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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 388/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10594 — SECURITAS / STANLEY SECURITY) ( 1 ) |
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2022/C 388/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10869 — P2X EUROPE / NVG / P2X PORTUGAL JV) ( 1 ) |
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2022/C 388/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10889 — CNP / CVA) ( 1 ) |
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Banca centrale europea |
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2022/C 388/04 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 388/05 |
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2022/C 388/06 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 388/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10886 – INEOS / SINOPEC / SHANGHAI SECCO PETROCHEMICAL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 388/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10893 – QUATTROR / IMTC / MTD) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 388/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10945 – GIP / MERIDIAM / SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK GROUP HOLDINGS LTD) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 388/10 |
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2022/C 388/11 |
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2022/C 388/12 |
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2022/C 388/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10594 — SECURITAS / STANLEY SECURITY)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 388/01)
Il 13 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10594. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10869 — P2X EUROPE / NVG / P2X PORTUGAL JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 388/02)
Il 27 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10869. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10889 — CNP / CVA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 388/03)
Il 3 ottobre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10889. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
Banca centrale europea
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/4 |
COMUNICAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA CHE REVOCA LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSIZIONE DI SANZIONI PER INFRAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA IN MATERIA DI BILANCIO
(2022/C 388/04)
L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) (BCE), stabilisce che, qualora un soggetto dichiarante soggetto a obblighi di segnalazione e residente in uno Stato membro partecipante non osservi gli obblighi derivanti da tale regolamento e da regolamenti o decisioni della BCE che definiscono e impongono gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, la BCE può irrogare sanzioni. Alcuni elementi della politica sanzionatoria erano stati pubblicati nella comunicazione della Banca centrale europea relativa all’imposizione di sanzioni per infrazione degli obblighi di segnalazione statistica in materia di bilancio (2). Tali elementi erano stati successivamente trattati nella decisone BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (3) e sono ora trattati nel regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea, del 29 settembre 2022, relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 ([BCE/2022/31]) (4) e nella decisione (UE) 2022/1921 della Banca centrale europea, del 29 settmebre 2022, relativa alla metodologia di calcolo delle sanzioni per presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica ([BCE/2022/32]) (5).
La comunicazione 2004/C 195/10 è pertanto revocata con effetto a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU C 195 del 31.7.2004, pag. 8.
(3) GU L 226 del 28.8.2010, pag. 8.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 ottobre 2022
(2022/C 388/05)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
0,9797 |
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JPY |
yen giapponesi |
141,92 |
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DKK |
corone danesi |
7,4381 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87383 |
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SEK |
corone svedesi |
10,8555 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
0,9700 |
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ISK |
corone islandesi |
140,70 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,4498 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,517 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
423,85 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,8595 |
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RON |
leu rumeni |
4,9415 |
|
TRY |
lire turche |
18,2090 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5266 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3437 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
7,6906 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7328 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,3996 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 381,42 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
17,6222 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9715 |
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HRK |
kuna croata |
7,5270 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 933,14 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5556 |
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PHP |
peso filippino |
57,747 |
|
RUB |
rublo russo |
|
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THB |
baht thailandese |
36,602 |
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BRL |
real brasiliano |
5,1075 |
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MXN |
peso messicano |
19,6430 |
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INR |
rupia indiana |
80,5460 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/6 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 388/06)
Decisioni di rilascio di un'autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2022) 6874 |
3 ottobre 2022 |
Tricloroetilene (TCE) N. CE: 201-167-4; N. CAS: 79-01-6 |
SAFECHEM Europe GmbH, Tersteegenstr. 25, 40474 Düsseldorf, Germania |
REACH/22/31/0/R1 |
Uso industriale come coadiuvante chimico (impianto chiuso) nella produzione del materiale alcantara |
31 dicembre 2030 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10886 – INEOS / SINOPEC / SHANGHAI SECCO PETROCHEMICAL)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 388/07)
1.
In data 30 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
INEOS AG («INEOS», Svizzera), |
|
— |
China Petroleum and Chemical Corporation («SINOPEC», Cina), impresa di proprietà dello Stato, |
|
— |
Shanghai SECCO Petrochemical Co., Ltd. («Shanghai SECCO Petrochemical», Cina), controllata da SINOPEC. |
INEOS e SINOPEC acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Shanghai SECCO Petrochemical.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
INEOS è un conglomerato privato che produce una serie di prodotti chimici, tra cui prodotti petrolchimici, prodotti chimici speciali e prodotti petroliferi, |
|
— |
SINOPEC è un gruppo petrolifero e petrolchimico con sede a Pechino, |
|
— |
Shanghai SECCO Petrochemical è un produttore di propilene, polipropilene, acrilonitrile, etilene, polietilene, stirene, polistirene, butadiene e toluene. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.10886 – INEOS / SINOPEC / SHANGHAI SECCO PETROCHEMICAL
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10893 – QUATTROR / IMTC / MTD)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 388/08)
1.
In data 3 ottobre 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
QuattroR SGR S.p.A. («QuattroR», Italia), |
|
— |
International Medical Technology Collective S.C.A. («IMTC», Lussemburgo), controllata da Investindustrial S.A. («Investindustrial», Lussemburgo), |
|
— |
Medical Technology and Devices SA («MTD», Svizzera). |
QuattroR e IMTC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di MTD.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
QuattroR gestisce un fondo italiano di private equity e attualmente controlla un portafoglio di cinque società attive nei settori dell'ingegneria, della logistica e dell'industria manifatturiera; |
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— |
IMTC è una controllata incaricata degli investimenti di Investindustrial, un gruppo di investimento che concentra le proprie attività nei settori dei beni di consumo e del tempo libero, dell'assistenza sanitaria e dei servizi e della produzione industriale e della tecnologia; |
|
— |
MTD è un gruppo del settore med-tech con sede in Svizzera che progetta, sviluppa e fornisce a livello mondiale dispositivi medici, in particolare dispositivi per il trattamento del diabete, dispositivi taglienti standard e di sicurezza, dispositivi elettromedicali e prodotti per la cura delle ferite. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10893 – QUATTROR / IMTC / MTD
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 2 29 64301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10945 – GIP / MERIDIAM / SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK GROUP HOLDINGS LTD)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 388/09)
1.
In data 30 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Global Infrastructure Management LLC («GIP», Stati Uniti), |
|
— |
Meridiam S.A.S. («Meridiam», Francia), |
|
— |
Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd («Activité Déchets Non Dangereux UK», Regno Unito). |
GIP e Meridiam acquisiscono attraverso Suez S.A (impresa comune di GIP e Meridiam), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'intera attività Activité Déchets Non Dangereux UK.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di attivi e di partecipazioni nel settore dei rifiuti non pericolosi nel Regno Unito, che costituiscono l'attività Activité Déchets Non Dangereux UK.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
GIP: gestore indipendente di fondi per l'infrastruttura che investe nei settori dei trasporti, dell'energia, dei rifiuti e dell'acqua, |
|
— |
Meridian: attore globale specializzato nello sviluppo, nel finanziamento e nella gestione a lungo termine delle infrastrutture, in particolare nei settori i) mobilità, ii) transizione energetica e iii) infrastrutture ambientali e sociali, |
|
— |
Activité Déchets Non Dangereux UK: opera nel settore dei rifiuti non pericolosi nel Regno Unito, più in particolare nella raccolta, nella cernita, nel riciclaggio, nella valorizzazione (energia e materiali) e nello smaltimento di rifiuti domestici, commerciali e industriali. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.10945 – GIP / MERIDIAM / SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK GROUP HOLDINGS LTD
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/13 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 388/10)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Huşi»
PDO-RO-A1583-AM03
Data della comunicazione: 12.7.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Aggiunta di condizioni specifiche di etichettatura
Nel disciplinare si integrano disposizioni aggiuntive sulle indicazioni facoltative nell'etichetta dei vini che fanno riferimento a determinati metodi di produzione (uso di termini che indicano pratiche applicate in tutto il mondo per la produzione di vini che conferiscono loro caratteristiche sensoriali particolari, rilevanti per il consumatore per quanto riguarda qualità, invecchiamento, affinamento).
Sono modificati il capitolo XII del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Huşi
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
|
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Caratteristiche organolettiche
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
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1. |
Muscat Ottonel: giallo paglierino/giallo intenso, aroma tipico, armonioso, rotondo. |
|
2. |
Sauvignon: giallo verdolino, aroma intenso di fiori di vite, fiori di sambuco, agrumi verdi, fruttato; con l’invecchiamento emergono sentori di melone. |
|
3. |
Pinot gris: giallo citrino, verdolino, sentore di mele estive o fieno appena tagliato, leggermente amarognolo. |
|
4. |
Fetească regală: giallo citrino, dorato, sentore di fiori di campo e, con l’invecchiamento, di fieno appena tagliato, miele, fruttato. |
|
5. |
Fetească albă: giallo paglierino/verdolino, aroma tipico della vite in fioritura, con la tipica finezza naturale. |
|
6. |
Riesling italian: giallo paglierino, aroma fine di uva in maturazione, sapore leggermente acido, vivace, fruttato, rotondo, finale gradevole. |
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7. |
Zghihară de Huşi: giallo verdolino, fruttato, aroma di mela verde, agrumi, sapore acido. |
|
8. |
Chardonnay: giallo dorato, aroma di fiori di acacia, accenni di burro fresco, floreale, acidità equilibrata. |
|
9. |
Tămâioasă românească: giallo verdolino/paglierino, aroma pronunciato di incenso e basilico. |
|
10. |
Aligoté: giallo paglierino, finale leggermente amarognolo. |
|
11. |
Pinot noir: rosso rubino, aroma di ciliegie, fragole, amarene, vellutato. |
|
12. |
Fetească neagră: rosso granato, aroma con sentori di prugne secche, corposo. |
|
13. |
Cabernet Sauvignon: rosso porpora, aroma di ribes rosso, mirtilli rossi, more, forte sentore erbaceo. |
|
14. |
Merlot: rosso vivo/rosso scuro, aroma di frutti di bosco maturi, vellutato. |
|
15. |
Băbească neagră: rosso vivo, bouquet floreale, tannico. |
|
16. |
Busuioacă de Bohotin: color buccia di cipolla, profumo di petali di rosa e basilico, persistente.
|
|||||||||||||
2. Caratteristiche organolettiche
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Caratteristiche organolettiche generali dei vini ottenuti dalle varietà a bacca bianca Grasă de Cotnari, Muscadelle, Sémillon, Riesling de Rhin
Queste varietà aromatiche e semiaromatiche presentano note aromatiche superiori alla media, il che determina un accumulo di aromi o di zuccheri e consente di differenziare nettamente i prodotti offerti ai consumatori.
Caratteristiche organolettiche generali dei vini ottenuti dalle varietà a bacca rossa Syrah, Zweigelt, Sangiovese, Nebbiolo, Barbera
I vini mostrano un aumento dell'accumulo di tannini colorati e una concentrazione equivalente del carattere aromatico. È molto probabile che ciò sia dovuto ai cambiamenti climatici intervenuti nella zona negli ultimi anni.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
10,5 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1.
Pratica colturale
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almeno 3 000 ceppi/ha (o almeno 75 % di piante rispetto all'impianto previsto); |
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irrigazione: consentita, applicando standard ragionevoli (400-600 m3/ha), soltanto negli anni di siccità, previa notifica all'Ufficio nazionale della vite e dei prodotti vitivinicoli (Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, ONVPV), quando il contenuto di acqua nel suolo a una profondità di 100 cm scende fino al 50 % dell'intervallo di umidità attiva; |
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vendemmia verde: riduzione del numero di grappoli all'invaiatura quando la produzione potenziale supera i limiti massimi consentiti dal disciplinare. |
2.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
In determinate condizioni climatiche che hanno un impatto positivo sul livello della produzione ottenuta, visto il potenziale di determinati vitigni, le uve raccolte nei vigneti situati nella zona delimitata possono essere trasformate in vini DOP «Huși» anche al di fuori della zona delimitata della denominazione, ossia nella zona limitrofa, i cui centri di vinificazione offrono capacità ottimali.
La zona limitrofa designata a tal fine (per la vinificazione rapida, la fermentazione a temperatura controllata, la conservazione del potenziale aromatico di alcune varietà tra cui Fetească regală, Sauvignon, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin) comprende le seguenti località del distretto di Vrancea:
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Panciu, Movilița; |
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Odobești, Unirea, Jariștea, Bolotești; |
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Obrejița, Tâmboiești, Popești, Budești, Cârligele, Vârteșcoiu, Câmpineanca. |
3.
Pratica enologica specifica
Le varietà Pinot gris e Traminer roz possono essere utilizzate anche per la produzione di vini bianchi o rosati, in funzione della scelta del produttore, ricorrendo a tecnologie che preservino la qualità della DOP delle uve e dei vini prodotti con queste varietà.
5.2. Rese massime
1.
16 000 chilogrammi di uve per ettaro
2.
16 000 chilogrammi di uve per ettaro
3.
15 000 chilogrammi di uve per ettaro
4.
13 500 chilogrammi di uve per ettaro
5.
12 600 chilogrammi di uve per ettaro
6.
123 ettolitri per ettaro
7.
123 ettolitri per ettaro
8.
119 ettolitri per ettaro
9.
115 ettolitri per ettaro
10.
111 ettolitri per ettaro
11.
104 ettolitri per ettaro
12.
100 ettolitri per ettaro
13.
97 ettolitri per ettaro
14.
93 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona delimitata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Huși» è situata nelle aree del distretto di Vaslui elencate di seguito.
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1.1. |
Denominazione «HUȘI»
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1.2. |
Sottodenominazione «VUTCANI»:
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7. Varietà principale/i di uve da vino
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Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc |
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Aromat de Iași B |
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Barbera N |
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Busuioacă de Bohotin Rs - Schwarzer Muscat, Muscat fioletovâi, Muscat violet cyperus, Tămâioasă violetă |
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Băbească gri G |
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Băbească neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldăruşă, Serecsia |
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Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto |
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Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay |
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Codană N |
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Crâmpoşie selecţionată B |
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Donaris B |
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Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Madchentraube, Leanyka, Leanka |
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Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii |
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Fetească regală B - Konigliche Madchentraube, Konigsast, Ktralyleanka, Dănăşană, Galbenă de Ardeal |
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Frâncuşă B - Vinoasă, Mildweisser, Mustoasă de Moldova, Poamă creaţă |
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Grasă de Cotnari B - Dicktraube, Grasă, Köver szölö |
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Merlot N - Bigney rouge |
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Muscadelle B - Moscatello bianco, Mouscadet doux |
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Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc |
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Nebbiolo N |
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Negru Aromat N |
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Pinot Gris G - Affumé, Grauer Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer |
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Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klăvner Morillon Noir |
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Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero |
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Plăvaie B - Bălană, Plăvană, Poamă bălaie |
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Portugais Bleu N - Blauer Portugieser, Oporto, Portugieser |
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Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling |
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Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling |
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Sangiovese N - Brunello di Montalcino, Morellino |
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Sauvignon B - Sauvignon verde |
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Syrah N - Shiraz, Petit Syrah |
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Sémillon B - Semillon blanc |
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Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer |
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Tămâioasă românească B - Busuioacă de Moldova, Muscat blanc à petit grains |
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Tămâioasă românească B - Rumänische Weihrauchtraube, Tamianka |
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Zghihară de Huși B - Zghihară, Zghihară galbenă, Zghihară verde bătută |
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Zweigelt N - Blauerzweigelt, Negru de Zweigelt, Zweigelt blau |
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Şarba B |
8. Descrizione del legame/dei legami
Legame con la zona delimitata
Il substrato litologico forma una copertura tipologicamente variegata. La distribuzione segue una divisione altitudinale, dai mollisol di steppe e steppe boscose fino ai terreni argillo-alluvionali della fascia delle foreste. I černozëm dilavati e i suoli grigi, i terreni più diffusi nella depressione di Huși, sono anche i più adatti per i vigneti, in quanto la loro tessitura sabbiosa/argillosa migliora le caratteristiche fisiche grazie alle loro proprietà biochimiche di base: attività biologica intensa, contenuto elevato di humus, forte capacità di scambio cationico, reazione da neutra a leggermente acida, alta saturazione delle basi e dei nutrienti.
L'orografia è costituita da una serie di colline ampiamente arrotondate orientate da nord-ovest a sud-est. Le colline presentano orientamenti, caratteristiche morfologiche e pendenze diverse. Questa zona viticola riunisce sottozone eterogenee: una zona collinare a circa 300 m di altitudine e una zona pedemontana più bassa con un'altitudine media di 150 m. Le colline presentano orientamenti, caratteristiche morfologiche e pendenze diverse che costituiscono il contesto di alcuni vigneti della zona.
La depressione di Huși è delimitata da alte colline a sud, ovest e nord e dalla valle del Prut a est, e accoglie più del 70 % dei vigneti della zona. Le valli che separano le colline della regione, caratterizzate da versanti leggermente asimmetrici, si diramano dalla pianura costiera coronata di colline, formando una catena di depressioni (Voloseni, Huși, Epureni, Novaci, Diuca, Fundătura, Arsura, Ghermănești) che, insieme alle colline più alte della depressione, ospitano le zone viticole più pregiate.
Il clima è continentale temperato con elementi moderatamente continentali in alta collina e notevolmente continentali nella depressione di Huși.
L'irraggiamento solare globale è di circa 120 kcal/cmp/anno, la durata media del soleggiamento all'anno è di 2 000 ore in alta collina e di oltre 2 100 ore nella depressione di Huși e nella valle del Prut. Considerando i valori radiativi ed eliotermici medi annuali, si osserva che rimangono alti durante tutto il ciclo vegetativo, il che favorisce lo sviluppo vegetativo e la maturazione dell'uva.
I venti predominanti sono da ovest, nord-ovest e nord, che insieme rappresentano più del 60 % dei venti annuali e che hanno caratteristiche di Föhn quando soffiano lungo i pendii delle colline verso la depressione. I venti di nord-est, soprattutto il Crivăț, aumentano il gelo, mentre quelli di est e sud-est sono caldi e secchi nella stagione calda, aumentando fortemente la siccità. Entrambi vengono avvertiti intensamente sia nella depressione di Huși che nella pianura alluvionale del Prut.
La rete idrografica che drena il territorio della città è composta da due corsi d'acqua principali: il Drăslăvăț a sud e il Răiești, formato dal Turbata e dal Șara, a nord. I corsi d'acqua si uniscono a est della città formando il fiume Huși. Il Drăslăvăț e il Răiești presentano un regime idrografico di tipo torrenziale. In primavera, quando la neve si scioglie rapidamente a seguito dell'aumento brusco delle temperature, o in estate, dopo le piogge torrenziali, trasportano grandi quantità d'acqua, straripando talvolta dagli argini.
I vini prodotti in questa zona sono vini da secchi a dolci o liquorosi, bianchi, rosati o rossi. Sono generalmente leggeri, non troppo estrattivi, con moderata gradazione alcolica, leggermente acidi nel nord della zona e con un «picco» di acidità nella zona di Averești, dove in alcune annate l'acidità naturale può raggiungere valori di 11-12 g/l di acido tartarico, rendendo questa zona eccellente per la produzione di vini spumanti.
Il colore dei vini rossi va dal moderato a nord della zona all'intenso a sud.
I primi documenti scritti che fanno riferimento all'esistenza di vigneti nelle zone in cui si trovano i vigneti odierni sono anteriori alla prima menzione del nome Huși. Un documento di Alexandru il Buono del 1415 stabilisce i confini della vecchia zona vitivinicola. Un altro documento dell'agosto 1436 indica che esistevano impianti di viti nelle zone viticole di Epureni - Pâhnești - Huși. Secondo alcuni documenti dell'epoca le viti furono piantate in maniera intensiva nei vigneti di Saca e Ochi tra il 1600 e il 1662 e le viti di Huși appartenevano al signore locale.
Esistono testimonianze antiche della qualità eccellente dei vini di Huși, lasciate da viaggiatori stranieri che hanno percorso la Moldavia medievale, in particolare Marco Bandinus che nel 1646 scrisse: «Huși, sede antica di vigneti in Moldavia, produce un vino squisito e fragrante, ricco di aromi e molto richiesto». Il grande cartografo Dimitrie Cantemir, nato a Silișteni (villaggio che oggi porta il suo nome) vicino a Huși scrive nella «Descriptio Moldaviae» che «il miglior vino viene prodotto a Cotnari, seguito da quello di Huși».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Indicazioni in etichettatura
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
la denominazione di origine protetta HUŞI può essere integrata, a seconda degli interessi dei produttori, con uno dei nomi viticoli seguenti (vini prodotti esclusivamente da queste aziende): DUDA-EPURENI, PĂDURENI, DEALUL LOHAN, DEALUL DOBRINA, DEALUL ŞARA, DEALUL OCHI, DEALUL GALBENA, DEALUL OGRADA, DEALUL PODGORIA, CERDACUL LUI VODĂ, DEALUL MĂNĂSTIRII, AVEREŞTI, PÎHNEŞTI, ARSURA, DEALUL DRAGALINA, DEALUL ROŞIORI, PODINA, ARMĂŞENI, DEALUL PRIBEASCA, BUNEŞTI, MOVILA LUI ANDREI, DEALUL CÂLCEA, COLINA MĂNĂSTIRII, LA SCHIT, DEALUL LUI MOȚOC.
Condizioni di commercializzazione
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
l'etichettatura dei vini può essere effettuata in qualunque modo, purché le informazioni obbligatorie siano indicate nello stesso campo visivo. L'etichetta e la controetichetta non sono obbligatorie, l'etichettatura può consistere in uno o più componenti, assumere qualsiasi forma ed essere realizzata con qualunque materiale e con qualsiasi tecnica.
L'etichettatura può anche utilizzare la menzione tradizionale prevista dalla normativa in vigore per i vini, che indica la qualità della vendemmia in base al tenore di zuccheri al momento della vendemmia (raccolta di uva con muffa nobile).
Indicazioni da utilizzare nella presentazione/etichetta
Quadro normativo:
nella legislazione dell'UE
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
in etichetta possono essere indicate facoltativamente anche alcune menzioni relative a determinati metodi di produzione, come segue:
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le menzioni «fermentat in barrique» [fermentato in barrique], «maturat in barrique» [invecchiato in barrique], «fermentat în prezența așchiilor de stejar» [fermentato in presenza di pezzi di quercia] e «maturat în prezența așchiilor de stejar» [invecchiato in presenza di pezzi di quercia] possono essere utilizzate in etichetta così come formulate in rumeno oppure possono essere utilizzati termini in lingue di circolazione internazionale che informano il consumatore del ricorso al procedimento corrispondente, pertanto si può impiegare una qualsiasi delle menzioni: |
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«Fume» o «Smoked» o «Toasted» in inglese con o senza l'indicazione del termine che definisce l'intensità del trattamento termico cui è stato sottoposto il legno di quercia utilizzato, ossia «Light», «Medium» o «Heavy»; |
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«Fumé» o «Fumée» in francese con o senza l'indicazione del termine che definisce l'intensità del trattamento termico cui è stato sottoposto il legno di quercia utilizzato, ossia «legere», «moyenne», «forte» o «Petite Fumé», «Demi Fumé», «Intense Fumé». |
Queste menzioni possono essere indicate in qualsiasi altra lingua di circolazione internazionale o nella lingua del paese in cui si intende commercializzare il prodotto vitivinicolo, a seconda della scelta del produttore. Le menzioni informano il consumatore del ricorso a una pratica applicata in tutto il mondo per ottenere vini con caratteristiche sensoriali specifiche.
Per i vini sottoposti a un periodo di invecchiamento o di maturazione sulle fecce, si possono utilizzare in etichetta menzioni come «sur lie», «bâtonnage» o «aged on the lees».
Link al disciplinare del prodotto
https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_doc_husi_modif_cf_cererii_1422_14.06.2019_si_486_02.03.2022_no_track_changes_0.pdf
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/21 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 388/11)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Alsace grand cru Ollwiller»
PDO-FR-A0413-AM02
Data della comunicazione: 22.7.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Indicazione supplementare
Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».
Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.
Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.
Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
2. Tipi di prodotto
Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.
Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
3. Zona geografica
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.
Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:
«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».
Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.
4. Superficie parcellare delimitata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:
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al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente; |
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al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1; |
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la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1. |
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
5. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.
Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.
6. Tipo di vitigni
Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».
Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
7. Densità di impianto
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.
Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».
Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.
8. Norme di potatura
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.
Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.
Il documento unico è modificato al punto 5.
La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
9. Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.
Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
10. Produzione massima media per parcella
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.
Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
11. Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
Queste indicazioni non modificano il documento unico.
Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
12. Rese
Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.
Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).
Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
13. Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.
Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.
Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.
Il documento unico non è modificato.
14. Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.
Il documento unico non è modificato.
15. Capacità del locale di vinificazione
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.
Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
16. Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
17. Controllo dei lotti confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.
Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
18. Conservazione dei vini confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.
Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
19. Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:
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si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi; |
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— |
si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi. |
Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.
20. Descrizione del vino (dei vini)
Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.
Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».
Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».
Il documento unico è modificato al punto 4.
È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Queste descrizioni non modificano il documento unico.
21. Legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.
Il documento unico non è modificato.
22. Misure transitorie
Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
23. Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi
Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.
Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».
Il documento unico è integrato al punto 9.
Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
24. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle
Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alsace grand cru Ollwiller
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1.
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono vini bianchi fermi.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.
Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1.
Pratica colturale
La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.
Distanza interfilare massima: 2 metri.
Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.
A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.
2.
Pratica colturale
Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.
3.
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.
4.
Pratica enologica specifica
L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:
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0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G; |
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1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni. |
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.
5.
Restrizioni applicabili all'elaborazione
È vietato l'uso di scaglie di legno.
6.
Pratica enologica specifica
I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
5.2. Rese massime
1.
60 ettolitri per ettaro
2.
48 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:
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Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. |
Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.
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— |
Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
7. Varietà di uve da vino
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Gewurztraminer Rs |
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Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato |
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Pinot gris G |
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Riesling B |
8. Descrizione del legame/dei legami
Grazie alle condizioni mesoclimatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Ollwiller» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dalle mille sfumature, dal carattere marcato e dalla personalità unica.
Le caratteristiche argillose del suolo e la scarsa pluviometria favoriscono vini dalla struttura agile, complessa, ampi e dall'acidità pronunciata, che esprimono tutta la loro pienezza dopo alcuni anni d'invecchiamento.
Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.
L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.
Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.
Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
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— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. |
Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.
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Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Confezionamento nella zona geografica
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.
In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.
Indicazione dell'annata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Nome in uso
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.
È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.
I nomi in uso sono i seguenti:
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Gewurztraminer; |
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Muscat; |
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Muscat Ottonel; |
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Pinot gris; |
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Riesling. |
Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:
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l'indicazione dell'annata; e |
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— |
uno dei nomi in uso. |
Indicazione del tenore di zucchero
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Link al disciplinare del prodotto
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/32 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 388/12)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Alsace grand cru Frankstein»
PDO-FR-A0346-AM02
Data della comunicazione: 22.7.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Indicazione supplementare
Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».
Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.
Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.
Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
2. Tipi di prodotto
Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.
Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
3. Zona geografica
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.
Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:
«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».
Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.
4. Superficie parcellare delimitata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:
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al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente; |
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al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1; |
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— |
la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1. |
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
5. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.
Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.
6. Tipo di vitigni
Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».
Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
7. Densità di impianto
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.
Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».
Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.
8. Norme di potatura
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.
Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.
Il documento unico è modificato al punto 5.
La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
9. Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.
Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
10. Produzione massima media per parcella
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.
Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
11. Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
Queste indicazioni non modificano il documento unico.
Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
12. Rese
Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.
Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).
Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
13. Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.
Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.
Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.
Il documento unico non è modificato.
14. Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.
Il documento unico non è modificato.
15. Capacità del locale di vinificazione
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.
Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
16. Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
17. Controllo dei lotti confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.
Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
18. Conservazione dei vini confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.
Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
19. Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:
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si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi; |
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si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi. |
Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.
20. Descrizione del vino (dei vini)
Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.
Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».
Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».
Il documento unico è modificato al punto 4.
È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Queste descrizioni non modificano il documento unico.
21. Legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.
Il documento unico non è modificato.
22. Misure transitorie
Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
23. Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi
Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.
Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».
Il documento unico è integrato al punto 9.
Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
24. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle
Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alsace grand cru Frankstein
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1.
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono vini bianchi fermi.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.
Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1.
Pratica colturale
La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.
Distanza interfilare massima: 2 metri.
Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.
A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.
2.
Pratica colturale
Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.
3.
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.
4.
Pratica enologica specifica
L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:
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0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G; |
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1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni. |
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.
5.
Restrizioni applicabili all'elaborazione
È vietato l'uso di scaglie di legno.
6.
Pratica enologica specifica
I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
5.2. Rese massime
1.
60 ettolitri per ettaro
2.
48 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:
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— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. |
Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.
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— |
Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
7. Varietà di uve da vino
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Gewurztraminer Rs |
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Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato |
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Pinot gris G |
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Riesling B |
8. Descrizione del legame/dei legami
Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Frankstein» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.
I minerali attinti dalle profondità del granito conferiscono ai vini del Frankstein quel tratto di mineralità fine e stimolante per la salivazione che li contraddistingue. L'acidità, molto diretta e verticale, esalta il finale e, combinata alla mineralità, fa scaturire aromi mentolati. Questi elementi permettono ai vini di esprimere una finezza, una complessità e un equilibrio particolari che ne fanno dei grandi vini gastronomici. I vini del Frankstein raggiungono la loro più alta espressione dopo alcuni anni di imbottigliamento.
Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.
L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.
Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.
Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».
La località, citata fin dal 1291, era già stata elogiata nell'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
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— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. |
Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.
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— |
Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Confezionamento nella zona geografica
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.
In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.
Indicazione dell'annata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Nome in uso
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.
È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.
I nomi in uso sono i seguenti:
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Gewurztraminer; |
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Muscat; |
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Muscat Ottonel; |
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Pinot gris; |
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Riesling. |
Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:
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— |
l'indicazione dell'annata; e |
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— |
uno dei nomi in uso. |
Indicazione del tenore di zucchero
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
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10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/44 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 388/13)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Alsace grand cru Mambourg»
PDO-FR-A0411-AM02
Data della comunicazione: 20.7.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Indicazione supplementare
Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».
Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.
Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.
Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
2. Tipi di prodotto
Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.
Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
3. Zona geografica
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.
Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:
«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».
Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.
4. Superficie parcellare delimitata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:
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al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente; |
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— |
al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1; |
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— |
la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1. |
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
5. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.
Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.
6. Tipo di vitigni
Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».
Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
7. Densità di impianto
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.
Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».
Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.
8. Norme di potatura
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.
Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.
Il documento unico è modificato al punto 5.
La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
9. Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.
Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
10. Produzione massima media per parcella
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.
Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
11. Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
Queste indicazioni non modificano il documento unico.
Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
12. Rese
Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.
Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).
Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
13. Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.
Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.
Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.
Il documento unico non è modificato.
14. Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.
Il documento unico non è modificato.
15. Capacità del locale di vinificazione
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.
Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
16. Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
17. Controllo dei lotti confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.
Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
18. Conservazione dei vini confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.
Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
19. Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:
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si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi; |
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si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi. |
Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.
20. Descrizione del vino (dei vini)
Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.
Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».
Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».
Il documento unico è modificato al punto 4.
È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Queste descrizioni non modificano il documento unico.
21. Legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.
Il documento unico non è modificato.
22. Misure transitorie
Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
23. Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi
Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.
Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».
Il documento unico è integrato al punto 9.
Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
24. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle
Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alsace grand cru Mambourg
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1.
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono vini bianchi fermi.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.
Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi, ricchi e a volte tannici. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1.
Pratica colturale
La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.
Distanza interfilare massima: 2 metri.
Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.
A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.
2.
Pratica colturale
Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.
3.
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.
4.
Pratica enologica specifica
L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:
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0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G; |
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1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni. |
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.
5.
Restrizioni applicabili all'elaborazione
È vietato l'uso di scaglie di legno.
6. Invecchiamento del vino
Pratica enologica specifica
I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
5.2. Rese massime
1.
60 ettolitri per ettaro
2.
48 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:
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— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. |
Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.
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— |
Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
7. Varietà di uve da vino
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Gewurztraminer Rs |
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Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato |
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Pinot gris G |
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Riesling B |
8. Descrizione del legame/dei legami
Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Mambourg» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.
Il carattere solare e caldo del grand cru, la potenza calcarea dei suoli e l'apporto idrico regolare conferiscono ai vini forza e grande espressività, accompagnate da una dimensione tannica. Queste caratteristiche hanno bisogno di alcuni anni d'invecchiamento per trovare il loro equilibrio. I vini sono allora intensamente aromatici, contraddistinti da note di frutti maturi e di fiori, ricchi ed opulenti.
Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.
L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.
Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.
Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
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— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. |
Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.
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— |
Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Confezionamento nella zona geografica
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.
In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.
Indicazione dell'annata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Nome in uso
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.
È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.
I nomi in uso sono i seguenti:
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Gewurztraminer; |
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Muscat; |
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Muscat Ottonel; |
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Pinot gris; |
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Riesling. |
Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:
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l'indicazione dell'annata; e |
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uno dei nomi in uso. |
Indicazione del tenore di zucchero
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa