ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
22 maggio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 179/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 179/02

Causa C-34/21, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium / Minister des Hessischen Kultusministeriums [Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 88, paragrafi 1 e 2 – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro – Sistema scolastico regionale – Didattica tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19 – Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti]

2

2023/C 179/03

Causa C-338/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento — Tratta di esseri umani): Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S.S., N.Z., S.S [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento – Termine di trasferimento – Interruzione del termine per effettuare il trasferimento – Direttiva 2004/81/CE – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Mezzi di ricorso]

3

2023/C 179/04

Causa C-556/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello): Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / E.N., S.S., J.Y. [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Sospensione di tale termine in appello – Provvedimento provvisorio chiesto dall’amministrazione]

3

2023/C 179/05

Causa C-612/21, Gmina O.: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina O. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di soggetto passivo e di attività economica – Comune che gestisce lo sviluppo delle energie rinnovabili nel suo territorio a favore dei suoi residenti, proprietari di un bene immobile, che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di impianti di energie rinnovabili – Contributo da parte loro pari al 25 % dei costi sovvenzionabili, senza poter superare il valore massimo concordato tra il comune e il proprietario interessato – Rimborso del comune mediante una sovvenzione del voivodato competente pari al 75 % dei costi sovvenzionabili – Articolo 13, paragrafo 1 – Assenza di assoggettamento dei comuni per le attività o le operazioni svolte in veste di autorità pubblica]

4

2023/C 179/06

Causa C-616/21, Gmina L.: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / Gmina L. [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di soggetto passivo e di attività economica – Comune che gestisce la bonifica dall’amianto a titolo gratuito per i suoi residenti, proprietari di immobili, a richiesta degli stessi – Rimborso al comune mediante una sovvenzione del voivodato competente per un importo compreso tra il 40 % e il 100 % delle spese – Articolo 13, paragrafo 1 – Non assoggettamento dei comuni per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità]

5

2023/C 179/07

Causa C-618/21, AR e a. (Azione diretta contro l’assicuratore): Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Polonia) — AR e a. / PK e a. (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di assicurazione dei veicoli – Articolo 18 – Diritto di azione diretta – Portata – Determinazione dell’importo dell’indennizzo – Costi ipotetici – Facoltà di subordinare il versamento dell’indennizzo a determinate condizioni – Vendita del veicolo)

6

2023/C 179/08

Causa C-651/21, M. Ya. M. (Rinuncia di un coerede all’eredità): Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Procedimento avviato da M. Ya. M. [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 13 – Dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale – Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione nel registro di un altro Stato membro]

6

2023/C 179/09

Causa C-5/22, Green Network (Ordine di restituzione di somme addebitate): Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Green Network SpA / SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’elettricità – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Allegato I – Compiti e poteri dell’autorità di regolazione nazionale – Tutela dei consumatori – Costi di gestione amministrativa – Potere dell’autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione delle somme versate dai clienti finali in applicazione di clausole contrattuali sanzionate da tale autorità)

7

2023/C 179/10

Causa C-269/22, IP e a. (Accertamento della sussistenza di determinati fatti nel procedimento principale — II): Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — IP, DD, ZI, SS, HYA (Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un giudice imparziale – Diritto alla presunzione d’innocenza – Esposizione del contesto di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia penale – Accertamento della sussistenza di determinati fatti al fine di poter rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile – Rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito)

8

2023/C 179/11

Causa C-343/22, PT (Ingiunzione di pagamento di diritto svizzero): Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — PT / VB (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni – Articolo 34, paragrafo 2 – Atto introduttivo del giudizio nello Stato di origine – Notifica regolare di un precetto esecutivo seguita da una notifica irregolare di un atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero)

8

2023/C 179/12

Causa C-285/21, Dalarjo e a.: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial No 1 de Pontevedra — Spagna) — Dalarjo SL e a./ Renault Trucks Sasu (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Intese – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione – Autocarri speciali – Dumper articolato)

9

2023/C 179/13

Causa C-254/22, Caixabank: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca — Spagna) — AW, PN / Caixabank SA [Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Clausola che prevede l’applicazione di un tasso d’interesse calcolato a partire da un indice di riferimento per i mutui ipotecari (IRPH) maggiorato dello 0,50 % – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola siffatta – Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza – Conseguenze della constatazione del carattere abusivo della clausola]

10

2023/C 179/14

Causa C-607/22, Eurowings (Volo inesistente): Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Eurowings GmbH / flightright GmbH [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2 – Nozione di vettore aereo operativo – Volo prenotato presso un operatore turistico – Volo asseritamente inesistente]

11

2023/C 179/15

Causa C-485/22 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KO avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-119/22, AJ, KO / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

11

2023/C 179/16

Causa C-486/22 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KM avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-120/22 AJ, KM / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

12

2023/C 179/17

Causa C-487/22 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KR avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-121/22, AJ, KR/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea e Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

12

2023/C 179/18

Causa C-488/22 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KQ avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-122/22 AJ, KQ / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

12

2023/C 179/19

Causa C-489/22 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da VZ avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-127/22, AJ, KO / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

13

2023/C 179/20

Causa C-490/22 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KN avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-139/22 AJ, KN / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

13

2023/C 179/21

Causa C-491/22 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KP avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale del 19 maggio 2022, causa T-140/22, AJ, KP / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

13

2023/C 179/22

Causa C-793/22, Biohemp Concept: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 29 dicembre 2022 — Biohemp Concept SRL / Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba

14

2023/C 179/23

Causa C-68/23, Finanzamt O: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l’8 febbraio 2023 — M-GbR / Finanzamt O

14

2023/C 179/24

Causa C-81/23, FCA Italy e FPT Industrial: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 febbraio 2023 — MA / FCA Italy SpA e FPT Industrial SpA

15

2023/C 179/25

Causa C-85/23, Landkreis Jerichower Land: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) il 15 febbraio 2023 — Landkreis Jerichower Land / A

15

2023/C 179/26

Causa C-142/23 P: Impugnazione proposta l’8 marzo 2023 dalla Hecht Pharma GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 gennaio 2023, causa T-346/21, Hecht Pharma GmbH /Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

16

2023/C 179/27

Causa C-148/23, Gestore dei Servizi Energetici: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 marzo 2023 — Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE / Erg Eolica Ginestra Srl e a.

18

2023/C 179/28

Causa C-171/23, UP CAFFE: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagrebu (Croazia) il 20 marzo 2023 — UP CAFFE d.o.o. / Ministarstvo financija Republike Hrvatske

18

2023/C 179/29

Causa C-186/23: Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

19

2023/C 179/30

Causa C-201/23: Ricorso proposto il 28 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

20

2023/C 179/31

Causa C-211/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea/Repubblica portoghese

21

2023/C 179/32

Causa C-214/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Regno di Danimarca

22

 

Tribunale

2023/C 179/33

Causa T-500/17 RENV: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Hubei Xinyegang Special Tube / Commissione [Dumping – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Cina – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Nesso causale – Articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione]

24

2023/C 179/34

Causa T-660/19 RENV: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Universität Bremen / REA (Ricerca e sviluppo tecnologico – Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 – Invito a presentare proposte H2020-SC6-Governance-2019 – Decisione della REA recante rigetto di una proposta – Errore di fatto – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione)

24

2023/C 179/35

Cause T-825/19 e T-826/19: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Tazzetti / Commissione [Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo – Importatore o produttore unico – Atto lesivo – Interesse ad agire – Ricevibilità – Domanda di adattamento del ricorso – Irricevibilità – Eccezione di illegittimità – Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base – Potere di esecuzione della Commissione]

25

2023/C 179/36

Causa T-868/19: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Nouryon Industrial Chemicals e a. / Commissione [REACH – Valutazione dei fascicoli di registrazione e controllo della conformità delle informazioni comunicate dai dichiaranti – Richiesta di test supplementari ai fini del fascicolo di registrazione per l’etere dimetilico – Studio della tossicità sullo sviluppo prenatale – Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione – Studio preliminare di determinazione della concentrazione – Articolo 51, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Sperimentazioni su animali – Articolo 25 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità]

26

2023/C 179/37

Causa T-72/20: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Satabank / BCE [Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Soggetto sottoposto alla vigilanza prudenziale – Procedimento amministrativo composto – Diniego di accesso al fascicolo – Decisione 2004/258/CE – Accesso ai documenti della BCE]

27

2023/C 179/38

Causa T-142/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Wizz Air Hungary / Commissione (Blue Air; COVID-19 e aiuto per il salvataggio) (Aiuti di Stato – Mercato rumeno del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Romania alla Blue Air nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Aiuto per il salvataggio della Blue Air – Prestito garantito dallo Stato rumeno – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione del danno – Nesso causale – Difficoltà finanziare preesistenti del beneficiario – Presa in considerazione dei costi evitabili – Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Contributo dell’aiuto a un obiettivo di interesse comune – Aiuto per il salvataggio una tantum – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Obbligo di motivazione)

27

2023/C 179/39

Causa T-344/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Plusmusic/EUIPO — Groupe Canal + (+music) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo +music – Marchio nazionale figurativo anteriore + – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso]

28

2023/C 179/40

Causa T-366/21: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Coinbase/EUIPO — bitFlyer (coinbase) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo coinbase – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

29

2023/C 179/41

Causa T-400/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — ZR / EUIPO (Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Domanda di trasferimento interistituzionale – Articolo 8, primo comma, dello Statuto – Diniego di trasferimento – Ordine di priorità – Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine – Corrigendum)

29

2023/C 179/42

Causa T-505/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

30

2023/C 179/43

Causa T-535/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

30

2023/C 179/44

Causa T-545/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

31

2023/C 179/45

Causa T-555/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises / EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

32

2023/C 179/46

Causa T-575/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

32

2023/C 179/47

Causa T-576/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

33

2023/C 179/48

Causa T-577/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

34

2023/C 179/49

Causa T-578/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises / EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

34

2023/C 179/50

Causa T-588/21: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una parte degli impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

35

2023/C 179/51

Causa T-617/21: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — B&Bartoni / EUIPO — Hypertherm (Elettrodo da inserire in una torcia) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un elettrodo da inserire in una torcia – Motivo di nullità – Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Componente di un prodotto complesso]

36

2023/C 179/52

Causa T-650/21: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Casa International/EUIPO — Interstyle (casa) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo casa – Motivo di nullità assoluta – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)]

36

2023/C 179/53

Causa T-750/21: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Beauty Biosciences/EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-BEAUTÉ – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001)]

37

2023/C 179/54

Causa T-5/22: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Puma/EUIPO — Brooks Sports (Raffigurazione di una banda ad angolo acuto) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo rappresentante una banda ad angolo acuto – Marchi dell’Unione europea e nazionale figurativi anteriori raffiguranti una banda – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione]

38

2023/C 179/55

Causa T-21/22: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — NY / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Indagine di sicurezza interna alla Commissione – Presunte violenze commesse dal personale di sicurezza della Commissione – Divieto di accesso agli edifici – Confisca della carta di servizio – Domanda di risarcimento danni – Rigetto della domanda – Principio di buona amministrazione – Diritto all'integrità e alla dignità – Errore di valutazione – Dovere di sollecitudine)

38

2023/C 179/56

Causa T-26/22: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — CIMV/Commissione (Ricerca e sviluppo tecnologico – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 – Recupero di un credito – Rimborso rateizzato – Esattezza materiale dei fatti – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Diritto di essere ascoltato – Proporzionalità)

39

2023/C 179/57

Causa T-113/22: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Colombani / SEAE (Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Articolo 24 dello Statuto – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Sviamento di potere – Accordo amichevole – Vizio del consenso – Decisione di promozione retroattiva)

39

2023/C 179/58

Causa T-199/22: Sentenza del Tribunale 29 marzo 2023 — Perfetti Van Melle / EUIPO (Rappresentazione di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un contenitore cilindrico dalle linee ondulate – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione]

40

2023/C 179/59

Causa T-306/22: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Fun Factory/EUIPO — I Love You (love you so much) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo love you so much – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore I LOVE YOU SINCE FOREVER – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

41

2023/C 179/60

Causa T-308/22: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — celotec / EUIPO — Decotec Printing (DECOTEC) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo DECOTEC – Motivo di nullità assoluta – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

41

2023/C 179/61

Causa T-408/22: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — adp Merkur / EUIPO — psmtec (SEVEN SEVEN 7) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SEVEN SEVEN 7 – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Seven – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Insussistenza di un uso effettivo – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]

42

2023/C 179/62

Causa T-436/22: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Machková/EUIPO — Aceites Almenara (ALMARA SOAP) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALMARA SOAP – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ALMENARA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]

42

2023/C 179/63

Causa T-196/22: Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2023 — Mariani / Parlamento (Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Decisione di esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento fino alla fine del mandato – Atto di organizzazione interna dei lavori del Parlamento – Assenza di incidenza sulle condizioni di esercizio del mandato di membro del Parlamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta)

43

2023/C 179/64

Causa T-240/22: Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2023 — Lacapelle / Parlamento (Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Decisione di esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento fino alla fine del mandato – Atto di organizzazione interna dei lavori del Parlamento – Assenza di incidenza sulle condizioni di esercizio del mandato di membro del Parlamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta)

44

2023/C 179/65

Causa T-241/22: Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2023 — Juvin/Parlamento (Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Decisione di esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento fino alla fine del mandato – Atto di organizzazione interna dei lavori del Parlamento – Mancata incidenza sulle condizioni di esercizio del mandato di membro del Parlamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta)

44

2023/C 179/66

Causa T-254/22: Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2023 — Mordalski/EUIPO — Anita Food (ANITA) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea che ha cessato di esistere – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

45

2023/C 179/67

Causa T-300/22: Ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2023 — Domaine Boyar International/EUIPO — Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (BOLGARÉ) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BOLGARÉ – Denominazione di origine anteriore Bolgheri – Articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013]

45

2023/C 179/68

Causa T-342/22: Ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Oxyzoglou / Commissione (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione di vecchiaia – Diritti a pensione acquisiti prima di entrare in servizio nell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di anzianità – Ricorso di annullamento – Domanda di rimborso di una parte del capitale trasferito – Arricchimento senza causa – Termine per il reclamo – Irricevibilità manifesta – Domanda di ingiunzione – Incompetenza manifesta)

46

2023/C 179/69

Causa T-343/22: Ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Mozelsio / Commissione (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione di vecchiaia – Diritti a pensione acquisiti prima di entrare in servizio nell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di anzianità – Ricorso di annullamento – Domanda di rimborso di una parte del capitale trasferito – Arricchimento senza causa – Termine per il reclamo – Irricevibilità manifesta – Domanda di ingiunzione – Incompetenza manifesta)

47

2023/C 179/70

Causa T-482/22: Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2023 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MATE MATE – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Carattere ingannevole – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

47

2023/C 179/71

Causa T-567/22: Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2023 — ATPN/Commissione [Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Energia nucleare – Attività a lungo termine – Associazione – Insussistenza di impatto diretto – Irricevibilità]

48

2023/C 179/72

Causa T-612/22: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2023 — Primicerj / Commissione [Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Diniego iniziale di accesso – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Domanda di ingiunzione – Incompetenza]

49

2023/C 179/73

Causa T-776/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2023 — TP/Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici – Regolamento finanziario – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti finanziate dal bilancio generale dell’Unione e dal FES per una durata di due anni – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

49

2023/C 179/74

Causa T-782/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 marzo 2023 — Cogebi e Cogebi / Consiglio (Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni che generano introiti significativi per la Russia – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità)

50

2023/C 179/75

Causa T-1/23 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 marzo 2023 — Enmacc/Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Servizi per l’organizzazione dell‘aggregazione della domanda e procedure di gara per il gas nell’ambito della piattaforma energetica dell’Unione – Domanda di provvedimenti provvisori – Bilanciamento degli interessi)

51

2023/C 179/76

Causa T-9/23: Ricorso proposto il 9 gennaio 2023 — Koppers Denmark e a. / Commissione

51

2023/C 179/77

Causa T-17/23: Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Feport / Commissione

52

2023/C 179/78

Causa T-18/23: Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Repubblica ellenica / Commissione

53

2023/C 179/79

Causa T-37/23: Ricorso proposto il 23 gennaio 2023 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e a. / Commissione

54

2023/C 179/80

Causa T-44/23: Ricorso proposto il 6 febbraio 2023 — FFPE sezione Consiglio / Consiglio

55

2023/C 179/81

Causa T-94/23: Ricorso proposto il 16 febbraio 2023 — Pollinis France / Commissione

55

2023/C 179/82

Causa T-104/23: Ricorso proposto il 21 febbraio 2023 — PAN Europe / Commissione

57

2023/C 179/83

Causa T-124/23: Ricorso proposto il 28 febbraio 2023 — VB / BCE

58

2023/C 179/84

Causa T-131/23: Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Nardi/BCE

58

2023/C 179/85

Causa T-137/23: Ricorso proposto il 10 marzo 2023 — Biogen Netherlands / Commissione

60

2023/C 179/86

Causa T-147/23: Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — VI/Commissione

61

2023/C 179/87

Causa T-148/23: Ricorso proposto il 18 marzo 2023 — VK/Commissione

62

2023/C 179/88

Causa T-154/23: Ricorso proposto il 20 marzo 2023 — MBDA France/Commissione Europea

62

2023/C 179/89

Causa T-158/23: Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Colombani / SEAE

64

2023/C 179/90

Causa T-159/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — VN/Commissione

64

2023/C 179/91

Causa T-163/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Fritz Egger e a./ ECHA

65

2023/C 179/92

Causa T-164/23: Ricorso proposto il 27 marzo 2023 — Drinks Prod / EUIPO — Wolff and Illg (IGISAN)

66

2023/C 179/93

Causa T-165/23: Ricorso proposto il 28 marzo 2023 — Arkema France/Commissione

67

2023/C 179/94

Causa T- 167/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Borealis Agrolinz Melamine Deutschland e Cornerstone / ECHA

68

2023/C 179/95

Causa T-170/23: Ricorso proposto il 29 marzo 2023 — Amstel Brouwerij / EUIPO — Anheuser-Busch (ULTRA)

69

2023/C 179/96

Causa T-172/23: Ricorso proposto il 30 marzo 2023 — Dendiki / EUIPO — D-Market (hepsiburada)

69

2023/C 179/97

Causa T-173/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Simpson Performance Products/EUIPO — Freundlieb (BANDIT)

70

2023/C 179/98

Causa T-175/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Hong Kong NetEase Interactive Entertainment / EUIPO — Medion (LifeAfter)

71

2023/C 179/99

Causa T-176/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — PT Musim Mas / Commissione

71

2023/C 179/100

Causa T-177/23: Ricorso proposto il 3 aprile 2023 — Lacroix / EUIPO — Xingyu Safety Tech (ADAMAS)

72

2023/C 179/101

Causa T-179/23: Ricorso proposto il 5 aprile 2023 — FFPE sezione Consiglio / Consiglio

73

2023/C 179/102

Causa T-180/23: Ricorso proposto il 5 aprile 2023 — L’Oréal / EUIPO — Samar’t Pharma (Bl blue pigment)

74

2023/C 179/103

Causa T-181/23: Ricorso proposto il 10 aprile 2023 — Dermavita Company / EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

74

2023/C 179/104

Causa T-184/23: Ricorso proposto l’11 aprile 2023 — Puma/EUIPO — Société d’équipements de boulangerie pâtisserie (BERTRAND PUMA La griffe boulangère)

75

2023/C 179/105

Causa T-187/23: Ricorso proposto l’11 aprile 2023 — PT Permata Hijau Palm Oleo e PT Nubika Jaya / Commissione

76

2023/C 179/106

Causa T-784/21: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2023 — Félix / Commissione

76


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 179/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 173 del 15.5.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 164 dell’8.5.2023

GU C 155 del 2.5.2023

GU C 134 del 17.4.2023

GU C 127 dell'11.4.2023

GU C 121 del 3.4.2023

GU C 112 del 27.3.2023

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium / Minister des Hessischen Kultusministeriums

(Causa C-34/21 (1), Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer)

(«Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 88, paragrafi 1 e 2 - Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro - Sistema scolastico regionale - Didattica tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19 - Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti»)

(2023/C 179/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Parte interveniente: Minister des Hessischen Kultusministeriums

Dispositivo

1)

L’articolo 88 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale non può costituire una «norma più specifica», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, nel caso in cui essa non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

2)

L’articolo 88, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

l’applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali disposizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti da tale articolo 88, paragrafi 1 e 2, a meno che dette disposizioni costituiscano una base giuridica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento che rispetti i requisiti previsti da quest’ultimo.


(1)  GU C 98 del 22.3.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S.S., N.Z., S.S

[Causa C-338/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento — Tratta di esseri umani)]

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Articolo 27 - Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo - Articolo 29 - Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento - Termine di trasferimento - Interruzione del termine per effettuare il trasferimento - Direttiva 2004/81/CE - Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti - Articolo 6 - Periodo di riflessione - Divieto di eseguire una misura di allontanamento - Mezzi di ricorso)

(2023/C 179/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Resistenti: S.S., N.Z., S.S

Dispositivo

L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo, ma che

esso osta a una normativa nazionale che prevede che una siffatta sospensione comporti la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo.


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / E.N., S.S., J.Y.

[Causa C-556/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello)]

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Articolo 27 - Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo - Articolo 29 - Termine di trasferimento - Sospensione di tale termine in appello - Provvedimento provvisorio chiesto dall’amministrazione)

(2023/C 179/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Convenuti: E.N., S.S., J.Y.

Dispositivo

L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

non osta ad una normativa nazionale che consente ad un giudice nazionale adito di un ricorso di secondo grado avverso una sentenza che annulla una decisione di trasferimento di adottare, su richiesta delle autorità competenti, un provvedimento provvisorio che consente loro di non prendere una nuova decisione in attesa dell’esito del ricorso in parola e avente per oggetto o per effetto di sospendere il termine di trasferimento fino a detto esito, purché un provvedimento siffatto possa essere adottato soltanto quando l’attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa nel corso dell’esame del ricorso di primo grado, in applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento in parola.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina O. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-612/21 (1), Gmina O.)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) - Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozioni di «soggetto passivo» e di «attività economica» - Comune che gestisce lo sviluppo delle energie rinnovabili nel suo territorio a favore dei suoi residenti, proprietari di un bene immobile, che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di impianti di energie rinnovabili - Contributo da parte loro pari al 25 % dei costi sovvenzionabili, senza poter superare il valore massimo concordato tra il comune e il proprietario interessato - Rimborso del comune mediante una sovvenzione del voivodato competente pari al 75 % dei costi sovvenzionabili - Articolo 13, paragrafo 1 - Assenza di assoggettamento dei comuni per le attività o le operazioni svolte in veste di autorità pubblica)

(2023/C 179/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Gmina O.

Convenuto: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

devono essere interpretati nel senso che:

la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici.


(1)  GU C 95 del 28.2.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / Gmina L.

(Causa C-616/21 (1), Gmina L.)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozioni di «soggetto passivo» e di «attività economica» - Comune che gestisce la bonifica dall’amianto a titolo gratuito per i suoi residenti, proprietari di immobili, a richiesta degli stessi - Rimborso al comune mediante una sovvenzione del voivodato competente per un importo compreso tra il 40 % e il 100 % delle spese - Articolo 13, paragrafo 1 - Non assoggettamento dei comuni per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità)

(2023/C 179/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Resistente: Gmina L.

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

devono essere interpretati nel senso che:

non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.


(1)  GU C 95 del 28.2.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Polonia) — AR e a. / PK e a.

(Causa C-618/21 (1), AR e a. (Azione diretta contro l’assicuratore))

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 3 - Obbligo di assicurazione dei veicoli - Articolo 18 - Diritto di azione diretta - Portata - Determinazione dell’importo dell’indennizzo - Costi ipotetici - Facoltà di subordinare il versamento dell’indennizzo a determinate condizioni - Vendita del veicolo)

(2023/C 179/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AR, BF, ZN, NK Sp. z o.o., s.k., KP, RD Sp. z o.o.

Convenuti: PK SA, CR, SI SA, MB SA, PK SA, SI SA, EZ SA

Dispositivo

L’articolo 18 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale la quale, in caso di azione diretta da parte della persona il cui veicolo abbia subito un danno a seguito di un incidente stradale contro l’assicuratore del responsabile di tale incidente, preveda che l’unico modo per ottenere un risarcimento a carico di detto assicuratore sia il versamento di un’indennità pecuniaria;

esso osta a modalità di calcolo di tale indennità nonché a condizioni relative al suo versamento nella misura in cui queste, nell’ambito di un’azione diretta esercitata ai sensi del predetto articolo 18, avrebbero l’effetto di escludere o limitare l’obbligo dell’assicuratore, risultante da detto articolo 3, di coprire l’intero indennizzo che il responsabile del danno deve versare alla persona lesa per il danno da questa subito.


(1)  GU C 95 del 28.2.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/6


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Procedimento avviato da M. Ya. M.

(Causa C-651/21 (1), M. Ya. M. (Rinuncia di un coerede all’eredità))

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Misure relative al diritto delle successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 13 - Dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale - Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione nel registro di un altro Stato membro)

(2023/C 179/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M. Ya. M.

Dispositivo

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius la cui residenza abituale era situata, al momento del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede chieda un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale competente di quest’ultimo Stato membro.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Green Network SpA / SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

(Causa C-5/22 (1), Green Network (Ordine di restituzione di somme addebitate))

(Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’elettricità - Direttiva 2009/72/CE - Articolo 37 - Allegato I - Compiti e poteri dell’autorità di regolazione nazionale - Tutela dei consumatori - Costi di gestione amministrativa - Potere dell’autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione delle somme versate dai clienti finali in applicazione di clausole contrattuali sanzionate da tale autorità)

(2023/C 179/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Green Network SpA

Convenuti: SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Dispositivo

L’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), e paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, nonché l’allegato I della direttiva 2009/72,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che uno Stato membro conferisca all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da tale autorità, e ciò anche nel caso in cui l’ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.


(1)  GU C 128 del 21.3.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — IP, DD, ZI, SS, HYA

[Causa C-269/22 (1), IP e a. (Accertamento della sussistenza di determinati fatti nel procedimento principale — II)]

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto ad un giudice imparziale - Diritto alla presunzione d’innocenza - Esposizione del contesto di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia penale - Accertamento della sussistenza di determinati fatti al fine di poter rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile - Rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito)

(2023/C 179/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: IP, DD, ZI, SS, HYA

Con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.


(1)  GU C 303 dell’8.8.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — PT / VB

(Causa C-343/22 (1), PT (Ingiunzione di pagamento di diritto svizzero))

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Convenzione di Lugano II - Procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni - Articolo 34, paragrafo 2 - Atto introduttivo del giudizio nello Stato di origine - Notifica regolare di un precetto esecutivo seguita da una notifica irregolare di un atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero)

(2023/C 179/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PT

Convenuto: VB

Dispositivo

L’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008,

deve essere interpretato nel senso che:

l’atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero, promossa dopo l’emissione di un precetto esecutivo svizzero e senza presentazione di un’istanza di rimozione dell’opposizione proposta contro tale precetto, costituisce l’atto introduttivo del giudizio, ai sensi della disposizione sopra citata.


(1)  GU C 340 del 5.9.2022


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/9


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial No 1 de Pontevedra — Spagna) — Dalarjo SL e a./ Renault Trucks Sasu

(Causa C-285/21, Dalarjo e a.) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Intese - Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea - Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione - Autocarri speciali - Dumper articolato)

(2023/C 179/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial no 1 de Pontevedra

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Dalarjo SL e altri

Convenuta: Renault Trucks Sasu

Dispositivo

La decisione C(2016) 4673 della Commissione europea, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri), deve essere interpretata nel senso che gli autocarri speciali, ivi compresi i Dumper articolati, rientrano nel novero dei prodotti interessati dall’intesa constatata nella decisione di cui trattasi


(1)  Data di deposito: 28.4.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/10


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca — Spagna) — AW, PN / Caixabank SA

(Causa C-254/22 (1), Caixabank)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 2014/17/UE - Mutuo ipotecario - Tasso d’interesse variabile - Clausola che prevede l’applicazione di un tasso d’interesse calcolato a partire da un indice di riferimento per i mutui ipotecari (IRPH) maggiorato dello 0,50 % - Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola siffatta - Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza - Conseguenze della constatazione del carattere abusivo della clausola)

(2023/C 179/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca

Parti nel procedimento principale

Attori: AW e PN

Convenuta: Caixabank SA

Dispositivo

1)

La seconda parte della prima questione pregiudiziale, la seconda parte dell’undicesima questione pregiudiziale e la quindicesima questione pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia no17 de Palma de Mallorca (Tribunale di primo grado n. 17 di Palma di Maiorca, Spagna) sono manifestamente irricevibili.

2)

Gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che: non ostano ad una normativa e ad una giurisprudenza nazionali che esonerano il professionista dal fornire al consumatore, all’atto della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario, le informazioni relative al precedente andamento dell’indice di riferimento, quantomeno nel corso degli ultimi due anni, operando il confronto rispetto almeno a un diverso indice, quale l’indice Euribor, a condizione che tale normativa e tale giurisprudenza nazionali consentano al giudice di accertare che, in considerazione degli elementi di informazione disponibili al pubblico e accessibili, nonché delle informazioni fornite, eventualmente, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo del tasso d’interesse e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una clausola che fissa un tasso d’interesse variabile sui suoi obblighi finanziari.

3)

Gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che: ostano ad una normativa e ad una giurisprudenza nazionali secondo cui l’assenza di buona fede del professionista è una condizione previa necessaria ai fini di qualsivoglia controllo del contenuto di una clausola non trasparente di un contratto concluso con un consumatore. Spetta al giudice del rinvio determinare se, in considerazione di tutte le circostanze rilevanti della controversia del procedimento principale, debba ritenersi che il professionista abbia agito in buona fede fissando il tasso d’interesse di un mutuo ipotecario con riferimento ad un indice previsto dalla legge, e se la clausola che incorpora detto indice sia tale da creare uno squilibrio significativo a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

4)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che: non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa il tasso d’interesse variabile di un mutuo ipotecario utilizzando un indice di riferimento, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, purché il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l’annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

(1)  Data di deposito: 12.4.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/11


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Eurowings GmbH / flightright GmbH

(Causa C-607/22 (1), Eurowings (Volo inesistente))

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Articolo 2 - Nozione di «vettore aereo operativo» - Volo prenotato presso un operatore turistico - Volo asseritamente inesistente)

(2023/C 179/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Convenuta in primo grado e appellante: Eurowings GmbH

Attrice in primo grado e appellata: flightright GmbH

Dispositivo

L’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

deve essere interpretato nel senso che:

un vettore aereo non può essere qualificato come «vettore aereo operativo», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui il passeggero abbia concluso un contratto con un operatore turistico per un determinato volo, recante un numero di volo e previsto per una data, asseritamente destinato ad essere operato da tale vettore aereo, senza che quest’ultimo abbia mai programmato un volo recante detto numero e previsto per detta data, ma può essere considerato un «vettore aereo operativo», ai sensi di detta disposizione, nel caso in cui abbia effettuato un’offerta, se del caso, successivamente modificata dal vettore stesso.


(1)  Data di deposito: 20.9.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/11


Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KO avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-119/22, AJ, KO / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

(Causa C-485/22 P)

(2023/C 179/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KO (rappresentanti: P. Koutrakos, dikigoros, F. Randolph, advocaat, e J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Eulex Kosovo

Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha disposto il rigetto dell’impugnazione per incompetenza manifesta della Corte e ha condannato KO a sopportare le proprie spese.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/12


Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KM avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-120/22 AJ, KM / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

(Causa C-486/22 P)

(2023/C 179/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KM (rappresentanti: P. Koutrakos, dikigoros, F. Randolph, advocaat, e J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Eulex Kosovo

Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha disposto il rigetto dell’impugnazione per incompetenza manifesta della Corte e ha condannato KM a sopportare le proprie spese.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/12


Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KR avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-121/22, AJ, KR/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea e Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

(Causa C-487/22 P)

(2023/C 179/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KR (rappresentanti: P. Koutrakos, dikigoros, F. Randolph, advocaat, e J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha disposto il rigetto dell’impugnazione per incompetenza manifesta della Corte e ha condannato KR a sopportare le proprie spese.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/12


Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KQ avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-122/22 AJ, KQ / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

(Causa C-488/22 P)

(2023/C 179/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KQ (rappresentanti: P. Koutrakos, dikigoros, F. Randolph, advocaat, e J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Eulex Kosovo

Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha disposto il rigetto dell’impugnazione per incompetenza manifesta della Corte e ha condannato KQ a sopportare le proprie spese.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/13


Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da VZ avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-127/22, AJ, KO / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

(Causa C-489/22 P)

(2023/C 179/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VZ (rappresentanti: P. Koutrakos, dikigoros, F. Randolph, advocaat, J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Eulex Kosovo

Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha disposto il rigetto dell’impugnazione per incompetenza manifesta della Corte e ha condannato VZ a sopportare le proprie spese.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/13


Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KN avverso l’ordinanza del Tribunale (presidente) del 19 maggio 2022, causa T-139/22 AJ, KN / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

(Causa C-490/22 P)

(2023/C 179/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KN (rappresentanti: P. Koutrakos, dikigoros, F. Randolph, advocaat, e J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Eulex Kosovo

Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha disposto il rigetto dell’impugnazione per incompetenza manifesta della Corte e ha condannato KN a sopportare le proprie spese.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/13


Impugnazione proposta il 18 luglio 2022 da KP avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale del 19 maggio 2022, causa T-140/22, AJ, KP / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

(Causa C-491/22 P)

(2023/C 179/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KP (rappresentanti: P. Koutrakos, dikigoros, F. Randolph, advocaat, e J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Eulex Kosovo

Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha disposto il rigetto dell’impugnazione per incompetenza manifesta della Corte e ha condannato KP a sopportare le proprie spese.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 29 dicembre 2022 — Biohemp Concept SRL / Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba

(Causa C-793/22, Biohemp Concept)

(2023/C 179/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti nel procedimento principale

Appellante-ricorrente in primo grado: Biohemp Concept SRL

Appellata-convenuta in primo grado: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba

Questione pregiudiziale

Se i regolamenti n. 1307/2013 (1) e n. 1308/2013 (2), nonché gli articoli 35, 36 e 38 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale nei limiti in cui vieta la coltivazione della canapa (Cannabis sativa) in sistemi idroponici in ambienti chiusi predisposti.


(1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l’8 febbraio 2023 — M-GbR / Finanzamt O

(Causa C-68/23, Finanzamt O)

(2023/C 179/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente per cassazione: M-GbR

Resistente in cassazione: Finanzamt O

Questioni pregiudiziali

1)

Se sussista un buono monouso ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 2, della direttiva IVA (1), qualora

il luogo della prestazione dei servizi a cui il buono si riferisce sia effettivamente noto, nella misura in cui tali servizi devono essere forniti nel territorio di uno Stato membro a consumatori finali,

ma la fictio di cui all’articolo 30 ter, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva IVA, secondo la quale il trasferimento del buono tra soggetti passivi deve essere considerato anch’esso come prestazione dei servizi a cui il buono si riferisce, dia luogo ad una prestazione di servizi nel territorio di un altro Stato membro.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione (sussistendo pertanto nel caso di specie un buono multiuso): se l’articolo 30 ter, paragrafo 2, primo comma, della direttiva IVA, ai sensi del quale la concreta prestazione dei servizi effettuata dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal prestatore è soggetta all’IVA ai sensi dell’articolo 2 della direttiva IVA, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all’IVA, osti ad un obbligo tributario altrimenti fondato (sentenza della Corte del 3 maggio 2012, Lebara, C-520/10, EU:C:2012:264).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, che modifica la direttiva 2006/ 112/CE sul trattamento dei buoni (GU 2016 L 177, pag. 9).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 febbraio 2023 — MA / FCA Italy SpA e FPT Industrial SpA

(Causa C-81/23, FCA Italy e FPT Industrial)

(2023/C 179/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: MA

Resistenti: FCA Italy SpA, FPT Industrial SpA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) debba essere interpretato nel senso che, in un’azione di risarcimento danni per fatto illecito promossa nei confronti di una società, avente sede nello Stato membro A (nella specie: l’Italia), che ha progettato un motore diesel dotato di impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 (2), in materia di omologazione, il luogo in cui si concretizza il danno si trova, in un caso in cui il ricorrente, residente nello Stato membro B (nella specie: l’Austria) ha acquistato l’autoveicolo da un terzo residente nello Stato membro C (nella specie: la Germania),

a)

nel luogo di stipulazione del contratto;

b)

nel luogo di consegna del veicolo, oppure

c)

nel luogo in cui si è concretizzato il vizio materiale che ha determinato il danno, e quindi nel luogo del normale utilizzo del veicolo.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) il 15 febbraio 2023 — Landkreis Jerichower Land / A

(Causa C-85/23, Landkreis Jerichower Land)

(2023/C 179/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Parti

Ricorrente: Landkreis Jerichower Land

Convenuto: A

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 (1), da ultimo modificato dall'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/1009 (2) debba essere interpretato nel senso che la nozione di «magazzinaggio» comprende l'interruzione di un'operazione di trasporto nel corso della quale recipienti contenenti sottoprodotti di origine animale di categoria 3 vengono trasbordati in un altro veicolo di trasporto, dove rimangono per diverse ore (fino a 8) prima di essere trasportati verso un impianto di trasformazione, senza che il materiale venga trattato o trasferito in un altro recipiente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU 2019, L 170, pag. 1).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/16


Impugnazione proposta l’8 marzo 2023 dalla Hecht Pharma GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 gennaio 2023, causa T-346/21, Hecht Pharma GmbH /Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-142/23 P)

(2023/C 179/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hecht Pharma GmbH (rappresentanti: C. Sachs e J. Sachs, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Gufic BioSciences Ltd.

Conclusioni della ricorrente

In caso di accoglimento dell’impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 gennaio 2023, Hecht Pharma GmbH/EUIPO — Gufic BioSciences (Gufic), T-346/21, EU:T:2023:2, per snaturamento dei fatti;

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 3 giugno 2021 nel procedimento R 2738/2019-2 e dichiarare decaduto il marchio dell’Unione europea n. 8 613 044 «Gufic» anche per i prodotti della classe 5 «medicine»;

statuire sul ricorso previo svolgimento di un’udienza;

condannare l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’interveniente dinanzi al Tribunale, la Gufic BioSciences, alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento anteriore.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che l’impugnazione riguarda vizi procedurali e questioni che, con riferimento all’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 (1), tenuto conto del considerando 28 relativamente alla classe 5 per medicinali, esulano dalla decisione impugnata e rivestono fondamentale importanza.

In base al significato del termine letterale «medicina», il pubblico si aspetterebbe un prodotto in grado di prevenire, alleviare e curare una malattia umana.

Il Tribunale non si baserebbe sul significato «Ayurvedic Medicine» della confezione, bensì prenderebbe in considerazione soltanto il termine di «Medicine» come «medicina» e non terrebbe conto pertanto dell’insieme dei fatti e delle circostanze.

Il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che il prodotto era un medicinale per presentazione sulla base delle informazioni sulla confezione (Ayurvedic Medicine e relative indicazioni). In tal caso, secondo la ricorrente, non si tratterebbe di una medicina in senso letterale, ma si presenterebbe solo come tale. La Corte avrebbe statuito che il medicinale per presentazione sarebbe privo dell’efficacia che un consumatore potrebbe legittimamente attendersi. Per via di tale inefficacia la Corte vorrebbe tutelare il consumatore dai medicinali per presentazione (sentenza del 15 gennaio 2009, Hecht-Pharma, C-140/07, EU:C:2009:5, punto 25; sentenza del 15 novembre 2007, Commissione/Germania, C-319/05, EU:C:2007:678, punto 61). Un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti sarebbe quindi già escluso per un medicinale di presentazione, in quanto non può essere pubblicizzato ai sensi dell’articolo 87 della direttiva 2001/83/CE (2).

In linea di principio, con riferimento a ogni gruppo, un prodotto, che solo apparentemente appartenga a tale gruppo di prodotti, non può giustificare un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti. Infatti, se il prodotto si presenta come tale solo attraverso le informazioni sulla confezione, ma lo stesso non corrisponde alle caratteristiche del gruppo di prodotti, mancano i requisiti di cui al considerando 28 e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve fondarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze idonee a dimostrare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per conservare o creare quote di mercato per le medicine tutelate dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato attraverso probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio nel mercato interessato.

Secondo il considerando 28 e l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 l’uso di termini generali comprenderebbe solo i prodotti chiaramente coperti dal significato letterale dei termini generali.

Sulla confezione non è indicato il termine «medicina», bensì «Ayurvedic Medicine». La documentazione presentata dall’interveniente indica il prodotto quale «Ayurvedic Medicine» e non come medicina. Il Tribunale avrebbe soltanto tradotto il termine, «Medicine» con «medicina» e quindi avrebbe formulato soltanto un’ipotesi, ma non avrebbe tradotto l’effettiva indicazione «Ayurvedic Medicine».

La ricorrente non solo avrebbe fatto riferimento alle leggi in vigore in India, paese di origine del prodotto, ma avrebbe anche dimostrato, interrogando un rappresentante incaricato dall’autorità federale indiana, che anche in India si opera una distinzione tra medicine e «Ayurvedic Medicine».

Il Tribunale affermerebbe che le pertinenti decisioni giudiziarie e amministrative hanno designato il prodotto in questione come «medicinali non nocivi». Esso non avrebbe tenuto conto dei documenti presentati dalla ricorrente, secondo i quali al prodotto sarebbe stata negata l’approvazione a causa dei rilevanti effetti tossicologici e secondo i quali i successivi procedimenti giudiziari avrebbero infine confermato la decisione.

Una dichiarazione dell’autorità non potrebbe annullare una sentenza definitiva in Germania. Il Tribunale partirebbe tuttavia da tale presupposto.

Il Tribunale sosterrebbe che la prescrizione medica costituirebbe un indizio in favore della sua qualificazione come medicinale, circostanza che la ricorrente non contesterebbe. Ciò sarebbe errato. In udienza il rappresentante della ricorrente avrebbe espressamente sottolineato che, in virtù della libertà terapeutica in Germania, i medici possono persino prescrivere alimenti. Il Tribunale presupporrebbe che i consumatori, basandosi sulla presentazione, percepirebbero il prodotto come un medicinale. Esso non terrebbe conto delle conoscenze degli specialisti, i quali sarebbero ben consapevoli del fatto che i prodotti della «Ayurvedic Medicine» sarebbero prodotti inefficaci e che sarebbe stata negata l’autorizzazione per il presente prodotto.


(1)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (versione codificata) (GU 2017, L 154, pag. 1).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 marzo 2023 — Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE / Erg Eolica Ginestra Srl e a.

(Causa C-148/23, Gestore dei Servizi Energetici)

(2023/C 179/27)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

Appellate: Erg Eolica Ginestra Srl, Erg Eolica Ginestra Srl, Erg Eolica Campania SpA, Erg Eolica Fossa del Lupo Srl, Erg Eolica Amaroni Srl, Erg Eolica Adriatica Srl, Erg Eolica San Vincenzo Srl, Erg Eolica San Circeo Srl, Erg Eolica Faeto Srl, Green Vicari Srl, Erg Wind Energy Srl, Erg Wind Sicilia 3 Srl, Erg Wind Sicilia 6 Srl, Erg Wind 4 Srl, Erg Wind 6 Srl, Erg Wind Sicilia 5 Srl, Erg Wind 2000 Srl, Erg Wind Sicilia 2 Srl, Erg Wind Sardegna Srl, Erg Wind Sicilia 4 Srl, Erg Hydro Srl, Erg Power Generation SpA, Ministero dello Sviluppo Economico

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), ed in particolare i considerando 8, 14, 25 e gli articoli 1 e 3, nonché l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto ministeriale 6 luglio 2012 — come interpretata dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato –, che subordina l’assegnazione degli incentivi alla sottoscrizione di contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto anche nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012.


(1)  GU 2009, L 140, pag. 16.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagrebu (Croazia) il 20 marzo 2023 — UP CAFFE d.o.o. / Ministarstvo financija Republike Hrvatske

(Causa C-171/23, UP CAFFE)

(2023/C 179/28)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Upravni sud u Zagrebu

Parti

Ricorrente: UP CAFFE d.o.o.

Convenuto: Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione imponga alle autorità e ai giudici nazionali di accertare l’obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto (non già di negare il diritto al rimborso dell'imposta) qualora gli elementi oggettivi del caso dimostrino che è stata commessa una frode dell'IVA mediante la costituzione di una nuova società, ovvero mediante l'interruzione della continuità, a fini fiscali, dell'attività di una società precedente, in una situazione in cui il soggetto passivo sappia o debba sapere di partecipare a tale operazione e in cui il diritto nazionale, nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta, non preveda un siffatto accertamento.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/19


Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-186/23)

(2023/C 179/29)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Gr. Koleva e J. Samnadda, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/790 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Tale direttiva stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali. Ai sensi dell’articolo 29 della direttiva il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri scade il 7 giugno 2021. Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, «[g]li Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

La Commissione ha inviato alla Repubblica di Bulgaria, il 23 giugno 2021, una lettera di costituzione in mora e, il 19 maggio 2022, un parere motivato. Tuttavia, non sarebbero state ancora adottate le misure di recepimento della direttiva, o comunque non sarebbero state notificate alla Commissione.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

Accertare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (in prosieguo: la «direttiva»), e non avendole notificate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29 di tale direttiva;

2.

condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla Commissione un importo forfettario pari al più elevato dei due seguenti importi: 1. un importo giornaliero di EUR 1 800, moltiplicato per il numero di giorni calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento previsto nella direttiva sino al giorno della cessazione dell’inadempimento o, se quest’ultimo persiste, fino al giorno di pronuncia della sentenza nel presente procedimento; 2. un importo forfettario minimo di EUR 504 000;

3.

qualora l’inadempimento indicato al punto 1 ancora persista il giorno di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla Commissione una sanzione pari all’importo giornaliero di EUR 10 800 per ogni giorno di ritardo dalla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, per tutta la durata dell’inadempimento di tale Stato agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva;

4.

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.


(1)  GU 2019, L 130, pag. 92.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/20


Ricorso proposto il 28 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-201/23)

(2023/C 179/30)

Lingua originale: il polacco.

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, B. Sasinowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Polonia, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (1), e non avendole notificate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29 di tale direttiva;

ordinare alla Repubblica di Polonia di versare alla Commissione una somma forfettaria, corrispondente al maggiore tra i due seguenti importi: i) l’importo giornaliero di EUR 13 700 moltiplicato per il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione e il giorno dell’eliminazione dell'inadempimento o, in caso non si provveda a detta eliminazione, il giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa; ii) la somma forfettaria minima pari ad EUR 3 836 000;

qualora l'inadempimento di cui al primo trattino perduri fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, ordinare alla Repubblica di Polonia di versare alla Commissione una penalità di mora pari a EUR 82 200 per ogni giorno di ritardo a partire dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui la Repubblica di Polonia non si sarà conformata agli obblighi che le incombono in forza della direttiva; nonché

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio è scaduto il 7 giugno 2021.

La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. La direttiva in parola stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri». Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Il 23 luglio 2021 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia una lettera di diffida. Il 19 maggio 2022 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia un parere motivato. Nonostante ciò, le misure di recepimento non sono state ancora adottate dalla Repubblica di Polonia, né sono state notificate alla Commissione


(1)  GU 2019, L 130, pag. 92.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/21


Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-211/23)

(2023/C 179/31)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e I. Melo Sampaio, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

1)

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (1), e non avendo comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva;

2)

condannare la Repubblica portoghese di versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente all’importo più elevato tra i seguenti due: i) un importo giornaliero pari a EUR 4 600 moltiplicato per il numero di giorni compresi tra il giorno successivo alla scadenza del termine per il recepimento stabilito nella direttiva e la data in cui venga posta fine alla violazione o, in caso di inadempimento, la data della pronuncia della sentenza; o ii) la somma forfettaria minima di EUR 1 288 000;

3)

qualora l’inadempimento di cui al n. 1) continui fino alla data della pronuncia della sentenza nel presente giudizio, condannare la Repubblica portoghese a versare alla Commissione una penalità di EUR 27 600 per ciascun giorno di ritardo fino alla data in cui tale Stato membro adempia agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2019/790; e

4)

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, aggiorna le norme in materia di diritti d’autore, in modo tale da tener conto delle tecnologie digitali, che hanno modificato il modo in cui i contenuti creativi vengono prodotti, diffusi e consultati. L’articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva prevede il 7 giugno 2021 come data termine per il recepimento da parte degli Stati membri. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, «[g]li Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Il 23 luglio 2021 la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese una lettera di diffida. Il 19 maggio 2022 la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato. Tuttavia, le misure per il pieno recepimento della direttiva non sono ancora state adottate o, comunque, non sono state comunicate alla Commissione.


(1)  GU 2019, L 130, pag. 92


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/22


Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Regno di Danimarca

(Causa C-214/23)

(2023/C 179/32)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e C. Vang, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 29 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (1), non avendo adottato, entro il 7 giugno 2021, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, o, comunque, non avendo informato la Commissione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

condannare il Regno di Danimarca a pagare alla Commissione una somma forfettaria giornaliera di EUR 3 642 dal giorno dopo la data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva, ossia l’8 giugno 2021, fino alla data di cessazione dell’inadempimento o, nel caso in cui l’inadempimento non sia cessato, fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, somma comunque non inferiore a EUR 1 456 000;

qualora l’inadempimento degli obblighi di cui al punto 1 persista dopo la pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare il Regno di Danimarca a versare alla Commissione una penalità pari a EUR 21 840 per ogni giorno di ritardo, dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa fino alla data in cui il Regno di Danimarca avrà adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva;

condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, aggiorna le norme sul diritto d'autore per tener conto delle tecnologie digitali, che hanno cambiato le modalità di produzione e distribuzione dei contenuti creativi come pure l'accesso agli stessi. Come emerge dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva, la stessa doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 7 giugno 2021 e gli Stati membri dovevano informarne immediatamente la Commissione.

Il Regno di Danimarca non ha adempiuto tale obbligo. Il 24 giugno 2021 la Danimarca ha quindi notificato alla Commissione il recepimento degli articoli 15 e 17 della direttiva, ma non il recepimento del resto della direttiva. La Commissione ha pertanto inviato alla Danimarca una lettera di diffida il 23 luglio 2021. Il 24 settembre 2021 il governo danese ha risposto alla lettera di diffida e ha riconosciuto che la direttiva non era stata pienamente recepita nel diritto danese. Il 19 maggio 2022 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Danimarca, al quale il governo danese ha risposto il 30 giugno 2022. Nella risposta, il governo danese ha dichiarato che la direttiva non era stata ancora pienamente recepita nel diritto danese. Il governo danese ha indicato, da ultimo, nel marzo 2023 che il Regno di Danimarca non aveva ancora adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

La direttiva è stata adottata secondo la procedura legislativa ordinaria e la fattispecie rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. La Danimarca non ha rispettato l'obbligo di cui all'articolo 29 della direttiva di mettere in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 7 giugno 2021 e di informarne immediatamente la Commissione. Le condizioni per l’applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, sono pertanto soddisfatte.

In tali circostanze, la Commissione chiede che la Corte voglia condannare il Regno di Danimarca al pagamento di una somma forfettaria e di penalità ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE e di fissare tali sanzioni conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alle sanzioni finanziarie nell'ambito dei procedimenti di infrazione.


(1)  GU 2019, L 130, pag. 92


Tribunale

22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/24


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Hubei Xinyegang Special Tube / Commissione

(Causa T-500/17 RENV) (1)

(«Dumping - Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Cina - Istituzione di un dazio antidumping definitivo - Nesso causale - Articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 - Errore manifesto di valutazione»)

(2023/C 179/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (Huangshi, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Romania), Válcovny trub Chomutov a.s. (Chomutov, Repubblica ceca), Vallourec Deutschland GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: G. Berrisch, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2017, L 121, pag. 3), nella parte che la riguarda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, dalla Válcovny trub Chomutov a.s. e dalla Vallourec Deutschland GmbH nei procedimenti dinanzi la Corte nella causa C-891/19 P e nei procedimenti dinanzi al Tribunale nelle cause T-500/17 e T-500/17 RENV.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/24


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Universität Bremen / REA

(Causa T-660/19 RENV) (1)

(«Ricerca e sviluppo tecnologico - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” - Invito a presentare proposte H2020-SC6-Governance-2019 - Decisione della REA recante rigetto di una proposta - Errore di fatto - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione»)

(2023/C 179/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Bremen (Brema, Germania) (rappresentante: C. Schmid, professore)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (rappresentanti: V. Canetti e S. Payan-Lagrou, agenti, assistiti da C. Wagner e R. van der Hout, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione Ares(2019) 4590599 dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), del 16 luglio 2019, che respinge la proposta presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte H2020-SC6-Governance-2019.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Universität Bremen è condannata alle spese relative ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale. L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/25


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Tazzetti / Commissione

(Cause T-825/19 e T-826/19) (1)

(«Ambiente - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Gas fluorurati a effetto serra - Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi - Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo - Importatore o produttore unico - Atto lesivo - Interesse ad agire - Ricevibilità - Domanda di adattamento del ricorso - Irricevibilità - Eccezione di illegittimità - Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base - Potere di esecuzione della Commissione»)

(2023/C 179/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-825/19: Tazzetti SpA (Volpiano, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati)

Ricorrente nella causa T-826/19: Tazzetti SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Oggetto

Con i ricorsi proposti il 4 dicembre 2019 sulla base dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente nella causa T-825/19, Tazzetti SpA, nonché la ricorrente nella causa T-826/19, Tazzetti SA, chiedono l’annullamento, da un lato, di decisioni contenute in tre lettere del 27 e del 30 settembre 2019 e in due messaggi di posta elettronica del 6 e 20 novembre 2019 della Commissione europea, adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU 2019, L 112, pag. 11) e, dall’altro, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione, del 23 ottobre 2020 che determina, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2015, come comunicato a norma di tale regolamento (GU 2020, L 364, pag. 1)

Dispositivo

1)

Le cause T-825/19 e T-826/19 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Le decisioni contenute nella seconda delle lettere inviate dalla Commissione europea il 27 settembre 2019, nella lettera del 30 settembre 2019 della Commissione nonché nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 della Commissione in quanto indirizzato alla Tazzetti SpA e alla Tazzetti SA sono annullate.

3)

I ricorsi sono respinti quanto al resto.

4)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Tazzetti SpA e dalla Tazzetti SA.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/26


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Nouryon Industrial Chemicals e a. / Commissione

(Causa T-868/19) (1)

(«REACH - Valutazione dei fascicoli di registrazione e controllo della conformità delle informazioni comunicate dai dichiaranti - Richiesta di test supplementari ai fini del fascicolo di registrazione per l’etere dimetilico - Studio della tossicità sullo sviluppo prenatale - Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione - Studio preliminare di determinazione della concentrazione - Articolo 51, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Sperimentazioni su animali - Articolo 25 del regolamento n. 1907/2006 - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità»)

(2023/C 179/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nouryon Industrial Chemicals BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Knoell NL BV (Maarssen, Paesi Bassi), Grillo-Werke AG (Duisburg, Germania), PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (rappresentanti: R. Cana, Z. Romata e H. Widemann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: M. Søndahl Wolff, agente), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, A. Hanje J. Langer, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Runeskjöld, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson e O. Simonsson, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere, S. Mahoney e N. Herbatschek, agenti)

Oggetto

Con il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione di esecuzione C(2019) 7336 final della Commissione, del 16 ottobre 2019, sul controllo di conformità della registrazione dell’etere dimetilico, adottata, su rinvio dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a norma dell’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

Il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/27


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Satabank / BCE

(Causa T-72/20) (1)

(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Regolamento (UE) n. 468/2014 - Soggetto sottoposto alla vigilanza prudenziale - Procedimento amministrativo composto - Diniego di accesso al fascicolo - Decisione 2004/258/CE - Accesso ai documenti della BCE»)

(2023/C 179/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Satabank plc (St Julian’s, Malta) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: G. Buono, A. Lefterov e E. Koupepidou, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 26 novembre 2019 con cui quest’ultima ha respinto la sua domanda di accesso al fascicolo che la riguarda.

Dispositivo

1)

La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 26 novembre 2019 con cui quest’ultima ha respinto la domanda della Satabank plc di accesso al fascicolo che la riguarda è annullata.

2)

La BCE è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/27


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Wizz Air Hungary / Commissione (Blue Air; COVID-19 e aiuto per il salvataggio)

(Causa T-142/21) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato rumeno del trasporto aereo - Aiuto concesso dalla Romania alla Blue Air nell’ambito della pandemia di COVID-19 - Aiuto per il salvataggio della Blue Air - Prestito garantito dallo Stato rumeno - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale - Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE - Valutazione del danno - Nesso causale - Difficoltà finanziare preesistenti del beneficiario - Presa in considerazione dei costi evitabili - Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Contributo dell’aiuto a un obiettivo di interesse comune - Aiuto per il salvataggio “una tantum” - Principio di non discriminazione - Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento - Obbligo di motivazione»)

(2023/C 179/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating e I. G. Metaxas Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Bottka e I. Barcew, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.), ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2020) 5830 final della Commissione, del 20 agosto 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57026 (2020/N) — Romania — COVID-19: Aiuto in favore della Blue Air

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 26.4.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/28


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Plusmusic/EUIPO — Groupe Canal + (+music)

(Causa T-344/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo +music - Marchio nazionale figurativo anteriore + - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso»)

(2023/C 179/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Plusmusic AG (Dietikon, Svizzera) (rappresentanti: M. Maier e A. Spieß, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: M. Georges-Picot e C. Cuny, avvocate)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 aprile 2021 (procedimento R 1236/2020-5).

Dispositivo

1)

La decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 aprile 2021 (procedimento R 1236/2020-5) è annullata nella parte in cui conclude che esiste un rischio di confusione per i prodotti e i servizi compresi nelle classi 11, 25, 35, 37 e 42.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Plusmusic AG, l’EUIPO e la Groupe Canal + sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/29


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Coinbase/EUIPO — bitFlyer (coinbase)

(Causa T-366/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo coinbase - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 179/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Coinbase, Inc. (Oakland, California, Stati Uniti) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: bitFlyer Inc. (Tokyo, Giappone)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 aprile 2021 (procedimento R 1751/2020-4).

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 aprile 2021 (procedimento R 1751/2020-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/29


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — ZR / EUIPO

(Causa T-400/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Avviso di posto vacante - Domanda di trasferimento interistituzionale - Articolo 8, primo comma, dello Statuto - Diniego di trasferimento - Ordine di priorità - Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine - Corrigendum»)

(2023/C 179/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZR (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Predonzani e K. Tóth, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 settembre 2020, con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di trasferimento all’EUIPO.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

ZR è condannata alle spese.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/30


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-505/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 giugno 2021 (procedimento R 1003/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 401 del 4.10.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/30


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-535/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 giugno 2021 (procedimento R 1004/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/31


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-545/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 giugno 2021 (procedimento R 1011/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/32


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises / EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-555/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 giugno 2021 (procedimento R 1007/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/32


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-575/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van den Bergh, A. van Hoek e B. Brouwer, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o luglio 2021 (procedimento R 1006/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Koopman International BV.


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/33


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-576/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van den Bergh, A. van Hoek e B. Brouwer, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o luglio 2021 (procedimento R 1005/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Koopman International BV.


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/34


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-577/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van den Bergh, A. van Hoek e B. Brouwer, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1010/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Koopman International BV.


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/34


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises / EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-578/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van den Bergh, A. van Hoek e B. Brouwer, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o luglio 2021 (procedimento R 1009/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Koopman International BV.


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/35


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-588/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una parte degli impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2023/C 179/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Wuttke e J. Lewandowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van den Bergh, A. van Hoek e B. Brouwer, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 luglio 2021 (procedimento R 1008/2018-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Koopman International BV.


(1)  GU C 471 du 22.11.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/36


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — B&Bartoni / EUIPO — Hypertherm (Elettrodo da inserire in una torcia)

(Causa T-617/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un elettrodo da inserire in una torcia - Motivo di nullità - Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 - Componente di un prodotto complesso»)

(2023/C 179/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: B&Bartoni spol. s r.o. (Dolní Cetno, Repubblica ceca) (rappresentante: E. Lachmannová, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hypertherm, Inc. (Hanover, New Hampshire, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 luglio 2021 (procedimento R 2843/2019-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La B&Bartoni spol. s r.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/36


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Casa International/EUIPO — Interstyle (casa)

(Causa T-650/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo casa - Motivo di nullità assoluta - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»)

(2023/C 179/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Casa International (Olen, Belgio) (rappresentanti: F. Cornette e T. Poels-Ryckeboer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Doherty e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Interstyle BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Verbeek, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 luglio 2021 (procedimento R 1280/2020-2).

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 luglio 2021 (procedimento R 1280/2020-2) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Casa International per quanto riguarda i seguenti prodotti rientranti nella classe 16: «carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli di cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; spazzole; macchine per scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); [materiale per l’insegnamento esclusi gli apparecchi], materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; [clichés per la tipografia]».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 490 del 6.12.2021.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/37


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Beauty Biosciences/EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ)

(Causa T-750/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-BEAUTÉ - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Carattere distintivo acquisito con l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001)»)

(2023/C 179/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: D. Mărginean, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė e R. Raponi, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Société de Recherche Cosmétique SARL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: P. Wilhelm, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 settembre 2021 (cause riunite R 1871/2020-4 e R 1891/2020-4).

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 settembre 2021 (cause riunite R 1871/2020-4 e R 1891/2020-4) è annullata nella parte riguardante i «profumi, eau de toilette, acqua di colonia; oli essenziali; incenso, acque odorose» e i «dentifrici».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 51 del 31.1.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/38


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Puma/EUIPO — Brooks Sports (Raffigurazione di una banda ad angolo acuto)

(Causa T-5/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo rappresentante una banda ad angolo acuto - Marchi dell’Unione europea e nazionale figurativi anteriori raffiguranti una banda - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 - Certezza del diritto - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione»)

(2023/C 179/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: R. Raponi, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Brooks Sports, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Spintig e S. Pietzcker, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 ottobre 2021 (procedimento R 910/2021-4).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 ottobre 2021 (procedimento R 910/2021-4), nella misura in cui respinge il ricorso avverso la decisone della divisione di opposizione del 30 marzo 2021 per i prodotti diversi dalle «calzature».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Puma SE è condannata alle spese.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/38


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — NY / Commissione

(Causa T-21/22) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Indagine di sicurezza interna alla Commissione - Presunte violenze commesse dal personale di sicurezza della Commissione - Divieto di accesso agli edifici - Confisca della carta di servizio - Domanda di risarcimento danni - Rigetto della domanda - Principio di buona amministrazione - Diritto all'integrità e alla dignità - Errore di valutazione - Dovere di sollecitudine»)

(2023/C 179/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NY (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 14 aprile 2021 con la quale quest’ultima ha respinto la sua domanda di risarcimento nonché, per quanto necessario, della decisione della Commissione del 4 ottobre 2021 con la quale quest’ultima ha respinto il suo reclamo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 28.2.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/39


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — CIMV/Commissione

(Causa T-26/22) (1)

(«Ricerca e sviluppo tecnologico - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Horizon 2020” - Recupero di un credito - Rimborso rateizzato - Esattezza materiale dei fatti - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Diritto di essere ascoltato - Proporzionalità»)

(2023/C 179/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret, R. Rard e P. Renié, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Ilkova e S. Romoli, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2021) 7932 final della Commissione, del 28 ottobre 2021, relativa al recupero di un importo di EUR 5 888 214,59, maggiorato degli interessi di mora.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/39


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Colombani / SEAE

(Causa T-113/22) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Molestie psicologiche - Articolo 12 bis dello Statuto - Domanda di assistenza - Rigetto della domanda - Articolo 24 dello Statuto - Diritti della difesa - Errore di valutazione - Sviamento di potere - Accordo amichevole - Vizio del consenso - Decisione di promozione retroattiva»)

(2023/C 179/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgio) (rappresentanti: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: R. Spáč e A. Ireland, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e L. Lence de Frutos, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione del 15 giugno 2021 con cui il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha parzialmente respinto la sua domanda di assistenza presentata il 18 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, nonché dell'accordo amichevole concluso tra le parti il 9 febbraio 2021 e dell'asserita decisione implicita di promuoverlo al grado AD 14 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2018, come sarebbe stata portata a sua conoscenza con la trasmissione del suo foglio paga del maggio 2021, e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti a causa del comportamento del SEAE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jean-Marc Colombani è condannato alle spese.


(1)  GU C 165 del 19.4.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/40


Sentenza del Tribunale 29 marzo 2023 — Perfetti Van Melle / EUIPO (Rappresentazione di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate)

(Causa T-199/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un contenitore cilindrico dalle linee ondulate - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)

(2023/C 179/58)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentanti: P. Testa e C. Pappalardo, avvocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: R. Raponi, agente)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 febbraio 2022 (procedimento R 1530/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Perfetti Van Melle SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 222 del 7.6.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/41


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Fun Factory/EUIPO — I Love You (love you so much)

(Causa T-306/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo love you so much - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore I LOVE YOU SINCE FOREVER - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 179/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fun Factory GmbH (Brema, Germania) (rappresentante: K.-D. Franzen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e T. Frydendahl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: I Love You, Inc. (Lewes, Delaware, Stati Uniti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 marzo 2022 (procedimento R 1464/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 25.7.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/41


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — celotec / EUIPO — Decotec Printing (DECOTEC)

(Causa T-308/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo DECOTEC - Motivo di nullità assoluta - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 179/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: celotec GmbH & Co. KG (Sendenhorst, Germania) (rappresentanti: E. Warnke e J. Römelt, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: R. Raponi, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Decotec Printing, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 marzo 2022 (procedimento R 1025/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Celotec GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 266 dell’11.7.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/42


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — adp Merkur / EUIPO — psmtec (SEVEN SEVEN 7)

(Causa T-408/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SEVEN SEVEN 7 - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Seven - Impedimenti alla registrazione relativi - Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Insussistenza di un uso effettivo - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)

(2023/C 179/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: adp Merkur GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: K. Mandel, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e M. Eberl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: psmtec GmbH (Illertissen, Germania)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 aprile 2022 (procedimento R 1498/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 318 del 22.8.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/42


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Machková/EUIPO — Aceites Almenara (ALMARA SOAP)

(Causa T-436/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALMARA SOAP - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ALMENARA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)

(2023/C 179/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Veronika Machková (Šestajovice, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Balcar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Aceites Almenara, SL (Puebla de Almenara, Spagna)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 aprile 2022 (procedimento R 1613/2021-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Veronika Machková e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 340 del 5.9.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/43


Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2023 — Mariani / Parlamento

(Causa T-196/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Decisione di esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento fino alla fine del mandato - Atto di organizzazione interna dei lavori del Parlamento - Assenza di incidenza sulle condizioni di esercizio del mandato di membro del Parlamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità manifesta»)

(2023/C 179/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thierry Mariani (Parigi, Francia) (rappresentante: F.-P. Vos, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Moore e T. Lukácsi, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione D-301939 dei copresidenti del gruppo di sostegno alla democrazia e di coordinamento delle elezioni, del 3 marzo 2022, che lo ha escluso da qualsiasi partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento europeo fino alla fine del suo mandato di deputato (2019-2024).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Thierry Mariani è condannato alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 237 del 20.6.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/44


Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2023 — Lacapelle / Parlamento

(Causa T-240/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Decisione di esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento fino alla fine del mandato - Atto di organizzazione interna dei lavori del Parlamento - Assenza di incidenza sulle condizioni di esercizio del mandato di membro del Parlamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità manifesta»)

(2023/C 179/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Lin Lacapelle (Parigi, Francia) (rappresentante: F.-P. Vos, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Moore e T. Lukácsi, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione D 301937 dei copresidenti del gruppo di sostegno alla democrazia e di coordinamento elettorale del Parlamento europeo, del 3 marzo 2022, che lo esclude da qualsiasi partecipazione alle delegazioni di osservazione elettorale del Parlamento fino alla fine del suo mandato di deputato (2019-2024).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Jean-Lin Lacapelle è condannato alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 244 del 27.6.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/44


Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2023 — Juvin/Parlamento

(Causa T-241/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Decisione di esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento fino alla fine del mandato - Atto di organizzazione interna dei lavori del Parlamento - Mancata incidenza sulle condizioni di esercizio del mandato di membro del Parlamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità manifesta»)

(2023/C 179/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hervé Juvin (Parigi, Francia) (rappresentante: F.-P. Vos, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Moore e T. Lukácsi, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento della decisione D 301936 dei copresidenti del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale del Parlamento europeo, del 3 marzo 2022, di escluderlo da ogni partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento fino alla fine del suo mandato di deputato (2019-2024).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Hervé Juvin è condannato alle spese, include quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 244 del 27.6.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/45


Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2023 — Mordalski/EUIPO — Anita Food (ANITA)

(Causa T-254/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea che ha cessato di esistere - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 179/66)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grzegorz Mordalski (Działoszyn, Polonia) (rappresentante: A. Korbela, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hant e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Anita Food SA (Lima, Perù)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 marzo 2022 (procedimento R 1616/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 244 del 27.6.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/45


Ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2023 — Domaine Boyar International/EUIPO — Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (BOLGARÉ)

(Causa T-300/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BOLGARÉ - Denominazione di origine anteriore “Bolgheri” - Articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001 - Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013»)

(2023/C 179/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Domaine Boyar International EAD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: F. Bojinova, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia) (Castagneto Carducci, Italia) (rappresentanti: D. Caneva e N. Colombo, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 marzo 2022 (procedimento R 2564/2019-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Domaine Boyar International EAD sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia).

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 276 del 18.7.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/46


Ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Oxyzoglou / Commissione

(Causa T-342/22) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Pensione di vecchiaia - Diritti a pensione acquisiti prima di entrare in servizio nell’Unione - Trasferimento al regime dell’Unione - Abbuono di anzianità - Ricorso di annullamento - Domanda di rimborso di una parte del capitale trasferito - Arricchimento senza causa - Termine per il reclamo - Irricevibilità manifesta - Domanda di ingiunzione - Incompetenza manifesta»)

(2023/C 179/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Despina Oxyzoglou (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti), Consiglio dell’Unione eurpea (rappresentanti: M. Bauer e X. Chamodraka, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, a titolo principale, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione europea dell’11 marzo 2022, recante rigetto del suo reclamo inteso all’annullamento del parere del 21 aprile 2020, recante fissazione dei suoi diritti a pensione di vecchiaia, e, dall’altra, il rinvio del suo fascicolo all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per determinare l’importo da restituirle, in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 30 439,50 a titolo di arricchimento senza causa, e, in estremo subordine, di chiedere alla Commissione di precisare il suo metodo di calcolo e applicarlo al caso di specie.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Despina Oxyzoglou è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 25.7.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/47


Ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2023 — Mozelsio / Commissione

(Causa T-343/22) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Pensione di vecchiaia - Diritti a pensione acquisiti prima di entrare in servizio nell’Unione - Trasferimento al regime dell’Unione - Abbuono di anzianità - Ricorso di annullamento - Domanda di rimborso di una parte del capitale trasferito - Arricchimento senza causa - Termine per il reclamo - Irricevibilità manifesta - Domanda di ingiunzione - Incompetenza manifesta»)

(2023/C 179/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Muriel Mozelsio (Enghien, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti), Consiglio dell’Unione eurpea (rappresentanti: M. Bauer e X. Chamodraka, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, a titolo principale, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione europea dell’11 marzo 2022, recante rigetto del suo reclamo inteso all’annullamento del parere del 16 giugno 2021, recante fissazione dei suoi diritti a pensione di vecchiaia, e, dall’altra, il rinvio del suo fascicolo all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per determinare l’importo da restituirle, in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 15 051,38 a titolo di arricchimento senza causa, e, in estremo subordine, di chiedere alla Commissione di precisare il suo metodo di calcolo e applicarlo al caso di specie.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Muriel Mozelsio è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 25.7.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/47


Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2023 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)

(Causa T-482/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MATE MATE - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Carattere ingannevole - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 179/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Henry GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, D. Mienert e J. Si-Ha Selbmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 maggio 2022 (procedimento R 406/2021-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 359 del 19.9.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/48


Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2023 — ATPN/Commissione

(Causa T-567/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Ambiente - Regolamento delegato (UE) 2022/1214 - Energia nucleare - Attività a lungo termine - Associazione - Insussistenza di impatto diretto - Irricevibilità»)

(2023/C 179/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) (Basilea, Svizzera) (rappresentante: C. Lepage, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, A. Nijenhuis e C. Auvret, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139, per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici, e il regolamento delegato (UE) 2021/2178, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU 2022, L 188, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Repubblica francese.

3)

La ricorrente si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 418 del 31.10.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/49


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2023 — Primicerj / Commissione

(Causa T-612/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego iniziale di accesso - Atto non impugnabile - Irricevibilità - Domanda di ingiunzione - Incompetenza»)

(2023/C 179/72)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Paola Primicerj (Roma, Italia) (rappresentante: E. Iorio, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Spina, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 2 agosto 2022 recante rigetto della sua domanda di accesso alla lettera di diffida complementare del 15 luglio 2022, inviata dalla Commissione alla Repubblica italiana nell’ambito della procedura d’infrazione 2016/4081, relativa alla compatibilità della normativa nazionale che disciplina il servizio prestato dai magistrati onorari con il diritto dell’Unione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza d’intervento del sig. Gabriele Di Girolamo, della sig.ra Roberta Tesei e dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace (ANGDP).

3)

La sig.ra Paola Primicerj è condannata alle spese.

4)

Il sig. Gabriele Di Girolamo, la sig.ra Roberta Tesei e l’ANGDP sopporteranno le proprie spese relative alla domanda d’intervento.


(1)  GU C 432 del 14.11.2022.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/49


Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2023 — TP/Commissione

(Causa T-776/22 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Regolamento finanziario - Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti finanziate dal bilancio generale dell’Unione e dal FES per una durata di due anni - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2023/C 179/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TP (rappresentanti: T. Faber, F. Bonke e I. Sauvagnac, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro, F. Behre e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda, fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea del 1o ottobre 2022 con la quale ella è stata esclusa dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), dalla possibilità di essere selezionata per l’attuazione dei fondi dell’Unione europea e dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/50


Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 marzo 2023 — Cogebi e Cogebi / Consiglio

(Causa T-782/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni che generano introiti significativi per la Russia - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

(2023/C 179/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cogebi (Beersel, Belgio), Cogebi, a.s. (Tábor, Repubblica ceca) (rappresentante: H. over de Linden, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Nadbath, agenti)

Oggetto

Con la loro domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE, le ricorrenti chiedono la sospensione dell'esecuzione dell'allegato VI del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022 L 259 I, pag. 3 ), nella parte in cui modifica l'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), introducendo il codice NC 6814 nell'elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies del regolamento n. 833/2014.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/51


Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 marzo 2023 — Enmacc/Commissione

(Causa T-1/23 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Servizi per l’organizzazione dell‘aggregazione della domanda e procedure di gara per il gas nell’ambito della piattaforma energetica dell’Unione - Domanda di provvedimenti provvisori - Bilanciamento degli interessi»)

(2023/C 179/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Enmacc GmbH (Monaca di Baviera, Germania) (rappresentanti: A. von Bonin, A. Pliego Selie e T. van Helfteren, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, S. Romoli, G. Gattinara e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede in sostanza la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2022 ai fini dell'indizione o della prosecuzione della procedura di gara ENER/2022/NP/0041 in forma negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e senza che la stessa sia stata invitata a parteciparvi, in subordine, la sospensione dell'aggiudicazione dell'appalto nell'ambito della procedura di gara controversa e, in ulteriore subordine, la sospensione della firma del contratto nell’ambito di tale procedura.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/51


Ricorso proposto il 9 gennaio 2023 — Koppers Denmark e a. / Commissione

(Causa T-9/23)

(2023/C 179/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Koppers Denmark (Nyborg, Danimarca) e altri 9 (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare il regolamento impugnato (1), nella misura in cui introduce restrizioni all’immissione sul mercato degli articoli trattati;

condannare la Commissione alle spese del procedimento; e,

disporre ogni altra misura necessaria nell’interesse della giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato gli articoli 14, paragrafo 4, 58, paragrafo 2, e 58, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi , (2) ha agito ultra vires e/o ha ecceduto la sue competenze e ha violato il legittimo affidamento dei ricorrenti imponendo restrizioni agli articoli trattati.

2.

Secondo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha violato il principio della certezza del diritto e l’obbligo di motivazione imponendo restrizioni agli articoli trattati.

3.

Terzo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto e il principio del legittimo affidamento vietando l’immissione sul mercato degli articoli trattati senza avere dimostrato l’esistenza di una «preoccupazione maggiore», discostandosi in tal modo dai suoi stessi orientamenti.

4.

Quarto motivo, secondo il quale la Commissione ha violato l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi e l’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea imponendo restrizioni agli articoli trattati.

5.

Quinto motivo, secondo il quale la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto e ha commesso errori manifesti di fatto e di valutazione omettendo di prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti al momento dell’introduzione di un requisito in materia di etichettature riguardante i requisiti di conservazione degli articoli trattati nel regolamento impugnato.

6.

Sesto motivo, secondo il quale la Commissione ha violato gli articoli 67 e 68, 129 e l’allegato XVII voce 31 del regolamento REACH (3) e non ha preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti e ha ecceduto le sue competenze ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento sui biocidi nel momento in cui ha imposto restrizioni nel regolamento impugnato limitando le restrizioni esistenti ai sensi del regolamento REACH.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione del 14 ottobre 2022 che rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2022, L 269, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, come modificato (GU 2012, L 167, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2002/21/CE, come modificato (GU 2006, L 396, pag. 1).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/52


Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Feport / Commissione

(Causa T-17/23)

(2023/C 179/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Federation of European Private Port Operators (Feport) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Le Bret, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione ha omesso di agire nel procedimento SA.33828 — regime greco d’imposta sul tonnellaggio, non aprendo il procedimento formale contro la Grecia, e in ogni caso non assumendo una posizione chiara conformemente all’articolo 23 del regolamento di procedura (1) e all’articolo 108 TFUE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente ritiene che nel presente caso siano soddisfatte tutte le condizioni dell’astensione dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE e che questa astensione comporti diverse violazioni dei Trattati, dei principi e del diritto derivato dell’UE. A riguardo, la ricorrente deduce quattro motivi:

1.

Primo motivo, secondo il quale, non aprendo il procedimento formale contro la Grecia, la Commissione non si è attenuta alle sue conclusioni nel procedimento SA.33828 — regime greco d’imposta sul tonnellaggio e alle sue linee guida del 2003 sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo (linee guida marittime).

2.

Secondo motivo, con il quale si sostiene che la Commissione ha omesso di conformarsi al regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento di procedura, articolo 23) e all’articolo 108 TFUE non aprendo il procedimento di indagine formale sette anni dopo la decisione ai sensi dell’articolo 23, e che, rifiutandosi di assumere una posizione chiara al riguardo, la Commissione ha leso i diritti delle parti interessate in violazione del regolamento di procedura (articolo 24), della Carta dei diritti fondamentali (articoli 41 e 47) e dei principi dell’UE (come il legittimo affidamento).

3.

Terzo motivo, secondo il quale la Commissione è venuta meno all’obbligo di conformarsi al principio della parità di trattamento come tutelato dalla Carta dell’UE (articoli 20 e 21) e al suo obbligo di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3 TUE), rifiutandosi ad vitam eternam di agire sulla base dell’articolo 107 TFUE contro il regime greco d’imposta sul tonnellaggio, smantellando allo stesso tempo i regimi equivalenti di aiuti di Stato ai porti negli altri Stati membri in un lasso di tempo limitato.

4.

Quarto motivo, secondo il quale la Commissione è venuta meno all’obbligo di conformarsi agli standard fiscali internazionali e al diritto fiscale e agli impegni dell’UE, per quanto riguarda le norme minime di imposizione fiscale che dovranno essere attuate da tutti gli Stati membri a partire dal 1o gennaio 2024 sulla base dell’accordo sul secondo pilastro dell’OCSE (dicembre 2021) e della proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione (dicembre 2021), come convenuto dal consiglio Ecofin nel dicembre 2022.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/53


Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-18/23)

(2023/C 179/78)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou e O. Pastellas)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione di esecuzione della Commissione del 15 novembre 2022, C(2022) 8047 final, relativa alla gestione contabile delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione «orientamento» (FEAOG-O) per alcuni casi di irregolarità riscontrati in Grecia

in subordine, annullare la decisione impugnata relativamente alla parte imputata dell'importo corrispondente a quello annullato dal giudice nazionale nella causa 2014/10019, vale a dire ridurre l'addebito pertinente dall'importo di EUR 145 854,46 all'importo di EUR 48 619,63 e

condannare la convenuta al pagamento delle spese del giudizio a favore della Repubblica ellenica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento giuridico per l'adozione della decisione impugnata della Commissione sull'imputazione dell’importo controverso, poiché il regolamento (CE) n. 1681/1994 (1) è stato abrogato e non è più applicabile ai casi relativi al periodo di programmazione 1994-1999 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 (2) si applica solo ai casi di irregolarità nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione dei fatti da parte della Commissione nel ritenere che le autorità greche non abbiano esercitato la dovuta diligenza nella gestione del caso 2014/10019. Si sostiene inoltre che l'importo di EUR 145 854,46 sia sproporzionato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (GU 1994, L 178, pag. 43).

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (UE 2013, L 347, pag. 549).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/54


Ricorso proposto il 23 gennaio 2023 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e a. / Commissione

(Causa T-37/23)

(2023/C 179/79)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd (Singapore, Singapore), MJN Global Holdings BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Mead Johnson Nutrition Co. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Quigley, KC, M. Whitehouse e P. Halford, solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2022) 7665 final, del 31 ottobre 2022, nel caso SA.34914 (2013/C) — Regime di imposta sul reddito delle società di Gibilterra, (la «decisione impugnata») (1), e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza, in quanto la Commissione non sarebbe competente ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea, poiché il fascicolo relativo al caso SA.34914 e tutti i procedimenti associati sono stati chiusi e terminati con l’adozione della decisione finale (UE) 2019/700 del 19 dicembre 2018 (2) e non è stato assegnato alcun nuovo numero di causa all’indagine della Commissione relativa alla MJN Holdings (Gibraltar) Limited prima della fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020, né dopo tale data.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di un requisito procedurale essenziale, in quanto la Commissione avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di procedura (UE) 2015/1589, (3) che impone alla Commissione, in una decisione di avvio di un’indagine formale, di esporre sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti in suo possesso, non avendo incluso le informazioni rilevanti che le ricorrenti avevano precedentemente presentato e di cui la Commissione era in possesso, riguardanti la mancata prosecuzione della decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) e MJN GibCo del 2012 oltre il 1o gennaio 2014 e la non imponibilità dei redditi da royalty in base alla corretta applicazione della normativa di Gibilterra. Inoltre, prima di adottare la decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 (la decisione impugnata), la Commissione, nel corso della sua valutazione preliminare e in conformità al principio di buona amministrazione, avrebbe dovuto, in ogni caso, discutere con il Regno Unito le informazioni precedentemente presentate dai ricorrenti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di una norma di diritto relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, in quanto la decisione impugnata sarebbe stata adottata dopo un ritardo del tutto irragionevole, in contrasto con il principio di buona amministrazione.


(1)  GU 2023, C 52, pag. 10.

(2)  Decisione (UE) 2019/700 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.34914 (2013/C) cui il Regno Unito ha dato esecuzione per quanto riguarda il regime di imposta sul reddito delle società di Gibilterra [notificata con il numero C(2018) 7848] (GU 2019, L 119, pag. 151).

(3)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/55


Ricorso proposto il 6 febbraio 2023 — FFPE sezione Consiglio / Consiglio

(Causa T-44/23)

(2023/C 179/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Federazione della funzione pubblica europea sezione Consiglio (FFPE sezione Consiglio) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato; conseguentemente

annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta al pagamento della somma simbolica di 1 euro per il danno morale subito; e

condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso di annullamento della nota del Consiglio del 24 novembre 2022 che informa la ricorrente dei risultati e delle conseguenze della procedura di verifica avviata nei suoi confronti in applicazione dell'accordo del 28 marzo 2006 concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e le organizzazioni sindacali o professionali del personale del segretariato generale del Consiglio (in prosieguo: l'«accordo»), la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'accordo e del mandato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dello spirito di leale cooperazione derivante dall'accordo, del principio di buona amministrazione e del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/55


Ricorso proposto il 16 febbraio 2023 — Pollinis France / Commissione

(Causa T-94/23)

(2023/C 179/81)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pollinis France (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 6 dicembre 2022, che respinge la richiesta di riesame interno della ricorrente, relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 (1) della Commissione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva boscalid;

condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una lettura illegittima dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

La decisione impugnata si baserebbe su una lettura dell’articolo 17 che non è compatibile con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento n. 1107/2009, con il principio di precauzione e con diverse disposizioni di diritto primario [articoli 168 e 191 TFUE e articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»)].

L’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 non può essere interpretato come un obbligo per la Commissione di prorogare un’approvazione all’infinito, indipendentemente dal numero e dalla durata delle proroghe precedentemente concesse e dai rischi che tale proroga può comportare per la salute umana o per l’ambiente.

Nel caso del boscalid, in particolare, la Commissione non poteva prorogare per così tanti anni la sua approvazione, considerando che la richiesta di rinnovo ha sollevato un gran numero di domande da parte dell’EFSA e che numerosi studi sollevano seri dubbi sulla sicurezza del boscalid sia per la salute umana che per l’ambiente.

2.

Secondo motivo, vertente, in via subordinata, sull’illegittimità dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

Se il Tribunale dovesse ritenere che la decisione impugnata (e il regolamento di esecuzione 2022/708 della Commissione) si basino su una lettura corretta dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale disposizione legislativa dovrebbe essere annullata ai fini del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, in quanto sarebbe contraria al principio di precauzione, agli articoli 168 e 191 TFUE e agli articoli 35 e 37 della Carta. Di conseguenza, l’articolo 17 non dovrebbe essere applicato e non potrebbe fungere da adeguata base giuridica per la decisione impugnata, che dovrebbe pertanto essere annullata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

La Commissione avrebbe commesso un errore nel ritenere soddisfatte le condizioni per la proroga di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009:

la Commissione ha erroneamente ritenuto che il ritardo nel processo di rinnovo non fosse imputabile al richiedente il rinnovo, senza indagare in alcun modo sul ruolo svolto dal richiedente in tale ritardo;

la Commissione ha erroneamente ritenuto che la proroga del periodo di approvazione del boscalid, per il quinto anno consecutivo, fosse necessaria per esaminare la domanda di rinnovo.

4.

Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione.

La Commissione avrebbe commesso un errore sia nel ritenere il regolamento di esecuzione n. 2022/708 della Commissione sufficientemente motivato, sia omettendo di indicare, nella decisione impugnata, le ragioni del ritardo nella procedura di rivalutazione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2022, L 133, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/57


Ricorso proposto il 21 febbraio 2023 — PAN Europe / Commissione

(Causa T-104/23)

(2023/C 179/82)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 12 dicembre 2022 e notificata alla ricorrente il 13 dicembre 2022, di respingere parzialmente una domanda di conferma presentata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, secondo cui la decisione della Commissione violerebbe:

l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001; e

l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

In particolare, la decisione della Commissione deve essere annullata nella parte in cui nega l’accesso ai documenti sulla base di un’applicazione illegittima delle eccezioni relative alla tutela delle procedure giurisdizionali [articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001] e del processo decisionale [articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001].


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/58


Ricorso proposto il 28 febbraio 2023 — VB / BCE

(Causa T-124/23)

(2023/C 179/83)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 4 aprile 2022 che lo informa che non avrebbe ricevuto l’indennità di soggiorno;

annullare, ove necessario, la decisione del 2 agosto 2022, che respinge il suo ricorso amministrativo presentato il 2 giugno 2022 contro la decisione sopra menzionata che gli ha negato il beneficio dell’indennità di soggiorno;

annullare, ove necessario, la decisione del 19 dicembre 2022, recante rigetto del suo reclamo presentato il 30 settembre 2022;

condannare al pagamento della somma di EUR 9 270 (ossia l’indennità di soggiorno per il periodo di tre mesi), maggiorata degli interessi calcolati al tasso di interesse applicabile («tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali») della Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali per il periodo tra il 1o aprile 2022 e la data del pagamento effettivo dell’importo richiesto;

risarcire il ricorrente per i danni morali sofferti con l’importo simbolico di EUR 1;

condannare la convenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4.1.1 e dell’articolo 4.5.1 delle norme applicabili al personale della BCE e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di mancanza di effetto retroattivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/58


Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Nardi/BCE

(Causa T-131/23)

(2023/C 179/84)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Anna Nardi (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla Presidente sig.ra Christine Lagarde:

a)

per avere provocato per i titoli finanziari di proprietà della ricorrente, denominati SI FTSE.COPERP, documentati e descritti nel presente ricorso per la prima volta nel paragrafo 2 della sezione denominata «Fatti» del presente ricorso, un tracollo nel valore con minusvalenza di EUR 626 134,29, registrando una perdita ammontante all’81,54 % del valore complessivo del capitale investito che ammontava ad EUR 767 856,16, in quanto in data 12 marzo 2020, la sig.ra Christine Lagarde, nella qualità di Presidente della BCE, proferendo la famosa frase «Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della BCE», aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le borse del mondo e del 16,92 % alla Borsa di Milano quantificata in una percentuale mai verificata nella storia di detta Istituzione, comunicando con detta frase, proferita in una conferenza stampa, al mondo intero, che la BCE non avrebbe più sostenuto il valore dei titoli emessi dai paesi in difficoltà e, quindi, comunicando il cambio totale dell’orientamento della politica monetaria adottata dalla BCE allorquando era presieduta dal precedente Presidente, che aveva terminato il proprio mandato nel novembre del 2019;

b)

per avere con detti comportamenti, ed in conseguenza del suddetto vertiginoso calo dell’indice della Borsa di Milano, provocato la riduzione del valore del patrimonio della ricorrente;

c)

per avere provocato alla ricorrente un danno patrimoniale, di EUR 626 134,29, quale danno emergente ed EUR 912 673,83, per lucro cessante;

d)

per avere, provocato, quindi, alla ricorrente un danno patrimoniale ammontante complessivamente ad EUR 1 538 808,12;

e)

per avere provocato un danno non patrimoniale da sofferenza psicologica propria e della propria famiglia, da lesione di onore, reputazione, identità personale e professionale quantificato in EUR 500 000,00;

f)

per avere provocato un danno da perdita di chance.

condannare la BCE, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali suddetti e dai danni da perdita di chance in favore della ricorrente, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento, in favore della ricorrente delle seguenti somme 1) EUR 1 538 808,12, a titolo di danno patrimoniale; 2).EUR 500 000,00, quale danno morale; 3) e quindi, al pagamento della complessiva somma di EUR 2 038 808,12.

in via subordinata, condannare la BCE, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente per le tipologie di danni sopraelencate, di somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea;

al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, secondo il proprio equo apprezzamento, a titoli di danno da perdita di chance;

al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento;

condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla responsabilità della BCE, ex articoli 340, 3o comma TFUE e 2043, Codice Civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dalla ricorrente indicando gli importi dei danni subiti;

2.

Secondo motivo, vertente sul significato dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chance che la ricorrente afferma di aver subito e spiega i principi applicati per determinarli;

3.

Terzo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T-309/10.

Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché ci sia la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva, effettuata anche dal consulente tecnico nella perizia giurata allegata al ricorso, della sussistenza di dette condizioni ponendo a raffronto la normativa europea che regola la BCE, gli organi e le relative funzioni.

Si evidenziano le violazioni della BCE delle norme di diritto primario e derivato dell’Unione europea e le violazioni e l’abuso di potere della Presidente della BCE.

Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE nella persona della Presidente degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica Monetaria», e degli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1) .

4.

Quarto motivo, vertente sulla quantificazione, motivazione e documentazione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente (danno emergente e lucro cessante).

5.

Quinto motivo, vertente sulla quantificazione, motivazione e documentazione del danno da sofferenza psicologica e da lesione della reputazione, identità personale e professionale.

6.

Sesto motivo, vertente sull’illustrazione, motivazione e prova per presunzione e per calcolo di probabilità del danno da perdita di chance e ne viene richiesta la liquidazione secondo equità.

7.

Settimo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in materia di danno non patrimoniale causato dalle istituzioni europee nei confronti dei cittadini dell’Unione europea in particolare nella sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2007, causa T-250/04, Combescot/Commissione.


(1)  Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pg. 33), come modificata dalla decisone BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014, (GU 2014, L 95, pg. 56).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/60


Ricorso proposto il 10 marzo 2023 — Biogen Netherlands / Commissione

(Causa T-137/23)

(2023/C 179/85)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2022 C(2022) 9544 (final) che concede l’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 (1) per il «Dimetil Fumarato Teva — dimetil fumarato», un medicinale per uso umano; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inosservanza del sistema della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione alle norme sulla protezione regolamentare dei dati, compreso l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, e agli obblighi dei richiedenti generici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.

2.

Secondo motivo, vertente sul mancato riconoscimento delle conseguenze del parere del Comitato per i medicinali ad uso umano dell’11 novembre 2021 per quanto riguarda la questione se l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Fumaderm fosse idonea ad avviare un’autorizzazione globale all’immissione in commercio del medicinale Tecfidera, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2004, L 311, pag. 67).


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/61


Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — VI/Commissione

(Causa T-147/23)

(2023/C 179/86)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: VI (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare i seguenti provvedimenti:

Provvedimento del 20 maggio 2022 con il quale è stato comunicato alla ricorrente che aveva ottenuto 53 punti durante la valutazione tramite il Talent Screener nel concorso EPSO/AST/150/21 per i tecnici di laboratorio, laddove il punteggio minimo per 1’ ammissione alla fase successiva era di 57 punti; e

Provvedimento dell’APN in data 8 dicembre 2022, ARES (2022) s.9324205, con il quale è stato respinto il ricorso presentato in data 14 giugno 2022 e registrato con la referenza No R/30/22 ai sensi de l’articolo 90, II, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di apprezzamento nella valutazione die titoli e della durata della sua esperienza professionale, arbitrariamente ridotta dalla commissione giudicatrice nonché una violazione del bando di concorso che non autorizzava una ridistribuzione della durata dell’esperienza professionale nell’ ambito dei vari criteri del Talent Screener.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, comma 1, dell’allegato III dello statuto, in quanto la commissione giudicatrice non disponeva del potere di stabilire i fattori di ponderazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 27, 29 dello statuto e 5, primo comma, dell’allegato III dello statuto, in quanto la commissione giudicatrice non ha verificato la veridicità dei titoli e dell’esperienza professionale dichiarati dai candidati nel Talent Screener, prima di stilare la lista dei candidati ammessi alla fase successiva presso 1’Assessment Center.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/62


Ricorso proposto il 18 marzo 2023 — VK/Commissione

(Causa T-148/23)

(2023/C 179/87)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: VK (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare i seguenti provvedimenti:

Provvedimento di rigetto della domanda di riunione contributiva ex articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, emanato dall’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali PMO/2 Pensions del 12 maggio 2022 (Ref: PMO 2, TFT IN, 3426594500), e

Provvedimento della AACC (Autorità abilitata a concludere contratti di impiego) in data 9 dicembre 2022, con il quale è stato respinto il ricorso (No. R/373/22) presentato a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione avverso la decisione del 12 maggio 2022.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di legge, in quanto le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 77, paragrafo 1, dello statuto non rispettano i limiti stabiliti dal menzionato articolo. Il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE avverso le menzionate disposizioni di esecuzione per contrasto con la norma superiore.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto nell’interpretazione della nozione di forza maggiore e delle disposizioni di natura finanziaria, in quanto la nozione di forza maggiore non è un canone di interpretazione della legge, ma un elemento che opera ab esterno, impedendo l’applicazione di determinate disposizioni in materia di decadenza dall’ esercizio di un diritto.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/62


Ricorso proposto il 20 marzo 2023 — MBDA France/Commissione Europea

(Causa T-154/23)

(2023/C 179/88)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: MBDA France (Le-Plessis-Robinson, Francia) (rappresentata da: F. de Bure e A. Delors, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 TFUE, la decisione della Commissione del 10 gennaio 2023 che respinge, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la richiesta di conferma della ricorrente di accesso ai documenti 2022/5127 Ares(2023)593134 relativi all’invito a presentare proposte EDF-2021-AIRDEF-D sulla protezione contro le minacce aeree ad alta velocità lanciato dalla Commissione (il «progetto EATMI»), presentata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui rifiuta di concedere alla ricorrente l’accesso completo ai documenti richiesti, ad eccezione della redazione di alcuni dati personali, di informazioni che potrebbero prevedibilmente compromettere la tutela della sicurezza pubblica e della difesa e delle questioni militari, nonché di informazioni che rivelano le intenzioni strategiche del consorzio guidato dalla società spagnola Sener Aerospacial Sociedad Anonima (il «Consorzio SENER») o dei suoi membri;

unire il presente ricorso di annullamento alla causa T-614/22, MBDA France/Commissione, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale; e

condannare la convenuta a pagare le spese legali e di altro tipo sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1049/2001. In particolare, la ricorrente ritiene che:

la Commissione non abbia dimostrato che la divulgazione dei documenti richiesti alla MBDA France possa pregiudicare, concretamente, la tutela della sicurezza pubblica e della difesa e delle questioni militari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001;

la decisione impugnata sia viziata da un errore di diritto, in quanto la Commissione non può rifiutare di rivelare i nomi e le funzioni delle persone coinvolte nei comitati di valutazione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. In particolare, la ricorrente ritiene che:

la decisione impugnata sia viziata da un errore di diritto nell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto i) la divulgazione di alcuni dei documenti richiesti si riferisce alla propria proposta in risposta al progetto EATMI, ii) appare altresì molto improbabile che tutte le informazioni contenute negli altri documenti asseritamente coperti da tale esenzione possano pregiudicare la tutela degli interessi commerciali dei membri del Consorzio SENER e, iii) in ogni caso, la Commissione non potrebbe rifiutare di divulgare i punteggi attribuiti alla proposta del Consorzio SENER;

la decisione impugnata sia viziata da un errore di diritto nell’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto nessuno dei documenti richiesti contiene la posizione giuridica interna della Commissione sulla legittimità della decisione impugnata nella causa T 614/22, MBDA France/Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 da parte della decisione impugnata. In particolare, la ricorrente sostiene che:

la Commissione non avrebbe offerto alcuna spiegazione sulle ragioni per cui la divulgazione dei documenti richiesti comprometterebbe concretamente e seriamente il processo decisionale della Commissione;

la Commissione non potrebbe validamente fondare il suo rifiuto sull’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il procedimento cui si riferiscono i documenti richiesti è già chiuso.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, degli articoli 4, paragrafi 6, e 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001. In particolare, la ricorrente rileva che, non avendo valutato se potesse concedere un accesso parziale ai documenti richiesti, la Commissione avrebbe violato i suoi obblighi di concedere un accesso parziale quando possibile e di garantire il più ampio accesso possibile ai documenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/64


Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Colombani / SEAE

(Causa T-158/23)

(2023/C 179/89)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto di valutazione del ricorrente per l’anno 2021 del 13 luglio 2022;

annullare, se necessario, in quanto completerebbe il rapporto di valutazione, la decisione del 20 dicembre 2022 dell’alto rappresentante e vicepresidente della Commissione che respinge il reclamo R/394/2022 proposto dal ricorrente il 19 agosto 2022 avverso il suo rapporto di valutazione per l’anno 2021;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle regole applicabili alla procedura di valutazione, degli articoli 11bis, 12bis e 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, sullo sviamento di potere e sulla violazione dell’obiettività e dell’imparzialità che devono improntare le procedure di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sullo sviamento di potere.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/64


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — VN/Commissione

(Causa T-159/23)

(2023/C 179/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VN (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione della Commissione del 6 luglio 2022, con la quale il ricorrente è stato dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato il 10 giugno 2022, e che ha comportato una trattenuta sullo stipendio corrispondente a un giorno di calendario;

se necessario, annullare la decisione della Commissione del 14 dicembre 2022 recante rigetto del reclamo del ricorrente del 16 agosto 2022;

condannare la Commissione al risarcimento del danno morale del ricorrente per un importo corrispondente a due mesi di retribuzione, incluse le indennità;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancata indipendenza del medico di controllo che ha effettuato la visita del 10 giugno 2022 e su una violazione dell’obbligo di imparzialità.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e forza maggiore.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/65


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Fritz Egger e a./ ECHA

(Causa T-163/23)

(2023/C 179/91)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Fritz Egger GmbH & Co. OG (Sankt Johann in Tirol, Austria) e altri sette (rappresentante: M. Ahlhaus, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dalla convenuta il 16 dicembre 2022 e pubblicata il 17 gennaio 2023, nella misura in cui include la melammina («la sostanza» o «melammina») nell’elenco delle sostanze candidate ad autorizzazione in quanto sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern, in prosieguo: «SVHC») ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) (la «decisione impugnata»);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione da parte della decisione impugnata. La decisione impugnata e la motivazione sottostante all’identificazione della melammina come SVHC ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH si discosterebbero dagli orientamenti consolidati. A causa di questo scostamento, non solo è difficile identificare la base scientifica specifica per concludere che può essere stabilito un livello di preoccupazione equivalente, ma l’approccio poco chiaro e incoerente accolto nella decisione impugnata e nella motivazione sottostante non soddisfano i prerequisiti sanciti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH. In tale misura, la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione, per incoerenza della condotta amministrativa sottostante, e configurerebbe una violazione del legittimo affidamento delle ricorrenti riguardo al procedimento, alla valutazione sottostante e al processo decisionale.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe dimostrato, in conformità ai prerequisiti sanciti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, che la melammina provochi probabili effetti gravi per la salute umana e per l’ambiente, che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente a quello degli effetti identificati nell’articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento REACH, in quanto la decisione impugnata si basa su effetti che non derivano da proprietà intrinseche della melammina e non devono quindi essere presi in considerazione in relazione all’identificazione della melammina come sostanza estremamente preoccupante.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, in quanto la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza stabilire, sulla base di prove scientifiche sufficienti, che la melammina potrebbe causare probabili effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente ad un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze con proprietà di pericolo di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento REACH e, pertanto, la decisione impugnata si baserebbe su un manifesto errore di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il diritto delle ricorrenti di essere ascoltate e il diritto di commentare nuovi elementi di prova trasmessi unicamente al comitato degli Stati membri. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, di non essere state ascoltate su tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all’adozione della decisione impugnata e che la convenuta ha commesso un manifesto errore nel considerare i nuovi elementi di prova corrispondenti.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione impugnata, così come dei princìpi di prevedibilità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto in quanto la melammina è identificata come SVHC e, quindi, è sottoposta a controllo regolamentare, sebbene sia considerata un’alternativa idonea rispetto ad altre sostanze che sono già soggette a misure regolamentari più severe ai sensi del regolamento REACH. Inoltre, l’identificazione della melammina come SVHC non può essere considerata una misura appropriata rispetto all’obiettivo generale dell’identificazione delle SVHC, come sostenuto dalla convenuta.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/66


Ricorso proposto il 27 marzo 2023 — Drinks Prod / EUIPO — Wolff and Illg (IGISAN)

(Causa T-164/23)

(2023/C 179/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Drinks Prod SRL (Păntășești, Romania) (rappresentante: I. Speciac, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Siegfried Wolff (Berlino, Germania), Matthias Illg (Berlino)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «IGISAN» — Domanda di registrazione n. 18 329 332

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2023 nel procedimento R 982/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata emessa dalla commissione di ricorso nel senso di accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione e, di conseguenza, obbligare l’EUIPO a continuare il procedimento di registrazione per il marchio controverso per tutti i prodotti e i servizi richiesti delle classi 3 e 5.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/67


Ricorso proposto il 28 marzo 2023 — Arkema France/Commissione

(Causa T-165/23)

(2023/C 179/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Arkema France (Colombes, Francia) (rappresentanti: S. Dumon-Kappe e D. Todorova, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia;

in ogni caso, condannare la Commissione all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea. Tale motivo è suddiviso in tre parti.

Secondo la prima parte, la convenuta non avrebbe preso in considerazione l’insieme degli interessi dell’Unione e l’opposizione dei diversi attori sullo scenario europeo decidendo di proseguire l’inchiesta sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia malgrado il loro ritiro.

Secondo la seconda parte, la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione degli interessi degli utenti decidendo di istituire dazi antidumping definitivi applicabili alle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia.

Secondo la terza parte, la Commissione avrebbe violato i principi generali della parità di trattamento e del legittimo affidamento, rifiutando di chiudere l’inchiesta antidumping senza imposizione di misure.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea.

La ricorrente afferma, a tal riguardo, che la convenuta avrebbe sopravvalutato l’impatto negativo sull’industria dell’Unione delle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia, che non hanno causato alcun pregiudizio materiale all’industria europea.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/68


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Borealis Agrolinz Melamine Deutschland e Cornerstone / ECHA

(Causa T-167/23)

(2023/C 179/94)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH (Lutherstadt Wittenberg, Germania), Cornerstone Chemical Co. (Metairie, Louisiana, Stati Uniti) (rappresentate da: R. Cana, E. Mullier e Z. Romata, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione adottata dalla convenuta il 16 dicembre 2022 e pubblicata il 17 gennaio 2023, nella misura in cui include la melammina («la sostanza» o «melammina») nell’elenco delle sostanze candidate ad autorizzazione in quanto sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, «SVHC») ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) (la «decisione impugnata»);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH e sul manifesto errore di valutazione commesso dalla convenuta. La convenuta avrebbe omesso di dimostrare, in conformità ai criteri sanciti dall’articolo 57, lettera f) del regolamento REACH, che la sostanza provochi probabili effetti gravi per la salute umana e per l’ambiente che danno luogo a un livello di preoccupazione equivalente a quello degli effetti identificati nell’articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento REACH. In particolare, la convenuta avrebbe commesso manifesti errori in relazione a ciascuno dei diversi aspetti del criterio giuridico previsto dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, inficiando la conclusione complessiva.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe omesso di motivare la pretesa di determinare il livello di preoccupazione equivalente e i probabili effetti gravi presentati dalla sostanza.

3.

Terzo motivo, con cui si contesta la proporzionalità della decisione impugnata. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non è idonea a soddisfare gli obiettivi perseguiti dal regime di autorizzazione del regolamento REACH, dato che la grande maggioranza degli usi della sostanza sarà esente da autorizzazione. Anche se l’identificazione della sostanza come SVHC fosse perseguita come obiettivo in sé, esistono misure più appropriate per raggiungere l’obiettivo di imporre obblighi di informazione sulle presunte proprietà della sostanza.

4.

Quarto motivo, con cui si contesta l’invocazione da parte della convenuta del principio di precauzione a sostegno della conclusione che la sostanza soddisfi i requisiti dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH. L’articolo 57, lettera f), è già espressione del principio di precauzione e non può essere utilizzato per giustificare il fatto di fondarsi su dati scarsamente affidabili o su ipotesi manifestamente errate.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate durante il procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe agito ultra vires (con eccesso di potere) e avrebbe violato l’articolo 59, paragrafo 8, del regolamento REACH adottando la decisione impugnata senza l’accordo unanime del comitato degli Stati membri dell’ECHA, che è un requisito procedurale essenziale, poiché quattro Stati membri si sono astenuti.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso un abuso di potere utilizzando il processo di identificazione delle SVHC come mezzo per ottenere l’accettazione a livello regolamentare di criteri per i quali la sostanza sarebbe stata un caso di prova, anziché per l’obiettivo previsto dal legislatore.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/69


Ricorso proposto il 29 marzo 2023 — Amstel Brouwerij / EUIPO — Anheuser-Busch (ULTRA)

(Causa T-170/23)

(2023/C 179/95)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Amstel Brouwerij BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: T. Cohen Jehoram, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anheuser-Busch LLC (St. Louis, Missouri, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo ULTRA — Marchio dell’Unione europea n. 2 895 258

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2023 nel procedimento R 2088/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/69


Ricorso proposto il 30 marzo 2023 — Dendiki / EUIPO — D-Market (hepsiburada)

(Causa T-172/23)

(2023/C 179/96)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dendiki BV (Roosendaal, Paesi Bassi) (rappresentanti: N. Ruyters e A. Klomp, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Istanbul, Turchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «hepsiburada» — Marchio dell’Unione europea n. 17 151 796

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2023 nel procedimento R 639/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata, in caso di intervento, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/70


Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Simpson Performance Products/EUIPO — Freundlieb (BANDIT)

(Causa T-173/23)

(2023/C 179/97)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simpson Performance Products, Inc. (New Braunfels, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: J. Götz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Freundlieb (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «BANDIT» — Domanda di registrazione n. 18 179 533

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2023 nel procedimento R 784/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, respingere la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 179 533 «BANDIT»;

rinviare il procedimento a un’altra commissione di ricorso dell’EUIPO per una nuova udienza e decisione;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, e con l’articolo 20, paragrafo 3, del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (legge fondamentale della Repubblica federale di Germania);

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/71


Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Hong Kong NetEase Interactive Entertainment / EUIPO — Medion (LifeAfter)

(Causa T-175/23)

(2023/C 179/98)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Ltd (Sheung Wan, Hong Kong, Cina) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Medion AG (Essen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «LifeAfter» — Domanda di registrazione n. 17 992 446

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2022 nel procedimento R 557/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, accordando espressamente la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 17 992 446;

condannare l’EUIPO e la Medion AG, interveniente, a tutte le spese della controversia dinanzi al Tribunale, incluse quelle relative al procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/71


Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — PT Musim Mas / Commissione

(Causa T-176/23)

(2023/C 179/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Musim Mas (Medan, Indonesia) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente, e nei limiti in cui riguarda la ricorrente, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia; e

condannare la Commissione e gli eventuali intervenienti ammessi a intervenire a sostegno della Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato i principi dell’obbligo di motivazione e di buona amministrazione decidendo di non chiudere l’inchiesta alla luce del ritiro della denuncia.

2.

Secondo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato gli articoli 21, paragrafo 1, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, non concludendo che imporre misure non era nell’interesse dell’Unione.

3.

Terzo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato gli articoli 2, paragrafo 3, 2, paragrafo 6, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base utilizzando un margine di profitto irragionevole ed erroneamente calcolato per costruire il valore normale dei numeri di controllo del prodotto (NCP) venduti dalla ricorrente in quantità non rappresentative sul mercato interno.

4.

Quarto motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto costruendo il valore normale di cinque NCP che non erano stati affatto venduti dalla ricorrente sul mercato interno a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, senza avere prima stabilito se fosse possibile determinare il valore normale di questi cinque NCP ai sensi del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.

Quinto motivo, secondo il quale la Commissione ha violato l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base imponendo un obbligo antidumping che eccede il margine di dumping, in quanto ha utilizzato un tasso di cambio erroneo per convertire il valore netto di fatturazione e i valori di costo, assicurazione e nolo di determinate operazioni della ICOF Europe.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/72


Ricorso proposto il 3 aprile 2023 — Lacroix / EUIPO — Xingyu Safety Tech (ADAMAS)

(Causa T-177/23)

(2023/C 179/100)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nathalie Lacroix (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: E. Sugrañes Coca e C. Sotomayor Garcia, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Xingyu Safety Tech Co. Ltd (Gaomi, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ADAMAS — Domanda di registrazione n. 18 387 424

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 gennaio 2023 nel procedimento R 2004/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre la modifica della decisione impugnata dichiarando che la domanda di registrazione n 18 387 424 ADAMAS deve essere accolta per «abbigliamento sportivo; scarpe» nella classe 25 a motivo dell’assenza di rischio di confusione tra i marchi a confronto, dopo aver tenuto in debita considerazione le circostanze rilevanti del caso;

condannare l’EUIPO alle spese;

in subordine, nel caso in cui il Tribunale respinga il primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

emettere una decisione con cui si dispone l’annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui è negata la protezione ai prodotti nella classe 25 di cui alla domanda di registrazione n 18 387 424;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/73


Ricorso proposto il 5 aprile 2023 — FFPE sezione Consiglio / Consiglio

(Causa T-179/23)

(2023/C 179/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Federazione della funzione pubblica europea sezione Consiglio (FFPE sezione Consiglio) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;

conseguentemente

annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta al pagamento della somma simbolica di 1 euro per il danno morale subito; e

condannare il convenuto a tutte le spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso di annullamento della nota del Consiglio del 3 aprile 2023 che informa la ricorrente dei risultati e delle conseguenze della procedura di verifica avviata nei suoi confronti in applicazione dell'accordo del 28 marzo 2006 concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e le organizzazioni sindacali o professionali del personale del segretariato generale del Consiglio (in prosieguo: l'«accordo»), la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'accordo e del mandato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dello spirito di leale cooperazione derivante dall'Accordo, del principio di buona amministrazione, del principio di proporzionalità e del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla libertà sindacale.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/74


Ricorso proposto il 5 aprile 2023 — L’Oréal / EUIPO — Samar’t Pharma (Bl blue pigment)

(Causa T-180/23)

(2023/C 179/102)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: L’Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e S. Vandezande, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Samar’t Pharma, SL (Vilamalla, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «Bl blue pigment» — Domanda di registrazione n. 18 338 656

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 gennaio 2023 nel procedimento R 1102/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/74


Ricorso proposto il 10 aprile 2023 — Dermavita Company / EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

(Causa T-181/23)

(2023/C 179/103)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dermavita Company S.a.r.l. (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «JUVÉDERM» — Marchio dell’Unione europea n. 5 807 169

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o febbraio 2023 nel procedimento R 904/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal richiedente l’annullamento in ogni fase dell’azione di annullamento, incluse le spese del procedimento dinanzi all’EUIPO e alla Corte.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 95, paragrafo 1, 97, paragrafo 1, e 107 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/75


Ricorso proposto l’11 aprile 2023 — Puma/EUIPO — Société d’équipements de boulangerie pâtisserie (BERTRAND PUMA La griffe boulangère)

(Causa T-184/23)

(2023/C 179/104)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société d’équipements de boulangerie pâtisserie (Portes-Lès-Valence, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo «BERTRAND PUMA La griffe boulangère» — Domanda di registrazione n. 18 046 533

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2023 nel procedimento R 2420/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/76


Ricorso proposto l’11 aprile 2023 — PT Permata Hijau Palm Oleo e PT Nubika Jaya / Commissione

(Causa T-187/23)

(2023/C 179/105)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PT Permata Hijau Palm Oleo (Medan, Indonesia), PT Nubika Jaya (Medan, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia (1), e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), per aver respinto la richiesta delle ricorrenti volta al esame del margine di dumping individuale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, nonché dell’articolo 5.7 e dell’articolo 5.8 dell’accordo antidumping dell’OMC, per aver proseguito le indagini e imposto dazi nonostante il ritiro della denuncia.


(1)  GU 2023, L 18, pag. 1.


22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/76


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2023 — Félix / Commissione

(Causa T-784/21) (1)

(2023/C 179/106)

Lingua processuale: francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.