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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/1791

22.3.2024

P9_TA(2023)0325

Quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160 — C9-0061/2023 — 2023/0079(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1, salvo dove altrimenti indicato (*1)

(C/2024/1791)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*2)

alla proposta della Commissione

2023/0079(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

L'accesso alle materie prime è essenziale per l'economia , la transizione verde e digitale, la sicurezza e la difesa dell'Unione e per il funzionamento del mercato interno. Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche, in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in alcuni paesi terzi. Considerato il ruolo fondamentale di tali materie prime critiche nelle transizioni verde e digitale, in linea con il Green Deal europeo , e alla luce del loro utilizzo in applicazioni aero spaziali, nei prossimi decenni la domanda crescerà in modo esponenziale, ed è pertanto necessario attuare misure per attenuare la crescita e proteggere l'Unione dal crescente divario tra domanda e offerta a livello globale . Altre materie prime utilizzate in altri settori come l'agricoltura, la sanità o l'edilizia, potrebbero essere soggette in futuro a elevati rischi di approvvigionamento. Al contempo, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di una sempre più forte concorrenza per le risorse, il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento sta aumentando. Inoltre, in mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali negativi. Tenendo conto di tali tendenze, è necessario adottare misure per garantire l'accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche attenuando l'aumento della domanda e favorendo la sostituzione e gli aumenti di efficienza per ridurre la criticità della crescita esponenziale prevista della domanda nell'Unione, al fine di salvaguardare la resilienza economica e l'autonomia strategica aperta dell'Unione.

(1 bis)

Oltre alla domanda di materie prime primarie e secondarie, è in aumento la domanda di lavoratori qualificati. La carenza di lavoratori qualificati nell'Unione è già in una fase critica, anche nel settore delle materie prime, che entro il 2030 richiederà altri 1,2 milioni di lavoratori qualificati nel solo ambito della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili. L'Unione dovrebbe, pertanto, sostenere gli Stati membri nella trasmissione della formazione e delle competenze valutando azioni concrete a livello dell'Unione, come l'istituzione di un'accademia europea delle materie prime per fornire talenti ai settori delle materie prime e dei materiali avanzati, nonché per riqualificare e aggiornare la forza lavoro esistente.

(1 ter)

La situazione della sicurezza in Europa e in tutto il mondo richiede una riflessione urgente su come migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento, anche nel settore della difesa.

(2)

In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, misure nazionali non coordinate volte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche potrebbero falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è opportuno creare un quadro comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida fondamentale in modo equo e giusto, nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e aiuti di Stato .

(3)

In primo luogo, per garantire in modo efficace l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, tale quadro dovrebbe comprendere misure volte a ridurre i crescenti rischi di approvvigionamento dell'Unione rafforzando le capacità di quest'ultima lungo tutte le fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, incluse le fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, al fine di raggiungere i parametri di riferimento definiti per ciascuna materia prima strategica. Per quanto concerne il riciclaggio, la finalità dovrebbe consistere nel miglioramento della capacità di riciclaggio di ciascuna materia prima strategica, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica. In secondo luogo, dato che l'Unione continuerà a fare affidamento sulle importazioni, è opportuno che tale quadro comprenda misure volte ad aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti dell'Unione di materie prime strategiche, in particolare al fine di ridurre le dipendenze dirette e indirette da partner non affidabili e allo stesso tempo favorire l'utilizzo di alternative e prodotti sostitutivi per queste materie prime critiche in modo da raggiungere un'impronta ambientale inferiore e ridurre o attenuare la relativa domanda. In terzo luogo, è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell'Unione di identificare , monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento esistenti e futuri e intervenire rapidamente di conseguenza . In quarto luogo, il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e la sostenibilità ottimizzate delle materie prime critiche consumate nell'Unione e a promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle materie innovative alternative e dei metodi di produzione per sostituire le materie prime consumate nell'Unione. Infine, è opportuno adottare misure per limitare la crescita della domanda di materie prime critiche aumentando l'efficienza e l'adozione di materie sostitutive nell'intera catena del valore.

(4)

Onde garantire che le misure stabilite nel regolamento si concentrino sui materiali più rilevanti, dovrebbe essere stilato un elenco di materie prime strategiche e un elenco di materie prime critiche. Tali elenchi dovrebbero servire anche ad orientare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. L'elenco delle materie prime strategiche dovrebbe contenere materie prime che rivestono una grande importanza strategica, tenendo conto del loro utilizzo in tecnologie strategiche alla base delle transizioni verde e digitale o nelle applicazioni aero spaziali o di difesa, che sono caratterizzate da un divario potenzialmente significativo tra l'offerta e la domanda prevista a livello mondiale e la cui produzione è relativamente difficile da incrementare, tra l'altro, anche a causa dei tempi lunghi per la realizzazione di nuovi progetti volti ad aumentare la capacità di approvvigionamento. Per tener conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici e dei rischi ad hoc, come quelli derivanti da conflitti geopolitici o catastrofi naturali , l'elenco dei materiali strategici dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se necessario, aggiornato. Onde garantire che gli sforzi volti ad aumentare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore, rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento e aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento si concentrino sui materiali per cui sono maggiormente necessari, le misure pertinenti dovrebbero applicarsi esclusivamente all'elenco delle materie prime strategiche.

(5)

L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe contenere tutte le materie prime strategiche, nonché qualsiasi altra materia prima di grande importanza per l'intera economia dell'Unione, per la quale esiste un rischio elevato di perturbazione dell'approvvigionamento. Per tenere conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che la Commissione, in linea con la prassi attuale, esegua periodicamente una valutazione sulla base dei dati riguardanti la produzione, lo scambio, le applicazioni, il riciclaggio e la sostituzione per una vasta gamma di materie prime, al fine di aggiornare gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche, in modo tale da riflettere l'evoluzione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento associati a tali materie prime. L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe comprendere quelle materie prime che hanno raggiunto o superato le soglie per quanto riguarda sia l'importanza economica sia il rischio di approvvigionamento, senza attribuire alle materie prime pertinenti un ordine di importanza in termini di criticità. La valutazione dovrebbe essere basata su una media degli ultimi dati disponibili per un periodo di cinque anni. È opportuno che le misure stabilite dal presente regolamento riguardanti lo sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, l'esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità si applichino a tutte le materie prime critiche.  Secondo le previsioni, la domanda globale di materie prime critiche supererà presto l'offerta, rendendo fondamentale per l'Unione la creazione di condizioni di parità per alternative innovative e sostenibili. Ciò richiede non solo investimenti nella ricerca, ma anche il conseguimento di condizioni di mercato che permettano alle alternative rinnovabili di competere con le materie prime fossili tradizionali. Pertanto, l'Unione dovrebbe adottare misure preventive per attenuare l'incremento previsto del consumo di materie prime critiche rispetto alle previsioni, senza compromettere la sua base industriale. L'elenco delle materie prime critiche e le relative priorità dovrebbero essere presi in considerazione in tutto il pertinente diritto nazionale e dell'Unione che interessa direttamente o indirettamente tali materie.

(6)

Per rafforzare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime strategiche dovrebbero essere stabiliti parametri di riferimento per orientare gli sforzi e seguire i progressi compiuti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le capacità per ciascuna materia prima strategica in ogni fase della catena del valore, mirando nel contempo al raggiungimento dei parametri di riferimento per la capacità complessiva in termini di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche. In primo luogo, l'Unione dovrebbe incrementare l'utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo di materie prime strategiche dell'Unione. Tenendo presente che la capacità estrattiva è fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse geologiche dell'Unione, il conseguimento di tale parametro di riferimento dipende da tale disponibilità. In secondo luogo, al fine di sviluppare una catena del valore completa ed evitare eventuali strozzature nelle fasi intermedie, l'Unione dovrebbe anche accrescere la propria capacità di trasformazione lungo la catena del valore ed essere in grado di coprire almeno il 40 % del proprio consumo annuo di materie prime strategiche. Inoltre, una parte della nuova capacità di trasformazione dell'Unione potrebbe essere sviluppata nell'ambito di partenariati strategici nei progetti strategici di interesse reciproco condotti dall'Unione in paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. In terzo luogo, stando alle previsioni, nei prossimi decenni una quota crescente del consumo di materie prime strategiche dell'Unione potrebbe essere coperta da materie prime secondarie, il che migliorerebbe sia la sicurezza sia la sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime dell'Unione. Pertanto, la capacità di riciclaggio dell'Unione dovrebbe essere in grado di coprire almeno il +10 % del volume della capacità di riciclaggio sulla base del periodo di riferimento 2020-2022 per ciascuna materia prima strategica al fine di raccogliere, selezionare e trasformare il 45 % di ciascuna materia prima strategica contenuta nei rifiuti dell'Unione tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica. L'orizzonte temporale di tali parametri di riferimento è il 2030, in linea con gli obiettivi sul clima e l'energia stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e con gli obiettivi digitali previsti nell'ambito del decennio digitale (4), che essi sostengono. Inoltre, la creazione di posti di lavoro di qualità, grazie tra l'altro allo sviluppo di competenze e alle transizioni da un posto di lavoro all'altro, farà fronte ai rischi presenti nel mercato del lavoro del settore e contribuirà a garantire la competitività dell'UE. Nel quadro di tale valutazione, occorre flessibilità per considerare le specificità della materia prima in questione, comprese le proprietà materiali e le difficoltà lungo la catena del valore. La valutazione dovrebbe altresì mirare a sostenere le capacità esistenti.

(7)

Per quanto riguarda alcune materie prime, l'approvvigionamento dell'Unione dipende quasi esclusivamente da un unico paese. Simili dipendenze creano un rischio elevato di perturbazioni degli approvvigionamenti e, nel caso della Repubblica popolare cinese, aumentano la vulnerabilità e i rischi per la sicurezza dell'Unione. Al fine di contenere tale rischio potenziale e aumentare la resilienza economica dell'Unione, è opportuno adoperarsi affinché entro il 2030 quest'ultima non dipenda per oltre il 65 % da un unico paese terzo per quanto riguarda l'approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica, non trasformata e in qualsiasi fase di trasformazione, riservando comunque un'attenzione particolare ai paesi con cui l'Unione ha instaurato un partenariato strategico sulle materie prime che fornisce maggiori garanzie contro eventuali rischi di approvvigionamento.

(8)

Occorre adottare misure adeguate per sostenere i progetti strategici volti all'estrazione, alla trasformazione o al riciclaggio delle materie prime strategiche nell'Unione che, unite agli sforzi degli Stati membri, dovrebbero contribuire all'aumento delle capacità per il raggiungimento dei parametri di riferimento. Altre misure, riguardanti segnatamente l'esplorazione o la circolarità, sono ugualmente importanti per il rafforzamento delle diverse fasi della catena del valore e pertanto concorrere al raggiungimento dei parametri di riferimento. Al fine di garantire il tempestivo raggiungimento dei parametri di riferimento la Commissione, coadiuvata dal comitato europeo per le materie prime critiche (il «comitato»), dovrebbe seguire i progressi compiuti verso il raggiungimento dei parametri di riferimento e redigere una relazione in merito. Qualora i progressi verso il raggiungimento dei parametri di riferimento presentati nella relazione risultino generalmente insufficienti, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità e la proporzionalità di ulteriori misure. Una mancanza di progressi riguardanti un singolo o un ridotto insieme di materie prime strategiche non dovrebbe, in linea di principio, comportare la necessità di intensificare gli sforzi dell'Unione.

(9)

Al fine di sviluppare le capacità nell'Unione, la Commissione, con il sostegno del comitato, dovrebbe individuare nell'Unione progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche o in quello dello sviluppo e dell'espansione di alternative. I progetti strategici dovrebbero essere progetti faro in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità . Un sostegno efficace ai progetti strategici può potenzialmente migliorare l'accesso ai materiali per i settori a valle, creando altresì opportunità economiche lungo la catena del valore, anche per le piccole e medie imprese ( PMI ) e le comunità locali , e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Pertanto, al fine di garantire lo sviluppo di progetti strategici in tutta l'Unione, tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili e di un sostegno nell'accesso ai finanziamenti che, se si dimostrassero efficaci, potrebbero diventare un modello per le procedure di autorizzazione e l'accesso ai finanziamenti per le materie prime critiche o di altro tipo. Prima di ricevere tale sostegno, i progetti dovrebbero essere valutati in base a una serie di criteri, al fine di garantirne il valore aggiunto e di orientare il sostegno. I progetti strategici nell'Unione dovrebbero rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente ed essere attuati in modo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. Dovrebbero inoltre presentare benefici transfrontalieri, al di là degli Stati membri interessati. Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico. Poiché un riconoscimento veloce è fondamentale per sostenere in modo efficace la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, il processo di valutazione dovrebbe rimanere semplice e non eccessivamente oneroso. Attenuare l'aumento della domanda di materie prime critiche è una delle leve per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e ridurre la sua impronta ambientale globale. Pertanto, la Commissione dovrebbe elaborare un indicatore per monitorare l'evoluzione del livello di criticità ed efficienza dei materiali dei prodotti intermedi e finali che contengono materie prime critiche.

(10)

Al fine di diversificare l'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, la Commissione, con il sostegno del comitato, e in collaborazione con partner che condividono gli stessi principi, dovrebbe individuare nei paesi terzi e nei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE i progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche. Tali progetti dovrebbero rispettare le norme e le convenzioni internazionali relative alla protezione dell'ambiente e ai diritti umani e incoraggiare l'utilizzo di modelli imprenditoriali inclusivi in cui le comunità locali partecipano al processo decisionale. Onde garantirne l'attuazione efficace, i progetti strategici dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti e di meccanismi di riduzione dei rischi per gli investimenti . Al fine di garantirne il valore aggiunto e i vantaggi reciproci per l'Unione e i paesi terzi interessati , compresi i paesi terzi che li ospitano , i progetti dovrebbero essere valutati sulla base di una serie di criteri. Come i progetti dell'Unione, i progetti strategici dei paesi terzi dovrebbero contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente ed essere attuati in modo sostenibile avvalendosi del quadro di un sistema di certificazione della sostenibilità delle materie prime riconosciuto dalla Commissione. Il progetto dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato. Se necessario, l'Unione sosterrà i paesi terzi nel rafforzamento del loro quadro giuridico, della loro capacità di buona governance e della trasparenza nel settore delle materie prime, con l'obiettivo di fare del partenariato sulle materie prime una situazione reciprocamente vantaggiosa, anche per la popolazione locale. Un progetto dovrebbe apportare valore aggiunto in tale paese, e nel caso di un paese in via di sviluppo ed emergente, consentirgli di risalire la catena del valore, tenendo conto nel contempo anche della sua coerenza con i principi sanciti dai trattati, le priorità strategiche e la politica comune commerciale dell'Unione, nonché il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) di cui all'articolo 208 TFUE. Tale valore potrebbe scaturire dal contributo del progetto a più di una fase della catena del valore delle materie prime , come pure dalla realizzazione, attraverso il progetto, di benefici economici e sociali più ampi, compresa la creazione di posti di lavoro conformemente alle norme internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico.

(11)

Onde garantire la sostenibilità dell'aumento della produzione di materie prime, i nuovi progetti relativi alle materie prime dovrebbero essere attuati in modo sostenibile. A tal fine, i progetti strategici che ricevono un sostegno a norma del presente regolamento dovrebbero essere valutati tenendo conto degli strumenti internazionali che contemplano tutti gli aspetti di sostenibilità evidenziati nei principi dell'UE per le materie prime sostenibili (5), tra cui la garanzia della protezione dell'ambiente, compreso l'ambiente marino e costiero, pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani, ad esempio i diritti delle donne e dei minori, nonché pratiche commerciali trasparenti. I progetti dovrebbero inoltre garantire un impegno in buona fede e consultazioni estese e significative con le comunità locali, incluse le popolazioni indigene. Al fine di consentire ai promotori di progetti di soddisfare tale criterio in modo chiaro ed efficiente, la conformità alla normativa dell'Unione, alle norme, agli orientamenti e ai principi internazionali pertinenti o la partecipazione a un sistema di certificazione ambientale riconosciuto a norma del presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficienti. Inoltre la Commissione dovrebbe avviare discussioni, in stretto dialogo con gli Stati membri, i paesi terzi, l'industria, gli organismi di normazione e altri portatori di interessi pertinenti, sullo sviluppo di norme europee relative all'estrazione, alla trasformazione e al riciclaggio delle materie prime critiche. I progetti minerari sostenibili e rispettosi dell'ambiente, che integrano processi innovativi ed effettuano la lavorazione dei minerali e dei metalli nelle vicinanze dei siti di estrazione, potrebbero essere considerati importanti progetti di comune interesse europeo. Tali progetti devono contribuire in misura significativa alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e alle transizioni verde e digitale, nonché a migliorare la competitività dell'industria e dell'economia dell'Unione. Inoltre, per conformarsi ai valori e agli obiettivi dell'Unione, tali progetti dovrebbero dimostrare un impegno senza riserve a favore della trasparenza, dell'istruzione e del coinvolgimento della comunità, evitando l'utilizzo di combustibili fossili mediante l'integrazione di fonti di energia rinnovabili, la riduzione dei rifiuti e il ricorso a pratiche sostenibili di uso dell'acqua. Nella maggior parte dei casi, le materie prime strategiche sono estratte come sottoprodotti di un minerale portatore. Affinché l'Unione consegua gli obiettivi del presente regolamento, il carattere di sottoprodotto delle materie prime strategiche non incide sulla natura strategica di tali progetti di estrazione. Sia nel caso in cui il minerale strategico venga estratto come prodotto principale che nel caso in cui venga estratto come sottoprodotto, i progetti finalizzati all'estrazione si possono dunque considerare strategici.

(12)

Il promotore di un progetto relativo a materie prime strategiche dovrebbe poter richiedere alla Commissione il riconoscimento del proprio progetto come progetto strategico. La domanda dovrebbe includere documenti pertinenti ed elementi di prova relativi ai criteri. Ai fini di una migliore valutazione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, della fattibilità del progetto, come pure del livello di attendibilità delle stime, il promotore del progetto dovrebbe fornire anche una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, e per consentirne una convalida oggettiva, dovrebbe supportare tale classificazione con elementi di prova adeguati. Alla domanda dovrebbe essere allegato anche un calendario del progetto, al fine di stimare quando quest'ultimo potrebbe contribuire al raggiungimento dei parametri di riferimento per quanto riguarda la capacità interna o la diversificazione. Poiché l'accettazione da parte del pubblico dei progetti minerari è fondamentale per la loro efficace attuazione, il promotore dovrebbe anche fornire un piano contenente misure volte a facilitarla. Ciò vale anche per i progetti nei paesi terzi. È opportuno riservare una particolare attenzione alle parti sociali, alla società civile e agli altri soggetti incaricati di svolgere attività di supervisione. Il promotore dovrebbe inoltre presentare un piano aziendale che contenga informazioni riguardanti la sostenibilità finanziaria del progetto e fornisca una panoramica dei finanziamenti , compreso l'assetto proprietario, al fine di garantire che il finanziamento del progetto non sia in contrasto con la finalità di aumentare la cooperazione con partner che condividono gli stessi principi, specialmente per quanto riguarda i progetti nei paesi terzi o finanziati da partner di paesi terzi. Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni sugli accordi di off-take già garantiti, come pure stime riguardanti la potenziale creazione di posti di lavoro e il fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata, nonché di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione , e sulle iniziative previste per migliorare la partecipazione delle donne e le condizioni di lavoro in generale .

(13)

Al fine di garantire il trattamento efficace ed efficiente delle domande, la Commissione dovrebbe essere in grado di dare priorità al trattamento delle domande per progetti relativi a fasi della catena del valore o a materie prime strategiche specifiche che sono sottorappresentate, per far sì che l'Unione possa compiere progressi equilibrati verso il raggiungimento di tutti i parametri di riferimento per la capacità contenuti nel regolamento. La Commissione dovrebbe essere in grado di dare priorità ai progetti strategici che contribuiscono alla circolarità delle materie prime o che sono presentati dalle PMI, purché sia mantenuto un equilibrio fra i progetti inerenti ai vari livelli della catena del valore. Al fine di favorire collaborazioni strategiche, la Commissione dovrebbe altresì cercare proattivamente i paesi partner.

(14)

Poiché, per garantire l'attuazione efficace di un progetto strategico è necessaria la cooperazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto sarà attuato, tale Stato membro dovrebbe avere il diritto di opporsi e impedire quindi che a un progetto sia riconosciuto lo status di progetto strategico contro il suo volere. In tal caso, lo Stato membro pertinente dovrebbe fornire una giustificazione motivata del suo rifiuto, facendo riferimento ai criteri applicabili. Analogamente l'Unione non dovrebbe concedere lo status di progetto strategico a progetti che saranno attuati da un paese terzo contro il volere del governo di tale paese e dovrebbe pertanto astenersi dal farlo qualora il governo di un paese terzo si opponga.

(15)

Per evitare l'uso improprio del riconoscimento di un progetto come strategico, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di revocare la decisione iniziale di riconoscimento di un progetto come strategico nel caso in cui esso non soddisfi più le condizioni o se la domanda su cui il riconoscimento era basato conteneva informazioni errate. Prima di procedere in tal senso, è opportuno che la Commissione consulti il comitato e senta il promotore del progetto. I promotori di progetti dovrebbero rimanere interamente responsabili per qualsiasi inganno deliberato e possono essere soggetti ai relativi procedimenti giudiziari potenziali.

(16)

Alla luce della loro importanza per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche, i progetti strategici dovrebbero essere considerati di interesse pubblico o di interesse della sicurezza pubblica. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche è di vitale importanza sia per la realizzazione delle transizioni verde e digitale sia ai fini della resilienza dei settori aerospaziale e di difesa. Al fine di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione, gli Stati membri possono prevedere un sostegno alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni per accelerare la realizzazione dei progetti strategici conformemente alla normativa dell'Unione.

(17)

Le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni garantiscono che i progetti relativi alle materie prime siano sicuri e rispettino le prescrizioni in materia ambientale, sociale e di sicurezza. La normativa dell'Unione in materia ambientale stabilisce una serie di condizioni comuni per le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e per il relativo contenuto, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime. Il riconoscimento dello status di progetto strategico non dovrebbe pertanto pregiudicare le condizioni eventualmente applicabili al rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti, tra cui quelle di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alla direttiva 92/43/CEE (7) del Consiglio, alla direttiva 2000/60/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2010/75/UE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2004/35/CE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2009/147/CE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2006/21/CE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(18)

Allo stesso tempo l'imprevedibilità, la complessità e, talvolta, l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace sviluppo di progetti relativi alle materie prime strategiche. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti strategici procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili. A tal fine, ai progetti strategici dovrebbe essere riconosciuto uno status prioritario a livello nazionale volto ad assicurarne il trattamento amministrativo rapido e d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano. È opportuno che il regolamento non impedisca alle autorità competenti di razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per altri progetti sulla catena del valore delle materie prime critiche che non sono progetti strategici.

(19)

L'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare i progetti strategici di interesse pubblico e di interesse della sicurezza pubblica , dati il ruolo da essi rivestito nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione e il loro contributo all'autonomia strategica aperta e alle transizioni verde e digitale dell'Unione. I progetti strategici che hanno un impatto negativo sull'ambiente, nella misura in cui ciò rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE (13), possono essere autorizzati laddove l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni giunga alla conclusione, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, che l'interesse pubblico tutelato dal progetto è superiore a tali impatti, purché tutte le condizioni pertinenti di cui alle citate direttive siano soddisfatte. Ove pertinente, la valutazione caso per caso dovrebbe tenere debitamente conto della specificità geologica dei siti di estrazione, che vincola le decisioni in merito all'ubicazione a causa della mancanza di soluzioni alternative ai siti di estrazione .

(20)

Al fine di ridurre la complessità e migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di autorizzazione, i promotori dei progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero poter interagire con un'unica autorità nazionale, che sia responsabile di facilitare, coordinare e razionalizzare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e, nel caso di progetti strategici, di emettere una decisione globale entro i termini applicabili. A tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare un'unica autorità nazionale competente. Dovrebbe essere assegnato un funzionario responsabile che rappresenti un facile punto di contatto. Il funzionario responsabile nominato potrebbe anche far parte di un'altra autorità rispetto alle diverse strutture nazionali dello sportello unico. Ove necessario in funzione dell'organizzazione interna di uno Stato membro, dovrebbe essere possibile delegare i compiti dell'autorità nazionale competente a un'autorità diversa, alle stesse condizioni. Senza influire sulla celerità della procedura, l'autorità competente nominata dovrebbe poter richiedere il parere e il coinvolgimento di altri ministeri competenti. Gli Stati membri dovrebbero dotare la propria autorità nazionale competente, o l'autorità che agisce per suo conto, di personale e risorse sufficienti, affinché possa assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

(21)

Al fine di garantire chiarezza in merito allo status dei progetti strategici per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e limitare l'efficacia di possibili contenziosi ingiustificati, senza tuttavia pregiudicare un efficace controllo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché eventuali controversie riguardanti la procedura di rilascio delle autorizzazioni per progetti strategici siano risolte tempestivamente. A tal fine le autorità nazionali competenti dovrebbero far sì che i richiedenti e i promotori di progetti abbiano accesso a una procedura di risoluzione delle controversie semplice e che ai progetti strategici sia concesso un trattamento d'urgenza in tutte le procedure giudiziarie e di risoluzione delle controversie che li riguardano.  Inoltre, tale regolamento dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche per risolvere le controversie, ad esempio gruppi di lavoro ad hoc con arbitri neutrali per risolvere le questioni aperte.

(22)

Al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in ulteriori oneri amministrativi inutili, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), che ha istituito lo sportello digitale unico, prevede norme generali per la fornitura in linea di informazioni, procedure e servizi di assistenza rilevanti per il funzionamento del mercato interno. Le prescrizioni in materia di informazione e le procedure di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1724. Nella fattispecie si dovrebbe provvedere affinché i promotori di un progetto strategico possano accedere alle procedure riguardanti le procedure di rilascio delle autorizzazioni ed espletarle interamente in linea, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato II, del regolamento (UE) 2018/1724.

(23)

Onde garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti strategici, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici che prevedono soltanto la trasformazione o il riciclaggio, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe essere superiore a un anno. Tuttavia, per i progetti strategici che riguardano l'estrazione, in considerazione della complessità e della portata degli impatti potenziali, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe essere superiore a due anni. Al fine di rispettare in modo efficace tali termini, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità responsabili dispongano di risorse e personale sufficienti. Attraverso lo strumento di sostegno tecnico la Commissione fornisce agli Stati membri, su richiesta, un sostegno per la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione di riforme che riguardano anche il rafforzamento della capacità amministrativa relativa al rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale.

(24)

Le valutazioni ambientali e le autorizzazioni richieste ai sensi della normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le acque, gli habitat e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto relativo alle materie prime e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti ambientali negativi siano evitati o ridotti al minimo. Tuttavia, al fine di garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici siano prevedibili e rapide e non superino i termini prestabiliti per una particolare fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni, dovrebbe essere sfruttata qualsiasi possibilità di semplificare le valutazioni e le autorizzazioni richieste, senza ridurre il livello di protezione ambientale. A tal riguardo dove essere garantito che sono aggregate le valutazioni necessarie per evitare inutili sovrapposizioni e si dovrebbe far sì che i promotori di progetti e le autorità responsabili esprimano esplicitamente il proprio accordo in merito alla portata di tale valutazione aggregata prima della sua attuazione, al fine di evitare follow-up superflui , fatta salva la qualità di tali valutazioni .

(25)

I conflitti nell'uso del territorio possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in cui lo sgombero forzato è una caratteristica comune delle operazioni minerarie . Piani ben progettati, basati sulla stretta e motivata cooperazione delle autorità a livello nazionale, regionale e locale , compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti relativi a materie prime critiche e di cui siano valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a contemperare beni e interessi pubblici, riducendo il rischio di conflitti e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti relativi alle materie prime nell'Unione e nei paesi terzi . Nel redigere i piani pertinenti le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni riguardanti i progetti relativi alle materie prime.

(26)

All'interno dell'Unione è spesso difficile accedere ai finanziamenti per la realizzazione di progetti relativi alle materie prime critiche. I mercati delle materie prime critiche sono spesso caratterizzati da elevata volatilità dei prezzi, tempi lunghi, concentrazione elevata e opacità. Inoltre il finanziamento del settore richiede un livello elevato di conoscenze specifiche e strumenti finanziari intesi a ridurre i rischi per gli investimenti, quali fondi per le materie prime, agevolazioni fiscali, garanzie finanziarie, sovvenzioni o altre misure finanziarie di attenuazione del rischio di cui spesso gli istituti finanziari non dispongono. Per ovviare a tali problematiche e contribuire a garantire un approvvigionamento di materie prime strategiche stabile e affidabile, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero affrontare gli ostacoli sul piano politico e offrire assistenza nell'accesso ai finanziamenti e al sostegno amministrativo. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli impegni ambientali, sociali e in materia di lavoro assunti dai pertinenti promotori di progetti nel momento in cui prendono decisioni relative al sostegno finanziario. Il settore delle materie prime critiche deve avere accesso a finanziamenti sia pubblici sia privati per essere competitivo, innovativo e resiliente, nonché in grado di aumentare le sue capacità di produzione, lavorazione, riciclaggio e sostituzione. Considerata l'urgenza di agire e al fine di raggiungere i parametri di riferimento stabiliti nel presente regolamento, è altrettanto importante garantire che altre politiche orizzontali, come le iniziative sulla finanza sostenibile, rimangano coerenti con gli sforzi dell'Unione per agevolare l'industria dell'Unione delle materie prime critiche nell'accesso a finanziamenti e investimenti sufficienti.

(27)

Una catena del valore forte può essere realizzata soltanto con mezzi finanziari adeguati. La Commissione collaborerà con i partner esecutivi del programma InvestEU per individuare modalità che consentano di incrementare il sostegno agli investimenti, in linea con gli obiettivi comuni stabiliti nel regolamento (UE) 2021/523 (15) e nel presente regolamento. Il polo di consulenza InvestEU può contribuire alla creazione di una riserva di progetti sostenibili.

(27 bis)

Il presente regolamento dovrebbe potenziare le sinergie con azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore (R&I) delle materie prime critiche e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare il programma quadro Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio  (16) (Orizzonte Europa) e dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio  (17).

(28)

Al fine di superare i limiti degli sforzi di investimento pubblici e privati, attualmente spesso frammentati, e facilitare l'integrazione e la redditività dell'investimento, la Commissione, gli Stati membri e le banche di promozione dovrebbero migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello nazionale e dell'Unione, e assicurare un coordinamento e una collaborazione migliori con l'industria e i principali portatori di interessi del settore privato. A tal fine dovrebbe essere istituito un sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione ed anche degli istituti finanziari pubblici pertinenti. Tale sottogruppo dovrebbe confrontarsi sulle necessità di finanziamento dei singoli progetti strategici e sulle possibilità di finanziamento esistenti a loro disposizione al fine di fornire ai promotori di progetti un'indicazione sul miglior modo per accedere a tali possibilità di finanziamento. Nell'esaminare le possibilità di finanziamento di progetti strategici in paesi terzi, tra cui mercati emergenti e paesi in via di sviluppo , e nel formulare raccomandazioni al riguardo, la Commissione e il comitato, in cooperazione con i potenziali paesi partner , dovrebbero rendere prioritari i progetti in base alla strategia «Global Gateway», e coordinarsi con istituzioni finanziarie di sviluppo nazionali e internazionali  (18).

(28 bis)

Occorre un impegno costante a livello nazionale e dell'Unione per promuovere e sostenere il settore R&I per quanto riguarda le materie prime critiche, poiché la ricerca di base costituirà un fattore chiave per scoprire nuovi materiali e materie sostitutive.

(28 ter)

A livello nazionale e dell'Unione occorrono specifici strumenti finanziari e di supporto e fondi mirati per il settore R&I al fine di migliorare l'efficienza, la sostituzione, i processi di riciclaggio e i cicli di materiali chiusi, attraverso programmi di R&I e altri strumenti per stimolare l'innovazione, in particolare per quanto concerne il trattamento dei rifiuti, i materiali avanzati e la sostituzione, nonché a favore dello sviluppo di tecnologie nuove e innovative nel settore dell'estrazione sostenibile delle materie prime critiche nell'Unione.

(29)

Gli investimenti privati di imprese, investitori finanziari e off-taker sono essenziali. Qualora gli investimenti privati da soli non fossero sufficienti, per garantire l'efficace attuazione dei progetti lungo la catena del valore delle materie prime critiche potrebbe essere necessario un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari o quasi azionari. Tale sostegno pubblico può costituire aiuti di Stato. Tali aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed essere necessari, adeguati e proporzionati. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre ampie possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche e ad altri obiettivi nell'ambito del Green Deal europeo , a determinate condizioni. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di istituire un fondo dedicato a livello dell'Unione, ad esempio sotto forma di fondo europeo per le materie prime strategiche, anche prendendo in considerazione strumenti revolving o assegnando un sostegno finanziario attraverso la ridefinizione delle priorità dei fondi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. In tale contesto, si dovrebbero utilizzare le conoscenze, le piattaforme di investimento e i processi già esistenti per i progetti relativi alle materie prime critiche.

(30)

Il sostegno pubblico è utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi , impedire la cooperazione tra imprese di diversi Stati membri o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero essere mirate ed efficienti e presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione.

(31)

La volatilità dei prezzi di diverse materie prime strategiche, esacerbata dai mezzi limitati per coprirli sui mercati a termine, crea un ostacolo sia per i promotori di progetti che vogliono assicurarsi il finanziamento di progetti relativi a materie prime strategiche sia per i consumatori a valle che intendono garantirsi prezzi stabili e prevedibili per i fattori produttivi chiave. Nel tentativo di ridurre l'incertezza sui prezzi futuri delle materie prime strategiche è necessario prevedere l'istituzione di un sistema che consenta sia agli off-taker interessati sia ai promotori di progetti strategici di indicare le proprie offerte di acquisto o di vendita e di entrare in contatto nel caso in cui le rispettive offerte siano potenzialmente compatibili. Un sistema di questo genere è essenziale per promuovere la partecipazione delle PMI alle catene del valore delle materie prime strategiche. Si dovrebbe fornire sostegno con la finalità di permettere ai consorzi imprenditoriali l'accesso a mercati che non costituiscono ancora oggetto di un partenariato strategico o di un accordo di libero scambio.

(31 bis)

La Banca europea per gli investimenti dovrebbe, d'intesa con il comitato, la Commissione e gli Stati membri, valutare l'istituzione di uno strumento dell'UE per il credito all'esportazione che consenta alle imprese europee di investire in progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento.

(32)

Le conoscenze esistenti e la mappatura delle presenze di materie prime nell'Unione sono state sviluppate in un periodo in cui garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche per lo sviluppo di tecnologie strategiche non era una priorità. Per acquisire e aggiornare le informazioni sulle presenze di materie prime critiche incluso il potenziale di estrazione geotermica è opportuno che gli Stati membri elaborino programmi nazionali per l'esplorazione generale delle materie prime critiche e di metalli vettori di materie prime critiche, che dovrebbero includere misure come la mappatura delle risorse minerarie, le campagne geochimiche, le indagini geoscientifiche e la rielaborazione delle serie di dati geoscientifici esistenti. L'individuazione delle presenze minerali e la valutazione della fattibilità tecnica ed economica per l'estrazione comporta un elevato rischio finanziario. Per ridurre tale rischio e facilitare lo sviluppo di progetti di estrazione, è opportuno che gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni acquisite durante i rispettivi programmi nazionali di esplorazione, utilizzando, se del caso, il quadro dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (19).

(32 bis)

Al fine di poter conseguire gli obiettivi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero promuovere azioni per far fronte alla carenza dell'Unione di studenti e laureati in scienze geologiche.

(33)

I dati e i servizi spaziali derivati dall'osservazione della Terra e dai sistemi GNSS, in particolare dal programma spaziale dell'UE, Copernicus, Galileo ed EGNOS, dovrebbero essere utilizzati nella misura del possibile per sostenere le iniziative tese alla creazione di catene del valore sostenibili delle materie prime critiche, fornendo un flusso continuo di informazioni, che potrebbero essere utili per attività come il monitoraggio e la gestione delle zone minerarie, la valutazione dell'impatto ambientale e socio-economico o l'esplorazione delle risorse minerarie. Poiché i dati e i servizi spaziali sono inoltre in grado di fornire dati su zone remote e inaccessibili, è opportuno che, per quanto possibile, gli Stati membri ne tengano conto al momento della stesura e dell'attuazione dei programmi nazionali di esplorazione.

(34)

Sebbene il rafforzamento della catena del valore delle materie prime critiche dell'Unione sia necessario per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche rimarranno globali ed esposte a fattori esterni. Eventi recenti o in corso, che vanno dalla crisi COVID-19 all'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina nonché l'impatto dell'iniziativa cinese della nuova via della seta sui paesi terzi, hanno sottolineato la vulnerabilità alle perturbazioni di alcune catene di approvvigionamento dell'Unione e l'urgenza di individuare leve per attenuare la domanda, in particolare di materie prime strategiche . Per garantire che gli Stati membri e le industrie europee siano in grado di anticipare le perturbazioni dell'approvvigionamento e siano preparati a sopportarne le conseguenze, è opportuno elaborare misure per aumentare la capacità di monitoraggio, tra cui lo scambio di informazioni per coordinare le scorte strategiche, ove necessario, e rafforzare la preparazione delle imprese.

(35)

Quando si tratta di consapevolezza e anticipazione del rischio, gli Stati membri non possiedono le stesse capacità e non tutti hanno sviluppato strutture dedicate che monitorano le catene di approvvigionamento di materie prime critiche e possono informare le imprese sui potenziali rischi di perturbazione dell'approvvigionamento. Pertanto, alla luce della dimensione globale delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e della loro complessità, è opportuno che la Commissione sviluppi un quadro operativo di monitoraggio dedicato che valuti i rischi di approvvigionamento delle materie prime critiche e garantisca che le informazioni raccolte siano rese disponibili alle autorità pubbliche e ai soggetti privati, aumentando così le sinergie tra gli Stati membri. Per garantire che le catene del valore dell'Unione siano sufficientemente preparate ad affrontare potenziali perturbazioni dell'approvvigionamento, la Commissione dovrebbe condurre delle prove di stress per valutare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento delle materie prime strategiche e la loro esposizione ai rischi di approvvigionamento. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a tale esercizio conducendo, quando possibile, tali prove di stress attraverso le loro agenzie nazionali di approvvigionamento e informazione sulle materie prime critiche. Il comitato dovrebbe garantire il coordinamento dell'attuazione delle prove di stress da parte della Commissione e degli Stati membri. Nel caso in cui nessuno Stato membro abbia la capacità di eseguire le prove di stress richieste per una determinata materia prima strategica, dovrebbe essere la Commissione stessa a condurle. La Commissione dovrebbe anche suggerire le potenziali strategie che possono essere adottate dalle autorità pubbliche e dai soggetti privati al fine di attenuare i rischi di approvvigionamento nel breve e nel medio termine , come l'attuazione di misure politiche supplementari per ridurre la necessità di materie prime strategiche, la costituzione di scorte strategiche o l'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'attuazione di misure relative al monitoraggio e alle prove di stress, la Commissione dovrebbe coordinarsi con il pertinente sottogruppo permanente del comitato, mentre gli Stati membri dovrebbero individuare e monitorare le imprese di grandi dimensioni che sono importanti per il funzionamento della catena del valore. Nel caso in cui nessun membro del sottogruppo permanente abbia la capacità di eseguire le prove di stress richieste per una determinata materia prima strategica, dovrebbe essere la Commissione stessa a condurle.

(36)

Le scorte strategiche rappresentano un importante strumento per mitigare le perturbazioni dell'approvvigionamento, in particolare per le materie prime. Sebbene lo strumento per le emergenze nel mercato unico proposto consenta l'eventuale sviluppo di scorte strategiche in caso di attivazione della modalità di vigilanza nel mercato unico, gli Stati membri e le imprese non hanno l'obbligo di costituire o coordinare le loro scorte strategiche prima di una perturbazione dell'approvvigionamento. Inoltre non esiste un meccanismo di coordinamento in tutta l'Unione europea che permetta di effettuare una valutazione comune e un'analisi delle potenziali sovrapposizioni e sinergie. Pertanto, come primo passo, e tenendo conto dell'attuale mancanza di informazioni pertinenti, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sulle loro scorte strategiche, siano esse gestite da autorità pubbliche o da operatori economici per conto degli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero includere il livello delle scorte disponibili per ogni materia prima strategica, le prospettive in termini di livelli di scorte nonché le norme e le procedure applicabili alle scorte. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto del costo e dell'impegno necessario per rendere disponibili i dati, nonché del loro impatto sulla sicurezza nazionale, e stabilire termini adeguati per fornire le informazioni richieste. Le informazioni relative alle scorte degli operatori economici possono essere aggiunte all'analisi, anche se ciò non costituisce una richiesta di informazioni sulle scorte. La Commissione dovrebbe gestire i dati in modo sicuro e pubblicare le informazioni solo a livello aggregato. Come secondo passo, sulla base delle informazioni acquisite, il comitato dovrebbe indicare un livello di sicurezza delle scorte dell'Unione, tenendo conto del consumo totale annuo dell'Unione delle materie prime strategiche in questione. Sulla base di un confronto tra le scorte esistenti e i livelli complessivi delle scorte strategiche di materie prime strategiche in tutta l'Unione, il comitato, in accordo con la Commissione, dovrebbe quindi essere in grado di formulare pareri non vincolanti, destinati agli Stati membri, su come aumentare le convergenze e di incoraggiare gli Stati membri a costituire le proprie scorte strategiche , evitando al contempo distorsioni del mercato, anche a spese dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo . Nel fare ciò, il comitato dovrebbe tenere conto della necessità di continuare a incentivare lo sviluppo di scorte strategiche da parte di operatori privati che utilizzano materie prime strategiche.

(37)

Per garantire un ulteriore coordinamento è opportuno che la Commissione assicuri lo svolgimento delle necessarie consultazioni prima della partecipazione degli Stati membri ai consessi internazionali in cui è possibile che siano discusse tali scorte strategiche, in particolare attraverso l'apposito sottogruppo permanente del comitato. Analogamente, al fine di incrementare la complementarità tra la presente proposta e altri strumenti orizzontali o specifici, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni raccolte e aggregate siano trasmesse ai meccanismi di vigilanza o di governance delle crisi, come il gruppo consultivo previsto dalla proposta relativa allo strumento per le emergenze nel mercato unico, il consiglio europeo dei semiconduttori previsto dalla proposta normativa sui chip, il consiglio HERA o il consiglio per le crisi sanitarie.

(38)

Affinché siano sufficientemente preparate ad affrontare le perturbazioni dell'approvvigionamento, le imprese di grandi dimensioni che producono tecnologie strategiche nell'Unione impiegando materie prime strategiche dovrebbero garantire un'adeguata gestione interna del rischio . In questo modo si garantirà che le suddette imprese tengano conto dei rischi di approvvigionamento delle materie prime strategiche e che sviluppino strategie di attenuazione adeguate per essere meglio preparate in caso di perturbazione dell'approvvigionamento. Analogamente le imprese di grandi dimensioni che rientrano in questo ambito di applicazione dovrebbero eseguire periodicamente prove di stress sulle loro catene di approvvigionamento di materie prime strategiche, al fine di assicurarsi di tenere conto di tutti i diversi scenari che potrebbero influire sui loro approvvigionamenti in caso di perturbazione. Tali misure porteranno a considerare ulteriormente i costi dei possibili rischi di approvvigionamento.

(39)

Molti mercati di materie prime strategiche non sono completamente trasparenti e sono concentrati sul lato dell'offerta, con conseguente incremento del potere contrattuale dei venditori e aumento dei prezzi per gli acquirenti , rappresentando un problema per il mercato . Per contribuire ad assicurare la disponibilità di materie prime per le imprese stabilite nell'Unione, la Commissione dovrebbe creare un sistema in grado di aggregare la domanda degli acquirenti interessati. Nello sviluppare tale sistema, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in iniziative simili, in particolare in relazione all'acquisto in comune di gas definito precedentemente in risposta alla crisi del gas a norma dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (20). Anche le autorità degli Stati membri dovrebbero poter partecipare a tale sistema per costituire le loro scorte strategiche. Tutte le misure adottate in quanto parte di tale meccanismo dovrebbero essere compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione e il diritto nazionale .

(39 bis)

Un settore delle materie prime resiliente e competitivo è di grande importanza economica e strategica per l'Unione. Visto l'obiettivo del presente regolamento, ossia rafforzare la capacità dell'Unione di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche, è importante garantire un contesto di mercato equo e prevedibile per le imprese lungo l'intera catena del valore delle materie prime. Qualsiasi sistema inteso ad aggregare la domanda al fine di rafforzare la posizione di mercato delle imprese dell'Unione sul versante della domanda deve pertanto considerare attentamente anche gli effetti del mercato sulle imprese dell'Unione dal lato dell'offerta.

(40)

Le disposizioni sul monitoraggio e sulle scorte strategiche incluse nel presente regolamento non comportano l'armonizzazione delle normative e dei regolamenti nazionali e non sostituiscono i meccanismi esistenti. Gli incentivi al monitoraggio e alla preparazione al rischio dovrebbero essere in linea con gli strumenti europei. Strumenti come la proposta relativa allo strumento per le emergenze nel mercato unico, finalizzata ad anticipare, mitigare e affrontare crisi che incidono sul funzionamento del mercato unico, o il regolamento (UE) 2022/2372 (21) del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione potrebbero pertanto ancora applicarsi alle materie prime critiche e strategiche in caso di crisi o di minaccia, nella misura in cui tali materie rientrano nell'ambito di applicazione di tali strumenti. La complementarità e la coerenza tra il presente regolamento e gli strumenti di crisi dovrebbero essere garantite dalla Commissione attraverso lo scambio sollecito di informazioni tra i rispettivi organi consultivi e di governance istituiti da tali strumenti di crisi .

(41)

La maggior parte delle materie prime critiche è costituita da metalli, che in linea di principio possono essere riciclati all'infinito, anche se, talvolta, con un deterioramento delle qualità. Ciò rappresenta un'opportunità per passare a un'economia realmente circolare nel contesto della transizione verde. Dopo una fase iniziale di rapida crescita della domanda di materie prime critiche per le nuove tecnologie, in cui l'estrazione primaria e la trasformazione costituiranno ancora la fonte predominante, il riciclaggio e il riutilizzo dovrebbero diventare sempre più importanti e ridurre la necessità di estrazione primaria e gli impatti ad essa associati. Tuttavia, attualmente i tassi di riciclaggio e di riutilizzo della maggior parte delle materie prime critiche sono bassi, anche a causa di una mancanza di considerazione della riciclabilità nella fase di progettazione dei prodotti, e spesso i sistemi e le tecnologie di riciclaggio non sono adatti alle specificità di tali materie prime. È dunque necessaria un'azione che affronti i diversi fattori che ostacolano il concretizzarsi delle potenzialità offerte dalla circolarità. Indipendentemente dalla quantità di materie prime strategiche consumate nel 2030, l'Unione dovrebbe mirare alla circolarità di tali materie prime.

(41 bis)

L'Europa deve rafforzare la propria sovranità strategica aperta e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di materie prime critiche, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo.

(42)

Gli Stati membri possiedono importanti competenze nel campo della circolarità, ad esempio nell'ambito dei sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti. Queste dovrebbero essere utilizzate per aumentare i tassi di raccolta e di riciclaggio dei flussi di rifiuti ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche, sfruttando ad esempio incentivi finanziari come sconti, premi monetari o sistemi di cauzione-rimborso , preservando al contempo l'integrità del mercato interno . Anche le autorità degli Stati membri dovrebbero fare la differenza, in quanto acquirenti di materie prime critiche e di prodotti che le contengono, e i programmi nazionali di ricerca e innovazione dovrebbero fornire risorse significative per migliorare lo stato delle conoscenze e delle tecnologie riguardanti la circolarità delle materie prime critiche e l'efficienza dei materiali , nonché strategie di sostituzione. Gli Stati membri dovrebbero infine promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, migliorando la disponibilità delle informazioni e affrontando gli ostacoli giuridici, economici e tecnici. Una possibile soluzione che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione riguarda la creazione di meccanismi di condivisione del rischio tra gli operatori e lo Stato membro per promuovere il recupero dalle strutture di deposito dei rifiuti chiuse.  La Commissione dovrebbe monitorare le azioni degli Stati membri, dare parametri di riferimento per le migliori pratiche e diffonderli e dare raccomandazioni agli Stati membri per ulteriori azioni, ove opportuno.

(42 bis)

I rifiuti di apparecchiature elettroniche presentano concentrazioni di materie prime critiche superiori, in ordine di grandezza, a quelle riscontrate nei minerali di qualità migliore a livello mondiale. Si tratta di una grande opportunità economica per l'estrazione urbana, con elevate potenzialità di sviluppo.

(43)

In passato, in molte regioni dell'Unione, si praticava l'estrazione di materie prime e di conseguenza una quantità significativa di rifiuti di estrazione è ancora presente in strutture di deposito chiuse che, dato l'interesse nato solo di recente per la loro importanza economica, in genere non sono state analizzate dal punto di vista del loro potenziale in termini di materie prime critiche. Il recupero di materie prime critiche dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione può potenzialmente evitare effetti negativi sociali e ambientali di nuove attività estrattive, creare valore economico e occupazione nelle regioni un tempo minerarie, spesso colpite dalla deindustrializzazione e attualmente in declino, anche se tali regioni potrebbero svolgere un ruolo significativo migliorando la resilienza dell'Unione e riducendo gli impatti ambientali e sociali negativi dell'accesso alle materie prime. La mancanza di attenzione al contenuto di materie prime critiche e di informazioni su di esso, in particolare in relazione alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, costituisce un ostacolo decisivo alla possibilità di sfruttare maggiormente il potenziale delle materie prime critiche presenti nei rifiuti di estrazione.

(44)

Il recupero di materie prime critiche dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione dovrebbe essere parte integrante del processo di valorizzazione di tali strutture. La direttiva 2006/21/CE fissa requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva. Pur essendo opportuno mantenere tali requisiti elevati, si dovrebbero stabilire misure aggiuntive per massimizzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione.

(45)

Gli operatori delle strutture di deposito di rifiuti di estrazione, sia esistenti sia nuove, dovrebbero eseguire uno studio di valutazione economica preliminare sul recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione presenti nel sito e nei depositi e da quelli che verranno generati. In linea con la gerarchia dei rifiuti definita dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), è opportuno dare priorità alla prevenzione della produzione di rifiuti contenenti materie prime critiche, estraendo queste ultime dal volume estratto prima che si trasformi in rifiuto. Nell'elaborazione di tale studio gli operatori dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie, comprese quelle riguardanti le concentrazioni e le quantità di materie prime critiche nei rifiuti di estrazione, ed effettuare una valutazione delle molteplici opzioni riguardanti i processi, le operazioni o gli accordi commerciali che potrebbero consentire un recupero tecnicamente fattibile ed economicamente redditizio delle materie prime critiche. Tale obbligo si aggiunge agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/21/CE e dalle disposizioni nazionali di recepimento ed è direttamente applicabile. Nel corso della sua attuazione gli operatori e le autorità competenti dovrebbero cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di integrare nella misura del possibile le procedure.

(46)

Per rimediare all'attuale mancanza di informazioni sul potenziale di materie prime critiche delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri dovrebbero creare una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti per promuovere il recupero, in particolare le quantità e le concentrazioni di materie prime critiche nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in formato digitale ed essere di facile utilizzo per consentire l'accesso a informazioni più dettagliate e tecniche. Per agevolare l'accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, fornire un punto di contatto per consentire scambi più approfonditi con i potenziali sviluppatori di progetti di recupero di materie prime critiche. La banca dati dovrebbe essere concepita in modo da permettere ai potenziali promotori di progetti di individuare facilmente le strutture che presentano un elevato potenziale di recupero economicamente redditizio nel breve, medio e lungo termine. Per non disperdere le limitate risorse, gli Stati membri potrebbero seguire un approccio graduale nella raccolta di informazioni ed eseguirne le fasi più impegnative solo per le strutture più promettenti. Le attività di raccolta delle informazioni dovrebbero essere finalizzate a fornire informazioni accurate e rappresentative sulle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e a ottenere la migliore indicazione possibile del potenziale di recupero delle materie prime critiche.

(47)

Un'ampia varietà di prodotti contiene magneti permanenti: le turbine eoliche e i veicoli elettrici sono le applicazioni più importanti e in più rapida crescita, ma anche altri prodotti, tra cui dispositivi di risonanza magnetica, robot industriali, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, elettropompe industriali, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere e lavastoviglie ne contengono quantità significative, che vale la pena di recuperare. La maggior parte dei magneti permanenti, soprattutto i tipi dalle prestazioni più elevate, contiene materie prime critiche, come neodimio, praseodimio, disprosio e terbio, boro, samario, nichel o cobalto. Riciclarli è possibile ma oggi nell'Unione questo avviene solo su piccola scala o nell'ambito di progetti di ricerca. I magneti permanenti dovrebbero quindi essere un prodotto prioritario per aumentare la circolarità.

(48)

Un prerequisito per aumentare la circolarità dei magneti è che i riciclatori , i ricondizionatori e i riparatori abbiano accesso alle informazioni necessarie sulla quantità, il tipo e la composizione chimica dei magneti in un prodotto, la loro collocazione e il rivestimento, le colle e gli additivi utilizzati, nonché le informazioni su come rimuovere i magneti permanenti dal prodotto. Inoltre, per giustificare economicamente il riciclaggio dei magneti, i magneti permanenti integrati nei prodotti immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero, nel tempo, contenere una quantità crescente di materiali riciclati. Pur garantendo una certa trasparenza sul contenuto riciclato in una prima fase, è opportuno fissare una soglia minimo di contenuto riciclato in seguito a una valutazione specifica del livello adeguato e dei possibili impatti.

(49)

Le materie prime critiche vendute sul mercato dell'Unione sono spesso certificate per quanto riguarda la sostenibilità della loro produzione e della catena di approvvigionamento. La certificazione può essere ottenuta nel contesto di un'ampia gamma di sistemi di certificazione pubblici e privati, aventi portata e livelli di rigorosità diversi, il che può creare confusioni riguardo alla natura e alla veridicità delle dichiarazioni sulla sostenibilità relativa delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione sulla base di tale certificazione. È opportuno conferire alla Commissione le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che riconoscano i sistemi di certificazione da considerarsi completi e affidabili, fornendo così alle autorità e ai partecipanti al mercato una base comune per la valutazione della sostenibilità delle materie prime critiche. Dovrebbero essere riconosciuti solo i sistemi di certificazione che contemplano un'ampia gamma di aspetti della sostenibilità, tra cui la tutela dell'ambiente in relazione all'aria, al suolo, all'acqua e alla biodiversità , dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori , le considerazioni in merito alla governance, tra cui la trasparenza aziendale e la partecipazione delle comunità locali che garantiscono elevati livelli di norme in materia di sostenibilità  e che contengono disposizioni per la verifica e il monitoraggio della conformità da parte di terze parti indipendenti. Per garantire procedure efficienti, i promotori di progetti dei quali è richiesto il riconoscimento come progetti strategici dovrebbero poter contare sulla partecipazione a un sistema riconosciuto per dimostrare che il loro progetto è attuato in modo sostenibile.

(50)

La produzione di materie prime critiche in diverse fasi della catena del valore provoca impatti ambientali e climatici , in particolare sull'acqua e sulla biodiversità . Al fine di limitare tali danni e incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di elaborare un sistema per il calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, che comprenda un processo di verifica, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta siano visibili al pubblico quando le materie prime critiche sono immesse sul mercato dell'Unione. Il sistema dovrebbe basarsi sulla considerazione di metodi di valutazione scientificamente validi e di norme internazionali pertinenti nell'ambito della valutazione del ciclo di vita. L'obbligo di dichiarare l'impronta ambientale di un materiale dovrebbe essere applicato solo quando si è giunti alla conclusione, sulla base di una valutazione specifica, che esso contribuirebbe agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione e sarebbe proporzionato ai costi economici facilitando l'approvvigionamento di materie prime critiche con un'impronta ambientale inferiore e non inciderebbe in modo sproporzionato sui flussi commerciali. Una volta adottati i pertinenti metodi di calcolo, la Commissione dovrebbe definire classi di prestazione per le materie prime critiche, consentendo così ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente la relativa impronta ambientale dei materiali disponibili e orientando il mercato verso materiali più sostenibili. I venditori di materie prime critiche dovrebbero assicurarsi che la dichiarazione dell'impronta ambientale sia a disposizione dei loro clienti. La trasparenza in merito alla relativa impronta delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire l'adozione di altre politiche a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, favorendo la produzione di materie prime critiche aventi un impatto ambientale inferiore. Si ritiene che le acque profonde abbiano la più alta biodiversità sulla Terra e che esse forniscano servizi ambientali critici, compreso il sequestro del carbonio a lungo termine. È altamente probabile che l'estrazione mineraria in mare profondo causi una perdita permanente di biodiversità e danni all'ecosistema. In linea con il principio di precauzione, non dovrebbe aver luogo alcuna estrazione mineraria in mare profondo in assenza di studi sugli effetti sull'ambiente marino e sulla biodiversità e di consenso scientifico sul fatto che l'estrazione mineraria in mare profondo possa essere gestita senza causare la perdita di biodiversità marina né danni all'ecosistema.

(51)

I metodi relativi all'impronta ambientale costituiscono una base pertinente per l'elaborazione delle norme di calcolo. Essi si basano su metodi di valutazione scientificamente validi che tengono conto degli obblighi simili stabiliti da altre normative dell'Unione e degli sviluppi a livello internazionale e riguardano gli impatti ambientali, compresi i cambiamenti climatici e gli impatti legati all'acqua, all'aria, al suolo, alle risorse, all'uso del territorio e alla tossicità.

(52)

È opportuno garantire che gli operatori responsabili valutino la conformità dei loro prodotti o materiali alle prescrizioni volte a migliorare la circolarità dei magneti permanenti e a quelle riguardanti la dichiarazione dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, prima di immetterli sul mercato, e che tali prescrizioni siano effettivamente applicate dalle autorità nazionali competenti. Le disposizioni in materia di conformità e di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], sono concepite per affrontare tale sfida e dovrebbero pertanto applicarsi anche a tali prescrizioni. Per garantire ulteriormente l'uso ottimale dei quadri esistenti, si dovrebbe far sì che per i prodotti soggetti all'omologazione ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 o del regolamento (UE) n. 168/2013 la conformità sia imposta attraverso il sistema di omologazione esistente.

(53)

La Commissione dovrebbe, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.

(54)

L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, è opportuno che tali sforzi si intensifichino e conducano all'istituzione di progetti strategici . Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati e mettere a punto una diplomazia europea delle materie prime in linea con la diplomazia dell'Unione per l'energia e per il clima , gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato, discutere , analizzare e garantire il coordinamento, tra l'altro, sul raggiungimento di tali obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, sulla scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, sul contenuto di tali partenariati e sulla loro coerenza e sulle potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati come pure sulla disponibilità di un accesso adeguato ai finanziamenti . L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi e sostenibili con tali paesi terzi, inclusi i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo (EMDE) , in linea con la sua strategia «Global Gateway», l'approccio «Team Europa», la politica commerciale comune e la sua politica estera e di sviluppo , che contribuiscono alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e apportino un valore aggiunto in questi paesi. Dovrebbero essere profusi ulteriori sforzi per investire nella cooperazione con partner internazionali che condividono le stesse vedute, sono paesi partecipanti al mercato interno, candidati o paesi terzi che condividono gli stessi principi e non sono parti di un partenariato strategico o di un accordo di libero scambio. Tali interessi reciproci dovrebbero includere la promozione e la tutela delle norme ambientali, dei diritti umani e sociali in conformità con la legislazione internazionale e nazionale, nel pieno rispetto delle norme di cooperazione multilaterale.

(54 bis)

La priorità strategica dell'Unione che consiste nel diversificare la propria offerta di materie prime critiche deve diventare una priorità della diplomazia e dell'azione esterna dell'Unione, nel quadro dell'approccio del Team Europa e in linea con la sua politica estera in materia di energia e di clima. La politica estera dell'Unione per le materie prime dovrebbe avere la finalità di spiegare l'approccio dell'Unione all'efficienza, alla sostenibilità, alla circolarità e alla sostituzione delle risorse, nonché di cooperare e, se necessario, creare consessi internazionali per un coordinamento e una trasparenza migliori sui mercati globali delle materie prime, nonché piattaforme per l'acquisto in comune.

(55)

Per sostenere l'attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e per fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche. Il comitato dovrebbe essere composto dagli Stati membri, da un rappresentante della Commissione e dalla Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione della società civile e di altre parti in qualità di osservatori, quali esponenti del mondo accademico, organizzazioni della società civile, altre istituzioni dell'Unione e agenzie dell'Unione . Al fine di sviluppare le competenze necessarie per l'esecuzione di determinati compiti, il comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, l'esplorazione, il monitoraggio, le scorte strategiche e la sostenibilità , che dovrebbero costituire una rete riunendo le diverse autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l'industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi pertinenti. I pareri e le consulenze del comitato non dovrebbero essere vincolanti e l'assenza di tali pareri o consulenze non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

(56)

La mancanza di progressi verso gli obiettivi, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento relativi alla capacità e alla diversificazione, può indicare la necessità di adottare misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare i progressi conseguiti verso il conseguimento di tali obiettivi.

(57)

Affinché l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e delle imprese, in particolare delle PMI, resti contenuto, è opportuno che i vari obblighi di comunicazione siano semplificati e che la Commissione elabori un modello che consenta agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione su progetti, esplorazione e monitoraggio in un unico documento pubblicato periodicamente, la cui divulgazione può essere riservata o limitata.

(58)

Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva tra le autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti statali e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento che sono, per la loro natura, protette dal segreto professionale. Questo dovrebbe valere anche per il comitato europeo per le materie prime critiche. È opportuno che i dati siano gestiti e conservati in un ambiente sicuro.

(59)

Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(60)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per: a) specificare i modelli da utilizzare per le richieste di riconoscimento dei progetti strategici, le relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti strategici, i programmi nazionali di esplorazione e le relazioni degli Stati membri relative all'esplorazione, al monitoraggio, alle scorte strategiche e alla circolarità; b) specificare quali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono considerati ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche; e c) determinare i criteri e la loro applicazione per il riconoscimento dei sistemi legati alla sostenibilità delle materie prime critiche. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(61)

Per garantire il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, le imprese che non rispettano i loro obblighi, tra cui quelli riguardanti la preparazione ai rischi, le relazioni sui progetti e le informazioni sulla riciclabilità, dovrebbero essere sanzionate. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.

(62)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento relativi alla capacità e alla diversificazione. La relazione dovrebbe inoltre, sulla base dell'attuazione delle misure relative alla trasparenza dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, valutare l'opportunità di stabilire soglie massime relative all'impronta ambientale.

(63)

Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

(64)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1.   L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'approvvigionamento competitivo, a livello internazionale, sicuro , resiliente e sostenibile di materie prime critiche nell'Unione, anche favorendo la sostenibilità, l'efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore.

2.   Per raggiungere l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento si propone di:

a)

rafforzare le diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche con l'obiettivo di garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica siano aumentate in modo significativo e tale da far sì che, complessivamente, la capacità dell'Unione si avvicini ai parametri di riferimento seguenti o li raggiunga:

i)

la capacità estrattiva dell'Unione è tale da consentire l'estrazione di minerali o concentrati necessari a coprire almeno il 10 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, nella misura in cui le riserve dell'Unione lo consentano;

ii)

la capacità di trasformazione dell'Unione, comprese tutte le fasi di trasformazione intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 50  % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione ; fino al 20 % della nuova capacità di trasformazione dell'Unione potrebbe essere sviluppata nell'ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo ;

iii)

la capacità di riciclaggio dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno + 10 % del volume della capacità di riciclaggio sulla base del periodo di riferimento 2020-2022 per ciascuna materia prima strategica al fine di raccogliere, selezionare e trasformare almeno il 45 % di ciascuna materia prima strategica contenuta nei rifiuti dell'Unione tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica ;

b)

diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell'Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65 % del consumo annuo dell'Unione, mentre è opportuno attribuire priorità alla riduzione delle dipendenze da partner non affidabili che non condividono i valori dell'Unione, il rispetto dei diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto ;

c)

migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche, sia nella prospettiva di breve termine che in quella di lungo termine tenendo pienamente conto della competitività a livello internazionale;

d)

garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente e di sostenibilità attraverso il miglioramento della loro circolarità, durata, riparabilità e della loro disponibilità efficiente in termini di costi sul mercato interno;

d bis)

promuovere lo sviluppo e l'impiego di materie prime sostitutive, incentivando metodi di produzione orientati alle materie prime sostitutive come pure la ricerca e lo sviluppo di materie alternative innovative al fine di diminuire l'impronta ambientale dell'Unione;

d ter)

attenuare l'aumento della domanda di materie prime critiche dell'Unione aumentando anche l'efficienza e l'adozione della sostituzione delle materie nella catena del valore al fine di consumare meno materie prime critiche rispetto allo scenario di riferimento previsto a seguito del paragrafo 4 ter;

d quater)

aumentare la quota di materie prime secondarie nel consumo di materie prime strategiche dell'Unione.

3.   Laddove, sulla base della relazione di cui all'articolo 42, concluda che è probabile che l'Unione non raggiunga gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta se sia fattibile e proporzionato proporre misure o esercitare i suoi poteri a livello dell'Unione al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi.

4.   La Commissione tiene conto degli obiettivi e dei parametri di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), come priorità correlate dell'Unione in tutte le normative pertinenti dell'Unione, anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento XX/XXXX [OP: inserire il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], nella preparazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile volte a migliorare i seguenti aspetti del prodotto: durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, uso delle risorse o efficienza delle risorse, possibilità di rifabbricazione e riciclaggio, contenuto riciclato e possibilità di recupero dei materiali.

4 bis.     Le catene del valore create e rafforzate in virtù del presente regolamento sia nell'Unione che nei paesi terzi vengono ulteriormente rafforzate dopo il 2030. La Commissione ne tiene conto nell'effettuare la revisione di cui all'articolo 46.

4 ter.     La Commissione, mediante un atto delegato adottato entro [3 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], conformemente all'articolo 36, fornisce previsioni relative al consumo annuo di materie prime critiche fino al 2050, corredate di traguardi intermedi, e le aggiorna almeno ogni 4 anni. Tali previsioni si basano su un esercizio di modellizzazione input-output per l'ottimizzazione dei costi orientato a un approccio bottom-up, ad alto contenuto tecnologico, estendendo i dati e le relazioni esistenti prodotti dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione prendendo in considerazione diversi scenari, tra cui scenari di domanda bassa e alta, nonché uno scenario di riferimento. Tali previsioni sono disaggregate a livello di ciascuno Stato membro e coprono tutti i settori economici. Ciò comprende le materie prime critiche incorporate in prodotti intermedi o finali immessi sul mercato dell'Unione ed è in linea con gli obiettivi energetici e climatici e con le ambizioni di cui alla [legge sull'industria a zero emissioni nette].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«materia prima»: una sostanza trasformata o non trasformata, utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali, escluse le sostanze utilizzate prevalentemente come alimenti, mangimi o combustibili;

2)

«materie prime critiche»: le materie prime come definite all'articolo 4;

3)

«materie prime strategiche»: le materie prime come definite all'articolo 3:

4)

«catena del valore delle materie prime»: tutte le attività e i processi coinvolti nell'esplorazione, nell'estrazione, nella trasformazione e nel riciclaggio delle materie prime;

5)

«esplorazione»: tutte le attività volte a individuare e a stabilire le proprietà delle presenze minerali;

6)

«estrazione»: l'estrazione primaria o secondaria di minerali e prodotti vegetali dalla loro fonte originaria, come prodotto principale o sottoprodotto , compresa l'estrazione da una presenza minerale nel sottosuolo, da una presenza minerale sott'acqua, dalle acque marine e dagli alberi;

7)

«capacità estrattiva dell'Unione»: l'aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni estrattive di minerali, prodotti vegetali e concentrati contenenti materie prime strategiche, comprese le operazioni di trasformazione che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell'Unione o nelle sue vicinanze;

8)

«riserve»: tutte le presenze minerali che possono essere estratte in modo economicamente redditizio in un determinato contesto di mercato ;

9)

«trasformazione»: tutti i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe o altre forme economicamente utilizzabili;

10)

«capacità di trasformazione dell'Unione»: l'aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni di trasformazione delle materie prime strategiche, escluse le operazioni che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell'Unione o nelle sue vicinanze;

11)

«riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero di rifiuti pre-consumo e post-consumo , attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro finalità originaria o per altri fini;

12)

«capacità di riciclaggio dell'Unione»: l'aggregato del volume massimo di produzione annua delle operazioni di riciclaggio di materie prime strategiche, compresa la cernita e il pre-trattamento dei rifiuti , tra cui la massa nera, e la loro trasformazione in materie prime secondarie, situate nell'Unione;

13)

«consumo annuo di materie prime strategiche»: l'aggregato della quantità di materie prime strategiche consumate dalle imprese stabilite nell'Unione in seguito a trasformazione, escluse le materie prime strategiche integrate in prodotti intermedi o finali immessi sul mercato dell'Unione;

14)

«rischio di approvvigionamento»: il rischio di approvvigionamento calcolato in linea con l'allegato II;

15)

«progetto relativo alle materie prime»: qualsiasi impianto pianificato o espansione significativa pianificata o riconversione di un impianto esistente attivo nell'estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime;

16)

«off-taker»: un'impresa che ha stipulato un accordo di off-take con il promotore di un progetto;

17)

«accordo di off-take»: qualsiasi accordo contrattuale tra un'impresa e il promotore di un progetto che preveda un impegno da parte dell'impresa ad acquistare una quota delle materie prime prodotte da uno specifico progetto relativo alle materie prime in un determinato periodo di tempo, oppure un impegno da parte del promotore del progetto a concedere all'impresa tale opzione;

18)

«promotore del progetto»: qualsiasi impresa o consorzio di imprese che elabora un progetto relativo alle materie prime;

19)

«procedura di rilascio delle autorizzazioni»: procedura riguardante tutte le autorizzazioni amministrative inerenti alla pianificazione, alla realizzazione e alla gestione di progetti strategici di cui all'articolo 5, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure amministrative dal riconoscimento della validità della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte dell'autorità nazionale competente responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

20)

«decisione globale»: decisione o insieme di decisioni prese dalle autorità degli Stati membri, esclusi gli organi giurisdizionali, che determina se il promotore di un progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto relativo alle materie prime, fatta salva qualsiasi decisione presa nel contesto di un ricorso amministrativo;

21)

«esplorazione generale»: l'esplorazione a livello nazionale o regionale, esclusa l'esplorazione mirata;

22)

«esplorazione mirata»: l'indagine dettagliata su una singola presenza minerale;

23)

«giacimenti minerari profondi»: le presenze minerali che si trovano più in profondità nella crosta terrestre rispetto a quelle sfruttate in modo convenzionale;

24)

«mappa predittiva»: una mappa che indica le zone in cui è probabile che vi siano presenze minerali di una determinata materia prima;

25)

«perturbazione dell'approvvigionamento»: la riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità dei prezzi di mercato ;

26)

«catena di approvvigionamento di materie prime»: tutte le attività e i processi della catena del valore delle materie prime fino al punto in cui una materia prima è utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali;

27)

«strategie di attenuazione»: le politiche messe a punto da un operatore economico per limitare la probabilità di una perturbazione dell'approvvigionamento della sua catena di approvvigionamento o per limitare i danni causati alla sua attività economica da tale perturbazione;

28)

«principali operatori di mercato»: i produttori coinvolti nell'estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime critiche, i commercianti e i distributori di materie prime critiche e le imprese a valle che consumano quantità significative di materie prime critiche;

29)

«scorte strategiche»: una quantità di una particolare materia prima, in qualsiasi forma, che viene stoccata da un operatore pubblico o privato al fine di utilizzarla in caso di perturbazione dell'approvvigionamento;

30)

«impresa di grandi dimensioni»: un'impresa che ha avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;

31)

«tecnologie strategiche»: le tecnologie necessarie per le transizioni verde e digitale nonché per le applicazioni aerospaziali e di difesa;

32)

«consiglio di amministrazione»: organo di amministrazione o di vigilanza incaricato di supervisionare la direzione esecutiva della società o, in mancanza di tale organo, la persona o le persone che svolgono funzioni equivalenti;

33)

«raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

34)

«trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

35)

«recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

36)

«rifiuti di estrazione»: rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE;

37)

«struttura di deposito dei rifiuti di estrazione»: struttura di deposito dei rifiuti ai sensi della direttiva 2006/21/CE;

38)

«valutazione economica preliminare»: una valutazione concettuale, nella fase iniziale, della potenziale redditività economica di un progetto relativo alle materie prime per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione;

39)

«dispositivo per la risonanza magnetica per immagini»: un dispositivo medico non invasivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini anatomiche o qualsiasi altro dispositivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini dell'interno di un oggetto;

40)

«generatore di energia eolica»: la parte di una turbina eolica onshore o offshore che converte l'energia meccanica del rotore in energia elettrica;

41)

«robot industriale»: un manipolatore multifunzionale, riprogrammabile e a controllo automatico, programmabile su tre o più assi, che può essere fisso o mobile, da utilizzare nelle applicazioni di automazione industriale;

42)

«veicolo a motore»: qualsiasi veicolo omologato delle categorie M o N ai sensi del regolamento (UE) 2018/858;

43)

«mezzo di trasporto leggero»: qualsiasi veicolo a motore che può essere alimentato dal solo motore elettrico o da una combinazione di motore e forza umana, compresi i monopattini elettrici, le biciclette elettriche e i veicoli omologati della categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013;

44)

«generatore di freddo»: la parte di un sistema di raffreddamento che genera una differenza di temperatura che consente l'estrazione di calore dallo spazio o il raffreddamento del processo, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore;

45)

«pompa di calore»: la parte di un sistema di riscaldamento che genera una differenza di temperatura che consente di fornire calore allo spazio o al processo da riscaldare, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore;

46)

«motore elettrico»: dispositivo che converte la potenza elettrica in ingresso in potenza meccanica in uscita, con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW;

47)

«lavatrice automatica»: la lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell'utilizzatore durante lo svolgimento del programma;

48)

«asciugatrice a tamburo»: un'apparecchiatura nella quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante attraverso il quale viene è insufflata aria riscaldata;

49)

«microonde»: qualsiasi apparecchio destinato a essere utilizzato per riscaldare gli alimenti ricorrendo all'energia elettromagnetica;

50)

«aspirapolvere»: un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d'aria generato da una depressione creata all'interno dell'apparecchio;

51)

«lavastoviglie»: una macchina che lava e risciacqua le stoviglie;

52)

«magnete permanente»: un magnete che mantiene il suo magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico esterno;

53)

«vettore di dati»: il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

54)

«identificativo unico del prodotto»: una stringa unica di caratteri per l'identificazione dei prodotti;

55)

«rivestimento dei magneti»: uno strato di materiale generalmente utilizzato per proteggere i magneti dalla corrosione;

56)

«rimozione»: il trattamento manuale, meccanico, chimico, termico o metallurgico il cui risultato è che i componenti o i materiali interessati sono identificabili come flusso di uscita separato o parte di un flusso di uscita;

57)

la persona fisica o giuridica che effettua il riciclaggio in un impianto autorizzato;

58)

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

59)

«tipo di materia prima critica»: una materia prima critica immessa sul mercato che si differenzia in base alla fase di trasformazione, alla composizione chimica, all'origine geografica o ai metodi di produzione utilizzati;

60)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

61)

«valutazione della conformità»: il processo che dimostra se le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 o 34 sono state soddisfatte;

62)

«partenariato strategico»: un impegno tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco. I partenariati strategici facilitano risultati vantaggiosi per entrambi i partner, inclusa la condivisione delle conoscenze.

Capo 2

Materie prime critiche e strategiche

Articolo 3

Elenco delle materie prime strategiche

1.   Le materie prime elencate nell'allegato I, sezione 1 , incluse le materie prime che sono un sottoprodotto di altri processi di estrazione o riciclaggio, sono considerate materie prime strategiche.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I, sezione 1, al fine di modificare il presente regolamento aggiornando l'elenco delle materie prime strategiche , anche tramite l'aggiunta di materie prime a detto elenco nel caso in cui siano individuati dei rischi per l'approvvigionamento in conseguenza del monitoraggio e delle prove di stress condotti ai sensi del presente regolamento . Qualsiasi aggiornamento specifico di questo genere relativo all'elenco delle materie prime strategiche non ha alcun impatto sugli aggiornamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Un elenco aggiornato delle materie prime strategiche include, tra le materie prime valutate, le materie prime che ottengono i punteggi più elevati in termini di importanza strategica, disponibilità e crescita prevista della domanda e difficoltà di aumentare la produzione, e, cosa più importante, sostiene l'obiettivo generale del presente regolamento delineato all'articolo 1, paragrafi 1 e 2. L'importanza strategica, la disponibilità e la crescita prevista della domanda e la difficoltà di aumentare la produzione sono determinate conformemente all'allegato I, sezione 2.

3.   La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime strategiche entro [OP: inserire: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni. La Commissione fornisce motivazioni chiare per tale aggiornamento. Su richiesta del comitato, sulla base del monitoraggio e delle prove di stress in conformità del presente regolamento, la Commissione riesamina e, se del caso, aggiorna l'elenco in qualsiasi momento al di fuori dei riesami previsti.

3 bis.     La Commissione utilizza una metodologia trasparente e chiaramente definita nell'allegato I, sezione 2 per la valutazione delle materie prime da includere nell'elenco, anche attraverso l'uso di schede tecniche, analogamente alla metodologia applicata all'elenco delle materie prime critiche di cui all'articolo 4.

Articolo 3 bis

Materie prime secondarie strategiche

1.     Entro … [sei mesi dall'adozione del presente regolamento], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco di materie prime secondarie strategiche, compresi i rottami ferrosi.

2.     Nel definire l'elenco di cui al primo paragrafo, la Commissione europea dedica una considerazione specifica alla rilevanza di una materia prima secondaria per la transizione verde e digitale nonché per le applicazioni spaziali e di difesa, tenendo conto degli aspetti seguenti:

a)

il contributo a preservare il consumo aggiuntivo di materie prime altrimenti necessario per le tecnologie strategiche;

b)

la quantità di emissioni di gas a effetto serra evitate grazie all'utilizzo di materie prime secondarie per la produzione di tecnologie strategiche rilevanti rispetto ad altri materiali; nonché

c)

le previsioni di crescita della domanda globale di materie prime secondarie.

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare il presente regolamento aggiornando l'elenco delle materie prime strategiche. L'elenco aggiornato delle materie prime secondarie strategiche tiene conto del ruolo altamente strategico ai fini della decarbonizzazione e della transizione verde, dell'elevata crescita della domanda prevista a livello mondiale, della difficoltà di aumentare la raccolta / il recupero nell'Unione e dell'elevato potenziale di recupero delle materie prime critiche nell'Unione.

4.     La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime secondarie strategiche entro il … [OP: inserire: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni.

Articolo 4

Elenco delle materie prime critiche

1.   Le materie prime elencate nell'allegato II, sezione 1, sono considerate materie prime critiche.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato II, sezione 1, al fine di aggiornare l'elenco delle materie prime critiche.

Un elenco aggiornato delle materie prime critiche include le materie prime strategiche elencate nell'allegato I, sezione 1, nonché qualsiasi altra materia prima che raggiunga o superi le soglie in termini sia di importanza economica sia di rischio di approvvigionamento di cui al paragrafo 3. L'importanza economica e il rischio di approvvigionamento sono calcolati conformemente all'allegato II, sezione 2.  La Commissione prende in considerazione l'aggiunta di un ulteriore indicatore alla valutazione della criticità, che rifletta la scarsità dei materiali e la loro intensità energetica nella produzione.

3.   Le soglie corrispondono a 1 per il rischio di approvvigionamento e a 2,8 per l'importanza economica.

4.   La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime critiche entro [OP: inserire: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni. La Commissione fornisce motivazioni chiare per tale aggiornamento. [Em. 3]

Capo 3

Rafforzare la catena del valore delle materie prime dell'Unione

SEZIONE 1

PROGETTI STRATEGICI

Articolo 5

Criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

1.   A seguito di una domanda da parte del promotore del progetto e conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, la Commissione riconosce come progetti strategici i progetti relativi alle materie prime che soddisfano i criteri seguenti:

a)

il progetto contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione soddisfacendo uno dei due criteri seguenti ;

i)

contribuisce, in qualsiasi fase della catena del valore, in maniera significativa all'approvvigionamento delle materie prime strategiche di cui all'allegato I, sezione I;

ii)

contribuisce all'approvvigionamento delle tecnologie strategiche attraverso la sostituzione di qualsiasi materia prima strategica indicata nell'allegato I, sezione I, all'interno delle catene del valore di tali tecnologie strategiche, adottando al contempo misure per ottenere un'impronta ambientale e materiale pari o inferiore rispetto al materiale che viene sostituito;

b)

il progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato con un livello di attendibilità sufficiente;

c)

il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti socioambientali e climatici, compresi, tra gli altri, l'acqua, l'aria e il suolo , l'uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani , dei popoli indigeni e dei lavoratori, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l'impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l'uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione , come specificato all'allegato III; [Em. 18]

d)

per i progetti nell'Unione, l'istituzione, il funzionamento o le attività del progetto avrebbero benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;

e)

per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o paesi in via di sviluppo, il progetto includerebbe solo partner che condividono le stesse vedute, sarebbe gestito nell'ambito di un sistema di certificazione della sostenibilità delle materie prime riconosciuto dalla Commissione, sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato, e apporterebbe un valore aggiunto in tale paese , contribuendo allo sviluppo della sua economia e alla creazione di adeguate industrie a valle, comprese le industrie di trasformazione locali;

e bis)

le domande per lo status di progetto strategico relative esclusivamente alla lavorazione o al riciclaggio situate in aree protette a norma della direttiva 92/43/CEE  (25) del Consiglio e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (26) non sono prese in considerazione per lo status di progetto strategico dalla Commissione, salvo in casi debitamente giustificati.

2.   La Commissione valuta il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 in base agli elementi e alle prove di cui all'allegato III.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato III al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico gli elementi e le prove da prendere in considerazione nella valutazione del rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 o per tenere conto delle modifiche della normativa dell'Unione o degli strumenti internazionali elencati all'allegato III, punto 4, o dell'adozione di ulteriori atti legislativi dell'Unione o strumenti internazionali pertinenti per il rispetto del criterio di cui al paragrafo 1, lettera c). Il promotore del progetto può attestare la conformità al criterio di cui al paragrafo 1, lettera c), attraverso un sistema di certificazione o l'impegno a conformarsi a tali sistemi durante l'attuazione del progetto, a norma dell'allegato III, quinto paragrafo. All'inizio del termine per la presentazione di ricorsi a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, la Commissione informa i promotori di progetti che hanno richiesto autorizzazioni per progetti strategici, nonché i titolari dei sistemi, in merito agli atti delegati adottati conformemente all'articolo 36. Una volta entrato in vigore l'atto delegato, la Commissione li informa nuovamente.

3.   Il riconoscimento di un progetto come progetto strategico non influisce sulle prescrizioni applicabili al progetto in questione o al promotore del progetto ai sensi del diritto internazionale, dell'Unione o nazionale , compreso il diritto nazionale dei paesi terzi.

3 bis.     Se del caso, la Commissione valuta la realizzabilità di progetti strategici infrastrutturali complementari che hanno il potenziale di facilitare e migliorare il trasporto e la comunicazione inerenti a progetti relativi ai progetti strategici, come pure di contribuire in generale a un migliore sviluppo regionale e locale e a una maggiore accettabilità sociale del progetto strategico e a una maggiore inclusione sociale, tenendo conto al contempo anche delle questioni ambientali.

Articolo 6

Domanda e riconoscimento

1.   Le domande di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime come progetto strategico possono essere presentate dal promotore del progetto alla Commissione in qualsiasi momento . La domanda comprende:

a)

gli elementi di prova pertinenti e fattuali relativi al rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

b)

una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, supportata da elementi di prova adeguati;

c)

un calendario per l'attuazione del progetto, compresa una panoramica delle autorizzazioni necessarie per il progetto e lo stato della relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni;

d)

un piano contenente misure per garantire il coinvolgimento significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate, compresa, se del caso, la creazione di canali di comunicazione ricorrenti con le autorità locali e regionali , incluse le parti sociali e le comunità locali , l'attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e l'istituzione di meccanismi di attenuazione e compensazione , garantendo che il reinsediamento involontario sia utilizzato esclusivamente come opzione di ultima istanza ;

e)

informazioni sul controllo delle imprese coinvolte nel progetto, definito a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;

f)

un piano aziendale che valuti la sostenibilità finanziaria del progetto;

g)

una stima del potenziale del progetto in relazione alla creazione di posti di lavoro di qualità e del fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata e di analisi della carenza di competenze , nonché un piano di lavoro pluriennale per intraprendere sforzi volti al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione, al fine di colmare tali carenze, se presenti, e promuovere la parità di genere;

g bis)

per i progetti che implicano attività di estrazione, un piano di miglioramento dello stato ambientale dei siti dopo la fine dello sfruttamento, in un'ottica di ripristino dello stato ambientale precedente tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, nonché misure per favorire la formazione e il reimpiego dei lavoratori;

g ter)

se il progetto implica un reinsediamento, un piano che specifichi in che modo saranno individuati i legittimi titolari del diritto alla proprietà e come questi ultimi saranno presi in considerazione nel processo di valutazione, e in che misura i processi di compensazione per le perdite di beni siano equi e tempestivi;

g quater)

per i progetti che implicano attività di estrazione all'interno di aree protette dalla direttiva 92/43/CEE o 2000/60/CE, una descrizione che dimostri il nesso tangibile tra il progetto e l'interesse pubblico;

g quinquies)

per i progetti che implicano attività di estrazione, un piano contenente misure per garantire che parte del valore aggiunto sarà creato nella regione più ampia del progetto di estrazione;

g sexies)

per i progetti nei paesi terzi, elementi di prova forniti dal promotore del progetto che attestino che almeno il 40 % della sua proprietà è situato nell'Unione o nel paese partner.

2.    La Commissione adotta le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per le domande di cui al paragrafo 1 entro [GU: inserire sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] . Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Il modello unico fornisce solo le informazioni necessarie ai fini della valutazione della domanda. La portata delle informazioni necessarie per completare il modello unico è ragionevole.

3.    La Commissione valuta la completezza della domanda entro 14 giorni dalla ricezione e informa il promotore del progetto dell'eventuale completezza e delle tempistiche della sua valutazione. Se ritiene che le informazioni contenute nella domanda siano incomplete, la Commissione offre al richiedente l'opportunità di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda in modo tempestivo.

4.    Dopo aver informato il promotore del progetto della completezza delle informazioni fornite nella domanda ai sensi del paragrafo 3, se del caso, la Commissione inoltra tutta la documentazione relativa alla domanda al comitato europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 34 (il «comitato») . Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda, il comitato discute ed emette, sulla base di un processo equo e trasparente, un parere sulla completezza della domanda e sul fatto che il progetto proposto soddisfa o no i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4 bis.     La Commissione trasmette la domanda allo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto.

4 ter.     La Commissione, nel valutare la domanda, tiene conto di qualsiasi prova dimostrata di violazione dei diritti umani o della legislazione ambientale verificatasi nei 5 anni precedenti la domanda e di eventuali misure di attenuazione adottate.

5.    Qualsiasi Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto può opporsi alla concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto. Il comitato può invitare lo Stato membro interessato a presentare le proprie ragioni a supporto dell' obiezione in modo che siano discusse dal comitato .

Per i progetti strategici nei paesi terzi, la Commissione condivide la domanda ricevuta con il paese terzo il cui territorio è interessato dal progetto proposto. La Commissione non approva la domanda prima di aver ricevuto l'approvazione esplicita del paese terzo interessato , conformemente al diritto internazionale applicabile e al diritto nazionale di detto paese terzo .

5 bis.     Per i progetti strategici nei paesi terzi con i quali l'Unione ha negoziato un accordo di partenariato strategico, la Commissione svolge consultazioni con le autorità di tale paese al fine di garantire la rapida attuazione del progetto.

6.   La Commissione, tenuto conto del parere del comitato di cui al paragrafo 4, adotta la decisione di riconoscimento del progetto come strategico entro 60 giorni dall'accertamento della completezza della domanda a norma del paragrafo 3 e la notifica al richiedente.

La decisione della Commissione è motivata, anche nel caso in cui essa sia eventualmente diversa dal parere del comitato. La Commissione condivide le sue ragioni con le autorità competenti dello Stato membro interessato, con il comitato, con il Parlamento europeo e con il promotore del progetto.

7.   La Commissione può dare priorità al trattamento delle domande relative a progetti riguardanti fasi specifiche della catena del valore al fine di:

a)

garantire che i progetti strategici rappresentino in modo equilibrato tutte le materie prime strategiche e tutte le fasi della catena del valore;

b)

assicurare il conseguimento di progressi verso tutti i parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b);

b bis)

garantire che, in linea con i parametri di riferimento e la rappresentazione equilibrata di cui alla lettera a), sia data priorità ai progetti nel settore del recupero dei materiali, dei rifiuti di estrazione e del riciclaggio integrato, nonché alle domande presentate dalle PMI.

La Commissione accorda priorità al trattamento delle domande a norma del primo comma del presente paragrafo, a condizione che la Commissione abbia rispettato le tempistiche di cui al paragrafo 6 per tutte le domande.

8.   Nel caso in cui ritenga che un progetto strategico non soddisfi più i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o nel caso in cui il riconoscimento da essa concesso fosse basato su una domanda contenente informazioni fraudolente , la Commissione può, tenendo conto del parere del comitato e del promotore responsabile del progetto, revocare la decisione di concedere al progetto lo status di progetto strategico. Prima di adottare una decisione di revoca di tale status, la Commissione fornisce al promotore del progetto le motivazioni della decisione relativa alla revoca. Al promotore del progetto è data l'opportunità di rispondere alla posizione della Commissione e quest'ultima prende in considerazione la risposta del promotore del progetto.

Qualsiasi progetto strategico che non sia più considerato un progetto strategico unicamente a seguito di un aggiornamento dell'elenco delle materie prime strategiche di cui all'articolo 3 è ancora considerato un progetto strategico per due anni dopo la decisione di revoca di cui al primo comma del presente paragrafo.

9.   I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Attuazione dei progetti strategici

1.   I progetti strategici sono considerati in grado di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione , in linea con gli obiettivi delineati all'articolo 1 del presente regolamento .

2.   Per quanto riguarda gli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, i progetti strategici dell'Unione sono considerati di interesse pubblico o al servizio della salute e della sicurezza pubblica e possono essere ritenuti di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in tali direttive.

3.    Congiuntamente alle autorità regionali e locali, lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico adotta misure volte a contribuire alla sua attuazione tempestiva ed efficace.

4.   Il comitato discute periodicamente l'attuazione dei progetti strategici e, ove necessario, le misure che potrebbero essere adottate dal promotore del progetto o dallo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico per facilitare ulteriormente l'attuazione e la corretta esecuzione dei progetti strategici.

5.   Il promotore del progetto presenta alla Commissione, ogni due anni dalla data di riconoscimento del progetto come strategico, una relazione contenente informazioni riguardanti quantomeno:

a)

i progressi compiuti nell'attuazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

b)

se del caso, le ragioni dei ritardi rispetto al calendario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e un piano per ovviare a tali ritardi;

c)

i progressi compiuti nel finanziamento del progetto, comprese le informazioni sul sostegno finanziario pubblico.

La Commissione presenta una copia della relazione al comitato onde agevolare la discussione di cui al paragrafo 4.

6.   Il comitato può richiedere in qualsiasi momento ai promotori di progetti ulteriori informazioni pertinenti all'attuazione del progetto strategico.

7.   Il promotore del progetto comunica alla Commissione:

a)

le modifiche che costituiscono ostacoli al rispetto da parte del progetto dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

b)

le modifiche durature riguardanti il controllo delle imprese coinvolte nel progetto rispetto alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

8.   Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che definiscano un modello che i promotori di progetti devono utilizzare per le relazioni di cui al paragrafo 5. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Detti atti di esecuzione forniscono un modello unico che include tutte le informazioni necessarie per la relazione. La portata delle informazioni necessarie per completare il modello unico è ragionevole.

9.   Il promotore del progetto crea e aggiorna regolarmente il sito web della società o un sito web dedicato al progetto con informazioni pertinenti per la popolazione locale, al fine di promuovere l'accettazione pubblica del progetto strategico, comprese le informazioni sugli impatti e i benefici ambientali e sociali ad esso associati. Il sito web è liberamente accessibile al pubblico ed è disponibile in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dalla popolazione locale.

SEZIONE 2

PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8

Sportello unico

1.   Entro [OP: inserire: 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente responsabile di agevolare, coordinare e razionalizzare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche e di fornire informazioni sugli elementi di cui all'articolo 17. Senza incidere sulla rapidità del procedimento, l'autorità competente designata può richiedere il parere e il coinvolgimento di altre autorità competenti.

2.   L'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni che conduce a una decisione globale riguardo a un determinato progetto relativo alle materie prime critiche e coordina la presentazione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti. Essa si adopera affinché tutte le questioni concernenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche siano gestite in maniera tempestiva.

Gli sportelli unici assegnano ai progetti relativi alle materie prime critiche a cui è stato conferito lo status di progetti strategici un funzionario responsabile della pratica. Il funzionario responsabile della pratica costituisce un agevole punto di contatto e aiuta il promotore del progetto a comprendere le questioni amministrative. Il funzionario responsabile può anche fare parte di un'altra autorità rispetto alle diverse strutture nazionali dello sportello unico.

3.   Le responsabilità dell'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 o i compiti ad essa associati possono essere delegati a un'altra autorità o svolti da quest'ultima, per ogni progetto relativo alle materie prime critiche, a condizione che:

a)

l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 comunichi al promotore del progetto tale delega;

b)

un'unica autorità sia responsabile di ciascun progetto relativo alle materie prime critiche;

c)

un'unica autorità coordini la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti;

c bis)

l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 assicuri che la delega dei compiti non comporti alcun ritardo.

4.   I promotori di progetti sono autorizzati a trasmettere tutta la documentazione relativa alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

5.   L'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 tiene conto di tutti gli studi validi condotti e dei permessi o delle autorizzazioni rilasciati per un determinato progetto relativo alle materie prime critiche prima dell'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni conformemente al presente articolo, e non richiede la duplicazione degli studi e dei permessi o delle autorizzazioni, a meno che non sia altrimenti richiesto dal diritto dell'Unione.

6.   L'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 garantisce che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e sul rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche, compresi, se del caso, i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, e che le relative procedure siano semplici.

7.   Gli Stati membri assicurano che l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 o qualsiasi autorità a cui siano delegati compiti a norma del paragrafo 3 dispongano di un numero sufficiente di membri del personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti, anche per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, per l'efficace svolgimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

Laddove gli Stati membri non dispongano inizialmente delle risorse necessarie per rispettare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo in termini di risorse tecniche, la Commissione fornisce loro risorse che li aiutino a rispettare tali requisiti.

8.   Il comitato:

a)

discute periodicamente l'attuazione della presente sezione e condivide le migliori pratiche per accelerare la procedura di autorizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche, nonché per migliorarne la partecipazione e la consultazione da parte del pubblico;

b)

ove opportuno propone alla Commissione orientamenti per l'attuazione della presente sezione, di cui le autorità nazionali competenti menzionate al paragrafo 1 dovranno tenere conto.

Articolo 9

Status prioritario dei progetti strategici

1.   Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente delle procedure di autorizzazione relative ai progetti strategici dell'Unione, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate , comprese le autorità nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, assicurano che tali procedure , ivi compresi i contatti tra il promotore del progetto e qualsiasi autorità prima che la domanda sia presentata ufficialmente e completata, siano trattate nel modo più rapido possibile in conformità al diritto dell'Unione e al diritto nazionale.

2.   Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, i progetti strategici dell'Unione ottengono lo status di massima rilevanza nazionale possibile, laddove tale status esista nel diritto nazionale, e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni , comprese le autorizzazioni edilizie, chimiche e di connessione alla rete, nonché le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, se del caso, e tutte le domande e le procedure amministrative .

3.   Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e all'emissione di autorizzazioni per i progetti strategici dell'Unione di fronte a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza e purché siano strettamente rispettati i diritti della difesa dei singoli e delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici partecipano a tale procedura d'urgenza, ove applicabile.

Articolo 10

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.   Per i progetti strategici dell'Unione la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera:

a)

i 24 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione, salvo per i progetti strategici legati esclusivamente ai rifiuti di estrazione, per i quali la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera i 18 mesi ;

b)

i 12 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.

2.   Per i progetti strategici dell'Unione per i quali è stata avviata la procedura di rilascio delle autorizzazioni prima dell'ottenimento dello status di progetto strategico e per le espansioni dei progetti strategici che hanno già ottenuto un'autorizzazione , la durata delle fasi rimanenti di tale procedura dopo la concessione al progetto dello status di progetto strategico, in deroga al paragrafo 1, non supera:

a)

i 21 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione , salvo per i progetti strategici legati esclusivamente ai rifiuti di estrazione, per i quali la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera i 15 mesi ;

b)

i 9 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.

3.   In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può prorogare i termini di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), di un massimo di tre mesi e i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), di un massimo di un mese, prima della loro scadenza e valutando caso per caso. In tal caso l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della data in cui è prevista una decisione globale.

4.   Per i progetti strategici che non prevedono l'estrazione , nel caso in cui l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento non abbia adottato una decisione globale entro i termini applicabili di cui ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo la pertinente domanda di rilascio delle autorizzazioni è considerata approvata, tranne nei casi in cui il progetto specifico richieda una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o delle direttive 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE . In deroga all'articolo 4 , paragrafo 6, della direttiva 2011/92/UE, la determinazione se tale valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria e le valutazioni pertinenti sono decise e comunicate al promotore del progetto entro 30 giorni . [Em. 4]

5.   Entro un mese dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni relativa a un progetto strategico, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, convalida la domanda o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa entro 30 giorni da tale richiesta , in cui si specifica quali sono le informazioni mancanti.

La data del riconoscimento della validità della domanda da parte dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

6.   Entro un mese dalla data di riconoscimento della validità della domanda di rilascio delle autorizzazioni, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario è pubblicato dal promotore del progetto sul sito web di cui all'articolo 7, paragrafo 9 .

7.   I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.

I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

Articolo 11

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

1.   Nel caso in cui debba essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per un progetto strategico a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, il promotore del progetto in questione , entro 30 giorni dalla notifica del riconoscimento del progetto come strategico, richiede all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 20 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta. L'autorità nazionale competente ha come obiettivo quello di semplificare la procedura e guidare il promotore del progetto attraverso di essa.

La Commissione pubblica orientamenti comuni per le autorità nazionali competenti in conformità del presente paragrafo.

2.   Nel caso di progetti strategici per i quali l'obbligo di effettuare valutazioni degli effetti sull'ambiente deriva contemporaneamente dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dalle direttive 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, garantisce l'applicazione di una procedura coordinata o comune, in base alla scelta del promotore del progetto, che soddisfi tutte le prescrizioni di tale normativa dell'Unione , qualunque sia la procedura scelta dal promotore del progetto .

Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, coordina e razionalizza le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto previste dalla pertinente normativa dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione.

3.   L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, garantisce che le autorità interessate formulino la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di un progetto strategico entro 80 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dal completamento delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 di tale direttiva.

3 bis.     In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può prorogare i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo di un massimo di 30 giorni, prima della loro scadenza e valutando caso per caso. In tal caso l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della data in cui è prevista la conclusione motivata.

4.   I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE non superano gli 80 giorni e non sono inferiori a 40 giorni in caso di progetti strategici.

4 bis.     Per i progetti strategici, l'assenza di una conclusione motivata da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, entro i termini applicabili di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il promotore del progetto può presentare un reclamo dinanzi al tribunale competente, che comporta sanzioni pecuniarie o un'ingiunzione cautelare.

5.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di progetto strategico.

I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di progetto strategico solo nella misura in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state completate.

Articolo 12

Pianificazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includano in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l'elaborazione di progetti relativi alle materie prime critiche in stretta collaborazione tra loro . La priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse , alle miniere attive o abbandonate e, se del caso, ai depositi minerari verificati dal rilevamento geologico effettuato da uno Stato membro .

2.   Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi a materie prime critiche siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile , tale valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati e verifica se il piano causerebbe un deterioramento dello stato o del potenziale di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE o se potrebbe ostacolare il raggiungimento di un buono stato o di un buon potenziale da parte di un corpo idrico. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE, la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti mantenendo al contempo lo stesso standard qualitativo . Quando è necessaria una valutazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE o all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE in conformità del presente articolo, essa è condotta in modo tale da non comportare una proroga dei termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 13

Applicabilità delle convenzioni UNECE

1.   Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991.

2.   Tutte le decisioni adottate ai sensi della presente sezione sono rese pubbliche in modo facilmente comprensibile e tutte le decisioni relative a un progetto sono disponibili nello stesso sito web .

SEZIONE 3

CONDIZIONI ABILITANTi

Articolo 14

Accelerazione dell'attuazione

1.   La Commissione e gli Stati membri nonché le autorità locali e regionali interessate intraprendono attività volte ad accelerare e facilitare gli investimenti privati in progetti strategici. Al fine di assicurare un approvvigionamento coerente all'interno dell'Unione, gli Stati membri, conformemente agli articoli 107 e 108 TFUE, valutano l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti , nonché a favore di start-up attive in fasi specifiche della catena del valore, al fine di sostenere lo sviluppo e promuovere un ecosistema innovativo e il più ampio spettro di tecnologie in tale settore . La Commissione e gli Stati membri si astengono dal realizzare attività che disincentivano gli investimenti privati.

2.    La Commissione e gli Stati membri , incluse le autorità locali e regionali, forniscono, se del caso, sostegno amministrativo ai progetti strategici al fine di agevolarne un'attuazione rapida ed efficace, anche prestando:

a)

assistenza per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;

b)

assistenza ai promotori dei progetti per promuovere ulteriormente la tempestiva partecipazione al progetto da parte del pubblico e la sua consultazione, in particolare seguendo le raccomandazioni e le migliori pratiche condivise dal comitato europeo per le materie prime critiche, se necessario;

b bis)

aggiornamenti sui ritardi amministrativi prevedibili e specifici dei promotori dei progetti per quanto concerne la procedura di rilascio dell'autorizzazione e le relative motivazioni, garantendo al tempo stesso una comunicazione regolare, tempestiva e chiara;

b ter)

i programmi di finanziamento di avviamento specifici delle materie prime che derivano dalle accademie dell'industria a zero emissioni nette di cui al [OP: inserire qui il riferimento alla legge sull'industria a zero emissioni nette].

2 bis.     La Commissione può trasmettere un parere agli Stati membri sull'allineamento tra l'attuazione nazionale e gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 15

Coordinamento dei finanziamenti

1.   Il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera a), su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il finanziamento del progetto ed emette raccomandazioni sulle risorse e sugli strumenti di finanziamento futuri, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:

a)

fonti di finanziamento private supplementari nonché un sostegno attraverso le risorse del Gruppo Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un'attenzione particolare all'iniziativa «Global Gateway» per i progetti strategici al di fuori dell'Unione ;

b)

strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle agenzie per il credito all'esportazione, delle banche e degli istituti di promozione nazionali;

c)

i pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.

1 bis.     Entro … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, la Commissione, assistita dal sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera a), presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La relazione descrive gli ostacoli all'accesso ai finanziamenti e le raccomandazioni per facilitare l'accesso ai finanziamenti per i progetti strategici, tra cui la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Articolo 16

Agevolare gli accordi di off-take

1.   La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi ai progetti strategici, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza.

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai potenziali off-taker di formulare offerte indicando:

a)

il volume e la qualità delle materie prime strategiche che intendono acquistare;

b)

il prezzo o la fascia di prezzo previsti;

c)

la durata prevista dell'accordo di off-take.

3.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai promotori dei progetti strategici di presentare offerte indicando:

a)

il volume e la qualità delle materie prime strategiche per le quali stanno cercando di concludere accordi di off-take;

b)

il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;

c)

la durata prevista dell'accordo di off-take.

4.   Sulla base delle offerte ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i promotori dei progetti strategici con i potenziali off-taker rilevanti per il loro progetto.

4 bis.     Il sistema è accessibile ai promotori dei progetti se un progetto strategico non ha ancora ricevuto la concessione dell'autorizzazione, ma ha raggiunto un livello avanzato nella procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 17

Accessibilità online delle informazioni amministrative

1.   Gli Stati membri forniscono online e in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni seguenti sulle procedure amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche:

a)

la procedura di rilascio delle autorizzazioni e le relative procedure amministrative per ottenerle ;

b)

i servizi di finanziamento e investimento;

c)

le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;

d)

i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro.

1 bis.     La Commissione fornisce in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni sulle procedure amministrative per ottenere lo status di progetto strategico online.

SEZIONE 4

ESPLORAZIONE

Articolo 18

Programmi nazionali di esplorazione

1.   Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche. Ciascuno Stato membro elabora il primo programma di questo tipo entro il [OP inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. I programmi nazionali sono sottoposti a riesame e ▌ ad aggiornamento in formato digitale con dati integrati da altre campagne di esplorazione ai fini della pubblicazione ogni tre anni.

2.   I programmi nazionali di esplorazione di cui al paragrafo 1 includono misure volte a incrementare le informazioni disponibili sulle presenze di materie prime critiche nell'Unione, compresi i giacimenti minerari profondi. A seconda dei casi essi includono le misure seguenti:

a)

mappatura dei minerali su scala idonea , compreso il potenziale di sterili esistenti ;

b)

campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;

c)

indagini geoscientifiche, come le indagini geofisiche;

d)

elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive;

e)

rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali presenze minerali non rilevate contenenti materie prime critiche e metalli vettori che possono contenere materie prime critiche .

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro progetti di programmi nazionali di cui al paragrafo 1. La Commissione può emettere un parere in merito all'ambito di applicazione e al formato dei programmi di esplorazione per assicurare un approccio ottimizzato dell'Unione. La Commissione può altresì aiutare gli Stati membri a istituire e attuare i propri programmi nazionali di esplorazione, mediante risorse tecniche, digitali e tecnologiche.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi nazionali completati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione trasmette in seguito tali programmi al comitato, in modo tale che possano essere discussi in seno al sottogruppo di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera e).

4.   Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43, gli Stati membri forniscono informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure contenute nei loro programmi nazionali.

5.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, su un sito web ad accesso libero, le informazioni aggiornate relative alle presenze minerali contenenti materie prime critiche, raccolte attraverso le misure previste nei programmi nazionali di cui al paragrafo 1 su richiesta motivata del mondo accademico, delle autorità nazionali competenti, degli enti dell'Unione o nazionali, regionali e locali, istituti o servizi geologici nazionali . Se del caso, tali informazioni comprendono la classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano un modello per mettere a disposizione le informazioni di cui al primo comma. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

6.   Tenendo conto della cooperazione esistente in materia di esplorazione generale, il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera b), discute i programmi nazionali di cui al paragrafo 1 e la loro attuazione, tenendo quanto meno in considerazione:

a)

il potenziale di cooperazione, anche per quanto riguarda l'esplorazione di presenze minerali transfrontaliere e formazioni geologiche comuni;

b)

le migliori pratiche relative alle misure elencate al paragrafo 2;

c)

l'integrazione dei risultati dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1 con le infrastrutture di dati territoriali di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (27) al fine di rendere l'infrastruttura di dati territoriali accessibile a tutte le autorità nazionali competenti per incrementare la condivisione dei dati .

6 bis.     Gli Stati membri sostengono la maturità tecnologica di tecnologie per l'esplorazione per depositi di spessore e complessi di materie prime critiche almeno tramite l'inclusione di azioni di supporto a tale scopo previste dai programmi nazionali di R&I, riducendo al minimo l'impatto ambientale di tali tecnologie.

Capo 4

Monitoraggio e attenuazione dei rischi

Articolo 19

Monitoraggio e prove di stress

1.   La Commissione monitora il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche. Tale monitoraggio riguarda almeno l'evoluzione dei parametri seguenti:

a)

i flussi commerciali;

b)

la domanda e l'offerta;

c)

la concentrazione dell'offerta;

d)

la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle diverse fasi della catena del valore;

d bis)

la volatilità dei prezzi;

d ter)

le strozzature delle autorizzazioni;

d quater)

le capacità di riciclaggio a livello globale e dell'Unione di materie prime strategiche;

d quinquies)

gli sviluppi geopolitici e le sfide in materia di sicurezza che l'Unione si trova ad affrontare.

2.   Le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), sostengono la Commissione nel monitoraggio di cui al paragrafo 1:

a)

condividendo tutte le informazioni di cui dispongono sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni di cui all'articolo 20;

b)

raccogliendo, di concerto con la Commissione e le altre autorità partecipanti, informazioni sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni di cui all'articolo 20 , fatta salva la legislazione applicabile in materia di concorrenza e antitrust;

c)

fornendo un'analisi dei rischi di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche alla luce dell'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), provvede affinché sia eseguita, quanto meno ogni due anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime critiche o qualora, a seguito del monitoraggio di cui al paragrafo 1, siano rilevati rischi di approvvigionamento.  A tal fine il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c, coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime critiche tra le varie autorità partecipanti.

Le prove di stress di cui al primo comma consistono in una valutazione della vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento della catena di approvvigionamento dell'Unione della materia prima critica in questione, eseguita stimando l'impatto dei diversi scenari che possono causare tali perturbazioni e i loro potenziali effetti e tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a)

dove è estratta, trasformata o riciclata la materia prima in questione;

b)

le capacità degli operatori economici lungo la catena del valore e la struttura del mercato;

c)

i fattori che potrebbero incidere sull'approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, le controversie commerciali tra cui la coercizione economica, la logistica, l'approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;

d)

la disponibilità e la capacità di diversificare rapidamente le fonti di approvvigionamento , di sostituire le materie o di attenuare la domanda mediante aumenti di efficienza ;

e)

gli utilizzatori della materia prima in questione lungo la catena del valore e la relativa quota di domanda, con particolare attenzione alla fabbricazione di tecnologie pertinenti alle transizioni verde e digitale nonché alle applicazioni aero spaziali e di difesa.

4.   La Commissione pubblica , su richiesta motivata del mondo accademico, delle autorità nazionali competenti, degli organismi dell'Unione o di istituti o servizi geologici nazionali degli Stati membri, informazioni contenenti :

a)

le informazioni disponibili sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1;

b)

un calcolo del rischio di approvvigionamento per le materie prime critiche alla luce delle informazioni di cui alla lettera a);

c)

i risultati delle prove di stress di cui al paragrafo 3;

d)

dei suggerimenti, laddove opportuno, in merito a strategie di attenuazione adeguate per ridurre il rischio di approvvigionamento.

In presenza di motivi fondati per cui mettere a disposizione le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo a uno qualsiasi dei soggetti di cui allo stesso comma 1 comporterebbe svantaggi geopolitici, la Commissione può rifiutarsi di mettere a disposizione le informazioni a uno qualsiasi di tali soggetti attori valutando caso per caso.

5.   Qualora, sulla base delle informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ritenga che vi sia una chiara indicazione del rischio di perturbazione dell'approvvigionamento, la Commissione avverte gli Stati membri, il comitato , il Parlamento europeo e gli organi di governance dell'Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi la cui sfera di competenza riguarda le materie prime critiche o strategiche pertinenti.

5 bis.     Le imprese di grandi dimensioni che producono tecnologie strategiche impiegando materie prime strategiche devono adottare misure adeguate di gestione e mitigazione del rischio per quanto riguarda le loro catene di approvvigionamento di materie prime critiche e condividerle regolarmente con il proprio consiglio di amministrazione e, se necessario, ad hoc.

Articolo 20

Obblighi di informazione per il monitoraggio

1.   Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su qualsiasi progetto relativo alle materie prime, nuovo o già esistente sul proprio territorio, che sia pertinente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), includendo una classificazione dei nuovi progetti secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

Lo Stato membro che fornisce informazioni in conformità delcon il primo comma del presente paragrafo ottiene tali informazioni esclusivamente dai dati presentati nella domanda di rilascio dell'autorizzazione. Qualsiasi informazione trasmessa in conseguenza del primo comma del presente paragrafo viene trattata in conformità dell'articolo 44.

2.   Gli Stati membri individuano le imprese di grandi dimensioni che operano lungo la catena del valore delle materie prime critiche stabilite nel proprio territorio e:

a)

monitorano le loro attività mediante indagini periodiche e proporzionate al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i compiti di monitoraggio di cui all'articolo 19 . Le imprese di grandi dimensioni individuate in conformità del presente paragrafo sono tenute solamente a presentare le informazioni che raccolgono quale parte degli esercizi di monitoraggio già esistenti o delle prove di stress, nella misura in cui tali informazioni sono già disponibili. Le imprese di grandi dimensioni non sono tenute a presentare alcun dato che comprenda il rischio d'impresa. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni siano trattate in conformità dell'articolo 44 ;

b)

nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43, forniscono informazioni sui risultati di tali indagini;

c)

notificano senza indugio alla Commissione gli eventi di rilievo che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività delle imprese di grandi dimensioni identificate .

3.   Gli Stati membri trasmettono i dati raccolti a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo alle autorità statistiche nazionali e a Eurostat ai fini della compilazione delle statistiche conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri designano l'autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati agli istituti nazionali di statistica e a Eurostat.

3 bis.     Gli Stati membri, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, elaborano un modello unico che le imprese di grandi dimensioni devono compilare per rispondere ai sondaggi di cui al paragrafo 2, lettera a). Il modello unico può indicare come devono essere formulate le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La portata delle informazioni necessarie per completare il modello unico è ragionevole.

Articolo 21

Relazioni sulle scorte strategiche

1.   Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43 gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sullo stato delle proprie scorte strategiche di materie prime strategiche.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano le scorte detenute da tutte le autorità pubbliche, dalle imprese pubbliche o dagli operatori economici incaricati da uno Stato membro di costituire o gestire scorte strategiche per suo conto e includono almeno una descrizione:

a)

del livello delle scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica, misurato sia in tonnellate sia in percentuale del consumo nazionale annuo delle materie in questione, nonché della forma chimica e della purezza delle materie immagazzinate;

b)

dell'evoluzione del livello delle scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica nel corso dei cinque anni precedenti;

c)

di eventuali norme o procedure applicabili al rilascio, all'assegnazione e alla distribuzione delle scorte strategiche.

3.   La relazione può includere anche informazioni sulle scorte strategiche di materie prime critiche e di altre materie prime.

Articolo 22

Monitoraggio delle scorte strategiche

1.   Entro [OP: completare: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, condivide con il comitato e il Parlamento europeo:

a)

informazioni sul livello complessivo delle scorte dell'Unione per ciascuna materia prima strategica;

b)

informazioni sulla potenziale accessibilità transfrontaliera delle scorte strategiche, alla luce delle relative norme o procedure per il rilascio, l'assegnazione e la distribuzione.

2.    Il sottogruppo permanente del comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 6 , lettera d) , determina un livello di sicurezza delle scorte di materie prime strategiche dell'Unione. Il livello di sicurezza:

a)

è espresso come la quantità necessaria per coprire un numero di giorni di importazioni medie giornaliere nette in caso di perturbazione dell'approvvigionamento, calcolata sulla base del volume delle importazioni effettuate nel corso dell'anno civile precedente;

c)

è proporzionato al rischio di approvvigionamento e all'importanza economica associati alla materia prima strategica in questione.

3.   La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, formula, se del caso, pareri indirizzati agli Stati membri:

a)

per aumentare il livello delle scorte strategiche, tenendo conto del confronto di cui al paragrafo 1, lettera b), della distribuzione relativa delle scorte esistenti tra gli Stati membri e del consumo di materie prime strategiche da parte degli operatori economici nei rispettivi territori degli Stati membri;

b)

per modificare o coordinare le norme o le procedure per il rilascio, l'assegnazione e la distribuzione delle scorte strategiche al fine di migliorare la potenziale accessibilità transfrontaliera, in particolare dove necessario per la produzione di tecnologie strategiche.

4.   Nell'elaborare i pareri di cui al paragrafo 3, la Commissione e il comitato attribuiscono particolare importanza alla necessità di conservare incentivi a favore degli operatori privati, che dipendono da materie prime strategiche come fattori produttivi, affinché costituiscano le proprie scorte o adottino altre misure per gestire la propria esposizione ai rischi di approvvigionamento.

5.   Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43 gli Stati membri comunicano se e in che modo hanno attuato o intendono attuare i pareri di cui al paragrafo 3.

6.   Prima della partecipazione di almeno due Stati membri a consessi internazionali o multilaterali nei settori delle scorte strategiche di materie prime strategiche, la Commissione garantisce un coordinamento preliminare o tra gli Stati membri interessati e la Commissione o mediante una riunione specifica del comitato.

7.   La Commissione fornisce i dati raccolti sulle scorte disponibili dell'Unione agli organi di governance dell'Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi riguardanti le pertinenti materie prime strategiche.

Articolo 24

Acquisto in comune

1.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime strategiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cerca offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata. Sono comprese sia le materie prime strategiche non trasformate sia quelle trasformate.

2.   Nell'istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1, la Commissione sceglie le materie prime strategiche e le fasi di trasformazione con cui è possibile utilizzare il sistema, tenendo conto del relativo rischio di approvvigionamento delle diverse materie prime strategiche e delle possibilità di costituire scorte strategiche relative a tali materie sulla base delle informazioni raccolte a norma degli articoli 21 e 22.

La Commissione può anche fissare le quantità minime di materie richieste lasciando impregiudicata la capacità delle PMI di partecipare al sistema, tenendo conto delle esigenze aggregate delle PMI, del numero previsto di partecipanti interessati e della necessità di garantire un numero gestibile di partecipanti.

3.   La partecipazione al sistema di cui al paragrafo 1 è trasparente e aperta a tutte le imprese interessate stabilite nell'Unione e alle autorità degli Stati membri. La partecipazione degli Stati membri o degli enti nazionali soggetti alle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE sugli appalti è possibile solo nei casi in cui tale partecipazione sia compatibile con tali direttive.

4.   Le imprese dell'Unione e le autorità degli Stati membri che partecipano al sistema di cui al paragrafo 1 possono, in maniera trasparente, negoziare congiuntamente l'acquisto, compresi i prezzi o altri termini e condizioni dell'accordo di acquisto, o ricorrere all'acquisto in comune per ottenere migliori condizioni con i fornitori o per prevenire carenze. Le imprese dell'Unione e le autorità degli Stati membri partecipanti rispettano il diritto dell'Unione, compreso il diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

5.   Gli enti sono esclusi dalla partecipazione in qualità di fornitori all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune o in qualità di prestatori di servizi se sono:

a)

sottoposti a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;

b)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, ovvero agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

6.   In deroga all'articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione può appaltare, con procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell'Unione che agisce da prestatore di servizi per istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1. Il prestatore di servizi selezionato non ha conflitti di interesse.

7.   La Commissione definisce nel contratto di servizi i compiti che il prestatore di servizi deve svolgere, tra cui l'assegnazione della domanda, l'assegnazione dei diritti di accesso per l'offerta, la registrazione e la verifica di tutti i partecipanti, la pubblicazione e la rendicontazione delle attività e qualsiasi altro compito necessario per istituire e gestire il sistema. Il contratto di servizi contempla anche gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, tra cui l'uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità.

8.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore di servizi che riguardano il contratto. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell'Unione.

9.   Il contratto di servizi con il prestatore di servizi selezionato stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l'eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.

Capo 5

Sostenibilità

SEZIONE 1

CIRCOLARITÀ

Articolo 25

Misure nazionali sulla circolarità

1.   Entro [OP: inserire: 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro adotta e attua programmi nazionali , che possono includere azioni e collaborazioni transfrontaliere nello Spazio economico europeo contenenti misure adeguate volte a:

-a)

attenuare l'aumento della domanda di materie prime critiche al fine di raggiungere i parametri di riferimento stabiliti nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d ter);

a)

aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti, scarti metallici e prodotti a fine vita che presentano un elevato potenziale di recupero, nonché di riutilizzo e di riparazione, delle materie prime critiche in conformità con l'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE , e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la durata di vita dei prodotti e la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di ambiente e sanità pubblica ;

b)

aumentare la prevenzione dei rifiuti, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento, la rifabbricazione e il cambio di destinazione di prodotti e componenti che presentano un elevato potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c)

aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie che possono essere utilizzate in alternativa o in combinazione con le materie prime critiche primarie, compresi i materiali provenienti da scarti metallici e prodotti a fine vita, e promuovere il ricondizionamento dei prodotti anche, se del caso, tenendo conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o prendendo in considerazione incentivi finanziari per l'uso di tali materiali;

c bis)

aumentare l'uso efficiente delle materie prime critiche nell'intera catena del valore;

d)

aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nelle applicazioni tenendo conto di prestazioni e funzionalità , almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

e)

garantire che la propria forza lavoro disponga delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche promuovendo le misure in materia di competenze, di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione ;

e bis)

aumentare le possibilità di recupero delle materie prime critiche dai prodotti attraverso modifiche nella progettazione di tali prodotti o aumentandone la riciclabilità, almeno comprendendo azioni di supporto a tale scopo nell'ambito dei programmi nazionali di R&I ;

e ter)

promuovere nei loro programmi nazionali il consolidamento di programmi di sviluppo delle capacità e di trasferimento delle tecnologie al fine di promuovere il riciclaggio responsabile dei minerali critici nei paesi produttori;

e quater)

sostenere l'adozione di norme di qualità per i processi di riciclaggio di flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche come i rifiuti elettronici, al fine di garantire un recupero ottimale dei materiali.

I programmi nazionali di cui al primo comma sono aggiornati periodicamente, valutando in particolare se le misure adottate in conformità del presente paragrafo sono adeguate.

Gli Stati membri condividono le informazioni pertinenti e le migliori pratiche relative a tali misure con il comitato europeo per le materie prime critiche istituito a norma dell'articolo 34. Ove possibile, si incoraggia l'adozione di misure relative all'aumento della maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio, all'efficienza dei materiali e alla sostituzione delle materie prime critiche, in collaborazione con altri Stati membri.

2.   I programmi di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i prodotti e i rifiuti che non sono soggetti a prescrizioni specifiche in materia di raccolta, trattamento, riciclaggio o riutilizzo ai sensi della normativa dell'Unione. Per altri prodotti e rifiuti, le misure sono attuate in modo coerente con la vigente normativa dell'Unione.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a) e b), i programmi ivi considerati possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE e nei casi debitamente motivati , l'introduzione di strumenti economici, quali sconti, premi monetari o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere il riutilizzo di prodotti che presentano un elevato potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta dei rifiuti derivanti da tali prodotti.

3.   Entro [OP: inserire: 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro adotta e attua misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti chiuse indicate nella banca dati creata a norma dell'articolo 26 come contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.

4.   Le misure nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi internazionali e all'interno dell'Unione e distorsioni della concorrenza nel mercato dell'Unione conformemente al TFUE.

5.   Nel comunicare alla Commissione i dati relativi alle quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche riciclate, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli Stati membri individuano separatamente e comunicano una stima motivata delle materie prime critiche immesse sul mercato nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche , le quantità di componenti contenenti quantità rilevanti di materie prime critiche rimosse da tali rifiuti di apparecchiature e le quantità di materie prime critiche recuperate dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano il formato e i dettagli di tali comunicazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo successivo all'adozione di tali atti di esecuzione.

5 bis.     Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione riesamina la direttiva 2012/19/UE al fine di valutare la fattibilità di introdurre obiettivi per la raccolta e il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

6.   Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43, gli Stati membri forniscono informazioni sull'adozione dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1 e sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure adottate a norma dei paragrafi da 1 a 3 e sui loro effetti, così come sul loro contributo a soddisfare i parametri di riferimento stabiliti all'articolo 1 .

7.    Entro … [1 anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 36 al fine di integrare il presente regolamento, che specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare almeno dotati di un potenziale rilevante di recupero delle materie prime critiche ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b).

Nel redigere tale elenco la Commissione tiene conto:

a)

della quantità totale di materie prime critiche potenzialmente recuperabili da tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti;

b)

della misura in cui tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono disciplinati dalla normativa dell'Unione;

c)

delle lacune normative;

d)

delle sfide particolari che incidono sulla relativa raccolta e sul trattamento dei rifiuti;

e)

dei sistemi esistenti di raccolta e trattamento dei rifiuti a essi applicabili.

7 bis.     La Commissione, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, elabora codici specifici di identificazione dei rifiuti per le batterie agli ioni di litio e i flussi di rifiuti intermedi («massa nera»).

Articolo 26

Recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione

1.   Gli operatori tenuti a presentare piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/21/CE forniscono all'autorità competente di cui all'articolo 3 della direttiva 2006/21/CE uno studio di valutazione ambientale ed economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

a)

dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e

a bis)

dai rifiuti di estrazione smaltiti dall'operatore dall'entrata in vigore della direttiva 2006/21/CE; nonché

b)

dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

1 bis.     Gli operatori sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se dimostrano alle autorità competenti che i rifiuti di estrazione non contengono materie prime critiche tecnicamente recuperabili.

2.   Lo studio di cui al paragrafo 1 comprende almeno una stima delle quantità e delle concentrazioni di materie prime critiche contenute nei rifiuti di estrazione e nel volume estratto e una valutazione della relativa recuperabilità tecnica ed economica , nonché delle conseguenze ambientali del loro recupero . Gli operatori specificano i metodi utilizzati per stimare le quantità e le concentrazioni.

3.   Gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti esistenti presentano lo studio di cui al paragrafo 1 all'autorità competente quale definita all'articolo 3 della direttiva 2006/21/CE entro [OP: inserire: 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio all'autorità competente al momento della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/21/CE.

4.   Gli Stati membri istituiscono una banca dati di tutte le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, comprese quelle abbandonate, situate sul loro territorio. Tale banca dati contiene informazioni riguardanti:

a)

l'ubicazione, la superficie e il volume dei rifiuti della struttura di deposito dei rifiuti;

b)

l'operatore o l'ex operatore della struttura di deposito dei rifiuti e, se del caso, il relativo successore legale;

c)

le quantità e le concentrazioni approssimative di tutte le materie prime contenute nei rifiuti di estrazione e, laddove disponibili, nel giacimento minerario originale, conformemente al paragrafo 6 del presente articolo;

d)

qualsiasi informazione supplementare ritenuta pertinente dallo Stato membro per consentire il recupero di materie prime critiche da una struttura di deposito dei rifiuti.

5.   La banca dati di cui al paragrafo 4 è istituita entro [OP: inserire: 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e tutte le informazioni sono inserite entro [OP: inserire: 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. È messa a disposizione in formato digitale e accessibile al pubblico e aggiornata almeno ogni due anni al fine di includere ulteriori informazioni disponibili e strutture recentemente chiuse o recentemente individuate.

6.   Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), gli Stati membri svolgono almeno le seguenti attività:

a)

per tutte le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, gli Stati membri provvedono al riesame completo dei fascicoli di autorizzazione disponibili entro [OP: inserire: 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

b)

per le strutture di deposito dei rifiuti in cui le informazioni disponibili non escludono a priori la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, gli Stati membri effettuano inoltre, entro [OP: inserire: 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], un campionamento geochimico.

c)

per le strutture di deposito dei rifiuti in cui dalle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo è emersa la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, gli Stati membri effettuano inoltre, entro [OP: inserire: 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], un'analisi più dettagliata che comprenda il core logging (acquisizione dati con carotaggio) o tecniche equivalenti, laddove ciò sia ecologicamente corretto conformemente alle prescrizioni ambientali applicabili a livello dell'Unione e, se del caso, alle prescrizioni della direttiva 2006/21/CE.

7.   Le attività di cui al paragrafo 6 sono svolte entro i limiti degli ordinamenti giuridici nazionali in materia di diritti di proprietà, proprietà di terreni, risorse minerarie e rifiuti, nonché di qualsiasi altra disposizione pertinente. Qualora tali fattori impediscano le attività, le autorità dello Stato membro chiedono la cooperazione dell'operatore o del proprietario della struttura di deposito dei rifiuti. I risultati delle attività di cui al paragrafo 6 sono resi accessibili nell'ambito della banca dati di cui al paragrafo 4 . Laddove possibile, gli Stati membri inseriscono in tale banca dati una classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

Articolo 27

Riciclabilità dei magneti permanenti

1.   A decorrere da [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:

a)

se tali prodotti contengono o meno uno o più magneti permanenti;

b)

qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei seguenti tipi:

i)

neodimio-ferro-boro;

ii)

samario-cobalto;

iii)

alluminio-nichel-cobalto;

iv)

ferrite;

b bis)

qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti dei tipi descritti alla lettera b), la quantità di ciascun tipo di magnete che è contenuta nel prodotto.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il formato per l'etichettatura di cui al paragrafo 1 entro [data: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

3.   A decorrere da [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 che contengono uno o più magneti permanenti dei tipi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii), garantisce la presenza di un vettore di dati sul prodotto o al suo interno. In nessun caso il vettore di dati contiene o conferisce l'accesso a informazioni commercialmente sensibili.

4.   Il vettore di dati di cui al paragrafo 3 è collegato a un identificativo unico del prodotto che fornisce accesso mirato alle informazioni seguenti:

a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;

b)

informazioni sul peso, sulla collocazione e sulla composizione chimica di tutti i singoli magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti dei magneti, colle ed eventuali additivi utilizzati;

c)

fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, informazioni che consentono l'accesso a tutti i magneti permanenti contenuti nel prodotto, e la relativa rimozione, e che illustrino almeno l'integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere al magnete permanente e rimuoverlo.

5.   Per i prodotti in cui i magneti permanenti incorporati sono contenuti esclusivamente all'interno di uno o più motori elettrici incorporati nel prodotto, le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera b), possono essere sostituite da informazioni sulla posizione di tali motori elettrici e le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), possono essere sostituite da informazioni sulle modalità di accesso ai motori elettrici e sulla relativa rimozione, che illustrino almeno l'integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere ai motori elettrici e rimuoverli.

6.   Per i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali è necessario un passaporto del prodotto quale definito nel regolamento XX/XXXX [regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nel regolamento XX/XXXX [relativo alle batterie e ai rifiuti delle batterie] a norma di un altro atto legislativo dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 4 sono incluse in tale passaporto o nel passaporto digitale del prodotto. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono complete, aggiornate e accurate e restano disponibili per un periodo almeno pari alla normale durata di vita del prodotto più dieci anni, anche in seguito a insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione della persona fisica o giuridica responsabile.

Le informazioni di cui al paragrafo 4 si riferiscono al modello di prodotto o, qualora le informazioni tra unità dello stesso modello differiscano, a un particolare lotto o a una specifica unità. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono accessibili ai ricondizionatori, ai riparatori, ai riciclatori, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità doganali.

8.   Si applicano l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e d) e gli articoli 10 e 13 del regolamento (UE) …/… [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], nonché le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 di detto regolamento.

Prima di immettere sul mercato un prodotto di cui al paragrafo 3, le persone fisiche o giuridiche provvedono affinché l'identificativo unico del prodotto di cui al paragrafo 4 sia caricato nel registro di cui all'[articolo 12, paragrafo 1] del regolamento (UE) …/… [progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

Ai fini del primo e del secondo comma, i riferimenti all'«atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4» di cui all'articolo 10, lettera b), e agli «atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4» di cui all'articolo 10, lettera f), e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si intendono fatti al presente regolamento.

9.   Se per uno dei prodotti elencati al paragrafo 1 sono stabiliti obblighi di informazione relativi al riciclaggio dei magneti permanenti in atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento XX/XXXX [OP: inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o in altre normative di armonizzazione dell'Unione, tali prescrizioni si applicano in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

10.   I prodotti progettati principalmente per applicazioni aerospaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

Le informazioni specifiche di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 possono essere omesse se comprendono informazioni commercialmente sensibili.

11.   Per i dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L, le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere da [OP: inserire: 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato VI al fine di fornire o aggiornare un elenco di codici della nomenclatura (28) combinata e di descrizioni di prodotto corrispondenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 con l'obiettivo di agevolare il lavoro delle autorità doganali in relazione a tali prodotti e alle prescrizioni di cui al presente articolo e all'articolo 28.

Articolo 28

Contenuto riciclato di magneti permanenti

1.   A decorrere da [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] oppure due anni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2, se questa data è successiva, ogni persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, che contengono uno o più magneti permanenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii), e per i quali il peso totale di tutti i magneti permanenti supera i 0,2 kg, pubblica su un sito web a libero accesso la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti contenuti nel prodotto.

2.   Entro [OP: inserire: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 36 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica della quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti di fabbricazione o dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti contenuti nei prodotti di cui al paragrafo 1.

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, con gli adeguamenti necessari a seconda dei prodotti interessati. Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a)

l'adeguatezza del modulo al tipo di prodotto e la proporzionalità all'interesse pubblico perseguito;

b)

la disponibilità di terzi competenti e indipendenti in grado di svolgere potenziali compiti di valutazione della conformità;

c)

qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

3.    Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo quote minime per il neodimio, il disprosio, il praseodimio, il terbio, il boro, il samario, il nichel e il cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo, che devono essere presenti nel magnete permanente contenuto nei prodotti di cui al paragrafo 1. In casi debitamente giustificati, diverse quote minime possono essere applicate per diversi prodotti o alcuni prodotti possono essere esclusi da tale obbligo.

Gli atti delegati di cui al primo comma prevedono periodi transitori adeguati alla difficoltà di adattare i prodotti oggetto della misura per garantire la conformità.

La quota minima di cui al primo comma si basa su una valutazione preliminare degli impatti, tenendo conto:

a)

della disponibilità attuale e prevista di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo;

b)

delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 e della distribuzione relativa della quota di contenuto riciclato nei magneti permanenti contenuti nei prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato;

c)

dei progressi tecnici e scientifici, compresi i cambiamenti significativi nelle tecnologie relative ai magneti permanenti che incidono sul tipo di materiali recuperati;

d)

del contributo effettivo e potenziale di una quota minima agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;

e)

dei possibili impatti sul funzionamento di prodotti contenenti magneti permanenti;

f)

della necessità di evitare impatti negativi sproporzionati sull'accessibilità economica dei magneti permanenti e dei prodotti che li contengono.

4.   Se per uno dei prodotti elencati al paragrafo 1 sono stabilite prescrizioni relative al contenuto riciclato dei magneti permanenti in atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento XX/XXXX [OP: inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o in altre normative di armonizzazione dell'Unione, tali prescrizioni si applicano in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

5.   A decorrere dalla data di applicazione della prescrizione di cui al paragrafo 1, quando vendono i prodotti di cui al paragrafo 1, anche in caso di vendita a distanza, o li espongono durante un'attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato detti prodotti provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 prima di essere vincolati da un contratto di vendita.

Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1. I prodotti progettati principalmente per applicazioni aero spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

6.   Per i dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 6 si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

SEZIONE 2

CERTIFICAZIONE E IMPRONTA AMBIENTALE

Articolo 29

Sistemi riconosciuti

1.   I governi , le associazioni di categoria o i raggruppamenti interessati che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche («titolari dei sistemi») possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione. La decisione di riconoscimento di un sistema è pubblicata entro sei mesi dalla domanda presentata dal titolare del sistema.

Le richieste di cui al primo comma contengono qualsiasi elemento di prova pertinente relativo al rispetto dei criteri di cui all'allegato IV. La Commissione adotta atti di esecuzione entro … [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] che specifichino le informazioni minime che devono essere incluse nelle domande. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 3.

Detti atti di esecuzione forniscono un modello unico che include tutte le informazioni necessarie per la domanda. Il modello unico fornisce solo le informazioni necessarie ai fini della valutazione della domanda. La portata delle informazioni necessarie per completare il modello unico è ragionevole.

2.   Qualora, sulla base degli elementi di prova forniti a norma del paragrafo 1, stabilisca che un sistema di certificazione soddisfa i criteri di cui all'allegato IV, la Commissione adotta un atto di esecuzione che concede il riconoscimento a detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 3.

3.   La Commissione verifica con cadenza almeno biennale che i sistemi riconosciuti continuino a soddisfare i criteri di cui all'allegato IV.

4.   I titolari di sistemi riconosciuti informano senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica o aggiornamento pertinenti apportati ai sistemi riconosciuti. La Commissione valuta se tali modifiche o aggiornamenti incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate, ove necessario.

5.   Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un sistema riconosciuto non hanno rispettato le prescrizioni di tale sistema, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del sistema riconosciuto, se tali casi siano indicativi di lacune del sistema che incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate, ove necessario .

6.   Se individua carenze in un sistema riconosciuto che incidono sulla base per il riconoscimento, la Commissione può concedere al titolare del sistema un periodo di tempo adeguato per adottare misure correttive entro un massimo di 12 mesi. Alla scadenza di tale periodo, se le carenze persistono, la Commissione non riconosce più il sistema.

7.   Qualora il titolare del sistema non adotti o rifiuti di adottare le misure correttive necessarie e la Commissione abbia stabilito che le carenze di cui al paragrafo 6 implicano che il sistema non soddisfa più i criteri di cui all'allegato IV, la Commissione adotta un atto di esecuzione che revoca il riconoscimento del sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 3.

8.   La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei sistemi riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web a libero accesso. Tale sito web consente inoltre la raccolta di contributi di tutti i portatori di interessi in merito all'attuazione dei sistemi riconosciuti. Tale riscontro è trasmesso ai rispettivi titolari del sistema per essere preso in considerazione.

Articolo 30

Dichiarazione dell'impronta ambientale

1.    Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 36 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale di tutte le materie prime critiche, conformemente all'allegato V e tenendo conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e di verifica individuano la categoria di impatto principale o, in casi debitamente giustificati, diverse categorie di impatto . La dichiarazione dell'impronta riguarda tale categoria o tali categorie di impatto, nonché le emissioni di gas a effetto serra .

2.   La Commissione adotta norme di calcolo e di verifica per una specifica materia prima critica se ha concluso, dopo aver preso in considerazione le varie categorie di impatto ambientale pertinenti e le emissioni di gas a effetto serra , che la materia prima critica in questione ha un'impronta ambientale importante e che l'obbligo di dichiarare l'impronta ambientale di tale materia per quanto riguarda la categoria o le categorie di impatto principale, al momento della sua immissione sul mercato, è pertanto necessario e proporzionato per contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione agevolando l'approvvigionamento di materie prime critiche con minore impronta ambientale e riducendo gli impatti climatici e ambientali di altre azioni del presente regolamento .

3.   Nel valutare se l'obbligo di cui al paragrafo 2 sia necessario, la Commissione tiene conto:

a)

dell'eventuale conseguimento e dell'efficacia del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione mediante altre normative dell'Unione applicabili alla materia prima critica in questione e delle relative modalità;

b)

dell'esistenza e dell'adozione di norme e orientamenti internazionali pertinenti, o della prospettiva di concordare tali norme a livello internazionale, nonché di pratiche sostenibili sul mercato, compresi i sistemi volontari riconosciuti a norma dell'articolo 29;

c)

dell'efficacia dei partenariati strategici, dei progetti strategici, degli accordi commerciali e di altri strumenti internazionali e delle attività di sensibilizzazione condotte dall'Unione ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;

c bis)

dei costi economici associati e degli oneri amministrativi per gli operatori economici.

4.   La Commissione effettua una valutazione preliminare degli impatti al fine di decidere se adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1. Tale valutazione:

a)

è basata, tra l'altro, su una consultazione:

i)

di tutti i portatori di interessi pertinenti, quali l'industria, compresa l'industria a valle, le PMI, il settore dell'artigianato, le parti sociali, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni che promuovono la salute umana e la tutela ambientale, le organizzazioni dei consumatori e il mondo accademico ;

ii)

dei paesi terzi i cui scambi commerciali con l'Unione possono essere influenzati in modo significativo da tale obbligo;

iii)

del comitato;

iii bis)

dell'Agenzia europea dell'ambiente, del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

b)

garantisce che tali misure non siano preparate, adottate o applicate in modo da creare o da conseguire l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non limitino gli scambi più di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, tenendo conto della capacità dei fornitori di paesi terzi di rispettare una dichiarazione secondo la quale i flussi commerciali aggregati e i costi delle materie prime critiche non sono colpiti in modo sproporzionato;

b bis)

valuta se obblighi analoghi ai sensi del diritto dell'Unione abbiano prodotto gli effetti auspicati e abbiano contribuito in misura significativa al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione;

c)

esamina l'eventualità che la misura contribuisca al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione senza incidere in modo sproporzionato sulla capacità dell'industria dell'Unione di reperire la materia prima critica in questione.

5.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato materie prime critiche per le quali la Commissione ha adottato norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1 rende disponibile una dichiarazione dell'impronta ambientale.

La prescrizione di cui al primo comma si applica a ogni singolo tipo di materia prima critica immessa sul mercato e ▌si applica alle materie prime critiche incluse nei prodotti intermedi o finali, laddove la materia prima critica costituisca una quota non trascurabile dell'impronta ambientale totale del prodotto .

6.   La dichiarazione dell'impronta ambientale di cui al paragrafo 5 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e ▌i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;

b)

informazioni sul tipo di materia prima critica per cui si applica la dichiarazione;

c)

informazioni sul paese e sulla regione in cui la materia prima critica è stata estratta, trasformata, raffinata e riciclata, a seconda dei casi;

d)

l'impronta ambientale della materia prima critica, calcolata conformemente alle norme di calcolo e di verifica applicabili adottate a norma del paragrafo 1;

e)

la classe di prestazione relativa all'impronta ambientale cui corrisponde la materia prima critica, stabilita in conformità all'atto delegato applicabile adottato a norma del paragrafo 7;

f)

un link a una versione pubblica dello studio a sostegno dei risultati della dichiarazione dell'impronta ambientale.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 36 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo classi di prestazione relative all'impronta ambientale entro due anni per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1, conformemente all'allegato V.

7 bis.     Qualora i prodotti intermedi o finali contenenti materie prime critiche siano disciplinati dalle prescrizioni dell'Unione in materia di impronta ambientale in un'altra normativa, l'impronta ambientale e di carbonio di ciascuna materia prima critica, ove possibile, è integrata nel calcolo dell'impronta ambientale dell'intero prodotto.

7 ter.     Entro il 31 dicembre 2030, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si analizzano le opzioni per limitare l'accesso al mercato dell'Unione unicamente alle materie prime appartenenti alle classi di prestazione relative all'impronta ambientale più virtuose di cui al paragrafo 7 per tutti o per taluni prodotti immessi sul mercato dell'Unione. La Commissione, ove opportuno, allega a tale relazione proposte legislative.

8.   La dichiarazione dell'impronta ambientale è pubblicata su un sito web a libero accesso in maniera facilmente comprensibile .

Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di un atto di esecuzione che stabilisca il formato della dichiarazione dell'impronta ambientale di cui al paragrafo 5. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

9.   Quando vendono materie prime critiche, anche in caso di vendita a distanza, o le espongono durante un'attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alla dichiarazione dell'impronta ambientale prima di essere vincolati da un contratto di vendita.

Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni incluse nella dichiarazione dell'impronta ambientale.

SEZIONE 3

LIBERA CIRCOLAZIONE, CONFORMITÀ E VIGILANZA DEL MERCATO

Articolo 31

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche conformi al presente regolamento per motivi connessi alle informazioni relative al riciclaggio o al contenuto riciclato dei magneti permanenti o per motivi legati alle informazioni sull'impronta ambientale delle materie prime critiche oggetto del presente regolamento.

2.   In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non vietano l'esposizione di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti o materie non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi.

Articolo 32

Conformità e vigilanza del mercato

1.   Prima di immettere sul mercato un prodotto di cui all'articolo 27 o 28, le persone fisiche o giuridiche responsabili garantiscono che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità applicabile e che sia stata redatta la documentazione tecnica richiesta. Se la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili è stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, la persona fisica o giuridica responsabile garantisce che sia stata redatta una dichiarazione di conformità UE e che sia stata apposta la marcatura CE.

2.   La procedura di valutazione della conformità per i prodotti soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 27 è la procedura stabilita nell'allegato IV del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], a meno che tali prodotti non siano soggetti anche alle prescrizioni di cui all'articolo 28, nel qual caso la procedura di valutazione della conformità è la procedura stabilita nelle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2.

3.   Capo IX e gli articoli 37, 38 e 39 del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] nonché le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 di detto regolamento si applicano in relazione alle prescrizioni applicabili ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione di cui agli articoli 27 e 28.

4.   Per quanto riguarda la vigilanza del mercato, si applicano le norme seguenti:

a)

il capo XII del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] nonché le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 di detto regolamento si applicano in relazione alle prescrizioni applicabili ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione di cui agli articoli 27, 28 e 30.

b)

gli Stati membri, oltre alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui al regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], prendono in considerazione le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 nel contesto del piano d'azione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;

c)

l'articolo 60 e l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si applicano anche in relazione alle prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30;

d)

la Commissione, oltre alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui al regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], inserisce le informazioni relative alle prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 nella relazione di cui all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento;

e)

nell'attuazione dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO) di cui a tale articolo e la Commissione tengono conto anche delle prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30.

5.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le parti pertinenti del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si applicano come segue:

a)

i riferimenti alle «specifiche di progettazione ecocompatibile di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4» di cui all'articolo 37, paragrafo 1, alle «prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4» di cui all'articolo 63, paragrafo 1, e alle «prescrizioni stabilite nell'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4» di cui all'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si leggono come riferimenti alle «prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento»;

b)

i riferimenti al «prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4» di cui all'articolo 37, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si leggono come riferimento a «prodotto o materie soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento»;

c)

i riferimenti ai «compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4» di cui all'articolo 41 e ai «compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati pertinenti adottati in applicazione dell'articolo 4» di cui all'articolo 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si leggono come riferimento ai «compiti di valutazione della conformità previsti dalle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento»;

d)

i riferimenti alle «procedure di valutazione della conformità di cui agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4» di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si leggono come riferimento alle «procedure di valutazione della conformità previste dalle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento»;

6.   Il presente articolo non si applica ai prodotti oggetto di omologazione a norma dei regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) n. 168/2013.

Capo 6

Partenariati strategici

Articolo 33

Partenariati strategici

1.    Entro … [GU: inserire: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente, ogni due anni, il comitato presenta una relazione in cui si discute:

-a)

un elenco aggiornato dei partenariati strategici esistenti e delle negoziazioni in corso per i partenariati strategici nonché dei progetti strategici nei paesi terzi;

a)

la misura in cui i partenariati strategici conclusi dall'Unione contribuiscono:

i)

al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione in una prospettiva a breve e a lungo termine , tenendo conto dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ;

iii)

al miglioramento della cooperazione lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l'Unione compresi i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II TFEU, e i paesi partner nonché l'indipendenza dell'Unione da paesi terzi non partner, e con particolare attenzione alla cooperazione con partner che condividono le stesse vedute ;

iii bis)

agli sviluppi economici e sociali dei paesi partner, in particolare dei paesi emergenti e in via di sviluppo, promuovendo nel contempo in tali paesi l'adozione di pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale e di economia circolare, condizioni di lavoro dignitose e diritti umani;

b)

la coerenza e le potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi interessati e le azioni svolte dall'Unione nel contesto dei partenariati strategici , tra cui il perseguimento e la negoziazione di accordi di libero scambio con paesi terzi ;

b bis)

i progetti relativi alle materie prime critiche previsti o creati con o in paesi terzi che non sono disciplinati da partenariati strategici né da accordi commerciali, ma perseguiti nell'ambito della piattaforma di cui al paragrafo 3 ter;

c)

la creazione di un elenco di paesi che dovrebbero essere considerati prioritari per la conclusione di partenariati strategici, tenendo conto dei seguenti criteri:

i)

il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dello stesso , tenendo conto del potenziale di un paese terzo in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche;

ii)

il fatto che la cooperazione tra l'Unione e un paese terzo possa migliorare la capacità dello stesso di garantire il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi attraverso il quadro normativo e l'attuazione dello stesso , il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori , tra cui le politiche volte a contrastare il lavoro forzato e in particolare il lavoro minorile, e un impegno significativo con le comunità locali comprese le popolazioni indigene , il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e responsabili e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto; in che modo l'Unione può contribuire, attraverso le sue politiche di partenariato, ad esempio mediante la formazione professionale e il sostegno tecnico, al rafforzamento dei quadri normativi dei paesi terzi;

iii)

l'esistenza di accordi di cooperazione in essere o potenziali tra un paese terzo e l'Unione e, per i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo, la possibilità di realizzare progetti di investimento del Global Gateway;

iv)

per i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo, se e in che modo un partenariato potrebbe contribuire alla creazione di valore all'interno del paese così come alla creazione di valore aggiunto a livello locale , ivi comprese le attività a valle, e sarebbe reciprocamente vantaggioso per il paese partner e l'Unione;

iv bis)

per i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo, la misura in cui sono utilizzati gli attuali strumenti di finanziamento e riduzione dei rischi dell'Unione, in particolare nel quadro del Global Gateway, e la misura in cui sussistono ostacoli all'utilizzo di tali strumenti nel contesto dei progetti relativi ai progetti strategici.

2.   Nel contesto del paragrafo 1 e per quanto riguarda i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo, la Commissione e il comitato garantiscono la cooperazione e la coerenza con altri pertinenti consessi di coordinamento, compresi quelli istituiti nell'ambito della strategia «Global Gateway».

3.   Gli Stati membri:

a)

si coordinano con la Commissione per garantire coerenza tra la loro cooperazione bilaterale con i paesi terzi interessati e i partenariati strategici non vincolanti dell'Unione con i paesi terzi, il cui ambito di applicazione comprende almeno la catena del valore delle materie prime critiche nonché garantire il consolidamento del programma di sviluppo delle capacità e di trasferimento di tecnologie per promuovere il riciclaggio responsabile delle materie prime critiche nei paesi produttori ;

b)

sostengono la Commissione nell'attuazione efficace delle misure di cooperazione concrete definite nei partenariati strategici;

b bis)

coordinano le attività delle loro banche di sviluppo, delle agenzie per il credito all'esportazione e di altri istituti pubblici sotto la loro supervisione al fine di sostenere l'attuazione e il finanziamento di progetti strategici condotti in paesi terzi in stretta collaborazione tra loro.

3 bis.     Il comitato presenta ogni nuova relazione alle commissioni pertinenti del Parlamento europeo.

3 ter.     Entro … [OP: inserire: 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce una piattaforma che riunisce i rappresentanti delle imprese lungo la catena del valore delle materie prime critiche, allo scopo di sostenere l'esplorazione, la trasformazione e il riciclaggio nei paesi terzi con cui l'Unione non ha ancora in essere partenariati strategici o accordi di libero scambio, in linea con gli obiettivi delineati all'articolo 1. La piattaforma consente alla Commissione di agevolare e sostenere relazioni strategiche tra i promotori dei progetti e i governi nazionali interessati.

3 quater.     La Commissione richiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee o prodotti della normazione europea al fine di sostenere gli obiettivi del presente regolamento.

3 quinquies.     I partenariati strategici conclusi dall'Unione con i paesi terzi prevedono misure che contribuiscono:

i)

al miglioramento della resilienza, della diversificazione e della sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione in linea con i parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

ii)

al miglioramento della cooperazione e della responsabilità condivisa lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l'Unione e i paesi partner, al fine di raggiungere gli obiettivi di partenariato concordati;

iii)

allo sviluppo economico e sociale dei paesi partner, in particolare dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo;

iv)

per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, ad aumentare il valore aggiunto locale sostenendo lo sviluppo delle capacità di lavorazione e riciclaggio insieme alle capacità di estrazione di recente sviluppo, nonché misure per facilitare il trasferimento di conoscenze e competenze.

La Commissione informa il Parlamento europeo dell'avvio di discussioni relative all'istituzione di una nuova partnership strategica.

Una volta conclusi i negoziati su un partenariato strategico, la Commissione ne informa il Parlamento.

Capo 7

Governance

Articolo 34

Comitato europeo per le materie prime critiche

1.   È istituito il comitato europeo (il «comitato») per le materie prime critiche.

2.   Il comitato svolge i compiti di cui al presente regolamento.

Articolo 35

Composizione e funzionamento del comitato europeo per le materie prime critiche

1.   Il comitato è composto dagli Stati membri e dalla Commissione ed è presieduto dalla Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno al comitato. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare rappresentanti diversi in relazione ai vari compiti del comitato. Ogni membro del comitato ha un supplente.

Il comitato invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6.

2 bis.     L'Agenzia europea per la difesa, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per l'ambiente e il Servizio europeo per l'azione esterna nominano ciascuno un rappresentante di alto livello quale osservatore del comitato.

2 ter.     Ciascuno Stato membro nomina quale osservatore del comitato un rappresentante del proprio sportello unico.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno, su proposta della Commissione, a maggioranza semplice dei suoi membri.

4.   Il comitato si riunisce a intervalli regolari per consentire l'efficace svolgimento dei suoi compiti di cui al presente regolamento. Se necessario, il comitato si riunisce su richiesta motivata della Commissione.

Il comitato si riunisce almeno:

a)

ogni tre mesi per la valutazione delle domande relative a progetti strategici a norma del capo 3, sezione 1;

b)

ogni sei mesi per mettere a punto il monitoraggio a norma del capo 4;

b bis)

ogni 6 mesi per la valutazione dei progetti strategici, al fine di discutere i progressi con i rispettivi rappresentanti dell'industria;

c)

una volta all'anno per discutere i progressi compiuti nell'attuazione degli obblighi degli Stati membri connessi all'esplorazione di cui al capo 3, sezione 4, anche alla luce degli aggiornamenti degli elenchi delle materie prime critiche o strategiche.

5.   La Commissione coordina il lavoro del comitato attraverso un segretariato esecutivo che adempie agli interventi del programma di lavoro e fornisce supporto tecnico e logistico.

6.   Il comitato può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici.

Il comitato istituisce almeno i seguenti sottogruppi permanenti:

a)

un sottogruppo incaricato di discutere e coordinare il finanziamento dei progetti strategici a norma dell'articolo 15; sono invitati in qualità di osservatori rappresentanti delle banche e degli istituti di promozione nazionali, delle agenzie per il credito all'esportazione, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, del gruppo Banca europea per gli investimenti, di altre istituzioni finanziarie internazionali, compresa la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e, se del caso, di istituti finanziari privati;

a bis)

un sottogruppo incaricato di discutere l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11, nonché di condividere le migliori pratiche in materia di partecipazione pubblica e coinvolgimento dei portatori di interessi, anche di altre regioni minerarie, per garantire formati strutturati e prevedibili delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, al quale sono invitati in qualità di osservatori i rappresentanti delle organizzazioni della società civile;

b)

un sottogruppo che riunisce istituti o servizi geologici nazionali o, in mancanza di tale istituto o servizio, l'autorità nazionale competente responsabile dell'esplorazione generale, al fine di contribuire al coordinamento dei programmi nazionali di esplorazione di cui all'articolo 18;

c)

un sottogruppo che riunisce le agenzie nazionali di approvvigionamento e di informazione che si occupano di materie prime critiche o, in mancanza di tali agenzie, l'autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire ai compiti di monitoraggio di cui all'articolo 19;

d)

un sottogruppo che riunisce l'agenzia nazionale per le emergenze e le autorità nazionali responsabili delle scorte strategiche o, in mancanza di tali autorità e agenzia, l'autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire al monitoraggio delle scorte strategiche di cui all'articolo 22; questo sottogruppo può invitare in particolare i partner di paesi terzi che condividono le stesse vedute a scambiare le migliori pratiche relative alle scorte strategiche ;

d bis)

un sottogruppo che riunisce alleanze industriali e altri portatori di interessi importanti dell'industria che coprono l'intera catena di valore delle materie prime critiche con l'obiettivo di contribuire al processo di eventuale richiesta di modifiche all'elenco delle materie prime critiche o strategiche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 4, nonché alla valutazione dei progetti strategici e dei partenariati strategici conformemente all'articolo 33, che si focalizzerà anche sui rappresentanti delle PMI negli Stati membri per discutere il coinvolgimento delle PMI nelle catene di valore delle materie prime e le possibilità di promuovere il coinvolgimento delle PMI;

d ter)

un sottogruppo per discutere e coordinare il lavoro sui partenariati strategici ai sensi dell'articolo 33, garantendo la cooperazione con altri forum di coordinamento pertinenti, compresi quelli istituiti nell'ambito della strategia Global Gateway e i rappresentanti delle imprese lungo la catena del valore delle materie prime critiche; se del caso, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e il mondo accademico sono invitati in qualità di osservatori alle riunioni del presente sottogruppo.

6 bis.     Il comitato tiene informato il Parlamento europeo sulle prossime riunioni, compresi i sottogruppi permanenti o temporanei, e sui relativi programmi di lavoro.

7.     Qualora il Parlamento europeo non partecipi a tali riunioni, il comitato tiene regolarmente informato il Parlamento europeo delle discussioni svoltesi in tali riunioni.

Se del caso, i membri del comitato invitano esperti rappresentanti del settore, della società civile, del mondo accademico, dei sindacati , di altre parti terze o rappresentanti di paesi terzi,  nonché rappresentanti delle autorità locali e regionali a partecipare alle riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6 in qualità di osservatori o a fornire contributi scritti. Viene dato un peso particolare ai rappresentanti delle PMI che sono invitati a partecipare a tutti gli incontri e le discussioni che riguardano loro o il loro coinvolgimento nella catena del valore delle materie prime, sia a livello del comitato che del sottogruppo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato garantisce, ove opportuno, il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione.

8.   Il comitato adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate e commercialmente sensibili ai sensi dell'articolo 44 .

9.   Il comitato si adopera per raggiungere un consenso.

Capo 8

Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 36

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 12, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere da [OP: inserire: un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 12, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. La consultazione degli esperti degli Stati membri ha luogo dopo la consultazione prevista dall'articolo 14.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4 bis, dell'articolo 27, paragrafo 12, dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30, paragrafi 1 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Procedura di comitato

1.

La Commissione è assistita dal comitato per l'attuazione del [OP: inserire il riferimento al presente atto]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo 9

Modifiche

Articolo 38

Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

1)

nell'allegato I, nella prima colonna è aggiunta una nuova riga «S. Progetti relativi a materie prime critiche»;

2)

nell'allegato I, nella seconda colonna, alla riga «S. Progetti relativi a materie prime critiche», sono aggiunti i punti seguenti:

«1.

Informazioni sulla procedura di rilascio dei permessi»

«2.

Informazioni sui servizi di finanziamento e di investimento»

«3.

Informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri»

«4.

Informazioni sui servizi di sostegno alle imprese, tra cui, tra l'altro, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro»

3)

nell'allegato II, nella prima colonna è aggiunta una nuova riga «Progetti relativi a materie prime critiche».

4)

nell'allegato II, nella seconda colonna, alla riga «Progetti relativi a materie prime critiche», sono aggiunti i punti seguenti:

«Procedura relativa a tutte le autorizzazioni amministrative inerenti alla pianificazione, alla realizzazione e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure amministrative».

5)

nell'allegato II, nella terza colonna, alla riga «Progetti relativi a materie prime critiche», è aggiunto il punto seguente:

«Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della validità della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte dell'autorità nazionale competente».

6)

all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

«9)

Autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del [OP: inserire il riferimento alla presente proposta]».

Articolo 39

Modifica del regolamento (UE) 2019/1020

Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:

1)

all'articolo 4, paragrafo 5, il testo «(UE) 2016/425(35) e (UE) 2016/426(36)» è sostituito dal seguente: «(UE) 2016/425 (*), (UE) 2016/426 (**) e [(UE) […] [anno di adozione del presente regolamento]/… (***)]»;

2)

all'allegato I è aggiunto il punto seguente: «X [OP: inserire il numero successivo consecutivo] regolamento (UE)…/… che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione del presente regolamento], nella misura in cui riguarda le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 o 30 di detto regolamento».

Articolo 40

Modifica del regolamento (UE) 2018/858

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

nella parte I, nella tabella, è aggiunta la voce seguente:

[OP: inserire il numero successivo consecutivo alla rubrica G]

Prescrizioni in materia di circolarità dei magneti permanenti

Regolamento (UE) XX/XXXX [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione nella GU del presente regolamento]

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Articolo 41

Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013

L'allegato II del regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:

nella parte I, nella tabella, è aggiunta la voce seguente:

[OP: inserire il numero successivo consecutivo alla rubrica C1]

Prescrizioni in materia di circolarità dei magneti permanenti

Regolamento (UE) XX/XXXX [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione nella GU del presente regolamento]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capo 10

Disposizioni finali

Articolo 42

Monitoraggio dei progressi

1.   La Commissione, tenendo conto della consulenza del comitato, monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e pubblica, almeno ogni tre anni, una relazione che illustra nel dettaglio i progressi compiuti dall'Unione verso il conseguimento di tali obiettivi.

La prima relazione è redatta entro [OP: inserire: 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni quantitative sull'entità dei progressi compiuti dall'Unione verso il raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

2 bis.     I compiti di monitoraggio sanciti dal presente articolo non creano alcun obbligo per imprese o altri operatori economici della catena del valore delle materie prime di presentare informazioni alla Commissione, alle autorità del comitato o a qualsiasi altra autorità. Qualsiasi informazione fornita dalle imprese ai sensi del presente articolo è fornita esclusivamente su base volontaria ed è sempre trattata conformemente all'articolo 44.

2 ter.     La Commissione monitora costantemente l'attuazione del presente regolamento al fine di prevenire eventuali incoerenze di altre norme dell'Unione con il presente regolamento. A tal fine, la Commissione pubblica, entro [OP inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], una relazione sulla coerenza tra il presente regolamento e le altre norme dell'Unione.

Articolo 43

Relazioni degli Stati membri

1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione contenente le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 25, paragrafo 6. La prima relazione è inviata [OP: inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.   Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che definiscano un modello per le relazioni di cui al paragrafo 1. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

3.   Le informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 sono trattate conformemente all'articolo 44.

3 bis.     Le relazioni sancite dal presente articolo non creano alcun obbligo per imprese o altri operatori economici della catena del valore delle materie prime di presentare informazioni alla Commissione, alle autorità del comitato o a qualsiasi altra autorità. Qualsiasi informazione fornita dalle imprese ai sensi del presente articolo è fornita esclusivamente su base volontaria ed è sempre trattata conformemente all'articolo 44.

Articolo 44

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dalle pertinenti normative dell'Unione e nazionale.

2.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

4.   Se ritiene che la presentazione di informazioni aggregate nel contesto dell'articolo 21 possa tuttavia compromettere il proprio interesse in materia di sicurezza nazionale, uno Stato membro può opporsi alla presentazione della Commissione mediante un avviso motivato.

5.   La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni del comitato a norma dell'articolo 35.

Articolo 45

Sanzioni

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 46

Valutazione

1.   Entro [OP: inserire: cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La relazione cui fa riferimento il paragrafo valuta quanto meno l'opportunità di stabilire soglie massime di impronta ambientale per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica nonché la necessità di rafforzare ulteriormente le catene del valore delle materie prime critiche dopo il 2030 .

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Materie prime strategiche

SEZIONE 1

ELENCO DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE

Le materie prime indicate di seguito sono considerate strategiche:

-a)

Alluminio [Em. 5]

a)

Bismuto

b)

Boro — grado metallurgico

c)

Cobalto

d)

Rame

e)

Gallio

f)

Germanio

g)

Litio — grado batteria

h)

Magnesio metallico

i)

Manganese — grado batteria

j)

Grafite naturale — grado batteria

k)

Nichel — grado batteria

l)

Metalli del gruppo del platino

m)

Elementi delle terre rare per magneti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)

n)

Silicio metallico

o)

Titanio metallico

p)

Tungsteno

SEZIONE 2

METODOLOGIA PER LA SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE

1.

L'importanza strategica è determinata in base alla rilevanza di una materia prima sia per le transizioni verde e digitale sia per le applicazioni spaziali e di difesa, tenendo conto degli aspetti seguenti:

a)

la quantità di tecnologie strategiche che impiegano una materia prima come fattore produttivo;

b)

la quantità di una materia prima necessaria per la fabbricazione di tecnologie strategiche rilevanti;

c)

la domanda di tecnologie strategiche rilevanti prevista a livello mondiale.

2.

La crescita della domanda prevista (DF/C) è così calcolata:

Image 1

dove:

DF è la domanda prevista di una materia prima per un anno di riferimento;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento.

3.

La difficoltà di aumentare la produzione è determinata prendendo in considerazione almeno:

a)

la scala di produzione attuale (PS) di una materia prima per un periodo di riferimento, così calcolata:

Image 2

dove:

log10 è un comune logaritmo;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento;

b)

il rapporto riserve/produzione R/P di una materia prima, calcolato nel modo seguente:

Image 3

dove:

R sono le riserve note di risorse geologiche di una materia prima la cui estrazione è fattibile da un punto di vista economico;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento.

ALLEGATO II

Materie prime critiche

SEZIONE 1

ELENCO DELLE MATERIE PRIME CRITICHE

Le materie prime indicate di seguito sono considerate critiche:

a)

Antimonio

b)

Arsenico

c)

Bauxite

d)

Barite

e)

Berillio

f)

Bismuto

g)

Boro

h)

Cobalto

i)

Carbone da coke

j)

Rame

k)

Feldspato

l)

Spatofluoro

m)

Gallio

n)

Germanio

o)

Afnio

p)

Elio

q)

Elementi delle terre rare pesanti

r)

Elementi delle terre rare leggere

s)

Litio

t)

Magnesio

u)

Manganese

v)

Grafite naturale

w)

Nichel — grado batteria

x)

Niobio

y)

Fosforite

z)

Fosforo

aa)

Metalli del gruppo del platino

bb)

Scandio

cc)

Silicio metallico

dd)

Stronzio

ee)

Tantalo

ff)

Titanio metallico

gg)

Tungsteno

hh)

Vanadio

SEZIONE 2

CALCOLO DELL'IMPORTANZA ECONOMICA E DEL RISCHIO DI APPROVVIGIONAMENTO

1.

L'importanza economica (EI) di una materia prima è calcolata nel modo seguente:

Image 4

dove:

As è la quota di utilizzo finale della materia prima in un settore NACE (livello a due cifre);

Qs è il valore aggiunto del settore pertinente con classificazione NACE (livello a due cifre);

SIEI è l'indice di sostituzione relativo all'importanza economica.

2.

L'indice di sostituzione di una materia prima relativo all'importanza economica (SIEI) è calcolato nel modo seguente:

Image 5

dove:

i indica un singolo materiale sostitutivo;

a indica una singola applicazione della materia prima;

SCP è il parametro costo/prestazioni del sostituto;

Share è la percentuale delle materie prime in un'applicazione finale;

Sub-share è la percentuale di ogni sostituto all'interno di ciascuna applicazione.

3.

Il rischio di approvvigionamento (SR) di una materia prima è calcolato nel modo seguente:

Image 6

dove:

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento;

EU sourcing sono le fonti di approvvigionamento effettive dell'UE, vale a dire la produzione interna dell'UE più le importazioni nell'UE da altri paesi;

HHI è l'indice Herfindahl-Hirschman (usato come indicatore della concentrazione per paese);

WGI è l'indice di governance mondiale su scala (utilizzato come indicatore per la governance dei paesi);

t è il parametro degli scambi utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazione imposti da un paese.

IR è la dipendenza dalle importazioni;

EoLRIR è il tasso di riciclaggio a fine vita, ossia il rapporto tra i fattori produttivi provenienti da materiali secondari (riciclati da vecchi scarti) e tutti i fattori produttivi di una materia prima (primaria o secondaria);

SISR è l'indice di sostituzione riferito al rischio di approvvigionamento.

4.

La dipendenza dalle importazioni di materie prime è calcolata nel modo seguente:

Image 7

5.

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHIWGI) di una materia prima è calcolato nel modo seguente:

Image 8

dove:

Sc è la quota di approvvigionamento della materia prima a livello mondiale (o dell'UE) detenuta da un paese c;

WGIc è l'indice di governance mondiale su scala di un paese c;

tc è il parametro degli scambi di un paese utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazioni imposti da un paese.

6.

L'indice di sostituzione di una materia prima correlato al rischio di approvvigionamento (SISR) è calcolato nel modo seguente:

Image 9

dove:

i indica un singolo materiale sostitutivo;

a indica una singola applicazione del materiale candidato;

SP è la produzione del sostituto, che riflette la produzione mondiale del sostituto e del materiale;

SCr è la criticità del sostituto, che valuta se il sostituto stesso è una materia prima critica;

SCo è la coproduzione del sostituto, che valuta se il sostituto è un prodotto primario o estratto come prodotto derivato o sottoprodotto;

Share è la percentuale dei materiali candidati in un'applicazione finale;

Sub-share è la percentuale di ogni sostituto all'interno di ciascuna applicazione.

7.

Se cambiamenti strutturali o statistici incidono sulla misurazione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento orizzontalmente per tutti i materiali oggetto della valutazione, i valori corrispondenti sono corretti al fine di compensare tali cambiamenti.

I calcoli sono basati su una media degli ultimi cinque anni per cui sono disponibili dati. Sono tenute in considerazione la priorità, la qualità e la disponibilità dei dati.

ALLEGATO III

Valutazione dei criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

1.

Per valutare se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

a)

se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) o alla sostituzione di materie prime strategiche nelle catene di valore delle tecnologie strategiche adottando al contempo misure per ottenere un'impronta ambientale pari o inferiore rispetto al materiale che viene sostituito ;

b)

qualora il progetto contribuisca ai parametri di riferimento stabiliti nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), se il progetto contribuisce a preservare o rafforzare le capacità dell'Unione in termini di quota del consumo annuo dell'Unione di una materia prima strategica, tenendo conto dell'aumento previsto del consumo dell'Unione;

b bis)

se il progetto non costituisce un ostacolo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050.

Il contributo di un progetto al raggiungimento del pertinente parametro di riferimento per la capacità è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda e del tempo di commercializzazione stimato del progetto.

2.

Per valutare se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

a)

se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), o contribuisce a garantire la resilienza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione o all'approvvigionamento dell'Unione di tecnologie strategiche attraverso la sostituzione di materie prime strategiche nelle catene del valore delle tecnologie strategiche ;

b)

se il quadro normativo applicabile o altre condizioni forniscono la garanzia che non si determineranno distorsioni del commercio e degli investimenti collegati al progetto, tenendo in considerazione in particolare l'eventualità che l'Unione abbia concluso un partenariato strategico di cui all'articolo 33 o un accordo commerciale contenente un capitolo sulle materie prime con il paese terzo in questione, e sono coerenti con la politica commerciale comune dell'Unione;

c)

in quale misura vi siano imprese che hanno concluso o intendono concludere accordi di off-take con il promotore del progetto al fine di utilizzare o trasformare le materie prime strategiche prodotte dai progetti pertinenti nell'Unione;

d)

se il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo e politica estera.

Il contributo di un progetto al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui alla lettera a) è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda, del tempo di commercializzazione stimato del progetto, come pure della percentuale del risultato del progetto che è coperta da accordi di off-take esistenti o potenziali di cui alla lettera c). Gli elementi di prova relativi alla lettera c) possono comprendere accordi contrattuali, lettere di intenti o memorandum d'intesa.

3.

Per valutare se un progetto soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

a)

la qualità degli studi di fattibilità eseguiti sulle potenzialità di sviluppo del progetto;

b)

l'eventualità che la tecnologia che si intende utilizzare sia stata dimostrata nell'ambiente pertinente.

Gli studi di fattibilità di cui alla lettera a) sono concepiti con le finalità seguenti:

a)

valutare se il progetto proposto abbia o meno possibilità di successo tramite un'analisi delle considerazioni tecnologiche e ambientali;

b)

individuare potenziali questioni e problemi tecnici che potrebbero sorgere durante la prosecuzione del progetto.

Potrebbero essere necessari ulteriori studi per confermare la fattibilità del progetto.

4.

Per valutare se un progetto soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) si tiene conto , se del caso, della conformità del progetto alla normativa dell'Unione o agli strumenti internazionali indicati di seguito:

a)

[OP: inserire: riferimento alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], nella misura in cui si applica al promotore del progetto;

b)

[OP: inserire: riferimento alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità] nella misura in cui si applica al promotore del progetto;

c)

«Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale» dell'ILO;

d)

«Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile», in particolare gli orientamenti riguardanti la lotta alla corruzione;

e)

«Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio»;

f)

«Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector» dell'OCSE;

g)

«Principles of Corporate Governance» dell'OCSE;

h)

«Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali»;

i)

«Principi guida su imprese e diritti umani» delle Nazioni Unite;

i bis)

«Principi del consenso libero, previo e informato sanciti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007». [Em. 11]

I promotori dei progetti possono attestare la conformità al criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), anche nei modi seguenti:

a)

fornendo la prova che il progetto in questione è certificato singolarmente nell'ambito di un sistema riconosciuto di cui all'articolo 29; oppure

b)

impegnandosi a ottenere la certificazione per il progetto in questione nell'ambito di un sistema riconosciuto di cui all'articolo 29 e fornendo elementi di prova sufficienti del fatto che, se attuato, il progetto in questione sarà in grado di soddisfare i criteri previsti per l'ottenimento di tale certificazione;

b bis)

impegnandosi, per i progetti nell'Unione, a garantire che, una volta attuato, il progetto in questione rispetterà la normativa pertinente dell'Unione.

5.

Per valutare se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

a)

la partecipazione al progetto di imprese di Stati membri diversi;

b)

l'eventualità che anche gli off-taker potenziali si trovino in più di uno Stato membro;

c)

gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle in più di uno Stato membro.

6.

Per valutare se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), si tiene in considerazione in che misura il progetto contribuisca, nel paese terzo pertinente:

a)

al rafforzamento di più di una fase della catena del valore delle materie prime in tale paese o nella regione in cui si trova;

b)

all'incentivazione di investimenti privati nella catena del valore nazionale delle materie prime;

c)

al conseguimento di maggiori benefici economici o sociali, compresa la creazione di posti di lavoro.

ALLEGATO IV

Criteri riguardanti i sistemi di certificazione

Un sistema di certificazione riconosciuto soddisfa i criteri indicati di seguito:

a)

è aperto, con condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici che intendano soddisfare le prescrizioni del sistema e siano in grado di farlo , e ha una governance multipartecipativa ;

b)

le prescrizioni per la certificazione devono essere coerenti in tutta la normativa UE e includono ▌:

i)

prescrizioni che garantiscano pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale prima, durante e dopo la chiusura dell'operazione , tra cui quelle che assicurano la gestione ambientale e l'attenuazione dell'impatto ambientale nelle seguenti categorie di rischio ambientale:

i)

aria, compreso l'inquinamento atmosferico come le emissioni di gas a effetto serra;

ii)

acqua, compresi i fondali marini e l'ambiente marino, l'inquinamento idrico, l'uso dell'acqua, le quantità di acqua (inondazioni o siccità) e l'accesso all'acqua;

iii)

suolo, compresi l'inquinamento, l'erosione, l'uso e il degrado del suolo;

iv)

biodiversità, compresi i danni agli habitat, alla fauna selvatica, alla flora e agli ecosistemi, compresi i servizi ecosistemici;

v)

sostanze pericolose;

vi)

rumori e vibrazioni;

vii)

sicurezza degli impianti;

viii)

consumo di energia;

ix)

rifiuti e residui;

ii)

prescrizioni volte a garantire pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, compresa la vita della comunità delle popolazioni indigene;

iii)

prescrizioni volte a garantire integrità e trasparenza commerciali, compreso l'obbligo di applicare una gestione corretta degli aspetti finanziari, ambientali e sociali, e politiche per la lotta contro la corruzione e la concussione, in conformità delle linee guida dell'OCSE elencate all'allegato III, punto 4;

c)

la verifica e il monitoraggio della conformità sono oggettivi, sono effettuati da terze parti indipendenti dall'operatore economico interessato e sono basati su norme, prescrizioni e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali;

d)

prevede prescrizioni e procedure sufficienti a garantire la competenza e l'indipendenza dei verificatori responsabili;

d bis)

contempla prescrizioni volte a garantire una relazione di audit stabilita a livello di sito.

ALLEGATO V

Impronta ambientale

1.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

«dati di processo»: le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (LCI). Nell'LCI, ciascun risultato aggregato delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l'impronta ambientale associata al processo;

b)

«distinta dei materiali»: l'elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti, delle parti e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare il prodotto oggetto dello studio;

c)

«dati specifici dell'impresa»: i dati direttamente misurati o raccolti presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell'impresa. È sinonimo di «dati primari»;

d)

«metodo di valutazione dell'impatto»: il protocollo per trasformare i dati dell'inventario del ciclo di vita in contributi quantitativi all'impatto ambientale in esame;

e)

«categoria di impatto»: la classe d'uso delle risorse o la classe d'impatto ambientale a cui si riferiscono i dati dell'inventario del ciclo di vita;

f)

«ciclo di vita»: le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire dalle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006);

g)

«inventario del ciclo di vita (LCI)»: la combinazione dell'insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI;

h)

«serie di dati d'inventario del ciclo di vita (LCI)»: il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento (ad esempio, sito, processo) in cui figurano i metadati descrittivi e l'inventario del ciclo di vita quantitativo. Una serie di dati LCI potrebbe essere una serie di dati di un'unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati;

i)

«dati secondari»: i dati non provenienti da un processo specifico della catena di approvvigionamento dell'impresa che effettua uno studio sull'impronta ambientale. Si tratta di dati non direttamente raccolti, misurati o stimati dall'impresa, ma tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti. I dati secondari comprendono i dati medi del settore (ad esempio, i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni settoriali), gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici. I dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale sono considerati dati secondari;

j)

«confine del sistema»: la definizione degli aspetti inclusi o esclusi dallo studio sul ciclo di vita.

Inoltre le norme di calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica contengono ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.

2.   Ambito di applicazione

Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche sono basate sugli elementi essenziali contenuti nel presente allegato, e tengono conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle norme internazionali pertinenti nel settore della valutazione del ciclo di vita.

Ai fini del calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica, si tiene conto della distinta dei materiali, dell'energia, dei metodi di produzione e dei materiali ausiliari utilizzati negli impianti coinvolti nella produzione della materia prima critica.

Nel definire le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche, la Commissione, ove ragionevole, mira a garantire la coerenza con le norme di calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti intermedi e finali in cui si fa uso delle materie prime critiche in questione.

3.   Unità dichiarata

L'unità dichiarata è 1 kg del tipo di materia prima critica in questione.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche possono specificare un'unità dichiarata superiore o inferiore, espressa in kg, qualora sia necessario per tenere conto della natura o dell'uso della materia prima critica in questione.

Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dal fabbricante per quantificare l'impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale unità dichiarata.

4.   Confine del sistema

Estrazione, concentrazione e raffinazione sono le tre fasi del ciclo di vita da includere nel confine del sistema delle materie prime critiche primarie con i processi seguenti (laddove attengano alla materia prima specifica):

a)

i processi a monte che comprendono l'estrazione di minerali per la produzione di materie prime, la produzione e la fornitura ( compreso il trasporto) di sostanze chimiche, i materiali ausiliari, la produzione e la fornitura ( compreso il trasporto) di carburanti, la produzione e la fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione né gestiti da quest'ultima;

b)

il trasporto di minerali, concentrati e materie prime in veicoli di proprietà dell'organizzazione e da essa gestiti;

c)

immagazzinamento di minerali, concentrati e materie prime;

d)

frantumazione e purificazione del minerale;

e)

produzione di materie prime in concentrato;

f)

estrazione di metalli (con mezzi chimici, fisici o biologici);

g)

fusione;

h)

conversione del metallo;

i)

purificazione dalle scorie;

j)

raffinazione del metallo;

k)

elettrolisi del metallo;

l)

fusione del metallo o imballaggio;

m)

materiale esaurito e trattamento delle scorie;

n)

tutti i processi ausiliari collegati, come il trattamento delle acque reflue (in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e del deflusso di scorrimento), i sistemi di abbattimento dei gas (compresi gas di scarico primari e secondari), le caldaie (incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione) e la logistica interna.

Nel confine del sistema delle materie prime critiche secondarie (che definisce la fase del ciclo di vita del riciclaggio) sono inclusi i processi indicati di seguito (quando riguardano la materia prima strategica riciclata):

a)

i processi a monte che comprendono la generazione della materia prima di alimentazione (materiali di scarto e concentrati di rame primario), la produzione e la fornitura (trasporto) di sostanze chimiche, materiali ausiliari, la produzione e la fornitura (trasporto) di carburanti, la produzione e fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione;

b)

il trasporto di concentrati e scarti in veicoli di proprietà dell'organizzazione o da essa gestiti;

c)

immagazzinamento di scarti, concentrati e materie prime;

d)

pre-trattamento del materiale secondario;

e)

fusione;

f)

conversione del metallo;

g)

raffinazione del metallo;

h)

elettrolisi del metallo;

i)

fusione del metallo o imballaggio;

j)

trattamento del materiale esausto;

k)

tutti i processi ausiliari collegati, come il trattamento delle acque reflue (in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e del deflusso di scorrimento), i sistemi di abbattimento dei gas (compresi gas di scarico primari e secondari), le caldaie (incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione) e la logistica interna.

La fase di utilizzo o la fase di fine vita sono escluse dai calcoli dell'impronta ambientale, in quanto non si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore economico responsabile. Possono essere esclusi altri processi qualora il loro contributo all'impronta ambientale di una specifica materia prima critica non sia significativo.

5.   Categorie di impatto

Le norme di calcolo specificano la categoria o le categorie di impatto che è necessario includere nel calcolo dell'impronta ambientale , nonché le emissioni di gas a effetto serra . La scelta è basata sull'analisi dei punti critici eseguita conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale e tenendo conto dei fattori seguenti:

a)

l'importanza relativa dei diversi impatti, inclusa la loro importanza relativa rispetto agli impatti ambientali e climatici dell'Unione;

b)

le esigenze delle imprese a valle che intendono comunicare in merito all'impronta ambientale delle materie prime critiche che utilizzano.

6.   Uso di serie di dati specifici dell'impresa e serie di dati secondari

Le norme di calcolo specificano l'uso di serie di dati specifici dell'impresa e di serie di dati secondari per tutti i processi e i materiali pertinenti. Se le norme di calcolo consentono la scelta tra una serie di dati specifici dell'impresa e una serie di dati secondari, vi è un incentivo sufficiente a utilizzare i dati primari nel metodo di calcolo.

L'uso di dati specifici dell'impresa è obbligatorio almeno per i processi che si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore responsabile e che offrono il contributo maggiore alle categorie di impatto pertinenti.

I dati di processo specifici di un'impresa sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale. Le norme di calcolo dovrebbero specificare se è consentito il campionamento, conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale.

Una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un tipo di materia prima critica richiede un nuovo calcolo dell'impronta ambientale.

Nel calcolo dell'intensità di carbonio dell'energia utilizzata nelle diverse fasi del processo di cui al punto 4, si utilizzano i dati relativi alle emissioni medie di gas a effetto serra del mix energetico del paese, o eventualmente della regione, in cui ha avuto luogo l'attività o il processo specifico. Fattori di emissione inferiori sono utilizzati soltanto laddove l'operatore economico possa attendibilmente dimostrare che i suoi singoli processi o la sua fornitura di energia hanno un'intensità di carbonio inferiore al mix energetico della media del paese o eventualmente della regione. Ciò è dimostrato mediante il collegamento diretto a un produttore di energia rinnovabile o a un produttore che esibisce un'intensità di carbonio inferiore oppure mediante un contratto che dimostri un legame temporale e geografico tra la fornitura di energia e l'utilizzo da parte dell'operatore economico, che è accertato da una dichiarazione di verifica da parte di terzi.

Le norme di calcolo da elaborare mediante un atto delegato comprendono una modellizzazione dettagliata delle seguenti fasi del ciclo di vita:

a)

fase di estrazione, di concentrazione e di raffinazione delle materie prime primarie;

b)

fase di acquisizione e di trasformazione delle materie prime secondarie.

7.   Metodi di valutazione dell'impatto

L'impronta ambientale è calcolata utilizzando metodi di valutazione dell'impatto scientificamente validi che tengono conto degli sviluppi a livello internazionale relativi alle categorie di impatto pertinenti riguardanti i cambiamenti climatici, l'acqua, l'aria, il suolo, le risorse, l'uso del territorio e la tossicità.

I risultati sono forniti come risultati caratterizzati (senza normalizzazione e ponderazione).

8.   Classi di prestazione relative all'impronta ambientale

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta ambientale rilasciate sul mercato interno dell'UE, è individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituisce la classe più efficiente e con il minore impatto legato al ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato. La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si baserà sulla distribuzione delle prestazioni delle materie prime critiche pertinenti immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici da definire.

La Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla sua possibile evoluzione.

9.   Valutazione della conformità

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, con gli adeguamenti necessari a seconda del materiale interessato.

Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a)

l'adeguatezza del modulo al tipo di materiale e la sua proporzionalità all'interesse pubblico perseguito;

b)

la disponibilità di terzi competenti e indipendenti in grado di svolgere potenziali compiti di valutazione della conformità;

c)

qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

ALLEGATO VI

Prodotti pertinenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1

La tabella seguente fornisce un elenco dei beni classificati secondo la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0260/2023).

(*1)  La presente è una versione corretta dei testi approvati, avente lo scopo di garantire la concordanza di tutte le versioni linguistiche. È stata aggiunta una definizione, che a causa di motivi tecnici mancava nella versione precedente, la quale ha comportato una rinumerazione delle definizioni (correzione dell’articolo 2).

(*2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C … del …, pag. …

(3)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

(5)  Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Principi dell'UE per le materie prime sostenibili, Ufficio delle pubblicazioni, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/176491

(6)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(10)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(11)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(12)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).

(13)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(16)   Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(17)   Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(18)  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Il Global Gateway (JOIN(2021) 30 final).

(19)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 64).

(22)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(23)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(24)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(25)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(26)   Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(27)   Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(28)  Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1791/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)