ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 180/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10139 — DESFA / COPELOUZOU / DEPA / GASLOG / BTG / GASTRADE) ( 1 ) |
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2022/C 180/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10218 — GAUSELMANN / GREENTUBE / JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 180/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2022/C 180/04 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 180/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA) ( 1 ) |
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2022/C 180/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10683 – APPLIED / TEMASEK / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
3.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10139 — DESFA / COPELOUZOU / DEPA / GASLOG / BTG / GASTRADE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 180/01)
Il 26 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10139. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
3.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10218 — GAUSELMANN / GREENTUBE / JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 180/02)
Il 27 aprile 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10218. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
3.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180/3 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,00 % al 1o maggio 2022
Tassi di cambio dell’euro (2)
2 maggio 2022
(2022/C 180/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0524 |
JPY |
yen giapponesi |
136,63 |
DKK |
corone danesi |
7,4391 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83810 |
SEK |
corone svedesi |
10,4035 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0253 |
ISK |
corone islandesi |
137,20 |
NOK |
corone norvegesi |
9,9248 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,671 |
HUF |
fiorini ungheresi |
378,51 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6850 |
RON |
leu rumeni |
4,9478 |
TRY |
lire turche |
15,6697 |
AUD |
dollari australiani |
1,4913 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3560 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2581 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6362 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4585 |
KRW |
won sudcoreani |
1 333,71 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,7383 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9548 |
HRK |
kuna croata |
7,5610 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 293,41 |
MYR |
ringgit malese |
4,5816 |
PHP |
peso filippino |
55,229 |
RUB |
rublo russo |
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THB |
baht thailandese |
36,208 |
BRL |
real brasiliano |
5,2480 |
MXN |
peso messicano |
21,4758 |
INR |
rupia indiana |
80,4970 |
(1) Tasso applicato all’operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
3.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180/4 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea
(2022/C 180/04)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 1o febbraio 2022 dalla European Thermal Paper Association («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di determinati tipi di carta termica leggera ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra, da un lato, un valore normale stabilito sulla base di prezzi praticati sul mercato interno e un valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) nel paese interessato (come pure in Giappone) e, dall’altro, il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati per il paese interessato sono significativi, il che dimostra la persistenza del dumping.
Per motivi di completezza il richiedente asserisce inoltre che sussista il rischio di reiterazione del dumping. L’asserzione si basa su un confronto tra il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato venduto per l’esportazione negli USA e in Russia. Dal confronto emerge inoltre che il prezzo praticato sul mercato interno era superiore al prezzo all’esportazione e che se tali prezzi all’esportazione fossero praticati per le vendite all’Unione si verificherebbero pratiche di dumping.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio causato dal paese interessato. Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che, in seguito a un periodo iniziale di ripresa, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, quando sono aumentate le importazioni dal paese interessato.
Il richiedente ha anche fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l’esistenza di capacità e potenzialità inutilizzate degli impianti di produzione dei produttori del paese interessato.
Il richiedente sostiene che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica di Corea e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso (4) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla persistenza e alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5).
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (6) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta
I produttori esportatori e le associazioni di produttori nella Repubblica di Corea sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, per manifestarsi. I produttori della Repubblica di Corea devono compilare un questionario entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità della Repubblica di Corea.
Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2596.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.
5.3.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) (8)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2596.
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.4.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2596.
I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
I produttori dell’Unione e l’associazione rappresentativa non indicati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2596.
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.
Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2596. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.4.1 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (9).
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI
E-mail:
— |
per questioni relative al dumping: TRADE-R768-DUMPING@ec.europa.eu |
— |
per questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione e per inviare l’allegato compilato del presente avviso: TRADE-R768-INJURY@ec.europa.eu |
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) GU C 314 del 6.8.2021, pag. 9.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 114 del 3.5.2017, pag. 3).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.
(5) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(6) Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(7) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(8) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(9) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.
(10) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
☐ |
Versione «Sensibile» |
☐ |
Versione «Consultabile dalle parti interessate» |
(barrare la casella corrispondente) |
PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI TIPI DI CARTA TERMICA LEGGERA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI COREA
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.
La versione «Sensibile» e la versione «Consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate e in metri quadrati delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica di Corea, nel periodo dell’inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura.
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Tonnellate |
Metri quadrati |
Valore in EUR |
Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica di Corea |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica di Corea |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
3.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 180/05)
1.
In data 26 aprile 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
CSL Behring AG («CSL Behring», Australia), controllata da CSL Limited («CSL», Australia), società per azioni quotata all’Australian Security Exchange, |
— |
Vifor Pharma Limited («Vifor Pharma», Svizzera), società per azioni quotata alla borsa svizzera. |
CSL acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Vifor Pharma.
La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata da CSL in data 14 dicembre 2021.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
CSL è un’azienda biotecnologica con un portafoglio di medicinali, tra cui quelli che utilizzati per il trattamento dell’emofilia e delle carenze immunitarie (attraverso CSL Behring), nonché vaccini influenzali (attraverso Seqirus), e che, tramite CSL Plasma, una divisione di CSL Behring, gestisce una rete di raccolta di plasma, |
— |
Vifor Pharma opera su scala mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti farmaceutici utilizzati per il trattamento delle carenze di ferro, in nefrologia e per le terapie cardio-renali. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
3.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10683 – APPLIED / TEMASEK / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 180/06)
1.
In data 25 aprile 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Franklin Investments Pte. Ltd. («Franklin», Singapore) controllata in ultima istanza da Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapore), |
— |
Application Materials Inc. («Applied», Stati Uniti), una società pubblica con partecipazione azionaria diffusa, non controllata da terzi, |
— |
una società di nuova costituzione (joint venture), Valaya Pte. Ltd., («JV», Singapore). |
— |
Franklin e Applied acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune. |
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Applied è un fornitore su scala mondiale di impianti di produzione, servizi e software per le industrie dei semiconduttori e dei display e le industrie connesse; |
— |
Franklin è una holding di investimento di livello mondiale; |
— |
l’impresa comune («JV») opererà nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di rivestimenti speciali utilizzati per rivestire polveri e parti, principalmente per applicazioni nei settori farmaceutico e dell’aviazione commerciale. |
4.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10683 – APPLIED / TEMASEK / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).