31985D0366

85/366/CEE: Decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla conclusione dell' accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un' azione concertata sull' utilizzazione di sottoprodotti ligno-cellulosici ed altri residui vegetali per l' alimentazione degli animali (Azione COST 84 bis)

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/1985 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 2 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0011


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

relativa alla conclusione dell'accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti ligno-cellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali (Azione COST 84 bis)

(85/366/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che con la decisione 84/197/CEE (1), il Consiglio ha adottato un'azione concertata della Comunità economica europea sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali;

considerando che l'articolo 6 della decisione 84/197/CEE stabilisce che la Comunità può concludere un accordo con stati terzi partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di garantire la concertazione tra l'azione della Comunità ed i corrispondenti programmi di tali stati;

considerando che con la decisione del 20 febbraio 1984, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo a questo scopo;

considerando che la Commissione ha concluso detti negoziati;

considerando che è opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali (azione COST 84 bis).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 23.

ACCORDO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST

in merito ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali (Azione COST 84 bis)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata « Comunità »,

GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO,

qui di seguito denominati « stati non membri partecipanti »,

considerando che sono stati ottenuti risultati particolarmente incoraggianti da un'azione di ricerca nel settore della produzione di proteine unicellulari da utilizzare per l'alimentazione animale, attuata sulla base di una dichiarazione comune di intenti firmata il 27 marzo 1980 nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (azione COST 83/84);

considerando che, con la decisione del 2 aprile 1984, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un'azione concertata della Comunità nel settore dell'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali;

considerando che gli stati membri della Comunità e gli stati non membri partecipanti, qui di seguito denominati « stati », intendono svolgere, secondo le norme e le procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato A, e sono disposti a inserirle in un processo di concertazione da essi considerato di reciproca utilità;

considerando che lo svolgimento delle ricerche previste dall'azione concertata comporterà per gli stati un contributo finanziario di circa 25 milioni di ECU,

CONVENGONO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

La Comunità e gli stati non membri partecipanti, in seguito denominati « parti contraenti », partecipano, per un periodo che va fino al 1o aprile 1988 ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali.

Tale azione consiste nell'armonizzare il programma d'azione concertata della Comunità con i corrispondenti programmi degli stati non membri partecipanti. I temi di ricerca di cui al presente accordo sono enumerati nell'allegato A.

Gli stati sono interamente responsabili delle ricerche svolte presso i loro istuiti o organismi nazionali.

Articolo 2

La concertazione tra le parti contraenti è effettuata in seno ad un comitato di concertazione Comunità-COST, in seguito denominato « comitato ».

Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segretaria sono svolti dalla Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata « Commissione ».

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato B.

Articolo 3

Per garantire la massima efficacia all'esecuzione dell'azione concertata, la Commissione può nominare, di comune accordo con i delegati degli stati non membri partecipanti in seno al comitato, un capo progetto.

Articolo 4

Il contributo finanziario massimo delle pati contraenti alle spese di coordinamento per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma, è fissato come segue:

- 650 000 ECU per la Comunità,

- 65 000 ECU per ogni stato non membro partecipante.

L'ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottare in applicazione di detto regolamento.

Le norme che regolano il finanziamento dell'accordo costituiscono l'oggetto dell'allegato C.

Articolo 5

1. In seno al comitato, gli stati si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili derivanti dall'esecuzione delle ricerche oggetto dall'azione concertata. Essi si adoperano inoltre per fornire informazioni relative a ricerche analoghe progettate o svolte da altri organismi. Le informazioni vengono trattate come riservate qualora ciò sia richiesto dallo stato che le comunica.

2. Previa consultazione del comitato, la Commissione redige relazioni annue di attività in base alle informazioni fornite e le trasmette agli stati. 3. Alla fine del periodo di concertazione la Commissione, previa consultazione del comitato, trasmette agli stati una relazione di sintesi sull'esecuzione e sui risultati dell'azione. Essa pubblica tale relazione entro i sei mesi successivi alla sua trasmissione, a meno che uno stato non vi si opponga. In questo caso la relazione è trattata come riservata e viene distribuita, su richiesta e con l'accordo del comitato, soltanto alle istituzioni e alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione giustifichino l'accesso ai risultati delle ricerche eseguite per l'azione concertata.

Articolo 6

1. Il presente accordo è aperto alla firma della Comunità e degli stati non membri che hanno partecipato alla conferenza ministeriale tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971.

2. Come condizione pregiudizale alla propria partecipazione all'azione concertata di cui all'articolo 1, ogni parte contraente deve, dopo la firma dell'accordo, notificare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, entro il 31 dicembre 1985, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, in virtù delle proprie disposizioni interne, per l'entrata in vigore del presente accordo.

3. Per le parti contraenti che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale la Comunità e almeno uno stato non membro partecipante hanno proceduto a tale notifica.

Per le parti contraenti che procedono alla notifica dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui hanno proceduto alla notifica.

Le parti contraenti che non abbiano proceduto alla notifica all'entrata in vigore del presente accordo possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del comitato fino al 31 dicembre 1985.

4. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti il deposito delle notifiche di cui al paragrafo 2 e la date di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, e, dall'altra, ai territori degli stati non membri partecipanti.

Articolo 8

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATO A

TEMI DI RICERCA DI CUI ALL'ACCORDO

1. Utilizzazione dei substrati.

2. Impiego dei prodotti trasformati in alimenti per animali.

ALLEGATO B

MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ -COST SULL'UTILIZZAZIONE DI SOTTOPRODOTTI LIGNOCELLULOSICI ED ALTRI RESIDUI VEGETALI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Il comitato:

1.1. contribuisce all'esecuzione ottimale dell'azione, esprimendo il proprio parere su tutti i suoi aspetti;

1.2. valuta i risultati dell'azione e trae conclusioni sulla loro applicazione;

1.3. provvede allo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo;

1.4. indica gli orientamenti al capo progetto;

1.5. ha il diritto di istituire, per ciascun tema di ricerca di cui all'allegato A, un sottocomitato incaricato di garantire la buona esecuzione del programma.

2. Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi agli stati.

3. Il comitato è composto da un delegato della Commissione, in qualità di coordinatore dell'azione concertata della Comunità, da un delegato per ogni stato non membro partecipante, da un delegato per ogni stato membro che rappresenta il suo programma nazionale e dall'eventuale capo progetto. Ciascun delegato può farsi assistere da esperti.

ALLEGATO C

NORME DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Le presenti disposizioni fissano le norme di finanziamento di cui all'articolo 4 dell'accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali.

Articolo 2

All'inizio di ogni esercizio la Commissione invia ad ogni stato non membro partecipante una richiesta di fondi corrispondente alla sua quota di partecipazione alle spese di coordinamento annue previste dall'accordo, calcolata in proporzione agli importi massimi fissati all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Tale contributo è espresso in ECU e nella moneta dello stato non membro partecipante in questione; il valore dell'ECU è quello definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e fissato alla data della richiesta di fondi.

L'insieme dei contributi è destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati del comitato oltreché le spese di coordinamento propriamente dette, comprese le riunioni ed i contratti da concludere con persone o organismi negli stati partecipanti al fine del coordinamento e dello scambio di ricercatori tra laboratori.

Ogni stato non membro partecipante versa il proprio contributo annuo alle spese di coordinamento previste dall'accordo all'inizio di ogni anno ed entro il 31 marzo. Eventuali ritardi nel versamento di tale contributo implicano, per lo stato non membro interessato, il pagamento di interessi al tasso di sconto più alto praticato negli stati il giorno della scadenza. Tale tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo. Tuttavia tali interessi sono esigibili soltanto se il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a tre mesi dall'invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Articolo 3

I fondi pagati dagli stati non membri partecipanti sono accreditati all'azione concertata ed iscritti fra le entrate di bilancio sotto una voce del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione).

Articolo 4

Lo scadenzario previsionale delle spese di coordinamento di cui all'articolo 4 dell'accordo figura in allegato.

Articolo 5

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione dei fondi.

Articolo 6

Dopo la chiusura di ogni esercizio viene stabilita e trasmessa agli stati non membri partecipanti, per informazione, una situazione dei crediti relativa all'azione concertata.

Allegato

SCADENZARIO PREVISIONALE RELATIVO ALL'AZIONE CONCERTATA SULL'UTILIZZAZIONE DI SOTTOPRODOTTI LIGNOCELLULOSICI ED ALTRI RESIDUI VEGETALI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (Azione COST 84 bis)

(in ECU)

1.2,3.4,5.6,7.8,9.10,11.12,13 // // // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // 1987 // 1988 // Totale // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // SI // SP // SI // SP // SI // SP // SI // SP // SI // SP // SI // SP // // // // // // // // // // // // // // 1. Stima iniziale delle necessità globali // // // // // // // // // // // // // - Personale (1) // - // - // 17 000 // 17 000 // 36 000 // 36 000 // 39 000 // 39 000 // 14 000 // 14 000 // 106 000 // 106 000 // - Funzionamento amministrativo // 40 000 // 40 000 // 69 000 // 69 000 // 54 000 // 54 000 // 60 000 // 60 000 // 36 000 // 36 000 // 259 000 // 259 000 // - Contratti // 60 000 // 20 000 // 90 000 // 39 000 // 45 000 // 90 000 // 90 000 // 54 000 // - // 82 000 // 285 000 // 285 000 // Totale // 100 000 // 60 000 // 176 000 // 125 000 // 135 000 // 180 000 // 189 000 // 153 000 // 50 000 // 132 000 // 650 000 // 650 000 // // // // // // // // // // // // // // 2. Stima riveduta delle spese tenuto conto delle necessità supplementari derivanti dall'adesione di stati non membri // // // // // // // // // // // // // - Personale // - // - // // // // // // // // // // // - Funzionamento amministrativo - Contratti // 100 000 n100 000 10 // 60 000 n60 000 10 // 176 000 n176 000 10 // 125 000 n125 000 10 // 135 000 n135 000 10 // 180 000 n180 000 10 // 189 000 n189 000 10 // 153 000 n153 000 10 // 50 000 n50 000 10 // 132 000 n132 000 10 // 650 000 n650 000 10 // 650 000 n650 000 10 // // // // // // // // // // // // // // 3. Differenze tra 1 e 2 da coprire con i contributi degli stati non membri partecipanti // n100 000 10 // n60 000 10 // n176 000 10 // n125 000 10 // n135 000 10 // n180 000 10 // n189 000 10 // n153 000 10 // n50 000 10 // n132 000 10 // n650 000 10 // n650 000 10 // // // // // // // // // // // // // 1.2 // n // = numero di stati non membri partecipanti. // SI // = stanziamento d'impegno. // SP // = stanziamento di pagamento. // (1) // A complemento della decisione di programma del 2 aprile 1984 (GU n. L 103 del 16. 4. 1984) la Commissione ha domandato per il 1985 un agente di categoria C come personale di supporto per l'attuazione di questo programma. Durante l'anno 1985 la Commissione proporrà al Consiglio un nuovo programma nel settore settore delle materie prime, programma nel quale sarà integrata la presente azione e l'effettivo accordato dall'autorità di bilancio.