ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
6 giugno 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 198/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11087 — PAI PARTNERS / GEGENBAUER GROUP) ( 1 )

1

2023/C 198/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11124 — PEP / SCP / HYVE) ( 1 )

2

2023/C 198/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10721 — CELANESE / DUPONT (MOBILITY & MATERIALS BUSINESS)) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2023/C 198/04

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1099 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1098 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

4

2023/C 198/05

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio e al regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

5

 

Commissione europea

2023/C 198/06

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3,75 % al 1o giugno 2023 — Tassi di cambio dell'euro

7

2023/C 198/07

Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 giugno 2023, che stabilisce, a nome dell'Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2023/C 198/08

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 198/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11123 – SUMITOMO / VODAFONE / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 198/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

21

2023/C 198/11

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

30


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11087 — PAI PARTNERS / GEGENBAUER GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 198/01)

L'11 maggio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11087. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


6.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11124 — PEP / SCP / HYVE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 198/02)

Il 1 giugno 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11124 . EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


6.6.2023   

IT

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C 198/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10721 — CELANESE / DUPONT (MOBILITY & MATERIALS BUSINESS))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 198/03)

L'11 ottobre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10721. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

6.6.2023   

IT

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C 198/4


Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1099 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1098 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

(2023/C 198/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1099 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1098 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 e al regolamento (UE) 2020/1998. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 31 luglio 2023 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 10 della decisione (PESC) 2020/1999.


(1)  GU L 410 I del’7.12.2020, pag. 13.

(2)  GU L 145 del’5.6.2023, pag. 12.

(3)  GU L 410 I del’7.12.2020, pag. 1.

(4)  GU L 145 del’5.6.2023, pag. 1.


6.6.2023   

IT

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C 198/5


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio e al regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

(2023/C 198/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1099 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1098 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati del Consiglio può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

 

Responsabile della protezione dei dati

 

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2020/1999, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1099, e del regolamento (UE) 2020/1998, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1098, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio e nel regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.


(1)  GU L 295 dell’21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 410 I dell’7.12.2020, pag. 13.

(3)  GU L 145 dell’5.6.2023, pag. 12.

(4)  GU L 410 I dell’7.12.2020, pag. 1.

(5)  GU L 145 dell’5.6.2023, pag. 1.


Commissione europea

6.6.2023   

IT

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C 198/7


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

3,75 % al 1o giugno 2023

Tassi di cambio dell'euro (2)

5 giugno 2023

(2023/C 198/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0690

JPY

yen giapponesi

149,96

DKK

corone danesi

7,4484

GBP

sterline inglesi

0,86323

SEK

corone svedesi

11,6420

CHF

franchi svizzeri

0,9732

ISK

corone islandesi

150,90

NOK

corone norvegesi

11,8275

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,573

HUF

fiorini ungheresi

369,28

PLN

zloty polacchi

4,4735

RON

leu rumeni

4,9653

TRY

lire turche

22,6964

AUD

dollari australiani

1,6219

CAD

dollari canadesi

1,4367

HKD

dollari di Hong Kong

8,3787

NZD

dollari neozelandesi

1,7662

SGD

dollari di Singapore

1,4451

KRW

won sudcoreani

1 396,49

ZAR

rand sudafricani

20,6855

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6062

IDR

rupia indonesiana

15 896,16

MYR

ringgit malese

4,8933

PHP

peso filippino

60,067

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,287

BRL

real brasiliano

5,2959

MXN

peso messicano

18,7675

INR

rupia indiana

88,3255


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.6.2023   

IT

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C 198/8


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2023,

che stabilisce, a nome dell'Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 198/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità a tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).

(2)

In occasione della decima riunione, tenutasi in presenza a Ginevra dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere talune sostanze chimiche nell’allegato III della convenzione, assoggettandole di conseguenza alla procedura PIC. Il 21 ottobre 2022 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto.

(3)

Il decabromodifeniletere (’decaBDE’) è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come sostanza chimica industriale. Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso del decaBDE. Pertanto, l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam si dovrebbe esprimere solo per la futura importazione di decaBDE nell’Unione, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni.

(4)

L’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati sono stati aggiunti all’allegato III della convenzione come sostanza chimica industriale. Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati. Pertanto, l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam si dovrebbe esprimere solo per la futura importazione del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’Unione, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni,

DECIDE:

Articolo unico

Le risposte sull’importazione di decabromodifeniletere (’decaBDE’) e di acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati figurano nell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2023

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).


ALLEGATO

Risposta sull'importazione di decabromodifeniletere

Image 1

FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

SEZIONE 1   IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1

Nome comune

Decabromodifeniletere

1.2

Numero CAS

1163-19-5

1.3

Categoria

Pesticida

Industriale

Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2   INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1

Si tratta della prima risposta in relazione all’importazione di questa sostanza chimica nel paese.

2.2

Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: …

Sezione 3   RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE

Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4   DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1

Importazione vietata

 

 

 

L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

No

 

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

No

4.2

Importazione autorizzata

 

 

4.3

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

 

 

 

Le suddette condizioni sono:

 

1.

Ai sensi dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), l’immissione sul mercato e l’uso del decabromodifeniletere («decaBDE») sono consentiti solo a titolo di deroga:

a)

per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, fino al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, fino al 2 marzo 2027;

b)

per la produzione di ricambi per:

i)

aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;

ii)

i veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), prodotti prima del 15 luglio 2019, fino al 2036 o fino alla fine della vita utile di tali veicoli a motore, se precedente;

c)

apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

2.

Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 1, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

a)

applicazioni dell'apparato propulsore e applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;

b)

applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca;

c)

i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l'air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali).

3.

La deroga concessa ai sensi del punto (1), lettera c), è subordinata alle seguenti condizioni, per quanto riguarda l’uso del decaBDE commerciale nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88):

a)

l'importazione del decabromodifeniletere commerciale è consentita esclusivamente per l'immissione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

i)

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anteriormente al 1o luglio 2006;

ii)

dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;

iii)

dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;

iv)

strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;

v)

strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;

vi)

tutte le altre AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 037 del 13.2.2003, pag. 19) e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;

vii)

AEE che hanno beneficiato di una deroga e sono state immesse sul mercato prima della scadenza della deroga stessa, per quanto riguarda la deroga specifica in questione.

b)

ai fini della Iettera a), i pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

 

Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

No

 

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

No

4.4

Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

 

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

 

Nell’Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso del decabromodifeniletere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

SEZIONE 5   RISPOSTA PROVVISORIA

5.1

Importazione vietata

 

 

 

L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

No

 

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

No

5.2

Importazione autorizzata

 

 

5.3

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

 

 

 

Le suddette condizioni sono:

 

 

 

Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

No

 

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

No

5.4

Indicare se è allo studio una decisione definitiva

 

È allo studio una decisione definitiva?

No

5.5

Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

 

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

 

 

 

Si chiede al paese che ha notificato l’atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

 

 

 

Si chiede al segretariato di fornire l’assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

 

 

SEZIONE 6   INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?

No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?

No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

 

Per essere utilizzata nel paese?

No

Per essere esportata?

No

Altre osservazioni

 

SEZIONE 7   AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Ente

Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile

Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile

Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale

Telefono

+32 2 298 8521

Fax

+32 2 296 7616

E-mail:

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della convenzione di Rotterdam

Organizzazione delle Nazioni Unite

per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Roma,

ITALIA

Tel. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

OPPURE

Segretariato della convenzione di Rotterdam

Programma delle Nazioni Unite

per l'ambiente (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Ginevra,

SVIZZERA

Tel. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati:

Image 2

FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

SEZIONE 1   IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1

Nome comune

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati

1.2

Numero CAS

335-67-1

1.3

Categoria

Pesticida

Industriale

Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2   INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1

Si tratta della prima risposta in relazione all’importazione di questa sostanza chimica nel paese.

2.2

Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: …

Sezione 3   RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE

Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4   DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1

Importazione vietata

 

 

 

L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

No

 

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

No

4.2

Importazione autorizzata

 

 

4.3

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

 

 

 

Le suddette condizioni sono:

 

Ai sensi dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono consentiti solo a titolo di deroga ai seguenti fini:

a)

fotolitografia o processi di incisione nella fabbricazione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025;

b)

rivestimenti fotografici applicati a pellicole, fino al 4 luglio 2025;

c)

tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza, fino al 4 luglio 2023;

d)

dispositivi medici impiantabili e invasivi, fino al 4 luglio 2025;

e)

nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi, fino al 4 luglio 2025, alle seguenti condizioni:

i)

le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate in attività di formazione;

ii)

le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati;

iii)

dal 1o gennaio 2023 l'uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati deve essere limitato ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati;

iv)

le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati devono essere gestite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1021.

f)

La deroga riguarda l’uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici.

 

Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

No

 

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

No

4.4

Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

 

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

 

Nell’Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

SEZIONE 5   RISPOSTA PROVVISORIA

5.1

Importazione vietata

 

 

 

L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

No

 

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

No

5.2

Importazione autorizzata

 

 

5.3

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

 

 

 

Le suddette condizioni sono:

 

 

 

Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

No

 

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

No

5.4

Indicare se è allo studio una decisione definitiva

 

È allo studio una decisione definitiva?

No

5.5

Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

 

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

 

 

 

Si chiede al paese che ha notificato l’atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

 

 

 

Si chiede al segretariato di fornire l’assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

 

 

SEZIONE 6   INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?

No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?

No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

 

 

Per essere utilizzata nel paese?

No

Per essere esportata?

No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, l'acido perfluoroottanoico (PFOA), (numero CAS 335-67-1) è classificato come segue:

Tossicità acuta 4 – H302 – Nocivo se ingerito.

Les. oc. 1 – H318 – Provoca gravi lesioni oculari.

Tossicità acuta 4 – H332 – Nocivo se inalato.

Canc. 2 – H351 – Sospetta azione cancerogena.

Latt. H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

STOT RE 1 – H372 (fegato) – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Ripro. 1B – H360D – Può nuocere al feto.

SEZIONE 7   AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Ente

Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo

Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile

Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile

Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale

Telefono

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail:

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della convenzione di Rotterdam

Organizzazione delle Nazioni Unite

per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Roma,

ITALIA

Tel. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

OPPURE

Segretariato della convenzione di Rotterdam

Programma delle Nazioni Unite

per l'ambiente (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Ginevra

SVIZZERA

Tel. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

6.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/18


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2023/C 198/08)

1.   

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Cuoi e pelli scamosciati

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/297 DELLA COMMISSIONE, del 20 febbraio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 50 del 21.02.2019, pag. 5)

22.2.2024


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11123 – SUMITOMO / VODAFONE / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 198/09)

1.   

In data 30 maggio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le imprese seguenti:

Sumitomo Corporation («Sumitomo», Giappone),

Vodafone Group Plc («Vodafone», Regno Unito),

DABCO Limited («DAB», Regno Unito), controllata da Vodafone.

Vodafone e Sumitomo acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di DAB.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Sumitomo è una società commerciale e di investimento che opera a livello mondiale, attiva in una serie di settori in Giappone e nel mondo, tra cui il commercio di prodotti in metallo, il trasporto e la costruzione di sistemi, l'ambiente e le infrastrutture, i media e i prodotti digitali, l'energia, i prodotti chimici e l'elettronica;

Vodafone è un gruppo di telecomunicazioni attivo in Europa e in Africa che opera principalmente nella gestione di reti di telecomunicazioni mobili e fisse e nella fornitura di servizi tecnologici e di telecomunicazioni mobili e fissi;

Le attività commerciali di DAB consisteranno nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti e servizi del settore dell'«economia delle cose», che consentiranno ai dispositivi, alle macchine e ai veicoli connessi di comunicare, negoziare e commerciare tra di loro in modo autonomo, per conto di un utente, utilizzando tecnologie quali la blockchain.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11123 – SUMITOMO / VODAFONE / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Recapito postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

6.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/21


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 198/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Dealurile Olteniei»

PGI-RO-A1095-AM01

Data della comunicazione: 16 marzo 2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Inclusione di nuovi comuni all’interno della zona geografica delimitata dell’IGP

Si chiede la modifica del disciplinare per estendere al comune/villaggio di Ișalnița, situato nel distretto Dolj, la zona delimitata per la produzione di vini fermi recanti l'indicazione geografica «Dealurile Olteniei».

Il comune di Ișalnița - composto dal villaggio di Ișalnița - si trova nel territorio amministrativo e nelle immediate vicinanze di diverse città e paesi che fanno parte del territorio dell'IGP, dove attualmente si producono vini di qualità. Gode pertanto di condizioni ecopedoclimatiche adatte alla viticoltura e simili a quelle del territorio dell'IGP Dealurile Olteniei.

Il comune di Ișalnița confina a nord con il comune di Almăj, a est con il comune di Șimnicu de Sus, a sud con il comune di Breasta e la città di Craiova e a ovest con il comune di Coțofenii din Dos, che fanno tutti parte della zona geografica delimitata del disciplinare dell'IGP Dealurile Olteniei.

La modifica interessa il capitolo III del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.

2.   Correzione del nome di una varietà di uva da vino

Il disciplinare è stato modificato per correggere il nome di una varietà di uva da vino e per indicarla con precisione come previsto dalla legislazione nazionale.

La modifica è stata apportata per indicare il nome della varietà viticola Saint Emilion, come previsto dall'ordinanza n. 273/2020 del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale che approva l'elenco delle varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate e innestate in Romania per la produzione di vino.

La modifica interessa i capitoli IV, V e VI del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome o nomi da registrare

Dealurile Olteniei

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini bianchi/rosati

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini bianchi

Colore: da un verde quasi incolore al giallo paglierino, al giallo-verdastro e al bianco-giallastro con sfumature verdastre.

Odore: frutti esotici con note minerali, di vaniglia e burrose.

Sapore: corposo, vivace e rinfrescante, con acidità media.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

4,00 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

2.   Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini rossi

Colore: dal rosso rubino al rosso intenso, dal rosso rubino pallido al rosso rubino profondo.

Odore: profumi che vanno dai frutti rossi agli aromi vegetali, con note di vaniglia, cioccolato e spezie.

Sapore: corposo, rotondo e tannico.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

4,00 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratiche di vinificazione

Pratica colturale

La densità di impianto è di almeno 3 000 piante per ettaro.

5.2.   Rese massime

1.

Merlot, Băbească Neagră, Burgund Mare

17 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

Varietà Pinot gris, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Fetească albă, Fetească regală, Crâmpoșie selecționată e Saint Emilion

15 000 chilogrammi di uve per ettaro

3.

Cabernet Sauvignon, Novac, Negru de Drăgăşani, Dornfelder, Marcelan

15 000 chilogrammi di uve per ettaro

4.

Chardonnay, Sauvignon, Sangiovese, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

5.

Muscat Ottonel, Tămâioasă Românească, Tămâioasă roză, Fetească Neagră

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.

Viognier, Touriga Nacional, Touriga Franca, Cabernet Franc

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

7.

Merlot, Băbească Neagră, Burgund Mare

125 ettolitri per ettaro

8.

Pinot gris, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Fetească albă, Fetească regală, Crâmpoșie selecționată

110 ettolitri per ettaro

9.

Cabernet Sauvignon, Novac, Negru de Drăgăşani, Dornfelder, Marcelan

110 ettolitri per ettaro

10.

Chardonnay, Sauvignon, Saint Emilion

97 ettolitri per ettaro

11.

Sangiovese, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel

95 ettolitri per ettaro

12.

Fetească Neagră

90 ettolitri per ettaro

13.

Muscat Ottonel, Tămâioasă Românească, Tămâioasă roză

87 ettolitri per ettaro

14.

Viognier, Touriga Nacional, Touriga Franca, Cabernet Franc

65 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

ZONA VITICOLA CI

Distretto di Olt

Comune of Iancu Jianu - villaggio di Iancu Jianu

Comune of Oboga - villaggio di Oboga

Comune di Strejeşti - villaggi di Strejeştii de Sus, Colibaşi

Comune di Cârlogani - villaggio di Cârlogani

Comune di Pleşoiu - villaggio di Schitu din Deal

Città di Piatra-Olt

Comune di Bistriţa Nouă - villaggio di Bistriţa Nouă

Distretto di Vâlcea

Comune di Drăgăşani - città: Drăgăşani, Zlătărei, Zărneni, Valea Caselor; Bârsanu, Capu Dealului

Comune di Suteşti - villaggi di Suteşti, Mitrofani, Verdea, Racu, Izvoraşu, Măzili, Boroşeşti

Comune di Ştefăneşti - villaggi di Dobruşa, Condoieşti, Şerbănesti, Ştefăneşti

Comune di Prundeni - villaggi di Prundeni, Călina, Zăvideni

Comune di Lungeşti - villaggi di Lungeşti, Carcadieşti, Fumureni, Stăneşti-Lunca

Comune di Orleşti - villaggi di Procopoaia, Scaioşi, Orleşti, Silea

Comune di Scundu - villaggi di Scundu, Avrămeşti, Blejani, Crângu

Comune di Olanu - villaggi di Olanu, Casa Veche, Cioboţi

Comune di Ioneşti - villaggi di Fişcălia, Ioneşti

Comune di Creţeni - villaggi di Creţeni, Mreneşti, Streminoasa, Izvoru

Comune di Guşoeni - villaggi di Guşoeni, Măgureni, Spârleni, Guşoianca, Burdăleşti

Comune di Amărăşti - villaggi di Nemoiu, Padina, Amărăşti, Palanga, Mereşeşti, Teiul

Comune di Glăvile - villaggi di Glăvile, Olteanca, Jaroştea, Voiculeasa, Aninoasa

Comune di Şuşani - villaggi di Şuşani, Uşurei, Stoiculeşti, Sârbi, Râmeşti

Comune di Mădulari - villaggi di Mădulari, Bănţeşti, Bălşoara, Mamu, Dimuleşti

Comune di Tetoiu - villaggi di Tetoiu, Ţepeşti

Comune di Stăneşti - villaggi di Stăneşti, Linia Dealului

Comune di Fârtăţeşti - villaggi di Fârtăţeşti, Giuleşti, Dejoi, Seciu, Becşani

Comune di Măciuca - villaggi di Oveselu, Bocşa, Zăvoieni, Măciuceni, Botorani, Măldăreşti

Comune di Valea Mare - villaggi di Valea Mare, Pietroasa, Delureni, Mărgineni

Comune di Făureşti - villaggio di Budeşti

Comune di Laloşu - villaggi di Laloşu, Bălceşti, Goruneşti

Comune di Zătreni - villaggi di Zătreni, Lăcusteni

Comune of Iancu Jianu - villaggio di Iancu Jianu

Comune of Oboga - villaggio di Oboga

Comune di Strejeşti - villaggi di Strejeştii de Sus, Colibaşi

Comune di Cârlogani - villaggio di Cârlogani

Comune di Pleşoiu - villaggio di Schitu din Deal

Distretto di Dolj

Città: Craiova - Comune di Șimnicu de Jos

Comune di Şimnicu de Sus - villaggi di Șimnicu de Sus, Duțulești

Comune di Coşoveni - villaggi di Coşoveni, Cârcea

Comune di Leu - villaggio di Leu

Comune di Dioşti - villaggi di Dioşti, Ciocăneşti

Comune di Scăeşti - villaggio di Valea lui Pătru

Comune di Coţofenii din Dos - villaggio di Mihăiţa

Comune di Almăj - villaggi di Almăj, Coţofenii din Faţă

Comune di Brădeşti - villaggio di Brădeşti

Comune di Ișalnița - villaggio di Ișalnița

Comune di Melineşti - villaggi di Melineşti, Negoieşti, Bodăieşti

Comune di Goieşti - villaggio di Goieşti

Comune di Secu - villaggio di Secu

Comune di Seaca de Pădure - villaggi di Seaca de Pădure, Veleni

Comune di Predeşti - villaggi di Predeşti, Pleşoi

Comune di Breasta - villaggi di Breasta, Valea Lungului

Comune di Gogoşu - villaggi di Gogoşu, Ştefănel

Comune di Botoşeşti Paia - villaggio di Botoşeşti Paia

Comune di Brabova - villaggio di Brabova

Comune di Greceşti - villaggi di Greceşti, Bărboi

Comune di Cernăteşti - villaggio di Cernăteşti

Comune di Argetoaia - villaggi di Argetoaia, Băranu, Leordoasa, Piria, Malumnic, Iordăchești, Berbeșu

Città: Segarcea

Comune di Segarcea

Comune di Podari - villaggi di Podari, Livezi

Comune di Calopăr - villaggi di Calopăr, Belcinu

Comune di Drănic - villaggi di Drănic, Padea

Comune di Lipovu - villaggi di Lipovu, Lipovu de Sus

Comune di Valea Stanciului - villaggio di Valea Stanciului

Comune di Cerăt - villaggi di Cerăt, Malaica

ZONA VITICOLA CII

Distretto di Mehedinți

Città: Drobeta Turnu Severin

Comune di Şimian - villaggi di Poroina, Ergheviţa, Cerneţi

Comune di Izvoru Bârzii - villaggi di Izvoru Bârzii, Halânga

Comune di Malovăţ - villaggi di Malovăţ, Colibaşi, Lazu, Negreşti

Comune di Brezniţa-Ocol - villaggi di Brezniţa-Ocol, Şuşiţa

Comune di Prunişor - villaggio di Prunişor

Comune di Corcova - villaggi di Corcova, Pârvuleşti, Gârbovăţu de Jos, Imoasa, Jirov

Comune di Broşteni - villaggi di Broşteni, Căpăţâneşti, Lupşa de Jos, Meriş

Comune di Floreşti - villaggio di Floreşti

Comune di Căzăneşti - villaggi di Căzăneşti, Severineşti, Valea Coșuștei, Valea Alunului

Comune di Şişeşti - villaggio di Şişeşti

Comune di Ilovăţ - villaggio di Ilovăţ

Comune di Greci - villaggio di Greci

Comune di Oprişor - villaggi di Oprişor, Prisăceaua

Comune di Punghina - villaggi di Punghina, Drincea, Satu Nou

Comune di Bălăciţa - villaggi di Bălăciţa, Dobra, Gvardiniţa

Comune di Bâcleş - villaggio di Bâcleş

Comune di Dumbrava - villaggio di Dumbrava de Jos

Comune di Dârvari - villaggio di Dârvari

Comune di Obârşia de Câmp - villaggi di Obârşia de Câmp, Izimşa

Comune di Cujmir - villaggio di Cujmir

Comune di Vânători - villaggio di Vânători

Comune di Vlădaia - villaggi di Vlădaia, Scorila, Almăjel, Ştircoviţa

Comune di Pădina - villaggio di Pădina Mare

Comune di Corlăţel - villaggi di Corlăţel, Valea Anilor

Città di Vânju Mare - villaggi di Vânju Mare, Nicolae Bălcescu, Oreviţa Mare, Bucura, Traian

Comune di Livezile - villaggi di Livezile, Valea Izvorului, Izvorul Aneştilor

Comune di Rogova - villaggi di Rogova, Poroiniţa

Comune di Vânjuleţ - villaggi di Vânjuleţ, Hotărani

Comune di Devesel - villaggio di Scăpău

Comune di Poroina Mare - villaggi di Poroina Mare, Fântânile Negre, Şipotu

Distretto di Dolj

Comune di Plenița - villaggio di Plenița

Comune di Caraula - villaggio di Caraula

Comune di Vârtop - villaggio di Vârtop

Comune di Izvoare - villaggio di Izvoare

Comune di Perişor - villaggio di Perişor

Comune di Giubega - villaggio di Giubega

Comune di Vela - villaggi di Vela, Gubaucea, Bucovicior

Comune di Radovan - villaggio di Radovan

Comune di Orodel - villaggi di Orodel, Cornu, Teiu

Comune di Cetate - villaggio di Cetate

Comune di Unirea - villaggio di Unirea

Comune di Moţăţei - villaggi di Moţăţei, Dobridor

Comune di Maglavit - villaggi di Maglavit, Hunia

Comune di Galicea Mare - villaggio di Galicea Mare

Comune di Afumaţi - villaggi di Afumaţi, Boureni

Distretto di Gorj

Comune di Scoarţa - villaggi di Scoarţa, Pişteştii din Deal, Bobu

Comune di Runcu - villaggi di Dobriţa, Bâltişoara, Bâlta, Valea Mare

Comune di Bălăneşti - villaggi di Bălăneşti, Glodeni, Voiteştii din Deal

Comune di Cruşeţ - villaggi di Cruşeţ, Slămneşti, Văluţa, Slăvuţa

Comune di Turburea - villaggi di Poiana, Cocorova, Şipotu

Comune di Stoina - villaggi di Stoina, Ciorari, Mieluşei

Comune di Căpreni - villaggi di Căpreni, Dealu Spirei

Comune di Stejari - villaggi di Stejari, Băceşti, Dealu Leului, Piscoiu

Comune di Hurezani - villaggi di Hurezani, Busuioci

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Băbească neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldărușă, Serecsia

Cabernet Franc N

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Crâmpoşie selecţionată B

Dornfelder N

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Madchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească neagră N - Schwarze Madchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Fetească regală B - Konigliche Madchentraube, Konigsast, Ktralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal

Marcelan N

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Negru de Drăgășani N

Novac N

Pinot Gris G - Affumé, Grauer Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling, Riesling Renano, Rheinriesling

Riesling Italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Saint Emilion B - Trebbiano Toscano, Ugni blanc, Trebbiano

Sangiovese N - Brunello di Montalcino, Morellino

Sauvignon B - Sauvignon Blanc

Syrah N - Shiraz, Petit Syrah

Touriga Franca R - Touriga Francesca

Touriga Nacional R

Tămâioasă românească B - Busuioacă de Moldova, Muscat blanc à petit grains

Tămâioasă românească B - Rumänische Weihrauchtraube, Tamianka, Tămâioasă albă de Drăgășani

Tămâioasă roză Rs - Muscat rouge de Frontignan

Viognier B - Petit Vionnier, Viogne, Galopine, Vugava bijela

Zinfandel N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Informazioni sulla zona geografica

Grazie alla prossimità del fiume Danubio, la lingua di terra situata tra il fiume e i Carpazi conferisce caratteristiche uniche ai vini prodotti nella zona delimitata dell'indicazione geografica Dealurile Olteniei.

Dal punto di vista meteorologico, l'area gode di un elevato irraggiamento solare, di buone risorse eliotermiche e del livello medio di precipitazioni più basso del paese.

Le precipitazioni sono moderate e, insieme ai lunghi periodi di sole e alle temperature elevate, garantiscono una buona biosintesi delle antocianine e degli aromi nella buccia delle uve di varietà rosse o aromatiche affermate.

I terreni del territorio dell'IGP Dealurile Olteniei, situati su un terreno zonale bruno rossastro, sono estremamente variegati: in termini geo-pedologici, gli strati sono per lo più costituiti da suoli bruni rossastri, litici rossi e bruni eumezobasici, litosuoli e regosuoli.

I terreni dei vigneti del territorio dell'IGP Dealurile Olteniei sono molto favorevoli alla viticoltura e soddisfano tutte le esigenze delle viti in termini di acqua e nutrienti nella maggior parte delle annate.

Le condizioni pedoclimatiche sono ideali per la coltivazione di varietà di uva destinate alla produzione di vini rossi recanti un'indicazione geografica. La qualità ineccepibile dei vini rossi è dovuta in egual misura ai vitigni e all'ambiente naturale, in particolare grazie ai pendii ben esposti.

Nel 1900 G. N. Nicoleanu dichiarò che i vigneti Severin e Drîncei erano i luoghi più famosi del paese per gli eccellenti vini rossi prodotti da uve Pinot Nero e Merlot. I dati statistici pubblicati nel 1899 indicano che i cinque distretti dell'Oltenia (Dolj, Mehedinți, Romanați, Vâlcea e Gorj) coprivano il 30 % dell'area vinicola della Romania, composta da 32 distretti, e che i distretti di Dolj, Mehedinti e Romanați da soli rappresentavano il 34 % della produzione totale di vino rosso.

Il terreno è permeabile, argilloso e sabbioso, mentre il sottosuolo è argilloso e rossastro con particelle di limo, il che crea condizioni eccellenti per la crescita e la fruttificazione delle viti. La migrazione di ferro e manganese nella pianta influenza notevolmente l'accumulo di sostanze coloranti (Dinu, 1998).

Tutte le condizioni pedoclimatiche favoriscono la coltivazione della vite e la produzione di vini di alta qualità, tipici della regione Dealurile Olteniei. Le uve ottenute da viti posizionate con cura in base al «potenziale» del terreno possono dare risultati eccezionali nella produzione di vini recanti un'indicazione geografica.

8.2.   Interazione causale fra la zona geografica e il prodotto

I vigneti sono piantati su pendii ampi e privi di ostacoli, esposti a sud, est od ovest. Il soleggiamento medio annuo è di 1 550 ore e le temperature giornaliere, da aprile a settembre, ammontano a una media di 3 340 oC.

I terreni della piattaforma sono caratterizzati dalla presenza di luvisuoli bianchi, planosuoli e brunisol (podzolici). Sui pendii stretti e ben drenati dei versanti e delle terrazze più elevati si sono formati suoli bruni argillosi illuviali. I versanti sono costituiti da suoli bruni eumezobasici e regosuoli. Sulle terrazze sono presenti suoli bruni rossastri.

La temperatura media annuale e la temperatura media dei mesi estivi più caldi (luglio e agosto) si riflettono in un indice eliotermico elevato. Grazie alle temperature di agosto e settembre l'uva può avere una maturazione perfetta e sviluppare un notevole tenore di zucchero, soprattutto se viene raccolta nei punti estremi di maturazione o quando inizia ad appassire.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Condizioni di commercializzazione

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nessuna disposizione supplementare

Link al disciplinare del prodotto

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_vin_ig_dl_olteniei_modif_cf_cererii_902_04.05.2022_no_track_changes.pdf


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


6.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/30


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 198/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane»

PDO-IT-A0876-AM04

Data della domanda: 22.9.2016

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

1.   Cambio del nome: modifica del nome della DOP «Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane» in «Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo»

La modifica concerne la variazione del nome della denominazione da «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» a «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo».

Motivo: anteponendo il nome geografico (Colline Teramane) a quello della denominazione storica (Montepulciano d'Abruzzo) si identifica immediatamente la denominazione con la zona geografica di produzione, ossia con «il luogo geografico determinato» così come previsto dalla normativa UE.

La modifica del nome riguarda l'intero disciplinare di produzione ed il documento unico laddove viene richiamato il nome della denominazione.

2.   Imbottigliamento in zona delimitata: inserimento dell’obbligo di imbottigliamento ed affinamento in bottiglia nella zona di produzione delimitata

Con la modifica in questione è stato introdotto l'obbligo di effettuare le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia all'interno della zona di produzione delimitata, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2).

Motivo: l'imbottigliamento nella zona geografica delimitata ha scopo di garantire l'origine e preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, nonché salvaguardare la loro reputazione e assicurare l'efficacia dei controlli.

Infatti la qualità e le caratteristiche peculiari dei vini «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», connesse alla zona geografica di origine, sono meglio assicurate con l'imbottigliamento nella zona delimitata in quanto l'applicazione delle regole tecniche riguardanti l'imbottigliamento e l'affinamento avvengono sotto la responsabilità e con le competenze professionali delle imprese che producono nella zona delimitata.

Detto obbligo consente di evitare possibili rischi legati al trasporto al di fuori della zona quali: ossidazione e stress termico a causa di sbalzi delle temperature con il conseguente deterioramento del prodotto – effetti negativi per le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche e per la stabilità.

L'obbligo di imbottigliamento in zona consente di evitare i rischi summenzionati, in quanto il sistema di controllo da parte degli organismi competenti, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, è più efficace nella zona delimitata.

La condizione in questione è pertanto introdotta a vantaggio degli operatori responsabili di salvaguardare la qualità dei vini «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo» DOCG (DOP), al fine di offrire al consumatore la garanzia dell'origine, della qualità e del rispetto del disciplinare di produzione, nonché di tutelare e mantenere alta la reputazione della denominazione.

Tuttavia, in conformità del medesimo articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009 e della specifica normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, sono previste autorizzazioni individuali ai soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, assicurando comunque un elenco circoscritto delle ditte imbottigliatrici fuori zona presso le quali programmare i controlli da parte del competente organismo.

La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e la sezione 9 «Ulteriori condizioni» del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

1.   Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo

 

Colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee, tendenti al granato con l'invecchiamento.

 

Odore: sentori di frutti rossi maturi, intenso.

 

Sapore: secco, armonico, giustamente tannico.

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.

 

Estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo riserva

 

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento.

 

Odore: sentori di frutti rossi maturi, confetture, spezie, intenso, etereo.

 

Sapore: secco, corposo, armonico, vellutato;

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.

 

Estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

b.   Rese massime

1.

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo

66,5 ettolitri per ettaro

2.

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

3.

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo riserva

66,5 ettolitri per ettaro

4.

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo riserva

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo» ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Montepulciano N

8.   Descrizione del legame/dei legami

1.   Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona interessata comprende un'ampia fascia della collina litoranea ed interna della provincia di Teramo, nella regione Abruzzo, che nella parte centro-settentrionale si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga. I terreni sono di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni. Le precipitazioni medie annuali sono comprese tra i 700 mm/anno della fascia costiera e gli 800 mm/anno della collina interna. La piovosità e ben distribuita nel corso dell'anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70-80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40-45 mm). Il clima è di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi estivi, con temperature medie comprese tra i 13 °C di aprile e i 16 °C di ottobre, con punte di 24-25 °C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite in parte dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga, così come la ventilazione, che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2 000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia del Montepulciano, vitigno base della denominazione, sia del più precoce Sangiovese che può essere utilizzato eventualmente come vitigno complementare.

Fattori umani rilevanti per il legame

La prima vera testimonianza storica sulla produzione enoica nell'area teramana, come ricorda Polibio (205-123 a.C.), risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Infatti il territorio citato da Polibio era proprio quello a ridosso dell'area Piceno-Aprutina ossia l'attuale provincia di Teramo che, sin da allora, era rinomata per la qualità dei suoi vini che «avevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uomini». Nell'opera di Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi dal titolo «Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia», la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, viene descritta in maniera dettagliata la viticoltura della provincia di Teramo, ricordando che «le uve predominanti erano il Trebbiano, la Malvasia, il Moscatello e la Greca, tra le bianche, il Montepulciano e il Sangiovese, tra le nere». Proprio queste ultime due varietà costituiscono la base ampelografica di riferimento per la produzione dei vini «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo» che vanta pertanto una lunga e consolidata tradizione, tramandata ed evoluta, che costituisce oggi il fulcro della struttura socio-economica del territorio.

Questa tradizione culturale si manifesta attraverso un patrimonio consolidato di saperi, tecniche di coltivazione e vinificazione-affinamento che si basano sulla profonda conoscenza di un vitigno storicamente coltivato quale il Montepulciano, e della sua capacità di adattamento alle peculiari condizioni ambientali.

2.   Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La DOP «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo» rappresenta la produzione di vino di maggior pregio di quest'area. Le caratteristiche dei terreni, la presenza dell'imponente massiccio del Gran Sasso, l'ottima esposizione e la buona ventilazione fanno sì che il vitigno Montepulciano, base essenziale se non esclusiva della denominazione, trovi nell'area interessata una particolare acclimatazione e capacità di esprimere pienamente le proprie peculiarità, che si estrinsecano appieno nei vini della DOP. Le importanti escursioni termiche, garantite dal territorio essenzialmente collinare e dalla prossimità del massiccio montuoso del Gran Sasso e dei Monti della Laga, permettono una perfetta maturazione delle uve Montepulciano e la conseguente concentrazione di sostanze aromatiche nella buccia degli acini, grazie alla presenza di terpeni e polifenoli, che conferiscono ai vini profumi intensi ed eleganti; la concentrazione di acidi fissi nella polpa, anch'essa favorita dalle escursioni termiche in fase di maturazione, dà origine a vini longevi, con un'eccellente capacità di invecchiamento. I vigneti delle Colline Teramane sono prevalentemente esposti a sud-sudest: questa caratteristica garantisce una ottimale irradiazione solare delle piante, creando le condizioni ideali per la maturazione delle uve, la concentrazione degli zuccheri e la riduzione degli acidi. I terreni delle Colline Teramane, di origine alluvionale, hanno una composizione mista di argilla, sabbia, limo e ghiaie, che varia a seconda della prossimità alla montagna o al mare e dell'altitudine. La presenza costante di argilla – caratteristica ideale per l'allevamento di uve a bacca nera - garantisce in tutta la zona delle Colline Teramane la produzione di vini con pigmentazioni molto intense, complesse sensazioni olfattive, ricchi di alcol, morbidi e longevi.

Grazie a dette particolari condizioni pedo-climatiche si ottengono vini molto strutturati, alcolici, ma freschi, ricchi di colore, eleganti e longevi. Il colore caratteristico di questi vini è quello del rubino intenso, che in gioventù mostra lievi sfumature violacee, tendenti al granato con l'invecchiamento; l'odore tipico, sempre intenso ed etereo, varia da quello di frutti rossi maturi nei vini più giovani, a quello di confettura e spezie in quelli più invecchiati; il sapore è secco, giustamente tannico, armonico e vellutato.

3.   Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Le peculiari caratteristiche dei vini «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo» sono dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i fattori umani legati alla tradizione ed alla conoscenza dei processi di coltivazione, vinificazione, invecchiamento ed affinamento. In particolare i produttori hanno perseguito scelte altamente qualitative sia per la produzione delle uve Montepulciano, in molti casi vitigno esclusivo della DOP (rese molto più basse rispetto a quelle di altre denominazioni e senza supero di resa), sia per l'elaborazione dei vini, rinunciando alla pratica dell'arricchimento.

Le particolari condizioni pedo-climatiche, interagendo con i fattori storico-culturali ed umani (attenta gestione del vigneto e delle pratiche enologiche in cantina), consentono di ottenere vini di grande struttura, complessi dal punto di vista organolettico, dai forti connotati tipici del vitigno Montepulciano, destinati a medio-lunghi invecchiamenti, capaci di affermarsi sui più importanti mercati internazionali.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Imbottigliamento nella zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Motivi per i quali la salvaguardia della qualità e della reputazione della denominazione è superiore con l'imbottigliamento in zona

Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino, che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto. Questi aspetti, associati all'esperienza e alla conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturate negli anni dai produttori della DOP «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

Infatti, anche se gli imbottigliatori fuori zona di produzione possono assicurare analoghe condizioni tecnologiche di confezionamento, le predette condizioni ottimali saranno sicuramente meglio soddisfatte se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona di produzione che, oltre a possedere una conoscenza approfondita delle caratteristiche qualitative specifiche del vino in questione, sono i diretti interessati alla salvaguardia del livello qualitativo, dell'immagine e della reputazione della denominazione.

Motivi per i quali i controlli sono più efficaci nell'area di produzione delimitata

L'imbottigliamento in zona di produzione, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/33 (3), si prefigge di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

Infatti l'organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», in conformità del relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed all'esame organolettico dallo stesso organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.

Analoghe tempestività, efficacia ed economicità dei controlli, per motivi logistici ed organizzativi, non possono essere conseguite, in egual misura, per la DOP in questione con l'imbottigliamento fuori zona, che potrebbe avvenire anche in altri paesi UE e paesi terzi.

Imbottigliamento nella zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Motivi per la previsione delle deroghe individuali per continuare ad imbottigliare fuori zona

Per quanto riguarda l'osservazione in merito all'articolo 94, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 1308/2013, in relazione alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, si fa presente che le deroghe sono concesse alle condizioni prestabilite dalla normativa nazionale (articolo 35, comma 3, della L. n. 238/2016 – vedi allegato in documenti giustificativi) e che come tali sono preventivamente note a tutti i produttori e senza discriminazione per alcuno.

In particolare, tale norma nazionale prevede che le imprese imbottigliatrici interessate possano ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della relativa DOP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona.

La previsione di tali deroghe individuali, a salvaguardia dei diritti precostituiti delle ditte che già imbottigliavano fuori zona, oltre che essere conforme alla specifica normativa nazionale, risulta essere conforme anche alla citata normativa dell'Unione europea, in quanto la misura si configura come una minore restrizione alla libera circolazione delle merci, rispetto all'assenza di dette autorizzazioni, ovvero ad un obbligo «assoluto» di imbottigliamento in zona.

Per i motivi analoghi a quelli di cui al precedente trattino, si ribadisce che i controlli circoscritti ad un numero preventivamente noto e limitato di Ditte Imbottigliatrici autorizzate, sono da considerarsi più efficienti nell'organizzazione e meno onerosi, rispetto a quelli che si verificherebbero senza imbottigliamento in zona, ovvero con un numero imprecisato di ditte imbottigliatrici fuori zona e variabile nel tempo.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19045


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 193 dell’24.7.2009, pag. 60.

(3)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.