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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1596

25.3.2025

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima

(C/2025/1596)

Indice

1.

BASI COMUNI 3

1.1

Definizione del principio DNSH nell’ambito del Fondo sociale per il clima e attuazione dei presenti orientamenti in tempo utile 3

1.2

Nessi tra legislazione ambientale e principio DNSH 3

1.3

Principi guida nell’ambito del Fondo sociale per il clima 5

1.3.1

Impatto del ciclo di vita 6

1.3.2

Effetti diretti e indiretti 6

1.3.3

Prevenzione degli effetti di dipendenza 7

1.3.4

Migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e climatiche 7

1.3.5

Coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali generali del diritto dell’UE 8

2.

APPLICAZIONE DELLE BASI COMUNI 8

2.1.

Attività o attivi che figurano negli allegati settoriali 9

2.2.

Attività e attivi che non figurano negli allegati settoriali 10

2.3.

Attività in linea con il contributo sostanziale ai sensi della tassonomia dell’UE e con i criteri di vaglio tecnico DNSH 12

2.4.

Prodotti finanziari attuati nell’ambito del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU 12

2.5.

Distinzione tra misure e investimenti che beneficiano del Fondo sociale per il clima 12

Scopo dei presenti orientamenti tecnici è aiutare le autorità nazionali nella preparazione e nell'attuazione dei rispettivi piani sociali per il clima, in linea con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) . Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'UE.

Il presente documento si basa sui riscontri ricevuti nell'ambito dell'invito a presentare contributi sull'iniziativa (dal 30 aprile al 28 maggio 2024) e della consultazione mirata sul progetto di orientamenti (dal 18 giugno al 23 agosto 2024).

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (regolamento Fondo sociale clima) prevede che il Fondo sociale per il clima sostenga solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do not significant harm») (2) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (regolamento Tassonomia) («danno significativo agli obiettivi ambientali»). Il regolamento Fondo sociale clima fa esplicito riferimento all'articolo 17 del regolamento Tassonomia, ma non menziona i successivi atti delegati e criteri di vaglio tecnico per l'attuazione del regolamento Tassonomia; dispone invece che la Commissione pubblichi orientamenti tecnici adattati all'ambito di applicazione del Fondo per orientare gli Stati membri e spiegare in che modo le misure e gli investimenti devono rispettare il principio DNSH (4).

I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione ritiene che le misure e gli investimenti che finanziano attività e attivi ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo sociale per il clima rispettino il principio DNSH: stabiliscono basi comuni, nell'ambito del Fondo sociale clima, per definire il principio DNSH (sezione 1) e definiscono gli strumenti e gli approcci per l'applicazione pratica delle basi comuni (sezione 2). Contengono poi allegati settoriali intesi a chiarire l'applicazione del Fondo alle attività e attivi ammessi a beneficiarne.

Gli orientamenti tecnici non pregiudicano l'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento Tassonomia, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, della politica di coesione e di altri programmi e strumenti dell'UE.

I presenti orientamenti non pregiudicano la valutazione, a cura della Commissione, della compatibilità delle misure di aiuto di Stato né le norme in materia di aiuti di Stato. Per le misure e gli investimenti che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono garantire il rispetto delle condizioni di compatibilità dello strumento di aiuto di Stato applicabile (5). Molti strumenti di aiuti di Stato, ma non tutti, contengono un riferimento al principio DNSH. Da un lato, vi possono essere casi in cui un'attività o un attivo non rispetta il principio DNSH ai sensi dei presenti orientamenti, ma un aiuto di Stato a favore della medesima attività o del medesimo attivo, oppure a favore di un'attività o un attivo simile, può essere considerato compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte le condizioni delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato (6). Dall'altro lato, le norme in materia di aiuti di Stato potrebbero stabilire condizioni di compatibilità ambientale più rigorose rispetto a quelle dei presenti orientamenti per l'attività o l'attivo che riceve il sostegno; ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando l'aiuto di Stato è concesso per contribuire a un obiettivo di tutela ambientale, nel qual caso dimostrare che l'attività o l'attivo non arreca un danno significativo all'ambiente non è sufficiente ed è necessario un contributo positivo alla tutela dell'ambiente (7).

I presenti orientamenti tengono altresì conto dell'obiettivo del Fondo sociale per il clima di fornire sostegno finanziario agli Stati membri per misure e investimenti a favore delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti vulnerabili che, in quanto tali, risentono particolarmente dell'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva ETS (8) delle emissioni di gas a effetto serra rilasciate dagli edifici e dal trasporto su strada.

1.   BASI COMUNI

1.1.   Definizione del principio DNSH nell’ambito del Fondo sociale per il clima e attuazione dei presenti orientamenti in tempo utile

Ai fini dei presenti orientamenti il principio DNSH è stabilito all'articolo 17 del regolamento Tassonomia, che definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento Tassonomia come segue:

si considera che un'attività o un attivo (9) arreca un danno significativo:

alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sull'attivo stesso, sulle persone, sulla natura o su altri attivi;

all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;

all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Solo le attività o gli attivi che si ritiene non arrechino un danno significativo a nessuno di questi sei obiettivi ambientali possono essere considerati conformi al principio DNSH.

1.2.   Nessi tra legislazione ambientale e principio DNSH

Il rispetto della legislazione ambientale applicabile, nazionale e dell'UE è un prerequisito per evitare di pregiudicare in modo significativo i sei obiettivi ambientali. Per semplicità i presenti orientamenti e i relativi allegati non ripetono quindi le prescrizioni applicabili della legislazione ambientale dell'UE e stabiliscono invece principi e criteri mirati che si basano di essa e la integrano, ove necessario, per garantire che un'attività o un attivo non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi elencati nella sezione 1.1. L'applicazione dei principi stabiliti nei presenti orientamenti e dei criteri elencati negli allegati dovrebbe essere proporzionata all'entità del danno causato dall'attivo o dall'attività.

Le valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), le valutazioni ambientali strategiche (VAS) e la verifica climatica e di sostenibilità possono essere utilizzate per dimostrare la conformità al principio DNSH nei modi seguenti:

per i progetti che richiedono una VIA (10) a norma della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (direttiva VIA), la procedura VIA e le conclusioni sull'impatto ambientale di un progetto possono essere utilizzate per contribuire a dimostrare la conformità al principio DNSH, secondo le modalità operative di cui alla sezione 2;

per i progetti realizzati nell'ambito di piani o programmi per i quali è obbligatoria una VAS (12) conformemente alla direttiva 2001/42/CE (13), le procedure svolte ai fini della VAS potrebbero contribuire a dimostrare la conformità al principio DNSH, secondo le modalità operative di cui alla sezione 2. Per dimostrare il rispetto del principio DNSH è necessario che la valutazione degli effetti nell'ambito della procedura VAS, compreso un coinvolgimento significativo del pubblico nel processo decisionale (14), riguardi tutti gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento Tassonomia;

i risultati della verifica climatica e di sostenibilità (15), richiesta a norma del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) (regolamento InvestEU), prevista dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) (regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa) e ritenuta pertinente per il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) (regolamento recante disposizioni comuni), potrebbero contribuire a dimostrare la conformità al principio DNSH, secondo le modalità operative di cui alla sezione 2.

La VIA e la VAS possono contribuire a valutare la probabilità di danno significativo a uno dei sei obiettivi ambientali e a dimostrare il rispetto del principio DNSH; ai sensi delle direttive VIA e VAS, le autorità competenti devono tenere conto dei risultati della valutazione, ma possono comunque decidere di realizzare un progetto o una misura che arreca un danno significativo. Per contro, la valutazione alla luce del principio DNSH (valutazione DNSH) di cui alla sezione 2 impone l'eliminazione dai piani sociali per il clima delle misure e degli investimenti che arrecherebbero un danno significativo a uno o più dei sei obiettivi ambientali.

Poiché il rispetto della legislazione ambientale dell'UE costituisce un prerequisito per il rispetto del principio DNSH, il bilancio dell'UE non può finanziare attività o attivi la cui legittimità o regolarità è direttamente interessata da una decisione della Commissione di emettere un parere motivato conformemente alla procedura di infrazione di cui all'articolo 258 TFUE. L'attività o l'attivo interessato da una decisione della Commissione di emettere un parere motivato dovrebbe comunque essere considerato conforme al principio DNSH se di per sé rispetta la normativa dell'UE applicabile. Ad esempio, una nuova costruzione potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva VIA, ma lo Stato membro in cui ha luogo la costruzione potrebbe aver recepito in modo errato la direttiva. In tal caso lo Stato membro dovrebbe garantire che il progetto sia conforme alla direttiva VIA quale prerequisito per dimostrare il rispetto del principio DNSH.

L'inclusione in un piano sociale per il clima di qualsiasi attività o attivo interessato da misure precedenti avviate a norma dell'articolo 258 TFUE (ossia una lettera di costituzione in mora o un'indagine in corso) non pregiudica eventuali ulteriori misure adottate dalla Commissione nell'ambito della procedura di infrazione, come definito nel trattato. L'attività o l'attivo rimane soggetto ai criteri DNSH di cui agli allegati settoriali dei presenti orientamenti oppure, se l'attività o l'attivo non figura negli allegati settoriali, alla valutazione DNSH descritta nella sezione 2.2 del presente documento di orientamento.

Un'attività o un attivo che ha un'incidenza su zone Natura 2000 che dipendono da misure compensative rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) (19) può essere conforme al principio DNSH, a condizione che le misure compensative producano guadagni netti in termini di biodiversità (20), abbiano un legame locale con il progetto (21) e includano sistemi di monitoraggio solidi e trasparenti (22).

1.3.   Principi guida nell’ambito del Fondo sociale per il clima

Ai fini dei presenti orientamenti, le attività e gli attivi saranno considerati conformi al principio DNSH se soddisfano i principi guida seguenti: considerano gli effetti causati durante il ciclo di vita (1.3.1); tengono conto degli effetti diretti e indiretti (1.3.2); prevengono gli effetti di dipendenza («lock-in») (1.3.3); adottano i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e climatiche (1.3.4); e garantiscono la coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali generali sanciti nel diritto dell'UE (1.3.5). È importante garantire che i criteri DNSH siano applicati in maniera proporzionata, ossia unicamente allo scopo di evitare un danno significativo.

Questi principi sono la base per i criteri stabiliti negli allegati settoriali dei presenti orientamenti (sezione 2.1) e si applicano anche alle attività e agli attivi non contemplati negli allegati (sezione 2.2). Sono coerenti con i requisiti della tassonomia dell'UE (sezione 2.3) e con le condizioni specifiche illustrate nella sezione 2.4. Si applicano infine anche a misure diverse dagli investimenti (sezione 2.5).

1.3.1.   Impatto del ciclo di vita

È opportuno considerare gli effetti che l'attività o l'attivo ha sull'ambiente nel suo intero ciclo di vita. Sulla base dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia, nel contesto dei presenti orientamenti il «danno significativo» dovrebbe essere valutato tenendo conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa o dell'attivo stesso e di quello dei prodotti e dei servizi forniti dall'attività o dall'attivo durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Ai fini dei presenti orientamenti è sufficiente tenere conto del ciclo di vita, senza effettuare una valutazione completa: nella pratica ciò significa che non occorre eseguire un'analisi approfondita del ciclo di vita, di tipo attribuzionale o consequenziale (che includa, ad esempio, gli effetti ambientali indiretti dei cambiamenti tecnologici, economici o sociali dovuti all'attività o all'attivo). Se però è necessario e applicabile, si potrebbero utilizzare gli elementi di prova tratti da analisi o valutazioni esistenti del ciclo di vita (23). La valutazione DNSH dovrebbe includere tutte le fasi del ciclo di vita, quali produzione, uso e fine vita – insistendo su tutti i punti in cui si prevedono i danni maggiori.

Il tenere conto degli effetti del ciclo di vita spiega, ad esempio, perché per varie misure illustrate negli allegati settoriali (B3.1, B4.1, T17, per citarne alcune) sono stati stabiliti criteri che esigono la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio di una determinata quota dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi. La decisione di inserire questi criteri si basa su analisi scientifiche che dimostrano i benefici ambientali, in un'ottica di ciclo di vita, della preparazione dei rifiuti per il riutilizzo o il riciclaggio anziché di altri modi alternativi di gestione, come l'incenerimento e il collocamento in discarica.

1.3.2.   Effetti diretti e indiretti

È opportuno tenere conto sia degli impatti diretti che di quelli indiretti di un'attività o un attivo (24). Gli effetti diretti sono gli effetti delle attività o degli attivi a livello di progetto (ad esempio la costruzione di un edificio) o a livello di sistema (ad esempio rete ferroviaria, sistema di trasporto pubblico) che si verificano al momento della realizzazione del progetto. Gli effetti indiretti sono quelli che si verificano all'esterno dei progetti o sistemi e si possono manifestare solo dopo la realizzazione, ma sono ragionevolmente prevedibili e pertinenti.

Ad esempio, negli allegati settoriali i criteri DNSH per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi nell'ambito della misura B4.1 «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali» esigono che il nuovo edificio segua la gerarchia della mitigazione:

in primo luogo, riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di spazi verdi urbani e l'impermeabilizzazione del suolo in sede di concezione del progetto, ad esempio utilizzando in modo più efficiente lo spazio edificabile esistente per fornire alloggi di alta qualità, riattivando le aree vacanti, sottoutilizzate o inutilizzate e privilegiando l'uso di terreni dismessi rispetto a terreni vergini, il riciclo dei terreni e soluzioni basate sulla natura;

in secondo luogo, adottando misure di mitigazione, ad esempio integrando le infrastrutture verdi, l'uso di specie autoctone, materiali permeabili o altre misure per migliorare l'infiltrazione idrica;

in terzo luogo, come ultima risorsa e in caso di impatto residuo che non può essere attenuato, attuando misure di ripristino per compensare la perdita di spazi verdi urbani e di servizi ecosistemici. Le misure di ripristino devono essere attuate a livello locale e generare un valore ecologico almeno di pari entità.

I criteri DNSH combinano pertanto azioni volte ad affrontare sia gli impatti diretti (ad esempio riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di aree verdi urbane e l'impermeabilizzazione del suolo) sia gli impatti indiretti (ad esempio adottando misure per migliorare l'infiltrazione idrica e ridurre gli effetti potenziali dell'edificio sul ciclo idrologico, come un maggiore dilavamento e una minore infiltrazione).

1.3.3.   Prevenzione degli effetti di dipendenza

Le attività e gli attivi conformi al principio DNSH non dovrebbero comportare effetti di dipendenza che non sono coerenti con gli obiettivi climatici dell'UE (come la dipendenza dal carbonio dovuta all'uso dei combustibili fossili) o effetti che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della durata di vita economica delle attività o degli attivi.

Ciò spiega perché negli allegati settoriali la misura B8.3 «Apparecchiature alimentate esclusivamente a combustibili fossili, compresa l'installazione di caldaie uniche» non sia considerata conforme al principio DNSH.

1.3.4.   Migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e climatiche

Per le attività economiche o gli attivi per i quali esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale e/o climatico e/o con un'alta resilienza ai cambiamenti climatici, la valutazione dell'impatto ambientale e/o climatico negativo e/o della bassa resilienza ai cambiamenti climatici di ciascuna attività o ciascun attivo dovrebbe essere effettuata valutando se l'attività o l'attivo arreca un danno significativo in termini assoluti. Questo approccio consiste nel considerare l'impatto ambientale e/o climatico e/o la resilienza ai cambiamenti climatici dell'attività o dell'attivo rispetto a una situazione senza effetti ambientali e/o climatici negativi e/o senza alterazioni della resilienza ai cambiamenti climatici: l'impatto non è valutato rispetto all'impatto di un'altra attività esistente o prevista che l'attività o l'attivo potrebbe sostituire.

Per le attività e gli attivi per i quali non esistono alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili a basso impatto ambientale e/o climatico e/o con un'alta resilienza ai cambiamenti climatici, la conformità al principio DNSH dovrebbe essere dimostrata adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e/o climatiche del settore (25).

I criteri DNSH stabiliti per le diverse misure nell'allegato specifico per i trasporti illustrano l'applicazione di questo principio.

La misura T11 «Veicoli a motore alimentati a combustibili fossili» stabilisce che questi attivi mobili « in grado di funzionare esclusivamente con combustibili fossili » non sono considerati conformi al principio DNSH. La valutazione dell'impatto in termini assoluti di questi prodotti consente di considerare anche i veicoli più efficienti alimentati a combustibili fossili non conformi al principio DNSH. Ciò è dovuto all'esistenza di alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili a basso impatto ambientale e/o climatico, che sono anch'esse incluse nell'allegato (ad esempio veicoli a emissioni zero in diverse categorie).

La misura T11 indica però anche delle eccezioni, che sono incluse come misure nell'allegato (ad esempio T9, T10) e in base alle quali i veicoli a basse emissioni di varie categorie sono considerati conformi al principio DNSH « quando i veicoli a emissioni zero non sono una soluzione accessibile economicamente o diffondibile ».

1.3.5.   Coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali generali del diritto dell’UE

Le attività o gli attivi che ricevono sostegno dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali generali sanciti nel diritto dell'UE, vale a dire: gli obiettivi in materia di neutralità climatica e adattamento ai cambiamenti climatici (26) e gli obiettivi stabiliti dalla legislazione ambientale (27).

Questo principio spiega il motivo per cui gli allegati settoriali non includono criteri DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici per diverse attività considerate coerenti con gli obiettivi di neutralità climatica dell'UE, come ad esempio alla categoria T18 – « Materiale rotabile ferroviario, metropolitano o tranviario a emissioni zero, compresi i relativi componenti » o la E3 – «Produzione di energia elettrica o cogenerazione di calore/freddo e di energia elettrica da sistemi a energia solare o da collettori solari ibridi termici fotovoltaici nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili».

2.   APPLICAZIONE DELLE BASI COMUNI

Esistono vari modi alternativi per conseguire la conformità al principio DNSH:

le attività e gli attivi che figurano negli allegati settoriali (2.1) dovrebbero essere conformi alla descrizione e ai criteri DNSH;

le attività e gli attivi che non figurano negli allegati settoriali (2.2) dovrebbero essere conformi al principio DNSH dimostrando il rispetto dei principi guida e utilizzando l'elenco delle attività e degli attivi esclusi di cui agli allegati settoriali, secondo il caso;

è possibile dimostrare che le attività, siano esse incluse o meno in un allegato settoriale, sono conformi al principio DNSH dimostrando che sono in linea con i criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE per il contributo sostanziale e per il principio DNSH, se applicabile (2.3);

i prodotti finanziari attuati nell'ambito del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU devono soddisfare condizioni specifiche (2.4);

l'applicazione del principio DNSH a misure diverse dagli investimenti è trattata in una sezione specifica (2.5).

Per ciascuna misura o investimento contemplato nel piano sociale per il clima è opportuno applicare lo schema di decisione riportato in appresso.

Image 1

Per tutti gli approcci, se del caso, una o più condizioni DNSH specifiche dovrebbero essere incluse nei traguardi e negli obiettivi relativi alla misura o all'investimento al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, in linea con gli orientamenti relativi ai piani sociali per il clima a norma del Fondo sociale per il clima (C/2025/1597).

2.1.   Attività o attivi che figurano negli allegati settoriali

Gli allegati settoriali dei presenti orientamenti illustrano le attività o gli attivi potenziali (elenco non esaustivo) che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo sociale per il clima e, secondo il caso, elencano i criteri che dovrebbero essere applicati per rispettare il principio DNSH. Vi sono applicate le basi comuni di cui alla sezione 1, in particolare i principi guida, e sono indicati gli elementi di prova illustrativi che possono essere utilizzati per dimostrare il rispetto del principio DNSH. Negli allegati figurano tre categorie di attività.

Attività e attivi senza ulteriori condizioni DNSH. Per le attività o gli attivi considerati conformi per loro natura o il cui impatto, effettivo o prevedibile, sui sei obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia è modesto, trascurabile o nullo, la conformità alla descrizione dell'attività o dell'attivo nell'allegato è sufficiente ai fini del rispetto del principio DNSH. Negli allegati settoriali non sono definiti ulteriori criteri DNSH per queste attività o attivi e la conformità alla legislazione dell'UE, ove applicabile, garantisce il rispetto del principio DNSH per i sei obiettivi ambientali: si tratta, ad esempio, di attività o attivi - come alcune attività sociali ed educative - con un impatto ambientale molto basso o trascurabile, che per loro natura rappresentano un rischio minimo per l'ambiente. Alcune attività o attivi con un'impronta ambientale molto bassa o trascurabile potrebbero richiedere lo svolgimento di attività correlate aventi un'impronta ambientale, nel qual caso si dovrebbero applicare le condizioni DNSH associate all'attività che ha un'impronta ambientale (cfr. categorie seguenti): ad esempio, se per realizzare una campagna di sensibilizzazione (impatto ambientale basso o trascurabile) è necessario acquistare un veicolo, l'acquisto dovrebbe essere fatto rispettando i criteri DNSH specificati nell'allegato relativo ai trasporti per l'attività in questione.

Attività e attivi con condizioni DNSH. In questa categoria rientrano gli attivi o le attività che si può prevedere arrechino un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali se i criteri DNSH non sono soddisfatti. Per i restanti obiettivi ambientali senza condizioni DNSH, si ritiene che la legislazione dell'UE sia sufficiente a garantire il rispetto del principio DNSH. Per garantire che tali attività e attivi siano conformi alle basi comuni (sezione 1), è necessario soddisfare i criteri DNSH. I criteri DNSH e le eventuali azioni che li accompagnano sono indicati negli allegati settoriali dei presenti orientamenti.

Attività e attivi esclusi. Gli attivi o le attività che si ritiene arrechino un danno significativo a qualunque dei sei obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia non dovrebbero essere considerati conformi al principio DNSH. Si ritiene che tali attività o attivi generino effetti di dipendenza o abbiano un impatto che non è coerente con gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE (cfr. 1.3.3).

In funzione della misura o dell'investimento e della decisione della Commissione sul relativo piano, la Commissione prevede di svolgere la maggior parte della verifica nell'ambito del primo traguardo o obiettivo (28). Gli allegati settoriali forniscono anche, se necessario, un elenco indicativo di elementi che, per ciascun criterio DNSH, servono a dimostrare la conformità al principio. L'elenco non è vincolante per il beneficiario, che può dimostrare la conformità al principio DNSH fornendo elementi di prova simili o equivalenti, compresi i risultati di una VIA, di una VAS o della verifica climatica/di sostenibilità (cfr. sezione 1.2), purché dimostrino effettivamente tale conformità.

2.2.   Attività e attivi che non figurano negli allegati settoriali

Le attività non elencate negli allegati settoriali dovrebbero essere conformi alle basi comuni di cui alla sezione 1.

In pratica, al momento della presentazione del loro piano sociale per il clima gli Stati membri dovrebbero dimostrare la conformità fornendo una valutazione DNSH strutturata sulla falsariga della tabella 1: la valutazione dovrebbe, in primo luogo, confermare che le attività o gli attivi non figurano nell'elenco delle attività e degli attivi esclusi dagli allegati settoriali; in secondo luogo dovrebbe portare alla conclusione che non è arrecato un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali nella colonna centrale della tabella (risposta «no»), fornendone la spiegazione e la giustificazione nella terza colonna. Per far sì che le attività e gli attivi siano conformi alle basi comuni di cui alla sezione 1, gli Stati membri possono ricorrere a misure di accompagnamento e investimenti.

Se necessario, occorre fornire analisi supplementari e/o documenti giustificativi a sostegno delle risposte alle domande nella tabella (29). Se l'assenza di un danno significativo non può essere giustificata e verificata dalla Commissione, le attività o gli attivi non possono essere considerati conformi al principio DNSH.

Tabella 1

Lista di controllo per la valutazione DNSH

Domanda

Sì/No

Giustificazione dell’assenza di un danno significativo, tenendo conto delle basi di cui alla sezione 1.

Attività e attivi esclusi - L’attività o l’attivo figura nell’elenco delle attività e degli attivi esclusi di un qualsiasi allegato settoriale?

 

In caso di risposta affermativa, questa misura non sarà considerata conforme al principio DNSH nell’ambito del Fondo sociale per il clima.

Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che l’attività o l’attivo comporti significative emissioni di gas a effetto serra?

 

 

Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che l’attività o l’attivo conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che l’attività o l’attivo nuoccia: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine?

 

 

Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che l'attività o l'attivo:

i)

comporti un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o

ii)

comporti inefficienze significative, non attenuate da misure adeguate, nell’uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale (30) in qualsiasi fase del suo ciclo di vita; o

iii)

causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell’economia circolare (31)?

 

 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Ci si attende che l’attività o l’attivo comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti (32) nell’aria, nell’acqua o nel suolo?

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura: i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione (33) e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione?

 

 

La giustificazione può basarsi, ad esempio, su uno dei seguenti riferimenti:

a)

l’attività o l’attivo ha, per sua natura, un impatto dannoso prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale secondo i principi guida di cui alla sottosezione 1.3, e in quanto tale è considerato conforme al principio DNSH per quell’obiettivo;

b)

l’attività o l’attivo risulta avere un coefficiente 100 % (34) di sostegno a un obiettivo ambientale o climatico, e in quanto tale è considerato conforme al principio DNSH per quell’obiettivo;

c)

l’attività soddisfa i criteri di vaglio tecnico contenuti negli atti delegati che integrano il regolamento Tassonomia per il «contributo sostanziale» a uno dei sei obiettivi ambientali, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH nell’ambito del Fondo sociale per il clima per il pertinente obiettivo;

d)

i risultati della VIA, della VAS, della verifica climatica o di sostenibilità, come specificato nella sezione 1.2.

Le giustificazioni di cui sopra possono essere utilizzate per uno o più obiettivi, se del caso; se non coprono tutti gli obiettivi, per gli altri occorre fornire una giustificazione relativa al rispetto del principio DNSH.

2.3.   Attività in linea con il contributo sostanziale ai sensi della tassonomia dell’UE e con i criteri di vaglio tecnico DNSH

Ai fini dei presenti orientamenti, un'attività è considerata conforme al principio DNSH nell'ambito del Fondo sociale per il clima se soddisfa i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale e non arreca un danno significativo ai sensi di un atto delegato relativo alla tassonomia dell'UE (35) a norma dei seguenti articoli del regolamento Tassonomia (36): l'articolo 10, paragrafo 3, per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'articolo 11, paragrafo 3, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'articolo 12, paragrafo 2, per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, l'articolo 13, paragrafo 2, per la transizione verso un'economia circolare, l'articolo 14, paragrafo 2, per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e l'articolo 15, paragrafo 2, per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

2.4.   Prodotti finanziari attuati nell’ambito del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU

Ai fini dei prodotti finanziari attuati nell'ambito del comparto degli Stati membri in applicazione del regolamento InvestEU di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento Fondo sociale clima, la Commissione ritiene che l'applicazione degli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01) in combinazione con l'applicazione delle pertinenti politiche del partner esecutivo relative all'attuazione del Fondo InvestEU (in particolare il quadro di sostenibilità ambientale e sociale della BEI, la «tabella di marcia della banca per il clima 2021-2025» del Gruppo BEI, la «politica ambientale e sociale 2019» della BERS e la «metodologia per determinare l'allineamento della BERS all'accordo di Parigi» della BERS) siano sufficienti a dimostrare l'assenza di un danno significativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima.

Gli accordi di garanzia per partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI e dalla BERS devono includere disposizioni, se del caso, per allinearsi ai criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati relativi alla tassonomia per il pertinente obiettivo ambientale o rispondere a criteri analoghi a quelli della politica del Gruppo BEI di cui sopra o applicare le disposizioni generali degli orientamenti tecnici «non arrecare un danno significativo» per il Fondo sociale per il clima.

2.5.   Distinzione tra misure e investimenti che beneficiano del Fondo sociale per il clima

In linea con la definizione contenuta negli orientamenti per i piani sociali per il clima, le misure hanno caratteristiche diverse dagli investimenti. Per alcune misure può essere più difficile quantificare l'impatto diretto e l'impatto indiretto primario. Prendere misure in alcuni settori, tra cui gli alloggi, i trasporti e l'energia, può contribuire notevolmente alla transizione verde ma, in funzione di come sono progettate, può anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali; in altri settori invece (ad esempio informazione, istruzione, attività di sensibilizzazione e consulenza, accessibilità per le persone con disabilità) il rischio che le misure causino danno ambientale è limitato, a prescindere dal loro contributo potenziale alla transizione verde.

Pertanto il principio DNSH dovrebbe applicarsi caso per caso alle misure finanziate dal Fondo sociale per il clima in conformità con i presenti orientamenti. Se una misura può riprodurre l'impatto previsto di un'attività/un attivo soggetto al principio DNSH (ad esempio l'introduzione di un incentivo fiscale per l'acquisto di veicoli elettrici), dovrebbero applicarsi gli allegati settoriali (cfr. 2.1). Se la misura non figura negli allegati settoriali, occorre compilare la tabella di cui alla sezione 2.2, anche se si prevede che la misura non arrecherà alcun danno significativo. È infine sempre possibile applicare i criteri della tassonomia dell'UE in linea con la sezione 2.3.


(1)  Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

(2)  Come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l), e al considerando 23 del regolamento Fondo sociale clima, si considera che le misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito in linea con l'articolo 4, paragrafo 3, abbiano un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e pertanto esse dovrebbero essere considerate conformi al principio «non arrecare un danno significativo».

(3)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(4)  Articolo 6, paragrafo 5, del regolamento Fondo sociale clima.

(5)  Come indicato al considerando 40 del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il sostegno sia fornito nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili.

(6)  Ad esempio, l'acquisizione da parte di uno Stato membro di materiale rotabile per il trasporto passeggeri alimentato a diesel al fine di metterlo a disposizione di un operatore di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico potrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1) e indipendentemente dalla qualifica di «T21. Materiale rotabile ferroviario o tranviario che non è a emissioni zero o non è locomotrice bimodale» ai sensi dell'allegato relativo ai trasporti dei presenti orientamenti tecnici.

(7)  Ad esempio, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia prevede che le infrastrutture di rifornimento di idrogeno costruite o ammodernate con aiuti di Stato forniscano esclusivamente idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, o che lo Stato membro dimostri di avere intrapreso un percorso credibile verso l'eliminazione graduale, entro il 2035, dell'idrogeno non rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, diversamente da quanto stabilito nell'allegato relativo ai trasporti dei presenti orientamenti, in cui la costruzione e l'ammodernamento delle stazioni di rifornimento di idrogeno sono ritenute conformi al principio DNSH a prescindere dall'intensità di carbonio dell'idrogeno fornito.

(8)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(9)  Il regolamento Fondo sociale clima fa riferimento a misure e investimenti che, in ultima istanza, sostengono attività e attivi e pertanto gli orientamenti fanno sistematicamente riferimento ad attività e attivi.

(10)  Ai sensi della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE), i grandi progetti edilizi o di sviluppo nell'UE devono essere valutati in primo luogo sotto il profilo del loro impatto sull'ambiente, valutazione che deve essere fatta prima dell'inizio del progetto. La direttiva VIA si applica a una vasta serie di progetti pubblici e privati, che figurano negli allegati I e II della direttiva:

VIA obbligatoria (allegato I): tutti i progetti elencati nell'allegato I (ad esempio ferrovie per il traffico a lunga distanza, autostrade) sono considerati aventi effetti significativi sull'ambiente e sono pertanto obbligatoriamente soggetti a una VIA; o

VIA a discrezione degli Stati membri sulla base di una verifica (allegato II): per i progetti elencati nell'allegato II (ad esempio progetti di sviluppo urbano o industriale, strade, sviluppo turistico e opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua), la decisione di sottoporre un progetto a VIA spetta alle autorità nazionali. Questa decisione è adottata attraverso la «procedura di verifica», che valuta gli effetti dei progetti sulla base di soglie/criteri o di un esame caso per caso. A tal fine le autorità nazionali devono prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III della direttiva VIA e le informazioni fornite dal committente sulla base dell'allegato II.A.

(11)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(12)  La direttiva VAS prevede lo svolgimento di una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente (ad esempio per i piani e i programmi riguardanti la destinazione dei suoli, i trasporti, l'energia, i rifiuti e l'agricoltura). Per decidere se un piano o un programma rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VAS dovrebbero essere soddisfatti i quattro criteri seguenti:

è elaborato e/o adottato da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale;

è imposto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

è elaborato dai settori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS;

definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA.

(13)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(14)  Ciò significa che il pubblico dispone tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa (articolo 6, paragrafo 2, della direttiva VAS).

(15)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (GU L 373 del 16.9.2021, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(17)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(18)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(19)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Ulteriori specifiche sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat sono contenute nella comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (GU L 437 del 28.10.2021, pag. 1).

(20)  Un impatto positivo misurabile («guadagno netto») sulla biodiversità rispetto alla situazione precedente allo sviluppo del progetto. I rapporti di compensazione specifici per ciascun progetto sono fissati caso per caso, sulla base della comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (GU L 437 del 28.10.2021, pag. 1).

(21)  L'area selezionata per la compensazione dovrebbe trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato. Gli operatori economici non possono contribuire a un fondo globale di compensazione che non garantisca azioni concrete, efficaci e misurabili relative alla regione biogeografica interessata.

(22)  L'attuazione delle misure compensative dovrebbe essere monitorata da scienziati preparati, sulla base di una metodologia di valutazione dei progressi e dei risultati, che dovrebbe essere comunicata apertamente al pubblico e alle autorità competenti. Il monitoraggio dovrebbe essere eseguito per l'intera durata del progetto.

(23)  Come ad esempio le analisi/valutazioni del ciclo di vita condotte per il sistema di ecogestione e audit (regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(24)  Questo approccio ricalca l'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, che impone di tenere conto dell'impatto ambientale dell'attività e dei prodotti e servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita.

(25)  Se del caso, la situazione specifica delle piccole isole e delle regioni ultraperiferiche può essere presa in considerazione al momento di individuare i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e/o climatiche in un settore.

(26)  Quali stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1) nel caso dei criteri del principio DNSH legati agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

(27)  Cfr. ad esempio la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) (direttiva quadro Acque), la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) (direttiva Rifiuti), il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj) («normativa sul ripristino della natura»).

(28)  Per ulteriori chiarimenti su come valutare le condizioni DNSH, cfr. gli orientamenti relativi ai piani sociali per il clima (GU C, C/2025/1597, 25.3.2025, ELI: C/2025/1597/oj).

(29)  Questo processo si basa su quello applicato nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e descritto nella comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» (GU C, C/2023/111, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/111/oj).

(30)  Sono risorse naturali l'energia, i materiali, i metalli, l'acqua, la biomassa, l'aria e il suolo.

(31)  Per maggiori informazioni sull'obiettivo di un'economia circolare si rimanda al considerando 27 del regolamento Tassonomia.

(32)  Per «inquinante» si intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente, quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento Tassonomia.

(33)  Ai sensi dell'articolo 2, punto 16), del regolamento Tassonomia, per «buona condizione» si intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che «sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse».

(34)  Per monitorare le spese del Fondo sociale per il clima si dovrebbe usare la metodologia riportata nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando 23 del regolamento Fondo sociale clima).

(35)  Regolamento delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021 (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1) (atto delegato «Clima») e regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 (GU L, 2023/2486, 21.11.2023,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj) (atto delegato «Ambiente»).

(36)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj) (regolamento Tassonomia).


ALLEGATO 1 —

Edifici e produzione e stoccaggio di energia rinnovabile

Il presente allegato settoriale stabilisce, per un elenco non esaustivo di attività o attivi, i criteri di conformità al principio «non arrecare un danno significativo» («Do No Significant Harm», DNSH) in linea con la sezione 2.1 degli orientamenti tecnici sul principio DNSH per il Fondo sociale per il clima. Le attività escluse sostengono inoltre l'attuazione dell'approccio di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti.

La tabella è strutturata come segue:

la colonna 1, intitolata «Attività e attivi», descrive le attività e gli attivi potenziali che rientrano nell'ambito di applicazione delle misure e degli investimenti relativi a edifici;

la colonna 2, intitolata «Criteri DNSH», illustra i criteri che ogni attività o attivo deve soddisfare ai fini della conformità al principio «non arrecare un danno significativo»;

la colonna 3, intitolata «Elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri DNSH», contiene elementi illustrativi che possono essere utilizzati per dimostrare la conformità al principio DNSH.

Tabella 1

Edifici

Attività e attivi

Criteri DNSH (e misure di accompagnamento, se del caso)

Elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri DNSH

Attività di sensibilizzazione

B1.

Attività e attivi connessi all’offerta di informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi e sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia, l’efficienza energetica e la decarbonizzazione, compresi il risparmio energetico e la riduzione della povertà energetica.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

Ristrutturazione

B2.

Misure individuali di ristrutturazione ai fini dell’efficienza energetica

L'attività consiste in misure individuali (1), a condizione che rispettino la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva (UE) 2024/1275 (direttiva Prestazione energetica nell'edilizia) (2) e che, se del caso, si situino nelle due classi di efficienza energetica più alte tra quelle popolate in maniera significativa, o in classi più alte stabilite nell'atto delegato conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 (regolamento Etichettatura energetica) (3) e agli atti delegati adottati a norma del medesimo regolamento:

a)

aggiunta di isolamento ai componenti dell’involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all’aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l’applicazione dell’isolamento all’involucro dell’edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l’adesivo);

b)

sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;

c)

sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;

d)

sostituzione delle sorgenti luminose esistenti con sorgenti luminose più efficienti dal punto di vista energetico;

e)

installazione, sostituzione, manutenzione e/o riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, apparecchi elettrici di cottura e di raffrescamento e impianti di riscaldamento dell’acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza energetica;

f)

installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, appendice E, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 (4) e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d’acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un’etichetta esistente sul mercato dell’Unione;

g)

installazione di sistemi di protezione solare esterni, quali schermature, avvolgibili o persiane.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

B3.

Ristrutturazioni ai fini dell’efficienza energetica di edifici esistenti  (5)

B3.1.

Qualsiasi ristrutturazione intesa a migliorare la prestazione energetica dell’edificio che vada al di là delle misure individuali di ristrutturazione ai fini dell’efficienza energetica di cui alla categoria B2 o al di là dell’installazione di strumenti e dispositivi per misurare, regolare e controllare la prestazione energetica dell’edificio, di cui alla categoria B5.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

1)

Per ristrutturazioni importanti (6) di singoli edifici con superficie coperta utile superiore a 2 000  m2 o di edifici o unità immobiliari che fanno parte dello stesso complesso edilizio avente una superficie coperta utile totale di almeno 2 000  m2 è effettuata un’analisi soddisfacente del surriscaldamento estivo oppure è dimostrata l’assenza di aumento del raffrescamento a livello di progetto.

2)

Per ristrutturazioni importanti di singoli edifici di almeno 5 000  m2 o di unità immobiliari che fanno parte dello stesso complesso edilizio avente una superficie coperta utile totale di almeno 5 000  m2, su terreni per i quali è stato rilevato un rischio significativo di alluvione e non adeguatamente protetti da misure nazionali, regionali o locali di gestione del rischio di alluvioni:

a)

l'autorità pubblica ha avviato il processo di pianificazione per mettere a punto adeguate misure di mitigazione delle alluvioni a tutela dei terreni in questione;

o

b)

le ristrutturazioni importanti sono integrate o accompagnate da adeguate misure di mitigazione delle alluvioni a tutela dei singoli edifici o immobili interessati.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

1)

Analisi soddisfacente del surriscaldamento o dimostrazione della mitigazione (riduzione del rischio di surriscaldamento oppure dell’utilizzo o del fabbisogno di raffrescamento) sulla base della metodologia nazionale disponibile, preferibilmente in linea con l’articolo 4 e l’allegato I della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia (7).

2)

L’individuazione dei terreni a rischio significativo di alluvione dovrebbe basarsi sulle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali, regionali o locali (che possono far parte o meno dei piani territoriali nazionali, regionali o locali).

Per il punto 2), lettera a), gli elementi di prova del fatto che le misure di pianificazione o di mitigazione delle alluvioni sono in linea con i pertinenti piani di gestione delle alluvioni potrebbero includere uno degli elementi seguenti:

la prova che l'autorità pubblica competente ha presentato o ha ricevuto una domanda di autorizzazione ad attuare le necessarie misure di mitigazione delle alluvioni;

uno studio di fattibilità, un progetto preliminare o un progetto definitivo valido (ossia rientrante nell'ambito di un processo di pianificazione in cui l'autorità pubblica competente ha concesso l'autorizzazione);

l'impegno del bilancio necessario da parte dell'autorità pubblica competente per l'attuazione delle misure di mitigazione delle alluvioni;

un bando di gara pubblicato per le misure di mitigazione delle alluvioni;

un contratto firmato per la progettazione e/o la realizzazione delle misure di mitigazione delle alluvioni.

Per il punto 2), lettera b), gli elementi di prova potrebbero includere la prova che un professionista qualificato o certificato è stato nominato per la progettazione di misure di mitigazione delle alluvioni o che l'autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione per la pianificazione o costruzione in cui figurano le misure di mitigazione delle alluvioni previste.

Le misure di mitigazione delle alluvioni dovrebbero basarsi su una valutazione del rischio di alluvione che includa l'edificio e il terreno in questione oppure dovrebbero essere concepite in linea con la normativa europea, nazionale, regionale o locale o con gli orientamenti ufficiali in materia di mitigazione delle alluvioni. I lavori dovrebbero tenere conto in particolare delle zone situate al di sotto del livello di piena previsto in caso di alluvione e della gestione delle acque di dilavamento.

L'edificio o l'immobile potrebbe essere esentato dall'obbligo di integrare o essere accompagnato da adeguate misure di protezione contro le alluvioni qualora ciò non sia giuridicamente, economicamente, tecnicamente o funzionalmente fattibile. Ciò potrebbe essere dimostrato mediante gli elementi seguenti:

una prova dei vincoli di legge (ad esempio, patrimonio culturale, vincoli giuridici sui terreni circostanti l'edificio, limiti alla pianificazione territoriale ecc.);

una relazione o analisi da parte di professionisti qualificati o certificati che attesti gli effetti negativi sull'integrità strutturale dell'edificio che sarebbero causati da misure di mitigazione delle alluvioni;

una relazione o analisi a cura di professionisti qualificati o certificati che attesti gli effetti negativi sull'accessibilità, la protezione antincendio o la salute e la sicurezza degli occupanti dell'edificio dovuti alle misure di mitigazione delle alluvioni.

 

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

Per:

a)

ristrutturazioni importanti (8) di singoli edifici con superficie coperta utile superiore a 2 000  m2 o di edifici o unità immobiliari che fanno parte dello stesso complesso edilizio avente una superficie coperta utile totale superiore a 2 000  m2; o

b)

ristrutturazioni (9) di singoli edifici o unità immobiliari con superficie coperta utile superiore a 2 000  m2 e di edifici o unità immobiliari che fanno parte dello stesso complesso edilizio avente una superficie coperta utile totale superiore a 2 000  m2;

si applicano i criteri seguenti:

i.

per la lettera a): prima di eseguire qualsiasi lavoro sugli edifici, si effettua una verifica pre-demolizione o pre-ristrutturazione (10). La verifica si basa sulle metodologie nazionali o locali applicabili, oppure segue l’allegato F del protocollo dell’UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (11);

ii.

per le lettere a) e b): almeno il 70 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, ad esclusione del materiale presente in natura, di cui alla categoria 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE (12)), è preparato per il riutilizzo (13) o riciclato (14). Il riempimento (15) non è considerato preparazione per il riutilizzo né riciclaggio.

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

Per il punto i):

una verifica pre-demolizione o pre-ristrutturazione basata sulle metodologie nazionali o locali applicabili o, in alternativa, sull'allegato F del protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Per il punto ii):

rifiuti riciclati: ricevuta di pesatura dei rifiuti conferiti nell'impianto di riciclaggio dei rifiuti (in kg);

totale dei rifiuti (non pericolosi) prodotti in loco: la stima del totale dei rifiuti prodotti è interpretata alla luce degli elementi di prova disponibili. Potrebbe essere dimostrata, ad esempio, mediante uno degli elementi seguenti:

ricevute dei rifiuti totali conferiti nelle diverse strutture di deposito dei rifiuti (in kg) (ossia riciclaggio, collocamento in discarica, ecc.);

stima della produzione totale di rifiuti basata sulla verifica pre-demolizione o pre-ristrutturazione.

B3.2.

Attivi o attività per la ristrutturazione di edifici adibiti all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Non conforme al principio DNSH.

n.a.

Edilizia

B4.

Costruzione di nuovi edifici

B4.1

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Tutti gli elementi del nuovo edificio devono essere conformi ai requisiti del presente allegato.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

1)

I nuovi edifici non sono situati su terreni per i quali è stato identificato un rischio significativo di alluvioni nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali, a meno che il progetto non sia integrato o accompagnato da adeguate misure di gestione delle alluvioni.

2)

Deve essere effettuata un’analisi soddisfacente a livello di progetto del surriscaldamento estivo o del fabbisogno di raffrescamento, sulla base della metodologia nazionale in linea con l’allegato I della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

1)

L’individuazione dei terreni a rischio significativo di alluvione dovrebbe basarsi sulle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali, regionali o locali (che possono far parte o meno dei piani territoriali nazionali, regionali o locali).

2)

Analisi soddisfacente del surriscaldamento o dimostrazione di un fabbisogno di raffrescamento limitato, sulla base della metodologia nazionale disponibile, preferibilmente in linea con l’articolo 4 e l’allegato I della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia.

 

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

a)

Se l’attività comporta la demolizione di opere di costruzione preesistenti, si esegue una verifica pre-demolizione (16). La verifica si basa sulle metodologie nazionali o locali applicabili, oppure segue l’allegato F del protocollo dell’UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (17);

b)

Almeno il 70 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, ad esclusione del materiale presente in natura, di cui alla categoria 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE), è preparato per il riutilizzo (18) o riciclato (19). Il riempimento (20) non è considerato preparazione per il riutilizzo né riciclaggio.

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

Per la lettera a):

la verifica pre-demolizione basata sulle metodologie nazionali o locali applicabili o, in alternativa, sull'allegato F del protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Per la lettera b):

rifiuti riciclati: ricevuta di pesatura dei rifiuti conferiti nell'impianto di riciclaggio dei rifiuti (in kg);

totale dei rifiuti (non pericolosi) prodotti in loco: la stima del totale dei rifiuti prodotti è interpretata alla luce degli elementi di prova disponibili. Potrebbe essere dimostrata, ad esempio, mediante uno degli elementi seguenti:

entrate dei rifiuti totali conferiti in diverse strutture di deposito dei rifiuti (in kg) (ossia riciclaggio, riempimento, collocamento in discarica, ecc.);

stima della produzione totale di rifiuti basata sulla verifica pre-demolizione.

 

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

1)

Il nuovo edificio non è costruito su:

a)

terreni definiti zone umide o torbiere, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato questo status dopo il 1o gennaio 2025;

b)

prati permanenti all'interno di siti Natura 2000 al momento della presentazione del progetto;

c)

terreni che corrispondono alla definizione di foresta (21).

2)

Il nuovo edificio deve seguire la gerarchia della mitigazione:

a)

in primo luogo, riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di spazi verdi urbani e l'impermeabilizzazione del suolo in sede di concezione del progetto, ad esempio utilizzando in modo più efficiente lo spazio edificabile esistente per fornire alloggi di alta qualità, riattivando le aree vacanti, sottoutilizzate o inutilizzate e privilegiando l'uso di terreni dismessi (22) rispetto a terreni vergini (23), il riciclo dei terreni e soluzioni basate sulla natura;

b)

in secondo luogo, adottando misure di mitigazione, ad esempio integrando le infrastrutture verdi, l'uso di specie autoctone, materiali permeabili o altre misure per migliorare l'infiltrazione idrica;

c)

in terzo luogo, come ultima risorsa e se l'impatto residuo non può essere mitigato, attuando misure di ripristino per compensare la perdita di spazi verdi urbani e di servizi ecosistemici. Le misure di ripristino devono essere attuate a livello locale e generare un valore ecologico almeno di pari entità.

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

i criteri dovrebbero essere interpretati sulla base degli elementi di prova disponibili. Se non vi sono prove del fatto che un'area sia stata definita come il tipo di terreno elencato nei criteri, si presume che i beneficiari soddisfino i criteri.

Tra gli elementi di prova disponibili figurano:

per il punto 1), lettere a) e b):

le informazioni che gli Stati membri devono raccogliere entro il 1o gennaio 2025 nell'ambito dei rispettivi piani strategici della PAC (24);

il Natura 2000 viewer e il portale Grassland watch;

le banche dati nazionali delle torbiere. Se non sono disponibili banche dati nazionali è possibile usare la banca dati mondiale delle torbiere del Greifswald Moor Centrum;

le informazioni sull'uso del suolo che gli Stati membri hanno l'obbligo di raccogliere entro il 2026 a norma del regolamento (UE) 2018/841 sull'uso del suolo, il cambiamento dell'uso del suolo e la silvicoltura (25), che includono anche le informazioni su torbiere e zone umide;

per il punto 1) lettera c):

i dati del sistema d'informazione forestale europeo (FISE) basati sulle definizioni nazionali sarebbero accettati come elementi di prova validi finché non saranno disponibili, all'interno del FISE, dati standardizzati sull'area forestale sulla base della proposta della Commissione di regolamento su un quadro di monitoraggio delle foreste;

per il punto 2):

il rapporto di un esperto o un documento ufficiale, ad esempio una fattura o un certificato, attestante l'attuazione delle misure di cui alla gerarchia della mitigazione descritta nei criteri.

B4.2.

Attivi o attività per la costruzione di edifici adibiti all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Non conforme al principio DNSH.

n.a.

Strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici, dell’approvvigionamento energetico e degli apparecchi

B5.

Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici

Installazione, manutenzione e/o riparazione di strumenti e dispositivi per misurare, regolare e controllare le prestazioni energetiche degli edifici, tra cui:

a)

termostati a zone, sistemi di termostati intelligenti e apparecchiature di rilevamento, anche per il controllo del movimento e della luce diurna;

b)

sistemi di automazione e controllo degli edifici, sistemi di gestione dell’energia degli edifici, sistemi di controllo dell’illuminazione e sistemi di gestione dell’energia;

c)

contatori intelligenti per gas, riscaldamento, raffrescamento ed energia elettrica;

d)

elementi di facciata e di copertura con funzione di schermatura solare o di controllo solare, compresi quelli che sostengono la crescita della vegetazione.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

B6.

Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature per le energie rinnovabili

Installazione, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature per le energie rinnovabili in loco (26) in quanto parti integranti del sistema tecnico per l'edilizia, tra cui:

a)

sistemi solari fotovoltaici e apparecchiature tecniche accessorie;

b)

pannelli solari per l’acqua calda e apparecchiature tecniche accessorie;

c)

pompe di calore (27);

d)

turbine eoliche e apparecchiature tecniche accessorie;

e)

collettori solari a traspirazione e apparecchiature tecniche accessorie;

f)

unità di accumulo di energia elettrica o termica e apparecchiature tecniche accessorie;

g)

scambiatori di calore/sistemi di recupero;

h)

pompe di calore geotermiche e apparecchiature tecniche accessorie.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

B7.

Sistemi di riscaldamento a biomassa

B7.1

Installazione e manutenzione di sistemi di riscaldamento a biomassa solida in edifici esistenti.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I sistemi di riscaldamento a biomassa devono:

essere classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più alte (28) oppure

situarsi nelle classi più alte conformemente al regolamento Etichettatura energetica (29) e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le prove documentali dovrebbero comprendere:

un certificato che indichi la classe di efficienza energetica della caldaia, quale definita nel regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione (30), o della stufa, quale definita nel regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (31).

 

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

I sistemi di riscaldamento a biomassa devono:

a)

essere alimentati automaticamente con pellet;

b)

essere collocati in zone di qualità dell’aria in cui i livelli di particolato (PM2.5 o PM10) non sono superati nell’aria ambiente, come stabilito dalla direttiva (UE) 2024/2881 (32) (direttiva Qualità aria ambiente);

c)

soddisfare i parametri di riferimento (particolato) di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione (33).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Per la lettera a), la fattura o le specifiche tecniche dell'apparecchio per il riscaldamento dimostrano che esso è alimentato automaticamente con pellet.

Per la lettera b), prove del fatto che nella zona di qualità dell'aria in cui deve essere installata la caldaia non sono stati superati i livelli di PM2.5 e/o PM10 negli ultimi cinque anni, oppure sono stati superati solo per un anno. Gli elementi di prova dovrebbero basarsi su dati pubblici forniti sul sito web dell'Agenzia europea dell'ambiente per le corrispondenti zone di qualità dell'aria (livello NUTS-2) sulla base della direttiva Qualità aria ambiente.

Per la lettera c), scheda informativa del prodotto attestante che il livello di emissioni di particolato è inferiore ai parametri di riferimento di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione.

B7.2

Installazione di sistemi di riscaldamento a biomassa solida in edifici di nuova costruzione.

Non conforme al principio DNSH.

n.a.

B8.

Apparecchiature alimentate a combustibili fossili

B8.1

Installazione di sistemi di riscaldamento ibridi in edifici esistenti, compresa l’aggiunta di un sistema di riscaldamento basato su energie rinnovabili a un sistema di riscaldamento esistente alimentato a combustibili fossili.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Sono installati solo sistemi di riscaldamento ibridi con un sistema di riscaldamento basato su energie rinnovabili che copra almeno la metà del fabbisogno di riscaldamento annuo (34), indipendentemente dalla categoria di «attività e attivi» in cui rientra il sistema di riscaldamento ibrido.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tra le informazioni potrebbero figurare la rispettiva capacità dei generatori rinnovabili e non rinnovabili, il tipo di energia rinnovabile (ad esempio solare o termica ambientale), il tipo di clima e il regime delle temperature dell'acqua nel paese. Per la maggior parte dei prodotti i dati sono disponibili in virtù degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1781 (35) e dal regolamento Etichettatura energetica (36). Il fabbisogno energetico potrebbe essere calcolato dall'installatore del sistema di riscaldamento, dall'architetto o stimato sulla base di un attestato di prestazione energetica aggiornato, di un audit energetico o di un passaporto di ristrutturazione. In alternativa, se il fabbisogno energetico non può essere calcolato, il rispetto dei criteri può essere comunicato sulla base di schede informative dei prodotti indicanti le rispettive capacità dei due generatori che insieme compongono il sistema di riscaldamento ibrido, nel qual caso la capacità del sistema di riscaldamento basato su energie rinnovabili dovrebbe corrispondere ad almeno la metà della capacità del sistema di riscaldamento basato su combustibili fossili.

B8.2

Installazione di sistemi di riscaldamento ibridi in edifici di nuova costruzione

Non conforme al principio DNSH.

n.a.

B8.3

Apparecchiature alimentate esclusivamente a combustibili fossili, compresa l’installazione di caldaie uniche.

Non conforme al principio DNSH.

n.a.

B9.

Connessioni a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Sostegno per gli allacciamenti alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Allacciamento a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, se il sistema:

a)

può essere classificato come sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in linea con l’articolo 26 della direttiva Efficienza energetica (37), oppure

b)

soddisfa i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva Efficienza energetica e l’allacciamento non comporta un aumento del consumo di combustibili fossili.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Per la lettera a), la certificazione che il sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento può essere classificato come sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in linea con l'articolo 26 della direttiva Efficienza energetica.

Per la lettera b), un piano volto a garantire un consumo più efficiente dell'energia primaria, a ridurre le perdite di distribuzione e ad aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva Efficienza energetica.


Tabella 2

Energia rinnovabile e stoccaggio (extra loco)

La presente tabella riguarda le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/955 (38).


Attività e attivi

Criteri DNSH (e misure di accompagnamento, se del caso)

Elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri DNSH

Produzione di energia da fonti di energia rinnovabili

E1.

Produzione di energia elettrica da energia eolica onshore nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia elettrica mediante energia eolica onshore nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all’articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (39).

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

E2.

Produzione di energia elettrica da energia eolica onshore fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia elettrica mediante energia eolica onshore fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all’articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (40).

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

a)

Un’attività o un attivo che ha un’incidenza su zone Natura 2000 che dipendono da misure compensative rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) (41) può essere conforme al principio DNSH, a condizione che le misure compensative producano guadagni netti in termini di biodiversità (42), abbiano un legame locale con il progetto (43) e includano sistemi di monitoraggio solidi e trasparenti (44).

b)

Se i progetti si basano su deroghe alla protezione delle specie ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) (45) o dell’articolo 16 della direttiva Habitat, le misure compensative volte a migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate sono prese all’interno o all’esterno del sito.

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per la lettera a), un'autorizzazione che, rilasciata dall'autorità competente sulla base dell'opportuna valutazione, stabilisce le misure compensative che produrranno guadagni netti in termini di biodiversità nella stessa regione biogeografica dello stesso Stato membro, secondo le metodologie consolidate (46), e stabilisce un piano di monitoraggio trasparente.

Per la lettera b), un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente che stabilisca le misure compensative atte a migliorare le condizioni di conservazione delle specie interessate.

E3.

Produzione di energia elettrica o cogenerazione di calore/freddo e di energia elettrica da sistemi a energia solare o da collettori solari ibridi termici fotovoltaici nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (47).

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione o collettori solari ibridi termici fotovoltaici nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (48).

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

E4.

Produzione di energia elettrica o cogenerazione di calore/freddo e di energia elettrica da sistemi a energia solare o da collettori solari ibridi termici fotovoltaici fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (49).

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione o collettori solari ibridi termici fotovoltaici fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (50).

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

a)

Un’attività o un attivo che ha un’incidenza su zone Natura 2000 che dipendono da misure compensative rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) (51) può essere conforme al principio DNSH, a condizione che le misure compensative producano guadagni netti in termini di biodiversità (52), abbiano un legame locale con il progetto (53) e includano sistemi di monitoraggio solidi e trasparenti (54).

b)

Se i progetti si basano su deroghe alla protezione delle specie ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) (55) o dell’articolo 16 della direttiva Habitat, le misure compensative volte a migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate devono prese all’interno o all’esterno del sito.

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per la lettera a), un'autorizzazione che, rilasciata dall'autorità competente sulla base dell'opportuna valutazione, stabilisce le misure compensative che produrranno guadagni netti in termini di biodiversità nella stessa regione biogeografica dello stesso Stato membro, secondo le metodologie consolidate (56), e stabilisce un piano di monitoraggio trasparente.

Per la lettera b), un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente che stabilisca le misure compensative atte a migliorare le condizioni di conservazione delle specie interessate.

E5.

Produzione di calore da energia solare termica nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia mediante tecnologia solare termica nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all’articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (57).

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

E6.

Produzione di calore da energia solare termica al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia mediante tecnologia solare termica fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all’articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (58).

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

a)

Un’attività o un attivo che ha un’incidenza su zone Natura 2000 che dipendono da misure compensative rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) (59) può essere conforme al principio DNSH, a condizione che le misure compensative producano guadagni netti in termini di biodiversità (60), abbiano un legame locale con il progetto (61) e includano sistemi di monitoraggio solidi e trasparenti (62).

b)

Se i progetti si basano su deroghe alla protezione delle specie ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) (63) o dell’articolo 16 della direttiva Habitat, le misure compensative volte a migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate devono prese all’interno o all’esterno del sito.

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per la lettera a), un'autorizzazione che, rilasciata dall'autorità competente sulla base dell'opportuna valutazione, stabilisce le misure compensative che produrranno guadagni netti in termini di biodiversità nella stessa regione biogeografica dello stesso Stato membro, secondo le metodologie consolidate (64), e stabilisce un piano di monitoraggio trasparente.

Per la lettera b), un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente che stabilisca le misure compensative atte a migliorare le condizioni di conservazione delle specie interessate.

E7.

Produzione di energia elettrica e cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia praticata da comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia elettrica o cogenerazione di calore/freddo e di energia elettrica utilizzando esclusivamente biomassa, biogas o bioliquidi.

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Le materie prime dovrebbero:

1.

provenire da fonti sostenibili in linea con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva Rinnovabili) (65);

2.

l’uso di colture alimentari e foraggere è limitato alla quantità necessaria per stabilizzare il processo di digestione anaerobica durante la produzione di biogas e biometano (66);

3.

in linea con il principio dell’uso a cascata della biomassa di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva Rinnovabili, gli impianti dovrebbero privilegiare residui e rifiuti (67) durante le loro attività.

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Sistemi di certificazione approvati a norma della direttiva Rinnovabili nel cui ambito di applicazione rientrano rifiuti e residui o sistemi di certificazione nazionali equivalenti.

 

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

a)

Gli impianti a base di biomassa solida e bioliquidi sono situati in zone di qualità dell’aria in cui i valori limite di particolato (PM2.5 o PM10) non sono superati nell’aria ambiente, come stabilito nella direttiva (UE) 2024/2881 (direttiva Qualità aria ambiente) (68).

Tale esclusione non si applica a impianti che:

1.

sono dedicati alla trasformazione di biomassa solida a temperature inferiori a 150 oC in biogas per la produzione di energia elettrica in loco; oppure

2.

sostituiscono un impianto alimentato da carbone o lignite, hanno una capacità in entrata inferiore a quella dell'impianto che sostituiscono, non effettuano combustione combinata di carbone e, in caso di una capacità pari o superiore a 50 kWe, realizzano risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % secondo il metodo di determinazione della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'allegato III, della direttiva (UE) 2023/1791 (direttiva Efficienza energetica) (69).

b)

Gli impianti di bioenergia con una potenza termica nominale inferiore a 1 MW non disciplinati dalle misure di progettazione ecocompatibile dovrebbero rispettare i pertinenti parametri di riferimento per le emissioni di inquinanti atmosferici di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193 (direttiva Impianti di combustione medi) (70).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Per la lettera a), il riferimento ai dati pubblici forniti sul sito web dell'Agenzia europea dell'ambiente per le pertinenti zone di qualità dell'aria sulla base della direttiva (UE) 2024/2881 (direttiva Qualità aria ambiente) (71), a dimostrazione del fatto che gli impianti sono situati in zone di qualità dell'aria in cui non sono stati superati i livelli di PM2.5 e PM10 negli ultimi cinque anni, oppure sono stati superati solo per un anno, utilizzando dati pubblici.

Per dimostrare che si applica l'esenzione n. 1 dal criterio di cui alla lettera a), una documentazione tecnica degli impianti attestante che la produzione di energia elettrica proviene esclusivamente dal biogas, in linea con l'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva Rinnovabili.

Per dimostrare che si applica l'esenzione n. 2 dal criterio di cui alla lettera a):

un contratto (o documento giuridico analogo) di smantellamento dell'impianto alimentato a carbone o lignite e il contratto (o documento giuridico analogo) di installazione di un impianto di bioenergia di nuova costituzione, attestante che gli impianti alimentati a carbone/lignite saranno sostituiti dall'impianto alimentato da biomassa solida;

un sistema di certificazione di sostenibilità della biomassa rilasciato in linea con la direttiva Rinnovabili o una relazione presentata alle autorità nazionali contenente informazioni sul combustibile usato per la produzione di bioenergia;

una valutazione, a cura di un organismo di certificazione indipendente (come l'ente che rilascia le garanzie di origine), dei risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore; oppure garanzie di origine per la cogenerazione ad alto rendimento per dimostrare che l'impianto riesce a risparmiare almeno il 10 % di energia primaria.

Per la lettera b), conformità ai parametri di riferimento a norma della direttiva Impianti di combustione medi: se l'impianto è realizzato su richiesta presso un fabbricante, copia di un accordo contrattuale che includa le specifiche tecniche.

E8.

Produzione di energia elettrica in piccole centrali idroelettriche praticata da comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi

Ristrutturazione e ammodernamento di piccole fonti idroelettriche esistenti che non sono situate in zone individuate come zone di ripristino nei piani nazionali di ripristino preparati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (72), se il piano è disponibile, e che non sono individuate come strutture da rimuovere in un inventario stilato a norma dell'articolo 9 del regolamento sul ripristino della natura, se tale inventario è disponibile.

Le piccole centrali idroelettriche non superano la capacità di 10 MW.

USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

a)

Sono esclusi i progetti che mettono a rischio il conseguimento di un buono stato o di un buon potenziale del corpo idrico o lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio («direttiva Habitat») (73).

b)

Se del caso e in funzione degli ecosistemi naturalmente presenti nei corpi idrici interessati, le misure di controllo a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro Acque) (74) (ad esempio registrazioni o autorizzazioni) definiscono provvedimenti per garantire la risalita e la discesa a valle dei pesci e il trasporto dei sedimenti. Tra questi provvedimenti possono figurare turbine migliorate dal punto di vista ambientale, sistemi di guida per i pesci, passaggi all’avanguardia e perfettamente funzionanti per i pesci, misure per fermare o ridurre al minimo il funzionamento e gli scarichi durante la migrazione o la deposizione delle uova, sistemi di deviazione dei sedimenti, il ripristino dei processi di erosione laterale, il risanamento dei fondali fluviali o misure volte a garantire un flusso ecologico e un flusso di sedimenti minimi.

USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

Per la lettera a), le conclusioni dell'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva quadro Acque e le conclusioni dell'opportuna valutazione a norma della direttiva Habitat, secondo il caso.

Per la lettera b), un'autorizzazione preventiva o registrazione in base a norme generali vincolanti qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa dell'Unione, come disposto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera i), della direttiva quadro Acque.

E9.

Produzione di energia elettrica e/o di calore/freddo a partire da energia geotermica o dell’ambiente nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

Sviluppo e gestione della capacità di produzione di energia a partire da energia geotermica o dell’ambiente nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all’articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 (75).

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

Stoccaggio di energia

E10.

Stoccaggio di energia elettrica

Acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di impianti o dispositivi che immagazzinano energia elettrica e la restituiscono successivamente sotto forma di energia elettrica. L’attività esclude lo stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

E11.

Stoccaggio di energia termica

Acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di impianti e dispositivi che immagazzinano energia termica e la restituiscono successivamente sotto forma di energia termica o altri vettori energetici.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

E12.

Installazione di tecnologie che consentono la connessione alla rete intelligente e la condivisione dell’energia (ad esempio contatori intelligenti, sistemi di gestione dell’energia) per le famiglie e le microimprese

Acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di piattaforme fisiche e/o virtuali per le connessioni alle reti intelligenti e la condivisione dell'energia, quali:

contatori intelligenti che possono contribuire al monitoraggio della produzione e del consumo di energia in tempo reale;

servizi di gestione dell'energia.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

Prodotti di consumo

E13.

Buoni per la quota di adesione alla comunità di energia rinnovabile o alla comunità energetica dei cittadini basata sulle energie rinnovabili

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

E14.

Attività e attivi connessi all’offerta di informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi e sul sostegno disponibile per la decarbonizzazione degli edifici e l’integrazione della produzione e dello stoccaggio di energia rinnovabile, la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della povertà energetica.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

Attività escluse

E15.

Produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da tutti i combustibili fossili

Non conforme al principio DNSH.

n.a.

E16.

Produzione di energia elettrica e/o di calore da combustibili di origine fossile

Non conforme al principio DNSH.

n.a.


(1)  Le ristrutturazioni che consistono in due o più misure individuali e che sono ristrutturazioni importanti ai sensi dell'articolo 2, punto 22), della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia e della pertinente normativa nazionale di attuazione fanno parte della categoria «Ristrutturazioni ai fini dell'efficienza energetica di edifici esistenti» (categoria B3.1).

(2)  Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, (rifusione) (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).

(5)  Per ristrutturazione si intende che almeno il 50 % dell'edificio originale è conservato.

(6)  Ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 22), della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http//data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj), con «ristrutturazione importante» s'intende la ristrutturazione di un edificio quando: a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio.

(7)  Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, (rifusione) (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

(8)  Ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 22), della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

(9)  Come da definizione di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1, ELI: https//data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj).

(10)  Per verifica pre-demolizione o verifica pre-ristrutturazione si intende un'attività preparatoria volta a 1) raccogliere e valutare le informazioni sulle qualità e sulle quantità dei prodotti da costruzione destinati al riutilizzo, dei rifiuti da costruzione e demolizione che potrebbero essere preparati per il riutilizzo e riciclati, nonché su altri tipi di rifiuti da costruzione e demolizione che saranno prodotti durante i lavori di demolizione o ristrutturazione; e 2) formulare raccomandazioni generali e specifiche del sito in merito al processo di demolizione o ristrutturazione. Una parte importante della verifica pre-demolizione o pre-ristrutturazione consiste altresì nell'identificazione dei materiali contenenti sostanze o miscele pericolose e di quelli che potrebbero ostacolare il riutilizzo o il riciclaggio.

(11)   «EU Construction & Demolition Waste Management Protocol» https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d63d5a8f-64e8-11ef-a8ba-01aa75ed71a1.

(12)  Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(13)  Ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

(14)  Ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

(15)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riempimento» s'intende qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento dovrebbero sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

(16)  Per verifica pre-demolizione o verifica pre-ristrutturazione si intende un'attività preparatoria volta a 1) raccogliere e valutare le informazioni sulle qualità e sulle quantità dei prodotti da costruzione destinati al riutilizzo, dei rifiuti da costruzione e demolizione che potrebbero essere preparati per il riutilizzo e riciclati, nonché su altri tipi di rifiuti da costruzione e demolizione che saranno prodotti durante i lavori di demolizione o ristrutturazione; e 2) formulare raccomandazioni generali e specifiche del sito in merito al processo di demolizione o ristrutturazione. Una parte importante della verifica pre-demolizione o pre-ristrutturazione consiste altresì nell'identificazione dei materiali contenenti sostanze o miscele pericolose e di quelli che potrebbero ostacolare il riutilizzo o il riciclaggio.

(17)   «EU Construction & Demolition Waste Management Protocol» https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d63d5a8f-64e8-11ef-a8ba-01aa75ed71a1.

(18)  Come da definizione di cui all'articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

(19)  Come da definizione di cui all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

(20)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE, con «riempimento» s'intende qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

(21)  Per foresta si intende un terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano. Comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l'altezza minima, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell'area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta.

(22)  Terreni all'interno del territorio urbano precedentemente edificati, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(23)  Terreni che non sono mai stati urbanizzati; nell'accezione comune si tratta di terreni situati alla periferia di un'area edificata esistente, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(24)  Ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(25)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

(26)  Ossia in un particolare edificio o su un particolare edificio o sull'area di ubicazione dell'edificio ai sensi dell'articolo 2, punto 54), della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

(27)  L'installazione di pompe di calore dove sono presenti sistemi di riscaldamento a combustibili fossili è soggetta ai criteri di cui alla sezione B8.1.

(28)  Per sapere quali sono le due classi di efficienza energetica popolate più alte, in cui figurano almeno alcuni prodotti presenti sul mercato, si può consultare la banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica, che offre una panoramica dei prodotti disponibili sul mercato (sulla base di dati ufficiali).

(29)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).

(30)  Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1187/oj).

(31)  Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1186/oj).

(32)  Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L, 2024/2881, 20.11.2024, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2881/oj).

(33)  Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1189/oj).

(34)  In linea con l'articolo 17, paragrafo 15, e con il considerando 14 della direttiva Prestazione energetica dell'edilizia.

(35)  Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

(36)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(37)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).

(38)  Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj).

(39)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(40)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(41)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/2013-07-01).

(42)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Ulteriori specifiche sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat sono contenute nella comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (2021/C 437/01).

(43)  La zona selezionata per la compensazione deve trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato. Gli operatori economici non possono contribuire a un fondo globale di compensazione che non garantisca azioni concrete, efficaci e misurabili relative alla regione biogeografica interessata.

(44)  È opportuno che l'attuazione delle misure compensative sia sorvegliata da scienziati preparati sulla base di una metodologia di valutazione dei progressi e dei risultati, che dovrebbero essere comunicati apertamente al pubblico e alle autorità competenti. Il progetto dovrebbe essere monitorato per tutta la sua durata.

(45)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/2019-06-26).

(46)  Esistono diverse metodologie per valutare l'impatto dei progetti di energia rinnovabile sulla biodiversità. I richiedenti possono utilizzare una delle metodologie seguenti per dimostrare che sono stati conseguiti guadagni netti in termini di biodiversità: Statutory Biodiversity Metric; Biodiversity Net Gain Calculator; Biotope Valuation / Biotope points (BkompV); altre: MERCIe di Onema / Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, EcoVal di Battelle, Eco-points, Change in Ecological Value Calculator di BREEAM, STAR (Species Threat Abatement and Restoration metric) della IUCN oppure Normative Biodiversity Metric di Ecometrica. Ulteriori orientamenti sulle misure compensative sono presenti nella guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (C(2021) 6913 final) (sezione 3.3.3).

(47)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(48)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(49)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(50)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(51)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/2013-07-01).

(52)  Un impatto positivo misurabile («guadagno netto») sulla biodiversità rispetto alla situazione precedente allo sviluppo del progetto. I rapporti di compensazione specifici per ciascun progetto sono fissati caso per caso, sulla base della comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (2021/C 437/01).

(53)  La zona selezionata per la compensazione deve trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato. Gli operatori economici non possono contribuire a un fondo globale di compensazione che non garantisca azioni concrete, efficaci e misurabili relative alla regione biogeografica interessata.

(54)  È opportuno che l'attuazione delle misure compensative sia sorvegliata da scienziati preparati sulla base di una metodologia di valutazione dei progressi e dei risultati, che dovrebbero essere comunicati apertamente al pubblico e alle autorità competenti. Il progetto dovrebbe essere monitorato per tutta la sua durata.

(55)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/2019-06-26).

(56)  Esistono diverse metodologie per valutare l'impatto dei progetti di energia rinnovabile sulla biodiversità. I richiedenti possono utilizzare una delle metodologie seguenti per dimostrare che sono stati conseguiti guadagni netti in termini di biodiversità: Statutory Biodiversity Metric; Biodiversity Net Gain Calculator; Biotope Valuation / Biotope points (BkompV); altre: MERCIe di Onema / Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, EcoVal di Battelle, Eco-points, Change in Ecological Value Calculator di BREEAM, STAR (Species Threat Abatement and Restoration metric) della IUCN oppure Normative Biodiversity Metric di Ecometrica. Ulteriori orientamenti sulle misure compensative sono presenti nella guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (C(2021) 6913 final) (sezione 3.3.3).

(57)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(58)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(59)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/2013-07-01).

(60)  Un impatto positivo misurabile («guadagno netto») sulla biodiversità rispetto alla situazione precedente allo sviluppo del progetto. I rapporti di compensazione specifici per ciascun progetto sono fissati caso per caso, sulla base della comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (2021/C 437/01).

(61)  La zona selezionata per la compensazione deve trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato. Gli operatori economici non possono contribuire a un fondo globale di compensazione che non garantisca azioni concrete, efficaci e misurabili relative alla regione biogeografica interessata.

(62)  È opportuno che l'attuazione delle misure compensative sia sorvegliata da scienziati preparati sulla base di una metodologia di valutazione dei progressi e dei risultati, che dovrebbero essere comunicati apertamente al pubblico e alle autorità competenti. Il progetto dovrebbe essere monitorato per tutta la sua durata.

(63)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/2019-06-26).

(64)  Esistono diverse metodologie per valutare l'impatto dei progetti di energia rinnovabile sulla biodiversità. Per dimostrare la conformità al criterio relativo all'obbligo di conseguire guadagni netti in termini di biodiversità, i richiedenti potrebbero utilizzare quanto segue: Statutory Biodiversity Metric; Biodiversity Net Gain Calculator; Biotope Valuation / Biotope points (BkompV); altre: MERCIe di Onema / Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, EcoVal di Battelle, Eco-points, Change in Ecological Value Calculator di BREEAM, STAR (Species Threat Abatement and Restoration metric) della IUCN oppure Normative Biodiversity Metric di Ecometrica. Ulteriori orientamenti sulle misure compensative sono presenti nella guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (C(2021) 6913 final) (sezione 3.3.3).

(65)  I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli da 29 a 31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili riveduta e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

(66)  I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa rispettano le norme sui biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili riveduta e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

(67)  Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili riveduta.

(68)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj).

(69)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).

(70)  Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj. Per la combustione di biomassa solida, bioliquidi e biogas nelle caldaie si applicano i pertinenti valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas (allegato II, parte 2, tabella 1, della direttiva (UE) 2015/2193 sugli impianti di combustione medi). Per la combustione di bioliquidi e biogas in motori e turbine a gas nuovi si applicano i valori limite di emissione per motori e le turbine a gas nuovi (allegato II, parte 2, tabella 2, della direttiva (UE) 2015/2193 sugli impianti di combustione medi).

(71)  Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L, 2024/2881, 20.11.2024, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2881/oj).

(72)  Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj).

(73)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/2013-07-01).

(74)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

(75)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).


ALLEGATO 2

Trasporti

Il presente allegato settoriale stabilisce, per un elenco non esaustivo di attività o attivi, i criteri di conformità al principio «non arrecare un danno significativo» («Do No Significant Harm», DNSH) in linea con la sezione 2.1 degli orientamenti tecnici sul principio DNSH per il Fondo sociale per il clima. Le attività escluse sostengono inoltre l'attuazione dell'approccio di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti.

La tabella è strutturata come segue:

la colonna 1, intitolata «Attività e attivi», descrive le attività e gli attivi potenziali che rientrano nell'ambito di applicazione delle misure e degli investimenti relativi ai trasporti;

la colonna 2, intitolata «Criteri DNSH», illustra i criteri che ogni attività o attivo deve soddisfare ai fini della conformità al principio «non arrecare un danno significativo»;

la colonna 3, intitolata «Elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri DNSH», contiene elementi illustrativi che possono essere utilizzati per dimostrare la conformità al principio DNSH.

Attività e attivi

Criteri DNSH (e misure di accompagnamento, se del caso)

Elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri DNSH

Attività di sensibilizzazione

T1.

Attività e attivi connessi all’offerta di informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi e sul sostegno disponibile per la mobilità e le alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

Attivi mobili – Trasporto su strada  (1)

T2.

Dispositivi di trasporto o mobilità personale, ciclologistica, compresi i relativi componenti

Dispositivi di trasporto o mobilità personale la cui propulsione deriva dall'attività fisica dell'utilizzatore, da un gruppo propulsore a emissioni zero o da una combinazione di gruppo propulsore a emissioni zero e attività fisica umana. Ciò include la fornitura di servizi di trasporto di merci mediante biciclette elettriche e biciclette (cargo).

Le presenti condizioni si applicano all'acquisto, al finanziamento, al noleggio, al leasing e alla gestione di questi veicoli, nonché alle misure volte a sviluppare un mercato di seconda mano per questi veicoli.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T3.

Veicoli a emissioni zero delle categorie M1 (ad esempio autovetture) e N1 (ad esempio furgoni), compresi quelli progettati per usi speciali (ad esempio ambulanze)

Veicoli delle categorie M1 e N1 con «emissioni specifiche di CO2» pari a 0 g CO2/km (ossia autovetture elettriche, autovetture a idrogeno/a celle a combustibile) quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631, come modificato (2).

In linea con il regolamento (UE) 2018/858 (3), i veicoli progettati per un «uso speciale» sono veicoli delle categorie M1 e N1 con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali, come specificato nel regolamento.

Le presenti condizioni si applicano all'acquisto, al finanziamento, al noleggio, al leasing e alla gestione di questi veicoli, nonché alle misure volte a sviluppare un mercato di seconda mano per questi veicoli.

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Per l'acquisto di veicoli stradali nuovi delle categorie M e N gli pneumatici dovrebbero essere conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe A e al coefficiente di resistenza al rotolamento della classe A o B stabiliti dal regolamento (UE) 2020/740 (4), come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Elementi di prova relativi al rumore esterno di rotolamento e al coefficiente di resistenza al rotolamento riportati dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL), e al coefficiente di abrasione degli pneumatici disponibile sul certificato di omologazione dello pneumatico.

T4.

Veicoli a emissioni zero delle categorie M2 (ad esempio minibus), M3 (ad esempio pullman interurbani), N2 (ad esempio autocarri utilizzati per le consegne) e N3 (ad esempio autocarri articolati e camion per l’edilizia), compresi quelli progettati per usi speciali (ad esempio biblioteca itinerante, clinica mobile, camion frigo, camion di recupero).

Veicoli:

1.

senza motore a combustione interna;

2.

con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 come modificato (5), non sono superiori a 3 g CO2/(tonnellate-chilometro) o 1 g CO2/(persona-chilometro);

3.

con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 come modificato (6) e alle relative misure di attuazione, non sono superiori a 1 g CO2/kWh; o con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 come modificato (7) e alle relative misure di attuazione, non sono superiori a 1 g CO2/km, a condizione che non siano state determinate emissioni di CO2 conformemente al regolamento (UE) 2017/2400 come modificato.

In linea con il regolamento (UE) 2018/858 (8), i veicoli progettati per un «uso speciale» sono veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali, come specificato nel regolamento.

Le presenti condizioni si applicano all'acquisto, al finanziamento, al noleggio, al leasing e alla gestione di questi veicoli, nonché alle misure volte a sviluppare un mercato di seconda mano per questi veicoli.

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Per l'acquisto di veicoli stradali nuovi delle categorie M e N gli pneumatici dovrebbero essere conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe A e al coefficiente di resistenza al rotolamento della classe A o B stabiliti dal regolamento (UE) 2020/740 (9) e come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Elementi di prova relativi al rumore esterno di rotolamento e al coefficiente di resistenza al rotolamento riportati dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL), e al coefficiente di abrasione degli pneumatici disponibile sul certificato di omologazione dello pneumatico.

T5.

Veicoli a emissioni zero di categoria L (veicoli a due o tre ruote e quadricicli, come motociclette e ciclomotori)

Veicoli con emissioni di CO2 allo scarico pari a 0 g CO2/km, calcolate conformemente all'articolo 24 e all'allegato V del regolamento (UE) n. 168/2013, come modificato (10).

Le presenti condizioni si applicano all'acquisto, al finanziamento, al noleggio, al leasing e alla gestione di questi veicoli, nonché alle misure volte a sviluppare un mercato di seconda mano per questi veicoli.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T6.

Veicoli a emissioni zero di categoria O (ad esempio rimorchi)

Veicoli muniti di un dispositivo che ne sostiene attivamente la propulsione e non ha un motore a combustione interna o ha un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 come modificato (11) e alle relative misure di attuazione o conformemente al regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), sono inferiori a 1 g CO2/kWh (12).

Le presenti condizioni si applicano all'acquisto, al finanziamento, al noleggio, al leasing e alla gestione di questi veicoli, nonché alle misure volte a sviluppare un mercato di seconda mano per questi veicoli.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T7.

Diffusione e uso di sistemi di trasporto intelligenti

Sistemi di trasporto intelligenti in cui sono applicate tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel settore del trasporto stradale (che include infrastrutture, veicoli e utenti) e nella gestione del traffico e della mobilità nonché per interfacce con altri modi di trasporto. La diffusione e l’utilizzo di questi sistemi di trasporto intelligenti dovrebbero consentire agli utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» delle reti di trasporto, al fine di contrastare la congestione e ridurre al minimo il consumo di energia e le emissioni.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T8.

Misure orientate alla domanda sotto forma di biglietti mensili per i trasporti pubblici, abbonamenti per la mobilità condivisa, servizi di trasporto su richiesta

Buoni per i trasporti volti a promuovere:

l'uso dei trasporti pubblici e dei servizi di trasporto su richiesta; o

soluzioni di mobilità condivisa come car pooling o ride sharing, con l'obiettivo di aumentare l'occupazione dei veicoli senza aumentare in modo significativo il numero complessivo di spostamenti dei veicoli; o

la «mobilità come servizio», ossia servizi che offrono agli utenti dei trasporti varie opzioni di trasporto attraverso una piattaforma unificata, semplificando il pendolarismo e producendo benefici significativi in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e consumo di energia.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T9.

Veicoli a basse emissioni delle categorie M1 (autovetture) e N1 (furgoni), compresi quelli progettati per usi speciali (ad esempio ambulanze)

Veicoli a basse emissioni delle categorie M1 e N1, quali definiti dal regolamento (UE) 2019/631 come modificato (13), quando i veicoli a emissioni zero non sono una soluzione accessibile economicamente o diffondibile.

In linea con il regolamento (UE) 2018/858 (14), i veicoli progettati per un «uso speciale» sono veicoli delle categorie M1 e N1 con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali, come specificato nel regolamento.

Le presenti condizioni si applicano all'acquisto, al finanziamento, al noleggio, al leasing e alla gestione di questi veicoli, nonché alle misure volte a sviluppare un mercato di seconda mano per questi veicoli.

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Per l'acquisto di veicoli stradali nuovi delle categorie M e N gli pneumatici dovrebbero essere conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe A e al coefficiente di resistenza al rotolamento della classe A o B stabiliti dal regolamento (UE) 2020/740 (15) e come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Elementi di prova relativi al rumore esterno di rotolamento e al coefficiente di resistenza al rotolamento riportati dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL), e al coefficiente di abrasione degli pneumatici disponibile sul certificato di omologazione dello pneumatico.

T10.

Veicoli a basse emissioni delle categorie M2 (ad esempio minibus), M3 (ad esempio pullman interurbani), N2 (ad esempio autocarri utilizzati per le consegne) e N3 (ad esempio autocarri articolati e camion per l’edilizia), compresi quelli progettati per usi speciali (ad esempio biblioteca itinerante, clinica mobile, camion frigo, camion di recupero)

Veicoli a basse emissioni delle categorie M2, M3, N2 e N3, quali definiti dal regolamento (UE) 2019/1242 (16), quando i corrispondenti veicoli a emissioni zero non sono una soluzione accessibile economicamente o diffondibile.

In linea con il regolamento (UE) 2018/858 (17), i veicoli progettati per un «uso speciale» sono veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali, come specificato nel regolamento.

Le presenti condizioni si applicano all'acquisto, al finanziamento, al noleggio, al leasing e alla gestione di questi veicoli, nonché alle misure volte a sviluppare un mercato di seconda mano per questi veicoli.

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Per l'acquisto di veicoli stradali nuovi delle categorie M e N gli pneumatici dovrebbero essere conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe A e al coefficiente di resistenza al rotolamento della classe A o B stabiliti dal regolamento (UE) 2020/740 (18) e come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Elementi di prova relativi al rumore esterno di rotolamento e al coefficiente di resistenza al rotolamento riportati dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL), e al coefficiente di abrasione degli pneumatici disponibile sul certificato di omologazione dello pneumatico.

T11.

Veicoli a motore alimentati a combustibili fossili

Qualsiasi tipo di attivo mobile costruito o acquistato che può essere alimentato esclusivamente a combustibili fossili nel corso del progetto, ad eccezione di quelli elencati nel presente allegato.

Non conforme al principio DNSH.

n.a.

T12.

Veicoli a motore adibiti al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili

Qualsiasi tipo di attivo mobile costruito o acquistato con l’intenzione di trasportare o immagazzinare prevalentemente combustibili fossili nel corso del progetto.

Non conforme al principio DNSH.

n.a.


Attività e attivi

Criteri DNSH (e misure di accompagnamento, se del caso)

Elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri DNSH

Infrastrutture — Strade

T13.

Infrastrutture per la mobilità privata a emissioni zero

Costruzione e ammodernamento di infrastrutture per la mobilità privata a emissioni zero. Ciò comprende la costruzione di infrastrutture di ricarica elettrica e di stazioni di rifornimento di idrogeno, nonché di infrastrutture dedicate ai pedoni e/o alle biciclette.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T14.

Misure individuali relative a infrastrutture per il trasporto pubblico su strada

Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica e stazioni di rifornimento di idrogeno per i veicoli adibiti al trasporto pubblico.

Ammodernamento delle strade esistenti per il trasporto pubblico che non necessita di lavori di scavo (ad esempio modifica di una strada esistente mediante l'introduzione di una corsia dedicata al transito rapido degli autobus o ai filobus mediante una nuova segnaletica orizzontale).

Misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e misure a favore della biodiversità nelle infrastrutture esistenti per il trasporto pubblico su strada (ad esempio attraversamenti sicuri per le specie selvatiche, deimpermeabilizzazione del suolo, immunizzazione dagli effetti del clima).

Costruzione o ammodernamento di fermate dei trasporti pubblici stradali per cui non è necessario costruire edifici (ad esempio fermate degli autobus, fermate dei filobus) (19).

Impianti per migliorare l'accessibilità del trasporto passeggeri (ad esempio marciapiedi, ascensori o scale mobili).

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T15.

Costruzione di infrastrutture lineari per il trasporto pubblico su strada

Costruzione di nuove strutture e installazioni fisiche «lineari» che sono disposte secondo un assetto continuo e lineare e favoriscono la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico lungo un percorso specifico. Ciò comprende una nuova corsia dedicata al transito rapido degli autobus o ai filobus e le relative strutture di supporto, come ponti e gallerie, o l’ampliamento di una corsia esistente.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le nuove infrastrutture dovrebbero essere integrate da infrastrutture a supporto di trasporti pubblici su strada sostenibili (ad esempio, ricarica presso i depositi, ricarica per il transito rapido degli autobus, cavi aerei per filobus), se non sono già predisposte.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Nel bando di gara (o, in sua assenza, nelle specifiche tecniche del progetto) dovrebbe essere previsto l'obbligo per le infrastrutture di nuova costruzione di essere integrate da strutture volte a favorire trasporti pubblici su strada sostenibili (ad esempio, ricarica presso i depositi, infrastrutture di ricarica per il transito rapido degli autobus, cavi aerei per filobus).

 

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I potenziali rischi rilevanti per l'attività/l'attivo derivanti da pericoli legati al clima (cfr. «Classificazione dei pericoli legati al clima» nella colonna successiva) dovrebbero essere:

a)

individuati mediante una valutazione proporzionata dei rischi climatici (ad esempio applicando gli orientamenti tecnici della Commissione per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), utilizzando il percorso di concentrazione rappresentativo 4.5 (RCP 4.5) come riferimento per le valutazioni basate su scenari oppure avvalendosi delle valutazioni dei rischi locali e nazionali, a seconda dei casi);

b)

ridotti a un livello che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene accettabile nel corso della durata fisica prevista dell’infrastruttura.

L'attuazione di misure fisiche e non fisiche volte a ridurre gli impatti rilevanti (di cui alla lettera b)) dovrebbe: i) garantire la resilienza dell'infrastruttura a un livello accettabile di danni in caso di rischi climatici prevedibili quali eventi alluvionali; e ii) essere integrata nelle fasi di progettazione e costruzione dell'attivo/attività.

Si dovrebbe prendere in considerazione la fattibilità di soluzioni «verdi» o «basate sulla natura» rispetto alle misure «grigie» (20) per affrontare la questione dell'adattamento.

L'attività non dovrebbe aumentare i rischi di un impatto climatico negativo su altre persone, sulla natura e sugli attivi né ostacolare l'adattamento altrove.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La valutazione dei rischi climatici presenta le caratteristiche seguenti:

prende in considerazione sia l'attuale variabilità meteorologica sia i cambiamenti climatici futuri, compresa l'incertezza;

si basa su una solida analisi dei dati e delle proiezioni disponibili sul clima tratti da una serie di scenari futuri, in cui l'RCP 4.5 è considerato il risultato di riferimento, e scenari più avversi utilizzati nelle prove di stress per individuare livelli di rischi accettabili;

è coerente con la durata prevista dell'attività.

La valutazione del rischio locale o nazionale individua i pericoli legati al clima che potrebbero causare rischi rilevanti per l'attività/l'attivo nel luogo in questione per la durata fisica prevista dell'attività/attivo.

In linea di principio, le nuove attività non dovrebbero essere situate su terreni per i quali è stato identificato un rischio significativo di alluvioni (come indicato nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali), a meno che l'attività non sia integrata o accompagnata da misure di resilienza rispetto alle alluvioni che: i) garantiscono un livello di rischio residuo accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice; e ii) soddisfano gli altri requisiti pertinenti previsti dai criteri.

Gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che l'approccio relativo alla riduzione dei rischi climatici a un livello accettabile è integrato nella progettazione dell'attività/dell'attivo. Dovrebbero inoltre dimostrare in che modo è stata presa in considerazione la fattibilità delle soluzioni basate sulla natura. Gli elementi di prova dovrebbero altresì dimostrare che le misure di adattamento saranno attuate durante le fasi di costruzione e completate entro la fine dei lavori di costruzione.

I pericoli legati al clima sono classificati come segue:

pericoli legati alla temperatura: cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) stress termico; variabilità della temperatura; ondata di calore; scongelamento del permafrost; ondata di freddo/gelata;

pericoli legati ai venti: ciclone, uragano, tifone, tornado, tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia);

pericoli legati all'acqua: cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio); variabilità idrologica o delle precipitazioni; acidificazione degli oceani; innalzamento del livello del mare; intrusione salina; siccità; inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda); collasso di laghi glaciali;

pericoli legati alla massa solida: erosione costiera; degrado del suolo; erosione del suolo; soliflusso; frana; valanga; subsidenza.

 

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

1.

L’infrastruttura dovrebbe, per quanto possibile dal punto di vista economico e tecnico, seguire la gerarchia della mitigazione:

a)

in primo luogo, riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di spazi verdi urbani e l'impermeabilizzazione del suolo in sede di concezione del progetto, ad esempio privilegiando l'uso di terreni dismessi (21) rispetto a terreni vergini (22), il riciclo dei terreni e soluzioni basate sulla natura;

b)

in secondo luogo, adottando misure di mitigazione, ad esempio integrando le infrastrutture verdi, l'uso di specie autoctone, materiali permeabili o altre misure per migliorare l'infiltrazione idrica; e

c)

in terzo luogo, attuando misure di ripristino o compensazione in loco per controbilanciare la perdita di aree verdi e di servizi ecosistemici.

2.

Un’attività o un attivo che ha un’incidenza su zone Natura 2000 che dipendono da misure compensative rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) (23) può essere conforme al principio DNSH, a condizione che le misure compensative producano guadagni netti in termini di biodiversità (24), abbiano un legame locale con il progetto (25) e includano sistemi di monitoraggio solidi e trasparenti (26).

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per il punto 1), un documento ufficiale, ad esempio una fattura o un certificato, attestante che le misure di mitigazione sono state attuate.

Per il punto 2), un'autorizzazione che, rilasciata dall'autorità competente sulla base dell'opportuna valutazione, stabilisce le misure compensative che produrranno guadagni netti in termini di biodiversità nella stessa regione biogeografica dello stesso Stato membro, secondo le metodologie consolidate (27), e stabilisce un piano di monitoraggio trasparente.

T16.

Costruzione di infrastrutture non lineari per il trasporto pubblico su strada

Costruzione di strutture e impianti fisici «non lineari» disposti in una configurazione non continua o collegata in rete e che favoriscono la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico su vari percorsi e modi di trasporto intersecati tra loro. Sono comprese le stazioni di autobus o i depositi e le aree di parcheggio in prossimità delle stazioni.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le nuove infrastrutture dovrebbero essere dotate di infrastrutture a supporto di trasporti pubblici su strada sostenibili (ad esempio, ricarica presso i depositi, ricarica per il transito rapido degli autobus, cavi aerei per filobus), se non sono già predisposte.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Nel bando di gara (o, in sua assenza, nelle specifiche tecniche del progetto) dovrebbe essere previsto l'obbligo per le infrastrutture di nuova costruzione di essere integrate da strutture volte a favorire trasporti pubblici su strada sostenibili (ad esempio, ricarica presso i depositi, infrastrutture di ricarica per il transito rapido degli autobus, cavi aerei per filobus).

 

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I potenziali rischi rilevanti per l'attività/l'attivo derivanti da pericoli legati al clima (cfr. «Classificazione dei pericoli legati al clima» nella colonna successiva) dovrebbero essere:

a)

individuati mediante una valutazione proporzionata dei rischi climatici (ad esempio applicando gli orientamenti tecnici della Commissione per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), utilizzando il percorso di concentrazione rappresentativo 4.5 (RCP 4.5) come riferimento per le valutazioni basate su scenari oppure avvalendosi delle valutazioni dei rischi locali e nazionali, a seconda dei casi);

b)

ridotti a un livello che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene accettabile nel corso della durata fisica prevista dell’infrastruttura.

L'attuazione di misure fisiche e non fisiche volte a ridurre gli impatti rilevanti (di cui alla lettera b)) dovrebbe: i) garantire la resilienza dell'infrastruttura a un livello accettabile di danni in caso di rischi climatici prevedibili quali eventi alluvionali; e ii) essere integrata nelle fasi di progettazione e costruzione dell'attivo/attività.

Si dovrebbe prendere in considerazione la fattibilità di soluzioni «verdi» o «basate sulla natura» rispetto alle misure «grigie» (28) per affrontare la questione dell'adattamento.

L'attività non dovrebbe aumentare i rischi di un impatto climatico negativo su altre persone, sulla natura e sugli attivi né ostacolare l'adattamento altrove.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La valutazione dei rischi climatici presenta le caratteristiche seguenti:

prende in considerazione sia l'attuale variabilità meteorologica sia i cambiamenti climatici futuri, compresa l'incertezza;

si basa su una solida analisi dei dati e delle proiezioni disponibili sul clima tratti da una serie di scenari futuri, in cui l'RCP 4.5 è considerato il risultato di riferimento, e scenari più avversi utilizzati nelle prove di stress per individuare livelli di rischi accettabili;

è coerente con la durata prevista dell'attività.

La valutazione del rischio locale o nazionale individua i pericoli legati al clima che potrebbero causare rischi rilevanti per l'attività/l'attivo nel luogo in questione per la durata fisica prevista dell'attività/attivo.

In linea di principio, le nuove attività non dovrebbero essere situate su terreni per i quali è stato identificato un rischio significativo di alluvioni (come indicato nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali), a meno che l'attività non sia integrata o accompagnata da misure di resilienza nei confronti delle alluvioni che: i) garantiscono un livello di rischio residuo accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice; e ii) soddisfano gli altri requisiti pertinenti previsti dai criteri.

Gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che l'approccio relativo alla riduzione dei rischi climatici a un livello accettabile è integrato nella progettazione dell'attività/dell'attivo. Dovrebbero inoltre dimostrare in che modo è stata presa in considerazione la fattibilità delle soluzioni basate sulla natura. Gli elementi di prova dovrebbero altresì dimostrare che le misure di adattamento saranno attuate durante le fasi di costruzione e completate entro la fine dei lavori di costruzione.

Classificazione dei pericoli legati al clima:

pericoli legati alla temperatura: cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) stress termico; variabilità della temperatura; ondata di calore; scongelamento del permafrost; ondata di freddo/gelata;

pericoli legati ai venti: ciclone, uragano, tifone, tornado, tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia);

pericoli legati all'acqua: cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio); variabilità idrologica o delle precipitazioni; acidificazione degli oceani; innalzamento del livello del mare; intrusione salina; siccità; inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda); collasso di laghi glaciali;

pericoli legati alla massa solida: erosione costiera; degrado del suolo; erosione del suolo; soliflusso; frana; valanga; subsidenza.

 

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

Almeno il 70 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, ad esclusione del materiale presente in natura, di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE), è preparato per il riutilizzo (29) o riciclato (30). Il riempimento (31) non è considerato preparazione per il riutilizzo né riciclaggio.

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

1.

Rifiuti riciclati: ricevuta di pesatura dei rifiuti conferiti nell’impianto di riciclaggio dei rifiuti (in kg);

2.

totale dei rifiuti (non pericolosi) prodotti in loco: la stima del totale dei rifiuti prodotti è interpretata alla luce degli elementi di prova disponibili. Potrebbe essere dimostrata, ad esempio, mediante uno degli elementi seguenti:

i)

entrate dei rifiuti totali conferiti in diverse strutture di deposito dei rifiuti (in kg) (ossia riciclaggio, collocamento in discarica, ecc.);

ii)

entrate dei cassoni (con indicazione del relativo volume in m3) utilizzati nei cantieri;

iii)

stima della produzione totale di rifiuti basata su una verifica pre-demolizione.

 

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

1.

La nuova infrastruttura non dovrebbe essere costruita su:

a)

terreni definiti zone umide o torbiere, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato questo status dopo il 1o gennaio 2025;

b)

prati permanenti all'interno di siti Natura 2000 al momento della presentazione del progetto;

c)

terreni che corrispondono alla definizione di foresta (32).

2.

La nuova infrastruttura dovrebbe seguire la gerarchia della mitigazione:

a)

in primo luogo, riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di spazi verdi urbani e l'impermeabilizzazione del suolo in sede di concezione del progetto, ad esempio privilegiando l'uso di terreni dismessi (33) rispetto a terreni vergini (34), il riciclo dei terreni e soluzioni basate sulla natura;

b)

in secondo luogo, adottando misure di mitigazione, ad esempio integrando le infrastrutture verdi, l'uso di specie autoctone, materiali permeabili o altre misure per migliorare l'infiltrazione idrica; e

c)

in terzo luogo, attuando misure di ripristino o compensazione in loco per controbilanciare la perdita di aree verdi e di servizi ecosistemici.

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per il punto 1, lettera a): i criteri dovrebbero essere interpretati sulla base degli elementi di prova disponibili. Ciò significa che, se non vi sono prove del fatto che un'area sia stata definita come il tipo di terreno elencato nei criteri, si presume che i beneficiari soddisfino i criteri.

Tra gli elementi di prova disponibili figurano:

le informazioni che gli Stati membri devono raccogliere entro il 1o gennaio 2025 nell'ambito dei rispettivi piani strategici della politica agricola comune (PAC). Tali informazioni riguardano almeno le zone umide e le torbiere che rientrano tra le zone agricole sostenute dalla PAC;

il Natura 2000 viewer e il portale Grassland watch, che forniscono informazioni dettagliate sulle tre categorie di terreni nelle zone Natura 2000 di ciascuno Stato membro con una risoluzione di 50 m per 50 m;

la banca dati mondiale delle torbiere del Greifswald Moor Centrum, che fornisce anch'essa geodati sulle torbiere in una griglia di 1x1 km;

le informazioni sull'uso del suolo che gli Stati membri hanno l'obbligo di raccogliere entro il 2026 a norma del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento dell'uso del suolo e la silvicoltura, che comprendono torbiere e zone umide.

Per il punto 1, lettera b), i dati del sistema d'informazione forestale europeo (FISE) basati sulle definizioni nazionali saranno accettati come elementi di prova validi finché non saranno disponibili, all'interno del FISE, dati standardizzati sull'area forestale sulla base della normativa sul monitoraggio delle foreste.

Per il punto 2), un documento ufficiale, ad esempio una fattura o un certificato, attestante che le misure di mitigazione sono state attuate.

T17.

Ristrutturazione o ammodernamento di infrastrutture non lineari per il trasporto pubblico su strada  (35)

Ristrutturazione o ammodernamento di infrastrutture non lineari per il trasporto pubblico su strada, come da definizione nella categoria T16.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le infrastrutture da ristrutturare o ammodernare dovrebbero essere dotate di infrastrutture a supporto di trasporti pubblici su strada sostenibili (ad esempio, ricariche presso i depositi, ricariche per il transito rapido degli autobus), se non sono già predisposte.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Nel bando di gara (o, in sua assenza, nelle specifiche tecniche del progetto) dovrebbe essere previsto l'obbligo per le infrastrutture di nuova costruzione di essere integrate da strutture volte a favorire trasporti pubblici su strada sostenibili (ad esempio, ricarica presso i depositi, infrastrutture di ricarica per il transito rapido degli autobus, cavi aerei per filobus).

 

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I potenziali rischi rilevanti per l'attività/l'attivo derivanti da pericoli legati al clima (cfr. «Classificazione dei pericoli legati al clima» nella colonna successiva) dovrebbero essere:

a)

individuati mediante una valutazione proporzionata dei rischi climatici (ad esempio applicando gli orientamenti tecnici della Commissione per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), utilizzando il percorso di concentrazione rappresentativo 4.5 (RCP 4.5) come riferimento per le valutazioni basate su scenari oppure avvalendosi delle valutazioni dei rischi locali e nazionali, a seconda dei casi);

b)

ridotti a un livello che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene accettabile nel corso della durata fisica prevista dell’infrastruttura.

L'attuazione di misure fisiche e non fisiche volte a ridurre gli impatti rilevanti (di cui alla lettera b)) dovrebbe: i) garantire la resilienza dell'infrastruttura a un livello accettabile di danni in caso di rischi climatici prevedibili quali eventi alluvionali; e ii) essere integrata nelle fasi di progettazione e costruzione dell'attivo/attività.

Si dovrebbe prendere in considerazione la fattibilità di soluzioni «verdi» o «basate sulla natura» rispetto alle misure «grigie» (36) per affrontare la questione dell'adattamento.

L'attività non dovrebbe aumentare i rischi di un impatto climatico negativo su altre persone, sulla natura e sugli attivi né ostacolare l'adattamento altrove.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La valutazione dei rischi climatici presenta le caratteristiche seguenti:

prende in considerazione sia l'attuale variabilità meteorologica sia i cambiamenti climatici futuri, compresa l'incertezza;

si basa su una solida analisi dei dati e delle proiezioni disponibili sul clima tratti da una serie di scenari futuri, in cui l'RCP 4.5 è considerato il risultato di riferimento, e scenari più avversi utilizzati nelle prove di stress per individuare livelli di rischi accettabili;

è coerente con la durata prevista dell'attività.

La valutazione del rischio locale o nazionale individua i pericoli legati al clima che potrebbero causare rischi rilevanti per l'attività/l'attivo nel luogo in questione per la durata fisica prevista dell'attività/attivo.

In linea di principio, le nuove attività non dovrebbero essere situate su terreni per i quali è stato identificato un rischio significativo di alluvioni (come indicato nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali), a meno che l'attività non sia integrata o accompagnata da misure di resilienza rispetto alle alluvioni che: i) garantiscono un livello di rischio residuo accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice; e ii) soddisfano gli altri requisiti pertinenti previsti dai criteri.

Gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che l'approccio relativo alla riduzione dei rischi climatici a un livello accettabile è integrato nella progettazione dell'attività/dell'attivo. Dovrebbero inoltre dimostrare in che modo è stata presa in considerazione la fattibilità delle soluzioni basate sulla natura. Gli elementi di prova dovrebbero altresì dimostrare che le misure di adattamento saranno attuate durante le fasi di costruzione e completate entro la fine dei lavori di costruzione.

Classificazione dei pericoli legati al clima:

pericoli legati alla temperatura: cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) stress termico; variabilità della temperatura; ondata di calore; scongelamento del permafrost; ondata di freddo/gelata;

pericoli legati ai venti: ciclone, uragano, tifone, tornado, tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia);

pericoli legati all'acqua: cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio); variabilità idrologica o delle precipitazioni; acidificazione degli oceani; innalzamento del livello del mare; intrusione salina; siccità; inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda); collasso di laghi glaciali;

pericoli legati alla massa solida: erosione costiera; degrado del suolo; erosione del suolo; soliflusso; frana; valanga; subsidenza.

 

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

Almeno il 70 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, ad esclusione del materiale presente in natura, di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE), è preparato per il riutilizzo (37) o riciclato (38). Il riempimento (39) non è considerato preparazione per il riutilizzo né riciclaggio.

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

1.

Rifiuti riciclati: ricevuta di pesatura dei rifiuti conferiti nell’impianto di riciclaggio dei rifiuti (in kg);

2.

totale dei rifiuti (non pericolosi) prodotti in loco: la stima del totale dei rifiuti prodotti è interpretata alla luce degli elementi di prova disponibili. Potrebbe essere dimostrata, ad esempio, mediante uno degli elementi seguenti:

i)

entrate dei rifiuti totali conferiti in diverse strutture di deposito dei rifiuti (in kg) (ossia riciclaggio, collocamento in discarica, ecc.);

ii)

entrate dei cassoni (con indicazione del relativo volume in m3) utilizzati nei cantieri;

iii)

stima della produzione totale di rifiuti basata su una verifica pre-demolizione.


Attività e attivi

Criteri DNSH (e misure di accompagnamento, se del caso)

Elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri DNSH

Attivi mobili — Ferrovie

T18.

Materiale rotabile ferroviario, metropolitano o tranviario a emissioni zero, compresi i relativi componenti

Acquisto, noleggio e leasing di materiale rotabile ferroviario, metropolitano o tranviario, compresi i componenti di tali treni, a condizione che treni, locomotive, vetture viaggiatori o carri merci presentino emissioni dirette dallo scarico di CO2 pari a zero.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T19.

Materiale rotabile bimodale

Acquisto, noleggio, leasing e gestione di treni, locomotive e vetture viaggiatori o carri merci che circolano su un binario elettrificato producendo emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero, e con un motore convenzionale qualora tale infrastruttura non sia disponibile.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T20.

Materiale rotabile ferroviario, metropolitano o tranviario riqualificato o ammodernato e relativi componenti

Attività finalizzate alla riqualificazione o all'ammodernamento di materiale rotabile ferroviario, metropolitano o tranviario, compreso l'acquisto di componenti che rendono possibile la riqualificazione.

Le attività di riqualificazione possono riguardare, ad esempio: i) il controllo/segnalamento dei treni o la riduzione del rumore; ii) altre finalità che contribuiscono a una migliore interoperabilità, quali la sicurezza, la protezione o l'efficienza (compreso l'aumento di capacità); o iii) le prestazioni ambientali. Anche la riqualificazione mediante l'installazione di un sistema di propulsione a emissioni zero risulta conforme.

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T21.

Materiale rotabile ferroviario o tranviario che non è a emissioni zero o non è una locomotiva bimodale

Acquisto o leasing di treni passeggeri o merci o di tram che producono emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 non pari a zero o che non sono bimodali.

Non conforme al principio DNSH.

n.a.

T22.

Materiale rotabile adibito al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili

Veicoli adibiti al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili.

Per «adibito» si intende costruito e acquistato con l'esplicita intenzione di trasportare o immagazzinare prevalentemente combustibili fossili nel corso del progetto.

Non conforme al principio DNSH.

n.a.


Attività e attivi

Criteri DNSH (e misure di accompagnamento, se del caso)

Elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri DNSH

Infrastrutture – Ferrovie

T23.

Infrastruttura individuale per il trasporto pubblico ferroviario

Elettrificazione dei binari (ad esempio installazione di catenaria).

Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica e stazioni di rifornimento di idrogeno per il trasporto ferroviario.

Equipaggiamento digitale dei binari (ad esempio dotazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), nuovi sistemi radio (ad esempio FRMCS), altri sistemi di segnalamento e sicurezza per i trasporti pubblici, digitalizzazione dei trasporti, definizione delle priorità ai semafori, gestione avanzata del traffico (ad esempio ATO), connettività digitale basata sull'ERTMS e accoppiamenti automatici digitali (DAC), connettività basata almeno sul 5G e su unità satellitari e inerziali per le unità di geoposizionamento dell'ERTMS).

Misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nelle infrastrutture esistenti per il trasporto pubblico ferroviario (ad esempio attraversamenti sicuri per le specie selvatiche, deimpermeabilizzazione del suolo, immunizzazione dagli effetti del clima).

Costruzione o ammodernamento di fermate dei trasporti pubblici che non richiedono la costruzione di edifici (ad esempio fermate degli autobus o dei filobus) (40).

Impianti per migliorare l'accessibilità del trasporto passeggeri (ad esempio marciapiedi, ascensori o scale mobili).

Ammodernamento mirato delle infrastrutture ferroviarie esistenti che non comportano l'occupazione di altro suolo (ad esempio misure per migliorare la sicurezza dei passaggi a livello, misure per attenuare il rumore e le vibrazioni causati dal trasporto ferroviario, comprese le barriere di protezione acustica).

È sufficiente il rispetto della normativa applicabile.

n.a.

T24.

Costruzione di infrastrutture lineari per il trasporto pubblico ferroviario

Costruzione di nuove strutture e installazioni fisiche «lineari» che sono disposte secondo un assetto continuo e lineare e favoriscono la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico lungo un percorso specifico. Sono inclusi gli attivi seguenti:

a)

infrastrutture e altri sottosistemi ferroviari (quali definiti all’allegato II, punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.8, della direttiva (UE) 2016/797) (41);

b)

costruzione di gallerie e ponti;

c)

binari di raccordo;

d)

apparecchiature, sistemi e software di pianificazione, progettazione, costruzione, installazione, riqualificazione, ammodernamento, riparazione, gestione, manutenzione e cambio di destinazione delle infrastrutture e degli impianti adibiti al trasferimento di passeggeri all’interno e tra i modi di trasporto;

e)

altri impianti di servizio ferroviario (42);

f)

infrastrutture e impianti adibiti al trasporto pubblico urbano e suburbano di passeggeri, compresi i relativi sistemi di segnalamento per la rete ferroviaria, tranviaria e metropolitana.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I potenziali rischi rilevanti per l'attività/l'attivo derivanti da pericoli legati al clima (cfr. «Classificazione dei pericoli legati al clima» nella colonna successiva) dovrebbero essere:

a)

individuati mediante una valutazione proporzionata dei rischi climatici (ad esempio applicando gli orientamenti tecnici della Commissione per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), utilizzando il percorso di concentrazione rappresentativo 4.5 (RCP 4.5) come riferimento per le valutazioni basate su scenari oppure utilizzando le valutazioni dei rischi locali e nazionali, a seconda dei casi);

b)

ridotti a un livello che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene accettabile nel corso della durata fisica prevista dell’infrastruttura.

L'attuazione di misure fisiche e non fisiche volte a ridurre gli impatti rilevanti (di cui alla lettera b)) dovrebbe: i) garantire la resilienza dell'infrastruttura a un livello accettabile di danni in caso di rischi climatici prevedibili quali eventi alluvionali; e ii) essere integrata nelle fasi di progettazione e costruzione dell'attivo/attività.

Si dovrebbe prendere in considerazione la fattibilità di soluzioni «verdi» o «basate sulla natura» rispetto alle misure «grigie» (43) per affrontare la questione dell'adattamento.

L'attività non dovrebbe aumentare i rischi di un impatto climatico negativo su altre persone, sulla natura e sugli attivi né ostacolare l'adattamento altrove.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La valutazione dei rischi climatici presenta le caratteristiche seguenti:

prende in considerazione sia l'attuale variabilità meteorologica sia i cambiamenti climatici futuri, compresa l'incertezza;

si basa su una solida analisi dei dati e delle proiezioni disponibili sul clima tratti da una serie di scenari futuri, in cui l'RCP 4.5 è considerato il risultato di riferimento, e scenari più avversi utilizzati nelle prove di stress per individuare livelli di rischi accettabili;

è coerente con la durata prevista dell'attività.

La valutazione del rischio locale o nazionale individua i pericoli legati al clima che potrebbero causare rischi rilevanti per l'attività/l'attivo nel luogo in questione per la durata fisica prevista dell'attività/attivo.

In linea di principio, le nuove attività non dovrebbero essere situate su terreni per i quali è stato identificato un rischio significativo di alluvioni (come indicato nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali), a meno che l'attività non sia integrata o accompagnata da misure di resilienza rispetto alle alluvioni che: i) garantiscono un livello di rischio residuo accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice; e ii) soddisfano gli altri requisiti pertinenti previsti dai criteri.

Gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che l'approccio relativo alla riduzione dei rischi climatici a un livello accettabile è integrato nella progettazione dell'attività/dell'attivo. Dovrebbero inoltre dimostrare in che modo è stata presa in considerazione la fattibilità delle soluzioni basate sulla natura. Gli elementi di prova dovrebbero altresì dimostrare che le misure di adattamento saranno attuate durante le fasi di costruzione e completate entro la fine dei lavori di costruzione.

Classificazione dei pericoli legati al clima:

pericoli legati alla temperatura: cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) stress termico; variabilità della temperatura; ondata di calore; scongelamento del permafrost; ondata di freddo/gelata;

pericoli legati ai venti: ciclone, uragano, tifone, tornado, tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia);

pericoli legati all'acqua: cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio); variabilità idrologica o delle precipitazioni; acidificazione degli oceani; innalzamento del livello del mare; intrusione salina; siccità; inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda); collasso di laghi glaciali;

pericoli legati alla massa solida: erosione costiera; degrado del suolo; erosione del suolo; soliflusso; frana; valanga; subsidenza.

 

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

1.

La nuova infrastruttura dovrebbe, per quanto possibile dal punto di vista economico e tecnico, seguire la gerarchia della mitigazione:

a.

in primo luogo, riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di spazi verdi urbani e l'impermeabilizzazione del suolo in sede di concezione del progetto, ad esempio privilegiando l'uso di terreni dismessi (44) rispetto a terreni vergini (45), il riciclo dei terreni e soluzioni basate sulla natura;

b.

in secondo luogo, adottando misure di mitigazione, ad esempio integrando le infrastrutture verdi, anche mediante l'uso di specie autoctone, materiali permeabili o altre misure per migliorare l'infiltrazione idrica; e

c.

in terzo luogo, attuando misure di ripristino o compensazione in loco per controbilanciare la perdita di aree verdi e di servizi ecosistemici.

2.

Un’attività o un attivo che ha un’incidenza su zone Natura 2000 che dipendono da misure compensative rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) (46) può essere conforme al principio DNSH, a condizione che le misure compensative producano guadagni netti in termini di biodiversità (47), abbiano un legame locale con il progetto (48) e includano sistemi di monitoraggio solidi e trasparenti (49).

RIPRESA E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per il punto 1), un documento ufficiale, ad esempio una fattura o un certificato, attestante che le misure di mitigazione sono state attuate.

Per il punto 2), un'autorizzazione che, rilasciata dall'autorità competente sulla base dell'opportuna valutazione, stabilisce le misure compensative che produrranno guadagni netti in termini di biodiversità nella stessa regione biogeografica dello stesso Stato membro, secondo le metodologie consolidate (50), e stabilisce un piano di monitoraggio trasparente.

T25.

Ammodernamento dell’infrastruttura lineare per il trasporto pubblico ferroviario

Ammodernamenti per aumentare velocità, carico per asse e sagoma limite, miglioramenti strutturali delle massicciate e lavori di ripristino strutturale di ponti e gallerie per preservarne o ripristinarne la funzionalità e prolungarne la vita utile.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I potenziali rischi rilevanti per l'attività/l'attivo derivanti da pericoli legati al clima (cfr. «Classificazione dei pericoli legati al clima» nella colonna successiva) dovrebbero essere:

a)

individuati mediante una valutazione proporzionata dei rischi climatici (ad esempio applicando gli orientamenti tecnici della Commissione per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), utilizzando il percorso di concentrazione rappresentativo 4.5 (RCP 4.5) come riferimento per le valutazioni basate su scenari oppure avvalendosi delle valutazioni dei rischi locali e nazionali, a seconda dei casi);

b)

ridotti a un livello che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene accettabile nel corso della durata fisica prevista dell’infrastruttura.

L'attuazione di misure fisiche e non fisiche volte a ridurre gli impatti rilevanti (di cui alla lettera b)) dovrebbe: i) garantire la resilienza dell'infrastruttura a un livello accettabile di danni in caso di rischi climatici prevedibili quali eventi alluvionali; e ii) essere integrata nelle fasi di progettazione e costruzione dell'attivo/attività.

Si dovrebbe prendere in considerazione la fattibilità di soluzioni «verdi» o «basate sulla natura» rispetto alle misure «grigie» (51) per affrontare la questione dell'adattamento.

L'attività non dovrebbe aumentare i rischi di un impatto climatico negativo su altre persone, sulla natura e sugli attivi né ostacolare l'adattamento altrove.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La valutazione dei rischi climatici presenta le caratteristiche seguenti:

prende in considerazione sia l'attuale variabilità meteorologica sia i cambiamenti climatici futuri, compresa l'incertezza;

si basa su una solida analisi dei dati e delle proiezioni disponibili sul clima tratti da una serie di scenari futuri, in cui l'RCP 4.5 è considerato il risultato di riferimento, e scenari più avversi utilizzati nelle prove di stress per individuare livelli di rischi accettabili;

è coerente con la durata prevista dell'attività.

La valutazione del rischio locale o nazionale individua i pericoli legati al clima che potrebbero causare rischi rilevanti per l'attività/l'attivo nel luogo in questione per la durata fisica prevista dell'attività/attivo.

In linea di principio, le nuove attività non dovrebbero essere situate su terreni per i quali è stato identificato un rischio significativo di alluvioni (come indicato nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali), a meno che l'attività non sia integrata o accompagnata da misure di resilienza rispetto alle alluvioni che: i) garantiscono un livello di rischio residuo accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice; e ii) soddisfano gli altri requisiti pertinenti previsti dai criteri.

Gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che l'approccio relativo alla riduzione dei rischi climatici a un livello accettabile è integrato nella progettazione dell'attività/dell'attivo. Dovrebbero inoltre dimostrare in che modo è stata presa in considerazione la fattibilità delle soluzioni basate sulla natura. Gli elementi di prova dovrebbero altresì dimostrare che le misure di adattamento saranno attuate durante le fasi di costruzione e completate entro la fine dei lavori di costruzione.

Classificazione dei pericoli legati al clima:

pericoli legati alla temperatura: cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) stress termico; variabilità della temperatura; ondata di calore; scongelamento del permafrost; ondata di freddo/gelata;

pericoli legati ai venti: ciclone, uragano, tifone, tornado, tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia);

pericoli legati all'acqua: cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio); variabilità idrologica o delle precipitazioni; acidificazione degli oceani; innalzamento del livello del mare; intrusione salina; siccità; inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda); collasso di laghi glaciali;

pericoli legati alla massa solida: erosione costiera; degrado del suolo; erosione del suolo; soliflusso; frana; valanga; subsidenza.

T26.

Costruzione di infrastrutture non lineari per il trasporto pubblico ferroviario

Costruzione di strutture e impianti fisici «non lineari» disposti in una configurazione non continua o collegata in rete e che favoriscono la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico su vari percorsi e modi di trasporto intersecati tra loro. Ciò comprende nuove stazioni della metropolitana o stazioni ferroviarie e depositi ferroviari.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I potenziali rischi rilevanti per l'attività/l'attivo derivanti da pericoli legati al clima (cfr. «Classificazione dei pericoli legati al clima» nella colonna successiva) dovrebbero essere:

a)

individuati mediante una valutazione proporzionata dei rischi climatici (ad esempio applicando gli orientamenti tecnici della Commissione per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), utilizzando il percorso di concentrazione rappresentativo 4.5 (RCP 4.5) come riferimento per le valutazioni basate su scenari oppure avvalendosi delle valutazioni dei rischi locali e nazionali, a seconda dei casi);

b)

ridotti a un livello che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene accettabile nel corso della durata fisica prevista dell’infrastruttura.

L'attuazione di misure fisiche e non fisiche volte a ridurre gli impatti rilevanti (di cui alla lettera b)) dovrebbe: i) garantire la resilienza dell'infrastruttura a un livello accettabile di danni in caso di rischi climatici prevedibili quali eventi alluvionali; e ii) essere integrata nelle fasi di progettazione e costruzione dell'attivo/attività.

Si dovrebbe prendere in considerazione la fattibilità di soluzioni «verdi» o «basate sulla natura» rispetto alle misure «grigie» (52) per affrontare la questione dell'adattamento.

L'attività non dovrebbe aumentare i rischi di un impatto climatico negativo su altre persone, sulla natura e sugli attivi né ostacolare l'adattamento altrove.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La valutazione dei rischi climatici presenta le caratteristiche seguenti:

prende in considerazione sia l'attuale variabilità meteorologica sia i cambiamenti climatici futuri, compresa l'incertezza;

si basa su una solida analisi dei dati e delle proiezioni disponibili sul clima tratti da una serie di scenari futuri, in cui l'RCP 4.5 è considerato il risultato di riferimento, e scenari più avversi utilizzati nelle prove di stress per individuare livelli di rischi accettabili;

è coerente con la durata prevista dell'attività.

La valutazione del rischio locale o nazionale individua i pericoli legati al clima che potrebbero causare rischi rilevanti per l'attività/l'attivo nel luogo in questione per la durata fisica prevista dell'attività/attivo.

In linea di principio, le nuove attività non dovrebbero essere situate su terreni per i quali è stato identificato un rischio significativo di alluvioni (come indicato nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali), a meno che l'attività non sia integrata o accompagnata da misure di resilienza rispetto alle alluvioni che: i) garantiscono un livello di rischio residuo accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice e ii) soddisfano gli altri requisiti pertinenti previsti dai criteri.

Gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che l'approccio relativo alla riduzione dei rischi climatici a un livello accettabile è integrato nella progettazione dell'attività/dell'attivo. Dovrebbero inoltre dimostrare in che modo è stata presa in considerazione la fattibilità delle soluzioni basate sulla natura. Gli elementi di prova dovrebbero altresì dimostrare che le misure di adattamento saranno attuate durante le fasi di costruzione e completate entro la fine dei lavori di costruzione.

Classificazione dei pericoli legati al clima:

pericoli legati alla temperatura: cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) stress termico; variabilità della temperatura; ondata di calore; scongelamento del permafrost; ondata di freddo/gelata;

pericoli legati ai venti: ciclone, uragano, tifone, tornado, tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia);

pericoli legati all'acqua: cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio); variabilità idrologica o delle precipitazioni; acidificazione degli oceani; innalzamento del livello del mare; intrusione salina; siccità; inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda); collasso di laghi glaciali;

pericoli legati alla massa solida: erosione costiera; degrado del suolo; erosione del suolo; soliflusso; frana; valanga; subsidenza.

 

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

Almeno il 70 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, ad esclusione del materiale presente in natura, di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE), è preparato per il riutilizzo (53) o riciclato (54). Il riempimento (55) non è considerato preparazione per il riutilizzo né riciclaggio.

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

1.

Rifiuti riciclati: ricevuta di pesatura dei rifiuti conferiti nell’impianto di riciclaggio dei rifiuti (in kg);

2.

Totale dei rifiuti (non pericolosi) prodotti in loco: la stima del totale dei rifiuti prodotti è interpretata alla luce degli elementi di prova disponibili. Potrebbe essere dimostrata, ad esempio, mediante uno degli elementi seguenti:

i)

entrate dei rifiuti totali conferiti in diverse strutture di deposito dei rifiuti (in kg) (ossia riciclaggio, collocamento in discarica, ecc.);

ii)

entrate dei cassoni (con indicazione del relativo volume in m3) utilizzati nei cantieri;

iii)

stima della produzione totale di rifiuti basata su una verifica pre-demolizione.

 

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

1.

La nuova infrastruttura non dovrebbe essere costruita su:

a)

terreni definiti zone umide o torbiere, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato questo status dopo il 1o gennaio 2025;

b)

prati permanenti all'interno di siti Natura 2000 al momento della presentazione del progetto;

c)

terreni che corrispondono alla definizione di foresta (56).

2.

La nuova infrastruttura dovrebbe seguire la gerarchia della mitigazione:

a)

in primo luogo, riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di spazi verdi urbani e l'impermeabilizzazione del suolo in sede di concezione del progetto, ad esempio privilegiando l'uso di terreni dismessi (57) rispetto a terreni vergini (58), il riciclo dei terreni e soluzioni basate sulla natura;

b)

in secondo luogo, adottando misure di mitigazione, ad esempio integrando le infrastrutture verdi, l'uso di specie autoctone, materiali permeabili o altre misure per migliorare l'infiltrazione idrica; e

c)

in terzo luogo, attuando misure di ripristino o compensazione in loco per compensare la perdita di aree verdi e di servizi ecosistemici.

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per il punto 1, lettera a): i criteri dovrebbero essere interpretati sulla base degli elementi di prova disponibili. Ciò significa che, se non vi sono prove del fatto che un'area sia stata definita come il tipo di terreno elencato nei criteri, si presume che i beneficiari soddisfino i criteri.

Tra gli elementi di prova disponibili figurano:

le informazioni che gli Stati membri devono raccogliere entro il 1o gennaio 2025 nell'ambito dei rispettivi piani strategici della PAC. Tali informazioni riguardano almeno le zone umide e le torbiere che rientrano tra le zone agricole sostenute dalla PAC;

il Natura 2000 viewer e il portale Grassland watch, che forniscono informazioni dettagliate sulle tre categorie di terreni nelle zone Natura 2000 di ciascuno Stato membro con una risoluzione di 50 m per 50 m;

la banca dati mondiale delle torbiere del Greifswald Moor Centrum, che fornisce anch'essa geodati sulle torbiere in una griglia di 1x1 km;

le informazioni sull'uso del suolo che gli Stati membri hanno l'obbligo di raccogliere entro il 2026 a norma del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento dell'uso del suolo e la silvicoltura, che comprendono torbiere e zone umide.

Per il punto 1, lettera b), i dati del sistema d'informazione forestale europeo (FISE) basati sulle definizioni nazionali saranno accettati come elementi di prova validi finché non saranno disponibili, all'interno del FISE, dati standardizzati sull'area forestale sulla base della normativa sul monitoraggio delle foreste.

Per il punto 2), un documento ufficiale, ad esempio una fattura o un certificato, attestante che le misure di mitigazione sono state attuate.

T27.

Ristrutturazione di infrastrutture non lineari per il trasporto pubblico ferroviario  (59)

Ristrutturazione o ammodernamento di infrastrutture non lineari per il trasporto pubblico ferroviario, come da definizione di cui sopra.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I potenziali rischi rilevanti per l'attività/l'attivo derivanti da pericoli legati al clima (cfr. «Classificazione dei pericoli legati al clima» nella colonna successiva) dovrebbero essere:

a)

individuati mediante una valutazione proporzionata dei rischi climatici (ad esempio applicando gli orientamenti tecnici della Commissione per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), utilizzando il percorso di concentrazione rappresentativo 4.5 (RCP 4.5) come riferimento per le valutazioni basate su scenari oppure avvalendosi delle valutazioni dei rischi locali e nazionali, a seconda dei casi);

b)

ridotti a un livello che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene accettabile nel corso della durata fisica prevista dell’infrastruttura.

L'attuazione di misure fisiche e non fisiche volte a ridurre gli impatti rilevanti (di cui alla lettera b)) dovrebbe: i) garantire la resilienza dell'infrastruttura a un livello accettabile di danni in caso di rischi climatici prevedibili quali eventi alluvionali; e ii) essere integrata nelle fasi di progettazione e costruzione dell'attivo/attività.

Si dovrebbe prendere in considerazione la fattibilità di soluzioni «verdi» o «basate sulla natura» rispetto alle misure «grigie» (60) per affrontare la questione dell'adattamento.

L'attività non dovrebbe aumentare i rischi di un impatto climatico negativo su altre persone, sulla natura e sugli attivi né ostacolare l'adattamento altrove.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La valutazione dei rischi climatici presenta le caratteristiche seguenti:

prende in considerazione sia l'attuale variabilità meteorologica sia i cambiamenti climatici futuri, compresa l'incertezza;

si basa su una solida analisi dei dati e delle proiezioni disponibili sul clima tratti da una serie di scenari futuri, in cui l'RCP 4.5 è considerato il risultato di riferimento, e scenari più avversi utilizzati nelle prove di stress per individuare livelli di rischi accettabili;

è coerente con la durata prevista dell'attività.

La valutazione del rischio locale o nazionale individua i pericoli legati al clima che potrebbero causare rischi rilevanti per l'attività/l'attivo nel luogo in questione per la durata fisica prevista dell'attività/attivo.

In linea di principio, le nuove attività non dovrebbero essere situate su terreni per i quali è stato identificato un rischio significativo di alluvioni (come indicato nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali), a meno che l'attività non sia integrata o accompagnata da misure di resilienza nei confronti delle alluvioni che: i) garantiscono un livello di rischio residuo accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice; e ii) soddisfano gli altri requisiti pertinenti previsti dai criteri.

Gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che l'approccio relativo alla riduzione dei rischi climatici a un livello accettabile è integrato nella progettazione dell'attività/dell'attivo. Dovrebbero inoltre dimostrare in che modo è stata presa in considerazione la fattibilità delle soluzioni basate sulla natura. Gli elementi di prova dovrebbero altresì dimostrare che le misure di adattamento saranno attuate durante le fasi di costruzione e completate entro la fine dei lavori di costruzione.

Classificazione dei pericoli legati al clima:

pericoli legati alla temperatura: cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) stress termico; variabilità della temperatura; ondata di calore; scongelamento del permafrost; ondata di freddo/gelata;

pericoli legati ai venti: ciclone, uragano, tifone, tornado, tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia);

pericoli legati all'acqua: cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio); variabilità idrologica o delle precipitazioni; acidificazione degli oceani; innalzamento del livello del mare; intrusione salina; siccità; inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda); collasso di laghi glaciali;

pericoli legati alla massa solida: erosione costiera; degrado del suolo; erosione del suolo; soliflusso; frana; valanga; subsidenza.

 

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

Almeno il 70 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, ad esclusione del materiale presente in natura, di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE), è preparato per il riutilizzo (61) o riciclato (62). Il riempimento (63) non è considerato preparazione per il riutilizzo né riciclaggio.

TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

1.

Rifiuti riciclati: ricevuta di pesatura dei rifiuti conferiti nell’impianto di riciclaggio dei rifiuti (in kg);

2.

Totale dei rifiuti (non pericolosi) prodotti in loco: la stima del totale dei rifiuti prodotti è interpretata alla luce degli elementi di prova disponibili. Potrebbe essere dimostrata, ad esempio, mediante uno degli elementi seguenti:

i)

entrate dei rifiuti totali conferiti in diverse strutture di deposito dei rifiuti (in kg) (ossia riciclaggio, collocamento in discarica, ecc.);

ii)

entrate dei cassoni (con indicazione del relativo volume in m3) utilizzati nei cantieri;

iii)

stima della produzione totale di rifiuti basata su una verifica pre-demolizione.


(1)  Questa tabella riguarda le autovetture (categoria M1), gli autobus e i pullman (M2 e M3), i furgoni e gli autocarri (categorie N1, N2 e N3), i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, quali motociclette e ciclomotori (categoria L), rimorchi per veicoli pesanti (categoria O) e biciclette.

(2)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj).

(6)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/595/oj).

(7)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/715/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj).

(10)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj).

(11)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/595/oj)

(12)  Regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli (GU L 171 del 24.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/49(2)/oj).

(13)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj).

(14)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).

(15)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj).

(16)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj).

(17)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).

(18)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj).

(19)  Una «fermata» è un luogo stabilito lungo una linea stradale o ferroviaria in cui il mezzo di trasporto pubblico si ferma per far salire e scendere i passeggeri. A differenza delle stazioni o dei terminali, le fermate non sono strutture di grandi dimensioni, non comprendono immobili né richiedono importanti lavori di costruzione, e in genere consistono in una semplice piattaforma o area di sosta.

(20)  Le misure grigie si riferiscono a soluzioni tecnologiche e ingegneristiche per migliorare l'adattamento dei territori, delle infrastrutture e delle persone. Le misure verdi si fondano su approcci basati sugli ecosistemi (o sulla natura) e si avvalgono delle molteplici funzioni fornite dagli ecosistemi naturali per migliorare la resilienza e la capacità di adattamento. Per maggiori informazioni, cfr. la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027» (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1), nota 83.

(21)  Terreni all'interno del territorio urbano precedentemente edificati, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(22)  Terreni che non sono mai stati urbanizzati; nell'accezione comune si tratta di terreni situati alla periferia di un'area edificata esistente, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(23)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj). Ulteriori specifiche sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat sono contenute nella comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (GU C 437 del 28.10.2021, pag. 1).

(24)  Un impatto positivo misurabile («guadagno netto») sulla biodiversità rispetto alla situazione precedente allo sviluppo del progetto. I rapporti di compensazione specifici per ciascun progetto sono fissati caso per caso, sulla base della comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (GU C 437 del 28.10.2021, pag. 1).

(25)  La zona selezionata per la compensazione deve trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato. Gli operatori economici non possono contribuire a un fondo globale di compensazione che non garantisca azioni concrete, efficaci e misurabili relative alla regione biogeografica interessata.

(26)  L'attuazione delle misure compensative dovrebbe essere monitorata da scienziati preparati, sulla base di una metodologia di valutazione dei progressi e dei risultati, che dovrebbe essere comunicata apertamente al pubblico e alle autorità competenti. Il monitoraggio dovrebbe essere eseguito per l'intera durata del progetto.

(27)  Esistono diverse metodologie per valutare l'impatto dei progetti di energia rinnovabile sulla biodiversità. I richiedenti possono utilizzare una delle metodologie seguenti per dimostrare che sono stati conseguiti guadagni netti in termini di biodiversità: Statutory Biodiversity Metric; Biodiversity Net Gain Calculator; Biotope Valuation / Biotope points (BkompV); altre: MERCIe di Onema / Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, EcoVal di Battelle, Eco-points, Change in Ecological Value Calculator di BREEAM, STAR (Species Threat Abatement and Restoration metric) della IUCN oppure Normative Biodiversity Metric di Ecometrica. Ulteriori orientamenti sulle misure compensative si trovano nella guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (C(2021) 6913 final) (sezione 3.3.3) (GU C 437 del 28.10.2021, pag. 1).

(28)  Le misure grigie si riferiscono a soluzioni tecnologiche e ingegneristiche per migliorare l'adattamento dei territori, delle infrastrutture e delle persone. Le misure verdi si fondano su approcci basati sugli ecosistemi (o sulla natura) e si avvalgono delle molteplici funzioni fornite dagli ecosistemi naturali per migliorare la resilienza e la capacità di adattamento. Per maggiori informazioni, cfr. la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027» (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1), nota 83.

(29)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «preparazione per il riutilizzo» s'intendono le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

(30)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riciclaggio» s'intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

(31)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riempimento» s'intende qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento dovrebbero sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

(32)   «Foresta»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano. Comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l'altezza minima, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell'area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta.

(33)  Terreni all'interno del territorio urbano precedentemente edificati, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(34)  Terreni che non sono mai stati urbanizzati; nell'accezione comune si tratta di terreni situati alla periferia di un'area edificata esistente, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(35)  Per ristrutturazione si intende che almeno il 50 % della costruzione esistente è conservato. Questa percentuale deve essere calcolata sulla base della superficie esterna lorda conservata a partire dalla costruzione originaria utilizzando la metodologia di misurazione nazionale o regionale applicabile, o in alternativa utilizzando la definizione di «IPMS 1» di cui agli standard internazionali per la misurazione degli immobili (International Property Measurement Standards, IPMS).

(36)  Le misure grigie si riferiscono a soluzioni tecnologiche e ingegneristiche per migliorare l'adattamento dei territori, delle infrastrutture e delle persone. Le misure verdi si fondano su approcci basati sugli ecosistemi (o sulla natura) e si avvalgono delle molteplici funzioni fornite dagli ecosistemi naturali per migliorare la resilienza e la capacità di adattamento. Per maggiori informazioni, cfr. la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027» (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1), nota 83.

(37)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «preparazione per il riutilizzo» s'intendono le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

(38)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riciclaggio» s'intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

(39)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riempimento» s'intende qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento dovrebbero sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

(40)  Una «fermata» è un luogo stabilito lungo una linea stradale o ferroviaria in cui il mezzo di trasporto pubblico si ferma per far salire e scendere i passeggeri. A differenza delle stazioni o dei terminali, le fermate non sono strutture di grandi dimensioni, non comprendono immobili né richiedono importanti lavori di costruzione, e in genere consistono in una semplice piattaforma o area di sosta.

(41)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj).

(42)  Conformemente all'articolo 3, punto 11, della direttiva 34/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/34/oj).

(43)  Le misure grigie si riferiscono a soluzioni tecnologiche e ingegneristiche per migliorare l'adattamento dei territori, delle infrastrutture e delle persone. Le misure verdi si fondano su approcci basati sugli ecosistemi (o sulla natura) e si avvalgono delle molteplici funzioni fornite dagli ecosistemi naturali per migliorare la resilienza e la capacità di adattamento. Per maggiori informazioni, cfr. la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027» (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1), nota 83.

(44)  Terreni all'interno del territorio urbano precedentemente edificati, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(45)  Terreni che non sono mai stati urbanizzati; nell'accezione comune si tratta di terreni situati alla periferia di un'area edificata esistente, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(46)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj). Ulteriori specifiche sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat sono contenute nella comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (GU C 437 del 28.10.2021, pag. 1).

(47)  Un impatto positivo misurabile («guadagno netto») sulla biodiversità rispetto alla situazione precedente allo sviluppo del progetto. I rapporti di compensazione specifici per ciascun progetto sono fissati caso per caso, sulla base della comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (GU C 437 del 28.10.2021, pag. 1).

(48)  La zona selezionata per la compensazione deve trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato. Gli operatori economici non possono contribuire a un fondo globale di compensazione che non garantisca azioni concrete, efficaci e misurabili relative alla regione biogeografica interessata.

(49)  L'attuazione delle misure compensative dovrebbe essere monitorata da scienziati preparati, sulla base di una metodologia di valutazione dei progressi e dei risultati, che dovrebbe essere comunicata apertamente al pubblico e alle autorità competenti. Il monitoraggio dovrebbe essere eseguito per l'intera durata del progetto.

(50)  Esistono diverse metodologie per valutare l'impatto dei progetti di energia rinnovabile sulla biodiversità. I richiedenti possono utilizzare una delle metodologie seguenti per dimostrare che sono stati conseguiti guadagni netti in termini di biodiversità: Statutory Biodiversity Metric; Biodiversity Net Gain Calculator; Biotope Valuation / Biotope points (BkompV); altre: MERCIe di Onema / Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, EcoVal di Battelle, Eco-points, Change in Ecological Value Calculator di BREEAM, STAR (Species Threat Abatement and Restoration metric) della IUCN oppure Normative Biodiversity Metric di Ecometrica. Ulteriori orientamenti sulle misure compensative si trovano nella guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (C(2021) 6913 final) (sezione 3.3.3) (GU C 437 del 28.10.2021, pag. 1).

(51)  Le misure grigie si riferiscono a soluzioni tecnologiche e ingegneristiche per migliorare l'adattamento dei territori, delle infrastrutture e delle persone. Le misure verdi si fondano su approcci basati sugli ecosistemi (o sulla natura) e si avvalgono delle molteplici funzioni fornite dagli ecosistemi naturali per migliorare la resilienza e la capacità di adattamento. Per maggiori informazioni, cfr. la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027» (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1), nota 83.

(52)  Le misure grigie si riferiscono a soluzioni tecnologiche e ingegneristiche per migliorare l'adattamento dei territori, delle infrastrutture e delle persone. Le misure verdi si fondano su approcci basati sugli ecosistemi (o sulla natura) e si avvalgono delle molteplici funzioni fornite dagli ecosistemi naturali per migliorare la resilienza e la capacità di adattamento. Per maggiori informazioni, cfr. la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027» (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1), nota 83.

(53)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «preparazione per il riutilizzo» s'intendono le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

(54)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riciclaggio» s'intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

(55)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riempimento» s'intende qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento dovrebbero sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

(56)   «Foresta»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano. Comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l'altezza minima, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell'area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta.

(57)  Terreni all'interno del territorio urbano precedentemente edificati, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(58)  Terreni che non sono mai stati urbanizzati; nell'accezione comune si tratta di terreni situati alla periferia di un'area edificata esistente, quali definiti nel glossario dell'Agenzia europea dell'ambiente.

(59)  Per ristrutturazione si intende che almeno il 50 % della costruzione esistente è conservato. Questa percentuale deve essere calcolata sulla base della superficie esterna lorda conservata a partire dalla costruzione originaria utilizzando la metodologia di misurazione nazionale o regionale applicabile, o in alternativa utilizzando la definizione di «IPMS 1» di cui agli standard internazionali per la misurazione degli immobili (International Property Measurement Standards, IPMS).

(60)  Le misure grigie si riferiscono a soluzioni tecnologiche e ingegneristiche per migliorare l'adattamento dei territori, delle infrastrutture e delle persone. Le misure verdi si fondano su approcci basati sugli ecosistemi (o sulla natura) e si avvalgono delle molteplici funzioni fornite dagli ecosistemi naturali per migliorare la resilienza e la capacità di adattamento. Per maggiori informazioni, cfr. la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027» (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1), nota 83.

(61)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «preparazione per il riutilizzo» s'intendono le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

(62)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riciclaggio» s'intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

(63)  Secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj), con «riempimento» s'intende qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento dovrebbero sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1596/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)