ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 434

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
15 novembre 2022


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2022-2023
Sedute dal 4 al 7 aprile 2022
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 5 aprile 2022

2022/C 434/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sul futuro della pesca nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE (2021/2016(INI))

2

2022/C 434/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060(INI))

11

2022/C 434/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulle misure contro l'inquinamento delle acque provocato dai nitrati, compresi i miglioramenti nei diversi sistemi di misurazione dei nitrati negli Stati membri (2021/3003(RSP))

19

 

Mercoledì 6 aprile 2022

2022/C 434/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione — La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia (2021/3001(RSP))

23

2022/C 434/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sull'avvio dell'attuazione della politica di coesione 2021-2027 (2022/2527(RSP))

28

2022/C 434/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sull'attuazione di misure di educazione civica (2021/2008(INI))

31

2022/C 434/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D078875/02 — 2022/2566(RSP))

42

 

Giovedì 7 aprile 2022

2022/C 434/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (2022/2618(RSP))

50

2022/C 434/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, compresi i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione (2022/2560(RSP))

59

2022/C 434/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord, compresa la persecuzione delle minoranze religiose (2022/2620(RSP))

66

2022/C 434/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione dello Stato di diritto e dei diritti umani nella Repubblica del Guatemala (2022/2621(RSP))

71

2022/C 434/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla crescente repressione in Russia, compreso il caso di Aleksej Naval'nyj (2022/2622(RSP))

75

2022/C 434/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sul diritto alla riparazione (2022/2515(RSP))

81

2022/C 434/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione in Afghanistan, in particolare la situazione dei diritti delle donne (2022/2571(RSP))

86


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 5 aprile 2022

2022/C 434/15

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2022, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (COM(2021)0571 — C9-0325/2021 — 2021/0202(COD))

92

2022/C 434/16

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (13531/1/2021 — C8-0172/2017 — 2017/0113(COD))

103

2022/C 434/17

P9_TA(2022)0105
Infrastrutture energetiche transeuropee ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (COM(2020)0824 — C9-0417/2020 — 2020/0360(COD))
P9_TC1-COD(2020)0360
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

104

2022/C 434/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2023, sezione III — Commissione (2021/2226(BUI))

105

2022/C 434/19

P9_TA(2022)0107
Equivalenza delle ispezioni in campo e delle sementi prodotte in Bolivia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia (COM(2022)0026 — C9-0024/2022 — 2022/0016(COD))
P9_TC1-COD(2022)0016
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

115

2022/C 434/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022, relativo all'incidenza sul bilancio 2022 dell'adeguamento del quadro finanziario pluriennale in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (06310/2022 — C9-0052/2022 — 2022/0018(BUD))

116

2022/C 434/21

P9_TA(2022)0109
Requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (COM(2020)0739 — C9-0371/2020 — 2020/0329(COD))
P9_TC1-COD(2020)0329
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione)

118

 

Mercoledì 6 aprile 2022

2022/C 434/22

P9_TA(2022)0111
Atto sulla governance dei dati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati) (COM(2020)0767 — C9-0377/2020 — 2020/0340(COD))
P9_TC1-COD(2020)0340
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati)

119

 

Giovedì 7 aprile 2022

2022/C 434/23

P9_TA(2022)0116
Medicinali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta (COM(2021)0997 — C9-0475/2021 — 2021/0431(COD))
P9_TC1-COD(2021)0431
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta

120

2022/C 434/24

P9_TA(2022)0117
Medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta (COM(2021)0998 — C9-0476/2021 — 2021/0432(COD))
P9_TC1-COD(2021)0432
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta

122

2022/C 434/25

P9_TA(2022)0118
Aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (COM(2022)0145 — C9-0127/2022 — COM(2022)0162 — C9-0136/2022 — 2022/0096(COD))
P9_TC1-COD(2022)0096
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario

124

2022/C 434/26

Decisione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 che rinvia la questione alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali sulla base della proposta non modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2022)0135 — C9-0126/2022 — 2022/0090(COD))

125

2022/C 434/27

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (COM(2021)0278 — C9-0349/2021 — 2021/0140(CNS))

126

2022/C 434/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2023 (2021/2227(BUI))

160


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


15.11.2022   

IT

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C 434/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 4 al 7 aprile 2022

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 5 aprile 2022

15.11.2022   

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C 434/2


P9_TA(2022)0103

Il futuro della pesca nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sul futuro della pesca nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE (2021/2016(INI))

(2022/C 434/01)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (1),

visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2) (l'«accordo di recesso») e la dichiarazione politica che lo accompagna, che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) (la «dichiarazione politica»),

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (4) (l'«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare la parte seconda, rubrica quinta, sulla pesca,

visto il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (5),

visto il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (6),

visto il regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l'inclusione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca (7),

visti il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (8) e il parere della commissione per la pesca dell'11 maggio 2021 (A9-0178/2021),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982 (9),

visto l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, concluso a New York il 4 agosto 1995 (10),,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

visto il trattato dell'arcipelago di Spitsbergen (trattato Svalbard), firmato a Parigi il 9 febbraio 1920,

vista la Convenzione sulla pesca nell'Atlantico nord-orientale (11),

visto l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale, entrato in vigore il 25 giugno 2021 (12),

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altro (13),

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (14),

visto l'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (15),

visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (16),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (17),

visti la sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (18) e il parere della commissione per la pesca del 26 maggio 2020 (A9-0117/2020),

visti la sua risoluzione del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito (19) e il parere della commissione per la pesca sotto forma di lettera in data 4 febbraio 2021 sulla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (A9-0128/2021),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita (20),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 13 ottobre 2021, dal titolo «Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero» (JOIN(2021)0027),

viste la prima dichiarazione di Santiago de Compostela, del 25 ottobre 2017, e la seconda dichiarazione di Santiago de Compostela, del 20 giugno 2020, delle comunità di pescatori europei sul futuro del settore della pesca in Europa dopo la Brexit,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0042/2022),

A.

considerando che l'accordo di recesso definisce le condizioni del recesso ufficiale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, che la dichiarazione politica definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che ne è scaturito stabilisce le basi di ampie relazioni in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti;

B.

considerando che si riconosce l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, nonché il ruolo chiave che gli scambi commerciali rivestiranno nel conseguimento di tali obiettivi, in particolare mediante un'azione coerente in ottemperanza agli accordi internazionali pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tra cui sforzi volti a prevenire ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e ad escludere la commercializzazione dei prodotti della pesca provenienti da tale attività nociva;

C.

considerando che la politica comune della pesca (PCP) obbliga l'Unione europea a promuovere gli obiettivi di tale politica a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'UE svolte al di fuori delle sue acque si fondino sugli stessi principi e garantendo condizioni di parità per gli operatori dell'UE e dei paesi terzi, e a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di migliorare il rispetto delle misure internazionali, ivi comprese le misure in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;

D.

considerando che uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite è la tutela della vita marina (OSS 14);

E.

considerando che, in passato, gli stock ittici gestiti esclusivamente dall'UE erano gestiti in maniera più sostenibile rispetto agli stock condivisi; che un certo numero di stock che venivano gestiti esclusivamente dall'UE saranno ora gestiti in maniera condivisa con il Regno Unito;

F.

considerando che la PCP sancisce che, data la mutevole situazione biologica degli stock, la stabilità relativa delle attività di pesca dovrebbe salvaguardare le esigenze specifiche delle regioni in cui le comunità locali dipendono particolarmente dalla pesca e dalle attività connesse;

G.

considerando che le parti hanno convenuto di lavorare insieme alla conservazione e alle politiche e misure commerciali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, a seconda dei casi, in altre istanze multilaterali, allo scopo di promuovere pratiche di pesca e acquacoltura sostenibili e il commercio di prodotti ittici provenienti da operazioni di pesca e acquacoltura gestite in modo sostenibile;

H.

considerando che le parti condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi in base a tassi che consentono di mantenere e di ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate ai livelli di biomassa in grado di generare il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli;

I.

considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce principi per la gestione della pesca e per la sostenibilità economica, sociale e ambientale a lungo termine, nell'ottica di sfruttare al meglio gli stock condivisi, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, innanzitutto quelle fornite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;

J.

considerando che la pesca ha svolto un ruolo molto importante nella campagna referendaria del 2016 sull'uscita del Regno Unito dall'UE; che le questioni relative alla pesca hanno rappresentato l'ultimo scoglio nei negoziati per l'accordo tra il Regno Unito e l'UE e che non è stato raggiunto l'obiettivo stabilito nella dichiarazione politica di concludere e ratificare un accordo di pesca entro il 1o luglio 2020;

K.

considerando che il trasferimento di quote di contingenti dall'UE al Regno Unito durante il periodo di transizione, come convenuto nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, avrà importanti ripercussioni economiche negative sui pescatori dell'UE; che si riconosce l'importanza di limitare l'impatto economico negativo dei futuri accordi con il Regno Unito;

L.

considerando che nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato istituito il comitato specializzato per la pesca; che tale comitato elaborerà strategie pluriennali di conservazione e gestione che fungeranno da base per stabilire i totali ammissibili di catture e altre misure di gestione, anche per gli stock fuori contingente, organizzare la raccolta di dati scientifici a fini di gestione della pesca e condividere tali dati con gli organismi scientifici in modo da disporre dei migliori pareri scientifici possibili;

M.

considerando che il protocollo sull'accesso alle acque, integrato come allegato 38 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, istituisce il cosiddetto «periodo di adeguamento», che si estende dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2026 e durante il quale ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare gli stock ittici elencati;

N.

considerando che i pescatori hanno risentito dei ritardi e delle incertezze legati alla questione delle licenze per accedere alle acque;

O.

considerando che rimangono irrisolte alcune questioni relative all'accesso dei pescherecci dell'UE alle acque che circondano le isole disabitate nell'Atlantico settentrionale, come Rockall, causando incertezza e rischi per i pescatori;

P.

considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un accesso esente da dazi doganali e contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti dalle acque britanniche, nonostante i territori d'oltremare britannici non siano più associati all'UE, né beneficino delle esenzioni tariffarie per le esportazioni di prodotti della pesca verso l'UE, essendo esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo;

Q.

considerando che il 18 novembre 2020 la Norvegia ha deciso, in modo unilaterale e discriminatorio, di ridurre il contingente di merluzzo bianco delle Svalbard che sarebbe spettato all'UE nel 2021; che il 28 maggio 2021 la Norvegia ha deciso, sempre in modo unilaterale e contrariamente ai pareri scientifici, di assegnarsi un 55 % in più del contingente condiviso di sgombro; che anche le isole Fær Øer e l'Islanda hanno aumentato unilateralmente il proprio contingente di sgombro;

R.

considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE ha causato perturbazioni significative nella catena di approvvigionamento sull'isola d'Irlanda e ha interrotto collegamenti di lunga data tra l'isola d'Irlanda e l'Europa continentale;

1.

pone l'accento sulla necessità che l'Unione europea e il Regno Unito continuino a collaborare al fine di garantire una solida governance internazionale degli oceani promuovendo un uso e uno sfruttamento sostenibili delle risorse oceaniche e incoraggiando la protezione e il ripristino delle zone sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche;

2.

sottolinea che non si conosce ancora il pieno impatto della Brexit, non da ultimo poiché la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è ancora in corso e non è ancora stata conseguita del tutto, ed evidenzia che stanno tuttora sorgendo questioni non contemplate nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, come taluni aspetti relativi all'acquacoltura;

3.

osserva che l'impatto della Brexit sul settore della pesca si estende oltre l'area geografica del Regno Unito e ha importanti ripercussioni in tutta la zona nord-orientale dell'Oceano Atlantico, così come sulla flotta dell'UE che opera in altre parti del mondo, come le acque che circondano le isole Falkland, la Groenlandia e le Svalbard; sottolinea che le relazioni tra l'UE e il Regno Unito devono costituire un pilastro della governance della pesca nell'Atlantico nord-orientale e della gestione sostenibile degli stock condivisi con altri paesi terzi, come quelli di sgombro e di melù;

4.

deplora il fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione preveda una riduzione graduale per la flotta dell'UE del 25 % della quota delle opportunità di pesca nelle acque britanniche su un periodo di cinque anni e mezzo, riduzione che inciderà su tutti i segmenti della flotta dell'UE, inclusa la pesca su piccola scala; esprime preoccupazione per la situazione successiva alla fine del periodo di adeguamento; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che sia mantenuto l'accesso reciproco alle acque e alle risorse ittiche dopo il 30 giugno 2026 e che, una volta terminato il periodo di transizione, non siano ulteriormente ridotti i contingenti per i pescatori dell'UE;

5.

invita le parti a prestare la debita attenzione agli aspetti socioeconomici nel momento in cui concordano i totali ammissibili di catture per gli stock elencati nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; chiede che il funzionamento dei meccanismi di scambio di contingenti di pesca tra le parti sia semplificato e non oneroso per il settore;

6.

osserva che spetta agli Stati membri assegnare i contingenti alle loro flotte e li incoraggia, ove opportuno, ad avvalersi delle possibilità previste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per attenuare l'impatto dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulle loro flotte, inclusa la pesca su piccola scala, al momento dell'assegnazione dei contingenti;

7.

ribadisce l'urgente necessità di verificare qualsiasi possibile effetto negativo, non solo nel Mare del Nord ma nell'intero Atlantico, in particolare sulle comunità dedite alla pesca nelle regioni ultraperiferiche, dove le economie sono vulnerabili, gli ecosistemi sono fragili e la dipendenza dai settori primari è forte;

8.

osserva che l'accresciuta espansione dei parchi eolici offshore nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico renderà ancora più difficoltoso l'accesso dei pescatori alle zone di pesca;

9.

evidenzia che l'accesso alle acque e alle risorse per le flotte dell'UE e del Regno Unito deve essere considerato nell'ambito del campo di applicazione complessivo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e, pertanto, non può essere dissociato da questioni come l'accesso al mercato; sottolinea che una parte significativa della flotta dell'UE dipende storicamente da zone di pesca ora gestite esclusivamente dal Regno Unito, che molte imprese britanniche, in particolare nel settore dell'acquacoltura, dipendono dal mercato unico dell'Unione e che nell'UE esiste una domanda per tali prodotti; plaude al fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione integri un legame diretto tra le disposizioni commerciali e le disposizioni in materia di pesca; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che i negoziati in materia di pesca con il Regno Unito e altri paesi che si affacciano sull'Atlantico nord-orientale presentino altresì un legame con le questioni commerciali e di accesso al mercato unico dell'UE;

10.

invita la Commissione a tenere aperti tutti i canali negoziali con il Regno Unito, nell'ottica di trovare soluzioni stabili, durature e vantaggiose per entrambe le parti che offrano condizioni stabili e prevedibili per i pescatori e il settore della pesca nel suo complesso e che coprano il periodo successivo al 2026; sottolinea tuttavia che, al fine di garantire la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno utilizzare tutti gli strumenti giuridici, compresi quelli relativi all'accesso al mercato, nonché tutte le misure compensative e di risposta e i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dal suddetto accordo;

11.

osserva che molte regioni costiere nell'UE dipendono fortemente dal settore della pesca e necessitano pertanto di una certa stabilità e prevedibilità in relazione all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e al suo impatto; chiede, pertanto, che sia assicurata quanta più trasparenza possibile nei confronti degli Stati membri con riferimento al processo negoziale con il Regno Unito e che le informazioni non siano mantenute al livello tecnico all'interno della Commissione;

12.

chiede che, in seguito alla cessazione dell'accordo della Baia di Granville, sia trovata una soluzione permanente alla questione della pesca in tale zona;

13.

ricorda che, qualora il Regno Unito intenda limitare l'accesso dopo il periodo di adeguamento, l'UE potrà intraprendere azioni per proteggere i propri interessi, anche ristabilendo tariffe o contingenti per le importazioni di pesce del Regno Unito o sospendendo altre parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, se vi fosse il rischio di gravi difficoltà economiche o sociali per le comunità dell'UE dedite alla pesca;

14.

esprime la sua profonda preoccupazione per l'incertezza generata dalla clausola contenuta nell'articolo 510 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la quale prevede un riesame della quinta rubrica («Pesca») della parte seconda dell'accordo quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento;

15.

osserva che la situazione della pesca dopo il 2026 è ancora altamente incerta e non del tutto disciplinata dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; ritiene che un accordo pluriennale post-2026 offrirebbe una maggiore stabilità e una maggiore visibilità economica; invita la Commissione a intavolare negoziati tenendo presente tale obiettivo;

16.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché sfruttino appieno i fondi della riserva di adeguamento alla Brexit per promuovere e sostenere il settore e le comunità costiere interessate e per compensare le perdite subite, in particolare la perdita di contingenti in tutta la sua portata; invita gli Stati membri a utilizzare i fondi destinati alla pesca nell'ambito della riserva e a stanziare ulteriori cifre, ove necessario; ritiene che tali fondi dovrebbero essere impiegati tenendo conto del fatto che il periodo di transizione per i contingenti avrà termine il 30 giugno 2026;

17.

sottolinea che tali fondi devono andare a beneficio dei pescatori e delle imprese interessati, comprese le attività di pesca su piccola scala, e che andrebbe eliminato qualsiasi potenziale ostacolo al finanziamento diretto, come ad esempio le norme in materia di aiuti di Stato, che intralci la prestazione di assistenza ai pescatori interessati; invita la Commissione a tenere in debita considerazione il parere della commissione per la pesca dell'11 maggio 2021 sulla riserva di adeguamento alla Brexit e ad adottare tutte le misure necessarie al riguardo, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa;

18.

invita la Commissione ad agevolare lo sviluppo di ulteriori opportunità economiche per le comunità costiere, in particolare quelle più colpite dalla Brexit;

19.

osserva che la Brexit ha destabilizzato le relazioni tra gli Stati costieri dell'Atlantico settentrionale e sottolinea che l'UE si trova ad affrontare effetti negativi, come la perdita dei contingenti di merluzzo delle Svalbard, a causa della presenza di un altro paese nei negoziati bilaterali con i paesi terzi dell'Atlantico settentrionale; deplora il fatto che il nuovo contesto internazionale venuto a prodursi nell'Atlantico nord-orientale dopo la Brexit sia utilizzato da paesi terzi e territori come la Norvegia, l'Islanda o le isole Fær Øer per adottare decisioni unilaterali, il che ha effetti significativi e negativi sugli stock ittici e sulla flotta peschereccia dell'UE; sottolinea che occorre tener conto di tali effetti negativi e richiede una risposta in merito; evidenzia la necessità di fornire al settore un sostegno che affronti tali effetti negativi, se non già coperto da altri fondi o aiuti di Stato esistenti;

20.

invita la Commissione, alla luce della sfida rappresentata dalla necessità di affrontare in maniera coordinata i problemi posti dalla Brexit nell'Atlantico nord-orientale, ad adottare le decisioni appropriate in merito alla struttura organizzativa e alle risorse e a lavorare a soluzioni strutturali con altri Stati costieri della regione al fine di conseguire una migliore gestione della pesca, tra cui una cooperazione e uno scambio più approfonditi in materia di studi scientifici e raccolta di dati;

21.

ricorda che le relazioni internazionali devono fondarsi sullo Stato di diritto, salvaguardare la necessaria autonomia di ciascun paese o ciascuna unione di paesi ed essere sempre animate da uno spirito di buone relazioni, nonché rispettare gli accordi vigenti;

22.

si oppone a tutte le decisioni, specialmente quelle unilaterali, che stabiliscono opportunità di pesca in violazione del diritto internazionale o in contrasto con i pareri basati sulle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, mettendo in discussione gli accordi internazionali e lo sfruttamento sostenibile delle risorse condivise;

23.

esorta, in particolare, la Norvegia a rettificare la sua decisione di ridurre unilateralmente i contingenti di merluzzo delle Svalbard per la flotta dell'UE; esorta altresì la Norvegia, l'Islanda, le isole Fær Øer e la Groenlandia a rettificare le decisioni adottate in merito all'aumento dei rispettivi contingenti di sgombro, in modo unilaterale e contravvenendo ai criteri scientifici; invita la Commissione e il Consiglio a tutelare i diritti storici e i legittimi interessi socioeconomici della flotta dell'UE nell'Atlantico nord-orientale;

24.

invita la Commissione, pur mantenendo negoziati con tutti i partner, a consolidare la propria posizione nei confronti del Regno Unito, a impegnarsi a tutti i livelli, anche al massimo livello politico, e a essere pronta a ricorrere a tutti gli strumenti opportuni, comprese misure di accesso al mercato, anche nell'ambito dello Spazio economico europeo, con la fermezza necessaria, in particolare per quanto riguarda le decisioni unilaterali di paesi terzi, in modo da dimostrare l'importanza di risolvere qualsiasi eventuale situazione di conflitto; esorta inoltre la Commissione a non escludere la possibilità di ricorrere alle misure di risposta contemplate dal regolamento (UE) n. 1026/2012, che possono comprendere restrizioni alle importazioni di prodotti della pesca o all'accesso ai porti dell'Unione;

25.

deplora il fatto che la Norvegia, l'Islanda e le isole Fær Øer mantengano un approccio restrittivo rispetto agli investimenti europei nei relativi settori della pesca; sottolinea che l'UE dovrebbe mantenere con tali paesi e territori una relazione più equilibrata, in modo da progredire verso la revoca delle restrizioni alla libertà di stabilimento e di investimento;

26.

ricorda che l'Unione rappresenta il mercato più importante e interessante per quanto riguarda le importazioni di prodotti ittici; chiede che questa posizione di forza sia riconosciuta e sfruttata come leva per tutelare gli interessi della flotta peschereccia unionale, evitare che i partner violino gli accordi o si sottraggano agli impegni presi e favorire condizioni di concorrenza eque a livello internazionale, con particolare riferimento alle norme sociali, economiche e ambientali;

27.

ricorda che è nell'interesse di entrambe le parti perseguire una cooperazione leale per quanto riguarda lo sfruttamento non soltanto delle aree soggette alla giurisdizione dell'Unione europea, del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, ma anche delle acque internazionali adiacenti; ricorda inoltre che le risorse biologiche marine non conoscono confini e che la gestione di tali risorse ha, quindi, ripercussioni dirette sulle acque soggette alla giurisdizione di ciascuna parte; sottolinea, a tal proposito, l'importanza di una cooperazione e di uno scambio positivi per quanto riguarda le attività scientifiche e la raccolta di dati;

28.

ricorda che la Brexit non deve essere usata come pretesto per ritardare i tanto necessari interventi per ripristinare gli ecosistemi marini, conseguire il buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (21), o raggiungere gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;

29.

evidenzia la necessità che la Commissione garantisca che le decisioni più recenti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale siano rispettate da tutte le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti e siano pienamente e rapidamente integrate nel diritto dell'Unione; esorta la Commissione a collaborare con altre parti contraenti al fine di includere misure ambiziose di controllo e di gestione della pesca che siano in linea con gli obiettivi stabiliti nella PCP e nel Green Deal europeo, nonché compatibili con le norme previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse soggette alla giurisdizione di ciascuna parte;

30.

elogia i negoziati, svolti malgrado le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, e riconosce che sono sfociati in un ambizioso accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che tuttavia ha comportato una perdita di contingenti per i pescatori dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che l'accesso alle acque del Regno Unito sia stato concesso solo per un periodo di cinque anni e mezzo, con una conseguente incertezza riguardo al futuro; sottolinea, cionondimeno, che è necessario rispettare e far rispettare gli impegni presi;

31.

invita la Commissione, gli Stati membri e il Regno Unito a rispettare e a far rispettare l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione senza ricorrere a un'interpretazione delle norme che sarebbe incoerente con lo spirito di buona fede e di buon vicinato, perseguendo relazioni strette, pacifiche e costruttive basate sulla cooperazione, che assicurino la certezza del diritto e il rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti; segnala che il Regno Unito ha tentato di dare un'interpretazione dei termini dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che è in contrasto con lo spirito che lo anima, ad esempio fissando ulteriori condizioni per l'acquisizione di licenze per i pescherecci;

32.

è preoccupato per la situazione relativa alle licenze per i pescherecci dell'UE nelle acque delle dipendenze della Corona e per la mancanza di impegno da parte del Regno Unito ad attuare fedelmente l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in tale ambito; invita, pertanto, il Regno Unito ad astenersi da interpretazioni restrittive o controverse delle condizioni per l'ottenimento di licenze, in particolare per i pescherecci che storicamente hanno pescato nella zona da sei a dodici miglia nautiche del mare territoriale britannico e nelle acque dei Baliati di Jersey e Guernsey e dell'Isola di Man; invita le parti a prestare particolare attenzione alla situazione delle navi appartenenti alla flotta di pesca su piccola scala, le quali, prima della Brexit, non erano tenute a impiegare tecnologie per registrare costantemente le loro attività di pesca e ora incontrano maggiori difficoltà a fornire queste informazioni;

33.

esorta la Commissione a vagliare tutte le alternative per assicurare che il Regno Unito rispetti i diritti dei pescherecci dell'UE; osserva che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contiene disposizioni che consentono al consiglio di partenariato di prendere in esame modalità diverse per la cooperazione nelle acque delle dipendenze della Corona; sottolinea, a tal proposito, che le modalità precedenti stabilite nell'accordo della Baia di Granville potrebbero fungere da base per eventuali futuri adeguamenti delle norme da parte del consiglio di partenariato;

34.

chiede al Regno Unito di non ostacolare le attività di pesca dei pescherecci con palangari di superficie dell'Unione, che tradizionalmente si addentrano in acque britanniche inseguendo i banchi di alalunga o pesce spada; ricorda che la pesca di tali specie altamente migratorie è disciplinata in seno alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla situazione di tali segmenti della flotta;

35.

sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che le misure tecniche dovrebbero essere proporzionate e basate sui migliori pareri scientifici, non dovrebbero essere discriminatorie, dovrebbero applicarsi equamente ai pescherecci di entrambe le parti e devono essere notificate previamente; chiede una migliore collaborazione e un miglior coordinamento per quanto concerne l'introduzione di misure tecniche, di gestione e di controllo, anche tramite la definizione di criteri chiari e non discriminatori per tali misure, onde assicurare che non possano essere sfruttate per limitare indirettamente l'accesso delle flotte da pesca a zone per le quali godono di diritti di pesca;

36.

invita le parti a garantire che la designazione di aree marine protette all'interno delle rispettive giurisdizioni sia non discriminatoria, basata su dati scientifici e proporzionata; sottolinea che le aree marine protette dovrebbero essere create con obiettivi ben definiti di conservazione e non dovrebbero essere sfruttate come strumento per limitare l'accesso straniero alle acque; deplora, a tal proposito, la mancanza di collaborazione da parte del Regno Unito nel designare nuove aree intorno al Dogger Bank;

37.

chiede al Regno Unito di porre immediatamente fine a qualsiasi controllo intimidatorio nei confronti dei pescherecci dell'Unione e di astenersi dall'imporre qualsiasi misura tecnica che risulti discriminatoria; esprime la sua profonda preoccupazione per la possibilità che il Regno Unito si discosti ingiustificatamente dai regolamenti dell'Unione relativi alle misure tecniche e da altre normative ambientali correlate dell'Unione, imponendo quindi de facto restrizioni all'accesso alle acque britanniche per alcuni pescherecci europei e rendendo l'attività di pesca eccessivamente onerosa; evidenzia il ruolo del comitato specializzato per la pesca nella ricerca di un approccio comune alle misure tecniche e, se del caso, nella discussione di eventuali misure notificate da una parte all'altra; ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione obbliga ciascuna parte a dimostrare con precisione il carattere non discriminatorio di qualsiasi misura in tale ambito e che occorre garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine, sulla base di dati scientificamente verificabili; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto di tali condizioni e a rispondere con fermezza nel caso in cui il Regno Unito agisca in modo discriminatorio;

38.

prende atto delle misure adottate dal Regno Unito in materia di «legami economici», che dal 1o aprile 2022 limiteranno l'attribuzione di bandiera delle sue navi, aumenteranno la percentuale minima di membri dell'equipaggio del Regno Unito a bordo delle sue navi e fisseranno al 70 % il quantitativo minimo di pesce che deve essere sbarcato nei porti del Regno Unito; invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'impatto di queste misure protezionistiche e a reagire di conseguenza, ove necessario;

39.

accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) 2021/1203 al fine di mitigare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione per quanto riguarda la perdita dello status preferenziale dei territori d'oltremare; invita la Commissione e il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'importazione esente da dazi del calamaro di Patagonia (Loligo gahi);

40.

esprime preoccupazione per la recente approvazione, da parte dell'Assemblea delle isole Falkland, della legge sulla pesca (conservazione e gestione) del 2021, la quale impone che il 51 % dell'azionariato di tutte le imprese del settore della pesca operanti nelle isole Falkland sia di proprietà delle isole Falkland;

41.

esprime preoccupazione per i recenti episodi di eccesso di zelo nell'applicare le norme di controllo della pesca nel mar Celtico; esorta tutti gli Stati membri a evitare pratiche che possano comportare una manifestazione di «nazionalismo della pesca» ingiustificato;

42.

pone l'accento sulla necessità di garantire che il comitato specializzato per la pesca, che sarà responsabile di adottare decisioni giuste per entrambe le parti e di garantire che le risorse siano gestite in modo sostenibile nel lungo termine, prenda forma e avvii tempestivamente le proprie attività, anche per accordare la priorità ai lavori che interessano questioni urgenti, come l'applicazione pratica dell'accesso alle acque e la definizione di «sostituzione diretta» di una nave avente diritto, al fine di agevolare ulteriormente un'attuazione fedele dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

43.

sottolinea la necessità di assicurare la trasparenza nei lavori del comitato specializzato per la pesca e di aggiornare regolarmente il Parlamento europeo sui lavori di tale comitato e sulle decisioni da esso adottate, sia prima che dopo le sue riunioni; chiede che i rappresentanti tecnici della commissione per la pesca del Parlamento europeo siano invitati a partecipare alle riunioni del comitato specializzato per la pesca in qualità di osservatori;

44.

esorta la Commissione e il Consiglio ad assicurare che tutte le decisioni adottate nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione rispettino le prerogative delle diverse istituzioni e seguano il corretto iter legislativo, in particolare per quanto concerne le misure tecniche;

45.

ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che le parti consultino la società civile; sottolinea l'importanza di coinvolgere le entità regionali che rappresentano il settore e le autorità pubbliche regionali nei gruppi consultivi, assicurando che le comunità costiere delle regioni direttamente o indirettamente interessate siano giuridicamente protette dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e anche dagli effetti di qualsiasi decisione unilaterale adottata dal Regno Unito;

46.

esorta i rappresentanti del settore della pesca, le autorità regionali, le comunità costiere e gli altri attori interessati a partecipare attivamente al monitoraggio e all'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare prendendo parte ai gruppi consultivi interni e al forum della società civile previsti agli articoli 13 e 14 dell'accordo; invita la Commissione a promuovere l'istituzione di un gruppo consultivo interno in materia di pesca, fatti salvi i consigli consultivi esistenti;

47.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Baliato di Jersey, del Baliato di Guernsey, dell'Isola di Man, della Norvegia, dell'Islanda, della Groenlandia e delle isole Fær Øer.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

(3)  GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

(4)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(5)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34.

(6)  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

(7)  GU L 261 del 22.7.2021, pag. 1.

(8)  GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1.

(9)  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

(10)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

(11)  Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

(12)  Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 1).

(13)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

(14)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(15)  GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2.

(16)  GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

(17)  GU C 294 del 23.7.2021, pag. 18.

(18)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 90.

(19)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 26.

(20)  GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.

(21)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/11


P9_TA(2022)0104

Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060(INI))

(2022/C 434/02)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare l'articolo 24,

visto l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

vista l'osservazione generale n. 24 (2019) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, relativa ai diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile,

vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),

visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (1) («regolamento Bruxelles II bis»),

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (2) («regolamento obbligazioni alimentari»),

vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (3),

visto il regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia (4),

visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (5),

visto il quadro di valutazione UE della giustizia,

viste le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 novembre 2010, per una giustizia a misura di minore,

vista la risoluzione n. 2079 del Consiglio d'Europa, del 2 ottobre 2015, sull'uguaglianza e la responsabilità genitoriale condivisa: il ruolo del padre,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-490/20 (6),

vista la Convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

vista la Convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni (7),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (8),

vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (9),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per le petizioni,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0033/2022),

Giustizia a misura di minore nei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia

A.

considerando che sempre più bambini e adolescenti entrano in contatto con il sistema giudiziario nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, principalmente a causa dell'aumento del numero di divorzi, separazioni e adozioni; che in tali procedimenti occorre garantire a tutti i minori un accesso non discriminatorio alla giustizia, in particolare l'accesso agli organi giurisdizionali e a metodi alternativi di risoluzione delle controversie;

B.

considerando che l'Unione europea si impegna ad assicurare che i diritti di ogni minore siano rispettati, tutelati ed esercitati al fine di costruire una società più sana, resiliente, equa e giusta per tutti;

C.

considerando che i minori hanno il diritto di partecipare, di essere ascoltati e di esprimere il proprio punto di vista, in rapporto alla loro età, alla loro maturità e alle loro abilità linguistiche, in qualsiasi procedimento concernente il loro benessere e le loro future modalità di vita; che il punto di vista dei minori dovrebbe essere tenuto in debita considerazione, a prescindere che il procedimento sia condotto da un tribunale o da un'altra autorità competente;

D.

considerando che la partecipazione ai procedimenti giudiziari e amministrativi dovrebbe svolgersi in un ambiente consono e a misura di minore, così da non causare ulteriori traumi o stress per il minore e da ridurre al minimo l'impatto psicologico ed emotivo di tali circostanze, in particolare per i minori più vulnerabili, come i minori con disabilità o provenienti da un contesto migratorio;

E.

considerando che le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio multidisciplinare per sostenere la partecipazione dei minori a tali procedimenti;

F.

considerando che gli Stati membri sono tenuti a stabilire salvaguardie, garanzie e norme procedurali che disciplinino le audizioni dei minori; che, tuttavia, tali disposizioni differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro;

G.

considerando che nel contesto domestico e familiare, in presenza di un conflitto tra i genitori, i minori possono essere vittime di «violenza assistita», in quanto testimoni di varie forme di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative nella cerchia familiare; che tali forme di violenza hanno gravi ripercussioni sullo sviluppo psicologico ed emotivo del minore; che è pertanto fondamentale prestare la dovuta attenzione a tale tipo di violenza quando l'audizione del minore ha luogo nell'ambito di procedimenti di diritto di famiglia, al fine di garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente;

H.

considerando che i minori hanno il diritto di essere debitamente informati in modo consono alla loro età, alla loro maturità e alle loro abilità linguistiche, nonché in maniera a loro comprensibile, in ogni fase del procedimento giudiziario e amministrativo che li riguarda;

I.

considerando che nei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, in particolare quelli a carattere transfrontaliero, i minori hanno limitate possibilità di essere rappresentati da un professionista o un consulente legale;

J.

considerando che in alcuni casi l'esperienza ha dimostrato (10) l'impatto positivo della presenza di una persona indipendente di fiducia responsabile di sostenere e accompagnare il minore durante l'intero procedimento giudiziario, anche nei casi di mediazione;

K.

considerando che per i tribunali, gli organi amministrativi e le istituzioni di assistenza sociale l'interesse superiore del minore dovrebbe essere considerato preminente al momento di prendere qualsiasi decisione che lo riguardi; che tali decisioni dovrebbero essere prese su base individuale, tenendo conto dell'età, delle esigenze e delle circostanze specifiche del minore e della sua famiglia;

L.

considerando che l'interesse superiore del minore e l'accesso alla giustizia per tutti i minori non possono essere garantiti se la loro partecipazione ai procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia e il ricorso ai pertinenti servizi di sostegno dipendono dalla capacità finanziaria dei genitori, non da ultimo poiché i costi di tali procedimenti e servizi possono essere molto elevati;

M.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno l'obbligo di promuovere i diritti dei minori, anche attraverso una giustizia a loro misura, nell'attuazione di tutte le azioni previste dal programma Giustizia;

Un quadro dell'UE per la tutela dei diritti dei minori nelle controversie civili transfrontaliere

N.

considerando che, con l'aumento della mobilità, è probabile che si registri anche un ulteriore incremento del numero di bambini nati in famiglie con un elemento di carattere transfrontaliero;

O.

considerando che, sebbene il diritto civile e di famiglia sostanziale rimanga di competenza degli Stati membri, è possibile stabilire norme armonizzate a livello dell'UE in materia di diritto civile e di famiglia transfrontaliero;

P.

considerando che gli Stati membri, in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, devono considerare preminente l'interesse superiore del minore in qualsiasi azione pubblica, anche nel trattare le controversie familiari transfrontaliere; che, nell'ambito delle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, spesso le autorità competenti di alcuni Stati membri interpretano la tutela dell'interesse superiore del minore come la sua permanenza nel territorio dello Stato, anche nei casi in cui sono stati denunciati abusi e violenze domestiche commessi dal genitore residente in tale Stato;

Q.

considerando che il principio del reciproco riconoscimento, basato sulla fiducia reciproca, obbliga gli Stati membri a dare esecuzione a una sentenza o a una decisione emanate in un altro Stato membro;

R.

considerando che i procedimenti transfrontalieri sono più complessi da un punto di vista giuridico e quindi di solito più lunghi e costosi;

S.

considerando che la mancanza di procedure efficaci per l'esecuzione delle sentenze in materia di responsabilità genitoriale, diritti di visita, sottrazione di minori da parte di un genitore o obbligazioni alimentari nei casi transfrontalieri lede l'interesse superiore del minore;

T.

considerando che i minori coinvolti in controversie transfrontaliere in materia civile e di diritto di famiglia dovrebbero godere degli stessi diritti, dello stesso livello di tutela, delle stesse garanzie procedurali e norme minime in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla nazionalità dei genitori;

U.

considerando che ogni bambino ha il diritto di conoscere i propri genitori e di essere accudito dagli stessi; che, in caso di separazione, ogni minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori oppure, se i genitori non sono disponibili, con i parenti dei genitori o, ove non fosse possibile, con una persona di sua scelta; che le relazioni personali e i contatti diretti tra il minore e i suoi genitori possono essere limitati dall'autorità competente solo per tutelare l'interesse superiore del minore;

V.

considerando che la Convenzione dell'Aia del 1980 introduce un sistema di cooperazione internazionale tra paesi teso a risolvere tempestivamente i casi di sottrazione internazionale di minori; che ad oggi la convenzione è stata ratificata da 101 paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'UE;

W.

considerando che, nonostante gli sforzi profusi finora, l'UE non dispone di dati sufficienti sui procedimenti giudiziari che coinvolgono minori e che lo stesso vale per i tribunali specializzati che trattano tali procedimenti;

X.

considerando che la mancanza di norme comuni dell'UE sul riconoscimento delle sentenze in materia di genitorialità, in particolare nei casi che coinvolgono genitori dello stesso sesso, può comportare una perdita dei diritti genitoriali, può violare il diritto del minore di essere allevato e mantenere una relazione con entrambi i genitori nonché i diritti derivanti dalla genitorialità (come il mantenimento o la successione) e può altresì incoraggiare la scelta opportunistica del foro in caso di controversie familiari transfrontaliere; che la futura proposta legislativa in tale ambito dovrebbe contribuire a ridurre il numero di procedimenti amministrativi e giudiziari;

Y.

considerando che la Corte di giustizia ha recentemente emesso la seguente sentenza nella causa C-490/20: «nel caso di un minore cittadino dell'Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d'identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall'altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»;

Mediazione in cause riguardanti minori

Z.

considerando che, in molti casi, la mediazione familiare si è dimostrata più rapida, economica e a misura di minore per risolvere le controversie rispetto ai procedimenti giudiziari e che può pertanto contribuire a prevenire future sottrazioni di minori da parte di un genitore;

AA.

considerando che è opportuno incoraggiare il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore, in particolare nei casi di violenza domestica e abusi sessuali;

AB.

considerando che il numero di procedimenti di mediazione familiare a livello nazionale e transfrontaliero rimane esiguo;

AC.

considerando che nella maggior parte degli Stati membri non è disponibile alcun patrocinio a spese dello Stato per la mediazione a favore dei genitori con mezzi finanziari limitati ma che potrebbero al contempo avere diritto al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti giudiziari;

AD.

considerando che i genitori possono incontrare difficoltà nell'ottenere informazioni adeguate e verificate sulla possibilità di ricorrere alla mediazione nella fase precontenziosa;

AE.

considerando che la mediazione commerciale differisce sostanzialmente dalla mediazione familiare;

AF.

considerando che la mediazione familiare transfrontaliera può facilitare accordi tra i genitori che servono a difendere l'interesse superiore del minore, riducendo l'onere emotivo e finanziario e la complessità giuridica inerenti ai procedimenti giudiziari;

AG.

considerando che la mediazione familiare transfrontaliera è più complessa della mediazione nelle controversie familiari nazionali da un punto di vista giuridico e logistico e richiede ulteriori conoscenze e competenze linguistiche da parte del mediatore;

AH.

considerando che sia i giudici che gli avvocati dovrebbero essere formati per acquisire maggiori conoscenze in merito alla mediazione familiare transfrontaliera;

Giustizia a misura di minore nei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia

1.

invita gli Stati membri a garantire che in tutti i procedimenti riguardanti il benessere del minore e le sue future modalità di vita, i diritti del minore siano rispettati, garantiti e attuati pienamente e l'interesse superiore del minore abbia la massima priorità e sia debitamente integrato e applicato in modo coerente in tutte le azioni intraprese dalle istituzioni pubbliche, in particolare nei procedimenti giudiziari che hanno un impatto diretto e indiretto sui minori, conformemente all'articolo 24 della Carta;

2.

ricorda che l'accesso alla giustizia e il diritto di essere ascoltati sono diritti fondamentali e che ogni minore, indipendentemente dal suo contesto sociale, economico o etnico, deve poter godere pienamente di tali diritti a titolo personale, indipendentemente dai propri genitori o tutori legali;

3.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha creato ulteriori difficoltà nell'accesso alla giustizia, compresi i ritardi nei procedimenti; invita pertanto gli Stati membri a prevedere misure volte a facilitare l'accesso alla giustizia durante le pandemie, in particolare nel caso in cui un minore sia coinvolto in procedimenti civili, amministrativi o di diritto familiare;

4.

invita la Commissione a presentare senza indebito ritardo una serie di orientamenti comuni o strumenti non legislativi analoghi, che dovrebbero includere raccomandazioni e migliori pratiche destinate agli Stati membri, al fine di garantire che l'audizione del minore sia condotta da un giudice o da un esperto qualificato e che non sia esercitata alcuna pressione, neanche da parte dei genitori; sottolinea che, in particolare nei procedimenti di diritto di famiglia, tali audizioni dovrebbero svolgersi in un contesto a misura di minore ed essere consoni all'età, alla maturità e alle abilità linguistiche del minore in termini di padronanza della lingua e dei contenuti, fornendo nel contempo tutte le garanzie tese ad assicurare il rispetto dell'integrità emotiva e dell'interesse superiore del minore e assicurando che l'autorità competente tenga in debita considerazione le opinioni del minore in funzione della sua età e maturità; sottolinea inoltre che, nell'ambito di procedimenti di diritto familiare in cui vi è un sospetto di violenza domestica, familiare o «assistita», l'audizione del minore dovrebbe essere sempre condotta in presenza di professionisti qualificati, medici o psicologi, compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile, per non aggravare il suo trauma o causargli ulteriori danni;

5.

sottolinea che tali orientamenti o strumenti non legislativi analoghi devono chiaramente indicare che i minori coinvolti in procedimenti civili, amministrativi o di diritto di famiglia dovrebbero essere informati in tutte le fasi del processo in un modo che possano pienamente comprendere e che, in particolare, la decisione adottata dall'autorità dovrebbe essere spiegata al minore da un professionista formato a tal fine in modo adeguato alla sua età, alla sua maturità e alle sue competenze linguistiche;

6.

sottolinea la necessità di riconoscere lo stretto legame tra procedimenti penali, civili e altri procedimenti giudiziari al fine di coordinare le risposte giudiziarie e le altre risposte legali alla violenza sui minori e alla violenza da parte del partner; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure per collegare i procedimenti penali e civili che coinvolgono una singola famiglia e i minori, al fine di evitare efficacemente discrepanze tra le decisioni giudiziarie e le altre decisioni legali che danneggiano i minori;

7.

invita gli Stati membri a garantire e fornire informazioni facilmente accessibili, comprensibili, esaustive e a misura di minore sui diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia e sui procedimenti stessi, compresi quelli di natura transfrontaliera;

8.

invita gli Stati membri a consentire l'accesso a un'assistenza legale gratuita, finanziata con fondi pubblici e di alta qualità per i minori coinvolti in controversie civili, amministrative e familiari, comprese quelle di natura transfrontaliera, in particolare quando i genitori non esercitano la piena responsabilità genitoriale o quando vi è il sospetto che i loro interessi possano essere in conflitto con l'interesse superiore del minore;

9.

raccomanda vivamente agli Stati membri di adottare un approccio multidisciplinare e di istituire servizi di consulenza e sostegno all'infanzia facilmente accessibili, di alta qualità, personalizzati, gratuiti e finanziati con fondi pubblici, sia all'interno che all'esterno dei tribunali, al fine di fornire, ove necessario, il sostegno di professionisti qualificati, quali medici, psicologi, professionisti qualificati in neuropsichiatria infantile, assistenti sociali e specialisti per l'infanzia, onde sostenere il minore nel miglior modo possibile in tutte le fasi del procedimento; sottolinea che per ciascun bambino coinvolto in procedimenti di civili, amministrativi e di diritto di famiglia dovrebbe essere adottato un approccio personalizzato e che occorre prestare particolare attenzione ai minori che spesso subiscono discriminazioni o si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori con disabilità, i minori provenienti da contesti migratori e i minori che vivono in condizioni di povertà o sono socialmente esclusi;

10.

invita gli Stati membri ad offrire corsi di formazione obbligatori sui diritti e le esigenze specifiche del minore per i giudici, gli altri professionisti del diritto, le autorità di contrasto, gli assistenti sociali, gli insegnanti e gli asili e tutte le altre parti interessate coinvolte nei procedimenti giudiziari e amministrativi riguardanti i minori; invita la Commissione a intensificare il sostegno a tali azioni, ad esempio attraverso la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia;

11.

invita la Commissione a esortare le reti e le piattaforme esistenti di professionisti giuridici a procedere allo scambio di buone pratiche per quanto riguarda le udienze di minori, il diritto dei minori all'informazione e il diritto alla riservatezza in tutta l'UE; invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire uno sportello unico di esperti provenienti da tutta l'UE che funga da piattaforma per lo scambio di informazioni; incoraggia la rete europea di formazione giudiziaria a prevedere un siffatto forum per i giudici impegnati in controversie familiari transfrontaliere;

12.

invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse sufficienti per garantire che i procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia che coinvolgono minori siano gestiti nel massimo rispetto degli standard di giustizia a misura di minore, rispettando adeguatamente l'integrità emotiva e fisica dei minori, e senza indebiti ritardi; sottolinea a tale proposito che gli Stati membri dovrebbero garantire che i tribunali per l'infanzia e la famiglia funzionino come un servizio essenziale, continuando a tenere udienze di emergenza e a eseguire le ordinanze del tribunale per la cura e la protezione dei minori che sono a rischio immediato di trascuratezza o abuso;

13.

ricorda che gli Stati membri dovrebbero usare nel migliore dei modi il programma Giustizia per finanziare azioni e organizzazioni che facilitino l'accesso effettivo e senza discriminazioni alla giustizia per tutti i minori e fornire sostegno finanziario alle organizzazioni che lavorano con i minori e nei loro interessi attraverso il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; invita gli Stati membri a istituire adeguati meccanismi e procedure di denuncia, compensazione e ricorso al fine di garantire appieno che i diritti dei minori siano adeguatamente integrati nei procedimenti giudiziari che hanno un impatto diretto o indiretto sui minori;

Quadro dell'UE per la tutela dei diritti dei minori nelle controversie civili transfrontaliere

14.

invita gli Stati membri a tutelare l'interesse superiore del minore nei procedimenti familiari transfrontalieri, ivi incluso garantendo che le normative e i procedimenti non operino discriminazioni tra i genitori sulla base della nazionalità, del paese di residenza o di altri elementi e respingendo l'ipotesi secondo cui l'interesse superiore del minore consiste sempre nel rimanere nel territorio di un determinato Stato membro;

15.

sottolinea che uno dei motivi per cui i casi transfrontalieri possono essere impugnabili dal punto di vista giuridico è la diversa terminologia nazionale, come le differenze tra i requisiti in materia di età minima da uno Stato membro all'altro, il che può comportare che un minore sia trattato in modo diverso in funzione di criteri di età divergenti, o dei diversi ruoli dell'avvocato del minore nei procedimenti che coinvolgono minori;

16.

esorta gli Stati membri a rispettare il diritto di ogni minore a mantenere contatti personali e diretti con ciascun genitore, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare o dal legame biologico, a meno che tali contatti non siano contrari all'interesse superiore del minore; sottolinea che tali diritti dovrebbero essere rispettati nonostante le misure restrittive connesse alla COVID-19;

17.

invita gli Stati membri a far rispettare efficacemente le sentenze nelle controversie familiari transfrontaliere riguardanti minori, in linea con il diritto dell'UE applicabile e le sentenze della Corte di giustizia, in particolare nei casi relativi alla sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore, ma anche alla separazione, al divorzio, alla custodia, all'adozione e all'affidamento, e le decisioni relative al riconoscimento della genitorialità, comprese per le coppie dello stesso sesso, tenendo sempre conto dell'interesse superiore del minore, in linea con l'articolo 24 della Carta;

18.

invita gli Stati membri ad attuare adeguatamente le nuove disposizioni e i nuovi obblighi nel quadro del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (11); sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni tra i tribunali nazionali nelle cause transfrontaliere ed esorta la Commissione a cooperare con gli Stati membri a tal fine, a monitorare attentamente la corretta attuazione del regolamento e a reagire prontamente in caso di mancata attuazione;

19.

ricorda che la rifusione del regolamento Bruxelles II bis mirava a tutelare i diritti dei minori chiarendo le norme, abbreviando i procedimenti transfrontalieri riguardanti i minori attraverso scadenze stabilite e l'abolizione dell'exequatur e promuovendo una più stretta cooperazione tra le autorità centrali e lo scambio di informazioni nei casi transfrontalieri; invita gli Stati membri, a tale proposito, a fornire risorse umane e finanziarie adeguate per facilitare l'efficace attuazione del regolamento;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri ad offrire una formazione adeguata sulle nuove norme per le autorità centrali, i giudici e gli altri professionisti legali coinvolti in controversie transfrontaliere, anche in merito all'audizione del minore e al possibile ricorso alla mediazione in tali casi; sottolinea che tale formazione dovrebbe fornire un livello sufficiente di conoscenze e competenze in materia di procedimenti familiari transfrontalieri;

21.

invita la Commissione a rendere disponibile una guida alle buone prassi in relazione alla rifusione del regolamento Bruxelles II bis;

22.

invita la Commissione a valutare la necessità che la legislazione dell'UE armonizzi le garanzie procedurali per i minori nei procedimenti transfrontalieri di diritto di famiglia;

23.

invita gli Stati membri a garantire che i costi finanziari dei procedimenti e i costi aggiuntivi associati ai casi transfrontalieri non costituiscano un ostacolo all'accesso alla giustizia nei casi transfrontalieri di diritto civile, amministrativo e di famiglia che coinvolgono minori; invita gli Stati membri a rendere disponibili e accessibili informazioni sulla possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato in tali casi;

24.

osserva che il Regno Unito non partecipa più alla cooperazione a norma del regolamento Bruxelles II bis e del regolamento sulle obbligazioni alimentari; invita la Commissione a valutare con urgenza i mezzi più adeguati, incluso uno strumento bilaterale, per affrontare l'attuale incertezza giuridica tra l'UE e il Regno Unito nel settore dei procedimenti civili, amministrativi e familiari riguardanti i minori;

25.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione di presentare una proposta legislativa per facilitare il riconoscimento reciproco della genitorialità tra gli Stati membri;

26.

invita la Commissione, a tale proposito, a tenere debitamente conto della risoluzione del Parlamento del 2 febbraio 2017 sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni, compreso l'allegato recante un regolamento sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, in modo da creare un quadro giuridico chiaro e fornire alle famiglie la certezza del diritto necessaria ai fini del riconoscimento in uno Stato membro dei provvedimenti di adozione rilasciati legalmente in un altro Stato membro;

27.

invita la Commissione e il Consiglio a informare debitamente e a includere il Parlamento in qualsiasi proposta legislativa nuova o riveduta nel settore del diritto civile e di famiglia transfrontaliero, in quanto tali norme influenzano direttamente la vita e il benessere dei cittadini dell'UE e soprattutto dei minori;

28.

ritiene che la Convenzione dell'Aia del 1980 costituisca uno strumento cruciale per salvaguardare l'interesse superiore dei minori nei casi di sottrazione internazionale di minori e reputa che l'UE dovrebbe accogliere con favore l'adesione alla convenzione da parte di nuovi paesi; incoraggia pertanto la Commissione a procedere tempestivamente alla valutazione delle domande di adesione di nuovi paesi e invita gli Stati membri ad accogliere senza esitazioni tali domande;

29.

ribadisce la sua richiesta di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, in particolare il Giappone, nell'attuazione di tutta la legislazione internazionale in materia di tutela dei minori, al fine di proteggere questi ultimi dagli effetti nocivi della sottrazione da parte di un genitore;

30.

invita la Commissione a continuare ad ampliare la ricerca e la raccolta di dati per quanto riguarda la giustizia a misura di minore e le migliori prassi nazionali in materia negli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati sulle controversie civili transfrontaliere che coinvolgono minori, come i casi relativi alla custodia, al diritto di visita e alla sottrazione di minori da parte di un genitore; invita la Commissione a includere tali dati nel quadro di valutazione UE della giustizia;

Mediazione in cause riguardanti minori

31.

invita la Commissione a presentare una nuova proposta di regolamento sulla mediazione transfrontaliera, accompagnata da una valutazione d'impatto approfondita, che dovrebbe stabilire norme comuni per la procedura transfrontaliera, norme sul riconoscimento e sull'applicazione degli accordi mediati, requisiti per l'istituzione di un certificato europeo per i mediatori al fine di garantire la qualità delle competenze nei casi transfrontalieri e norme comuni per i contratti di mediazione transfrontalieri; ritiene che tali norme comuni debbano garantire il rispetto delle norme di riservatezza di ciascuno Stato membro e fornire alle parti sufficienti informazioni giuridiche sul concetto, i limiti e le conseguenze della mediazione;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere le reti di mediatori esistenti nell'ambito delle controversie familiari transfrontaliere;

33.

invita gli Stati membri a istituire uffici di pre-mediazione al fine di fornire ai genitori e ai minori interessati tutte le informazioni di cui hanno bisogno in merito allo svolgimento della mediazione e ai suoi possibili costi e benefici, in particolare per i minori stessi e per i loro diritti e il loro benessere; sottolinea che alcuni Stati membri hanno già istituito tali uffici o intendono farlo;

34.

sottolinea che la mediazione può essere uno strumento efficace per tutelare l'interesse superiore del minore nei casi di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore; mette in evidenza, a tale riguardo, le buone prassi esistenti e il modello di mediazione in tribunale utilizzato in alcuni Stati membri per risolvere le controversie familiari transfrontaliere in maniera amichevole ed extragiudiziale;

35.

invita gli Stati membri a garantire che nel corso del processo di mediazione i minori abbiano la possibilità di parlare con una persona qualificata e indipendente in grado di fornire loro informazioni e sostegno a misura di minore;

36.

invita gli Stati membri a facilitare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione nelle controversie familiari transfrontaliere per i genitori che dispongono di risorse finanziarie limitate;

37.

sottolinea la necessità di esplorare l'uso di strumenti online, incluse le videoconferenze, nella mediazione in caso di controversie a lunga distanza o di controversie interessate da circostanze eccezionali, come la pandemia di COVID-19;

38.

invita gli Stati membri a promuovere attivamente la mediazione volontaria nelle questioni familiari che riguardano minori, anche attraverso modifiche legislative;

39.

invita gli Stati membri a prevedere norme semplici, rapide e accessibili per rendere giuridicamente vincolanti e applicabili gli accordi mediati tra genitori;

o

o o

40.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

(4)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21.

(5)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

(6)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021, V.M.A./Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», causa C-490/20, ECLI:EU:C:2021:1008.

(7)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 14.

(8)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 146.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2021)0406.

(10)  Si vedano le iniziative «Kindbehartiger» e «Youth At Risk», rispettivamente nei Paesi Bassi e nelle Fiandre.

(11)  GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/19


P9_TA(2022)0110

Misure contro l'inquinamento delle acque provocato dai nitrati, tra cui il miglioramento dei diversi sistemi di misurazione dei nitrati negli Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulle misure contro l'inquinamento delle acque provocato dai nitrati, compresi i miglioramenti nei diversi sistemi di misurazione dei nitrati negli Stati membri (2021/3003(RSP))

(2022/C 434/03)

Il Parlamento europeo,

viste le petizioni nn. 0751/16, 1025/16, 0793/17, 0819/17, 0482/20, 0490/20, 0491/20, 0499/20, 0535/20, 0095/21 e 0862/21,

visti l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 4, 191 e 192, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e gli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1) («direttiva Nitrati»),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2) («direttiva quadro sulle acque»),

vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (3) («direttiva acque di balneazione»),

vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (4) («direttiva sulle acque sotterranee»),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (5) («direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino»),

vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (6) («direttiva sull'acqua potabile»),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo " «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030: Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» (COM(2021)0699),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» (COM(2021)0400),

vista la relazione della Commissione dell'11 ottobre 2021 sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2016-2019 (COM(2021)1000),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di acque (7),

visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni che sollevano preoccupazioni in merito all'inquinamento dei corpi idrici dovuto ai nitrati e denunciano violazioni della pertinente legislazione ambientale dell'UE; che ha inoltre ricevuto petizioni sui problemi relativi ai diversi sistemi di misurazione dei nitrati negli Stati membri e sulle difficoltà registrate nel misurare correttamente i livelli di nitrati nelle acque europee e nell’avere un quadro generale della situazione nell'UE;

B.

considerando che lo stato di molti corpi idrici nell'UE è peggiorato a causa dello sfruttamento eccessivo e dell'inquinamento e/o non soddisfa ancora i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque;

C.

considerando che nell'UE esistono regioni particolarmente esposte a questo tipo di inquinamento a causa delle loro caratteristiche geografiche e dell'impatto dei cambiamenti climatici;

D.

considerando che un eccesso di nitrati è uno dei principali fattori che causano l'inquinamento nocivo delle acque nell'UE a causa dell'accumulo di azoto e fosforo provenienti da effluenti zootecnici e fertilizzanti inorganici;

E.

considerando che l'azoto è un nutriente essenziale per la crescita delle piante e delle colture; che l'elevata concentrazione di tale sostanza nell'acqua è dannosa per le persone e per la natura; che i nitrati causano l'impoverimento dell'ossigeno e l'eutrofizzazione, mettendo così a rischio la salute umana e gli ecosistemi; che hanno un impatto economico significativo sul trattamento delle acque destinate al consumo umano, sul trasporto di acqua dolce per le comunità interessate e sui settori economici che dipendono dalle acque inquinate;

F.

considerando che, tra il 2016 e il 2019, il 14,1 % delle acque sotterranee negli Stati membri superava ancora il limite di concentrazione di nitrati fissato per l'acqua potabile; che le acque dichiarate eutrofiche nell'UE comprendono l’81 % delle acque marine, il 31 % delle acque costiere, il 36 % dei fiumi e il 32 % dei laghi; che tra il 2012 e il 2015 e tra il 2016 e il 2019 la superficie totale delle zone vulnerabili ai nitrati (anche negli Stati membri che applicano un approccio esteso a tutto il territorio) è aumentata del 14,4 %; che la Commissione ha osservato che l'eutrofizzazione è un problema di cui non si tiene sufficientemente conto nella designazione delle zone contaminate da nitrati;

G.

considerando che, a 30 anni dall'adozione delle direttive sui nitrati, i dati sulla qualità delle acque mostrano che i livelli di attuazione e applicazione non sono ancora sufficienti per conseguire i suoi obiettivi e i corrispondenti obiettivi della direttiva quadro sulle acque;

H.

considerando che molti Stati membri registrano ancora una scarsa qualità dell'acqua in tutto il loro territorio e hanno problemi sistemici nella gestione delle perdite di nutrienti provenienti dall'agricoltura, mentre altri Stati membri hanno zone critiche in cui la lotta all'inquinamento è insufficiente;

I.

considerando che, nonostante le misure adottate, i progressi in tutta l'UE dal 2012 sono stati lenti; che le violazioni della direttiva sui nitrati da parte degli Stati membri sono spesso legate a carenze nella stabilità della rete di monitoraggio, nella designazione delle zone vulnerabili e nell'attuazione dei programmi d'azione;

J.

considerando che i sistemi e le norme di misurazione dei nitrati differiscono da uno Stato membro all'altro; che ciò significa che i risultati della misurazione dei nitrati non possono essere facilmente raffrontati e possono causare problemi di concorrenza nel settore agricolo dell'UE con conseguenti perturbazioni del mercato interno;

K.

considerando che il Green Deal europeo prevede una riduzione del 50 % delle perdite di nutrienti entro il 2030;

L.

considerando che, conformemente alla direttiva sui nitrati, gli Stati membri devono individuare e designare correttamente le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati al fine di garantire un'azione efficace di lotta contro l'inquinamento da nitrati nel loro territorio;

M.

considerando che l'eutrofizzazione sta causando una preoccupante perdita di biodiversità e persino, in alcuni casi, tragedie ambientali in ecosistemi di elevato valore ambientale che sono difficili da correggere;

N.

considerando che l'entità dei problemi di inquinamento idrico causati dall'uso scorretto dei nitrati nel settore agricolo e da fonti comunali come gli impianti di trattamento delle acque reflue sta minacciando la sopravvivenza di alcuni ecosistemi europei;

O.

considerando che molti impianti municipali di trattamento delle acque reflue non soddisfano i requisiti attuali;

1.

ricorda che la direttiva quadro sulle acque impone a tutte le acque superficiali europee di raggiungere un buono stato al più tardi entro il 2027; deplora che la metà dei corpi idrici dell'UE non abbia ancora un buono stato e che la contaminazione da nitrati continui a essere una delle maggiori pressioni sull'ambiente acquatico;

2.

osserva che la direttiva sui nitrati rimane uno strumento fondamentale per la protezione dei corpi idrici europei; esprime preoccupazione per l'inadeguata attuazione della direttiva sui nitrati, per la sua insufficiente applicazione e per l'ampio ricorso alle esenzioni da parte degli Stati membri; osserva, pertanto, che, dalla sua adozione nel 1991, i progressi sono stati lenti;

3.

sottolinea l'importanza di intensificare le azioni volte a contrastare l'eutrofizzazione delle acque dolci e salate causata dall'azoto e dal fosforo provenienti da tutte le fonti, in particolare dall'agricoltura e dalle fonti municipali, quali gli impianti di trattamento delle acque reflue e le acque reflue non trattate o trattate in modo inadeguato; invita la Commissione a proporre misure ambiziose a tale riguardo nel suo prossimo piano d'azione per la gestione integrata dei nutrienti, previsto per il 2022;

4.

sottolinea la necessità di una conoscenza completa della situazione in ciascuno Stato membro e a livello europeo; ritiene che l'uso di sistemi di misurazione diversi in ciascuno Stato membro possa comportare difficoltà nell'affrontare il problema dell'inquinamento delle acque da nitrati a livello europeo; invita la Commissione a garantire la comparabilità delle misurazioni dei nitrati e dei risultati della valutazione dell'eutrofizzazione in tutti gli Stati membri; è del parere che i sistemi di misurazione e di valutazione dell'eutrofizzazione dei nitrati, e in particolare l'ubicazione dei punti di misurazione, dovrebbero essere armonizzati all'interno dell'UE; incoraggia la Commissione a fornire assistenza tecnica agli Stati membri in tale processo migliorando i suoi orientamenti e svolgendo uno studio sulle modalità di attuazione dei sistemi di monitoraggio da parte degli Stati membri; sottolinea che è necessario un sistema uniforme di campionamento e analisi al fine di rendere comparabili i valori misurati;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena trasparenza e l'accesso del pubblico per quanto riguarda la modellizzazione e le scelte e ipotesi alla base della stima delle emissioni di azoto;

6.

sottolinea che le misure necessarie per garantire la protezione della qualità delle acque e contrastare l'inquinamento provocato dai nitrati devono essere concepite e adottate sulla base di dati sulla qualità delle acque e non sulla base di stime prodotte da modelli, che possono fornire solo informazioni supplementari per misure mirate;

7.

ritiene che il miglioramento tempestivo e significativo di tutte le misure pertinenti in atto per garantire una buona qualità dell'acqua sia di fondamentale importanza, in quanto, sulla base delle attuali tendenze osservabili, sono necessari cambiamenti drastici per conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque relativi al buono stato ecologico e chimico delle acque;

8.

esorta la Commissione ad affrontare adeguatamente tutti i casi di non conformità alla direttiva sui nitrati, tenendo pienamente conto del crescente corpus di prove e informazioni presentate dai cittadini, e a garantire la piena trasparenza per quanto riguarda le sue azioni generali nei confronti degli Stati membri inadempienti, al fine di difendere i diritti dei cittadini e la loro capacità di godere pienamente dei benefici della legislazione dell'UE; invita la Commissione, in tale contesto, a migliorare notevolmente l'uso dei suoi poteri di esecuzione, anche facendo un uso efficace e tempestivo delle procedure di infrazione, al fine di garantire che gli Stati membri designino correttamente le zone vulnerabili ai nitrati e istituiscano e attuino accuratamente tutte le misure pertinenti nei programmi d'azione sui nitrati;

9.

si rammarica del fatto che, nel periodo 2016-2019, dieci Stati membri siano stati oggetto di procedimenti di infrazione in corso per inosservanza della direttiva sui nitrati; invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza l'inquinamento idrico esistente e a prevenire qualsiasi rischio di ulteriore inquinamento rafforzando la designazione delle zone vulnerabili ai sensi della direttiva sui nitrati e potenziando i programmi d'azione al fine di attuare e applicare pienamente le misure adottate a norma della direttiva sui nitrati; invita inoltre gli Stati membri a garantire l'integrazione degli obiettivi in materia di acque in altri settori politici;

10.

sottolinea che i cambiamenti climatici e l'aumento delle precipitazioni possono causare inondazioni e perdite di nutrienti; si rammarica del fatto che gli attuali programmi d’azione possano non affrontare adeguatamente tali rischi; invita gli Stati membri a tenere conto di tali proiezioni e rischi in sede di revisione dei loro programmi d'azione, applicando il principio di precauzione;

11.

sottolinea l'importanza di promuovere l'adozione di innovazioni per indurre efficienza e buone pratiche in agricoltura, riconoscendo la necessità di ridurre le inefficienze che portano ad un uso eccessivo di acqua, fertilizzanti, pesticidi e antibiotici;

12.

ricorda l'importanza di procedere verso un'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale al fine di eliminare l'inquinamento da nutrienti e sostenere l'attuazione di buone pratiche ambientali, anche utilizzando correttamente tutti gli strumenti pertinenti offerti dalla politica agricola comune, dai fondi strutturali e da altri programmi dell'UE, come LIFE; sottolinea l'importanza di utilizzare pratiche innovative come il recupero dell'azoto dal letame per mitigare tale inquinamento e ridurre al minimo le perdite di nutrienti nell'ambiente; invita la Commissione a finanziare programmi di ricerca nell'ambito di Orizzonte Europa per trovare soluzioni intelligenti e innovative al problema dell'inquinamento da nutrienti nell'UE;

13.

ritiene che un regolamento sia lo strumento legislativo idoneo a garantire la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e a permettere un'applicazione uniforme degli obiettivi di qualità delle acque in tutta l'UE, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo;

14.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

(4)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(5)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(6)  GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1.

(7)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 126.


Mercoledì 6 aprile 2022

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/23


P9_TA(2022)0112

Approccio globale alla ricerca e all'innovazione: la strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione — La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia (2021/3001(RSP))

(2022/C 434/04)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2021 sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione — La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia (COM(2021)0252),

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione» (COM(2020)0628),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la risoluzione adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),

visto l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1),

vista l'interrogazione alla Commissione sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione — La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia (O-000013/2022 — B9-0011/2022),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

A.

considerando che la strategia per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia riconosce che gli attuali cambiamenti nei rapporti di forza a livello geopolitico comportano sfide per i diritti umani, i valori e la libertà accademica;

B.

considerando che la strategia mira a promuovere norme basate sul multilateralismo, sull'apertura reciproca, sulla parità di condizioni e su soluzioni verdi, digitali, in materia sanitaria e sociale e basate sull'innovazione in cooperazione con i paesi terzi, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei valori condivisi;

C.

considerando che la strategia sarà attuata attraverso iniziative ispirate all'approccio Team Europa;

D.

considerando che Orizzonte Europa rimarrà aperto al mondo e che l'Unione si adopererà per una comprensione e un'attuazione comuni di principi quali l'etica e l'integrità della ricerca, la parità di genere, la diversità e l'inclusività, i dati aperti e la scienza aperta, la libertà accademica, le norme e l'elaborazione di politiche basate su dati concreti;

E.

considerando che la strategia mira a mobilitare la scienza, la tecnologia e l'innovazione per accelerare la transizione sostenibile e inclusiva verso società ed economie basate sulla conoscenza nei paesi a basso e medio reddito;

F.

considerando che il perseguimento dell'agenda della diplomazia scientifica rafforzerebbe i partenariati dell'Unione con i paesi terzi e contribuirebbe a sostenere gli obiettivi diplomatici;

G.

considerando che la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione (R&I) è parte integrante dello Spazio europeo della ricerca;

H.

considerando che il Consiglio europeo per l'innovazione e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia svolgeranno un ruolo importante nel sostenere le start-up innovative nelle iniziative di collaborazione con i paesi terzi;

I.

considerando che la cooperazione internazionale in materia di R&I, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'accordo di Parigi e il Green Deal europeo, è indispensabile e necessaria per rafforzare la salute globale e sviluppare soluzioni innovative per le transizioni giusta, verde e digitale, garantendo nel contempo che si trovi una soluzione a lungo termine in materia;

J.

considerando che l'UE dovrebbe dare l'esempio proteggendo le proprie norme in materia di proprietà intellettuale e contrastando le ingerenze straniere;

K.

considerando che la ricerca e l'innovazione a livello internazionale potrebbero svolgere un ruolo importante nel contribuire alla strategia dell'UE per l'idrogeno;

L.

considerando che la strategia promuove la cooperazione con i paesi terzi industrializzati;

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione — La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia, la quale riconosce che la scienza e l'innovazione fanno parte dello stesso sistema e che la cooperazione globale deve tener conto di tutti gli aspetti della catena del valore della conoscenza;

2.

valuta positivamente l'obiettivo della Commissione di rendere l'approccio globale uno sforzo verso il quale Team Europa metterà in comune le sue risorse;

3.

ritiene che la cooperazione internazionale in materia di R&I sia parte integrante dello Spazio europeo della ricerca rinnovato e chiede alla Commissione di sfruttare le potenzialità delle azioni e dei programmi pertinenti dell'Unione per attrarre talenti da tutto il mondo;

4.

ricorda la necessità di investimenti continui nelle competenze e nelle carriere dei ricercatori, che dovrebbero includere il sostegno alla circolazione dei cervelli;

5.

invita la Commissione a fornire un ruolo strutturato ai portatori di interessi europei della R&I e al Parlamento europeo nel forum dello Spazio europeo della ricerca per la transizione;

6.

sottolinea la necessità che l'Unione sviluppi una cooperazione multilaterale basata su regole per affrontare le principali sfide economiche, sociali e ambientali a livello mondiale, in cui la R&I dovrebbe svolgere un ruolo centrale;

7.

ricorda che gli accordi di associazione con i paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Orizzonte Europa (2) possono essere firmati solo con i paesi terzi e i territori impegnati a favore di un'economia di mercato aperta basata su regole, compreso un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;

8.

deplora il ruolo limitato delle scienze sociali e umane nelle discipline per la cooperazione globale;

9.

sottolinea il ruolo fondamentale che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e il Consiglio europeo per l'innovazione possono svolgere nel promuovere la cooperazione internazionale e nel liberare le potenzialità delle imprese in fase di avviamento e di espansione attraverso la loro partecipazione a iniziative con paesi terzi; incoraggia le imprese comuni e altri partenariati dell'Unione in materia di R&I a rafforzare la cooperazione internazionale;

10.

sottolinea che la cooperazione globale in materia di R&I è fondamentale per la competitività dell'Europa, pur rilevando che ciò non può portare a un'apertura incondizionata da parte dell'Unione; sostiene l'approccio generale caratterizzato dal principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario»;

11.

sostiene il principio dell'accesso reciproco ai programmi di ricerca, alla scienza aperta e alla protezione della proprietà intellettuale, esigendo nel contempo che i partner rispettino e seguano le norme europee in materia di protezione della proprietà intellettuale; accoglie con favore il pacchetto di strumenti della Commissione sulla lotta alle ingerenze straniere nella R&I, pur rimanendo impegnato a mantenere un approccio collaborativo e aperto alla scienza e all'innovazione;

12.

sostiene il ricorso in casi eccezionali all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa; esorta tuttavia la Commissione a pubblicare una politica per le esclusioni giustificate e ad avviare un dibattito pubblico sul corretto utilizzo di tali possibilità;

13.

sottolinea la necessità di allineare l'approccio globale alla strategia industriale dell'Unione e al Green Deal europeo in quanto motori della prosperità e della crescita economica e sostenibile; chiede una maggiore considerazione della cooperazione industriale nell'ambito della strategia;

14.

sottolinea il ruolo cruciale dei semiconduttori nel garantire la sovranità digitale dell'Unione; accoglie con favore le iniziative della Commissione a tale riguardo e sottolinea la collaborazione in materia di ricerca con i paesi terzi associati ai programmi esistenti dell'Unione;

15.

ricorda l'importante ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) europee nella cooperazione internazionale e sottolinea che le PMI devono avere la possibilità di accedere alla consulenza in materia di investimenti e agli strumenti che contribuirebbero ad aumentare la loro capacità di innovazione, e devono essere in grado di sviluppare capacità di attrarre talenti in tutto il mondo;

16.

sottolinea che l'UE dovrebbe garantire che tutta la cooperazione internazionale in materia di R&I sia intrapresa in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'accordo di Parigi e il Green Deal europeo e contribuisca al conseguimento di tali obiettivi, assicurando in definitiva che lo sviluppo dell'innovazione e delle tecnologie siano in linea con il principio «non arrecare un danno significativo»;

17.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere e impegnarsi a favore di un maggiore trasferimento di tecnologie e soluzioni ambientali e climatiche fondamentali ai paesi in via di sviluppo;

18.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere sinergie tra il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici; ritiene che occorra sviluppare e integrare partenariati su misura con i paesi terzi in materia di R&I in una più ampia cooperazione economica e allo sviluppo, come quella nell'ambito della strategia Global Gateway;

19.

è del parere che l'approccio globale alla R&I dovrebbe porre un forte accento sulla salute, la medicina preventiva e l'assistenza sanitaria e basarsi sui principi dell'accesso aperto, della condivisione dei dati, della gestione dei diritti di proprietà intellettuale e delle «3 A» availability, accessibility e affordability (disponibilità, accessibilità e accessibilità economica); ritiene che tali principi dovrebbero applicarsi ai progetti di ricerca che sviluppano medicinali e tecnologie al servizio delle comunità locali, migliorando nel contempo l'accesso ai servizi sanitari;

20.

raccomanda di intensificare la collaborazione con tutti i paesi interessati e che condividono gli stessi principi al fine di trovare una soluzione a lungo termine alla carenza di materie prime e di aumentare le capacità globali di innovazione nella scienza dei materiali e nell'economia circolare, incoraggiando nel contempo la sostituzione, allo scopo di ridurre l'impronta ambientale durante il ciclo di vita di tali materie prime critiche;

21.

sostiene gli sforzi e le iniziative dell'Unione volti a promuovere la diplomazia scientifica, compreso lo sviluppo di un'agenda di diplomazia scientifica da parte della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna;

22.

osserva con crescente preoccupazione le crescenti pressioni e restrizioni alla libertà accademica nell'Unione e nel mondo;

23.

esprime preoccupazione per la crescente dipendenza finanziaria delle università europee da paesi terzi e per le implicazioni per la libertà accademica;

24.

invita la Commissione a elaborare una proposta per la tutela giuridica della libertà accademica nell'Unione nei trattati e a fare riferimento al rispetto di tale libertà negli accordi di associazione;

25.

invita la Commissione a riferire annualmente, nel quadro della revisione intermedia di Orizzonte Europa, sullo stato della libertà accademica in Europa e nei paesi terzi con i quali l'Unione ha un accordo di associazione o di collaborazione scientifica;

26.

sottolinea che la Commissione deve pubblicare con urgenza orientamenti pratici sulla libertà accademica per i portatori di interessi della R&I al fine di garantire la sicurezza, la protezione, il benessere e la competitività dell'Unione;

27.

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere azioni e a istituire un programma dell'UE a sostegno delle borse o dei soggiorni accademici per i ricercatori a rischio;

28.

sottolinea che l'Unione ha un ruolo fondamentale da svolgere nel promuovere la scienza aperta in tutto il mondo e la condivisione di dati, risultati e infrastrutture di ricerca a livello transfrontaliero, aderendo nel contempo al principio FAIR in materia di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità dei dati; osserva tuttavia che ciò non può portare a un'apertura incondizionata e sostiene il principio generale «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario»;

29.

ritiene che un approccio strategico alla normazione internazionale sia una componente essenziale di un approccio globale di successo alla R&I e attende con interesse una strategia europea di normazione;

30.

sottolinea che, nella sua cooperazione internazionale in materia di R&I, l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo di guida, fissare standard etici elevati e applicare un alto livello di integrità della ricerca nella produzione di scienza di livello mondiale, garantendo nel contempo che la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie siano in linea con l'articolo 19 del regolamento Orizzonte Europa e non arrechino danni all'ambiente;

31.

sottolinea la necessità di promuovere la parità di genere, con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze e del ruolo delle ricercatrici; evidenzia la necessità di integrare meglio la dimensione di genere nei contenuti della R&I, nonché la raccolta di dati e risultati disaggregati, migliorando nel contempo l'equilibrio di genere nelle équipe di R&I; chiede alla Commissione di dare seguito a tali obiettivi attraverso il dialogo e lo scambio delle migliori pratiche con i paesi terzi;

32.

invita il Consiglio e la Commissione a concludere un accordo interistituzionale con il Parlamento al fine di conferirgli un ruolo più incisivo nella gestione degli accordi di associazione firmati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Orizzonte Europa, alla luce della loro natura profondamente politica e del loro impatto di bilancio sui programmi quadro attuali e futuri;

33.

sottolinea l'importanza di ricercare sinergie e rafforzare la cooperazione attraverso i programmi di azione esterna dell'Unione, quali lo strumento di vicinato, la cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, gli investimenti nello sviluppo di infrastrutture globali nell'ambito del Global Gateway e lo strumento di assistenza preadesione, al fine di sviluppare capacità nei paesi partner nel campo della R&I e dell'istruzione superiore, rafforzando nel contempo i partenariati esistenti, in particolare con i partner africani; reputa altrettanto importante rafforzare le capacità di R&I nelle delegazioni dell'UE in tutto il mondo per garantire un approccio realmente globale alla ricerca e all'innovazione dell'UE;

34.

pone in rilievo la necessità di rafforzare la R&I nell'ambito della cooperazione dell'UE con i paesi a basso e medio reddito in settori chiave quali i cambiamenti climatici, la salute, la preparazione alle epidemie, la digitalizzazione, la sicurezza alimentare e la nutrizione;

35.

osserva che la strategia dell'UE per l'idrogeno richiederà importazioni di idrogeno pulito; sottolinea che i paesi meridionali del Mediterraneo hanno enormi potenzialità per l'utilizzo e l'esportazione di idrogeno pulito in Europa; riconosce inoltre che questa futura relazione commerciale risulterebbe agevolata al meglio se tutti i partner venissero inclusi negli sforzi di R&I intesi a sostenere la strategia per l'idrogeno; invita la Commissione a valutare la possibilità di ampliare il finanziamento dei partenariati R&I dell'Unione, come il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), senza discostarsi dai loro obiettivi principali, in particolare sviluppando soluzioni innovative comuni di cui il Mediterraneo ha urgente bisogno;

36.

accoglie con favore il rinnovato sostegno politico all'approfondimento della cooperazione transatlantica attraverso diversi consessi commerciali e tecnologici e sostiene l'ulteriore intensificazione della collaborazione scientifica UE-USA;

37.

sottolinea l'importanza di promuovere gli sforzi di R&I e di rafforzare la cooperazione con i paesi del vicinato meridionale e orientale al fine di promuovere lo sviluppo, la pace e la stabilità geopolitica;

38.

condanna fermamente la violenta invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa; chiede alla Commissione di sviluppare, in cooperazione con il governo ucraino, inviti a presentare progetti nell'ambito di Orizzonte Europa dedicati al rafforzamento del settore scientifico ucraino nonché alla cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina; invita l'Unione a porre fine a tutta la cooperazione scientifica e di ricerca con la Federazione russa, le entità russe e le entità europee controllate da entità russe, nonché ad applicare lo stesso approccio a qualsiasi paese che sostenga gli sforzi bellici russi;

39.

incoraggia lo sviluppo di una politica dell'innovazione con la Georgia e la regione del Caucaso meridionale, come stabilito nell'accordo di associazione UE-Georgia;

40.

invita i governi della Svizzera e del Regno Unito e la Commissione a ristabilire relazioni costruttive quale base per una più stretta cooperazione e una potenziale associazione a Orizzonte Europa;

41.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).


15.11.2022   

IT

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C 434/28


P9_TA(2022)0113

Attuazione della politica di coesione 2021-2027

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sull'avvio dell'attuazione della politica di coesione 2021-2027 (2022/2527(RSP))

(2022/C 434/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 162, 174-178 e 349,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (regolamento recante disposizioni comuni) (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3),

visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (4),

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (5),

vista la comunicazione della Commissione del 4 febbraio 2022 dal titolo «Ottava relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050» (COM(2022)0034),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (COM(2022)0109),

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sull'attuazione della politica di coesione 2021-2027 (O-000002/2022 — B9-0006/2022),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la politica di coesione rappresenta costantemente la principale politica di investimento e solidarietà a livello dell'UE a favore dell'uguaglianza sociale e della transizione giusta e che essa è un collaudato catalizzatore per la crescita e l'occupazione sostenibili, la coesione economica, sociale e territoriale nell'UE e il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE, del Green Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, con un bilancio di 392 miliardi di EUR fino al 2027;

B.

considerando che la pandemia è stata la principale causa dei ritardi nei negoziati sulla politica di coesione, il che ha comportato un ulteriore ritardo nell'adozione del quadro legislativo per il periodo di finanziamento 2021-2027; che la maggior parte degli Stati membri non è sembrata in grado di accelerare la preparazione del processo di programmazione;

C.

considerando che la priorità accordata alla preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza nonché alla spesa a titolo di REACT-EU, sebbene necessaria nel contesto della pandemia di COVID-19, ha involontariamente contribuito al summenzionato ritardo;

D.

considerando che il finanziamento della politica di coesione dovrebbe essere conforme alla Carta dei diritti fondamentali, allo Stato di diritto e al codice europeo di condotta sul partenariato;

E.

considerando che, secondo le ultime informazioni disponibili, gli accordi di partenariato e i programmi sono strumenti strategici che permettono di orientare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni, ma che finora solo alcuni di essi sono stati presentati e solo uno (in Grecia) è stato adottato;

F.

considerando che quanto precede ha comportato l'impegno solamente dello 0,2 % degli stanziamenti di impegno previsti per il 2021 nell'ambito della rubrica 2.1: «Coesione economica, sociale e territoriale», percentuale che è nettamente inferiore rispetto al 2014 (4,22 %), anche a causa della priorità accordata ai nuovi fondi e iniziative, quali il dispositivo per la ripresa e la resilienza, REACT-EU e il Fondo per una transizione giusta;

G.

considerando che il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione ha dichiarato di attendersi che la quasi totalità della dotazione di bilancio per il 2021 dovrà essere riprogrammata per gli anni successivi, sulla base del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (6);

1.

esprime profonda preoccupazione per i notevoli ritardi nell'attuazione della politica di coesione per il periodo 2021-2027, pur riconoscendo l'importanza di adottare programmi di alta qualità all'inizio del periodo di programmazione in modo da evitare una successiva riprogrammazione;

2.

sottolinea che gli attuali ritardi stanno mettendo a dura prova la capacità delle autorità nazionali, regionali e locali di pianificare efficacemente e di attuare in modo efficace i fondi della politica di coesione dell'UE per il periodo 2021-2027 e di garantire la ripresa economica e la resilienza delle regioni europee;

3.

ricorda che la politica di coesione, associata al cofinanziamento assicurato dagli Stati membri, continua a fornire una quota rilevante della spesa pubblica connessa alla crescita nell'UE ed è uno strumento importante per contrastare il cambiamento climatico e sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo di Parigi; sottolinea che pertanto è indispensabile avviare l'attuazione dei nuovi programmi non appena vengono adottati, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'UE, correggere gli squilibri tra i paesi e le regioni e al loro interno, realizzare le priorità politiche dell'Unione, in particolare una transizione verde e digitale equa e inclusiva, massimizzare i risultati degli investimenti nella crescita sostenibile, aumentare la produttività, stimolare la creazione di posti di lavoro, contrastare la perdita di biodiversità e rispettare il principio «non arrecare un danno significativo»;

4.

esorta la Commissione e gli Stati membri a fare tutto il possibile per accelerare l'adozione di accordi di partenariato e programmi nel più breve tempo possibile, senza compromettere gli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima, il principio di partenariato e il processo di consultazione degli enti locali e regionali e delle organizzazioni della società civile, incoraggiando al contempo lo sviluppo locale di tipo partecipativo e altri approcci dal basso verso l'alto; chiede in particolare che la Commissione, pur continuando ad accordare grande priorità alla qualità, ai principi orizzontali e alla necessità di proseguire la lotta contro la frode, analizzi tutti i modi possibili per razionalizzare le sue procedure interne a sostegno di tale processo;

5.

invita gli Stati membri a considerare la politica di coesione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza come un insieme finanziario e operativo, anziché dare priorità all'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza rispetto alla programmazione e all'attuazione dei programmi di coesione; ritiene che sia fondamentale stabilire una complementarità all'interno dei programmi di coesione e tra di essi e il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed evitare sovrapposizioni nella loro attuazione; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino il principio di addizionalità delle risorse per quanto riguarda i programmi di coesione;

6.

invita la Commissione, a tale riguardo, a sfruttare appieno le possibilità offerte dall'attuale regolamento recante disposizioni comuni per accelerare l'approvazione degli accordi di partenariato e dei programmi, pur rispettando il codice di condotta sul partenariato;

7.

chiede alla Commissione, in considerazione di quanto precede, di cooperare con gli Stati membri e di presentare al Parlamento le misure che intende adottare per facilitare l'attuazione dei programmi, unitamente al calendario previsto;

8.

esprime preoccupazione per il fatto che qualsiasi sottoesecuzione percepita possa portare a richieste di ridurre il bilancio della politica di coesione nel prossimo periodo di programmazione; invita pertanto la Commissione a presentare un piano di emergenza per attenuare il rischio di sottoesecuzione e di disimpegni a causa dell'avvio tardivo dei programmi attraverso una proposta legislativa in sede di revisione intermedia e, se necessario, mediante una corrispondente revisione del quadro finanziario pluriennale;

9.

sottolinea che gli attuali ritardi nell'attuazione dei programmi della politica di coesione 2021-2027 ostacolano la capacità degli Stati membri di reagire, nel contesto dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non solo alla crisi dell'energia e dell'approvvigionamento, ma anche alla crisi dei rifugiati a medio e lungo termine; accoglie con favore la flessibilità temporanea e le misure supplementari offerte dalla proposta CARE e dall'ultima proposta della Commissione sull'aumento dei prefinanziamenti, che contribuiranno ad aumentare la capacità degli Stati membri di reagire a questa crisi umanitaria; richiama l'attenzione sul fatto che CARE non avrebbe un impatto negativo sul bilancio e non inciderebbe sui programmi, i progetti e gli investimenti in corso; sottolinea tuttavia che CARE e il proposto utilizzo dei finanziamenti di REACT-EU potrebbero non essere sufficienti nel contesto dell'attuale crisi dei rifugiati; incoraggia la Commissione a verificare se sarebbe possibile utilizzare per CARE II i fondi del 2022, nel quadro dell'attuale periodo di finanziamento, che potrebbero essere disimpegnati a causa dei ritardi nella programmazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza ai rifugiati;

10.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

(1)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(4)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

(5)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/31


P9_TA(2022)0114

Attuazione di misure di educazione civica

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sull'attuazione di misure di educazione civica (2021/2008(INI))

(2022/C 434/06)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 9 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 4 (istruzione di qualità) e la tappa 4.7,

vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2020, dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2020, dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

vista la sua relazione del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale (2),

visto il quadro di riferimento delle competenze per una cultura democratica del Consiglio d'Europa,

viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione della consapevolezza democratica e dell'impegno democratico tra i giovani in Europa (3),

vista la Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani,

vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato e firmato dal Consiglio dell'UE, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea il 17 novembre 2017,

vista la comunicazione della Commissione, del 14 novembre 2017, dal titolo «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura — Il contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg che si svolgerà il 17 novembre 2017» (COM(2017)0673),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 giugno 2016, dal titolo «Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento» (COM(2016)0379),

vista la comunicazione della Commissione, del 1o luglio 2020, dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, dal titolo «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» (COM(2020)0624),

visto il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), in particolare il suo obiettivo di promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva,

vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020)0625),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (4),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (5),

vista la risoluzione del Consiglio, del 19 febbraio 2021, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (6),

viste le conclusioni del Consiglio, del 17 maggio 2021 e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul rafforzamento della governance multilivello nel promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali (7),

vista la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione (dichiarazione di Parigi del 2015), firmata il 17 marzo 2015 a Parigi, Francia,

vista la relazione a cura del 1o panel europeo di cittadini della Conferenza sul futuro dell'Europa dal titolo «Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale»,

vista la relazione dell'Evento europeo per i giovani 2021 dal titolo «Relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa»,

vista la relazione Eurydice della Commissione, del 7 novembre 2017, relativa all'educazione alla cittadinanza nelle scuole europee,

vista la risoluzione dell'Unione dei federalisti europei (UEF) su un approccio sistematico all'educazione alla cittadinanza europea, adottata il 4 luglio 2021 in occasione del XXVII Congresso europeo UEF di Valencia,

visto il documento informativo stilato dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo sullo Spazio europeo dell'istruzione nel maggio 2021 e il quadro strategico 2030 per l'istruzione e la formazione,

vista la relazione Eurydice della Commissione, del 19 ottobre 2020, dal titolo «Equity in school education in Europe: structures, policies and student performance» (L'equità nell'istruzione scolastica in Europa: strutture, politiche e risultati degli studenti),

vista la relazione della Commissione del 15 dicembre 2021 dal titolo «Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'Unione — Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti» (COM(2020)0730),

visto il piano d'azione della Commissione per la democrazia europea del 3 dicembre 2020,

vista la sintesi delle conclusioni e delle discussioni del Forum 2019 sul futuro dell'apprendimento, pubblicata il 7 dicembre 2019 dal gruppo di esperti della Commissione in materia di istruzione e formazione,

vista la relazione della Commissione del giugno 2020 dal titolo «Cittadinanza dell'UE e democrazia»,

visti gli orientamenti 2017 della rete Jean Monnet per i formatori di insegnanti sull'identità e la cittadinanza dei bambini in Europa,

vista la relazione della Commissione del 18 marzo 2015 dal titolo «Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education — Overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015» (Promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione — Panoramica degli sviluppi della politica dell'istruzione in Europa a seguito della dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015),

vista la relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione del 2018 e 2020,

vista la relazione su «Inclusione e cittadinanza» pubblicata dal gruppo di esperti europei in materia di istruzione e formazione,

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo «Apprendere l'UE a scuola» (8),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE (9),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sullo Spazio europeo di ricerca: un approccio olistico condiviso (10),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione 2017 sulla cittadinanza dell'Unione: rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (11),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea (12),

visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0060/2022),

A.

considerando che l'istruzione è un diritto fondamentale e un bene pubblico che dovrebbe essere accessibile a tutti, gratuitamente, in egual misura; che il pilastro europeo dei diritti sociali afferma che ogni persona ha diritto a un'istruzione e una formazione di qualità e inclusive lungo tutto l'arco della vita per partecipare pienamente e in maniera costruttiva alla società; che l'istruzione e l'apprendimento non dovrebbero essere considerati soltanto uno strumento al servizio del mercato del lavoro;

B.

considerando che le nuove sfide sistemiche con ripercussioni su scala locale, regionale e globale, quali i cambiamenti climatici, la transizione digitale, i divari sociali e territoriali e la stessa integrazione politica sovranazionale, richiedono un opportuno adeguamento dei sistemi di istruzione, compresa l'educazione civica; che la transizione verde e il Green Deal europeo impongono un ampliamento dell'educazione civica, così da includervi la necessità di agire in modo responsabile, non soltanto all'interno di una data comunità o società bensì nei confronti del pianeta nel suo insieme; che la transizione digitale e l'agenda digitale non solo aprono nuove opportunità per la cittadinanza attiva e la partecipazione democratica online, bensì presentano anche i rischi e le minacce che scaturiscono dalla cattiva informazione e dalla disinformazione; che la cittadinanza digitale attiva dovrebbe tenere in considerazione e affrontare il divario digitale tra le generazioni; che il coinvolgimento dei media locali, nazionali ed europei nella divulgazione della cultura e della storia europee è una parte importante del dibattito pubblico e dell'impegno dei cittadini;

C.

considerando che l'educazione civica deve essere intesa come un'educazione a più livelli, che contempli la dimensione locale, regionale, nazionale, europea e globale della cittadinanza; che il processo di globalizzazione e di integrazione europea in atto richiederà alla nuova generazione di europei un maggiore impegno politico a più livelli, nonché la capacità di vivere e lavorare in tutto il mondo e di gestire la differenza nella vita quotidiana; che il pensiero critico, le capacità interpersonali e le competenze civiche sono sempre più importanti nel mercato del lavoro e nella vita sociale; che le società stanno diventando più eterogenee, il che rende ancora più importante il rispetto della diversità di culture e origini e il rifiuto di qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di donne, persone LGBTIQ e minoranze in Europa;

D.

considerando che l'educazione civica trae beneficio da un approccio intersettoriale e dalla cooperazione reciproca tra l'istruzione formale, non formale e informale; che l'educazione civica consente a educatori e discenti di scoprire valori, atteggiamenti, abilità e conoscenze e di comprendere il mondo insieme, anche attraverso la pedagogia partecipativa;

E.

considerando che i cambiamenti sociopolitici osservati negli Stati membri, che spaziano dalla polarizzazione sociale e dalla scarsa fiducia nelle istituzioni al regresso democratico, all'erosione dello Stato di diritto, al nazionalismo emarginante e alla strumentalizzazione dell'euroscetticismo a fini politici, unitamente all'ascesa dei movimenti estremisti, alla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in tutte le loro forme, all'autoritarismo, alla cattiva informazione e alla disinformazione, potrebbero rappresentare una grave minaccia per le democrazie europee e destabilizzare l'UE nel suo complesso; che il rafforzamento dell'educazione civica in contesti formali, non formali e informali, attraverso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, potrebbe svolgere un ruolo importante nel contrastare tale tendenza, nel favorire un discorso politico più aperto e nell'incoraggiare una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi politici e legislativi a livello nazionale e unionale;

F.

considerando che il sostegno politico all'Unione tende a essere espresso in termini di sentimenti, atteggiamenti e valori piuttosto che di impatto concreto sulla vita quotidiana dei cittadini; che tra i cittadini, in particolare tra i giovani, vi è un'assenza di vicinanza ai processi e ai meccanismi democratici dell'Unione nonché di comprensione degli stessi; che un rinnovato slancio europeo a favore dell'educazione civica può incoraggiare i giovani a partecipare alle elezioni, limitando il richiamo delle narrazioni estremiste e populiste e rafforzando in tal modo anche la coesione sociale;

G.

considerando che lo sviluppo di una cittadinanza europea dinamica è stato ostacolato da un divario di conoscenze e di legame emotivo e dall'assenza di meccanismi per la partecipazione e il dialogo dei cittadini; che l'identità europea integra le molteplici possibili identità locali, nazionali, geografiche, culturali o di altro tipo di una persona; che conoscenze insufficienti o nulle in merito all'UE e una scarsa comprensione del suo funzionamento e del suo valore aggiunto possono contribuire alla percezione di un deficit democratico e generare sfiducia, disimpegno civico ed euroscetticismo negli Stati membri;

H.

considerando che, nella sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo «Apprendere l'UE a scuola», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a predisporre un quadro comune e a mettere a punto orientamenti con esempi concreti per l'apprendimento dell'UE, al fine di promuovere una riflessione obiettiva e critica sui vantaggi dell'Unione europea per i suoi cittadini;

I.

considerando che, nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sullo spazio europeo dell'istruzione, il Parlamento europeo ha chiesto che lo spazio europeo dell'istruzione consenta una maggiore circolazione di discenti, insegnanti e conoscenze, promuovendo un senso di appartenenza all'Europa e di consapevolezza civica, garantendo i diritti e i valori, offrendo opportunità eque e paritarie e migliorando la coesione sociale;

J.

considerando che la Commissione non ha intrapreso alcuna iniziativa significativa di natura sistemica in questo settore strategico; che gli attuali programmi dell'UE, ad esempio il programma Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà, presentano ancora un grande potenziale inesplorato che consentirebbe di migliorare l'attuazione dell'educazione civica mediante un approccio più strategico alle componenti di apprendimento formale, non formale e informale dei programmi, nonché mediante un migliore coordinamento delle risorse; che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per migliorare e intensificare il flusso di informazioni sull'Unione europea e sui diritti e doveri specifici;

K.

considerando che diversi Stati membri hanno messo a punto programmi nazionali di volontariato; che la creazione e lo sviluppo di tali programmi sono importanti per promuovere un'educazione civica pratica, rafforzare la coesione sociale, favorire la mobilitazione per cause di interesse generale, in particolare per le persone con minori opportunità, nonché per contribuire allo sviluppo personale e professionale dei partecipanti; che una maggiore mobilità civica europea può contribuire ad accrescere il senso di appartenenza dei giovani a una comunità europea, consolidando lo sviluppo di un'Europa dei cittadini; che i programmi nazionali di volontariato possono fungere da via d'accesso naturale verso la mobilità europea per i giovani, specialmente per quelli con minori opportunità;

L.

considerando che il corpo europeo di solidarietà, avviato nel 2018 come successore del servizio volontario europeo istituito nel 1996, è il programma generale di mobilità europea per il volontariato, ma dispone di un bilancio limitato per il periodo 2021-2027; che occorre sviluppare maggiori sinergie e cooperazione tra il corpo europeo di solidarietà e i sistemi nazionali di volontariato nonché tra i sistemi nazionali di volontariato esistenti attraverso il corpo europeo di solidarietà;

Lo stato dell'educazione civica nell'UE

1.

deplora l'assenza di una definizione comune di educazione civica; ritiene che l'insegnamento dell'educazione civica richieda una combinazione di conoscenze, capacità, metodi, strumenti, contenuti, competenze, atteggiamenti, valori e attenzioni e sia essenziale per generare uno spirito di solidarietà e un senso di appartenenza;

2.

ritiene che una comprensione minima dell'educazione civica dovrebbe offrire una comprensione teorica dei concetti politici, giuridici, sociali, ambientali ed economici e delle relative strutture, anche a livello dell'Unione europea, nonché degli sviluppi globali, in funzione del grado di istruzione e formazione e in combinazione con esperienze pratiche; sottolinea l'importanza del pensiero critico e dell'alfabetizzazione mediatica quali parti integranti dell'educazione civica; insiste sulla necessità di promuovere un rinnovamento pedagogico e di adottare un approccio teorico e pratico all'educazione civica nell'Unione; suggerisce di utilizzare le definizioni di educazione civica contenute nella Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani e nel quadro di riferimento delle competenze per una cultura democratica del Consiglio d'Europa;

3.

è preoccupato per la scarsa attenzione dedicata agli aspetti europei e globali della cittadinanza nei programmi di studio nazionali; constata con preoccupazione che solo la metà degli studenti dell'Unione riferisce di avere l'opportunità di acquisire conoscenze sull'Europa a scuola; sottolinea che maggiore è il livello di conoscenza degli studenti nel campo dell'educazione civica, più questi sostengono la cooperazione tra i paesi europei; deplora la crescente tensione tra il livello nazionale e quello europeo nei programmi di studio di alcuni Stati membri; esprime preoccupazione per l'eccessiva politicizzazione dell'educazione civica e le relative conseguenze, quali i cambiamenti ripetuti e drastici dei programmi di studio, e ribadisce la necessità di garantire stabilità e coerenza a lungo termine nell'insegnamento dell'educazione civica;

4.

sottolinea che i cambiamenti sociopolitici e globali richiederanno un aumento significativo dell'attuale livello di qualità e degli approcci all'educazione civica; è preoccupato per i risultati scolastici conseguiti dagli studenti di sesso maschile, di gran lunga inferiori a quelli delle controparti femminili (13); esprime preoccupazione per gli squilibri in termini di conoscenze civiche medie tra gli Stati membri e all'interno degli stessi; osserva che gli studenti che vivono nelle regioni rurali, remote e socialmente svantaggiate e nelle zone ultraperiferiche affrontano ostacoli aggiuntivi nella partecipazione ai programmi di educazione civica; afferma che ogni singolo discente deve avere accesso a un'educazione civica di qualità elevata, incentrata sulle sue esigenze specifiche in termini di finanziamenti e infrastrutture, tra le altre risorse, il che è fondamentale per il successo della creazione di uno spazio europeo dell'istruzione;

5.

sottolinea che, sebbene alcuni aspetti dell'educazione civica siano presenti nella maggior parte dei programmi di studio nazionali, vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi per quanto concerne i livelli di istruzione ai quali viene insegnata, le ore totali dedicate alla materia, i contenuti e le metodologie; osserva che solo alcuni Stati membri dispongono di valutazioni strutturate, obiettivi, orientamenti pedagogici o attività di formazione specifiche per gli insegnanti; constata che, anche in presenza tali elementi, vi è un divario tra i programmi nazionali e la loro effettiva attuazione nelle scuole;

6.

ricorda che la qualità dell'insegnamento è l'elemento che più di tutti favorisce un apprendimento efficace e che, pertanto, la formazione iniziale e continua di tutti gli insegnanti e gli educatori, a prescindere dalla specializzazione per materia, dovrebbe costituire una priorità nell'ambito dell'educazione civica e, in particolare, per quanto riguarda la dimensione europea e globale dell'educazione civica;

7.

sottolinea che la mancanza di studi approfonditi su modalità efficaci di insegnamento e valutazione dell'educazione civica come pure l'assenza di strumenti pedagogici adeguati a tal fine ostacolano l'efficace insegnamento dell'educazione civica; osserva che da alcune evidenze empiriche si evince che gli approcci basati sulla scuola o la comunità in senso olistico incidono positivamente sulle competenze civiche e il senso civico; ritiene che un valido approccio all'educazione civica dovrebbe tenere conto delle pedagogie partecipative per consentire ai discenti di fare esperienza della cittadinanza in tutte le sue dimensioni e del suo ruolo per l'Unione europea, gli Stati membri, gli individui e la società nel suo complesso;

8.

deplora la carente attenzione riservata all'educazione civica nell'istruzione e formazione professionali iniziali nonché nell'istruzione degli adulti; chiede che l'educazione civica sia inclusa a tutti i livelli di istruzione e sia adeguata alle caratteristiche e alle esigenze specifiche dei discenti; deplora la scarsa importanza attribuita al valore dei contesti di apprendimento intergenerazionali che facilitano il dialogo intergenerazionale;

9.

ritiene che non sia mai troppo presto per acquisire conoscenze sulla cittadinanza, a livello regionale, nazionale, europeo e globale; osserva che l'educazione della prima infanzia svolge un ruolo importante nello sviluppo di abilità socio-emotive fondamentali e pone le basi per il benessere, il dialogo, il rispetto reciproco, la comprensione e i valori comuni;

10.

rammenta il ruolo pedagogico fondamentale svolto dall'apprendimento non formale e informale, compresi il volontariato, il tutoraggio, il dibattito e lo sport, nello sviluppo di capacità, competenze e comportamenti sociali e civici e nella formazione di cittadini responsabili e attivi;

Politiche dell'UE a favore dell'educazione civica

11.

si rammarica che il consenso politico a livello europeo in merito alla necessità di promuovere l'educazione civica e l'insegnamento dei valori comuni europei non si sia tradotto in obiettivi, traguardi, parametri di riferimento e misure concreti, e conclude che le politiche di educazione civica presentano carenze in termini di attuazione;

12.

ritiene che i programmi dell'UE contribuiscano in misura limitata a promuovere alcune dimensioni dell'educazione civica, principalmente a causa della mancanza di un sostegno diretto esplicito, di risorse limitate e di una copertura geografica disomogenea; deplora che, finora, i progetti finanziati dall'UE in questo settore non abbiano avuto un impatto diffuso a lungo termine;

13.

ritiene che vi sia una mancanza di coerenza delle politiche nel settore dell'educazione civica a livello dell'UE e che attualmente non esista uno strumento politico che riunisca in modo strutturato tutti gli organismi e le autorità competenti;

14.

conclude che i programmi dell'UE, quali Erasmus+, Orizzonte Europa, il corpo europeo di solidarietà, il programma Diritti e valori e il programma Europa creativa, tra gli altri, abbiano contribuito, per lo più indirettamente, all'insegnamento attivo dell'educazione civica; osserva tuttavia che tali programmi non hanno prodotto alcun impatto sistematico e duraturo;

15.

afferma che, sulla base degli articoli 9, 10, 165 e 166 TUE e della Carta, l'UE ha la responsabilità primaria di promuovere l'educazione alla cittadinanza europea quale strumento per garantire una conoscenza più approfondita, da parte dei suoi cittadini, del progetto europeo in quanto unione di Stati democratici, assicurando così ai suoi cittadini il diritto di partecipare pienamente alla vita politica e al processo decisionale a livello dell'UE;

16.

pone l'accento sulla volontà di promuovere un'identità comune europea attraverso un programma accademico comune e di integrare fermamente una dimensione europea nell'istruzione, come sollecitato dai cittadini nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Europa, nonché sulla richiesta dei giovani europei di includere nei programmi scolastici le conoscenze circa le opportunità e i vantaggi dell'Europa;

17.

osserva che alcuni Stati membri riconoscono l'influenza positiva degli sviluppi politici dell'UE in termini di promozione del rinnovamento dell'istruzione nel campo dell'educazione civica;

18.

è preoccupato per la mancanza di un'azione efficace da parte della Commissione volta a promuovere la «competenza in materia di cittadinanza» del quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 2018, mentre altre competenze di base sono rispecchiate nei parametri di riferimento dell'ET 2020 o sono sostenute da quadri di competenze specifici volti a facilitare l'insegnamento e l'adozione a livello nazionale;

19.

richiama l'attenzione sul conferimento del Premio del cittadino europeo 2021 a iniziative concernenti il dibattito studentesco; è del parere che, in un clima di crescente polarizzazione, il dibattito democratico sia più importante che mai; ritiene che la promozione delle capacità e delle competenze richieste nel dibattito sia parte integrante dell'educazione civica;

20.

osserva l'importanza dell'educazione civica nell'ottica della sensibilizzazione verso la transizione climatica e del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030; sottolinea il legame tra l'educazione civica e l'educazione alla sostenibilità, nonché l'importanza di coordinare gli sforzi attualmente profusi per integrare entrambi i settori nelle politiche, nei programmi di studio, negli approcci pedagogici e nelle metodologie nell'ambito dell'apprendimento e l'istruzione formali, non formali e informali;

Raccomandazioni per una rinnovata educazione alla cittadinanza europea

21.

incoraggia gli Stati membri a sostenere, rivedere e aggiornare i loro sistemi di istruzione e tutte le forme di contenuti dei programmi attinenti all'UE a tutti i livelli di insegnamento e apprendimento, compresa l'istruzione e la formazione professionale, al fine di rafforzare la dimensione dell'UE, incoraggiando vivamente le regioni e gli enti locali a fare altrettanto, in particolare laddove abbiano competenze dirette nei sistemi d'istruzione;

22.

sottolinea a tale proposito l'importanza di tenere conto della diversità linguistica nell'educazione alla cittadinanza europea, tenendo in debita considerazione le lingue minoritarie e regionali, così come le lingue in pericolo;

23.

ribadisce il suo invito agli Stati membri e al mondo dell'istruzione a coinvolgere tutti i cittadini, in particolare quelli provenienti da un contesto migratorio, i migranti, i rifugiati e le comunità religiose in processi bidirezionali, rispettosi e emancipativi di costruzione della cittadinanza, assicurando la loro partecipazione attiva alla vita civica e culturale; ritiene che la promozione di una migliore comprensione, da parte dei cittadini, delle cause storiche e personali alla base dei viaggi dei migranti, ivi compresi il colonialismo e i contesti culturali condivisi, costituisca una componente importante della cittadinanza globale;

24.

chiede agli Stati membri di rafforzare e ampliare le opportunità di sviluppo iniziale, continuo, professionale e permanente per insegnanti, educatori e famiglie e il mondo dell'istruzione in generale, e di fornire loro un sostegno e risorse adeguati per l'insegnamento dell'educazione civica, sviluppate in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti a livello UE e nazionale;

25.

esorta la Commissione, a tale proposito, a elaborare un quadro comune di competenze in materia di educazione civica, destinato a insegnanti e studenti, per la competenza chiave «cittadinanza», che includa le competenze multilingue e interculturali degli educatori e che tenga conto delle dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e globale, analogamente al quadro europeo delle competenze digitali, al quadro europeo delle competenze imprenditoriali, al quadro europeo per la competenza chiave personale, sociale e la capacità di imparare a imparare e al quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità di recente istituzione, favorendo le interconnessioni tra tutti i quadri;

26.

sottolinea la necessità di promuovere e incoraggiare le opportunità di mobilità, l'apprendimento tra pari e gli scambi di migliori prassi tra i membri del personale docente; ritiene che le componenti di mobilità ibride e flessibili del programma Erasmus+ 2021-2027 servano ad accrescere la mobilità per gli insegnanti di oggi e di domani; incoraggia la Commissione a promuovere la mobilità a breve termine degli insegnanti e a istituire partenariati per la mobilità a lungo termine, avvalendosi degli strumenti digitali senza però sostituire la mobilità fisica e gli scambi interpersonali;

27.

invita gli Stati membri e la Commissione a incoraggiare e facilitare, durante l'orario di lavoro, una formazione di alta qualità sulle materie inerenti all'Unione europea per gli insegnanti, il resto del personale docente, i giovani leader e i formatori, ivi compresi i moduli all'estero, che consentono di completare parte della loro formazione in un altro Stato membro, nonché assicurando il riconoscimento delle loro competenze di insegnamento sulle materie che riguardano l'UE;

28.

invita a creare e promuovere un marchio di qualità di «euro-insegnante»; ribadisce il suo invito a promuovere e sviluppare un'«Accademia degli insegnanti Erasmus+» per favorire una dimensione europea dell'istruzione; chiede alla Commissione di pubblicare un invito a presentare proposte a un'Accademia degli insegnanti Erasmus+ dedicata all'educazione civica per gli insegnanti, i formatori e i discenti del settore formale e non formale, ivi compreso il settore dell'istruzione e formazione professionale;

29.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le sinergie al fine di aumentare l'impatto sistemico dell'educazione civica e a collaborare allo sviluppo di un modulo di formazione iniziale degli insegnanti per familiarizzare gli insegnanti con i sistemi di istruzione europei, le migliori prassi pedagogiche, le piattaforme di scambio dell'UE, gli strumenti e i partenariati che rispecchiano i valori europei e favoriscono la nascita di una cultura dell'educazione alla cittadinanza europea pur riconoscendo le diversità in Europa; sottolinea la necessità di includere questo tipo di moduli formativi nei programmi delle accademie degli insegnanti;

30.

chiede il riconoscimento e la convalida delle competenze dei cittadini acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, ivi compresi il lavoro giovanile e le attività di volontariato, nonché il rafforzamento dei legami tra apprendimento formale, non formale e informale nel settore dell'educazione civica;

31.

ritiene che, nel quadro di cooperazione post-ET 2020, occorra concentrare l'attenzione sullo sviluppo di programmi di studio e valutazioni nazionali di educazione civica che integrino tutti gli aspetti rilevanti di quest'area tematica, in linea con il quadro di riferimento delle competenze per una cultura democratica del Consiglio d'Europa e il quadro di riferimento europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare per quanto riguarda le competenze sociali e civiche, tenendo conto altresì dell'istruzione informale e non formale e delle relative attività di coordinamento e facilitazione;

32.

chiede l'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro sull'educazione civica incaricato di dare seguito alle attività del gruppo di lavoro ET 2020 dedicato alla promozione dei valori comuni e dell'istruzione inclusiva, istituito dopo la dichiarazione di Parigi del 2015;

33.

chiede lo sviluppo di obiettivi e parametri di riferimento tangibili e misurabili in materia di educazione alla cittadinanza, compresa l'educazione alla cittadinanza europea, nel quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030); sottolinea che tali obiettivi si dovrebbero tradurre in traguardi per il 2025, con obiettivi specifici per i discenti svantaggiati, e dovrebbero essere inclusi in uno specifico piano d'azione per l'educazione alla cittadinanza europea, nell'ottica di una prospettiva di apprendimento permanente, a partire dalla prima infanzia;

34.

sottolinea la necessità di un approccio più strutturato per identificare e diffondere i risultati dei progetti di educazione civica dei programmi dell'UE, in particolare Erasmus+, Orizzonte Europa, Europa per i cittadini, Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, Europa creativa nonché il Corpo europeo di solidarietà e i suoi successori, al fine di moltiplicare i risultati nell'Unione, coinvolgendo il Parlamento europeo nel processo; reputa necessario, a tal fine, istituire un meccanismo di revisione e analisi permanente, a livello dell'UE, per identificare le buone prassi che possono essere divulgate ed estese su larga scala per favorire cambiamenti strategici sistemici e durevoli;

35.

sottolinea la necessità di portare avanti con decisione la ricerca sui modi migliori per insegnare e valutare l'educazione civica e, in particolare, l'educazione della prima infanzia, nonché il ruolo delle opportunità di apprendimento formale, non formale e informale, e il monitoraggio della sua attuazione sulla base di dati comparativi sufficienti e aggiornati provenienti da tutti gli Stati membri; insiste sull'importanza delle azioni chiave 2 e 3, delle cattedre Jean Monnet e di Orizzonte Europa; si compiace della maggiore attenzione posta dall'azione chiave 2 ai valori comuni, all'impegno civico e alla partecipazione nel programma Erasmus+ 2021-2027;

36.

insiste sulla necessità di investire maggiormente in formati di istruzione relativi all'Unione europea a livello di scuole e università, rafforzando le reti esistenti ed elaborando nuovi piani di studio adattati a questo tipo di formazione; sollecita il coinvolgimento di strutture specializzate in affari europei nella ricerca e diffusione dei migliori metodi e strumenti per l'insegnamento dell'educazione civica, utilizzando al contempo le risorse e i fondi dell'UE già disponibili;

37.

sottolinea che l'organizzazione dei contenuti dell'educazione civica deve andare di pari passo con l'insegnamento delle competenze digitali e con l'istruzione digitale, non soltanto per essere in linea con la transizione digitale, ma anche per essere in grado di utilizzare i media digitali in modo responsabile;

38.

reitera il suo invito alla Commissione e agli Stati membri di portare avanti una ricerca in materia di istruzione che sia comune e partecipativa, segnatamente un esame unionale comparabile di educazione alla cittadinanza, ivi compresa la cittadinanza dell'UE, con un mandato ben definito e obiettivi in linea con le competenze dell'Unione europea; raccomanda di realizzare uno speciale sondaggio Eurobarometro sulle conoscenze generali che i cittadini hanno dell'UE, ampliando l'attuale serie «Cittadinanza dell'UE e democrazia»;

39.

invita la Commissione a includere, quale parte integrante di ogni opportunità di mobilità Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà, moduli di apprendimento della cittadinanza europea e un programma di visite a siti del patrimonio e della memoria che rivestono importanza storica per l'Unione e i paesi ospitanti al fine di promuovere un approccio interculturale e dialogico alla storia e consolidare i valori e i principi europei;

40.

invita la Commissione a promuovere più attivamente l'educazione civica per tutti i cittadini, ivi compresi gli adulti, e a tenere conto di tale invito nei pertinenti programmi di finanziamento e nei gruppi di lavoro; chiede inoltre alla Commissione di collegare le iniziative dell'agenda per le competenze per l'Europa alle competenze civiche, e a includere la cittadinanza digitale nello sviluppo del certificato europeo delle competenze digitali;

41.

chiede la creazione di tesserini europei per le scuole e le università che promuovono attivamente l'educazione civica; chiede la creazione di un premio europeo a sostegno degli educatori e attori locali che promuovono attivamente l'educazione all'UE;

42.

chiede alla Commissione di valutare l'introduzione di una nuova sezione specifica nel programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori al fine di promuovere l'educazione civica, con stanziamenti di bilancio dedicati, e di intensificare le azioni e le attività finalizzate all'educazione civica nell'ambito di Erasmus + e Orizzonte Europa con specifici inviti a presentare proposte; esorta la Commissione a sfruttare al massimo l'Anno europeo della gioventù 2022 mettendo a punto azioni e programmi specifici che rafforzino la cittadinanza e l'identità europee;

43.

ritiene importante promuovere ulteriormente le opportunità esistenti a livello dell'UE all'interno del settore accademico dell'istruzione e formazione professionale; ritiene altrettanto importante fornire un sostegno su misura per agevolare l'accesso ai programmi; chiede l'inclusione di un segmento dedicato all'educazione civica in tutte le azioni di istruzione e formazione professionale dell'Unione, in particolare nell'ambito delle attività dei centri di eccellenza professionale;

44.

sottolinea il ruolo della Casa della storia europea nel promuovere lo sviluppo di attività, programmi e strumenti specifici in grado di costruire una narrativa convincente dell'integrazione europea e dei suoi valori fondamentali, in particolare per gli studenti e gli insegnanti a tutti i livelli di istruzione; invita la Commissione a cooperare con il Parlamento europeo per valutare le modalità di decentramento della la Casa della storia europea così da migliorarne l'accessibilità, anche dagli Stati membri e in particolare dal mondo dell'istruzione, anche attraverso una cooperazione rafforzata con gli istituti di cultura degli Stati membri, mostre itineranti e una rete di delegazioni permanenti;

45.

chiede una strategia europea globale per l'educazione civica e la cittadinanza europea, nonché la creazione di piattaforme di supporto volte a promuoverne l'attuazione, concentrandosi in particolare sui valori e i principi democratici condivisi dell'UE e sui diritti fondamentali, quali la dignità umana, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, l'uguaglianza, la tolleranza, il rispetto delle diversità e la libertà di coscienza, allo scopo di migliorare la comprensione che i cittadini hanno delle istituzioni, della ripartizione delle competenze, del processo decisionale dell'UE e delle sue politiche, fare opera di sensibilizzazione in merito ai vantaggi, diritti e obblighi dei cittadini dell'Unione, promuovere la conoscenza del processo di integrazione europea e dei modi per partecipare attivamente ai processi democratici e decisionali dell'UE e rafforzare un senso di appartenenza comune;

46.

incoraggia le organizzazioni della società civile, le istituzioni, gli esperti e gli operatori che lavorano nel campo dell'educazione civica a rafforzare la cooperazione e sviluppare le sinergie attraverso reti transnazionali aperte; sottolinea il ruolo che la Networking European Citizenship Education ha svolto nell'offrire sedi di dibattito e nel conferire maggiore priorità all'educazione civica a livello nazionale, europeo e internazionale; chiede l'ulteriore istituzionalizzazione di tali reti europee poiché sviluppano e promuovono le iniziative in materia di educazione civica nell'Unione europea e oltre;

47.

sottolinea che la strategia dovrebbe includere una prospettiva comunitaria e di apprendimento permanente, coinvolgendo i settori informale e non formale, le imprese e le ONG, in particolare quelle che beneficiano di finanziamenti dell'UE, che dovrebbero contribuire direttamente a rafforzare le conoscenze europee dei partecipanti e delle comunità in cui operano;

48.

ritiene che la strategia dovrebbe includere sinergie con le pertinenti azioni dell'UE nel campo della gioventù e delle politiche dell'Unione per la lotta contro il razzismo e la xenofobia in tutte le sue forme, l'odio contro le persone LGBTIQ e la discriminazione delle donne e delle minoranze, creando collegamenti con il piano d'azione dell'UE contro il razzismo e finanziando strumenti come il programma Cittadini, uguaglianza e diritti;

49.

chiede che l'educazione civica sia integrata in maniera trasversale nei programmi dell'UE e che siano rafforzate le sinergie tra tutti i suoi programmi, al fine di aumentare l'impatto sistemico dell'educazione civica, anche introducendo e prevedendo un modulo obbligatorio sulla cittadinanza dell'Unione quale corso di formazione da intraprendere prima o in parallelo all'attuazione di un progetto finanziato dai fondi strutturali UE o a un'opportunità di mobilità attraverso programmi come Erasmus+ o il Corpo europeo di solidarietà; ritiene che la frequenza di un modulo sull'educazione alla cittadinanza dell'UE dovrebbe comportare l'ottenimento di una certificazione attraverso microcredenziali;

50.

sollecita la Commissione a promuovere l'apprendimento dei temi dell'Unione europea a scuola nei processi negoziali con i paesi candidati all'adesione all'Unione;

51.

sottolinea la necessità di investire maggiormente in formati di istruzione relativi all'Unione europea a livello di scuole e università, sia per l'istruzione formale che per l'istruzione e formazione professionale, sviluppando nuovi curricula; invita la Commissione a proporre una raccomandazione recante programmi indicativi per le scuole primarie, secondarie e superiori, nonché per l'istruzione e formazione professionale, sull'educazione alla cittadinanza dell'UE e globale che gli Stati membri possano adottare su base volontaria, nel pieno rispetto delle disposizioni dei trattati e in particolare dell'articolo 165 TFUE, elaborati congiuntamente con esperti, strutture specializzate in affari europei, insegnanti, studenti e in generale con il mondo dell'istruzione degli Stati membri e accompagnati da misure che ne incentivino l'utilizzo; ritiene che tali programmi comuni a carattere dimostrativo dovrebbero promuovere una migliore comprensione della storia dell'integrazione europea, dell'organizzazione e della struttura delle istituzioni esistenti dell'UE, dei processi elettorali e decisionali europei, ivi compresi i mezzi per la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, coniugando diversi approcci e metodi pedagogici, tra cui l'apprendimento teorico e basato su progetti adattato alle esigenze dei discenti;

52.

invita la Commissione a intensificare il suo lavoro sull'educazione civica al fine di migliorarne l'accessibilità e la qualità in tutti gli Stati membri e a sostenere lo sviluppo di una dimensione europea per l'educazione civica per tutte le età; ritiene che una struttura permanente dovrebbe essere incaricata di creare sinergie, a livello europeo, sull'educazione civica, gestendo le risorse dell'UE stanziate a tale scopo e coordinando gli sforzi sui metodi, le pratiche, gli strumenti e i contenuti comuni; reputa che tale struttura dovrebbe essere incaricata anche della raccolta dati e della valutazione dell'impatto delle azioni di educazione alla cittadinanza finanziate dall'Unione, al fine di diffondere e incrementare le azioni più riuscite e consentire alla Commissione, su questa base, di proporre iniziative politiche e legislative in tale ambito; ritiene che dovrebbe sostenere le opportunità di formazione in materia di educazione civica sia per gli insegnanti che per gli educatori e incoraggiare gli scambi transnazionali;

53.

reputa urgente iniziare a lavorare in tale direzione realizzando uno studio di fattibilità incentrato sulla raccolta di dati e sulla valutazione dell'impatto delle azioni in materia di educazione civica coordinate da unità dedicate all'educazione civica in seno alla direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura della Commissione e all'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura; ritiene che tale istituzione potrebbe essere un'opportunità per intensificare il sostegno e il coordinamento delle azioni degli Stati membri in materia di educazione civica e della loro attuazione, così da imprimere un orientamento strategico allo sviluppo di strutture e programmi di studio nazionali per l'educazione civica e per fissare norme minime comuni sul contenuto e la metodologia per l'educazione alla cittadinanza dell'UE e dell'educazione civica in tutta l'Unione; ritiene che, a tal fine, le suddette unità dovrebbero coinvolgere gli Stati membri, il Parlamento europeo, i discenti e la comunità di apprendimento in generale;

54.

elogia il programma «Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo», che accresce la consapevolezza degli studenti sulla democrazia parlamentare europea e sui valori europei, nonché l'iniziativa Euroscola, che offre agli studenti delle scuole secondarie un'esperienza pratica e immersiva nell'emiciclo del Parlamento europeo, quale valore aggiunto sostenibile per l'insegnamento individuale dell'educazione civica e la partecipazione attiva alla vita democratica; chiede l'introduzione di una certificazione e di un riconoscimento delle abilità e competenze acquisite dai partecipanti, sia studenti che insegnanti; ritiene che si tratti di una buona pratica che merita di essere ampliata affinché possa conseguire un effetto sistemico in tutta l'Unione;

55.

incoraggia tutti gli Stati membri a istituire ed elaborare programmi nazionali di volontariato; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare il riconoscimento reciproco tra i sistemi nazionali e ad accrescere la cooperazione europea sul servizio civile e il volontariato giovanile; esorta altresì i programmi nazionali di volontariato e i servizi civili a prevedere esperienze di mobilità europea su base reciproca;

56.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare la mobilità civica europea nel quadro del Corpo europeo di solidarietà rivolto ai giovani, al fine di contribuire a una partecipazione e a servizi civici veramente europei; chiede alla Commissione e agli Stati membri, in quest'ottica, di incrementare in maniera sostanziale le risorse destinate al Corpo europeo di solidarietà; sottolinea che le norme europee in materia di attività di volontariato, come il sostegno finanziario ai volontari, l'assicurazione, l'apprendimento, la formazione, l'inclusione e il principio di non sostituire i posti di lavoro, devono essere centrali per qualsiasi sviluppo futuro del Corpo europeo di solidarietà; insiste sul fatto che le attività del Corpo europeo di solidarietà possono solo integrare e non sostituire i programmi nazionali di volontariato o i servizi civici;

57.

ritiene che l'isola di Ventotene e il suo manifesto abbiano svolto un ruolo decisivo nella storia dell'integrazione europea; richiama l'attenzione sul suo ruolo quale luogo emblematico della memoria per l'integrazione europea e per la protezione dei nostri valori europei comuni; sottolinea il suo contributo alla promozione dell'educazione alla cittadinanza europea, in particolare attraverso la partecipazione attiva dei giovani al seminario annuale sull'integrazione europea, avviato da Altiero Spinelli nel 1982; sottolinea inoltre l'importanza simbolica dei lavori di recupero del carcere di Santo Stefano e il suo potenziale di diventare un centro di riferimento permanente per lo scambio culturale, gli eventi pubblici, le mostre e i dibattiti; ritiene pertanto che si tratti di una capitale storica della costruzione morale e intellettuale dei valori europei;

58.

invita la Commissione e gli Stati membri a investire in azioni formali di educazione civica e, nella stessa misura, a sostenere l'educazione civica informale, nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché a rafforzare i programmi dell'UE a sostegno dell'istruzione e dell'educazione civica; chiede l'inclusione, nel dispositivo per la ripresa e la resilienza e nei programmi d'istruzione finanziati con i fondi dell'UE, di obiettivi specifici concernenti l'educazione civica; invita a stanziare maggiori risorse finanziare alle attività, agli strumenti e alle azioni del Parlamento relative alla promozione dell'educazione civica in tutti gli Stati membri, in particolare Euroscola; invita la Commissione ad approvare i progetti pilota proposti dal Parlamento, volti a rafforzare l'educazione civica; insiste sulla necessità di un bilancio dedicato per sviluppare esami unionali comparabili di educazione alla cittadinanza;

59.

ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti un'ottima occasione per tenere una discussione multilivello sullo sviluppo delle politiche nel settore dell'istruzione, della gioventù e della cultura; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare e portare avanti le relazioni conclusive del gruppo di lavoro della Conferenza sull'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport; ritiene pertanto opportuno introdurre competenze comuni nel campo dell'istruzione, almeno nel campo dell'educazione civica, senza che l'esercizio di tale competenza da parte dell'UE «possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro»;

60.

invita la Commissione a valutare la possibilità di sostenere la creazione, in ogni comune degli Stati membri, di un monumento dell'Unione europea al fine di offrire ai cittadini un simbolo visivo dell'integrazione europea;

61.

invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti ad attuare la raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (14), dal momento che molte delle competenze acquisite attraverso queste tipologie di apprendimento sono simili, complementari o semplicemente fondamentali per lo sviluppo delle competenze civiche;

o

o o

62.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 182.

(2)  GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 2.

(3)  GU C 415 del 1.12.2020, pag. 16.

(4)  GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

(5)  GU C 195 del 7.6.2018, pag. 1.

(6)  GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

(7)  GU C 241 del 21.6.2021, pag. 3.

(8)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 57.

(9)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 16.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2021)0452.

(11)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.

(12)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 96.

(13)  Schulz, W. et al., «Becoming Citizens in a Changing World, IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report» (Diventare cittadini in un mondo che cambia — Relazione internazionale dell'IEA sull'indagine internazionale sull'educazione civica e alla cittadinanza), Springer, Cham, 2016.

(14)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/42


P9_TA(2022)0115

Soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D078875/02 — 2022/2566(RSP))

(2022/C 434/07)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la votazione tenutasi il 3 marzo 2022 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 17 settembre 2015 e pubblicato l'8 ottobre 2015 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») (4),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che il 27 luglio 2010 la Monsanto Europe S.A./N.V., con sede in Belgio, ha presentato, per conto della società Monsanto, con sede negli Stati Uniti, una domanda («la domanda») relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788 («la soia geneticamente modificata»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata, o da essa costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che l'8 ottobre 2015 l'EFSA ha espresso un parere, in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (5); considerando che l'EFSA non è stata in grado di giungere a una conclusione sulla sicurezza della soia geneticamente modificata a causa della mancanza di dati sull'esposizione alimentare all'olio raffinato, sbiancato e deodorato ottenuto a partire dalla soia geneticamente modificata, il che ha portato a una valutazione nutrizionale incompleta; considerando che l'EFSA ha concluso che è improbabile che la soia geneticamente modificata abbia effetti negativi sull'ambiente nel contesto della domanda;

C.

considerando che il 12 maggio 2021 l'EFSA ha pubblicato una dichiarazione che integra il suo parere scientifico (6), tenendo conto della valutazione riveduta dell'esposizione alimentare fornita dal richiedente per la valutazione nutrizionale umana dell'olio raffinato, sbiancato e deodorato ottenuto a partire dalla soia geneticamente modificata; considerando che l'EFSA ha concluso che il consumo di soia geneticamente modificata e dei suoi prodotti derivati, in particolare il suo olio raffinato, sbiancato e deodorato, non rappresenta una preoccupazione nutrizionale per gli esseri umani;

D.

considerando che la soia geneticamente modificata è stata sviluppata per produrre acido stearidonico (SDA) e acquisire tolleranza agli erbicidi a base di glifosato (7);

Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare

E.

considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 (8) della Commissione impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;

F.

considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (9); che, di conseguenza, occorre prevedere che la soia GM sarà esposta a dosi più elevate e ripetute di erbicidi a base di glifosato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui e di relativi prodotti di degradazione («metaboliti»);

G.

considerando che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

H.

considerando che una recente revisione inter pares descrive gli effetti dell'esposizione al glifosato o agli erbicidi a base di glifosato sull'asse ipotalamico-pituitaro-gonadico nei maschi e nelle femmine a livello di alterazione del sistema endocrino, vitalità cellulare e proliferazione; che dalla revisione è emerso che gli erbicidi a base di glifosato possono provocare alterazioni in tutti i tratti riproduttivi dei maschi e delle femmine, che le alterazioni possono essere trasmesse alle generazioni successive attraverso effetti epigenetici e che, di conseguenza, la fertilità della progenie non è protetta dagli effetti negativi degli erbicidi a base di glifosato e che gli erbicidi a base di glifosato sono risultati più deleteri del solo glifosato, senza dubbio a causa della presenza di formulanti quali la poliossietilene ammina (10);

I.

che una serie di altri recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato (11);

J.

considerando che, per una delle due sperimentazioni sul campo utilizzate per l'analisi comparativa, non è stato incluso il trattamento della soia geneticamente modificata con erbicidi a base di glifosato, che avrebbe consentito di valutare gli effetti dell'erbicida (12);

K.

considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante geneticamente modificate esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a influenzare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei metaboliti (13);

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

L.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (14); che tali osservazioni critiche comprendono un'osservazione secondo cui i requisiti di base dell'EFSA per quanto riguarda la progettazione della sperimentazione per la valutazione dei rischi per gli alimenti e i mangimi delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi non sono soddisfatti, il piano di monitoraggio non collega le attività di monitoraggio agli obiettivi di protezione pertinenti, i dati e le analisi dei dati forniti sulla valutazione fenotipica, la composizione e la tossicologia sono insufficienti, le conclusioni sull'equivalenza della soia geneticamente modificata e della soia convenzionale e sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi sulla base di tali informazioni sono premature e l'analisi della composizione non comprendeva né residui dell'erbicida complementare né i suoi metaboliti, il che è importante in quanto la resistenza agli erbicidi conferita dalla modifica genetica consente un uso più intensivo dell'erbicida complementare; che sono state presentate osservazioni che hanno messo in dubbio i benefici nutrizionali dell'aumento dei livelli di SDA e che varie autorità competenti di diversi Stati membri hanno chiesto di stabilire un livello massimo di acidi grassi trans per questo olio di soia geneticamente modificato ricco di SDA;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

M.

considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute (15); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (16); che autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con il glifosato, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;

N.

considerando che, secondo uno studio sottoposto a valutazione inter pares pubblicato nel 2020, Roundup, uno degli erbicidi a base di glifosato più usati a livello globale, può provocare una perdita di biodiversità, rendendo gli ecosistemi più vulnerabili all'inquinamento e ai cambiamenti climatici (17);

O.

considerando che la deforestazione è una delle principali cause del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili (18); che l'OSS n. 15 delle Nazioni Unite mira in particolare ad arrestare la deforestazione entro il 2020 (19); che le foreste svolgono un ruolo multifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS delle Nazioni Unite (20);

P.

considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia geneticamente modificata (21); che, per la maggior parte delle varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione;

Q.

considerando che l'Unione, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati (22);

R.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;

Processo decisionale non democratico

S.

considerando che il 3 marzo 2022 il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri;

T.

considerando che la Commissione riconosce come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per le autorizzazioni dei prodotti nel loro insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

U.

considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha già approvato 26 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;

V.

considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;

W.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello (23);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a causa del conseguente aumento dell'uso di erbicidi complementari e, pertanto, dei maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;

5.

plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM (25); esprime, tuttavia, il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione nell'Unione di organismi geneticamente modificati, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

6.

invita la Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia geneticamente modificata coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;

7.

esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere» (26);

8.

sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 (27), approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;

9.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico del gruppo di esperti dell'EFSA in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2010-85) relativa all'immissione in commercio di soia MON 87769 × MON 89788, geneticamente modificata per contenere acido stearidonico ed essere tollerante al glifosato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 da Monsanto, EFSA Journal 2015; 13(10):4256, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4256.

(4)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 11).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 15).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 20).

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 2).

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 7).

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 12).

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 18).

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 7).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 2).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 8).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 15).

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 36).

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 43).

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 49).

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 56).

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 63).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 66).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 74).

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 45).

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 52).

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 59).

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 11 (SYN-BTØ11-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 66).

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0024).

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0025).

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0062).

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0063).

(5)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2010-85) relativa all'immissione in commercio di soia MON 87769 × MON 89788, geneticamente modificata per contenere acido stearidonico ed essere tollerante al glifosato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 da Monsanto. EFSA Journal 2015; 13(10):4256, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4256

(6)  Dichiarazione del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati che integra il parere scientifico dell'EFSA sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2010-85) relativa all'autorizzazione di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788. EFSA Journal 2021; 19(5):6589, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6589

(7)  Parere dell'EFSA, pag. 7.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

(9)  Si veda, ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(10)  Serra, L.; Estienne, A.; Vasseur, C.; Froment, P.; Dupont, J., «Review: Mechanisms of Glyphosate and Glyphosate-Based Herbicides Action in Female and Male Fertility in Humans and Animal Models», 2021, Cells, 10 (11): 3079, http://dx.doi.org/10.3390/cells10113079

(11)  Si veda, ad esempio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,

https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(12)  Parere dell'EFSA, pag. 10.

(13)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nel parere motivato dell'EFSA dal titolo «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Revisione dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263

(14)  Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA: https://www.efsa.europa.eu/it/register-of-questions

(15)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

(16)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(17)  https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/widely-used-weed-killer-harming-biodiversity-320906

(18)  Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (COM(2019)0352), pag. 1.

(19)  Cfr. obiettivo n. 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/

(20)  Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (COM(2019)0352), pag. 2.

(21)  International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications «Global status of Commercialized Biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years», pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pagg. 16 e 21, https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf

(22)  Convenzione sulla diversità biologica, articolo 3, https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03

(23)  Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

(24)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(25)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(26)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

(27)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 257.


Giovedì 7 aprile 2022

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/50


P9_TA(2022)0120

Protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (2022/2618(RSP))

(2022/C 434/08)

Il Parlamento europeo,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli aggiuntivi,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE,

vista la raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006,

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia (2),

visto il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (3),

visto lo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà del luglio 2019,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 30 agosto 1961,

visto il patto globale delle Nazioni Unite sui rifugiati del 2018,

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti (4),

vista la raccomandazione generale n. 38, del 6 novembre 2020, sulla tratta di donne e ragazze nel contesto della migrazione globale, formulata dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere (5),

vista la comunicazione della Commissione, del 23 marzo 2022, dal titolo «Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze» (COM(2022)0131),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e la presa di mira della popolazione ucraina hanno causato la fuga di moltissime persone e famiglie dall'Ucraina, con pesanti ripercussioni, in particolare per i bambini e i giovani nell'intera regione;

B.

considerando che secondo l'ultima relazione dell'UNICEF (6), al 25 marzo 2022, oltre 3,7 milioni di rifugiati avevano abbandonato l'Ucraina dall'inizio della guerra; che tale cifra dovrebbe continuare ad aumentare nelle prossime settimane; che, secondo le stime delle Nazioni Unite, dall'inizio della guerra le persone che sono sfollate all'interno del paese sono quasi 6,5 milioni e altri 12,65 milioni di persone sono direttamente interessate dal conflitto;

C.

considerando che, secondo l'ultima relazione dell'UNICEF (7), le donne e i bambini rappresentano il 90 % di tutti i rifugiati in fuga dall'Ucraina; che quasi la metà dei rifugiati in fuga dall'Ucraina sono minori in età scolare (8); che, secondo le stime dell'UNICEF, oltre 2,5 milioni di bambini sono diventati sfollati interni dall'inizio del conflitto;

D.

considerando che, al 25 marzo 2022, i paesi vicini stavano gestendo un enorme afflusso di rifugiati in fuga dall'Ucraina, con oltre 2,2 milioni di rifugiati diretti in Polonia, oltre 579 000 in Romania, oltre 379 000 in Moldova, quasi 343 000 in Ungheria e oltre 545 000 verso altri paesi (9);

E.

considerando che, con cifre così elevate, i minori, soprattutto se non accompagnati, sono esposti a un rischio maggiore di violenza, abuso e sfruttamento e che si registra un rischio maggiore che i minori scompaiano e cadano vittime della tratta di essere umani, in particolare quando attraversano le frontiere;

F.

considerando che più di 100 000 bambini, metà dei quali con disabilità, vivono in strutture di assistenza istituzionale e in convitti in Ucraina (10) e che oltre il 90 % di tali bambini ha genitori; che, secondo i dati ufficiali, 4 311 neonati sono nati in Ucraina tra il 24 febbraio e l'inizio di marzo e che, secondo le stime, le donne incinte all'inizio della crisi erano 265 000, delle quali circa 80 000 dovrebbero partorire nei prossimi tre mesi;

G.

considerando che, secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nel 2021 in Ucraina vi erano almeno 35 875 apolidi e persone di nazionalità indeterminata; che delle 400 000 persone rom che, secondo le stime, vivono in Ucraina circa il 10-20 % è apolide o a rischio di apolidia; che, secondo quanto segnalato, il 55 % dei bambini nati a Donetsk e Luhansk e l'88 % dei bambini nati in Crimea sarebbero privi di certificati di nascita o documenti personali ucraini, il che li espone al rischio di apolidia (11); che i minori costretti a migrare sono esposti a un maggiore rischio di apolidia a causa di problemi legati agli ostacoli alla registrazione delle nascite nel loro paese di origine o durante lo sfollamento e al mancato riconoscimento dell'apolidia dei genitori; che per i minori non accompagnati tale rischio è aggravato a causa degli ostacoli alla documentazione e alla registrazione, tra cui la mancanza di prove dei legami familiari;

H.

considerando che la garanzia europea per l'infanzia è uno strumento dell'UE che mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale garantendo ai minori bisognosi l'accesso gratuito ed effettivo a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria e almeno un pasto sano per giornata scolastica nonché l'accesso effettivo per tutti i bambini bisognosi a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato; che gli obiettivi della garanzia per l'infanzia dovrebbero applicarsi a tutti i minori nell'Unione;

I.

considerando che i figli dei migranti e dei rifugiati rientrano spesso tra le lacune della legislazione nazionale, con la conseguenza che i minori sono lasciati indietro, il che può aggravare il loro sottosviluppo sociale e comportare una precarietà nonché un maggiore rischio di essere emarginati, maltrattati e vittime di abusi;

J.

considerando che i minori che crescono in un contesto segnato da scarsità di risorse e in situazioni familiari precarie hanno maggiori probabilità di essere colpiti da povertà ed esclusione sociale, con profonde ripercussioni sul loro sviluppo e successivamente sulla loro vita da adulti, perpetuando un circolo vizioso di povertà intergenerazionale; che la povertà e l'esclusione sociale sono affrontate nel modo migliore attraverso politiche globali di applicazione limitata ma di ampia portata rivolte non solo ai minori, ma anche alle loro famiglie e comunità, e dando priorità agli investimenti nella creazione di nuove opportunità e soluzioni; che tutti i settori della società devono essere coinvolti nella risoluzione di tale problema, dalle autorità locali, regionali, nazionali ed europee alla società civile;

K.

considerando che la povertà infantile è stata identificata da organizzazioni internazionali sia come potenziale causa che come potenziale conseguenza di violazioni dei diritti dei minori, dato il suo impatto sulla capacità dei minori di esercitare i loro diritti, nonché come risultato della mancata difesa di tali diritti;

L.

considerando che ad oggi 378 istituti di istruzione secondaria e superiore sono stati distrutti in Ucraina dai bombardamenti russi (12);

M.

considerando che garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'UE e i suoi Stati membri;

N.

considerando che nel contesto del conflitto si registrano gravi violazioni contro i minori, in particolare quelli detenuti in custodia; che l'impatto a breve, medio e lungo termine del conflitto armato sui minori dovrebbe essere affrontato in modo efficace e globale, avvalendosi dei vari strumenti dell'UE disponibili, fra cui gli orientamenti nuovi e aggiornati dell'UE sui bambini e i conflitti armati;

O.

considerando che le ragazze sono particolarmente a rischio durante le crisi umanitarie e di sfollamento, in quanto continuano a essere vittime in modo sproporzionato di discriminazioni fondate sul genere e di violenza di genere;

P.

considerando che in Moldova i bambini rappresentano la metà del numero di rifugiati in fuga dall'Ucraina;

1.

accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze», degli orientamenti operativi per l'attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (13) e del piano in 10 punti per un coordinamento europeo più forte nell'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina;

2.

rammenta che l'UE e tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono quindi tenuti a rispettare, proteggere e garantire i diritti ivi sanciti; sottolinea che, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori;

3.

chiede agli Stati membri di trattare ogni minore richiedente asilo innanzitutto come un bambino, a prescindere dalla sua origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo status di migrante;

4.

chiede la creazione di passaggi sicuri e corridoi umanitari per i minori in fuga dal conflitto, sia non accompagnati che con le loro famiglie, nonché la fornitura dell'assistenza urgente di cui hanno bisogno i minori che sono sfollati interni oppure bloccati nelle zone accerchiate dalle quali non sono in grado di fuggire;

5.

ricorda l'importanza della strategia dell'UE sui diritti dei minori, della garanzia per l'infanzia, della strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani, della strategia dell'UE per i diritti della persone con disabilità 2021-2030 nonché di tutti gli strumenti giuridici esistenti dell'Unione, compresa la direttiva sulla protezione temporanea (14), nell'aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze specifiche dei minori in fuga dalla guerra;

6.

pone l'accento su quanto sia importante condividere le informazioni tra gli Stati membri, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, e riconoscere in uno Stato membro la registrazione effettuata da un altro Stato membro;

7.

evidenzia che ogni minore ha il diritto di essere protetto dalla violenza, dallo sfruttamento e dagli abusi, e che gli Stati membri dell'UE devono garantire misure preventive, in particolare per i minori a rischio di tratta e sottrazione, nonché il sostegno ai minori esposti a violenza e a traumi; ricorda che i minori all'interno di un contesto familiare sono generalmente più al sicuro e meglio assistiti e chiede pertanto un maggiore sostegno per le famiglie e gli sforzi di ricongiungimento familiare; ricorda che in ogni caso dovrebbe sempre essere effettuata una valutazione dell'interesse superiore del minore; chiede inoltre che sia fornito sostegno ai sopravvissuti alla violenza di genere;

8.

invita la Commissione ad aiutare i paesi vicini a creare spazi a misura di minore adeguati e sicuri subito dopo la frontiera in cui siano presenti funzionari preposti alla protezione dei minori, come i poli Blue Dot istituiti dall'UNICEF e dall'UNHCR;

9.

raccomanda vivamente che alle frontiere siano presenti e disponibili responsabili della protezione dei minori e altri servizi critici al fine di individuare le vulnerabilità di tali minori, in particolare identificando e registrando con precisione la nazionalità, l'apolidia o il rischio di apolidia del minore al suo arrivo e indirizzandoli ai servizi adeguati, tra cui il sostegno psicosociale, il sostegno alla salute materna, la protezione contro la violenza di genere, il rintracciamento della famiglia e il sostegno al ricongiungimento familiare, e al fine di garantire un adeguato passaggio ai sistemi nazionali di protezione dei minori affinché sia loro garantito il pieno accesso a tutti i servizi di base e un'assistenza adeguata in linea con le norme internazionali in materia di protezione dei minori;

10.

esorta tutte le parti a collaborare strettamente con le autorità ucraine per accelerare l'evacuazione dei minori negli istituti e dei minori che necessitano di cure mediche e garantire che siano trasferiti in contesti assistenziali adeguati o nell'ambito di una comunità o di una famiglia negli Stati membri, di modo che possano ricevere le cure adeguate;

11.

evidenzia che le evacuazioni dovrebbero sempre essere effettuate nel rispetto di misure speciali che tengano conto dell'interesse superiore del minore, e che dovrebbe essere necessario il consenso dei genitori o delle persone responsabili della loro custodia;

12.

sottolinea l'importanza di mettere in atto una strategia dell'UE volta a intensificare l'azione umanitaria sul campo per soccorrere le famiglie e i bambini, in particolare i minori vulnerabili, compresi i minori provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, quelli che si trovano in strutture di assistenza istituzionale, presso famiglie affidatarie e in strutture ospedaliere, nonché i minori con disabilità, gli orfani e i minori non accompagnati, soprattutto nelle zone di combattimento;

13.

esprime preoccupazione per le segnalazioni secondo cui nei centri di detenzione per migranti in Ucraina sono ancora trattenuti dei giovani, i quali sono esposti a un rischio maggiore nel contesto delle ostilità; invita la Commissione a collaborare con le autorità ucraine per consentire il rilascio dei giovani migranti e richiedenti asilo detenuti nei centri di detenzione per migranti in Ucraina e per facilitarne l'evacuazione in condizioni di sicurezza;

14.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione sull'istituzione della piattaforma di solidarietà per lo scambio di informazioni sulle capacità di accoglienza degli Stati membri e sul numero di persone che beneficiano di protezione temporanea sul loro territorio;

15.

sottolinea l'importanza di cooperare strettamente con le autorità ucraine e le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative per registrare e identificare i minori che entrano nell'UE da strutture di assistenza istituzionale in Ucraina al fine di prevenire il traffico di minori, l'adozione illegale e altri possibili abusi, nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati; sottolinea l'importanza di monitorare il benessere e il luogo in cui si trovano tali minori dopo il loro arrivo nell'UE;

16.

chiede che i minori non accompagnati e separati e i minori provenienti da contesti di assistenza istituzionale in Ucraina siano immediatamente inclusi nei sistemi di monitoraggio dei servizi sociali e di protezione dei minori negli Stati membri di accoglienza, al fine di agevolare il ricongiungimento familiare qualora sia nel loro interesse superiore in futuro e di vigilare sull'assistenza loro fornita al fine di garantirne la sicurezza e la protezione;

17.

sottolinea l'importanza di raccogliere dati disaggregati in linea con le norme dell'UE in materia di protezione dei dati al fine di identificare i gruppi vulnerabili provenienti dall'Ucraina, come ad esempio i minori che si trovano in strutture di assistenza istituzionale, i minori con disabilità, i minori appartenenti a comunità rom, i minori privi di documenti e altri minori non ucraini, i minori apolidi e i minori a rischio di apolidia, al fine di individuare le esigenze di particolari gruppi e fornire sostegno al rintracciamento della famiglia e al ricongiungimento dei minori non accompagnati, delle donne e delle vittime della tratta;

18.

prende atto della piattaforma dell'UE per la registrazione, che mira a consentire agli Stati membri di scambiare informazioni per garantire che le persone beneficiarie di una protezione temporanea o adeguata a norma del diritto nazionale possano effettivamente esercitare i loro diritti in tutti gli Stati membri, limitando nel contempo eventuali abusi;

19.

esorta gli Stati membri vicini a fornire ai minori informazioni a misura di bambino, in una lingua a loro comprensibile, sulla loro situazione, i loro diritti e il rischio che possano essere esposti alla tratta e ad altre forme di sfruttamento; sottolinea che le informazioni fornite agli adulti dovrebbero includere sezioni speciali sulla tratta di minori al fine di allertare i prestatori di assistenza e facilitare un sostegno su misura;

Condizioni di accoglienza e bambini vulnerabili

20.

sottolinea che i bambini hanno il diritto e l'esigenza innata di essere vicini ai propri genitori o a un prestatore di assistenza permanente; evidenzia l'importanza di non separare fratelli e sorelle, nonché, di conseguenza, l'importanza di accogliere i minori non accompagnati in alloggi familiari e comunitari, al fine di consentire a tutti i bambini di non crescere in istituto, ma in famiglia e in comunità, evitando in tal modo inutili separazioni familiari; sottolinea che, nel caso dei minori non accompagnati, dovrebbe essere data priorità all'affidamento familiare o ad altri tipi di assistenza a livello di comunità e che, laddove ciò non fosse possibile, i minori dovrebbero essere collocati in strutture distinte da quelle per gli adulti;

21.

invita gli Stati membri a garantire che venga rapidamente nominato un tutore per tutti i minori non accompagnati all'arrivo nel loro primo paese, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro status di immigrazione, e che tutte le informazioni fornite dal tutore siano trasmesse con modalità consone alla loro età; ritiene, a tale proposito, che gli Stati membri vicini dovrebbero avvalersi appieno dell'attuale rete europea per la tutela e, qualora i tutori non siano disponibili nei paesi ospitanti, raccomanda vivamente la nomina di tutori temporanei nel contesto delle frontiere, al fine di garantire un adeguato trasferimento delle responsabilità ai sistemi nazionali di protezione dei minori;

22.

chiede che siano messi a disposizione finanziamenti per la fornitura di servizi essenziali e salvavita per la salute sessuale e riproduttiva e di servizi immediati alle sopravvissute alla violenza di genere, in linea con il pacchetto di servizi iniziali minimi, al fine di prevenire e gestire le conseguenze della violenza sessuale, ridurre la trasmissione dell'HIV, prevenire la morbilità e la mortalità in eccesso delle madri e dei neonati e pianificare servizi completi per la salute riproduttiva; chiede l'immediata agevolazione dell'accesso transfrontaliero all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e/o del transito in altri Stati membri dell'UE, ove necessario, al fine di superare le gravi restrizioni negli Stati membri di transito e in quelli che ospitano rifugiati e garantire che i bambini e i giovani in fuga dall'Ucraina abbiano accesso a servizi completi per la salute sessuale e riproduttiva e ai prodotti sanitari;

23.

pone in rilievo l'importanza delle comunità locali, dei comuni e delle organizzazioni della società civile in prima linea per l'accoglienza, l'alloggio e l'accesso all'istruzione per i bambini e i giovani; invita pertanto la Commissione ad accelerare il loro accesso ai fondi dell'UE esistenti;

24.

elogia e riconosce il ruolo essenziale della società civile in materia di accoglienza, alloggi, prestazione di assistenza umanitaria, assistenza legale e inclusione sociale dei bambini e dei giovani in fuga dalla guerra; ricorda che le autorità non possono contare unicamente sui cittadini e sulle organizzazioni della società civile per organizzare l'accoglienza e la protezione dei minori in fuga dall'Ucraina; evidenzia l'importanza del controllo da parte delle autorità degli Stati membri sull'accoglienza dei minori non accompagnati;

25.

invita la Commissione a contribuire a rafforzare i sistemi di protezione dei minori nei paesi ospitanti al fine di migliorare il sostegno psicologico e l'accesso ai servizi di base, quali l'istruzione e la sanità, per i minori in fuga dall'Ucraina, alle stesse condizioni previste per i bambini nei paesi ospitanti, e a istituire meccanismi di ricollocazione che diano priorità al ricongiungimento familiare e alla ricollocazione dei minori vulnerabili e di altri soggetti per ridurre la pressione sui paesi vicini;

26.

sottolinea la necessità di sostenere i sistemi sanitari dei paesi ospitanti al fine di assicurare la continuità dell'assistenza ai bambini e ai giovani in fuga dall'Ucraina, in particolare fornendo medicinali essenziali, ad esempio per i pazienti affetti da HIV, cancro e malattie rare; invita gli Stati membri a coordinare gli sforzi con l'UNICEF e l'Organizzazione mondiale della sanità per garantire la vaccinazione dei bambini e dei giovani in fuga dall'Ucraina contro le principali malattie, tra cui la polio, il morbillo e la COVID-19;

27.

ricorda che l'UE e tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono pertanto tenuti a rispettare, proteggere e garantire i diritti ivi sanciti; esorta gli Stati membri a mettere in atto misure specifiche per rispondere adeguatamente alle esigenze dei minori con disabilità, comprese strutture adeguate e assistenza costante da parte di prestatori di assistenza verificati;

28.

pone l'accento sulla necessità di garantire che si tenga conto delle esigenze dei minori e dei giovani LGBTIQ+, in particolare fornendo strutture di accoglienza o assistenza sicure e adeguate e assicurando che non vi siano discriminazioni ai valichi di frontiera; evidenzia le difficoltà specifiche incontrate dalle donne transgender e dalle famiglie arcobaleno quando attraversano le frontiere; sottolinea che i figli di coppie dello stesso sesso rischiano di venire separati da uno o da entrambi i genitori; invita gli Stati membri a tenere conto delle unioni e delle famiglie di fatto nell'attuazione della direttiva sulla protezione temporanea;

29.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un meccanismo di solidarietà per i trasferimenti medici intra-UE di rifugiati e sfollati provenienti dagli Stati membri confinanti con l'Ucraina, compresi i bambini e i giovani che necessitano di cure e terapie immediate salvavita;

30.

invita gli Stati membri a rafforzare l'attuale linea unica europea di assistenza telefonica diretta per minori scomparsi (116 000) e la linea di assistenza telefonica europea che fornisce assistenza psicologica gratuita ai bambini e ai giovani in fuga dall'Ucraina (116 111); insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della linea di assistenza telefonica 116 000 e di potenziare l'azione transfrontaliera volta a identificare e localizzare i minori scomparsi;

Ricongiungimento familiare

31.

invita gli Stati membri a gestire i casi di tutti i minori fuggiti dall'Ucraina e temporaneamente a loro carico, con l'obiettivo ultimo di favorire il ricongiungimento familiare, anche garantendo che le autorità controllino regolarmente e nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati le banche dati esistenti, comprese quelle che raccolgono informazioni sui minori scomparsi; sottolinea che, laddove il ricongiungimento fisico non sia immediatamente possibile, i contatti dovrebbero essere mantenuti o ripristinati quanto prima, anche con fratelli e sorelle o con la famiglia allargata; è del parere che tali misure debbano includere solidi meccanismi di protezione e segnalazione, compresi gli orientamenti ai servizi e i rinvii e le richieste ai sistemi nazionali di gestione dei casi di protezione dei minori;

32.

invita gli Stati membri a interrompere le adozioni di minori al fine di evitare una separazione ulteriore o permanente dei minori dai genitori e dalle famiglie, in contrasto con il loro interesse superiore;

Ricollocazione

33.

chiede la promozione di meccanismi di ricollocazione che includano un trasporto sicuro, rapido e coordinato tra gli Stati membri per i minori e le loro famiglie già presenti negli Stati membri vicini, in particolare per i minori non accompagnati e i minori con disabilità, che necessitano di cure specifiche, in stretta cooperazione con le autorità ucraine e i servizi consolari ucraini nell'UE, ove necessario per motivi di salute;

34.

invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri vicini a effettuare valutazioni individuali dell'interesse superiore dei minori e, qualora siano accompagnati da un adulto, che si tratti di un familiare, di un parente o di un patrocinatore privato, ad assicurare che sia posto in essere un adeguato sistema di controllo delle famiglie ospitanti al fine di fornire protezione ai minori e garantire che questi siano trasferiti in condizioni di sicurezza nelle loro famiglie ospitanti;

Integrazione

35.

invita gli Stati membri a garantire un approccio coordinato nella programmazione e nell'attuazione dei fondi dell'UE e ad assicurare che i finanziamenti dell'UE forniscano una risposta rapida e diretta ai prestatori di servizi di sostegno nei paesi più colpiti, comprese la società civile e le organizzazioni internazionali; invita inoltre gli Stati membri ad accelerare l'attuazione di tali misure e a destinare tutte le possibili risorse nazionali, integrate da fondi dell'UE quali il Fondo sociale europeo Plus, l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU), il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo europeo di sviluppo regionale, InvestEU, Erasmus+, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e EU4Health, al fine di garantire che i rifugiati godano di integrazione socioeconomica, parità di accesso a posti di lavoro, istruzione, formazione e assistenza di qualità e siano protetti contro la povertà infantile e l'esclusione sociale; ricorda che gli Stati membri devono includere misure specifiche volte a investire nei bambini e nei giovani all'interno dei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza per avere accesso al fondo, come previsto dal pilastro Next Generation EU del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dall'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE); invita la Commissione e il Consiglio a fornire, se necessario, risorse aggiuntive;

36.

riconosce le sfide cui devono far fronte gli Stati membri per l'integrazione dei discenti nei loro sistemi di istruzione e formazione; esorta gli Stati membri a integrare rapidamente i discenti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e a fornire sostegno educativo specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, compresi i bambini appartenenti a comunità emarginate come i rom, al fine di limitare l'abbandono scolastico ed evitare la segregazione nell'istruzione, che porta all'esclusione sociale e alla discriminazione; riconosce che le barriere linguistiche potrebbero ostacolare l'iscrizione a scuola dei bambini che fuggono dall'Ucraina e il loro rendimento scolastico; invita pertanto la Commissione a sostenere le autorità nazionali degli Stati membri nel garantire l'interpretazione gratuita, corsi di lingua specifici e altri programmi speciali per l'assunzione di insegnanti ucraini nonché di insegnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti;

37.

riconosce che gli strumenti digitali possono costituire misure molto utili, flessibili e su misura per garantire una tempestiva continuità educativa e un sostegno supplementare ai bambini e ai giovani in situazioni di vulnerabilità e dovrebbero essere pienamente conformi alle norme in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a utilizzare al meglio gli strumenti e le attrezzature per l'istruzione digitale esistenti, in particolare quelli sviluppati in Ucraina, per garantire che tutti i bambini possano proseguire la loro istruzione; ribadisce tuttavia che tali strumenti dovrebbero essere complementari alle strutture fisiche e sottolinea che l'istruzione in presenza è cruciale, specie nella situazione attuale, in cui i bambini e i giovani in fuga dall'Ucraina necessitano di un sostegno psicosociale supplementare; chiede che i paesi ospitanti ricevano un sostegno concertato per migliorare l'accesso ad adeguati servizi di assistenza psicologica prestati da esperti in grado di trattare i traumi legati alla guerra; invita gli Stati membri, a tale proposito, a sostenere insegnanti, formatori e altri membri del personale scolastico che lavorano a contatto con minori traumatizzati;

38.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di ampliare la piattaforma School Education Gateway per aiutare gli Stati membri a iniziare a condividere esperienze e individuare le misure necessarie affinché i minori sfollati possano proseguire gli studi, in modo che tale piattaforma funga da sportello unico per coordinare il materiale didattico tra l'Ucraina e gli Stati membri nella lingua del discente; evidenzia la necessità di attingere alle capacità degli insegnanti ucraini tra i nuovi arrivati in Europa;

39.

insiste sulla necessità di riconoscere i diplomi, le qualifiche e i periodi di apprendimento, anche per gli educatori e gli operatori sanitari, in quanto fondamentali per consentire un'integrazione agevole nel nuovo ambiente dei bambini e dei giovani che fuggono dall'Ucraina; esorta gli Stati membri, alla luce della situazione attuale, a dar prova di flessibilità in caso di documenti amministrativi mancanti e a sviluppare modalità innovative e pragmatiche per superare tali ostacoli, combinando opzioni digitali e cartacee;

40.

esorta la Commissione a monitorare attentamente le misure adottate per rispondere alle esigenze educative e sociali dei bambini e dei giovani che fuggono dall'Ucraina, utilizzando al meglio la raccolta di dati aggregati e garantendo nel contempo il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati;

41.

accoglie con favore i primi tentativi della Commissione di facilitare l'adattamento dei programmi di finanziamento esistenti dell'UE per sostenere i giovani, segnatamente i programmi Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà, ed esorta a proseguire o rafforzare tali sforzi in funzione dell'evolversi della situazione e fino a quando sarà necessario; sottolinea che la garanzia per i giovani rafforzata prevede che tutti i giovani a partire dai 15 anni ricevano un'offerta di lavoro, istruzione, tirocinio o apprendistato entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dall'istruzione formale; invita inoltre gli Stati membri ad attuare la garanzia per i giovani rafforzata per assicurare offerte di elevata qualità, anche fornendo una remunerazione equa e l'accesso alla protezione sociale, vietando l'abuso dei contratti atipici e garantendo ambienti di lavoro consoni alle esigenze delle persone con disabilità;

42.

pone in rilievo il ruolo dello sport nel processo di integrazione dei rifugiati, in particolare dei bambini e dei giovani, e invita gli Stati membri ad agevolare l'accesso dei bambini e dei giovani alle attività e alle manifestazioni sportive, il che li aiuterà a migliorare il loro benessere mentale, a superare i traumi, ad adattarsi al nuovo ambiente e a instaurare legami con le comunità di accoglienza;

43.

accoglie con favore gli sforzi compiuti da alcuni paesi per rendere disponibili fondi specifici per borse di studio destinate agli studenti ucraini e chiede sforzi comuni a livello europeo in tal senso; sottolinea l'importanza che tutti gli studenti in fuga dall'Ucraina, compresi gli studenti internazionali, possano avvalersi di tali fondi e completare i loro studi, dal momento che si trovano anch'essi in una situazione di emergenza; insiste sull'importanza di sostenere tutti i bambini e i giovani;

44.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di continuare a perseguire e ad adottare un approccio coerente per far fronte alle sfide attuali e future provocate dalla guerra in Ucraina, senza dimenticare gli insegnamenti tratti dalla risposta a questa guerra, ma anzi agendo sulla base di essi, anche applicando e attuando la direttiva sulla protezione temporanea per assicurare l'accesso alla protezione ai rifugiati e ai richiedenti asilo di qualsiasi origine;

45.

invita gli Stati membri e, in particolare, i coordinatori nazionali dell'UE nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia ad assicurare l'accesso a servizi gratuiti, efficaci e di qualità per i minori in fuga dall'Ucraina, alle stesse condizioni previste per gli altri bambini nei paesi ospitanti, in linea con la raccomandazione di garantire misure nazionali integrate e di tenere conto degli svantaggi specifici; evidenzia che la crisi COVID-19 e l'arrivo di rifugiati a seguito della guerra in Ucraina possono esacerbare la situazione dei bambini a rischio di povertà ed esclusione sociale o dei bambini che hanno necessità di accedere a servizi di assistenza di qualità; invita gli Stati membri e la Commissione ad accrescere dunque urgentemente i finanziamenti della garanzia europea per l'infanzia, stanziando un bilancio dedicato di almeno 20 miliardi di EUR, al fine di contrastare la povertà che colpisce i bambini e le loro famiglie e di contribuire all'obiettivo di ridurre la povertà di almeno 15 milioni entro il 2030, compresi almeno 5 milioni di bambini in tutti gli Stati membri entro il 2030; invita tutti gli Stati membri, a tale riguardo, a destinare più del 5 % minimo delle risorse del Fondo sociale europeo Plus in regime di gestione concorrente al sostegno delle attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia;

46.

chiede agli Stati membri e alla Commissione, in tale contesto, di potenziare gli investimenti in posti di lavoro sostenibili e di qualità e nell'assistenza sociale per i giovani e i genitori, e di attuare politiche occupazionali mirate che garantiscano un tenore di vita dignitoso, retribuzioni e condizioni di lavoro eque, il corretto equilibrio tra vita privata e vita professionale, un mercato del lavoro inclusivo e una maggiore occupabilità, includendo l'istruzione e la formazione professionale; evidenzia che si dovrebbe istituire un'assistenza gratuita per la prima infanzia al fine di facilitare la partecipazione dei genitori, in particolare delle donne, al mercato del lavoro e sostenere lo sviluppo sociale dei bambini; sottolinea la necessità di collaborare strettamente con i sindacati nazionali ed europei per sostenere tutte le persone che fuggono dall'Ucraina nell'esercizio dei loro diritti occupazionali e sociali negli Stati membri;

47.

invita gli Stati membri a garantire alloggi adeguati e sicuri per tutte le persone in fuga dall'Ucraina; invita gli Stati membri a fornire in via prioritaria alloggi permanenti ai minori e alle loro famiglie a rischio di trovarsi senza una fissa dimora e a includere nei piani d'azione nazionali relativi alla garanzia per l'infanzia soluzioni abitative per i minori colpiti da privazione abitativa e grave esclusione abitativa; invita gli Stati membri a garantire che ogni bambino e giovane in fuga dall'Ucraina abbia accesso all'acqua corrente, ai servizi igienico-sanitari e alle strutture per l'igiene personale, sia a casa che a scuola;

o

o o

48.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.

(2)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 94.

(3)  GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1.

(4)  GU C 41 del 6.2.2020, pag. 41.

(5)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 78.

(6)  UNICEF, Ukraine Situation Refugee Response in Neighbouring Countries — Humanitarian Situation Report No 3, (Situazione in Ucraina: risposta dei paesi vicini ai rifugiati — Relazione sulla situazione umanitaria n. 3), 23 marzo 2022.

(7)  UNICEF, Ukraine Situation: Refugee Response in Neighbouring Countries — Humanitarian Situation Report No 3, (Situazione in Ucraina: risposta dei paesi vicini ai rifugiati — Relazione sulla situazione umanitaria n. 3), 23 marzo 2022.

(8)  Commissione europea, «In fuga dall'Ucraina: sostegno all'istruzione», disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-support-education_it

(9)  UNICEF, Ukraine Situation: Refugee Response in Neighbouring Countries — Humanitarian Situation Report No 3, (Situazione in Ucraina: risposta dei paesi vicini ai rifugiati — Relazione sulla situazione umanitaria n. 3), 23 marzo 2022.

(10)  Cfr. UNICEF, «Unaccompanied and separated children fleeing escalating conflict in Ukraine must be protected» (I bambini non accompagnati e separati in fuga dall'escalation del conflitto in Ucraina devono essere protetti), dichiarazione congiunta della direttrice esecutiva dell'UNICEF Catherine Russell e dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, 7 marzo 2022, e Hope and Homes for Children, The Illusion of Protection: An Analytical Report based on the Findings of a Comprehensive Study of the Child Protection System in Ukraine (L'illusione della protezione: una relazione analitica basata sui risultati di uno studio globale del sistema di protezione dei minori in Ucraina), 2017, consultabile all'indirizzo: http://www.openingdoors.eu/the-illusion-of-protection-national-audit-of-the-child-protection-system-in-ukraine

(11)  Cfr. il briefing della rete europea sull'apolidia, «Stateless people and people at risk of statelessness forcibly displaced from Ukraine» (Apolidi e persone a rischio di apolidia sfollati con la forza dall'Ucraina), 10 marzo 2022, e UNHCR, «Stateless Persons» (Apolodi), disponibile all'indirizzo: https://www.unhcr.org/ua/en/stateless-persons

(12)  Kyiv School of Economics, «Direct damage caused to Ukraine's infrastructure during the war has already reached almost $63 billion. Global economic losses are about $543-600 billion» (I danni diretti causati alle infrastrutture ucraine durante la guerra hanno già raggiunto quasi 63 miliardi di dollari. Le perdite economiche globali ammontano a circa 543-600 miliardi di USD), accessibile online all'indirizzo: https://kse.ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/

(13)  GU C 126 I del 21.3.2022, pag. 1.

(14)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/59


P9_TA(2022)0121

Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, tra cui i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, compresi i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione (2022/2560(RSP))

(2022/C 434/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina, in particolare quelle del 16 dicembre 2021 sulla situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia (1) e del 1o marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina (2),

viste le dichiarazioni sull'Ucraina rilasciate dai leader del Parlamento europeo il 16 e il 24 febbraio 2022,

vista la dichiarazione resa il 24 febbraio 2022 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE sull'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa,

vista la dichiarazione resa il 24 febbraio 2022 dal Presidente del Consiglio europeo e dalla Presidente della Commissione sull'aggressione militare senza precedenti e non provocata della Russia contro l'Ucraina,

vista la dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2022,

vista la dichiarazione resa il 4 aprile 2022 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE sulle atrocità russe commesse a Bucha e in altre città ucraine,

viste le decisioni adottate dal Consiglio in merito alle sanzioni e alle misure restrittive nei confronti della Russia, che comprendono misure diplomatiche, misure restrittive individuali, quali il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio, restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea, Sebastopoli e le zone non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk, sanzioni economiche, restrizioni ai media e restrizioni alla cooperazione economica,

visti i principi di Norimberga elaborati dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, che determinano ciò che costituisce un crimine di guerra,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visti le convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi,

visti l'Atto finale di Helsinki e i successivi documenti,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022 sull'aggressione contro l'Ucraina e del 24 marzo 2022 sulle conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio,

vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite del 16 marzo 2022,

visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza e il Documento di Vienna e i relativi protocolli aggiuntivi,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, tutti gli Stati godono di pari sovranità e devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato; che la Federazione russa conduce dal 24 febbraio 2022 una guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina e che il 16 marzo 2022 la Corte internazionale di giustizia ha ordinato alla Federazione russa di «sospendere immediatamente le sue operazioni militari nel territorio dell'Ucraina»;

B.

considerando che dal 24 febbraio 2022 migliaia di civili ucraini hanno perso la vita o sono rimasti feriti durante l'aggressione e l'invasione russe, mentre quasi 6,5 milioni di cittadini ucraini sono stati sfollati all'interno del paese e oltre 4 milioni sono fuggiti nei paesi vicini, a cui si aggiungono le oltre 14 000 persone, sia militari che civili, che hanno perso la vita negli ultimi otto anni a causa dell'occupazione della Crimea da parte della Federazione russa e del conflitto da essa generato nell'Ucraina orientale;

C.

considerando che, a un mese dall'inizio dell'aggressione russa, la guerra in Ucraina continua a mietere vittime innocenti; che le atrocità commesse dalle truppe russe hanno raggiunto un nuovo livello di efferatezza, come dimostra la scoperta, avvenuta domenica 3 aprile 2022, dei corpi di donne e uomini civili abbandonati nelle strade di Bucha, una città rimasta inaccessibile all'esercito ucraino per almeno un mese; che tali fatti giustificano chiaramente l'istituzione di una commissione internazionale incaricata di indagare su tutti i crimini commessi dall'esercito russo dall'inizio della guerra;

D.

considerando che l'esercito russo prosegue i bombardamenti indiscriminati e gli attacchi aerei contro zone residenziali e infrastrutture civili, come ospedali, scuole e asili, il che ha causato la distruzione totale o quasi totale di Mariupol, Volnovakha e di altre città e paesi;

E.

considerando che l'Ucraina ha finora mostrato livelli senza precedenti di resistenza e resilienza, impedendo alla Russia di raggiungere il suo obiettivo bellico iniziale, ossia l'occupazione dell'intero paese;

F.

considerando che il 5 aprile 2022 la Commissione ha proposto e annunciato nuove sanzioni e sta lavorando a ulteriori pacchetti di sanzioni; che le prime sanzioni dell'UE nei confronti della Federazione russa sono state applicate nel marzo 2014 a seguito dell'annessione illegale della Crimea, avvenuta nel 2014, e che il più recente pacchetto è stato adottato il 15 marzo 2022 a seguito dell'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, iniziata il 24 febbraio 2022; che l'UE ha altresì adottato sanzioni nei confronti della Bielorussia in risposta al suo coinvolgimento nell'aggressione e nell'invasione russe;

G.

considerando che le sanzioni stanno avendo effetto, ma che gli acquisti da parte dell'UE di combustibili fossili dalla Russia continuano a fornire al regime mezzi che contribuiscono a finanziare la guerra;

H.

considerando che l'UE versa fino a 800 milioni di EUR al giorno alla Russia per la fornitura di combustibili fossili, il che ammonta a quasi 300 miliardi di EUR all'anno;

I.

considerando che quasi 500 imprese e società internazionali hanno scelto di sospendere le loro attività in Russia o di ritirarsi completamente dal mercato russo; che, tuttavia, alcune imprese proseguono le loro normali attività in Russia, anteponendo gli utili generati dalle attività sul mercato russo alla sicurezza e alla responsabilità sociale, indebolendo in tal modo gli effetti delle sanzioni e pregiudicando la condanna della Federazione russa da parte della comunità internazionale;

J.

considerando che studi accademici (3) dimostrano che il divieto delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia avrebbe un impatto sulla crescita economica dell'UE che corrisponderebbe a perdite stimate a meno del 3 % del PIL, mentre le potenziali perdite per l'economia russa nello stesso periodo ammonterebbero al 30 % del PIL e sarebbero determinanti per fermare l'aggressione russa;

K.

considerando che la Presidente Metsola si è rivolta alla Verkhovna Rada il 1o aprile 2022 e ha incontrato il presidente e il primo ministro dell'Ucraina e i leader delle fazioni politiche a nome del Parlamento europeo;

1.

condanna con la massima fermezza la guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale guerra, e chiede che la Russia cessi immediatamente tutte le attività militari in Ucraina e ritiri incondizionatamente tutte le forze e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale; si unisce al dolore del popolo ucraino per le perdite e le sofferenze strazianti subite;

2.

sottolinea che l'aggressione militare e l'invasione costituiscono una grave violazione del diritto internazionale, in particolare della Convenzione di Ginevra e dei relativi protocolli aggiuntivi e della Carta delle Nazioni Unite, e invita la Federazione russa a tornare ad adempiere alle sue responsabilità, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di mantenimento della pace e della sicurezza nonché a rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'Atto finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza; ritiene che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia costituisca un attacco non solo contro un paese sovrano ma anche contro i principi e il meccanismo di cooperazione e di sicurezza in Europa e contro l'ordine internazionale fondato su regole, quale definito dalla Carta delle Nazioni Unite;

3.

esprime la più grande rabbia e indignazione e indignazione per le atrocità segnalate, tra cui lo stupro e l'esecuzione di civili, gli sfollamenti forzati, i saccheggi e gli attacchi contro infrastrutture civili, come ospedali, strutture mediche, scuole, rifugi e ambulanze, e le sparatorie contro i civili in fuga dalle zone di conflitto attraverso corridoi umanitari prestabiliti, secondo l'impegno assunto dalle forze armate russe in una serie di città ucraine occupate, come Bucha; insiste sul fatto che gli autori dei crimini di guerra e di altre gravi violazioni dei diritti, nonché i funzionari governativi e i leader militari responsabili, devono essere chiamati a risponderne; ricorda che, in caso di crimini di guerra e di genocidio, la comunità internazionale è tenuta ad agire e dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione; sostiene pienamente l'indagine avviata dal procuratore della Corte penale internazionale sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, nonché il lavoro della commissione d'inchiesta dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani; invita le istituzioni dell'UE ad adottare tutte le misure necessarie presso le istituzioni e le istanze internazionali, così come presso la Corte penale internazionale o altri tribunali ovvero organi giurisdizionali internazionali appropriati, per perseguire le azioni di Vladimir Putin e Aliaksandr Lukashenko quali crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e a partecipare attivamente alle relative indagini; chiede l'istituzione di un tribunale speciale delle Nazioni Unite per i crimini in Ucraina; ritiene che sarebbe opportuno avvalersi del meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per fornire assistenza in tutte le indagini internazionali sui crimini di guerra commessi in Ucraina; invita gli Stati membri e l'UE a rafforzare la loro capacità di combattere efficacemente l'impunità di coloro che hanno commesso o partecipato a crimini di guerra;

4.

ribadisce la necessità di mantenere e rafforzare la fornitura di armi per consentire all'Ucraina di difendersi efficacemente; ribadisce il proprio sostegno a tutti gli aiuti di tipo difensivo alle forze armate ucraine offerti individualmente dagli Stati membri e collettivamente attraverso lo strumento europeo per la pace; accoglie con favore la decisione di aumentare di altri 500 milioni di EUR l'assistenza all'Ucraina attraverso lo strumento europeo per la pace e chiede di aumentare ulteriormente i contributi concreti per rafforzare urgentemente le capacità di difesa dell'Ucraina, sia a livello bilaterale che nell'ambito dello strumento europeo per la pace;

5.

sollecita la creazione di passaggi e corridoi umanitari sicuri per evacuare i civili in fuga dai bombardamenti e il potenziamento delle reti di aiuti umanitari dell'UE in Ucraina (compresi carburante, cibo, medicinali, fornitura di acqua potabile, generatori di energia e campus mobili); suggerisce alla Commissione di introdurre regimi di aiuti inter pares per l'Ucraina al fine di aumentare l'efficacia dell'assistenza; chiede di prestare particolare attenzione alla situazione dei minori, sia non accompagnati che in fuga con le loro famiglie; chiede che tutti i minori che cercano rifugio siano innanzitutto trattati come minori e che sia assicurata protezione a tutte le persone che fuggono dall'Ucraina, indipendentemente dalla loro origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dalla capacità o dallo status di migrante; elogia gli Stati membri e i paesi situati vicino all'Ucraina per la loro risposta rapida e positiva al flusso di oltre 4 milioni di rifugiati in fuga dalla guerra; plaude all'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea (4) e chiede la promozione di meccanismi per la distribuzione dei rifugiati tra gli Stati membri, compreso il trasporto rapido e coordinato dei rifugiati, in particolare per i minori non accompagnati e i minori con disabilità che necessitano di cure specifiche;

6.

sottolinea che la risposta e l'impegno politico dell'UE devono essere in grado di far fronte all'ostilità ed essere commisurati allo sforzo compiuto dai nostri partner ucraini, che condividono gli stessi principi e che lottano e si sacrificano per i valori e i principi europei, la cui portata si estende oltre l'UE nella sua attuale composizione;

7.

esprime la propria unanime solidarietà al popolo ucraino e alle sue forti aspirazioni a trasformare il proprio paese in uno Stato europeo democratico e prospero; riconosce la volontà dell'Ucraina di partecipare al progetto europeo, come espresso nella sua domanda di adesione all'UE presentata il 28 febbraio 2022; reitera la sua richiesta alle istituzioni dell'Unione di adoperarsi per concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'UE, come chiaro segnale politico del loro impegno, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea e sulla base del merito e, nel frattempo, a continuare ad adoperarsi per la sua integrazione nel mercato unico dell'Unione conformemente all'accordo di associazione; accoglie con favore la dichiarazione di Versailles del Consiglio europeo, in cui si afferma che l'Ucraina è un membro della nostra famiglia europea;

8.

condanna fermamente la retorica russa che evoca un possibile ricorso all'uso di armi di distruzione di massa da parte della Federazione russa e sottolinea che tale spiegamento sarebbe inaccettabile e darà luogo a gravissime conseguenze; condanna inoltre la presa di possesso da parte delle forze russe di impianti e siti nucleari attivi o disattivati nel territorio dell'Ucraina, sottolineando che la corretta gestione di tali impianti è una questione sanitaria di importanza cruciale per l'intera regione; sottolinea il ruolo essenziale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel garantire la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina; sostiene la richiesta delle autorità ucraine al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare immediatamente misure per smilitarizzare la zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl e di consentire all'AIEA di assumere immediatamente il pieno controllo del sito della centrale nucleare;

9.

valuta positivamente la rapida adozione di sanzioni da parte del Consiglio e plaude all'unità delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri in risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, nonché all'elevato livello di coordinamento tra i paesi del G7; invita tutti i partner, in particolare i paesi candidati all'adesione all'UE e i potenziali paesi candidati, ad allinearsi ai pacchetti di sanzioni; accoglie con favore la recente istituzione della task force «Russian Elites, Proxies, and Oligarchs» (élite, mandatari e oligarchi russi), volta a coordinare i lavori dell'UE, del G7 e dell'Australia in merito alle sanzioni nei confronti degli oligarchi russi e bielorussi; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a intensificare le loro attività di sensibilizzazione nei confronti dei paesi che non hanno ancora aderito all'UE affinché adottino sanzioni contro la Federazione russa, utilizzando a tal fine l'influenza dell'UE e l'intera gamma di strumenti disponibili a tal fine, nonché fornendo assistenza se necessario; deplora che taluni paesi candidati all'adesione all'Unione europea non si siano allineati alle sanzioni dell'UE; chiede l'elaborazione di un chiaro piano d'azione nei confronti dei paesi terzi che agevolano l'evasione delle sanzioni da parte della Federazione russa; esorta il Consiglio ad adottare ulteriori severe sanzioni che riflettano la continua escalation dell'aggressione russa e le sconcertanti atrocità commesse dalle forze militari russe che innegabilmente si configurano come crimini di guerra;

10.

invita gli Stati membri a sostenere l'invio di forze di pace delle Nazioni Unite per proteggere i 15 reattori nucleari in Ucraina, in stretta cooperazione con la missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica; sottolinea che, conformemente alla sua risoluzione 377, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite dispone di poteri decisionali sussidiari laddove il Consiglio di sicurezza non sia in grado di prendere decisioni adeguate in materia di mantenimento della pace;

11.

invita i leader dell'UE e i leader di altri Stati a escludere la Russia dal G20 e da altre organizzazioni multilaterali di cooperazione, quali il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Interpol, l'Organizzazione mondiale del commercio, l'UNESCO e altri, il che costituirebbe un segnale importante del fatto che la comunità internazionale non tornerà a lavorare come di consueto con lo Stato aggressore;

12.

sottolinea che la piena ed efficace attuazione delle sanzioni esistenti in tutta l'UE e da parte degli alleati internazionali dell'UE deve costituire adesso una priorità; chiede che gli Stati membri individuino e, ove necessario, creino rapidamente una base giuridica per garantire senza indugio il pieno ed effettivo rispetto delle sanzioni all'interno delle giurisdizioni nazionali; invita la Commissione e le autorità di vigilanza dell'UE a monitorare attentamente l'attuazione efficace e completa di tutte le sanzioni dell'UE da parte degli Stati membri e a far fronte alle eventuali pratiche di elusione;

13.

esorta gli Stati membri a garantire che le penali nazionali in caso di violazione delle sanzioni dell'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive; accoglie con favore l'annuncio di un archivio di informazioni sulle sanzioni e di una tabella di marcia (compresi criteri e un calendario) per passare dall'individuazione di un'inosservanza sistematica delle sanzioni dell'UE alle procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

14.

invita il Consiglio a imporre ulteriori sanzioni nei confronti di personalità pubbliche che stanno diffondendo propaganda aggressiva in Russia a sostegno dell'aggressione russa contro l'Ucraina;

15.

ricorda che il gettito fiscale proveniente dalle maggiori imprese straniere presenti in Russia rappresenta una parte significativa del bilancio dello Stato e si stima che rappresenti un terzo della spesa militare; accoglie con favore, a tale proposito, le decisioni di numerose imprese occidentali di rifiutarsi di svolgere attività in Russia o di fornire i loro prodotti e servizi nel paese; invita le imprese private a ritirare i loro investimenti, rilocalizzare i siti di produzione fuori dalla Russia e rescindere i contratti in corso; invita le grandi imprese informatiche a limitare in modo significativo o completamente l'accesso ai loro prodotti, servizi e sistemi operativi per gli utenti in Russia;

16.

chiede di aumentare l'efficacia delle sanzioni esistenti, tra l'altro escludendo, in coordinamento con i partner internazionali dell'UE che condividono gli stessi principi, tutte le banche della Federazione russa dal sistema SWIFT e vietando l'ingresso nelle acque territoriali dell'UE e l'attracco nei porti dell'UE di qualsiasi nave battente bandiera russa, registrata, posseduta, noleggiata, gestita dalla Russia, di qualsiasi nave proveniente da, o diretta verso, un porto russo, o di qualsiasi nave altrimenti collegata alla Russia, compresa la Sovcomflot; chiede il divieto di trasporto merci su strada da e verso il territorio della Russia e della Bielorussia e suggerisce di estendere il divieto di esportazione alle consegne oggetto di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle sanzioni, ma che non sono ancora state completamente eseguite; chiede l'introduzione di sanzioni secondarie nei confronti di tutte le entità registrate nell'UE e nei paesi terzi che stanno aiutando i regimi russo e bielorusso ad aggirare le sanzioni;

17.

chiede un embargo totale e immediato sulle importazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas, e sollecita ad abbandonare completamente i progetti Nordstream 1 e 2 e a presentare un piano volto a continuare ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE nel breve termine; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a definire un piano d'azione globale per l'UE riguardo a ulteriori sanzioni e a comunicare con chiarezza i punti fermi e le tappe dettagliate da seguire per revocare le sanzioni nel caso in cui la Russia adotti provvedimenti intesi a ripristinare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ritiri completamente le proprie truppe dal territorio ucraino;

18.

sottolinea ancora una volta l'importanza della diversificazione delle risorse, delle tecnologie e delle vie di approvvigionamento in campo energetico, in aggiunta a maggiori investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili, nelle soluzioni di stoccaggio del gas e dell'elettricità e agli investimenti sostenibili a lungo termine in linea con il Green Deal europeo; pone l'accento sull'importanza di garantire l'approvvigionamento energetico dai partner commerciali dell'UE attraverso gli accordi di libero scambio esistenti e futuri, al fine di ridurre ulteriormente la dipendenza dell'UE dalla Russia, in particolare per quanto riguarda le materie prime; chiede inoltre la creazione di riserve energetiche strategiche comuni e di meccanismi di acquisto di energia a livello dell'UE nell'ottica di rafforzare la sicurezza energetica, riducendo nel contempo la dipendenza energetica esterna e la volatilità dei prezzi; chiede che si inizi a lavorare alla creazione di un'unione del gas, basata sull'acquisto congiunto di gas da parte degli Stati membri;

19.

esorta gli Stati membri a porre fine alla collaborazione con le imprese russe sui progetti nucleari nuovi ed esistenti, anche in Finlandia, Ungheria e Bulgaria, in cui gli esperti russi possono essere sostituiti da quelli occidentali, e ad abbandonare gradualmente il ricorso ai servizi della Rosatom; chiede di porre fine alla cooperazione scientifica con le imprese energetiche russe, come la Rosatom, e con altre pertinenti entità scientifiche russe; chiede che le sanzioni nei confronti della Bielorussia rispecchino quelle imposte alla Russia al fine di colmare eventuali lacune che consentano a Putin di utilizzare gli aiuti di Lukashenko per eludere le sanzioni;

20.

incoraggia le organizzazioni internazionali dell'energia a riconsiderare il ruolo della Russia nelle loro attività, compresa la potenziale sospensione dei progetti di cooperazione tra la Russia e l'AIEA, nonché la sospensione della partecipazione russa a progetti multilaterali;

21.

sottolinea che occorre sequestrare tutti i beni appartenenti ai funzionari russi o agli oligarchi associati al regime di Putin, ai loro rappresentanti e prestanome, nonché alle figure legate al regime di Lukashenko in Bielorussia, e che occorre revocare i visti dell'UE nell'ambito di un divieto totale e immediato dei programmi che offrono passaporti, visti e permessi di soggiorno agli investitori; sottolinea che le sanzioni dovrebbero colpire un più ampio gruppo di funzionari, governatori, sindaci e membri russi dell'élite economica che osservano l'attuale politica del regime di Putin e ne traggono vantaggi;

22.

chiede di avviare i lavori su un fondo simile al piano Marshall (il fondo fiduciario di solidarietà per l'Ucraina) per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra, avviare un massiccio programma di investimenti e sprigionare il potenziale di crescita del paese; ritiene che il fondo dovrebbe essere generoso e finanziato, tra l'altro, dall'UE, dai suoi Stati membri, dai contributi dei donatori e dal risarcimento dei danni di guerra da parte della Russia, anche attraverso i beni russi che sono stati precedentemente congelati in conseguenza delle sanzioni e che dovrebbero essere legalmente confiscati conformemente al diritto internazionale;

23.

invita l'UE a incrementare rapidamente la trasparenza finanziaria, a colmare tutte le lacune volte a nascondere le titolarità effettive nel quadro dei negoziati sul pacchetto legislativo in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e a garantire che tutto il denaro depositato dagli oligarchi russi nell'Unione sia confiscato; chiede, in tale contesto, che tutti gli istituti finanziari di paesi terzi che partecipano o consentono il riciclaggio di denaro siano inseriti in una lista nera;

24.

chiede un meccanismo di solidarietà dell'UE per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della guerra della Russia contro l'Ucraina e delle sanzioni imposte; riconosce che sanzioni efficaci contro la Federazione russa e il flusso di milioni di rifugiati in fuga dall'Ucraina a seguito dell'aggressione e dell'invasione da parte della Russia stanno generando sfide economiche e sociali inevitabili in tutta l'UE e nei suoi Stati membri; caldeggia misure di compensazione e forniture alternative di beni e fonti energetiche al fine di ridurre tali impatti negativi, nonché misure efficaci contro l'inaccettabile speculazione che li aggrava ulteriormente, anche traendo insegnamento dalle misure efficaci attuate dall'UE in risposta alla pandemia di COVID-19;

25.

accoglie con favore le dichiarazioni di molte città europee che hanno posto fine ai loro programmi di cooperazione e partenariato con le città e le organizzazioni russe; invita i governi locali e le città a rivedere e porre fine ai loro accordi di partenariato con le città della Federazione russa e a instaurare invece una cooperazione con città gemellate in Ucraina;

26.

sottolinea l'importanza di garantire quanto prima la ripresa del corretto funzionamento del settore agricolo ucraino, compiendo tutti gli sforzi possibili per salvaguardare la prossima stagione di semina e produzione e assicurando corridoi sicuri per trasporti, carburante e alimenti da e verso il paese; chiede l'apertura di corridoi verdi onde portare in Ucraina tutto il necessario per mantenere la produzione agricola (ad esempio pesticidi e fertilizzanti) e per far uscire dall'Ucraina tutti i prodotti agricoli che possono ancora essere esportati;

27.

esprime il suo massimo sostegno alla decisione del procuratore della CPI di avviare un'indagine sui presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi in Ucraina, e sottolinea l'importanza di agire e progredire con rapidità al fine di ottenere le prove necessarie; chiede pertanto un sostegno finanziario e pratico per l'importante lavoro della CPI, ad esempio consentendo alla Missione consultiva dell'UE in Ucraina di coadiuvare la documentazione delle prove;

28.

chiede che l'UE e i suoi Stati membri istituiscano un meccanismo globale di sanzioni anticorruzione e adottino rapidamente sanzioni mirate nei confronti dei responsabili della corruzione ad alto livello in Russia e Bielorussia;

29.

invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere tutti i processi legittimi internazionali e nazionali per indagare sui presunti crimini contro l'umanità e i crimini di guerra commessi in Ucraina, al fine di chiamare tutti i responsabili e i complici a rispondere dinanzi a un tribunale;

30.

ribadisce che la disinformazione russa fa parte dello sforzo bellico della Russia in Ucraina e che le sanzioni dell'UE nei confronti di emittenti di Stato russe possono essere facilmente eluse tramite reti private virtuali, televisione satellitare e funzioni Smart TV; invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente il divieto imposto ai canali di propaganda di proprietà dello Stato russo;

31.

chiede di estendere gli obblighi di informativa delle istituzioni finanziarie europee al fine di informare le autorità competenti in merito a tutti i beni detenuti da determinati cittadini russi e bielorussi, e non solo ai loro depositi; ricorda che i cittadini dell'UE possono utilizzare lo strumento di informazione della Commissione per denunciare in modo anonimo le violazioni di sanzioni passate, attuali e previste nei confronti di persone ed entità russe e bielorusse; ritiene che l'ambito di applicazione degli elenchi di sanzioni individuali debba essere esteso a chi ha tratto o trae vantaggio da stretti legami con i governi russo e bielorusso; invita la Commissione a sfruttare appieno il quadro antiriciclaggio e a includere la Russia e la Bielorussia nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio di cui all'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio (5); invita la Commissione a proporre la creazione di un organismo dedicato per monitorare l'applicazione delle sanzioni finanziarie e di altre misure restrittive dell'UE; invita la Commissione a mappare e pubblicare i beni congelati e sequestrati da ciascuno Stato membro; accoglie con favore gli sforzi della società civile e dei giornalisti investigativi volti a rendere noti i beni di proprietà degli oligarchi russi;

32.

accoglie con favore le decisioni di alcune organizzazioni internazionali, in particolare nel settore della cultura e dello sport, di sospendere la partecipazione della Russia; invita gli Stati membri a ridurre il livello di rappresentanza della Federazione russa e a diminuire il numero di membri del corpo diplomatico e consolare russo e bielorusso nell'UE, in particolare laddove le loro azioni riguardino questioni di spionaggio, di disinformazione o militari; chiede un coordinamento continuo con gli alleati transatlantici e i partner che condividono gli stessi principi, come quelli della NATO, del G7 e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, nonché con i membri dell'Associazione europea di libero scambio, gli Stati associati e i paesi candidati; sottolinea che l'UE dovrebbe reagire con decisione laddove presunti partner non sostengano le sue posizioni;

33.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite, alla NATO, al G7, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Bielorussia.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2021)0515.

(2)  GU C 125 del 18.3.2022, pag. 2.

(3)  Tra questi Bachmann et al., Banca centrale europea, Deutsche Bank Research, Oxford Economics, Goldman Sachs, ecc. come riassunto dal Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Consiglio tedesco degli esperti economici) nella sua relazione del marzo 2022 dal titolo «Auswirkungen eines möglichen Wegfalls russischer Rohstofflieferungen auf Energiesicherheit und Wirtschaftsleistung: Auszug aus der aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023» (Impatto di una possibile perdita di forniture di materie prime russe sulla sicurezza energetica e sulla performance economica: estratto delle prospettive economiche aggiornate 2022 e 2023).

(4)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(5)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/66


P9_TA(2022)0123

Situazione dei diritti umani in Corea del Nord, compresa la persecuzione delle minoranze religiose

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord, compresa la persecuzione delle minoranze religiose (2022/2620(RSP))

(2022/C 434/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC),

vista la dichiarazione rilasciata il 25 marzo 2022 dai ministri degli Esteri del G7 e dall'alto rappresentante dell'UE sul lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Repubblica popolare democratica di Corea,

vista la risoluzione adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 1o aprile 2022, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea,

vista la dichiarazione di Josep Borrell, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 25 marzo 2022, sul lancio di un missile balistico intercontinentale (ICBM),

vista la dichiarazione del portavoce per la politica estera e di sicurezza comune del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dell'11 gennaio 2022, sul lancio di missili da parte della RDPC,

viste le più recenti sanzioni imposte dall'Unione europea il 22 marzo 2021 a seguito di gravi violazioni dei diritti umani nella RDPC,

vista la relazione del 1o aprile 2022 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea,

viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2356 (2017), 2270 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017), che vietano esplicitamente alla Repubblica popolare democratica di Corea di condurre test nucleari,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 16 dicembre 2021, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981,

vista la relazione del 7 febbraio 2014 della commissione d'inchiesta del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo nella Repubblica popolare democratica di Corea,

vista la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Repubblica democratica popolare di Corea continua ad essere uno dei paesi più repressivi del mondo; che, nella RPDC, lo Stato esercita un controllo assoluto su tutti gli aspetti della vita dei suoi cittadini, mantiene un monopolio assoluto sull'informazione e controlla i movimenti dei suoi cittadini all'interno e all'esterno del paese, nonché la loro vita sociale, imponendo alla popolazione un'obbedienza fondata sulla paura attraverso minacce di esecuzione, detenzioni, sparizioni forzate e lavori forzati in campi di prigionia;

B.

considerando che la RPDC dispone di un sistema di sicurezza esteso e ben strutturato che controlla da vicino la vita di tutti i cittadini e non permette nessun tipo di libertà fondamentale nel paese;

C.

considerando che la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite (CoI) ha indagato sulle sistematiche, diffuse e gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC e ha pubblicato una relazione in proposito il 7 febbraio 2014; che la CoI ha concluso, nella sua relazione, che la gravità, la portata e la natura delle violazioni dei diritti umani commesse da Pyongyang rivelano uno Stato senza paralleli nel mondo contemporaneo;

D.

considerando che la situazione dei diritti umani nella RPDC non è migliorata dalla pubblicazione della relazione della CoI del 2014; che le esecuzioni extragiudiziali, la tortura, la violenza sessuale, la schiavitù e le detenzioni arbitrarie perpetrate dal regime della RPDC, nonché la persecuzione per motivi religiosi, sono continue e sistematiche; che, secondo il sistema songbun della RPDC, gli operatori religiosi appartengono alla «classe ostile» e sono considerati nemici dello Stato e meritevoli di discriminazione, punizione, isolamento e persino di morte; che, secondo quanto documentato da organizzazioni non governative (ONG), i seguaci dello sciamanesimo e del cristianesimo sono particolarmente suscettibili di essere oggetto di persecuzioni;

E.

considerando che il regime prende sistematicamente di mira le fedi e minoranze religiose tra cui lo sciamanesimo, il buddismo coreano, il cattolicismo, il ceondoismo e il protestantismo; che, tra gli esempi di tali attacchi sistematici, figurano l'esecuzione di sacerdoti cattolici e leader protestanti non stranieri che non hanno rinnegato la propria fede, in quanto considerati «spie americane»;

F.

considerando che, oltre alle violazioni cui è assoggettata la popolazione in generale, le donne e le ragazze nella RPDC sono potenzialmente oggetto di una serie di abusi sessuali e di genere, di una diffusa discriminazione di genere e di violenza sessuale e di genere da parte di funzionari governativi, i quali peraltro omettono di rispondere efficacemente a tali violazioni dei diritti;

G.

considerando che il governo della RPDC non consente alcuna opposizione politica, elezioni libere ed eque, libertà dei media, libertà di culto, libertà di associazione, contrattazioni collettive o libertà di circolazione e, quindi, viola i principi dello Stato di diritto; che sono state segnalate gravi repressioni nei confronti di persone associate ad attività religiose pubbliche e private, tra cui detenzioni arbitrarie, tortura, lavori forzati ed esecuzioni capitali; che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite, i kwanliso (campi di prigionia politici) continuano ad essere operativi e svolgono un ruolo fondamentale nel controllo e la repressione della popolazione; che, secondo il relatore speciale, molte delle violazioni commesse nella RPDC configurano crimini contro l'umanità; che sono urgentemente necessarie procedure concrete per l'assunzione di responsabilità, a livello nazionale o internazionale;

H.

considerando che le autorità statali della RPDC negano sistematicamente i diritti fondamentali dei prigionieri e mettono in atto esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate, anche sotto forma di sequestri di cittadini stranieri, e che secondo le stime di alcune fonti hanno internato oltre 100 000 persone in un ampio sistema penale composto, tra l'altro, da centri di prigionia, campi di detenzione, campi di lavoro, campi di prigionia politici e campi di rieducazione; che il regime della RPDC impone abitualmente e sistematicamente lavori forzati a gran parte della sua popolazione e, in particolare, alle persone detenute nei kwanliso, al fine di sostenere la sua economia;

I.

considerando che il regime della RPDC ha respinto tutte le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza concernenti la situazione dei diritti umani nel suo territorio;

J.

considerando che la pandemia di COVID-19 è stata sfruttata dalla Repubblica popolare democratica di Corea per isolare ulteriormente il paese dall'esterno, il che ha aggravato ulteriormente le violazioni dei diritti umani e ha avuto un impatto negativo sulla salute della sua popolazione; che le organizzazioni umanitarie non sono ancora state in grado di ritornare nella Repubblica popolare democratica di Corea; che la limitata presenza internazionale all'interno del paese e la significativa diminuzione del numero di profughi che arrivano nella Repubblica di Corea rendono la documentazione delle violazioni dei diritti umani più difficile che mai; che la RPDC ha chiuso le proprie frontiere a tutti i valichi esterni per evitare la diffusione della COVID-19 e non ha distribuito vaccini contro la COVID-19 alla popolazione, sostenendo che il virus non esiste nel paese; che, dall'inizio della pandemia, la RPDC è ancora più isolata dal resto del mondo a causa delle sue infrastrutture sanitarie notoriamente deboli e della mancanza di vaccinazione della sua popolazione; che, secondo l'ultima relazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, pubblicata nel marzo 2022, la RPDC è più isolata che mai a causa della prolungata chiusura delle frontiere su vasta scala e delle restrizioni di viaggio tra città e regioni imposte nel gennaio 2020; che il controllo oppressivo sulla popolazione si è ulteriormente inasprito;

K.

considerando che la popolazione della RPDC è stata esposta a decenni di sottosviluppo, con un'assistenza sanitaria insufficiente ed elevati livelli di malnutrizione materna e infantile, in un contesto di isolamento politico ed economico e di carenza di prodotti alimentari e di carburante; che l'insicurezza alimentare cronica rimane diffusa e si è probabilmente aggravata a causa della significativa riduzione degli scambi che ha fatto seguito alla chiusura delle frontiere del paese; che ampie fasce della popolazione, in particolare quelle vulnerabili, possono essere esposte alla malnutrizione e alla fame;

L.

considerando che l'Unione europea difende e promuove i diritti umani e la democrazia nel mondo; che l'ultimo dialogo politico tra l'UE e la RPDC si è tenuto nel giugno 2015; che il governo cinese considera la maggior parte dei rifugiati nordcoreani come migranti economici illegali e, se li individua, li rimpatria, senza tenere conto del rischio che siano perseguitati al loro ritorno; che i nordcoreani che si trovano in Russia rischiano di essere rimpatriati nel loro paese di origine e che la polizia russa ha una lunga storia di arresti di cittadini nordcoreani su richiesta di Pyongyang; che tale prassi costituisce una violazione diretta degli obblighi della Cina e della Russia ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967; che numerosi profughi nordcoreani affrontano enormi difficoltà in Cina e nei paesi vicini, essendo privi di identità ufficiale o status giuridico, e sono estremamente vulnerabili alla tratta di esseri umani, al rapimento e allo sfruttamento sessuale;

M.

considerando che la RPDC ha continuato a portare avanti le proprie capacità nucleari e il suo programma relativo ai missili balistici, come dimostrato di recente dall'aumento dei test missilistici all'inizio del 2022; che l'UE ha imposto sanzioni a 57 persone e nove entità inserite in un elenco per aver contribuito ai programmi della RPDC connessi alle capacità nucleari e ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o per avere eluso sanzioni; che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali; che, nel 2003, la RPDC si è ritirata dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), che effettua test nucleari dal 2006 e ha dichiarato ufficialmente nel 2009 di aver sviluppato un ordigno nucleare, il che ha chiaramente amplificato la minaccia dell'avanzamento delle sue capacità nucleari; che il 20 aprile 2018 la RPDC ha annunciato l'intenzione di sospendere immediatamente i test nucleari e missilistici e di chiudere il sito di Punggye-ri, che era stato utilizzato per sei precedenti esperimenti nucleari; che il Consiglio dell'Unione europea ha condannato il lancio da parte della RPDC, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale in quanto violazione della moratoria sui lanci di missili balistici intercontinentali promessa dalla RPDC e violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite; che il 22 marzo 2022 l'UE ha imposto il congelamento dei beni e il divieto di viaggio nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani a due persone e a un'entità nella RPDC;

N.

considerando che il presidente uscente della Repubblica di Corea Moon Jae-in ha proposto alla RPDC una dichiarazione di «fine della guerra» per dichiarare la fine formale della guerra coreana che si è conclusa nel 1953 senza un trattato di pace;

O.

considerando che i ministri degli Esteri del G7 e l'alto rappresentante dell'UE hanno dichiarato congiuntamente che la drammatica situazione umanitaria nella RPDC è il risultato del dirottamento delle risorse della RPDC verso programmi relativi alle armi di distruzione di massa e a missili balistici piuttosto che verso il benessere del suo popolo;

1.

ribadisce la sua ferma condanna della repressione statale decennale esercitata in modo sistematico dai leader supremi presenti e passati e dall'amministrazione della RPDC; invita Kim Jong-un a porre fine alla politica di sterminio, uccisioni, schiavitù, torture, incarcerazioni, stupri, aborti forzati e altre violenze sessuali, persecuzioni per motivi politici, religiosi, razziali e di genere, trasferimento coatto di popolazioni, scomparsa forzata di persone, atti inumani che provocano scientemente prolungate carestie e impunità istituzionalizzata per i responsabili di tali atti; esorta le autorità della RPDC a porre fine ai crimini contro l'umanità in corso, anche attraverso il sistema dei kwanliso, e a intraprendere un processo di riforma in cui tutti i diritti umani siano rispettati e tutelati; sottolinea la necessità di smantellare i kwanliso; chiede che siano pubblicate informazioni dettagliate su tali campi e che gli organismi di controllo internazionali indipendenti abbiano la possibilità di visitarli;

2.

condanna con forza il ricorso sistematico e su vasta scala alla pena di morte nella RPDC; invita il governo della RPDC a dichiarare una moratoria su tutte le esecuzioni, in vista di un'abolizione della pena di morte nel prossimo futuro; chiede alla RPDC di porre fine alle uccisioni extragiudiziali e alle sparizioni forzate, di liberare i prigionieri politici e di permettere ai cittadini di viaggiare liberamente, tanto all'interno quanto all'esterno del paese; invita la RPDC a permettere la libertà di espressione e la libertà di stampa per i mezzi di comunicazione nazionali e internazionali e a consentire ai cittadini un accesso a Internet non soggetto a censura; chiede alla RPDC di smettere di accusare di «tradimento» coloro che fuggono dal paese o di chiedere alla Cina che siano rimpatriati nella RPDC;

3.

esorta il governo della Repubblica popolare cinese e il governo della Russia, conformemente agli obblighi derivanti dall'essere paesi firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, a non negare ai rifugiati coreani che attraversano le frontiere con la Cina e la Russia il diritto di richiedere asilo o a non procedere a un loro rimpatrio forzato in Corea del Nord, ma a proteggere invece i loro diritti umani fondamentali; ribadisce il suo invito ai paesi destinatari di rifugiati provenienti dalla RPDC a rispettare la convenzione di Ginevra del 1951 e il relativo protocollo del 1967 e ad astenersi imperativamente da qualsiasi forma di cooperazione con l'amministrazione nordcoreana per l'estradizione o il rimpatrio dei cittadini nordcoreani;

4.

condanna le severe restrizioni alle libertà di circolazione, espressione, informazione, riunione pacifica e associazione, come pure la discriminazione fondata sul sistema songbun che classifica le persone in base alla classe sociale assegnata dallo Stato e alla nascita, e tiene anche conto delle opinioni politiche e della religione; esprime profonda preoccupazione per le violazioni sistematiche della libertà di religione e di credo che colpiscono lo sciamanesimo e il cristianesimo, nonché altre religioni in Corea del Nord; denuncia gli arresti arbitrari, la detenzione a lungo termine, la tortura, i maltrattamenti, le violenze sessuali e le uccisioni contro persone religiose; esorta le autorità della RPDC a porre fine a tutte le violenze contro le minoranze religiose e a concedere loro il diritto alla libertà di religione e di credo, il diritto di associazione e il diritto alla libertà di espressione; sottolinea la necessità di chiamare gli autori di tali atti violenti a rispondere delle loro azioni, compresi il ministro della sicurezza sociale popolare e il ministro della sicurezza statale, che sono determinanti nella persecuzione delle comunità religiose;

5.

esorta il governo della RPDC a porre fine al suo programma di lavoro forzato finanziato dallo Stato, nell'ambito del quale i paesi stranieri hanno beneficiato di decine di migliaia di lavoratori nordcoreani in condizioni precarie, generando una valuta forte per contribuire a mantenere il regime; sottolinea che, in questo caso, la responsabilità di proteggere i diritti dei lavoratori è estesa ai paesi ospitanti, che dovrebbero garantire la tutela delle norme in materia di lavoro e di diritti umani;

6.

esprime particolare preoccupazione per le condizioni di detenzione in tutto il sistema penale, tra cui la negazione dell'assistenza sanitaria, la tortura e le pene e i trattamenti crudeli, disumani e degradanti, la privazione arbitraria della libertà, il lavoro forzato, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, la negazione del diritto alla vita e a un processo equo e le violazioni dei diritti dei detenuti vulnerabili, tra cui le donne, le persone con disabilità e i minori; invita le autorità della RPDC a garantire che gli osservatori indipendenti dei diritti umani abbiano accesso al suo sistema penale e a cooperare con loro al fine di collaborare con i pertinenti attori internazionali per riformare i propri sistemi penali e giudiziari;

7.

condanna la strumentalizzazione della pandemia, che ha portato all'imposizione di ulteriori restrizioni e alle misure severe, inutili ed estreme che il governo nordcoreano ha messo in atto apparentemente per proteggere dalla COVID-19, che limitano ulteriormente i diritti intrinsecamente soppressi al cibo e alla salute, nonché i diritti alla libertà di circolazione e alla libertà di espressione e di informazione; elogia il lavoro svolto dal comitato per le sanzioni 1718, che ha approvato rapidamente tutte le richieste di esenzione dalle sanzioni connesse alla COVID-19 per l'assistenza umanitaria alla RPDC; invita la RPDC a collaborare con le organizzazioni internazionali, compresa l'iniziativa per l'accesso globale ai vaccini contro il coronavirus (COVID-19) (COVAX), al fine di garantire la consegna e la distribuzione tempestive dei vaccini contro la COVID-19 alla sua popolazione;

8.

è particolarmente preoccupato per la gravità della situazione alimentare nel paese e per il suo impatto sui diritti economici, sociali e culturali della popolazione; invita le autorità della RPDC a garantire l'accesso di tutti i cittadini al cibo e all'assistenza umanitaria in base alle necessità, conformemente ai principi umanitari;

9.

sottolinea l'importanza di garantire l'assunzione di responsabilità per i crimini contro l'umanità passati e in corso; esorta vivamente la RPDC a rispettare pienamente tutti gli obblighi giuridici derivanti dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita tutti i membri dell'ONU ad adottare misure per attuare pienamente le vigenti sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiede che siano compiuti sforzi per deferire la situazione nella RPDC alla Corte penale internazionale o per creare un tribunale ad hoc o un meccanismo analogo al fine di determinare la responsabilità penale dei funzionari governativi, comprese le massime autorità; insiste sulla necessità che il Consiglio adotti sanzioni supplementari severe in materia di diritti umani, nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, nei confronti delle persone identificate come responsabili di tali violazioni; prende atto del parere del relatore speciale delle Nazioni Unite di garantire che le sanzioni contro il paese non abbiano un impatto negativo sui diritti all'alimentazione, alla salute, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, all'alloggio e allo sviluppo, nonché di prevenire qualsiasi impatto negativo sull'assistenza umanitaria, anche nel contesto della pandemia di COVID-19;

10.

condanna fermamente il lancio di un ICBM da parte della RPDC il 24 marzo 2022, come provocazione inutile e pericolosa, che costituisce una violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e regionali; invita la RPDC ad abbandonare i suoi programmi relativi alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile;

11.

invita la RPDC a continuare a impegnarsi in modo costruttivo con gli interlocutori internazionali al fine di promuovere miglioramenti concreti della situazione dei diritti umani sul campo, anche attraverso dialoghi, visite ufficiali al paese e maggiori contatti interpersonali;

12.

continua a sostenere una risoluzione pacifica del conflitto nella penisola coreana, che dovrebbe comportare la denuclearizzazione e il miglioramento della situazione dei diritti umani nella RPDC; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri dell'UE a sostenere le strutture delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile al fine di garantire l'assunzione di responsabilità per i crimini commessi, attraverso la continua raccolta di prove e la documentazione delle violazioni dei diritti umani passate e presenti nel paese, al fine di porre fine all'impunità per i gravi abusi della RPDC;

13.

accoglie con favore il rinnovo del mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella RPDC; deplora il fatto che l'ufficio locale di Seoul dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) continui a mancare di personale ed esorta i membri delle Nazioni Unite e dell'OHCHR a sostenere il meccanismo e a garantire che gli sia fornito tutto il personale e le risorse necessari;

14.

raccomanda di progredire verso la riconciliazione e di istituire un adeguato processo di ricorso; invita gli Stati colpiti a rilasciare una «dichiarazione di fine della guerra» per porre un termine al conflitto militare irrisolto;

15.

accoglie con favore il regime di sanzioni dell'UE, nonché la disponibilità espressa dall'UE a sostenere qualsiasi processo diplomatico significativo; incoraggia l'UE e gli Stati membri a sviluppare una strategia che integri il regime di sanzioni dell'UE, in linea con la strategia globale dell'UE, e che tenga conto della ripresa del dialogo politico con la Corea del Nord quando i tempi saranno maturi, al fine di integrare le iniziative in materia di diritti umani, la denuclearizzazione e la pace nel suo impegno con la RPDC;

16.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al governo e al parlamento della Repubblica popolare democratica di Corea, al governo e al parlamento della Repubblica di Corea, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, al governo e al parlamento degli Stati Uniti, al governo e al parlamento della Federazione russa, al governo e al parlamento del Giappone, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RPDC e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/71


P9_TA(2022)0124

La situazione dello Stato di diritto e dei diritti umani nella Repubblica del Guatemala

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione dello Stato di diritto e dei diritti umani nella Repubblica del Guatemala (2022/2621(RSP))

(2022/C 434/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Guatemala, in particolare quella del 14 marzo 2019 sulla situazione diritti umani in Guatemala (1),

viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla situazione dello Stato di diritto in Guatemala dell'11 febbraio 2022 e sul deterioramento dello Stato di diritto nel Guatemala del 23 marzo 2022,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2), in particolare la clausola sui diritti umani,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani,

vista la relazione presentata il 28 febbraio 2022 dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Guatemala,

vista la dichiarazione dell'11 febbraio 2022 sul Guatemala rilasciata dal portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite,

viste la dichiarazione della Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR), del 22 febbraio 2022, che esprime preoccupazione per le nuove violazioni dell'indipendenza della magistratura in Guatemala, e quella della IACHR e del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, del 9 marzo 2022, in cui si esorta il Guatemala a garantire l'indipendenza e l'imparzialità nella nomina del nuovo procuratore generale del paese,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali,

visto il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,

vista la Costituzione del Guatemala,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Guatemala è un partner importante che condivide gli stessi principi dell'UE, come dimostrato dal ruolo chiave del paese nell'integrazione regionale in America centrale attraverso la sua presidenza pro tempore del sistema di integrazione regionale centroamericano, dalla crescita della cooperazione commerciale UE-Guatemala, dalla solidarietà del paese nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa e dalla sua ferma condanna dell'invasione russa dell'Ucraina, nonché dal suo ruolo attivo nei consessi internazionali, nonché dal dialogo costruttivo con l'ambasciata del Guatemala a Bruxelles nel contesto della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dell'America centrale;

B.

considerando che nel 2019 il governo della Repubblica del Guatemala ha deciso unilateralmente di porre fine al mandato della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (CICIG), che operava da 12 anni nel paese; che, nel periodo in cui le autorità hanno collaborato con la CICIG, il Guatemala ha mostrato continui progressi nel perseguire i casi in materia di diritti umani e corruzione;

C.

considerando che da allora in Guatemala si assiste a un continuo processo di cooptazione istituzionale e allo smantellamento dello Stato di diritto, a un ostruzionismo sistematico e vessazioni nei confronti dell'operato legittimo di giudici e pubblici ministeri, campagne diffamatorie, arresti e intimidazioni nei confronti degli operatori della giustizia, in particolare quelli della CICIG, della Procura per i diritti umani e della Procura speciale contro l'impunità (FECI), nonché a un'intensificazione e un aumento delle aggressioni nei confronti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani, nonché alla criminalizzazione di tali organizzazioni e dei difensori dei diritti umani;

D.

considerando che i magistrati che si occupano dei casi di corruzione e criminalità organizzata in cui sono coinvolti alti funzionari statali e proprietari di imprese sono stati incriminati in numerosi procedimenti penali attraverso denunce dinanzi alla commissione di disciplina giudiziaria e in processi preliminari promossi dal Pubblico ministero guatemalteco al fine di arrestarli o revocare la loro immunità giudiziaria; che la proliferazione di tali procedimenti giudiziari contro giudici, magistrati e avvocati indipendenti e la mancanza di misure di risposta e di protezione rapide ed efficaci sono allarmanti;

E.

considerando che le minacce, le vessazioni e il rischio di detenzione arbitraria hanno indotto oltre 20 giudici ad annunciare il loro esilio dal Guatemala per tutelare la propria sicurezza e integrità fisica e psicologica ed evitare rappresaglie da parte delle autorità dello Stato guatemalteco; che i casi del giudice Erika Aifán, degli ex procuratori generali Claudia Paz e Thelma Aldana e di Juan Francisco Sandoval, che ha guidato la FECI, sono solo alcuni esempi delle vessazioni nei confronti degli operatori della giustizia in Guatemala;

F.

considerando che l'articolo 203 della Costituzione del Guatemala sottolinea che la funzione giudiziaria deve essere esercitata esclusivamente dalla Corte suprema di giustizia e da altri tribunali stabiliti per legge; che non vi sono progressi nell'elezione di giudici ai seggi vacanti presso la Corte suprema e la Corte d'appello; che quest'anno il Presidente e il Congresso nomineranno tre figure di primo piano: il procuratore generale, il difensore civico per i diritti umani e il controllore generale;

G.

considerando che nel maggio 2022 sarà eletto il nuovo procuratore generale della Repubblica del Guatemala; che la Costituzione del Guatemala prevede che la nomina del procuratore generale avvenga attraverso una commissione di nomina composta dal presidente della Corte suprema, da docenti di giurisprudenza, da membri dell'ordine degli avvocati e da membri della società civile; che nel settembre 2021 il procuratore generale della Repubblica del Guatemala e candidato alla rielezione, María Consuelo Porras, nonché il segretario generale della procura, Angel Pineda, sono stati inclusi dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nella Lista Engel in quanto personaggi corrotti e antidemocratici che ostacolano l'azione penale nei casi di corruzione; che l'avvocato generale svolge un ruolo fondamentale nel garantire lo Stato di diritto, la protezione e la difesa dei diritti umani e la lotta contro la corruzione e l'impunità;

H.

considerando che la Commissione interamericana per i diritti umani e il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e dei magistrati hanno formulato diverse raccomandazioni per attuare una riforma costituzionale per quanto riguarda le procedure per l'elezione del procuratore generale e dei giudici delle alte giurisdizioni del paese, in linea con le norme internazionali in materia di indipendenza e imparzialità;

I.

considerando che il governo del Guatemala si è adoperato per attuare politiche volte a promuovere la trasparenza, la lotta contro la corruzione e l'impunità attraverso la creazione del comitato presidenziale contro la corruzione e del comitato presidenziale per la pace e i diritti umani, che dovrebbe produrre risultati concreti;

J.

considerando che, secondo Transparency International, il Guatemala ha perso 59 posizioni nell'indice di percezione della corruzione negli ultimi dieci anni, passando dalla 91a (nel 2010) alla 150a posizione su 180 paesi;

K.

considerando che il decreto 4-202, noto come legge sulle ONG, entrato in vigore nel febbraio 2022, mira a limitare le attività delle ONG, inasprendo la vigilanza del governo e aprendo la strada all'abolizione delle ONG che non rispettano i requisiti amministrativi;

L.

considerando che la violenza e le estorsioni da parte di potenti organizzazioni criminali restano un grave problema in Guatemala e che la violenza legata alle bande è un fattore importante che spinge le persone a lasciare il paese;

M.

considerando che nel 2021 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha documentato 103 attacchi contro difensori dei diritti umani e sei uccisioni, nonché 33 attacchi ai danni di giornalisti; che gli ambientalisti, i difensori dei terreni, le popolazioni e le comunità indigene e i difensori dei diritti delle donne sono esposti a gravi minacce; che l'OHCHR sottolinea un crescente uso improprio del diritto penale da parte di attori statali e non statali ai danni di difensori dei diritti umani e giornalisti per penalizzarli o impedire l'esercizio legittimo del loro lavoro;

N.

considerando che le popolazioni indigene continuano a subire molteplici forme di discriminazione e disuguaglianze economiche e sociali; che è necessario rafforzare il rapporto di fiducia tra le istituzioni pubbliche e le popolazioni indigene con l'attuazione di misure volte a tutelare e attuare i loro diritti, compreso il diritto al consenso libero, preventivo e informato;

O.

considerando che la violenza sessuale e di genere nei confronti delle donne e delle ragazze è un problema diffuso e profondamente radicato; che l'8 marzo 2022 il Congresso guatemalteco ha approvato il decreto 18-2022, la cosiddetta legge per la tutela della vita e della famiglia, che configura l'aborto come reato in tutte le circostanze, con pene detentive da 5 a 25 anni, e vieta la diversità di genere e l'educazione sessuale nelle scuole; che, a seguito di molteplici proteste a livello nazionale e internazionale, il Presidente ha espresso l'intenzione di porre il veto al decreto e che il 15 marzo 2022 il Congresso guatemalteco ha votato per archiviare la legge controversa;

P.

considerando che il Guatemala presenta uno dei tassi di disuguaglianza più elevati e tra i peggiori tassi di povertà, malnutrizione e mortalità materna e infantile nella regione; che si colloca al sesto posto per la malnutrizione cronica nel mondo;

Q.

considerando che l'UE rimane uno dei principali partner di cooperazione del Guatemala, a cui ha destinato 152 milioni di EUR nell'ambito del periodo di programmazione dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (2014-2020) incentrato sulla sicurezza alimentare, la lotta alla corruzione, la pace e la sicurezza e la competitività;

R.

considerando che Aura Lolita Chávez, militante guatemalteca autoctona impegnata nella difesa dell'ambiente e finalista al premio Sacharov del Parlamento europeo nel 2017, ha lasciato il suo paese dopo gravi attacchi, minacce di morte e atti diffamatori, e qualora ritornasse in Guatemala dovrebbe affrontare vari processi giudiziari; che la sua sicurezza giuridica e fisica dovrebbe essere garantita, qualora decidesse di fare ritorno;

1.

esprime preoccupazione per il deterioramento dello Stato di diritto in Guatemala e per le azioni legali avviate dalla Corte suprema di giustizia e dal procuratore generale nei confronti di giudici, avvocati e pubblici ministeri indipendenti che indagano o perseguono strutture criminali che presentano legami con alti funzionari statali e proprietari di imprese;

2.

condanna la criminalizzazione e la detenzione di operatori della giustizia coinvolti nel perseguimento della corruzione e nella lotta all'impunità, così come le campagne mediatiche di screditamento, le minacce e le vessazioni subite dagli stessi, nonché da giornalisti e difensori dei diritti umani; esorta le autorità guatemalteche a porre fine a tali azioni e a sostenere lo Stato di diritto e il pieno rispetto dell'indipendenza dei poteri quali elementi chiave nella lotta all'impunità e alla corruzione;

3.

invita le autorità guatemalteche a procedere immediatamente a indagini approfondite e imparziali sulle minacce, le vessazioni e le campagne di stigmatizzazione contro i funzionari della giustizia e gli attori della società civile, al fine di identificare tutti i responsabili e consegnarli a tribunale competenti, indipendenti e imparziali;

4.

invita le autorità guatemalteche ad adottare con urgenza le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei giudici, dei pubblici ministeri, degli avvocati, compresi gli ex avvocati della CICIG, e dei difensori dei diritti umani, così come dei detenuti, e per salvaguardare il loro diritto a un processo equo; esorta le autorità a garantire il rimpatrio sicuro delle persone costrette a lasciare il paese nutrendo timori per la loro incolumità personale;

5.

ricorda l'assoluta necessità di canali di dialogo rafforzati ed efficaci nel quadro delle istituzioni guatemalteche al fine di promuovere i valori democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

6.

ribadisce che il processo di selezione e nomina dei giudici deve essere trasparente e partecipativo e che i candidati dovrebbero essere selezionati sulla base dei loro meriti e del comprovato rispetto dei diritti umani, conformemente alle norme internazionali e alla Costituzione del Guatemala; invita le autorità guatemalteche, in tal senso, a garantire l'equa elezione dei giudici, in particolare per quanto riguarda l'elezione del procuratore generale e del difensore civico per i diritti umani;

7.

sottolinea che l'adozione di una legislazione restrittiva, come la legge sulle ONG, può contribuire allo smantellamento del sistema di tutela dei difensori dei diritti umani, rafforzando l'impunità; chiede l'abrogazione di tale legislazione;

8.

esorta il governo del Guatemala ad adottare le misure necessarie per rafforzare la legislazione e le politiche volte a proteggere i difensori dei diritti umani, compresi i difensori dell'ambiente e i giornalisti, e a sviluppare una politica pubblica per la protezione dei difensori dei diritti umani in linea con una sentenza pronunciata dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo nel 2014 e con l'impegno assunto dal Guatemala stesso dinanzi al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2018; raccomanda al governo del Guatemala di ratificare l'accordo di Escazú;

9.

accoglie con favore la creazione, da parte delle autorità guatemalteche, del comitato presidenziale contro la corruzione e del comitato presidenziale per la pace e i diritti umani, quali pilastri fondamentali del piano nazionale del governo per l'innovazione e lo sviluppo, al fine di attuare politiche che promuovano la trasparenza, la lotta alla corruzione e la lotta all'impunità; esorta tali comitati a produrre risultati concreti;

10.

incoraggia il governo del Guatemala a rafforzare la collaborazione con tutti i meccanismi delle Nazioni Unite e regionali in materia di diritti umani al fine di promuovere e tutelare i diritti umani nel paese; raccomanda al governo del Guatemala di rinnovare il mandato dell'OHCHR nel paese per un periodo di tempo ragionevole;

11.

si compiace delle azioni intraprese dalle ambasciate degli Stati membri dell'UE e dalla delegazione dell'Unione in Guatemala per quanto riguarda le misure di protezione dei difensori dei diritti umani; invita la Commissione ad estendere in modo sostanziale e ad attuare più attivamente le misure di protezione, compresa l'osservazione delle udienze dei difensori dei diritti umani incriminati, in particolare degli ambientalisti e dei difensori dei diritti delle donne, offrendo tra l'altro un maggiore sostegno alle organizzazioni indipendenti della società civile;

12.

chiede all'Unione europea e agli Stati membri di avvalersi dei meccanismi stabiliti nell'accordo di associazione e nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione per incoraggiare con forza il Guatemala a perseguire un'agenda ambiziosa in materia di diritti umani e a combattere l'impunità al fine di migliorare la situazione dei diritti umani nel paese;

13.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica del Guatemala, alla segreteria dell'integrazione economica centroamericana e al parlamento centroamericano.

(1)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 92.

(2)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/75


P9_TA(2022)0125

Crescente repressione in Russia, tra cui il caso di Aleksej Naval'nyj

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla crescente repressione in Russia, compreso il caso di Aleksej Naval'nyj (2022/2622(RSP))

(2022/C 434/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia,

visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,

vista la Costituzione della Federazione russa,

vista la dichiarazione resa il 28 marzo 2022 da Josep Borrell, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), sul giornale indipendente russo Novaja Gazeta,

vista la dichiarazione resa il 22 marzo 2022 dal VP/AR, a nome dell'Unione europea, sulla sentenza che prolunga di nove anni la reclusione per motivi politici di Aleksej Naval'nyj,

vista la dichiarazione resa il 24 marzo 2022 dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, che esprime apprezzamento per il coraggioso lavoro svolto dai giornalisti e dai difensori dei diritti umani, compresi quelli della Federazione russa e della Bielorussia,

vista la dichiarazione resa il 3 marzo 2022 dalla rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, relativa alla grave violazione del diritto alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi di informazione in Russia nel contesto dell'attacco militare del paese contro l'Ucraina,

vista la dichiarazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani sugli sviluppi più recenti in Russia e in Ucraina,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Federazione russa ha ripetutamente violato il diritto internazionale e i suoi impegni internazionali, ha dato avvio a una guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina e ha perpetrato massacri contro i suoi cittadini; che negli ultimi mesi le restrizioni legislative, i divieti imposti ai mezzi di comunicazione, la criminalizzazione dell'informazione indipendente e della libertà di opinione e altre persecuzioni politiche hanno raggiunto proporzioni totalitarie, portando alla disintegrazione dello spazio civile indipendente e pluralistico in Russia;

B.

considerando che il regime russo ha intensificato come mai prima d'ora la sua repressione nei confronti di manifestanti pacifici, giornalisti e blogger indipendenti, difensori dei diritti umani e attivisti della società civile, nel tentativo di mettere a tacere qualsiasi critica e opposizione alla sua aggressione militare illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina; che migliaia di persone sono fuggite dalla Russia a causa del drastico aumento del rischio di arresti e procedimenti giudiziari arbitrari; che tale repressione ha avuto conseguenze devastanti sulla vita e le libertà delle minoranze, delle persone LGBTQI+, delle donne e di tutte le persone considerate dal governo e dalla società come non allineate alle regole e alle aspettative comportamentali o normative imposte oppure come critiche del regime e delle politiche delle autorità russe;

C.

considerando che i diritti umani fondamentali, comprese la libertà di associazione e di espressione, sono sanciti dalla Costituzione della Federazione russa nonché da numerosi strumenti giuridici internazionali che la Russia si è impegnata a rispettare; che le autorità russe hanno condotto per anni campagne sistematiche di propaganda contro l'Ucraina, l'Europa e i valori democratici liberali, culminate nell'eliminazione di qualsiasi traccia di una società civile dinamica, politicamente attiva e indipendente;

D.

considerando che dal 24 febbraio 2022 le autorità russe hanno detenuto arbitrariamente più di 15 400 manifestanti pacifici contro la guerra in tutto il paese, sottoponendo alcuni di loro a gravi maltrattamenti e ad altre violazioni dei diritti umani; che da allora sono già stati avviati oltre 60 procedimenti penali;

E.

considerando che numerose leggi imposte negli ultimi anni, quali la legge sugli «agenti stranieri» e le sue varianti, le normative e le decisioni giudiziarie sulle cosiddette «organizzazioni estremiste» e gli innumerevoli decreti dell'autorità di controllo dei mezzi di comunicazione (Roskomnadzor), sono state utilizzate dalle autorità russe ai fini della repressione concentrata nei confronti della società civile indipendente e dei mezzi di comunicazione operanti in Russia, prendendo di mira in particolare le organizzazioni non governative (ONG), i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, nonché gli attivisti per i diritti delle donne, delle persone LGBTQI +, dell'ambiente e gli attivisti di minoranze etniche e culturali; che, a causa di tutta questa legislazione e regolamentazione nonché degli oneri giudiziari e amministrativi, gli attori della società civile sono costretti a rifiutare i finanziamenti esteri, ad autocensurarsi e a ridurre la loro visibilità pubblica e le loro attività per timore di rappresaglie da parte del governo;

F.

considerando che il 4 marzo 2022 il parlamento russo ha modificato il codice penale in modo tale che la diffusione di presunte informazioni «false» sulla guerra in Ucraina divenisse punibile con un massimo di 15 anni di reclusione; che il 22 marzo 2022 la legge è stata estesa per sanzionare la condivisione di «notizie false» su qualsiasi attività degli organismi ufficiali russi all'estero; che il 4 marzo 2022 la Duma russa ha vietato le manifestazioni contro la guerra in Ucraina; che le riforme giuridiche russe hanno introdotto illeciti amministrativi e reati in base ai quali i cittadini e le entità giuridiche del paese possono essere perseguiti per aver chiesto sanzioni internazionali nei confronti dello Stato russo, dei suoi cittadini o di qualsiasi entità giuridica;

G.

considerando che le autorità russe hanno costretto diversi organi di informazione indipendenti a cessare temporaneamente o permanentemente le loro attività o a trasferire le loro operazioni all'estero, bloccando nel contempo l'accesso ad altri organi nel contesto di una censura, un controllo e un isolamento di Internet crescenti, privando così la popolazione russa di informazioni imparziali sulla guerra della Russia contro l'Ucraina e sui crimini di guerra ivi commessi in nome della Federazione russa; che tra i suddetti organi figurano, in particolare, la stazione radiofonica Echo di Mosca, la stazione televisiva Dozhd e il giornale Novaja Gazeta; che le autorità hanno bloccato i social media stranieri in Russia e hanno inserito nella lista nera Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, etichettandola come «estremista»;

H.

considerando che, dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, centinaia di giornalisti, difensori dei diritti umani, attivisti e altri cittadini hanno lasciato la Russia a causa del drastico aumento del rischio di arresti e procedimenti giudiziari arbitrari, in particolare dopo che il presidente Putin ha definito gli oppositori della guerra come «traditori della patria» e «quinta colonna»;

I.

considerando che il 16 marzo 2022 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha deciso di revocare con effetto immediato l'adesione della Federazione russa al Consiglio d'Europa; che la Federazione russa, da parte sua, ha deciso di ritirarsi dal Consiglio d'Europa il 15 marzo 2022, privando i propri cittadini della tutela sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e negando loro l'accesso ai mezzi di ricorso giudiziari dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

J.

considerando che Aleksej Naval'nyj, avvocato, esponente dell'opposizione e attivista anticorruzione russo nonché vincitore del premio Sacharov 2021, è stato arrestato nel gennaio 2021 e si trova in carcere dal febbraio 2021, dove sta scontando una pena arbitraria e fondata su motivazioni politiche ed è stato ripetutamente sottoposto a torture e trattamenti disumani; che l'Unione europea ha condannato con la massima fermezza l'avvelenamento e la detenzione per motivi politici di Aleksej Naval'nyj, ha imposto sanzioni mirate e continua a chiedere l'avvio di un'indagine indipendente sul suo avvelenamento;

K.

considerando che il 22 marzo 2022 il Tribunale Lefortovski di Mosca, a seguito di una sessione straordinaria organizzata in un campo di detenzione e quindi al di fuori degli ordinari locali del tribunale, ha condannato Aleksej Naval'nyj a nove anni di detenzione in regime di massima sicurezza e ha emesso una sanzione amministrativa pari a 1,2 milioni di RUB (circa 12 838 EUR); che tale sentenza contravviene chiaramente al diritto internazionale e alla Costituzione russa ed è illegittima, arbitraria e mossa da motivi politici tanto quanto la sentenza precedente;

L.

considerando che diversi attivisti sono stati minacciati di venire arrestati e perseguiti, o lo sono effettivamente stati, per aver sostenuto o collaborato con Aleksej Naval'nyj o per aver sostenuto le sue idee, come la strategia di voto intelligente; che sono stati accusati e perseguiti applicando retroattivamente le nuove leggi o decisioni amministrative per il sostegno dimostrato attraverso dichiarazioni sui social media, e che molti di essi hanno lasciato la Russia dopo essere stati accusati di illeciti penali; che la Fondazione anticorruzione di Aleksej Naval'nyj è stata definita «estremista»;

1.

condanna la repressione interna del regime russo, inaspritasi a seguito della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; chiede che le autorità russe pongano fine alle vessazioni, alle intimidazioni e agli attacchi contro tutti i manifestanti contrari alla guerra, le organizzazioni della società civile indipendenti, le ONG, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, nonché gli attivisti che si occupano di diritti delle donne, delle persone LGBTQI+ e dell'ambiente in Russia; esprime la propria solidarietà alle forze democratiche in Russia impegnate a favore di una società libera e aperta, e sottolinea il proprio sostegno a tutte le persone e le organizzazioni che sono vittime di attacchi e di repressione;

2.

condanna la posizione ideologica neototalitaria e imperialista difesa dal governo russo e dai suoi propagandisti; evidenzia che l'assalto alla democrazia e il mancato rispetto dei diritti delle altre nazioni hanno avviato la Russia sulla strada verso il dispotismo, l'aggressione internazionale e i crimini di guerra; sottolinea che una Russia non democratica rappresenta una minaccia costante per la sicurezza e la stabilità dell'Europa;

3.

deplora la legislazione russa, in particolare quella relativa agli «agenti stranieri», le modifiche al codice penale introdotte il 4 e il 22 marzo 2022 e la legge sui mass media, che vengono usate per compiere vessazioni giudiziarie nei confronti delle voci di dissenso nel paese e all'estero e per indebolire i media indipendenti; sottolinea che tali sviluppi sono in palese contraddizione con gli impegni assunti volontariamente dalla Russia a norma del diritto internazionale e iscritti nella sua Costituzione;

4.

denuncia la continua e crescente censura operata dalle autorità russe, in particolare su Internet, e le esorta a porre immediatamente fine a tale controllo e censura;

5.

condanna il fatto che le autorità russe abbiano perseguito le madri di soldati russi e le loro organizzazioni istituite, privando i genitori russi di informazioni sulla sorte dei loro figli e rifiutando di cooperare con le autorità ucraine per la restituzione delle spoglie dei soldati russi caduti sul campo di battaglia;

6.

condanna il ruolo del Patriarca Kirill di Mosca, capo della Chiesa ortodossa russa, per aver offerto una copertura teologica alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; elogia il coraggio dei 300 sacerdoti della Chiesa ortodossa russa che hanno firmato una lettera di condanna dell'aggressione, addolorandosi per il calvario del popolo ucraino e chiedendo di «fermare la guerra»;

7.

condanna fermamente la carcerazione del vincitore del premo Sakharov Aleksej Naval'nyj, ribadendo il suo invito affinché sia rilasciato immediatamente e senza condizioni, come pure quella di centinaia di altri cittadini russi detenuti senza motivo per il semplice fatto di aver avuto il coraggio di manifestare a favore della democrazia e della pace o di maggiori diritti, incluso il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica; invita le autorità russe a migliorare le condizioni nelle carceri e nei centri di detenzione al fine di rispettare le norme internazionali; considera la situazione umanitaria, sanitaria e di sicurezza di Aleksej Naval'nyj una preoccupazione prioritaria dell'UE; invita le autorità russe ad adottare tutte le misure necessarie per garantire appieno i suoi diritti durante la sua detenzione illegale; condanna il fatto che il processo a carico di Aleksej Naval'nyj non abbia rispettato il suo diritto a un processo equo e ribadisce il suo invito a condurre senza indugio indagini trasparenti sull'avvelenamento di Aleksej Naval'nyj;

8.

ritiene che la repressione esercitata contro Aleksej Naval'nyj, i suoi sostenitori, i media e la società civile si iscriva nel quadro di un preludio alla guerra criminale di aggressione della Russia, e ribadisce che il pluralismo politico e la libertà dei media sono le migliori garanzie e ostacoli contro l'aggressione internazionale da parte di un governo non democratico; ritiene che gli sforzi profusi dall'UE per sostenere la libertà di pensiero e dei media per i cittadini russi siano intrinsechi agli sforzi contro la guerra e l'aggressione in Ucraina;

9.

condanna con forza le decisioni dei tribunali russi che hanno portato alla chiusura di International Memorial e del Centro per i diritti umani Memorial, che insieme rappresentano una delle organizzazioni più antiche e di spicco della Russia in materia di diritti umani, insignita del premo Sakharov; condanna i continui avvertimenti lanciati dal Roskomnadzor a Novaya Gazeta a proposito della censura e delle presunte violazioni della legge sugli «agenti stranieri», che hanno portato il giornale ad annunciare che cesserà le sue attività fino alla fine della guerra in Ucraina; deplora altresì la richiesta del procuratore generale russo al Roskomnadzor affinché sia limitato l'accesso all'Eco di Mosca e a Dozhd a causa dell'attività giornalistica sulla guerra in Ucraina; plaude al ruolo svolto da tali organi di comunicazione, come pure da moltissimi altri mezzi di informazione e organizzazioni indipendenti che nel frattempo sono stati chiusi, nel portare alla luce la verità e fornire dati sui crimini commessi dal regime sovietico e dal governo russo, nonché al loro impegno a favore dei diritti umani; chiede che venga posta fine alla repressione sistematica delle istituzioni giornalistiche e dei media indipendenti, che costituiscono i pilastri fondamentali della libertà e della democrazia;

10.

invita il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a indagare a fondo e con urgenza sugli abusi del diritto all'informazione e della libertà di espressione commessi dal regime russo;

11.

esprime profonda preoccupazione per il modo in cui la repressione della società civile russa, dei difensori dei diritti umani, degli attivisti per i diritti delle donne, degli attivisti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi e delle comunità LGBTQI+ stia esacerbando ulteriormente la situazione di gruppi già vulnerabili e presi di mira nel paese;

12.

ribadisce che il lavoro libero e indipendente delle organizzazioni della società civile e dei media è una pietra miliare delle società democratiche; invita pertanto la Russia a istituire un quadro giuridico chiaro e un ambiente sicuro per le organizzazioni della società civile, i manifestanti, i media e gli attori politici, in linea con la Costituzione e gli obblighi internazionali della Russia e con le norme internazionali in materia di diritti umani, consentendo loro di svolgere il loro utile e legittimo lavoro senza interferenze; pone in evidenza la necessità di garantire efficaci mezzi di ricorso giuridico ai manifestanti, agli attivisti della società civile e ai giornalisti i cui diritti fondamentali siano stati lesi;

13.

invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a monitorare attentamente la situazione dei diritti umani in Russia, a fornire assistenza di emergenza e ad accrescere il sostegno alla società civile, alle ONG indipendenti, ai difensori dei diritti umani e ai media indipendenti che rimangono attivi in Russia, inclusa un'assistenza finanziaria sostenibile e flessibile; si rivolge alla delegazione dell'UE e alle rappresentanze degli Stati membri in Russia affinché dimostrino pubblicamente solidarietà a quanti vengono perseguitati;

14.

esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la protezione dei diritti e dell'integrità fisica degli attivisti, dei giornalisti indipendenti e dei difensori dei diritti umani presi di mira dalle autorità russe e a fornire loro visti di emergenza per consentire loro di lasciare il paese e trovare un rifugio temporaneo nell'UE, nonché a consentire alle ONG e ai media russi minacciati o vietati di continuare immediatamente il loro lavoro dal territorio dell'UE, se necessario;

15.

invita il VP/AR e il Consiglio a fare un uso efficace del meccanismo globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e a imporre misure restrittive a tutti i funzionari russi coinvolti nella repressione nei confronti della società civile e dei media indipendenti e dei manifestanti pacifici, nonché in quest'ultimo caso contro Aleksej Naval'nyj;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a prevenire e contrastare la diffusione della disinformazione, compresa la propaganda, e a rafforzare i media indipendenti; accoglie pertanto con favore lo sviluppo di specifiche piattaforme e notiziari in russo e ucraino; chiede che le comunicazioni strategiche dell'UE siano migliorate e che siano esplorate modalità efficaci per contrastare la propaganda bellica proveniente dalla Russia da canali quali Rossija, Channel One Russia e NTV, che diffondono contenuti che approvano la guerra di aggressione disinformando i cittadini in proposito; invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a continuare a migliorare le informazioni alternative e online in lingua russa in merito agli sviluppi in atto per contrastare la disinformazione, a garantire che le dichiarazioni pubbliche dell'UE siano tradotte in russo e a rivolgersi anche al pubblico e alle piattaforme russofoni;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a ospitare nell'UE i gruppi mediatici vietati e a sviluppare una piattaforma comune per i media in esilio, nonché a sostenere tecnologie che consentano alle persone di utilizzare Internet per esercitare i loro diritti fondamentali, in particolare la libertà di informazione e di espressione, e a sostenere il perseguimento della democrazia e dello Stato di diritto, istituendo mezzi tecnologici per eludere la sorveglianza delle comunicazioni e il blocco di siti web e applicazioni in Russia, anche attraverso opzioni a bassa tecnologia come le onde medie, una piattaforma VPN Russia, reti di anonimizzazione e la televisione satellitare;

18.

invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze diplomatiche nazionali in Russia a monitorare attentamente la situazione sul campo e il modo in cui sono gestiti i processi e a offrire agli interessati qualsiasi sostegno di cui possano aver bisogno, compresa l'assistenza finanziaria diretta per pagare avvocati ed esperti; invita tutti i governi a respingere qualsiasi futura richiesta di estradizione di cittadini russi per reati ai sensi del codice penale e del codice dei reati amministrativi;

19.

esorta gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a garantire uno status umanitario e a creare possibilità di migrazione sicura per l'opposizione russa, la società civile e i rappresentanti dei media minacciati, anche assicurando loro la possibilità di soggiornare e lavorare a lungo termine nell'Unione europea; invita gli Stati membri a mettere a punto un meccanismo per proteggere i soldati russi che decidono di disertare; invita le istituzioni finanziarie, le banche, le società di carte di credito e le autorità governative a introdurre procedure di controllo per l'applicazione su misura delle sanzioni nei confronti dei cittadini russi nell'UE, al fine di consentire agli attivisti dell'opposizione, alla società civile indipendente e ai rappresentanti dei media di mantenere l'accesso alle loro attività finanziarie necessarie per garantire la loro esistenza nell'Unione europea;

20.

ricorda che la collaborazione accademica e culturale sul piano individuale, anche in tempi di conflitto, può contribuire a rafforzare le voci pluralistiche in circostanze antidemocratiche e fungere da base per facilitare il ripristino delle relazioni dopo il conflitto; sottolinea che la comunità scientifica russa è stata un obiettivo primario della repressione da parte del regime di Putin;

21.

sottolinea il valore strategico del contributo degli accademici russi che si oppongono alla guerra al fine di analizzare meglio il regime di Putin e come contrastarlo; chiede una strategia dell'UE che consenta agli studenti e ai docenti russi di proseguire ufficialmente i loro studi e il loro lavoro nelle università europee, in particolare nelle discipline umanistiche, e di ottenere i diplomi corrispondenti;

22.

invita il Consiglio, il SEAE e la Commissione a integrare i diritti umani e la consultazione della società civile in tutti i dialoghi tra l'UE, i suoi Stati membri e la Russia, nonché a tener fede al loro impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere;

23.

chiede all'UE e agli Stati membri di continuare a dialogare con il popolo russo e con la società civile russa in esilio; esorta l'UE a dimostrare la propria disponibilità a sostenere la società civile russa nei suoi sforzi volti a costruire una Russia democratica e ad accogliere nuovamente una Russia democratica e responsabile in seno alla comunità internazionale;

24.

invita l'UE a nominare un inviato speciale per una Russia democratica, che dovrebbe essere responsabile delle relazioni con il popolo russo, in particolare con i difensori della democrazia in esilio e coloro che sono rimasti in Russia e auspicano che il paese torni sul cammino della democrazia;

25.

invita la Commissione, in cooperazione con il SEAE, a contribuire alla creazione e al sostegno di un polo per la Russia democratica per un dialogo continuo con la comunità democratica russa, in particolare il comitato contro la guerra istituito dagli attivisti dell'opposizione democratica russa, al fine di fornire una comunicazione diretta con il popolo russo, sviluppare insieme alla società civile una strategia dell'UE per una futura Russia democratica, migliorare l'integrazione di nuovi emigranti russi attraverso programmi educativi e organizzare vertici annuali dell'UE con la Russia democratica in esilio;

26.

esorta il VP/AR e gli Stati membri ad adottare azioni coordinate con i paesi che condividono gli stessi principi per sensibilizzare e respingere le restrizioni alle libertà fondamentali e ai diritti umani da parte delle autorità russe, anche attraverso interventi pubblici e ad alto livello, iniziative coordinate, un controllo costante nei consessi internazionali e regionali sui diritti umani, nonché valutazioni periodiche dell'impatto sui diritti umani per garantire che l'impegno con la Russia non comprometta gli obiettivi in materia di diritti umani e non contribuisca, direttamente o indirettamente, a violazioni dei diritti umani;

27.

osserva che, secondo il Centro Levada, l'83 % dei russi sostiene la guerra di Putin in Ucraina, mentre la percentuale di russi che affermano che il paese si sta muovendo nella giusta direzione è aumentata dal 52 % al 69 %, il livello più alto mai registrato dal 1996; plaude, a tale riguardo, alle persone coraggiose che protestano apertamente e si oppongono all'imperialismo russo nella sua forma più recente, l'invasione dell'Ucraina, nonostante la brutalità della polizia antisommossa e le pressioni dei media e sociali; raccomanda vivamente ai cittadini dell'UE, tuttavia, a non equiparare tutti i cittadini russi alle brutali azioni dei loro dirigenti e delle loro forze armate in Ucraina; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e proteggere le voci critiche all'interno della diaspora russa che si trovano ad affrontare minacce da parte delle autorità russe; condanna i raduni organizzati dalle diaspore russe a sostegno della guerra o per protestare contro l'accoglienza di rifugiati ucraini;

28.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alta Commissaria delle Nazioni Uniti per i diritti umani, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Presidente, al governo e al Parlamento della Federazione russa.

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/81


P9_TA(2022)0126

Diritto alla riparazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sul diritto alla riparazione (2022/2515(RSP))

(2022/C 434/13)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni (1) («direttiva sulla vendita di beni»),

vista la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (2) («direttiva sul contenuto digitale»),

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (3) («direttiva sulla progettazione ecocompatibile»),

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (4), in particolare l'allegato I,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori» (5),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (6),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (7),

vista l'interrogazione alla Commissione sul diritto alla riparazione (O-000010/2022 — B9-0010/2022),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

A.

considerando che il Parlamento, in diverse occasioni (8), ha sottolineato l'importanza di garantire ai consumatori il diritto alla riparazione quale pilastro fondamentale dell'agenda per l'economia circolare nel quadro del Green Deal europeo, in quanto promuoverebbe un utilizzo delle risorse più efficiente e sostenibile, eviterebbe e ridurrebbe i rifiuti e incentiverebbe un più ampio utilizzo e riutilizzo dei prodotti, nonché l'economia collaborativa, rafforzando nel contempo i diritti e il benessere dei consumatori;

B.

considerando che la Commissione, nella sua lettera d'intenti relativa allo Stato dell'Unione 2021 (9), ha annunciato una proposta legislativa sul diritto alla riparazione tra le sue iniziative chiave per il 2022 e che tale proposta dovrebbe essere adottata in stretto coordinamento con le iniziative legislative correlate, quali l'iniziativa per i prodotti sostenibili e l'iniziativa sul tema «Rafforzare il ruolo dei consumatori nella transizione verde», che condividono l'obiettivo di conseguire prodotti e modelli di consumo più sostenibili;

C.

considerando che la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 5 aprile 2022, sul tema «Consumo sostenibile di beni — Promuovere la riparazione e il riutilizzo» che la Commissione intende proporre una direttiva recante modifica della direttiva sulla vendita di beni e sta valutando la possibilità di proporre un atto legislativo distinto sul diritto alla riparazione;

D.

considerando che la direttiva sul contenuto digitale e la direttiva sulla vendita di beni prevedono quadri globali che includono elementi essenziali del diritto contrattuale dei consumatori, quali i requisiti di conformità al contratto e i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di non conformità, comprese disposizioni in materia di riparazione, sostituzione, ripristino della conformità dei contenuti o servizi digitali, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, nonché norme sulle principali modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali;

E.

considerando che il 79 % dei cittadini dell'UE ritiene che i produttori dovrebbero essere tenuti a semplificare la riparazione dei dispositivi digitali o la sostituzione dei singoli componenti; che il 77 % dei cittadini dell'UE preferirebbe riparare i propri dispositivi anziché sostituirli; che le imprese del settore della riparazione potrebbero rappresentare una fonte di posti di lavoro a livello locale e di competenze specifiche a livello europeo;

F.

considerando che la crisi COVID-19 ha dimostrato la necessità di istituire nuovi modelli imprenditoriali più resilienti e di sostenere le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le microimprese e i lavoratori autonomi;

G.

considerando che concedere ai consumatori il diritto alla riparazione sarebbe fondamentale per far progredire la transizione industriale dell'Europa, come pure per rafforzarne la resilienza e l'autonomia strategica aperta; che la promozione di una cultura della riparazione offre opportunità economiche e sociali in termini di imprenditorialità e creazione di posti di lavoro; che i prodotti sostenibili apportano vantaggi sia alle imprese che ai consumatori stimolando la domanda e l'offerta di beni sostenibili;

H.

considerando che una serie di ostacoli impedisce ai consumatori di optare per la riparazione, tra cui la mancanza di informazioni, di accesso ai pezzi di ricambio, di standardizzazione e di interoperabilità o altri ostacoli tecnici, come pure i costi di riparazione;

I.

considerando che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano il flusso di rifiuti che cresce con maggiore rapidità a livello mondiale e che nel 2019 sono stati smaltiti oltre 53 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici;

1.   

sottolinea che un diritto effettivo alla riparazione dovrebbe contemplare aspetti del ciclo di vita dei prodotti ed essere affrontato da diversi settori d'intervento interconnessi, tra cui la progettazione dei prodotti, i principi etici fondamentali della produzione, la standardizzazione, l'informazione ai consumatori, compresa l'etichettatura sulla riparabilità e, laddove possibile e opportuno, sulla vita utile del prodotto, i diritti e le garanzie dei consumatori e gli appalti pubblici;

2.   

evidenzia che l'iniziativa sul diritto alla riparazione deve essere proporzionata, basata su dati concreti nonché efficiente in termini di costi e deve trovare un equilibrio tra i principi di sostenibilità, la protezione dei consumatori e un'economia sociale di mercato altamente competitiva, affinché tutti i pertinenti portatori di interessi possano cogliere le opportunità insite nella transizione verde;

3.   

sottolinea che un diritto effettivo alla riparazione dovrebbe creare notevoli vantaggi competitivi per le imprese europee, evitando nel contempo di imporre loro qualsiasi onere finanziario sproporzionato, e dovrebbe ispirare l'innovazione, nonché incentivare gli investimenti nelle tecnologie sostenibili, tenendo conto al tempo stesso degli sviluppi del mercato e dell'evolversi delle esigenze dei consumatori;

Progettare prodotti che durino più a lungo e possano essere riparati

4.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di adottare un'iniziativa sui prodotti sostenibili che riveda la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e ne estenda l'ambito di applicazione al di là dei prodotti connessi all'energia;

5.

rammenta che la fabbricazione di prodotti conformi, sostenibili e sicuri rappresenta uno dei principali punti di forza del mercato unico dell'UE, che apporta vantaggi sia ai consumatori che alle imprese; invita la Commissione a imporre ai fabbricanti di progettare i loro prodotti in modo tale che essi durino più a lungo e possano essere riparati in modo sicuro e che i loro componenti siano facilmente accessibili e rimovibili;

6.

sottolinea la necessità di garantire agli utenti finali e ai fornitori indipendenti di servizi di riparazione un migliore accesso ai pezzi di ricambio e ai manuali di istruzioni entro un termine ragionevole e a un costo ragionevole, per un periodo corrispondente alla vita utile prevista del prodotto;

7.

invita la Commissione a prendere in considerazione requisiti di durabilità e riparazione in una futura direttiva sulla progettazione ecocompatibile con un più ampio ambito di applicazione; sottolinea la necessità di analizzare i requisiti in modo approfondito, prodotto per prodotto, al fine di garantire che sia scelto il requisito più adatto al singolo scopo, tenendo conto del fatto che, ad esempio, per taluni prodotti la progettazione modulare renderà le riparazioni più facili e ne prolungherà la vita utile, mentre per altri prodotti la progettazione modulare o l'obbligo di garantire la riparabilità possono compromettere la durabilità;

8.

sottolinea che nel 2019, nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, è stata adottata una serie di misure di esecuzione che hanno introdotto un periodo obbligatorio per la fornitura di pezzi di ricambio e tempi massimi di consegna, nonché requisiti di progettazione per l'assemblaggio e lo smontaggio dei componenti; invita dunque la Commissione a estendere l'ambito di applicazione di tali misure ad altre categorie di prodotti, tra cui i prodotti non connessi all'energia, tenendo conto delle loro specificità;

9.

rammenta che l'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione per tutti gli attori del settore della riparazione è fondamentale per offrire ai consumatori un maggiore accesso ai servizi di riparazione; insiste pertanto sul fatto che un adeguato «diritto alla riparazione» dovrebbe fornire agli attori del settore della riparazione, compresi i riparatori indipendenti, e ai consumatori accesso gratuito alle informazioni necessarie relative alla riparazione e alla manutenzione, comprese le informazioni sugli strumenti diagnostici, sui pezzi di ricambio, sui software e sugli aggiornamenti necessari per effettuare le riparazioni e la manutenzione; rammenta l'importanza di un contesto imprenditoriale innovativo e del rispetto dei segreti commerciali;

10.

sottolinea che occorre prestare particolare attenzione ai beni con elementi digitali; sottolinea, in particolare, che gli aggiornamenti dei software devono essere resi disponibili per un periodo minimo, conformemente alla direttiva sul contenuto digitale; insiste sul fatto che, al momento dell'acquisto, i consumatori dovrebbero essere pienamente informati in merito alla disponibilità di aggiornamenti; ritiene inoltre che gli aggiornamenti delle funzionalità dovrebbero essere reversibili e non dovrebbero comportare una diminuzione delle prestazioni; osserva che le pratiche che limitano indebitamente il diritto alla riparazione o comportano l'obsolescenza dei beni potrebbero essere considerate pratiche commerciali sleali e, pertanto, essere inserite nell'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali;

Consentire ai consumatori di scegliere prodotti riparabili

11.

ritiene che migliorare l'informazione dei consumatori sulla riparabilità dei prodotti sia fondamentale per consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nell'economia circolare; ritiene che una migliore informazione dei consumatori consentirebbe a questi ultimi di prendere decisioni di acquisto più informate, il che potrebbe spingere il mercato verso prodotti più riparabili; accoglie pertanto con favore l'annunciata iniziativa della Commissione sul rafforzamento del ruolo dei consumatori nella transizione verde;

12.

sottolinea che i consumatori dovrebbero ricevere presso i punti vendita informazioni affidabili, chiare e facilmente comprensibili sulla durabilità e la riparabilità di un prodotto, che li aiutino a confrontare e identificare i prodotti più sostenibili disponibili sul mercato; invita la Commissione a proporre norme armonizzate per tali informazioni ai consumatori, comprendenti, tra l'altro, punteggi di riparazione, informazioni sulla durata di vita stimata, informazioni sui pezzi di ricambio, informazioni sui servizi di riparazione e sul periodo durante il quale gli aggiornamenti del software sarebbero disponibili nel caso di beni con elementi digitali, tenendo presenti gli imperativi della sicurezza dei consumatori; osserva che, per essere utili, tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione al momento dell'acquisto;

13.

chiede inoltre alla Commissione di garantire che le informazioni sui prodotti siano basate su misurazioni standardizzate, ad esempio per quanto riguarda la durabilità, e di avviare l'elaborazione di norme laddove queste non esistano;

14.

sottolinea il ruolo fondamentale del marchio di qualità ecologica dell'UE nell'incoraggiare l'adozione da parte dell'industria di politiche di etichettatura che trasmettano ai consumatori informazioni fondamentali sulla durata di vita dei prodotti, bilanciando nel contempo gli obblighi a carico delle imprese con forti incentivi commerciali positivi per rafforzare la fiducia dei consumatori; osserva, tuttavia, che tale sistema di etichettatura è solo volontario;

15.

invita la Commissione a valutare la possibilità di proporre, in tutta la nuova legislazione sui prodotti e nella revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, l'obbligo per i produttori di predisporre strumenti di etichettatura intelligente quali i codici QR e i passaporti digitali dei prodotti; chiede che sia garantito un equilibrio nello sviluppo di iniziative quali il «passaporto digitale europeo dei prodotti» attraverso una stretta cooperazione con l'industria e i portatori di interessi, tenendo conto in particolare del principio di proporzionalità e prestando speciale attenzione alle esigenze delle PMI;

16.

insiste sul fatto che i consumatori che acquistano prodotti online dovrebbero ricevere un livello di informazione analogo a quello riservato a chi acquista offline e che gli Stati membri dovrebbero monitorare e imporre che i venditori online includano le informazioni necessarie sui loro siti web e quando offrono i loro prodotti sui mercati online;

17.

sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per incoraggiare l'adozione di appalti pubblici verdi; ritiene che i prodotti riutilizzati, riparati, rifabbricati e ricondizionati, così come altri prodotti e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei prodotti e delle soluzioni per tutto il loro ciclo di vita, debbano costituire la scelta predefinita in tutti gli appalti pubblici, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo, ed è dell'avviso che, laddove ciò non avvenga, dovrebbe essere applicato il principio di «conformità o spiegazione»;

18.

invita la Commissione e le autorità nazionali ad assistere e sostenere finanziariamente gli enti locali e regionali, le imprese e le associazioni nel condurre campagne di sensibilizzazione dei consumatori sul prolungamento della durata di vita dei prodotti, in particolare fornendo informazioni, consigli e servizi affidabili e chiari come la manutenzione, la riparazione e il riutilizzo;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare incentivi finanziari per i servizi di riparazione al fine di rendere le riparazioni convenienti e interessanti per i consumatori;

Rafforzare i diritti dei consumatori e le garanzie per un uso più lungo dei beni

20.

sottolinea che i consumatori europei possono far riparare i propri beni o rendere conformi contenuti e servizi digitali ai sensi della direttiva sulla vendita di beni e della direttiva sul contenuto digitale; sottolinea che, sebbene i consumatori abbiano il diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione dei beni difettosi ai sensi della direttiva sulla vendita di beni, in molti casi la riparazione potrebbe costituire una scelta più efficace in termini di risorse e di neutralità climatica; osserva che nella pratica i consumatori scelgono solitamente la sostituzione rispetto alla riparazione, il che potrebbe essere dovuto all'elevato costo della riparazione; sottolinea che la sostituzione dei prodotti dovrebbe rimanere un'alternativa se il consumatore e il venditore sono d'accordo, in quanto la riparazione potrebbe richiedere troppo tempo;

21.

chiede pertanto alla Commissione di proporre, nella sua iniziativa sul diritto alla riparazione, una serie di misure volte a promuovere e incoraggiare i consumatori, i produttori e i commercianti a optare per la riparazione piuttosto che per la sostituzione; sottolinea che, nel proporre tali misure, la Commissione dovrebbe sempre tenere conto del livello più elevato possibile di protezione e benessere dei consumatori;

22.

osserva che la prossima revisione della direttiva sulla vendita di beni potrebbe includere, tra l'altro, misure volte a incoraggiare i consumatori a scegliere la riparazione anziché la sostituzione, come l'obbligo di prevedere un prodotto sostitutivo durante la riparazione di determinati prodotti; ritiene che, al fine di incoraggiare la riparazione dei prodotti, dovrebbero essere offerti determinati incentivi ai consumatori che optano per riparare anziché sostituire; ritiene che una garanzia estesa potrebbe costituire un incentivo a scegliere la riparazione anziché la sostituzione; aggiunge che i venditori dovrebbero sempre informare i consumatori di tutte le opzioni a loro disposizione in modo equo, compresi i relativi diritti di riparazione e di garanzia;

23.

invita la Commissione a studiare la fattibilità dell'introduzione di un meccanismo di responsabilità congiunta tra produttore e venditore in caso di non conformità dei prodotti;

24.

osserva che l'attuale quadro giuridico previsto dalla direttiva sulla vendita di beni prevede un periodo minimo di responsabilità di soli due anni per i beni difettosi e incoraggia gli Stati membri a prorogarlo; sottolinea che si tratta di una norma di armonizzazione minima e che solo un numero limitato di Stati membri va oltre tale periodo; ritiene pertanto che la revisione della direttiva sulla vendita di beni dovrebbe altresì proporre di estendere la garanzia legale oltre i due anni per alcune categorie di prodotti; rileva inoltre l'importanza della piena armonizzazione del periodo di garanzia legale;

25.

invita la Commissione a valutare in che misura si possa proporre il diritto alla riparazione in modo che gli operatori del mercato possano offrire un accesso facile e a prezzi abbordabili alle riparazioni anche oltre il periodo di garanzia;

26.

sottolinea che qualsiasi proposta dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata valutazione d'impatto che comprenda, tra l'altro, le opportune analisi costi-benefici sia per i consumatori che per le imprese, un confronto delle migliori pratiche a livello nazionale e con i paesi terzi e l'impatto quantificato sul benessere generale dei consumatori, sull'ambiente e sulle imprese, comprese le PMI; chiede alla Commissione di fornire informazioni sui costi di riparazione per le imprese dell'UE nel mercato unico; sottolinea la necessità di fornire tutte le informazioni pertinenti e di proporre indicatori quantificabili al fine di misurare l'impatto di qualsiasi futura legislazione;

27.

ricorda che attualmente non esistono norme specifiche per la riparazione di beni rifabbricati o ricondizionati; invita la Commissione a proporre misure che ricompensino i commercianti che forniscono possibilità di riparazione dei beni rifabbricati o ricondizionati al fine di aumentare la fiducia dei consumatori; invita la Commissione a prendere in considerazione attrezzature quali i contatori d'uso e il divieto di distruggere i beni invenduti per facilitare il riutilizzo e la riparazione dei prodotti;

o

o o

28.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28.

(2)  GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1.

(3)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(4)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(5)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 10.

(6)  GU C 465 del 17.11.2021, pag. 11.

(7)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

(8)  Risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori»; risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare.

(9)  Commissione europea, Stato dell'Unione 2021 — Lettera d'intenti, 15 settembre 2021.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/86


P9_TA(2022)0128

Situazione in Afghanistan, in particolare la situazione dei diritti delle donne

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione in Afghanistan, in particolare la situazione dei diritti delle donne (2022/2571(RSP))

(2022/C 434/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan,

visto l'annuncio della creazione del governo provvisorio in Afghanistan da parte dei talebani il 7 settembre 2021,

vista la risoluzione n. 2626 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 17 marzo 2022, sul rinnovo del mandato della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan,

visto il comunicato stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan del 27 marzo 2022,

visto l'elenco dei finalisti per il premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2021,

viste le «Giornate delle donne afghane» organizzate dal Parlamento europeo l'1 e il 2 febbraio 2022,

viste la dichiarazione del presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Afghanistan, del 23 marzo 2022, sull'annuncio dei talebani di prorogare il divieto per le studentesse di proseguire gli studi oltre il sesto grado, e la connessa dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 23 marzo 2022,

vista la dichiarazione del VP/AR a nome dell'Unione europea, del 28 marzo 2022, in cui si chiede l'immediata riapertura delle scuole secondarie per le ragazze,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati,

vista la Convenzione del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

visti il patto mondiale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare e il patto mondiale delle Nazioni Unite sui rifugiati, che hanno fatto seguito alla dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti adottata all'unanimità dall'Assemblea generale dell'ONU il 19 settembre 2016,

visti gli orientamenti tematici dell'UE sui difensori dei diritti umani, sulla promozione e la tutela dei diritti dei minori, nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il ministero dell'Istruzione dei talebani ha annunciato, in una dichiarazione del 21 marzo 2022, che si impegna a favore del diritto all'istruzione di tutti i suoi cittadini e si sta adoperando per eliminare ogni forma di discriminazione;

B.

considerando che il 15 gennaio 2022 le autorità de facto dell'Afghanistan si sono impegnate a consentire alle ragazze di riprendere gli studi a tutti i livelli dopo l'inizio del nuovo anno scolastico nella seconda metà di marzo 2022;

C.

considerando che in tutto l'Afghanistan le ragazze avrebbero dovuto tornare a scuola il 23 marzo 2022; che i talebani hanno prorogato in modo permanente il divieto per le studentesse di accedere al settimo grado e ai gradi superiori delle scuole fino a quando sarà stata presa una decisione sulle uniformi più appropriate per le ragazze; che tale divieto nega l'istruzione secondaria a oltre un milione di ragazze e costituisce una violazione del diritto fondamentale all'istruzione per tutti i bambini, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

D.

considerando che l'Afghanistan figura all'ultimo posto nell'indice globale sulle donne, la pace e la sicurezza, il che lo rende il paese più pericoloso per le donne; che, secondo le procedure speciali delle Nazioni Unite, i leader talebani stanno tentando di eliminare le donne e le ragazze dalla vita pubblica attraverso discriminazioni e violenze sistematiche basate sul genere;

E.

considerando che, dalla presa del controllo del paese il 15 agosto 2021, i talebani hanno chiuso il ministero degli Affari femminili e hanno ricreato il ministero per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio; che i talebani hanno di fatto abolito le tutte le leggi precedentemente in vigore, incluse quelle a tutela delle donne, e hanno imposto severe restrizioni all'esercizio del diritto di riunione pacifica, della libertà di espressione e del diritto delle donne di lavorare e di avere accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria; che la commissione indipendente afghana per i diritti umani (AIHRC) è stata chiusa in seguito alla presa del potere da parte dei talebani;

F.

considerando che un nuovo provvedimento vieta alle donne afghane di viaggiare per più di 45 miglia (72 km) dal loro luogo di residenza se non sono accompagnate da un parente stretto di sesso maschile; che ciò fa seguito a un provvedimento pubblicato nel novembre 2021 che vietava alle emittenti televisive di trasmettere programmi a cui partecipano attrici;

G.

considerando che le manifestazioni pacifiche per i diritti delle donne in Afghanistan sono represse con la forza; che difensori dei diritti umani sono stati rapiti e che non sono state diffuse informazioni sul luogo in cui si trovano nonostante i ripetuti appelli per il loro rilascio; che coloro i quali sono stati rilasciati dalla detenzione continuano a temere per la loro vita;

H.

considerando che vengono segnalate quotidianamente violazioni dei diritti umani, tra cui arresti, detenzioni, sequestri, torture, minacce, estorsioni, uccisioni extragiudiziali e attacchi contro i difensori dei diritti umani e i loro familiari; che persiste una totale mancanza di responsabilità per tali violazioni; che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani sono state particolarmente colpite; che i gruppi minoritari, come la comunità hazara, sono stati specificamente presi di mira;

I.

considerando che la povertà ha indotto le famiglie afghane a organizzare matrimoni e a raccogliere doti per le loro figlie e che, dall'introduzione del divieto di frequentare la scuola per le ragazze, si è registrato un aumento del 500 % dei matrimoni infantili in Afghanistan; che, prima della presa del potere da parte dei talebani, il 35 % delle ragazze si erano sposate prima di aver compiuto i 18 anni e il 9 % prima di aver compiuto i 15 anni;

J.

considerando che l'Afghanistan registra uno dei tassi di mortalità infantile più elevati al mondo, con migliaia di donne che muoiono ogni anno per cause facilmente prevenibili legate alla gravidanza; che la situazione socioeconomica, già precaria prima della presa del potere da parte dei talebani, è drasticamente peggiorata sotto l'amministrazione de facto e in seguito all'impatto della pandemia di COVID-19, delle gravi siccità e di un inverno rigido;

K.

considerando che la crisi umanitaria in Afghanistan è una delle crisi che si stanno aggravando più rapidamente al mondo e sta colpendo in modo sproporzionato le donne e le ragazze; che quasi il 100 % delle famiglie afghane con donne capofamiglia sono esposte all'insicurezza alimentare; che le nuove politiche introdotte dal governo talebano hanno compromesso notevolmente la capacità delle donne di guadagnarsi da vivere, aggravando ulteriormente le loro condizioni di povertà, e che molte donne capofamiglia sono state particolarmente colpite;

L.

considerando che, secondo la relazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni del marzo 2022, nel 2021 oltre 1 258 milioni di afghani sono fuggiti dal loro paese, vale a dire il doppio rispetto agli ultimi anni; che, allo stesso tempo, il numero di sfollati interni che fanno ritorno alle loro abitazioni è triplicato, raggiungendo la cifra record di 3,06 milioni di persone nel 2021; che in tutta la regione quasi 5 milioni di afghani rimangono sfollati al di fuori del paese, il 90 % dei quali sono accolti in Pakistan e in Iran;

M.

considerando che, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il 35 % delle donne e delle ragazze hanno dichiarato di sentirsi in pericolo a causa della violenza di genere mentre cercano rifugio nei vicini Iran e Pakistan; che soltanto il 70 % delle ragazze sono iscritta a scuola, rispetto al 92 % dei ragazzi;

N.

considerando che l'UE ha intensificato il suo sostegno alla popolazione avviando progetti per un valore di oltre 268,3 milioni di EUR incentrati sul mantenimento dell'istruzione e dei mezzi di sussistenza e sulla protezione della salute pubblica; che tali progetti fanno parte del pacchetto complessivo di sostegno dell'UE pari a 1 miliardo di EUR annunciato dalla Commissione nell'ottobre 2021, che comprende aiuti ai rifugiati, ai migranti e agli sfollati interni e sostegno ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile;

O.

considerando che, secondo Reporter senza frontiere, in Afghanistan hanno chiuso i battenti 231 organi di informazione, pari al 40 % del totale degli organi di informazione nel paese; che l'80 % dei 6 400 giornalisti che hanno perso il lavoro sono donne; che sono state imposte restrizioni che vietano media locali e internazionali, come la BBC, e che i giornalisti sono stati arrestati, detenuti e picchiati;

P.

considerando che le sanzioni nei confronti di soggetti e individui collegati ai talebani non dovrebbero impedire le transazioni finanziarie relative all'assistenza umanitaria e alla prestazione di servizi di base da parte di organizzazioni non governative (ONG);

Q.

considerando che fino al 15 agosto 2021, sotto l'ex Repubblica di Afghanistan, le donne vantavano posizioni di alto livello quali parlamentari, ministre, giudici, governatrici, avvocate e ambasciatrici; che le forze talebane hanno rimosso con la forza ex funzionarie governative legittime e non hanno incluso le donne nel loro nuovo governo de facto non riconosciuto; che tali autorità de facto mancano di una rappresentanza inclusiva dell'eterogenea società afghana;

R.

considerando che le agenzie di intelligence hanno avvertito che l'Afghanistan non deve diventare un rifugio sicuro per le organizzazioni terroristiche;

1.

esprime profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e dei diritti umani manifestatasi in Afghanistan a seguito della presa del potere da parte dei talebani; riafferma la sua ferma solidarietà e il suo impegno nei confronti del popolo afghano; sottolinea che si dovrebbero rispettare i diritti e le libertà fondamentali di cui il popolo afghano ha goduto negli ultimi 20 anni;

2.

deplora il fatto che la situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan si sia costantemente deteriorata dopo la presa del potere da parte dei talebani; condanna la persistente volontà dei talebani di cancellare le donne e le ragazze dalla vita pubblica e di negarne i diritti più basilari, compreso il diritto all'istruzione, al lavoro, alla circolazione e all'assistenza sanitaria;

3.

condanna con la massima fermezza la decisione dei talebani di rinviare in modo permanente il ritorno a scuola delle ragazze oltre il sesto grado, nonostante il loro precedente impegno a consentire a ogni cittadino di accedere all'istruzione; esorta i talebani a revocare le loro decisioni e restrizioni che riguardano specificamente le donne e le ragazze e a riaprire il ministero degli Affari femminili;

4.

sottolinea che l'accesso all'istruzione per le donne e le ragazze deve costituire, da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, una condizione essenziale per qualsiasi ulteriore impegno nei confronti delle autorità afghane de facto;

5.

invita i talebani a rispettare il loro impegno a garantire il diritto all'istruzione a tutti i cittadini afghani, comprese le donne e le ragazze;

6.

deplora la repressione da parte dei talebani delle proteste pacifiche per i diritti delle donne in Afghanistan; chiede il rilascio immediato dell'agente di polizia Alia Azizi, arrestata a Herat nell'ottobre 2021, nonché il rilascio di qualsiasi altra attivista per i diritti delle donne che si trovi in stato di detenzione, e la cessazione delle intimidazioni e delle vessazioni nei confronti di tali attiviste; chiede di porre fine alle vessazioni, alle minacce e agli attacchi nei confronti di insegnanti e studenti;

7.

invita le autorità de facto a garantire a tutte le donne e le ragazze pieni diritti e l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva in tutte le regioni dell'Afghanistan;

8.

esprime forte preoccupazione per il fatto che, da quando i talebani hanno assunto il controllo del paese, le donne e le ragazze sono esposte a un maggiore rischio di sfruttamento, compreso il rischio di essere vittime di tratta finalizzata al matrimonio forzato, allo sfruttamento sessuale e al lavoro forzato; condanna la violenza e la discriminazione di genere;

9.

invita le autorità afghane de facto a formare un governo inclusivo che coinvolga le donne nel processo decisionale a tutti i livelli; insiste sulla necessità di sviluppare una nuova strategia dell'UE per l'Afghanistan adattata alla situazione delle donne e delle ragazze al fine di promuovere concretamente i diritti delle donne e la loro partecipazione alla vita pubblica;

10.

ricorda che l'UE ha una posizione solida in merito a qualsiasi impegno politico con i talebani, che si basa su parametri tematici fondati sui principi del rispetto dei diritti umani per tutti e dello Stato di diritto; è del parere che, dal 15 agosto 2021, non vi è stato altro che un deterioramento di tali parametri, il che non può giustificare alcun riconoscimento de facto di un governo talebano;

11.

accoglie con favore la risoluzione n. 2626 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 17 marzo 2022, che ha rinnovato il mandato della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere il mandato della rappresentante speciale per l'Afghanistan del Segretario generale delle Nazioni Unite, anche impegnandosi con tutti gli attori e i portatori di interessi afghani pertinenti per garantire senza ulteriori indugi la riapertura delle scuole per tutte le studentesse;

12.

prende atto dei colloqui di Oslo del gennaio 2022 tra funzionari europei e statunitensi e una delegazione talebana, nonché della recente cancellazione, da parte degli Stati Uniti, dei colloqui di Doha in risposta alla decisione dei talebani di non riaprire le scuole per le ragazze; sottolinea che altri eventuali colloqui nazionali con i talebani devono includere rappresentanti delle donne afghane;

13.

invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere e proteggere quanti fuggono dall'Afghanistan; riafferma la necessità di garantire lo status delle avvocate afghane, delle leader della società civile, delle artiste, delle atlete e di altre persone vulnerabili, in particolare quelle la cui vita è a rischio, come le persone LGBTQI+; ribadisce la sua richiesta di un programma speciale per i visti, di programmi di reinsediamento rafforzati e di una protezione effettiva garantita per i rifugiati afghani;

14.

sottolinea l'importanza di affrontare il problema della violenza di genere cui sono confrontate le donne e le ragazze afghane nei paesi ospitanti, in particolare in Iran e Pakistan, nonché di garantire che frequentino la scuola, partecipino al mercato del lavoro e abbiano accesso ai servizi sanitari, compresi i servizi di salute mentale; ricorda che i rifugiati e le persone in transito sono particolarmente a rischio di subire violenze di genere; chiede pertanto maggiori finanziamenti per le organizzazioni umanitarie e le agenzie che svolgono attività di protezione;

15.

invita i paesi a cessare immediatamente di rimpatriare le persone in Afghanistan o in paesi terzi nei quali possono rischiare di essere rimpatriate in Afghanistan; chiede un attento monitoraggio dei cittadini afghani che sono già stati rimpatriati, in particolare dei minori;

16.

condanna il crescente numero di segnalazioni relative a uccisioni, vessazioni e intimidazioni nei confronti di minoranze etniche e religiose;

17.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che i talebani offrono ancora una volta rifugio ai gruppi terroristici; insiste sul fatto che i talebani e le autorità de facto dell'Afghanistan devono rispettare i loro impegni in materia di lotta al terrorismo;

18.

rammenta di aver incaricato il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di trasmettere alla leadership pakistana il messaggio di essere responsabile della sicurezza e della stabilità in Afghanistan e di dover sfruttare la sua influenza sui talebani per conseguire tali obiettivi, compresa la garanzia dei diritti umani fondamentali per le donne e le ragazze afghane;

19.

ribadisce la necessità che l'UE rafforzi la cooperazione con i paesi dell'Asia centrale e incoraggi il loro ruolo pratico e costruttivo nell'insediamento dei rifugiati afghani; sottolinea che tale cooperazione non dovrebbe compromettere la difesa dei valori fondamentali e dello Stato di diritto da parte dell'UE;

20.

sottolinea che la liberazione delle donne e delle ragazze resterà impraticabile finché continuerà la catastrofe umanitaria in atto; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare i fattori trainanti della crisi umanitaria in corso, compiendo ogni sforzo per intensificare l'assistenza umanitaria, seguire un attento a una prospettiva di genere, ripristinare la liquidità e mantenere i servizi sociali di base; chiede lo scongelamento dei beni afghani e un maggiore sostegno finanziario a programmi quali l'assistenza della direzione generale per i Partenariati internazionali della Commissione (DG INTPA), incentrata sui bisogni di base e i mezzi di sussistenza, e il fondo fiduciario per la ricostruzione dell'Afghanistan della Banca mondiale; evidenzia che i finanziamenti umanitari dovrebbero essere resi disponibili attraverso un sistema bancario funzionante e dovrebbero essere forniti in modo flessibile a ONG credibili e organizzazioni comunitarie attive in Afghanistan, incluse le organizzazioni femminili locali;

21.

prende atto del ripristino di una presenza minima sul campo dell'UE a Kabul volta a coordinare gli aiuti umanitari e monitorare la situazione umanitaria; sottolinea con fermezza che ciò non comporta il riconoscimento del regime talebano da parte dell'UE;

22.

si rammarica del fatto che il 31 marzo 2022 i donatori internazionali, tra cui l'UE e i suoi Stati membri, abbiano promesso solo 2,44 miliardi di USD in risposta all'appello delle Nazioni Unite per un importo di 4,4 miliardi di USD nell'ambito del piano di risposta umanitaria del 2022 al fine di fornire aiuti umanitari in Afghanistan; esorta la Commissione a stanziare finanziamenti adeguati e specifici a favore di programmi e progetti nell'ambito dei diritti delle donne e ad attuarli nel quadro di un impegno globale e a lungo termine a sostegno dei diritti umani e dei diritti delle donne in Afghanistan;

23.

insiste sulla necessità di un accesso umanitario senza restrizioni per garantire che i fondi impegnati raggiungano effettivamente le persone colpite; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a rivedere e ad adeguare di conseguenza le misure attuali; ricorda che gli aiuti umanitari devono essere neutrali, imparziali, umani e indipendenti e non dovrebbero mai essere soggetti ad alcuna condizionalità; invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a trasmettere costantemente il messaggio che la fornitura di assistenza umanitaria non è subordinata ai cinque parametri di riferimento del Consiglio per l'impegno con i talebani;

24.

invita l'UE e i suoi Stati membri, alla luce della conferenza ad alto livello dei donatori delle Nazioni Unite per il sostegno alla risposta umanitaria in Afghanistan, tenutasi il 31 marzo 2022, ad adottare ulteriori misure volte a rendere gli aiuti umanitari più trasparenti ed efficaci; ritiene dunque che sia fondamentale garantire l'accesso ai finanziamenti umanitari attraverso un sistema bancario funzionale, al fine di fornire finanziamenti alle ONG affidabili che operano nel paese;

25.

plaude al coraggio delle ragazze e delle donne che prendono parte alle proteste; invita il SEAE e la Commissione a dialogare con le autorità de facto dell'Afghanistan al fine di ottenere informazioni sugli attivisti per i diritti delle donne che si ritiene siano stati detenuti e fatti scomparire e a chiedere il loro rilascio immediato e incondizionato; esige che i talebani pongano immediatamente fine a tali pratiche arbitrarie ed extragiudiziali e garantiscano la libertà di riunione pacifica e di espressione;

26.

invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire maggiore sostegno agli attivisti per i diritti delle donne in Afghanistan e ad attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, anche garantendo l'assunzione di responsabilità per le violazioni mediante azioni di sensibilizzazione private e pubbliche su singoli casi;

27.

chiede che il nuovo relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan sia dotato di fondi sufficienti, competenze e sostegno diplomatico per adempiere al proprio mandato; invita il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a istituire una commissione d'inchiesta internazionale e indipendente, con un mandato pluriennale e risorse adeguate per documentare, riferire e raccogliere prove delle violazioni, comprese le violazioni dei diritti delle donne;

28.

accoglie con favore l'avvio del Forum delle donne leader afghane; invita la Commissione e il SEAE ad agevolare l'organizzazione della prima conferenza internazionale delle donne afghane al fine di far sentire la loro voce in Afghanistan e a livello internazionale, ricostruire le reti delle donne e sostenere il lavoro del Forum delle donne leader afghane in maniera più inclusiva; sostiene l'istituzione dell'università telematica afghana in esilio, con il sostegno finanziario dell'UE;

29.

invita i parlamentari afghani, gli ex funzionari del governo e gli attivisti della società civile, in particolare i finalisti del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2021, a impegnarsi attivamente con la delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Afghanistan, le commissioni competenti e altri organismi al fine di garantire che la politica dell'UE a sostegno dell'Afghanistan risponda alle esigenze del popolo afghano;

30.

sostiene gli appelli della società civile afghana, in particolare quelli dei partecipanti alle Giornate delle donne afghane organizzate dal Parlamento europeo, a chiamare le autorità afghane de facto a rispondere dei precedenti crimini e a non dimenticare le atrocità commesse;

31.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai membri dell'Assemblea nazionale afghana, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e all'ufficio politico dei talebani a Doha.

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 5 aprile 2022

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/92


P9_TA(2022)0101

Revisione della riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2022, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (COM(2021)0571 — C9-0325/2021 — 2021/0202(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 434/15)

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi») (3). Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali.

(1)

L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi») (3). Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali. Con l'adozione dell'accordo sul clima di Glasgow, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 al fine di colmare il divario in termini di ambizioni, in linea con i risultati del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali. La revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS), compresa la sua riserva stabilizzatrice del mercato, rappresenta un'opportunità unica per contribuire a rafforzare l'azione dell'Unione per il clima prima che si tenga la 27a sessione della conferenza delle parti (COP 27) dell'UNFCCC in Egitto.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

L'urgenza della necessità di mantenere vivo l'obiettivo dell'accordo di Parigi di 1,5  oC è diventata più significativa a seguito delle conclusioni dell'IPCC indicate nella sua relazione del 7 agosto 2021 dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamenti climatici 2021: basi fisico-scientifiche). L'IPCC ha rilevato che la temperatura globale raggiungerà o supererà la soglia di 1,5  oC prima del previsto, ovvero nei prossimi 20 anni. Inoltre ha constatato che, salvo riduzioni immediate e ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra, non sarà più possibile limitare il riscaldamento globale a un valore prossimo agli 1,5  oC o addirittura ai 2 oC.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale  (1 bis) , il Parlamento europeo ha esortato la Commissione ad adottare misure immediate e ambiziose per limitare il riscaldamento globale a 1,5  oC ed evitare una massiccia perdita di biodiversità, anche affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell'Unione rispetto all'emergenza climatica e ambientale e garantendo che tutte le future proposte legislative e di bilancio pertinenti siano pienamente in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5  oC e non contribuiscano alla perdita di biodiversità.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)

La necessità di un'azione urgente è ulteriormente accentuata dall'aumento della frequenza e dell'intensità delle condizioni meteorologiche estreme come conseguenza diretta dei cambiamenti climatici. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, il numero di catastrofi registrate in tutto il mondo e l'entità delle perdite economiche globali sono quasi raddoppiate negli ultimi 20 anni, il cui aumento corrisponde in gran parte all'aumento significativo del numero di catastrofi legate al clima.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies)

L'Unione dovrebbe pertanto affrontare tale urgenza intensificando i propri sforzi e assumendo un ruolo guida a livello internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici, rispettando nel contempo i principi dell'equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono al centro della comunicazione «Il Green Deal europeo», adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 (4).

(2)

Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono pertanto al centro della comunicazione «Il Green Deal europeo», adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 (4).

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure iniziative che si rafforzano reciprocamente , volte a conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse . Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, questa transizione incide sulle donne gli uomini in modo diverso e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Si deve pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che non lasci indietro nessuno .

(3)

Il Green Deal europeo costituisce un punto di partenza per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative , come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo del Consiglio  (1 bis) . Esso definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, senza lasciare indietro nessuno in una transizione giusta che affronti anche la povertà energetica . Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Questa transizione incide sui lavoratori di vari settori su ogni genere in modo diverso e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati e vulnerabili , come gli anziani, le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche nonché le persone e le famiglie a reddito basso e medio-basso. Inoltre comporta maggiori sfide per determinate regioni, in particolare quelle strutturalmente svantaggiate e periferiche, nonché le isole . Si deve pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La necessità e il valore del Green Deal europeo sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute, le condizioni di vita e di lavoro e il benessere dei cittadini dell'Unione, effetti che hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono migliorare la loro resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenirli o attenuarli. I cittadini europei continuano a esprimersi con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici (5).

(4)

La necessità e il valore di un Green Deal europeo ben attuato sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute, le condizioni di vita e di lavoro e il benessere dei cittadini dell'Unione, effetti che hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono migliorare la loro resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenirli o attenuarli in modo equo e senza lasciare indietro nessuno, compresi coloro che sono a rischio di povertà energetica . I cittadini europei continuano a esprimersi con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici (5).

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha sottolineato, nella sua relazione del 29 ottobre 2020 dal titolo «Biodiversity and Pandemics» (Biodiversità e pandemie), che le cause alla base delle pandemie sono le stesse trasformazioni ambientali di portata mondiale che provocano la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici. Occorre pertanto mitigare i cambiamenti climatici al fine di mantenere e migliorare la salute della nostra biodiversità, proteggendo in tal modo la salute umana.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni previa deduzione degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

(6)

Nel regolamento (UE) 2021/1119 l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative . Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni previa deduzione degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Ciò dovrebbe avvenire nell'ambito di una transizione giusta in cui nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Tutti i settori dell'economia devono contribuire al conseguimento di tali riduzioni di emissioni. Pertanto, l'ambizione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dovrebbe essere adeguata per essere in linea con l'impegno di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori dell'economia.

(7)

Tutti i settori dell'economia devono contribuire al conseguimento di tali riduzioni di emissioni. Pertanto, l'ambizione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dovrebbe essere adeguata per essere in linea con l'impegno di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori dell'economia , l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 .

Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato, nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato («la riserva») che è operativa dal 2019.

(8)

Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato, che ha indebolito l'EU ETS riducendo i prezzi del carbonio, impedendo in tal modo all'EU ETS di fornire forti incentivi per la riduzione delle emissioni, nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato («la riserva») che è operativa dal 2019. La creazione della riserva ha contribuito a ridurre l'eccedenza di quote in circolazione del 29 % nel 2019 rispetto al livello record del 2013. Tuttavia, secondo la relazione 2021 sul mercato del carbonio, il numero totale di quote in circolazione è aumentato nuovamente nel 2020 raggiungendo 1 579  miliardi di quote, rispetto ai 1 385  miliardi di quote del 2019. Tale aumento considerevole dell'eccedenza complessiva era legato a una flessione della domanda dovuta alla crisi di COVID-19. La Commissione stima che occorreranno fino a quattro anni per assorbire l'eccedenza supplementare del 2020, il che ritarderà ulteriormente l'urgente necessità di assorbire l'eccedenza storica e rendere l'EU ETS adatto allo scopo. Pertanto, e fatte salve le ulteriori revisioni della riserva nel quadro della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 che avrà luogo nel 2022, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il funzionamento della riserva e garantire che continui a essere adeguata allo scopo in caso di futuri shock esterni imprevedibili.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Una riserva solida e lungimirante è essenziale per garantire l'integrità dell'EU ETS e per orientarlo efficacemente affinché contribuisca, come strumento strategico, all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e all'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. L'EU ETS e quindi la riserva dovrebbero essere allineati anche agli sforzi di limitare l'aumento della temperatura mondiale a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, rispecchiando nel contempo l'equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali, conformemente all'articolo 2 dell'accordo di Parigi.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Se il numero di quote in circolazione supera la soglia massima stabilita, dal volume di quote da mettere all'asta e da immettere nella riserva viene detratto un quantitativo corrispondente a una determinata percentuale di tali quote. Nel frattempo, un numero corrispondente di quote viene svincolato dalla riserva per gli Stati membri, e aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta se il numero totale di quote in circolazione scende al di sotto della soglia inferiore stabilita.

(10)

Attualmente, se il numero di quote in circolazione supera la soglia massima stabilita, dal volume di quote da mettere all'asta e da immettere nella riserva viene detratto un quantitativo corrispondente a una determinata percentuale di tali quote. Nel frattempo, un numero corrispondente di quote viene svincolato dalla riserva per gli Stati membri, e aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta se il numero totale di quote in circolazione scende al di sotto della soglia inferiore stabilita.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023.

(11)

La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023 , così da assorbire rapidamente l'eccedenza storica al fine di garantire un segnale di prezzo più forte per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Tale decisione è stata adottata nel contesto del precedente obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 in tutti i settori dell'economia.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

L'analisi effettuata nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in circolazione da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è insufficiente per evitare un aumento significativo dell'eccedenza di quote nell'EU ETS. Pertanto, dopo il 2023 la percentuale dovrebbe continuare a essere del 24 % e anche il numero minimo di quote da immettere nella riserva dovrebbe continuare a essere di 200 milioni.

(14)

L'analisi effettuata nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in circolazione da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è insufficiente per evitare un aumento significativo dell'eccedenza di quote nell'EU ETS. Se la percentuale del numero totale di quote in circolazione da integrare ogni anno nella riserva tornasse al 12 % dopo il 2023, un'eccedenza significativa e dannosa di quote nell'ambito del sistema EU ETS potrebbe perturbare la stabilità del mercato e il corretto funzionamento del sistema EU ETS, pregiudicare di conseguenza la riduzione delle emissioni di gas a effetto necessaria per soddisfare gli obiettivi climatici giuridicamente vincolanti, come indicato nella valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nell'ambito della presente decisione .

Emendamento 17

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Se la percentuale del numero totale di quote in circolazione da integrare ogni anno nella riserva tornasse al 12  % dopo il 2023, un'eccedenza potenzialmente dannosa di quote nell'ambito del sistema EU ETS potrebbe perturbare la stabilità del mercato . Inoltre, la percentuale del 24 % dopo il 2023 dovrebbe essere stabilita indipendentemente dalla revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 al fine di rafforzare il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima per il 2030, al fine di garantire la prevedibilità del mercato.

(15)

È pertanto importante garantire che la percentuale non scenda al di sotto del 24 % dopo il 2023 e che il numero minimo di quote da integrare nella riserva non scenda al di sotto di 200 milioni . Ciò dovrebbe essere effettuato indipendentemente dalla revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 al fine di rafforzare il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima per il 2030, onde garantire la sua tempestiva entrata in vigore e assicurare così la prevedibilità del mercato eliminando il rischio che la percentuale torni ad essere inferiore al 24 %. Il mantenimento della percentuale al 24 % all'interno della presente decisione non dovrebbe pregiudicare ulteriori revisioni della riserva, compresa, se del caso, la revisione della percentuale di quote da integrare nella riserva, nell'ambito della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 che avrà luogo nel 2022.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

La percentuale del 24 % dopo il 2023 dovrebbe essere stabilita indipendentemente dal riesame generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 al fine di rafforzare il sistema EU ETS, in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima per il 2030, al fine di garantire la prevedibilità del mercato.

Emendamento 19

Proposta di decisione

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, ovvero il mantenimento degli attuali parametri della riserva stabilizzatrice del mercato, stabilito a norma della direttiva (UE) 2018/410, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0045/2022).

(3)  Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

(3)  Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

(1 bis)   GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.

(4)  COM(2019)0640.

(4)  COM(2019)0640.

(1 bis)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(5)  Speciale Eurobarometro 513 sui cambiamenti climatici, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en).

(5)  Speciale Eurobarometro 513 sui cambiamenti climatici, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en).

(7)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(8)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(8)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(9)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(9)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(10)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).


15.11.2022   

IT

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C 434/103


P9_TA(2022)0102

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (13531/1/2021 — C8-0172/2017 — 2017/0113(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 434/16)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13531/1/2021 — C8-0172/2017),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 6 dicembre 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 18 febbraio 2018 (2),

visto il parere della Commissione (COM(2022)0014),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0282),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0041/2022),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 71.

(2)  GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.

(3)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 258.


15.11.2022   

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C 434/104


P9_TA(2022)0105

Infrastrutture energetiche transeuropee ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (COM(2020)0824 — C9-0417/2020 — 2020/0360(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 434/17)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0824),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0417/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2021 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o luglio 2021 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0269/2021),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 220 del 9.6.2021, pag. 51.

(2)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 105.


P9_TC1-COD(2020)0360

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/869.)


15.11.2022   

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C 434/105


P9_TA(2022)0106

Orientamenti per il bilancio 2023 — Sezione III

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2023, sezione III — Commissione (2021/2226(BUI))

(2022/C 434/18)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1) («regolamento finanziario»),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2) («regolamento QFP»),

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul rafforzamento di programmi specifici e l'adeguamento degli atti di base (3),

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'utilizzo dei rientri di capitale dal Fondo investimenti ACP a beneficio dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (4),

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca (5),

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul trattamento degli interessi passivi e dei rimborsi di Next Generation EU nel QFP 2021-2027 (6),

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione (7),

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riesame delle disposizioni del regolamento finanziario relative alle entrate con destinazione specifica esterne e all'assunzione ed erogazione di prestiti (8),

vista la sua posizione del 16 dicembre 2020 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (9),

vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2021)0569),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (10),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (11),

vista la proposta di modifica di tale decisione, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021 (COM(2021)0570),

visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (12),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (13),

visti il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Consiglio europeo, dal Parlamento e dalla Commissione nel novembre 2017, il piano d'azione della Commissione sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2021 e la dichiarazione di Porto sugli affari sociali adottata dai membri del Consiglio europeo nel maggio 2021,

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile,

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale (14),

vista la comunicazione della Commissione, del 9 marzo 2021, dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (COM(2021)0118),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (15),

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (16) («Normativa europea sul clima»),

viste le relazioni speciali del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernenti il riscaldamento globale di 1,5 oC, i cambiamenti climatici e il suolo, nonché l'oceano e la criosfera in un clima che cambia,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi («accordo di Parigi»),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina (17),

vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES),

vista la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025,

vista la relazione speciale 10/2021 della Corte dei conti europea del 26 maggio 2021 dal titolo «Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione»,

visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022 (18) e le dichiarazioni comuni approvate di comune accordo da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,

viste le conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2022 sugli orientamenti di bilancio per l'esercizio 2023 (07218/2022),

visto l'articolo 93 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la pesca e della commissione per gli affari costituzionali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0062/2022),

A.

considerando che in diverse risoluzioni il Parlamento ha raccomandato a tutti gli Stati membri di destinare almeno il 2 % dei loro finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza ai settori culturali e creativi e almeno il 10 % al settore dell'istruzione, nonché di assegnare almeno il 5 % delle loro risorse a titolo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente a sostegno delle attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia;

Bilancio 2023: mantenere la ripresa sulla buona strada per tutti

1.

osserva che, nonostante i segnali incoraggianti che fanno sperare in un'ulteriore crescita nel 2022, permane l'incertezza delle prospettive economiche, alla luce di fattori quali le perturbazioni nella catena di approvvigionamento, gli elevati prezzi dell'energia, l'aumento dell'inflazione e il perdurare della pandemia di COVID-19, nonché le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina; ricorda pertanto che il bilancio dell'Unione per il 2023 svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia dell'Unione e della sua competitività nonché nello sviluppo della nostra resilienza comune, contribuendo all'efficace attuazione del Green Deal europeo e di una transizione giusta, in modo che nessuno sia lasciato indietro, e promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale come uno dei capisaldi della ripresa, e affrontando al contempo le sfide geopolitiche;

2.

si impegna pertanto ad adoperarsi per adottare un bilancio orientato al futuro che risponda alle priorità politiche dell'Unione, costruendo un'Unione della salute più forte, assicurando il successo delle transizioni verde e digitale, favorendo una ripresa equa, inclusiva, sostenibile e resiliente, compreso un maggiore sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), promuovendo lo Stato di diritto, i valori dell'Unione, i diritti fondamentali e la loro applicazione, contribuendo alla creazione di maggiori opportunità per tutti, in particolare per i giovani in tutta l'Unione, e garantendo un'Europa più forte per i suoi cittadini e nel mondo;

3.

sottolinea il ruolo centrale svolto dalla politica di coesione dell'UE, in quanto politica di investimento fondamentale dell'Unione e una delle pietre angolari di una ripresa sostenibile e inclusiva, e ne mette in evidenza il valore aggiunto europeo unico e il contributo allo sviluppo armonioso complessivo dell'UE, dei suoi Stati membri e delle sue regioni; evidenzia che il 2023 sarà l'ultimo anno di attuazione dei programmi dell'UE del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, in particolare dei programmi in regime di gestione concorrente nell'ambito della politica di coesione, nonché l'anno in cui l'attuazione dei nuovi programmi comincerà ad accelerare; si attende pertanto che ciò si rifletta in un incremento sostanziale degli stanziamenti di pagamento nel bilancio per il 2023;

4.

sottolinea che la nuova politica agricola comune (PAC) entrerà in vigore a partire dal 2023; ricorda l'importanza centrale della PAC e della politica comune della pesca per il sistema alimentare europeo, poiché tali politiche garantiscono prodotti alimentari economicamente accessibili e di qualità elevata come pure la sicurezza nutrizionale per tutti gli europei; sottolinea inoltre l'importanza del buon funzionamento dei mercati agricoli, dello sviluppo sostenibile delle regioni rurali, di un reddito stabile e accettabile per gli agricoltori e i pescatori, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della conservazione della biodiversità, nonché del ricambio generazionale nel settore agricolo; chiede che sia rivolta particolare attenzione all'agricoltura su piccola scala, ai giovani agricoltori e alle piccole imprese di pesca, utilizzando al meglio tutti i programmi pertinenti dell'Unione; constata che alcuni settori agricoli sono stati colpiti duramente dalla pandemia di COVID-19, dall'aumento dei prezzi dell'energia e da altre crisi;

5.

sottolinea che è necessario che gli Stati membri utilizzino tutte le risorse disponibili nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza entro la fine del 2023 e invita la Commissione a sostenere gli Stati membri e i beneficiari in tal senso, coinvolgendo nel contempo il Parlamento nella supervisione e nella valutazione trasparente del processo; ricorda inoltre l'importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali, le parti sociali e la società civile nell'attuazione e nel monitoraggio dei pertinenti programmi dell'UE;

Un'Unione della salute più forte

6.

ricorda che la crisi della COVID-19 ha esercitato pressioni senza precedenti sui sistemi sanitari pubblici e ha aggravato i problemi esistenti; accoglie con favore la priorità attribuita alla politica sanitaria dell'Unione e sottolinea il programma «EU4Health» (UE per la salute) e il polo tematico «Salute» nell'ambito di Orizzonte Europa; osserva che il bilancio per le attività di preparazione dell'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) proviene da tali programmi e dal meccanismo di protezione civile dell'UE ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che ciò potrebbe compromettere il conseguimento di altri importanti obiettivi in materia di salute concordati dai legislatori; ricorda pertanto la necessità di fornire nuove risorse all'HERA; sottolinea inoltre che occorre prestare particolare attenzione al controllo dell'HERA da parte del Parlamento; sottolinea l'importanza di costituire il corpo medico europeo nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'UE e invita tutti gli Stati membri a contribuirvi con ulteriori risorse; sottolinea la necessità di garantire finanziamenti adeguati per il piano di lotta contro il cancro, con particolare riferimento alle azioni che consentono di conseguire risultati tangibili per i cittadini, ad esempio l'iniziativa europea per l'imaging dei tumori o il programma di vaccinazione contro l'HPV;

7.

riconosce l'importanza di altri programmi dell'Unione, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nel fornire investimenti e sostegno per prevenire le crisi sanitarie e rafforzare la resilienza dei sistemi e delle infrastrutture sanitarie; sottolinea la necessità di un allineamento tra tali attività e altri programmi finanziati dall'UE, tra cui EU4Health, riducendo nel contempo le disparità di accesso all'assistenza sanitaria; sottolinea la necessità di rafforzare le campagne d'informazione sulla vaccinazione in tutti gli Stati membri e non solo; ricorda, inoltre, l'importanza di un'attuazione e di un accesso costanti all'assistenza tecnica per gli Stati membri con scarsa capacità amministrativa; sottolinea che le agenzie e gli organismi decentrati responsabili in materia di salute e sicurezza dovrebbero essere dotati di risorse umane e finanziarie adeguate e, se necessario, rafforzati;

Garantire il successo delle transizioni verde e digitale

8.

riconosce che l'attuazione del Green Deal europeo e il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e dell'obiettivo «inquinamento zero» richiederanno notevoli investimenti pubblici e privati al fine di colmare la carenza di investimenti nella transizione verde individuata dalla Commissione e conseguire gli obiettivi vincolanti dell'accordo di Parigi; sottolinea, tuttavia, che il costo dell'inazione sarebbe molto più elevato; sottolinea che il bilancio dell'Unione è al centro degli sforzi volti a realizzare una transizione giusta verso un'Unione più verde, sostenibile, socialmente inclusiva, più resiliente e competitiva e che occorrono ulteriori sforzi sul piano finanziario; sottolinea in particolare la necessità di garantire risorse finanziarie adeguate, in modo da consentire all'Unione di onorare gli impegni assunti e, al contempo, assicurare che nessuno sia lasciato indietro; insiste sul fatto che il successo del Green Deal europeo dipenderà anche dal suo finanziamento, e sollecita la mobilitazione degli strumenti di finanziamento dell'Unione dando priorità alle regioni, ai settori e alle zone che saranno maggiormente colpite dalla transizione verde, tenuto conto delle esigenze degli Stati membri; sottolinea la necessità di consentire alle PMI di sfruttare appieno le opportunità derivanti dal Green Deal europeo e dalla loro transizione imprenditoriale verso la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione;

9.

ricorda la necessità di fornire risorse ambiziose per i programmi a sostegno dell'azione per il clima e la biodiversità e la protezione dell'ambiente, come LIFE, e la necessità di accelerare e attuare pienamente il meccanismo per una transizione giusta, anche fornendo ulteriore assistenza tecnica per sostenere gli Stati membri in tale compito; ricorda altresì la necessità di garantire che la spesa dell'Unione contribuisca alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, anche rafforzando la preparazione alle catastrofi naturali, in particolare attraverso il meccanismo europeo di protezione civile, nonché arrestando la perdita di biodiversità; si attende che la Commissione rispetti il suo impegno, assunto in sede di conciliazione per il bilancio 2022, di rafforzare l'agenzia in tale settore, in particolare alla luce del suo ruolo centrale nell'attuazione del pacchetto «Pronti per il 55 %» e delle relative relazioni; esprime inoltre profonda preoccupazione per la carenza di risorse umane a lungo termine in alcuni servizi della Commissione e ribadisce pertanto il suo invito alla Commissione a garantire livelli adeguati di risorse e personale; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a rispettare il principio del «non nuocere» al fine di garantire la necessaria coerenza tra gli obiettivi politici e la massima efficienza della spesa durante la transizione e oltre;

10.

sottolinea la necessità di investire nella ricerca e nell'innovazione nelle tecnologie, nei processi e nelle competenze verdi, anche al fine di conferire all'Unione un vantaggio competitivo nella futura economia a zero emissioni nette, ed evidenzia l'importanza di garantire risorse adeguate per Orizzonte Europa in tale contesto; reputa essenziale fornire un sostegno adeguato alle PMI al fine di rafforzare il loro ruolo nella ricerca e nell'innovazione; ritiene che l'Unione debba sfruttare appieno il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per modernizzare e collegare le sue infrastrutture di trasporto ed energetiche nonché rafforzarne la sostenibilità, rafforzando la sicurezza e l'autonomia dell'UE in materia di energia e sviluppando ulteriormente l'Unione dell'energia attraverso l'interconnettività tra gli Stati membri; ritiene pertanto che debbano essere garantite risorse sufficienti per il meccanismo per collegare l'Europa; sottolinea inoltre l'importanza del programma spaziale dell'UE;

11.

prende atto delle proposte legislative presentate dalla Commissione per la legge sui semiconduttori e un programma di connettività sicura; ricorda il principio secondo cui i nuovi programmi non dovrebbero essere creati a scapito di quelli esistenti e ribadisce la sua posizione di lunga data secondo cui le nuove iniziative dovrebbero essere finanziate utilizzando nuove risorse; intende esaminare attentamente le implicazioni di bilancio delle proposte e il loro impatto sulla procedura di bilancio 2023;

12.

reputa essenziale per la competitività dell'Unione digitalizzare ulteriormente l'economia e il settore pubblico; ritiene che una transizione digitale riuscita richieda sforzi sostanziali di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte Europa, investimenti significativi nelle infrastrutture digitali attraverso il MCE-Digitale e sostegno in settori quali l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e il calcolo ad alte prestazioni dell'UE attraverso il programma Europa digitale; sottolinea la necessità di affrontare il divario di competenze digitali promuovendo competenze digitali avanzate e un apprendimento inclusivo; sottolinea la necessità di strumenti di riconversione professionale; mette in evidenza l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti e un allineamento tra i programmi dell'UE per creare condizioni atte a favorire la diffusione sul mercato di tecnologie e innovazioni rivoluzionarie, e consentire all'economia e al settore pubblico dell'Unione di essere in prima linea nella transizione digitale e nella competitività;

13.

riconosce il contributo dei programmi di finanziamento dell'Unione alla ripresa economica, alla lotta alla disoccupazione e al potenziamento degli investimenti e in particolare al sostegno delle PMI e delle start-up; ricorda che le PMI si confermano la spina dorsale dell'economia europea e continuano a svolgere un ruolo fondamentale per creare posti di lavoro e generare crescita; sottolinea InvestEU e la sua sezione PMI e la possibilità per le PMI colpite dalla pandemia di ricevere u n sostegno al capitale nell'ambito del programma; sottolinea la necessità di promuovere un mercato unico ben funzionante attraverso finanziamenti sufficienti al fine di garantire la protezione dei consumatori, rafforzare la competitività delle piccole imprese con lo sviluppo di competenze digitali e imprenditoriali, migliorare l'accesso ai mercati, fare tesoro del programma Erasmus per giovani imprenditori e ampliare ulteriormente le opportunità di creazione e espansione delle start-up;

14.

esprime solidarietà a coloro che lavorano nei settori duramente colpiti dalla pandemia, in particolare il turismo, l'ospitalità e i settori culturali e creativi; evidenzia che tali settori rappresentano un pilastro importante dell'economia dell'Unione e impiegano una parte significativa della sua forza lavoro, in particolare nelle PMI; ritiene che tali settori dovrebbero beneficiare di un maggiore sostegno da parte degli Stati membri e dell'Unione, anche attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e chiede misure supplementari per tali settori e finanziamenti sufficienti per i relativi programmi dell'UE; insiste sul fatto che, se sarà trasformato in un'iniziativa o in un programma a più lungo termine, il nuovo Bauhaus europeo richiederà nuove risorse; ribadisce la propria delusione per il fatto che non sia stata accettata la richiesta di lunga data del Parlamento di istituire un programma specifico dell'UE in materia di turismo;

Promuovere lo Stato di diritto, i valori dell'UE e i diritti fondamentali e la loro applicazione

15.

ritiene essenziale, per la credibilità dell'Unione, garantire il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione e adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; mette in evidenza la chiara correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria: ritiene che il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione dovrebbe essere applicato immediatamente e integralmente, come più volte richiesto dal Parlamento; deplora che la Commissione non abbia ancora attuato il regolamento, sebbene sia entrato in vigore il 1o gennaio 2021, e sottolinea la piena conformità del regolamento ai trattati dell'UE, come confermato dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2022 (19); si attende che la Commissione applichi senza indugio l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento nei confronti degli Stati membri in cui sono già state inviate lettere di informazione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento; ritiene che dovrebbero essere messe a disposizione degli organismi dell'Unione in questo settore e della Procura europea (EPPO) risorse adeguate, soprattutto alla luce del loro crescente carico di lavoro, anche per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo della spesa finanziata dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;

16.

sottolinea che lo Stato di diritto tutela gli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione ed è intrinsecamente legato al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali; esprime profonda preoccupazione per il significativo deterioramento dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali, compresi l'indipendenza della magistratura, la separazione dei poteri, la lotta alla corruzione, nonché l'indipendenza e la libertà dei mezzi di informazione in alcuni Stati membri; sottolinea l'importanza del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori in particolare per proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali e per sostenere e sviluppare ulteriormente la partecipazione e l'istruzione dei cittadini come pure società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive; chiede pertanto che a tale programma sia assegnato un livello ambizioso di risorse; ricorda che la cooperazione giudiziaria tra le autorità nazionali è cruciale per rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione; chiede finanziamenti sufficienti per il programma Giustizia;

Maggiori opportunità per tutti e in particolare per i giovani in tutta l'Unione

17.

constata che la crisi della COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni negative sui giovani, sulle loro prospettive occupazionali, sulle loro condizioni di lavoro e sulla loro salute mentale, il che ha comportato la perdita di opportunità, una riduzione delle prospettive e l'approfondimento del divario educativo; sottolinea l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale a tale riguardo; è fermamente convinto che il bilancio 2023 dovrebbe porre l'accento sui giovani, sfruttando lo slancio dell'Anno europeo della gioventù 2022 con azioni e politiche concrete da proseguire nel 2023; sottolinea l'importanza di Erasmus+ ed evidenzia che è fondamentale garantire risorse finanziarie sufficienti per tale programma, che è riuscito indiscutibilmente ad accrescere le opportunità di istruzione, formazione e occupazione in tutta l'UE e ha prodotto risultati tangibili; ritiene che esso dovrebbe diventare più inclusivo e offrire maggiori opportunità e parità di accesso a tutti, in particolare alle persone provenienti da contesti svantaggiati e da zone rurali e periferiche;

18.

insiste sulla necessità di trovare soluzioni sostenibili e a lungo termine per affrontare efficacemente le sfide demografiche strutturali, nonché per ridurre la fuga di cervelli dalle zone rurali, periferiche e meno sviluppate dell'UE; sottolinea la necessità di risorse finanziarie per rilanciare le zone colpite dal declino demografico e creare opportunità di lavoro di alta qualità a livello locale; evidenzia il ruolo cruciale del bilancio dell'Unione nel contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e rafforzare le azioni sociali a livello locale e regionale, intensificare il dialogo sociale e garantire a tutti l'accesso a servizi essenziali quali l'assistenza sanitaria, la mobilità, un'alimentazione adeguata e alloggi dignitosi;

19.

sottolinea la necessità di rafforzare il corpo europeo di solidarietà, che aiuta i giovani ad acquisire esperienza pratica in un altro Stato membro, aumentando in tal modo la loro occupabilità e le loro prospettive per il futuro; ricorda l'importanza di garantire un finanziamento sufficiente delle azioni e delle attività dell'UE destinate ai giovani e ai minori, in particolare nell'ambito dell'FSE+, di REACT-UE e del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ricorda che la Commissione dovrebbe riferire regolarmente in merito all'attuazione della raccomandazione sull'istituzione di una garanzia europea per l'infanzia e di una garanzia per i giovani rafforzata;

20.

ricorda che la pandemia ha avuto gravi ripercussioni anche sugli anziani; insiste sul fatto che il bilancio 2023 dovrebbe fornire un sostegno sufficiente alle persone più vulnerabili tra gli anziani e proteggere il loro benessere, la loro dignità e i loro diritti fondamentali; osserva che Erasmus+ offre opportunità agli adulti e agli anziani e invita la Commissione a garantire che essi ne traggano maggiori benefici; sottolinea il ruolo del bilancio dell'UE nel contribuire a garantire agli anziani l'accesso ai servizi sociali e sanitari, alla mobilità e alle opportunità di volontariato; invita l'UE a razionalizzare e intensificare le sue azioni destinate agli anziani nell'ambito di un quadro coerente che benefici di finanziamenti a titolo dei programmi dell'UE;

Un'Unione più forte per i suoi cittadini e nel mondo

21.

condanna con la massima fermezza l'invasione illegale, non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione russa e tutti i tentativi di destabilizzare i partner dell'UE nel vicinato orientale, come pure la partecipazione della Bielorussia a tale aggressione; sottolinea che l'Unione deve restare unita e chiede di rafforzare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati membri in questo difficile contesto; esorta l'Unione a garantire finanziamenti consistenti per far fronte alle conseguenze geopolitiche dell'attuale crisi, in particolare per il sostegno all'attuazione di misure umanitarie e di preparazione all'accoglienza dei rifugiati negli Stati membri e nel vicinato orientale; ricorda che la stabilità dell'Unione dipende anche dalla stabilità del suo vicinato;

22.

ricorda la sua risoluzione sull'aggressione russa contro l'Ucraina e invita la Commissione e gli Stati membri a mobilitare tutte le risorse finanziarie disponibili per sostenere l'Ucraina; ribadisce il proprio sostegno, in tale contesto, alla mobilitazione dello strumento europeo per la pace; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a presentare al Parlamento relazioni e informazioni tempestive e trasparenti al riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare un'assistenza umanitaria di emergenza supplementare all'Ucraina, in cooperazione con le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni partner internazionali; sottolinea la necessità di prestare una particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, alle minoranze, nonché alle donne e ai minori, in quanto essi sono particolarmente colpiti nelle situazioni di conflitto e necessitano di una protezione e di un sostegno speciali; invita la Commissione a prendere in considerazione tutti i mezzi disponibili per garantire la fornitura di sostegno nell'ambito dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare per quanto riguarda i servizi sociali e sanitari e l'istruzione;

23.

ribadisce il suo irremovibile sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale di tutti i paesi del partenariato orientale e invita la Commissione e gli Stati membri ad aiutare tali paesi, in particolare la Repubblica di Moldova, a fornire un riparo temporaneo ai rifugiati dall'Ucraina; ribadisce che gli Stati membri devono dar prova di solidarietà nel ricollocare i rifugiati dall'Ucraina che sono arrivati in Polonia, Ungheria, Romania e Slovacchia in altri Stati membri;

24.

prende atto dell'importanza delle sanzioni e dell'unità dell'Unione nella loro imposizione e invita la Commissione a individuare i mezzi e le modalità per affrontare le loro conseguenze economiche e sociali per l'UE e a facilitarne l'attuazione;

25.

sottolinea l'importanza strategica della politica di allargamento nei paesi dei Balcani occidentali e la necessità di fornire finanziamenti sufficienti ai paesi dei Balcani occidentali e ai paesi del vicinato orientale e meridionale, in particolare quelli che attuano accordi di associazione con l'UE, al fine di sostenere riforme politiche e socioeconomiche globali e di rafforzare la società civile e lo Stato di diritto, come pure di contribuire alla ripresa dalla crisi COVID-19 e dalle sue conseguenze economiche a lungo termine; sottolinea l'importanza di un sostegno finanziario sufficiente per l'assistenza tecnica al fine di migliorare l'assorbimento dei fondi dell'UE in tali regioni;

26.

si attende che l'asilo e la migrazione rimangano una priorità dell'agenda dell'UE anche oltre la crisi in corso; sottolinea la necessità di un sostegno finanziario continuo per l'accoglienza, la registrazione, l'esame e l'integrazione dei richiedenti asilo e di garantire finanziamenti adeguati per la realizzazione degli obiettivi specifici del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al fine di assicurare una corretta attuazione del sistema europeo comune di asilo; sottolinea che tale sistema deve essere basato sulla solidarietà e sulla responsabilità condivisa, al fine di non imporre un onere eccessivo ad alcuni Stati membri, sul rispetto dei diritti umani, sulla promozione dell'integrazione e sulla creazione di un quadro per la migrazione legale, come richiesto dal Parlamento, sulla lotta contro la tratta di esseri umani e sul miglioramento dei sistemi per un rimpatrio efficace, sicuro e dignitoso delle persone e i rimpatri volontari, in linea con i valori e gli impegni internazionali dell'UE; chiede inoltre finanziamenti sufficienti per lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti al fine di rafforzare i sistemi di gestione delle frontiere;

27.

sottolinea la necessità di assicurare che nessun beneficiario di fondi dell'UE (tra cui contraenti o subappaltatori, partecipanti a seminari o a corsi di formazione o soggetti terzi) sia incluso nell'elenco delle persone o delle entità soggette alle misure restrittive dell'UE;

28.

sottolinea che l'Unione necessita di risorse sufficienti per rispondere alle principali crisi e alle sfide a lungo termine nel suo vicinato e nel mondo, ricordando al contempo che il massimale della rubrica 6 del QFP è già adesso troppo basso e che è indispensabile rivedere l'attuale QFP; chiede finanziamenti sufficienti per lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e lo Strumento di assistenza preadesione, affinché possano svolgere il loro ruolo cruciale nel promuovere lo sviluppo sostenibile e democratico e le riforme politiche ed economiche, proteggere lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere i processi elettorali e affrontare le sfide sociali e climatiche e le cause profonde della migrazione; sottolinea la necessità di fornire un sostegno costante ai rifugiati, in particolare in Turchia e nell'intera regione, e di rispondere agli sviluppi in Afghanistan, ribadendo nel contempo che il bilancio dell'Unione non dovrebbe essere l'unica fonte di finanziamento; chiede che all'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i rifugiati palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA) sia assegnato un livello ambizioso di finanziamenti a titolo del bilancio dell'UE nel 2023 per consentirle di fornire un sostegno adeguato alla stabilità regionale e rafforzare la resilienza dei rifugiati palestinesi; sottolinea l'importanza del programma di aiuti umanitari e rileva che le risorse ad esso destinate non aumentano in proporzione ai fabbisogni senza precedenti; chiede pertanto che al programma sia assegnata una dotazione più consistente e che gli Stati membri aumentino i loro aiuti umanitari;

29.

ribadisce che l'Unione dovrebbe disporre di mezzi sufficienti per reagire a sviluppi imprevisti all'interno e all'esterno del suo territorio; invita pertanto la Commissione a svolgere un'analisi approfondita delle diverse implicazioni delle attuali sfide e del loro impatto sulla procedura di bilancio 2023 e sull'intero QFP 2021-2027, nonché a valutare quando sarebbe opportuna una revisione del QFP;

30.

ritiene che il recente aumento delle infezioni da COVID-19 sia un'ulteriore dimostrazione della necessità di fare di più per vaccinare tutto il mondo; ricorda l'accordo tra le tre istituzioni, nell'ambito del bilancio 2022, di riesaminare l'evoluzione della risposta alla pandemia entro la fine di giugno 2022, in particolare per quanto riguarda le vaccinazioni internazionali, e di adottare tutte le misure necessarie senza ulteriori indugi;

31.

sottolinea la crescente necessità di un adeguato sostegno finanziario per la sicurezza e la difesa dell'Unione, anche attraverso il Fondo europeo per la difesa, che sostiene la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa; chiede maggiori sforzi per rafforzare la capacità di spiegamento e l'efficacia operativa e per migliorare la mobilità militare, tra l'altro al fine di contribuire a rafforzare la stabilità nel vicinato dell'Unione e oltre, e di affrontare le minacce ibride e informatiche; ritiene che tali sforzi aumenterebbero l'autonomia strategica dell'Unione e rafforzerebbero la competitività dell'industria europea della difesa; chiede altresì finanziamenti adeguati per il Fondo sicurezza interna;

32.

sostiene fermamente gli sforzi dell'Unione volti ad affrontare le crescenti minacce alla sicurezza, quali la diffusione della disinformazione, compresa la disinformazione online, le campagne di notizie false contro l'Unione, il terrorismo, la radicalizzazione e l'estremismo violento all'interno dell'Unione e dei paesi vicini; ritiene che gli stanziamenti di finanziamento dovrebbero riflettere la natura mutevole delle minacce e la necessità di affrontarne le cause profonde e garantire un migliore coordinamento degli sforzi dell'Unione in questo settore;

33.

invita il Consiglio e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per completare l'integrazione nello spazio Schengen di tutti gli Stati membri, in particolare della Romania, della Bulgaria e della Croazia, che soddisfano tutti i requisiti tecnici; è del parere che la crescita economica e la prosperità, la sicurezza interna, la difesa delle frontiere esterne dell'Unione, i diritti fondamentali, il corretto funzionamento dello spazio Schengen e la libera circolazione all'interno dell'Unione siano indissolubilmente legati e reciprocamente vantaggiosi; ritiene necessario garantire finanziamenti, personale e formazione adeguati a tutte le agenzie che operano nei settori dei diritti fondamentali, dell'asilo, della sicurezza, della giustizia e della gestione integrata delle frontiere; ricorda che lo spazio Schengen apporta vantaggi economici agli Stati che vi aderiscono;

Questioni trasversali

34.

ricorda che i costi di finanziamento dello strumento dell'UE per la ripresa (EURI) devono essere a carico del bilancio dell'Unione anche grazie a entrate sufficienti derivanti da nuove risorse proprie, e dovrebbero essere sostenuti da stanziamenti necessari e tempestivi; sottolinea che le dotazioni finanziarie dei programmi di spesa non dovrebbero essere utilizzate per gestire l'imprevedibilità dei costi di finanziamento dell'EURI; ritiene che l'autorità di bilancio abbia pieni poteri per decidere di rafforzare tutti i programmi dell'Unione, anche nei casi in cui i costi di finanziamento dell'EURI si rivelino inferiori al previsto; ricorda che la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui costi finanziari dell'EURI nel 2022, convenuta il 15 novembre 2021 durante il periodo di conciliazione, si applica alla procedura di bilancio per l'esercizio 2022 e non costituisce un precedente; ricorda che tutte le decisioni future potranno essere adottate solo nel corso della procedura di bilancio annuale;

35.

ricorda che le istituzioni dell'Unione hanno concordato nell'accordo interistituzionale (AII) una tabella di marcia legalmente vincolante per l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie al fine di garantire il rimborso totale del capitale e dei relativi interessi del piano per la ripresa dell'Unione, senza ridurre la spesa per il programma o gli strumenti di investimento previsti dal QFP e nel rispetto del principio dell'universalità del bilancio; accoglie con favore il pacchetto finanziario proposto dalla Commissione il 22 dicembre 2021, che contiene un aggiornamento della decisione relativa alle risorse proprie (20) con tre nuove risorse proprie: un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, un sistema di scambio di quote di emissione e una quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e più redditizie; ritiene che portare avanti tale pacchetto finanziario sia della massima importanza; chiede pertanto che il Consiglio rispetti il calendario concordato e compia progressi con il primo paniere di risorse proprie prima della conclusione della procedura di bilancio 2023; esorta inoltre la Commissione a elaborare una proposta per il secondo paniere di nuove risorse proprie prima di dicembre 2023, così da assicurare risorse sufficienti per i rimborsi dello strumento NextGenerationEU; ricorda che il 2023 sarà il secondo anno di applicazione dell'adeguamento specifico per programma a norma dell'articolo 5 del regolamento QFP;

36.

osserva che vi è stato un numero inaspettatamente elevato di disimpegni per la ricerca (oltre 469 milioni di EUR), a un livello che non era previsto nell'accordo sul QFP e che non è pertanto coperto da tale accordo; ritiene che tutti i disimpegni per la ricerca debbano essere resi disponibili a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario; intende concentrare su un ristretto numero di priorità politiche i disimpegni che si aggiungono agli importi che la Commissione deve includere nel progetto di bilancio;

37.

attende con interesse l'applicazione della metodologia rivista di monitoraggio del clima al progetto di bilancio 2023, in conformità dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, e le osservazioni sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» nella relazione sul rendimento; si attende che la Commissione adotti quanto prima una metodologia efficace, trasparente e completa per il monitoraggio della biodiversità, tenendo presente gli obiettivi fissati per il 2024, il 2026 e il 2027; invita la Commissione a tenere debitamente in considerazione tutti i pertinenti riscontri e le relative raccomandazioni, così da rendere le spese future pienamente trasparenti e stabilire un nesso più chiaro tra le spese per il clima e la biodiversità e il loro impatto reale, anche applicando indicatori di realizzazione e di risultato; chiede che il Parlamento sia pienamente coinvolto nello sviluppo delle metodologie come sancito nell'accordo interistituzionale; auspica che la Commissione consulti il Parlamento sulla metodologia relativa alla biodiversità prima della pubblicazione del progetto di bilancio 2023;

38.

invita la Commissione a sviluppare una metodologia per monitorare la spesa sociale nel bilancio dell'Unione sulla base dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

39.

ribadisce che le donne sono state colpite in maniera sproporzionata dalla crisi socioeconomica innescata dalla pandemia di COVID-19, anche alla luce dell'aumento della violenza di genere; chiede pertanto finanziamenti significativi per la sezione Daphne del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; chiede ulteriori finanziamenti nel bilancio dell'Unione volti a promuovere la parità di genere e a contrastare la discriminazione, in particolare nei confronti delle donne e delle persone LGBTI+ e invita la Commissione a promuovere maggiori sinergie tra i programmi dell'Unione in questi settori; chiede inoltre risorse significative a sostegno della protezione, della promozione e dell'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e a sostegno dei difensori dei diritti umani delle donne;

40.

ricorda che la Commissione deve attuare, entro il 1o gennaio 2023, una metodologia accompagnata dalla raccolta, la rendicontazione e la valutazione sistematiche dei dati disaggregati in base al genere, per misurare la spesa relativa alla promozione della parità di genere nonché dei diritti e delle pari opportunità per tutti; sottolinea l'importanza dell'attuazione e dell'integrazione della dimensione di genere come principio orizzontale in tutte le attività, le politiche e i programmi dell'Unione; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle agenzie e dagli organismi dell'Unione in questo campo e la necessità di garantire finanziamenti e personale adeguati per l'espletamento delle loro funzioni; chiede una celere attuazione della strategia per la parità di genere 2020-2025 dell'Unione;

41.

ricorda il lavoro essenziale svolto dalle agenzie decentrate; ritiene che le agenzie debbano disporre di personale sufficiente e di risorse adeguate per poter svolgere i loro compiti; ricorda che i compiti delle agenzie evolvono alla luce delle priorità politiche e sottolinea che le nuove responsabilità devono essere accompagnate da un livello adeguato di nuove risorse;

42.

ritiene che il bilancio 2023 dovrebbe contenere un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento, sia per i nuovi programmi che per il completamento di quelli in corso, in parte per garantire che il bilancio dell'Unione fornisca lo stimolo economico necessario; sottolinea che, traendo insegnamento dai precedenti quadri finanziari pluriennali, è necessario accelerare l'attuazione dei programmi per evitare pagamenti arretrati nella seconda metà del periodo del QFP;

43.

ritiene che, laddove siano attuate le raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, dovrebbero essere resi disponibili gli stanziamenti necessari;

44.

sottolinea il valore dei progetti pilota (PP) e delle azioni preparatorie (AP) per sperimentare nuove iniziative politiche e porre le fondamenta per future azioni dell'Unione; intende pertanto proporre un pacchetto di progetti pilota e azioni preparatorie in linea con le sue priorità politiche e con la valutazione della Commissione; confida che la Commissione valuti in modo imparziale le proposte PP-AP sulla base di una valutazione giuridica e finanziaria e si aspetta di ricevere spiegazioni precise e dettagliate quando un progetto è considerato «coperto» dai programmi e dalle politiche dell'Unione, con esempi concreti di azioni dell'Unione che si ritiene coprano le proposte; invita inoltre la Commissione a garantire che i PP e le AP adottati nel bilancio siano attuati integralmente, tempestivamente e in cooperazione con il Parlamento, e godano di una maggiore visibilità al fine di massimizzare il loro impatto;

o

o o

45.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 1.

(4)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 2.

(5)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.

(6)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 4.

(7)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 5.

(8)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 6.

(9)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 240.

(10)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(11)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

(12)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(13)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(14)  GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 2.

(15)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

(16)  GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

(17)  Testi approvati, P9_TA(2022)0052.

(18)  GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.

(19)  Sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria / Parlamento e Consiglio, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, e Polonia / Parlamento e Consiglio, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.

(20)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/115


P9_TA(2022)0107

Equivalenza delle ispezioni in campo e delle sementi prodotte in Bolivia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia (COM(2022)0026 — C9-0024/2022 — 2022/0016(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 434/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0026),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0024/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2022 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0053/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2022)0016

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/871.)


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/116


P9_TA(2022)0108

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022: adeguamento del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022, relativo all'incidenza sul bilancio 2022 dell'adeguamento del quadro finanziario pluriennale in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (06310/2022 — C9-0052/2022 — 2022/0018(BUD))

(2022/C 434/20)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, definitivamente adottato il 24 novembre 2021 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (3) («regolamento QFP»),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (4),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 adottato dalla Commissione il 28 gennaio 2022 (COM(2022)0081),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 adottata dal Consiglio il 24 febbraio 2022 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (06310/2022 — C9-0052/2022),

visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0051/2022),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 è legato all'adeguamento del quadro finanziario pluriennale conformemente all'articolo 7 del relativo regolamento, che consente di trasferire la dotazione 2021 in stanziamenti d'impegno di nove fondi in regime di gestione concorrente che non sono stati utilizzati o riportati, in caso di adozione, dopo il 1o gennaio 2021, di nuove norme o di nuovi programmi in regime di gestione concorrente;

B.

considerando che gli stanziamenti d'impegno non utilizzati nel 2021 per i programmi in regime di gestione concorrente a norma dell'articolo 7 del regolamento QFP ammontano a 48 988 299 856 EUR a prezzi correnti, il che corrisponde alla totalità degli stanziamenti d'impegno del 2021 la cui esecuzione era prevista in regime di gestione concorrente per otto fondi, in quanto nel 2021 sono stati pienamente adottati soltanto i programmi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

C.

considerando la necessità di spalmare tale importo in proporzioni uguali su ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;

D.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 è inteso a tener conto delle incidenze specifiche dello storno del 25 % degli stanziamenti non utilizzati nel 2021 sul 2022 per otto fondi in regime di gestione concorrente (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo sociale europeo Plus, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, Fondo per una transizione giusta, Fondo Asilo, migrazione e integrazione, Fondo per la gestione integrata delle frontiere e Fondo sicurezza interna);

E.

considerando che l'incidenza netta del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 sulle spese corrisponde a un aumento di 12 247,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per i vari fondi in regime di gestione concorrente a titolo delle rubriche 2a, 3, 4 e 5; che la Commissione non richiede ulteriori stanziamenti di pagamento;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 presentato dalla Commissione;

2.

esprime preoccupazione per i gravi ritardi nell'attuazione dei programmi e dei fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente; ribadisce la necessità di una rapida attuazione per sostenere la ripresa dell'Unione; esorta pertanto tutti gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'attuazione di tali programmi per garantirne la piena operatività nel 2022 e a recuperare l'arretrato per assicurare la piena attuazione dei programmi entro il 2027;

3.

ammonisce contro i rischi legati a un livello insufficiente di stanziamenti di pagamento; ricorda il proprio impegno a evitare future crisi dei pagamenti, come quella verificatasi all'inizio del precedente periodo del quadro finanziario pluriennale; si attende pertanto dalla Commissione che presenti senza indugio ogni progetto di bilancio rettificativo ritenuto necessario per un aumento dei pagamenti legato all'accelerazione dei programmi e dei fondi dell'UE;

4.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022;

5.

incarica la sua Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2022 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(4)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(5)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/118


P9_TA(2022)0109

Requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (COM(2020)0739 — C9-0371/2020 — 2020/0329(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2022/C 434/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0739),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0371/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini di una codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 109 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0080/2022),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione contenute nei loro pareri del 31 marzo 2021 e del 10 marzo 2022;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 123 del 9.4.2021, pag. 80.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P9_TC1-COD(2020)0329

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/993.)


Mercoledì 6 aprile 2022

15.11.2022   

IT

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C 434/119


P9_TA(2022)0111

Atto sulla governance dei dati ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati) (COM(2020)0767 — C9-0377/2020 — 2020/0340(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 434/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0767),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0377/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0248/2021),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 286 del 26.7.2021, pag. 38.


P9_TC1-COD(2020)0340

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/868.)


Giovedì 7 aprile 2022

15.11.2022   

IT

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C 434/120


P9_TA(2022)0116

Medicinali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta (COM(2021)0997 — C9-0475/2021 — 2021/0431(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 434/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0997),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0475/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 febbraio 2022 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2021)0431

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/642.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla fornitura di medicinali a Cipro, all'Irlanda e a Malta

Il recesso del Regno Unito dall'Unione ha comportato sfide particolari per gli Stati membri (Cipro, Irlanda e Malta) che per molti anni sono stati riforniti di medicinali in provenienza da parti del Regno Unito o in transito attraverso le stesse.

La Commissione riconosce i progressi compiuti da Cipro, dall'Irlanda e da Malta e dagli operatori industriali nell'attuazione delle modifiche necessarie per agevolare la continuità della fornitura di medicinali a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE.

Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali a lungo termine, la Commissione sottolinea la necessità che tutte le parti interessate intensifichino gli sforzi volti a promuovere l'adattamento delle catene di approvvigionamento alla situazione creatasi a seguito del recesso del Regno Unito.

La Commissione si impegna pienamente ad assistere Cipro, l'Irlanda e Malta nei loro sforzi volti a sopprimere gradualmente, entro tre anni, le deroghe temporanee previste dal regolamento (UE) 2022/641 (1) e dalla direttiva (EU) 2022/642 (2).

A tal fine, conformemente al diritto dell'Unione e nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri nel settore dei medicinali per uso umano, la Commissione seguirà costantemente gli sviluppi negli Stati membri interessati e sosterrà da vicino gli sforzi delle autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta volti a ridurre la dipendenza dei rispettivi mercati nazionali dalla fornitura di medicinali in provenienza da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord o in transito attraverso le stesse.

La Commissione inviterà le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta a fornirle periodicamente informazioni in merito a tali sforzi.

Tenendo conto di tali informazioni, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/641 e della direttiva (UE) 2022/642 la Commissione riferirà per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti a Cipro, in Irlanda e a Malta verso la completa soppressione delle deroghe e alle azioni intraprese dalla Commissione per sostenere da vicino le autorità competenti dei suddetti Stati membri a tale riguardo.

Per quanto riguarda gli operatori industriali interessati che devono ancora apportare modifiche alle proprie catene di approvvigionamento, la Commissione ricorderà loro che devono urgentemente effettuare gli adeguamenti necessari per garantire l'accesso ai medicinali nei mercati più piccoli. In tale contesto la Commissione monitorerà i progressi compiuti dagli operatori coinvolti nella fornitura di medicinali in tali Stati membri relativamente alla loro capacità di soddisfare le prescrizioni del diritto dell'Unione per le quali sono previste deroghe temporanee a norma del regolamento (UE) 2022/641 e della direttiva (UE) 2022/642.

Oltre a queste misure immediate e necessarie, come annunciato nella «Strategia farmaceutica per l'Europa» (3), entro la fine del 2022 la Commissione presenterà proposte relative alla revisione della legislazione farmaceutica dell'Unione. Tali proposte cercheranno di fornire soluzioni strutturali a più lungo termine, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai medicinali. Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e alle soluzioni per far fronte ai rischi di carenze nei mercati più piccoli dell'Unione.


(1)  Regolamento (UE) 2022/641 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti di Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2022/642 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 4).

(3)  Comunicazione della Commissione «Strategia farmaceutica per l'Europa», del 25.11.2020 (COM(2020)0761 final).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/122


P9_TA(2022)0117

Medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta (COM(2021)0998 — C9-0476/2021 — 2021/0432(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 434/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0998),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0476/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 febbraio 2022 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2021)0432

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/641.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla fornitura di medicinali a Cipro, all'Irlanda e a Malta

Il recesso del Regno Unito dall'Unione ha comportato sfide particolari per gli Stati membri (Cipro, Irlanda e Malta) che per molti anni sono stati riforniti di medicinali in provenienza da parti del Regno Unito o in transito attraverso le stesse.

La Commissione riconosce i progressi compiuti da Cipro, dall'Irlanda e da Malta e dagli operatori industriali nell'attuazione delle modifiche necessarie per agevolare la continuità della fornitura di medicinali a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE.

Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali a lungo termine, la Commissione sottolinea la necessità che tutte le parti interessate intensifichino gli sforzi volti a promuovere l'adattamento delle catene di approvvigionamento alla situazione creatasi a seguito del recesso del Regno Unito.

La Commissione si impegna pienamente ad assistere Cipro, l'Irlanda e Malta nei loro sforzi volti a sopprimere gradualmente, entro tre anni, le deroghe temporanee previste dal regolamento (UE) 2022/641 (1) e dalla direttiva (EU) 2022/642 (2).

A tal fine, conformemente al diritto dell'Unione e nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri nel settore dei medicinali per uso umano, la Commissione seguirà costantemente gli sviluppi negli Stati membri interessati e sosterrà da vicino gli sforzi delle autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta volti a ridurre la dipendenza dei rispettivi mercati nazionali dalla fornitura di medicinali in provenienza da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord o in transito attraverso le stesse.

La Commissione inviterà le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta a fornirle periodicamente informazioni in merito a tali sforzi.

Tenendo conto di tali informazioni, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/641 e della direttiva (UE) 2022/642 la Commissione riferirà per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti a Cipro, in Irlanda e a Malta verso la completa soppressione delle deroghe e alle azioni intraprese dalla Commissione per sostenere da vicino le autorità competenti dei suddetti Stati membri a tale riguardo.

Per quanto riguarda gli operatori industriali interessati che devono ancora apportare modifiche alle proprie catene di approvvigionamento, la Commissione ricorderà loro che devono urgentemente effettuare gli adeguamenti necessari per garantire l'accesso ai medicinali nei mercati più piccoli. In tale contesto la Commissione monitorerà i progressi compiuti dagli operatori coinvolti nella fornitura di medicinali in tali Stati membri relativamente alla loro capacità di soddisfare le prescrizioni del diritto dell'Unione per le quali sono previste deroghe temporanee a norma del regolamento (UE) 2022/641 e della direttiva (UE) 2022/642.

Oltre a queste misure immediate e necessarie, come annunciato nella «Strategia farmaceutica per l'Europa» (3), entro la fine del 2022 la Commissione presenterà proposte relative alla revisione della legislazione farmaceutica dell'Unione. Tali proposte cercheranno di fornire soluzioni strutturali a più lungo termine, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai medicinali. Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e alle soluzioni per far fronte ai rischi di carenze nei mercati più piccoli dell'Unione.


(1)  Regolamento (UE) 2022/641 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti di Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2022/642 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 4).

(3)  Comunicazione della Commissione «Strategia farmaceutica per l'Europa», del 25.11.2020 (COM(2020)0761 final).


15.11.2022   

IT

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C 434/124


P9_TA(2022)0118

Aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (COM(2022)0145 — C9-0127/2022 — COM(2022)0162 — C9-0136/2022 — 2022/0096(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 434/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0145) e la proposta modificata (COM(2022)0162),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0127/2022, C9-0136/2022)),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 aprile 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0096

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/613.)


15.11.2022   

IT

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C 434/125


P9_TA(2022)0119

Stoccaggio del gas ***I

Decisione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 che rinvia la questione alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali sulla base della proposta non modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2022)0135 — C9-0126/2022 — 2022/0090(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 434/26)

 


(1)  Decisione adottata a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (C9-0126/2022).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/126


P9_TA(2022)0122

Meccanismo di valutazione Schengen *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (COM(2021)0278 — C9-0349/2021 — 2021/0140(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2022/C 434/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0278),

visto l'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0349/2021),

visti i contributi presentati dal Senato ceco, dal Parlamento spagnolo, dal Parlamento portoghese e dal Senato rumeno sul progetto di atto legislativo,

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0054/2022),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme facilitano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.

(1)

Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme garantiscono la libera circolazione nonché un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l'acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali , contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio Schengen.

(4)

È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l'acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, al fine di assicurare il buon funzionamento dello spazio Schengen , nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza controlli alle frontiere interne .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe conseguire tali obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano affrontate prontamente e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorre inoltre un coinvolgimento più stretto del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1053/2013 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(5)

Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe conseguire tali obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano affrontate prontamente e gettare le basi per un autentico dialogo politico tra gli Stati membri sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorre inoltre un coinvolgimento più stretto del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1053/2013 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Il meccanismo di valutazione e monitoraggio può riguardare tutti i settori dell'acquis di Schengen — presenti e futuri — ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen .

(6)

Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe riguardare tutti i settori dell'acquis di Schengen — presenti e futuri — ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe coprire sia l’efficacia dei controlli di frontiera alle frontiere esterne, sia l’assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne . Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

È opportuno tener conto in tutte valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'acquis di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui siano coinvolti o interessati dall'attuazione dell'acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri. Allo stesso modo, dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'acquis di Schengen. La verifica di tali attività dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità attribuite alla Commissione e agli organi direttivi degli organi e organismi interessati dai loro regolamenti istitutivi e le rispettive procedure di valutazione e monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi.

(7)

È opportuno tener conto in tutte valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'acquis di Schengen nonché del loro rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») , in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui siano coinvolti o interessati dall'attuazione dell'acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri. Allo stesso modo, dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'acquis di Schengen. La verifica di tali attività dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità attribuite alla Commissione e agli organi direttivi degli organi e organismi interessati dai loro regolamenti istitutivi e le rispettive procedure di valutazione e monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe includere tale aspetto nella relazione di valutazione e coinvolgere i rispettivi organi direttivi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell'Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, occorre anche intensificare le sinergie con i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'UE e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera dalla Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, e i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.

(9)

La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell'Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Tale valutazione delle vulnerabilità dovrebbe confluire nel programma di valutazione annuale, garantendo in tal modo una conoscenza situazionale aggiornata. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, occorre anche intensificare le sinergie con i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'UE e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera dalla Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, e i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione delle prescrizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere destinate misure supplementari al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un'adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione delle valutazioni. Inoltre nella programmazione, progettazione e attuazione delle valutazioni dovrebbero essere presi in considerazione gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi per iniziativa di meccanismi di monitoraggio indipendenti o terzi, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali.

(10)

Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione delle prescrizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere destinate misure supplementari al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un'adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione delle valutazioni. In particolare, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dovrebbe elaborare parametri di riferimento specifici, da includere nel questionario standard, rispetto ai quali possa essere valutato il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre nella programmazione, progettazione e attuazione delle valutazioni dovrebbero essere presi in considerazione gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi per iniziativa di meccanismi di monitoraggio indipendenti o terzi, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili in modo da accrescere l'efficienza e la capacità di adattamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e da razionalizzare l'uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Dovrebbe aumentare gradualmente la percentuale di visite senza preavviso e di valutazioni tematiche per garantire un uso più equilibrato degli strumenti disponibili. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore e della natura dell'attività di valutazione e monitoraggio, il meccanismo dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri, la valutazione interamente o parzialmente da remoto e la valutazione combinata di diversi settori. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe tendere all'elaborazione di relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni generali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

(12)

Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili in modo da accrescere l'efficienza e la capacità di adattamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e da razionalizzare l'uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Dovrebbe aumentare gradualmente la percentuale di visite senza preavviso e di valutazioni tematiche per garantire un uso più equilibrato degli strumenti disponibili. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore e della natura dell'attività di valutazione e monitoraggio, il meccanismo dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri, la valutazione interamente o parzialmente da remoto in qualità di metodo di valutazione complementare alle visite in presenza e la valutazione combinata di diversi settori. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe tendere all'elaborazione di relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni generali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate con maggiore frequenza per un'analisi comparativa delle pratiche degli Stati membri. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori o  le pratiche degli Stati membri che affrontano sfide analoghe .

(13)

Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate con maggiore frequenza per un'analisi comparativa delle pratiche degli Stati membri. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori o politiche e pratiche analoghe in tutti gli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Le visite senza preavviso, essendo uno degli strumenti più efficaci per verificare le pratiche degli Stati membri, dovrebbero svolgersi , a seconda dello scopo, senza notifica preliminare allo Stato membro interessato o solo con notifica preliminare breve . Le visite senza preavviso s enza notifica preliminare dovrebbero svolgersi a fini di «indagine», per verificare cioè il rispetto degli obblighi previsti dall'acquis di Schengen, anche in risposta a indicazioni dell'insorgere di problemi sistemici che potrebbero avere ripercussioni significative sul funzionamento dello spazio Schengen, o a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare a presunte violazioni gravi dei diritti fondamentali alle frontiere esterne. In simili casi notificare la visita in via preliminare impedirebbe di conseguirne gli obiettivi. Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi con notifica preliminare di 24 ore se lo scopo principale è effettuare un controllo a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte dello Stato membro.

(14)

Le visite senza preavviso, essendo uno degli strumenti più efficaci per verificare le pratiche degli Stati membri, dovrebbero svolgersi senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi a fini di «indagine», per verificare cioè il rispetto degli obblighi previsti dall'acquis di Schengen, anche in risposta a indicazioni dell'insorgere di problemi sistemici che potrebbero avere ripercussioni negative sul funzionamento dello spazio Schengen o  portare a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare a presunte violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Gli Stati membri dovrebbero ricevere al massimo 24 ore di preavviso prima di una visita con breve preavviso, che rappresenta uno strumento complementare. Le visite con breve preavviso dovrebbero avere luogo soltanto laddove il principale scopo della visita sia quello di effettuare un controllo a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte di uno Stato membro.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

La programmazione delle attività previste dal presente regolamento nei programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell'acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore è opportuno adeguare i programmi, d'intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe indicare i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche. Questo metodo dovrebbe permettere maggiore flessibilità, una migliore definizione delle priorità e un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L'estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe consentire di monitorare di più, con più attenzione e in modo più mirato gli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.

(15)

La programmazione delle attività previste dal presente regolamento nei programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell'acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore è opportuno adeguare i programmi, d'intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe indicare i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche. Questo metodo dovrebbe permettere maggiore flessibilità, maggiore adattabilità sulla base di informazioni aggiornate raccolte dalle varie analisi, al fine di creare un quadro situazionale migliore sul funzionamento dello spazio Schengen, una migliore definizione delle priorità nonché un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L'estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe consentire di monitorare di più, con più attenzione e in modo più mirato gli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Le attività di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Detti rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica. Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe istituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e monitoraggio.

(16)

Le attività di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri e da osservatori dell'Unione . Detti rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica , e aver ricevuto un'opportuna formazione . Laddove le attività di un organo od organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen siano valutate insieme alle autorità di uno Stato membro, gli osservatori dell'Unione non dovrebbero avere alcun conflitto di interesse, onde garantire l'integrità delle relazioni di valutazione elaborate dalle squadre a seguito di una valutazione. Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe istituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e monitoraggio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e  sintetiche. Esse dovrebbero concentrarsi sulle carenze che hanno ripercussioni significative e mettere in evidenza i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti notevoli. I risultati di minore entità non dovrebbero figurare nelle relazioni. Al termine dell'attività di valutazione la squadra dovrebbe comunque comunicarne i risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l'attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.

(19)

Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e  fornire un resoconto delle carenze individuate e mettere in evidenza i settori in cui dovrebbero essere apportati miglioramenti. Al termine dell'attività di valutazione la squadra dovrebbe comunicarne i risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l'attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate (comprese le violazioni dei diritti fondamentali) ed essere adottate in un unico atto dalla Commissione mediante atti di esecuzione con procedura d'esame a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (36). Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre accelerare la pubblicazione delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di affrontare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d'esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all'adozione delle raccomandazioni.

(20)

Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate (comprese le violazioni dei diritti fondamentali) ed essere adottate in un unico atto dalla Commissione mediante atti di esecuzione con procedura d'esame a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (36) e senza inutili ritardi . In particolare andrebbe prestata attenzione a individuare le violazioni dei diritti fondamentali e a porvi rimedio. Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre accelerare la pubblicazione delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di affrontare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d'esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all'adozione delle raccomandazioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresenta una grave carenza, non appena ne è informato lo Stato membro valutato dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, mobilitando se necessario tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più stretto durante l'intero processo. A tale riguardo, quando una valutazione rileva una grave carenza la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo e organizzare una nuova visita «per grave carenza» entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Consiglio.

(22)

Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresenta una grave carenza, non appena ne è informato lo Stato membro valutato dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, mobilitando se necessario tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più stretto durante l'intero processo. A tale riguardo, quando una valutazione rileva una grave carenza la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo e  riferire in merito agli eventuali procedimenti di infrazione in corso o che saranno avviati nei confronti dello Stato membro valutato. La Commissione dovrebbe inoltre organizzare una nuova visita «per grave carenza» entro 180 giorni dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo . Considerato il grave impatto che una grave carenza potrebbe avere sullo spazio Schengen, la Commissione dovrebbe avviare senza indugio una procedura di infrazione a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di ovviare alle carenze individuate.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

L'individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all'efficace attuazione dell'acquis di Schengen e da diverse combinazioni di fattori. Dovrebbe comunque essere considerata grave una carenza che si ritiene metta a rischio, o possa a breve termine mettere a rischio, il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne, o abbia una notevole incidenza negativa sui diritti delle persone. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (37).

(23)

L'individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all'efficace attuazione dell'acquis di Schengen e da diverse combinazioni di fattori. Dovrebbe comunque essere considerata grave una carenza che si ritiene metta a rischio, o possa a breve termine mettere a rischio, il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne o incidere negativamente sui diritti fondamentali o abbia una notevole incidenza negativa sui diritti delle persone. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (37).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

È essenziale e auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni a livello politico per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'attuazione dell'acquis di Schengen, mettere di fronte alle loro responsabilità gli Stati membri che violano in modo persistente le norme comuni e aumentare la pressione sugli stessi affinché correggano le carenze riscontrate. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l'altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell'anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni, che farebbe parte della relazione sullo «Stato di Schengen». Il Parlamento europeo è incoraggiato ad adottare risoluzioni e il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni per aumentare la pressione sugli Stati membri che non compiono progressi sufficienti. Il «forum Schengen», in quanto teatro per eccellenza del dibattito ad alto livello su Schengen tra rappresentanti del Parlamento europeo, degli Stati membri e della Commissione, dovrebbe fornire una piattaforma di discussione informale per migliorare l'attuazione dell'acquis di Schengen.

(26)

È essenziale e auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni a livello politico per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'attuazione dell'acquis di Schengen, mettere di fronte alle loro responsabilità gli Stati membri che violano in modo persistente le norme comuni e aumentare la pressione sugli stessi affinché correggano le carenze riscontrate. Entrambe le istituzioni dovrebbero essere pienamente ed equamente informate di tutti gli sviluppi riguardanti l'attuazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l'altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell'anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni, che farebbe parte della relazione sullo «Stato di Schengen». Il Parlamento europeo è incoraggiato ad adottare risoluzioni e il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni per aumentare la pressione sugli Stati membri che non compiono progressi sufficienti. Il «forum Schengen», in quanto teatro per eccellenza del dibattito ad alto livello su Schengen tra rappresentanti del Parlamento europeo, degli Stati membri e della Commissione, dovrebbe fornire una piattaforma di discussione informale per migliorare l'attuazione dell'acquis di Schengen.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere determinato conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (38). Lo Stato membro valutato dovrebbe tuttavia conservare la possibilità di chiedere la classificazione della relazione, in tutto o in parte, conformemente alle norme di sicurezza applicabili.

(28)

Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere determinato conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (38). Lo Stato membro valutato dovrebbe tuttavia , in casi eccezionali, conservare la possibilità di chiedere la classificazione della relazione, in tutto o in parte, conformemente alle norme di sicurezza applicabili.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'articolo 70, ultima frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione. Inoltre, qualora la Commissione presenti una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno (39), deve consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.

(29)

Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'articolo 70, ultima frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione entro 14 giorni dalla conclusione della procedura di valutazione . Inoltre, qualora la Commissione presenti una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno (39), deve consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente l'acquis di Schengen, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente l'acquis di Schengen, al fine di assicurare il buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali .

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto acquis .

3.   Le valutazioni possono coprire qualsiasi aspetto dell'acquis di Schengen , compresa l'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d'accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne . Tutte le valutazioni includono tra gli aspetti trattati una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

«valutazione senza preavviso»: una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali, intesa a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori;

(d)

«valutazione senza preavviso»: una valutazione effettuata senza alcuna notifica preliminare e non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali, intesa a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

«visita con breve preavviso»: una visita effettuata con un preavviso massimo di 24 ore e allo scopo di effettuare una valutazione a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte di uno Stato membro;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

«grave carenza»: una o più carenze che riguardano l'applicazione efficace di elementi fondamentali dell'acquis di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative sui diritti delle persone o sul funzionamento dello spazio Schengen;

(i)

«grave carenza»: una o più carenze che riguardano l'applicazione efficace dell'acquis di Schengen o di una sua parte, compreso il rispetto della Carta, e che, singolarmente o in combinazione, hanno o rischiano di avere ripercussioni negative sulla libertà di circolazione, sui diritti delle persone o sul funzionamento dello spazio Schengen;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)

«squadra»: un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono attività di valutazione e monitoraggio.

(k)

«squadra»: un gruppo di esperti designati dagli Stati membri, di rappresentanti della Commissione e di osservatori designati da istituzioni, organi o organismi competenti dell'Unione che svolgono attività di valutazione e monitoraggio.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)

«osservatore dell'Unione»: una persona designata da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, che partecipa a un'attività di valutazione o di monitoraggio.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento , garantendo nel contempo che il Parlamento europeo sia pienamente informato di tutti gli sviluppi sostanziali .

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essi garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare dando loro la possibilità di rivolgersi direttamente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti cui è stato chiesto di accedere, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni, anche classificati.

Essi garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare dando loro la possibilità di rivolgersi direttamente e individualmente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti cui è stato chiesto di accedere, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni, anche classificati.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti e  dell'osservatore di cui all'articolo 16, paragrafo 2, che partecipano alle visite.

Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti e  dagli osservatori di cui all'articolo 16, paragrafo 2, nonché dagli osservatori dell'Unione che partecipano alle visite.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

valutazioni effettuate con breve preavviso;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

per valutare le pratiche alle frontiere interne;

(a)

per valutare le pratiche alle frontiere interne , in particolare quando i controlli alle frontiere interne sono in atto da più di 180 giorni, e nei luoghi in cui vi sono prove di violazioni dei diritti umani ;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

quando viene a conoscenza di problemi emergenti o  sistemici che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio Schengen;

(b)

quando viene a conoscenza di problemi emergenti o  esistenti che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio Schengen , comprese le circostanze che potrebbero dar luogo a minacce interne per la sicurezza ;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'acquis di Schengen, anche con presunte gravi violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne.

(c)

quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'acquis di Schengen, in particolare con presunte gravi violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori o pratiche di Stati membri che affrontano sfide analoghe .

3.   La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori o  politiche e pratiche analoghe in vari Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le attività di valutazione e monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere effettuate tramite visite con o senza preavviso, questionari o altri metodi da remoto.

Le attività di valutazione e monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere effettuate tramite visite con preavviso, con breve preavviso o senza preavviso, questionari o altri metodi da remoto. Tali metodi sono utilizzati soltanto qualora le visite di persona non siano ritenute necessarie.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può concludere accordi con organi e organismi dell'Unione per facilitare la cooperazione.

La Commissione può concludere accordi con organi e organismi dell'Unione per facilitare la cooperazione e invitare un membro degli organi o organismi dell'Unione a partecipare alle squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio, ove pertinente .

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione e agli Stati membri un'analisi dei rischi in vista del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

1.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione e agli Stati membri delle analisi dei rischi in vista del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione integrata delle frontiere e  contiene raccomandazioni per le visite senza preavviso dell'anno successivo, indipendentemente dall'ordine degli Stati membri da valutare ogni anno stabilito nel programma di valutazione pluriennale a norma dell'articolo 12.

Le analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 comprendono tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, includono una sezione relativa ai diritti fondamentali contengono raccomandazioni per le visite senza preavviso o con breve preavviso dell'anno successivo, indipendentemente dall'ordine degli Stati membri da valutare ogni anno stabilito nel programma di valutazione pluriennale a norma dell'articolo 12.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tali raccomandazioni possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno 10 specifici valichi di frontiera, siti specifici rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE (47), e altre informazioni utili.

Tali raccomandazioni possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno 10 specifici valichi di frontiera, siti specifici rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE (47), e altre informazioni utili.

 

La Commissione trasmette senza ritardo le analisi dei rischi al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

Cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio  (1bis) , entro il 31 agosto di ogni anno l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali presenta alla Commissione le conclusioni della sua valutazione globale dei diritti fondamentali in relazione all'attuazione dell'acquis di Schengen, affinché la Commissione possa disporre di tali conclusioni in sede di elaborazione del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13.

 

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti e altri meccanismi nazionali di controllo della qualità, nel preparare le attività di valutazione e monitoraggio, per acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento dello spazio Schengen ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti.

1.   La Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti e altri meccanismi nazionali di controllo della qualità, nel preparare le attività di valutazione e monitoraggio e nell'accertare la necessità di effettuare valutazioni senza preavviso o con breve preavviso , per acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento dello spazio Schengen ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell'Unione interessati.

Le informazioni sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell'Unione interessati. La condivisione delle informazioni di cui sopra è finalizzata a garantire una migliore conoscenza situazionale e una risposta operativa rafforzata da parte dei suddetti organi e organismi dell'Unione interessati.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 11 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel programmare e attuare le attività di valutazione e monitoraggio, la Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.

Nel programmare e attuare le attività di valutazione e monitoraggio, e in particolare nell'accertare la necessità di effettuare valutazioni senza preavviso conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, la Commissione tiene conto delle informazioni e delle raccomandazioni trasmesse da terzi interessati , comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali , quali ad esempio le istituzioni e gli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa . Qualora la valutazione confermi le carenze evidenziate da terzi nelle informazioni da essi fornite, gli Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica e almeno a una valutazione senza preavviso o a una valutazione tematica .

In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica e almeno a una valutazione senza preavviso o  con breve preavviso, nonché a una o più valutazioni tematiche . La Commissione organizza valutazioni senza preavviso a norma dell'articolo 4 ogniqualvolta si verificano le circostanze previste da tale articolo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma di valutazione pluriennale indica i settori prioritari specifici che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.

Il programma di valutazione pluriennale indica , conformemente all'articolo 4, gli aspetti dell'acquis di Schengen che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4. L'ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d'azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione in merito alle pratiche degli Stati membri.

Esso stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, come pure delle istituzioni, degli organi e degli organismi competenti dell'Unione che svolgono funzioni correlate all'attuazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri interessati, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4. L'ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d'azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione in merito alle pratiche degli Stati membri.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.

Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7. La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, include nel questionario parametri di riferimento specifici rispetto ai quali le squadre di valutazione valutano il rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione mette le risposte a disposizione degli altri Stati membri.

La Commissione mette le risposte a disposizione degli altri Stati membri , del Parlamento europeo e del Consiglio .

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen.

Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen. Il completamento di tale formazione è obbligatorio per tutti gli esperti che partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio a norma dell'articolo 18.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A fini di formazione ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un «osservatore» di uno Stato membro o della Commissione.

2.   A fini di formazione ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un osservatore di uno Stato membro, della Commissione o di un organo o organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende i settori prioritari specifici definiti nel programma di valutazione pluriennale.

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende gli aspetti dell'acquis di Schengen da trattare conformemente al programma di valutazione pluriennale.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Parallelamente all'elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano almeno un esperto qualificato per ciascun settore specifico stabilito nel programma di valutazione pluriennale affinché partecipi al gruppo di esperti dell'anno successivo.

2.   Parallelamente all'elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano almeno un esperto qualificato per ciascun aspetto dell'acquis di Schengen da valutare conformemente al programma di valutazione pluriennale affinché partecipi al gruppo di esperti dell'anno successivo.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.   La Commissione tiene aggiornato l'elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.

11.   La Commissione tiene aggiornato l'elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri , il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell'attività di valutazione o monitoraggio. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti.

1.   La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell'attività di valutazione o monitoraggio. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti. Tutti i membri della squadra, ad eccezione degli osservatori o degli osservatori dell'Unione, hanno ricevuto la formazione adeguata di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano.

Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano. Inoltre, se nell'ambito della valutazione di uno Stato membro sono valutate le attività di un organo o di un organismo dell'Unione presente nello Stato membro in questione, nessun esperto o osservatore di tale organo o organismo dell'Unione partecipa alla valutazione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   In caso di visite senza preavviso la Commissione trasmette gli inviti al più tardi due settimane prima dell'inizio previsto della visita. Gli esperti rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati.

4.   In caso di visite senza preavviso o con breve preavviso, la Commissione trasmette gli inviti al più tardi due settimane prima dell'inizio previsto della visita. Gli esperti rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     La Commissione invita altresì il Parlamento europeo a inviare un rappresentante per assistere alle nuove visite in qualità di osservatore dell'Unione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell'inizio previsto dell'attività di valutazione o monitoraggio, o almeno una settimana in caso di visite senza preavviso, invita senza ritardo tutti gli Stati membri a nominare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti.

8.   La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell'inizio previsto dell'attività di valutazione o monitoraggio, o almeno 7 giorni in caso di visite senza preavviso o con breve preavviso , invita senza ritardo tutti gli Stati membri a nominare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 9 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l'esperto principale dello Stato membro. L'esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra.

La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l'esperto principale dello Stato membro. L'esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra. La Commissione designa un esperto responsabile degli elementi relativi ai diritti fondamentali della visita o della valutazione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato.

Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato. La Commissione trasmette il programma dettagliato al parlamento nazionale competente.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le visite senza preavviso hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. In via eccezionale la Commissione può informare lo Stato membro interessato almeno 24 ore prima della visita senza preavviso , quando lo scopo principale di quest'ultima è una verifica a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen .

Le visite senza preavviso hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. Nei casi in cui gli Stati membri sono informati, la Commissione può consultare il calendario e il programma dettagliato con lo Stato membro interessato.

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può stabilire e aggiornare linee guida per lo svolgimento delle visite senza preavviso.

5.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può stabilire e aggiornare linee guida per lo svolgimento delle visite senza preavviso o con breve preavviso e può consultare gli Stati membri .

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 20 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri metodi da remoto.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri metodi da remoto , come metodi complementari . I metodi da remoto sono utilizzati soltanto qualora le visite di persona non siano ritenute necessarie.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione trasmette la relazione di valutazione ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione trasmette la relazione di valutazione ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio entro 14 giorni dall'adozione della relazione .

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze e gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un'indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione può fissare termini per l'attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23.

5.   La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze e gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un'indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione fissa inoltre termini per l'attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro quattro settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle sue osservazioni. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono figurare nel progetto di relazione di valutazione.

6.   La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro quattro settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle sue osservazioni. Le osservazioni dello Stato membro valutato figurano integralmente nella relazione di valutazione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Qualora il progetto di relazione di valutazione includa conclusioni relative alle attività di un organo o di un organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen, si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui al paragrafo 6.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.     Le relazioni di valutazione di cui al presente articolo e all'articolo 23 del presente regolamento contribuiscono alla valutazione dell'efficace applicazione e attuazione della Carta conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e al suo allegato III.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, formula osservazioni sull'adeguatezza del piano d'azione e, entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo, informa lo Stato membro valutato delle sue osservazioni. Il Consiglio può invitare gli Stati membri a formulare osservazioni sul piano d'azione.

La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, formula osservazioni sull'adeguatezza del piano d'azione e, entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo, informa lo Stato membro valutato delle sue osservazioni. Il Consiglio invita gli altri Stati membri a formulare osservazioni sul piano d'azione nel quadro del dialogo politico rafforzato .

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione può richiedere allo Stato membro valutato di riferire con una frequenza diversa.

Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione può richiedere allo Stato membro valutato di riferire con una frequenza diversa. Se, trascorsi 24 mesi dall'adozione della relazione di valutazione, la Commissione non ritiene che siano state adeguatamente seguite tutte le raccomandazioni e che sia stato pienamente attuato il piano d'azione, il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono la loro posizione al riguardo mediante una decisione motivata.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio almeno due volte l'anno dello stato di attuazione dei piani d'azione. La Commissione comunica in particolare le sue osservazioni sull'adeguatezza dei piani d'azione di cui al paragrafo 2, l'esito delle nuove visite e delle visite di verifica e se ha constatato una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione.

La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e i parlamenti nazionali interessati almeno due volte l'anno dello stato di attuazione dei piani d'azione. La Commissione comunica in particolare le sue osservazioni sull'adeguatezza dei piani d'azione di cui al paragrafo 2, l'esito delle nuove visite e delle visite di verifica e se ha constatato una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato. La Commissione informa anche il Consiglio e il Parlamento europeo.

Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato. La Commissione informa immediatamente anche il Consiglio, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali della grave carenza individuata e degli eventuali provvedimenti correttivi già adottati dallo Stato membro valutato .

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro due settimane dal ricevimento della proposta.

Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il Consiglio fissa termini per l'attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione.

Il Consiglio discute con urgenza della questione e fissa termini ravvicinati per l'attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d'azione entro un mese dall'adozione delle raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d'azione al Parlamento europeo.

Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d'azione entro tre settimane dall'adozione delle raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d'azione al Parlamento europeo senza ritardo .

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell'attività di valutazione.

Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro 180 giorni dalla data dell'attività di valutazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Il Consiglio esprime la sua posizione in merito alla relazione.

8.   Il Consiglio esprime la sua posizione in merito alla relazione di valutazione e può invitare la Commissione a presentare una proposta recante raccomandazioni per provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze gravi e persistenti identificate nella relazione di nuova visita . Qualora la Commissione presenti una siffatta proposta, si applicano i paragrafi 6 e 7.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     Se, dopo una nuova visita, uno Stato membro non attua in modo soddisfacente un piano d'azione a seguito di una valutazione che ha individuato una carenza grave, la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti di tale Stato membro a norma del TFUE se ritiene che tale Stato membro non abbia ottemperato a un obbligo.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Se ritiene che la grave carenza costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, o una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro.

10.   Se ritiene che la grave carenza costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, o una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro , informandoli altresì in merito ai procedimenti di infrazione in corso o che saranno avviati nei confronti dello Stato membro valutato .

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Lo status di classificazione delle relazioni è determinato conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. Esse possono anche essere classificate «EU RESTRICTED/RESTREINT UE» su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato.

2.   Lo status di classificazione delle relazioni è determinato conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. In casi eccezionali, parti delle relazioni di valutazione possono anche essere classificate «EU RESTRICTED/RESTREINT UE» su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità alle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.

3.   Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità alle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo , ai parlamenti nazionali e ai pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 30 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione procede al riesame del funzionamento del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo.

La Commissione procede al riesame del funzionamento del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo senza ritardo .

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 30 bis

Revisione

Qualsiasi futura proposta della Commissione volta a modificare il meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sarà basata sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE.


(36)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(36)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(37)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(37)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(38)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(38)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(39)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

(39)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

(47)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(47)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(1bis)   Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ( GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1 ).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/160


P9_TA(2022)0127

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2023

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2023 (2021/2227(BUI))

(2022/C 434/28)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1) (il «regolamento finanziario»),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2),

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (4),

viste le conclusioni delle riunioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 4 ottobre 2021 e del 22 novembre 2021,

viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 10 dicembre 2021 riguardo agli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride,

viste le previsioni economiche dell'inverno 2022 pubblicate dalla Commissione il 10 febbraio 2022,

vista la lettera inviata il 7 luglio 2020 con la quale i deputati al Parlamento europeo hanno esortato il Presidente Sassoli e il Segretario generale Welle a migliorare la mobilità attiva sostenibile e sicura in seno al Parlamento europeo,

vista la strategia EMAS di medio termine per il 2024, adottata dal comitato direttivo per la gestione ambientale a Bruxelles il 15 dicembre 2020,

visti i requisiti di addizionalità di cui nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva sulle energie rinnovabili), in particolare il considerando 90 e l'articolo 27,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789), in particolare il punto 9 sui viaggi collettivi,

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2022 (5),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022 (6),

visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022 (7) e le dichiarazioni comuni approvate di comune accordo da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2023,

visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 7 marzo 2022 a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

visto l'articolo 102 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0087/2022),

A.

considerando che il bilancio proposto il 14 febbraio 2022 dal Segretario generale per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2023 rappresenta un aumento del 4,9 %;

B.

considerando che, nelle sue previsioni economiche d'inverno 2022, la Commissione ha calcolato che il tasso d'inflazione dell'UE si attestava al 4,9 % per l'ultimo trimestre del 2021 e al 2,9 % per l'intero anno; che, secondo le stime della Commissione, dopo il picco di fine 2021 e inizio 2022, l'inflazione si stabilizzerà al 3,9 % nel 2022 e all'1,9 % nel 2023; che il livello d'inflazione per il 2023 è attualmente molto volatile e altamente imprevedibile; che la commissione per i bilanci ne monitorerà l'evoluzione e reagirà di conseguenza, se necessario;

C.

considerando che la credibilità del Parlamento e dei suoi deputati agli occhi dei cittadini europei dipende dalla capacità dell'Istituzione di garantire la qualità dell'attività legislativa e di controllo, e di comunicarne i risultati; che il Parlamento deve altresì fungere da esempio per le altre istituzioni e quindi anche programmare ed eseguire le proprie spese in modo prudente ed efficiente, nonché rispecchiare le realtà economiche prevalenti;

D.

considerando che il bilancio del Parlamento dovrebbe avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria;

E.

considerando che è estremamente importante proteggere la voce democratica del Parlamento, vista soprattutto l'attuale situazione geopolitica, in particolare l'aggressione bellica illegittima dell'Ucraina da parte della Russia e le prossime elezioni europee; che le minacce cibernetiche contro il Parlamento, anche da parte di gruppi sponsorizzati da Stati, stanno crescendo in modo esponenziale sia in termini numerici che di sofisticazione; che lo standard industriale del settore prevede che il 10 % dell'intero bilancio per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sia destinato alla cibersicurezza; che l'Ufficio di presidenza ha approvato, nella riunione del 4 ottobre 2021, la creazione, presso la Direzione generale dell'Innovazione e dell'assistenza tecnologica (DG ITEC), di una nuova Direzione della Cibersicurezza, in particolare l'unità Minacce di cibersicurezza, monitoraggio dei rischi e relazioni sulla protezione dei dati, e l'attribuzione delle necessarie risorse;

F.

considerando che gli attacchi cibernetici costituiscono minacce non solo per il Parlamento bensì per tutte le istituzioni dell'Unione; che la cooperazione interistituzionale è fondamentale per prevenire, individuare, monitorare e rispondere adeguatamente a tali minacce; che il Direttore generale della DG ITEC presiede la squadra di pronto intervento informatico (CERT-UE), un organismo interistituzionale nel settore della cibersicurezza; che il Parlamento è fortemente impegnato a cercare ulteriori sinergie e cooperazione con altre istituzioni, anche potenziando le capacità di CERT-UE grazie al distacco di due funzionari del Parlamento, come stabilito dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 4 ottobre 2021;

G.

considerando che gli attacchi cibernetici rappresentano soltanto un tipo di minaccia informatica; che le minacce ibride costituiscono ormai le principali minacce per il Parlamento e le altre istituzioni dell'Unione; che per minacce ibride si intendono attacchi cibernetici, spionaggio, ingerenze elettorali e campagne di disinformazione, anche sui social media; che il Consiglio, nelle conclusioni della sua riunione del 10 dicembre 2021 sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride, invitava le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, con il sostegno degli Stati membri, a garantire la capacità dell'Unione di tutelare la propria integrità e rafforzare la sicurezza delle sue reti di informazione e di comunicazione nonché dei suoi processi decisionali per proteggerli da attività malevole di ogni tipo, sulla base di una valutazione globale delle minacce; che l'Ufficio di presidenza, nella riunione del 22 novembre 2021, ha approvato la riorganizzazione della Direzione generale della Sicurezza e della protezione (DG SAFE), che prevede la creazione di una nuova Direzione delle Tecnologie e dell'informazione in materia di sicurezza, allo scopo di includere e coordinare il collegamento operativo e lo scambio di informazioni con i servizi di sicurezza di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché con i servizi di polizia e di sicurezza dei paesi ospitanti e di altri Stati membri, a integrazione delle attività difensive della DG ITEC in materia di cibersicurezza;

H.

considerando che il tasso di partecipazione alle elezioni europee del 2019 è cresciuto di otto punti percentuali rispetto alle elezioni del 2014; che il 2023 è un anno importante per prepararsi alle elezioni del 2024;

I.

considerando che la «Strategia immobiliare oltre il 2019» si concentra sul fabbisogno non ancora sufficientemente preso in considerazione, come l'adeguamento delle strutture alla modernizzazione dei modelli di riunioni parlamentari, la prossimità, in particolare grazie all'integrazione dei centri «Europa Experience» negli Uffici di collegamento, il continuo miglioramento della sicurezza degli edifici del Parlamento e l'interconnessione degli edifici centrali come anche la necessità di manutenzione degli edifici per soddisfare gli attuali standard di sicurezza e le reali esigenze dei loro utenti;

Quadro generale

1.

ricorda che la quota più consistente del bilancio del Parlamento è fissata da obblighi statutari o contrattuali; osserva che il 65 % del bilancio è soggetto a indicizzazione annuale, con un aumento di 67 milioni di EUR nel 2023 nel progetto preliminare di stato di previsione proposto dal Segretario generale il 14 febbraio 2022; ricorda che la Commissione, in linea con lo statuto dei funzionari e lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, prevede attualmente un'indicizzazione delle retribuzioni per luglio 2022, aprile 2023 e luglio 2023 rispettivamente del 4,3 %, dell'1,1 % e del 2,6 %; osserva che, date le attuali prospettive economiche, il Parlamento prevede un'indicizzazione delle retribuzioni del 6 % a partire da luglio 2022; ricorda altresì che, conformemente alle previsioni della Commissione, il bilancio 2022 prevedeva un'indicizzazione delle retribuzioni di appena il 2,5 % per il 2022;

2.

approva l'accordo raggiunto in sede di conciliazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci il 30 marzo 2022 di fissare l'aumento rispetto al bilancio 2022 al 6,24 %, corrispondente a un livello complessivo dello stato di previsione di 2 244 696 416 EUR per il 2023, di ridurre il livello delle spese del progetto preliminare di stato di previsione approvato dall'Ufficio di presidenza il 7 marzo 2022 di 33,96 milioni di EUR, di prevedere 60 nuovi posti in relazione alla cibersicurezza e alla sicurezza, ma di richiedere solo 52 posti supplementari nella tabella dell'organico per il 2023, dato che 8 posti sono riassegnati da altri servizi amministrativi, e di ridurre di conseguenza gli stanziamenti proposti sulle seguenti linee di bilancio:

1 0 0 4 — Spese di viaggio ordinarie, 1 2 0 0 — Retribuzioni e indennità, 1 4 0 5 — Spese per l'interpretazione, 1 4 2 — Servizi di traduzione esterna, 2 0 0 7 — Costruzione di immobili e sistemazione dei locali, 2 1 0 2 — Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti, 2 1 0 3 — Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC, 2 1 0 4 — Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture, 2 1 0 5 — Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti, 2 1 2 — Mobilio, 2 1 4 — Materiale e impianti tecnici, 2 1 6 — Trasporto di deputati, di altre persone e di beni, 2 3 7 — Traslochi, 2 3 8 — Altri costi di funzionamento amministrativo, 3 0 0 — Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro, 3 2 0 — Acquisizione di consulenze, 3 2 1 — Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici, la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) e il Polo europeo dei media scientifici, 3 2 4 1 — Pubblicazioni elettroniche e tradizionali, 3 2 4 2 — Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche, 3 2 4 3 — Centri visitatori del Parlamento europeo, 3 2 4 4 — Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi, 3 2 4 8 — Spese per informazione audiovisiva, 4 0 0 — Spese amministrative di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti;

inoltre, considerati gli effetti straordinari della crisi internazionale sull'inflazione, le spese statutarie e la necessità di rafforzare la resilienza del Parlamento, in particolare investendo nella sicurezza e nella cibersicurezza, di aumentare di 62 milioni di EUR il livello di spesa del progetto preliminare di stato di previsione approvato dall'Ufficio di presidenza il 7 marzo 2022 e di aumentare di conseguenza gli stanziamenti proposti per le seguenti linee di bilancio:

1 0 0 0 — Indennità, 1 0 0 4 — Spese di viaggio ordinarie, 1 0 0 5 — Altre spese di viaggio, 1 0 0 6 — Indennità di spese generali, 1 0 2 — Indennità transitorie, 1 0 3 0 — Pensioni di anzianità (SID), 1 0 3 1 — Pensioni d'invalidità (SID), 1 0 3 2 — Pensioni di reversibilità (SID), 1 2 0 0 — Retribuzioni e indennità, 1 4 0 0 — Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici, 1 4 0 1 — Altri agenti — Sicurezza, 1 4 0 2 — Altri agenti — Autisti al Segretariato generale, 1 4 0 5 — Spese per l'interpretazione, 2 0 2 4 — Consumi energetici, 2 1 0 4 — Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture, 4 2 2 — Spese relative agli assistenti parlamentari

3.

ritiene che l'aumento complessivo del 6,24 % rispetto al 2022 debba essere visto come un aumento del 2,46 % per la parte in condizioni normali e, a causa dell'attuale periodo eccezionale, un aumento di 79,8 milioni di EUR corrispondente a una parte dovuta alla crisi, destinata a coprire l'inflazione eccezionale, il conseguente aumento delle spese statutarie e gli investimenti nella sicurezza e nella cibersicurezza;

4.

sottolinea che negli ultimi anni il tasso di crescita del bilancio dell'Istituzione è stato inferiore al tasso di crescita della rubrica 7; rileva di non aver utilizzato il 20 % della rubrica 7 cui ha diritto;

5.

sottolinea che tutte le istituzioni dell'Unione devono rispettare la disciplina di bilancio al momento di fissare il proprio fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo;

Sicurezza dinanzi alle crescenti minacce ibride

6.

sottolinea che la sicurezza informatica dell'Istituzione è una priorità fondamentale, in particolare alla luce delle attuali tensioni geopolitiche; decide pertanto di sostenere la proposta del Segretario generale di aggiungere 40 posti al personale della DG ITEC al fine di potenziare le capacità di difesa cibernetica del Parlamento e raggiungere un livello adeguato di capacità interna; ricorda che il personale dell'Istituzione è stato complessivamente ridotto del 6 % nel corso del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, una riduzione sostenuta principalmente dalla sua amministrazione; considera necessario incrementare le proprie risorse in materia di sicurezza per tutelare l'integrità dei propri sistemi TIC; rileva che nel 2023 i citati 40 posti avranno un impatto pari a 4,3 milioni di EUR e che nel bilancio 2023 è iscritto un importo di 5 milioni di EUR in operazioni e investimenti nel settore della cibersicurezza;

7.

ribadisce, in tale contesto, la propria richiesta ai servizi competenti di integrare e distribuire soluzioni per la messaggistica istantanea e le riunioni virtuali basate su open source, ospitate su server del Parlamento e che garantiscano una comunicazione sicura, come Matrix e Jitsi, al fine di rafforzare sensibilmente la riservatezza delle comunicazioni interne;

8.

ritiene che la cooperazione interistituzionale sia essenziale per aumentare le sinergie tra le amministrazioni e tutelare adeguatamente le istituzioni dell'Unione dalle minacce cibernetiche; è fermamente favorevole al distacco temporaneo di 2 posti AD (su 40 posti supplementari nel settore della cibersicurezza) al CERT-UE, unitamente a un bilancio annuale supplementare di 1,564 milioni di EUR; ritiene che l'accresciuta capacità del Parlamento in materia di cibersicurezza andrà a beneficio di tutte le istituzioni grazie al miglioramento della prevenzione, individuazione, condivisione e tutela degli interessi dell'Unione dalle minacce informatiche, compresa la nuova proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione;

9.

ricorda che le normali minacce si stanno evolvendo in minacce ibride; è fermamente favorevole ai 20 posti supplementari per la DG SAFE per rafforzare la propria capacità di individuare, prevenire e contrastare queste nuove minacce di natura ibrida e modernizzare e digitalizzare i processi di sicurezza; prende atto della task force interistituzionale sul controspionaggio umano, digitale e ibrido, volta a intensificare la cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e il coordinamento con i servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri;

10.

invita il Segretario generale ad avvalersi delle eventuali sinergie per aumentare l'efficienza all'interno dell'amministrazione e ad analizzare in che modo la digitalizzazione e le nuove modalità di lavoro contribuiscono a razionalizzare le direzioni e permettono di trasferire posti ai settori prioritari; plaude, in tale contesto, al collaudo pilota della piattaforma open source interconnessa di microblogging «EU Voice» istituita dal Garante europeo della protezione dei dati per contribuire alla privacy degli utenti, alla sicurezza e alla resilienza informatiche, alla sovranità tecnologica dell'Unione, all'interoperabilità, alla concorrenza e alla scelta degli utenti;

Strategia di comunicazione per i cittadini

11.

pone in evidenza il ruolo del Parlamento nella costruzione di una coscienza politica europea e nella promozione dei valori dell'Unione;

12.

sottolinea che la comunicazione dei partiti politici e degli stessi deputati rappresenta uno dei principali fattori di un elevato tasso di partecipazione, di coinvolgimento e d'interesse dei cittadini dell'Unione alle elezioni europee; chiede il coordinamento tra la Direzione generale della Comunicazione (DG COMM) e i servizi stampa dei gruppi politici, con il supporto contenutistico della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS) e il supporto tecnico della Direzione generale della Traduzione (DG TRAD), per garantire un messaggio coordinato, adeguato e chiaro per i cittadini;

13.

prende atto delle risorse aggiuntive (27,5 milioni di EUR) destinate alla DG COMM per la strategia di comunicazione per le elezioni europee del 2024, al fine di spiegare il ruolo e le funzioni dell'Unione e in particolare del Parlamento, le incidenze concrete sulla vita dei cittadini e il motivo per cui il voto alle elezioni può fare la differenza, e garantire che tutte le strutture, gli strumenti e le piattaforme siano predisposti e pronti nel 2024;

14.

chiede di esercitare cautela all'atto di correlare l'entità delle spese di comunicazione con l'affluenza alle elezioni europee o di correlarle in modo coerente, anche in caso di variazione al ribasso della partecipazione;

15.

considera della massima importanza disporre di adeguati strumenti contro la disinformazione; chiede di intensificare aa cooperazione tra la DG ITEC, la DG SAFE e la DG COMM per individuare, monitorare e rispondere adeguatamente, in modo rapido e chiaro, alle campagne di disinformazione, in particolare sui social media; chiede di proseguire la collaborazione con la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna in materia di disinformazione;

16.

sostiene l'istituzione dei centri «Europa Experience» entro il 2024 in tutti gli Stati membri; sostiene l'amministrazione nella sua politica intesa a massimizzare le sinergie; si attende che l'impatto sul bilancio a lungo termine dei centri «Europa Experience» in termini di costi di esercizio sia sottoposto quanto prima alla commissione per i bilanci; ricorda che i centri «Europa Experience» dovrebbero permettere a tutti i cittadini di comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni dell'Unione e rientrano pertanto integralmente nel piano di comunicazione per la campagna elettorale; ricorda che è di importanza fondamentale che il Parlamento interagisca costantemente con i cittadini dell'Unione tramite vari canali comunicativi, nello spirito di un dialogo politico diversificato, non solo nell'anno delle elezioni, ma durante l'intera legislatura; è convinto che la decisione di rinviare un progetto dovrebbe essere fondata su criteri definiti, tra cui andrebbe considerato prioritario l'equilibrio geografico tra gli Stati membri; ribadisce la necessità che il Parlamento, in collaborazione con la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna, sia presente con campagne di informazione attive nei paesi che hanno formalmente presentato domanda di adesione all'Unione, in particolare la Repubblica di Moldova, l'Ucraina e la Georgia;

17.

invita il Segretario generale a fornire quanto prima tutte le informazioni richieste dall'articolo 266, paragrafo 6, del regolamento finanziario in relazione al prestito di 37,9 milioni di EUR proposto per finanziare l'acquisto dell'edificio «Europa Experience» a Dublino;

18.

ritiene che gli Uffici di collegamento del Parlamento europeo (EPLO) debbano interagire maggiormente con i cittadini di ogni età; invita il Parlamento di organizzare un maggior numero di incontri ed eventi tra i deputati e i cittadini a livello locale attraverso gli EPLO; ribadisce la necessità che gli EPLO offrano ai deputati un'idonea assistenza per la definizione dei programmi di tali incontri ed eventi;

19.

ritiene che gli EPLO debbano fornire altresì informazioni nelle lingue straniere alle comunità di europei che vivono in altri paesi europei; sottolinea la necessità che gli EPLO si impegnino in ulteriori azioni riguardanti l'educazione civica e la partecipazione di comunità, scuole o università a livello locale;

20.

chiede un apposito servizio per gli anziani, che ponga in evidenza i programmi e le politiche dell'Unione a vantaggio dell'invecchiamento attivo;

Ecologizzazione e indipendenza energetica

21.

ribadisce la convinzione che il Parlamento debba essere in prima linea nell'adozione di metodi di lavoro e prassi per le riunioni più digitali, flessibili ed efficienti sotto il profilo energetico, traendo insegnamento dalle esperienze della pandemia di COVID-19 e mettendo a frutto gli investimenti tecnologici già attuati; chiede che si tenga seriamente conto dei costi della politica immobiliare, in particolare facendo il punto sulle nuove modalità di lavoro, come il telelavoro, che sono emerse a seguito della COVID-19, pur riconoscendo che la presenza fisica per i negoziati politici, i dibattiti o lo scambio di opinioni rimane più efficiente per l'elaborazione delle politiche pubbliche; esprime preoccupazione per la qualità disomogenea delle strutture di interpretazione e per i problemi tecnici riscontrati con Interactio; chiede investimenti urgenti e mirati per garantire il massimo livello possibile di multilinguismo; sottolinea che, a seguito della crisi politica, sanitaria ed economica, i costi energetici sono aumentati drasticamente, con conseguenze a lungo termine; chiede che si tenga conto dell'impatto finanziario sugli edifici del Parlamento; raccomanda che la pianificazione di bilancio annuale tenga conto della ristrutturazione permanente di tutti gli edifici; sottolinea che tale stanziamento rientra in una politica immobiliare proattiva, che deve concentrarsi sulla ristrutturazione verde del parco immobiliare e garantire che il Parlamento si adoperi per la massimizzazione dell'efficienza energetica, riducendo in tal modo il consumo energetico e il costo delle strutture del Parlamento; a tale riguardo, sottolinea l'urgente necessità di adeguare l'edificio Trèves I alle più recenti norme energetiche e ambientali; ricorda l'importanza di un processo decisionale trasparente ed equo nell'ambito della politica immobiliare, nel rispetto dell'articolo 266 del regolamento finanziario, riguardo alla politica immobiliare del Parlamento; ricorda la decisione dell'Ufficio di presidenza del 2 luglio 2018 relativa alla ristrutturazione dell'edificio Paul-Henri Spaak; chiede all'Ufficio di presidenza di rendere nota la sua decisione su tale edificio in modo tempestivo;

22.

ricorda che, nella sua riunione del 16 dicembre 2019, l'Ufficio di presidenza ha approvato gli obiettivi aggiornati degli indicatori chiave di prestazione ambientale EMAS con una data obiettivo unificata del 2024, compresa una riduzione totale delle emissioni di carbonio del 40 % rispetto ai livelli del 2006; ricorda che la strategia EMAS a medio termine prevede una clausola di riesame per aumentare le ambizioni ambientali sulla base dei risultati osservati; chiede una revisione al rialzo degli obiettivi EMAS per gli indicatori chiave di prestazione, dal momento che molti degli obiettivi fissati nel 2019 sono già stati raggiunti, nonché alla luce della pandemia di COVID-19 e della necessità di accelerare le misure di efficienza energetica e ridurre la nostra dipendenza dal gas; rinnova l'invito a modificare l'attuale piano di riduzione delle emissioni di CO2, al fine di conseguire la neutralità carbonica applicando un metodo riconosciuto a livello internazionale, una volta convalidato, come ad esempio un meccanismo di determinazione del prezzo interno del carbonio con il quale le aziende attribuiscono volontariamente un prezzo alla loro impronta di carbonio e assegnano quindi un valore alle loro emissioni di gas a effetto serra;

23.

ricorda che circa due terzi dell'impronta di carbonio del Parlamento hanno origine dal trasporto di persone e merci; chiede la promozione di modi di trasporto a basse emissioni di carbonio per le missioni; ribadisce la sua convinzione secondo cui le decisioni in materia di viaggi debbano tenere conto dell'importanza della presenza parlamentare, delle preoccupazioni sanitarie, dei prezzi e del consumo di tempo; sottolinea che il viaggio di molti deputati dalla propria circoscrizione ai luoghi di lavoro del Parlamento è lungo e può avvenire solamente in aereo; ricorda inoltre il proprio obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni e sottolinea che il modo meno inquinante per effettuare i viaggi aerei necessari è la possibilità di voli diretti e di biglietti aerei flessibili;

24.

invita l'amministrazione a continuare a valutare le possibilità di risparmio sui costi e l'efficienza dei consumi; chiede una tabella di marcia per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili; invita il Parlamento ad aumentare ulteriormente la quota di energie rinnovabili nel suo mix energetico e, in particolare, la produzione di energia e si attende l'installazione di pannelli fotovoltaici a tetto di ultima generazione per ottenere il massimo rendimento; accoglie con favore gli investimenti in corso; ribadisce il suo invito ai servizi del Parlamento a continuare a ridurre il consumo di carta passando a un ambiente privo di supporti cartacei, collettivo e online per tutte le riunioni e prevedendo l'ulteriore attuazione delle modalità di firma elettronica, e a concentrarsi sul mantenimento delle riduzioni della «nuova normalità»; reitera la sua richiesta di effettuare un'analisi di soluzioni alternative per porre fine all'uso dei bauli di servizio, in conformità dell'obiettivo dell'EMAS di rendere quanto prima il Parlamento privo di supporti cartacei; si attende che i principi dell'efficienza energetica al primo posto e dell'economia circolare siano applicati a tutti gli investimenti, comprese le decisioni di investimento e di gestione nel campo del digitale; chiede maggiori sforzi per attuare pienamente la strategia del Parlamento per la gestione dei rifiuti, in linea con i principi della gerarchia dei rifiuti; ritiene che la sensibilizzazione all'interno del Parlamento, anche attraverso formazioni specifiche, sia fondamentale per conseguire risultati soddisfacenti e consentire il miglioramento degli obiettivi EMAS in tale settore; chiede la piena attuazione di misure volte a rendere il Parlamento esente da plastica monouso, in quanto un maggior numero di persone ritorna al lavoro e utilizza i servizi di ristorazione all'interno del Parlamento;

25.

accoglie con favore i miglioramenti apportati alle infrastrutture per le biciclette nei locali del Parlamento; incoraggia i servizi a migliorare ulteriormente tale infrastruttura potenziando le strutture di parcheggio per biciclette, anche per le biciclette da carico, in tutti gli edifici, e creando ulteriori incentivi per il pendolarismo in bicicletta; accoglie con favore gli sforzi del Parlamento volti a promuovere i trasporti pubblici attraverso la sua nuova politica in materia di parcheggi, aumentando le sovvenzioni per gli abbonamenti ai trasporti pubblici e promuovendo l'utilizzo di veicoli elettrici attraverso l'installazione di stazioni di ricarica elettriche; chiede un adeguato aumento del numero di caricabatteria per veicoli elettrici in linea con la domanda attuale e futura a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo; osserva che l'attuale politica in materia di parcheggi non prevede incentivi finanziari per la mobilità attiva; invita i servizi a valutare il successo della nuova politica in materia di parcheggi e a introdurre ulteriori incentivi mirati ove necessario;

26.

ribadisce il suo invito affinché il Parlamento, in quanto importante datore di lavoro, svolga un ruolo attivo nei dibattiti e nelle consultazioni sulla pianificazione urbana, con particolare attenzione alla promozione della mobilità attiva attraverso infrastrutture sicure, confortevoli e continue, all'aumento del benessere attraverso uno spazio pubblico di qualità e all'adattamento ai cambiamenti climatici evitando le isole di calore; sottolinea le opportunità di dialogo offerte nel contesto del piano GoodMove di Bruxelles e del piano successivo al Plan d'Aménagement Directeur Loi, ma anche per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo del cosiddetto Archipel nel quartiere Wacken di Strasburgo e le relazioni in corso con il Fonds Kirchberg a Lussemburgo;

Altri punti

27.

rileva che, su iniziativa dell'ex Presidente Sassoli, i gruppi di riflessione sul tema «Rethinking Parliamentary Democracy — A stronger European Parliament after COVID-19» (Ripensare la democrazia parlamentare — Un Parlamento europeo più forte dopo la COVID-19) hanno discusso tra aprile e luglio 2021 del futuro delle attività all'interno del Parlamento riguardo a ciascuno dei loro ambiti di intervento: plenaria, prerogative parlamentari, comunicazione, diplomazia esterna e organizzazione interna; si compiace del fatto che i gruppi di riflessione hanno presentato una relazione finale nella quale figurano anche raccomandazioni, della cui attuazione discuterà l'Ufficio di presidenza prestando la dovuta attenzione ai relativi costi, coinvolgendo, se necessario, la commissione per i bilanci nella valutazione preliminare;

28.

ricorda il sostegno della maggioranza dei deputati a un seggio unico; ricorda la necessità di trovare soluzioni per ottimizzare l'attività parlamentare istituzionale, i costi finanziari e l'impronta di carbonio; ricorda che, ai sensi del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo; osserva che modifiche permanenti richiederebbero una modifica del trattato;

29.

ribadisce la sua richiesta all'Ufficio di presidenza, approvata in diverse occasioni in Aula, di avviare i lavori di revisione del regolamento per consentire ai deputati di esercitare il loro diritto di voto a distanza durante il congedo di maternità o di paternità, durante una malattia di lunga durata o in caso di forza maggiore; prende atto delle modifiche apportate al regolamento il 20 dicembre 2020 che consentono la votazione a distanza; si rammarica che il voto a distanza in commissione non sia attualmente previsto dal regolamento del Parlamento, a meno che il Presidente non stabilisca l'esistenza di circostanze straordinarie;

30.

chiede nuovamente al Segretario generale di insistere sull'importanza del fatto che tutte le assunzioni siano basate sulla competenza, rispettando nel contempo la necessità di un equilibrio geografico di tutti gli Stati membri a tutti i livelli del personale; esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate riguardo all'assunzione di persone di determinate nazionalità e all'internalizzazione di determinati profili professionali; chiede che si compiano ulteriori sforzi per garantire che lavorare al Parlamento abbia la stessa attrattiva per i cittadini di ogni nazionalità dell'Unione pur continuando a basarsi su processi obiettivi; invita il Parlamento a rafforzare la propria capacità di comunicazione, con l'obiettivo di attrarre ai concorsi i candidati di qualità di cui l'Istituzione ha bisogno, in termini di profilo, età, genere e nazionalità, e soprattutto dai paesi sottorappresentati; chiede al Segretario generale, per quanto riguarda l'assunzione di nuovo personale, di razionalizzare le fasi amministrative e abbreviare l'iter;

31.

invita il Parlamento a effettuare valutazioni periodiche del fabbisogno in termini di organizzazione del suo Segretariato generale e di personale, al fine di riassegnare i posti vacanti tra le direzioni per svolgere nuovi compiti a livelli di organico costanti;

32.

invita il Segretario generale a valutare i rischi connessi all'assunzione di un numero crescente di agenti contrattuali, fra cui quello di creare in seno al Parlamento una struttura del personale a due livelli;

33.

accoglie con favore le misure adottate dalla DG INLO durante la pandemia di COVID-19, volte ad attenuare i rischi di contagio all'interno dei locali del Parlamento e a sostenere l'attuazione delle misure concrete di solidarietà decise dall'Ufficio di presidenza;

34.

ribadisce che circa 50 milioni di persone appartengono a varie minoranze e comunità linguistiche nell'Unione; ricorda che il Parlamento incoraggia il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nell'Unione, comprese le minoranze nazionali, regionali e linguistiche; ribadisce che il Parlamento sostiene con forza il multilinguismo e promuove i diritti delle minoranze nazionali, regionali e linguistiche; ritiene che il Parlamento possa contribuire attivamente alla lotta contro la disinformazione fornendo informazioni anche, ove opportuno, nelle lingue di minoranze e comunità linguistiche; incoraggia l'Ufficio di presidenza a valutare la possibilità di sostenere attività di comunicazione in linea con le esigenze delle minoranze nazionali, regionali e linguistiche negli Stati membri;

35.

invita il Segretario generale a esaminare la fattibilità di introdurre l'interpretazione nel linguaggio dei segni internazionale per tutti i dibattiti in Aula, in linea con le richieste approvate dalla stessa, e ad attuare tale decisione tenendo conto del principio della parità di accesso per tutti i cittadini;

36.

esprime preoccupazione per la qualità del registro per la trasparenza dell'UE; ricorda che, secondo le relazioni annuali riguardanti il registro per la trasparenza, circa la metà del totale delle iscrizioni nel registro è errata; invita il Parlamento ad adottare misure volte ad aumentare l'accuratezza del registro, a monitorarlo regolarmente per quanto riguarda le entità che rappresentano gli interessi delle persone e le entità sanzionate e a procedere alla loro immediata cancellazione, in modo che possa conseguire il suo obiettivo di fornire maggiore trasparenza sulle attività dei rappresentanti di interessi; ribadisce la sua richiesta che il Parlamento elabori una relazione annuale dettagliata sui rappresentanti di interessi e le altre organizzazioni che hanno avuto accesso ai locali del Parlamento e che provveda a pubblicarla nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (8);

37.

ricorda che il Parlamento ha votato a più riprese per riformare l'indennità per spese generali (ISG); invita l'Ufficio di presidenza a valutare la sua decisione del 2019 sull'ISG sulla base dell'esperienza acquisita durante la nona legislatura e ad adottare le decisioni necessarie per aumentare la trasparenza e la responsabilità; accoglie con favore l'annuncio del Presidente di istituire un gruppo di lavoro ad hoc dell'Ufficio di presidenza sull'indennità per spese generali per lavorare alla revisione delle norme precedenti;

38.

ribadisce, nel contesto della procedura di revisione attualmente in corso delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese di missione e di viaggio e delle norme interne che disciplinano le missioni e i viaggi di servizio dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo, la volontà espressa in diverse occasioni dalla plenaria riguardo all'importo delle indennità versate agli assistenti parlamentari accreditati (APA) per le missioni effettuate tra i tre luoghi di lavoro del Parlamento, al fine di garantire che l'Ufficio di presidenza lo allinei al livello dei sistemi di indennità per i funzionari e gli altri agenti;

39.

invita nuovamente la Conferenza dei presidenti e l'Ufficio di presidenza a rivedere rispettivamente le norme di applicazione relative alle attività delle delegazioni e alle missioni al di fuori dell'Unione europea e la decisione sulle «missioni delle commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro»; sottolinea che tale revisione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità per gli APA, in subordine a determinate condizioni, di accompagnare i deputati nelle missioni e nelle delegazioni ufficiali del Parlamento;

40.

ricorda l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (9), il quale stabilisce che «il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo» e che «i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati»; rileva che, secondo il Servizio giuridico del Parlamento, dalle due sentenze risulta che la Corte di giustizia conferma che i diritti acquisiti in quanto tali dei deputati che hanno già soddisfatto tutte le condizioni necessarie per l'acquisizione del diritto alla pensione integrativa volontaria, sono pienamente tutelati dai principi generali del diritto dell'Unione; rileva, tuttavia, che le sentenze confermano anche che ciò non impedisce all'Ufficio di presidenza di modificare le condizioni e le modalità di questo gruppo di deputati a condizione che sia debitamente rispettato il principio di proporzionalità, così come per i deputati che non hanno ancora soddisfatto tutte le condizioni per l'acquisizione dei diritti a pensione e che quindi detengono solo diritti futuri nell'ambito del regime pensionistico; esorta pertanto l'Ufficio di presidenza e l'amministrazione a proporre con urgenza una futura soluzione adeguata che tenga conto della situazione pensionistica e di vita dei deputati ed ex deputati aventi diritto, nonché dei principi di sana gestione finanziaria e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea; invita tutte le parti interessate a trovare rapidamente una soluzione sostenibile e fattibile;

41.

accoglie con favore la politica del Parlamento volta a garantire l'uso pienamente indipendente degli edifici del Parlamento da parte delle persone con disabilità e sostiene ulteriori misure e adeguamenti che saranno necessari a tale riguardo;

42.

rileva che la decisione di sospendere l'erogazione di acqua calda negli uffici dei deputati a Bruxelles e a Strasburgo è stata adottata dai questori il 24 ottobre 2017 in relazione al rischio sanitario posto dalla presenza del batterio nocivo della Legionella all'interno dei sistemi idraulici degli edifici che presentano condizioni di deterioramento dovuto alla loro età;

43.

sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere esemplare sulle politiche che difende e promuove, quali l'ambiente, la parità di genere e la trasparenza;

o

o o

44.

stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2023;

45.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(4)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

(5)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 247

(6)  Testi approvati, P9_TA(2021)0432.

(7)  GU L 45 del 24.2.2022.

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom) (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).