ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 293/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10772 — TSM / IREPSE) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2022/C 293/02 |
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2022/C 293/03 |
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2022/C 293/04 |
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2022/C 293/05 |
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Commissione europea |
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2022/C 293/06 |
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Tribunale |
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2022/C 293/07 |
Proseguimento dell’attività giudiziaria tra il 1o e il 15 settembre 2022 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 293/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10824 — BAIN CAPITAL / HOUSE OF HR) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 293/09 |
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2022/C 293/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10772 — TSM / IREPSE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 293/01)
Il 25 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10772. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/2 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
(2022/C 293/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC e al regolamento (UE) n. 377/2012 debbano continuare ad applicarsi a tali persone, ad eccezione di nove persone che dovrebbero essere cancellate dagli elenchi di cui agli allegati II e III della decisione n. 2012/285/PESC e all’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Entro il 31 ottobre 2022 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG RELEX 1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/3 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
(2022/C 293/03)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (2) e il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (3) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il titolare del trattamento è il servizio RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente E-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2012/285/PESC e del regolamento (UE) n. 377/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati nella decisione 2012/285/PESC e nel regolamento (UE) n. 377/2012.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/4 |
Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1336 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1331 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2022/C 293/04)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/1336 del Consiglio (2), e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1331 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1336, e al regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1331, debbano continuare ad applicarsi alle persone designate negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, a eccezione di una persona deceduta designata nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, la cui voce dovrebbe essere rimossa da detto allegato. Sono aggiornate la motivazione relativa a 17 persone e un'entità e le informazioni identificative di 59 persone e cinque entità. Le informazioni relative a una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 sono aggiornate in seguito al rispettivo aggiornamento, il 30 giugno 2022, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone in questione sono specificati in tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).
Anteriormente al 28 febbraio 2023 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e dell’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 201 del 29.7.2022, pag. 31.
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/5 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2022/C 293/05)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2022/1336 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1331 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è la direzione RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente E-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1336, e del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1331.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2016/849 e nel regolamento (UE) 2017/1509.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725(edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(3) GU L 201 del 29.7.2022, pag. 31.
Commissione europea
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/7 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
29 luglio 2022
(2022/C 293/06)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0198 |
JPY |
yen giapponesi |
136,42 |
DKK |
corone danesi |
7,4438 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83990 |
SEK |
corone svedesi |
10,3875 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9744 |
ISK |
corone islandesi |
138,30 |
NOK |
corone norvegesi |
9,8773 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,610 |
HUF |
fiorini ungheresi |
404,80 |
PLN |
zloty polacchi |
4,7375 |
RON |
leu rumeni |
4,9343 |
TRY |
lire turche |
18,2472 |
AUD |
dollari australiani |
1,4646 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3100 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,0054 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6283 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4088 |
KRW |
won sudcoreani |
1 329,40 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,8627 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8705 |
HRK |
kuna croata |
7,5180 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 155,56 |
MYR |
ringgit malese |
4,5386 |
PHP |
peso filippino |
56,375 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
36,978 |
BRL |
real brasiliano |
5,2739 |
MXN |
peso messicano |
20,6745 |
INR |
rupia indiana |
80,8820 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Tribunale
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/8 |
Proseguimento dell’attività giudiziaria tra il 1o e il 15 settembre 2022
(2022/C 293/07)
Considerando che due giudici del Tribunale hanno assunto le loro funzioni il 6 luglio 2022, il Tribunale, in occasione della sua conferenza plenaria del medesimo giorno, ha preso atto del fatto che il giuramento dinanzi alla Corte di giustizia dei nuovi membri del Tribunale nel quadro del rinnovo triennale sarà prestato il 15 settembre 2022 e conferma di conseguenza che, conformemente all’articolo 5, terzo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sino all’entrata in funzione dei nuovi membri del Tribunale:
— |
la presidenza del Tribunale sarà garantita dal presidente van der Woude; |
— |
la vicepresidenza del Tribunale sarà garantita dal vicepresidente Papasavvas; |
— |
le presidenze delle sezioni di cinque e di tre giudici saranno garantite dai presidenti di sezione Kanninen, Tomljenović, Gervasoni, Spielmann, Marcoulli, da Silva Passos, Svenningsen, Costeira, Kornezov, De Baere; |
— |
la decisione relativa alla costituzione delle sezioni, del 30 settembre 2019, quale modificata, da ultimo, con decisione del 6 luglio 2022 (1), la decisione del 4 ottobre 2019, relativa all’assegnazione dei giudici alle Sezioni, quale modificata, da ultimo, con decisione del 6 luglio 2022 (2), la decisione del 10 aprile 2019, relativa alla composizione della Grande Sezione (3), la decisione del 10 luglio 2019, relativa ai criteri di designazione del giudice che sostituisce un giudice colpito da impedimento (4) e la decisione del 4 ottobre 2019, relativa ai criteri di attribuzione delle cause alle sezioni (5) continueranno ad applicarsi. |
(1) GU C 284 del 25.7.2022, pag. 2.
(2) GU C 284 del 25.7.2022, pag. 2.
(3) GU C 172 del 20.5.2019, pag. 2.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10824 — BAIN CAPITAL / HOUSE OF HR)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 293/08)
1.
In data 25 luglio 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Bain Capital Investors, L.L.C. («Bain Capital», Stati Uniti), |
— |
House of HR NV («House of HR», Belgio). |
Bain Capital acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di House of HR.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Bain Capital: impresa di investimento in private equity che investe - in Europa, nelle Americhe e nella regione Asia-Pacifico - in diversi settori, tra cui tecnologie dell'informazione, sanità, prodotti al dettaglio e beni di consumo, comunicazioni, servizi finanziari e settore industriale/manifatturiero, |
— |
House of HR: fornisce soluzioni e servizi in materia di risorse umane a clienti che operano in vari settori in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Spagna. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10824 — BAIN CAPITAL / HOUSE OF HR
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/11 |
Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo
(2022/C 293/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«Corrèze»
PDO-FR-02407
Data di presentazione della domanda: 20.12.2017
1. Nome da registrare
Corrèze
2. Stato membro
Francia
3. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
4. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
15. |
Vino ottenuto da uve appassite |
5. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini rossi fermi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Questi vini presentano generalmente un colore che va dal rosso rubino al rosso granato con riflessi violacei. Al naso sono molto espressivi, con aromi dominanti di frutti rossi, associati a note speziate. Al palato sono freschi ed armoniosamente equilibrati. Invecchiati in legno, presentano tannini setosi con aromi complessi che vanno dalle note di tartufo delle vecchie annate ai sentori più tostati e vanigliati dei vini più giovani. Questi vini sono ottenuti dal vitigno Cabernet franc N, di cui sono buona espressione, talvolta assemblato con vitigni accessori quali il Cabernet Sauvignon N e il Merlot N, che conferiscono potenza e complessità aromatica. Possono essere bevuti giovani, ma vale la pena aspettare fino a cinque anni per degustarli.
Presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.
Il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) è ≤ 4 g/l.
Dopo l’arricchimento non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
Per questi vini, che hanno un tenore di acido malico ≤ 0,4 g/l, la fermentazione malolattica è obbligatoria.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell’Unione.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Vini bianchi secchi fermi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini bianchi secchi ottenuti dal solo vitigno Chenin B sono di colore giallo pallido, generalmente con riflessi dorati. Sono vini molto aromatici con note di fiori e frutti bianchi, talvolta con aromi di miele. Freschi e fruttati al palato, sono vivaci, potenti e con un finale lungo di note floreali e minerali.
Presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.
Il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) è ≤ 4 g/l, ma può essere portato a 9 g/l se il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 g al tenore di zuccheri residui.
Dopo l’arricchimento questi vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell’Unione.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Vini che beneficiano della menzione tradizionale «vin de paille»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Ottenuti da uve appassite fuori pianta dei vitigni Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N e Sauvignon B, questi vini presentano un elevato tenore naturale di zuccheri residui. Il colore va dall’oro antico all’ambrato. Al naso esprimono note di frutta stramatura e aromi molto decisi di frutta secca o candita; alcuni presentano un leggero gusto di «rancio». Offrono un attacco morbido al palato, vivacità e grande persistenza. Alla pressatura presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 18 % e un tenore zuccherino minimo di 320 g/l. Hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo del 12,5 % e un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) ≥ 68 g/l. Per questi vini è vietato il ricorso a tecniche di arricchimento o di concentrazione come la crioconcentrazione, così come l'uso di forni o di celle di appassimento. I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 novembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia, compreso un periodo minimo di 18 mesi in legno.
Il prodotto in questione rientra nella categoria 15 «Vino ottenuto da uve appassite» del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
30 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
300 |
6. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica colturale
I vigneti presentano una densità minima d’impianto di 4 000 ceppi per ettaro.
Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie massima è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi.
I vigneti presentano una distanza interfilare pari o inferiore a 2,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,85 metri.
Tali disposizioni non si applicano ai vigneti coltivati a terrazza. Prima dell’impianto della vite, il vigneto coltivato a terrazza è oggetto di un’apposita progettazione legata alla preesistente pendenza del terreno. La disposizione a terrazza comporta una discontinuità nella consueta distanza d’impianto, oltre all’impossibilità di ricorrere alla meccanizzazione tra due livelli successivi. Per i vigneti coltivati a terrazza, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,80 e 1 metro.
La potatura è effettuata al massimo prima della fase fenologica E, ovvero 3 foglie distese sulle prime 2 gemme franche.
Le viti sono potate a Guyot (semplice o doppio) o a cordone di Royat (singolo o doppio).
Alla potatura non possono essere lasciate più di 16 gemme franche per ceppo.
All’allegagione (fase 27 di Lorenz), il numero di tralci fruttiferi deve essere inferiore o uguale a 12 per ceppo.
1. Disposizioni particolari di raccolta
Pratica colturale
I vini che beneficiano della menzione tradizionale «vin de paille» sono ottenuti da uve raccolte a mano.
2. Disposizioni particolari per i vini con la menzione tradizionale «vin de paille»
Pratica enologica specifica
Le uve destinate all’elaborazione di questi vini vengono fatte essiccare per almeno sei settimane su graticci o su un letto di paglia all’interno di locali specifici a ventilazione naturale o artificiale. In quest’ultimo caso la ventilazione avviene sempre alla temperatura dell’aria esterna. Quest’aria può essere deumidificata con aria fredda e secca.
I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 novembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia, compreso un periodo minimo di 18 mesi in legno.
b. Rese massime
1. Vini rossi fermi
60 ettolitri per ettaro
2. Vini bianchi secchi fermi
65 ettolitri per ettaro
3. Vini che beneficiano della menzione tradizionale «Vin de paille»
24 ettolitri per ettaro
7. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini sono effettuate nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Corrèze:
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Allassac, Beaulieu-sur-Dordogne, Bilhac, Branceilles, Brivezac, La Chapelle-aux-Saints, Chauffour-sur-Vell, Collonges-la-Rouge, Curemonte, Donzenac, Ligneyrac, Marcillac-la-Croze, Meyssac, Noailhac, Nonards, Puy-d’Arnac, Queyssac-les-Vignes, Saillac, Saint-Bazile-de-Meyssac, Saint-Julien-Maumont, Sioniac, Turenne, Végennes, Voutezac. |
La vendemmia, l’essiccazione, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini che beneficiano della menzione tradizionale «vin de paille» hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Corrèze:
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Beaulieu-sur-Dordogne, Bilhac, Branceilles, Brivezac, La Chapelle-aux-Saints, Chauffour-sur-Vell, Collonges-la-Rouge, Curemonte, Ligneyrac, Marcillac-la-Croze, Meyssac, Noailhac, Nonards, Puy-d’Arnac, Queyssac-les-Vignes, Saillac, Saint-Bazile-de-Meyssac, Saint-Julien-Maumont, Sioniac, Turenne, Végennes. |
8. Varietà principale/i di uve da vino
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Cabernet franc N |
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Cabernet Sauvignon N |
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Chardonnay B |
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Chenin B |
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Merlot N |
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Sauvignon B - Sauvignon blanc |
9. Descrizione del legame/dei legami
La zona geografica della DOP «Corrèze» si trova nella parte sud-occidentale del dipartimento della Corrèze, nella parte pedemontana dei bacini di Brive e di Meyssac. Ai margini orientali è delimitata dai contrafforti del massiccio Centrale, a ovest dalle colline del Périgord e dalla Causse de Martel e a sud dal fiume Dordogna.
La geomorfologia e il clima del dipartimento della Corrèze limitano notevolmente le possibilità d’impianto dei vigneti. Solo i bacini di Brive e di Meyssac presentano un’esposizione, una topografia e un’altitudine idonee alla coltivazione della vite. Questa regione, di bassa altitudine e ben riparata, gode di un clima mite e temperato, in contrasto con quello più continentale dell’altopiano del Limousin. Le estati sono calde e gli inverni moderatamente rigidi. Le precipitazioni sono ben distribuite durante l’anno e si aggirano in media tra gli 800 e i 900 mm. Questo clima oceanico, contraddistinto in alcuni anni da deboli perturbazioni piovose autunnali provenienti dall’Aquitania o, al contrario, da autunni inoltrati caldi e soleggiati, è propizio alla produzione di vini di qualità. A livello pedologico, solo i suoli bruni su calcare marnoso o arenaria, a sud del bacino di Meyssac, e i suoli su scisti verticali, a nord del bacino di Brive, sono favorevoli alla viticoltura. I vigneti sono generalmente situati tra i 150 e i 300 metri sul livello del mare. Superati i 320 metri di altitudine, ovvero a nord delle faglie di Meyssac, Donzenac e Juillac, non c’è più produzione vinicola sul basamento cristallino.
Le viti sono coltivate sui migliori terreni viticoli e secondo rigide regole di densità, potatura, palizzamento, altezza del fogliame e resa, che variano a seconda del tipo di vino al fine di ottenere la miglior concentrazione ed espressione aromatica dei vari vini prodotti.
I vini rossi della DOP «Corrèze» sono ottenuti principalmente dal vitigno Cabernet franc N che, su suoli tartufigeni argilloso-calcarei, scisti ardesiaci o terreni sedimentari, permette di ottenere vini di colore dal rosso rubino al rosso granato con riflessi violacei e aromi dominanti di frutti rossi, associati a note speziate. I vitigni Merlot N e Cabernet Sauvignon N con cui il Cabernet franc N è assemblato possono apportare maggior struttura e complessità aromatica.
I vini che beneficiano della denominazione geografica complementare «Coteaux de la Vézère» sono ottenuti da vigneti impiantati su terreni di scisti ardesiaci delle colline della Vézère, a nord di Brive, che conferiscono caratteristiche particolari ai vini rossi ottenuti dal Cabernet franc N, in particolare un colore rosso rubino e aromi complessi di frutti rossi e neri. Solo su questi terreni si producono, a partire dal solo vitigno Chenin B, vini bianchi secchi caratterizzati da note di fiori e frutti bianchi.
Sui terreni argilloso-calcarei del bacino di Meyssac persiste la tradizione dell’appassimento per la produzione del «vin de paille» in quanto le condizioni climatiche sono qui particolarmente favorevoli a tale pratica in autunno. L'elaborazione del «vin de paille» è condizionata dagli importanti fattori geomorfologici e microclimatici che ne conseguono, ovvero i terreni sedimentari situati ai piedi del massiccio cristallino, l'esposizione a sud e l'influenza oceanica attenuata. Questa zona di produzione costituisce un insieme originale, chiamato localmente «Riviera Limousine», che favorisce la morbidezza del «vin de paille», caratterizzato da un colore che va dall'oro antico all'ambrato e da aromi di frutta secca o candita. La posizione ad anfiteatro di queste colline situate ai piedi delle montagne del Limousin e affacciate sulla Dordogna a sud spiega la ventilazione naturale e la mitezza autunnale, favorevoli alla pratica dell'essicazione naturale delle uve. In questa regione del Bas-Limousin, le pratiche di essiccazione di frutti e piante godono di una lunga tradizione. La noce, prodotto riconosciuto con la DOP «Noix du Périgord», è fortemente presente nel bacino di Meyssac. La regione era conosciuta anche per un'importante produzione di tabacco e per la pratica dell'essiccazione nel secolo scorso. Nel 1821, nel descrivere la produzione del «vin de paille», François Planchard de la Grèze racconta che l'uva raccolta dopo la rugiada viene stesa su paglia o su una superficie ben pulita e, a metà dicembre, viene diraspata e pressata. Questa tradizione ancestrale, che permette di ottenere un vino dolce di grande tipicità, si è mantenuta nel tempo, nonostante la diminuzione dei vigneti nell'ultimo secolo.
Sebbene le tradizioni vitivinicole si siano praticamente interrotte per un secolo dopo l’infestazione di fillossera, è interessante notare come in ognuna delle due aree vitate della Corrèze un gruppo di appassionati abbia deciso di aderire a un progetto comune per far rivivere un glorioso passato. La qualità dei vini e la continuità dei vigneti da cui questi vini provengono sono frutto delle loro competenze e del loro impegno. Adattando i vitigni e le pratiche al territorio, i viticoltori hanno dato vita a prodotti complementari di grande qualità facendo rivivere l’antica notorietà di questa regione.
10. Ulteriori condizioni essenziali
Menzione tradizionale «vin de paille»
Quadro normativo:
legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Il nome della denominazione può essere integrato dalla menzione tradizionale «vin de paille» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per questo tipo di vino.
Denominazione geografica complementare
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Il nome della denominazione può essere seguito dalla denominazione geografica «Coteaux de la Vézère» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione stabilite per questa denominazione geografica complementare.
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano della denominazione geografica complementare «Coteaux de la Vézère» hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Corrèze: Allassac, Donzenac, Voutezac.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ffb5421f-1d52-4f8c-b484-b5a93270c83d
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/17 |
Pubblicazione di una richiesta di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione
«Vin de paille»
(2022/C 293/10)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione.
Richiesta di modifica riguardante una menzione tradizionale
«Vin de paille»
Data di ricezione: 8 luglio 2019
Numero di pagine (compresa la presente): 2
Lingua della richiesta di modifica: francese
Numero di fascicolo: Ares(2019)4340945
Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica: Vin de paille
Richiedente: Ministère de l’agriculture et de l’alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (Ministero dell’agricoltura dell’alimentazione/Direzione generale delle prestazioni economiche e ambientali delle imprese) - Francia |
Indirizzo completo (via e numero civico, codice postale e città, Stato): |
3 rue Barbet de Jouy |
75349 Paris SP |
FRANCIA |
Nazionalità: Francese
Telefono, fax, E-mail:
Tel. +33 149554624
E-mail: liste-cdc-vin-aop-DGPAAT@agriculture.gouv.fr
Descrizione della modifica: Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: AOP «Arbois», «Côtes du Jura», «L'Etoile», «Hermitage», «Corrèze».
Spiegazione dei motivi della modifica: La Francia ha protetto la denominazione di origine «Corrèze» con ordinanza del 28 settembre 2017. Il 20 dicembre 2017 è stata inviata alla Commissione una domanda di registrazione di tale denominazione con riferimento PDO-FR-02407. Il disciplinare di questa nuova denominazione di origine autorizza l'uso del termine «Vin de paille» e ne definisce le condizioni d'uso, conformemente alla definizione della menzione tradizionale francese «Vin de paille» protetta a livello dell'Unione.
Nome del firmatario: Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione)