ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 286

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
14 agosto 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 286/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2023/C 286/02

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 286/03

Causa C-444/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023 — Commissione europea / Irlanda (Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Regione biogeografica atlantica – Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 – Mancata designazione di zone speciali di conservazione e mancata fissazione degli obiettivi di conservazione – Assenza o insufficienza di misure di conservazione)

3

2023/C 286/04

Causa C-543/21, Verband Sozialer Wettbewerb (Contenitori a rendere): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV / famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Direttiva 98/6/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di prezzo di vendita – Prodotti venduti in contenitori a rendere – Normativa nazionale che impone l’indicazione dell’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo di vendita)

4

2023/C 286/05

Causa C-756/21, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentato in Pakistan): Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — X / International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia d’asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase – Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda – Portata – Attendibilità generale di un richiedente – Articolo 4, paragrafo 5, lettera e) – Criteri di valutazione – Procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2005/85/CE – Esame adeguato – Articolo 8, paragrafi 2 e 3 – Sindacato giurisdizionale – Articolo 39 – Portata – Autonomia processuale degli Stati membri – Principio di effettività – Termine ragionevole per l’adozione di una decisione – Articolo 23, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafo 4 – Conseguenze di un’eventuale inosservanza)

5

2023/C 286/06

Causa C-763/21 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 giugno 2023 — TUIfly GmbH / Commissione europea (Impugnazione – Aiuti di Stato – Misure a cui la Repubblica di Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Decisione che dichiara le misure di aiuto parzialmente incompatibili con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Investitore privato in economia di mercato – Analisi ex ante della redditività incrementale – Redditività a lungo termine dell’aeroporto – Applicabilità – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche – Criterio di valutazione pertinente per determinare la compatibilità con il mercato interno – Redditività dei nuovi collegamenti aerei)

6

2023/C 286/07

Cause riunite C-829/21 e C-129/22, Stadt Frankfurt am Main (Rinnovo di un permesso di soggiorno nel secondo Stato membro) e a.: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (C-829/21) e dal Verwaltungsgericht Darmstadt (C-129/22) — Germania] — TE, RU, legalmente rappresentata da TE (C-829/21), EF (C-129/22) / Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22) (Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 22 – Diritto dei cittadini di paesi terzi allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro – Rilascio da parte del primo Stato membro di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a durata illimitata – Cittadino di un paese terzo assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni – Perdita conseguente del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo – Domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109/CE – Rigetto della domanda da parte del secondo Stato membro a causa della perdita di tale diritto – Condizioni)

7

2023/C 286/08

Causa C-108/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (IVA — Aggregatore di servizi alberghieri): Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / C. sp. z o.o., in liquidazione [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Ambito di applicazione – Aggregatore di servizi d’alloggio che acquista tali servizi per proprio conto e li rivende ad altri professionisti senza servizi supplementari]

8

2023/C 286/09

Causa C-211/22, Super Bock Bebidas: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência [Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Accordi verticali – Prezzi minimi di rivendita fissati da un fornitore ai suoi distributori – Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto – Nozione di accordo – Prova della comune volontà tra il fornitore e i suoi distributori – Pratica diffusa sulla quasi totalità del territorio di uno Stato membro – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Regolamento (CE) n. 2790/1999 e regolamento (UE) n. 330/2010 – Restrizione fondamentale]

9

2023/C 286/10

Causa C-220/22: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 giugno 2023 — Commissione europea / Repubblica portoghese [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Superamento sistematico e continuato del valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2) – Misure appropriate – Periodo di superamento il più breve possibile]

10

2023/C 286/11

Causa C-232/22 Cabot Plastics Belgium: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Cabot Plastics Belgium SA / État belge [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Luogo delle prestazioni di servizi – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di stabile organizzazione – Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici – Idoneità a ricevere e a utilizzare i servizi ai fini delle esigenze proprie della stabile organizzazione – Prestazioni di servizi di lavoro per conto terzi e prestazioni accessorie – Impegno contrattuale esclusivo tra una società prestatrice di uno Stato membro e la società destinataria stabilita in uno Stato terzo – Società giuridicamente indipendenti]

10

2023/C 286/12

Causa C-467/22 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 giugno 2023 — Airoldi Metalli SpA / Commissione europea (Impugnazione – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione)

11

2023/C 286/13

Cause riunite da C-501/22 a C-504/22, Interfel e a.: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État — Francia) — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 164, paragrafi 1 e 4 – Norme di commercializzazione – Estensione di un accordo interprofessionale – Accordo che prevede regole più restrittive rispetto alla normativa dell’Unione europea]

12

2023/C 286/14

Causa C-200/22, Vantage Logistics: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Vantage Logistics SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba SRL, Banca Transilvania SA, BRD — Groupe Société Générale SA, SC Croma SRL, SC Polaris M.Holding, SC Elit România Piese Auto Originale SRL [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Piano di ristrutturazione – Direttiva (UE) 2019/1023 – Applicabilità ratione temporis e ratione materiae – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Manifesta incompetenza della Corte]

13

2023/C 286/15

Causa C-560/22 Ferriere Nord e a.: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia — Italia) — Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Autorità garanti della concorrenza nazionali – Imposizione di un contributo destinato al loro finanziamento – Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta)

13

2023/C 286/16

Causa C-629/22, Migrationsverket: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg — Svezia) — A.L. / Migrationsverket (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale – Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti)

14

2023/C 286/17

Causa C-24/23, Finalgarve: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo — Portogallo) — Finalgarve — Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística SA / Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito di presentazione del contesto normativo della controversia nel procedimento principale e delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Assenza di sufficienti precisazioni – Irricevibilità manifesta)

15

2023/C 286/18

Causa C-130/23 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2023 da Vialto Consulting Kft. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 dicembre 2022, causa T-537/18, Vialto Consulting Kft./Commissione

15

2023/C 286/19

Causa C-194/23, Air France: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel d’Amiens (Francia) il 27 marzo 2023 — Air France SA / M. L. coniugata G, X. G., C. G., R. G., L. G.

16

2023/C 286/20

Causa C-264/23, Booking.com e Booking.com (Deutschland): Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 24 aprile 2023 — Booking.com BV, Booking.com (Deutschland) GmbH / 25hours Hotel Company Berlin GmbH e a.

17

2023/C 286/21

Causa C-279/23, Skarb Państwa: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice — Zachód w Katowicach (Polonia) il 28 aprile 2023 — Skarb Państwa — Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K. / Z. Sp. j.

18

2023/C 286/22

Causa C-284/23, Haus Jacobus: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Mainz (Germania) il 2 maggio 2023 — TC / Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH

18

2023/C 286/23

Causa C-286/23, Asociaţia Crescătorilor de Vaci Bălţată Românească Tip Simmental: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 3 maggio 2023 — Asociaţia Crescătorilor de Vaci Bălţată Românească Tip Simmental / Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenţia Naţională pentru Zootehnie Prof. Dr. G.K. Constantinescu

19

2023/C 286/24

Causa C-293/23, ENGIE Deutschland: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 maggio 2023 — ENGIE Deutschland GmbH / Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

20

2023/C 286/25

Causa C-295/23, Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Anwaltsgerichtshofs (Germania) il 9 maggio 2023 — Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG / Rechtsanwaltskammer München

20

2023/C 286/26

Causa C-298/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgio) l’8 maggio 2023 — Inter IKEA Systems BV / Algemeen Vlaams Belang VZW e a.

21

2023/C 286/27

Causa C-302/23, Piekiewicz: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Polonia) il 10 maggio 2023 — M. J. / C. J.

22

2023/C 286/28

Causa C-344/23, BIOR: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) il 31 maggio 2023 — Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR / Valsts ieņēmumu dienests

23

2023/C 286/29

Causa C-643/21, Tribunalul Cluj: Ordinanza del presidente della Corte del 10 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor — Romania) — F.O.L./ Tribunalul Cluj, con l’intervento del Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

24

2023/C 286/30

Causa C-645/21, Tribunalul Cluj e a.: Ordinanza del presidente della Corte del 10 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor — Romania) — C.C.C., C.R.R., U.D.M./ Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu, con l’intervento del Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

24

2023/C 286/31

Causa C-672/22, DKV: Ordinanza del presidente della Corte del 18 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — BZ / DKV Deutsche Krankenversicherung AG

24

2023/C 286/32

Causa C-78/23, Deutsche Lufthansa AG: Ordinanza del presidente della Corte del 24 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Steinfurt — Germania) — UE / Deutsche Lufthansa AG

24

 

Tribunale

2023/C 286/33

Causa T-145/22: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — CEDC International / EUIPO — Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un filo d’erba in una bottiglia – Marchi nazionali anteriori – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Nozione di agente o di rappresentante – Requisito di un accordo contrattuale diretto)

25

2023/C 286/34

Causa T-452/22: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — Hofmeir Magnetics / EUIPO — Healthfactories (Hofmag) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Hofmag – Marchio denominativo anteriore non registrato HOFMAG – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di uso nel commercio di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

25

2023/C 286/35

Causa T-495/22: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo OMEGOR – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore OMACOR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

26

2023/C 286/36

Causa T-496/22: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR VITALITY) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo OMEGOR VITALITY – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore OMACOR – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

27

2023/C 286/37

Causa T-645/22: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — C. & S. / EUIPO — Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner) [Marchio dell’Unione europea – Procedura di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo CS jeans your best fashion partner – Assenza di uso effettivo del marchio – Natura dell’uso – Assenza di uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]

27

2023/C 286/38

Causa T-247/23: Ricorso proposto il 10 maggio 2023 — Maud Tea & Seed and Fresh Produce Consortium of Kenya / Commissione

28

2023/C 286/39

Causa T-303/23: Ricorso proposto il 29 maggio 2023 — Tsakiris/EUIPO — Tsakiris-Protypos Viomichania Trofimon — Snacks- AVEE (Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY)

29

2023/C 286/40

Causa T-305/23: Ricorso proposto il 23 maggio 2023 — Fest/Parlamento

29

2023/C 286/41

Causa T-311/23: Ricorso proposto il 26 maggio 2023 — British American Tobacco Polska Trading / Commissione

30

2023/C 286/42

Causa T-319/23: Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Net Technologies Finland / Commissione

31

2023/C 286/43

Causa T-327/23: Ricorso proposto il 9 giugno 2023 — Biogen Netherlands / Commissione

32

2023/C 286/44

Causa T-329/23: Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — Repubblica ceca/Commissione

32

2023/C 286/45

Causa T-331/23: Ricorso proposto il 16 giugno 2023 — Importaciones Origen Pacífico / EUIPO — Molinos Nacionales (Juana de Origen)

33

2023/C 286/46

Causa T-332/23: Ricorso proposto il 19 giugno 2023 — Azaconsa/EUIPO — Lugar da Veiga (SHIP)

34

2023/C 286/47

Causa T-334/23: Ricorso proposto il 16 giugno 2023 — Nehera e a. / EUIPO — Zdút (nehera)

35

2023/C 286/48

Causa T-335/23: Ricorso proposto il 17 giugno 2023 — Nehera e a. / EUIPO — Zdút (NEHERA)

35

2023/C 286/49

Causa T-336/23: Ricorso proposto il 17 giugno 2023 — Nehera e a. / EUIPO — Zdút (NEHERA PRAGUE)

36

2023/C 286/50

Causa T-337/23: Ricorso proposto il 17 giugno 2023 — Nehera e a. / EUIPO — Zdút (NEHERA)

37

2023/C 286/51

Causa T-340/23: Ricorso proposto il 20 giugno 2023 — Barry’s Bootcamp / EUIPO — Hummel (Emblema raffigurante due spine di pesce rivolte verso il basso)

38

2023/C 286/52

Causa T-344/23: Ricorso proposto il 23 giugno 2023 — Sergio Rossi/EUIPO — Stefano Ricci (sr 1)

38

2023/C 286/53

Causa T-345/23: Ricorso proposto il 26 giugno 2023 — AC Marca Brands/EUIPO — den Ouden (SANITIEN)

39

2023/C 286/54

Causa T-351/23: Ricorso proposto il 29 giugno 2023 — Kern Pharma / Commissione

40

2023/C 286/55

Causa T-75/23: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2023 — RT France / Consiglio

41

2023/C 286/56

Causa T-169/23: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2023 — RT France / Consiglio

41


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 286/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 278 del 7.8.2023.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 271 del 31.7.2023.

GU C 261 del 24.7.2023.

GU C 252 del 17.7.2023.

GU C 235 del 3.7.2023.

GU C 223 del 26.6.2023.

GU C 216 del 19.6.2023.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/2


Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

(2023/C 286/02)

In occasione della sua Conferenza plenaria del 12 luglio 2023, il Tribunale ha stabilito, conformemente all’articolo 25 del regolamento di procedura, i criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni.

Questi criteri sono i seguenti:

1.

Le cause sono attribuite immediatamente dopo il deposito del ricorso, e salvo un’applicazione successiva dell’articolo 28 del regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici.

2.

Le cause in materia di funzione pubblica, ossia le cause che traggono origine dal rapporto di impiego tra l’Unione europea e il suo personale, sono ripartite tra le quattro sezioni specificamente designate a tal fine nella decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria.

3.

Le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura sono ripartite tra le sei sezioni specificamente designate a tal fine nella decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria.

4.

Le cause diverse da quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3 sono ripartite tra le sezioni in base a due turni distinti stabiliti in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria:

per le cause riguardanti l’applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti per le imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale, delle norme relative alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, nonché delle norme relative ai mercati e ai servizi digitali;

per tutte le altre cause.

5.

Il presidente del Tribunale potrà derogare ai turni previsti nei paragrafi 2, 3 e 4 per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.

6.

I criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni qui enunciati sono stabiliti per il periodo compreso tra il 12 luglio 2023 e il 31 agosto 2025.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-444/21) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Zone speciali di conservazione - Regione biogeografica atlantica - Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 - Mancata designazione di zone speciali di conservazione e mancata fissazione degli obiettivi di conservazione - Assenza o insufficienza di misure di conservazione)

(2023/C 286/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, A. Joyce, M. Lane e J. Quaney, agenti, assistiti da E. Barrington, SC, A. Carroll, BL, e M. Gray, SC)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e A. Hoesch, agenti)

Dispositivo

1)

Non avendo designato come zone speciali di conservazione, il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, 217 dei 423 siti di importanza comunitaria inseriti nell’elenco di cui alla decisione 2004/813/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, aggiornato dalla decisione 2008/23/CE della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, e dalla decisione 2009/96/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013.

2)

Non avendo definito obiettivi dettagliati di conservazione specifici per ciascun sito riguardo a 140 dei 423 siti di importanza comunitaria di cui al punto 1 del dispositivo, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17.

3)

Non avendo adottato le misure di conservazione necessarie e conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, presenti nei 423 siti di importanza comunitaria di cui al punto 1 del dispositivo, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

L’Irlanda si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

6)

La Repubblica federale di Germania si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 382 del 20.9.2021.


14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV / famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

[Causa C-543/21 (1), Verband Sozialer Wettbewerb (Contenitori a rendere)]

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Indicazione dei prezzi dei prodotti - Direttiva 98/6/CE - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «prezzo di vendita» - Prodotti venduti in contenitori a rendere - Normativa nazionale che impone l’indicazione dell’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo di vendita)

(2023/C 286/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Convenuta: famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori,

dev’essere interpretato nel senso che:

la nozione di «prezzo di vendita», prevista a tale disposizione, non include l’importo della cauzione che il consumatore è tenuto a versare all’atto dell’acquisto di prodotti confezionati in contenitori a rendere.


(1)  GU C 490 del 6.12.2021.


14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — X / International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

[Causa C-756/21 (1), International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentato in Pakistan)]

(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia d’asilo e di protezione sussidiaria - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase - Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda - Portata - Attendibilità generale di un richiedente - Articolo 4, paragrafo 5, lettera e) - Criteri di valutazione - Procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale - Direttiva 2005/85/CE - Esame adeguato - Articolo 8, paragrafi 2 e 3 - Sindacato giurisdizionale - Articolo 39 - Portata - Autonomia processuale degli Stati membri - Principio di effettività - Termine ragionevole per l’adozione di una decisione - Articolo 23, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafo 4 - Conseguenze di un’eventuale inosservanza)

(2023/C 286/05)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuti: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta,

dev’essere interpretato nel senso che:

l’obbligo di cooperazione previsto a tale disposizione impone all’autorità accertante di procurarsi, da un lato, informazioni precise e aggiornate su tutti i fatti pertinenti che riguardano la situazione generale esistente nel paese d’origine di un richiedente asilo e protezione internazionale nonché, dall’altro, una perizia medico-legale sullo stato di salute mentale di quest’ultimo, allorché esistono indizi di problemi di salute mentale che possono derivare da un evento traumatico avvenuto in tale paese d’origine e il ricorso a tale perizia risulti necessario o pertinente per valutare le reali esigenze di protezione internazionale di detto richiedente, purché le modalità di ricorso a una siffatta perizia siano conformi, segnatamente, ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

la constatazione, nell’ambito dell’esercizio di un secondo grado di controllo giurisdizionale previsto dal diritto nazionale, di una violazione dell’obbligo di cooperazione previsto a tale disposizione non deve necessariamente comportare, di per sé, l’annullamento della decisione di rigetto del ricorso proposto contro una decisione che ha respinto una domanda di protezione internazionale, atteso che al richiedente la protezione internazionale può essere imposto di dimostrare che la decisione di rigetto del ricorso avrebbe potuto essere diversa in assenza di una siffatta violazione.

2)

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, e l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che:

i termini intercorsi tra, da un lato, la presentazione della domanda di asilo e, dall’altro, l’adozione delle decisioni dell’autorità accertante e del giudice di primo grado competente non possono essere giustificati da modifiche legislative nazionali intervenute durante la decorrenza di tali termini, e

il carattere irragionevole dell’uno o dell’altro di detti termini non può giustificare, di per sé e in assenza di indizi in base ai quali la durata eccessiva del procedimento amministrativo o giurisdizionale avrebbe inciso sulla soluzione della controversia, l’annullamento della decisione del giudice di primo grado competente.

3)

L’articolo 4, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2004/83

dev’essere interpretato nel senso che:

una dichiarazione mendace, contenuta nella domanda iniziale di protezione internazionale, che il richiedente asilo ha chiarito e ritrattato alla prima occasione possibile, non è tale da impedire, di per sé, di accertare che quest’ultimo è in generale attendibile, ai sensi di detta disposizione.


(1)  GU C 472 del 12.12.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/6


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 giugno 2023 — TUIfly GmbH / Commissione europea

(Causa C-763/21 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Misure a cui la Repubblica di Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto - Decisione che dichiara le misure di aiuto parzialmente incompatibili con il mercato interno - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Investitore privato in economia di mercato - Analisi ex ante della redditività incrementale - Redditività a lungo termine dell’aeroporto - Applicabilità - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche - Criterio di valutazione pertinente per determinare la compatibilità con il mercato interno - Redditività dei nuovi collegamenti aerei)

(2023/C 286/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH (rappresentanti: L. Giesberts e D. J. Westarp, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e J. Ringborg, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La TUIfly GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (C-829/21) e dal Verwaltungsgericht Darmstadt (C-129/22) — Germania] — TE, RU, legalmente rappresentata da TE (C-829/21), EF (C-129/22) / Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22)

[Cause riunite C-829/21 e C-129/22 (1), Stadt Frankfurt am Main (Rinnovo di un permesso di soggiorno nel secondo Stato membro) e a.]

(Rinvio pregiudiziale - Politica di immigrazione - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 22 - Diritto dei cittadini di paesi terzi allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro - Rilascio da parte del primo Stato membro di un «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» a durata illimitata - Cittadino di un paese terzo assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni - Perdita conseguente del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo - Domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109/CE - Rigetto della domanda da parte del secondo Stato membro a causa della perdita di tale diritto - Condizioni)

(2023/C 286/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: TE, RU, legalmente rappresentata da TE (C-829/21), EF (C-129/22)

Convenute: Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22)

Dispositivo

1)

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, e in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della stessa,

devono essere interpretati nel senso che:

uno Stato membro può rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno da esso rilasciato al cittadino di un paese terzo ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva, come modificata, per il motivo, contemplato all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva, come modificata, che, essendo stato assente dal territorio dello Stato membro che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo per un periodo superiore a sei anni e poiché quest’ultimo Stato membro non si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della medesima direttiva, come modificata, tale cittadino ha perso il diritto a tale status nel medesimo Stato membro, a condizione che il termine di sei anni sia stato raggiunto al più tardi alla data della presentazione della domanda di rinnovo di detto permesso e che tale cittadino sia stato previamente invitato a fornire la prova di eventuali presenze in detto territorio nel corso di tale periodo.

2)

L’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51,

devono essere interpretati nel senso che:

recepisce debitamente tali disposizioni nel diritto nazionale il secondo Stato membro che attua queste ultime mediante due disposizioni distinte laddove la prima disposizione riprende il motivo che comporta la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, come modificata, e la seconda disposizione prevede che un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di detta direttiva, come modificata, debba essere revocato se il cittadino di un paese terzo interessato ha perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che lo ha rilasciato, senza che tale disposizione contenga alcun riferimento concreto a uno dei motivi di perdita di detto diritto di cui all’articolo 9 della medesima direttiva, come modificata.

3)

L’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51,

deve essere interpretato nel senso che:

lo Stato membro nel quale il cittadino di un paese terzo ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva, come modificata, o il rinnovo di un siffatto permesso non può respingere tale domanda per il motivo che detto cittadino non ha allegato alla sua domanda documenti comprovanti che egli dispone di un alloggio adeguato, qualora tale Stato membro non abbia attuato tale disposizione.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022

GU C 237 del 20.6.2022.


14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / C. sp. z o.o., in liquidazione

[Causa C-108/22 (1), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (IVA — Aggregatore di servizi alberghieri)]

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Ambito di applicazione - Aggregatore di servizi d’alloggio che acquista tali servizi per proprio conto e li rivende ad altri professionisti senza servizi supplementari)

(2023/C 286/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Convenuto: C. sp. z o.o., in liquidazione

Dispositivo

L’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

la prestazione di un soggetto passivo, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari.


(1)  GU C 284 del 25.7.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência

(Causa C-211/22 (1), Super Bock Bebidas)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Accordi verticali - Prezzi minimi di rivendita fissati da un fornitore ai suoi distributori - Nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto» - Nozione di «accordo» - Prova della comune volontà tra il fornitore e i suoi distributori - Pratica diffusa sulla quasi totalità del territorio di uno Stato membro - Pregiudizio per il commercio tra Stati membri - Regolamento (CE) n. 2790/1999 e regolamento (UE) n. 330/2010 - Restrizione fondamentale)

(2023/C 286/09)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Super Bock Bebidas SA, AN, BQ

Convenuta: Autoridade da Concorrência

Dispositivo

1)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

deve essere interpretato nel senso che:

la constatazione che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita comporta una restrizione della concorrenza «per oggetto» può essere effettuata solo dopo aver stabilito che tale accordo rivela un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, tenuto conto del tenore delle sue disposizioni, degli obiettivi che esso mira a raggiungere nonché dell’insieme degli elementi che caratterizzano il contesto economico e giuridico nel quale esso si inserisce.

2)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

deve essere interpretato nel senso che:

sussiste un «accordo», ai sensi di tale articolo, quando un fornitore impone ai suoi distributori prezzi minimi di rivendita dei prodotti da esso commercializzati, nei limiti in cui l’imposizione di tali prezzi da parte del fornitore e il loro rispetto da parte dei distributori siano l’espressione della comune volontà di tali parti. Tale comune volontà può risultare sia dalle clausole del contratto di distribuzione di cui trattasi, qualora esso contenga un invito esplicito a rispettare prezzi minimi di rivendita o autorizzi, quanto meno, il fornitore ad imporre siffatti prezzi, sia dal comportamento delle parti e, in particolare, dall’eventuale esistenza di un assenso, esplicito o tacito, da parte dei distributori ad un invito a rispettare prezzi minimi di rivendita.

3)

L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività,

deve essere interpretato nel senso che:

l’esistenza di un «accordo», ai sensi di tale articolo, tra un fornitore e i suoi distributori può essere dimostrata non solo mediante prove dirette, ma anche mediante indizi, oggettivi e concordanti, da cui si può dedurre l’esistenza di un siffatto accordo.

4)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

deve essere interpretato nel senso che:

la circostanza che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita si estenda alla quasi totalità, ma non alla totalità, del territorio di uno Stato membro non impedisce che tale accordo possa pregiudicare il commercio tra Stati membri.


(1)  GU C 266 dell’11.7.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 giugno 2023 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-220/22) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Superamento sistematico e continuato del valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2) - Misure appropriate - Periodo di superamento il più breve possibile)

(2023/C 286/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: H. Almeida, P. Barros da Costa e J. Reis Silva, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese:

avendo superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2), dal 1o gennaio 2010 fino al 2020 incluso, nelle zone di Lisboa Norte (PT-3001), di Porto Litoral (PT-1004) e di Entre Douro e Minho (PT-1009), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, di tale direttiva;

per quanto riguarda tutte queste zone, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto individualmente e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, di detta direttiva, e, in particolare, all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultima di adottare misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 257 del 4.7.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/10


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Cabot Plastics Belgium SA / État belge

(Causa C-232/22 (1) Cabot Plastics Belgium)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44 - Luogo delle prestazioni di servizi - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 11, paragrafo 1 - Prestazione di servizi - Luogo di collegamento fiscale - Nozione di «stabile organizzazione» - Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici - Idoneità a ricevere e a utilizzare i servizi ai fini delle esigenze proprie della stabile organizzazione - Prestazioni di servizi di lavoro per conto terzi e prestazioni accessorie - Impegno contrattuale esclusivo tra una società prestatrice di uno Stato membro e la società destinataria stabilita in uno Stato terzo - Società giuridicamente indipendenti)

(2023/C 286/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Cabot Plastics Belgium SA

Convenuto: État belge

Dispositivo

L’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112,

devono essere interpretati nel senso che:

un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d’attività economica è fissata fuori dell’Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando quest’ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il soggetto prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro.


(1)  GU C 276 del 18.7.2022.


14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/11


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 giugno 2023 — Airoldi Metalli SpA / Commissione europea

(Causa C-467/22 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese - Dazio antidumping definitivo - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione)

(2023/C 286/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (rappresentanti: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, V. Villante, avvocati, e P. Gjørtler, advokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Airoldi Metalli SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 326 del 29.8.2022.


14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État — Francia) — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

(Cause riunite da C-501/22 a C-504/22 (1), Interfel e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura e pesca - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 164, paragrafi 1 e 4 - Norme di commercializzazione - Estensione di un accordo interprofessionale - Accordo che prevede regole più restrittive rispetto alla normativa dell’Unione europea)

(2023/C 286/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Convenuto: Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Dispositivo

1)

L’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

rientra nell’applicazione di tale articolo la fissazione — tramite accordo, decisione o pratica concordata adottati nell’ambito di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta — di date del raccolto o di date di commercializzazione di un prodotto agricolo.

2)

L’articolo 164, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1308/2013,

deve essere interpretato nel senso che:

uno Stato membro può, su domanda di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una o più circoscrizioni economiche determinate di questo Stato membro e considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, rendere obbligatori alcuni accordi, alcune decisioni o alcune pratiche concordate adottati nell’ambito di tale organizzazione di produttori, di tale associazione di organizzazioni di produttori o di tale organizzazione interprofessionale, nei confronti di altri operatori che operano nelle suddette circoscrizioni economiche e che non sono membri dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o dell’organizzazione interprofessionale in parola, nel caso in cui le regole previste da tali accordi, da tali decisioni o da tali pratiche concordate, vertenti su una o più materie tra quelle elencate al paragrafo 4, lettere a) e da c) ad n), del citato articolo 164, siano più rigorose rispetto a quelle previste dalle normative dell’Unione europea o dalle norme adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).


(1)  GU C 424 del 7.11.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/13


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Vantage Logistics SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba SRL, Banca Transilvania SA, BRD — Groupe Société Générale SA, SC Croma SRL, SC Polaris M.Holding, SC Elit România Piese Auto Originale SRL

(Causa C-200/22 (1), Vantage Logistics)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Piano di ristrutturazione - Direttiva (UE) 2019/1023 - Applicabilità ratione temporis e ratione materiae - Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Manifesta incompetenza della Corte)

(2023/C 286/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vantage Logistics SRL

Convenute: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba SRL, Banca Transilvania SA, BRD — Groupe Société Générale SA, SC Croma SRL, SC Polaris M.Holding, SC Elit România Piese Auto Originale SRL

con l’intervento di: SC Nedo Auto Service SRL, CH Insolvency IPURL, in qualità di liquidatore giudiziale della SC Nedo Auto Service SRL

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania), con decisione del 22 febbraio 2022.


(1)  GU C 222 del 7.6.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/13


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia — Italia) — Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione

(Causa C-560/22 (1) Ferriere Nord e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Autorità garanti della concorrenza nazionali - Imposizione di un contributo destinato al loro finanziamento - Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte - Mancanza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta)

(2023/C 286/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA

Convenute: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia), con ordinanza del 30 giugno 2022, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 441 del 21.11.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/14


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg — Svezia) — A.L. / Migrationsverket

(Causa C-629/22 (1), Migrationsverket)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica di immigrazione - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 6, paragrafo 2 - Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale - Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro - Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti)

(2023/C 286/16)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Göteborg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.L.

Convenuto: Migrationsverket

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a consentire a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di tale Stato membro è irregolare e in possesso di un titolo di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno rilasciati da un altro Stato membro di recarsi in quest’ultimo prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, anche qualora tali autorità ritengano probabile che detto cittadino non adempierà alla richiesta di recarsi in tale altro Stato membro.

2)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

esigendo che gli Stati membri consentano ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare di recarsi nello Stato membro che ha loro rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei loro confronti, esso è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

3)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

qualora, in contrasto con tale disposizione, uno Stato membro non consenta a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare di recarsi immediatamente nello Stato membro che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare una decisione di rimpatrio, le autorità nazionali competenti, compresi i giudici nazionali investiti di un ricorso avverso tale decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso che la accompagna, sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per rimediare alla mancata osservanza, da parte di un’autorità nazionale, degli obblighi derivanti da detta disposizione.


(1)  GU C 482 del 19.12.2022.


14.8.2023   

IT

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C 286/15


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo — Portogallo) — Finalgarve — Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística SA / Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

(Causa C-24/23 (1), Finalgarve)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Requisito di presentazione del contesto normativo della controversia nel procedimento principale e delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Assenza di sufficienti precisazioni - Irricevibilità manifesta)

(2023/C 286/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finalgarve — Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística SA

Convenuto: Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 15 dicembre 2022, è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 18/01/2023.


14.8.2023   

IT

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C 286/15


Impugnazione proposta il 2 marzo 2023 da Vialto Consulting Kft. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 dicembre 2022, causa T-537/18, Vialto Consulting Kft./Commissione

(Causa C-130/23 P)

(2023/C 286/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (rappresentanti: S. Paliou e A. Skoulikis, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di voler:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 21 dicembre 2022 nella causa Τ-537/18 (1);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda di annullamento la ricorrente deduce tre motivi di annullamento:

Primo, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e da uno snaturamento dei fatti in relazione alla pubblicazione della decisione di esclusione della ricorrente sul sito Internet della Commissione. Il Tribunale ha ritenuto che la pubblicazione della decisione di esclusione sul sito Internet della Commissione fosse conforme al principio di proporzionalità, nonostante il fatto che le ragioni fornite dalla Commissione per giustificare tale pubblicazione non fossero né specifiche né distinte dalle ragioni fornite per giustificare l'esclusione, come invece richiesto dall’articolo 106, paragrafo 16, del regolamento n. 966/2012 (2).

Secondo, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in relazione all’inosservanza del requisito di informazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 16, del regolamento n. 966/2012. La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella misura in cui ha ritenuto che la mancata indicazione nella pubblicazione dell'esclusione del fatto che non vi fosse sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, indicazione invece dovuta ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 16, del regolamento n. 966/2012, non costituisse violazione di una forma sostanziale e non incidesse sulla situazione giuridica e di fatto della ricorrente.

Τerzo, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per quanto riguarda il rigetto della domanda di risarcimento danni. Dato che le conclusioni del Tribunale secondo cui non è stato violato il principio di proporzionalità in relazione alla pubblicazione dell'esclusione della ricorrente sul sito Internet della Commissione sono viziate da un errore di diritto e devono essere annullate, devono essere annullati anche i punti della sentenza impugnata con i quali il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni della ricorrente con la motivazione che non era stata dimostrata alcuna illegittimità in capo alla Commissione.


(1)  ECLI:EU:T:2022:852.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 [del Consiglio] (GU 2012, L 298, pag. 1).


14.8.2023   

IT

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C 286/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel d’Amiens (Francia) il 27 marzo 2023 — Air France SA / M. L. coniugata G, X. G., C. G., R. G., L. G.

(Causa C-194/23, Air France)

(2023/C 286/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel d’Amiens

Parti

Ricorrente: Air France SA

Convenuti: M. L. coniugata G, X. G., C. G., R. G., L. G.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «volo in coincidenza» di cui all’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004 (1) debba essere interpretata nel senso che l’unicità della prenotazione dei voli è una condizione necessaria ai fini della sua sussistenza o se si tratti semplicemente di un indizio tra altri, potendo i giudici nazionali, in presenza di prenotazioni distinte, ricercare altri elementi idonei a caratterizzare un insieme di voli.

2)

Qualora la nozione di «volo in coincidenza» possa essere accolta in presenza di prenotazioni distinte, se tale nozione debba essere interpretata nel senso che le condizioni dello scalo come quello di cui trattasi nella fattispecie, della durata di 19 ore con prenotazione di un pernottamento in un albergo esterno all’aeroporto, siano tali da escludere un insieme di voli.

3)

Qualora la nozione di «volo in coincidenza» debba essere esclusa, se la nozione di «risarcimento supplementare» di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretata nel senso che essa include il risarcimento delle spese di trasporto divenute prive di oggetto che non possono essere rimborsate sulla base dell’articolo 8 di tale regolamento.

4)

Se la nozione di «risarcimento supplementare» di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretata nel senso che essa comprende tutti i danni derivanti dall’inadempimento contrattuale, andando oltre le limitazioni previste dal diritto nazionale, quale la prevedibilità del danno nel diritto francese.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


14.8.2023   

IT

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C 286/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 24 aprile 2023 — Booking.com BV, Booking.com (Deutschland) GmbH / 25hours Hotel Company Berlin GmbH e a.

[Causa C-264/23, Booking.com e Booking.com (Deutschland)]

(2023/C 286/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrenti: Booking.com BV, Booking.com (Deutschland) GmbH

Resistenti: 25hours Hotel Company Berlin GmbH, Aletto Kudamm GmbH, Air-Hotel Wartburg Tagungs- & Sporthotel GmbH, Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH, Angleterre Hotel GmbH & Co. KG, Atrium Hotelgesellschaft mbH, Azimut Hotelbetrieb Köln GmbH & Co. KG, Barcelo Cologne GmbH, Business Hotels GmbH, Cocoon München GmbH, DJC Operations GmbH, Dorint GmbH, Eleazar Novum GmbH, Empire Riverside Hotel GmbH & Co. KG, Explorer Hotel Fischen GmbH & Co. KG, Explorer Hotel Nesselwang GmbH & Co. KG, Explorer Hotel Schönau GmbH & Co. KG, Fleming's Hotel Management und Servicegesellschaft mbH & Co. KG, G. Stürzer GmbH Hotelbetriebe, Hotel Bellevue Dresden Betriebs GmbH, Hotel Europäischer Hof W.A.L. Berk GmbH & Co KG, Hotel Hafen Hamburg. Wilhelm Bartels GmbH & Co. KG, Hotel John F GmbH, Hotel Obermühle GmbH, Hotel Onyx GmbH, Hotel Rubin GmbH, Hotel Victoria Betriebs- und Verwaltungs GmbH, Hotel Wallis GmbH, i31 Hotel GmbH, IntercityHotel GmbH, ISA Group GmbH, Kur-Cafe Hotel Allgäu GmbH, Lindner Hotels AG, M Privathotels GmbH & Co. KG, Maritim Hotelgesellschaft mbH, MEININGER Shared Services GmbH, Oranien Hotelbetriebs GmbH, Platzl Hotel Inselkammer KG, prize Deutschland GmbH, Relexa Hotel GmbH, SANA BERLIN HOTEL GmbH, SavFra Hotelbesitz GmbH, Scandic Hotels Deutschland GmbH, Schlossgarten Hotelgesellschaft mbH, Seaside Hotels GmbH & Co. KG, SHK Hotel Betriebsgesellschaft mbH, Steigenberger Hotels GmbH, Sunflower Management GmbH & Co. KG, The Mandala Hotel GmbH, The Mandala Suites GmbH, THR Hotel am Alexanderplatz Berlin Betriebs- und Management GmbH, THR III Berlin Prager-Platz Hotelbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, THR München Konferenz und Event Hotelbetriebs- und Management GmbH, THR Rhein/Main Hotelbetriebs- und Beteiligungs-GmbH, THR XI Berlin Hotelbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, THR XXX Hotelbetriebs- und Beteiligungs-GmbH, Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG, VI VADI HOTEL Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Weissbach Hotelbetriebsgesellschaft mbH, Wickenhäuser & Egger AG, Wikingerhof GmbH & Co. KG, Hans-Hermann Geiling (Hotel Präsident), Karl Herfurtner (Hotel Stadt München e.K.)

Questioni pregiudiziali

1)

Se le clausole di parità, ampie e ristrette, nel contesto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, debbano essere considerate una restrizione accessoria.

2)

Come debba essere definito il mercato rilevante in sede di applicazione del regolamento (UE) 330/2010 (1) allorché le transazioni sono effettuate tramite l’intermediazione di una piattaforma di online travel agency (OTA, agenzie di viaggio online) dove strutture ricettive possono offrire camere e entrare in contatto con viaggiatori che possono prenotare una camera mediante la piattaforma.


(1)  Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2010, L 102, pag. 1).


14.8.2023   

IT

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C 286/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice — Zachód w Katowicach (Polonia) il 28 aprile 2023 — Skarb Państwa — Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K. / Z. Sp. j.

(Causa C-279/23, Skarb Państwa)

(2023/C 286/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Katowice — Zachód w Katowicach

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa — Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K.

Convenuto: Z. Sp. j.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1), osti a una disciplina nazionale ai sensi della quale un organo giurisdizionale può rigettare una domanda di condanna al pagamento del risarcimento delle spese di recupero, di cui alla norma in questione, per il fatto che il ritardo del debitore nel pagamento non era rilevante o che l'importo del debito, in relazione al quale il debitore era in ritardo con i pagamenti, era esiguo.


(1)  GU 2011, L 48, pag. 1.


14.8.2023   

IT

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C 286/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Mainz (Germania) il 2 maggio 2023 — TC / Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH

(Causa C-284/23, Haus Jacobus)

(2023/C 286/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Mainz

Parti

Ricorrente: TC

Convenuta: Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH

Questione pregiudiziale

La Corte di giustizia dell’Unione europea viene investita in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, della questione se le disposizioni nazionali di diritto tedesco di cui agli articoli 4 e 5 del KSchG [Kündigungsschutzgesetz (legge sulla tutela contro il licenziamento)], ai sensi delle quali una donna, che in quanto in stato di gravidanza gode di una tutela speciale contro il licenziamento, deve necessariamente agire in giudizio entro i termini ivi disciplinati al fine di conservare siffatta tutela, siano compatibili con la direttiva 92/85/CEE (1).


(1)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 2006, L 376, pag. 36).


14.8.2023   

IT

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C 286/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 3 maggio 2023 — Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental / Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu»

(Causa C-286/23, Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental)

(2023/C 286/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti

Ricorrente: Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental

Resistenti: Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu»

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012 (1), in combinato disposto con quelle dell’allegato I, parte 1, lettera A, punto 4, del regolamento e [del considerando] 24 del preambolo del regolamento, debbano essere interpretate nel senso può essere riconosciuto un ente selezionatore anche se quest’ultimo ha come progetto soltanto di attirare, mediante la sottoscrizione di domande o impegni in tal senso, allevatori già iscritti in un altro programma genetico approvato di un altro ente o se sia necessario che, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, tali allevatori facciano effettivamente parte del portafoglio dell’ente che chiede il riconoscimento.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1012, nonché quelle dell’allegato I, parte 1, lettera B, punto 2. a), del regolamento (UE) 2016/1012, in combinato disposto con quelle del [considerando] 24 del preambolo del regolamento, debbano essere interpretate nel senso che si riconosce agli allevatori la libertà di scelta tra i programmi genetici per il miglioramento della razza ai quali iscrivere i propri animali riproduttori di razza pura e, in caso di risposta affermativa, se tale libertà possa essere limitata dalla necessità di non pregiudicare o compromettere un programma genetico al quale tali allevatori stanno già partecipando, mediante il passaggio o la promessa di passaggio di detti allevatori a un altro programma genetico che dovrebbe essere approvato.

3)

Se le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con quelle del [considerando] 21 del preambolo del regolamento (UE) 2016/1012, debbano essere interpretate nel senso che, qualora si riscontri la sussistenza di uno dei casi di cui alle lettere da a) a c) dell’articolo 10, paragrafo 1, l’autorità competente che ha riconosciuto l’ente selezionatore è tenuta a negare l’approvazione del programma genetico che rischia di compromettere un altro programma con riguardo agli aspetti indicati [in detto articolo] oppure se l’uso dell’espressione «(…) può rifiutare (…)» abbia il significato di conferire all’autorità un margine di discrezionalità al riguardo.

4)

Se le disposizioni dell’articolo 8 e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1012, in combinato disposto con il [considerando] 21 del preambolo del medesimo regolamento, debbano essere interpretate nel senso che, qualora in uno Stato membro sia già in fase di attuazione un programma genetico avente come obiettivo principale il miglioramento della razza, è consentito approvare un nuovo programma genetico per la stessa razza, nello stesso Stato (per lo stesso territorio geografico), avente sempre come obiettivo principale il miglioramento della razza, nell’ambito del quale potranno essere selezionati gli animali riproduttori del programma genetico già in fase di attuazione.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU 2016, L 171, pag. 66).


14.8.2023   

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C 286/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 maggio 2023 — ENGIE Deutschland GmbH / Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

(Causa C-293/23, ENGIE Deutschland)

(2023/C 286/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: ENGIE Deutschland GmbH

Resistente: Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Con l’intervento di: Zwickauer Energieversorgung GmbH, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2, punti 28 e 29, e gli articoli 30 e segg. della direttiva 2019/944 (1) ostino a una disposizione quale l’articolo 3, punto 24a, in combinato disposto con il punto 16, dell’EnWG (legge sulla gestione dell’energia; in prosieguo l’«EnWG»), secondo cui il gestore di un impianto energetico per l’erogazione di energia elettrica non è soggetto ad alcun obbligo incombente a gestori di un sistema di distribuzione, se al posto dell’attuale rete di distribuzione realizza e gestisce l’impianto energetico al fine di alimentare, con l’energia elettrica prodotta in una centrale di cogenerazione termoelettrica, diversi condomini comprendenti fino a 200 unità abitative date in locazione con un quantitativo annuo fino a 1 000 MWh di energia elettrica, laddove i costi di realizzazione e gestione dell’impianto energetico sono posti a carico degli utenti finali (locatari), quale componente di una tariffa base da corrispondersi mensilmente per ciascuna unità per il riscaldamento fornito, mentre l’energia elettrica prodotta viene venduta dal gestore ai locatari medesimi.


(1)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).


14.8.2023   

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C 286/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Anwaltsgerichtshofs (Germania) il 9 maggio 2023 — Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG / Rechtsanwaltskammer München

(Causa C-295/23, Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft)

(2023/C 286/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Anwaltsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG

Resistente: Rechtsanwaltskammer München

Con l’intervento di: SIVE Beratung und Beteiligung GmbH, Rechtsanwalt Dr. Daniel Halmer

Questioni pregiudiziali

1)

Se integri una restrizione del diritto alla libera circolazione dei capitali, vietata ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, il fatto che, in base alle leggi di uno Stato membro, l’autorizzazione all’esercizio della professione forense rilasciata a una società tra avvocati deve essere necessariamente revocata, quando:

1.1

una quota della società tra avvocati viene trasferita in capo a una persona che non soddisfa gli specifici requisiti professionali che il diritto dello Stato membro collega all’acquisto di una quota sociale. In base a tale diritto può acquistare una quota in una società tra avvocati unicamente un avvocato o un altro membro di un ordine degli avvocati, un consulente in materia di proprietà industriale, un commercialista, un consulente fiscale, un revisore dei conti o un revisore contabile giurato, un soggetto che esercita una professione forense all’estero che sia autorizzato a fornire servizi di consulenza legale all’interno dello Stato, un consulente in materia di proprietà industriale, un commercialista, un consulente fiscale, un revisore dei conti o un revisore contabile giurato di un altro Stato autorizzato a esercitare tale attività all’interno dello Stato, nonché un medico o un farmacista;

1.2

un socio soddisfa gli specifici requisiti di cui al punto 1.1. ma non svolge la propria attività professionale all’interno della società tra avvocati;

1.3

a causa del trasferimento di una o più quote sociali o dei diritti di voto, la maggioranza di questi ultimi non spetta più ad avvocati.

2)

Se integri una restrizione del diritto alla libera circolazione dei capitali, vietata ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, il mancato riconoscimento del diritto di voto a un socio, che non è abilitato all’esercizio di una professione ai sensi del punto 1.1., benché lo statuto della società contenga, a tutela dell’autonomia dei professionisti legali e dell’attività legale della società, clausole che garantiscano che la società sia rappresentata unicamente da avvocati in veste di amministratori o procuratori, che vietino ai soci e all’assemblea dei soci di influenzare l’organo amministrativo mediante istruzioni o, indirettamente, mediante la minaccia di svantaggi, che privino di effetti eventuali delibere dei soci adottate in violazione di tale divieto e che estendano l’obbligo di riservatezza previsto per gli avvocati ai soci e alle persone da questi ultimi incaricati.

3)

Se le restrizioni indicate [nelle questioni] 1. e 2. soddisfino le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) a c), della direttiva 2006/123/CE (1) del 12 dicembre 2006 [GU 2006, L 376, pag. 36] (in prosieguo: la «direttiva sui servizi»), per le ingerenze legittime nella libera prestazione dei servizi.

4)

Qualora, secondo la Corte di giustizia, non sussista una lesione del diritto della ricorrente alla libera circolazione dei capitali ([questioni] 1. e 2.), né una violazione della direttiva sui servizi ([questione] 3):

se le restrizioni indicate nei punti 2.1. e 2.2. ledano il diritto alla libertà di stabilimento della [SIVE], ai sensi dell’articolo 49 TFUE.


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


14.8.2023   

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C 286/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgio) l’8 maggio 2023 — Inter IKEA Systems BV / Algemeen Vlaams Belang VZW e a.

(Causa C-298/23)

(2023/C 286/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Parti

Ricorrente: Inter IKEA Systems BV

Resistenti: Algemeen Vlaams Belang VZW, S, T, U, V, Vrijheidsfonds VZW

Questioni pregiudiziali

Se la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, quale sancita dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, configuri un «giusto motivo» per usare un segno identico o simile a un marchio che gode di notorietà, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Quali criteri il giudice nazionale deve eventualmente prendere in considerazione per valutare l’equilibrio tra detti diritti fondamentali, e quale rilevanza debba essere attribuita a ciascuno di tali criteri.

In particolare, se il giudice nazionale possa tenere conto dei criteri seguenti, e/o se esistano criteri integrativi:

la misura in cui l’espressione abbia un carattere o un obiettivo commerciale;

la misura in cui tra le parti svolgano un ruolo motivi concorrenziali;

la misura in cui l’espressione abbia un interesse generale, sia socialmente rilevante o provochi una discussione;

il rapporto tra i criteri che precedono;

il grado di notorietà del marchio invocato;

l’entità dell’uso illecito, la sua intensità e sistematicità e la misura di diffusione territoriale, temporale e quantitativa, tenendo conto altresì della misura in cui essa è proporzionata al messaggio perseguito dall’espressione;

la misura in cui l’espressione, e le circostanze che la accompagnano, come il nome dell’espressione e la sua promozione, arrechino pregiudizio alla rinomanza, al carattere distintivo e all’immagine dei marchi invocati (la «funzione pubblicitaria»);

la misura in cui l’espressione presenti un proprio contributo originale e la misura in cui si sia cercato di evitare confusione o associazione con i marchi invocati, o l’impressione che esista un legame commerciale o di altro genere tra l’espressione e il titolare del marchio (la «funzione di indicazione di origine»), tenuto conto del modo in cui il titolare del marchio ha costruito una determinata immagine e reputazione mediante pubblicità e comunicazione.


(1)  GU 2017, L 154, pag. 1.

(2)  GU 2015, L 336, pag. 1.


14.8.2023   

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C 286/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Polonia) il 10 maggio 2023 — M. J. / C. J.

(Causa C-302/23, Piekiewicz (1))

(2023/C 286/27)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach

Parti

Ricorrente: M. J.

Convenuto: C. J.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (2) debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di uno Stato membro è tenuto ad ammettere un atto processuale depositato presso tale organo giurisdizionale e firmato con una firma elettronica prevista dall'articolo 3, paragrafo 10, di detto regolamento, nella situazione in cui la normativa nazionale dello Stato membro non prevede la possibilità di effettuare il deposito di atti processuali presso l’organo giurisdizionale avvalendosi della firma elettronica mediante un mezzo diverso da un sistema informatico.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2014, L 257, pag. 73.


14.8.2023   

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C 286/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) il 31 maggio 2023 — Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-344/23, BIOR)

(2023/C 286/28)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente/resistente in cassazione: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

Resistente/ricorrente in cassazione: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «strumento o apparecchio scientifico» di cui all’articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), debba essere interpretata nel senso che essa può includere oggetti che, data la loro struttura tecnica e il loro funzionamento, vengono usati di per sé e direttamente come mezzo di ricerca scientifica.

2)

Se la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 (3), debba essere interpretata nel senso che la sottovoce 3926 90 92 90 della nomenclatura combinata può includere i marcatori di materia plastica per specie alieutiche.


(1)  GU 2009, L 324, pag. 23.

(2)  GU 1987, L 256, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2017, L 282, pag. 1).


14.8.2023   

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C 286/24


Ordinanza del presidente della Corte del 10 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor — Romania) — F.O.L./ Tribunalul Cluj, con l’intervento del Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Causa C-643/21 (1), Tribunalul Cluj)

(2023/C 286/29)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 25.2.2022.


14.8.2023   

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C 286/24


Ordinanza del presidente della Corte del 10 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor — Romania) — C.C.C., C.R.R., U.D.M./ Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu, con l’intervento del Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Causa C-645/21 (1), Tribunalul Cluj e a.)

(2023/C 286/30)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 28.2.2022.


14.8.2023   

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C 286/24


Ordinanza del presidente della Corte del 18 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — BZ / DKV Deutsche Krankenversicherung AG

(Causa C-672/22 (1), DKV)

(2023/C 286/31)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 45 del 6.2.2023.


14.8.2023   

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C 286/24


Ordinanza del presidente della Corte del 24 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Steinfurt — Germania) — UE / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-78/23 (1), Deutsche Lufthansa AG)

(2023/C 286/32)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 189 del 30.5.2023.


Tribunale

14.8.2023   

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C 286/25


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — CEDC International / EUIPO — Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia)

(Causa T-145/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un filo d’erba in una bottiglia - Marchi nazionali anteriori - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Nozione di “agente” o di “rappresentante” - Requisito di un accordo contrattuale diretto»)

(2023/C 286/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (rappresentante: M. Fijałkowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Underberg AG (Dietlikon, Svizzera) (rappresentanti: A. Renck e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 dicembre 2021 (procedimento R 1954/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CEDC International sp. z o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.


14.8.2023   

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C 286/25


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — Hofmeir Magnetics / EUIPO — Healthfactories (Hofmag)

(Causa T-452/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Hofmag - Marchio denominativo anteriore non registrato HOFMAG - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di uso nel commercio di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 286/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hofmeir Magnetics Ltd (Witney, Regno Unito) (rappresentante: S. Baur, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Healthfactories GmbH (Saaldorf-Surheim, Germania) (rappresentante: C. Vischer, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 maggio 2022 (procedimento R 1367/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hofmeir Magnetics Ltd si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Healthfactories GmbH.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 340 del 5.9.2022.


14.8.2023   

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C 286/26


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR)

(Causa T-495/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo OMEGOR - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore OMACOR - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 286/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italia) (rappresentanti: M. Riva, J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e T. Frydendahl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: BASF AS (Oslo, Norvegia)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2022 (procedimento R 1168/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La UGA Nutraceuticals Srl e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 380 del 3.10.2022.


14.8.2023   

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C 286/27


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR VITALITY)

(Causa T-496/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo OMEGOR VITALITY - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore OMACOR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 286/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italia) (rappresentanti: M. Riva, J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e T. Frydendahl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: BASF AS (Oslo, Norvegia)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2022 (procedimento R 1200/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La UGA Nutraceuticals Srl e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 380 del 3.10.2022.


14.8.2023   

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C 286/27


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — C. & S. / EUIPO — Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)

(Causa T-645/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo CS jeans your best fashion partner - Assenza di uso effettivo del marchio - Natura dell’uso - Assenza di uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 286/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: C. & S. Srl (Umbertide, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Scuderia AlphaTauri SpA (Faenza, Italia) (rappresentanti: A. Renck e S. Petivlasova, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 agosto 2022 (procedimento R 182/2022-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La C. & S. Srl è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Scuderia AlphaTauri SpA.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 463 del 5.12.2022.


14.8.2023   

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C 286/28


Ricorso proposto il 10 maggio 2023 — Maud Tea & Seed and Fresh Produce Consortium of Kenya / Commissione

(Causa T-247/23)

(2023/C 286/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Maud Tea & Seed Co. Ltd (Kolkata, India), Fresh Produce Consortium of Kenya Ltd (Nairobi, Kenya) (rappresentanti: D. Waelbroeck e I. Antypas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare integralmente il regolamento impugnato (1) o, in subordine, annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riduce il livello massimo di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su tè e frutta e verdura fresche;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato costituisce un esercizio di giurisdizione extraterritoriale da parte della Commissione che eccede i poteri ad essa delegati in forza del regolamento LMR (2) e viola i Trattati dell’Unione nonché le norme generali del diritto internazionale pubblico.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato eccede manifestamente l’ambito d’applicazione oggettivo dei poteri delegati alla Commissione in forza del regolamento LMR; in subordine, se il regolamento LMR è ritenuto una base giuridica sufficiente, il regolamento medesimo è ultra vires in quanto eccede il possibile ambito di applicazione dei poteri delegati in forza dei Trattati dell’Unione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola diverse disposizioni del regolamento LMR.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola il principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola i principi di certezza del diritto e di trasparenza.


(1)  Regolamento (UE) 2023/334 della Commissione del 2 febbraio 2023 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (GU 2023, L 47, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU 2005, L 70, pag. 1).


14.8.2023   

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C 286/29


Ricorso proposto il 29 maggio 2023 — Tsakiris/EUIPO — Tsakiris-Protypos Viomichania Trofimon — Snacks- AVEE (Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY)

(Causa T-303/23)

(2023/C 286/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il greco

Parti

Ricorrente: Tsakiris AE Paragogis & Emporias Trofimon (Salonicco, Grecia) (rappresentante: A. Papaspyropoulos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tsakiris-Protypos Viomichania Trofimon — Snacks- AVEE (Atalanti, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2023 nel procedimento R 1012/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio


14.8.2023   

IT

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C 286/29


Ricorso proposto il 23 maggio 2023 — Fest/Parlamento

(Causa T-305/23)

(2023/C 286/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nicolaus Fest (Zagabria, Croazia) (rappresentante: G. Seidel, Rechtsanwalt)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 (P9_TA(2023) 0061) sulla domanda di rimozione dell’immunità nei confronti del sig. Nicolaus Fest [2022/2056 (IMM)], mediante la quale è stata approvata la relazione redatta dalla sig.ra Ilana Cicurel (A9-0055/2023).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dei membri del Parlamento (1)

Il ricorrente sostiene che le esternazioni che gli vengono contestate costituiscono parte di un dibattito parlamentare sulla tutela dei minori svoltosi nel plenum del Parlamento europeo, e che esse rientravano nell’interesse generale e nella libertà di opinione del membro del Parlamento europeo. Il tweet che gli viene contestato sarebbe la risposta al tweet di un ex membro del Bundestag tedesco, che con il suo tweet aveva replicato direttamente ad un’accusa del ricorrente in un dibattito parlamentare. Il ricorrente è dell’avviso che il Parlamento europeo non sia legittimato a rimuovere la sua immunità per questi motivi.

2.

Secondo motivo, vertente sull’esistenza di un fumus persecutionis

Il ricorrente nutre il sospetto che la Procura della Repubblica di Berlino, che si è attivata in vista dell’azione penale, nella presente fattispecie si sia mossa soltanto per danneggiare un avversario politico oppure per vendicarsi di uno smacco subìto in un precedente procedimento.


(1)  Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266).


14.8.2023   

IT

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C 286/30


Ricorso proposto il 26 maggio 2023 — British American Tobacco Polska Trading / Commissione

(Causa T-311/23)

(2023/C 286/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: L. Van den Hende, M. Schonberg e J. Penz Evren, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2023 recante rigetto implicito delle richieste di accesso ai documenti presentate dalla ricorrente con la domanda EASE 2022/6296, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1);

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte dell’atto impugnato degli articoli 2, paragrafo 1, e 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione europea non ha fornito l’accesso a tutti i documenti che rientrano nell’ambito delle richieste della ricorrente, ossia:

i documenti intermedi relativi alla preparazione della relazione della Commissione europea sull’accertamento di un mutamento sostanziale della situazione per i prodotti del tabacco riscaldati, in linea con la direttiva 2014/40/UE (2); e

informazioni provenienti dalle pertinenti banche dati sottostanti che si qualificano come documenti esistenti rientranti nell’ambito delle richieste.

2.

Secondo motivo, vertente su un asserito difetto di motivazione, come richiesta dall’articolo 296 TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).


14.8.2023   

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C 286/31


Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Net Technologies Finland / Commissione

(Causa T-319/23)

(2023/C 286/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Net Technologies Finland Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea adottata sulla base dell’articolo 299 TFUE il 27 marzo 2023 (e notificata alla ricorrente il 29 marzo 2023) relativa al recupero dell’importo di EUR 188 477,27 dalla Net Technologies Finland Oy; e

condannare la convenuta alle proprie spese nonché alle spese della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso di annullamento si sostiene che la decisione impugnata è illegittima, essendo illegittima la sua motivazione. Ciò in quanto detta motivazione è basata sulle note di addebito del 7 maggio 2020 e sulle conclusioni della relazione contabile definitiva che sarebbero illegittime. A tal fine, vengono dedotti due motivi di annullamento.

1.

Il primo motivo di annullamento si divide in due parti:

nella prima parte si spiega che le conclusioni della revisione contabile definitiva e, per estensione, le note di addebito sono illegittime in quanto risultano dall’applicazione di una norma che non era giuridicamente vincolante, e dunque, inapplicabile. Come spiegato nel contesto di fatto, i revisori dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) sono giunti alla conclusione che i costi dei consulenti interni erano inammissibili applicando i criteri della guida FP7 come se fossero condizioni vincolanti. Tuttavia, la guida FP7 non è vincolante;

nella seconda parte si sostiene che, nel caso di specie, il principio della buona fede non può giustificare l’applicabilità della guida FP7 nonostante la sua natura non vincolante.

2.

Nel contesto del secondo motivo di annullamento si sostiene che, anche supponendo che i criteri della guida FP7 fossero applicabili, essi sono stati applicati erroneamente. In altri termini, le conclusioni della relazione contabile definitiva e le note di addebito adottate sulla sua base sono inficiate da errori di valutazione. Essendo basata su tali elementi, la decisione impugnata è anch’essa inficiata dagli stessi errori di valutazione e viola l’obbligo, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, di esaminare attentamente tutti gli elementi del caso.


14.8.2023   

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C 286/32


Ricorso proposto il 9 giugno 2023 — Biogen Netherlands / Commissione

(Causa T-327/23)

(2023/C 286/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Biogen Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Schoonderbeek e B. Jong, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea (C(2023)1211 (final)), del 15 febbraio 2023, che autorizza l’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dimetilfumarato Accord — dimetilfumarato», ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 (1); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivo e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull’interpretazione errata della nozione di autorizzazione all’immissione in commercio globale quale prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (2) e l’applicazione di tale nozione ai medicinali Tecfidera e Fumaderm la quale ha condotto all’erronea conclusione contenuta nella decisione impugnata secondo cui, al momento rilevante nel caso di specie, la protezione normativa dei dati per il Tecfidera era già scaduta.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


14.8.2023   

IT

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C 286/32


Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-329/23)

(2023/C 286/44)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil a L. Halajová, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a rimborsare alla Repubblica ceca l’indebito arricchimento, nell’intero ammontare, corrispondente alla somma di 61 111 077,21 CZK, che, senza giustificazione giuridica, è stato versato sotto condizione sul conto della Commissione europea.

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a farsi carico delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:

La controversia concerne importazioni di determinate partite di tessili, calzature e occhiali da sole avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2011 nell’ambito della cosiddetta azione Discount riguardante le importazioni dall’Asia sottovalutate. L’importo controverso corrisponde alla differenza tra il dazio che è stato riscosso in base al valore doganale delle merci dichiarato e il dazio che, ad avviso della Commissione europea, avrebbe dovuto essere riscosso in base al valore statistico di merci classificate allo stesso codice TARIC, previa detrazione dei costi di recupero. Inizialmente la Commissione europea ha chiesto il pagamento della differenza sulla base del 50 % del valore statistico e pertanto il 15 giugno 2018 è stato trasferito sul conto della Commissione europea, con riserva per evitare che aumentassero gli interessi di mora, l’importo pari a 28 307 935,78 CZK. Dopo alcuni anni la Commissione europea ha richiesto il pagamento della differenza del 100 % del valore statistico e pertanto il 20 dicembre 2022 è stata trasferita, nuovamente con riserva, sul conto della Commissione europea la somma pari a 33 444 448,24 CZK. Nel frattempo la Commissione europea ha consentito alla Repubblica ceca di recuperare mediante compensazione l’importo di 641 306,81 CZK per alcune partite erroneamente incluse.

Con il suddetto comportamento la Commissione ha fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Non esisteva alcuna ragione giuridica per il trasferimento delle somme di cui trattasi sul conto dell’Unione europea. La Repubblica ceca aveva rispettato tutti gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, giacché, nel caso delle importazioni di cui trattasi, aveva effettuato un controllo approfondito delle merci e della relativa documentazione e, a seguito di tale accertamento, aveva determinato e riscosso il dazio sulla base del valore dichiarato in dogana. Nel contempo la ricorrente afferma che, anche nel caso in cui si fosse avuto un valore dichiarato in dogana errato, a suo parere non si sarebbe potuto riscuotere il dazio sulla base del valore statistico. Il valore doganale dovrebbe essere stabilito mediante il meccanismo di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, quindi principalmente secondo il valore doganale di merci identiche o simili. In ogni caso per le importazioni avvenute nel mese di novembre 2011 la Commissione ha utilizzato un tasso di cambio dell’euro (EUR) alla corona ceca (CZK) non corretto, sopravvalutando quindi a torto la somma richiesta.


14.8.2023   

IT

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C 286/33


Ricorso proposto il 16 giugno 2023 — Importaciones Origen Pacífico / EUIPO — Molinos Nacionales (Juana de Origen)

(Causa T-331/23)

(2023/C 286/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Importaciones Origen Pacífico SL (Valencia, Spagna) (rappresentante: Á. Pérez Lluna, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Molinos Nacionales C.A. (Puerto Cabello, Venezuela)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Juana de Origen — Marchio dell’Unione europea n. 16 517 948

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 marzo 2023 nel procedimento R 818/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento e condannare la controinteressata alle spese relative al procedimento di dichiarazione di nullità e al procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Scadenza dei marchi su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità.

Mancato uso effettivo dei marchi su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Mancata prova della malafede del richiedente, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


14.8.2023   

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C 286/34


Ricorso proposto il 19 giugno 2023 — Azaconsa/EUIPO — Lugar da Veiga (SHIP)

(Causa T-332/23)

(2023/C 286/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Azaconsa SL (Alicante, Spagna) (rappresentanti: L. Broschat García e L. Polo Flores, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lugar da Veiga SLL (Lugo, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SHIP — Domanda di registrazione n. 18 124 707

Procedimento dinanzi all’EUIPO: procedimento di opposizione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 aprile 2023 nel procedimento R 1465/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere la domanda di registrazione del marchio controverso nella classe 35;

condannare alle spese ogni parte che si oppone al presente ricorso.

Motivo

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


14.8.2023   

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C 286/35


Ricorso proposto il 16 giugno 2023 — Nehera e a. / EUIPO — Zdút (nehera)

(Causa T-334/23)

(2023/C 286/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, Francia), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Columbia Britannica, Canada) (rappresentante: W. Woll, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovacchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo NEHERA — Marchio dell’Unione europea n. 11 794 112

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Annullamento

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 aprile 2023 nel procedimento R 1216/2020-4

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, incluse le spese indispensabili sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

condannare l’EUIPO a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai ricorrenti.

Motivi invocati

Violazione del diritto a un processo equo;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


14.8.2023   

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C 286/35


Ricorso proposto il 17 giugno 2023 — Nehera e a. / EUIPO — Zdút (NEHERA)

(Causa T-335/23)

(2023/C 286/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, Francia), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Columbia Britannica, Canada) (rappresentante: W. Woll, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovacchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo NEHERA — Marchio dell’Unione europea n. 12 812 319

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Annullamento

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 aprile 2023 nel procedimento R 1217/2020-4

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, incluse le spese indispensabili sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

condannare l’EUIPO a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai ricorrenti.

Motivi invocati

Violazione del diritto a un processo equo;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


14.8.2023   

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C 286/36


Ricorso proposto il 17 giugno 2023 — Nehera e a. / EUIPO — Zdút (NEHERA PRAGUE)

(Causa T-336/23)

(2023/C 286/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, Francia), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Columbia Britannica, Canada) (rappresentante: W. Woll, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovacchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo NEHERA PRAGUE — Marchio dell’Unione europea n. 12 671 681

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Annullamento

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 aprile 2023 nel procedimento R 1218/2020-4

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, incluse le spese indispensabili sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

condannare l’EUIPO a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai ricorrenti.

Motivi invocati

Violazione del diritto a un processo equo;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


14.8.2023   

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C 286/37


Ricorso proposto il 17 giugno 2023 — Nehera e a. / EUIPO — Zdút (NEHERA)

(Causa T-337/23)

(2023/C 286/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, Francia), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Columbia Britannica, Canada) (rappresentante: W. Woll, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovacchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo NEHERA — Marchio dell’Unione europea n. 16 799 678

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Annullamento

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 aprile 2023 nel procedimento R 1219/2020-4

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, incluse le spese indispensabili sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

condannare l’EUIPO a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai ricorrenti.

Motivi invocati

Violazione del diritto a un processo equo;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


14.8.2023   

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C 286/38


Ricorso proposto il 20 giugno 2023 — Barry’s Bootcamp / EUIPO — Hummel (Emblema raffigurante due spine di pesce rivolte verso il basso)

(Causa T-340/23)

(2023/C 286/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Barry’s Bootcamp Holdings LLC (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hawkins, T. Dolde e C. Zimmer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hummel Holding A/S (Aarhus, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo (Emblema raffigurante due spine di pesce rivolte verso il basso) — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 915 962

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 marzo 2023 nel procedimento R 1422/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e, in caso d’intervento, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


14.8.2023   

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C 286/38


Ricorso proposto il 23 giugno 2023 — Sergio Rossi/EUIPO — Stefano Ricci (sr 1)

(Causa T-344/23)

(2023/C 286/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sergio Rossi SpA (San Mauro Pascoli, Italia) (rappresentante: C. Sala, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stefano Ricci SpA (Fiesole, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo sr 1 — Marchio dell’Unione europea n. 15 861 248

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2023 nel procedimento R 89/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare all’EUIPO e al terzo interveniente di pagare le spese dell’esponente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sotto il profilo della violazione dell’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni;

Eccesso di potere e carenza di giurisdizione nella valutazione di distintività relativa ai marchi anteriori da parte della commissione dei ricorsi dell’EUIPO;

Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e violazione dei principi generali del diritto dell’Unione sub specie principio di legalità, della parità di trattamento e di buon andamento dell’amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625 della Commissione e dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare, per quanto riguarda la valutazione di distintività di marchi nazionali e non UE, l’individuazione del pubblico rilevante nonché la conseguente analisi di simiglianza dei segni in contrapposizione.


14.8.2023   

IT

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C 286/39


Ricorso proposto il 26 giugno 2023 — AC Marca Brands/EUIPO — den Ouden (SANITIEN)

(Causa T-345/23)

(2023/C 286/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: AC Marca Brands, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza e J.C. Quero Navarro, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Julia den Ouden (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SANITIEN — Domanda di registrazione n. 18 384 320

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 aprile 2023 nel procedimento R 1733/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e/o Julia den Ouden a farsi carico delle spese del presente procedimento, nonché dei procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/40


Ricorso proposto il 29 giugno 2023 — Kern Pharma / Commissione

(Causa T-351/23)

(2023/C 286/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kern Pharma, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck e C. Dumont, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;

annullare la decisione di esecuzione C(2023)3067(final) della Commissione, del 2 maggio 2023, (pubblicata il 4 maggio 2023), che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio concessa con la decisione C(2014)601(final) per il «Tecfidera — Dimetil fumarato», un medicinale per uso umano (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nonché eventuali altre decisioni successive, nella misura in cui mantengono e/o sostituiscono tale decisione, compresi eventuali atti normativi successivi, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserita inosservanza, da parte della Commissione europea, del termine per ottenere l’estensione della protezione della commercializzazione, come previsto dall’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe commesso un errore manifesto nell’interpretazione e nell’esecuzione della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./Pharmaceutical Works Polpharma (da C-438/21 P a C-440/21 P, EU:C:2023:213) e, in particolare, nel considerare irrilevante la relazione di valutazione ad hoc dell’11 novembre 2021.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe commesso un errore manifesto nel basare la decisione impugnata su fatti scientifici errati disponibili all’epoca di tale decisione.

4.

Quarto motivo, con cui si deduce un’eccezione di illegittimità relativa all’autorizzazione all’immissione in commercio della Biogen concessa con la decisione di esecuzione C(2014)601(final) (2) della Commissione e si chiede di conseguenza l’annullamento della decisione impugnata.

5.

Quinto motivo, vertente sull’asserita violazione dei diritti fondamentali della ricorrente e, in particolare, del diritto a un equo processo, del diritto di difesa, del diritto di essere ascoltati e del diritto a una base giuridica ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il diritto della ricorrente alla certezza del diritto, revocando di fatto l’autorizzazione all’immissione in commercio concessa incondizionatamente alla ricorrente, senza valutare l’illegittimità dell’autorizzazione all’immissione in commercio concessa.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il legittimo affidamento della ricorrente, non tenendo conto dei diritti della ricorrente e dei terzi acquisiti sulla base di un’autorizzazione all’immissione in commercio concessa incondizionatamente.

8.

Ottavo motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della decisione impugnata, del diritto di proprietà della ricorrente, sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(2)  Decisione di esecuzione C(2014)601(final) della Commissione, del 30 gennaio 2014, che accorda a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l’autorizzazione ad immettere in commercio il ««Tecfidera — Dimetil fumarato», un medicinale per uso umano.


14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/41


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2023 — RT France / Consiglio

(Causa T-75/23) (1)

(2023/C 286/55)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 127 dell’11.4.2023.


14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/41


Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2023 — RT France / Consiglio

(Causa T-169/23) (1)

(2023/C 286/56)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 173 del 15.5.2023.