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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/6789

13.11.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO (1)

Per il regolamento (ue) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (2)

(C/2024/6789)

Indice

1.

DEFINIZIONI DI «IMMISSIONE SUL MERCATO», «MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO» ED «ESPORTAZIONE» 2

a)

Immissione sul mercato 3

b)

Messa a disposizione sul mercato 3

c)

Esportazione 4

2.

DEFINIZIONE DI «OPERATORE» 4

3.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TEMPISTICA PER L’APPLICAZIONE 5

4.

DOVUTA DILIGENZA E DEFINIZIONE DI «RISCHIO TRASCURABILE» 6

a)

Valutazione del rischio 7

b)

Rischio trascurabile 8

c)

Ruolo dei commercianti PMI e non PMI 9

d)

Interazione con la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità 9

5.

CHIARIMENTO DEL CONCETTO DI «COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO» 9

6.

LEGALITÀ 10

a)

Legislazione pertinente del paese di produzione 10

b)

Dovuta diligenza per quanto riguarda la legalità 12

7.

GAMMA DI PRODOTTI 13

a)

Chiarimento - Imballaggi e materiali da imballaggio 13

b)

Chiarimento – Rifiuti e prodotti recuperati 14

8.

REGOLARE MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA 15

9.

PRODOTTI COMPOSTI 16

a)

Obblighi di informazione 16

b)

Dovuta diligenza per i prodotti composti: utilizzo delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti 17

10.

IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI SISTEMI DI VERIFICA DA PARTE DI TERZI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO 18

a)

Il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi 19

b)

Informazioni generali 21

11.

USO AGRICOLO 22

1.

Introduzione 22

2.

Chiarimento della conversione della foresta in terreni la cui destinazione non è un uso agricolo. 23

3.

Definizione di «Foresta» 23

4.

Definizione di «uso agricolo» ed eccezioni 24

a)

Chiarimento dell’uso a fini agricoli 24

b)

Chiarimento dell’uso del suolo prevalente 26

c)

Definizione di «piantagione agricola» 26

d)

Chiarimento del concetto di «sistema agroforestale» 27

5.

Chiarimento dell’uso del suolo in caso di diversi tipi di uso del suolo sulla stessa superficie e dell’uso di registri e mappe catastali. 27
ALLEGATO I 34
ALLEGATO II 41

INTRODUZIONE

L'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (in prosieguo «EUDR») stabilisce che la Commissione può formulare orientamenti al fine di agevolare l'attuazione armonizzata del regolamento.

Il presente documento di orientamento non è giuridicamente vincolante; intende soltanto fornire informazioni su taluni aspetti dell'EUDR. Non sostituisce né aggiunge o modifica le disposizioni dell'EUDR, che stabilisce gli obblighi giuridici. Il presente documento di orientamento non andrebbe considerato isolatamente come riferimento a sé stante, ma in combinazione con la legislazione.

Il presente documento di orientamento costituisce tuttavia un utile materiale di riferimento per chiunque debba conformarsi all'EUDR, in quanto chiarisce ulteriormente parti specifiche del testo legislativo e può quindi fungere da guida per operatori e commercianti. Può inoltre orientare le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all'applicazione, nonché gli organi giurisdizionali nazionali, nel processo di attuazione e applicazione dell'EUDR.

Le questioni affrontate nel presente documento sono state discusse e sviluppate in collaborazione con i rappresentanti designati degli Stati membri. Ulteriori questioni potranno essere affrontate quando sarà stata acquisita un'esperienza più ampia nell'applicazione dell'EUDR; in tal caso il documento di orientamento sarà rivisto di conseguenza.

Per tutte le questioni trattate nel presente documento di orientamento si osservi che, conformemente al considerando (43), le definizioni contenute nel regolamento si basano sui lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

Il principio di proporzionalità, che è uno dei principi generali del diritto dell'Unione, si applica all'interpretazione e all'applicazione della legislazione dell'Unione (3). La responsabilità dell'applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri.

1.   DEFINIZIONI DI «IMMISSIONE SUL MERCATO», «MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO» ED «ESPORTAZIONE»

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2 — Definizioni

Gli obblighi incombenti agli operatori, che si applicano ai sensi dell'articolo 4, entrano in gioco allorché i prodotti interessati sono «immessi sul mercato» o «esportati», o sono destinati a tale scopo. Gli obblighi incombenti ai commercianti, che si applicano ai sensi dell'articolo 5, entrano in gioco allorché le materie prime interessate o i prodotti interessati sono «messi a disposizione sul mercato», o sono destinati a tale scopo (cfr. anche capitolo 4, lettera c), del presente documento di orientamento).

L'allegato I del presente documento di orientamento delinea una panoramica degli scenari che illustrano gli obblighi cui sono soggetti gli operatori e i commercianti PMI e non PMI all'atto dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o dell'esportazione dal mercato dell'Unione, dei prodotti interessati. Gli scenari illustrano inoltre le modifiche degli obblighi per gli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento (articolo 4, paragrafo 8) e per gli operatori e i commercianti non PMI (articolo 4, paragrafo 9).

a)   Immissione sul mercato

A norma dell'articolo 2, punto 16), una materia prima interessata o un prodotto interessato sono «immessi sul mercato» se sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione per la prima volta. Sono quindi escluse le materie prime interessate o i prodotti interessati che sono già stati immessi sul mercato dell'Unione. Il concetto di «immissione sul mercato» si riferisce alle singole materie prime interessate o ai singoli prodotti interessati, e non a un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che sia stata fabbricata una singola unità o una serie.

b)   Messa a disposizione sul mercato

Ai sensi dell'articolo 2, punto 18), un prodotto interessato è «messo a disposizione sul mercato» se è fornito:

per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione; ciò significa che il prodotto o la materia prima interessati devono essere fisicamente presenti nell'UE, in quanto raccolti o prodotti nell'UE, oppure importati nell'UE e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica». I prodotti interessati importati nell'UE non acquisiscono lo status di «merci unionali» prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione ed essere immessi in libera pratica dalle autorità doganali. Ai sensi dell'EUDR, i prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall'«immissione in libera pratica» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, transito) non sono considerati immessi sul mercato; e

nel corso di un'attività commerciale, vale a dire un'attività che si svolge in un contesto commerciale. Le attività commerciali possono essere a titolo oneroso o gratuito. Tanto la fornitura a consumatori non commerciali, tanto le attività per le quali non è effettuato alcun pagamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR (ad esempio nel caso di donazioni o attività a titolo gratuito). Il regolamento non impone obblighi ai consumatori non commerciali, in quanto l'uso e il consumo privati non rientrano nel suo ambito di applicazione.

La « messa a disposizione sul mercato » dovrebbe pertanto configurarsi quando un commerciante fornisce un prodotto interessato sul mercato dell'Unione i) per la distribuzione, il consumo o l'uso, e ii) nel corso della sua attività commerciale.

L'« immissione sul mercato » dovrebbe pertanto configurarsi quando un operatore mette un prodotto interessato a disposizione sul mercato dell'Unione i) per la distribuzione, il consumo o l'uso, ii) per la prima volta e iii) nel corso della sua attività commerciale.

Dal combinato disposto delle definizioni di «operatore» (articolo 2, punto 15), dell'EUDR) e «nel corso di un'attività commerciale» (articolo 2, punto 19), dell'EUDR) si evince che chiunque immetta sul mercato un prodotto interessato:

a)

per la distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, vale a dire ad esempio per la vendita o a titolo gratuito (ad esempio come campione),

b)

ai fini della trasformazione, oppure

c)

per uso nella propria attività

sarà soggetto agli obblighi di dovuta diligenza e dovrà presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, tranne nel caso in cui si applichi una semplificazione (cfr. articolo 4, paragrafi 8 e 9, dell'EUDR).

L'espressione « prodotti interessati che entrano nel mercato » dovrebbe pertanto essere intesa come riferimento al caso in cui i prodotti interessati:

sono dichiarati per essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione. Solo i prodotti immessi in libera pratica dalle autorità doganali sono considerati immessi sul mercato dell'Unione. Altri regimi doganali diversi dall'«immissione in libera pratica» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, ecc.) esulano dall'ambito di applicazione dell'EUDR; e

non sono destinati direttamente all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione. I prodotti destinati all'uso o al consumo privato (ad esempio da parte di persone che li portano con sé da un viaggio al di fuori dell'UE per uso o consumo privato) non sono soggetti all'EUDR.

c)   Esportazione

A norma dell'articolo 2, punto 37), per «esportazione» si intende il regime doganale di esportazione di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 (4) , in riferimento alle merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione.

L'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che il regime di esportazione non si applica: a) alle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo; b) alle merci uscite dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale; c) alle merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento; d) alle merci vincolate al regime di transito interno; e) alle merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente al suo articolo 155.

La riesportazione di cui all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 952/2013 esula dall'ambito di applicazione dell'EUDR. In questo contesto, per riesportazione si intende il fatto che la materia prima interessata o il prodotto interessato non ha acquisito lo status di «merce unionale» ed è uscito dal territorio doganale dell'Unione dopo la presentazione, ad esempio, di una dichiarazione di riesportazione.

L'espressione «prodotti interessati che escono dal mercato» dovrebbe pertanto essere intesa come riferimento al caso in cui i prodotti interessati sono dichiarati per essere vincolati al regime doganale di «esportazione» nel corso di un'attività commerciale.

Il prodotto interessato che viene esportato dal territorio doganale dell'Unione perde lo status di «merce unionale» ed è pertanto considerato un prodotto nuovo quando in seguito rientra nel mercato dell'Unione, anche se il codice SA rimane lo stesso.

L'allegato I del presente documento di orientamento contiene esempi del funzionamento pratico dei criteri di interpretazione dei termini «immissione sul mercato», «messa a disposizione» ed «esportazione».

2.   DEFINIZIONE DI «OPERATORE»

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 15) — Definizioni; articolo 7 — Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Ai sensi dell'articolo 2, punto 15), si intende per operatore la persona fisica o giuridica che

nel corso di un'attività commerciale

immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta.

Per consentire un'identificazione coerente degli operatori, si possono distinguere i loro ruoli in base alle modalità di immissione dei rispettivi prodotti interessati sul mercato dell'Unione, che variano a seconda che siano prodotti all'interno o all'esterno dell'UE.

Per i prodotti interessati prodotti a norma dell'articolo 2, punto 14), nell'Unione, l'operatore è di solito la persona che li distribuisce o li utilizza nel corso di un'attività commerciale dopo la loro produzione; può trattarsi del produttore o del fabbricante.

Una persona che trasforma un prodotto interessato in un altro prodotto interessato (nuovo codice SA conformemente all'allegato I dell'EUDR) e lo immette sul mercato o lo esporta dal mercato è un operatore a valle della catena di approvvigionamento.

Per le materie prime interessate o i prodotti interessati prodotti al di fuori dell'Unione:

l'operatore è la persona che agisce in qualità di importatore quando le materie prime interessate o i prodotti interessati sono dichiarati per essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica». Se del caso l'importatore è la persona indicata nell'elemento di dato pertinente della dichiarazione doganale:

l'«importatore» nel dato 13 04 000 000 (allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (5));

il dato DE 3/15 in una precedente versione del modello dei dati doganali dell'UE (EUCDM);

il «destinatario» nella casella 8 del documento amministrativo unico.

se la persona che agisce in qualità di importatore quando le materie prime interessate o i prodotti interessati sono dichiarati per essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» non è stabilita nell'UE, anche la prima persona fisica o giuridica che mette i prodotti interessati a disposizione sul mercato è considerata un operatore, il che significa che, sebbene non sia un operatore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 15), è soggetta agli obblighi di un operatore. Tale imposizione si aggiunge al normale obbligo che incombe all'operatore stabilito al di fuori dell'Unione e mira a garantire che vi sia sempre un attore responsabile stabilito nell'UE.

Per i prodotti interessati importati nell'UE la definizione di «operatore» è indipendente dal cambiamento di proprietà del prodotto e da altri accordi contrattuali. Nel caso di un prodotto nazionale immesso sul mercato l'operatore è di norma la persona che possiede la materia prima o il prodotto al momento della vendita; tuttavia ciò può dipendere dalle specifiche circostanze dell'accordo contrattuale.

Per i prodotti interessati esportati dall'Unione, l'operatore è solitamente la persona che agisce in qualità di esportatore quando i prodotti interessati sono dichiarati per essere vincolati al regime doganale di esportazione. Se del caso l'esportatore è la persona indicata nell'elemento di dato pertinente della dichiarazione doganale:

l'«esportatore» nel dato 13 01 000 000 (allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446);

il dato DE 3/1 in una precedente versione del modello dei dati doganali dell'UE (EUCDM);

lo «speditore/esportatore» nella casella 2 del documento amministrativo unico.

Gli scenari nell'allegato I del presente documento di orientamento aiutano a illustrare in modo più dettagliato il ruolo degli operatori.

3.   DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TEMPISTICA PER L’APPLICAZIONE

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 1, paragrafo 2 — Oggetto e ambito di applicazione; articolo 37 — Abrogazione; articolo 38 — Entrata in vigore e data di applicazione

L'EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023. La maggior parte degli obblighi incombenti agli operatori e ai commercianti, nonché alle autorità competenti, compresi quelli di cui agli articoli da 3 a 13, agli articoli da 16 a 24 e agli articoli 26, 31 e 32, si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024 .

Per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese (rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE) gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 13, agli articoli da 16 a 24, agli articoli 26, 31 e 32, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (6) (EUTR). Ciò significa che esiste un periodo transitorio tra l'entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e l'entrata in applicazione (30 dicembre 2024, differita al 30 giugno 2025 per le piccole imprese o le microimprese costituite entro il 31 dicembre 2020) durante il quale gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportano da esso, le materie prime e i prodotti interessati sono esentati dai principali obblighi previsti dall'EUDR.

Le seguenti norme si applicano a tutte le materie prime e ai prodotti interessati associati, a eccezione del legno e dei prodotti da esso derivati, che figurano nell'allegato dell'EUTR:

se una materia prima interessata o un prodotto interessato sono immessi sul mercato durante il periodo transitorio che si applica al rispettivo operatore, quest'ultimo non è soggetto agli obblighi dell'EUDR;

i prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dopo l'entrata in applicazione, e fabbricati interamente a partire da materie prime o prodotti immessi sul mercato durante il periodo transitorio, non saranno soggetti agli obblighi dell'EUDR. Ciò significa che l'entrata in applicazione differita per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese (30 giugno 2025), nel caso di immissione o messa a disposizione sul mercato, esenterà anche gli operatori medi e grandi e i commercianti a valle della catena di approvvigionamento che commerciano tali prodotti o i prodotti da essi derivati.

Nei casi sopra descritti l'obbligo per gli operatori a valle della catena di approvvigionamento (o per i commercianti che mettono successivamente a disposizione il prodotto interessato immesso sul mercato nel periodo transitorio) si limiterà alla raccolta di elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili, tali da dimostrare che il prodotto interessato è stato originariamente immesso sul mercato prima dell'entrata in applicazione (differita) del regolamento.

Per quanto riguarda le parti di un prodotto interessato derivato che sono state prodotte con altri prodotti interessati immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2024 (o dal 30 giugno 2025 da una microimpresa o da una piccola impresa), gli operatori a valle della catena di approvvigionamento che le immettono sul mercato e i commercianti saranno soggetti agli obblighi standard del regolamento, anche se alcune altre parti possono rientrare nel periodo transitorio.

A norma del suo articolo 1, paragrafo 2, l'EUDR non si applica ai prodotti interessati prodotti prima del 29 giugno 2023. Il tempo e il luogo di produzione si riferiscono alla data e al luogo di produzione della materia prima interessata; ciò vale sia per le materie prime che per i prodotti derivati. Nella maggior parte dei casi la data di produzione corrisponde al momento della raccolta della materia prima, ad eccezione dei prodotti bovini, nel qual caso il tempo di produzione pertinente inizia alla data di nascita del capo di bestiame.

Per il legno e i prodotti da esso derivati, quali definiti all'articolo 2, lettera a), dell'EUTR, si applicano norme speciali ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'EUDR:

per il legno e i prodotti da esso derivati, che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e:

immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2024, tali prodotti devono essere conformi alle norme dell'EUTR;

immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027: continuano ad applicarsi le norme dell'EUTR;

immessi sul mercato a decorrere dal 31 dicembre 2027, tali prodotti devono essere conformi all'articolo 3 dell'EUDR;

per il legno e i prodotti da esso derivati, che sono stati prodotti dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2024 e:

immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2024, tali prodotti devono essere conformi alle norme dell'EUTR;

immessi sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2024, tali prodotti devono essere conformi alle norme dell'EUDR;

il legno e i prodotti da esso derivati, che sono stati prodotti a partire dal 30 dicembre 2024, devono essere conformi alle norme dell'EUDR.

4.   DOVUTA DILIGENZA E DEFINIZIONE DI «RISCHIO TRASCURABILE»

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 26) — Definizioni; articolo 4 — Obblighi dell'operatore; articolo 8 — Dovuta diligenza; articolo 9 — Obblighi di informazione; articolo 10 — Valutazione del rischio

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, l'operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tale fine e conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, dell'EUDR, ai fini della dovuta diligenza conformemente all’articolo 8 l'operatore definisce e mantiene aggiornato un insieme di procedure e misure (sistema di dovuta diligenza) che gli consente di garantire la conformità dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta all'articolo 3 dell'EUDR. Spetta agli operatori condurre un esame e un'analisi approfonditi delle proprie attività commerciali; ciò implica raccogliere i dati pertinenti, analizzarli, e se necessario adottare misure di attenuazione del rischio, tranne nel caso in cui il rischio di non conformità sia giudicato trascurabile. La raccolta dei dati, l'analisi del rischio e l'attenuazione del rischio devono essere correlate secondo un nesso causale e devono riflettere le caratteristiche delle attività commerciali dell'operatore e delle catene di approvvigionamento.

Gli operatori devono specificare i criteri di valutazione del rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, che prendono in considerazione per i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato. Occorre pertanto adattare i criteri di valutazione del rischio ai prodotti interessati che l'operatore intende immettere sul mercato o esportare da tale mercato.

a)   Valutazione del rischio

Gli obblighi di dovuta diligenza di cui all'articolo 8 impongono all'operatore di:

raccogliere informazioni, documenti e dati da ciascun fornitore in relazione ai prodotti interessati soggetti all'EUDR (elencati nell'allegato I) a norma degli articoli 8 e 9;

verificare e analizzare tali informazioni insieme ad altre informazioni contestuali e, su tale base, effettuare una valutazione del rischio a norma dell'articolo 10, e

adottare misure di attenuazione del rischio a norma dell'articolo 11, tranne se una valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 10 rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi.

L'articolo 9, paragrafo 1, specifica le informazioni relative al prodotto che devono essere valutate, comprese le informazioni specifiche del prodotto e della sua catena di approvvigionamento. L'articolo 10, paragrafo 2, individua le informazioni contestuali supplementari necessarie per valutare il livello di rischio, come lo stato delle foreste nel paese di produzione.

Se i prodotti sono fabbricati con materie prime derivate da varie fonti o geolocalizzazioni, è necessario valutare il rischio per ciascuna fonte o geolocalizzazione.

Sulla base dei dati raccolti occorre effettuare analisi dei rischi definite con precisione e determinare le categorie di rischio, nonché le relative misure di attenuazione del rischio. Il livello di rischio può essere valutato dagli operatori soltanto caso per caso, in quanto dipende da una serie di fattori.

Esistono vari modi per effettuare la valutazione del rischio, ma l'operatore deve tener conto dei criteri elencati all'articolo 10, paragrafo 2, per ciascun prodotto interessato, rispondendo alle domande e alle considerazioni seguenti:

Dov'è avvenuta la produzione del prodotto?

Qual è il livello di rischio assegnato al paese di produzione in questione o a parti di esso conformemente all'articolo 29 (7)? Qual è il tasso di copertura forestale e qual è la diffusione (tasso) del degrado forestale o della deforestazione nel paese di produzione o in parti di esso? Quanto è diffusa (tasso) la produzione illegale della materia prima interessata nel paese o in parti di esso?

Quali sono i rischi specifici del prodotto?

Esistono notevoli differenze nelle modalità di produzione dei vari prodotti interessati elencati nell'allegato I dell'EUDR, che incideranno sul rischio di non conformità. Ad esempio alcuni prodotti contengono materie prime prodotte in centinaia di geolocalizzazioni distinte, oppure sono sottoposti a processi chimici o fisici sostanziali durante la fabbricazione.

La catena di approvvigionamento è complessa?

Per chiarimenti in merito al concetto di «complessità della catena di approvvigionamento» cfr. sezione 5.

Vi sono elementi che facciano supporre che un'impresa facente parte della catena di approvvigionamento sia coinvolta in pratiche connesse all'illegalità, alla deforestazione o al degrado forestale?

Le materie prime o i prodotti interessati acquistati da un'impresa coinvolta in pratiche illegali, deforestazione o degrado forestale hanno maggiori probabilità di non essere conformi. Sono state sollevate preoccupazioni circostanziate in merito a imprese facenti parte della catena di approvvigionamento a norma dell'articolo 31? Nella catena di approvvigionamento vi sono imprese che hanno violato le leggi pertinenti (8) e a cui sono state inflitte sanzioni dallo Stato per la violazione di tali leggi?

Nella certificazione o nei sistemi di verifica da parte di terzi sono disponibili informazioni complementari sulla conformità all'EUDR da parte delle imprese facenti parte della catena di approvvigionamento?

Per chiarimenti sul ruolo dei sistemi di verifica da parte di terzi cfr. sezione 10.

I prodotti interessati sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione?

La legislazione pertinente del paese di produzione è definita all'articolo 2, punto 40). Per ulteriori informazioni sui requisiti di legalità cfr. sezione 6.

Sono state manifestate preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o prevalenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea?

Tali preoccupazioni potrebbero compromettere l'attendibilità di determinati documenti che indicano la conformità alla legislazione applicabile. È pertanto opportuno valutare il livello di corruzione del paese, gli indicatori del rischio d'impresa e altri indicatori pertinenti.

Il fornitore ha trasmesso tutti i documenti che attestano la conformità alla legislazione applicabile? I dati sono verificabili immediatamente?

Se tutti i documenti pertinenti sono pronti e disponibili su richiesta degli operatori, è più probabile che la catena di approvvigionamento sia consolidata e che il fornitore sia a conoscenza dei requisiti dell'EUDR.

b)   Rischio trascurabile

Il concetto di rischio trascurabile dovrebbe essere inteso conformemente all'articolo 2, punto 26): in altre parole, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto (ai sensi dell'articolo 10) e, se necessario, dell'applicazione di misure di attenuazione adeguate (ai sensi dell'articolo 11), tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità all'articolo 3, lettera a) (sono a deforestazione zero) o b) (sono stati prodotti legalmente, nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione).

L'elenco dei criteri di valutazione del rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, non è esaustivo; gli operatori possono scegliere di applicare ulteriori criteri se questi contribuiscono a determinare la probabilità che una materia prima interessata o un prodotto interessato siano stati prodotti illegalmente o non siano a deforestazione zero, oppure se contribuiscono a dimostrare che la produzione è legale o a deforestazione zero.

A norma dell'articolo 13, gli operatori PMI e non PMI che si approvvigionano da paesi a basso rischio non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 al fine di conseguire un rischio trascurabile, dopo aver accertato che tutte le materie prime e i prodotti interessati che immettono sul mercato o esportano sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 29 (9). Le fasi descritte agli articoli 10 e 11 si applicano però se un operatore che si approvvigiona da un paese a basso rischio ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste un rischio di non conformità o di elusione (cfr. articolo 13, paragrafo 2).

Per gli operatori non PMI a valle della catena di approvvigionamento si può applicare anche la semplificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 9: in questo caso gli operatori non PMI devono semplicemente verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata correttamente a monte. La verifica del corretto esercizio della dovuta diligenza non comporta necessariamente il controllo sistematico di ogni singola dichiarazione di dovuta diligenza presentata a monte. Ad esempio l'operatore non PMI a valle potrebbe verificare che gli operatori a monte dispongano di un sistema di dovuta diligenza operativo e aggiornato, comprendente politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti interessati, al fine di garantire il corretto e regolare esercizio della dovuta diligenza.

Qualora l'esercizio di valutazione e attenuazione del rischio concluda che uno qualsiasi dei criteri di rischio rivela un livello di rischio non trascurabile, si dovrebbe ritenere che il prodotto presenti un rischio non trascurabile e pertanto l'operatore non potrà immetterlo sul mercato dell'Unione né esportarlo dal mercato dell'Unione.

c)   Ruolo dei commercianti PMI e non PMI

A norma dell'articolo 2, punto 17), per commerciante si intende la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato.

Il fatto che un commerciante sia soggetto agli obblighi di dovuta diligenza dipende dal fatto che sia o meno una PMI; questa caratteristica si determina in base ai criteri di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. articolo 2, punto 30), dell'EUDR).

Se il commerciante non è una PMI, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, si applicano gli obblighi e le disposizioni riguardanti gli operatori che non sono PMI; di conseguenza il commerciante non PMI deve verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte (cfr. il sottocapitolo precedente).

Per i commercianti PMI gli obblighi applicabili sono stabiliti all'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, dell'EUDR. I commercianti PMI mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati soltanto se sono in possesso delle informazioni richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 3: essenzialmente si tratta dell'identità dei fornitori e dei clienti aziendali, nonché dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti. I commercianti PMI non sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza, né a verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte, ma sono invece tenuti a mantenere la tracciabilità dei prodotti interessati. Ciò significa che devono raccogliere e conservare le informazioni e, su richiesta, metterle a disposizione delle autorità competenti per dimostrare la conformità.

d)   Interazione con la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

La direttiva 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) (10) istituisce un quadro orizzontale generale per il dovere di diligenza ai fini della sostenibilità per le imprese di dimensioni molto grandi dell'UE e di paesi terzi. L'EUDR delinea un quadro settoriale per la deforestazione, concernente determinati aspetti del dovere di diligenza per determinati prodotti. La CSDDD e l'EUDR hanno ambiti di applicazione diversi ma sono complementari, ed entrambi dovrebbero essere applicati in modo coerente per garantire l'efficacia del dovere di diligenza. Qualora le norme specifiche in materia di dovere di diligenza previste dall'EUDR contrastino con le norme generali della CSDDD, le disposizioni dell'EUDR, in quanto lex specialis, prevalgono sulle norme generali della CSDDD (lex generalis) nella misura in cui impongono obblighi più estesi o più specifici che perseguono gli stessi obiettivi. Tale norma è contenuta nell'articolo 1, paragrafo 3, della CSDDD e segue i principi del diritto dell'UE, che in tali casi conferiscono precedenza alla lex specialis rispetto alla lex generalis.

5.   CHIARIMENTO DEL CONCETTO DI «COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO»

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 8 – Dovuta diligenza; articolo 9 — Obblighi di informazione; articolo 10 — Valutazione del rischio; articolo 11 — Attenuazione del rischio

La «complessità della catena di approvvigionamento» figura esplicitamente tra i criteri di valutazione del rischio all'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), dell'EUDR ed è quindi rilevante per le attività di valutazione e di attenuazione del rischio svolte nel quadro dell'esercizio della dovuta diligenza. Si tratta di uno dei vari criteri della valutazione e dell'attenuazione del rischio che fanno parte dell'esercizio di dovuta diligenza, di cui agli articoli 10 e 11.

La logica alla base di questo criterio è che se la catena di approvvigionamento è complessa può risultare più difficile tracciare i prodotti interessati fino al paese di produzione e agli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate e dunque questo fattore è associato a un maggiore rischio di non conformità. L'incoerenza delle informazioni e dei dati pertinenti e i problemi che emergono nell'ottenere le informazioni necessarie in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento possono aumentare il rischio che materie prime o prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento. Bisogna soprattutto chiedersi in che misura sia possibile tracciare le materie prime interessate, presenti in un prodotto interessato, fino agli appezzamenti in cui sono state prodotte.

Il rischio di non conformità aumenta se la complessità della catena di approvvigionamento rende difficile individuare le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'EUDR. L'esistenza di fasi non individuate nella catena di approvvigionamento o qualsiasi altro elemento che indichi una non conformità possono portare a concludere che il rischio non sia trascurabile.

La complessità della catena di approvvigionamento cresce con l'aumentare del numero di trasformatori e intermediari tra gli appezzamenti nel paese di produzione e l'operatore o il commerciante e può anche aumentare quando per fabbricare un nuovo prodotto interessato si utilizzano più prodotti interessati, o se le materie prime interessate provengono da più paesi di produzione. D'altro canto è probabile che l'esercizio della dovuta diligenza sia più semplice nelle catene di approvvigionamento corte; una catena di approvvigionamento corta può costituire, in particolare nel caso della dovuta diligenza semplificata ai sensi dell'articolo 13, uno dei fattori che contribuiscono a dimostrare che il rischio di elusione del regolamento è trascurabile.

Al fine di valutare la complessità della catena di approvvigionamento, gli operatori e i commercianti possono utilizzare il seguente elenco (non esaustivo) di domande relative ai prodotti interessati da immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o da esportare da esso:

È stata rilevata la presenza di molteplici trasformatori e/o fasi della catena di approvvigionamento prima che un particolare prodotto interessato fosse immesso sul mercato dell'Unione o messo a disposizione sul mercato dell'Unione o esportato da tale mercato?

Il prodotto interessato contiene materie prime interessate provenienti da diversi appezzamenti e/o paesi di produzione?

Il prodotto interessato è un prodotto altamente trasformato (che a sua volta può contenere diversi altri prodotti interessati)?

Per il legno,

il prodotto interessato è costituito da più specie arboree?

il legno e/o i prodotti da esso derivati sono stati commercializzati in più paesi?

i prodotti interessati trasformati sono stati trasformati o fabbricati in paesi terzi prima di essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato?

6.   LEGALITÀ

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 40) — Definizioni; articolo 3, lettera b) — Divieti

Ai sensi dell'articolo 3 dell'EUDR le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a)

sono a deforestazione zero,

b)

sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, e

c)

sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

I prodotti interessati devono soddisfare tutti e tre i criteri separatamente e singolarmente; in caso contrario, gli operatori e i commercianti non PMI si astengono dall'immetterli o metterli a disposizione sul mercato o dall'esportarli.

a)   Legislazione pertinente del paese di produzione

La base per determinare se una materia prima interessata o un prodotto interessato siano stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione è la legislazione del paese in cui la materia prima o, nel caso di un prodotto, la materia prima contenuta in un prodotto interessato è stata coltivata, raccolta, ottenuta o allevata negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione.

L'EUDR consente una certa flessibilità indicando determinati settori del diritto senza specificare leggi particolari, dato che queste variano da un paese all'altro e possono essere oggetto di modifiche. Soltanto le leggi applicabili riguardanti lo status giuridico della zona di produzione costituiscono però legislazione pertinente a norma dell'articolo 2, punto 40), dell'EUDR. Ciò significa che, in generale, la pertinenza delle leggi per il requisito di legalità di cui all'articolo 3, lettera b), dell'EUDR non è determinata dal fatto che esse possano applicarsi in generale durante il processo di produzione delle materie prime, o che si applichino alle catene di approvvigionamento dei prodotti interessati e delle materie prime interessate, bensì dal fatto che tali leggi incidano sullo status giuridico della zona in cui le materie prime sono state prodotte o lo influenzino specificamente.

Inoltre l'articolo 2, punto 40), dell'EUDR deve essere letto alla luce degli obiettivi dell'EUDR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b): la legislazione quindi è pertinente anche se i suoi contenuti si possono collegare all'arresto della deforestazione e del degrado forestale nel contesto dell'impegno dell'Unione ad affrontare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

L'articolo 2, punto 40), lettere da a) ad h), specifica ulteriormente quale sia questa legislazione pertinente. L'elenco seguente riporta alcuni esempi concreti che hanno scopo puramente illustrativo, e non può essere considerato esaustivo.

Diritti d'uso del suolo, comprese le leggi sulla raccolta e la produzione sul terreno, oppure sulla gestione del terreno; ad esempio

la legislazione sul trasferimento di terreni, in particolare per i terreni agricoli o forestali,

la legislazione sulle operazioni di locazione di terreni.

Tutela dell'ambiente: esiste un collegamento con l'obiettivo di arrestare la deforestazione e il degrado forestale, ridurre le emissioni di gas a effetto serra o proteggere la biodiversità, ad esempio nei settori seguenti:

la legislazione in materia di zone protette,

la legislazione in materia di protezione e ripristino della natura,

la legislazione in materia di protezione e conservazione della fauna selvatica e della biodiversità,

la legislazione sulle specie minacciate di estinzione,

la legislazione in materia di sviluppo del territorio.

Norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno, come ad esempio

la legislazione in materia di protezione e conservazione delle foreste e gestione sostenibile delle foreste,

la legislazione contro la deforestazione,

i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati.

Diritti di terzi, compresi i diritti d'uso e di proprietà fondiaria su cui incide la produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, e i tradizionali diritti d'uso dei terreni dei popoli indigeni e delle comunità locali; ciò può includere, ad esempio, i diritti fondiari o i diritti di usufrutto.

Diritti dei lavoratori e diritti umani protetti a norma del diritto internazionale: si applicano alle persone presenti nella zona di produzione delle materie prime interessate nella misura in cui riguardano l'EUDR, tenendo conto degli obiettivi di quest'ultimo, o alle persone titolari di diritti sulla zona di produzione delle materie prime o dei prodotti interessati; sono compresi i diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali, se applicabili o recepiti nella rispettiva legislazione nazionale; ad esempio i diritti alla terra, ai territori e alle risorse, i diritti di proprietà, i diritti relativi a trattati, accordi e altre intese costruttive tra popoli indigeni e Stati.

Principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Ulteriori orientamenti sull'applicazione del principio del consenso libero, previo e informato sono reperibili tramite l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani; in tali orientamenti si osserva che gli Stati devono porre il consenso a obiettivo della consultazione, prima dell'adozione di una qualsiasi delle misure seguenti:

la realizzazione di progetti che incidono sui diritti alla terra, ai territori e alle risorse dei popoli indigeni, comprese l'estrazione mineraria e altre forme di utilizzo o sfruttamento delle risorse,

la ricollocazione dei popoli indigeni dalle loro terre o dai loro territori,

la restituzione o altra riparazione adeguata se le terre sono state confiscate, sottratte, occupate o danneggiate senza il consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni che ne erano in possesso.

Disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.

Le leggi applicabili alle pertinenti catene di approvvigionamento che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, se hanno un legame specifico con gli obiettivi del regolamento, o, nel caso della normativa commerciale e doganale, se riguardano specificamente i settori pertinenti della produzione agricola o di legno.

b)   Dovuta diligenza per quanto riguarda la legalità

Gli operatori devono conoscere la legislazione esistente in ciascuno dei paesi di approvvigionamento per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione. La legislazione pertinente può consistere tra l'altro in:

leggi nazionali e regionali, compreso il diritto derivato pertinente,

atti di diritto internazionale, compresi i trattati e gli accordi multilaterali e bilaterali, quali applicabili nel diritto interno, codificandoli e applicandoli.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'EUDR, nell'ambito dell'obbligo di dovuta diligenza si devono raccogliere informazioni, compresi i documenti e i dati che dimostrano la conformità alla legislazione applicabile nel paese di produzione. Ciò comprende informazioni relative a eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata. La necessità di esibire o meno un titolo fondiario o altra documentazione relativa a un accordo dipende dalla legislazione nazionale: se il diritto nazionale non richiede il possesso di un titolo fondiario per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, tale titolo non è necessario ai sensi dell'EUDR.

L'obbligo di raccogliere documenti o altre informazioni è stabilito dai regimi normativi dei diversi paesi, in quanto non tutti richiedono il rilascio di documenti specifici. Se del caso l'obbligo dovrebbe pertanto comprendere:

documenti ufficiali rilasciati dalle autorità del paese, ad esempio autorizzazioni amministrative,

documenti attestanti gli obblighi contrattuali, compresi i contratti e gli accordi con i popoli indigeni o le comunità locali,

informazioni complementari rilasciate da sistemi di certificazione pubblici e privati o da altri sistemi di verifica da parte di terzi,

decisioni giudiziarie,

valutazioni d'impatto, piani di gestione, relazioni di audit ambientale.

Possono risultare utili anche i documenti supplementari seguenti:

documenti attestanti le politiche e i codici di condotta dell'impresa,

accordi di responsabilità sociale tra soggetti privati e terzi titolari di diritti,

relazioni specifiche su rivendicazioni di proprietà fondiarie e diritti nonché conflitti.

È possibile raccogliere le informazioni, compresi documenti e dati, su supporto cartaceo o elettronico.

È importante notare che le informazioni, compresi i documenti e i dati, devono essere raccolte a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'EUDR anche ai fini della valutazione del rischio (articolo 10 dell'EUDR) e non dovrebbero essere considerate un requisito indipendente, tranne il caso in cui il prodotto provenga interamente da paesi a basso rischio o da parti di essi. Qualora l'approvvigionamento provenga interamente da paesi a basso rischio o parti di essi (11), a norma dell'articolo 13 dell'EUDR gli operatori PMI e non PMI devono adottare soltanto le misure seguenti che descrivono la valutazione del rischio, se ottengono o vengono a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste un rischio di non conformità o di elusione.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'EUDR, le informazioni raccolte devono essere valutate nel loro insieme per garantire la tracciabilità e la conformità lungo tutta la catena di approvvigionamento. È necessario analizzare e verificare tutte le informazioni: in altre parole gli operatori devono essere in grado di valutare il contenuto e l'attendibilità dei documenti raccolti e di comprendere i nessi tra le diverse informazioni in documenti diversi. Di norma nell'ambito della valutazione l'operatore dovrebbe verificare:

la coerenza tra i vari documenti e con altre informazioni disponibili;

che cosa dimostri esattamente ciascun documento;

su quale sistema (ad esempio, controllo da parte di autorità, audit indipendente, ecc.) si basi il documento;

l'attendibilità e la validità di ciascun documento, ossia la possibilità che sia stato falsificato o rilasciato illegalmente.

Gli operatori dovrebbero adottare misure ragionevoli per accertarsi che tali documenti siano autentici, in funzione della loro valutazione della situazione generale nel paese di produzione. A tale riguardo l'operatore dovrebbe tenere conto anche del rischio di corruzione (ad esempio corruzione passiva, collusione o frode). Diverse fonti forniscono informazioni generalmente accessibili sul livello di corruzione di un paese o di una regione subnazionale, ad esempio l'indice di percezione della corruzione di Transparency International, oppure altri analoghi indici internazionali riconosciuti o informazioni pertinenti (12).

Un livello di corruzione considerato elevato potrebbe implicare che i documenti non possano essere considerati attendibili e renderebbe necessarie ulteriori verifiche. In tali casi è necessario prestare particolare attenzione in fase di controllo dei documenti, in quanto potrebbe essere ragionevole dubitare della loro attendibilità.

Oltre a basarsi su indici internazionali riconosciuti, gli operatori potrebbero controllare elenchi di condizioni e vulnerabilità, comprese le precedenti prove di pratiche di corruzione, che indicano un rischio maggiore e richiedono quindi un livello di controllo più elevato. Tra gli esempi di tali prove supplementari si possono annoverare sistemi di verifica da parte di terzi (cfr. sezione 10 del presente documento di orientamento), audit indipendenti o condotti autonomamente o l'uso di tecnologie/metodi forensi per il tracciamento dei prodotti interessati che possono contribuire a rivelare indizi di corruzione o illegalità.

Gli operatori e i commercianti non PMI a valle hanno l'obbligo di accertare che l'operatore a monte abbia esercitato la dovuta diligenza, anche per quanto riguarda la legalità (cfr. articolo 4, paragrafo 9, dell'EUDR). Nel raccogliere informazioni, documentazione e dati a tal fine, gli operatori e i commercianti a valle dovrebbero rispettare le norme applicabili in materia di protezione dei dati e di concorrenza.

7.   GAMMA DI PRODOTTI

a)   Chiarimento - Imballaggi e materiali da imballaggio

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2 — Definizioni; allegato I dell'EUDR

L'allegato I dell'EUDR stabilisce l'elenco delle materie prime e dei prodotti interessati classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (13).

Il codice SA 4819 copre: «Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili».

Se uno degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all'EUDR.

Se i materiali da imballaggio, così come classificati dal codice SA 4819 , sono usati per «sostenere, proteggere o trasportare» un altro prodotto, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Il codice SA 4415 copre: «Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno».

Se uno degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all'EUDR.

Gli articoli di cui al codice 4415 utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato esulano dall'ambito di applicazione dell'EUDR.

All'interno di queste categorie esiste un'ulteriore distinzione tra gli imballaggi che si ritiene diano al prodotto il suo «carattere essenziale» e gli imballaggi che sono appositamente concepiti e adattati per un determinato prodotto, ma che non ne costituiscono parte integrante. La regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (14) chiarisce tali differenze, delle quali in seguito sono illustrati alcuni esempi. Tuttavia tali ulteriori distinzioni si applicano probabilmente solo a una piccola parte delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

In sintesi, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento:

il materiale da imballaggio immesso sul mercato come prodotto a sé stante;

gli imballaggi che danno al prodotto il suo carattere essenziale: ad esempio scatole da regalo decorative.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento:

il materiale da imballaggio contenente la merce e usato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto;

manuali d'uso che accompagnano le spedizioni, tranne se sono immessi sul mercato come prodotti a sé stanti.

b)   Chiarimento – Rifiuti e prodotti recuperati

Legislazione pertinente: EUDR — considerando (40); allegato I dell'EUDR; articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE

Durante le loro attività economiche gli operatori e i commercianti manipolano prodotti usati che sono alla fine del ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE). Tali prodotti esulano dall'ambito di applicazione dell'EUDR. Ciò significa che in questi casi tali operatori e commercianti sono esentati dagli obblighi dell'EUDR.

Questa esenzione si applica alle merci prodotte interamente a partire da un materiale che è alla fine del ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto (ad esempio legno recuperato da edifici demoliti o prodotti a base di pula di caffè).

Questa esenzione non si applica:

ai sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti intesi come una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

ai prodotti di scarto indicati come rientranti nell'ambito di applicazione nell'allegato I dell'EUDR (ad esempio prodotti di cui al codice SA 1802: gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao).

DOMANDA 1: Il legno in piccole placche o la segatura come sottoprodotti delle segherie rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

Sì, rientrano nell'ambito di applicazione con il codice SA 4401 , che è soggetto all'EUDR. Ciò è dovuto al fatto che il legno in piccole placche o la segatura possono essere utilizzati come legna da ardere e pertanto non sono alla fine del ciclo di vita. Un'eccezione sarebbe rappresentata dal legno in piccole placche o dalla segatura utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.

DOMANDA 2: I mobili fabbricati con legno recuperato dalla demolizione di edifici rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se sono fabbricati interamente a partire da materiali recuperati che sono alla fine del ciclo di vita e altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti, tali prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Se però i prodotti contengono una certa quantità di materiali non riciclati, questa rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento.

DOMANDA 3: I prodotti di carta stampata e non stampata fatti di carta riciclata rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se sono fabbricati interamente a partire da materiale riciclato, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. Se però contengono una certa quantità di pasta di legno non riciclata, questa rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento.

DOMANDA 4: I pellet di combustibile ottenuti da fasci di frutti vuoti o gusci di palmisti, sottoprodotti della trasformazione della palma da olio, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

Sì. I fasci di frutti vuoti e i gusci di palmisti, anche sotto forma di pellet, sono sottoprodotti dei residui solidi del processo di estrazione dell'olio di palma e sono classificati con il codice SA 2306 60 dell'allegato I dell'EUDR.

DOMANDA 5: I prodotti in cuoio riciclato rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se il cuoio all'interno del prodotto è interamente riciclato, i prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. Se però i prodotti contengono del cuoio non riciclato, questo rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento.

DOMANDA 6: I fondi di caffè utilizzati in prodotti per l'igiene personale o fertilizzanti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se si tratta ad esempio dei rifiuti di un locale pubblico che altrimenti sarebbero stati scartati.

DOMANDA 7: I prodotti interessati sono disciplinati dall'EUDR nel caso in cui siano prodotti a partire da materie prime non interessate?

Il regolamento non si applica ai prodotti fabbricati usando materie prime non interessate, anche se presentano la stessa nomenclatura combinata dei prodotti interessati fabbricati usando materie prime interessate. Il regolamento si applica solo ai prodotti interessati fabbricati usando materie prime interessate.

Ecco alcuni esempi:

i.

l’olio di palma ottenuto da Elaeis guineensis rientra nell’ambito di applicazione, ma l’olio di babassù ottenuto da Attalea speciosa non rientra nell’ambito di applicazione dell’EUDR;

ii.

la gomma ottenuta da Hevea brasiliensis rientra nell’ambito di applicazione, ma balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe prodotte con altre specie non rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR, né vi rientrano i prodotti di gomma sintetica;

iii.

i prodotti in legno rientrano nell’ambito di applicazione, ma i prodotti in canne d’India non rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR.

8.   REGOLARE MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 12 — Definizione e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri

Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore definisce e mantiene aggiornato un insieme di procedure e misure di documentazione, analisi, verifica e comunicazione («sistema di dovuta diligenza»). L'obiettivo della dovuta diligenza ai sensi dell'EUDR è conseguire un risultato richiesto dimostrando processi coerenti nelle attività commerciali. È importante che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, l'operatore riesamini il proprio sistema di dovuta diligenza almeno una volta all'anno per garantire che i responsabili seguano le procedure ad essi applicabili, che le procedure poste in essere siano efficaci e che il risultato richiesto sia raggiunto. Gli operatori dovrebbero inoltre aggiornare il sistema di dovuta diligenza se, durante il riesame o in qualsiasi altro momento, vengono a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sugli obiettivi del sistema di dovuta diligenza, quali l'efficacia e la completezza delle fasi o delle procedure all'interno del sistema. L'operatore è tenuto a conservare traccia di tali aggiornamenti del sistema di dovuta diligenza per cinque anni.

Il riesame può essere svolto da un soggetto all'interno dell'organizzazione dell'operatore (che dovrebbe essere indipendente da coloro che svolgono le procedure) o da un organismo esterno. Il riesame dovrebbe individuare i punti deboli e le carenze e la dirigenza dell'organizzazione dell'operatore dovrebbe fissare scadenze per risolvere i problemi riscontrati.

Nel caso del sistema di dovuta diligenza di un prodotto interessato, il riesame dovrebbe accertare ad esempio se siano in atto procedure documentate:

per raccogliere e registrare le informazioni, i dati e i documenti necessari al fine di dimostrare la conformità;

per valutare il rischio del prodotto interessato o di qualsiasi componente del prodotto interessato contenente prodotti interessati o materie prime interessate che non sono a deforestazione zero o non sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione;

che descrivano le azioni proposte da avviare a seconda del livello di rischio.

Il riesame dovrebbe inoltre accertare se i responsabili di ciascuna fase procedurale comprendano e applichino ciascuna fase, e se siano previsti controlli adeguati per garantirne l'efficacia nella pratica (assicurare cioè che sia possibile individuare ed escludere i prodotti interessati che presentano un rischio non trascurabile di non conformità). Le buone pratiche suggeriscono di documentare le fasi e i risultati del riesame per dimostrare che il riesame stesso è stato effettuato.

9.   PRODOTTI COMPOSTI

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 4 — Obblighi dell'operatore; articolo 9 — Obblighi di informazione; articolo 33 — Sistema di informazione

Gli operatori e i commercianti possono trattare i prodotti interessati, elencati nell'allegato I dell'EUDR, che contengono altri prodotti interessati o materie prime interessate, o sono fabbricati in parte a partire da questi ultimi. In pratica questi sono talvolta denominati «prodotti composti», anche se non si tratta di un termine giuridico utilizzato nell'EUDR.

L'EUDR stabilisce norme per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati, o a partire dai quali sono fabbricati i prodotti interessati, siano adeguatamente identificati nell'esercizio della dovuta diligenza dell'operatore a norma dell'articolo 8. Ciò è necessario per garantire che tutti i prodotti interessati siano conformi al regolamento.

Gli operatori devono soddisfare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 9, nell'ambito della dovuta diligenza, per i prodotti interessati che immettono sul mercato o esportano da esso. Si osservi che l'articolo 9 si applica anche ai commercianti non PMI che «mettono a disposizione sul mercato» i loro prodotti interessati. In alcuni casi può essere complesso identificare le specie, l'origine e la geolocalizzazione delle materie prime interessate contenute nei prodotti interessati, in particolare per i prodotti ricostituiti come la carta, i pannelli di fibre e i pannelli di particelle o i prodotti altamente trasformati, come le preparazioni alimentari contenenti cacao, ma tale informazione è necessaria per i prodotti da immettere sul mercato o da esportare. Per ulteriori riferimenti cfr. l'allegato II del presente documento di orientamento.

Inoltre, all'atto dell'immissione sul mercato dell'Unione o dell'esportazione di prodotti interessati, se questi contengono altri prodotti interessati o sono fabbricati a partire da questi ultimi (elencati nell'allegato I dell'EUDR) e tali prodotti non erano stati oggetto di dovuta diligenza in precedenza, l'operatore deve esercitare la dovuta diligenza su tali parti del prodotto interessato. Ciò vale sia per gli operatori PMI sia per gli operatori non PMI (articolo 4, paragrafi 8 e 9).

a)   Obblighi di informazione

Nell'ambito della dovuta diligenza a norma dell'articolo 8, l'operatore, nel descrivere i propri prodotti interessati, conformemente agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9, deve includere un elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione.

Ciò significa che l'operatore deve raccogliere informazioni sulla presenza di materie prime interessate nei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta. Tali informazioni comprendono la geolocalizzazione delle materie prime interessate contenute nei prodotti interessati, o utilizzate per fabbricarli, unitamente alle ulteriori informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1. A norma dell'articolo 9, per soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni di geolocalizzazione per i suoi prodotti interessati, l'operatore include:

la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, e

la data o il periodo di produzione.

Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, a norma dell'articolo 2, punto 29), l'obbligo di geolocalizzazione si riferisce a tutti i locali e le strutture usati per l'allevamento dei bovini, compresi il luogo di nascita e gli allevamenti in cui sono stati tenuti - nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui è tenuto il bestiame, su base temporanea o permanente - fino al momento della macellazione.

In presenza di deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti individuati per uno dei prodotti interessati che fanno parte di un prodotto interessato che è un «prodotto composto», tale prodotto non può essere immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato (articolo 9, paragrafo 1, lettera d)).

Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, l'articolo 9 prescrive il nome comune e la denominazione scientifica completa di tutte le specie. In alcuni casi può essere complesso identificare tutte le specie all'interno di ciascuna componente interessata per i prodotti composti altamente trasformati, come pannelli di particelle, carta e libri stampati. Se le specie (ad esempio) di legno usate per fabbricare il prodotto variano, l'operatore dovrà fornire un elenco di ciascuna specie di legno che potrebbe essere stata usata nella fabbricazione del prodotto derivato dal legno. Le specie dovrebbero essere elencate conformemente a una nomenclatura del legno riconosciuta a livello internazionale (ad esempio DIN EN 13556 del 1o ottobre 2003 sulla «Nomenclatura dei legni usati in Europa»).

b)   Dovuta diligenza per i prodotti composti: utilizzo delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti

Gli operatori che immettono sul mercato o esportano «prodotti composti» (ad esempio mobili fabbricati a partire da altri prodotti interessati derivati dal legno) possono fare riferimento, se del caso, alle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti. Gli operatori non PMI che effettuano una comunicazione al sistema di informazione (di cui all'articolo 33) possono fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate al sistema di informazione, ma solo nei casi in cui abbiano accertato che la dovuta diligenza per i prodotti contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata correttamente, conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 9.

Per completare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 9 è possibile menzionare le informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti. Ad esempio è possibile identificare le informazioni di geolocalizzazione per le materie prime nella dichiarazione di dovuta diligenza di un prodotto interessato contenuto nel prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato o esportare; se si fa riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza a monte non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni. All'interno del sistema di informazione il riferimento si può effettuare al momento della presentazione di una nuova dichiarazione inserendo il numero di riferimento di una dichiarazione di dovuta diligenza a monte. Gli operatori e i commercianti che presentano dichiarazioni di dovuta diligenza potranno decidere se le informazioni di geolocalizzazione, contenute nelle loro dichiarazioni presentate nel sistema di informazione, saranno accessibili e visibili agli operatori a valle attraverso le dichiarazioni di dovuta diligenza cui si è fatto riferimento all'interno del sistema di informazione.

Nel complesso lo sviluppo e il funzionamento del sistema di informazione saranno in linea con le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre il sistema sarà dotato di misure di sicurezza che garantiranno l'integrità e la riservatezza delle informazioni contenute nel sistema di informazione.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 7, gli operatori, comprese le PMI, forniscono tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza, agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, l'operatore PMI è esentato dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'articolo 33. Su richiesta dell'autorità competente gli operatori PMI devono fornire alle autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza. Gli operatori PMI devono esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per le parti dei prodotti interessati che non siano già state oggetto di dovuta diligenza o per le quali non sia stata presentata alcuna dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 8.

10.   IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI SISTEMI DI VERIFICA DA PARTE DI TERZI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Legislazione pertinente: EUDR — Considerando (52); articolo 10, paragrafo 2, lettera n) — Valutazione del rischio

La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi sono spesso utilizzati per soddisfare i requisiti specifici dei clienti per le materie prime interessate e i prodotti interessati. Ciò può includere una norma che descriva le pratiche da attuare durante la produzione delle materie prime certificate, e comprenda principi, criteri e indicatori; disposizioni relative al controllo dell'applicazione della norma e alla concessione di certificazioni; e una certificazione separata della catena di custodia per garantire, lungo la catena di approvvigionamento, che un prodotto contenga soltanto materiale certificato o verificato da parte di terzi (o in alcuni casi una determinata percentuale di tale materiale), proveniente da produttori identificati e certificati o verificati da parte di terzi.

L'EUDR riconosce che la certificazione e altri sistemi di verifica da parte di terzi possono fornire informazioni utili sulla conformità al regolamento nella valutazione del rischio a norma dell'articolo 10, fornendo prove a sostegno del fatto che i prodotti sono legali e a deforestazione zero. Ciò è subordinato alla condizione che tali informazioni soddisfino i requisiti pertinenti di cui all'articolo 9, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, lettera n).

Infatti le certificazioni e i sistemi di verifica da parte di terzi sono gestiti da un'organizzazione che non partecipa alla catena di produzione o di approvvigionamento della materia prima interessata. Inoltre alcuni di questi sistemi sono spesso utilizzati per verificare il rispetto di determinate norme o regole, ma non si spingono necessariamente fino alla certificazione del prodotto stesso.

Il presente documento di orientamento è rivolto principalmente ai portatori di interessi che valutano la possibilità di ricorrere alla certificazione o a sistemi di verifica da parte di terzi, in ragione del loro potenziale valore aggiunto nel fornire informazioni complementari, ad esempio per quanto riguarda le coordinate di geolocalizzazione e il sostegno alla valutazione del rischio, effettuata dagli operatori nell'ambito dell'esercizio di dovuta diligenza, che stabilisce che i prodotti interessati sono legali e a deforestazione zero. L'EUDR non obbliga: 1) gli operatori ad avvalersi di tali sistemi, 2) i produttori a sottoscriverli e 3) i paesi produttori a sviluppare tali sistemi. Il ricorso a sistemi di verifica da parte di terzi non è un obbligo giuridico, bensì una decisione volontaria dell'operatore.

La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi possono svolgere un ruolo importante nell'incoraggiare pratiche agricole e forestali sostenibili e un approvvigionamento responsabile, nel promuovere la trasparenza della catena di approvvigionamento e nel favorire la conformità. Si noti che i sistemi di autodichiarazione che non si avvalgono di procedure di attestazione da parte di terzi esulano dall'ambito di applicazione del presente documento di orientamento, e sono per definizione meno solidi a causa della mancanza di indipendenza e imparzialità.

Il presente documento di orientamento è rivolto principalmente ai portatori di interessi che valutano la possibilità di ricorrere alla certificazione o a sistemi di verifica da parte di terzi, in ragione del loro potenziale valore aggiunto nel fornire informazioni complementari, ad esempio per quanto riguarda le coordinate di geolocalizzazione e il sostegno alla valutazione del rischio, effettuata dagli operatori nell'ambito dell'esercizio di dovuta diligenza, che stabilisce che i prodotti interessati sono legali e a deforestazione zero. Se gli operatori decidono di avvalersi di tali sistemi, il presente documento di orientamento è concepito per aiutarli a valutare in che misura tali sistemi possano contribuire a soddisfare i requisiti dell'EUDR.

Il presente documento di orientamento è pertinente anche per le autorità nazionali competenti; esso infatti sottolinea che tali sistemi (benché possano essere utilizzati nella procedura di valutazione del rischio di cui all'articolo 10) non possono sostituire la responsabilità dell'operatore per quanto riguarda la dovuta diligenza a norma dell'articolo 8. Ciò significa che il ricorso a tali sistemi non implica una «corsia verde», in quanto l'operatore è comunque tenuto a esercitare la dovuta diligenza ed è ritenuto responsabile in caso di mancato rispetto degli obblighi di dovuta diligenza sanciti dall'EUDR.

Esiste una grande diversità di sistemi in termini di portata, obiettivi, struttura e metodi operativi. Una distinzione importante è costituita 1) dal fatto che si avvalgano o meno di una procedura di attestazione da parte di terzi; essi si trovano così raggruppati in certificazioni e sistemi di verifica da parte di terzi da un lato, e 2) in sistemi di autodichiarazione dall'altro. Questi ultimi esulano dall'ambito di applicazione del presente documento di orientamento, e sono per definizione meno solidi a causa della mancanza di indipendenza e imparzialità.

a)   Il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi

Nel valutare se utilizzare le informazioni fornite da una certificazione o da un sistema di verifica da parte di terzi nella procedura di valutazione del rischio di cui all'articolo 10, come prova del fatto che il prodotto è legale e a deforestazione zero, l'operatore dovrebbe in una prima fase determinare se le norme del sistema siano conformi alle pertinenti disposizioni dell'EUDR. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che gli operatori possono anche utilizzare sistemi di verifica da parte di terzi o certificazioni per conformarsi soltanto a determinati requisiti del regolamento.

La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi prevedono di norma che gli organismi terzi siano in grado di dimostrare la propria capacità di svolgere valutazioni sottoponendosi a un processo di accreditamento che stabilisce le norme relative alle competenze di coloro che effettuano le verifiche e ai sistemi cui devono attenersi gli organismi di certificazione. I prodotti certificati o verificati recano generalmente un'etichetta con il nome e il tipo dell'organismo di certificazione o di verifica e i requisiti per il processo di audit. Il sistema può anche richiedere che i partner includano tali informazioni nei documenti formali che accompagnano la spedizione. Solitamente questi organismi saranno in grado di fornire informazioni in merito alla portata della certificazione e al modo in cui è stata applicata nel paese di produzione dei prodotti interessati, compresi particolari concernenti la natura e la frequenza delle verifiche in loco.

La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi possono essere valutati in funzione di tre elementi principali: 1) «le norme pertinenti», ossia requisiti operativi, ambito di applicazione, procedure, politiche per le imprese che aderiscono a tali sistemi, 2) «l'attuazione da parte dei sistemi», ossia la misura in cui le norme sono attuate, tra l'altro con l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità anche tramite verifiche e 3) «le caratteristiche della governance»/la valutazione della credibilità dei sistemi quali trasparenza, processi di garanzia, vigilanza eccetera. L'operatore dovrebbe riesaminare periodicamente tali informazioni, soprattutto in relazione ai requisiti dell'EUDR.

Per quanto riguarda i requisiti dell'EUDR, nella misura in cui ciò sia pertinente per le informazioni fornite dalla certificazione o dal sistema di verifica da parte di terzi, gli operatori dovrebbero ad esempio esaminare i seguenti aspetti della certificazione o dei sistemi di verifica da parte di terzi nell'ambito del punto 1) «norme pertinenti»:

validità, autenticità e inclusione nell'ambito di applicazione della certificazione o della verifica da parte di terzi dell'associazione del certificato a una materia prima interessata o a un prodotto interessato,

inclusione nei pertinenti requisiti legali e conformità agli stessi, come l'allineamento alla definizione di deforestazione zero e alla data limite del 31 dicembre 2020, secondo quanto stabiliscono gli articoli 2 e 3 dell'EUDR,

valutazione del rischio di non conformità per quanto riguarda la legalità e i requisiti di deforestazione zero del prodotto interessato,

tracciabilità dei prodotti interessati, anche mediante geolocalizzazione all'appezzamento,

possibilità di mescolare materiali di origine nota e di origine sconosciuta all'interno del modello della catena di custodia (pratica non accettabile ai sensi dell'EUDR) (15). Un prodotto interessato con certificazione della catena di custodia può anche contenere materiali certificati e non certificati provenienti da una varietà di fonti; in tal caso occorre ottenere informazioni per verificare se siano stati effettuati controlli sulla parte non certificata e se tali controlli dimostrino adeguatamente la conformità ai requisiti dell'EUDR. È quindi necessario completare la procedura di dovuta diligenza per il prodotto interessato nella sua totalità,

possibilità di utilizzare l'equilibrio di massa nel caso in cui i prodotti conformi siano mescolati con prodotti di origine sconosciuta (cosa che non è accettabile ai sensi dell'EUDR) (16),

capacità del sistema di fornire le informazioni richieste corredate di elementi di prova «adeguatamente probanti e verificabili», come si stabilisce all'articolo 9.

In secondo luogo, nell'ambito del punto 2) «l'attuazione da parte dei sistemi», gli operatori dovrebbero prendere in considerazione gli elementi seguenti:

accessibilità delle informazioni relative alla governance del sistema, coinvolgimento dei portatori di interessi nel sistema e sintesi degli audit,

banca dati gratuita e accessibile al pubblico concernente i titolari di certificazioni, il loro ambito di applicazione, la validità, la data di sospensione o di cessazione dello stato di certificazione e le relative relazioni di audit,

controlli trasparenti, periodici, casuali e indipendenti (anche attraverso audit) che vertano sulla conformità della certificazione o del sistema di verifica da parte di terzi alle proprie norme, regole e procedure,

controllo della quantità e dell'origine dei materiali certificati lungo tutta la catena di approvvigionamento, compreso ad esempio l'uso di analisi anatomiche, chimiche o del DNA per verificare le informazioni sulla tracciabilità del prodotto o della catena di approvvigionamento,

controlli efficaci per la verifica dei volumi lungo le catene di approvvigionamento (17),

uso di timbri/dichiarazioni simili che si riferiscono a tipi diversi di sistemi,

relazioni comprovate esistenti su possibili carenze o problemi della certificazione o del sistema di verifica da parte di terzi in questione nei paesi da cui provengono le materie prime interessate o i prodotti interessati,

relazioni comprovate esistenti riguardanti un determinato produttore o commerciante che utilizza la certificazione o il sistema di verifica da parte di terzi in questione.

Nell'ambito del punto 3) «sulla governance dei sistemi», gli operatori dovrebbero prendere in considerazione gli elementi seguenti:

potenziali conflitti di interessi,

portata e risultanze dei controlli sulle frodi e sulla corruzione,

conformità della certificazione o del sistema di verifica da parte di terzi alle norme internazionali o europee (ad esempio, le pertinenti guide ISO),

conseguenze e sanzioni in caso di infrazioni nonché misure correttive, anche in termini di sospensione della certificazione fino all'adozione di misure correttive, tenendo conto pure della rapidità della procedura di revoca e ripristino dell'autorizzazione a rilasciare la certificazione per i prodotti,

inclusione di disposizioni sul coinvolgimento dei portatori di interessi, anche consentendo e promuovendo (se del caso) la partecipazione dei piccoli proprietari terrieri al sistema,

informazioni sull'indipendenza degli organismi terzi che rilasciano i pertinenti servizi di certificazione o verifica in qualità di organismi accreditati. Le garanzie o le dichiarazioni del sistema, dei revisori facenti parte del sistema o di revisori terzi incaricati dal sistema di svolgere le sue procedure di garanzia non dovrebbero essere considerate isolatamente, né ritenute conclusive. È opportuno prendere in considerazione, se ragionevolmente disponibili, i pareri di altri portatori di interessi pertinenti, compresi i partecipanti al sistema, i sindacati, le associazioni dei lavoratori e dei piccoli proprietari terrieri, la società civile e le organizzazioni non governative, nonché le organizzazioni terze di audit e di garanzia.

b)   Informazioni generali

La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi sono pubblici o privati, a seconda del rispettivo modello di governance, ossia che siano gestiti dallo Stato oppure no; possono essere obbligatori o facoltativi, a seconda che siano giuridicamente vincolanti. I sistemi privati sono utilizzati volontariamente dall'operatore, mentre quelli pubblici sono spesso (ma non necessariamente) obbligatori e istituiti dai paesi di provenienza dei prodotti. La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi, sia pubblici che privati, mirano a offrire un riconoscimento alle buone norme ambientali tramite la certificazione; in questo senso molti di essi hanno contribuito notevolmente ad accrescere la sostenibilità della produzione agricola in tutto il mondo.

Tuttavia, la valutazione d'impatto che ha preceduto l'EUDR, basata su altri studi pertinenti, ha individuato anche una serie di problemi relativi a tali sistemi: ad esempio il fatto che essi presentano livelli diversi di trasparenza e differenti norme, procedure e sistemi di garanzia della qualità, nonché altri problemi riguardanti il monitoraggio, la divulgazione delle informazioni e l'applicazione. Nel corso degli anni in cui i sistemi hanno operato sono state espresse preoccupazioni anche in merito all'efficienza e all'integrità dei sistemi di catena di custodia e alla loro vulnerabilità alle frodi. La mancanza di audit indipendenti costituisce inoltre una debolezza di alcuni sistemi privati. Uno studio specifico commissionato dalla Commissione sulla certificazione e i sistemi di verifica nel settore forestale e dei prodotti derivati dal legno ha formulato conclusioni analoghe, che segnalano mancanza di trasparenza e il rischio di informazioni parziali o addirittura fuorvianti (18).

I sistemi di verifica pubblici e obbligatori, che prevedono misure vincolanti, possono contenere norme rigorose, in termini sia di copertura che di attuazione. È fondamentale che essi si estendano a tutti gli operatori economici di un paese (compresa l'immissione sul mercato e le esportazioni) per evitare le scappatoie e le falle che potrebbero derivare dalla presenza di operatori economici non compresi nel sistema. I sistemi possono inoltre consentire un'integrazione più efficace dei piccoli proprietari terrieri offrendo il sostegno necessario per superare il problema dei costi, spesso considerato grave, in quanto per le PMI le economie di scala comportano uno svantaggio nel conseguimento della certificazione rispetto agli operatori e ai commercianti di dimensioni maggiori.

Per quanto riguarda l'affidabilità e la pertinenza dei sistemi sia pubblici che privati, tutti gli elementi applicabili delle loro norme dovrebbero essere in linea con l'EUDR (dovrebbero cioè collocarsi a un livello uguale o superiore), in particolare per quanto riguarda la definizione di deforestazione zero, i requisiti di geolocalizzazione e la trasparenza e la legalità della produzione.

In tale contesto è importante osservare che non tutti i sistemi comprendono norme e valutazioni relative alla legalità della produzione della materia prima interessata; pertanto può essere pertinente verificare quali requisiti di legalità siano contemplati dai sistemi, in termini sia di leggi trattate, sia di criteri o indicatori su cui si fonda la valutazione della conformità. I sistemi possono a esempio differire per quanto riguarda le definizioni di ciò che si deve considerare «legale» o «legge» pertinente nel paese di produzione, oppure gli indicatori che si devono prendere in considerazione per valutare i rischi di illegalità.

Anche il processo decisionale e la governance interni, compresa la partecipazione diretta degli attori della catena di approvvigionamento che chiedono e detengono la certificazione o acquisiscono e utilizzano prodotti certificati per soddisfare le richieste dei clienti, sono elementi che incidono sull'attuazione, l'applicazione e la credibilità di qualsiasi sistema pertinente.

Per agevolare ulteriormente gli scambi commerciali e la conformità all'EUDR, si compilerà un repertorio di pratiche cui possano fare riferimento gli operatori economici nell'esercizio della dovuta diligenza per l'immissione e la messa a disposizione di prodotti sul mercato dell'UE, nonché le autorità competenti nell'esecuzione dei controlli pertinenti.

Per informazioni su ulteriori elementi pertinenti di tutte le forme di certificazione e verifica da parte di terzi, si consultino la valutazione d'impatto della Commissione (19), gli Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (20) e le conclusioni dello studio della Commissione sulla certificazione e i sistemi di verifica nel settore forestale e dei prodotti derivati dal legno (21).

11.   USO AGRICOLO

1.   Introduzione

L'articolo 3, lettera a), dell'EUDR vieta di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione, o di esportare da esso, le materie prime interessate e i prodotti interessati, a meno che non siano a deforestazione zero. Ai sensi dell'articolo 2, punto 13), lettera a), si definiscono «a deforestazione zero» i prodotti interessati che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020  (22). Secondo l'articolo 2, punto 3), si intende per «deforestazione» la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta.

Il considerando (36) dell'EUDR osserva che la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti al fine di chiarire l'interpretazione della definizione di «uso agricolo», in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l'uso agricolo. Anche il considerando (31) del regolamento sul ripristino della natura (23) fa riferimento a tali orientamenti.

Gli obiettivi principali del presente capitolo sono pertanto i seguenti:

chiarire la definizione di foresta, la misurazione dei parametri tecnici utilizzati per definire la «foresta» ai sensi dell'EUDR in termini di superficie, altezza media e copertura arborea, in particolare nei casi in cui gli alberi delimitano superfici agricole o si sovrappongono a esse (sezione 3);

chiarire il significato delle espressioni «superfici agricole messe a riposo» e «piantagioni agricole» di cui all'articolo 2, punto 5), dell'EUDR, in particolare le condizioni alle quali le superfici agricole che sono state, ad esempio, messe a riposo o a maggese, oppure sono utilizzate per determinati vivai rimangono a «uso agricolo» ai fini dell'articolo 2, indipendentemente dalle caratteristiche del terreno, al fine di chiarire le condizioni per la conversione della foresta in superficie agricola (sezioni 3 e 4);

fornire orientamenti sulle circostanze in cui, nonostante una copertura arborea osservata dopo il 31 dicembre 2020 (data limite di cui all'articolo 2, punto 13, dell'EUDR), la superficie dovrebbe essere considerata a «uso agricolo» (sezione 4);

chiarire le situazioni in cui una superficie che rientra nella definizione di «foresta» non dovrebbe essere considerata convertita a «uso agricolo» ma ad altri usi del suolo, in particolare:

ad altri usi del suolo per prevenire, ridurre al minimo, attenuare o invertire l'impatto negativo dell'introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive sulla biodiversità, o

agli habitat seminaturali a gestione estensiva (ad esempio mediante pascolo di conservazione) come richiesto da un piano di conservazione o ripristino che attua gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione e ripristino della natura e della biodiversità, o

per la prevenzione degli incendi boschivi o per la diffusione delle energie rinnovabili (sezioni 2 e 4.a);

fornire un'interpretazione dell'espressione «uso agricolo» ai sensi dell'EUDR, tenendo conto delle definizioni stabilite nella legislazione dell'UE applicabile e delle note esplicative concordate a livello internazionale (sezioni 4, 4.c e 4.d);

chiarire gli usi combinati e sinergici delle superfici con copertura arborea che rientrano nelle definizioni dell'EUDR, quali i sistemi agroforestali, agrosilvicoli, silvopastorali e agrosilvopastorali (sezione 4.d);

chiarire i diversi tipi di uso del suolo nella stessa zona e l'uso di mappe e registri catastali (sezione 5).

2.   Chiarimento della conversione della foresta in terreni la cui destinazione non è un uso agricolo.

Legislazione pertinente: EUDR — Considerando (36), articolo 2, punti 3), 5), 13) — Definizioni e articolo 3, lettera a) — Divieti

A norma dell'articolo 2, punto 3), dell'EUDR, il termine «deforestazione» significa la conversione di una foresta a uso agricolo e dovrebbe quindi essere inteso come una modifica dell'uso del suolo da «foresta», ai sensi dell'articolo 2, punto 4), dell'EUDR (trattata in dettaglio nella sezione 3), a «uso agricolo», ai sensi dell'articolo 2, punto 5), dell'EUDR (trattata in dettaglio nelle sezioni 4, 4.c e 4.d). A tale riguardo, l'estensione della conversione ad uso agricolo è irrilevante; tale conversione rende la materia prima in questione, prodotta su tali terreni, non conforme se la deforestazione si è verificata dopo il 31 dicembre 2020.

La classificazione di un'area come «disboscata» si basa su un criterio oggettivo: se la foresta sia stata convertita per un uso e una finalità specifici, indipendentemente dall'uso registrato legalmente e dai limiti geografici dell'appezzamento o dalla questione di chi o cosa sia all'origine della deforestazione.

Ai fini del regolamento, la conversione di una foresta in altri usi del suolo che non rientrano nella definizione di «uso agricolo» significa che tale conversione non rientra nella definizione di «deforestazione» (per informazioni dettagliate sull'«uso agricolo» cfr. sezione 4). Ciò comprende la conversione delle foreste in aree di infrastrutture urbane quali linee elettriche, strade, città e insediamenti, per siti industriali non agricoli o per la diffusione delle energie rinnovabili.

Neppure la conversione dei terreni forestali rientra nella definizione di «deforestazione» dell'EUDR se la finalità primaria della conversione e del successivo uso del suolo non è l'uso agricolo, ma, ad esempio, la diffusione delle energie rinnovabili, l'uso industriale, il ripristino della biodiversità, la prevenzione degli incendi boschivi, il benessere degli animali in condizioni climatiche estreme o la gestione di specie esotiche invasive. Le attività agricole accessorie possono avere luogo quando sono essenziali per sostenere la finalità primaria della conversione e dell'uso del suolo dopo la conversione (cfr. sezione 4.a), o se l'attività agricola non modifica l'uso prevalente della foresta (cfr. sezione 4.b).

La responsabilità dell'applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri. Nell'applicare i presenti orientamenti ai singoli casi, gli Stati membri dovrebbero far sì che le circostanze specifiche di ciascun caso siano prese in debita considerazione. Nei casi in cui le attività siano trascurabili, tenendo conto di tutte le circostanze in gioco, si dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità.

3.   Definizione di «Foresta»

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 4) — Definizioni

A norma dell'articolo 2, punto 4), dell'EUDR, una superficie è considerata «foresta» se presenta le caratteristiche seguenti:

terreno di oltre 0,5 ettari – l'area boschiva descritta dal perimetro della copertura arborea raggiunge almeno 0,5 ettari;

alberi di altezza superiore a 5 metri – la cima degli alberi raggiunge un'altezza media pari o superiore a 5 metri;

copertura arborea superiore al 10 % – il rapporto tra la copertura arborea del popolamento di alberi e la superficie occupata dal popolamento di alberi è superiore al 10 %;

alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ – superfici con giovani alberi che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e/o un'altezza di 5 metri, ma che si prevede le raggiungeranno in futuro. Comprende in particolare le zone temporaneamente scoperte a causa del taglio a raso nell'ambito di una pratica di gestione forestale o di calamità naturali, e che si prevede si rinnovino;

sono esclusi i terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano – la foresta è contraddistinta sia dalla presenza di alberi sia dall'assenza di altri usi prevalenti del suolo (cfr. di seguito nonché sezione 4).

Le caratteristiche relative all'estensione del terreno, all'altezza media e alla copertura arborea devono essere presenti o in condizioni tali da poter raggiungere le soglie simultaneamente in situ.

Nel contesto dell'EUDR l'« uso urbano dei terreni » dovrebbe essere considerato prevalente, ad esempio nel caso di parchi e giardini nelle aree urbane, indipendentemente dal raggiungimento delle soglie che definiscono una «foresta». Per maggiori informazioni sull'« uso agricolo » prevalente, cfr. sezione 4.

A condizione che le caratteristiche enunciate nella definizione siano soddisfatte, la superficie di «foresta» comprende tra l'altro:

le superfici circondate da foreste o ad esse strettamente collegate, utilizzate per la silvicoltura, quali strade forestali, fasce tagliafuoco e altre piccole superfici aperte, a meno che non siano costituite su beni immobili individuali,

i terreni abbandonati generalmente da più di dieci anni con rinnovamento di alberi che soddisfano i criteri necessari per essere considerati «foresta» (vedere, al riguardo, le «superfici messe a riposo o a maggese» trattate alla sezione 4);

le mangrovie situate in zone di marea, indipendentemente dal fatto che tale superficie sia classificata come zona terrestre;

i vivai di specie forestali coltivate all'interno della superficie forestale per soddisfare le esigenze dei proprietari di foreste;

le superfici, situate al di fuori dei terreni forestali così definiti a norma di legge, che soddisfano i criteri della definizione di «foresta».

La definizione di «foresta» esclude i popolamenti di alberi nei sistemi di produzione agricola. Per ulteriori informazioni cfr. le sezioni 4.c e 4.d.

4.   Definizione di «uso agricolo» ed eccezioni

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 5) — Definizioni

A norma dell'articolo 2, punto 5), dell'EUDR, una superficie è considerata a «uso agricolo» se il terreno è usato a fini agricoli.

a)   Chiarimento dell’uso a fini agricoli

A norma dell'articolo 2, punto 5), il terreno è usato a fini agricoli nei seguenti casi (elenco non esaustivo):

piantagioni agricole di cui all'articolo 2, punto 6), dell'EUDR. Per orientamenti più dettagliati sulle «piantagioni agricole», cfr. la sezione 4.c;

superfici agricole messe a riposo: le superfici agricole messe a riposo dovrebbero essere considerate insieme alle «superfici a maggese», come illustrato più avanti nella presente sezione;

allevamento del bestiame: sono comprese le superfici di pascoli temporanei o permanenti e i fabbricati agricoli per l'allevamento e la stabulazione degli animali.

Si noti che le categorie «piantagione agricola», «superficie agricola messa a riposo» e superficie destinata all'«allevamento del bestiame» costituiscono un elenco non esaustivo di esempi di «uso agricolo».

Ai fini del regolamento, per terreni usati a fini agricoli si dovrebbero intendere le seguenti categorie di uso del suolo:

terreni adibiti a colture temporanee: tutti i terreni utilizzati per colture con un ciclo vegetativo solitamente inferiore a un anno, comprese le colture temporanee pluriennali;

terreni adibiti a prati e pascoli temporanei: terreni coltivati a colture erbacee foraggere, o erba da falciatura o pascolo per un periodo inferiore a cinque anni consecutivi;

terreni messi a riposo o a maggese: terreni agricoli messi a riposo prolungato prima della ricoltivazione, di pratiche pastorali o dell'uso per altre attività agricole. Ciò può iscriversi nel sistema di rotazione delle colture impiegato dalle aziende agricole o dipendere da motivi legittimi o circostanze eccezionali quali danni causati da inondazioni, mancanza di acqua, indisponibilità di fattori di produzione, compresi motivi economici, sociali (malattie, problemi di successione) o giuridici (contenziosi, ecc.). NB: i terreni messi a riposo o rimasti a maggese si dovrebbero generalmente considerare destinati a «uso agricolo» per [dieci] anni. Si può tuttavia ritenere che la superficie sia destinata a «uso agricolo» per un periodo più lungo, se si dimostra che non è stato possibile riprendere le attività agricole a causa di uno dei motivi di cui sopra. Il motivo addotto deve riguardare l'intero periodo in cui i terreni sono stati messi a riposo o a maggese. Se tale circostanza è dimostrata, si dovrebbe concludere che il terreno sia destinato a costante uso agricolo, a meno che non sia ufficialmente designato come foresta dalla legislazione nazionale;

terreni adibiti a colture permanenti: terreni coltivati a colture a lungo termine, che non devono essere reimpiantate per diversi anni, di solito cinque o più. I terreni adibiti a colture permanenti comprendono anche i terreni utilizzati per la coltivazione di colture permanenti al coperto, come si descrive nella sezione 4.b;

terreni adibiti a prati e pascoli permanenti: terreni utilizzati per più di cinque anni consecutivi per il pascolo di animali o per la coltivazione o la crescita naturale di colture foraggere;

terreni adibiti a fabbricati agricoli e cortili: superfici occupate da fabbricati agricoli in uso (depositi, fienili, cantine, silos), fabbricati per la produzione animale (stalle, ovili, cortili avicoli) e cortili;

se è possibile dimostrare, mediante prove sufficientemente conclusive, che i) un appezzamento fosse destinato all'«uso agricolo» di cui sopra prima del 31 dicembre 2020, e che ii) un produttore abbia deciso di piantare boschi cedui a rotazione rapida o di impegnare il terreno ad imboschimento temporaneo prima di tale data o dopo di essa, e che tale terreno non sia interessato da alcun piano di gestione forestale o disciplinato da una normativa che imponga la gestione forestale o la protezione delle foreste su tale appezzamento, si ritiene che tale appezzamento sia destinato ad uso agricolo ai fini dell'EUDR e che il produttore possa continuare a svolgervi attività agricole;

le suddette categorie di uso dei terreni agricoli possono riguardare anche le superfici occupate da elementi paesaggistici, che sono incoraggiate per ragioni di biodiversità o ambientali.

Ripristino, gestione delle specie invasive, prevenzione degli incendi boschivi, benessere degli animali, diffusione delle energie rinnovabili

I terreni che hanno subito una conversione per una o più delle finalità principali elencate di seguito non dovrebbero essere considerati convertiti a uso agricolo se la conversione è stata effettuata per:

prevenire, ridurre al minimo, attenuare o invertire l'impatto negativo dell'introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive sulla biodiversità, se tale intervento è limitato a quanto strettamente necessario ed è sostenuto da piani di prevenzione, piani di gestione o mandati ufficiali, oppure

prevenire o ridurre al minimo e attenuare il rischio di incendi boschivi, se tale intervento è limitato a quanto strettamente necessario ed è sostenuto da piani di prevenzione degli incendi, piani di gestione forestale o mandati ufficiali, oppure

garantire il rispetto della normativa in materia di benessere degli animali, nei casi in cui la costruzione di strutture (permanenti e non permanenti) per ospitare animali sia necessaria a garantirne il benessere e sia limitata alla superficie minima necessaria per la costruzione, e qualora tale attività non incida sulla classificazione delle aree circostanti come foreste, oppure

garantire il ripristino e la successiva gestione della conservazione degli ecosistemi di elevato valore in termini di biodiversità (ad esempio determinati tipi di brughiere, zone umide o pascoli), se ciò è richiesto da un piano di conservazione o di ripristino (ad esempio un piano di gestione di un'area protetta o un piano nazionale o regionale di ripristino della natura) che attua gli obblighi derivanti da accordi multilaterali globali in materia di protezione e ripristino della natura e della biodiversità, come la convenzione sulla diversità biologica e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, oppure

diffondere l'energia rinnovabile (ad esempio attraverso l'allestimento di parchi eolici e fotovoltaici),

anche se le attività agricole accessorie possono avere luogo quando sono essenziali per sostenere la finalità primaria della conversione e l'uso del suolo dopo la conversione.

b)   Chiarimento dell’uso del suolo prevalente

A norma dell'articolo 2, punto 4), nel caso in cui l'uso prevalente del suolo sia l'agricoltura, il terreno non rientra nella definizione di «foresta».

Nel contesto dell'EUDR, ai fini delle esclusioni cui si fa riferimento nella definizione di «foresta» all'articolo 2, punto 4), l'« uso agricolo » dovrebbe essere considerato prevalente nei seguenti casi (elenco non esaustivo):

pascolo stagionale (ad esempio pascolo estivo) o silvopastorale temporaneo in aree coperte da alberi che non rientrano nella categoria delle foreste primarie (ad esempio pascoli seminaturali o pascoli naturali con copertura arborea in evoluzione);

se a causa delle condizioni climatiche (ad esempio copertura di neve temporanea) sono limitate a un determinato periodo dell'anno, le pratiche silvopastorali o agrosilvopastorali possono essere considerate l'uso prevalente;

la creazione di una macchia protettiva di alberi per vari scopi ambientali o di biodiversità su una superficie ad uso prevalentemente agricolo (ad esempio pascolo), anche se la superficie raggiunge le soglie della definizione di «foresta».

Questi casi sono diversi dalle attività agricole accessorie nel contesto della conversione ai fini del ripristino o della gestione di specie esotiche invasive, che non rientrano nell'«uso agricolo» (cfr. sopra).

Per contro ai fini dell'EUDR l'« uso agricolo » non dovrebbe essere considerato prevalente in caso, ad esempio, di produzione su piccola scala di sottoprodotti (ad esempio caffè) e di pascolo occasionale estensivo o su piccola scala nelle foreste, purché la produzione e le attività correlate non abbiano un effetto negativo sull'habitat forestale.

c)   Definizione di «piantagione agricola»

Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 6) — Definizioni

Le «piantagioni agricole» sono incluse nella definizione di «uso agricolo» di cui all'articolo 2, punto 5), dell'EUDR.

La definizione di «piantagione agricola» di cui all'articolo 2, punto 6), dell'EUDR fa anzitutto riferimento a un «terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti», che, a sua volta, rimanda ai terreni coltivabili, comprese le colture permanenti, descritti nella sezione 4.

In secondo luogo, tale definizione si riferisce ai «sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea», illustrati nella sezione 4.d, e deve essere letta in combinato disposto con l'eccezione prevista per il caso in cui l'uso prevalente del suolo non cambi. L'articolo 2, punto 6), dell'EUDR chiarisce inoltre che tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno rientrano nell'espressione «piantagione agricola», il che significa che sono comprese nella definizione di «uso agricolo».

L'articolo 2, punto 6), dell'EUDR stabilisce infine che le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di «foresta». In altre parole le superfici che soddisfano i criteri delle piantagioni agricole non rientrano nella definizione di foresta, anche se comprendono alberi come la palma da olio o l'albero della gomma.

d)   Chiarimento del concetto di «sistema agroforestale»

Legislazione pertinente: EUDR — Considerando (37); articolo 2, punto 6) — Definizioni

Secondo i documenti della FAO (24) «agrosilvicoltura» è un nome collettivo per i sistemi e le tecnologie destinati all'uso del suolo in cui piante perenni legnose (alberi, arbusti, palme, bambù, ecc.) sono deliberatamente utilizzate sulla stessa unità di gestione del terreno insieme a colture agricole e/o animali, in qualche forma di assetto spaziale o sequenza temporale. Nei sistemi agroforestali vi sono interazioni di natura sia ecologica che economica tra le diverse componenti. Esistono due sistemi agroforestali di base: il sistema simultaneo e quello sequenziale. I sistemi simultanei prevedono che alberi, colture o animali si sviluppino e crescano insieme sullo stesso appezzamento, mentre nei sistemi sequenziali le colture e gli alberi si alternano occupando la maggior parte dello stesso spazio, e riducendo al minimo la competizione.

L'agrosilvicoltura può designare anche pratiche forestali specifiche che integrano le attività agricole, ad esempio migliorando la fertilità del suolo, riducendo l'erosione del suolo, migliorando la gestione dei bacini idrografici o fornendo riparo e cibo al bestiame (25).

Il considerando (37) ricorda che le definizioni della FAO non considerano i sistemi agroforestali come foreste, bensì come superfici destinate a uso agricolo; tali sistemi inoltre contemplano situazioni diverse, come quelle in cui le colture crescono al riparo della copertura arborea, nonché i sistemi agrosilvicoli, silvopastorali e agrosilvopastorali.

Poiché la definizione di «foresta» di cui all'articolo 2, punto 4), dell'EUDR esclude i terreni a uso prevalentemente agricolo, si può dedurre che un terreno non può essere considerato «foresta» se è utilizzato prevalentemente nell'ambito di «sistemi agroforestali» per le finalità di cui al considerando (37). In questo caso e ai fini del regolamento, i terreni in questione devono essere considerati a «uso agricolo». Per quanto riguarda le attività agricole accessorie, comprese le attività agroforestali nel contesto del ripristino, cfr. la sezione 2.

5.   Chiarimento dell’uso del suolo in caso di diversi tipi di uso del suolo sulla stessa superficie e dell’uso di registri e mappe catastali.

Nel caso in cui un appezzamento contenga sia una superficie che rientra nella definizione di «foresta» sia una superficie a «uso agricolo», le due superfici devono essere considerate separatamente. La superficie che soddisfa i criteri della definizione di «foresta» rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, mentre la superficie che soddisfa i criteri di «uso agricolo» esula dall'ambito di applicazione del regolamento in termini di conversione.

Il fatto che la parte dell'appezzamento utilizzata per l'agricoltura sia più grande della parte dell'appezzamento considerata foresta ai sensi della definizione non è rilevante. A titolo di esempio, ciò significa che se in una proprietà di dieci ettari una superficie di due ettari può essere considerata superficie forestale in base a criteri oggettivi, mentre otto ettari sono coltivati a uso agricolo, i due ettari di foresta sono classificati come foreste, indipendentemente dal fatto che rappresentino solo il 20 % della proprietà totale.

Nel valutare se un determinato appezzamento costituisca una foresta, le proprietà forestali effettive dovrebbero prevalere sulla designazione nei registri e nelle mappe catastali. Per dimostrare l'uso agricolo in passato, i registri e le mappe catastali possono fornire ulteriori elementi a integrazione dei dati satellitari. I piani di gestione forestale e i registri delle aree forestali designate possono inoltre risultare utili per determinare se la superficie sia una foresta attualmente priva di copertura arborea, in particolare nel caso in cui la superficie sia temporaneamente scoperta e priva di copertura arborea a causa di pratiche di gestione forestale e calamità naturali, o si trovi nei primi anni di imboschimento. L'Osservatorio dell'UE (26) istituito dalla Commissione è uno strumento gratuito che consente a tutti i portatori di interessi di determinare la copertura forestale globale del 2020. L'Osservatorio però non è esclusivo né obbligatorio, e non ha valore giuridico. I portatori di interessi pubblici e privati possono utilizzare le mappe che ritengono idonee per esercitare la dovuta diligenza o svolgere controlli.


(1)  Il presente documento di orientamento non sostituisce in alcun modo i riferimenti diretti agli strumenti descritti e la Commissione non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni causati da errori o dichiarazioni in esso contenuti. Solo la Corte di giustizia europea può pronunciare sentenze definitive sull'interpretazione del regolamento.

(2)   GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj.

(3)  Per ulteriori dettagli relativi all'attuazione, si rimanda anche alle domande frequenti, disponibili al seguente indirizzo: Attuazione del regolamento sulla deforestazione - Commissione europea (europa.eu).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(6)   GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj .

(7)  Si noti che, se non è stato assegnato alcun livello di rischio specifico, i paesi sono considerati a rischio standard.

(8)  Quelle relative all'illegalità, alla deforestazione e al degrado forestale.

(9)  A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione pubblicherà, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco di paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio.

(10)  Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

(11)  A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione pubblica, per mezzo di atti di esecuzione, l'elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio.

(12)  Per l'uso di tali indici, cfr. anche il capitolo 4 della Nota della Commissione del 12.2.2016, C (2016) 755 final («Documento di orientamento per il regolamento UE sul legno»).

(13)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(14)  Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1).

(15)  Alcuni sistemi consentono la certificazione quando una determinata percentuale del prodotto interessato, generalmente indicata sull'etichetta, soddisfa pienamente la norma di certificazione. In tali casi è importante che l'operatore ottenga informazioni che indichino se sono stati effettuati controlli sulla parte non certificata e se tali controlli dimostrano adeguatamente la conformità per quanto riguarda la geolocalizzazione e l'elemento di deforestazione zero anche per la parte non certificata.

(16)  Alcuni sistemi consentono la certificazione quando si utilizzano catene di custodia dell'equilibrio di massa. Tali prodotti misti non sono però conformi all'EUDR. Solo i prodotti pienamente conformi agli elementi di cui sopra sono consentiti ai sensi dell'EUDR; il che esclude i prodotti misti basati su determinate percentuali o sulle catene di custodia dell'equilibrio di massa.

(17)  Per dimostrare che nella catena di approvvigionamento non sono presenti materie prime di origine sconosciuta o non autorizzate si può ricorrere alla certificazione della catena di custodia. In tal modo si intende generalmente garantire che solo materie prime e prodotti legali possano entrare nella catena di approvvigionamento nei «punti critici di controllo» e che sia possibile tracciare un prodotto fino al precedente detentore (che a sua volta deve essere in possesso di una tale certificazione) piuttosto che risalire al luogo di origine. Un prodotto corredato di una certificazione della catena di custodia può contenere una commistione di materiale certificato e altro materiale autorizzato proveniente da diverse fonti. Quando utilizza la certificazione della catena di custodia, l'operatore dovrebbe assicurare che tutti i materiali siano conformi ai requisiti dell'EUDR e che i controlli siano sufficienti a escludere il materiale non conforme.

(18)  Commissione europea, «Report: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

(19)  Commissione, SWD (2021) 326 final.

(20)   GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

(21)  Commissione europea, «Report: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

(22)  L'altro elemento della «deforestazione zero», di cui all'articolo 2, punto 13), lettera b), riguardante i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno raccolto senza causare il degrado della foresta, esula dall'ambito di applicazione del presente capitolo, che tratta specificamente la definizione di uso agricolo.

(23)   GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: https//data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj.

(24)  FAO 2003 «Multilingual Thesaurus on Land Tenure». Capitolo 7. «Land in an agricultural, pastoral and forestry context».

(25)   «FAO World Programme For The Census Of Agriculture 2020», Vol. 1, pag.120, punti 8.12.12 e 8.12.13.

(26)   https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020.


ALLEGATO I

COME SI APPLICANO IN PRATICA LE INTERPRETAZIONI DI «IMMISSIONE SUL MERCATO», «MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO» ED «ESPORTAZIONE»?

Gli scenari che seguono illustrano le situazioni in cui una persona fisica o giuridica è considerata un operatore ai sensi dell'EUDR.

[Salvo diversa indicazione, in tutti gli scenari seguenti gli operatori sono responsabili dell'esercizio della dovuta diligenza sui prodotti interessati/sulle materie prime interessate e della presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD) al sistema di informazione EUDR, o dell'incarico a un mandatario di presentare la DDD per loro conto, a norma dell'articolo 6.]

[A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, la presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza implica che l'operatore o il commerciante non PMI ha esercitato la dovuta diligenza come previsto dalle disposizioni applicabili dell'EUDR e che si assume la responsabilità in merito alla conclusione che prodotti/materie prime sono a deforestazione zero e sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione, a norma dell'articolo 3).]

Scenario 1 – Trasformazione dei prodotti

Il fabbricante A (operatore non PMI), stabilito nell'UE, è una società che acquista olio di palma [SA 1511 ] in un paese terzo e lo importa nell'UE, dove utilizza l'olio di palma per produrre alcoli grassi industriali [SA 3823 70 ]. Successivamente vende gli alcoli grassi industriali al fabbricante B in un altro Stato membro dell'UE.

Il fabbricante A è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE dell'olio di palma (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto l'olio di palma è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il fabbricante A deve esercitare la dovuta diligenza sull'olio di palma, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

Il fabbricante A è un operatore anche all'atto dell'immissione sul mercato degli alcoli grassi industriali, in quanto gli alcoli grassi industriali sono prodotti interessati di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il fabbricante A deve presentare una DDD separata per gli alcoli grassi industriali prima di immetterli sul mercato; in tale DDD può fare riferimento al precedente numero di riferimento DDD a norma dell'articolo 4, paragrafo 9.

Scenario 2 - Materiali da imballaggio

Scenario 2a

Il fabbricante C (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa carta Kraft [SA 4810 ] dal produttore B stabilito in un paese terzo, e la utilizza per imballare altri prodotti che sono successivamente venduti sul mercato dell'Unione.

Il fabbricante C è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE di carta Kraft (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto la carta Kraft è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR: pur essendo utilizzata come imballaggio, la carta Kraft è importata come prodotto a sé stante (si confronti con lo scenario 2b) ed è pertanto oggetto di dovuta diligenza. Il fabbricante C deve presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

Il fabbricante C non è tenuto a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDD per la carta Kraft quando questa è successivamente utilizzata per l'imballaggio di altri prodotti, in quanto non è venduta come prodotto a sé stante bensì come materiale da imballaggio (che non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale) e pertanto non è disciplinata come prodotto interessato ai sensi dell'EUDR.

Scenario 2b

La società D (operatore PMI), stabilita nell'UE, importa cornici di legno [SA 4414 ] da un paese terzo e le vende al dettagliante E, stabilito nell'UE. Le cornici sono state imballate con cartone.

La società D è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE di cornici di legno (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto le cornici di legno sono un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che la società D deve esercitare la dovuta diligenza sulle cornici di legno, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

La società D non è tenuta a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDD per l'imballaggio di cartone, in quanto quest'ultimo non è stato importato come prodotto a sé stante, bensì come materiale da imballaggio (che non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale) e pertanto non è disciplinato come prodotto interessato ai sensi dell'EUDR.

Scenario 3 — Trasferimenti di proprietà

Scenario 3a

Il fabbricante F (operatore non PMI), stabilito nell'UE, acquista cuoi greggi di bovini [SA ex 4101 ] dal fornitore H, stabilito al di fuori dell'UE. In base al contratto la proprietà è immediatamente trasferita al fabbricante F, mentre i cuoi sono ancora al di fuori dell'UE, e il fabbricante F li importa nell'UE. Dopo l'importazione nell'UE il fabbricante F trasforma i cuoi in cuoi conciati [SA ex 4104 ] e li vende al dettagliante I (non PMI) stabilito nell'UE (commerciante).

Il fabbricante F è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE di cuoi greggi di bovini (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto i cuoi greggi di bovini sono un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il fabbricante F deve esercitare la dovuta diligenza sui cuoi greggi, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica. Nell'ambito della dovuta diligenza per i cuoi greggi, il fabbricante F deve inserire informazioni di geolocalizzazione relative a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati allevati (conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d)). Conformemente al considerando (39), il fabbricante F determina se i bovini utilizzati per produrre tali cuoi sono stati nutriti con un altro prodotto interessato, e in caso affermativo esercita anche la dovuta diligenza richiesta per il mangime somministrato ai bovini.

Il fabbricante F è un operatore anche all'atto dell'immissione sul mercato dei cuoi conciati, in quanto i cuoi conciati sono prodotti interessati di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il fabbricante F deve presentare per tali cuoi una DDD separata prima di venderli al commerciante I. Il fabbricante F può fare riferimento alla DDD esistente, relativa ai cuoi greggi precedentemente immessi sul mercato all'atto dell'importazione nell'UE.

In quanto commerciante non PMI, il commerciante I si assume gli stessi obblighi in materia di dovuta diligenza di un operatore. Dopo aver accertato che sia stata esercitata la dovuta diligenza per quanto riguarda i cuoi greggi di bovini, il commerciante I è tenuto a presentare una DDD separata per i cuoi conciati acquistati dal fabbricante F prima di venderli ai consumatori o ad altri attori a valle della catena di approvvigionamento (ossia prima di metterli a disposizione sul mercato dell'Unione). La DDD del commerciante I può fare riferimento all'esistente DDD del fabbricante F per i cuoi conciati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9.

[In questo scenario la proprietà è trasferita da una persona extra-UE a una persona dell'UE prima che il prodotto entri fisicamente nell'UE]

Scenario 3b

Il fabbricante F (operatore non PMI), stabilito nell'UE, acquista online cuoi conciati di bovini [SA ex 4104 ] dal fornitore H, stabilito al di fuori dell'UE. In base al contratto la proprietà è trasferita al fabbricante F solo quando i cuoi sono consegnati allo stabilimento di quest'ultimo nell'UE. L'agente marittimo G importa i cuoi nell'UE per conto del fornitore H e li consegna allo stabilimento del fabbricante F.

Il fornitore H è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE dei cuoi conciati di bovini (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto tali cuoi sono un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il fornitore H deve esercitare la dovuta diligenza sui cuoi di bovini, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica [oppure incaricare l'agente marittimo G di presentarla, in quanto mandatario, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1]. Nell'ambito della dovuta diligenza per i cuoi, il fornitore H deve inserire informazioni di geolocalizzazione relative a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati allevati (a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d)). Conformemente al considerando (39), il fornitore H determina se i bovini utilizzati per produrre tali cuoi sono stati nutriti con un altro prodotto interessato, e in caso affermativo esercita anche la dovuta diligenza richiesta per il mangime somministrato ai bovini.

Il fabbricante F è la prima persona fisica o giuridica a mettere a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti interessati, ed è altresì considerato un operatore ai sensi dell'articolo 7; sebbene in realtà il fabbricante F non sia un operatore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 15), l'articolo 7 stabilisce che è soggetto agli stessi obblighi di un operatore. Il fabbricante F deve pertanto esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDD separata al sistema di informazione prima della vendita ai consumatori o ad altri attori a valle della catena di approvvigionamento; in tale DDD può fare riferimento alla DDD del fornitore H ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9.

[In questo scenario la proprietà è trasferita da una persona extra-UE alla persona dell'UE soltanto dopo che il prodotto è entrato fisicamente nell'UE]

Scenario 4 - Immissione/messa a disposizione sul mercato

[Gli scenari 4a, 4b, 4c e 4d illustrano la differenza tra immissione e messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed esemplificano alcune circostanze in cui un'impresa a valle può essere un operatore]

Scenario 4a

Il grossista J (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa cacao in polvere [SA 1805 ] da un produttore di un paese terzo (non UE) e lo vende al dettagliante K non PMI, stabilito nell'UE. Il dettagliante K importa cacao in polvere aggiuntivo da un paese terzo (produttore non UE) e lo mescola con il cacao in polvere acquistato dal grossista J per la vendita ai consumatori finali all'interno dell'UE (si confronti con gli scenari 4b, 4c, 4d).

Il grossista J è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica») del cacao in polvere (immissione sul mercato), in quanto il cacao in polvere è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sul cacao in polvere, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento della DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

Per il cacao in polvere acquistato dal grossista J, il dettagliante K agisce in qualità di commerciante in quanto tale cacao in polvere è già stato immesso sul mercato dell'Unione. In quanto commerciante non PMI, il dettagliante K si assume gli stessi obblighi in materia di dovuta diligenza di un operatore ed è tenuto a presentare una DDD per il cacao in polvere acquistato dal grossista J prima di venderlo (di metterlo a disposizione). Il dettagliante K può fare riferimento alla DDD esistente del grossista J per il cacao in polvere, dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente, in conformità dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 9, dell'EUDR, ma il dettagliante K continua a essere responsabile della conformità.

Il dettagliante K è un operatore per il cacao in polvere aggiuntivo che K importa direttamente nell'UE (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto il cacao in polvere è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR e K immette per la prima volta sul mercato il cacao in polvere aggiuntivo. Ciò significa che il dettagliante K deve esercitare la dovuta diligenza sul cacao in polvere aggiuntivo, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

Scenario 4b

Il grossista J (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa cacao in polvere [SA 1805 ] da un produttore di un paese terzo (non UE) e lo vende al dettagliante K stabilito nell'UE (commerciante non PMI). Il dettagliante K rivende il cacao in polvere all'interno dell'UE.

Il grossista J è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE del cacao in polvere (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto il cacao in polvere è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sul cacao in polvere, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento della DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

Dal momento che il cacao in polvere è già stato immesso sul mercato dal dettagliante J, e a condizione che il dettagliante K non lo abbia trasformato né integrato prima di rivenderlo, il dettagliante K sta soltanto mettendo a disposizione un prodotto interessato. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza e della presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 9, il dettagliante K può fare riferimento alla DDD esistente dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente dal grossista J ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9; il dettagliante K continua però a essere responsabile della conformità.

Scenario 4c

Il grossista J (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa olio di soia [SA 1507 ] da un produttore di un paese terzo (non UE) e lo vende al dettagliante K (commerciante PMI) stabilito nell'UE. Il dettagliante K rivende l'olio di soia all'interno dell'UE.

Il grossista J è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE dell'olio di soia (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto l'olio di soia è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sull'olio di soia, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

Dal momento che l'olio di soia è già stato immesso sul mercato dal grossista J, e a condizione che il dettagliante K non lo abbia trasformato né integrato prima di rivenderlo, il dettagliante K sta soltanto mettendo a disposizione un prodotto interessato. Essendo un commerciante PMI, il dettagliante K non ha gli stessi obblighi di dovuta diligenza di un operatore. Il dettagliante K deve pertanto raccogliere e conservare le informazioni richieste a norma dell'articolo 5 dell'EUDR, ma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 non è tenuto a presentare una DDD per l'olio di soia prima di rivenderlo.

Scenario 4d

Il grossista J (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa cacao in grani [SA 1801 ] da un produttore di un paese terzo (non UE) e lo vende al fabbricante K stabilito nell'UE (operatore non PMI). Il fabbricante K utilizza il cacao in grani per fabbricare barre di cioccolata [SA 1806 ], che vende all'interno dell'UE.

Il grossista J è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE del cacao in grani (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica» ), in quanto il cacao in grani è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sul cacao in grani, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

Il fabbricante K diventa un operatore all'atto della vendita delle barre di cioccolata, perché anche queste sono un prodotto interessato elencato nell'allegato I dell'EUDR e sono immesse sul mercato (messe a disposizione per la prima volta). Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza e della presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 9, il dettagliante K può fare riferimento alla DDD esistente dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente dal grossista J ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9; il dettagliante K continua però a essere responsabile della conformità.

Scenario 5 - Utilizzo della DDD esistente come riferimento

L'impresa L (operatore non PMI), stabilita nell'UE, acquista carni di animali della specie bovina congelate [SA ex 0202 ] dall'agricoltore M (operatore PMI), stabilito nell'UE, che ha prodotto il bestiame all'interno dell'UE. L'agricoltore M ha acquistato il mangime per il bestiame dal dettagliante W (operatore PMI) che ha esercitato la dovuta diligenza. La società L esporta poi le carni di animali della specie bovina congelate [SA ex 0202 ] in un paese terzo. Le carni non sono state trasformate né mescolate ad altri prodotti interessati.

L'agricoltore M è un operatore all'atto della vendita delle carni di animali della specie bovina congelate all'azienda L e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDD per le carni di animali della specie bovina al sistema di informazione prima della vendita. Nell'ambito della dovuta diligenza concernente le carni di animali della specie bovina, l'agricoltore M deve inserire informazioni di geolocalizzazione relative a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati allevati (a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d)). Conformemente al considerando (39), l'agricoltore M determina se i bovini sono stati nutriti con un altro prodotto interessato, e in caso affermativo dovrebbe utilizzare come prova le fatture, i numeri di riferimento pertinenti delle apposite dichiarazioni di dovuta diligenza o qualsiasi altra documentazione pertinente, ricevuta dal dettagliante W, che attesti che il mangime è a deforestazione zero.

La società L è un operatore all'atto dell'esportazione delle carni dall'UE (dichiarazione per il regime doganale di esportazione). La società L deve pertanto verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza per quanto riguarda le carni bovine e presentare una DDD separata, che può fare riferimento alla precedente DDD presentata dall'agricoltore M ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9. Se invece di esportare le carni in un paese terzo decidesse di venderle all'interno dell'UE, la società L agirebbe in qualità di commerciante, ma in tal caso sarebbe soggetta agli stessi obblighi di cui sopra, in quanto i commercianti non PMI sono considerati operatori non PMI ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

Scenario 6 - Dovuta diligenza per le persone fisiche/le microimprese

Il proprietario privato di foreste N (operatore PMI), stabilito nell'UE, stipula un contratto con l'impresa di legname O (operatore non PMI) per il taglio di alcuni dei suoi alberi. La società O taglia gli alberi, ma il legno grezzo [SA 4403 ] è ancora di proprietà del proprietario privato di foreste N. Una volta raccolto il legno grezzo, il proprietario privato di foreste N lo vende alla società di legname O. Questa lo invia poi alla propria segheria e lo immette sul mercato come legno segato [SA 4407 ].

Il proprietario di foreste N è un operatore e deve esercitare la dovuta diligenza prima di immettere il legno grezzo sul mercato. Essendo una persona fisica/microimpresa, il proprietario di foreste N ha la possibilità di incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento, che non sia una persona fisica o una microimpresa, di agire in qualità di mandatario e di presentare la DDD per suo conto. Nel caso in cui scelga di incaricare la società O di presentare la DDD per suo conto, il proprietario di foreste N comunica alla società O tutte le informazioni necessarie per confermare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Il proprietario di foreste N continua a essere responsabile della conformità.

La società di legname O è un operatore all'atto dell'immissione sul mercato del legno segato come prodotto interessato derivato dal legno di cui all'allegato I dell'EUDR, prodotto a partire dal legno grezzo tagliato nella foresta del proprietario N. Ciò significa che la società di legname O deve accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza relativa al legno grezzo e presentare al sistema di informazione una DDD separata prima di immettere sul mercato il legno segato prodotto dal taglio degli alberi del proprietario di foreste N.

Scenario 7 - Incarico a terzi in qualità di mandatari

Il dettagliante P (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa pneumatici di gomma [SA ex 4011 ] da un paese terzo (non UE) e sceglie di incaricare l'impresa Q, stabilita nell'UE, come suo mandatario, per presentare la DDD in qualità di prestatore di servizi per il dettagliante P.

Il dettagliante P è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE di pneumatici di gomma (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto gli pneumatici di gomma sono un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il dettagliante P deve esercitare la dovuta diligenza sugli pneumatici di gomma, ma può incaricare l'impresa Q, in qualità di mandatario, di presentare la DDD per gli pneumatici per suo conto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. La società Q non agisce in qualità di membro della catena di approvvigionamento: è soltanto un prestatore di servizi che presenta la DDD al sistema di informazione per conto del dettagliante P, e su richiesta delle autorità competenti fornisce una copia del mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. Il dettagliante P continua a essere responsabile della conformità degli pneumatici all'articolo 3 dell'EUDR.

Scenario 8 – Prodotti contemplati

Il fabbricante R (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa nell'UE olio di palma [SA 1511 ] da produttori di paesi terzi (non UE) e, nel proprio stabilimento, lo trasforma in sapone [SA 3401 ] che poi vende all'interno dell'UE.

Il fabbricante R è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE dell'olio di palma (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto l'olio di palma è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che R deve esercitare la dovuta diligenza, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica.

All'atto della vendita del sapone il fabbricante R non è però tenuto a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDD per l'olio di palma contenuto nel sapone, in quanto il sapone non è di per sé un prodotto interessato elencato nell'allegato I dell'EUDR.

Scenario 9 - Immissione sul mercato dei prodotti interessati da parte di un operatore PMI

Scenario 9a

Il commerciante di soia S (commerciante non PMI), stabilito nell'UE, acquista fave di soia [SA 1201 ] già immesse sul mercato da un'altra impresa. Il commerciante S non PMI, stabilito nell'UE, vende le fave di soia alla società T (operatore PMI) stabilita nell'UE. La società T produce farina di fave di soia [SA 1208 10 ] a partire dalle fave di soia e la vende.

Il commerciante S è un commerciante non PMI all'atto della vendita (messa a disposizione) delle fave di soia alla società T, in quanto le fave di soia sono un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il commerciante S deve verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza per quanto riguarda le fave di soia e presentare una nuova DDD al sistema di informazione prima di vendere le fave di soia alla società T.

La società T è un operatore all'atto dell'immissione sul mercato e della vendita della farina di fave di soia, in quanto ha trasformato le fave di soia in un nuovo prodotto (la farina di fave di soia), che è un prodotto interessato con un codice SA separato di cui all'allegato I dell'EUDR. Poiché la vendita realizzata dalla società T è un'immissione sul mercato (prima messa a disposizione) di un nuovo prodotto interessato, la società T è un operatore. In quanto impresa PMI, la società T non è tenuta ad esercitare la dovuta diligenza prima di immettere la farina di fave di soia sul mercato né a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione, perché la farina di fave di soia è ottenuta da fave di soia che sono già state oggetto di dovuta diligenza e per le quali il commerciante S ha già presentato una dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 8; la società T continua però a essere responsabile della conformità.

Scenario 9b

Il proprietario privato di foreste U (operatore PMI), stabilito nell'UE, taglia alcuni dei propri alberi. Successivamente trasforma il legno grezzo e, nella sua impresa, a partire dal legno grezzo produce cornici di legno personalizzate per fotografie [SA 4414 ] che vende direttamente ai consumatori finali.

Il proprietario di foreste U è un operatore e deve esercitare la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato il legno grezzo tagliato [SA 4403 ] per trasformarlo in cornici di legno per fotografie; deve poi presentare una DDD al sistema di informazione.

Il proprietario di foreste U è un operatore all'atto dell'immissione sul mercato delle cornici di legno personalizzate per fotografie che produce, in quanto tali cornici sono un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR e questa è la prima messa a disposizione sul mercato. Il proprietario di foreste U è un operatore PMI; pertanto a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, non deve esercitare la dovuta diligenza né presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione per le cornici di legno per fotografie, perché queste sono state fabbricate a partire da legno grezzo già oggetto della dovuta diligenza e la DDD per il legno grezzo è stata presentata nel sistema di informazione.

[Se, nello scenario 9b di cui sopra, il proprietario di foreste U tagliasse alcuni dei suoi alberi per produrre cornici personalizzate per fotografie per uso proprio nella propria abitazione, non sarebbe un operatore, e di conseguenza non sarebbe soggetto agli obblighi previsti dall'EUDR. La stessa considerazione varrebbe se il proprietario di foreste trasformasse altri prodotti interessati per uso personale a partire dagli alberi: ad esempio pali per la recinzione o mobili per la casa.]

Scenario 10 – Prodotti interessati messi in vendita online o con altri mezzi di vendita a distanza

La persona V (commerciante PMI), stabilita nell'UE, acquista cornici di legno per fotografie [SA 4414 ] che vende successivamente tramite il proprio negozio di artigianato online nel corso di un'attività commerciale. Le cornici di legno per fotografie erano già state oggetto di dovuta diligenza da parte dell'operatore Z.

La persona V è un commerciante all'atto della messa a disposizione sul mercato delle cornici di legno per fotografie, oppure un operatore nel caso in cui esporti le cornici di legno in un paese terzo, in quanto le cornici di legno sono un prodotto interessato ai sensi dell'allegato I dell'EUDR. L'EUDR non contiene disposizioni in base alle quali la semplice messa in vendita online o con altri mezzi di vendita a distanza si debba considerare una messa a disposizione sul mercato o un'esportazione. La persona V deve rispettare l'EUDR prima di concludere un accordo contrattuale di acquisto con l'acquirente delle cornici di legno per fotografie.


ALLEGATO II

ESEMPI DI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI DOVUTA DILIGENZA PER I PRODOTTI COMPOSTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DELL'EUDR

Esempio 1: Gli obblighi di informazione e di dovuta diligenza sono stati soddisfatti per il prodotto interessato e per tutte le parti che contengono o sono state fabbricate a partire da altri prodotti interessati.

Tipo di prodotto

Volume

È stata esercitata la dovuta diligenza per il prodotto interessato?

Mobili per ufficio completamente smontati (SA 9403 )

1 500 unità

Sì, l’operatore ha esercitato la dovuta diligenza a norma dell’articolo 8 dell’EUDR, compresi gli obblighi di informazione di cui all’articolo 9 (cfr. in appresso) e ha presentato una dichiarazione di dovuta diligenza.

Parte del prodotto interessato (componente)

Informazioni sulle parti interessate del prodotto (a norma dell’articolo 9)

La parte del prodotto interessato è oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD)?

 

Descrizione2

Specie

Paese di produzione

Geolocalizzazioni della materia prima

Parte centrale

Pannelli di particelle (SA 4410 )

Abete di Sitka (Picea sitchensis)

Stato membro dell’UE

Piantagioni multiple.

Tutte le geolocalizzazioni note.

Sì: l’operatore ha fatto riferimento alla DDD esistente, dopo aver accertato che la dovuta diligenza era stata esercitata correttamente.

Esterno e retro

Impiallacciatura di 0,5 mm

(SA 4408 )

Faggio (Fagus sylvatica)

Stato membro dell’UE

Proprietari privati di foreste.

Tutte le geolocalizzazioni note.

Sì: l’operatore ha fatto riferimento alla DDD esistente, dopo aver accertato che la dovuta diligenza era stata esercitata correttamente.

Esempio 2: Gli obblighi di informazione e di dovuta diligenza sono stati soddisfatti per il prodotto interessato e per tutte le parti che contengono o sono state fabbricate a partire da altri prodotti interessati

Tipo di prodotto

Volume

È stata esercitata la dovuta diligenza per il prodotto interessato?

Prodotti di cioccolato (SA 1806 )

2 000  kg

Sì, l’operatore ha esercitato la dovuta diligenza a norma dell’articolo 8 dell’EUDR, compresi gli obblighi di informazione di cui all’articolo 9 (cfr. in appresso) e ha presentato una dichiarazione di dovuta diligenza.

Parte del prodotto interessato (componente)

Informazioni sulle parti interessate del prodotto (a norma dell’articolo 9)

La parte del prodotto interessato è oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD)?

 

Descrizione

Paese di produzione

Geolocalizzazioni della materia prima

Ingrediente

Burro di cacao (SA 1804 )

Diversi paesi terzi

Varie aziende agricole/piccoli produttori. Tutte le geolocalizzazioni note.

Sì. Non esistevano DDD; pertanto l’operatore ha esercitato la dovuta diligenza per questa parte del prodotto interessato.

Ingrediente

Pasta di cacao

(SA 1803 )

Diversi paesi terzi

Varie aziende agricole/piccoli produttori. Tutte le geolocalizzazioni note.

Sì: l’operatore ha fatto riferimento alla DDD esistente, dopo aver accertato che la dovuta diligenza era stata esercitata correttamente.

Esempio 3: Gli obblighi di informazione e di dovuta diligenza non sono stati soddisfatti per il prodotto interessato e per tutte le parti che contengono o sono state fabbricate a partire da altri prodotti interessati. Il prodotto interessato non può essere immesso sul mercato in quanto non sono note le geolocalizzazioni delle materie prime relative a un prodotto interessato contenuto nel prodotto composto.

Tipo di prodotto

Volume

È stata esercitata la dovuta diligenza per il prodotto interessato?

Legno compensato (SA 4412 )

8 500 m3

Sì, è stata esercitata la dovuta diligenza ma, poiché la procedura di dovuta diligenza ha rivelato che le informazioni di geolocalizzazione richieste non sono disponibili, il prodotto interessato non può essere immesso sul mercato.

Parte del prodotto interessato (componente)

Informazioni sulle parti interessate del prodotto (a norma dell’articolo 9)

La parte del prodotto interessato è oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD)?

 

Descrizione

Specie

Paese di produzione

Geolocalizzazioni della materia prima

Esterno e retro

Fogli da impiallacciatura

(SA 4408 )

Bintangor (Calophyllum spp.)

Paese terzo

Concessioni multiple. Tutte le geolocalizzazioni note.

Sì: l’operatore ha fatto riferimento alla DDD esistente, dopo aver accertato che la dovuta diligenza era stata esercitata correttamente.

Parte centrale

Fogli da impiallacciatura

(SA 4408 )

Pioppo (Populus sp.)

Paese terzo

Boschi in aziende complesse. Geolocalizzazioni non specificate/sconosciute.

No: non è possibile adempiere gli obblighi di dovuta diligenza senza conoscere le geolocalizzazioni.

Esempio4: Gli obblighi di informazione e di dovuta diligenza non sono stati soddisfatti per il prodotto interessato e per tutte le parti che contengono o sono state fabbricate a partire da altri prodotti interessati. Il prodotto interessato non può essere immesso sul mercato in quanto non sono note le geolocalizzazioni delle materie prime relative a un prodotto relative a un prodotto interessato contenuto nel prodotto composto, e le informazioni sulle specie non erano disponibili per un altro prodotto interessato.

Tipo di prodotto

Volume

È stata esercitata la dovuta diligenza per il prodotto interessato?

Carta dei tipi utilizzati per la scrittura (90 g/m2) (SA 4802)

1 200 tonnellate

Sì, è stata esercitata la dovuta diligenza ma, poiché le informazioni richieste nell’ambito di tale procedura non sono disponibili, il prodotto interessato non può essere immesso sul mercato.

Parte del prodotto interessato (componente)

Informazioni sulle parti interessate del prodotto (a norma dell’articolo 9)

La parte del prodotto interessato è oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD)?

 

Descrizione

Specie

Paese di produzione

Geolocalizzazioni della materia prima

Pasta di legno

Pasta a fibra corta (SA 47)

Acacia mangium

Paese terzo

Piantagione forestale. Geolocalizzazione nota.

Sì: l’operatore ha fatto riferimento alla DDD esistente, dopo aver accertato che la dovuta diligenza era stata esercitata correttamente.

Pasta di legno

Pasta a fibra corta (SA 47)

Legni duri tropicali misti di specie sconosciute

Paese terzo

Piantagioni forestali. Tutte le geolocalizzazioni note.

No: non è possibile adempiere gli obblighi di dovuta diligenza senza identificare tutte le specie contenute nei prodotti del legno.

Pasta di legno

Pasta a fibra lunga (SA 47)

Pinus radiata

Paese terzo

Piantagioni forestali. Geolocalizzazioni non specificate/sconosciute.

No: non è possibile adempiere gli obblighi di dovuta diligenza senza conoscere le geolocalizzazioni.

Esempio 5: Gli obblighi di informazione e di dovuta diligenza non sono stati soddisfatti per il prodotto interessato e per tutte le parti che contengono o sono state fabbricate a partire da altri prodotti interessati. Il prodotto interessato non può essere immesso sul mercato in quanto la dovuta diligenza esercitata per un prodotto interessato contenuto nel prodotto composto ha rivelato che il prodotto non era a deforestazione zero.

Tipo di prodotto

Volume

È stata esercitata la dovuta diligenza per il prodotto interessato?

Prodotti di cioccolato (SA 1806 )

900 kg

Sì, è stata esercitata la dovuta diligenza, ma poiché non è possibile confermare che i prodotti siano a deforestazione zero il prodotto interessato non può essere immesso sul mercato.

Parte del prodotto interessato (componente)

Informazioni sulle parti interessate del prodotto (a norma dell’articolo 9)

La parte del prodotto interessato è oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD)?

 

Descrizione

Paese di produzione

Geolocalizzazioni della materia prima

 

Burro di cacao

(SA 1804 )

Diversi paesi terzi

Varie aziende agricole/piccoli produttori. Tutte le geolocalizzazioni note.

Sì: l’operatore ha fatto riferimento alla DDD esistente, dopo aver accertato che la dovuta diligenza era stata esercitata correttamente.

 

Pasta di cacao

(SA 1803 )

Diversi paesi terzi

Varie aziende agricole/piccoli produttori.

Tutte le geolocalizzazioni note.

Sì: l’operatore ha fatto riferimento alla DDD esistente, dopo aver accertato che la dovuta diligenza era stata esercitata correttamente.

 

Cacao in polvere

(SA 1805 )

Diversi paesi terzi

Varie aziende agricole.

Tutte le geolocalizzazioni note.

No. È stata esercitata la dovuta diligenza, ma alcune località sono state oggetto di deforestazione dopo la data limite; pertanto la componente non è conforme all’articolo 3 ed è vietata.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6789/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)