ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2022/C 210/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 210/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10526 — CHEVRON / NESTE BASE OIL) ( 1 ) |
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2022/C 210/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10683 — APPLIED / TEMASEK / JV) ( 1 ) |
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2022/C 210/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10692 — SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) ( 1 ) |
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III Atti preparatori |
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BANCA CENTRALE EUROPEA |
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2022/C 210/05 |
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2022/C 210/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2022/C 210/13 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 210/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA) ( 1 ) |
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2022/C 210/15 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 210/16 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10709 — PARTNERS GROUP / FORTERRO) ( 1 ) |
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2022/C 210/17 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10724 — ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 maggio 2022
al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni del Banco de Portugal
(BCE/2022/24)
(2022/C 210/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,
considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE. |
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni del Banco de Portugal, Deloitte & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas S.A., è terminato a seguito dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2021. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2022. |
(3) |
Il Banco de Portugal ha selezionato PriceWaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Lda. quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda la nomina di PriceWaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Lda quali revisori esterni del Banco de Portugal per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 maggio 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10526 — CHEVRON / NESTE BASE OIL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/02)
Il 22 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10526. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10683 — APPLIED / TEMASEK / JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/03)
Il 18 maggio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10683. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10692 — SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/04)
Il 8 aprile 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10692. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
III Atti preparatori
BANCA CENTRALE EUROPEA
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/5 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 febbraio 2022
relativo a una proposta di regolamento che istituisce un’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
(CON/2022/4)
(2022/C 210/05)
Introduzione e base giuridica
Il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010 (di seguito «AMLAR») (1).
La Banca centrale europea (BCE) ritiene che la proposta di regolamento rientri nel proprio ambito di competenza, ancorché non sia stata consultata sulla proposta di regolamento. Essa pertanto esercita il proprio diritto previsto dall’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea di formulare pareri da sottoporre agli organismi dell’Unione competenti su questioni che rientrano nelle sue competenze. La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato in quanto l’AMLAR contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. Aspetti generali e considerazioni introduttive
1.1. |
La BCE accoglie con favore il pacchetto di quattro proposte legislative, tra cui l’AMLAR, pubblicato dalla Commissione il 20 luglio 2021, con l’obiettivo di rafforzare le norme dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CLF) (AML/CFT). Il presente parere si incentra sull’AMLAR. Distinti pareri della BCE trattano delle altre tre componenti del pacchetto di proposte legislative: a) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (2) (di seguito «AMLR1»), b) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (3) (di seguito «AMLD6») e (iii) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione) (4). |
1.2. |
Come osservato in precedenza (5), la BCE sostiene con forza una disciplina dell’Unione che assicuri che gli Stati membri le autorità e gli organismi dell’Unione, nonché i soggetti obbligati all’interno dell’Unione, dispongano di strumenti efficaci contrastare l’abuso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio [money laundering (ML)] o finanziamento del terrorismo [terrorist financing (TF)]. La BCE ha espresso pieno sostegno alla precedente fase degli sforzi di armonizzazione (6), in cui è stato rafforzato il mandato dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di AML/CFT e accoglie con favore la prossima iterazione del processo sotto forma di istituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA). |
1.3. |
Il compito di vigilare sugli enti creditizi in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di antiriciclaggio di denaro (AML) o contrasto del finanziamento del terrorismo (CFT) non è stato conferito alla BCE. L’articolo 127, paragrafo 6, del trattato non consentirebbe inoltre alla BCE di disporre di poteri di supervisione AML/CFT, in quanto limita in modo chiaro i compiti di vigilanza che possono essere attribuiti alla BCE alla vigilanza prudenziale. Tuttavia, considerare gli esiti della supervisione AML/CFT è importante per l’assolvimento dei compiti di vigilanza prudenziale della BCE quando la BCE tiene conto delle informazioni ricevute nelle pertinenti attività di vigilanza prudenziale, compresi i processi di valutazione e revisione prudenziale, le valutazioni dell’adeguatezza dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di governance degli enti e le valutazioni dell’idoneità dei membri degli organi di amministrazione dei soggetti vigilati. Inoltre, in linea con la direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), le autorità di vigilanza AML/CFT degli enti creditizi e finanziari, le autorità di vigilanza prudenziale e le unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri sono tenute a collaborare strettamente tra loro nell’ambito delle rispettive competenze e a scambiarsi le informazioni pertinenti per i rispettivi compiti. |
1.4. |
La BCE è pronta a cooperare con l’AMLA e a contribuire al processo legislativo, tra l’altro condividendo la propria esperienza in quanto autorità di vigilanza prudenziale a livello dell’Unione, qualora tale esperienza possa essere rilevante per la creazione di una vigilanza AML/CFT a livello dell’Unione. |
1.5. |
L’istituzione di un’autorità AML/CFT a livello dell’Unione è un passo importante verso un’applicazione più armonizzata dei requisiti dell’Unione in materia di AML/CFT in tutta l’Unione. In base all’esperienza della BCE, affinché un’autorità di vigilanza prudenziale a livello dell’Unione faciliti la convergenza delle prassi di vigilanza in diversi Stati membri, le deve essere attribuito un livello di responsabilità sufficiente, sia per la vigilanza diretta che per il controllo di vigilanza. Tali responsabilità dovrebbero essere accompagnate da adeguati poteri di vigilanza. L’AMLAR prevede che, oltre ai poteri di supervisione diretta, che saranno esercitati fin dall’inizio su un gruppo relativamente limitato di soggetti obbligati, l’AMLA effettuerà valutazioni periodiche e verifiche inter pares delle autorità di supervisione AML/CFT del settore finanziario e non finanziario, rispettivamente. Ciò aiuterà l’AMLA a individuare le migliori pratiche a livello nazionale, sia per utilizzarle nella propria supervisione diretta, sia per tenerne conto nelle raccomandazioni o in altri prodotti normativi rivolti alle singole autorità AML/CFT degli Stati membri, i cui rappresentanti parteciperanno anche al consiglio generale dell’AMLA. Livelli più elevati di armonizzazione e coerenza in materia di supervisione AML/CFT andranno a beneficio anche della vigilanza prudenziale. |
Osservazioni specifiche
2. Ambito di applicazione della supervisione diretta e indiretta dell’AMLA
2.1. |
I criteri per individuare i soggetti obbligati selezionati che saranno sotto la supervisione diretta dell’AMLA (8) sono relativamente rigorosi e i documenti che accompagnano la proposta legislativa della Commissione prevedono che solo un numero che va approssimativamente da 12 a 20 soggetti obbligati soddisferà tali criteri. Non è dato stimare quanti tra tali soggetti dovrebbero essere enti che rientrano nell’ambito di applicazione della vigilanza prudenziale diretta della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (9). Per i soggetti vigilati significativi (10) che sono sottoposti alla vigilanza diretta della BCE e che soddisferanno tali criteri, l’AMLA diventerà la controparte della BCE per lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di vigilanza corrente, verifiche dell’idoneità e «procedure comuni» (11), che comprendono le valutazioni delle domande di autorizzazione all’accesso all’attività di un ente creditizio, la revoca di tali autorizzazioni e la valutazione delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate. Qualora i soggetti vigilati meno significativi (12) (LSI) soddisfino i criteri stabiliti nell’AMLAR, la cooperazione tra la BCE e l’AMLA sarà limitata agli aspetti rilevanti delle procedure comuni. |
2.2. |
La BCE prende atto della portata limitata della supervisione diretta dell’AMLA così proposta, alla luce dei vincoli di bilancio della proposta. In base all’esperienza della BCE è utile che la portata della supervisione diretta a livello dell’Unione sia ampia e che gli enti che diventano soggetti a supervisione diretta siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti. La BCE sarebbe pertanto fortemente favorevole a modificare i criteri per l’individuazione dei soggetti obbligati selezionati, in modo che il processo si traduca in un bacino più ampio di soggetti obbligati sottoposti a supervisione diretta da parte dell’AMLA, che potrebbe includere i soggetti obbligati con sede in ciascuno degli Stati membri e promuovere una cultura di supervisione comune e convergenza delle prassi di supervisione AML/CFT. Ciò ridurrà anche il rischio di arbitraggio. Nel caso del meccanismo di vigilanza unico (MVU), tale obiettivo è stato agevolato dai criteri per la selezione dei soggetti vigilati significativi, laddove il regolamento (UE) n. 1024/2013 impone alla BCE di svolgere compiti di vigilanza diretta nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari (13). Tenuto conto dei criteri di selezione relativamente rigorosi e basati sul rischio stabiliti nell’AMLAR, la pubblicazione dell’elenco dei soggetti obbligati selezionati, come previsto dall’AMLAR, equivarrebbe a rendere pubblico indirettamente il carattere di rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) dei soggetti vigilati selezionati, che attualmente è informazione riservata condivisa solo tra le autorità competenti rigorosamente in base al principio della necessità di sapere. Potrebbe essere preferibile disporre di criteri oggettivi basati sul rischio che non comportino la divulgazione indiretta di tali informazioni riservate in materia di vigilanza, in quanto tali criteri non invierebbero segnali indesiderati ai mercati o non darebbero luogo a un rischio reputazionale per i soggetti obbligati selezionati sotto la supervisione diretta dell’AMLA. È inoltre opportuno aggiungere una disposizione per garantire la comunicazione tra l’AMLA e le autorità di vigilanza prudenziale pertinenti all’interno dell’Unione durante il processo di valutazione dei soggetti obbligati ai fini della selezione prima della pubblicazione dell’elenco dei soggetti obbligati selezionati. Ciò consentirebbe alle autorità di vigilanza prudenziale di analizzare in anticipo le possibili implicazioni prudenziali dei rischi associati a tali soggetti. |
2.3. |
Per quanto riguarda quasi tutti i soggetti vigilati significativi e meno significativi, le controparti principali della BCE continueranno a essere le autorità nazionali di supervisione AML/CFT degli enti creditizi e finanziari e le UIF (FIU). La BCE ha rilevato un certo grado di eterogeneità nel contributo fornito alla BCE dalle singole autorità di supervisione AML/CFT, poiché la cooperazione sistematica tra le autorità nazionali di supervisione AML/CFT e la BCE è iniziata nel 2019, a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Ciò rende più difficile includere in maniera coerente gli esiti della supervisione AML/CFT nei compiti di vigilanza prudenziale. A tale riguardo la BCE accoglie con favore il ruolo che l’AMLA svolgerà nel migliorare l’armonizzazione delle valutazioni dei rischi di ML/TF e gli altri compiti di supervisione AML/CFT svolti dalle autorità degli Stati membri. In particolare, riguardo la metodologia che deve essere sviluppata dall’AMLA per classificare il profilo di rischio intrinseco e il profilo di rischio residuo dei soggetti obbligati, è importante conseguire un elevato livello di armonizzazione di entrambe le metodologie in quanto incideranno sulla coerenza dei contributi che saranno ricevuti e presi in considerazione nella vigilanza prudenziale. |
2.4. |
In prospettiva, fatte salve il futuro riesame della Commissione previsto ai sensi dell’AMLAR (15), la BCE accoglierebbe con favore un ampliamento della portata dei compiti di supervisione diretta dell’AMLA, al fine di includere un sottoinsieme più ampio di enti soggetti alla vigilanza diretta della BCE. Ciò potrebbe potenzialmente raggiungere un livello più elevato di coerenza delle valutazioni nell’ambito della supervisione AML/CFT di tali enti e, pertanto, potrebbe anche contribuire a supportare ulteriormente la vigilanza prudenziale per la quale alcune di tali valutazioni contribuiscono. |
3. Cooperazione tra l’AMLA e la BCE
3.1. |
L’AMLAR disciplina la cooperazione tra l’AMLA e le autorità non preposte all’AML/CFT (16). La BCE accoglie con favore il fatto che quest’ultimo termine comprenda quattro tipi di autorità, tra cui la BCE nel suo ruolo in materia di vigilanza prudenziale (17). Per quanto riguarda l’agevolazione dello scambio di informazioni tra i supervisori AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale, un valore aggiunto fondamentale dell’AMLA potrebbe essere la possibilità di migliorare l’attuale cooperazione, piuttosto che divenire un ulteriore livello nello scambio di informazioni tra altre autorità. In tal senso, dovrebbe essere introdotto un obbligo generale per l’AMLA di garantire un uso proporzionato ed efficiente degli strumenti di cooperazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione per le autorità coinvolte nella cooperazione con i supervisori AML/CFT attraverso molteplici canali, inclusi, a titolo esemplificativo, i collegi AML/CFT, la banca dati AML/CFT e gli accordi di cooperazione. |
3.2. |
L’AMLAR prevede che l’AMLA debba cooperare con le autorità non preposte all’AML/CFT ove necessario per l’adempimento dei compiti dell’AMLA stessa (18). Tale disposizione dovrebbe essere più generale e il riferimento ai compiti dell’AMLA dovrebbe essere soppresso. Per definizione, la cooperazione deve prendere in considerazione i compiti di tutte le autorità partecipanti. Pertanto, ad esempio, il regolamento (UE) n. 1024/2013 (19) impone alla BCE di cooperare con le autorità che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e la direttiva 2013/36/UE (20) impone alle autorità AML/CFT e alle autorità di vigilanza prudenziale di condividere informazioni rilevanti per i compiti dell’autorità ricevente, senza considerare se tale condivisione di informazioni sia necessaria anche per l’assolvimento dei compiti dell’autorità che fornisce le informazioni. Sebbene in molti casi tale necessità possa essere individuata, non è sempre così. È pertanto più opportuno sostituire il riferimento ai compiti dell’AMLA con un riferimento più generale che imponga all’AMLA di cooperare con le autorità non AML/CFT entro i limiti del suo mandato, al fine di garantire che le altre autorità interessate richiedano solo le forme di cooperazione pertinenti. Ciò è vero soprattutto ed è di particolare importanza per le autorità di vigilanza prudenziale come la BCE, dato il loro obbligo di tenere conto dei contributi di supervisione AML/CFT nelle loro valutazioni prudenziali. |
3.3. |
L’AMLAR fa riferimento alla fornitura di informazioni dalla banca dati AML/CFT che l’AMLA deve istituire ai sensi dell’AMLAR (21). La BCE evince che tale nuova banca dati sostituirà la banca dati delle carenze in materia di AML/CFT che l’ABE ha dovuto creare ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Le due banche dati differiscono sotto vari profili. Mentre l’ABE era tenuta a fornire informazioni estratte dalla banca dati alle autorità di vigilanza prudenziale anche di propria iniziativa (23), l’AMLA è tenuta a farlo solo su richiesta delle autorità di vigilanza prudenziale (24). L’AMLAR dovrebbe essere modificato per garantire che l’AMLA fornisca informazioni anche di propria iniziativa, sia ai supervisori AML/CFT che alle autorità di vigilanza non preposte all’AML/CFT. Se un’autorità di vigilanza non è a conoscenza dell’esistenza delle informazioni pertinenti, non sarà in grado di richiederle ai sensi dell’AMLAR (25). |
3.4. |
Per quanto riguarda la banca dati AML/CFT, l’AMLAR definisce le tipologie di informazioni che i supervisori AML/CFT devono trasmettere alla banca dati (26), la maggior parte delle quali si sovrappone alle informazioni che i supervisori AML/CFT sono tenuti a condividere anche con le pertinenti autorità di vigilanza prudenziale a norma dell’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE. In linea con lo spirito delle attuali disposizioni sulla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010, un hub di dati maggiormente accessibile potrebbe rendere un valido servizio per rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e il meccanismo di supervisione AML/CFT, per esempio basandosi su soluzioni digitali già a disposizione delle autorità di vigilanza dell’UE (ad esempio per la cooperazione tra il meccanismo di vigilanza unico (MVU) e il meccanismo di risoluzione unico). Tale possibilità ridurrebbe al minimo la duplicazione e l’onere per i supervisori AML/CFT che altrimenti dovrebbero condividere le stesse informazioni due volte, sia con la banca dati nell’ambito dell’AMLAR sia con le autorità di vigilanza prudenziale competenti a norma dell’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE. |
3.5. |
L’AMLAR impone ai supervisori AML/CFT di trasmettere alla banca dati la consulenza fornita ad altre autorità «nazionali» in relazione alle procedure di autorizzazione, alla revoca delle procedure di autorizzazione e alle valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell’organo di amministrazione di singoli soggetti obbligati (27). Il termine «nazionali» dovrebbe essere soppresso, in quanto i supervisori AML/CFT forniranno informazioni al riguardo non solo alle autorità nazionali, ma anche alla BCE, conformemente alla direttiva 2013/36/UE (28) e alla direttiva AMLD6 (29). |
3.6. |
L’AMLAR impone all’AMLA di concludere protocolli d’intesa con le autorità non preposte all’AML/CFT, se necessario (30). La condizione «se necessario» è utile, in quanto esistono già molteplici piattaforme per la cooperazione tra le autorità di supervisione in materia di AML/CFT e autorità di vigilanza prudenziale. La BCE coopera con i supervisori AML/CFT degli Stati membri dello Spazio economico europeo anche nell’ambito di un accordo sottoscritto dalla BCE il 10 gennaio 2019 (31), in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) (l’«accordo AML»). L’accordo AML conta più di 50 firmatari, poiché in genere vi è più di un supervisore AML/CFT degli enti creditizi e finanziari in ciascuno degli Stati membri e consente la cooperazione bilaterale tra la BCE e ciascuno dei supervisori AML/CFT firmatari. A causa della natura bilaterale di tale cooperazione e dato che la vigilanza a livello di gruppo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 opera utilizzando principi diversi per la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE, l’accordo antiriciclaggio non si è dimostrato tempestivo ed efficiente quanto altri strumenti che consentono la cooperazione multilaterale, quali i collegi in ambito AML/CFT. Anche se l’accordo AML permette all’AMLA di aderirvi facilmente e l’AMLAR consente anche all’AMLA di concludere un accordo specifico tra la BCE e l’AMLA, la BCE accoglie con favore che l’AMLAR offra la flessibilità necessaria per valutare se ciò sia necessario, data la disponibilità di altri strumenti di cooperazione che potrebbero consentire una cooperazione multilaterale più efficiente, anche in vista di una maggiore partecipazione dell’AMLA al processo di scambio di informazioni con la BCE. |
3.7. |
L’AMLAR impone inoltre all’AMLA di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficace tra tutti i supervisori AML/CFT del settore finanziario del sistema di supervisione AML/CFT e le pertinenti autorità non preposte all’AML/CFT (33). La BCE accoglie con favore questa disposizione, poiché negli ultimi anni è stata istituita una moltitudine di piattaforme di scambio di informazioni per autorità di supervisione in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale, la cui interazione non è sempre chiara. Ad esempio, le suddette autorità di vigilanza sono tenute a scambiare informazioni non solo direttamente tra loro, ma anche attraverso la banca dati AML/CFT dell’ABE. Questa disposizione volta a garantire una cooperazione efficace dovrebbe essere estesa anche alle FIU e ai supervisori AML/CFT del settore non finanziario. Le FIU e le autorità di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sono già tenute a cooperare ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Poiché il consiglio generale dell’AMLA comprende anche le FIU di tutti gli Stati membri e poiché l’AMLA è tenuta a gestire il meccanismo di sostegno e coordinamento per le FIU (34), appare giustificato aggiungere le FIU all’ambito di applicazione di tale disposizione. Per quanto riguarda i supervisori AML/CFT del settore non finanziario, le autorità di vigilanza prudenziale potrebbero dover cooperare con loro se i soggetti obbligati non finanziari, ad esempio i fornitori di servizi per le cripto-attività, fanno parte dello stesso gruppo degli enti creditizi o finanziari. Nel contesto più generale della cooperazione con i supervisori AML/CFT del settore non finanziario, e come suggerito dalla BCE in un parere separato su AMLR1 e AMLD6, potrebbero essere introdotti miglioramenti generali delle autorizzazioni per la condivisione delle informazioni ai supervisori AML/CFT per consentire loro di condividere informazioni con una più ampia gamma di altre autorità. Tale rafforzamento estenderebbe automaticamente, attraverso l’AMLAR (35), le autorizzazioni dell’AMLA a condividere informazioni riservate con altre autorità. |
3.8. |
Poiché possono esistere prodotti normativi, quali orientamenti o norme tecniche, che sono rivolti sia ai AML/CFT che alle autorità di vigilanza prudenziale o ad altre autorità, è importante che l’AMLA cooperi con l’ABE, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nello sviluppo di tali prodotti normativi. L’obbligo generale di cooperazione che impone all’AMLA di cooperare con l’ABE (36) dovrebbe essere modificato per includere un riferimento specifico alla cooperazione nello sviluppo di tali prodotti normativi, analogo alla cooperazione tra l’AMLA e il comitato europeo per la protezione dei dati, come proposto dalla Commissione (37). |
4. Processi impiegati nella supervisione diretta e indiretta
4.1. |
Analogamente all’assolvimento da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza prudenziale, si propone che l’AMLA si avvalga di gruppi di supervisione congiunti nei suoi compiti di supervisione diretta AML/CFT. L’AMLAR precisa che i gruppi di supervisione congiunti dell’AMLA saranno composti sia da personale dell’AMLA sia da personale dei supervisori AML/CFT del settore finanziario e che il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto sarà «delegato» dall’AMLA al supervisore AML/CFT del settore finanziario dello Stato membro in cui ha sede un soggetto obbligato selezionato, previo accordo dei supervisori AML/CFT del settore finanziario nazionali (38). I documenti che accompagnano la proposta legislativa indicano inoltre che quasi tutto il personale dell’AMLA che farà parte dei gruppi di supervisione congiunti avrà sede negli Stati membri. La BCE evince, in tale contesto, che il termine «delegato» (39) debba essere inteso nel senso che il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto sarà un membro del personale dell’AMLA, ma che il suo normale luogo di lavoro non si troverà nella sede centrale dell’AMLA, bensì nello Stato membro in cui ha sede principale il soggetto vigilato. Il termine «delegato» non indica quindi in alcun modo una delega dei poteri dell’AMLA al supervisore AML/CFT nazionale del settore finanziario o a qualsiasi altra autorità all’interno degli Stati membri. Inoltre, la BCE osserva che AMLAR affida ai gruppi di supervisione congiunti le ispezioni sia extra loco che in loco. |
4.2. |
La BCE accoglie con favore l’attribuzione di poteri decisionali in materia di supervisione per determinati soggetti obbligati al Comitato esecutivo dell’AMLA quale significativo passo avanti nel rafforzamento della supervisione AML/CFT nell’Unione. Inoltre, pur riconoscendo pienamente che la supervisione AML/CFT può richiedere un assetto diverso rispetto alla vigilanza prudenziale, la BCE desidera condividere la propria esperienza con l’assetto dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nell’ambito dell’MVU. Anche i GVC dell’MVU sono guidati da un coordinatore del GVC, che è sempre un membro del personale della BCE. Tuttavia, il coordinatore dei GVC ha la propria sede di lavoro a Francoforte sul Meno e non a livello di Stato membro. Per quanto riguarda gli altri membri dei GVC, essi comprendono sia i membri del personale della BCE sia quelli delle autorità nazionali competenti. Anche i membri dei GVC che fanno parte del personale della BCE hanno sede presso la BCE e non a livello degli Stati membri. In base all’esperienza della BCE, ciò facilita la comunicazione tra le istituzioni e la condivisione delle migliori pratiche e contribuisce positivamente alla creazione di una cultura comune della vigilanza. Inoltre, al fine di stimolare il dialogo all’interno del GVC sulle procedure di vigilanza ottimali per ciascuno dei soggetti vigilati, come regola generale, il coordinatore del GVC nell’ambito dell’MVU non proviene dal paese in cui ha sede la banca vigilata. Infine, in linea di principio, i coordinatori dei GVC sono nominati per un periodo da 3 a 5 anni e dovrebbero essere soggetti a rotazione con regolarità (tenendo presente che la rotazione non può riguardare tutti i membri del GVC contemporaneamente). |
4.3. |
Per quanto riguarda la concentrazione di compiti extra loco e in loco all’interno dello stesso gruppo, in base all’esperienza della BCE, una funzione di ispezione in loco indipendente associata a un dialogo regolare tra gruppi extra loco e in loco migliora la qualità dell’attività ordinaria di vigilanza della BCE. Ciò garantisce in particolare che le opinioni del GVC formatesi sulla base di informazioni acquisite in precedenza non incidano sugli esiti delle ispezioni in loco. Come si chiarisce nella Guida della BCE alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni, le ispezioni in loco integrano l’attività ordinaria di vigilanza. La BCE mantiene una conoscenza approfondita e permanente dell’ente creditizio svolgendo una vigilanza continua all’esterno, che si basa principalmente sulle informazioni segnalate dall’ente creditizio, e, attraverso ispezioni in loco, la BCE verifica, tra l’altro, l’accuratezza delle informazioni utilizzate per condurre l’attività ordinaria di vigilanza. Il gruppo per le ispezioni in loco, compreso il capo missione, agisce in modo indipendente dal GVC, ma in cooperazione con esso. Una volta adottata la decisione di vigilanza sull’effettuare un’ispezione, la sua realizzazione è di esclusiva responsabilità del capo missione, che è responsabile dell’elaborazione di una relazione che includa i riscontri del gruppo ispettivo. L’articolo 144 del regolamento quadro sull’MVU stabilisce che la BCE è responsabile dell’istituzione e della composizione dei gruppi per le ispezioni con il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti (40) (ANC). Il gruppo ispettivo può essere composto da ispettori della BCE, esperti di vigilanza in servizio presso l’ANC dello Stato membro del soggetto giuridico sottoposto a ispezione e da altri esperti di vigilanza di altre ANC, nonché da membri del GVC o da altre persone autorizzate dalla BCE. Indipendentemente dalla loro origine, tutti i membri del gruppo lavorano per conto della BCE sotto la responsabilità del capo missione. Un membro del GVC non può essere nominato capo missione. In base all’esperienza della BCE, può anche essere difficile disporre efficacemente di risorse per un gruppo che svolga sia compiti di vigilanza in loco che ispezioni esterne; ciò che potrebbe essere percepito come una quantità sufficiente di risorse per l’attività ordinaria potrebbe tradursi in una carenza di personale quando una parte del gruppo partecipa a un’ispezione in loco (41). Inoltre, il coinvolgimento degli esperti di vigilanza di varie ANC nei gruppi per le ispezioni in loco si è rivelato fondamentale per sviluppare un approccio comune alle attività in loco nell’ambito dell’MVU. |
4.4. |
L’AMLAR disciplina i poteri di supervisione dell’AMLA (42) nei confronti di soggetti obbligati selezionati sottoposti alla supervisione diretta dell’AMLA, che si aggiungono ai poteri di supervisione che saranno attribuiti a tutti i supervisori AML/CFT nazionali in virtù dell’AMLD6 (43). L’AMLA avrà altresì la facoltà di esigere, mediante istruzioni, che le autorità di supervisione AML/CFT nazionali del settore finanziario si avvalgano dei loro poteri, ai sensi delle condizioni stabilite dal diritto nazionale e in conformità alle stesse, qualora l’AMLAR non conferisca tali poteri all’AMLA. Tali poteri si sovrappongono in parte ai poteri della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e, più in generale, ai poteri delle autorità di vigilanza prudenziale ai sensi della direttiva 2013/36/UE, ad esempio il potere di restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete dei soggetti vigilati (44) o il potere di imporre modifiche all’organo di amministrazione del soggetto vigilato (45). Esistono già alcune sovrapposizioni dei poteri di vigilanza per quanto riguarda i poteri dei supervisori AML/CFT ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e della legislazione nazionale di attuazione. Tale sovrapposizione dei poteri di vigilanza richiede la cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, al fine di evitare conflitti e conseguenze indesiderate, tra cui il cumulo non coordinato delle misure di vigilanza rivolte allo stesso ente creditizio. A tale riguardo, la BCE è disponibile a cooperare con l’AMLA e con i supervisori AML/CFT nazionali. Inoltre, è importante assicurare che, prima di imporre sanzioni e misure amministrative ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione anche da parte di altre autorità, l’AMLA coordini le proprie azioni di supervisione con le altre autorità pertinenti, in particolare con le competenti autorità di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, qualora tali azioni di supervisione interessino tali enti. In un parere separato sulla direttiva AMLD6, la BCE suggerisce pertanto di modificare la direttiva AMLD6 per limitare gli effetti indesiderati dell’esercizio potenzialmente non coordinato dei poteri di vigilanza in relazione allo stesso soggetto obbligato. Viste le pertinenti disposizioni degli AMLR1, AMLD6 e AMLAR (46), la BCE ritiene che tale obbligo di coordinamento di cui all’AMLD6 si applicherebbe sia alle autorità nazionali di supervisione AML/CFT che all’AMLA. |
4.5. |
Per quanto riguarda il ruolo di supervisione indiretta dell’AMLA, la BCE accoglie con favore la proposta di affidare all’AMLA il compito di supervisione indiretta dei soggetti obbligati non selezionati, in quanto contribuirà alla convergenza in materia di supervisione, e consentirà inoltre all’AMLA di chiedere a un supervisore AML/CFT nazionale del settore finanziario di adottare misure di supervisione in circostanze eccezionali. In casi ben definiti, l’AMLAR consente inoltre all’AMLA di chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento di poteri di supervisione su un soggetto obbligato non selezionato da un supervisore AML/CFT nazionale del settore finanziario all’AMLA (47). L’AMLA è autorizzata a presentare tale richiesta alla Commissione solo qualora il supervisore AML/CFT nazionale del settore finanziario non si conformi alla richiesta dell’AMLA di adottare una decisione indirizzata a un soggetto obbligato. Sebbene nella pratica vi possano essere casi in cui sia il supervisore AML/CFT nazionale che l’AMLA concordino sul trasferimento di poteri di supervisione, l’AMLAR non prevede una procedura per tale trasferimento in assenza della citata inosservanza da parte del supervisore AML/CFT nazionale. A tale riguardo, la BCE osserva come sia il regolamento (UE) n. 1024/2013 (nel caso della BCE) che il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (48) (nel caso del Comitato di risoluzione unico) consentano l’assunzione dei poteri di vigilanza anche su richiesta della rispettiva autorità nazionale (49). Tale possibilità dovrebbe essere offerta anche nell’ambito del sistema di supervisione AML/CFT per un periodo massimo di tre anni. Se questa opzione fosse incorporata nell’AMLAR, sarebbe necessario analizzare l’opportuno coinvolgimento della Commissione in tale processo, tenendo conto, tra l’altro, dei limiti imposti dalla dottrina Meroni (50). |
4.6. |
La BCE accoglie con favore l’ampia gamma di poteri e strumenti previsti in capo all’AMLA per assolvere alla sua funzione di supervisione e garantire livelli di supervisione elevati in tutta l’Unione. La BCE osserva che gli strumenti di supervisione dell’AMLA nel settore della raccolta di informazioni relative ai soggetti obbligati non selezionati non comprendono alcuni degli strumenti a disposizione della BCE per quanto riguarda la raccolta di informazioni sugli LSI. |
4.7. |
In base all’esperienza della BCE, una sorveglianza efficace richiede un equilibrio tra la promozione della convergenza in materia di vigilanza e la supervisione specifica dell’ente. Quest’ultima è un potente strumento per valutare l’efficacia degli approcci di vigilanza in vigore nei diversi Stati membri e per consentire all’autorità di vigilanza indiretta di intervenire tempestivamente se necessario. La BCE osserva che, ai sensi dell’AMLAR, i supervisori del settore finanziario sono tenuti a fornire all’AMLA informazioni sui soggetti obbligati non selezionati solo in un numero molto limitato di casi (51). |
4.8. |
La BCE desidera condividere la propria esperienza acquisita con l’assetto di supervisione degli LSI nell’ambito dell’MVU. Il quadro prevede la possibilità per la BCE di creare categorie di LSI sulla base del loro livello di rischio e del loro impatto e di richiedere alle ANC livelli diversi di informazioni (ad esempio notifiche ex ante solo per gli LSI con priorità elevata, mentre tutti gli LSI rientrano nell’ambito della segnalazione annuale a posteriori e della notifica dei deterioramenti finanziari). Tale approccio consente alla funzione di supervisione di essere proporzionata e di concentrare le risorse sui casi più critici. La segnalazione annuale di un insieme minimo di informazioni su tutti gli LSI è utile anche per assolvere le responsabilità di supervisione (ad esempio per le revisioni orizzontali, per la valutazione di situazioni specifiche dei singoli enti o per un dialogo informato con le ANC). Inoltre, la BCE ha partecipato a diverse ispezioni in loco riguardanti gli LSI, a ulteriore supporto dell’esercizio della propria funzione di supervisione. |
4.9. |
Ai sensi dell’AMLAR (52), i supervisori del settore finanziario sono tenuti a informare l’AMLA nel caso la situazione di un soggetto obbligato non selezionato si deteriori rapidamente e significativamente. Poiché tali criteri sono relativamente rigidi e cumulativi, una situazione in cui un soggetto obbligato non selezionato si stia deteriorando in modo significativo, ma non rapidamente, o una situazione urgente che richieda un’attenzione immediata, ma in assenza di un rapido e significativo deterioramento (ad esempio, quando sono individuate violazioni sostanziali a lungo termine) non comporterebbe una tale notifica all’AMLA. |
4.10. |
La commissione amministrativa del riesame dell’AMLA è stata istituita nell’AMLAR (53) analogamente alla commissione amministrativa del riesame ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. La BCE osserva che, oltre a tale modello, esistono anche altri possibili approcci, come quelli utilizzati in seno all’ABE, all’ESMA, all’EIOPA e al Comitato di risoluzione unico, in cui gli organi di ricorso, tra l’altro, adottano decisioni vincolanti per i rispettivi organi che successivamente adottano le decisioni finali riviste. La concezione della soluzione più appropriata per l’AMLA potrebbe pertanto trarre vantaggio dal confronto tra le esperienze raccolte in merito al funzionamento di tutti i modelli. |
4.11. |
Qualora l’intervento di supervisione dell’AMLA comprenda istruzioni o richieste alle autorità nazionali, le differenze tra i rispettivi poteri e obblighi in base ai quadri giuridici nazionali derivanti, tra l’altro, dal diritto amministrativo nazionale, possono costituire fattori importanti da prendere in considerazione. In tali situazioni l’AMLA beneficerebbe dell’assistenza delle autorità nazionali nell’analisi degli effetti e dei limiti di tali istruzioni, compresa la potenziale responsabilità extracontrattuale delle autorità coinvolte nell’adozione dell’azione di supervisione. La BCE evince che tale assistenza sarebbe compresa nelle disposizioni generali in materia di cooperazione contenute nell’AMLAR (54). |
5. Struttura di governance dell’AMLA e disposizioni in materia di continuità
5.1. |
Il consiglio generale dell’AMLA avrà due composizioni: la composizione di supervisione e la composizione FIU (55). Il consiglio generale nella composizione di vigilanza è tenuto ad ammettere, in qualità di osservatore, anche un rappresentante della BCE nominato dal Consiglio di vigilanza della BCE e un rappresentante di ciascuna delle autorità europee di vigilanza, qualora siano discusse questioni che rientrano nell’ambito dei rispettivi mandati. |
5.2. |
La BCE accoglie con favore questa disposizione, in quanto faciliterà la necessaria interazione tra supervisione AML/CFT e regolamentazione e vigilanza prudenziali. Attualmente la BCE contribuisce, dal punto di vista della vigilanza prudenziale, ai lavori del comitato permanente AML/CFT in seno all’ABE (56). La BCE evince che il suo ruolo di osservatore nell’AMLA sostituirà, nella pratica, il suo attuale ruolo di osservatore in seno al comitato permanente AML/CFT, in quanto quest’ultimo cesserà di esistere (57). A tale riguardo, l’AMLAR (58) dovrebbe essere modificato in modo da fare riferimento a un «rappresentante della BCE», piuttosto che a un «rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della BCE». La BCE evince che la formulazione utilizzata in tale disposizione si basi sulla formulazione già utilizzata nel regolamento (UE) n. 1093/2010 (59). Tuttavia, il coinvolgimento di specifici organi della BCE nel processo di nomina dei rappresentanti della BCE rientra nei poteri di tali organi, determinati in particolare dai trattati, dallo statuto del SEBC e della BCE e dal regolamento (UE) n. 1024/2013, ed è quindi materia dell’organizzazione interna della BCE. Non sembra opportuno che l’AMLAR interferisca nell’organizzazione interna della BCE determinando quale organo della BCE dovrebbe essere responsabile della nomina del proprio rappresentante. |
5.3. |
La BCE accoglie inoltre con favore il fatto che il consiglio generale dell’AMLA nella composizione FIU comprenderà anche l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, Europol, Eurojust e la Procura europea, e che AMLAR preveda l’obbligo per l’AMLA di cooperare con tali organismi dell’Unione (60). La cooperazione rafforzata tra le UIF e gli organismi dell’Unione con mandato relativo al diritto penale, che l’AMLA intende realizzare, rappresenta, in particolare, un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata.
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex. |
Fatto a Francoforte sul Meno, 16 febbraio 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2021) 421 final.
(2) COM (2021) 420 final.
(3) COM (2021) 423 final.
(4) COM (2021) 422 final.
(5) Cfr. parere CON/2005/2 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2005, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, compreso il finanziamento del terrorismo (GU C 40 del 17.2.2005, pag. 9), parere CON/2013/32 della Banca centrale europea, del 17 maggio 2013, in merito a una proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e a una proposta di regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2), parere CON/2016/49 della Banca centrale europea, del 12 ottobre 2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/101/CE (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 3) e parere CON/2018/55 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2018, su una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi (GU C 37 del 30.1.2019, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.
(6) Cfr. il paragrafo 1.1 del parere della BCE CON/2018/55.
(7) Cfr. l’articolo 117, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8) Cfr. articoli 12 e 13 dell’AMLAR.
(9) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013 pag. 63).
(10) Come definiti all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(11) Come definiti all’articolo 2, punto 3, del regolamento quadro sull’MVU.
(12) Come definiti all’articolo 2, punto 7, del regolamento quadro sull’MVU.
(13) Cfr. l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
(14) Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
(15) Cfr. l’articolo 88 dell’AMLAR.
(16) Cfr. l’articolo 78 dell’AMLAR.
(17) Cfr. l’articolo 2 dell’AMLAR.
(18) Cfr. l’articolo 78, paragrafo 1, dell’AMLAR.
(19) Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
(20) Cfr. l’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
(21) Cfr. anche articolo 11, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafo 3, del AMLAR.
(22) Cfr. l’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2020, pag. 12).
(23) Cfr. l’articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(24) Cfr. l’articolo 11, paragrafo 1, che fa riferimento unicamente ai supervisori AML/CFT del settore finanziario e l’articolo 11, paragrafo 4, dell’AMLAR.
(25) Cfr. l’articolo 11, paragrafo 4, dell’AMLAR.
(26) Cfr. l’articolo 11, paragrafo 2, dell’AMLAR.
(27) Cfr. l’articolo 11, paragrafo 2, lettera d) dell’AMLAR.
(28) Cfr. l’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
(29) Cfr. l’articolo 48, paragrafo 1, dell’AMLD6.
(30) Cfr. l’articolo 78, paragrafo 2, dell’AMLAR.
(31) Cfr. l’Accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 57 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
(32) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(33) Cfr. l’articolo 78, paragrafo 3, dell’AMLAR.
(34) Cfr. gli articoli da 33 a 37 dell’AMLAR.
(35) Cfr. l’articolo 75 dell’AMLAR.
(36) Cfr. l’articolo 77, paragrafo 1, dell’AMLAR.
(37) Cfr. l’articolo 77, paragrafo 2, dell’AMLAR.
(38) Cfr. l’articolo 15 dell’AMLAR.
(39) Cfr. l’articolo 15, paragrafo 2, dell’AMLAR.
(40) Il termine «autorità nazionale competente» è definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
(41) Nel contesto dell’MVU, la vigilanza ispettiva (ossia le ispezioni) è una funzione specifica che opera attraverso strutture dedicate presso la BCE e le ANC, ivi comprese le «missioni» ad hoc per ciascuna ispezione, con personale che necessita di competenze e disponibilità specifiche (lunghi periodi lontani dall’ufficio/dal domicilio). Per indicare un ordine di grandezza, per gli enti significativi, l’MVU nel suo complesso dedica a questa specifica funzione in loco circa il 40 % dell’equivalente a tempo pieno assegnato alla vigilanza esterna (tramite i GVC).
(42) Cfr. l’articolo 20 dell’AMLAR.
(43) Cfr. l’articolo 41 dell’AMLD6.
(44) Cfr. l’articolo 20, paragrafo 2, lettera d) dell’AMLAR.
(45) Cfr. l’articolo 41, paragrafo 1, lettera f), dell’AMLD6.
(46) Cfr. in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, dell’AMLAR, che stabilisce che l’AMLA ha inoltre i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità di supervisione.
(47) Cfr. l’articolo 30 dell’AMLAR.
(48) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(49) Cfr. l’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014.
(50) Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni / Alta autorità, C-9/56, ECLI:EU:C:1958:7; sentenza del 14 maggio 1981, Romano, C-98/80, ECLI:EU:C:1981:104; sentenza del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a., C-154/04 e C-155/04, ECLI:EU:C:2005:449; e sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito / Parlamento e Consiglio, C-270/12, ECLI:EU:C:2014:18.
(51) Cfr. gli articoli 29 e 30 dell’AMLAR.
(52) Cfr. l’articolo 30, paragrafo 1, dell’AMLAR.
(53) Cfr. gli articoli da 60 a 63 dell’AMLAR.
(54) Cfr. l’articolo 7, paragrafo 2, per tutte le situazioni, e l’articolo 14, paragrafo 2, per la supervisione dei soggetti obbligati selezionati.
(55) Cfr. l’articolo 46 dell’AMLAR.
(56) Cfr. l’articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(57) Cfr. articolo 86 dell’AMLAR (che abroga gli articoli 9 bis e 9 ter e diverse altre disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010).
(58) Cfr. l’articolo 46, paragrafo 4, dell’AMLAR.
(59) Cfr. l’articolo 9 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(60) Cfr. l’articolo 80 dell’AMLAR.
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/15 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 febbraio 2022
su una proposta di direttiva e di regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
(CON/2022/5)
(2022/C 210/06)
Introduzione e base giuridica
In data 8, 14 e 20 ottobre 2021 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, rispettivamente, richieste di parere in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (1) (di seguito, l’«AMLR1») e ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (2) (di seguito, l’«AMLD6»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento e la proposta di direttiva contengono disposizioni che incidono sul compito fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di attuare la politica monetaria dell’Unione ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, del trattato, di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, sui compiti della BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, sul corso legale delle banconote in euro ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e sul contributo del SEBC alla stabilità dei sistemi finanziari ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. Quadro generale e osservazioni introduttive
1.1. |
Il presente parere riguarda l’AMLR1 e l’AMLD6, che fanno parte di un pacchetto di quattro proposte legislative pubblicato dalla Commissione europea il 20 luglio 2021 al fine di rafforzare le norme dell’Unione relative all’antiriciclaggio (AML) e al contrasto del finanziamento del terrorismo (CFT) (AML/CFT). Distinti pareri della BCE riguardano le due rimanenti proposte legislative: a) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (3) (di seguito, l’ «AMLAR»), e b) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione) (4). |
1.2. |
La BCE accoglie con favore questa iniziativa. In maniera coerente con precedenti pareri della BCE su proposte legislative in materia di AML/CFT (5), la BCE sostiene fortemente un regime dell’Unione che garantisca che gli Stati membri, le autorità e gli organi dell’Unione, nonché i soggetti obbligati dell’Unione, abbiano strumenti efficaci per contrastare l’abuso del sistema finanziario dell’Unione per il riciclaggio di denaro (money laundering, ML) e il finanziamento del terrorismo (terrorist financing, TF). |
1.3. |
Il quadro dell’Unione in materia di AML/CFT incide sui compiti svolti dalla BCE nel settore della vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato e del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (6), nonché sui compiti ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato che rientrano nel suo mandato di banca centrale. Esso riguarda altresì la BCE da una prospettiva istituzionale. |
1.4. |
In primo luogo, il compito di vigilare sugli enti creditizi in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di ML o TF non è stato attribuito alla BCE. Ciò è escluso dall’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, che limita chiaramente i compiti che possono essere attribuiti alla BCE relativamente ai compiti di vigilanza prudenziale. Tuttavia, è importante tener conto dei risultati conseguiti dalla supervisione AML/CFT in relazione all’assolvimento dei compiti di vigilanza prudenziale della BCE. In particolare, il rischio dell’uso del sistema finanziario a fini di ML o TF è rilevante ai fini delle decisioni di vigilanza prudenziale della BCE relative all’acquisizione di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati, alla concessione e alla revoca di autorizzazioni agli enti creditizi e alla verifica dell’idoneità degli attuali o futuri membri degli organi di amministrazione dei soggetti vigilati, nonché ai fini della vigilanza ordinaria nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale. Gravi violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT possono incidere negativamente sulla reputazione di un ente creditizio e quindi costituire un rischio per la sua solvibilità. Tali violazioni possono anche comportare l’imposizione di significative sanzioni amministrative o penali ai soggetti vigilati e al loro personale. In taluni casi, violazioni gravi degli obblighi in materia di AML/CFT possono comportare direttamente la necessità di revocare l’autorizzazione dell’ente creditizio. Una supervisione AML/CFT efficace, nonché lo scambio di informazioni tra autorità prudenziali e autorità di supervisione AML/CFT, sono pertanto necessari (7). Le modifiche apportate alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) negli ultimi anni, nonché il lavoro delle autorità europee di vigilanza, hanno portato all’istituzione di processi volti a facilitare tale scambio di informazioni, che è divenuto parte integrante del lavoro della BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. |
1.5. |
Inoltre, la BCE è in grado di agire come controparte di una serie di soggetti obbligati nello svolgimento di operazioni di mercato nell’ambito del suo mandato di banca centrale. La BCE è pertanto soggetta alle procedure di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati sono tenuti a svolgere in relazione ai loro clienti ai sensi dei quadri AML/CFT applicabili. |
Osservazioni specifiche
2. Definizione dei soggetti obbligati
2.1. |
L’AMLR1 (10) contiene un elenco dei soggetti obbligati ai fini dell’AMLR1, dell’AMLD6 e dell’AMLAR. Coerentemente con le precedenti direttive antiriciclaggio (11), l’elenco dei soggetti obbligati non comprende le banche centrali. La BCE rileva che le banche centrali non rientrano in nessuna delle categorie di soggetti obbligati nell’ambito dell’AMLR1, quali gli enti creditizi o le istituzioni finanziarie, in quanto tali termini sono utilizzati separatamente dalle banche centrali nel trattato e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»). Inoltre, gli atti legislativi dell’Unione che disciplinano le attività degli enti creditizi e di altri operatori dei mercati finanziari, ad esempio il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), la direttiva 2013/36/UE, la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) contengono disposizioni esplicite che chiariscono che le banche centrali non rientrano nel loro ambito di applicazione. Poiché il quadro AMLC/CFT dell’Unione, per mezzo dell’AMLR1, si sta orientando verso un regolamento che sarà direttamente applicabile negli Stati membri, sarebbe utile se tale interpretazione relativa allo status delle banche centrali del SEBC fosse confermata dai colegislatori, in particolare per quanto riguarda i compiti svolti dalle banche centrali del SEBC in base ai trattati. Per quanto riguarda le ulteriori attività che possono essere svolte da alcune banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, la BCE evince che, laddove gli Stati membri ritengano che le attività specifiche svolte da alcune BCN, ad esempio la fornitura di conti correnti ai propri membri del personale, dovrebbero essere soggette agli stessi obblighi stabiliti nell’AMLR1, o a un pertinente sottoinsieme, tali Stati membri manterranno la possibilità di conseguire tale obiettivo mediante la legislazione nazionale. |
3. Aspetti di vigilanza prudenziale
3.1. Definizioni
3.1.1. |
L’AMLR1 definisce il termine «supervisore» come un organismo cui sono attribuite responsabilità intese a garantire il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, degli obblighi dell’AMLR1 (15). Essa definisce altresì la nozione di «autorità competente», che include, tra l’altro, un’autorità pubblica cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo (16). Alcuni compiti di vigilanza prudenziale includono elementi relativi all’AML/CFT per i quali, tuttavia, è necessario che le autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE, si basino su valutazioni dei rischi di ML/TF, sugli obblighi di individuazione delle violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT o su altri contributi forniti dai supervisori AML/CFT. Di conseguenza, l’AMLAR (17) classifica sia le autorità responsabili per la vigilanza prudenziale ai sensi della direttiva 2013/36/UE sia la BCE, quando svolge i suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, quali «autorità non preposte all’AML/CFT». La BCE pertanto evince che né il termine «supervisore» né il termine «autorità competente» nell’AMLR1 intendono includere la BCE o altre autorità di vigilanza prudenziale. |
3.2 Funzione di controllo della conformità all’interno dei soggetti obbligati
3.2.1. |
L’AMLR1 (18) definisce due categorie di alti dirigenti quali responsabili per la conformità al quadro AML/CFT dei soggetti obbligati: il «responsabile per la gestione del controllo della conformità» e il «responsabile per la funzione di controllo della conformità». Il responsabile per la gestione del controllo della conformità deve essere un membro del consiglio di amministrazione con funzioni esecutive (o un organo di amministrazione equivalente) del soggetto obbligato ed è responsabile dell’attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato per garantire la conformità all’AMLR1 e della ricezione di informazioni su carenze significative o rilevanti in tali politiche, controlli e procedure. Tale disposizione approfondisce la disposizione attualmente prevista nella direttiva (UE) 2015/849 (19), che contiene il termine «organo con funzioni di gestione». La nuova disposizione è proposta all’interno dell’AMLR1, che, in quanto regolamento, non sarà recepito nelle legislazioni nazionali utilizzando i corrispondenti termini esistenti in tali leggi. Si suggerisce pertanto di utilizzare il termine più generale «organo di gestione» anziché la formulazione «consiglio d’amministrazione o, in assenza di un consiglio d’amministrazione, organo di amministrazione equivalente». Il termine «organo di gestione» è utilizzato in una serie di atti dell’Unione che disciplinano le attività degli enti creditizi e finanziari, quali la direttiva 2013/36/UE, la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) (che contiene il termine «organo amministrativo, direttivo o di vigilanza»), la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014 (21), nonché la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) (che più comunemente utilizza il termine «organo di amministrazione o di direzione»). L’AMLR1 potrebbe pertanto essere modificata per precisare che il responsabile per la gestione del controllo della conformità dovrebbe essere un membro esecutivo dell’«organo di gestione». |
3.2.2. |
L’AMLR1 dispone che il responsabile per la gestione del controllo della conformità riferisca periodicamente al consiglio di amministrazione o all’organo di amministrazione equivalente. Nelle imprese madri, tale soggetto è anche responsabile della supervisione delle politiche, dei controlli e delle procedure a livello di gruppo. Per quanto riguarda gli enti creditizi, l’organo di gestione adotta decisioni collegialmente ed è responsabile, tra l’altro, dell’approvazione e del riesame delle strategie e delle politiche riguardanti l’assunzione, la gestione, la sorveglianza e l’attenuazione dei rischi ai quali l’ente è o potrebbe essere esposto (23). L’AMLR1 dovrebbe pertanto chiarire che la designazione del responsabile per la gestione del controllo della conformità non pregiudica la responsabilità collettiva dell’organo di gestione ai sensi di altri atti dell’Unione. |
3.2.3. |
L’AMLR1 (24) dispone che il responsabile per la funzione di controllo della conformità è nominato dal consiglio d’amministrazione o dall’organo di amministrazione del Soggetto vigilato ed è responsabile del funzionamento quotidiano delle politiche del soggetto obbligato in materia di AML/CFT, nonché della segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità sarà un membro dell’alta dirigenza del soggetto obbligato (25). La BCE evince che, all’interno degli enti creditizi, il responsabile per la funzione di controllo della conformità e il responsabile per la gestione del controllo della conformità faranno parte delle funzioni di controllo interno che dovranno essere esercitate in linea con la direttiva 2013/36/UE, interpretata alla luce degli orientamenti applicabili dell’Autorità bancaria europea (ABE) (26). Ciò implica, tra l’altro, l’indipendenza del responsabile per la gestione del controllo della conformità e del responsabile per la funzione di controllo della conformità, limiti alla combinazione delle loro funzioni con altre funzioni nell’ente creditizio, sufficienti risorse per lo svolgimento delle loro funzioni e accesso all’organo di gestione. |
3.2.4. |
L’AMLR1 stabilisce inoltre che, per quanto riguardo i soggetti obbligati sottoposti a controlli sugli alti dirigenti in base ad altri atti dell’Unione, i responsabili per la funzione di controllo della conformità debbano essere sottoposti ad una verifica del rispetto di tali obblighi. La BCE evince che tale disposizione si riferisce esclusivamente agli obblighi stabiliti in altri atti dell’Unione e non stabilisce alcun obbligo aggiuntivo per una verifica dell’idoneità di un responsabile per la funzione di controllo della conformità o di un responsabile per la gestione del controllo della conformità. Ciò implica che solo nel caso in cui altri atti dell’Unione dispongano già che il responsabile per la funzione di controllo della conformità o il responsabile per la gestione del controllo della conformità siano sottoposti a una verifica dell’idoneità, tale verifica sarà effettuata conformemente a tali altri atti dell’Unione. Sarebbe opportuno chiarire diverse norme pratiche per le situazioni in cui la verifica dell’idoneità di un responsabile per la funzione di controllo della conformità o di un responsabile per la gestione del controllo della conformità è effettuata da un’autorità diversa da un’autorità di vigilanza in ambito AML/CFT. Innanzitutto, sarebbe opportuno garantire che in tale situazione, i supervisori AML/CFT forniscano a tale autorità i contributi necessari, nel perimetro delle loro competenze di vigilanza e se necessario interagendo con altre autorità in materia di AML/CFT. Ad esempio, se le autorità di vigilanza prudenziale sono incaricate di svolgere la valutazione di idoneità di un responsabile per la funzione di controllo della conformità o di un responsabile per la gestione del controllo della conformità, esse saranno generalmente in grado di valutare alcuni dei criteri di idoneità, quali la reputazione, l’onestà e l’integrità del soggetto interessato. tuttavia, per quanto riguarda altri criteri, quali il possesso di conoscenze, competenze ed esperienza adeguate per svolgere la funzione di responsabile per la funzione di controllo della conformità o responsabile per la gestione del controllo della conformità, i supervisori AML/CFT disporrebbero delle competenze e delle informazioni necessarie. In secondo luogo, tenendo conto della significatività del contributo dei supervisori AML/CFT nella verifica dell’idoneità e della rilevanza dei responsabili per la gestione del controllo della conformità e dei responsabili per la funzione di controllo della conformità per il mandato dei supervisori AML/CFT di cui all’AMLR1 (27), è opportuno che i supervisori AML/CFT abbiano la possibilità di impedire ad un soggetto, ritenuto privo della conoscenza, delle competenze e dell’esperienza necessarie, di svolgere la funzione di responsabile per la gestione del controllo della conformità o responsabile per la funzione di controllo della conformità, anche laddove la complessiva verifica dell’idoneità sia svolta da un altra autorità. Tuttavia, poiché i nominati possono essere designati per svolgere molteplici funzioni all’interno del soggetto obbligato, si dovrebbe garantire che l’orientamento negativo dei supervisori AML/CFT in relazione alle funzioni del responsabile per la gestione del controllo della conformità o del responsabile per la funzione di controllo della conformità non incida sulla possibilità per l’autorità responsabile della complessiva verifica dell’idoneità di adottare una decisione positiva in relazione ad eventuali altre funzioni dei nominati. A tal fine, è altresì opportuno chiarire che i compiti del responsabile per la gestione del controllo della conformità di cui all’AMLR1 (28) riguardano unicamente la garanzia della conformità all’’AMLR1. In terzo luogo, poiché le valutazioni dell’idoneità sono soggette a scadenze rigorose, sarebbe opportuno precisare che il contributo dei supervisori AML/CFT alla complessiva verifica dell’idoneità deve essere fornito entro un termine adeguato. A tale riguardo si suggerisce inoltre di tenere conto delle situazioni in cui i supervisori AML/CFT non presentano alcuna valutazione entro il termine stabilito. In quarto luogo, poiché l’autorità responsabile della complessiva verifica dell’idoneità si baserà interamente sul contributo dei supervisori AML/CFT per quanto riguarda le conoscenze, le competenze e l’esperienza del nominato, si suggerisce che la valutazione dei supervisori AML/CFT diventi parte della decisione dell’autorità che effettua la complessiva verifica dell’idoneità. In quinto luogo, si raccomanda inoltre che gli orientamenti sulla cooperazione in materia di AML/CFT previsti dalla AMLD6 (29) comprendano anche modalità pratiche relative alle modalità con cui i supervisori AML/CFT coopereranno con la BCE e le autorità nazionali competenti quali definite nel regolamento (UE) n. 1024/2013, nel processo di verifica dell’idoneità dei responsabili per la gestione del controllo della conformità e dei responsabili per la funzione di controllo della conformità , e stabiliscano termini specifici entro i quali deve essere presentato il contributo dei supervisori AML/CFT alle verifiche dell’idoneità. |
3.3. Poteri dei supervisori AML/CFT di imporre sanzioni e misure amministrative
3.3.1. |
L’AMLD6 definisce un’ampia gamma di sanzioni e misure amministrative a disposizione dei supervisori AML/CFT (30) che possono in alcune situazioni coincidere o interferire con le sanzioni e le misure imposte da altre autorità di vigilanza, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Per tale motivo, si suggerisce di creare un meccanismo di coordinamento appropriato tra i supervisori AML/CFT e le altre autorità interessate, comprese le autorità di vigilanza prudenziale. Tali accordi potrebbero sostenere le autorità nella pianificazione ed esecuzione di sanzioni e misure ed evitare eventuali conflitti involontari nei loro effetti. A più lungo termine, sarà importante chiarire ulteriormente gli aspetti pratici dei processi di coordinamento per mezzo di indirizzi (oppure altri documenti normativi) al fine di garantire che le autorità interessate siano in grado di adottare le azioni necessarie entro termini che saranno spesso brevi e chiaramente stabiliti nella legislazione. Ciò è rilevante anche per la cooperazione in relazione alle valutazioni dell’idoneità (cfr. paragrafo 3.2.4). Inoltre, laddove alle autorità in materia di AML/CFT e alle autorità prudenziali siano conferiti poteri di vigilanza identici o analoghi, gli indirizzi dovrebbero garantire che in ogni caso i poteri siano esercitati dall’autorità che si trova nella posizione migliore per applicarli in quel caso specifico. Poiché lo sviluppo di tali indirizzi può richiedere la cooperazione tra l’’Autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e l’ABE (e possibilmente anche dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), la BCE ha suggerito specifiche disposizioni per facilitare la cooperazione di tali autorità nello sviluppo di prodotti normativi nei suoi distinti pareri sull’AMLAR. |
3.3.2. |
I poteri proposti per i supervisori AML/CFT nell’AMLD6 comprendono anche il potere di revocare o sospendere le autorizzazioni dei soggetti obbligati e di imporre un’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato (31). Tuttavia, in molti casi l’autorità competente per la concessione e la revoca delle autorizzazioni alle varie tipologie di soggetti obbligati, oppure per le decisioni sull’idoneità dei membri dei loro organi di gestione o del personale che riveste ruoli chiave, è diversa dal supervisore AML/CFT. Inoltre, la competenza a concedere e revocare le autorizzazioni o a adottare decisioni in merito all’idoneità può essere disciplinata da atti legislativi diversi dalla legislazione in materia di AML/CFT. Ad esempio, la concessione di autorizzazioni agli enti creditizi nell’Unione è disciplinata principalmente dalla direttiva 2013/36/UE e, per gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico, è stata conferita alla BCE la competenza esclusiva di concedere e revocare le autorizzazioni. Inoltre, tali atti legislativi possono non riconoscere la possibilità di sospendere l’autorizzazione: è il caso, ad esempio, ai sensi della direttiva 2013/3/UE. La BCE osserva che tali disposizioni sono attualmente contenute nella direttiva (UE) 2015/849 e che, per quanto riguarda alcuni soggetti obbligati, i supervisori AML/CFT possono avere il potere di concedere e revocare le autorizzazioni. Tuttavia, al fine di rispecchiare il fatto che in alcune situazioni il potere esclusivo di revocare le autorizzazioni dei soggetti obbligati è esercitato da autorità diverse dai supervisori AML/CFT e per evitare la duplicazione dei poteri di vigilanza in altre situazioni, si dovrebbe chiarire che laddove il potere di revocare le autorizzazioni, o di adottare un’altra azione in riferimento all’autorizzazione di un soggetto vigilato, spetti ad un’altra autorità, i supervisori AML/CFT hanno esclusivamente la possibilità di proporre la revoca o un’altra azione riguardo ad una autorizzazione all’autorità competente per intraprendere tale azione. Analogamente, qualora le decisioni sull’idoneità dei membri dell’organo di gestione o del personale che riveste ruoli chiave siano di competenza di un’altra autorità, l’AMLD6 dovrebbe precisare che i supervisori AML/CFT hanno il potere di proporre l’adozione della decisione a un’autorità competente per l’adozione di tali azioni. Tale formulazione sarebbe inoltre più strettamente allineata alla formulazione proposta dalla Commissione nell’AMLAR (32). |
3.3.3. |
L’AMLD6 stabilisce che possono essere imposte misure amministrative diverse dalle sanzioni per violazioni identificate che non sono considerate sufficientemente gravi da essere punite con sanzioni amministrative (33). Tuttavia, alcune delle misure amministrative elencate nella AMLD6 possono avere un impatto più severo su un soggetto obbligato rispetto alle sanzioni amministrative. Limitare le misure amministrative diverse dalle sanzioni a violazioni meno gravi potrebbe limitare le autorità in materia di AML/CFT per quanto riguarda la scelta della risposta di supervisione più adeguata alla violazione degli obblighi dell’AMLR1. Si propone pertanto di eliminare tale formulazione dalla AMLD6. Si potrebbe inoltre prendere in considerazione l’allineamento delle formulazioni nell’articolo 41, paragrafo 1, dell’AMLD6 e nell’articolo 20, paragrafo 1, dell’AMLAR. Mentre la prima disposizione stabilisce che i supervisori AML/CFT dispongano dei poteri ivi elencati quando identificano violazioni dell’AMLR1, la seconda disposizione è più ampia e prevede che l’AMLA disporrà di poteri di vigilanza anche in caso di probabili violazioni dell’AMLR1 e in situazioni in cui gli accordi attuati dal soggetto obbligato selezionato non garantiscono la sana gestione dei propri rischi. Quando tali disposizioni sono allineate, è opportuno garantire ulteriormente che, laddove l’AMLD6 e l’AMLAR colleghino i poteri di vigilanza alle carenze nella gestione dei rischi da parte dei soggetti obbligati, si specifichi che ciò riguarda esclusivamente i rischi di ML/TF e non gli altri rischi, per minimizzare i potenziali conflitti con la normativa in materia di vigilanza. |
3.4. Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità
3.4.1. |
L’AMLD6 definisce gli obblighi in materia di segreto professionale dei supervisori AML/CFT degli enti creditizi e finanziari (di seguito, collettivamente i «supervisori AML/CFT del settore finanziario»), introducendo esenzioni per le quali i supervisori AML/CFT del settore finanziario saranno autorizzati a fornire informazioni riservate ad altre autorità (34). Tali disposizioni non sembrano autorizzare lo scambio di informazioni riservate con una serie di tipologie di autorità, anche se tale scambio potrebbe essere necessario nella pratica. Ad esempio, mentre l’AMLD6 impone ai supervisori AML/CFT di cooperare con le autorità competenti (35) e le autorità fiscali (36), l’autorizzazione a fornire informazioni riservate a tali autorità sembra dipendere dalla scelta degli Stati membri di consentire tale scambio (37). Per rendere più completo l’elenco delle esenzioni dall’obbligo generale di segreto professionale ai sensi dell’AMLD6 (38), potrebbe essere svolta una ricognizione dei supervisori AML/CFT per mappare le tipologie di autorità con cui condividere (o con cui è necessario condividere) informazioni riservate nella pratica. Inoltre, potrebbero essere prese in considerazione possibili interazioni con altre autorità in base alla proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (39) (di seguito, la «proposta di regolamento MiCA»). Inoltre, la AMLD6 non sembra stabilire un obbligo di segreto professionale per i supervisori AML/CFT di soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi o finanziari (di seguito, collettivamente i «supervisori AML/CFT non finanziari»). Non è chiaro se in tale situazione i supervisori AML/CFT del settore finanziario e non finanziari possano cooperare efficacemente tra loro e con altre autorità. |
3.4.2. |
L’AMLD6 dispone che lo scambio di informazioni tra supervisori AML/CFT del settore finanziario e autorità di vigilanza prudenziale sia soggetto agli obblighi di segreto professionale di cui all’AMLD6 (40). Poiché il regime del segreto professionale cui sono soggette le autorità di vigilanza prudenziale è disciplinato da altri atti dell’Unione, come la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, si suggerisce di modificare le pertinenti disposizioni dell’AMLD6 in modo da coprire anche obblighi di segreto professionale equivalenti. Inoltre, si propone di applicare tale obbligo anche agli scambi di informazioni con altre autorità elencate nell’AMLD6 (41), per garantire un trattamento coerente delle informazioni condivise, indipendentemente dalle autorità coinvolte nello scambio. Tali modifiche sarebbero compatibili con la soluzione proposta in altre disposizioni dell’AMLD6 (42) e adottate dai legislatori nella direttiva 2013/36/UE (43). |
3.4.3. |
L’AMLD6 non sembra autorizzare i supervisori AML/CFT a condividere informazioni con le banche centrali (44). L’informazione secondo cui un supervisore AML/CFT intende imporre una sanzione amministrativa sostanziale a un ente creditizio (45) o proporre di revocare un’autorizzazione in conformità della direttiva AMLD6 (46) potrebbe costituire un’informazione importante per una banca centrale. Si suggerisce di aggiungere una corrispondente autorizzazione per lo scambio di informazioni all’AMLD6, almeno per i supervisori AML/CFT del settore finanziario. È opportuno anche chiarire che le banche centrali possono utilizzare le informazioni ricevute per i loro compiti. |
3.4.4. |
L’AMLD6 non sembra consentire ai supervisori AML/CFT non finanziari di condividere informazioni riservate con le autorità di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e finanziari. Tale scambio può essere giustificato quando soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi e/o finanziari, come fornitori di crediti ipotecari e al consumo (47), fanno parte di un gruppo che comprende anche enti creditizi o finanziari. Si suggerisce pertanto di aggiungere tale autorizzazione. |
3.5. Esecuzione dell’adeguata verifica della clientela nei casi in cui sia stato stabilito che un ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto
3.5.1. |
L’AMLR1 prevede che, per quanto riguarda gli enti creditizi, l’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela avvenga anche sotto la sorveglianza dei supervisori AML/CFT nel momento in cui è stato accertato che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) o in caso di indisponibilità dei depositi a norma della direttiva n. 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49). In tali casi, i supervisori devono decidere in merito all’intensità e alla portata di tale adeguata verifica della clientela, tenendo conto delle circostanze specifiche dell’ente creditizio (50). Effettuare tale esercizio nei confronti della totalità o di una parte dei clienti dell’ente può essere relativamente oneroso e richiedere un lasso di tempo significativo, in particolare se l’ente creditizio non ha raccolto le pertinenti informazioni dai suoi clienti. Si suggerisce pertanto di precisare che tale adeguata verifica della clientela dovrebbe essere effettuata solo se necessario. |
4. Limiti ai pagamenti in contanti
4.1. |
L’AMLR1 introduce un divieto per le persone che commerciano beni o forniscono servizi di accettare o effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a 10 000 euro o dell’importo equivalente in altra valuta. Consente inoltre agli Stati membri di mantenere limiti inferiori o, previa consultazione della BCE, di adottare limiti inferiori (51). L’adozione di tale disposizione escluderà l’uso delle banconote in euro per le transazioni tra consumatori e imprese e tra imprese al di sopra della soglia indicata. |
4.2. |
In base al trattato, la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione (52). Le banconote in euro emesse dalla BCE e dalle BCN dell’area dell’euro sono le uniche banconote aventi corso legale nell’area dell’euro (53). L’uso degli unici mezzi di pagamento aventi corso legale sancito nel diritto primario sarebbe quindi reso illecito al di sopra della soglia indicata dal divieto previsto. Spetta al legislatore dell’Unione verificare che tale divieto non interferisca indebitamente con il diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (54). In tale contesto, la BCE rileva che il diritto di proprietà non è un diritto illimitato, ma può essere oggetto di restrizioni nel pubblico interesse e nei casi e alle condizioni previsti dalla legge. In precedenti pareri, la BCE ha riconosciuto che la lotta contro il riciclaggio è nell’interesse pubblico (55). È importante che tali restrizioni siano basate su dati concreti e rispettino il principio di proporzionalità, ossia siano idonee a realizzare il legittimo obiettivo e non vadano oltre quanto è necessario (56). |
4.3. |
La nozione di «corso legale» è stata esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, la Corte ha chiarito che la nozione di «corso legale» di un mezzo di pagamento denominato in un’unità monetaria significa che tale mezzo di pagamento, su base generale, non può essere rifiutato per il pagamento di un debito espresso nella stessa unità monetaria, al suo valore nominale pieno, con l’effetto di estinguere l’obbligazione di pagamento (57). Nel chiarire la nozione di «corso legale» ai sensi del diritto dell’Unione, la Corte ha tenuto conto della raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, (58) che offre un’utile guida per l’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. Il punto 1 della raccomandazione 2010/191/UE stabilisce che, ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta a) l’obbligo di accettazione di tali banconote e monete; b) l’accettazione al valore nominale pieno; e c) il potere di estinguere l’obbligazione di pagamento. Secondo la Corte, ciò dimostra che la nozione di «corso legale» comprende, tra l’altro, un obbligo in linea di principio di accettare banconote e monete denominate in euro a fini di pagamento (59). |
4.4. |
Tuttavia, la Corte ha ulteriormente chiarito che il corso legale comporta solo, in linea di principio, l’accettazione delle banconote denominate in euro quali mezzo di pagamento, e non l’accettazione assoluta. In particolare, il corso legale delle banconote in euro non impedisce a uno Stato membro, nell’esercizio dei propri poteri, di introdurre, per legittimi motivi di interesse pubblico, una deroga dalla regola generale di accettazione delle banconote in euro per estinguere le obbligazioni di pagamento, soggetta al rispetto di talune condizioni (60). Nonostante la sentenza della Corte nel caso di specie riguardasse una misura introdotta da uno Stato membro, la BCE ritiene che la stessa logica trovi applicazione alle misure che l’Unione introduce nell’esercizio dei suoi poteri. |
4.5. |
Le condizioni stabilite dalla Corte per le restrizioni al corso legale delle banconote in euro in particolare richiedono a) che tale misura non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro; b) che non comporti, de jure o de facto, un’abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità, in generale, di liberarsi da un’obbligazione di pagamento mediante contante; c) che sia stata adottata tenendo conto di motivi d’interesse pubblico; d) che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale legislazione sia idonea a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico perseguito; e e) che non ecceda quanto è necessario per la realizzazione di tale obiettivo (61). |
4.6. |
La BCE rileva che l’articolo 59 dell’AMLR1 non ha né per oggetto né per effetto quello di stabilire norme giuridiche che disciplinino il corso legale delle banconote in euro. La BCE inoltre accoglie con favore, sebbene sembri mancare un’analisi o una valutazione d’impatto, il fatto che la soglia per il divieto previsto delle transazioni tra consumatori e imprese e tra imprese debba essere fissata ad un livello sufficientemente alto per evitare un impatto effettivo che porti all’abolizione delle banconote in euro. L’abolizione de facto delle banconote in euro può avvenire, tra l’altro, se le soglie fossero fissate a un livello così basso da minacciare la sostenibilità economica del contante quale mezzo di pagamento generale e ampiamente accettato e da compromettere il funzionamento del ciclo del contante, incidendo in ultima analisi anche sulle transazioni al di sotto della soglia. La BCE rileva che in tale contesto il contante continua a ricoprire un ruolo importante nella società e che la BCE e le BCN dell’area dell’euro continuano ad impegnarsi per salvaguardarne l’esistenza, la diffusa disponibilità generale e la fruibilità quale mezzo di pagamento e riserva di valore. Pertanto, tali limiti al pagamento in contanti e ai loro obiettivi dovrebbero essere spiegati attentamente dalle autorità competenti nazionali e dell’Unione al pubblico attraverso misure di comunicazione adeguate per mantenere la fiducia del pubblico nel contante in euro quale mezzo di pagamento valido, legittimo e affidabile. Si raccomanda che tali misure di comunicazione includano anche considerazioni in merito alle misure meno restrittive, come un obbligo di notifica per le transazioni superiori ad una determinata soglia, e sui motivi per cui tali misure siano state ritenuto meno efficaci. |
4.7. |
La possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per coloro che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento o non hanno accesso al sistema bancario e agli strumenti di pagamento elettronici. Il contante è anche generalmente utile e apprezzato come strumento di pagamento in quanto consente pagamenti indipendenti e garantisce la protezione dei dati e la privacy. Inoltre, è ampiamente accettato, rapido e agevola il controllo della spesa di chi paga. In aggiunta, è attualmente l’unico strumento di pagamento che consente ai cittadini di regolare istantaneamente un’operazione in denaro della banca centrale (62), senza un intermediario e senza alcun costo aggiuntivo. Il regolamento di un’operazione in contante non necessita né dei servizi forniti da uno o più terzi né della disponibilità di impianti tecnici per effettuare il trasferimento di valore da chi paga al beneficiario. Pertanto, il contante ha anche una funzione di riserva nel caso in cui le opzioni di pagamento elettronico siano temporaneamente indisponibili, ad esempio a causa di carenze nei sistemi elettronici di autorizzazione ed elaborazione dei pagamenti. Attualmente, tutti i pagamenti diversi dal contante si basano su servizi forniti da soggetti commerciali che riscuotono commissioni per singole operazioni di pagamento. In tale contesto, la BCE rileva che il nuovo pacchetto finanziario digitale dell’Unione è stato adottato nel 2020. Tale pacchetto comprende la strategia sui pagamenti al dettaglio, che mira a fornire soluzioni di pagamento paneuropee locali sicure, rapide e affidabili per i cittadini e le imprese dell’Unione; e la strategia in materia di finanza digitale, che mira a rendere i servizi finanziari europei più favorevoli al digitale, mantenendo al contempo standard molto elevati in materia di privacy e protezione dei dati, in linea con la strategia della Commissione in materia di dati. Spetta al legislatore dell’Unione sincronizzare le limitazioni ai pagamenti in contanti con la futura disponibilità di soluzioni di pagamento paneuropee che garantiscano elevati livelli di privacy e protezione dei dati, al fine di soddisfare la condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari. |
4.8. |
Per quanto riguarda la proporzionalità di una limitazione del corso legale delle banconote in euro, la Corte esige non solo che la misura sia idonea a conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito, ma anche che essa si limiti a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. La BCE ha fornito ulteriori indicazioni nei suoi precedenti pareri sulla proporzionalità delle limitazioni nazionali al corso legale delle banconote in euro. In particolare, la BCE ha osservato che più ampia e generale risulta essere la limitazione, più rigorosa dovrebbe essere l’interpretazione del requisito per cui la limitazione è proporzionata all’obiettivo perseguito. Nel considerare se una limitazione sia proporzionata, si dovrebbero sempre considerare le sue ripercussioni negative, nonché se potrebbero essere adottare misure alternative che conseguano l’obiettivo pertinente e abbiano ripercussioni meno negative (63). |
4.9. |
Nel presente contesto, la BCE osserva che il divieto che sarà introdotto dall’AMLR1 sarebbe assoluto. Tale divieto non segue l’approccio basato sul rischio finora applicato nel quadro AML/CFT, ma ha ripercussioni su tutti i cittadini e i viaggiatori nell’Unione. Tuttavia, la Corte di giustizia ha sottolineato che i mezzi legali alternativi di pagamento devono essere facilmente accessibili a tutte le persone debitrici (64) e pertanto ha suggerito la necessità di eccezioni in caso contrario. In questa fase, il legislatore non ha in particolare proposto l’inclusione di eccezioni nell’AMLR1 per coprire casi nei quali gli strumenti alternativi di pagamento non sarebbero disponibili, per esempio a causa di interruzioni di correnti o altri guasti dei sistemi elettronici di pagamento. La BCE intende incoraggiare l’inclusione di tali modifiche al fine di rafforzare la proporzionalità della misura prevista e di prevedere le eccezioni necessarie in situazioni in cui non siano disponibili altri mezzi di pagamento per effettuare pagamenti diretti in presenza. Tali eccezioni potrebbero essere integrate stabilendo che la tracciabilità di un’operazione di pagamento effettuata in banconote in euro dovrebbe essere accertata in modo comparabile ai mezzi alternativi di pagamento, ad esempio conformandosi a chiari obblighi di documentazione e/o di segnalazione. |
4.10. |
L’AMLR1 impone alla Commissione di presentare, entro tre anni dalla sua data di applicazione, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la necessità e la proporzionalità di ridurre ulteriormente il limite per i pagamenti in contanti di importo elevato (65). In primo luogo, sembra utile allineare i termini di cui agli articoli 62 e 63 dell’AMLR1 e prevedere un primo riesame solo cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento per consentire un periodo sufficientemente lungo quando sarà disponibile anche la relazione sull’applicazione del regolamento. In questo contesto, la BCE sottolinea che per eventuali revisioni previste, la Commissione dovrebbe presentare solide ricerche e prove empiriche circa le ripercussioni dei limiti al pagamento in contanti e la loro efficacia nel conseguire gli obiettivi perseguiti. Inoltre, tali prove empiriche non comporterebbero automaticamente la necessità di abbassare ulteriormente i limiti al contante. Pertanto, la portata del riesame richiesto alla Commissione dovrebbe essere rivista in modo che sia la necessità che la proporzionalità dell’adeguamento dei limiti al contante siano valutate, anziché condurre tale riesame esclusivamente nella prospettiva di un ulteriore riduzione dei limiti. |
5. Fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela
5.1. |
L’AMLR1 stabilisce un elenco non esaustivo di fattori e tipologie di prove indicativi di situazioni potenzialmente a basso rischio ai fini della procedura di adeguata verifica della clientela eseguite dai soggetti obbligati nei confronti dei loro clienti (66). La lista comprende anche «amministrazioni o imprese pubbliche». Si suggerisce che sarebbe opportuno chiarire che il termine «amministrazioni pubbliche» comprende anche le autorità e gli organi pubblici e include le banche centrali. La direttiva 2005/60/CE (67), la terza direttiva antiriciclaggio, utilizzava il termine «autorità pubbliche». La direttiva 2006/70/CE della Commissione (68), che ha recepito la terza direttiva antiriciclaggio, utilizzava il termine «autorità pubbliche o gli organismi pubblici». La direttiva (UE) 2015/849, la quarta direttiva antiriciclaggio, utilizzava il termine «amministrazioni o imprese pubbliche» (69). In base all’esperienza della BCE, la maggior parte delle controparti della BCE interpreta tali termini come comprensivi delle banche centrali. Tuttavia, per evitare dubbi, si suggerisce un chiarimento della formulazione. |
6. Definizione di cripto-attività
6.1. |
L’AMLR1 sostituisce il termine «valute virtuali», che era stato introdotto nella direttiva (UE) 2015/849 dalla direttiva (UE) 2018/843 (70), con il termine «cripto-attività». La BCE accoglie con favore tali modifiche, in quanto il termine «valute virtuali» potrebbe comportare percezioni errate circa la natura di tali tipologie di attività, che non sono valute. |
6.2. |
La BCE evince inoltre che l’inclusione della categoria dei fornitori di servizi per le cripto-attività nell’ambito di applicazione della proposta di regolamento è intesa ad allineare il quadro AML/CFT dell’Unione con le raccomandazioni modificate del Gruppo di azione finanziaria (GAFI). A tal proposito non è chiaro, tuttavia, se tutte le tipologie di attività virtuali, come definite nelle raccomandazioni del GAF, rientrino della definizione di cripto-attività utilizzata nell’AMLR1. Le raccomandazioni del GAFI definiscono un’attività virtuale come «una rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata o trasferita digitalmente e può essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento». Le attività virtuali non comprendono rappresentazioni digitali di valute fiduciarie, titoli e altre attività finanziarie già contemplate altrove nelle raccomandazioni del GAFI (71). L’AMLR1 riprende la definizione di cripto-attività (72) introdotta nella proposta di regolamento MiCA e prevede che per «cripto-attività» si intenda una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga (73). La definizione del GAFI è pertanto tecnologicamente neutra, mentre la definizione AMLR1 è limitata alle attività virtuali basate sulla tecnologia di registro distribuito o su tecnologie analoghe. Sembra almeno teoricamente possibile che le attività virtuali possano essere basate anche su un’altra tecnologia, nel qual caso non parrebbero rientrare nell’AMLR1. |
6.3. |
Qualora i colegislatori prendessero in considerazione una definizione più ampia e neutrale dal punto di vista tecnologico per garantire la compatibilità del quadro dell’Unione con le raccomandazioni del GAFI, le scelte politiche dovrebbero essere effettuate anche per quanto riguarda le rappresentazioni digitali di valore che potrebbero dover essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva AMLR1.
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di direttiva o regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 febbraio 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2021) 420 final.
(2) COM(2021) 423 final.
(3) COM(2021) 421 final.
(4) COM(2021) 422 final.
(5) Cfr. Parere della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2005, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo (CON/2005/2) (COM(2004) 448 final) (GU C 40 del 17.2.2005, pag. 9), Parere della Banca centrale europea, del 17 maggio 2013 , in merito a una proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e a una proposta di regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (CON/2013/32) (GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2), Parere della Banca centrale europea, del 12 ottobre 2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/10/CE (CON/2016/49) (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 3) e Parere della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2018, su una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi (CON/2018/55) (GU C 37 del 30.1.2019, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.
(6) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(7) Cfr. il paragrafo 1.2 del parere CON/2018/55.
(8) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(9) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(10) Cfr. l’articolo 3 dell’AMLR1.
(11) Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77), Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76), Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15), Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(14) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(15) Cfr. l’articolo 2, punto (32), dell’AMLR1.
(16) Cfr. l’articolo 2, punto (31), dell’AMLR1.
(17) Cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto (5), dell’AMLAR.
(18) Cfr. l’articolo 9 dell’AMLR1.
(19) Cfr. l’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
(20) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(22) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(23) Cfr. l’articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
(24) Cfr. l’articolo 9, paragrafo 3, dell’AMLR1.
(25) Come definito all’articolo 2, punto (28), dell’AMLR1.
(26) Cfr. in particolare gli Orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (ABE/GL/2021/05). Disponibile sul sito internet dell’ABE.
(27) Cfr. l’articolo 2, punto (32), dell’AMLR1.
(28) Cfr. articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell’AMLR1.
(29) Cfr. articolo 52, lettera a), dell’AMLD6.
(30) Cfr. articoli da 39 a 41 dell’AMLD6.
(31) Cfr. articolo 41, paragrafo 1, lettere e) ed f), dell’AMLD6.
(32) Cfr. articolo 20, paragrafo 2, lettera i), dell’AMLAR, secondo cui l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ha il potere di «proporre il ritiro della licenza di un soggetto obbligato selezionato all’autorità che ha concesso tale licenza».
(33) Cfr. l’articolo 41, paragrafo1, dell’AMLD6.
(34) Cfr. in particolare gli articoli 50 e 51 dell’AMLD6.
(35) Il termine autorità competenti è definito all’articolo 2, punto (31), dell’AMLR1 e comprende a) un’Unità di informazione finanziaria; b) un’autorità di supervisione AML/CFT che sia un organismo pubblico o l’autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione; c) un’autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato; d) un’autorità pubblica cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
(36) Cfr. l’articolo 45 dell’AMLD6.
(37) Cfr. l’articolo 51, paragrafo 2, dell’AMLD6.
(38) Cfr. il capitolo V dell’AMLD6.
(39) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM (2020) 593 final).
(40) Cfr. articolo 50, paragrafo 2, ultimo comma, dell’AMLD6.
(41) Cfr. l’articolo 50, paragrafo 2, dell’AMLD6.
(42) Cfr. articolo 51, paragrafi 1 e 2, dell’AMLD6.
(43) Cfr. ad esempio l’articolo 56 della direttiva 2013/36/UE.
(44) Cfr. gli articoli 50 e 51 dell’AMLD6.
(45) Cfr. l’articolo 40 dell’AMLD6.
(46) Cfr. l’articolo 41, paragrafo 1, lettera e), dell’AMLD6.
(47) Cfr. articolo 3, paragrafo 3, lettera k), dell’AMLR1.
(48) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(49) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(50) Cfr. l’articolo 15, paragrafo 4, dell’AMLR1.
(51) Cfr. l’articolo 59 dell’AMLR1.
(52) Articolo 128, paragrafo 1, primo periodo, del trattato e articolo 16, primo periodo, dello Statuto del SEBC.
(53) Articolo 128, paragrafo 1, terzo periodo, del trattato e articolo 16 , terzo periodo, Statuto del SEBC.
(54) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(55) Cfr. parere CON/2014/37; parere CON/2017/18 e parere CON/2019/4.
(56) Cfr. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk (cause riunite C-423/19, EU:C:2021:63, punti 69 e 70).
(57) Cfr. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk (cause riunite C-423/19, EU:C:2021:63, punto 46).
(58) Raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70).
(59) Cfr. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk (cause riunite C-423/19, EU:C:2021:63, punti da 46 a 49).
(60) Cfr. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk (cause riunite C-423/19, EU:C:2021:63, punto 67).
(61) Cfr. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk (cause riunite C-423/19, EU:C:2021:63, punto 78).
(62) Cfr. paragrafo 2.4 del parere CON/2017/8, paragrafo 2.1 del parere CON/2019/41, paragrafo 9.2.1 del parere CON/2020/13, paragrafo 2.3 del parere CON/2020/21 e paragrafo 7.2.1 del parere CON/2021/9.
(63) Cfr. il paragrafo 2.7 del parere CON/2017/8.
(64) Cfr. sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk (Cause riunite C-422/19 e C-423/19, EU:C:2021:63, punto 77).
(65) Cfr. l’articolo 63, lettera b), dell’AMLR1
(66) Cfr. allegato II dell’AMLR1.
(67) Cfr. l’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2005/60/CE.
(68) Cfr. l’articolo 3 della Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006 , recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).
(69) Cfr. l’allegato II, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849.
(70) Cfr. l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2018/843.
(71) Cfr. pagina 130 della Raccomandazione GAFI. Disponibili sul sito Internet del GAFI all’indirizzo https://www.fatf-gafi.org/
(72) Cfr. l’articolo 2, paragrafo 13, dell’AMLR1.
(73) Cfr. l’articolo 2, paragrafo 3, della proposta di regolamento MiCA.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/26 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
24 maggio 2022
(2022/C 210/07)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0720 |
JPY |
yen giapponesi |
136,49 |
DKK |
corone danesi |
7,4411 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85750 |
SEK |
corone svedesi |
10,5013 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0334 |
ISK |
corone islandesi |
139,30 |
NOK |
corone norvegesi |
10,2890 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,663 |
HUF |
fiorini ungheresi |
383,33 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6015 |
RON |
leu rumeni |
4,9446 |
TRY |
lire turche |
17,2572 |
AUD |
dollari australiani |
1,5152 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3714 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4143 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6656 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4722 |
KRW |
won sudcoreani |
1 353,65 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,7814 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,1449 |
HRK |
kuna croata |
7,5285 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 711,88 |
MYR |
ringgit malese |
4,7076 |
PHP |
peso filippino |
56,152 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
36,609 |
BRL |
real brasiliano |
5,1793 |
MXN |
peso messicano |
21,2456 |
INR |
rupia indiana |
83,1850 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/27 |
Relazione speciale n. 11/2022
«Proteggere il bilancio dell’UE – Lo strumento dell’esclusione va utilizzato meglio»
(2022/C 210/08)
La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la Relazione speciale n. 11/2022 intitolata: «Proteggere il bilancio dell’UE – Lo strumento dell’esclusione va utilizzato meglio»
La relazione sarà disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61175
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/28 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2022/C 210/09)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
3.5.2022 |
Durata |
3.5.2022 - 31.12.2022 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock o gruppo di stock |
BFT/AVARCH |
Specie |
Tonno rosso (Thunnus Thynnus) |
Zona |
Arcipelaghi specifici in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera) |
Tipo(i) di pescherecci |
Navi adibite alla pesca artigianale |
Numero di riferimento |
02/TQ109 |
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/29 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/10)
Stato membro |
Portogallo |
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Rotta interessata |
Porto Santo – Funchal – Porto Santo |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio |
Dal 24 ottobre 2022 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione correlata agli oneri di servizio pubblico |
Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo: http://www.saphety.com Per ulteriori informazioni contattare:
Tel. +351 210426200 E-mail: gabinete.seinf@mih.gov.pt |
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/30 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/11)
Stato membro |
Italia |
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Rotte interessate |
|
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio |
1o dicembre 2022 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione correlata agli oneri di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni contattare:
Tel. +39 0644127190
Tel. +39 0644596515
|
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/31 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/12)
Stato membro |
Portogallo |
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Rotta interessata |
Porto Santo – Funchal – Porto Santo |
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Periodo di validità del contratto |
3 anni dall’inizio delle operazioni |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
62 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo: http://www.saphety.com Per ulteriori informazioni contattare:
Tel. +351 210426200 E-mail: gabinete.seinf@mih.gov.pt |
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/32 |
Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Trygderetten il 26 gennaio 2022 in relazione alla causa A/Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Causa E-2/22)
(2022/C 210/13)
In data 26 gennaio 2022 la Trygdetteren (Corte d’appello nazionale in materia di previdenza sociale) ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo, protocollata presso la cancelleria della Corte il 27 gennaio 2022, riguardante la causa A/Arbeids- og velferdsdirektoratet in merito ai quesiti seguenti:
1) |
Una prestazione come la prestazione transitoria (overgangsstønad) – vedi la sezione 15-5, primo comma, della legge nazionale sulla previdenza, in combinato disposto con la prima frase del secondo comma – rientra nell’ambito di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)ai sensi:
|
2) |
Ai fini della risposta alla domanda 1, è rilevante il fatto che sussista l’obbligo di un’attività professionale per continuare a beneficiare di una prestazione quando il figlio più giovane compie un anno di età (cfr. sezione 15-6 della Legge nazionale sulla previdenza)? |
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
25.5.2022 |
IT |
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C 210/33 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/14)
1.
In data 13 maggio 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
MOL Hungarian Oil and Gas Plc. («MOL», Ungheria), la società madre di MOL Group, |
— |
OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. («OMV Slovenija», Slovenia). |
MOL acquisirà il controllo esclusivo di OMV Slovenija ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
MOL Group è un conglomerato integrato verticalmente che opera nel settore degli idrocarburi, le cui principali attività sono: i) prospezione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, ii) distribuzione di prodotti petroliferi raffinati sia all’ingrosso che al dettaglio, iii) produzione e vendita di prodotti petrolchimici, iv) prospezione e produzione di gas naturale e v) trasporto di gas naturale in Ungheria. Con sede a Budapest, Group MOL opera in oltre 30 paesi e ha circa 25 000 dipendenti in tutto il mondo, |
— |
OMV Slovenija è una società a responsabilità limitata slovena che agisce sotto il controllo esclusivo del gruppo OMV, una società integrata attiva nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti chimici, con sede in Austria, che opera su scala mondiale. L’attività principale di OMV Slovenija è la vendita al dettaglio di carburante attraverso la sua rete di 119 stazioni di servizio gestite da OMV o da locatari associati. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/35 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/15)
1.
In data 17 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. («Ford Otosan», Turchia), |
— |
Ford Romania S.A. («Ford Romania», Romania). |
Ford Otosan acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Ford Romania.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Ford Otosan è un produttore e distributore automobilistico con sede in Turchia, detenuto in parti uguali da Ford Motor Company e Koç Holding, |
— |
Ford Romania manterrà e opererà alla chiusura soltanto un impianto di assemblaggio e uno stabilimento di produzione automobilistica a Craiova (Romania). |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/36 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10709 — PARTNERS GROUP / FORTERRO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/16)
1.
In data 17 maggio 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Partners Group AG («Partners Group», Svizzera) |
— |
Jeeves Information Systems AB («Forterro», Svezia) |
Partners Group acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Forterro.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Partners Group: fornitura di un’ampia gamma di fondi di investimento e di portafogli adattati alle esigenze degli investitori ad investitori istituzionali internazionali alla ricerca di accesso diretto ad asset del mercato privato, |
— |
Forterro: fornitura di software aziendale e di soluzioni informatiche, con particolare attenzione alla fornitura di soluzioni software per la pianificazione delle risorse aziendali ad imprese produttrici e manifatturiere del mid-market. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10709 – PARTNERS GROUP / FORTERRO
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/37 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10724 — ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 210/17)
1.
In data 17 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
ITOCHU Corporation («Itochu», Giappone), |
— |
Under Armour Europe («Under Armour», Paesi Bassi), controllata al 100 % di Under Armour Inc. («Under Armour Inc», Stati Uniti); |
— |
Dome Corporation («Dome», Giappone). |
Itochu e Under Armour acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Dome.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Itochu: società quotata in borsa che opera in un’ampia gamma di settori, tra cui il settore tessile. |
— |
Under Armour: società quotata in borsa che opera nella produzione, commercializzazione e distribuzione di capi di abbigliamento (articoli sportivi e di abbigliamento casual), calzature e accessori per lo sport. |
— |
Dome: società per azioni che vende (in qualità di dettagliante), distribuisce e pubblicizza capi di abbigliamento e calzature sportive del marchio «Under Armour» di Under Armour in Giappone. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10724 – ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
Rettifiche
25.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 210/39 |
Rettifica della comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1o maggio 2022
[pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 192 dell'11 maggio 2022 )
(2022/C 210/18)
Sommario e pagina 91, titolo:
anziché:
«Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1o maggio 2022»
leggasi:
«Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1o giugno 2022»