32004D0424

2004/424/CE: Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 30/04/2004 pag. 0097 - 0098


Decisione del Consiglio

del 21 aprile 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2004/424/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

(2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 13 ottobre 2003, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(3) Occorre approvare tale accordo.

(4) Visto che l'accordo istituisce un comitato di riammissione che può prendere decisioni aventi effetti giuridici, occorre precisare chi rappresenta la Comunità in detto comitato e stabilire una procedura di adozione della posizione comunitaria.

(5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e applicazione della presente decisione.

(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.

(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo(2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di riammissione istituito dall'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato di esperti, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Walsh

(1) Parere reso il 26.2.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.