ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 30/07 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2023/C 30/08 |
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2023/C 30/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2023/C 30/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2023/C 30/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10841 — FIRMENICH INTERNATIONAL / KONINKLIJKE DSM) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 30/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10249 — DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / GROUPE ECORE HOLDING)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 30/01)
Il 16 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10249. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10713 — RWE / NEWCO EEMSHAVEN)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 30/02)
Il 21 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10713. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10952 — NBIM / PSPIB / CAPITAL PARK)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 30/03)
Il 9 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10952. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10982 — STELLANTIS / HON HAI PRECISION INDUSTRY / JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 30/04)
Fis-16 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10982. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10905 — IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 30/05)
Il 9 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10905. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10983 — ALTAREA / CARREFOUR / SNC ALTACAR SARTROUVILLE / SNC ALTACAR NANTES)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 30/06)
Il 18 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10983. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 gennaio 2023
(2023/C 30/07)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0895 |
JPY |
yen giapponesi |
141,38 |
DKK |
corone danesi |
7,4383 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87945 |
SEK |
corone svedesi |
11,1763 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0002 |
ISK |
corone islandesi |
156,50 |
NOK |
corone norvegesi |
10,7620 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
23,818 |
HUF |
fiorini ungheresi |
387,38 |
PLN |
zloty polacchi |
4,7195 |
RON |
leu rumeni |
4,8818 |
TRY |
lire turche |
20,4961 |
AUD |
dollari australiani |
1,5308 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4568 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5295 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6799 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4292 |
KRW |
won sudcoreani |
1 342,51 |
ZAR |
rand sudafricani |
18,6127 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3893 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 298,97 |
MYR |
ringgit malese |
4,6255 |
PHP |
peso filippino |
59,301 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
35,687 |
BRL |
real brasiliano |
5,5572 |
MXN |
peso messicano |
20,5275 |
INR |
rupia indiana |
88,8255 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/8 |
Informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2
Istituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
(Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19))
(2023/C 30/08)
I. 1) Denominazione, sede e punto di contatto:
Denominazione registrata: Európske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava s ručením obmedzeným
Sede sociale:Starohájska 10, 917 01 Trnava, SR
Punto di contatto: Július Fekiač (direttore)
I. 2) Durata del gruppo:
Durata del gruppo: indeterminata
Data di registrazione:30 novembre 2022
II. OBIETTIVI
— |
Sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale dei membri del gruppo nel quadro della cooperazione transfrontaliera nel territorio di loro competenza (ossia l'area amministrativa dei membri fondatori e aderenti); |
— |
gestione strategica dello sviluppo regionale del territorio interessato; |
— |
sviluppo della cooperazione tra i suoi membri, secondo le rispettive competenze, in particolare nei seguenti settori:
|
III. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO
Denominazione in inglese: EGTC Great Moravia with Limited Liability (in italiano: GECT Grande Moravia a responsabilità limitata)
IV. MEMBRI
IV.1) Numero totale dei membri del gruppo: 2
IV.2) Nazionalità dei membri del gruppo: ceca e slovacca
IV.3) Informazioni sui membri
Denominazione ufficiale: Trnavský samosprávny kraj
Indirizzo postale:Starohájska 10, 917 01 Trnava, SR
Indirizzo Internet: www.trnava-vuc.sk
Tipo di membro: Ente regionale
Denominazione ufficiale: Jihomoravský kraj
Indirizzo postale:Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, ČR
Indirizzo Internet: www.jmk.cz
Tipo di membro: Ente regionale
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/10 |
Avviso dell'Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico sulla gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico, da pubblicare a norma degli articoli 61 e 62 della legge sul mercato del gas (Gazzetta ufficiale, nn. 18/18 e 23/20)
(2023/C 30/09)
Il bando di gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico per l'area di pertinenza del gestore del sistema di distribuzione ZELINA-PLIN d.o.o. per la distribuzione di gas, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, è stato pubblicato il 25 aprile 2022.
La documentazione a corredo del bando di gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico per l'area di pertinenza del gestore del sistema di distribuzione ZELINA-PLIN d.o.o. per la distribuzione di gas, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, è stata pubblicata sul sito internet ufficiale dell'Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico (www.hera.hr).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/11 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese
(2023/C 30/10)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Eurofonte («richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di determinati lavori di ghisa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti. Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:
— |
coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per |
— |
dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei. |
Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole («prodotto oggetto del riesame»).
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:
— |
griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale, |
— |
scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253, |
— |
scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti. |
Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 (codici TARIC 7325100031 e 7325991060). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l'eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione (4).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (5). Il richiedente in particolare ha fatto riferimento a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e più specificamente a distorsioni di cui risente il settore siderurgico e ai capitoli che interessano materie prime, energia, capitale e manodopera. Il richiedente ha inoltre citato informazioni pubblicamente disponibili, in particolare le linee guida contenute nel quattordicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale e negli obiettivi a lungo termine per il 2035 della Repubblica popolare cinese e le comunicazioni da parte delle autorità cinesi quali «China raises export tariffs on steel products to push industrial upgrading» e «China issues roadmap for high-quality development of iron and steel industry». Inoltre il richiedente si è avvalso delle seguenti relazioni: «China overinvested in coal power: Here's why» pubblicata da VOX EU Centre For Economic Policy Research (6), «CISA pushes tax changes to boost China steel scrap use» pubblicata da Argus (7), «China's New Trade Tax Regime: A Shift in the steel landscape» pubblicata da BEROE (8) e «China's five-year plan to slash Australian iron ore imports» pubblicata da Financial Review (9). Infine il richiedente si è avvalso delle risultanze della Commissione in varie recenti inchieste antidumping (10).
Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione del richiedente di persistenza del dumping dalla RPC si fonda su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, venduto per l'esportazione nell'Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dal paese interessato.
A sostegno della sua argomentazione il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento a prezzi pregiudizievoli dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC all'Unione. A detta del richiedente, ciò è dovuto all'esistenza di una notevole capacità di produzione inutilizzata nel paese interessato e all'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni.
Il richiedente sostiene infine che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping (11) e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso (12) sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13).
Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (14) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori nel paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R788_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti della RPC, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2648.
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R788_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà un questionario a disposizione anche del governo della RPC.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (15) (16)
Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2648.
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2648).
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.
I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.
Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2648. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4. saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (17).
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (18). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail:
— |
TRADE-R788-CASTINGS-DUMPING@ec.europa.eu |
— |
TRADE-R788-CASTINGS-INJURY@ec.europa.eu |
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e in tutti i casi entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en.
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/cef4ace2-299e-4e29-a17e-d450f34a23a5/details.
(1) GU C 195 del 13.5.2022, pag. 23.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 6).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU L 44 del 15.2.2019, pag. 4).
(5) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.). Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(6) https://cepr.org/voxeu/columns/china-overinvested-coal-power-heres-why.
(7) https://www.argusmedia.com/en/news/2183369-cisa-pushes-tax-changes-to-boost-china-steel-scrap-use.
(8) https://www.beroeinc.com/article/chinas-new-trade-tax-regime-a-shift-in-the-steel-landscape/.
(9) https://www.afr.com/world/asia/china-s-five-year-plan-to-slash-australian-iron-ore-imports-20210520-p57tq9.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63), regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51), regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1).
(11) Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti per dimostrare che l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa delle distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(12) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29
(13) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(14) Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(15) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(16) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(17) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 2 297 97 97.
(18) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(19) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
☐ |
Versione sensibile |
☐ |
Versione consultabile dalle parti interessate |
(barrare la casella corrispondente) |
INCHIESTA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI LAVORI DI GHISA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.
La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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E-mail: |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.
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Volume (in tonnellate) |
Valore in EUR |
Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/23 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10841 — FIRMENICH INTERNATIONAL / KONINKLIJKE DSM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 30/11)
1.
In data 18 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Firmenich International SA («Firmenich», Svizzera), |
— |
Koninklijke DSM N.V. («DSM», Paesi Bassi). |
Firmenich procede a una fusione totale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con DSM.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Firmenich è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di fragranze, aromi, sostanze chimiche aromatiche e resine, oli di trementina e terpeni derivati dal pino, |
— |
DSM opera principalmente nella produzione di sostanze chimiche aromatiche, aromi, ingredienti salati, enzimi, carotenoidi, vitamine e colture. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10841 — FIRMENICH INTERNATIONAL / KONINKLIJKE DSM
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/25 |
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2023/C 30/12)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
La domanda di approvazione della modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.
DOCUMENTO UNICO
«AZAFRÁN DE LA MANCHA»
N. UE: PDO-ES-0112-AM02 – 22.4.2022
DOP (x) IGP ( )
1. Nome
«Azafrán de la Mancha»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Lo zafferano (Crocus sativus L.) è una pianta bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee. Il bulbo ha forma sferica con un diametro di 2-3 cm, si presenta carnoso e ricoperto di membrane reticolari di color castano-grigiastro. Tra i mesi di ottobre e novembre da ogni bulbo sbocciano da uno a tre fiori a formare un tubo che si apre in un imbuto di colore tra il lilla e il violetto. È questa la rosa dello zafferano, con petali lunghi e stretti che in punta si aprono lasciando scorgere l'interno.
Questo è composto di un ovario dal quale nascono tre stami gialli e un filamento bianco, lo stilo, che si divide in tre fili o stigmi di colore rosso: i chiodi dello zafferano.
Dal punto di vista fisico lo «Azafrán de la Mancha» si distingue facilmente perché gli stigmi rossi escono chiaramente dal fiore e perché lo stilo è di minore lunghezza che nei fiori di altre origini.
Il rapporto tra le lunghezze dello stigma e dello stilo sarà superiore all'unità, con una tolleranza pari all'1 %.
La lunghezza dello stigma non sarà inferiore a 22 mm, con una tolleranza pari all'1 %.
Il contenuto in resti di pistilli non supererà lo 0,5 % in peso; per «resti» si intendono gli stili separati dagli stigmi, gli stami, il polline e parti di petali o dell'ovario del fiore. Si tollererà un massimo dello 0,1 % di materia estranea. Si considera materia estranea qualsiasi resto vegetale diverso da quelli derivati dal fiore dello zafferano: minerali (sabbia, terra e/o polvere) e corpi o parti di insetti, ecc.
Non vi sarà presenza né di muffe né di insetti vivi.
Caratteristiche organolettiche
Odore: tipico della tostatura, intenso e penetrante, unito ad un lieve aroma di fieno o erba fine secca con reminiscenze di fiori.
Sensazione olfatto-gustativa (in infusione): sensazione di prolungata dolcezza, seppure inizialmente con tracce di amaro, successivamente e in forma persistente gusto di mietitura e tostatura.
Caratteristiche chimiche
Parametro analitico: umidità e sostanze volatili
Zafferano in grani: 7-9 %
Zafferano confezionato: < 11 % (m/m)
Parametro analitico: ceneri totali
Zafferano in grani: —
Zafferano confezionato: < 8 % (m/m)
Parametro analitico: ceneri insolubili in soluzione acida
Zafferano in grani: —
Zafferano confezionato: < 1 % (m/m)
Parametro analitico: estratto etereo
Zafferano in grani: —
Zafferano confezionato: 3,5-14,5 % (m/m)
Parametro analitico: estratto solubile in acqua fredda
Zafferano in grani: —
Zafferano confezionato: < 65 % (m/m)
Parametro analitico: potere colorante1
Zafferano in grani: > 200
Zafferano confezionato: > 200
Parametro analitico: potere aromatico2
Zafferano in grani: > 20
Zafferano confezionato: > 20
Parametro analitico: potere amaro (picrocrocina)3
Zafferano in grani: > 70
Zafferano confezionato: > 70
Parametro analitico: contenuto di safranale4
Zafferano in grani: > 65 %
Zafferano confezionato: > 65 %
1 |
Espresso come misura diretta dell’assorbanza a 440 nm su peso secco. |
2 |
Espresso come misura diretta dell’assorbanza a 330 nm su peso secco. |
3 |
Espresso come misura diretta dell’assorbanza a 257 nm su peso secco. |
4 |
Espresso in percentuale del totale di componenti volatili. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
—
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
L'etichettatura deve riportare l'immagine seguente nei colori definiti. Il numero XXYYYYYYYY è un codice alfanumerico in cui XX sono due lettere dell'alfabeto che identificano l'anno di produzione dello zafferano e YYYYYYYY è un numero che identifica l'imballaggio.
Le confezioni con cui viene commercializzato lo zafferano che beneficia della protezione dovranno essere provviste di sigillo di garanzia, etichetta o controetichetta numerata rilasciati dall'organismo di controllo, in modo che le confezioni non possano essere riutilizzate.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona protetta dalla denominazione si estende dalla regione centrale di Castilla-La Mancha alla parte sud-orientale.
Il nucleo centrale della zona di denominazione occupa le «comarcas» della Mancha appartenenti alle province di Toledo, Ciudad Real, Cuenca e Albacete.
5. Legame con la zona geografica
Lo zafferano è stato introdotto in Spagna durante il dominio arabo. Nei secoli VIII e IX il prodotto è stato monopolizzato dall'alta borghesia andalusa. La cucina araba era molto ricca di condimenti a base di erbe: per questo motivo in tutti gli orti vi erano appezzamenti in cui si coltivavano queste piante, principalmente cumino, carvi, nigella, crescione, anice dolce, finocchio, anice silvestre, coriandolo, senape, menta, menta piperita e prezzemolo. Il condimento più importante per l'economia araba era però lo zafferano, utilizzato come colorante e condimento essenziale nella maggioranza dei piatti.
In tempi più recenti esiste una testimonianza scritta della coltivazione di zafferano in La Mancha rappresentata dall'opera Cultivo del azafrán en la Solana di J. A. López de la Osa (1897), contenente dati su questa coltivazione che si riferiscono al secolo precedente, con citazione di un registro del 1720 in cui è menzionato anche lo zafferano. Nei primi 30 anni del '900 La Mancha produceva lo zafferano di miglior qualità di tutta la Spagna, che raggiungeva i maggiori rendimenti per ettaro di terreno non irriguo. Vi è un'abbondante documentazione sulla sua coltivazione a memoria d'uomo nelle località di Pedro Muñoz, Campo de Criptana e Manzanares (Ciudad Real), Lillo, Madridejos, Villacañas, Villanueva de Alcardete e Cabezamesada (Toledo) e Montilla del Palancar (Cuenca).
La prova più significativa dell'esistenza di un forte vincolo storico di questa coltivazione con la regione di La Mancha è comunque rappresentata dalle molteplici manifestazioni culturali tradizionali di questa zona.
Come con tutte le attività fortemente radicate in una determinata società, la coltivazione dello zafferano ha dato luogo ad un vocabolario specifico di grande ricchezza. «El léxico del azafrán en el habla manchega» di M. Núñez e J. C. Conde (Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, 28, Albacete 1991) riporta un'ampia gamma di espressioni correlate allo zafferano raccolte in indagini svolte nella provincia di Albacete. La tradizione della coltivazione dello zafferano in La Mancha trova inoltre un riscontro nelle manifestazioni del folclore tipico della regione, in una danza regionale tradizionale dedicata al prodotto e in canzoni e modi di dire. Rappresenta inoltre lo sfondo nel quale è ambientata la «zarzuela» intitolata La rosa del azafrán (libretto di F. Romero e G. Fernández Shaw con musica del maestro Jacinto Guerrero, rappresentata per la prima volta a Madrid nel 1930).
Va inoltre ricordata l'esistenza di manuali di divulgazione delle tecniche di coltivazione e lavorazione, come quello precedentemente citato di J. A. López de la Osa, o l'opera di L. Jiménez Martín El azafranero práctico (Albacete: Imprenta Eduardo Miranda, 1900).
L'importanza di questa coltivazione nel quadro delle manifestazioni culturali tradizionali è inoltre dimostrata dalla «Fiesta de la Rosa del Azafrán», che ha luogo a Consuegra (Toledo), dai concorsi di mondatura dello zafferano che si svolgono a La Solana (Ciudad Real) in occasione delle feste patronali e dal «Festival de la Rosa del Azafrán» di Santa Ana (Albacete).
Infine una dimostrazione significativa del carattere tradizionale e dell'importanza economica di questa coltivazione è l'abitudine, che ancora sopravvive in alcuni villaggi di La Mancha, di regalare alle coppie di novelli sposi alcuni filamenti di zafferano, simbolo del desiderio di prosperità.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/AM01_PC_Azafran_de_La_Mancha.pdf