ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 422

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
18 ottobre 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 422/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 422/02

Causa C-94/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 16 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / FT

2

2021/C 422/03

Causa C-141/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 marzo 2021 — Deutsche Lufthansa AG / VR

2

2021/C 422/04

Causa C-423/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 luglio 2021 — Grand Production d.o.o. / GO4YU GmbH e a.

3

2021/C 422/05

Causa C-433/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 16 luglio 2021 — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

4

2021/C 422/06

Causa C-434/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 16 luglio 2021 — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

4

2021/C 422/07

Causa C-435/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 luglio 2021 — easyJet Airline Company Ltd. / HG

5

2021/C 422/08

Causa C-446/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 20 luglio 2021 — Maximilian Schrems / Facebook Ireland Ltd

5

2021/C 422/09

Causa C-450/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli (Italia) il 20 luglio 2021 — UC / Ministero dell'istruzione

6

2021/C 422/10

Causa C-467/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 luglio 2021 — Comune di Venezia / Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA

7

2021/C 422/11

Causa C-481/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 4 agosto 2021 — TX / Repubblica federale di Germania

8

2021/C 422/12

Causa C-488/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 10 agosto 2021 — GV / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs and Social Protection, Ireland, Attorney General

8

 

Tribunale

2021/C 422/13

Causa T-328/18: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Naturgy Energy Group / Commissione (Aiuti di Stato – Misura di incentivazione ambientale adottata dalla Spagna a favore delle centrali a carbone – Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Carattere selettivo)

10

2021/C 422/14

Causa T-152/19: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Brunswick Bowling Products / Commissione (Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori – Direttiva 2006/42/CE – Clausola di salvaguardia – Misura nazionale di ritiro dal mercato e di divieto d’immissione sul mercato di un posizionatore di birilli e di un kit supplementare – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza – Decisione della Commissione che dichiara la misura giustificata – Parità di trattamento)

10

2021/C 422/15

Causa T-517/19: Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Homoki / Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Relazione finale dell’indagine dell’OLAF relativa alla realizzazione di investimenti in illuminazione pubblica in Ungheria – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Tutela dei dati personali]

11

2021/C 422/16

Causa T-834/19: Sentenza del Tribunale 1o settembre 2021 — e*Message Wireless Information Services / EUIPO — Apple (e*message) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullitá – Marchio dell’Unione europea figurativo e*message – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Dichiarazione di nullità – Disposizioni applicabili ratione temporis – Applicazione di una giurisprudenza successiva – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali – Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)

12

2021/C 422/17

Causa T-23/20: Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — FF IP/EUIPO — Seven (the DoubleF) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo the DoubleF – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore THE DOUBLE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pubblico di riferimento – Somiglianza tra i prodotti – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

12

2021/C 422/18

Causa T-96/20: Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Gruppe Nymphenburg Consult / EUIPO (Limbic® Types) (Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Limbic® Types – Impedimenti alla registrazione assoluti – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Deferimento alla commissione di ricorso allargata – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Errore di diritto – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Autorità di cosa giudicata – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Composizione della commissione di ricorso allargata)

13

2021/C 422/19

Causa T-463/20: Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT RACING) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT RACING – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore raffigurante linee in grassetto curva, verticali e orizzontale – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore GT – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001] – Marchi nazionali anteriori non registrati – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001] – Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – Assenza di presentazione ingannevole – Uso nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom]

14

2021/C 422/20

Causa T-561/20: Sentenza del Tribunale 1o settembre 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO — Vieta Audio (Vita) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Vita – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso per i prodotti per i quali il marchio è stato registrato]

14

2021/C 422/21

Causa T-566/20: Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Residencial Palladium / EUIPO — Palladium Gestión (PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH – Denominazione commerciale nazionale anteriore GRAND HOTEL PALLADIUM – Impedimento relativo alla registrazione – Utilizzo nella prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

15

2021/C 422/22

Causa T-697/20: Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Bimbo Donuts Iberia/EUIPO — Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DONAS DULCESOL – Marchio nazionale denominativo anteriore DONAS – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Qualificazione dei prodotti per i quali l’uso effettivo è stato dimostrato – Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001]

16

2021/C 422/23

Causa T-305/20: Ordinanza del Tribunale del 9 agosto 2021 — Telefónica Germany / EUIPO — Google (LOOP) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire)

16

2021/C 422/24

Causa T-371/21: Ricorso proposto il 29 giugno 2021 — WV / SEAE

17

2021/C 422/25

Causa T-431/21: Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — L’union nationale des indépendants solidaires / Commissione

18

2021/C 422/26

Causa T-486/21: Ricorso proposto il 3 agosto 2021 — OE (*1)  / Commissione

19

2021/C 422/27

Causa T-488/21: Ricorso proposto il 10 agosto 2021 — Tralux e a. / Parlamento

20

2021/C 422/28

Causa T-490/21: Ricorso proposto l’11 agosto 2021 — Vanhoudt / BEI

20

2021/C 422/29

Causa T-496/21: Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — Vasallo Andrés / Parlamento

21

2021/C 422/30

Causa T-503/21: Ricorso proposto il 15 agosto 2021 — Lagardère, unité médico-sociale / Commissione

23

2021/C 422/31

Causa T-507/21: Ricorso proposto il 16 agosto 2021 — Migadakis / ENISA

23

2021/C 422/32

Causa T-515/21: Ricorso proposto il 20 agosto 2021 — Zeta farmaceutici/EUIPO — Specchiasol (EUPHYTOS)

24

2021/C 422/33

Causa T-517/21: Ricorso proposto il 20 agosto 2021 — Grieger / Commissione

25

2021/C 422/34

Causa T-519/21: Ricorso proposto il 24 agosto 2021 — VY / Commissione

25

2021/C 422/35

Causa T-521/21: Ricorso proposto il 26 agosto 2021 — 6Minutes Media / EUIPO — ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network)

26

2021/C 422/36

Causa T-526/21: Ricorso proposto il 27 agosto 2021 — Gutseriev / Consiglio

27

2021/C 422/37

Causa T-527/21: Ricorso proposto il 30 agosto 2021 — Abenante e a./Consiglio e Parlamento

28

2021/C 422/38

Causa T-530/21: Ricorso proposto il 30 agosto 2021 — Pierre Lannier / EUIPO — Pierre Lang Trading (PL)

29

2021/C 422/39

Causa T-532/21: Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz / Consiglio

30

2021/C 422/40

Causa T-533/21: Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding / Consiglio

31

2021/C 422/41

Causa T-536/21: Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — Belaeronavigatsia / Consiglio

32

2021/C 422/42

Causa T-537/21: Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — bett1.de / EUIPO — XXXLutz Marken (BODY STAR)

32

2021/C 422/43

Causa T-539/21: Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — the airscreen company / EUIPO — Moviescreens Rental (airframe)

33

2021/C 422/44

Causa T-543/21: Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Purasac / EUIPO — Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse)

34

2021/C 422/45

Causa T-546/21: Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

34

2021/C 422/46

Causa T-547/21: Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

35

2021/C 422/47

Causa T-548/21: Ricorso proposto il 3 settembre 2021 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

36

2021/C 422/48

Causa T-549/21: Ricorso proposto il 3 settembre 2021 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

37

2021/C 422/49

Causa T-553/21: Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Agrarfrost / EUIPO — McCain (Forma di uno smiley)

37

2021/C 422/50

Causa T-268/19: Ordinanza del Tribunale del 26 agosto 2021 — Imagina Media Audiovisual e a. / Commissione

38

2021/C 422/51

Causa T-269/19: Ordinanza del Tribunale del 26 agosto 2021 — Imagina Media Audiovisual/Commissione

38

2021/C 422/52

Causa T-492/19: Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — GlaxoSmithKline Finance e Setfirst / Commissione

38

2021/C 422/53

Causa T-418/20: Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2021 — GitLab / EUIPO — Gitlab (GitLab)

39

2021/C 422/54

Causa T-234/21: Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2021 — Cristalfarma / EUIPO — Reinhard Kosch (STILAXX)

39


 


IT

 

Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 422/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 412 dell'11.10.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 401 del 4.10.2021

GU C 391 del 27.9.2021

GU C 382 del 20.9.2021

GU C 368 del 13.9.2021

GU C 357 del 6.9.2021

GU C 349 del 30.8.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 16 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / FT

(Causa C-94/21)

(2021/C 422/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Convenuto: FT

Con ordinanza del 17 giugno 2021 del presidente delle Corte di giustizia è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.


18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 marzo 2021 — Deutsche Lufthansa AG / VR

(Causa C-141/21)

(2021/C 422/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln.

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Convenuto: VR

Con ordinanza del 18 giugno 2021 del presidente delle Corte di giustizia è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.


18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 luglio 2021 — Grand Production d.o.o. / GO4YU GmbH e a.

(Causa C-423/21)

(2021/C 422/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Grand Production d.o.o.

Resistenti: GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o., MTEL Austria GmbH

Questioni pregiudiziali

I.

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1), debba essere interpretata nel senso che la realizza un gestore diretto (nel caso di specie non stabilito nell’Unione) di una piattaforma di streaming, il quale

decide autonomamente in ordine al contenuto e all’oscuramento delle trasmissioni televisive dallo stesso diffuse, eseguendole dal punto di vista tecnico;

dispone in esclusiva dei diritti di amministratore per la piattaforma di streaming;

è in grado di incidere sulla determinazione dei programmi televisivi che possono essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio, ma non sul contenuto dei programmi;

e rappresenta l’unico punto di controllo per stabilire quali programmi e contenuti possano essere visti in quale momento e su quali territori,

qualora al riguardo, nello specifico,

all’utente venga fornito l’accesso non solo ai contenuti della trasmissione alla cui fruizione online i rispettivi titolari dei diritti abbiano acconsentito, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione, e

il gestore diretto della piattaforma di streaming sia a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, dato che i clienti finali utilizzano servizi VPN, i quali simulano la presenza dell’indirizzo IP e del dispositivo del cliente finale in territori per i quali sussiste un consenso del titolare dei diritti, ma

la ricezione di contenuti protetti della trasmissione era effettivamente possibile per diverse settimane tramite la piattaforma di streaming senza il consenso dei titolari dei diritti anche non avvalendosi di tunnel VPN.

II.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE debba essere interpretata nel senso che essa si realizza anche ad opera di terzi (nel caso di specie, con sede nell’Unione) collegati con il gestore di una piattaforma descritto nella prima questione sul piano contrattuale e/o del diritto delle società, i quali, pur non esercitando alcuna influenza sugli oscuramenti o sui programmi e contenuti delle trasmissioni diffuse tramite la piattaforma di streaming,

promuovono la piattaforma di streaming del gestore e i suoi servizi e/o

sottoscrivono con i clienti abbonamenti di prova a cessazione automatica decorsi 15 giorni, e/o

forniscono supporto ai clienti della piattaforma di streaming a titolo di assistenza clienti, e/o

offrono sulla loro pagina Internet abbonamenti a titolo oneroso per la piattaforma di streaming del gestore diretto e quindi operano quali controparti contrattuali dei clienti e destinatari dei pagamenti, per cui detti abbonamenti a pagamento vengono predisposti in maniera tale che venga fatto un esplicito riferimento all’indisponibilità di certi programmi solo nel caso in cui un cliente, all’atto della conclusione del contratto, dichiari espressamente la sua intenzione di vedere tali programmi, mentre, in assenza di pertinenti indicazioni o di specifica richiesta da parte del cliente, quest’ultimo non ne viene informato in anticipo.

III.

Se l’articolo 2, lettere a), ed e), nonché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, in combinato disposto con l’articolo 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1) debbano essere interpretati nel senso che, in caso di asserita violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, protetti dallo Stato membro del giudice adito, questo Collegio — dato che il principio di territorialità osta al potere di cognizione dei giudici nazionali in merito a violazioni commesse all’estero — sia competente a conoscere dei soli danni cagionati nel territorio dello Stato membro di detto giudice o se esso possa oppure debba pronunciarsi anche sulle azioni commesse, in base alla prospettazione dell’autore vittima della violazione, al di fuori di detto territorio (in tutto il mondo).


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 16 luglio 2021 — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

(Causa C-433/21)

(2021/C 422/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Controricorrente: Contship Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 18 (ex articolo 12 TCE) e 49 (ex articolo 43 TCE) del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l’articolo 30, comma 1, n. 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella versione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, escluda dal regime fiscale antielusivo delle società non operative — basato sulla fissazione di standard minimi di ricavi e proventi, correlati al valore di determinati beni aziendali, il cui mancato raggiungimento costituisce indice sintomatico del carattere non operativo della società e comporta la determinazione del reddito imponibile in via presuntiva — le sole società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani e non anche le società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati esteri, nonché le società che controllano o sono controllate, anche indirettamente, dalle stesse società ed enti quotati.


18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 16 luglio 2021 — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

(Causa C-434/21)

(2021/C 422/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Controricorrente: Contship Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 18 (ex articolo 12 TCE) e 49 (ex articolo 43 TCE) del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l’articolo 30, comma 1, n. 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella versione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, escluda dal regime fiscale antielusivo delle società non operative — basato sulla fissazione di standard minimi di ricavi e proventi, correlati al valore di determinati beni aziendali, il cui mancato raggiungimento costituisce indice sintomatico del carattere non operativo della società e comporta la determinazione del reddito imponibile in via presuntiva — le sole società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani e non anche le società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati esteri, nonché le società che controllano o sono controllate, anche indirettamente, dalle stesse società ed enti quotati.


18.10.2021   

IT

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C 422/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 luglio 2021 — easyJet Airline Company Ltd. / HG

(Causa C-435/21)

(2021/C 422/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Parti

Ricorrente in cassazione: easyJet Airline Company Ltd.

Resistente in cassazione: HG

Con ordinanza del Presidente della Corte del 10 agosto 2021 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.


18.10.2021   

IT

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C 422/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 20 luglio 2021 — Maximilian Schrems / Facebook Ireland Ltd

(Causa C-446/21)

(2021/C 422/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Maximilian Schrems

Resistente: Facebook Ireland Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) (1) debbano essere interpretate nel senso che la liceità delle clausole contenute nelle condizioni d’uso generali relative a contratti di utilizzo della piattaforma, come quello di cui al procedimento principale [in particolare, clausole come: «Anziché pagare (…) utilizzando i Prodotti di Facebook coperti dalle presenti Condizioni, l’utente accetta che Facebook possa mostrare inserzioni (…) Facebook usa i dati personali dell’utente (…) per mostrargli le inserzioni più pertinenti»], i quali prevedono il trattamento di dati personali per l’aggregazione e l’analisi di dati finalizzate alla pubblicità personalizzata, deve essere valutata conformemente ai requisiti dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7 del RGPD, che non possono essere sostituiti avvalendosi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD (minimizzazione dei dati) debba essere interpretato nel senso che tutti i dati personali di cui dispone una piattaforma come quella di cui trattasi nel procedimento principale (in particolare, tramite gli interessati o terzi su detta piattaforma o al di fuori di essa) possono essere aggregati, analizzati e trattati senza limiti di tempo oppure di tipologia di dati ai fini di pubblicità mirate.

3)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che esso va applicato al trattamento di dati che permette una selezione mirata di categorie particolari di dati personali, quali la convinzione politica o l’orientamento sessuale (ad esempio a fini di pubblicità), sebbene il titolare del trattamento non operi alcuna distinzione tra detti dati.

4)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD debba essere interpretato nel senso che una dichiarazione circa il proprio orientamento sessuale effettuata nell’ambito di una tavola rotonda permetta il trattamento di altri dati relativi all’orientamento sessuale per la loro aggregazione e analisi finalizzate alla pubblicità personalizzata.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


18.10.2021   

IT

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C 422/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli (Italia) il 20 luglio 2021 — UC / Ministero dell'istruzione

(Causa C-450/21)

(2021/C 422/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Vercelli

Parti nella causa principale

Ricorrente: UC

Resistente: Ministero dell'istruzione

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 4, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare all’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 (1), deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che esclude espressamente il riconoscimento e il pagamento di una determinata retribuzione aggiuntiva di 500 euro a favore del personale docente del Ministero dell’istruzione assunto a tempo determinato, in quanto tale retribuzione aggiuntiva costituirebbe una retribuzione per la formazione e aggiornamento del solo personale assunto con un contratto a tempo indeterminato;

2)

se una retribuzione integrativa di 500 euro annui, come quella di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 [e all’articolo] 2 del decreto legge n. 22/2020 (c.d. «Carta elettronica del docente»), destinata all’acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali e all’acquisto dei servizi di connettività, debba essere considerata inclusa nelle condizioni di impiego menzionate alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

3)

qualora si ritenga che tale indennità non rientri nelle suddette condizioni di impiego, se la clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in combinato disposto con l’articolo 150 [TCE], l’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’[U]nione Europ[e]a e l’articolo 10 della Carta Sociale Europea, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che riserva ai soli lavoratori con un contratto o un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la possibilità di accedere al finanziamento della formazione, nonostante si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti a tempo determinato;

4)

se nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i prìncipi generali del vigente diritto [dell’Unione europea] di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati negli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nelle Direttive 2000/43 (2) e 2000/78 (3) e nella clausola 4 dell’accordo sul lavoro a tempo determinato, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come quella contenuta nell’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che consente di trattare in modo meno favorevole e di discriminare nelle condizioni di impiego e nell’accesso alla formazione, per il solo fatto che hanno un rapporto a tempo determinato, i docenti che si trovano in una situazione comparabile ai docenti a tempo indeterminato, per quanto riguarda il tipo di lavoro e le condizioni di impiego, avendo svolto le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche — didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell’esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente;

5)

se la clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, letto alla luce e nel rispetto dei principi generali del vigente diritto [dell’Unione europea] di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che riserva ai soli lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la possibilità di accedere alla formazione.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

(2)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

(3)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).


18.10.2021   

IT

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C 422/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 luglio 2021 — Comune di Venezia / Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA

(Causa C-467/21)

(2021/C 422/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Appellante: Comune di Venezia

Appellate: Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia.


18.10.2021   

IT

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C 422/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 4 agosto 2021 — TX / Repubblica federale di Germania

(Causa C-481/21)

(2021/C 422/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: TX

Convenuta: Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundeskriminalamt Wiesbaden

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15, paragrafi 3 e 1, in combinato disposto con l’articolo 14 della [direttiva (UE) 2016/680] (1), alla luce dell’articolo 54 di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale

a)

in forza della quale, in caso di contitolarità del trattamento dei dati, l’organismo effettivamente responsabile dei dati conservati non deve necessariamente essere identificato, e

b)

che ammetta altresì che a un giudice non sia fornita una motivazione nel merito del rifiuto di fornire informazioni.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione 1), lettere a) e b), se l’articolo 15, paragrafi 3 e 1, della direttiva (UE) 2016/680 sia compatibile con il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta (2), anche qualora ciò renda impossibile per il giudice

a)

chiamare a intervenire in un procedimento amministrativo in più fasi, conformemente alle norme procedurali nazionali, l’altra autorità coinvolta ed effettivamente responsabile, che deve fornire il proprio accordo alla comunicazione delle informazioni e

b)

verificare nel merito se siano soddisfatte le condizioni del rifiuto di fornire informazioni e se esse siano state correttamente applicate dall’autorità che ne ha negato l’accesso.

3)

Se il rifiuto di fornire informazioni e, quindi, il diniego di un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta interferisca in modo illegittimo con la libertà professionale ai sensi dell’articolo 15 della Carta qualora le informazioni conservate siano utilizzate per escludere una persona interessata dall’attività richiesta a causa di un presunto rischio per la sicurezza.


(1)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).

(2)  GU 2012, L 326, pag. 391.


18.10.2021   

IT

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C 422/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 10 agosto 2021 — GV / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs and Social Protection, Ireland, Attorney General

(Causa C-488/21)

(2021/C 422/12)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal.

Parti

Ricorrente: GV

Resistenti: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs and Social Protection, Ireland, Attorney General

Questioni pregiudiziali

1.

Se il diritto di soggiorno derivato di un ascendente diretto di un lavoratore cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (1) sia subordinato al persistere della dipendenza dal lavoratore di detto ascendente.

2.

Se la direttiva 2004/38/CE osti a che uno Stato membro ospitante limiti l’accesso a una prestazione di assistenza sociale da parte di un familiare di un lavoratore cittadino dell’Unione che beneficia di un diritto di soggiorno derivato sulla base della sua dipendenza da detto lavoratore, qualora l’accesso a tale prestazione comporti la fine della dipendenza da detto lavoratore.

3

Se la direttiva 2004/38/CE osti a che uno Stato membro ospitante limiti l’accesso a una prestazione di assistenza sociale da parte di un familiare di un lavoratore cittadino dell’Unione che beneficia di un diritto di soggiorno derivato sulla base della sua dipendenza da detto lavoratore, con la motivazione che il pagamento della prestazione renderà il familiare interessato un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).


Tribunale

18.10.2021   

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C 422/10


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Naturgy Energy Group / Commissione

(Causa T-328/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Misura di incentivazione ambientale adottata dalla Spagna a favore delle centrali a carbone - Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Carattere selettivo»)

(2021/C 422/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Naturgy Energy Group, SA, già Gas Natural SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e J. Blanco Carol, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e D. Recchia, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: EDP España, SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, avvocati), Viesgo Producción, SL, subentrata nei diritti della Viesgo Generación, SL (Santander, Spagna) (rappresentanti: F. Plasencia Sánchez, L. Ques Mena e L. de Pedro Martín, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 7733 final della Commissione, del 27 novembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47912 (2017/NN) — Misura di incentivazione ambientale adottata dalla Spagna a favore delle centrali a carbone, che ha determinato l’avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Naturgy Energy Group, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Viesgo Producción, SL e la EDP España, SA sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


18.10.2021   

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C 422/10


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Brunswick Bowling Products / Commissione

(Causa T-152/19) (1)

(«Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori - Direttiva 2006/42/CE - Clausola di salvaguardia - Misura nazionale di ritiro dal mercato e di divieto d’immissione sul mercato di un posizionatore di birilli e di un kit supplementare - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza - Decisione della Commissione che dichiara la misura giustificata - Parità di trattamento»)

(2021/C 422/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Brunswick Bowling Products LLC, già Brunswick Bowling & Billiards Corporation (Muskegon, Michigan, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Martens e V. Ostrovskis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e P. Ondrůšek, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Svezia (rappresentanti: H. Eklinder, R. Eriksson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, J. Lundberg e O. Simonsson, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione, del 10 dicembre 2018, relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l’immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato (GU 2018, L 315, pag. 29).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Brunswick Bowling Products LLC è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


18.10.2021   

IT

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C 422/11


Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Homoki / Commissione

(Causa T-517/19) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Relazione finale dell’indagine dell’OLAF relativa alla realizzazione di investimenti in illuminazione pubblica in Ungheria - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo - Tutela dei dati personali»)

(2021/C 422/15)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Andrea Homoki (Budapest, Ungheria) (rappresentante: T. Hüttl, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Béres e A. Spina, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 22 maggio 2019 recante rigetto di una domanda di conferma di accesso a documenti in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Dispositivo

1)

La decisione n. OCM(2019)11506, del 22 maggio 2019, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è annullata, nella parte in cui essa ha negato l’accesso alla relazione finale dell’indagine dell’OLAF relativa al fascicolo n. OF/2015/0034/B4, privata di eventuali dati personali riguardanti i testimoni, di note interne e di riferimenti ai metodi dell’OLAF.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


18.10.2021   

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C 422/12


Sentenza del Tribunale 1o settembre 2021 — e*Message Wireless Information Services / EUIPO — Apple (e*message)

(Causa T-834/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullitá - Marchio dell’Unione europea figurativo e*message - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Dichiarazione di nullità - Disposizioni applicabili ratione temporis - Applicazione di una giurisprudenza successiva - Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali - Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto»)

(2021/C 422/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: e*Message Wireless Information Services GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Hotz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentante: V. Schmitz-Fohrmann, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2019 (procedimento R 2454/2018-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Apple e la e*Message Wireless Information Services.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La e*Message Wireless Information Services GmbH è condannata al pagamento delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Apple Inc.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


18.10.2021   

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C 422/12


Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — FF IP/EUIPO — Seven (the DoubleF)

(Causa T-23/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo the DoubleF - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore THE DOUBLE - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Pubblico di riferimento - Somiglianza tra i prodotti - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 422/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: FF IP Srl (Mantova, Italia) (rappresentante: M. Locatelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentanti: D. Sindico e E. Tonello, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2019 (procedimento R 2588/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Seven e la FF IP.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda della Seven SpA volta ad escludere dalla registrazione il marchio dell’Unione europea figurativo the DoubleF per i prodotti appartenenti alla classe 18 e i servizi appartenenti alla classe 35 è respinta.

3)

La FF IP Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


18.10.2021   

IT

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C 422/13


Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Gruppe Nymphenburg Consult / EUIPO (Limbic® Types)

(Causa T-96/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Limbic® Types - Impedimenti alla registrazione assoluti - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Deferimento alla commissione di ricorso allargata - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Errore di diritto - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Autorità di cosa giudicata - Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 - Composizione della commissione di ricorso allargata»)

(2021/C 422/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Monaco, Germania) (rappresentante: R. Kunze, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1276/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Limbic® Types come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione di ricorso allargata dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1276/2017-1) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020


18.10.2021   

IT

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C 422/14


Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT RACING)

(Causa T-463/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT RACING - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore raffigurante linee in grassetto curva, verticali e orizzontale - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore GT - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001] - Marchi nazionali anteriori non registrati - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001] - Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) - Assenza di presentazione ingannevole - Uso nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale - Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom»)

(2021/C 422/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Wai Leong Wong (Glasgow, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020 (procedimento R 1612/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sony Interactive Entertainment Europe e il sig. Wong.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sony Interactive Entertainment Europe Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


18.10.2021   

IT

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C 422/14


Sentenza del Tribunale 1o settembre 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO — Vieta Audio (Vita)

(Causa T-561/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo Vita - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso per i prodotti per i quali il marchio è stato registrato»)

(2021/C 422/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e P. Ruess, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O'Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Vieta Audio, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2020 (procedimento R 425/2020-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Vieta Audio e la Sony Interactive Entertainment Europe.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sony Interactive Entertainment Europe Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 371 del 03.11.2020.


18.10.2021   

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C 422/15


Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Residencial Palladium / EUIPO — Palladium Gestión (PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH)

(Causa T-566/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH - Denominazione commerciale nazionale anteriore GRAND HOTEL PALLADIUM - Impedimento relativo alla registrazione - Utilizzo nella prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 422/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentante: D. Solana Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Interveniente dinanzi al Tribunale, autorizzata a sostituirsi all’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Palladium Gestión, SL (Ibiza) (rappresentante: J. Rojo García-Lajara, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 giugno 2020 (procedimento R 1542/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Residencial Palladium e la Fiesta Hotels & Resorts, SL.

Dispositivo

1)

La Palladium Gestión, SL è autorizzata a sostituirsi alla Fiesta Hotels & Resorts, SL quale parte interveniente.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Residencial Palladium, SL è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Palladium Gestión.


(1)  GU C 371 del 3.11.2020.


18.10.2021   

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C 422/16


Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Bimbo Donuts Iberia/EUIPO — Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL)

(Causa T-697/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DONAS DULCESOL - Marchio nazionale denominativo anteriore DONAS - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Qualificazione dei prodotti per i quali l’uso effettivo è stato dimostrato - Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 422/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bimbo Donuts Iberia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez, I. Robledo McClymont e M. Hernández Gázquez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Hijos de Antonio Juan, SL (Villalonga, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2020 (procedimento R 514/2020-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bimbo Donuts Iberia e la Hijos de Antonio Juan.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bimbo Donuts Iberia, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


18.10.2021   

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C 422/16


Ordinanza del Tribunale del 9 agosto 2021 — Telefónica Germany / EUIPO — Google (LOOP)

(Causa T-305/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»)

(2021/C 422/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Teléfonica Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, C. Schmitt e S. Clotten, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 marzo 2020 (procedimento R 281/2019-4) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Google e Telefónica Germany.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso

2)

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG e Google LLC, sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


18.10.2021   

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C 422/17


Ricorso proposto il 29 giugno 2021 — WV / SEAE

(Causa T-371/21)

(2021/C 422/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’APN del SEAE del 26 agosto 2020 e, ove necessario, tutti gli atti preparatori e le decisioni preliminari, con cui quest’ultimo dispone che «[l]a sanzione della destituzione senza riduzione dei suoi diritti pensionistici è inflitta in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari a [riservato] (1), funzionaria del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Tale decisione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della firma» protocollata con il numero [riservato], e notificata in pari data a mezzo posta elettronica da [riservato];

disporre il risarcimento integrale del danno che ella subisce e subirà a causa dell’adozione e dell’attuazione di tale decisione impugnata, nonché del comportamento complessivo contestato, nel quadro del quale è stata adottata tale decisione, quantificato in via provvisionale e salvo aumento in corso di causa, ex aequo et bono, in EUR 3 500 000;

condannare il convenuto alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insussistenza dei fatti contestati, sull’impiego di basi giuridiche errate, sulla violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 25, dell’articolo 55, paragrafo 1, e dell’articolo 60 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), su errori manifesti di valutazione, sull’insufficienza di motivazione, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa, nonché sulla violazione del principio del «ne bis in idem».

2.

Secondo motivo, vertente su vizi di forma e di procedura che inficiano il procedimento disciplinare, in particolare sulla violazione degli articoli 1, 2 e 22, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto e di varie disposizioni della decisione della Commissione del 12 giugno 2019, che stabilisce disposizioni generali di esecuzione sullo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari (in prosieguo: le «DGE»), sulle reiterate violazioni dei diritti della difesa e, segnatamente, dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che garantisce il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, sulla violazione dell’articolo 26, secondo comma, dello Statuto, sulla violazione della presunzione di innocenza, del diritto di essere ascoltato, dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e del dovere di imparzialità ivi sancito, del regolamento 2018/1725 (2), nonché del regolamento 2001/1049 (3), sulla violazione del principio della parità delle armi, che costituisce un corollario della nozione di equo processo garantito dall’articolo 47 della Carta, sulla violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di motivazione, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione del dovere di esaminare in modo imparziale, autonomo e approfondito, gli elementi a carico e a discarico, nonché sulla violazione dei principi di buona fede e di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, del principio della certezza del diritto, del principio di proporzionalità della sanzione, nonché sulla violazione del legittimo affidamento e su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la sanzione è inadeguata rispetto ai fatti contestati.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, degli articoli 12 e 22 ter dello Statuto, del dovere di assistenza e dell’articolo 24 dello Statuto, sull’abuso e sullo sviamento di potere, sulla violazione delle disposizioni della direttiva 2019/1937 (4), sulla violazione delle direttive 2000/78 (5), 2000/43 (6), del dovere di leale cooperazione nei confronti del Parlamento europeo, della Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo [2017/2692(RSP)], della dichiarazione del Consiglio sulla lotta contro l’antisemitismo del 2 dicembre 2020, degli articoli 2 e 3 TUE, della Carta europea dei diritti dell’uomo, della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dei patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.


(1)  Dati riservati omessi.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295; pag. 39).

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(4)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU 2019, L 305, pag. 17).

(5)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

(6)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).


18.10.2021   

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C 422/18


Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — L’union nationale des indépendants solidaires / Commissione

(Causa T-431/21)

(2021/C 422/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L’union nationale des indépendants solidaires (Lorient, Francia) (rappresentante: F. Ortega, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione fonda la propria risposta alla denuncia su un’interpretazione personale, e di conseguenza illegittima, del paragrafo 4 dell’articolo 153 TFUE;

dichiarare la violazione da parte della Commissione dei suoi obblighi derivanti dai trattati e, segnatamente, quelli sanciti al paragrafo 1 dell’articolo 105 TFUE;

accertare e dichiarare che la Cnav e i suoi organismi collegati violano le norme europee sulla concorrenza;

condannare la Commissione a versare all’union syndicale des indépendants solidaires la somma pari a EUR 2 500 a titolo di onorari d’avvocato;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione Ares(2021)3291074 della Commissione, del 18 maggio 2021, recante rigetto della sua denuncia, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 267 TFUE con cui il legislatore conferisce alla sola Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a pronunciarsi sull’interpretazione dei trattati. La ricorrente ne deduce che la Commissione è tenuta a riconoscere per diritto la sola interpretazione fornita dalla Corte di giustizia al contenuto dei trattati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 153, paragrafo 4, TFUE. La ricorrente sostiene che l’interpretazione di tale articolo da parte della Commissione secondo cui la concezione e la gestione dei sistemi di sicurezza sociale, inclusi i sistemi pensionistici, rimangono fondamentalmente una competenza degli Stati membri non può essere accolta. La ricorrente aggiunge che la Commissione oltrepassa le proprie prerogative al fine di giustificare il suo rifiuto di constatare la violazione alle norme europee sulla concorrenza commessa dall’organismo riguardato dalla denuncia.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101, 102 e 105 TFUE, per il motivo che, secondo la ricorrente, una delle missioni che incombe alla Commissione è proprio quella d’istruire, d’ufficio, i casi d’infrazione ai principi rammentanti negli articoli summenzionati. La ricorrente ritiene che l’organismo riguardato dalla sua denuncia non possa essere considerato altro che un’impresa e ne deduce che le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza sono ad esso applicabili. La ricorrente conclude che la situazione di monopolio della Caisse nationale d’assurance vieillesse e degli organismi ad essa collegati è illegittima.


18.10.2021   

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C 422/19


Ricorso proposto il 3 agosto 2021 —  OE (*1) / Commissione

(Causa T-486/21)

(2021/C 422/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OE (*1) (rappresentante: G. Hervet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale,

dichiarare l’illegittimità dell’articolo 71 dello statuto, su cui si basa la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina in data 5 maggio 2021;

in subordine,

dichiarare la nullità della decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina in data 5 maggio 2021;

di conseguenza,

condannare la Commissione europea a pagare alla  OE (*1) la somma di EUR 51,89 a titolo di rimborso di spese professionali;

disporre che la Commissione europea conceda alla  OE (*1) un volume di traffico internet per uso professionale con qualsiasi mezzo in ogni situazione di telelavoro che dovesse presentarsi;

condannare la Commissione europea a pagare alla  OE (*1) la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento dei diversi danni subiti;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente, in via principale, sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 71 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e, in subordine, sulla nullità della decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 5 maggio 2021 per non conformità di tale decisione alla giurisprudenza relativa all’articolo 71 dello statuto. A sostegno di tale motivo la ricorrente invoca inoltre l’inosservanza dei doveri di sollecitudine e di buona amministrazione, nonché il carattere discriminatorio della decisione dell’APN.

2.

Secondo motivo, a sostegno della domanda diretta a ottenere un volume di traffico internet per uso professionale, vertente sulla violazione dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, a sostegno della domanda di risarcimento dei danni subiti, vertente sull’illegittimità del comportamento della Commissione europea idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.


18.10.2021   

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C 422/20


Ricorso proposto il 10 agosto 2021 — Tralux e a. / Parlamento

(Causa T-488/21)

(2021/C 422/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Tralux, Société Générale de travaux — Luxembourg Sàrl (Leudelange, Lussemburgo), Eric Soldermann, René-Pierre Ortiz, Rodrigue Thiemann, Richard Lang, Marie Real, Olivier Lingelser, Architectes Associés, Aea Architectes (Mulhouse, Francia), Energie & Environnement — Ingénieurs Conseils (Niederanven, Lussemburgo), Edeis (Ivry-sur-Seine, Francia) (rappresentante: G. Krieger, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

nel merito, dichiarare il presente ricorso fondato;

conseguentemente:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 20 luglio 2021 che ha respinto l’offerta delle ricorrenti del 16 aprile 2021.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione che ha respinto la loro offerta depositata nell’ambito del bando di gara n. 06D10/2020/SI2KAD-01 relativo alla progettazione e costruzione di uno spazio «Europa Experience» e di un centro conferenze a Lussemburgo, le ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 51 del regolamento 2018/1046 (1). Le ricorrenti adducono diversi argomenti a sostegno di tale motivo di ricorso. In primo luogo, esse ritengono di aver soddisfatto i criteri di selezione e, in particolare, quello relativo all’organico minimo. In secondo luogo, le ricorrenti rilevano che il capitolato d’oneri non richiedeva la produzione dei documenti giustificativi a pena di nullità dell’offerta. Infine, esse aggiungono che, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, potevano essere fornite precisazioni relative all’offerta dopo il suo deposito. In ogni caso, secondo le ricorrenti tali precisazioni non erano di natura tale da modificare in modo sostanziale i documenti presentati.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


18.10.2021   

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C 422/20


Ricorso proposto l’11 agosto 2021 — Vanhoudt / BEI

(Causa T-490/21)

(2021/C 422/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di cui trattasi ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione del 16 dicembre 2020 nella parte in cui essa respinge la candidatura del ricorrente al posto di capo dell’ufficio del vicepresidente della BEI e la decisione di nominare [riservato(1) al posto in questione;

annullare, ove necessario, la decisione del 17 maggio 2021, comunicata al ricorrente in data 18 maggio 2021, che ha respinto le richieste di riesame amministrativo di quest’ultimo in data 18 dicembre 2020 e 17 marzo 2021;

condannare la BEI a risarcire il danno morale subito dal ricorrente, valutato ex aequo et bono nella misura di EUR 4 000;

condannare la BEI alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su irregolarità procedurali e su una violazione degli orientamenti in materia di mobilità interna e di promozione. A tal proposito il ricorrente sostiene in particolare che non gli sono stati mai comunicati né i criteri di selezione né la composizione del comitato di selezione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’avviso di posto vacante e su errori manifesti di valutazione. A sostegno di tale motivo il ricorrente ritiene che il candidato prescelto a seguito della procedura di selezione fosse palesemente privo dei requisiti prestabiliti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli orientamenti e l’avviso di posto vacante, letti separatamente o in combinato disposto tra loro, sono illegittimi in quanto non tengono conto dei principi di certezza del diritto, di trasparenza e di buona amministrazione.


(1)  Dati riservati omessi.


18.10.2021   

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C 422/21


Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — Vasallo Andrés / Parlamento

(Causa T-496/21)

(2021/C 422/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ángel Vasallo Andrés (Valladolid, Spagna) (rappresentante: F. González Álvarez, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Ai sensi dell’articolo 263 TFUE, accogliere la domanda di ricusazione della presidentessa della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, sig.ra Dolors Montserrat Montserrat, così come qualsiasi dipendente in servizio attivo o in congedo della pubblica amministrazione spagnola o che sia o sia stato in qualsiasi momento legato o collegato ad essa o al potere legislativo o esecutivo del nostro Paese, per il fatto che la sua partecipazione al presente procedimento comporta un evidente conflitto di interessi che costituisce, in breve, una violazione di forme sostanziali, che si pone a fondamento dell’annullamento richiesto;

parimenti, conformemente al sopra citato articolo 263 TFUE, riconoscere il diritto di questa parte di conoscere la motivazione e le ragioni delle decisioni adottate nel corso dell’elaborazione della decisione impugnata, in particolare l’ammissione iniziale nonché il cambiamento dello status della nostra petizione da «sostegno consentito» a «dichiarata irricevibile», nella misura in cui ciò comporta un’ulteriore violazione di forme sostanziali;

inoltre, in forza del suddetto articolo 263 TFUE, annullare la decisione D 200663, in ragione della violazione dei Trattati e di altre norme del diritto dell’Unione europea relative alla sua applicazione nei termini riferiti, e di una ulteriore violazione di forme sostanziali, per aver ritenuto non applicabili al caso di specie e giuridicamente immotivati i fondamenti della stessa in base ai quali la petizione presentata dalla mia assistita è stata dichiarata irricevibile. Quanto precede dovrà portare il Tribunale, dopo aver espletato le formalità necessarie: — in via principale, a dichiarare ammissibile la petizione presentata dal mio assistito; — o, in via subordinata, a condannare la Commissione per le petizioni a riportare il procedimento al momento iniziale in cui tale organo dovrebbe nuovamente esaminare la petizione proposta, rispettando i diritti violati e dichiarando la petizione del mio assistito ricevibile e contrassegnata con lo status sostegno consentito;

come conseguenza di tutto quanto precede e in applicazione del citato articolo 263 TFUE, si chiede che il Tribunale dichiari la corrispondente suddivisione delle responsabilità individuali di coloro che abbiano violato la normativa applicabile, e che abbiano partecipato in quelle che sono chiaramente considerate azioni irregolari effettuate al solo scopo di impedire che la petizione del mio assistito abbia successo in Parlamento. Oppure, nel caso in cui tale istanza eccedesse i suoi poteri, si chiede che risulti nella sua decisione la sussistenza come fatti dimostrati delle azioni irregolari denunciate, cosicché possa essere tutelato un successivo procedimento amministrativo di dichiarazione di tali responsabilità;

infine, ai sensi degli articoli 133 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale, si chiede la condanna della controparte alle spese del presente procedimento, anche se intervenisse un allineamento da parte sua, e, nel caso in cui alcune delle nostre richieste non siano accolte, di non condannare tale parte a sostenere la parte opportuna delle spese della controparte, data la gravità e la fondatezza giuridica delle richieste avanzate.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una previa violazione delle forme sostanziali al momento di decidere sul caso richiesto.

Si sostiene a tale proposito che gli antecedenti lavorativi e la nazionalità della presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, sig.ra Dolors Montserrat Montserrat, avrebbero dovuto indurla ad astenersi dalla decisione impugnata, in quanto la petizione costituiva un chiaro conflitto di interessi per lei.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati dell’Unione europea (UE) nella decisione impugnata, nonché l’assenza di motivazione nel merito.

Si sostiene a tale proposito che il caso sollevato nella petizione rientra nell’ambito dell’azione dell’UE e che l’atto impugnato dovrebbe quindi essere annullato per mancato rispetto della normativa europea applicabile.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti formali derivanti dal cambiamento di status della petizione del mio assistito, nonché sull’assenza di motivazione della domanda.

Si sostiene a tale riguardo che lo status della petizione è cambiato indebitamente e irregolarmente, poiché, dopo essere stata ammessa e il suo status contrassegnato come «sostegno consentito», è stato cambiato in poche ore in «dichiarata irricevibile», senza alcuna giustificazione nota.


18.10.2021   

IT

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C 422/23


Ricorso proposto il 15 agosto 2021 — Lagardère, unité médico-sociale / Commissione

(Causa T-503/21)

(2021/C 422/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lagardère, unité médico-sociale (Ghlin, Belgio) (rappresentante: P. Vanlangendonck, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il regolamento impugnato 2021/953 (1) nullo e privo di effetti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), in quanto l’atto impugnato viola il divieto di trattamento dei dati personali relativi alla salute delle persone fisiche.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, che riconosce ai cittadini dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 168 e 169 TFUE e degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).


18.10.2021   

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C 422/23


Ricorso proposto il 16 agosto 2021 — Migadakis / ENISA

(Causa T-507/21)

(2021/C 422/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ioannis Migadakis (Atene, Grecia) (rappresentante K. Bicard, avvocata)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione pronunciata nei suoi confronti;

condannare l’ENISA alle spese;

riconoscere in favore del ricorrente il diritto di sollevare ogni ulteriore argomento in fatto ed in diritto, da dedurre a tempo debito e nella sede competente;

riconoscere in favore del ricorrente il diritto di produrre, oltre ai documenti elencati nel corpo del ricorso di cui trattasi, ogni documento a tempo debito e nella sede competente;

riconoscere in favore del ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del quadro normativo. Il ricorrente sostiene in particolare che l’avviso di posto vacante non prevedeva alcuna prova selettiva a distanza e che egli non ha acconsentito a svolgere la prova scritta e quella orale a distanza. Il ricorrente aggiunge di non aver avuto la possibilità di scelta tra prove in presenza e a distanza. Inoltre, secondo il ricorrente, una prova a distanza nel mese di luglio 2020 era ingiustificata, in quanto in quel momento la Grecia si trovava in zona verde dal 4 maggio 2020, data di cessazione del confinamento. Infine il ricorrente afferma di essere stato escluso per aver ottenuto 60 punti su 100, mentre sono stati selezionati soltanto i candidati ammissibili che avevano ottenuto 75/100, e precisa che il bando non prevedeva in alcun modo che si dovesse conseguire un punteggio siffatto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, in quanto il concorso si è svolto in condizioni inadeguate. Il ricorrente non sarebbe quindi stato trattato su un piano di parità rispetto agli altri candidati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di obiettività dei punteggi. A tal proposito il ricorrente sostiene che le domande della prova orale e della prova scritta nonché i punteggi relativi alle risposte del ricorrente non erano obiettivi.


18.10.2021   

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C 422/24


Ricorso proposto il 20 agosto 2021 — Zeta farmaceutici/EUIPO — Specchiasol (EUPHYTOS)

(Causa T-515/21)

(2021/C 422/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Zeta farmaceutici SpA (Vicenza, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Specchiasol Srl (Bussolengo, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo EUPHYTOS — Marchio dell’Unione europea n. 6 316 541

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2021 nel procedimento R 2094/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione impugnata e accertare e dichiarare la nullità del marchio contestato, segnatamente il marchio dell’Unione europea n. 6 316 541;

in subordine annullare la decisione impugnata e rinviare alla commissione di ricorso ordinandole di adeguarsi a quanto statuito dal Tribunale nell’emettere la nuova decisione;

condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, ivi incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’ex articolo 60, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.10.2021   

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C 422/25


Ricorso proposto il 20 agosto 2021 — Grieger / Commissione

(Causa T-517/21)

(2021/C 422/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vladimir Grieger (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 29 ottobre 2020;

annullare, ove necessario, la decisione di rigetto del reclamo dell’11 maggio 2021;

condannare l’amministrazione a versare al ricorrente un indennizzo equivalente all’indennità di funzioni direttive che egli avrebbe percepito a partire dal mese successivo alla presentazione della sua domanda di riassegnazione (ossia a partire dal 1o agosto 2020);

condannare l’amministrazione a compensare gli effetti di tale illegittimità sui diritti a pensione del ricorrente, vale a dire la differenza tra la sua pensione effettiva e la pensione che gli sarebbe spettata in ragione del suo ultimo stipendio base comprensivo dell’indennità di funzioni direttive;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione del 29 ottobre 2020, con la quale è stata respinta la sua domanda di riassegnazione ad un posto di inquadramento superiore, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione manifesta del principio di priorità e degli impegni assunti dall’APN nel quadro della decisione del 30 marzo 2015 di mettere il ricorrente a disposizione del gruppo di sostegno per l’Ucraina (GSU).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di buona amministrazione, delle legittime aspettative del ricorrente, dei suoi diritti acquisiti e del dovere di sollecitudine dell’amministrazione.


18.10.2021   

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C 422/25


Ricorso proposto il 24 agosto 2021 — VY / Commissione

(Causa T-519/21)

(2021/C 422/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VY (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 25 maggio 2021;

di conseguenza, dichiarare ricevibile il reclamo presentato;

quanto al merito, annullare la decisione del 30 marzo 2020;

di conseguenza, riconoscerle il diritto a beneficiare di una pensione di reversibilità ai sensi dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione della Commissione, con la quale le è stata negata la concessione della pensione di reversibilità, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla ricevibilità del reclamo del 2 febbraio 2021. La ricorrente sostiene che il reclamo presentato è ricevibile, in quanto la decisione del 30 marzo 2020 non aveva il carattere di una decisione amministrativa, che poteva essere oggetto di ricorso, e di conseguenza essa poteva essere legittimamente considerata come una semplice lettera, che la informava delle pratiche da espletare in conseguenza del decesso del coniuge.

2.

Secondo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») derivante dalla violazione del principio di parità di trattamento e da una discriminazione in base alla natura del rapporto giuridico alla base della convivenza.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto, in quanto la Commissione avrebbe dovuto interpretare tale articolo nel senso che esso riguarda la convivenza come coppia, che si tratti di matrimonio, di unione registrata o di convivenza di fatto.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore di interpretazione della nozione di coniuge ai sensi del regime applicabile alla pensione di reversibilità, in quanto l’evoluzione generale della società europea nell’ambito della convivenza richiederebbe un’interpretazione ampia di tale nozione.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dovuto alla mancata considerazione della situazione specifica della ricorrente. A tal proposito la ricorrente sostiene, da un lato, che la convivenza con il proprio coniuge ha avuto una durata di oltre 32 anni, dall’altro, che hanno avuto un figlio in comune, e infine che ella, quando le condizioni di salute del coniuge sono peggiorate, è stata al suo fianco per assisterlo.


18.10.2021   

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C 422/26


Ricorso proposto il 26 agosto 2021 — 6Minutes Media / EUIPO — ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network)

(Causa T-521/21)

(2021/C 422/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: 6Minutes Media GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: N. Marquard e P. Koch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ad pepper media International NV (Norimberga, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo ad pepper the e-advertising network nei colori grigio e rosso — Marchio dell’Unione europea n. 9 680 737

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2021 nel procedimento R 1621/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio dell’Unione europea n. 9 680 737, e dichiarare la decadenza del marchio dell’Unione europea n. 9 680 737 nella sua interezza;

condannare il convenuto e, in caso di intervento formale, anche la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio da parte della decisione del convenuto, errata in fatto e adottata senza prova dell’uso effettivo.


18.10.2021   

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C 422/27


Ricorso proposto il 27 agosto 2021 — Gutseriev / Consiglio

(Causa T-526/21)

(2021/C 422/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mikail Safarbekovich Gutseriev (Mosca, Russia) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, e D. Anderson, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare: i) la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70); ii) il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nei limiti in cui sono applicabili al ricorrente (in prosieguo congiuntamente: gli «atti impugnati»);

dichiarare che l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (come modificata), e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (come modificato), sono inapplicabili nei confronti del ricorrente in quanto illegittimi e, conseguentemente, annullare gli atti impugnati nei limiti in cui sono applicabili al ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nel ritenere soddisfatto il criterio previsto per includere il ricorrente nell’elenco di cui agli atti impugnati.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti fondamentali del ricorrente, ivi inclusi il diritto alla vita privata, i diritti della difesa, il diritto alla proprietà e la libertà d’impresa.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità del criterio di designazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642 del Consiglio, e all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, qualora esso debba essere interpretato nel senso di includere qualsiasi forma di sostegno o di vantaggio.


18.10.2021   

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C 422/28


Ricorso proposto il 30 agosto 2021 — Abenante e a./Consiglio e Parlamento

(Causa T-527/21)

(2021/C 422/37)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Stefania Abenante (Ferrara, Italia) e altri 423 ricorrenti (rappresentante: M. Sandri, avvocato)

Convenute: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

In via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b);

In via di merito principale, annullare integralmente il Regolamento impugnato

In via di merito alternativamente principale, annullare l’articolo 1 c. 1 lettera a) dell’articolo 3 del Regolamento UE n. 953 (1) in via definitiva; l’articolo 1 c.1 lettera b) dell’articolo 3 del Regolamento UE n. 953 in via definitiva e/o sino a quando verrà inserito nel Regolamento espressamente che caso positivo al Covid-19 sia solo quello che rispetti i protocolli previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in materia di tamponi RT-PCR nei confronti degli asintomatici e nei confronti dei sintomatici quanto ai cicli di sviluppo;

In via di merito subordinata, ai fini del possibile contemperamento delle esigenze concrete delle parti, previo annullamento del contenuto dell’articolo 3 1 c.1 lettere a)-b) del Regolamento impugnato, modificare parzialmente il medesimo disponendo, in sostituzione del contenuto dei detti capi, l’obbligo, per il rilascio del Certificato UE, nei confronti di ciascun cittadino europeo, di sottoporsi, nelle situazioni indicate dal Regolamento, al tampone salivare ed, in caso di positività al medesimo, attenersi per l’effettiva verifica di caso confermato di Sars Cov 2 di Covid 19, ai protocolli dettati dall’OMS e dall’ECDC;

Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) in sinergia con la violazione delle risoluzioni Consiglio d’Europa N. 2383/21 e N. 2361/2021.

Si fa valere a questo riguardo che il Regolamento impugnato, pervenendo a privilegiare i vaccinati rispetto ai non vaccinati da Covid 19 sull’errato presupposto scientifico che i primi non contagino, determina una illegittima discriminazione quanto all’esercizio della libertà di movimento, espressamente vietata dal Consiglio d’ Europa, organo esecutivo della Corte europea dei diritti umani (CEDU), organismo a cui aderiscono gli Stati e l’Unione ed all’indirizzo del quale, pertanto, non possono disallinearsi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20-21 1o C in sinergia con gli articoli 41-49 CDFUE la violazione dell’articolo 54 CDFUE.

Si fa valere a questo riguardo che il Regolamento non cita alcuna fonte da cui poter ricavare un minimo di riscontro indiziario o probatorio che esista effettivamente una incertezza scientifica quanto al fatto specifico che i vaccinati contagino meno di Sars-CoV-2 rispetto ai non contagiati. È stato omesso l’indispensabile preventivo svolgimento di adeguata consulenza medico-scientifica idonea a supportare il fondamento della mera affermazione prospettata. L’affermazione che i vaccinati non contagino è contraddetta dal contenuto del Regolamento ove si afferma che occorre attendere riscontri. Nessun cittadino europeo può essere discriminato, nel pieno esercizio del suo diritto integrale ad una mobilità senza limiti, in assenza di un minimo principio di prova della veridicità del fondamento scientifico giustificativo di tale impedimento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 CDFUE sotto il profilo dello sviamento di potere della violazione del principio di legalità’ di cui all’articolo 49 CFDUE per insussistenza nel merito del fondamento scientifico del regolamento

Si fa valere a questo riguardo che la sperimentazione e l’autorizzazione al commercio dei vaccini per la finalità di prevenzione della diffusione del virus Sars cov 2, non sono mai state fatte in funzione di impedire che i vaccinati non contagiassero. Estendere l’applicabilità dei vaccini oltre il perimetro della sperimentazione e dell’autorizzazione è illegittimo. Sussistono prove documentali plurime, incontrovertibili e non contestate derivanti dalle statistiche relative all’andamento dei contagi in Europa e nel mondo, che attestano che i Paesi a più alta vaccinazione, siano quelli dove vi è il più alto numero di contagi e che i vaccinati favoriscano la diffusione delle varianti ed in particolare di quella «delta». Sussistono prove che la mortalità per Covid 19 sia più elevata tra i vaccinati.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20 in sinergia con l’articolo 35 CDFUE per il disallineamento del regolamento dalle linee guida dell’OMS e dell’ECDC con riferimento all’uso dei tamponi. Sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che i tamponi Rt-PCR sono amplificati, nei laboratori di taluni Paesi con numero di cicli superiore a quello previsto come attendibile dall’ECDC e dall’OMS. I tamponi vengono utilizzati senza preventiva e/o successiva verifica clinica per cui l’erronea amplificazione falsifica l’esito. In caso di positività non viene ripetuto l’esame come previsto dalle linee guida dell’OMS per cui anche sotto questo profilo, l’esame in vitreo è totalmente inattendibile. Il Regolamento impugnato prevede lo screening obbligatorio degli asintomatici per poter accedere al Certificato UE, mentre le linee guida dell’OMS ritengono inutile l’esame con tampone Rt-PCR e/o rapido degli asintomatici non sussistendo prova che contagino. L’unica soluzione seriamente praticabile per realizzare al massimo grado di serietà scientifica l’obiettivo di viaggiare il più sicuramente possibile, dichiarato come finalistico dal Regolamento impugnato, è far svolgere a vaccinati e non vaccinati, un tampone salivare in prossimità immediata del necessario utilizzo richiesto ed in caso di positività effettuare tampone Rt-PCR amplificato con un numero di cicli compatibile con le linee guida dell’OMS e dell’ECDC.


(1)  Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, p.1).


18.10.2021   

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C 422/29


Ricorso proposto il 30 agosto 2021 — Pierre Lannier / EUIPO — Pierre Lang Trading (PL)

(Causa T-530/21)

(2021/C 422/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Pierre Lannier (Ernolsheim-lès-Saverne, Francia) (rappresentante: N. Boespflug, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pierre Lang Trading GmbH (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PL — Domanda di registrazione n. 16 176 992

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 giugno 2021 nel procedimento R 1915/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare irricevibile il ricorso proposto avverso la decisione in materia di opposizione in quanto non motivato nei termini;

annullare la decisione impugnata nella parte in cui stabilisce che il marchio richiesto è simile al marchio anteriore;

condannare l’EUIPO alle spese;

condannare la società Pierre Lang GmbH alle spese derivanti dal suo intervento, laddove essa intervenga.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione e dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.10.2021   

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C 422/30


Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz / Consiglio

(Causa T-532/21)

(2021/C 422/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: OAO Minskii Avtomobilnyi Zavod — upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: D. O'Keeffe, Solicitor, e N. Tuominen, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annulare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), nonché la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nei limiti in cui sono applicabili alla ricorrente;

condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violerebbero il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Viene sostenuto che il Consiglio, omettendo di inviare alla ricorrente una notifica individuale per informarla delle misure adottate nei suoi confronti, avrebbe violato l’articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 765/2006. Inoltre, dal 18 giugno 2012 la denominazione della ricorrente sarebbe Open Joint Stock Company «Minsk Automobile Works» — Management Company della Holding «BELAVTOMAZ». Nel riferirsi, invece, alla Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC «MAZ», vale a dire a una denominazione che la ricorrente non ha mai utilizzato come sua denominazione sociale registrata ufficiale (né per esteso, né in forma abbreviata), gli atti impugnati non identificherebbero adeguatamente l’entità designata. Di conseguenza, la ricorrente non sarebbe in grado di individuare la portata esatta degli atti impugnati.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nell’includere la ricorrente negli allegati agli atti impugnati. La ricorrente sostiene che gli atti impugnati avrebbero addotto motivazioni indimostrate, erronee in fatto e infondate rispetto alla sua designazione. Inoltre, tale carenza motivazionale non permetterebbe di dimostrare l’esistenza di un legame sufficientemente sostanziale con l’ambito delle misure.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati non avrebbero soddisfatto il livello di prova richiesto ai fini dell’adozione di sanzioni individuali. Tentando di utilizzare misure individuali allo scopo di raggiungere l’obiettivo di restringere le attività commerciali e i profitti di un’impresa straniera di proprietà statale, il Consiglio avrebbe applicato un tipo di misura illegittimo.


(1)  GU 2021, L 219 I, pag. 3.

(2)  GU 2021, L 219 I, pag. 70.


18.10.2021   

IT

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C 422/31


Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding / Consiglio

(Causa T-533/21)

(2021/C 422/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: OAO Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding (Zhodino, Bielorussia) (rappresentanti: D. O'Keffee, Solicitor, e N. Tuominen, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annulare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), nonché la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nei limiti in cui sono applicabili alla ricorrente;

condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violerebbero il principio della tutela giurisdizionale effettiva. A tale riguardo, viene sostenuto che, dal 18 giugno 2012, la denominazione della ricorrente è Open Joint Stock Company «BELAZ» — Management Company della Holding «BELAZHOLDING». Nel riferirsi, invece, alla Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC «BELAZ», vale a dire a una denominazione che la ricorrente non ha mai utilizzato come sua denominazione sociale registrata ufficiale (né per esteso, né in forma abbreviata), gli atti impugnati non identificherebbero adeguatamente l’entità designata. Di conseguenza, la ricorrente non sarebbe in grado di individuare la portata esatta degli atti impugnati.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nell’includere la ricorrente negli allegati agli atti impugnati. La ricorrente sostiene che gli atti impugnati avrebbero addotto motivazioni indimostrate, erronee in fatto e infondate rispetto alla sua designazione. Inoltre, tale carenza motivazionale non permetterebbe di dimostrare l’esistenza di un legame sufficientemente sostanziale con l’ambito delle misure.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati non avrebbero soddisfatto il livello di prova richiesto ai fini dell’adozione di sanzioni individuali. Tentando di utilizzare misure individuali allo scopo di raggiungere l’obiettivo di restringere le attività commerciali e i profitti di un’impresa straniera di proprietà statale, il Consiglio avrebbe applicato un tipo di misura illegittimo.


(1)  GU 2021, L 219 I, pag. 3.

(2)  GU 2021, L 219 I, pag. 70.


18.10.2021   

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C 422/32


Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — Belaeronavigatsia / Consiglio

(Causa T-536/21)

(2021/C 422/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Belaeronavigatsia (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 219 I, 21.6.2021, pag. 55);

annullare la decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di valutazione. A tal proposito la ricorrente sostiene che gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti.

2.

Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, in quanto vi è il rischio che l’atto impugnato comprometta l’obiettivo della sicurezza del traffico aereo internazionale.


18.10.2021   

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C 422/32


Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — bett1.de / EUIPO — XXXLutz Marken (BODY STAR)

(Causa T-537/21)

(2021/C 422/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: bett1.de GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Brexl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «BODYSTAR» — Domanda di registrazione n. 18 023 614

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2021 nei procedimenti riuniti R 1711/2020-2 e R 1727/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.10.2021   

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C 422/33


Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — the airscreen company / EUIPO — Moviescreens Rental (airframe)

(Causa T-539/21)

(2021/C 422/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: the airscreen company GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e D. Mienert, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo airframe / Marchio dell’Unione europea n. 17 948 222

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2021 nel procedimento R 63/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.10.2021   

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C 422/34


Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Purasac / EUIPO — Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse)

(Causa T-543/21)

(2021/C 422/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Purasac Co. Ltd (Anyang-si, Repubblica di Corea) (rappresentante: P. Lee, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prollenium Medical Technologies, Inc. (Aurora, Ontario, Canada)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Rejeunesse — Domanda di registrazione n. 18 117 313

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 luglio 2021 nel procedimento R 146/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, consistente nell’errata valutazione del rischio di confusione tra i marchi.


18.10.2021   

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C 422/34


Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

(Causa T-546/21)

(2021/C 422/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo R.T.S. ROCHEM Technical Services — Marchio dell’Unione europea n. 12 326 609

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2021 nel procedimento R 1544/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva nel procedimento dinanzi al Tribunale di Milano in relazione al marchio italiano 933481 ROCHEM MARINE (marchio figurativo)

in subordine, annullare la decisione impugnata, disponendo che la commissione di ricorso dell’EUIPO adotti una nuova decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità presentata avverso la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 12 326 609 R.T.S. ROCHEM Technical Services (marchio figurativo) per le classi 11 e 40;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ove quest’ultima dovesse costituirsi dinanzi alla Corte, a farsi carico delle proprie spese e delle spese della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 18 e dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.10.2021   

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C 422/35


Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

(Causa T-547/21)

(2021/C 422/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo R.T.S. ROCHEM Technical Services — Marchio dell’Unione europea n. 12 313 797

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2021 nel procedimento R 1545/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva nel procedimento dinanzi al Tribunale di Milano in relazione al marchio italiano 933481 ROCHEM MARINE (marchio figurativo);

in subordine, annullare la decisione impugnata, disponendo che la commissione di ricorso dell’EUIPO adotti una nuova decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità presentata avverso la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 12 313 797 R.T.S. ROCHEM Technical Services (marchio denominativo) per le classi 11 e 40;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ove quest’ultima dovesse costituirsi dinanzi alla Corte, a farsi carico delle proprie spese e delle spese della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 18 e dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/36


Ricorso proposto il 3 settembre 2021 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

(Causa T-548/21)

(2021/C 422/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo ROCHEM — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 151 545

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2021 nel procedimento R 1546/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva nel procedimento dinanzi al Tribunale di Milano in relazione al marchio italiano 933481 ROCHEM MARINE (marchio figurativo);

in subordine, annullare la decisione impugnata, disponendo che la commissione di ricorso dell’EUIPO adotti una nuova decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità presentata avverso la registrazione internazionale n. 1 151 545 ROCHEM (marchio denominativo) per le classi 11 e 40;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ove quest’ultima dovesse costituirsi dinanzi alla Corte, a farsi carico delle proprie spese e delle spese della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 18 e dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/37


Ricorso proposto il 3 settembre 2021 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

(Causa T-549/21)

(2021/C 422/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo ROCHEM — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 151 485

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2021 nel procedimento R 1547/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva nel procedimento dinanzi al Tribunale di Milano in relazione al marchio italiano 933481 ROCHEM MARINE (marchio figurativo);

in subordine, annullare la decisione impugnata, disponendo che la commissione di ricorso dell’EUIPO adotti una nuova decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità presentata avverso la registrazione internazionale n. 1 151 485 ROCHEM (marchio figurativo) per le classi 11 e 40;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ove quest’ultima dovesse costituirsi dinanzi alla Corte, a farsi carico delle proprie spese e delle spese della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 18 e dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.10.2021   

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C 422/37


Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Agrarfrost / EUIPO — McCain (Forma di uno smiley)

(Causa T-553/21)

(2021/C 422/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Agrarfrost GmbH & Co. KG (Wildeshausen, Germania) (rappresentanti: H. Förster e A. Ebert-Weidenfeller, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: McCain GmbH (Eschborn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di uno smiley) — Marchio dell’Unione europea n. 1 801 166

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2021 nel procedimento R 1088/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso del convenuto.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


18.10.2021   

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C 422/38


Ordinanza del Tribunale del 26 agosto 2021 — Imagina Media Audiovisual e a. / Commissione

(Causa T-268/19) (1)

(2021/C 422/50)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


18.10.2021   

IT

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C 422/38


Ordinanza del Tribunale del 26 agosto 2021 — Imagina Media Audiovisual/Commissione

(Causa T-269/19) (1)

(2021/C 422/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


18.10.2021   

IT

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C 422/38


Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — GlaxoSmithKline Finance e Setfirst / Commissione

(Causa T-492/19) (1)

(2021/C 422/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019


18.10.2021   

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C 422/39


Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2021 — GitLab / EUIPO — Gitlab (GitLab)

(Causa T-418/20) (1)

(2021/C 422/53)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


18.10.2021   

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C 422/39


Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2021 — Cristalfarma / EUIPO — Reinhard Kosch (STILAXX)

(Causa T-234/21) (1)

(2021/C 422/54)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 242 del 21.6.2021.