Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/2485 |
23.4.2024 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti
[COM(2023) 593 final — 2023/0363 (COD)]
e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l’uso nell’Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione
[COM(2023) 660 final — 2023/0379 (COD)]
(C/2024/2485)
Relatore: |
Krzysztof BALON |
Consultazione |
Parlamento europeo, 20.11.2023 e 11.12.2023 Consiglio dell’Unione europea, 30.11.2023 e 7.12.2023 |
Base giuridica |
Articoli 114, 173, 175, paragrafo 3, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
Sezione competente |
Unione economica e monetaria e coesione economica e sociale |
Adozione in sezione |
2.2.2024 |
Adozione in sessione plenaria |
14.2.2024 |
Sessione plenaria n. |
585 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
206/1/3 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che le due proposte che la Commissione ha pubblicato il 17 ottobre 2023 al fine di modificare i vigenti regolamenti riguardanti gli obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti, oltre che il miglioramento degli indici di riferimento (1), affrontino già molte delle sfide e questioni connesse ai settori considerati per quel che concerne le imprese, i consumatori, le piccole e medie imprese, i soggetti dell’economia sociale e i fornitori di servizi di interesse generale. Inoltre, con queste proposte, la Commissione contribuisce al conseguimento degli obiettivi descritti nella sua comunicazione intitolata «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030» (2). |
1.2. |
Per quanto riguarda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 (3), il CESE: |
1.2.1. |
accoglie con favore l’iniziativa di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione a fini di vigilanza; al tempo stesso, sottolinea che l’introduzione di una base giuridica più solida per la condivisione dei dati tra le autorità che vigilano sul settore finanziario è positiva e soddisfa i requisiti derivanti dai principi generali e dalle norme del diritto dell’UE; |
1.2.2. |
sottolinea che, al fine di evitare la duplicazione delle richieste di segnalazione laddove più autorità abbiano il potere di raccogliere determinati dati presso istituti finanziari o altri partecipanti al mercato, sarà necessario standardizzare l’ambito e il formato dei dati coinvolti nello scambio di informazioni tra le autorità che vigilano sul settore finanziario; |
1.2.3. |
pone in evidenza che la razionalizzazione e la semplificazione degli obblighi di comunicazione dovrebbero determinare una riduzione dei costi amministrativi, in particolare dei costi di trattamento e segnalazione dei dati; |
1.2.4. |
sottolinea che, al fine di conseguire la semplificazione, il riesame periodico degli obblighi di comunicazione dovrebbe essere obbligatorio; |
1.2.5. |
ritiene che, quando le norme e l’ambito dei dati sono uguali o simili, la trasmissione dei dati a un’autorità competente (o a una piattaforma condivisa) dovrebbe essere considerata come trasmissione a tutte le altre autorità competenti (concetto di sportello unico); |
1.2.6. |
accoglie con favore l’estensione, da sei mesi a un anno, del periodo per la presentazione obbligatoria delle relazioni. |
1.3. |
Per quanto concerne la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 (4), il CESE: |
1.3.1. |
accoglie con favore un approccio più equilibrato e proporzionato alla salvaguardia della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati europei, nonché alla riduzione dei costi e degli obblighi normativi, in particolare riducendo gli obblighi connessi agli indici di riferimento non significativi. Al tempo stesso, si compiace del chiarimento del ruolo della Commissione, dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e delle autorità nazionali nel processo applicabile agli indici di riferimento significativi e critici; |
1.3.2. |
sottolinea il ruolo dell’ESMA quale organo consultivo per le autorità nazionali nel processo di designazione degli indici di riferimento da ritenersi significativi, nel garantire la trasparenza mediante la raccolta delle decisioni di designazione delle autorità nazionali competenti e nel designare gli indici di riferimento significativi non UE. |
2. Contesto del parere
2.1. |
Il 17 ottobre 2023 la Commissione ha pubblicato due proposte di regolamento che modificano i regolamenti vigenti riguardanti il miglioramento degli indici di riferimento e gli obblighi di comunicazione nel settore dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti. Con queste proposte, la Commissione contribuisce al conseguimento degli obiettivi descritti nella sua comunicazione intitolata «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030» (5), in particolare attraverso un sistema normativo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi della comunicazione a costi minimi. |
2.2. |
La proposta di regolamento che modifica alcuni regolamenti per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti (6) mira a razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione in due settori. Nel settore del mercato interno, e in particolare in quello dei servizi finanziari, la proposta agevolerà lo scambio di informazioni tra le autorità che vigilano sul settore finanziario e la trasmissione unificata delle comunicazioni attualmente effettuate conformemente a vari obblighi; nei settori di intervento della competitività, della crescita, dell’occupazione, dell’innovazione, della resilienza sociale, della coesione e degli investimenti strategici, la proposta mira a razionalizzare gli obblighi di presentare relazioni in merito all’attuazione del programma InvestEU. |
2.3. |
La proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l’uso nell’Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (7) ha l’obiettivo, a sua volta, di razionalizzare l’autorizzazione e la registrazione e di alleggerire l’onere che grava sulle imprese dell’UE, in particolare le piccole e medie imprese («PMI», segnatamente gli utilizzatori di indici di riferimento e gli amministratori di indici di riferimento minori). |
3. Osservazioni generali
3.1. |
Il CESE ritiene che le proposte affrontino già molte delle sfide e delle problematiche connesse ai settori considerati per quel che concerne le imprese, i consumatori, le piccole e medie imprese, i soggetti dell’economia sociale e i fornitori di servizi di interesse generale. Inoltre, sono rispettati i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati, vita privata e proprietà (in relazione ai diritti di proprietà su determinati dati, aventi carattere commerciale riservato o protetti da diritti di proprietà intellettuale). Ciò vale anche per i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la libertà d’impresa (articolo 16). Il Comitato concorda con la Commissione in rapporto all’obiettivo fissato e alla maggior parte del contenuto delle proposte, ma formula nel contempo le osservazioni e le proposte di modifica di seguito riportate. |
3.2. |
In merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti, le osservazioni del Comitato sono le seguenti: |
3.2.1. |
Il CESE accoglie con favore l’iniziativa di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione a fini di vigilanza e altri obblighi di segnalazione alle autorità di vigilanza, con l’obiettivo ultimo di ridurre gli oneri senza compromettere gli obiettivi strategici collegati. L’obiettivo delle modifiche è chiaro e giustificato. |
3.2.2. |
Il Comitato osserva che le modifiche proposte sono in linea con il principio di legalità, sancito nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea che prevede, tra l’altro, che le autorità pubbliche agiscano entro i limiti e sulla base della legge. Pertanto, l’introduzione di una base giuridica più solida per la condivisione dei dati tra le autorità che vigilano sul settore finanziario è necessaria e positiva ed è conforme agli obblighi derivanti dai principi generali e dalle norme del diritto dell’UE. |
3.2.3. |
Il CESE osserva che la proposta riguarda tre tipi di dati distinti: i) segnalazioni periodiche a fini di vigilanza, comprese le segnalazioni sulla stabilità finanziaria; ii) segnalazione di dati ad hoc alle autorità di vigilanza e alle altre autorità competenti; e iii) miglioramento delle informazioni e/o dei dati risultante da quanto precede. Per tutti e tre i tipi di dati comunicati e per i tre destinatari (ossia, i) autorità di vigilanza, ii) istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti ai fini di ricerca e innovazione, e iii) la Commissione europea), la proposta fa riferimento a dati quantitativi e qualitativi. |
3.2.4. |
Il CESE sottolinea che, nella pratica, le modifiche forniscono una base giuridica più solida per lo scambio di informazioni e per la promozione dello scambio di dati su base volontaria. L’autorità non è privata del diritto di chiedere informazioni ai soggetti segnalanti (se necessario). Sebbene la richiesta di informazioni a un’altra autorità sia volontaria (applicazione volontaria), si prevede che la richiesta comporterà l’obbligo di fornire e condividere le informazioni su richiesta di un’altra autorità (condivisione obbligatoria). |
3.2.4.1. |
Tuttavia, va anche osservato che le modifiche proposte sono molto più incentrate sull’agevolazione dello scambio di informazioni tra le autorità che vigilano sul settore finanziario, piuttosto che sulla riduzione degli obblighi in materia di raccolta dei dati presso i portatori di interessi dei mercati finanziari. Alla luce di quanto precede, sebbene la proposta non riduca direttamente gli obblighi di comunicazione, il CESE ritiene e si attende che si arriverà probabilmente a tale riduzione aumentando la condivisione e il riutilizzo dei dati. |
3.2.5. |
Il CESE apprezza vivamente la necessità di evitare la duplicazione delle richieste di segnalazione in cui più autorità hanno il potere di raccogliere determinati dati dagli istituti finanziari o da altri partecipanti al mercato. A tal fine sarà necessario standardizzare l’ambito e il formato dei dati oggetto dello scambio di informazioni tra le autorità che vigilano sul settore finanziario. |
3.2.5.1. |
Il CESE è consapevole che la definizione e l’attuazione operativa delle norme al fine di evitare la duplicazione delle relazioni, semplificare gli obblighi di comunicazione e ridurre gli oneri rappresentano un compito impegnativo e di vasta portata che richiede un approccio graduale. Il CESE si compiace che i passi avanti realizzati in questa fase rientrino in un’iniziativa più ampia, con potenziali ulteriori tappe lungo il cammino verso la standardizzazione dei dati e l’applicazione di tecnologie moderne. |
3.2.6. |
La razionalizzazione e la semplificazione degli obblighi di comunicazione dovrebbero determinare una riduzione dei costi amministrativi, in particolare dei costi di trattamento e segnalazione dei dati. Tuttavia, l’istituzione di un sistema che fornisca dati accurati, coerenti e tempestivi alle autorità di vigilanza a livello nazionale e dell’UE può generare alcuni costi di attuazione e/o ulteriori costi di standardizzazione, in particolare per l’utilizzo di formati comuni di comunicazione e/o attraverso piattaforme speciali che possono essere create a tal fine. |
3.2.6.1. |
Il CESE è consapevole che per questa fase di cooperazione tra le autorità non è previsto un sistema di comunicazione unico, che dovrebbe essere separato dalla condivisione dei dati, e che ciò richiederebbe un’adeguata valutazione d’impatto in termini di fattibilità e costi. Va tuttavia osservato che, per stabilire una pratica di condivisione dei dati o semplicemente per riorganizzarla, possono essere concessi o richiesti fondi supplementari, in particolare all’inizio della cooperazione. Ciononostante, ciò non inficia la posizione generale del CESE secondo cui la proposta dovrebbe contribuire a risparmi sui costi nel lungo termine. |
3.2.7. |
Il Comitato pone in evidenza che, al fine di conseguire un effetto di semplificazione costante nella pratica, occorre sottolineare l’importanza di creare una mentalità comune in materia di vigilanza per riesaminare periodicamente gli obblighi di comunicazione ed eliminare quelli che sono diventati superflui o obsoleti, ad esempio a causa di un miglioramento nello scambio di informazioni, e promuovere la cooperazione. |
3.2.8. |
Nell’interesse della trasparenza e della fiducia tra i portatori di interessi del mercato, nonché dell’efficienza in termini di costi, quando si prendono in considerazione forme automatizzate o piattaforme di scambio e quando le norme e l’ambito dei dati sono uguali o simili, la trasmissione dei dati a un’autorità competente (o a una piattaforma condivisa) dovrebbe essere considerata come trasmissione a tutte le altre autorità competenti (concetto di sportello unico). Il CESE è consapevole che i progressi in questa fase sono incentrati su una migliore condivisione dei dati e sul riutilizzo dei dati comunicati, un aspetto che va considerato tra gli elementi costitutivi di una strategia più ampia. Il Comitato incoraggia a prendere in considerazione l’iniziativa in fasi posteriori per tradurre in realtà un potenziale maggiore in termini di cooperazione e agevolazione per le entità sottoposte a vigilanza. |
3.2.9. |
Oltre a quanto precede, il CESE osserva che le modifiche non impongono alle autorità la condivisione dei dati, che resterebbe condizionata a una richiesta volontaria. Ciò significa che l’agevolazione si basa sulla cooperazione tra le autorità e rimane una situazione di fatto anziché un dovere. |
3.2.10. |
Il Comitato riconosce inoltre che ridurre al minimo i costi di comunicazione potrebbe compromettere la qualità, la sicurezza dei trasferimenti o l’integrità dei dati. Occorre inoltre tenere conto del fatto che gli istituti finanziari e le altre entità attive sui mercati finanziari sono tenuti a segnalare un’ampia gamma di informazioni, per consentire alle autorità nazionali e dell’UE che vigilano sul sistema finanziario di monitorare i rischi e garantire la stabilità finanziaria. Il CESE sottolinea che le modifiche consentono di ricevere le informazioni da un’altra autorità, alleviando l’onere per gli istituti finanziari e facendo così risparmiare tempo e denaro. |
3.3. |
Riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l’uso nell’Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione, le osservazioni del Comitato sono le seguenti: |
3.3.1. |
Il CESE accoglie con favore un approccio più equilibrato e proporzionato alla salvaguardia della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati europei, nonché alla riduzione dei costi e degli obblighi normativi, in particolare riducendo gli obblighi in rapporto agli indici di riferimento non significativi. |
3.3.2. |
Il Comitato osserva che le modifiche proposte aumentano il livello di certezza giuridica richiesto per il funzionamento degli amministratori di indici di riferimento. Il CESE accoglie con favore la partecipazione delle autorità a tutti i livelli al processo normativo applicabile agli indici di riferimento, nonché il chiarimento del ruolo della Commissione, dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e delle autorità nazionali nel processo applicabile agli indici di riferimento significativi e critici. |
3.3.3. |
Secondo il CESE, le modifiche proposte consentiranno agli utilizzatori dell’UE di conservare l’accesso a un maggior numero di indici di riferimento, il che avrà un impatto positivo sulla concorrenza nel mercato finanziario europeo. |
3.3.4. |
Il CESE osserva che le modifiche proposte riguardano due procedure indipendenti relative agli indici di riferimento significativi. La prima è collegata alla soglia legale di un valore cumulativo di 50 miliardi di EUR di attività che si applica per legge a tutti i portatori di interessi, anche se la soglia dovrebbe essere calcolata in base all’uso di un indice di riferimento solo all’interno dell’UE. La seconda è correlata a una valutazione locale basata su un margine di discrezionalità nazionale nel considerare significativi determinati indici, anche se l’indice di riferimento considerato è utilizzato principalmente in uno Stato membro o se le soglie concordate per designarlo come importante per l’UE non sono state raggiunte. |
3.3.5. |
Il CESE sottolinea che le due procedure sopra descritte possono garantire un adeguato livello di armonizzazione, lasciando un certo margine di discrezionalità e flessibilità agli Stati membri. Secondo il CESE, la designazione da parte dell’autorità competente sulla base delle condizioni qualitative di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere considerata un’eccezione alla regola sul valore soglia di 50 miliardi di EUR di attività e, se uno Stato membro ritiene necessario avvalersi di tale eccezione, la designazione dovrebbe essere adeguatamente giustificata. |
3.3.6. |
La riduzione degli obblighi previsti dal regolamento sugli indici di riferimento, in particolare l’eliminazione dei requisiti di cui ai titoli II, III, IV e VI per gli indici di riferimento non significativi, consentirà di far risparmiare tempo e denaro. In tale contesto, il Comitato raccomanda vivamente di verificare se sia possibile intraprendere iniziative volte a ridurre al minimo gli obblighi di comunicazione o a ridurre i costi per gli indici di riferimento critici o significativi. |
3.3.7. |
Il CESE accoglie con favore il ruolo dell’ESMA quale organo consultivo per le autorità nazionali nel processo di designazione degli indici di riferimento da ritenersi significativi, nel garantire la trasparenza mediante la raccolta delle decisioni di designazione delle autorità nazionali competenti e nel designare gli indici di riferimento significativi non UE. |
4. Osservazioni particolari
4.1. Modifiche al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
4.1.1. |
Per quanto riguarda le modifiche proposte all’articolo 8, paragrafo 3, il CESE osserva che, al fine di semplificare lo scambio di dati e soddisfare i requisiti in materia di completezza, qualità e protezione dei dati, occorre garantire che i nuovi meccanismi di condivisione dei dati non siano in contrasto con gli obblighi relativi al segreto professionale (ad esempio, tramite l’aggiunta di un riferimento incrociato alle sezioni pertinenti del regolamento). |
4.1.2. |
Per quanto riguarda le modifiche proposte all’articolo 15, paragrafo 11, il CESE sottolinea che, al fine di promuovere lo scambio automatizzato di informazioni, le autorità di cui al paragrafo 8 devono (non solo «possono») concludere protocolli d’intesa per specificare le modalità dello scambio di informazioni. Per accelerare lo scambio di informazioni e promuovere l’eliminazione degli ostacoli, dovrebbe essere previsto l’obbligo di preparare i protocolli per la standardizzazione. Il CESE tiene conto del fatto che l’intenzione della proposta era quella di evitare oneri inutili e non imporre un obbligo, dal momento che alcune disposizioni potrebbero essere già in vigore e/o che potrebbero non essere necessarie ulteriori disposizioni, in particolare quando si prende in considerazione la richiesta volontaria di informazioni. |
4.1.3. |
Per quanto riguarda le modifiche proposte all’articolo 15, paragrafo 13 (9), il CESE sottolinea che non è necessario prescrivere una «richiesta motivata e caso per caso», in particolare per quanto riguarda la Commissione. Tenendo conto dei compiti, degli obiettivi e delle competenze della Commissione e dello scopo delle modifiche — ossia, fornire alla Commissione informazioni accurate e complete per elaborare politiche, valutare la legislazione vigente e considerare l’impatto di potenziali iniziative legislative e non legislative, compresa una base fondata su dati concreti per l’elaborazione e la valutazione delle politiche dell’Unione — non dovrebbe essere richiesta alcuna giustificazione specifica. |
4.1.3.1. |
Secondo il CESE, mantenendo tali requisiti la Commissione eviterà l’impressione che i dati siano trasferiti indiscriminatamente, e dimostrerà che la proposta non influisce sull’evolvere delle competenze delle varie istituzioni e autorità. Il Comitato sottolinea che la raccolta di dati in casi specifici e per motivi concreti e giustificati migliorerà la base legittima per la condivisione e proverà che la divulgazione non è contraria al sistema giuridico. |
4.2. Modifiche ai regolamenti (UE) n. 1093/2010 (10) , (UE) n. 1094/2010 (11) e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12)
4.2.1. |
Nelle modifiche proposte all’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), l’obbligo di ridurre al minimo i costi non dovrebbe essere separato dagli altri obiettivi di raccolta e condivisione dei dati e dovrebbe essere integrato con un obiettivo correlato aggiungendo la frase «mantenendo nel contempo l’utilizzabilità e la qualità dei dati». |
4.3. Modifiche al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (13)
4.3.1. |
Il CESE plaude all’estensione, da sei mesi a un anno, del periodo per la presentazione obbligatoria delle relazioni. Tale modifica riflette esigenze e ragioni pratiche in materia di comunicazione, riducendo al contempo al minimo gli sforzi necessari per preparare il contenuto di tali relazioni e la frequenza del trasferimento dei dati. Il CESE accoglie con favore il termine più rigoroso per la presentazione delle relazioni annuali sulla base degli accordi di garanzia firmati con i partner esecutivi. |
Bruxelles, 14 febbraio 2024
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Oliver RÖPKE
(1) COM(2023) 593 final e COM(2023) 660 final.
(2) COM(2023) 168 final.
(3) COM(2023) 593 final.
(4) COM(2023) 660 final.
(5) COM(2023) 168 final.
(6) COM(2023) 593 final.
(7) COM(2023) 660 final.
(8) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
(9) «Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia di condivisione delle informazioni, il CERS, su richiesta motivata e caso per caso, condivide con la Commissione o con una delle autorità di cui al paragrafo 8 le informazioni che altre autorità gli hanno comunicato in virtù degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell’Unione. Il CERS trasmette tali informazioni in una forma che non consenta l’identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali.»
(10) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(11) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(12) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(13) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2485/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)