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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/6899 |
25.11.2024 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) – Lettonia) – A / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
(Causa C-507/23 (1) , Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)
(Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 82, paragrafo 1 - Diritto al risarcimento e responsabilità - Trattamento illecito dei dati - Violazione del diritto alla protezione dei dati personali - Nozione di «danno» - Riparazione di un danno immateriale sotto forma di presentazione di scuse - Ammissibilità - Principio di effettività - Valutazione della forma e del livello del risarcimento - Eventuale presa in considerazione dell’atteggiamento e della motivazione del responsabile del trattamento)
(C/2024/6899)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A
Convenuto: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Dispositivo
1) |
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: una violazione delle disposizioni di tale regolamento non è di per sé sufficiente a costituire un «danno», ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1. |
2) |
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato. |
3) |
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che l’atteggiamento e la motivazione del responsabile del trattamento possano essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente, all’interessato un risarcimento inferiore al danno che esso ha concretamente subito. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6899/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)