ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 325 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 325/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11197 — SCL / ETHIAS / ETHIAS LEASE JV) ( 1 ) |
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2023/C 325/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11207 — RENRE / VALIDUS RE / ALPHACAT / TALBOT) ( 1 ) |
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2023/C 325/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11226 — DIGITALBRIDGE / OMERS / BEANFIELD) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2023/C 325/04 |
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Commissione europea |
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2023/C 325/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2023/C 325/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11225 – APOLLO / APPLUS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2023/C 325/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11256 – SHELL / EGO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
15.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 325/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11197 — SCL / ETHIAS / ETHIAS LEASE JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 325/01)
Il 24 agosto 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11197. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
15.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 325/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11207 — RENRE / VALIDUS RE / ALPHACAT / TALBOT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 325/02)
Il 30 agosto 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11207. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
15.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 325/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11226 — DIGITALBRIDGE / OMERS / BEANFIELD)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 325/03)
Il 5 settembre 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11226. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
15.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 325/4 |
Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran
(2023/C 325/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Mohammad ESLAMI, Reza-Gholi ESMAELI, Mohsen HOJATI, Naser MALEKI, Mohammad Reza NAQDI, Mohammad Baqer ZOLQADR, Ali Akbar AHMADIAN, Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI, Ali Akbar TABATABAEI, Fereidoun ABASSI-DAVANI, Azim AGHAJANI, Ahmad DERAKHSHANDEH, Morteza BAHMANYAR, Morteza REZAIE, Mohammad Mehdi Nejad NOURI, Yahya Rahim SAFAVI, Hossein SALAMI, Mohammad Reza ZAHEDI, Ahmad Vahid DASTJERDI, FATER INSTITUTE, GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM, GHORB KARBALA, KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS, MAKIN INSTITUTE, RAH SAHEL, RAHAB ENGINEERING INSTITUTE, SEPANIR OIL AND GAS ENERGY ENGINEERING COMPANY, SEPASAD ENGINEERING COMPANY, Naval Defense Missile Industry Group (alias Cruise Missile Industry Group), Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC), ELECTRO SANAM COMPANY, ETTEHAD TECHNICAL GROUP, FAJR INDUSTRIAL GROUP (alias Industrial Factories of Precision Machinery (IFP)), FARAYAND TECHNIQUE, 7TH OF TIR, AMIN INDUSTRIAL COMPLEX, Ammunition and metallurgy industries group (AMIG), Armament industries group (AIG), DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION, KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY, KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES, SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES, JOZA INDUSTRIAL Co., Kalaye Electric Company (KEC), M. BABAIE INDUSTRIES, MALEK ASHTAR UNIVERSITY, MIZAN MACHINERY MANUFACTURING, NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY, PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES, SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT COMPANY, SANAM INDUSTRIAL GROUP, SHO'A'AVIATION, SPECIAL INDUSTRIES GROUP/ Ministry of Defense Special industries Group Special Industries Organization (SIO), YAZD METALLURGY INDUSTRIES, BEHINEH TRADING Co., GHORB NOOH, HARA COMPANY, OMRAN SAHEL, ORIENTAL OIL KISH, PARS AVIATION SERVICES COMPANY, QODS AERONAUTICS INDUSTRIES, SAHEL CONSULTANT ENGINEERS, Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) (alias Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)), SHAHID KARRAZI INDUSTRIES, SHAHID SATTARI INDUSTRIES, YA MAHDI INDUSTRIES GROUP, IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE e YAS AIR, persone ed entità elencate nell'allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.
Conformemente alla procedura di cui al punto 36 del piano d'azione congiunto globale (PACG) del 14 luglio 2015, il Consiglio ritiene che l'UE abbia validi motivi per mantenere, dopo la «data di transizione» di cui al PACG, le misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità elencate nell'allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio.
Il Consiglio intende pertanto trasferire i nomi di tali persone ed entità dall'allegato I all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dall'allegato VIII all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran. Si informano le persone ed entità in questione che, entro il 22 settembre 2023, possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Commissione europea
15.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 325/6 |
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0730 |
JPY |
yen giapponesi |
158,13 |
DKK |
corone danesi |
7,4601 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85995 |
SEK |
corone svedesi |
11,9500 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9588 |
ISK |
corone islandesi |
145,30 |
NOK |
corone norvegesi |
11,5038 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,468 |
HUF |
fiorini ungheresi |
384,30 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6275 |
RON |
leu rumeni |
4,9703 |
TRY |
lire turche |
28,9191 |
AUD |
dollari australiani |
1,6648 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4505 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3998 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8097 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4601 |
KRW |
won sudcoreani |
1 422,44 |
ZAR |
rand sudafricani |
20,3109 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8093 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 475,95 |
MYR |
ringgit malese |
5,0238 |
PHP |
peso filippino |
60,828 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
38,387 |
BRL |
real brasiliano |
5,2652 |
MXN |
peso messicano |
18,4079 |
INR |
rupia indiana |
89,0530 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
15.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 325/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11225 – APOLLO / APPLUS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 325/06)
1.
In data 8 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Apollo Management X, L.P. («Apollo Management X», Stati Uniti), controllata da Apollo Global Management Inc. («AGM», Stati Uniti) |
— |
Applus Services, S.A. («Applus», Spagna) |
Apollo Management X acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Applus.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Apollo Management X appartiene ad AGM, un'impresa attiva su scala mondiale nella gestione di attivi alternativi, con sede a New York. AGM fornisce alle imprese soluzioni innovative di gestione del capitale e investe in tutte le parti della struttura del capitale e in una serie di settori, tra cui le risorse naturali, l'industria manifatturiera, l'istruzione, le assicurazioni, i servizi finanziari e le attività ricreative. |
— |
Applus è un'impresa pubblica con sede a Barcellona che opera a livello mondiale nella fornitura di servizi di collaudo, ispezione e certificazione (TIC). Applus è stata fondata a Barcellona nel 1996 nell'ambito di Agbar Group. Le attività di si articolano attorno ai seguenti quattro assi: i) settore automobilistico; ii) energia e industria; iii) Idiada; e iv) Applus Laboratories. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11225 – APOLLO / APPLUS
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
15.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 325/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11256 – SHELL / EGO)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 325/07)
1.
In data 7 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Shell Italia Holding S.p.A. (Italia), controllata da Shell plc. («Shell Group», Regno Unito), |
— |
EGO S.r.l. («EGO», Italia). |
Shell acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di EGO.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Shell Group opera principalmente nella prospezione di petrolio e gas, nella produzione e nella fornitura di prodotti petroliferi e chimici e nella vendita di prodotti energetici rinnovabili; |
— |
EGO opera principalmente nel settore degli scambi di energia elettrica. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11256 – SHELL / EGO
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).