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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/1533

18.12.2023

Comunicazione della Commissione che riconosce ufficialmente che taluni atti del diritto dell'Unione relativi alle richieste di applicare aliquote IVA ridotte alle forniture di gas naturale, di energia elettrica e di teleriscaldamento sono divenuti obsoleti

(C/2023/1533)

1.   Introduzione

Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia «Legiferare meglio» che le istituzioni dell'Unione stano attuando.

Attualmente numerosi atti dell'Unione che sono obsoleti e privi di rilevanza pratica o di interesse più ampio non sono abrogati o non contengono una clausola di caducità. Tali atti rimangono in vigore nonostante i loro effetti giuridici si siano esauriti. Di conseguenza, continuano a essere classificati come «atti in vigore» nel Repertorio della legislazione dell'Unione e rimangono quindi parte del corpus del diritto dell'Unione, anche noto come acquis dell'Unione.

Tali atti nuocciono a una visione chiara e intelligibile del quadro generale dell'acquis dell'Unione. La loro eliminazione dall'acquis dell'Unione faciliterebbe l'accesso alla parte applicabile dell'acquis dell'Unione, rendendo così possibile una presentazione più agile e un monitoraggio più efficiente del Repertorio della legislazione dell'Unione. È pertanto opportuno eliminare tali atti dall'acquis dell'Unione.

La presente comunicazione riguarda sei decisioni obsolete della Commissione che sono state adottate sulla base delle direttive 77/388/CEE (1) e 2006/112/CE del Consiglio (2).

2.   Valutazione

L'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, inserito dalla direttiva 92/77/CEE del Consiglio (3), consentiva agli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di energia elettrica purché non sussistessero rischi di distorsione della concorrenza. Lo Stato membro che intendeva applicare una siffatta aliquota doveva preliminarmente informarne la Commissione, la quale era tenuta a pronunciarsi sull'esistenza di un rischio di distorsione della concorrenza. Tra il 1999 e il 2006 sono state adottate in totale cinque decisioni della Commissione sulla base di tale disposizione.

La direttiva 77/388/CEE ha formato oggetto di una rifusione ed è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE, entrata in vigore il 1o gennaio 2006. Sulla base dell'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE, che ha sostituito l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, nel 2007 è stata adottata un'ulteriore decisione della Commissione. L'entrata in vigore della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio (4) ha portato alla soppressione dell'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE.

Ciascuna delle sei decisioni della Commissione elencate nell'allegato ha esaurito i suoi effetti ed è diventata obsoleta in quanto la sua base giuridica non è più in vigore e il suo contenuto è stato integrato nell'allegato III, punto 22, della direttiva 2006/112/CE. Pertanto tali decisioni dovrebbero essere riconosciute come obsolete ed eliminate dall'acquis dell'Unione.

3.   Conclusione

La Commissione riconosce che gli atti elencati nell'allegato sono obsoleti e devono essere eliminati dall'acquis dell'Unione. Invita l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea a ritirare tali atti dal Repertorio della legislazione dell'Unione in vigore e a pubblicare l'allegato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA) (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 107 del 6.4.2022, pag.1).


ALLEGATO

Elenco degli atti da eliminare dal Repertorio della legislazione dell'Unione in vigore

1.

Decisione 1999/200/CE della Commissione del 26 febbraio 1999 relativa alla richiesta della Repubblica ellenica di applicare un’aliquota dell’IVA alle forniture di gas naturale e di elettricità conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (GU L 69 del 16.3.1999, pag. 40)

2.

Decisione 2003/633/CE della Commissione, del 27 agosto 2003, relativa ad una richiesta del Portogallo di applicare un’aliquota IVA ridotta alle forniture di gas naturale (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 7)

3.

Decisione 2004/673/CE della Commissione, del 26 agosto 2004, relativa ad una richiesta della Repubblica di Malta di applicare un’aliquota IVA ridotta alle forniture di elettricità (GU L 307 del 5.10.2004, pag. 7)

4.

Decisione 2005/568/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, relativa ad una richiesta della Repubblica di Ungheria di applicare un’aliquota IVA ridotta alle forniture di gas naturale (GU L 190 del 22.7.2005, pag. 28)

5.

Decisione 2006/637/CE della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa a una richiesta della Repubblica di Lituania di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento (GU L 261 del 22.9.2006, pag. 35)

6.

Decisione 2007/313/CE della Commissione, del 30 aprile 2007, relativa ad una richiesta della Repubblica italiana di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (GU L 118 dell’8.5.2007, pag. 18)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1533/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)