ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 473

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
24 novembre 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 473/01

Comunicazione della Commissione — Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

1

2021/C 473/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10374 — BAIN CAPITAL / HITACHI METALS) ( 1 )

16

2021/C 473/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10280 — ABP/Slaney/Linden) ( 1 )

17


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 473/04

Tassi di cambio dell’euro — 23 novembre 2021

18

2021/C 473/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

19

2021/C 473/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

20

2021/C 473/07

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

21

2021/C 473/08

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

22


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2021/C 473/09

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021 — Programma Erasmus+

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 473/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10523 — Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

2021/C 473/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10475 — United Group / Wind Hellas) ( 1 )

29

2021/C 473/12

DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DELLA MISURA DA PARTE DELLO STATO MEMBRO — Aiuti di stato – Polonia (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ritiro di notifica — Aiuti di Stato SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Polonia – Rete di teleriscaldamento – Tarnobrzeg, SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Rete di teleriscaldamento – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Rete di teleriscaldamento – Lesko, SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Rete di teleriscaldamento – Dębica, e SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Rete di teleriscaldamento – Ustrzyki Dolne ( 1 )

30

2021/C 473/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

31

2021/C 473/14

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M. 10504 — EQT/H&F/Zooplus) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

33


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

(2021/C 473/01)

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19» (1) (il «quadro temporaneo»). Il 3 aprile 2020 essa ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante la crisi attuale (2). L’8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi (3). Il 29 giugno 2020 essa ha adottato una terza modifica intesa a sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole imprese e le start-up e ad incentivare gli investimenti privati (4). Il 13 ottobre 2020 ha adottato una quarta modifica per prorogare il quadro temporaneo e per autorizzare gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi non coperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi (5). Il 28 gennaio 2021 ha adottato una quinta modifica per prorogare ulteriormente il quadro temporaneo, adeguarne i massimali di aiuto e consentire di convertire gli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette a determinate condizioni (6).

2.

Il quadro temporaneo si prefigge di garantire un giusto equilibrio tra gli effetti positivi delle misure di aiuto concesse alle imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno. Un’applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l’integrità di quest’ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell’attività economica durante la pandemia di COVID-19 e offrirà all’economia una solida piattaforma per superare la crisi, accelerando la necessaria transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi e alla legislazione dell’Unione.

3.

È necessario prorogare fino al 30 giugno 2022 le misure di cui al quadro temporaneo, adeguare i massimali di aiuto delle misure relative ai costi fissi non coperti per far fronte agli effetti economici prolungati della crisi in corso, consentire il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile e il sostegno alla solvibilità e precisare e modificare le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla luce delle gravi perturbazioni economiche causate alle economie di tutti gli Stati membri causate dalla pandemia di COVID-19. È necessario inoltre prolungare l’esclusione dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (STEC) (7).

4.

In primo luogo, la Commissione ricorda che il quadro temporaneo doveva scadere il 31 dicembre 2021. Il quadro temporaneo prevedeva inoltre che entro il 31 dicembre 2021 la Commissione lo riesaminasse alla luce di importanti considerazioni economiche o in materia di concorrenza.

5.

In tale contesto, la Commissione ha valutato se continuasse ad esserci bisogno di concedere aiuti a norma del quadro temporaneo, al fine di decidere se prorogare la validità del quadro temporaneo oltre il 31 dicembre 2021. In particolare, essa ha preso in considerazione i seguenti fattori: da un lato, l’evoluzione della situazione economica nel quadro delle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19; dall’altro, l’adeguatezza del quadro temporaneo come strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, limitando nel contempo le indebite distorsioni del mercato interno e garantendo parità di condizioni.

6.

Secondo le previsioni economiche d’autunno 2021 (8), il PIL risalirà del 5,0 % nel 2021 e del 4,3 % nel 2022 sia nell’Unione che nella zona euro. Si prevede che il volume della produzione ritorni al livello pre-crisi (2019 - 4o trimestre) entro la fine del 2021. Tuttavia, tenendo conto della recrudescenza delle infezioni da COVID-19 in alcuni Stati membri, delle crescenti tensioni nelle catene di approvvigionamento e dell’aumento dei prezzi dell’energia, l’incertezza e i rischi che circondano le prospettive di crescita rimangono elevati.

7.

Gli Stati membri hanno fatto ampio uso delle possibilità offerte a norma del quadro temporaneo come strumento per affrontare le gravi conseguenze economiche che colpiscono le loro economie e per agevolare lo sviluppo di talune attività economiche necessarie per contrastare la pandemia di COVID-19.

8.

Dal momento che il quadro temporaneo è stato utile come strumento per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia e anche alla luce dei riscontri ricevuti dagli Stati membri, la Commissione ritiene che sia opportuna una proroga limitata, fino al 30 giugno 2022, delle misure esistenti ivi previste, al fine di garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia, mantenendo al contempo l’integrità del mercato interno e garantendo condizioni di parità. Tale proroga limitata garantirà inoltre che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario, consentendo invece un’eliminazione graduale e coordinata del livello delle misure di aiuto in base alla ripresa economica osservata. Tale eliminazione graduale deve essere vista alla luce dell’eterogeneità della ripresa, che vede alcune regioni e settori specifici in alcuni Stati membri ancora in ritardo rispetto ad altri. In base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene probabile che non sia necessaria un’ulteriore proroga delle misure esistenti di cui alle sezioni da 3.1 a 3.12 oltre il 30 giugno 2022. Ciò vale in particolare per le misure esistenti in materia di liquidità, in quanto le nuove possibilità di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile e di sostegno alla solvibilità orientate al futuro dovrebbero essere maggiormente in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e agli obiettivi strategici nella fase di ripresa, nonché di limitare al contempo indebite distorsioni nel mercato interno. La Commissione continuerà tuttavia a valutare attentamente la situazione e vaglierà l’eventualità di un’ulteriore proroga e/o adattamento delle misure sulla base di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche.

9.

In linea con tale proroga, la Commissione ritiene inoltre necessario adeguare i massimali di aiuto di cui alla sezione 3.1.

10.

In secondo luogo, tenendo conto del perdurare dell’impatto della pandemia di COVID-19 e del lasso di tempo trascorso dall’adozione del quadro temporaneo, la Commissione ritiene necessario aumentare i massimali di aiuto di cui alla sezione 3.12 di tale quadro, per consentire alle imprese che hanno registrato ingenti perdite di fatturato di beneficiare di un sostegno mirato.

11.

In terzo luogo, diversi Stati membri hanno sottolineato la necessità di attenuare il rischio di insolvenza delle imprese attraverso ulteriori possibilità di ristrutturazione del debito e di conversione degli strumenti di aiuto rimborsabili in altre forme di aiuto (ad esempio sovvenzioni dirette) (9). Per rispondere a tali preoccupazioni e attenuare il rischio di insolvenza delle imprese, la Commissione ritiene che, fino al 30 giugno 2023, sia necessario consentire la conversione degli strumenti di aiuto rimborsabili in altre forme di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro di riferimento temporaneo, purché siano rispettate le condizioni di cui alle sezioni applicabili (10). La Commissione ritiene inoltre che gli strumenti rimborsabili di cui alle sezioni 3.1, 3.3 e 3.12 possano essere soggetti a ristrutturazione in linea con le normali pratiche prudenziali degli intermediari finanziari interessati. Tale ristrutturazione sarà considerata compatibile se completata al più tardi entro il 30 giugno 2023 e alle condizioni specificate nella presente comunicazione. In particolare, essa deve rispettare le condizioni di cui alle sezioni applicabili e non può comportare un aumento degli importi inizialmente concessi (11).

12.

La presente comunicazione chiarisce inoltre che gli Stati membri possono prorogare la durata delle garanzie concesse a norma delle sezioni 3.1, 3.2 e 3.12 del quadro di riferimento temporaneo anche a seguito della sua scadenza, purché siano rispettate le condizioni di cui alle suddette sezioni e alla sezione 3.4. I termini e le condizioni di tale proroga dovrebbero essere stabiliti nei contratti iniziali sulla concessione della garanzia tra lo Stato e gli istituti di credito o finanziari. Tali condizioni non dovrebbero lasciare alcun margine di discrezionalità alle autorità dello Stato membro in caso di proroga della durata della garanzia. I beneficiari finali devono essere informati, al momento della concessione iniziale del finanziamento, della possibilità di chiederne una proroga della scadenza, fermo restando che gli istituti di credito o finanziari possono accettare o rifiutare tale richiesta conformemente alle loro politiche e procedure standard (12).

13.

In quarto luogo, la Commissione ritiene che la ripresa dell’economia dell’Unione sarà determinata in larga misura dalla rapidità dei programmi di vaccinazione e dalla progressione di possibili varianti del virus, ma anche da altri fattori sconosciuti, quali lo stato dell’economia internazionale e i comportamenti di spesa e di investimento delle imprese e delle famiglie.

14.

La Commissione ricorda che il rischio di un calo degli investimenti a seguito di una crisi si è effettivamente concretizzato nell’Unione negli anni successivi alla crisi del 2008, a causa dell’aumento dell’indebitamento del settore privato. Una volta terminata la crisi attuale, anche le difficoltà finanziarie, l’avversione al rischio e la capacità inutilizzata in alcuni settori potrebbero frenare gli investimenti delle imprese e quindi la crescita a lungo termine.

15.

È opportuno prevedere ulteriori opzioni per gli Stati membri sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per sostenere direttamente gli investimenti in attivi e fornire uno strumento per migliorare la posizione patrimoniale delle imprese europee, introducendo una nuova sezione sul sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, nonché una nuova sezione sul sostegno alla solvibilità. Parallelamente la Commissione ritiene necessario che, per un periodo limitato di tempo, i requisiti in materia di notifica individuale per i regimi nell’ambito di specifici orientamenti esistenti che sono particolarmente importanti per la ripresa, siano applicati in modo più flessibile.

16.

Da un lato, il sostegno agli investimenti dovrebbe agevolare lo sviluppo delle attività economiche necessarie per il ritorno a una crescita sostenibile a lungo termine, superando gli effetti economici negativi della crisi, compreso un aumento della carenza di investimenti; dovrebbe anche sostenere un’economia più resiliente per il futuro, limitando in modo efficace i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi commerciali.

17.

Tale tipo di sostegno può inoltre aiutare gli Stati membri a sviluppare in particolare le attività economiche necessarie per conseguire gli obiettivi della transizione verde e digitale e sostenere la ripresa verso un futuro più verde e più digitale, rafforzando nel contempo la resilienza e preservando le condizioni di parità. Svolge inoltre un ruolo importante nell’ambito dell’eliminazione graduale delle misure immediate di risposta alle crisi a breve termine, soprattutto in termini di sostegno alla liquidità e della transizione verso una ripresa economica più a lungo termine. Al fine di conseguire l’effetto desiderato di un’accelerazione nella spesa per gli investimenti, l’applicazione di tale misura non dovrebbe protrarsi oltre il 31 dicembre 2022.

18.

La pandemia e le misure adottate dagli Stati membri per combattere la diffusione del virus COVID-19 hanno causato un calo immediato e senza precedenti dell’attività economica, in particolare per quanto riguarda gli investimenti. Alla luce delle circostanze eccezionali create dalla crisi, la Commissione ritiene che le disposizioni della sezione 3.13 della presente modifica possano essere applicate agli aiuti concessi dopo il 1o febbraio 2020, purché siano soddisfatte tutte le condizioni e, in particolare, possa essere dimostrato un effetto di incentivazione. Tali misure devono perseguire lo stesso obiettivo della sezione 3.13, ossia fornire uno stimolo per superare una carenza di investimenti accumulata nell’economia a causa della crisi.

19.

D’altro canto, il sostegno alla solvibilità è un elemento importante per lo sviluppo delle attività economiche per un’ampia gamma di settori in situazioni in cui, a causa della crisi, le imprese risentono di un aumento dei loro tassi di indebitamento. Dato l’aumento macroeconomico generale dell’indebitamento, gli Stati membri possono cercare di fornire alle imprese un accesso più agevole agli investimenti privati sotto forma di strumenti di capitale, limitando nel contempo i potenziali effetti negativi sul mercato interno. Tale sostegno può essere un elemento importante per rafforzare la ripresa economica. Data la complessità e il tempo necessari per istituire tali regimi, è opportuno prevedere un periodo di applicazione più lungo per questo tipo di misura di sostegno alla solvibilità. In tale contesto, il periodo di applicazione di questo tipo di misura dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2023.

20.

Attraverso lo strumento di sostegno tecnico (13), la Commissione sostiene gli Stati membri nell’elaborazione e nell’attuazione di riforme volte a colmare la carenza di investimenti e ad accelerare la transizione verde e digitale. Gli Stati membri possono chiedere sostegno attraverso lo strumento di sostegno tecnico per elaborare e attuare misure di sostegno alla solvibilità.

21.

In quinto luogo, l’applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda altri punti di tale quadro, in particolare quelli trattati nelle sezioni 1.3, 3.11 e 4, e di aggiungere nuovi strumenti alle sezioni 3.13 e 3.14.

22.

Pertanto, gli Stati membri possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione a norma del quadro temporaneo prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2022, consentire la ristrutturazione o la conversione di taluni strumenti fino al 30 giugno 2023, introdurre nuove misure a sostegno degli investimenti verso una ripresa sostenibile fino al 31 dicembre 2022 o nuove misure di sostegno alla solvibilità fino al 31 dicembre 2023. Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione la possibilità di aumentare le dotazioni di bilancio delle misure esistenti approvate alla luce della sezione 3.12 o di introdurre altre modifiche per allineare tali misure al quadro temporaneo così come modificato dalla presente comunicazione. Ciò può anche includere un adattamento ad hoc delle misure di aiuto nuove o esistenti ai settori particolarmente colpiti dalla crisi in determinati Stati membri entro i limiti del quadro così come modificato.

23.

Gli Stati membri che intendono prorogare o modificare i regimi esistenti sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all’allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutte le misure notificate riprese nell’elenco.

24.

Infine, la Commissione ritiene che sia necessario continuare ad applicare le disposizioni della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine («STEC») oltre il 2021, per consentire una transizione coordinata verso la normale prassi di mercato o l’adozione di regimi specifici in base alle norme applicabili, ove necessario. Di conseguenza, proroga fino al 31 marzo 2022 l’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della STEC.

25.

La STEC prevede che i rischi assicurabili sul mercato non vengano coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito della pandemia di COVID-19, nel marzo 2020 la Commissione ha in generale riscontrato la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per i crediti all’esportazione a breve termine e ha considerato temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020 tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della STEC (14). Con le comunicazioni del 13 ottobre 2020 e del 28 gennaio 2021, la Commissione ha prorogato tale esclusione temporanea rispettivamente fino al 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021. L’attuale STEC scadrà il 31 dicembre 2021 e sarà sostituita da una nuova comunicazione che terrà a sua volta in considerazione il criterio dei rischi non assicurabili sul mercato.

26.

Alla luce delle persistenti difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19 e conformemente ai punti 35 e 36 della STEC, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica per valutare la disponibilità di un’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine e per stabilire se l’attuale situazione di mercato possa giustificare la proroga dell’esclusione di tutti i paesi dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della STEC oltre il 31 dicembre 2021.

27.

Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e dei segnali globali di persistenza dell’impatto dirompente della pandemia di COVID-19 sull’economia dell’Unione nel suo complesso, la Commissione ritiene che una proroga di tale esclusione per un periodo di tre mesi sia una soluzione adeguata per consentire una transizione agevole prima che tutti i paesi elencati nell’allegato siano nuovamente considerati assicurabili a partire dal 1o aprile 2022. Gli elementi presentati nel corso della consultazione da assicuratori privati e da vari Stati membri indicano che gli assicuratori privati hanno iniziato a fornire copertura agli esportatori attivi sui mercati più rilevanti. Al tempo stesso, ulteriori riscontri indicano una mancanza di sufficiente capacità di mercato per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della STEC. In tali circostanze, la Commissione continuerà quindi a considerare tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della STEC come temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 marzo 2022, come una proroga per consentire una transizione agevole verso la normale prassi di mercato o l’adozione di regimi specifici in base alle norme applicabili, ove necessario.

2.   MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO

28.

Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 18 novembre 2021.

29.

È inserito il seguente punto 14 bis:

«La Commissione riconosce che la pandemia di COVID-19 e le misure adottate per contenerla hanno creato circostanze eccezionali per molte imprese. Vista l’unicità della situazione e in funzione dei singoli casi, la Commissione precisa che può essere giustificato che i contributi propri ai sensi dei punti da 62 a 64 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (*1) (gli “orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione”) restino inferiori al 50 % dei costi di ristrutturazione, purché rimangano significativi e includano nuovi finanziamenti supplementari a condizioni di mercato. Il carattere eccezionale e imprevedibile della situazione attuale può anche consentire deroghe al principio dell’aiuto “una tantum”, conformemente al punto 72, lettera c), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, se le nuove difficoltà derivano dalla pandemia di COVID-19 e dalla recessione economica che ne deriva, ossia se l’impresa interessata è diventata un’impresa in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19 e della successiva recessione economica. Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, va osservato che continuano ad applicarsi le restanti disposizioni degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, in particolare la necessità di un piano di ristrutturazione, il ripristino della redditività a lungo termine e la condivisione degli oneri.»

(*1)  Comunicazione della Commissione (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1)."

30.

La nota 19 relativa al punto 22, lettera a), è sostituita dalla seguente:

31.

«(*) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»

32.

Al punto 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

in qualsiasi momento, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2,3 milioni di EUR per impresa (*2). L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(*2)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»"

33.

Al punto 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d.

l’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 (*3);

(*3)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022.»"

34.

Al punto 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

in qualsiasi momento, l’aiuto complessivo non supera 345 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (*4) o 290 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (*5)  (*6); l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345 000 EUR o 290 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(*4)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)."

(*5)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1)."

(*6)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»"

35.

Il punto 23 bis è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 2,3 milioni di EUR per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 345 000 EUR per impresa.»

36.

La nota 27 relativa al punto 23, è sostituita dalla seguente:

«(*)

Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»

37.

Il punto 23 ter è sostituito dal seguente:

«23 ter.

Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.»

38.

Al punto 25, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c.

le garanzie sono concesse entro e non oltre il 30 giugno 2022;»

39.

Al punto 25, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«d.

per i prestiti che si estendono oltre il 30 giugno 2022, l’importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:»

40.

Al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

per i prestiti con scadenza entro il 30 giugno 2022, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;»

41.

Al punto 27, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c.

i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 30 giugno 2022 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 27, lettera b);»

42.

Al punto 27, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«d.

per i prestiti che si estendono oltre il 30 giugno 2022, l’importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:»

43.

Al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

per i prestiti con scadenza entro il 30 giugno 2022, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;»

44.

È inserito il seguente punto 27 ter:

«27 ter.

La Commissione ritiene che, qualora gli strumenti rimborsabili concessi a norma della presente sezione, della sezione 3.1 o della sezione 3.12 richiedano una ristrutturazione, questa sarà considerata compatibile a condizione che: i) si basi su una solida analisi economica della situazione specifica dei singoli casi nell’ambito delle normali pratiche prudenziali; ii) rispetti le condizioni di cui alla sezione applicabile, in particolare in termini di margini minimi per il rischio di credito e durata massima, nonché i requisiti di cui alla sezione 3.4 (se del caso); iii) non comporti un aumento dell’importo del prestito inizialmente concesso; e iv) abbia luogo al più tardi entro il 30 giugno 2023.»

45.

Il punto 33 è sostituito dal seguente:

«33.

In tale contesto, la Commissione considera temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 marzo 2022, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della STEC.»

46.

Al punto 35, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 30 giugno 2022;»

47.

al punto 37, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili entro il 30 giugno 2022;»

48.

al punto 39, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili entro il 30 giugno 2022;»

49.

Il punto 41 è sostituito dal seguente:

«41.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. Ciò vale anche per le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità cui devono far fronte i beneficiari, tra cui, ma non solo, il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d’imposta e alla concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d’imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti sono concessi prima del 30 giugno 2022 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 30 giugno 2023.»

50.

Al punto 43, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c.

gli aiuti individuali nell’ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 30 giugno 2022 per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto);»

51.

Il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48.

Le misure di ricapitalizzazione COVID-19 non sono concesse dopo il 30 giugno 2022.»

52.

È inserito il seguente punto 77 bis:

«77 bis.

In deroga a quanto precede, il divieto di pagamento delle cedole non obbligatorie non si applica a:

a.

strumenti ibridi di capitale emessi contemporaneamente (*7) a, con lo stesso livello di subordinazione di e con cedola non superiore a 150 punti base rispetto alla cedola sugli strumenti di capitale ibrido COVID-19. Inoltre, gli strumenti ibridi di capitale COVID-19 dovrebbero corrispondere a oltre il 20 % dell’emissione ibrida complessiva (*8);

b.

strumenti ibridi di capitale emessi a seguito di qualsiasi ricapitalizzazione COVID-19, a condizione che i proventi di tali strumenti siano utilizzati esclusivamente per rimborsare gli strumenti di ricapitalizzazione COVID-19 e/o gli strumenti ibridi di capitale emessi conformemente al presente punto 77 bis; e

c.

strumenti ibridi di capitale COVID-19 venduti dallo Stato a investitori privati (ossia non ad autorità pubbliche) a un prezzo pari o superiore al valore nominale dello strumento ibrido più eventuali cedole maturate non pagate, compresi gli interessi composti.

In ogni caso, i pagamenti delle cedole non obbligatorie su strumenti ibridi di capitale COVID-19 sono effettuati prima o contemporaneamente a qualsiasi pagamento di cedole su strumenti ibridi di capitale che beneficiano della revoca del divieto di pagamento delle cedole non obbligatorie conformemente al presente punto.

Fatte salve le opzioni di rimborso di cui alla lettera b), in caso di rimborso parziale o totale di strumenti ibridi di capitale che beneficiano della revoca del divieto di pagamento delle cedole non obbligatorie conformemente al presente punto, il beneficiario: i) rimborsa almeno lo stesso importo di strumenti ibridi di capitale COVID-19 (*9); oppure ii) emette almeno lo stesso importo di nuovi strumenti ibridi di capitale; oppure iii) se né i) né ii) sono soddisfatti entro sei mesi dal rimborso parziale o totale di strumenti ibridi di capitale, aumenta retroattivamente, a decorrere dalla data di rimborso dello strumento ibrido di capitale, la remunerazione degli strumenti ibridi di capitale COVID-19 in essere. In quest’ultimo caso, l’aumento della remunerazione è calcolato come l’incentivo massimo (*10) che può essere applicato nel corso della vita degli strumenti ibridi di capitale rimborsati applicati all’importo nominale di tale strumento (*11), con un minimo di 100 punti base. Inoltre, in caso di rimborso parziale di strumenti ibridi di capitale COVID-19 o in caso di emissione di nuovi strumenti ibridi di capitale, l’importo nominale al quale si applica tale aumento della remunerazione è ridotto in misura corrispondente.

La presente deroga si applicherà a tutti gli strumenti ibridi di capitale di cui sopra emessi a partire dal 18 novembre 2021, anche nel contesto delle misure di ricapitalizzazione COVID-19 già concesse, come autorizzato dalla Commissione europea, prima di tale data.

(*7)  Ai fini del presente punto, gli strumenti ibridi di capitale emessi fino a sei mesi dopo l’emissione degli strumenti ibridi di capitale COVID-19 sono considerati emessi contemporaneamente a tali strumenti."

(*8)  Tali strumenti ibridi di capitale sono presi in considerazione nella valutazione di cui al punto 54."

(*9)  Fino all’importo totale degli strumenti ibridi di capitale COVID-19 esistenti."

(*10)  Differenza tra i tassi di cedola massimi e minimi concordati a livello contrattuale per l’intera durata degli strumenti ibridi."

(*11)  Se il beneficiario rimborsa diverse tranche di strumenti ibridi di capitale con tassi di interesse diversi, tali condizioni devono essere applicate in maniera indipendente a ciascuna tranche.»"

53.

Al punto 87, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (“periodo ammissibile”);»

54.

La nota 75, relativa al punto 87, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«(*)

Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020, nel 2021 o nel 2022.»

55.

Al punto 87, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d.

l’importo complessivo dell’aiuto non supera 12 milioni di EUR per impresa (*12). L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 12 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(*12)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»"

56.

È inserito il seguente punto 87 bis:

«87 bis.

Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.»

57.

È inserita la sezione seguente:

«3.13

Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile

88.

Gli Stati membri possono considerare di sostenere gli investimenti privati come stimolo per superare una carenza di investimenti accumulata nell’economia a causa della crisi. Tale stimolo potrebbe agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

89.

La Commissione considererà tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

l’aiuto è concesso sulla base di un regime. L’importo massimo dell’aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera, in linea di principio, l’1 % del bilancio totale disponibile per tale regime, salvo in situazioni che dovranno essere debitamente giustificate dallo Stato membro;

b.

i costi ammissibili possono comprendere solo i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali. I costi relativi all’acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi. Gli investimenti finanziari non sono ammissibili;

c.

gli Stati membri possono limitare gli aiuti agli investimenti destinati a sostenere specifiche aree economiche di particolare importanza per la ripresa economica; tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale degli investimenti ammissibili o dei potenziali beneficiari, tale da portare a includere solo un numero limitato di imprese.

d.

L’intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili. Tuttavia,

i)

per gli investimenti realizzati da piccole imprese (*13), l’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali;

ii)

per gli investimenti realizzati da altre PMI (*14), l’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali; oppure

iii)

per gli investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria, escluso l’articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, l’intensità di aiuto può essere aumentata dell’intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata.

e.

L’importo complessivo dell’aiuto concesso a norma della presente sezione non supera 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali, indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico; Tuttavia, nelle zone assistite, l’importo complessivo dell’aiuto concesso a norma della presente sezione non supera l’importo massimo dell’aiuto calcolato conformemente all’articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria, escluso l’articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, e sulla base delle pertinenti carte degli aiuti a finalità regionale, aumentato di 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali, indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico.

f.

Gli aiuti possono essere concessi in forme diverse, tra cui sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie. Nel caso degli strumenti rimborsabili, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di convertirli in sovvenzioni a condizioni e sulla base di criteri predefiniti che devono essere stabiliti nel regime e specificati nelle decisioni di concessione individuali. Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni.

90.

Nel valutare gli effetti positivi degli aiuti rispetto agli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi commerciali, la Commissione presterà particolare attenzione all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia dell’UE, compreso il principio “non nuocere significativamente”, o ad altre metodologie comparabili. La Commissione ritiene improbabile che gli investimenti che provocano un danno significativo agli obiettivi ambientali (*15) abbiano effetti positivi sufficienti a compensarne gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi commerciali (*16).

91.

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere aggiunti agli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati con altri tipi di aiuti alle condizioni specificate al punto 20 del quadro temporaneo. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.

92.

Gli aiuti di cui alla presente sezione non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (*17)) il 31 dicembre 2019. Ciò non si applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (*18) o aiuti per la ristrutturazione (*19).

93.

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere erogati fino al 31 dicembre 2022. Sono esclusi gli aiuti agli investimenti precedenti al 1o febbraio 2020.

94.

Si ritiene che gli aiuti di cui alla presente sezione abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori sull’investimento, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

95.

In deroga al punto 94, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

b.

la misura è stata adottata ed è in vigore prima dell’avvio dei lavori sull’investimento.

96.

Qualora i regimi di sostegno agli investimenti forniscano esclusivamente aiuti sotto forma di garanzie, prestiti o strumenti rimborsabili analoghi, in deroga al punto 89, lettera e), l’aiuto complessivo non può superare 15 milioni di EUR per impresa in termini nominali e in deroga al punto 89, lettera d), l’intensità degli aiuti non può superare il 30 % dei costi ammissibili. Qualora si applichino le condizioni di cui al punto 89, lettera d), punti i), ii) o iii), tale limite può essere aumentato conformemente a tali disposizioni. I regimi di cui al presente punto sono conformi rispettivamente al punto 25, lettere a) e b), al punto 25 bis, prima e seconda frase, o al punto 27, lettere a) e b), e al punto 27 bis, prima e seconda frase. È escluso il cumulo con altri aiuti di cui alla presente sezione. oltre ai punti 29, 30 e 31. In caso di garanzie, queste non possono superare:

i)

il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; oppure

ii)

il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e

iii)

in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

97.

Gli Stati membri possono anche prendere in considerazione l’istituzione o la modifica di regimi esistenti in base alle norme applicabili ai progetti ambientali o di ricerca, ossia la disciplina degli aiuti per l’ambiente e l’energia (*20) o la disciplina degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (*21) per sostenere la ripresa sostenibile dell’economia. La Commissione ritiene che, alla luce degli obiettivi volti ad agevolare la rapida ripresa dell’economia europea, gli Stati membri possano prevedere l’istituzione o la modifica temporanea di regimi esistenti che consentano anche di coprire aiuti individuali più consistenti ai sensi di tali discipline, senza richiedere la notifica individuale delle misure. La Commissione considererà compatibili tali regimi di aiuto o le modifiche di regimi esistenti qualora le soglie applicabili per le notifiche individuali siano superate fino al 50 %, a condizione che tutte le altre disposizioni delle discipline applicabili siano rispettate, che la decisione della Commissione che autorizza la misura sia adottata prima del 1o gennaio 2023 e che l’aiuto individuale in questione sia concesso prima del 1o gennaio 2024.

(*13)  Ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria."

(*14)  Ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria."

(*15)  Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)."

(*16)  Per le misure identiche a quelle dei piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio, la conformità al principio “non nuocere significativamente” è considerata soddisfatta, in quanto è già stata verificata."

(*17)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria."

(*18)  Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione."

(*19)  Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione."

(*20)  Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1)."

(*21)  Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).»"

58.

È inserita la sezione seguente:

«3.14

Sostegno alla solvibilità

98.

Gli Stati membri possono prendere in considerazione di sostenere la ripresa economica rafforzando la solvibilità delle imprese. Ciò può verificarsi in particolare quando i livelli del debito delle imprese sono aumentati a causa della crisi economica, il che può ostacolare ulteriori investimenti e la crescita a lungo termine. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da incentivare gli investimenti privati nelle imprese con potenziale di crescita.

99.

La Commissione considererà tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

il sostegno alla solvibilità è fornito come incentivo per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi;

b.

l’aiuto è concesso sulla base di un regime, sotto forma di garanzie pubbliche o misure analoghe per fondi di investimento dedicati, quale incentivo a investire nei beneficiari finali. Tali investimenti sono effettuati tramite intermediari finanziari sotto forma di fondi di investimento selezionati, in linea di principio, secondo una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. La remunerazione dei gestori di tali fondi dovrebbe essere basata, in linea di principio, sulla performance dell’intero portafoglio del fondo;

c.

i beneficiari finali ammissibili sono limitati alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione (*22).

d.

Nella misura in cui gli istituti di credito agiscono in qualità di intermediari finanziari in relazione alle misure adottate ai sensi della presente sezione, ad esempio cartolarizzando tali investimenti per metterli a disposizione di altri investitori, essi devono condividere una parte adeguata del rischio. Il mantenimento di almeno il 10 % del volume di tali strumenti nel bilancio dell’ente sarebbe probabilmente considerato un’adeguata condivisione del rischio;

e.

i regimi ammissibili mobilitano nuovi investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati. Le decisioni di investimento vanno adottate in maniera che siano orientate al profitto e devono basarsi su piani aziendali o di investimento che dimostrino che i beneficiari finali ammissibili sono imprese redditizie a lungo termine;

f.

tutti gli investitori istituzionali, indipendentemente dalla loro natura o ubicazione geografica, possono investire a parità di condizioni nei fondi di investimento da costituire;

g.

l’aiuto garantisce che una quota adeguata del rischio sia sostenuta dagli investitori per garantire investimenti orientati al profitto. In caso le prime perdite siano coperte dallo Stato, tale condivisione dei rischi può avvenire limitando il valore di tale garanzia o misura analoga a non oltre il 30 % del portafoglio sottostante, comprendendo solo gli importi del capitale senza interessi o passività accessorie;

h.

la durata della garanzia non supera complessivamente otto anni, indipendentemente dallo strumento sottostante. In caso di garanzie sugli strumenti di debito, non deve superare la scadenza dello strumento di debito sottostante. Per gli investimenti azionari, la garanzia non può coprire gli investimenti effettuati dall’intermediario finanziario dopo la data di cui al punto 101.

i.

L’attivazione della garanzia è contrattualmente legata a condizioni specifiche («eventi di garanzia») che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell’impresa beneficiaria o all’avvio di procedure analoghe. Tali condizioni dovranno essere convenute tra le parti al momento della concessione della garanzia. Nel caso di garanzie fornite per investimenti azionari, le perdite ammissibili possono essere coperte dalla garanzia solo nel momento in cui il fondo è sciolto e tutti gli investimenti di portafoglio sono stati ceduti a condizioni di mercato;

j.

il rischio assunto dallo Stato trova riscontro in un rendimento adeguato e orientato al mercato. Tale rendimento può assumere la forma di una remunerazione diretta sotto forma di premio di garanzia o di diritti a partecipare agli utili accumulati da tali fondi, a seconda anche della natura dello strumento (prestiti subordinati o partecipazioni). Il rendimento deve essere calibrato tenendo conto del grado di investimento dei beneficiari finali, della tipologia di strumenti coperti e della durata della protezione concessa;

k.

vengono attuate efficaci misure di salvaguardia per garantire che il vantaggio sia trasferito ai beneficiari finali nella misura più ampia possibile;

l.

l’importo totale dei finanziamenti concessi non supera 10 milioni di EUR per impresa.

m.

Con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e con condizioni supplementari per limitare le distorsioni della concorrenza, la Commissione può accettare metodi alternativi di selezione e di remunerazione, importi di finanziamento più elevati e/o imprese di dimensioni intermedie.

100.

Gli istituti finanziari sono esclusi come beneficiari finali.

101.

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi entro il 31 dicembre 2023.

102.

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere cumulati con altri aiuti, purché siano rispettate le rispettive soglie e altre condizioni per tali altri aiuti. Tuttavia, gli aiuti di cui alla presente sezione non possono essere concessi alle imprese che ricevono un sostegno di cui alla sezione 3.11 della presente comunicazione.

(*22)  Secondo la definizione di cui al punto 52, lettera xxvii), degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).»"

59.

I punti da 88 a 96 sono rinumerati come punti da 103 a 111.

60.

Il punto 90 è rinumerato come punto 105 e sostituito dal testo seguente:

«105.

Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione.»

61.

Il punto 93 è rinumerato come punto 108 e sostituito dal testo seguente:

«108.

La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020 tenendo conto dell’impatto economico della pandemia di COVID-19, che ha richiesto un’azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile a seguito delle date in essa specificate. Entro il 30 giugno 2022 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della presente comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.»

3.   PROROGA DELL’ESCLUSIONE DALLA STEC DELL’ELENCO DEI PAESI CON RISCHI ASSICURABILI SUL MERCATO

62.

La Commissione ritiene temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 marzo 2022, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi di seguito elencati:

Belgio

Cipro

Slovacchia

Bulgaria

Lettonia

Finlandia

Repubblica ceca

Lituania

Svezia

Danimarca

Lussemburgo

Australia

Germania

Ungheria

Canada

Estonia

Malta

Islanda

Irlanda

Paesi Bassi

Giappone

Grecia

Austria

Nuova Zelanda

Spagna

Polonia

Norvegia

Francia

Portogallo

Svizzera

Croazia

Romania

Regno Unito

Italia

Slovenia

Stati Uniti d’America


(1)  Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3).

(4)  Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3).

(5)  Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1).

(6)  Comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2021, C(2021) 564 (GU C 34 dell’1.2.2021, pag. 6).

(7)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

(8)  Commissione europea, Affari economici e finanziari: previsioni d’autunno 2021 (provvisorie) (novembre 2021).

(9)  Cfr. anche il Comitato europeo per il rischio sistemico: Prevention and management of a large number of corporate insolvencies (aprile 2021).

(10)  La Commissione precisa che il punto 9 della comunicazione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), si applica anche agli aiuti concessi a norma della sezione 3.12 del quadro di riferimento temporaneo.

(11)  Ferme restando le possibilità esistenti di concedere nuovi aiuti a norma del quadro temporaneo, che possono essere utilizzati per rimborsare gli strumenti esistenti, purché siano soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite in tale quadro. Gli aiuti rimborsati prima o contemporaneamente alla concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(12)  La proroga non dovrebbe comportare un aumento dei tassi di interesse o di commissione applicabili allo strumento sottostante (anche a causa del declassamento del rating del beneficiario finale e anche se esso avviene prima della decisione in merito alla richiesta di proroga).

(13)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(14)  Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU C 101 I del 28.3.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Informazioni da fornire nell’elenco delle misure di aiuto esistenti autorizzate a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19, per il quale viene notificata alla Commissione una proroga del periodo di applicazione, un aumento della dotazione di bilancio e/o altre modifiche per allineare tali misure al quadro temporaneo quale modificato dalla presente comunicazione.

Gli Stati membri sono invitati a raggruppare le modifiche utilizzando la notifica in blocco, se del caso.

Elenco delle misure esistenti e delle modifiche previste

Numero di aiuto di Stato della misura autorizzata (1)

Titolo

Modifica notificata

(da suddividere eventualmente in modifica 1, 2, 3, ecc.)

Punto del quadro temporaneo relativo alle modifiche previste

Confermare che nessun’altra modifica è stata apportata alla misura esistente

Base giuridica nazionale della modifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Se la misura è stata modificata, indicare il numero di aiuto di Stato della decisione iniziale di autorizzazione.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/16


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10374 — BAIN CAPITAL / HITACHI METALS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 473/02)

Il 6 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10374. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/17


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10280 — ABP/Slaney/Linden)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 473/03)

Il 2 luglio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10280. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.11.2021   

IT

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C 473/18


Tassi di cambio dell’euro (1)

23 novembre 2021

(2021/C 473/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1259

JPY

yen giapponesi

129,36

DKK

corone danesi

7,4364

GBP

sterline inglesi

0,84185

SEK

corone svedesi

10,1330

CHF

franchi svizzeri

1,0492

ISK

corone islandesi

147,60

NOK

corone norvegesi

10,0710

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,445

HUF

fiorini ungheresi

370,91

PLN

zloty polacchi

4,7119

RON

leu rumeni

4,9495

TRY

lire turche

14,1306

AUD

dollari australiani

1,5581

CAD

dollari canadesi

1,4324

HKD

dollari di Hong Kong

8,7744

NZD

dollari neozelandesi

1,6241

SGD

dollari di Singapore

1,5381

KRW

won sudcoreani

1 340,60

ZAR

rand sudafricani

17,8490

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1943

HRK

kuna croata

7,5240

IDR

rupia indonesiana

16 069,18

MYR

ringgit malese

4,7277

PHP

peso filippino

57,119

RUB

rublo russo

84,5002

THB

baht thailandese

37,275

BRL

real brasiliano

6,3298

MXN

peso messicano

23,7773

INR

rupia indiana

83,8395


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


24.11.2021   

IT

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C 473/19


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2021/C 473/05)

Image 1

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Lituania e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Lituania

Oggetto della commemorazione: Dzūkija (serie «regioni etnografiche della Lituania»)

Descrizione del disegno: Il disegno raffigura uno stemma con un soldato che indossa un’armatura e regge un’alabarda nella mano destra, mentre il braccio sinistro è appoggiato a uno scudo baltico di argento. Lo stemma, sorretto da due linci, è appoggiato su una trave alla quale è appeso un nastro con l’iscrizione in latino EX GENTE BELICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS (DA GENTE GUERRIERA A POPOLO OPEROSO).

Il disegno è circondato dalle iscrizioni LIETUVA (LITUANIA) e DZŪKIJA, l’anno di emissione (2021) e il marchio della zecca lituana. Il disegno è stato realizzato da Rolandas Rimkūnas.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 500 000

Data di emissione: Terzo trimestre del 2021


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


24.11.2021   

IT

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C 473/20


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2021/C 473/06)

Image 2

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Finlandia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Finlandia

Oggetto della commemorazione: I 100 anni di autonomia delle Isole Åland

Descrizione del disegno: Il tema della moneta è un’incisione in rilievo dell’arcipelago. La parte inferiore del disegno rappresenta un tratto di mare, segnali nautici, la prua di una barca e una mano che sostiene una bussola. La parte mediana del disegno rappresenta un orizzonte marino e quella superiore il cielo e le nuvole. Nella parte bassa della moneta figura, in semicerchio, la dicitura «100 ANNI DI AUTONOMIA DELLE ISOLE ÅLAND» in lingua finlandese. Nella parte alta della moneta figura, in semicerchio, la dicitura «100 ANNI DI AUTONOMIA DELLE ISOLE ÅLAND» in lingua svedese. Al centro figurano due boe marine a forma di diamante, una a sinistra e l’altra a destra. Sopra le boe sono riportate a destra l’iscrizione «2021 FI» e a sinistra il marchio della zecca finlandese.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 800 000

Data di emissione: Autunno 2021


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


24.11.2021   

IT

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C 473/21


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2021/C 473/07)

Image 3

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Portogallo

Oggetto della commemorazione: Olimpiadi di Tokyo

Descrizione del disegno: Il disegno, che raffigura i simboli del Comitato olimpico portoghese, aveva ottenuto l’approvazione del Consiglio nel 2020, in quanto l’emissione della moneta era stata inizialmente prevista per la metà del 2020. Tuttavia, la Casa da Moeda e il Comitato olimpico hanno convenuto di posticiparne l’emissione tenendo conto del nuovo calendario dei Giochi che, a causa della pandemia di COVID-19, si sono svolti dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Per questo motivo sono stati aggiornati alcuni dettagli del disegno, in particolare l’anno 2020 è stato abbreviato e reso a due cifre (utilizzando un apostrofo: «Tóquio’20»), seguito dall’anno di emissione, il 2021, e infine dal nome dell’autore che appare accanto al marchio della zecca.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 510 000

Data di emissione: Metà del 2021


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


24.11.2021   

IT

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C 473/22


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2021/C 473/08)

Image 4

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Malta e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Malta

Oggetto della commemorazione: Templi preistorici maltesi di Tarxien (della serie patrimonio mondiale dell’UNESCO)

Descrizione del disegno: Il disegno raffigura un dettaglio della struttura preistorica. In alto figura l’iscrizione «TARXIEN TEMPLES 3600-2500 BC». In basso è riportato il nome del paese di emissione «MALTA» e, subito sotto, l’anno di emissione «2021».

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura: 181 000

Data di emissione: Ottobre 2021


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/23


Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021

Programma Erasmus+

(2021/C 473/09)

1.   Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (1). Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2021 al 2027. Gli obiettivi del programma Erasmus+ sono elencati all’articolo 3 del regolamento.

2.   Azioni

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:

Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento

Mobilità individuale nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù

Attività di partecipazione dei giovani

DiscoverEU – Azione a favore dell’inclusione

Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni

Partenariati per la cooperazione

Partenariati di cooperazione

Partenariati su scala ridotta

Partenariati per l’eccellenza

Centri di eccellenza professionale

Teacher Academy di Erasmus+

Azione Erasmus Mundus

Partenariati per l’innovazione

Alleanze per l’innovazione

Progetti lungimiranti

Sviluppo delle capacità nei campi dell’istruzione superiore, dell’istruzione e formazione professionale, della gioventù e dello sport

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

European Youth Together

Azioni Jean Monnet

Jean Monnet nel campo dell’istruzione superiore

Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione

3.   Ammissibilità

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani e per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ (2) è aperta ai seguenti paesi:

i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare;

i paesi terzi associati al programma:

i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

i paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia (3).

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi terzi non associati al programma.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida 2022 del programma Erasmus+.

4.   Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato a 3 179 milioni di EUR.

Istruzione e formazione:

EUR

2 813,11 milioni

Gioventù:

EUR

288,13 milioni

Sport:

EUR

51,89 milioni

Jean Monnet:

EUR

25,8 milioni

Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono essere modificati a seguito di una variazione del programma di lavoro annuale Erasmus+. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it

per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito.

L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.

I beneficiari possono dichiarare costi per l’attività svolta da volontari nell’ambito di un’azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati e definiti nella decisione (2019)2646 della Commissione. Per istruzioni dettagliate circa l’ammissibilità dei costi dell’attività svolta da volontari, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.

5.   Termine per la presentazione delle domande

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles.

Azione chiave 1

Mobilità individuale nel campo dell’istruzione superiore

23 febbraio alle 12:00

Mobilità individuale nei campi dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione degli adulti

23 febbraio alle 12:00

Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al programma

23 febbraio alle 12:00

Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione degli adulti

19 ottobre alle 12:00

Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù

19 ottobre alle 12:00

Mobilità individuale nel campo della gioventù

23 febbraio alle 12:00

Mobilità individuale nel campo della gioventù

4 ottobre alle 12:00

Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione

4 ottobre alle 12:00

Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù

20 settembre alle 17:00


Azione chiave 2

Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee

23 marzo alle 12:00

Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù presentati da ONG europee

23 marzo alle 17:00

Partenariati di cooperazione nel campo dello sport

23 marzo alle 17:00

Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e della gioventù

23 marzo alle 12:00

Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e della gioventù

4 ottobre alle 12:00

Partenariati su scala ridotta nel campo dello sport

23 marzo alle 17:00

Centri di eccellenza professionale

7 settembre alle 17:00

Teacher Academy di Erasmus+

7 settembre alle 17:00

Azione Erasmus Mundus

16 febbraio alle 17:00

Alleanze per l’innovazione

15 settembre alle 17:00

Progetti lungimiranti

15 marzo alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione superiore

17 febbraio alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione e formazione professionale

31 marzo alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù

7 aprile alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dello sport

7 aprile alle 17:00

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

23 marzo alle 17:00


Azione chiave 3

European Youth Together

22 marzo alle 17:00


Azioni e reti Jean Monnet

1 marzo alle 17:00

 

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.

6.   Informazioni dettagliate

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it

La guida del programma Erasmus+ costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte. Le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.


(1)  GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.

(2)  Le azioni Jean Monnet sono aperte alle associazioni di tutto il mondo.

(3)  Subordinatamente alla firma degli accordi bilaterali di associazione.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10523 — Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 473/10)

1.   

In data 16 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Nordic Capital X Limited («Nordic Capital», Jersey),

Five Arrows Managers LLP (Regno Unito) e Five Arrows Managers (USA) LLC (Stati Uniti) («Five Arrows»), entrambe controllate da Rothschild & Co S.C.A. («Rothschild», Francia),

TA Associates Management, L.P. (″TA Associates″, Stati Uniti),

Datix (Holdings) Limited (″RLDatix″, Regno Unito).

Nordic Capital, Five Arrows e TA Associates acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di RLDatix.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Nordic Capital: fondo di private equity specializzato principalmente in investimenti nei settori della sanità, della tecnologia e dei pagamenti, dei servizi finanziari, dei servizi industriali e alle imprese e dei prodotti di consumo nella regione del Nord e in alcuni paesi dell’Europa settentrionale;

Rothschild: gruppo di consulenza finanziaria che opera su scala mondiale nella fornitura di consulenza in materia di concentrazioni e acquisizioni, strategie e finanziamenti, nonché di soluzioni di investimento e gestione patrimoniale, a grandi istituzioni, famiglie, singoli e governi;

TA Associates: consulente in materia di investimenti nei fondi TA Associates, investitore nei settori della tecnologia, dei servizi finanziari, della sanità, dei consumatori e dei servizi alle imprese in America settentrionale;

RLDatix: fornitore di una serie di software di tecnologia della sicurezza dei pazienti basati sul cloud. Recentemente, RLDatix ha acquisito Allocate, un fornitore di soluzioni per la gestione del personale, specializzato nel sostegno alle esigenze operative e amministrative degli operatori sanitari in tutti i contesti sanitari.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10523 — Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/29


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10475 — United Group / Wind Hellas)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 473/11)

1.   

In data 16 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

United Group B.V. («United Group», Paesi Bassi),

Wind Hellas («Wind», Grecia).

United Group acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Wind.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

United Group: fornitura di servizi di telecomunicazione e media nell’Europa sudorientale. Da novembre 2020, United Group opera in Grecia e a Cipro attraverso la sua controllata al 100 % Nova Telecommunication S.M.S.A. (già Forthnet), un operatore di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia fissa e di banda larga fissa in Grecia e servizi di pay-TV in Grecia e Cipro. United Group è da ultimo controllata esclusivamente da BC Partners LLP, una società di investimento in equity a livello mondiale;

Wind: fornitura di servizi mobili, fissi e Internet nonché, marginalmente, di servizi al dettaglio di televisione a pagamento in Grecia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10475 — United Group / Wind Hellas

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/30


DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DELLA MISURA DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

Aiuti di stato – Polonia

(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ritiro di notifica

Aiuti di Stato SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Polonia – Rete di teleriscaldamento – Tarnobrzeg, SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Rete di teleriscaldamento – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Rete di teleriscaldamento – Lesko, SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Rete di teleriscaldamento – Dębica, e SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Rete di teleriscaldamento – Ustrzyki Dolne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 473/12)

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avviato il 25 ottobre 2019 (1) relativamente alle misure succitate, prendendo nota del fatto che la Polonia ha ritirato le proprie notifiche il 21 aprile 2020 e l’11 giugno 2021.


(1)  Decisione della Commissione relativa ai casi SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Polonia – Rete di teleriscaldamento – Tarnobrzeg, SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Rete di teleriscaldamento – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Rete di teleriscaldamento – Lesko, SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Rete di teleriscaldamento – Dębica, e SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Rete di teleriscaldamento – Ustrzyki Dolne (GU C 411 del 6.12.2019, pag. 6).


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/31


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 473/13)

1.   

In data 17 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Acciaieria Arvedi S.p.A. (Italia) («Acciaieria Arvedi»), controllata da Finarvedi S.p.A. (Italia);

Acciai Speciali Terni S.p.A. (Italia) («AST»);

ThyssenKrupp Stainless GmbH (Germania), controllata da AST;

ThyssenKrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Turchia), controllata da AST.

Acciaieria Arvedi acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH e Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Acciaieria Arvedi: produzione e vendita di prodotti di acciaio al carbonio, compresi coils di acciaio al carbonio, tubi di acciaio al carbonio saldati e tubi di acciaio al carbonio trafilati a freddo, tubi di acciaio inossidabile saldati e altre attività nel settore siderurgico,

AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH e Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.: produzione, distribuzione e fornitura di determinati prodotti di acciaio inossidabile, quali fogli o coils di acciaio standard o su misura di tutti i tipi di acciaio inossidabile, tubi saldati e profilati rettangolari per diversi settori quali l’industria automobilistica, la produzione di energia, l’industria siderurgica, la conservazione alimentare e il mercato delle costruzioni.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 473/33


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M. 10504 — EQT/H&F/Zooplus)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 473/14)

1.   

In data 15 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

EQT Fund Management S.à.r.l («EQT», Lussemburgo), appartenente al gruppo EQT (Svezia),

Hellman & Friedman LLC («H&F», Stati Uniti),

Zooplus AG («Zooplus», Germania).

H&F e EQT acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Zooplus.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT: fondo di investimento appartenente al gruppo EQT. Le imprese del suo portafoglio operano su scala mondiale in una serie di industrie e settori quali l’assistenza sanitaria, i servizi, i beni di consumo, l’energia, l’ambiente, ecc.

H&F: investimenti in private equity in una serie di settori di portata mondiale, tra cui software e tecnologie, servizi finanziari, sanità, consumatori e vendita al dettaglio e altri servizi commerciali,

Zooplus: venditore online al dettaglio di prodotti per animali da compagnia, attivo nella maggior parte degli Stati membri dell’UE. Zooplus gestisce una serie di negozi web localizzati e transnazionali che vendono prodotti per cani, gatti, uccelli, cavalli, piccoli animali e animali da acquario. La gamma dei prodotti comprende, in particolare, alimenti per animali e accessori da compagnia (quali alberi per gatti, ceste da trasporto, giocattoli, lettiere e snack).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10504 — EQT/H&F/ZOOPLUS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.