ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 156

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
3 maggio 2023


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2023/C 156/01

Raccomandazione della Banca Centrale Europea, del 24 aprile 2023, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, (BCE/2023/12)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 156/02

STATUTO DI ERIC ACTRIS

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 156/03

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3,50 % al 1o maggio 2023 — Tassi di cambio dell'euro

22


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 156/04

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

23

2023/C 156/05

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

27

2023/C 156/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

31

2023/C 156/07

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

35

2023/C 156/08

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

45


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 aprile 2023

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

(BCE/2023/12)

(2023/C 156/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

A seguito dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2022, il mandato di KPMG quale revisore esterno della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta è stato revocato di comune accordo. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2023.

(3)

La Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ha selezionato Deloitte Audit Ltd quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Deloitte Audit Ltd quale revisore esterno della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 aprile 2023

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/2


STATUTO DI ERIC ACTRIS

(2023/C 156/02)

PREAMBOLO

CONSIDERANDO che la scienza dei cambiamenti climatici e della qualità dell'aria richiede la comprensione della variabilità spaziale e temporale dei costituenti atmosferici a vita breve;

CONSIDERANDO che una comprensione più approfondita delle forze trainanti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento atmosferico richiede l'osservazione della distribuzione quadridimensionale dei costituenti atmosferici a vita breve;

CONSIDERANDO che una comprensione più approfondita della variabilità atmosferica dei costituenti atmosferici a vita breve richiede la conoscenza dei processi complessi che guidano le loro interazioni;

CONSIDERANDO che la scienza dei cambiamenti climatici e della qualità dell'aria richiede un accesso sicuro ai dati osservazionali a lungo termine, forniti con precisione e copertura geografica adeguate;

CONSIDERANDO che il miglioramento delle conoscenze e delle tecnologie per la scienza dei cambiamenti climatici e della qualità dell'aria richiede l'accesso a piattaforme di ricerca altamente strumentate in atmosfere naturali e controllate;

CONSIDERANDO che ACTRIS offre un'esperienza unica nella metrologia degli aerosol, delle nuvole e dei gas in traccia reattivi, nella fornitura di dati relativi alla variabilità dei costituenti atmosferici a vita breve e nelle procedure di accesso a queste informazioni;

CONSIDERANDO che i prodotti di dati ACTRIS sono necessari per la completezza del sistema di osservazione della Terra per il clima e la qualità dell'aria e contribuiscono a risolvere le incertezze dei modelli climatici e del sistema Terra verso lo sviluppo di soluzioni sostenibili per rispondere alle sfide ambientali;

CONSIDERANDO che ACTRIS intende elevare il livello della tecnologia utilizzata nell'infrastruttura di ricerca distribuita e la qualità dei servizi offerti a una comunità molto ampia di utenti coinvolgendo partner del settore privato;

CONSIDERANDO che ACTRIS promuove anche la formazione degli operatori e degli utenti e rafforza il legame tra ricerca, istruzione e innovazione nel campo della scienza atmosferica e climatica;

PERTANTO

i membri e gli osservatori elencati nell'allegato I

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

ELEMENTI ESSENZIALI

Articolo 1

Denominazione

Un’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia (ACTRIS) è istituita come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 ed è denominata «ERIC ACTRIS».

Articolo 2

Compiti e attività

1.   L’obiettivo di ACTRIS è produrre serie di dati integrati di alta qualità nel settore delle scienze atmosferiche e fornire servizi, compreso l’accesso a piattaforme strumentali, finalizzati all’uso scientifico e tecnologico.

2.   La funzione principale di ERIC ACTRIS è istituire e gestire l’infrastruttura di ricerca distribuita e coordinare lo sviluppo strategico e finanziario e il funzionamento a lungo termine di ACTRIS.

3.   Nell'esercizio della sua funzione principale, e conformemente alle norme stabilite nel presente statuto, ERIC ACTRIS avrà il compito di:

(a)

coordinare e monitorare un’adeguata fornitura di dati provenienti dalle strutture nazionali;

(b)

coordinare e monitorare le attività delle strutture centrali e le loro strategie di sviluppo dei servizi;

(c)

garantire un accesso aperto e tempestivo ai dati e ai prodotti di dati di ACTRIS attraverso il centro dati;

(d)

gestire l’accesso fisico e remoto ai centri tematici, al centro dati e alle strutture nazionali.

4.   ERIC ACTRIS potrà inoltre svolgere le attività seguenti:

(a)

promuovere ACTRIS presso le comunità scientifiche, il settore privato e il pubblico in generale;

(b)

attuare gli sviluppi sociali e tecnologici inerenti ai compiti e alle attività di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dello statuto;

(c)

sviluppare attività congiunte con gruppi di utilizzatori, compresa l’industria;

(d)

promuovere il trasferimento di conoscenze all’industria, alla società e ai responsabili politici;

(e)

armonizzare l’attuazione di ACTRIS con le priorità e le strategie nazionali;

(f)

promuovere le risorse di ACTRIS per fini educativi e formativi;

(g)

collaborare e interagire con le altre infrastrutture di ricerca in settori connessi e complementari;

(h)

promuovere la formazione, la sensibilizzazione e la cooperazione internazionale;

(i)

partecipare in qualità di partner beneficiario o finanziatore ad attività di ricerca scientifica pertinenti ai suoi compiti; e

(j)

intraprendere qualsiasi altra azione connessa, necessaria all’espletamento dei suoi compiti.

5.   ERIC ACTRIS assolve il suo compito principale senza scopo di lucro. Fatta salva la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, ERIC ACTRIS può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai suoi compiti principali e che non ne compromettano la realizzazione. ERIC ACTRIS mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. ERIC ACTRIS destina i proventi di tali attività economiche limitate al miglioramento e al rafforzamento delle sue attività.

Articolo 3

Ubicazione e sede legale

1.   ERIC ACTRIS è un’infrastruttura di ricerca distribuita con sede legale a Helsinki (Finlandia) e succursali della sede principale in Finlandia e in Italia.

2.   L’infrastruttura di ricerca distribuita comprende un centro dati, centri tematici e strutture nazionali ubicati in diversi paesi. Il centro dati, i centri tematici e le strutture nazionali sono collegati a ERIC ACTRIS mediante accordi conclusi con le organizzazioni che ospitano le strutture.

Articolo 4

Durata e scioglimento

1.   ERIC ACTRIS è istituito per un periodo indeterminato, fatte salve le disposizioni sullo scioglimento dell’ERIC.

2.   Lo scioglimento di ERIC ACTRIS avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità dell’articolo 18, paragrafo 8, dello statuto.

3.   Gli attivi rimanenti dopo il pagamento dei debiti di ERIC ACTRIS sono ripartiti tra i membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori in proporzione al rispettivo contributo annuale a ERIC ACTRIS, salvo diversa decisione dell’assemblea generale.

4.   Dopo l’adozione della decisione di scioglimento, ERIC ACTRIS notifica tale decisione alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dall’adozione della stessa. ERIC ACTRIS informa la Commissione europea della conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.

5.   ERIC ACTRIS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Responsabilità e assicurazioni

1.   ERIC ACTRIS è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori in relazione ai debiti di ERIC ACTRIS è limitata ai contributi annuali da loro versati a ERIC ACTRIS.

3.   ERIC ACTRIS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento di ERIC ACTRIS.

Articolo 6

Politica in materia di accesso degli utenti

1.   ERIC ACTRIS garantisce un accesso effettivo ai dati, agli strumenti e ai servizi. Le priorità sono definite in modo non discriminatorio e si applicano sulla base del merito scientifico, della fattibilità tecnica e/o di altri criteri pertinenti agli obiettivi di ACTRIS.

2.   L’accesso si basa su principi di accesso aperto secondo i criteri, le procedure e le modalità stabiliti nella politica in materia di dati di ERIC ACTRIS e nei documenti relativi alla politica di accesso e di servizio approvati dall’assemblea generale. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi disponibili al pubblico sul portale web di ERIC ACTRIS. ERIC ACTRIS fornisce orientamenti agli utenti, anche attraverso il suo portale web, per facilitare l’accesso ai dati, agli strumenti e ai servizi.

Articolo 7

Politica di valutazione

Le attività di ERIC ACTRIS sono valutate annualmente dal comitato consultivo scientifico e dell’innovazione. Inoltre i servizi, le operazioni e la gestione di ACTRIS sono valutati almeno ogni cinque anni da valutatori esterni indipendenti, che non possono essere membri del comitato consultivo per la scienza e l’innovazione, nominati dall’assemblea generale e tenuti a riferire alla stessa.

Articolo 8

Politica di divulgazione

1.   ERIC ACTRIS promuove la scienza aperta e l’innovazione e incoraggia gli utenti a rendere pubblici i loro risultati. L’uso di dati, servizi e infrastrutture ACTRIS deve essere menzionato nelle pubblicazioni e in qualsiasi altro documento. Maggiori informazioni figurano nel regolamento interno di ERIC ACTRIS.

2.   ERIC ACTRIS si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, social media, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze e pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

Articolo 9

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1.   Fatti salvi i termini di eventuali contratti conclusi tra ERIC ACTRIS e gli utenti, i diritti di proprietà intellettuale generati dagli utenti di ERIC ACTRIS sono di proprietà di questi ultimi.

2.   I dati di ACTRIS nonché i diritti di proprietà intellettuale e le altre conoscenze prodotte e sviluppate nell’ambito di ACTRIS appartengono al soggetto o alla persona che li ha generati. L’uso dei dati ACTRIS è concesso a ERIC ACTRIS dai fornitori di dati alle condizioni stabilite nella politica in materia di dati di ACTRIS e nei documenti relativi alla politica in materia di accesso e di servizi.

3.   I dati ACTRIS sono disponibili secondo i principi della scienza aperta e dell’accesso aperto illustrati in modo più dettagliato nel regolamento interno.

Articolo 10

Politica in materia di personale

1.   La politica in materia di personale di ERIC ACTRIS è disciplinata dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

2.   Le procedure di selezione, assunzione e impiego di ERIC ACTRIS sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. Le modalità di assunzione del personale sono illustrate nel regolamento interno

Articolo 11

Politica in materia di appalti

ERIC ACTRIS tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che essi siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di ERIC ACTRIS in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno.

CAPO 2

MEMBRI E OSSERVATORI

Articolo 12

Membri, osservatori permanenti, osservatori e soggetti rappresentanti

1.   I soggetti seguenti possono diventare membri di ERIC ACTRIS con diritto di voto o possono diventare osservatori permanenti o osservatori senza diritto di voto:

(a)

gli Stati membri dell’Unione europea;

(b)

i paesi associati di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 723/2009;

(c)

i paesi terzi di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009, diversi dai paesi associati;

(d)

le organizzazioni intergovernative.

2.   Le condizioni per aderire in qualità di membro, osservatore permanente o osservatore sono stabilite all’articolo 13. Fra i membri di ERIC ACTRIS vi devono essere uno Stato membro dell’Unione europea e almeno altri due paesi che siano o Stati membri o paesi associati.

3.   In ogni caso gli Stati membri e i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all’assemblea generale. L’assemblea generale si assicura che ERIC ACTRIS rispetti in ogni momento tale prescrizione.

4.   I membri, gli osservatori permanenti o gli osservatori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono farsi rappresentare all’interno dell’assemblea generale da uno o più soggetti pubblici di loro scelta, compresi regioni o soggetti privati investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nominati secondo le proprie regole e procedure. Tali membri, osservatori permanenti o osservatori informano il presidente dell’assemblea generale di qualsiasi modifica del soggetto rappresentante, della cessazione del suo mandato o di qualsiasi modifica dei diritti e degli obblighi specifici delegati al soggetto rappresentante.

5.   I membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori di ERIC ACTRIS e i rispettivi soggetti rappresentanti sono elencati nell’allegato I, che è tenuto aggiornato dal presidente dell’assemblea generale o da una persona autorizzata da quest’ultimo.

6.   Nei casi in cui lo ritenga vantaggioso, ERIC ACTRIS può anche stipulare un accordo con terzi, ad esempio paesi che non possono essere membri, osservatori permanenti o osservatori di un ERIC.

Articolo 13

Condizioni per aderire in qualità di membro, osservatore permanente o osservatore

1.   I soggetti che hanno firmato la richiesta ufficiale di costituzione di ERIC ACTRIS diventano membri o osservatori in base alla decisione della Commissione di costituire ERIC ACTRIS in conformità del regolamento (CE) n. 723/2009.

2.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, i soggetti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, che desiderano diventare membri di ERIC ACTRIS presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea generale. Nella domanda il soggetto spiega in che modo contribuirà ai compiti e alle attività di ERIC ACTRIS, di cui all’articolo 2, e come adempirà agli obblighi di cui all’articolo 15.

3.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, i soggetti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, che intendono contribuire a ERIC ACTRIS ma che non possiedono i requisiti per aderirvi in qualità di membri possono richiedere di essere osservatori permanenti o osservatori. I richiedenti presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea generale. Nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà ai compiti e alle attività di ERIC ACTRIS, di cui all’articolo 2, e come adempirà agli obblighi di cui all’articolo 16.

Articolo 14

Ritiro di un membro, di un osservatore permanente o di un osservatore e destituzione di un membro o di un osservatore

1.   Un membro o un osservatore permanente non può ritirarsi durante i primi cinque anni di adesione a ERIC ACTRIS.

2.   Dopo il primo periodo di cinque anni dall’istituzione di ERIC ACTRIS, un membro o un osservatore permanente può ritirarsi al termine di un esercizio finanziario, a condizione che notifichi il proprio ritiro mediante l’invio, con preavviso di sei mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell’assemblea generale.

3.   Un osservatore può ritirarsi al termine di un esercizio finanziario, a condizione che notifichi il suo ritiro mediante l’invio, con preavviso di sei mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell’assemblea generale.

4.   I membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori devono adempiere tutti gli obblighi finanziari e di altro tipo prima che il ritiro prenda effetto.

5.   L'assemblea generale può destituire un membro o un osservatore qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)

il membro, l’osservatore permanente o l’osservatore commette una grave violazione di uno o più obblighi sanciti dal presente statuto;

(b)

il membro, l’osservatore permanente o l’osservatore non pone rimedio alla violazione entro sei mesi dal ricevimento della notifica scritta della violazione trasmessa dal presidente dell’assemblea generale.

6.   Il membro, l’osservatore permanente o l’osservatore di cui all’articolo 14, paragrafo 5, ha il diritto di illustrare la propria posizione dinanzi all’assemblea generale prima che questa decida in merito alla questione.

7.   Il membro, l’osservatore permanente o l’osservatore che si ritira o che viene destituito non ha diritto alla restituzione o al rimborso dei contributi versati.

8.   Fatto salvo l’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, i membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori che sono paesi terzi, diversi dai paesi associati o dalle organizzazioni intergovernative, possono ritirarsi da ERIC ACTRIS a seguito di modifiche al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio che possano incidere in maniera sostanziale sui loro diritti e obblighi in relazione a ERIC ACTRIS. Tali modifiche sono considerate sostanziali quando comportano un aumento delle tariffe (compresi i contributi annuali), modificano le quote di voto, impongono requisiti contrari alle leggi applicabili ai sensi dell’articolo 31 del presente statuto, revocano il diritto degli interessati di farsi rappresentare nell’assemblea generale o in altri organi istituiti da ERIC ACTRIS, oppure modificano i loro diritti relativi alla rappresentanza o all’uso dei servizi e delle strutture di ACTRIS.

Le responsabilità e gli effetti del ritiro da ERIC ACTRIS sono inizialmente decisi conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, e subordinati al voto unanime dell’assemblea generale.

In deroga all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, il membro e l’osservatore permanente interessati notificano (entro 6 mesi dalla modifica pertinente al regolamento dell’ERIC) all’assemblea generale, con un preavviso di almeno tre mesi, il proprio ritiro che avrà effetto in qualsiasi momento dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente statuto.

In deroga all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, l’osservatore interessato notifica (entro 6 mesi dalla modifica pertinente al regolamento dell’ERIC) il proprio ritiro all’assemblea generale con un preavviso di almeno tre mesi.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 15

Membri

1.   Fatti salvi altri diritti stabiliti nel presente statuto, nelle politiche interne o nelle leggi applicabili, ogni membro ha il diritto di:

a)

partecipare e votare all’assemblea generale;

b)

partecipare agli eventi e alle attività di ERIC ACTRIS;

c)

avere accesso al sostegno di ERIC ACTRIS e dei centri tematici dell’infrastruttura di ricerca distribuita per le sue strutture nazionali;

d)

nominare soggetti rappresentanti conformemente all’articolo 12;

e)

eleggere gli organi di gestione di ERIC ACTRIS e candidarsi a tali organi tramite i suoi delegati all’assemblea generale;

f)

ospitare un’unità della struttura centrale e dirigere una struttura centrale;

g)

acquistare beni e servizi da fornire come contributi in natura e destinati all’uso ufficiale ed esclusivo di ERIC ACTRIS ed unicamente per le attività non economiche di ERIC ACTRIS (e iscritti come tali nella contabilità di ERIC ACTRIS).

2.   Ciascun membro è tenuto a:

(a)

versare il contributo annuale a norma dell’articolo 26;

(b)

conferire ai suoi rappresentanti la piena facoltà di votare su tutte le questioni sollevate durante una riunione dell’assemblea generale;

(c)

impegnarsi a realizzare i compiti e le attività di ERIC ACTRIS di cui all’articolo 2;

(d)

incoraggiare l’adozione degli standard di ACTRIS all’interno delle comunità scientifiche nazionali ACTRIS;

(e)

gestire strutture nazionali di qualità adeguata a fornire servizi ad ACTRIS.

Articolo 16

Osservatori permanenti e osservatori

1.   I diritti degli osservatori includono il diritto a:

(a)

partecipare all’assemblea generale senza partecipare al voto;

(b)

partecipare agli eventi e alle attività di ERIC ACTRIS;

(c)

avere accesso al sostegno di ERIC ACTRIS e dei centri tematici dell’infrastruttura di ricerca distribuita per le sue strutture nazionali;

(d)

nominare soggetti rappresentanti conformemente all’articolo 12.

2.   Ogni osservatore è tenuto a:

(a)

versare il contributo annuale a norma dell’articolo 26;

(b)

impegnarsi a realizzare i compiti e le attività di ERIC ACTRIS di cui all’articolo 2;

(c)

incoraggiare l’adozione degli standard di ACTRIS all’interno delle comunità scientifiche nazionali ACTRIS;

(d)

mettere a disposizione l’infrastruttura tecnica necessaria per consentire l’accesso.

3.   Un osservatore è ammesso per un periodo massimo di tre anni, con possibilità di due proroghe di un anno subordinatamente all’approvazione dell’assemblea generale.

4.   Un osservatore che prevede una partecipazione duratura al consorzio, ma che non può diventare membro, può ottenere lo status di osservatore permanente subordinatamente all’approvazione dell’assemblea generale. Gli osservatori permanenti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri di cui all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 26, tranne il diritto di voto nell’assemblea generale.

Articolo 17

Sospensione dei diritti dei membri, degli osservatori e degli osservatori permanenti

1.   Se un membro risulta moroso nel versamento di contributi ai sensi dell’articolo 26 di importo pari o superiore all’ammontare dei contributi dovuti da tale membro per l’anno precedente, i suoi diritti di voto nell’assemblea generale sono automaticamente sospesi fino al pagamento dei contributi dovuti.

2.   Se un osservatore o un membro permanente risulta moroso nel versamento di contributi ai sensi dell’articolo 26 di importo pari o superiori all’ammontare dei contributi dovuti da tale osservatore o osservatore permanente per l’anno precedente, il suo diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea generale è automaticamente sospeso fino al pagamento dei contributi dovuti.

CAPO 4

GOVERNANCE

Articolo 18

Assemblea generale

1.   L’assemblea generale è l’organo direttivo di ERIC ACTRIS ed è composta da delegati dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori. Ogni membro, osservatore permanente o osservatore è rappresentato da un massimo di due delegati. I delegati sono nominati da un membro, da un osservatore permanente o da un osservatore. L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno ed è responsabile della direzione e supervisione generali di ERIC ACTRIS. L’assemblea generale elegge un presidente e un vicepresidente per un periodo di due anni, rinnovabile due volte. Ogni membro, osservatore permanente o osservatore informa per iscritto, senza ingiustificato ritardo, il presidente dell’assemblea generale di qualsiasi nomina o cessazione delle funzioni dei propri delegati. I delegati possono essere accompagnati da un massimo di due esperti aventi la sola funzione di fornire loro consulenza. Durante le riunioni gli esperti non esprimono opinioni a meno che non siano invitati a farlo dal presidente. L’assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

2.   Ogni membro dispone di un voto, integrato da un voto supplementare per i membri che contribuiscono ad almeno una struttura centrale ACTRIS e da un ulteriore voto per i membri che contribuiscono a più di tre diverse strutture centrali ACTRIS. Gli osservatori e gli osservatori permanenti partecipano alle riunioni dell’assemblea generale senza diritto di voto.

3.   L’assemblea generale è convocata e presieduta dal presidente. In sua assenza, è presieduta dal vicepresidente.

4.   Una riunione straordinaria dell’assemblea generale è convocata su richiesta di un terzo dei membri.

5.   Un membro può rappresentare non più di un altro membro. Il membro che si fa rappresentare ne informa il presidente per iscritto prima di qualsiasi riunione dell’assemblea generale.

6.   Le decisioni possono essere adottate anche tramite procedura scritta. Le modalità della procedura scritta sono stabilite nel regolamento interno adottato dall’assemblea generale.

7.   È necessario un quorum di due terzi dei membri e dei voti per organizzare una riunione valida. In caso di mancato raggiungimento del quorum, è convocata al più presto una seconda riunione, a seguito di un nuovo invito, con lo stesso ordine del giorno. Nella seconda riunione si considera raggiunto il quorum se è presente il 50 % dei membri e dei voti.

8.   In particolare l’assemblea generale:

 

decide, con voto unanime dei membri presenti alla riunione, in merito alla modifica dello statuto di ERIC ACTRIS;

 

fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, le decisioni sulle questioni seguenti richiedono a) la maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri presenti all'assemblea e b) la maggioranza del 60 % dei contributi associativi annui versati per l'ultimo esercizio finanziario chiuso:

(a)

approvazione del piano finanziario di ERIC ACTRIS;

(b)

approvazione del regolamento finanziario interno;

 

fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, le decisioni sulle questioni seguenti richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri presenti all'assemblea:

(a)

approvazione dei piani di lavoro e del bilancio annuali;

(b)

approvazione di regolamenti interni diversi dal regolamento finanziario interno;

(c)

contributi dei membri e degli osservatori permanenti;

(d)

liquidazione volontaria e scioglimento di ERIC ACTRIS;

(e)

approvazione dei conti annuali e della relazione di attività del precedente esercizio;

(f)

nomina del presidente e del vicepresidente;

(g)

nomina e revoca del direttore generale;

(h)

approvazione di nuovi membri, osservatori permanenti e osservatori e rinnovo dello status di osservatore;

(i)

destituzione di un membro o di un osservatore da parte dell’assemblea generale, escludendo il voto del membro interessato;

(j)

istituzione e soppressione di ulteriori organi consultivi non disciplinati dal presente statuto, nonché di comitati e gruppi di lavoro;

 

decide a maggioranza semplice:

 

in merito a qualsiasi altra questione.

Articolo 19

Direttore generale

1.   Il direttore generale è nominato dall’assemblea generale secondo una procedura da essa adottata. Il direttore generale è alle dipendenze di ERIC ACTRIS. Il direttore generale è il rappresentante legale di ERIC ACTRIS. Il direttore generale è responsabile dell’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale e garantisce che lo sviluppo scientifico e strategico di ACTRIS soddisfi le aspettative in materia di impatto socio-economico, sviluppo tecnologico e innovazione. Il direttore generale contribuisce attivamente alla costruzione della comunità e alla promozione delle relazioni esterne e dei partenariati strategici, oltre a supervisionare e coordinare le attività di ACTRIS. Il direttore generale rappresenta ERIC ACTRIS in tutti i contenziosi.

2.   Il mandato del direttore generale è di cinque anni. L’assemblea generale può rinnovare il mandato una volta.

3.   Il direttore generale ha sede presso la sede legale di ERIC ACTRIS ed è responsabile della gestione del personale e delle attività del medesimo, in conformità del bilancio e del regolamento interno di ERIC ACTRIS.

Articolo 20

Sede centrale

La sede centrale è il fulcro di ACTRIS, di cui coordina le operazioni e rende possibili i servizi. Essa sostiene le attività dell’assemblea generale, degli organi consultivi e dei comitati di ERIC ACTRIS.

Articolo 21

Comitato consultivo scientifico e per l’innovazione

1.   L’assemblea generale istituisce un comitato consultivo scientifico e per l’innovazione indipendente ed esterno. I membri di tale comitato sono nominati dall’assemblea generale.

2.   Il comitato consultivo scientifico e per l'innovazione:

a)

monitora la qualità scientifica e operativa di ERIC ACTRIS e delle attività dell’infrastruttura di ricerca distribuita;

b)

fornisce pareri e formula raccomandazioni per sviluppare ERIC ACTRIS e le attività dell’infrastruttura di ricerca distribuita;

c)

si riunisce e presenta le proprie raccomandazioni all’assemblea generale con cadenza almeno annuale.

Articolo 22

Comitato consultivo etico

1.   L’assemblea generale istituisce un comitato consultivo etico indipendente. I membri del comitato consultivo etico sono nominati dall’assemblea generale.

2.   Il comitato consultivo etico:

a)

fornisce pareri e formula raccomandazioni per sviluppare gli aspetti etici di ERIC ACTRIS e le attività dell’infrastruttura di ricerca distribuita;

b)

si riunisce e presenta raccomandazioni, ove necessario, all’assemblea generale e al direttore generale.

Articolo 23

Comitato finanziario

1.   L’assemblea generale istituisce un comitato finanziario e ne nomina i membri.

2.   Il comitato finanziario.

a)

sostiene l’assemblea generale su questioni relative alla gestione della pianificazione finanziaria;

b)

si riunisce e presenta le proprie raccomandazioni all’assemblea generale con cadenza annuale.

3.   Il comitato finanziario adotta il proprio regolamento interno, che è approvato dall’Assemblea generale.

Articolo 24

Altri organi, comitati e gruppi di lavoro

ERIC ACTRIS può istituire altri organi, comitati e gruppi di lavoro, se lo ritiene necessario, e definire il loro incarico e mandato.

CAPO 5

FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI

Articolo 25

Risorse finanziarie

Le risorse di ERIC ACTRIS comprendono quanto segue:

(a)

contributi dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori in base all’articolo 26 e all’allegato II;

(b)

sovvenzioni e donazioni;

(c)

altre risorse, alle condizioni ed entro i limiti approvati dall’assemblea generale.

Articolo 26

Contributi

1.   I contributi dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori sono calcolati in base alle regole e ai principi di base stabiliti nell’allegato II e descritti più dettagliatamente nel regolamento finanziario interno di ERIC ACTRIS.

2.   Prima di poter essere approvata dall’assemblea generale, qualsiasi modifica dei contributi deve essere approvata dai membri o dagli osservatori permanenti interessati dalla stessa.

Articolo 27

Principi di bilancio, conti e revisione contabile

1.   L’esercizio finanziario di ERIC ACTRIS inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.   ERIC ACTRIS è soggetto agli obblighi di legge del paese in cui ha sede legale per quanto concerne la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti. Norme più dettagliate sono fornite nel regolamento finanziario interno di ERIC ACTRIS.

3.   I conti di ERIC ACTRIS sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso. La relazione e il bilancio annuali sono trasmessi all’assemblea generale.

4.   Donazioni, doni e altri redditi proveniente da membri, osservatori permanenti, osservatori o terzi possono essere ricevuti previa approvazione dell’assemblea generale.

Articolo 28

Esenzioni da imposte e accise

1.   A norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nonché in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, si applicano esenzioni dall’IVA agli acquisti di beni e servizi effettuati da ERIC ACTRIS e dai membri dell’ERIC, quali definiti all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), e ai sensi dei capi 2 e 3 dello statuto, destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di ERIC ACTRIS, purché tali acquisti vengano effettuati esclusivamente per le attività non economiche di ERIC ACTRIS in linea con le sue attività. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR.

2.   Le esenzioni dalle accise a norma dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da ERIC ACTRIS destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte del medesimo, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di ERIC ACTRIS in linea con le sue attività e superino l’importo di 300 EUR.

3.   Gli acquisti effettuati dai membri del personale non sono coperti dalle esenzioni.

CAPO 6

VARIE

Articolo 29

Presentazione di relazioni alla Commissione europea

1.   ERIC ACTRIS pubblica una relazione annuale sulle attività, contenente in particolare i loro aspetti scientifici, operativi e finanziari. La relazione è approvata dall’assemblea generale e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche competenti entro i sei mesi successivi alla conclusione dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa disponibile al pubblico sul sito web di ERIC ACTRIS.

2.   ERIS ACTRIS informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle proprie funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 30

Lingua di lavoro

La lingua di lavoro di ERIC ACTRIS è l’inglese.

Articolo 31

Diritto applicabile

Il funzionamento interno di ERIC ACTRIS è disciplinato:

(a)

dal diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009, e dalle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo;

(b)

b) dalla legge dello Stato in cui ERIC ACTRIS ha sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente; e

(c)

dal presente statuto e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 32

Controversie

1.   I membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori di ERIC ACTRIS si adoperano per risolvere le controversie in via amichevole.

2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle controversie tra i membri, gli osservatori e gli osservatori permanenti riguardo a ERIC ACTRIS o tra questi ed ERIC ACTRIS, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.

3.   Alle vertenze tra ERIC ACTRIS e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale ERIC ACTRIS ha sede legale.

Articolo 33

Aggiornamenti e disponibilità dello statuto

Lo statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di ERIC ACTRIS nonché presso la sua sede legale.

Articolo 34

Disposizioni concernenti la costituzione

1.   La prima riunione dell’assemblea generale è indetta dallo Stato in cui ERIC ACTRIS ha sede legale il prima possibile dopo l’entrata in vigore della decisione della Commissione europea che lo istituisce.

2.   Prima della prima riunione e al più tardi quarantacinque giorni di calendario dopo l’entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce ERIC ACTRIS, lo Stato in questione notifica ai membri fondatori e agli osservatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di ERIC ACTRIS. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dallo Stato in questione.


ALLEGATO I

ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI PERMANENTI, DEGLI OSSERVATORI E DEI RISPETTIVI SOGGETTI RAPPRESENTANTI

Membri

Soggetti rappresentanti

Repubblica d’Austria

Ministero federale dell’Istruzione, della Scienza e della Ricerca (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung)

Regno del Belgio

Service public de programmation Politique scientifique (BELSPO) – Autorité fédérale

Departement Economie, Wetenscap en Innovatie (EWI) – Vlaamse overheid

Service public de Wallonie - Direction Générale opérationelle de l'Economie, de l'Emploi & de la Recherche (EER) - Région wallonne

Repubblica di Bulgaria

Ministero dell’Istruzione e delle scienze

Repubblica di Cipro

Viceministro della Ricerca, dell’innovazione e della politica digitale

Repubblica ceca

Ministero dell’Istruzione, della gioventù e dello sport

Regno di Danimarca

Agenzia danese per l’Istruzione superiore e la Scienza

Repubblica di Finlandia

Ministero dell'Istruzione e della cultura

Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

Repubblica francese

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Repubblica federale di Germania

Ministero federale per l’Ambiente, la conservazione della natura, la sicurezza nucleare e la protezione dei consumatori

Repubblica italiana

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Regno di Norvegia

Consiglio della ricerca della Norvegia

Repubblica di Polonia

Ministero dell’Istruzione e delle scienze

Romania

Ministero romeno della Ricerca, dell’innovazione e della digitalizzazione (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - RO)

Regno di Spagna

Ministero della Scienza e dell’innovazione

Regno di Svezia

Consiglio svedese di ricerca (VR)

Osservatori

Soggetti rappresentanti

Confederazione svizzera

Ufficio federale per l’Ambiente (FOEN)


ALLEGATO II

CONTRIBUTI DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI PERMANENTI E DEGLI OSSERVATORI PER IL FUNZIONAMENTO

Prefazione

Le risorse delle strutture nazionali di ACTRIS sono organizzate a livello nazionale e il loro finanziamento non è considerato un contributo di accoglienza aggiuntivo o un contributo associativo a ERIC ACTRIS o un contributo di accoglienza alle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS.

I paesi che ospitano le unità della struttura centrale sono responsabili del finanziamento della relativa costruzione in base alle rispettive disposizioni nazionali.

Il funzionamento delle strutture centrali che fanno parte di ERIC ACTRIS è finanziato in parte attraverso i contributi di accoglienza aggiuntivi da parte dei paesi ospitanti e in parte attraverso i contributi associativi, degli osservatori permanenti e degli osservatori di ERIC ACTRIS, come descritti di seguito.

Le operazioni delle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS sono finanziate in parte dai paesi ospitanti le strutture centrali tramite i contributi di accoglienza e in parte da ERIC ACTRIS mediante la riassegnazione dei contributi associativi secondo quanto descritto di seguito.

Il bilancio e le attività di ACTRIS saranno adattati in modo da corrispondere alle entrate.

Principi dei contributi

1.

I contributi annuali dei membri e degli osservatori permanenti sono costituiti dai contributi associativi e, se del caso, dai contributi di accoglienza e dai contributi di accoglienza aggiuntivi. I contributi annuali degli osservatori sono costituiti esclusivamente dai contributi associativi.

2.

I contributi associativi sono contributi in denaro a ERIC ACTRIS versati da tutti i membri, osservatori permanenti e osservatori e sono utilizzati da ERIC ACTRIS per contribuire al finanziamento dei costi annuali di funzionamento delle strutture centrali.

3.

Il contributo di accoglienza aggiuntivo è il sostegno fornito dai membri e dagli osservatori permanenti di ERIC ACTRIS per il funzionamento delle strutture centrali che fanno parte di ERIC ACTRIS, ospitate nel rispettivo paese.

4.

Il contributo di accoglienza è il sostegno fornito dai membri e dagli osservatori permanenti di ERIC ACTRIS per il funzionamento delle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS, ospitate nel rispettivo paese. I contributi di accoglienza sono versati come stabilito dal principio 6 e possono essere trasferiti interamente o in parte a ERIC ACTRIS per essere inoltrati alle rispettive istituzioni nel loro paese.

5.

Il livello concordato dei contributi di accoglienza e dei contributi di accoglienza aggiuntivi ammonta a circa il 70 % dei costi della struttura centrale. Il contributo di accoglienza o il contributo di accoglienza aggiuntivo massimo per le strutture centrali non può superare il 70 % del loro bilancio annuale e non deve rappresentarne meno del 50 %.

6.

I contributi di accoglienza e i contributi di accoglienza aggiuntivi possono essere forniti in contanti o in natura. Le regole per i contributi in denaro e in natura saranno definite nel regolamento interno.

7.

La quota dei costi annuali di funzionamento di ciascuna struttura centrale che non è coperta dal contributo di accoglienza o dal contributo di accoglienza aggiuntivo è finanziata da ERIC ACTRIS attraverso i contributi associativi dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori.

8.

I contributi associativi sono forniti esclusivamente in contanti.

9.

I contributi associativi a ERIC ACTRIS sono versati in euro.

10.

I contributi associativi annuali per gli osservatori permanenti e gli osservatori si basano sugli stessi principi dei contributi dei membri.

11.

I membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori che aderiscono a ERIC ACTRIS pagheranno il contributo annuale per l’anno di ingresso in misura proporzionale in base al mese di adesione.

12.

I contributi annuali per le organizzazioni intergovernative sono decisi dall’assemblea generale al momento dell’accettazione della loro candidatura a membri o osservatori.

13.

I contributi associativi si articolano in due categorie:

a)

sostegno generale a favore delle attività della sede e del centro dati, per la parte non coperta dai contributi di accoglienza o dai contributi di accoglienza aggiuntivi;

b)

sostegno operativo a favore delle attività dei centri di tematici per la parte non coperta dai contributi di accoglienza o dai contributi di accoglienza aggiuntivi.

I contributi associativi annuali sono calcolati in base all'equazione seguente e descritti dettagliatamente nel regolamento finanziario interno.

Equazione per la parte di sostegno generale e la parte di sostegno operativo:

per ogni membro/osservatore i (da 1 a N)

Contributo associativo (i) = Parte di sostegno generale (i) + Parte di sostegno operativo (i)

1.

Formula

2.

Formula

dove:

abbreviazioni: MC = contributi associativi, HO = sede centrale, DC = centro dati, TC = centro tematico, GNI = reddito nazionale lordo.

Parte MC di HO/DC/TC = 30 % dei costi operativi di HO/DC/TC

La capacità del TC è la capacità massima dichiarata dal medesimo, espressa sotto forma di numero massimo di NF alle quali può essere fornito un sostegno operativo

N.(i,j) è il numero di strutture nazionali nel paese i (da 1 a N) che riceveranno il sostegno operativo da parte del centro tematico j (da 1 a 6).

Impegni finanziari nei primi cinque anni

Il piano indicativo delle entrate e delle spese per il primo quinquennio di ERIC ACTRIS figura in appresso (tabella 1).

Per i primi cinque anni, i contributi associativi sono calcolati, secondo l'equazione di cui sopra, in base ai costi per incrementare le operazioni delle strutture centrali e al piano dei soci, degli osservatori permanenti e degli osservatori per l'integrazione delle strutture nazionali in ACTRIS. I contributi associativi che devono essere versati dai membri, dagli osservatori permanenti e dagli osservatori sono calcolati per i primi cinque anni e sono riportati nella tabella 2.

I contributi di accoglienza aggiuntivi annuali stimati per ERIC ACTRIS per i primi cinque anni sono riportati nella tabella 2. I contributi di accoglienza indicativi per le strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS sono riportati nella tabella 3.

Almeno un anno prima della fine del periodo iniziale di cinque anni, l'assemblea generale avvierà il processo decisionale sul successivo piano finanziario e sui contributi associativi.

Tabella 1

Piano delle entrate e delle spese di ERIC ACTRIS per i primi cinque anni

ENTRATE DI ERIC ACTRIS

2021

2022

2023

2024

2025

Contributo associativo

1 475 320

2 069 497

2 421 496

2 720 060

3 088 263

Contributo di accoglienza aggiuntivo

889 400

924 400

951 400

993 400

1 067 400

TOTALE

2 364 720

2 993 897

3 372 896

3 713 460

4 155 663


SPESE DI ERIC ACTRIS

2021

2022

2023

2024

2025

Sede centrale

1 158 895

1 209 290

1 241 027

1 302 089

1 402 081

Centro dati, parte dell’ERIC

78 312

78 312

82 312

82 312

86 312

Contributi associativi ridistribuiti alle strutture centrali, non facenti parte di ERIC ACTRIS

1 127 512

1 706 296

2 049 557

2 329 059

2 667 270

TOTALE

2 364 720

2 993 897

3 372 896

3 713 460

4 155 663


Tabella 2

Stima dei contributi associativi annui e dei contributi di accoglienza aggiuntivi versati a ERIC ACTRIS per i primi cinque anni

Paese

Contributo

2021

2022

2023

2024

2025

AUSTRIA

Contributo associativo

51 000

76 742

83 486

96 865

107 141

BELGIO

Contributo associativo

86 227

110 044

120 199

128 664

140 113

BULGARIA

Contributo associativo

48 581

61 336

66 783

72 739

80 954

CIPRO

Contributo associativo

66 946

78 713

83 726

89 401

96 941

REPUBBLICA CECA

Contributo associativo

57 901

83 624

90 523

103 485

113 181

DANIMARCA

Contributo associativo

43 568

57 853

63 477

70 246

93 649

FINLANDIA

Contributo di accoglienza aggiuntivo, HO

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Contributo di accoglienza aggiuntivo, DC

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Contributo associativo

83 769

109 163

153 669

180 067

211 134

FRANCIA

Contributo di accoglienza aggiuntivo, DC

34 500

34 500

34 500

34 500

34 500

Contributo associativo

210 698

262 706

294 487

315 407

347 968

GERMANIA

Contributo associativo

220 163

360 321

416 454

505 778

605 431

ITALIA

Contributo di accoglienza aggiuntivo, HO

111 000

146 000

169 000

211 000

281 000

Contributo di accoglienza aggiuntivo, DC

13 000

13 000

17 000

17 000

21 000

Contributo associativo

128 645

248 588

297 000

320 619

344 335

NORVEGIA

Contributo di accoglienza aggiuntivo, DC

23 700

23 700

23 700

23 700

23 700

Contributo associativo

66 247

81 318

87 587

95 014

104 688

POLONIA

Contributo associativo

74 690

101 707

121 326

142 714

169 500

ROMANIA

Contributo associativo

82 255

99 041

134 294

147 967

158 643

SPAGNA

Contributo associativo

145 271

175 830

190 798

204 847

223 905

SVEZIA

Contributo associativo

58 425

75 352

123 895

138 371

149 300

SVIZZERA

Contributo associativo

50 935

87 161

93 793

107 876

141 380

Totale contributi associativi

1 475 320

2 069 497

2 421 496

2 720 060

3 088 263

Totale contributi di accoglienza aggiuntivi

889 400

924 400

951 400

993 400

1 067 400


Tabella 3

Contributi di accoglienza annuali indicati, relativi sia all'attuazione che alle attività operative delle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS (parte non ERIC del centro dati e dei centri tematici). Tali contributi di accoglienza non fanno parte delle entrate e delle spese di ERIC ACTRIS presentate nella tabella 1

Paese

Contributo a favore di

2021

2022

2023

2024

2025

AUSTRIA

CIS, CREGARS

437 000

520 000

402 000

432 000

319 000

BELGIO

CREGARS

651 000

731 000

580 000

561 000

527 000

REPUBBLICA CECA

CAIS-ECAC

115 000

102 000

106 000

106 000

95 000

FINLANDIA

DC, CAIS-ECAC, CCRES, CiGas

1 714 000

788 000

772 000

802 000

833 000

FRANCIA

DC, CAIS-ECAC, CARS, CCRES, CiGas, CREGARS

2 644 000

2 261 000

2 430 000

2 144 000

1 915 000

GERMANIA

CAIS-ECAC, CARS, CIS, CCRES, CiGas, CREGARS

4 610 000

5 214 000

4 219 000

4 544 000

3 052 000

ITALIA

HO (*1), DC, CAIS-ECAC, CARS

2 675 000

3 497 000

940 000

956 000

1 198 000

NORVEGIA

DC

1 256 000

1 116 000

1 119 000

709 000

585 000

ROMANIA

CARS

105 000

255 000

265 000

272 000

282 000

SPAGNA

DC, CARS

380 000

400 000

407 000

414 000

398 000

SVIZZERA

CiGas

121 000

116 000

112 000

108 000

104 000

Totale contributi di accoglienza

14 708 000

15 000 000

11 352 000

11 048 000

9 308 000


(*1)  Il contributo di accoglienza dell'Italia comprende i contributi per la realizzazione dell'Unità HO nel 2021-2022.


ALLEGATO III

DEFINIZIONI

Ai fini del presente statuto si applicano le definizioni seguenti:

«ACTRIS»: infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia che produce dati di alta qualità che documentano i costituenti atmosferici a vita breve e i processi che portano alla loro variabilità in atmosfere naturali e controllate e integra, armonizza e distribuisce serie di dati, attività e servizi forniti da strutture centrali e strutture nazionali.

I «dati di ACTRIS» sono definiti nella politica dei dati di ACTRIS approvata e modificata dalle decisioni dell'assemblea generale.

«ACTRIS ERIC»: infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia istituita come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/20092.

«Struttura centrale»: un componente ACTRIS di livello europeo, una sede centrale, un centro dati o un centro tematico che offre servizi di dati o di ricerca ACTRIS e altri servizi agli utenti, nonché sostegno operativo alle strutture nazionali.

«Contributo a una struttura centrale»: un paese contribuisce a una struttura centrale se ospita parte della medesima o contribuisce alle attività di tale parte. Il contributo a una struttura centrale presuppone il versamento di contributi di accoglienza per il finanziamento della struttura centrale.

«Accordo di cooperazione»: un accordo tra ERIC ACTRIS e una struttura nazionale o tra ERIC ACTRIS e una struttura centrale che non fa parte di ERIC ACTRIS.

«Centro dati»: la struttura centrale responsabile della cura dei dati ACTRIS, della conservazione e della distribuzione dei dati, dei prodotti e degli strumenti a valore aggiunto nonché dell'hosting del portale dati ACTRIS.

«Sede centrale»: la struttura centrale responsabile del coordinamento e della rappresentanza di ACTRIS, nonché della facilitazione dell'accesso ai servizi di ACTRIS.

«Paese ospitante»: qualsiasi paese in cui è situata e gestita l'unità della struttura centrale.

«Contributo di accoglienza»: sostegno fornito dai membri o dagli osservatori permanenti per il funzionamento delle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS, ospitate nel rispettivo paese.

«Contributo di accoglienza aggiuntivo»: sostegno fornito dai membri e dagli osservatori permanenti di ERIC ACTRIS per il funzionamento delle strutture centrali che fanno parte di ERIC ACTRIS, ospitate nel rispettivo paese.

«Proprietà intellettuale»: la definizione che ne dà l'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979.

«Contributo associativo»: la somma di denaro che i paesi versano per aderire ad ERIC ACTRIS in qualità di membri, osservatori permanenti o osservatori.

«Struttura nazionale»: una piattaforma osservativa o esplorativa che ha un rapporto contrattuale con ERIC ACTRIS e che fornisce dati e/o accesso fisico/remoto ai suoi locali.

«Centro tematico»: una struttura centrale inclusa in ERIC ACTRIS o che ha un rapporto contrattuale con ERIC ACTRIS e che offre servizi e sostegno operativo per la garanzia di qualità/il controllo di qualità delle misure e dei dati (compresi gli strumenti di formazione, calibrazione, garanzia di qualità/controllo di qualità e lo sviluppo di procedure operative e di valutazione standard).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/22


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

3,50 % al 1o maggio 2023

Tassi di cambio dell'euro (2)

2 maggio 2023

(2023/C 156/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0965

JPY

yen giapponesi

150,70

DKK

corone danesi

7,4538

GBP

sterline inglesi

0,87868

SEK

corone svedesi

11,2915

CHF

franchi svizzeri

0,9841

ISK

corone islandesi

149,70

NOK

corone norvegesi

11,7620

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,587

HUF

fiorini ungheresi

371,98

PLN

zloty polacchi

4,5758

RON

leu rumeni

4,9305

TRY

lire turche

21,3508

AUD

dollari australiani

1,6371

CAD

dollari canadesi

1,4885

HKD

dollari di Hong Kong

8,6075

NZD

dollari neozelandesi

1,7654

SGD

dollari di Singapore

1,4646

KRW

won sudcoreani

1 470,32

ZAR

rand sudafricani

20,1460

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5791

IDR

rupia indonesiana

16 143,37

MYR

ringgit malese

4,8948

PHP

peso filippino

60,712

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,478

BRL

real brasiliano

5,4853

MXN

peso messicano

19,6703

INR

rupia indiana

89,7515


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/23


Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

(2023/C 156/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«Borzag pálinka»

N. UE: PGI-HU-02845

Inviato il 23.5.2022

1.   Nome da registrare

«Borzag pálinka»

2.   Categoria della bevanda spiritosa

9.

Acquavite di frutta

3.   Tipo di indicazione geografica

Indicazione geografica

4.   Descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa

Caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche

Ottenuta dalle bacche della sambuchella o sambuco lebbio (Sambucus ebulus), pianta nota colloquialmente come borzag in ungherese, la «Borzag pálinka»:

è limpida e generalmente incolore, sebbene i componenti colorati particolarmente forti della frutta possano trasferirsi al prodotto finale attraverso la distillazione e anche risultare in una tonalità giallo pallido durante la messa a riposo;

ha un tenore massimo di metanolo consentito di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore di cianuro di idrogeno non superiore a 7 g/hl di alcole a 100 % vol;

ha un carattere unico e particolarmente pronunciato, nonché gusto e aroma forti.

Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)

La «Borzag pálinka» ha un titolo alcolometrico superiore al 40 % vol, in quanto le sue caratteristiche aromatiche si sprigionano e si sviluppano adeguatamente a un titolo alcolometrico più elevato; ha un tenore di sostanze volatili non inferiore a 350 g/hl di alcole a 100 % vol, dovuto alla ricchezza aromatica della materia prima, la sambuchella, nel distretto di Nógrád.

Le note aromatiche tipiche della «Borzag pálinka» sono dolci (un piacevole sapore di cioccolato, frutta e miele), piccanti ed esprimono eventualmente un carattere vegetale (menta, erbe verdi, vaniglia, anice, ginepro). Possono essere inoltre presenti anche note di scorza d'arancia e marzapane provenienti dalle bacche.

5.   Definizione della zona geografica

L'area amministrativa del distretto di Nógrád.

6.   Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'ammostatura, la fermentazione, la distillazione e la messa a riposo della frutta proveniente dalla zona geografica delimitata devono avvenire in una distilleria situata in tale zona.

Le principali fasi della produzione della «Borzag pálinka» sono le seguenti:

1.

selezione e accettazione della frutta,

2.

ammostatura,

3.

fermentazione,

4.

distillazione,

5.

messa a riposo, stoccaggio.

6.

Produzione e trattamento della pálinka

6.1.   Selezione e accettazione della frutta

La frutta deve essere matura ed esente da bacche in decomposizione e impurità.

6.2.   Ammostatura

I grappoli di sambuchella devono essere diraspati e le bacche frantumate, senza però danneggiare il seme (riducendo così la possibilità di formazione di cianuro di idrogeno). La materia prima è poi trasferita direttamente in vasche di fermentazione (di acciaio inossidabile, eventualmente plastica).

In base alla consistenza della frutta, se le bacche sono secche, potrebbe essere necessario aggiungere acqua, per consentire il corretto andamento della fermentazione.

6.3.   Fermentazione

È consentito e raccomandato l'uso delle tecnologie più avanzate e di coadiuvanti (fermentazione controllata, lieviti di coltura, enzimi pectolitici). Il pH ottimale del mosto è compreso tra 2,8 e 3,5. Il mosto fermentato deve essere distillato il prima possibile, ma non oltre i 30 giorni successivi alla fermentazione. Se necessario, il mosto fermentato deve essere conservato a 10-22 °C.

6.4.   Distillazione

La «Borzag pálinka» può essere prodotta utilizzando qualsiasi impianto di distillazione disponibile sul mercato. Si può specificare che la distillazione è avvenuta in alambicco se la pálinka è stata prodotta utilizzando un impianto avente capacità massima di 1 000 litri con superficie di rame mediante almeno una doppia distillazione frazionata.

6.5.   Messa a riposo, stoccaggio

Dopo la raffinazione/distillazione la «Borzag pálinka» deve riposare in un locale al riparo dalla luce, a temperatura costante inferiore ai 20 °C e umidità moderata, per consentire alle fragranze e ai sapori complessi di amalgamarsi. La durata del periodo di messa a riposo deve essere almeno pari a 60 giorni. Durante questo periodo la pálinka non deve essere sottoposta a processi fisici o chimici.

6.6.   Produzione e trattamento della pálinka

Il titolo alcolometrico del distillato messo a riposo deve essere portato a un livello idoneo al consumo, aggiungendo acqua addolcita, di almeno 40 % V/V, in quanto le caratteristiche aromatiche della «Borzag pálinka» si sprigionano e si sviluppano adeguatamente a un titolo alcolometrico più elevato. (Dopo la diluizione il titolo alcolometrico può differire dal valore indicato sull'etichetta di ± 0,3 % V/V.)

Il grado di alcole idoneo al consumo deve essere determinato con molta attenzione, in più fasi, aggiungendo il 5-10 % di acqua alla volta nell'arco di diversi giorni, per evitare l'opalescenza e proteggere le componenti aromatiche.

7.   Norme specifiche in materia di confezionamento

8.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Oltre a quanto specificato nella normativa, l'etichettatura contiene i seguenti elementi:

«Földrajzi jelzés» [indicazione geografica] (separata dal nome);

il nome «Borzag pálinka», che deve comparire su tutte le etichette della bottiglia (sul davanti e/o sul retro e/o di lato).

9.   Descrizione del legame tra la bevanda spiritosa e la sua origine

Il legame tra la «Borzag pálinka» e la zona geografica si fonda sulle caratteristiche e la reputazione del prodotto.

La materia prima della «Borzag pálinka» è costituita dalle bacche della sambuchella (sambuco lebbio), noto in ungherese anche come borzag, provenienti dal distretto di Nógrád.

Borzag è l'originale nome popolare che gli ungheresi del distretto di Nógrád attribuiscono al Sambucus ebulus L., o sambuchella, (Pallas Nagylexikon: https://mek.oszk.hu/00000/00060/html/015/pc001524.html#10), il che dimostra chiaramente che la «Borzag pálinka» è originaria del distretto di Nógrád, in quanto la sambuchella è chiamata borzag solo in questa zona. Inoltre, nel suo libro sulla «Borzag pálinka», Sándor Póczos riferisce dell'esistenza di un distretto in Ungheria, ossia Nógrád, in cui la sambuchella (borzag) è ampiamente conosciuta e la preparazione della pálinka è accettata e considerata come un fatto naturale.

Il distretto di Nógrád è situato nella parte settentrionale dell'Ungheria, nel punto di incontro di quattro catene montuose (Börzsöny, Mátra, Cserhát e Karancs-Medves). Per quanto riguarda la topografia, la zona è formata da catene montuose sparse di origine vulcanica, alte 400-600 m, e foreste a macchie (che costituiscono circa il 40 % del territorio del distretto). La zona dispone di risorse idriche naturali scarse. Come confermato dagli studi, il suolo povero, acido e duro e le particolari condizioni climatiche (zone fresche, umide e ombreggiate) favoriscono la coltivazione del frutto. Le caratteristiche peculiari della sambuchella sono fortemente influenzate dal clima. Le condizioni ambientali fanno sì che la sambuchella coltivata nella regione sia molto ricca di glicosidi iridoidi di estere amaro (ebuloside, isosweroside), saponina, tannino, glicosidi cianogenetici, resina, olio essenziale e acidi organici. Il gusto amaro dei glicosidi iridoidi contribuisce considerevolmente al sapore di marzapane e al carattere piccante della «Borzag pálinka». Le bacche contengono anche un'alta percentuale di olio essenziale, zucchero, glicoside cianogenetico e pigmenti viola, il che spiega le note aromatiche dolci e la tonalità talvolta giallognola della pálinka messa a riposo.

Nel distretto di Nógrád la «Borzag pálinka» è prodotta da secoli. Tenuto conto delle tradizioni secolari, quasi tutte le distillerie commerciali del distretto di Nógrád producono la pálinka utilizzando la sambuchella. Solo in queste zone (distretto di Nógrád) la pianta è conosciuta con il nome di borzag; altrove è chiamata gyalogbodza [termine ungherese solitamente utilizzato per la sambuchella].

Come ricorda Zoltán Szerémy, nato a Nógrádmegyer nel 1861, questa pianta resistente e poco esigente si era diffusa nel distretto di Nógrád già a metà dell'ottocento: «[...] Ma la terra era più diligente e zelante dei suoi agricoltori. Su di essa cresceva spontaneamente un piccolo arbusto simile al sambuco.» (Zoltán Szerémy, Emlékeim a régi jó időkből [Ricordi dei bei tempi andati] pagg. 27-28, Színészek Szövetsége, Budapest, 1929).

La sambuchella è impiegata nella medicina popolare e per produrre marmellata. Inoltre era utilizzata ed è tuttora utilizzata per produrre la pálinka, in particolare nel distretto di Nógrád e più raramente nella regione abitata dai Palóc. Lo dimostra anche un articolo pubblicato nella Nógrád Megyei Hírlap [Gazzetta del distretto di Nógrád] intitolato «Forró az üst, forr a cefre» [La caldaia è calda, il mosto bolle] (21 settembre 2004, pag. 2), che cita i tre ingredienti principali della pálinka prodotta nella zona: le mele, le pere e, al terzo posto, le bacche di sambuchella (borzag).

Premi che conferma la reputazione della «Borzag pálinka»:

2012 – primo concorso nazionale per pálinka prodotta con frutti di bosco e selvatici – medaglia d'oro;

2013 – secondo concorso nazionale per pálinka prodotta con frutti di bosco e selvatici – medaglia d'oro;

2014 – terzo concorso nazionale per pálinka prodotta con frutti di bosco e selvatici – medaglia d'argento;

2015 – undicesimo concorso per vini e bevande spiritose dei Mátra – medaglia d'oro;

2016 – quarto concorso nazionale per pálinka prodotta con frutti di bosco e selvatici – medaglia d'oro;

2018 – Pálinka College – premio Fortissimus Spiritus;

2020 – concorso nazionale per pálinka e pálinka di vinacce – medaglia d'argento.

La «Borzag pálinka» è inoltre offerta nel migliore hotel a quattro stelle della regione come prodotto tipico del distretto di Nógrád.

Un numero sempre maggiore di produttori iscrive la «Borzag pálinka» al concorso nazionale annuale per pálinka prodotta con frutti di bosco e selvatici.

Sebbene la «Borzag pálinka» sia un prodotto affermato e conosciuto nel distretto di Nógrád, la documentazione scritta che ne dimostra la reputazione purtroppo è scarsa. Al fine di colmare questa carenza, la pubblicazione di Sándor Póczos intitolata Palócok pálinkája, a borzag [Borzag (sambuchella): la pálinka dei Palóc], pubblicata nel 2018, fornisce testimonianze storiche a sostegno della fama locale del prodotto. La pubblicazione include anche ricordi e descrizioni della «Borzag pálinka» forniti da diverse persone che vivono o sono originarie del distretto di Nógrád (chiamati anche «Palóc»).

Nel libro Sándor Póczos afferma che la reputazione della «Borzag pálinka» è legata alla zona geografica nel modo seguente: «C'è un altro aspetto importante che spiega la diffusione della sambuchella a Nógrád. È risaputo che se qualcosa non funziona da qualche parte, non sarà imposta là, in quanto non servirà a niente o semplicemente non produrrà il risultato desiderato. Poiché la materia prima era relativamente abbondante e non richiedeva particolari investimenti o attenzioni, è probabile che la produzione di “Borzag pálinka” sia stata tentata anche in altre zone del paese, ma senza alcun successo. Siccome all'epoca non esistevano differenze tecnologiche marcate nel processo di produzione dei distillati, la specificità della “Borzag pálinka” del distretto di Nógrád può essere dovuta solo a fattori ambientali. Possiamo giustamente supporre che sia l'affinità superiore alla media del territorio, del clima e, non da ultimo, dei Palóc a elevare la specialità della pálinka a un valore riconosciuto ben oltre il distretto».

Disciplinare – riferimento della pubblicazione

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  GU L 130 dell’17.5.2019, pag. 1.


3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/27


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 156/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Szabolcsi alma»

N. UE: PGI-HU-02852 — 22.6.2022

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Szabolcsi alma»

2.   Stato membro o paese terzo

Ungheria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'indicazione geografica protetta «Szabolcsi alma» può essere utilizzata per le mele destinate al consumo fresco delle varietà Gala, Jonathan, Jonagold, Golden Delicious, Red Delicious, Idared e Pinova della specie Malus domestica e delle loro varianti (mutanti/cloni) coltivate nella zona geografica delimitata con le caratteristiche qualitative specificate di seguito.

Le caratteristiche qualitative delle mele «Szabolcsi alma» sono le seguenti:

sono dolcemente acidule, con un gusto e un profumo rinfrescanti e una polpa croccante;

hanno un tenore di zucchero elevato: almeno 12° Brix per le Gala, le Red Delicious e le Idared, e almeno 13° Brix per le Jonathan, le Jonagold, le Golden Delicious e le Pinova, a seconda della varietà;

hanno una consistenza della polpa di almeno 5,5 kg/cm2.

Le caratteristiche qualitative relative alle dimensioni (forma, peso medio, diametro) e al colore della buccia, a seconda della varietà, sono mostrate nella tabella seguente:

Varietà

Dimensioni

Colore della buccia

Gala

Piccola, di forma sferica o appiattita

Peso medio: 150-170 g

Diametro: 65-85 mm

Quando è matura, il colore di base è giallognolo con colore di copertura rosso slavato e striature in alcune varianti.

Jonathan

Da media a piccola, di forma conica-sferica, leggermente costoluta, simmetrica

Peso medio: 120-130 g

Diametro: 65-75 mm

Quando è matura, il colore di base è verde giallognolo, con una buccia rosso vivo e striature ampie dal colore rosso scuro.

Jonagold

Grande, di forma sferica o leggermente conica, ben bilanciata, appena costoluta

Peso medio: 220-250 g

Diametro: 70-90 mm

Il colore di base è verde giallognolo e il 40-60 % della buccia è di colore rosso chiaro/rosso scuro.

Golden Delicious

Sferica o di forma tronco-conica leggermente allungata

Peso medio: 140-180 g

Diametro: 70-85 mm

Il colore di base è giallo verdolino, che diventa poi giallo.

Red Delicious

Medio grande o grande, di forma allungata, costoluta sopra il sepalo

Peso medio: 150-170 g

Diametro: 70-90 mm

Il colore di base è rosso scuro slavato e striato e l’intera superficie, leggermente striata, è di un rosso intenso luminoso.

Idared

Da media a grande, di forma sferica appiattita e lievemente costoluta

Peso medio: 170-220 g

Diametro: 70-95 mm

Il colore di base è rosso acceso, con colore di copertura slavato.

Pinova

Media, leggermente allungata, di forma conica

Peso medio: 150-180 g

Diametro: 65-85 mm

Il colore di base è giallo, con più della metà della superficie ricoperta o striata con un caratteristico colore vermiglio.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La «Szabolcsi alma» può essere coltivata e raccolta esclusivamente nella zona geografica specificata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L'IGP «Szabolcsi alma» deve essere indicata con caratteri più grandi di quelli di qualsiasi altra iscrizione sull'etichetta dell'imballaggio.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La «Szabolcsi alma» è coltivata e raccolta all'interno dei confini amministrativi della contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra la «Szabolcsi alma» e la zona geografica si basa sulla qualità.

La «Szabolcsi alma» si distingue dalle altre mele per le caratteristiche specifiche di cui al punto 3.2.

Le caratteristiche specifiche della «Szabolcsi alma» di cui al punto 3.2 sono il risultato dello stretto legame tra la zona geografica, le condizioni pedoclimatiche favorevoli della zona di produzione e le notevoli competenze dei coltivatori di mele.

Le condizioni del suolo della contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg sono ottimali per la produzione di mele. Il suolo e le condizioni topografiche e climatiche delle zone geografiche naturali della contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg hanno fatto sì che le mele e altre specie di frutta originarie di zone a clima temperato potessero essere coltivate in modo economicamente sostenibile nella contea (Pethő, 2005).

Nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg si trova la seconda pianura alluvionale più grande dell'Ungheria, che raggiunge un'altezza di 20-50 metri a partire dalla pianura alluvionale di Transtisza. Il tenore di humus (circa il 2 %) e l'alto contenuto di calcio del suolo chernozem che si è sviluppato sul terreno loess sabbioso sulle parti pianeggianti della pianura alluvionale, insieme al terreno con un leggero strato di limo depositato dagli affluenti del fiume Tibisco, sono ottimali per l'impianto dei meli.

Il numero di ore di sole è compreso tra 1 950 e 2 050, ossia circa 300-400 ore in più rispetto ai paesi a ovest e nord dell'Ungheria. Le condizioni climatiche della contea sono pertanto favorevoli alla produzione di mele. Oltre al sole, il clima è influenzato anche dalle masse d'aria oceaniche, continentali e mediterranee. Di conseguenza, a volte si registra la dominanza di un'influenza climatica oceanica e altre volte di una continentale.

La stagione vegetativa nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg inizia 6-8 giorni più tardi rispetto ad altre contee in Ungheria. Le estati sono moderatamente calde, con una temperatura media di 20-23 °C a luglio. Nei mesi autunnali, la temperatura media giornaliera è di 1-2 °C più bassa rispetto al resto del paese a causa del raffreddamento radiativo più elevato, il che consente di rallentare il processo di maturazione.

Le qualità interne e il gusto della «Szabolcsi alma» sono determinati principalmente da fattori ambientali durante la fase di maturazione: temperatura, luce del sole e umidità mattutina. L'umidità relativa dell'aria è di circa il 75 % durante i mesi estivi. A settembre, la maggiore umidità relativa ha un effetto estremamente benefico sulla colorazione del frutto e sulla velocità di maturazione. Il processo di maturazione della «Szabolcsi alma» è infatti più lento, consentendo al frutto di assimilare più sostanze nutritive. Di conseguenza, la «Szabolcsi alma» ha un elevato tenore di zucchero: almeno 12° Brix per le Gala, le Red Delicious e le Idared, e almeno 13° Brix per le Jonathan, le Jonagold, le Golden Delicious e le Pinova, a seconda della varietà. È l'elevato tenore di zuccheri che conferisce alla «Szabolcsi alma» il suo carattere dolcemente acidulo.

A settembre, le giornate calde, l'umidità relativa elevata e il raffreddamento notturno, insieme alla formazione di rugiada mattutina, contribuiscono in modo significativo alla colorazione accesa della «Szabolcsi alma» e allo sviluppo di un'elevata acidità e di aromi, dando vita al conseguente sapore dolcemente acidulo.

Per via dell'elevato contenuto di calcio nel suolo, anche la polpa del frutto presenta un tenore di calcio più elevato che porta la «Szabolcsi alma» ad avere una polpa croccante con una consistenza di almeno 5,5 kg/cm2.

Oltre a disporre di una zona di produzione ideale, i coltivatori nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg traggono vantaggio dalle competenze derivanti dall'esperienza accumulata nel corso dei secoli, con un impatto positivo sulla produzione della «Szabolcsi alma». Le competenze per la produzione della «Szabolcsi alma» sono tramandate di generazione in generazione nella zona geografica delimitata.

Fondamentale per le caratteristiche di cui al punto 3.2 è la conoscenza aggiornata dei produttori in materia di varietà, utilizzo di materiali di moltiplicazione certificati e coltivazione di mele. Il centro di ricerca di Újfehértó dell'Istituto di ricerca sulla coltivazione delle piante ornamentali e da frutto offre da oltre 70 anni il proprio contributo in tal senso, tramite il mantenimento delle varietà, la produzione di materiale di moltiplicazione certificato e la consulenza di esperti. Il centro di ricerca si occupa della ricerca relativa all'area di produzione della «Szabolcsi alma», alla registrazione degli alberi da frutto, alla coltivazione e allo studio fisiologico delle varietà di mele nonché allo sviluppo di metodi di certificazione delle varietà.

La produzione di frutta vanta una tradizione secolare nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli. Ciò è testimoniato dalle opere del famoso viaggiatore ottomano, Evliya Çelebi, che nei volumi in cui descrive i suoi viaggi in Ungheria tra il 1660 e il 1666 menzionava l'abbondanza dei frutteti a Szabolcs, la ricchezza dei coltivatori e i frutti estremamente saporiti. Menzionava inoltre la produzione di una tale abbondanza di frutta nella zona da poter offrire un'ampia fonte di sostentamento per gli eserciti invasori ottomani.

Dopo la seconda guerra mondiale, è stato avviato un grande schema di piantagione, con la conseguente creazione di quasi il 50 % delle piantagioni di mele del paese nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg, che rappresentano più della metà della produzione nazionale.

La reputazione della coltivazione di mele ungheresi si fonda sulla «Szabolcsi alma». Il nome «Szabolcsi alma» è associato a un marchio di alta qualità. (T. Szabó – Zs. Csoma 2001).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/31


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 156/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Sidra da Madeira»

N. UE: PGI-PT-02641 — 14.10.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Sidra da Madeira»

2.   Stato membro o paese terzo

Portogallo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

«Sidra da Madeira» è la bevanda ottenuta dalla fermentazione del succo naturale spremuto dalla frutta fresca delle varietà di mele (Malus domestica Borkh.) tradizionali e di altro tipo, nonché talvolta da miscele di mele e pere (Pyrus communis L.) coltivate esclusivamente sull'isola di Madeira. È ottenuta secondo metodi di produzione tradizionali o specifici dell'isola.

Si tratta di un sidro naturale prodotto esclusivamente fermentando il succo ottenuto mediante taglio, macinazione, pigiatura e pressatura di mele coltivate localmente e talvolta di pere, il che significa che il suo contenuto di zucchero e anidride carbonica è di origine puramente endogena. Esiste anche la varietà di sidro naturale gassato, con un'effervescenza totale o parziale data dall'aggiunta di anidride carbonica.

In termini generali, ha le caratteristiche seguenti: titolo alcolometrico minimo di 5 % (in volume a 20 °C); tenore di zucchero fermentescibile inferiore a 15 g/l; acidità totale minima (in acido malico) di 3 g/l e fino a 10 g/l; acidità volatile massima (espressa in acido acetico) di 1,8 g/l e un tenore totale massimo di anidride solforosa (espressa in SO2) pari a 200 mg/l.

A seconda della combinazione di specie e varietà di frutta utilizzate, il «Sidra da Madeira» può essere di un colore che varia dal giallo limone brillante al giallo paglierino con tinte aranciate e presenta un aspetto cristallino se filtrato o qualche sedimento se non filtrato.

Ha un aroma fresco e autentico, rivelando un carattere fruttato di intensità medio-forte, con note marcate di mela verde, mela matura, cotogno e/o agrumi, formando un insieme equilibrato e piacevole.

Di solito è fermo, con un gusto leggero e non molto dolce che sviluppa un equilibrio armonioso tra asprezza e amarezza, con un richiamo finale asciutto. Si distingue per un forte aroma e sapore di mela e per la freschezza che deriva dalla sua notevole acidità.

È venduto come sidro in bottiglia o come sidro confezionato in contenitori idonei (botti o damigiane) per la vendita a imprese del settore alimentare e per la vendita al dettaglio al consumatore finale.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le varietà tradizionali utilizzate per produrre il «Sidra da Madeira» sono le mele «Barral», «Cara-de-dama», «Branco», «Bico de melro», «Da Festa», «Domingos», «Da Ponta do Pargo», «Calhau», «Focinho de rato» e «Vime» e in alcuni casi le pere «Do Santo» e «Tenra de São Jorge».

Grazie all'antica pratica degli agricoltori di Madeira di moltiplicare e condividere il materiale genetico degli alberi e dei frutti con le migliori caratteristiche per il consumo allo stato fresco e/o la produzione di sidro, è possibile continuare a ottenere altre varietà coltivate di mele e pere, in particolare le mele «Baunesa», «Camacha», «Espelho», «Parda», «Rajada», «Reineta Tenra da Camacha», «Santa Isabel», «Ázimo», «Amarelo», «Amargo», «Camoesa», «De vinho», «Ouro», «Pevide», «Rajado», «Rijo», «Riscado» e «Serra» e le pere «Santa Isabel ou de Santana», «São João», «Curé» e «Pardas»; queste ultime sono utilizzate, anche se in misura minore, nei lotti destinati alla produzione del «Sidra da Madeira».

Poiché alcuni produttori hanno cercato, sin dall'inizio, di diversificare i loro frutteti con varietà esotiche per il consumo allo stato fresco, come le mele «Golden», «Fuji», «Starking», «Royal Gala» e «Reineta» e la pera «Rocha», molte delle quali erano già state scoperte sull'isola da Vieira Natividade nel 1947, anche questi frutti possono essere utilizzati nella produzione del «Sidra da Madeira» se sono disponibili nell'azienda o sono stati coltivati esclusivamente sull'isola.

La miscela o «miscelazione» di questa ampia gamma di varietà di mele e pere, tradizionali e di altro tipo, che possono essere più o meno aspre, amare o dolci e sono coltivate sull'isola, è ciò che dà vita alla ricchezza di colori, aromi e sapori e all'acidità rinfrescante che contraddistingue il «Sidra da Madeira» prodotto in varie località dell'isola dai vari produttori.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di lavorazione del sidro, dalla produzione della materia prima, l'estrazione del succo naturale e la fermentazione, fino all'invecchiamento e alla conservazione, hanno luogo sull'isola di Madeira.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L'imballaggio del «Sidra da Madeira» in bottiglie o contenitori idonei (botti o damigiane) per la vendita al dettaglio al consumatore finale avviene sull'isola di Madeira al fine di garantire che i colori, gli aromi e i sapori specifici di questo sidro naturale (a volte gassato) siano conservati, evitando qualsiasi ossidazione o contaminazione che possa compromettere le sue caratteristiche organolettiche e al fine di assicurare la piena tracciabilità del prodotto.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L'isola di Madeira.

5.   Legame con la zona geografica

La domanda di registrazione del «Sidra da Madeira» è basata sul legame tra il colore, le caratteristiche relative all'aroma e al sapore e la marcata acidità e, in primo luogo, l'ampia gamma di combinazioni di frutti provenienti da varietà di mele e pere, tradizionali e di altro tipo, che sono coltivate esclusivamente sull'isola di Madeira e utilizzate per produrlo e, in secondo luogo, le condizioni pedoclimatiche nelle località in cui viene coltivata la frutta fresca. Anche l'ottima reputazione del «Sidra da Madeira» e la sua importanza nelle varie località dell'isola dove viene prodotto contribuiscono a tale legame.

Specificità del prodotto

Ciò che contraddistingue il «Sidra da Madeira» è il fatto di essere un sidro naturale (a volte gassato) con una vasta gamma di colori, aromi e sapori e una spiccata acidità, che lo ha reso molto popolare tra i consumatori ed è il risultato della fermentazione del succo naturale pressato da diverse «miscele» o combinazioni di frutta fresca di varietà di mele e talvolta di pere, tradizionali e di altro tipo, che vengono coltivate e raccolte in frutteti piantati in varie località dell'isola di Madeira con microclimi più temperati e terreni più acidi, da cui il frutto trae le sue specifiche caratteristiche organolettiche.

È anche molto conosciuto dai produttori e dai consumatori perché è sempre stato molto importante per gli abitanti delle località dell'isola dove ci sono le condizioni favorevoli alla coltivazione della frutta fresca da cui è prodotto, dove è stato sviluppato il metodo più tradizionale di produzione del sidro e dove sono state introdotte nuove pratiche autorizzate per questo tipo di bevanda al fine di migliorarne e differenziarne la produzione. Ogni anno, in tali località si svolgono festival ed eventi folcloristici per promuovere il «Sidra da Madeira», nonché le mele e le pere da cui è prodotto.

Specificità della zona geografica

Fattori naturali. Madeira è un'isola vulcanica nella regione subtropicale del nord Atlantico. Ha un profilo molto irregolare, con montagne ripide separate da valli profonde, da cui nasce una catena montuosa centrale che si estende da est a ovest, perpendicolare ai venti dominanti, con altitudini di oltre 1 200 m. Grazie alla sua posizione geografica, il clima a Madeira è mite con lievi fluttuazioni di temperatura, tranne sui pendii, dove le temperature sono più basse. Il terreno montuoso dell'isola e l'esposizione agli alisei hanno prodotto un'ampia varietà di microclimi; il lato meridionale è soleggiato e riparato, mentre il lato nord è ombreggiato, più fresco e umido.

Le caratteristiche dei suoli basaltici dominanti cambiano con l'aumento dell'altitudine e il conseguente cambiamento del clima, che diventa più umido e freddo. Questo è il motivo per cui la frutta utilizzata per produrre il «Sidra da Madeira» è coltivata soprattutto in zone dell'isola con microclimi più temperati e umidi – principalmente ad altitudini superiori a 400 m sul lato sud e 300 m sul lato nord – dove si trovano in particolare terreni cambisol e andosol da semi-acidi ad acidi, con buona aerazione e drenaggio.

Fattori umani. Tra gli alberi da frutto introdotti dai primi coloni portoghesi nel 1420 vi erano numerose varietà di mele e pere importate dal Portogallo, che trovarono condizioni di crescita ideali nelle zone con microclimi più temperati e terreni argillosi prevalentemente sabbiosi con acidità medio-alta.

Si ritiene che la produzione del «Sidra da Madeira» sia iniziata non appena i frutteti iniziarono a dare abbastanza frutti per il consumo e la lavorazione. Ciò è avvalorato dai resoconti del cronista Gomes Eanes de Zurara (1410-1474) e da altri documenti che indicano che il «vino di mele» era presente tra i rifornimenti che le flotte portoghesi avrebbero caricato dall'isola di Madeira a partire dalla metà del XV secolo.

È inoltre noto che, dall'inizio del XVII secolo, il «vino di mele» veniva prodotto insieme al vino di Madeira utilizzando le stesse presse e, in alcuni casi, veniva persino utilizzato per adulterarlo, fino a quando, all'inizio del XX secolo, venne introdotto il divieto di produrre vino dalle mele per ottenere il falso vino di Madeira. In seguito a tale divieto, i produttori locali iniziarono a fermentare il succo di mela per produrre «una nuova bevanda», che inizialmente chiamarono «cidra» o «sidra» e successivamente «Sidra da Madeira», per distinguerlo dal sidro prodotto altrove.

L'agronomo João da Mota Prego (1859-1931) pubblicò un articolo nel 1906, descrivendo i metodi da utilizzare per «produrre il sidro di Madeira» e invitando i produttori locali ad avviare la produzione di sidro; in tal modo ha dato un contributo significativo allo sviluppo della bevanda e molti produttori seguono ancora oggi le sue raccomandazioni. Inoltre, nel descrivere lo sviluppo della coltivazione della frutta a Madeira nel 1947, l'agronomo Vieira Natividade (1899-1968) ha mappato l'ampia gamma di varietà di mele e pere sull'isola e ha identificato i comuni dove continuava a essere tramandata la tradizione della produzione di sidro.

La facilità con cui si diffondono le pomacee e la pratica tradizionale di Madeira di moltiplicare e condividere il materiale genetico dei frutti che presentano le migliori caratteristiche hanno portato alla nascita di numerose varietà tradizionali di mele e pere che derivano da quelle inizialmente importate dai portoghesi e, in seguito, dai britannici che vivevano sull'isola tra il XVI e il XVIII secolo. Tali varietà sono state selezionate e conservate in diverse parti dell'isola; quelle che si adattavano meglio alle condizioni pedoclimatiche locali e davano i migliori frutti per il consumo allo stato fresco e per la produzione del sidro sono state mantenute e successivamente riprodotte per innesto e piantate in altre parti dell'isola con caratteristiche simili.

Nel corso dei secoli, tale pratica ha permesso non solo lo sviluppo delle principali varietà tradizionali di pomacee, ma anche la più recente introduzione di varietà esotiche di mele e pere, che sono coltivate e raccolte nei frutteti di Madeira. Tali varietà sono anche caratterizzate da un'acidità notevole e sono utilizzate da alcuni produttori per produrre i propri sidri, che sono ottenuti utilizzando metodi di produzione tradizionali o specifici sviluppati in diverse località dell'isola.

Per lungo tempo, il consumo del «Sidra da Madeira» era limitato ai luoghi in cui veniva prodotto, poiché era consumato soprattutto dai produttori e dalle loro famiglie. Negli ultimi anni la situazione è cambiata, con un aumento significativo delle vendite nei ristoranti e nei bar del mercato regionale, nonché un incremento delle vendite dirette ai consumatori finali nei mercati e fiere locali e in occasione di festival o eventi folcloristici organizzati per promuovere il sidro e le mele da cui è prodotto.

L'interesse per la tradizione e la qualità di questo prodotto ha portato, a metà del 2016, alla creazione dell'Associazione dei produttori di sidro di Madeira, che riunisce circa 30 produttori di sidro con l'obiettivo di promuovere e tutelare la qualità e l'autenticità del «Sidra da Madeira», incentivando la ricerca e pubblicizzando il prodotto.

Legame tra la zona geografica e le caratteristiche e la reputazione del prodotto

Le caratteristiche pedoclimatiche specifiche delle località dell'isola, che hanno favorito l'adattamento e l'impianto di frutteti e singoli alberi di una vasta gamma di varietà di mele e pere, conferiscono ai frutti un'acidità unica e caratteristiche sensoriali distintive, che, a seconda della combinazione dei frutti utilizzati per produrlo, vengono anche trasmesse al «Sidra da Madeira» in misura maggiore o minore.

Grazie alle caratteristiche di colore, aroma e sapore del «Sidra da Madeira», che derivano dalle caratteristiche specifiche delle «miscele» o delle combinazioni di frutti di varietà di mele e talvolta di pere, tradizionali e di altro tipo, che sono utilizzate per produrlo, nonché alla sua notevole acidità, che è principalmente il risultato delle condizioni pedoclimatiche delle località in cui il frutto viene coltivato, il «Sidra da Madeira» ha vinto numerosi premi nazionali, come il «Concurso Nacional de Cervejas e Sidras Tradicionais Portuguesas» (Premio nazionale di birra e sidro portoghesi tradizionali) e il «Great Taste – Portugal». Tuttavia ha sviluppato la sua eccellente reputazione grazie ai consumatori locali e, in misura sempre maggiore, grazie ai turisti che visitano l'isola.

I documenti storici che testimoniano l'importanza della produzione del «vino di mele», «cidra», «sidra» e «Sidra da Madeira» negli ultimi 600 anni hanno portato i produttori locali ad affermare che il sidro è stato prodotto sull'isola fin dai primi insediamenti, nelle zone dove le condizioni sono più adatte per piantare i frutteti da cui nascono i frutti. Ecco perché la consolidata tradizione di produrre e consumare sidro è diffusa in tutta l'isola, ma soprattutto a São Roque do Faial – Santana, Santo António da Serra – Machico, Camacha – Santa Cruz, Jardim da Serra – Câmara de Lobos, Ponta do Pargo – Calheta e Prazeres – Calheta, dove, a causa della particolarissima rivalità tra le comunità dell'isola, si svolgono ogni anno eventi folcloristici e socioculturali per promuovere la produzione e il consumo del «Sidra da Madeira».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/cat/bebidas-espirituosas/outras-bebidas/1084-sidra-da-madeira-igp


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/35


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 156/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«VORARLBERGER ALPKÄSE»

N. UE: PDO-AT-1413-AM01 – 5.4.2022

DOP (X) IGP ()

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Vorarlberger Alpwirtschaftsverein, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz, Austria

Tel. +43 5574400350

Fax +43 5574400600

E-mail: fritz.metzler@lk-vbg.at

L'indirizzo originario dell'associazione è cambiato ed è stato ora rettificato di conseguenza. Il richiedente rappresenta gli interessi dei produttori del «Vorarlberger Alpkäse» DOP e ha quindi un interesse legittimo a richiedere le modifiche del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Austria

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro (modifica ai riferimenti del servizio competente, denominazione del gruppo richiedente originario, organismo di controllo, condizioni nazionali, modifiche redazionali)

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

L'esperienza acquisita nella gestione degli aspetti pratici della denominazione protetta, da quando ne è stata concessa la protezione, impone di modificare il disciplinare come indicato nella domanda al fine di descrivere in maggiore dettaglio tutte le condizioni importanti per la produzione e la commercializzazione, ivi incluse le varie fasi di produzione, e garantire la qualità del «Vorarlberger Alpkäse» DOP.

Il disciplinare precedente, costituito da vari documenti e allegati distinti, è stato accorpato in un unico documento, rivisto e aggiornato allo scopo di fornire una descrizione più chiara delle condizioni, in particolare quelle riguardanti il metodo di produzione e la prova dell'origine, contribuendo così a preservare la qualità del «Vorarlberger Alpkäse» DOP.

Più precisamente, le modifiche concernono quanto indicato di seguito.

1.   Descrizione del prodotto

Il testo al punto 5, lettera b) (Descrizione), del disciplinare è stato inserito al punto 4.2. (Descrizione) che, a sua volta, è stato suddiviso in due punti: 4.2.1. (Generalità) e 4.2.2. (Caratteristiche). Il testo originario è stato reso più dettagliato e strutturato. Il contenuto di grasso nella sostanza secca è stato soppresso. Il peso delle singole forme di formaggio è stato aumentato e fissato a 40 kg (anziché 35 kg) e il periodo minimo di maturazione è stato fissato a tre mesi (anziché 3-6 mesi).

Il punto 5, lettera b), del disciplinare:

«Formaggio a pasta dura a base di latte crudo naturale (non termizzato, non sterilizzato per centrifugazione, non pastorizzato, senza conservanti o stabilizzanti, senza additivi chimici, senza caglio geneticamente modificato) ottenuto da bovini lasciati pascolare in alpeggio e in pascoli prealpini/intermedi, con crosta asciutta, granulosa, di colore da giallo-brunastro a marrone. Il formaggio ha una consistenza da soda a malleabile, è di colore avorio e presenta generalmente un'occhiatura con buchi della dimensione di un pisello. Il contenuto di grasso nella sostanza secca è superiore al 45 %. Le forme hanno un peso non superiore a 35 kg. Il gusto è delicato e aromatico e diventa pungente col passare del tempo.

Il periodo minimo di stagionatura è compreso tra 3 e 6 mesi, con possibili differenze in termini di proprietà (assenza di crepe, buchi più piccoli).»

è così riformulato:

«4.2.   Descrizione

4.2.1.   Generalità

Il “Vorarlberger Alpkäse” è un formaggio a pasta dura che viene prodotto negli alpeggi e nei pascoli prealpini/intermedi della zona delimitata con latte d'alpeggio crudo non trattato di vacche nutrite senza insilati, adatto alla produzione di formaggio a pasta dura. Le singole forme di formaggio hanno un peso non superiore a 40 kg e sono sottoposte a stagionatura per almeno tre mesi.

4.2.2.   Caratteristiche

Il formaggio presenta una crosta asciutta, granulosa, di colore da giallo brunastro a marrone e una consistenza da soda a morbida. La pasta è di colore avorio. La fetta presenta un'occhiatura rada ma distribuita in modo uniforme, con buchi di forma rotonda, da opachi a lucidi, più o meno della dimensione di un pisello. Generalmente i buchi sono di forma rotonda e della dimensione di un pisello. Il gusto è delicato e diventa pungente col passare del tempo.

Le caratteristiche descritte possono essere più o meno pronunciate a seconda del grado di maturazione: ciò non influenza né altera l'immagine complessiva del “Vorarlberger Alpkäse”.

Il “Vorarlberger Alpkäse” può essere commercializzato in porzioni di diverse dimensioni.»

Motivi

I termini «il contenuto di grasso nella sostanza secca è superiore al 45 %» sono stati soppressi senza essere sostituiti, in quanto alla luce delle vigenti disposizioni di legge non risultano necessari. La formulazione, in parte già contenuta nel disciplinare e in parte aggiunta, è diventata più accurata al fine di chiarire e completare la descrizione del prodotto, fornendo all'organismo di controllo parametri del prodotto più precisi e affidabili attraverso i quali garantirne la qualità. Anche il periodo minimo di stagionatura è stato definito con maggiore precisione e quindi chiarito.

La situazione del mercato e delle vendite, che evidenzia un orientamento verso formaggi maturati più a lungo, impone una maggiore tolleranza in termini di altezza dello stampo e peso delle singole forme di formaggio. Alla luce di ciò, il peso è stato portato a un massimo di 40 kg. La modifica non ha alcuna incidenza o influenza negativa sulla qualità del «Vorarlberger Alpkäse».

2.   Prova dell’origine

Le precedenti spiegazioni relative alla storia del prodotto di cui al punto 5, lettera d) (Prova dell'origine), del disciplinare originario, che dovevano figurare in tale punto al momento del riconoscimento della denominazione in questione, sono state ora spostate al punto 4.6. (Legame con la zona geografica). Al loro posto sono state inserite, al punto 4.4. (Prova dell'origine) del disciplinare modificato, disposizioni specifiche per il settore volte a garantire la tracciabilità:

«L'associazione richiedente mantiene un registro dei produttori in cui è elencata ogni “Sennalpe” (malga) della zona geografica che produce il “Vorarlberger Alpkäse”, unitamente al nome dell'alpeggio e all'indirizzo di contatto. Per essere inserita nel registro, la “Sennalpe” deve presentare una domanda specifica all'associazione richiedente.

Il trasporto ulteriore del latte utilizzato, da una casera riconosciuta a un'altra casera riconosciuta, all'interno della zona delimitata, è ora consentito. La quantità di latte trasportata dev'essere documentata mediante bolla di consegna al fine di garantirne la tracciabilità.

Per assicurare la tracciabilità del “Vorarlberger Alpkäse” al di fuori delle catene di approvvigionamento, l'associazione richiedente rilascia, su richiesta, un marchio di caseina che riporta un numero di serie.

Il marchio di caseina da utilizzare reca le seguenti diciture:

“G.U.-VBG

ALPKÄSE

XXXXXX”

Prima della pressatura, su ogni forma di formaggio prodotta la Sennalpe deve apporre il marchio di caseina recante il numero di serie e registrarlo nel rapporto di produzione giornaliero. Nel rapporto sono documentati anche la data di produzione, la quantità di latte trasformato, la temperatura di riscaldamento e il numero di formaggi prodotti nel giorno specifico. Il rispetto del periodo di stagionatura può essere verificato risalendo al lotto/alla documentazione di produzione. La stagionatura e la conservazione del formaggio possono avere luogo anche in apposite cantine regionali ad altitudini inferiori, all'interno della zona delimitata.

Per i formaggi “Vorarlberger Alpkäse” venduti, la Sennalpe deve conservare la documentazione che ne consente la tracciabilità (ad esempio, bolle di consegna/lotti).»

Motivi

Poiché il disciplinare era ad oggi privo di disposizioni in merito alla prova dell'origine, si è ritenuto opportuno includervi al punto 4.4. (Prova dell'origine) informazioni sulla tracciabilità del prodotto. Ora il disciplinare contiene disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità. Inoltre, sempre al punto 4.4., è stata spostata una parte di testo che figurava prima al punto 5, lettera h) (Etichettatura). Il motivo per cui in futuro dovrà essere consentito il trasporto ulteriore del latte utilizzato da una casera riconosciuta a un'altra casera riconosciuta all'interno della zona delimitata risiede nel fatto che, considerato lo stato attuale della tecnologia, questa pratica non è più pregiudizievole per la qualità del «Vorarlberger Alpkäse» DOP e garantisce la produzione del formaggio stesso. La decisione si è resa necessaria a fronte di una difficoltà di reperimento del personale che diventa sempre più marcata a causa dell'estrema intensità del lavoro e per le conseguenti incertezze riguardo alla possibilità di mantenere in vita la produzione del formaggio d'alpeggio nelle nostre malghe. La quantità di latte trasportata dev'essere documentata.

3.   Zona geografica

Il punto 5, lettera c), del disciplinare:

«Le zone che comprendono gli alpeggi e i pascoli prealpini/intermedi della provincia austriaca del Vorarlberg. Le aziende d'alpeggio ufficialmente riconosciute si trovano ad altitudini comprese tra 1 000 e 1 800 m sopra il livello del mare e sono attive solo nei mesi estivi nell'ambito della transumanza alpina.»

e la cartina dell'Austria inserita in via aggiuntiva

sono modificati nel modo seguente:

«4.3.   Zona geografica

Il “Vorarlberger Alpkäse” è prodotto nella provincia del Vorarlberg ad altitudini comprese tra 1 000 e 1 800 m sopra il livello del mare. Le aziende d'alpeggio ufficialmente riconosciute sono attive solo nei mesi estivi nell'ambito della transumanza alpina.»

Cartina altimetrica della zona geografica delimitata:

Motivi

Il testo è stato ridotto. Il requisito del disciplinare che riguarda le aziende d'alpeggio ufficialmente riconosciute è inserito al punto 4.5. (Metodo di produzione) (più precisamente al punto 4.5.1. (Materia prima — latte)). È stata inoltre aggiunta una nuova cartina della zona geografica delimitata che ora contiene anche le informazioni relative all'altitudine sul livello del mare. Ciò non modifica la delimitazione della zona geografica.

4.   Metodo di produzione

Il testo originario del punto 5, lettera e) (Metodo di produzione), del disciplinare è stato formulato in modo più preciso e distribuito tra i punti 4.5.1. (Materia prima — latte), 4.5.2. (Produzione) e 4.5.3. (Competenze — conoscenze legate alla produzione).

Il punto 5, lettera e), del disciplinare:

«Il latte crudo, senza insilati, adatto alla produzione di formaggi a pasta dura, ottenuto sulle Alpi da mandrie di vacche ufficialmente controllate, non termizzato, non pastorizzato, non sterilizzato per centrifugazione, viene lavorato in loco senza essere sottoposto a trasporto o stoccaggio intermedio. Il latte munto la sera è trasferito immediatamente in contenitori più piccoli (lattiere o mastelli di legno) per favorire l'affioramento della panna. Il giorno successivo la panna (burro d'alpeggio) viene scremata manualmente per ottenere il contenuto di grassi desiderato per il prodotto. Dopo la fase di maturazione e scrematura, il latte è collocato all'interno di caldaie da alpeggio (in rame) dove viene mescolato con il latte intero munto al mattino, l'acido lattico/le colture batteriche e il caglio per formaggio d'alpe. L'estrazione della cagliata è effettuata manualmente con appositi teli, senza l'ausilio di macchinari. La cagliata viene scaldata a una temperatura compresa tra 51,5 °C e 52,5 °C, pressata e trattata a intervalli regolari con acqua salata per favorire una buona formazione della crosta. La produzione del formaggio avviene esclusivamente durante il periodo del pascolo estivo del bestiame (che si nutre esclusivamente di quanto offerto dai pascoli alpini). Data la breve durata dell'alpeggio (3-4 mesi), il prodotto è disponibile solo stagionalmente e in quantità limitate.

È vietato aggiungere, sotto qualsiasi forma, latte proveniente da allevamenti a valle.

Esistono norme nazionali in materia di allevamento e salute degli animali, igiene dell'azienda e del personale. La garanzia della qualità è assicurata da ispezioni, formazione del personale e formazione in materia di igiene.»

è così modificato:

«4.5.1.   Materia prima — latte

Il “Vorarlberger Alpkäse” è prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo d'alpeggio durante il periodo del pascolo estivo sulle Alpi. Salvo in casi eccezionali (ad esempio, malattie, nevicate o estro), il pascolo deve avere luogo tutti i giorni nei mesi estivi. Il bestiame non deve essere condotto al pascolo al di fuori dell'area della “Sennalpe”. È ammesso solo il latte vaccino proveniente dalle aziende ufficialmente riconosciute site negli alpeggi e nei pascoli prealpini/intermedi della zona geografica delimitata. Per la produzione del “Vorarlberger Alpkäse” non deve essere utilizzato latte termizzato o pastorizzato o latte sterilizzato per centrifugazione. È vietato aggiungere, sotto qualsiasi forma, latte proveniente da allevamenti a valle. Il latte utilizzato per la produzione del “Vorarlberger Alpkäse” trae la sua particolarità dai pascoli della zona geografica delimitata, con le loro pregiate piante erbacee ed erbe aromatiche che vengono pascolate dalle vacche allo stato fresco (come foraggio verde) o assunte allo stato essiccato (come fieno). L'alimentazione con alimenti fermentati o insilati è espressamente vietata.

Per garantire un'alimentazione completa ed equilibrata è permesso utilizzare cereali frantumati provenienti da altre zone, fino a una percentuale del 20 % della sostanza secca su base annua.

I cereali frantumati possono essere acquistati da altre zone, dal momento che la zona geografica, tipica regione di montagna caratterizzata da pascoli e da un basso strato di humus, non è adatta all'agricoltura. Ciò significa che nella zona non vi è praticamente alcuna coltivazione o produzione di cereali o prodotti simili, donde la necessità di acquistarli altrove.

Di conseguenza, la percentuale di foraggio proveniente dalla zona geografica non deve essere inferiore all'80 % della sostanza secca totale somministrata annualmente alle vacche in lattazione. L'aggiunta di cereali frantumati provenienti da altre zone è consentita fino a una percentuale del 20 % della sostanza secca di ciascuna razione.

4.5.2.   Produzione

Può essere utilizzato solo latte crudo senza insilati, non termizzato, non pastorizzato e non sottoposto a sterilizzazione per centrifugazione. Non è ammessa l'aggiunta di conservanti, stabilizzanti, additivi chimici e caglio geneticamente modificato.

Il latte crudo subisce dapprima un processo di parziale scrematura e quindi di prematurazione con una coltura di siero e/o batteri lattici. I batteri lattici tradizionali, originariamente isolati e propagati da colture di tipo selvatico, costituiscono oggi la base della coltura madre da cui si ottengono le colture utilizzate in casera. Dopo la maturazione e la scrematura, il latte è collocato all'interno di caldaie da alpeggio (in rame) dove viene mescolato con il latte intero munto al mattino, le colture di batteri lattici e il caglio per formaggio d'alpe. L'estrazione della cagliata è effettuata con appositi teli oppure trasferendo la miscela siero-cagliata negli stampi. Con un tagliacagliata, si procede successivamente a tagliare il latte addensato (coagulato) in pezzi delle dimensioni desiderate. A questo punto ha luogo la fase successiva di formazione del formaggio: la cagliata si sviluppa ulteriormente e si verifica la sineresi (processo in cui il siero si separa dalla cagliata). La cagliata viene scaldata a una temperatura compresa tra 51 °C e 54 °C e in seguito trasferita negli stampi e pressata.

Il peso delle forme di formaggio varia a seconda della dimensione ma non deve superare i 40 kg. I formaggi vengono immersi successivamente in un bagno di salamoia con un contenuto di sale di circa 20 °Bé, onde favorire l'assorbimento del sale, la formazione della crosta e lo sviluppo della struttura del formaggio. In questo modo il formaggio, sigillato esternamente, matura all'interno in modo completo e uniforme dando vita alla consistenza omogenea e compatta del “Vorarlberger Alpkäse”. In seguito i formaggi vengono fatti stagionare a una temperatura compresa tra 10 °C e 17 °C e a un livello di umidità superiore all'80 % per un minimo di tre mesi, a seconda delle condizioni della crosta e di quanto stabilito dal trasformatore di latte in base alla propria esperienza. Durante la stagionatura i formaggi vengono regolarmente trattati (spennellati o strofinati) con acqua salata (contenuto di sale non superiore a 20 °Bé) fino a tre volte alla settimana, affinché formino la tipica crosta e sviluppino il sapore. Dopo il periodo minimo di stagionatura, il formaggio “Vorarlberger Alpkäse” è pronto per il consumo.

4.5.3.   Know-how — conoscenze legate alla produzione

La qualità del “Vorarlberger Alpkäse” si deve, in particolare, all'esperienza dei casari locali nella gestione della produzione e della maturazione del formaggio. L'arte della produzione del formaggio poggia sul know-how di ogni singolo trasformatore di latte che interviene, in funzione del ruolo, nelle diverse fasi del processo da cui si ottiene la qualità tipica del “Vorarlberger Alpkäse”. Questa sapienza si estrinseca già a partire dall'impiego delle colture di batteri lattici. È l'esperienza del trasformatore di latte che permette, ad esempio, di stabilire la composizione della coltura di batteri lattici, la temperatura, il periodo di riposo, l'aggiunta di quantità e rapporti e le condizioni di conservazione. Aspetto particolare di questa esperienza è la conoscenza delle specifiche procedure di conservazione e stagionatura del latte crudo atte a favorire la formazione di batteri lattici che migliorano sensibilmente le caratteristiche del formaggio, in termini di durata di conservazione, odore e sapore. L'impiego del caglio di vitello, le tempistiche e le modalità da seguire per il taglio del latte addensato (coagulato), le dimensioni della cagliata, lo sviluppo del formaggio e il riscaldamento della miscela cagliata-siero sono tutti elementi che discendono dall'esperienza specifica dei casari e che rivestono particolare importanza per la qualità del “Vorarlberger Alpkäse”.

Il casaro deve monitorare molto attentamente ogni fase della produzione del formaggio e riconoscere il momento giusto per ciascun passaggio del processo di trasformazione. Ad esempio, dopo il taglio del latte coagulato, occorre scaldare accuratamente il “Vorarlberger Alpkäse” a 51-54 °C. Questo è un prerequisito importante ai fini di una lunga durata di conservazione del formaggio. Al contempo il latte deve essere trattato con attenzione, al fine di garantire il mantenimento di gran parte delle sue caratteristiche e delle componenti aromatiche e microbiologiche, e quindi delle sue specifiche qualità. A ciò si aggiunge il fatto che, a causa delle mutevoli condizioni di alimentazione sui pascoli alpini, il latte non possiede proprietà standardizzate. Al contrario la sua qualità varia (ad esempio in termini di tenore proteico o di altra composizione del latte). Grazie alla loro grande esperienza, i produttori del “Vorarlberger Alpkäse” sono in grado di compensare ampiamente queste variazioni naturali. Una gestione attenta di tutte queste fasi è fondamentale per la parte restante del processo di stagionatura e, quindi, per la qualità del prodotto finale. Durante la stagionatura è necessario prestare particolare attenzione alla manipolazione del formaggio, che deve essere accurata. Grazie alla loro esperienza, i casari sanno istintivamente quando il formaggio deve essere girato, spennellato e strofinato, e hanno quindi un impatto significativo sulla qualità del formaggio.

Gli incontri regolari tra pastori e casari, durante i quali vengono condivise le conoscenze acquisite, danno vita a un processo costante di formazione che contribuisce a preservare la qualità e la tradizione del “Vorarlberger Alpkäse”.»

Motivi

Il processo di produzione è stato modificato allo scopo di garantire la qualità inconfondibile del «Vorarlberger Alpkäse», che si basa, in particolare, sulla conoscenza del metodo di produzione tradizionale di cui sono depositari i produttori. La formulazione già presente nel disciplinare originario, resa ora più puntuale, fornisce una descrizione dettagliata di questo metodo di produzione tradizionale; in particolare, viene definito con maggiore precisione il processo di trasformazione.

Le singole modifiche riguardano i punti elencati di seguito.

Materia prima — latte

Un'alimentazione fondata solo sul pascolo non sempre è bastevole al mantenimento in salute degli animali in un contesto in cui gli eventi meteorologici sempre più estremi (siccità, lunghi periodi di pioggia ecc.) e i cambiamenti climatici ad essi associati espongono a stress metabolico le vacche da latte allevate negli ambienti alpini e riducono la disponibilità di pascolo. Le diverse razze bovine allevate in alpeggio hanno in più fabbisogni energetici diversi e pertanto necessitano di un'alimentazione complementare per il proprio benessere.

Di conseguenza, per garantire un apporto equilibrato di nutrienti necessari al benessere degli animali, indipendentemente dalla presenza o meno di condizioni climatiche eccezionali (ad esempio, periodi di siccità), è stato consentito di acquistare cereali frantumati e di utilizzarli come alimento integrativo e complementare in una percentuale massima del 20 % della sostanza secca su base annua.

La deroga summenzionata per gli integrativi non pregiudica l'elevata e costante qualità del latte, in quanto la maggior parte del foraggio grossolano deve provenire dalla zona delimitata.

Il requisito di cui al punto 5, lettera c), del disciplinare per quanto riguarda le aziende d'alpeggio ufficialmente riconosciute ad altitudini comprese tra 1 000 e 1 800 m è stato spostato al punto 4.5.1. (Materia prima — latte) e definito in forma più dettagliata. Il latte può provenire esclusivamente da vacche di aziende site in alpeggi e pascoli prealpini/intermedi a cui l'autorità competente (l'Agenzia austriaca per la sicurezza alimentare) ha assegnato un numero di riconoscimento. Questa condizione è giustificata dai requisiti specifici d'igiene fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che le aziende di produzione del formaggio sono tenute ad osservare. Le aziende riconosciute sono inserite e individuabili nell'elenco del regolamento.

Il trasporto ulteriore del latte utilizzato da una casera riconosciuta a un'altra casera riconosciuta all'interno della zona delimitata deve essere in futuro consentito, in quanto, considerato lo stato attuale della tecnologia, questa pratica non è più pregiudizievole per la qualità. La quantità di latte trasportata dev'essere documentata da entrambe le casere per mezzo di una bolla di consegna.

Produzione

La produzione del «Vorarlberger Alpkäse» viene descritta in maniera dettagliata per fasi, a partire dalla trasformazione del latte crudo fino alla fase di stagionatura, che avviene durante lo stoccaggio; si citano inoltre i parametri tecnici da osservare per garantire la qualità.

Ora la cagliata può essere scaldata a una temperatura compresa tra 51 °C e 54 °C (anziché tra 51,5 °C e 52,5 °C come in precedenza). Il motivo per cui è stato autorizzato un intervallo più ampio per le temperature di riscaldamento risiede nel fatto che nel caso del riscaldamento manuale non è possibile ottenere una regolazione esatta della temperatura e, pertanto, occorre prevedere una tolleranza più ampia. Il nuovo intervallo di tolleranza previsto per la temperatura di riscaldamento non ha effetti negativi sulla qualità del prodotto. L'aggiunta di conservanti, stabilizzanti e additivi chimici continua a non essere ammessa. Su questo punto si è fatta ancora maggiore chiarezza grazie a una formulazione più precisa.

Per quanto riguarda il siero di latte o le colture di acido lattico propri della casera, è stato chiarito che la coltura madre storica viene oggi prodotta in modo centralizzato e in seguito utilizzata come coltura di casera all'interno della stessa per produrre il «Vorarlberger Alpkäse». L'esperienza dei trasformatori di latte svolge un ruolo fondamentale a questo proposito.

Il contenuto di sale è stato precisato e adattato a criteri praticamente verificabili utilizzando la scala Baumé (Bé). È stato indicato che il contenuto di sale può arrivare fino a 20 °Bé. La formazione della crosta tipica del «Vorarlberger Alpkäse» e la qualità del formaggio ad essa associata sono state oggetto di ulteriori chiarimenti e si è fatto riferimento alla gestione assicurata dal casaro e al clima di maturazione.

Competenze — conoscenze legate alla produzione

Poiché il disciplinare esistente non riportava osservazioni sostanziali sulle conoscenze tradizionali dei produttori, sono stati introdotti maggiori dettagli a riguardo e una descrizione della qualifica del personale specializzato. Figura inoltre una descrizione delle attività in corso volte ad assicurare la qualità nella trasmissione della tradizione; tali attività limitano efficacemente la perdita o la diminuzione delle competenze e permettono di preservare le conoscenze tradizionali legate al prodotto.

5.   Legame con la zona geografica

Le informazioni precedentemente incluse al punto 5, lettera d) (Prova dell'origine), sono state spostate al punto 4.6. (Legame con la zona geografica).

Le informazioni precedentemente incluse al punto 5, lettera f) (Legame), sono state inserite al punto 4.6. (Legame con la zona geografica). Gli effetti dei fattori climatici e umani della zona geografica sono descritti in modo esauriente, spiegando nei dettagli le competenze specifiche dei produttori della regione che il disciplinare aveva finora menzionato solo di sfuggita, come le conoscenze tradizionali riguardo alle particolari tecniche di stoccaggio e l'elevato grado di competenza in termini di tecniche di produzione e gestione della stagionatura, determinanti per l'esaltazione delle qualità organolettiche del formaggio.

Motivi

Il disciplinare è stato adattato ai requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 spostando al punto 4.6. (Legame con la zona geografica) le considerazioni storiche, quali le prove documentali e le antiche tradizioni relative al «Vorarlberger Alpkäse», che originariamente figuravano nella sezione sulla prova dell'origine.

6.   Etichettatura

Il testo originario del punto 5, lettera h) (Etichettatura), del disciplinare è stato ora spostato al punto 4.4. (Prova dell'origine) e adattato agli attuali requisiti in materia di documentazione.

Alla luce della documentazione ora richiesta ai fini della prova dell'origine, sono divenuti superflui, ad esempio, alcuni dei requisiti precedentemente fissati dal disciplinare originario (per quanto riguarda l'apposizione sul prodotto della data di produzione e del nome dell'alpeggio e/o del pascolo prealpino/intermedio). Sono state fornite precisazioni sul marchio di caseina da utilizzare. L'apposizione di tale marchio sulle confezioni di porzioni di formaggio non è più necessaria, in quanto nel caso delle porzioni la tracciabilità del lotto è garantita.

Le disposizioni relative ai marchi privati di cui al punto 5, lettera h) (Etichettatura), del disciplinare originario sono state spostate al punto 4.8. (Etichettatura).

«È consentito l'uso di marchi privati. Tuttavia il marchio privato non deve essere tale da indurre in errore il consumatore o danneggiare la buona reputazione della DOP.»

Motivi

I requisiti relativi alla gestione dei marchi privati sono stati chiariti e precisati. I marchi privati continueranno a essere ammessi.

7.   Modifiche redazionali

7.1.   La denominazione e i dati dell’autorità competente dello Stato membro sono stati aggiornati.

7.2.   L’indirizzo del gruppo richiedente è stato corretto.

Motivi

L'indirizzo del gruppo richiedente è cambiato da quando è stata accordata la protezione alla denominazione ed è stato aggiornato insieme ai dati modificati dell'autorità competente.

7.3.   Organismo di controllo

La sezione relativa ai dati di contatto dell'organismo di controllo è stata modificata in quanto tale organismo è ora una società privata, Lacon GmbH.

7.4.   Modifiche riguardanti il layout/la presentazione del disciplinare

Rinumerazione e modifica di alcuni titoli per rendere le informazioni più chiare e precise.

7.5.   Requisiti nazionali

La voce «Requisiti nazionali» è stata soppressa senza essere sostituita in quanto superflua alla luce dei requisiti normativi.

DOCUMENTO UNICO

«Vorarlberger Alpkäse»

N. UE: PDO-AT-1413-AM01 – 5.4.2022

DOP (X) IGP ()

1.   Nome [della DOP o dell’IGP]

«Vorarlberger Alpkäse»

2.   Stato membro o paese terzo

Austria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.3. Formaggi

3.2   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Vorarlberger Alpkäse» è un formaggio a pasta dura che viene prodotto negli alpeggi e nei pascoli prealpini/intermedi della zona delimitata con latte d'alpeggio crudo non trattato di vacche nutrite senza insilati, adatto alla produzione di formaggio a pasta dura. Le singole forme di formaggio hanno un peso non superiore a 40 kg e sono sottoposte a stagionatura per almeno tre mesi.

Il formaggio presenta una crosta asciutta, granulosa, di colore da giallo brunastro a marrone e una consistenza da soda a morbida. La pasta è di colore avorio. La fetta presenta un'occhiatura rada ma distribuita in modo uniforme, con buchi di forma rotonda, da opachi a lucidi, più o meno della dimensione di un pisello. Generalmente i buchi sono di forma rotonda e della dimensione di un pisello. Il gusto è delicato e diventa pungente col passare del tempo.

Le caratteristiche descritte possono essere più o meno pronunciate a seconda del grado di maturazione: ciò non influenza né altera l'immagine complessiva del «Vorarlberger Alpkäse».

3.3   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per produrre il «Vorarlberger Alpkäse» può essere utilizzato solo latte di vacca proveniente dalle aziende ufficialmente riconosciute degli alpeggi o dei pascoli prealpini/intermedi che praticano l'esercizio del pascolo. La produzione di insilati e l'alimentazione a base di insilati non sono ammesse.

È consentito l'utilizzo di mangimi aggiuntivi sotto forma di cereali frantumati fino a una percentuale del 20 % della sostanza secca su base annua. I cereali frantumati possono anche essere acquistati da altre zone, dal momento che la zona geografica, tipica regione di montagna, non è adatta alla produzione agricola. Ciò significa che nella zona non vi è praticamente alcuna coltivazione o produzione di cereali o prodotti simili, donde la necessità di acquistarli altrove.

Di conseguenza, la percentuale di foraggio proveniente dalla zona geografica non deve essere inferiore all'80 % della sostanza secca totale somministrata annualmente alle vacche in lattazione. L'aggiunta di cereali frantumati provenienti da altre aree è consentita fino una percentuale del 20 % della sostanza secca di ciascuna razione.

3.4   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La materia prima deve essere prodotta, trasformata e stagionata nella zona delimitata.

3.5   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

---

3.6   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I formaggi devono essere identificati con un marchio di caseina recante un numero di serie. Responsabile della gestione e dell'attribuzione del numero di serie è l'associazione richiedente.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il «Vorarlberger Alpkäse» è prodotto nella provincia del Vorarlberg ad altitudini comprese tra 1 000 e 1 800 m sopra il livello del mare. Le aziende d'alpeggio ufficialmente riconosciute sono attive solo nei mesi estivi nell'ambito della transumanza alpina.

5.   Legame con la zona geografica

Le proprietà caratteristiche del «Vorarlberger Alpkäse» sono attribuibili al latte adoperato per produrlo, i cui ingredienti, il cui gusto e la cui consistenza sono influenzati dalla flora alpina del Vorarlberg, nonché alle condizioni climatiche e umane (produzione artigianale tradizionale) che contraddistinguono il processo di produzione. I piccoli caseifici di montagna hanno portato avanti e mantenuto vive fino ai nostri giorni la produzione artigianale e l'attenta manipolazione/stagionatura dei formaggi. È da tutti questi elementi che derivano la speciale qualità e la lunga durata di conservazione del «Vorarlberg Alpkäse».

Grazie alla vegetazione alpina della zona di produzione e all'alimentazione degli animali, prevalentemente a base di foraggio verde, il latte utilizzato per la produzione del «Vorarlberg Alpkäse» rivela una componente aromatica particolare che, insieme al metodo di produzione tradizionale e artigianale, conferisce al formaggio le sue proprietà caratteristiche. La produzione di formaggio contribuisce in modo essenziale al mantenimento dell'economia alpestre del Vorarlberg ed è indispensabile per la diversità ecologica e la stabilità del paesaggio culturale alpino del Vorarlberg.

Nel Vorarlberg l'agricoltura è incentrata esclusivamente sull'esercizio del pascolo. Le aziende d'alpeggio sono soggette al rigoroso divieto di somministrazione di foraggi insilati (nessun alimento fermentato). È solo grazie a questo divieto che è possibile produrre un «Vorarlberger Alpkäse» di alta qualità.

Il «Vorarlberger Alpkäse» è un formaggio che viene prodotto e consumato da centinaia di anni nella zona delimitata. La produzione del formaggio in quella che è attualmente la provincia del Vorarlberg è difatti una tradizione secolare. In origine, e per diversi secoli, il formaggio era prodotto principalmente per l'autoconsumo e per la vendita in ambito regionale. La produzione del formaggio d'alpeggio contribuisce in modo essenziale al mantenimento dell'economia alpestre del Vorarlberg ed è indispensabile per la diversità ecologica e la stabilità del paesaggio culturale alpino del Vorarlberg. Nel contesto della transumanza alpina, che avviene tra gli allevamenti a valle, i pascoli prealpini/intermedi e gli alpeggi, la trasformazione del latte crudo presso gli alpeggi rappresenta una componente economica importante per il mantenimento delle aziende agricole e lattiero-casearie del Vorarlberg.

I documenti testimoniano che i metodi tradizionali di produzione del formaggio della regione erano già in uso durante la guerra dei trent'anni. Gli stessi metodi sono alla base dell'odierno processo di produzione del «Vorarlberger Alpkäse». Già nel XVIII secolo era d'uso trasformare in formaggio d'alpeggio buona parte del latte d'alpeggio prodotto nei mesi estivi durante la transumanza alpina. È da allora che si è iniziata a utilizzare la denominazione «Vorarlberger Alpkäse».

Condizioni regionali come l'altitudine, il clima, la flora e la fauna e la struttura stessa delle aziende, tutte di piccole dimensioni, hanno favorito a metà del XVIII secolo lo sviluppo della produzione del formaggio grasso con le sue particolari tecniche di fabbricazione. Questa evoluzione ha permesso di ottenere una maggiore durata di conservazione e un migliore valore aggiunto.

Le competenze e le conoscenze tecniche maturate nella zona delimitata nel campo della produzione del formaggio (alimentazione degli animali, trasformazione del latte, tecniche di produzione e di stagionatura) sono state tramandate di generazione in generazione. Tali conoscenze e competenze sono state ulteriormente affinate e sono tutt'oggi alla base della produzione del «Vorarlberger Alpkäse».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/vorarlbergeralpkaese/

È possibile accedere alla pubblicazione anche tramite il sito web dell'Ufficio dei brevetti austriaco (www.patentamt.at) utilizzando il seguente percorso: «Trademarks / Geographical indications / List of Austrian geographical indications». Il testo compare sotto il nome della denominazione di qualità.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/45


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 156/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«VORARLBERGER BERGKÄSE»

N. UE: PDO-AT-1419-AM01 – 5.4.2022

DOP (X) IGP ()

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

ARGE Milch Vorarlberg, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz, Austria

Tel. +43 5574400350

Fax +43 5574400600

E-mail: fritz.metzler@lk-vbg.at

L'attuale richiedente è il successore legittimo del gruppo richiedente originale per quanto riguarda tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla denominazione di origine protetta «Vorarlberger Bergkäse». Rappresenta gli interessi dei produttori del «Vorarlberger Bergkäse» DOP e ha quindi un interesse legittimo a richiedere le modifiche del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Austria

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame con la zona geografica

Etichettatura

Altro (modifica ai riferimenti del servizio competente, denominazione del gruppo richiedente originario, organismo di controllo, condizioni nazionali, modifiche redazionali)

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione degli aspetti pratici della denominazione protetta da quando è stata istituita, le modifiche richieste del disciplinare di produzione sono necessarie per fornire una descrizione più dettagliata di tutte le principali condizioni di produzione e commercializzazione, comprese le varie fasi di produzione, e per garantire la qualità del «Vorarlberger Bergkäse» (DOP).

Il disciplinare precedente, costituito da vari documenti e allegati distinti, è stato accorpato in un unico documento, rivisto e aggiornato allo scopo di fornire una descrizione più chiara delle condizioni, in particolare quelle riguardanti il metodo di produzione e la prova dell'origine, contribuendo così a preservare la qualità del «Vorarlberger Bergkäse» (DOP).

Più specificamente, le modifiche riguardano quanto segue.

1.   Descrizione del prodotto

Il testo al punto 5b (Descrizione) e le aggiunte apportate a tale punto del disciplinare originale sono stati inseriti al punto 4.2 (Descrizione). Tale punto è stato a sua volta suddiviso nei punti 4.2.1 (Informazioni generali) e 4.2.2 (Caratteristiche). Il testo originale è stato reso più specifico e strutturato. Il tenore di materie grasse della sostanza secca (FiDM) è stato soppresso. Il peso delle singole forme è stato aumentato a 7-40 kg (anziché 8-35 kg) e l'altezza dello stampo è stata aumentata a 8-12 cm (in precedenza 10-12 cm). È stato specificato che il periodo minimo di maturazione è di 3 mesi.

Il punto 5b, del disciplinare di produzione:

«Il 'Vorarlberger Bergkäse' è prodotto con latte crudo naturale (vaccino) con circa il 50 % di FiDM e ha una crosta granulosa da umida a secca, di colore da giallo marroncino a marrone. Le forme hanno un peso compreso tra 8 e 35 kg e un'altezza di 10-12 cm. Le occhiature, all'incirca della grandezza di un pisello, possono essere opache o lucide e sono distribuite in modo uniforme. Il formaggio si presenta da sodo a malleabile, con colore che va dall'avorio al giallo chiaro. Il gusto va dallo speziato al piccante. La materia prima è il latte adatto alla produzione di formaggi a pasta dura proveniente da vacche allevate in alpeggio e nelle valli, non alimentate con insilati. Si utilizza solo caglio naturale.»

e le aggiunte a tale punto:

«Il rispetto rigoroso delle regole di alimentazione (cfr. allegato), i piccoli caseifici alpini, l'accurata maturazione manuale e l'attenzione riservata al 'Vorarlberger Bergkäse', la lavorazione tradizionale del latte crudo naturale e ottenuto da animali alimentati senza insilati, oltre alle competenze dei casari sono senza dubbio le caratteristiche peculiari più significative.

Solo le aziende con una gestione puramente estensiva del pascolo, che non producono e non utilizzano insilati, sono autorizzate a fornire latte. Le aziende miste (aziende che alimentano i giovani bovini con insilati) non possono fornire il latte. Il latte viene consegnato almeno una volta al giorno e la lavorazione avviene direttamente nel caseificio.

La produzione del formaggio in aziende di piccole dimensioni garantisce il mantenimento della produzione artigianale e la lavorazione attenta del formaggio. Ciò si traduce anche nella particolare qualità e nella lunga conservabilità del 'Vorarlberger Bergkäse'.»

sono riformulati nel modo seguente:

«4.2.   Descrizione

4.2.1.   Informazioni generali

Il 'Vorarlberger Bergkäse' è un formaggio a pasta dura prodotto con latte vaccino crudo, d'alpeggio o di valle, naturale e ottenuto da animali alimentati senza insilati. Le aziende che alimentano i giovani bovini con insilati (aziende miste) non possono fornire il latte.

Le forme hanno un peso compreso tra 7 e 40 kg, un'altezza di 8-12 cm e una stagionatura di almeno 3 mesi.

4.2.2.   Proprietà

Il formaggio è caratterizzato da una crosta granulosa da umida a secca, di colore che varia da giallo marroncino a marrone, con una consistenza da soda a liscia. Il colore va dall'avorio al giallo pallido. Al taglio il formaggio presenta occhiature all'incirca della grandezza di un pisello, lucide oppure opache distribuite in modo uniforme ma rade. Nella pasta si possono formare piccole fessure (di 0,5-1 cm di lunghezza). Il gusto è speziato e diventa piccante con l'aumentare della stagionatura. A seconda del grado di stagionatura, le caratteristiche descritte possono essere più o meno pronunciate, senza però influire o alterare l'aspetto complessivo del 'Vorarlberger Bergkäse' DOP.

Il 'Vorarlberger Bergkäse' può essere commercializzato in pezzi di diverse dimensioni.».

Motivi

Le osservazioni che non riguardano la descrizione del prodotto sono state approfondite nei punti «Legame con la zona geografica» e «Metodo di produzione», ora forniti a tale scopo.

Gli intervalli di tolleranza per il peso e l'altezza delle forme sono stati aumentati in seguito alla perdita di peso dovuta alla maturazione che risulta dallo stoccaggio più lungo del formaggio e per motivi di sostenibilità economica delle piccole aziende. Per motivi logistici le piccole aziende hanno bisogno che i formaggi siano più pesanti. La dicitura «circa il 50 % di FiDM» è stata eliminata senza essere sostituita in quanto superflua alla luce delle disposizioni legali vigenti. La formulazione, in parte già contenuta nel disciplinare e in parte aggiunta, è divenuta più accurata (ad esempio per quanto riguarda il periodo di stagionatura minimo) al fine di chiarire e completare la descrizione del prodotto, fornendo all'organismo di controllo parametri del prodotto più precisi e affidabili attraverso i quali garantirne la qualità.

2.   Prova dell’origine

Le osservazioni precedenti del disciplinare relative alla storia del prodotto al punto 5d (Prova dell'origine), che dovevano essere presentate in questo punto al momento del riconoscimento della denominazione in questione, e le aggiunte apportate a tale punto, sono state spostate al punto 4.6 (Legame con la zona geografica) (cfr. il testo di tale punto). Al loro posto, al punto 4.4 (Prova dell'origine) del nuovo disciplinare sono state inserite disposizioni specifiche per il settore, volte a garantire la tracciabilità:

«L'associazione richiedente tiene un registro dei produttori in cui sono elencati tutti i trasformatori di latte che producono 'Vorarlberger Bergkäse' nella zona geografica, indipendentemente dal fatto che siano membri dell'associazione, indicando il nome e l'indirizzo dell'azienda. Per essere inseriti nel registro, i trasformatori di latte sono tenuti a presentare una domanda specifica all'associazione richiedente.

Tra il produttore di latte e il trasformatore di latte sono stipulati un contratto di fornitura di latte e un ordine di fornitura di latte. Tali contratti regolamentano la qualità della materia prima (latte ottenuto da animali alimentati senza insilati), il bacino di raccolta e la documentazione relativa alle forniture di latte al trasformatore.

I produttori e i trasformatori di latte sono tenuti a garantire che il latte crudo destinato a essere ulteriormente trasformato in 'Vorarlberger Bergkäse' e il prodotto finale stesso siano raccolti, conservati e lavorati separatamente da altre partite di latte o varietà di formaggio convenzionali.

I produttori di latte sono tenuti a registrare le quantità di latte prodotte, con una ripartizione della quantità di latte utilizzata per la produzione di 'Vorarlberger Bergkäse'. I trasformatori di latte sono tenuti a conservare un registro chiaro delle quantità di latte acquistate e della loro origine. È consentito un ulteriore trasporto da un trasformatore di latte a un altro all'interno della zona geografica delimitata, registrando la quantità in questione.

Ai fini della tracciabilità del “Vorarlberger Bergkäse” lungo le catene di fornitura, l'associazione richiedente rilascia, su richiesta dei trasformatori di latte, un marchio di caseina contenente un numero di serie. Il marchio di caseina da utilizzare contiene il testo seguente:

G.U.-VBG

BERGKAESE

XXXXXX

con un numero di serie. L'associazione richiedente è responsabile della gestione e dell'assegnazione del numero di serie.

Prima della pressatura, il formaggio viene identificato mediante un marchio di caseina munito di un numero di serie unico, che non deve poter essere rimosso dalla forma. Ai fini della tracciabilità interna, sono menzionate anche l'indicazione della data di produzione o del numero di lotto.

Nel rapporto di produzione giornaliero sono registrati la data di produzione, la quantità di latte lavorato, il numero di serie del marchio di caseina, la temperatura di riscaldamento e il numero di forme. Il rispetto del periodo di stagionatura può essere tracciato attraverso il registro dello stabilimento di lavorazione del latte. Il formaggio può anche essere stagionato e conservato al di fuori dello stabilimento di lavorazione del latte, in centri di stagionatura situati nella zona delimitata.

Al momento della vendita del 'Vorarlberger Bergkäse', il trasformatore di latte deve procedere alle registrazioni necessarie per tracciare il prodotto (ad esempio le bolle di consegna).».

Motivi

Poiché finora il disciplinare non conteneva norme sulla prova dell'origine, si ritiene opportuno includervi informazioni sulla tracciabilità del prodotto al punto 4.4 (Prova dell'origine). Il disciplinare contiene ora disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità. Una parte del testo è stata inoltre spostata dal punto originale 5h (Etichettatura) al punto 4.4 (Prova dell'origine).

3.   Zona geografica

Al punto 5c (Zona geografica) del disciplinare di produzione originale

È stata aggiunta la regione di Walgau. Il testo rimanente è stato ridotto alle informazioni necessarie per la zona geografica. La grafia «Laiblachtal» è stata modificata in «Leiblachtal».

Le mappe del Vorarlberg e dell'Austria aggiunte al punto 5c (Zona geografica) del disciplinare originale sono state inoltre sostituite da una nuova mappa.

Il punto 5c del disciplinare di produzione:

«Il 'Vorarlberger Bergkäse' è prodotto esclusivamente da produttori o trasformatori e agricoltori delle regioni Bregenzerwald, Kleinwalsertal, Großwalsertal, Laiblachtal (Pfänderstock) e Rheintal, a partire da latte crudo prodotto nel Vorarlberg.»

e le mappe del Vorarlberg e dell'Austria aggiunte al punto 5c

Image 1

sono così modificati:

«4.3.   Zona geografica

Il 'Vorarlberger Bergkäse' è elaborato con latte crudo prodotto nel Vorarlberg nelle regioni seguenti del Land del Vorarlberg: Bregenzerwald, Kleinwalsertal, Großwalsertal, Leiblachtal (Pfänderstock), Walgau e Rheintal.

Mappa della zona geografica delimitata (area ombreggiata):

Image 2

Motivi

È stata aggiunta la regione di Walgau perché è limitrofa alla zona delimitata descritta finora ed è soggetta alle stesse condizioni geologiche, biologiche e culturali che soddisfano i criteri del disciplinare. Il testo rimanente è stato ridotto alle informazioni necessarie per la zona geografica. È stato corretto l'errore tipografico “Laiblachtal”. Il nome corretto della regione è “Leiblachtal”. Inoltre la mappa del “Tirolo-Vorarlberg” presente nel disciplinare di produzione è stata sostituita da una nuova mappa della zona geografica delimitata. La nuova mappa è più chiara e presenta la zona in modo più dettagliato grazie all'aggiunta di ombreggiature.»

4.   Metodo di produzione

Il testo originale del punto 5e (Metodo di produzione) del disciplinare di produzione è stato formulato in modo più preciso e suddiviso nei punti 4.5.1 (Materia prima - latte), 4.5.2 (Produzione) e 4.5.3 (Competenze - conoscenze della produzione).

È stato inoltre definito in modo più preciso il metodo di lavorazione. Il metodo di produzione tradizionale è stato inoltre descritto in modo più dettagliato al punto 4.5.3 (Competenze - conoscenze della produzione).

Il punto 5e del disciplinare, formulato come segue:

«Il 'Vorarlberger Bergkäse' è un prodotto tradizionale tipico.

Una componente essenziale del processo di produzione è il rispetto di rigorosi criteri di produzione del latte (Orientamenti sulla qualità per i produttori di latte).

In particolare:

solo le aziende con una gestione puramente estensiva del pascolo, che non producono e non utilizzano insilati, sono autorizzate a fornire latte ovvero solo il latte proveniente da tali aziende può essere utilizzato per la produzione di “Vorarlberger Bergkäse”;

il latte è consegnato al caseificio almeno una volta al giorno e la lavorazione avviene direttamente lì (senza ulteriori spostamenti da un caseificio all'altro).

Produzione effettiva:

il latte crudo fornito (non trattato termicamente, né pastorizzato o sterilizzato mediante centrifugazione) viene parzialmente scremato (con un tenore di grassi pari a circa il 3,3 %);

viene cagliato con caglio di vitello e con siero-innesto e fermenti lattici ottenuti da colture dell'azienda stessa (per i quali l'esperienza del casaro è fondamentale per la valutazione e la coltura). Grazie alla presenza di siero, il “Vorarlberger Bergkäse” si distingue nettamente da altri prodotti simili;

la cagliata è quindi portata a una temperatura di circa 51-52,5 °C e pressata;

le forme sono poi trasferite in un bagno di salamoia per 2-3 giorni (tenore di sale circa il 20 %) e quindi lasciate maturare in cantine a una temperatura compresa tra 12 e 15 °C e un'umidità relativa tra il 90 % e il 95 %. Durante questo processo le forme vengono trattate regolarmente con la salamoia affinché formino la crosta tipica e sviluppino il gusto (ossia vengono spazzolati o strofinati con acqua salata (tenore di sale circa 20 %, pH di 5,25) due volte alla settimana);

il 'Vorarlberger Bergkäse' è pronto per il consumo a partire dai 3 ai 6 mesi (a seconda del grado di maturazione le sue caratteristiche possono variare leggermente: piccole fessure (di 0,5-1 cm di lunghezza) nella pasta, occhiatura più piccola, gusto pronunciato).

Il costante automonitoraggio e la garanzia di qualità delle aziende assicurano l'alta qualità del latte crudo e della produzione del 'Vorarlberger Bergkäse'. Il rispetto della garanzia di qualità è controllato dal “Qualitätsmanagementverein für Lebensmittel aus Vorarlberg” [Associazione per la gestione della qualità degli alimenti del Vorarlberg]. I controlli relativi alle condizioni igieniche dell'azienda e del personale e alla salute degli animali sono prescritti dalla legge.»;

è così riformulato:

«4.5.1.   Materia prima (latte)

Per la produzione del 'Vorarlberger Bergkäse' è utilizzato latte vaccino crudo. È ammesso solo il latte proveniente dal Vorarlberg. Il latte trattato termicamente o pastorizzato oppure il latte sterilizzato mediante centrifugazione non deve essere utilizzato per la produzione di 'Vorarlberger Bergkäse'.

Il latte utilizzato per il 'Vorarlberger Bergkäse' è caratterizzato dai sapori dei pascoli della provincia del Vorarlberg, con le loro erbe e graminacee pregiate. Le vacche si nutrono di erbe e graminacee fresche (sotto forma di foraggio verde) o essiccate (sotto forma di fieno). È espressamente vietata l'alimentazione con mangimi fermentati o insilati.

Per compensare e integrare l'alimentazione, è consentito l'uso di cereali frantumati provenienti da altre zone fino a una percentuale del 30 % della sostanza secca annua.

I cereali frantumati possono essere acquistati da altre zone, dal momento che la zona geografica, tipica regione di montagna caratterizzata da pascoli e da uno strato di humus poco profondo, non è adatta alla loro coltivazione. Nella zona la coltivazione o la produzione di cereali o di colture simili è pertanto quasi inesistente, per cui è necessario acquistarli altrove. La percentuale di foraggio proveniente dalla zona geografica non deve quindi essere inferiore al 70 % della sostanza secca totale somministrata annualmente alle vacche da latte. L'integrazione di cereali frantumati di altra provenienza è consentita fino a una percentuale del 30 % della sostanza secca della rispettiva razione».

4.5.2.   Produzione

Il latte crudo viene dapprima parzialmente scremato e cagliato con caglio di vitello e una coltura di siero e/o fermenti lattici. I tradizionali fermenti lattici provenienti da colture selvatiche costituiscono oggi la base della coltura primaria per le colture aziendali, che continuano ad essere sviluppate in azienda. Non è consentita l'aggiunta di conservanti, stabilizzatori e additivi prodotti chimicamente. Il latte addensato (coagulato) viene poi tagliato nelle dimensioni desiderate con uno spino. Si passa quindi alla fase successiva della lavorazione della cagliata: la i grani della cagliata si sviluppano ulteriormente e avviene la sineresi (per cui il siero si separa dalla cagliata). La cagliata viene portata a una temperatura compresa tra 51 e 54 °C per poi essere trasferita in stampi e pressata. A seconda della dimensione desiderata, le forme hanno un peso compreso tra 7 kg e 40 kg prima di essere immerse nella salamoia e un'altezza compresa tra 8 cm e 12 cm. Le forme sono quindi messe in un bagno di salamoia con un tenore di sale minimo di 20 °Bé per 2 o 3 giorni, affinché il formaggio assorba il sale, formi la crosta e sviluppi la struttura. In questo modo la forma è sigillata all'esterno e il formaggio matura completamente e in modo uniforme all'interno. Questo porta alla consistenza omogenea e compatta del 'Vorarlberger Bergkäse'. Le forme sono poi lasciate stagionare per almeno 3 mesi, a seconda dello stato della crosta e dell'esperienza del trasformatore di latte, a una temperatura compresa tra 10 e 15 °C e un'umidità superiore all'80 %. Durante la maturazione i formaggi sono trattati regolarmente (spazzolati o strofinati) con acqua salata (tenore di sale fino a 20 °Bé) almeno due volte alla settimana, per garantire la formazione della crosta tipica e sviluppare il gusto. Trascorso il periodo minimo di stagionatura, il formaggio 'Vorarlberger Bergkäse' è pronto per essere consumato.

4.5.3.   Conoscenze specifiche – Conoscenze legate alla produzione

La qualità del 'Vorarlberger Bergkäse' è dovuta in particolare all'esperienza dei trasformatori di latte locali nella gestione della produzione e della maturazione del formaggio.

L'arte casearia si basa sulle conoscenze specifiche dei trasformatori di latte, che intervengono nella produzione in modo diverso a seconda delle circostanze del processo, per ottenere la qualità tipica del 'Vorarlberger Bergkäse'.

Si parte già dall'uso e dalla coltivazione di fermenti lattici. Ad esempio, la determinazione della composizione della coltura di fermenti lattici, della temperatura, dei periodi di riposo, delle aggiunte e dei rapporti delle quantità, nonché le condizioni di conservazione dipendono dall'esperienza del trasformatore di latte.

La loro esperienza può ripercuotersi in particolare sulla conservazione e sulla maturazione specifica del latte, così da favorire la formazione di fermenti lattici che migliorano nettamente le caratteristiche del formaggio in termini di conservabilità, odore e sapore. La quantità di caglio di vitello, i tempi e le modalità di rottura della cagliata e le dimensioni della cagliata, la successiva lavorazione della cagliata e il riscaldamento della miscela cagliata/siero dipendono dall'esperienza specifica del casaro e determinano la qualità del 'Vorarlberger Bergkäse'.

Il casaro deve monitorare molto attentamente ogni fase della produzione del formaggio e individuare il momento giusto per ogni fase di lavorazione. Ad esempio, il riscaldamento attento del 'Vorarlberger Bergkäse' a 51-54 °C dopo la rottura della cagliata è un prerequisito importante per la lunga durata di conservazione del formaggio. Al contempo il latte deve essere trattato con attenzione, al fine di garantire il mantenimento delle sue caratteristiche e delle componenti aromatiche e microbiologiche, e quindi delle sue specifiche qualità. A ciò si aggiunge il fatto che, data la naturale mutabilità delle condizioni di alimentazione sui pascoli montani, il latte non possiede proprietà standardizzate. Al contrario la sua qualità varia (ad esempio in termini di tenore proteico o di composizione di altri elementi). Grazie alla loro grande esperienza, i produttori del 'Vorarlberger Bergkäse' sono in grado di gestire in maniera eccellente queste variazioni naturali.

L'attenta gestione da parte dei casari di tutte le fasi del processo è fondamentale per la successiva fase di stagionatura e quindi per la qualità del prodotto finale. Durante la stagionatura occorre prestare particolare attenzione anche alla corretta cura delle forme. Grazie al suo occhio esperto il casaro decide quando il formaggio deve essere girato, spazzolato e strofinato, e ha quindi un impatto notevole sulla qualità del formaggio.

Al fine di preservare la qualità e la tradizione del 'Vorarlberger Bergkäse', i trasformatori di latte e i casari si riuniscono regolarmente per condividere le conoscenze acquisite e partecipare a formazioni continue.".

Motivi

Il processo di produzione è stato modificato allo scopo di garantire la qualità inconfondibile del «Vorarlberger Bergkäse», che si basa in particolare sulla conoscenza del metodo di produzione tradizionale dei produttori. Insieme alla formulazione, ora modificata, già contenuta nel disciplinare originale, tale metodo di produzione tradizionale è descritto in modo più dettagliato, in particolare definendo in modo più preciso il metodo di lavorazione. La dicitura «con un tenore di grassi pari al 3,3 %» è stata eliminata senza essere sostituita in quanto superflua alla luce delle disposizioni legali vigenti.

Le singole modifiche riguardano i punti seguenti:

Materia prima – latte

Al fine di garantire un apporto equilibrato di nutrienti necessari per il benessere degli animali, indipendentemente da condizioni climatiche eccezionali, come la siccità, è stato autorizzato l'acquisto di cereali frantumati e il loro utilizzo per compensare e integrare l'alimentazione fino a una percentuale del 30 % della sostanza secca annua. L'alimentazione integrativa sotto forma di cereali frantumati fino a una percentuale del 30 % è necessaria anche per il benessere degli animali, al fine di garantire un'alimentazione adeguata durante i periodi di alta produzione di latte. La deroga summenzionata per gli integrativi non pregiudica l'alta e costante qualità del latte, in quanto la maggior parte del foraggio grossolano deve provenire dalla zona delimitata.

In futuro sarà consentito un ulteriore trasporto da un caseificio all'altro all'interno della zona delimitata, in quanto, alla luce dello stato attuale della tecnologia, ciò non influisce più sulla qualità. Inoltre, dato lo stato attuale della tecnologia, anche la consegna giornaliera del latte non è un parametro di qualità decisivo, e pertanto tale passaggio è stato eliminato dal disciplinare originale. Anche il trasporto del latte verso un'altra parte contraente deve essere documentato. Gli Orientamenti sulla qualità per i produttori di latte allegati al disciplinare sono stati soppressi in quanto il metodo di produzione è ora illustrato in maniera più dettagliata e completa, e la valutazione della qualità è ora descritta al punto 4.7 (Controllo). Inoltre l'Associazione per la gestione della qualità degli alimenti del Vorarlberg è stata sciolta.

Produzione

La descrizione della produzione del «Vorarlberger Bergkäse» è illustrata in modo dettagliato, dalla lavorazione del latte crudo alla fase di maturazione durante l'essiccazione all'aria, indicando i parametri tecnici da osservare per garantire la qualità.

La cagliata può essere ora riscaldata a una temperatura compresa tra 51 e 54 °C (anziché tra 51,5 e 52,5 °C come in precedenza). È stato ammesso un intervallo più ampio di temperature in quanto non è possibile, nel caso del riscaldamento manuale, impostare una temperatura precisa, il che significa che è necessaria una tolleranza più ampia. Il nuovo intervallo di tolleranza per la temperatura di riscaldamento non influisce negativamente sulla qualità del prodotto. L'aggiunta di conservanti, stabilizzatori e additivi prodotti chimicamente non è consentita. Questo aspetto è stato chiarito ulteriormente grazie a una formulazione più precisa.

Per quanto riguarda la coltura di siero o fermenti lattici dell'azienda, è stato chiarito che la coltura di base storica oggi è prodotta a livello centrale e viene poi coltivata internamente per essere poi utilizzata nella produzione del «Vorarlberger Bergkäse». L'esperienza dei trasformatori di latte svolge un ruolo cruciale in questo senso.

Il tenore di sale è stato chiarito e adattato a criteri praticamente verificabili, utilizzando i gradi Baumé (°Bé) come unità di misura. Il pH del bagno di salamoia, originariamente contenuto nel disciplinare, non è rilevante nella pratica in quanto è tecnicamente difficile da monitorare ed è stato quindi sostituito dai gradi Baumé (°Bé) come unità di misura.

Grazie ai progressi tecnologici, la maturazione non deve più avvenire nelle cantine di maturazione del casaro, ma può essere effettuata anche in cantine esterne situate nella zona geografica delimitata, in cui le condizioni di regolazione dei parametri pertinenti ai fini del controllo sono ottimali.

Data la diversità delle caratteristiche delle cantine di maturazione e la tendenza dei requisiti di qualità del mercato a prolungare i tempi di maturazione del formaggio, è stato necessario adattare l'intervallo di temperatura da 12-15 °C a 10-15 °C e l'umidità a oltre l'80 %. Le speciali competenze del gestore della cantina consentono di preservare la qualità originale del «Vorarlberger Bergkäse».

La formazione della crosta tipica del «Vorarlberger Bergkäse» e la qualità del formaggio che ne deriva sono state ulteriormente chiarite, facendo riferimento alla gestione da parte del casaro e al clima di maturazione.

Competenze specifiche – conoscenze della produzione

Poiché il disciplinare non riportava osservazioni sostanziali sulle conoscenze tradizionali dei produttori, nel nuovo disciplinare sono stati introdotti maggiori dettagli a riguardo e una descrizione della qualifica del personale specializzato. Sono inoltre descritte le attività in corso volte a tramandare la tradizione in modo da garantire la qualità. Tali attività consentono di limitare efficacemente la perdita o la diminuzione delle competenze specifiche e di mantenere le conoscenze tradizionali relative al prodotto. L'Associazione per la gestione della qualità degli alimenti del Vorarlberg è stata sciolta. Il gruppo richiedente è ore responsabile della formazione continua e di tutti gli scambi di informazioni. La qualità della materia prima e la gestione della qualità presso lo stabilimento di lavorazione sono regolate dalla legislazione a livello nazionale e dell'UE e monitorate di conseguenza.

5.   Legame con la zona geografica

Le informazioni precedentemente riportate ai punti 5d (Prova dell'origine) e 5f (Legame) del disciplinare di produzione originale e le aggiunte apportate a entrambi i punti sono state riassunte al punto 4.6 (Legame con la zona geografica).

Sia il volume di produzione che la bibliografia su come si sia storicamente sviluppato il formaggio sono stati eliminati.

Motivi

Il disciplinare è stato adattato ai requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 spostando al punto 4.6 «Legame con la zona geografica» le considerazioni storiche, quali le prove documentali e le antiche tradizioni relative al «Vorarlberger Bergkäse», che originariamente figuravano nella sezione sulla prova dell'origine.

Gli effetti dei fattori climatici e umani nella zona geografica sono descritti in modo esauriente, fornendo una descrizione dettagliata delle competenze specifiche dei produttori regionali, che in precedenza erano solo accennate nel disciplinare, come le conoscenze tradizionali di tecniche di conservazione speciali e il livello elevato di competenze tecniche relative alla produzione e alla gestione della stagionatura, fondamentale per far emergere le proprietà organolettiche del formaggio.

La perdita di volume di produzione è dovuta al continuo cambiamento delle quantità prodotte.

L'evoluzione storica del il formaggio è ora descritta dettagliatamente al punto 4.6 (Legame con la zona geografica). La bibliografia sull'evoluzione storica del formaggio è diventata superflua ed è stata quindi eliminata, in particolare per motivi di migliore leggibilità.

6.   Etichettatura

Il testo originale del punto 5h (Etichettatura) del disciplinare di produzione e le aggiunte ad esso apportate sono stati spostati al punto 4.4 (Prova dell'origine) e adattati agli attuali requisiti di documentazione.

Ad esempio i requisiti del disciplinare originale (relativi all'apposizione sul prodotto della data di produzione e del numero dell'azienda) sono diventati superflui a seguito dell'introduzione della documentazione da fornire per la prova dell'origine. Il marchio di caseina da utilizzare è stato chiarito. L'apposizione di tale marchio sulle confezioni di porzioni di formaggio è diventata superflua, in quanto nel caso delle porzioni è garantita la tracciabilità del lotto.

Le regole sulle etichette private di cui al punto 5h (Etichettatura) del disciplinare di produzione originale sono state spostate al punto 4.8 (Etichettatura).

«È consentito l'uso di etichette private. L'etichetta privata non deve essere tale da indurre in inganno il consumatore o danneggiare la reputazione della DOP.»

Motivi

I requisiti relativi alla gestione delle etichette private sono stati chiariti e ampliati. Tale pratica continuerà ad essere consentita.

7.   Modifiche redazionali

7.1.   Il nome e i dati dell’autorità competente dello Stato membro sono stati aggiornati.

7.2.   Il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente sono stati aggiornati.

Motivi

ARGE Milch Vorarlberg è il successore legittimo del gruppo richiedente originale per quanto riguarda tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla denominazione di origine protetta «Vorarlberger Bergkäse». Le informazioni sull'autorità competente sono state aggiornate.

7.3.   Organismo di controllo

La sezione contenente i recapiti dell'organismo di controllo è stata modificata perché tale organismo è ora una società privata, ossia Lacon GmbH.

7.4.   Modifiche all’impaginazione/presentazione del disciplinare di produzione

Rinumerazione e modifica parziale di alcuni titoli per rendere le informazioni più chiare e precise.

7.5.   Requisiti nazionali

La voce «Requisiti nazionali» è stata eliminata senza essere sostituita, in quanto non è necessario alla luce dei requisiti normativi.

DOCUMENTO UNICO

«Vorarlberger Bergkäse»

N. UE: PDO-AT-1419-AM01 – 5.4.2022

DOP (X) IGP ()

1.   Nome [della DOP o IGP]

«Vorarlberger Bergkäse»

2.   Stato membro o paese terzo

Austria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XII]

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Vorarlberger Bergkäse» è un formaggio a pasta dura prodotto con latte vaccino crudo, d'alpeggio o di valle, naturale e ottenuto da animali alimentati senza insilati. Le aziende che alimentano i giovani bovini con insilati (aziende miste) non possono fornire il latte utilizzato. Le forme hanno un peso compreso tra 7 e 40 kg, un'altezza di 8-12 cm e una stagionatura di almeno 3 mesi.

Il formaggio è caratterizzato da una crosta granulosa da umida a secca, di colore che varia da giallo marroncino a marrone, con una consistenza da soda a liscia. Il colore va dall'avorio al giallo pallido. Al taglio il formaggio presenta occhiature all'incirca della grandezza di un pisello, lucide oppure opache distribuite in modo uniforme ma rade. Nella pasta si possono formare piccole fessure (di 0,5-1 cm di lunghezza). Il gusto è speziato e diventa piccante con l'aumentare della stagionatura.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Solo il latte proveniente da aziende che praticano la gestione dei pascoli – e che non producono e non utilizzano insilati – può essere utilizzato per produrre il «Vorarlberger Bergkäse».

Per compensare e integrare l'alimentazione, è consentito l'uso di cereali frantumati provenienti da altre zone fino a una percentuale del 30 % della sostanza secca annua.

I cereali frantumati possono essere acquistati da altre zone, dal momento che la zona geografica, tipica regione di montagna caratterizzata da pascoli e da uno strato di humus poco profondo, non è adatta alla loro coltivazione. Nella zona la coltivazione o la produzione di cereali o di colture simili è pertanto quasi inesistente, per cui è necessario acquistarli altrove.

La percentuale di foraggio proveniente dalla zona geografica non deve quindi essere inferiore al 70 % della sostanza secca totale somministrata annualmente alle vacche da latte. L'integrazione di cereali frantumati di altra provenienza è consentita fino a una percentuale del 30 % della sostanza secca della rispettiva razione.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La materia prima deve essere prodotta, lavorata e stagionata nella zona delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I formaggi devono essere identificati con un marchio di caseina munito di numero di serie. L'associazione richiedente è responsabile della gestione e dell'assegnazione del numero di serie.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il «Vorarlberger Bergkäse» è elaborato con latte crudo prodotto nel Vorarlberg nelle regioni seguenti della provincia: Bregenzerwald, Kleinwalsertal, Großwalsertal, Leiblachtal (Pfänderstock), Walgau e Rheintal.

5.   Legame con la zona geografica

Il «Vorarlberger Bergkäse» è stato prodotto e consumato per molte centinaia di anni nell'attuale Land del Vorarlberg. In origine, e per secoli, il formaggio era prodotto principalmente per l'autoconsumo e la commercializzazione regionale.

Le condizioni regionali, come l'altitudine, il clima, la flora e la fauna, come pure le dimensioni ridotte delle aziende agricole, hanno portato, a metà del XVIII secolo, allo sviluppo della produzione di formaggio grasso con tecniche di caseificazione specifiche. In questo modo si è allungata la capacità di conservazione e si è accresciuto il valore aggiunto.

Le conoscenze tecniche e le competenze relative alla produzione di formaggio accumulate nella zona geografica delimitata per quanto riguarda tecnologia di produzione, stagionatura, alimentazione degli animali e lavorazione del latte sono state trasmesse di generazione in generazione. Intorno al 1890 la creazione di associazioni ha dato origine a una maggiore condivisione e diffusione delle conoscenze. Tali associazioni sono state successivamente sostituite da cooperative, tuttora esistenti.

La conservazione e la maturazione mirata del latte hanno favorito la presenza di fermenti lattici che hanno migliorato notevolmente le caratteristiche del formaggio in termini di conservabilità, odore e sapore. I fermenti lattici tradizionali provenienti da colture selvatiche costituiscono ora la base della coltura primaria per le colture aziendali, che continuano a essere sviluppate in azienda. L'uso del caglio di vitello, i tempi e le modalità di rottura della cagliata e le sue dimensioni, la lavorazione della cagliata e il riscaldamento della miscela cagliata/siero dipendono dall'esperienza specifica del casaro e determinano la qualità del «Vorarlberger Bergkäse». Tali conoscenze e competenze sono state ulteriormente sviluppate e servono ancora oggi come base per la produzione del «Vorarlberger Bergkäse».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/vorarlbergerbergkaese/

È possibile accedere alla pubblicazione anche tramite il sito web dell'Ufficio dei brevetti austriaco (www.patentamt.at) utilizzando il seguente percorso: «Trademarks / Geographical indications / List of Austrian geographical indications». Il testo compare sotto il nome della designazione di qualità.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.