ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 240

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
22 giugno 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2022/C 240/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 19 maggio 2022, relativa all’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database e alla produzione di statistiche sulle emissioni di titoli e che abroga la raccomandazione BCE/2012/22, (BCE/2022/26)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 240/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10722 — CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP) ( 1 )

11

2022/C 240/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10729 — FOWI / MOL / TOHO / HOKURIKU / ORSTED / JERA / SWA) ( 1 )

12


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 240/04

Tassi di cambio dell’euro — 21 giugno 2022

13

 

Garante europeo della protezione dei dati

2022/C 240/05

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo alla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

14

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 240/06

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

19


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 240/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10755 – ADVENT / IRCA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 240/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

22


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

22.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 maggio 2022

relativa all’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database e alla produzione di statistiche sulle emissioni di titoli e che abroga la raccomandazione BCE/2012/22

(BCE/2022/26)

(2022/C 240/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e il terzo trattino dell’articolo 34.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) è un’infrastruttura informatica unica, gestita congiuntamente dai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), comprese le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito, le «BCN non appartenenti all’area dell’euro»), laddove tali BCN non appartenenti all’area dell’euro partecipino volontariamente alla gestione del CSDB. Il CSDB memorizza voce per voce i dati riguardanti in particolare i singoli titoli e i relativi emittenti, prezzi e rating. I principali processi della gestione del CSDB comprendono la fornitura di dati di input, l’elaborazione di tali dati di input, l’esecuzione della gestione della qualità dei dati (data quality management, DQM) nonché la produzione e la diffusione di dati di output consistenti in dati voce per voce e informazioni aggregate. Tali processi sono definiti e migliorati su base continuativa dalla pertinente sottostruttura del Comitato per le statistiche del SEBC e sono automatizzati per quanto possibile al fine di garantire la gestione efficiente del CSDB. Una serie di modiche a tali processi richiede l’adozione di un nuovo indirizzo e l’abrogazione dell’indirizzo BCE/2012/21 che ad oggi ha disciplinato il quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati del CSDB. Analogamente, la raccomandazione BCE/2012/22 (2), che invita le BCN non appartenenti all’area dell’euro a conformarsi alle disposizioni dell’indirizzo BCE/2012/21, dovrebbe essere abrogata.

(2)

Al fine di migliorare l’analisi monetaria e della stabilità finanziaria per l’area dell’euro e per l’Unione, contribuire alla produzione di statistiche secondarie, adempiere agli impegni di segnalazione per l’area dell’euro in materia di statistiche sull’emissione di titoli di debito nel contesto dell’iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (G20 Data Gaps Initiative) e valutare il ruolo dell’euro nei mercati finanziari internazionali, le statistiche mensili sulle emissioni di titoli riguardanti gli aggregati di consistenze e flussi delle emissioni di titoli sono prodotte a partire dai dati del CSDB voce per voce (di seguito, le «statistiche aggregate CSEC»). Di conseguenza, le statistiche aggregate CSEC dovrebbero essere compilate nel CSDB e le banche centrali nazionali (BCN) e la Banca centrale europea (BCE) dovrebbero essere responsabili per la verifica delle statistiche aggregate del CSEC e per la DQM dei sottostanti dati del CSDB voce per voce.

(3)

La complessiva qualità dei dati voce per voce del CSDB può essere valutata soltanto a livello di output, piuttosto che a livello di serie individuali di dati di input. Per garantire la completezza, accuratezza e coerenza dei dati di output, l’indirizzo (UE) 2022/971 della Banca centrale europea (BCE/2022/25) (3) istituisce il quadro di riferimento per la fornitura di dati di input e la diffusione dei dati di output e stabilisce la DQM da applicare ai dati di output utilizzabili come feed, un sottoinsieme dei dati di output che può essere impiegato per agevolare la produzione di statistiche o altri usi, e alle statistiche aggregate CSEC e ai loro dati del CSDB sottostanti.

(4)

Nei casi in cui autorità competenti diverse dalle BCN forniscano dati di input al CSDB o eseguano la DQM nel CSDB, tali autorità e le rispettive BCN devono cooperare tra loro per assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti nell’indirizzo (UE) 2022/971 (BCE/2022/25). È opportuno che tale cooperazione comprenda l’istituzione di una struttura permanente per la trasmissione dei dati, salvo che il medesmo risultato sia già stato conseguito dalla normativa nazionale.

(5)

L’efficace applicazione del quadro di riferimento DQM per il CSDB poggia sulla cooperazione fra tutti i membri del SEBC che partecipano alla gestione del CSDB e sull’applicazione degli stessi criteri di qualità da parte di tali membri. Le BCN non appartenenti all’area dell’euro che partecipano alla gestione del CSDB dovrebbero cooperare tra di loro, con le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito, le «BCN dell’area dell’euro») e con la BCE nell’applicazione del quadro di riferimento DQM per il CSDB conformemente all’Indirizzo (UE) 2022/971 (BCE/2022/25),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione, i termini «Centralised Securities Database» o «CSDB» e «Data Quality Management» o «DQM» hanno la medesima accezione di cui all’articolo 1 dell’indirizzo (UE) 2022/971 (BCE/2022/25).

II.   Offerta di informazioni statistiche

1.

I destinatari sono tenuti ad adempiere tempestivamente agli obblighi delle BCN dell’area dell’euro come stabilito negli articoli da 2 a 13 e all’articolo 16 dell’indirizzo (UE) 2022/971(BCE/2022/25).

2.

Ai fini della compilazione delle statistiche aggregate CSEC, come disposto all’articolo 10 dell’indirizzo(UE) 2022/971 (BCE/2022/25), le disaggregazioni delle statistiche aggregate CSEC per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e per l’Unione nel suo complesso sono precisate nell’allegato I alla presente raccomandazione.

III.   Abrogazione

La raccomandazione BCE/2012/22 è abrogata.

IV.   Disposizione finale

Le BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro sono destinatarie della presente raccomandazione, nella misura in cui essa trova applicazione nei loro confronti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 maggio 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Raccomandazione BCE/2012/22, del 26 settembre 2012, in merito al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati dell’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU C 339 del 7.11.2012, pag. 1).

(3)  Indirizzo (UE) 2022/971 della Banca centrale europea, del 19 maggio 2022, relativo all’archivio centralizzato sui titoli e alla produzione di statistiche sulle emissioni di titoli e che abroga l’indirizzo 2012/689/UE (BCE/2012/21) e l’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2022/25) (GU L 166 dell’22.6.2022, pag. 147).


ALLEGATO I

Statistiche aggregate CSEC: Disaggregazioni per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’ euro e per l’Unione nel suo complesso

Mentre le disaggregazioni delle statistiche aggregate CSEC per ciascun paese dell’area dell’euro e per l’area dell’euro nel suo complesso sono definite nell’allegato IV dell’indirizzo (UE) 2022/971 (BCE/2022/25), il presente allegato presenta le disaggregazioni delle statistiche aggregate CSEC per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito, gli «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro») e per l’Unione nel suo complesso.

Per le emissioni di ogni singolo Stato membro non appartenente all’area dell’euro, le statistiche aggregate CSEC devono essere misurate in valuta nazionale ed essere compilate per le disaggregazioni definite nelle seguenti tabelle. Inoltre, anche gli aggregati per le emissioni denominate in «Tutte le valute» e in «euro» devono essere misurati in euro. Per le emissioni dell’Unione nel suo complesso, le statistiche aggregate CSEC devono essere misurate in euro e devono essere compilate soltanto per le disaggregazioni «Tutte le valute» definite nelle seguenti tabelle. I codici di settore utilizzati nelle tabelle hanno il significato definito nella sezione 1 sulla «Copertura e classificazioni» dell’allegato IV dell’indirizzo (UE) 2022/971 (BCE/2022/25).

Tabella A1

Gerarchia dei titoli di debito 1 — disaggregazioni principali per scadenza e per tipologia di tasso di interesse per singoli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e per l’Unione nel suo complesso

Image 1

Tabella A2

Gerarchia dei titoli di debito 2 — disaggregazioni dettagliate per tipologia di tasso di interesse per singoli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e per l’Unione nel suo complesso

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Tabella A3

Gerarchia dei titoli di debito 3 — disaggregazioni dettagliate per scadenza originaria per singoli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e per l’Unione nel suo complesso

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Tabella A4

Gerarchia dei titoli di debito 4 — disaggregazioni dettagliate per vita residua per singoli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e per l’Unione nel suo complesso

Image 5

Tabella A5

Disaggregazioni delle azioni quotate per singoli Stati membri non appartenenti all’area dell’ euro e per l’Unione nel suo complesso

Image 6


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/11


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10722 — CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 240/02)

Il 7 giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10722. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


22.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/12


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10729 — FOWI / MOL / TOHO / HOKURIKU / ORSTED / JERA / SWA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 240/03)

Il 16 giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10729. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/13


Tassi di cambio dell’euro (1)

21 giugno 2022

(2022/C 240/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0550

JPY

yen giapponesi

143,75

DKK

corone danesi

7,4393

GBP

sterline inglesi

0,86010

SEK

corone svedesi

10,6460

CHF

franchi svizzeri

1,0214

ISK

corone islandesi

138,70

NOK

corone norvegesi

10,3283

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,690

HUF

fiorini ungheresi

396,48

PLN

zloty polacchi

4,6435

RON

leu rumeni

4,9462

TRY

lire turche

18,3049

AUD

dollari australiani

1,5177

CAD

dollari canadesi

1,3660

HKD

dollari di Hong Kong

8,2817

NZD

dollari neozelandesi

1,6675

SGD

dollari di Singapore

1,4612

KRW

won sudcoreani

1 365,09

ZAR

rand sudafricani

16,7881

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0680

HRK

kuna croata

7,5205

IDR

rupia indonesiana

15 639,62

MYR

ringgit malese

4,6399

PHP

peso filippino

57,304

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,294

BRL

real brasiliano

5,4420

MXN

peso messicano

21,2485

INR

rupia indiana

82,4230


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

22.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/14


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo alla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2022/C 240/05)

Il 29 marzo 2022 la Commissione europea ha formulato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati delle Nazioni Unite per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali.

Il Garante europeo della protezione dei dati riconosce che le autorità di contrasto hanno l’esigenza di assicurare e ottenere prove elettroniche in modo rapido ed efficace. Sottolinea, tuttavia, che un analogo strumento internazionale è già in vigore, ossia la Convenzione di Budapest e il relativo secondo protocollo addizionale, ora aperto alla firma.

Il Garante europeo della protezione dei dati rileva che i negoziati delle Nazioni Unite per un’altra convenzione sul contrasto alla criminalità informatica e sulla cooperazione transfrontaliera in materia penale sono già iniziati. Pertanto il Garante europeo della protezione dei dati appoggia la raccomandazione che autorizza la Commissione a negoziare a nome dell’Unione europea, in quanto ciò contribuirebbe a mantenere il livello di protezione garantito dal quadro dell’Unione per la tutela dei dati. Tuttavia il Garante europeo della protezione dei dati fa presente l’elevato numero dei paesi membri delle Nazioni Unite e la grande eterogeneità dei rispettivi sistemi giuridici. In considerazione di tale contesto, a parere del Garante europeo della protezione dei dati sussiste il rischio sostanziale che il testo finale della convenzione possa comportare un indebolimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche previsti dalla normativa dell’Unione europea, in particolare dei diritti alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata. Occorre perciò sottolineare che, nel caso in cui il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare in questo contesto a nome dell’Unione, tale autorizzazione non obbligherebbe l’Unione europea a diventare parte della convenzione, ove la stessa fosse adottata. Il Garante europeo della protezione dei dati ritiene che l’Unione europea non dovrebbe adoperarsi per diventare parte della convenzione qualora fosse compromesso il livello di protezione dei dati delle persone fisiche garantito dalla normativa dell’Unione europea.

Il presente parere mira a fornire alle istituzioni dell’Unione consigli costruttivi e obiettivi, onde assicurare che non sia compromesso il livello di protezione dei dati garantito dalla normativa dell’Unione europea. Il Garante europeo della protezione dei dati valuta positivamente l’intento del mandato di far sì, sin dall’inizio, che la convenzione preveda condizioni rigorose e solide salvaguardie per assicurare che gli Stati membri dell’Unione europea possano rispettare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali nonché i principi generali della normativa dell’Unione europea sanciti dai trattati dell’Unione e dalla sua Carta dei diritti fondamentali.

In tale contesto, il Garante europeo della protezione dei dati evidenzia la necessità di assicurare in particolare il pieno rispetto dei diritti fondamentali alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali. Secondo il regime giuridico dell’Unione in materia di protezione dei dati, in linea di principio, i trasferimenti di dati verso un paese terzo possono avvenire senza il soddisfacimento di ulteriori requisiti solo se il paese terzo in questione assicura un livello di protezione adeguato. Qualora il paese terzo non sia stato dichiarato adeguato, si applicano eccezioni per trasferimenti specifici, purché siano fornite adeguate salvaguardie. Sebbene il Garante europeo della protezione dei dati riconosca che potrebbe non essere possibile riprodurre integralmente la terminologia e le definizioni della normativa dell’Unione europea nel quadro di un accordo con numerosi paesi terzi, le salvaguardie per gli individui devono essere chiare ed efficaci affinché sia pienamente rispettata la normativa dell’Unione europea. Negli ultimi anni la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riaffermato i principi relativi alla protezione dei dati, fra cui il ricorso giurisdizionale e i diritti individuali delle persone. Tali principi diventano ancor più rilevanti laddove si consideri la sensibilità dei dati richiesti per le indagini penali.

Alla luce di ciò, pur accogliendo favorevolmente molte direttive di negoziato già previste, il Garante europeo della protezione dei dati ritiene che queste debbano essere rafforzate. In particolare, al fine di assicurare la conformità alla Carta dell’Unione europea e all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Garante europeo della protezione dei dati formula quattro raccomandazioni principali per le direttive di negoziato:

limitare le disposizioni in materia di cooperazione internazionale ai reati definiti nella convenzione;

escludere l’accesso diretto ai dati da parte delle autorità di contrasto di paesi terzi e la cooperazione transfrontaliera diretta con i prestatori di servizi;

garantire l’applicazione, al posto della convenzione, di accordi bilaterali e multilaterali futuri con paesi terzi qualora tali accordi futuri assicurino livelli più elevati di protezione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati;

garantire che la convenzione non incida sui rapporti tra due Stati contraenti qualora uno di essi notifichi che la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione da parte di un altro Stato contraente non avrà l’effetto di stabilire relazioni tra tali due Stati contraenti in virtù della convenzione.

Inoltre, il parere offre ulteriori raccomandazioni per apportare miglioramenti e chiarimenti alle direttive di negoziato. Le osservazioni nel presente parere non pregiudicano eventuali osservazioni aggiuntive che il Garante europeo della protezione dei dati potrebbe formulare qualora sorgessero altre questioni, che sarebbero quindi affrontate non appena fossero disponibili ulteriori informazioni. Il Garante europeo della protezione dei dati si attende di essere consultato successivamente in merito alle disposizioni del progetto di convenzione prima del suo completamento.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Le Nazioni Unite (ONU) rappresentano un’organizzazione intergovernativa formata attualmente da 193 Stati membri (1). L’ONU e la sua attività si ispirano alle finalità e ai principi contenuti nella Carta costitutiva. Ai sensi della Carta dell’ONU, gli obiettivi dell’organizzazione comprendono il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, la protezione dei diritti umani, la fornitura di aiuti umanitari, la promozione dello sviluppo sostenibile e il rispetto del diritto internazionale (2).

2.

Il 17 dicembre 2018 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 73/187 sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali (3). Successivamente, il 27 dicembre 2019, ha adottato la risoluzione 74/247 (4), decidendo di istituire un comitato intergovernativo aperto di esperti ad hoc (il «comitato ad hoc») incaricato di elaborare una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali. La risoluzione 74/247 sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati al fine di contrastare l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali, anche fornendo assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, su loro richiesta. La risoluzione sottolinea altresì la necessità di migliorare la legislazione e i quadri nazionali e di mettere le autorità nazionali in grado di contrastare un simile uso in tutte le sue forme, anche tramite la prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento di tale uso (5) , tenendo pienamente conto degli strumenti internazionali esistenti e delle iniziative di contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali intraprese a livello nazionale, regionale e internazionale, in particolare i lavori e relativi esiti del gruppo intergovernativo aperto di esperti incaricato di condurre uno studio globale sulla criminalità informatica (6). Tre Stati membri dell’Unione europea (UE), ossia Estonia, Polonia e Portogallo, sono vicepresidenti del comitato ad hoc (7).

3.

Il 26 maggio 2021 l’Assemblea generale dell’ONU ha ulteriormente riaffermato, con la risoluzione 75/282 (8), che il comitato ad hoc deve tenere pienamente conto degli strumenti internazionali esistenti e delle iniziative di contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali intraprese a livello nazionale, regionale e internazionale (9). L’Assemblea generale dell’ONU ha deciso che il comitato ad hoc dovrà convocare almeno sei sessioni e concludere i propri lavori in modo tale da presentare un progetto di convenzione alla medesima Assemblea generale nella sua settantottesima sessione, che dovrebbe iniziare nel settembre 2023 e concludersi nel settembre 2024.

4.

La prima sessione negoziale si è tenuta dal 28 febbraio all’11 marzo 2022. In tale occasione sono stati discussi gli obiettivi, l’ambito di applicazione, la struttura e gli elementi essenziali della convenzione (10). Come risulta dal progetto di relazione di questa prima sessione negoziale, è stato concordato che la struttura della convenzione deve comprendere gli elementi seguenti (11):

Preambolo

1.

Disposizioni generali

2.

Criminalizzazione

3.

Misure procedurali e applicazione della legge

4.

Cooperazione internazionale

5.

Assistenza tecnica, compreso lo scambio di esperienze

6.

Misure preventive

7.

Meccanismo di applicazione

8.

Disposizioni finali.

5.

La Commissione europea ha partecipato alle riunioni del comitato ad hoc in qualità di osservatore. Il 24 e 25 marzo 2022 si è svolto un incontro intersessionale per sollecitare contributi da parte di un’ampia gamma di portatori di interessi all’elaborazione del progetto di convenzione (12). La prossima sessione negoziale è prevista il 30 maggio 2022 (13).

6.

Il 29 marzo 2022 la Commissione europea ha formulato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell’UE, ai negoziati dell’ONU per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali («la raccomandazione») (14). La raccomandazione è accompagnata da un allegato («l’allegato») che stabilisce le proposte di direttive di negoziato del Consiglio attinenti alla convenzione.

7.

La Commissione raccomanda l’adozione di una decisione del Consiglio in base alla procedura stabilita nell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per gli accordi conclusi tra l’UE e i paesi terzi. Con tale raccomandazione la Commissione intende ottenere dal Consiglio l’autorizzazione a essere nominata negoziatore principale a nome dell’UE, al fine di garantire l’adeguata partecipazione dell’UE ai negoziati dell’ONU giacché gli stessi dovrebbero riguardare elementi relativi alla legislazione e alle competenze dell’UE, in particolare nel settore della criminalità informatica (15).

8.

Il presente parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 29 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’EUDPR. Il GEPD apprezza il riferimento a tale consultazione contenuto nel considerando 5 della raccomandazione.

7.   CONCLUSIONI

42.

Il GEPD sostiene l’adozione di una decisione del Consiglio che affidi alla Commissione europea il chiaro mandato di partecipare, a nome dell’UE, ai negoziati in corso presso l’ONU per la suddetta convenzione. Sottolinea, tuttavia, che l’autorizzazione a partecipare ai negoziati non dovrebbe comportare per l’UE l’obbligo di diventare parte della convenzione, ove la stessa fosse adottata; in particolare, l’UE non dovrebbe adoperarsi per diventare parte della convenzione qualora fosse compromesso il livello di protezione dei dati delle persone fisiche garantito dalla normativa dell’UE.

43.

Il GEPD valuta positivamente i punti 6, 17 e 23 dell’allegato, relativi al mantenimento degli strumenti globali e regionali esistenti, nonché le salvaguardie previste nei punti 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19 e 24 dell’allegato, e ne sottolinea l’importanza.

44.

Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le raccomandazioni seguenti.

Sulla relazione tra la convenzione e altri strumenti:

includere nel mandato l’indicazione che l’UE dovrebbe ottenere l’applicazione, al posto della convenzione, di accordi futuri con paesi terzi qualora tali accordi futuri assicurino livelli più elevati di protezione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati.

Sull’ambito di applicazione della convenzione:

limitare le disposizioni in materia di cooperazione ai reati definiti nella convenzione;

specificare nel mandato che l’UE dovrebbe opporsi a qualsiasi disposizione in materia di accesso transfrontaliero diretto ai dati e di cooperazione transfrontaliera diretta con i prestatori di servizi;

precisare che le direttive di cui al punto 15 dell’allegato non riguardano la cooperazione transfrontaliera.

Sulla necessità di salvaguardie adeguate e sul rispetto dei diritti fondamentali:

specificare nel mandato che l’UE dovrebbe garantire una separazione netta tra le categorie di dati;

includere nel mandato una direttiva volta a ottenere che la convenzione sia corredata di un elenco esaustivo delle autorità competenti nei paesi riceventi alle quali sarebbero trasferiti i dati nonché di una breve descrizione delle loro competenze.

Sulle clausole finali della convenzione:

specificare ulteriormente nel mandato che l’UE dovrebbe ottenere che uno Stato contraente possa dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, che non darà esecuzione a una richiesta di trasferimento di dati personali a un’altra parte qualora vi sia motivo di ritenere che nello Stato richiedente non è più garantito un livello essenziale di protezione dei dati;

includere nel mandato che l’UE dovrebbe ottenere l’introduzione di una clausola sulla revisione periodica obbligatoria dell’applicazione pratica della convenzione. La convenzione dovrebbe prevedere che tale revisione sia eseguita al massimo entro cinque anni dall’entrata in vigore della medesima convenzione, e che successivamente siano effettuate revisioni aggiuntive a intervalli regolari, con frequenza specificata. Inoltre, dovrebbe essere precisato il contenuto della revisione. La revisione non dovrebbe focalizzarsi soltanto sull’applicazione della convenzione, bensì dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità. Dei gruppi incaricati delle revisioni dovrebbero far parte esperti di protezione dei dati, inclusi rappresentanti delle autorità nazionali competenti per la protezione dei dati;

includere nel mandato l’impegno dell’UE a ottenere la garanzia che la convenzione non sia applicata ai rapporti tra due Stati contraenti qualora uno di essi notifichi che la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione da parte di un altro Stato contraente non avrà l’effetto di stabilire relazioni tra tali due Stati contraenti in virtù della convenzione.

45.

Infine, il GEPD resta a disposizione della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo per fornire ulteriore assistenza nelle prossime fasi di questo processo. Le osservazioni contenute nel presente parere non pregiudicano eventuali osservazioni aggiuntive che il GEPD potrebbe formulare qualora sorgessero altre questioni, che sarebbero quindi affrontate non appena fossero disponibili ulteriori informazioni. Il GEPD si attende di essere consultato in merito alle disposizioni del progetto di convenzione prima del suo completamento.

Bruxelles, 18 maggio 2022

Wojciech Rafał Wiewiórowski


(1)  L’elenco degli Stati membri dell’ONU è disponibile qui: https://www.un.org/en/about-us/member-states.

(2)  Cfr. il preambolo della Carta dell’ONU, San Francisco, 26 giugno 1945: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text.

(3)  Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU del 17 dicembre 2018, A/RES/73/187.

(4)  Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU del 27 dicembre 2019, A/RES/74/247.

(5)  Cfr. la pag. 1 della risoluzione.

(6)  Il gruppo di esperti intergovernativo aperto incaricato di condurre uno studio globale sulla criminalità informatica è stato istituito dalla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, con sede a Vienna, a seguito della richiesta formulata dall’Assemblea generale dell’ONU nella risoluzione 65/230, ed è un organo sussidiario della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale. Il gruppo di esperti è distinto dal comitato ad hoc incaricato di negoziare la convenzione, che è un organo sussidiario dell’Assemblea generale e ha un mandato differente.

(7)  I membri del comitato ad hoc sono: Algeria (presidente), Egitto, Nigeria, Cina, Giappone, Estonia, Polonia, Federazione russa, Repubblica dominicana, Nicaragua, Brasile, Australia, Portogallo, Stati Uniti d’America (vicepresidente), Indonesia (relatore).

(8)  Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU del 26 maggio 2021, A/RES/75/282.

(9)  Cfr. il punto 11 della risoluzione.

(10)  La documentazione presentata durante questa prima sessione è disponibile qui: https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/ahc-first-session.html.

(11)  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V22/012/09/PDF/V2201209.pdf?OpenElement.

(12)  https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/intersessional-consultations/1st-intersessional-consultation.

(13)  https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/ahc-second-session.html.

(14)  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali [COM(2022)132 final].

(15)  Cfr. la pagina 2 della relazione e l’articolo 1 della raccomandazione.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/19


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(2022/C 240/06)

Stato membro

Spagna

Rotta interessata

Melilla-Almería / Granada / Siviglia

Periodo di validità del contratto

Dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Non anteriore a due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

SPAGNA

E-mail: osp.dgac@mitma.es


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10755 – ADVENT / IRCA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 240/07)

1.   

In data 13 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

AI Tiramisù S.r.l. («Bidco», Italia), controllata da Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti),

IRCA S.p.A. («IRCA», Italia), controllata da The Carlyle Group (Stati Uniti).

Advent acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di IRCA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Advent: investitore internazionale di private equity con sede a Boston, attivo in particolare nell’acquisizione di partecipazioni azionarie e nella gestione di fondi di investimento in vari settori, tra cui l’assistenza sanitaria, l’industria, le tecnologie, il commercio al dettaglio, i prodotti di consumo e per il tempo libero, i servizi alle imprese e finanziari. Una delle sue società di portafoglio è Caldic, distributore di ingredienti funzionali e prodotti chimici speciali, attiva in Europa, America settentrionale e Asia-Pacifico,

IRCA: società di ingredienti alimentari con sede in Italia che opera nella produzione e nella vendita di ingredienti semilavorati per cioccolato, panetteria (pasticceria e pane) e gelato. È presente principalmente in Italia e in misura più limitata in tutto il SEE e a livello mondiale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10755 – ADVENT / IRCA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

22.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/22


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 240/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Etna»

PDO-IT-A0780-AM02

Data della comunicazione: 25.3.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione tipologie spumante e relative categorie

Descrizione: vengono precisate le tipologie di prodotto spumante, già vigenti, distinguendo Spumante bianco e Spumante Rosato entrambi nelle due categorie Vino Spumante e Vino Spumante di Qualità.

Motivazione: lo Spumante del territorio etneo è ottenuto con la spumantizzazione in bianco e in rosato delle uve a bacca nera Nerello Mascalese, ed è prodotto soltanto con il metodo classico. In considerazione dell’ alto valore qualitativo e dell’aumento della richiesta dei mercati, è stato deciso di identificare in modo più chiaro le due versioni di prodotti Spumante, indicando nella DOP Etna, la diversa produzione spumantistica ottenuta.

La modifica riguarda l’articolo 1 del disciplinare e la sezione 4 - descrizione dei vini - del documento unico.

2.   Base ampelografica vitigni secondari

Descrizione: per le tipologie «Etna» Bianco e «Etna» Bianco Superiore, tra i vitigni secondari, sono eliminate le specificazioni Minnella bianca e Trebbiano mentre resta il riferimento all’utilizzo delle varietà idonee per la regione siciliana.

Motivazione: per una maggiore chiarezza è eliminata l’indicazione delle due varietà in quanto varietà già comprese nel Registro nazionale e classificate per la coltivazione tra le idonee per la Regione Sicilia.

La modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare e non il documento unico.

3.   Variazione base ampelografica - «Etna» spumante

Descrizione: per l’ «Etna» spumante (rosato o vinificato in bianco) è elevata dal 60 all’ 80 % la quantità minima di uva Nerello Mascalese.

Motivazione: con tale modifica si vuole identificare la produzione con l’originalità varietale del Nerello Mascalese.

La modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare e non il documento unico.

4.   Variazione amministrativa nella zona di produzione delle uve

Descrizione: indicazione del Comune di Ragalna in sostituzione del Comune di Paternò.

Motivazione: a seguito di intervenute variazioni tra le amministrazioni pubbliche, è stato istituito il Comune di Ragalna come comune autonomo nelle veci del comune di Paternò. Infatti, si tratta dell’ istituzione del Comune di Ragalna, il cui territorio ha occupato l’area della DOC Etna che prima apparteneva al territorio del Comune di Paternò.

Questa modifica amministrativa, di carattere formale, non comporta nessuna variazione di limiti dell’area di produzione delle uve della DOC Etna.

Si tratta di una modifica formale che riguarda l’aggiornamento dell’articolo 3 del disciplinare e la sezione 6 - zona geografica delimitata - del documento unico.

5.   Introdotto il numero minimo di piante per ettaro

Descrizione: per i nuovi impianti e i reimpianti, i sesti di impianto dovranno consentire l’allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4 600.

Motivazione: si ritiene indispensabile un controllo numerico dell’impostazione produttiva dei nuovi impianti secondo una regola che unisca la tradizione viticola locale e l’aspetto qualitativo dei vigneti.

La modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare e non il documento unico.

6.   Tipologie Rosato e Spumante Rosato e Bianco - titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve

Descrizione: per le tipologie rosato e spumante abbassato di mezzo punto % il grado minimo delle uve alla raccolta: per il Rosato da 12 a 11,5, e per gli Spumanti 10 a 9,5.

Motivazione: per entrambe le tipologie è necessario poter lavorare su contenuti acidici elevati e quindi intervenire con la raccolta delle prime uve base a maturazioni tecnologica perfetta per ottenere prodotti estremamente fini e delicati.

La modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare e non il documento unico.

7.   Imbottigliamento nella zona geografica delimitata - aggiornamento riferimento nomativa

Descrizione: viene indicato l’articolo 35, comma 3 della legge n. 238/2016, concernente le autorizzazioni individuali per effettuare l’imbottigliamento dei vini a DOC ETNA al di fuori dell’area di produzione delimitata.

Motivazione: si tratta di un formale aggiornamento del riferimento alla normativa vigente.

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e la sezione 9 ulteriori condizioni -imbottigliamento nella zona geografica delimitata - del documento unico.

8.   «Etna» Rosato, modifica parametri del colore, titolo alcolometrico volumico totale minimo, estratto non riduttore minimo

Descrizione: variata la tonalità del colore rosato che può assumere sfumature aranciate ed eliminato riferimento al colore rubino ; diminuito il titolo alcolometrico volumico totale minimo da 12,50 a 12 % vol.; diminuito il valore dell’estratto secco da 20 a 18 g/l.

Motivazione: la variazione della tonalità del colore può verificarsi con l’affinamento mentre il riferimento al colore rubino non trova più ragione di esistere con le nuove tecniche di vinificazione che permettono di ottenere vini rosati di colore più tenue. Inoltre, in continuità con quanto già definito per la gradazione delle uve alla raccolta, anche al consumo per ragioni tecnico-commerciali viene portato a 12 % il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e a 18 g/l il valore dell’estratto secco.

La modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare, e la sezione 4 - descrizione dei vini - del documento unico.

9.   «Etna» Bianco Superiore - indicazione dell’acidità totale minima

Descrizione: per la tipologia «Etna» Bianco Superiore, il parametro chimico-fisico dell’acidità totale, viene indicato soltanto nel valore minimo di 5,5 g/l.

Motivazione: viene eliminato il range di valori da 5,5 a 7 g/l che costituiva un refuso da versioni precedenti. Con l’attuale modifica di carattere formale, il valore a cui si fa riferimento è esclusivamente quello minimo di 5,5 g/l.

Si tratta di una modifica formale che riguarda l’articolo 6 del disciplinare, e la sezione 4 - descrizione dei vini - del documento unico.

10.   Integrazione caratteristiche al consumo delle tipologie Spumante Bianco e Spumante Rosato

Descrizione: sono state indicate separatamente le caratteristiche al consumo per le tipologie Spumante Bianco e Spumante Rosato, precedentemente indicate in un’unica versione Spumante.

Motivazione: la tipologia Spumante, assume una forte identità all’interno della denominazione «Etna» nelle due tipologie di colore bianco e rosato; pertanto, sono state identificate in maniera precisa le caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche delle due versioni di prodotti Spumante (Bianco e Rosato).

La modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare, e la sezione 4 - descrizione dei vini - del documento unico.

11.   Etichettatura e presentazione - uso della unità geografica più ampia «Sicilia»

Descrizione: nella etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Etna», è prevista la possibilità di fare riferimento all’unità geografica più ampia «Sicilia».

Motivazione: l’utilizzo dell’indicazione del nome geografico più ampio «Sicilia» permette di dare maggiori informazioni al consumatore sulla collocazione geografica della DOP ETNA nel grande sistema viticolo regionale, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.

La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 9 ulteriori condizioni -disposizioni supplementari in materia di etichettatura - del documento unico.

12.   Confezionamento e sistemi di chiusura - riformulazione e precisazioni

Descrizione: si riduce il volume nominale massimo dei contenitori in vetro da 5 a 3 litri, e solo per le bottiglie di forma bordolese, borgognotta e renana tale volume può arrivare a 18 litri.

Motivazione: con l’eliminazione del limite dei 5 litri, si esclude la possibilità di uso della «dama», e con l’indicazione del limite fino a 18 litri si favorisce l’utilizzo dei grandi formati.

Descrizione: per i Vini Spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ma con l’esclusione di materiale in plastica.

Motivazione: con tale modifica si rende esplicita la volontà dei produttori di escludere l’utilizzo, per i Vini Spumanti, di tale materiale.

Descrizione: si toglie l’obbligo dell’uso del tappo raso bocca per tutte le tipologie ad eccezione del Etna Rosso Riserva e dell’Etna Bianco Superiore;

Motivazione: con tale modifica, si evidenzia che, per i vini della DOC Etna, ad eccezione dell’ Etna Rosso Riserva e dell’Etna Bianco Superiore, sono ammesse tutte le chiusure consentite vigente normativa; in tal modo la denominazione si apre all’uso di tappi moderni e di ampia diffusione internazionale.

La modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare e la sezione 9 ulteriori condizioni - del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Etna

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione dei vini

1.   «Etna» bianco

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   «Etna» bianco superiore

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   «Etna» rosso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino con riflessi granato con l’invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   «Etna» rosso riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino con riflessi granato con l’invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   «Etna» rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   «Etna» spumante bianco

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso e caratteristico, talvolta con note agrumate accompagnate da un delicato sentore di lievito;

sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

7.   «Etna» spumante rosato o rosè

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati;

odore: intenso e caratteristico, talvolta con note floreali e speziate accompagnate da un delicato sentore di lievito;

sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Tipologie Spumante - rifermentazione in bottiglia

Pratica enologica specifica

Le tipologie spumante devono essere ottenute esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.

2.   Tipologie Spumante - vinificazione

Pratica enologica specifica

Le tipologie spumante devono essere ottenute:

per la tipologia rosato, mediante la vinificazione «in rosato» delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente;

per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco delle uve rosse.

3.   Tipologia Rosso Riserva

Pratica enologica specifica

La tipologia rosso può utilizzare la menzione «riserva» solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento all’interno della zona di produzione di almeno quattro anni, di cui almeno 12 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

5.2.   Rese massime:

1.

«Etna» bianco, bianco superiore, bianco spumante, rosso, rosato, rosato spumante.

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

«Etna» rosso riserva

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

7.   Varietà di uve da vino

Carricante B.

Catarratto bianco comune B. - Catarratto

Catarratto bianco lucido B. - Catarratto

Nerello cappuccio N.

Nerello cappuccio N. - Nerello mantellato

Nerello mascalese N.

8.   Descrizione del legame/dei legami

Etna

La DOC Etna è in prov. di Catania: 20 Comuni alle falde dell’Etna, clima variabile e suolo creano un’alta qualità delle produzioni. E’ stata la prima DOC siciliana riconosciuta. Il terreno è vulcanico, il clima temperato. Il Nerello Mascalese e il Carricante si coltivano nell’area DOC Etna fino a quote alte. I vigneti nelle zone di forte pendenza sono coltivati su terrazze tenute da muretti a secco di pietra lavica. Tutti i vini possiedono aromi gradevoli, armonici, eleganti. La composizione dei suoli vulcanici e la loro mineralità migliora la longevità dei vini. E’ la zona più tardiva in Sicilia per la maturazione delle uve; la raccolta si effettua da settembre fino alla fine di ottobre.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Operazioni di vinificazione in zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia, oltre che all’interno della zona di produzione delimitata, possono essere effettuate nell’intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente all’art. 4 del Reg. UE n. 33/2019, le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere effettuate all’interno della zona di vinificazione, per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 3 della legge n. 238/2016.

Etichettatura e presentazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

La denominazione di origine controllata dei vini «Etna» può essere seguita da unità geografiche aggiuntive aggiuntive riferite ad unità amministrative o contrade, dalle quali provengono le uve, così come identificate e delimitate nell’elenco di cui all’Allegato 1 del disciplinare di produzione.

Indicazione dell’annata di produzione delle uve

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Etna» è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve con l’esclusione degli spumanti non millesimati.

Etichettatura e presentazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella etichettatura e presentazione dei vini «Etna», è consentito l’uso della unità geografica più ampia «Sicilia», ai sensi dall’art.30 della Legge 238/2016 e dall’art.7 comma 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sicilia».

Confezionamento e sistemi di chiusura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini a DOC «Etna» devono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume nominale fino a 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di vetro di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.

Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente con l’esclusione di materiale in plastica.

Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione delle tipologie rosso riserva e bianco superiore dove è obbligatorio l’utilizzo del tappo raso bocca.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17936


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.