31987D0057

87/57/CEE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa alla conclusione del protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1987 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0343
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0343


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

relativa alla conclusione del protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica

(87/57/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (2), firmata a Parigi il 4 giugno 1974 ed entrata in vigore il 6 maggio 1978, nonché della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3), firmata a Ginevra il 14 novembre 1979 ed entrata in vigore il 16 marzo 1983;

considerando che il 26 marzo 1986 un protocollo di modifica della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, inteso ad estenderne il campo di applicazione all'inquinamento della zona marittima dovuto ad emissioni atmosferiche, ha formato oggetto di una conferenza diplomatica di negoziazione e di adozione, alla quale hanno partecipato le parti contraenti della convenzione di Parigi, compresi la Comunità e nove Stati membri; che questo protocollo è stato firmato a nome della Comunità;

considerando che è pertanto necessario che la Comunità approvi il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome delle Comunità il protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, per quanto riguarda la Comunità, al deposito dell'atto di approvazione presso il governo della Repubblica francese, conformemente all'articolo VI, paragrafo 5, del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(1) GU n. C 322 del 15. 12. 1986.

(2) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 5.

(3) GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.