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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/6899

25.11.2024

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) – Lettonia) – A / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-507/23  (1) , Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 82, paragrafo 1 - Diritto al risarcimento e responsabilità - Trattamento illecito dei dati - Violazione del diritto alla protezione dei dati personali - Nozione di «danno» - Riparazione di un danno immateriale sotto forma di presentazione di scuse - Ammissibilità - Principio di effettività - Valutazione della forma e del livello del risarcimento - Eventuale presa in considerazione dell’atteggiamento e della motivazione del responsabile del trattamento)

(C/2024/6899)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Convenuto: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Dispositivo

1)

L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

una violazione delle disposizioni di tale regolamento non è di per sé sufficiente a costituire un «danno», ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1.

2)

L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato.

3)

L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che l’atteggiamento e la motivazione del responsabile del trattamento possano essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente, all’interessato un risarcimento inferiore al danno che esso ha concretamente subito.


(1)   GU C 125 del 16.10.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6899/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)