ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 286

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
27 luglio 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2022/C 286/01

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 2 giugno 2022, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario, (CERS/2022/4)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 286/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10809 — CD&R / TPG / COVETRUS) ( 1 )

16


 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

2022/C 286/03

Parere della Banca Centrale Europea del 1o giugno 2022 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l’eliminazione degli ostacoli all’emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l’ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti (CON/2022/19)

17


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 286/04

Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

22

2022/C 286/05

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

24

2022/C 286/06

Avviso all’attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

25

 

Commissione europea

2022/C 286/07

Tassi di cambio dell’euro — 26 luglio 2022

26

2022/C 286/08

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 21 gennaio 2022 in merito a un progetto di decisione nel caso AT.39839 - Telefónica e Portugal Telecom — Relatore: Belgio

27

2022/C 286/09

Relazione finale della consigliera-auditrice — Caso AT.39839 — Telefónica e Portugal Telecom (modifica)

28

2022/C 286/10

Sintesi della decisione della Commissione del 25 gennaio 2022 che modifica la decisione C(2013) 306 final relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il trattato) (CASO AT.39839 - TELEFÓNICA E PORTUGAL TELECOM) (notificata con il C(2022)324)

30

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 286/11

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

33


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 286/12

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

41

2022/C 286/13

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

54

2022/C 286/14

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

57


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 2 giugno 2022

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2022/4)

(2022/C 286/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione II,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), e in particolare gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6) raccomanda all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza quando presenta una richiesta di riconoscimento al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al di sotto della quale l’esposizione di un prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non rilevante. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(4)

Il 10 marzo 2022 (7), il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (l’Autorità federale di vigilanza finanziaria - BaFin), in qualità di autorità tedesca designata ai fini dell’articolo 133, paragrafo 10, della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al CERS la propria intenzione di fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) a norma dell’articolo 133, paragrafo 9, di tale direttiva per tutte le esposizioni (ossia esposizioni al dettaglio e non al dettaglio) verso persone fisiche e giuridiche garantite da immobili residenziali situati in Germania. La SyRB si applicherà (i) agli enti creditizi autorizzati in Germania che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio e (ii) agli enti creditizi autorizzati in Germania che utilizzano il metodo standardizzato per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio per esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(5)

La misura è entrata in vigore il 1o aprile 2022 e deve essere rispettata dagli enti creditizi autorizzati in Germania a partire dal 1o febbraio 2023. La misura sarà riesaminata almeno ogni due anni, in conformità alle disposizioni giuridiche della direttiva 2013/36/UE. Oltre a ciò, la BaFin monitorerà lo sviluppo del rischio sottostante affrontato dalla SyRB e, se opportuno, adeguerà il coefficiente.

(6)

Il 10 marzo 2022 (9) la BaFin ha presentato al CERS una richiesta di riconoscimento della SyRB ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

(7)

A seguito della richiesta presentata dalla BaFin in cui si richiede il riconoscimento della misura da parte degli altri Stati membri e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti transfrontalieri negativi, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall’attuazione della misura di politica macroprudenziale che sarà applicabile in Germania, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere anche tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui si raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Modifiche

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell'allegato:

 

Belgio:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per le quali la garanzia reale è situata in Belgio;

 

Germania

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % su (i) tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali situati in Germania, e (ii) tutte le esposizioni basate sul metodo standardizzato pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali, di cui all’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), situati in Germania;

 

Francia:

un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 % del capitale di classe 1, applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;

 

Lituania:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % su tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche residenti nella Repubblica di Lituania garantite da immobili residenziali.

 

Lussemburgo:

limiti alla copertura del finanziamento (loan-to value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili a diverse categorie di mutuatari:

a)

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90 % per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

c)

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

 

Paesi Bassi:

un fattore di ponderazione del rischio medio minimo applicato conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati nei Paesi Bassi, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell'ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell'immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti.

 

Norvegia:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia, applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (*2) (Accordo SEE) (di seguito «CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020»);

un livello minimo del 20 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020 conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE (di seguito «CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020»);

un livello minimo del 35 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

 

Svezia:

un requisito minimo del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.

(*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(*2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.»."

2.

L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 giugno 2022

Il capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(4)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(5)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(6)  Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

(7)  Una prima notifica è stata presentata al CERS in data 24 febbraio 2022. Una versione aggiornata della notifica è stata presentata al CERS in data 10 marzo 2022.

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Una prima notifica è stata presentata al CERS in data 24 febbraio 2022. Una versione aggiornata della notifica è stata presentata al CERS in data 10 marzo 2022.


ALLEGATO

L’allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Belgio

Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali per le quali la garanzia reale è situata in Belgio;

I.   Descrizione della misura

1.

La misura belga, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % sulle esposizioni al dettaglio IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia esposizioni non in stato di default che esposizioni in stato di default).

II.   Riconoscimento

2.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola alle esposizioni al dettaglio IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default). In alternativa, la misura può essere riconosciuta utilizzando il seguente ambito della segnalazione COREP: Esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB nei confronti di persone fisiche garantite da immobili residenziali situati in Belgio (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default).

3.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

4.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico purché le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino i 2 miliardi di euro. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per istituzione.

5.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Germania

I.   Descrizione della misura

1.

La misura tedesca, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni (ossia esposizioni al dettaglio e non al dettaglio) verso persone fisiche e giuridiche garantite da immobili residenziali situati in Germania. La misura si applicherà (i) agli enti creditizi autorizzati in Germania che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Germania e (ii) agli enti creditizi autorizzati in Germania che utilizzano il metodo standardizzato per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio per esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono situati in Germania.

II.   Riconoscimento

2.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura tedesca applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale.

3.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare che la misura di riconoscimento venga applicata e rispettata a partire dal 1o febbraio 2023.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti creditizi possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico purché le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino i 10 miliardi di euro. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente.

6.

Le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 10 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Francia

Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale di classe 1, applicabile in conformità con l’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura francese, applicata ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale di classe 1, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia.

2.

Una società non finanziaria è definita quale persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia, e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

3.

La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:

a)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma delle esposizioni nette nei confronti del gruppo e di tutte le entità ad esso connesse ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma:

i)

delle esposizioni verso le società non finanziarie con sede in Francia;

ii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero controllate direttamente o indirettamente dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013; e

iii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero economicamente dipendenti dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società non finanziarie che non hanno sede in Francia e che non sono una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né sono controllate direttamente o indirettamente da una tale società, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione della misura.

In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di euro. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (*2).

5.

Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:

a)

il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto fra debiti totali al netto delle disponibilità liquide e il capitale proprio; e

b)

il coefficiente di copertura degli oneri finanziari è il rapporto tra, da un lato, il valore aggiunto maggiorato delle sovvenzioni per il funzionamento meno: (i) la massa salariale; (ii) le imposte e tasse per l’esercizio; (iii) le altre spese nette di esercizio ordinario senza interessi e oneri assimilati; e (iv) deprezzamento e ammortamento e, dall'altro lato, gli interessi e gli oneri assimilati.

I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile.

II.   Riconoscimento

6.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

7.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura, che si compone di:

a)

una soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro per le esposizioni originarie totali dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario verso il settore francese delle società non finanziarie;

b)

una soglia di 300 milioni di euro applicabile ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale che raggiungono o superano la soglia di cui al punto a) per:

i)

una singola esposizione originaria verso una società non finanziaria con sede in Francia;

ii)

la somma delle esposizioni originarie verso un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

iii)

la somma delle esposizioni originarie verso società non finanziarie con sede in Francia appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede fuori dalla Francia al massimo livello di consolidamento come segnalato nei modelli C 28.00 e C 29.00 dell’allegato VIII al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

c)

Una soglia del 5 per cento del capitale di classe 1 del G-SII o dell’O-SII al massimo livello di consolidamento, per le esposizioni identificate al punto b) tenuto conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni ai sensi degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le soglie di cui ai paragrafi b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno.

Il valore dell’esposizione originaria di cui ai paragrafi a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII o gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

10.

In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie così come la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

11.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Lituania

Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche residenti nella Repubblica di Lituania garantite da immobili residenziali.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura lituana, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali.

II.   Riconoscimento

2.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura lituana applicandola alle succursali situate in Lituania di banche autorizzate a livello nazionale e alle esposizioni transfrontaliere dirette verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali. Una quota significativa del totale delle posizioni ipotecarie è detenuta da succursali di banche estere che operano in Lituania; pertanto, il riconoscimento della misura da parte di altri Stati membri contribuirebbe a promuovere condizioni di parità e a garantire che tutti gli operatori del mercato significativi tengano conto dell'aumento del rischio immobiliare residenziale in Lituania e aumentino la loro resilienza.

3.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

4.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni settoriali rilevanti non superano i 50 milioni di euro, corrispondenti approssimativamente allo 0,5 % delle esposizioni rilevanti del totale del settore degli enti creditizi in Lituania. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per istituzione.

5.

Giustificazione di tale soglia:

a.

È necessario ridurre al minimo il potenziale di frammentazione normativa, in quanto la stessa soglia di rilevanza si applicherà anche agli enti creditizi autorizzati in Lituania;

b.

L'applicazione di tale soglia di rilevanza contribuirebbe a garantire condizioni di parità nel senso che gli enti con esposizioni di dimensioni analoghe sarebbero soggetti al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c.

La soglia è rilevante per la stabilità finanziaria, in quanto l'ulteriore sviluppo del rischio immobiliare residenziale dipenderà principalmente dall'attività del mercato immobiliare, che dipende in parte dall'ammontare dei nuovi prestiti emessi per l'acquisto di abitazioni. Pertanto, la misura dovrebbe applicarsi agli operatori di mercato che operano in questo mercato anche se i loro portafogli di prestiti ipotecari non sono grandi come quelli dei maggiori erogatori di prestiti.

6.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 50 milioni di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Lussemburgo

Limiti alla copertura del finanziamento (loan-to-value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili a diverse categorie di mutuatari:

a)

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90 % per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

c)

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

I.   Descrizione della misura

1.

Le autorità del Lussemburgo hanno attivato limiti all’LTV giuridicamente vincolanti per i nuovi mutui ipotecari sugli immobili residenziali situati in Lussemburgo. A seguito della raccomandazione del Comité du Risque Systémique (Comitato per il rischio sistemico) (*3), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di sorveglianza del settore finanziario) (*4), agendo di concerto con la Banque centrale du Luxembourg, ha attivato limiti all’LTV che sono diversi per tre categorie di mutuatari. I limiti all’LTV per ciascuna delle tre categorie sono:

a)

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90 % per altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

c)

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

2.

L’LTV è il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o delle tranches di prestiti garantiti da parte del mutuatario con immobili residenziali al momento della concessione del prestito e il valore dell’immobile nello stesso momento.

3.

I limiti all’LTV si applicano indipendentemente dalla tipologia di proprietà (per esempio piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà).

4.

La misura si applica a qualsiasi mutuatario privato che contrae un mutuo ipotecario per acquistare un immobile residenziale in Lussemburgo a fini non commerciali. La misura si applica altresì se il mutuatario utilizza una struttura giuridica come una società di investimento immobiliare per completare l’operazione, e in caso di domande congiunte. Gli “immobili residenziali” includono i terreni edificabili, indipendentemente dal fatto che i lavori di costruzione avvengano immediatamente a seguito dell'acquisto o anni dopo. La misura si applica altresì se un prestito è concesso a un mutuatario per acquistare una proprietà con un contratto di locazione a lungo termine. La proprietà immobiliare può essere destinata all’uso del proprietario o acquistata a fini locativi.

II.   Riconoscimento

5.

Si raccomanda agli Stati membri i cui enti creditizi, imprese di assicurazione e professionisti che esercitano attività di prestito (erogatori di mutui ipotecari) hanno significative e rilevanti esposizioni creditizie in Lussemburgo tramite crediti diretti transfrontalieri di riconoscere la misura del Lussemburgo nella loro giurisdizione. Se la stessa misura non fosse disponibile nella loro giurisdizione per tutte le rilevanti esposizioni transfrontaliere, le autorità competenti dovrebbero applicare le misure disponibili che abbiano un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

6.

Gli Stati membri dovrebbero notificare al CERS il riconoscimento della misura del Lussemburgo oppure utilizzare le esenzioni de minimis in conformità alla raccomandazione D della raccomandazione CERS/2015/2. La notifica dovrebbe essere inviata non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento, utilizzando il rispettivo modello pubblicato sul sito Internet del CERS. Il CERS pubblicherà le notifiche sul sito Internet del CERS, comunicando le decisioni nazionali di riconoscimento al pubblico. Tale pubblicazione includerà qualsiasi esenzione effettuata dagli Stati membri di riconoscimento, nonché il loro impegno a monitorare le propagazioni e ad agire ove necessario.

7.

Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere una misura entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da due soglie di rilevanza per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte degli Stati membri di riconoscimento: una soglia di rilevanza nazionale e una soglia di rilevanza specifica per istituzione. La soglia di rilevanza nazionale per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 350 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente all’1 % del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale nazionali nel dicembre 2020. La soglia di rilevanza specifica per istituzione per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 35 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente allo 0,1 % del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale in Lussemburgo nel dicembre 2020. Il riconoscimento è richiesto esclusivamente ove sia la soglia nazionale che la soglia specifica per istituzione siano superate.

Paesi Bassi

Un fattore di ponderazione del rischio medio minimo applicato dagli enti creditizi che utilizzano il metodo IRB in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell'ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell'immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura olandese applicata a norma dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone un fattore minimo di ponderazione del rischio medio per il portafoglio delle esposizioni degli enti creditizi IRB nei confronti di persone fisiche garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. I prestiti coperti dal sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari sono esentati dalla misura.

2.

Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo è calcolato come segue:

a)

Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell'ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell'immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il rapporto LTV da utilizzare in questo calcolo dovrebbe essere determinato conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.

b)

Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti, calcolata come spiegato in precedenza. I singoli prestiti esenti dalla misura non sono presi in considerazione nel calcolo del fattore di ponderazione del rischio medio minimo.

3.

Questa misura non sostituisce i requisiti patrimoniali esistenti stabiliti e derivanti dal regolamento (UE) n. 575/2013. Le banche cui si applica la misura devono calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio della parte del portafoglio ipotecario che rientra nell'ambito di applicazione di tale misura sulla base sia delle normali disposizioni applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013 sia del metodo stabilito nella misura. Nel calcolare i loro requisiti patrimoniali, devono successivamente applicare il valore più elevato tra i due fattori medi di ponderazione del rischio.

II.   Riconoscimento

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura olandese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che hanno esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi, in quanto il loro settore bancario può, attraverso le loro succursali, essere o diventare esposto, direttamente o indirettamente, al rischio sistemico nel mercato immobiliare olandese.

5.

In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata nei Paesi Bassi dall'autorità competente all'attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

6.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

7.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal fattore minimo di ponderazione del rischio medio per il portafoglio delle esposizioni degli enti creditizi IRB verso persone fisiche garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nei Paesi Bassi se tale valore non supera i 5 miliardi di euro. I prestiti coperti dal sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari non saranno calcolati ai fini della soglia di rilevanza.

8.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Norvegia

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) (di seguito “CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”);

un livello minimo del 20 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020 conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE (di seguito “CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”);

un livello minimo del 35 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

I.   Descrizione delle misure

1.

Dal 31 dicembre 2020, il Ministero delle finanze norvegese (Finansdepartementet) ha introdotto tre misure, ovvero (i) un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per le esposizioni in Norvegia, ai sensi dell'articolo 133 della CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, (ii) un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020; e (iii) un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR, applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

2.

Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è fissato al 4,5 % e si applica alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia. Tuttavia, per gli enti creditizi che non si avvalgono di un metodo IRB avanzato, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a tutte le esposizioni è fissato al 3 % fino al 31 dicembre 2022; successivamente, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali è fissato al 4,5 %.

3.

La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione nel portafoglio immobiliare residenziale. Per esposizioni relative a immobili residenziali norvegesi si intendono le esposizioni al dettaglio garantite da immobili in Norvegia.

4.

La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione nel portafoglio immobiliare non residenziale. Per esposizioni relative a immobili non residenziali norvegesi si intendono le esposizioni verso imprese garantite da immobili in Norvegia.

II.   Riconoscimento

5.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure norvegesi per le esposizioni situate in Norvegia, a norma rispettivamente dell'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione, come modificata dalla raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (*5) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa disposizione ai sensi del paragrafo 7 che segue. I livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali in Norvegia dovrebbero essere riconosciuti entro il normale periodo di transizione di tre mesi previsto dalla raccomandazione CERS/2015/2.

6.

Qualora le stesse misure di politica macroprudenziale non siano disponibili nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, le misure di politica macroprudenziale utilizzabili nella loro giurisdizione che conseguano l’effetto il più possibile equivalente alle predette misure di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare le misure equivalenti per il riconoscimento dei livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali entro 12 mesi e per il riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa disposizione del successivo paragrafo 7 per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

7.

Fino a quando la direttiva (UE) 2019/878 non sarà applicabile alla Norvegia e in Norvegia in conformità ai termini dell'accordo SEE, le autorità competenti possono riconoscere la misura norvegese relativa alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in un modo e a un livello che tengano conto di eventuali sovrapposizioni o differenze nei requisiti patrimoniali applicabili nel loro Stato membro e in Norvegia, a condizione che rispettino i seguenti principi:

a)

copertura del rischio: le autorità competenti dovrebbero assicurare che il rischio sistemico che la misura norvegese intende attenuare sia affrontato in maniera adeguata;

b)

evitare l’arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità: le autorità competenti dovrebbero ridurre al minimo la possibilità di propagazioni e arbitraggio regolamentare e colmare tempestivamente eventuali lacune normative, se necessario; le autorità competenti dovrebbero assicurare la parità delle condizioni tra enti creditizi.

Il presente paragrafo non si applica alle misure relative al livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali.

III.   Soglia di rilevanza

8.

Le misure sono integrate da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Norvegia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, come segue:

a)

per il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la soglia di rilevanza è fissata a un importo dell'esposizione ponderato per il rischio di 32 miliardi di corone norvegesi (NOK), corrispondente a circa l’1% dell'importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio degli enti creditizi in Norvegia;

b)

per il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per gli immobili residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a un prestito lordo di 32,3 miliardi di NOK, corrispondente a circa l’1% dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili residenziali;

c)

per il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per gli immobili non residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a un prestito lordo di 7,6 miliardi di NOK, corrispondente a circa l’1% dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili non residenziali.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale con esposizioni non significative in Norvegia Le esposizioni sono considerate non rilevanti se sono inferiori alle soglie di rilevanza specifiche per ente stabilite al paragrafo 8. Nell’applicazione delle soglie di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse l’applicazione delle misure norvegesi ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 siano superate.

10.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, si raccomandano le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 come livelli di soglia massima. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare le soglie raccomandate, stabilirne di inferiori, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere le misure senza alcuna soglia di rilevanza.

11.

Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Norvegia, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure norvegesi. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure norvegesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.

Svezia

Un limite minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia secondo il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura svedese applicabile ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB, consiste in un limite minimo specifico per ente creditizio del 25 per cento applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.

2.

La media ponderata per l'esposizione è la media dei fattori di ponderazione delle singole esposizioni calcolata in conformità all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

3.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese applicandola alle succursali situate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

5.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

6.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura.

7.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura svedese ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK sia superata.

8.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo IRB e che hanno esposizioni al dettaglio pari o superiori a 5 miliardi di SEK verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo basato sui rating interni (IRB) superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.


(*1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(*3)  Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

(*4)  Règlement CSSF N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.

(*5)  Raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 aprile 2021, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 222 del 11.6.2021, pag. 1).”


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/16


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10809 — CD&R / TPG / COVETRUS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 286/02)

Il 20 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10809. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/17


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o giugno 2022

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l’eliminazione degli ostacoli all’emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l’ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti

(CON/2022/19)

(2022/C 286/03)

Introduzione e base giuridica

Il 3 febbraio e il 4 febbraio 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei dati di mercato, l’eliminazione degli ostacoli all’emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l’ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti (1) (di seguito «la proposta di regolamento») e a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2) (di seguito «la proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento e la proposta di direttiva contengono disposizioni che incidono (a) sul compito fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria dell’Unione ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato, e (b) sul compito del SEBC di contribuire alla regolare conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario ai sensi dell’articolo 127, comma 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.   Obiettivi della proposta di regolamento

1.1

La BCE accoglie con favore l’obiettivo principale della proposta di regolamento di modificare il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito «MiFIR») al fine di migliorare la trasparenza dei dati di mercato in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione europea (UE) creando un nuovo quadro normativo volto alla creazione di un «sistema consolidato di pubblicazione» per i dati sulle negoziazioni, compreso un nuovo processo per la selezione di un unico fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per ciascuna classe di attività.

1.2

La proposta di regolamento prevede inoltre modifiche significative alle norme dell’Unione in materia di trasparenza pre- e post-negoziazione per gli strumenti finanziari rappresentativi e non rappresentativi di capitale, quali una maggiore armonizzazione delle norme per il differimento della pubblicazione dei dettagli delle operazioni, aggiornamenti degli obblighi in materia di negoziazione di azioni e derivati nell’Unione, un divieto di pagamento per i flussi di ordini e altre modifiche al regime dell’Unione per la negoziazione di titoli e derivati. Le modifiche proposte mirano a sostenere ulteriormente l’integrazione dei mercati europei dei capitali e ad armonizzare ulteriormente le pertinenti norme di vigilanza dei mercati finanziari in tutta l’Unione. La BCE sostiene fermamente l’obiettivo generale di agevolare ulteriormente l’integrazione dei mercati dei capitali, in particolare tramite le proposte di miglioramento alla trasparenza dei dati di mercato. Un maggior consolidamento e una migliore integrazione dei mercati dei capitali sono necessari da diversi punti di vista. Non solo possono mobilitare le risorse necessarie per sostenere l’economia dell’area dell’euro, ma renderanno anche il sistema finanziario più resiliente in generale. Inoltre, si può prevedere che l’integrazione dei mercati europei dei capitali migliori la trasmissione della politica monetaria unica in tutta l’area dell’euro e faciliti l’accesso degli operatori di mercato alla finanza verde e ai finanziamenti per la transizione verso un’economia digitale. A tal fine, la BCE ribadisce l’importanza di adottare tempestivamente le ulteriori iniziative previste dal piano d’azione della Commissione europea per l’Unione dei mercati dei capitali (UMC) del 2020 e di attuarle pienamente a livello nazionale, ove previsto dalla legge.

1.3

Il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato contribuirà allo sviluppo dei mercati dei capitali dell’Unione tramite una maggiore disponibilità di informazioni sui prezzi e sulla liquidità per gli investitori e gli emittenti, che creerà maggiori opportunità di investimento e di finanziamento e ridurrà il costo della raccolta di capitali per gli emittenti. Al contempo, si ricorda che livelli più elevati di trasparenza possono consentire a taluni operatori, in determinate circostanze, di sfruttare maggiormente le informazioni relative agli ordini esistenti sul mercato grazie alla loro capacità di negoziare più rapidamente sulla base di tali informazioni utilizzando la più recente tecnologia.

1.4

La BCE è particolarmente interessata a queste proposte legislative in considerazione della partecipazione del SEBC ai mercati non azionari (obbligazioni, comprese le obbligazioni sovrane) nell’esecuzione della politica monetaria del SEBC e di altri compiti previsti dal trattato, nonché in considerazione della necessità di salvaguardare la riservatezza di tali operazioni sensibili. Pertanto, la BCE desidera commentare altre disposizioni del MiFIR (4) che, pur non essendo oggetto della proposta di regolamento, incidono sulle banche centrali del SEBC e sulle loro operazioni di mercato in strumenti finanziari (cfr. paragrafo 7).

2.   Obiettivi della proposta di direttiva

Poiché la proposta di direttiva contiene solo limitate modifiche alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (di seguito «MiFID II») che derivano in larga misura dalle modifiche proposte al MiFIR, la BCE non ritiene necessario pronunciarsi su tale proposta.

Osservazioni di carattere specifico

3.   Sistema consolidato di pubblicazione

3.1

La BCE accoglie con favore l’introduzione del regime rafforzato proposto per il sistema consolidato di pubblicazione e la procedura di gara per la selezione di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione («consolidated tape provider, CTP») per ciascuna classe di attività. Come già osservato dalla BCE, un’adeguata trasparenza può essere opportunamente garantita solo con l’istituzione di un unico CTP (6) per ciascuna classe di attività pertinente. Il CTP presenta diversi vantaggi per gli investitori, e questi ultimi sostengono gli obiettivi della CMU di rendere il finanziamento del mercato dei capitali più accessibile agli investitori e di ridurre la frammentazione dei mercati dei capitali dell’Unione. Il CTP dovrebbe contribuire ad aumentare la trasparenza e l’accesso degli investitori ai dati di mercato, riducendo in tal modo i rischi di liquidità ed esecuzione delle negoziazioni e la frammentazione del mercato. Può anche ridurre notevolmente i costi di transazione per gli investitori. Consentire agli investitori di avere una visione d’insieme in tempo reale dell’attività di negoziazione a un costo ragionevole, dovrebbe aumentare l’uso dei mercati dei capitali dell’Unione da parte degli investitori aziendali e al dettaglio per le operazioni di finanziamento e investimento.

3.2

Il regime rafforzato proposto è complesso dal punto di vista tecnico e operativo e comprende un regime di partecipazione ai ricavi. Al fine di guidare il bilanciamento tra la qualità e il suo livello di investimento nella produzione della serie di dati consolidati per una certa classe di attività, è cruciale, pertanto, che il CTP possa fare affidamento sulla qualità, completezza e rapida consegna dei dati che gli sono stati forniti dai contributori di dati di mercato (imprese di investimento, sedi di negoziazione, dispositivi di pubblicazione autorizzati e internalizzatori sistematici). A tale riguardo, la BCE evince che, in base alla proposta, il CTP sarà responsabile soltanto del consolidamento dei dati di mercato fondamentali e della loro diffusione commerciale nel mercato e che la qualità dei dati forniti, che rimane interamente di responsabilità dei contributori di dati di mercato, sarà disciplinata dalla Commissione sulla base di un atto delegato, fondato sul parere di un gruppo di portatori di interessi esperti e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

3.3

Qualora l’ESMA dovesse porre fine alla concessione del CTP per qualsivoglia motivo, affinché la possibilità di indire una nuova gara d’appalto sia credibile, le norme tecniche che l’ESMA deve elaborare potrebbero imporre al CTP di rendere pubblici i suoi parametri di connessione tecnica per i contributori di dati di mercato e i suoi dizionari di dati, in modo che siano disponibili per altri soggetti che intendono competere per aggiudicarsi l’appalto.

3.4

La BCE è consapevole del fatto che le proposte sul CTP non pregiudicano la riservatezza delle operazioni «della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria» del SEBC, che continuano ad essere esentate dalla divulgazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del MiFIR. Di conseguenza, i «dati di mercato» che devono essere specificati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 22 ter, paragrafo 2, proposto e i «dati di mercato fondamentali» che i CTP venderebbero agli utenti, non comprenderebbero i dati delle operazioni di politica del SEBC (quali informazioni su prezzo, volume e momento della conclusione).

4.   Regime di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti di capitale: «dark trading»

La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento di razionalizzare il regime di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti di capitale, sostituendo il doppio massimale sul volume con un unico massimale sul volume fissato al 7 % del volume totale delle negoziazioni effettuate nello strumento finanziario pertinente all’interno dell’Unione, nel contesto della deroga basata sul prezzo di riferimento o della deroga basata su operazioni negoziate (7). Ciò semplifica il regime di trasparenza e rende meno complesso il monitoraggio dei livelli di «dark trading». La proposta di ridurre il massimale sul volume a livello dell’Unione intende compensare l’abolizione della soglia specifica della sede, pertanto la proposta mira nel suo complesso ad aumentare il livello di trasparenza pre-negoziazione degli strumenti di capitale. Al contempo, si osserva che l’interazione tra l’abolizione del massimale sul volume specifico per sede e la riduzione del massimale a livello dell’Unione è complessa, in quanto ci si aspetta che le modifiche proposte abbiano effetti divergenti sulla trasparenza. La BCE suggerisce pertanto che il regime di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti di capitale, in particolare la calibrazione del massimale sul volume, sia riesaminato periodicamente.

5.   Divieto di pagamento per il flusso di ordini

La proposta della Commissione (8) prevede un’ulteriore restrizione dei pagamenti per il flusso di ordini. La BCE ritiene che il pagamento per il flusso di ordini possa ostacolare l’efficienza del mercato e la trasparenza dei mercati europei dei capitali.

6.   Porre fine al libero accesso per gli strumenti derivati negoziati in borsa

Pur sostenendo, in linea di principio, le misure che rafforzano i mercati della compensazione dell’Unione, è importante considerare le possibili implicazioni che l’eliminazione della disposizione relativa al libero accesso potrebbe avere per la concorrenza, l’innovazione e l’integrazione del mercato e bilanciare attentamente obiettivi potenzialmente concorrenti.

7.   Altre disposizioni del MiFIR e il loro impatto sulle operazioni di mercato BCE/SEBC

Le disposizioni del MiFIR che riguardano principalmente le operazioni di mercato BCE/SEBC non sono oggetto della proposta di regolamento. La BCE coglie tuttavia l’occasione per proporre che la formulazione di talune disposizioni del MiFIR possa essere ulteriormente migliorata alla luce dell’esperienza della BCE/SEBC nello svolgimento di operazioni di mercato nelle sedi di negoziazione dell’Unione.

7.1   Esenzione dagli obblighi di trasparenza del MiFIR per le operazioni del SEBC effettuate ai sensi dello statuto del SEBC

La BCE ritiene che l’attuale formulazione dell’esenzione delle operazioni di politica monetaria del SEBC dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione (9) ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del MiFIR dovrebbe essere modificata in maniera tale che, invece di dichiarare che l’esenzione si applica alle operazioni delle banche centrali del SEBC «in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria», che dovrebbero poi essere ulteriormente definite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 (10) della Commissione, l’esenzione sia ampliata in modo tale da applicarsi espressamente a tutte le attività svolte dalle banche centrali dell’Eurosistema ai sensi del capo IV dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»). La BCE ritiene che solo le tipologie di operazioni di investimento effettuate dalle banche centrali del SEBC di cui all’articolo 15, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2017/583 debbano essere comunicate dalla controparte della banca centrale del SEBC. Tali tipologie di operazioni dovrebbero essere espressamente indicate nell’articolo 1, paragrafo 7, del MiFIR, anziché, come allo stato attuale, nel regolamento delegato (UE) 2017/583.

7.2   Conferimento alla Commissione del potere di estendere l’esenzione dagli obblighi di trasparenza del MiFIR ad altre banche centrali

Se tutte le operazioni dell’Eurosistema ai sensi del capo IV dello statuto del SEBC beneficiassero dell’esenzione di cui sopra, estesa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del MiFIR, indipendentemente da quali altre banche centrali o istituzioni si avvalgono di tali servizi, il potere della Commissione di estendere l’ambito di applicazione dell’esenzione «ad altre banche centrali» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, del MiFIR diverrebbe superfluo. Inoltre, non sarebbe più necessario incaricare l’ESMA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le «operazioni di politica monetaria, sui cambi e di stabilità finanziaria». Di conseguenza, l’articolo 1, paragrafi 8 e 9, del MiFIR potrebbe essere soppresso.

7.3   Esenzione delle operazioni delle banche centrali del SEBC dagli obblighi di segnalazione imposti ai gestori delle sedi di negoziazione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, del MiFIR

L’articolo 26, paragrafo 5, del MiFIR impone ai gestori delle sedi di negoziazione di segnalare alla loro autorità competente qualsiasi operazione in strumenti finanziari negoziata sulle loro piattaforme ed eseguita tramite i loro sistemi da parte di talune imprese. L’attuale meccanismo di segnalazione per le sedi di negoziazione ai sensi di questa disposizione è ben consolidato, con modalità operative per la corretta segnalazione dei dati relativi a tali operazioni. Le sedi di negoziazione dispongono di registrazioni ai fini della segnalazione dei dati dettagliati delle operazioni del SEBC eseguite attraverso i sistemi della sede di negoziazione. A tale riguardo, la BCE prende atto che i legislatori dell’Unione non abbiano inteso che l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del MiFIR dovesse coprire le operazioni delle banche centrali del SEBC. Tale interpretazione si basa sul fatto che le banche centrali beneficiano di esplicite esenzioni dagli obblighi di segnalazione da parte del MiFIR e, inoltre, non sono «imprese», bensì entità che effettuano operazioni di mercato sulla base dei loro mandati pubblici, anche ai sensi del trattato. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire ulteriormente l’articolo 26, paragrafo 5 a tale riguardo.

7.4   Mantenere l’esenzione totale delle operazioni di finanziamento tramite titoli del SEBC dall’obbligo di segnalazione a fini di vigilanza

La BCE osserva che, sebbene le operazioni di finanziamento tramite titoli («securities financing transactions, SFT») del SEBC siano pienamente esentate dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dai relativi obblighi di informativa e segnalazione (12), il regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (13) dispone che le SFT (14) di cui una banca centrale del SEBC è controparte siano considerate operazioni ai fini dell’articolo 26 del MiFIR (15). Di conseguenza, tali operazioni sono soggette agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 26 del MiFIR. Il regolamento delegato (UE) 2017/590 incide pertanto sugli obblighi di segnalazione relativi a tali operazioni da parte delle banche centrali del SEBC ai sensi del MiFIR. Questa effettiva subordinazione della legislazione dell’Unione di livello 1 alla legislazione dell’Unione di livello 2 è in contrasto con il principio giuridico consolidato della lex superior derogat legi inferiori (16), secondo cui gli atti di esecuzione e delegati dell’Unione non possono contravvenire al diritto derivato dell’Unione. La BCE, con il presente parere, coglie l’occasione per sottolineare che è opportuno correggere tale contraddizione nel regolamento delegato (UE) 2017/590, sebbene non sia di per sé oggetto delle proposte sulle quali è stata consultata.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o giugno 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2021) 727 final.

(2)  COM (2021) 726 final.

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Cfr. l’articolo 1, paragrafi 6, 7 e 9, e l’articolo 26, paragrafo 5, del MiFIR.

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Cfr. paragrafo 5.2 del parere CON/2012/21 della Banca centrale europea, del 22 marzo 2012, in merito: (i) alla proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; (ii) alla proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; (iii) alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; e (iv) alla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU C 161 del 7.6.2012, pag.3). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.

(7)  Articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento che modifica l’articolo 5 del MiFIR.

(8)  L’articolo 1, paragrafo 26, della proposta di regolamento che aggiunge un nuovo articolo 39 bis.

(9)  Articoli 8, 10, 18 e 21 del MiFIR.

(10)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).

(11)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(12)  Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365.

(13)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

(14)  Come definito all’articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2015/2365.

(15)  Cfr. l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione.

(16)  Il principio giuridico secondo cui un atto giuridico di rango superiore nella gerarchia degli atti giuridici prevale su un atto giuridico di rango inferiore in tale gerarchia.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/22


Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2022/C 286/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio (2), e nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2016/44, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio prima del 15 maggio 2023, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333 e dell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, dell’elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 206 del 1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 198 del 27.7.2022, pag. 19.

(3)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(4)  GU L 198 del 27.7.2022, pag. 1.


27.7.2022   

IT

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C 286/24


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2022/C 286/05)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è il servizio RELEX.1 della direzione generale delle Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1333, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315, e del regolamento (UE) 2016/44, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2015/1333 e nel regolamento (UE) 2016/44.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 206 dell’ 1.8.2015, pag. 34.

(3)  GU L 198 del 27.7.2022, pag. 19.

(4)  L 12 dell’ 19 gennaio 2016, pag. 1.

(5)  GU L 198 del 27.7.2022, pag. 1.


27.7.2022   

IT

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C 286/25


Avviso all’attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

(2022/C 286/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del sig. Sergei Ivanovich MENYAILO (n. 12), che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (2) relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti della persona summenzionata presentando una motivazione modificata. Si informa tale persona che, entro il 3 agosto 2022, può presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione del mantenimento della sua designazione al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La persona in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include e mantiene nell’elenco. Tale richiesta sarà esaminata all’atto del ricevimento. Al riguardo si richiama l’attenzione della persona in questione sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio.


(1)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.

(2)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.


Commissione europea

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/26


Tassi di cambio dell’euro (1)

26 luglio 2022

(2022/C 286/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0124

JPY

yen giapponesi

138,35

DKK

corone danesi

7,4449

GBP

sterline inglesi

0,84558

SEK

corone svedesi

10,4445

CHF

franchi svizzeri

0,9765

ISK

corone islandesi

139,10

NOK

corone norvegesi

10,0105

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,607

HUF

fiorini ungheresi

400,99

PLN

zloty polacchi

4,7420

RON

leu rumeni

4,9324

TRY

lire turche

18,0705

AUD

dollari australiani

1,4605

CAD

dollari canadesi

1,3035

HKD

dollari di Hong Kong

7,9466

NZD

dollari neozelandesi

1,6235

SGD

dollari di Singapore

1,4066

KRW

won sudcoreani

1 326,65

ZAR

rand sudafricani

17,0870

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8451

HRK

kuna croata

7,5145

IDR

rupia indonesiana

15 185,27

MYR

ringgit malese

4,5113

PHP

peso filippino

56,160

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,180

BRL

real brasiliano

5,4437

MXN

peso messicano

20,7845

INR

rupia indiana

80,8050


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/27


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 21 gennaio 2022 in merito a un progetto di decisione nel caso AT.39839 - Telefónica e Portugal Telecom

Relatore: Belgio

(2022/C 286/08)

1.   

Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione nell’infliggere nuovamente ammende a Telefónica, S.A. e Pharol, SGPS, S.A. a mezzo di una decisione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

2.   

Il comitato consultivo (14 Stati membri) è d’accordo con la Commissione riguardo all’identità dei servizi esclusi dal valore delle vendite alla luce del fatto che sussistevano barriere insormontabili all’ingresso nel mercato e che le parti non erano pertanto in concorrenza potenziale tra loro durante il periodo di applicazione della clausola di non concorrenza.

3.   

Il comitato consultivo (14 Stati membri) condivide il ricorso da parte della Commissione, per Telefónica, alle cifre corrette riviste ai fini della determinazione del valore delle vendite.

4.   

Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione riguardo agli importi finali delle ammende irrogate a Telefónica, S.A. e Pharol, SGPS, S.A., ivi compresa la riduzione basata sul punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

5.   

Il comitato consultivo (14 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/28


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

Caso AT.39839 — Telefónica e Portugal Telecom (modifica)

(2022/C 286/09)

Il progetto di decisione, destinato a a) Telefónica, S.A (in appresso «Telefónica») e b) Pharol SGPS SA (in appresso «Pharol») (2), rappresenta la seconda decisione nel quadro del presente procedimento. La prima decisione per il caso di specie è stata adottata nel 2013 (in appresso «la decisione del 2013») ed è stata in parte annullata dal Tribunale nel 2016 (3). La Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale nel 2017 (4).

Sebbene abbia confermato la constatazione da parte della Commissione di una violazione dell’articolo 101 TFUE di cui alla decisione del 2013, il Tribunale ha annullato l’articolo 2 di tale decisione. Secondo il Tribunale, nella decisione del 2013 la Commissione avrebbe dovuto determinare il valore delle vendite alle quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferiva in base agli elementi fatti valere da Telefónica e Pharol sulla mancanza di concorrenza potenziale tra le due imprese riguardo a taluni servizi.

PROCEDURA

In seguito alle sentenze del Tribunale e alla sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha inviato una serie di richieste di informazioni a Telefónica e Pharol onde determinare con maggior precisione il valore delle vendite alle quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferiva alla luce delle conclusioni del Tribunale.

Il 23 luglio 2019 e il 5 novembre 2019 la Commissione ha inviato a Telefónica e Pharol una lettera di esposizione dei fatti (in appresso la «lettera di esposizione dei fatti»), comunicando loro che la Commissione intendeva adottare una nuova decisione a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (5), infliggendo ammende a ciascuna delle due imprese per aver violato l'articolo 101 TFUE, come descritto all'articolo 1 della decisione del 2013. La nuova decisione avrebbe modificato la decisione del 2013, tenendo conto delle sentenze del Tribunale e della sentenza della Corte di giustizia.

Telefónica e Pharol hanno presentato il proprio parere in merito alla lettera di esposizione dei fatti rispettivamente il 18 ottobre 2019 e il 10 gennaio 2020. Il 22 giugno e il 4 agosto 2020 Telefónica ha trasmesso ulteriori osservazioni.

PUNTI PROCEDURALI SOLLEVATI DA TELEFÓNICA

a)   Presunta necessità di una nuova comunicazione degli addebiti e di una nuova udienza orale

Nella risposta alla lettera di esposizione dei fatti, Telefónica ha chiesto che fosse trasmessa una nuova comunicazione degli addebiti e convocata una nuova udienza orale (6), sostenendo che, considerati il contenuto della lettera di esposizione dei fatti e le proposte ivi avanzate, l'azione corretta da intraprendere da parte della Commissione sarebbe stata quella di adottare una nuova comunicazione degli addebiti e concedere a Telefónica un'udienza orale alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri, conformemente alla procedura e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui al regolamento (CE) n. 1/2003 (7). Telefónica non elabora tale richiesta, ma rimanda ad analogie con la sentenza Toshiba, sostenendo che l'analisi dell'esistenza di una concorrenza potenziale tra PT e Telefónica in ciascuno dei mercati e dei servizi cui la lettera di esposizione dei fatti si riferisce interessa aspetti essenziali della valutazione dei parametri per il calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta a Telefónica (8).

L’argomentazione di Telefónica sembra essere che, poiché la lettera di esposizione dei fatti toccava aspetti essenziali della valutazione dei parametri per il calcolo dell’importo dell’ammenda, Telefónica meritava, in un certo qual modo, una comunicazione degli addebiti e un’udienza orale. L’approccio di Telefónica, tuttavia, non trova fondamento nella giurisprudenza.

Come prima osservazione a tale proposito, occorre rammentare che l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori e che il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può essere ripreso, in linea di principio, dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata. Se è appurato che l’annullamento non incide sulla validità degli atti procedurali anteriori, la Commissione non è obbligata, per il solo fatto di tale annullamento, a inviare una nuova comunicazione degli addebiti alle imprese in questione (9). Nel caso di specie, Telefónica non sembra asserire che il vizio constatato dalle sentenze del Tribunale riguardasse gli addebiti sollevati nei confronti di Telefónica nel 2011, prima dell'adozione della decisione del 2013 (10).

In secondo luogo, il nuovo progetto di decisione riguarda esclusivamente il calcolo dettagliato dell’importo delle ammende, segnatamente del valore delle vendite. Come si osserva opportunamente nel progetto di decisione ai punti da 23 a 26, la Commissione non solleva nuovi addebiti e Telefónica non afferma che la lettera di esposizione dei fatti conteneva tali nuovi addebiti.

In terza istanza, nella misura in cui Telefónica contesta l’assenza di una nuova udienza orale, occorre osservare che il diritto di essere ascoltati non significa che la persona interessata debba vedersi offrire la possibilità di esprimere i propri pareri oralmente, dal momento che anche la possibilità di trasmettere commenti per iscritto consente di rispettare tale diritto (11). Telefónica ha avuto la possibilità di rispondere per iscritto alla lettera di esposizione dei fatti e ha presentato numerose altre osservazioni alla Commissione.

Alla luce di quanto esposto, la consigliera-auditrice non ritiene che il parere di Telefónica per cui la Commissione avrebbe dovuto adottare una nuova comunicazione degli addebiti e concedere una nuova udienza orale sia giustificato.

b)   Argomento formulato da Telefónica secondo cui aumentare il valore delle vendite sarebbe contrario alla Carta dei diritti fondamentali (in appresso la «Carta»)

Atteso che il progetto di decisione utilizza dati di riferimento corretti per determinare il valore delle vendite dell’impresa, Telefónica asserisce che aumentare il valore delle vendite in una nuova decisione viola l’articolo 47 della Carta (12), a motivo del fatto che, conformemente a tale articolo, le sentenze non possono essere rese inefficaci dagli atti dell'organismo amministrativo tenuto ad applicarle. A parere di Telefónica, seguendo l'approccio della Commissione, l'efficacia di una sentenza sarebbe completamente eliminata (13), ponendo qualsivoglia futuro ricorrente che consideri di presentare un ricorso di annullamento in una situazione di rischio.

Poiché l’importo dell’ammenda che figura nel progetto di decisione non è superiore rispetto a quello stabilito dalla decisione del 2013, dall’impugnazione da parte di Telefónica della decisione del 2013 non discende alcuna violazione dell’articolo 47 della Carta.

CONCLUSIONE

La consigliera-auditrice ritiene che nel caso di specie sia rispettato il diritto di essere ascoltato di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, il 24 gennaio 2022

Dorothe DALHEIMER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Portugal Telecom SGPS, S.A. (in appresso «PT»), il destinatario originario della decisione del 2013, ha cambiato nome in Pharol nel 2015.

(3)  Telefónica SA/Commissione europea, T-216/13, e Portugal Telecom SGPS SA/Commissione europea, T-208/13 (in appresso le «sentenze del Tribunale»).

(4)  Telefónica SA/Commissione europea, C-487/16 P (in appresso la "sentenza della Corte di giustizia). Pharol non ha impugnato la sentenza del Tribunale nella causa T-208/13.

(5)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(6)  Pharol non ha avanzato una simile richiesta.

(7)  Risposta di Telefónica alla lettera di esposizione dei fatti, punto 9.

(8)  Risposta di Telefónica alla lettera di esposizione dei fatti, nota 8.

(9)  Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, ECLI:EU:C:2002:582, punti da 73 a 75, 80 e 81.

(10)  Cfr. Toshiba/Commissione, C-180/16 P, ECLI:EU:C:2017:520, punto 28.

(11)  HeidelbergCement AG e Schwenk Zement KG/Commissione, T-380/17, ECLI:EU:T:2020:471, punto 634.

(12)  Risposta di Telefónica alla lettera di esposizione dei fatti, punti da 37 a 42.

(13)  Risposta di Telefónica alla lettera di esposizione dei fatti, punto 38.


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/30


Sintesi della decisione della Commissione

del 25 gennaio 2022

che modifica la decisione C(2013) 306 final relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il trattato)

(CASO AT.39839 - TELEFÓNICA E PORTUGAL TELECOM)

(notificata con il C(2022)324)

(Le lingue inglese e portoghese sono le sole facenti fede per il caso)

(2022/C 286/10)

Il 25 gennaio 2022 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il 23 gennaio 2013 la Commissione ha adottato una decisione che infliggeva ammende a Telefónica e Portugal Telecom per aver stipulato un patto di non concorrenza avente ad oggetto la restrizione della concorrenza nel mercato interno, in violazione dell’articolo 101 TFUE (la «decisione del 2013»). Il Tribunale, con le sentenze del 28 giugno 2016 (2) (successivamente confermate dalla sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2017), ha accolto la motivazione della Commissione per quanto riguarda l’infrazione oggetto della decisione, annullando però le ammende inflitte dalla Commissione. Conformemente alle sentenze della Corte, la decisione determina i servizi per i quali Telefónica e Portugal Telecom non erano in concorrenza potenziale al momento dell’infrazione e li esclude dal calcolo delle ammende.

2.   PROCEDURA

(2)

Nella decisione del 23 gennaio 2013, la Commissione ha stabilito che Telefónica e Portugal Telecom hanno commesso una violazione dell’articolo 101 TFUE stipulando un patto di non concorrenza inserito come clausola numero nove nell’accordo di acquisto di azioni concluso tra le stesse in data 28 luglio 2010 nell’ambito dell’acquisizione da parte di Telefónica del controllo esclusivo dell’operatore di telefonia mobile brasiliano Vivo.

(3)

Per tale violazione, la Commissione ha inflitto ammende per un importo pari a 66 894 000 EUR a Telefónica e a 12 290 000 EUR a Portugal Telecom, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(4)

Sia Telefónica sia Portugal Telecom hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale. Con le sentenze del 28 giugno 2016, il Tribunale ha accolto la conclusione della Commissione di cui all’articolo 1 della relativa decisione, secondo cui Telefónica e Portugal Telecom hanno commesso una violazione dell’articolo 101 TFUE dal 27 settembre 2010 al 4 febbraio 2011 stipulando un patto di non concorrenza.

(5)

Per quanto concerne l’imposizione delle ammende, il Tribunale ha annullato l’articolo 2 della decisione della Commissione, atteso che tale importo è stato fissato in base al valore delle vendite adottato dalla Commissione.

(6)

Telefónica ha impugnato la sentenza Telefónica. Il 13 dicembre 2017 la Corte di giustizia ha pronunciato la propria sentenza nella causa C-487/16 P Telefónica SA/Commissione europea, respingendo l’impugnazione di Telefónica. Pharol non ha impugnato la sentenza PT.

3.   ESPOSIZIONE DEI FATTI

(7)

La constatazione di una violazione da parte della Commissione rimane in vigore e ha valore di res judicata, mentre le ammende inflitte per tale violazione sono state annullate. A tale circostanza è opportuno rimediare con una nuova decisione a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 per la violazione dell’articolo 101 TFUE da parte di Telefónica e Portugal Telecom stabilita nella decisione del 2013.

(8)

Per il calcolo dell’ammontare dell’ammenda, la Commissione si basa sulla valutazione dei fatti di cui alla decisione del 2013. Al contempo, applica i principi sanciti nelle sentenze del Tribunale per cui la Commissione deve determinare, in base agli elementi fatti valere dalle parti, i servizi per i quali queste ultime non erano in concorrenza potenziale nel mercato della penisola iberica durante il periodo di applicazione della clausola di non concorrenza. La Commissione, pertanto, esclude tali servizi dal valore delle vendite adottato ai fini del calcolo dell’importo delle ammende.

(9)

Nell’ambito dell’attuale processo di ricalcolo delle ammende, inoltre, la Commissione ha rilevato diversi errori di calcolo commessi da Telefónica al momento di fornire le cifre relative al valore delle vendite, che hanno in ultima istanza inciso sul calcolo delle ammende di cui alla decisione del 2013.

(10)

Tali errori di calcolo non possono non essere corretti, altrimenti il valore delle vendite rimarrebbe inesatto e indebitamente basso e l’ammenda sarebbe calcolata sulla base di informazioni errate. Pertanto, onde stabilire il valore delle vendite corretto nella decisione, la Commissione si basa sulle nuove cifre riviste fornite da Telefónica nel corso dell’attuale indagine.

(11)

Nella nuova decisione, la Commissione sottrae il valore delle vendite di servizi per cui ritiene non sussistesse una concorrenza potenziale tra le parti durante il periodo di applicazione della clausola di non concorrenza.

(12)

Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 21 gennaio 2022. La decisione è stata adottata il 25 gennaio 2022.

4.   VALUTAZIONE GIURIDICA

4.1.   Concorrenza potenziale

(13)

La Commissione ritiene, secondo costante giurisprudenza (3), che negli accordi di ripartizione dei mercati, come quello oggetto della decisione, il livello di prova per valutare la concorrenza potenziale sia l’esistenza di «barriere insormontabili all’ingresso nel mercato». Al contempo, la Commissione applica, nel presente caso, un approccio più rigoroso rispetto a quanto richiesto e verifica che la possibilità di entrare nel mercato non fosse meramente ipotetica, tenuto conto delle specifiche circostanze dei diversi mercati o servizi.

(14)

Pertanto, i servizi per cui la Commissione ritiene non sussistesse una concorrenza potenziale tra le parti durante il periodo di applicazione della clausola di non concorrenza sono i seguenti:

A)

per Telefónica:

(i)

accesso all'ingrosso (fisico) all'infrastruttura della rete (disaggregazione della rete locale);

(ii)

servizi universali;

(iii)

servizi relativi al SIRDEE (sistema di radiocomunicazione digitale di emergenza); nonché

(iv)

taluni servizi, parte dei servizi di comunicazione fissa nelle aree pubbliche forniti da Telefónica (servizi di pagamento, vendita di defibrillatori e noleggio di soluzioni pubblicitarie all'esterno).

B)

per Pharol:

(i)

accesso all'ingrosso (fisico) all'infrastruttura della rete (disaggregazione della rete locale);

(ii)

servizi all'ingrosso per la trasmissione della televisione digitale; nonché

(iii)

servizi all'ingrosso per la trasmissione della televisione analogica terrestre.

5.   SANZIONI PECUNIARIE

(15)

La Commissione applica le stesse considerazioni formulate nel 2013 per quanto concerne il fattore di gravità per l’ammenda, la durata dell’infrazione, la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione e l’esistenza di circostanze aggravanti e attenuanti.

(16)

L’importo di base adeguato non supera il 10 % del fatturato totale di Telefónica nel 2020. A seguito di una serie di operazioni successive e di una riorganizzazione dell’impresa, Pharol non ha registrato alcun fatturato nel 2020, il che non ne riflette adeguatamente il peso economico. La Commissione ritiene che, come richiesto dalla giurisprudenza, il fatturato di Pharol nell’anno 2013, che rappresenta l’ultimo esercizio completo di attività economica normale di Pharol nell’arco di un periodo di dodici mesi (4), rifletta meglio la reale situazione economica di Pharol e garantisca un carattere sufficientemente dissuasivo. L’importo di base adeguato di Pharol non supera il 10 % del fatturato totale dell’impresa nell’esercizio 2013.

(17)

Infine, sebbene gli errori relativi al valore delle vendite di Telefónica siano dipesi dagli errori di calcolo da parte di Telefónica stessa, la Commissione non avrebbe scoperto tali errori legati al valore delle vendite e non avrebbe pertanto potuto aumentare l’ammenda se il Tribunale non avesse annullato la decisione del 2013. In tali circostanze, e considerato che detti errori hanno avuto un impatto relativamente modesto sull’importo dell’ammenda e che è già trascorso un lasso di tempo considerevole dal momento in cui tali errori si sono verificati (12 settembre 2012), la Commissione ritiene ragionevole nel caso di specie avvalersi del margine di discrezionalità riconosciutole conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (5), per ridurre l’ammenda inflitta a Telefónica al livello fissato nella decisione del 2013.

(18)

L’importo finale delle singole ammende irrogate a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ammonta pertanto a:

Parte

Ammenda totale (EUR)

Telefónica

66 894 000

Pharol

12 146 000


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  Telefónica SA/Commissione europea, T-216/13 (la «sentenza Telefónica») e Portugal Telecom SGPS SA/Commissione europea, T-208/13 (la «sentenza PT»).

(3)  Sentenza Telefónica, punto 221, e sentenza PT, punto 181; causa T-691/14, Servier SAS e a./Commissione europea, EU:T:2018:922, punti 319, 327 e 328; sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014, Toshiba Corp./Commissione europea, T-519/09, EU:T:2014:263, punto 231.

(4)  Come indicato, per esempio, nella sentenza del Tribunale del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky & Co. AG/Commissione europea, cause T-456/05 e T-457/05, EU:T:2010:168, punti da 94 a 103 e altri riferimenti.

(5)  «Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l'allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/33


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2022/C 286/11)

La pubblicazione dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

GERMANIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 201 del 18.5.2022, pag. 82.

Porti del Mare del Nord

(1)

Borkum

(2)

Brake

(3)

Brunsbüttel

(4)

Büsum

(5)

Bützflether Sand

(6)

Brema

(7)

Bremerhaven

(8)

Cuxhaven

(9)

Eckwarderhörne

(10)

Elsfleth

(11)

Emden

(12)

Fedderwardersiel

(13)

Glückstadt

(14)

Amburgo

(15)

Amburgo-Neuenfelde

(16)

Herbrum

(17)

Helgoland

(18)

Horumersiel

(19)

Husum

(20)

Juist

(21)

Leer

(22)

Lemwerder

(23)

List/Sylt

(24)

Neuharlingersiel

(25)

Norddeich

(26)

Nordenham

(27)

Otterndorf

(28)

Papenburg

(29)

Spiekeroog

(30)

Stade

(31)

Stadersand

(32)

Varel

(33)

Wangerooge

(34)

Wedel

(35)

Weener

(36)

Westeraccumersiel

(37)

Wewelsfleth

(38)

Wilhelmshaven

Porti del baltico

(1)

Eckernförde (impianti portuali della marina federale)

(2)

Flensburg-Hafen

(3)

Greifswald-Ladebow Hafen

(4)

Jägersberg (impianti portuali della marina federale)

(5)

Kiel

(6)

Kiel (impianti portuali della marina federale)

(7)

Kiel-Holtenau

(8)

Lubmin

(9)

Lubecca

(10)

Lubecca-Travemünde

(11)

Mukran

(12)

Neustadt

(13)

Puttgarden

(14)

Rendsburg

(15)

Rostock-Hafen (porto di Rostock) (fusione dei porti di Warnemünde e del Rostock-Überseehafen (porto internazionale di Rostock))

(16)

Sassnitz

(17)

Stralsund

(18)

Surendorf (impianti portuali della marina federale)

(19)

Vierow

(20)

Wismar

(21)

Wolgast

ODER HAFF

(1)

Ueckermünde

Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione

NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Aeroporto di Karlsruhe Baden-Baden

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Friburgo/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd)

(7)

Lahr

(8)

Laupheim

(9)

Leutkirch Unterzeil

(10)

Città di Mannheim

(11)

Mengen

(12)

Niederstetten

(13)

Schwäbisch Hall

(14)

Stoccarda

NEL LAND BAVIERA

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augusta-Mühlhausen

(3)

Bayreuth – Bindlacher Berg

(4)

Coburgo-Brandebsteinsebene

(5)

Giebelstadt

(6)

Hassfurth-Mainwiesen

(7)

Hof-Plauen

(8)

Ingolstadt

(9)

Landshut-Ellermühle

(10)

Lechfeld

(11)

Memmingerberg

(12)

Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss»

(13)

Neuburg

(14)

Norimberga

(15)

Oberpfaffenhofen

(16)

Roth

(17)

Straubing-Wallmühle

NEL LAND BERLINO

(1)

Berlino Tegel

NEL LAND BRANDEBURGO

(1)

Berlino Brandeburgo «Willy Brandt»

(2)

Schönhagen

NEL LAND BREMA

(1)

Brema

NEL LAND AMBURGO

(1)

Amburgo

NEL LAND HESSE

(1)

Allendorf/Eder

(2)

Egelsbach

(3)

Francoforte sul Meno

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

NEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE

(1)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(2)

Rostock-Laage

NEL LAND BASSA SASSONIA

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig-Waggum

(3)

Bückeburg-Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer-See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Leer-Nüttermoor

(12)

Norderney

(13)

Nordholz

(14)

Osnabrück-Atterheide

(15)

Wangerooge

(16)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(17)

Wittmundhafen

(18)

Wunstorf

NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

(1)

Aquisgrana-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dortmund-Wickede

(6)

Düsseldorf

(7)

Essen-Mülheim

(8)

Bonn Hangelar

(9)

Colonia/Bonn

(10)

Marl/Loemühle

(11)

Mönchengladbach

(12)

Münster-Osnabrück

(13)

Nörvenich

(14)

Paderborn-Lippstadt

(15)

Porta Westfalica

(16)

Rheine-Bentlage

(17)

Siegerland

(18)

Stadtlohn-Wenningfeld

(19)

Weeze-Lahrbruch

NEL LAND RENANIA-PALATINATO

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Coblenza-Winningen

(5)

Magonza-Finthen

(6)

Pirmasens-Pottschütthöhe

(7)

Ramstein (Base aerea USA)

(8)

Speyer

(9)

Spangdahlem (Base aerea USA)

(10)

Zweibrücken

NEL LAND SAAR

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

NEL LAND SASSONIA

(1)

Dresda

(2)

Lipsia-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

NEL LAND SASSONIA-ANHALT

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburgo

NEL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN

(1)

Helgoland-Düne

(2)

Hohn

(3)

Kiel-Holtenau

(4)

Lubecca-Blankensee

(5)

Schleswig/Jagel

(6)

Westerland/Sylt

NEL LAND TURINGIA

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt-Weimar

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 25.

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

GU C 164 del 18.7.2008, pag.45.

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.

GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.

GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10.

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.

GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.

GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.

GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.

GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17.

GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.

GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.

GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.

GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.

GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.

GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.

GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.

GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.

GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.

GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.

GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.

GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.

GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.

GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.

GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.

GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.

GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.

GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.

GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.

GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.

GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.

GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.

GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.

GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.

GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.

GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.

GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.

GU C 84 del 4.3.2016, pag. 2.

GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.

GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.

GU C 331 del 9.9.2016, pag. 2.

GU C 401 del 29.10.2016, pag. 4.

GU C 484 del 24.12.2016, pag. 30.

GU C 32 dell'1.2.2017, pag. 4.

GU C 74 del 10.3.2017, pag. 9.

GU C 120 del 13.4.2017, pag. 17.

GU C 152 del 16.5.2017, pag. 5.

GU C 411 del 2.12.2017, pag. 10.

GU C 31 del 27.1.2018, pag. 12.

GU C 261 del 25.7.2018, pag. 6.

GU C 264 del 26.7.2018, pag. 8.

GU C 368 dell'11.10.2018, pag. 4.

GU C 459 del 20.12.2018, pag. 40.

GU C 43 del 4.2.2019, pag. 2.

GU C 64 del 27.2.2020, pag. 17.

GU C 231 del 14.7.2020, pag. 2.

GU C 58 del 18.2.2021, pag. 35.

GU C 81 del 10.3.2021, pag. 27.

GU C 184 del 12.5.2021, pag. 8.

GU C 219 del 9.6.2021, pag. 9.

GU C 279 del 13.7.2021, pag. 4.

GU C 290 del 20.7.2021, pag. 10.

GU C 380 del 20.9.2021, pag. 3.

GU C 483 del 1.12.2021, pag. 19.

GU C 201 del 18.5.2022, pag. 82.

GU C 229 del 14.6.2022, pag. 8.

GU C 241 del 24.6.2022, pag. 6.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/41


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2022/C 286/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE

«Comtés Rhodaniens»

PGI-FR-A1230-AM02

Data della domanda: 23.9.2016

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Zona geografica

Nel capitolo I del disciplinare, il punto 4 è stato completato per rendere più precisa la descrizione della zona geografica e per correggere alcuni errori materiali.

Nella precedente normativa nazionale la zona geografica di produzione era indicata attraverso un elenco di cantoni. I cantoni sono circoscrizioni elettorali composte da comuni e, nel tempo, possono cambiare. Per questo motivo si è deciso di specificare nel disciplinare i singoli comuni interessati, ma questo recepimento ha determinato una serie di errori materiali che è opportuno rettificare.

La descrizione della zona geografica è convertita in elenchi di comuni sulla base del codice geografico ufficiale, riferimento nazionale che ne ha reso possibile la stesura. Questa modifica rende possibile un miglior controllo dei cambiamenti che potrebbero intervenire.

La descrizione della zona geografica sotto forma di elenchi di comuni è riportata al punto «Zona geografica delimitata» del documento unico.

2.2.   Requisiti nazionali e dell’UE - Principali punti da controllare

Nel capitolo 2 del disciplinare, la tabella dei principali punti da controllare è stata corretta per specificare che il controllo organolettico dei prodotti viene effettuato in caso di anomalia riscontrata durante il controllo interno (esame organolettico sui vini sfusi e su quelli confezionati).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

2.3.   Legame con la zona geografica

Nel capitolo I del disciplinare, il punto 7 «Legame con la zona geografica» è stato modificato per evidenziare maggiormente gli elementi comuni a tutte le sottozone che compongono la zona di produzione (tipo di clima, macrocategorie di suoli) e per spiegare il legame causale tra l'influenza del clima regionale e dei tipi di suoli e la produzione di vini piuttosto freschi, morbidi e fruttati.

Queste modifiche sono state riportate nel punto «Legame con la zona geografica» del documento unico.

2.4.   Descrizione del vino (dei vini)

Nel capitolo I del disciplinare, il punto 3.3 relativo alla descrizione del vino (dei vini) è stato completato.

Le modifiche figurano nel punto «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.

2.5.   Etichettatura

Il punto 5 del capitolo 1 del disciplinare è modificato per eliminare l’elenco limitativo dei vitigni il cui nome può essere utilizzato per completare quello della denominazione «Comtés Rhodaniens» sull'etichetta del prodotto. Il gruppo richiedente desidera poter valorizzare l'insieme dei vitigni della zona geografica di produzione.

È soppressa la frase seguente: «I vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta “Comtés Rhodaniens”, corredata dal nome di uno o più vitigni, sono ottenuti dalle seguenti varietà: Chardonnay B, Gamaret N, Gamay N, Marsanne B, Pinot noir N, Roussanne B, Syrah N, Viognier B».

Il punto del documento unico relativo alle disposizioni supplementari in materia di etichettatura è modificato di conseguenza.

2.6.   Eliminazione di una categoria di prodotti vitivinicoli

Il disciplinare di produzione è stato modificato per eliminare tutte le disposizioni relative alla produzione di vini spumanti di qualità. La modifica fa seguito alla decisione del Consiglio di Stato del 2 marzo 2015 che annulla il decreto del 28 ottobre 2011 relativo all'IGP «Comtés Rhodaniens» nella parte in cui approva le disposizioni del disciplinare relative ai vini spumanti di qualità rosati o bianchi.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Comtés Rhodaniens

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP – Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini rossi, rosati e bianchi dell'IGP «Comtés Rhodaniens»

L’indicazione geografica protetta «Comtés Rhodaniens» è riservata ai vini fermi rossi, rosati e bianchi.

Ad eccezione del titolo alcolometrico volumico effettivo minimo, gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini presentano sempre aromi fruttati, anche se la loro intensità e natura variano a seconda dei vitigni, assemblati o meno, e delle tecnologie utilizzate. Per i vini rossi l’estrazione è effettuata in modo da ottenere strutture morbide, con tannini maturi e soavi. Questi vini hanno un colore che va dal rosso lampone al rosso rubino, con aromi di frutti rossi o neri sia al naso che al palato, corredati da note minerali pronunciate, talvolta accompagnate da un tocco floreale a seconda del vitigno. In bocca esprimono rotondità, con un buon equilibrio tra componente acida e componente zuccherina. Per i vini bianchi e rosati, i metodi di vinificazione utilizzati permettono di mantenere un ottimo equilibrio tra acidità e zuccheri e di preservare la freschezza dei vini e il loro carattere fruttato. I vini bianchi, di colore dal giallo pallido con riflessi verdi al giallo dorato, rivelano al naso e al palato aromi di frutti freschi e di agrumi, con note floreali o minerali a seconda del vitigno. I vini rosati hanno un color corallo brillante di intensità variabile. All’olfatto e al gusto presentano aromi di frutti freschi mentre al palato esprimono una buona vivacità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

I vini devono rispettare tutti gli obblighi normativi relativi alle pratiche enologiche, stabiliti a livello nazionale e dell’UE.

b.   Rese massime

98 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica «Comtés Rhodaniens» hanno luogo nei dipartimenti Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loira, Rodano, Savoia, Alta Savoia e Saône-et-Loire all'interno del territorio di alcuni comuni elencati nel disciplinare.

Dipartimento dell’Ain: 5 comuni

Anglefort, Chanay, Corbonod, Culoz, Seyssel.

Dipartimento dell’Ardèche: 245 comuni

Ailhon, Aizac, Alba-la-Romaine, Alboussière, Andance, Annonay, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Les Assions, Astet, Aubenas, Aubignas, Baix, Balazuc, Banne, Barnas, Beauchastel, Beaulieu, Beaumont, Berrias-et-Casteljau, Berzème, Bessas, Bidon, Bogy, Boucieu-le-Roi, Boulieu-lès-Annonay, Bourg-Saint-Andéol, Bozas, Brossainc, Chambonas, Champagne, Champis, Chandolas, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Chassiers, Châteaubourg, Chauzon, Chazeaux, Cheminas, Chirols, Chomérac, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Cornas, Coux, Le Crestet, Cruas, Darbres, Davézieux, Désaignes, Dompnac, Dunière-sur-Eyrieux, Eclassan, Empurany, Étables, Fabras, Faugères, Félines, Flaviac, Fons, Genestelle, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormèze, Glun, Gras, Gravières, Grospierres, Guilherand-Granges, Jaujac, Joannas, Joyeuse, Juvinas, Labastide-de-Virac, Labastide-sur-Bésorgues, Labeaume, Labégude, Lablachère, Laboule, Lachamp-Raphaël, Lachapelle-sous-Aubenas, Lafarre, Lagorce, Lalevade-d’Ardèche, Lalouvesc, Lamastre, Lanas, Largentière, Larnas, Laurac-en-Vivarais, Lavilledieu, Laviolle, Lemps, Lentillères, Limony, Loubaresse, Lussas, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Mauves, Mayres, Mercuer, Meyras, Meysse, Mézilhac, Mirabel, Monestier, Montréal, Montselgues, Les Ollières-sur-Eyrieux, Orgnac-l’Aven, Ozon, Pailharès, Payzac, Peaugres, Peyraud, Planzolles, Plats, Pont-de-Labeaume, Pourchères, Le Pouzin, Prades, Pradons, Préaux, Prunet, Quintenas, Ribes, Rochecolombe, Rochemaure, Rocher, Rochessauve, Rocles, Roiffieux, Rompon, Rosières, Ruoms, Sablières, Saint-Alban-Auriolles, Saint-Alban-d’Ay, Saint-Andéol-de-Berg, Saint-Andéol-de-Vals, Saint-André-de-Cruzières, Saint-André-Lachamp, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Bauzile, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cirgues-de-Prades, Saint-Clair, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Didier-sous-Aubenas, Saint-Étienne-de-Boulogne, Saint-Étienne-de-Fontbellon, Saint-Étienne-de-Valoux, Saint-Félicien, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Genest-de-Beauzon, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Germain, Saint-Gineis-en-Coiron, Saint-Jacques-d’Atticieux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Jeure-d’Ay, Saint-Joseph-des-Bancs, Saint-Julien-du-Serre, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Julien-Vocance, Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Lager-Bressac, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Laurent-sous-Coiron, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Marcel-lès-Annonay, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Martin-sur-Lavezon, Saint-Maurice-d’Ardèche, Saint-Maurice-d’Ibie, Saint-Mélany, Saint-Michel-de-Boulogne, Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Saint-Montan, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Péray, Saint-Pierre-la-Roche, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint- Pierre-sur-Doux, Saint-Pons, Saint-Privat, Saint-Remèze, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Sernin, Saint-Symphorien-de-Mahun, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Thomé, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Barrès, Saint-Vincent-de-Durfort, Sainte-Marguerite-Lafigère, Salavas, Les Salelles, Sampzon, Sanilhac, Sarras, Satillieu, Savas, Sceautres, Sécheras, Serrières, La Souche, Soyons, Talencieux, Tauriers, Le Teil, Thorrenc, Thueyts, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Ucel, Uzer, Vagnas, Valgorge, Vallées-d’Antraigues-Asperjoc, Vallon-Pont-d’Arc, Vals-les-Bains, Valvignères, Vanosc, Les Vans, Vaudevant, Vernon, Vernosc-lès-Annonay, Vesseaux, Villeneuve-de-Berg, Villevocance, Vinezac, Vinzieux, Vion, Viviers, Vocance, Vogüé, La Voulte-sur-Rhône.

Dipartimento della Drôme: 275 comuni

Comuni interamente compresi:

Albon, Aleyrac, Alixan, Allan, Allex, Ambonil, Ancône, Andancette, Anneyron, Aouste-sur-Sye, Arpavon, Arthémonay, Aubenasson, Aubres, Aulan, Aurel, Autichamp, Ballons, Barcelonne, Barnave, Barret-de-Lioure, Barsac, Bathernay, La Bâtie-Rolland, La Baume-de-Transit, Beaufort-sur-Gervanne, Beaumont-lès-Valence, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Beauvallon, Beauvoisin, La Bégude-de-Mazenc, Bellecombe-Tarendol, Bénivay-Ollon, Bésayes, Bésignan, Bonlieu-sur-Roubion, Bouchet, Bourg-lès-Valence, Bren, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, Chabrillan, Le Chalon, Chamaloc, Chamaret, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Chantemerle-lès-Grignan, La Charce, Charmes-sur-l’Herbasse, Charols, Chastel-Arnaud, Châteaudouble, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-de-Galaure, Châteauneuf-du-Rhône, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-en-Diois, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Chaudebonne, Chauvac-Laux-Montaux, Chavannes, Clansayes, Claveyson, Cléon-d’Andran, Clérieux, Cliousclat, Colonzelle, Comps, Condillac, Condorcet, Cornillac, Cornillon-sur-l’Oule, La Coucourde, Crépol, Crest, Crozes-Hermitage, Curnier, Die, Dieulefit, Divajeu, Donzère, Érôme, Espeluche, Espenel, Étoile-sur-Rhône, Eurre, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Eyzahut, Fay-le-Clos, Ferrassières, Francillon-sur-Roubion, La Garde-Adhémar, Génissieux, Gervans, Geyssans, Grane, Les Granges-Gontardes, Granges-les-Beaumont, Grignan, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, Larnage, La Laupie, Laval-d’Aix, Laveyron, Lemps, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Malataverne, Malissard, Manas, Margès, Marignac-en-Diois, Marsanne, Marsaz, Menglon Mercurol-Veaunes, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Mirabel-et-Blacons, Mirmande, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l’Ouvèze, Montaulieu, Montboucher-sur-Jabron, Montbrison-sur-Lez, Montbrun-les-Bains, Montchenu, Montclar-sur-Gervanne, Montéléger, Montélier, Montélimar, Montferrand-la-Fare, Montfroc, Montguers, Montjoux, Montjoyer, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Montmeyran, Montmiral, Montoison, Montréal-les-Sources, Montségur-sur-Lauzon, Montvendre, La Motte-de-Galaure, Mours-Saint-Eusèbe, Mureils, Nyons, Orcinas, Parnans, Le Pègue, Pelonne, La Penne-sur-l’Ouvèze, Peyrins, Piégon, Piégros-la-Clastre, Pierrelatte, Pierrelongue, Les Pilles, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Le Poët-Laval, Le Poët-Sigillat, Pommerol, Ponet-et-Saint-Auban, Ponsas, Pont-de-Barret, Pont-de-l’Isère, Pontaix, Portes-en-Valdaine, Portes-lès-Valence, Poyols, Propiac, Puy-Saint-Martin, Puygiron, Ratières, Réauville, Recoubeau-Jansac, Reilhanette, Rémuzat, La Répara-Auriples, Rioms, La Roche-de-Glun, Roche-Saint-Secret-Béconne, La Roche-sur-Grane, La Roche-sur-le-Buis, Rochebaudin, Rochebrune, Rochefort-en-Valdaine, Rochegude, La Rochette-du-Buis, Romans-sur-Isère, Romeyer, Roussas, Rousset-les-Vignes, Roussieux, Roynac, Sahune, Saillans, Saint-Andéol, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, Saint-Avit, Saint-Bardoux, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Benoit-en-Diois, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Laurent-d’Onay, Saint-Marcel-lès-Sauzet, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Martin-d’Août, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-May, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Restitut, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Saint-Sauveur-Gouvernet, Saint-Uze, Saint-Vallier, Sainte-Croix, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Salettes, Salles-sous-Bois, Saou, Saulce-sur-Rhône, Sauzet, Savasse, Séderon, Serves-sur-Rhône, Solaure en Diois, Solérieux, Souspierre, Soyans, Suze, Suze-la-Rousse, Tain-l’Hermitage, Taulignan, Teyssières, La Touche, Les Tourrettes, Triors, Tulette, Upie, Vachères-en-Quint, Valaurie, Valence, Valouse, Venterol, Vercheny, Verclause, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Vesc, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Villeperdrix, Vinsobres.

Comuni parzialmente compresi:

Valherbasse per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Miribel e di Saint-Bonnet-de-Valclérieux.

Dipartimento dell’Isère: 181 comuni

Les Adrets, Agnin, Allevard, Anjou, Annoisin-Chatelans, Aoste, Arandon-Passins, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, La Balme-les-Grottes, Barraux, Beaucroissant, Bernin, Biviers, Le Bouchage, Bougé-Chambalud, Bourgoin-Jallieu, Bouvesse-Quirieu, Brangues, La Buisse, La Buissière, Cessieu, Le Champ-près-Froges, Chamrousse, Chanas, Chapareillan, La Chapelle-de-la-Tour, La Chapelle-de-Surieu, La Chapelle-du-Bard, Charette, Charnècles, Chasse-sur-Rhône, Le Cheylas, Cheyssieu, Chimilin, Chonas-l’Amballan, Chozeau, Chuzelles, Claix, Clonas-sur-Varèze, La Combe-de-Lancey, Corbelin, Corenc, Les Côtes-d’Arey, Coublevie, Courtenay, Cras, Crémieu, Crêts en Belledonne, Creys-Mépieu, Crolles, Dizimieu, Dolomieu, Domène, Estrablin, Eyzin-Pinet, Faverges-de-la-Tour, La Flachère, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Gières, Goncelin, Granieu, Le Gua, Hières-sur-Amby, Hurtières, Izeaux, Jardin, Laval, Leyrieu, Lumbin, Luzinay, Meylan, Moidieu-Détourbe, Moirans, Montalieu-Vercieu, Montbonnot-Saint-Martin, Montcarra, Moras, Morestel, Morette, Le Moutaret, La Murette, Murianette, Noyarey, Optevoz, Parmilieu, Le Péage-du-Roussillon, La Pierre, Poliénas, Le Pont-de-Claix, Pont-Évêque, Pontcharra, Porcieu-Amblagnieu, Quincieu, Réaumont, Renage, Revel, Reventin-Vaugris, Rives, La Rivière, Les Roches-de-Condrieu, Rochetoirin, Romagnieu, Roussillon, Ruy-Montceau, Sablons, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Cassien, Saint-Chef, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Egrève, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Ismier, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Lattier, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Martin-d’Uriage, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Paul-d’Izeaux, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Prim, Saint-Quentin-sur-Isère, Saint-Romain-de-Jalionas, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Savin, Saint-Sorlin-de-Morestel, Saint-Sorlin-de-Vienne, Saint-Victor-de-Morestel, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Agnès, Sainte-Marie-d’Alloix, Salagnon, Salaise-sur-Sanne, Sassenage, Septème, Sermérieu, Seyssuel, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Soleymieu, Sonnay, Tencin, La Terrasse, Theys, Le Touvet, Trept, La Tronche, Tullins, Varces-Allières-et-Risset, Vasselin, Vatilieu, Vénérieu, Venon, Vernas, Vernioz, Le Versoud, Vertrieu, Veurey-Voroize, Veyssilieu, Vézeronce-Curtin, Vienne, Vif, Vignieu, Villard-Bonnot, Ville-sous-Anjou, Villemoirieu, Villette-de-Vienne, Voiron, Voreppe, Vourey.

Dipartimento della Loira: 179 comuni

Ailleux, Ambierle, Andrézieux-Bouthéon, Arthun, Aveizieux, Balbigny, Bard, Bellegarde-en-Forez, La Bénisson-Dieu, Bessey, Boën-sur-Lignon, Boisset-lès-Montrond, Boisset-Saint-Priest, Bonson, Boyer, Briennon, Bully, Bussières, Bussy-Albieux, Cellieu, Cezay, Chagnon, Chalain-d’Uzore, Chalain-le-Comtal, Chalmazel-Jeansagnière, Chambles, Chamboeuf, Champdieu, Chandon, Changy, La Chapelle-en-Lafaye, La Chapelle-Villars, Charlieu, Châteauneuf, Châtelneuf, Chavanay, Chazelles-sur-Lavieu, Chenereilles, Chuyer, Combre, Commelle-Vernay, Cordelle, Le Coteau, Coutouvre, Craintilleux, Le Crozet, Cuzieu, Dargoire, Débats-Rivière-d’Orpra, Écotay-l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Genilac, Grézieux-le-Fromental, Grézolles, Gumières, L’Hôpital-le-Grand, L’Hôpital-sous-Rochefort, Jarnosse, Lavieu, Leigneux, Lentigny, Lérigneux, Lézigneux, Lupé, Luré, Luriecq, Mably, Maclas, Magneux-Haute-Rive, Maizilly, Malleval, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Margerie-Chantagret, Marols, Mars, Montagny, Montarcher, Montbrison, Montrond-les-Bains, Montverdun, Mornand-en-Forez, Nandax, Néronde, Neulise, Noailly, Nollieux, Notre-Dame-de-Boisset, Ouches, La Pacaudière, Palogneux, Parigny, Pélussin, Périgneux, Pinay, Pommiers, Pouilly-les-Nonains, Pouilly-sous-Charlieu, Pradines, Pralong, Précieux, Renaison, Riorges, Rivas, Roanne, Roche, Roisey, Sail-sous-Couzan, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, Saint-André-le-Puy, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-des-Quarts, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-de-Favières, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Étienne-le-Molard, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint-Galmier, Saint-Georges-de-Baroille, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Germain-Laval, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Jodard, Saint-Joseph, Saint-Julien-d’Oddes, Saint-Just-en-Bas, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-Marcel-de-Félines, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Pierre-la-Noaille, Saint-Polgues, Saint-Priest-la-Roche, Saint-Romain-la-Motte, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Sixte, Saint-Thomas-la-Garde, Saint-Vincent-de-Boisset, Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Sainte-Colombe-sur-Gand, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Sauvain, Savigneux, Soleymieux, Souternon, Sury-le-Comtal, Tartaras, Trelins, Unias, Veauche, Veauchette, Vendranges, Véranne, Vérin, Verrières-en-Forez, Vézelin-sur-Loire, Villemontais, Villerest, Villers, Violay, Vougy.

Dipartimento del Rodano: 92 comuni

Comuni interamente compresi:

Alix, Ampuis, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chabanière, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Condrieu, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Échalas, Émeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Les Haies, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Loire-sur-Rhône, Longes, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Rontalon, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Vérand, Sainte-Colombe, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Soucieu-en-Jarrest, Ternand, Theizé, Trèves, Tupin-et-Semons, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon.

Comuni parzialmente compresi:

Vindry-sur-Turdine per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup.

Beauvallon per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di Saint-Jean-de-Touslas.

Dipartimento di Saône-et-Loire: 11 comuni

Chaintré, Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vérand.

Dipartimento della Savoia: 165 comuni

Aiguebelette-le-Lac, Aiton, Aix-les-Bains, Albertville, Allondaz, Apremont, Arbin, Argentine, Arvillard, Avressieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Barby, Bassens, La Bâthie, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, La Biolle, Bonvillard, Bonvillaret, Bourdeau, Le Bourget-du-Lac, Bourget-en-Huile, Bourgneuf, La Bridoire, Brison-Saint-Innocent, Césarches, Cevins, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champ-Laurent, Champagneux, Chanaz, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, La Chavanne, Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Conjux, La Croix-de-la-Rochette, Cruet, Curienne, Les Déserts, Détrier, Domessin, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Entrelacs, Épierre, Esserts-Blay, Fréterive, Frontenex, Gerbaix, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jongieux, Laissaud, Lépin-le-Lac, Loisieux, Lucey, Marcieux, Mercury, Méry, Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Montendry, Montgilbert, Monthion, Montmélian, Montsapey, La Motte-Servolex, Motz, Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Ontex, Pallud, Planaise, Plancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Le Pontet, Porte-de-Savoie, Presle, Pugny-Chatenod, Puygros, La Ravoire, Rochefort, Rognaix, Rotherens, Ruffieux, Saint-Alban-d’Hurtières, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Béron, Saint-Cassin, Saint-Genix-les-Villages, Saint-Georges-d’Hurtières, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Léger, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Pierre-d’Albigny, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Vital, Sainte-Hélène-du-Lac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Sainte-Marie-d’Alvey, Serrières-en-Chautagne, Sonnaz, La Table, Thénésol, Thoiry, La Thuile, Tournon, Tours-en-Savoie, Traize, Tresserve, Trévignin, La Trinité, Val-d’Arc, Valgelon-La Rochette, Venthon, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Le Verneil, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Héry, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, Voglans, Yenne.

Dipartimento dell’Alta Savoia: 121 comuni

Allinges, Allonzier-la-Caille, Ambilly, Andilly, Annemasse, Anthy-sur-Léman, Archamps, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Ayse, Ballaison, Bassy, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Bonne, Bonneville, Bons-en-Chablais, Bossey, Brenthonne, Brizon, Cercier, Cernex, Cervens, Challonges, Champanges, Chaumont, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chessenaz, Chevrier, Chilly, Clarafond-Arcine, Clermont, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cranves-Sales, Cruseilles, Desingy, Dingy-en-Vuache, Douvaine, Draillant, Droisy, Éloise, Étrembières, Évian-les-Bains, Excenevex, Faucigny, Feigères, Fessy, Féternes, Franclens, Frangy, Gaillard, Glières-Val-de-Borne, Jonzier-Épagny, Juvigny, Larringes, Loisin, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lully, Lyaud, Machilly, Marcellaz, Margencel, Marignier, Marin, Marlioz, Massongy, Maxilly-sur-Léman, Meillerie, Menthonnex-en-Bornes, Menthonnex-sous-Clermont, Messery, Minzier, Mont-Saxonnex, Musièges, Nernier, Neuvecelle, Neydens, Novel, Orcier, Peillonnex, Perrignier, Présilly, Publier, Reyvroz, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Gingolph, Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Paul-en-Chablais, Le Sappey, Savigny, Sciez, Seyssel, Thollon-les-Mémises, Thonon-les-Bains, Thyez, Usinens, Vailly, Valleiry, Vanzy, Veigy-Foncenex, Vers, Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand, Villy-le-Bouveret, Vinzier, Viry, Vougy, Vovray-en-Bornes, Vulbens, Yvoire.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Alicante Henri Bouschet N

Aligoté B

Alphonse Lavallée N

Aléatico N

Aramon N

Aramon blanc B

Aramon gris G

Aranel B

Arinarnoa N

Aubun N - Murescola

Barbaroux Rs

Biancu Gentile B

Bourboulenc B - Doucillon blanc

Brun argenté N - Vaccarèse

Cabernet franc N

Cabernet Sauvignon N

Caladoc N

Calitor N

Carignan N

Carignan blanc B

Chambourcin N

Chardonnay B

Chasan B

Chasselas B

Chasselas rose Rs

Chatus N

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Clairette rose Rs

Clarin B

Colombard B

Cot N - Malbec

Couderc noir N

Counoise N

Egiodola N

Gamaret

Gamay Fréaux N

Gamay N

Gamay de Bouze N

Gamay de Chaudenay N

Ganson N

Gewurztraminer Rs

Gramon N

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Gros Manseng B

Jurançon noir N - Dame noire

Listan B - Palomino

Lledoner pelut N

Macabeu B - Macabeo

Marsanne B

Marselan N

Mauzac rose Rs

Melon B

Merlot N

Merlot blanc B

Meunier N

Mollard N

Mondeuse N

Mondeuse blanche B

Monerac N

Montils B

Morrastel N - Minustellu, Graciano

Mourvaison N

Mourvèdre N - Monastrell

Mouyssaguès

Muresconu N - Morescono

Muscadelle B

Muscardin N

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat cendré B - Muscat, Moscato

Muscat d’Alexandrie B - Muscat, Moscato

Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato

Müller-Thurgau B

Nielluccio N - Nielluciu

Noir Fleurien N

Négret de Banhars N

Négrette N

Oberlin noir N

Ondenc B

Orbois B

Pagadebiti B

Pascal B

Perdea B

Persan N

Petit Courbu B

Petit Manseng B

Petit Meslier B

Petit Verdot N

Picardan B - Araignan

Pineau d’Aunis N

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

Piquepoul blanc B

Piquepoul gris G

Piquepoul noir N

Plant de Brunel N

Plant droit N - Espanenc

Plantet N

Portan N

Portugais bleu N

Poulsard N - Ploussard

Prunelard N

Précoce Bousquet B

Précoce de Malingre B

Raffiat de Moncade B

Ravat blanc B

Rayon d’or B

Riesling B

Riminèse B

Rivairenc N - Aspiran noir

Rivairenc blanc B - Aspiran blanc

Rivairenc gris G - Aspiran gris

Romorantin B - Danery

Rosé du Var Rs

Roublot B

Roussanne B

Roussette d’Ayze B

Rubilande Rs

Sacy B

Saint Côme B

Saint-Macaire N

Saint-Pierre doré B

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Savagnin blanc B

Savagnin rose Rs

Sciaccarello N

Segalin N

Seinoir N

Select B

Semebat N

Semillon B

Servanin N

Seyval B

Sylvaner B

Syrah N - Shiraz

Tannat N

Tempranillo N

Terret blanc B

Terret gris G

Terret noir N

Tibouren N

Tourbat B

Tressot N

Trousseau N

Téoulier N

Ugni blanc B

Valdiguié N

Valérien B

Varousset N

Velteliner rouge précoce Rs

Verdesse B

Vermentino B - Rolle

Villard blanc B

Villard noir N

Viognier B

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Specificità della zona geografica

L’IGP «Comtés Rhodaniens» interessa un territorio esteso su 9 dipartimenti dell'ex regione Rhône-Alpes dalla vocazione vinicola riconosciuta: Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loira, Rodano, Savoia, Alta Savoia e Saône-et-Loire. Nell'Ardèche, i vigneti destinati all'IGP «Comtés Rhodaniens» si trovano principalmente nella metà meridionale del dipartimento e nel corridoio del Rodano. Il clima è già quasi mediterraneo, con temperature invernali miti. I venti si fanno sentire, con il «Mistral» (Maestrale) da nord-est, il «vent du midi» da sud e venti occidentali carichi di umidità. I suoli sono ricchi e fertili, sassosi, caratterizzati da calcare marnoso e banchi argillosi, condizione che preserva il reticolo idrico. Il dipartimento della Drôme, anch'esso situato sull'asse del Rodano, può essere diviso in due parti occupate rispettivamente dai massicci prealpini e dalla depressione del Rodano. La viticoltura è praticamente una costante in tutto il territorio, ma è diffusa soprattutto nelle zone pedemontane e collinari. I terreni sono prevalentemente di origine sedimentaria, di tipo argilloso-calcareo. Nella Drôme le influenze climatiche sono di tipo continentale a nord e con crescenti influssi mediterranei a sud e una marcata influenza montana.

Più a nord, il dipartimento del Rodano confina con i dipartimenti Ain, Isère, Loira e Saône-et-Loire. I monti del Beaujolais (a nord) e del Lionese (a sud) formano un paesaggio di media montagna, delimitato a est dalla pianura della Saône e poi dalla valle del Rodano (all’altezza di Lione). A nord di questo fiume la roccia granitica si disgrega dando origine a suoli argilloso-sabbiosi più o meno acidi. È su questi terreni capaci di frenare la vigoria del vitigno Gamay N che i vigneti sono maggiormente presenti. A sud del fiume Nizerand sorgono colline calcaree, talvolta scistose. I vini di questa zona hanno un profilo più raffinato. Il clima del Rodano, come quello del resto della regione, è di tipo semi-continentale con influenze alterne di climi mediterraneo, continentale e oceanico. Gli inverni sono piuttosto rigidi (talvolta con forti gelate e con episodiche nevicate) mentre le estati sono calde e soleggiate. I venti sono frequenti: il Mistral si fa sentire regolarmente dal nord della valle del Rodano mentre il «vent du midi» soffia spesso e a volte con forza, anticipando le perturbazioni provenienti da sud-ovest.

Intorno a questo nucleo (Ardèche-Drôme-Rodano) l’influenza del territorio dei «Comtés Rhodaniens» presenta maggior singolarità all'interno del dipartimento dell'Isère, in cui si distinguono più zone:

la valle del Grésivaudan, tratto del solco alpino a nord-est di Grenoble in direzione di Chambéry, che si estende da Meylan fino al comune di Chapareillan, al confine con il dipartimento della Savoia. I vigneti occupano le colline esposte a sud-est (detriti calcarei) nella parte pedemontana del massiccio della Chartreuse;

a sud di Grenoble, tra i massicci del Vercors a ovest e quelli del Dévoluy e degli Écrins a est, si trova la zona di Trièves che costituisce l’estremità meridionale del solco alpino. Si tratta di un territorio di media montagna (tra i 500 e i 1 200 metri sul livello del mare) costituito da ripide colline coltivate a terrazza che occupano i circhi affacciati sui meandri del fiume Drac e sulle colline della valle dell'Ébron caratterizzate da forte pendenza ed esposizione a sud-ovest;

a nord-est di Bourgoin-Jallieu, tra i comuni di Crémieu e La Tour-du-Pin, una serie di valloni paralleli orientati est-ovest forma magnifici versanti esposti a sud (microclima favorevole): è il territorio delle colline mollassiche del Bas-Dauphiné e degli altopiani calcarei del Giurassico (altopiano dell’Isle-Crémieu).

Grazie al massiccio alpino che offre una relativa protezione dai venti freddi da est e al massiccio Centrale che lo protegge dagli influssi atlantici, il dipartimento dell’Isère gode di un clima temperato, seppur caratterizzato da contrasti, ma senza eccessi. Dopo un inverno freddo e nebbioso, l’estate calda e secca permette alla vite di compensare il ritardo di crescita che spesso registra alla fine della primavera. L’IGP «Comtés Rhodaniens» si estende fino ai dipartimenti della Savoia e dell'Alta Savoia e al cantone di Seyssel nell'Ain. Il clima è soggetto sia alle influenze oceaniche che a quelle continentale e meridionale.

La sua zona geografica, che si estende quindi dalla valle del Rodano fino alle Alpi, è caratterizzata da un clima continentale mitigato che risente sia di influenze oceaniche (con venti occidentali carichi di umidità ed escursioni termiche moderate) che di influenze meridionali verso sud (clima mite e soleggiato). I vigneti, situati soprattutto nelle zone pedemontane e collinari, beneficiano di questi influssi climatici. I suoli sono prevalentemente di origine sedimentaria di tipo argilloso-calcareo, con alcune zone argilloso-granitiche, condizione che favorisce la presenza di diversi vitigni.

8.2.   Specificità del prodotto

La prima testimonianza scritta dell’esistenza della vite in questo territorio, risalente a ben 2 000 anni fa, è contenuta nella «Naturalis historia» di Plinio il Vecchio. I lavori degli storici attestano, tra il II e il V secolo, un importante commercio di vini che, passando per il Rodano, attraverso Vienne e Lugdunum, arrivavano ai clienti del nord. Nel Medioevo è la Chiesa romana a prendere il posto dei Romani. La vite è allora coltivata nei territori delle diocesi, talvolta all'interno di città episcopali come Vienne, Lione, Valence e Grenoble. Anche le abbazie diventano aziende viticole.

Fino alla fine del XIX secolo la crescita dei vigneti va di pari passo con quella della popolazione e con lo sviluppo del commercio e delle città, arrivando a coprire, nel 1870, 200 000 ettari di territorio. L'economia vitivinicola varia a seconda dei territori prefigurando la situazione attuale: nel Beaujolais convivono grandi tenute nobiliari e capitali della borghesia lionese; nel Bugey e nella Savoia fino alla Drôme e all'Ardèche meridionale domina una viticoltura contadina fatta di piccoli e medi proprietari; nella valle del Rodano, intraprendenti commercianti rendono onore ad aree di eccellenza.

Le competenze crescono, la qualità anche e, a poco a poco, il lavoro dei viticoltori plasma i paesaggi che conosciamo oggi.

I vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Comtés Rhodaniens» possono essere vini varietali ottenuti dall'assemblaggio di vitigni profondamente radicati nella storia regionale, come Viognier B, Marsanne B, Roussanne B, Syrah N, Gamay N, Pinot N, ma anche di vitigni extra-regionali come Chardonnay B o Merlot N.

La specificità della produzione nasce quindi dall’esigenza di elaborare e proporre principalmente vini monovarietali ma anche assemblaggi di vitigni in grado di soddisfare i gusti dei consumatori:

i vini bianchi sono caratterizzati da un’armonica combinazione di freschezza, note fruttate o floreali e persino di mineralità, a seconda del vitigno,

i vini rossi mantengono il gusto dell’uva e dei frutti rossi freschi così da poter essere consumati già da giovani,

i vini rosati, leggeri e vivaci, sono ottenuti ricorrendo alla tecnologia con controllo delle temperature, che permette di preservare gli aromi primari e il fruttato.

8.3.   Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto

Il legame causale si basa sull’influenza che il clima regionale e i tipi di suolo esercitano sulla produzione di vini piuttosto freschi, morbidi e fruttati.

Il «vin de pays des Comtés Rhodaniens» è innanzitutto un vino di storia, quella che fin dall'Antichità lo lega agli uomini e alle loro competenze e, soprattutto, una storia di relazioni vitivinicole e agricole inizialmente tra la Drôme e l'Ardèche e più recentemente con il Rodano e gli altri dipartimenti del territorio.

Nel solco del Rodano le tradizioni vitivinicole e arboricole hanno alimentato una vera e propria economia regionale trasversale. Questa cultura del «medio Rodano» si riflette appieno nell'IGP «Comtés Rhodaniens». D'altronde non è propriamente un caso se le prime esportazioni furono destinate alla Svizzera, anch'essa vicina al solco del Rodano.

La regione Rhône-Alpes vanta una riconosciuta vocazione vinicola, divisa tra i vini a denominazione di origine controllata e la produzione a indicazione geografica protetta tradizionalmente nota come «vins de pays».

All’interno di questa regione, i vini denominati «vins de pays» sono stati ottenuti inizialmente da produzioni locali: IGP «Drôme», IGP «Collines Rhodaniennes», IGP «Coteaux du Grésivaudan», IGP «Isère», IGP «Vins des Allobroges» e IGP «Ardèche». Queste produzioni hanno alimentato la reputazione del «vin de pays» regionale «Comtés Rhodanies», riconosciuto nel 1989, dal quale è successivamente scaturita l'IGP «Comtés Rhodaniens».

L’IGP «Comtés Rhodaniens» copre quindi un'area geografica ampia, estesa su 9 dipartimenti, anche se il cuore della zona di produzione è costituito principalmente dai dipartimenti dell'Ardèche, della Drôme e del Rodano.

La conoscenza dell’ambiente naturale ha portato da tempo i produttori a una gestione ottimale della vite e del suo potenziale produttivo.

Gli eventi geologici che nel tempo hanno caratterizzato la zona geografica dell’IGP «Comtés Rhodaniens» hanno dato origine a suoli essenzialmente argilloso-calcarei, ben drenati e favorevoli alla coltivazione della vite, che è presente nelle zone pedemontane o collinari, e alla produzione di vini che esprimono gli aromi primari dei diversi vitigni impiantati.

Questa zona è inoltre caratterizzata da un clima continentale mitigato, con influssi mediterranei nella parte meridionale. L’alternanza in estate di giornate calde e notti piuttosto fresche garantisce la completa maturazione dei vitigni regionali ed extraregionali, che preservano così morbidezza, freschezza e aromi fruttati.

Questi vini dalla personalità tipica del medio Rodano si distinguono ai concorsi ai quali vengono regolarmente presentati (Concours général agricole), sono menzionati nella Guide Hachette des Vins e sono una presenza costante agli eventi festivi e turistici locali: nei comuni dei viticoltori, nelle città della regione (Lione, Valence) e più in generale nel sud-est della Francia (come al festival Hors les vignes a Marsiglia, che riunisce vini, chef e artisti).

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’indicazione geografica protetta «Comtés Rhodaniens» può essere completata con la menzione di uno o più vitigni.

Il logo IGP dell’Unione europea è riportato in etichetta quando la dicitura «Indicazione geografica protetta» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de pays».

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8b3ff145-7894-405a-a562-1b4863a7bf16


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/54


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 286/13)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«IDIAZABAL»

N. UE: PDO-ES-0082-AM02-16.2.2021

DOP (X) IGP

1.   Nome

«Idiazabal»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L’«Idiazabal» è un formaggio prodotto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze Latxa e Carranzana, ottenuto da una pasta pressata non cotta, con una stagionatura minima di 60 giorni. Il formaggio presenta le caratteristiche seguenti: il peso è compreso tra 1 e 3,5 kg, l'altezza tra 8 e 12 cm e il diametro tra 10 e 30 cm. Per ciascuna caratteristica il margine di tolleranza consentito è di ± 10 %. Il formaggio può essere affumicato.

Non è consentita alcuna aggiunta al latte, ad eccezione di fermenti lattici, lisozima, caglio e sale.

Il formaggio ha forma cilindrica, crosta dura, liscia, di colore giallo chiaro o marrone scuro, nel caso dei formaggi affumicati. Il taglio (colore e presenza di occhiature sulla pasta) è omogeneo, di un colore che va dall’avorio al giallo paglierino, con rare occhiature di forma irregolare e piccole dimensioni. La consistenza è leggermente elastica e compatta, con qualche granulosità. Il profilo olfattivo e gustativo è caratterizzato da un odore penetrante, che ricorda il latte di pecora e la cagliata, e da gusto equilibrato e aroma intenso, con lievi note piccanti, acide o di fumo, a seconda dei casi. L’aroma pronunciato persiste a lungo in bocca dopo deglutizione.

Il tenore di materia grassa non deve essere inferiore al 45 % sulla sostanza secca; il tenore totale di proteine deve essere di almeno 25 % sulla sostanza secca e quest’ultima deve rappresentare almeno il 55 %. Il pH del prodotto è compreso tra 4,9 e 5,5.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Mangimi: il pascolo quasi permanente è il metodo abituale di allevamento delle razze ovine Latxa e Carranzana e in genere le greggi effettuano trasferimenti periodici tra le zone basse delle vallate e quelle alte di montagna a seconda delle stagioni. Poiché gli animali vivono quasi tutto l’anno a contatto con la natura, l’alimentazione è composta in prevalenza dalla vegetazione spontanea dei boschi o della mezza montagna in inverno e dei pascoli di altura in montagna d’estate e viene integrata da razioni da ovile qualora il pascolo diventi difficile o lo richiedano le condizioni fisiologiche dell’animale (lattazione).

Materie prime: latte crudo di pecore delle razze Latxa e Carranzana provenienti dalla zona geografica delimitata.

Non è consentita alcuna aggiunta al latte, ad eccezione di fermenti lattici, lisozima, caglio e sale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Sia la produzione del latte che la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono avvenire nella zona geografica delimitata, motivo per cui tutte le fasi della produzione sono effettuate all’interno della zona.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il formaggio «Idiazabal» può essere venduto in forma intera o a spicchi (porzioni).

Il confezionamento del formaggio «Idiazabal» o delle porzioni, secondo i casi, è sempre effettuato dopo la stagionatura minima di 60 giorni.

Il taglio del formaggio in porzioni e il confezionamento, a seconda dei casi, devono avvenire all’interno della zona geografica delimitata per due ragioni.

Innanzitutto quando si taglia il formaggio almeno due lati delle porzioni si ritrovano privi di crosta protettiva. Pertanto al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche organolettiche del formaggio «Idiazabal» quando è presentato in porzioni, è necessario che l'intervallo di tempo tra il taglio e il confezionamento delle risultanti porzioni sia breve.

In secondo luogo il taglio può anche avere l’effetto di far scomparire o rendere poco visibili i segni che identificano l’autenticità e l’origine del prodotto. Pertanto il taglio in porzioni e il confezionamento devono avvenire nel luogo di origine, per non compromettere l’autenticità del prodotto in porzioni.

In deroga a quanto disposto sopra, il formaggio «Idiazabal» può essere tagliato in porzioni nei punti di vendita, a condizione che ciò avvenga in presenza del consumatore al momento della vendita.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I formaggi «Idiazabal» presentano obbligatoriamente i segni di identificazione seguenti:

una placca di caseina recante un numero di serie unico da apporre durante la fase di messa in forma o di pressatura del formaggio e che è rilasciata dall’organismo di gestione;

le etichette commerciali da utilizzare per la commercializzazione dei formaggi sul mercato devono recare il nome e il logo della denominazione di origine protetta;

per i formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento, può essere aggiunta la dicitura «baserrikoa — de caserío» [di fattoria] al logo della denominazione di origine protetta «Idiazabal»;

l’etichettatura dei formaggi, interi o in porzioni, è effettuata in caseifici iscritti nei registri delle DOP, conformemente alla normativa nazionale;

i formaggi devono essere muniti di una controetichetta, recante un numero di serie individuale e un codice corrispondente alle dimensioni e al formato del formaggio da esso certificato. Tale controetichetta reca la menzione «Idiazabal» e il logo della denominazione di origine. Le controetichette sono rilasciate e controllate dall'organismo di gestione e sono disponibili senza discriminazioni per tutti gli operatori che ne facciano richiesta e rispettino il disciplinare.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende le aree naturali di diffusione delle razze ovine Latxa e Carranzana nelle province di Álava, Biscaglia, Guipúzcoa e Navarra, ad eccezione dei comuni appartenenti alla valle del Roncal. La zona è situata nella parte settentrionale della penisola iberica, tra 43o 27′ e 41o 54′ di latitudine nord e tra 1o 05′ e 3o 37′ di longitudine ovest rispetto al meridiano di Greenwich.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Esistono testimonianze che attestano l’esercizio della pastorizia nella zona con le razze Latxa e Carranzana fin dal 2200 a.C. L'adattamento di tali razze a questa zona per un periodo così lungo fa sì che le caratteristiche specifiche della zona geografica siano indispensabili affinché tali razze si sviluppino adeguatamente e siano correttamente allevate. La zona di produzione è un territorio montano caratterizzato da un'orografia quanto mai frastagliata e irregolare che rende difficili le comunicazioni e ha contribuito alla sopravvivenza di sistemi di pastorizia in numerose valli e montagne. I suoli sono ricchi di basi e di sostanze nutritive; l'azione di lisciviazione è attenuata dalla natura della roccia e talvolta dai carbonati presenti nella sua parte esterna: questi suoli costituiscono ottimi terreni erbosi. Le caratteristiche topografiche della zona determinano un clima misto che va dal clima atlantico al clima mediterraneo, con fronti di transizione derivanti dall'effetto di barriera costituito dalle catene montuose. La rete idrografica è vasta e fitta, a causa degli innumerevoli rilievi e dell'abbondanza delle precipitazioni. Si distinguono due versanti: quello cantabrico, che raccoglie le acque della Biscaglia e di Guipúzcoa e delle valli settentrionali di Álava e della Navarra e il versante mediterraneo, che comprende la regione di Álava, la Navarra centrale e La Ribera. Per quanto riguarda la flora, la zona conta numerose zone erbose naturali e pascoli. Le condizioni climatiche e pedologiche propizie hanno permesso lo sviluppo di popolazioni di piante igrofite e subigrofite, tipiche del clima oceanico dei Paesi Baschi e della Navarra settentrionale.

Specificità del prodotto

Il formaggio «Idiazabal» presenta caratteristiche sensoriali assai peculiari che si differenziano da quelle di altri formaggi. Si possono rilevare nella ricchezza delle note olfattive e gustative del prodotto, che presenta inoltre una consistenza poco o mediamente elastica e granulosa e una compattezza da media a elevata. Sono formaggi dal sapore intenso, persistono a lungo in bocca e integrano in modo perfettamente equilibrato aromi di latte, di cagliata e di torrefatto, come sentori di base, e si completano con innumerevoli sfumature sensoriali che conferiscono loro una vera e propria personalità.

Legame causale tra la zona geografica e la specificità del prodotto

Il latte destinato alla produzione dell’«Idiazabal» deve le sue particolari caratteristiche essenzialmente alle razze ovine autorizzate per ottenerlo (Latxa e Carranzana). L'adattamento di tali razze ovine alla zona geografica delimitata e il legame storico tra l'ambiente, le pecore e i pastori creano un legame indissolubile che spiega in gran parte le caratteristiche specifiche del formaggio «Idiazabal». Latxa e Carranzana sono razze ovine idonee alla produzione lattiera, fondamentalmente rustiche e di carattere montanaro, forgiate dalla cultura del pastore basco nonché dalla topografia e dalle caratteristiche ambientali della loro zona di diffusione.

D’altro canto, il motivo per cui tutte queste caratteristiche, connesse all’ambiente naturale e variabili a seconda delle stagioni, del tipo di pascolo, del clima ecc. si ritrovano direttamente nel formaggio «Idiazabal» è che questo formaggio è ottenuto dal latte crudo, senza trattamento termico che elimina o attenua le note sensoriali del prodotto, e nel rispetto della tradizione storica della zona.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/DOP-Idiazabal-modificacion-menor.aspx


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/57


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 286/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Lumblija»

N. UE: PGI-HR-02809 – 28.10.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Lumblija»

2.   Stato membro o paese terzo

Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La «Lumblija» è un pane dolce di forma rotonda che si ottiene cuocendo una massa lievitata. All'esterno è di colore marrone scuro, cosparso di varenik [uno sciroppo ottenuto dal mosto d'uva] o di brandy e ricoperto di zucchero. Ha una fragranza aromatica conferita dall'aggiunta di spezie (cannella, chiodi di garofano, noce moscata, coriandolo e anice), un gusto caratteristico e pieno, di frutta fresca e frutta secca, che deriva dalle materie prime utilizzate per la sua preparazione - mandorle, noci, uvetta, varenik e agrumi - e un aroma dato dalle spezie aggiunte, ed è armonioso.

La consistenza interna è compatta ma morbida, con pezzettini di uvetta, mandorle e noci visibili in sezione trasversale, mentre la consistenza esterna è solida.

Una «Lumblija» pesa da 350 a 600 grammi.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per la preparazione della «Lumblija» si utilizzano le materie prime seguenti: farina di grano tenero, zucchero, olio d'oliva, strutto o burro, varenik, mandorle, noci, uvetta, chiodi di garofano macinati, cannella, noce moscata, coriandolo, anice, scorza di limone e d'arancia, zucchero vanigliato, brandy (aromatizzato alla rosa o alle erbe (travarica)), lievito di birra (fresco o secco), latte, acqua e sale per preparare l'impasto, al quale si può aggiungere della carruba macinata durante la lavorazione.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La preparazione dell’impasto e la cottura della «Lumblija» sono fasi della produzione che devono essere eseguite nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

La «Lumblija» si vende intera, non a fette.

Il confezionamento deve avvenire nella zona geografica delimitata di cui al punto 4, al fine di preservare le caratteristiche organolettiche specifiche e la qualità del prodotto, che potrebbero essere danneggiate durante il trasporto. Per preservarne la freschezza e prepararla per un ulteriore trasporto, la «Lumblija» è avvolta in un imballaggio di carta o di plastica (cellophane). Per proteggerla da danni meccanici può essere collocata in apposite scatole.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Quando il prodotto viene immesso sul mercato, il nome del prodotto «Lumblija» deve spiccare molto più chiaramente rispetto a qualsiasi altra scritta, sia per dimensioni sia per tipo di carattere.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area di produzione della «Lumblija», dalla preparazione dell'impasto alla cottura, si estende sull'intera isola di Korčula, che comprende i comuni catastali di Vela Luka, Blato, Smokvica, Čara, Račišće, Pupnat, Žrnovo, Korčula e Lumbarda.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame causale tra la «Lumblija» e la zona geografica delimitata si basa sulla reputazione del prodotto e sul metodo di preparazione, che utilizza una ricetta tradizionale conservata fino ad oggi.

Grazie alla sua superficie fertile insolitamente estesa per gli standard dalmati, nel Medioevo l’agricoltura diventò il pilastro dell’economia e la principale fonte di ricchezza del comune di Korčula. Oltre alla coltivazione della vite e dell’olivo per produrre uva, varenik e olio d'oliva, gli abitanti del luogo si dedicavano anche alla frutticoltura (fichi, mandorle, noci e agrumi) e alla produzione di cereali per ottenere la farina, tutti ingredienti originali della «Lumblija», il pane dolce preparato sull'isola di Korčula. Un ingrediente importante nella produzione della «Lumblija», basato su un'antica tradizione di coltivazione della vite, è il varenik – un succo d'uva ridotto che, prima dell'introduzione dello zucchero bianco industriale, era un importante dolcificante e veniva utilizzato nella preparazione della «Lumblija». Fino all'avvento della produzione industriale di uva passa (essiccatrici), l'uva passa prodotta dalle famiglie che coltivavano diverse viti di varietà di uva senza semi nei propri vigneti era utilizzata anche per preparare la «Lumblija».

Il tradizionale pane dolce «Lumblija» si prepara alla vigilia di Ognissanti esclusivamente sull'isola di Korčula, soprattutto nei dintorni delle città di Vela Luka, Blato e Smokvica, ma più recentemente anche in altre parti dell'isola. Questa festa fu celebrata per la prima volta nel IV secolo, all'epoca dell'Impero romano. L'isola di Korčula ha conservato uno dei modi di celebrare il giorno di Ognissanti: l'usanza di scambiarsi doni nota come kol(e)inde. Un tempo le massaie erano solite preparare un regalo speciale composto dal pane dolce «Lumblija», da frutta autunnale e frutta secca quali fichi secchi, mandorle, agrumi e uva, che i bambini offrivano ai loro padrini e ai membri della loro famiglia allargata. A Blato, sull'isola di Korčula, si erge una chiesa parrocchiale di Ognissanti del XIV secolo, per questo la tradizione secolare e l'usanza di preparare la «Lumblija» per il giorno di Ognissanti si sono tramandate fino ad oggi. Il metodo di produzione e la ricetta tradizionali della «Lumblija» perdurano ancora oggi.

Da sempre la «Lumblija» veniva cucinata secondo una ricetta tradizionale dalle massaie dell'isola di Korčula. Non bastava però la ricetta da sola; erano importanti anche la sapienza e l'esperienza nella preparazione del pane dolce e il saper determinare e raggiungere l'equilibrio ideale tra gli ingredienti necessari. Al tempo stesso, in un'epoca in cui si attizzava il fuoco nel forno, era essenziale sapere come raggiungere la giusta temperatura per la cottura. Si dovevano possedere abilità ed esperienza per impastare la massa a mano e per calcolare il tempo necessario per la lievitazione dell'impasto e i tempi di cottura. L'arte di preparare la «Lumblija» consiste nel lasciarla in forno finché è ben cotta ma al tempo stesso morbida e non secca. La ricetta tradizionale utilizzata dalle donne dell'isola di Korčula per preparare la «Lumblija», tramandata di generazione in generazione e conservata fino ad oggi, prevede due metodi consolidati per la sua preparazione, a seconda della parte dell'isola.

La «Lumblija» è prodotta in modo tradizionale, secondo una ricetta tradizionale tramandata oralmente di generazione in generazione sull'isola di Korčula.

Son due i modi tradizionali e consolidati per preparare e cuocere la «Lumblija»: il primo consiste nel preparare l'impasto con gli ingredienti utilizzando 1 kg di farina, il secondo nel preparare l'impasto con 3 kg di farina. Analogamente quando si mescola e si dà forma all'impasto con il metodo tradizionale 1 (1 kg di farina), l'intera quantità di lievito viene aggiunta all'impasto immediatamente come ingrediente e l'impasto viene lasciato raddoppiare di volume, mentre con il metodo tradizionale 2 (3 kg di farina) una parte del lievito viene aggiunta in una fase successiva, dopo che l'impasto ha raddoppiato il suo volume per la prima volta con l'altra parte di lievito. Inoltre il metodo tradizionale 1 non utilizza come ingrediente la carruba macinata, che viene invece aggiunta seguendo il metodo tradizionale 2. Infine i semi di anice vengono aggiunti direttamente all'impasto secondo il metodo tradizionale 1 e disciolti in acqua tiepida secondo il metodo tradizionale 2.

La «Lumblija» è un prodotto unico non solo per il gran numero di ingredienti necessari per la sua realizzazione, ma anche per la complessità del metodo di preparazione preliminare di molti degli ingredienti da aggiungere all'impasto e per la preparazione dell'impasto stesso. È questo che distingue l'elaborazione della «Lumblija» dalle consuete fasi di preparazione di prodotti analoghi. La varietà, la pienezza e la ricchezza degli ingredienti nonché il peso degli stessi durante il processo di preparazione (ad es., l'uvetta rinvenuta nel varenik, la quantità definita di grassi, in particolare dell'olio d'oliva, delle noci, dello zucchero e del varenik stesso, che ha una struttura e una densità caratteristiche) impediscono la lievitazione facile e veloce dell'impasto. A causa del peso degli ingredienti aggiunti, la lievitazione dell'impasto avviene più volte e dura molto più a lungo rispetto ai prodotti dello stesso tipo (si consiglia di lasciare lievitare l'impasto dalla sera al mattino successivo). La produzione della «Lumblija», pertanto, richiede tempi particolarmente lunghi, ma è proprio questo che conferisce al prodotto finale le sue caratteristiche distintive: la sua consistenza compatta ma morbida, che mostra al taglio una ricca farcitura di frutta secca e uvetta, un caratteristico sapore di frutta fresca e frutta secca e un aroma ricco e pieno, ottenuto combinando con cura le spezie aggiunte nelle giuste proporzioni. La «Lumblija» è un prodotto della ricchezza economica e della varietà di materie prime di qualità dell'isola di Korčula e si distingue per la ricetta e i numerosi ingredienti con cui viene preparata. Sono questi stessi ingredienti che conferiscono alla «Lumblija» il sapore e la fragranza aromatici caratteristici di frutta fresca e frutta secca, e la sapienza nella preparazione del prodotto spiega la sua specifica consistenza compatta all'interno.

Molti isolani hanno pubblicato diverse varianti della ricetta e del metodo di produzione tradizionali della «Lumblija» in libri di cucina (F. Mandić, Luškajića i pića, 2009, pagg. 244-245); Kaštropil-Culić, 1995, Blatska trpeza, pag. 134). L'indissolubile legame tra la preparazione della «Lumblija» e le tradizioni dell'isola di Korčula è dimostrato anche dalla pubblicazione del 2012 Zapisi Danijela Kneževića e da un libro del 2016 di Frank Mirošević intitolato Povjerenje ili zaborav, in cui l'autore descrive quanto sia complesso preparare la «Lumblija» (F. Mirošević Dubaj, 2016, Povjerenje ili zaborav, pag. 11).

La prima testimonianza scritta del nome «Lumblija» è apparsa nel 1881 nella pubblicazione Slovinac, dove in un articolo intitolato Nekoliko riječi u čakavštini, l'autore S. Castrapelli descrive la «Lumblija» come «un pane dolce a base di farina, varenik, zafferano e cannella, che si elabora nel periodo di Ognissanti» (S. Castrapelli, 9 Slovinac n. 20, 1881, Nekoliko riječi u čakavštini, pagg. 418-419).

Il corso della storia ha fornito un ulteriore motivo per preservare la tradizione della preparazione della «Lumblija». I numerosi emigranti che furono costretti a lasciare l'isola potevano utilizzarla come alimento durante i loro lunghi viaggi per mare: per loro la «Lumblija», che conservava a lungo il suo sapore e la sua fragranza dopo essere stata cotta nei forni delle massaie dell'isola, non solo era uno spuntino quotidiano, ma rappresentava anche un vincolo con la loro terra d'origine. Il progetto «4 isole/4 luoghi/4 ricette» è stato concepito in relazione all'ondata di emigrazione che caratterizzò i primi anni del XX secolo. Esso collega e presenta quattro piatti tradizionali di quattro luoghi nei quali in quel periodo si è verificata un'emigrazione di massa. Korčula ha partecipato al progetto con la «Lumblija», come riferito nell'ottobre 2018 da HRT (radio-televisione croata) nell'ambito del programma Priče iz Hrvatske.

Sull’isola di Korčula si svolgono diversi eventi che mostrano chiaramente la reputazione di cui gode la «Lumblija», oltre a coltivare la tradizione e l'usanza di preparare il tradizionale pane dolce a partire dalla primissima Kućna zabava [festa in casa] della Società dei cavalieri di Kumpanija a Blato. Lo statuto della Società dei cavalieri di Kumpanija, fondata nel 1927, fa riferimento alla sua «missione di coltivare e produrre Lumblija». La Società organizza regolarmente delle «feste in casa»: eventi serali nei quali si presentano il prodotto alimentare di Blato (noto localmente come spiza) e i suoi dessert, organizzati con l'aiuto degli ospiti che portano piatti tipici della città. Tali eventi si svolgono tradizionalmente il primo venerdì di febbraio e i loro registri menzionano regolarmente la «Lumblija» come uno dei piatti portati dagli ospiti (Archivio della Società dei cavalieri di Kumpanjija, 1956, 1972, 1974, 1985). Non solo la tradizione di preparare la «Lumblija» perdura ancora oggi tra le famiglie dell'isola, ma a Korčula si tengono persino gare di cottura della «Lumblija», soprattutto nella parte occidentale dell'isola, così come eventi di degustazione e di introduzione alla gastronomia tradizionale della zona, mentre laboratori su come preparare la «Lumblija» si tengono negli asili, nelle scuole primarie e secondarie e nelle case per pensionati e adulti, così come laboratori per i membri delle varie associazioni dell'isola. L'evento di benedizione e degustazione della «Lumblija» risale a 25 anni fa e si svolge l'ultima domenica di ottobre, quando la «Lumblija» elaborata dagli studenti della scuola secondaria di Blato sotto la guida dei loro insegnanti e genitori viene benedetta e degustata sulla piazza Plokata della città.

La varietà di eventi organizzati al di fuori dell’isola di Korčula è indice della reputazione della «Lumblija». La «Lumblija» è stata ad esempio presentata a numerosi visitatori croati e stranieri in occasione del Festival della Buona cucina organizzato dall'Ente Turismo della Città di Dubrovnik nel 2016.

Sempre nel 2016, durante il Noćnjak, un evento internazionale che si tiene a Bol sull’isola di Brač e che riunisce produttori di olive e di olio, la «Lumblija» ha vinto il premio per il miglior prodotto alimentare.

Questo pane dolce viene anche spesso presentato ai rappresentanti dei media croati e stranieri nell’ambito di svariati eventi e presentazioni speciali, fiere gastronomiche e conferenze stampa.

La «Lumblija» e il suo metodo di produzione specifico sono spesso oggetto di vari siti web di gastronomia, che ne sottolineano il legame indissolubile con l'isola di Korčula (Vilicom kroz Hrvatsku, «Lumblija: Imamo recept za mirisan kolač s otoka Korčule koji se sprema za blagdan Svih Svetih», 29.10.2021; Dobra hrana, «Korčulanska lumblija recept star 200 godina: Kolač vezan uz ljubavnu priču Korčulanke i francuskog vojnika!», 20.10.2018).

Questa prelibatezza isolana viene offerta agli ospiti in occasione di svariati eventi pubblici durante tutto l’anno o regalata come tipica delizia gastronomica dell’isola di Korčula.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Lumblija_specifikacija_proizvoda10032022.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.