ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
30 gennaio 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 34/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10680 — PERMIRA / SESTANT / KEDRION / BPL) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 34/02

Tassi di cambio dell'euro — 27 gennaio 2023

2

 

Consiglio

2023/C 34/03

Avviso all'attenzione di NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal, in merito all'applicazione della decisione 2014/512/PESC del Consiglio e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

3

 

Commissione europea

2023/C 34/04

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

4

2023/C 34/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

5

2023/C 34/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 34/07

Informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 — Istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (Regolamento (UE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 ( GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19 ))

7


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 34/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

11

2023/C 34/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

18

2023/C 34/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

26

2023/C 34/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

33


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.1.2023   

IT

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C 34/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10680 — PERMIRA / SESTANT / KEDRION / BPL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 34/01)

Il 5 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10680. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.1.2023   

IT

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C 34/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 gennaio 2023

(2023/C 34/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0865

JPY

yen giapponesi

141,10

DKK

corone danesi

7,4378

GBP

sterline inglesi

0,87885

SEK

corone svedesi

11,2108

CHF

franchi svizzeri

1,0017

ISK

corone islandesi

154,90

NOK

corone norvegesi

10,7600

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,826

HUF

fiorini ungheresi

388,85

PLN

zloty polacchi

4,7085

RON

leu rumeni

4,8965

TRY

lire turche

20,4365

AUD

dollari australiani

1,5289

CAD

dollari canadesi

1,4479

HKD

dollari di Hong Kong

8,5061

NZD

dollari neozelandesi

1,6759

SGD

dollari di Singapore

1,4277

KRW

won sudcoreani

1 341,37

ZAR

rand sudafricani

18,7185

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3690

IDR

rupia indonesiana

16 281,15

MYR

ringgit malese

4,6116

PHP

peso filippino

59,187

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

35,702

BRL

real brasiliano

5,5104

MXN

peso messicano

20,3678

INR

rupia indiana

88,6720


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Consiglio

30.1.2023   

IT

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C 34/3


Avviso all'attenzione di NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal, in merito all'applicazione della decisione 2014/512/PESC del Consiglio e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(2023/C 34/03)

Il Consiglio ha concluso che le misure restrittive di cui all'articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC (1) e all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 (2) devono applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2023 nei confronti di tutte le entità di cui al punto 2 dell'allegato della decisione (PESC) 2022/2478 (3) e all'allegato V del regolamento (UE) 2022/2474 (4).

Si informano le entità interessate che, anteriormente al 26 maggio 2023, possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nelle misure restrittive al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2014/512/PESC.


(1)  GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13.

(2)  GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1.

(3)  GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 614.

(4)  GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 1.


Commissione europea

30.1.2023   

IT

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C 34/4


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2023/C 34/04)

Image 1

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da San Marino e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: San Marino

Oggetto della commemorazione: Il bicentenario della morte di Antonio Canova

Descrizione del disegno: Al centro dell'anello interno compare una raffigurazione della dea Ebe tratta da un'opera di Antonio Canova conservata presso la pinacoteca dei Musei San Domenico di Forlì. Intorno al disegno figurano le iscrizioni «CANOVA» e «SAN MARINO». A sinistra sono riportati l'anno «1822» e le iniziali dell'autore Antonio Vecchio e a destra l'anno di emissione «2022» e la lettera R, simbolo della Zecca di Roma.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata: 55 000

Data di emissione: Ottobre 2022


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


30.1.2023   

IT

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C 34/5


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2023/C 34/05)

Image 2

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da San Marino e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: San Marino

Oggetto della commemorazione: Il 530o anniversario della scomparsa di Piero della Francesca

Descrizione del disegno: Al centro è raffigurato il profilo di Federico da Montefeltro, un dettaglio dell'opera «Dittico dei Duchi di Urbino» di Piero della Francesca conservata presso le Gallerie degli Uffizi di Firenze. A sinistra, in semicerchio, è riportata la dicitura «SAN MARINO». A destra, in semicerchio, figura la dicitura «PIERO DELLA FRANCESCA», gli anni 1492 e 2022, la lettera R, che identifica la Zecca di Roma, e le iniziali dell'autrice Claudia Momoni, «C.M.»

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata: 55 000

Data di emissione: Ottobre 2022


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


30.1.2023   

IT

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C 34/6


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2023/C 34/06)

Image 3

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Monaco e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Monaco

Oggetto della commemorazione: Il 100mo anniversario della morte del Principe Albert I

Descrizione del disegno: Il disegno raffigura un ritratto del Principe Albert I. A sinistra è riportato il nome del paese «MONACO» e a destra l'anno di emissione «2022». Nella parte inferiore figura l'iscrizione «ALBERT Ier» seguita dagli anni «1848-1922».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata:15 000

Data di emissione: Settembre 2022


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.1.2023   

IT

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C 34/7


Informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

Istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

(Regolamento (UE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19))

(2023/C 34/07)

I.1)   Denominazione, sede e punto di contatto

Denominazione ufficiale: Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee EVTZmbH

Sede sociale: c/o Universität Konstanz, 78457 Konstanz (Germania)

Punto di contatto: Markus Rhomberg

Indirizzo Internet del gruppo: www.wissenschaftsverbund.org

I.2)   Durata del gruppo:

Durata del gruppo: a tempo indeterminato

Data di registrazione:2022 12 28

II.   OBIETTIVI

Gli obiettivi e i compiti consistono nel consolidare e sviluppare la cooperazione transfrontaliera nella regione del Lago di Costanza, il lago delle quattro nazioni, nei seguenti settori d'intervento:

1.

ricerca e trasferimento di conoscenze e tecnologie;

2.

insegnamento;

3.

organizzazione dell’istruzione superiore;

4.

partenariati e servizi.

III.   INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO

Denominazione in inglese: Lake Constance Arts & Sciences Association

IV.   MEMBRI

IV.1)   Numero totale di membri del gruppo: 25

IV.2)   Stati di appartenenza dei membri del gruppo: Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein

IV.3)   Informazioni sui membri

1.

Denominazione ufficiale: OST – Ostschweizer Fachhochschule

Indirizzo postale:Oberseestrasse 10, Postfach 1475, 8640 Rapperswil-Jona (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.ost.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

2.

Denominazione ufficiale: Zürcher Hochschule der Künste

Indirizzo postale:Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.zhdk.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

3.

Denominazione ufficiale: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Indirizzo postale:Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthur (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.zhaw.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

4.

Denominazione ufficiale: Universität Zürich

Indirizzo postale:Rämistrasse 71, 8006 Zürich (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.uzh.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

5.

Denominazione ufficiale: Universität St.Gallen

Indirizzo postale:Dufourstrasse 50, 9000 St. Gallen (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.unisg.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

6.

Denominazione ufficiale: HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Indirizzo postale:Schaffhauserstrasse 239, 8057 Zürich (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.hfh.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

7.

Denominazione ufficiale: Pädagogische Hochschule St.Gallen

Indirizzo postale:Notkerstrasse 27, 9000 St. Gallen (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.phsg.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

8.

Denominazione ufficiale: Pädagogische Hochschule Schaffhausen

Indirizzo postale:Ebnatstrasse 80, 8200 Schaffhausen (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.phsh.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

9.

Denominazione ufficiale: Pädagogische Hochschule Thurgau

Indirizzo postale:Unterer Schulweg 3, 8280 Kreuzlingen (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.phtg.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

10.

Denominazione ufficiale: Pädagogische Hochschule Zürich

Indirizzo postale:Lagerstrasse 2, 8090 Zürich (Svizzera)

Indirizzo Internet: phzh.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

11.

Denominazione ufficiale: SHLR Schweizer Hochschule für Logopädie

Indirizzo postale:Seminarstrasse 27, 9400 Rorschach (Svizzera)

Indirizzo Internet: www.shlr.ch

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

12.

Denominazione ufficiale: Universität Liechtenstein

Indirizzo postale:Fürst-Franz-Josef-Strasse, 9490 Vaduz (Liechtenstein)

Indirizzo Internet: www.uni.li

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

13.

Denominazione ufficiale: Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik

Indirizzo postale:Reichenfeldgasse 9, 6800 Feldkirch (Austria)

Indirizzo Internet: vlk.ac.at

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

14.

Denominazione ufficiale: Fachhochschule Vorarlberg GmbH

Indirizzo postale:Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn (Austria)

Indirizzo Internet: www.fhv.at

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

15.

Denominazione ufficiale: Pädagogische Hochschule Vorarlberg

Indirizzo postale:Liechtensteiner Str. 33-37, 6800 Feldkirch (Austria)

Indirizzo Internet: www.ph-vorarlberg.ac.at

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

16.

Denominazione ufficiale: Zeppelin Universität Friedrichshafen

Indirizzo postale:Am Seemooser Horn 20, 88045 Friedrichshafen (Germania)

Indirizzo Internet: www.zu.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

17.

Denominazione ufficiale: Universität Konstanz

Indirizzo postale:Universitätsstraße 10, 78464 Konstanz (Germania)

Indirizzo Internet: www.uni-konstanz.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

18.

Denominazione ufficiale: Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

Indirizzo postale:Schultheiß Koch Platz 3, 78647 Trossingen (Germania)

Indirizzo Internet: www.hfm-trossingen.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

19.

Denominazione ufficiale: Duale Hochschule Baden-Württemberg DHBW

Indirizzo postale:Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart (Germania)

Indirizzo Internet: www.dhbw.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

20.

Denominazione ufficiale: Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Indirizzo postale:Anton-Günther-Straße 51, 72488 Sigmaringen (Germania)

Indirizzo Internet: www.hs-albsig.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

21.

Denominazione ufficiale: Hochschule Furtwangen

Indirizzo postale:Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen im Schwarzwald (Germania)

Indirizzo Internet: www.hs-furtwangen.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

22.

Denominazione ufficiale: Hochschule Kempten

Indirizzo postale:Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten (Allgäu) (Germania)

Indirizzo Internet: www.hs-kempten.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

23.

Denominazione ufficiale: Hochschule Konstanz HTWG

Indirizzo postale:Alfred-Wachtel-Straße 8, 78462 Konstanz (Germania)

Indirizzo Internet: www.htwg-konstanz.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

24.

Denominazione ufficiale: Pädagogische Hochschule Weingarten

Indirizzo postale:Kirchpl. 2, 88250 Weingarten (Germania)

Indirizzo Internet: www.ph-weingarten.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico

25.

Denominazione ufficiale: RWU – Hochschule Ravensburg-Weingarten

Indirizzo postale:Doggenriedstraße, 88250 Weingarten (Germania)

Indirizzo Internet: www.rwu.de

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/11


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 34/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Bonnezeaux»

PDO-FR-A0926-AM03

Data della comunicazione: 11.11.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi dello stesso filare passa da 1 m a 0,90 m.

La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

Il documento unico è modificato al punto 5.

3.   Potatura

Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

Il documento unico è modificato al punto 5.

4.   Maturazione delle uve

Il tenore zuccherino minimo delle uve passa da 238 a 255 grammi per litro. Tale aumento è realizzato per migliorare la qualità dei vini, nei quali sono presenti residui di zucchero.

Per tener conto delle difficoltà di fermentazione dei mosti dal tenore zuccherino più elevato: il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è stato abbassato all'11 % per i vini con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 %; è stato soppresso il limite massimo del titolo alcolometrico volumico effettivo per i vini con titolo alcolometrico volumico naturale superiore o pari al 18 %.

Il documento unico è modificato al punto 4.

5.   Titolo alcolometrico volumico totale dopo l’arricchimento

Il titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l'arricchimento per concentrazione parziale dei mosti è ridotto dal 19 al 18 %.

Il documento unico non è modificato.

6.   Legame

Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018.

Il documento unico è modificato al punto 8.

7.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

Il documento unico non è modificato.

8.   Punti principali da verificare

Ai punti principali da verificare è aggiunta la raccolta manuale per cernite successive.

Il documento unico non è modificato.

9.   Modifiche redazionali

Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare

che non comportano alcuna variazione del documento unico.

10.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica, puramente redazionale,

non comporta alcuna variazione del documento unico.

11.   Etichettatura

Le norme di etichettatura sono precisate e uniformate per tutte le denominazioni della zona Anjou-Saumur in Val de Loire. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Il documento unico è modificato al punto 9.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bonnezeaux

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini bianchi fermi ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (concentrazione naturale sulla pianta con presenza o meno di muffa nobile). Sono vini potenti, caratterizzati da grande dolcezza accompagnata da un complesso aroma fruttato (frutta secca ed esotica, fiori bianchi, ecc.). Il colore è leggermente dorato con riflessi verdi. Questi vini presentano: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15 %; un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 51 g/l. Dopo la fermentazione, i vini con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 % hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dell'11 %. I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.

Pratica enologica specifica

L'arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Densità

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m.

Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.

Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

3.   Potatura

Pratica colturale

Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.

4.   Raccolta

Pratica colturale

L'uva viene raccolta manualmente mediante cernite successive.

5.   Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l'irrigazione.

5.2.   Rese massime

30 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Bellevigne-en-Layon (solo il territorio del comune delegato di Thouarcé).

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

7.   Varietà di uve da vino

Chenin B

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.

1   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Situata nel cuore dei vigneti dell'Anjou, la zona geografica è circoscritta, dal 2021, al solo comune delegato di Thouarcé. Questo comune, appartenente al dipartimento Maine-et-Loire, presenta un territorio diviso in due dal fiume Layon sul quale si affaccia, sulla sponda destra, il borgo di «Bonnezeaux», arroccato in cima a una ripida collina. Questo borgo sembra prendere il nome da sorgenti di acque ferruginose.

I vigneti sorgono su tre colline in successione esposte a sud-ovest - «La Montagne», «Beauregard» e «Fesles» - che formano una striscia di terra lunga 2 800 m e larga 500 m. Le pendenze di queste colline si aggirano intorno al 15-20 % e sono particolarmente ripide su quella occidentale di «Beauregard» e sulla collina centrale, chiamata appunto «La Montagne», che sorge nei pressi del borgo di «Petit Bonnezeaux». A nord di queste tre colline delimitate si trova un altopiano leggermente ondulato situato a un'altitudine media di 90 m, mentre il fiume Layon è a 29 m sul livello del mare.

Il substrato geologico è costituito dalla cosiddetta «série de Saint-Georges-sur-Loire»: un complesso scistoso-arenaceo che va dall'Ordoviciano superiore al Devoniano inferiore. In alcuni punti, soprattutto sulla collina di «Fesles», questo substrato è coperto da formazioni ghiaioso-argillose o sabbioso-argillose del Cenomaniano. L'erosione ha messo a nudo il basamento scistoso, mentre nel sublitorale e nell'altopiano sono rimaste sabbia e argilla. I terreni delle parcelle, delimitate con precisione per la raccolta delle uve, sono poco profondi e molto ricchi di elementi grossolani e hanno un colore grigio-verdastro, talvolta vinaccia. Sono caratterizzati da riserve idriche inferiori a 100 mm e da un'ottima capacità di drenaggio.

La zona geografica gode di un clima oceanico temperato e poco piovoso, essendo protetta contro l'umidità oceanica dai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le colline sono localmente esposte ai venti dominanti provenienti da ovest e sud-ovest. Le precipitazioni annue raggiungono i 550-600 mm mentre sui rilievi dello Choletais e dei Mauges superano gli 800 mm. Qui, durante il ciclo vegetativo della vite, le precipitazioni sono inferiori di circa 100 mm rispetto alla media del dipartimento. La flora tipicamente meridionale che cresce proprio su queste colline è testimonianza della relativa aridità della zona geografica e di una temperatura superiore a quella delle aree circostanti.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Probabilmente originario della regione dell'Anjou, il vitigno Chenin B ha trovato a Bonnezeaux un terreno d'elezione. Si tratta di una varietà rustica capace di esprimere il proprio potenziale in condizioni in cui il suolo presenta forti vincoli.

I viticoltori hanno inoltre presto compreso l'interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l'uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, che giunge nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda». La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien precisa che: «Nel caso dei buoni cru, la vendemmia viene effettuata a più riprese: le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all'estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno [...]».

Le osservazioni e le analisi condotte dai produttori nel corso delle generazioni hanno portato i vini di «Bonnezeaux» ai vertici della produzione dell'Anjou. Nella traduzione della «Nuova Geografia Universale» del geografo inglese William Guthrie (1708-1770), pubblicata nel 1802, si legge che i vini dell'Anjou possono essere divisi in tre categorie e che quelli della prima categoria, in cui rientra anche il cru di Bonnezeaux, provengono dai piccoli comuni di Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne e Thouarcé.

Il prestigio dei vigneti di «Bonnezeaux» è riconosciuto anche nelle epoche successive. La crisi della fillossera ne frena fortemente lo sviluppo, tanto che la produzione permette di rifornire solo il mercato locale. Il dinamismo e la serietà dell'associazione dei produttori di «Bonnezeaux», intenzionati a mantenere basse rese e a salvaguardare la pratica delle cernite successive, hanno permesso a questi vini di riconquistare il mercato nazionale prima di varcare nuovamente i confini francesi. La denominazione di origine controllata «Bonnezeaux» è stata riconosciuta il 6 novembre 1951.

8.2.

2   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Questi vini sono apprezzati per la potenza che esprimono. La loro grande dolcezza, unita a un elevato contenuto di zuccheri fermentescibili, è accompagnata da un aroma fruttato sovente complesso (frutta secca, frutta esotica, fiori bianchi, ecc.) che il loro colore, spesso leggermente dorato con riflessi verdi, difficilmente lascia intuire. L'equilibrio tra acidità, alcol e untuosità permette a questi vini di evolvere nel tempo verso una maggiore complessità.

3   Interazioni causali

Questi vigneti, caratterizzati da ripide colline esposte a sud-ovest e da terreni poco profondi e sassosi con un eccezionale comportamento termico, sono favorevoli a un ciclo vegetativo precoce e alla maturazione del vitigno Chenin B. I venti dominanti che soffiano sui pendii, uniti a un bassissimo apporto idrico alle viti su terreni scheletrici, garantiscono la concentrazione degli acini per appassimento o essiccazione sulla pianta, tipici di questi vigneti. I produttori hanno saputo sfruttare questa particolarità. L'attaccamento dei viticoltori alla qualità dell'uva è dimostrato anche dal mantenimento di rese molto basse.

I vini di «Bonnezeaux» hanno acquisito prestigio e notorietà grazie alla vendemmia tardiva delle uve di Chenin B, effettuata su queste colline attraverso più cernite per selezionare uve molto mature. La storia e la reputazione dei vini di «Bonnezeaux» sono strettamente legate a quelle dei vini dell'Anjou e dei «Coteaux du Layon».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (solo il territorio dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou e Rablay-sur-Layon), Blaison-Saint-Sulpice, Brissac Loire Aubance (solo il territorio dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (solo il territorio del comune delegato di Brigné), Les Garennes-sur-Loire, Lys-Haut-Layon (solo il territorio del comune delegato di Tigné), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou, Val-du-Layon.

Etichettatura: indicazioni facoltative

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: denominazione geografica «Val de Loire»

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: unità geografica più piccola

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2bee3ad4-2dc7-4d79-9977-b2e2f0980fbb


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2..


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/18


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 34/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Rosé de Loire»

PDO-FR-A0150-AM02

Data della comunicazione: 14.11.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Superficie parcellare delimitata

Sono state aggiunte sessioni di approvazione della delimitazione.

Tale modifica è finalizzata a inserire la data di approvazione, da parte dell'autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all'interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell'individuare, all'interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.

La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

Il documento unico è modificato al punto 5.

4.   Potatura

Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

Il documento unico è modificato al punto 5.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018 e adeguando il numero dei comuni a seguito delle fusioni intervenute.

Il documento unico è modificato al punto 8.

6.   Etichettatura

È stato chiarito il quadro normativo per le indicazioni facoltative.

Il documento unico è modificato al punto 9.

7.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

È stata aggiunta una misura transitoria per i comuni la cui delimitazione parcellare è stata approvata nel novembre 2020.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

8.   Modifiche redazionali

Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

9.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Tale modifica non comporta alcuna modifica al documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rosé de Loire

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini rosati fermi secchi aventi le seguenti caratteristiche analitiche principali:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5 %;

un tenore di zuccheri fermentabili (glucosio e fruttosio) inferiore a 3 grammi per litro dopo fermentazione;

prima del confezionamento, un tenore di acidità totale inferiore o uguale a 91,84 milliequivalenti per litro;

un titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non superiore al 12,5 %. I tenori di acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Il «Rosé de Loire» è un vino secco, generalmente, di colore rosa salmone. I suoi aromi leggeri ricordano spesso la ciliegia e la fragola. In bocca si presentano potenti, freschi, rotondi e armoniosi. Freschi e dissetanti, danno l'impressione di masticare frutta matura e, consumati giovani, esprimono appieno la loro originalità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.    Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità d’impianto - Distanza

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

2.   Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite

Pratica colturale

Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.

L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.

Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.

3.   Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l'irrigazione.

4.

Pratica enologica specifica

Nell'elaborazione dei vini è vietato l'impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 12,5 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.    Rese massime

72 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

dipartimento Deux-Sèvres: Brion-près-Thouet, Loretz-d'Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (solo il territorio del comune delegato di Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (solo il territorio dei comuni delegati di Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde e dell'ex comune di Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (solo il territorio dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul, Cersay e Saint-Pierre-à-Champ);

dipartimento Indre-et-Loire: Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire, Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Épeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L'Île-Bouchard, Joué-lès-Tours, Langeais (solo il territorio del comune delegato di Langeais), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray;

dipartimento Loir-et-Cher: Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Le Controis-en-Sologne (solo il territorio dei comuni delegati di Contres e Thenay), Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher, Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Seur, Soings-en-Sologne, Thésée, Valaire, Valencisse (solo il territorio dei comuni delegati di Chambon-sur-Cisse e Molineuf),Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Cisse (solo il territorio del comune delegato di Chouzy-sur-Cisse), Veuzain-sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Onzain);

dipartimento Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (solo il territorio dei comuni delegati di Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé-Lézigné (solo il territorio del comune delegato di Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (solo il territorio dell'ex comune di Ingrandes), Jarzé Villages (solo il territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (solo il territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d'Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (solo il territorio del comune delegato di Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay;

dipartimento Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Gamay N

 

Grolleau N

 

Grolleau gris G

 

Pineau d'Aunis N

 

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si estende su un altopiano ondulato corrispondente, dal punto di vista geologico, alle formazioni primarie dei contrafforti del Massiccio armoricano e alle formazioni più recenti dell'era Secondaria, e in misura minore dell'era Terziaria, del margine sud-occidentale del bacino parigino. La zona geografica fiancheggia la Loira e i suoi affluenti Vienne, Indre e Cher per circa 200 km. Nel 2021 la zona geografica copre il territorio di 226 comuni, alcuni dei quali famosi per il proprio castello.

Le parcelle delimitate per la vendemmia presentano terreni scistosi o argilloso-scistosi nella parte occidentale e terreni argilloso-calcarei (Cenomaniano, Turoniano, Senoniano ed Eocene) in quella orientale. Lo stadio geologico del Turoniano è essenziale ed è all'origine della pietra di tufo, il cui sfruttamento in numerose cave ha permesso la costruzione dei castelli della Loira e, più in generale, di tutto il complesso architettonico della regione, determinando la creazione di numerose cavità. Queste cave sono diventate cantine, caratterizzate da temperatura e da igrometria costanti, adibite alla funghicoltura e allo stoccaggio dei vini. Tutti i terreni hanno la particolarità di presentare moderate riserve idriche e buone capacità di drenaggio.

Il clima è oceanico ma il margine orientale, corrispondente alla Sologne viticola, è caratterizzato da un'influenza più continentale con precipitazioni annue cumulate comprese tra 550 mm e 650 mm, leggermente superiori al resto della zona geografica. Nella parte occidentale, dove l'influenza oceanica è più forte, le temperature sono regolari, gli inverni miti e il caldo estivo moderato, mentre nella parte orientale l'escursione termica tende ad essere maggiore. In tale contesto generale, la rete idrografica costituita dalla Loira e dai suoi affluenti esercita un'importante funzione termoregolatrice.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La storia dei vigneti è relativamente antica e legata allo sviluppo di numerosi monasteri e abbazie. Nel suo «Histoire de France», San Gregorio di Tours fa riferimento a una coltivazione estensiva della vite in questa regione nel VI secolo e all'uso delle «traquettes» (sorta di trappola) per cacciare gli uccelli quando l'uva è matura. Nel XV secolo, con l'introduzione del vitigno «Breton», ovvero il Cabernet franc N, originario della regione di Bordeaux, i produttori iniziano a produrre un vino nuovo, rosato, chiamato allora «clairet», dai caratteristici aromi di frutta rossa. I primi riscontri storici fanno riferimento a una quantità di due «busses» (ovvero 536 litri) di vino «clairet» offerta in dono dagli abitanti di Saumur a Giovanni V, duca di Bretagna.

Verso est, i vini rosati vengono prodotti anche nella zona della Turenna. Tra l'altro è con questi vini che alcuni comuni della riva destra della Loira acquistano una certa notorietà. I vigneti di Blois, Azay-le-Rideau e Mesland sono caratterizzati da un'importante produzione. Anche il comune di Cinq-Mars-La-Pile vede riconosciuti i propri vini e assiste al forte sviluppo del vitigno locale, il Grolleau N. All'inizio del XIX secolo questa varietà è molto presente nell'Anjou, soprattutto nei cantoni di Thouarcé e Brissac.

L'estensione della zona geografica, caratterizzata da una varietà di suoli e di condizioni climatiche, favorisce la diversità dei vitigni. Nell'Anjou sono impiantati principalmente il Cabernet franc N, il Cabernet-Sauvignon N, il Grolleau N e il Grolleau Gris G, mentre in Turenna, sulla riva destra della Loira, è molto presente il Grolleau N. Anche il vitigno Gamay N è presente in tutti i vigneti, così come in misura minore il Pineau d'Aunis N e, più localmente, il Pinot Noir N.

L'inizio del XX secolo segna lo sviluppo della produzione di grandi quantitativi di vini rosati, denominati «rouget » nell'Anjou e «vin gris» in Turenna. All'inizio degli anni settanta i produttori del Val de Loire, desiderosi di rafforzare l'immagine di questo vino rosato secco e di preservarne l'identità, ne chiedono il riconoscimento. La denominazione di origine controllata «Rosé de Loire» è così riconosciuta nel 1974.

8.2.

2   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Il «Rosé de Loire» è un vino secco, generalmente, di colore rosa salmone. I suoi aromi leggeri ricordano spesso la ciliegia e la fragola. In bocca si presentano potenti, freschi, rotondi e armoniosi. Freschi e dissetanti, danno l'impressione di masticare frutta matura e, consumati giovani, esprimono appieno la loro originalità.

3   Interazioni causali

L'estesa rete idrografica formata dai fiumi Loira, Vienne, Cher e Indre ha nel tempo ampiamente modellato l'altopiano ondulato di rocce dure dell'era Primaria e di rocce tenere delle ere Secondaria e Terziaria. Sotto l'influenza della Chiesa, nel Medioevo viene introdotta la vite e i vigneti dell'Anjou e della Turenna si sviluppano lungo la Loira e i suoi affluenti per quasi 200 km.

Nel corso del tempo i produttori privilegiano l'impianto dei vitigni Cabernet franc N e Grolleau N nella parte occidentale della zona geografica, mentre nella parte orientale ricorrono principalmente ai vitigni Gamay N e Pineau d'Aunis N. Queste scelte sono determinate dalla configurazione della zona geografica e dal clima oceanico. In questa diversità di condizioni viticole offerte ai produttori, la scelta dei vitigni è stata una scelta naturale. In linea con gli usi la superficie parcellare delimitata per la vendemmia comprende solo le parcelle con terreni drenanti argilloso-calcarei o scistosi.

All'inizio del XX secolo si sviluppa così la produzione di vino «rouget» e «vin gris» dal carattere fresco, originale, beverino e con un basso titolo alcolometrico volumico. Nel corso delle generazioni gli operatori hanno saputo valorizzare le originalità della loro produzione, da un lato con la scelta di assemblaggi tali da favorire lo sviluppo del potenziale aromatico dei vini, dall'altro con una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo che si riflette in una conduzione rigorosa della vigna.

Il successo di questa produzione è coronato, nel 1974, dal riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosé de Loire». Il dinamismo e la competenza dei produttori e il loro storico attaccamento al paesaggio viticolo della Loira alimentano la notorietà di questa denominazione di origine controllata che miete successi sin dal suo riconoscimento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: — che si tratti di una località accatastata; — che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice ufficiale geografico del 2021:

dipartimento Indre: Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois-Faverolles-en-Berry;

dipartimento Indre-et-Loire: Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse, Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

dipartimento Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Le Controis-en-Sologne (solo il territorio dei comuni delegati di Feings, Fougères-sur-Bièvre e Ouchamps), Cormeray, Fresnes, Les Montils, Mont-près-Chambord, Sambin;

dipartimento Loire-Atlantique: Ancenis-Saint-Géréon (solo il territorio dell'ex comune di Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

dipartimento Maine-et-Loire: Orée d'Anjou (solo il territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a21d352f-67ba-47df-a154-3ca40f598bb4


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/26


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 34/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Rosé d'Anjou»

PDO-FR-A1007-AM02

Data della comunicazione: 11.11.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Superficie parcellare delimitata

Si aggiungono le date di approvazione, da parte dell'autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all'interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell'individuare, all'interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi dello stesso filare passa da 1 m a 0,90 m.

La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

Il documento unico è modificato al punto 5.

4.   Potatura

Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

Il documento unico è modificato al punto 5.

5.   Legame

Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018 e adeguando il numero dei comuni a seguito delle fusioni intervenute.

Il documento unico è modificato al punto 8.

6.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

È aggiunta una misura transitoria a seguito della nuova delimitazione delle parcelle in alcuni comuni.

Il documento unico non è modificato.

7.   Etichettatura

Le norme di etichettatura sono precisate e uniformate per tutte le denominazioni della zona Anjou-Saumur in Val de Loire. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Il documento unico è modificato al punto 9.

8.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni.

Tale modifica, puramente redazionale, non comporta alcuna variazione del documento unico.

9.   Modifiche redazionali

Sono apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare

che non comportano alcuna modifica al documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rosé d'Anjou

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini rosati fermi aventi le seguenti caratteristiche analitiche:

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 9,50 %;

- il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio), in seguito alla fermentazione, è superiore o uguale a 7 grammi per litro;

- il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 12 %.

I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell'UE, ma ogni partita di vino non confezionato ammissibile a beneficiare della dicitura «primeur» o «nouveau» (vino novello) deve avere un'acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 milliequivalenti per litro.

I vini sono caratterizzati dalla presenza di zuccheri fermentescibili e da una sensazione di dolcezza più o meno marcata. Hanno un'espressione aromatica intensa, in cui ciascuno rivela le specificità dei propri vitigni, ma con un aroma fruttato sempre presente (pesca, fragola, agrumi, ecc.). Al palato esprimono un sapiente equilibrio di freschezza e rotondità, unito a un'intensa persistenza aromatica.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità d’impianto - Distanza

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.

Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

2.   Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite

Pratica colturale

Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.

L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.

Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.

3.   Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l'irrigazione.

4.   Pratica enologica specifica

È vietato l'uso di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

Dopo l'arricchimento, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

75 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione dei vini che possono beneficiare delle denominazioni di origine controllata «Rosé d'Anjou» hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

dipartimento Deux-Sèvres: Brion-près-Thouet, Loretz-d'Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (solo il territorio del comune delegato di Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (solo il territorio dei comuni delegati di Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde e dell'ex comune di Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (solo il territorio dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul, Cersay e Saint-Pierre-à-Champ);

dipartimento Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (solo il territorio dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé-Lézigné (solo il territorio del comune delegato di Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (solo il territorio dell'ex comune di Ingrandes), Jarzé Villages (solo il territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (solo il territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d'Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (solo il territorio del comune delegato di Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay;

dipartimento Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

7.   Varietà di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet Sauvignon N

Cot N - Malbec

Gamay N

Grolleau N

Grolleau gris G

Pineau d'Aunis N

8.   Descrizione del legame/dei legami

1 -   Informazioni sulla zona geografica

a) -   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica interessa due ampi complessi geologici in cui i vigneti si estendono soprattutto lungo i versanti dei fiumi e su alcuni altipiani: a ovest, il basamento precambriano e paleozoico è collegato al massiccio Armoricano, mentre a est il substrato mesozoico e cenozoico del bacino parigino poggia sul basamento antico. Questa peculiarità geologica distingue la parte occidentale della zona geografica - caratterizzata dalla presenza di scisto, soprattutto ardesia, e localmente nota come «Anjou noir» - da quella orientale, caratterizzata dalla presenza di gesso tufaceo (Saumur) e localmente nota come «Anjou blanc».

Storicamente legata all'antica provincia dell'Anjou, dal 2021 la zona geografica copre essenzialmente la metà meridionale del dipartimento Maine-et-Loire (68 comuni) e i margini settentrionali dei dipartimenti Deux-Sèvres (11 comuni) e Vienne (9 comuni).

Le parcelle delimitate per la vendemmia sono caratterizzate da terreni di diverse formazioni geologiche che, benché molto diversi, sono generalmente poveri e hanno una moderata riserva idrica, oltre ad un buon comportamento termico.

La zona geografica gode di un clima oceanico temperato, con escursioni termiche abbastanza ridotte dovute alla relativa vicinanza dell'oceano Atlantico, alla funzione termoregolatrice della Loira e dei suoi affluenti e alla posizione dei vigneti in collina. La zona è nota per la sua «douceur angevine»: espressione che fa riferimento alla mitezza del clima e che trova particolarmente riscontro in inverno, nelle lunghe primavere e in autunno, mentre le estati sono caratterizzate da caldo intenso. I rilievi con orientamento nord-ovest/sud-est svolgono un ruolo protettivo nei confronti dei venti occidentali, spesso carichi di umidità. La zona geografica presenta quindi una bassa pluviometria, influenzata da un effetto «Föhn», ed è al riparo dall'umidità oceanica grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue si aggirano sui 585 mm, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 mm.

b) -   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La presenza dei vigneti nell'Anjou è ben nota sin dal primo secolo d.C. e, nel tempo, è sempre stata costante. In queste terre la vite prospera, come testimoniano i seguenti versi di una poesia di Apollonio (VI secolo): «Non lontano dalla Bretagna v'è una città appollaiata su una roccia, ricca dei doni di Cerere e Bacco, la cui denominazione di Andégave (Angers) deriva da un nome greco». Se i vigneti angioini si sviluppano durante tutto il Medioevo grazie ai monasteri sorti lungo le rive della Loira e nei dintorni di Angers, è soprattutto dal XII e XIII secolo che questi vigneti vedono crescere la loro notorietà. È grazie all'influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d'Aquitania che il «vin d'Anjou» raggiunge le tavole più prestigiose.

La produzione si sviluppa fortemente a partire dal XVI secolo, grazie all'arrivo dei mediatori olandesi alla ricerca di vini per il loro paese e per le colonie. Gli Olandesi ne fanno incetta e nel XVIII secolo il commercio è così fiorente che, per favorire i trasporti, il fiume Layon che attraversa la zona geografica viene canalizzato. La grande notorietà dei vins d'Anjou finisce per essere motivo di cupidigia, tanto da comportare l'introduzione di numerose tasse che avranno conseguenze nefaste sul commercio (tassa sulla manutenzione delle mura, tassa sul commercio e la navigazione lungo la Loira, diritto di decima, tassa sul vino venduto al dettaglio pari a un ottavo del suo valore, tassa di transito, ecc.). La devastazione delle guerre di Vandea porta i vigneti alla rovina, prima del loro ritorno alla prosperità nel XIX secolo. Nel 1881 la superficie coperta da vigneti è di 45 000 ettari, che si riducono a 10 000 nel 1893, dopo l'invasione della fillossera.

L'«Anjou» deve la sua fama soprattutto alla produzione di vini bianchi ottenuti dal vitigno Chenin B, anche se dopo la crisi della fillossera sono aumentati gli impianti di Cabernet Franc N e, successivamente, di Cabernet Sauvignon N. All'inizio del XX secolo la vinificazione è principalmente orientata all'elaborazione del «rouget», denominazione locale di un vino leggero consumato nei caffè, che segna la prima fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina. Oltre ai vitigni Grolleau N e Grolleau gris G, che danno vini «clairets» e poco colorati e, in misura accessoria, ai vitigni Gamay N e Pineau d'Aunis N, si assiste allo sviluppo di un'importante produzione di vini rosati emblematici, conosciuti e riconosciuti con le denominazioni di origine controllata «Cabernet d'Anjou» e «Rosé d'Anjou». La seconda fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina fa leva sull'esperienza acquisita dai produttori nella gestione di questa gamma varietale. L'osservazione e l'analisi del miglior rapporto tra vitigno e siti d'impianto, la valutazione delle potenzialità del raccolto e la padronanza delle tecniche di vinificazione portano allo sviluppo della produzione di vini rossi sin dagli anni '60.

2-   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti

I vini rosati sono caratterizzati dalla presenza di zuccheri fermentescibili e da una sensazione di dolcezza più o meno marcata. Hanno un'espressione aromatica intensa, in cui ciascuno rivela le specificità dei propri vitigni, ma con un aroma fruttato sempre presente (pesca, fragola, agrumi, ecc.). Al palato esprimono un sapiente equilibrio di freschezza e rotondità, unito a un'intensa persistenza aromatica.

3   - Interazioni causali

La combinazione di vigneti settentrionali, con caratteristiche paesaggistiche particolari, di un clima particolarmente mite e di una geologia e pedologia originale dà luogo a un'identità gustativa che si esprime attraverso la freschezza di questi vini.

La varietà delle condizioni viticole, caratterizzate da dinamiche geopedologiche diverse, ha offerto ai produttori condizioni di espressione ottimali per ciascuna delle varietà che qui si sono imposte. L'osservazione e l'analisi condotte sul comportamento delle viti hanno permesso ai viticoltori di definire il giusto impianto dei vigneti.

Mentre le colline e i pianori sabbio-ghiaiosi destinati alla produzione di vini rosati fruttati sono principalmente occupati dai vitigni Grolleau N, Grolleau gris G o Pineau d'Aunis N, le condizioni offerte da terreni poco profondi o bruni e con apporto idrico regolato, vocati alla produzione di vini rosati rotondi e di buona persistenza aromatica, sono apprezzate dai vitigni Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Rosé d'Anjou», è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

dipartimento Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

dipartimento Loire-Atlantique: Ancenis-Saint-Géréon (solo il territorio dell'ex comune di Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

dipartimento Maine-et-Loire: Orée d'Anjou (solo il territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

Etichettatura

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il nome della denominazione può essere integrato dalla dicitura «primeur» o «nouveau» (vino novello) conformemente alle disposizioni del disciplinare.

Tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

È vietato usare il termine «Cabernet» o l'indicazione del vitigno Cabernet Sauvignon N o Cabernet Franc N nella presentazione e nella designazione dei vini.

I vini che beneficiano della dicitura «primeur» o «nouveau» devono necessariamente presentare l'indicazione dell'annata.

L'etichettatura dei vini può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cea1d3f7-577f-445e-9e58-b708a8d13eb8


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/33


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 34/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Grebbestadostron»

N. UE: PDO-SE-02819 — 30.11.2021

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Grebbestadostron»

2.   Stato membro o paese terzo

Svezia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'indicazione protetta «Grebbestadostron» riguarda ostriche piatte selvatiche europee (Ostrea edulis) catturate vive.

L'ostrica «Grebbestadostron» presenta le caratteristiche seguenti.

Caratteristiche fisiche

Forma

Forma rotonda a goccia che ricorda il dorso di una mano chiusa a pugno ma non stretta. L'altro lato è piatto. Dalla parte leggermente appuntita dell'ostrica si irradiano strisce circolari sagomate a forma di ventaglio.

Dimensioni

Diametro: 7–15 cm

Peso: 100–150 grammi

Caratteristiche organolettiche

Colore della conchiglia

 

Esterno: varia a seconda della profondità a cui vivono le ostriche. In acque poco profonde con molta luce, le ostriche sono bianche con un'iridescenza verdastra. In acque più profonde il colore assume una tonalità più scura tendente al rosso porpora.

 

Interno: bianco madreperlaceo con riflessi violacei. Il bordo della conchiglia presenta sfumature di verde smeraldo scuro.

Colore della polpa

 

Tonalità sabbia chiara (NCS[1] S2010-Y10R). Tonalità più scure di marrone terra di Siena (NCS S6005-Y80R). La grana della polpa è color ocra dorato (NCS S3030-Y20R). La polpa presenta una lucentezza simile a quella di una medusa opaca.

Sapore

 

Sapore salmastro, di minerali, alghe marine e umami, leggermente nocciolato. Lungo retrogusto pieno di umami e salinità minerale.

Aroma

Sentore marino, minerale, accompagnato da aroma di alghe marine e pesce fresco.

Consistenza

Soda e carnosa. La consistenza varia nelle diverse parti dell'ostrica, da soda a relativamente morbida.

Sensazione in bocca

È un'esperienza speciale, perché l'intera ostrica solitamente viene mangiata fresca in un solo boccone. I sapori delle ostriche sono ricchi e pieni, con forti richiami marini.

Caratteristiche chimiche (per 100 g di polpa di ostrica)

 

Acqua: 80-83 g

 

Proteine: 9,3-9,9 g

 

Carboidrati: 2-4 g

 

Sale: 0,25-0,35 g

 

Grassi: 2,0-2,4 g

di cui:

grassi saturi: 0,5-0,6 g

grassi monoinsaturi: 0,2-0,3 g

grassi polinsaturi: 0,5-0,7 g

di cui:

omega-6: 0,05-0,09 g

omega-3: 0,50-0,65 g

Vitamine

 

Tiamina: 0,10-0,15 mg

 

Riboflavina: 0,15-0,20 mg

 

Niacina: 2,0-3,9 mg

 

B6: 0,1–0,2 mg/100 g

 

Vitamina E: 0,9-1,1 mg

Minerali

 

Calcio: 80-90 mg

 

Fosforo: 140-160 mg

 

Ferro: 5,5-6,5 mg

 

Magnesio: 25-30 mg

 

Potassio: 110-130 mg

 

Zinco: 45-50 mg

[1]

Natural Color System

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La «Grebbestadostron» si nutre principalmente di microalghe della dimensione di 20–30 μm ma anche di particelle più grandi, quali zooplancton e uova di pesce.

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

L'intero processo produttivo deve svolgersi all'interno della zona geografica specificata nel punto 4.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

---

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

---

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Grebbestadostron» è costituita dall'arcipelago settentrionale e meridionale di Grebbestad, corrispondente alle parti dell'arcipelago di Bohuslän situate all'interno dei distretti di Lur, Tanum, Fjällbacka e Kville. In mare, la linea di base è il confine esterno della zona. La zona di produzione comprende la fascia litoranea entro 5 km dalla costa.

5.   Legame con la zona geografica

Le caratteristiche della «Grebbestadostron» sono determinate dall'interazione tra i fattori naturali e umani.

Specificità del prodotto

La «Grebbestadostron» è un'ostrica piatta europea che cresce su banchi naturali di ostriche nell'arcipelago settentrionale e meridionale di Grebbestad. La «Grebbestadostron» cresce lentamente, poiché la zona di produzione si trova in acque fredde, relativamente povere di nutrienti e a bassa salinità. L'ostrica impiega da 3 a 5 anni per raggiungere la taglia minima legale di raccolta. La crescita lenta incide sulle caratteristiche organolettiche dell'ostrica.

Diversamente dall'invasiva ostrica del Pacifico (Magallana gigas), che cresce rapidamente nella zona di produzione, la «Grebbestadostron», a crescita lenta, ha un sapore molto più intenso e più pieno nonché note più evidenti e pronunciate di minerali e umami. La «Grebbestadostron» presenta inoltre un retrogusto marcatamente più lungo e più intenso. La polpa è più soda di quella delle M. gigas, e pertanto la «Grebbestadostron» ha una resistenza al morso più pronunciata.

Fattori naturali

Le caratteristiche della «Grebbestadostron» sono determinate dalle condizioni naturali della zona di produzione.

La «Grebbestadostron» fa parte della popolazione svedese di ostrica piatta europea (O. edulis), stimata attorno ai 40 milioni di esemplari. In conseguenza dell'isolamento causato dalla distanza e dell'adattamento evolutivo, tra l'altro, alla temperatura dell'acqua e alla salinità, la popolazione svedese di O. edulis è geneticamente distinta dalle popolazioni di ostrica piatta europea che vivono nelle parti più meridionali dell'Atlantico. Tuttavia è presente una minore variazione genetica all'interno della popolazione rispetto alle popolazioni più meridionali.

Lo stato relativamente buono della popolazione svedese di O. edulis è dovuto principalmente alla proprietà privata dei diritti di pesca, alla pesca su piccola scala e al fatto che le acque sono esenti da parassiti (M. mackini).

Le acque della zona di produzione sono relativamente fredde (la temperatura media annua dell'acqua di superficie è di circa 8–10 °C) e a basso tenore di sale (2,7 % in media), il che significa che le ostriche catturate per la produzione della «Grebbestadostron» vivono ai limiti dell'areale della specie.

Le condizioni dei nutrienti nelle acque della zona di produzione della «Grebbestadostron» sono ampiamente influenzate dalla corrente superficiale del Mar Baltico. Il tenore dei sali nutritivi fosforo e azoto è basso (in media rispettivamente 0,8 μM e 20 μM), e questo limita la crescita dell'alimento principale delle ostriche, ossia le microalghe.

Le condizioni naturali della zona di produzione della «Grebbestadostron» (posizione riparata, profondità, fondali marini idonei, giusto gradiente e orientamento) sono favorevoli alla produzione di ostriche.

Le ostriche catturate per la produzione della «Grebbestadostron» crescono su fondali sedimentari di media durezza con un gradiente massimo di 45° fino a una profondità di circa 10 metri. I fondali marini diventano più fangosi a profondità maggiori. Le ostriche non prosperano su tali fondali, né su quelli rivolti a est.

I banchi di ostriche sono protetti dalle onde e dai venti del mare aperto dall'anello esterno delle isole dell'arcipelago settentrionale e meridionale di Grebbestad.

Fattori umani

La conoscenza che i pescatori di ostriche hanno della biologia e del ciclo di vita dell'ostrica piatta europea e delle condizioni dell'acqua e del fondale marino della zona di produzione, associata alla gestione della popolazione di ostriche sui banchi di ostriche naturali, è essenziale sia per la disponibilità che per la qualità della «Grebbestadostron».

La «Grebbestadostron» viene pescata in un modo unico e delicato che contribuisce alla caratteristica qualità. Le ostriche possono essere catturate solo con reti da pescatori a guado o raccolte a mano da subacquei esperti. La maggior parte delle ostriche è raccolta a mano immergendosi. Poiché i pescatori subacquei non smuovono i materiali del fondale marino, la cattura delle «Grebbestadostron» ha un impatto minimo sulle ostriche non prelevate, che rimangono sui banchi di ostriche per filtrare l'acqua pulita e limpida della zona di produzione.

La pesca è limitata a 70 000 esemplari di «Grebbestadostron» all'anno, per garantire in particolare la sopravvivenza dell'ostrica piatta europea e così la disponibilità futura della «Grebbestadostron». In relazione alla pesca della «Grebbestadostron», i pescatori adottano varie misure per mantenere i banchi di ostriche nella zona di produzione.

Le ostriche, che crescono una sopra l'altra formando agglomerati, sono separate e sparse su una zona più ampia in modo che tutte abbiano un buon accesso ai nutrienti e così una maggiore possibilità di sopravvivenza. Le piccole ostriche che crescono sulla superficie delle «Grebbestadostron» catturate sono raschiate via a mano, messe da parte e riposizionate sui banchi di ostriche. Prima di essere rimesse sui banchi di ostriche vengono asportate le piccole ostriche della specie invasiva di ostrica del Pacifico (Magallana gigas) in modo da non contribuire alla diffusione di tale specie.

Al fine di garantire la riproduzione dell'O. edulis, la «Grebbestadostron» non viene catturata durante il periodo di riproduzione dell'ostrica piatta europea (luglio - agosto).

Grazie alle misure e all'attenzione adottate dai pescatori di ostriche quando pescano la «Grebbestadostron», la popolazione dell'ostrica piatta europea è in costante aumento nella zona di produzione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/foretag-regler-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/produktbeskrivning_grebbestadostron_2022_03_31.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.