20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/27


DECISIONE 2005/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1).

(2)

L’articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.

(3)

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio, del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea).

(4)

L’accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea) è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

L’UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA (NUOVA ZELANDA)

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all’operazione

1.   La Nuova Zelanda aderisce all’azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Nuova Zelanda all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

3.   La Nuova Zelanda garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

all’azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

4.   Le forze e il personale distaccato dalla Nuova Zelanda che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

5.   La Nuova Zelanda informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi da parte della Nuova Zelanda è disciplinato dalle disposizioni di cui al punto 12 della risoluzione 1575 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 novembre 2004.

2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori di della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Nuova Zelanda.

3.   Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Nuova Zelanda esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

4.   La Nuova Zelanda è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Nuova Zelanda è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   La Nuova Zelanda si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

6.   L’Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Nuova Zelanda adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’Unione europea siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (4), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE.

2.   Qualora l’UE e la Nuova Zelanda abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

Articolo 4

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.

3.   La Nuova Zelanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può — previa consultazione della Nuova Zelanda — richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Nuova Zelanda.

5.   Un Alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Nuova Zelanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La Nuova Zelanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Nuova Zelanda, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Nuova Zelanda.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Nuova Zelanda all’operazione.

Fatto a Bruxelles, addì Image in lingua inglese in quattro copie,

Per l’Unione europea

Per la Nuova Zelanda


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

(4)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(5)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

DICHIARAZIONI

di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6 dell’accordo

Dichiarazione degli Stati membri dell’Unione europea:

«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare su base reciproca, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Nuova Zelanda per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Nuova Zelanda nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Nuova Zelanda, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dalla Nuova Zelanda nell’utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Nuova Zelanda:

«La Nuova Zelanda, nell’applicare l’azione comune dell’UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare su base reciproca, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»