ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 101

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
17 marzo 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

DICHIARAZIONI COMUNI

 

Parlamento europeo
Consiglio

2023/C 101/01

Dichiarazione politica comune del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sul finanziamento del programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

1

 

Parlamento europeo
Consiglio
Commissione europea

2023/C 101/02

Dichiarazione politica comune del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa

2

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 101/03

Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

3

2023/C 101/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA) ( 1 )

47


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 101/05

Tassi di cambio dell'euro — 16 marzo 2023

48

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare

2023/C 101/06

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

49


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2023/C 101/07

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2023-2025 di attuazione del programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025)

50

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 101/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

51


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

DICHIARAZIONI COMUNI

Parlamento europeo Consiglio

17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 101/1


Dichiarazione politica comune del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sul finanziamento del programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

(2023/C 101/01)

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, che il finanziamento del programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 sarà indicativamente coperto negli anni 2023-2027 come segue:

200 milioni di EUR provenienti dai margini non assegnati della rubrica 1 e della rubrica 5;

1 450 milioni di EUR provenienti dai contributi a titolo della rubrica 1, della rubrica 5 e della rubrica 6.


Parlamento europeo Consiglio Commissione europea

17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 101/2


Dichiarazione politica comune del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa

(2023/C 101/02)

Nella dichiarazione comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca (1), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma quadro "Orizzonte Europa" o al programma precedente "Orizzonte 2020" (2), come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Nella dichiarazione (3) sul regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (1), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che la ripartizione indicativa di tale importo sarà pari a un massimo di 300 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico "Digitale, industria e spazio", in particolare per la ricerca quantistica.

Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che, nell'ambito del polo tematico "Digitale, industria e spazio" di Orizzonte Europa, un importo indicativo pari a 200 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 sarà assegnato alle attività di ricerca relative alla connettività sicura.


(1)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(3)  GU C 185 del 12.5.2021, pag. 1.


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 101/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

(2023/C 101/03)

1.   L’AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L’UCRAINA, LE SUE RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA DELL’UE E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO

(1)

Il 24 febbraio 2022, dopo aver riconosciuto illegalmente come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, la Russia ha dato l’avvio a un’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. L’Unione europea (UE) e i partner internazionali hanno reagito immediatamente a questa grave violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina imponendo misure restrittive (sanzioni). Sono state imposte sanzioni anche nei confronti della Bielorussia per il ruolo svolto nel favoreggiare l’aggressione militare russa. Nelle settimane e nei mesi successivi sono state adottate ulteriori misure e potrebbero esserne adottate altre con l’evolversi della situazione. Dal canto suo, la Russia ha deciso di adottare alcune contromisure economiche restrittive e di servirsi deliberatamente dei flussi di gas verso l’UE come un’arma.

(2)

L’aggressione militare russa contro l’Ucraina e le sue ripercussioni dirette e indirette, come le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, hanno ripercussioni economiche su tutto il mercato interno. Le imprese dell’UE possono esserne colpite in diversi modi, sia direttamente che indirettamente. Tali conseguenze possono assumere la forma di una contrazione della domanda, di interruzione di contratti e progetti esistenti, con la conseguente perdita di fatturato, e di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i preprodotti, oppure possono consistere nella mancata disponibilità o insostenibilità dal punto di vista economico di altri fattori produttivi.

(3)

Il rischio di un’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell’energia nelle settimane precedenti l’aggressione fisica. L’aggressione militare russa contro l’Ucraina ha comportato, come diretta conseguenza, una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l’UE di taluni prodotti dell’Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall’UE verso l’Ucraina. Il mercato dell’energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nell’UE. I prezzi elevati dell’energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo. L’offerta di alcuni prodotti cruciali è scarsa a causa dell’aggressione militare e delle contromisure adottate dalla Russia. Si tratta di settori specifici in cui l’offerta limitata comporta il rischio di una riduzione sostanziale della produzione industriale, nonostante la sostituzione in corso per quanto riguarda l’offerta. L’impatto si è fatto sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità e la volatilità del mercato nel commercio di materie prime. L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina ha inoltre provocato un significativo sfollamento di cittadini ucraini sia all’interno del paese che verso i paesi vicini, con un afflusso senza precedenti di rifugiati nell’UE e gravi conseguenze umanitarie ed economiche.

(4)

La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo, sul settore della trasformazione alimentare, della pesca e dell’acquacoltura nell’UE. Gli elevati prezzi dell’energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti. Anche le forniture di fertilizzanti nell’UE risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti nell’Unione dalla Russia e dalla Bielorussia. La crisi ha avuto gravi conseguenze per l’approvvigionamento nell’UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall’Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento temporaneo dei prezzi degli alimenti per animali. L’impatto combinato degli aumenti dei costi per l’energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell’allevamento nell’UE (1). L’Ucraina è anche un importante produttore ed esportatore di oli vegetali (soprattutto di girasole): gli aumenti di prezzo di tali prodotti hanno un impatto sugli operatori del settore della trasformazione alimentare costringendoli a cercare alternative.

(5)

Desta preoccupazione anche la perturbazione degli scambi di prodotti dell’UE verso l’Ucraina, nonché verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sue ripercussioni dirette o indirette. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi i prodotti a base di ortofrutticoli), della cioccolata, dei dolciumi, degli alimenti per lattanti e degli alimenti per animali da compagnia nel caso della Russia, dei prodotti ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e della maggior parte dei prodotti agricoli nel caso dell’Ucraina.

(6)

La situazione è aggravata dal forte aumento dei costi di produzione, in parte dall’aumento dei costi dei fertilizzanti azotati dovuto all’enorme aumento del prezzo del gas, ma anche dall’uso diretto di energia nei processi di produzione agricola, di produzione ittica o dell’acquacoltura.

(7)

La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina e l’uso dell’approvvigionamento energetico come arma rendono ancora più impellente per l’UE la necessità di ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili accelerando la diffusione di energie rinnovabili, la decarbonizzazione dell’industria e lo sviluppo di capacità in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, anche in considerazione di problemi a livello mondiale che accrescono i rischi che i nuovi investimenti in questi settori vengano deviati verso paesi terzi al di fuori del SEE.

(8)

È in tale contesto che la Commissione ha deciso di adottare la presente comunicazione per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle conseguenze economiche dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e alle sue ripercussioni dirette e indirette, come le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia (2). Una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare le ripercussioni negative immediate nell’UE sul piano sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina.

1.1.   Sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali in risposta all’aggressione della Russia contro l’Ucraina

(9)

A seguito dell’aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito una serie di misure restrittive.

(10)

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha approvato un pacchetto comprendente: i) sanzioni mirate nei confronti dei 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone, ii) restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e iii) restrizioni all’accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell’UE (3).

(11)

Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha convenuto ulteriori sanzioni nei confronti della Russia che riguardano: i) il settore finanziario, ii) i settori dell’energia, dello spazio e dei trasporti (aviazione), iii) i beni a duplice uso, iv) il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle esportazioni, v) la politica dei visti e vi) ulteriori sanzioni nei confronti di cittadini russi e altri (compresi i cittadini bielorussi) (4).

(12)

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha deciso di chiudere lo spazio aereo europeo agli aeromobili russi e ha adottato misure preventive per garantire che la Banca centrale russa non possa utilizzare le sue riserve internazionali in modo da compromettere l’impatto delle misure adottate (5). Il Consiglio ha inoltre adottato ulteriori sanzioni nei confronti di persone russe (6).

(13)

Il 1o marzo 2022, il Consiglio ha adottato ulteriori misure: i) l’eliminazione di determinate banche russe dal sistema di messaggistica SWIFT (7), ii) misure contro la disinformazione diffusa dai media russi di proprietà statale Russia Today e Sputnik (8).

(14)

Il 2 marzo 2022, il Consiglio ha deciso di introdurre ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, a causa del ruolo svolto da tale Stato nel favoreggiare l’aggressione militare, per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, prodotti a base di cloruro di potassio («potassa»), prodotti in legno, prodotti di cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. Il Consiglio ha inoltre vietato l’esportazione in Bielorussia o per l’uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia e le esportazioni di macchinari e ha introdotto restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi (9). Il Consiglio ha inoltre adottato misure individuali nei confronti di 22 persone bielorusse (10).

(15)

Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato misure aggiuntive rivolte al settore finanziario bielorusso, tra cui il blocco dell’accesso a SWIFT per tre banche bielorusse, il divieto di operazioni con la Banca centrale della Bielorussia, i limiti agli afflussi finanziari dalla Bielorussia verso l’UE e il divieto di fornire banconote denominate in euro alla Bielorussia (11). Il Consiglio ha inoltre introdotto ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l’esportazione verso la Russia di prodotti per la navigazione marittima e di tecnologie di radiocomunicazione. Inoltre, il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti di altre 160 persone (12). Il 15 marzo 2022 (13), il Consiglio ha approvato ulteriori misure settoriali e individuali nei confronti della Russia, decidendo segnatamente di: i) vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali, ii) vietare la prestazione di servizi di rating del credito, nonché l’accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione alle attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa, iii) ampliare l’elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, iv) vietare nuovi investimenti nel settore russo dell’energia e introdurre una restrizione generale all’esportazione di attrezzature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia, v) introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso (14). Inoltre, il Consiglio ha deciso di sanzionare i principali oligarchi, lobbisti e propagandisti russi e le principali imprese operanti nei settori militare, dell’aviazione, dei beni a duplice uso, della cantieristica navale e della costruzione di macchinari (15).

(16)

Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni (16), alla luce del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, del sostegno della Bielorussia a tale guerra e dei casi segnalati di atrocità commesse dalle forze armate russe. Il pacchetto si compone di: 1) il divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, fatta eccezione per alcune limitate eccezioni; 2) il divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorussa; 3) la sospensione delle trasmissioni nell’Unione di tre altri organi di informazione di proprietà dello Stato russo. L’Unione ha inoltre adottato sanzioni nei confronti di altre 65 persone e 18 entità. Tra tali persone figurano alcuni responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol.

(17)

Il 21 luglio 2022, il Consiglio ha adottato un settimo pacchetto, denominato anche «pacchetto di mantenimento e allineamento» (17), che comprende le seguenti misure supplementari: 1) divieto di importazione di oro; 2) rafforzamento degli obblighi di segnalazione per le persone sanzionate; 3) divieti di esportazione mirati; 4) divieto di accesso ai porti; 5) sanzioni finanziarie; 6) sicurezza alimentare ed energetica; 7) esenzioni mediche e farmaceutiche. L’Unione ha inoltre aggiunto 54 persone e 10 entità all’elenco relativo al congelamento dei beni.

(18)

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato un ottavo pacchetto di sanzioni comprendente le seguenti misure supplementari (18): 1) nuove inclusioni nell’elenco di persone ed entità oggetto di sanzioni; 2|) estensione delle restrizioni alle oblast di Kherson e Zaporizhzhia; 3) nuove restrizioni alle importazioni e alle esportazioni; 4) applicazione del tetto sul prezzo del petrolio stabilito dal G7; 5) restrizioni alle imprese statali; 6) restrizioni in materia di servizi finanziari e di consulenza informatica e di altri servizi alle imprese e 7) misure volte a scoraggiare l’elusione delle sanzioni.

(19)

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato un nono pacchetto di sanzioni (19) in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, che comprende il divieto di esportazione di motori per droni, le esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, gli investimenti nel settore minerario, le transazioni con la Banca russa di sviluppo regionale e la fornitura di servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione; il Consiglio ha inoltre deciso di adottare un pacchetto completo di misure individuali. Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato un decimo pacchetto di sanzioni in cui impone ulteriori divieti di esportazione di tecnologie critiche e beni industriali, come elettronica, veicoli speciali, componenti di macchine, pezzi di ricambio per autocarri e motori a reazione e beni per il settore dell’edilizia che possono essere utilizzati dall’esercito russo, quali antenne e gru. Il Consiglio ha inoltre deciso di imporre misure restrittive nei confronti di altre 87 persone e 34 entità (20).

(20)

In stretta cooperazione con l’UE hanno imposto sanzioni anche i suoi i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Corea del Sud, la Svizzera e l’Australia.

1.2.   Imprese e famiglie colpite da prezzi elevati del gas e dell’energia elettrica o da perturbazioni dell’approvvigionamento energetico

(21)

L’attuale crisi ha fatto salire i prezzi del gas e dell’elettricità a livelli mai raggiunti prima, ben al di sopra dei livelli già elevati osservati nel periodo precedente l’aggressione. L’uso deliberato dei flussi di gas come arma da parte della Russia ha creato notevoli volatilità e incertezza nei mercati energetici dell’UE e mondiali. L’UE e i suoi Stati membri hanno adottato numerose misure per far fronte ai prezzi elevati e garantire l’approvvigionamento energetico. In tale contesto, la Commissione fa riferimento al pacchetto di misure presentato già nell’ottobre 2021 (21) (la «comunicazione di ottobre»), alla comunicazione REPowerEU dell’8 marzo 2022 (la «comunicazione REPowerEU») (22) , (23), al piano REPowerEU (24) del 18 maggio 2022, al regolamento sullo stoccaggio del gas (25), alla comunicazione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (26) del 20 luglio 2022, al regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (27) e al regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (28). Il 18 ottobre 2022 la Commissione ha adottato la comunicazione sull’emergenza energetica (29) per preparare, acquistare e proteggere l’UE insieme. Unitamente a questa comunicazione, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento di emergenza (30) per far fronte ai prezzi elevati del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per il prossimo inverno. Ciò avverrà attraverso l’acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi sulla borsa del gas TTF, nuove misure sull’uso trasparente delle infrastrutture e la solidarietà tra gli Stati membri, nonché mediante un impegno costante per ridurre la domanda di gas.

(22)

I prezzi dell’energia molto elevati stanno danneggiando l’economia e il potere d’acquisto dei cittadini dell’UE, in particolare dei più vulnerabili. La Banca centrale europea ha stimato che il PIL reale subirà una contrazione dello 0,1 % nell’ultimo trimestre del 2022, per rimanere invariato nel primo trimestre del 2023, principalmente a causa dell’impatto delle perturbazioni dell’approvvigionamento energetico, dell’aumento dell’inflazione e della conseguente perdita di fiducia (31). È probabile che il persistere di prezzi elevati dell’energia aumenti la povertà e incida sulla competitività delle imprese. Soprattutto le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto far fronte a maggiori costi di produzione. Tali aumenti dei costi possono in alcuni casi mettere in discussione il proseguimento dell’attività di imprese dell’UE che altrimenti sarebbero redditizie con probabili conseguenze per l’occupazione.

(23)

Il pacchetto di strumenti presentato dalla Commissione nell’ottobre 2021 si è rivelato utile ed è stato ampiamente utilizzato da molti Stati membri che hanno adottato numerose misure a livello nazionale. Il pacchetto di strumenti è stato ampliato nella primavera del 2022, con la comunicazione sugli interventi a breve termine nei mercati dell’energia e i miglioramenti a lungo termine dell’assetto del mercato dell’energia elettrica (32).

(24)

La comunicazione REPowerEU ha delineato misure volte a rispondere all’aumento dei prezzi dell’energia e a costituire riserve di gas per l’inverno e il piano REPowerEU (33) individua una serie di azioni volte ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e l’efficienza energetica e a diversificare l’approvvigionamento energetico. Accelerare la transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall’aumento dei prezzi. Il regolamento sullo stoccaggio del gas (34) ha stabilito nuovi obblighi minimi di stoccaggio del gas per garantire l’approvvigionamento per il prossimo inverno, imponendo agli Stati membri di riempire l’80 % degli impianti di stoccaggio del gas entro il 1o novembre nel 2022 e il 90 % entro la stessa data negli anni successivi.

(25)

Poiché la crisi ha ulteriormente amplificato i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento e i rischi di perturbazioni, l’Unione ha iniziato a prepararsi a una riduzione prolungata del gas proveniente dalla Russia e a un’eventuale cessazione completa della fornitura. Il nuovo piano europeo di riduzione della domanda di gas (35) stabilisce misure, principi e criteri per la riduzione coordinata della domanda ed è accompagnato dal regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (36), che stabilisce un obiettivo volontario di riduzione della domanda di gas del 15 % in tutti gli Stati membri e introduce una procedura per attivare un obiettivo vincolante di riduzione della domanda qualora risultasse necessario.

(26)

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia al fine di ridurre le bollette energetiche per i cittadini e le imprese europei. Il regolamento (UE) 2022/1854 comprende, tra l’altro, misure volte a ridurre la domanda di energia elettrica che contribuiranno a ridurre i costi dell’energia elettrica per i consumatori e a ridistribuire ai clienti finali i ricavi eccedenti del settore energetico.

(27)

Il 19 e il 22 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato ulteriori regolamenti per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, segnatamente: Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (37), regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (38) e il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell’Unione e l’economia da prezzi eccessivamente elevati (39).

1.3.   Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali

(28)

L’applicazione mirata e proporzionata del controllo sugli aiuti di Stato da parte dell’UE serve a garantire che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell’aiutare le imprese e i lavoratori colpiti dall’attuale crisi e a preservare la sostenibilità di bilancio a lungo termine delle misure nazionali di sostegno. Il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato garantisce anche che il mercato interno dell’UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L’integrità del mercato interno è importante per resistere alle pressioni esterne ed evitare situazioni di corsa alle sovvenzioni, in cui gli Stati membri con maggiori disponibilità economiche possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’Unione.

(29)

A parere della Commissione l’attuale crisi che colpisce le imprese in tutti gli Stati membri giustifica che si consenta di calcolare i massimali di aiuto delle sezioni pertinenti per Stato membro, purché sia garantito che i costi ammissibili possano essere coperti una volta sola e che siano rispettati i massimali di aiuto specifici applicabili a norma della presente comunicazione.

(30)

La Commissione ritiene inoltre che, al fine di combattere la dipendenza dai combustibili fossili, un fattore considerevole che aggrava la crisi, e di accelerare la transizione verde in linea con gli obiettivi di REPowerEU, garantendo nel contempo la resilienza del futuro sistema energetico a basse emissioni di carbonio dell’UE, siano necessari ulteriori investimenti strategici. Ciò è particolarmente importante nell’attuale contesto globale in cui tali investimenti rischiano di essere sottratti al SEE. Sebbene le sezioni 2.5 e 2.6 della presente comunicazione prevedano strumenti pertinenti per diffondere progetti di produzione di energia rinnovabile e attuare misure di decarbonizzazione industriale, tali strumenti hanno ripercussioni considerevoli ma indirette sulla produzione dei dispositivi e dei componenti necessari per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette. In tale contesto, la sezione 2.8 della presente comunicazione offre agli Stati membri un’ulteriore possibilità di concedere aiuti che sostengano direttamente investimenti produttivi in determinati beni strategici necessari per questa transizione. In quanto strumento dell’Unione per catalizzare gli investimenti privati nei settori prioritari dell’UE, InvestEU svolge un ruolo centrale nel mobilitare il sostegno a tali settori prioritari, in particolare per quanto riguarda l’energia e il piano industriale del Green Deal (40). Pertanto, nella misura in cui gli interventi messi in atto dai partner esecutivi e dagli intermediari finanziari di InvestEU sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato, essi possono rientrare nei regimi approvati dalla Commissione ai sensi delle sezioni 2.5, 2.6 e 2.8 della presente comunicazione. Poiché il sostegno agli investimenti negli impianti di produzione potrebbe portare a tensioni con gli obiettivi generali dell’integrità del mercato interno e della coesione, tale sostegno deve essere chiaramente circoscritto alle aree strategiche definite, limitato nel tempo e negli importi nominali degli aiuti e garantire incentivi sufficienti per conseguire gli obiettivi di coesione. La presente comunicazione stabilisce nella sezione 2.8 le condizioni specifiche alle quali il sostegno agli investimenti per misure specifiche per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sarà, in via eccezionale, consideratocompatibile. Nella misura in cui questa sezione prevede la possibilità di fornire un sostegno individuale al di fuori di un regime, esso sarà limitato alle zone assistite sulla base della definizione di cui alle carte degli aiuti a finalità regionale applicabili o dovrà prevedere investimenti in almeno tre Stati membri del SEE e una parte significativa di tali investimento dovrà aver luogo in almeno due zone assistite. Tale requisito contribuirà all’ulteriore sviluppo di un ecosistema più ampio lungo la pertinente catena del valore in tutta Europa, rafforzando la resilienza della catena di approvvigionamento.

1.4.   Misure di aiuto di Stato adeguate

(31)

Nell’ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell’attuale crisi.

(32)

Come indicato nella comunicazione dell’ottobre 2021, le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l’efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato.

(33)

Le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un’aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. Nella misura in cui gli interventi nazionali si configurano come aiuti, possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato se soddisfano determinati requisiti. Ad esempio, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali armonizzate che rispettano i livelli minimi di tassazione e le norme stabilite dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (41) e sono in linea con le disposizioni di un regolamento di esenzione per categoria possono essere attuati dagli Stati membri senza notifica preliminare alla Commissione.

(34)

Con riguardo alle sezioni 2.1 e 2.4 della presente comunicazione gli aiuti possono essere concessi direttamente al beneficiario finale o erogato attraverso un fornitore di energia. Se l’aiuto è erogato attraverso un fornitore di energia, lo Stato membro deve dimostrare l’esistenza di un meccanismo atto a garantire la concorrenza tra i fornitori e mediante il quale l’aiuto è trasferito al beneficiario finale.

(35)

La Commissione ritiene che alcune esigenze finanziarie possano richiedere strumenti diversi da quelli di cui alle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 della presente comunicazione. Questa situazione potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui la crisi attuale provochi non solo un fabbisogno di liquidità, ma anche perdite considerevoli tali da compromettere la capacità del beneficiario di far fronte ai propri debiti e determinare un fabbisogno di solvibilità. Nei casi in cui siano concessi aiuti di importo elevato a singoli beneficiari la cui capacità di far fronte ai loro debiti, basata sulle loro capacità di guadagno passate, risulti limitata, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di chiedere ai beneficiari informazioni sulla loro prevista capacità futura di far fronte ai propri debiti, al fine di valutare se il ricorso a strumenti diversi, come il sostegno alla solvibilità, possa essere più adeguato per far fronte alle loro esigenze finanziarie o possa diventarlo.

(36)

In circostanze specifiche (42), gli Stati membri possono ritenere che le imprese gravemente colpite dall’attuale crisi necessitino di un sostegno alla solvibilità a cui le fonti private da sole non possono sufficientemente provvedere. Se, senza tale sostegno, le imprese dovessero cessare o ridimensionare le attività e se ciò comportasse il rischio di mettere in pericolo i mercati dell’energia o altri mercati di importanza sistemica per l’economia (o per la sicurezza e la resilienza del mercato interno) tale sostegno alla solvibilità potrebbe essere considerato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

(37)

La Commissione ritiene che, ai fini della richiesta valutazione caso per caso di cui al punto 36, siano particolarmente pertinenti i seguenti principi generali:

a.

l'aiuto deve essere necessario, adeguato e proporzionato (43) per evitare un'uscita improvvisa dal mercato di tali imprese e, in ogni caso, non deve superare il minimo necessario per garantire la loro redditività;

b.

un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non è ammessa a beneficiare di aiuti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. In tali casi, sarebbe di norma richiesto un contributo sostanziale del gruppo ai costi della misura di solvibilità;

c.

gli aiuti di Stato devono essere concessi a condizioni che offrano allo Stato una remunerazione ragionevole, quale una quota adeguata dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell'importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell'impresa dopo la contabilizzazione delle perdite, comprese le perdite prevedibili senza la misura di aiuto;

d.

se gli aiuti assumono la forma di debito subordinato o di altri strumenti ibridi di capitale, la remunerazione complessiva di tali strumenti deve tenere adeguatamente conto delle caratteristiche dello strumento scelto, compresi il suo livello di subordinazione e tutte le modalità di pagamento;

e.

saranno necessarie opportune misure in materia di concorrenza in linea con i principi stabiliti negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014 (44). Sulla base delle specificità di ciascun caso e del relativo contesto concorrenziale, può essere chiesta come misura compensativa anche la cessione di attivi. Saranno inoltre necessarie misure comportamentali, tra cui impegni che garantiscano un divieto effettivo dei pagamenti di bonus o di altri compensi variabili, dei pagamenti di dividendi e delle acquisizioni;

f.

la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire, anche in un momento successivo alla decisione della Commissione, una valutazione della redditività a lungo termine del beneficiario a corredo della notifica o in una data successiva. Qualora, a seguito dell'esame di tale valutazione, la Commissione lo ritenga opportuno, lo Stato membro deve impegnarsi a notificare, entro un termine stabilito dalla Commissione, un piano di ristrutturazione, sulla base di quanto previsto dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, ai fini dell'approvazione da parte della Commissione.

(38)

Gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento per la concessione di aiuti a norma della sezione 2.4 e della sezione 2.8 della presente comunicazione. Ciò potrebbe, ad esempio, assumere le seguenti forme (45):

a.

richiesta al beneficiario di soddisfare una determinata quota del fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, ad esempio mediante accordi per l'acquisto di energia elettrica o investimenti diretti nella produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili;

b.

richiesta di effettuare investimenti in misure di efficienza energetica, riducendo il consumo di energia relativo alla produzione economica, ad esempio contenendo i consumi che riguardano i processi produttivi, il riscaldamento o i trasporti, in particolare mediante misure di attuazione delle raccomandazioni degli audit energetici effettuati a norma dell'articolo 8, paragrafi 2) o 4), e dell'allegato VI della direttiva 2012/27/UE;

c.

richiesta di effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale, ad esempio mediante misure di elettrificazione che utilizzano fonti di energia rinnovabili o soluzioni circolari come il riutilizzo dei gas di scarico;

d.

richiesta di flessibilizzazione degli investimenti per facilitare un miglior adeguamento dei processi aziendali ai segnali di prezzo sui mercati dell'energia elettrica.

(39)

Gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da altri eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti di Stato volti ad attenuare i danni causati direttamente dall’attuale evento eccezionale, rappresentato dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, possono coprire anche gli effetti di alcune conseguenze dell’aggressione russa, compresi quelli delle sanzioni economiche imposte o delle contromisure che incidono negativamente sulla capacità del beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività economica.

(40)

I danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale o energia elettrica che gli Stati membri potrebbero essere obbligati a imporre possono essere valutati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che non si verifichino sovracompensazioni.

(41)

Gli Stati membri devono notificare tali misure di aiuto e la Commissione le valuterà direttamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti possono essere concessi a imprese in difficoltà.

(42)

In linea con il regolamento (UE) n. 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (46), gli Stati membri possono prendere in considerazione misure adeguate per incentivare riduzioni volontarie della domanda di gas naturale. Qualora gli Stati membri prevedano di introdurre queste misure di incentivazione nel contesto dell’attuale crisi, la Commissione le valuterà direttamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:

a.

il ricorso a una procedura competitiva basata su criteri trasparenti per assegnare i volumi della riduzione volontaria della domanda;

b.

l'assenza di restrizioni formali agli scambi o ai flussi transfrontalieri;

c.

la limitazione degli incentivi in questione alle riduzioni della domanda future che vanno al di là delle riduzioni alle quali il beneficiario avrebbe proceduto indipendentemente dalla misura;

d.

una riduzione immediata della domanda aggregata finale di gas nello Stato membro interessato, evitando nel contempo un semplice spostamento della domanda di gas naturale.

(43)

Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione l’adozione di misure volte a incentivare il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nella misura in cui il mercato non fornisce incentivi adeguati in tal senso. Qualora gli Stati membri intendano concedere, nel contesto dell’attuale crisi, misure di incentivazione per il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, la Commissione valuterà tali misure direttamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (47). Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:

a.

il ricorso a una procedura competitiva basata su criteri trasparenti volti a ridurre al minimo gli aiuti;

b.

l'assenza di restrizioni agli scambi o ai flussi transfrontalieri;

c.

la presenza di garanzie volte ad evitare le sovracompensazioni;

d.

il rispetto degli obblighi e delle condizioni riguardanti il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas e l'incentivazione dello stoccaggio del gas di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies, del regolamento (UE) 2017/1938 (48), in particolare delle condizioni relative alle misure di sostegno di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3.

(44)

La Commissione valuterà caso per caso eventuali aiuti necessari, proporzionati e adeguati, in linea con la comunicazione della Commissione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (49) e con i piani nazionali di emergenza per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, al fine di adeguare gli impianti che contribuiranno a sostituire il gas, per un periodo di tempo limitato, con un altro combustibile a base di carbonio, più inquinante. Tale combustibile alternativo a base di carbonio dovrebbe avere il più basso tenore di emissioni possibile, mentre gli aiuti dovranno essere concessi a condizione che vengano adottate misure di efficienza energetica e che si evitino effetti di lock-in dopo la fine della crisi, in linea con gli obiettivi climatici dell’UE. Tali iniziative possono essere adottate per ridurre preventivamente il consumo di gas o per rispondere alle riduzioni obbligatorie della domanda di gas naturale, in caso non esistano forme diverse di compensazione (50).

(45)

Alla luce dei problemi relativi al trasporto di merci da e verso l’Ucraina, la Commissione valuterà caso per caso la possibilità di concedere aiuti all’assicurazione o alla riassicurazione per quanto riguarda il trasporto di merci da e verso l’Ucraina. Tra le altre cose gli Stati membri dovranno dimostrare che l’assicurazione o la riassicurazione non sono disponibili o che sono disponibili a tassi notevolmente più elevati rispetto a prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

(46)

Il trasporto di rifugiati e di materiale umanitario non rientra, in linea di principio, nell’ambito delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, a condizione che lo Stato agisca nell’esercizio di pubblici poteri (piuttosto che svolgere un’attività economica) e che i servizi di trasporto non siano acquistati a prezzi superiori ai prezzi di mercato.

(47)

Gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri a norma della presente comunicazione, erogati attraverso enti creditizi che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio di tali imprese. Essi possono nondimeno conferire un vantaggio indiretto agli intermediari finanziari. Tuttavia, in applicazione delle garanzie di cui alle sezioni 2.2 e 2.3, siffatti vantaggi indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Tali aiuti non si configurano pertanto come un sostegno finanziario pubblico straordinario né a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) (51) né a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) (52) e non sono valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (53).

(48)

Gli aiuti concessi dagli Stati membri agli enti creditizi o altri enti finanziari a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, per compensare i danni diretti subiti a causa dell’attuale crisi o gli aiuti concessi dagli Stati membri agli enti creditizi o altri enti finanziari a norma della sezione 2.4 della presente comunicazione, che non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto, non saranno considerati sostegno finanziario pubblico straordinario a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche né del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, e non saranno valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (54).

(49)

Se, a causa della crisi attuale, gli enti creditizi dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario (cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e l’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, l’ente creditizio che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerato in condizione di dissesto o a rischio di dissesto.

(50)

Dal momento che si tratta di misure adottate per affrontare problemi legati all’aggressione della Russia contro l’Ucraina e le loro ripercussioni dirette e indirette, esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 (55), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

(51)

Gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, in quanto ciò potrebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno. Fatte salve le garanzie specifiche di cui alla sezione 2.8 della presente comunicazione, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

(52)

Gli aiuti a norma della presente comunicazione non sono concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:

a.

persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b.

imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure

c.

imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

(53)

Le misure di aiuto di Stato che comportano, di per sé, a causa delle condizioni cui sono subordinate per il metodo di finanziamento previsto, una violazione indissociabile del diritto dell’Unione non possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno. Ciò può accadere ad esempio quando l’aiuto è soggetto a clausole che subordinano direttamente o indirettamente la sua concessione all’origine dei prodotti o delle attrezzature, ad esempio l’obbligo per il beneficiario di acquistare prodotti di origine nazionale. La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all’esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all’attività di esportazione.

1.5.   Applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

(54)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (56). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale (57).

(55)

La Commissione ritiene che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e le sue ripercussioni dirette ed indirette, tra cui le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, abbiano creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari. Tali ripercussioni, considerate nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell’economia in tutti gli Stati membri. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’accresciuta incertezza interessano molti settori. A ciò si aggiunge che l’aumento dei prezzi dell’energia incide praticamente su ogni attività economica in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che un’ampia gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento dell’economia. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento.

(56)

Gli aiuti di Stato sono in particolare giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo limitato, al fine di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina e dalle sue ripercussioni dirette ed indirette, tra cui le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali, e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia.

(57)

Nella presente comunicazione la Commissione definisce i criteri per la valutazione della compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione e che rientrano nell’ambito della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono soddisfatti tutti i requisiti della presente comunicazione.

(58)

Le misure di aiuto di Stato notificate e valutate a norma della presente comunicazione sono intese a sostenere le imprese operanti nell’UE che sono colpite dall’aggressione militare russa e/o dalle sue conseguenze. Le misure di aiuto non possono in alcun modo essere utilizzate per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e devono essere pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili (58). Nello specifico occorre evitare che le persone fisiche o le entità oggetto delle sanzioni beneficino direttamente o indirettamente di tali misure (59).

(59)

Le misure di aiuto che rientrano nell’ambito della presente comunicazione possono essere cumulate conformemente ai requisiti di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (60) o dai regolamenti di esenzione per categoria (61), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Le misure di aiuto di Stato oggetto della presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 (62), a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni. Quando gli Stati membri concedono agli stessi beneficiari prestiti o garanzie nell’ambito del quadro temporaneo per l’emergenza COVID-19 e della presente comunicazione e se l’importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati membri devono garantire che tale fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta dalle misure di aiuto. Analogamente, gli aiuti a norma della presente comunicazione possono essere cumulati con gli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario.

2.   MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1.   Aiuti di importo limitato

(60)

Oltre alle possibilità esistenti basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sue ripercussioni dirette o indirette può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale.

(61)

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 62):

a.

l'importo complessivo dell'aiuto non supera in alcun momento 2 milioni di EUR per impresa per Stato membro (63). L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (64), prestiti (65) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 2 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato;

c.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2023 (66);

d.

gli aiuti sono concessi a imprese colpite dalla crisi;

e.

gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (67) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

(62)

In deroga al punto 61, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 61, lettere da b) a d), le seguenti condizioni specifiche:

a.

l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento i 250 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 300 000 EUR per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura; (68) gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (69), prestiti (70) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il relativo massimale complessivo di 250 000 EUR o 300 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c.

gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 (71).

(63)

Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 61, lettera a) e al punto 62, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati, ad esempio la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di EUR per impresa per Stato membro. Se un’impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 62, lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 300 000 EUR per impresa per Stato membro.

(64)

Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.

2.2.   Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie

(65)

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze (72).

(66)

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma della presente sezione non possono essere cumulate con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.3 della presente comunicazione e viceversa, né con gli aiuti concessi a norma delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo per l’emergenza COVID-19. Le garanzie concesse a norma della presente sezione possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 67, lettera e), della presente comunicazione. Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 67, lettera e).

(67)

La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie pubbliche, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se:

a.

vengono fornite garanzie pubbliche su nuovi prestiti individuali concessi alle imprese (73);

b.

per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario

Per il 1o anno

Per il 2o e 3o anno

Dal 4o al 6o anno

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

c.

in alternativa, gli Stati membri, utilizzando la tabella precedente come base, possono notificare i regimi per i quali è possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale (ad esempio, una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore); un premio fisso può essere applicato per l'intera durata della garanzia se esso è superiore ai premi minimi indicati nella tabella precedente per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo;

d.

la garanzia è concessa entro il 31 dicembre 2023;

e.

l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia in applicazione della presente sezione, non supera:

i.

il 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi (74);

ii.

il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto (75); o

iii.

sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione ai fini della valutazione (ad esempio, in relazione alle sfide che il beneficiario deve affrontare durante la crisi attuale) (76), l'importo del prestito può essere aumentato:

fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (77) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese;

per le grandi imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione su mercati dell'energia per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi;

il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (78);

Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per l'emergenza COVID-19 non può essere coperto da misure adottate a norma della presente comunicazione;

f.

la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata conformemente al punto 67, lettera c), è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:

i.

il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o

ii.

il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e

iii.

in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g.

su adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro e in deroga al punto 67, lettere a), e), f) e h), la garanzia pubblica può essere fornita come garanzia finanziaria non finanziata (79) alle controparti centrali o ai partecipanti diretti per coprire il nuovo fabbisogno di liquidità derivante dalla necessità di fornire garanzie finanziarie per attività di negoziazione compensate sui mercati dell'energia per le imprese energetiche. La copertura di tali garanzie non finanziate può eccezionalmente superare il 90 %. Per queste garanzie non finanziate, lo Stato membro deve:

i.

se la copertura della garanzia supera il 90 %, dimostrare la necessità di tale elevata copertura sulla base di prove solide e specifiche e impegnarsi a convalidare e monitorare regolarmente i dati attestanti che i beneficiari finali non sono in grado di soddisfare tale fabbisogno di liquidità attraverso altre fonti di finanziamento interno o esterno, compresi altri aiuti ai sensi della presente comunicazione;

ii.

giustificare l'importo delle garanzie, che in ogni caso non può superare l'importo che serve a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 mesi successivi, derivante dalla necessità di fornire garanzie finanziarie per attività di negoziazione compensate sui mercati dell'energia. Gli Stati membri devono procedere a un riesame periodico di tale fabbisogno;

iii.

giustificare il periodo per il quale è concessa la garanzia, che deve essere limitato al 31 dicembre 2023 e non supera in alcun caso il periodo in cui tali garanzie sono considerate garanzie altamente liquide conformemente al regolamento delegato (UE) n. 2022/2311 della Commissione che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali (80);

iv.

dimostrare in che modo le condizioni per la mobilitazione della garanzia terranno sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di rischio morale relative al beneficiario e all'intermediario finanziario. Ciò riguarda in particolare la condizione relativa al recupero presso il beneficiario finale degli importi garantiti, laddove i crediti dello Stato membro sulle attività del beneficiario finale devono essere classificati allo stesso livello o a un livello di priorità superiore rispetto agli altri debiti e prestiti privilegiati in essere del beneficiario finale;

v.

indicare i premi che saranno applicati per tali garanzie, che devono essere almeno pari ai premi di garanzia di cui alla tabella del punto 67, lettera b), più 200 punti base e, se la controparte centrale o il partecipante diretto non applica tassi di interesse o commissioni per le garanzie non finanziate, deve essere aggiunto il tasso di base quale definito al punto 70, lettera b);

vi.

garantire che siano soddisfatte anche le disposizioni di cui al punto 67, lettere d) e i). L'opzione di cui al punto 67, lettera c), non è applicabile e la garanzia si riferisce unicamente al fabbisogno di liquidità quale definito al punto 67, lettera g);

h.

la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

i.

le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie pubbliche.

2.3.   Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati

(68)

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, tassi di interesse agevolati per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

(69)

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, i prestiti concessi a norma della presente sezione non sono cumulabili con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.2 della presente comunicazione e viceversa. I prestiti e le garanzie concessi a norma della presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 67, lettera e), o al punto 70, lettera e). Un beneficiario può fruire contemporaneamente dei molteplici prestiti agevolati di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 70, lettera e).

(70)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti di Stato in risposta all’attuale crisi sotto forma di prestiti agevolati, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

i prestiti non sono concessi a enti creditizi o altri enti finanziari;

b.

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione (81)) disponibile il 1o ottobre 2022 (82) o applicabile al momento della concessione del sostegno, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente (83)

Tipo di beneficiario

per il 1° anno Margine per il rischio di credito

per il 2o e 3° anno Margine per il rischio di credito

dal 4° al 6° anno Margine per il rischio di credito

PMI

25 punti base (84)

50 punti base (85)

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

c.

in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1° anno per ciascun tipo di beneficiario, adeguato in funzione della scadenza del prestito in applicazione del presente paragrafo (86) (87);

d.

i contratti di prestito sono firmati entro il 31 dicembre 2023 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 70, lettera c);

e.

l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non supera:

i.

il 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi (88); o

ii.

il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto (89);

iii.

sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio, relativa alle problematiche che il beneficiario deve affrontare durante l'attuale crisi) (90), l'importo del prestito può essere aumentato:

per coprire il fabbisogno di liquidità: dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (91) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese;

per le grandi imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione su mercati dell'energia per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi;

il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (92);

il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per l'emergenza COVID-19 non rientra nell'ambito di applicazione dalla presente comunicazione;

f.

i prestiti riguardano il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

g.

i prestiti possono essere concessi ai beneficiari finali direttamente o tramite enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In tali casi, gli enti creditizi o gli altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, senza subordinare la concessione dei prestiti agevolati di cui alla presente sezione al rifinanziamento di prestiti esistenti.

2.4.   Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica

(71)

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste dalla presente comunicazione, il sostegno temporaneo potrebbe essere autorizzato per attenuare le conseguenze di aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica causati dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Tale sostegno può essere fornito alle imprese sulla base del loro consumo energetico attuale o di quello storico. Nel primo caso, il sostegno consentirebbe alle imprese più colpite di continuare l’attività economica, ma comporterebbe di fatto minori incentivi al risparmio energetico. Nel contesto della scarsità di approvvigionamento di gas nell’UE, è d’altro canto importante mantenere i forti incentivi per una riduzione della domanda e per il passaggio graduale a una riduzione del consumo di gas. Un sostegno basato sul consumo storico di energia potrebbe mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e aiutare le imprese a far fronte alle conseguenze dell’attuale crisi, purché i beneficiari non riducano sostanzialmente le attività produttive al di sotto di quanto necessario per realizzare i risparmi energetici previsti e/o non si limitino a spostare altrove il loro consumo. Gli Stati membri sono pertanto invitati a chiedere ai beneficiari di assumere impegni adeguati a tal fine. Per ogni periodo ammissibile, gli Stati membri possono istituire un regime di sostegno sulla base del consumo energetico attuale o di quello storico.

(72)

La Commissione riterrà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2023 (93);

b.

gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali (94) e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (95), prestiti (96) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

c.

le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024;

d.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime che prevede un bilancio stimato. Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l'economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno, tenendo conto, ad esempio, dei criteri per dare priorità ai clienti critici non protetti di cui nella comunicazione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (97). Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari;

e.

ai fini della presente sezione, i costi ammissibili sono calcolati sulla base del consumo di gas naturale (anche come materia prima), energia elettrica nonché del riscaldamento/raffreddamento (98) prodotti direttamente da gas naturale e da energia elettrica acquistati dal beneficiario (99).

Il costo massimo ammissibile è calcolato secondo la seguente formula:

(p(t) - p(ref) * 1.5) * q

dove:

t

è un determinato mese, o un periodo di diversi mesi consecutivi, tra il 1o febbraio 2022 e il 31 dicembre 2023 («periodo ammissibile»)

ref

è il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo di riferimento»)

p(t)

è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo ammissibile (ad esempio, in EUR/MWh)

p(ref)

è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo di riferimento (ad esempio, in EUR/MWh)

q

è il quantitativo acquistato da fornitori esterni e consumato dal beneficiario in qualità di consumatore finale (100). Può essere determinato da uno Stato membro come:

 

q(t), vale a dire il consumo del beneficiario nel periodo ammissibile, oppure

 

q(ref), vale a dire il consumo del beneficiario nel periodo di riferimento.

A partire dal 1o settembre 2022 q non può superare il 70 % del consumo del beneficiario rispetto allo stesso periodo del 2021.

f.

l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario non supera il 50 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro non supera in alcun momento 4 milioni di EUR;

g.

gli aiuti concessi a norma della presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.1, purché non siano superati i massimali di aiuto applicabili per impresa a norma della presente sezione. Per lo stesso volume di consumo, gli aiuti concessi a norma della presente sezione che sono calcolati sulla base del consumo storico (q(ref)) non possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.7.

(73)

In determinate situazioni, può essere necessario concedere ulteriori aiuti per i beneficiari che hanno subito una riduzione dei risultati economici durante la crisi. Gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente al punto 72, lettera f), se, oltre alle condizioni di cui al punto 72, lettere da a) a e) e g), risultano soddisfatte anche le condizioni seguenti:

a.

l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario non supera il 40 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro non supera in alcun momento 100 milioni di EUR;

b.

per i beneficiari classificati come «imprese a forte consumo di energia» (101) l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo del 65 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa non supera in alcun momento i 50 milioni di EUR; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA ha subito una riduzione (102) (esclusi gli aiuti) di almeno il 40 % nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile;

c.

per i beneficiari classificati come «imprese a forte consumo di energia» che operano in uno o più dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I (103), l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo pari all'80 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro non può superare in alcun momento i 150 milioni di EUR; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA ha subito una riduzione (esclusi gli aiuti) di almeno il 40 % nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile;

d.

per gli aiuti concessi a norma del punto 73, lettere a), b) e c), l'EBITDA del beneficiario nel periodo ammissibile, compreso l'importo complessivo degli aiuti, non può superare il 70 % del suo EBITDA nel periodo di riferimento. Nei casi in cui l'EBITDA era negativo nel periodo di riferimento, l'aiuto non può comportare un aumento dell'EBITDA nel periodo ammissibile superiore a 0.

(74)

Ai sensi della presente sezione, l’autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo al beneficiario. A tal fine, l’autorità che concede l’aiuto può basarsi sulle stime dei criteri di ammissibilità di cui alla presente sezione, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto conformemente alla presente sezione. Entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità, l’autorità che concede l’aiuto istituisce un processo per verificare ex post i requisiti di ammissibilità e i massimali di aiuto pertinenti sulla base dei dati effettivi e per recuperare eventuali pagamenti di aiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità o superano i massimali di aiuto.

2.5.   Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia

(75)

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è essenziale, nel contesto della crisi attuale e del piano REPowerEU (104), accelerare e ampliare la disponibilità di energie rinnovabili in modo efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, accelerare la transizione energetica e ottenere prezzi per l’energia più bassi e meno volatili. Gli aiuti di Stato volti ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle capacità di stoccaggio dell’energia fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili nel contesto attuale. Alla luce dell’urgente necessità di garantire la rapida attuazione dei progetti che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell’energia, risultano giustificate, su base temporanea, alcune semplificazioni relative all’attuazione delle misure di sostegno, al fine di consentire l’attuazione del piano REPowerEU.

(76)

Al fine di una più rapida diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell’energia possono risultare necessari investimenti complementari nelle infrastrutture energetiche, ad esempio in termini di espansione della rete. In linea con la comunicazione sulla nozione di aiuto (105), il sostegno alle infrastrutture energetiche nel quadro di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato. Nel settore dell’energia, ciò è particolarmente pertinente per gli Stati membri in cui la costruzione e la gestione di determinate infrastrutture sono riservate per legge esclusivamente ai gestori del sistema di trasmissione o ai gestori del sistema di distribuzione.

2.5.1.   Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia

(77)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti agli investimenti per la promozione delle energie rinnovabili e per lo stoccaggio di energia, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi per una delle seguenti finalità:

(i)

investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 (106), compresa la produzione di idrogeno rinnovabile e di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile, ma esclusa la produzione di energia elettrica da idrogeno rinnovabile;

(ii)

investimenti nello stoccaggio di energia elettrica (107) o termica (108) (anche in combinazione con uno degli altri tipi di investimenti di cui alla presente sezione);

(iii)

investimenti nello stoccaggio di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa che ottiene almeno il 75 % del suo contenuto da un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas o combustibili da biomassa direttamente collegato, su base annuale;

b.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi di capacità e un bilancio stimato;

c.

i regimi di aiuto possono essere limitati ad una o a diverse tecnologie di cui al punto 77, lettera a), ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione artificiale (anche nell'attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni);

d.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2025. Ad eccezione delle tecnologie eoliche offshore, gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 36 mesi dalla data di concessione. Il regime dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine;

e.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti (109), garanzie (110) o agevolazioni fiscali, compresi i crediti d'imposta;

f.

l'importo degli aiuti è:

(i)

determinato mediante una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche o che la partecipazione sia insufficiente (111). Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio EUR per tonnellata di CO2 ridotta) o di aiuto per unità di produzione o capacità di energia installata; o

(ii)

fissato per via amministrativa dallo Stato membro sulla base dei dati relativi ai costi di investimento di ciascun progetto sovvenzionato;

g.

gli aiuti per gli impianti solari fotovoltaici, per gli impianti eolici onshore e offshore e per gli impianti idroelettrici sono concessi solo nel quadro di procedure di gara competitive conformemente al punto 77, lettera f), punto i);

h.

in deroga al punto 77, lettera g), non è obbligatoria una procedura di gara competitiva per gli impianti solari fotovoltaici, gli impianti eolici onshore e offshore e gli impianti idroelettrici se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 30 milioni di EUR e se i progetti sovvenzionati sono piccoli progetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

(i)

progetti con una capacità installata pari o inferiore a 1 MW; o

(ii)

progetti con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW, se interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile; o

(iii)

per la sola produzione di energia eolica, progetti con una capacità installata pari o inferiore a 18 MW, se interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile;

in tali casi, gli aiuti sono fissati per via amministrativa, conformemente al punto 77, lettera f), punto ii);

i.

l'intensità di aiuto non supera:

(i)

il 100 % dei costi di investimento totali se gli aiuti sono stabiliti nel quadro di una procedura di gara conformemente al punto 77, lettera f), punto i); o

(ii)

il 45 % dei costi di investimento totali se gli aiuti sono fissati per via amministrativa conformemente al punto 77, lettera f), punto ii); l'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

j.

se gli aiuti sono concessi per la produzione di idrogeno rinnovabile o di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile (112), lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno e i combustibili derivati dall'idrogeno utilizzati siano prodotti da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i corrispondenti atti di esecuzione o delegati;

k.

se gli aiuti sono concessi per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, lo Stato membro deve garantire che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti di esecuzione o delegati;

l.

gli aiuti sono concessi per le capacità di nuova installazione o di capacità sottoposte a revisione della potenza dell'impianto (113); L'importo degli aiuti è indipendente dalla produzione di energia. In caso di capacità sottoposte a revisione della potenza dell'impianto, sono ammissibili all'aiuto solo i costi aggiuntivi relativi a tali capacità;

m.

gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, ad eccezione degli aiuti di cui alla sezione 2.5.2 della presente comunicazione, o con fondi gestiti a livello centrale, purché tali misure riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti di Stato, ad eccezione degli aiuti di cui alla sezione 2.5.2 della presente comunicazione, o con fondi gestiti a livello centrale in relazione agli stessi costi ammissibili, che si sovrappongono del tutto o in parte, solo se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto applicabile di cui al punto 77, lettera i) (114);

n.

gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti di cui alla sezione 2.5.2 della presente comunicazione solo se il regime di aiuti notificato prevede tale possibilità al momento della notifica iniziale;

o.

possono essere concessi aiuti per gli investimenti i cui lavori sono iniziati al 9 marzo 2023, ad eccezione degli investimenti ammissibili ai sensi del precedente quadro temporaneo di crisi per i quali i lavori possono essere iniziati al 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 9 marzo 2023, o prima del 20 luglio 2022 per gli investimenti ammissibili ai sensi del precedente quadro temporaneo di crisi, possono essere concessi aiuti se questi sono necessari per accelerare o ampliare in modo significativo la portata dell'investimento. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

p.

gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione osserva che, considerati i problemi economici eccezionali cui le imprese sono esposte a causa dell'attuale crisi, in assenza di aiuti, in generale i beneficiari continuerebbero le loro attività senza cambiamenti, sempre che il proseguimento delle loro attività senza cambiamenti non comporti una violazione del diritto dell'Unione;

q.

lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo».

2.5.2.   Aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia

(78)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti al funzionamento per la promozione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi per una delle seguenti finalità:

(i)

la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, compresa la produzione di idrogeno rinnovabile e di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile, ma esclusa la produzione di energia elettrica da idrogeno rinnovabile;

(ii)

la gestione dello stoccaggio di energia elettrica (115) o termica (116) (anche in combinazione con uno degli altri tipi di investimenti di cui alla presente sezione);

(iii)

gestione dello stoccaggio di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa che ottiene almeno il 75 % del suo contenuto da un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas o combustibili da biomassa direttamente collegato, su base annuale;

b.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime che prevede una stima della capacità e dei risultati per quanto riguarda il volume e del bilancio;

c.

i regimi di aiuto possono essere limitati ad una o a diverse tecnologie di cui al punto 78, lettera a), ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione artificiale (anche nell'attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni);

d.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2025. Ad eccezione delle tecnologie eoliche offshore, gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 36 mesi dalla data di concessione. Il regime dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine;

e.

l'aiuto è concesso sotto forma di contratti per differenza bidirezionali (117), in relazione alla produzione energetica dell'impianto e con una durata contrattuale non superiore a 20 anni dall'inizio delle attività dell'impianto sovvenzionato (118);

f.

l'importo degli aiuti è fissato:

(i)

mediante una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche o che la partecipazione sia insufficiente (119). Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio EUR per tonnellata di CO2 ridotta) o di aiuto per unità di produzione o capacità di energia; o

(ii)

con il prezzo di esercizio (strike price) fissato per via amministrativa dall'autorità di regolamentazione dell'energia (120) competente al fine di coprire i costi netti previsti, compreso il WACC stimato e tenendo conto di tutte le principali entrate e di eventuali aiuti già ricevuti;

g.

gli aiuti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, impianti eolici onshore e offshore e impianti idroelettrici possono essere concessi soltanto nel quadro di una procedura di gara competitiva conformemente al punto 78, lettera f), punto i);

h.

in deroga al punto 78, lettera g), non è obbligatoria una procedura di gara competitiva per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, impianti eolici onshore e offshore e impianti idroelettrici se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 30 milioni di EUR e se i progetti sovvenzionati sono piccoli progetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

(i)

progetti con una capacità installata pari o inferiore a 1 MW; o

(ii)

progetti con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW, se interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile; o

(iii)

per la sola produzione di energia eolica, progetti con una capacità installata pari o inferiore a 18 MW, se interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile;

in tali casi, gli aiuti sono fissati per via amministrativa, conformemente al punto 78, lettera f), punto ii);

i.

gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell'efficienza dei mercati e, in particolare, in modo tale da preservare l'efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. In particolare, i beneficiari non dovrebbero essere incentivati ad offrire la loro produzione a un prezzo inferiore ai loro costi marginali e non devono ricevere aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo (121);

j.

se gli aiuti sono concessi per la produzione di idrogeno rinnovabile o di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile (122), lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno e i combustibili derivati dall'idrogeno utilizzati siano prodotti da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i corrispondenti atti di esecuzione o delegati;

k.

se gli aiuti sono concessi per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, lo Stato membro deve garantire che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti di esecuzione o delegati;

l.

gli aiuti sono concessi per le capacità di nuova installazione o di capacità sottoposte a revisione della potenza dell'impianto (123).

m.

gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato o con fondi gestiti a livello centrale, purché tali misure riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti di Stato o con fondi gestiti a livello centrale in relazione agli stessi costi ammissibili, che si sovrappongano del tutto o in parte, solo se tale cumulo non comporta il superamento del 100 % dei costi netti previsti di cui al punto 78, lettera f), punto ii) (124);

n.

possono essere concessi aiuti per gli impianti i cui lavori sono iniziati al 9 marzo 2023, ad eccezione degli investimenti ammissibili ai sensi del precedente quadro temporaneo di crisi per i quali i lavori possono essere iniziati al 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 9 marzo 2023, o prima del 20 luglio 2022 per gli investimenti ammissibili ai sensi del precedente quadro temporaneo di crisi, possono essere concessi aiuti se questi sono necessari per accelerare o ampliare in modo significativo la portata dell'investimento. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

o.

gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere attività che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione osserva che, considerati i problemi economici eccezionali cui le imprese sono esposte a causa dell'attuale crisi, in assenza di aiuti, in generale i beneficiari continuerebbero le loro attività senza cambiamenti, sempre che il proseguimento delle loro attività senza cambiamenti non comporti una violazione del diritto dell'Unione;

p.

lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo».

(79)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti per aumentare la capacità massima di generazione di energia elettrica degli impianti esistenti, senza effettuare ulteriori investimenti, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

l'impianto esistente è stato collegato alla rete prima del 1o ottobre 2022 e ha beneficiato di aiuti approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE o è stato esentato dall'obbligo di notifica;

b.

l'aiuto è necessario per aumentare la capacità massima degli impianti esistenti, in modo che la loro capacità sia aumentata fino a 1 MW per impianto o equivalente, senza effettuare ulteriori investimenti;

c.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2023 e il periodo ammissibile al sostegno ai sensi della misura di aiuto termina il 31 dicembre 2024;

d.

gli aiuti soddisfano i requisiti di cui al punto 78, lettere da a) a c) e lettere e), i) e j);

e.

gli aiuti di cui alla presente misura non devono essere cumulati con altri aiuti concessi a sostegno della stessa capacità supplementare.

2.6.   Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica

(80)

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è essenziale, nel contesto dell’attuale crisi e del piano REPowerEU, agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili un’accelerazione delle misure di elettrificazione e di efficienza energetica nell’industria e l’introduzione di tecnologie che utilizzano l’idrogeno rinnovabile e l’idrogeno elettrolitico che soddisfano le condizioni di cui al punto 81, lettera i), o i combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile che soddisfano le condizioni di cui al punto 81, lettera h).

(81)

La Commissione considera compatibili con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti agli investimenti che comportano i) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o ii) una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato;

b.

l'importo massimo degli aiuti individuali che possono essere concessi per impresa non deve, in linea di principio, superare il 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime o 200 milioni di EUR. Sulla base di un'adeguata giustificazione che lo Stato membro deve fornire ai fini della valutazione alla Commissione, quest'ultima può accettare regimi che prevedono la concessione di aiuti individuali superiori al 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per il regime in questione;

c.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti (125), garanzie (126) o agevolazioni fiscali, compresi i crediti d'imposta;

d.

l'investimento (127) deve consentire al beneficiario di ottenere uno dei seguenti risultati o entrambi:

(i)

ridurre di almeno il 40 %, rispetto alla situazione precedente la concessione degli aiuti, le emissioni dirette di gas a effetto serra del suo impianto industriale che attualmente usa combustibili fossili come fonte energetica o materia prima, mediante l'elettrificazione dei processi di produzione o il passaggio all'utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa le condizioni di cui al punto 81, lettera g) e lettera i) o di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile che soddisfano le condizioni di cui al punto 81, lettera h), per sostituire i combustibili fossili; ai fini della verifica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, devono essere prese in considerazione anche le emissioni effettive derivanti dalla combustione di biomassa (128);

(ii)

ridurre di almeno il 20 %, rispetto alla situazione precedente la concessione degli aiuti, il consumo di energia registrato negli impianti industriali in relazione alle attività sovvenzionate (129);

e.

per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), gli aiuti consentono di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto del beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (130);

f.

gli aiuti non devono mirare a finanziare un aumento della capacità produttiva complessiva del beneficiario, fatti salvi gli aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se gli aumenti di capacità non sono superiori del 2 % rispetto alla situazione precedente all'aiuto;

g.

se gli aiuti sono concessi per investimenti nella decarbonizzazione industriale basata sull'uso di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno utilizzato sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i corrispondenti atti di esecuzione o delegati;

h.

se gli aiuti sono concessi per investimenti nella decarbonizzazione industriale basata sull'uso di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile, tali combustibili soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:

(i)

si tratta di combustibili liquidi e gassosi provenienti dall'idrogeno rinnovabile il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;

(ii)

consentono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ;

(iii)

sono prodotti conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e nei relativi atti di esecuzione o delegati;

i.

gli aiuti possono essere concessi anche per investimenti nella decarbonizzazione industriale che comportano l'uso di idrogeno elettrolitico in uno dei seguenti casi:

(i)

l'idrogeno è prodotto solo in ore in cui l'unità marginale di generazione nella zona di offerta, dove è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l'energia elettrica, è un impianto di produzione di energia elettrica che non usa combustibili fossili. L'idrogeno prodotto in tali ore e che è già stato conteggiato come idrogeno rinnovabile ai sensi del punto 81, lettera g), non può essere conteggiato una seconda volta a norma presente sezione;

(ii)

in alternativa, l'idrogeno è prodotto a partire da energia elettrica prelevata dalla rete e l'elettrolizzatore produce idrogeno per un numero di ore a pieno regime pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica nella zona di offerta è stato fissato da impianti che producono energia elettrica senza combustibili fossili; a norma della presente sezione, non può essere conteggiato una seconda volta l'idrogeno prodotto a pieno regime per un numero di ore pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica nella zona di offerta è stato fissato da impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e che è già stato conteggiato come idrogeno rinnovabile ai sensi del punto 81, lettera g);

(iii)

in alternativa, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno elettrolitico utilizzato permetta di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ e che provenga da fonti non fossili. Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra assegnate all'energia elettrica non dovrebbe comportare un aumento del consumo di combustibili fossili, in linea con gli obiettivi di REPowerEU. Ai fini della presente sezione, può essere utilizzata solo la quota di idrogeno prodotto corrispondente alla quota media di energia elettrica generata in impianti che producono energia elettrica senza usare combustibili fossili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione. A norma della presente sezione, non può essere conteggiata una seconda volta nella misura in cui sia già stata contabilizzata come idrogeno rinnovabile ai sensi del punto 81, lettera g), la quota di idrogeno prodotta conformemente al presente punto corrispondente alla quota media di energia elettrica proveniente da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione;

j.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2025 e sottostanno alla condizione che l'impianto o l'attrezzatura da finanziare con l'investimento siano completati e pienamente operativi entro 36 mesi dalla data di concessione degli aiuti. Il regime dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine;

k.

possono essere concessi aiuti per gli investimenti i cui lavori sono iniziati al 9 marzo 2023, ad eccezione degli investimenti ammissibili ai sensi del precedente quadro temporaneo di crisi per i quali i lavori possono essere iniziati al 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 9 marzo 2023, o prima del 20 luglio 2022 per gli investimenti ammissibili ai sensi del precedente quadro temporaneo di crisi, possono essere concessi aiuti se questi sono necessari per accelerare o ampliare in modo significativo la portata dell'investimento. In questi ultimi casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

l.

gli aiuti non devono essere concessi per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore (131);

m.

gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione osserva che, dati i problemi economi eccezionali incontrati dalle imprese a causa della crisi attuale, in assenza di aiuti, i beneficiari continuerebbero di norma a svolgere le loro attività senza realizzare cambiamenti, purché il proseguimento delle attività senza cambiamenti non costituisca una violazione del diritto dell'Unione; in particolare, la Commissione ritiene che i beneficiari proseguirebbero le loro attività senza conseguire i cambiamenti innescati dagli investimenti specificati al punto 81, lettera d), punto i);

n.

i costi ammissibili corrispondono alla differenza tra i costi del progetto di cui al punto 81, lettera d), e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, per tutta la durata dell'investimento; il regime deve essere strutturato in modo tale da consentire di tener conto dei proventi straordinari, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas naturale estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante; l'intensità di aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. L'intensità di aiuto può inoltre essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55 % o il consumo energetico di almeno il 25 %, rispetto alla situazione precedente l'investimento (132);

o.

alternativamente alle condizioni di cui al punto 81, lettera n), l'importo dell'aiuto è determinato mediante una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riduca al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche. Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata o EUR per unità di energia risparmiata). Il bilancio relativo alla procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti;

p.

sempre in alternativa al punto 81, lettere n) e o), i costi ammissibili possono corrispondere ai costi degli investimenti connessi al progetto di cui al punto 81, lettera d), in particolare i costi delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per conseguire l'elettrificazione, per passare all'idrogeno o ai combustibili derivati dall'idrogeno o per migliorare l'efficienza energetica. In una situazione di questo tipo, l'intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi ammissibili per gli investimenti di cui al punto 81, lettera d), punto i), che siano diversi dai progetti di elettrificazione. Per i progetti di elettrificazione e per gli investimenti di cui al punto 81, lettera d), punto ii), l'intensità di aiuto non deve superare il 30 % dei costi ammissibili;

q.

gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o con fondi gestiti a livello centrale, purché tali misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

r.

gli aiuti concessi a norma del punto 81, lettere n) e o), possono essere cumulati con altri aiuti o con fondi gestiti a livello centrale in relazione alla sovrapposizione dei costi ammissibili, purché non sia superato l'importo massimo di aiuto consentito a norma del punto 81, lettere n) e o);

s.

gli aiuti concessi a norma del punto 81, lettera p), possono essere cumulati con altri aiuti o con fondi dell'Unione gestiti a livello centrale in relazione alla sovrapposizione dei costi ammissibili, purché non sia superata l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base a una delle norme pertinenti. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili.

2.7.   Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica

(82)

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste nella presente comunicazione, potrebbe essere necessario concedere un sostegno temporaneo per conseguire la riduzione del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 (133). Tale sostegno potrebbe contribuire ad attenuare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia elettrica riducendo il consumo legato a tecnologie di produzione di energia elettrica più costose (attualmente basate sul gas). È quindi altrettanto importante mantenere gli incentivi per le attuali riduzioni del consumo di energia elettrica e garantire la coerenza con gli obiettivi di riduzione del gas stabiliti nel regolamento (UE) 2022/1369 (134). In considerazione delle differenze tra gli Stati membri, sono necessari orientamenti per garantire che la flessibilità sia basata su criteri volti ad assicurare condizioni di parità e a salvaguardare l’integrità del mercato unico.

(83)

La Commissione considererà gli aiuti per una riduzione del consumo di energia elettrica compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a.

gli aiuti devono fornire una compensazione finanziaria solo se tale compensazione è erogata per l'energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo che sarebbe previsto («controfattuale») nell'ora in questione in assenza della procedura di gara competitiva di cui al punto 83, lettera e) («riduzione supplementare del consumo»). Per determinare la riduzione supplementare del consumo è possibile ricorrere a metodologie diverse. Per garantire che gli aiuti siano concessi solo per una riduzione supplementare della domanda, gli Stati membri dovrebbero in generale tenere conto degli incentivi connessi a prezzi più elevati dell'energia, di eventuali incentivi derivanti da altri pagamenti e regimi di sostegno, delle condizioni meteorologiche e dei rischi di manipolazione;

b.

gli aiuti devono essere concepiti in modo da contribuire in primo luogo al conseguimento dell'obiettivo di riduzione del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 (135). Se gli aiuti sono concepiti in modo da andare oltre l'obiettivo, lo Stato membro deve dimostrare l'esistenza di benefici supplementari (ad esempio, la riduzione dei costi del sistema energetico o del consumo di gas) che siano necessari (136) e proporzionati per porre rimedio al grave turbamento dell'economia, preservando nel contempo il mercato interno;

c.

gli aiuti devono essere concessi sulla base di un regime con un volume di capacità e un bilancio stimati;

d.

gli aiuti possono essere concessi in varie forme, tra cui sovvenzioni dirette, prestiti (137) e garanzie (138);

e.

gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducano al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche. Se è individuato un rischio di sovracompensazione, gli aiuti devono essere concepiti in modo da consentire di tener conto dei proventi straordinari, ad esempio istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante;

f.

le procedure di gara competitive dovrebbero, in linea di principio, tener conto di tutti i modi possibili atti a conseguire una riduzione supplementare del consumo, in particolare:

i.

spostamento o rinuncia al consumo di energia elettrica da parte dei consumatori;

ii.

accumulo dal lato del cliente per ridurre il consumo durante le fasce orarie di picco (a meno che l'aiuto non comporti una riduzione supplementare del consumo); e

iii.

mezzi di generazione dell'energia elettrica dal lato del cliente, che non utilizzano il gas come combustibile. Gli Stati membri possono decidere di escludere la produzione basata su altri combustibili fossili;

g.

per quanto riguarda il punto 83, lettera f), i regimi potrebbero essere limitati a una o più categorie di beneficiari in una delle seguenti circostanze:

i.

laddove le differenze delle caratteristiche (ad esempio, durata, frequenza di attivazione) dei servizi che possono essere offerti dai potenziali beneficiari non consentono di ritenere comparabili le offerte per MWh;

ii.

se gli Stati membri possono dimostrare alla Commissione che la concorrenza non sarebbe indebitamente falsata; oppure

iii.

per garantire un'attuazione tempestiva (ad esempio estendendo i regimi esistenti);

in ogni caso, i regimi non devono contenere alcuna limitazione artificiale o discriminazione. A norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/944 (139), i sistemi non devono essere indebitamente limitati a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori;

h.

i criteri di ammissibilità per la partecipazione alle procedure di gara competitive devono essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori. I beneficiari devono già disporre di un contatore di energia elettrica adeguato (140) o impegnarsi a installarlo prima di realizzare una riduzione supplementare dei consumi. Per motivi di semplificazione amministrativa ai beneficiari può essere applicato un requisito relativo alla quantità minima di offerta; in tal caso, la quantità minima di offerta non deve essere superiore a 10 MW e deve essere consentita l'aggregazione per raggiungere la soglia;

i.

per consentire ai beneficiari di stabilire accuratamente i prezzi delle loro offerte, occorre definire criteri chiari e oggettivi e precisare quando sarà attivata la riduzione supplementare dei consumi del beneficiario. Tuttavia, potrebbe essere necessario porre in essere garanzie sufficienti - ad esempio una certa randomizzazione dell'attivazione - per evitare di creare incentivi a manipolazioni come un'inflazione artificiale di scenari controfattuali;

j.

per evitare conseguenze negative sul consumo di gas, i beneficiari dovrebbero prendere l'impegno che la riduzione supplementare del consumo di energia elettrica da essi conseguita non comporti un aumento del loro consumo complessivo di gas. Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti volti a ridurre il consumo di energia elettrica durante le fasce orarie di picco, per salvaguardare i vantaggi ottenuti grazie allo spostamento del consumo di energia elettrica dalle fasce orarie di picco a quelle «fuori picco» (141), evitando nel contempo di ostacolare il conseguimento dell'obiettivo di ridurre il consumo complessivo di energia elettrica, i beneficiari dovrebbero impegnarsi a non consumare più del 150 % di energia nelle fasce orarie «fuori picco» rispetto alla riduzione del consumo di energia elettrica «di picco» oggetto dell'aiuto;

k.

nell'ambito della procedura di gara competitiva, i beneficiari devono essere selezionati sulla base del costo unitario più basso relativo alla riduzione supplementare del consumo (in EUR/MWh o equivalente (142)) Gli Stati membri possono introdurre ulteriori criteri di classificazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori per promuovere tecnologie più verdi necessarie per sostenere il conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale dell'Unione;

l.

la remunerazione deve essere concessa a ciascun beneficiario sulla base della riduzione supplementare del consumo effettivamente conseguita (rispetto alla riduzione supplementare del consumo che il beneficiario si era impegnato a conseguire);

m.

l'aiuto non deve falsare indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Gli Stati membri possono dichiarare gli aiuti ammissibili alla partecipazione transfrontaliera;

n.

la riduzione supplementare del consumo che viene compensata deve avvenire entro il periodo di applicazione dei pertinenti articoli del regolamento (UE) 2022/1854 (143) o, nel caso di aiuti che superano tali obiettivi, entro il 31 dicembre 2023;

o.

il cumulo con altre misure di aiuto di Stato è possibile, purché sia evitata ogni sovracompensazione, ad esempio garantendo che gli aiuti siano concessi mediante una procedura di gara aperta e competitiva. In ogni caso, gli aiuti non possono essere concessi se coprono costi ammissibili già coperti da altre misure di aiuto di Stato.

2.8.   Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette

(84)

Data la necessità di accelerare la transizione economica e superare la crisi attuale, gli Stati membri potrebbero considerare la possibilità di sostenere gli investimenti privati per colmare la carenza di investimenti produttivi nei settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette e di fornire incentivi per una loro rapida messa in atto, tenendo conto anche delle sfide globali che accrescono i rischi di sviamento dei nuovi investimenti in questi settori verso paesi terzi non appartenenti al SEE.

(85)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti a favore di progetti di investimento di importanza strategica per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi per incentivare:

i.

la produzione di dispositivi utili ai fini della transizione verso un'economia a zero emissioni nette, vale a dire batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (carbon capture usage and storage o CCUS); oppure

ii.

la produzione di componenti chiave progettati e utilizzati principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui al punto i); oppure

iii.

l'estrazione o il recupero delle relative materie prime critiche necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui ai precedenti punti i) e ii);

b.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime (144) con un bilancio stimato;

c.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2025;

d.

il beneficiario deve presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori (145) e deve fornire allo Stato membro le informazioni richieste nell'allegato II della presente comunicazione (146).

e.

gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette o in altre forme, quali agevolazioni fiscali, tassi di interesse agevolati su nuovi prestiti o garanzie su nuovi prestiti, a condizione che l'importo nominale dell'agevolazione fiscale o l'importo nominale del nuovo prestito sottostante non superi l'intensità di aiuto applicabile e gli importi complessivi di aiuto di cui al presente punto. Quando le garanzie o i prestiti sono erogati tramite enti creditizi e altri istituti finanziari che agiscono come intermediari finanziari, devono essere rispettate le condizioni di cui al punto 67, lettera i), e al punto 70, lettera g), al fine di garantire che gli aiuti concessi a norma della presente sezione siano trasferiti direttamente, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali;

f.

i costi ammissibili si riferiscono a tutti i costi di investimento in attivi materiali (terreni, fabbricati, impianti, attrezzature, macchinari) e immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale) necessari per la produzione o il recupero dei beni di cui al punto 85, lettera a). Gli attivi immateriali devono: 1) rimanere associati alla zona interessata e non essere trasferiti ad altre zone; 2) essere utilizzati principalmente nello stabilimento di produzione che riceve l'aiuto; 3) essere ammortizzabili; 4) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; 5) essere inclusi negli attivi dell'impresa beneficiaria dell'aiuto; e 6) devono rimanere associati al progetto per il quale l'aiuto è concesso per almeno cinque anni (o tre anni per le PMI);

g.

l'intensità degli aiuti non può superare il 15 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti non può superare 150 milioni di EUR per impresa e per Stato membro. Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

i.

per gli investimenti nelle zone assistite designate nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE («zone c»), l'intensità degli aiuti può essere aumentata al 20 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti non può superare 200 milioni di EUR per impresa e per Stato membro;

ii.

per gli investimenti nelle zone assistite designate nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE («zone a»), l'intensità degli aiuti può essere aumentata al 35 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti non può superare 350 milioni di EUR per impresa e per Stato membro;

h.

quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, prestiti o garanzie, le intensità degli aiuti di cui al punto 85, lettera g), possono essere maggiorate di 5 punti percentuali. Per gli investimenti effettuati da piccole imprese, le intensità degli aiuti possono essere ulteriormente maggiorate di 20 punti percentuali e, per gli investimenti effettuati da medie imprese, le intensità degli aiuti possono essere maggiorate di 10 punti percentuali;

i.

il beneficiario deve impegnarsi a mantenere gli investimenti nella zona interessata per almeno cinque anni, o tre anni per le PMI, dopo il completamento dell'investimento. Tale impegno non dovrebbe impedire la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti durante il periodo in questione, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo indicato. Non possono tuttavia essere concessi aiuti supplementari per sostituire detti impianti o attrezzature;

j.

prima di concedere l'aiuto e sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario nell'allegato II della presente comunicazione e degli impegni di cui al punto 85, lettera k), l'autorità che concede l'aiuto deve verificare che non vi sia alcun rischio concreto che l'investimento produttivo abbia luogo al di fuori del SEE né che sia delocalizzato all'interno del SEE ai sensi del punto 85, lettera k);

k.

l'aiuto non può essere concesso per agevolare la delocalizzazione (147) delle attività di produzione da uno Stato membro all'altro. A tal fine, il beneficiario deve:

i.

confermare di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve essere realizzato l'investimento nei due anni precedenti la domanda di aiuto; e

ii.

impegnarsi a non procedere a tale delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento;

l.

gli aiuti non possono essere concessi a imprese in difficoltà (148);

m.

gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base a una delle norme pertinenti. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili;

n.

quando notificano i regimi di cui al presente punto, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di includere in modo non discriminatorio requisiti connessi alla tutela dell'ambiente, come quelli elencati al punto 37 della presente comunicazione o connessi alla protezione sociale o alle condizioni di lavoro;

o.

gli Stati membri devono informare la Commissione, entro 60 giorni dalla concessione dell'aiuto, in merito alla data di concessione, all'importo dell'aiuto, ai costi ammissibili, all'identità del beneficiario, al tipo e all'ubicazione dell'investimento sovvenzionato sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario nell'allegato II della presente comunicazione.

(86)

In via eccezionale, in deroga al punto 85, lettera b), e sulla base di notifiche individuali, per la produzione dei beni pertinenti per la transizione verso l’economia a zero emissioni nette di cui al punto 85, lettera a), della presente comunicazione, la Commissione può approvare, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, aiuti individuali fino a concorrenza dell’importo della sovvenzione (149) che il beneficiario potrebbe ricevere sulla base di elementi dimostrabili per un investimento equivalente in un paese terzo al di fuori del SEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

l'aiuto incentiva il beneficiario a localizzare il progetto di investimento o ad attivare progetti di investimento collegati (150) che sono necessari per la produzione dei beni di cui al punto 85, lettera a):

i.

interamente in una zona assistita in base alla definizione di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile; o

ii.

in almeno tre Stati membri del SEE in cui una parte significativa dell'investimento di capitale ha luogo in almeno due zone assistite. Una parte considerevole di tale investimento significativo dovrebbe essere effettuata in una «zona a» in base alla definizione di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile;

b.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2025;

c.

per produrre i beni di cui al punto 85, lettera a), della presente comunicazione, il beneficiario deve impegnarsi a utilizzare la tecnologia di produzione più avanzata dal punto di vista delle emissioni ambientali che sia disponibile sul mercato;

d.

il beneficiario deve presentare domanda di aiuto prima dell'inizio delle attività (151) e deve fornire allo Stato membro le informazioni richieste nell'allegato II della presente comunicazione e i relativi documenti giustificativi (152). Il beneficiario deve fornire prove solide delle sovvenzioni che verosimilmente riceverebbe in un paese fuori del SEE per un progetto simile e deve dimostrare che senza l'aiuto l'investimento pianificato non avrebbe luogo nel SEE (153) , (154). Inoltre, il beneficiario deve dimostrare che gli aiuti non generano effetti negativi per la coesione (155);

e.

l'aiuto non può superare l'importo minimo necessario per incentivare il beneficiario a localizzare l'investimento nella zona interessata nel SEE (deficit di finanziamento) (156);

f.

l'aiuto non può essere concesso per agevolare la delocalizzazione (157) delle attività di produzione da uno Stato membro all'altro. Nel valutare le misure soggette a notifica la Commissione chiederà tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del SEE. In una situazione di questo tipo, qualora l'investimento serva a permettere al beneficiario dell'aiuto di spostare un'attività verso la zona interessata, l'eventuale esistenza di un nesso causale tra l'aiuto e la delocalizzazione costituisce un effetto negativo che difficilmente potrà essere compensato da un qualche effetto positivo;

g.

il beneficiario deve impegnarsi a mantenere gli investimenti nella zona interessata per almeno cinque anni, o tre anni per le PMI, dopo il completamento dell'investimento. Tale impegno non dovrebbe impedire la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti durante il periodo in questione, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo indicato. Non possono tuttavia essere concessi aiuti supplementari per sostituire detti impianti o attrezzature;

h.

gli aiuti non possono essere concessi a imprese in difficoltà (158).

3.   MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

(87)

Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto di importo superiore a 100 000 EUR (159) concesso ai sensi della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR (160) nei settori dell’agricoltura primaria e della pesca, sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (161) entro 12 mesi dal momento della concessione, ad eccezione degli aiuti concessi ai sensi della sezione 2.8 per i quali gli Stati membri dovranno pubblicare le informazioni pertinenti entro 6 mesi dal momento della concessione.

(88)

Per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla sezione 2.4 della presente comunicazione, se l’importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro supera i 50 milioni di EUR, gli Stati membri devono prevedere nei rispettivi regimi un obbligo in base al quale, entro un anno dalla concessione dell’aiuto, il beneficiario presenta all’autorità che concede l’aiuto un piano specificante in che modo ridurrà l’impronta di carbonio del suo consumo energetico o come intende attuare ciascuno dei requisiti relativi alla tutela ambientale o alla sicurezza dell’approvvigionamento di cui al punto 37 della presente comunicazione. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(89)

Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione (162).

(90)

Gli Stati membri devono prendere disposizioni affinché sia conservata la documentazione particolareggiata relativa alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Detta documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire se le condizioni necessarie siano state rispettate; deve essere conservata per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e deve essere fornita alla Commissione dietro richiesta della stessa.

(91)

La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, in particolare per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

(92)

Al fine di monitorare l’attuazione della presente comunicazione, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni aggregate sull’uso delle misure di aiuto di Stato per porre rimedio al grave turbamento dell’economia causato dalla crisi attuale.

4.   DISPOSIZIONI FINALI

(93)

La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 9 marzo 2023. La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure notificate a decorrere dal 9 marzo 2023 e alle misure notificate prima di tale data.

(94)

La presente comunicazione sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022 (163) («precedente quadro temporaneo di crisi»). Il precedente quadro temporaneo di crisi è revocato a decorrere dal 9 marzo 2023. Il precedente quadro temporaneo di crisi aveva già sostituito il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 (164) e modificato il 20 luglio 2022 (165).

(95)

Nel complesso, gli aiuti concessi a norma delle sezioni da 2.1 a 2.3 dei precedenti quadri temporanei di crisi e gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione non possono superare in alcun momento i massimali di aiuto previsti nelle rispettive sezioni della presente comunicazione. Per quanto riguarda la sezione 2.4, gli aiuti concessi a norma dei precedenti quadri temporanei di crisi e gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono superare i massimali di aiuto previsti dalla presente comunicazione per lo stesso periodo ammissibile. Gli aiuti concessi a norma delle sezioni 2.5 e 2.6 dei precedenti quadri temporanei di crisi non possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione se coprono gli stessi costi ammissibili.

(96)

Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (166), la Commissione applicherà le disposizioni della presente comunicazione agli aiuti non notificati se sono erogati dopo il 9 marzo 2023.

(97)

In tutti gli altri casi, la Commissione applicherà le norme stabilite nel quadro in vigore al momento della concessione dell’aiuto.

(98)

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni di cui alla presente comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

(99)

La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida valutazione delle misure dopo che le misure di cui alla presente comunicazione saranno state notificate in modo chiaro e completo. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.

(1)  L'Ucraina è il quarto fornitore esterno di prodotti alimentari dell'UE e uno dei principali fornitori di cereali (52 % delle importazioni di granturco dell'UE, 19 % di frumento tenero), oli vegetali (23 %) e semi oleosi (22 %, in particolare semi di colza: 72 %). I prezzi mondiali dei prodotti alimentari sono già elevati e potrebbero ancora aumentare alla luce della situazione.

(2)  Ad esempio, il 6 marzo 2022 il governo della Federazione russa ha adottato una modifica al paragrafo 2 del decreto n. 299 concernente la metodologia per determinare l'importo dell'indennità da corrispondere al titolare del brevetto quando, senza il suo consenso, viene deciso l'uso dell'invenzione, il modello di utilità e le modalità di uso dell'invenzione e per determinare la procedura di pagamento. La modifica prevede che non vi sarà «alcun compenso per l'uso di un'invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale a “titolari di brevetti” originari di Stati stranieri che commettono “atti ostili”». Secondo, rispettivamente, la banca dati mondiale dei marchi dell'OMPI, la banca dati mondiale dei disegni e modelli dell'OMPI e la banca dati PatentSight, nel marzo 2022 erano in uso in Russia circa 150 000 marchi, 2000 disegni industriali e 44 000 brevetti di cui sono titolari le imprese dell'UE. I marchi delle imprese dell'UE protetti in Russia riguardano principalmente i seguenti settori: prodotti farmaceutici, cosmetici, industria automobilistica, prodotti chimici e di consumo, moda e prodotti di lusso. Data la terminologia vaga della modifica della metodologia relativa all'indennità da corrispondere al titolare di brevetto di cui al decreto n. 299 del 6 marzo 2022 adottato dal governo russo e l'esposizione economica delle imprese dell'UE e dei loro beni immateriali detenuti in Russia, tale contromisura può avere un impatto potenzialmente ampio e dannoso sulle imprese dell'UE.

(3)  Regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 1); regolamenti di esecuzione (UE) 2022/260 e (UE) 2022/261 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attuano il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 3 e GU L 42I del 23.2.2022, pag. 15) regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 74); regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 95); decisioni (PESC) 2022/265 e 2022/267 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modificano la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 98 e GU L 42I del 23.2.2022, pag. 114) e decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).

(4)  Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 51 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 52 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 53 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (GU L 54 del 25.2.2022, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 58 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 del 28.2.2022, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).

(8)  Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 5).

(9)  Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).

(10)  Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/145/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).

(11)  Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 82 del 9.3.2022, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13).

(14)  Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13) e decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 56).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 44).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139);

(17)  Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 1), regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 133), decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 196), decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 219).

(18)  Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 1), regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 3), regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 76), regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 79), decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 98), decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 118), decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).

(19)  Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 1), regolamento (UE) 2022/2475 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 315), regolamento di esecuzione (UE) 2022/2476 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 318), decisione (PESC) 2022/2478 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 614) che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 466), decisione (PESC) 2022/2479 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 687).

(20)  Regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 1); regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 6); regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 278); decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437); decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 593).

(21)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2021) 660 final del 13 ottobre 2021 - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno.

(22)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022 - REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili.

(23)  Attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1), la Commissione sostiene, su richiesta, gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione di riforme volte a garantire un'energia più accessibile, sicura e sostenibile.

(24)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022 - Piano REPowerEU.

(25)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(26)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 360 final del 20 luglio 2022 - «Risparmiare gas per un inverno sicuro».

(27)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).

(29)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 553 final del 18 ottobre 2022, Emergenza energetica - preparare, acquistare e proteggere l'UE insieme.

(30)  Proposta di regolamento del Consiglio, COM(2022) 549 final del 18 ottobre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi.

(31)  Proiezioni macroeconomiche per la zona euro formulate dagli esperti della BCE, settembre 2022.

(32)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 236 final del 18 maggio 2022 - Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.

(33)  COM(2022) 230 final del 18.5.2022.

(34)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(35)  Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione, A European Gas Demand Reduction Plan, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2775/705563.

(36)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(37)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).

(39)  Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 45).

(40)  COM (2023) 62 final, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, 1.2.2023.

(41)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(42)  È opportuno limitare l'intervento alle situazioni in cui è coinvolto l'interesse comune.

(43)  In linea di principio, l'aiuto è proporzionato se non va oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Nel valutare la proporzionalità degli aiuti si terrà conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nel contesto della crisi attuale, in particolare di quelli concessi a norma della presente comunicazione.

(44)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(45)  Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi delle possibilità di concessione di aiuti approvate a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o altre misure di decarbonizzazione.

(46)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(47)  Cfr. la decisione della Commissione del 12 luglio 2022 nel caso SA.103012 (2022/NN) - Incentive measure to store natural gas in the Bergermeer storage facility for the next heating period.

(48)  Modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(49)  COM(2022) 360 final del 20.7.2022.

(50)  Un esempio nel contesto della produzione di energia elettrica è la decisione della Commissione del 30.9.2022 relativa all'aiuto di Stato SA.103662 (2022/N) — Germania — Temporary lignite power supply reserve to save gas.

(51)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190; cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.

(52)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1; cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

(53)  Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario del 2013») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(54)  Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, comprese le misure che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente comunicazione, deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato.

(55)  Secondo la definizione di cui alla nota 53.

(56)  Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, EU:T:1999:326, punto 167.

(57)  Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1); la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3); la decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa all'aiuto di Stato C 9/08 SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).

(58)  Ad esempio l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(59)  In considerazione della situazione specifica di due crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti ai sensi della presente comunicazione anche alle imprese in difficoltà.

(60)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45); regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(61)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1); regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(62)  Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1).

(63)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione nel verificare l'eventuale superamento del massimale applicabile.

(64)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).

(65)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).

(66)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023.

(67)  Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(68)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non devono essere presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(69)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).

(70)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).

(71)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

(72)  Ai fini della presente sezione, l'espressione «garanzie pubbliche sui prestiti» comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili devono essere limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha eseguito la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito. Al leasing finanziario ci si può inoltre riferire con l'espressione «garanzie pubbliche sui prestiti». Qualora servano a soddisfare il fabbisogno di liquidità delle imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, le garanzie pubbliche possono eccezionalmente coprire anche garanzie bancarie o essere fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti.

(73)  I prestiti non sono concessi a enti creditizi o altri enti finanziari.

(74)  Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 67, lettera e), punto i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(75)  Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedente il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 67, lettera e), punto ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte della stessa.

(76)  Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali ripercussioni possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.

(77)  Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(78)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento. La Commissione precisa che, nel periodo in cui la presente comunicazione è in vigore, gli Stati membri possono concedere, a norma della presente sezione, garanzie pubbliche supplementari ai beneficiari che hanno già ricevuto tale sostegno per tener conto di nuove esigenze di liquidità che non erano incluse nella valutazione originaria del fabbisogno di liquidità. Qualsiasi sostegno di questo tipo deve rispettare tutte le condizioni della presente comunicazione e deve garantire che lo stesso fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta.

(79)  Come precisato alla nota 72 e a differenza delle garanzie pubbliche sui prestiti di cui alla presente sezione, che sono utilizzate per facilitare l'erogazione di liquidità direttamente alle imprese, le garanzie pubbliche fornite come garanzia finanziaria ai sensi del punto 67, lettera g), non sono finanziate e sono fornite direttamente alla controparte centrale o al partecipante diretto senza strumenti sottostanti.

(80)  Regolamento delegato (UE) n. 2022/2311 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 31).

(81)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en.

(82)  Per i prestiti concessi fino al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato il tasso di base del 1o febbraio 2022.

(83)  In caso di applicazione di un periodo di tolleranza per i pagamenti degli interessi, devono essere rispettati i tassi di interesse minimi di cui al punto 70, lettera b), e gli interessi devono maturare a partire dal primo giorno del periodo di tolleranza e devono essere capitalizzati almeno una volta all'anno. La durata dei contratti di prestito resta limitata a un massimo di sei anni dal momento della concessione del prestito, a meno che non sia modulata conformemente al punto 70, lettera c), e l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario di cui al punto 70, lettera e), non sarà superato.

(84)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(85)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(86)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(87)  Cfr. la sintesi della prassi esistente relativa alla modulazione di cui al punto 70, lettera c), pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en.

(88)  Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 70, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(89)  Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedente il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 70, lettera e), punto ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte della stessa.

(90)  Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dalle ripercussioni dirette o indirette dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali ripercussioni possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, l'aumento della volatilità dei prezzi sui mercati dell'energia e i bisogni che sorgono di conseguenza, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.

(91)  Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(92)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento. La Commissione precisa che, nel periodo in cui la presente comunicazione è in vigore, gli Stati membri possono concedere, a norma della presente sezione, prestiti agevolati supplementari ai beneficiari che hanno già ricevuto tale sostegno per tener conto di nuove esigenze di liquidità che non erano incluse nella valutazione originaria del fabbisogno di liquidità. Qualsiasi sostegno di questo tipo deve rispettare tutte le condizioni della presente comunicazione e deve garantire che lo stesso fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta.

(93)  A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto 74, gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2024, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto 72, lettera e).

(94)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023.

(95)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).

(96)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).

(97)  COM(2022) 360 final del 20.7.2022.

(98)  Nel caso delle reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, potrebbe non essere sempre possibile determinare con precisione il combustibile utilizzato dalla fonte centrale. In tali situazioni, gli Stati membri possono basarsi su certificazioni degli operatori di teleriscaldamento o su stime che indichino il mix energetico delle rispettive reti e utilizzare tali informazioni per calcolare la quota di consumo di riscaldamento/raffreddamento che può essere ammissibile alla compensazione conformemente alla presente sezione.

(99)  Ai fini della sezione 2.4, per «beneficiario» si intende un'impresa o un'entità giuridica che fa parte di un'impresa.

(100)  Sulla base di quanto il beneficiario potrà dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Saranno conteggiati solo i consumi di energia degli utenti finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria. Sono esclusi il consumo di energia del settore stesso e le perdite che si verificano durante la trasformazione e la distribuzione dell'energia.

(101)  Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un soggetto giuridico i cui acquisti di prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 3,0 % del valore di produzione o del fatturato, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021. In alternativa, possono essere utilizzati i dati relativi al primo semestre del 2022, nel qual caso il beneficiario può essere classificato come «impresa a forte consumo di energia» se gli acquisti di prodotti energetici (compresi prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 6,0 % del valore di produzione o del fatturato.

(102)  Per «EBITDA» si intendono gli utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento, ad esclusione delle riduzioni di valore una tantum.

(103)  L'allegato I elenca i settori e sottosettori ritenuti particolarmente esposti alla perdita di competitività a causa della crisi energetica, per i quali l'intensità degli scambi con i paesi terzi e l'intensità delle emissioni del (sotto) settore rappresentano approssimazioni oggettive. Un beneficiario sarà considerato attivo in un settore o sottosettore elencato nell'allegato I in base alla classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali o se una o più delle attività che svolge, e che sono incluse nell'allegato I, hanno generato oltre il 50 % del suo fatturato o valore produttivo nel 2021.

(104)  COM(2022) 230 final del 18.5.2022.

(105)  Cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1). Dato che la nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva e giuridica definita direttamente dal trattato (sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, ECLI:EU: C:2008:757, punto 111), le considerazioni esposte ai punti da 373 a 375 non pregiudicano l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione (sentenza della Corte di Giustizia del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, C-194/09 P, ECLI:EU:C:2011:497, punto 125); il riferimento principale per l'interpretazione del trattato è sempre la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione.

(106)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(107)  Per «stoccaggio di energia elettrica» si intende il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica.

(108)  Per «stoccaggio di energia termica» si intende il differimento dell'utilizzo finale dell'energia termica a un momento successivo alla sua generazione o la conversione di energia elettrica o termica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e, ove opportuno, la sua successiva riconversione in energia termica per l'utilizzo finale (riscaldamento o raffreddamento).

(109)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).

(110)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).

(111)  I volumi di capacità oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia effettivamente competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare che il volume oggetto del bando di gara corrisponde in modo plausibile alla potenziale offerta di progetti. Ciò può essere dimostrato facendo riferimento ad aste passate, agli obiettivi tecnologici del piano nazionale per l'energia e il clima o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di rischio di partecipazione insufficiente alle gare. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara competitive, lo Stato membro deve introdurre misure correttive per gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia.

(112)  Combustibili liquidi e gassosi provenienti dall'idrogeno rinnovabile il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa.

(113)  Per «revisione della potenza dell'impianto» si intende il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacità o di aumentare l'efficienza o la capacità dell'impianto.

(114)  Se lo Stato membro consente tale cumulo, deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente punto.

(115)  Secondo la definizione di cui alla nota 107.

(116)  Secondo la definizione di cui alla nota 108.

(117)  Per «contratto per differenza bidirezionale» si intende un contratto firmato tra un gestore di un impianto di produzione di energia e una controparte, solitamente un ente pubblico, che garantisce una tutela per quanto riguarda la remunerazione minima e un limite per quanto riguarda la remunerazione in eccesso. Il contratto è inteso a preservare gli incentivi affinché l'impianto di produzione di energia funzioni e partecipi in modo efficiente ai mercati dell'energia.

(118)  L'erogazione del sostegno nell'ambito del contratto deve essere limitata a 20 anni, ma gli Stati membri sono liberi di esigere che gli impianti continuino a effettuare rimborsi nell'ambito dei contratti per tutto il periodo in cui l'impianto sovvenzionato continua a funzionare.

(119)  I volumi di capacità o di produzione oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia effettivamente competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare che il volume oggetto del bando di gara corrisponde in modo plausibile alla potenziale offerta di progetti. Ciò può essere dimostrato facendo riferimento ad aste passate, agli obiettivi tecnologici del piano nazionale per l'energia e il clima o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di rischio di partecipazione insufficiente alle gare. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara competitive, lo Stato membro deve introdurre misure correttive per gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia.

(120)  Per «autorità di regolamentazione» si intende un'autorità di regolamentazione designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(121)  Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni possono beneficiare di aiuti sotto forma di sostegno diretto dei prezzi che copra la totalità dei costi di esercizio e di un'esenzione dall'obbligo di vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato in linea con l'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli impianti saranno considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(122)  Combustibili liquidi e gassosi provenienti dall'idrogeno rinnovabile il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa.

(123)  Secondo la definizione di cui alla nota 113.

(124)  Se lo Stato membro consente tale cumulo, deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente punto.

(125)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).

(126)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).

(127)  Gli aiuti agli investimenti volti a ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra o il consumo di energia, anche al di sotto delle soglie di cui al punto 81, lettera d), della presente comunicazione, possono essere esentati dall'obbligo di notifica purché siano rispettate le norme del regolamento generale di esenzione per categoria.

(128)  La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni).

(129)  La riduzione del consumo energetico deve essere misurata in riferimento al consumo energetico registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua del consumo).

(130)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29).

(131)  Per «norma dell'Unione» si intende: a) una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione che sono vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e l'obbligo di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; se i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli saranno applicabili ai fini della presente comunicazione; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione;

(132)  La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni/consumo).

(133)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).

(134)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(135)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).

(136)  Tali aiuti saranno di norma considerati necessari se contribuiscono a una riduzione del consumo di gas.

(137)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).

(138)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).

(139)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(140)  Vale a dire contatori che misurano separatamente il consumo a seconda che sia o non sia necessaria una riduzione supplementare della domanda.

(141)  Il termine «fuori picco» deve essere definito in modo da evitare in generale il consumo di energia elettrica quando essa è generata utilizzando il gas.

(142)  Ad esempio, quando i beneficiari sono selezionati in base al prezzo della capacità (EUR/MW) per la riduzione del consumo durante un numero fisso di ore. In tal caso, il numero di ore deve essere definito ex ante.

(143)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).

(144)  Tale regime può riguardare progetti presentati e selezionati nell'ambito del fondo per l'innovazione, purché siano soddisfatte le condizioni applicabili di cui al punto 85.

(145)  Per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori.

(146)  Tali domande di aiuto possono fondarsi su qualsiasi base giuridica purché l'importo dell'aiuto da concedere ai sensi della sezione 2.8 della presente comunicazione non superi l'importo inizialmente richiesto.

(147)  Per «delocalizzazione» si intende il trasferimento della stessa attività o di un'attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto nel SEE.

(148)  Come stabilito dalla comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(149)  Gli aiuti notificati e le sovvenzioni che il beneficiario potrebbe ricevere sulla base di elementi dimostrabili in un paese terzo al di fuori del SEE saranno confrontati in valore attualizzato.

(150)  Le imprese di tutti gli Stati membri attive nella catena del valore pertinente devono avere un'effettiva possibilità di partecipare a un progetto nuovo. Gli Stati membri notificanti devono dimostrare che tali imprese sono state informate della possibile emergenza di un progetto e delle opportunità commerciali che tale progetto potrebbe offrire mediante, tra l'altro, contatti, alleanze, riunioni o eventi di incontro, anche con il coinvolgimento di PMI e start-up, e che sono state date loro adeguate possibilità di partecipazione.

(151)  Secondo la definizione di cui alla nota 145.

(152)  Tali domande di aiuto possono fondarsi su qualsiasi base giuridica purché l'importo dell'aiuto da concedere ai sensi della sezione 2.8 della presente comunicazione non superi l'importo inizialmente richiesto.

(153)  Le prove documentali pertinenti a sostegno dello scenario controfattuale descritto nell'allegato II della presente comunicazione devono essere credibili, ossia autentiche e pertinenti rispetto ai fattori decisionali prevalenti al momento della decisione del beneficiario dell'aiuto in merito all'investimento. Gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi (inclusa la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. Per dimostrare l'effetto di incentivazione gli Stati membri possono utilizzare la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

(154)  In linea di principio, sembra improbabile che gli importi degli aiuti che superano i costi di investimento del capitale siano giustificabili, dato che in tali casi è probabile che gli investimenti siano effettuabili nel SEE anche con importi di aiuto inferiori.

(155)  Qualora per l'investimento siano presi in considerazione più siti nel SEE, l'aiuto di Stato di cui al presente punto non può essere concesso per attirare l'investimento in una zona con un'intensità di aiuto a finalità regionale, come specificato nella pertinente carta degli aiuti a finalità regionale, inferiore a quella di altre zone del SEE in esame, in quanto ciò costituirebbe un effetto negativo per la concorrenza e la coesione difficilmente compensabile da un effetto positivo. La suddetta disposizione non si applica se il beneficiario può dimostrare che l'investimento non sarebbe altrimenti realizzato in queste zone alternative del SEE e sarebbe invece sviato verso un paese terzo. Nei casi in cui le ubicazioni alternative nel SEE abbiano la stessa intensità di aiuto a finalità regionale, l'aiuto di Stato di cui al presente punto può essere concesso se il beneficiario dimostra che l'ubicazione è stata scelta sulla base di criteri oggettivi indipendentemente dall'esistenza di un aiuto di Stato.

(156)  Questo deficit di finanziamento è determinato dalla differenza tra il valore attuale netto dei flussi di cassa attesi (compresi l'investimento e il funzionamento) dell'investimento sovvenzionato e il valore attuale netto dei flussi di cassa attesi dell'investimento controfattuale in un paese fuori dal SEE che il beneficiario dell'aiuto potrebbe verosimilmente effettuare in assenza di aiuti nel SEE (in particolare l'aiuto che il beneficiario potrebbe verosimilmente ricevere nel paese fuori dal SEE nello scenario controfattuale). Entrambi gli scenari devono essere sufficientemente dimostrati sulla base di ipotesi realistiche nell'ambito di un piano aziendale credibile. In linea di principio, è improbabile che la Commissione consideri compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti che superano i costi di investimento del capitale necessari per localizzare i progetti nella zona interessata, dal momento che è improbabile che tali aiuti abbiano un effetto di incentivazione.

(157)  Secondo la definizione di cui alla nota 147.

(158)  Come stabilito dalla comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(159)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(160)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(161)  La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.

(162)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(163)  GU C 426 del 9.11.2022, pag. 1.

(164)  GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1.

(165)  GU C 280 del 21.7.2022, pag. 1.

(166)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO I

Settori e sottosettori particolarmente colpiti (1)

 

Codice NACE

Descrizione

1

0510

Estrazione di antracite

2

0610

Estrazione di petrolio greggio

3

0710

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

4

0729

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

5

0891

Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

6

0893

Estrazione di sale

7

0899

Altre attività estrattive n.c.a.

8

1041

Produzione di oli e grassi

9

1062

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

10

1081

Produzione di zucchero

11

1106

Fabbricazione di malto

12

1310

Preparazione e filatura di fibre tessili

13

1330

Finissaggio dei tessili

14

1395

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

15

1411

Confezione di abbigliamento in pelle

16

1621

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

17

1711

Fabbricazione della pasta-carta

18

1712

Fabbricazione di carta e di cartone

19

1910

Fabbricazione di prodotti di cokeria

20

1920

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

21

2011

Fabbricazione di gas industriali

22

2012

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

23

2013

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24

2014

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

25

2015

Fabbricazione di concimi e di composti azotati

26

2016

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

27

2017

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

28

2060

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

29

2110

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

30

2311

Fabbricazione di vetro piano

31

2313

Fabbricazione di vetro cavo

32

2314

Fabbricazione di fibre di vetro

33

2319

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

34

2320

Fabbricazione di prodotti refrattari

35

2331

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

36

2332

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

37

2341

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

38

2342

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

39

2351

Produzione di cemento

40

2352

Produzione di calce e gesso

41

2399

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

42

2410

Attività siderurgiche

43

2420

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

44

2431

Stiratura a freddo di barre

45

2442

Produzione di alluminio

46

2443

Produzione di zinco, piombo e stagno

47

2444

Produzione di rame

48

2445

Produzione di altri metalli non ferrosi

49

2446

Trattamento di combustibili nucleari

50

2451

Fusione di ghisa


 

Codice Prodcom

Descrizione

1

81221

Caolino ed altre argille caoliniche

2

10311130

Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell’olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell’aceto o nell’acido acetico)

3

10311300

Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet

4

10391725

Concentrato di pomodoro

5

105122

Latte intero in polvere

6

105121

Latte scremato in polvere

7

105153

Caseina

8

105154

Lattosio e sciroppo di lattosio

9

10515530

Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti

10

10891334

Lieviti di panificazione

11

20302150

Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria

12

20302170

Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi di granuli, di lamelle o di fiocchi

13

25501134

Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.


(1)  I settori e sottosettori elencati in riferimento all'intensità delle emissioni e all'intensità degli scambi corrispondono a quelli elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20).


ALLEGATO II

Informazioni da includere nel modulo di domanda di aiuto di cui alla sezione 2.8 della presente comunicazione

1.   Informazioni sul beneficiario dell’aiuto:

Denominazione, indirizzo della sede principale, settore di attività (codice NACE).

Dichiarazione attestante che non si tratta di un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

Per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime di cui al punto 85: dichiarazione relativa alla non delocalizzazione e gli impegni di cui al punto 85, lettera k)

2.   Informazioni sull’investimento da finanziare:

Breve descrizione dell'investimento.

Breve descrizione degli effetti positivi attesi per la zona interessata (ad esempio, numero di posti di lavoro creati o salvaguardati, attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione, creazione di un cluster e possibile contributo del progetto alla transizione verde e digitale dell'economia regionale).

Base giuridica (nazionale, dell'UE o entrambe) applicabile.

Avvio previsto dei lavori e completamento previsto dell'investimento.

Luogo o luoghi di esecuzione dell'investimento.

Per gli aiuti di cui al punto 86: informazioni sugli investimenti collegati attivati in altri Stati membri in linea con il punto 86, lettera a): ubicazione e importo degli investimenti attivati. Fornire informazioni sui collegamenti tra l'investimento da sostenere e gli investimenti attivati.

3.   Informazioni sul finanziamento dell’investimento:

Costi di investimento e altri costi associati.

Totale dei costi ammissibili.

Importo dell'aiuto necessario per realizzare l'investimento nella zona interessata.

Intensità di aiuto.

Per gli aiuti di cui al punto 86: un'analisi del deficit di finanziamento, comprendente il piano aziendale e il calcolo del valore attuale netto per gli scenari fattuali e controfattuali, con una stima dei costi di investimento, dei costi di funzionamento, delle entrate e del valore finale in entrambi gli scenari (in formato Excel), corredata di elementi di prova.

4.   Informazioni sulla necessità dell’aiuto e sull’impatto previsto:

Breve descrizione della necessità dell'aiuto e del suo impatto sulla decisione sull'investimento o sull'ubicazione, compresa una descrizione della decisione sull'investimento o sull'ubicazione alternativi, in caso di mancata concessione degli aiuti.

Per gli aiuti di cui al punto 86, il beneficiario deve fornire:

prove solide del fatto che potrebbe verosimilmente ottenere sovvenzioni in un paese al di fuori del SEE per un progetto simile incluso nello scenario controfattuale;

prove che dimostrino che, in mancanza dell'aiuto, l'investimento pianificato non sarebbe stato realizzato nel SEE;

prove che dimostrino che gli aiuti non generano effetti negativi per la coesione ai sensi del punto 86, lettera d).


17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 101/47


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 101/04)

Il 9 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11007. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 101/48


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 marzo 2023

(2023/C 101/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0595

JPY

yen giapponesi

140,18

DKK

corone danesi

7,4476

GBP

sterline inglesi

0,87820

SEK

corone svedesi

11,1781

CHF

franchi svizzeri

0,9820

ISK

corone islandesi

150,10

NOK

corone norvegesi

11,4487

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,011

HUF

fiorini ungheresi

396,43

PLN

zloty polacchi

4,6963

RON

leu rumeni

4,9215

TRY

lire turche

20,1194

AUD

dollari australiani

1,5932

CAD

dollari canadesi

1,4565

HKD

dollari di Hong Kong

8,3165

NZD

dollari neozelandesi

1,7150

SGD

dollari di Singapore

1,4276

KRW

won sudcoreani

1 388,40

ZAR

rand sudafricani

19,4759

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3045

IDR

rupia indonesiana

16 365,21

MYR

ringgit malese

4,7720

PHP

peso filippino

58,188

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,436

BRL

real brasiliano

5,6005

MXN

peso messicano

20,2064

INR

rupia indiana

87,7298


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Autorità europea per la sicurezza alimentare

17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 101/49


Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(2023/C 101/06)

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), «[i]l consiglio di amministrazione [dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l’Autorità, da sole o in rete, nell’adempimento dei suoi compiti».

L’elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:

i.

aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell’EFSA, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione (2));e

ii.

reso pubblico nel sito dell’EFSA, dove è pubblicato l’ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti.

Queste informazioni sono disponibili nel sito dell’EFSA ai link seguenti:

i

ultima modifica dell’elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 7 marzo 2023 - http://www.efsa.europa.eu/it/partnersnetworks/scorg.

L’EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu


(1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell’ambito di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64, e successive modifiche.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

17.3.2023   

IT

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C 101/50


Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2023-2025 di attuazione del programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025)

(2023/C 101/07)

Con la presente si notifica l'avvio di azioni nel quadro del programma di lavoro 2023-2025 di attuazione del programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025).

Con decisione C(2023) 1650 del 16 marzo 2023, la Commissione ha adottato il citato programma di lavoro.

Le azioni sono subordinate alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell'Unione per il 2023, 2024 e 2025, a seguito all'adozione del bilancio 2024 e 2025 da parte dell'autorità di bilancio o secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le azioni.

La conferma del rispetto di queste condizioni sarà annunciata sul sito web della Commissione europea dedicato ai finanziamenti (portale Funding & Tenders (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/euratom2027).

Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è disponibile nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i candidati sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate nel portale Funding & Tenders.


ALTRI ATTI

Commissione europea

17.3.2023   

IT

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C 101/51


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 101/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Conca de Barberà»

PDO-ES-A1422-AM04

Data della comunicazione: 20.12.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riduzione del limite del titolo alcolometrico e aumento dell’acidità volatile

DESCRIZIONE

Viene ridotto il titolo alcolometrico volumico effettivo e totale minimo dei vini della denominazione di origine «Conca de Barberà»

e vengono aumentati i valori di acidità volatile reale espressa in acido acetico.

La modifica interessa il punto 2.2, Caratteristiche fisico-chimiche, del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Storicamente, i vini prodotti nella Conca de Barberà erano vini a bassa gradazione alcolica o ottenuti da varietà di uve con rendimento alcolico moderato.

Nell'ordinanza del 27 luglio 1972, la Conca de Barberà già figurava come una comarca di «vinos enverados» (vini verdi).

Nel suo «Manual de Vinos españoles» del 1981 José Peñín, riferendosi alla Conca de Barberà, indica tra i vari attributi il titolo alcolometrico moderato dei vini (il più basso della Catalogna).

Benché storicamente le condizioni climatiche della Conca de Barberà abbiano sempre impedito la normale maturazione delle uve, dando luogo a vini con un titolo alcolometrico moderato, oggi a causa dei cambiamenti climatici la variabilità delle vendemmie è divenuta più abituale e i vini presentano in genere un titolo alcolometrico basso.

Per quanto riguarda l'acidità volatile, i viticoltori iscritti alla denominazione di origine «Conca de Barberà» sono sempre più rispettosi dell'ambiente e aumentano i vigneti biologici, con la conseguente tendenza a ridurre i trattamenti fitosanitari nei vigneti. Di conseguenza, le uve presentano un maggior numero di microrganismi e, quando avviene la fermentazione alcolica, l'acidità volatile dei vini aumenta.

2.   Soppressione della deroga relativa al titolo alcolometrico dei rossi monovarietali «Trepat»

DESCRIZIONE

Viene eliminata la deroga relativa al limite per il titolo alcolometrico (effettivo e totale) dei vini rossi monovarietali della varietà «Trepat».

La modifica interessa il punto 2.2, Caratteristiche fisico-chimiche, del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Per i vini rossi monovarietali «Trepat» era stato fissato un titolo alcolometrico minimo effettivo e totale inferiore (11 % invece del limite generale di 11,5 % vol). Ora il titolo alcolometrico volumico minimo effettivo e totale viene ridotto per tutti i vini prodotti, compresi i monovarietali rossi «Trepat». Il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo risulta quindi lo stesso per tutti i vini rossi.

3.   Inclusione di due varietà

DESCRIZIONE

Vengono introdotte le varietà Querol e Garró.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico poiché i suddetti vitigni sono introdotti come varietà secondarie.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Su richiesta di un'azienda vinicola della zona e tenuto conto degli studi effettuati dall'INCAVI, si è deciso di includere nel disciplinare della DOP «Conca de Barberà» le varietà rosse Querol e Garró, quest'ultima con il suo sinonimo Mandó.

Gli studi indicano un buon potenziale enologico di queste varietà, sia in termini di titolo alcolometrico che di colore, tanto nei vini monovarietali che in quelli assemblati. La varietà «Querol» si distingue per l'intensità del gusto e la qualità del colore, che consentono di ottenere vini di alta qualità, mentre la «Garró», oltre agli aromi vegetali, presenta note di frutta fresca e candita. Si ritiene pertanto che i vini ottenuti da queste varietà saranno vini di qualità.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Conca de Barberà

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vino bianco e vino rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Ottenuti esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Bianco: colore dal giallo pallido con sfumature verdognole fino a intense tonalità dorate. Limpidi e brillanti, senza torbidità. Predominio degli aromi primari. Se giovane, è leggero e fresco in bocca.

Rosato: dal rosso brillante con sfumature violacee al color buccia di cipolla, con tonalità intermedie aranciate, in base al grado di invecchiamento. Aroma franco, con intense note floreali e/o fruttate nei vini giovani e possibili note vanigliate in caso di passaggio in legno.

*

Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vino rosso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il colore può variare dal ciliegia intenso con riflessi violacei al rubino con bordo ocra. Presenta aromi puliti e intensi, chiaramente fruttati nei vini giovani, con note vanigliate, tostate e speziate man mano che aumenta il periodo di invecchiamento in barrique.

*

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vino liquoroso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vino dall'ampia gamma cromatica, dai colori più opachi e intensi alle tonalità più evolute descritte per il vino bianco e rosso, raggiungendo sfumature ambrate a seconda del livello di invecchiamento. Presenta un lieve calore, con aromi più fruttati se non invecchiato in legno, mentre le aldeidi e gli aromi di frutta secca caratterizzano i vini più maturi. In bocca è caldo, opulento e persistente.

*

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

33,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Vino spumante di qualità

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore corrisponde a quello previsto per il vino bianco, rosato e rosso, con aromi freschi e fruttati propri delle varietà da cui essi sono ottenuti. In bocca i vini sono freschi, cremosi ed equilibrati.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185

5.   Vino frizzante

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore corrisponde a quello descritto per il vino bianco e/o rosato, ma con l'aggiunta di anidride carbonica. Aroma franco, fruttato e/o floreale. In bocca è equilibrato e fresco, con una lieve sensazione di solletico dovuta all'emissione di diossido di carbonio.

*

Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l (bianchi e rosati) e 150 mg/l (rossi), se il tenore di zuccheri è < 5 g/l; 250 mg/l (bianchi e rosati) e 200 mg/l (rossi), se tale tenore è pari o superiore a 5 g/l.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   

 

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

La vendemmia è effettuata con la massima cautela. Alla produzione di vini protetti sono destinate esclusivamente le uve sufficientemente mature per ottenere vini con un titolo alcolometrico naturale pari o superiore a 9 % vol. La resa non può superare i 70 litri di mosto o di vino per ogni 100 kg di uve vendemmiate.

5.2.   Rese massime

1.

 

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

 

84 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

È costituita dalle parcelle vitate situate nei comuni o nelle aree geografiche seguenti:

 

Barberà de la Conca

 

Blancafort

 

Conesa

 

L'Espluga de Francolí

 

Forés

 

Montblanc

 

Pira

 

Rocafort de Queralt

 

Sarral

 

Senan

 

Solivella

 

Vallclara

 

Vilaverd

 

Vimbodí

Fogli catastali 11, 16, 20, 21 e foglio 10, parcella 23, del comune di Vilanova de Prades.

Foglio 1, parcelle 13, 15, 18, 28, 29, 34, 66 e 77, e foglio 4, parcelle 35 e 51, del comune di Cabra del Camp.

Foglio 35, parcella 14, foglio 36, parcella 1 e foglio 41, parcella 13, del comune di Aiguamúrcia.

Le parcelle dei summenzionati comuni di Cabra del Camp e Aiguamúrcia sono situate al di fuori dei confini della DOP Conca de Barberà, ma sono storicamente proprietà dei soci della cantina «Agrícola de Barberà de la Conca, SCCL» e/o dei fornitori delle cantine «Bodegas Concavins, SA», pertanto possono essere utilizzate per la produzione dei vini protetti dalla DOP Conca de Barberà qualora soddisfino anche i requisiti seguenti:

le uve di dette tenute siano state vinificate nelle cantine summenzionate prima del 1o gennaio 1989;

la presente autorizzazione rimane in vigore a condizione che i proprietari di detti vigneti siano i proprietari attuali o loro discendenti diretti ed è da considerarsi come autorizzazione individuale soggetta a controllo specifico.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

MACABEO - VIURA

 

TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE

 

TREPAT

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

Il clima mediterraneo di transizione tra quello mite del litorale tarragonese e quello continentale dei territori della provincia di Lérida, unito alla notevole escursione termica fra il giorno e la notte, favorisce l'ottenimento di prodotti dalle qualità specifiche, tra cui vini bianchi leggeri, dall'aroma fruttato e dalla gradazione alcolica moderata. I vini rosati sono leggeri, fruttati e freschi grazie alla moderata acidità. I vini rossi giovani si presentano soavi, leggeri e sapidi in bocca. I vini rossi sottoposti ad affinamento sono più corpulenti e acquisiscono una notevole complessità aromatica e una buona persistenza.

I suoli franco-limosi e franco-argillosi della Conca de Barberà conferiscono corpo e struttura sia ai vini bianchi, sia ai vini rosati e rossi. Le terrazze fluviali donano maggiore soavità ai vini bianchi e rosati, mentre i suoli in ardesia, ricchi di «licorella», apportano più colore e struttura ai vini rossi.

8.2.   Vino spumante di qualità e frizzante

I suoli più caratteristici della Conca de Barberà sono argillosi-calcarei e apportano corpo e struttura sia ai vini spumanti che ai vini frizzanti; nel contempo, le terrazze fluviali conferiscono maggiore soavità.

8.3.   Vino liquoroso

I suoli in ardesia del territorio conferiscono colore e maggiore struttura ai vini liquorosi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

 

Quadro giuridico:

 

nella legislazione nazionale

 

Tipo di condizione supplementare:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

 

Descrizione della condizione:

i recipienti devono essere identificati singolarmente con il marchio che istituisce la denominazione di origine protetta e con un numero unico individuale per ciascuno di essi, assegnato in base al lotto di vino che la cantina destina al confezionamento.

I caratteri utilizzati per la denominazione «Conca de Barberà» presentano un'altezza massima di 4 mm, mentre quelli utilizzati per la menzione «denominazione di origine» ne misurano la metà.

Figurano quali menzioni obbligatorie dell'etichettatura:

il nome del comune con riferimento ai dati dell'imbottigliatore o dello speditore;

il titolo alcolometrico effettivo indicato per unità o per mezze unità di percentuale del volume, seguito dall'abbreviazione «% vol»;

l'indicazione, se del caso, della presenza di solfiti nel prodotto imbottigliato;

il numero di iscrizione nell'albo degli imbottigliatori del «Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural»;

qualora si desideri indicare il nome o la ragione sociale attraverso un nome commerciale, è necessario collocarlo nello stesso campo visivo dopo averlo registrato presso l'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi. Tale registrazione è comunicata all'albo degli imbottigliatori del «Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural»;

il numero di lotto può essere collocato fuori del campo visivo in cui figurano le menzioni obbligatorie;

il nome di una varietà, qualora il vino sia stato prodotto per almeno l'85 % con tale varietà;

il nome di un massimo di tre varietà, a condizione che il vino menzionato sia stato prodotto interamente con le varietà indicate, sempre elencate in ordine decrescente rispetto alla percentuale presente nella miscela;

laddove siano state utilizzate più di tre varietà, esse possono essere menzionate fuori del campo visivo delle menzioni obbligatorie, sempre elencate in ordine decrescente rispetto alla percentuale presente nella miscela;

l'anno di vendemmia, qualora il vino sia stato prodotto per almeno l'85 % con uva vendemmiata nell'anno che si prevede di indicare nella designazione;

per poter designare i vini con il nome del viticoltore/della viticoltrice o della proprietà, il vino deve provenire da vigneti coltivati dallo stesso viticoltore o registrati nella proprietà e dev'essere ottenuto esclusivamente dalle sue produzioni e all'interno della proprietà stessa.

Link al disciplinare del prodotto

http://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/Plec-de-Condicions-DOCB-control-canvis.pdf


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.