ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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PARLAMENTO EUROPEO
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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Parlamento europeo |
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Martedì 22 novembre 2022 |
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2023/C 167/01 |
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2023/C 167/02 |
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Mercoledì 23 novembre 2022 |
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2023/C 167/03 |
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2023/C 167/04 |
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2023/C 167/05 |
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Giovedì 24 novembre 2022 |
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2023/C 167/06 |
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2023/C 167/07 |
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2023/C 167/08 |
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2023/C 167/09 |
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2023/C 167/10 |
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2023/C 167/11 |
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2023/C 167/12 |
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2023/C 167/13 |
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2023/C 167/14 |
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2023/C 167/15 |
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2023/C 167/16 |
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RACCOMANDAZIONI |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 23 novembre 2022 |
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2023/C 167/17 |
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2023/C 167/18 |
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PARERI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 22 novembre 2022 |
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2023/C 167/19 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Martedì 22 novembre 2022 |
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2023/C 167/20 |
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2023/C 167/21 |
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2023/C 167/25 |
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2023/C 167/26 |
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2023/C 167/27 |
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2023/C 167/28 |
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Mercoledì 23 novembre 2022 |
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2023/C 167/29 |
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2023/C 167/30 |
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2023/C 167/31 |
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Giovedì 24 novembre 2022 |
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2023/C 167/32 |
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2023/C 167/33 |
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2023/C 167/34 |
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2023/C 167/35 |
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2023/C 167/36 |
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2023/C 167/37 |
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2023/C 167/38 |
IT |
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11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2022-2023
Sedute dal 21 al 24 novembre 2022
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 22 novembre 2022
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/2 |
P9_TA(2022)0400
La strategia di assunzione di prestiti per finanziare NextGenerationEU
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sull’attuazione della strategia di assunzione di prestiti per finanziare NextGenerationEU, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (2021/2076(INI))
(2023/C 167/01)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (1) (decisione sulle risorse proprie), |
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visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (2), |
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visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (3), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (4), comprese le dichiarazioni comuni e unilaterali concordate come parte del quadro finanziario pluriennale (QFP), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 relativa a una nuova strategia per il finanziamento di NextGenerationEU (COM(2021)0250), |
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vista la proposta della Commissione di decisione del Consiglio che modifica la decisione sulle risorse proprie (COM(2021)0570), |
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viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 al riguardo (5), |
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visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0250/2022), |
A. |
considerando che la decisione sulle risorse proprie conferisce alla Commissione il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018 sui mercati dei capitali, tra il 2021 e il 2026, al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 attraverso NextGenerationEU (NGEU), lo strumento dell'UE per la ripresa; che 360 miliardi di EUR a prezzi 2018 possono essere utilizzati per fornire prestiti agli Stati membri e 390 miliardi di EUR possono essere utilizzati direttamente per la spesa dell'UE; |
B. |
considerando che il rimborso dei fondi presi in prestito e i relativi interessi devono essere a carico del bilancio dell'Unione e programmati in modo da garantire una riduzione costante e prevedibile delle passività al più tardi fino al 31 dicembre 2058; che i massimali delle risorse proprie sono stati aumentati dello 0,6 % al fine di coprire tutte le passività dell'Unione derivanti dai prestiti nell'ambito di NGEU; |
C. |
considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una tabella di marcia giuridicamente vincolante in vista dell'introduzione di nuove risorse proprie al fine di generare fondi sufficienti per coprire le spese previste in relazione al rimborso di NGEU, senza dover per questo ridurre i finanziamenti destinati a programmi e politiche dell'Unione; |
D. |
considerando che, conformemente alla decisione sulle risorse proprie, la Commissione deve informare il Parlamento e il Consiglio, a cadenza periodica e in modo articolato, riguardo a tutti gli aspetti della sua strategia di gestione del debito, compreso un calendario delle emissioni contenente le date e i volumi di emissione previsti per l'anno successivo e un piano che specifichi i rimborsi del capitale e i pagamenti degli interessi previsti; |
E. |
considerando che l'importo totale programmato per NGUE e il pagamento della cedola periodica e il rimborso alla scadenza (costi di rimborso dell'EURI) è stato fissato a 14,7 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027; |
Motivazione dell'assunzione di prestiti per NextGenerationEU
1. |
sottolinea che NGEU è il più vasto programma comune di assunzione di prestiti dell'UE e il primo che non solo concede prestiti agli Stati membri, ma che fornisce anche spese dirette di bilancio dell'Unione integrate in autentici programmi e politiche dell'UE; sottolinea altresì che il debito comune dell'Unione gestito dalla Commissione aumenta l'entità, l'impatto e il valore aggiunto del bilancio dell'Unione, sostenendo in tal modo la ripresa post COVID-19 e realizzando le priorità di lungo termine dell'UE, in particolare le transizioni verde e digitale; |
2. |
evidenzia che, con un volume medio annuo di prestiti pari a 150 miliardi di EUR fino al 2026, il programma di assunzione di prestiti di NGEU fa dell'Unione un attore chiave sui mercati finanziari, la pone sullo stesso piano degli altri importanti emittenti sovrani europei e la rende il maggiore emittente soprannazionale nonché il più grande emittente di obbligazioni verdi; |
3. |
sottolinea che il successo della strategia di assunzione di prestiti sarà valutato in funzione della sua capacità di raccogliere i fondi necessari per l'attuazione di NGEU sui mercati dei capitali in modo tempestivo e a costi relativamente contenuti, e di rimborsare il debito entro il 2058 in base a un profilo sia regolare che prevedibile, senza soppiantare la spesa dei programmi consolidati entro i massimali del QFP e mettere in pericolo l'azione futura dell'UE; sottolinea inoltre che l'emissione dell'Unione non dovrebbe perturbare le condizioni di prestito per altri emittenti europei e dovrebbe persino svolgere un ruolo positivo sui mercati dei capitali, in particolare rispondendo alle domande degli investitori di attività denominate in euro e di nuovi prodotti come le obbligazioni verdi; |
Descrizione e valutazione della strategia di assunzione di prestiti nell'ambito di NextGenerationEU fino ad oggi
4. |
osserva che la Commissione ha messo a punto e attuato un nuovo e ampio programma di finanziamento, e ha sviluppato le proprie capacità di gestione del debito in modo rapido ed efficiente; accoglie con favore il fatto che le emissioni abbiano avuto luogo a un ritmo costante dopo la prima emissione nel 2021 e siano state tutte oggetto di un livello di sottoscrizione molto superiore al previsto, rivelando un forte interesse degli investitori e consentendo alla Commissione di raggiungere i suoi obiettivi di finanziamento; prende atto con soddisfazione del fatto che, coerentemente con la valutazione AAA dell'Unione, i prodotti dell'UE sono stati commercializzati a tassi di interesse attraenti, paragonabili a quelli di altri grandi emittenti europei e soprannazionali; |
5. |
riconosce che la strategia di finanziamento adottata dalla Commissione è diversificata e offre un'ampia gamma di prodotti (obbligazioni e buoni) e scadenze (da tre mesi a 30 anni) attraverso vari metodi di emissione (operazioni sindacate e aste) secondo un calendario regolare; |
6. |
prende atto della decisione della Commissione di fare affidamento su una vasta rete di operatori principali, che sono partner importanti nel garantire il buon funzionamento dei mercati primari e secondari e nel riferire alla Commissione in merito alle condizioni del mercato; ricorda alla Commissione l'importanza di provvedere affinché le banche rispettino i requisiti giuridici e di adoperarsi per conseguire un migliore equilibrio geografico sia tra i membri della rete di operatori principali che fra i dirigenti delle operazioni sindacate; invita la Commissione a garantire che i membri della rete di operatori principali dispongano di incentivi e obblighi sufficienti per svolgere il loro ruolo; |
7. |
prende atto delle decisioni annuali di assunzione di prestiti e dei piani di finanziamento pubblicati sinora dalla Commissione; sottolinea che la trasparenza per quanto riguarda la strategia e le operazioni di assunzione di prestiti della Commissione è fondamentale per conseguire un coordinamento efficace con gli altri attori del mercato e garantire la responsabilità, in particolare per il Parlamento, così come la consapevolezza e la titolarità tra i decisori e il pubblico in generale; invita la Commissione, in tale contesto, a informare rapidamente e sistematicamente il Parlamento fornendo dati disaggregati su tutte le spese sostenute per l'emissione di debito dell'UE, compresi gli oneri addebitati dalla Commissione all'EURI a titolo di costi amministrativi, nonché i costi sostenuti dagli Stati membri per l'assunzione di prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF); |
8. |
osserva che, in linea con la decisione annuale di assunzione di prestiti e con i piani di finanziamento semestrali, al giugno 2021 la Commissione aveva raccolto più di 113 miliardi di EUR sui mercati finanziari, compresi 23 miliardi di EUR sotto forma di obbligazioni verdi e obbligazioni con scadenze a breve, medio e lungo termine; prende nota delle informazioni fornite in merito alla distribuzione del tipo di investitore e alla distribuzione geografica; chiede comunicazioni costanti e trasparenti sull'andamento delle aste e delle sindacazioni obbligazionarie; |
Potenziali effetti positivi e sfide dell'assunzione di prestiti nell'ambito di NextGenerationEU
9. |
ritiene che, facendo dell'Unione uno dei maggiori emittenti di obbligazioni in Europa, NGEU possa avere un impatto positivo sulla stabilità e la liquidità dei mercati dei capitali dell'UE, migliorare le prospettive economiche dell'UE, integrare l'architettura macroeconomica della zona euro e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro; osserva che NGEU è giuridicamente limitato in termini di dimensioni e di tempo, e che potrebbe svolgere un ruolo ancora più influente come fonte di attività sicure e contribuire all'integrazione dei mercati finanziari dell'UE e al rafforzamento della resilienza dell'Unione a condizione che gli insegnamenti tratti siano tenuti nella debita considerazione; rileva, inoltre, che sia il carattere temporaneo che il volume del programma di prestiti di NGEU limitano il potenziale delle obbligazioni dell'UE di diventare vere e proprie attività sicure e di favorire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, nonché di migliorare la stabilità dell'unione economica e monetaria; invita la Commissione a riflettere sulle possibili modalità di mantenimento del volume in essere delle obbligazioni di NGEU oltre il 2027, in modo da evitare che la liquidità diminuisca poco dopo il raggiungimento del picco alla fine della fase di spesa di NGEU; |
10. |
rileva l'elevata domanda e l'integrazione agevole del debito dell'UE sui mercati dei capitali; invita la Commissione a consolidare la posizione del debito dell'UE diversificando il profilo degli investitori, stimolando i mercati secondari ed eliminando gli ostacoli tecnici; |
11. |
evidenzia, in particolare, che l'Unione potrebbe fissare parametri di riferimento per gli investimenti sostenibili in quanto principale emittente globale di obbligazioni verdi, come anche diversificando la sua base di investitori e garantendo oneri finanziari inferiori per i prestiti; sottolinea il ruolo importante delle obbligazioni verdi nel finanziamento delle attività necessarie per la transizione verso basse emissioni di carbonio; accoglie con favore il fatto che il quadro per le obbligazioni verdi della Commissione utilizzi standard elevati in materia di sostenibilità; esorta la Commissione a prevenire qualsiasi tipo di «greenwashing» e a garantire una rendicontazione di elevata qualità sull'utilizzo dei proventi, in modo da non mettere a rischio il «premio verde»; osserva che il principio «non arrecare un danno significativo» funge da norma per le spese finanziate a titolo di NGEU; sottolinea che, emettendo parte del debito di NGEU sotto forma di obbligazioni verdi, gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità di fare tutto il possibile per garantire che gli impegni assunti nei confronti degli investitori in materia di spesa per il clima siano rispettati, e si attende che la Commissione rispetti pienamente il suo impegno di escludere i progetti problematici dal finanziamento di obbligazioni verdi non appena siano sollevate preoccupazioni debitamente motivate in merito al «greenwashing»; accoglie con favore il pannello di controllo sulle obbligazioni verdi NGEU, una pagina web interattiva contenente informazioni sugli investimenti finanziati dalle obbligazioni verdi (6); |
12. |
è del parere che la Commissione dovrebbe porre in atto solide misure e capacità di audit per garantire una corretta attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare al fine di ridurre i rischi di «greenwashing», e in considerazione della configurazione unica di NGEU, in base alla quale è la Commissione a raccogliere fondi sui mercati dei capitali ed è responsabile nei confronti degli investitori, mentre sono gli Stati membri a spendere effettivamente il denaro; invita pertanto gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti nei loro piani per la ripresa e la resilienza e a garantirne la corretta e piena attuazione, nonché a riferire dettagliatamente alla Commissione in merito al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; |
13. |
osserva che, nonostante la sua portata, NGEU è finora riuscito ad attenuare il rischio di soppiantare la domanda di altre obbligazioni sovrane europee; sottolinea che, rendendo il mercato sovrano della zona euro più appetibile soprattutto per gli investitori di paesi terzi, l'emissione di NGEU può avere un impatto positivo sulla domanda di titoli emessi da altri operatori del mercato europeo; invita la Commissione a continuare a coordinarsi strettamente con le agenzie di emissione di debito degli Stati membri e con la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e il meccanismo europeo di stabilità; ribadisce l'importanza di diffondere la negoziazione del debito dell'UE attraverso altre borse valori dell'UE, in linea con i principi dell'Unione dei mercati dei capitali; |
14. |
sostiene, inoltre, che NGEU stia avendo un impatto positivo sull'attrattiva e sulla sostenibilità dei debiti degli Stati membri, offrendo condizioni di prestito con valutazione AAA a tutti gli Stati membri attraverso prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, contribuendo a ridurre notevolmente i rendimenti sovrani e scontando le sovvenzioni dal calcolo del debito nazionale, nonché trasmettendo un messaggio forte ai mercati finanziari riguardo alla resilienza e alla coesione della zona euro e dell'UE; |
15. |
è del parere che NGEU mostri i meriti di una risposta alle crisi più ambiziosa, collettiva e democratica a livello dell'UE; ritiene che concedere ai cittadini dell'UE l'opportunità di acquistare direttamente obbligazioni dell'UE potrebbe accrescere il senso di appartenenza all'Unione; chiede alla Commissione di sviluppare un meccanismo semplice e trasparente a tal fine; osserva che tale pratica esiste già in diversi Stati membri; ritiene che i benefici economici sarebbero notevoli e supererebbero i costi di attuazione; osserva che il sostanziale sostegno alla crisi finanziato dall'emissione congiunta di debito ha rafforzato la fiducia nella resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri e che gli operatori dei mercati finanziari riconoscono ampiamente la maggiore solidità dell'architettura finanziaria europea; sottolinea che il successo dell'attuazione di NGEU dimostra che l'UE ha dato una risposta adeguata alle conseguenze economiche della crisi della COVID-19; invita pertanto tutte le istituzioni dell'UE a provvedere affinché l'UE mantenga le sue promesse, anche offrendo una visione politica a lungo termine; |
16. |
prende atto con preoccupazione delle nuove sfide derivanti dalla mancanza di sicurezza che caratterizza l'attuale contesto globale, a seguito dell'aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e del forte aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse, che colpisce gli emittenti sovrani; avverte che i costi dei finanziamenti sono aumentati in modo significativo a causa delle difficili condizioni del mercato e che si prospettano enormi incertezze nel panorama degli interessi a lungo termine; prevede che ciò inciderà sulla linea di rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa nel bilancio dell'UE; osserva con preoccupazione che costi di rifinanziamento superiori a quelli programmati stanno già avendo ripercussioni sulle disponibilità della rubrica 2b e stanno persino assorbendo le limitate disponibilità degli strumenti speciali nel corso della procedura di bilancio annuale; invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione e a informare regolarmente l'autorità di bilancio; riconosce che la Commissione si trova a dover operare in un mercato molto incerto, al di fuori dell'intervallo di confidenza del 99 %; ricorda che tutti i pagamenti dei contributi finanziari agli Stati membri dovrebbero essere effettuati entro il 31 dicembre 2026, come stabilito dai regolamenti sullo strumento dell'Unione europea per la ripresa e sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma che tale scadenza potrebbe subire modifiche; sottolinea che, per apportare tali modifiche, occorrerà modificare entrambi i regolamenti di cui sopra; |
17. |
ritiene che sia possibile sfruttare appieno il potenziale di NGEU solo se tutti i piani nazionali per la ripresa e la resilienza saranno attuati in modo efficace e tempestivo; esprime preoccupazione per la mancanza di capacità di assorbimento finanziario da parte di diversi Stati membri; deplora la dinamica innescata in alcuni Stati membri, in cui l'attuazione dei fondi tradizionali dell'UE è stata ritardata in modo da assorbire più rapidamente i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno e in modo coerente i prestiti concessi nell'ambito di NGEU; |
18. |
sottolinea che saranno necessari ulteriori investimenti nelle politiche dell'UE per rafforzare la competitività, la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'industria e l'azione per il clima; ritiene che le riassegnazioni permanenti non siano una soluzione praticabile a lungo termine per finanziare le priorità dell'UE e sottolinea che occorrono ulteriori risorse; ricorda che i cambiamenti climatici, come pure la guerra in atto in Ucraina, evidenziano l'urgente necessità di porre fine alla dipendenza dell'Unione da paesi terzi in settori essenziali della sua economia, come l'energia, le materie prime, l'industria e l'agricoltura; ritiene, a tale proposito, che l'annuncio della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen relativo all'istituzione di un Fondo europeo di sovranità sia in linea con la risoluzione del Parlamento del 19 maggio 2022 (7) e con la dichiarazione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2022 concernente il programma di lavoro della Commissione per il 2023; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare più approfonditamente, in linea con le raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, l'ipotesi di un prestito comune a livello dell'UE, al fine di creare condizioni di prestito più favorevoli, mantenendo nel contempo politiche di bilancio responsabili a livello degli Stati membri; deplora la creazione e l'utilizzo sistematici di strumenti, fondi e programmi comuni di assunzione di prestiti, compreso il NGEU, al di fuori dell'ambito di applicazione del bilancio dell'UE e senza alcun esame o controllo da parte dell'autorità di bilancio; chiede, pertanto, l'iscrizione in bilancio delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti e di tutti i futuri programmi o strumenti dell'UE; chiede che il Parlamento sia pienamente coinvolto in tutti i casi mediante la procedura di codecisione; |
Bilancio dell'Unione e nuove risorse proprie
19. |
sottolinea che le caratteristiche dell'assunzione di prestiti nell'ambito di NGEU avranno conseguenze dirette sui rimborsi a titolo del bilancio dell'Unione per decenni; insiste quindi sull'ottimizzazione del servizio del debito e sulla garanzia di un profilo del debito regolare al fine di ripartire uniformemente l'onere futuro; |
20. |
sottolinea che, con NGEU, la capacità di indebitamento e di prestito dell'UE è notevolmente aumentata; insiste sulla necessità di coinvolgere l'autorità di bilancio in tutte le fasi del processo di assunzione ed erogazione di prestiti; ricorda che, nel quadro della decisione sulle risorse proprie, la Commissione è tenuta a pubblicare un piano regolarmente aggiornato dei rimborsi del capitale e dei pagamenti degli interessi previsti, da discutere con il Parlamento e il Consiglio nelle riunioni interistituzionali periodiche riguardanti NGEU; |
21. |
ricorda la sua ferma richiesta di collocare gli stanziamenti di bilancio per i costi di rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa al di fuori dei massimali di spesa del QFP, al fine di salvaguardare i margini e i meccanismi di flessibilità per le finalità previste; chiede che siano apportate le pertinenti modifiche al regolamento QFP durante la revisione intermedia del QFP; |
22. |
è fermamente convinto che, in ultima analisi, il successo di NGEU, e in particolare la credibilità e la sostenibilità del suo finanziamento, saranno valutati anche in rapporto alla capacità dell'Unione di rimborsare il debito comune con nuove risorse proprie nel settore ambientale e societario, piuttosto che con un aumento dei contributi degli Stati membri basati sul reddito nazionale lordo; |
23. |
sottolinea che le nuove risorse proprie sono un fattore chiave per l'attuazione delle priorità politiche dell'Unione, anche in considerazione dei maggiori investimenti necessari per conseguire l'indipendenza energetica e contribuire a mitigare l'impatto sociale della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, nonché per accelerare la transizione energetica verde; sottolinea che l'introduzione di nuove risorse proprie eviterebbe di dover apportare tagli ai programmi dell'Unione in futuro, cosa che comprometterebbe la finalità stessa e i benefici a lungo termine del piano per la ripresa; ritiene che l'introduzione di nuove risorse proprie, come stabilito nell'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante del 16 dicembre 2020, produrrebbe benefici duraturi non solo nell'attuare le politiche dell'Unione, ma anche nel garantire che l'Unione sia un emittente di debito credibile e intelligente; invita pertanto gli Stati membri ad avanzare il più rapidamente possibile e ad accelerare i negoziati sul primo paniere della cosiddetta nuova generazione di risorse proprie dell'UE basate sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sul pilastro 1 dell'OCSE relativo all'accordo internazionale sulla tassazione minima delle multinazionali, come delineato dalla Commissione il 22 dicembre 2021; esorta il Consiglio ad approvare il primo paniere di risorse proprie entro la fine del 2022; |
24. |
osserva, tuttavia, che i proventi stimati delle tre risorse proprie di cui sopra non sarebbero sufficienti a coprire il debito di NGEU; ribadisce, pertanto, la sua richiesta che la Commissione presenti una proposta relativa al secondo paniere di nuove risorse proprie entro il dicembre 2023, comprensiva di una proposta di imposta sulle transazioni finanziarie, in modo da garantire risorse sufficienti per il rimborso del debito di NGEU; pone in evidenza la tabella di marcia giuridicamente vincolante stabilita nel quadro dell'accordo interistituzionale; chiede tuttavia alla Commissione, alla luce delle recenti sfide economiche, di essere ancora più ambiziosa e di non escludere la possibilità di aggiungere risorse proprie innovative, nuove e, preferibilmente, autentiche; |
o
o o
25. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(5) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(6) https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds/dashboard_en
(7) Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE (testi approvati, P9_TA(2022)0219).
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/8 |
P9_TA(2022)0401
Relazione sull'attuazione del Consiglio europeo per l'innovazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sull'attuazione del Consiglio europeo per l'innovazione (2022/2063(INI))
(2023/C 167/02)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare il titolo XIX, |
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visto il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (1), |
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vista la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (3), |
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visti i programmi di lavoro del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) per il 2021 e il 2022, |
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vista la relazione d'impatto del CEI per il 2021, |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2018 dal titolo «Valutazione intermedia di Orizzonte 2020: massimizzare l'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE» (COM(2018)0002), |
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vista la valutazione d'impatto del 7 giugno 2018 che accompagna la proposta della Commissione relativa a Orizzonte Europa (SWD(2018)0307), |
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vista la dichiarazione del Comitato del CEI, del 16 agosto 2022, per la discussione in seno alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento sull'attuazione del CEI (4), |
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vista la dichiarazione del Comitato del CEI, del 9 febbraio 2022, in merito al programma di lavoro del CEI per il 2022 e al futuro del Fondo CEI (5), |
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visto il comunicato stampa della Commissione del 5 agosto 2022 dal titolo «EIC Accelerator implementation update» (Aggiornamento in merito all'attuazione dell'Acceleratore del CEI) (6), |
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visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa, |
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vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0268/2022), |
Obiettivi generali e struttura del CEI nell'ambito di Orizzonte Europa
A. |
considerando che il CEI è il programma di innovazione faro dell'UE per individuare, sviluppare e incrementare le innovazioni rivoluzionarie e, in particolare, le tecnologie a contenuto estremamente avanzato; che il CEI intende agevolare e migliorare la rete di collaborazione e la cooperazione e creare sinergie tra le diverse comunità dell'innovazione dell'UE, in particolare con l'EIT, garantendo un'ampia copertura geografica; che è stato istituito per promuovere l'autonomia strategica tecnologica dell'Europa e migliorare il funzionamento del mercato europeo dei capitali di rischio; |
B. |
considerando che il regolamento (UE) 2021/695 definisce il CEI uno «sportello unico gestito a livello centrale» che «si dedica principalmente all'innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale»; |
C. |
considerando che il regolamento (UE) 2021/695 stabilisce che il CEI deve operare in conformità dei seguenti principi: evidente valore aggiunto dell'UE, autonomia, capacità di assumere rischi, efficienza, efficacia, trasparenza e rendicontabilità; |
D. |
considerando che la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio stabilisce che il CEI ha due obiettivi: in primo luogo, individuare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto rischio di ogni genere, tra cui innovazioni di tipo incrementale e, in secondo luogo, sostenere la rapida espansione delle imprese innovative a livello dell'UE e internazionale lungo il percorso dall'idea al mercato; |
E. |
considerando che il CEI è attuato tramite tre pilastri principali: l'Apripista del CEI, la Transizione del CEI e l'Acceleratore del CEI; |
F. |
considerando che l'Apripista fornisce sovvenzioni per progetti all'avanguardia ad alto rischio che esplorano settori nuovi e a contenuto tecnologico estremamente avanzato allo scopo di sviluppare tecnologie future innovative dal potenziale estremo e nuove opportunità di mercato; |
G. |
considerando che l'Acceleratore sostiene principalmente le piccole e medie imprese (PMI) nel loro intento di sviluppare innovazioni pionieristiche e a contenuto estremamente avanzato, essenziali per la crescita futura dell'Europa e per l'autonomia strategica aperta; |
H. |
considerando che l'Acceleratore è attuato prevalentemente utilizzando il finanziamento misto del CEI che è assegnato attraverso un unico processo chiaro e trasparente e con un'unica decisione, che fornirà all'innovatore finanziato un unico impegno globale delle risorse finanziarie che coprono le varie fasi dell'innovazione fino alla distribuzione sul mercato, compresa la pre-commercializzazione di massa; |
I. |
considerando che la legislazione di Orizzonte Europa consente all'Unione di sostenere da sola il rischio iniziale dell'innovazione selezionata; |
J. |
considerando che la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio impone alla Commissione di istituire una società veicolo per l'attuazione del finanziamento misto del CEI e per la gestione di tutti gli elementi operativi dei progetti dell'Acceleratore; |
Risultati del progetto pilota
K. |
considerando che il progetto pilota del CEI e il progetto pilota migliorato hanno dimostrato con successo la fattibilità del CEI in quanto programma vero e proprio, come evidenziato nelle conclusioni generali dello studio di valutazione del 2022 pubblicato dalla Commissione europea (7), nonostante alcuni problemi iniziali, tra cui una comunicazione poco chiara con i beneficiari sulle condizioni di investimento per le imprese; |
L. |
considerando che l'efficacia del progetto pilota del CEI era sotto pressione a causa dei bassi tassi di successo; |
M. |
considerando che tra il 2018 e il 2020 il progetto pilota del CEI ha finanziato 330 progetti Apripista attraverso inviti a presentare proposte con un elevato numero di candidature; |
N. |
considerando che la diffusione geografica della partecipazione e, in particolare, del coordinamento del progetto pilota dell'Apripista era concentrata nell'UE-15 e nei paesi associati; che la posizione di un paese nel quadro europeo di valutazione dell'innovazione sembra essere determinata dal numero di domande e di progetti selezionati dei suoi innovatori nel progetto pilota Apripista, laddove i leader dell'innovazione hanno registrato i tassi di successo più elevati e gli innovatori emergenti quelli più bassi; |
O. |
considerando che il Fondo CEI nella sua struttura originaria, come istituita nel 2020 nell'ambito del progetto pilota del CEI e all'epoca accettata dalla Commissione, funzionava in modo adeguato; che sono state adottate 140 decisioni di investimento azionario, nonostante i ricorrenti ritardi e problemi nella firma dello strumento di finanziamento misto; che tali decisioni hanno registrato un effetto leva pari a 2,7, a dimostrazione del fatto che il Fondo CEI nella sua struttura originaria aveva la capacità di creare coinvestimenti importanti; |
P. |
considerando che lo studio di valutazione conclude che il Fondo CEI è sostenuto da obiettivi strategici pubblici giustificati e da bisogni di mercato e che un punto controverso in merito alla struttura del Fondo è incentrato sull'interpretazione di due norme di ammissibilità: non bancabilità e coinvestimento; |
Q. |
considerando che la procedura di due diligence istituita nell'ambito del progetto pilota CEI ha avuto particolare successo nel produrre valutazioni di qualità, come confermato dal fatto che molte di queste valutazioni sono state utilizzate per attirare investitori esterni, il che indica che gli investitori stanno basando le loro decisioni di investimento su una due diligence di qualità sufficientemente elevata; |
R. |
considerando che la consulenza professionale strutturata in materia di investimenti offerta dal comitato per gli investimenti e dal gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI) integrato nell'Agenzia esecutiva del CEI e delle PMI (EISMEA) riusciva a garantire una due diligence di qualità elevata grazie a una cooperazione unica tra l'EISMEA e la BEI, in combinazione con le competenze in materia di investimenti apportate da esperti esterni, tra cui investitori seriali e investitori di capitale di rischio, al comitato per gli investimenti; |
Stato di attuazione del CEI nell'ambito di Orizzonte Europa
S. |
considerando che il modello di convenzione di sovvenzione commentato per Orizzonte Europa è stato pubblicato in estremo ritardo, il che ha creato grave incertezza tra i candidati, compresi i potenziali candidati nell'ambito del CEI; |
T. |
considerando che l'introduzione dei responsabili della gestione dei programmi ha il potenziale per aumentare l'efficacia del CEI; che sono stati nominati altri nove gestori di programmi; |
U. |
considerando che al lavoro dei responsabili della gestione dei programmi manca ancora visibilità, vissuta da parte dei portatori d'interesse come una mancanza di trasparenza; |
V. |
considerando che il CEI è un nuovo tipo di programma che comporta un maggiore rischio finanziario rispetto ai programmi ordinari di spesa dell'Unione, il che richiede una strategia di audit dedicata; |
W. |
considerando che nell'ambito dei programmi di lavoro 2021 e 2022 sono stati messi a disposizione del CEI rispettivamente 1,55 miliardi di EUR e 1,71 miliardi di EUR; che in entrambi gli anni circa 430 milioni di EUR derivavano dal bilancio di NextGenerationEU, messi a disposizione nella loro totalità per le componenti basate su sovvenzioni del CEI; che circa il 52 % del bilancio disponibile è stato destinato a procedure aperte e ascendenti, previste dagli inviti a partecipare aperti; che il 65 % dei finanziamenti disponibili è stato destinato a componenti basate su sovvenzioni del CEI, mentre il 35 % è stato destinato a componenti di investimento; che circa il 70 % dei finanziamenti disponibili è stato destinato all'Acceleratore e il 20 % è andato agli inviti a partecipare dell'Apripista; |
X. |
considerando che l'invito aperto Apripista ha registrato un tasso di successo del 6,45 % e del 7 % rispettivamente nel 2021 e nel 2022; che per l'invito a partecipare nell'ambito «Challenges» dell'Apripista del 2021 sono state presentate 403 proposte e 39 sono state selezionate, con un tasso di successo del 9,7 %; |
Y. |
considerando che per l'Acceleratore c'erano due scadenze intermedie rispettivamente nel 2021 e nel 2022; |
Z. |
considerando che, fino al settembre 2022, gli unici fondi trasferiti ai beneficiari dell'Acceleratore erano anticipi di sovvenzione con un tempo di concessione di 12 mesi, non sono stati trasferiti fondi nell'ambito del sostegno di (quasi) capitale ed è stata adottata una sola decisione di investimento, con un conseguente tempo di realizzazione dell'investimento di ben oltre un anno; che solo durante l'estate del 2022 la Commissione ha iniziato a sottoscrivere la lista delle condizioni per i beneficiari selezionati nel 2021 e che la maggior parte sarà stipulata dopo l'estate (8); |
Questioni fondamentali relative all'attuazione
Gestione del fondo CEI e considerazioni sulla ristrutturazione del Fondo
1. |
esprime profonda preoccupazione per l'annuncio a inizio 2022 di modifiche alla struttura del Fondo rispetto alla situazione verificatasi nell'ambito del progetto pilota del CEI, mentre le aziende delle due scadenze intermedie iniziali del 2021 erano già state selezionate per il finanziamento; |
2. |
ricorda che il Fondo CEI è istituito per sostenere le start-up e le PMI che si occupano di sviluppo di innovazioni con tecnologie a contenuto estremamente avanzato; sottolinea che i flussi finanziari sono fondamentali per start-up e PMI, e che ritardi prolungati nel ricevimento di finanziamenti attesi possono provocare il fallimento di questi tipi di aziende; evidenzia quindi l'importanza che il Fondo CEI sia in grado di investire in tempi compatibili con il mercato; deplora i casi in cui il Fondo CEI non ha raggiunto tale obiettivo e in cui la decisione di investimento originaria del Fondo CEI è divenuta irrilevante a causa del lungo tempo trascorso e dello sviluppo dell'azienda durante quel periodo di tempo; |
3. |
è preoccupato per i ritardi nell'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dell'Acceleratore; sottolinea che i ritardi erano esclusivamente dovuti a prospettive divergenti sull'attuazione del CEI, frutto di interpretazioni contrastanti dei pertinenti testi giuridici da parte dei diversi dipartimenti della Commissione in merito alla gestione del fondo CEI; rileva che i conflitti hanno riguardato solo la parte relativa alle partecipazioni in capitale del progetto e dunque non hanno interessato le convezioni di sovvenzione; deplora il fatto che questi conflitti interni alla Commissione mettano a rischio 96 società europee di tecnologie a contenuto estremamente avanzato; è profondamente preoccupato per il fatto che, a eccezione di una sola straordinaria decisione di investimento, il Fondo CEI non abbia preso alcuna decisione di reale investimento; |
4. |
ricorda che il finanziamento misto del CEI dovrebbe essere assegnato attraverso un unico processo e con un'unica decisione riguardante sia le sovvenzioni che le componenti degli strumenti finanziari; sottolinea che la Commissione dovrebbe gestire tutti gli elementi operativi dei progetti dell'Acceleratore; |
5. |
riconosce che la Commissione ha espresso preoccupazioni in merito alla gestione del Fondo CEI per le implicazioni in materia di personale nonché per la potenziale responsabilità reputazionale della Commissione per quanto riguarda gli investimenti; |
6. |
riconosce le preoccupazioni in merito al personale sollevate dalla Commissione sulla gestione del portafoglio di investimenti del Fondo CEI; è consapevole del fatto che il Fondo CEI deve essere dotato di personale adeguato e che ciò richiede l'assunzione di un numero sufficiente di persone con una significativa esperienza nel settore; ritiene, tuttavia, che impiegare direttamente queste persone non sia l'unica soluzione; sottolinea che il comitato per gli investimenti originario aveva sviluppato insieme alla BEI un piano alternativo per risolvere la questione del personale; conclude, quindi, che la questione del personale non costituisce un motivo per la ristrutturazione del Fondo; |
7. |
prende atto del ragionamento della Commissione secondo cui l'articolo 11, paragrafo 3, della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio impone alla Commissione di esplorare la gestione indiretta e ciò comporta modifiche alla struttura del Fondo CEI; |
8. |
ricorda che il testo dell'articolo 11, paragrafo 3, era compreso nella proposta della Commissione relativa a Orizzonte Europa e non è stato mai contestato nel corso della procedura legislativa; sottolinea che ciò significa che la Commissione avrebbe dovuto essere pienamente consapevole del testo al momento dell'istituzione del Fondo CEI nel 2020; mette in evidenza che la decisione della Commissione di istituire il Fondo CEI, che comprendeva la struttura originaria, è stata adottata dal collegio dei commissari e aveva il sostegno di tutta la Commissione; sottolinea che vale lo stesso per il programma di lavoro del CEI del 2021, che non menzionava la necessità di ristrutturare il Fondo CEI; conclude che la questione dell'ottemperanza all'articolo 11, paragrafo 3, è stata sollevata internamente alla Commissione nell'estate del 2021, dopo che il programma era già stato avviato; ritiene che sollevare un tema così importante durante un programma in corso dopo aver perso molte opportunità di sollevare la questione nei tre anni che ne hanno preceduto l'avvio rappresenti quanto meno un caso di cattiva amministrazione e un segno di riluttanza ad accettare un nuovo modo di lavorare come previsto dai colegislatori; |
9. |
sottolinea che l'articolo 11, paragrafo 3, è composto solo da una frase che deve essere letta nel contesto dell'intera decisione del Consiglio; sottolinea altresì a tale riguardo che l'allegato alla suddetta decisione del Consiglio impone alla Commissione di «fondare una società veicolo», senza stabilire altre condizioni; sottolinea, inoltre, che i finanziamenti misti del CEI di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e definiti al punto 1.1.2 dell'allegato I della decisione del Consiglio comprendono sia sovvenzioni che aiuti agli investimenti sotto forma di partecipazioni al capitale o altre forme di sostegno rimborsabile; conclude, pertanto, che il requisito della gestione indiretta non può essere considerato applicabile solo alla parte relativa agli investimenti nell'ambito dei finanziamenti misti e che tale articolo non può essere interpretato in modo tale che le due parti siano attuate separatamente; |
10. |
rileva l'importanza della preparazione professionale di una decisione di investimento; sottolinea pertanto il ruolo del comitato per gli investimenti del Fondo CEI nominato dalla Commissione nonché il prezioso sostegno alla due diligence fornito dalla BEI integrato nell'EISMEA; si rammarica, tuttavia, del fatto che per ulteriori decisioni del Fondo CEI, come l'adesione a un ciclo di investimento dopo la decisione di investimento iniziale o la creazione di una logica per un investimento, sembra essere necessario troppo tempo, in parte a causa del tempo impiegato dalla BEI a fornire il suo contributo; |
11. |
osserva che sia il comitato per gli investimenti del CEI che il consiglio di gestione del Fondo CEI, nella struttura originaria del Fondo, includevano rappresentanti della Commissione ed esperti esterni, garantendo un giusto equilibrio tra la coerenza delle politiche e le decisioni professionali di investimento; |
12. |
rileva che nell'ottobre 2022 la Commissione ha adottato e attuato un «regime transitorio» secondo il quale la Commissione resta titolare del Fondo CEI mentre un gestore esterno adotterà le decisioni di investimento del Fondo; sottolinea che il gestore esterno del Fondo sarà anche incaricato di reclutare il personale del comitato per gli investimenti, il che significa che non sarà più composto da esperti indipendenti e che non ci sarà un rappresentante della Commissione a garantire la coerenza delle politiche; prende atto della descrizione di tale regime all'interno del programma di lavoro del CEI per il 2022; |
13. |
osserva con preoccupazione che finché è in vigore il regime transitorio per gli investimenti annunciato nel programma di lavoro del CEI per il 2022, tutte le uniche decisioni di assegnazione e le decisioni di investimento devono essere approvate dal collegio dei commissari e sono pertanto sottoposte a un ulteriore livello di controllo; ritiene che si tratti di una situazione inaccettabile, in quanto rende il processo decisionale ancora più lungo, più complesso e più incerto per i richiedenti; |
14. |
osserva con grande preoccupazione che persino la creazione del regime transitorio per il Fondo CEI ha impiegato più di un anno a causa delle continue discussioni interne tra i diversi dipartimenti della Commissione; osserva che a giugno 2022 la Commissione ha iniziato a elaborare le componenti di sovvenzione dei progetti dell'Acceleratore scelti a giugno 2021, indicando che erano stati fatti sufficienti progressi nella creazione del regime transitorio per dare avvio all'attuazione di progetti di finanziamento misto; osserva che la maggior parte delle convenzioni di sovvenzione per i beneficiari selezionati entro la scadenza intermedia di giugno 2021 sono state firmate nell'estate del 2022, traducendosi in oltre un anno di attesa per ricevere la sovvenzione; osserva che nel maggio 2022 la Commissione ha comunicato che le componenti di sovvenzione per i beneficiari del finanziamento misto del CEI della scadenza intermedia di ottobre 2021 sarebbero state completate entro la fine di maggio o l'inizio di giugno (9); rileva che la Commissione doveva informare tali beneficiari nel corso dell'estate del 2022 che le sovvenzioni non sarebbero state pronte prima di luglio e che avrebbero probabilmente dovuto aspettare fino a ottobre 2022; conclude che anche per questa scadenza intermedia il tempo per ricevere le sovvenzioni sarà di almeno un anno; |
15. |
sottolinea che l'articolo 216, paragrafo 1, del regolamento finanziario autorizza espressamente la Commissione a gestire direttamente gli investimenti (articolo 216, paragrafo 1, lettera b) o ad attuarli tramite «un veicolo di investimento dedicato» (articolo 216, paragrafo 1, lettera a); sottolinea che questa forma di attuazione consente una maggiore flessibilità e una maggiore riflessione strategica sulle decisioni di investimento e sulla gestione del portafoglio rispetto alla gestione indiretta; respinge l'idea secondo cui il trasferimento della gestione del Fondo alla BEI e a un gestore esterno del fondo consentirebbe di ottenere la flessibilità e la riflessione strategica necessarie per il successo del CEI; esprime preoccupazione per il fatto che il fondo CEI diventerà semplicemente un altro fondo di capitale di rischio sostenuto dalla BEI; |
16. |
sottolinea che la consulenza strategica del Comitato del CEI deve essere attuata in maniera più approfondita nel lavoro del CEI, comprese le sue raccomandazioni tese ad aumentare la diversità e l'inclusione di partecipanti da un'ampia gamma di paesi per realizzare il potenziale degli innovatori in Europa e per promuovere le collaborazioni pratiche con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); |
Fondo CEI come unico investitore
17. |
è profondamente preoccupato per l'apparente politica secondo cui il Fondo CEI non può mai essere l'investitore principale in un ciclo di partecipazioni al capitale, in particolare quando abbinato all'obbligo per le società di trovare un co-investimento corrispondente proveniente da investitori esterni; ritiene che ciò sia contrario agli obiettivi strategici e alla logica principale del CEI; sottolinea che questa non era la politica iniziale del progetto pilota del CEI e che tale cambiamento è stato introdotto con effetto retroattivo per le domande presentate prima del cambiamento politico; è profondamente preoccupato per il fatto che ciò ha creato problemi di flussi finanziari a molti candidati e che solo un terzo degli investimenti di partecipazione al capitale impegnati è stato effettivamente convertito in pagamenti alle aziende; sottolinea che il coinvestimento non dovrebbe essere un requisito iniziale per i progetti, ma piuttosto un obiettivo del fondo CEI per la durata del progetto di sovvenzione; |
18. |
rammenta che il CEI può essere l'unico investitore, assumendosi tutto il rischio dell'investimento, in ottemperanza del regolamento (UE) 2021/695; osserva che tale ruolo sembra essere attuato solo fornendo obbligazioni convertibili unitamente all'obbligo di coinvestimenti corrispondenti per tutti gli investimenti di partecipazione al capitale; osserva che oltre il 50 % degli investimenti totali nell'ambito della componente «capitale» sono stati finora effettuati sotto forma di prestiti convertibili; sottolinea che uno dei motivi dell'istituzione del CEI era la mancanza di investitori di capitale di rischio in Europa e, in particolare, di investitori di capitale di rischio che avessero competenze nei mercati di tecnologie a contenuto estremamente avanzato; osserva, a tale riguardo, che non è possibile fare pieno affidamento su un mercato disfunzionale quale meccanismo efficace per guidare le decisioni di investimento e di uscita del CEI; segnala, al riguardo, che richiedere un coinvestimento qualificato potrebbe aggravare il fallimento del mercato per cui il CEI è stato istituito; |
19. |
rileva che la pratica di richiedere il coinvestimento trasforma il CEI in un investitore secondario, mettendolo a rischio di:
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20. |
esprime preoccupazione per la pratica di trasformare obbligazioni convertibili in partecipazioni al capitale per le aziende che non sono riuscite ad attrarre ulteriori investimenti sulla base di una valutazione realizzata al momento della concessione dell'obbligazione invece che eseguita al momento della conversione dell'obbligazione; sottolinea, a tale riguardo, che il CEI è stato istituito per agevolare lo sviluppo e l'espansione delle start-up esattamente nella fase in cui le valutazioni possono procedere rapidamente, perché il rischio relativo a una tecnologia viene ridotto rapidamente e l'ingresso sul mercato si avvicina; conclude, pertanto, che basarsi su una valutazione obsoleta è contrario agli obiettivi del CEI; sottolinea inoltre che, sebbene il fondo CEI dovrebbe assumersi il rischio, l'uso di obbligazioni convertibili fa sì che gran parte del rischio venga essenzialmente trasferita sul candidato; |
21. |
riconosce il valore aggiunto apportato da un investitore principale esterno, poiché tale investitore potrebbe avere una conoscenza altamente specializzata del segmento di mercato rilevante per uno specifico investimento, e che il fondo CEI, a causa delle sue dimensioni e della sua natura di carattere generale, potrebbe non essere in grado di eguagliare tale conoscenza specializzata; osserva, pertanto, che l'investitore principale specializzato potrebbe rappresentare un maggior valore aggiunto per lo sviluppo dell'azienda rispetto a quanto potrebbe esserlo il fondo CEI; riconosce, inoltre, che la presenza di un investitore principale esterno garantirebbe che la valutazione e le altre condizioni di investimento siano stabilite dal mercato; |
22. |
respinge fermamente l'idea che il fondo CEI non possa essere l'unico investitore o l'investitore principale; sottolinea che la capacità di investire anche quando il mercato non è pronto a farlo è una delle ragioni principali dell'esistenza del CEI; conclude che la politica di investimento del fondo CEI dovrebbe consentire esplicitamente che:
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23. |
rileva che il punto 1.2.3. dell'allegato I della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio impone al fondo CEI di definire e attuare una strategia di uscita per i suoi investimenti; osserva tale strategia non sembra essere in vigore; |
Difetti di attuazione
Procedura di domanda
24. |
sottolinea l'importanza di una procedura di domanda accessibile ed efficace per un programma che mira ad attrarre gli innovatori più ambiziosi; rileva che la procedura può essere ulteriormente migliorata in base ai seguenti principi:
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25. |
rileva con preoccupazione che i valutatori stanno inviando ai portatori d'interesse segnali contraddittori in merito al rischio adeguato e alla bancabilità delle proposte dell'Acceleratore del CEI, che colpiscono in particolare la partecipazione di regioni sottorappresentate e di aziende guidate da donne; ricorda che uno dei principi fondamentali del CEI è la capacità di assumere rischi; ricorda, inoltre, che il punto 1.1.2 dell'allegato I della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio considera il finanziamento di progetti non bancabili come un obiettivo fondamentale dell'Acceleratore del CEI; è profondamente convinto che l'Acceleratore del CEI possa funzionare solo in presenza di una politica e una comunicazione chiare sul rischio adeguato e sulla bancabilità dei progetti dell'Acceleratore del CEI; |
26. |
è preoccupato per la presunta mancanza di trasparenza nella gestione del programma, secondo quanto riportato dai portatori di interesse; sottolinea due principali preoccupazioni dei portatori di interesse:
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27. |
sottolinea l'importanza di una garanzia affidabile per quanto riguarda i tempi per ricevere le sovvenzioni; evidenzia, a tale riguardo, che la valutazione del bando di «Pathfinder Open 2021» ha richiesto oltre 5 mesi, mentre l'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/695 prevede che i candidati siano informati entro 5 mesi dell'esito del processo di valutazione; |
28. |
esprime preoccupazione per la procedura di presentazione dell'Acceleratore del CEI, che è stata allungata e resa più complessa nelle sue varie fasi e nella piattaforma stessa del CEI, al di fuori del portale ufficiale dedicato alle opportunità di finanziamenti e appalti; ritiene che la procedura di presentazione e valutazione delle domande per un Acceleratore del CEI incentrato sugli innovatori dovrebbe essere di facile comprensione per gli imprenditori nonché per gli scienziati, richiedere il minor tempo possibile ed essere equa, trasparente e conforme agli standard di settore; |
29. |
è profondamente preoccupato per le modalità di funzionamento della piattaforma di intelligenza artificiale; osserva, a tale riguardo, che sia i candidati che i responsabili della valutazione hanno espresso preoccupazione in merito alla piattaforma; |
30. |
sottolinea che il modulo online richiede molto tempo per la sua compilazione, non possiede flessibilità per quanto riguarda la presentazione delle informazioni (non sono consentite formattazione o immagini) e utilizza ingiustificatamente un linguaggio tecnico; rileva che il «piano aziendale» che ne deriva non sembra essere conforme agli standard di settore e possiede un formato di difficile fruizione per i valutatori o i project manager; |
31. |
richiama particolare attenzione sul maggior numero di pagine (120-200 pagine) rispetto alle 50 pagine del progetto pilota del CEI, tenendo conto del fatto che i responsabili della valutazione hanno 36 minuti per valutare una proposta completa (in seconda fase); ritiene che ciò rappresenti una delle cause di insoddisfazione dei portatori di interesse per quanto riguarda la qualità della valutazione; |
32. |
rileva con preoccupazione che un unico giudizio negativo nel corso della seconda fase della procedura di valutazione è sufficiente perché la candidatura sia respinta; considera tale aspetto sproporzionato, dal momento che la proposta è esaminata da tre diversi valutatori che esprimono il loro giudizio positivo o negativo su tre criteri di valutazione distinti; |
33. |
valuta positivamente, insieme alla maggior parte dei portatori di interesse, l'introduzione della procedura di contestazione che contribuisce potenzialmente a garantire una migliore procedura di valutazione; rileva, tuttavia, la necessità di miglioramenti dal momento che molti portatori di interesse riferiscono che non è chiaro cosa accada con le contestazioni fornite dai candidati, i quali hanno a disposizione pochissimo tempo per preparare la contestazione; sottolinea che l'introduzione della procedura di contestazione è stata ritenuta una delle ragioni dell'allungamento dei tempi prima di ricevere le sovvenzioni; invita la Commissione a migliorare la procedura di contestazione e a renderla più efficace accorciandone i tempi di completamento, in modo che i termini per fornire le sovvenzioni siano rispettati, garantendo al contempo tempo sufficiente per la preparazione della contestazione; |
34. |
è preoccupato per la crescente necessità dei candidati di assumere dei consulenti per gestire la procedura di presentazione della domanda a causa della sua complessità; |
35. |
riconosce che, per agevolare il rapido processo decisionale del CEI e lo sviluppo delle start-up di tecnologie a contenuto estremamente avanzato, il personale impiegato dagli istituti di ricerca dovrebbe essere in grado di avvalersi dei risultati dei progetti di ricerca per la creazione delle start-up; accoglie con favore, a tale riguardo, l'introduzione del concetto di «inventore CEI» nel modello di convenzione di sovvenzione e nel programma di lavoro 2022; si rammarica del fatto che tale introduzione sia accompagnata dall'incertezza circa le conseguenze legali di tale concetto per gli istituti di ricerca; |
Altre questioni sollevate
36. |
sottolinea che il concetto di «inventori CEI» dovrebbe portare all'utilizzo efficace dei risultati della ricerca per lo sviluppo di attività economiche; conclude, pertanto, che non dovrebbe pregiudicare l'utilizzo dei risultati da parte di altri esperti in seno all'istituto di ricerca o dall'istituto di ricerca stesso per lo sviluppo di attività economiche; ritiene che ampi diritti di accesso, senza limiti temporali, per gli inventori CEI siano giustificati solo laddove gli istituti di ricerca non forniscano ai singoli ricercatori il sostegno necessario per utilizzare i risultati a fini di sviluppo dell'attività economica; osserva, pertanto, che tali diritti di accesso dovrebbero essere concessi agli inventori CEI caso per caso, quando è evidente l'inventore non possiede il sostegno necessario all'interno dell'istituto di ricerca; |
37. |
si rammarica del fatto che gli scarsi tassi di successo del programma (6-10 %) comportano il mancato finanziamento di un numero troppo elevato di proposte di alta qualità; sottolinea che scarsi tassi di successo rappresentano una perdita in termini di sviluppo ulteriore di innovazioni a potenziale profondamente trasformativo, nonché uno spreco di tempo e denaro investiti nella preparazione delle proposte; esorta all'utilizzo, a tale riguardo e ove necessario, di una domanda in due fasi per limitare lo spreco di tempo e denaro investiti nella preparazione delle suddette proposte; |
38. |
sottolinea che la capacità innovativa, la crescita economica e la resilienza dell'Europa sono compromesse a causa della scarsa partecipazione delle donne nel contesto delle start-up e del capitale di rischio; accoglie con favore, a tale riguardo, gli sforzi compiuti dal CEI tesi alla promozione della leadership e della partecipazione femminile nelle start-up e nel capitale di rischio; si rammarica che ciò non abbia ancora portato a un cambiamento sufficiente; evidenzia, a tale riguardo, il fatto che nel 2021 solo l'1,8 % degli investimenti nelle start-up europee era stato ottenuto da start-up fondate unicamente da donne e che soltanto il 9,3 % era stato ottenuto da gruppi di soci fondatori di genere misto (10); |
39. |
evidenzia l'importanza del Comitato CEI quale consulente principale per la Commissione per quanto riguarda l'attuazione del CEI, come pure lo sviluppo di una più ampia politica in materia di innovazione, in particolare per quanto concerne un miglior ecosistema innovativo europeo e l'identificazione di tecnologie rilevanti a livello strategico; sottolinea che il Comitato CEI dovrebbe essere pienamente informato in modo efficace e tempestivo sia dall'EISMEA che dagli altri dipartimenti della Commissione coinvolti in merito a tutti gli sviluppi nell'attuazione del CEI, oltre che ricevere tutte le informazioni sul CEI che siano richieste; |
40. |
rileva che la sezione «Transizione CEI» rientra formalmente nell'Apripista CEI nonostante sia attuata quale parte separata del programma; osserva che gli inviti a partecipare alla sezione «Transizione» rappresentano meno del 10 % dei bilanci CEI previsti dai programmi di lavoro 2021 e 2022; sottolinea che gli inviti a partecipare alla sezione «Transizione» sono gli unici per i quali viene applicata la «Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione»; sostiene l'utilizzo di tale procedura per gli inviti alla sezione «Transizione»; invita la Commissione a estendere l'applicazione di tale procedura ad altre sezioni dell'Apripista; |
41. |
sottolinea che il programma di lavoro per il 2022 fa riferimento al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) sia in quanto criterio di valutazione per l'Acceleratore CEI, sia come criterio di ammissibilità per il CEI in generale; è preoccupato per tale requisito di conformità al principio DNSH, quale sancito nel regolamento (UE) 2020/852 noto come «regolamento sulla tassonomia», dal momento che viene applicato a tutti gli inviti, indipendentemente dal contenuto o dalla maturità; riconosce l'utilità di tale principio per orientare la selezione dei progetti nell'ambito di inviti il cui contenuto riguarda direttamente gli obiettivi ambientali dell'Unione e che sono prossimi alla diffusione sul mercato; sottolinea che non esistono basi giuridiche per un'applicazione generalizzata di tale criterio aggiuntivo di ammissibilità a tutti gli inviti; |
42. |
accoglie con favore gli sforzi in seno CEI tesi a sviluppare un quadro adeguato per la valutazione della performance del CEI; sottolinea che la natura unica del CEI richiede un approccio su misura per il monitoraggio delle prestazioni, nonché l'utilizzo dell'esito di tale monitoraggio al fine di garantire che il CEI sia leader nel mercato; |
Raccomandazioni
43. |
invita la Commissione a riesaminare la sua attuazione del fondo CEI nell'ambito del programma Orizzonte Europa e a trovare una nuova modalità di gestione adeguata allo scopo, che tenga conto della natura ambiziosa e trasformativa del CEI quale investitore di riferimento per l'innovazione pionieristica in Europa; esorta la Commissione a includere in questo nuovo approccio i seguenti principi:
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44. |
esorta la Commissione ad avviare un dialogo aperto con il Parlamento, il comitato di programma pertinente e il comitato CEI al fine di sviluppare una soluzione alternativa a lungo termine per la struttura del fondo CEI che sia pienamente conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e ai principi summenzionati; raccomanda di effettuare una valutazione approfondita delle modalità per migliorare l'attuazione del CEI, considerando come opzione l'istituzione di un organismo indipendente dell'Unione a norma dell'articolo 187 TFUE quale principale entità responsabile dell'attuazione del CEI; sottolinea la necessità di assicurare un trattamento equo a tutti i candidati e che l'attuazione garantisca trasparenza, assunzione di responsabilità e prevenzione dei conflitti di interesse; raccomanda che, qualora dalla valutazione approfondita emerga che tale organismo sarebbe il migliore contesto istituzionale per attuare l'Acceleratore secondo le linee previste, esso dovrebbe essere istituito quanto prima; |
45. |
invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla promozione delle donne nell'intero settore dell'innovazione, adoperandosi nel contempo per la parità di genere in tutte le posizioni pertinenti, nonché all'equilibrio geografico dei beneficiari del CEI nelle regioni dell'Unione; chiede, in particolare, che la Commissione includa nei programmi di lavoro del CEI misure specifiche per affrontare entrambe le questioni in seno al Centro; |
46. |
raccomanda che un comparto InvestEU venga vagliato al di fuori del fondo CEI per le aziende che hanno semplicemente la necessità di finanziamenti complementari per completare i loro cicli di espansione; |
47. |
invita la Commissione a chiarire le norme e le procedure in merito all'interpretazione dei criteri di non bancabilità e di coinvestimento, con una migliore comunicazione e un maggior coinvolgimento dei punti di contatto nazionali; |
48. |
invita la Commissione ad applicare il principio DNSH per gli inviti il cui contenuto è direttamente connesso agli obiettivi ambientali dell'Unione e che sono prossimi alla diffusione sul mercato, nonché ad astenersi dall'utilizzo del principio DNSH come ulteriore criterio di ammissibilità orizzontale per tutti i progetti del CEI; |
49. |
invita la Commissione ad adattare il modello di convenzione di sovvenzione per includere una definizione chiara di «inventore CEI» e stabilire una strategia chiara in materia di diritti di accesso per gli inventori CEI, che fornisca loro ampi diritti di accesso esclusivamente quando un istituto di ricerca non è in possesso di una strategia attiva e di una struttura per sostenere l'utilizzo dei risultati della ricerca per le attività economiche; |
50. |
invita la Commissione a introdurre un sistema di valutazione continua e rapida per la performance del CEI e, in particolare, per l'Acceleratore; |
51. |
invita la Commissione a includere una valutazione rigorosa e continua della procedura di valutazione, prendendo in seria considerazione le contestazioni presentate dai candidati che indicano evidenti incoerenze nella valutazione delle loro proposte; invita la Commissione a informare il Parlamento sulle modalità di gestione delle singole contestazioni che mostrano un chiaro difetto da parte dei valutatori; |
52. |
invita gli organismi dell'Unione competenti, compresi la Corte dei conti europea e il comitato del CEI, a sviluppare una strategia di audit mirata per il CEI, che ne rifletta la particolare natura; |
53. |
invita la Commissione a includere misure intese a migliorare la partecipazione delle PMI, nonché a rendere accessibile e attraente l'Acceleratore del CEI per le PMI innovative mediante la semplificazione della procedura di candidatura in modo da eliminare gli ostacoli per le PMI; |
54. |
invita la Commissione a garantire che lo strumento sostenga un'ampia varietà di progetti in termini di volume, in modo che le piccole aziende che sviluppano ed espandono innovazioni ad alto impatto possano avervi eguale accesso; |
55. |
invita la Commissione a rivedere l'attuale procedura di presentazione delle candidature dell'Acceleratore del CEI e le relative tempistiche per ricevere le sovvenzioni, allineando la piattaforma CEI ai criteri di valutazione dell'Acceleratore del CEI; ritiene che tale revisione dovrebbe mirare a ottenere uno strumento rapido e semplice, in grado di soddisfare i bisogni delle start-up europee con tecnologie a contenuto estremamente avanzato, raggiungendo l'obiettivo di poter ricevere le sovvenzioni entro un periodo da 4 a 5 mesi; |
56. |
invita la Commissione a migliorare le sinergie e la collaborazione con l'EIT; invita l'EIT e il CEI a istituire scambi reciproci e sistematici di informazioni e ad avere un membro comune in ciascuno dei rispettivi consigli di amministrazione, al fine di evitare compartimenti stagni e la duplicazione di sforzi e strategie; |
o
o o
57. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1.
(2) GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) https://eic.ec.europa.eu/news/statement-eic-board-discussion-european-parliament-itre-committee-eic-implementation-2022-08-16_en
(5) https://eic.ec.europa.eu/system/files/2022-02/Statement%20by%20the%20EIC%20Board%20on%20the%20EIC%20Work%20Programme%20for%202022%20and%20future%20of%20the%20EIC%20Fund.pdf
(6) https://eic.ec.europa.eu/news/eic-accelerator-implementation-update-2022-08-05_en
(7) Commissione europea, Evaluation study on the European Innovation Council (EIC) Pilot (Studio di valutazione sul progetto pilota del Consiglio europeo per l'Innovazione (CEI)), 2022.
(8) https://eic.ec.europa.eu/news/eic-accelerator-implementation-update-2022-08-05_en
(9) https://sciencebusiness.net/news/commission-says-european-innovation-council-grant-logjam-end-june
(10) https://europeanwomeninvc.idcinteractive.net/
Mercoledì 23 novembre 2022
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/18 |
P9_TA(2022)0405
Riconoscimento della Federazione russa come Stato sostenitore del terrorismo
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sul riconoscimento della Federazione russa come Stato sostenitore del terrorismo (2022/2896(RSP))
(2023/C 167/03)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina, tra cui quelle del 6 ottobre 2022 sull'escalation della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina (1), del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina (2) e del 25 novembre 2021 sulle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese militari e di sicurezza private, in particolare il gruppo Wagner (3), |
— |
viste la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e la quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, |
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visto il quadro giuridico internazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo, compresa la risoluzione 2341 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione delle infrastrutture critiche contro gli atti terroristici, adottata il 13 febbraio 2017, |
— |
viste la Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 e le successive convenzioni internazionali, |
— |
visto il quadro giuridico dell'UE contro il terrorismo, tra cui la posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (4) e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (5), |
— |
visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), |
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vista la risoluzione 2463 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 13 ottobre 2022 sull'ulteriore intensificazione dell'aggressione russa contro l'Ucraina, |
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vista la dichiarazione del 10 ottobre 2022 del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel sui violenti attacchi della Russia contro Kiev e altre città dell'Ucraina, |
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vista la dichiarazione resa il 22 settembre 2022 dall'alto rappresentante, a nome dell'Unione europea, sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, |
— |
vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 novembre 2022, che raccomanda la creazione di un registro per documentare i danni causati dall'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina, |
— |
visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che dal 2014 e soprattutto dopo il 24 febbraio 2022, quando la Russia ha riavviato la guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina, le sue forze hanno condotto attacchi indiscriminati contro aree residenziali e infrastrutture civili, hanno ucciso migliaia di civili ucraini e hanno compiuto atti di terrore in tutto il paese prendendo di mira vari elementi di infrastrutture civili come zone residenziali, scuole, ospedali, stazioni ferroviarie, teatri e reti idriche ed elettriche; che tali atti brutali e disumani stanno causando morte, sofferenza, distruzione e sfollamenti; |
B. |
considerando che le forze armate russe e le loro forze per procura hanno commesso esecuzioni sommarie, rapimenti, violenze sessuali, torture e altre atrocità nei territori ucraini recentemente e precedentemente occupati, tra cui i massacri di civili in città e paesi come Bucha, Irpin, Izium e Lyman, l'attacco deliberato a un teatro di Mariupol, che ha ucciso centinaia di persone, e l'attacco alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, che ha ucciso 60 civili; |
C. |
considerando che in Ucraina sono state uccise molte migliaia di civili, tra cui centinaia di bambini, e molte altre persone sono state torturate, molestate, aggredite sessualmente, rapite, sfollate con la forza o fatte sparire dalle forze armate russe e dalle loro forze per procura; che gruppi per i diritti umani e missioni di osservatori internazionali hanno documentato in modo approfondito le numerose atrocità commesse dalle forze armate russe e dalle loro forze per procura contro civili ucraini, come esecuzioni sommarie, torture, stupri e detenzioni di massa di civili nei cosiddetti centri di filtrazione, nonché adozioni forzate di minori ucraini e deportazioni forzate; che i crimini di guerra documentati in Ucraina sono quasi 40 000, cifra destinata a crescere quando verranno documentati i crimini di guerra commessi nelle parti recentemente liberate della regione di Kherson; che, secondo i dati di monitoraggio raccolti dall'Istituto ucraino per l'informazione di massa, la Federazione russa ha commesso 457 crimini contro giornalisti e media in Ucraina e gli occupanti russi hanno ucciso più di 40 giornalisti ucraini e stranieri dall'inizio della guerra di aggressione; che la Federazione russa e i suoi alleati utilizzano gli stessi metodi nei territori occupati dal 2014, con l'esempio più famigerato del «carcere di Izolyatsia» a Doneck; |
D. |
considerando che la Federazione russa continua a violare ripetutamente i principi della Carta delle Nazioni Unite mediante i suoi atti di aggressione contro la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché a violare palesemente e gravemente il diritto internazionale umanitario, tra l'altro colpendo in modo deliberato obiettivi civili che non dovrebbero essere oggetto di attacchi a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del protocollo addizionale I del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949; che tali crimini riflettono un'indifferenza grottesca nei confronti delle norme e delle leggi di guerra che limitano l'esercizio del potere militare, come si evince, ad esempio, dal trattamento disumano dei prigionieri di guerra, dal diffuso ricorso alla tortura e alle esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra ucraini, nonché dalla negazione dell'accesso alle organizzazioni umanitarie internazionali come il Comitato internazionale della Croce Rossa; |
E. |
considerando che la Federazione russa ha già lanciato oltre 4 000 missili contro l'Ucraina e bombardato il paese più di 24 000 volte, anche dal territorio della Bielorussia; che gli attacchi sferrati dalla Russia con missili, droni e artiglieria hanno finora danneggiato o distrutto 60 982 infrastrutture civili nell'intera Ucraina, tra cui 42 818 edifici e abitazioni residenziali, 1 960 istituti scolastici, 396 strutture mediche, 392 edifici culturali, 87 edifici religiosi e 5 315 infrastrutture idriche ed elettriche; che gli attacchi deliberati con missili e droni lanciati dalla Federazione russa, anche con droni forniti dall'Iran, hanno danneggiato o distrutto circa il 40 % delle infrastrutture energetiche critiche dell'Ucraina; |
F. |
considerando che durante l'assedio di Mariupol le autorità della Federazione russa hanno provocato una crisi umanitaria su vasta scala, che ha portato alla morte di decine di migliaia di civili e distrutto il 95 % della città; |
G. |
considerando che dall'ottobre 2022 la Russia colpisce deliberatamente le infrastrutture critiche ucraine nell'intero paese allo scopo di terrorizzare la popolazione e impedirle l'accesso a gas, elettricità, acqua, Internet e ad altri beni e servizi di prima necessità, il che è particolarmente devastante con l'arrivo dell'inverno; che lo scopo di tali attacchi è quello di terrorizzare la popolazione ucraina, di piegarne la resistenza e determinazione a proseguire la difesa del proprio paese, di costringerla ad accettare la potenza occupante e il suo tentativo illegale di annessione di diverse parti dell'Ucraina; che durante tali attacchi è stato colpito il territorio polacco, provocando la morte di due cittadini polacchi; |
H. |
considerando che la Russia è responsabile della crisi mondiale della sicurezza alimentare a seguito della sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e del blocco che impone ai porti marittimi ucraini; che la Russia utilizza gli alimenti e la fame come armi sin dall'inizio della guerra; che le azioni deliberate della Russia, tra cui la distruzione delle scorte, l'interruzione della produzione e l'imposizione di restrizioni alle proprie esportazioni di generi alimentari e fertilizzanti, hanno aggravato la crisi della sicurezza alimentare mondiale; |
I. |
considerando che la Russia ha annesso illegalmente la Repubblica autonoma ucraina di Crimea e la città di Sebastopoli, oltre agli oblast ucraini di Doneck, Kherson, Lugansk e Zaporižžja che l'occupazione della centrale nucleare di Zaporižžja da parte della Russia minaccia gravemente l'incolumità e la sicurezza della centrale; che la Russia ha rapito i lavoratori della centrale nucleare costringendoli a lavorare, ha depositato attrezzature militari nel sito e ha fatto fuoco su bersagli situati in prossimità della centrale; che la Russia ha messo a repentaglio anche l'incolumità e la sicurezza della centrale nucleare di Cernobyl; |
J. |
considerando che la Russia costituisce un rischio per la sicurezza dell'intero continente e per l'ordine internazionale fondato su regole in ragione dei suoi tentativi di minare la sicurezza e l'incolumità delle centrali nucleari ucraine e delle sue minacce di ricorrere alle armi nucleari; che funzionari russi hanno minacciato a più riprese paesi europei, anche con «misure tecnico-militari», a causa del loro sostegno all'Ucraina e/o della loro aspirazione ad adesione alla NATO; considerando che il tentativo della Russia di sfruttare le esportazioni di energia come strumento di coercizione geopolitica equivale a utilizzare le forniture energetiche come arma; che il danneggiamento dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 il 26 settembre 2022 ha provocato fughe di gas nel Mar Baltico, il che costituisce altresì un attacco ambientale ai danni dell'UE; |
K. |
considerando che le forze armate russe e i gruppi russi controllati dallo Stato o i loro alleati, come il gruppo Wagner, hanno ripetutamente preso di mira civili in diverse altre località, tra cui nella seconda guerra cecena, nella guerra russo-georgiana del 2008 e nella guerra civile siriana, nonché in Libia, nella Repubblica centrafricana e in Mali; che il gruppo Wagner beneficia di un notevole sostegno politico, economico e logistico da parte dello Stato russo, in particolare del ministero della Difesa russo; |
L. |
considerando che la Russia sostiene e finanzia da anni regimi e organizzazioni terroristiche, in particolare il regime di Assad in Siria cui la Russia ha fornito armi e per la cui difesa ha perpetrato attacchi deliberati contro la popolazione civile, le città e le infrastrutture civili siriane; che la Russia ha condotto attacchi in altri paesi sovrani e sul proprio territorio, tra cui uccisione o tentato assassinio di molti degli oppositori della dittatura di Putin, inclusi giornalisti, politici, attivisti e leader stranieri, in particolare Anna Politkovskaja, Viktor Juščenko, Boris Nemcov, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova, Sergei Protazanov, Natalya Estemirova, Sergej Magnitskij, Sergei Juščenko, Juri Shchekochikhin, Boris Berezovskij, Džochar Dudaev e Zelimkhan Khangoshvili, nonché l'avvelenamento con agenti nervini della famiglia Skripal nel Regno Unito, l'avvelenamento di Aleksandr Litvinenko, Vladimir Kara-Murza, Aleksej Naval'nyj e altri, nonché il bombardamento di depositi di munizioni nella Repubblica ceca nel 2014; che la repressione sistematica dell'attuale regime russo nei confronti del proprio popolo ha assunto un carattere totalitario e che lo stesso regime ha una lunga storia di ricorso alla violenza contro gli oppositori politici; |
M. |
considerando che la Federazione russa sostiene attivamente Aljaksandr Lukašėnka e gli permette di opprimere il popolo bielorusso mediante un'enorme ondata di misure repressive di massa, tra cui la tortura; che, secondo le indagini, alti funzionari bielorussi hanno complottato servendosi di un falso allarme bomba per dirottare illecitamente un volo passeggeri Ryanair al fine di arrestare un dissidente bielorusso, in un'operazione speciale congiunta dei servizi segreti bielorussi e russi; che il dirottamento di un aereo civile costituisce un atto di terrorismo di Stato; che Lukašėnka dovrebbe essere considerato un complice nella guerra di aggressione contro l'Ucraina per il suo ruolo nel consentire gli attacchi dal territorio bielorusso e nel sostenere apertamente gli aggressori russi; |
N. |
considerando che il 15 novembre 2022 un tribunale olandese ha condannato due cittadini russi e un separatista ucraino filorusso in contumacia per l'omicidio di 298 persone in ragione dell'abbattimento del volo 17 della Malaysia Airlines; che lo Stato russo continua a negare la propria responsabilità nell'abbattimento del volo 17 della Malaysia Airlines e si rifiuta di collaborare con gli organismi giudiziari internazionali; che la Federazione russa continua parimenti a rifiutarsi di restituire i relitti e le scatole nere degli aerei TU-154 del governo polacco che sono precipitati nei pressi di Smolensk, sul territorio della Federazione russa nell'aprile 2010; |
O. |
considerando che la Russia sta inoltre conducendo attivamente una guerra dell'informazione, diffondendo disinformazione sull'Ucraina, l'Europa e i valori democratici liberali ed effettuando operazioni speciali per destabilizzare la società in Ucraina e screditare le relazioni con i suoi partner internazionali; |
P. |
considerando che l'UE tiene un elenco di individui, gruppi ed entità implicati in atti terroristici oggetto di sanzioni, sebbene il quadro giuridico vigente, a differenza di quelli di paesi come Stati Uniti e Canada, non permetta di designare uno Stato come sostenitore del terrorismo; |
Q. |
considerando che le azioni intraprese dalla Russia e dalle forze loro alleate corrispondono alla definizione di terrorismo accettata dall'UE, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, contenuta nella risoluzione 1566 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2004, nella risoluzione 49/60 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1994 e nelle posizioni comuni del Consiglio 2001/931/PESC e 2009/468/PESC (6); |
R. |
considerando che negli ultimi mesi i parlamenti o le camere parlamentari di Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia e Cechia, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) hanno adottato risoluzioni in cui dichiarano la Russia uno Stato terroristico o uno Stato sostenitore del terrorismo o designano l'attuale regime russo come Stato terroristico; che nella risoluzione del Senato degli Stati Uniti del 27 luglio 2022 e nella risoluzione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti del 12 maggio 2022 si invitava il Dipartimento di Stato statunitense a designare la Federazione russa come Stato sostenitore del terrorismo; |
S. |
considerando che il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha dichiarato, nelle sue osservazioni durante la discussione straordinaria del Parlamento del 1o marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina, che l'aggressione russa costituisce «terrorismo geopolitico, puro e semplice»; che il 23 settembre 2022 il Presidente Michel ha dichiarato, nel suo discorso alla 77a Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Federazione russa, che «allorché un membro permanente del Consiglio di sicurezza inizia una guerra non provocata e ingiustificata, condannata dall'Assemblea generale, la sua sospensione dal Consiglio di sicurezza dovrebbe essere automatica»; |
T. |
considerando la dichiarazione rilasciata il 14 marzo 2022 da Zbigniew Rau, Presidente di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che ha qualificato come «terrorismo di Stato» gli attacchi del governo della Federazione russa contro civili innocenti e infrastrutture civili in Ucraina; |
1. |
ribadisce il suo fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; ribadisce la sua condanna alla guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina; chiede che la Russia e le sue forze delegate cessino tutte le azioni militari, in particolare gli attacchi contro le zone residenziali e le infrastrutture civili, e che la Russia ritiri tutte le forze militari, le forze delegate e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale, ponga fine alle deportazioni forzate di civili ucraini e alle adozioni forzate di bambini ucraini, rilasci tutte le persone detenute in Ucraina e cessi definitivamente di violare o minacciare la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina; |
2. |
sottolinea che gli attacchi deliberati e le atrocità perpetrati dalla Federazione russa contro la popolazione civile dell'Ucraina, la distruzione di infrastrutture civili e altre gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale costituiscono atti terroristici contro la popolazione ucraina e sono crimini di guerra; esprime la sua indignazione e la sua condanna senza riserve verso tali attacchi e atrocità, così come per gli altri atti commessi dalla Russia nel perseguimento dei suoi obiettivi politici distruttivi in Ucraina e nel territorio di altri paesi; riconosce, alla luce di quanto precede, che la Russia è uno Stato sostenitore del terrorismo e uno Stato che fa uso di mezzi terroristici; |
3. |
ribadisce la sua ferma solidarietà al popolo ucraino, che dal 24 febbraio 2022 e negli ultimi nove anni di aggressione russa continua a dare prova di notevole coraggio e resilienza di fronte alle minacce e agli attacchi implacabili della Russia, così come alle altre vittime dell'aggressione russa in tutto il mondo; esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime dell'incidente missilistico del 15 novembre 2022 in Polonia, e il suo sostegno alla Polonia; |
4. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare un quadro giuridico dell'UE per designare gli Stati sostenitori del terrorismo e gli Stati che fanno uso di mezzi terroristici, il quale darebbe avvio a una serie di misure restrittive significative nei confronti di tali paesi e avrebbe profonde implicazioni restrittive nelle relazioni dell'UE con tali paesi; invita il Consiglio a valutare di conseguenza la possibilità di inserire la Federazione russa in tale elenco dell'UE di Stati sostenitori del terrorismo; invita i partner dell'UE ad adottare misure analoghe; |
5. |
invita l'UE e i suoi Stati membri ad agire per avviare un isolamento internazionale globale della Federazione russa, anche per quanto riguarda l'adesione della Russia a organizzazioni e organismi internazionali quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ad astenersi dal tenere eventi formali sul territorio della Federazione russa; chiede che le relazioni diplomatiche con la Russia siano ulteriormente ridotte, e che i contatti con i suoi rappresentanti ufficiali a tutti i livelli siano mantenuti al minimo indispensabile; invita gli Stati membri dell'UE a chiudere e vietare le istituzioni parastatali russe, come i centri russi per la scienza e la cultura e le organizzazioni e associazioni della diaspora russa che operano sotto l'egida e la guida delle missioni diplomatiche russe e promuovono la propaganda di Stato russa in tutto il mondo; |
6. |
invita il Consiglio a includere il gruppo Wagner e il 141o regime speciale motorizzato, noto anche come Kadyrovites, nonché altri gruppi armati, milizie e forze delegate finanziati dalla Russia, come quelli attivi nei territori occupati dell'Ucraina, nell'elenco dell'UE delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici (elenco dell'UE dei terroristi); accoglie con favore la decisione dell'UE del 13 dicembre 2021 di sanzionare lo stesso gruppo Wagner, nonché otto persone e tre entità ad esso collegate, in virtù di quattro diversi regimi sanzionatori dell'UE; esorta tutti i paesi a interrompere le loro relazioni con le società affiliate al gruppo Wagner e a tener fede ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale ritenendo responsabili tutti gli autori di gravi violazioni e abusi dei diritti umani e di violazioni del diritto internazionale umanitario commessi sul loro territorio; |
7. |
invita il Consiglio a tenere conto dell'escalation di atti terroristici della Federazione russa contro la popolazione ucraina e pertanto a finalizzare rapidamente i lavori su un nono pacchetto di sanzioni; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la rapida attuazione e la rigorosa applicazione di tutte le sanzioni; invita gli Stati membri a prevenire, investigare e perseguire attivamente qualsiasi tentativo di elusione delle sanzioni; chiede che tutti gli Stati membri rimangano uniti nella loro risposta alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e invita tutti i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE ad allinearsi alla politica dell'UE in materia di sanzioni; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere in considerazione possibili misure nei confronti dei paesi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni imposte; esorta la Commissione a garantire che le penali nazionali in caso di violazione delle sanzioni dell'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive; |
8. |
condanna fermamente il sostegno della Russia nei confronti di altre dittature che ricorrono al terrore per reprimere le aspirazioni democratiche delle loro società, in particolare i regimi di Lukašėnka e Assad, ma anche i regimi iraniano, cubano e altri; |
9. |
chiede al Consiglio che l'elenco delle persone oggetto di sanzioni sia ampliato per includere coloro che sono coinvolti nelle deportazioni forzate, nelle adozioni coatte di bambini ucraini, nei «referendum» illegali nelle regioni di Lugansk, Kherson, Zaporižžja e Doneck e nelle «elezioni» illegali in Crimea e a Sebastopoli, nonché tutti i membri dei partiti della Duma che ricoprono cariche in parlamenti eletti a tutti i livelli, anche a livello regionale e comunale; chiede di vietare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di diamanti, sia grezzi che lavorati, provenienti della Federazione russa; chiede che la Russia e la Bielorussia siano inserite nell'elenco dell'UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; esorta gli Stati membri a colmare le lacune nell'attuazione delle sanzioni, ad esempio per quanto riguarda le cripto-attività e il mancato rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei facilitatori professionali, e a sospendere tutti gli scambi automatici di informazioni fiscali e gli accordi in materia di doppia imposizione sia con la Russia che con la Bielorussia; chiede un embargo immediato e totale sulle importazioni dell'UE di combustibili fossili e uranio russi, nonché la completa dismissione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, per porre fine ai finanziamenti della guerra di aggressione russa; invita l'UE e i suoi Stati membri a vietare la pubblica apologia e la negazione intenzionali dell'aggressione militare e dei crimini di guerra russi in qualsiasi forma; |
10. |
invita la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a modificare l'attuale regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) estendendone il campo di applicazione agli atti di corruzione e ad adottare rapidamente sanzioni mirate nei confronti delle persone responsabili della corruzione ad alto livello in Russia e Bielorussia, nonché dei loro facilitatori e beneficiari con sede nell'UE; |
11. |
ribadisce la sua ferma richiesta che tutte le persone responsabili di aver commesso, assecondato o organizzato violazioni dei diritti umani, atrocità o crimini di guerra nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina siano identificate quanto prima, perseguite e chiamate a rispondere delle loro azioni; chiede un rinnovato sostegno alle indagini indipendenti in corso sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi dalla Russia, che dovrebbero garantire che i soggetti coinvolti nella pianificazione, nell'organizzazione, nella commissione o nell'agevolazione di tali crimini siano individualmente chiamati a rispondere delle loro azioni; invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire il sostegno adeguato all'istituzione di un tribunale speciale che si occupi del crimine di aggressione da parte della Russia contro l'Ucraina; invita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a includere il crimine di aggressione nel loro diritto nazionale; esprime il suo pieno sostegno all'indagine avviata dal procuratore della CPI sulla situazione in Ucraina, al lavoro della commissione d'inchiesta presso l'Alto Commissariato per i diritti umani e agli sforzi delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate a raccogliere e preservare le prove dei crimini di guerra; incoraggia gli Stati membri dell'UE a fare un uso ancora più ampio del principio della giurisdizione universale e a intensificare il loro sostegno agli sforzi internazionali volti a indagare sui crimini di guerra in Ucraina e a perseguire tutti gli autori e le persone responsabili di tali crimini; sottolinea la necessità che l'UE garantisca l'inclusione di una prospettiva di genere in tali indagini, compreso il perseguimento dei reati di violenza sessuale contro le donne, che possono anche costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità; |
12. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per istituire un meccanismo internazionale globale di risarcimento, compreso un registro internazionale dei danni, e a cooperare attivamente con le autorità ucraine in materia; invita la Commissione e i colegislatori a finalizzare il regime giuridico che consente la confisca dei beni russi congelati dall'UE e il loro utilizzo per far fronte alle varie conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina, compresi la ricostruzione dell'Ucraina e il risarcimento delle vittime dell'aggressione russa; |
13. |
invita il Consiglio e gli Stati membri a intensificare con urgenza e in modo significativo il loro sostegno politico, economico, finanziario, militare, tecnico e umanitario all'Ucraina per aiutare il paese a difendersi dalla guerra di aggressione russa e dai tentativi russi di destabilizzare le istituzioni statali ucraine, compromettere la stabilità macroeconomica del paese e distruggere le infrastrutture critiche nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua e dei trasporti, nonché le infrastrutture civili nei settori dell'istruzione, della sanità e della cultura; |
14. |
accoglie con favore la proposta della Commissione del 9 novembre 2022 relativa a un pacchetto di sostegno senza precedenti di 18 miliardi di EUR a favore dell'Ucraina nel 2023 al fine di garantirne la stabilità macroeconomica, ripristinare le infrastrutture critiche e mantenere i servizi pubblici essenziali, ed esprime il proprio sostegno alla rapida adozione della proposta; evidenzia l'importanza di una rapida attuazione degli impegni a fornire assistenza finanziaria e tecnica, specie in vista dell'approssimarsi dell'inverno, periodo in cui un numero significativo di cittadini ucraini rischiano di non avere accesso a servizi di base come l'acqua, il riscaldamento e l'elettricità; |
15. |
denuncia l'occupazione russa della centrale elettrica di Zaporižžja allo scopo di terrorizzare la popolazione ucraina e condanna la Russia per aver reso le centrali elettriche obiettivi militari; |
16. |
fa appello a tutto il popolo russo affinché non solo si rifiuti di essere trascinato in questa guerra, ma protesti anche contro gli atroci crimini di guerra nei confronti del popolo ucraino, commessi dalla Federazione russa in nome del popolo russo; esprime il proprio sostegno a tutti i cittadini russi che protestano e lottano contro l'attuale regime dall'interno o dall'esterno della Russia o che sostengono rifugiati dall'Ucraina; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a intensificare il sostegno e la cooperazione con la società civile e i media liberi russi e a continuare a offrire protezione e rifugio temporaneo ai russi che sono perseguitati a causa della loro opposizione al regime; elogia il lavoro dei giornalisti ucraini e internazionali che raccontano al mondo la verità sulla guerra in Ucraina, spesso rischiando la loro vita per farlo; chiede di indagare sui crimini russi contro i giornalisti in Ucraina e sulle attività delle persone coinvolte nelle campagne criminali di disinformazione che costituiscono parte integrante della guerra su vasta scala contro l'Ucraina; |
17. |
sottolinea che l'attuale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina mette in luce la necessità di una valutazione storica e giuridica approfondita nonché di un dibattito pubblico trasparente sui crimini del regime sovietico, soprattutto nella stessa Russia, poiché la mancanza di responsabilità e di giustizia porta soltanto alla reiterazione di crimini analoghi; |
18. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Corte penale internazionale, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione Russa nonché al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina. |
(1) Testi approvati, P9_TA(2022)0353.
(2) Testi approvati, P9_TA(2022)0218.
(3) GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 104.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
(5) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(6) Posizione comune 2009/468/PESC del Consiglio, del 15 giugno 2009, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga la posizione comune 2009/67/PESC (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 45).
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/25 |
P9_TA(2022)0408
Promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione del Medio Oriente allargato
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sul tema «Promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione del Medio Oriente allargato» (2020/2113(INI))
(2023/C 167/04)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 8 e 21, |
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vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (1), |
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vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — Relazione annuale 2021 (2), |
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vista la relazione dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 16 giugno 2021, dal titolo «Relazione PESC — Le nostre priorità nel 2021», |
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vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dell'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), del 17 novembre 2021, relativa al sostegno europeo all'UNRWA (2021-2024), |
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viste la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, del 18 maggio 2022, su un partenariato strategico con il Golfo (JOIN(2022)0013) e le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2022, |
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vista la risoluzione 66/290 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 10 settembre 2012, dal titolo «Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome» (Follow-up del paragrafo 143 relativo alla sicurezza umana dei risultati del vertice mondiale del 2005), |
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vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), del 31 ottobre 2000, sulle donne e la pace e la sicurezza, |
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vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), |
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visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE (3), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0256/2022), |
A. |
considerando che i paesi appartenenti alla regione del «Medio Oriente allargato» di cui alla presente relazione, che include l'area che si estende tra il Mar Mediterraneo e il Golfo persico, sono molto diversi; che tale regione è strategica per l'UE in considerazione della sua posizione geografica e dei legami comuni e richiede un approccio a lungo termine e una politica coordinata alla luce degli obiettivi dell'Unione di promuovere valori quali la pace, la sicurezza e la protezione dei diritti umani nel rigoroso rispetto del diritto internazionale; che la stabilità e la sicurezza dell'Europa e della regione del Medio Oriente allargato sono interdipendenti e che la situazione di sicurezza nella regione, attualmente caratterizzata da conflitti in corso che presentano forti dimensioni regionali ed extraregionali, risulta al tempo stesso fragile e molto preoccupante; |
B. |
considerando che nella regione del Medio Oriente si registrano picchi di instabilità derivanti sia da tensioni geopolitiche strutturali che da fattori interni persistenti, come sfide in materia di sviluppo socioeconomico, una governance debole e il radicalismo religioso; che numerosi paesi del Medio Oriente allargato hanno dovuto far fronte a guerre, instabilità e crisi sociali e finanziarie; che le organizzazioni terroristiche hanno sfruttato l'instabilità e la situazione della sicurezza provocando la morte di numerosi civili; che in questo contesto complicato, e in considerazione delle relazioni storiche e di vicinato, l'UE ha un ruolo chiave nell'aiutare la regione a conseguire la stabilità; che l'Unione, in qualità di attore globale, deve essere in grado di affermarsi quale partner costruttivo, attingendo alle proprie capacità di mediazione per aiutare i paesi del Medio Oriente a conseguire la stabilità e la prosperità; |
C. |
considerando che l'influenza e il ruolo dei diversi Stati membri dell'UE nella regione sono molto disomogenei in ragione dei loro legami storici, culturali e socioeconomici specifici; che tutti gli Stati membri dell'UE condividono obiettivi comuni in materia di sicurezza e stabilità, nonché di promozione dei diritti umani e della democrazia; che, talvolta, tali differenze possono tradursi in posizioni contraddittorie o contrastanti nei paesi della regione e in strategie di rivalità che nuocciono gravemente al conseguimento di un approccio più coerente ed efficace da parte dell'UE; che la politica dell'Unione è sempre più incentrata sulle questioni della migrazione e dell'asilo, nonché sulla lotta al terrorismo; che è altresì necessario concentrarsi sulle cause alla base dell'instabilità al fine di fornire strategie e soluzioni a lungo termine alle sfide condivise; |
D. |
considerando che nel Golfo Persico esistono numerose accese rivalità statali, etniche e religiose suscettibili non solo di perpetuare le crisi attuali, come quella nello Yemen, ma anche di diffondere l'instabilità in tutta la regione; |
E. |
considerando che i conflitti irrisolti in Libia e in Siria sono motivo di grande preoccupazione e ostacolano la stabilità dell'intera regione; che attori terzi come l'Iran, la Russia e — in Siria — la Turchia sono presenti in tali paesi e che in tali conflitti sono coinvolti gruppi militari e paramilitari come il gruppo russo Wagner; che lo Yemen sta attraversando una prolungata crisi politica e umanitaria, esacerbata dalla guerra, e che vi è un afflusso continuo di armi nel paese; che l'80 % della popolazione, pari a 24,1 milioni di persone, necessita di aiuto umanitario e protezione; che attualmente la guerra nello Yemen costituisce la più vasta crisi umanitaria al mondo; che sono in corso conflitti sociali e politici in Iraq e in Libano nell'ambito dei quali diverse potenze regionali cercano di influenzare la popolazione locale al fine di ampliare il proprio controllo; che tali conflitti sono potenzialmente in grado di svilupparsi ulteriormente; che l'attuale occupazione israeliana dei territori palestinesi continua a essere fonte di instabilità; che i conflitti nella regione hanno avuto ripercussioni sulla vita di milioni di rifugiati costretti a lasciare il proprio paese, tra cui circa 14 milioni di palestinesi (4), 7 milioni di siriani (5), 2 milioni di iracheni (6) e 1,7 milioni di yemeniti (7); |
F. |
considerando che l'UNRWA continua a contribuire alla stabilità e alla pace regionali; che l'inadeguato finanziamento dell'Agenzia non le consente di adempiere il suo mandato, che è essenziale per lo sviluppo umano di alcuni tra i rifugiati più vulnerabili al mondo e la prestazione di assistenza umanitaria a questi ultimi, e che, pertanto, il continuo sostegno dell'UE all'UNRWA è un aspetto fondamentale della strategia dell'Unione volta a contribuire alla promozione della sicurezza, della stabilità e dello sviluppo nella regione; |
G. |
considerando che, nonostante conferiscano una priorità bassa alla regione, gli Stati Uniti continuano a svolgere un ruolo di primo piano, anche attraverso una presenza militare e di sicurezza diretta che, pur riducendosi, ricopre ancora un ruolo decisivo in molti paesi; che la Russia è emersa come attore militare nella regione in seguito al suo intervento del 2015 a sostegno del regime siriano; |
H. |
considerando che il 15 settembre 2020 gli Emirati arabi uniti e il Bahrein hanno deciso di normalizzare le loro relazioni diplomatiche con Israele firmando i cosiddetti «accordi di Abramo»; |
I. |
considerando che il vertice del 27 e 28 marzo 2022 tra Israele, gli Emirati arabi uniti, il Bahrein, l'Egitto e il Marocco, che mirava a creare un nuovo approccio regionale in materia di sicurezza e ad accrescere la loro cooperazione, e al quale ha partecipato anche il segretario di Stato degli Stati Uniti, ha aperto la strada a un nuovo approccio regionale alla sicurezza; che, dal 2011, l'Iran ha ampliato in misura significativa la sua influenza nella regione; che, in occasione del vertice annuale del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) tenutosi ad Al-Ula nel 2021, l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti, l'Egitto e il Bahrein hanno posto fine al boicottaggio del Qatar dopo quasi quattro anni; che, nel 2021, i colloqui tra l'Arabia Saudita e l'Iran e i dialoghi ad alto livello tra l'Iran e gli Emirati arabi uniti hanno contribuito all'attenuazione delle tensioni nella regione; |
J. |
considerando che sia l'Ucraina che la Russia sono i principali esportatori di cereali e fertilizzanti a fini agricoli per diversi paesi della regione che sono altamente dipendenti e vulnerabili; che la guerra russa in Ucraina e il blocco dei cereali ucraini stanno provocando carenze di frumento e cereali e potrebbero costringere fino a 49 milioni di persone a vivere in condizioni simili alla carestia; che le interruzioni dell'approvvigionamento legate alla guerra stanno esacerbando i prezzi alimentari, già in aumento, e aggravando la povertà; |
K. |
considerando che gli Stati membri dell'UE continuano a esportare armi verso paesi della regione; che l'UE ha adottato una posizione comune che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (8); |
L. |
considerando che i paesi della regione sono partner commerciali chiave dell'UE ed esistono importanti legami economici tra le due parti; che l'attuale crisi energetica globale, esacerbata dalla guerra della Russia in Ucraina, si è tradotta in un dialogo rafforzato con il CCG e altri paesi della regione per quanto riguarda l'importazione di risorse energetiche nell'UE; che vi sono le potenzialità per rafforzare la cooperazione in altri settori, come la transizione verde, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a questi ultimi, il turismo, il miglioramento della governance, l'istruzione, la cultura e i diritti umani; che la comunicazione congiunta su un partenariato strategico con il Golfo ha delineato molteplici aree di interesse comune tra l'UE, il CCG e altri paesi del Golfo; che i paesi arabi del Golfo hanno incrementato i loro aiuti umanitari e allo sviluppo internazionali; |
M. |
considerando che, a livello mondiale, il Medio Oriente allargato è una delle regioni più colpite dai cambiamenti climatici, con temperature che aumentano due volte più velocemente rispetto alla media globale; che i paesi della regione devono affrontare una serie di sfide ambientali — come la desertificazione, la perdita di biodiversità, l'inquinamento nelle zone marine e costiere, l'inquinamento atmosferico nonché la scarsità e la cattiva qualità dell'acqua — che saranno esacerbate dai cambiamenti climatici; che la frequenza e l'intensità delle tempeste di sabbia sono in costante aumento nella regione; che la carenza d'acqua indotta dai cambiamenti climatici, la desertificazione e l'insicurezza alimentare minacciano la sicurezza umana e possono aggravare i conflitti esistenti o provocarne di nuovi nella regione; che è necessario intensificare i contatti con i partner nella regione sullo sfondo della crisi energetica mondiale in corso e della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; che vi sono le potenzialità per rafforzare la cooperazione in altri settori, come la transizione verde, il miglioramento della governance e i diritti umani; che il Green Deal europeo può creare canali per una cooperazione costruttiva tra l'UE e i paesi della regione; che l'Unione dovrà importare energia rinnovabile per raggiungere i suoi obiettivi climatici; che, nel contesto degli sforzi globali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e disinvestire dai combustibili fossili, i paesi del Medio Oriente allargato devono diversificare le loro economie, che dipendono fortemente dall'estrazione e dal commercio di idrocarburi; che nell'ottobre 2021 gli Emirati arabi uniti si sono impegnati ad azzerare le emissioni nette entro il 2050, l'Arabia Saudita ha assunto lo stesso impegno a livello nazionale entro il 2060 e il Qatar si è impegnato a ridurre del 25 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030; |
N. |
considerando che i problemi associati alla governance non inclusiva e le violazioni dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché il terrorismo, la corruzione e le ingerenze straniere nella regione, sono motivo di preoccupazione e importanti fonti di instabilità e insicurezza; che la carcerazione o la tortura di esponenti pacifici dell'opposizione politica, di difensori dei diritti umani e di attivisti sociali in diversi paesi della regione è aumentata in risposta alle legittime aspirazioni democratiche e sta aprendo la strada a nuovi conflitti; che, secondo quanto riportato, nel 2021 si sono registrate 520 esecuzioni capitali in sette paesi (Egitto, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Siria, Emirati arabi uniti e Yemen), con un aumento del 19 % rispetto al 2020; che la corruzione profondamente radicata ha un impatto negativo sull'occupazione, la crescita e lo sviluppo e compromette la capacità degli Stati di adempiere il loro obbligo di promuovere, rispettare e proteggere i diritti umani delle persone all'interno delle loro giurisdizioni; che la presenza dei livelli più elevati al mondo di disoccupazione giovanile e la carcerazione o la tortura di esponenti dell'opposizione politica e attivisti sociali in tutta la regione alimentano tensioni e conflitti; |
O. |
considerando che le definizioni di stabilità e sicurezza sono direttamente proporzionali allo sviluppo democratico e al rispetto dello Stato di diritto; che recenti ricerche (9) nel settore dell'economia politica confermano che la democrazia esercita un effetto positivo e significativo in termini economici e statistici sul futuro PIL pro capite e indicano che il PIL di lungo periodo aumenta di circa il 20-25 % nei 25 anni successivi a un processo di democratizzazione; che la repressione del pluralismo dei media e della libertà di stampa ha ulteriormente destabilizzato la regione, aumentando la promozione della violenza e demonizzando tutte le voci dell'opposizione; |
P. |
considerando che, secondo l'Unicef, i bambini e i giovani (tra gli 0 e i 24 anni) rappresentano al momento quasi la metà della popolazione del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale; che, secondo l'indagine sulla gioventù araba del 2021, l'aumento del costo della vita e altri problemi di vita quotidiana sono ritenuti i principali ostacoli affrontati nella regione, giacché oltre un terzo dei giovani arabi fa fatica a mantenersi; che centinaia di bambini europei sono detenuti da più di quattro anni nei campi di detenzione di Al-Hol e Al-Roj; |
Q. |
considerando che gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, inclusi quelli sulla violenza contro le donne e le ragazze e la promozione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, dovrebbero essere rafforzati e posti al centro della strategia dell'Unione per la regione; che i diritti umani delle donne vengono sistematicamente violati e che gli attivisti per i diritti delle donne continuano a subire vessazioni e intimidazioni, a essere detenuti e incarcerati nella regione o a essere oggetto di divieti di viaggio; che i delitti d'onore continuano a essere diffusi in molti paesi del Medio Oriente allargato e che molte donne continuano a vivere in situazioni di «prigionia coniugale»; che includere appieno le donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti si è rivelato utile nel promuovere la sicurezza e la stabilità a livello globale; che, negli ultimi anni, nell'intero CCG si è registrato un notevole impegno ad aumentare la rappresentanza delle donne nella forza lavoro, così come nei comuni e nei parlamenti; |
R. |
considerando che le persone LGBTI sono continuamente vittime di repressione e violenza in tutta la regione e che in molti paesi della regione esiste ancora la pena di morte; |
S. |
considerando che le minoranze religiose ed etniche, compresi i cristiani, continuano a essere perseguitate in molti paesi del Medio Oriente e che occorre garantire loro il pieno godimento dei diritti e delle libertà; |
T. |
considerando che i recenti avvenimenti in Iran hanno aggravato ulteriormente la crisi dei diritti umani già in atto; che, a seguito della morte di Mahsa Amini, sono scoppiate proteste di massa in tutto il paese e che le autorità iraniane hanno risposto con misure repressive inaccettabili, a danno soprattutto delle donne che protestano contro gli abusi e la discriminazione sistemica; |
Situazione attuale
1. |
evidenzia che la situazione attuale nella regione del Medio Oriente allargato è caratterizzata dalla persistenza dei conflitti in corso, inclusi rovinosi conflitti per procura con una dimensione regionale e crisi con molteplici origini, il che rende l'elaborazione di una strategia globale europea particolarmente complessa, dal momento che ogni contributo deve essere multidimensionale e adattato alle specificità di ciascuna situazione, mantenendo al contempo una dimensione regionale e internazionale coerente; sottolinea che qualsiasi coinvolgimento di uno Stato membro dell'UE o di altre parti esterne, in particolare della Russia, deve essere volto alla risoluzione dei conflitti e a una maggiore sicurezza e stabilità; osserva che, oltre ai conflitti in corso, esistono conflitti latenti che l'UE deve prendere in considerazione nel definire la sua strategia a lungo termine per affrontare le cause profonde dell'instabilità nella regione; |
2. |
accoglie con favore gli sforzi profusi dall'UE per promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, lo sviluppo economico e le libertà fondamentali nella regione del Medio Oriente e chiede all'Unione di incoraggiare ulteriormente ciascun paese a realizzare riforme politiche ed economiche; |
3. |
sottolinea che l'UE promuove un'agenda di pace e stabilità ed è pronta a cooperare a stretto contatto e a condividere metodologie, esperienza e buone prassi in materia di prevenzione dei conflitti, mediazione e lotta al terrorismo, a livello sia bilaterale che regionale; |
4. |
evidenzia che l'UE ha i propri interessi nel Medio Oriente, essendo un'area di grande attenzione che incide sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, segnatamente promuovere la pace, la stabilità e l'attenuazione delle tensioni in tutta la regione, contrastare i cambiamenti climatici, cooperare nella produzione di energia pulita, promuovere e attuare il multilateralismo, promuovere il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e la buona governance, aumentare la prosperità, soddisfare le crescenti esigenze umanitarie e di sviluppo globali e promuovere la salute globale; sottolinea che la sicurezza dell'UE è interdipendente dalla sicurezza nel Medio Oriente e che gli strumenti di finanziamento dell'Unione, come lo strumento europeo per la pace e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, nonché gli aiuti e le operazioni umanitari destinati alla regione, dovrebbero apportare un contributo importante alla stabilità e alla prosperità della regione; pone in evidenza che spetta alle autorità competenti dell'UE continuare a garantire la rendicontabilità finanziaria e la trasparenza sulla base della metodologia esistente per la gestione delle performance e del sistema di segnalazione, e assicurare che nessun finanziamento dell'UE possa essere dirottato verso organizzazioni o attività terroristiche; |
5. |
sottolinea che gli attori globali e regionali, i cui aiuti non sempre sono vincolati ai principi di buona governance promossi dall'UE, stanno incrementando sempre più i loro sforzi, soprattutto in ambito militare con i paesi africani, e stanno pregiudicando i meccanismi multilaterali indispensabili per il mantenimento della pace; |
6. |
osserva che la regione ha subito cambiamenti storici dalla primavera araba del 2011; sottolinea tuttavia che l'instabilità che ne è seguita è stata causata, tra l'altro, dalla decisione di alcuni regimi autoritari di ricorrere alla violenza contro proteste e critiche pacifiche; ritiene che la crescente polarizzazione sia controproducente per gli obiettivi dell'UE in materia di stabilità e sicurezza; invita l'Unione a promuovere il multilateralismo e l'integrazione regionale nel Medio Oriente allargato attraverso il partenariato istituzionale UE-CCG e il partenariato euro-mediterraneo, anche attraverso solide relazioni interparlamentari; incoraggia parallelamente l'UE a intensificare le discussioni e i partenariati bilaterali con tutte le parti seriamente impegnate a portare pace e stabilità nella regione; |
7. |
evidenzia l'importante ruolo che l'UE potrebbe svolgere lavorando a stretto contatto con i partner della regione, tra cui la società civile, le voci pacifiche dell'opposizione, i sindacati e la comunità imprenditoriale, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per contribuire a dare una risposta collettiva di stabilizzazione e sviluppo, fondamentale per promuovere la stabilità; elogia, in tal senso, gli sforzi compiuti dagli attori regionali, quali Iraq, Kuwait, Oman e Qatar, volti a promuovere un costruttivo impegno diplomatico intraregionale, anche attraverso iniziative come la Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato del 2021 e i colloqui di normalizzazione tra Iran e Arabia Saudita, facilitati dall'Iraq; invita l'Unione europea, ove possibile, a sostenere tali sforzi diplomatici e a incoraggiare la titolarità e la responsabilità regionali ai fini dell'attenuazione delle tensioni; chiede pertanto una maggiore cooperazione con le organizzazioni della regione, come il CCG e la Lega araba; |
8. |
apprezza la comunicazione congiunta su un partenariato strategico con il Golfo per promuovere una cooperazione su vasta scala con i paesi del CCG in diversi settori; considera tale comunicazione un passo importante per riconoscere il ruolo dei paesi arabi del Golfo nella regione e creare nuove basi per le relazioni interregionali tra l'UE e il Golfo; ritiene che la comunicazione avrebbe beneficiato dello sviluppo di politiche volte a superare l'attuale mancanza di fiducia tra le diverse parti interessate del Golfo, tra cui il CCG, l'Iraq e l'Iran; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere la cooperazione focalizzata su questioni concrete tra attori regionali per quanto riguarda le sfide comuni quali i cambiamenti climatici, le calamità naturali, il commercio e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come mezzo per rafforzare la fiducia nella regione; elogia il ruolo centrale svolto dalla cooperazione nella transizione verde, ma si rammarica per la mancanza di un impegno più critico nei confronti degli scarsi risultati in materia di diritti umani e della problematica politica estera e di sicurezza dei paesi interessati; invita l'UE e i suoi Stati membri a sottolineare che un partenariato più stretto con i paesi del Golfo dovrebbe essere legato a chiari parametri di riferimento per i progressi in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda la responsabilità per i crimini di guerra nello Yemen, i diritti delle donne, la libertà di espressione e di associazione, la liberazione dei difensori dei diritti umani, la moratoria sulla pena di morte, i diritti dei lavoratori migranti e l'allineamento nelle sedi internazionali; esprime apprezzamento per la proposta contenuta nella comunicazione congiunta di rafforzare l'impegno dell'UE con i paesi del Golfo nel finanziamento dell'assistenza umanitaria e degli aiuti allo sviluppo internazionali; invita la Commissione a incoraggiare i donatori del Golfo a convogliare maggiormente la loro assistenza umanitaria e i loro aiuti allo sviluppo attraverso istituzioni multilaterali (10), dal momento che la maggior parte dei loro aiuti è bilaterale e solo una piccola percentuale, stimata tra l'1 e il 6 %, va alle istituzioni multilaterali; raccomanda alla Commissione di proporre ai rispettivi paesi di aiutarli a riconsiderare i loro obiettivi di assistenza, nonché a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra di loro e con l'Unione europea; |
9. |
condanna i ripetuti e violenti attacchi al popolo dello Yemen dal 2015, che hanno causato migliaia di morti, la distruzione di importanti infrastrutture civili e una diffusa carestia; ricorda che non può esservi una soluzione militare al conflitto nello Yemen e che la crisi può essere risolta in modo sostenibile solo attraverso un processo negoziale inclusivo guidato dallo Yemen e di competenza di quest'ultimo, che coinvolga tutti i settori della società yemenita e tutte le parti in conflitto; invita gli Stati membri dell'UE a sospendere le esportazioni di armi utilizzate nella guerra in Yemen, dato il grave rischio di violazione del diritto internazionale umanitario o del diritto umanitario; condanna la fornitura di grandi volumi di armi e componenti al movimento Houthi da parte di individui ed entità iraniane; plaude all'annuncio di una tregua nello Yemen nell'aprile 2022, mediata dalle Nazioni Unite, tra la coalizione a guida saudita e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, e al suo rinnovo nel giugno 2022; insiste sul fatto che tale tregua dovrebbe essere il primo passo per preparare il terreno a colloqui di pace credibili tra le parti yemenite che dovrebbero porre fine alla guerra e a uno dei più grandi disastri umanitari al mondo; sottolinea che il conflitto non può essere realmente risolto senza l'assunzione di responsabilità per presunti crimini di guerra; invita tutte le parti a rispettare la tregua e a negoziare in buona fede per raggiungere accordi politici e di sicurezza praticabili, in linea con la risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i meccanismi di attuazione congiunta della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell'accordo di Hodeidah e il cessate il fuoco globale richiesto dalla risoluzione 2532 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; sottolinea il disastro umanitario causato dalla guerra nello Yemen, in corso dal 2016; invita tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario e a impegnarsi pienamente nei colloqui di pace guidati dalle Nazioni Unite; |
10. |
esprime profonda preoccupazione per l'escalation delle tensioni in Iraq, comprese le ingerenze straniere, che stanno minando il lavoro delle principali istituzioni statali del paese; invita tutte le parti a dar prova della massima moderazione e a mantenere la calma, poiché è essenziale che tutti gli attori evitino qualsiasi azione che possa portare a ulteriori violenze; ribadisce il fermo sostegno dell'UE alla sicurezza, alla stabilità e alla sovranità dell'Iraq; esprime preoccupazione per la situazione in Iraq e sottolinea la profonda frustrazione del popolo nei confronti della persistente corruzione nel paese; incoraggia l'Unione europea e i suoi Stati membri a contribuire alla stabilità in Iraq sostenendo la ricostruzione e la riconciliazione postbelliche, nonché la creazione di istituzioni responsabili al fine di proteggere il paese dalle rivalità geopolitiche e colmare le crescenti divisioni sociali; sottolinea che la distruzione del patrimonio culturale e il saccheggio di opere d'arte e altri beni culturali durante i conflitti armati devono essere affrontati in termini sia di ricostruzione che di restituzione, al fine di proteggere e garantire l'integrità del patrimonio culturale e l'identità delle società e delle comunità, dei gruppi e degli individui; prende atto dell'importanza della missione consultiva dell'UE in Iraq; sottolinea, tuttavia, che si deve riformare se vuole aumentare il suo impatto sul campo, in cooperazione con le autorità irachene; |
11. |
ricorda che il conflitto in Libano è una conseguenza del clientelismo degli attori politici, unito alla corruzione endemica, e che qualsiasi aiuto finanziario dell'UE deve essere subordinato a un governo democratico e inclusivo che adotti una chiara posizione contro la corruzione; esprime profonda preoccupazione per il protrarsi della crisi politica, economica, finanziaria e sociale in Libano che continua a causare sofferenze alla popolazione; accoglie con favore le elezioni parlamentari tenutesi in Libano il 15 maggio 2022 e chiede la formazione rapida e inclusiva di un nuovo governo orientato al conseguimento di obiettivi specifici, credibile e responsabile e libero dalle ingerenze straniere; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a continuare a esercitare una forte pressione sui rappresentanti politici del Libano affinché adottino riforme, anche subordinando il sostegno strutturale su larga scala all'attuazione di un reale cambiamento; invita al tempo stesso l'UE e i suoi Stati membri a potenziare l'assistenza umanitaria al popolo libanese insieme al sostegno ai servizi pubblici fondamentali, alle organizzazioni di base e alla società civile; |
12. |
sottolinea la particolare responsabilità del regime siriano; richiama l'attenzione sulle specifiche responsabilità della Russia, quale membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che dal 2011 ha posto il veto alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite volte a trovare una soluzione politica alla crisi siriana in 18 occasioni; accoglie con favore la decisione dell'aprile 2021 dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche di sospendere i membri siriani dall'organizzazione; ricorda che la guerra civile siriana è uno dei conflitti più mortali degli ultimi decenni nella regione, che ha causato la morte di mezzo milione di persone e lo sfollamento forzato di 14 milioni di siriani; ricorda la tragedia umana causata dallo sfollamento di oltre la metà degli abitanti sia all'interno del paese sia, come profughi, in tutta la regione e in Europa; sottolinea la necessità di porre fine all'occupazione attualmente in atto di diverse parti della Siria da parte di attori regionali; sottolinea la necessità di una risoluzione del conflitto in corso in Siria, che sia basata sulla democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale del paese; sottolinea che tale risoluzione dev'essere raggiunta attraverso il dialogo; apprezza tutti gli sforzi compiuti dall'UE, dai suoi Stati membri e dalla società civile per documentare e perseguire i crimini contro l'umanità e invita l'Unione europea a intensificare gli sforzi per porre fine all'impunità di tali soggetti; osserva che dallo scoppio della guerra civile nessuna delle cause principali è stata risolta, mentre le tensioni regionali si sono aggravate e la crisi economica siriana è ulteriormente peggiorata, causando gravi sofferenze tra la popolazione civile; accoglie con favore il sostegno finanziario dell'UE a Turchia, Libano e Giordania per l'accoglienza dei profughi siriani; ricorda che la Siria non è un paese sicuro a cui possano far ritorno i sette milioni di profughi fuggiti dalla repressione e dal conflitto dal 2011; sottolinea che la distruzione del Daesh/ISIS rimane una priorità assoluta per la coalizione internazionale contro il Daesh/ISIS, poiché nonostante le recenti importanti battute d'arresto della sua leadership, esso continua a compiere attacchi e rimane una minaccia regionale e globale; |
13. |
invita gli Stati membri dell'UE ad adempiere all'obbligo di rimpatriare immediatamente i propri cittadini, sia i minori che le loro madri, che sono detenuti da più di quattro anni nei campi profughi di Al Hol e Al Roj nell'Amministrazione autonoma del Nord e dell'Est della Siria; ritiene che, nel caso in cui le madri o i padri abbiano responsabilità penali, debbano essere processati al loro ritorno nello Stato membro; |
14. |
sottolinea che una Libia stabile, sicura, unita e prospera è una priorità per l'UE; raccomanda, a tale proposito, che l'UE rimanga neutrale nelle lotte di potere in corso nel paese, soprattutto dopo gli scontri recenti; sottolinea che l'UE dovrebbe sostenere progetti volti ad aumentare la creazione di posti di lavoro, in particolare nella regione del Fezzan, che svolgerebbero un ruolo importante nella stabilizzazione del paese; |
15. |
sottolinea l'impegno di lunga data dell'UE nei confronti delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e della precedente risoluzione del Parlamento del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, che riflettono la posizione dell'UE sul conflitto israelo-palestinese, nonché il suo impegno di lunga data per una soluzione equa e globale fondata sulla coesistenza di due Stati; sottolinea inoltre che, conformemente al diritto internazionale, gli insediamenti illegali impediscono l'instaurazione della soluzione dei due Stati quale politica consolidata dell'Unione europea; ricorda che i colloqui di pace tra Israele e l'Autorità palestinese per una risoluzione definitiva del conflitto basata su una soluzione che consenta a entrambi i paesi di vivere fianco a fianco in pace e sicurezza, sulla base dei confini stabiliti nel 1967, sono, tra le altre cose, un prerequisito per la stabilità; esprime ancora una volta la sua profonda preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e chiede la revoca di tutte le misure restrittive alla circolazione di persone e merci imposte da Israele sul territorio, che stanno avendo un impatto devastante sulla popolazione; invita la Commissione e il Consiglio a scoraggiare qualsiasi attività di entrambe le parti che comprometta la soluzione dei due Stati, come l'espansione degli insediamenti; deplora vivamente il perdurare della violenza, degli atti di terrorismo e dell'incitamento alla violenza, che sono fondamentalmente incompatibili con la promozione di una soluzione pacifica fondata sulla coesistenza di due Stati; insiste sull'importanza di indire elezioni palestinesi; invita l'UE a prestare particolare attenzione al conflitto israelo-palestinese vista la sua eccezionale durata e gli attuali sviluppi, che non mostrano alcuna prospettiva realistica di stabilità in Medio Oriente; |
16. |
riconosce la normalizzazione delle relazioni tra Emirati arabi uniti, Bahrain, Marocco e Sudan, da un lato, e Israele, dall'altro; incoraggia la cooperazione regionale e sostiene la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Stati arabi, promuovendo la piena inclusione dell'Autorità nazionale palestinese, in linea con gli sforzi dell'UE e degli Stati Uniti per conseguire pace, sicurezza e stabilità nella regione e conformemente al quadro delle Nazioni Unite, all'iniziativa di pace araba e agli accordi di Oslo; invita a sfruttare tale slancio per favorire il dialogo e la cooperazione nella regione, al fine di sostenere il processo di pace in Medio Oriente e la soluzione dei due Stati come pure il rispetto del diritto internazionale; osserva che gli accordi di Abraham sono un fattore di riorganizzazione delle relazioni interstatali nella regione che deve essere preso in considerazione nello sviluppo di una strategia europea per contribuire alla stabilizzazione della regione; invita la Commissione e il Consiglio a esplorare con i rispettivi paesi arabi in che modo i loro accordi di normalizzazione con Israele possono favorire la soluzione dei due Stati; |
17. |
riafferma il contributo fondamentale dell'UNRWA alla stabilità e alla sicurezza in un contesto difficile, caratterizzato da crescenti esigenze umanitarie e di sviluppo, e fa appello all'UE e a tutta la comunità internazionale affinché offrano un sostegno sufficiente all'Agenzia sia dal punto di vista politico che finanziario, al fine di garantire l'adempimento del suo mandato e di assicurarne il rinnovo da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2022; sottolinea che i finanziamenti dell'UE non devono essere sospesi in assenza di prove di un uso improprio; |
18. |
esorta l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare le conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina sull'approvvigionamento alimentare mondiale e sui prezzi in termini di stabilità della regione; invita la Commissione ad affrontare in via prioritaria le implicazioni per la sicurezza alimentare dell'aggressione russa in Ucraina su alcuni paesi della regione del Medio Oriente, concentrandosi in particolare sui paesi più vulnerabili a causa dell'elevata dipendenza dalle importazioni e della mancanza di sicurezza sociale, e garantendo che qualsiasi sostegno finanziario vada a beneficio diretto dei gruppi più vulnerabili sottolinea che il conflitto in Ucraina potrebbe esacerbare le pressioni inflazionistiche già innescate dalla pandemia COVID-19, aggravando così la crisi alimentare e umanitaria nei paesi più dipendenti del Medio Oriente; |
Opzioni in materia di stabilità e sicurezza
19. |
sottolinea che qualsiasi forma di cooperazione deve basarsi su un approccio di sicurezza umana e sul rispetto del diritto internazionale, dell'ordine mondiale basato su regole e degli obiettivi condivisi di promozione dei diritti umani e della democrazia; |
20. |
invita tutti gli Stati membri dell'UE a non farsi coinvolgere in rivalità regionali; sottolinea che, alla luce dei conflitti in corso e delle segnalazioni di repressione interna, l'esportazione di armi verso alcuni paesi della regione del Medio Oriente può costituire una violazione della posizione dell'UE definita nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio. chiede che il controllo delle esportazioni di armi nella regione sia garantito attraverso un meccanismo di consultazione tra gli Stati membri; |
21. |
deplora il fatto che i paesi vicini interferiscano troppo spesso nelle crisi interne degli altri paesi e che tali ingerenze, siano esse politiche o anche militari, siano dannose, causino danni a lungo termine alle relazioni interstatali nella regione e impediscano la risoluzione dei conflitti; si rivolge ai paesi della regione affinché si astengano dall'esportare armi o combattenti verso paesi teatro di conflitti interni o dall'intervenire militarmente in altri paesi in conflitto attraverso gruppi militari e paramilitari, dal momento che tali interventi figurano contribuiscono alla destabilizzazione della regione, indeboliscono le strutture statali e sponsorizzano un gruppo di combattenti che hanno orientamenti ideologici diversi; condanna, a questo proposito, le continue violazioni della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq da parte della Turchia; condanna anche il recente uso da parte dell'Iran di missili balistici e droni per attaccare la regione del Kurdistan iracheno quale violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq; si oppone fermamente all'uso di droni nelle uccisioni extragiudiziali ed extraterritoriali e chiede un impegno a lavorare nei pertinenti consessi internazionali su un divieto globale; evidenzia in particolare i pericoli connessi all'utilizzo di sistemi autonomi e comandati a distanza per tali operazioni; |
22. |
invita l'UE a sfruttare appieno le nuove forme di cooperazione e sostegno finanziario come lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale e lo strumento europeo per la pace, agendo in linea con i principi guida già stabiliti e in modo tale da promuovere la stabilità e lo sviluppo umano; |
23. |
plaude all'impegno dell'UE a creare una zona senza armi di distruzione di massa in Medio Oriente, in conformità con la risoluzione sul Medio Oriente della conferenza delle parti del 1995 per l'esame e l'estensione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e apprezza la promozione da parte dell'Unione di misure volte a rafforzare la fiducia in tale processo in modo completo, verificabile e irreversibile; esprime profonda preoccupazione per la possibilità che si verifichi una corsa al nucleare nella regione e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di attivare e rafforzare tutti i canali diplomatici per scongiurare tale evenienza e per porre fine a tale fenomeno; osserva che Israele, non essendo parte contraente del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ha mantenuto a lungo un atteggiamento ambiguo riguardo al suo status nucleare; invita Israele a firmare il trattato di non proliferazione delle armi nucleari; |
24. |
condanna con la massima fermezza la repressione generalizzata dell'Iran nei confronti di manifestanti pacifici a seguito dell'uccisione, da parte delle autorità iraniane, della ventunenne Mahsa Amini per non aver rispettato il codice di abbigliamento obbligatorio del regime; esprime la massima ammirazione, rispetto e sostegno nei confronti delle donne e degli uomini che protestano pacificamente per i diritti e le libertà fondamentali, come il diritto delle donne di non indossare il velo; si compiace delle ulteriori sanzioni mirate varate dal Consiglio nei confronti di alti funzionari del regime iraniano coinvolti nella repressione, fra cui il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, la polizia morale e, vista la crescente censura online, il ministro dell'Informazione; afferma che il Parlamento dovrebbe cessare di svolgere riunioni ufficiali con funzionari iraniani fintanto che sei dei suoi deputati sono soggetti a sanzioni mirate da parte dell'Iran; ribadisce il proprio sostegno al piano d'azione congiunto globale, chiedendo nel contempo un accordo più completo in merito al programma missilistico iraniano; deplora profondamente il fatto che l'Iran continui a sostenere il regime repressivo in Siria e a Hezbollah in Libano ed esporti droni militari e missili in Russia, nonostante la guerra di aggressione che quest'ultima conduce contro l'Ucraina; |
25. |
prende atto della dimensione strategica della cooperazione energetica con la regione del Medio Oriente; sottolinea la necessità di diversificare le fonti di energia dell'UE e invita il SEAE e la Commissione a effettuare una valutazione delle implicazioni nell'ambito della sicurezza derivanti da eventuali accordi sull'importazione di petrolio, gas o idrogeno nell'UE; sottolinea che la stabilità e la prosperità regionali sono un obiettivo chiave dell'UE, vista l'importanza della regione nella diversificazione delle fonti energetiche dell'UE; invita l'UE a non limitarsi a sostituire le sue importazioni di gas e petrolio dalla Russia con l'approvvigionamento di idrocarburi dal Medio Oriente allargato, bensì a cogliere l'opportunità di ridurre di due terzi la sua dipendenza dal gas russo prima della fine del 2022, in modo da ridurre la dipendenza complessiva dell'UE dai combustibili fossili e incentivare gli investimenti nella generazione di energia da fonti rinnovabili nonché nell'interconnettività elettrica; invita l'UE a rafforzare il suo impegno con i paesi del Medio Oriente allargato in merito al Green Deal europeo; chiede all'UE di incoraggiare e sostenere i paesi della regione nel raggiungimento dei loro obiettivi climatici, soprattutto sfruttando la loro grande capacità di generare energia rinnovabile; ritiene che la dipendenza della regione dall'estrazione e dal commercio di idrocarburi rappresenti una minaccia per la sua futura stabilità; invita l'UE a sottolineare i vantaggi reciproci della cooperazione nella transizione verde, in particolare i vantaggi di una crescita sostenibile, nei confronti dei suoi interlocutori nella regione; invita l'UE a prendere in considerazione la creazione di un partenariato per le energie rinnovabili con i paesi del Medio Oriente allargato; |
26. |
evidenzia la necessità di contrastare il finanziamento delle organizzazioni e delle attività terroristiche; sottolinea che l'UE deve contribuire a porre fine al riciclaggio di denaro e ad arrestare i flussi finanziari illeciti adottando una chiara strategia che affronti le carenze nel controllo di tali tipologie di fondi da parte di diversi Stati della regione; deplora il fatto che gli Emirati arabi uniti abbiano offerto un rifugio sicuro agli oligarchi russi consentendo loro di sottrarsi alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia; sottolinea che lo storico e avanzato partenariato di sicurezza con la regione richiede un approccio congiunto nei confronti dell'aggressione russa contro l'Ucraina e degli interessi europei fondamentali; deplora altresì il fatto che le sanzioni dell'UE nei confronti del regime siriano siano eluse sin dal 2011 tramite il Libano, l'Iran e la Russia; |
27. |
condanna fermamente gli attacchi compiuti da gruppi terroristici nella regione; invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri ad assumersi un fermo impegno nei confronti dei governi legittimi che lottano contro le reti jihadiste; plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione e dal SEAE per istituire una rete di esperti nel settore della lotta al terrorismo tra le delegazioni dell'UE in diversi paesi della regione e per fornire un sostegno mirato, come richiesto da diversi governi; chiede una cooperazione più sistematica nella prevenzione e nella lotta contro la radicalizzazione e il terrorismo attraverso programmi civili mirati, su misura e sottoposti a valutazione periodica; plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione, e in particolare dal servizio degli strumenti di politica estera, per istituire programmi volti a sviluppare partenariati con diversi paesi della regione al fine di combattere la radicalizzazione e il terrorismo; ritiene che tali programmi su misura, sostenuti da risorse materiali e finanziarie adeguate alle esigenze specifiche dei paesi beneficiari, possano costituire uno strumento efficace per la cooperazione in materia di sicurezza; chiede, tuttavia, che sia effettuata una valutazione approfondita dell'efficacia di tali progetti e che si provveda affinché i prestatori di servizi, spesso provenienti da agenzie degli Stati membri, forniscano una formazione adeguata e adatta alle esigenze indicate dai paesi ospitanti, nonché basata su una reale competenza professionale; |
28. |
accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio della legge Magnitsky quale importante strumento dell'UE per sanzionare i responsabili di violazioni dei diritti umani; chiede l'elaborazione di misure restrittive nei confronti dei funzionari iraniani coinvolti nelle gravi violazioni dei diritti umani contro i difensori dei diritti umani iraniani, i detenuti politici e coloro che manifestano pacificamente nel paese; |
Cittadini e diritti umani
29. |
evidenzia che i contatti interpersonali e la cooperazione in settori quali il commercio, l'istruzione, la scienza e la cultura svolgono un ruolo importante nella regione e possono apportare un contributo fondamentale alla stabilità della regione nonché colmare il divario sia con l'UE che tra i diversi Stati; apprezza, in tale contesto, la proposta presentata dalla Commissione per l'esenzione del visto per i cittadini del Kuwait e del Qatar; invita la Commissione a impegnarsi rapidamente in colloqui tecnici volti a garantire il rispetto dei criteri pertinenti al fine di conseguire, in ultima analisi, l'esenzione del visto per i cittadini del Kuwait e del Qatar; invita la Commissione a facilitare l'accesso al programma Erasmus+ per gli studenti della regione; |
30. |
sottolinea l'importanza di una presenza politica e diplomatica dell'UE costante e in espansione nella regione al fine di promuovere il dialogo politico strategico e migliorare gli scambi tra i paesi della regione, in modo tale da promuovere la stabilità; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di rafforzare le attività diplomatiche e politiche a favore della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, come richiesto dai movimenti popolari pacifici nella regione del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale; |
31. |
osserva che l'UE e i suoi Stati membri sono attualmente coinvolti in varie operazioni militari e nella cooperazione nella regione: la forza navale dell'UE in Somalia (operazione Atalanta), mirante a proteggere le navi del Programma alimentare mondiale e altri trasporti marittimi vulnerabili e a scoraggiare, prevenire e reprimere la pirateria e le rapine a mano armata in mare, l'operazione della forza navale dell'UE nel Mediterraneo IRINI, l'operazione statunitense Inherent Resolve, finalizzata a sostenere le forze associate fintanto che non riescano a sconfiggere in modo indipendente il Daesh/ISIS in zone designate dell'Iraq e della Siria, l'operazione Sea Guardian della NATO per lo sviluppo delle capacità di sicurezza marittima, il sostegno alla conoscenza della situazione marittima e alla lotta contro il terrorismo marittimo, nonché la missione europea di sorveglianza marittima nello stretto di Hormuz; ritiene che grazie a tali impegni, che rispondono alle minacce collettive riconosciute dal diritto internazionale, l'UE stia apportando un contributo significativo alla sicurezza nella regione; osserva, tuttavia, che il coinvolgimento individuale di alcuni Stati membri nelle crisi o nei conflitti locali non rientra nell'ambito di sforzi più strettamente coordinati a livello europeo, ad esempio in Siria o in Libia; sottolinea la necessità di monitorare e valutare la presenza dell'UE da una prospettiva di diritti umani e di tenere conto dei criteri di sicurezza umana; |
32. |
deplora che i leader della regione abbiano risposto con il ritorno all'autoritarismo alle diffuse proteste di piazza che chiedevano riforme democratiche in numerosi paesi arabi negli anni 2010-2011 e in periodi successivi, limitando ulteriormente la libertà di parola, la libertà di associazione, la libertà di riunione e la libertà di stampa di cittadini e residenti; sottolinea che lo Stato di diritto e i diritti umani, il buon governo e la lotta alla corruzione apportano benefici per le persone e promuovono la stabilità nella regione; sottolinea che la prospettiva di essere detenuti e torturati in modo arbitrario costituisce una forma inaccettabile di insicurezza per tutti i cittadini della regione e causa maggiori disordini sociali, sfiducia e risentimento nei confronti delle istituzioni nazionali; |
33. |
condanna il fatto che in tutta la regione i difensori dei diritti umani, gli attivisti, i giornalisti e coloro che sono percepiti come critici del sistema continuino a subire una repressione statale severa e diffusa; invita le delegazioni dell'UE e degli Stati membri presenti sul campo a dare priorità alle questioni relative ai diritti umani nelle loro interazioni con le autorità locali e a garantire la piena e scrupolosa attuazione di tutti gli orientamenti dell'UE, compresi quelli relativi ai difensori dei diritti umani, nonché del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia; invita l'UE a promuovere la tolleranza e la libertà di religione nella regione; invita la Commissione a garantire che la clausola democratica nei nostri accordi di associazione con i paesi terzi sia effettivamente applicata ogniqualvolta si verificano evidenti violazioni dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a utilizzare tutti i consessi multilaterali a loro disposizione, comprese le Nazioni Unite, per rinnovare o istituire meccanismi di indagine e segnalazione internazionali indipendenti al fine di affrontare le più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani in Medio Oriente, segnatamente la tortura, le sparizioni forzate e le uccisioni extragiudiziali; chiede, a tal fine, la ricostituzione del gruppo delle Nazioni Unite di eminenti esperti internazionali sullo Yemen, l'istituzione di un meccanismo delle Nazioni Unite di monitoraggio e segnalazione delle violazioni dei diritti umani in Egitto e il rinnovo del mandato della missione di informazione indipendente delle Nazioni Unite in Libia; |
34. |
esprime profonda preoccupazione per l'impatto sui diritti umani della vendita, dell'esportazione, dell'aggiornamento e della manutenzione delle tecnologie di sorveglianza di massa nella regione, dati i loro pessimi precedenti per quanto riguarda l'uso improprio della tecnologia a fini di repressione interna; condanna l'uso abusivo nella regione di tecnologie spyware come Pegasus, prodotto dal gruppo israeliano NSO; sottolinea che qualsiasi uso improprio del software di sorveglianza nei confronti di leader politici, giornalisti, attivisti o della società civile costituisce una grave violazione dei diritti e delle libertà fondamentali; sottolinea la minaccia specifica che le nuove tecnologie digitali rappresentano per i difensori dei diritti umani, gli esponenti dell'opposizione, i giornalisti e altri soggetti nel controllare, limitare e compromettere le loro attività; invita l'UE a prendere l'iniziativa per promuovere una moratoria immediata e globale sulla vendita, sul trasferimento e sull'uso della tecnologia spyware fino all'adozione di un solido quadro normativo in tale settore; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare un pieno dovere di diligenza in materia di diritti umani e un idoneo controllo di eventuali future esportazioni di tecnologie di sorveglianza e della relativa assistenza tecnica europee; invita l'UE e i suoi Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche e alla normativa repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo; invita le autorità competenti a rilasciare tutti i detenuti politici, compresi i giornalisti e i cittadini praticanti il giornalismo partecipativo, e a consentire lo sviluppo di un panorama mediatico libero, indipendente e diversificato, cosa che, a lungo termine, andrà a vantaggio della loro stessa stabilità e sicurezza; sottolinea l'importanza di contrastare la disinformazione e la diffusione di notizie false nella regione e invita l'UE a intraprendere azioni appropriate in merito, in particolare sostenendo i media indipendenti e le iniziative civiche educative; |
35. |
invita l'UE a promuovere ulteriormente lo sviluppo di una società civile solida e indipendente nella regione, in particolare attraverso l'impegno con i sindacati, le organizzazioni delle donne e le organizzazioni ambientaliste; osserva che l'UE ha interesse a impegnarsi con le organizzazioni locali della società civile per informare, valutare e diversificare meglio le sue politiche rivolte ai paesi della regione; evidenzia che la riduzione dello spazio per la società civile in diversi paesi rappresenta una minaccia per la stabilità della regione; deplora profondamente il forte deterioramento della libertà di associazione e gli attacchi contro le organizzazioni della società civile, attraverso repressioni e intimidazioni legali o di fatto, cui si è assistito in diversi paesi nel corso dell'ultimo decennio; ribadisce con forza che la difesa dei diritti e delle libertà civili e politici fondamentali è un ambito di attività legittimo per le organizzazioni della società civile, anche in Medio Oriente; |
36. |
sottolinea la gravità della violenza contro le donne nella regione, in particolare nelle situazioni di conflitto; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di invitare i loro interlocutori nella regione ad aumentare la partecipazione delle donne alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, ai negoziati di pace e al consolidamento e mantenimento della pace, alle risposte umanitarie e alla ricostruzione postbellica; chiede, a tale riguardo, all'UE di dare l'esempio e garantire un'equa rappresentanza delle donne all'interno delle sue delegazioni e missioni; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di integrare la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su «Donne, Pace e Sicurezza» in tutti i suoi sforzi di risoluzione dei conflitti nel Medio Oriente allargato; ribadisce la sua richiesta che il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III sia pienamente attuato e reso prioritario in tutti gli aspetti dell'azione esterna dell'UE; invita l'UE e i suoi Stati membri a esortare tutte le parti in conflitto nella regione ad adottare misure speciali volte a proteggere le donne e le ragazze dalla violenza di genere, in particolare dagli stupri e da altre forme di abuso sessuale, nelle situazioni di conflitto armato; sottolinea l'importanza di sostenere le organizzazioni femminili locali come mezzo di emancipazione; |
37. |
invita le autorità della regione a rispettare in ogni circostanza la proibizione della tortura quale sancita, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata e ratificata dalla maggior parte dei paesi della regione; chiede l'abolizione della pena di morte in tutta la regione; si rammarica che la comunicazione congiunta su un partenariato strategico con il Golfo non abbia introdotto alcuna tutela dei diritti umani nella cooperazione antiterroristica con gli Stati del Golfo e insiste affinché qualsiasi cooperazione con i paesi del Golfo e del Medio Oriente in questo settore sia soggetta alla rigorosa applicazione di tali tutele; prende atto con profonda preoccupazione del modello persistente nei paesi della regione, improntato all'adozione di leggi «antiterrorismo» formulate in modo vago, la cui attuazione nella pratica porta alla criminalizzazione del dissenso legittimo e pacifico; si compiace dello svolgimento di dialoghi bilaterali sui diritti umani con i paesi del Golfo arabo, come pure con Israele, la Giordania e il Libano; sottolinea, tuttavia, che tali dialoghi non dovrebbero essere esercizi meramente burocratici e dovrebbero invece mirare a garantire impegni e risultati concreti per conseguire progressi specifici in materia di diritti umani nei paesi partner; sottolinea altresì che i dialoghi annuali sui diritti umani non dovrebbero essere l'unica opportunità di intrattenere colloqui sui diritti umani con i rispettivi paesi; invita i leader dell'UE e degli Stati membri a farsi portavoce delle preoccupazioni espresse nei dialoghi e formulare le relative raccomandazioni durante tutte le interazioni ad alto livello con le controparti negli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo; esprime profonda preoccupazione per il costante deterioramento della situazione dei diritti umani in Arabia Saudita, che si è tradotta in un aumento delle esecuzioni nel 2022 e nella condanna di cittadini sauditi, come Salma al-Shehab, a una pena detentiva di 45 anni per aver utilizzato i social media; esprime profonda preoccupazione per la mancanza dell'attribuzione di responsabilità significative per l'omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi; |
38. |
pone in evidenza l'importanza degli obiettivi di sviluppo sostenibile, fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, quali principali promotori della stabilità nella regione; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l'UE e i paesi della regione al fine di conseguire tutti gli obiettivi, in particolare quelli riguardanti le sfide che richiedono una cooperazione globale, come i cambiamenti climatici, definendo strategie, orizzonti temporali e obiettivi chiari in tali settori; sottolinea che il modo migliore per l'UE di promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione consiste nell'affrontare le cause profonde; |
o
o o
39. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai segretari generali della Lega araba, dell'Unione per il Mediterraneo e del Consiglio di cooperazione del Golfo, nonché ai governi e ai parlamenti dei loro paesi membri. |
(1) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(2) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 167.
(3) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.
(4) Martin Griffiths, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, Filippo Grandi, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e Achim Steinerand, amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, «Message from the United Nations humanitarian, refugee, and development chiefs on the situation in Syria and the region» (Messaggio dei responsabili delle Nazioni Unite in ambito umanitario, dei rifugiati e dello sviluppo sulla situazione in Siria e nella regione), 10 maggio 2022.
(5) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, «Syria emergency» (Emergenza Siria), aggiornato il 15 marzo 2021.
(6) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, «Iraq Refugee Crisis Explained» (La crisi dei rifugiati iracheni spiegata), 7 novembre 2019.
(7) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, «Yemen Crisis Explained» (La crisi nello Yemen spiegata), 14 luglio 2022.
(8) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio.
(9) Acemoglu, D. et al., «Democracy Does Cause Growth» (La democrazia innesca effettivamente la crescita), Journal of Political Economy, Vol. 127, n. 1, 2019, pagg. 47-100.
(10) AlMezaini, K., «Humanitarian Foreign Aid of Gulf States — Background and Orientations» (L'aiuto umanitario degli Stati del Golfo — contesto e orientamenti), Fondazione Konrad Adenauer, relazione strategia n. 20, gennaio 2021.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/36 |
P9_TA(2022)0409
Prevenzione, gestione e migliore cura del diabete nell'UE in occasione della Giornata mondiale del diabete
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sulla prevenzione, la gestione e una migliore cura del diabete nell'UE in occasione della Giornata mondiale sul diabete (2022/2901(RSP))
(2023/C 167/05)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, |
— |
vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 3.4 (ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere il benessere e la salute mentale) e l'OSS 3.8 (conseguire una copertura sanitaria universale, compresi la protezione da rischi finanziari, l'accesso a servizi sanitari essenziali di qualità e l'accesso a medicinali e vaccini essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili per tutti) (1), |
— |
visto il quadro di monitoraggio mondiale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, in particolare la priorità di arrestare l'aumento del diabete e dell'obesità (2), |
— |
vista la relazione sull'esito della conferenza europea ad alto livello dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulle malattie non trasmissibili, tenutasi ad Ashgabat, Turkmenistan, il 9 e 10 aprile 2019, dal titolo «Time to Deliver in Europe: meeting non-communicable disease targets to achieve the Sustainable Development Goals» (È ora di agire in Europa: raggiungere i traguardi in materia di malattie non trasmissibili per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile) (3), |
— |
visto il patto mondiale dell'OMS sul diabete (4), |
— |
vista la sua risoluzione del 14 marzo 2012 sulla lotta al dilagare del diabete nell'UE (5), |
— |
viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 al riguardo (6), |
— |
viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381), e la risoluzione del Parlamento del 20 ottobre 2021 al riguardo (7), |
— |
viste la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 sulla strategia farmaceutica per l'Europa (COM(2020)0761) e la risoluzione del Parlamento del 24 novembre 2021 al riguardo (8), |
— |
viste la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021 sul piano europeo di lotta contro il cancro (COM(2021)0044) e la risoluzione del Parlamento del 16 febbraio 2022 sul rafforzamento dell'Europa nella lotta contro il cancro — Verso una strategia globale e coordinata (9), |
— |
visto il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) (10), |
— |
vista la proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari (COM(2022)0197) presentata dalla Commissione, |
— |
visto il regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie (11), |
— |
vista «Healthier together — iniziativa dell'UE sulle malattie non trasmissibili», pubblicata il 20 giugno 2022 dalla Commissione (12), |
— |
vista la risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità del 28 maggio 2019 dal titolo «Improving the transparency of markets for medicines, vaccines, and other health products» (Migliorare la trasparenza dei mercati dei medicinali, dei vaccini e di altri prodotti sanitari), |
— |
visto il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (13), |
— |
visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il diabete è una delle malattie non trasmissibili più comuni; che nell'UE vi sono oltre 33 milioni di persone affette da diabete; che si prevede che il numero di persone diabetiche nell'UE salirà a 38 milioni nel 2030 (14); |
B. |
considerando che circa la metà delle persone affette da diabete non raggiunge o non mantiene obiettivi ottimali di glucosio nel sangue (15), il che comporta un aumento del rischio di complicazioni legate al diabete, con conseguente deterioramento del benessere e altre conseguenze, tra cui la perdita di produttività e i costi per la società; che l'Europa è la regione con il maggior numero di bambini e giovani affetti da diabete di tipo 1 al mondo (16); |
C. |
considerando che oltre il 95 % delle persone diabetiche è affetta da diabete di tipo 2, con fattori di rischio tra cui il sovrappeso, il consumo di tabacco, la mancanza di esercizio fisico e una cattiva alimentazione; che il diabete di tipo 2 è sempre più diffuso tra i bambini e i giovani adulti (17); |
D. |
considerando che è stato dimostrato che il diabete di tipo 1 e di tipo 2 ha un impatto negativo sull'aspettativa di vita (18); che, secondo le stime, il diabete è la quarta causa di morte in Europa (19); |
E. |
considerando che attualmente non esiste una cura per il diabete; |
F. |
considerando che persone di tutte le età e di ogni estrazione sociale possono sviluppare il diabete; |
G. |
considerando che il diabete colpisce diversi gruppi socioeconomici in modo disuguale e che fattori socioeconomici ne determinano le implicazioni per la vita delle persone; |
H. |
considerando che tutti i pazienti hanno diritto a un trattamento ottimale, indipendentemente dai loro mezzi finanziari, dal genere, dall'età o dalla nazionalità, e che è urgente garantire la parità di accesso a cure sicure, efficaci e a prezzi abbordabili all'interno dell'UE; |
I. |
considerando che i cittadini dell'UE si trovano ancora ad affrontare iniquità in termini di prevenzione, protezione dai fattori di rischio, educazione a comportamenti sani e strumenti contro la disinformazione; che i cittadini dell'UE non godono di parità di trattamento in termini di accesso tempestivo a trattamenti e cure a costi abbordabili e di qualità nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni di un determinato paese; |
J. |
considerando che il diabete è causa di numerose complicazioni per la salute, e che un terzo delle persone affette da diabete sviluppa la retinopatia diabetica (20) e un terzo sviluppa patologie cardiovascolari (21); che quattro quinti delle malattie renali allo stadio terminale si verificano in persone affette da diabete di tipo 2 e/o ipertensione (22); che il diabete è causa di mortalità precoce e di disabilità (cecità, amputazioni, insufficienza cardiaca); |
K. |
considerando che alcune forme di diabete di tipo 2, il diabete in gravidanza, le complicazioni legate al diabete e altre conseguenze del diabete si possono prevenire mediante politiche che affrontino i fattori di rischio modificabili della patologia, come la promozione di uno stile di vita attivo e privo di tabacco e l'accesso ad alimenti sani, nonché politiche che affrontino i determinanti ambientali, culturali e socioeconomici della salute e la promozione della diagnosi e dell'azione precoci; che, tuttavia, il diabete è spesso diagnosticato troppo tardi e che fino a un terzo di tutte le persone affette da diabete nell'UE non è attualmente a conoscenza della propria patologia (23); |
L. |
considerando che l'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore delle confezioni aiuta i cittadini a compiere scelte alimentari più salutari, prevenendo in tal modo un consumo malsano di alimenti ricchi di sale, grassi e zuccheri e prevenendo l'obesità, che è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del diabete di tipo 2; |
M. |
considerando che le persone affette da diabete sono tra le più duramente colpite dalla COVID-19, non solo per il rischio di sviluppare forme gravi della malattia, ma anche per il rischio di future complicazioni derivanti dall'interruzione delle cure durante la pandemia (24); |
N. |
considerando che il diabete è una malattia complessa e multifattoriale a causa della sua interazione con altre condizioni e con tutti i livelli assistenziali; che la prevenzione, il trattamento e la gestione della malattia possono essere indicativi della qualità, dell'efficacia, delle prestazioni e della resilienza di un sistema sanitario; che una gestione e una cura efficaci del diabete portano anche a esiti migliori per altre malattie non trasmissibili e altre patologie; |
O. |
considerando che, a 100 anni dalla rivoluzionaria scoperta dell'insulina, esistono ancora molte disuguaglianze a livello mondiale, fra gli Stati membri e al loro interno per quanto riguarda l'accesso all'assistenza, all'istruzione, all'autonomia, ai medicinali, agli strumenti per il monitoraggio dei livelli di zucchero nel sangue, alle forniture e alle tecnologie e ai risultati in materia di salute (25); che occorrono ulteriori ricerche per individuare chiaramente i fattori di rischio personalizzati per il diabete di tipo 1, per contribuire a determinare le modalità migliori per consentire una diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e per individuare i pazienti che potrebbero beneficiare in futuro di un approccio terapeutico immunologico; che sono necessarie ulteriori ricerche, anche di tipo comportamentale, per migliorare e determinare ulteriormente gli interventi più incisivi per la prevenzione e la gestione del diabete di tipo 2; |
P. |
considerando che, in tutti gli Stati membri, circa il 9 % della spesa sanitaria è imputabile al diabete (26) e che fino al 75 % di tali costi potrebbe essere legato a complicazioni potenzialmente evitabili (27); che la prevenzione è più efficace di qualsiasi cura nel ridurre l'incidenza, la prevalenza e le complicazioni di alcuni tipi di diabete, oltre ad essere la strategia a lungo termine più efficace sotto il profilo dei costi per il controllo del diabete; |
Q. |
considerando che le persone affette da diabete devono gestire da sole la malattia, con l'aiuto o il supporto sporadico, poche volte all'anno, degli operatori sanitari che le assistono; che l'onere del diabete per gli individui affetti e le loro famiglie non è solo finanziario, ma comporta anche significativi problemi psicosociali e una ridotta qualità della vita; che le innovazioni nel campo dell'automisurazione della glicemia facilitano e migliorano la regolamentazione dei livelli di glucosio nel sangue; che sostenere la rapida disponibilità di tali innovazioni per i pazienti diabetici è vantaggioso, in quanto migliorano la gestione efficace del diabete, prevenendo in tal modo complicazioni e conseguenti costi sanitari; |
R. |
considerando che non esiste un quadro giuridico dell'UE relativo alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da diabete o da altre patologie croniche, e che in tutta l'Unione europea i pregiudizi al riguardo sono ancora diffusi nelle scuole, in sede di assunzioni, sul posto di lavoro, per la stipula di polizze assicurative e nelle valutazioni di idoneità per il rilascio della patente di guida; che negli ultimi anni gli sviluppi della conoscenza, del trattamento e della tecnologia del diabete hanno permesso alle persone affette dalla malattia di esercitare un controllo molto più preciso e continuo dei loro livelli di glucosio nel sangue, superando così i rischi precedentemente percepiti nelle loro attività quotidiane; |
S. |
considerando che è stato dimostrato che le persone affette da diabete e altre malattie non trasmissibili corrono un forte rischio di interrompere le cure e di sviluppare sintomi e complicazioni più gravi durante le emergenze umanitarie; |
T. |
considerando che diverse azioni dell'UE hanno affrontato il diabete, tra cui le conclusioni del Consiglio del 2006 sulla promozione di stili di vita sani e la prevenzione del diabete e la risoluzione del Parlamento del 14 marzo 2012 sulla lotta al dilagare del diabete nell'UE; che vi sono forti motivazioni per intensificare gli sforzi in risposta al crescente onere del diabete e l'urgente necessità che gli Stati membri intraprendano azioni decise, soprattutto alla luce del valore aggiunto di sforzi concertati a livello di UE; che «Healthier together — iniziativa dell'UE sulle malattie non trasmissibili» risponde ad alcune delle esigenze e richieste degli Stati membri sollevate nella risoluzione del Parlamento del 2012, ma non dispone di un quadro d'azione chiaro negli Stati membri e non ha obiettivi e traguardi concreti che consentano di fissare obiettivi e misurare i progressi; |
1. |
si rammarica profondamente per il numero crescente di persone che convivono con il diabete ed esprime la propria solidarietà ai pazienti affetti da questa destabilizzante malattia e alle loro famiglie; |
2. |
ricorda gli obiettivi globali per affrontare il diabete entro il 2030 adottati in occasione della 75a Assemblea mondiale della sanità, ovvero garantire che l'80 % delle persone che convivono con il diabete abbia avuto la sua diagnosi; che l'80 % abbia un buon controllo della glicemia; che l'80 % delle persone con diagnosi di diabete abbia un buon controllo della pressione sanguigna; che il 60 % delle persone con diabete di età pari o superiore a 40 anni riceva statine e che il 100 % delle persone affette da diabete di tipo 1 abbiano accesso all'automonitoraggio dell'insulina e della glicemia a prezzi accessibili di qualità e a prezzi accessibili; sottolinea che gli obiettivi di copertura dell'UE per il 2030 dovrebbero essere ancora più ambiziosi; |
3. |
apprezza la dichiarazione congiunta rilasciata dalla Commissione e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS in occasione della 70a sessione del comitato regionale dell'OMS per l'Europa nel 2020, in cui hanno promesso di rafforzare il loro già forte partenariato e di adattarlo alle nuove priorità sanitarie, tra cui una risposta globale alle malattie non trasmissibili (28); |
4. |
plaude allo sviluppo di «Healthier together — iniziativa dell'UE sulle malattie non trasmissibili» e invita gli Stati membri ad avvalersi delle migliori pratiche delineate nel documento e dei finanziamenti messi a disposizione attraverso vari programmi dell'UE; |
5. |
invita la Commissione e gli Stati membri a dar prova di impegno politico e a fissare obiettivi ambiziosi per invertire la tendenza all'aumento del numero di cittadini europei affetti da diabete, ridurre le disuguaglianze tra i cittadini dell'UE e migliorare l'assistenza alle persone affette da diabete e la loro qualità di vita; |
6. |
sottolinea, a tale proposito, che la Commissione dovrebbe dar seguito a «Healthier together — iniziativa dell'UE sulle malattie non trasmissibili», anche collaborando con gli Stati membri allo sviluppo e all'attuazione di criteri e metodi comuni e standardizzati per la raccolta di dati sul diabete, nonché alla raccolta, alla registrazione, al monitoraggio e alla gestione di dati epidemiologici completi sul diabete e di dati economici sul costo della prevenzione e della gestione del diabete nell'UE, comprese le preferenze dei pazienti e i dati generati dai pazienti; sottolinea che la promozione e il pieno utilizzo delle migliori pratiche e il sostegno alla ricerca sull'efficacia degli interventi clinici e dei programmi di prevenzione daranno migliori risultati non solo per il diabete, ma anche per tutte le altre complicazioni e patologie concomitanti; |
7. |
invita gli Stati membri a elaborare, attuare e monitorare piani e strategie nazionali per il diabete che includano traguardi e obiettivi comparabili, compresa una componente di riduzione dei rischi e di screening/azione precoce che affronti, tra l'altro, i determinanti socioeconomici della salute, la promozione di ambienti favorevoli alla salute e all'alfabetizzazione sanitaria e digitale, l'istruzione e la sensibilizzazione rivolte sia alla popolazione in generale sia ai gruppi ad alto rischio in particolare (come le persone prediabetiche) e che miri a ridurre le disuguaglianze e a ottimizzare le risorse sanitarie; |
8. |
invita la Commissione a garantire che tutte le azioni e tutti i documenti dell'UE nei vari settori di lavoro riflettano i dati più aggiornati, in particolare per quanto riguarda i fattori di rischio modificabili e le misure di riduzione del rischio, e forniscano un quadro accurato del diabete per combattere la stigmatizzazione e la discriminazione; |
9. |
insiste sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla prevenzione di tutte le malattie non trasmissibili e chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare, attuare e valutare piani di prevenzione adeguatamente finanziati; |
10. |
deplora le notevoli disuguaglianze sanitarie nell'UE, anche per quanto riguarda la prevenzione delle malattie non trasmissibili; insiste sull'esigenza di individuare le popolazioni vulnerabili, emarginate e socialmente escluse e le persone che vivono in zone periferiche (quali le zone rurali, isolate o ultraperiferiche lontane dai centri medici) e di prestarvi particolare attenzione per garantirne l'accesso ai servizi di prevenzione; ritiene, a tale riguardo, che anche la prevenzione debba rientrare nell'ambito della giustizia sociale, il che comporta la necessità di cambiamenti sistemici attraverso politiche pubbliche rivolte all'intera popolazione che vadano oltre i cambiamenti del comportamento individuale; |
11. |
invita gli Stati membri a garantire che i pazienti continuino ad avere accesso alle cure primarie e secondarie e ai trattamenti e alle tecnologie per il diabete, comprese le tecnologie di sanità elettronica come i sistemi di monitoraggio continuo del glucosio e i nuovi sistemi di somministrazione dell'insulina, e a sostenere i pazienti nell'acquisizione e nel mantenimento delle competenze e delle conoscenze necessarie per consentire una gestione competente e autonoma lungo tutto l'arco della vita; |
12. |
sottolinea l'importanza di affrontare le malattie non trasmissibili da una prospettiva che riconosca che la salute umana, animale e ambientale sono inestricabilmente legate, e quindi tutte le misure per combattere le malattie non trasmissibili dovrebbero essere saldamente ancorate all'approccio «One Health»; |
13. |
sottolinea l'importanza della legislazione e delle azioni dell'UE in materia di salute, tra cui la direttiva sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (29), i mandati riveduti per le agenzie di sanità pubblica dell'UE, la proposta di regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2020)0727), la direttiva sui prodotti del tabacco (30), il programma EU4Health e la strategia farmaceutica per prevenire le malattie croniche e affrontare i rischi per la salute; |
14. |
sottolinea il ruolo essenziale di un ambiente alimentare sano nella prevenzione delle malattie non trasmissibili e chiede agli Stati membri e alla Commissione di intensificare le loro azioni per garantire che gli alimenti più sani e sostenibili siano anche i più accessibili; |
15. |
sottolinea la necessità di affrontare i fattori di rischio modificabili delle malattie non trasmissibili mediante politiche che promuovano una vita attiva e senza tabacco, l'accesso ad alimenti sani e l'attività fisica, e che contrastino i fattori ambientali, culturali e socioeconomici delle cattive condizioni di salute; |
16. |
riconosce che l'obesità è considerata un fattore di rischio primario per il diabete di tipo 2; pone l'accento sul ruolo di un'alimentazione sana nella prevenzione e nella gestione del diabete di tipo 2; sottolinea che il rischio individuale di sviluppare il diabete può essere ridotto aumentando il consumo di vegetali e alimenti di origine vegetale prodotti in modo sostenibile, come frutta e ortaggi freschi, cereali integrali e legumi (31); sottolinea altresì l'esigenza di far fronte al consumo eccessivo di carne, prodotti ultralavorati e prodotti ad alto contenuto di zuccheri, sale e grassi; accoglie con favore la revisione del programma «Frutta, verdura e latte nelle scuole» dell'UE e della politica dell'UE sulla promozione dei prodotti agricoli; |
17. |
chiede che la Commissione e gli Stati membri incoraggino e aiutino i consumatori a compiere scelte informate, salutari e sostenibili per quanto riguarda i prodotti alimentari, adottando un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata dell'UE sulla parte anteriore delle confezioni, sviluppata sulla base di dati scientifici solidi e indipendenti; apprezza l'attenzione rivolta all'alimentazione sana nel quadro della garanzia europea per l'infanzia e invita a elaborare un nuovo piano d'azione dell'UE contro l'obesità infantile; sostiene le misure fiscali tese a rendere gli alimenti freschi (quali frutta e ortaggi, legumi e cereali integrali) più economici e accessibili a livello nazionale, soprattutto per le persone a basso reddito; incoraggia gli Stati membri a ricorrere alle politiche dei prezzi, quali la differenziazione delle aliquote IVA, e ai controlli della commercializzazione per promuovere la domanda, l'accesso e la disponibilità a prezzi abbordabili di alimenti e bevande a basso tenore di grassi saturi, grassi trans, sale e zuccheri; sostiene gli Stati membri nella revisione delle pertinenti disposizioni volte a limitare la pubblicità delle bevande zuccherate e dei prodotti alimentari trasformati ad alto tenore di grassi, sale e zuccheri, compresa la pubblicità sui social media, e attende con interesse le proposte legislative annunciate al riguardo nell'ambito della strategia «Dal produttore al consumatore»; |
18. |
sottolinea che il tabacco, il consumo nocivo di alcol e l'inquinamento ambientale sono fattori di rischio comuni di altre malattie croniche; chiede nuovamente lo sviluppo di un programma integrato di prevenzione delle malattie croniche, in stretta collaborazione con il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili; |
19. |
ribadisce l'importanza del Green Deal europeo quale fattore che contribuisce in modo significativo alla prevenzione delle malattie in Europa, riducendo l'inquinamento dell'aria, degli alimenti, dell'acqua e del suolo e l'esposizione a sostanze chimiche nonché garantendo l'accesso ad alimenti sani e la disponibilità di informazioni sugli stessi; invita a integrare una valutazione d'impatto delle politiche in materia di incidenza delle malattie non trasmissibili nella strategia «Dal produttore al consumatore», nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, nella strategia tesa verso un inquinamento zero e nella strategia per un ambiente non tossico; |
20. |
chiede che la Commissione e gli Stati membri sostengano la digitalizzazione dei servizi sanitari nazionali e l'adozione di nuovi strumenti e tecnologie, che consentano una raccolta di dati, un monitoraggio e un'azione più efficaci al fine di migliorare l'autogestione, di ridurre il rischio di complicanze legate al diabete e di altre sue conseguenze nonché di migliorare la qualità della vita; evidenzia che qualsiasi transizione digitale nell'assistenza sanitaria dovrebbe accompagnata da un miglioramento delle competenze digitali nel settore della salute, essere agevole per l'utente e incentrata sul paziente nonché promuovere la fiducia garantendo standard elevati in materia di riservatezza dei dati e cibersicurezza; pone l'accento, a tal proposito, sul potenziale che lo spazio europeo dei dati sanitari presenta in relazione alle malattie non trasmissibili, tra cui il diabete; |
21. |
invita la Commissione a dialogare in modo strutturato con le organizzazioni dei pazienti e le persone affette da diabete e da altre malattie croniche e a incoraggiare l'elaborazione di un insieme comune di misure di risultato che interessino principalmente le persone affette da diabete, da utilizzare per la valutazione normativa e il processo decisionale in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso nonché in sede di sviluppo e attuazione delle politiche pertinenti, compresi i piani nazionali sul diabete e i programmi di sensibilizzazione; |
22. |
chiede che la Commissione continui a fornire sostegno finanziario, in modo trasparente, alle principali organizzazioni non governative, comprese quelle che difendono e rappresentano i pazienti, i consumatori e gli operatori sanitari; |
23. |
invita gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a rafforzare i loro modelli nazionali di assistenza, concentrandosi sulla diffusione di un'assistenza incentrata sulla persona e pienamente integrata nell'intero percorso di cura, in particolare includendo la prevenzione delle malattie, la prevenzione delle complicanze legate al diabete e il sostegno in materia di salute mentale; |
24. |
chiede che la Commissione e gli Stati membri individuino e affrontino gli ostacoli all'insulina umana e ai prodotti analoghi, e garantiscano l'accessibilità economica sia per gli utenti che per i sistemi sanitari nazionali; |
25. |
invita la Commissione a fornire orientamenti concreti agli Stati membri per garantire la continuità delle cure delle persone affette da diabete durante le emergenze umanitarie, e sottolinea la necessità di fornire cure per il diabete nel contesto delle risposte umanitarie; |
26. |
chiede che la Commissione sostenga lo sviluppo delle competenze nell'ambito dell'assistenza primaria e di prossimità in tutti gli Stati membri, garantendo l'integrazione e la continuità delle cure, ponendo l'accento sulla collaborazione tra professionisti in seno a équipe di assistenza multidisciplinari; |
27. |
invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il coordinamento della ricerca sul diabete a livello europeo e tra Stati membri; |
28. |
chiede che la Commissione e gli Stati membri sostengano la ricerca sulle esigenze cliniche insoddisfatte per il diabete e sulle sue numerose comorbilità e complicanze, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete e da altre malattie croniche; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la capacità produttiva di insulina, di dispositivi di iniezione e di strumenti di monitoraggio della glicemia di qualità e a prezzi accessibili, al fine di migliorare la competitività, l'approvvigionamento nazionale e l'accesso dei pazienti; |
29. |
sottolinea l'importanza dell'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione medica dell'Unione e invita la Commissione a sviluppare il lavoro del piano europeo di lotta contro il cancro a tal riguardo; ribadisce il suo invito, formulato nella sua risoluzione del 24 novembre 2021, a sostenere ulteriori ricerche sulle popolazioni sottorappresentate, come gli anziani, i bambini, le donne e i pazienti con comorbilità, compresi i casi di obesità come morbilità primaria e i casi in cui agisce come malattia cronica che porta ad altre malattie non trasmissibili come il diabete; |
30. |
teme che l'accessibilità, anche economica, dei medicinali rimanga una sfida per i sistemi sanitari nazionali e che i medicinali innovativi abbiano un costo elevato o che addirittura non siano immessi sui mercati di determinati Stati membri per ragioni commerciali; |
31. |
invita nuovamente la Commissione a garantire che i finanziamenti dell'UE per la ricerca e lo sviluppo in ambito biomedico siano subordinati alla piena trasparenza e tracciabilità degli investimenti, ad obblighi di fornitura in tutti gli Stati membri e all'impegno a offrire i migliori risultati ai pazienti, anche assicurando che i medicinali prodotti siano accessibili e abbiano prezzi contenuti; |
32. |
invita la Commissione a valutare e rivedere periodicamente il sistema di incentivi, a migliorare la trasparenza dei prezzi e a porre in evidenza i fattori che limitano l'accessibilità economica dei medicinali e l'accesso dei pazienti a questi ultimi; invita altresì la Commissione ad affrontare le cause profonde della carenza di medicinali e a proporre soluzioni sostenibili che promuovano anche la concorrenza tra i prodotti protetti da brevetto e non protetti da brevetto e la tempestiva immissione in commercio di medicinali generici e biosimilari; |
33. |
ribadisce l'invito a garantire che le priorità della ricerca siano guidate dalle esigenze dei pazienti e della sanità pubblica e che i fondi pubblici siano investiti in modo trasparente, garantendo la disponibilità e l'accessibilità economica dei prodotti derivanti da tali partenariati e fondi pubblici; |
34. |
chiede che la Commissione riveda il quadro giuridico pertinente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la legislazione in materia di sicurezza stradale al fine di evitare ulteriori discriminazioni nei confronti delle persone affette da diabete; |
35. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno costante al finanziamento della ricerca sul diabete nel contesto dei programmi quadro attuale e futuro dell'UE per la ricerca, compresa la ricerca sui modelli di assistenza integrata, su interventi efficaci nella prevenzione e nella gestione del diabete e sull'incidenza delle tecnologie digitali sull'autogestione del diabete e i cambiamenti comportamentali; |
36. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) https://sdgs.un.org/goals
(2) NCD Global Monitoring Framework (Quadro di monitoraggio mondiale delle malattie non trasmissibili), Organizzazione mondiale della sanità
(3) https://apps.who.int/iris/handle/10665/347381
(4) https://www.who.int/initiatives/the-who-global-diabetes-compact
(5) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 47.
(6) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(7) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.
(8) GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 47.
(9) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 109.
(10) GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.
(11) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 1.
(12) https://health.ec.europa.eu/publications/eu-non-communicable-diseases-ncds-initiative-guidance-document_en
(13) https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/
(14) https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/health/diabetes_en
(15) https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1479164116679775
(16) https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
(17) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7673790/
(19) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327971/9789289041904-eng.pdf
(20) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26605370/
(21) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994068/
(22) https://idf.org/our-activities/care-prevention/diabetes-and-the-kidney.html
(23) https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
(24) https://idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-19.html
(25) https://www.mepinterestgroupdiabetes.eu/wp-content/uploads/2021/03/MMD-BLUEPRINT-FOR-ACTION-ON-DIABETES.pdf
(26) https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/487:idf-europe-statement-on-the-eu-ncd-initiative-%E2%80%93-healthier-together%C2%A0.html
(27) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17853332/
(28) https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-11/2020_who_euro_cooperation_en_0.pdf
(29) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(30) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.
(31) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466941.
Giovedì 24 novembre 2022
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/43 |
P9_TA(2022)0417
Situazione dei diritti umani in Afghanistan, in particolare il deterioramento dei diritti delle donne e gli attacchi contro gli istituti scolastici
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, in particolare il deterioramento dei diritti delle donne e gli attacchi contro gli istituti scolastici (2022/2955(RSP))
(2023/C 167/06)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Afghanistan, in particolare quelle del 16 settembre 2021 (1) e del 7 aprile 2022 (2), |
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vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE (3), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2022 sulle donne, la pace e la sicurezza, e del 15 settembre 2021 sull'Afghanistan, che delineano cinque parametri di riferimento per l'impegno dell'UE con le autorità guidate di fatto dai talebani, |
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vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'Afghanistan, |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan, incluse le risoluzioni 2626 (2022), 2596 (2021), 2543 (2020) e 2513 (2020), |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giovedì 10 novembre 2022 sulla situazione in Afghanistan, |
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vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite dell'8 luglio 2022 sulla situazione dei diritti umani di donne e ragazze in Afghanistan, |
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vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, del 9 settembre 2022, |
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vista la relazione della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), del 20 luglio 2022, che illustra la situazione dei diritti umani in Afghanistan nei 10 mesi successivi alla presa di potere dei talebani, |
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visto l'annuncio della creazione del governo provvisorio in Afghanistan da parte dei talebani il 7 settembre 2021, |
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visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali, |
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viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, entrambe ratificate dall'Afghanistan, |
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visti la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e il relativo protocollo del 1967, |
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visto l'accordo di cooperazione del 18 febbraio 2017 sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, |
— |
visti gli orientamenti tematici dell'UE sui difensori dei diritti umani, sulla promozione e la tutela dei diritti dei minori, nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, |
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visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che i talebani hanno preso il potere in Afghanistan il 15 agosto 2021 a seguito del ritiro delle truppe NATO e alleate; che ha ripristinato l'Emirato islamico dell'Afghanistan e ha nominato un governo provvisorio composto da soli uomini, tra cui diversi membri del regime talebano del 1996-2001, alcuni dei quali ricercati con accuse di terrorismo; che l'UE mantiene una solida posizione di non riconoscimento del governo di fatto talebano; |
B. |
considerando che i talebani stanno invertendo i progressi compiuti negli ultimi 20 anni; che hanno ripristinato l'ex ministero della Promozione della virtù e della prevenzione dei vizi e hanno chiuso il ministero degli Affari femminili, la commissione indipendente afghana per i diritti umani e altre strutture locali che forniscono sostegno alle donne e alle ragazze, hanno abolito le leggi precedentemente applicate a tutela delle donne e hanno imposto severe restrizioni ai diritti delle donne; che i talebani hanno escluso le donne dall'amministrazione e non hanno incluso donne nel loro nuovo governo non riconosciuto; |
C. |
considerando che le donne e le ragazze fanno fronte a crescenti restrizioni dei loro diritti fondamentali dal momento dell'assunzione del potere da parte dei talebani, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'occupazione e la libertà di circolazione; che le donne sono state praticamente cancellate da tutti gli ambiti della vita pubblica; |
D. |
che alle ragazze di età superiore ai 12 anni viene negata l'istruzione in Afghanistan; considerando che il 15 gennaio 2022 le autorità di fatto dell'Afghanistan si sono impegnate a consentire alle ragazze di tornare a scuola a tutti i livelli dopo l'inizio del nuovo anno scolastico nella seconda metà di marzo 2022; che alle studentesse è fatto divieto di frequentare il settimo grado e oltre; che ciò costituisce una violazione del diritto fondamentale all'istruzione per tutti i bambini sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; che le ragazze e le donne afghane hanno coraggiosamente tenuto proteste pacifiche nel paese, chiedendo il rispetto del loro diritto all'istruzione; che i matrimoni infantili sono notevolmente aumentati; |
E. |
considerando che i talebani hanno recentemente intensificato la repressione sistematica nei confronti delle donne e delle ragazze attraverso un'ondata di arresti di militanti a difesa dei diritti umani; che Alia Azizi, la direttrice della prigione femminile di Herat, è scomparsa dall'ottobre 2021; che le organizzazioni per i diritti umani sospettano una scomparsa forzata; che il 3 novembre 2022 i talebani hanno interrotto una conferenza stampa che annunciava la formazione del Movimento delle donne afghane per l'uguaglianza, arrestando una donna, Zarifa Yaqobi, e quattro dei suoi colleghi maschi; che l'11 novembre 2022 i talebani hanno arrestato l'attivista di primo piano Farhat Popalzai, cofondatrice del Movimento spontaneo delle donne afghane; che il 13 novembre 2022 Humaira Yusuf, un'altra militante a difesa dei diritti delle donne, è stata arrestata dai talebani; |
F. |
considerando che le violazioni dei diritti umani vengono segnalate quotidianamente e comprendono arresti, detenzioni, sequestri, torture, minacce, estorsioni, uccisioni e attacchi contro i difensori dei diritti umani e i loro familiari; che persiste una totale mancanza di responsabilità per tali violazioni; che i talebani hanno recentemente ordinato ai giudici di dare piena attuazione all'interpretazione talebana della legge della sharia, il che potrebbe portare a pene crudeli e disumane e solleva timori di ulteriori violazioni dei diritti umani; |
G. |
considerando che la presa del potere dei talebani ha portato a crescenti attacchi contro gruppi minoritari, in particolare hazara, indù, sikh e cristiani; che dopo la presa del potere dei talebani sono stati perpetrati numerosi attacchi contro la comunità hazara, una minoranza prevalentemente sciita, da parte dello Stato islamico della provincia del Khorasan e di altri attori; che tali attacchi e la persecuzione storica contro gli hazara potrebbero costituire crimini contro l'umanità; che dall'agosto 2021 i loro luoghi di culto e i loro centri di istruzione e sanitari sono stati sistematicamente attaccati, e che i membri di queste comunità sono stati arbitrariamente arrestati, torturati, giustiziati sommariamente, espulsi, emarginati e, in alcuni casi, costretti a fuggire dal paese; che nel 2021 e 2022 diversi centri di istruzione sono stati attaccati nel distretto in prevalenza abitato da hazara di Dasht-e Barchi, Kabul, in particolare Sayed ul Shuhada, Abdul Rahman Shahid, Mumtaz e il Centro di istruzione Kaaj; che gli attacchi hanno provocato centinaia di morti e feriti; che le forze talebane avrebbero aperto il fuoco e utilizzato violenze fisiche per reprimere le manifestazioni contro gli attacchi; |
H. |
considerando che la situazione umanitaria in Afghanistan si sta rapidamente deteriorando e colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze; che le nuove politiche introdotte dal governo talebano hanno fortemente ridotto la capacità delle donne di lavorare, anche come operatori umanitari, il che ha anche inciso negativamente sulla capacità delle donne di accedere agli aiuti umanitari; che la limitazione della partecipazione delle donne alla forza lavoro le ha ulteriormente spinte in condizioni di povertà e ha messo, secondo le stime, 850 000 ragazze a rischio di sfruttamento economico e sessuale, nonché di matrimoni infantili; che meno di una militante a difesa dei diritti umani su quattro che rimane in Afghanistan ha dichiarato di avere accesso a qualsiasi tipo di aiuto umanitario o assistenza finanziaria e legale; |
I. |
considerando che, secondo le stime dell'UNAMA, il 59 % della popolazione necessita di assistenza umanitaria da luglio 2022, con un aumento di 6 milioni di persone rispetto all'inizio del 2021; che si prevede che, nel 2023, 28 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria, di cui 13 milioni sono bambini; che, secondo le stime del Programma alimentare mondiale, 18,9 milioni di afghani si trovano ad affrontare livelli estremi di insicurezza alimentare; che 4,3 milioni di afghani sono sfollati all'interno del paese e 5,6 milioni sono rifugiati nei paesi vicini; che l'Iran e il Pakistan ospitano un'ampia percentuale di rifugiati afghani, che insieme rappresentano 2,2 milioni di rifugiati afghani registrati; |
J. |
considerando che un terremoto devastante ha colpito l'Afghanistan orientale nel giugno 2022 uccidendo oltre 1 000 persone e ferendone oltre 6 000; che, secondo quanto riportato dai media, nell'agosto 2022 forti piogge hanno interessato diverse parti dell'Afghanistan, causando inondazioni, piene improvvise e frane, uccidendo oltre 180 persone e ferendone oltre 250; che i terremoti, le inondazioni, la siccità, nonché l'impatto della pandemia di COVID-19 e l'aumento dei prezzi delle materie prime a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina hanno esacerbato la già drammatica situazione umanitaria; |
K. |
considerando che nell'ottobre 2021 l'UE ha varato un pacchetto di aiuti umanitari per l'Afghanistan da 1 miliardo di EUR a sostegno degli afghani vulnerabili che vivono nel paese e nella regione; che, nell'ambito del suo nuovo pacchetto di aiuti umanitari di 210 milioni di EUR in assistenza alimentare per i più vulnerabili del mondo, il G20 prevede di erogare 75 milioni di EUR a favore dell'Afghanistan per far fronte alla drammatica situazione della sicurezza alimentare nel paese; |
L. |
considerando che lo spazio per i media indipendenti e la società civile si è drasticamente ridotto sotto i talebani; che i regolamenti decretati da vari organismi talebani hanno fortemente limitato l'attività giornalistica e hanno portato a un aumento degli arresti arbitrari di giornalisti; |
1. |
deplora vivamente il continuo deterioramento della situazione politica, economica, umanitaria, dei diritti umani e della sicurezza in Afghanistan, soprattutto per le donne e le ragazze, da quando i talebani hanno assunto il potere nell'agosto 2021; ribadisce la sua ferma solidarietà e il suo impegno nei confronti del popolo afghano; |
2. |
condanna la sconcertante regressione nell'esercizio da parte delle donne e delle ragazze dei loro diritti sotto i talebani, una situazione che attualmente si qualifica come apartheid di genere; condanna le ulteriori restrizioni imposte dai talebani alla libertà di circolazione delle donne; invita le autorità di fatto dell'Afghanistan a garantire che tutte le restrizioni di genere nei confronti delle donne siano revocate e che possano di nuovo partecipare attivamente alla vita pubblica in Afghanistan; sottolinea che questa deve essere una condizione fondamentale per qualsiasi dialogo della comunità internazionale con i talebani; |
3. |
denuncia il drastico divieto di istruzione secondaria per le ragazze, in palese violazione del loro diritto universale all'istruzione; rammenta la promessa fatta dai talebani di ripristinare l'accesso delle donne all'istruzione; chiede pertanto che i talebani onorino ora i propri impegni, revochino il divieto, riprendano le lezioni senza indugio e garantiscano il conseguimento degli obiettivi educativi dell'UNESCO; esorta l'UE a intensificare il suo sostegno ai gruppi afghani che si adoperano per difendere i diritti delle donne e delle ragazze, includendo le opzioni di istruzione alternative per le ragazze, e a finanziare programmi specifici di assistenza e protezione, comprese borse di studio e garantendo il rilascio rapido di visti agli studenti e agli accademici afghani che ricevono borse di studio dell'UE; |
4. |
denuncia gli incessanti attacchi ai difensori dei diritti umani, ai giornalisti e ad altri attori della società civile, alle persone LGBTIQ+, ai dissidenti e ai giudici, nonché la brutale repressione delle proteste pacifiche e delle espressioni di dissenso in tutto il paese; condanna l'arresto di difensori dei diritti umani e delle donne, tra cui Zarifa Yaqobi e i suoi colleghi, Farhat Popalzai, e Humaira Yusuf; chiede il loro rilascio immediato e incondizionato; esorta l'UE a intensificare il suo sostegno politico e finanziario a favore dei difensori dei diritti umani e delle donne afghani e a garantirne la sicurezza, nonché delle donne in esilio, fornendo opportunità di istruzione e di occupazione di qualità; |
5. |
esprime sgomento per i crescenti attacchi e l'emarginazione ai danni dei gruppi minoritari, compreso il recente attacco all'interno del centro educativo Kaaj di Kabul; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e la sua solidarietà ai sopravvissuti; invita le autorità di fatto ad assicurare alla giustizia i responsabili di tali attacchi affinché ne rispondano; |
6. |
esprime profonda preoccupazione per la situazione delle minoranze hazara, hindu, sikh, cristiana e di altre minoranze dopo l'assunzione del potere da parte dei talebani, nonché per gli attacchi sistematici e la generale discriminazione nei loro confronti, tra cui arresti arbitrari, torture e altri maltrattamenti, esecuzioni sommarie e sparizioni forzate; ricorda la responsabilità delle autorità di fatto di vietare e prevenire la discriminazione nei confronti di tutte le comunità etniche e religiose e di salvaguardare i loro luoghi di culto e i loro centri educativi e medici; |
7. |
esprime profondo rammarico per il fatto che, dopo l'acquisizione del potere da parte dei talebani, l'accesso alle informazioni è diventato sempre più difficile, l'indipendenza giornalistica è stata notevolmente ridotta e le organizzazioni della società civile sono state sottoposte a pressioni crescenti da parte delle autorità di fatto; esorta i talebani a creare un ambiente favorevole affinché i giornalisti, i media e le organizzazioni della società civile possano svolgere le loro attività senza ostacoli e timori di rappresaglie; |
8. |
ribadisce di essere profondamente preoccupato per il deterioramento della situazione umanitaria; esorta i paesi a intensificare e coordinare la loro assistenza umanitaria con le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative; invita le autorità di fatto a eliminare le restrizioni e gli ostacoli alla fornitura di assistenza umanitaria e sottolinea la necessità di consentire un accesso adeguato alle organizzazioni che la forniscono; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare i fattori economici alla base della crisi umanitaria in corso, compiendo ogni sforzo per incrementare l'assistenza umanitaria, che dovrebbe includere una prospettiva di genere; |
9. |
esprime forte preoccupazione per l'impatto devastante dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale in Afghanistan, che è classificato dalle Nazioni Unite il sesto paese al mondo maggiormente colpito dalle minacce climatiche; chiede un'azione urgente da parte della comunità internazionale per aiutare gli afghani ad affrontare questa drammatica situazione, che colpisce in modo sproporzionato i gruppi vulnerabili come le donne e le ragazze; |
10. |
accoglie con favore e sostiene il lavoro della missione delle Nazioni Unite e del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'Afghanistan, in quanto è essenziale monitorare e riferire in merito alla situazione dei diritti umani nel paese; invita l'UE e la comunità internazionale a rafforzare il sostegno politico e finanziario nei confronti del loro lavoro; |
11. |
accoglie con favore la ripresa dell'indagine da parte della Corte penale internazionale sui crimini contro l'umanità e i crimini di guerra in Afghanistan; invita l'UE a intensificare il suo sostegno alla condivisione delle informazioni, alla ricerca, al monitoraggio e al controllo ai fini di una maggiore responsabilità; |
12. |
ricorda che l'UE ha una posizione solida in merito a qualsiasi impegno politico con i talebani, che si basa su cinque parametri tematici fondati sui principi del rispetto dei diritti umani per tutti e dello Stato di diritto; sottolinea che, dal 15 agosto 2021, vi è stato solo un chiaro deterioramento di tutti questi parametri, il che significa che qualsiasi legittimazione delle autorità talebane non può essere giustificata; rileva che gli attuali parametri devono essere aggiornati al fine di definire una strategia a lungo termine dell'UE sull'Afghanistan alla luce della situazione attuale e del mancato rispetto, da parte dei talebani, delle loro promesse iniziali; |
13. |
invita l'UE a cercare di ampliare l'elenco delle misure mirate nei confronti della leadership talebana responsabile del continuo deterioramento della situazione dei diritti umani; |
14. |
invita le autorità di fatto ad adottare le misure necessarie per combattere la violenza contro le donne e le ragazze, compresi i matrimoni forzati e la violenza da parte di un partner intimo, e a chiamare senza indugio i responsabili a rispondere delle loro azioni; invita le autorità di fatto a riaprire il sistema di sostegno a livello nazionale per le vittime; |
15. |
invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri a incrementare il loro sostegno a favore dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti indipendenti afghani, nel paese e al di fuori di esso, anche razionalizzando il reinsediamento dei difensori dei diritti umani in linea con gli orientamenti dell'UE in materia; |
16. |
chiede l'istituzione di un governo rappresentativo ed eletto che coinvolga le donne e le minoranze nel processo decisionale a tutti i livelli; |
17. |
invita il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a istituire un meccanismo complementare di responsabilità permanente per indagare su tutte le presunte violazioni e abusi del diritto in materia di diritti umani che costituiscono crimini ai sensi del diritto internazionale, in particolare la violenza contro le donne e le ragazze; |
18. |
osserva che sono necessari ulteriori sforzi internazionali per sostenere i dialoghi intra-afghani guidati dalle donne e le reti di donne afghane sia all'interno che all'esterno del paese; invita il SEAE a coinvolgere ulteriormente il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE nel Forum delle donne leader afghane; invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri ad agire per garantire la partecipazione delle donne afghane ai dialoghi strategici sull'Afghanistan; |
19. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché all'inviato speciale dell'UE per l'Afghanistan. |
(1) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 133.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/48 |
P9_TA(2022)0418
Costante repressione dell'opposizione democratica e della società civile in Bielorussia
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla costante repressione dell'opposizione democratica e della società civile in Bielorussia (2022/2956(RSP))
(2023/C 167/07)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, |
— |
viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutte le convenzioni in materia di diritti umani di cui la Bielorussia è parte, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021, |
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viste le relazioni elaborate da organizzazioni internazionali e indipendenti bielorusse per i diritti umani, |
— |
viste le relazioni del 4 maggio 2021 e del 20 luglio 2022 di Anaïs Marin, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, per il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e l'invito degli esperti delle Nazioni Unite, del 10 ottobre 2022, all'immediata liberazione di un vincitore del premio Nobel detenuto e di altri difensori dei diritti in Bielorussia, |
— |
vista la relazione dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 4 marzo 2022, sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2020 e dopo la loro conclusione, |
— |
vista la dichiarazione sulla Bielorussia rilasciata dai ministri degli Esteri del G7 il 4 novembre 2022, |
— |
vista la dichiarazione del rappresentante per la libertà dei media dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del 13 luglio 2022, sulla persistente detenzione di giornalisti e operatori dei media in Bielorussia, |
— |
vista la dichiarazione rilasciata il 7 ottobre 2022 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) su una condanna giudiziaria nei confronti di rappresentanti dei media indipendenti, |
— |
visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il regime bielorusso sta attuando una repressione sistematica contro la società civile e i difensori dei diritti umani, intesa a ridurre al silenzio tutte le voci indipendenti rimaste in Bielorussia; che, in base alle stime, più di 10 000 cittadini bielorussi sono stati, prima o poi, arrestati per aver protestato contro il regime; che i difensori dei diritti umani, gli esponenti politici dell'opposizione, i rappresentanti della società civile, gli artisti, i giornalisti indipendenti, i dirigenti sindacali e gli appartenenti ai sindacati e altri attivisti sono sistematicamente oggetto di repressione violenta e costretti alla fuga; |
B. |
considerando che le violazioni dei diritti umani in Bielorussia sono aumentate dall'agosto 2020, con oltre 1 400 prigionieri politici nel novembre 2022, tra cui Ales Bialiatski, vincitore del premio Nobel per la pace 2022; che l'elenco dei detenuti comprende minori, persone con disabilità, pensionati e persone gravemente malate; che proseguono i processi contro i prigionieri politici, con la pronuncia di sentenze su una scala senza precedenti; |
C. |
considerando che si intensifica la repressione nei confronti del movimento di opposizione filodemocratica della Bielorussia, che gode di ampio sostegno; che nell'ottobre 2022 il tribunale regionale di Hrodna ha pronunciato una sentenza di 25 anni nei confronti dell'attivista politico Mikalai Autukhovich, sulla base di accuse interamente di fantasia, tra cui un'accusa di alto tradimento; che si tratta della pena detentiva più lunga mai comminata a un opponente al regime di Lukashenko; che Autukhovich, che ha fatto uno sciopero della fame durante l'estate, è stato picchiato e torturato sin dall'inizio della sua detenzione; |
D. |
considerando che altri 11 imputati nella causa, noti come «i dodici di Autukhovich», vale a dire Paval Sava, Halina Dzerbysh, Volha Mayorava, Viktar Snehur, Uladzimer Hundar, Syarhey Razanovich, Paval Razanovich, Lyobov Razanovich, Iryna Melkher, Anton Melkher e Iryna Harachkina sono stati condannati a una pena cumulativa di 169,5 anni di carcere; che alcune delle persone detenute sono state ripetutamente poste in isolamento dopo che le loro famiglie avevano denunciato trattamenti violenti e persino torture ai prigionieri da parte delle guardie carcerarie; |
E. |
considerando che i tribunali bielorussi hanno pronunciato molte centinaia di sentenze inique e arbitrarie in processi di matrice politica nel caso della «danza rotonda», con udienze spesso tenute a porte chiuse, in assenza di un giusto processo e senza consentire un accesso affinché i diplomatici dell'UE potessero osservare i procedimenti; |
F. |
considerando che il comitato d'inchiesta bielorusso ha avviato procedimenti speciali in contumacia contro leader dell'opposizione democratica bielorussa e membri del Consiglio di coordinamento, segnatamente Sviatlana Tsikhanouskaya, Pavel Latushka, Volha Kavalkova, Maria Maroz, Siarhei Dyleuski, Dmitry Navosha, Valeria Zanemonskaya, Daniil Bogdanovich, Yanina Sazanovich, Volha Vysotskaya, Aleksandra Gerasimova, Aliaksandr Opeikin e Dmitry Soloviev; |
G. |
considerando che i leader e i rappresentanti dei partiti democratici di opposizione, tra cui Pavel Sieviarynets, Mikalai Kazlou, Antanina Kavaleva, Aksana Alyakseeva, Tatsiana e Dzmitry Kaneuski, Ihar Salavei, Pavel Spiryn, Uladzimir Niapomniashchykh, Aliaksandr Agraitsovich, Pavel Belavus, Andrei Kudzik, Mikolai Siarhienka, Ramuald Ulan, Aliaksandr Nahela, Andrei Kabanau, Artur Smaliakou, Andrei Asmalouski, Dziana Charnushyna, Mikola Statkevich, Siarhei Tsikhanouski, Viktar Babaryka, Maryia Kalesnikava, Maksim Znak, Ihar Losik, Sergey Sparish, continuano a essere incarcerati in condizioni disumane; |
H. |
considerando che il regime bielorusso non sta indagando sulle migliaia di segnalazioni di brutalità della polizia, ma promuove e premia invece i responsabili di tali atti; che l'impunità diffusa per le violazioni dei diritti umani perpetua la situazione disperata del popolo bielorusso; che l'assenza dello Stato di diritto ostacola il diritto a un processo equo; |
I. |
considerando che la Bielorussia è l'unico paese in Europa a ricorrere alla pena capitale e che recentemente sono state annunciate esecuzioni di oppositori politici del regime; che, nel gennaio 2022, il codice penale bielorusso è stato modificato e che nel maggio 2022 è stato firmato da Lukashenko per estendere la pena capitale ai «tentativi di atti terroristici», con l'obiettivo ultimo di colpire i dissidenti politici e di introdurre processi in contumacia per motivi «estremisti» o «terroristici»; |
J. |
considerando che la tortura è ancora utilizzata dal regime di Lukashenko e che i prigionieri politici continuano a segnalare il deterioramento delle condizioni di salute, l'umiliazione e i trattamenti disumani e crudeli; che Aliaksandr Lukashenko ha ampliato la sua campagna contro gli attivisti per i diritti umani e i giornalisti imprigionando Andrzej Poczobut, un giornalista e attivista di spicco appartenente alla minoranza polacca in Bielorussia, che è stato aggiunto al suo «elenco di terroristi»; che l'inaccettabile persecuzione della minoranza polacca e di altre minoranze si è intensificata, comprese le recenti decisioni delle autorità bielorusse volte a eliminare l'istruzione nelle lingue polacca e lituana, a effettuare perquisizioni in case di leader polacchi e la distruzione dei cimiteri polacchi e delle tombe di poeti, scrittori, ribelli e soldati della Guardia nazionale; che le autorità hanno rescisso il contratto che consentiva alla parrocchia cattolica romana di San Simone e Sant'Elena il libero utilizzo della Chiesa cattolica rossa, costringendo la parrocchia a sgomberare l'edificio dei propri beni; |
K. |
considerando che, secondo il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, gli studenti universitari sono vittime di detenzioni arbitrarie, licenziamenti ingiustificati ed espulsione dagli studi, che ne minacciano chiaramente la libertà accademica; |
L. |
considerando che la Bielorussia si è ritirata dalla convenzione di Aarhus, che aveva registrato un notevole successo nel rafforzare i diritti di accesso, lo sviluppo sostenibile e la democrazia ambientale; |
M. |
considerando che le autorità ricorrono spesso alla sorveglianza, alla censura online e alla disinformazione, utilizzando le tecnologie per controllare la popolazione; che tale pratica repressiva rappresenta un altro passo verso l'autoritarismo digitale e la soppressione dei diritti digitali delle persone in Bielorussia, con la conseguente crescente intimidazione dei cittadini e la riduzione dello spazio civico; che, di conseguenza, la libertà di parola non esiste più; |
N. |
considerando che, il 14 novembre 2022, i media indipendenti hanno riferito in merito al procedimento penale nei confronti di Irena Valius e Renata Dzemanchuk, leader dell'Unione dei polacchi in Bielorussia; |
O. |
considerando che il regime di Lukashenko in Bielorussia continua a consentire la guerra di aggressione ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, permettendo alla Russia di utilizzare il territorio bielorusso per attacchi militari contro l'Ucraina; |
P. |
considerando che i bielorussi che hanno aderito al movimento contro la guerra sono oggetto di misure repressive, sottoposti a arresto amministrativo o accusati di reati, tra cui l'avvocato Alexander Danilevich, accusato di reato per aver firmato una petizione pubblica contro la guerra in Ucraina, e tre cittadini bielorussi, Dzianis Dzikun, Dzmitry Ravich e Aleh Malchanau, accusati di terrorismo per aver sabotato l'infrastruttura ferroviaria per impedire il trasporto di attrezzature militari russe; |
Q. |
considerando che il Centro per i diritti umani di Viasna sta affrontando una serie di indagini penali e sono state lanciate accuse nei confronti, tra l'altro, di Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Uladzimir Labkovich, Marfa Rabkova, Leanid Sudalenka, Tatsiana Lasitsa e Andrei Chapiuk; |
R. |
considerando che oltre 600 organizzazioni non governative (ONG) sono state liquidate o sono in fase di liquidazione, tra cui praticamente tutti i gruppi per i diritti umani che lavorano nel paese; considerando che la persecuzione dei sindacati indipendenti è ancora in corso e che i loro leader e attivisti, tra cui Aliaksandr Yarashuk, Henadz Fiadynich, Siarhei Antusevich, Mikhail Hromau, Iryna Bud-Husaim, Yanina Malash, Vasil Berasnieu, Zinaida Mikhniuk, Aliaksandr Mishuk, Ihar Povarau, Yauhen Hovar, Artsiom Zhernak e Daniil Cheunakou, rimangono in carcere; che a luglio la Corte suprema della Bielorussia ha costretto a chiudere il Congresso bielorusso dei sindacati democratici, un'organizzazione ombrello dei sindacati indipendenti, vietando così di fatto tutti i sindacati indipendenti; |
S. |
considerando che i giornalisti rimangono uno dei gruppi più colpiti dal regime, tra cui Katsiaryna Andreyeva, Iryna Slaunikava, Siarhei Satsuk, Ihar Losik, Ksenia Lutskina e Andrei Kuznechyk; che il 6 ottobre 2022 il tribunale regionale di Minsk ha condannato tre giornalisti dell'organo di informazione indipendente al bando BelaPAN, Iryna Leushyna, redattore capo, Dzmitry Navazhylau, direttore, Andrei Aliaksandrau, vicedirettore, nonché un giornalista indipendente Iryna Zlobina, a pene detentive da 4 a 14 anni; |
T. |
considerando che la libertà di riunione pacifica è costantemente violata; che, dalle elezioni presidenziali fraudolente dell'agosto 2020, non sono state autorizzate proteste di piazza dell'opposizione; |
U. |
considerando che Lukashenko prosegue con la sua politica di russificare la Bielorussia, spingendo verso l'emarginazione e la distruzione delle manifestazioni dell'identità nazionale dei bielorussi, anche in termini di lingua, istruzione e cultura, attraverso arresti arbitrari, detenzioni e, in particolare, il trattamento brutale delle figure culturali; |
1. |
continua ad essere fermamente solidale con il popolo bielorusso e con i membri dell'opposizione democratica e della società civile, che continuano a lottare per una Bielorussia libera, sovrana e democratica; |
2. |
ricorda che l'Unione e i suoi Stati membri non hanno riconosciuto l'esito delle elezioni presidenziali del 2020 a causa della massiccia falsificazione e fabbricazione dei risultati e non riconoscono Aljaksandr Lukašėnko come presidente della Bielorussia; chiede di continuare a sostenere l'opposizione democratica bielorussa e la società civile indipendente, compresi i membri delle famiglie politiche europee; accoglie con favore la formazione del Gabinetto di transizione unito della Bielorussia guidato da Sviatlana Tsikhanouskaya, che fa seguito all'istituzione del Consiglio di coordinamento e della gestione nazionale anticrisi; invita le forze di opposizione democratiche a mantenere e promuovere l'unità basata sull'obiettivo di una Bielorussia libera, democratica e indipendente; osserva che molti bielorussi considerano Sviatlana Tsikhanouskaya la vincitrice delle elezioni presidenziali del 2020; |
3. |
ribadisce il suo fermo sostegno all'opposizione democratica e alla società civile bielorusse e le invita a continuare ad agire nell'interesse del popolo bielorusso e a elaborare un piano di riforma del paese; osserva che la vittoria dell'Ucraina accelererà i cambiamenti democratici in Bielorussia; ribadisce che, in linea con i principi dell'OSCE, devono essere soddisfatte le legittime richieste del popolo bielorusso a favore di una democrazia basata sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, la prosperità, la sovranità e la sicurezza; ribadisce le sue precedenti richieste di nuove elezioni libere ed eque sotto osservazione internazionale da parte dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE; |
4. |
condanna fermamente le sentenze ingiustificate e di matrice politica pronunciate nei confronti degli appartenenti ai «dodici di Autukhovich», nonché degli oltre 1 400 prigionieri politici detenuti; chiede la cessazione immediata della violenza e della repressione, nonché il rilascio incondizionato di tutti i prigionieri politici e di tutte le persone arbitrariamente detenute, arrestate o condannate per motivi politici, e chiede che tutte le accuse nei loro confronti siano ritirate; chiede inoltre la loro piena riabilitazione e il loro risarcimento finanziario per i danni subiti a causa della loro detenzione illegittima; sottolinea, nel frattempo, la necessità di fornire informazioni sul luogo in cui si trovano e sulle condizioni di detenzione, nonché di dar loro accesso a avvocati di loro scelta e di loro fornire assistenza medica, nonché di garantire la loro comunicazione con i familiari; chiede che il regime di Lukashenko consenta di osservare e monitorare i processi di tutti i prigionieri politici, compresi gli attivisti filodemocratici, i membri dell'opposizione democratica, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i sindacalisti; |
5. |
condanna fermamente il coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina; condanna il nuovo dispiegamento di forze armate russe in Bielorussia; condanna la retorica belligerante e minacciosa dei funzionari bielorussi nei confronti dell'Ucraina; osserva che Lukashenko e i suoi associati sono altrettanto responsabili dei crimini di guerra in Ucraina e dovrebbero risponderne dinanzi al tribunale internazionale e alla Corte penale internazionale; |
6. |
invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a cooperare con partner internazionali quali il meccanismo di Mosca dell'OSCE e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, come pure con i difensori dei diritti umani e la società civile in loco, al fine di assicurare il monitoraggio, la documentazione e la segnalazione delle violazioni dei diritti umani e di garantire la successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime; accoglie con favore e sostiene la creazione della piattaforma internazionale di responsabilità per la Bielorussia; ribadisce l'importanza di mantenere l'isolamento diplomatico della Bielorussia, di ridurre la presenza diplomatica dell'UE e dei suoi Stati membri nel paese e di continuare l'isolamento della Bielorussia nelle organizzazioni internazionali; |
7. |
esorta le autorità bielorusse a porre fine a ogni forma di repressione, persecuzione, tortura e maltrattamento nei confronti del loro popolo, comprese la violenza contro le donne e i gruppi vulnerabili e le sparizioni forzate; continua a condannare le condizioni disumane di detenzione e l'incessante umiliazione e il deterioramento delle condizioni di salute dei prigionieri politici; |
8. |
esprime preoccupazione per il presunto ricorso al lavoro forzato dei detenuti nelle colonie penali bielorusse da parte di fornitori di importanti società con sede nell'UE; invita tutte le imprese con sede nell'UE a esercitare particolare diligenza e a porre fine alle loro relazioni con i fornitori bielorussi che utilizzano il lavoro forzato nelle loro catene di approvvigionamento, reprimono i diritti civili e politici dei loro dipendenti o sostengono apertamente il regime violento; invita il Consiglio a imporre sanzioni a tutte le imprese bielorusse o internazionali che operano in Bielorussia che utilizzano il lavoro forzato nelle loro catene di approvvigionamento, reprimono i diritti civili e politici dei loro dipendenti o sostengono apertamente il regime violento; esorta il regime di Lukashenko a porre fine alla sua pratica di imporre il lavoro forzato nelle colonie penali; |
9. |
condanna gli sforzi di Lukashenko volti a minare la cultura bielorussa, comprese le culture minoritarie, e a russificare la nazione; invita l'UE a sostenere le organizzazioni culturali indipendenti bielorusse quali teatri, cori, scuole, gruppi popolari e artisti; deplora la decisione del ministero dell'Interno bielorusso di etichettare il motto patriottico del paese «Zhyve Belarus!» («Lunga vita alla Bielorussia!») come uno slogan nazista; |
10. |
condanna fermamente l'uso del territorio bielorusso da parte dell'esercito russo per la sua aggressione contro l'Ucraina; accoglie con favore l'azione intrapresa dalla società bielorussa per opporsi all'uso del territorio bielorusso per facilitare l'invasione russa dell'Ucraina; esprime il proprio sostegno ai reggimenti Kastuś Kalinoŭski e Pahonia, che sostengono l'Ucraina nella sua difesa contro la guerra di aggressione russa; approva la posizione dell'opposizione democratica e della società civile bielorusse, secondo cui la Bielorussia dovrebbe essere riconosciuta come un territorio occupato o de facto occupato, e si unisce a loro nel chiedere il ritiro immediato delle truppe russe dalla Bielorussia e dall'Ucraina; |
11. |
ribadisce il suo invito al Consiglio e alla Commissione a evitare l'evasione dalle sanzioni e a far sì che le sanzioni imposte alla Russia siano rispecchiate fedelmente nei confronti della Bielorussia e siano adeguatamente messe in atto in tutte le future tornate di sanzioni; invita la Commissione, i colegislatori e gli Stati membri a completare il regime giuridico che consente la confisca dei beni congelati dall'UE, che consentirebbe altresì di confiscare i beni di Lukashenko, della sua famiglia e della cerchia ristretta che alimenta il regime, compresi giudici, pubblici ministeri, propagandisti, membri della milizia, operatori della sicurezza e membri del KGB coinvolti nella repressione, nella condanna, nella detenzione illegale e nella tortura, e a convogliare tali risorse per sostenere le sue vittime e l'opposizione democratica bielorussa; |
12. |
accoglie con favore l'assegnazione del premio Nobel per la pace 2022 al difensore dei diritti umani, fondatore del Centro per i diritti umani di Viasna Ales Bialiatski, vincitore del premio Sacharov 2020; denuncia la detenzione in corso di Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovic e Uladzimir Labkhovich con accuse politiche di contrabbando e finanziamento di azioni collettive che violano l'ordine pubblico, che comportano una pena fino a 12 anni di reclusione, e ne chiede il rilascio immediato e incondizionato; fa eco all'invito del presidente del comitato Nobel norvegese al regime di Lukashenko, di garantire il rilascio di Ales Bialiatski in vista della cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace del 10 dicembre 2022; |
13. |
accoglie con favore l'istituzione di un gruppo di contatto in seno al Consiglio d'Europa in collaborazione con le forze democratiche bielorusse e la società civile; incoraggia le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali a rafforzare la cooperazione sistemica con i rappresentanti democratici della Bielorussia; |
14. |
accoglie con favore la fornitura, da parte dell'UE e degli Stati membri, in particolare Polonia e Lituania, di sostegno e protezione ai bielorussi costretti a fuggire dal paese; invita gli Stati membri a mantenere la loro solidarietà nei confronti delle persone in fuga dalla Bielorussia e invita la Commissione a sostenere ulteriormente tali sforzi; |
15. |
accoglie con favore il piano globale di sostegno economico della Commissione a favore di una Bielorussia democratica, ma chiede che tali fondi siano immediatamente resi accessibili al fine di sostenere il lavoro cruciale della società civile, degli organi di informazione indipendenti, dei sindacati e dell'opposizione bielorussa in esilio, nonché di coloro che fuggono dal regime oppressivo; invita i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a fornire sostegno diretto ai loro membri del partito bielorusso e all'opposizione in senso lato; invita la Commissione a sostenere ulteriormente gli organi di informazione indipendenti, in particolare i nuovi media, come Nexta, che non ha ricevuto alcun sostegno finanziario dell'UE nonostante abbia un ampio pubblico in Bielorussia; |
16. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare ad assistere l'opposizione democratica, la società civile e i difensori dei diritti umani, i rappresentanti sindacali e i media indipendenti in Bielorussia e all'estero, al fine di preparare la futura transizione democratica del paese; elogia il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) per i suoi regolari inviti a Sviatlana Tsikhanouskaya alle riunioni del Consiglio «Affari esteri», compresa la tavola rotonda del 14 novembre 2022; accoglie con favore, a tal proposito, l'istituzione della Missione per una Bielorussia democratica a Bruxelles; |
17. |
invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare norme e procedure per trattare i casi in cui i difensori dei diritti umani e altri attivisti della società civile sono privati della loro cittadinanza in Bielorussia, nonché a fornire sostegno ai bielorussi residenti nell'UE i cui documenti di identità stanno per scadere e che non dispongono di mezzi per rinnovarli, dal momento che non possono tornare in Bielorussia; |
18. |
invita il Consiglio e il VP/AR a esaminare ulteriori misure che vadano al di là delle sanzioni e a sviluppare un approccio coerente e globale a lungo termine nei confronti della Bielorussia, in stretto coordinamento con i paesi che condividono gli stessi principi e le organizzazioni internazionali; invita il SEAE ad assumere un ruolo guida nel coordinamento di una politica coerente con gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione; |
19. |
denuncia la decisione della Bielorussia di ritirarsi dalla convenzione di Aarhus, in particolare nel contesto della messa in funzione della centrale nucleare di Astravyets, avvenuta senza che fossero state pienamente attuate le raccomandazioni della prova di stress, e deplora l'ulteriore negligenza per quanto concerne il rispetto delle norme più rigorose in materia di sicurezza nucleare presso il sito di Astravyets; condanna la brutale persecuzione da parte del regime bielorusso dei difensori dell'ambiente e dei diritti umani e delle ONG che sollevano preoccupazioni in materia di sicurezza nucleare; |
20. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alle autorità della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa, nonché ai rappresentanti dell'opposizione democratica bielorussa. |
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/54 |
P9_TA(2022)0419
Sfollamento forzato di persone in seguito all'inasprimento del conflitto nell'est della Repubblica democratica del Congo (RDC)
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sullo sfollamento forzato di persone in seguito all'inasprimento del conflitto nell'est della Repubblica democratica del Congo (RDC) (2022/2957(RSP))
(2023/C 167/08)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), |
— |
vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 10 ottobre 2022, sui bambini e i conflitti armati nella Repubblica democratica del Congo, |
— |
vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979, |
— |
visti la quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra e i suoi protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005, |
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, |
— |
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del 20 novembre 1989, |
— |
vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO), del luglio 2020, dal titolo «Report on violations of human rights and international humanitarian law by the Allied Democratic Forces armed group and by members of the defence and security forces in Beni territory, North Kivu province and Irumu and Mambasa territories, Ituri province, between 1 January 2019 and 31 January 2020» (Relazione sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte del gruppo armato delle Forze democratiche alleate e dei membri delle forze di difesa e di sicurezza nel territorio di Beni, nella provincia del Kivu settentrionale, e nei territori di Irumu e Mambasa, nella provincia di Ituri, tra il 1o gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020), |
— |
vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, del 4 luglio 2022, sulla situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, |
— |
visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (1), |
— |
visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (2), |
— |
visto l'accordo di Cotonou, |
— |
visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che la situazione relativa alla sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) continua a peggiorare, in particolare nella parte nord-orientale del paese, a causa di gruppi armati stranieri e locali, tra cui l'M23 che ha legami con il Ruanda; che alcuni gruppi ribelli hanno legami con l'Uganda e il Burundi, nonché segnalati legami di fedeltà all'ISIS, e sono stati coinvolti in numerosi massacri, causando lo sfollamento di migliaia di civili e che, secondo le segnalazioni, gruppi armati hanno reclutato bambini e commesso diffuse violenze sessuali e di genere; |
B. |
considerando che dal 20 ottobre 2022 i progressi dell'M23 hanno portato allo sfollamento di migliaia di persone da Rutshuru a Kanyaruchinya e Kibati, a nord della città di Goma, e al territorio di Lubero, che si aggiungono ai sei milioni di persone già sfollate all'interno del paese; |
C. |
considerando che, secondo le stime, dal 20 ottobre 2022 sono state sfollate 183 000 persone, principalmente donne e bambini, il che ha portato un totale di oltre 232 000 civili nella parte orientale del paese; che oltre 2,4 milioni di bambini congolesi di età inferiore ai cinque anni soffrono di malnutrizione acuta globale; che molti bambini sono stati separati dai loro genitori e tutori dal momento che le persone fuggono dagli attacchi dei ribelli; che, secondo le stime, 7,5 milioni di persone hanno attualmente bisogno di assistenza e non hanno accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie; |
D. |
considerando che le province orientali della RDC di Ituri e Kivu hanno subito due decenni di conflitto ciclico, caratterizzato da massacri di civili e violenze da parte di gruppi armati, mentre le autorità governative non sono riuscite a far sì che i gruppi non statali rispondessero dei crimini commessi in passato; |
E. |
considerando che nell'ottobre 2022 è stato riferito che, nel recente conflitto con le forze ribelli dell'M23, le unità dell'esercito congolese e i loro alleati sono stati responsabili di massicce violazioni dei diritti umani; che sono stati segnalati anche gravi abusi come il lavoro minorile; |
F. |
considerando che i giornalisti che si occupano del conflitto devono far fronte a crescenti vessazioni, minacce e arresti; |
G. |
considerando che il processo di Luanda, facilitato dall'Angola, è inteso a mediare tra la RDC e il Ruanda per quanto riguarda il conflitto nella parte orientale della RDC; che la Comunità dell'Africa orientale, di cui la RDC è divenuta membro nel marzo 2022, ha avviato un processo volto a porre fine all'instabilità nel Congo orientale articolato in due percorsi: discussioni politiche con i gruppi ribelli che hanno espresso la volontà di porre fine ai combattimenti e di procedere al disarmo e lo schieramento di una forza militare dell'Africa orientale; |
1. |
esprime profonda preoccupazione per l'intensificarsi delle violenze e l'aggravamento dell'allarmante situazione umanitaria nella RDC, in particolare a causa dei conflitti armati nelle province orientali; deplora la perdita di vite umane ed esprime la sua solidarietà al popolo della RDC; si rammarica del fatto che, secondo le stime, in seguito al conflitto 27 milioni di congolesi hanno bisogno di assistenza umanitaria e che il numero di sfollati interni nella RDC è in aumento, fino a raggiungere, ad oggi, sei milioni di sfollati, tra cui 515 000 rifugiati; |
2. |
invita l'UE e gli altri partner internazionali a fornire aiuti umanitari alla regione; insiste sul fatto che gli aiuti umanitari finanziati dall'UE dovrebbero essere mirati ad aiutare le persone vulnerabili, come chi è sopravvissuto a violenze sessuali, e a migliorare i determinanti sociali della salute; invita l'UE a continuare ad aumentare i suoi finanziamenti umanitari e allo sviluppo per la RDC per il periodo di programmazione 2021-2027; esorta tutte le parti a consentire e agevolare l'accesso umanitario a tutti coloro che ne hanno bisogno, nonché a rendere possibile il rimpatrio volontario e sicuro degli sfollati; |
3. |
condanna con fermezza gli attacchi brutali in corso commessi da gruppi armati; invita il gruppo armato M23 al ritiro dalle sue posizioni e al disarmo, e invita tutti i gruppi armati della regione ad unirsi nuovamente al dialogo intercongolese (processo di Nairobi) in vista del disarmo, della smobilitazione e del reinserimento nella comunità; invita tutti gli attori statali della regione a porre fine a qualsiasi cooperazione con l'M23 e gli altri gruppi armati nella regione; esorta tutti i governi coinvolti a garantire che qualsiasi soluzione politica non preveda un'amnistia per i responsabili di gravi crimini internazionali e che ai comandanti dell'M23 che hanno commesso abusi sia vietato di integrarsi nelle forze armate della Repubblica democratica del Congo; |
4. |
esorta il Ruanda a non sostenere i ribelli dell'M23; invita l'UE e i suoi Stati membri a imporre sanzioni nei confronti di coloro che violano i diritti umani nella parte orientale della RDC attraverso il meccanismo globale per le sanzioni in materia di diritti umani; chiede che le sanzioni contro i comandanti di alto livello dell'M23 siano mantenute ed estese per includere i nuovi responsabili di gravi abusi, nonché gli alti funzionari di tutta la regione complici degli abusi del gruppo armato; |
5. |
esprime profonda preoccupazione per l'intero spettro di minacce e violazioni e abusi dei diritti mani subiti da donne e ragazze nei conflitti armati e riconosce che le donne e le ragazze sono particolarmente in pericolo, in quanto costituiscono un bersaglio specifico e sono esposte a un maggiore rischio di violenza in situazioni di conflitto e post-conflitto, il che impedisce la loro partecipazione ai processi di pace; esorta la comunità internazionale ad accelerare i suoi sforzi per eliminare la piaga della violenza sessuale e di genere nei conflitti armati nell'est della RDC, proteggere le vittime, porre fine all'impunità dei responsabili e garantire l'accesso alla giustizia, ai risarcimenti e ai mezzi di ricorso per i sopravvissuti; |
6. |
esorta la comunità internazionale ad adottare misure concrete per porre fine alle violenze in corso, in particolare incoraggiando la promozione del dialogo e di soluzioni non violente e sostenendo il processo di mediazione regionale, il processo di Luanda, avviato dal presidente dell'Angola, João Lourenço; sottolinea che tutti gli Stati che fanno parte della Comunità dell'Africa orientale, della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe e della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi hanno l'obbligo di rispettare i principi concordati dal Conclave dei capi di Stato dell'Africa orientale e dal processo di mediazione di Luanda; sottolinea con fermezza la necessità di una cooperazione transfrontaliera nella regione africana dei Grandi Laghi; |
7. |
chiede l'introduzione di un meccanismo formale di controllo, nell'ambito più ampio degli sforzi di riforma del settore della sicurezza, per indagare sui candidati da escludere e garantire che le forze di sicurezza agiscano in modo coerente con i diritti umani internazionali e con le norme del diritto umanitario; |
8. |
esorta la Commissione e gli Stati membri dell'UE a garantire che la prossima strategia dell'UE per la regione africana dei Grandi Laghi tenga adeguatamente conto delle numerose e gravi sfide umanitarie e in materia di diritti umani a livello sia nazionale che regionale, in particolare nella RDC; |
9. |
invita i paesi confinanti con la RDC a intensificare gli sforzi per combattere il contrabbando di minerali provenienti da zone di conflitto che attraversano i loro paesi e il commercio illecito di risorse naturali che alimenta il conflitto; sottolinea l'importanza di compiere ulteriori sforzi per bloccare il finanziamento dei gruppi armati coinvolti nel commercio illecito di risorse naturali, compresi l'oro e i prodotti derivati da specie selvatiche; invita la Commissione a valutare l'impatto e l'efficienza del regolamento (UE) 2017/821 nella sua revisione del funzionamento di tale regolamento e della sua efficacia; |
10. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Unione africana, al Consiglio dei ministri ACP-UE, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo e al parlamento della Repubblica democratica del Congo nonché agli altri paesi della Comunità dell'Africa orientale. |
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/57 |
P9_TA(2022)0420
Futura architettura finanziaria europea per lo sviluppo
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla futura architettura finanziaria europea per lo sviluppo (2021/2252(INI))
(2023/C 167/09)
Il Parlamento europeo,
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vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, del 30 gennaio 2008, dal titolo «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» (1), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 aprile 2014, dal titolo «Tool-box: A Rights-Based Approach, encompassing all human rights for EU Development Cooperation» (Pacchetto di strumenti per un approccio basato sui diritti, che includa tutti i diritti umani per la cooperazione allo sviluppo dell'UE, SWD(2014)0152), |
— |
vista la risoluzione delle Nazioni Unite, del 21 ottobre 2015, dal titolo «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York il 25 settembre 2015, e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), |
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visti la terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo tenutasi ad Addis Abeba dal 13 al 16 luglio 2015 e il programma d'azione di Addis Abeba, |
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visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (l'accordo di Parigi), |
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vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, dal titolo «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» (2), |
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vista la relazione elaborata nell'ottobre 2019 dal gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo intitolata «Europe in the World — the future of European financial architecture for development» (L'Europa nel mondo — il futuro dell'architettura europea per lo sviluppo), |
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visto lo studio di fattibilità del Consiglio, del 14 aprile 2021, sulle opzioni per rafforzare la futura architettura finanziaria europea per lo sviluppo, |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 10 giugno 2021, sul rafforzamento dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo (EFAD), |
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viste la tabella di marcia della Commissione, del 24 marzo 2022, per una migliore architettura finanziaria europea per lo sviluppo e la relazione d'attività 2021 (COM(2022)0139), |
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vista la relazione congiunta BEI/BERS del 25 novembre 2021 sulle azioni intraprese nel contesto delle conclusioni del Consiglio sull'EFAD, |
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visto il parere della Corte dei conti europea n. 7/2020, dell'11 settembre 2020, che accompagna la relazione della Commissione sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), |
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vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 dal titolo «Una nuova strategia UE-Africa — un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo» (3), |
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vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia (4), |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1o dicembre 2021, dal titolo «Il Global Gateway» (JOIN(2021)0030), |
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visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5), |
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visti il sesto vertice Unione europea — Unione africana del 17 e 18 febbraio 2022 e la relativa dichiarazione finale dal titolo «Una visione comune per il 2030», |
— |
visti l'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e lo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), che è allegato ai trattati e stabilisce che la BEI è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea, è di proprietà esclusiva di tutti i 27 Stati membri dell'UE e svolge il compito di contribuire all'attuazione della politica di sviluppo dell'UE, |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
— |
visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari esteri, |
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vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0270/2022), |
A. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha aumentato il già significativo deficit di finanziamento degli OSS e determinato un calo complessivo delle risorse di 700 miliardi di USD e, nel contempo, un incremento del fabbisogno di 1 000 miliardi di USD generando un effetto forbice, per cui si prevede che il deficit di finanziamento annuo degli OSS nei paesi in via di sviluppo, che prima della pandemia era di 2 500 miliardi di USD, aumenterà del 70 % in seguito alla COVID-19, raggiungendo i 4 200 miliardi di USD (3 700 miliardi di EUR) (6); |
B. |
considerando che nei paesi a reddito basso e medio-basso esiste un deficit di finanziamento annuo di 148 miliardi di USD per conseguire l'OSS 4 entro il 2030; che i costi aggiuntivi dovuti alla chiusura delle scuole a seguito della COVID-19 rischiano di aumentare tale deficit di finanziamento fino a un terzo; |
C. |
considerando che l'aggressione militare russa in Ucraina ha drasticamente aggravato la situazione degli OSS in Ucraina e nei paesi limitrofi; che l'attuale aggressione russa in Ucraina influirà sull'attuazione degli OSS a livello mondiale, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla povertà e alla fame, aggravando il rischio di crescenti disordini civili, conflitti e migrazioni irregolari; che le conseguenze umanitarie causate dall'atto criminale della guerra di Putin hanno sottratto molte delle già limitate risorse all'assistenza allo sviluppo; che le conseguenze a lungo termine di questa guerra sono ancora sconosciute; che il grave deficit nel finanziamento degli OSS e le conseguenze della pandemia di COVID-19, che ha avuto effetti devastanti nei paesi in via di sviluppo, richiedono una risposta straordinaria e sostenuta da parte di tutti gli attori dell'UE e una revisione sistemica dell'EFAD; |
D. |
considerando che l'attuale leadership politica e finanziaria dell'UE e i suoi sforzi non sono sufficienti per conseguire gli OSS e gli obiettivi dell'accordo di Parigi e per affrontare altre importanti sfide globali, in particolare l'aggravarsi dei cambiamenti climatici, il drammatico aumento dell'onere del debito dei paesi partner, le conseguenze della COVID-19 e i conflitti violenti, e che pertanto è necessario un impegno congiunto a livello internazionale per garantire che l'EFAD sia in grado di rispondere a tali sfide emergenti; |
E. |
considerando che, per conseguire efficacemente gli OSS e superare la pandemia di COVID-19, è urgentemente necessaria la coerenza delle politiche e una stretta cooperazione tra tutte le istituzioni ufficiali di finanziamento dello sviluppo, i loro azionisti governativi, le istituzioni dell'UE e tutti i partner esistenti per garantire che gli scarsi fondi pubblici siano usati nel modo più efficace ed efficiente; che la mobilitazione efficace di nuovi capitali, sia privati che pubblici, oltre all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e ad altre forme esistenti di finanziamento allo sviluppo, è fondamentale e deve essere allineata agli obiettivi strategici di sviluppo, in particolare al fine di ridurre le disuguaglianze e la povertà come primo obiettivo dell'Agenda 2030; |
F. |
considerando che, anche in vista dello sviluppo sostenibile del Sud globale, è di primaria importanza che in futuro i flussi energetici mondiali vengano riorganizzati e che il continente africano svolga un ruolo importante; che il rafforzamento del suo ruolo in materia di produzione, uso ed esportazione di energia sostenibile offrirà l'opportunità per uno sviluppo economico sostenibile e orientato al futuro e potrebbe migliorare le condizioni di vita della grande maggioranza della popolazione; |
G. |
considerando che l'insicurezza alimentare rappresenta un ostacolo significativo al conseguimento degli OSS, in particolare in Africa, dove due persone su dieci sono denutrite; che questa sfida non potrà che diventare più ardua a fronte della crescita demografica; che la cooperazione dell'UE con i paesi partner deve affrontare questa sfida in modo efficace e sostenibile; |
H. |
considerando che, nel loro insieme, le istituzioni e i 27 Stati membri dell'UE costituiscono il più grande donatore per i paesi in via di sviluppo, contribuendo a circa il 46 % del totale dell'aiuto pubblico allo sviluppo fornito ai paesi in via di sviluppo da tutti i membri dell'OCSE per l'APS; |
I. |
considerando che l'adozione dell'approccio Team Europe come risposta globale dell'UE alla COVID-19 potrebbe contribuire all'istituzione di un quadro di coordinamento strategico unico per la risposta esterna dell'UE alla pandemia e ad altre sfide importanti, come le conseguenze dell'aggressione militare russa in Ucraina, a sostegno dei paesi partner; che tale approccio rappresenta un processo promettente per consentire l'ulteriore cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo bilaterali e multilaterali, la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che aumenta costantemente l'efficacia e la visibilità collettiva dell'UE; |
J. |
considerando che l'entrata in vigore dello Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI-Europa globale), con un bilancio complessivo di 79,5 miliardi di EUR, costituisce un cambiamento storico nelle politiche esterne e di sviluppo dell'UE, portando alla razionalizzazione e al consolidamento della spesa per lo sviluppo dell'UE e dando nuovo impulso a una maggiore cooperazione tra gli attori europei dello sviluppo; che lo strumento NDICI-Europa globale modifica in modo significativo il quadro degli investimenti esterni, riunendo finanziamenti misti e garanzie nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e della garanzia per le azioni esterne (EAG); che l'EFSD+ amplia notevolmente la portata geografica e la dotazione finanziaria del suo predecessore, l'EFSD, e sarà in grado di garantire operazioni fino a 53,4 miliardi di EUR attraverso l'EAG; che il principio «dare priorità alle politiche» alla base dello strumento NDICI-Europa globale rappresenta una svolta verso una cooperazione orientata agli obiettivi della politica e sottopone l'impiego delle garanzie di bilancio dell'UE al processo di programmazione; |
K. |
considerando che l'EFSD +, istituito nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale, fornisce finanziamenti per operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio, che devono essere attuate da partner ammissibili secondo un approccio aperto e collaborativo; |
L. |
considerando che l'articolo 36 del regolamento NDICI-Europa globale stabilisce il ruolo specifico della BEI nel quadro di tale strumento; |
M. |
considerando che nell'ultimo decennio le imprese e le istituzioni finanziarie dell'UE operanti nei paesi in via di sviluppo hanno dovuto far fronte sempre più spesso alla concorrenza sleale di attori globali che operano al di fuori del sistema multilaterale di finanziamento dello sviluppo che prevede una serie di norme e regolamenti internazionali, quali requisiti specifici per l'APS, crediti che beneficiano di sostegno pubblico, prestiti sostenibili e sostenibilità del debito, sovvenzioni alle esportazioni vietate e standard internazionali per combattere la corruzione; |
N. |
considerando che una coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) e un sostegno alla mobilitazione delle risorse nazionali ben funzionanti sono parte integrante di una sana gestione finanziaria e mirano ad aumentare l'efficacia degli aiuti tramite iniziative concrete, quali il sostegno per la lotta alla corruzione, per lo sviluppo di sistemi di imposizione fiscale progressiva e per il contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscali; |
O. |
considerando che, tra le sue raccomandazioni, la relazione del gruppo di saggi pubblicata nell'ottobre 2019 suggeriva la creazione di una Banca europea per il clima e lo sviluppo sostenibile (ECSDB), un'opzione immediatamente respinta dagli Stati membri in quanto troppo costosa e troppo lunga da attuare entro il nuovo periodo di bilancio; che il Consiglio ha, invece, optato per un'opzione alternativa a quelle suggerite dal gruppo di saggi ad alto livello, denominata Status Quo+, che non cambia radicalmente le strutture esistenti ma ne prevede il miglioramento; che l'opzione Status Quo+ prevede il seguente miglioramento senza costi aggiuntivi per gli Stati membri: miglioramento della presenza della BEI sul territorio e cambiamento del suo modello imprenditoriale verso una banca più orientata allo sviluppo, espansione graduale del campo d'azione della BERS nell'Africa subsahariana, aumento della competenza della Commissione, del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e delle delegazioni dell'UE; |
P. |
considerando che gli Stati membri hanno invitato le banche di sviluppo e le istituzioni finanziarie europee ad accrescere la collaborazione e il coordinamento, sia tra loro che con altre istituzioni finanziarie multilaterali e internazionali, facendo leva sui punti di forza e le competenze di ciascuna istituzione, migliorando così l'efficienza, la visibilità e l'impatto dell'EFAD e incoraggiando un'ulteriore mobilitazione del settore privato, pur continuando a integrare e sostenere l'impegno del settore pubblico; |
Principi e obiettivi dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo
1. |
prende atto delle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'EFAD, della tabella di marcia della Commissione per una migliore architettura finanziaria europea e della relazione 2021 sullo stato di avanzamento dei lavori del 24 marzo 2022 (COM(2022)0139); sottolinea il ruolo fondamentale di NDICI-Europa globale, dell'EFSD + e dell'EAG nel fornire un quadro strategico per finanziamenti misti, ridurre i rischi legati agli investimenti e alle garanzie e mobilitare risorse provenienti dal settore privato con il sostegno del bilancio dell'UE, in particolare alla luce della crescente concorrenza geopolitica ed economica; |
2. |
sottolinea che l'EFAD dovrebbe prevedere un'architettura efficiente, efficace, coerente e inclusiva, sorretta dal principio «dare priorità alle politiche» quale colonna portante della propria struttura, e in linea con gli interessi strategici e i valori dell'UE; insiste affinché tutti i partner esecutivi facenti parte dell'EFAD e che accedono ai fondi del bilancio dell'UE nell'ambito dell'EFSD+ applichino l'intera gamma di standard, politiche e procedure dell'UE in materia sociale, di diritti umani, di appalti, di trasparenza, di ambiente e di Stato di diritto; invita la Commissione a valutare e monitorare l'osservanza di tali norme dell'UE e a riferire in merito ad essa; sottolinea che l'EFAD basata sull'approccio «priorità alle politiche» dovrebbe seguire i principi e gli obiettivi sanciti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, dall'accordo di Parigi e dal programma d'azione di Addis Abeba e dovrebbe contribuire al conseguimento degli OSS; ribadisce che i progetti che coinvolgono gli attori dell'EFAD devono essere soggetti a verifica della sostenibilità climatica, ambientale e sociale, al fine di ridurre al minimo eventuali impatti negativi e massimizzare i benefici nelle dimensioni climatica, ambientale e sociale, in linea con gli impegni assunti dall'UE e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi; insiste fermamente sul fatto che le operazioni nell'ambito della nuova EFAD contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; insiste inoltre, in tale contesto, affinché le operazioni che coinvolgono gli attori dell'EFAD non finanzino settori che alimentano la crisi climatica, ma contribuiscano invece alla transizione verso una produzione energetica sostenibile; ricorda che l'impegno politico dell'UE dovrebbe essere integrato nel suo quadro finanziario pluriennale e riflettersi pienamente nella sua architettura finanziaria europea per lo sviluppo; |
3. |
insiste fermamente sul fatto che l'EFAD deve rafforzare i partenariati strategici tra l'Unione europea e i suoi partner di sviluppo globale; ribadisce che tali partenariati dovrebbero sempre basarsi sul rispetto e sulla dignità reciproci, su interessi e valori condivisi, in particolare i diritti umani, la parità di genere, la responsabilità ambientale, sociale e climatica, la salute e la sicurezza, al fine di ridurre le disuguaglianze e la povertà; ribadisce altresì che tali partenariati dovrebbero sempre essere istituiti in linea e con l'impegno di conseguire gli OSS; mette in evidenza, a tale riguardo, l'influenza multidimensionale del regime di Putin e il sostegno di cui gode nel continente africano e invita l'UE e i suoi Stati membri a rivolgersi a tali paesi partner in Africa e instaurare partenariati affidabili; invita la Commissione a coinvolgere le organizzazioni della società civile e le ONG, comprese le organizzazioni locali, nell'elaborazione e nell'attuazione di tali partenariati; sottolinea che garantire lo sviluppo e l'addizionalità finanziaria, nonché la titolarità nazionale e l'efficacia dello sviluppo, costituisce un prerequisito per i progetti di partenariato finanziati dall'EFAD; appoggia le politiche e le iniziative dell'UE che sostengono il coordinamento e la cooperazione tra Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo e le azioni dell'UE a integrazione e a sostegno delle iniziative degli Stati membri; sottolinea che eliminare la povertà (OSS 1), promuovere la salute e il benessere (OSS 3), garantire a tutti un'istruzione di qualità (OSS 4), ridurre le disuguaglianze (OSS 10) e promuovere l'azione per il clima (OSS 13), con particolare attenzione ai gruppi più emarginati e senza lasciare indietro nessuno, sono sfide particolarmente onerose nel mondo odierno; insiste inoltre sulla necessità di intraprendere ulteriori azioni per soddisfare le esigenze di investimento per le industrie oceaniche sostenibili, dal momento che l'OSS 14 che riguarda «la vita sott'acqua» rimane uno degli OSS più sottofinanziati; |
4. |
sottolinea l'interconnessione tra aiuti umanitari, cooperazione allo sviluppo e pace; sottolinea il ruolo svolto dallo sviluppo nel prevenire i conflitti, assicurare vie d'uscita a lungo termine dagli stessi e rafforzare la gestione delle crisi; insiste sull'importanza di sviluppare ulteriormente un triplice nesso ben concepito, che si concentri su una ripresa a lungo termine strutturale, sostenibile e incentrata sulle persone per affrontare le complessità di crisi prolungate e prevedibili e situazioni violente; ricorda che, senza pace e sicurezza, lo sviluppo e l'eliminazione della povertà non sono possibili, mentre senza sviluppo ed eliminazione della povertà non possono esistere né una pace sostenibile, né la sicurezza delle persone e dello Stato; osserva inoltre che la mancanza di sicurezza aggrava le vulnerabilità già esistenti nei paesi in via di sviluppo e accresce il deficit di finanziamento per il conseguimento degli OSS; prende atto del fatto che la sicurezza, lo Stato di diritto e istituzioni resilienti sono essenziali per gli investimenti e lo sviluppo sostenibile; prende atto delle attività dei portatori di interessi locali, comprese le autorità locali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali e le organizzazioni di ispirazione religiosa, nella risoluzione e nella gestione dei conflitti e del loro contribuito alla pace e alla sicurezza; ricorda che l'APS dovrebbe sempre essere impiegato in linea con gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e con l'NDICI-Europa globale; |
5. |
sottolinea il ruolo di un approccio collettivo e coerente dell'UE, sostenuto e approvato da tutti i suoi Stati membri, che sia politicamente accorto e adattato alle specificità del paese partner e che possa essere efficace nel promuovere l'espansione dei sistemi di protezione sociale, in linea con le convenzioni dell'OIL pertinenti, e dei servizi pubblici essenziali nei paesi in via di sviluppo; evidenzia che un tale approccio dell'UE contribuirebbe a fare della protezione sociale uno dei fondamenti del contratto sociale, aprendo la strada a una maggiore resilienza; ritiene che il finanziamento misto rappresenti un'opzione tra gli strumenti a disposizione del finanziamento allo sviluppo che potrebbe integrare gli investimenti pubblici in un contesto di ristrettezze di bilancio; chiede che le operazioni di finanziamento misto siano limitate ai settori in cui possono apportare un valore aggiunto all'economia locale e auspica, in tale contesto, un'attenta valutazione, in particolare quando ci si rivolge ai paesi meno sviluppati, al fine di limitare gli oneri del debito, salvaguardare i servizi pubblici essenziali quali la sanità, l'istruzione e la protezione sociale e non ampliare le disuguaglianze esistenti; |
6. |
sottolinea che la coerenza tra tutte le politiche, le strategie e le iniziative dell'UE, nonché tra tutti i suoi strumenti di finanziamento, in particolare il nuovo strumento NDICI-Europa globale, l'iniziativa Team Europa e la nuova strategia «Global Gateway», come pure lo stretto coordinamento con la strategia dell'UE per la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) e per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS), è fondamentale al fine di massimizzare la risposta globale dell'UE alla crescita, allo sviluppo e alla pace sostenibili; ritiene che l'EFAD debba migliorare la visibilità dell'UE e l'impatto dei suoi finanziamenti allo sviluppo nel mondo, al fine di garantire che il ruolo percepito dell'UE nel mondo corrisponda all'entità del suo sostegno; |
7. |
è allarmato dal modo in cui la pandemia di COVID-19 ha portato alla luce i fattori strutturali di lunga data alla base delle disuguaglianze sanitarie; ritiene che l'EFAD dovrebbe contribuire agli investimenti in sistemi sanitari pubblici resilienti, assistenza e servizi sanitari, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie sanitarie nonché di vaccini e trattamenti, concentrandosi sulle malattie ricorrenti nei paesi in via di sviluppo; chiede che venga vagliata la possibilità di creare una piattaforma per condividere innovazione, istruzione e formazione, conoscenze e competenze, che sostenga partenariati multilaterali, promuova il dialogo pubblico-privato e prenda in considerazione soluzioni imprenditoriali innovative per accelerare lo sviluppo sostenibile; sottolinea il ruolo degli investimenti pubblici e privati e dei partenariati pubblico-privato, nonché l'importanza della mobilitazione delle risorse nazionali nei paesi partner e di un utilizzo più efficace dei finanziamenti dell'UE per colmare il deficit di finanziamento rilevato di 2 500 miliardi di USD per conseguire gli OSS entro il 2030, rafforzando nel contempo la buona governance e combattendo la corruzione; |
Sfide da affrontare
8. |
sottolinea che i paesi in via di sviluppo e i paesi sviluppati hanno una responsabilità condivisa nel conseguimento degli OSS; sottolinea che il contributo finanziario dell'UE allo sviluppo sostenibile nei paesi partner dovrebbe consentire a questi ultimi di contribuire al proprio sviluppo economico e sociale e di conseguire gli OSS; sottolinea l'importanza fondamentale della titolarità nazionale in tale contesto; evidenzia che l'EFAD e la tanto attesa strategia degli OSS dell'UE debbano riflettere e agevolare un insieme coordinato e coerente di politiche e impegni interni ed esterni dell'UE, anche mediante la serie di strumenti della politica di sviluppo già esistenti; sottolinea che i finanziamenti pubblici e privati devono essere allineati con gli OSS e con gli obiettivi dell'accordo di Parigi; deplora, in tale contesto, che la Commissione non abbia ancora elaborato una strategia di attuazione organica e integrata degli OSS, il che costituisce una sfida significativa in termini di ambizione per la realizzazione di politiche coerenti, a causa della mancanza di obiettivi chiari, misurabili e con scadenze precise per tutti gli OSS a livello di UE che fungano da parametri di riferimento; |
9. |
ritiene che l'EFAD dovrebbe basarsi sulle competenze e sulle reti esistenti di tutti i suoi diversi attori (ovvero la BEI, la BERS, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo (IFS) e altri); riconosce i progressi e i miglioramenti compiuti nell'ambito della futura EFAD in seguito alle conclusioni del Consiglio, ma osserva che l'attuale status quo è ancora caratterizzato dall'assenza di una guida politica e di coordinamento e dalla frammentazione, dalla duplicazione e dalla sterile concorrenza tra tutti gli attori summenzionati; invita a ulteriori sforzi per migliorare il coordinamento e la collaborazione al fine di rendere l'attuale sistema più efficace, collaborativo e volto a garantire un uso ottimale delle risorse, che valorizzi le competenze geografiche, settoriali e finanziarie pertinenti dei partner principali per ottenere un migliore rendimento del denaro dei contribuenti dell'UE e un maggiore impatto sullo sviluppo; |
10. |
riconosce la necessità di rafforzare e migliorare l'assetto istituzionale dell'UE, far fronte al suo «deficit di efficacia dello sviluppo», ridurre il pesante coordinamento burocratico e aumentare la flessibilità istituzionale, al fine di massimizzare il potenziale dell'EFAD aumentandone il suo impatto sullo sviluppo; |
11. |
invita la Commissione a lavorare a una governance efficace della strategia «Global Gateway», che deve essere promossa sotto la guida generale della Presidente della Commissione, nonché a coordinarsi strettamente a tale riguardo con il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il SEAE, il Consiglio e il Parlamento; sottolinea che tale strategia dovrebbe essere coerente con l'EFAD e ritiene che il ricorso alla riserva per le sfide e le priorità emergenti dell'NDICI-Europa globale non sia appropriato; esorta la Commissione a fornire informazioni aggiuntive circa il calcolo del coefficiente di leva finanziaria per le operazioni di investimento della strategia «Global Gateway» dell'UE recentemente annunciata; |
12. |
esprime preoccupazione per il fatto che gli aspetti fondamentali del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS) siano sistematicamente assenti nelle iniziative di regolamentazione dell'UE; sottolinea che sono necessari maggiori sforzi per rispettare pienamente i principi della CPSS, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia degli aiuti; insiste sul fatto che i meccanismi per garantire la CPSS devono essere sanciti nell'EFAD; chiede un maggior numero di valutazioni d'impatto ex ante e l'istituzione di un sistema di allarme precoce per quanto riguarda le incoerenze nelle politiche presso le delegazioni dell'UE; raccomanda l'utilizzo più sistematico ed efficiente della CPSS da parte di tutte le istituzioni pertinenti dell'UE e degli Stati membri, anche al più alto livello politico, e che essa sia integrata nell'elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche dell'UE affinché non incidano negativamente sul conseguimento degli OSS; sottolinea che tali meccanismi della CPSS dovrebbero altresì essere attuati dalla BEI, dalla BERS, dalle IFS e dai loro intermediari; sottolinea la necessità di integrare la CPSS in particolare nelle politiche esterne dell'UE e che sia affrontata al fine di conseguire gli OSS; |
13. |
riconosce gli sforzi della Commissione per una migliore regolamentazione intesa a creare investimenti sostenibili di lungo periodo che promuovano la salute e il benessere delle persone e del pianeta e tutelino i diritti umani; chiede che l'EFAD sia coerente con la futura legislazione dell'UE in materia di dovere di diligenza e responsabilità aziendale, garantendo il rispetto, da parte delle imprese, delle norme in materia di diritti umani e delle evoluzioni normative, del dovere di diligenza obbligatorio e degli impegni internazionali per quanto riguarda imprese e diritti umani; sottolinea che l'EFAD deve soddisfare i più elevati standard di trasparenza e responsabilità; invita i membri dell'EFAD a rafforzare la dovuta diligenza delle loro operazioni, garantire un'approfondita consultazione della popolazione locale durante l'attuazione dei progetti, sviluppare ulteriormente le loro competenze in materia di sviluppo e le loro capacità e risorse umane dedicate sul campo, attuare l'integrazione della dimensione di genere e tutelare i diritti umani in tutte le operazioni, dotarsi di solidi meccanismi di responsabilizzazione per le comunità coinvolte e monitorare attentamente, e riferire, le carenze del loro coinvolgimento e del ruolo dei loro intermediari in progetti che hanno avuto un impatto negativo sulle popolazioni locali nei paesi in via di sviluppo; |
14. |
ribadisce che tutti i partner esecutivi e gli intermediari finanziari coinvolti in progetti connessi alle garanzie dell'UE o finanziati dal bilancio dell'UE devono rispettare pienamente le norme, le politiche, le regole e le procedure sociali, ambientali, fiscali, di trasparenza, antifrode e anticorruzione dell'UE; invita la Corte dei conti europea a garantire un controllo completo e a riferire regolarmente circa le operazioni sostenute dalle garanzie a titolo del bilancio dell'UE, colmando eventuali lacune nei suoi metodi di lavoro che attualmente le impediscono di farlo; sottolinea l'importanza di effettuare una valutazione indipendente dell'EFSD+ e dell'approccio Team Europa in tempo utile per valutarne l'efficacia, le prestazioni e l'impatto sullo sviluppo; |
15. |
osserva che l'approccio Team Europa è emerso come risposta alla pandemia di COVID-19; ritiene che l'approccio Team Europa dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare ulteriormente la cooperazione strategica, il coordinamento globale e la coerenza e l'efficacia degli sforzi di sviluppo, in particolare a livello di paesi partner, come pure a livello dell'UE e dei suoi Stati membri nonché a livello di governo regionale; si attende un orientamento e un'attenzione più incisivi delle politiche e meccanismi di comunicazione e visibilità più solidi per quanto riguarda lo strumento EFSD+/NDICI-Europa globale; insiste inoltre sull'adeguata attuazione del meccanismo di controllo del Parlamento europeo per garantire la legittimità democratica delle attività Team Europa; |
16. |
invita la Commissione a presentare un forte orientamento politico dell'UE per le politiche di sviluppo e a coordinare l'EFAD in modo da consentire un maggiore allineamento tra le attività delle istituzioni finanziarie dell'UE per lo sviluppo nell'ambito della nuova architettura aperta, collaborativa, trasparente e inclusiva, al fine di conseguire gli obiettivi della politica di sviluppo dell'UE, rafforzare gli stretti partenariati con le regioni e contribuire al loro sviluppo; |
17. |
sottolinea che il processo di programmazione NDICI-Europa globale offre l'opportunità di migliorare l'uso delle garanzie di bilancio dell'UE, in particolare dell'EFSD+; sottolinea che la futura architettura finanziaria dovrebbe consentire la partecipazione di tutti gli attori del finanziamento allo sviluppo interessati, compresi gli attori di piccole e medie dimensioni e le banche di sviluppo e i portatori di interessi di paesi terzi; chiede, a tale riguardo, solide condizioni di parità in termini di governance dell'EFSD+ e di accesso alle risorse dell'UE; evidenzia l'importanza di un adeguato quadro di gestione dei rischi, nonché di una gestione e una supervisione efficaci dell'attuazione degli strumenti di finanziamento dello sviluppo; invita la Commissione a utilizzare in modo più efficace le risorse di cui dispone in termini di competenze bancarie e le sue capacità finanziarie e tecniche; |
18. |
accoglie con favore la pubblicazione della prima tabella di marcia della Commissione per una migliore architettura finanziaria europea per lo sviluppo e della relazione d'attività 2021; ricorda che l'NDICI-Europa globale prevede che la Commissione comunichi al Consiglio e al Parlamento europeo la composizione, il mandato e il regolamento del gruppo di valutazione tecnica, nonché garantisca l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse dei suoi membri; esorta la Commissione ad adottare misure analoghe per garantire la trasparenza e l'imparzialità del gruppo di esperti ad alto livello che fornirà alla Commissione raccomandazioni sull'ulteriore accelerazione del flusso di capitali privati verso i paesi a basso e medio reddito; |
19. |
invita la Commissione a garantire che l'EFAD persegua l'obiettivo di ripristinare il sistema multilaterale di finanziamento dello sviluppo al fine di contribuire a porre fine alle insostenibili pratiche di prestito di alcuni paesi che operano al di fuori di tale sistema, che non solo minacciano le condizioni di parità per l'UE e altri paesi conformi, ma aumentano anche sensibilmente il debito estero già elevato di molti paesi in via di sviluppo, resi ancora più vulnerabili a seguito della pandemia di COVID-19; sottolinea, in tale contesto, che l'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina aggrava ulteriormente l'onere del debito di molti paesi in via di sviluppo; sottolinea che i paesi meno sviluppati non sono in grado di attuare gli OSS in assenza di un sostegno finanziario e, pertanto, chiede con forza misure di riduzione del debito in linea con gli impegni di sostenibilità; |
20. |
ritiene che la tassonomia dell'UE dovrebbe contribuire al riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili e introdurre la sostenibilità tra i criteri di cui tenere conto per la gestione del rischio; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la tassonomia dell'UE e a incoraggiare le istituzioni di finanziamento allo sviluppo a livello sia dell'UE che degli Stati membri, nonché gli attori privati attivi nello sviluppo, affinché allineino le loro attività, in particolare quelle nei paesi in via di sviluppo, agli OSS e agli obiettivi dell'accordo di Parigi; |
Istituzioni finanziarie europee e nazionali
21. |
ribadisce il ruolo specifico della BEI all'interno dell'Unione e a livello globale, sancito dall'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 36 dell'NDICI-Europa globale; sottolinea l'importante ruolo della BEI nella realizzazione degli investimenti dell'UE e nella collaborazione con la Commissione sul fronte dell'attuazione della strategia «Global Gateway»; |
22. |
riconosce il ruolo primario della BEI nell'ambito del Green Deal europeo e dell'economia blu sostenibile, nonché il suo contributo sostanziale alla risposta economica dell'UE alla pandemia di COVID-19; invita l'UE a massimizzare ulteriormente il potenziale della BEI come strumento per fare leva sull'autonomia strategica dell'Unione e promuovere i suoi interessi e le sue priorità di politica esterna nelle sue relazioni con i paesi terzi; invita la BEI a migliorare le sue politiche, le sue pratiche e la sua trasparenza, in particolare attuando la raccomandazione formulata dalla Mediatrice europea di adottare diverse misure di trasparenza per rendere più facilmente visibile al pubblico il potenziale impatto ambientale dei progetti che finanzia, come indicato nei casi 1065/2020/PB, 1251/2020/PB e 1252/2020/PB; |
23. |
accoglie con favore l'istituzione di EIB Global, definita dalla BEI come una filiale dedicata allo sviluppo all'interno del gruppo BEI, operativa dal 1o gennaio 2022; invita la BEI a rafforzare la sua presenza sul campo sfruttando nel contempo le possibili sinergie con il SEAE, le delegazioni dell'UE, la BERS e altre IFS europee; sottolinea che la mancanza di informazioni sulle modalità di finanziamento di EIB Global mette a repentaglio il suo mandato fin dall'inizio, anche in considerazione degli impegni assunti da questa nuova entità in termini di obiettivi di sviluppo; chiede pertanto un mandato di sviluppo concreto e solido per la nuova direzione EIB Global; si attende che questa nuova struttura e il suo comitato consultivo, i suoi obiettivi e le sue disposizioni di bilancio, il suo funzionamento organizzativo e i suoi obiettivi specifici, nonché i suoi meccanismi di coordinamento con altre IFS, si dimostrino pienamente trasparenti, anche pubblicando documenti in maniera proattiva, garantendo una rappresentanza significativa dei paesi beneficiari e intrattenendo scambi regolari con il Parlamento europeo e un dialogo aperto con le parti interessate, in particolare con le organizzazioni della società civile e gli attori locali; |
24. |
incoraggia la BEI a continuare a impegnarsi attivamente nello sviluppo della pianificazione, del monitoraggio e della valutazione a livello nazionale, di concerto con le delegazioni dell'UE e attraverso il cofinanziamento con le IFS; chiede un maggiore coordinamento tra la Commissione, il SEAE e le delegazioni dell'UE per agevolare le discussioni e la cooperazione con gli attori pertinenti sul campo, al fine di individuare i progetti che meglio rispondono agli obiettivi di efficacia dello sviluppo; |
25. |
incoraggia la BEI e la BERS a rafforzare ulteriormente la loro complementarità e i loro modelli di impresa mediante iniziative di maggiore affidamento reciproco, poiché le esigenze superano le loro risorse comuni; invita la BEI e la BERS a coordinare il loro operato lungo diverse traiettorie e a chiarire la divisione dei compiti al fine di aiutare ciascuna banca a concentrarsi sulle proprie competenze fondamentali, evitando in tal modo duplicazioni e sottoquotazioni; osserva che è necessario adeguare i metodi e gli strumenti di lavoro della BEI e della BERS alle esigenze di investimento in Africa, in particolare al fine di facilitare gli investimenti su larga scala, mantenendo nel contempo il sostegno dell'UE a progetti locali su scala più ridotta; sottolinea che è fondamentale che gli investimenti europei siano accompagnati da una presenza visibile dell'UE e da un dialogo politico costante; osserva che l'EFAD deve massimizzare i vantaggi dei diversi contesti strutturali e metodi di lavoro delle banche di sviluppo e delle istituzioni finanziarie europee esistenti, al fine di rendere più efficiente il contributo dell'UE allo sviluppo sostenibile; auspica che la BEI, la BERS e altre IFS europee garantiscano e dimostrino, sotto forma di valutazioni d'impatto ex ante, che tutti i progetti, e in particolare i progetti di finanziamento misto, contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'UE, compresi quelli relativi ai paesi meno sviluppati, e rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani; invita la Commissione, la BEI, la BERS e le IFS europee a garantire che le loro squadre di consulenza e assistenza tecnica siano attrezzate per promuovere la parità di genere e lo sviluppo inclusivo; |
26. |
invita la Commissione, gli Stati membri, la BEI, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre banche di sviluppo e istituzioni finanziarie europee, comprese le IFS di dimensioni più piccole, a rafforzare la loro cooperazione, in particolare nel quadro dell'NDICI-Europa globale e dei suoi obiettivi, nonché nel conseguimento a livello globale degli obiettivi dell'Agenda 2030, a incoraggiarli a mettere in comune risorse e finanziamenti e a migliorare il coordinamento e la comunicazione nei progetti comuni, attingendo alle rispettive competenze finanziarie; invita la Commissione a svolgere un ruolo più incisivo nel fornire assistenza tecnica ai progetti e nell'assistere le IFS e gli altri attori dello sviluppo nel coordinamento; chiede un approccio inclusivo nei confronti delle IFS più piccole degli Stati membri nell'accesso ai finanziamenti nell'ambito dell'architettura europea del finanziamento allo sviluppo; |
27. |
evidenzia l'importanza di utilizzare in modo più efficiente le sinergie e di armonizzare meglio le iniziative di finanziamento della BERS, della BEI e di altre IFS destinate ai paesi del vicinato europeo, attribuendo particolare importanza ai paesi candidati all'adesione all'UE; ricorda, nel contesto della guerra in corso in Ucraina, che il finanziamento europeo nei paesi del vicinato e nei paesi candidati all'adesione è una componente indispensabile delle riforme necessarie per soddisfare i criteri di adesione, in linea con gli interessi di politica estera dell'UE; |
28. |
invita la BEI a collaborare più strettamente con la Banca africana di sviluppo e a valutare i vantaggi della creazione di una filiale comune a seguito dell'attuazione del piano d'azione di partenariato in atto tra la BEI e la Banca africana di sviluppo; invita la BEI a riferire al Parlamento in merito alle prossime misure adottate; sottolinea la necessità di finanziare investimenti a lungo termine che promuovano lo sviluppo sostenibile e di far leva sulla cooperazione finora instaurata, al fine di creare ulteriori opportunità di sviluppo sostenibile per il continente africano; incoraggia la creazione di centri di progetto e di consulenza, gestiti congiuntamente dalla BEI e dalla Banca africana di sviluppo, al fine di istituire punti di contatto efficaci per gli attori locali in materia di consulenza e avvio dei progetti, di rispondere meglio alle esigenze di sviluppo sul campo, nonché di migliorare la titolarità locale dei progetti di sviluppo comuni; invita, a tal proposito, a sostenere lo sviluppo del settore privato locale in Africa, in particolare grazie all'erogazione di maggiori fondi alle micro, piccole e medie imprese africane; |
29. |
sottolinea in tale contesto che, in generale, per conseguire un impatto duraturo sullo sviluppo sono necessari la titolarità locale e un approccio collaborativo e inclusivo, che dovrebbero essere sostenuti da un solido quadro per le consultazioni locali sistematiche delle parti interessate e dei beneficiari; chiede che la Commissione valuti come si possa migliorare ulteriormente il quadro per le consultazioni locali sistematiche delle parti interessate e dei beneficiari; |
30. |
invita le IFS degli Stati membri a sviluppare ulteriormente l'inclusione finanziaria, onde favorire l'accesso ai finanziamenti sostenibili di coloro che ne hanno più bisogno, ad esempio le donne, in quanto ciò contribuisce alla loro emancipazione economica; invita, in tale contesto, l'EFAD a contribuire alla piena attuazione del terzo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere; rammenta l'obiettivo di almeno l'85 % di azioni aventi come obiettivo principale o significativo la parità di genere, di cui almeno il 5 % dovrebbe avere la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze come obiettivo principale; chiede che per tutte le operazioni dell'EFAD sia previsto l'obbligo di raccogliere dati disaggregati per genere, oltre che di elaborare valutazioni dell'impatto di genere sia ex ante che ex post. |
31. |
incoraggia tutte le banche e le istituzioni di sviluppo ad assumere impegni sostenibili e a realizzare investimenti coraggiosi conformemente agli obiettivi della politica di sviluppo, in particolare la riduzione delle disuguaglianze e l'eliminazione della povertà, anziché mirare ad assicurare un rendimento degli investimenti; riconosce pertanto l'importanza di incoraggiare investimenti più rischiosi in contesti di sviluppo più difficoltosi, come i paesi fragili o colpiti da conflitti, e in settori che non ricevono sufficiente attenzione, come il clima, la biodiversità, l'istruzione e la sanità; sottolinea, al contempo, la necessità di ridurre al minimo eventuali rischi associati per il bilancio dell'UE, come l'aumento della domanda di garanzie di bilancio dell'UE, e di preservare l'elevato rating del credito della BEI; incoraggia le IFS ad assumersi maggiori rischi nei loro programmi di investimento attraverso l'EFSD+, in modo tale da raggiungere anche le economie più fragili; invita la Commissione, a tal riguardo, a svolgere un ruolo più incisivo nel garantire effetti misurabili e supplementari sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato locale o competere in modo sleale con gli attori economici locali, e nel contribuire allo sviluppo del lato dell'offerta dei progetti, fornendo sostegno alla preparazione dei progetti e aiutando le IFS a coordinarsi, garantendo nel contempo l'integrazione delle IFS di dimensioni più piccole; |
32. |
riconosce l'importanza e il potenziale delle banche di sviluppo degli Stati membri all'interno della struttura dell'EFAD; esprime tuttavia preoccupazione per il ruolo degli intermediari che collaborano con le IFS, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni di violazioni dei diritti umani; sottolinea l'importante ruolo che lo sviluppo del settore privato locale nell'Africa subsahariana può svolgere nel consentire ai paesi partner di intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile; |
33. |
invita la Commissione a riferire annualmente in merito alle iniziative Team Europa sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi nell'ambito dell'NDICI-Europa globale, valutando nel contempo le risorse mobilitate, la pianificazione e l'impatto dello sviluppo, l'armonizzazione e l'applicazione delle norme dell'Unione, la prospettiva di integrazione nell'UE e il coinvolgimento degli Stati membri; insiste affinché tali relazioni siano condivise con il Parlamento e rese pubbliche; sottolinea che il Parlamento svolge un ruolo chiave nell'esaminare gli obiettivi politici e i risultati attesi delle iniziative Team Europa, sia a livello generale che di progetto, garantendo che le tali iniziative funzionino parallelamente ai meccanismi esistenti e vadano a integrare i programmi indicativi pluriennali, piuttosto che aggiungersi ad essi; |
34. |
ribadisce che il monitoraggio e il controllo istituzionale sui finanziamenti dell'UE promuovono il dibattito democratico e contribuiscono a rafforzare la credibilità e la trasparenza dell'UE; sottolinea, a tal riguardo, l'importante ruolo del Parlamento e la sua funzione di controllo nell'ambito dell'NDICI-Europa globale; chiede obblighi che garantiscano un'adeguata visibilità dell'attuazione dell'EFAD; invita la Commissione ad agire in modo adeguato e tempestivo laddove tali obblighi non siano rispettati; invita la Corte dei conti europea a elaborare relazioni periodiche sull'attuazione dell'EFAD, che saranno rese pubbliche e porteranno alla formulazione di raccomandazioni strategiche, anche relative alle azioni da intraprendere per apportare migliorie; deplora che al pubblico non siano fornite informazioni sul ruolo dell'UE nell'offrire sostegno alle comunità locali e incoraggia una migliore comunicazione con il pubblico; |
35. |
invita la Commissione e le istituzioni dell'EFAD a promuovere la trasparenza nelle loro procedure di appalto; ricorda che le imprese dell'UE dovrebbero essere in grado di competere in condizioni di parità con le imprese aventi sede in paesi terzi; |
36. |
sottolinea che la disponibilità di informazioni pertinenti, coerenti e comparabili in modo tempestivo è essenziale per misurare i progressi e i risultati effettivi e per comprendere se i finanziamenti allo sviluppo dell'UE sono stati efficaci e hanno apportato un valore aggiunto rispetto ad altri finanziamenti; si rammarica dell'assenza di un quadro unificato per la comunicazione e la misurazione dei risultati dotato di indicatori comparabili per l'EFSD+; incoraggia la Commissione a definire tale quadro per consentire una gestione armonizzata dei risultati; invita la Commissione ad aggiornare il Parlamento sul contenuto e sull'attuazione di tale quadro; |
37. |
attende con interesse la relazione speciale della Corte dei conti europea sulla programmazione degli aiuti allo sviluppo, che valuterà se gli aiuti allo sviluppo dell'UE per il periodo 2021-2027 sono stati assegnati secondo una strategia ben definita; sottolinea l'importanza di valutare l'addizionalità dei finanziamenti misti per determinare l'efficacia di tali strumenti nel conseguire risultati di sviluppo e obiettivi strategici basati sui valori dell'UE; invita la Corte dei conti europea a prendere in considerazione l'elaborazione di una valutazione di questo tipo; |
Finanziamento dello sviluppo
38. |
insiste affinché gli Stati membri rispettino il loro impegno di destinare lo 0,7 % del loro reddito nazionale lordo (RNL) all'APS; è allarmato dal fatto che nel 2020 l'APS delle economie avanzate rappresentasse in media appena lo 0,32 % del loro RNL, ovvero meno della metà dell'impegno dello 0,7 %, che è stato rispettato solo da quattro Stati membri; sottolinea che le ripercussioni dell'aggressione militare russa in Ucraina sulla spesa pubblica in tutto il mondo metterà ulteriormente sotto pressione i bilanci destinati agli aiuti, che sono già esigui; rileva che gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 2002 si sono impegnati ad aumentare il loro rapporto APS/RNL, portandolo allo 0,33 %; accoglie con favore gli sforzi finora compiuti da questi e altri Stati membri per aumentare gradualmente la spesa per l'APS; li incoraggia a proseguire su questa strada; evidenzia l'importante ruolo dell'APS quale catalizzatore del cambiamento e leva per la mobilitazione di altre risorse; ritiene che l'Unione debba sforzarsi di mantenere la propria posizione di leader mondiale nell'APS; ricorda che almeno il 93 % della spesa nell'ambito dell'NDICI-Europa globale deve soddisfare i criteri dell'APS; |
39. |
sottolinea l'importanza dell'impegno dell'UE a stanziare risorse per l'azione per il clima e il ruolo svolto dalla BEI e da altri membri dell'EFAD nel compiere progressi in questo settore; prende atto dell'impegno del Consiglio a orientare l'EFAD verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, degli OSS e dell'accordo di Parigi al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC; ricorda l'obiettivo dell'NDICI-Europa globale di destinare il 30 % della spesa globale all'azione per il clima e l'obiettivo, definito nel QFP, di assegnare il 7,5 % del PIL alla tutela della biodiversità entro il 2024; si rammarica che la Commissione non abbia previsto, nella sua tabella di marcia, impegni più specifici in merito agli obiettivi della politica climatica e auspica che si ponga rimedio a tale lacuna in un prossimo documento di programmazione; chiede che siano vietate tutte le operazioni che finanziano i settori che contribuiscono alla crisi climatica, in particolare l'industria dei combustibili fossili; riconosce che l'EFAD dovrebbe essere inclusiva nei confronti di tutte le regioni e di tutti i paesi partner, pur riconoscendo che una quota considerevole di investimenti è destinata ai Balcani occidentali e al vicinato orientale e meridionale; |
40. |
riconosce che le micro, piccole e medie imprese, le cooperative, i modelli imprenditoriali inclusivi e gli istituti di ricerca fungono da motori della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione locale, che contribuiranno a loro volta al conseguimento degli OSS; sottolinea la necessità di semplificare l'accesso ai finanziamenti, rafforzare l'inclusività e sostenere gli attori più piccoli, anche migliorando l'accessibilità ai pertinenti dati disponibili al pubblico; sottolinea che le PMI locali devono pertanto avere un facile accesso ai servizi finanziari nell'ambito dell'EFAD; osserva che le politiche dell'UE devono favorire la cooperazione delle società e delle imprese, in particolare delle PMI, affinché possano svolgere un ruolo attivo nel quadro delle iniziative che contribuiscono allo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo; |
41. |
invita la Commissione a stabilire un collegamento tra le possibili attività di riduzione del rischio e il sostegno finanziario destinato all'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, in particolare ai fini della creazione di infrastrutture adeguate e della formazione degli insegnanti, nell'ambito dell'NDICI-Europa globale, allo scopo di facilitare il conseguimento dell'OSS 4; |
42. |
constata la particolare importanza degli investimenti dell'UE nel settore dell'agricoltura sostenibile, comprese le pratiche agroecologiche, in cui vi è una carenza di investimenti pubblici e privati; sottolinea che gli agricoltori locali, i piccoli coltivatori e le aziende agricole a conduzione familiare devono avere accesso ai servizi finanziari e, in particolare, al microfinanziamento; |
43. |
rileva che il mancato accesso al mercato dovuto a problemi di connettività è uno dei principali ostacoli alla sicurezza alimentare in molte regioni dell'Africa; ritiene che gli investimenti dell'UE in questo settore potrebbero avere un forte impatto; |
44. |
prende atto della soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dell'economia, come concordato dai membri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire l'effettiva applicazione dell'aliquota minima globale del 15 % per le imprese multinazionali; sottolinea che, secondo le stime, tale aliquota minima genererà ogni anno circa 150 miliardi di USD di gettito fiscale globale aggiuntivo; |
45. |
invita la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale in materia fiscale per combattere l'evasione fiscale, i flussi finanziari illeciti e la corruzione, al fine di favorire un finanziamento dello sviluppo mirato e sostenibile che contribuisca a ridurre le disuguaglianze e la povertà; |
o
o o
46. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e alle Nazioni Unite. |
(1) GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.
(2) GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.
(3) GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 80.
(4) GU C 132 del 24.3.2022, pag. 88.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/68 |
P9_TA(2022)0421
Esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sull'esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia (2022/2934(RSP))
(2023/C 167/10)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il trattato sulla Carta dell'energia (ECT) firmato nel 1994 ed entrato in vigore nel 1998, |
— |
visti il processo di modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia, avviato nel 2017, e la relativa proposta dell'UE, |
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visto l'accordo adottato in occasione della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (l'«accordo di Parigi»), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640), |
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visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (1), |
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visti la raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica (2), e gli orientamenti ad essa allegati, |
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vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili («Direttiva sulle energie rinnovabili») (3), |
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vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (4), |
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vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, segnatamente il parere 2/15 del 16 maggio 2017 sull'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Singapore (5), la sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16 (pronuncia pregiudiziale nella causa Slowakische Republik contro Achmea BV) (6), il parere 1/17 del 30 aprile 2019 sull'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'UE e i suoi Stati membri, dall'altra (7), la sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19 (pronuncia pregiudiziale nella causa Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC) (8) e la sentenza del 26 ottobre 2021 nella causa C-109/20 (pronuncia pregiudiziale nella causa Republiken Polen contro PL Holdings Sàrl) (9), |
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visto il mandato conferito nel 2017 al gruppo di lavoro III della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di lavorare a una riforma della risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), |
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vista la decisione dell'Italia di recedere dall'ECT dal 1o gennaio 2016, |
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visto il progetto di legge sull'estinzione dell'ECT adottato dal governo polacco il 10 agosto 2022 e deferito al parlamento polacco il 25 agosto 2022, |
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visti gli annunci fatti da parte del governo spagnolo il 12 ottobre 2022, del governo olandese il 19 ottobre 2022, del governo francese il 21 ottobre 2022, del governo sloveno il 10 novembre 2022, del governo tedesco l'11 novembre 2022 e del governo lussemburghese il 18 novembre 2022 riguardo alla loro intenzione di recedere dall'ECT, |
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visto l'Accordo sull'estinzione dei trattati Bilaterali di Investimento tra Stati Membri dell'Unione Europea, firmato il 5 maggio 2020 (10), |
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viste le sue più recenti risoluzioni, in particolare quella del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali (11) e del 20 ottobre 2022 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh, Egitto (COP27) (12), |
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visto il mancato raggiungimento di una maggioranza qualificata in seno al Consiglio a favore della modernizzazione dell'ECT come base per la posizione da adottare a nome dell'UE nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia, |
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vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2022 relativa a un accordo tra gli Stati membri, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia (COM(2022)0523), |
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visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'ECT è un accordo internazionale; che l'ECT è stato firmato nel dicembre 1994 ed è entrato in vigore nell'aprile 1998; che l'ECT ha 53 firmatari e parti contraenti, tra cui l'Unione europea e l'Euratom e tutti i loro Stati membri ad eccezione dell'Italia ritiratasi nel 2016; che l'UE e i suoi Stati membri rappresentano oltre la metà dei membri con diritto di voto dell'ECT; |
B. |
considerando che l'obiettivo iniziale dell'ECT era quello di creare un forum per la cooperazione politica est-ovest nei settori dell'energia, della protezione degli investimenti, del commercio e del transito; che le disposizioni in materia di tutela degli investimenti contenute nel trattato non sono più state aggiornate dagli anni '90 e sono obsolete rispetto alle nuove norme stabilite a seguito della riforma dell'approccio dell'UE in materia di politica degli investimenti; che fino al 2018 non vi è stato alcun tentativo di integrare l'urgenza della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'eliminazione graduale degli investimenti in materia di combustibili fossili; |
C. |
considerando che gli Stati membri dispongono di circa 1 500 trattati bilaterali di investimento (TBI), ratificati prima del trattato di Lisbona, che continuano a tutelare gli investimenti nei combustibili fossili, includono il vecchio modello in materia di ISDS e contengono disposizioni e meccanismi obsoleti incompatibili con i valori e i principi del diritto dell'UE; che nessuno dei nuovi accordi internazionali di investimento che seguono un approccio moderno negoziato dall'UE dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona è entrato in vigore; |
D. |
considerando che per scongiurare gravi crisi climatiche e proteggere la nostra sicurezza energetica sarà necessario accelerare il processo di eliminazione graduale dei combustibili fossili e la rapida transizione verso le energie rinnovabili; |
E. |
considerando che il Green Deal europeo mira a rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale; che tutte le politiche dell'UE devono contribuire a tale obiettivo, compresa la politica di investimento; |
F. |
considerando che il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ha descritto l'ECT come un grave ostacolo alla mitigazione dei cambiamenti climatici nella sua relazione 2022 sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, pubblicata nell'aprile 2022; |
G. |
considerando che la transizione energetica richiede un'accelerazione degli investimenti globali nell'energia pulita e incentivi per le imprese energetiche europee a investire nelle energie rinnovabili; |
H. |
considerando che, alla luce delle crescenti preoccupazioni giuridiche e politiche in merito all'ECT, nel novembre 2018 è stato avviato un processo di modernizzazione guidato dall'UE e dai suoi Stati membri, incentrato sulle norme in materia di protezione degli investimenti, nonché sulla limitazione della protezione concessa ai combustibili fossili e sulla promozione dello sviluppo sostenibile; che il 27 novembre 2018 la Conferenza della Carta dell'energia ha approvato l'elenco degli elementi che dovranno essere oggetto di modernizzazione; che il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di negoziare una modernizzazione dell'ECT nel luglio 2019; che nel maggio 2020 l'UE ha presentato una proposta per la modernizzazione dell'ECT; che il 15 febbraio 2021 l'UE ha presentato al segretariato della Carta dell'energia una proposta supplementare per affrontare la questione della definizione di attività economica nel settore dell'energia, nota anche come «esclusione dei combustibili fossili»; |
I. |
considerando che il 24 giugno 2022 le parti contraenti hanno raggiunto un accordo di massima sulla modernizzazione dell'ECT; che le modifiche al trattato comprendono modifiche alle norme in materia di protezione degli investimenti dell'ECT e un riferimento al diritto dei paesi di adottare misure normative per motivi quali la protezione dell'ambiente o l'azione per il clima; |
J. |
considerando che il testo giuridico dell'accordo finale non è ancora stato pubblicato formalmente, il che non soddisfa il livello di trasparenza di altri accordi commerciali e di investimento dell'UE; |
K. |
considerando che, dalla conclusione dei negoziati, la Germania, la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia e il Lussemburgo, che insieme rappresentano oltre il 70 % della popolazione dell'UE, hanno annunciato l'intenzione di ritirarsi dall'ECT; che l'Italia ha abbandonato l'ECT nel 2016; che altri Stati membri stanno ancora valutando la possibilità di ritirarsi dall'ECT; |
L. |
considerando che il Consiglio non è riuscito a raggiungere una maggioranza qualificata a favore della modernizzazione dell'ECT come base per adottare la modernizzazione in occasione della Conferenza della Carta dell'energia nel novembre 2022; che, di conseguenza, la modernizzazione è stata eliminata dall'ordine del giorno della Conferenza della Carta dell'energia; |
M. |
considerando che l'UE dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti dell'ECT; che solo se l'UE non esercita il suo diritto di voto i suoi Stati membri possono esercitare i loro diritti di voto; che la ratifica da parte degli Stati membri che sono parti dell'ECT deve avvenire in conformità delle loro norme di ratifica nazionali e della ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri; |
N. |
considerando che il Parlamento dovrebbe dare la sua approvazione alla modernizzazione dell'ECT prima che l'UE possa iniziare ad applicare provvisoriamente il trattato modernizzato, in conformità degli orientamenti politici della Commissione; che il Parlamento dovrebbe dare la sua approvazione all'uscita dall'ECT da parte dell'UE; |
O. |
considerando che un numero allarmante di ricorsi in materia di investimenti riguarda misure ambientali; che vari paesi, compresi gli Stati membri, sono citati in giudizio per ragioni legate alle loro politiche in materia di clima o alla transizione giusta; che l'ECT è l'accordo in materia di investimenti oggetto del maggior numero di contenziosi; che sono in corso oltre 40 procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti; che dal 1o giugno 2022, secondo il segretariato della Carta dell'energia, sono state avviate almeno 150 cause di arbitrato in materia di investimenti nell'ambito dell'ECT, un terzo delle quali riguarda investimenti in combustibili fossili e il 70 % delle quali sono procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti basati sull'ECT; |
P. |
considerando che l'ECT è attualmente incompatibile con i trattati dell'UE, in quanto consente ai tribunali per gli investimenti di interpretare e applicare il diritto dell'UE senza introdurre le necessarie garanzie che preservano l'autonomia normativa dell'UE e inoltre incide negativamente sul funzionamento delle istituzioni dell'UE conformemente al quadro costituzionale dell'UE; |
Q. |
considerando che, nella sua sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16 (pronuncia pregiudiziale su Slowakische Republik contro Achmea BV), la CGUE ha stabilito che le clausole compromissorie investitore-Stato negli accordi internazionali conclusi tra gli Stati membri dell'UE sono contrarie ai trattati dell'UE e, a causa di tale incompatibilità, non possono essere applicate dopo la data in cui l'ultima delle parti di un TBI intra-UE è diventata uno Stato membro dell'UE; che, applicando gli stessi principi, nella sua sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19 (pronuncia pregiudiziale su Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC), la CGUE ha stabilito che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'ECT deve essere interpretato come non applicabile alle controversie tra uno Stato membro dell'UE e un investitore di un altro Stato membro dell'UE concernenti un investimento effettuato da tale investitore nello Stato membro di cui sopra; che è ben consolidato il principio secondo cui le sentenze della CGUE si applicano ex tunc; che gli arbitri hanno ignorato tali sentenze della CGUE nelle loro deliberazioni; |
R. |
considerando che l'UE ha assunto la leadership nella riforma della politica di investimento; che dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, su insistenza del Parlamento e con il suo sostegno, l'UE ha adottato un modello di protezione degli investimenti riformato e ha deciso di sostituire l'ISDS con il sistema giurisdizionale per gli investimenti, ha avviato negoziati per un tribunale multilaterale per gli investimenti (MIC), ha adottato una legislazione per regolamentare le sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e ha adottato una legislazione per il controllo degli investimenti esteri diretti in entrata; che tali sviluppi rappresentano passi significativi nella giusta direzione verso una politica degli investimenti moderna e sostenibile; che resta ancora molto da fare per portare avanti tale programma di riforme; |
S. |
considerando che l'UE sostiene i negoziati in corso in sede di gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL e l'istituzione del MIC; |
1. |
riconosce che l'ECT è stato oggetto di forti critiche in quanto è considerato un ostacolo alla transizione degli Stati membri verso le energie rinnovabili e alla protezione della sicurezza energetica nell'UE e nei suoi Stati membri; ritiene che l'ECT attuale sia uno strumento obsoleto che non risponde più agli interessi dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; |
2. |
accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'UE e dai suoi Stati membri per far avanzare il processo di modernizzazione dell'ECT; elogia gli sforzi negoziali della Commissione volti a conseguire l'allineamento dell'ECT al mandato ricevuto dal Consiglio di preservare la capacità dell'UE di elaborare misure di politica pubblica coerenti con l'accordo di Parigi, con gli obiettivi del Green Deal europeo e con le priorità del Parlamento europeo; |
3. |
prende atto che l'ECT modernizzato è stato negoziato in risposta alla forte domanda da parte degli Stati membri dell'UE dal novembre 2018; sottolinea che la modifica dell'ECT richiede l'unanimità di tutte le parti contraenti che votano alla conferenza annuale dell'ECT; |
4. |
ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che molte parti contraenti, inclusi i paesi industrializzati ad alto reddito, non sembrano condividere le ambizioni dell'UE per quanto riguarda la modernizzazione dell'ECT, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la promozione dello sviluppo sostenibile e il sostegno alla transizione energetica, nonostante il fatto che tutte le parti contraenti in questione siano anche firmatarie dell'accordo di Parigi; |
5. |
sottolinea che il testo finale dell'ECT modernizzato integra elementi del mandato negoziale conferito alla Commissione, non è in linea con l'accordo di Parigi, con la normativa europea sul clima e con gli obiettivi del Green Deal europeo, non è conforme agli obiettivi stabiliti dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali, fra cui, in particolare, il divieto immediato per gli investitori in combustibili fossili di citare in giudizio le parti contraenti per aver perseguito politiche di eliminazione graduale dei combustibili fossili in linea con i loro impegni internazionali, la significativa riduzione dell'orizzonte temporale per l'eliminazione graduale della protezione degli investimenti esistenti nei combustibili fossili e l'eliminazione del meccanismo ISDS; sottolinea che il Parlamento ha espresso la posizione secondo cui l'UE e i suoi Stati membri non dovrebbero firmare o ratificare trattati di protezione degli investimenti che includono il meccanismo ISDS; ribadisce che, se viene istituito, il MIC potrebbe applicarsi direttamente a tutti gli accordi in materia di investimenti bilaterali e multilaterali in corso — incluso l'ECT — dei paesi che vi aderiscono; |
6. |
accoglie con favore l'intenzione dell'UE e del Regno Unito di escludere gli investimenti nei combustibili fossili dalla tutela dell'ECT; accoglie con favore il fatto che per l'UE e i suoi Stati membri la maggior parte dei nuovi investimenti nei combustibili fossili sono destinati a perdere la protezione a partire dal 15 agosto 2023; |
7. |
rileva che la proposta di un ECT modernizzato mantiene la protezione degli investimenti esistenti nei combustibili fossili per almeno 10 anni; rileva che il conto alla rovescia dei 10 anni inizierebbe a partire dall'entrata in vigore dell'ECT modernizzato, un periodo che inizierebbe il 15 agosto 2023 se l'UE, i suoi Stati membri e le parti contraenti si accordassero sull'applicazione provvisoria dell'accordo, e che altrimenti inizierebbe solo dopo la ratifica da parte dei tre quarti delle parti contraenti, prorogando la protezione degli investimenti nei combustibili fossili per un periodo prossimo ai 20 anni previsti dalla clausola di temporaneità dell'ECT; rileva che l'ECT modernizzato fissa una data di scadenza al 2040, entro la quale tutti gli investimenti nei combustibili fossili non saranno più protetti qualora le parti contraenti decidano di applicare l'esclusione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tale calendario è in contrasto con le attuali conoscenze sulla velocità di eliminazione graduale dei combustibili fossili necessaria per limitare il riscaldamento globale a 1,5o C rispetto ai livelli preindustriali e pregiudicherà gli obiettivi climatici dell'UE; ricorda che il Parlamento si era espresso affinché l'ECT «vieti immediatamente a coloro che investono in combustibili fossili di intentare una causa contro le parti contraenti perché queste ultime applicano politiche volte a eliminare gradualmente i combustibili fossili in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi»; rileva che la definizione di investimenti esistenti copre i progetti nella fase di esplorazione e la loro potenziale futura realizzazione; |
8. |
deplora il fatto che, nell'ambito dell'ECT modernizzato, gran parte delle parti contraenti abbiano deciso di mantenere a tempo indeterminato la protezione degli investitori nei combustibili fossili; |
9. |
sottolinea che l'ECT modernizzato può essere utilizzato come base per nuove rivendicazioni solo dopo la sua piena entrata in vigore o solo se lo Stato ospitante dell'investitore e gli Stati convenuti applicano entrambi provvisoriamente l'ECT modernizzato; si rammarica profondamente della mancanza di chiarezza generata da questa situazione, che si traduce in un'attuazione frammentaria e ritarda e rischia di prolungare l'applicazione dell'ECT non riformato; |
10. |
apprezza l'inclusione nell'ECT modernizzato di nuove disposizioni di orientamento all'interpretazione del trattato, in particolare sul diritto di legiferare nell'interesse di obiettivi di politica pubblica, l'urgente necessità di combattere efficacemente i cambiamenti climatici, i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente e lavoro, compreso l'accordo di Parigi, il loro impegno a promuovere gli investimenti nel settore energetico in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile e la condotta responsabile delle imprese; prende atto dell'inclusione di un meccanismo basato sulla conciliazione per risolvere le controversie relative allo sviluppo sostenibile; |
11. |
ricorda la sua posizione secondo cui l'UE e i suoi Stati membri non dovrebbero firmare o ratificare trattati sulla protezione degli investimenti che includano il meccanismo ISDS; si rammarica del fatto che l'ECT modernizzato mantenga tale meccanismo di risoluzione delle controversie ormai superato e pone l'accento sulle notevoli prove del fatto che gli arbitri in materia di investimenti ignorano l'intento degli Stati di tutelare i propri obiettivi di politica pubblica, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione graduale dei combustibili fossili o la protezione dell'ambiente; |
12. |
sostiene i negoziati in corso in sede di gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL, in cui l'UE e i suoi Stati membri mirano all'istituzione del MIC, che potrebbe diventare il suo organo decisionale competente per risolvere le controversie in materia di investimenti internazionali; sottolinea che, se istituito, il MIC si applicherebbe direttamente a tutti gli accordi in materia di investimenti bilaterali e multilaterali in corso — incluso l'ECT — dei paesi che vi aderiscono; ricorda che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il sistema MIC prevarrebbe pertanto sui meccanismi ISDS per i paesi che vi aderiscono; invita la Commissione a concludere al più presto e con successo i negoziati in sede di gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL; |
13. |
invita la Commissione a sostenere espressamente l'inclusione, nel processo e nei risultati dell'UNCITRAL, di un meccanismo che consenta agli Stati di ritirare in modo efficace il consenso all'ISDS dai loro trattati o di porre fine ai loro trattati; |
14. |
teme che la clausola di temporaneità di 20 anni in caso di uscita rimanga invariata nel testo modernizzato e si rammarica che non fosse inclusa nel mandato negoziale dell'UE, continuando così a privare i paesi che restano parti dell'ECT della possibilità di uscire facilmente dal trattato qualora gli arbitri continuassero a compromettere la capacità normativa degli Stati; sottolinea che al momento di recedere dall'ECT le parti contraenti in uscita sarebbero soggette alla clausola di temporaneità di 20 anni dell'ECT, in base alla quale tutti gli investimenti esistenti non coperti da un accordo inter se continuerebbero a essere protetti in conformità alle norme stabilite nell'ECT non modernizzato; apprezza tuttavia il fatto che la protezione cesserebbe immediatamente dopo il recesso per tutti i nuovi investimenti; osserva che, nel quadro di un ECT modernizzato, la maggior parte dei nuovi investimenti nei combustibili fossili non sarebbe più protetta a partire dal 15 agosto 2023; |
15. |
si rammarica del fatto che l'ECT modernizzato non affronti la questione critica delle tecniche di valutazione, che consentono di concedere risarcimenti che superano ampiamente gli importi investiti; osserva che le modifiche proposte alle disposizioni in materia di risarcimento danni avrebbero un impatto limitato, dal momento che gli arbitri tendono a interpretare il concetto di «perdita» in modo molto ampio e che include i profitti futuri attesi; osserva che tali metodi sono estremamente controversi a causa del loro ampio margine di discrezionalità e del fatto che si basano su ipotesi altamente complesse e intrinsecamente speculative; |
16. |
accoglie con favore il fatto che la Corte di giustizia abbia chiarito che le disposizioni ISDS incluse nell'ECT non sono applicabili in caso di controversie intra-UE, nonché il fatto che nell'ECT modernizzato sia stato integrato il principio secondo cui le disposizioni ISDS non si applicano tra i membri della stessa organizzazione regionale di integrazione economica; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che i tribunali arbitrali abbiano ancora la possibilità di decidere di pronunciarsi su controversie intra-UE in materia di investimenti e che le cause che fanno riferimento alle norme del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti possano ancora essere applicate nei tribunali di altri paesi; osserva con preoccupazione che la sentenza Achmea non ha scoraggiato gli arbitri dal continuare a ignorare ripetutamente la sentenza e ad occuparsi delle controversie intra-UE; accoglie con favore il progetto della Commissione di un accordo inter se che chiarisca che l'ECT e la sua clausola di temporaneità non si applicano, e non sono mai stati applicati, in un contesto intra-UE; sollecita tutti gli Stati membri a ratificare tali accordi al più presto; invita la Commissione a contattare i paesi partner e a proporre un secondo accordo che consenta alle parti contraenti dell'ECT non appartenenti all'UE disposte a recedere di neutralizzare la clausola di temporaneità su base reciproca; |
17. |
prende atto dell'assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri dell'UE disposti a sostenere la modernizzazione dell'ECT, il che ha comportato il fallimento degli sforzi di modernizzazione; è del parere che né l'UE né i suoi Stati membri possano rimanere parte dell'attuale ECT a causa della sua incompatibilità con il diritto dell'UE e la politica dell'UE; |
18. |
ribadisce che il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a iniziare a preparare un'uscita coordinata dall'ECT e un accordo che escluda l'applicazione della clausola di temporaneità tra le parti contraenti interessate; ricorda che l'UE può ratificare l'ECT modernizzato solo con l'approvazione finale del Parlamento e che il Parlamento prenderà in considerazione le sue precedenti posizioni e le lacune della modernizzazione se verrà chiesta la sua approvazione in merito; adotta la posizione secondo cui il Parlamento sosterrà il ritiro coordinato dell'UE dall'ECT quando gli verrà chiesto di approvarlo; |
19. |
si compiace dell'annuncio da parte dei governi polacco, spagnolo, olandese, francese, sloveno, tedesco e lussemburghese della loro intenzione di recedere dall'ECT e osserva che, nella maggior parte dei casi, tale decisione è stata presa sulla base dell'esito del processo di modernizzazione; |
20. |
sottolinea la necessità di agire in modo coordinato al fine di avere una posizione più forte nei negoziati di recesso, limitare gli effetti negativi della clausola di temporaneità e prevenire efficacemente le controversie intra-UE; esorta la Commissione ad avviare immediatamente il processo per un'uscita coordinata dell'UE dall'ECT e invita il Consiglio a sostenere tale proposta; ritiene che questa sia l'opzione migliore per l'UE per ottenere certezza giuridica e impedire all'ECT di compromettere ulteriormente le ambizioni dell'UE in materia di clima e di sicurezza energetica; |
21. |
sottolinea che la Commissione non ha adeguatamente preparato tale recesso coordinato, come alternativa in caso di risultati insoddisfacenti o in caso di fallimento del processo di modernizzazione, né ha condiviso informazioni al riguardo, nonostante le numerose richieste avanzate dal Parlamento dall'inizio dei negoziati di modernizzazione; |
22. |
richiama l'attenzione sulla mancata coerenza tra le posizioni di alcuni Stati membri in merito all'ECT e i TBI, che continuano a proteggere gli investimenti nei combustibili fossili e contengono disposizioni obsolete incompatibili con i valori e i principi dell'UE; |
23. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretariato del trattato sulla Carta dell'energia e ai governi dei paesi membri del trattato sulla Carta dell'energia. |
(1) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(2) GU L 350 del 4.10.2021, pag. 9.
(3) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
(4) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210.
(5) Parere del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376.
(6) Sentenza del 6 marzo 2018, Slowakische Republik contro Achmea BV, C-284/16, EU:C:2018:158.
(7) Parere del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341.
(8) Sentenza del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655.
(9) Sentenza del 26 ottobre 2021, Republiken Polen contro PL Holdings Sàrl, C-109/20, ECLI:EU:C:2021:875.
(10) GU L 169 del 29.5.2020, pag. 1.
(11) Testi approvati, P9_TA(2022)0268.
(12) Testi approvati, P9_TA(2022)0373.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/74 |
P9_TA(2022)0422
Valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e situazione del PNRR ungherese
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese (2022/2935(RSP))
(2023/C 167/11)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), |
— |
visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 1, |
— |
visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli, |
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
— |
visti i trattati internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (1) («regolamento relativo alla condizionalità»), |
— |
visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (2), |
— |
visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (3), |
— |
vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 3 giugno 2021 nella causa C-650/18 che respinge il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2018 che avvia la procedura volta a determinare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori su cui si fonda l'Unione europea (4), |
— |
visti i capitoli per paese sull'Ungheria contenuti nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto, in particolare quella del 2021 e del 2022, |
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vista la giurisprudenza della CGUE, |
— |
viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare: la risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (5), la risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco (6), la risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardanti la Polonia e l'Ungheria (7), la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia (8), la risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (9), la risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità (10), |
— |
vista la notifica scritta inviata dalla Commissione al governo ungherese il 27 aprile 2022, in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità, |
— |
viste le misure correttive presentate dal governo ungherese alla Commissione con lettera del 22 agosto 2022, |
— |
vista la proposta della Commissione, del 18 settembre 2022, di decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (COM(2022)0485), |
— |
vista la posizione dell'Ungheria nell'indice sullo Stato di diritto 2022 del World Justice Project (73a su 140 paesi e ultima nell'UE, nell'Associazione europea di libero scambio e nella regione nordamericana), |
— |
visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono coloro che vivono nell'Unione; |
B. |
considerando che le misure previste dal regolamento sulla condizionalità possono essere attuate dalla Commissione quando le violazioni dei principi dello Stato di diritto incidono direttamente o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria dell'Unione; |
C. |
considerando che il 18 settembre 2022 la Commissione ha presentato misure di protezione del bilancio ai sensi del regolamento sulla condizionalità attraverso una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che garantisce la tutela degli interessi finanziari dell'UE contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria, e prevede la sospensione del 65 % degli impegni per tre programmi nell'ambito della politica di coesione o, se del caso, l'approvazione dei tre programmi, nonché il divieto di assumere impegni giuridici con i trust di interesse pubblico per i programmi attuati in gestione diretta e indiretta; |
D. |
considerando che le misure correttive adottate dal governo ungherese non sono sufficienti a dimostrare che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria non compromettono più o non rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione né la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e tanto meno sono adeguate a porre rimedio alla serie limitata di carenze che la Commissione ha scelto di affrontare nel progetto di decisione di esecuzione del Consiglio; considerando anche che la loro piena attuazione non pare essere adeguata per porre rimedio a violazioni dello Stato di diritto che incidono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE in Ungheria; che tali misure correttive non porrebbero rimedio ad altre violazioni del principio dello Stato di diritto in Ungheria, che vanno oltre l'ambito di applicazione del regolamento; |
E. |
considerando che l'Ungheria ha deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea; |
1. |
accoglie con favore la decisione di attivare il regolamento sulla condizionalità nel caso dell'Ungheria, anche se con un lungo ritardo e con un ambito di applicazione troppo limitato; |
2. |
ritiene che le 17 misure negoziate dalla Commissione e dal governo ungherese non siano sufficienti ad affrontare l'attuale rischio sistemico per gli interessi finanziari dell'UE; |
3. |
invita la Commissione a sottolineare nella sua valutazione il rischio persistente e a mantenere la necessità di misure correttive al fine di motivare l'approvazione, da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, della proposta della Commissione del 18 settembre 2022 per una decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure per la protezione del bilancio dell'Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria; |
4. |
invita il Consiglio ad adottare le misure previste dal regolamento sulla condizionalità, come proposto dalla Commissione il 18 settembre 2022, e a revocare le misure adottate solo dopo aver constatato che le condizioni per l'adozione di queste ultime non sono più soddisfatte, vale a dire che le misure correttive adottate dal governo ungherese hanno avuto nella pratica un effetto sostenibile e, in particolare, che non è stato registrato alcun arretramento sulle misure già adottate; sottolinea che, in caso di ribaltamento di tali misure in futuro, l'Unione dovrebbe procedere a una rettifica finanziaria; |
5. |
invita la Commissione ad adottare misure immediate a norma del regolamento sulla condizionalità per quanto riguarda altre violazioni dello Stato di diritto, relative in particolare all'indipendenza del sistema giudiziario e ad altri motivi trattati nella lettera inviata dalla Commissione all'Ungheria il 19 novembre 2021; |
6. |
deplora il fatto che autorità ungheresi continuano ad abusare della regola dell'unanimità dell'UE per bloccare decisioni cruciali con l'obiettivo di esercitare pressioni sulla Commissione e il Consiglio affinché sblocchino i fondi dell'UE, ritardando in tal modo il pacchetto di aiuti ucraino da 18 miliardi di EUR e l'aliquota minima globale dell'imposta sulle società; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che ciò non abbia alcun impatto sulle loro decisioni in relazione al dispositivo per la ripresa e la resilienza e alla condizionalità dello Stato di diritto; |
7. |
ribadisce il suo invito alla Commissione a garantire che i destinatari finali o i beneficiari dei fondi dell'UE non siano privati di tali fondi in caso di applicazione di misure nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, come stabilito all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulla condizionalità; invita la Commissione a trovare modalità per distribuire i fondi dell'UE attraverso le amministrazioni locali e le ONG qualora il governo interessato non cooperi sulle carenze dello Stato di diritto; |
8. |
rammenta che l'obiettivo del dispositivo è promuovere la ripresa e la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri, compresa l'Ungheria; deplora il fatto che, a causa delle azioni del governo ungherese, i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza non abbiano ancora raggiunto i cittadini e le regioni dell'Ungheria, né i governi locali o le organizzazioni della società civile, mentre gli altri 26 piani del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono stati approvati; osserva che vi è il rischio di un uso improprio dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e ribadisce il suo invito alla Commissione ad astenersi dal fornire una valutazione positiva del piano dell'Ungheria fino a quando quest'ultima non avrà pienamente rispettato tutte le raccomandazioni in materia di Stato di diritto e finché non avrà attuato tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; si attende che la Commissione, prima di approvare gli accordi di partenariato e i programmi della politica di coesione, escluda qualsiasi rischio che i programmi della politica di coesione contribuiscano all'uso improprio dei fondi europei o a violazioni dello Stato di diritto; |
9. |
deplora la mancanza di informazioni disponibili nei confronti del Parlamento, in merito ai negoziati tra la Commissione e le autorità ungheresi; si attende che la Commissione informi rapidamente e regolarmente il Parlamento di eventuali sviluppi pertinenti; rileva l'importanza della trasparenza anche per i cittadini europei, compresi i cittadini ungheresi per i quali sono in gioco interessi estremamente importanti; |
10. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(2) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(3) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
(4) Sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria / Parlamento europeo, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(5) Testi approvati, P9_TA(2022)0324.
(6) Testi approvati, P9_TA(2022)0240.
(7) Testi approvati, P9_TA(2022)0204.
(8) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/77 |
P9_TA(2022)0423
Protezione degli allevamenti di bestiame e dei grandi carnivori in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla protezione degli allevamenti di bestiame e dei grandi carnivori in Europa (2022/2952(RSP))
(2023/C 167/12)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380), |
— |
vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita (1), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (2), |
— |
vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche («direttiva Habitat») (3), |
— |
vista la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) (4), |
— |
visto il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2021 dal titolo «Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat» (C(2021)7301), |
— |
visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che in molte zone d'Europa si sta verificando un'espansione dell'areale o una ricolonizzazione di alcuni grandi predatori, in particolare di lupi e orsi, che da molto tempo non popolavano tali territori e che ora entrano in conflitto con le attività umane, segnatamente con la pastorizia estensiva di ovini e bovini; che i pastori devono sostenere ingenti costi a causa della predazione delle loro mandrie così come della grande disparità tra Stati membri e regioni per quanto concerne sia le misure volte a sostenere gli allevatori, che in alcuni casi mancano del tutto, sia i fondi pubblici messi a disposizione a fini di indennizzo e adattamento; |
B. |
considerando che le azioni legislative, come la direttiva Habitat, e i trattati internazionali, come la convenzione di Berna, hanno contribuito al ripristino delle popolazioni di grandi carnivori, tra cui il lupo comune, l'orso bruno, la lince e il ghiottone; che nel 2012 il numero di grandi carnivori nell'Europa continentale ammontava a 9 000 linci, 17 000 orsi bruni, 1 250 ghiottoni e 12 000 lupi; che negli ultimi 10 anni il numero di lupi è aumentato significativamente, fino a 17 000 secondo una valutazione effettuata nel 2018 (5), mentre i numeri relativi alle altre specie rimangono stabili; che, sulla base dei migliori dati disponibili, nel 2022 il totale dei lupi nell'UE-27 è stimato a 19 000 unità, mentre nell'Europa geografica supera probabilmente le 21 500 unità (6); che, secondo una valutazione effettuata nel 2022 sullo stato di conservazione del lupo (Canis lupus) in Europa, negli ultimi dieci anni l'areale del lupo è aumentato in Europa di oltre il 25 % (7); che l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha classificato come a rischio minimo tre delle nove popolazioni di lupi, tre delle 10 popolazioni di orsi bruni e tre delle 11 popolazioni di linci comuni in Europa; che entrambe le popolazioni di ghiottoni in Europa continuano a essere minacciate e che la lince pardina è tuttora in pericolo; |
C. |
considerando che la popolazione di lupi può aumentare esponenzialmente di circa il 30 % l'anno; |
D. |
considerando che l'impatto negativo degli attacchi al bestiame da parte della crescente popolazione di lupi è in aumento; che i lupi si spingono sempre più spesso nelle immediate vicinanze degli esseri umani, in particolare nelle zone densamente popolate; |
E. |
considerando che, nella sola Austria, il numero di capi di bestiame uccisi dai lupi è aumentato del 230 %, toccando nel 2021 le 680 unità; che un'evoluzione analoga degli attacchi dei lupi può essere osservata anche in altri Stati membri, dove nel 2020 il numero di capi uccisi è stato pari a 11 849 in Francia, 3 959 in Germania, 616 in Cechia, 139 in Belgio e 98 in Alto Adige (Italia); |
F. |
considerando che il rapido aumento della popolazione di lupi e degli attacchi contro il bestiame rende difficile per gli amministratori nazionali agire in modo efficace e risoluto con gli strumenti attualmente a loro disposizione; |
G. |
considerando che, di fronte agli attacchi dei grandi carnivori, gli agricoltori si sentono disperati, incompresi e impotenti; che gli attacchi dei grandi carnivori hanno già causato la perdita di vite umane; |
H. |
che la maggior parte delle popolazioni di grandi carnivori in Europa sono transfrontaliere; che le singole popolazioni possono coprire ampie fasce geografiche in diversi paesi, all'interno e all'esterno dell'UE, e che pertanto può accadere che in una regione una determinata popolazione abbia uno stato di conservazione soddisfacente, mentre in una regione limitrofa la stessa popolazione possa essere classificata come popolazione che necessita di protezione rigorosa; |
I. |
considerando che le strategie di monitoraggio variano notevolmente, con conseguenti incoerenze in termini di qualità e quantità dei dati sui livelli di popolazione dei grandi carnivori; |
J. |
considerando che il programma LIFE ha già finanziato numerosi progetti per attenuare i conflitti con la fauna selvatica e promuovere la coesistenza a lungo termine con i grandi predatori; che tra il 1992 e il 2019, attraverso il programma LIFE, sono stati spesi in media 3,6 milioni di EUR all'anno per progetti incentrati sulle misure di mitigazione dei danni causati dai grandi carnivori, cui si aggiungono altri 36 milioni di EUR stanziati per progetti in corso che forniscono orientamenti specifici al contesto sull'efficacia delle misure di mitigazione, quali le recinzioni elettrificate, la presenza attiva dei pastori e l'uso di cani da guardiania in molte regioni diverse dell'UE; che sono necessari ulteriori progetti per le regioni e le specie di grandi carnivori che finora non sono state prese in considerazione; |
K. |
considerando che gli animali domestici, in particolare nei pascoli e nei sistemi di pascolo aperto, sono maggiormente esposti al rischio di predazione (a seconda delle misure messe in atto e della loro efficacia) a causa della crescente presenza di grandi carnivori; che ciò vale in particolare nelle regioni montane e scarsamente popolate in cui il pascolo è necessario per conservare questi habitat prioritari; che in alcune zone densamente popolate, dove scarseggiano le prede naturali per i grandi carnivori, potrebbe sussistere anche un rischio maggiore per gli animali domestici; |
L. |
considerando che la percezione dei grandi carnivori da parte dell'opinione pubblica varia notevolmente da un paese all'altro e da un gruppo di interesse all'altro, in particolare nelle regioni in cui tali animali sono assenti da più tempo; che il timore di attacchi e la mancanza di un sostegno adeguato da parte delle autorità per evitare danni potrebbero condurre all'abbattimento illegale di specie protette; |
M. |
considerando che i settori ovino e caprino, che sono i più vulnerabili agli attacchi predatori dei grandi carnivori, sono già sottoposti a pressioni economiche da diversi decenni per motivi socioeconomici più ampi; che questi fragili settori possono apportare un valore aggiunto ambientale attraverso il pascolo estensivo, contribuendo al mantenimento della biodiversità nei paesaggi aperti in molte zone soggette a vincoli naturali o caratterizzate da una bassa fertilità, come i pascoli alpini, e contribuendo a combattere fenomeni quali l'erosione e gli incendi boschivi; |
N. |
considerando che si assiste a un progressivo abbandono dei tradizionali sistemi di alpeggio e pascolo a causa di sfide di carattere ambientale, agricolo e socioeconomico; |
O. |
considerando che dai progetti LIFE in alcune regioni dell'UE è emerso che le misure di prevenzione per evitare conflitti di coesistenza sono metodi efficaci per ridurre i danni causati dai grandi carnivori; che l'efficacia di tali misure potrebbe tuttavia essere influenzata dalle circostanze geografiche e dalle condizioni locali; che tali misure possono richiedere un aumento della manodopera e dei costi per gli allevatori, in particolare nelle regioni in cui i grandi carnivori stanno tornando o si stanno espandendo; che le misure preventive per evitare conflitti di coesistenza possono essere combinate per aumentarne l'efficacia; che gli indennizzi, disciplinati a livello nazionale, variano all'interno dell'UE e non sempre bastano a compensare i danni subiti; |
P. |
che la perdita e il ferimento di animali domestici a causa degli attacchi dei grandi carnivori non solo provocano danni economi agli agricoltori e agli allevatori, ma hanno anche forti conseguenze emotive per i proprietari; |
Q. |
considerando che le pratiche tradizionali di allevamento che prevedono un elevato livello di protezione del bestiame dai predatori, quali l'uso di pastori, di cani da guardia del bestiame e di ricoveri notturni per garantire la sorveglianza diretta e continua del bestiame da pascolo, sono utilizzate da secoli in Europa, ma sono state gradualmente abbandonate a causa della significativa diminuzione degli attacchi dei predatori; considerando che può risultare difficile tornare pienamente a queste vecchie pratiche su larga scala in alcune regioni a causa del cambiamento di destinazione dei terreni con un approccio più multifunzionale nelle zone agricole, della crescente importanza del turismo e dell'attuale pressione socioeconomica che l'agricoltura sta affrontando nell'UE, con una significativa diminuzione del numero di agricoltori e salari inferiori alla media; che sarà necessario trovare soluzioni innovative per abituare l'agricoltura moderna alla presenza dei lupi; |
R. |
considerando che è necessaria una coesistenza costruttiva tra i grandi carnivori e gli allevamenti di bestiame, sia per continuare a sviluppare in modo favorevole lo stato di conservazione dei grandi carnivori, sia per fornire agli allevatori gli strumenti e i finanziamenti sufficienti per affrontare e prevenire gli attacchi contro gli animali da allevamento; che tutte le decisioni di gestione dovrebbero basarsi su dati scientifici e solidi e tenere conto delle prospettive ecologiche, sociali ed economiche; che saranno necessarie ulteriori discussioni tra i portatori di interessi e gli agricoltori nelle zone in cui i grandi carnivori sono assenti da decenni e che saranno necessari ulteriori sforzi in termini di condivisione delle migliori pratiche per sostenere l'adozione di misure preventive e ottenere l'accesso ai finanziamenti; che la maggiore presenza di grandi carnivori può avere effetti positivi sul funzionamento e la resilienza degli ecosistemi, sulla conservazione della biodiversità e sui processi ecologici, contribuendo, tra l'altro, a regolamentare le popolazioni di ungulati selvatici; che inoltre, soprattutto nei parchi nazionali, la presenza di grandi carnivori contribuisce al valore ricreativo delle foreste e al crescente turismo naturalistico; |
S. |
considerando che nell'ottobre 2021 la Commissione ha pubblicato nuovi orientamenti sulla rigorosa protezione delle specie animali ai sensi della direttiva Habitat, compresi i lupi, volti ad aiutare gli Stati membri dell'UE a migliorare l'attuazione della direttiva Habitat sul campo e, in particolare, a garantire il pieno, chiaro e preciso recepimento dell'articolo 16 della stessa; |
1. |
prende atto dei risultati positivi delle politiche in materia di biodiversità per quanto riguarda il ripristino delle grandi specie di carnivori nell'UE e prende atto dei loro effetti sul funzionamento e la resilienza degli ecosistemi, sulla conservazione della biodiversità e sui processi ecologici, nonché sull'allevamento; sottolinea l'importanza di garantire una coesistenza equilibrata tra esseri umani, bestiame e grandi carnivori, in particolare nelle zone rurali, e sottolinea la necessità di riconoscere che i cambiamenti nei livelli di popolazione di talune specie possono comportare una serie di sfide ambientali, agricole e socioeconomiche; riconosce che l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva Habitat prevede già la flessibilità necessaria per affrontare e gestire con efficacia tali sinergie e compromessi ed è ritenuto idoneo allo scopo; osserva che tali flessibilità dovrebbero essere ulteriormente studiate; |
2. |
deplora l'impatto che gli attacchi dei grandi carnivori hanno sul benessere degli animali, compresi le lesioni, l'aborto, la riduzione della fertilità, la perdita di animali o intere mandrie e la morte di cani da guardia e invita la Commissione e gli Stati membri a fare tutto il possibile per prevenire sofferenze e danni agli animali da allevamento; |
3. |
invita la Commissione a continuare a valutare i progressi compiuti nel conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie sulla base di prove scientifiche, al fine di valutare e monitorare adeguatamente la popolazione e le dimensioni dei grandi carnivori, compresi i loro effetti sulla natura e sulla biodiversità; sottolinea la necessità di tenere conto dell'elevata mobilità transfrontaliera delle specie, in quanto lo stato di conservazione delle diverse popolazioni della stessa specie può variare da una regione all'altra; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare ulteriormente la collaborazione transfrontaliera e sottolinea che il monitoraggio dovrebbe essere coordinato attraverso una metodologia armonizzata, tenendo conto delle popolazioni transnazionali e delle regioni (bio-) geografiche, se del caso; invita la Commissione a stanziare fondi da destinare a studi sulla biodiversità, ad esempio nell'ambito di Orizzonte Europa, volti ad aggiornare le mappe di distribuzione e densità dei grandi carnivori; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri utilizzino metodi di monitoraggio adeguati per ciascuna delle diverse specie di grandi carnivori che consentano la compilazione di dati di elevata qualità, comparabili e standardizzati per una valutazione efficace dei livelli di popolazione; |
4. |
accoglie con favore il fatto che il punto «Proposta di modifica: declassamento del lupo (Canis lupus) dall'allegato II all'allegato III della Convenzione» sia stato iscritto all'ordine nell'ordine del giorno della 42a riunione del comitato permanente della Convenzione di Berna; sottolinea che lo stato di conservazione del lupo a livello paneuropeo giustifica un allentamento dello stato di protezione e di conseguenza l'adozione della modifica proposta; |
5. |
riconosce che gli attacchi di grandi carnivori sono in aumento in tutta Europa e che essi hanno già causato la perdita di vite umane e hanno determinato effetti negativi per gli allevatori; sottolinea che è importante che gli Stati membri raccolgano anche informazioni e riferiscano sui danni derivanti dagli attacchi dei grandi carnivori; sottolinea che un buon monitoraggio dell'andamento dei danni causati agli allevatori è un requisito essenziale per il successo delle politiche, ma che gli Stati membri utilizzano metodi diversi di indagine e monitoraggio; sottolinea l'importanza di formati standardizzati di comunicazione e osserva che ciò dovrebbe valere anche per il monitoraggio dell'efficacia dei programmi di mitigazione dei danni, compresi gli indennizzi e la prevenzione; chiede che i risultati del monitoraggio e la metodologia utilizzata siano messi a disposizione del pubblico in modo tempestivo e trasparente; osserva che la Commissione dovrebbe coordinare la raccolta dei dati ed effettuare le analisi; |
6. |
sottolinea l'importanza di migliorare la sorveglianza sanitaria delle specie selvatiche, in particolare per quanto riguarda l'ibridazione dei lupi, che dovrebbe essere rilevata in modo proattivo in una fase precoce; chiede una politica standardizzata per l'identificazione degli ibridi e un approccio trasparente, compreso uno scambio transfrontaliero generalizzato di campioni di DNA di lupi tra istituti di ricerca; |
7. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere le regioni che si trovano ad affrontare conflitti di coesistenza, chiarendo le modalità per fare un uso appropriato e responsabile della flessibilità già esistente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat; prende atto del documento di orientamento aggiornato della Commissione sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario nell'ambito della direttiva Habitat, pubblicato il 12 ottobre 2021 (8); sottolinea che spetta alla Commissione chiarire gli orientamenti esistenti e mantenere aggiornati i suoi orientamenti, se del caso, anche sull'interpretazione degli articoli 12 e 16, e incoraggia gli Stati membri a utilizzare meglio gli orientamenti esistenti e ad agire in modo efficace per prevenire, mitigare e compensare i danni causati dai grandi carnivori, tenendo conto delle popolazioni transfrontaliere, e a istituire un quadro giuridico e istituzionale efficace per sostenere gli agricoltori e gli allevatori e rendere possibile tale coesistenza; |
8. |
invita la Commissione a svolgere valutazioni periodiche dei dati scientifici affinché sia possibile adeguare lo status di protezione delle specie non appena sia stato raggiunto lo stato di conservazione auspicato in conformità dell'articolo 19 della direttiva Habitat; |
9. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a organizzare opportunità per le diverse parti interessate, compresi gli attori rurali, per discutere dell'impatto dei grandi carnivori; li esorta a fornire informazioni sulle soluzioni pratiche e le possibilità di finanziamento per misure preventive contro gli attacchi contro il bestiame e a condurre una chiara campagna di sensibilizzazione; sottolinea l'importanza di sviluppare piattaforme di parti interessate sulla coesistenza con i grandi predatori a livello dell'UE, nazionale e locale, come la piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori, e di promuovere il dialogo, lo scambio di esperienze e la cooperazione per affrontare i conflitti tra l'uomo e le specie protette; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di approcci coordinati in tutti gli Stati membri; |
10. |
invita la Commissione a riferire sull'impatto della presenza di grandi carnivori in Europa sulla redditività dell'allevamento, sulla biodiversità, sulle comunità rurali e sul turismo rurale, compreso il ricambio generazionale in agricoltura, nel quadro dei fattori socioeconomici che incidono sulla redditività dell'allevamento; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'impatto che gli attacchi sferrati dai grandi carnivori hanno sul benessere degli animali, nonché sul benessere e i redditi degli agricoltori e sull'aumento dei costi di manodopera e dei materiali, tenendo conto anche dell'eventuale attuazione di misure preventive e della loro efficacia; |
11. |
invita la Commissione e gli Stati membri a condurre una valutazione solida e approfondita a livello europeo e in ciascuno Stato membro di tutte le minacce e le pressioni che gravano su ciascuna specie di grandi carnivori e sul rispettivo habitat, sia per cause naturali che per fattori antropogenici; invita gli Stati membri e la Commissione a mappare anche le aree di connettività prioritarie per le popolazioni di grandi carnivori e a individuare i corridoi ecologici più importanti, le barriere di dispersione, i tratti stradali ad alta mortalità e altri elementi caratteristici del paesaggio importanti connessi alla natura frammentata della distribuzione dei grandi carnivori, al fine di evitare la frammentazione degli habitat; |
12. |
sottolinea che gli allevamenti di bestiame nelle zone montane, in particolare la regione alpina, sono particolarmente vulnerabili ai crescenti danni causati dai grandi predatori; ricorda che le aziende agricole in tali regioni sono spesso di piccole dimensioni e sono soggette a costi aggiuntivi elevati, e dovrebbero essere tutelate e incoraggiate nella misura in cui possono contribuire alla protezione dei paesaggi montani e alla salvaguardia della biodiversità in regioni inospitali; sottolinea che le zone come le formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e i prati calcarei alpini e subalpini sono particolarmente meritevoli di conservazione ai sensi della direttiva Habitat; osserva che tali habitat si sono formati in presenza di predatori selvatici e sottolinea che un fattore chiave per la conservazione di tali aree è il pascolo estensivo, ad esempio di bovini e cavalli o di greggi controllate da pastori; invita la Commissione a proteggere e preservare le pratiche agricole tradizionali, come la pastorizia, il modello di pascolo controllato, la pratica della transumanza riconosciuta dall'UNESCO e lo stile di vita degli allevatori che si dedicano alla pastorizia, attraverso soluzioni concrete; riconosce che alcune di queste pratiche possono rientrare nell'elenco proposto di potenziali pratiche agricole finanziate da regimi ecologici; |
13. |
invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che le misure di prevenzione attualmente disponibili, comprese recinzioni e cani da guardia, che hanno avuto successo in alcune regioni dell'UE, possono comportare oneri finanziari e di lavoro aggiuntivi per gli agricoltori, non sono sempre sostenute da fondi UE o nazionali e la loro efficienza ed efficacia variano a seconda delle condizioni locali (9) (10); sottolinea, a tale proposito, che il sostegno finanziario per le misure preventive dovrebbe essere accompagnato da una consulenza, al fine di garantirne l'attuazione completa e tempestiva; sottolinea che, nell'attuare le misure preventive e nell'esaminare le deroghe, si dovrebbe tener conto della conformazione del terreno, delle condizioni geografiche, dei precedenti di coesistenza con i grandi carnivori e di altri fattori predominanti, come ad esempio il turismo, che sono essenziali per le zone interessate; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere, nei casi in cui le popolazioni di grandi carnivori sono in espansione, l'importanza di sviluppare e attuare strategie di mitigazione in modo proattivo in linea con la direttiva Habitat, sulla base di prove scientifiche; |
14. |
invita la Commissione a valutare periodicamente i progressi compiuti verso il conseguimento dello stato di conservazione delle specie a livello delle regioni biogeografiche e/o delle popolazioni nell'UE e insiste affinché la Commissione metta a punto senza indugio una procedura di valutazione che consenta in determinate regioni di modificare lo stato di protezione delle popolazioni non appena sia stato raggiunto lo stato di conservazione auspicato, in conformità dell'articolo 19 della direttiva Habitat; |
15. |
invita la Commissione e gli Stati membri a individuare e sostenere scientificamente le migliori misure preventive possibili per ridurre gli attacchi e i danni causati dalla predazione del bestiame da parte dei grandi carnivori, tenendo conto delle caratteristiche regionali e locali degli Stati membri, e a sostenere gli agricoltori nella richiesta di tali misure preventive per moltiplicare e ampliare gli approcci di successo; chiede inoltre la loro effettiva inclusione nei servizi di consulenza e di divulgazione; chiede un aumento dei finanziamenti LIFE per i progetti volti a conseguire la coesistenza con i grandi carnivori, sostenendo nel contempo i finanziamenti per la protezione delle specie; chiede di dare priorità ai progetti su piccola scala, volti a condividere e sviluppare le migliori pratiche in materia di coesistenza con i grandi predatori, e invita la Commissione a definire requisiti adeguati per la misurazione e la comunicazione dell'efficacia delle misure di mitigazione dei danni esaminate nei progetti finanziati dall'UE, ad esempio attraverso il programma LIFE, dando priorità a metodi di valutazione oggettivi e quantitativi; |
16. |
invita gli Stati membri a elaborare e attuare piani d'azione globali per le specie o piani di conservazione e/o di gestione, laddove non esistano ancora, tenendo conto delle densità umane, delle strutture paesaggistiche, del patrimonio zootecnico, dello stato di conservazione, di altre attività umane pertinenti e delle popolazioni di ungulati selvatici; |
17. |
sottolinea la necessità di un monitoraggio periodico delle popolazioni di grandi carnivori al fine di pianificare strategicamente le azioni di conservazione, applicare sistemi di prevenzione per ridurre i conflitti e valutare i risultati di tutte le azioni; osserva che il monitoraggio dovrebbe basarsi su una solida metodologia, dovrebbe promuovere e facilitare la partecipazione delle diverse parti interessate e che i suoi risultati dovrebbero essere comunicati periodicamente alla società e ai principali gruppi di parti interessate; |
18. |
invita la Commissione e gli Stati membri a individuare opportunità di finanziamento sufficienti e a lungo termine destinate a misure preventive appropriate e un adeguato indennizzo per gli agricoltori, non solo per le perdite subite e i costi sostenuti a causa degli attacchi dei grandi carnivori, ma anche per le misure di mitigazione attuate, al fine di garantire la coesistenza dei grandi carnivori e pratiche di allevamento sostenibili; sottolinea che i regimi di risarcimento, concepiti in modo tale che l'allevamento e la presenza di grandi carnivori non comportino una perdita di profitti per gli agricoltori, dovrebbero coprire i costi diretti e indiretti associati agli attacchi dei predatori e dovrebbero essere integrati con misure preventive per la massima efficienza; evidenzia l'importanza di risarcire in modo equo e completo le perdite di animali da allevamento causate dai grandi carnivori, comprese le specie ibride; invita gli Stati membri e le regioni a migliorare l'accesso al risarcimento pecuniario; invita la Commissione a riconoscere che il numero crescente di attacchi sferrati dai grandi carnivori comporta un aumento anche delle risorse destinate alla protezione degli animali addomesticati e al pagamento degli indennizzi; si rammarica del fatto che gli indennizzi versati agli allevatori dopo un attacco variano da uno Stato membro all'altro; invita la Commissione a valutare la possibilità di modificare i suoi orientamenti agricoli per facilitare il risarcimento dei danni provocati dai grandi predatori nell'ambito di aiuti di Stato; |
19. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio. |
(1) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(2) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 38.
(3) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(4) GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3.
(5) Lista rossa delle specie a rischio di estinzione compilata dall'IUCN, «Canis lupus (Lupo comune)», consultata il 23 novembre 2022.
(6) Iniziativa per i grandi carnivori in Europa — Gruppo specializzato della commissione per la sopravvivenza delle specie dell'IUCN per il comitato permanente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, «Assessment of the conservation status of the Wolf (Canis lupus) in Europe (Valutazione dello stato di conservazione del lupo (Canis lupus) in Europa)», 2 settembre 2022.
(7) https://rm.coe.int/inf45e-2022-wolf-assessment-bern-convention-2791-5979-4182-1-2/1680a7fa47 Idem, pag. 2.
(8) Comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2021 dal titolo «Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat» (C(2021)7301).
(9) Cortés, Y. et al., «A decade of use of damage prevention measures in Spain and Portugal» (Un decennio di misure di prevenzione dei danni in Spagna e Portogallo), Carnivore Damage Prevention News, 2020.
(10) Oliveira, T. et al., «The contribution of the LIFE program to mitigating damages caused by large carnivores in Europe» (Il contributo del programma LIFE alla riduzione dei danni causati dai grandi carnivori in Europa), Global Ecology and Conservation, Vol. 31, 2021.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/83 |
P9_TA(2022)0424
Retaggio dell'Anno europeo dei giovani 2022
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sul retaggio dell'Anno europeo dei giovani 2022 (2022/2953(RSP))
(2023/C 167/13)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 165, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (1), |
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visti l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4, del TFUE, |
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vista la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (2), |
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vista la tabella di marcia di Bratislava del 16 settembre 2016, |
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vista la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, |
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visto il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2021, |
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vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa, del 31 maggio 2017, sull'animazione socioeducativa (CM/Rec(2017)4), |
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vista la strategia 2030 del Consiglio d'Europa nel settore della gioventù del 23 gennaio 2020, |
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vista la Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, adottata dal Consiglio d'Europa, |
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vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'aiuto ai giovani rifugiati nella transizione verso l'età adulta (CM/Rec(2019)4), |
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vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (3), |
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visto il piano d'azione della Commissione per lo spazio europeo dell'istruzione del 30 settembre 2020, |
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visto il piano d'azione della Commissione per l'istruzione digitale (2021-2027), |
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vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale (4), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2017 sull'animazione socioeducativa intelligente (5), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2019 sui giovani e il mondo del lavoro del futuro (6), |
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viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'animazione socioeducativa digitale, del 3 ottobre 2019 (7), |
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viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul quadro relativo all'istituzione di un'agenda europea per l'animazione socioeducativa (8) e la sua attuazione attraverso il cosiddetto «processo di Bonn», |
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vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani (9), |
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vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste (10), |
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vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'impatto del COVID-19 sui giovani e sullo sport (11), |
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visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 15 settembre 2021 dalla Presidente della Commissione, |
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vista la sua posizione del 18 ottobre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (12), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla valutazione d'impatto dell'UE dal punto di vista dei giovani, |
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viste le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa per quanto riguarda l'istruzione e la gioventù, |
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visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'Anno europeo dei giovani («l'Anno») è stato annunciato il 15 settembre 2021 dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione, nel quale ha sottolineato l'importanza dei giovani europei nella costruzione di un futuro migliore — più verde, inclusivo, sostenibile e digitale — nonché nella creazione di maggiori e migliori opportunità loro destinate, garantendo che le loro voci siano ascoltate e poste al centro dell'attenzione dopo la pandemia di COVID-19; |
B. |
considerando che l'Anno è stato pensato per conseguire i quattro obiettivi generali, ovvero per rinnovare le prospettive positive per i giovani e aiutarli a superare gli effetti della pandemia sulle loro vite, per sostenere e responsabilizzare i giovani affinché diventino cittadini attivi e impegnati, per informare meglio le giovani generazioni sulle opportunità offerte loro dalle politiche pubbliche a livello unionale, nazionale, regionale e locale, nonché per integrare le politiche giovanili in tutti i pertinenti settori d'intervento dell'Unione; |
C. |
considerando che tali obiettivi si basano su una serie di iniziative politiche dell'Unione già in atto, tra cui la garanzia europea per i giovani, la strategia dell'UE per la gioventù e il suo dialogo dell'UE con i giovani, l'agenda europea per l'animazione socioeducativa e le prospettive per uno spazio europeo dell'istruzione; che tali politiche hanno individuato obiettivi estremamente necessari e urgenti per migliorare efficacemente le condizioni di vita, di apprendimento e di lavoro di tutti i giovani, ma che la loro attuazione rimane ampiamente frammentata e incompleta; che, pertanto, l'Anno dovrebbe fungere da acceleratore per la piena attuazione di tali politiche, attraverso un approccio coordinato e una metodologia e un processo solidi, nonché offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità di partecipazione in quanto agenti del cambiamento nella società; |
D. |
considerando che l'aspettativa rispetto all'Anno più diffusa tra i giovani in termini di democrazia è che i responsabili politici ascoltino maggiormente le loro richieste e vi diano seguito (72 %) e che sostengano il loro sviluppo personale, sociale e professionale (71 %) (13); |
E. |
considerando che le organizzazioni giovanili sono tra i principali vettori della partecipazione dei giovani alla vita pubblica e dell'accesso alle possibilità di sviluppo attraverso la mobilità e le opportunità di apprendimento non formale e informale; che lo spazio civico a disposizione di molte organizzazioni giovanili si sta riducendo in diversi Stati membri dell'UE (14); |
F. |
considerando che persistono disparità tra gli Stati membri e al loro interno, le quali spesso si ripercuotono negativamente sui giovani con minori opportunità provenienti da zone rurali o remote e su quelli appartenenti a minoranze di ogni tipo per quanto riguarda le opportunità di istruzione, di acquisizione di competenze e di lavoro; che troppi giovani in Europa versano in condizioni di vita precarie e si trovano ad affrontare gravi rischi finanziari per proseguire gli studi e acquisire le competenze e le esperienze necessarie per intraprendere un percorso lavorativo di qualità; |
G. |
considerando che i giovani sono tra i più colpiti dagli effetti collaterali economici, psicologici e sociali della pandemia di COVID-19 e dalle tensioni economiche e politiche causate dalla guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina, ivi compreso l'aumento dei costi delle bollette a seguito della devastante crisi energetica e le cupe prospettive in vista del crescente degrado ambientale, il che mette a repentaglio il loro benessere fisico e mentale; |
H. |
considerando che gli strumenti e le risorse attualmente destinati ai giovani e la loro inclusione nell'elaborazione delle politiche spesso non sono resi disponibili e visibili a tutti e che, di conseguenza, molti giovani e molte organizzazioni guidate da giovani non ne sono a conoscenza o non sono sufficientemente consultati o coinvolti nei processi decisionali dai responsabili politici; |
I. |
considerando che, a tal proposito, il successo dell'Anno non dovrebbe essere misurato solo in termini di numero di eventi organizzati o di partecipazione agli stessi, bensì anche in termini di meccanismi e politiche messi in atto o promossi al fine di influenzare positivamente la posizione e il ruolo dei giovani all'interno della società; |
J. |
considerando che l'adozione estremamente affrettata della decisione ha creato molte difficoltà alle istituzioni dell'UE e alle parti interessate nel preparare l'Anno in modo adeguato e nel conseguire gli obiettivi definiti; che ciò è tanto più deplorevole se si considera la pressante necessità di migliorare le vite dei giovani in Europa; che, in tali circostanze, il tempo a disposizione non è stato sufficiente per realizzare un Anno significativo ed efficace; che da questa esperienza si dovrebbero trarre insegnamenti per i futuri Anni europei; |
K. |
considerando che l'Anno sta già volgendo al termine e sono in corso i preparativi per garantirne un impatto duraturo; |
Condizioni per l'istituzione e l'attuazione degli Anni europei
1. |
accoglie con favore l'Anno europeo dei giovani 2022 quale solido impegno dell'UE a favore delle generazioni giovani e future; sottolinea che durante la pandemia di COVID-19 i giovani sono stati maggiormente colpiti dalle misure sanitarie, che hanno inciso sul loro accesso alla vita sociale e culturale e ne hanno compromesso l'accesso all'istruzione; |
2. |
deplora profondamente le circostanze che hanno caratterizzato l'avvio dell'Anno, in particolare le tempistiche affrettate per l'adozione del regolamento, che hanno ritardato l'attuazione e il finanziamento di molti progetti; si rammarica inoltre che ciò abbia influito sulla comunicazione relativa all'Anno negli Stati membri, nonché rivolta alle organizzazioni giovanili e ai giovani stessi; invita, in tale contesto, la Commissione a prorogare l'Anno fino alla prossima Giornata dell'Europa del 9 maggio 2023, senza pregiudicare l'avvio dell'Anno europeo delle competenze; |
3. |
si rammarica che le decisioni sui futuri Anni europei possano essere annunciate nuovamente in ritardo e invita la Commissione a coinvolgere pienamente le istituzioni competenti e la società civile interessata con largo anticipo rispetto alla data di inizio di un futuro Anno europeo, in modo da massimizzarne l'impatto; sottolinea che l'annuncio dell'Anno a pochi mesi dal suo inizio previsto non può diventare la nuova norma, poiché mette a rischio la solidità dell'intero progetto; invita la Commissione a garantire in futuro che gli Anni europei possano essere preparati a tempo debito per tutte le parti interessate; |
4. |
accoglie con favore la conferenza interistituzionale conclusiva sull'Anno intitolata «Claim the future» (Rivendica il tuo futuro), che si terrà il 6 dicembre 2022; si compiace inoltre che i giovani abbiano proposto i contenuti e partecipato all'organizzazione; riconosce che le tematiche selezionate si sono concentrate su un'Europa inclusiva attraverso l'istruzione, un'Europa digitale attraverso l'istruzione, il benessere europeo attraverso l'integrazione dell'assistenza nel campo della salute mentale, nonché il benessere europeo attraverso un'assistenza accessibile nel campo della salute mentale; invita la Commissione, a tal proposito, a includere e rispecchiare tali tematiche e conclusioni nel retaggio dell'Anno; |
5. |
invita la Commissione a proporre una comunicazione che definisca il seguito dato all'Anno europeo al fine di conseguire i suoi quattro obiettivi, fornire sostegno alle nuove iniziative e consentirne la crescita, realizzare la piena integrazione delle politiche dell'UE per la gioventù in tutti i settori strategici e avviare una valutazione e riferire al Parlamento in merito al contributo concreto dell'Anno all'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 e dell'agenda dell'UE per l'animazione socioeducativa; |
6. |
sottolinea che un'eredità tangibile e concreta dovrebbe consistere, da un lato, nell'attuazione di una metodologia su come coinvolgere e ascoltare i giovani in tutta l'UE e, dall'altro, nell'attuazione di nuove politiche europee e nazionali derivanti direttamente dai risultati dell'Anno europeo; |
7. |
accoglie con favore il contributo finanziario e le iniziative delle varie direzioni generali della Commissione; osserva, tuttavia, che alcune delle attività descritte si sarebbero svolte in ogni caso o hanno poco a che vedere con gli obiettivi dell'Anno europeo; invita la Commissione a chiarire quali progetti sono stati creati di recente nel quadro dell'Anno e quali esistono già e sono stati riqualificati ai fini dell'Anno; insiste sulla necessità di disporre di un quadro chiaro dell'esatto finanziamento dell'Anno da parte della Commissione e degli Stati membri; |
Garantire l'impegno e il coinvolgimento significativo dei giovani nell'elaborazione delle politiche e nel processo decisionale
8. |
sottolinea che un terzo dei partecipanti al panel di cittadini della Conferenza sul futuro dell'Europa era costituito da giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni; sostiene le proposte avanzate dalla plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa il 9 maggio 2022, in particolare quelle che hanno chiesto, direttamente o indirettamente, di promuovere politiche incentrate sui giovani; |
9. |
invita la Commissione ad adottare una vera e propria «Valutazione d'impatto dell'UE dal punto di vista dei giovani» per garantire il coinvolgimento, la partecipazione e l'impegno significativi dei giovani nella preparazione di tutte le politiche dell'UE, a stabilire una valutazione d'impatto sistematica delle sue proposte per garantire che esse promuovano e riflettano le esigenze dei giovani e ad adottare misure di mitigazione qualora abbiano un impatto negativo; ritiene che tale processo sia essenziale per tenere conto delle opinioni dei giovani, migliorare l'impatto positivo delle politiche dell'UE su di essi e renderle chiaramente visibili, dal momento che la prossima generazione è direttamente interessata dalle politiche attualmente in fase di definizione; sottolinea che tale valutazione d'impatto dell'UE rivolta ai giovani non deve diventare semplicemente una lista di controllo burocratica, ma dovrebbe coinvolgere le persone in modo olistico al fine di conseguire il suo obiettivo; ritiene che i risultati della valutazione dovrebbero definire ed essere collegati ai processi già esistenti, come il dialogo dell'UE con i giovani; |
10. |
propone di dare seguito all'Anno attraverso un dialogo strutturato periodico con i giovani in seno alla sua commissione per la cultura e l'istruzione, con l'idea di proporre una piattaforma democratica per la partecipazione aperta e inclusiva dei giovani al processo decisionale a livello dell'UE; |
11. |
ribadisce la sua richiesta alla Commissione e agli Stati membri per sviluppare e utilizzare moduli globali e di cittadinanza dell'UE nei programmi di studio nazionali e nelle esperienze di mobilità ai fini dell'apprendimento per contribuire a una cittadinanza più attiva e partecipativa, a un sistema politico più inclusivo per i giovani e combattere il razzismo in tutte le sue forme, la discriminazione e la violenza di genere, con l'obiettivo di smentire i pregiudizi e costruire società inclusive senza razzismo strutturale che promuovano la tolleranza, la diversità e l'uguaglianza di genere; invita la Commissione a fornire agli insegnanti gli strumenti e le opportunità necessari per impegnarsi attivamente nella creazione di un quadro comune dell'UE in materia di educazione civica, ad esempio attraverso le accademie didattiche Erasmus+ o la formazione degli insegnanti Jean Monnet; |
12. |
ritiene che gli eventi decentrati abbiano un grande potenziale per avvicinare l'UE ai giovani e propone di istituire ogni anno un festival dell'UE per la cultura e le idee che promuova dibattiti e attività culturali locali su tutte le questioni di attualità scelte dai giovani intorno alla data simbolica del 9 maggio; |
Rafforzare le misure a favore del benessere dei giovani
13. |
sottolinea il legame tra il benessere dei giovani e le opportunità e le capacità di apprendimento e di lavoro, nonché il tenore di vita, a loro disposizione nel loro paese di residenza; osserva con preoccupazione che i giovani si trovano ad affrontare un'ansia e un disagio mentale crescenti causati, tra l'altro, dall'impatto della pandemia di COVID-19, dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, dall'aumento del costo della vita, dalla povertà energetica e dall'emergenza climatica; |
14. |
ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a elaborare un piano europeo per la protezione della salute mentale nell'istruzione e nella formazione, compreso l'apprendimento informale e non formale, al fine di garantire il benessere delle nostre giovani generazioni in tutte le sue forme; insiste sull'importanza di fornire un sostegno psicologico periodico ai discenti, agli insegnanti e agli educatori nell'ambito del sistema di istruzione; incoraggia l'intensificazione dei legami tra gli istituti di istruzione e le organizzazioni culturali, giovanili e sportive nonché le reti di assistenti psicologici per fornire attività parascolastiche al fine di aumentare l'impegno sociale dei giovani; |
15. |
esprime preoccupazione per il grave impatto dell'inflazione, l'aumento dei prezzi degli alloggi e dei servizi di pubblica utilità e la scarsità di alloggi in alcuni paesi di destinazione per quanto concerne la mobilità dei giovani, ostacolando in particolare coloro che hanno minori opportunità; sottolinea l'importanza di garantire che i programmi dell'UE forniscano un sostegno finanziario sufficiente ai giovani e alle organizzazioni guidate dai giovani affinché intraprendano esperienze di mobilità, siano esse a fini di apprendimento, formazione o solidarietà; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri ad adeguare diligentemente il livello di sostegno finanziario fornito ai giovani per le esperienze di mobilità, al fine di garantire la dimensione socialmente inclusiva dei programmi dell'UE; |
Combattere la precarietà tra i giovani e offrire un buon inizio per la vita lavorativa
16. |
ribadisce i suoi inviti agli Stati membri per attuare la garanzia per l'infanzia al fine di garantire che ogni minore bisognoso abbia accesso a un'educazione e cura della prima infanzia gratuite ed efficaci, a un'istruzione di qualità, comprese le attività scolastiche, all'assistenza sanitaria, a un'alimentazione sana e a un alloggio dignitoso; invita inoltre gli Stati membri ad attuare la garanzia per i giovani rafforzata, garantendo che ogni giovane riceva un'offerta qualitativamente valida di lavoro, formazione continua, apprendistato e tirocinio in funzione delle sue esigenze; accoglie con favore le azioni della Commissione volte a facilitare lo scambio di buone pratiche e il coordinamento dei piani d'azione nazionali a tale riguardo e la incoraggia a proseguire gli sforzi fino al pieno conseguimento degli obiettivi; |
17. |
insiste sul ruolo essenziale dell'animazione socioeducativa per affrontare le sfide che i giovani si trovano ad affrontare, in particolare per quanto riguarda il suo contributo allo sviluppo personale, al benessere e alla realizzazione personale; invita gli Stati membri a riconoscere meglio il valore dell'animazione socioeducativa e a ricostruire e rafforzare in modo sostenibile le strutture dell'animazione socioeducativa ove necessario; |
18. |
invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un quadro giuridico comune per garantire un'equa retribuzione per i tirocini e gli apprendistati; insiste sulla necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose e una retribuzione equa per tutti i tirocinanti, al fine di evitare pratiche di sfruttamento; |
19. |
sottolinea che la transizione dalla scuola al mondo del lavoro dipende in larga misura dal riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche o dei periodi di apprendimento dei giovani acquisiti all'estero; deplora il persistere di ostacoli in questo settore ed esorta la Commissione e gli Stati membri a rendere automatico tale riconoscimento, sfruttando in particolare le possibilità offerte dalla digitalizzazione; incoraggia gli Stati membri a convalidare e riconoscere anche le competenze e le abilità acquisite attraverso esperienze di apprendimento non formale e informale e l'animazione socioeducativa parallelamente all'istruzione formale in tutta l'Unione e al di fuori dell'UE; ribadisce che ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto a un'istruzione superiore di alta qualità; |
Investire nella prossima generazione attraverso l'istruzione
20. |
sottolinea che investire nelle opportunità di apprendimento per i giovani ha un impatto diretto non solo sulla vita futura dei giovani in quanto individui, ma anche sulla salute economica e sulla coesione della società nel suo complesso; evidenzia la necessità di affrontare le sfide che i giovani discriminati o con minori opportunità si trovano ad affrontare nell'accedere a diversi livelli di quadri di istruzione formale, informale e non formale, tra cui le giovani donne, i giovani membri delle comunità LGBTIQ+, i giovani migranti, i giovani richiedenti asilo e rifugiati e i discenti con disabilità e menomazioni; invita pertanto gli Stati membri ad aumentare in modo significativo la spesa pubblica per l'istruzione, compresa l'istruzione digitale, l'istruzione e la formazione professionale, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione; invita la Commissione a promuovere indicatori comuni al fine di valutare l'impatto degli investimenti, tra cui NextGenerationEU, e delle riforme nel portare avanti politiche dedicate ai giovani e all'istruzione; |
21. |
ribadisce il suo invito agli Stati membri ad attuare pienamente lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025; accoglie pertanto con favore i progressi già compiuti in alcuni Stati membri; invita gli Stati membri ad adottare le misure adeguate necessarie per rafforzare le loro infrastrutture digitali, la loro connettività e i loro programmi educativi e a formare adeguatamente insegnanti ed educatori e a fornire orientamenti per promuovere l'alfabetizzazione digitale al fine di migliorare i nuovi metodi di insegnamento e fornire ai giovani gli strumenti per accedere efficacemente alle informazioni, smascherare la disinformazione e affrontare la violenza online come l'incitamento all'odio, il razzismo, gli abusi sessuali online sui minori, la violenza di genere, il bullismo online e il ghosting; ricorda l'attuale divario educativo di genere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico, artistico e matematico (STEAM) e la necessità di misure correttive per colmare tale divario; attende con interesse la revisione intermedia del piano d'azione per l'istruzione digitale (2012-2027); |
o
o o
22. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 202 del 7.6.2016, pag. 47.
(2) GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1.
(3) GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.
(4) GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 2.
(5) GU C 418 del 7.12.2017, pag. 2.
(6) GU C 189 del 5.6.2019, pag. 28.
(7) GU C 414 del 10.12.2019, pag. 2.
(8) GU C 415 dell'1.12.2020, pag. 1.
(9) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 101.
(10) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.
(11) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 82.
(12) Testi approvati, P9_TA(2022)0359.
(13) Sondaggio Eurobarometro sui giovani e la democrazia nell'Anno europeo dei giovani 2022, pubblicato il 6 maggio 2022.
(14) Riduzione degli spazi per la società civile: l'impatto sui giovani e le loro organizzazioni
Risoluzione sulla lotta alla riduzione degli spazi attraverso crescenti opportunità per le organizzazioni giovanili, i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni giovanili non governative internazionali
Voicify: Parte dell'Europa
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/89 |
P9_TA(2022)0425
Migliorare la regolamentazione dell'UE sugli animali selvatici ed esotici da tenere come animali da compagnia nell'Unione europea attraverso un elenco positivo dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sul miglioramento della regolamentazione dell'UE sugli animali selvatici ed esotici da tenere come animali da compagnia nell'Unione europea attraverso un elenco positivo dell'UE (2022/2809(RSP))
(2023/C 167/14)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le petizioni nn. 0697/2020, 0744/2020 e 0786/2020, |
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 191 e 192, |
— |
vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), |
— |
visti i codici sanitari per gli animali terrestri e acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH, fondata come OIE), |
— |
viste la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e la risoluzione del Consiglio d'Europa sulla detenzione di animali selvatici come animali da compagnia, |
— |
vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita (1), |
— |
vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia (2), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 17a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), tenutasi dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg (Sud Africa) (3), |
— |
vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (4), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380), |
— |
viste la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2016 dal titolo «Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche» (COM(2016)0087) e le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche, |
— |
visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (5) e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (6), |
— |
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (7), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (8) (regolamento sulle specie esotiche invasive), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (9), |
— |
visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto le petizioni nn. 0697/2020, 0744/2020 e 0786/2020, che sollevano preoccupazioni per quanto riguarda il benessere e i rischi per la salute connessi al commercio di animali selvatici ed esotici nell'UE e invitano ad adottare un elenco positivo a livello dell'UE che definisce gli animali che possono essere tenuti come animali da compagnia; |
B. |
considerando che la biodiversità è parte integrante del patrimonio mondiale; che il principio «One Health» riflette il fatto che la salute umana, gli animali e l'ambiente sono interconnessi; che le informazioni attualmente disponibili indicano che la pandemia di COVID-19 potrebbe aver avuto un'origine animale (10), il che dimostra che la necessità di accordare maggiore attenzione al commercio di animali esotici, in quanto è connesso a importanti rischi sanitari per l'intera popolazione; |
C. |
considerando che il 70 % degli agenti patogeni che causano malattie negli esseri umani sono di origine animale e che queste malattie, note come zoonosi, possono essere trasmesse da animali da compagnia o selvatici (11); che il commercio di specie selvatiche aumenta i contatti tra gli esseri umani e la fauna selvatica ed è un fattore chiave per il possibile verificarsi di salti di specie, portando in tal modo alla diffusione di malattie virali, anche nuove, tra gli esseri umani; |
D. |
considerando che, secondo le stime, oltre 100 milioni di animali sono tenuti in Europa come animali da compagnia, tra cui piccoli mammiferi, uccelli, rettili, pesci e anfibi (12); che molte di queste specie sono catturate allo stato selvatico, il che causa un depauperamento delle popolazioni naturali; |
E. |
considerando che le specie selvatiche hanno esigenze specifiche e soffrono enormemente quando sono catturate, trasportate e tenute in cattività; che, secondo dati recenti, un numero considerevole di animali selvatici ed esotici muoiono nel primo anno in cui sono tenuti come animali da compagnia, e che la stragrande maggioranza muore per soffocamento, malattia, fame e sete durante il trasporto, come riferito anche dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente; |
F. |
considerando l'urgente necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al benessere degli animali selvatici ed esotici da tenere come animali da compagnia, in particolare sui preoccupanti livelli di problemi sanitari, comportamentali e veterinari riscontrati; |
G. |
considerando che, secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), una specie di mammiferi su quattro e una specie di uccelli su otto sono ad alto rischio di estinzione, mentre una specie di anfibi su tre è minacciata; che prove ben documentate confermano che il commercio di animali da compagnia esotici è una delle principali minacce per la sopravvivenza di queste specie; |
H. |
considerando che le specie esotiche invasive sono una delle cinque principali cause della perdita di biodiversità in Europa e nel mondo; che la Commissione ha stimato che il costo del controllo e della gestione dei danni causati dalle specie invasive nell'UE ammonta a 12 miliardi di EUR all'anno; che diversi Stati membri, in violazione del diritto dell'UE, non hanno ancora istituito un sistema di sorveglianza e di controllo pienamente funzionante per monitorare le specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il che ha indotto la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei loro confronti; |
I. |
considerando che molti animali selvatici ed esotici tenuti come animali da compagnia rappresentano una grave minaccia per la sicurezza delle persone a causa del loro comportamento naturale, che presenta tratti aggressivi o predatori, aggravati dallo stress cui sono sottoposti in cattività; |
J. |
considerando che le norme nazionali che impongono restrizioni alla detenzione di animali da compagnia esotici variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e sono in alcuni casi contraddittorie, il che rende estremamente difficile per gli Stati membri perseguire una politica coerente in questo ambito a livello europeo, e che inoltre vi sono lacune nelle attuali legislazioni nazionali relative agli animali da compagnia esotici (13); che le disposizioni giuridiche possono vietare la detenzione di alcune specie di animali (elenco negativo o lista nera) o autorizzare la detenzione solo di alcune specie (elenco positivo o lista bianca), e che l'elenco negativo è il sistema più comunemente utilizzato per regolamentare la detenzione di animali da compagnia esotici; |
K. |
considerando che la situazione attuale perpetua le barriere esistenti, frammenta il mercato unico dell'Unione e crea differenze significative tra gli Stati membri che hanno incluso un elenco positivo nella loro legislazione e quelli che non lo hanno fatto; che, inoltre, anche gli elenchi positivi differiscono tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda le specie elencate, il livello di protezione o il modo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi; |
L. |
considerando che l'approccio basato sull'elenco negativo è per sua natura reattivo e il meno preventivo, dal momento che autorizza automaticamente la detenzione di qualsiasi animale che non figura nell'elenco negativo, il che richiede che l'elenco sia piuttosto lungo; che le specie commercializzate cambiano costantemente sulla base delle tendenze del momento, per cui qualsiasi elenco negativo deve essere aggiornato regolarmente; |
M. |
considerando che gli scienziati hanno evidenziato con preoccupazione l'inadeguatezza dell'elenco dell'UE delle specie esotiche invasive vietate, figurante nel regolamento sulle specie invasive, nel far fronte al livello di minaccia che le specie esotiche invasive rappresentano per la biodiversità dell'Unione; |
N. |
considerando che l'assenza di un elenco positivo dell'UE degli animali da tenere come animali da compagnia compromette il benessere e la salute sia degli esseri umani che degli animali e rappresenta una minaccia per la biodiversità; |
O. |
considerando che sarebbe necessario un livello adeguato di consapevolezza in merito alla detenzione responsabile di animali da compagnia al fine di aumentare l'efficacia di un elenco positivo e migliorare il benessere sia dell'animale da compagnia che del proprietario; |
P. |
considerando che 19 Stati membri hanno sostenuto il documento di sintesi su un nuovo quadro legislativo dell'Unione per un elenco positivo dell'UE per la detenzione di animali da compagnia, che è stato presentato a nome delle delegazioni di Cipro, Lituania, Lussemburgo e Malta alla riunione del Consiglio «Agricoltura e pesca» del 24 maggio 2022; |
1. |
ribadisce che si dovrebbe conferire la massima priorità alla prevenzione, che rappresenta la misura più efficace sotto il profilo dei costi, più umana e più auspicabile per l'ambiente; sottolinea che l'UE deve cogliere l'opportunità di integrare nelle sue politiche gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19; pone l'accento sull'importante ruolo della Commissione nel coordinare e sostenere l'approccio «One Health» nell'Unione; |
2. |
sottolinea che il commercio di animali esotici può rappresentare un pericolo non solo per il benessere degli animali ma anche per la salute umana, a causa di possibili zoonosi, e l'UE deve pertanto applicare una legislazione coerente che consenta di prevenire queste potenziali malattie suscettibili di causare problemi di salute pubblica; |
3. |
ricorda che è già stato dimostrato che il commercio di specie esotiche selvatiche può portare al declino della biodiversità, sia nell'habitat da cui provengono tali specie sia negli ecosistemi dell'Unione; sottolinea che la politica commerciale dell'UE deve garantire che il commercio di animali da compagnia non comprometta il benessere degli animali selvatici ed esotici e non contribuisca alla perdita di biodiversità, e che la detenzione di tali animali come animali da compagnia non pregiudichi il benessere dell'animale o del proprietario; |
4. |
esprime preoccupazione per il fatto che le attuali normative degli Stati membri sul commercio e la detenzione di animali selvatici ed esotici sono frammentarie e non coerenti e spesso non considerano l'intero regno animale, ma si concentrano principalmente sui mammiferi ignorando i grandi gruppi di uccelli, rettili, anfibi, insetti e pesci ornamentali, che attualmente rappresentano una parte consistente del commercio di animali da compagnia, nonché per il fatto che, se rilasciati, questi animali possono rappresentare un pericolo per le specie e gli ecosistemi autoctoni; |
5. |
sottolinea che l'incoerenza normativa rende difficile la raccolta di dati accurati; evidenzia che le banche dati dell'UE destinate a monitorare il commercio di animali verso e tra gli Stati membri non registrano la provenienza degli animali e che la CITES si applica solo alle specie animali elencate nei suoi allegati, che costituiscono una percentuale relativamente ridotta; |
6. |
mette in luce che vari paesi europei hanno già adottato elenchi positivi basati su diversi criteri quali il benessere degli animali, l'ambiente, la salute umana, i requisiti in materia di allevamento e stabulazione e il principio di precauzione; accoglie inoltre con favore il fatto che molti altri paesi stiano elaborando elenchi positivi o conducendo ricerche al riguardo; |
7. |
osserva con rammarico che le disposizioni del diritto dell'UE sono attualmente insufficienti per affrontare le preoccupazioni concernenti il benessere degli animali, la salute e la sicurezza pubbliche e i rischi di invasività associati al commercio e alla detenzione di animali selvatici ed esotici come animali da compagnia; sottolinea che la normativa dell'UE in materia di sanità animale non è stata concepita per affrontare il commercio di animali da compagnia esotici e che nessuno degli atti legislativi dell'UE sul benessere degli animali disciplina il benessere degli animali detenuti e commerciati come animali da compagnia nel mercato unico dell'UE; |
8. |
evidenzia che gli elenchi positivi sono in genere elenchi specifici più brevi di natura precauzionale che indicano chiaramente quali specie possono essere detenute in un paese; sottolinea che gli elenchi positivi sono anche molto più facili da aggiornare rispetto a quelli negativi, dal momento che la detenzione di tutte le specie che non vi figurano è vietata a priori, il che contribuisce alla semplificazione normativa a livello europeo e alla riduzione dei costi amministrativi; evidenzia che le ricerche condotte sull'approccio basato sugli elenchi positivi ne dimostrano l'efficacia nel ridurre il commercio di animali selvatici ed esotici e nel sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica (14); |
9. |
pondera i vantaggi di un elenco positivo europeo che disciplini il commercio di animali selvatici ed esotici e limiti la loro detenzione come animali da compagnia, come richiesto nelle petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni; prende atto dell'invito di alcuni Stati membri a istituire un elenco positivo a livello dell'UE che assicuri condizioni di benessere adeguate; invita pertanto la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto del valore aggiunto e della fattibilità dell'istituzione di tale elenco, utilizzando un insieme di criteri scientificamente fondati per determinare quali specie possono essere tenute come animali da compagnia e realizzando un'attenta analisi dei vari criteri già utilizzati negli elenchi positivi nazionali, al fine di stabilire i criteri più efficaci che potrebbero essere adottati in vista dell'istituzione di un elenco positivo dell'UE basato sulle migliori prassi degli Stati membri, sulle esperienze attuali e sugli insegnamenti tratti; sollecita la Commissione ad avviare uno studio per analizzare la questione nel contesto della rigorosa e tempestiva attuazione del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche; |
10. |
sottolinea che, per assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente, è fondamentale che tutti gli Stati membri elaborino e attuino senza ulteriore indugio piani d'azione efficaci in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, garantendo la creazione di strutture pienamente funzionanti in conformità del regolamento (UE) n. 1143/2014, al fine di effettuare controlli adeguati volti a prevenire l'introduzione e la diffusione involontarie e intenzionali di specie esotiche invasive nell'Unione; |
11. |
rileva che la detenzione di animali da compagnia non è regolamentata al livello di UE ma a livello nazionale e che alcuni Stati membri hanno istituito elenchi positivi di specie animali; sottolinea che il commercio internazionale di specie selvatiche e la legislazione in materia dovrebbero essere basati su dati scientifici; |
12. |
ritiene che la revisione del piano d'azione dell'UE sulla prevenzione del commercio illegale di specie selvatiche dovrebbe sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al commercio illegale e assicurare ripercussioni positive sul benessere animale e sul benessere degli animali esotici e selvatici che possono essere tenuti come animali da compagnia nell'UE; |
13. |
sottolinea che gli animali figuranti nell'elenco positivo non devono rappresentare un pericolo particolare per la salute umana, devono essere facili da gestire e devono essere tenuti in condizioni tali da rispettare le loro essenziali esigenze fisiologiche, etologiche ed ecologiche; evidenzia che una specie esotica e selvatica non dovrebbe comparire nell'elenco laddove vi siano chiare indicazioni del fatto che, in caso di fuga o di rilascio in natura, l'animale sarebbe in grado di sopravvivere e rappresenterebbe quindi un rischio per gli ecosistemi autoctoni in quanto potrebbe alterare il sostentamento delle specie autoctone, diventando una specie invasiva; |
14. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(2) GU C 294 del 23.7.2021, pag. 40.
(3) GU C 204 del 13.6.2018, pag. 136.
(4) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 117.
(5) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(6) GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.
(7) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(8) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
(9) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(10) Briefing, «Coronavirus and the trade in species» (Coronavirus e commercio di specie selvatiche), Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, 4 maggio 2020.
(11) WOAH, The «One Health» Concept (Il concetto «Una sola salute»), 14 gennaio 2013.
(12) Consiglio dell'UE, Position paper on a new EU legislative framework for an EU Positive List for the keeping of companion animals on behalf of Cyprus, Lithuania, Luxembourg and Malta (Documento di sintesi su un nuovo quadro legislativo dell'UE relativo a un elenco positivo dell'UE per la detenzione di animali da compagnia, a nome di Cipro, Lituania, Lussemburgo e Malta), 16 maggio 2022.
(13) Come dimostrato nello studio «Analysis of national legislation related to the keeping and sale of exotic pets in Europe» (Analisi della legislazione nazionale relativa alla detenzione e alla vendita di animali da compagnia esotici in Europa), pubblicato nel giugno 2020 dall'Eurogruppo per gli animali.
(14) World Animal Protection, «Think positive — An overview of national and international Positive Lists» (Pensare positivo — Una panoramica degli elenchi positivi nazionali e internazionali), settembre 2020.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/94 |
P9_TA(2022)0426
Situazione dei diritti umani in Egitto
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti umani in Egitto (2022/2962(RSP))
(2023/C 167/15)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, |
— |
viste le dichiarazioni del portavoce del servizio europeo per l'azione esterna per gli affari esteri e la politica di sicurezza in Egitto, |
— |
viste la politica di vicinato dell'UE e la comunicazione congiunta del 9 febbraio 2021 dal titolo «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo» (JOIN(2021)0002), |
— |
vista la 13a riunione interparlamentare UE-Egitto tenutasi il 29 settembre 2022, |
— |
visto il memorandum d'intesa tra l'UE, l'Egitto e Israele sulla cooperazione in materia di scambi commerciali, trasporti ed esportazioni di gas naturale verso l'Unione europea, firmato al Cairo il 15 giugno 2022, |
— |
vista l'ultima dichiarazione sull'Egitto rilasciata dal portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, |
— |
visto l'esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2019-2020 concernente l'Egitto, |
— |
vista la dichiarazione rilasciata dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani l'8 novembre 2022, con cui ha chiesto l'immediato rilascio di Alaa Abd El-Fattah, |
— |
visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura, la libertà di espressione, i difensori dei diritti umani, la violenza contro le donne e le ragazze e i diritti delle persone LGBTI, |
— |
vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, |
— |
visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Carta araba dei diritti dell'uomo, tutti ratificati dall'Egitto, |
— |
vista la Costituzione egiziana, in particolare gli articoli 52 che vieta ogni forma di tortura, 73 sulla libertà di riunione e 93 sul carattere vincolante del diritto internazionale in materia di diritti umani, |
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
— |
visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'Egitto ha ospitato la 27a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27), tenutasi a Sharm El-Sheikh; che tale evento internazionale ha messo in evidenza la repressione interna operata dall'Egitto contro le voci pacifiche e legittime della società civile; |
B. |
considerando che nel 2021 l'Egitto ha avviato la sua strategia nazionale in materia di diritti umani e il suo dialogo nazionale, che ufficialmente miravano a migliorare la sua situazione sul piano dei diritti umani e a creare un ambiente politico più inclusivo; che nell'aprile 2022 è stato istituito il comitato egiziano per la grazia presidenziale, incaricato di condurre indagini per le organizzazioni della società civile su casi di detenuti la cui situazione non è conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani; che il comitato ha trascurato le gravi violazioni dei diritti umani passate e in atto e che non vi sono stati cambiamenti sostanziali a un anno dall'avvio della strategia nazionale in materia di diritti umani e del dialogo nazionale egiziano; che il sottocomitato «Questioni politiche: diritti umani e democrazia — questioni internazionali e regionali», istituito dall'accordo di associazione tra l'Egitto e l'Unione europea, funge da quadro per la discussione tra le due parti sulle questioni attinenti ai diritti umani; che la prossima riunione di tale sottocomitato è prevista per l'8 dicembre 2022 al Cairo; |
C. |
considerando che l'Egitto non ha modificato alcun atto legislativo pertinente prima di ospitare la COP27, anche per quanto riguarda il diritto alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione e la libertà dei media, sebbene la creazione di uno spazio per la società civile sia un impegno comune stabilito dalle priorità del partenariato UE-Egitto e sancito dalla Costituzione egiziana; che lo stato di emergenza, in vigore dal 2017, non è stato revocato; che continuano i processi e le detenzioni di massa e che i tribunali militari e di emergenza per la sicurezza dello Stato processano decine di migliaia di civili; che l'8 luglio 2021 i relatori speciali delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione e di associazione, sulla situazione dei difensori dei diritti umani e per la tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo hanno espresso congiuntamente le loro preoccupazioni in merito alla legge egiziana del 2019 sulle organizzazioni non governative (ONG), alla legge egiziana del 2018 sulla criminalità cibernetica e informatica, alla legge egiziana del 2015 sulle entità terroristiche nonché alla legge egiziana del 2013 sulle riunioni pubbliche e le manifestazioni pacifiche; che, secondo la Commissione egiziana per i diritti e le libertà, tra il 1o ottobre e il 14 novembre 2022 il governo del paese ha arrestato quasi 734 persone in 18 governatorati; |
D. |
considerando che nel novembre 2022 il difensore dei diritti umani Alaa Abd El-Fattah, che è stato detenuto arbitrariamente per gran parte degli ultimi dieci anni sulla base di accuse infondate, ha interrotto lo sciopero della fame intrapreso nell'aprile 2022, essendo stato sottoposto ad alimentazione forzata dopo aver rischiato di morire nella sua cella carceraria; che dall'inizio della COP27 aveva anche smesso di bere acqua; che el-Fattah non ha ancora avuto accesso ai servizi consolari del Regno Unito e che al suo avvocato non è stato permesso di fargli visita; che in passato, a seguito di pressioni internazionali, alla famiglia di el-Fattah sono state concesse visite sporadiche; |
E. |
considerando che il governo egiziano ha impedito ai gruppi indipendenti per la difesa dei diritti umani di partecipare alla COP27 mediante una procedura di registrazione segreta controllata dal governo che ha escluso i gruppi critici nei suoi confronti, indebite restrizioni alla libertà di riunione pacifica all'esterno della sede della COP27 e ritardi ingiustificati nel rilascio dei visti a coloro che arrivavano dall'estero; che solo alcuni gruppi indipendenti per la difesa dei diritti umani e il difensore dei diritti umani Sanaa Seif hanno potuto partecipare, grazie all'aiuto di organizzazioni internazionali; |
F. |
considerando che i difensori dei diritti delle donne, le persone LGBTIQ+ e i difensori dei diritti dei copti sono ancora vittime di vessazioni, intimidazioni, arresti e detenzioni, come nel caso di Patrick George Zaki, che è ancora sottoposto a un divieto di viaggio e sta affrontando un processo dinanzi a un tribunale di emergenza per la sicurezza dello Stato per aver criticato la politica del governo nei confronti dei cristiani copti, così come nel caso delle influencer dei social media Haneen Hossam e Mawada Al Adham, che nel 2020 sono state condannate a tre e due anni di reclusione sulla base di infondate accuse di immoralità per aver ballato in modo informale su video di TikTok; |
G. |
considerando che la nona sessione del Consiglio di associazione UE-Egitto, tenutasi il 20 giugno 2022, e le priorità del partenariato per il periodo 2021-2027 adottate il 19 giugno 2022 hanno ribadito l'impegno di entrambe le parti a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali, i diritti umani, la parità di genere e le pari opportunità; |
H. |
considerando che l'Egitto è un partner strategico di lunga data dell'UE, che persegue obiettivi comuni incentrati sulla costruzione della stabilità, della pace e della prosperità nelle regioni del Mediterraneo e del Medio Oriente, e che il paese svolge un ruolo importante per la stabilità della regione; che l'Unione è il primo partner economico dell'Egitto e la sua principale fonte di investimenti esteri; che nel giugno 2022 l'UE e l'Egitto hanno adottato una serie di priorità di partenariato in un'ampia gamma di settori, tra cui la sicurezza, la lotta al terrorismo e la riforma del sistema giudiziario; che l'Egitto ha sostenuto la risoluzione delle Nazioni Unite che condannava l'annessione di regioni ucraine da parte della Russia e continua ad appoggiare gli sforzi dell'UE e internazionali per porre fine alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; che l'Egitto ha firmato un memorandum d'intesa con l'UE e Israele per ridurre le importazioni di gas dalla Russia a seguito dell'aggressione del paese contro l'Ucraina; che la Commissione ha destinato 100 milioni di EUR all'Egitto a titolo del dispositivo per l'alimentazione e la resilienza per aiutarlo a far fronte alle carenze alimentari dovute alla guerra di aggressione contro l'Ucraina; |
1. |
deplora profondamente la persistente mancanza di diritti e libertà politici fondamentali in Egitto, anche nel contesto dell'organizzazione della COP27 a Sharm El-Sheikh; si rammarica che la COP27 non abbia comportato un miglioramento della situazione dei diritti umani; |
2. |
condanna con la massima fermezza la censura, le vessazioni e le intimidazioni perpetrate dalle autorità egiziane ai danni di rappresentanti della società civile egiziana, verificatesi anche nelle sedi internazionali delle Nazioni Unite, nonché la nuova ondata di arresti e detenzioni nel contesto della COP27; esprime il proprio sostegno al governo tedesco, che il 13 novembre 2022 ha presentato una denuncia contro le autorità egiziane per l'eccessiva sorveglianza di sicurezza nei confronti dei partecipanti al padiglione tedesco della COP27; si rammarica che alle ONG egiziane indipendenti sia stata negata una registrazione unica alla COP27 e che solo poche di esse siano riuscite a partecipare, e solo perché le organizzazioni internazionali hanno dato loro il proprio badge di accesso; deplora che le autorità egiziane abbiano selezionato le organizzazioni della società civile che non le criticano; sottolinea che, in quanto legittime parti interessate, le comunità locali e le ONG del Sinai avrebbero dovuto essere autorizzate a partecipare alla COP27, dal momento che si svolgeva nel Sinai; deplora la procedura segreta seguita dell'Egitto, che utilizza criteri di selezione riservati per escludere le ONG critiche in materia di diritti umani; esorta le autorità egiziane a non adottare alcuna misura di ritorsione nei confronti dei difensori dei diritti umani e degli attivisti egiziani che hanno espresso pubblicamente le loro preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani commesse dall'Egitto durante la COP27; |
3. |
condanna fermamente le continue detenzioni arbitrarie e preventive di decine di migliaia di prigionieri di coscienza in Egitto, molti dei quali sono detenuti in condizioni disumane senza avere accesso a un processo equo o a diritti fondamentali, come constatato nelle carceri politiche egiziane di Wadi Natroun e Badr; osserva che una parte limitata dei prigionieri politici egiziani è stata rilasciata o graziata nell'aprile 2022 dal comitato per la grazia presidenziale, con la liberazione di 800 — 1 000 prigionieri dalla detenzione preventiva arbitraria; sottolinea che, secondo le ONG egiziane e Amnesty International, da allora almeno 1 953 egiziani sono stati arrestati e incarcerati arbitrariamente; |
4. |
esorta le autorità egiziane a rilasciare immediatamente Mohamed «Oxygen» Ibrahim, Mohamed Adel, Alaa Abd El-Fattah e i tre avvocati destinatari del premio 2020 per i diritti umani del Consiglio degli ordini forensi d'Europa, Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed El Baqer e Hoda Abdelmoniem, nonché Ezzat Ghoneim; Ahmed Amasha, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Mohamed El kassas, Ziad Abu El Fadl, Aisha El Shater, Mohamed Abo Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa El Korbagy, Tawfik Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al Rouby, Anas El-Beltagy, Ahmed Douma, Mohamed Adel Fahmy, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el-Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, Omar el Hout, Ahmed Moussa Abd El Khaleq e Ahmed Fayez, tra molti altri detenuti ingiustamente; sottolinea che tali donne e uomini sono difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti pacifici e politici, influencer dei social media o imprenditori egiziani che si sono rifiutati di vendere i loro beni all'esercito; invita le autorità egiziane a revocare i divieti di viaggio nei confronti di Patrick George Zaki e Mahinour Al Masry; |
5. |
esorta le autorità egiziane a rilasciare immediatamente e incondizionatamente il difensore dei diritti umani e attivista pacifico britannico-egiziano Alaa Abd El-Fattah, destinatario del premio Deutsche Welle e Reporter senza frontiere, che è stato arbitrariamente detenuto per la maggior parte degli ultimi dieci anni con accuse infondate, per le sue richieste pacifiche e legittime di maggiori diritti e libertà e il cui caso è lungi dall'essere isolato, e a permettergli di partire rapidamente per il Regno Unito; sottolinea che sia il cancelliere tedesco Olaf Scholz, sia il presidente francese Emmanuel Macron hanno chiesto il suo rilascio; |
6. |
ribadisce la sua ferma condanna del diffuso ricorso alla tortura da parte dell'apparato di sicurezza egiziano; ricorda che la rivoluzione egiziana del 25 gennaio 2011 è iniziata come una manifestazione pubblica contro l'impunità della polizia a seguito, tra l'altro, della tortura e dell'uccisione del blogger Khaled Said; esorta l'Egitto a cooperare pienamente con le indagini delle autorità italiane sull'omicidio del dottorando italiano Giulio Regeni, torturato a morte da funzionari di sicurezza nel 2016; ribadisce, in particolare, il suo invito a notificare al generale Tariq Sabir, al colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim, al colonnello Uhsam Helmi e al Major Magdi Ibrahim Abdelal Sharif il procedimento giudiziario a loro carico in Italia; condanna con la massima fermezza la tortura che ha portato alla morte dell'economista Ayman Hadhoud, deceduto il 5 marzo 2022 dopo essere stato fatto sparire forzatamente ed essere stato detenuto da funzionari di sicurezza a seguito delle sue critiche alle politiche economiche, e deplora profondamente la mancanza di qualsiasi autopsia indipendente e qualsiasi indagine credibile da parte della procura egiziana; |
7. |
esorta l'Egitto a rilasciare tutti i 21 giornalisti attualmente incarcerati per aver svolto il proprio lavoro, come documentato da Reporter senza frontiere e dal Comitato per la protezione dei giornalisti; sottolinea il diritto di tutti gli egiziani di accedere alle informazioni senza la censura del loro governo; prende atto della decisione, presa sotto pressione all'inizio della conferenza COP27, di consentire l'accesso ad alcuni siti web di ONG per i diritti umani e giornali indipendenti quali Medium, Mada Masr o Human Rights Watch; sottolinea, tuttavia, che tali siti web dovrebbero rimanere sempre accessibili agli egiziani anche dopo la conferenza; |
8. |
esorta le autorità egiziane a rilasciare quindi tutti i giornalisti detenuti al novembre 2022: Khaled Abdelwahab Radwan, Ahmed Fayez, Alaa Abdelfattah, Ismail Alexandrani, Mohamed Ibrahim (anche noto come Mohamed Oxygen), Ahmed Allaam, Hamdi al-Zaeem, Tawfik Ghanem, Rabie al-Sheikh, Adallah Shusha, Khaled Sahloob, Bahaa al-Din Ibrahim Nemat Allah, Hisham Abdel Aziz, Mohamed Said Fahmy, Badr Mohamed Badr, Raouf Ebeid, Mostafa Saad, Mohamed Mostafa Moussa, Mahmoud Saad Diab and Amr Shnin; |
9. |
invita le autorità egiziane a porre fine alla discriminazione e a garantire l'effettiva uguaglianza di tutti gli egiziani dinanzi alla legge e nella pratica, come sancito dalla costituzione, indipendentemente dalla loro fede o dalle loro convinzioni personali; sottolinea la discriminazione di lunga data nei confronti delle minoranze, come la minoranza copta e le persone di fede Bahá'í; invita l'Egitto a rivedere le sue leggi sulla blasfemia per garantire la tutela della libertà di coscienza e dei diritti delle minoranze religiose; |
10. |
esorta l'Egitto a rispettare le norme internazionali fondamentali in materia di libertà di associazione e ad abrogare la repressiva legge 149/2019 sulle ONG, che subordina tutte le attività al controllo del governo; condivide le preoccupazioni espresse dagli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani sull'arsenale giuridico egiziano volto a limitare la libertà di associazione, di espressione, di stampa e il diritto di riunione pacifica con il pretesto della lotta al terrorismo; esorta inoltre l'Egitto a modificare o abrogare la sua legge del 2018 sui reati informatici e della tecnologia dell'informazione, la sua legge del 2015 sui soggetti terroristici e la legge del 2013 sulle riunioni pubbliche e le dimostrazioni pacifiche; invita nuovamente le autorità egiziane a archiviare il caso 173/2011, noto come «caso relativo ai finanziamenti esteri» e a revocare tutti i divieti di viaggio e i congelamenti dei beni introdotti nei confronti di 31 dipendenti di ONG per i diritti umani; |
11. |
chiede al Parlamento egiziano di accelerare la sua adozione di una legge globale sulla violenza contro le donne e in particolare sui diritti d'onore; invita le autorità egiziane a ribadire la loro opposizione alla mutilazione genitale femminile e a perseguire efficacemente coloro che continuano a praticarla; raccomanda alle autorità egiziane di rafforzare la loro cooperazione con l'UE nel cercare nuovi modi per proteggere ulteriormente le donne dagli abusi sessuali e dalla violenza di genere; condanna con la massima fermezza gli omicidi di genere; |
12. |
invita le autorità egiziane a porre fine agli arresti e ai procedimenti giudiziari per gli adulti che intrattengono rapporti sessuali consensuali, compresi quelli tra persone dello stesso sesso o basati sull'espressione di genere, e a liberare immediatamente le persone LGBTIQ+ detenute arbitrariamente, spesso in condizioni disumane; |
13. |
apprezza le recenti modifiche giuridiche apportate dall'Egitto al lavoro minorile e ai matrimoni infantili; invita, tuttavia, le autorità egiziane a rafforzare ulteriormente l'attuazione della legge sui matrimoni infantili e a rafforzare i sistemi scolastici e i servizi pubblici di protezione dei minori per prevenire e rispondere agli abusi sui minori al fine di proteggere ulteriormente i minori da tali abusi; |
14. |
esorta l'Egitto ad abolire la pena di morte e a dichiarare una moratoria immediata sulla sua applicazione; deplora che, nell'ultimo decennio, l'Egitto sia diventato uno dei massimi utilizzatori della pena capitale al mondo, anche per delinquenti minorenni; |
15. |
ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri dell'Unione e alla delegazione dell'UE a partecipare ai processi dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e dei sindacalisti egiziani ed esteri e a visitarli in carcere; |
16. |
esorta gli Stati membri dell'Unione a sostenere un meccanismo di monitoraggio e segnalazione delle gravi violazioni dei diritti umani in Egitto in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; ricorda che l'Unione dovrebbe integrare le preoccupazioni in materia di diritti umani in tutti i suoi scambi ad alto livello con funzionari egiziani, compreso il Consiglio di associazione UE-Egitto; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a sottolineare la correlazione tra sviluppo democratico e crescita; invita le Nazioni Unite a stabilire criteri per i paesi ospitanti in materia di accesso per la società civile e libertà di espressione in occasione delle future riunioni della COP e di analoghe conferenze delle Nazioni Unite; |
17. |
ribadisce la sua richiesta di un riesame approfondito e completo delle relazioni dell'UE con l'Egitto alla luce dei progressi molto limitati nella situazione dei diritti umani in Egitto e della repressione del dissenso, nonostante il costante sostegno dei partner europei; sollecita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad assumere una ferma posizione pubblica sulla necessità che l'Egitto liberi i prigionieri politici, compia progressi concreti in materia di diritti umani, ponga fine ai casi di tortura e li indaghi e abbandoni il massiccio ricorso alla custodia cautelare abusiva e ai divieti di viaggio per reprimere il dissenso reale o percepito, in quanto condizioni necessarie per migliorare le relazioni con l'UE e la cooperazione con l'Egitto; ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE a prendere in considerazione l'adozione di sanzioni mirate nei confronti di coloro che sono maggiormente responsabili della brutale repressione nel paese; chiede maggiore trasparenza per tutte le forme di sostegno finanziario o di formazione fornite all'Egitto dall'UE, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e dalla Banca europea per gli investimenti; |
18. |
esorta tutti gli Stati membri dell'Unione a rispettare pienamente le conclusioni del Consiglio dell'UE del 21 agosto 2013, che annunciano la sospensione delle licenze di esportazione per qualsiasi attrezzatura utilizzata a fini di repressione interna, compresa la tecnologia di sorveglianza utilizzata per rintracciare le voci dissenzienti; |
19. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo della Repubblica araba d'Egitto. |
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/99 |
P9_TA(2022)0427
Situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar (2022/2948(RSP))
(2023/C 167/16)
Il Parlamento europeo,
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viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2022 su un partenariato strategico con la regione del Golfo, |
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vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 18 maggio 2022, dal titolo «Un partenariato strategico con il Golfo» (JOIN(2022)0013), |
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visto il quarto dialogo sui diritti umani UE-Qatar svoltosi a Bruxelles il 12 settembre 2022, |
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visto l'accordo di cooperazione UE-Qatar del 7 marzo 2018, |
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vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, del 18 dicembre 1990, |
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visto l'annuncio della Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) del 2 dicembre 2010, relativo alla scelta del Qatar quale paese ospitante del Campionato mondiale di calcio 2022 (Coppa del mondo), |
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viste le leggi n. 17, 18 e 19 adottate dal governo del Qatar nel 2020 sulla libera circolazione e su un salario minimo per i lavoratori migranti, |
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vista la relazione di Human Rights Watch del 24 ottobre 2022 dal titolo «Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People» (Qatar: arresti e abusi delle forze di sicurezza sulle persone LGBT), |
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visti l'articolo 285 del codice penale del Qatar e la legge n. 17 del 2002 sulla protezione della comunità, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti del 1984, |
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visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, |
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vista la relazione sullo stato di avanzamento del programma di cooperazione tecnica tra il governo del Qatar e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 31 ottobre 2022, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato dal Qatar il 21 maggio 2018, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Qatar, in particolare quella del 21 novembre 2013 sulla situazione dei lavoratori migranti in Qatar (1), |
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visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il Qatar è il primo paese della regione a ospitare la Coppa del mondo FIFA; che nel 2010 la FIFA ha attribuito al Qatar la Coppa del mondo senza esercitare la dovuta diligenza in materia di diritti umani o di ambiente e senza stabilire condizioni per la protezione dei lavoratori migranti; che il Qatar ha vinto la procedura di gara della Coppa del mondo FIFA in un contesto di accuse credibili di corruzione e concussione, che hanno portato a indagini giudiziarie; |
B. |
considerando che, secondo le stime, in Qatar vi sono più di due milioni di cittadini stranieri, che costituiscono circa il 94 % della forza lavoro del paese; che i migranti sono principalmente impiegati nei settori delle costruzioni, dei servizi e dei lavori domestici; che sono state denunciate violazioni dei diritti dei lavoratori in tali settori; che, in ragione di queste cifre, il Qatar è il paese al mondo che ha la proporzione più elevata di lavoratori migranti in rapporto alla popolazione nazionale; |
C. |
considerando che, per lavorare in Qatar, molti lavoratori sono stati costretti a indebitarsi da società di collocamento che hanno addebitato loro illegalmente delle commissioni e che molti di loro hanno subito furti del salario e sono stati sottoposti a condizioni di lavoro massacranti in situazioni di calore estremo che li hanno esposti al rischio di malattie, infortuni e morte; |
D. |
considerando che, secondo quanto riferito, migliaia di lavoratori migranti sono morti e molti altri sono stati vittima di infortuni durante i lavori di costruzione connessi alla Coppa del mondo in Qatar; |
E. |
considerando che, secondo l'OIL, alcune imprese europee si sono rifiutate di partecipare ai comitati misti, il cui obiettivo è quello di riunire rappresentanti dei dirigenti e dei lavoratori per discutere, prevenire e risolvere i conflitti sul posto di lavoro; |
F. |
considerando che, prima dell'attuazione delle riforme in Qatar, nel 2014 la Confederazione sindacale internazionale (CSI) ha presentato insieme all'OIL una denuncia contro il Qatar in merito alla sua mancata osservanza della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 e della Convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947; che, secondo la CSI, le leggi in Qatar sono state modificate e il paese continua a compiere progressi nel mettere in pratica tali modifiche; |
G. |
considerando che il Qatar è il primo paese del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) ad aver aperto un ufficio progetti dell'OIL; che il Qatar ha firmato una serie di partenariati con l'OIL, le organizzazioni delle Nazioni Unite e gli Stati membri dell'UE, tra cui un memorandum di intesa con la Svezia nel gennaio 2020 e con la Francia nel marzo 2022, per migliorare i diritti dei lavoratori; che l'OIL ha rilevato progressi tangibili nei cinque anni che hanno preceduto la Coppa del mondo FIFA 2022, segnatamente in materia di governance della migrazione di manodopera, applicazione del diritto del lavoro e accesso alla giustizia e rafforzamento della voce dei lavoratori e del dialogo sociale; che, secondo l'OIL, l'adesione e la costituzione di sindacati da parte dei lavoratori migranti non sono ancora legali; |
H. |
considerando che in precedenza i lavoratori in Qatar erano tenuti a chiedere ai loro datori di lavoro l'autorizzazione a cambiare lavoro o a lasciare il paese; che tali requisiti costituivano le caratteristiche più problematiche del sistema della kafala (sponsorizzazione), in quanto rendevano i lavoratori eccessivamente dipendenti dai loro datori di lavoro, dando luogo a possibilità di sfruttamento e lavoro forzato; che, a seguito delle modifiche in questione, il ministero del Lavoro ha approvato circa 420 000 domande di cambio di occupazione presentate da lavoratori migranti nei due anni successivi all'introduzione di tali riforme; che, tuttavia, molti lavoratori incontrano ancora ostacoli a lasciare il loro lavoro e a trasferirsi a un nuovo posto di lavoro, come ad esempio ritorsioni da parte dei datori di lavoro; |
I. |
considerando che nel marzo 2021 il Qatar è stato il primo paese della regione del Golfo ad adottare un salario minimo non discriminatorio che si applica a tutti i lavoratori, di tutte le nazionalità, in tutti i settori, compreso il lavoro domestico; che secondo l'OIL, da quando è stata introdotta la nuova legislazione, il 13 % della forza lavoro, pari a 280 000 persone, ha beneficiato di un aumento dei salari fino alla nuova soglia minima; |
J. |
considerando che la nuova legislazione offre ai lavoratori del Qatar una maggiore protezione dallo stress da calore; |
K. |
considerando che il Qatar ha adottato misure per migliorare l'accesso dei lavoratori alla giustizia istituendo una nuova piattaforma online che consente ai lavoratori di presentare denunce e creando nuovi tribunali del lavoro per la risoluzione delle controversie; |
L. |
considerando tuttavia che, secondo quanto riferito, alcune delle pratiche discriminatorie nei confronti dei lavoratori stranieri rimangono in vigore in Qatar e in altri paesi del CCG, come le trattenute arbitrarie sui salari, il mancato pagamento dei salari e la confisca dei documenti di viaggio; |
M. |
considerando che l'articolo 285 del codice penale del Qatar punisce i rapporti sessuali extraconiugali, compresi quelli fra persone dello stesso sesso, con pene detentive fino a sette anni; che gli arresti arbitrari di persone LGBTQ+ si baserebbero sulla legge n. 17 del 2002 sulla protezione della comunità, la quale, secondo Human Rights Watch, consente la custodia cautelare senza capi d'imputazione o processo per un periodo massimo di sei mesi se «sussistono fondati motivi per ritenere che l'imputato possa aver commesso un reato», compresa la «violazione della moralità pubblica», il che dà luogo ad abusi frequenti nei confronti delle persone LGBTQ+; che un ambasciatore della Coppa del mondo FIFA del Qatar ha rilasciato in pubblico una dichiarazione omofobica; che sette federazioni calcistiche, anche in Europa, hanno deciso che i loro giocatori possono indossare la fascia con i colori dell'arcobaleno e la scritta «One Love»; che, tuttavia, la FIFA ha deciso che i giocatori possono ricevere un cartellino giallo o un'espulsione per aver indossato tale fascia, poiché è considerata una dichiarazione politica; |
N. |
considerando che nel 2016 la FIFA ha sottoscritto i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, che obbligano la FIFA ad astenersi dall'interferire nei diritti umani e a porre rimedio agli effetti negativi delle sue attività nel settore dei diritti umani; |
O. |
considerando che, in un periodo di insicurezza e di sfide significative per l'ordine internazionale basato su regole sia in Europa che nella regione del Golfo, e in un momento in cui il mondo si trova ad affrontare le conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina e della pandemia di COVID-19, nonché l'imperativo urgente della transizione verde e digitale, l'UE ha molto da guadagnare da un partenariato più forte e più strategico con il CCG e i suoi Stati membri, compreso il Qatar; che nel 2021 sono state ripristinate le relazioni diplomatiche tra Qatar e Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Bahrein ed Egitto; |
P. |
considerando che l'accordo di cooperazione UE-Qatar firmato nel 2018 stabilisce un quadro per le consultazioni politiche e settoriali in ambiti di reciproco interesse; che il Qatar è un partner importante dell'UE e che le sue relazioni coprono una moltitudine di settori importanti; che il Qatar ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'attuazione della strategia europea per la sicurezza energetica; che il dialogo tra l'UE e il Qatar si è notevolmente intensificato, portando all'apertura di una delegazione dell'UE a Doha nel 2022; che nel febbraio 2022 il Qatar ha copatrocinato una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che chiedeva il ritiro della Russia dall'Ucraina e ha votato a favore di risoluzioni che condannavano l'invasione russa dell'Ucraina; |
Q. |
considerando che il quarto dialogo UE-Qatar sui diritti umani si è svolto il 12 settembre 2022; che il dialogo sui diritti umani rappresenta un momento cruciale di impegno a favore della promozione dei diritti umani; |
1. |
deplora la morte di migliaia di lavoratori migranti e gli infortuni subiti dai lavoratori durante i preparativi per la Coppa del mondo; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime di tali lavoratori e chiede che vengano acclarate le responsabilità; |
2. |
esorta il Qatar ad attuare pienamente la sua nuova legislazione a tutela dei diritti dei lavoratori e a smantellare le restanti componenti del sistema della kafala (sponsorizzazione) come le sanzioni comminate ai lavoratori in caso di fuga; |
3. |
sottolinea l'impegno dell'UE in difesa dei diritti umani nelle sue relazioni con il Qatar, anche nelle questioni sollevate nel contesto della Coppa del mondo FIFA; esprime preoccupazione per le denunce secondo cui centinaia di migliaia di lavoratori migranti subiscono tuttora leggi e pratiche discriminatorie in Qatar; deplora la mancanza di trasparenza e la chiara mancanza di una valutazione responsabile dei rischi che ha caratterizzato la scelta del Qatar come paese ospitante della Coppa del mondo FIFA nel 2010; ricorda la sua opinione, che nutre da tempo, secondo cui la corruzione in seno alla FIFA è dilagante, sistemica e profondamente radicata e continua a ritenere che l'organizzazione abbia gravemente danneggiato l'immagine e l'integrità del calcio mondiale, nonostante i tentativi di riforma, come ad esempio l'introduzione di requisiti in materia di diritti umani; |
4. |
esorta le autorità pubbliche, le federazioni e le organizzazioni sportive a difendere i valori universali dei diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nell'assegnare lo status di paese o città ospitante per le grandi manifestazioni sportive e nella scelta degli sponsor; chiede che siano stabiliti criteri chiari e una Carta con valori forti a tale riguardo; chiede che, prima di ospitare tali grandi eventi sportivi, sia prestata particolare attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori, all'uguaglianza e alla non discriminazione, e che siano stabilite valutazioni d'impatto ambientale indipendenti e credibili; |
5. |
invita gli Stati membri dell'UE, in particolare quelli con grandi leghe nazionali di calcio, come la Germania, la Francia, l'Italia e la Spagna, a esercitare pressioni sull'UEFA e sulla FIFA affinché quest'ultima si impegni a realizzare riforme fondamentali, tra cui l'introduzione di procedure democratiche e trasparenti per l'assegnazione delle Coppe del mondo di calcio e la rigorosa applicazione dei diritti umani e dei criteri di sostenibilità per i paesi ospitanti; chiede urgentemente che le violazioni dei diritti fondamentali e dei diritti umani, in particolare l'evidente e sistematica violenza di genere, costituiscano un criterio di esclusione vincolante per l'aggiudicazione di eventi sportivi internazionali, al fine di proteggere atleti e tifosi e porre fine alla pratica del cosiddetto «sportwashing»; chiede che proseguano le indagini e le azioni penali per l'assegnazione delle Coppe del mondo macchiate da corruzione; invita gli Stati membri dell'UE ad autorizzare l'accesso alle informazioni archiviate sull'aggiudicazione della Coppa del mondo 2022; |
6. |
riconosce l'importante contributo dei lavoratori migranti all'economia del Qatar e alla Coppa del mondo FIFA 2022; esorta le autorità del Qatar a condurre un'indagine esaustiva sulle morti dei lavoratori migranti, ad attestare la morte dei lavoratori migranti e a provvedere a un risarcimento per le famiglie nei casi in cui i lavoratori siano deceduti a causa delle loro condizioni di lavoro; sostiene gli sforzi del Qatar tesi a migliorare le condizioni di lavoro e il rispetto dei diritti dei lavoratori, come evidenziato dalla comunità internazionale; chiede la piena attuazione delle riforme adottate; apprezza la cooperazione del Qatar con l'OIL; invita il Qatar a continuare a cooperare con l'OIL sul fronte delle riforme; sottolinea che la responsabilità delle imprese, comprese quelle europee, impone di osservare il rispetto dei diritti dei lavoratori e lo stesso livello di dovuta diligenza richiesto nell'UE; |
7. |
riconosce, tuttavia, che l'OIL e la CSI considerano le riforme intraprese in Qatar un esempio per la regione del Golfo; |
8. |
sottolinea che le vittime di violazioni dei diritti umani dispongono di vie legali per chiedere giustizia e chiamare le imprese con sede nell'UE a rispondere delle loro azioni conformemente alle normative vigenti in materia di dovuta diligenza in alcuni Stati membri; prende atto delle attività in corso a livello dell'UE sulla direttiva sul dovuta diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che amplierà ulteriormente tali vie legali; ritiene che le imprese interessate non abbiano pienamente rispettato i loro obblighi a norma della direttiva 2014/95/UE (2), né quelli derivanti dalle convenzioni riconosciute a livello internazionale in materia di diritti umani; |
9. |
condanna fermamente il coinvolgimento di imprese europee a qualsiasi violazione dei diritti dei lavoratori migranti, in particolare nei settori edilizio e finanziario, nel corso dei preparativi della Coppa del mondo FIFA 2022, indipendentemente dal fatto che le imprese abbiano causato tali violazioni, vi abbiano contribuito o ne abbiano tratto beneficio; |
10. |
si compiace del fatto che, secondo l'OIL, il governo del Qatar abbia rimborsato 320 milioni di USD alle vittime di abusi salariali attraverso il Fondo di sostegno e assicurazione ai lavoratori; deplora, tuttavia, il fatto che il fondo sia diventato operativo solo nel 2018, il che comportato l'esclusione di milioni di lavoratori e delle loro famiglie dalla sua applicazione; esorta il Qatar a effettuare un riesame approfondito delle sue norme in materia di raccolta dei dati e di indagine per i casi di infortunio o di morte sul lavoro; chiede che il fondo sia ampliato in modo da includervi tutte le vittime dall'inizio dei lavori correlati alla Coppa del mondo FIFA 2022, compresi tutti i casi di morte e le altre violazioni dei diritti umani subite dai lavoratori in relazione ai preparativi per la Coppa del mondo, come i furti di salario, gli infortuni e tutti i decessi non indagati e non indennizzati; invita la FIFA a contribuire a un programma di risarcimento completo per le famiglie dei lavoratori, come indennizzo per le condizioni di lavoro subite; |
11. |
si compiace delle riforme attuate dalle autorità del Qatar in consultazione con l'OIL per affrontare la governance della migrazione di manodopera, per far rispettare il diritto del lavoro e consentire l'accesso alla giustizia, nonché per rafforzare la voce dei lavoratori e il dialogo sociale; rileva che questi cambiamenti hanno già migliorato le condizioni di vita e di lavoro di centinaia di migliaia di lavoratori; deplora, tuttavia, il fatto che molti lavoratori non beneficino ancora di tali riforme, incontrando ostacoli nell'accesso a tali miglioramenti e ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro; constata la sua preoccupazione per le accuse documentate e ripetute secondo cui i lavoratori domestici migranti sono oggetto di abusi e sfruttamento; |
12. |
invita il Qatar ad abolire qualsiasi legislazione che consenta alle imprese di imporre ai lavoratori stranieri commissioni sull'assunzione; |
13. |
si compiace della nuova legislazione del Qatar contro il calore nei cantieri; invita tutti i paesi del CCG ad adottare una legislazione analoga e ad attuarla pienamente; |
14. |
rinnova il suo invito al Qatar affinché ratifichi la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; |
15. |
esorta il Qatar, in collaborazione con l'OIL, a garantire che tutti i lavoratori e i datori di lavoro possano beneficiare delle riforme della kafala in materia di mobilità dei lavoratori, a semplificare l'accesso alla giustizia e la riscossione dei salari dovuti e a dare piena attuazione alla legge sui diritti dei lavoratori domestici; apprezza, a tale proposito, il fatto che più di 420 000 lavoratori abbiano cambiato lavoro in tutto il Qatar e più di 300 000 abbiano beneficiato dell'introduzione del salario minimo; |
16. |
osserva che il diritto di associazione e di auto-organizzazione dovrebbero essere riconosciuti per tutti i lavoratori, compresi i migranti; invita il governo del Qatar a garantire che i lavoratori abbiano il diritto di associarsi liberamente senza ritorsioni e beneficino di un accesso sicuro e protetto alla giustizia, anche costituendo sindacati nazionali e aderendovi; |
17. |
si compiace del costante impegno dell'UE in materia di diritti umani con il Qatar, anche attraverso il dialogo UE-Qatar sui diritti umani, che dovrebbe essere intensificato, e il rafforzamento dell'assetto istituzionale per la cooperazione tra l'UE e il Qatar; sottolinea che il comitato nazionale sui diritti umani del Qatar ha avviato un'interazione regolare con le istituzioni dell'UE e che il Qatar ha invitato il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a visitare il paese; evidenzia che i diritti dei lavoratori migranti, le riforme del lavoro, i diritti delle donne e la libertà di espressione sono temi ricorrenti; |
18. |
invita gli Stati membri e la delegazione dell'UE in Qatar a monitorare attentamente le riforme sociali del Qatar, prestando una particolare attenzione all'attuazione concreta della sua legislazione, anche da parte delle imprese europee in Qatar, e invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a informare regolarmente il Parlamento in merito ai progressi di tali riforme; apprezza, a tale riguardo, l'impegno del ministro del Lavoro qatariano Ali Bin Samikh Al Marri con la sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento per quanto riguarda le riforme in corso e le lacune ancora da colmare, e prende atto del suo impegno a risarcire i lavoratori o le loro famiglie che non hanno ricevuto quanto dovuto; |
19. |
invita le autorità del Qatar a continuare a impegnarsi per garantire che il comitato nazionale sui diritti umani rispetti pienamente i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani e sia in grado di svolgere il suo mandato in modo completo, efficace e indipendente, anche promuovendo il pluralismo e la diversità tra i suoi membri e il suo personale; |
20. |
invita le autorità del Qatar ad applicare pienamente la legislazione esistente che vieta la tortura e i maltrattamenti; |
21. |
ricorda il proprio impegno a favore dell'abolizione universale della pena di morte e invita le autorità del Qatar ad adottare una moratoria sulla questione; |
22. |
esorta le autorità del Qatar a rafforzare le misure volte a garantire la parità di genere, anche abolendo quel che resta del sistema di tutela delle donne, intensificando nel contempo i loro sforzi per conseguire un'equa rappresentanza delle donne nel mercato del lavoro formale, nella sfera pubblica e in quella politica, compresi il Consiglio della Shura e gli organi esecutivi, in particolare nelle posizioni decisionali, e a trattare donne e uomini su un piano di parità come capofamiglia; invita le autorità del Qatar a modificare la legge sulla nazionalità per garantire che le donne e gli uomini del Qatar abbiano pari diritti di trasmettere la loro nazionalità ai figli e ai coniugi stranieri; incoraggia il Qatar a provvedere affinché siano raccolti dati sulla violenza contro le donne e che tutti i casi di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, siano oggetto di indagini approfondite e che i responsabili siano perseguiti e, in caso di condanna, puniti con sanzioni adeguate; |
23. |
prende atto della tendenza globale verso la depenalizzazione delle relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso; invita le autorità del Qatar ad abrogare l'articolo 285 del codice penale e tutte le altre leggi correlate utilizzate per criminalizzare le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso e ad adottare una legislazione contro la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità o dell'espressione di genere; deplora le denunce di abusi nei confronti della comunità LGBTQ+ da parte delle forze del dipartimento di sicurezza preventiva del Qatar e il loro ricorso alla legge n. 17 del 2002 sulla protezione della comunità, che consente la custodia cautelare senza capi d'imputazione o processo fino a sei mesi; esprime sgomento, in tale contesto, per la decisione della FIFA in merito alle fasce «OneLove»; |
24. |
invita le autorità del Qatar a garantire il rispetto dei diritti umani di tutte le persone che assistono alla Coppa del mondo 2022, compresi gli ospiti internazionali e coloro che vivono nel paese, anche rispettando la loro libertà di religione e di credo; |
25. |
rileva e apprezza la profonda preoccupazione espressa dal Qatar a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; si compiace delle importanti decisioni assunte dal Qatar allorché ha votato a favore di tutte le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite sulla questione, a differenza di vari membri del CCG; |
26. |
saluta con favore la cooperazione e il dialogo dell'UE con il Qatar, nonché con altri Stati del Golfo, in quanto essenziali per conseguire gli obiettivi fondamentali dell'Unione, in particolare la pace e la prosperità delle regioni del Golfo e del Medio Oriente, una forte ripresa economica, approvvigionamenti energetici sostenibili, a prezzi accessibili e sicuri, una solida collaborazione sulla transizione verde, nonché una risposta risoluta alle esigenze globali in materia di aiuti umanitari e di sviluppo; accoglie con favore, a tal proposito, la normalizzazione delle relazioni tra il Qatar e i paesi limitrofi; elogia il ruolo del Qatar nel prestare assistenza all'evacuazione di decine di migliaia di persone dall'Afghanistan a seguito del violento insediamento al potere da parte dei talebani nel settembre 2021; |
27. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento dello Stato del Qatar, alla Federazione internazionale delle associazioni calcistiche, all'Unione europea delle associazioni del calcio, all'Organizzazione internazionale del lavoro e all'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. |
(1) GU C 436 del 24.11.2016, pag. 42.
(2) Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
RACCOMANDAZIONI
Parlamento europeo
Mercoledì 23 novembre 2022
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/105 |
P9_TA(2022)0406
Nuova strategia dell'UE in materia di allargamento
Raccomandazione del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la nuova strategia dell'UE in materia di allargamento (2022/2064(INI))
(2023/C 167/17)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, note anche come criteri di Copenaghen, |
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viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 29 e 30 aprile 1997 sull'applicazione della condizionalità al fine di sviluppare una coerente strategia dell'UE per le relazioni con i paesi della regione dei Balcani occidentali, |
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vista la dichiarazione adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali tenutosi a Salonicco il 21 giugno 2003, concernente la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea, |
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visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014, |
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viste le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare quella del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania (1), la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (2), le sue risoluzioni sulle relazioni 2021 della Commissione sui paesi dell'allargamento e la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sullo status di paese candidato dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia (3), |
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vista la strategia globale dell'UE del 2016, secondo cui una politica di allargamento credibile rappresenta un investimento strategico per la sicurezza e la prosperità dell'Europa e ha già contribuito in misura significativa alla pace in zone un tempo dilaniate dalla guerra, |
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vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065), |
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vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057), |
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visti i vertici UE-Balcani occidentali tenutisi a Sofia e Zagabria il 17 maggio 2018 e il 6 maggio 2020 e le rispettive dichiarazioni, |
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vista la dichiarazione di Brdo, adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali del 6 ottobre 2021, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e venerdì 25 marzo 2022, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 30 maggio 2022 sull'Ucraina, la Repubblica di Moldova e la Georgia, |
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visti le domande di adesione all'UE presentate dall'Ucraina, dalla Moldova e dalla Georgia e i relativi pareri favorevoli della Commissione, nonché le conclusioni del Consiglio europeo, segnatamente quelle del 23 e 24 giugno 2022 sulla grande Europa, l'Ucraina, le domande di adesione di Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia, i Balcani occidentali, le questioni economiche, la Conferenza sul futuro dell'Europa e le relazioni esterne, che hanno concesso lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Repubblica di Moldova e hanno espresso la disponibilità a fare altrettanto per la Georgia, |
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visti le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018, del 18 giugno 2019, del 25 marzo 2020 e del 14 dicembre 2021 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione, le conclusioni del Consiglio del 15 luglio 2019 e del 14 ottobre 2019 sulle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, del 1o e del 2 ottobre 2020 e del 15 e 16 ottobre 2020, la dichiarazione dei ministri degli Affari esteri dell'UE del 15 maggio 2020 e i principali risultati della loro videoconferenza del 14 agosto 2020 sulla situazione nel Mediterraneo orientale, nonché i risultati della riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell'UE tenutasi a Gymnich il 27 e 28 agosto 2020, |
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visti l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (4), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita, che è entrato in vigore il 1o settembre 2017, e la relativa agenda di associazione, |
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visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (5), |
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vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali» (COM(2020)0641), |
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vista la relazione speciale della Corte dei conti europea 01/2022 del 10 gennaio 2022 dal titolo «Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali», |
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vista la relazione speciale della Corte dei conti europea 09/2021 del 3 giugno 2021 dal titolo «La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta», |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2021 dal titolo «Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2021)0644), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2020 dal titolo «Promuovere valori e una cooperazione paneuropea basata su regole e sostenere un Consiglio d'Europa rafforzato», |
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vista la bussola strategica per la sicurezza e la difesa approvata formalmente dal Consiglio il 21 marzo 2022, |
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visto l'accordo politico del 12 giugno 2022 sui principi per garantire una Bosnia-Erzegovina funzionale che progredisca nel suo percorso europeo, |
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vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2021 (6), |
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vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati (7), |
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vista la sua raccomandazione dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia (8), |
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visto l'articolo 118 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0251/2022), |
A. |
considerando che l'allargamento è lo strumento più efficace della politica estera dell'UE e una delle politiche di maggior successo dell'Unione, e che rimane un investimento geopolitico strategico e orientato al futuro per la pace, la stabilità e la prosperità del continente europeo; che, alla luce della crescente minaccia russa alla pace e alla stabilità europee, una politica di allargamento rafforzata rimane il più solido strumento geopolitico a disposizione dell'UE; |
B. |
considerando che l'allargamento è un processo vantaggioso per tutti ed è sempre stato uno strumento molto efficace e riuscito per promuovere le riforme necessarie sia all'interno dell'UE che nei paesi candidati, contribuendo a incoraggiare la trasformazione democratica; che la sua efficacia è notevolmente diminuita nel corso degli anni a causa del fatto che l'UE non ha tenuto fede alle proprie promesse; |
C. |
considerando che la politica di allargamento non dovrebbe essere considerata un processo puramente politico, amministrativo o tecnocratico, ma dovrebbe diventare più dinamica e orientata alla sensibilizzazione, dal momento che i negoziati di adesione comportano il progressivo trasferimento e il rafforzamento dei valori e delle politiche dell'UE nei paesi candidati; |
D. |
considerando che l'UE è impegnata a sostenere i paesi candidati e potenziali candidati che condividono i suoi valori comuni; che l'UE continua a essere il loro principale partner commerciale e la principale fonte di investimenti e assistenza finanziaria attraverso l'IPA III, il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale e l'assistenza macrofinanziaria; |
E. |
considerando che l'UE dovrebbe impegnarsi in una riflessione globale sulla credibilità e l'efficacia della sua politica di allargamento, riformando e rafforzando nel contempo sé stessa, in particolare il funzionamento delle sue istituzioni, politiche e procedure; |
F. |
considerando che sono necessari un impulso, una visione e un impegno politico nuovi, chiaramente definiti e mirati dal punto di vista strategico, politico e geopolitico per superare lo status quo, rimediare alla mancanza di volontà politica dell'UE nel corso dell'ultimo decennio e rilanciare il processo di allargamento all'interno dell'UE e nei paesi candidati in particolare, garantendone nel contempo la continuità, la coerenza, la credibilità e l'impatto, ottenendo risultati tangibili nei paesi che fanno parte del processo di allargamento attraverso l'attuazione di riforme concrete e rispettando i parametri di riferimento della nuova metodologia di allargamento; |
G. |
considerando che il Parlamento europeo resta un partner affidabile dei paesi candidati all'adesione e un sostenitore del processo di allargamento, permettendo riforme istituzionali e socioeconomiche a vantaggio dei cittadini; |
H. |
considerando che, in ragione dei blocchi interni degli ultimi anni, il Consiglio è venuto meno ai propri impegni nei confronti dei paesi dell'allargamento bloccando il processo di adesione e non mantenendo le promesse di lunga data dell'UE, ritardando così l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord e la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, benché tali paesi rispettassero i parametri di riferimento richiesti, così come confermato dalla Commissione stessa; che la mancanza di impegno e credibilità dell'UE negli ultimi anni ha creato un vuoto, aprendo così la strada alla Russia, alla Cina e ad altri attori terzi malevoli; |
I. |
considerando che gli scarsi progressi sono dovuti anche alla mancanza di una reale volontà politica da parte di alcuni leader politici dei paesi dell'allargamento di portare avanti le riforme fondamentali, in quanto le loro dichiarazioni non sono sempre state commisurate al livello delle riforme nel processo di adesione dei rispettivi paesi; |
J. |
considerando che la politica di allargamento deve essere aggiornata per diventare più flessibile, dinamica e gratificante, tenendo conto sia delle realtà politiche che del nuovo contesto geopolitico creato dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, mantenendo nel contempo un processo di adesione basato sul merito; che, per diventare più efficace, la politica di allargamento dell'UE deve coniugare una forte attenzione alle questioni fondamentali — lo Stato di diritto, le norme democratiche, le riforme economiche, i diritti e le libertà fondamentali — con la graduale introduzione dei paesi candidati in vari settori dell'integrazione europea, avanzando in modo visibile e costante verso un'adesione a pieno titolo, per sostenere lo slancio delle riforme nei paesi candidati e potenziali candidati; |
K. |
considerando che la nuova strategia di allargamento dell'UE dovrebbe basarsi rigorosamente sul rispetto del principio secondo cui ciascun paese può scegliere liberamente il proprio percorso, tenendo conto degli insegnamenti tratti nel processo in corso con i paesi dei Balcani occidentali e del partenariato orientale; che non si dovrebbe permettere a terzi di ricattare o minacciare l'UE sostenendo che il suo allargamento è diretto contro di loro; |
L. |
considerando che i paesi candidati all'adesione all'UE devono affrontare sfide derivanti da ingerenze straniere maligne e campagne di disinformazione; che gli sviluppi passati hanno dimostrato che il mancato allargamento comporta un grave costo strategico e può compromettere la sicurezza e la stabilità nel nostro continente; |
M. |
considerando che il partenariato transatlantico ha costituito una piattaforma affidabile e costante a sostegno dell'allargamento dell'UE; che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha ancora una volta confermato l'importanza di questo partenariato; |
N. |
considerando che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha indotto tre paesi che hanno firmato accordi di associazione con l'UE — l'Ucraina, la Georgia e la Moldova — a presentare la domanda di adesione, esprimendo il desiderio dei loro popoli di vivere in paesi liberi e democratici saldamente ancorati alla famiglia europea; che il 17 giugno 2022 la Commissione ha pubblicato i suoi pareri sulle domande di adesione dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia, raccomandando al Consiglio di offrire a tutti e tre i paesi la prospettiva di diventare membri dell'Unione europea e, in particolare, di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Repubblica di Moldova nonché alla Georgia una volta che tale paese avrà soddisfatto determinati criteri; |
O. |
considerando che il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova, riconoscendo nel contempo la prospettiva europea della Georgia; |
P. |
considerando che i Balcani occidentali sono un'area di concorrenza strategica e geopolitica e che alcuni paesi della regione sono esposti alla destabilizzazione, il che minaccia la sicurezza e la stabilità del nostro continente; che vi sono paesi terzi che stanno sfruttando queste vulnerabilità, in particolare attraverso investimenti strategici e campagne di disinformazione; che la stabilità, la sicurezza e la resilienza democratica dei paesi candidati sono indissolubilmente legate alla sicurezza, alla stabilità e alla resilienza democratica dell'UE; |
Q. |
considerando che, nelle sue conclusioni del 23 e 24 giugno 2022, il Consiglio europeo ha espresso il suo impegno pieno e inequivocabile a favore della prospettiva europea dei Balcani occidentali e ha chiesto l'accelerazione del processo di adesione; |
R. |
considerando che nella bussola strategica per la sicurezza e la difesa il Consiglio ha sottolineato la necessità che i paesi dei Balcani occidentali compiano ulteriori progressi tangibili per quanto riguarda lo Stato di diritto e le riforme basate sui valori, le regole e le norme europee al fine di avanzare nel loro percorso europeo; |
S. |
considerando che la decisione del Consiglio dovrebbe essere sostenuta da un piano d'azione concreto che non si limiti a includere i risultati attesi dai paesi candidati, ma garantisca anche che la Repubblica di Moldova e l'Ucraina ricevano tutto il sostegno necessario per diventare Stati membri dell'UE; che tale piano dovrebbe altresì fornire alla Georgia una tabella di marcia chiara che precisi i requisiti concreti che deve soddisfare per poter ottenere lo status di paese candidato e la prospettiva di adesione all'UE; |
T. |
considerando che la guerra energetica della Russia e la distruzione delle infrastrutture critiche dell'Ucraina hanno aggravato la dipendenza e le vulnerabilità dei paesi candidati, mettendo in evidenza l'opportunità e l'urgente necessità di un consistente e immediato sostegno finanziario da parte dell'UE, come pure di investimenti nell'interconnessione energetica sostenibile a lungo termine con l'UE, nella diversificazione energetica e nell'autonomia strategica; |
U. |
considerando che la Turchia è un paese candidato all'adesione all'UE; che la Turchia rimane molto lontana dai valori e dal quadro normativo dell'UE, un divario che sta aumentando in settori fondamentali quali il rispetto del diritto internazionale, lo Stato di diritto, i diritti umani, le libertà individuali, i diritti civili e la libertà di espressione, nonché le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale; |
V. |
considerando che ciascun paese dell'allargamento dovrebbe essere valutato in base ai propri meriti e che l'avanzamento nel percorso verso l'UE dovrebbe dipendere da progressi sostenuti e irreversibili realizzati attraverso le necessarie riforme connesse all'UE, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto; |
W. |
considerando che l'adesione all'UE deve avvenire conformemente all'articolo 49 TUE, nel rispetto delle procedure applicabili e in subordine al rispetto dei criteri stabiliti; |
X. |
considerando che l'UE deve difendere i suoi principi e valori dimostrandosi solidale verso coloro che sostengono gli ideali condivisi; |
Y. |
considerando che non vi è posto, né nell'UE né nei paesi che aspirano a diventare suoi Stati membri, per la retorica incendiaria, la negazione del genocidio o l'esaltazione dei criminali di guerra, indipendentemente dalla provenienza; che l'accettazione del passato è l'unico modo per conseguire un'autentica riconciliazione, che è fondamentale per lo sviluppo di società prospere e il successo dell'integrazione; |
1. |
raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: |
Il contesto geopolitico e il futuro e la coesione dell'Unione europea
a) |
di riconoscere che la prosperità e la sicurezza dell'UE si basano sulla sua capacità di difendere e promuovere la pace, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani inclusi i diritti delle minoranze, le libertà e i valori fondamentali, nonché l'ordine multilaterale basato su regole, in particolare nel suo immediato vicinato; |
b) |
di portare avanti la politica di allargamento dell'UE, che costituisce lo strumento più efficace dell'UE per garantire la pace, la prosperità e i valori fondamentali nel continente europeo; |
c) |
di conservare l'importanza geostrategica e geopolitica e la credibilità dell'UE, rafforzando l'integrazione degli Stati membri e la cooperazione con partner che condividono gli stessi principi, in particolare i paesi candidati e i paesi candidati potenziali, nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, e razionalizzando i suoi processi decisionali al fine di diventare un attore globale più credibile ed efficiente, migliorando al contempo il funzionamento e la trasparenza delle sue politiche interne, facilitando la loro adozione da parte dei paesi candidati; |
d) |
di rafforzare la capacità d'azione dell'UE riformando il processo decisionale, in particolare attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in settori legati al processo di adesione, e garantendo un efficace funzionamento di un'Unione allargata nel suo insieme; di abolire, in particolare, il requisito dell'unanimità per decidere l'avvio del processo di negoziazione, nonché l'apertura e la chiusura dei singoli capitoli e gruppi di capitoli di negoziato; |
e) |
di riconoscere il potere di trasformazione dell'UE durante l'intero processo di integrazione e nei precedenti allargamenti dell'UE coronati da successo; di produrre risultati positivi sia per i paesi candidati dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione, sia per i paesi candidati al partenariato orientale nel quadro del processo di associazione; |
f) |
di prendere atto della necessità che l'UE aumenti l'efficacia della sua politica di allargamento, potenzi la sua strategia di allargamento e proceda a una valutazione critica e a una revisione approfondite della capacità e delle prospettive di allargamento dell'UE, e le rinforzi con la nuova strategia dell'UE in materia di allargamento, in particolare attraverso la definizione di obiettivi politici chiari e trasparenti e la tempestiva attuazione delle riforme istituzionali necessarie, confermando al contempo che una piena adesione all'UE è insostituibile e che il processo di allargamento incoraggerà le riforme dell'UE attese da tempo; |
g) |
di riconfermare la validità dei criteri di Copenaghen e l'importanza della capacità di integrazione dell'UE; di coinvolgere i paesi candidati nelle discussioni sulle riforme dell'UE; di continuare a organizzare regolarmente vertici con i paesi dei Balcani occidentali e del partenariato orientale al fine di rafforzare la titolarità politica e di orientare meglio il processo di allargamento; di concretizzare l'intenzione della Commissione di avviare i necessari preparativi per l'avvio di una convenzione europea e riconoscere l'importanza del suo successo per realizzare in modo efficace l'allargamento dell'UE; |
h) |
di garantire che l'UE rimanga una comunità di Stati europei in evoluzione, aperta all'adesione di democrazie che condividono gli stessi principi, che condivide e protegge pienamente i valori, i principi e gli interessi comuni e rispetta i trattati dell'UE; |
i) |
di rafforzare l'impegno degli Stati membri a favore dell'allargamento rispettando l'impegno dell'UE nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali e del partenariato orientale; di realizzare l'allargamento dell'UE come un processo politico basato sul merito; di ribadire la loro volontà politica incondizionata di portare avanti il processo di adesione per i paesi del partenariato orientale e mantenere l'impegno di lunga data nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali, che risale al vertice di Salonicco del 2003 e al vertice di Copenaghen del 1993; di garantire che non vi siano alternative sostitutive dell'allargamento; |
j) |
di incoraggiare la partecipazione attiva degli Stati membri al processo di allargamento per garantire che i suoi obiettivi siano raggiunti attraverso la sua nuova metodologia che unisce la condizionalità e gli strumenti di sostegno tecnico e finanziario ai paesi candidati; di coinvolgere maggiormente la società civile e le autorità locali e regionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati nel processo di adesione; |
k) |
di evitare di utilizzare le controversie bilaterali e regionali irrisolte per bloccare il processo di adesione dei paesi candidati e adottare un meccanismo ufficiale per la risoluzione e l'arbitrato in tali controversie al fine di sostenere la loro risoluzione separatamente dall'adesione all'UE, poiché esse possono ostacolare l'attuazione delle politiche europee e indebolire l'influenza regionale e globale dell'UE; |
l) |
di riconoscere che l'utilizzo delle questioni bilaterali da parte degli Stati membri a proprio vantaggio è contrario allo spirito dei trattati dell'UE; di lavorare per conseguire la cooperazione regionale e la promozione dei valori europei; |
m) |
di potenziare la comunicazione strategica e fornire informazioni pertinenti sui reciproci vantaggi e le opportunità offerti dell'allargamento sia nei paesi candidati all'adesione che negli Stati membri, al fine di aumentare ulteriormente il sostegno e migliorare la comprensione del processo di adesione, in particolare al di fuori delle grandi città, prestando una particolare attenzione alla democrazia, allo Stato di diritto e al benessere dei cittadini; di migliorare la visibilità dei finanziamenti dell'UE e i loro risultati tangibili nei paesi dell'allargamento; |
n) |
di lavorare in modo strategico e proattivo per contrastare le minacce ibride e prevenire le ingerenze da parte di terzi nei processi politici ed elettorali e in altri processi democratici dei paesi candidati all'adesione, in particolare le attività dolose volte a manipolare l'opinione pubblica e a compromettere l'adesione di un paese all'UE; di aumentare la resilienza contro la disinformazione e le campagne destabilizzanti intese a compromettere i processi democratici e creare divisioni e incoraggiare i paesi candidati e i paesi candidati potenziali ad adottare misure decisive per contrastare la disinformazione manipolatoria, la propaganda malevola e altre minacce ibride; |
Processo di adesione
o) |
di superare la situazione di stallo dell'allargamento rilanciando il processo di adesione per definire chiaramente gli obiettivi politici e socioeconomici, sfruttando appieno la nuova metodologia di allargamento per aumentarne la credibilità, la prevedibilità e il dinamismo; di prendere in considerazione la nomina di capi negoziatori dell'UE incaricati di condurre i negoziati nell'ambito di un ampio mandato negoziale, che sarebbero altresì responsabili dinanzi al Parlamento europeo; |
p) |
di accelerare l'integrazione dei paesi che dimostrano un orientamento strategico e un impegno risoluto a favore delle riforme connesse all'UE, del consolidamento democratico, dei valori fondamentali e dell'allineamento della politica estera, comprese le sanzioni; |
q) |
di garantire che i progressi compiuti da ciascun paese nel percorso verso l'adesione siano valutati in base ai suoi meriti e alla misura in cui ha adottato e attuato riforme fondamentali nonché l'acquis dell'UE; di focalizzare il processo di adesione sui cittadini; |
r) |
di offrire a ogni singolo paese candidato tabelle di marcia orientate all'adesione, con misure tangibili e concrete, nonché un feedback periodico sui risultati conseguiti migliorando ulteriormente la metodologia di allargamento; di fissare la nuova metodologia della Commissione in quanto adeguamento politico a lungo termine; |
s) |
di applicare parametri di riferimento delle prestazioni chiari, trasparenti e coerenti che includano le relative scadenze, migliorare la misurazione dei progressi e garantire un sostegno politico e tecnico coerente e costante durante l'intero processo di adesione sulla base dei risultati individuali; di migliorare la qualità, la leggibilità e l'accessibilità delle relazioni della Commissione, in particolare sullo Stato di diritto; di fornire relazioni periodiche sulla mancanza di progressi o sull'arretramento in modo sistematico e trasparente, comprese condizioni chiare per la valutazione e indicatori per misurare qualsiasi stagnazione o regressione grave o prolungata; di fissare scadenze chiare per la conclusione dei negoziati con i paesi candidati all'adesione al più tardi entro la fine dell'attuale decennio; |
t) |
di rafforzare gli incentivi politici, economici e tecnici destinati ai paesi candidati all'adesione, garantendo che le fasi intermedie dell'integrazione non sostituiscano l'obiettivo finale dell'adesione all'UE, ma lo agevolino; |
u) |
di premiare i progressi sostenibili con una più ampia introduzione dei paesi candidati nelle rispettive politiche e iniziative dell'UE e nel mercato unico, compreso l'accesso ai fondi dell'UE nei rispettivi settori, consentendo ai cittadini di cogliere i vantaggi dell'adesione durante tutto il processo e non solo dopo il suo completamento; di adoperarsi per ridurre i divari di sviluppo tra gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione all'UE; |
v) |
di garantire che l'integrazione nel mercato unico dell'UE e in altri settori si basi su una rigorosa condizionalità e su progressi tangibili in materia di riforme, sanzionando nel contempo in tempo reale qualsiasi regresso o ritardo ingiustificato nel processo di riforma, in particolare nei settori della democrazia, della libertà dei media, della lotta alla corruzione, dei diritti umani e dello Stato di diritto; |
w) |
di ampliare le possibilità per i paesi candidati di partecipare e osservare i lavori delle istituzioni dell'UE; |
x) |
di instaurare un dialogo politico strutturato rafforzato con i paesi associati, candidati e potenziali candidati, anche mediante le riunioni dei leader a margine del Consiglio europeo; di aprire la cooperazione settoriale con i paesi candidati all'adesione e intensificare gli scambi sulle migliori pratiche al fine di far progredire l'integrazione economica e l'armonizzazione legislativa e facilitare l'integrazione graduale; |
y) |
di riconoscere il ruolo degli organismi e dei consessi intergovernativi esistenti, quali l'Iniziativa adriatico-ionica, l'Iniziativa Centro Europea e il processo di Berlino, e promuovere sinergie tra di essi al fine di rafforzare i legami multilaterali tra i Balcani occidentali e gli Stati membri quale mezzo per promuovere l'integrazione; |
z) |
di accogliere con favore l'avvio, il 19 luglio 2022, dei negoziati di adesione da tempo attesi in occasione delle prime conferenze intergovernative con le Repubbliche di Albania e Macedonia del Nord; di riconoscere tempestivamente i risultati conseguiti dai paesi dei Balcani occidentali, anche concedendo senza indugio la liberalizzazione dei visti per il Kosovo; |
aa) |
di incoraggiare e sostenere la Bosnia-Erzegovina nel miglioramento del suo quadro legislativo e istituzionale per garantire progressi significativi nell'attuazione delle 14 priorità fondamentali, come ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022; in tale contesto, il Parlamento europeo accoglie con favore la raccomandazione della Commissione recante le condizioni per la concessione alla Bosnia-Erzegovina dello status di paese candidato, quale chiaro messaggio di sostegno e impegno inequivocabile a favore della sua prospettiva europea, nonché quale passo verso la stabilizzazione del paese e della regione, e invita il Consiglio europeo a darvi seguito quanto prima; |
ab) |
di sottolineare la necessità di evidenti progressi nell'attuazione delle riforme fondamentali nella prospettiva della concessione dello status di paese candidato; |
ac) |
di continuare a incoraggiare e sostenere l'accelerazione dell'adesione del Montenegro, in quanto leader nel processo di adesione all'UE; di aiutare il paese a soddisfare tutte le condizioni necessarie, anche fissando i parametri di chiusura per i capitoli negoziali; di chiedere il rispetto dell'identità multietnica del paese; in tale contesto, il Parlamento europeo esprime preoccupazione per la persistente crisi politica in Montenegro, che ha già avuto e continua ad avere conseguenze negative riguardo al percorso di adesione del paese all'UE; di ricordare che tutte le azioni legislative devono essere allineate alla costituzione del paese, in quanto lo Stato di diritto è uno dei valori e principi europei fondamentali; |
ad) |
di accogliere con favore la decisione eccezionalmente rapida del Consiglio europeo sulle domande di adesione all'UE dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia e continuare a fornire loro sostegno politico e tecnico nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; di invitare le autorità dei tre paesi a dimostrare in modo inequivocabile la loro determinazione politica a realizzare le aspirazioni europee dei loro cittadini, compiendo progressi significativi in materia di riforme sostanziali, in particolare per quanto riguarda le priorità delineate nei pareri della Commissione del 17 giugno 2022, al fine di soddisfare efficacemente e quanto prima i criteri per l'adesione all'UE; di avviare una riflessione su come rafforzare l'efficacia dell'assistenza finanziaria e tecnica connessa all'adesione, in linea con le priorità di riforma dichiarate; |
ae) |
di incoraggiare l'attuazione costante ed efficace degli accordi di associazione e delle zone di libero scambio globali e approfondite con l'Ucraina, la Repubblica di Moldova e la Georgia; di rivedere la strategia del partenariato orientale dell'UE e rafforzare la cooperazione regionale; |
af) |
di aiutare l'Ucraina e la Repubblica di Moldova a soddisfare le condizioni stabilite dalla Commissione per procedere nelle fasi successive dell'adesione all'UE e assistere la Georgia nella realizzazione dei progressi necessari per ottenere lo status di paese candidato; di concentrarsi in particolare sull'indipendenza della magistratura, sulla lotta alla corruzione, sul controllo democratico, sui diritti umani e sulla deoligarchizzazione; di agevolare le transizioni di tali paesi dal partenariato orientale al quadro di allargamento, compreso il passaggio dallo strumento NDICI-Europa globale allo strumento di assistenza preadesione (IPA); di aumentare in misura sufficiente il bilancio complessivo dell'IPA III al fine di mantenere i finanziamenti per gli attuali beneficiari dell'IPA III; |
ag) |
di intensificare il dialogo costruttivo dell'UE con le autorità della Serbia e del Kosovo per raggiungere un accordo di normalizzazione globale e giuridicamente vincolante basato sul riconoscimento reciproco tra le due parti nel quadro del dialogo Belgrado-Pristina, il che risulta fondamentale per entrambi i paesi al fine di avanzare nei rispettivi percorsi europei e contribuirà alla stabilità regionale, alla prosperità e alla normalizzazione delle relazioni; di ribadire l'importanza cruciale di affrontare tutte le questioni in sospeso mediante il dialogo Belgrado-Pristina, in modo rapido, trasparente e in buona fede; |
ah) |
di dare priorità all'allineamento dei paesi candidati all'adesione alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE e far avanzare i negoziati di adesione con la Serbia solo se il paese si allinea alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia e compie progressi significativi in termini di riforme connesse all'UE; di invitare la Serbia ad allinearsi sistematicamente alle misure restrittive e alla politica generale dell'UE nei confronti della Russia, a dimostrare progressi in materia di democrazia e Stato di diritto e ad aderire ai valori e alle priorità dell'UE; di riconsiderare tutti i fondi bilaterali e dell'UE a favore della Serbia a beneficio delle autorità serbe, in particolare quelli relativi ai progetti finanziati nell'ambito del piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali, al fine di garantire che tutte le spese dell'UE siano pienamente in linea con i suoi obiettivi strategici e i suoi interessi; |
ai) |
di mantenere congelato il processo dei negoziati di adesione con la Turchia, conformemente al quadro negoziale, finché il paese non collaborerà realmente con l'Unione e non dimostrerà progressi chiari e significativi nel campo delle libertà fondamentali, dei diritti civili e umani e dello Stato di diritto, nonché in altre riforme connesse all'UE, e finché non rispetterà pienamente l'integrità territoriale degli Stati membri, proseguendo nel contempo un partenariato in settori essenziali di interesse comune e preservando la cooperazione economica e culturale, in particolare con la società civile; |
aj) |
di riconoscere e sostenere le aspirazioni europeiste del popolo bielorusso, che cerca di vivere in una società libera e democratica, e impegnarsi formalmente con l'opposizione democratica in Bielorussia; |
Condizionalità
ak) |
di confermare che la trasformazione democratica e lo Stato di diritto svolgono un ruolo centrale nel processo di adesione all'UE, in linea con la nuova metodologia; di conferire priorità all'indipendenza della magistratura, alla cooperazione regionale e giudiziaria, al buon governo, alla lotta contro la corruzione, la tratta di esseri umani, la disinformazione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata, all'eliminazione dell'indebita influenza degli oligarchi sulle autorità, sui media e sull'economia e alla promozione dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, la parità di genere, le libertà fondamentali e la libertà dei media, quali prerequisiti fondamentali e non negoziabili per compiere progressi nel percorso verso l'UE; |
al) |
di rafforzare il coinvolgimento della società civile, delle organizzazioni non governative e degli esperti nel monitoraggio del processo di adesione; di riconoscere e integrare nella sua strategia di allargamento il fatto che lo Stato di diritto, istituzioni democratiche solide e indipendenti, la libertà dei media e una società civile dinamica sono indissolubilmente legati alla resilienza democratica; |
am) |
di attuare il regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky europea) ed estenderlo alle sanzioni per i reati di corruzione, includendo i paesi candidati all'adesione; |
an) |
di garantire che le norme democratiche e giuridiche non siano pregiudicate o sminuite dall'interno delle istituzioni dell'UE o dagli Stati membri; di ricordare ai commissari europei il loro obbligo di agire con integrità, discrezione e indipendenza conformemente al loro codice di condotta; |
ao) |
di migliorare la coerenza, l'efficienza, la visibilità e la trasparenza dell'assistenza preadesione, rispecchiando chiaramente le priorità nei settori fondamentali nell'assegnazione dei finanziamenti IPA III; di adottare le necessarie misure correttive ed elaborare orientamenti sull'applicazione delle disposizioni dell'IPA III sulla condizionalità in linea con le conclusioni della Corte dei conti europea nella sua relazione speciale del 10 gennaio 2022 sul sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali; |
ap) |
di fornire al Parlamento europeo una valutazione completa e approfondita dell'utilizzo di tutti i fondi preadesione, compresi i fondi e i progetti nei singoli paesi della regione a partire dal 2015; |
aq) |
di applicare strategicamente una condizionalità mirata basata su chiari indicatori di progresso, premiando le riforme e sanzionando la regressione o la persistente assenza di progressi; |
ar) |
di rafforzare le relazioni sullo Stato di diritto per tutti i paesi in fase di adesione attuando integralmente e migliorando la metodologia di allargamento e il processo di comunicazione annuale, nonché istituendo meccanismi di monitoraggio, dialogo e allerta per porre rimedio alle principali carenze in materia di Stato di diritto, offrendo condizionalità positive sotto forma di accesso alle politiche dell'UE o attivando una condizionalità negativa sotto forma di sospensione dei negoziati di adesione e dei finanziamenti di preadesione, in particolare rendendo rapidamente e pienamente operative le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1529 sull'IPA III e consentendo la riapertura dei capitoli negoziali nel quadro delle clausole di reversibilità, nonché coinvolgendo strettamente la società civile nel processo; |
as) |
di istituire un quadro per una cooperazione efficace tra la Procura europea (EPPO) e i paesi in fase di adesione; incoraggiare i candidati e i potenziali candidati all'adesione all'UE a concludere rapidamente accordi di lavoro bilaterali con l'EPPO al fine di facilitare la stretta cooperazione e il perseguimento dell'uso improprio dei fondi dell'UE, anche mediante il distacco di funzionari nazionali di collegamento presso l'EPPO; |
at) |
di valutare formalmente i paesi in fase di adesione nel quadro del meccanismo dell'UE per lo Stato di diritto e della relazione sullo Stato di diritto, nonché nell'ambito del quadro di valutazione UE della giustizia, utilizzando gli stessi indicatori che si applicano agli Stati membri al fine di offrire un quadro obiettivo e chiaro dello stato di avanzamento per prevenire una persistente assenza di progressi, gravi lacune e regressioni; |
au) |
di istituire un'apposita task force sullo Stato di diritto, incaricata di approntare un sostegno più sostanziale ed efficace per i paesi candidati e potenziali candidati, con il coinvolgimento attivo di giudici e pubblici ministeri degli Stati membri; garantire che il rispetto dei valori comuni dell'UE sia garantito applicando e rafforzando le procedure interne per affrontare con decisione i problemi relativi allo Stato di diritto; |
Trasformazione democratica e socioeconomica nei paesi candidati
av) |
di impegnarsi attivamente nella promozione di una cultura del pluralismo politico e dell'inclusione, nonché di un dialogo politico costruttivo e di funzioni parlamentari per quanto riguarda la legislazione, il controllo e la vigilanza; |
aw) |
di promuovere riforme elettorali volte a garantire processi elettorali liberi, equi e democratici incontestabili in tutti i paesi candidati e aspiranti e a rafforzare il processo elettorale per quanto riguarda l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE, la Commissione di Venezia e altri impegni, obblighi e norme internazionali, il pluralismo democratico, la democrazia intrapartitica e l'adozione di quadri interni per l'integrità e la lotta alla corruzione all'interno dei partiti politici, la trasparenza del finanziamento dei partiti e dei media, nonché l'indipendenza e la libertà della magistratura e dei media, fissando tali parametri di riferimento come prerequisiti per il sostegno finanziario e qualsiasi ulteriore progresso nel processo di adesione; |
ax) |
di condurre missioni periodiche e rafforzate di esperti sullo Stato di diritto e di osservazione elettorale nei paesi in fase di adesione; |
ay) |
di agire contro l'incitamento all'odio, le campagne diffamatorie, le minacce e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti e degli organi della stampa e di continuare a indagare e perseguire tali reati, in modo da creare un ambiente sicuro per i giornalisti, affrontando nel contempo problemi quali la concentrazione dei media, le pressioni politiche ed economiche e la mancanza di trasparenza sulla proprietà degli stessi; portare avanti la cooperazione con il Consiglio d'Europa per sostenere i paesi in fase di adesione nell'attuazione delle riforme e della formazione essenziali; |
az) |
di difendere la responsabilità democratica, aumentare la trasparenza e l'inclusività e rafforzare la dimensione parlamentare, in particolare il controllo parlamentare, del processo di adesione; sostenere l'attività parlamentare nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati e facilitare le attività del Parlamento europeo relative al controllo dell'adesione e al sostegno della democrazia e gli strumenti di sostegno alla democrazia, come il dialogo Jean Monnet e il dialogo tra partiti; sostenere una nuova generazione di leader politici nei paesi in fase di adesione; |
ba) |
di garantire che le istituzioni di controllo e gli altri organi democratici indipendenti siano in grado di svolgere efficacemente il loro ruolo nei processi politici dei paesi candidati, come previsto dalle loro costituzioni; |
bb) |
di incoraggiare le riunioni parlamentari bilaterali tra i parlamenti degli Stati membri e dei paesi in fase di adesione ed esaminare le modalità per anticipare il periodo in cui gli osservatori dei paesi candidati possono assumere i loro seggi al Parlamento europeo, nonché concludere i negoziati su poli tematici specifici; |
bc) |
di garantire che il processo di allargamento consegua gli obiettivi di consolidamento democratico, integrità istituzionale, crescita a lungo termine e coesione socioeconomica, sottolineando nel contempo il legame diretto tra lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione e lo sviluppo economico sostenibile ed equo; concentrarsi sull'attenuazione delle ripercussioni sociali negative dei necessari processi di trasformazione nei paesi candidati, aggiungendo informazioni sul ravvicinamento all'acquis sociale dell'UE nelle relazioni annuali; adoperarsi per prevenire e invertire la fuga di cervelli dai paesi candidati; |
bd) |
di intensificare notevolmente gli sforzi per risolvere i conflitti, promuovere la fiducia, conseguire una riconciliazione sostenibile che comprenda il perseguimento efficace e imparziale dei crimini di guerra e garantire l'accesso alla verità, alla giustizia e a risarcimenti efficaci e non selettivi, anche per le vittime di violenza sessuale; facilitare la piena attuazione delle sentenze dei tribunali nazionali e internazionali e il rispetto degli obblighi internazionali in materia di crimini di guerra e persone scomparse, affrontando la glorificazione dei criminali di guerra e il revisionismo storico; |
be) |
di intensificare gli sforzi verso le relazioni di buon vicinato, una cooperazione socioeconomica inclusiva ed efficace a livello regionale e la solidarietà nei paesi in fase di adesione all'UE, nonché la cooperazione transfrontaliera regionale tra gli Stati membri dell'UE e i paesi partner lungo le frontiere esterne dell'UE; rafforzare la competitività economica e la coesione sociale nei Balcani occidentali attraverso riforme strutturali e istituendo una cooperazione economica regionale che sia accettabile per tutti e sei i paesi, perseguendo l'ulteriore allineamento alle norme e all'acquis dell'UE e contribuendo al processo di integrazione dell'UE; in tale contesto, il Parlamento europeo accoglie con favore i recenti accordi in occasione del vertice del processo di Berlino, in particolare la conclusione di accordi di mobilità regionale sulla libera circolazione con carte d'identità e il riconoscimento dei diplomi accademici e dei certificati professionali; esprimere forti riserve su qualsiasi iniziativa di cooperazione economica regionale che non comprenda tutti i sei paesi dei Balcani occidentali e non sia basata su norme dell'UE, come l'iniziativa Open Balkan; |
bf) |
di insistere sulla necessità di costruire una società inclusiva senza discriminazioni, razzismo, nazionalismo violento ed estremismo; concentrarsi sulla protezione delle minoranze, compresi i Rom, le persone LGBTIQ+, le comunità etniche e religiose e le persone con disabilità, nonché sulla salvaguardia della diversità culturale e linguistica; integrare la parità di genere e i diritti delle donne e delle ragazze, emancipare le donne e i giovani e investire a loro favore e intensificare la lotta contro la violenza di genere; |
bg) |
di deplorare le violazioni dei diritti umani e il trattamento disumano dei richiedenti asilo e dei migranti; adoperarsi per garantire ai detenuti e ai prigionieri condizioni dignitose e in linea con le norme internazionali; condannare la tortura e l'impunità per gravi abusi da parte delle autorità di contrasto; |
bh) |
di rafforzare la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento della società civile nel processo di allargamento intensificando la cooperazione con la società civile nonché il sostegno e i finanziamenti a favore di quest'ultima; garantire che le organizzazioni della società civile continuino a ricevere un sostegno finanziario adeguato a seguito dell'adesione all'UE; |
bi) |
di investire nella mobilità e nella connettività dei giovani e a livello intraregionale, anche offrendo un ampio accesso a Erasmus+ e aumentandone il bilancio, nonché ad altri programmi di mobilità per giovani accademici, specialisti e ricercatori dei paesi candidati; promuovere altresì l'ulteriore integrazione dei paesi partner nei programmi dell'UE, come Erasmus+, Orizzonte Europa ed Europa creativa, e migliorare la cooperazione nel quadro dei programmi attuali e futuri; adoperarsi per contrastare la disoccupazione giovanile; |
bj) |
di promuovere i contatti interpersonali di cittadini degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati e rafforzare i programmi di scambio per i giovani; riconoscere l'importanza della mobilità transfrontaliera per rafforzare tali contatti e incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture di frontiera a tal fine; rafforzare e, ove possibile, aumentare gli sforzi comuni compiuti dall'UE e dai paesi dei Balcani occidentali per favorire i contatti interpersonali e gli scambi, affinché la popolazione sviluppi un'immagine reciprocamente positiva; |
bk) |
di potenziare il sostegno per lo sviluppo economico, l'economia di mercato, la connettività dei trasporti, la competitività e la transizione verde; |
bl) |
di rafforzare i partenariati tra i paesi candidati e l'UE attraverso i principali progetti infrastrutturali, nel quadro delle reti transeuropee dell'energia e dei trasporti (TEN-E e TEN-T), aumentando nel contempo l'assistenza finanziaria ai paesi candidati al fine di alleviare le strozzature transfrontaliere e sviluppare collegamenti di trasporto di passeggeri e merci; |
bm) |
di promuovere l'efficienza energetica, la connettività e la transizione verso l'energia pulita, aumentando la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nonché lo sviluppo sostenibile; garantire che la transizione energetica si svolga in modo equo e socialmente sostenibile, nel quale i gruppi vulnerabili siano adeguatamente sostenuti dall'UE e dagli Stati membri; adottare misure immediate per conseguire una connessione sostenibile e a lungo termine dei paesi candidati alla rete europea di trasmissione dell'energia; mobilitare consistenti investimenti a sostegno dello sviluppo di soluzioni rinnovabili a livello locale; includere i paesi candidati nelle strategie di politica energetica dell'UE, con particolare attenzione a quelli che dipendono fortemente dal gas russo e che subiscono gravi ripercussioni a causa della loro scelta europea; |
bn) |
di attuare una tabella di marcia per l'eliminazione graduale delle tariffe di roaming tra l'UE e i paesi in fase di adesione; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché, per conoscenza, ai governi e ai parlamenti dei paesi in fase di adesione. |
(1) GU C 202 del 28.5.2021, pag. 86.
(2) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 129.
(3) Testi approvati, P9_TA(2022)0249.
(4) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(5) GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.
(6) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 148.
(7) Testi approvati, P9_TA(2022)0244.
(8) Testi approvati, P9_TA(2022)0235.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/116 |
P9_TA(2022)0407
Situazione in Libia
Raccomandazione del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la situazione in Libia (2021/2064(INI))
(2023/C 167/18)
Il Parlamento europeo,
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 giugno 2021, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, |
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vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 24 dicembre 2021 sul rinvio delle elezioni, |
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vista la dichiarazione del VP/AR dell'11 marzo 2021 a nome dell'Unione europea sull'approvazione del nuovo governo di unità nazionale, |
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visti la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, |
— |
visto il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa (EUTF), |
— |
vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 9 febbraio 2021, dal titolo «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo» (JOIN(2021)0002), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), |
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vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo «Transforming our World — The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 a New York (l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite), |
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visto l'accordo di Parigi, adottato con decisione n. 1/CP.21, della 21a conferenza delle parti (COP21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'11a conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, |
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vista la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, del 18 settembre 1997, |
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vista la convenzione sulle munizioni a grappolo del 30 maggio 2008, |
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vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2000 sulle donne, la pace e la sicurezza, |
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vista la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, |
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vista la Carta africana sui diritti e il benessere del bambino del 1o luglio 1990, |
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viste la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011 e tutte le successive risoluzioni relative all'embargo sulle armi in Libia, |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 aprile 2022, del 28 luglio 2022 e del 28 ottobre 2022 sulla Libia, |
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vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 20 maggio 2022 sulla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), |
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vista la 23a relazione del procuratore della Corte penale internazionale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 28 aprile 2022, a norma della risoluzione 1970 (2011), |
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vista la tabella di marcia 2020 delle Nazioni Unite «Per la fase preparatoria di una soluzione globale», |
— |
viste la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 22 giugno 2020 che istituisce una missione di accertamento dei fatti sulla Libia e quella dell'8 luglio 2022 che ne proroga il mandato di nove mesi, |
— |
viste le relazioni della missione indipendente di accertamento dei fatti sulla Libia al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 29 novembre 2021, del 23 marzo 2022, del 27 giugno 2022 e del 1o luglio 2022, |
— |
visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, |
— |
vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE (1), |
— |
vista la sua raccomandazione del 30 maggio 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Libia (2), |
— |
visto l'articolo 118 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0252/2022), |
A. |
considerando che nell'ultimo decennio profonde divisioni e scontri tra le principali parti interessate libiche, ulteriormente esacerbati dalle ingerenze di attori stranieri, hanno portato a continue lotte di potere e hanno ostacolato in modo significativo il processo di riconciliazione nazionale; |
B. |
considerando che nel novembre 2020 l'UNSMIL ha facilitato il primo ciclo del forum di dialogo politico libico, composto da 75 partecipanti libici che rappresentano l'intero spettro sociale e politico della società libica; che il forum ha concordato una tabella di marcia per elezioni nazionali credibili, inclusive e democratiche, che dovevano tenersi il 24 dicembre 2021; che nel febbraio 2021 il forum ha eletto Abdul Hamid Dbeibeh a capo del governo ad interim di unità nazionale; che l'approvazione della formazione di un governo di unità nazionale da parte della Camera dei rappresentanti libica con sede a Tobruk nel marzo 2021 ha temporaneamente sbloccato lo stallo politico e la situazione di contestata legittimità nel paese; |
C. |
considerando che nel gennaio 2022 la Camera dei rappresentanti ha dichiarato che il mandato del governo di unità nazionale era scaduto nel dicembre 2021; che la Camera dei rappresentanti ha pertanto designato l'ex ministro dell'Interno Fathi Bashagha primo ministro nel febbraio 2022; che i leader del governo di unità nazionale hanno respinto la nomina di Bashagha e la successiva formazione di un nuovo governo e non si sono dimessi; che il governo di unità nazionale è tuttora l'unico governo riconosciuto dalla comunità internazionale; |
D. |
considerando che la situazione in Libia si è ulteriormente deteriorata dopo il rinvio sine die delle elezioni alla fine del 2021, in particolare a causa della mancanza di un accordo preventivo sulla base giuridica delle elezioni e sui criteri di valutazione dei candidati, nonché dell'incapacità di dare priorità alla definizione di garanzie essenziali per l'organizzazione di elezioni credibili e trasparenti, il che ha aggravato lo stallo politico e la frammentazione nazionale; |
E. |
considerando che il rinvio delle elezioni ha deluso profondamente gli oltre 2,8 milioni di cittadini libici che si erano iscritti per votare e, in particolare, i giovani elettori, e rischia di contribuire a ridurre ulteriormente la fiducia nelle istituzioni pubbliche; |
F. |
considerando che, nonostante i colloqui facilitati dalle Nazioni Unite tra la Camera dei rappresentanti libica e gli organi legislativi dell'Alto Consiglio di Stato al Cairo e a Ginevra nel giugno 2022 abbiano portato a un livello di consenso senza precedenti su diverse questioni di lunga data, comprese la distribuzione dei seggi tra le due camere legislative, la ripartizione dei poteri tra le diverse autorità esecutive e la delimitazione delle province, non è stato possibile trovare un accordo su una costituzione ampiamente condivisa o un quadro giuridico per le elezioni; |
G. |
considerando che le elezioni non possono essere fine a se stesse, ma dovrebbero essere accompagnate da importanti riforme politiche, economiche e istituzionali; che la partecipazione delle donne, delle organizzazioni della società civile, dei comuni e delle parti interessate locali è fondamentale per costruire uno Stato funzionante e garantire un governo adeguato in Libia; che tutte le parti libiche dovrebbero impegnarsi in un autentico dialogo per far fronte all'attuale impasse politica e non usare la forza per superare le divergenze; che l'assenza di impegno degli attori libici per la costruzione di una tabella di marcia condivisa verso le elezioni sembra indicare una comune mancanza di interesse nella creazione di istituzioni politiche funzionali e rappresentative; |
H. |
considerando che nel luglio 2022 si sono svolte proteste di massa contro la cattiva gestione delle istituzioni politiche e il deterioramento delle condizioni di vita in tutto il paese, compreso a Tripoli, Tobruk, Bengasi e Misrata; che i manifestanti hanno chiesto che siano indette al più presto le elezioni; |
I. |
considerando che, a seguito delle proteste, il Consiglio presidenziale ha proposto un piano d'azione per andare avanti e preservare l'unità del paese, compresa l'organizzazione di elezioni parlamentari e presidenziali entro un lasso di tempo specifico per superare lo stallo; |
J. |
considerando che gli scontri a Tripoli tra le milizie fedeli a Dbeibeh e quelle fedeli a Bashagha hanno causato diversi morti, anche tra la popolazione civile, e hanno messo in evidenza ancora una volta la fragile situazione del paese; |
K. |
considerando che la sicurezza e la stabilità in Libia sono strettamente correlate alla prospettiva di una reale transizione democratica di cui tutti i cittadini del paese possano beneficiare; che l'instabilità a lungo termine e l'impunità sistematica sono state un fattore significativo nella ripresa degli scontri militari, nonché delle manifestazioni di massa in tutto il paese; che il rispetto dello Stato di diritto e la responsabilità per le violazioni dei diritti umani sono essenziali per garantire la stabilità politica e una pace sostenibile in Libia e nell'intera regione; |
L. |
considerando che è della massima importanza che gli Stati membri coordinino le loro azioni e parlino con una sola voce, rafforzando gli sforzi di mediazione dell'UE e sottolineando il ruolo centrale delle Nazioni Unite; |
M. |
considerando che per mesi la Russia ha notevolmente compromesso la capacità di azione delle Nazioni Unite rifiutando di aderire al consenso sulle proposte di proroga del mandato dell'UNSMIL e di nomina di un nuovo rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Libia; |
N. |
considerando che, dopo nove mesi di stallo politico nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il 2 settembre 2022 il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha annunciato la nomina di Abdoulaye Bathly del Senegal a rappresentante speciale per la Libia e capo dell'UNSMIL; che il 28 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità a favore della proroga del mandato dell'UNSMIL fino al 31 ottobre 2023; |
O. |
considerando che nel novembre 2019 il governo di Tripoli ha sottoscritto con la Turchia un memorandum d'intesa sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel Mar Mediterraneo; che questo accordo viola i diritti sovrani di Stati terzi, non rispetta il diritto del mare e non può pertanto avere conseguenze giuridiche per Stati terzi, come affermato dal Consiglio europeo; che il 3 ottobre 2022 Libia e Turchia hanno firmato un accordo sugli idrocarburi basato sul memorandum d'intesa del 2019; |
P. |
considerando che il continuo coinvolgimento nel conflitto di gruppi armati locali e stranieri, come il gruppo russo Wagner, nonché di forze straniere, rappresenta una minaccia per la sicurezza della Libia e dell'intera regione; |
Q. |
considerando che tutti i paesi che hanno partecipato alle conferenze di Berlino sulla Libia e alla Conferenza internazionale di Parigi per la Libia, comprese Russia e Turchia, che hanno una presenza militare in Libia, si sono impegnati a non interferire negli affari libici e hanno sostenuto l'attuazione di un piano d'azione per il ritiro senza indugio di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere dal territorio libico; |
R. |
considerando che recentemente vi sono stati tentativi da parte di alti funzionari militari libici di ricostituire un esercito libico unificato; |
S. |
considerando che una riforma globale del settore della sicurezza è essenziale per istituire forze di sicurezza, di polizia e militari nazionali libiche unificate, inclusive e responsabili sotto un'autorità civile centrale, contribuendo in tal modo a prevenire future violazioni dei diritti umani, rafforzando lo Stato di diritto, ponendo fine all'impunità e garantendo la stabilità politica nel paese e nella regione; che gli sviluppi sul campo alla fine di agosto puntano purtroppo nella direzione opposta, con un aumento dei combattimenti che rischia di provocare un'escalation militare; |
T. |
considerando che la significativa presenza di mine e ordigni inesplosi, oltre a comportare la perdita di vite umane, rappresenta un grave ostacolo alla ripresa economica e sociale del paese; |
U. |
considerando che la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, nonché di scorte di munizioni abbandonate aumenta l'instabilità dato che sono spesso dirottate sia all'interno della Libia che oltre i suoi confini, il che incide in modo significativo sulla sicurezza regionale e locale dal momento che i gruppi armati locali hanno accesso a queste armi, soprattutto nella regione del Sahel; |
V. |
considerando che lo Stato di diritto e la responsabilità per le violazioni dei diritti umani sono essenziali per garantire la stabilità politica e una pace sostenibile; che l'assenza di un sistema giudiziario solido, la violazione sistematica dello Stato di diritto, la conseguente corruzione diffusa e le ripetute violazioni dei diritti umani contribuiscono a creare un clima di impunità nel paese, il che rappresenta un ostacolo significativo alla coesistenza pacifica e al rimpatrio sicuro degli sfollati interni; |
W. |
considerando che la Libia è il paese con le maggiori riserve petrolifere in Africa, è membro dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e uno dei principali fornitori sui mercati mondiali; che l'economia libica dipende fortemente dal settore petrolifero; che la produzione di petrolio è stata spesso strumentalizzata da diversi attori, che hanno ripetutamente chiuso gli impianti petroliferi per scopi politici; che la pratica del saccheggio e dell'esportazione illecita di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati costituisce una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità della Libia e deve pertanto essere abbandonata; |
X. |
considerando che la chiusura parziale di mesi degli impianti petroliferi libici da parte delle forze fedeli al maresciallo Khalifa Haftar, iniziata nell'aprile 2022, ha ridotto notevolmente la produzione del paese, causando una diminuzione delle entrate del bilancio statale, e ha avuto ripercussioni significative oltre i confini libici, incluso un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia già elevati a causa dell'invasione russa dell'Ucraina; che nel luglio 2022 è stato raggiunto un accordo tra attori libici occidentali e orientali per riprendere la produzione e le esportazioni di petrolio in tutti i giacimenti e i porti bloccati della Libia; |
Y. |
considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia esistenziale per la Libia, un paese che è sempre più colpito da gravi siccità e carenze idriche; che, nel suo intervento al vertice delle Nazioni Unite sul clima COP 27 in Egitto, il capo del Consiglio presidenziale libico Mohammed Menfi ha affermato che «i cambiamenti climatici pregiudicano le opportunità di sviluppo e di investimento e frenano la crescita economica»; che, come ricordato dall'ex consigliera speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia Stephanie Williams, la fragilità climatica della Libia è aggravata anche dalla dipendenza del paese dai combustibili fossili e dalle sue infrastrutture elettriche e idriche danneggiate; |
Z. |
considerando che il gruppo di lavoro economico del comitato internazionale di follow-up sulla Libia, copresieduto dall'UE, dall'Egitto, dagli Stati Uniti e dall'UNSMIL, collabora con le autorità del paese per fornire servizi di base alla popolazione libica, rafforzare le istituzioni economiche, rilanciare il settore privato e migliorare il processo di bilancio; che il gruppo di lavoro economico ha già compiuto progressi significativi fornendo assistenza nella riunificazione della Banca centrale libica; che, tuttavia, le consultazioni sulla questione sono state recentemente sospese; |
AA. |
considerando che dal 2013 la missione dell'UE di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) sostiene le autorità libiche nello sviluppo della gestione e della sicurezza delle frontiere in Libia; che l'EUBAM Libia è stata prorogata fino al 30 giugno 2023; |
AB. |
considerando che EUBAM Libia, in collaborazione con il rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, la Cellula di consulenza e coordinamento regionale e il programma antiterrorismo (CT-JUST), ha organizzato una conferenza regionale a Tunisi il 22 e 23 novembre 2022 sulla cooperazione transfrontaliera tra la Libia e i paesi del Sahel, con l'obiettivo di sostenere la sicurezza e la stabilità regionali rafforzando la cooperazione transfrontaliera nella lotta alla criminalità transfrontaliera, inclusi il terrorismo e la criminalità organizzata; |
AC. |
considerando che l'operazione Irini della forza navale dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) è stata avviata il 31 marzo 2020 ed è stata prorogata fino al 31 marzo 2023; che il suo compito principale è l'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia stabilito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1973 (2011); che l'embargo delle Nazioni Unite sulle armi ha subito numerose e continue violazioni da parte di vari attori; |
AD. |
considerando che il 15 gennaio 2021 l'operazione Irini e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) hanno firmato un accordo di lavoro in base al quale si scambieranno, tra l'altro, informazioni sulle attività criminali transfrontaliere quali il traffico di armi e la tratta di esseri umani; che Frontex scambia informazioni sulle situazioni di pericolo in mare reali o potenziali nella regione libica di ricerca e soccorso (SRR) con le autorità competenti e i centri di coordinamento, inclusi i centri di coordinamento del soccorso marittimo (MRCC) italiano, maltese e tunisino, nonché l'MRCC libico e il centro di coordinamento congiunto per il salvataggio, finanziati dall'UE attraverso il Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa e gestiti dalla guardia costiera e dalla marina libiche; |
AE. |
considerando che la stabilità e la sicurezza della Libia sono essenziali per la stabilità e per la sicurezza del bacino del Mediterraneo; |
AF. |
considerando che l'UE ha adottato un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale incentrato sullo sviluppo umano, la buona governance e lo Stato di diritto, la resilienza, la prosperità e la transizione digitale, la pace e la sicurezza, la migrazione e la mobilità, nonché la transizione verde, la resilienza climatica, l'energia e l'ambiente; |
AG. |
considerando che l'UE sta stanziando in media 37 milioni di EUR all'anno tra il 2021 e il 2024 per il consolidamento statale, i bisogni di sviluppo umano e i servizi sanitari di base in Libia; |
AH. |
considerando che la società civile libica deve svolgere un ruolo chiave nel determinare il futuro del proprio paese; che negli ultimi mesi si è registrata una preoccupante riduzione dello spazio civico, caratterizzata da leggi e regolamenti sempre più drastici; che molti attivisti politici, difensori dei diritti umani, operatori umanitari, giornalisti, magistrati e avvocati sono stati minacciati, rapiti, detenuti arbitrariamente, torturati e uccisi; che la mancanza di un sistema giudiziario autonomo e indipendente non consente alle vittime di violazioni dei diritti umani di esperire mezzi di ricorso; |
AI. |
considerando che i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo sono vittime di violazioni diffuse e sistematiche dei diritti umani, quali la tratta di esseri umani, arresti arbitrari, detenzioni, estorsioni, stupri, riduzione in schiavitù e sequestri a scopo di ricatto e sfruttamento, commesse sia da autorità statali che da gruppi armati; |
AJ. |
considerando che la Libia è un punto chiave di transito e di partenza per i migranti che tentano di raggiungere l'Europa, in particolare dall'Africa subsahariana; che migliaia di persone hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa; |
AK. |
considerando che uno degli obiettivi del sostegno dell'UE alla gestione delle frontiere in Libia è di evitare ulteriori perdite di vite umane nel Mediterraneo; che le ONG svolgono spesso un ruolo encomiabile nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo; che la forte riduzione del numero di navi di ricerca e soccorso ha avuto conseguenze mortali per le persone in cerca di sicurezza; che le reti del traffico di esseri umani sfruttano il principio di ricerca e soccorso per trarre profitto illegalmente dalle persone in fuga dalle atrocità in Libia, perpetuando in tal modo la miseria umana e rendendosi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; che il Consiglio europeo ha ribadito che tutte le navi che operano nel Mediterraneo devono rispettare il diritto internazionale e dell'UE; che sia organismi delle Nazioni Unite che importanti ONG hanno documentato violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone che tentano di fuggire dalla Libia via mare; che le persone intercettate dalla guardia costiera libica e sbarcate dopo essere state soccorse in mare sono spesso collocate in centri di trattenimento per immigrati e subiscono violazioni dei diritti umani; che l'UE si attende che le autorità libiche, inclusa la guardia costiera libica con cui coopera, garantiscano il rispetto dei diritti umani e della dignità dei migranti, indaghino sugli atti di violenza e adottino misure adeguate nei confronti dei responsabili; che, tuttavia, tali violazioni persistono, specialmente a causa dell'inefficacia dei meccanismi di monitoraggio e responsabilità; |
AL. |
considerando che circa 160 000 sfollati interni in Libia sono tuttora privi di una protezione e di un'assistenza sufficienti; |
AM. |
considerando che donne e bambini sono esposti a un maggiore rischio di sfruttamento, tratta, violenza sessuale e di genere, prostituzione forzata e trattenimento irregolare; |
AN. |
considerando che la violenza sessuale e di genere è diffusa e alimentata dall'impunità; che le persone sopravvissute alla violenza sessuale sono spesso emarginate e stigmatizzate dalle loro famiglie e comunità; che il quadro giuridico interno non contempla adeguatamente la protezione delle persone sopravvissute alla violenza sessuale; |
AO. |
considerando che la missione indipendente delle Nazioni Unite per l'accertamento dei fatti sulla Libia ha concluso nelle sue relazioni di avere fondati motivi per ritenere che in Libia siano stati commessi e siano tuttora commessi crimini contro l'umanità e crimini di guerra; che l'8 luglio 2022 il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rinnovato il mandato della missione per un periodo definitivo e non prorogabile di nove mesi entro il quale deve presentare le sue raccomandazioni conclusive; |
1. |
raccomanda, nell'ambito dell'attuazione della politica dell'UE sulla Libia, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:
|
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché al Comitato delle regioni. |
PARERI
Parlamento europeo
Martedì 22 novembre 2022
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/126 |
P9_TA(2022)0391
Chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2020
Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2020 (2022/2903(RSP))
(2023/C 167/19)
Il Parlamento europeo,
— |
visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2020, |
— |
vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2020, corredata delle risposte delle agenzie (1), |
— |
vista la dichiarazione attestante l'affidabilità (2) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2020 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
vista la raccomandazione del Consiglio del 28 febbraio 2022 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2020 (06003/2022 — C9-0101/2022), |
— |
viste la sua decisione del mercoledì 4 maggio 2022 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2020 e le risposte della direttrice esecutiva dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, |
— |
vista la sua decisione del 18 ottobre 2022 (4) che rifiuta il discarico alla direttrice esecutiva dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2020, |
— |
visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (5), in particolare l'articolo 70, |
— |
visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (6), in particolare l'articolo 116, |
— |
visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e segnatamente il suo articolo 105, |
— |
visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento, |
1. |
approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2020; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione alla direttrice esecutiva dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). |
(1) GU C 439 del 29.10.2021, pag. 3.
(2) GU C 439 del 29.10.2021, pag. 3.
(3) GU L 258 del 5.10.2022, pag. 406.
(4) Testi approvati, P9_TA(2022)0362.
(5) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Martedì 22 novembre 2022
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/128 |
P9_TA(2022)0390
Nomina di un membro della Corte dei conti — Keit Pentus-Rosimannus
Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sulla proposta di nomina di Keit Pentus-Rosimannus alla funzione di membro della Corte dei conti (C9-0316/2022 — 2022/0808(NLE))
(Consultazione)
(2023/C 167/20)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0316/2022), |
— |
visto l'articolo 129 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0272/2022), |
A. |
considerando che, con lettera del 20 settembre 2022, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Keit Pentus-Rosimannus alla funzione di membro della Corte dei conti; |
B. |
considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche di Keit Pentus-Rosimannus, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dalla candidata un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che le era stato trasmesso; |
C. |
considerando che la commissione ha poi proceduto, l'8 novembre 2022, a un'audizione della candidata, nel corso della quale quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione; |
1. |
esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Keit Pentus-Rosimannus membro della Corte dei conti; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri. |
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/129 |
P9_TA(2022)0392
Protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione: partecipazione dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ai programmi dell'Unione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (12669/2019 —C9-0115/2021 — 2019/0164(NLE))
(Approvazione)
(2023/C 167/21)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (12669/2019), |
— |
visto il protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (1), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0115/2021), |
— |
visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A9-0253/2022), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Palestina. |
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/130 |
P9_TA(2022)0393
Equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (10521/1/2022 — C9-0354/2022 — 2012/0299(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2023/C 167/22)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10521/1/2022 — C9-0354/2022), |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0614), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, |
— |
visto l'articolo 67 del suo regolamento, |
— |
viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento, |
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0275/2022); |
1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
3. |
incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/131 |
P9_TA(2022)0394
Resilienza dei soggetti critici
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici (COM(2020)0829 — C9-0421/2020 — 2020/0365(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 167/23)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0829), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0421/2020), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021 (1), |
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 1o luglio 2021 (2), |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 settembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per gli affari esteri e della commissione per i trasporti e il turismo, |
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0289/2021), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2020)0365
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2557.)
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/132 |
P9_TA(2022)0395
Politica comune della pesca (PCP): restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione (COM(2021)0356 — C9-0254/2021 — 2021/0176(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 167/24)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0356), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0254/2021), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2021 (1), |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 ottobre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale, |
— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0206/2022), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
approva la dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C; |
3. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C; |
4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
5. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0176
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2495.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione sulla pesca nella Manica
La Commissione e il Parlamento europeo prendono atto della situazione della pesca nella Manica e delle preoccupazioni espresse dai portatori di interessi nel settore della pesca a livello locale e regionale, compresi i pescatori, in merito all'uso di sciabiche demersali da parte di numerosi pescherecci.
La Commissione e il Parlamento europeo incoraggiano i portatori di interessi a collaborare assiduamente e ad intraprendere iniziative e invitano gli Stati membri a darvi seguito, se del caso, con la presentazione di raccomandazioni comuni. Ove necessario, la Commissione vi darà seguito tramite misure, anche tecniche, basate sulle consultazioni dei portatori di interessi e su una valutazione effettuata dagli organismi scientifici competenti, compresa una valutazione delle ricadute socioeconomiche. A tale riguardo, la Commissione garantirà la disponibilità di finanziamenti da destinare alla ricerca e alla consulenza scientifica.
Dichiarazione della Commissione sulla revisione del regolamento sulla PCP
Qualora intenda rivedere il regolamento sulla PCP, la Commissione effettuerà una valutazione d'impatto, in linea con i principi del legiferare meglio. La Commissione metterà a disposizione dei colegislatori la valutazione d'impatto al momento della pubblicazione di tale proposta.
In alternativa, prenderà in considerazione la presentazione di relazioni sull'attuazione della politica comune della pesca al più tardi entro il 2032.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/134 |
P9_TA(2022)0396
Decisioni delle organizzazioni europee di normazione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea (COM(2022)0032 — C9-0033/2022 — 2022/0021(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 167/25)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0032), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0033/2022), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 agosto 2022 (1), |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 ottobre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0205/2022), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2022)0021
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2480.)
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/135 |
P9_TA(2022)0397
Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione) (COM(2021)0034 — C9-0008/2021 — 2021/0018(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)
(2023/C 167/26)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0034), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0008/2021), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 febbraio 2021 (1), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
— |
visti gli articoli 109 e 59 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A9-0267/2022), |
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali; |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0018
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2561.)
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/136 |
P9_TA(2022)0398
Accordo UE/Nuova Zelanda: modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (07910/2022 — C9-0296/2022 — 2022/0098(NLE))
(Approvazione)
(2023/C 167/27)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (07910/2022), |
— |
visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (07911/2022), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0296/2022), |
— |
visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0273/2022), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda. |
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/137 |
P9_TA(2022)0399
Modifica della decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (12600/2022 — C9-0343/2022 — 2022/0257(NLE))
(Approvazione)
(2023/C 167/28)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (12600/2022), |
— |
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 167, paragrafo 3, dell’articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0343/2022), |
— |
visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0277/2022), |
1. |
dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea. |
Mercoledì 23 novembre 2022
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/138 |
P9_TA(2022)0402
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022: Misure aggiuntive per rispondere alle conseguenze della guerra in Ucraina — Rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile — Riduzione degli stanziamenti di pagamento e aggiornamento delle entrate — Altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 — Misure aggiuntive per rispondere alle conseguenze della guerra in Ucraina, rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile, riduzione degli stanziamenti di pagamento e aggiornamento delle entrate, altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici (14832/2022 — C9-0388/2022 — 2022/0318(BUD))
(2023/C 167/29)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 44, |
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, definitivamente adottato il 24 novembre 2021 (2), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 (3), |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (4), |
— |
vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (5), |
— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 adottato dalla Commissione il 5 ottobre 2022 (COM(2022)0351), |
— |
visto il progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, approvato dal comitato di conciliazione il 14 novembre 2022, che comprende anche l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022, |
— |
vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 adottata dal Consiglio il 21 novembre 2022 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (14832/2022 — C9-0388/2022), |
— |
visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0280/2022), |
A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 copre gli aggiornamenti sia delle spese che delle entrate e include modifiche per la sezione III (Commissione) e le altre sezioni; |
B. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 include, senza limitarsi ad essi, adeguamenti per far fronte alle conseguenze della guerra russa in Ucraina; |
C. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 è collegato al finanziamento del nuovo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), al rafforzamento delle misure di emergenza nel quadro della componente «filiera alimentare» del programma per il mercato unico, all'anticipazione e al rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), al rafforzamento del contributo dell'UE al all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al rafforzamento delle spese amministrative e delle pensioni a causa dell'elevata inflazione, nonché alla restituzione dell'importo della riserva della nuova iniziativa «ReFuelEU Aviation» alla linea di bilancio «Trasporti» del meccanismo per collegare l'Europa a causa del ritardo nella sua approvazione; che i margini rimanenti nelle rubriche 2b e 5 sono completamente esauriti; |
D. |
considerando che gli articoli 64 e 65 dello statuto sono intesi a mantenere un'evoluzione parallela del potere d'acquisto dei funzionari dell'UE rispetto ai funzionari nazionali degli Stati membri; che nel bilancio 2022 il previsto tasso di attualizzazione delle retribuzioni, da applicare con effetto retroattivo a decorrere dal 1o luglio 2022, era pari al 2,5 % (impatto di 6 mesi), mentre il tasso che figura nel progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 è pari al 6,9 %; che il tasso definitivo è fissato al 7,0 % nella relazione di Eurostat sull'adeguamento delle retribuzioni per il 2022 del 24 ottobre 2022 (6); |
E. |
considerando che il livello degli stanziamenti di pagamento per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e per il programma UE per la salute (EU4Health) è ridotto rispettivamente di 775 milioni di EUR e di 129,2 milioni di EUR; |
F. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 include anche due aggiornamenti delle entrate, in particolare un aggiornamento delle stime relative alle risorse proprie tradizionali (RPT) e l'inclusione degli effetti stimati delle differenze tra tassi di cambio; che l'eccedenza delle entrate è stimata a 3,0 miliardi di EUR; |
G. |
considerando che l'impatto netto del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 sulle spese è pari a un aumento di 447,5 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e a una riduzione di 741,1 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento; che l'impatto complessivo sulle entrate (incluse l'eccedenza delle entrate e la riduzione dei pagamenti) è una riduzione netta dei contributi basati sull'RNL di 3 779,1 milioni di EUR; |
H. |
considerando che il Parlamento ritiene da sempre che un progetto di bilancio rettificativo debba perseguire un unico obiettivo; |
1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 quale presentato dalla Commissione; |
2. |
ricorda che, a causa dell'adozione tardiva della base giuridica relativa all'EDIRPA, il comitato di conciliazione sul bilancio generale per l'esercizio 2023 ha deciso di non iscrivere in riserva alcun importo in stanziamenti d'impegno a tale scopo e di non creare una linea di bilancio corrispondente per l'esercizio 2022; |
3. |
sottolinea che l'UCPM ha necessitato di aumenti consistenti fin dall'inizio della sua attuazione, in particolare a causa di condizioni meteorologiche avverse che provocano inondazioni, incendi e siccità in Europa, e al fine di creare una flotta antincendio per la lotta agli incendi boschivi a livello europeo; indica pertanto che la proposta di anticipare/rinviare l'UCPM dovrà essere rivalutata sulla base dei fabbisogni, in particolare nel quadro della prossima revisione del QFP; |
4. |
mette in guardia dal rischio di accumulare un crescente arretrato di pagamento a causa dei preoccupanti ritardi nell'attuazione del programma e sottolinea la necessità di affrontare tale rischio nel quadro della revisione del QFP; |
5. |
sottolinea che si registra una riduzione complessiva di 3,8 miliardi di EUR dei contributi basati sull'RNL e che alcuni Stati membri beneficiano di consistenti integrazioni visto che le loro correzioni forfettarie sono adeguate ogni anno in funzione del deflatore del PIL reale e non sulla base del deflatore automatico del 2 % previsto nel QFP; |
6. |
ribadisce che, per rispettare meglio le prerogative dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrebbe presentare un progetto di bilancio rettificativo che persegua un unico obiettivo e astenersi dal combinare più finalità in un unico progetto di bilancio rettificativo; |
7. |
approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022; |
8. |
incarica la sua Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 5/2022 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
9. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(4) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(5) GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(6) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Eurostat Report on the 2022 annual update of remuneration and pensions of EU officials» («Relazione di Eurostat sull'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE»), pubblicato il 24.10.2022.
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/141 |
P9_TA(2022)0403
Procedura di bilancio 2023: progetto comune
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (14783/2022 — C9-0389/2022 — 2022/0212(BUD))
(2023/C 167/30)
Il Parlamento europeo,
— |
visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le relative dichiarazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14783/2022 — C9-0389/2022), |
— |
visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 adottato dalla Commissione il 1o luglio 2022 (COM(2022)0400), |
— |
vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 adottata il 6 settembre 2022 e comunicata al Parlamento europeo il 9 settembre 2022 (12108/2022 — C9-0306/2022), |
— |
vista la lettera rettificativa n. 1/2023 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, presentata dalla Commissione il 5 ottobre 2022 (COM(2022)0670), |
— |
visti la sua risoluzione del 19 ottobre 2022 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 (1) e gli emendamenti di bilancio che l'accompagnano, |
— |
visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
— |
vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (2), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (4), |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (5), |
— |
visti gli articoli 95 e 96 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A9-0278/2022), |
1. |
approva il progetto comune; |
2. |
conferma le dichiarazioni comuni allegate alla presente risoluzione; |
3. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
4. |
incarica la sua Presidente di constatare che il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati, P9_TA(2022)0366.
(2) GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
ALLEGATO
BILANCIO
DEFINITIVO 2023 — Elementi delle conclusioni comuni
Le presenti conclusioni comuni riguardano le seguenti sezioni:
1. |
Bilancio 2023 |
2. |
Bilancio 2022 — Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 |
3. |
Dichiarazioni |
— Quadro sintetico
A. Bilancio 2023
Secondo gli elementi delle conclusioni comuni:
— |
il livello complessivo degli stanziamenti d'impegno nel bilancio per il 2023 è fissato a 186 616,7 milioni di EUR, il che lascia complessivamente un margine di 421,2 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno al di sotto dei massimali del QFP per il 2023; |
— |
il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio per il 2023 è fissato a 168 648,7 milioni di EUR, il che lascia complessivamente un margine di 3 554,2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento di sotto dei massimali del QFP per il 2023; |
— |
lo strumento di flessibilità per il 2023 è mobilitato per un importo di 1 235,7 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, di cui 182,2 milioni di EUR per la sottorubrica 2b (Resilienza e valori), 170,6 milioni di EUR per la rubrica 5 (Sicurezza e difesa) e 882,9 milioni di EUR per la rubrica 6 (Vicinato e resto del mondo). |
Gli stanziamenti di pagamento per il 2023 correlati alla mobilitazione dello strumento di flessibilità nel quadriennio 2019-2023 sono stimati dalla Commissione a 948,1 milioni di EUR. Lo scadenzario stimato dei pagamenti dei relativi importi dovuti per questi anni è illustrato nella tabella seguente:
Strumento di flessibilità: profilo dei pagamenti (in milioni di EUR) |
|||||
Anno di mobilitazione |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Totale |
2019 |
82,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223,2 |
2020 |
39,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,1 |
2021 |
10,3 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
58,9 |
2022 |
62,7 |
49,8 |
36,7 |
0,0 |
368,4 |
2023 |
752,9 |
279,0 |
120,6 |
83,2 |
1 235,7 |
Totale |
948,1 |
336,4 |
157,4 |
83,2 |
1 992,3 |
— |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP, lo strumento unico di margine è mobilitato per un importo di 280 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno nella sottorubrica 2b (Resilienza e valori). |
B. Bilancio 2022
Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 5/2022 è approvato con una modifica rispetto alla proposta della Commissione: in ragione dell'adozione tardiva della base giuridica dello strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni, l'importo di 82 972 301 EUR in stanziamenti d'impegno iscritto in riserva a tal fine non è accettato e non è creata per l'esercizio 2022 la corrispondente linea di bilancio 13 06 01.
—1. Bilancio 2023
1.1. Linee di bilancio «chiuse»
Salvo diversamente indicato nelle presenti conclusioni, tutte le linee di bilancio sono confermate come proposte dalla Commissione nel progetto di bilancio per il 2023 quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023.
Per le altre linee di bilancio, il comitato di conciliazione è pervenuto alle conclusioni figuranti ai punti da 1.2 a 1.7 in appresso.
1.2. Questioni orizzontali
Agenzie decentrate
Il contributo dell'UE (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti dell'organigramma per tutte le agenzie decentrate sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio per il 2023, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, con le seguenti eccezioni:
— |
per la sottorubrica 2b: |
— |
la Procura europea (EPPO, articolo 07 10 08), per la quale nel bilancio 2023 sono previsti un incremento di 2,5 milioni di EUR e la trasformazione di venti posti di agente contrattuale in posti di agente temporaneo nell'organigramma, nell'ipotesi di assunzioni nella media a metà anno; |
— |
per la rubrica 4: |
— |
l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA, articolo 11 10 02), per la quale sono aggiunti sei posti nell'organigramma e l'entità degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è incrementata di 0,5 milioni di EUR, nell'ipotesi di assunzioni nella media a metà anno; |
— |
l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA, articolo 10 10 01), per la quale l'entità degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è ridotta di 3 milioni di EUR; |
— |
l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex, articolo 11 10 01), per la quale l'entità degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è ridotta di 50 milioni di EUR, come proposto dal Consiglio e approvato dal Parlamento europeo nelle rispettive letture. |
Agenzie esecutive
Il contributo dell'Unione europea (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti in organico destinati alle agenzie esecutive sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio.
Progetti pilota/Azioni preparatorie
È approvato un pacchetto comprensivo di 39 progetti pilota e azioni preparatorie (PP/AP), di cui 29 nuovi, per un importo complessivo di 80,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, come proposto dal Parlamento.
L'importo degli stanziamenti per il proseguimento del progetto pilota attuato dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (Progetto pilota — Verso la creazione di un'accademia diplomatica europea, voce di bilancio 2 2 5 0) è fissato al livello richiesto dal SEAE e proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio 2023.
Il pacchetto rispetta i massimali previsti dal regolamento finanziario per i progetti pilota e le azioni preparatorie.
1.3. Rubriche di spesa del quadro finanziario — Stanziamenti d'impegno
Tenuto conto delle suddette conclusioni sulle agenzie nonché dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il comitato di conciliazione ha concordato la serie di misure descritte di seguito.
Rubrica 1 — Mercato unico, innovazione e agenda digitale
Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, integrando tuttavia i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso.
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
1.0.11 |
Orizzonte Europa |
12 342 890 425 |
12 352 890 425 |
10 000 000 |
01 02 01 02 |
Azioni Marie Skłodowska-Curie |
864 130 546 |
874 130 546 |
10 000 000 |
1.0.13 |
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) |
1 019 848 352 |
839 848 352 |
- 180 000 000 |
01 04 01 |
Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — e lo sviluppo dell'energia da fusione |
1 012 128 572 |
832 128 572 |
- 180 000 000 |
1.0.221 |
MCE Trasporti |
1 792 540 197 |
1 852 540 197 |
60 000 000 |
02 03 01 |
Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Trasporti |
1 782 813 707 |
1 842 813 707 |
60 000 000 |
1.0.222 |
MCE Energia |
815 673 939 |
859 173 939 |
43 500 000 |
02 03 02 |
Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Energia |
810 644 269 |
854 144 269 |
43 500 000 |
1.0.31 |
Programma per il mercato unico (tra cui PMI) |
592 820 090 |
602 820 090 |
10 000 000 |
03 02 02 |
Migliorare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, e sostenere il loro accesso ai mercati |
126 384 000 |
136 384 000 |
10 000 000 |
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
37 325 000 |
|
Totale |
|
|
-19 175 000 |
Di conseguenza, l'entità concordata degli stanziamenti d'impegno è fissata a 21 548,4 milioni di EUR, lasciando un margine di 178,6 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 1.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario (1), il comitato di conciliazione decide di ripristinare gli stanziamenti d'impegno a titolo delle linee di bilancio per la ricerca per un importo complessivo di 148,8 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno. Tali stanziamenti rientrano nell'importo complessivo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018) per il periodo 2021-2027, come convenuto nel quadro dell'accordo sul QFP. Resta a disposizione un importo massimo di 238,0 milioni di EUR a prezzi 2018 per il periodo 2024-2027. L'eventuale ulteriore attivazione dell'articolo 15, paragrafo 3 sarà discussa nel quadro della procedura legislativa inerente alla normativa europea sui semiconduttori e al suo finanziamento.
La dotazione della seguente linea di bilancio è incrementata e il suo commento è rivisto di conseguenza:
(in EUR) |
||
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti d'impegno |
01 02 02 20 |
Polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva» |
29 762 369 |
01 02 02 40 |
Polo tematico «Digitale, industria e spazio» |
89 287 105 |
01 02 02 50 |
Polo tematico «Clima, energia e mobilità» |
29 762 369 |
Totale |
|
148 811 843 |
Sottorubrica 2a — Coesione economica, sociale e territoriale
Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, integrando tuttavia i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso.
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
3 500 000 |
|
Totale |
|
|
3 500 000 |
Di conseguenza, l'entità degli stanziamenti d'impegno è fissata a 62 926,5 milioni di EUR, lasciando un margine di 12,5 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 2a.
Sottorubrica 2b — Resilienza e valori
Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, integrando tuttavia i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso.
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
2.2.23 |
Costo di finanziamento dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) |
1 485 775 000 |
1 315 775 000 |
- 170 000 000 |
06 04 01 |
Strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) — Pagamento di una cedola periodica e rimborso alla scadenza |
1 479 775 000 |
1 309 775 000 |
- 170 000 000 |
2.2.25 |
UE per la salute (EU4Health) |
731 750 309 |
739 250 309 |
7 500 000 |
06 06 01 |
Programma UE per la salute (EU4Health) |
707 621 072 |
715 121 072 |
7 500 000 |
2.2.32 |
Erasmus+ |
3 648 525 437 |
3 668 525 437 |
20 000 000 |
07 03 01 01 |
Promuovere la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, nonché la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione — Gestione indiretta |
2 382 120 171 |
2 400 120 171 |
18 000 000 |
07 03 03 |
Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche sportive |
67 664 711 |
69 664 711 |
2 000 000 |
2.2.33 |
Corpo europeo di solidarietà (ESC) |
141 196 320 |
144 196 320 |
3 000 000 |
07 04 01 |
Corpo europeo di solidarietà |
134 298 196 |
137 298 196 |
3 000 000 |
2.2.34 |
Europa creativa |
325 290 321 |
332 790 321 |
7 500 000 |
07 05 01 |
Cultura |
100 040 879 |
102 540 879 |
2 500 000 |
07 05 02 |
Media |
175 661 827 |
180 661 827 |
5 000 000 |
2.2.352 |
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori |
212 282 092 |
215 282 092 |
3 000 000 |
07 06 02 |
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione |
32 154 085 |
33 154 085 |
1 000 000 |
07 06 03 |
Daphne |
25 257 735 |
26 757 735 |
1 500 000 |
07 06 04 |
Protezione e promozione dei valori dell'Unione |
108 683 873 |
109 183 873 |
500 000 |
2.2.3DAG |
Agenzie decentrate |
268 478 848 |
270 978 848 |
2 500 000 |
07 10 08 |
Procura europea (EPPO) |
62 101 095 |
64 601 095 |
2 500 000 |
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
31 590 500 |
|
Totale |
|
|
-94 909 500 |
Visti i tassi d'interesse e l'entità delle operazioni di finanziamento NGEU sino a fine 2022, gli stanziamenti per la linea di bilancio 06 04 01 possono essere ridotti di 170,0 milioni di EUR, pur mantenendo pienamente la capacità di finanziare la componente non rimborsabile di NGEU nel 2023.
Per Erasmus+, l'incremento della dotazione dell'articolo 07 03 03 (Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche sportive) permetterebbe di contribuire al finanziamento delle azioni legate alle prossime Olimpiadi speciali.
Di conseguenza, l'entità concordata degli stanziamenti d'impegno è fissata a 7 660,2 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 2b e mobilitando lo strumento di flessibilità per un importo di 182,2 milioni di EUR a norma dell'articolo 12 del regolamento QFP, nonché mobilitando lo strumento unico di margine per un importo di 280,0 milioni di EUR a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP.
Rubrica 3 — Risorse naturali e ambiente
Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, integrando tuttavia i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso.
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
3.2.21 |
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) |
725 521 280 |
755 521 280 |
30 000 000 |
09 02 01 |
Natura e biodiversità |
272 761 676 |
279 011 676 |
6 250 000 |
09 02 02 |
Economia circolare e qualità della vita |
173 862 556 |
179 112 556 |
5 250 000 |
09 02 03 |
Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici |
122 358 139 |
128 608 139 |
6 250 000 |
09 02 04 |
Transizione all'energia pulita |
130 752 568 |
143 002 568 |
12 250 000 |
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
6 700 000 |
|
Totale |
|
|
36 700 000 |
Di conseguenza, l'entità concordata degli stanziamenti d'impegno è fissata a 57 259,3 milioni di EUR, lasciando un margine di 35,7 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 3.
Rubrica 4 — Migrazione e gestione delle frontiere
Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, integrando tuttavia i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
4.0.11 |
Fondo Asilo, migrazione e integrazione |
1 418 121 253 |
1 454 621 253 |
36 500 000 |
10 02 01 |
Fondo Asilo, migrazione e integrazione |
1 414 824 860 |
1 451 324 860 |
36 500 000 |
4.0.1DAG |
Agenzie decentrate |
169 169 287 |
172 169 287 |
3 000 000 |
10 10 01 |
Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) |
169 169 287 |
172 169 287 |
3 000 000 |
4.0.211 |
Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) — Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) |
946 798 303 |
956 798 303 |
10 000 000 |
11 02 01 |
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti |
944 798 303 |
954 798 303 |
10 000 000 |
4.0.2DAG |
Agenzie decentrate |
1 052 269 675 |
1 002 769 675 |
-49 500 000 |
11 10 01 |
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) |
793 614 137 |
743 614 137 |
-50 000 000 |
11 10 02 |
Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («eu-LISA») |
258 655 538 |
259 155 538 |
500 000 |
|
Totale |
|
|
0 |
Di conseguenza, il livello degli stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 3 727,3 milioni di EUR, lasciando un margine di 86,7 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 4.
Rubrica 5 — Sicurezza e difesa
Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, integrando tuttavia i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
5.0.22 |
Mobilità militare |
236 685 681 |
295 185 681 |
58 500 000 |
13 04 01 |
Mobilità militare |
234 970 661 |
293 470 661 |
58 500 000 |
|
Totale |
|
|
58 500 000 |
Inoltre, in attesa dell'accordo sul programma per un sistema di connettività dello spazio sicuro, gli importi proposti nel progetto di bilancio a tal fine saranno iscritti in riserva e saranno sbloccati o modificati in base alla soluzione di finanziamento definitiva che sarà concordata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. I dettagli figurano nella sezione 1.5 in appresso.
Di conseguenza, il livello degli stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 2 116,6 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 5 e mobilizzando lo strumento di flessibilità per un importo pari a 170,6 milioni di EUR.
Rubrica 6 — Vicinato e resto del mondo
Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, integrando tuttavia i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
6.0.111 |
Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI — Europa globale) |
11 970 770 313 |
12 250 770 313 |
280 000 000 |
14 02 01 10 |
Vicinato meridionale |
1 657 209 546 |
1 727 209 546 |
70 000 000 |
14 02 01 11 |
Vicinato orientale |
618 890 238 |
828 890 238 |
210 000 000 |
|
Totale |
|
|
280 000 000 |
Per lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale l'aumento di 210 milioni di EUR degli stanziamenti d'impegno per il vicinato orientale (voce di bilancio 14 02 01 11) sarà destinato a misure a favore dell'Ucraina e della Moldova in risposta all'aggressione russa. L'aumento di 70 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per il vicinato meridionale (voce di bilancio 14 02 01 10) è destinato a finanziare azioni connesse alla migrazione, in particolare azioni a sostegno della gestione e della governance della migrazione e degli sfollamenti forzati e all'UNRWA.
Di conseguenza, il livello degli stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 17 211,9 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 6 e mobilizzando lo strumento di flessibilità per un importo pari a 882,9 milioni di EUR.
Rubrica 7 — Pubblica amministrazione europea
Il numero di posti nell'organigramma delle istituzioni e gli stanziamenti proposti dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, sono approvati dal comitato di conciliazione, con le seguenti eccezioni:
— |
la sezione relativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per la quale sono stati aggiunti quattro posti nell'organigramma e il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è aumentato di 634 903 EUR in considerazione della media delle assunzioni effettuate a metà anno; |
— |
la sezione relativa alla Corte dei conti dell'Unione europea, per la quale sono stati aggiunti nove posti nell'organigramma e il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è aumentato di 1 005 422 EUR in considerazione della media delle assunzioni effettuate a metà anno. I posti corrispondenti sono autorizzati a titolo temporaneo fino al 2027; |
— |
la sezione relativa al Comitato economico e sociale europeo, per la quale sono stati aggiunti due posti nell'organigramma e il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è aumentato di 115 497 EUR in considerazione della media delle assunzioni effettuate a metà anno; |
— |
la sezione relativa al Mediatore europeo, per la quale sono stati aggiunti 2 posti nell'organigramma e il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è aumentato di 101 388 EUR in considerazione della media delle assunzioni effettuate a metà anno; |
— |
la sezione relativa al Garante europeo della protezione dei dati, per la quale sono stati aggiunti cinque posti nell'organigramma del Garante europeo della protezione dei dati e due posti nell'organigramma del Comitato europeo per la protezione dei dati. Il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è pertanto aumentato di 388 202 EUR in considerazione della media delle assunzioni effettuate a metà anno; |
— |
la sezione relativa al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), per la quale le risorse umane sono aumentate di undici agenti contrattuali e il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è aumentato di 420 239 EUR in considerazione della media delle assunzioni effettuate a metà anno. |
Gli adeguamenti, che comportano un aumento di 2,7 milioni di EUR per la rubrica 7, sono illustrati in dettaglio nelle tabelle in appresso:
Sezione IV — Corte di giustizia dell'Unione europea
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
1 2 0 0 |
Retribuzioni e indennità |
304 868 000 |
305 502 903 |
634 903 |
|
Totale |
|
|
634 903 |
Sezione V — Corte dei conti
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
1 2 0 0 |
Retribuzioni ed indennità |
129 600 000 |
130 605 422 |
1 005 422 |
|
Totale |
|
|
1 005 422 |
Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
1 2 0 0 |
Retribuzioni e indennità |
82 849 505 |
82 965 001 |
115 496 |
|
Totale |
|
|
115 496 |
Sezione VIII — Mediatore europeo
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
1 2 0 0 |
Retribuzioni e indennità |
9 002 978 |
9 104 366 |
101 388 |
|
Totale |
|
|
101 388 |
Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
1 1 0 0 |
Retribuzione e indennità |
7 491 500 |
7 724 420 |
232 920 |
3 0 1 0 |
Retribuzione e indennità |
2 123 500 |
2 278 782 |
155 282 |
|
Totale |
|
|
388 202 |
Sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti d'impegno (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
1 2 0 0 |
Agenti contrattuali |
20 967 900 |
21 388 139 |
420 239 |
|
Totale |
|
|
420 239 |
Di conseguenza, il livello degli stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 11 311,3 milioni di EUR, lasciando un margine di 107,7 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 7, di cui 28,2 milioni di EUR all'interno del sottomargine per le «Spese amministrative delle istituzioni».
Strumenti speciali tematici: FEG, SEAR e BAR
Gli stanziamenti d'impegno per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) e la riserva di adeguamento alla Brexit (BAR) sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio.
1.4. Stanziamenti di pagamento
L'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2023 è fissato al livello del progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, integrando i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione:
1. |
si tiene conto del livello degli stanziamenti d'impegno concordato per le spese non dissociate (rubriche da 1 a 6), per le quali il livello degli stanziamenti di pagamento equivale al livello degli stanziamenti d'impegno. Ciò vale anche per la riduzione di 170,0 milioni di EUR del costo di finanziamento dello strumento europeo per la ripresa (EURI). Tenendo conto inoltre dell'adeguamento del contributo dell'Unione alle agenzie decentrate, l'effetto combinato è una riduzione di 214,0 milioni di EUR; |
2. |
l'adeguamento a titolo della rubrica 7 comporta un incremento di 2,7 milioni di EUR; |
3. |
gli stanziamenti di pagamento per la totalità dei nuovi progetti pilota e delle nuove azioni preparatorie proposti dal Parlamento sono fissati al 25 % dei relativi stanziamenti d'impegno o al livello proposto dal Parlamento se di entità inferiore. In caso di proroga dei progetti pilota e delle azioni preparatorie esistenti, il livello degli stanziamenti di pagamento corrisponde al livello definito nel progetto di bilancio così come modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, cui si aggiunge un 25 % extra dei corrispondenti nuovi stanziamenti d'impegno, o al livello proposto dal Parlamento, se di entità inferiore. L'effetto combinato è un aumento di 19,8 milioni di EUR; |
4. |
l'adeguamento alle linee di bilancio delle spese dissociate, il cui effetto combinato è un aumento di 177,0 milioni di EUR. |
Gli adeguamenti, che comportano una riduzione complessiva di 14,5 milioni di EUR, sono illustrati in dettaglio nella tabella in appresso:
Linea di bilancio / Programma |
Denominazione |
Variazione in stanziamenti di pagamento (in EUR) |
||
PB 2023 (incl. LR1) |
Bilancio 2023 |
Differenza |
||
Rubrica 1 |
||||
1.0.11 |
Orizzonte Europa |
11 903 569 694 |
11 908 569 694 |
5 000 000 |
01 02 01 02 |
Azioni Marie Skłodowska-Curie |
602 437 939 |
607 437 939 |
5 000 000 |
1.0.13 |
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) |
721 228 782 |
671 228 782 |
-50 000 000 |
01 04 01 |
Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — e lo sviluppo dell'energia da fusione |
563 509 002 |
513 509 002 |
-50 000 000 |
1.0.221 |
MCE Trasporti |
1 922 486 490 |
1 943 486 490 |
21 000 000 |
02 03 01 |
Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Trasporti |
973 760 000 |
994 760 000 |
21 000 000 |
1.0.222 |
MCE Energia |
713 629 670 |
723 629 670 |
10 000 000 |
02 03 02 |
Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Energia |
246 000 000 |
256 000 000 |
10 000 000 |
1.0.31 |
Programma per il mercato unico (tra cui PMI) |
610 260 036 |
615 260 036 |
5 000 000 |
03 02 02 |
Migliorare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, e sostenere il loro accesso ai mercati |
132 069 500 |
137 069 500 |
5 000 000 |
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
9 331 250 |
|
Totale rubrica 1 |
|
|
331 250 |
Sottorubrica 2a |
||||
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
875 000 |
|
Totale sottorubrica 2a |
|
|
875 000 |
Sottorubrica 2b |
||||
2.2.23 |
Costo di finanziamento dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) |
1 485 775 000 |
1 315 775 000 |
- 170 000 000 |
06 04 01 |
Strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) — Pagamento di una cedola periodica e rimborso alla scadenza |
1 479 775 000 |
1 309 775 000 |
- 170 000 000 |
2.2.25 |
Programma UE per la salute (EU4Health) |
619 341 615 |
626 841 615 |
7 500 000 |
06 06 01 |
Programma UE per la salute (EU4Health) |
570 712 378 |
578 212 378 |
7 500 000 |
2.2.32 |
Erasmus+ |
3 274 197 196 |
3 291 597 196 |
17 400 000 |
07 03 01 01 |
Promuovere la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, nonché la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione — Gestione indiretta |
2 280 250 000 |
2 296 250 000 |
16 000 000 |
07 03 03 |
Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche sportive |
55 000 000 |
56 400 000 |
1 400 000 |
2.2.33 |
Corpo europeo di solidarietà (ESC) |
122 118 124 |
124 118 124 |
2 000 000 |
07 04 01 |
Corpo europeo di solidarietà |
104 000 000 |
106 000 000 |
2 000 000 |
2.2.34 |
Europa creativa |
306 962 192 |
312 462 192 |
5 500 000 |
07 05 01 |
Sezione Cultura |
89 452 597 |
91 452 597 |
2 000 000 |
07 05 02 |
Sezione Media |
137 922 353 |
141 422 353 |
3 500 000 |
2.2.352 |
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori |
155 069 755 |
156 569 755 |
1 500 000 |
07 06 02 |
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione |
18 510 511 |
19 010 511 |
500 000 |
07 06 03 |
Daphne |
26 078 886 |
26 828 886 |
750 000 |
07 06 04 |
Protezione e promozione dei valori dell'Unione |
54 381 753 |
54 631 753 |
250 000 |
2.2.3DAG |
Agenzie decentrate |
263 290 848 |
265 790 848 |
2 500 000 |
07 10 08 |
Procura europea (EPPO) |
62 101 095 |
64 601 095 |
2 500 000 |
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
7 897 625 |
|
Totale sottorubrica 2b |
|
|
- 125 702 375 |
Rubrica 3 |
||||
3.2.21 |
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) |
513 989 167 |
522 689 167 |
8 700 000 |
09 02 01 |
Natura e biodiversità |
97 698 396 |
99 323 396 |
1 625 000 |
09 02 02 |
Economia circolare e qualità della vita |
69 504 430 |
71 129 430 |
1 625 000 |
09 02 03 |
Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici |
47 000 000 |
48 625 000 |
1 625 000 |
09 02 04 |
Transizione all'energia pulita |
53 000 000 |
56 825 000 |
3 825 000 |
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
1 675 000 |
|
Totale rubrica 3 |
|
|
10 375 000 |
Rubrica 4 |
||||
4.0.11 |
Fondo Asilo, migrazione e integrazione |
1 314 919 500 |
1 329 919 500 |
15 000 000 |
10 02 01 |
Fondo Asilo, migrazione e integrazione |
710 919 500 |
725 919 500 |
15 000 000 |
4.0.1DAG |
Agenzie decentrate |
169 169 287 |
172 169 287 |
3 000 000 |
10 10 01 |
Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) |
169 169 287 |
172 169 287 |
3 000 000 |
4.0.211 |
Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) — Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) |
394 492 752 |
396 992 752 |
2 500 000 |
11 02 01 |
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti |
276 492 752 |
278 992 752 |
2 500 000 |
4.0.2DAG |
Agenzie decentrate |
1 117 019 143 |
1 067 519 143 |
-49 500 000 |
11 10 01 |
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) |
793 614 137 |
743 614 137 |
-50 000 000 |
11 10 02 |
Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («eu-LISA») |
323 405 006 |
323 905 006 |
500 000 |
PP/AP |
Progetti pilota e azioni preparatorie |
|
|
0 |
|
Totale rubrica 4 |
|
|
-29 000 000 |
Rubrica 5 |
||||
5.0.22 |
Mobilità militare |
106 715 020 |
131 715 020 |
25 000 000 |
13 04 01 |
Mobilità militare |
105 000 000 |
130 000 000 |
25 000 000 |
|
Totale rubrica 5 |
|
|
25 000 000 |
Rubrica 6 |
||||
6.0.111 |
Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI — Europa globale) |
8 842 716 018 |
8 943 716 018 |
101 000 000 |
14 02 01 10 |
Vicinato meridionale |
423 893 255 |
444 893 255 |
21 000 000 |
14 02 01 11 |
Vicinato orientale |
185 608 958 |
265 608 958 |
80 000 000 |
|
Totale rubrica 6 |
|
|
101 000 000 |
Rubrica 7 |
||||
7.1.24 |
Corte di giustizia dell'Unione europea |
485 342 893 |
485 977 796 |
634 903 |
7.1.25 |
Corte dei conti europea |
174 054 500 |
175 059 922 |
1 005 422 |
7.1.26 |
Comitato economico e sociale europeo |
158 652 474 |
158 767 970 |
115 496 |
7.1.28 |
Mediatore europeo |
12 943 383 |
13 044 771 |
101 388 |
7.1.29 |
Garante europeo della protezione dei dati |
21 941 500 |
22 329 702 |
388 202 |
7.1.2X |
Servizio europeo per l'azione esterna |
819 647 241 |
820 067 480 |
420 239 |
|
Totale rubrica 7 |
2 665 650 |
||
TOTALE |
-14 455 475 |
Complessivamente ciò si traduce in un livello di stanziamenti di pagamento pari a 168 648,7 milioni di EUR, che rappresenta una diminuzione di 14,5 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio così come modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023.
1.5. Riserve
Non vi sono altre riserve oltre a quelle incluse nel progetto di bilancio così come modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023.
1.6. Commenti di bilancio
Il testo del commento di bilancio corrisponde al progetto di bilancio così come modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2023, integrando i seguenti adeguamenti proposti nella lettera di eseguibilità e concordati in sede di comitato di conciliazione:
— |
le linee di bilancio per le quali il Parlamento europeo ha presentato emendamenti alla propria sezione sono approvate senza modifiche. Nello specifico, ciò riguarda l'emendamento seguente: |
— |
Voce 1 2 0 0 — Retribuzioni e indennità |
Modificare come segue:
Lo stanziamento copre la creazione di 98 posti supplementari nella tabella dell'organico per il 2023. Tali posti sono intesi per un esercizio finanziario e saranno eliminati dalla tabella dell'organico nel progetto di bilancio 2024. Essi sono destinati ad agevolare la continuità dell'impiego degli agenti temporanei alla luce dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, dello statuto. Non sono necessari stanziamenti aggiuntivi.
— |
Il comitato di conciliazione conviene inoltre che il numero di posti nella tabella dell'organico dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e del comitato di personalità indipendenti dovrebbe essere chiaramente indicato nell'organigramma del Parlamento europeo, introducendo una nuova linea al di sotto del totale generale del Parlamento europeo, che precisi «di cui per l'Autorità». |
— |
Le linee di bilancio per le quali il Parlamento europeo ha presentato emendamenti sono approvate senza modifiche: |
— |
Articolo 14 04 02 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) |
Modificare come segue:
Lo stanziamento copre altresì le spese connesse alla retribuzione dei RSUE e alla costituzione delle loro squadre e/o delle strutture di sostegno, comprese le spese di viaggio e le spese per il personale diverse da quelle relative al personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Esso copre inoltre i costi relativi agli eventuali progetti attuati sotto la diretta responsabilità di un RSUE.
— |
Linee di bilancio per le quali il testo del commento proposto nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa, è approvato con le seguenti modifiche: |
— |
Voce 13 03 01 — Ricerca in materia di difesa |
Modificare il paragrafo nel modo seguente:
studi, quali studi di fattibilità per esaminare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi e soluzioni nuovi o migliorati, anche nel settore della ciberdifesa e della cibersicurezza;
— |
Nuove linee di bilancio a seguito dell'adozione, il 9 novembre 2022, della proposta di regolamento della Commissione che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina per il 2023 (assistenza macrofinanziaria +), per il quale la rispettiva osservazione di bilancio è approvata con il testo seguente: |
— |
Articolo 14 01 06 — spese di sostegno per l'assistenza macrofinanziaria plus (AMF+) destinata all'Ucraina |
Modificare come segue:
Stanziamento destinato a finanziare, oltre alle spese descritte nel presente capitolo, anche e più specificamente le spese di sostegno per l'attuazione dello strumento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, incluso il sostegno amministrativo associato con la realizzazione dei suoi obiettivi, così come le spese di sostegno amministrativo connesse alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito dello strumento, comprese le azioni di informazione e comunicazione, e i sistemi informatici istituzionali.
— |
Capitolo 14 07 — Assistenza macrofinanziaria plus (AMF+) destinata all'Ucraina |
Modificare come segue:
Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire le spese operative relative ad azioni svolte nell'ambito dello strumento per fornire sostegno all'Ucraina per il 2023 (assistenza macrofinanziaria +). L'obiettivo generale dello strumento è fornire assistenza finanziaria a breve termine in modo prevedibile, continuo, ordinato e tempestivo, finanziando, se del caso, il risanamento e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, per sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'integrazione europea.
Per conseguire l'obiettivo generale, i principali obiettivi specifici consistono in particolare nel sostenere:
— |
la stabilità macrofinanziaria e l'allentamento dei vincoli di finanziamento esterno e interno del paese; |
— |
un programma di riforme orientato alla fase preparatoria iniziale del processo di preadesione, se del caso, che comprenda il rafforzamento delle istituzioni ucraine, la riforma e il rafforzamento dell'efficacia della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli; |
— |
il ripristino delle funzioni e delle infrastrutture essenziali e soccorso per le persone bisognose. |
A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.
I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.
— |
Articolo 14 07 01 — contributo in conto interessi AMF+ Ucraina |
Modificare come segue:
Stanziamento destinato a coprire le attività volte a concedere un contributo in conto interessi relativo all'assunzione e all'erogazione di prestiti, ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito, in relazione ai prestiti concessi a norma del presente regolamento.
Tali contributi costituiscono entrate esterne con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
— |
Articolo 14 07 02 — Sostegno non rimborsabile AMF+ destinato all'Ucraina |
Modificare come segue:
Stanziamento destinato a coprire gli importi supplementari messi a disposizione dagli Stati membri, dai paesi terzi e dalle parti interessate, attuati come sostegno non rimborsabile ove previsto nel protocollo d'intesa da concludere a norma dell'articolo 7 della proposta di regolamento, o in conformità del regolamento (UE) 2021/947 e del regolamento (CE) n. 1257/96, per finanziare misure che conseguano gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), lettere da a) a c), della proposta di regolamento.
Lo stanziamento si riferisce in particolare:
— |
un programma di riforme orientato alla fase preparatoria iniziale del processo di preadesione, se del caso, che comprenda il rafforzamento delle istituzioni ucraine, la riforma e il rafforzamento dell'efficacia della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli; |
— |
il ripristino delle funzioni e delle infrastrutture essenziali e soccorso per le persone bisognose. |
Tali contributi costituiscono entrate esterne con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
— |
Il comitato di conciliazione conviene di includere la seguente nota a piè di pagina nella tabella dell'organico della Corte dei conti europea. |
Modificare come segue:
«Posti supplementari (2023) (29 revisori dei conti, collegati a NGEU e autorizzati fino al 2027)».
— |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il comitato di conciliazione decide di ripristinare gli stanziamenti d'impegno a titolo della linea di bilancio 01 02 02 20. Il commento di bilancio sarà adeguato di conseguenza: |
Linea di bilancio |
Denominazione |
01 02 02 20 |
Aggiungere il testo seguente: Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in seguito ai disimpegni effettuati nel 2020 come conseguenza dell'inesecuzione totale o parziale di progetti di ricerca, per questa voce di bilancio è disponibile un importo di 29 762 369 EUR in stanziamenti d'impegno. |
— |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il comitato di conciliazione decide di ripristinare gli stanziamenti d'impegno a titolo della linea di bilancio 01 02 02 40. Il commento di bilancio sarà adeguato di conseguenza: |
Linea di bilancio |
Denominazione |
01 02 02 40 |
Aggiungere il testo seguente: Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in seguito ai disimpegni effettuati nel 2020 come conseguenza dell'inesecuzione totale o parziale di progetti di ricerca, per questa voce di bilancio è disponibile un importo di 89 287 105 EUR in stanziamenti d'impegno. |
— |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il comitato di conciliazione decide di ripristinare gli stanziamenti d'impegno a titolo della linea di bilancio 01 02 02 50. Il commento di bilancio sarà adeguato di conseguenza: |
Linea di bilancio |
Denominazione |
01 02 02 50 |
Aggiungere il testo seguente: Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in seguito ai disimpegni effettuati nel 2020 come conseguenza dell'inesecuzione totale o parziale di progetti di ricerca, per questa voce di bilancio è disponibile un importo di 29 762 369 EUR in stanziamenti d'impegno. |
Resta inteso che gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo o dal Consiglio non possono modificare o estendere la portata di un atto di base esistente, né compromettere l'autonomia amministrativa delle istituzioni, e che l'azione può essere coperta dalle risorse disponibili.
1.7. Nomenclatura di bilancio
È approvata la nomenclatura di bilancio proposta dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificata dalla lettera rettificativa n. 1/2023, con l'inclusione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie nuovi. Il comitato di conciliazione approva inoltre la creazione di una nuova linea di bilancio nella sezione del Parlamento europeo (articolo 5 0 2 — Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee — Retribuzioni e indennità). Infine, in linea con la scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta di regolamento della Commissione che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina per il 2023 (assistenza macrofinanziaria +), approvata il 9 novembre 2022, il comitato di conciliazione conviene la creazione di tre nuove linee di bilancio nella sezione della Commissione europea con il testo seguente:
— |
Articolo 14 01 06 — Spese di sostegno per l'assistenza macrofinanziaria plus (AMF +) destinata all'Ucraina |
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Articolo 14 07 01 — Contributo in conto interessi AMF+ Ucraina |
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Articolo 14 07 02 — Sostegno non rimborsabile AMF+ destinato all'Ucraina |
—2. Bilancio 2022
Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 5/2022 è approvato con una modifica rispetto alla proposta della Commissione: in ragione dell'adozione tardiva della base giuridica dello strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni, l'importo di 82 972 301 EUR in stanziamenti d'impegno iscritto in riserva a tal fine non è accettato e non è creata per l'esercizio 2022 la corrispondente linea di bilancio 13 06 01.
—3. Dichiarazioni
3.1. Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a continuare a monitorare attentamente e attivamente, nel corso del 2023, l'attuazione dei programmi del QFP attuale e precedente (in particolare nell'ambito della sottorubrica 2a e dello sviluppo rurale). A tal fine, essi invitano la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti di pagamento relativi al 2023 (tenendo conto, ove applicabile, della maggiore accuratezza delle previsioni degli Stati membri). Se le cifre dimostrano che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2023 non sono sufficienti a coprire i fabbisogni, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare quanto prima una soluzione adeguata, segnatamente un progetto di bilancio rettificativo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare quanto prima e senza indebito ritardo le decisioni necessarie a fronte di esigenze giustificate. Se del caso, il Parlamento europeo e il Consiglio terranno conto dell'urgenza della questione accorciando il termine di otto settimane per la decisione, qualora lo ritengano necessario. Lo stesso si applica, mutatis mutandis, se le cifre mostrano che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2023 sono più elevati del necessario.
3.2. Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento della normativa europea sui semiconduttori e del programma per un sistema di connettività dello spazio sicuro
Le tre istituzioni riconoscono che il finanziamento della normativa europea sui semiconduttori e del programma per un sistema di connettività dello spazio sicuro dipenderà dall'esito finale dei negoziati legislativi in corso. Alla luce del testo definitivo dei regolamenti approvati e delle relative schede finanziarie legislative, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare senza indugio all'autorità di bilancio gli storni necessari o un progetto di bilancio rettificativo, al fine di garantire che un importo adeguato di stanziamenti sia reso disponibile per essere utilizzato nell'esercizio 2023.
Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungano un accordo sul finanziamento della normativa europea sui semiconduttori, compreso il ricorso a stanziamenti ricostituiti sulla base dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario per Orizzonte Europa, tale modifica sarà inclusa in un progetto di bilancio rettificativo.
3.3. Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla cibersicurezza
Una cibersicurezza solida e coordinata è di importanza imprescindibile per la continuità operativa delle istituzioni e degli organi dell'UE, in particolare in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024. Le tre istituzioni riconoscono la necessità di una capacità centrale per affrontare le minacce e gli incidenti di cibersicurezza. Un approccio coordinato è il più efficace sotto il profilo dei costi e può offrire un elevato livello di protezione a tutti, compresi i più vulnerabili.
Le tre istituzioni riconoscono la necessità di risorse adeguate in materia di cibersicurezza all'interno di ciascuna istituzione e, in particolare, nella squadra interistituzionale di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE (CERT-UE).
La Commissione, in stretta cooperazione con la CERT-UE e le altre istituzioni, è invitata a elaborare una valutazione, entro la metà del 2023, del fabbisogno di posti per la cibersicurezza all'interno del CERT-UE e in tutte le istituzioni, nonché del mandato del CERT-UE.
L'autorità di bilancio invita le istituzioni dell'UE a collaborare per rafforzare la cibersicurezza in tutte le istituzioni dell'UE. A seguito della valutazione della Commissione, le risorse per la cibersicurezza previste nel bilancio 2023 per tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero essere messe a disposizione in modo coordinato per massimizzare la protezione delle istituzioni, in particolare, ma non esclusivamente, attraverso un rafforzamento della capacità centrale di cibersicurezza.
Ciò non pregiudica l'eventuale impiego da parte della CERT-EU di risorse umane e di bilancio delle istituzioni partecipanti, in base all'accordo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione (COM(2022)0122).
3.4. Dichiarazione della Commissione europea sulla revisione del quadro finanziario pluriennale
La Commissione valuterà la sostenibilità dei massimali e submassimali di spesa di tutte le rubriche del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 nel contesto della revisione intermedia del regolamento QFP, che prevede di effettuare entro la metà del 2023, come indicato nel programma di lavoro della Commissione per il 2023.
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/162 |
P9_TA(2022)0404
Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2021)0570 — C9-0034/2022 — 2021/0430(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2023/C 167/31)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0570), |
— |
vista la comunicazione della Commissione sulla prossima generazione di risorse proprie dell'UE (COM(2021)0566), |
— |
visti l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0034/2022), |
— |
visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, del 16 dicembre 2020, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (1), |
— |
vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2), |
— |
visti i suoi emendamenti, adottati il 22 giugno 2022, sulla proposta di direttiva che rivede il sistema dell'UE di scambio di quote di emissione (3), |
— |
visti i suoi emendamenti, adottati il 22 giugno 2022, sulla proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (4), |
— |
visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
— |
vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i problemi economici e monetari, |
— |
viste le lettere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per gli affari costituzionali, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0266/2022), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 9
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 2 bis Riesame Se entro la fine del 2023 il processo di ratifica dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 non sarà stato avviato in una massa critica di paesi, come definito nella convenzione multilaterale, la Commissione propone una nuova risorsa propria in relazione al mercato unico, come un prelievo sul digitale o una misura analoga, al fine di generare entrate entro il 2026. |
(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(2) Testi approvati, P9_TA(2020)0220.
(3) Testi approvati, P9_TA(2022)0246.
(4) Testi approvati, P9_TA(2022)0248.
(18) Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
(18) Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Giovedì 24 novembre 2022
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/167 |
P9_TA(2022)0410
Modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sul progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (14471/2022 — C9-0386/2022 — 2022/0369(APP))
(Procedura legislativa speciale — approvazione)
(2023/C 167/32)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di regolamento del Consiglio (14471/2022), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C9-0386/2022), |
— |
visti l'articolo 92, l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 163 del suo regolamento, |
1. |
dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/168 |
P9_TA(2022)0411
Modifica del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (COM(2022)0596 — C9-0374/2022 — 2022/0370(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 167/33)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0596), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0374/2022), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere della Corte dei conti del 22 novembre 2022 (1), |
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 novembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento, |
1. |
adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso, |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P9_TC1-COD(2022)0370
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) 2022/2434.)
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/169 |
P9_TA(2022)0412
Strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 «Assistenza macrofinanziaria +»
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (COM(2022)0597 — C9-0373/2022 — 2022/0371(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 167/34)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0597), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0373/2022), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 novembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento, |
1. |
adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2022)0371
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2463.)
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/170 |
P9_TA(2022)0413
Non accettazione dei documenti di viaggio della Federazione russa rilasciati in Ucraina e Georgia
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al non riconoscimento dei documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni straniere ccupate (COM(2022)0662 — C9-0302/2022 — 2022/0274(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 167/35)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0662), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0302/2022), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 novembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento, |
1. |
adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso (1); |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 20 ottobre 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0370).
P9_TC1-COD(2022)0274
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla non accettazione dei documenti di viaggio della Federazione russa rilasciati in Ucraina e Georgia
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/2512.)
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/171 |
P9_TA(2022)0414
Istituzione del programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale»
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (COM(2021)0574 — C9-0359/2021 — 2021/0293(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 167/36)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0574), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0359/2021), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2022 (1), |
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previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 luglio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione, |
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vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0159/2022), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0293
Position of Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/2481.)
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/172 |
P9_TA(2022)0415
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali
Decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali (C(2022)7536 — 2022/2908(DEA))
(2023/C 167/37)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento delegato della Commissione (C(2022)7536), |
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vista la lettera in data martedì 25 ottobre 2022 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, |
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vista la lettera in data giovedì 17 novembre 2022 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
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visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, |
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visto il progetto di una serie di norme tecniche di regolamentazione presentate il 14 ottobre 2022 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, |
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visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari, |
A. |
considerando che il regolamento delegato della Commissione (UE) n. 153/2013 (2) specifica, tra l'altro, i livelli minimi dei margini iniziali e l'elenco delle garanzie ammissibili, come previsto all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012; |
B. |
considerando che i recenti sviluppi politici e del mercato hanno condotto ad aumenti significativi dei prezzi e della volatilità sui mercati dell'energia, determinando richieste di margine da parte delle controparti centrali (CCP) allo scopo di coprire le relative esposizioni; che queste richieste di margine hanno creato tensioni in materia di liquidità per le controparti non finanziarie, come le imprese energetiche, che solitamente dispongono di attività meno liquide per soddisfare i requisiti di margine, costringendole a ridurre le loro posizioni o lasciandole con una copertura inadeguata ed esponendole a ulteriori variazioni di prezzo; |
C. |
considerando che il 13 settembre 2022 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (con lettera Ares (2022) 6980063) se le disposizioni applicabili del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 devono essere temporaneamente adattate per alleviare alcuni degli oneri che gravano sulle imprese energetiche in quanto controparti non finanziarie nella copertura della loro attività commerciale sui mercati finanziari, mantenendo nel contempo l'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di preservare la stabilità finanziaria; che l'ESMA ha risposto il 22 settembre 2022 (con lettera ESMA24-436-1414) indicando che solo le garanzie delle banche commerciali non garantite dovrebbero essere prese in considerazione per modifiche temporanee e limitate a determinate condizioni; che nella sua relazione finale l'ESMA ha proposto progetti di norme tecniche di regolamentazione (ESMA91-372-2466), comprese modifiche volte a estendere temporaneamente il pool di garanzie ammissibili alle garanzie bancarie non garantite per le controparti non finanziarie che agiscono in qualità di partecipanti diretti e alle garanzie pubbliche per tutti i tipi di controparti; |
D. |
considerando che la Commissione ha pertanto adottato il regolamento delegato che modifica temporaneamente per un periodo di 12 mesi l'elenco delle garanzie ammissibili che possono essere costituite presso le controparti centrali (CCP) dell'Unione in modo da includervi le garanzie bancarie non garantite e le garanzie pubbliche; |
E. |
considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di alleviare la maggiore pressione di liquidità sulle controparti non finanziarie che negoziano sui mercati regolamentati del gas e dell'energia elettrica ed effettuano la compensazione tramite CCP con sede nell'Unione; |
1. |
dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).
11.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/174 |
P9_TA(2022)0416
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC
Decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 18 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC (C(2022)7413 — 2022/2899(DEA))
(2023/C 167/38)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento delegato della Commissione (C(2022)7413), |
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vista la lettera in data 25 ottobre 2022 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, |
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vista la lettera in data 17 novembre 2022 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
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visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, |
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visto il progetto di una serie di norme tecniche di regolamentazione presentate il 3 giugno 2022 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, |
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visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari, |
A. |
considerando che il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 (2) della Commissione specifica, tra l'altro, i valori delle soglie di compensazione ai fini dell'obbligo di compensazione; che a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riesamina periodicamente i valori di tali soglie di compensazione e propone norme tecniche di regolamentazione per modificarli; che per alcune giurisdizioni di paesi terzi non è stata ancora adottata alcuna decisione in materia di equivalenza, pertanto i contratti eseguiti sui mercati di tali giurisdizioni di paesi terzi sono considerati OTC e, sebbene compensati da controparti centrali (CCP) riconosciute, contano ai fini delle soglie di compensazione; |
B. |
considerando che i prezzi delle materie prime sono recentemente aumentati e hanno subito un'ulteriore impennata a causa dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina; che l'aumento dei prezzi e l'estrema volatilità sui mercati dei derivati dell'energia hanno recentemente portato a maggiori richieste di margini da parte delle controparti centrali affinché le società energetiche coprano le relative esposizioni; che tale situazione ha creato tensioni di liquidità per le controparti non finanziarie, come le società energetiche, in quanto le garanzie fornite alle CCP dell'Unione sono solitamente fornite in contanti; che le società energetiche che spesso dispongono di attività meno liquide per soddisfare i requisiti in materia di margini possono essere costrette a ridurre le loro posizioni o a non essere adeguatamente coperte, esponendole così a ulteriori variazioni di prezzo; che le imprese energetiche dovrebbero mantenere la capacità finanziaria e la liquidità per garantire l'approvvigionamento e l'acquisto di prodotti energetici a medio termine, preservando nel contempo la stabilità finanziaria, al fine di apportare benefici alle famiglie e alle imprese dell'Unione; |
C. |
considerando che il 13 settembre 2022 la Commissione ha chiesto all'ESMA (con lettera Ares(2022)6980063) di valutare se il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 debba essere temporaneamente modificato per alleviare alcuni di tali oneri; che il 22 settembre 2022 l'ESMA ha risposto (con lettera ESMA24-436-1414) comunicando di aver presentato i suoi progetti di norme tecniche di regolamentazione (ESMA70-451-114) sulle soglie di compensazione delle materie prime il 3 giugno 2022 alla Commissione, che ha proposto di aumentare la soglia di compensazione delle materie prime di 1 miliardo di EUR, portandola a 4 miliardi di EUR; che l'ESMA ha confermato l'adeguatezza dell'aumento proposto e ha invitato la Commissione ad adottare tale misura quanto prima; |
D. |
considerando che la Commissione ha pertanto adottato il regolamento delegato che aumenta il valore soglia di compensazione per le posizioni detenute in derivati OTC su materie prime di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 da 3 miliardi di EUR a 4 miliardi di EUR; |
E. |
considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di alleviare la maggiore pressione di liquidità sulle imprese energetiche; |
1. |
dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).