ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 384

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
5 ottobre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 384/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10696 — ARAMCO OVERSEAS COMPANY / BP EUROPA / LOTOS-AIR BP POLSKA) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 384/02

Tassi di cambio dell'euro — 4 ottobre 2022

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2022/C 384/03

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell'Iran, della Federazione russa e dell'Ucraina

3

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 384/04

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

14

2022/C 384/05

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

25

2022/C 384/06

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

37


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10696 — ARAMCO OVERSEAS COMPANY / BP EUROPA / LOTOS-AIR BP POLSKA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 384/01)

Il 29 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10696. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 ottobre 2022

(2022/C 384/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

0,9891

JPY

yen giapponesi

143,30

DKK

corone danesi

7,4374

GBP

sterline inglesi

0,87273

SEK

corone svedesi

10,8166

CHF

franchi svizzeri

0,9767

ISK

corone islandesi

141,90

NOK

corone norvegesi

10,4915

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,544

HUF

fiorini ungheresi

417,68

PLN

zloty polacchi

4,8193

RON

leu rumeni

4,9418

TRY

lire turche

18,3374

AUD

dollari australiani

1,5318

CAD

dollari canadesi

1,3503

HKD

dollari di Hong Kong

7,7644

NZD

dollari neozelandesi

1,7368

SGD

dollari di Singapore

1,4148

KRW

won sudcoreani

1 412,20

ZAR

rand sudafricani

17,5437

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0384

HRK

kuna croata

7,5230

IDR

rupia indonesiana

15 080,18

MYR

ringgit malese

4,5939

PHP

peso filippino

58,104

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,160

BRL

real brasiliano

5,0589

MXN

peso messicano

19,7770

INR

rupia indiana

80,6995


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

5.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/3


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell'Iran, della Federazione russa e dell'Ucraina

(2022/C 384/03)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile («Brasile»), della Repubblica islamica dell'Iran («Iran»), della Federazione russa («Russia») e dell'Ucraina («paesi interessati»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 4 luglio 2022 da EUROFER, European Steel Association EUROFER («richiedente»), per conto dell'industria dell'Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («prodotto oggetto del riesame»).

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

(i)

prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

(ii)

prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

(iii)

prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

(iv)

prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091 e 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l'eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione e persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping da parte della Russia e dell’Ucraina e di reiterazione del dumping da parte dell’Iran e del Brasile

L'asserzione del rischio di persistenza del dumping da parte della Russia e dell'Ucraina si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell'Unione.

Dato che attualmente i volumi delle importazioni nell'Unione dall'Iran e dal Brasile non sono significativi, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping per l'Iran e il Brasile si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione in generale e a tre importanti mercati di esportazione, ossia gli Emirati arabi uniti, l'Iraq e l'Afghanistan per quanto riguarda l'Iran, e la Turchia, il Cile e il Portogallo per quanto riguarda il Brasile.

In base ai confronti di cui sopra, che dimostrano il dumping, il richiedente sostiene che sussistono un rischio di persistenza del dumping da parte della Russia e dell'Ucraina e un rischio di reiterazione del dumping da parte dell'Iran e del Brasile.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati a prezzi pregiudizievoli. Ciò è dovuto all'esistenza di considerevoli capacità di produzione inutilizzate nei paesi interessati. Ciò è dovuto anche all'attrattiva del mercato dell'Unione europea in termini di dimensioni e di prezzi, poiché il livello dei prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati nell'Unione (nel caso della Russia e dell'Ucraina) e verso i mercati di altri paesi terzi era inferiore a quello dell'industria dell'Unione. Gli effetti della ripresa post-COVID, che ha causato uno squilibrio a livello mondiale tra offerta e domanda per il prodotto in esame, e dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina hanno inoltre determinato prezzi e profitti superiori alla norma, ma si prevede che tali effetti si attenueranno.

Il richiedente sostiene che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, un aumento delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso (4) sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5).

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (6) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dei paesi interessati oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori dei paesi interessati coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R780_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori di tali paesi.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2629.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) (8)

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2629.

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Inoltre gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2629.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2629. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.4.1 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (9).

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

Repubblica federativa del Brasile

:

TRADE-R780-HRF-DUMPING-Brazil@ec.europa.eu

Repubblica islamica dell’Iran

:

TRADE-R780-HRF-DUMPING-Iran@ec.europa.eu

Federazione russa

:

TRADE-R780-HRF-DUMPING-Russia@ec.europa.eu

Ucraina

:

TRADE-R780-HRF-DUMPING-Ukraine@ec.europa.eu

Questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione

:

TRADE-R780-HRF-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e in tutti i casi entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  GU C 277 del 12.7.2021, pag. 3.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24).

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(02).

(5)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(6)  Per «produttore» si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(7)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(9)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

(10)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione «Sensibile»

Versione «Consultabile dalle parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI PIATTI LAMINATI A CALDO, DI FERRO, DI ACCIAI NON LEGATI O DI ALTRI ACCIAI LEGATI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN, DELLA FEDERAZIONE RUSSA E DELL'UCRAINA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.

La versione «Sensibile» e la versione «Consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail:

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'Iran, dall'Ucraina, dalla Russia e dal Brasile, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

 

Volume in tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’Iran

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’Ucraina

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Russia

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario del Brasile

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dall’Iran

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dall’Ucraina

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Russia

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dal Brasile

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

 

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALTRI ATTI

Commissione europea

5.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/14


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 384/04)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Furstentum»

PDO-FR-A0378-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Furstentum

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.

Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.

Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Furstentum» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

L'ubicazione protetta del grand cru e il tipo di suolo conferiscono ai vini una grande varietà aromatica, che si declina in note speziate e floreali prima di sprigionare sentori più minerali. L'acidità agrumata è accompagnata da una struttura tannica che conferisce ai vini il loro grande potenziale d'invecchiamento.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

Gewurztraminer;

Muscat;

Muscat Ottonel;

Pinot gris;

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


5.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/25


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 384/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Kaefferkopf»

PDO-FR-A0914-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

25.   Descrizione del vino (dei vini); Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles» e nome in uso

Ai punti 4.2 e 4.3 «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico è stato corretto un errore di trascrizione rimuovendo il vitigno pinot gris G dalla descrizione testuale concisa dei vini per le menzioni «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles». Dalla sua prima versione, infatti, il disciplinare della denominazione «Alsace grand cru Kaefferkopf» non autorizza l'utilizzo di questo vitigno per la produzione di vino recante l'una o l'altra menzione tradizionale di cui sopra.

Al punto 9 «Condizioni supplementari» del documento unico:

la rubrica «Menzioni tradizionali» è stata corretta per precisare gli unici due nomi in uso autorizzati per le menzioni «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles» in quanto il vitigno pinot gris G non è autorizzato per la produzione di vino recante le suddette menzioni tradizionali.

Tale eliminazione corregge un errore di trascrizione presente nella versione precedente del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Kaefferkopf

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G, del 12 % per i vini ottenuti con un assemblaggio di vitigni e dell'11 % per il riesling. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 14 % se ottenuti dal vitigno riesling e del 15 % se ottenuti con assemblaggio o dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e del 14,5 % per il riesling.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e del 16,4 % per il riesling.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

 

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

 

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni e per i vini ottenuti con un assemblaggio di vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.   Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.   Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

 

Gewurztraminer Rs

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kaefferkopf» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

La protezione dai rigori del vento, la sovraesposizione solare dovuta all'ubicazione unica e la saturazione dei suoli in calcio e magnesio danno origine a vini potenti, strutturati, complessi e grassi, con buona freschezza gustativa. Questi caratteri, particolarmente percepibili nei vini da assemblaggio, si esprimono magnificamente dopo alcuni anni d'invecchiamento, quando i vini lasciano spazio a una forte personalità sottolineata da una piacevole lunghezza aromatica e salina.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'allevamento permette ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

La località, ormai nota, era già stata elogiata nell'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

 

Gewurztraminer;

 

Pinot gris;

 

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso seguenti: Gewurztraminer, Riesling.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


5.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/37


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 384/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Kastelberg»

PDO-FR-A0419-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Kastelberg

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.   Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.   Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kastelberg» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

Lo scisto presente nel suolo imprime forza a questo grand cru, caratterizzato da buona mineralità, con vini strutturati, eleganti e franchi.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

Nella sua opera «Premières notions de viticulture et d'œnologie» pubblicata nel 1847, Jean Louis Stoltz parla del vino Kastelberg come di un gran vino da invecchiamento. Nella classificazione ufficiale del 1852 contenuta nell'opera «Ampélographie rhénane», Kastelberg figura tra i territori principali.

La località, ormai nota, era già stata elogiata nell'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

Gewurztraminer;

Muscat;

Muscat Ottonel;

Pinot gris;

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.