![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/3516 |
3.6.2024 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Comunicazione della Commissione che integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)
(C/2024/3516)
I. INTRODUZIONE
(1) |
Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (1) stabiliscono le norme in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per sostenere gli investimenti nelle regioni svantaggiate dell’Unione, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e in linea con gli obiettivi di coesione dell’Unione. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale contengono inoltre i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui alle disposizioni del trattato e che possono essere designate, per ciascuno Stato membro, come «zone assistite» (2) nelle carte degli aiuti a finalità regionale (vale a dire le zone geografiche in cui le imprese possono ricevere aiuti di Stato a finalità regionale) e per stabilire l’intensità massima degli aiuti a finalità regionale. Il punto 203 degli orientamenti consente alla Commissione di modificare gli orientamenti medesimi in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’UE e di impegni internazionali o per qualsiasi altro giustificato motivo. |
(2) |
Il 1o marzo 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa («STEP»). Il regolamento (UE) 2024/795 mira a garantire la sovranità e la sicurezza dell’Unione, ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione in settori strategici, potenziare la competitività dell’Unione rafforzando la sua resilienza e produttività attraverso la mobilitazione di finanziamenti, favorire condizioni di parità nel mercato interno, promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle piccole e medie imprese, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, nonché promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità investendo nelle competenze del futuro e adattando la sua base economica, industriale e tecnologica alle transizioni verde e digitale. |
(3) |
Nella comunicazione sulla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (4) e nella comunicazione che accompagna la proposta di regolamento (UE) 2024/795 (5), la Commissione ha annunciato l’intenzione di consultare gli Stati membri sulla proposta volta a consentire intensità massime di aiuto più elevate nelle zone assistite per i progetti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento STEP, al fine di stimolare ulteriormente lo sviluppo economico preservando nel contempo gli obiettivi di coesione. Rispondendo alla consultazione della Commissione relativa a una maggiorazione di [3-5] punti percentuali per le «zone c» e di [7-10] punti percentuali per le «zone a» per i progetti rientranti nell’ambito degli obiettivi previsti dal regolamento STEP, gli Stati membri hanno ampiamente sostenuto tale aumento delle intensità massime di aiuto. La Commissione ritiene che, dato il legame con le zone assistite, la necessità di preservare gli obiettivi di coesione dell’Unione e l’obiettivo esplicito del regolamento STEP di sostenere lo sviluppo della produzione di tecnologie critiche (6), la sezione 7.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale debba essere integrata per consentire un aumento delle intensità massime di aiuto nelle zone assistite per gli investimenti contemplati dal regolamento (UE) 2024/795. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di notificare una modifica delle loro carte degli aiuti a finalità regionale, in modo che intensità massime di aiuto maggiorate possano essere applicate agli investimenti contemplati dal regolamento (UE) 2024/795. |
Intensità massime di aiuto maggiorate applicabili agli investimenti contemplati dal regolamento (UE) 2024/795
(5) |
La Commissione ritiene che le intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti debbano tener conto della natura e del grado di disparità tra i livelli di sviluppo nelle diverse zone dell’UE. Ciò vale anche per gli investimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2024/795. La Commissione ritiene che le intensità di aiuto possano essere aumentate fino a 10 punti percentuali nelle «zone a» e fino a 5 punti percentuali nelle «zone c» a decorrere dal 1o marzo 2024 per gli investimenti contemplati dal regolamento (UE) 2024/795. |
Notifica delle proposte di modifica delle carte degli aiuti a finalità regionale
(6) |
Gli Stati membri che intendono modificare le rispettive carte degli aiuti a finalità regionale aumentando le intensità massime di aiuto a finalità regionale per gli investimenti di cui al regolamento (UE) 2024/795 sono invitati a notificare tali modifiche alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE entro il 16 settembre 2024. Tali aumenti possono applicarsi al periodo compreso tra il 1o marzo 2024, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/795, e il 31 dicembre 2027, data fino alla quale si applicano le attuali carte degli aiuti a finalità regionale. |
II. MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE
(7) |
Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 sono modificati come segue:
dopo il punto 186 è inserita la seguente sezione 7.4.3 bis: «7.4.3 bis. Intensità di aiuto maggiorate applicabili agli investimenti di cui al regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
(*1) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).» " |
(1) GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1.
(2) «Zona assistita»: una zona designata in una carta degli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE («zona a») o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE («zona c»).
(3) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).
(4) Comunicazione sulla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - COM (2023) 336 final.
(5) Comunicazione che accompagna la proposta di regolamento (UE) 2024/795 (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa («STEP») — COM/2023/335 final).
(6) Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3516/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)