, compresi sviluppi quali la definizione da parte dell’ICAO di pertinenti orientamenti in materia di PNR.

Articolo 9

Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo

1.   Il presente accordo entra in vigore previo scambio tra le parti delle notifiche dell’espletamento delle procedure per l’entrata in vigore dello stesso. Il presente accordo entra in vigore alla data della seconda notifica.

2.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, il presente accordo può essere modificato mediante un accordo tra le parti. Siffatta modifica entra in vigore 90 giorni dopo lo scambio tra le parti delle notifiche di avvenuto espletamento delle pertinenti procedure interne.

3.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte in ogni momento, previa notifica scritta non meno di 90 giorni prima della data di denuncia proposta.

Articolo 10

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa delle parti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, a Lussemburgo, addì tre ottobre duemilacinque, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese e francese prevale sulle altre versioni linguistiche.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image

ALLEGATO I

Autorità competenti

Ai fini dell’articolo 3, l’autorità competente del Canada è la Canada Border Services Agency (CBSA).

ALLEGATO II

Elementi del PNR da raccogliere

1.

Codice identificativo del PNR

2.

Data di prenotazione

3.

Data/e prevista/e del viaggio

4.

Nome

5.

Altri nomi che compaiono nel PNR

6.

Informazioni su tutte le modalità di pagamento

7.

Indirizzo di fatturazione

8.

Recapiti telefonici

9.

Itinerario completo per lo specifico PNR

10.

Informazioni sui viaggiatori abituali «Frequent flyer» (solo per miglia percorse e indirizzo/i)

11.

Agenzia viaggi

12.

Agente di viaggio

13.

PNR scissi/divisi

14.

Dati sull’emissione del biglietto

15.

Numero del biglietto

16.

Numero del posto

17.

Data di emissione del biglietto

18.

Precedenti assenze all’imbarco

19.

Numero di etichetta dei bagagli

20.

Passeggero senza prenotazione

21.

Informazioni relative al posto

22.

Biglietti di sola andata

23.

Informazioni APIS eventualmente assunte

24.

Standby

25.

Ordine al check in

ALLEGATO III

Revisione congiunta

Anteriormente alla revisione congiunta, le parti si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi, che possono comprendere autorità competenti per la protezione della vita privata/la protezione dei dati, dogane, immigrazione, applicazione delle norme, intelligence e interdizione, nonché altre forme di applicazione della legge, sicurezza dei confini e/o dell’aviazione, compresi esperti degli Stati membri dell’Unione europea.

Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla revisione dovranno rispettare la riservatezza delle discussioni ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Tuttavia, l’obbligo di riservatezza non precluderà a ciascuna parte la possibilità di riferire nel modo opportuno i risultati della revisione congiunta alle rispettive autorità competenti, compresi il Parlamento del Canada e il Parlamento europeo.

Le parti stabiliscono assieme le modalità dettagliate della revisione congiunta.