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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2025/1473 |
28.2.2025 |
Conclusioni del Consiglio
sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
(C/2025/1473)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1.
SOTTOLINEA l'importanza di promuovere e rafforzare le norme in materia di buona governance fiscale, anche per quanto riguarda l'equità fiscale e la trasparenza fiscale e la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, sia a livello dell'UE che a livello mondiale;
2.
APPREZZA la costante e proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo;
3.
ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei criteri relativi alla trasparenza fiscale della lista UE; ACCOGLIE CON FAVORE le promettenti misure recentemente adottate da alcune giurisdizioni che sono rimaste in elenco per un periodo di tempo prolungato e INVITA tali giurisdizioni a mantenere questi sforzi per dialogare con il gruppo «Codice di condotta» e risolvere le questioni in sospeso in vista di futuri aggiornamenti della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
4.
DEPLORA che la Turchia non abbia compiuto alcun progresso con uno Stato membro per quanto riguarda l'effettivo scambio automatico di informazioni; RIBADISCE il suo invito alla Turchia ad avviare le relazioni in sospeso ai fini dello scambio automatico di informazioni con uno Stato membro e ad assicurare la piena conformità ai requisiti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 22 febbraio 2021, del 5 ottobre 2021, del 24 febbraio 2022, del 4 ottobre 2022, del 14 febbraio 2023, del 17 ottobre 2023, del 20 febbraio 2024 e dell'8 ottobre 2024; RIBADISCE che l'effettivo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE; INVITA il gruppo a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi e a continuare ad affrontare le questioni in sospeso per le quali non sono stati compiuti progressi;
5.
APPROVA la relazione del gruppo «Codice di condotta» riportata nel documento ST 6044/25;
6.
APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali figurante nell'allegato I;
7.
APPROVA lo stato di avanzamento per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione delle norme di buona governance fiscale, riportato nell'allegato II.
ALLEGATO I
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
1. Samoa americane
Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche.
2. Anguilla
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, Anguilla favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.
Anguilla si è impegnata a correggere le carenze relative al suo quadro per lo scambio di informazioni su richiesta individuate dal forum globale e a chiedere un esame approfondito al forum globale entro il 24 luglio 2026.
3. Figi
Figi non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi [incentivo originario relativo ai redditi derivanti dalle tecnologie della comunicazione (TIC), società di esportazione] [Original Income Communication Technology (ICT) Incentive, Exporting Companies] e non ha ancora risolto queste problematiche.
4. Guam
Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche.
5. Palau
Palau non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto questa problematica.
6. Panama
Panama dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.
Panama si è impegnata a correggere le carenze relative al suo quadro per lo scambio di informazioni su richiesta individuate dal forum globale e a chiedere un esame approfondito al forum globale entro il 17 luglio 2026.
7. Federazione russa
La Federazione russa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (holding internazionali) e non ha risolto questa problematica.
8. Samoa
Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (società offshore) e non ha ancora risolto questa problematica.
9. Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago non ha ottenuto la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Trinidad e Tobago non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta, non attua la norma minima BEPS in materia di rendicontazione paese per paese e non ha ancora risolto queste problematiche.
10. Isole Vergini degli Stati Uniti
Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi (programma di sviluppo economico, società esenti, legge sulla regolamentazione del centro bancario internazionale) e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche.
11. Vanuatu
Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.
Vanuatu è in attesa di un esame approfondito da parte del forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta.
ALLEGATO II
Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale
1. Trasparenza
1.1 Scambio automatico di informazioni
La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi per un effettivo scambio di informazioni con tutti e ventisette gli Stati membri secondo il calendario di cui al punto 6 delle conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2022, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2022, al punto 7 delle conclusioni del Consiglio del 14 febbraio 2023, al punto 7 delle conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2023, al punto 5 delle conclusioni del Consiglio del 26 febbraio 2024 e al punto 5 delle conclusioni del Consiglio dell'8 ottobre 2024:
Turchia
1.2 Adesione al forum globale e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta
Le seguenti giurisdizioni attendono un esame approfondito da parte del forum globale:
Antigua e Barbuda, Belize, Isole Vergini britanniche e Seychelles
2. Equa imposizione
2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi
La seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime fiscale preferenziale nell'ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2023, è in attesa della valutazione finale da parte dell'FHTP:
Eswatini (zona economica speciale)
La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannosi entro il 31 dicembre 2025:
Brunei Darussalam
3. Prevenzione dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili
3.2 Attuazione dello standard minimo della CbCR (azione 13 BEPS)
La seguente giurisdizione si è impegnata ad attuare lo standard minimo della CbCR e ad attivare relazioni di scambio sulla CbCR con tutti gli Stati membri dell'UE. Ha firmato l'accordo multilaterale tra autorità competenti sulla CbCR e sta adottando le misure necessarie per attivare le relazioni di scambio sulla CbCR con tutti gli Stati membri dell'UE:
Vietnam
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1473/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)