ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 2/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 2/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD
(Causa C-319/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2014/42/UE - Ambito di applicazione - Legislazione nazionale che prevede la confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale)
(2022/C 2/02)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
Resistenti: ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD
Dispositivo
La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Y / CAK
(Causa C-636/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Assistenza sanitaria transfrontaliera - Nozione di «persona assicurata» - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 1, lettera c) - Articolo 2 - Articolo 24 - Diritto alle prestazioni in natura erogate dallo Stato membro di residenza per conto dello Stato membro debitore della pensione - Direttiva 2011/24/UE - Articolo 3, lettera b), punto i) - Articolo 7 - Rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria ricevuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza e dallo Stato membro debitore della pensione - Presupposti)
(2022/C 2/03)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Y
Convenuto: CAK
Dispositivo
L’articolo 3, lettera b), punto i), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera c), e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n.o988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, devono essere interpretati nel senso che il pensionato ai sensi della legislazione di uno Stato membro, che ha diritto, in forza dell’articolo 24 di tale regolamento, alle prestazioni in natura erogate dal suo Stato membro di residenza per conto dello Stato membro debitore della sua pensione, deve essere considerato una «persona assicurata», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che può ottenere il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera ricevuta in un terzo Stato membro, senza essere affiliato al regime di assicurazione malattia obbligatoria dello Stato membro debitore della sua pensione.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2021 — Vialto Consulting Kft. / Commissione europea
(Causa C-650/19 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Strumento di assistenza preadesione - Gestione decentrata - Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) - Controlli in loco - Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 - Articolo 7 - Accesso ai dati informatici - Operazione di informatica forense - Principio della tutela del legittimo affidamento - Diritto di essere ascoltato - Danno morale)
(2022/C 2/04)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (rappresentanti: D. Sigalas e S. Paliou, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz e A. Katsimerou, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2019, Vialto Consulting/Commissione (T-617/17, non pubblicata, EU:T:2019:446), è annullata nella parte in cui ha respinto, in quanto infondata, la censura sollevata dalla Vialto Consulting Kft. relativa alla violazione da parte della Commissione europea del diritto di essere ascoltato. |
2) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché quest’ultimo statuisca sui presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea relativi all’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione da parte della Commissione europea del diritto di essere ascoltato e il danno lamentato nonché all’effettività del danno. |
4) |
Le spese sono riservate. |
3.1.2022 |
IT |
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C 2/4 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi — Romania) — BX / Unitatea Administrativ Teritorială D.
(Causa C-909/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 2, punti 1 e 2 - Nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» - Formazione professionale obbligatoria seguita su iniziativa del datore di lavoro)
(2022/C 2/05)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Iaşi
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BX
Resistente: Unitatea Administrativ Teritorială D.
Dispositivo
L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione.
3.1.2022 |
IT |
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C 2/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19) / Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (da C-915/19 a C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19)
(Cause riunite da C-915/19 a C-917/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Mercato del biodiesel - Regime di aiuti che istituisce quote di biodiesel esenti dal pagamento dell’accisa - Modifica del regime di aiuti autorizzato - Modifica dei criteri di assegnazione delle quote - Obbligo di previa notifica alla Commissione europea - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera c) - Nozione di «nuovi aiuti» - Regolamento (CE) n. 794/2004 - Articolo 4, paragrafo 1 - Nozione di «modifica di un aiuto esistente»)
(2022/C 2/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19)
Resistenti: Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (da C-915/19 a C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19)
nei confronti di: Oil.B Srl unipersonale, Novaol Srl (C-915/19), Fallimento Mythen SpA, Ital Bi-Oil Srl, Cereal Docks SpA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-916/19 e C-917/19)
Dispositivo
Gli articoli 107 e 108 TFUE nonché le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, devono essere interpretati nel senso che una modifica di un regime fiscale agevolato per il biodiesel, autorizzato dalla Commissione europea, non deve essere considerata come un nuovo aiuto soggetto all’obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, qualora tale modifica consista nel cambiare, con effetto retroattivo, i criteri di assegnazione delle quote di biodiesel che beneficiano di un’aliquota di accisa agevolata in base a tale regime, in quanto la suddetta modifica non incide sugli elementi costitutivi del regime di aiuti interessato, quali esaminati dalla Commissione ai fini della sua valutazione sulla compatibilità delle versioni precedenti di detto regime con il mercato interno.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/6 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Varchev Finans» EOOD / Komisia za finansov nadzor
(Causa C-95/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2014/65/UE - Mercati degli strumenti finanziari - Regolamento delegato (UE) 2017/565 - Imprese di investimento - Articolo 56 - Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazione connessi - Articolo 72 - Conservazione delle registrazioni - Modalità di conservazione - Informazioni concernenti la classificazione dei clienti - Informazioni sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento)
(2022/C 2/07)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«Varchev Finans» EOOD
Convenuta: Komisia za finansov nadzor
con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna
Dispositivo
L’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, letti in combinato disposto con l’allegato I di questo stesso regolamento delegato, devono essere interpretati nel senso che le imprese di investimento non sono tenute a conservare le registrazioni relative alle valutazioni dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti e dei servizi di investimento effettuate per ciascun cliente nonché alle informazioni comunicate a ciascun cliente sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento in registri unici separati, e segnatamente sotto forma di una base di dati informatica, stante che la modalità di conservazione di queste registrazioni può essere scelta liberamente, a condizione però che essa soddisfi la totalità dei requisiti stabiliti all’articolo 72, paragrafo 1, del succitato regolamento delegato.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Republiken Polen / PL Holdings Sàrl
(Causa C-109/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall’altra, avente ad oggetto l’incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987 - Procedimento arbitrale - Controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro - Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione prevista in detto accordo - Nullità - Convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti di tale controversia - Partecipazione al procedimento arbitrale - Manifestazione tacita della volontà di tale altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato - Illegittimità)
(2022/C 2/08)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Republiken Polen
Resistente: PL Holdings Sàrl
Dispositivo
Gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente a uno Stato membro di concludere con un investitore di un altro Stato membro una convenzione di arbitrato ad hoc che renda possibile la prosecuzione di un procedimento arbitrale avviato sulla base di una clausola compromissoria di contenuto identico a tale convenzione, presente in un accordo internazionale concluso tra i due Stati membri suddetti e nulla a causa della sua contrarietà ai medesimi articoli.
3.1.2022 |
IT |
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C 2/7 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Ferrari SpA / Mansory Design & Holding GmbH, WH
(Causa C-123/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Disegni o modelli comunitari - Articoli 4, 6 e 11 - Azione per contraffazione - Disegno o modello comunitario non registrato - Aspetto di una parte di prodotto - Requisiti per la protezione - Componente di un prodotto complesso - Carattere individuale - Atto di divulgazione al pubblico)
(2022/C 2/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ferrari SpA
Resistenti: Mansory Design & Holding GmbH, WH
Dispositivo
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un’autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, oppure su una componente di questo prodotto, in quanto prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile all’atto di detta divulgazione.
Affinché si possa esaminare se tale aspetto soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/8 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) e C. E. Roeper GmbH (C-216/20) / Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20)
(Cause riunite C-197/20 e C-216/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoci tariffarie 1521 90 91 e 1521 90 99 - Interpretazione delle note esplicative relative alla sottovoce 1521 90 99 - Cere di api fuse e solidificate di nuovo prima della loro importazione)
(2022/C 2/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) e C. E. Roeper GmbH (C-216/20)
Resistenti: Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20)
Dispositivo
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che le cere di api che sono state fuse, e dalle quali è stata separata meccanicamente una parte dei corpi estranei al momento della fusione, poi solidificate per formare blocchi o fogli, rientrano nella sottovoce 1521 90 99 di tale nomenclatura, che riguarda le «altre» cere, e non nella sottovoce 1521 90 91 di detta nomenclatura, che riguarda le cere «gregge».
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/8 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 ottobre 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimenti promossi da A Oy (C-221/20), B Oy (C-223/20)
(Cause riunite C-221/20 e C-223/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Direttiva 92/83/CEE - Accise - Birra - Articolo 4, paragrafo 2 - Possibilità di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta dalle piccole birrerie indipendenti - Considerazione di due o più piccole birrerie come una unica piccola impresa indipendente - Obbligo di trasposizione)
(2022/C 2/11)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: A Oy (C-221/20), B Oy (C-223/20)
con l’intervento di: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che attua la possibilità, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti non è, per questa ragione, tenuto a considerare come una unica piccola impresa indipendente due o più piccole birrerie che cooperano e la cui somma di produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt B / X-Beteiligungsgesellschaft mbH
(Causa C-324/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Prestazione di servizi - Articolo 63 - Esigibilità dell’IVA - Articolo 64, paragrafo 1 - Nozione di «prestazione che comporta pagamenti successivi» - Prestazione resa una tantum remunerata mediante pagamenti rateizzati - Articolo 90, paragrafo 1 - Riduzione della base imponibile - Nozione di «non pagamento del prezzo»)
(2022/C 2/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Finanzamt B
Resistente: X-Beteiligungsgesellschaft mbH
Dispositivo
1) |
L’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi resa una tantum, che comporta una remunerazione mediante pagamenti rateizzati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un accordo di rateizzazione, il mancato pagamento di una rata del compenso prima della sua scadenza non può essere considerato un non pagamento del prezzo, ai sensi di tale disposizione, e non può, pertanto, dar luogo a una riduzione della base imponibile. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — IE / Magistrat der Stadt Wien
(Causa C-357/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 12, paragrafo 1 - Regime di rigorosa tutela delle specie animali - Allegato IV, lettera a) - Cricetus cricetus (criceto comune) - Aree di riposo e siti di riproduzione - Deterioramento o distruzione)
(2022/C 2/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wien
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: IE
Resistente: Magistrat der Stadt Wien
Dispositivo
1) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo. |
2) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che i siti di riproduzione di una specie animale protetta devono essere tutelati per tutto il tempo necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con successo, cosicché questa tutela si estende anche ai siti di riproduzione che non sono più occupati, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale vi faccia ritorno. |
3) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/11 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA — Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti / Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Causa C-462/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Articolo 11 - Direttiva 2011/98/UE - Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Direttiva 2009/50/CE - Diritti dei cittadini di paesi terzi titolari della carta blu europea - Articolo 14 - Direttiva 2011/95/UE - Diritti dei beneficiari di protezione internazionale - Articolo 29 - Parità di trattamento - Sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Articolo 3 - Prestazioni familiari - Assistenza sociale - Protezione sociale - Accesso a beni e servizi - Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di una «carta della famiglia»)
(2022/C 2/14)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA — Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dispositivo
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi contemplati da tali direttive dal beneficio di una carta concessa alle famiglie che dà la possibilità di ottenere sconti o riduzioni tariffarie in occasione dell’acquisto di beni e servizi forniti da soggetti pubblici o privati che hanno concluso una convenzione con il governo di tale Stato membro.
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che neppure esso osta a una tale normativa, purché una siffatta carta non rientri, secondo la normativa nazionale di tale Stato membro, nelle nozioni di «prestazioni sociali», di «assistenza sociale» o di «protezione sociale».
L’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa siffatta qualora detta carta rientri in un regime di assistenza istituito da autorità pubbliche, al quale ricorre un individuo che non disponga di risorse sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia.
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/50 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una siffatta normativa.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti di HM (C-428/21 PPU), TZ (C-429/21 PPU)
(Cause riunite C-428/21 PPU e C-429/21 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 - Richiesta di assenso all’esercizio dell’azione penale per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna - Articolo 28, paragrafo 3 - Richiesta di assenso a una consegna successiva della persona interessata a un altro Stato membro - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto della persona interessata di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione - Modalità)
(2022/C 2/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti nel procedimento principale
HM (C-428/21 PPU), TZ (C-429/21 PPU)
con l’intervento di: Openbaar Ministerie
Dispositivo
L’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all’autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d’arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando quest’ultima è investita, da parte dell’autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza delle suddette disposizioni della decisione quadro in parola; tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest’ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione diretta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Spetta, tuttavia, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione aver cura di avere a disposizione elementi sufficienti, segnatamente quanto alla posizione della persona interessata, a consentirle di prendere con piena cognizione di causao– e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessatao– una decisione relativa alla richiesta di assenso formulata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, della medesima, e di invitare, eventualmente, l’autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 11 febbraio 2021 — Iveco Orecchia SpA / Brescia Trasporti SpA
(Causa C-84/21)
(2022/C 2/16)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Iveco Orecchia SpA
Convenuta: Brescia Trasporti SpA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme al diritto europeo — e, in particolare, alle previsioni della direttiva 2007/46/CE (1) (di cui agli articoli 10, 19 e 28 della detta direttiva comunitaria), nonché ai principi di parità di trattamento ed imparzialità, di piena concorrenzialità e buon andamento dell’azione amministrativa — che, con specifico riferimento alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito alla Stazione appaltante accettare componenti di ricambio destinate ad un determinato veicolo, realizzate da un fabbricante diverso dal costruttore del veicolo, quindi non omologate unitamente al veicolo, rientranti in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell’allegato IV della su indicata direttiva (Elenco delle prescrizioni per l’omologazione CE dei veicoli) ed offerte in gara senza il corredo del certificato di omologazione e senza alcuna notizia sull’effettiva omologazione ed anzi sul presupposto che l’omologazione non sarebbe necessaria, risultando sufficiente solo una dichiarazione di equivalenza all’originale omologato resa dall’offerente? |
2) |
Se sia conforme al diritto europeo — e, in particolare, all’articolo 3, punto 27, della direttiva 2007/46/CE — che, in relazione alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito al singolo concorrente di autoqualificarsi come «costruttore» di una determinata componente di ricambio non originale destinata ad un determinato veicolo, in particolare ove rientrante in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell’allegato IV (Elenco delle prescrizioni per l’omologazione CE dei veicoli) della direttiva 2007/46/CE, ovvero se detto concorrente debba invece provare — per ciascuna delle componenti di ricambio così offerte e per attestarne l’equivalenza alle specifiche tecniche di gara — di essere il soggetto responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione nonché della conformità della produzione e relativo livello qualitativo e di realizzare direttamente almeno alcune delle fasi di costruzione del componente soggetto all’omologazione, chiarendo altresì, in caso affermativo, con quali mezzi debba essere fornita detta prova? |
(1) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1.).
3.1.2022 |
IT |
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C 2/13 |
Impugnazione proposta il 7 luglio 2021 dalla Comercializadora Eloro S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 aprile 2021, causa T-310/20, Comercializadora Eloro / EUIPO — Zumex Group (JUMEX)
(Causa C-415/21 P)
(2022/C 2/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Comercializadora Eloro S.A. (rappresentanti: J. L. Gracia Albero, P. Merino Baylos e E. Cebollero González, abogados)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Zumex Group, S.A.
Con ordinanza del 10 novembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la Comercializadora Eloro, S.A. alle spese.
3.1.2022 |
IT |
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C 2/14 |
Impugnazione proposta il 18 agosto 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 giugno 2021, causa T-47/19, Dansk Erhverv / Commissione
(Causa C-508/21 P)
(2022/C 2/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche, agenti)
Altre parti nel procedimento: Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening, Repubblica federale di Germania, Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare il dispositivo della sentenza impugnata; |
— |
pronunciarsi sulla causa T-47/19 Dansk Erhverv / Commissione, annullando la sezione 3.3 della decisione impugnata (1); |
— |
condannare la ricorrente in primo grado a sopportare le spese del procedimento di impugnazione; |
— |
condannare ciascuna parte e ciascun interveniente a sopportare le proprie spese sostenute nel procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Il primo motivo d’impugnazione verte sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che l’accoglimento della terza parte del motivo unico comporta l’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza. Tale conclusione viola l’articolo 264 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa Commissione/Départment du Loiret, nonché il principio di proporzionalità.
Nella sentenza relativa alla causa Commissione/Départment du Loiret, la Corte di giustizia ha interpretato l’articolo 264 TFUE nel modo seguente (2):
«(…) il solo fatto che ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento non consente al Tribunale di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico dell’atto contestato, è tale da fondare solo un annullamento parziale».
Nel caso di specie la terza parte del motivo unico dedotto dalla ricorrente in primo grado era diretta soltanto contro una delle tre decisioni raggruppate nell’unico atto che formava la decisione impugnata. Si trattava della decisione con la quale si constatava che la mancata imposizione di un’ammenda per l’omesso addebito del deposito cauzionale per le lattine delle bevande da parte degli esercizi commerciali frontalieri non implicava l’utilizzo di risorse statali e pertanto non costituiva un aiuto di Stato. La terza parte del motivo unico dedotto dalla ricorrente non era diretta contro le altre decisioni, con le quali si constatava che il mancato addebito del deposito cauzionale e il mancato addebito dell’IVA sul deposito cauzionale non applicato non comportavano l’utilizzo di risorse statali, e pertanto non costituivano un aiuto di Stato.
Il secondo motivo d’impugnazione verte sul fatto che il Tribunale ha fornito una motivazione carente e contraddittoria nell’affermare che le tre decisioni erano inscindibili tra loro.
Il terzo motivo d’impugnazione verte sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel constatare che le tre decisioni erano inscindibili tra loro. Infatti, i tre provvedimenti presi in esame nelle tre decisioni non sono collegati. In particolare, la mancata imposizione dell’ammenda non è direttamente ed automaticamente collegata al mancato addebito del deposito cauzionale né al mancato addebito dell’IVA. L’imposizione dell’ammenda può modificare o meno il comportamento degli esercizi commerciali frontalieri. Questi ultimi possono contestare l’imposizione dell’ammenda dinanzi ai giudici competenti, e continuare a non addebitare il deposito cauzionale (e a non riscuotere l’IVA sul deposito cauzionale non addebitato). In ogni caso, il mancato addebito del deposito cauzionale non comporta una perdita di risorse statali, in quanto l’ammanco di denaro si verifica in un sistema di deposito cauzionale a gestione interamente privata, senza alcun controllo da parte dello Stato.
(1) Decisione C(2018) 6315 final relativa all’aiuto di Stato SA.44865 (2016/FC) — Germania — Presunti aiuti in favore di negozi di bevande situati alla frontiera tedesca,
(2) Sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Départment du Loiret, C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 104.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/15 |
Impugnazione proposta il 18 agosto 2021 dalla Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 giugno 2021, causa T-47/19, Dansk Erhverv / Commissione
(Causa C-509/21 P)
(2022/C 2/19)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) (rappresentanti: M. Bauer, F. von Hammerstein, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Dansk Erhverv, Commissione europea, Danmarks Naturfredningsforening, Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la sentenza impugnata; |
— |
respingere il ricorso in primo grado; |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto. Essa fornisce un’interpretazione errata di varie nozioni giuridiche proprie della normativa sugli aiuti di Stato, incluse la nozione di «serie difficoltà» in relazione alla necessità di avviare il procedimento formale, la nozione di «nesso sufficientemente diretto» tra un vantaggio e il bilancio dello Stato per stabilire il criterio delle «risorse statali» e la nozione di «scindibilità» riguardante diverse parti di una sentenza. La sentenza impugnata non ha inoltre tenuto conto di alcuni argomenti addotti dinanzi al Tribunale e/o ha snaturato o interpretato erroneamente la decisione C(2018) 6315 final della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA.44865 (2016/FC) — Germania — Presunti aiuti in favore di negozi di bevande situati alla frontiera tedesca, e/o le deduzioni della ricorrente nel procedimento d’impugnazione, ed è altresì inficiata da difetto di motivazione.
Nel dettaglio, la ricorrente nel procedimento d’impugnazione deduce i seguenti motivi:
1) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE adottando un’interpretazione errata della necessità di un «nesso sufficientemente diretto» tra un vantaggio e il bilancio dello Stato in sede di valutazione del criterio delle «risorse statali». |
2) |
Il Tribunale ha commesso errori di diritto e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE utilizzando un parametro errato per la valutazione da parte della Commissione del criterio delle «risorse statali» nei casi di difficoltà di interpretazione del diritto applicabile, la cui inosservanza potrebbe essere sanzionata con un’ammenda.
|
3) |
Ai punti da 166 a 203 il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha applicato per la valutazione da parte della Commissione relativa al criterio delle «risorse statali» un parametro ulteriore rispetto a quello dei «ragionevoli motivi». |
4) |
Ai punti da 166 a 203 il Tribunale ha commesso errori di diritto in relazione a tutte le sue sei ulteriori considerazioni, sulla cui base esso ha affermato che la Commissione si trovava di fronte a «serie difficoltà».
|
5) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere gli ulteriori argomenti addotti dalla ricorrente nel procedimento d’impugnazione a sostegno dell’assunto che la Commissione non si trovasse di fronte a «serie difficoltà».
|
6) |
Al punto 238 il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’annullare la decisione della Commissione nella sua interezza, inclusa la parte concernente l’IVA. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/16 |
Impugnazione proposta il 19 agosto 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2021, causa T-202/17, Calhau Correia de Paiva/Commissione
(Causa C-511/21 P)
(2022/C 2/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, I. Melo Sampaio, L. Vernier, agenti)
Altra parte nel procedimento: Ana Calhau Correia de Paiva
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
respingere i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado; |
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sui motivi primo e quinto del ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado, e |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro i punti da 54 a 58 della sentenza impugnata, ossia la parte della sentenza riguardante la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente in primo grado contro il regime linguistico del concorso di cui trattasi.
La Commissione deduce un motivo unico, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello stabilire che sussisteva uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e il regime linguistico indicato nel bando di concorso, riconoscendo in tal modo la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità di tale regime linguistico.
Il motivo unico è articolato in tre parti.
(1) |
La prima parte verte sul fatto che al punto 54 della sentenza impugnata il Tribunale ha qualificato i fatti erroneamente dal punto di vista giuridico, in quanto ha dedotto dal punteggio ottenuto dalla ricorrente in primo grado per la competenza generale «comunicazione» uno stretto collegamento tra il regime linguistico del concorso di cui trattasi e la motivazione della decisione impugnata. |
(2) |
La seconda parte verte sul fatto che ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata il Tribunale ha qualificato i fatti erroneamente dal punto di vista giuridico, riconoscendo lo stretto collegamento sulla base del fatto che per un candidato è più difficile sostenere prove nella lingua scelta dallo stesso come seconda piuttosto che nella propria lingua madre. Il Tribunale ha altresì snaturato taluni elementi di prova, non tenendo conto del fatto che nel caso di specie le altre due lingue, di cui la ricorrente aveva un’ottima padronanza, erano l’inglese e il francese. Pertanto la limitazione della scelta della seconda lingua ad inglese, francese e tedesco non poteva comportarle alcuno svantaggio. |
(3) |
La terza ed ultima parte verte sul fatto che al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, basando lo stretto collegamento anche sul fatto che la ricorrente in primo grado ha dovuto sostenere la prova scritta con una configurazione della tastiera diversa dalla QWERTY-PT, che ella era abituata ad utilizzare. In primo luogo, tale considerazione non ha alcuna relazione con la motivazione della decisione impugnata. In secondo luogo, anche se l’EPSO ha reso disponibile una limitata scelta di configurazioni della tastiera (AZERTY, QWERTY-EN e QWERTY-DE), si tratta di una questione distinta dal regime linguistico del concorso. |
3.1.2022 |
IT |
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C 2/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz (Germania) il 31 agosto 2021 — ID / Stadt Mainz
(Causa C-544/21)
(2022/C 2/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Mainz
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ID
Resistente: Stadt Mainz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se dal diritto dell’Unione, in particolare dagli articoli 4, paragrafo 3, [TUE], 288, paragrafo 3, e 260, paragrafo 1, TFUE, discenda che l’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva servizi») nell’ambito di un procedimento giurisdizionale in corso tra singoli abbia un’efficacia diretta nel senso che è necessario disapplicare le disposizioni nazionali contrarie a detta direttiva contenute nell’articolo 4 della Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (regolamento tedesco sugli onorari per servizi di architettura e di ingegneria) del 1996, come modificata nel 2002 (in prosieguo: la «HOAI 2002»), secondo il quale le tariffe minime da essa contemplate per prestazioni di progettazione e supervisione effettuate da architetti e ingegneri sono obbligatorie — salvo determinati casi eccezionali — e una convenzione avente ad oggetto un onorario inferiore alle tariffe minime nei contratti con architetti o ingegneri è inefficace, anche qualora si tratti di diritti derivanti da un contratto di servizi di architettura stipulato nel 2004, vale a dire anteriormente all’adozione della direttiva servizi. |
2) |
In caso di risposta negativa alla questione sub a):
|
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).
3.1.2022 |
IT |
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C 2/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 7 settembre 2021 — FT / Land Hessen
(Causa C-552/21)
(2022/C 2/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Parti
Ricorrente: FT
Resistente: Land Hessen
Litisconsorte: SCHUFA Holding AG
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 77, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD (1) debba essere inteso nel senso che l’esito che l’autorità di controllo comunica all’interessato
|
2. |
Se la conservazione dei dati presso un’agenzia privata di valutazione del credito, in cui dati personali provenienti da un registro pubblico — come le «banche dati nazionali» di cui all’articolo 79, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2015/848 (2) — sono conservati senza uno specifico motivo, al fine di poter fornire informazioni in caso di richiesta, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3. |
Se le banche dati private parallele (in particolare le banche dati di un’agenzia di valutazione del credito), che vengono create accanto alle banche dati pubbliche e nelle quali i dati provenienti dalle banche dati pubbliche (nel caso di specie le comunicazioni di insolvenza) vengono conservati più a lungo di quanto disciplinato nell’ambito ristretto del regolamento (UE) 2015/848 in combinato disposto con il diritto nazionale, siano ammissibili in linea di principio, oppure se dal diritto all’oblio di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del RGPD derivi che tali dati devono essere cancellati se
|
4. |
Nei limiti in cui l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD può essere considerato come l’unico fondamento giuridico per una conservazione dei dati presso agenzie private di valutazione del credito per quanto riguarda i dati conservati anche nei registri pubblici, se sussista conseguentemente un legittimo interesse di un’agenzia di valutazione del credito a ricevere dati dal registro pubblico senza uno specifico motivo, in modo che tali dati siano disponibili in caso di una successiva richiesta. |
5. |
Se i codici di condotta che sono stati approvati dalle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 40 del RGPD e che prevedono termini per la revisione e la cancellazione superiori ai periodi di conservazione dei registri pubblici possano sospendere il bilanciamento previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).
3.1.2022 |
IT |
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C 2/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 settembre 2021 — Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di X; altra parte: Openbaar Ministerie
(Causa C-562/21)
(2022/C 2/23)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti nel procedimento principale
Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di: X
Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie
Questioni pregiudiziali
Quale controllo debba essere effettuato da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che deve pronunciarsi sull’esecuzione di un MAE volto all’esecuzione di una pena o misura privativa della libertà non impugnabile nell’esaminare se nello Stato membro di emissione, nel giudizio che ha condotto a tale condanna, sia stato violato il diritto a un giudice precostituito per legge, allorché in tale Stato membro non era disponibile alcun ricorso avverso un’eventuale violazione di detto diritto.
3.1.2022 |
IT |
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C 2/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 settembre 2021 — Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Y, altra parte: Openbaar Ministerie
(Causa C-563/21)
(2022/C 2/24)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti nel procedimento principale
Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di: Y
Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (1) e confermato nella sentenza Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (2) allorché sussiste un rischio reale che l’interessato sarà giudicato da un giudice non precostituito per legge. |
2) |
Se sia opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) e confermato nella sentenza Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), allorché una persona ricercata, che si vuole opporre alla propria consegna, non può effettuare detto controllo per il fatto che in quel momento è impossibile stabilire la composizione dei tribunali che lo giudicheranno a causa della modalità arbitraria di assegnazione delle cause. |
3) |
Se la mancanza di un ricorso giurisdizionale effettivo per contestare la validità della nomina di giudici in Polonia, in circostanze in cui è chiaro che in questo momento la persona ricercata non può stabilire che i tribunali che lo giudicheranno saranno composti da giudici non nominati legittimamente, configuri una violazione dell’essenza del diritto a un processo equo, in base alla quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve negare la consegna della persona ricercata. |
(1) C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586
(2) C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033
3.1.2022 |
IT |
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C 2/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 settembre 2021 — AA / Banca S
(Causa C-566/21)
(2022/C 2/25)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti nel procedimento principale
Ricorrente-convenuta in primo grado: S
Resistente-attrice in primo grado: AA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), come interpretato nella giurisprudenza della Corte, consenta di modificare una clausola nel senso che il diritto puramente potestativo del professionista di convertire la valuta del contratto di credito costituisca in realtà un obbligo per il professionista qualora tale modifica vada interamente a vantaggio del consumatore e la mera esclusione della clausola abusiva dal contratto non procuri alcun beneficio a quest’ultimo.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 16 settembre 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; altre parti: E. e S., anche per conto dei loro figli minorenni
(Causa C-568/21)
(2022/C 2/26)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti nel procedimento principale
Appellante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Altre parti: E. e S., anche per conto dei loro figli minorenni
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2, parte iniziale e lettera l), del regolamento di Dublino (1) debba essere interpretato nel senso che una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro in forza della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche configura un titolo di soggiorno ai sensi di tale disposizione.
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
3.1.2022 |
IT |
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C 2/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 20 settembre 2021 — WertInvest Hotelbetriebs GmbH / Magistrat der Stadt Wien
(Causa C-575/21)
(2022/C 2/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wien
Parti
Ricorrente: WertInvest Hotelbetriebs GmbH
Autorità competente in materia di costruzione: Magistrat der Stadt Wien
Questioni pregiudiziali
I. |
Se la direttiva 2011/92/UE (1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE (2), osti ad una normativa nazionale che subordini l'effettuazione di una valutazione dell'impatto ambientale per i «progetti di riassetto urbano» al raggiungimento di soglie di utilizzo di superficie di 15 ha o più e di superficie lorda di pavimento di oltre 150 0002 e che ponga inoltre come condizione che si tratti di un progetto di sviluppo per un'edificazione multifunzionale d'insieme che include, in ogni caso, fabbricati residenziali e uffici, comprese le relative infrastrutture stradali e servizi con un bacino di utenza che va oltre il sito del progetto. Se sia inoltre rilevante al riguardo la circostanza che nel diritto nazionale siano previste fattispecie specifiche con riferimento a:
|
II. |
Se la direttiva 2011/92 preveda, con particolare riguardo alla disposizione di cui all'allegato III, punto 2, lettera c), viii) — ai sensi della quale per stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale occorre tenere conto anche delle «zone di importanza storica, culturale o archeologica»-, che per le zone di particolare importanza storica, culturale, urbanistica o architettonica come, ad esempio, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO, debbano essere fissati valori di soglia più bassi o criteri di soglia meno rigorosi (rispetto alla prima questione). |
III. |
Se la direttiva 2011/92 osti ad una normativa nazionale che, in sede di valutazione di un «progetto di riassetto urbano» ai sensi della prima questione, limiti l'aggregazione (cumulo) con altri progetti simili che presentano una correlazione spaziale, prendendo in considerazione solo la somma delle capacità autorizzate negli ultimi cinque anni, comprese la capacità richiesta o l'espansione della capacità per cui, dopo la loro realizzazione, i progetti di riassetto urbano, o parti di essi, non sono più considerati concettualmente progetti di riassetto urbano e l’obbligo di accertare, caso per caso, se siano prevedibili notevoli effetti dannosi, nocivi o negativi sull'ambiente in ragione di un cumulo degli effetti nocivi e, di conseguenza, se si debba procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale per il progetto previsto, viene meno qualora quest’ultimo presenti una capacità inferiore al 25 percento del valore di soglia. |
IV. |
In caso di soluzione affermativa della prima e/o della seconda questione, se nell'ipotesi di un superamento del margine di discrezionalità degli Stati membri, la valutazione che deve essere effettuata caso per caso dalle autorità nazionali (in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, direttamente applicabili alla fattispecie) per stabilire se il progetto potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente e sia quindi soggetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, debba limitarsi a determinati aspetti della protezione, quali la finalità di protezione di un determinato sito, o se in tale caso, si debba tenere conto di tutti i criteri e aspetti elencati nell'allegato III della direttiva 2011/92. |
V. |
Se la direttiva 2011/92 consenta, in particolare nel rispetto dei principi di tutela giurisdizionale enunciati all'articolo 11, che la valutazione di cui alla quarta questione sia effettuata per la prima volta dal giudice del rinvio (in un procedimento di autorizzazione edilizia e nell'ambito dell'esame della propria competenza), in procedimenti in cui, ai sensi del diritto nazionale, il «pubblico» gode della qualità di parte solo in ambito estremamente limitato e che avverso la sua decisione i membri del «pubblico interessato» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2011/92, dispongano solo di una tutela giurisdizionale estremamente limitata. Se ai fini della risoluzione di tale questione incida il fatto che, in forza della normativa nazionale e al di fuori della possibilità di un accertamento d'ufficio, solo il promotore del progetto, l'autorità con cui esso ha collaborato, o l'Umweltanwalt [mediatore per l'ambiente] possono richiedere separatamente un accertamento per stabilire se il progetto sia soggetto all'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale. |
VI. |
Se, nel caso dei «progetti di riassetto urbano» di cui all'allegato II, punto 10, lettera b) della direttiva 2011/92, detta direttiva consenta, precedentemente o in aggiunta all'effettuazione di una necessaria valutazione dell'impatto ambientale, o prima della conclusione di un esame caso per caso degli effetti sull’ambiente, volto a chiarire la necessità di una valutazione dell'impatto ambientale, di rilasciare permessi urbanistici per singoli interventi edilizi che costituiscono parte del progetto di riassetto urbano nel suo complesso, per cui nell'ambito del processo di costruzione non ha luogo una valutazione globale dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92 e il pubblico gode solo di uno status di parte limitato. |
(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1)
(2) Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2014, L 124, pag. 1)
3.1.2022 |
IT |
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C 2/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 4 ottobre 2021 — G / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-614/21)
(2022/C 2/28)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: G
Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regolamento di Dublino (1), alla luce dei considerando 3, 32 e 39 e in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 6, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato e applicato nel senso che il principio di fiducia interstatale non è divisibile, cosicché violazioni gravi e sistematiche del diritto dell’Unione che vengono commesse dallo Stato membro eventualmente competente prima del trasferimento nei confronti di cittadini di paesi terzi che non sono (ancora) rimpatriati [in base al sistema] di Dublino ostano in senso assoluto al trasferimento a detto Stato membro. |
2) |
In caso di risposta negativa alla questione precedente, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 6, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, laddove lo Stato membro competente violi il diritto dell’Unione in modo grave e strutturale, lo Stato membro che effettua il trasferimento non può fondarsi sul principio di fiducia interstatale, ma deve eliminare ogni dubbio o dimostrare che, dopo il trasferimento, il richiedente non verrà a trovarsi in una situazione in contrasto con l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3) |
Con quali mezzi di prova il richiedente possa suffragare i suoi argomenti che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino osta al suo trasferimento e quale livello probatorio sia applicabile al riguardo. Se allo Stato membro che effettua il trasferimento, in considerazione del rinvio all’acquis dell’Unione nel preambolo del regolamento di Dublino, incomba un dovere di cooperazione o di accertamento [quanto alla situazione cui il ricorrente va incontro], oppure, in caso di violazioni gravi e strutturali di diritti fondamentali nei confronti di cittadini di paesi terzi, se debbano essere ottenute dallo Stato membro competente garanzie individuali che dopo il trasferimento saranno rispettati i diritti fondamentali del richiedente. Se la risposta a questa domanda sarebbe diversa nel caso in cui il richiedente si trovi in difficoltà a presentare la prova/in caso di indisponibilità della prova, laddove non sia in grado di avvalorare con documenti le sue dichiarazioni coerenti e dettagliate, laddove ciò, in considerazione della natura delle dichiarazioni, non possa pretendersi. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
3.1.2022 |
IT |
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C 2/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 ottobre 2021 — NN / Regione Lombardia
(Causa C-636/21)
(2022/C 2/29)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NN
Convenuta: Regione Lombardia
Questione pregiudiziale
Se l’art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e il regolamento di esecuzione della Commissione del 02/08/2019, n. 2019/1323/UE (2) ostino a una normativa nazionale (come quella di cui [al] Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) intesa ed applicata nel senso di limitare l’accesso alle misure compensative dei danni determinati dall’influenza aviaria alle sole imprese che non abbiano cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza.
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (GU 2019, L 206, pag. 12).
3.1.2022 |
IT |
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C 2/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 ottobre 2021 — PB / Geos SAS, Geos International Consulting Limited
(Causa C-639/21)
(2022/C 2/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: PB
Resistenti: Geos SAS, Geos International Consulting Limited
Questioni pregiudiziali
— |
Se gli articoli 4, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui si invochi nei confronti di una società domiciliata nel territorio di uno Stato membro e convenuta da un lavoratore davanti all’autorità giurisdizionale di tale Stato, una situazione di co-impiego del medesimo lavoratore assunto da un’altra società, detta autorità giurisdizionale non è tenuta, al fine di determinare la propria competenza a decidere sulle domande proposte contro le due società, ad effettuare una valutazione preliminare dell’esistenza di una situazione di co-impiego. |
— |
Se gli stessi articoli debbano essere interpretati nel senso che, in tal caso, l’autonomia delle norme speciali sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro non osta all’applicazione della norma generale di competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del domicilio del convenuto enunciata all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. |
3.1.2022 |
IT |
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C 2/25 |
Ordinanza del presidente della Corte del 13 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — LU / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-314/20) (1)
(2022/C 2/31)
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) Data di deposito: 9/7/2020.
Tribunale
3.1.2022 |
IT |
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C 2/26 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — Impresa comune Clean Sky 2 / Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Causa T-268/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Inadempimento del contratto - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2022/C 2/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Impresa comune Clean Sky 2 (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Roma, Italia)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Revoind Industriale di Pindaru Gelu a rimborsare l’anticipo versato nell’ambito della convenzione di sovvenzione per partner n. 632462, maggiorato degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas è condannata a versare all’impresa comune Clean Sky 2 la somma di EUR 101 370,94, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 3,5 %, a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino alla data del pagamento integrale del debito. |
2) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/26 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — Impresa comune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Causa T-269/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Inadempimento del contratto - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2022/C 2/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Impresa comune Clean Sky 2 (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Roma, Italia)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Revoind Industriale di Pindaru Gelu a rimborsare l’anticipo versato nell’ambito della convenzione di sovvenzione per partner n. 325954, maggiorato degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas è condannata a versare all’impresa comune Clean Sky 2 la somma di EUR 433 485,93, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 3,5 %, a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino alla data del pagamento integrale del debito. |
2) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/27 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — Impresa comune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Causa T-270/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Inadempimento del contratto - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2022/C 2/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Impresa comune Clean Sky 2 (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Roma, Italia)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Revoind Industriale di Pindaru Gelu a rimborsare l’anticipo versato nell’ambito della convenzione di sovvenzione per partner n. 620108, maggiorato degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas è condannata a versare all’impresa comune Clean Sky 2 la somma di EUR 625 793,42, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 3,5 %, a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino alla data del pagamento integrale del debito. |
2) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/27 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — Impresa comune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Causa T-271/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Inadempimento del contratto - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2022/C 2/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Impresa comune Clean Sky 2 (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Roma, Italia)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Revoind Industriale di Pindaru Gelu a rimborsare l’anticipo versato nell’ambito della convenzione di sovvenzione per partner n. 632456, maggiorato degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas è condannata a versare all’impresa comune Clean Sky 2 la somma di EUR 189 128,26, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 3,5 %, a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino alla data del pagamento integrale del debito. |
2) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/28 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — Impresa comune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Causa T-318/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Inadempimento del contratto - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2022/C 2/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Impresa comune Clean Sky 2 (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Roma, Italia)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Revoind Industriale di Pindaru Gelu a rimborsare l’anticipo versato nell’ambito della convenzione di sovvenzione per partner n. 325940, maggiorato degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas è condannata a versare all’impresa comune Clean Sky 2 la somma di EUR 359 913,75, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 3,5 %, a decorrere dal 31 gennaio 2017 e fino alla data del pagamento integrale del debito. |
2) |
La Revoind Industriale di Pindaru Gelu è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/29 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — WM / Commissione
(Causa T-411/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EPSO/AD/338/17 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali - Articolo 1 quinquies, paragrafi 1, 4 e 5, dello Statuto - Soluzioni ragionevoli - Principio di non discriminazione fondata sulla disabilità - Direttiva 2000/78/CE - Responsabilità - Danno materiale e morale»)
(2022/C 2/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: WM (rappresentante: B. Entringer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e D. Milanowska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, del 27 settembre 2017, di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso nonché della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 19 aprile 2018 che ha respinto il suo reclamo e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di tali decisioni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/29 |
Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — Kerstens/Commissione
(Causa T-220/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Articolo 266 TFUE - Indagini amministrative - Principio di buona amministrazione - Principio d’imparzialità - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»)
(2022/C 2/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petrus Kerstens (La Forclaz, Svizzera) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e A.-C. Simon, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della nota della Commissione del 27 marzo 2017, con cui il ricorrente è stato informato della ripresa di un procedimento disciplinare, e della decisione dell’11 luglio 2019, con cui gli è stato rivolto un ammonimento e, dall’altro, al risarcimento del danno che avrebbe subito a causa dello svolgimento e della durata di tre procedimenti disciplinari.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea dell’11 luglio 2019, con la quale è stato rivolto un ammonimento al sig. Petrus Kerstens, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dal sig. Kerstens. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/30 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Stada Arzneimittel / EUIPO — Pfizer (RUXXIMLA)
(Causa T-239/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RUXXIMLA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RUXIMERA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 febbraio 2020 (procedimento R 1879/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pfizer e la Stada Arzneimittel.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Stada Arzneimittel AG è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/30 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Stada Arzneimittel / EUIPO — Pfizer (RUXYMLA)
(Causa T-248/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RUXYMLA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RUXIMERA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 febbraio 2020 (procedimento R 1878/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pfizer e la Stada Arzneimittel.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Stada Arzneimittel AG è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/31 |
Sentenza del Tribunale 10 novembre 2021 — AC Milan / EUIPO — InterES (ACM 1899 AC MILAN)
(Causa T-353/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo ACM 1899 AC MILAN - Marchi nazionali denominativi anteriori - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] - Mancata alterazione del carattere distintivo»)
(2022/C 2/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Associazione Calcio Milan (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Perani e G. Ghisletti, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder, V. Ruzek e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG (Norimberga, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 (caso R 161/2019-2), relativa a un’opposizione tra la InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft e l’AC Milan
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) è condannata alle spese, ad eccezione delle spese di trasporto sostenute da quest’ultima. |
3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le spese di trasporto sostenute dalla AC Milan. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/32 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Sanford LP / EUIPO — Avery Zweckform (Etichette)
(Causa T-443/20) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un’etichetta - Disegno o modello anteriore - Prova della divulgazione - Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 - Prove presentate dopo la scadenza del termine assegnato - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002»)
(2022/C 2/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sanford LP (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentante: J. Zecher, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Avery Zweckform GmbH (Oberlaindern/Valley, Germania) (rappresentante: H. Förster, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2020 (procedimento R 2413/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Avery Zweckform e la Sanford.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sanford LP è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/32 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Selmikeit & Giczella / EUIPO — Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER)
(Causa T-500/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo HALLOWIENER - Insussistenza di un uso effettivo - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Selmikeit & Giczella GmbH (Osterode, Germania) (rappresentante: S. Keute, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte (Brema, Germania) (rappresentante: U. Ulrich, avvocata)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 maggio 2020 (procedimento R 1893/2019-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte e la Selmikeit & Giczella
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Selmikeit & Giczella GmbH è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/33 |
Sentenza del Tribunale 10 novembre 2021 — Stada Arzneimittel / EUIPO — Pfizer (RUXIMBLIS)
(Causa T-542/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RUXIMBLIS - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RUXIMERA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vibel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl, A. Folliard-Monguiral e D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard, J. Fuhrmann e P.-F. Karamolegkou, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2020 (procedimento R 1877/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pfizer e la Stada Arzneimittel.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Stada Arzneimittel AG è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/33 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Spisto/Commissione
(Causa T-572/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Criterio per la valutazione dell’esperienza professionale - Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice»)
(2022/C 2/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Amanda Spisto (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e T. Lilamand, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del 24 settembre 2019 recante rigetto della domanda di riesame del diniego di ammissione della ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19 e, dall’altro, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 26 maggio 2020 con cui è respinto il reclamo della ricorrente contro detta decisione.
Dispositivo
1) |
La decisione della commissione giudicatrice del 24 settembre 2019 recante rigetto della domanda di riesame dell’esclusione della sig.ra Amanda Spisto dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/34 |
Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — YG/Commissione
(Causa T-599/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2019 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 9 - Articolo 45 dello Statuto - Comparazione dei meriti - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione»)
(2022/C 2/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: YG (rappresentanti: S. Rodriguez e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Hohenecker, L. Radu Bouyon e L. Vernier, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 14 novembre 2019 di non promuovere il ricorrente al grado AST 9 a titolo dell’esercizio di promozione 2019.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
YG è condannato alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/35 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — Egis Bâtiments International e InCA / Parlamento
(Causa T-610/20) (1)
(«Clausola compromissoria - Progetto di estensione e ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo - Accordo transattivo - Clausola di riservatezza - Principio di buona fede - Responsabilità contrattuale»)
(2022/C 2/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Egis Bâtiments International (Montreuil, Francia), InCA — Ingénieurs Conseils Associés Sàrl (Niederanven, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Rodesch e R. Jazbinsek, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Caiola e L. Chrétien, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far constatare che il Parlamento avrebbe violato l’articolo VIII dell’accordo transattivo del 9 aprile 2019 nonché l’obbligo di buona fede nell’esecuzione dei contratti, sancito dall’articolo 1134 del codice civile lussemburghese, e, dall’altro lato, ad ottenere la condanna dello stesso a pagare una somma di EUR 100 000 o, in via subordinata, qualsiasi altro importo da fissare ex aequo et bono.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Egis Bâtiments International e la InCA — Ingénieurs Conseils Associés Sàrl sono condannate alle spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/35 |
Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)
(Causa T-617/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Standardkessel - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Standardkessel Baumgarte Holding GmbH (Duisburgo, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e E. Markakis, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2020 (procedimento R 2665/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Standardkessel come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 luglio 2020 (procedimento R 2665/2019-1) è annullata per quanto concerne i prodotti «metalli comuni e loro leghe; materiali grezzi e semi-lavorati in metallo, non per usi specifici; materiali metallici per l’edilizia e la costruzione (non elettrici)» rientranti nella classe 6, «apparecchi elevatori (macchine), gru» della classe 7 e i servizi di «noleggio di generatori; riciclaggio della spazzatura e dei rifiuti» nonché di «incinerazione di rifiuti; riciclaggio di rifiuti e di materiali riciclabili; riciclaggio di prodotti chimici; trattamento dei rifiuti [trasformazione]; smistamento di rifiuti e di materie prime di recupero (trasformazione)» della classe 40 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/36 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Nissan Motor/EUIPO — VDL Groep (VDL E-POWER)
(Causa T-755/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VDL E-POWER - Marchi nazionali figurativi anteriori e-POWER - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)
(2022/C 2/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nissan Motor Co. Ltd (Yokohama-shi, Giappone) (rappresentante: P. Martini-Berthon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: VDL Groep BV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Rijks, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2020 (procedimento R 2914/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nissan Motor e la VDL Groep.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Nissan Motor Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla VDL Groep BV. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/37 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Nissan Motor/EUIPO — VDL Groep (VDL E-POWERED)
(Causa T-756/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VDL E-POWERED - Marchi nazionali figurativi anteriori e-POWER - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)
(2022/C 2/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nissan Motor Co. Ltd (Yokohama-shi, Giappone) (rappresentante: P. Martini-Berthon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: VDL Groep BV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Rijks, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2020 (procedimento R 2915/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nissan Motor e la VDL Groep.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Nissan Motor Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla VDL Groep BV. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/37 |
Ordinanza del Tribunale del 3 novembre 2021 — Aurubis/Commissione
(Causa T-729/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Gas a effetto serra - Assegnazione di quote di emissione - Domanda di trasferimento di certificati di emissione alla Germania - Domanda rivolta nell’ambito di un procedimento sommario nazionale nell’ottica di assicurare l’effetto utile del procedimento pregiudiziale nella causa C-271/20 - Decisione di diniego della Commissione - Legittimazione ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2022/C 2/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aurubis AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e J. Hoss, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e G. Wils, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della lettera della Commissione dell’8 dicembre 2020 con cui tale istituzione ha respinto la domanda della Deutsche Emissionshandelsstelle (servizio tedesco di scambio di quote di emissione) di trasferire, a titolo cautelare, sul conto di deposito nazionale della Repubblica federale di Germania o, in subordine, sul conto di deposito di gestione della ricorrente, entro il 31 dicembre 2020, un numero di quote di emissione di gas a effetto serra pari al numero di quote supplementari di cui la ricorrente ha chiesto l’assegnazione, a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
L’Aurubis AG è condannata alle spese comprese quelle relative al procedimento sommario. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/38 |
Ordinanza del Tribunale del 3 novembre 2021 — ExxonMobil Production Deutschland/Commissione
(Causa T-731/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Gas a effetto serra - Assegnazione di quote di emissione - Domanda di trasferimento di certificati di emissione alla Germania - Domanda rivolta nell’ambito di un procedimento sommario nazionale nell’ottica di assicurare l’effetto utile del procedimento pregiudiziale nella causa C-126/20 - Decisione di diniego della Commissione - Legittimazione ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2022/C 2/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e J. Hoss, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e G. Wils, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della lettera della Commissione dell’8 dicembre 2020 con cui tale istituzione ha respinto la domanda della Deutsche Emissionshandelsstelle (servizio tedesco di scambio di quote di emissione) di trasferire, a titolo cautelare, sul conto di deposito nazionale della Repubblica federale di Germania o, in subordine, sul conto di deposito di gestione della ricorrente, entro il 31 dicembre 2020, un numero di quote di emissione di gas a effetto serra pari al numero di quote supplementari di cui la ricorrente ha chiesto l’assegnazione, a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
L’ExxonMobil Production Deutschland GmbH è condannata alle spese comprese quelle relative al procedimento sommario. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/39 |
Ordinanza del Tribunale del 29 ottobre 2021 — Apex Brands / EUIPO — Sartorius Werkzeuge (SATA)
(Causa T-430/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2022/C 2/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Apex Brands, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Fröhlich, M. Hartmann e H. Lerchl, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Sartorius Werkzeuge GmbH & Co. KG (Ratingen, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 maggio 2021 (procedimento R 2322/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sartorius Werkzeuge e la Apex Brands.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Apex Brands, Inc. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/39 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2021 — Abenante e a. / Parlamento e Consiglio
(Causa T-527/21 R)
(«Procedimento sommario - Regolamento (UE) 2021/953 - Certificato COVID digitale dell’UE - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2022/C 2/54)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Stefania Abenante (Ferrara, Italia) e gli altri 423 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: M. Sandri, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Rodrigues e P. López-Carceller, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e S. Scarpa Ferraglio, agenti)
Oggetto
Domanda, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione dell’esecuzione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/40 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 novembre 2021 — PBL e WA / Commissione
(Causa T-538/21 R)
(«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Francia a favore di una società di calcio professionistico - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)
(2022/C 2/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) (Bron, Francia) e WA (rappresentante: J. Branco, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e G. Braga da Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della lettera della Commissione del 1o settembre 2021 — COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342), la quale risponde a una denuncia in materia di aiuti di Stato (SA.64489 — Aiuto di Stato alla società di calcio Paris Saint-Germain) e, dall’altro lato, all’adozione di ingiunzioni nei confronti della Commissione.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/40 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2021 — Eurecna/Commissione
(Causa T-654/21)
(2022/C 2/56)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Eurecna SpA (Venezia, Italia) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
ordinare alla Commissione di produrre la relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dei relativi allegati; e |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e diligenza nell’azione amministrativa in relazione alla verifica contabile condotta da Ernst & Young. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa in relazione alla verifica contabile condotta da Ernst & Young. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione per il mancato rispetto del dovere di imparzialità nell’azione amministrativa. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errata interpretazione del contratto nella relazione di Ernst & Young. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/41 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2021 — Società Navigazione Siciliana/Commissione
(Causa T-666/21)
(2022/C 2/57)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Società Navigazione Siciliana SCpA (Trapani, Italia) (rappresentanti: R. Nazzini, F. Ruggeri Laderchi, C. Labruna e L. Calini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione del 17 giugno 2021, nella parte in cui ha considerato Società Navigazione Siciliana SCpA come beneficiaria di un aiuto illegittimo derivante dalle esenzioni fiscali previste dalla legge del 2010 e ne ha ordinato il recupero allo Stato italiano; |
— |
condannare la Commissione al risarcimento dei danni come quantificati e da quantificare in una fase successiva (ed eventuale) del procedimento; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla errata individuazione del beneficiario dell’aiuto — Violazione di legge
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla compatibilità dell’aiuto con la deroga prevista dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE — Violazione di legge — Violazione dell’obbligo di motivazione
|
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/42 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2021 — Siremar/Commissione
(Causa T-668/21)
(2022/C 2/58)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sicilia Regionale Marittima SpA — Siremar (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo e A. Moriconi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 17 giugno 2021, con riferimento ai articoli 2 e 3; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 5 e 6 della decisione che ordinano il recupero dei presunti aiuti, dichiarando tale recupero immediato ed effettivo; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, del TFUE, nonché degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, del TFUE con riferimento alle esenzioni dal pagamento di alcune imposte.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione in relazione alla durata del procedimento e la conseguente illegittimità dell’ordine di recupero.
|
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/43 |
Ricorso proposto il 20 ottobre 2021 — Alves Casas/EUIPO — Make-Up Art Cosmetics (mccosmetics NY)
(Causa T-681/21)
(2022/C 2/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese
Parti
Ricorrente: Ana Maria Alves Casas (Porto, Portogallo) (rappresentante: Â. Rodrigues Oliveira, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Make-Up Art Cosmetics, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mccosmetics NY — Domanda di registrazione n. 17 866 777
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2021 nel procedimento R 2398/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, con tutte le conseguenze di legge. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/43 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2021 — Mostostal / EUIPO — Polimex — Mostostal (MOSTOSTAL)
(Causa T-684/21)
(2022/C 2/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mostostal S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: C. Saettel, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Polimex — Mostostal S.A. (Varsavia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo MOSTOSTAL — Marchio dell’Unione europea n. 9 329 848
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2021 nel procedimento R 2508/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare la validità del marchio dell’Unione europea registrato il 20 maggio 2011 con il n. 9 329 848; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/44 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2021 — aTmos Industrielle Lüftungstechnik/EUIPO — aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos)
(Causa T-694/21)
(2022/C 2/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: F. Stangl e S. Pilgram, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH (Riedstadt, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «aTmos» — Marchio dell’Unione europea n. 12 285 649
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 settembre 2021 nel procedimento R 1844/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/45 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2021 — Alauzun e a. / Commissione
(Causa T-695/21)
(2022/C 2/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, Francia) e altri 774 ricorrenti (rappresentante: F. Di Vizio, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
accertare che la Commissione europea (CE) si è illegittimamente astenuta dall’includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase preclinica relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA; |
— |
ordinare alla Commissione europea di includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase preclinica relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA non ancora autorizzati nell’ambito della procedura dell’EMA; |
— |
ordinare alla Commissione europea di includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase di farmacovigilanza relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA già autorizzati nell’ambito della procedura dell’EMA; |
— |
chiedere alla Commissione europea di comunicare ai ricorrenti le seguenti informazioni:
|
— |
condannare la Commissione europea a sopportare l’integralità delle spese sostenute dai ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono la violazione del diritto dell’Unione e un’omissione da parte della Commissione. A tal proposito, essi affermano che la Commissione, concedendo un’autorizzazione di immissione in commercio condizionata ai vaccini a tecnologia mRNA in assenza di studi di cancerogenicità e di genotossicità, non avrebbe rispettato il suo obbligo, derivante dall’articolo 168 TFUE, di garantire un «livello elevato di protezione della salute umana».
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/46 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2021 — Les Bordes Golf International/EUIPO — Mast-Jägermeister (LES BORDES)
(Causa T-696/21)
(2022/C 2/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Les Bordes Golf International (Saint-Laurent-Nouan, Francia) (rappresentante: M. Maier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mast-Jägermeister SE (Wolfenbüttel, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «LES BORDES» — Domanda di registrazione n. 18 082 876
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1osettembre 2021 nel procedimento R 67/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
ripristinare la decisione del 17 aprile 2020 della divisione di opposizione resa nel procedimento di opposizione n. B 3 094 876; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/46 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2021 — FC / EASO
(Causa T-697/21)
(2022/C 2/64)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: FC (rappresentanti: V. Christianos, A. Skoulikis e G. Kelepouri, avvocati)
Convenuto: EASO
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’AACC dell’EASO del 25 luglio 2021, n. EASO/EDD/2021/112, oggetto dell’impugnazione, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea il 26 marzo 2021; e |
— |
condannare l’EASO all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata per violazione dei diritti della difesa della ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata per violazione del diritto a un buon andamento dell’amministrazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata per violazione del diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata per violazione del principio generale di economia dei mezzi processuali. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/47 |
Ricorso proposto il 27 ottobre 2021 — Paraskevaidis / Consiglio e Commissione
(Causa T-698/21)
(2022/C 2/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Georgios Paraskevaidis (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentato da: S. Pappas e D.-A. Pappa, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 4 febbraio 2021 della Commissione e il piano di pagamento rateale del 9 marzo 2021, nonché la decisione del Consiglio del 19 luglio 2021 che ha respinto il reclamo del ricorrente avverso la decisione della Commissione, nella misura in cui contiene un’integrazione della motivazione; |
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate hanno violato il principio di legalità. Viene affermato, inoltre, che la conclusione rivista n. 237/05 (1) non era applicabile nel periodo per il quale il ricorrente ha chiesto l’indennità scolastica. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la conclusione rivista n. 237/05 è stata illegittimamente applicata in modo retroattivo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la conclusione rivista n. 237/05 è stata adottata dal Collegio dei capi d’amministrazione al di là delle sue competenze. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la conclusione rivista viola l’articolo 3, paragrafo 1, dell’Allegato VII dello Statuto dei funzionari. |
(1) Conclusione n. 237/05, come rivista, sull’indennità scolastica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’Allegato VII dello Statuto dei funzionari, approvata dal Collegio dei capi delle amministrazioni dell’Unione durante la loro 284a riunione del 1o luglio 2020.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/48 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2021 — Voco/EUIPO (Forma di una confezione)
(Causa T-700/21)
(2022/C 2/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Voco GmbH (Cuxhaven, Germania) (rappresentanti: C. Spintig e S. Pietzcker, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una confezione) — Domanda di registrazione n. 17 959 421
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 agosto 2021 nel procedimento R 117/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso, comprese, in particolare, quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/48 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2021 — Allessa / EUIPO — Dumerth (CASSELLAPARK)
(Causa T-701/21)
(2022/C 2/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Allessa GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: S. Fröhlich, M. Hartmann e H. Lerchl, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Carim Dumerth (Francoforte sul Meno)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «CASSELLAPARK» — Marchio dell’Unione europea n. 16 917 429
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2021 nel procedimento R 1043/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione del diritto di essere ascoltata consistente in una carenza di motivazione; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/49 |
Ricorso proposto il 3 novembre 2021 — Compass Tex/EUIPO (Trusted Handwork)
(Causa T-704/21)
(2022/C 2/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Compass Tex Ltd (Tsuen Wan, Hong Kong, Cina) (rappresentante: M. Gail, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Trusted Handwork — Domanda di registrazione n. 18 244 483
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2021 nel procedimento R 0034/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/50 |
Ricorso proposto il 1o novembre 2021 — WhatsApp Ireland / Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)
(Causa T-709/21)
(2022/C 2/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: WhatsApp Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, avvocati, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, Solicitors, P. Sreenan, D. McGrath, C. Geoghegan e E. Egan McGrath, Barristers at Law)
Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 1/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) del 28 luglio 2021, nella sua interezza o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso per l’annullamento della decisione vincolante 1/2021 dell’EDPB del 28 luglio 2021, relativa alla controversia insorta sul progetto di decisione dell’autorità di controllo irlandese concernente la WhatsApp Ireland ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) (1), la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe ecceduto le proprie competenze previste dall’articolo 65 del GDPR. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d) e l’articolo 12, paragrafo 1 del GDPR, in quanto ha interpretato e applicato in maniera eccessivamente ampia tali disposizioni e gli obblighi di trasparenza della WhatsApp esigendo che quest’ultima fornisse informazioni non richieste da tali disposizioni. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 1, del GDPR interpretando in maniera eccessivamente ampia tale disposizione e la nozione di «dato personale». |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato la presunzione d’innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, spostando in maniera inappropriata sulla WhatsApp l’onere della prova di dimostrare che il proprio ambiente di trattamento è tale da rendere puramente ipotetico il rischio di reidentificazione degli interessati. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non rispettando il diritto della WhatsApp di essere ascoltata e disattendendo i propri obblighi di esaminare con cura e imparzialità gli elementi di prova e di fornire una motivazione adeguata. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 83 del GDPR e vari principi soggiacenti che disciplinano la determinazione delle sanzioni previste dal GDPR. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe contravvenuto al principio della certezza del diritto, non riconoscendo che la propria decisione presenta interpretazioni e applicazioni inedite di parecchie disposizioni del GDPR, con la conseguenza che la violazione non era prevedibile. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016 L 119, pag. 1).
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/51 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2021 — Kaczorowska/EUIPO — Groupe Marcelle (MAESELLE)
(Causa T-716/21)
(2022/C 2/70)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Katarzyna Kaczorowska (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Kurcman, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupe Marcelle Inc. (Lachine, Quebec, Canada)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «MAESELLE» — Domanda di registrazione n. 18 131 833
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2021 nel procedimento R 670/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione del 15 febbraio 2021 nel procedimento di opposizione n. B 3 108 583 relativamente a tutti i beni e i servizi rispetto ai quali è stata accolta l’opposizione; |
— |
rinviare il caso dinanzi all’EUIPO, affinché quest’ultimo possa riformare la decisione nel merito e registrare il marchio controverso relativamente a tutti i beni e i servizi designati, fatti salvi quelli incontestati; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/51 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2021 — ICA Traffic/Commissione
(Causa T-717/21)
(2022/C 2/71)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ICA Traffic GmbH (Dortmund, Germania) (rappresentanti: S. Hertwig e C. Vogt, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta nei limiti in cui l’accordo quadro con la società UVD Robots APS per la fornitura di un numero massimo di 200 robot con funzioni di disinfezione ha esaurito i suoi effetti con il raggiungimento del limite massimo reso noto; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.
La decisione della Commissione europea, resa nota con il comunicato stampa del 21 settembre 2021, di acquistare ulteriori 100 robot, ancorché l’accordo quadro fosse divenuto inefficace, viola il principio del diritto dell’Unione della legalità dell’azione amministrativa, sancito nel diritto primario dal combinato disposto dell’articolo 263, secondo comma, e dell’articolo 264 TFUE.
Nella causa C-23/20 (1) la Corte di giustizia ha dichiarato che l’accordo quadro esaurisce i suoi effetti con il raggiungimento del limite massimo stabilito nel bando di gara. La decisione della Commissione europea di acquistare attualmente, sulla base dell’accordo quadro stipulato con la società UVD Robots APS per la fornitura di un numero massimo di 200 robot con funzioni di disinfezione, ulteriori 100 robot con funzioni di disinfezione viola quindi l’articolo 49 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (2), il combinato disposto dell’allegato V, parte C, numeri 7, 8 e 10, lettera a), e dell’articolo 33 della suddetta direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall’articolo 18, paragrafo 1 di tale direttiva.
(1) Sentenza del 17 giugno 2021, Simonsen & Weel, , C 23/20, EU:C:2021:490.
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/52 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2021 — Kaczorowska/EUIPO — Groupe Marcelle (MAESELLE)
(Causa T-718/21)
(2022/C 2/72)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Katarzyna Kaczorowska (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Kurcman, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupe Marcelle Inc. (Lachine, Quebec, Canada)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «MAESELLE» — Domanda di registrazione n. 18 130 823
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2021 nel procedimento R 671/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione del 15 febbraio 2021 nel procedimento di opposizione n. B 3 108 698 relativamente a tutti i beni e i servizi rispetto ai quali è stata accolta l’opposizione; |
— |
rinviare il caso dinanzi all’EUIPO, affinché quest’ultimo possa riformare la decisione nel merito e registrare il marchio controverso relativamente a tutti i beni e i servizi designati, fatti salvi quelli incontestati; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/53 |
Ordinanza del Tribunale del 29 ottobre 2021 — LF / Commissione
(Causa T-178/21) (1)
(2022/C 2/73)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.