ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 437

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
17 novembre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 437/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10882 — IRCP / CDC / ADTIM GROUP) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 437/02

Tassi di cambio dell'euro — 16 novembre 2022

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale

2022/C 437/03

BANDO DI CONCORSO GENERALE

3

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Commissione europea

2022/C 437/04

Ricorso proposto il 27 settembre 2022 da Eviny AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-10/22)

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 437/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10948 — STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2022/C 437/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 437/07

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

9


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10882 — IRCP / CDC / ADTIM GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 437/01)

Il 9 novembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10882. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 novembre 2022

(2022/C 437/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0412

JPY

yen giapponesi

145,29

DKK

corone danesi

7,4386

GBP

sterline inglesi

0,87483

SEK

corone svedesi

10,8754

CHF

franchi svizzeri

0,9795

ISK

corone islandesi

148,90

NOK

corone norvegesi

10,3675

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,355

HUF

fiorini ungheresi

408,18

PLN

zloty polacchi

4,7065

RON

leu rumeni

4,9206

TRY

lire turche

19,3783

AUD

dollari australiani

1,5400

CAD

dollari canadesi

1,3801

HKD

dollari di Hong Kong

8,1444

NZD

dollari neozelandesi

1,6897

SGD

dollari di Singapore

1,4250

KRW

won sudcoreani

1 378,10

ZAR

rand sudafricani

18,0195

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3720

HRK

kuna croata

7,5443

IDR

rupia indonesiana

16 248,37

MYR

ringgit malese

4,7323

PHP

peso filippino

59,678

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,103

BRL

real brasiliano

5,5438

MXN

peso messicano

20,1227

INR

rupia indiana

84,5905


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/3


BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2022/C 437/03)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AST/155/22 - Assistenti incaricati della sicurezza (AST 3) nei seguenti settori:

1.

sicurezza operativa

2.

sicurezza tecnica

3.

salute e sicurezza sul posto di lavoro

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 437 A del 17 novembre 2022.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Commissione europea

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/4


Ricorso proposto il 27 settembre 2022 da Eviny AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-10/22)

(2022/C 437/04)

In data 27 settembre 2022 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA Eviny AS, rappresentata da Svein Terje Tveit e Paul Gunnar Hagelund, avvocati dello studio legale Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo, Norvegia.

Eviny AS chiede alla Corte EFTA di:

1.

annullare la decisione n. 161/22/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 6 luglio 2022;

2.

condannare l’Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Eviny AS («la ricorrente») è una società norvegese operante nel settore dell'energia rinnovabile, di diritto norvegese, che produce e distribuisce energia elettrica nella Norvegia occidentale.

La decisione n. 161/22/COL («la decisione impugnata») è stata adottata a seguito di una denuncia presentata l'11 maggio 2017 dall'associazione di categoria norvegese NELFO in merito ad aiuti di Stato concessi dal comune di Bergen.

Le misure contestate riguardano la sovracompensazione versata per i costi di gestione e manutenzione e per i costi di capitale relativi all'infrastruttura di illuminazione stradale di Bergen.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e fonda il ricorso sui seguenti motivi:

concludendo che la proprietà e la gestione dell'illuminazione stradale costituiscono un'attività economica l'Autorità di vigilanza EFTA ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione della nozione di impresa;

concludendo che la ricorrente ha ottenuto un vantaggio economico tramite la sovracompensazione l'Autorità di vigilanza EFTA ha commesso un errore manifesto di valutazione;

non si configurano distorsioni della concorrenza né effetti sugli scambi;

il presunto aiuto deve essere qualificato come aiuto esistente non soggetto a recupero;

la decisione impugnata si fonda su un esame insufficiente dei fatti e non è adeguatamente motivata, in violazione dell'articolo 16 dell'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10948 — STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 437/05)

1.   

In data 3 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Stora Enso AB («Stora Enso»), controllata da Stora Enso Oyj (entrambe Svezia),

De Jong Papier Holding B.V. («De Jong») (Paesi Bassi),

DJV Holding B.V. («DJV») (Paesi Bassi).

Stora Enso acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di De Jong e DJV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Stora Enso sviluppa, produce e offre soluzioni e servizi basati sul legno e sulla biomassa per una serie di industrie e applicazioni a livello mondiale e opera, tra l'altro, nella produzione sia di materiali ondulati che di imballaggi ondulati, con diversi impianti di produzione in tutto il SEE,

De Jong e DJV operano principalmente nella produzione e nella fornitura di imballaggi ondulati nel Benelux, in Germania e nel Regno Unito, dove dispongono di impianti di produzione. Di recente hanno inoltre avviato la produzione di materiali riciclati ondulati, di cui hanno bisogno per la produzione a valle di imballaggi ondulati.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10948 STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 437/06)

1.   

In data 9 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

AURELIUS Investment Lux Seven S.à.r.l. (Lussemburgo), appartenente al gruppo Aurelius group («Aurelius», Germania),

Sappi Finland I Oy (Finlandia), appartenente al gruppo Sappi,

Sappi Finland Operations Oy (Finlandia), appartenente al gruppo Sappi,

Sappi Maastricht Real Estate B.V. (Paesi Bassi), appartenente al gruppo Sappi,

Sappi Stockstadt GmbH (Germania), appartenente al gruppo Sappi.

Aurelius acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Sappi Finland I, Sappi Finland Operations, Sappi Maastricht Real Estate e Sappi Stockstadt (congiuntamente denominate «aziende Sappi interessate dall'operazione»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

il gruppo Aurelius è un gruppo di private equity che opera come investitore in Europa e come gestore di attivi a livello internazionale;

le aziende Sappi interessate dall'operazione operano nella produzione e nella fornitura di carta per pubblicazioni e grafica, compresa la carta patinata meccanica, la carta patinata e non patinata senza legno, nonché di cartone speciale, compreso il cartone pieghevole per scatole e il cartone solido sbiancato.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/9


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 437/07)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«Carne de Cantabria»

N. UE: PGI-ES-0185-AM01 – 16.8.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Carne de Cantabria»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Carni bovine prodotte in Cantabria secondo tecniche tradizionali di alimentazione e gestione.

Gli animali da cui si ottengono le carni appartengono alle razze del ceppo cantabrico (bovini di colore castano e dal profilo concavo) Tudanca, Monchina e Asturiana; nonché alle razze Parda de Montaña, Limusina, Pirenaica, Charolais, Bionda di Aquitania, Pezzata rossa e relativi incroci.

Il regime alimentare degli animali, basato su erbe native in pascoli principalmente di alta montagna, nonché su foraggi derivanti soprattutto da materiali provenienti dai pascoli naturali, conferisce alle carni protette dall'IGP le seguenti caratteristiche dopo la macellazione e la lavorazione:

a)

Ternera blanca [vitella bianca]: animale macellato all’età massima di otto mesi; la carne si presenta di colore da rosa chiaro a rosa, con grasso di colore bianco madreperlaceo e di distribuzione omogenea; muscolo di consistenza compatta e leggermente umido;

b)

Ternera [vitella]: animale macellato all’età massima di dodici mesi; la carne si presenta di colore da rosa chiaro a rosa, con grasso di colore bianco madreperlaceo e di distribuzione omogenea; muscolo di consistenza compatta e leggermente umido;

c)

Añojo [torello]: animale destinato alla macellazione in età compresa fra dodici e ventiquattro mesi; la carne si presenta di colore da rosa a rosso chiaro, con grasso di colore bianco madreperlaceo; muscolo di consistenza compatta e leggermente umido;

d)

Novilla [manza]: animale destinato alla macellazione in età compresa fra ventiquattro e quarantotto mesi; la carne si presenta di colore da rosso chiaro a rosso, grasso color crema, muscolo di consistenza compatta, marezzato e leggermente umido;

e)

Buey [bue]: animale maschio castrato destinato alla macellazione a un’età minima di quarantotto mesi; la carne si presenta di colore da rosso chiaro a rosso, grasso color crema, muscolo di consistenza compatta, marezzato e leggermente umido;

f)

Vaca [vacca]: animale femmina destinato alla macellazione a un’età minima di quarantotto mesi; la carne si presenta di colore da rosso chiaro a rosso, grasso color crema, muscolo di consistenza compatta, marezzato e leggermente umido.

Classificazione delle carcasse protette dall'IGP

Tipo

Conformazione

Stato di ingrassamento

a)

Ternera Blanca e Ternera

b)

Añojo

c)

Novilla

d)

Buey e Vaca

S, E, U, R *

S, E, U, R *

S, E, U, R, O

S, E, U, R, O

2-3 (copertura di grasso da scarsa a media)

2-3 (copertura di grasso da scarsa a media)

2-4 (copertura di grasso da scarsa ad abbondante)

2-4 (copertura di grasso da scarsa ad abbondante)

*

Per le razze Monchina e Tudanca i tipi di conformazione O e P devono essere autorizzati per via delle loro caratteristiche morfologiche.

Il pH dev'essere inferiore a 6. Le carcasse devono essere sottoposte a ventilazione per almeno 24 ore.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli animali vengono lasciati nelle praterie e nei pascoli delle zone alte durante il periodo di crescita vegetativa, poi tenuti nelle stalle durante l'inverno. In autunno e agli inizi della primavera vengono portati al pascolo in zone vicine all'azienda durante il giorno e salgono ai pascoli d'alpeggio a partire da metà maggio.

I vitelli nascono di solito all'inizio della primavera e sono allattati dalla madre fino all'età di cinque-sette mesi; dopo lo svezzamento, ricevono un'alimentazione foraggera, al pascolo o con foraggi insilati. Durante l'ingrasso, la razione è integrata con alimenti concentrati autorizzati. Per i tipi di animali prodotti si devono rispettare i regimi indicati di seguito.

Ternera Blanca e Ternera

Dopo lo svezzamento almeno il 50 % del regime alimentare deve consistere in foraggi prodotti in Cantabria.

Si utilizzeranno concentrati e prodotti naturali autorizzati sia per l'alimentazione integrativa sia durante il periodo dell'ingrasso, che non può superare i quattro mesi.

Añojo

Il regime alimentare e la gestione della mandria devono essere gli stessi utilizzati per la Ternera.

La fase d'ingrasso non può superare i quattro mesi.

Novilla

Durante l'allattamento e dopo lo svezzamento il regime alimentare e la gestione della mandria devono essere gli stessi utilizzati per la Ternera.

Successivamente gli animali devono essere alimentati al pascolo o con foraggi conservati, a seconda del periodo dell'anno. La fase d'ingrasso non può superare i quattro mesi.

Buey e Vaca

Gli animali di queste categorie sono alimentati al pascolo oppure con foraggi conservati prodotti in Cantabria.

Devono pascolare per almeno due stagioni e la fase di ingrasso non può superare i quattro mesi.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Produzione e trasformazione

I capi di bestiame destinati alla produzione di carni protette dall'IGP devono essere nati, allevati e ingrassati nel territorio della Comunità autonoma di Cantabria.

Anche le attività di macellazione, lavorazione e sezionamento devono avvenire nel territorio della Comunità autonoma di Cantabria.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Tutti i capi di bestiame destinati alla macellazione devono essere debitamente identificati. Il sistema di identificazione dev'essere compatibile con i metodi stabiliti dalla normativa applicabile.

Tutte le carcasse ammissibili alla protezione dell'IGP devono essere contrassegnate in modo da identificarne e garantirne la provenienza. Il marchio è apposto sulla parte esterna delle due mezzene e consiste di un identificatore collocato in modo che ciascuna parte della carcassa sia perfettamente identificabile dopo la separazione. Questo identificatore deve comprendere il logo dell'IGP e tutte le informazioni richieste dalla specifica normativa.

Le carni immesse sul mercato in imballaggi devono essere spedite in confezioni adeguatamente sigillate e protette da contaminazione esterna. Gli imballaggi devono essere muniti di etichette e/o controetichette numerate, apposte presso i laboratori di sezionamento prima della spedizione, conformemente alle norme stabilite in materia.

I marchi commerciali, propri di ciascuna azienda registrata, devono essere trasmessi all'ufficio per la qualità alimentare della Cantabria (Oficina de Calidad Alimentaria - ODECA).

Devono recare obbligatoriamente la dicitura Indicación Geográfica Protegida «Carne de Cantabria» [«Carne de Cantabria» IGP].

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica si estende all'intero territorio della Comunità autonoma di Cantabria.

5.   Legame con la zona geografica

Il principale legame tra la «Carne de Cantabria» e la zona geografica protetta dall'IGP è dato dalle caratteristiche specifiche delle carni dovute al regime alimentare degli animali e dalle modalità di gestione delle mandrie.

L'erba dei pascoli e i foraggi utilizzati nel regime alimentare degli animali, nonché la gestione stagionale delle mandrie, incidono sulla composizione dei tessuti grassi e muscolari descritti per ciascuna categoria di animali al punto 3.2.

Il clima e l'orografia della regione cantabrica favoriscono le grandi estensioni adibite a pascolo; l'allevamento del bestiame è un'attività tradizionale, fortemente legata al territorio.

I pascoli sono formati da comunità erbacee naturali che si sono adattate alle condizioni pedoclimatiche della zona. Alcuni pascoli sono tipici delle zone montane, altri costituiscono fasi intermedie di sostituzione della foresta o della macchia con prati naturali.

Nei bassopiani i pascoli tipici sono formati da una combinazione di graminacee, leguminose ed altre piante. Le più comuni sono le seguenti:

mazzolina (Dactylis glomerata);

festuche (Festuca pratensis, Festuca rubra);

loglietto (Lolium perenne);

trifogli (Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium incarnatum);

ginestrino comune (Lotus corniculatus);

lupolina (Medicago lupulina);

plantaginacee (Plantago lanceolata, Plantago media);

carota (Dacus carota).

Il clima atlantico, con precipitazioni abbondanti e frequenti, e la protezione esercitata dalle montagne, che favorisce la condensazione e mitiga la temperatura, congiuntamente alle caratteristiche del suolo, rendono la regione cantabrica particolarmente adatta ai pascoli e quindi ideale per l'allevamento estensivo di bestiame.

Le razze da cui si possono ottenere le carni protette sono perfettamente adattate alla zona di produzione e garantiscono pertanto un equilibrio produttivo rispettoso dell'ambiente tra il bestiame e l'ambiente stesso.

La gestione del bestiame e l'alimentazione, basata sull'erba durante la fase di crescita vegetativa e su foraggi conservati provenienti in gran parte da praterie naturali durante l'inverno, sono gli elementi che determinano le caratteristiche del prodotto in termini di copertura di grasso e consistenza muscolare. Questo foraggio di prima qualità è facilmente digeribile, e ciò garantisce elevati livelli di assunzione e valori nutritivi.

I bovini destinati alla produzione di «Carne de Cantabria» sono alimentati con tecniche e pratiche basate sullo sfruttamento delle risorse naturali in regime di allevamento estensivo, sedentario e transumante.

Queste pratiche sono attestate sin dall'antichità da numerosi documenti ufficiali su donazioni, accordi, patti, liti e ordinanze relative alla gestione del pascolo. Già nel secolo IX è documentata la concessione, da parte del monastero di Santa María del Yermo alla cattedrale di Oviedo, di pascoli in un'ampia zona della Cantabria a fini di allevamento del bestiame.

La reputazione della Cantabria come regione dedita all'allevamento del bestiame è testimoniata anche dalle numerose fiere del bestiame concesse alle città della regione sin dal Medioevo. La fiera del bestiame di Potes, autorizzata nel 1379 da re Giovanni I di Castiglia, è una delle più antiche. La più importante della regione è il mercato di Torrelavega, che fu autorizzato con decreto reale di Carlo III il 1o gennaio 1767.

La grande notorietà della «Carne de Cantabria» è confermata da un recente studio, dal quale risulta che essa è ben conosciuta dal 90,4 % della popolazione residente nella regione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.alimentosdecantabria.com/documents/3177683/13022902/3-+Pliego+definitivo+rev.03.pdf/8cc857bb-4f85-f04e-ee3f-5cd8affc38b0?t=1614082672359


(1)  GU L 179 dell’19.6.2014, pag. 17.