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Serie C


C/2023/250

26.10.2023

Parere del Comitato europeo delle regioni sulla revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane

(C/2023/250)

Relatrice:

Åsa ÅGREN WIKSTRÖM (SE/PPE), consigliera regionale di Västerbotten

Riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)

COM(2022) 541 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

2 bis)

La presente direttiva dovrebbe sostenere l’attuazione della gestione delle acque reflue più climaticamente neutra possibile, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e in particolare con il piano d’azione dell’UE « Azzerare l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo » , incoraggiare la circolarità delle risorse, promuovere soluzioni basate sulla natura, contribuire a gestire i flussi idrici nelle aree urbane, incoraggiare la digitalizzazione e adottare misure che contribuiscano a ridurre le acque reflue. La direttiva deve essere allineata al piano d’azione rurale dell’UE, rafforzando le zone rurali mediante la promozione dell’attuazione di sistemi sostenibili di raccolta e trattamento delle acque reflue.

Motivazione

Comprende riferimenti concreti al Green Deal europeo, all’economia circolare, al piano d’azione per l’inquinamento zero, al piano d’azione rurale e alla promozione di soluzioni basate sulla natura.

Emendamento 2

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(16)

La valutazione ravvisa la possibilità di ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue e generare energia rinnovabile, ad esempio sfruttando meglio le superfici disponibili negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per la generazione di energia solare o producendo biogas a partire dai fanghi. […]

(16)

La valutazione ravvisa , in alcuni casi, la possibilità di ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue e generare energia rinnovabile, ad esempio sfruttando meglio le superfici disponibili negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per la generazione di energia solare , mediante il recupero del calore di scarto o producendo biogas a partire dai fanghi. […]

A tal riguardo è opportuno seguire un criterio di proporzionalità.

Emendamento 3

Articolo 2, punto 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4)   «agglomerato»: area in cui il carico inquinante delle acque reflue urbane è sufficientemente concentrato ( 10 a.e. per ettaro o più) da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

4)   «agglomerato»: area in cui il carico inquinante delle acque reflue urbane è sufficientemente concentrato ( come parametro di riferimento 40 a.e. per ettaro o più) da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale . La Commissione fornisce orientamenti pratici e gli Stati membri stabiliscono i criteri per determinare la « concentrazione sufficiente » sulla base delle caratteristiche regionali e locali e della definizione di cui sopra ;

Motivazione

I sistemi nelle zone scarsamente popolate, in cui la raccolta delle acque reflue non costituisce un’alternativa a causa di costi eccessivi e benefici ambientali ridotti o nulli, dovrebbero essere regolamentati all’interno degli Stati membri, tenendo conto delle condizioni locali e regionali. La determinazione di una concentrazione sufficiente per un agglomerato richiede uno studio dettagliato che deve essere effettuato dagli Stati membri con il sostegno di orientamenti pratici elaborati e forniti dalla Commissione.

Emendamento 4

Articolo 2, punto 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

10)   «abitante equivalente» o «a.e.»: unità che esprime il carico inquinante potenziale medio delle acque causato da una persona in un giorno, posto che 1 a.e. rappresenta il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno,

10)   «abitante equivalente» o «a.e.»: carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno,

Motivazione

La nuova definizione può essere letta come una definizione tecnica di carico per persona che può essere in conflitto con alcune norme nazionali che tengono conto delle variazioni dei carichi unitari. Può inoltre causare problemi nell’interpretazione delle soglie di cui all’articolo 5 per lo scarico di acque meteoriche (da piogge violente).

Emendamento 5

Articolo 2, punto 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

12)   «trattamento terziario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che rimuove l’ azoto e il fosforo ivi presenti ;

12)   «trattamento terziario»: trattamento delle acque reflue urbane che garantisce un livello più elevato di riduzione dell’ azoto e del fosforo rispetto a un trattamento secondario di base ;

Motivazione

La definizione proposta non sembra corretta. I processi di trattamento secondario (trattamento biologico delle acque reflue) forniscono già un certo livello di eliminazione dell’azoto e del fosforo.

Emendamento 6

Articolo 2, punto 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

25)    « operatore » : ente responsabile della gestione del servizio di trattamento e risanamento delle acque reflue urbane.

Motivazione

Vi sono ripetuti riferimenti agli operatori ed è necessario definire tale figura.

Emendamento 7

Articolo 2, punto 26)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

26)    « pubblico » : una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Motivazione

Definizione in linea con l’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Riferimento all’articolo 25 della proposta di direttiva.

Emendamento 8

Articolo 2, punto 27

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

27)    « normali condizioni climatiche locali » : condizioni climatiche corrispondenti al valore medio su 30 anni della variabile meteorologica per un determinato periodo dell’anno in un determinato luogo, aggiornato ogni 10 anni.

Motivazione

L’articolo 13 fa riferimento alle «normali condizioni climatiche locali», ma la normalità può variare notevolmente da un paese all’altro e in tempi di rapidi cambiamenti climatici. La definizione proposta fa riferimento alla definizione utilizzata dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), ma potrebbero essere prese in considerazione altre definizioni.

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.

b)

tutte le loro fonti di acque reflue urbane sono collegate alla rete fognaria , per cui i collegamenti apporteranno un beneficio ambientale .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 1 000 e 2 000 soddisfino le prescrizioni seguenti: a) sono provvisti di reti fognarie; b) tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.

2.   Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 1 000 e 2 000 soddisfino le prescrizioni seguenti: a) sono provvisti di reti fognarie; b) tutte le loro fonti di acque reflue urbane sono collegate alla rete fognaria.

Motivazione

Si ritiene più opportuno fare riferimento alle acque reflue urbane alla luce della definizione di cui all’articolo 2. La proroga delle scadenze è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali siano tali da garantire un livello di trattamento almeno pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7 .

Gli Stati membri provvedono affinché gli agglomerati in cui sono in uso sistemi individuali siano registrati in un registro pubblico e le autorità competenti effettuino ispezioni periodiche di detti sistemi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché , tenendo conto di ciò che è fattibile dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali e di altre soluzioni decentrate siano tali da garantire un livello di trattamento adeguato equivalente almeno allo stesso livello di trattamento del trattamento secondario di cui all’articolo 6 . Gli Stati membri provvedono affinché gli agglomerati in cui sono in uso sistemi individuali o altre soluzioni decentrate siano registrati in un registro pubblico e le autorità competenti effettuino ispezioni periodiche di detti sistemi.

Motivazione

Non è coerente che i sistemi individuali debbano essere tenuti a garantire lo stesso livello del trattamento terziario, quando è richiesto solo il trattamento secondario negli agglomerati fino a 10 000 a.e. I sistemi individuali non dovrebbero essere soggetti a requisiti di eliminazione più elevati rispetto agli agglomerati. Inoltre, occorre chiarire che nel quadro della direttiva possono essere utilizzati non solo sistemi individuali per un’unica abitazione, ma anche altre soluzioni decentrate.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’articolo 27 per integrare la presente direttiva definendo requisiti minimi di progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi individuali e precisando i requisiti per le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 2, secondo comma.

3.   La Commissione fornisce orientamenti e gli Stati membri definiscono requisiti minimi in materia di progettazione, funzionamento e manutenzione dei singoli sistemi e precisano i requisiti per le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Motivazione

I requisiti dettagliati relativi ai sistemi individuali adeguati (IAS) non dovrebbero essere regolamentati a livello generale. Al fine di mantenere un approccio basato sul rischio, sono necessarie soluzioni diverse a seconda delle condizioni locali e regionali e della pressione locale sull’ambiente.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.

1.   Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri , in cooperazione con gli enti locali e regionali competenti, provvedono affinché per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.

Motivazione

La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli enti locali e regionali competenti dovrebbero essere coinvolti nell’elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

le tracimazioni causate da piogge violente rappresentano oltre l’1 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte, calcolato in condizioni meteorologiche asciutte […]

b)

le tracimazioni causate da piogge violente rappresentano oltre l’1 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte, calcolato in condizioni meteorologiche asciutte ed espresso dall’indicatore BOD5 […]

Motivazione

La formulazione della lettera b) è confusa in quanto non è chiaro cosa si intenda per carico delle acque reflue (ad esempio: carico idraulico o carico inquinante?) e a cosa si riferiscano le condizioni di riferimento.

Emendamento 15

Articolo 5, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati ogni cinque anni dopo la loro elaborazione e all’occorrenza aggiornati.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati ogni sei anni dopo la loro elaborazione e all’occorrenza aggiornati , in conformità con il calendario del riesame dei programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici stabilito ai sensi della direttiva 2000/60/CE, e l’applicazione di chiare distinzioni deve consentire di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altre norme .

Motivazione

La proroga del termine è in linea con la direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 16

Articolo 6, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Per gli agglomerati con 2 000 a.e. o più gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a un trattamento secondario in conformità al paragrafo 3 o a un trattamento equivalente prima dello scarico. Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000 che scaricano in aree costiere, l’obbligo di cui al primo paragrafo non si applica fino al 31 dicembre 2027 .

1.   Per gli agglomerati con 2 000 a.e. o più gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a un trattamento secondario in conformità al paragrafo 3 o a un trattamento equivalente prima dello scarico. Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000 che scaricano in aree costiere, l’obbligo di cui al primo paragrafo non si applica fino al 31 dicembre 2035 .

Motivazione

La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 17

Articolo 6, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Il carico espresso in a.e. è calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti .

4.   Il carico espresso in a.e. è calcolato sulla base del carico annuale in ingresso all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

Motivazione

La formulazione proposta semplificherà il metodo di calcolo dell’onere in a.e. e consentirà di eliminare il criterio di esclusione.

Emendamento 18

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi del 50 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e al [data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario siano sottoposti a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4. Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 4.

1.   Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché il 50 % del carico totale trattato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e al [data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario siano sottoposti a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4. Entro il 31 dicembre 2040 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 4.

Motivazione

La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 19

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri redigono un elenco delle aree del loro territorio sensibili all’eutrofizzazione e lo aggiornano ogni cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2030 . L’elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell’allegato II. L’obbligo sancito al primo comma non si applica agli Stati membri che attuano sull’intero territorio il trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

2.   Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri redigono un elenco delle aree del loro territorio sensibili all’eutrofizzazione e lo aggiornano ogni sei anni a decorrere dal 31 dicembre 2035 . L’elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell’allegato II. L’obbligo sancito al primo comma non si applica agli Stati membri che attuano sull’intero territorio il trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

Motivazione

I termini per l’attuazione proposti dovrebbero essere posticipati di 5 anni, perché sono troppo rigidi in rapporto al recepimento della direttiva e ai calendari nazionali di autorizzazione e attuazione dei progetti, comprese le procedure di ricorso. La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE. La formulazione del paragrafo 2 è modificata in modo da essere coerente con il paragrafo 1.

Emendamento 20

Articolo 7, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché , per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. che scaricano in aree incluse nell’elenco di cui al paragrafo 2 e al [data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento secondario , le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in tali aree. Entro il 31 dicembre 2040 gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 , le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in aree incluse nell’elenco di cui al paragrafo 2.

3.   Entro il 31 dicembre 2040 gli Stati membri provvedono affinché il 50 % del carico totale degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 che scaricano in aree incluse nell’elenco di cui al paragrafo 2 e al [data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento secondario sia sottoposto a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in tali aree. Entro il 31 dicembre 2045 gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 , le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2.

Motivazione

La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE. La formulazione del paragrafo 2 è modificata in modo da essere coerente con il paragrafo 1.

Emendamento 21

Articolo 7, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   I campioni prelevati a norma dell’articolo 21 e dell’allegato I, parte D, sono conformi ai valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, tabella 2. Il numero massimo consentito di campioni non conformi a detti valori figura nell’allegato I, parte D, tabella 4 .

4.   I campioni prelevati a norma dell’articolo 21 e dell’allegato I, parte D, sono conformi ai valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, tabella 2. La media annuale dei campioni per ciascun parametro deve essere conforme ai rispettivi valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, tabella 2 .

Motivazione

L’emendamento propone di tornare al regime esistente, che è considerato appropriato.

Emendamento 22

Articolo 7, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che un singolo impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 non è soggetto alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 4 se può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari a:

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che un singolo impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 non è soggetto alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 4 se può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari a:

a)

82,5  % per il fosforo totale e 80 % per l’azoto totale entro il 31 dicembre 2035 ;

a)

80 % per il fosforo totale e 75 % per l’azoto totale a una temperatura di 12 oC entro il 31 dicembre 2035 ;

b)

90 % per il fosforo totale e 85 % per l’azoto totale entro il 31 dicembre 2040 .

b)

90 % per il fosforo totale e 80 % per l’azoto totale a una temperatura di 12 oC entro il 31 dicembre 2045 . I giorni in cui la temperatura degli effluenti scende al di sotto dei 12 oC non sono rilevanti per il calcolo dell’eliminazione dell’azoto.

Motivazione

È necessario un quadro più solido che riduca l’onere per l’ambiente, ma che sia mirato, basato sul rischio e sufficientemente flessibile da adattarsi alle diverse condizioni naturali, geografiche e demografiche che esistono negli Stati membri. In particolare, è importante che i costi associati alle misure massimizzino i benefici per la salute umana e per l’ambiente. La proposta relativa all’eliminazione dell’85 % dell’azoto non è ragionevole, se applicata in tutti gli Stati membri senza prevedere deroghe in caso di clima freddo o di riconoscimento della ritenzione naturale. Inoltre, i requisiti in materia di trattamento dell’azoto comportano un maggiore utilizzo di energia e sostanze chimiche, in quanto il trattamento risulta difficile nei climi freddi. L’eliminazione del fosforo richiede investimenti molto inferiori ed è tecnicamente meno complicata. Anche la lieve proroga dei termini è necessaria per quanto riguarda gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi.

Emendamento 23

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché il 50 % degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5.

Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5.

1.   Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché il 50 % del carico totale trattato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e che scaricano in zone incluse in un elenco di cui al paragrafo 2 siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 , a condizione che il regime di responsabilità estesa dei produttori sia pienamente attuato conformemente ai requisiti di cui agli articoli 9 e 10 prima dell’inizio della fase di pianificazione per l’ampliamento .

Entro il 31 dicembre 2040 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e che scaricano in zone incluse in un elenco di cui al paragrafo 2 siano sottoposti a trattamento quaternario conformemente al paragrafo 5 prima dello scarico, a condizione che il regime di responsabilità estesa dei produttori sia pienamente attuato conformemente ai requisiti di cui agli articoli 9 e 10 prima dell’inizio della fase di pianificazione per l’ampliamento .

Motivazione

La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Il regime di responsabilità estesa del produttore deve essere predisposto prima che sia obbligatorio soddisfare i requisiti in materia di trattamento quaternario.

Emendamento 24

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri stilano un elenco delle aree del loro territorio nazionale nelle quali la concentrazione o l’accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l’ambiente. Successivamente gli Stati membri riesaminano tale elenco ogni cinque anni e all’occorrenza lo aggiornano.

2.   Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri stilano un elenco delle aree del loro territorio nazionale nelle quali la concentrazione o l’accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l’ambiente. Successivamente gli Stati membri riesaminano tale elenco ogni sei anni e all’occorrenza lo aggiornano.

Motivazione

La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 25

Articolo 8, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, secondo comma, e il metodo da utilizzare per effettuarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare , entro [2 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea], atti di esecuzione che stabiliscano il formato della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, secondo comma, e il metodo da utilizzare per effettuarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Motivazione

L’attuazione graduale per tappe fondamentali è accolta con favore, ma i termini previsti sono troppo ravvicinati. Gli atti di esecuzione devono essere adottati entro tempi ragionevoli. La delega di poteri alla Commissione è troppo ampia.

Emendamento 26

Articolo 8, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché , per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 , le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2. Entro il 31 dicembre 2040 gli Stati membri provvedono affinché , per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 , le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2.

4.   Entro il 31 dicembre 2040 gli Stati membri provvedono affinché il 50 % degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e che scaricano in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 sia sottoposto a trattamento quaternario conformemente al paragrafo 5, a condizione che il regime di responsabilità estesa del produttore sia pienamente attuato conformemente ai requisiti di cui agli articoli 9 e 10 prima dell’inizio della fase di pianificazione per l’ampliamento . Entro il 31 dicembre 2045 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e che scaricano in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 siano sottoposti a trattamento quaternario conformemente al paragrafo 5, a condizione che il regime di responsabilità estesa del produttore sia pienamente attuato conformemente ai requisiti di cui agli articoli 9 e 10 prima dell’inizio della fase di pianificazione per l’ampliamento .

Motivazione

La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE. La formulazione del paragrafo 2 è in modo da essere coerente con il paragrafo 1. I requisiti per il trattamento quaternario non dovrebbero applicarsi fino alla piena attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 27

Articolo 8, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   I campioni prelevati a norma dell’articolo 21 e dell’allegato I, parte D, sono conformi ai valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, tabella 3. Il numero massimo consentito di campioni non conformi a detti valori figura nell’allegato I, parte D, tabella 4.

5.   I campioni prelevati a norma dell’articolo 21 e dell’allegato I, parte D, sono conformi ai valori parametrici e/o con la percentuale minima di rimozione indicati nell’allegato I, parte B, tabella 3. Il numero massimo consentito di campioni non conformi a detti valori figura nell’allegato I, parte D, tabella 4.

Motivazione

La tabella 3 nella versione attuale non comprende valori parametrici. Si propone di includerli nella tabella 3 mediante atto delegato (cfr. emendamento all’articolo 8, paragrafo 6). Inoltre, dovrebbe essere incluso il riferimento alla percentuale minima di rimozione, che figura nella tabella 3.

Emendamento 28

Articolo 8, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

6.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i metodi di monitoraggio e campionamento che gli Stati membri devono usare per determinare la presenza nelle acque reflue urbane degli indicatori di cui all’allegato I, parte B , tabella 3, e le relative quantità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

6.   Entro [2 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea] la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i metodi di monitoraggio e campionamento e i valori parametrici per i microinquinanti che gli Stati membri devono usare , in alternativa alla riduzione percentuale, per determinare la presenza nelle acque reflue urbane degli indicatori di cui all’allegato I, parte D , tabella 3, e le relative quantità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Motivazione

Gli atti di esecuzione devono essere adottati entro tempi ragionevoli. La tabella 3 nella versione attuale non comprende valori parametrici. Si propone di includerli nella tabella 3 mediante atto delegato.

Emendamento 29

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri adottano misure tese a garantire che i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.

1.   Gli Stati membri garantiscono che i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.

Tali misure assicurano che i produttori in questione si facciano carico di quanto segue:

Le misure adottate a tal fine assicurano che i produttori in questione si facciano carico di quanto segue:

(a)

costi totali di conformità agli obblighi imposti dall’articolo 8, compresi i costi del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a); e

(a)

costi totali di conformità agli obblighi imposti dall’articolo 8, compresi i costi di acquisto, attuazione e gestione del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a); e

(b)

costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato; e

(b)

costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato; e

(c)

altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore.

(c)

altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore ; e

 

(d)

altri costi connessi alle valutazioni del rischio per le zone di cui all’articolo 8, paragrafo 2 .

Motivazione

Per rispettare i termini di cui all’articolo 8 per quanto riguarda il trattamento quaternario, gli investimenti devono iniziare a essere realizzati nel prossimo futuro. A tal fine, si propone che gli Stati membri possano prefinanziare gli investimenti necessari ed essere rimborsati una volta entrato in vigore il regime di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 30

Articolo 9, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri dispensano dalla responsabilità estesa del produttore a norma del paragrafo 1 i produttori in grado di dimostrare che: a) la quantità di prodotto che immettono sul mercato è inferiore a 2 tonnellate l’anno; o b) i prodotti che immettono sul mercato non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita .

2.   Gli Stati membri , con la supervisione dell’Agenzia europea dell’ambiente, dispensano dalla responsabilità estesa del produttore a norma del paragrafo 1 i produttori in grado di dimostrare con una documentazione pertinente che i prodotti che immettono sul mercato non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue nel corso del loro ciclo di vita .

Motivazione

Il regime di responsabilità estesa del produttore è un fattore essenziale per garantire che il trattamento quaternario possa essere attuato e gestito conformemente alla proposta. Al fine di garantire agli operatori certezza di pianificazione e di finanziamento, gli Stati membri devono garantire il funzionamento di questo sistema. Poiché diversi tipi di costi sono sostenuti in relazione al trattamento quaternario, occorre garantire che il recupero dei costi da parte dei settori industriali specificati copra sia i costi di pianificazione e di investimento sia i costi di esercizio e di manutenzione. Per gli stessi motivi, il regime di responsabilità estesa del produttore dovrebbe essere applicabile indipendentemente dal luogo di produzione, dalla sede legale dei produttori o dal ricorso al commercio attraverso i mercati digitali. Le esenzioni dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) dovrebbero essere rigorosamente limitate. L’esenzione per un peso inferiore alle 2 tonnellate all’anno sul mercato nazionale comporterà un’attuazione molto limitata dell’EPR in molti Stati membri. Poiché il limite di peso è anche specifico per impresa, pochissime imprese dovranno contribuire al finanziamento e sarà possibile sottrarsi alla responsabilità. Come minimo, occorre chiarire che le esenzioni si riferiscono a 2 tonnellate a livello di UE. Inoltre, l’esenzione per le sostanze che non generano microinquinanti dovrebbe essere modificata per tenere conto delle emissioni durante la produzione e l’uso, oltre che lo smaltimento. È altresì opportuno garantire che le vendite tramite piattaforme online rientrino nell’EPR.

Emendamento 31

Articolo 9, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

3.    Entro il 31 dicembre [2 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea] la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscano criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2 . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’articolo 27 per modificare l’allegato III al fine di ampliare l’elenco dei settori coperti dal regime di responsabilità estesa del produttore sulla base della valutazione di cui all’articolo 30, paragrafo 1 .

Motivazione

Sono necessari atti di esecuzione con criteri dettagliati entro tempi ragionevoli dopo la pubblicazione. Per garantire la possibilità di una futura potenziale estensione di tale regime, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare un atto delegato per ampliare l’allegato III che elenca i settori interessati.

Emendamento 32

Articolo 9, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore aderendo a un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. Gli Stati membri provvedono affinché:

4.   Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore aderendo a un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano controllate da un organismo pubblico, conformemente alle norme di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché:

a)

i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a trasmettere una volta l’anno alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore quanto segue:

a)

i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a trasmettere una volta l’anno alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e al relativo organismo pubblico di controllo quanto segue:

 

i)

quantità annue dei prodotti elencati nell’allegato III immessi sul mercato nel contesto della propria attività professionale ;

 

i)

quantità annue dei prodotti elencati nell’allegato III immessi sul mercato nel contesto della propria attività;

 

ii)

informazioni sulla pericolosità dei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue a fine vita;

 

ii)

informazioni sulla pericolosità dei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue a fine vita;

 

iii)

se del caso, elenco dei prodotti dispensati conformemente al paragrafo 2;

 

iii)

se del caso, elenco dei prodotti dispensati conformemente al paragrafo 2;

b)

i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a versare un contributo finanziario alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore per coprire i costi derivanti dalla propria responsabilità estesa del produttore;

b)

i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a versare un contributo finanziario alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore per coprire i costi derivanti dalla propria responsabilità estesa del produttore conformemente al paragrafo 1, secondo comma ;

c)

il contributo di cui alla lettera b) sia determinato per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue dei prodotti immessi sul mercato ;

c)

il contributo di cui alla lettera b) sia determinato per ciascun produttore conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, lettera b) ;

d)

le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano sottoposte annualmente ad audit indipendenti della gestione finanziaria, anche per quanto riguarda la loro capacità di sostenere i costi di cui al paragrafo 4, la qualità e l’adeguatezza delle informazioni raccolte a norma della lettera a) e l’adeguatezza dei contributi riscossi a norma della lettera b).

d)

le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano sottoposte annualmente ad audit indipendenti della gestione finanziaria, anche per quanto riguarda la loro capacità di sostenere i costi di cui al paragrafo 4, la qualità e l’adeguatezza delle informazioni raccolte a norma della lettera a) e l’adeguatezza dei contributi riscossi a norma della lettera b).

Emendamento 33

Articolo 9, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

6.     Gli Stati membri dovrebbero garantire che i requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore e alle organizzazioni per l’adempimento della stessa di cui agli articoli 9 e 10 siano soddisfatti prima dell’inizio dell’attuazione dei requisiti per il trattamento quaternario di cui agli articoli 8, paragrafi 1, 4 e 5. In attesa della piena attuazione dei requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 9 e 10, gli impianti di trattamento delle acque reflue non sono tenuti ad attuare pienamente il trattamento quaternario di cui all’articolo 8.

Emendamento 34

Articolo 11, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie. Gli audit sono effettuati conformemente all’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE e tra le altre cose individuano le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo, con particolare attenzione all’individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano. I primi audit sono effettuati:

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie. Gli audit sono effettuati conformemente all’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE e tra le altre cose individuano le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo, con particolare attenzione all’individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano. I primi audit sono effettuati:

a)

entro il 31 dicembre 2025 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;

a)

entro il 31 dicembre 2030 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;

b)

entro il 31 dicembre 2030 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e le reti fognarie ad essi collegate.

b)

entro il 31 dicembre 2035 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e le reti fognarie ad essi collegate.

Motivazione

La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 35

Articolo 11, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’energia totale annua da fonti rinnovabili, come definita all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, generata a livello nazionale dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più sia equivalente almeno a:

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’energia totale annua da fonti rinnovabili, come definita all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, generata a livello nazionale , in loco o altrove con risorse esterne oppure con risorse proprie provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più , e indipendentemente dal fatto che sia utilizzata in loco o altrove dall’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, oppure acquistata da fonti esterne, sia equivalente almeno a:

a)

il 50 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2030 ;

a)

il 50 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2040 ;

b)

il 75 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2035 ;

b)

il 75 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2045 ;

c)

il 100 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2040 .

c)

il 100 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2050.

Il calcolo degli obiettivi di cui sopra si svolge in tre parti: a) il consumo e la produzione di energia dell’impresa di trattamento delle acque reflue nelle sue attività/nei suoi impianti (economia/regolamentazione); b) la produzione di energia da parte di parti terze esterne che producono energia da risorse dell’impresa di trattamento delle acque reflue; e c) l’energia rinnovabile acquistata da terze parti esterne .

Motivazione

Questo obiettivo è lodevole, ma l’attuale formulazione non è attuabile e rischia di non riuscire a ottimizzare l’intero sistema. Per garantire l’efficienza in termini di costi e la fattibilità, gli impianti di trattamento delle acque reflue dovrebbero essere in grado di tenere conto dell’energia rinnovabile prodotta nell’impianto di trattamento o in altri impianti del sistema delle acque reflue o del ciclo delle acque urbane. Ciò comprende, ad esempio, l’energia termica ottenuta dall’incenerimento dei fanghi di depurazione e da processi analoghi. Inoltre, i nuovi requisiti in materia di trattamento comporteranno un generale aumento dell’uso di energia, rendendo più difficile il conseguimento dell’obiettivo. Occorre pertanto affrontare anche la questione della proroga dei termini.

Emendamento 36

Articolo 14, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Le autorizzazioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono riesaminate e se necessario adeguate almeno ogni sei anni .

4.   Le autorizzazioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono riesaminate almeno ogni sei anni e se necessario adeguate.

Motivazione

Un monitoraggio rafforzato degli impianti privati e il fatto che le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento debbano essere riesaminate ogni sei anni potrebbero comportare un aumento del carico di lavoro per i comuni. Il riesame non dovrebbe essere effettuato automaticamente ogni sei anni, bensì nel quadro dell’aggiornamento dei piani per le acque reflue.

Emendamento 37

Articolo 15, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

4.     Gli Stati membri adottano tutte le misure precauzionali per evitare il deterioramento dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati. Gli Stati membri sono considerati adempienti agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

modalità alternative per far fronte all’aumento del carico delle acque reflue domestiche e dei carichi di scarico, compresa la considerazione di punti di scarico alternativi, non produrrebbero maggiori benefici ambientali o comporterebbero costi eccessivi;

b)

tutte le misure di mitigazione tecnicamente praticabili sono stabilite nell’autorizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue di cui agli articoli 6, 7 e 8 e sono attuate efficacemente per ridurre al minimo l’impatto delle acque reflue urbane sui corpi idrici interessati, anche laddove ciò richieda controlli delle emissioni più rigorosi al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE e di rispettare le norme di qualità ambientale stabilite conformemente alla direttiva 2008/105/CE. La conformità a tali criteri deve essere dimostrata nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

Le città e le regioni devono avere la possibilità di espandersi in linea con la crescita demografica. La sentenza Weser ha condotto ad un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sul deterioramento degli standard di qualità ambientale. In concreto, ciò implica che, quando un impianto di trattamento delle acque reflue è soggetto a una valutazione ambientale, l’autorizzazione non deve essere concessa se l’attività rischia di avere un impatto negativo su tali obiettivi. Senza autorizzazione, l’attività non può essere consentita. La normativa attuale non prevede esenzioni per gli impianti di trattamento delle acque reflue. Anche se questa immensa sfida è attualmente visibile solo in pochi Stati membri, si può prevedere che il problema sarà visibile in molti paesi nel prossimo futuro, man mano che gli impianti di trattamento diventeranno sempre più efficienti. Per gli impianti di trattamento già altamente efficienti non è possibile compensare l’aumento del carico di acque reflue con una maggiore efficienza attraverso miglioramenti tecnici. Inoltre, l’Unione europea rivede periodicamente gli standard di qualità ambientale introducendo norme più numerose e più rigorose in materia di stato chimico. Ciò significa che la questione diventerà gradualmente pertinente in un numero crescente di Stati membri con l’aumento del rischio di superamento degli standard di qualità. È essenziale che le città e le regioni europee siano in grado di costruire nuovi impianti di trattamento o di ampliare quelli esistenti man mano che crescono. In caso contrario, potrebbero essere costrette a rinunciare allo sviluppo residenziale, ostacolando in tal modo lo sviluppo generale della comunità.

Emendamento 38

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri monitorano la presenza nelle acque reflue urbane dei seguenti parametri rilevanti per la salute pubblica:

1.   Gli Stati membri monitorano la presenza nelle acque reflue urbane dei seguenti parametri rilevanti per la salute pubblica:

a)

virus SARS-CoV-2 e sue varianti;

a)

virus SARS-CoV-2 e sue varianti;

b)

poliovirus;

b)

poliovirus;

c)

virus dell’influenza;

c)

virus dell’influenza;

d)

agenti patogeni emergenti;

d)

agenti patogeni emergenti;

e)

contaminanti che destano nuove preoccupazioni;

e)

contaminanti che destano nuove preoccupazioni;

f)

qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica ritenuto d’interesse ai fini del monitoraggio dalle autorità competenti dello Stato membro.

f)

interferenti endocrini;

 

g)

qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica ritenuto d’interesse ai fini del monitoraggio dalle autorità competenti dello Stato membro , ivi compresi gli enti locali e regionali .

Motivazione

È opportuno menzionare gli enti locali e regionali, a titolo di chiarimento, nell’ultimo paragrafo, in aggiunta alle autorità competenti dello Stato membro.

Emendamento 39

Articolo 17, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento permanenti tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di:

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento permanenti tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di:

 

a. a)

ripartire chiaramente ruoli, responsabilità e costi tra le autorità competenti;

a)

individuare altri parametri rilevanti per la salute pubblica, diversi da quelli elencati al paragrafo 1, da monitorare nelle acque reflue urbane;

a)

individuare altri parametri rilevanti per la salute pubblica, diversi da quelli elencati al paragrafo 1, da monitorare nelle acque reflue urbane;

b)

determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente al paragrafo 1, tenendo conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale; e

b)

determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente al paragrafo 1, tenendo conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale; e

c)

organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e alle piattaforme dell’Unione, ove disponibili.

c)

organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e alle piattaforme dell’Unione, ove disponibili.

Motivazione

È importante stabilire una ripartizione chiara ed equa delle responsabilità e dei compiti.

Emendamento 40

Articolo 18, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Entro il [all’ultimo giorno del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri identificano i rischi per l’ambiente e per la salute umana posti dagli scarichi di acque reflue urbane e almeno i rischi connessi a quanto segue: […]

1.    Conformemente all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri promuovono il controllo e le misure alla fonte per prevenire l’inquinamento delle acque reflue urbane.

Entro il [all’ultimo giorno del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri identificano i rischi per l’ambiente e per la salute umana posti dagli scarichi di acque reflue urbane e almeno i rischi connessi a quanto segue: […]

Motivazione

Se vengono individuati rischi specifici, è necessario adottare, ove possibile, misure appropriate alla fonte. L’emendamento proposto è inteso ad attuare un approccio di controllo alla fonte in linea con l’articolo 191, paragrafo 2, del TFUE. In linea con le scadenze proposte.

Emendamento 41

Articolo 18, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Laddove siano stati identificati dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte, comprese se del caso le misure seguenti:

2.   Laddove siano stati identificati dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte, comprese se del caso le misure seguenti:

a)

realizzazione di reti fognarie conformemente all’articolo 3 per gli agglomerati con meno di 1 000 a.e.;

a)

realizzazione di reti fognarie conformemente all’articolo 3 per gli agglomerati con più di 250 e meno di1 000 a.e.;

b)

applicazione del trattamento secondario conformemente all’articolo 6 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 1 000 a.e.;

b)

applicazione del trattamento secondario o equivalente conformemente all’articolo 6 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 200 e meno di 1 000 a.e.;

c)

applicazione del trattamento terziario conformemente all’articolo 7 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;

c)

applicazione del trattamento terziario o equivalente conformemente all’articolo 7 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 1 000 e meno di 10 000 a.e.;

d)

applicazione del trattamento quaternario conformemente all’articolo 8 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;

d)

applicazione del trattamento quaternario conformemente all’articolo 8 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 1 000 e meno di 10 000 a.e.;

Motivazione

Dal punto di vista del rapporto costi-benefici, aumentare i requisiti per i piccoli impianti di trattamento delle acque reflue non è giustificato. Pertanto, è necessario prevedere un limite inferiore per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane interessati dalla proroga.

Emendamento 42

Articolo 18, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   I rischi identificati conformemente al paragrafo 1 sono riesaminati ogni cinque anni. Una sintesi dei rischi identificati, accompagnata da una descrizione delle misure adottate conformemente al paragrafo 2, è inclusa nei programmi nazionali di attuazione di cui all’articolo 23 e comunicata alla Commissione su richiesta.

3.   I rischi identificati conformemente al paragrafo 1 sono riesaminati ogni sei anni e tale riesame è allineato al calendario del riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici stabilito ai sensi della direttiva 2000/60/CE . Una sintesi dei rischi identificati, accompagnata da una descrizione delle misure adottate conformemente al paragrafo 2, è inclusa nei programmi nazionali di attuazione di cui all’articolo 23 e comunicata alla Commissione su richiesta.

Motivazione

Conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 43

Articolo 19, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria a migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.

1.    Fatti salvi i principi di sussidiarietà e proporzionalità e tenendo conto del contesto e delle circostanze relative ai servizi igienico-sanitari a livello locale e regionale, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria a migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.

Motivazione

In linea con la formulazione della direttiva sull’acqua potabile.

Emendamento 44

Articolo 20, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i percorsi di gestione dei fanghi rispettino la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali percorsi massimizzano la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio delle risorse e riducono al minimo l’impatto negativo sull’ambiente.

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i percorsi di gestione dei fanghi rispettino la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali percorsi massimizzano la prevenzione, il riutilizzo , il recupero e il riciclaggio delle risorse e riducono al minimo l’impatto negativo sull’ambiente.

Motivazione

Il collegamento con la direttiva quadro sui rifiuti è accolto con favore, ma la definizione e l’uso del termine «riutilizzo» nella direttiva stessa non si applicano ai fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, in quanto tali fanghi non sono un prodotto o un componente riutilizzato per lo stesso scopo per il quale sono stati creati.

Emendamento 45

Articolo 21, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Per tutti gli agglomerati con 10 000 a.e. o più gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti monitorino la concentrazione e il carico degli inquinanti derivanti dalle tracimazioni causate da piogge violente e dal deflusso urbano scaricato nei corpi idrici.

2.   Per tutti gli agglomerati con 10 000 a.e. o più gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti monitorino o stimino, mediante fattori di emissione, la concentrazione e il carico degli inquinanti derivanti dalle tracimazioni causate da piogge violente e dal deflusso urbano scaricato nei corpi idrici . Le caratteristiche di tale monitoraggio saranno definite nei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane di cui all’allegato V. Gli enti locali e regionali competenti ricevono risorse finanziarie e umane sufficienti per effettuare tale monitoraggio. Ai fini di quest’ultimo, gli Stati membri possono utilizzare una combinazione di modelli convalidati e campioni rappresentativi di punti di scarico da tracimazioni meteoriche e scarichi di deflussi urbani .

Motivazione

È opportuno garantire un finanziamento sufficiente degli enti locali e regionali. Inoltre, la concentrazione dei carichi inquinanti dovrebbe poter essere stimata impiegando metodi convalidati.

Emendamento 46

Articolo 21, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. gli Stati membri monitorano, all’entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la concentrazione e il carico in tali acque dei seguenti elementi: […]

3.   Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. gli Stati membri monitorano in modo trasparente , all’entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la concentrazione e il carico in tali acque dei seguenti elementi: […]

Motivazione

Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato in modo trasparente.

Emendamento 47

Articolo 22, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente:

1.   Gli Stati membri, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente:

a)

istituiscono entro il 31 dicembre 2025 , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente le informazioni raccolte a norma dell’articolo 21, comprese le informazioni relative ai parametri di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e i risultati delle prove per il criterio di conformità/non conformità di cui all’allegato I, parte D;

a)

istituiscono entro il 31 dicembre [3 anni dopo l’entrata in vigore] , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente le informazioni raccolte a norma dell’articolo 21, comprese le informazioni relative ai parametri di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e i risultati delle prove per il criterio di conformità/non conformità di cui all’allegato I, parte D;

b)

istituiscono entro il 31 dicembre 2025 , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati indicante la percentuale di acque reflue urbane raccolte e trattate a norma dell’articolo 3;

b)

istituiscono entro il 31 dicembre [3 anni dopo l’entrata in vigore] , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati indicante la percentuale di acque reflue urbane raccolte e trattate a norma dell’articolo 3;

c)

istituiscono entro il 31 dicembre 2025 , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per dare attuazione all’articolo 4, paragrafo 4, e sulla percentuale del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2 000 a.e. trattate in sistemi individuali;

c)

istituiscono entro il 31 dicembre [3 anni dopo l’entrata in vigore] , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per dare attuazione all’articolo 4, paragrafo 4, e sulla percentuale del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2 000 a.e. trattate in sistemi individuali;

d)

istituiscono entro il 31 dicembre 2025 una serie di dati contenente informazioni sul numero di campioni raccolti e sul numero di campioni prelevati a norma dell’allegato I, parte D, che non sono risultati conformi;

d)

istituiscono entro il 31 dicembre [3 anni dopo l’entrata in vigore] una serie di dati contenente informazioni sul numero di campioni raccolti e sul numero di campioni prelevati a norma dell’allegato I, parte D, che non sono risultati conformi;

e)

istituiscono entro il 31 dicembre 2025 , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, ripartite tra i diversi gas, sull’energia totale consumata e sull’energia rinnovabile generata da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta un carico di 10 000 a.e. o più, nonché il calcolo della percentuale di conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

e)

istituiscono entro il 31 dicembre [3 anni dopo l’entrata in vigore] , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, ripartite tra i diversi gas, sull’energia totale consumata e sull’energia rinnovabile generata da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta un carico di 10 000 a.e. o più, nonché il calcolo della percentuale di conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

f)

istituiscono entro il 31 dicembre 2025 , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate a norma dell’allegato V, punto 3;

f)

istituiscono entro il 31 dicembre [3 anni dopo l’entrata in vigore] , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate a norma dell’allegato V, punto 3;

g)

istituiscono entro il 31 dicembre 2025 , e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 4;

g)

istituiscono entro il 31dicembre [3 anni dopo l’entrata in vigore] e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 4;

h)

istituiscono entro il 31 dicembre 2025 , e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente l’elenco delle aree identificate come sensibili all’eutrofizzazione norma dell’articolo 7, paragrafo 2;

h)

istituiscono entro il 31 dicembre [3 anni dopo l’entrata in vigore] e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente l’elenco delle aree identificate come sensibili all’eutrofizzazione norma dell’articolo 7, paragrafo 2;

i)

istituiscono entro il 31 dicembre 2030 , e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente l’elenco delle aree identificate come aree nelle quali la concentrazione o l’accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l’ambiente a norma dell’articolo 8, paragrafo 2;

i)

istituiscono entro il 31 dicembre 2033 , e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente l’elenco delle aree identificate come aree nelle quali la concentrazione o l’accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l’ambiente a norma dell’articolo 8, paragrafo 2;

j)

istituiscono entro il 12 gennaio 2029 , e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari a norma dell’articolo 19, comprese informazioni sulla quota della loro popolazione che ha accesso ai servizi igienico-sanitari.

j)

istituiscono entro il 12 gennaio 2033 , e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari a norma dell’articolo 19, comprese informazioni sulla quota della loro popolazione che ha accesso ai servizi igienico-sanitari.

 

Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema di informazione che agevoli la fornitura delle informazioni richieste di cui al paragrafo precedente .

Motivazione

In linea con le scadenze proposte.

Emendamento 48

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Entro il [ultimo giorno del ventitreesimo mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri elaborano un programma nazionale di attuazione della presente direttiva.

1.   Entro il 31 dicembre 2027 gli Stati membri elaborano un programma nazionale di attuazione della presente direttiva.

Il programma include:

Il programma include:

a)

una valutazione del livello di attuazione degli articoli da 3 a 8;

a)

una valutazione del livello di attuazione degli articoli da 3 a 8;

b)

l’individuazione e la pianificazione degli investimenti necessari per attuare la presente direttiva per ciascun agglomerato, compresa una stima finanziaria indicativa e la definizione della priorità di tali investimenti in relazione alle dimensioni dell’agglomerato e all’impatto ambientale delle acque reflue urbane non trattate;

b)

l’individuazione e la pianificazione degli investimenti necessari per attuare la presente direttiva per ciascun agglomerato , designando l’organizzazione responsabile dell’investimento, compresa una stima finanziaria indicativa e la definizione della priorità di tali investimenti in relazione alle dimensioni dell’agglomerato e all’impatto ambientale delle acque reflue urbane non trattate;

c)

una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue urbane, comprese le reti fognarie, in funzione della loro età e dei tassi di ammortamento;

c)

una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue urbane, comprese le reti fognarie, in funzione della loro età e dei tassi di ammortamento , designando l’organizzazione responsabile dell’investimento ;

d)

l’individuazione o almeno l’indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

d)

l’individuazione o almeno l’indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

2.   Entro il [ultimo giorno del trentacinquesimo mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi nazionali di attuazione, a meno che dimostrino, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, di essere conformi agli articoli da 3 a 8. […]

2.   Entro il 31 dicembre 2028 gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi nazionali di attuazione, a meno che dimostrino, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, di essere conformi agli articoli da 3 a 8. […]

3.   Gli Stati membri aggiornano i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni cinque anni. Essi li presentano alla Commissione entro il 31 dicembre, a meno che possano dimostrare di essere conformi agli articoli da 3 a 8.

3.   Gli Stati membri aggiornano i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni sei anni e tale aggiornamento è allineato al calendario del riesame dei programmi di misure specificati nei piani di gestione dei bacini idrografici stabilito ai sensi della direttiva 2000/60/CE . Essi li presentano alla Commissione entro il 31 dicembre, a meno che possano dimostrare di essere conformi agli articoli da 3 a 8.

Motivazione

Allineare il testo alle scadenze proposte. La proroga dei termini è in linea con la pianificazione idrica per il quarto ciclo ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 49

Articolo 24, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone collegate a reti fognarie ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata, ad esempio in fattura o attraverso applicazioni intelligenti, le informazioni seguenti, senza doverle richiedere: […]

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone collegate a reti fognarie in agglomerati con oltre 1 000 a.e. ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata, ad esempio in fattura o attraverso applicazioni intelligenti, le informazioni seguenti, senza doverle richiedere: […]

Motivazione

La disposizione è corretta, ma dovrebbe esserci un limite minimo riguardante gli agglomerati interessati da tale misura.

Emendamento 50

Articolo 29, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse contemplano, se del caso, sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al salario della persona fisica che ha commesso la violazione, tenuto conto delle specificità delle piccole e medie imprese.

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva , stabiliscono quali sono le autorità competenti per la sua applicazione e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse contemplano, se del caso, sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al salario della persona fisica che ha commesso la violazione, tenuto conto delle specificità delle piccole e medie imprese.

Motivazione

Non necessaria.

Emendamento 51

Articolo 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva, corredata, se lo ritiene opportuno, di adeguate proposte legislative.

Ogni sei anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva, corredata, se lo ritiene opportuno, di adeguate proposte legislative.

Motivazione

Conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 52

Articolo 32, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

5.     Gli impianti di trattamento delle acque reflue, indipendentemente dal carico trattato, costruiti dieci anni prima dell’entrata in vigore della presente direttiva o ai quali, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, è stato aggiudicato un appalto di lavori, devono conformarsi agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva entro cinque anni dalla scadenza del termine stabilito dalla direttiva stessa, purché soddisfino i requisiti della direttiva 91/271/CE.

Motivazione

La moratoria consentirà il funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue equipaggiati con attrezzature il cui ammortamento non è terminato e di quelli che hanno assunto un impegno fermo e irrevocabile nei confronti di terzi.

Emendamento 53

Allegato I, tabella 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 6 della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 6 della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione e/ o la percentuale di riduzione.

Motivazione

È preferibile adottare questa formulazione poiché è coerente con l’allegato I, parte D, punto 4, lettera a). La si ritiene più appropriata per valutare il corretto funzionamento di un impianto di trattamento delle acque reflue.

Emendamento 54

Allegato I, parte D, punto 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell’anno:

1 000 -9 999 a.e.: 1 campione al mese.

10 000 -49 999 a.e.: 2 campioni al mese.

1 campione al mese per i microinquinanti.

50 000 -99 999 a.e.: 1 campione a settimana.

2 campioni a settimana per i microinquinanti.

100 000 a.e. e oltre: 1 campione al giorno.

2 campioni a settimana per i microinquinanti.

Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell’anno:

1 000 -9 999 a.e.: 1 campione al mese.

10 000 -49 999 a.e.: 2 campioni al mese.

1 campione al mese per i microinquinanti.

50 000 -99 999 a.e.: 1 campione a settimana.

24 campioni all’anno durante il primo e il secondo anno; 12 campioni all’anno durante gli anni seguenti per i microinquinanti.

100 000 a.e. e oltre: 1 campione al giorno.

24 campioni all’anno durante il primo e il secondo anno; 12 campioni all’anno durante gli anni seguenti per i microinquinanti.

Motivazione

Il costo dell’aumento dei campioni proposto dalla Commissione è eccessivo (moltiplicato per 70 rispetto al costo attuale).

Emendamento 55

Allegato I, tabella 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Requisiti per il trattamento terziario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Requisiti per il trattamento terziario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione e/ o la percentuale di riduzione.

Motivazione

Non necessaria.

Emendamento 56

Allegato I, tabella 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Parametri: Fosforo totale/Concentrazione: 0,5  mg/L/Percentuale minima di riduzione (cfr. nota 1): 90

Parametri: Azoto totale/Concentrazione: 6 mg /L/Percentuale minima di riduzione (cfr. nota 1 ): 85

[…]

Parametri: Fosforo totale (più di 100 000 a.e.) /Concentrazione: 0,5  mg/L/Percentuale minima di riduzione (cfr. note 1 e 2 ): 90

Parametri: Fosforo totale (10 000 a.e. — 100 000 a.e.)/Concentrazione: 1 mg/L/Percentuale minima di riduzione (cfr. note 1 e 2): 80

Parametri: Azoto totale (più di 100 000 a.e.) /Concentrazione: 8 mg /L/Percentuale minima di riduzione (cfr. note 1 e 2 ): 80

Parametri: Azoto totale (10 000 a.e. — 100 000 a.e.)/Concentrazione: 10 mg/L/Percentuale minima di riduzione (cfr. note 1 e 2): 70 […]

Nota 1: La ritenzione naturale dell’azoto non è presa in considerazione nel calcolo della percentuale minima di riduzione.

Nota 1: La ritenzione naturale dell’azoto può essere presa in considerazione nel calcolo della percentuale minima di riduzione.

Nota 2: In ogni caso, la media giornaliera di tutti i campioni di azoto totale non deve superare 20 mg/l N. Il requisito di cui sopra si applica quando la temperatura degli effluenti del reattore biologico dell’impianto di trattamento è pari o superiore a 12 oC. Questa opzione è valida se si può dimostrare, conformemente all’allegato I, parte D, punto 1, che si ottiene lo stesso livello di protezione. Le condizioni di temperatura possono essere sostituite da limiti al periodo di funzionamento per tener conto delle condizioni climatiche regionali .

Motivazione

I requisiti in materia di riduzione del fosforo e dell’azoto dovrebbero essere stabiliti in base alle dimensioni. L’eliminazione dell’azoto è problematica, è caratterizzata da un’elevata intensità energetica e dipende fortemente dalla temperatura. Per l’azoto è quindi necessario un requisito leggermente meno rigoroso. Inoltre, la ritenzione naturale dell’azoto dovrebbe essere utilizzabile come credito.

Emendamento 57

Allegato V, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.

Obiettivi di riduzione dell’inquinamento dovuto a tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano, compresi gli obiettivi seguenti:

2.

Obiettivi di riduzione dell’inquinamento dovuto a tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano , tenendo conto delle condizioni locali , compresi gli obiettivi seguenti:

a)

per le tracimazioni causate da piogge violente, obiettivo indicativo dell’1 % al massimo del carico annuo di acque reflue urbane raccolte calcolato in condizioni meteorologiche asciutte. L’ obiettivo indicativo è raggiunto:

a)

nel piano integrato di gestione delle acque reflue urbane è stabilito e giustificato un obiettivo specifico di riduzione dell’inquinamento generato da tracimazioni causate da piogge violente, calcolato in condizioni meteorologiche asciutte e corrispondente alle condizioni climatiche alla pressione locale sull’ambiente; tale obiettivo è raggiunto:

 

i)

entro il 31 dicembre 2035 da tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;

 

i)

entro il 31 dicembre 2040 da tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;

 

ii)

entro il 31 dicembre 2040 dagli agglomerati con 10 000 a.e. o più individuati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2;

 

ii)

entro il 31 dicembre 2045 dagli agglomerati con 10 000 a.e. o più individuati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2;

b)

eliminazione progressiva degli scarichi non trattati di deflusso urbano da collettori fognari separati, a meno che non si dimostri che tali scarichi non incidono negativamente sulla qualità delle acque recipienti.

b)

gestione e riduzione progressiva degli scarichi non trattati di deflusso urbano da collettori fognari separati, laddove una valutazione dei rischi dimostri un impatto sulla qualità delle acque recipienti.

Motivazione

C’è bisogno di misure pianificate e di lavori continui per quanto riguarda l’inquinamento causato da tracimazioni causate da piogge violente e dal deflusso urbano. Tuttavia, è necessaria una flessibilità a livello locale, che tenga conto dei costi in relazione ai benefici ambientali conseguiti. Vi è il rischio che l’obiettivo indicativo proposto, unitamente alle scadenze fissate, sia interpretato come un requisito vincolante. È preferibile un obiettivo specifico giustificato con misure specifiche pianificate.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore la proposta di rifusione della Commissione europea relativa a una direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, in quanto è necessario adeguare la legislazione alle sfide e alle possibilità tecniche odierne; deplora che gli obiettivi dell’attuale direttiva non siano stati raggiunti, ma riconosce che essa ha contribuito alla riduzione dell’inquinamento e al miglioramento della qualità dell’acqua nei laghi, nei fiumi e nelle zone costiere d’Europa, giovando all’ambiente e migliorando il benessere e la salute dei cittadini dell’UE;

2.

sottolinea che la revisione dovrebbe puntare a sinergie coerenti con il Green Deal e, in particolare, con il piano d’azione dell’UE «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo», orientando la direttiva verso la neutralità energetica quale contributo alla neutralità climatica e sostenendo la sua necessaria transizione verso un’economia circolare, l’inquinamento zero, la digitalizzazione e una maggiore protezione della biodiversità. La revisione dovrebbe essere pienamente coerente con le proposte legislative riguardanti, ad esempio, la revisione delle direttive sugli standard di qualità ambientale, sulle acque di balneazione e sul quadro strategico per l’ambiente marino, nonché con la valutazione della direttiva sui fanghi di depurazione; quest’ultima direttiva dovrebbe anche puntare a rafforzare l’applicazione del principio «chi inquina paga»;

3.

sottolinea che il quadro deve essere basato sul rischio, orientato agli obiettivi e sufficientemente flessibile per tenere conto delle differenze locali e regionali all’interno degli Stati membri e tra di essi. Un approccio unico per tutti potrebbe comportare costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali conseguiti, in particolare in relazione ai requisiti in materia di eliminazione dell’azoto;

4.

sottolinea che le città e le regioni si espandono in modo dinamico in linea con la crescita demografica; esorta la Commissione a garantire la coerenza tra tutti gli atti legislativi dell’UE in materia di acque, in modo che siano possibili la costruzione e l’ampliamento di impianti di trattamento nelle regioni o nelle città in crescita. La mancanza di coerenza ha già portato a divieti controproducenti di espansione degli impianti di trattamento delle acque reflue. Per garantire che la direttiva sia adeguata alle esigenze future, è opportuno prevedere un’esenzione dal divieto di non deterioramento, qualora le misure tecniche di trattamento non possano compensare ulteriormente l’aumento della popolazione;

5.

invita la Commissione europea a stabilire disposizioni adeguate alla realtà delle RUP per tenere conto del loro contesto particolare per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue provenienti da fonti urbane;

6.

sostiene l’introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), in linea con il Green Deal, per quanto riguarda il controllo alla fonte e il principio «chi inquina paga». Detto regime è un presupposto necessario per garantire l’accessibilità economica dei servizi idrici nonché uno strumento di finanziamento socialmente equo per affrontare il problema del trattamento dei microinquinanti nelle acque reflue. Ciò potrebbe creare condizioni di parità per le industrie interessate, riducendo il dumping ambientale e i rischi connessi. Il regime fungerà anche da incentivo per lo sviluppo di prodotti più rispettosi dell’ambiente, offrendo alle industrie vantaggi competitivi;

7.

rammenta l’esperienza acquisita con il monitoraggio selettivo del SARS-CoV-2 (il virus della COVID-19) e accoglie con favore la prevista estensione del monitoraggio dei virus, di altri agenti patogeni e degli inquinanti nelle acque reflue dei comuni, al fine di garantire alla popolazione la migliore protezione sanitaria possibile;

8.

sottolinea che, una volta smaltita in discarica, la plastica rilascia sostanze chimiche tossiche nel suolo e nelle acque sotterranee. Se è gestita in maniera non adeguata, la plastica inquina i terreni, i corsi d’acqua e gli oceani. Gli additivi tossici e le microplastiche presenti nella pioggia, nel suolo, nei corsi d’acqua, negli oceani e sulle cime delle montagne non possono essere eliminati mediante riciclaggio, conferimento in discarica o incenerimento. Solo l’imposizione di limiti giuridicamente vincolanti alla produzione mondiale di plastica per usi essenziali può fare la differenza;

9.

ritiene che una tempistica chiara, ambiziosa e realistica sia una componente fondamentale per un’attuazione efficace della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane; ritiene che una proroga dei termini proposti consentirebbe la sua efficienza e il coordinamento con altre normative;

10.

teme che l’indicazione dei costi totali nella valutazione d’impatto sia fortemente sottostimata (3). L’estensione del campo di applicazione della direttiva e l’aumento dei requisiti comporteranno un aumento significativo dei costi di investimento e delle spese. Sarà quindi necessario creare meccanismi di finanziamento che consentano alle autorità competenti di far fronte a tali costi;

11.

sostiene l’obiettivo proposto di conseguire la neutralità energetica, ma sottolinea che la proposta deve essere più flessibile per tenere conto delle differenze nelle condizioni tra le varie regioni e città. L’energia rinnovabile è spesso tecnicamente impraticabile per la produzione e l’uso in loco. Pertanto, anche l’energia rinnovabile prodotta in loco o non in loco dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del conseguimento di tale obiettivo di neutralità. Inoltre, sempre per conseguire detto obiettivo, dovrebbe essere preso in considerazione anche l’uso dell’energia rinnovabile da parte degli impianti di trattamento, indipendentemente dalla sua origine;

12.

mette in risalto la necessità di affrontare l’inquinamento alla fonte in aggiunta alle soluzioni di fine ciclo; sottolinea che il controllo alla fonte costituisce un prerequisito per il successo del piano d’azione per l’inquinamento zero nonché un passo importante per consentire il riutilizzo dei fanghi e dell’acqua;

13.

è del parere che i sistemi individuali costituiscano una soluzione adeguata per il trattamento delle acque reflue in zone isolate e scarsamente popolate e nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea che la raccolta delle acque reflue in queste zone è costosa e inefficiente e non apporta necessariamente maggiori benefici ambientali e, in tali casi, chiede soluzioni decentrate con sistemi individuali adeguatamente funzionanti, da regolamentare all’interno degli Stati membri o a livello regionale, laddove i requisiti tengano conto delle condizioni locali e regionali e la protezione dell’ambiente e della salute non sia compromessa;

14.

conviene sul ricorso agli atti delegati e di esecuzione per integrare o modificare le disposizioni al fine di adeguarle al progresso tecnico o scientifico, ma solo se utilizzati in modo limitato; tutti i requisiti essenziali devono già essere stabiliti nella direttiva; sollecita la definizione di tutti i requisiti significativi nella direttiva per consentire la trasparenza e garantire il contributo pertinente degli Stati membri, delle regioni e dei comuni;

15.

sottolinea, in relazione ai sistemi individuali, che il trattamento terziario obbligatorio per i sistemi individuali e i piccoli impianti di trattamento delle acque reflue comporta costi di costruzione e di esercizio elevati, oltre a richiedere personale qualificato; questo può risultare sproporzionato, per cui dovrebbero essere consentite alternative, quali la nitrificazione, che dimostrino l’efficacia del trattamento;

16.

ritiene necessario un fermo impegno a favore del riutilizzo delle acque trattate e, in particolare, l’inclusione di obiettivi di miglioramento delle reti di raccolta delle acque reflue nei piani integrati di gestione delle acque urbane, in modo da evitare l’infiltrazione di acque reflue nel sottosuolo come anche quella di acque salmastre o dolci nelle reti, che incide sulla capacità di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue urbane.

17.

mette in rilievo la necessità di rafforzare i requisiti in materia di monitoraggio e rendicontazione, in quanto sono fondamentali per verificare la conformità e i progressi nell’attuazione; sottolinea che, per quanto riguarda i costi associati, è importante che il monitoraggio e la rendicontazione siano effettuati solo nella misura necessaria a conseguire l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente;

18.

sottolinea che, nel complesso, la proposta è in linea con il principio di sussidiarietà; dubita, tuttavia, che l’articolo 19 (accesso ai servizi igienico-sanitari) e i relativi obblighi in materia di informazione previsti dall’articolo 22 possano essere giustificati alla luce del principio di sussidiarietà, dato che non sono presenti aspetti transnazionali; esprime preoccupazione per quanto riguarda la sua conformità al principio di proporzionalità e l’approccio universale proposto; chiede pertanto un approccio basato sul rischio e una maggiore flessibilità all’interno del quadro, per garantire che gli oneri per gli enti locali e regionali non siano eccessivi rispetto all’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente.

19.

al fine di esercitare appieno le proprie prerogative, chiede di poter consultare tutti i documenti (e in particolare il documento a quattro colonne) che i co-legislatori si sono scambiati nelle riunioni di trilogo per la proposta legislativa in esame.

Bruxelles, 5 luglio 2023

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(2)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(3)  EurEau, (2023). Documento di sintesi, pag. 12.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/250/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)