ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 424/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 424/01)
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19)
(Cause riunite C-793/19 e C-794/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche - Riservatezza delle comunicazioni - Fornitori di servizi di comunicazione elettronica - Conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 6, 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 2, TUE)
(2022/C 424/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Convenute: SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19)
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo l, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che esso:
osta a misure legislative nazionali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione;
non osta a misure legislative nazionali:
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che consentono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile, e il provvedimento che prevede tale ingiunzione possa essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l’esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e detta ingiunzione possa essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma sia rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia; |
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che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile; |
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che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario; |
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che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alla criminalità e di salvaguardia della pubblica sicurezza, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all’identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e |
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che consentono, a fini di lotta ai reati gravi e, a fortiori, di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell’autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono, quando tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi è subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongono di garanzie effettive contro il rischio di abusi. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation — Francia) — Procedimento penale a carico di VD (C-339/20), SR (C-397/20)
(Cause riunite C-339/20 e C-397/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Mercato unico dei servizi finanziari - Abusi di mercato - Abuso di informazioni privilegiate - Direttiva 2003/6/CE - Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d) - Regolamento (UE) n. 596/2014 - Articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h) - Poteri di vigilanza e di indagine dell’Autorità dei mercati finanziari (AMF) - Obiettivo di interesse generale volto a tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari - Possibilità per l’AMF di chiedere le registrazioni di dati relativi al traffico detenuti da un operatore di servizi di comunicazione elettronica - Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 - Riservatezza delle comunicazioni - Limitazioni - Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica - Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione - Esclusione)
(2022/C 424/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento penale principale
VD (C-339/20), SR (C-397/20)
Dispositivo
1) |
L’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a misure legislative che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l’abuso di informazioni privilegiate, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione. |
2) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti delle disposizioni nazionali che, da un lato, impongono agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e, dall’altro, consentono la comunicazione di simili dati all’autorità competente in materia finanziaria, senza previa autorizzazione di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa indipendente, a causa dell’incompatibilità di tali disposizioni con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ammissibilità degli elementi di prova ottenuti in applicazione delle disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell’ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Admiral Gaming Network Srl e a. / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e a.
(Cause riunite da C-475/20 a 482/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Restrizioni - Giochi d’azzardo - Concessioni di gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco - Normativa nazionale che impone un prelievo ai concessionari - Principio della tutela del legittimo affidamento)
(2022/C 424/04)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Admiral Gaming Network Srl (C-475/20), Cirsa Italia SpA (C-476/20), Codere Network SpA (C-477/20), Gamenet SpA (C-478/20), NTS Network SpA (C-479/20), Sisal Entertainment SpA (C-480/20), Snaitech SpA, già Cogetech SpA (C-481/20), Snaitech SpA, già Snai SpA (C-482/20)
Convenuti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-475/20, C-477/20), Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-475/20, C-477/20, C-481/20), IGT Lottery SpA, già Lottomatica Holding Srl (C-475/20), Se.Ma. di Francesco Senese (C-481/20)
con l’intervento di: Lottomatica Videolot Rete SpA (C-475/20), Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) (C-476/20, C-478/20, C-480/20, C-482/20) e a.
Dispositivo
1) |
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, laddove sia dimostrato che una normativa nazionale, la quale impone un prelievo avente per effetto una riduzione dei compensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, comporta una restrizione della libertà garantita dal medesimo articolo 49 TFUE, tale disposizione del Trattato osta a che una restrizione siffatta possa essere giustificata sulla scorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti al miglioramento delle finanze pubbliche. |
2) |
Laddove l’articolo 49 TFUE sia applicabile, il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che riduca temporaneamente, durante la vigenza di convenzioni di concessione concluse tra delle società e l’amministrazione dello Stato membro di cui trattasi, il compenso dei concessionari pattuito nelle suddette convenzioni, salvo che risulti, tenuto conto dell’ampiezza dell’impatto di tale riduzione sulla redditività degli investimenti effettuati dai concessionari, nonché dell’eventuale carattere improvviso e imprevedibile di tale misura, che ai concessionari in parola non è stato lasciato il tempo necessario per adeguarsi a questa nuova situazione. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — XP / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) e AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20)
(Cause riunite C-518/20 e C-727/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7, paragrafo 1 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Invalidità totale o inabilità al lavoro dovuta ad una malattia sopravvenuta nel corso di un periodo di riferimento - Normativa nazionale che prevede la perdita dei diritti alle ferie annuali retribuite alla scadenza di un determinato periodo - Obbligo del datore di lavoro di mettere il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite)
(2022/C 424/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: XP (C-518/20), AR (C-727/20)
Resistenti: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20), St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20)
Dispositivo
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore, maturato a titolo di un periodo di riferimento nel corso del quale tale lavoratore ha effettivamente lavorato prima di trovarsi in una situazione di invalidità totale o di inabilità al lavoro a causa di una malattia che perdura da allora, può estinguersi, vuoi al termine di un periodo di riporto autorizzato dal diritto nazionale, vuoi successivamente, anche qualora il datore di lavoro non abbia messo, in tempo utile, il lavoratore in condizione di esercitare tale diritto.
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt B / W AG
(Causa C-538/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Articoli 49 e 54 TFUE - Deduzione delle perdite definitive subite da una stabile organizzazione non residente - Stato che ha rinunciato al proprio potere impositivo in virtù di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione - Comparabilità delle situazioni)
(2022/C 424/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Finanzamt B
Convenuta: W AG
Con l’intervento di: Bundesministerium der Finanzen
Dispositivo
Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un regime fiscale di uno Stato membro in base al quale una società residente di quest’ultimo non può dedurre dal suo utile imponibile le perdite definitive subite dalla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro nel caso in cui lo Stato membro di residenza abbia rinunciato al suo potere di assoggettare a imposizione i risultati di tale stabile organizzazione in virtù di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione.
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2022 — International Management Group (IMG) / Commissione europea
(Cause riunite C-619/20 P e C-620/20 P) (1)
(Impugnazione - Cooperazione allo sviluppo - Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale - Decisione di non affidare più compiti di esecuzione del bilancio a un’entità per via di dubbi sulla sua qualità di organizzazione internazionale - Ricorso di annullamento - Esecuzione di una sentenza di annullamento - Autorità di cosa giudicata - Obblighi e poteri dell’autore dell’atto annullato - Atto preparatorio - Ricevibilità - Domanda di risarcimento - Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli - Regolamenti finanziari dell’Unione - Obbligo di diligenza - Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale obbligo - Esame concreto caso per caso - Danno morale - Risarcimento adeguato e sufficiente mediante l’annullamento dell’atto illegittimo - Danno materiale - Controversia non ancora matura per la decisione - Rinvio della causa al Tribunale)
(2022/C 424/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Management Group (IMG) (rappresentanti: J.-Y. de Cara e L. Levi, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e J. Norris, agenti)
Dispositivo
1) |
Le cause C-619/20 P e C-620/20 P sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
L’impugnazione nella causa C-619/20 P è respinta. |
3) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2020, IMG/Commissione (T-381/15 RENV, EU:T:2020:406), è annullata nella parte in cui ha respinto in quanto infondata la domanda di risarcimento dell’International Management Group (IMG) relativa al danno che le sarebbe stato arrecato dalla decisione della Commissione europea di non concludere più con essa nuovi accordi di delega in gestione indiretta, contenuta nella lettera di tale istituzione dell’8 maggio 2015. |
4) |
L’impugnazione nella causa C-620/20 P è respinta quanto al resto. |
5) |
Il ricorso nella causa T-381/15 RENV è respinto nella parte in cui verte sulla domanda di risarcimento del danno morale che la decisione menzionata al punto 3 del presente dispositivo ha arrecato all’International Management Group (IMG). |
6) |
La causa T-381/15 RENV è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda menzionata al punto 3 del presente dispositivo, in quanto essa verte sul danno materiale lamentato dall’International Management Group (IMG). |
7) |
L’International Management Group (IMG) è condannata alle spese nella causa C-619/20 P. |
8) |
Le spese sono riservate nelle cause C-620/20 P e T-381/15 RENV. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Italia) — Sea Watch eV / Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (C-14/21 e C-15/21), Capitaneria di porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di porto di Porto Empedocle (C-15/21)
(Cause riunite C-14/21 e C-15/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, condotta da un’organizzazione non governativa (ONG) a scopo umanitario - Regime applicabile alle navi - Direttiva 2009/16/CE - Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - Competenze e poteri spettanti, rispettivamente, allo Stato di bandiera e allo Stato di approdo - Ispezione e fermo delle navi)
(2022/C 424/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Sea Watch eV
Resistenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (C-14/21 e C-15/21), Capitaneria di porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di porto di Porto Empedocle (C-15/21)
Dispositivo
1) |
La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, deve essere interpretata nel senso che:
|
2) |
L’articolo 11, lettera b), della direttiva 2009/16, come modificata dalla direttiva 2017/2110, in combinato disposto con l’allegato I, parte II, a tale direttiva come modificata, deve essere interpretato nel senso che lo Stato di approdo può sottoporre a un’ispezione supplementare le navi che esercitano un’attività sistematica di ricerca e soccorso e che si trovano in uno dei suoi porti o in acque soggette alla sua giurisdizione, dopo che esse sono entrate in tali acque e dopo che sono state completate tutte le operazioni di trasbordo o di sbarco delle persone alle quali i rispettivi comandanti hanno deciso di prestare soccorso, qualora tale Stato abbia accertato, sulla base di elementi giuridici e fattuali circostanziati, che esistevano indizi seri tali da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente, tenuto conto delle condizioni di gestione di tali navi. |
3) |
L’articolo 13 della direttiva 2009/16, come modificata dalla direttiva 2017/2110, deve essere interpretato nel senso che, in occasione di ispezioni dettagliate organizzate ai sensi di tale articolo, lo Stato di approdo può tenere conto del fatto che navi classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera sono, in pratica, utilizzate per un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, nell’ambito di un controllo diretto a valutare, sulla base di elementi giuridici e fattuali circostanziati, l’esistenza di un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, alla luce delle condizioni di gestione di tali navi. Per contro, lo Stato di approdo non può imporre che venga provato che tali navi dispongono di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o che esse rispettano tutte le prescrizioni applicabili a una diversa classificazione. |
4) |
L’articolo 19 della direttiva 2009/16, come modificata dalla direttiva 2017/2110, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui sia accertato che navi utilizzate, in pratica, per un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, pur essendo state classificate e certificate come navi da carico da parte di uno Stato membro che riveste la qualità di Stato di bandiera, sono state gestite in modo da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, lo Stato membro che riveste la qualità di Stato di approdo non può subordinare il mancato fermo di tali navi o la revoca di siffatto fermo alla condizione che queste ultime dispongano di certificati idonei a tale attività e rispettino tutte le prescrizioni corrispondenti. Per contro, tale Stato può imporre azioni correttive determinate in materia di sicurezza, di prevenzione dell’inquinamento, nonché di condizioni di vita e di lavoro a bordo, purché tali azioni correttive siano giustificate dall’esistenza di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente e che comportano l’impossibilità di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare. Siffatte azioni correttive devono altresì essere adeguate, necessarie e proporzionate a tal fine. Inoltre, la loro adozione e la loro attuazione da parte dello Stato di approdo devono essere oggetto di una leale cooperazione con lo Stato di bandiera, nel rispetto dei poteri rispettivi di tali due Stati. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — LB / TO
(Causa C-120/2021) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Indennità finanziaria per le ferie non godute dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Termine di prescrizione di tre anni - Dies a quo - Informazione adeguata del lavoratore)
(2022/C 424/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LB
Convenuto: TO
Dispositivo
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
devono essere interpretati nel senso che:
ostano a una normativa nazionale in forza della quale il diritto alle ferie annuali retribuite maturato da un lavoratore in un periodo di riferimento si prescrive alla scadenza di un termine di tre anni che comincia a decorrere alla fine dell’anno in cui tale diritto è sorto, qualora il datore di lavoro non abbia effettivamente posto il lavoratore in grado di esercitare il diritto summenzionato.
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ
(Causa C-159/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di immigrazione - Direttiva 2011/95/UE - Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria - Revoca dello status - Direttiva 2013/32/UE - Procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale - Compromissione della sicurezza nazionale - Presa di posizione di un’autorità specializzata - Accesso al fascicolo)
(2022/C 424/10)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: GM
Convenuti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ
Dispositivo
1) |
L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 4, della medesima direttiva e alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto alla buona amministrazione, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta ad una normativa nazionale, la quale preveda che, allorché una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale o di revoca di tale protezione è fondata su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi, la persona interessata o il suo consulente possano accedere a tali informazioni soltanto dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non ricevano in comunicazione neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui sono fondate le decisioni suddette, e comunque non possano utilizzare, ai fini del procedimento amministrativo o di quello giurisdizionale, le informazioni alle quali abbiano potuto avere accesso. |
2) |
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, l’articolo 11, paragrafo 2, nonché l’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e con l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale l’autorità accertante sia sistematicamente tenuta — qualora degli organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale abbiano constatato, mediante un parere non motivato, che una persona costituiva una minaccia per tale sicurezza nazionale — ad escludere il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria a tale persona o a revocare una protezione internazionale precedentemente concessa a quest’ultima, fondandosi sul parere summenzionato. |
3) |
L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un richiedente sia escluso dal beneficio della protezione sussidiaria, in virtù di tale disposizione, sulla base di una condanna penale che era già nota alle autorità competenti, qualora queste ultime abbiano concesso a tale richiedente, all’esito di un precedente procedimento, uno status di rifugiato che gli è stato poi revocato. |
7.11.2022 |
IT |
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C 424/11 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n.o2 de Las Palmas de Gran Canaria — Spagna) — Zulima / Servicios Prescriptor y Medios de Pagos EFC SAU
(Causa C-215/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di credito revolving - Carattere abusivo della clausola relativa al tasso di interesse corrispettivo - Azione proposta da un consumatore e diretta all’accertamento della nullità di tale contratto - Adempimento stragiudiziale delle richieste di tale consumatore - Spese sostenute di cui deve farsi carico detto consumatore - Principio di effettività - Normativa nazionale idonea a dissuadere il medesimo consumatore dall’esercitare i diritti conferiti dalla direttiva 93/13/CEE)
(2022/C 424/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n.o2 de Las Palmas de Gran Canaria
Parti nel procedimento principale
Attrice: Zulima
Convenuta: Servicios Prescriptor y Medios de Pagos EFC SAU
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale relativo all’accertamento del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, il consumatore di cui trattasi deve, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle sue richieste, farsi carico delle proprie spese, purché il giudice adito tenga imperativamente conto dell’eventuale malafede del professionista interessato e, se del caso, condanni quest’ultimo al pagamento delle spese relative al procedimento giurisdizionale che tale consumatore ha dovuto avviare per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.
7.11.2022 |
IT |
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C 424/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21)
(Cause riunite C-245/21 e C-248/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Articoli 27 e 29 - Trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda - Sospensione del trasferimento a causa della pandemia di COVID-19 - Impossibilità di procedere al trasferimento - Tutela giurisdizionale - Conseguenze sul termine di trasferimento)
(2022/C 424/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Convenuti: MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21)
Dispositivo
L’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
devono essere interpretati nel senso che:
il termine di trasferimento previsto da quest’ultima disposizione non è interrotto quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano, fondandosi su detto articolo 27, paragrafo 4, una decisione revocabile di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento con la motivazione che tale attuazione è materialmente impossibile a causa della pandemia di COVID-19.
7.11.2022 |
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C 424/12 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent — Belgio) — The Escape Center BVBA / Belgische Staat
(Causa C-330/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98 - Facoltà degli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - Allegato III, punto 14 - Nozione di «diritto di uso di impianti sportivi» - Palestre - Assistenza di singoli o gruppi)
(2022/C 424/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: The Escape Center BVBA
Resistente: Belgische Staat
Dispositivo
L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III della suddetta direttiva,
deve essere interpretato nel senso che:
una prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di uso degli impianti sportivi di una palestra e nel fornire assistenza a singoli o gruppi può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto qualora tale assistenza sia connessa all’uso degli impianti di cui trattasi e sia necessaria alla pratica dello sport e dell’educazione fisica o qualora la suddetta assistenza sia accessoria al diritto di uso dei suddetti impianti o all’uso effettivo degli stessi.
7.11.2022 |
IT |
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C 424/13 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 10 bis de Sevilla — Spagna) — Vicente/Delia
(Causa C-335/21) (1)
(«Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori - Principio di effettività - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Procedimento sommario per il pagamento degli onorari di avvocato - Carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in una prenotula degli onorari - Normativa nazionale che non prevede la possibilità di un controllo da parte del giudice - Articolo 4, paragrafo 2 - Portata dell’eccezione - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 7 - Pratica commerciale ingannevole - Contratto stipulato tra un avvocato e il suo cliente che vieta a quest’ultimo di rinunciare agli atti, all’insaputa o contro il parere dell’avvocato, pena il versamento di una penalità pecuniaria»)
(2022/C 424/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 10 bis de Sevilla
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Vicente
Resistente: Delia
Dispositivo
1) |
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, letta alla luce del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale relativa a un procedimento sommario per il pagamento di onorari di avvocato in forza della quale la domanda proposta nei confronti del cliente consumatore costituisce oggetto di una decisione emessa da un’autorità non giurisdizionale e l’intervento di un giudice è previsto solo nella fase dell’eventuale ricorso avverso detta decisione, senza che il giudice adito in tale occasione possa controllare, se necessario d’ufficio, se le clausole contenute nel contratto all’origine degli onorari richiesti abbiano carattere abusivo, né ammettere la produzione, ad opera delle parti, di prove diverse da quelle documentali già fornite dinanzi all’autorità non giurisdizionale. |
2) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che: non rientra nell’eccezione prevista in tale disposizione una clausola di un contratto stipulato tra un avvocato e il suo cliente ai sensi della quale il cliente si impegna a seguire le istruzioni di tale avvocato, a non agire all’insaputa o contro il parere di quest’ultimo e a non rinunciare egli stesso agli atti del procedimento giudiziario per il quale si è avvalso dell’assistenza di detto avvocato, pena il versamento di una penalità pecuniaria. |
3) |
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che: l’inserzione, in un contratto stipulato tra un avvocato e il suo cliente, di una clausola che preveda una penalità pecuniaria a carico di quest’ultimo nel caso in cui egli stesso rinunci agli atti del procedimento giudiziario per il quale si è avvalso dell’assistenza di detto avvocato, clausola che operi un rinvio al tariffario di un ordine professionale e non sia stata menzionata né nell’offerta commerciale né nell’ambito delle informazioni preliminari alla stipula del contratto, deve essere qualificata come pratica commerciale «ingannevole» ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, sempreché essa induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. |
7.11.2022 |
IT |
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C 424/14 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — SI e a. / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-497/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Politica d’asilo - Direttiva 2013/32/UE - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Domanda di protezione internazionale - Motivi di inammissibilità - Articolo 2, lettera q) - Nozione di «domanda reiterata» - Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) - Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato nel Regno di Danimarca - Decisione definitiva adottata dal Regno di Danimarca)
(2022/C 424/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: SI, TL, ND, VH, YT, HN
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, nonché con l’articolo 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta alla normativa di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca la quale preveda la possibilità di respingere in quanto inammissibile, in tutto o in parte, una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide una cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata al Regno di Danimarca, sia stata respinta da quest’ultimo Stato membro.
7.11.2022 |
IT |
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C 424/15 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 settembre 2022 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Târgu-Mureş — Romania) — procedimento penale a carico di Delgaz Grid SA
(Causa C-95/22) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Articolo 82 TFUE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico - Direttiva 2012/13/UE - Articolo 6, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva - Contestazione relativa alla durata eccessiva del procedimento penale - Normativa nazionale che consente l’introduzione di una siffatta contestazione alle sole persone aventi lo status di indagato o imputato - Articolo 267 TFUE - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Incompetenza manifesta)
(2022/C 424/16)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Târgu-Mureş
Parte nel procedimento penale principale
Delgaz Grid SA
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dalla Judecătoria Târgu-Mureș (Tribunale di primo grado di Târgu-Mureș, Romania), con decisione del 28 gennaio 2022.
(1) Data di deposito: 11.2.2022.
7.11.2022 |
IT |
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C 424/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francia) il 21 aprile 2022 — XT / Keolis Agen SARL
(Causa C-271/22)
(2022/C 424/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil de Prud’hommes d’Agen
Parti
Ricorrente: XT
Convenuta: Keolis Agen SARL
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile nei rapporti tra un operatore privato di trasporto, avente una sola concessione di servizio pubblico, ed i suoi dipendenti, tenuto conto in particolare della liberalizzazione del settore dei trasporti ferroviari di passeggeri. |
2) |
Quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie retribuite maturate, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in presenza di un periodo di maturazione dei diritti alle ferie retribuite pari ad un anno. |
3) |
Se l’applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003. |
7.11.2022 |
IT |
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C 424/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francia) il 21 aprile 2022 — KH / Keolis Agen SARL
(Causa C-272/22)
(2022/C 424/18)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil de Prud’hommes d’Agen
Parti
Ricorrente: KH
Convenuta: Keolis Agen SARL
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile nei rapporti tra un operatore privato di trasporto, avente una sola concessione di servizio pubblico, ed i suoi dipendenti, tenuto conto in particolare della liberalizzazione del settore dei trasporti ferroviari di passeggeri. |
2) |
Quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie retribuite maturate, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in presenza di un periodo di maturazione dei diritti alle ferie retribuite pari ad un anno. |
3) |
Se l’applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003. |
7.11.2022 |
IT |
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C 424/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francia) il 21 aprile 2022 — BX / Keolis Agen SARL
(Causa C-273/22)
(2022/C 424/19)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil de Prud’hommes d’Agen
Parti
Ricorrente: BX
Convenuta: Keolis Agen SARL
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile nei rapporti tra un operatore privato di trasporto, avente una sola concessione di servizio pubblico, ed i suoi dipendenti, tenuto conto in particolare della liberalizzazione del settore dei trasporti ferroviari di passeggeri. |
2) |
Quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie retribuite maturate, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in presenza di un periodo di maturazione dei diritti alle ferie retribuite pari ad un anno. |
3) |
Se l’applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003. |
7.11.2022 |
IT |
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C 424/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francia) il 21 aprile 2022 — FH / Keolis Agen SARL
(Causa C-274/22)
(2022/C 424/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil de Prud’hommes d’Agen
Parti
Ricorrente: FH
Convenuta: Keolis Agen SARL
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile nei rapporti tra un operatore privato di trasporto, avente una sola concessione di servizio pubblico, ed i suoi dipendenti, tenuto conto in particolare della liberalizzazione del settore dei trasporti ferroviari di passeggeri. |
2) |
Quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie retribuite maturate, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in presenza di un periodo di maturazione dei diritti alle ferie retribuite pari ad un anno. |
3) |
Se l’applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003. |
7.11.2022 |
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C 424/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francia) il 21 aprile 2022 — NW / Keolis Agen SARL
(Causa C-275/22)
(2022/C 424/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil de Prud’hommes d’Agen
Parti
Ricorrente: NW
Convenuta: Keolis Agen SARL
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile nei rapporti tra un operatore privato di trasporto, avente una sola concessione di servizio pubblico, ed i suoi dipendenti, tenuto conto in particolare della liberalizzazione del settore dei trasporti ferroviari di passeggeri. |
2) |
Quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie retribuite maturate, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in presenza di un periodo di maturazione dei diritti alle ferie retribuite pari ad un anno. |
3) |
Se l’applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003. |
7.11.2022 |
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C 424/19 |
Impugnazione proposta il 12 maggio 2022 dalla the airscreen company GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 7 marzo 2022, causa T-382/21, the airscreen company GmbH & Co. KG / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-320/22 P)
(2022/C 424/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: the airscreen company GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Spieker, D. Mienert, J. Selbmann, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Moviescreens Rental GmbH
Con ordinanza del 28 settembre 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle proprie spese.
7.11.2022 |
IT |
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C 424/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) il 16 maggio 2022 — Centar za restrukturiranje i prodaju / PROM-VIDIJA d.o.o.
(Causa C-327/22)
(2022/C 424/23)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Centar za restrukturiranje i prodaju
Resistente: PROM-VIDIJA d.o.o.
Questioni pregiudiziali
Se la norma di cui all’articolo 121 del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali) e l’istruzione del presidente del Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia) del 20 gennaio 2022, che vieta di procedere alla spedizione delle decisioni dei giudici qualora queste ultime non siano pienamente conformi all’ordine di trattazione stabilito in tale istruzione, debbano essere considerate conformi all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
7.11.2022 |
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C 424/19 |
Impugnazione proposta il 24 maggio 2022 da Anna Hrebenyuk avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 marzo 2022, causa T-252/21, Anna Hrebenyuk / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-338/22 P)
(2022/C 424/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Anna Hrebenyuk (rappresentante: H.-J. Ruhl, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 22 settembre 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle proprie spese.
7.11.2022 |
IT |
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C 424/20 |
Impugnazione proposta il 25 maggio 2022 dalla Laboratorios Ern, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 marzo 2022, causa T-315/21, Laboratorios Ern / EUIPO — Nordesta (APIAL)
(Causa C-342/22 P)
(2022/C 424/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (rappresentante: I. Miralles Llorca, abogada)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Nordesta GmbH
Con ordinanza del 28 settembre 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Laboratorios Ern, SA a farsi carico delle proprie spese.
7.11.2022 |
IT |
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C 424/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 13 luglio 2022 — Agentsia «Patna infrastruktura» / Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa «Transport» 2007 — 2013 i direktor na direktsia «Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvoto na transporta
(Causa C-471/22)
(2022/C 424/26)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Agentsia «Patna infrastruktura»
Resistente: Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa «Transport» 2007 — 2013 i direktor na direktsia «Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvoto na transporta
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione С(2021) 5739 della Commissione europea, del 27 luglio 2021, che annulla parzialmente il contributo del Fondo di coesione per il Programma operativo «Trasporti» 2007 — 2013 nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Bulgaria, CCI2007BG161PO004, possa essere ritenuta valida alla luce dei requisiti di fondatezza giuridica, motivazione, completezza e imparzialità dell’esame effettuato, in conformità dell’articolo 296, terzo comma, TFUE e del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta. |
2) |
Se l’articolo 100 del regolamento del Consiglio n. 1083/2006 (1) debba essere interpretato nel senso che, ai fini della legittimità delle sue decisioni, la Commissione europea è tenuta non ad accertare, esaminare e qualificare tutti i fatti giuridicamente rilevanti nel procedimento, bensì a fondarsi sulla trasmissione e lo scambio di osservazioni e comunicazioni da parte dello Stato membro, traendo le sue conclusioni da loro soltanto. |
3) |
Se, in una situazione come quella in esame, in cui esiste un atto giuridico definitivo della Commissione europea che impone una rettifica finanziaria a uno Stato membro per un’irregolarità nella spesa di fondi dell’Unione europea nell’ambito di tre distinte procedure di aggiudicazione d’appalto, le autorità nazionali competenti debbano svolgere un proprio procedimento di accertamento delle irregolarità per poter applicare legittimamente una rettifica finanziaria, ai sensi dell’articolo 98 del regolamento n. 1083/2006. |
4) |
In caso di risposta negativa alla questione precedente, se si debba ritenere garantito il diritto delle persone a partecipare al procedimento di adozione di una rettifica finanziaria da parte degli Stati membri, conformemente al diritto a una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta. |
5) |
Se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame, in cui esiste un atto giuridico definitivo della Commissione europea che impone una rettifica finanziaria a uno Stato membro per un’irregolarità nella spesa di fondi dell’Unione europea nell’ambito di tre distinte procedure di aggiudicazione d’appalto, un giudice nazionale è vincolato agli accertamenti e alle conclusioni della Commissione europea quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro l’adozione di una rettifica finanziaria da parte dell’autorità nazionale competente in relazione a una di tali procedure di aggiudicazione, oppure se dalla disposizione normativa citata derivi che esso è tenuto ad accertare ed esaminare i fatti e le circostanze giuridicamente rilevanti della controversia, con tutti i mezzi previsti dalla legge e nell’ambito di un controllo giurisdizionale esaustivo, offrendo la corretta soluzione giuridica. |
6) |
Qualora occorra rispondere alla questione precedente nel senso che il giudice nazionale è vincolato alla decisione della Commissione europea, comprese le sue constatazioni di fatto, se si possano ritenere garantiti i diritti a un ricorso effettivo e a un equo processo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, delle persone nei cui confronti è stata adottata una rettifica finanziaria. |
(1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 14 luglio 2022 — NO / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-472/22)
(2022/C 424/27)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NO
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 49 (diritto di stabilimento) e/o l’articolo 63 (libera circolazione dei capitali) TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di legge o a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini dell’imposizione sul reddito di una persona fisica in tale Stato membro, un beneficio fiscale, consistente nella tassazione del 50 % della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, sia applicabile alle cessioni di partecipazioni in società di diritto nazionale, ma non alle cessioni di partecipazioni in società costituite in un altro Stato membro. |
2. |
Se l’articolo 49 (diritto di stabilimento) e/o l’articolo 63 (libera circolazione dei capitali) TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di legge o a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini dell’imposizione sul reddito di una persona fisica in tale Stato membro, un beneficio fiscale, consistente nella tassazione del 50 % della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, sia applicabile alle cessioni di partecipazioni in società con sede effettiva nel territorio nazionale, ma non alle cessioni di partecipazioni in società con sede effettiva nel territorio di un altro Stato membro. |
3. |
Se l’articolo 49 (diritto di stabilimento) e/o l’articolo 63 (libera circolazione dei capitali) TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di legge o a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini dell’imposizione sul reddito di una persona fisica in tale Stato membro, un beneficio fiscale, consistente nella tassazione del 50 % della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, sia applicabile alle cessioni di partecipazioni in società fiscalmente residenti nel territorio nazionale, ma non alle cessioni di partecipazioni in società fiscalmente residenti nel territorio di un altro Stato membro. |
4. |
Se l’articolo 49 (diritto di stabilimento) e/o l’articolo 63 (libera circolazione dei capitali) TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di legge o a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini dell’imposizione sul reddito di una persona fisica in tale Stato membro, un beneficio fiscale, consistente nella tassazione del 50 % della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, sia applicabile alle cessioni di partecipazioni in società operanti nel territorio nazionale, ma non alle cessioni di partecipazioni in società operanti nel territorio di un altro Stato membro. |
5. |
Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che si applica ad una cessione di partecipazioni societarie come quella del caso di specie, il cui risultato è sostanzialmente equivalente a un pagamento di dividendi e la cui forma giuridica è stata scelta dal contribuente essenzialmente al fine di ottenere un beneficio fiscale derivante dal diritto nazionale e applicabile esclusivamente alle plusvalenze mobiliari, in circostanze come quelle della fattispecie, in cui il riconoscimento al contribuente del beneficio fiscale in questione dipende dalla possibilità per il contribuente di invocare ed esercitare il diritto di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE e/o di libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE. |
6. |
Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che impedisce a un contribuente di invocare ed esercitare il diritto di stabilimento (ai sensi dell’articolo 49 TFUE) e/o la libera circolazione dei capitali (ai sensi dell’articolo 63 TFUE) per beneficiare di un vantaggio fiscale previsto dalla normativa nazionale per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie, quando, al fine principale di fruire di tale beneficio fiscale, il contribuente ha concluso un’operazione che, in sostanza, ha un risultato equivalente a un pagamento di dividendi, quale una cessione di azioni. |
7. |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se un contribuente possa invocare la certezza del diritto o il legittimo affidamento per opporsi al diniego del riconoscimento del diritto di stabilimento e/o della libertà di circolazione dei capitali in applicazione del principio del divieto di pratiche abusive e, in tal modo, legittimare tale pratica abusiva. |
8. |
Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione dipende dalla verifica delle condizioni di applicazione della norma generale antiabuso nazionale. |
9. |
Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione dipende dall’invocazione da parte delle autorità nazionali. |
10. |
Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione dipende dall’osservanza da parte delle autorità tributarie nazionali della procedura prevista per l’applicazione della norma generale nazionale antiabuso. |
11. |
Poiché il giudice nazionale ha una competenza limitata alla valutazione della legittimità degli atti tributari e all’annullamento o mantenimento degli stessi nell’ordinamento giuridico, senza sostituirsi all’amministrazione fiscale, se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che il Tribunal Arbitral (tribunale arbitrale) sia competente a riclassificare / ridefinire / riqualificare l’operazione abusiva e ad applicare la normativa nazionale pertinente all’operazione che esisterebbe al suo posto. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
(Causa C-501/22)
(2022/C 424/28)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)
Convenuto: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (1), debba essere interpretato nel senso che autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell’Unione non solo nell’ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l’estensione di un accordo interprofessionale, e, segnatamente, se, laddove la normativa dell’Unione preveda norme di commercializzazione per una determinata categoria di ortofrutticoli, detto articolo autorizzi l’adozione di regole più restrittive sotto forma di accordo interprofessionale e la loro estensione a tutti gli operatori.
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
(Causa C-502/22)
(2022/C 424/29)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)
Convenuto: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), debba essere interpretato nel senso che autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell’Unione non solo nell’ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli altri ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l’estensione di un accordo interprofessionale; |
2) |
se, in mancanza di regole dell’Unione specifiche per una determinata categoria di ortofrutticoli, l’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive delle norme applicabili adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite cui rinvia il diritto europeo. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 22 luglio 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
(Causa C-503/22)
(2022/C 424/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)
Convenuto: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), debba essere interpretato nel senso che autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell’Unione non solo nell’ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l’estensione di un accordo interprofessionale e, segnatamente, se, laddove la normativa dell’Unione preveda norme di commercializzazione e presentazione per una determinata categoria di ortofrutticoli, detto articolo autorizzi l’adozione di regole più restrittive mediante accordo interprofessionale e la loro estensione a tutti gli operatori; |
2) |
ove la risposta alla questione che precede vari a seconda che si tratti delle «regole di commercializzazione» citate alla lettera [d)] [del paragrafo 4] di detto articolo o delle «norme minime in materia di imballaggio e presentazione» menzionate alla lettera k) di detto stesso [paragrafo], se la fissazione di intervalli di calibro volti a garantire l’omogeneità dei prodotti di uno stesso imballaggio rientri nelle regole di commercializzazione o nelle norme in materia di presentazione. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
(Causa C-504/22)
(2022/C 424/31)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)
Convenuto: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 (1), debba essere interpretato nel senso che autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell’Unione non solo nell’ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l’estensione di un accordo interprofessionale; |
2) |
se la fissazione delle date di raccolta, da una parte, e delle date di commercializzazione, dall’altra, rientri nelle regole che possono essere fissate mediante accordo interprofessionale ed estese sulla base dell’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, e in caso affermativo se la fissazione delle date di raccolta e di commercializzazione rientri nelle «regole di produzione» di cui alla lettera b) di detto articolo, o come prevedeva in precedenza l’allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (2), recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nelle «regole di commercializzazione» ora oggetto della lettera d) del medesimo articolo. |
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
(2) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 25 luglio 2022 — Deco Proteste — Editores Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-505/22)
(2022/C 424/32)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Deco Proteste — Editores Lda
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nel caso in cui[,] mediante la sottoscrizione di pubblicazioni periodiche tramite un abbonamento[,] viene conferito ai nuovi sottoscrittori un omaggio (un «gadget»), secondo quanto previsto dall’articolo 16 della direttiva IVA (1)[,] tale conferimento debba essere considerato:
|
2) |
Se, nel caso in cui la risposta alla prima questione indichi che si tratta di una cessione a titolo gratuito, sia conforme alla nozione di destinazione a regali di scarso valore di cui al secondo paragrafo dell’articolo 16 della direttiva IVA la determinazione di un massimale annuale del valore globale degli omaggi corrispondente alla percentuale del cinque per mille del volume d’affari del soggetto passivo nell’anno precedente (da aggiungersi al massimale del valore unitario). |
3) |
Se, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, si debba considerare che la percentuale del cinque per mille del volume d’affari del soggetto passivo nell’anno precedente sia talmente bassa da privare di effetto utile il secondo paragrafo dell’articolo 16 della direttiva IVA. |
4) |
Se il summenzionato massimale del cinque per mille del volume d’affari del soggetto passivo nell’anno precedente violi, tenuto anche conto delle finalità che detto massimale persegue, i principi di neutralità e di parità di trattamento o non discriminazione e di proporzionalità. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 27 luglio 2022 — KL, PO / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov
(Causa C-508/22)
(2022/C 424/33)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Braşov
Parti
Ricorrenti:KL, PO
Resistente: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell'Unione europea (articolo 110 TFUE) possa essere interpretato nel senso che l'importo di una tassa, che sia vietata dal diritto dell'Unione, è incorporato nel valore del veicolo e può essere trasferito unitamente al diritto di proprietà su quest'ultimo a favore dei terzi acquirenti. |
2) |
Se l'interpretazione [dell'articolo] 110 TFUE osti a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 1 dell'OUG n. 52/2017, secondo la quale il rimborso di una tassa vietata dal diritto dell'Unione può essere effettuato unicamente a favore del contribuente che l'ha versata e non dei successivi acquirenti del veicolo per il quale la tassa è stata pagata, nel caso in cui la tassa non sia stata rimborsata a colui che l'ha versata. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 28 luglio 2022 — Romaqua Group SA / Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale
(Causa C-510/22)
(2022/C 424/34)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti
Ricorrente: Romaqua Group SA
Resistenti: Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che mantiene un affidamento diretto, iniziale e non in regime di concorrenza, ad una società a capitale interamente statale, di licenze per l’utilizzazione di sorgenti di acque minerali, mediante proroghe successive e illimitate delle licenze esclusive (a disposizione della società statale). |
2) |
Se l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 49 TFUE, l’articolo 119 TFUE e l’articolo 3 della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale e sopra menzionata, che istituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di esercitare un’attività commerciale e alla libertà di stabilimento. |
(1) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU 2009 L 164, pag. 45).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 3 agosto 2022 — J.M.P. / AP Assistenzprofis GmbH
(Causa C-518/22)
(2022/C 424/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente in primo grado e in cassazione: J.M.P.
Resistente in primo grado e in cassazione: AP Assistenzprofis GmbH
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7 e/o l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE (1)– alla luce dei precetti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) — possano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, possa ritenersi giustificata una discriminazione diretta fondata sull’età.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pag. 16).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 4 agosto 2022 — UT / SO
(Causa C-523/22)
(2022/C 424/36)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Apelativen sad Veliko Tarnovo
Parti
Ricorrente: UT
Convenuto: SO
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la definizione di ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, debba essere interpretata nel senso che la concessione di crediti deve essere effettuata esclusivamente con fondi derivanti dalla raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico, o se un ente creditizio possa concedere crediti anche con fondi provenienti da altre fonti. |
2) |
Come occorra interpretare il contenuto dell’«atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l’attività» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 42, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e se esso comprenda sia il regime di autorizzazione che il regime di registrazione per lo svolgimento di operazioni di credito. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 9 agosto 2022 — Getin Noble Bank e a.
(Causa C-531/22)
(2022/C 424/37)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parti
Ricorrenti: Getin Noble Bank S.A., TF, C2, PI
Parti del procedimento: TL, EOS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, MG, Komornik Sądowy AC
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), e i principi della certezza del diritto, dell’irrevocabilità delle decisioni giudiziarie passate in giudicato, dell'effettività e della proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali che prevedono che il giudice nazionale non può controllare d'ufficio le clausole abusive contenute in un contratto e trarne le conseguenze, allorché esercita il controllo su un procedimento esecutivo condotto da un ufficiale giudiziario sulla base di un decreto ingiuntivo passato in giudicato e munito della formula esecutiva, emesso nell'ambito di un procedimento in cui non vengono assunte prove. |
2) |
Se l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e i principi della certezza del diritto, dell'effettività, della proporzionalità e il diritto al contradittorio davanti a un autorità giudiziaria, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un'interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali in base alla quale l'iscrizione di una clausola contrattuale abusiva nel registro delle clausole illecite comporta il riconoscimento di tale clausola come abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore e in particolare anche:
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7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 15 agosto 2022 — Air Europa Lineas Aereas / VO, GR
(Causa C-545/22)
(2022/C 424/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Appellante: Air Europa Lineas Aereas
Appellati: VO, GR
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che la cancellazione di un volo è dovuta a circostanze eccezionali qualora a seguito dello scoppio della pandemia globale da COVID-19 e in ragione del collasso del traffico aereo in tutto il mondo dal marzo 2020 la compagnia aerea riduca drasticamente il proprio piano di voli, cancellandone numerosi, a causa dell’insostenibilità economica e allo scopo di tutelare la salute dell’equipaggio e del pilota, senza essere costretta alla cancellazione in conseguenza di provvedimenti dell’autorità amministrativa, quali la chiusura di aeroporti oppure i divieti di volo o di ingresso.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 , che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
7.11.2022 |
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C 424/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Fondi (Italia) il 18 agosto 2022 — M.M. / Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Causa C-548/22)
(2022/C 424/39)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Fondi
Parti nella causa principale
Ricorrente: M.M.
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (2), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 (3), nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (4), devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella prevista dall’articolo 29 del [decreto legislativo 13] luglio 2017, n. 116, come sostituito dall’articolo 1, comma 629, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, la quale preveda la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa riguardante l’attuazione delle menzionate direttive, con perdita di ogni altra tutela retributiva, lavorativa e di protezione sociale garantita dal diritto europeo:
— |
nel caso di semplice presentazione della domanda di partecipazione da parte di un magistrato onorario, quale lavoratore europeo a tempo definito e parziale comparabile al magistrato professionale quale lavoratore europeo a tempo indefinito e pieno, a procedure di stabilizzazione che siano solo formalmente attuative della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, |
— |
ovvero, nel caso di mancato superamento delle dette procedure o di mancata presentazione della domanda, con la percezione di un’indennità di importo manifestamente inadeguato e sproporzionato ai danni subiti per il mancato recepimento delle menzionate direttive. |
(3) Direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 131, pag. 10).
7.11.2022 |
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C 424/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad (Bulgaria) il 25 agosto 2022 — JD / OB
(Causa C-562/22)
(2022/C 424/40)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad
Parti
Ricorrente: JD
Convenuto: OB
Questioni pregiudiziali
Alla luce dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE e dell’articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, TFUE: Se le disposizioni della Repubblica di Bulgaria, quale Stato membro, oggetto del procedimento principale, secondo cui l’acquisto del diritto di proprietà su superfici agricole in Bulgaria è subordinato alla condizione del soggiorno quinquennale nel territorio di detto Stato membro costituiscano una restrizione contraria agli articoli 18, 49, 63 e 345 TFUE.
Più nello specifico, se la succitata condizione per l’acquisto del diritto di proprietà costituisca una misura sproporzionata che lede in modo sostanziale il divieto di discriminazione a norma dell’articolo 18 TFUE e i principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento all’interno dell’Unione sanciti dagli articoli 49 e 63 TFUE nonché dall’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
7.11.2022 |
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C 424/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 26 agosto 2022 — A, B e Associazione C / Skatteministeriet
(Causa C-573/22)
(2022/C 424/41)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrenti: A, B e Associazione C
Resistente: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri interessati di assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare le attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi, nonostante l’assenza di una «prestazione di servizi a titolo oneroso» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. In caso di risposta affermativa alla prima questione, si chiede alla Corte di giustizia di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali: |
2) |
Se l’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1978, della direttiva 77/388/CEE (2) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (sesta direttiva), tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone passando dall'imposizione di un canone per il possesso di apparecchi radiotelevisivi all'imposizione di un canone per il possesso di qualsiasi dispositivo in grado di ricevere direttamente programmi e servizi video, compresi smartphone, computer, ecc. |
3) |
Se l’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1978, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (sesta direttiva), tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone in modo tale che una minima parte delle risorse del canone viene destinata, in base a determinazioni del Ministero della Cultura, in primo luogo al finanziamento di enti radiotelevisivi che ricevono sovvenzioni pubbliche ma che non sono in quanto tali pubblici, e in secondo luogo ad organizzazioni mediatiche e cinematografiche che contribuiscono allo svolgimento di attività radiotelevisive ma che non svolgono esse stesse dette attività. |
7.11.2022 |
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C 424/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 26 agosto 2022 — procedimento penale a carico di CI, VF, DY
(Causa C-574/22)
(2022/C 424/42)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parti
Imputati: CI, VF, DY
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (1), che specificano la norma in bianco di cui all’articolo 354a del Nakazatelen kodeks (codice penale) in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, dello Zakon za kontrol varhu narkotichnite veshtestva i prekursorite (legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori di droghe), consentano che una persona sia giudicata colpevole di detenzione di una sostanza della categoria 3 dell’allegato I, in particolare di acido cloridrico (cloruro di idrogeno) in una quantità di 585 millilitri (0,585 litri).
(1) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU 2004, L 47, pag. 1).
7.11.2022 |
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C 424/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 settembre 2022 — Procedimento penale a carico di MV
(Causa C-583/22)
(2022/C 424/43)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento penale principale
MV
Altra parte: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
Questioni pregiudiziali
1. |
Se, alla luce del principio di parità di trattamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI (1), e in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/675/GAI, in presenza di un cumulo di pene tra le condanne pronunciate in Germania e quelle pronunciate in altri Stati membri dell’Unione, sia possibile comminare una pena per un reato commesso nel territorio nazionale anche qualora un’inclusione fittizia della pena irrogata in un altro Stato membro dell’Unione comporti il superamento del limite massimo previsto dal diritto tedesco per la pena cumulativa in caso di pene detentive temporanee. |
2. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se la presa in considerazione della pena irrogata in un altro Stato membro dell’Unione, prevista dall’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, della decisione quadro 2008/675/GAI, debba essere effettuata in modo tale che lo svantaggio risultante dall’impossibilità di determinare a posteriori una pena cumulativa, conformemente ai principi stabiliti dal diritto tedesco in materia di cumulo di pene, debba essere specificamente dimostrato e giustificato all’atto della fissazione della pena effettuata con riguardo al reato nazionale. |
(1) Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).
7.11.2022 |
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C 424/33 |
Impugnazione proposta il 7 settembre 2022 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 22 giugno 2022, causa T-657/20, Ryanair/Commissione (Finnair II; Covid-19)
(Causa C-588/22 P)
(2022/C 424/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: V. Blanc e F.-C. Laprévote, avocats, D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados, E. Vahida, avocat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
dichiarare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, che la decisione della Commissione europea C(2020) 3970 final del 9 giugno 2020 sull’aiuto di Stato SA.57410 (2020/N) — Finlandia COVID-19: Ricapitalizzazione della Finnair è nulla; e |
— |
condannare la Commissione a pagare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente, e condannare le parti intervenienti in primo grado e nella presente impugnazione (se del caso) a sopportare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e un manifesto travisamento dei fatti nel respingere l’esistenza di «seri dubbi» in merito all’errata applicazione del quadro temporaneo e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e un manifesto travisamento dei fatti nel respingere l’esistenza di «seri dubbi» sulla violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e un manifesto travisamento dei fatti nel respingere l’esistenza di «seri dubbi» sulla violazione delle libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione di servizi.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale e la Commissione non avrebbero fornito una motivazione adeguata.
7.11.2022 |
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C 424/34 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — Commissione europea / Repubblica ellenica
(Causa C-599/22)
(2022/C 424/45)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, B. Sasinowska e G. Wilms)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che il fornitore di servizi di traffico aereo (ATS) da essa designato si conformi all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione. |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica ellenica ha tardato più di 3 anni per conformarsi al regolamento n. 29/2009 per quanto riguarda la garanzia della prestazione dei servizi di collegamento dati per il cielo unico europeo.
(1) Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE), GU 2009, L 13, pag. 3.
7.11.2022 |
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C 424/34 |
Impugnazione proposta il 16 settembre 2022 dalla ABLV Bank AS, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 6 luglio 2022, causa T-280/18, ABLV Bank / CRU
(Causa C-602/22 P)
(2022/C 424/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ABLV Bank AS, in liquidazione (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU), Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare le decisioni del CRU del 23 febbraio 2018 nei confronti della ricorrente e della sua società figlia lussemburghese; |
— |
condannare il CRU alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese per la presente impugnazione, e |
— |
nel caso in cui la Corte non sia in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo di impugnazione: il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 18 del regolamento sul MRU (1) e ha commesso una serie di errori correlati e snaturamenti dei fatti. La ricorrente afferma che:
— |
il Tribunale non ha rispettato la descrizione chiara dei limiti dei poteri del CRU di cui all’articolo 18 del regolamento sul MRU, che prevede che il CRU può agire con effetti giuridici verso l’esterno solo se tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 18 del regolamento sul MRU sono soddisfatte e se la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea non sollevano obiezioni; |
— |
non vi è alcun fondamento nel testo dell’articolo 18 del regolamento sul MRU per ritenere che il CRU possa adottare una misura con effetti giuridici verso l’esterno soltanto se le prime due condizioni sono soddisfatte; |
— |
il CRU ha effettivamente ammesso il suo errore adottando un approccio diverso nei casi simili più recenti; |
— |
il Tribunale non ha esaminato appieno la legittimità delle decisioni controverse (SRB/EES/2018/09 e SRB/EES/2018/10 del 23 febbraio 2018) nel non determinare in che modo esattamente, in base alla sua interpretazione delle decisioni controverse, la situazione giuridica della ricorrente e della sua società figlia sia cambiata; |
— |
il Tribunale ha snaturato il contenuto chiaro delle decisioni controverse non ammettendo che esse contengono decisioni in merito alla liquidazione della ricorrente e della sua società figlia, e |
— |
il Tribunale ha commesso una serie di errori correlati confondendo, tra l’altro, le decisioni controverse con le misure del CRU destinate alle autorità nazionali di risoluzione ai fini dell’attuazione delle decisioni controverse. |
Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso una serie di errori di diritto e procedurali nonché snaturamenti dei fatti in relazione alle constatazioni nel merito. La ricorrente afferma che:
— |
il Tribunale ha snaturato il contenuto del fascicolo nel richiedere una valutazione implicita di dissesto o rischio di dissesto (FOLTF) e non ha indicato che il CRU aveva dichiarato espressamente nei suoi atti difensivi di non aver effettuato alcuna valutazione FOLTF; e |
— |
nello stesso contesto, il Tribunale ha commesso ulteriori errori correlati e snaturamenti e non ha affrontato gli argomenti addotti dalla ricorrente, non esaminando, tra l’altro, l’effetto sospensivo della moratoria sugli obblighi di pagamento e interpretando erroneamente il concetto di liquidità ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sul MRU. |
Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso una serie di errori di diritto e snaturamenti dei fatti e non ha affrontato i motivi dedotti dalla ricorrente in relazione all’avviso del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, rete per la lotta contro i reati finanziari) e alle successive rivelazioni a seguito delle conclusioni dell’Ufficio Anticorruzione lettone.
Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale ha errato nel concludere che il ricorso di annullamento avverso la decisione controversa in relazione alla società figlia della ricorrente sia irricevibile. La ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le decisioni controverse non debbano essere interpretate conformemente agli annunci pubblici fatti all’epoca delle stesse e che, invece, il solo testo rilevante era quello inviato dal CRU alle autorità nazionali di risoluzione ai fini dell’attuazione delle decisioni controverse e che in ogni caso il Tribunale ha snaturato il contenuto chiaro di tale testo.
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
7.11.2022 |
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C 424/36 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2022 — Commissione europea / Repubblica di Malta
(Causa C-622/22)
(2022/C 424/47)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Sasinowska, G. Wilms, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica di Malta, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che l’ente ATS (fornitore di servizi del traffico aereo) da essa designato, soddisfi l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento della Commissione (CE) n. 29/2009 (1), non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento della Commissione (CE) n. 29/2009; e |
— |
condannare la Repubblica di Malta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Malta non ha adempiuto il regolamento della Commissione (CE) n. 29/2009, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, per un periodo di oltre tre anni.
(1) Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU 2009, L 13, pag. 3).
Tribunale
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/37 |
Ricorso proposto il 16 agosto 2022 — Vleuten Insects e New Generation Nutrition / Commissione
(Causa T-500/22)
(2022/C 424/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vleuten Insects vof (Hoogeloon, Paesi Bassi), New Generation Nutrition (Helvoirt, Paesi Bassi) (rappresentante: N. Carbonnelle, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 2 giugno 2022 che chiude la procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato della larva di Alphitobius diaperinus come nuovo prodotto alimentare senza aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (1); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione della Commissione 2017/2469 (2), nella misura in cui la decisione è stata adottata senza che siano stati rispettati i requisiti e le garanzie procedurali previsti da tale disposizione, rendendo la decisione illegittima. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dell'articolo 41 della Carta europea dei diritti fondamentali, in particolare sulla:
|
3. |
Terzo motivo, in subordine, secondo cui, in caso di mancato accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, le ricorrenti presentano un motivo di illegittimità basato sull'articolo 277 TFUE nei confronti dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento 2015/2283 (3) e dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione 2017/2469 della Commissione, sostenendo che tali disposizioni sono nulle in quanto violano il principio della certezza del diritto e il principio della parità di trattamento. |
(1) Riferimento del documento: C(2022)3478.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU 2017, L 351, pag. 64).
(3) Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU 2015, L 327, pag. 1).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/38 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2022 — QW/Commissione
(Causa T-550/22)
(2022/C 424/49)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: QW (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca sei motivi.
1. |
Il primo motivo riguarda la sussistenza dei requisiti ai fini della compatibilità del Regime III della Zona Franca di Madera, in particolare l’origine dei profitti nonché la creazione e la manutenzione di posti di lavoro nella regione. |
2. |
Il secondo motivo concerne il ritardo ingiustificato della reazione da parte della Commissione. |
3. |
Il terzo motivo verte sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione. |
4. |
Il quarto motivo è relativo al diritto ad un processo equo. |
5. |
Il quinto motivo riguarda la tutela del legittimo affidamento. |
6. |
Il sesto motivo concerne il principio della certezza del diritto. |
7.11.2022 |
IT |
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C 424/39 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2022 — QY/Commissione
(Causa T-551/22)
(2022/C 424/50)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: QY (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Il primo motivo riguarda la sussistenza dei requisiti ai fini della compatibilità del Regime III della Zona Franca di Madera, in particolare l’origine dei profitti nonché la creazione e la manutenzione di posti di lavoro nella regione. |
2. |
Il secondo motivo concerne il ritardo ingiustificato della reazione da parte della Commissione. |
3. |
Il terzo motivo verte sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione. |
4. |
Il quarto motivo è relativo al diritto ad un processo equo. |
5. |
Il quinto motivo riguarda la tutela del legittimo affidamento. |
6. |
Il sesto motivo concerne il principio della certezza del diritto. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/39 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2022 — RC/Commissione
(Causa T-553/22)
(2022/C 424/51)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: RC (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Il primo motivo riguarda la sussistenza dei requisiti ai fini della compatibilità del Regime III della Zona Franca di Madera, in particolare l’origine dei profitti nonché la creazione e la manutenzione di posti di lavoro nella regione. |
2. |
Il secondo motivo concerne il ritardo ingiustificato della reazione da parte della Commissione. |
3. |
Il terzo motivo verte sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione. |
4. |
Il quarto motivo è relativo al diritto ad un processo equo. |
5. |
Il quinto motivo riguarda la tutela del legittimo affidamento. |
6. |
Il sesto motivo concerne il principio della certezza del diritto. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/40 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2022 — House Foods Group/ UCVV (SK20)
(Causa T-556/22)
(2022/C 424/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: House Foods Group, Inc. (Osaka, Giappone) (rappresentanti: G. Würtenberger e T. Wuttke, avvocati)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Ritrovato vegetale controverso: SK20 — Domanda di privativa comunitaria per il ritrovato vegetale n. 2017/3314
Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 1o luglio 2022, nel procedimento A 018/2021
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UCVV alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio |
— |
Violazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio |
— |
Violazione dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio |
— |
Violazione dell’articolo 81 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/40 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2022 — Fachverband Eisenhüttenschlacken/Commissione
(Causa T-560/22)
(2022/C 424/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fachverband Eisenhüttenschlacken eV (Duisburg, Germania) (rappresentanti: G. Franßen, avvocato, e C. Koenig, professore)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione europea, del 14 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE, e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso: adottando l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/973 (1) sulla base della delega di cui all’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/1009 (2), la convenuta avrebbe oltrepassato, in violazione del diritto dell’Unione, i limiti della delega o ne avrebbe abusato. Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/1009, la convenuta potrebbe adottare atti delegati soltanto per fini di efficienza agronomica e sicurezza. La convenuta avrebbe invece fissato, all’articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2022/973, i valori limite dei parametri di cromo totale e di vanadio ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente. La determinazione dei valori limite per il cromo totale e il vanadio non sarebbe contemplata dal fondamento normativo di cui all’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/1009. |
2. |
Secondo motivo di ricorso: violazione del principio di precauzione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 7, seconda frase, del regolamento (UE) 2019/1009 a causa dell’errata valutazione dello stato attuale delle conoscenze scientifiche. La convenuta non avrebbe individuato, analizzato e valutato le più recenti conoscenze scientifiche in sede di adozione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2022/973, né avrebbe basato su di esse la sua decisione di adottare il regolamento delegato (UE) 2022/973. |
3. |
Terzo motivo di ricorso: violazione, da parte della convenuta, del principio dell’impulso d’ufficio, in particolare dell’obbligo impostole dal proprio ufficio di individuare e prendere in considerazione lo stato delle più recenti conoscenze scientifiche. La convenuta non avrebbe adeguatamente individuato le ultime conoscenze scientifiche e non ne avrebbe tenuto conto nella sua decisione di adottare il regolamento delegato (UE) 2022/973. |
4. |
Quarto motivo di ricorso: violazione del principio della certezza del diritto per non aver tenuto conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Le società interessate dal regolamento delegato (UE) 2022/973 avrebbero confidato nel fatto che la convenuta avrebbe disciplinato solo i criteri derivati, dal punto di vista tecnico, dalle ultime conoscenze scientifiche. Inoltre, avrebbero confidato nel fatto che la convenuta avrebbe determinato solo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza. I valori limite per il cromo totale e il vanadio non sarebbero criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza. I destinatari dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/973 non avrebbero potuto prevedere la determinazione dei valori limite per il cromo totale e il vanadio. |
5. |
Quinto motivo di ricorso: violazione del principio di proporzionalità a causa del divieto dei prodotti fertilizzanti calcarei nell’industria siderurgica mediante l’adozione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2022/973. I valori limite per il cromo totale e il vanadio fissati dalla convenuta non terrebbero conto del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 4, TUE, in quanto i valori limite escluderebbero i prodotti fertilizzanti calcarei dell’industria siderurgica dalla normativa dell’Unione sui fertilizzanti e ciò avrebbe effetti negativi sotto numerosi aspetti per l’ambiente, la salute delle persone, degli animali e delle piante, l’interesse pubblico a una fornitura sicura ed economica di prodotti fertilizzanti e di prodotti alimentari, nonché per gli interessi dei fabbricanti e distributori. |
6. |
Sesto motivo di ricorso: violazione dell’obbligo di motivazione formale da parte della ricorrente. La fissazione dei valori limite per il cromo totale e il vanadio non sarebbe sufficientemente motivata nei considerando del regolamento delegato (UE) 2022/973. La convenuta non avrebbe rivelato le circostanze chiave (rilevanti) in base alle quali ha fissato i valori limite. Essa avrebbe giustificato la fissazione dei valori limite invocando criteri di protezione della salute e dell’ambiente. Non sarebbero stati invece ripresi i criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza richiesti dalla base giuridica dell’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/1009. Gli elementi della motivazione desumibili dai considerando sarebbero quindi insufficienti e incompleti già dal punto di vista formale. I considerando non soddisferebbero l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. |
7. |
Settimo motivo di ricorso: inesattezza fattuale e incompletezza della motivazione, discendente dall’inesattezza fattuale e dall’incompletezza della derivazione tecnica dei valori limite per il cromo totale e il vanadio. |
(1) Regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione, del 14 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (GU 2022, L 167, pag. 29).
(2) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU 2019, L 170, pag. 1).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/42 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2022 — VP/Cedefop
(Causa T-563/22)
(2022/C 424/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: VP (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del convenuto del 17 dicembre 2021 di non dare esecuzione ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, causa T-187/18, VP/Cedefop; |
— |
annullare la connessa decisione di non rinnovare a tempo indeterminato il contratto di lavoro del ricorrente con effetto dal 16 novembre 2017; |
— |
annullare la decisione del convenuto del 17 giugno 2022, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 3 marzo 2022 avverso la decisione del 17 dicembre 2021; |
— |
ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, valutato ex aequo et bono in EUR 100 000; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi in diritto.
1. |
Primo motivo, in base al quale la decisione del convenuto di non dare esecuzione ai punti principali, 1 e 2, del dispositivo della sentenza del 16 dicembre 2020, causa T-187/18, VP/Cedefop e, di conseguenza di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente, sarebbe viziata dalla violazione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, di conformarsi alla sentenza emessa nella causa T-187/18 del 16 dicembre 2020, e da un errore manifesto di valutazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inosservanza, da parte del convenuto, dell’obbligo di diligenza. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla commissione, da parte del convenuto, di un abuso di potere. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/43 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2022 — Pierre Balmain/EUIPO — Story Time (Rappresentazione di una testa di leone)
(Causa T-564/22)
(2022/C 424/55)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pierre Balmain (Parigi, Francia) (rappresentanti: J. Iglesias Monravá e S. Mainar Roger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Story Time sp. z o.o. (Poznań, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di una testa di leone) — Domanda di registrazione n. 17 515 099
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 giugno 2022 nel procedimento R 96/2022-4
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare alle spese qualsiasi parte che si opponga al ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/44 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2022 — Sports Group Denmark/EUIPO (ENDURANCE)
(Causa T-566/22)
(2022/C 424/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sports Group Denmark A/S (Silkeborg, Danimarca) (rappresentante: T. Kruse Lie, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo ENDURANCE — Domanda di registrazione n. 1 542 490
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 luglio 2022 nel procedimento R 1779/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha rifiutato la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno figurativo ENDURANCE per quanto concerne i beni e i servizi di cui alle classi 9, 25, 28 e 35; |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese che è stato necessario sostenere ai fini del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/44 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — Bora Creations/EUIPO — True Skincare (TRUE SKIN)
(Causa T-576/22)
(2022/C 424/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bora Creations, SL (Andratx, Spagna) (rappresentanti: R. Lange e M. Ebner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: True Skincare Ltd (Ascot, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «TRUE SKIN» — Domanda di registrazione n. 18 170 353
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 giugno 2022 nel procedimento R 1712/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/45 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — GEPD / Parlamento e Consiglio
(Causa T-578/22)
(2022/C 424/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: D. Nardi, T. Zerdick, A. Buchta e F. Coudert, in qualità di agenti)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare gli articoli 74bis e 74ter del regolamento 2016/794 (1), come modificato dal regolamento 2022/991 (2); |
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’indipendenza e dei poteri del ricorrente in qualità di autorità di controllo per inosservanza del principio della certezza del diritto e del principio di irretroattività degli atti giuridici. Il ricorrente invoca la violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1725 (3), in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafi 1 e 3, lettera e), del regolamento (UE) 2016/794, come modificato dal regolamento (UE) 2022/991.
Il ricorrente sostiene che la sua legittimazione a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE è giustificata dalla necessità di disporre di un ricorso giurisdizionale per difendere le sue prerogative istituzionali, in particolare la sua indipendenza come autorità di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, e l’equilibrio istituzionale tra il ruolo delle autorità di controllo ed il ruolo del legislatore.
In subordine, il ricorrente sostiene di essere direttamente e individualmente interessato dalle disposizioni impugnate e di avere un interesse manifesto e effettivo al loro annullamento.
(1) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU 2016 L 135, pag. 53).
(2) Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU 2022 L 169, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018 L 295, pag. 39).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/46 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — British Airways/Commissione
(Causa T-582/22)
(2022/C 424/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: A. Lyle-Smythe, R. O’Donoghue, lawyers, e C. Thomas, Barrister-at-Law)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare la Commissione a pagare immediatamente l’importo degli interessi di mora, corrispondenti agli interessi di mora per l’importo di EUR 3 382 129,97 al tasso di rifinanziamento della BCE più il 3,5 % per il periodo dal 19 giugno 2017 al 25 maggio 2022 o, in alternativa, al tasso e per il periodo che il Tribunale riterrà opportuno (ai sensi del primo e/o del secondo motivo di ricorso della ricorrente); |
— |
condannare la Commissione a pagare immediatamente gli interessi composti sull’importo degli interessi di mora di EUR 3 382 129,97 (o l’altro importo che il Tribunale riterrà dovuto alla ricorrente), corrispondente al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato del 3,5 % per il periodo dal 25 maggio 2022 alla data di pagamento di tale importo degli interessi di mora o, in alternativa, al tasso e per il periodo che il Tribunale riterrà opportuno; |
— |
inoltre o in subordine, annullare la decisione di rifiuto della Commissione datata 7 luglio 2022, in conseguenza della quale la Commissione deve pagare alla ricorrente gli interessi di mora e i relativi interessi composti con effetto immediato; o in ulteriore subordine, dichiarare che l’omissione della Commissione nel non pagare gli interessi di mora e i relativi interessi composti (o qualsiasi altro interesse) è illegittima; e |
— |
condannare la Commissione a pagare le spese legali e di altro tipo sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente avrebbe il diritto di recuperare l’importo degli interessi di mora di EUR 3 382 129,97, o, in alternativa, gli interessi calcolati per il periodo e al tasso che il Tribunale riterrà opportuno, mediante un ricorso ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, sulla base del fatto che la Commissione è stata obbligata a pagare tali interessi al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale nella causa T-341/17. A tal proposito, la ricorrente invoca in via subordinata l’articolo 277 TFUE, nel caso in cui la Commissione intenda avvalersi del diritto derivato e quest’ultimo sia interpretato in modo incompatibile con i diritti della ricorrente sanciti dal Trattato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente sarebbe legittimata, ulteriormente e/o in subordine, a recuperare tali interessi di mora mediante un’azione ai sensi degli articoli 266, secondo comma, 268 e 340 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta, sulla base della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea dovuta al mancato pagamento di tali interessi da parte della Commissione in conformità della sentenza del Tribunale nella causa T-341/17. A tal proposito, la ricorrente fa nuovamente valere, in via subordinata, l’articolo 277 TFUE, nell’ipotesi in cui la Commissione intenda avvalersi del diritto derivato e quest’ultimo sia interpretato in modo incompatibile con i diritti della ricorrente sanciti dal Trattato. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente avrebbe diritto al pagamento di interessi composti in relazione al mancato pagamento di tali interessi di mora da parte della Commissione, mediante ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 266, primo comma, o, in subordine, secondo comma, dell’articolo 268 e dell’articolo 340 TFUE, nonché ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta. A questo proposito, la ricorrente fa nuovamente valere, in via subordinata, l’articolo 277 TFUE, nel caso in cui la Commissione intenda avvalersi del diritto derivato e quest’ultimo sia interpretato in modo incompatibile con i diritti della BA sanciti dal Trattato. |
4. |
Inoltre, e nella misura necessaria, invocando il quarto motivo, la ricorrente chiede — ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — l’annullamento della decisione della Commissione del 7 luglio 2022 di rifiutare il pagamento degli interessi di mora e dei relativi interessi composti, sulla base di una violazione dell’articolo 266 TFUE e/o del principio generale del diritto dell’Unione secondo cui le istituzioni dell’Unione sono tenute a procedere alla restituzione a seguito di una sentenza di annullamento di un atto. |
5. |
In subordine al quarto motivo, con il quinto motivo la ricorrente chiede di dichiarare, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, che la Commissione ha agito illegittimamente omettendo di versare alla ricorrente gli interessi di mora e i relativi interessi composti dopo la sua richiesta in tal senso dell’8 giugno 2022, in violazione dell’articolo 266 TFUE e/o del principio generale del diritto dell’Unione secondo cui le istituzioni dell’Unione sono tenute a procedere alla restituzione a seguito di una sentenza di annullamento di un atto. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/47 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2022 — Crown Holdings e Crown Cork & Seal Deutschland / Commissione
(Causa T-587/22)
(2022/C 424/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Crown Holdings, Inc. (Yardley, Pennsylvania, Stati Uniti), Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (Seesen, Germania) (rappresentanti: A. Burnside, C. Graf York von Wartenburg, A. Kidane e D. Strohl, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2022) 4761 final della Commissione europea, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (Caso AT.40.522 — Imballaggi metallici) nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio patere legem quam ipse fecisti, un principio generale del diritto dell’Unione, accettando la riattribuzione del caso in carico all’autorità federale tedesca garante della concorrenza, discostandosi in tal modo dalle regole di condotta stabilite nella comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso in carico all’autorità federale tedesca garante della concorrenza, ha violato le legittime aspettative delle ricorrenti, che avrebbe rispettato se si fosse conformata alle regole di condotta stabilite. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso in una fase così avanzata del procedimento dell’autorità federale tedesca garante della concorrenza, ha violato il principio di sussidiarietà. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso in carico all’autorità federale tedesca garante della concorrenza diversi anni dopo la scadenza del periodo iniziale di attribuzione di due mesi, ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso successivamente alla scadenza del periodo iniziale di attribuzione di due mesi, non ha bilanciato in modo adeguato gli obiettivi di applicazione del diritto della concorrenza con quelli di certezza del diritto, di legittimo affidamento, nonché con i diritti della difesa delle ricorrenti, violando così il principio di proporzionalità. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso in carico all’autorità federale tedesca garante della concorrenza successivamente alla scadenza del periodo iniziale di attribuzione di due mesi, ha violato il principio di buona amministrazione. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/48 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2022 — Renco Valore/Commissione
(Causa T-588/22)
(2022/C 424/61)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Renco Valore SpA (Pesaro, Italia) (rappresentanti: A. Gaspar Schwalbach, C. Pinto Xavier e M. Cotrim, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare gli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (ZFM) — Regime III |
— |
condannare la Commissione europea all’integralità delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il criterio riferito alle «attività effettivamente e materialmente svolte a Madeira» è stato correttamente interpretato e applicato nel dare esecuzione al regime III della ZFM. La ricorrente lamenta l'errore della Commissione nell'interpretare il criterio dei «profitti generati da attività effettivamente e materialmente svolte a Madeira». I profitti delle società iscritte alla ZFM che possono essere soggette al beneficio fiscale non si limitano a quelli derivanti da attività soggette a costi aggiuntivi legati alla regione ultraperiferica, vale a dire attività svolte solo nel territorio geografico della Regione Autonoma di Madeira. Tenendo presente gli obiettivi e il contesto del Regime III della ZFM, la corretta interpretazione di questo criterio ammette che le attività effettivamente e materialmente svolte a Madeira siano considerate quelle che riguardano le società autorizzate nella ZFM, che hanno lì il loro centro decisionale, indipendentemente dal fatto che abbiano un'attività internazionale. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il criterio riferito al «mantenimento di posti di lavoro» è stato correttamente interpretato e applicato nel dare esecuzione al Regime III della ZFM. La ricorrente lamenta l'errore della Commissione nell'interpretare il criterio del «mantenimento di posti di lavoro». In assenza di una nozione di «posto di lavoro» dell’Unione europea e non essendo tale nozione meglio specificata, ai fini dell’applicazione del Regime III, né nelle decisioni del 2007 e del 2013 né negli orientamenti del 2007, si deve accettare come valida la nozione di posto di lavoro che si evince dalla normativa lavoristica nazionale. Il metodo per definire i posti di lavoro in «ETP» (equivalente a tempo pieno) e «ULA» (unità di lavoro per anno) non è applicabile al Regime III della ZFM. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto dell'Unione europea di certezza del diritto e legittimo affidamento. La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (ZFM) –Regime III, viola i principi generali del diritto dell'Unione europea di certezza del diritto e legittimo affidamento, il che non consente alla Commissione di imporre alle autorità nazionali portoghesi di recuperare dai beneficiari e, più precisamente, dalla ricorrente gli aiuti controversi. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/49 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2022 — Silgan Holdings e a./Commissione
(Causa T-589/22)
(2022/C 424/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Silgan Holdings, Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti), Silgan Holdings Austria GmbH (Vienna, Austria), Silgan International Holdings BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Silgan Metal Packaging Distribution GmbH (Meißen, Germania), Silgan White Cap Manufacturing GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: D. Seeliger, H. Wollmann, R. Grafunder, Y.-K. Gürer e E. Venot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 264 TFUE, nella parte riguardante le ricorrenti; e |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione C(2022) 4761 final della Commissione, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE [AT.40522 — Metal Packaging (ex «Pandora»)].
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo: incompetenza della convenuta a causa della violazione del principio di sussidiarietà La convenuta non avrebbe avuto competenza a condurre il procedimento nei confronti della Silgan e ad adottare la decisione impugnata. Tenuto conto delle vaste indagini e del procedimento nazionale il cui stato consentiva una decisione definitiva, il Bundeskartellamt (autorità tedesca per la concorrenza) avrebbe potuto concludere il procedimento di indagine nel caso di specie. La convenuta non si sarebbe trovata in una posizione migliore per condurre il procedimento. |
2. |
Secondo motivo: sviamento di potere L’avvio del procedimento e l’adozione della decisione da parte della convenuta sarebbero stati guidati da considerazioni irrilevanti nel caso di specie. Il loro scopo sarebbe stato quello di eludere le norme sanzionatorie previste dal diritto tedesco per le violazioni dell’articolo 101 TFUE e di colmare un’asserita lacuna nel diritto sanzionatorio tedesco. |
3. |
Terzo motivo: violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea La convenuta avrebbe violato il principio di buona amministrazione e, quindi, il diritto fondamentale delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 41 della Carta, in quanto la decisione impugnata sarebbe sproporzionata, contraria al legittimo affidamento delle ricorrenti, nonché in contrasto con il principio di autolimitazione dell’amministrazione. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/50 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2022 — Cristescu/Commissione
(Causa T-590/22)
(2022/C 424/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Adrian Sorin Cristescu (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 17 novembre 2021, che ha inflitto al ricorrente la sanzione della sospensione dell’avanzamento di scatto per una durata di sei mesi; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese e a versare un euro al ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione che vizierebbero d’illegittimità la decisione impugnata. Egli deduce al riguardo il fatto che i presunti inadempimenti su cui si fonda la decisione impugnata non sono dimostrati e che ciò risulta segnatamente dal parere emesso all’unanimità dal consiglio di disciplina. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa. Il ricorrente deduce, in particolare, il diritto di essere ascoltato, in quanto i membri dell’Ufficio di indagine e disciplina (IDOC), cui sono stati delegati i poteri di Autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») nel corso del procedimento e che hanno redatto il rapporto d’indagine le cui conclusioni sono state dibattute dal consiglio di disciplina, hanno poi svolto un ruolo determinante nell’adozione della decisione presa, in modo non trasparente, dall’APN tripartita. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/51 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2022 — Liquid Advertising/EUIPO — Liqui.do (Liquid+Arcade)
(Causa T-592/22)
(2022/C 424/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Liquid Advertising, Inc. (El Segundo, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. Czarnecki, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Liqui.do SA (Lisbona, Portogallo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Liquid+Arcade» — Domanda di registrazione n. 18 317 971
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2022 nel procedimento R 2231/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione impugnata e la decisione dell’EUIPO, divisione di opposizione, del 12 novembre 2021, e, eventualmente, modificare la decisione impugnata tenendo conto del ricorso della ricorrente; |
— |
accordarle la rifusione delle spese secondo diritto. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/51 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2022 — Hypo Vorarlberg Bank / CRU
(Causa T-599/22)
(2022/C 424/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 25 luglio 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 della Hypo Vorarlberg AG e della Portigon AG al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/41), compresi i relativi allegati e comunque nella parte concernente la ricorrente, nonché |
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
1. |
Primo motivo: violazione di forme sostanziali per notifica incompleta della decisione impugnata. La decisione impugnata sarebbe stata notificata alla ricorrente in maniera non integrale in violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, TUE, degli articoli 15, 296 e 298, TFUE, nonché degli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). La conoscenza dei dati non comunicati, in quanto componente fondamentale della decisione, sarebbe necessaria per poter comprendere e controllare le modalità con le quali, per il calcolo dei contributi, è stata presa in considerazione la situazione individuale della ricorrente rispetto alla situazione di tutti gli altri istituti interessati. |
2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto a causa dell’adozione della decisione impugnata con effetto retroattivo. L’adozione della decisione impugnata con effetto retroattivo sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto, in quanto non sarebbe necessaria ai fini del conseguimento dell’obiettivo. |
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59/UE (1), degli articoli 69, paragrafi 1 e 2, e 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), degli articoli 3 e 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), nonché del principio di proporzionalità per scorretta fissazione del livello-obiettivo, avendo il convenuto fissato un livello-obiettivo eccessivo in contrasto con il contesto normativo dell’Unione |
4. |
Quarto motivo: violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione della decisione. La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, poiché sarebbero stati resi noti solo alcuni risultati parziali selezionati dei calcoli. Non sarebbero stati rispettati i requisiti stabiliti dalla Corte nella causa C-584/20 P (4) relativamente alla portata dell’obbligo di motivazione. |
5. |
Quinto motivo: violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione dell’uso di discrezionalità essenziale. La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione, poiché, con riguardo alla discrezionalità del convenuto, non consterebbe quali valutazioni sarebbero state da esso effettuate e sulla base di quali motivi. Un esercizio arbitrario del potere discrezionale da parte del convenuto non potrebbe pertanto essere escluso. |
6. |
Sesto motivo: violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, degli articoli 69, paragrafi 1 e 2, e 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 806/2014, degli articoli 4, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, lettera a), 7, paragrafo 2, lettera a), e 17, paragrafi 3 e 4, e dell’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2015/63, nonché dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e di proporzionalità per mancata presa in considerazione della situazione. La decisione impugnata violerebbe il contesto normativo dell’Unione, nonché i principi della tutela giurisdizionale effettiva e di proporzionalità, poiché il convenuto non avrebbe preso in considerazione la situazione presente all’atto di adottare la decisione impugnata, basando quest’ultima su previsioni errate (in particolare con riguardo al livello-obiettivo) |
7. |
Settimo motivo: violazione di forme sostanziali per mancata audizione e inosservanza del diritto di essere ascoltato. In violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, alla ricorrente non sarebbe stato accordato il diritto di essere ascoltata né prima dell’adozione della decisione impugnata né prima dell’emissione dell’avviso di pagamento del contributo su di essa fondato. La consultazione effettuata non avrebbe consentito di formulare osservazioni in maniera effettiva e completa. |
8. |
Ottavo motivo: illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 come fondamento normativo della decisione impugnata e illegittimità del metodo di adeguamento del rischio stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/63 e della discrezionalità concessa al CRU. Gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, su cui si basa la decisione impugnata, istituirebbero un sistema non trasparente di determinazione dei contributi, che sarebbe contrario agli articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta e che non garantirebbe l’osservanza degli articoli 20 e 21 della Carta né il rispetto dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto. Il convenuto disporrebbe di un’ampia discrezionalità, il cui esercizio non sarebbe verificabile. |
9. |
Nono motivo: illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (5) come fondamento della decisione impugnata. La decisione impugnata violerebbe i Trattati, in quanto l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 eccederebbe i limiti posti dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 291 TFUE e sia il regolamento di esecuzione sia il fondamento normativo sarebbero privi di una motivazione conforme all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. Tale illegittimità si ripercuoterebbe sulla decisione impugnata. |
10. |
Decimo motivo: illegittimità della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 quale fondamento normativo del regolamento delegato (UE) 2015/63, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 e quindi della decisione impugnata. In subordine, viene fatta valere l’illegittimità di quelle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 che avrebbero imposto il sistema di contributi e avrebbero accordato al convenuto una discrezionalità troppo ampia. Dette disposizioni, nella misura in cui non possono essere interpretate in maniera conforme al diritto primario, sarebbero contrarie al principio dell’obbligo di motivazione, al principio della certezza del diritto nonché ai Trattati (in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, TUE, gli articoli 15, 296 e 298 TFUE) e alla Carta (in particolare gli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta). |
(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
(4) Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/53 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2022 — ST / Frontex
(Causa T-600/22)
(2022/C 424/66)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ST (rappresentante: F. Gatta, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la Frontex, dopo essere stata invitata ad agire secondo la procedura prevista all’articolo 265 TFUE, ha illegittimamente omesso di agire, astenendosi dall’adottare la decisione di revocare il finanziamento di tutte o di parte delle sue attività nella regione del mar Egeo, di sospendere o di cessare, interamente o parzialmente, tali attività, conformemente all’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896 (1), o non fornendo fondati motivi per non aver attuato la pertinente misura ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 6, di tale regolamento, e, inoltre, che essa non ha definito la sua posizione riguardo alla richiesta preliminare del ricorrente; |
— |
in subordine, annullare la decisione della Frontex del 27 luglio 2022, con la quale quest’ultima rifiuta di agire, dopo essere stata invitata ad agire conformemente dell’articolo 46, paragrafo 4; |
— |
condannare la convenuta a sopportare tutte le spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Frontex, dopo essere stata invitata ad agire secondo la procedura prevista all’articolo 265 TFUE, ha illegittimamente omesso di agire, astenendosi dall’adottare la decisione di revocare il finanziamento di tutte o di parte delle sue attività nella regione del mar Egeo, di sospendere o di cessare, interamente o parzialmente, tali attività, conformemente all’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896, o non fornendo fondati motivi per non aver attuato la pertinente misura ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 6, di tale regolamento. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, in subordine, il Tribunale dovrebbe ritenere che la risposta della Frontex alla richiesta preliminare ai sensi dell’articolo 265 TFUE costituisce una presa di posizione idonea a porre fine alla carenza, e che il suo rifiuto di agire conformemente all’invito ad agire del ricorrente può quindi formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE. |
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU 2019 L 295, pag. 1).
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/54 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2022 — RT France / Consiglio
(Causa T-605/22)
(2022/C 424/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RT France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: E. Piwnica, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 luglio 2022; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese; |
— |
con tutte le conseguenze di diritto. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso di annullamento della decisione del Consiglio del 27 luglio 2022 che mantiene l’iscrizione del nome della ricorrente nell’allegato IX della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) e nell’allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della libertà di espressione e d’informazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della libertà d’impresa. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione. |