ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
pagina |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
DICHIARAZIONI COMUNI |
|
|
Parlamento europeo |
|
2023/C 101/01 |
||
|
Parlamento europeo |
|
2023/C 101/02 |
||
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2023/C 101/03 |
||
2023/C 101/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA) ( 1 ) |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2023/C 101/05 |
||
|
Autorità europea per la sicurezza alimentare |
|
2023/C 101/06 |
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
|
|
Commissione europea |
|
2023/C 101/07 |
||
|
ALTRI ATTI |
|
|
Commissione europea |
|
2023/C 101/08 |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
|
II Comunicazioni
DICHIARAZIONI COMUNI
Parlamento europeo Consiglio
17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101/1 |
Dichiarazione politica comune del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sul finanziamento del programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027
(2023/C 101/01)
Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, che il finanziamento del programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 sarà indicativamente coperto negli anni 2023-2027 come segue:
— |
200 milioni di EUR provenienti dai margini non assegnati della rubrica 1 e della rubrica 5; |
— |
1 450 milioni di EUR provenienti dai contributi a titolo della rubrica 1, della rubrica 5 e della rubrica 6. |
Parlamento europeo Consiglio Commissione europea
17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101/2 |
Dichiarazione politica comune del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa
(2023/C 101/02)
Nella dichiarazione comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca (1), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma quadro "Orizzonte Europa" o al programma precedente "Orizzonte 2020" (2), come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Nella dichiarazione (3) sul regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (1), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che la ripartizione indicativa di tale importo sarà pari a un massimo di 300 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico "Digitale, industria e spazio", in particolare per la ricerca quantistica.
Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che, nell'ambito del polo tematico "Digitale, industria e spazio" di Orizzonte Europa, un importo indicativo pari a 200 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 sarà assegnato alle attività di ricerca relative alla connettività sicura.
(1) GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.
(2) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101/3 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina
(2023/C 101/03)
1. L’AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L’UCRAINA, LE SUE RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA DELL’UE E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO
(1) |
Il 24 febbraio 2022, dopo aver riconosciuto illegalmente come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, la Russia ha dato l’avvio a un’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. L’Unione europea (UE) e i partner internazionali hanno reagito immediatamente a questa grave violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina imponendo misure restrittive (sanzioni). Sono state imposte sanzioni anche nei confronti della Bielorussia per il ruolo svolto nel favoreggiare l’aggressione militare russa. Nelle settimane e nei mesi successivi sono state adottate ulteriori misure e potrebbero esserne adottate altre con l’evolversi della situazione. Dal canto suo, la Russia ha deciso di adottare alcune contromisure economiche restrittive e di servirsi deliberatamente dei flussi di gas verso l’UE come un’arma. |
(2) |
L’aggressione militare russa contro l’Ucraina e le sue ripercussioni dirette e indirette, come le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, hanno ripercussioni economiche su tutto il mercato interno. Le imprese dell’UE possono esserne colpite in diversi modi, sia direttamente che indirettamente. Tali conseguenze possono assumere la forma di una contrazione della domanda, di interruzione di contratti e progetti esistenti, con la conseguente perdita di fatturato, e di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i preprodotti, oppure possono consistere nella mancata disponibilità o insostenibilità dal punto di vista economico di altri fattori produttivi. |
(3) |
Il rischio di un’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell’energia nelle settimane precedenti l’aggressione fisica. L’aggressione militare russa contro l’Ucraina ha comportato, come diretta conseguenza, una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l’UE di taluni prodotti dell’Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall’UE verso l’Ucraina. Il mercato dell’energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nell’UE. I prezzi elevati dell’energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo. L’offerta di alcuni prodotti cruciali è scarsa a causa dell’aggressione militare e delle contromisure adottate dalla Russia. Si tratta di settori specifici in cui l’offerta limitata comporta il rischio di una riduzione sostanziale della produzione industriale, nonostante la sostituzione in corso per quanto riguarda l’offerta. L’impatto si è fatto sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità e la volatilità del mercato nel commercio di materie prime. L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina ha inoltre provocato un significativo sfollamento di cittadini ucraini sia all’interno del paese che verso i paesi vicini, con un afflusso senza precedenti di rifugiati nell’UE e gravi conseguenze umanitarie ed economiche. |
(4) |
La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo, sul settore della trasformazione alimentare, della pesca e dell’acquacoltura nell’UE. Gli elevati prezzi dell’energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti. Anche le forniture di fertilizzanti nell’UE risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti nell’Unione dalla Russia e dalla Bielorussia. La crisi ha avuto gravi conseguenze per l’approvvigionamento nell’UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall’Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento temporaneo dei prezzi degli alimenti per animali. L’impatto combinato degli aumenti dei costi per l’energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell’allevamento nell’UE (1). L’Ucraina è anche un importante produttore ed esportatore di oli vegetali (soprattutto di girasole): gli aumenti di prezzo di tali prodotti hanno un impatto sugli operatori del settore della trasformazione alimentare costringendoli a cercare alternative. |
(5) |
Desta preoccupazione anche la perturbazione degli scambi di prodotti dell’UE verso l’Ucraina, nonché verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sue ripercussioni dirette o indirette. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi i prodotti a base di ortofrutticoli), della cioccolata, dei dolciumi, degli alimenti per lattanti e degli alimenti per animali da compagnia nel caso della Russia, dei prodotti ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e della maggior parte dei prodotti agricoli nel caso dell’Ucraina. |
(6) |
La situazione è aggravata dal forte aumento dei costi di produzione, in parte dall’aumento dei costi dei fertilizzanti azotati dovuto all’enorme aumento del prezzo del gas, ma anche dall’uso diretto di energia nei processi di produzione agricola, di produzione ittica o dell’acquacoltura. |
(7) |
La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina e l’uso dell’approvvigionamento energetico come arma rendono ancora più impellente per l’UE la necessità di ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili accelerando la diffusione di energie rinnovabili, la decarbonizzazione dell’industria e lo sviluppo di capacità in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, anche in considerazione di problemi a livello mondiale che accrescono i rischi che i nuovi investimenti in questi settori vengano deviati verso paesi terzi al di fuori del SEE. |
(8) |
È in tale contesto che la Commissione ha deciso di adottare la presente comunicazione per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle conseguenze economiche dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e alle sue ripercussioni dirette e indirette, come le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia (2). Una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare le ripercussioni negative immediate nell’UE sul piano sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina. |
1.1. Sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali in risposta all’aggressione della Russia contro l’Ucraina
(9) |
A seguito dell’aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito una serie di misure restrittive. |
(10) |
Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha approvato un pacchetto comprendente: i) sanzioni mirate nei confronti dei 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone, ii) restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e iii) restrizioni all’accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell’UE (3). |
(11) |
Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha convenuto ulteriori sanzioni nei confronti della Russia che riguardano: i) il settore finanziario, ii) i settori dell’energia, dello spazio e dei trasporti (aviazione), iii) i beni a duplice uso, iv) il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle esportazioni, v) la politica dei visti e vi) ulteriori sanzioni nei confronti di cittadini russi e altri (compresi i cittadini bielorussi) (4). |
(12) |
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha deciso di chiudere lo spazio aereo europeo agli aeromobili russi e ha adottato misure preventive per garantire che la Banca centrale russa non possa utilizzare le sue riserve internazionali in modo da compromettere l’impatto delle misure adottate (5). Il Consiglio ha inoltre adottato ulteriori sanzioni nei confronti di persone russe (6). |
(13) |
Il 1o marzo 2022, il Consiglio ha adottato ulteriori misure: i) l’eliminazione di determinate banche russe dal sistema di messaggistica SWIFT (7), ii) misure contro la disinformazione diffusa dai media russi di proprietà statale Russia Today e Sputnik (8). |
(14) |
Il 2 marzo 2022, il Consiglio ha deciso di introdurre ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, a causa del ruolo svolto da tale Stato nel favoreggiare l’aggressione militare, per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, prodotti a base di cloruro di potassio («potassa»), prodotti in legno, prodotti di cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. Il Consiglio ha inoltre vietato l’esportazione in Bielorussia o per l’uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia e le esportazioni di macchinari e ha introdotto restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi (9). Il Consiglio ha inoltre adottato misure individuali nei confronti di 22 persone bielorusse (10). |
(15) |
Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato misure aggiuntive rivolte al settore finanziario bielorusso, tra cui il blocco dell’accesso a SWIFT per tre banche bielorusse, il divieto di operazioni con la Banca centrale della Bielorussia, i limiti agli afflussi finanziari dalla Bielorussia verso l’UE e il divieto di fornire banconote denominate in euro alla Bielorussia (11). Il Consiglio ha inoltre introdotto ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l’esportazione verso la Russia di prodotti per la navigazione marittima e di tecnologie di radiocomunicazione. Inoltre, il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti di altre 160 persone (12). Il 15 marzo 2022 (13), il Consiglio ha approvato ulteriori misure settoriali e individuali nei confronti della Russia, decidendo segnatamente di: i) vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali, ii) vietare la prestazione di servizi di rating del credito, nonché l’accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione alle attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa, iii) ampliare l’elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, iv) vietare nuovi investimenti nel settore russo dell’energia e introdurre una restrizione generale all’esportazione di attrezzature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia, v) introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso (14). Inoltre, il Consiglio ha deciso di sanzionare i principali oligarchi, lobbisti e propagandisti russi e le principali imprese operanti nei settori militare, dell’aviazione, dei beni a duplice uso, della cantieristica navale e della costruzione di macchinari (15). |
(16) |
Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni (16), alla luce del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, del sostegno della Bielorussia a tale guerra e dei casi segnalati di atrocità commesse dalle forze armate russe. Il pacchetto si compone di: 1) il divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, fatta eccezione per alcune limitate eccezioni; 2) il divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorussa; 3) la sospensione delle trasmissioni nell’Unione di tre altri organi di informazione di proprietà dello Stato russo. L’Unione ha inoltre adottato sanzioni nei confronti di altre 65 persone e 18 entità. Tra tali persone figurano alcuni responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol. |
(17) |
Il 21 luglio 2022, il Consiglio ha adottato un settimo pacchetto, denominato anche «pacchetto di mantenimento e allineamento» (17), che comprende le seguenti misure supplementari: 1) divieto di importazione di oro; 2) rafforzamento degli obblighi di segnalazione per le persone sanzionate; 3) divieti di esportazione mirati; 4) divieto di accesso ai porti; 5) sanzioni finanziarie; 6) sicurezza alimentare ed energetica; 7) esenzioni mediche e farmaceutiche. L’Unione ha inoltre aggiunto 54 persone e 10 entità all’elenco relativo al congelamento dei beni. |
(18) |
Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato un ottavo pacchetto di sanzioni comprendente le seguenti misure supplementari (18): 1) nuove inclusioni nell’elenco di persone ed entità oggetto di sanzioni; 2|) estensione delle restrizioni alle oblast di Kherson e Zaporizhzhia; 3) nuove restrizioni alle importazioni e alle esportazioni; 4) applicazione del tetto sul prezzo del petrolio stabilito dal G7; 5) restrizioni alle imprese statali; 6) restrizioni in materia di servizi finanziari e di consulenza informatica e di altri servizi alle imprese e 7) misure volte a scoraggiare l’elusione delle sanzioni. |
(19) |
Il 16 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato un nono pacchetto di sanzioni (19) in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, che comprende il divieto di esportazione di motori per droni, le esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, gli investimenti nel settore minerario, le transazioni con la Banca russa di sviluppo regionale e la fornitura di servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione; il Consiglio ha inoltre deciso di adottare un pacchetto completo di misure individuali. Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato un decimo pacchetto di sanzioni in cui impone ulteriori divieti di esportazione di tecnologie critiche e beni industriali, come elettronica, veicoli speciali, componenti di macchine, pezzi di ricambio per autocarri e motori a reazione e beni per il settore dell’edilizia che possono essere utilizzati dall’esercito russo, quali antenne e gru. Il Consiglio ha inoltre deciso di imporre misure restrittive nei confronti di altre 87 persone e 34 entità (20). |
(20) |
In stretta cooperazione con l’UE hanno imposto sanzioni anche i suoi i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Corea del Sud, la Svizzera e l’Australia. |
1.2. Imprese e famiglie colpite da prezzi elevati del gas e dell’energia elettrica o da perturbazioni dell’approvvigionamento energetico
(21) |
L’attuale crisi ha fatto salire i prezzi del gas e dell’elettricità a livelli mai raggiunti prima, ben al di sopra dei livelli già elevati osservati nel periodo precedente l’aggressione. L’uso deliberato dei flussi di gas come arma da parte della Russia ha creato notevoli volatilità e incertezza nei mercati energetici dell’UE e mondiali. L’UE e i suoi Stati membri hanno adottato numerose misure per far fronte ai prezzi elevati e garantire l’approvvigionamento energetico. In tale contesto, la Commissione fa riferimento al pacchetto di misure presentato già nell’ottobre 2021 (21) (la «comunicazione di ottobre»), alla comunicazione REPowerEU dell’8 marzo 2022 (la «comunicazione REPowerEU») (22) , (23), al piano REPowerEU (24) del 18 maggio 2022, al regolamento sullo stoccaggio del gas (25), alla comunicazione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (26) del 20 luglio 2022, al regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (27) e al regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (28). Il 18 ottobre 2022 la Commissione ha adottato la comunicazione sull’emergenza energetica (29) per preparare, acquistare e proteggere l’UE insieme. Unitamente a questa comunicazione, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento di emergenza (30) per far fronte ai prezzi elevati del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per il prossimo inverno. Ciò avverrà attraverso l’acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi sulla borsa del gas TTF, nuove misure sull’uso trasparente delle infrastrutture e la solidarietà tra gli Stati membri, nonché mediante un impegno costante per ridurre la domanda di gas. |
(22) |
I prezzi dell’energia molto elevati stanno danneggiando l’economia e il potere d’acquisto dei cittadini dell’UE, in particolare dei più vulnerabili. La Banca centrale europea ha stimato che il PIL reale subirà una contrazione dello 0,1 % nell’ultimo trimestre del 2022, per rimanere invariato nel primo trimestre del 2023, principalmente a causa dell’impatto delle perturbazioni dell’approvvigionamento energetico, dell’aumento dell’inflazione e della conseguente perdita di fiducia (31). È probabile che il persistere di prezzi elevati dell’energia aumenti la povertà e incida sulla competitività delle imprese. Soprattutto le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto far fronte a maggiori costi di produzione. Tali aumenti dei costi possono in alcuni casi mettere in discussione il proseguimento dell’attività di imprese dell’UE che altrimenti sarebbero redditizie con probabili conseguenze per l’occupazione. |
(23) |
Il pacchetto di strumenti presentato dalla Commissione nell’ottobre 2021 si è rivelato utile ed è stato ampiamente utilizzato da molti Stati membri che hanno adottato numerose misure a livello nazionale. Il pacchetto di strumenti è stato ampliato nella primavera del 2022, con la comunicazione sugli interventi a breve termine nei mercati dell’energia e i miglioramenti a lungo termine dell’assetto del mercato dell’energia elettrica (32). |
(24) |
La comunicazione REPowerEU ha delineato misure volte a rispondere all’aumento dei prezzi dell’energia e a costituire riserve di gas per l’inverno e il piano REPowerEU (33) individua una serie di azioni volte ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e l’efficienza energetica e a diversificare l’approvvigionamento energetico. Accelerare la transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall’aumento dei prezzi. Il regolamento sullo stoccaggio del gas (34) ha stabilito nuovi obblighi minimi di stoccaggio del gas per garantire l’approvvigionamento per il prossimo inverno, imponendo agli Stati membri di riempire l’80 % degli impianti di stoccaggio del gas entro il 1o novembre nel 2022 e il 90 % entro la stessa data negli anni successivi. |
(25) |
Poiché la crisi ha ulteriormente amplificato i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento e i rischi di perturbazioni, l’Unione ha iniziato a prepararsi a una riduzione prolungata del gas proveniente dalla Russia e a un’eventuale cessazione completa della fornitura. Il nuovo piano europeo di riduzione della domanda di gas (35) stabilisce misure, principi e criteri per la riduzione coordinata della domanda ed è accompagnato dal regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (36), che stabilisce un obiettivo volontario di riduzione della domanda di gas del 15 % in tutti gli Stati membri e introduce una procedura per attivare un obiettivo vincolante di riduzione della domanda qualora risultasse necessario. |
(26) |
Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia al fine di ridurre le bollette energetiche per i cittadini e le imprese europei. Il regolamento (UE) 2022/1854 comprende, tra l’altro, misure volte a ridurre la domanda di energia elettrica che contribuiranno a ridurre i costi dell’energia elettrica per i consumatori e a ridistribuire ai clienti finali i ricavi eccedenti del settore energetico. |
(27) |
Il 19 e il 22 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato ulteriori regolamenti per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, segnatamente: Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (37), regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (38) e il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell’Unione e l’economia da prezzi eccessivamente elevati (39). |
1.3. Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali
(28) |
L’applicazione mirata e proporzionata del controllo sugli aiuti di Stato da parte dell’UE serve a garantire che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell’aiutare le imprese e i lavoratori colpiti dall’attuale crisi e a preservare la sostenibilità di bilancio a lungo termine delle misure nazionali di sostegno. Il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato garantisce anche che il mercato interno dell’UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L’integrità del mercato interno è importante per resistere alle pressioni esterne ed evitare situazioni di corsa alle sovvenzioni, in cui gli Stati membri con maggiori disponibilità economiche possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’Unione. |
(29) |
A parere della Commissione l’attuale crisi che colpisce le imprese in tutti gli Stati membri giustifica che si consenta di calcolare i massimali di aiuto delle sezioni pertinenti per Stato membro, purché sia garantito che i costi ammissibili possano essere coperti una volta sola e che siano rispettati i massimali di aiuto specifici applicabili a norma della presente comunicazione. |
(30) |
La Commissione ritiene inoltre che, al fine di combattere la dipendenza dai combustibili fossili, un fattore considerevole che aggrava la crisi, e di accelerare la transizione verde in linea con gli obiettivi di REPowerEU, garantendo nel contempo la resilienza del futuro sistema energetico a basse emissioni di carbonio dell’UE, siano necessari ulteriori investimenti strategici. Ciò è particolarmente importante nell’attuale contesto globale in cui tali investimenti rischiano di essere sottratti al SEE. Sebbene le sezioni 2.5 e 2.6 della presente comunicazione prevedano strumenti pertinenti per diffondere progetti di produzione di energia rinnovabile e attuare misure di decarbonizzazione industriale, tali strumenti hanno ripercussioni considerevoli ma indirette sulla produzione dei dispositivi e dei componenti necessari per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette. In tale contesto, la sezione 2.8 della presente comunicazione offre agli Stati membri un’ulteriore possibilità di concedere aiuti che sostengano direttamente investimenti produttivi in determinati beni strategici necessari per questa transizione. In quanto strumento dell’Unione per catalizzare gli investimenti privati nei settori prioritari dell’UE, InvestEU svolge un ruolo centrale nel mobilitare il sostegno a tali settori prioritari, in particolare per quanto riguarda l’energia e il piano industriale del Green Deal (40). Pertanto, nella misura in cui gli interventi messi in atto dai partner esecutivi e dagli intermediari finanziari di InvestEU sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato, essi possono rientrare nei regimi approvati dalla Commissione ai sensi delle sezioni 2.5, 2.6 e 2.8 della presente comunicazione. Poiché il sostegno agli investimenti negli impianti di produzione potrebbe portare a tensioni con gli obiettivi generali dell’integrità del mercato interno e della coesione, tale sostegno deve essere chiaramente circoscritto alle aree strategiche definite, limitato nel tempo e negli importi nominali degli aiuti e garantire incentivi sufficienti per conseguire gli obiettivi di coesione. La presente comunicazione stabilisce nella sezione 2.8 le condizioni specifiche alle quali il sostegno agli investimenti per misure specifiche per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sarà, in via eccezionale, consideratocompatibile. Nella misura in cui questa sezione prevede la possibilità di fornire un sostegno individuale al di fuori di un regime, esso sarà limitato alle zone assistite sulla base della definizione di cui alle carte degli aiuti a finalità regionale applicabili o dovrà prevedere investimenti in almeno tre Stati membri del SEE e una parte significativa di tali investimento dovrà aver luogo in almeno due zone assistite. Tale requisito contribuirà all’ulteriore sviluppo di un ecosistema più ampio lungo la pertinente catena del valore in tutta Europa, rafforzando la resilienza della catena di approvvigionamento. |
1.4. Misure di aiuto di Stato adeguate
(31) |
Nell’ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell’attuale crisi. |
(32) |
Come indicato nella comunicazione dell’ottobre 2021, le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l’efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato. |
(33) |
Le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un’aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. Nella misura in cui gli interventi nazionali si configurano come aiuti, possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato se soddisfano determinati requisiti. Ad esempio, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali armonizzate che rispettano i livelli minimi di tassazione e le norme stabilite dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (41) e sono in linea con le disposizioni di un regolamento di esenzione per categoria possono essere attuati dagli Stati membri senza notifica preliminare alla Commissione. |
(34) |
Con riguardo alle sezioni 2.1 e 2.4 della presente comunicazione gli aiuti possono essere concessi direttamente al beneficiario finale o erogato attraverso un fornitore di energia. Se l’aiuto è erogato attraverso un fornitore di energia, lo Stato membro deve dimostrare l’esistenza di un meccanismo atto a garantire la concorrenza tra i fornitori e mediante il quale l’aiuto è trasferito al beneficiario finale. |
(35) |
La Commissione ritiene che alcune esigenze finanziarie possano richiedere strumenti diversi da quelli di cui alle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 della presente comunicazione. Questa situazione potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui la crisi attuale provochi non solo un fabbisogno di liquidità, ma anche perdite considerevoli tali da compromettere la capacità del beneficiario di far fronte ai propri debiti e determinare un fabbisogno di solvibilità. Nei casi in cui siano concessi aiuti di importo elevato a singoli beneficiari la cui capacità di far fronte ai loro debiti, basata sulle loro capacità di guadagno passate, risulti limitata, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di chiedere ai beneficiari informazioni sulla loro prevista capacità futura di far fronte ai propri debiti, al fine di valutare se il ricorso a strumenti diversi, come il sostegno alla solvibilità, possa essere più adeguato per far fronte alle loro esigenze finanziarie o possa diventarlo. |
(36) |
In circostanze specifiche (42), gli Stati membri possono ritenere che le imprese gravemente colpite dall’attuale crisi necessitino di un sostegno alla solvibilità a cui le fonti private da sole non possono sufficientemente provvedere. Se, senza tale sostegno, le imprese dovessero cessare o ridimensionare le attività e se ciò comportasse il rischio di mettere in pericolo i mercati dell’energia o altri mercati di importanza sistemica per l’economia (o per la sicurezza e la resilienza del mercato interno) tale sostegno alla solvibilità potrebbe essere considerato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. |
(37) |
La Commissione ritiene che, ai fini della richiesta valutazione caso per caso di cui al punto 36, siano particolarmente pertinenti i seguenti principi generali:
|
(38) |
Gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento per la concessione di aiuti a norma della sezione 2.4 e della sezione 2.8 della presente comunicazione. Ciò potrebbe, ad esempio, assumere le seguenti forme (45):
|
(39) |
Gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da altri eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti di Stato volti ad attenuare i danni causati direttamente dall’attuale evento eccezionale, rappresentato dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, possono coprire anche gli effetti di alcune conseguenze dell’aggressione russa, compresi quelli delle sanzioni economiche imposte o delle contromisure che incidono negativamente sulla capacità del beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività economica. |
(40) |
I danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale o energia elettrica che gli Stati membri potrebbero essere obbligati a imporre possono essere valutati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che non si verifichino sovracompensazioni. |
(41) |
Gli Stati membri devono notificare tali misure di aiuto e la Commissione le valuterà direttamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti possono essere concessi a imprese in difficoltà. |
(42) |
In linea con il regolamento (UE) n. 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (46), gli Stati membri possono prendere in considerazione misure adeguate per incentivare riduzioni volontarie della domanda di gas naturale. Qualora gli Stati membri prevedano di introdurre queste misure di incentivazione nel contesto dell’attuale crisi, la Commissione le valuterà direttamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:
|
(43) |
Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione l’adozione di misure volte a incentivare il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nella misura in cui il mercato non fornisce incentivi adeguati in tal senso. Qualora gli Stati membri intendano concedere, nel contesto dell’attuale crisi, misure di incentivazione per il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, la Commissione valuterà tali misure direttamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (47). Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:
|
(44) |
La Commissione valuterà caso per caso eventuali aiuti necessari, proporzionati e adeguati, in linea con la comunicazione della Commissione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (49) e con i piani nazionali di emergenza per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, al fine di adeguare gli impianti che contribuiranno a sostituire il gas, per un periodo di tempo limitato, con un altro combustibile a base di carbonio, più inquinante. Tale combustibile alternativo a base di carbonio dovrebbe avere il più basso tenore di emissioni possibile, mentre gli aiuti dovranno essere concessi a condizione che vengano adottate misure di efficienza energetica e che si evitino effetti di lock-in dopo la fine della crisi, in linea con gli obiettivi climatici dell’UE. Tali iniziative possono essere adottate per ridurre preventivamente il consumo di gas o per rispondere alle riduzioni obbligatorie della domanda di gas naturale, in caso non esistano forme diverse di compensazione (50). |
(45) |
Alla luce dei problemi relativi al trasporto di merci da e verso l’Ucraina, la Commissione valuterà caso per caso la possibilità di concedere aiuti all’assicurazione o alla riassicurazione per quanto riguarda il trasporto di merci da e verso l’Ucraina. Tra le altre cose gli Stati membri dovranno dimostrare che l’assicurazione o la riassicurazione non sono disponibili o che sono disponibili a tassi notevolmente più elevati rispetto a prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. |
(46) |
Il trasporto di rifugiati e di materiale umanitario non rientra, in linea di principio, nell’ambito delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, a condizione che lo Stato agisca nell’esercizio di pubblici poteri (piuttosto che svolgere un’attività economica) e che i servizi di trasporto non siano acquistati a prezzi superiori ai prezzi di mercato. |
(47) |
Gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri a norma della presente comunicazione, erogati attraverso enti creditizi che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio di tali imprese. Essi possono nondimeno conferire un vantaggio indiretto agli intermediari finanziari. Tuttavia, in applicazione delle garanzie di cui alle sezioni 2.2 e 2.3, siffatti vantaggi indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Tali aiuti non si configurano pertanto come un sostegno finanziario pubblico straordinario né a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) (51) né a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) (52) e non sono valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (53). |
(48) |
Gli aiuti concessi dagli Stati membri agli enti creditizi o altri enti finanziari a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, per compensare i danni diretti subiti a causa dell’attuale crisi o gli aiuti concessi dagli Stati membri agli enti creditizi o altri enti finanziari a norma della sezione 2.4 della presente comunicazione, che non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto, non saranno considerati sostegno finanziario pubblico straordinario a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche né del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, e non saranno valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (54). |
(49) |
Se, a causa della crisi attuale, gli enti creditizi dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario (cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e l’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, l’ente creditizio che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerato in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. |
(50) |
Dal momento che si tratta di misure adottate per affrontare problemi legati all’aggressione della Russia contro l’Ucraina e le loro ripercussioni dirette e indirette, esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 (55), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati. |
(51) |
Gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, in quanto ciò potrebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno. Fatte salve le garanzie specifiche di cui alla sezione 2.8 della presente comunicazione, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE. |
(52) |
Gli aiuti a norma della presente comunicazione non sono concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:
|
(53) |
Le misure di aiuto di Stato che comportano, di per sé, a causa delle condizioni cui sono subordinate per il metodo di finanziamento previsto, una violazione indissociabile del diritto dell’Unione non possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno. Ciò può accadere ad esempio quando l’aiuto è soggetto a clausole che subordinano direttamente o indirettamente la sua concessione all’origine dei prodotti o delle attrezzature, ad esempio l’obbligo per il beneficiario di acquistare prodotti di origine nazionale. La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all’esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all’attività di esportazione. |
1.5. Applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
(54) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (56). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale (57). |
(55) |
La Commissione ritiene che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e le sue ripercussioni dirette ed indirette, tra cui le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, abbiano creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari. Tali ripercussioni, considerate nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell’economia in tutti gli Stati membri. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’accresciuta incertezza interessano molti settori. A ciò si aggiunge che l’aumento dei prezzi dell’energia incide praticamente su ogni attività economica in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che un’ampia gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento dell’economia. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento. |
(56) |
Gli aiuti di Stato sono in particolare giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo limitato, al fine di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina e dalle sue ripercussioni dirette ed indirette, tra cui le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali, e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia. |
(57) |
Nella presente comunicazione la Commissione definisce i criteri per la valutazione della compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione e che rientrano nell’ambito della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono soddisfatti tutti i requisiti della presente comunicazione. |
(58) |
Le misure di aiuto di Stato notificate e valutate a norma della presente comunicazione sono intese a sostenere le imprese operanti nell’UE che sono colpite dall’aggressione militare russa e/o dalle sue conseguenze. Le misure di aiuto non possono in alcun modo essere utilizzate per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e devono essere pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili (58). Nello specifico occorre evitare che le persone fisiche o le entità oggetto delle sanzioni beneficino direttamente o indirettamente di tali misure (59). |
(59) |
Le misure di aiuto che rientrano nell’ambito della presente comunicazione possono essere cumulate conformemente ai requisiti di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (60) o dai regolamenti di esenzione per categoria (61), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Le misure di aiuto di Stato oggetto della presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 (62), a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni. Quando gli Stati membri concedono agli stessi beneficiari prestiti o garanzie nell’ambito del quadro temporaneo per l’emergenza COVID-19 e della presente comunicazione e se l’importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati membri devono garantire che tale fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta dalle misure di aiuto. Analogamente, gli aiuti a norma della presente comunicazione possono essere cumulati con gli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario. |
2. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
2.1. Aiuti di importo limitato
(60) |
Oltre alle possibilità esistenti basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sue ripercussioni dirette o indirette può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale. |
(61) |
La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 62):
|
(62) |
In deroga al punto 61, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 61, lettere da b) a d), le seguenti condizioni specifiche:
|
(63) |
Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 61, lettera a) e al punto 62, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati, ad esempio la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di EUR per impresa per Stato membro. Se un’impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 62, lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 300 000 EUR per impresa per Stato membro. |
(64) |
Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione. |
2.2. Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie
(65) |
Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze (72). |
(66) |
Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma della presente sezione non possono essere cumulate con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.3 della presente comunicazione e viceversa, né con gli aiuti concessi a norma delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo per l’emergenza COVID-19. Le garanzie concesse a norma della presente sezione possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 67, lettera e), della presente comunicazione. Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 67, lettera e). |
(67) |
La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie pubbliche, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se:
|
2.3. Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati
(68) |
Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, tassi di interesse agevolati per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. |
(69) |
Per lo stesso capitale di prestito sottostante, i prestiti concessi a norma della presente sezione non sono cumulabili con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.2 della presente comunicazione e viceversa. I prestiti e le garanzie concessi a norma della presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 67, lettera e), o al punto 70, lettera e). Un beneficiario può fruire contemporaneamente dei molteplici prestiti agevolati di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 70, lettera e). |
(70) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti di Stato in risposta all’attuale crisi sotto forma di prestiti agevolati, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
|
2.4. Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica
(71) |
Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste dalla presente comunicazione, il sostegno temporaneo potrebbe essere autorizzato per attenuare le conseguenze di aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica causati dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Tale sostegno può essere fornito alle imprese sulla base del loro consumo energetico attuale o di quello storico. Nel primo caso, il sostegno consentirebbe alle imprese più colpite di continuare l’attività economica, ma comporterebbe di fatto minori incentivi al risparmio energetico. Nel contesto della scarsità di approvvigionamento di gas nell’UE, è d’altro canto importante mantenere i forti incentivi per una riduzione della domanda e per il passaggio graduale a una riduzione del consumo di gas. Un sostegno basato sul consumo storico di energia potrebbe mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e aiutare le imprese a far fronte alle conseguenze dell’attuale crisi, purché i beneficiari non riducano sostanzialmente le attività produttive al di sotto di quanto necessario per realizzare i risparmi energetici previsti e/o non si limitino a spostare altrove il loro consumo. Gli Stati membri sono pertanto invitati a chiedere ai beneficiari di assumere impegni adeguati a tal fine. Per ogni periodo ammissibile, gli Stati membri possono istituire un regime di sostegno sulla base del consumo energetico attuale o di quello storico. |
(72) |
La Commissione riterrà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
|
(73) |
In determinate situazioni, può essere necessario concedere ulteriori aiuti per i beneficiari che hanno subito una riduzione dei risultati economici durante la crisi. Gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente al punto 72, lettera f), se, oltre alle condizioni di cui al punto 72, lettere da a) a e) e g), risultano soddisfatte anche le condizioni seguenti:
|
(74) |
Ai sensi della presente sezione, l’autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo al beneficiario. A tal fine, l’autorità che concede l’aiuto può basarsi sulle stime dei criteri di ammissibilità di cui alla presente sezione, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto conformemente alla presente sezione. Entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità, l’autorità che concede l’aiuto istituisce un processo per verificare ex post i requisiti di ammissibilità e i massimali di aiuto pertinenti sulla base dei dati effettivi e per recuperare eventuali pagamenti di aiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità o superano i massimali di aiuto. |
2.5. Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia
(75) |
Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è essenziale, nel contesto della crisi attuale e del piano REPowerEU (104), accelerare e ampliare la disponibilità di energie rinnovabili in modo efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, accelerare la transizione energetica e ottenere prezzi per l’energia più bassi e meno volatili. Gli aiuti di Stato volti ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle capacità di stoccaggio dell’energia fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili nel contesto attuale. Alla luce dell’urgente necessità di garantire la rapida attuazione dei progetti che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell’energia, risultano giustificate, su base temporanea, alcune semplificazioni relative all’attuazione delle misure di sostegno, al fine di consentire l’attuazione del piano REPowerEU. |
(76) |
Al fine di una più rapida diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell’energia possono risultare necessari investimenti complementari nelle infrastrutture energetiche, ad esempio in termini di espansione della rete. In linea con la comunicazione sulla nozione di aiuto (105), il sostegno alle infrastrutture energetiche nel quadro di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato. Nel settore dell’energia, ciò è particolarmente pertinente per gli Stati membri in cui la costruzione e la gestione di determinate infrastrutture sono riservate per legge esclusivamente ai gestori del sistema di trasmissione o ai gestori del sistema di distribuzione. |
2.5.1. Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia
(77) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti agli investimenti per la promozione delle energie rinnovabili e per lo stoccaggio di energia, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
|
2.5.2. Aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia
(78) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti al funzionamento per la promozione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
|
(79) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti per aumentare la capacità massima di generazione di energia elettrica degli impianti esistenti, senza effettuare ulteriori investimenti, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
|
2.6. Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica
(80) |
Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è essenziale, nel contesto dell’attuale crisi e del piano REPowerEU, agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili un’accelerazione delle misure di elettrificazione e di efficienza energetica nell’industria e l’introduzione di tecnologie che utilizzano l’idrogeno rinnovabile e l’idrogeno elettrolitico che soddisfano le condizioni di cui al punto 81, lettera i), o i combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile che soddisfano le condizioni di cui al punto 81, lettera h). |
(81) |
La Commissione considera compatibili con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti agli investimenti che comportano i) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o ii) una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
2.7. Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica
(82) |
Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste nella presente comunicazione, potrebbe essere necessario concedere un sostegno temporaneo per conseguire la riduzione del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 (133). Tale sostegno potrebbe contribuire ad attenuare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia elettrica riducendo il consumo legato a tecnologie di produzione di energia elettrica più costose (attualmente basate sul gas). È quindi altrettanto importante mantenere gli incentivi per le attuali riduzioni del consumo di energia elettrica e garantire la coerenza con gli obiettivi di riduzione del gas stabiliti nel regolamento (UE) 2022/1369 (134). In considerazione delle differenze tra gli Stati membri, sono necessari orientamenti per garantire che la flessibilità sia basata su criteri volti ad assicurare condizioni di parità e a salvaguardare l’integrità del mercato unico. |
(83) |
La Commissione considererà gli aiuti per una riduzione del consumo di energia elettrica compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
|
2.8. Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette
(84) |
Data la necessità di accelerare la transizione economica e superare la crisi attuale, gli Stati membri potrebbero considerare la possibilità di sostenere gli investimenti privati per colmare la carenza di investimenti produttivi nei settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette e di fornire incentivi per una loro rapida messa in atto, tenendo conto anche delle sfide globali che accrescono i rischi di sviamento dei nuovi investimenti in questi settori verso paesi terzi non appartenenti al SEE. |
(85) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti a favore di progetti di investimento di importanza strategica per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
(86) |
In via eccezionale, in deroga al punto 85, lettera b), e sulla base di notifiche individuali, per la produzione dei beni pertinenti per la transizione verso l’economia a zero emissioni nette di cui al punto 85, lettera a), della presente comunicazione, la Commissione può approvare, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, aiuti individuali fino a concorrenza dell’importo della sovvenzione (149) che il beneficiario potrebbe ricevere sulla base di elementi dimostrabili per un investimento equivalente in un paese terzo al di fuori del SEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
3. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
(87) |
Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto di importo superiore a 100 000 EUR (159) concesso ai sensi della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR (160) nei settori dell’agricoltura primaria e della pesca, sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (161) entro 12 mesi dal momento della concessione, ad eccezione degli aiuti concessi ai sensi della sezione 2.8 per i quali gli Stati membri dovranno pubblicare le informazioni pertinenti entro 6 mesi dal momento della concessione. |
(88) |
Per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla sezione 2.4 della presente comunicazione, se l’importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro supera i 50 milioni di EUR, gli Stati membri devono prevedere nei rispettivi regimi un obbligo in base al quale, entro un anno dalla concessione dell’aiuto, il beneficiario presenta all’autorità che concede l’aiuto un piano specificante in che modo ridurrà l’impronta di carbonio del suo consumo energetico o come intende attuare ciascuno dei requisiti relativi alla tutela ambientale o alla sicurezza dell’approvvigionamento di cui al punto 37 della presente comunicazione. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. |
(89) |
Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione (162). |
(90) |
Gli Stati membri devono prendere disposizioni affinché sia conservata la documentazione particolareggiata relativa alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Detta documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire se le condizioni necessarie siano state rispettate; deve essere conservata per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e deve essere fornita alla Commissione dietro richiesta della stessa. |
(91) |
La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, in particolare per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto. |
(92) |
Al fine di monitorare l’attuazione della presente comunicazione, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni aggregate sull’uso delle misure di aiuto di Stato per porre rimedio al grave turbamento dell’economia causato dalla crisi attuale. |
4. DISPOSIZIONI FINALI
(93) |
La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 9 marzo 2023. La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure notificate a decorrere dal 9 marzo 2023 e alle misure notificate prima di tale data. |
(94) |
La presente comunicazione sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022 (163) («precedente quadro temporaneo di crisi»). Il precedente quadro temporaneo di crisi è revocato a decorrere dal 9 marzo 2023. Il precedente quadro temporaneo di crisi aveva già sostituito il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 (164) e modificato il 20 luglio 2022 (165). |
(95) |
Nel complesso, gli aiuti concessi a norma delle sezioni da 2.1 a 2.3 dei precedenti quadri temporanei di crisi e gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione non possono superare in alcun momento i massimali di aiuto previsti nelle rispettive sezioni della presente comunicazione. Per quanto riguarda la sezione 2.4, gli aiuti concessi a norma dei precedenti quadri temporanei di crisi e gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono superare i massimali di aiuto previsti dalla presente comunicazione per lo stesso periodo ammissibile. Gli aiuti concessi a norma delle sezioni 2.5 e 2.6 dei precedenti quadri temporanei di crisi non possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione se coprono gli stessi costi ammissibili. |
(96) |
Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (166), la Commissione applicherà le disposizioni della presente comunicazione agli aiuti non notificati se sono erogati dopo il 9 marzo 2023. |
(97) |
In tutti gli altri casi, la Commissione applicherà le norme stabilite nel quadro in vigore al momento della concessione dell’aiuto. |
(98) |
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni di cui alla presente comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti. |
(99) |
La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida valutazione delle misure dopo che le misure di cui alla presente comunicazione saranno state notificate in modo chiaro e completo. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura. |
(1) L'Ucraina è il quarto fornitore esterno di prodotti alimentari dell'UE e uno dei principali fornitori di cereali (52 % delle importazioni di granturco dell'UE, 19 % di frumento tenero), oli vegetali (23 %) e semi oleosi (22 %, in particolare semi di colza: 72 %). I prezzi mondiali dei prodotti alimentari sono già elevati e potrebbero ancora aumentare alla luce della situazione.
(2) Ad esempio, il 6 marzo 2022 il governo della Federazione russa ha adottato una modifica al paragrafo 2 del decreto n. 299 concernente la metodologia per determinare l'importo dell'indennità da corrispondere al titolare del brevetto quando, senza il suo consenso, viene deciso l'uso dell'invenzione, il modello di utilità e le modalità di uso dell'invenzione e per determinare la procedura di pagamento. La modifica prevede che non vi sarà «alcun compenso per l'uso di un'invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale a “titolari di brevetti” originari di Stati stranieri che commettono “atti ostili”». Secondo, rispettivamente, la banca dati mondiale dei marchi dell'OMPI, la banca dati mondiale dei disegni e modelli dell'OMPI e la banca dati PatentSight, nel marzo 2022 erano in uso in Russia circa 150 000 marchi, 2000 disegni industriali e 44 000 brevetti di cui sono titolari le imprese dell'UE. I marchi delle imprese dell'UE protetti in Russia riguardano principalmente i seguenti settori: prodotti farmaceutici, cosmetici, industria automobilistica, prodotti chimici e di consumo, moda e prodotti di lusso. Data la terminologia vaga della modifica della metodologia relativa all'indennità da corrispondere al titolare di brevetto di cui al decreto n. 299 del 6 marzo 2022 adottato dal governo russo e l'esposizione economica delle imprese dell'UE e dei loro beni immateriali detenuti in Russia, tale contromisura può avere un impatto potenzialmente ampio e dannoso sulle imprese dell'UE.
(3) Regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 1); regolamenti di esecuzione (UE) 2022/260 e (UE) 2022/261 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attuano il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 3 e GU L 42I del 23.2.2022, pag. 15) regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 74); regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 95); decisioni (PESC) 2022/265 e 2022/267 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modificano la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 98 e GU L 42I del 23.2.2022, pag. 114) e decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).
(4) Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 51 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 52 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 53 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (GU L 54 del 25.2.2022, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 58 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 del 28.2.2022, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).
(8) Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 5).
(9) Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).
(10) Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/145/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).
(11) Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 82 del 9.3.2022, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 1).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13).
(14) Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13) e decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 56).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 44).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139);
(17) Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 1), regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 133), decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 196), decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 219).
(18) Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 1), regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 3), regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 76), regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 79), decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 98), decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 118), decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).
(19) Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 1), regolamento (UE) 2022/2475 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 315), regolamento di esecuzione (UE) 2022/2476 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 318), decisione (PESC) 2022/2478 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 614) che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 466), decisione (PESC) 2022/2479 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 687).
(20) Regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 1); regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 6); regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 278); decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437); decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 593).
(21) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2021) 660 final del 13 ottobre 2021 - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno.
(22) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022 - REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili.
(23) Attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1), la Commissione sostiene, su richiesta, gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione di riforme volte a garantire un'energia più accessibile, sicura e sostenibile.
(24) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022 - Piano REPowerEU.
(25) Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
(26) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 360 final del 20 luglio 2022 - «Risparmiare gas per un inverno sicuro».
(27) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).
(28) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).
(29) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 553 final del 18 ottobre 2022, Emergenza energetica - preparare, acquistare e proteggere l'UE insieme.
(30) Proposta di regolamento del Consiglio, COM(2022) 549 final del 18 ottobre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi.
(31) Proiezioni macroeconomiche per la zona euro formulate dagli esperti della BCE, settembre 2022.
(32) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 236 final del 18 maggio 2022 - Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.
(33) COM(2022) 230 final del 18.5.2022.
(34) Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
(35) Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione, A European Gas Demand Reduction Plan, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2775/705563.
(36) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).
(37) Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).
(38) Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).
(39) Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 45).
(40) COM (2023) 62 final, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, 1.2.2023.
(41) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(42) È opportuno limitare l'intervento alle situazioni in cui è coinvolto l'interesse comune.
(43) In linea di principio, l'aiuto è proporzionato se non va oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Nel valutare la proporzionalità degli aiuti si terrà conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nel contesto della crisi attuale, in particolare di quelli concessi a norma della presente comunicazione.
(44) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(45) Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi delle possibilità di concessione di aiuti approvate a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o altre misure di decarbonizzazione.
(46) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).
(47) Cfr. la decisione della Commissione del 12 luglio 2022 nel caso SA.103012 (2022/NN) - Incentive measure to store natural gas in the Bergermeer storage facility for the next heating period.
(48) Modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
(49) COM(2022) 360 final del 20.7.2022.
(50) Un esempio nel contesto della produzione di energia elettrica è la decisione della Commissione del 30.9.2022 relativa all'aiuto di Stato SA.103662 (2022/N) — Germania — Temporary lignite power supply reserve to save gas.
(51) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190; cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.
(52) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1; cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.
(53) Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario del 2013») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(54) Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, comprese le misure che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente comunicazione, deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato.
(55) Secondo la definizione di cui alla nota 53.
(56) Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, EU:T:1999:326, punto 167.
(57) Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1); la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3); la decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa all'aiuto di Stato C 9/08 SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).
(58) Ad esempio l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(59) In considerazione della situazione specifica di due crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti ai sensi della presente comunicazione anche alle imprese in difficoltà.
(60) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45); regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).
(61) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1); regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).
(62) Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1).
(63) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione nel verificare l'eventuale superamento del massimale applicabile.
(64) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).
(65) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).
(66) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023.
(67) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).
(68) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non devono essere presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.
(69) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).
(70) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).
(71) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).
(72) Ai fini della presente sezione, l'espressione «garanzie pubbliche sui prestiti» comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili devono essere limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha eseguito la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito. Al leasing finanziario ci si può inoltre riferire con l'espressione «garanzie pubbliche sui prestiti». Qualora servano a soddisfare il fabbisogno di liquidità delle imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, le garanzie pubbliche possono eccezionalmente coprire anche garanzie bancarie o essere fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti.
(73) I prestiti non sono concessi a enti creditizi o altri enti finanziari.
(74) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 67, lettera e), punto i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.
(75) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedente il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 67, lettera e), punto ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte della stessa.
(76) Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali ripercussioni possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.
(77) Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.
(78) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento. La Commissione precisa che, nel periodo in cui la presente comunicazione è in vigore, gli Stati membri possono concedere, a norma della presente sezione, garanzie pubbliche supplementari ai beneficiari che hanno già ricevuto tale sostegno per tener conto di nuove esigenze di liquidità che non erano incluse nella valutazione originaria del fabbisogno di liquidità. Qualsiasi sostegno di questo tipo deve rispettare tutte le condizioni della presente comunicazione e deve garantire che lo stesso fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta.
(79) Come precisato alla nota 72 e a differenza delle garanzie pubbliche sui prestiti di cui alla presente sezione, che sono utilizzate per facilitare l'erogazione di liquidità direttamente alle imprese, le garanzie pubbliche fornite come garanzia finanziaria ai sensi del punto 67, lettera g), non sono finanziate e sono fornite direttamente alla controparte centrale o al partecipante diretto senza strumenti sottostanti.
(80) Regolamento delegato (UE) n. 2022/2311 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 31).
(81) Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en.
(82) Per i prestiti concessi fino al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato il tasso di base del 1o febbraio 2022.
(83) In caso di applicazione di un periodo di tolleranza per i pagamenti degli interessi, devono essere rispettati i tassi di interesse minimi di cui al punto 70, lettera b), e gli interessi devono maturare a partire dal primo giorno del periodo di tolleranza e devono essere capitalizzati almeno una volta all'anno. La durata dei contratti di prestito resta limitata a un massimo di sei anni dal momento della concessione del prestito, a meno che non sia modulata conformemente al punto 70, lettera c), e l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario di cui al punto 70, lettera e), non sarà superato.
(84) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.
(85) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.
(86) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.
(87) Cfr. la sintesi della prassi esistente relativa alla modulazione di cui al punto 70, lettera c), pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en.
(88) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 70, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.
(89) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedente il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 70, lettera e), punto ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte della stessa.
(90) Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dalle ripercussioni dirette o indirette dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali ripercussioni possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, l'aumento della volatilità dei prezzi sui mercati dell'energia e i bisogni che sorgono di conseguenza, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.
(91) Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.
(92) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento. La Commissione precisa che, nel periodo in cui la presente comunicazione è in vigore, gli Stati membri possono concedere, a norma della presente sezione, prestiti agevolati supplementari ai beneficiari che hanno già ricevuto tale sostegno per tener conto di nuove esigenze di liquidità che non erano incluse nella valutazione originaria del fabbisogno di liquidità. Qualsiasi sostegno di questo tipo deve rispettare tutte le condizioni della presente comunicazione e deve garantire che lo stesso fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta.
(93) A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto 74, gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2024, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto 72, lettera e).
(94) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023.
(95) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).
(96) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).
(97) COM(2022) 360 final del 20.7.2022.
(98) Nel caso delle reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, potrebbe non essere sempre possibile determinare con precisione il combustibile utilizzato dalla fonte centrale. In tali situazioni, gli Stati membri possono basarsi su certificazioni degli operatori di teleriscaldamento o su stime che indichino il mix energetico delle rispettive reti e utilizzare tali informazioni per calcolare la quota di consumo di riscaldamento/raffreddamento che può essere ammissibile alla compensazione conformemente alla presente sezione.
(99) Ai fini della sezione 2.4, per «beneficiario» si intende un'impresa o un'entità giuridica che fa parte di un'impresa.
(100) Sulla base di quanto il beneficiario potrà dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Saranno conteggiati solo i consumi di energia degli utenti finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria. Sono esclusi il consumo di energia del settore stesso e le perdite che si verificano durante la trasformazione e la distribuzione dell'energia.
(101) Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un soggetto giuridico i cui acquisti di prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 3,0 % del valore di produzione o del fatturato, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021. In alternativa, possono essere utilizzati i dati relativi al primo semestre del 2022, nel qual caso il beneficiario può essere classificato come «impresa a forte consumo di energia» se gli acquisti di prodotti energetici (compresi prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 6,0 % del valore di produzione o del fatturato.
(102) Per «EBITDA» si intendono gli utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento, ad esclusione delle riduzioni di valore una tantum.
(103) L'allegato I elenca i settori e sottosettori ritenuti particolarmente esposti alla perdita di competitività a causa della crisi energetica, per i quali l'intensità degli scambi con i paesi terzi e l'intensità delle emissioni del (sotto) settore rappresentano approssimazioni oggettive. Un beneficiario sarà considerato attivo in un settore o sottosettore elencato nell'allegato I in base alla classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali o se una o più delle attività che svolge, e che sono incluse nell'allegato I, hanno generato oltre il 50 % del suo fatturato o valore produttivo nel 2021.
(104) COM(2022) 230 final del 18.5.2022.
(105) Cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1). Dato che la nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva e giuridica definita direttamente dal trattato (sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, ECLI:EU: C:2008:757, punto 111), le considerazioni esposte ai punti da 373 a 375 non pregiudicano l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione (sentenza della Corte di Giustizia del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, C-194/09 P, ECLI:EU:C:2011:497, punto 125); il riferimento principale per l'interpretazione del trattato è sempre la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione.
(106) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(107) Per «stoccaggio di energia elettrica» si intende il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica.
(108) Per «stoccaggio di energia termica» si intende il differimento dell'utilizzo finale dell'energia termica a un momento successivo alla sua generazione o la conversione di energia elettrica o termica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e, ove opportuno, la sua successiva riconversione in energia termica per l'utilizzo finale (riscaldamento o raffreddamento).
(109) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).
(110) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).
(111) I volumi di capacità oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia effettivamente competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare che il volume oggetto del bando di gara corrisponde in modo plausibile alla potenziale offerta di progetti. Ciò può essere dimostrato facendo riferimento ad aste passate, agli obiettivi tecnologici del piano nazionale per l'energia e il clima o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di rischio di partecipazione insufficiente alle gare. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara competitive, lo Stato membro deve introdurre misure correttive per gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia.
(112) Combustibili liquidi e gassosi provenienti dall'idrogeno rinnovabile il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa.
(113) Per «revisione della potenza dell'impianto» si intende il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacità o di aumentare l'efficienza o la capacità dell'impianto.
(114) Se lo Stato membro consente tale cumulo, deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente punto.
(115) Secondo la definizione di cui alla nota 107.
(116) Secondo la definizione di cui alla nota 108.
(117) Per «contratto per differenza bidirezionale» si intende un contratto firmato tra un gestore di un impianto di produzione di energia e una controparte, solitamente un ente pubblico, che garantisce una tutela per quanto riguarda la remunerazione minima e un limite per quanto riguarda la remunerazione in eccesso. Il contratto è inteso a preservare gli incentivi affinché l'impianto di produzione di energia funzioni e partecipi in modo efficiente ai mercati dell'energia.
(118) L'erogazione del sostegno nell'ambito del contratto deve essere limitata a 20 anni, ma gli Stati membri sono liberi di esigere che gli impianti continuino a effettuare rimborsi nell'ambito dei contratti per tutto il periodo in cui l'impianto sovvenzionato continua a funzionare.
(119) I volumi di capacità o di produzione oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia effettivamente competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare che il volume oggetto del bando di gara corrisponde in modo plausibile alla potenziale offerta di progetti. Ciò può essere dimostrato facendo riferimento ad aste passate, agli obiettivi tecnologici del piano nazionale per l'energia e il clima o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di rischio di partecipazione insufficiente alle gare. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara competitive, lo Stato membro deve introdurre misure correttive per gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia.
(120) Per «autorità di regolamentazione» si intende un'autorità di regolamentazione designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(121) Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni possono beneficiare di aiuti sotto forma di sostegno diretto dei prezzi che copra la totalità dei costi di esercizio e di un'esenzione dall'obbligo di vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato in linea con l'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli impianti saranno considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(122) Combustibili liquidi e gassosi provenienti dall'idrogeno rinnovabile il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa.
(123) Secondo la definizione di cui alla nota 113.
(124) Se lo Stato membro consente tale cumulo, deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente punto.
(125) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).
(126) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).
(127) Gli aiuti agli investimenti volti a ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra o il consumo di energia, anche al di sotto delle soglie di cui al punto 81, lettera d), della presente comunicazione, possono essere esentati dall'obbligo di notifica purché siano rispettate le norme del regolamento generale di esenzione per categoria.
(128) La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni).
(129) La riduzione del consumo energetico deve essere misurata in riferimento al consumo energetico registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua del consumo).
(130) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29).
(131) Per «norma dell'Unione» si intende: a) una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione che sono vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e l'obbligo di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; se i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli saranno applicabili ai fini della presente comunicazione; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione;
(132) La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni/consumo).
(133) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).
(134) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).
(135) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).
(136) Tali aiuti saranno di norma considerati necessari se contribuiscono a una riduzione del consumo di gas.
(137) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g).
(138) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i).
(139) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(140) Vale a dire contatori che misurano separatamente il consumo a seconda che sia o non sia necessaria una riduzione supplementare della domanda.
(141) Il termine «fuori picco» deve essere definito in modo da evitare in generale il consumo di energia elettrica quando essa è generata utilizzando il gas.
(142) Ad esempio, quando i beneficiari sono selezionati in base al prezzo della capacità (EUR/MW) per la riduzione del consumo durante un numero fisso di ore. In tal caso, il numero di ore deve essere definito ex ante.
(143) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).
(144) Tale regime può riguardare progetti presentati e selezionati nell'ambito del fondo per l'innovazione, purché siano soddisfatte le condizioni applicabili di cui al punto 85.
(145) Per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori.
(146) Tali domande di aiuto possono fondarsi su qualsiasi base giuridica purché l'importo dell'aiuto da concedere ai sensi della sezione 2.8 della presente comunicazione non superi l'importo inizialmente richiesto.
(147) Per «delocalizzazione» si intende il trasferimento della stessa attività o di un'attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto nel SEE.
(148) Come stabilito dalla comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(149) Gli aiuti notificati e le sovvenzioni che il beneficiario potrebbe ricevere sulla base di elementi dimostrabili in un paese terzo al di fuori del SEE saranno confrontati in valore attualizzato.
(150) Le imprese di tutti gli Stati membri attive nella catena del valore pertinente devono avere un'effettiva possibilità di partecipare a un progetto nuovo. Gli Stati membri notificanti devono dimostrare che tali imprese sono state informate della possibile emergenza di un progetto e delle opportunità commerciali che tale progetto potrebbe offrire mediante, tra l'altro, contatti, alleanze, riunioni o eventi di incontro, anche con il coinvolgimento di PMI e start-up, e che sono state date loro adeguate possibilità di partecipazione.
(151) Secondo la definizione di cui alla nota 145.
(152) Tali domande di aiuto possono fondarsi su qualsiasi base giuridica purché l'importo dell'aiuto da concedere ai sensi della sezione 2.8 della presente comunicazione non superi l'importo inizialmente richiesto.
(153) Le prove documentali pertinenti a sostegno dello scenario controfattuale descritto nell'allegato II della presente comunicazione devono essere credibili, ossia autentiche e pertinenti rispetto ai fattori decisionali prevalenti al momento della decisione del beneficiario dell'aiuto in merito all'investimento. Gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi (inclusa la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. Per dimostrare l'effetto di incentivazione gli Stati membri possono utilizzare la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.
(154) In linea di principio, sembra improbabile che gli importi degli aiuti che superano i costi di investimento del capitale siano giustificabili, dato che in tali casi è probabile che gli investimenti siano effettuabili nel SEE anche con importi di aiuto inferiori.
(155) Qualora per l'investimento siano presi in considerazione più siti nel SEE, l'aiuto di Stato di cui al presente punto non può essere concesso per attirare l'investimento in una zona con un'intensità di aiuto a finalità regionale, come specificato nella pertinente carta degli aiuti a finalità regionale, inferiore a quella di altre zone del SEE in esame, in quanto ciò costituirebbe un effetto negativo per la concorrenza e la coesione difficilmente compensabile da un effetto positivo. La suddetta disposizione non si applica se il beneficiario può dimostrare che l'investimento non sarebbe altrimenti realizzato in queste zone alternative del SEE e sarebbe invece sviato verso un paese terzo. Nei casi in cui le ubicazioni alternative nel SEE abbiano la stessa intensità di aiuto a finalità regionale, l'aiuto di Stato di cui al presente punto può essere concesso se il beneficiario dimostra che l'ubicazione è stata scelta sulla base di criteri oggettivi indipendentemente dall'esistenza di un aiuto di Stato.
(156) Questo deficit di finanziamento è determinato dalla differenza tra il valore attuale netto dei flussi di cassa attesi (compresi l'investimento e il funzionamento) dell'investimento sovvenzionato e il valore attuale netto dei flussi di cassa attesi dell'investimento controfattuale in un paese fuori dal SEE che il beneficiario dell'aiuto potrebbe verosimilmente effettuare in assenza di aiuti nel SEE (in particolare l'aiuto che il beneficiario potrebbe verosimilmente ricevere nel paese fuori dal SEE nello scenario controfattuale). Entrambi gli scenari devono essere sufficientemente dimostrati sulla base di ipotesi realistiche nell'ambito di un piano aziendale credibile. In linea di principio, è improbabile che la Commissione consideri compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti che superano i costi di investimento del capitale necessari per localizzare i progetti nella zona interessata, dal momento che è improbabile che tali aiuti abbiano un effetto di incentivazione.
(157) Secondo la definizione di cui alla nota 147.
(158) Come stabilito dalla comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(159) Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.
(160) Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.
(161) La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.
(162) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(163) GU C 426 del 9.11.2022, pag. 1.
(164) GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1.
ALLEGATO I
Settori e sottosettori particolarmente colpiti (1)
|
Codice NACE |
Descrizione |
1 |
0510 |
Estrazione di antracite |
2 |
0610 |
Estrazione di petrolio greggio |
3 |
0710 |
Estrazione di minerali metalliferi ferrosi |
4 |
0729 |
Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi |
5 |
0891 |
Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti |
6 |
0893 |
Estrazione di sale |
7 |
0899 |
Altre attività estrattive n.c.a. |
8 |
1041 |
Produzione di oli e grassi |
9 |
1062 |
Produzione di amidi e di prodotti amidacei |
10 |
1081 |
Produzione di zucchero |
11 |
1106 |
Fabbricazione di malto |
12 |
1310 |
Preparazione e filatura di fibre tessili |
13 |
1330 |
Finissaggio dei tessili |
14 |
1395 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario |
15 |
1411 |
Confezione di abbigliamento in pelle |
16 |
1621 |
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno |
17 |
1711 |
Fabbricazione della pasta-carta |
18 |
1712 |
Fabbricazione di carta e di cartone |
19 |
1910 |
Fabbricazione di prodotti di cokeria |
20 |
1920 |
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
21 |
2011 |
Fabbricazione di gas industriali |
22 |
2012 |
Fabbricazione di coloranti e pigmenti |
23 |
2013 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
24 |
2014 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
25 |
2015 |
Fabbricazione di concimi e di composti azotati |
26 |
2016 |
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie |
27 |
2017 |
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie |
28 |
2060 |
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
29 |
2110 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base |
30 |
2311 |
Fabbricazione di vetro piano |
31 |
2313 |
Fabbricazione di vetro cavo |
32 |
2314 |
Fabbricazione di fibre di vetro |
33 |
2319 |
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici |
34 |
2320 |
Fabbricazione di prodotti refrattari |
35 |
2331 |
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
36 |
2332 |
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta |
37 |
2341 |
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
38 |
2342 |
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica |
39 |
2351 |
Produzione di cemento |
40 |
2352 |
Produzione di calce e gesso |
41 |
2399 |
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
42 |
2410 |
Attività siderurgiche |
43 |
2420 |
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio |
44 |
2431 |
Stiratura a freddo di barre |
45 |
2442 |
Produzione di alluminio |
46 |
2443 |
Produzione di zinco, piombo e stagno |
47 |
2444 |
Produzione di rame |
48 |
2445 |
Produzione di altri metalli non ferrosi |
49 |
2446 |
Trattamento di combustibili nucleari |
50 |
2451 |
Fusione di ghisa |
|
Codice Prodcom |
Descrizione |
1 |
81221 |
Caolino ed altre argille caoliniche |
2 |
10311130 |
Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell’olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell’aceto o nell’acido acetico) |
3 |
10311300 |
Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet |
4 |
10391725 |
Concentrato di pomodoro |
5 |
105122 |
Latte intero in polvere |
6 |
105121 |
Latte scremato in polvere |
7 |
105153 |
Caseina |
8 |
105154 |
Lattosio e sciroppo di lattosio |
9 |
10515530 |
Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti |
10 |
10891334 |
Lieviti di panificazione |
11 |
20302150 |
Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria |
12 |
20302170 |
Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi di granuli, di lamelle o di fiocchi |
13 |
25501134 |
Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc. |
(1) I settori e sottosettori elencati in riferimento all'intensità delle emissioni e all'intensità degli scambi corrispondono a quelli elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20).
ALLEGATO II
Informazioni da includere nel modulo di domanda di aiuto di cui alla sezione 2.8 della presente comunicazione
1. Informazioni sul beneficiario dell’aiuto:
— |
Denominazione, indirizzo della sede principale, settore di attività (codice NACE). |
— |
Dichiarazione attestante che non si tratta di un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. |
— |
Per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime di cui al punto 85: dichiarazione relativa alla non delocalizzazione e gli impegni di cui al punto 85, lettera k) |
2. Informazioni sull’investimento da finanziare:
— |
Breve descrizione dell'investimento. |
— |
Breve descrizione degli effetti positivi attesi per la zona interessata (ad esempio, numero di posti di lavoro creati o salvaguardati, attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione, creazione di un cluster e possibile contributo del progetto alla transizione verde e digitale dell'economia regionale). |
— |
Base giuridica (nazionale, dell'UE o entrambe) applicabile. |
— |
Avvio previsto dei lavori e completamento previsto dell'investimento. |
— |
Luogo o luoghi di esecuzione dell'investimento. |
— |
Per gli aiuti di cui al punto 86: informazioni sugli investimenti collegati attivati in altri Stati membri in linea con il punto 86, lettera a): ubicazione e importo degli investimenti attivati. Fornire informazioni sui collegamenti tra l'investimento da sostenere e gli investimenti attivati. |
3. Informazioni sul finanziamento dell’investimento:
— |
Costi di investimento e altri costi associati. |
— |
Totale dei costi ammissibili. |
— |
Importo dell'aiuto necessario per realizzare l'investimento nella zona interessata. |
— |
Intensità di aiuto. |
— |
Per gli aiuti di cui al punto 86: un'analisi del deficit di finanziamento, comprendente il piano aziendale e il calcolo del valore attuale netto per gli scenari fattuali e controfattuali, con una stima dei costi di investimento, dei costi di funzionamento, delle entrate e del valore finale in entrambi gli scenari (in formato Excel), corredata di elementi di prova. |
4. Informazioni sulla necessità dell’aiuto e sull’impatto previsto:
— |
Breve descrizione della necessità dell'aiuto e del suo impatto sulla decisione sull'investimento o sull'ubicazione, compresa una descrizione della decisione sull'investimento o sull'ubicazione alternativi, in caso di mancata concessione degli aiuti. |
— |
Per gli aiuti di cui al punto 86, il beneficiario deve fornire:
|
17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101/47 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 101/04)
Il 9 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11007. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101/48 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 marzo 2023
(2023/C 101/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0595 |
JPY |
yen giapponesi |
140,18 |
DKK |
corone danesi |
7,4476 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87820 |
SEK |
corone svedesi |
11,1781 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9820 |
ISK |
corone islandesi |
150,10 |
NOK |
corone norvegesi |
11,4487 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,011 |
HUF |
fiorini ungheresi |
396,43 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6963 |
RON |
leu rumeni |
4,9215 |
TRY |
lire turche |
20,1194 |
AUD |
dollari australiani |
1,5932 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4565 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3165 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7150 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4276 |
KRW |
won sudcoreani |
1 388,40 |
ZAR |
rand sudafricani |
19,4759 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3045 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 365,21 |
MYR |
ringgit malese |
4,7720 |
PHP |
peso filippino |
58,188 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
36,436 |
BRL |
real brasiliano |
5,6005 |
MXN |
peso messicano |
20,2064 |
INR |
rupia indiana |
87,7298 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Autorità europea per la sicurezza alimentare
17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101/49 |
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
(2023/C 101/06)
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), «[i]l consiglio di amministrazione [dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l’Autorità, da sole o in rete, nell’adempimento dei suoi compiti».
L’elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:
i. |
aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell’EFSA, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione (2));e |
ii. |
reso pubblico nel sito dell’EFSA, dove è pubblicato l’ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti. |
Queste informazioni sono disponibili nel sito dell’EFSA ai link seguenti:
i |
ultima modifica dell’elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 7 marzo 2023 - http://www.efsa.europa.eu/it/partnersnetworks/scorg. |
L’EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell’ambito di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64, e successive modifiche.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101/50 |
Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2023-2025 di attuazione del programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025)
(2023/C 101/07)
Con la presente si notifica l'avvio di azioni nel quadro del programma di lavoro 2023-2025 di attuazione del programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025).
Con decisione C(2023) 1650 del 16 marzo 2023, la Commissione ha adottato il citato programma di lavoro.
Le azioni sono subordinate alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell'Unione per il 2023, 2024 e 2025, a seguito all'adozione del bilancio 2024 e 2025 da parte dell'autorità di bilancio o secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le azioni.
La conferma del rispetto di queste condizioni sarà annunciata sul sito web della Commissione europea dedicato ai finanziamenti (portale Funding & Tenders (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/euratom2027).
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è disponibile nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i candidati sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate nel portale Funding & Tenders.
ALTRI ATTI
Commissione europea
17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 101/51 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 101/08)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Conca de Barberà»
PDO-ES-A1422-AM04
Data della comunicazione: 20.12.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Riduzione del limite del titolo alcolometrico e aumento dell’acidità volatile
DESCRIZIONE
Viene ridotto il titolo alcolometrico volumico effettivo e totale minimo dei vini della denominazione di origine «Conca de Barberà»
e vengono aumentati i valori di acidità volatile reale espressa in acido acetico.
La modifica interessa il punto 2.2, Caratteristiche fisico-chimiche, del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
Storicamente, i vini prodotti nella Conca de Barberà erano vini a bassa gradazione alcolica o ottenuti da varietà di uve con rendimento alcolico moderato.
Nell'ordinanza del 27 luglio 1972, la Conca de Barberà già figurava come una comarca di «vinos enverados» (vini verdi).
Nel suo «Manual de Vinos españoles» del 1981 José Peñín, riferendosi alla Conca de Barberà, indica tra i vari attributi il titolo alcolometrico moderato dei vini (il più basso della Catalogna).
Benché storicamente le condizioni climatiche della Conca de Barberà abbiano sempre impedito la normale maturazione delle uve, dando luogo a vini con un titolo alcolometrico moderato, oggi a causa dei cambiamenti climatici la variabilità delle vendemmie è divenuta più abituale e i vini presentano in genere un titolo alcolometrico basso.
Per quanto riguarda l'acidità volatile, i viticoltori iscritti alla denominazione di origine «Conca de Barberà» sono sempre più rispettosi dell'ambiente e aumentano i vigneti biologici, con la conseguente tendenza a ridurre i trattamenti fitosanitari nei vigneti. Di conseguenza, le uve presentano un maggior numero di microrganismi e, quando avviene la fermentazione alcolica, l'acidità volatile dei vini aumenta.
2. Soppressione della deroga relativa al titolo alcolometrico dei rossi monovarietali «Trepat»
DESCRIZIONE
Viene eliminata la deroga relativa al limite per il titolo alcolometrico (effettivo e totale) dei vini rossi monovarietali della varietà «Trepat».
La modifica interessa il punto 2.2, Caratteristiche fisico-chimiche, del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
Per i vini rossi monovarietali «Trepat» era stato fissato un titolo alcolometrico minimo effettivo e totale inferiore (11 % invece del limite generale di 11,5 % vol). Ora il titolo alcolometrico volumico minimo effettivo e totale viene ridotto per tutti i vini prodotti, compresi i monovarietali rossi «Trepat». Il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo risulta quindi lo stesso per tutti i vini rossi.
3. Inclusione di due varietà
DESCRIZIONE
Vengono introdotte le varietà Querol e Garró.
La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico poiché i suddetti vitigni sono introdotti come varietà secondarie.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
Su richiesta di un'azienda vinicola della zona e tenuto conto degli studi effettuati dall'INCAVI, si è deciso di includere nel disciplinare della DOP «Conca de Barberà» le varietà rosse Querol e Garró, quest'ultima con il suo sinonimo Mandó.
Gli studi indicano un buon potenziale enologico di queste varietà, sia in termini di titolo alcolometrico che di colore, tanto nei vini monovarietali che in quelli assemblati. La varietà «Querol» si distingue per l'intensità del gusto e la qualità del colore, che consentono di ottenere vini di alta qualità, mentre la «Garró», oltre agli aromi vegetali, presenta note di frutta fresca e candita. Si ritiene pertanto che i vini ottenuti da queste varietà saranno vini di qualità.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Conca de Barberà
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco e vino rosato
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Ottenuti esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.
Bianco: colore dal giallo pallido con sfumature verdognole fino a intense tonalità dorate. Limpidi e brillanti, senza torbidità. Predominio degli aromi primari. Se giovane, è leggero e fresco in bocca.
Rosato: dal rosso brillante con sfumature violacee al color buccia di cipolla, con tonalità intermedie aranciate, in base al grado di invecchiamento. Aroma franco, con intense note floreali e/o fruttate nei vini giovani e possibili note vanigliate in caso di passaggio in legno.
* |
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l. |
* |
Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
2. Vino rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il colore può variare dal ciliegia intenso con riflessi violacei al rubino con bordo ocra. Presenta aromi puliti e intensi, chiaramente fruttati nei vini giovani, con note vanigliate, tostate e speziate man mano che aumenta il periodo di invecchiamento in barrique.
* |
Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l. |
* |
Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
3. Vino liquoroso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Vino dall'ampia gamma cromatica, dai colori più opachi e intensi alle tonalità più evolute descritte per il vino bianco e rosso, raggiungendo sfumature ambrate a seconda del livello di invecchiamento. Presenta un lieve calore, con aromi più fruttati se non invecchiato in legno, mentre le aldeidi e gli aromi di frutta secca caratterizzano i vini più maturi. In bocca è caldo, opulento e persistente.
* |
Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l. |
* |
Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
33,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
4. Vino spumante di qualità
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il colore corrisponde a quello previsto per il vino bianco, rosato e rosso, con aromi freschi e fruttati propri delle varietà da cui essi sono ottenuti. In bocca i vini sono freschi, cremosi ed equilibrati.
* |
Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
5. Vino frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il colore corrisponde a quello descritto per il vino bianco e/o rosato, ma con l'aggiunta di anidride carbonica. Aroma franco, fruttato e/o floreale. In bocca è equilibrato e fresco, con una lieve sensazione di solletico dovuta all'emissione di diossido di carbonio.
* |
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l (bianchi e rosati) e 150 mg/l (rossi), se il tenore di zuccheri è < 5 g/l; 250 mg/l (bianchi e rosati) e 200 mg/l (rossi), se tale tenore è pari o superiore a 5 g/l. |
* |
Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
La vendemmia è effettuata con la massima cautela. Alla produzione di vini protetti sono destinate esclusivamente le uve sufficientemente mature per ottenere vini con un titolo alcolometrico naturale pari o superiore a 9 % vol. La resa non può superare i 70 litri di mosto o di vino per ogni 100 kg di uve vendemmiate.
5.2. Rese massime
1. |
12 000 chilogrammi di uve per ettaro |
2. |
84 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
È costituita dalle parcelle vitate situate nei comuni o nelle aree geografiche seguenti:
|
Barberà de la Conca |
|
Blancafort |
|
Conesa |
|
L'Espluga de Francolí |
|
Forés |
|
Montblanc |
|
Pira |
|
Rocafort de Queralt |
|
Sarral |
|
Senan |
|
Solivella |
|
Vallclara |
|
Vilaverd |
|
Vimbodí |
Fogli catastali 11, 16, 20, 21 e foglio 10, parcella 23, del comune di Vilanova de Prades.
Foglio 1, parcelle 13, 15, 18, 28, 29, 34, 66 e 77, e foglio 4, parcelle 35 e 51, del comune di Cabra del Camp.
Foglio 35, parcella 14, foglio 36, parcella 1 e foglio 41, parcella 13, del comune di Aiguamúrcia.
Le parcelle dei summenzionati comuni di Cabra del Camp e Aiguamúrcia sono situate al di fuori dei confini della DOP Conca de Barberà, ma sono storicamente proprietà dei soci della cantina «Agrícola de Barberà de la Conca, SCCL» e/o dei fornitori delle cantine «Bodegas Concavins, SA», pertanto possono essere utilizzate per la produzione dei vini protetti dalla DOP Conca de Barberà qualora soddisfino anche i requisiti seguenti:
— |
le uve di dette tenute siano state vinificate nelle cantine summenzionate prima del 1o gennaio 1989; |
— |
la presente autorizzazione rimane in vigore a condizione che i proprietari di detti vigneti siano i proprietari attuali o loro discendenti diretti ed è da considerarsi come autorizzazione individuale soggetta a controllo specifico. |
7. Varietà principale/i di uve da vino
|
MACABEO - VIURA |
|
TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE |
|
TREPAT |
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
Il clima mediterraneo di transizione tra quello mite del litorale tarragonese e quello continentale dei territori della provincia di Lérida, unito alla notevole escursione termica fra il giorno e la notte, favorisce l'ottenimento di prodotti dalle qualità specifiche, tra cui vini bianchi leggeri, dall'aroma fruttato e dalla gradazione alcolica moderata. I vini rosati sono leggeri, fruttati e freschi grazie alla moderata acidità. I vini rossi giovani si presentano soavi, leggeri e sapidi in bocca. I vini rossi sottoposti ad affinamento sono più corpulenti e acquisiscono una notevole complessità aromatica e una buona persistenza.
I suoli franco-limosi e franco-argillosi della Conca de Barberà conferiscono corpo e struttura sia ai vini bianchi, sia ai vini rosati e rossi. Le terrazze fluviali donano maggiore soavità ai vini bianchi e rosati, mentre i suoli in ardesia, ricchi di «licorella», apportano più colore e struttura ai vini rossi.
8.2. Vino spumante di qualità e frizzante
I suoli più caratteristici della Conca de Barberà sono argillosi-calcarei e apportano corpo e struttura sia ai vini spumanti che ai vini frizzanti; nel contempo, le terrazze fluviali conferiscono maggiore soavità.
8.3. Vino liquoroso
I suoli in ardesia del territorio conferiscono colore e maggiore struttura ai vini liquorosi.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
|
Quadro giuridico: |
|
nella legislazione nazionale |
|
Tipo di condizione supplementare: |
|
disposizioni supplementari in materia di etichettatura |
|
Descrizione della condizione: |
i recipienti devono essere identificati singolarmente con il marchio che istituisce la denominazione di origine protetta e con un numero unico individuale per ciascuno di essi, assegnato in base al lotto di vino che la cantina destina al confezionamento.
I caratteri utilizzati per la denominazione «Conca de Barberà» presentano un'altezza massima di 4 mm, mentre quelli utilizzati per la menzione «denominazione di origine» ne misurano la metà.
Figurano quali menzioni obbligatorie dell'etichettatura:
— |
il nome del comune con riferimento ai dati dell'imbottigliatore o dello speditore; |
— |
il titolo alcolometrico effettivo indicato per unità o per mezze unità di percentuale del volume, seguito dall'abbreviazione «% vol»; |
— |
l'indicazione, se del caso, della presenza di solfiti nel prodotto imbottigliato; |
— |
il numero di iscrizione nell'albo degli imbottigliatori del «Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural»; |
— |
qualora si desideri indicare il nome o la ragione sociale attraverso un nome commerciale, è necessario collocarlo nello stesso campo visivo dopo averlo registrato presso l'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi. Tale registrazione è comunicata all'albo degli imbottigliatori del «Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural»; |
— |
il numero di lotto può essere collocato fuori del campo visivo in cui figurano le menzioni obbligatorie; |
— |
il nome di una varietà, qualora il vino sia stato prodotto per almeno l'85 % con tale varietà; |
— |
il nome di un massimo di tre varietà, a condizione che il vino menzionato sia stato prodotto interamente con le varietà indicate, sempre elencate in ordine decrescente rispetto alla percentuale presente nella miscela; |
— |
laddove siano state utilizzate più di tre varietà, esse possono essere menzionate fuori del campo visivo delle menzioni obbligatorie, sempre elencate in ordine decrescente rispetto alla percentuale presente nella miscela; |
— |
l'anno di vendemmia, qualora il vino sia stato prodotto per almeno l'85 % con uva vendemmiata nell'anno che si prevede di indicare nella designazione; |
— |
per poter designare i vini con il nome del viticoltore/della viticoltrice o della proprietà, il vino deve provenire da vigneti coltivati dallo stesso viticoltore o registrati nella proprietà e dev'essere ottenuto esclusivamente dalle sue produzioni e all'interno della proprietà stessa. |
Link al disciplinare del prodotto
http://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/Plec-de-Condicions-DOCB-control-canvis.pdf