ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 371

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
15 settembre 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2020-2021
Sedute dal 8 al 10 luglio 2020
TESTI APPROVATI
Seduta del 23 luglio 2020
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 8 luglio 2020

2021/C 371/01

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE da parte di uno dei genitori in Giappone (2020/2621(RSP))

2

2021/C 371/02

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (2020/2680(RSP))

6

 

Venerdì 10 luglio 2020

2021/C 371/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2019 (2019/2126(INI))

10

2021/C 371/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2018 (2019/2127(INI))

22

2021/C 371/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2018 (2019/2128(INI))

34

2021/C 371/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla situazione umanitaria in Venezuela e la crisi migratoria e dei rifugiati (2019/2952(RSP))

48

2021/C 371/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (D067115/02 — 2020/2671(RSP))

53

2021/C 371/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (2019/2189(INI))

58

2021/C 371/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (2020/2549(RSP))

68

2021/C 371/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione concernente la conclusione di un accordo, in corso di negoziazione, tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti in materia di lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2019)0551 — 2020/2048(INI))

71

2021/C 371/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (2020/2531(RSP))

75

2021/C 371/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686(RSP))

92

2021/C 371/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 (2020/2691(RSP))

102

 

Giovedì 23 luglio 2020

2021/C 371/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (2020/2732(RSP))

110


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 8 luglio 2020

2021/C 371/15

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (05142/1/2020 — C9-0103/2020 — 2018/0140(COD))

115

2021/C 371/16

Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti (C9-0129/2020 — 2020/0802(NLE))

116

2021/C 371/17

Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (C9-0080/2020 — 2020/0905(NLE))

117

2021/C 371/18

P9_TA(2020)0180
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2020)0206 — C9-0145/2020 — 2020/0086(COD))
P9_TC1-COD(2020)0086
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

118

2021/C 371/19

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0201 — C9-0136/2020 — 2020/0084(CNS))

119

 

Giovedì 9 luglio 2020

2021/C 371/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (05112/1/2020 — C9-0106/2020 — 2017/0121(COD))

123

2021/C 371/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (05114/1/2020 — C9-0104/2020 — 2017/0122(COD))

124

2021/C 371/22

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (05115/1/2020 — C9-0105/2020 — 2017/0123(COD))

125

2021/C 371/23

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 giugno 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (C(2020)04140 — 2020/2695(DEA))

126

2021/C 371/24

P9_TA(2020)0188
Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame in considerazione della pandemia di COVID-19 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2020)0221 — C9-0142/2020 — 2020/0099(COD))
P9_TC1-COD(2020)0099
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

128

 

Venerdì 10 luglio 2020

2021/C 371/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0198 — C9-0137/2020 — 2020/0082(CNS))

129

2021/C 371/26

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2020)0070 — C9-0079/2020 — 2020/0030(NLE))

134

2021/C 371/27

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 — Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia (09060/2020 — C9-0189/2020 — 2020/2092(BUD))

161

2021/C 371/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per proseguire il sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia (COM(2020)0422 — C9-0162/2020 — 2020/2094(BUD))

163

2021/C 371/29

P9_TA(2020)0202
Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del regolamento (UE) 2016/1628) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (COM(2020)0233 — C9-0161/2020 — 2020/0113(COD))
P9_TC1-COD(2020)0113
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

165

2021/C 371/30

P9_TA(2020)0203
Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus e fornitura di tali medicinali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus e relativo alla fornitura di tali medicinali (COM(2020)0261 — C9-0185/2020 — 2020/0128(COD))
P9_TC1-COD(2020)0128
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali

166


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


15.9.2021   

IT

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C 371/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020-2021

Sedute dal 8 al 10 luglio 2020

TESTI APPROVATI

Seduta del 23 luglio 2020

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 8 luglio 2020

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/2


P9_TA(2020)0182

Sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE in Giappone

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE da parte di uno dei genitori in Giappone (2020/2621(RSP))

(2021/C 371/01)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 1 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

vista la convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (in appresso «convenzione dell'Aia del 1980»),

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,

visti i principi messi in rilievo nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (1),

visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, del 2017,

visti il ruolo e le attività della coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori sulla questione della sottrazione di minori da parte di uno dei genitori e le controversie legate all'affidamento e al diritto di visita in cui sono interessati minori con cittadinanza dell'UE in Giappone,

viste le deliberazioni della commissione per le petizioni in occasione della riunione del 19 e 20 febbraio 2020,

visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che nella riunione del 19 febbraio 2020 la commissione per le petizioni ha discusso le petizioni 0594/2019, 0841/2019, 0842/2019 e 0843/2019 relative alla sottrazione di minori da parte di un genitore e al diritto di visita in caso di coppie di nazionalità mista in cui uno dei genitori è cittadino dell'UE e l'altro giapponese;

B.

considerando che tali petizioni esprimevano preoccupazione per gli scarsi risultati del Giappone nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie di rimpatrio di minori nell'ambito di procedimenti ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e, inoltre, per la mancanza di mezzi per far valere il diritto di accesso e visita, impedendo così ai genitori dell'UE di mantenere un rapporto significativo con i loro figli residenti in Giappone;

C.

considerando che è allarmante il numero ingente di casi irrisolti di sottrazione di minori in cui uno dei genitori è cittadino dell'UE e l'altro è cittadino giapponese;

D.

considerando che la legge giapponese non prevede la possibilità di ottenere l'affidamento condiviso o congiunto; che diverse fonti dimostrano che la sottrazione di minori è una forma grave di abuso sui minori;

E.

considerando che in Giappone i diritti di accesso o di visita dei genitori vittime della sottrazione sono fortemente limitati o inesistenti;

F.

considerando che tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della convenzione dell'Aia del 1980 e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

G.

considerando che il Giappone ha aderito nel 2014 alla convenzione dell'Aia del 1980 ed è parte della convenzione sui diritti del fanciullo dal 1994;

H.

considerando che i minori dell'UE residenti in Giappone devono avere diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; che devono poter esprimere liberamente le proprie opinioni; che tali opinioni devono essere prese in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;

I.

considerando che i genitori hanno la responsabilità primaria dell'educazione e dello sviluppo dei figli; che gli Stati parte hanno l'obbligo di adoperarsi al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno responsabilità comune per l'educazione del minore e il provvedere al suo sviluppo;

J.

considerando che, in tutte le azioni riguardanti minori dell'UE in Giappone, deve essere considerato preminente l'interesse superiore del minore;

K.

considerando che il minore dell'UE in Giappone deve avere il diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse;

L.

considerando che gli Stati parte devono vigilare affinché un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di verifica giurisdizionale e conformemente alle leggi e procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse preminente del minore; che tale decisione può essere necessaria in casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il minore, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del minore;

M.

considerando che gli Stati parte hanno l'obbligo di rispettare il diritto del minore separato da uno o da entrambi i genitori di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore;

N.

considerando che, per garantire il ritorno tempestivo del minore, tutte le parti della convenzione dell'Aia del 1980 devono impegnarsi a mettere in atto misure e legislazioni nazionali compatibili con i loro obblighi e doveri derivanti dal trattato;

O.

considerando che un minore i cui genitori risiedono in Stati diversi ha il diritto di intrattenere regolarmente, salvo in circostanze eccezionali, rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;

P.

considerando che il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo ministro italiano Giuseppe Conte e la Cancelliera tedesca Angela Merkel hanno parlato con il Primo ministro giapponese Shinzo Abe a nome di genitori francesi, italiani e tedeschi e che gli ambasciatori europei in Giappone hanno inviato una lettera congiunta al ministro della giustizia giapponese in merito alla sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;

Q.

considerando che nell'agosto 2019 presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è stata presentata una denuncia formale da parte di genitori i cui figli erano stati sottratti dall'altro genitore;

R.

considerando che dal 2018 la coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori assiste i singoli genitori e solleva presso le autorità giapponesi, tra cui il ministro della giustizia giapponese nell'ottobre 2018 e l'ambasciatore giapponese presso l'UE nel maggio 2019, questioni specifiche concernenti la sottrazione e l'affidamento di minori e le controversie di accesso che interessano cittadini dell'UE;

S.

considerando che il 6 marzo 2020 la commissione per le petizioni e il 5 febbraio 2020 la coordinatrice del Parlamento per i diritti dei minori hanno inviato una lettera al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, chiedendo di iscrivere gli obblighi internazionali del Giappone, in virtù della convenzione dell'Aia del 1980 e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, all'ordine del giorno della prossima riunione congiunta organizzata nel quadro dell'accordo di partenariato strategico tra l'UE e il Giappone;

T.

considerando che il 31 gennaio 2020, nella seconda riunione della commissione mista nell'ambito dell'accordo di partenariato strategico UE-Giappone, l'UE ha invitato il Giappone a migliorare il quadro giuridico nazionale e la sua effettiva attuazione per garantire il rispetto delle decisioni giudiziarie e degli impegni internazionali che incombono al paese, come la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione dell'Aia del 1980; che l'UE ha inoltre insistito sulla necessità di garantire l'interesse superiore del minore e di rispettare i diritti di visita accordati ai genitori;

U.

considerando che, a seguito dell'esito della sua riunione del 19 e 20 febbraio 2020, la commissione per le petizioni ha inviato una lettera alla missione del Giappone presso l'Unione europea, esortando le autorità giapponesi a rispettare la legislazione nazionale e internazionale in materia di diritti dei minori e gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

1.

esprime preoccupazione per la situazione dei minori che soffrono a causa della sottrazione da parte di uno dei genitori in Giappone e per il fatto che le pertinenti leggi e decisioni giudiziarie non sono applicate ovunque; ricorda che i minori cittadini dell'UE in Giappone devono godere della protezione prevista dagli accordi internazionali che tutelano i loro diritti;

2.

rileva con rammarico che il Giappone, in quanto partner strategico dell'UE, non sembra rispettare le norme internazionali nei casi di sottrazione di minori; ricorda che il quadro giuridico del paese dovrebbe essere migliorato in modo che, ad esempio, le decisioni emesse dai tribunali giapponesi e da altri tribunali dei paesi interessati nel quadro di procedure ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 sul ritorno del minore siano applicate in Giappone con efficacia;

3.

sottolinea che i principi dei diritti umani per i minori dipendono dalle azioni a livello nazionale del governo giapponese; sottolinea che è necessaria una serie di misure legislative e non legislative per salvaguardare, tra l'altro, il diritto del minore a entrambi i genitori; sollecita le autorità giapponesi ad applicare efficacemente le decisioni dei tribunali sui diritti di visita e di accesso accordati ai genitori vittime della sottrazione affinché questi mantengano un contatto significativo con i figli residenti in Giappone; sottolinea che tali decisioni devono sempre essere prese tenendo presente l'interesse superiore del bambino;

4.

sottolinea che i casi di sottrazione di minori richiedono una gestione rapida, poiché il passare del tempo può avere conseguenze negative a lungo termine per il bambino e per la futura relazione tra il minore e il genitore vittima della sottrazione;

5.

fa notare che la sottrazione di un minore da parte di un genitore può nuocere al benessere del minore e condurre a effetti dannosi a lungo termine; sottolinea che la sottrazione di un minore può portare a problemi di salute mentale sia per il minore che per il genitore cui è stato sottratto;

6.

sottolinea che uno dei principali obiettivi della convenzione dell'Aia del 1980 è quello di proteggere i minori dagli effetti dannosi della sottrazione da parte di uno dei genitori, stabilendo procedure atte a garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato dove risiedeva abitualmente prima della sottrazione;

7.

accoglie con favore il sostegno dato dalla coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori e il suo coinvolgimento nell'affrontare questa situazione e le chiede di continuare a lavorare con la commissione per le petizioni per affrontare i casi sollevati dai firmatari delle petizioni;

8.

insiste sul fatto che tutti i sistemi di protezione dell'infanzia dovrebbero disporre di meccanismi transnazionali e transfrontalieri che tengano conto delle specificità dei conflitti transfrontalieri;

9.

suggerisce l'istituzione di una piattaforma informativa di supporto che sia di facile utilizzo per i cittadini europei finalizzata a fornire assistenza ai genitori nelle controversie familiari transfrontaliere, in concomitanza con la Conferenza dell'Aia (ad esempio, il completamento del portale della giustizia elettronica con informazioni sulla sottrazione di minori da parte di genitori in paesi terzi e su altri diritti dei minori);

10.

raccomanda agli Stati membri di mettere a disposizione dei loro cittadini informazioni affidabili riguardanti il diritto di famiglia e i diritti dei minori nei paesi terzi, che includano segnalazioni sulle difficoltà che possono incontrare in paesi come il Giappone in caso di divorzio o separazione;

11.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a sollevare la questione in tutte le sedi possibili, compreso il comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico UE-Giappone;

12.

invita il VP/AR a iscrivere la questione all'ordine del giorno della prossima riunione organizzata nell'ambito dell'accordo di partenariato strategico tra l'UE e il Giappone; invita le autorità del Giappone ad applicare i propri codici penale e civile;

13.

ricorda che, ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, le autorità giapponesi sono tenute a garantire che le autorità centrali adempiano ai loro obblighi, come previsto dagli articoli 6 e 7, che prevedono l'assistenza ai genitori vittime della sottrazione in modo che possano mantenere contatti con i loro figli;

14.

ricorda che le autorità giapponesi sono tenute a rispettare le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari in modo da consentire ai rappresentanti degli Stati membri dell'UE di adempiere ai loro doveri consolari, in particolare nei casi in cui è in gioco la tutela dell'interesse superiore dei minori e i diritti dei loro genitori (ossia di cittadini dell'UE);

15.

sottolinea che limitare o negare completamente ai genitori il diritto di accesso e di visita è in contrasto con l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

16.

chiede che la Commissione e il Consiglio mettano in evidenza gli obblighi delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e, in particolare, il diritto dei minori di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore;

17.

invita, a questo proposito, le autorità giapponesi a seguire le raccomandazioni internazionali per introdurre i necessari cambiamenti nell'ordinamento giuridico del paese e a mettere in atto la possibilità di affidamento condiviso o congiunto dopo lo scioglimento della relazione dei genitori, al fine di adeguare le leggi nazionali agli impegni internazionali e di garantire che i diritti di visita e di accesso rispecchino gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita le autorità giapponesi a onorare gli impegni assunti rispetto alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che hanno ratificato;

18.

invita le autorità giapponesi a migliorare la cooperazione con l'UE e a consentire l'effettiva applicazione dei diritti di accesso e di visita accordati in virtù di decisioni del tribunale ai genitori vittime di sottrazione;

19.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle raccomandazioni ricevute in materia di mediazione transfrontaliera da tutte le parti interessate a livello nazionale e dell'UE;

20.

chiede una maggiore cooperazione internazionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, in modo da attuare tutta la legislazione internazionale in materia di protezione dei minori e, in particolare, la convenzione dell'Aia del 1980;

21.

sottolinea che è fondamentale un monitoraggio adeguato della situazione successiva alla sentenza, anche per quanto riguarda i contatti con i genitori; invita gli Stati membri a informare, attraverso i loro ministeri degli esteri e i siti web delle ambasciate in Giappone, in merito al rischio di sottrazione di minori nel paese e al comportamento delle autorità giapponesi in materia;

22.

invita il Consiglio a rafforzare la cooperazione tra i sistemi di allerta in caso di sottrazione di minore con implicazioni transfrontaliere istituiti negli Stati membri, a lavorare insieme alla Commissione per istituire meccanismi di allerta in caso di scomparsa di minori e a riferire sulla conclusione dei pertinenti accordi di cooperazione che trattano casi di sottrazione transfrontaliera sulla base degli orientamenti della Commissione sulla promozione e la protezione dei diritti del minore;

23.

invita gli Stati membri a intraprendere sforzi congiunti e a includere tale questione nell'ordine del giorno di tutti gli incontri bilaterali o multilaterali con il Giappone, in modo da esercitare pressioni sulle autorità giapponesi affinché attuino pienamente gli obblighi previsti dalla legislazione internazionale sulla protezione dei minori;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Giappone.

(1)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 2.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/6


P9_TA(2020)0183

Diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie nel contesto della crisi della COVID-19

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (2020/2680(RSP))

(2021/C 371/02)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 2, 9, 10, 19, 165, 166 e 168, nonché l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 14, 20, 21, 26 e 35,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 11, 24, 25 e 28, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 17 sull'inclusione delle persone con disabilità, il principio 3 sulle pari opportunità e il principio 10 su un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e sulla protezione dei dati,

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che l'UE si è impegnata ad attuare,

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2),

visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto la petizione n. 0470/2020, in cui si esprime preoccupazione per i diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 e si chiede all'UE di garantire che le misure adottate nel contesto dell'emergenza COVID-19 e delle sue conseguenze siano compatibili sia con la CRPD che con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.

considerando che l'articolo 11 della CRPD, il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ratificato dall'UE e dai suoi 28 Stati membri, stabilisce che gli Stati Parti della Convenzione devono prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le emergenze umanitarie;

C.

considerando che le misure adottate dai governi in circostanze eccezionali quali gravi crisi sanitarie, emergenze umanitarie e catastrofi naturali dovrebbero sempre rispettare i diritti fondamentali di ciascun individuo e non possono discriminare alcuni gruppi, come ad esempio le persone con disabilità;

D.

considerando che le persone con disabilità intellettive sono più a rischio di contrarre la COVID-19 a causa delle barriere che impediscono loro di accedere a informazioni preventive e misure di igiene, della dipendenza dal contatto fisico con i prestatori di assistenza, del fatto che spesso vivono in istituti e usufruiscono di servizi basati sulla comunità, nonché di altre condizioni di salute legate ad alcune disabilità;

E.

considerando che le persone con disabilità intellettive sono particolarmente colpite dalle rigorose misure di confinamento;

F.

considerando che l'emergenza COVID-19 e le misure di confinamento rendono manifeste la segregazione sociale e la discriminazione tuttora esistenti nei confronti delle persone con disabilità intellettive;

G.

considerando che la disponibilità di dati disaggregati per determinare l'impatto delle ripercussioni della pandemia sulle persone con disabilità intellettive è limitata;

H.

considerando che è stato segnalato che, in alcuni Stati membri, le persone con disabilità intellettive si sono viste negare cure mediche, sono state confinate in istituti in condizioni di isolamento sociale, senza poter ricevere visite dai familiari o fare ritorno nelle rispettive famiglie, e che sono stati introdotti orientamenti discriminatori in materia di triage;

I.

considerando che le strutture per le persone con disabilità intellettive, come i centri diurni o le scuole, sono state temporaneamente chiuse e si sono presentate situazioni di emergenza che hanno imposto alle famiglie stesse di prendersi cura dei membri della famiglia con disabilità intellettive;

J.

considerando che l'emergenza COVID-19 ha dimostrato che il concetto di istruzione inclusiva non è ancora una realtà; che, in molti Stati membri, i discenti con disabilità intellettive non sono stati in grado di continuare l'apprendimento durante il confinamento; che le famiglie non dispongono di un sostegno per l'istruzione dei discenti con disabilità intellettive, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità delle tecnologie digitali e innovative e delle applicazioni di apprendimento a distanza;

K.

considerando che la tecnologia può svolgere un ruolo cruciale nel fornire un sostegno di elevata qualità alle persone con disabilità e ai loro genitori, tutori e prestatori di assistenza;

L.

considerando che è stata segnalata una notevole mancanza di dispositivi di protezione per le persone con disabilità, in particolare per coloro che vivono in istituti, per i prestatori di assistenza e per il personale;

M.

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, della CRPD richiede agli Stati Parti di consultarsi con attenzione e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, in tutti i processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità;

N.

considerando che l'UE e gli Stati membri dovrebbero consultarsi e coinvolgere attivamente le organizzazioni di persone con disabilità nella loro risposta alla pandemia di COVID-19, che potrebbe altrimenti condurre all'adozione di misure che violano i loro diritti fondamentali;

O.

considerando che il Mediatore europeo ha lanciato un'iniziativa, indirizzata alla Commissione europea, per raccogliere informazioni sul modo in cui l'emergenza COVID-19 ha colpito il suo personale con disabilità e sulle misure di accomodamento ragionevoli messe in atto per soddisfare le loro esigenze, e per stabilire se le soluzioni individuate e previste possano essere utilizzate per promuovere un'interazione più agevole con l'amministrazione dell'UE per i cittadini con disabilità;

1.

è profondamente preoccupato per l'impatto sproporzionato dell'emergenza COVID-19 sulle persone con disabilità intellettive e sulle persone con altri problemi di salute mentale nonché sulle loro famiglie, in quanto crea un onere aggiuntivo per i familiari che si prendono cura di loro, molti dei quali sono donne; sottolinea che le persone con disabilità non dovrebbero ritrovarsi ancora più isolate nel momento in cui escono dalla fase di confinamento e che dovrebbero essere considerate prioritarie in tale fase;

2.

ricorda che il confinamento è un grave problema non solo per le persone con disabilità intellettive, ma anche per tutte le persone affette da disturbi mentali, poiché l'isolamento può soltanto aggravare i problemi;

3.

ritiene che le rigorose misure di confinamento abbiano un impatto particolarmente negativo sulle persone con disabilità e che occorra una maggiore flessibilità da parte delle autorità;

4.

condanna fermamente qualsiasi discriminazione medica nei confronti di persone con disabilità intellettive; ricorda che le misure pertinenti adottate dagli Stati membri devono rispettare la CRPD e garantire un accesso equo e non discriminatorio all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali; sottolinea che le persone con disabilità intellettive o malattie mentali meritano lo stesso trattamento medico di qualsiasi altra persona affetta da COVID-19, comprese le cure mediche intensive;

5.

ricorda che gli orientamenti medici devono essere non discriminatori e rispettare il diritto internazionale e gli attuali orientamenti etici in materia di assistenza in caso di emergenze, crisi sanitarie e catastrofi naturali;

6.

ricorda che occorre assicurare i servizi di sostegno, l'assistenza personale, l'accessibilità fisica e la comunicazione per le persone con disabilità intellettive durante il confinamento mediante l'adozione di metodi innovativi di assistenza sanitaria;

7.

chiede che in ogni Stato membro siano raccolti dati riguardanti il trattamento delle persone con disabilità intellettive negli ospedali, nelle istituzioni e nei servizi basati sulla comunità, nonché i tassi di mortalità delle persone con disabilità, al fine di valutare se le persone con disabilità ricevano o meno una protezione, un'assistenza sanitaria e un sostegno adeguati durante l'emergenza COVID-19;

8.

sottolinea che le misure di confinamento incidono notevolmente sulla salute mentale delle persone con disabilità intellettive e dei loro parenti e che le misure correlate dovrebbero essere adattate alle esigenze delle persone con disabilità intellettive al fine di garantirne il benessere e la vita indipendente;

9.

sottolinea che tutti gli individui hanno diritto a una vita indipendente e a essere informati immediatamente e correttamente, in un formato accessibile, in merito alla pandemia e alle misure che li riguardano e che riguardano le loro famiglie; chiede che tutte le comunicazioni in materia di sanità pubblica siano accessibili alle persone con disabilità e siano fornite in un linguaggio semplice, in una varietà di formati tradizionali e digitali e nelle rispettive lingue dei segni nazionali;

10.

riconosce che la situazione creatasi durante l'emergenza COVID-19 è un campanello d'allarme per quanto riguarda l'attenzione ricevuta dal gruppo in questione; riconosce che occorre prestarvi attenzione mediante servizi sanitari pubblici solidi; chiede che sia preso in considerazione il potenziamento di tali servizi attraverso finanziamenti a livello dell'UE, ove opportuno e ove possibile; sottolinea l'importanza di adeguate politiche sanitarie negli Stati membri;

11.

sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli cui devono far fronte le persone con disabilità intellettive per accedere ai servizi sanitari e ai prodotti di igiene, nonché l'importanza di prendere in considerazione misure di accomodamento ragionevoli per consentire loro di telelavorare;

12.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce gravi carenze nei sistemi di sostegno per una serie di gruppi a rischio della società; sottolinea che dovrebbe essere prioritario investire in una transizione graduale dall'assistenza istituzionale a servizi basati sulla comunità per le persone con disabilità intellettive; sottolinea che i fondi di investimento dovrebbero sostenere la prestazione di servizi di sostegno personalizzati, dal momento che molti prestatori dei servizi in questione hanno subito pesanti ripercussioni durante e dopo la pandemia e rischiano una chiusura a tempo indeterminato;

13.

invita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti per mobilitare investimenti e risorse essenziali al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di sostegno, conformemente ai principi della CRPD e del pilastro europeo dei diritti sociali;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire protocolli comuni per eventuali future situazioni di rischio o emergenze umanitarie e catastrofi naturali, sulla base degli insegnamenti tratti dall'emergenza COVID-19, compresa la fornitura dei necessari dispositivi di protezione, di materiali informativi e di formazione per i professionisti del settore sanitario e dell'assistenza sociale e gli organismi di regolamentazione, tenendo conto in ogni momento delle esigenze e delle circostanze specifiche delle persone con disabilità;

15.

esorta la Commissione e gli Stati membri a consultare e coinvolgere fin dall'inizio le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative in fase di adozione di misure in risposta a una crisi futura;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a verificare se i servizi sanitari e sociali siano sostenibili e in grado di adattarsi alle nuove forme di prestazione di servizi; chiede che sia promossa un'autentica inclusione sociale in sede di stanziamento di finanziamenti dell'UE a tali servizi, concentrandosi su quelli che offrono la possibilità di vivere all'interno della comunità anziché l'istituzionalizzazione; sottolinea l'importanza di garantire che non vi siano ostacoli finanziari all'accesso all'assistenza sanitaria;

17.

invita la Commissione a presentare una strategia europea sulla disabilità globale, ambiziosa e a lungo termine per il periodo successivo al 2020, che integri gli insegnamenti appresi dall'emergenza COVID-19;

18.

sottolinea la necessità di seguire i principi della progettazione universale, tenendo conto delle possibilità offerte dalle tecnologie e dalle applicazioni digitali e innovative nello sviluppo di risorse accessibili ai discenti con disabilità intellettive, come pure di offrire attività di apprendimento a distanza;

19.

ricorda alla Commissione le potenzialità non sfruttate delle tecnologie e delle applicazioni digitali nel promuovere una vita indipendente per le persone con disabilità; chiede un utilizzo migliore di tali tecnologie e applicazioni in eventuali future situazioni di rischio o emergenze umanitarie e catastrofi naturali; sottolinea l'importanza della disponibilità di risorse online con licenze aperte e del perfezionamento degli insegnanti per quanto riguarda l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

20.

invita gli Stati membri a fornire un sostegno psicologico alle persone con disabilità intellettive per attenuare l'impatto delle misure di confinamento;

21.

invita gli Stati membri a garantire procedure di ricorso legali per le persone con disabilità intellettive, prestando particolare attenzione a individuare in modo proattivo i casi di persone con disabilità intellettive e prive della capacità giuridica che non hanno accesso, o hanno un accesso insufficiente, al loro tutore legale per vedere garantiti i propri diritti;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.


Venerdì 10 luglio 2020

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/10


P9_TA(2020)0190

Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2019 (2019/2126(INI))

(2021/C 371/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo (n. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI),

visto il piano di attività 2019 del gruppo BEI, pubblicato sul sito internet della BEI,

vista la relazione di attività 2018 della BEI, dal titolo «Potenziale liberato»,

viste la relazione finanziaria e la relazione statistica della BEI per il 2018,

vista la relazione della BEI dal titolo «Operazioni della BEI all'interno dell'Unione europea — Relazione annuale 2018», pubblicata nel 2019,

vista la relazione della BEI dal titolo «La BEI all'esterno dell'Unione europea — Finanziamento con impatto globale — Relazione annuale 2018», dedicata alle operazioni della BEI all'esterno dell'Unione europea e pubblicata nel 2019,

vista la relazione della BEI dal titolo «Relazione annuale 2018: Polo europeo di consulenza sugli investimenti», pubblicata nel 2019,

vista la nuova strategia per il clima e la nuova politica di prestiti nel settore energetico, adottata dalla BEI nel novembre 2019,

visto il regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (1),

vista la raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 146/2017/DR in merito al trattamento da parte della Banca europea per gli investimenti di una denuncia concernente la violazione dei requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza in un progetto finanziato da tale istituzione,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo «Piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Piano di investimenti del Green Deal europeo» (COM(2020)0021),

vista la proposta di regolamento della Commissione del 14 gennaio 2020 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2018 dal titolo «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» (COM(2018)0097),

vista l'iniziativa della BEI in materia di «resilienza economica»,

vista l'approvazione da parte della BEI della ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea del 7 ottobre 2016,

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile,

visto il discorso di apertura pronunciato il 16 luglio 2019 da Ursula von der Leyen in veste di candidata a Presidente della Commissione europea, in occasione della seduta plenaria del Parlamento a Strasburgo;

visto il discorso della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pronunciato l'11 dicembre 2019 in occasione della seduta plenaria del Parlamento a Bruxelles,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0081/2020),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 309 TFUE e vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la BEI deve contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, e che a norma dell'articolo 18 dello statuto della BEI, essa deve utilizzare i suoi fondi nel modo più razionale possibile nell'interesse dell'Unione; che ciò comprende il rispetto dell'accordo di Parigi sul clima e gli obblighi dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente di cui agli articoli 11 e 191 TFUE;

B.

considerando che le obbligazioni della BEI sono classificate AAA dalle principali agenzie di rating del credito in virtù, tra l'altro, della sua appartenenza agli Stati membri e della sua prudente gestione dei rischi;

C.

considerando che la BEI ha mantenuto la redditività nel 2018, con un avanzo netto di 2,3 miliardi di EUR; considerando che il gruppo BEI dovrebbe mantenere il proprio elevato livello di affidabilità creditizia nonché un portafoglio di attivi solidi e di buona qualità;

D.

considerando che, essendo il principale mutuatario e finanziatore multilaterale del mondo ed essendo di proprietà congiunta degli Stati membri dell'UE, la BEI rappresenta il partner naturale dell'UE per l'applicazione di strumenti finanziari, in stretta cooperazione con gli istituti finanziari nazionali e multilaterali;

E.

considerando che, a norma del trattato, il gruppo BEI è tenuto a contribuire all'integrazione dell'Unione europea, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo regionale tramite vari strumenti di investimento quali prestiti, titoli azionari, garanzie, strumenti di condivisione del rischio e servizi di consulenza;

F.

considerando che, secondo le stime della Commissione, saranno necessari 1 115 miliardi di EUR di investimenti all'anno per conseguire gli obiettivi dell'UE per il 2030 (2); che il piano di investimenti per un'Europa sostenibile della Commissione mira a mobilitare 1 000 miliardi di EUR di investimenti nel prossimo decennio;

G.

considerando che investimenti sostenibili hanno di norma rendimenti più elevati rispetto a quelli standard e i volumi tendono quindi a essere contenuti mentre i rischi associati tendono a essere superiori; che la liquidità dei mercati nei prodotti finanziari sostenibili deve essere intensificata e ciò può avvenire solo aumentando il numero di prodotti sul mercato; evidenzia che non ci si può aspettare che il settore privato raggiunga da solo la massa critica e che il settore pubblico deve essere più presente nei mercati delle attività finanziarie sostenibili e aumentare la sua quota di mercato, contribuendo in tal modo alla riduzione dei rischi e dei rendimenti, nonché ad accrescere la partecipazione al mercato e la liquidità;

H.

considerando che la BEI svolge un ruolo importante nella strategia dell'UE per affrontare le sfide legate al clima e all'ambiente — sfide che rappresentano il compito che definisce la nostra generazione, come sottolineato dalla Commissione — con 260 miliardi di EUR di investimenti supplementari necessari ogni anno per conseguire gli attuali obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030;

I.

considerando che è opportuno prestare costante attenzione allo sviluppo delle migliori pratiche correlate alla politica delle prestazioni, alla gestione, alla governance e alla trasparenza del gruppo BEI;

Consigli generali

1.

sottolinea l'importanza delle attività della BEI, in qualità di banca dell'Unione, per aumentare gli attuali livelli di investimento nell'UE, che si attestano al di sotto della media storica e sono insufficienti a soddisfare le ambizioni dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti economici e sociali e creazione di posti di lavoro, o a conseguire la coesione sociale, l'innovazione e la competitività a livello dell'UE e a garantire finanziamenti a livello locale, anche da parte dei comuni, che rispondono alle esigenze dei cittadini;

2.

riconosce che l'Unione europea e gli Stati membri devono investire di più nella lotta contro i cambiamenti climatici, nella rivoluzione digitale e nei servizi pubblici;

3.

accoglie con favore la risposta coordinata dell'UE alla pandemia Covid-19 e ribadisce la necessità di un'azione urgente per trasformare le nostre economie e attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi; accoglie con particolare favore il ruolo che la BEI è chiamata a svolgere nel sostenere l'economia dell'UE attraverso il Fondo europeo di garanzia, il programma InvestEU rivisto, il meccanismo per una transizione giusta e lo strumento di sostegno alla solvibilità; sottolinea che tale ruolo è particolarmente importante per le PMI e i settori maggiormente interessati; invita nel contempo la BEI a rispettare il proprio impegno ad allineare tutte le sue azioni all'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050; prende atto del documento di sintesi della BEI, del 15 giugno 2020, sulla sua tabella di marcia per il clima e ribadisce la sua richiesta di misure ambiziose e obiettivi chiari, in particolare in relazione alla subordinazione del sostegno a misure di eliminazione graduale in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2050;

4.

prende atto del peggioramento del contesto economico mondiale, in cui la crescita del PIL reale è rallentata e le sfide globali contribuiscono a generare incertezza; osserva i deboli livelli di investimento nell'UE durante lo scorso decennio; chiede di aumentare gli investimenti pubblici e privati nell'UE a livello nazionale, regionale e locale;

5.

prende atto della relazione sugli investimenti della BEI 2019-2020, che evidenzia le sfide cui l'UE si trova a far fronte in termini di competitività, ad esempio le crescenti disuguaglianze e gli insufficienti livelli di investimento, in particolare nella ricerca e sviluppo in materia di clima e nella digitalizzazione, che minacciano il futuro economico dell'Europa; esorta la BEI ad adoperarsi quanto più possibile per affrontare tali questioni nelle sue attività;

6.

osserva che nel 2018 la BEI ha investito 64 miliardi di EUR in 854 progetti; osserva che la BEI rispetta il principio prudenziale, con crediti deteriorati pari solo allo 0,3 %;

7.

sottolinea ancora una volta la necessità di rendere la ripartizione geografica dei finanziamenti della BEI più equilibrata; invita la BEI ad affrontare le carenze sistemiche che impediscono a talune regioni o taluni paesi di beneficiare appieno delle sue attività finanziarie, tra l'altro rafforzando i suoi sforzi per espandere le sue attività creditizie, fornendo assistenza tecnica e consulenza, in particolare nelle regioni con scarsa capacità di investimento, e fornendo consulenza in merito allo sviluppo di progetti, al fine di promuovere la crescita inclusiva e la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale e considerando la natura dei finanziamenti della BEI basata sulla domanda;

8.

invita la BEI a svolgere un ruolo importante nel rafforzare la finanza sostenibile sia all'interno sia all'esterno dell'Europa e a dare priorità, mediante le sue attività di concessione di prestiti, all'attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, mobilitando ulteriormente gli investimenti nei progetti sociali, ecologici e sostenibili;

9.

chiede un sostegno adeguato per rafforzare le disposizioni relative alla fornitura di assistenza tecnica, consulenza finanziaria e costruzione di capacità alle autorità locali e regionali prima di approvare i progetti, al fine di migliorare l'accessibilità e coinvolgere tutti gli Stati membri; chiede altresì, a tale riguardo, maggiore sostegno per i servizi di consulenza, quali il polo di consulenza InvestEU, Jaspers, il meccanismo e la piattaforma Fi-Compass; chiede una maggiore cooperazione con le banche e gli istituti di promozione nazionali;

10.

si compiace degli sforzi puntuali compiuti dalla BEI per accompagnare i progetti da essa finanziati nella loro fase di attuazione (messa a disposizione di esperti, strumenti di sostegno e produzione di studi preparatori); chiede alla BEI e alla Commissione di formulare insieme proposte volte a un coinvolgimento più sistematico delle squadre della BEI nell'attuazione dei progetti negli Stati che ne fanno richiesta, segnatamente negli ambiti che necessitano di competenze avanzate o negli ambiti strategici per l'Unione, quali la lotta contro i cambiamenti climatici;

11.

plaude al sostegno della BEI agli obiettivi di coesione, che è pari ad oltre 200 miliardi di EUR solo per il periodo compreso tra il 2009 e il 2018;

12.

invita la BEI a porre l'accento sulle consultazioni con tutte le parti interessate dai suoi progetti, segnatamente le comunità locali, la società civile e il pubblico generale;

13.

ritiene che l'innovazione e le competenze siano elementi fondamentali per garantire la crescita sostenibile, creare posti di lavoro di alta qualità e stimolare la competitività a lungo termine; accoglie con favore il fatto che nel 2018 la BEI abbia sostenuto l'innovazione e le competenze con 13,5 miliardi di EUR; auspica che la BEI mantenga il suo sostegno a favore di innovazione e competenze;

14.

ritiene che, per rimanere competitiva, l'Europa debba accelerare l'adozione di tecnologie digitali e gli investimenti in infrastrutture e competenze digitali; invita la BEI ad affrontare la transizione tecnologica con maggiore sostegno alla digitalizzazione;

15.

ritiene essenziali le dieci norme definite nel manuale della BEI in materia sociale e ambientale, che costituiscono un prerequisito per la partecipazione alle sue operazioni di prestito, segnatamente in settori quali la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la biodiversità e gli ecosistemi, le norme in materia di clima, il patrimonio culturale, il reinsediamento involontario, i diritti e gli interessi dei gruppi vulnerabili, le norme sul lavoro, la salute pubblica e sul luogo di lavoro, la sicurezza, la protezione e l'impegno delle parti interessate;

16.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla necessità di garantire che le norme di bilancio dell'UE sostengano gli sforzi futuri volti ad aumentare il livello di investimenti pubblici nell'UE, il che consentirà alla BEI di valorizzare tali investimenti;

17.

ritiene che i criteri di valutazione dei progetti sociali dovrebbero tenere conto dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali; sottolinea in tale contesto l'importanza di effettuare valutazioni ex-ante ed ex-post sulla sostenibilità, sulla competitività e sull'impatto economico, sociale e ambientale dei progetti;

18.

si compiace delle misure adottate finora dalla BEI; invita la BEI a migliorare la comunicazione e la valutazione dei risultati effettivi conseguiti e l'analisi dei reali effetti economici, sociali e ambientali dei suoi investimenti;

19.

invita la BEI a dare seguito alle conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti 03/2019, che ha valutato l'efficacia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nella raccolta di finanziamenti a sostegno di investimenti aggiuntivi in tutta l'UE; osserva che la relazione ha concluso che alcune operazioni del FEIS hanno semplicemente sostituito altre operazioni della BEI e che parte dei finanziamenti è andata a beneficio di progetti che avrebbero potuto essere finanziati da altre fonti pubbliche o private, sopravvalutando, in alcuni casi, la misura in cui il sostegno del FEIS induceva di fatto investimenti supplementari;

20.

sottolinea che l'obiettivo quantitativo principale del FEIS, ossia la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in investimenti pubblici e privati aggiuntivi, non dovrebbe rappresentare il principale motore del successo per il fondo e che gli obiettivi misurabili sulla sostenibilità, sull'addizionalità, sulla copertura geografica e sull'impatto sociale dovrebbero perlomeno ricoprire un ruolo altrettanto importante nelle future strategie di investimento;

21.

chiede alla BEI di aumentare la quota dei finanziamenti a titolo del FEIS e di InvestEU a favore dei progetti che contribuiscono in maniera sostanziale alla sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE, in linea con i regolamenti pertinenti dell'UE; chiede alla Commissione di garantire che le metodologie di verifica della sostenibilità di InvestEU siano pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità dell'UE e che i criteri di valutazione dei progetti sociali tengano conto dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali; sottolinea in tale contesto l'importanza di effettuare valutazioni ex-ante ed ex-post sulla sostenibilità, sulla competitività e sull'impatto economico, sociale e ambientale dei progetti;

22.

ritiene che sia necessaria un'ulteriore valutazione esterna del carattere addizionale della politica della BEI in materia di prestiti e che i risultati della valutazione debbano essere resi pubblici;

23.

è del parere che, a seguito della pubblicazione dei risultati della valutazione esterna, sia opportuno considerare se sia necessario un aumento generale della capitalizzazione della BEI, per consentire maggiori prestiti sul lungo periodo e strumenti innovativi nel finanziamento di progetti con elevate potenzialità in termini di sostenibilità e di benefici per la società e l'innovazione, ivi compresi progetti intesi a creare crescita sostenibile e a ridurre le disuguaglianze;

24.

chiede alla BEI di garantire uno stretto coordinamento, la coerenza e la concordanza tra le politiche, gli strumenti di finanziamento e gli investimenti dell'UE, al fine di evitare le duplicazioni e di potenziare le sinergie di finanziamento;

Una BEI maggiormente incentrata sul clima e su una transizione giusta

25.

si compiace delle decisioni adottate il 14 novembre 2019 dal consiglio di amministrazione della BEI per allineare la politica della BEI su una curva di riscaldamento non superiore a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali;

26.

sottolinea che potrebbe essere necessario un approccio più orientato all'assunzione di rischi da parte della BEI, in particolare nei settori e nelle regioni che attirano investimenti minori, al fine di realizzare le ambizioni summenzionate e quelle avanzate nel Green Deal, a condizione che tale prestito rispetti i criteri di ammissibilità della BEI e che la BEI mantenga il rating AAA;

27.

plaude al fatto che la BEI sia il maggior emittente di obbligazioni verdi nel mondo e sia stata pioniera nell'introdurre efficaci obbligazioni verdi, che hanno raccolto oltre 23 miliardi di EUR in undici anni, e che attualmente il valore del mercato mondiale delle obbligazioni verdi è pari a oltre 400 miliardi di EUR; rileva che un'importante sfida ha riguardato la definizione di norme comuni in modo da evitare il «greenwashing»; accoglie con favore le nuove obbligazioni responsabili dal punto di vista della sostenibilità della BEI, introdotte nel 2018 e concepite per sostenere gli investimenti relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; sottolinea l'importanza di fissare norme comuni in merito a queste nuove obbligazioni per assicurare che i progetti siano trasparenti, verificabili e misurabili; invita la BEI a continuare ad ampliare l'emissione di eco-obbligazioni intese a facilitare l'attuazione del Green Deal europeo e destinate ad essere acquistate dalla Banca centrale europea, e a contribuire a sviluppare il mercato delle obbligazioni verdi basato sul lavoro nell'ambito del piano di azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile, inclusa la tassonomia europea in materia di finanza sostenibile;

28.

chiede che il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) sia pienamente integrato in tutte le misure per il clima della BEI; invita il FEI a dare maggiore priorità alle innovazioni necessarie per la transizione verso un'Europa climaticamente neutra; chiede al FEI di far sì che in tutti i suoi investimenti si impegni attivamente con le società partecipate per migliorare le loro comunicazioni relative al clima, ridurre le loro emissioni e dirigere gli investimenti verso alternative efficaci in termini di costi (ad esempio efficienza energetica o verifica climatica ai fini della resilienza);

29.

si compiace del fatto che nel 2018 il 29 % dei prestiti concessi dalla BEI fosse correlato clima;

30.

invita la BCE, nell'ambito del suo riesame strategico in corso, a valutare strumenti per il sostegno e il coordinamento con la BEI, in particolare nel suo ruolo di banca climatica dell'UE, specie nel finanziamento della transizione verde e della sostenibilità dell'economia;

31.

ricorda che la strategia per il clima della BEI è stata adottata nel 2015, unitamente ai settori ammissibili e ai criteri di ammissibilità per il clima e alla strategia di attuazione per il clima; chiede di rivedere nel 2020 la strategia di attuazione per l'allineamento all'accordo di Parigi, ivi compresa una tabella di marcia concreta per il conseguimento dell'obiettivo granulare del 50 % (3) entro il 2025, nonché garanzie per la neutralità climatica dei prestiti rimanenti, a seguito di un processo di consultazione pubblica aperto e trasparente; chiede alla BEI di informare in maniera dettagliata le parti interessate e un pubblico più ampio una volta che i documenti saranno adottati; ricorda alla BEI che gli investimenti verdi devono essere sostenibili e facilitare la coesione tra gli Stati membri;

32.

sollecita vivamente il rafforzamento dei criteri di ammissibilità all'azione per il clima, onde evitare il rischio che gli investimenti non comportino riduzioni significative dei gas a effetto serra, garantendo la coerenza con la legislazione pertinente dell'UE e allineando le attività della BEI al nuovo quadro di tassonomia; ritiene che una disposizione generale volta a evitare ogni pregiudizio dovrebbe sostenere tutte le operazioni della BEI ed essere inclusa nella sua dichiarazione sulle norme ambientali e sociali, che nel 2020 deve essere rivista e allineata sull'obiettivo di un riscaldamento non superiore a 1,5 oC;

33.

accoglie con favore la metodologia riveduta della BEI in materia di valutazione dell'impronta di carbonio e ne chiede l'attuazione sistematica, con un'attenzione particolare alle emissioni legate alla domanda marginale e alle emissioni indirette (di cosiddetto «tipo 3»); chiede che i progetti siano valutati in modo completo e non siano sottoposti a una semplice analisi economica del ciclo di vita delle loro emissioni; chiede una contabilità climatica rigorosa, segnatamente nella valutazione economica e finanziaria dei progetti per il monitoraggio climatico delle risorse assegnate e delle spese effettive; chiede, a tale riguardo, di aggiornare la stima dei calcoli dei tassi di utilizzazione;

34.

è del parere che la BEI dovrebbe imporre ai suoi clienti intermediari di rivelare la propria esposizione ai combustibili fossili e dovrebbe applicare gradualmente restrizioni agli intermediari fortemente esposti; si attende che, entro la fine del 2025, tutti gli intermediari dispongano di un piano di decarbonizzazione, dato che esso è indispensabile per poter continuare a finanziarli; sottolinea che questi nuovi obblighi non dovrebbero andare a scapito dell'accesso ai finanziamenti per le PMI;

35.

accoglie con favore il fatto che la BEI abbia posto fine in maniera efficace al suo sostegno al settore del carbone già nel 2013 con l'adozione della versione del 2013 della sua politica in materia di prestiti energetici; ritiene che il finanziamento della BEI dovrebbe essere subordinato a un piano di transizione su base scientifica, con obiettivi chiari e impegni con precise scadenze per allinearsi all'accordo di Parigi, al fine di eliminare gradualmente il suo sostegno ai progetti la cui attività comporta significative emissioni di gas a effetto serra, in linea con le migliori pratiche del settore bancario commerciale (4); invita la BEI a offrire consulenza in merito alle modalità di decarbonizzazione disponibili per le imprese;

36.

invita la BEI a includere clausole nella documentazione relativa al finanziamento, che impongano ai beneficiari dei propri prestiti di impegnarsi per raggiungere pienamente qualsiasi eventuale obiettivo di decarbonizzazione incluso nella loro richiesta di prestito; ritiene che tali clausole dovrebbero contenere una disposizione che preveda che i pagamenti siano subordinati alle prestazioni soddisfacenti di tali imprese e che, nel caso in cui i pagamenti debbano essere effettuati prima del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, vi sia un regime efficiente di indennità ex post;

37.

si rallegra della nuova politica della BEI in materia di prestiti energetici, in particolare delle sue potenzialità per fungere da motore di cambiamento tra gli istituti finanziari, in termini di effetto a catena sulle altre banche; plaude al fatto che la politica comprenda intermediari finanziari e dia priorità all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, facendo riferimento in maniera positiva alle comunità energetiche e alle microreti, e al potenziale che essa rappresenta per un maggiore sostegno finanziario alle fonti energetiche locali per porre fine all'elevata dipendenza dell'Europa dalle fonti esterne di energia e per assicurare l'approvvigionamento; nota che si applicano deroghe per l'approvazione di progetti nel settore del gas fino al termine del 2021 e che viene mantenuto il sostegno ai progetti nel settore del gas previsti per il trasporto di gas a basse emissioni di carbonio; sottolinea il rischio di investire in attivi non recuperabili tramite prestiti alle infrastrutture per i combustibili fossili; invita la BEI a chiarire che non avvierà alcuna valutazione di eventuali progetti relativi ai combustibili fossili che non siano stati sottoposti alla banca prima del 14 novembre 2019; chiede che tale politica sia periodicamente rivista e costantemente mantenuta in linea con la tassonomia europea in materia di finanza sostenibile, e che, una volta formalmente adottata, la tassonomia sia utilizzata come parametro di riferimento per i suoi investimenti climatici e ambientali, in modo da rimanere coerente con una tabella di marcia compatibile con il mantenimento del riscaldamento globale al di sotto di 1,5 oC e con lo sviluppo di nuove opportune azioni esterne nell'Unione;

38.

insiste affinché la BEI attui il principio dell'efficienza energetica e persegua l'obiettivo di combattere la povertà energetica in tutti i suoi prestiti a favore dell'energia, tenendo conto dell'impatto dell'efficienza energetica sulla domanda futura e del suo contributo alla sicurezza energetica;

39.

ritiene che la revisione della politica di prestiti nel settore dei trasporti della BEI costituisca una priorità fondamentale; sollecita la rapida adozione di una nuova politica di finanziamento dei trasporti volta a decarbonizzare il settore dei trasporti dell'Unione entro il 2050; sottolinea che la BEI dovrebbe mantenere il suo impegno nel finanziamento dell'innovazione e della tecnologia verde per il trasporto aereo, ivi compreso lo sviluppo dei biocarburanti sostenibili, dell'elettrificazione e della tecnologia ibrida, al fine di decarbonizzare il settore del trasporto aereo e conseguire l'obiettivo primario dell'accordo di Parigi;

40.

chiede l'attuazione di nuove politiche nei settori industriali ad alta intensità di carbonio in cui la BEI è attiva, come il cemento, la petrolchimica e l'acciaio, ponendo l'accento sulla sostenibilità di tali settori e sulla promozione di un'economia circolare basata su cicli di materiali non tossici, al fine di allineare tutti i prestiti settoriali per conseguire la neutralità climatica entro il 2050; ricorda che un cambiamento su vasta scala può essere conseguito solo se viene coinvolta l'industria;

41.

ricorda alla BEI che la protezione della biodiversità è un elemento chiave dell'adattamento ai cambiamenti climatici e che il ripristino degli ecosistemi è l'unica tecnologia sperimentata in materia di emissioni negative; invita la BEI a sviluppare ulteriormente controlli in materia di biodiversità nei propri strumenti finanziari onde evitare effetti negativi sulla biodiversità; invita inoltre la BEI a impegnarsi a porre fine al finanziamento di progetti che contribuiscono alla perdita e al degrado della biodiversità e degli ecosistemi e alla deforestazione illegale, ad incrementare in modo sostanziale i suoi finanziamenti per conseguire gli obiettivi dell'UE in questo settore, in particolare l'obiettivo della deforestazione netta pari a zero e gli obiettivi di protezione marina e costiera, nonché a sostenere azioni di adattamento e a favore della biodiversità, i servizi ecosistemici fondamentali come l'impollinazione e le infrastrutture verdi;

42.

accoglie con favore gli orientamenti per l'energia idroelettrica adottati nel 2018 (5) e chiede l'estensione degli obblighi di trasparenza a tutti i progetti infrastrutturali, ivi compresi quelli finanziati dagli intermediari finanziari;

43.

invita la BEI a collaborare con i piccoli attori del mercato e le cooperative delle comunità al fine di consolidare i progetti in materia di energie rinnovabili su piccola scala e consentire loro quindi di rispettare le condizioni per ottenere i finanziamenti della BEI;

Ruolo della BEI nel quadro del Green Deal europeo e del meccanismo per una transizione giusta

44.

sottolinea il ruolo cruciale della BEI nel conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile così come gli obiettivi del Green Deal europeo e del meccanismo per una transizione giusta, pur riconoscendo l'importanza del settore privato e di quello pubblico nel realizzare, nel corso dei prossimi sette anni, gli obiettivi di investimento di 1 000 miliardi di EUR e di 100 miliardi di EUR nel quadro, rispettivamente, del Green Deal europeo e del meccanismo per una transizione giusta;

45.

incoraggia la BEI a sostenere i progetti volti ad agevolare una transizione giusta negli Stati membri; ritiene che, in ragione dei diversi punti di partenza degli Stati membri, la BEI dovrebbe concentrare il proprio sostegno sugli Stati membri che presentano il cammino più lungo da percorrere; sottolinea che la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio non deve lasciare nessuno indietro; invita pertanto la BEI a garantire un sostegno adeguato, compresa l'assistenza tecnica, alle regioni più colpite, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri in termini di situazione e capacità economiche; evidenzia, nello specifico, la necessità di sostenere in modo proattivo le zone dove i posti di lavoro dipendono attualmente da industrie ad alta emissione, fornendo investimenti nella formazione e nelle opportunità economiche alternative al fine di mobilitare efficacemente le risorse pubbliche e private necessarie e promuovere la transizione verso un'economia più verde;

46.

sottolinea la necessità di un approccio proattivo e partecipativo al fine di garantire che tutte le fasce della società traggano beneficio dalla transizione; chiede di sostenere le regioni (quelle carbonifere e quelle ad alta intensità di carbonio) le comunità interessate nonché la forza lavoro dei settori maggiormente colpiti dalla decarbonizzazione, favorendo nel contempo lo sviluppo di nuovi progetti congiunti e tecnologie a favore di tali comunità e regioni e in collaborazione con esse;

47.

ritiene che, per diventare la banca per il clima dell'UE e contribuire alla transizione giusta, la BEI debba promuovere meccanismi volti a una migliore integrazione nella sua strategia di investimento dei contributi delle varie parti interessate, quali gli enti locali e regionali, i sindacati, le ONG e gli esperti competenti;

48.

invita la BEI ad adoperarsi in favore di un piano equo, coerente e inclusivo e a presentarlo, in consultazione con gli Stati membri e le regioni e in funzione delle loro condizioni sociali e geografiche, al fine di mobilitare efficacemente le risorse pubbliche e private necessarie e promuovere la transizione verso un'economia più verde; evidenzia, a tale riguardo, che occorre prestare un'attenzione particolare alla protezione dei cittadini e dei lavoratori che saranno maggiormente interessati dalla transizione garantendo, tra l'altro, l'accesso a programmi di riqualificazione e promuovendo investimenti in nuovi settori economici che creeranno nuovi posti di lavoro di alta qualità;

Piccole e medie imprese (PMI) e imprese a media capitalizzazione

49.

accoglie con favore la volontà del gruppo BEI di rafforzare la competitività dell'UE e di fornire sostegno alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, supportando settori quali l'innovazione, le PMI, le infrastrutture, la coesione sociale, il clima e l'ambiente;

50.

sottolinea che, a prescindere dal suo coinvolgimento attivo nel conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, la BEI dovrebbe continuare a concentrarsi sul sostegno a progetti che perseguono una crescita rigenerativa e la creazione di posti di lavoro;

51.

valuta positivamente il forte sostegno della BEI alle PMI, con un investimento complessivo, nel 2018, di 23,27 miliardi di EUR, del quale hanno potuto beneficiare 374 000 imprese che danno lavoro a cinque milioni di persone; prende atto dei risultati del rapporto della BEI sugli investimenti 2019/2020 per quanto riguarda i finanziamenti alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione; ritiene che il sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione debba rimanere un obiettivo fondamentale per la BEI ed esorta a prodigare maggiori sforzi e a prestare maggiore attenzione al finanziamento delle PMI al fine di ridurre il loro deficit di finanziamento; accoglie con favore, a tale proposito, lo sportello PMI del fondo InvestEU; sottolinea la necessità di porre l'accento sui finanziamenti a lungo termine, nello specifico sostenendo i progetti che altrimenti non sarebbero finanziati, in particolare per le start-up e le PMI innovative; evidenzia tuttavia che le attività di finanziamento della BEI non possono sostituire politiche di bilancio sostenibili negli Stati membri;

52.

osserva che le PMI hanno il doppio delle probabilità rispetto alle grandi imprese di essere soggette a difficoltà finanziarie in termini di finanziamenti esterni e che la percentuale di imprese con difficoltà di finanziamento in tutta l'UE varia dall'1 % ad addirittura il 13 %;

53.

osserva che il finanziamento esterno per tutte le imprese dell'UE rappresenta poco più di un terzo del loro finanziamento per gli investimenti;

54.

ritiene che, alla luce del ruolo strategico delle PMI, la BEI dovrebbe mantenere il suo sostegno finanziario e rafforzare le sue capacità amministrative e di consulenza, al fine di fornire informazioni e assistenza tecnica alle PMI onde facilitarne l'accesso ai finanziamenti, tenendo in considerazione le regioni meno sviluppate;

55.

sottolinea che, per concretizzare le sue ambizioni, la BEI potrebbe essere tenuta ad assumersi più rischi, parallelamente all'aumento dei fondi propri e alla formazione di competenze in materia di strumenti di finanziamento innovativi; chiede agli azionisti della BEI di assicurare risorse adeguate per essere in grado di utilizzare strumenti innovativi nel finanziamento di progetti che presentano un potenziale significativo di benefici sostenibili, sociali e innovativi; chiede pertanto un aumento della capitalizzazione della BEI a seguito della pubblicazione dei risultati della valutazione esterna, al fine di consentire un aumento dei prestiti a lungo termine e degli strumenti innovativi nel finanziamento dei progetti con un elevato potenziale di ottenere risultati in ambito sociale, di sostenibilità e di innovazione, compresi i progetti che creano un'occupazione sostenibile e riducono le disuguaglianze, come pure capitale di crescita necessario per consentire alle PMI di intensificare le loro operazioni; sottolinea l'importanza del fattore dell'addizionalità che la BEI può far valere negli investimenti in tutta l'UE e della cooperazione con numerosi partner; osserva inoltre che il valore aggiunto derivante dal finanziamento della BEI consiste altresì nel fornire consulenza tecnica e sviluppo delle capacità al fine di contribuire a rendere i progetti pronti per gli investimenti e garantire il maggiore equilibrio geografico possibile;

56.

suggerisce alla BEI di rendere più ecologico il suo portafoglio per le PMI, ad esempio assegnando quote più elevate a progetti più verdi e fornendo sostegno alle banche intermediarie per la realizzazione di prodotti che incentivano l'efficienza energetica o le energie rinnovabili; suggerisce alla BEI di sostenere la digitalizzazione delle PMI onde colmare il divario digitale;

57.

mette in dubbio, in tale contesto, la capacità della BEI di attrarre investimenti verso le piccole imprese e si chiede se questa sia soggetta a eccessive restrizioni a causa delle limitazioni al finanziamento di progetti che presentano una componente di rischio significativa;

Erogazione di prestiti al di fuori dell'UE

58.

si compiace che la BEI sia attiva in oltre 130 paesi al di fuori dell'UE e conceda prestiti a progetti intesi a sostenere le politiche di cooperazione esterna e di sviluppo dell'Unione;

59.

osserva che nel 2018 la BEI ha firmato contratti di finanziamento per 101 nuovi progetti al di fuori dell'UE con un finanziamento complessivo approvato di 9,05 miliardi di EUR finalizzato a consentire investimenti totali pari a 41 miliardi di EUR, con prestiti record per il clima e le infrastrutture sociali ed economiche;

60.

esorta la BEI, principale erogatore multilaterale di prestiti a livello mondiale, a mantenere il suo ruolo guida nei futuri finanziamenti dell'UE e a promuovere la finanza sostenibile al di fuori dell'Europa, continuando a contribuire in maniera significativa alla messa a punto dei meccanismi di finanziamento dell'Unione destinati ai paesi terzi;

61.

rileva che il 10 % circa dei prestiti della BEI sono destinati a paesi terzi e che la maggior parte del sostegno è assegnata ai paesi a reddito medio-alto e solo alcune operazioni sono finanziate nei paesi meno sviluppati;

62.

prende atto della valutazione della Commissione sulla garanzia dell'Unione concessa alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione; ritiene che la BEI dovrebbe migliorare la coerenza e l'allineamento dei suoi prestiti esterni con gli obiettivi della politica estera e di sviluppo dell'UE e gli interventi degli Stati membri, al fine di migliorare il sostegno agli obiettivi strategici dell'UE;

63.

incoraggia la BEI a migliorare le sue competenze nell'ambito dei progetti di sviluppo, in particolare i progetti concernenti prestiti diretti al settore privato;

64.

incoraggia la BEI a rafforzare la cooperazione locale, anche prima e durante l'attuazione dei progetti, e a migliorare la cooperazione con le delegazioni dell'UE;

65.

ritiene che la BEI debba rafforzare il monitoraggio dei progetti e migliorare la comunicazione e la valutazione dei risultati effettivamente conseguiti e l'analisi dei reali effetti economici, sociali e ambientali; suggerisce pertanto di incrementare il numero degli agenti locali nei paesi partner;

66.

osserva che il volume di finanziamenti connessi al clima, sottoscritto nel periodo 2014-2018, è superiore all'obiettivo del mandato per i prestiti esterni (MPE) del 25 %;

67.

chiede alla BEI di avvalersi appieno di clausole contrattuali che le consentano di sospendere i pagamenti nel caso in cui i progetti non rispettino le norme ambientali, sociali, fiscali e in materia di diritti umani e trasparenza;

68.

constata che circa il 40 % delle operazioni MPE passano da intermediari finanziari, e chiede alla BEI di fornire informazioni più complete e sistematiche riguardo alla ridistribuzione dei prestiti ad opera degli intermediari finanziari; chiede alla BEI di consolidare il suo controllo sui prestiti assegnati tramite intermediari finanziari non locali; evidenzia, in relazione alle banche e agli istituti nazionali di promozione (NPB), l'importanza, da un lato, di rivedere le loro relazioni con la BEI, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e le banche per lo sviluppo al fine di garantire la coerenza tra i rispettivi mandati e, dall'altro, di rafforzare la loro cooperazione con la Commissione, la BEI e le autorità nazionali, regionali e locali, in modo da creare maggiori sinergie tra i fondi SIE e gli strumenti di finanziamento e i prestiti della BEI, ridurre gli oneri amministrativi, semplificare le procedure, aumentare la capacità amministrativa, stimolare lo sviluppo territoriale e la coesione nonché migliorare la visibilità dei fondi SIE e dei finanziamenti della BEI;

69.

prende atto della relazione di valutazione della BEI del luglio 2017 sulle operazioni di prestito gestite da intermediari nei paesi ACP (regione Africa-Caraibi-Pacifico) (6); è preoccupato per la palese mancanza di controllo sui fondi gestiti dagli intermediari finanziari e la difficoltà di monitorare i benefici dei prestiti; sottolinea in particolare che, tra il 2015 e il 2018, il 30 % circa dei prestiti gestiti da intermediari non aveva una destinazione specifica (7);

70.

osserva che i principi in materia di diritti umani sono integrati nelle procedure e nelle norme fondamentali di dovuta diligenza della banca; esorta la BEI, nel contesto della futura revisione della sua politica in materia di norme ambientali e sociali, a rafforzare la strategia sui diritti umani, inclusi i rischi di rappresaglie contro i difensori dei diritti umani e gli informatori, nonché a rispettare l'obbligo di informare e consultare debitamente le comunità locali; ritiene che tale strategia andrebbe perseguita attraverso una valutazione dei rischi in materia di diritti umani e, nello specifico, dovrebbe contenere una metodologia per evitare impatti negativi sui difensori dei diritti umani, nonché prevedere risposte adeguate nel caso in cui ciò si verifichi, garantendo, tra l'altro, l'effettivo diritto di accesso alle informazioni e l'obbligo di una consultazione autentica ed ex ante della popolazione indigena interessata dall'investimento; ritiene che tale strategia dovrebbe altresì comprendere la valutazione sistematica dei rischi in materia di diritti umani, inclusa una valutazione ex ante, nonché un monitoraggio costante sul terreno; invita la BEI a includere nei suoi contratti clausole che consentano la sospensione dei pagamenti in caso di gravi violazioni dei diritti umani o delle norme ambientali e sociali e ad assicurare che i meccanismi di denuncia siano facilmente accessibili anche alle comunità remote ed emarginate e siano tempestivi ed efficaci;

71.

si compiace che la BEI impieghi già specialisti dedicati alle questioni dei diritti umani e raccomanda l'ulteriore assunzione di tali figure dai paesi partner, in modo da comprendere meglio le situazioni locali e poter controllare qualsiasi abuso;

72.

accoglie con favore la firma di un protocollo d'intesa da parte della BEI e dell'Agenzia di cooperazione internazionale del Giappone (Japanese International Cooperation Agency, JICA) il 26 settembre 2019, che consentirà di effettuare ulteriori cofinanziamenti e coinvestimenti nei paesi in via di sviluppo; è del parere che tale cooperazione rafforzi l'importante partenariato strategico tra la BEI e la JICA nel sostenere progetti nei paesi terzi che affrontano questioni globali;

73.

prende atto delle recenti dichiarazioni del presidente della BEI Werner Hoyer sull'accento posto dalla banca sullo sviluppo; osserva inoltre che ha BEI ha proposto la creazione di una controllata dedicata allo sviluppo, ossia la Banca europea per lo sviluppo sostenibile; chiede alla BEI di tenere un dialogo con il Parlamento in merito all'intenzione di creare una controllata che integri le attività della banca in materia di sviluppo, segnatamente nel quadro delle discussioni con il Consiglio in seguito alla relazione del gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo;

74.

invita la BEI a seguire le migliori pratiche e a estendere il principio del consenso libero, previo e informato a tutte le comunità interessate in caso di investimenti basati sulle risorse terresti e naturali e a non rivolgersi solo alle popolazioni indigene;

Governance, trasparenza e rendicontabilità

75.

ricorda che gli stessi principi di responsabilità e di trasparenza dovrebbero applicarsi a tutti gli organi dell'Unione (8); insiste sul fatto che il ruolo economico rafforzato del gruppo BEI, l'aumento della sua capacità di investimento e l'utilizzo del bilancio dell'Unione a garanzia delle operazioni del gruppo devono andare di pari passo con una trasparenza, una responsabilità e una rendicontabilità in merito alle sue operazioni economiche, al suo impiego della garanzia di bilancio dell'UE, all'addizionalità delle operazioni della BEI e ai possibili piani futuri per la creazione di una controllata all'interno della BEI dedicata allo sviluppo; chiede un processo decisionale trasparente e una forte collaborazione con le istituzioni dell'UE al fine di assicurare la coerenza e la credibilità degli obiettivi fissati; osserva che la politica di trasparenza del gruppo BEI si basa sulla presunzione di divulgazione e ricorda alla BEI i suoi obblighi giuridici a norma della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE;

76.

sostiene l'impegno assunto dalla BEI, nel quadro della terza strategia per la diversità e l'inclusione, che riguarda il periodo 2018-2021, di aumentare il numero di donne con incarichi di alti funzionari fino al 50 % entro il 2021; invita la BEI ad assicurare il conseguimento del suo obiettivo di ottenere la certificazione relativa ai dividendi economici per la qualità di genere (EDGE) nei prossimi 12 mesi;

77.

si compiace che, come raccomandato nelle ultime relazioni del Parlamento, per le riunioni del comitato direttivo vengano ormai elaborate sintesi pubbliche; sottolinea la necessità di rendere sistematicamente pubblico il contenuto delle riunioni di tutti gli organi direttivi della BEI e chiede maggiore trasparenza in merito alle riunioni del comitato direttivo e ai relativi risultati;

78.

esorta la BEI a rendere pubbliche, in linea con la legislazione dell'UE, le informazioni relative ai prestiti diretti soggetti ad approvazione del comitato direttivo, pubblicando inoltre per ogni progetto il parere della Commissione e quello dello Stato membro in cui è situato il progetto e, su richiesta, la documentazione relativa alla misurazione dei risultati (ReM);

79.

invita la BEI a rivedere nel 2020 la sua politica di trasparenza, onde garantire la tempestiva pubblicazione di maggiori informazioni su tutte le sue attività di finanziamento, in modo da assicurare che la politica di trasparenza rispetti i suoi impegni in materia di clima e ambiente; sottolinea l'importanza della coerenza delle attività della BEI con le politiche dell'UE;

80.

invita la BEI a migliorare ulteriormente la trasparenza e l'accesso alle informazioni, in particolare per quanto concerne il sistema di appalti e subappalti, i risultati delle indagini interne nonché la selezione, il monitoraggio e la valutazione delle sue attività e dei suoi programmi;

81.

chiede che la BEI garantisca il massimo livello di integrità dei suoi intermediari finanziari e che i loro prestiti siano soggetti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per altri tipi di prestiti; invita la BEI a cessare la collaborazione con intermediari finanziari con precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione, criminalità organizzata o riciclaggio di denaro ovvero rispetto dei diritti umani; sottolinea che questi nuovi obblighi non dovrebbero andare a scapito dell'accesso ai finanziamenti per le PMI;

82.

caldeggia la revisione del quadro normativo sugli obblighi del dovere di diligenza della BEI, che dovrà segnatamente rafforzare i termini contrattuali nei confronti dei suoi clienti, ad esempio, in merito a frode e corruzione;

83.

invita la BEI a migliorare la partecipazione delle parti interessate e i processi di consultazione pubblica correlati ai progetti che la banca finanzia; chiede alla BEI di migliorare la vigilanza e il monitoraggio delle varie fasi della partecipazione delle parti interessate e di assicurare che i promotori dei progetti dispongano di solide garanzie tramite requisiti vincolanti;

84.

invita la BEI a rafforzare i suoi obblighi di dovuta diligenza in linea con la normativa dell'UE in materia di antiriciclaggio e a fornire un quadro normativo completo che le consenta di impedire efficacemente la partecipazione ad attività illegali e assicurare un adeguato regime sanzionatorio per il mancato rispetto del diritto dell'UE;

85.

si attende che la BEI adegui le proprie politiche interne per tenere conto del nuovo quadro giuridico messo in atto per combattere, oltre alla frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscali; sottolinea l'importanza dell'indipendenza e dell'efficienza della sua divisione Indagini sulle frodi; incoraggia la BEI a cooperare maggiormente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità nazionali, al fine di prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro, nonché a provvedere affinché la Procura europea (EPPO) sia informata al riguardo e a segnalare tutti i casi di potenziale frode alle autorità competenti; si interessa in modo proattivo alle attività della BEI; è del parere che l'EPPO debba essere incaricata in futuro di perseguire le attività criminali relative ai fondi della BEI negli Stati membri che fanno parte dell'EPPO; chiede di assegnare risorse finanziarie adeguate a questo nuovo incarico;

86.

esprime seria preoccupazione per il recente articolo (9) relativo a un audit interno della BEI, che ha individuato gravi carenze nell'applicazione delle norme antiriciclaggio di denaro da parte della banca; accoglie con favore il fatto che la BEI stia affrontando tali carenze e la esorta a completare il suo lavoro in via prioritaria entro luglio 2020 e a riferire al Parlamento in merito alle misure concrete adottate, in particolare quelle intese a rafforzare il dovere di diligenza nei confronti dei clienti della BEI; invita la BEI a condividere con il Parlamento tale relazione di audit interno e a pubblicare una sintesi significativa della relazione di audit e una valutazione del modo in cui ciascuna delle carenze è stata affrontata concretamente, mettendo tali documenti a disposizione del pubblico in modo da valutare i progressi compiuti dalla BEI su tali questioni; suggerisce pertanto al gruppo BEI di aggiornare la sua politica in materia di denuncia delle irregolarità per tenere conto della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (10), attualmente in fase di attuazione da parte degli Stati membri;

87.

osserva che la BEI dispone di una politica antifrode nonché di un ufficio indipendente per indagare sulle accuse di frode segnalate al suo interno o all'esterno; invita la BEI a prendere in considerazione la possibilità di aggiornare la sua politica al fine di migliorare il quadro antifrode e di garantire risorse adeguate, in particolare dato il ruolo principale che la banca svolge nell'attuazione di politiche dell'UE come InvestEU e il Green Deal europeo; osserva che la politica antifrode della BEI prevede già sanzioni e mezzi di ricorso, che permettono, ad esempio, di sospendere i pagamenti, chiedere rimborsi e sospendere o cancellare i progetti; invita la BEI a sospendere i pagamenti in caso di accuse gravi di cattiva gestione e/o corruzione;

88.

si compiace dell'adozione della politica rivista del gruppo BEI nei confronti delle giurisdizioni scarsamente regolamentate, non trasparenti e non collaborative (11); invita le istituzioni finanziarie europee ad applicare le medesime norme; si attende che la BEI adotti dettagliate procedure operative e misure di dovuta diligenza per attuare la nuova politica nei confronti delle giurisdizioni scarsamente regolamentate, non trasparenti e non collaborative; osserva che la BEI pubblica sul suo sito web informazioni dettagliate relative ai suoi clienti per ciascuna operazione e verifica la titolarità effettiva della sua clientela quando i prestiti ad essa erogati dalla BEI sono garantiti dal bilancio dell'UE in linea con la legislazione dell'Unione; chiede inoltre che il sito web della BEI presenti un collegamento ai registri a livello degli Stati membri laddove sia possibile ottenere dati sulla titolarità effettiva; insiste sulla massima importanza di rafforzare la politica in materia di giurisdizioni non trasparenti e non collaborative, alla luce delle modalità nuove ed esistenti di eludere le tasse, ad esempio i disallineamenti da ibridi, il trattamento preferenziale per i diritti di proprietà intellettuale o le giurisdizioni a imposizione bassa o zero per trasferire gli utili, in particolare subordinando la concessione di prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione dei dati fiscali e contabili paese per paese; invita la BEI a presentare un elenco delle operazioni in essere, soprattutto se riguardano l'elenco dei paradisi fiscali internazionali; invita la BEI a utilizzare pienamente il suo pacchetto di strumenti per la lotta all'elusione fiscale per i progetti sensibili al rischio durante la sua dovuta diligenza fiscale e a ricorrere ai requisiti di trasferimento, se necessario; prende atto del quadro rivisto del gruppo BEI in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML-CFT) ed esorta la BEI ad aggiornare la sua politica alla luce della quinta direttiva antiriciclaggio e a cooperare con le autorità competenti per garantire l'imposizione di sanzioni adeguate in caso di violazioni della legge come pure norme rigorose sugli intermediari finanziari;

89.

prende atto della revisione della politica e delle procedure relative al meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce onde garantire che detto meccanismo sia pienamente operativo così da individuare le possibili violazioni dei diritti umani nei progetti connessi alla BEI e porvi rimedio; invita la BEI a garantire l'indipendenza e l'efficacia di tale meccanismo; invita ad attuare le raccomandazioni formulate dal Mediatore europeo;

90.

invita la BEI a rafforzare la cooperazione con il Mediatore europeo;

91.

accoglie con favore la strategia del gruppo BEI per la parità di genere e il suo piano d'azione in materia e attende con interesse la seconda fase di attuazione del piano d'azione;

92.

invita la BEI a incoraggiare la partecipazione delle donne e a promuovere attivamente una rappresentanza di genere equilibrata nelle posizioni di alto livello;

93.

invita la Commissione, la Corte dei conti europea e la BEI a rafforzare il ruolo della Corte dei conti nell'ambito del futuro rinnovo dell'accordo tripartito che disciplina le regole di ingaggio; chiede che la Corte dei conti europea sia abilitata a controllare tutte le operazioni della BEI, ivi compresa la valutazione dell'efficacia in termini di costi degli sforzi di investimento e l'addizionalità dei progetti della banca, e invita a rendere pubblici tali audit; invita inoltre la Corte dei conti europea a formulare raccomandazioni sui risultati delle attività di concessione di prestiti esterni della BEI e sulla loro conformità con le politiche dell'UE;

94.

chiede la conclusione di un accordo interistituzionale tra la BEI e il Parlamento per migliorare l'accesso ai documenti e ai dati della BEI;

95.

chiede in via d'urgenza il rafforzamento delle competenze del Parlamento per quanto concerne l'orientamento strategico e le politiche della BEI, al fine di garantire il controllo democratico degli investimenti, ivi compresa la capacità di presentare interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla BEI, come già previsto per la BCE; invita il gruppo BEI a migliorare la propria assunzione di responsabilità su tali questioni e suggerisce l'idea di un dialogo trimestrale con la pertinente commissione del Parlamento per garantire la partecipazione alla strategia di investimento della BEI e un adeguato controllo; sottolinea l'importanza di un maggiore controllo sulle decisioni del consiglio di amministrazione della BEI da parte del Parlamento e avanza la possibilità che il Parlamento riceva lo status di osservatore nelle riunioni di tale consiglio per garantire una migliore condivisione delle informazioni; invita la Commissione ad aumentare la propria trasparenza verso il Parlamento per quanto riguarda le posizioni da essa adottate in seno al consiglio di amministrazione della BEI; chiede che sia elaborato un protocollo d'intesa tra la BEI e il Parlamento per migliorare l'accesso ai documenti e ai dati della BEI relativi all'orientamento strategico e alle politiche di finanziamento in futuro, al fine di rafforzare l'assunzione di responsabilità da parte della banca;

96.

chiede al presidente della BEI di trasmettere la presente risoluzione ai direttori e ai governatori della BEI, e caldeggia un dibattito al riguardo in seno al comitato direttivo;

o

o o

97.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34.

(2)  Commissione europea, SWD(2016)0405 del 6 dicembre 2016, tabella 22 (scenario UECO30, fonte: Primes model).

(3)  Granularità: ove possibile e pertinente, la Banca cercherà di registrare solo le componenti dell'azione per il clima incorporate in progetti o programmi generali più ampi. Tale approccio consente una maggiore granularità ed è in linea con la metodologia MDB armonizzata (BEI: «Climate Action Lending — List of eligible sectors and eligibility criteria» («prestiti a favore dell'azione per il clima — elenco dei settori ammissibili e criteri di ammissibilità», 20 dicembre 2017).

(4)  Il Crédit Agricole si è impegnato a non sostenere più le imprese che sviluppano o prevedono di sviluppare le proprie attività nel settore del carbone. La sua politica di tolleranza zero si applica a tutte le imprese che sviluppano o prevedono di sviluppare le proprie attività nel settore del carbone, dall'estrazione del carbone alla produzione di elettricità a partire dal carbone, passando dal commercio e al trasporto del carbone.

(5)  BEI «Orientamenti ambientali, climatici e sociali in materia di sviluppo dell'energia idroelettrica», ottobre 2019.

(6)  BEI: «Valutazione delle attività di prestito della BEI gestite da intermediari a titolo dello strumento per gli investimenti nei paesi ACP», luglio 2017.

(7)  Relazione: «Cachez ces fossiles que l'on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l'épreuve de l'Accord de Paris» (Nascondete questi fossili impossibili da vedere: 3 istituzioni finanziarie pubbliche alla prova dell'accordo di Parigi), Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Réseau Action Climat-France, luglio 2019.

(8)  Come ricordato dalla Corte dei conti europea nel 2018.

(9)  https://luxtimes.lu/european-union/40483-eib-under-scrutiny-for-failings-after-whistleblowing-complaints

(10)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

(11)  BEI, «Politica del gruppo BEI nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole, non trasparenti e non cooperative nonché in materia di buona governance fiscale», marzo 2019.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/22


P9_TA(2020)0191

Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2018 (2019/2127(INI))

(2021/C 371/04)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione di attività per il 2018 della Banca europea per gli investimenti (BEI),

viste la relazione finanziaria per il 2018 e la relazione statistica per il 2018 della BEI,

viste la relazione sulla sostenibilità per il 2018, la relazione annuale per il 2018 sulla BEI al di fuori dell'Unione europea e la relazione per il 2018 sulle operazioni della BEI all'interno dell'UE,

viste le relazioni annuali del comitato di verifica per l'esercizio 2018,

viste la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza della BEI nel 2018 e la relazione 2018 sul governo societario,

vista l'attività relativa alle indagini sulle frodi del 2018,

vista la decisione del Mediatore europeo nel caso 1316/2016/TN su presunte lacune nella politica di trasparenza della Banca europea per gli investimenti (1),

vista la revisione del Meccanismo per il trattamento delle denunce derivante dalla decisione del Mediatore europeo nel caso 1316/2016/TN su presunte lacune nella politica di trasparenza della Banca europea per gli investimenti,

viste la relazione di attività 2018 dell'Ufficio del responsabile del controllo di conformità della BEI e la relazione 2018 sull'attività antifrode del gruppo BEI,

visto il piano operativo del gruppo BEI concernente il periodo 2017-2019,

visti gli articoli 3 e 9 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5, a esso allegato, sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, nonché il suo protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale,

visto il regolamento della Banca europea per gli investimenti,

viste le sue risoluzioni del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2016 (2), e del 17 gennaio 2019 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2017 (3),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (4),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 settembre 2016 sulla proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 e SWD(2016)0298),

vista la relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del gennaio 2019 (5),

vista la relazione della Commissione del 28 maggio 2019 sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2018 (COM(2019)0244),

vista la relazione di valutazione delle operazioni della BEI sul funzionamento del FEIS del giugno 2018,

vista la valutazione della Commissione del 2019 sul mandato per i prestiti esterni (6),

vista la relazione «Europe in the World — The future of the European financial architecture for development» (7) (L'Europa nel mondo — Il futuro dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo) preparata dal gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo,

vista la relazione di Counter Balance «Is the EIB up to the task in tackling fraud and corruption?» (8) (La BEI è all'altezza del compito di contrastare le frodi e la corruzione?) dell'ottobre 2019,

visto l'accordo tripartito del settembre 2016 tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0118/2020),

A.

considerando che il trattato vincola la BEI a contribuire all'integrazione, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo regionale dell'UE tramite strumenti di investimento ad hoc quali prestiti, capitale azionario, garanzie, meccanismi di ripartizione del rischio e servizi di consulenza;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 309 TFUE, l'obiettivo principale della BEI è contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione;

C.

considerando che la BEI, in qualità di maggior finanziatore pubblico del mondo, opera sui mercati internazionali dei capitali, offrendo condizioni competitive ai clienti e condizioni favorevoli a sostegno delle politiche e dei progetti dell'UE;

D.

considerando che nel 2018 la BEI ha compiuto 60 anni, affrontando nel contempo molteplici nuove sfide future, sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

E.

considerando che negli ultimi dieci anni l'UE ha affrontato una crisi di notevole mancanza di investimenti, affrontando nel contempo una urgente domanda di investimenti per far fronte alla necessaria trasformazione verde e digitale dell'economia; che i tassi di investimento (ossia gli investimenti in percentuale del PIL) sono inferiori ai livelli pre-crisi;

F.

considerando che la BEI ha adottato nuovi impegni in materia di clima nel novembre 2019 nonché una nuova politica in materia di prestiti energetici;

G.

considerando che la BEI svolge un ruolo chiave nei mercati finanziari internazionali, in particolare attraverso il suo ruolo guida in materia di emissione di obbligazioni verdi;

H.

considerando che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel finanziare il Green Deal europeo attraverso il piano europeo per gli investimenti sostenibili;

I.

considerando che gli obiettivi di politica pubblica, quali la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile e l'obiettivo dell'ambiente, dovrebbero essere al centro dell'attenzione e degli obiettivi della Banca;

J.

considerando che la BEI dovrebbe integrare nelle sue strategie di investimento i valori europei, in cima ai quali figurano i diritti umani;

K.

considerando che la BEI sta valutando alcuni piani per diventare la «Banca di sviluppo dell'UE» e il Consiglio ha già chiesto alla BEI e alla BERS di presentare tali piani ai fini delle future discussioni;

L.

considerando che i finanziamenti della BEI ad attività al di fuori dell'UE sostengono principalmente gli obiettivi delle politiche esterne dell'UE, ampliando al contempo la visibilità e i valori dell'Unione e contribuendo a mantenere la stabilità dei paesi terzi;

M.

considerando che le salvaguardie contro la frode, compresa la frode fiscale e il riciclaggio di denaro, e contro il finanziamento del terrorismo e la corruzione devono essere debitamente incluse nella dovuta diligenza e nelle condizioni contrattuali della BEI;

N.

considerando che è opportuno prestare costante attenzione allo sviluppo delle migliori pratiche correlate alla politica e alla gestione delle prestazioni, nonché al buon governo e alla trasparenza della BEI;

Principali risultati delle attività di finanziamento della BEI nel 2018

1.

osserva che il gruppo BEI ha fornito più di 64,19 miliardi di EUR di finanziamenti nel 2018 e che sono stati firmati 854 progetti;

2.

osserva che i principali volumi di investimento della BEI sono i seguenti:

prestiti per 13,5 miliardi di EUR a favore di progetti innovativi nel 2018;

il 32 % dei finanziamenti della BEI è stato destinato alle regioni oggetto di misure in materia di coesione e conversione e che superano l'obiettivo previsto fissato al 30 %;

i meccanismi di finanziamento per le PMI e le imprese a media capitalizzazione rappresentano il principale settore prioritario con oltre 23,3 miliardi di EUR;

15,2 miliardi di EUR sono stati investiti nel settore dell'ambiente;

12,3 miliardi di EUR nelle infrastrutture;

nel 2018 i prestiti in materia di cambiamento climatico erano vicini al 30 % del portafoglio della BEI, vale a dire il 28 % delle sottoscrizioni totali superando l'obiettivo del 25 % a sostegno dell'accordo di Parigi sul clima;

oltre 8 miliardi di EUR sono stati investiti al di fuori dell'Europa, che rappresentano il 12,5 % dei finanziamenti totali della BEI;

3.

prende atto dei due obiettivi strategici generali della BEI relativi alla coesione sociale ed economica dell'UE e all'azione per il clima, oltre ai quattro principali obiettivi di politica pubblica in materia di innovazione, PMI, finanziamenti a favore delle imprese a media capitalizzazione, infrastrutture e ambiente; sottolinea che questi obiettivi principali di politica pubblica dovrebbero essere pienamente allineati al recente aggiornamento delle priorità politiche dell'UE al fine di riflettere le nuove tendenze economiche e la transizione verso un modello economico sostenibile che rispetti i limiti del pianeta, l'equità sociale e l'idea della prosperità condivisa;

4.

prende atto della ripartizione geografica nel 2018 relativa ai contratti di finanziamento sottoscritti; invita la BEI a riferire anche sui contratti finanziari sottoscritti per paese a livello pro capite e in relazione alla quota del paese detenuta nella BEI; chiede una distribuzione geografica equilibrata degli investimenti onde tenere conto del livello di sviluppo e degli aspetti in materia di coesione dei paesi e delle regioni; prende atto della ripartizione geografica nel 2018 relativa ai contratti di finanziamento sottoscritti in percentuale del PIL con i cinque principali Stati membri beneficiari, ovvero Grecia (1,01 % -1,87 miliardi di EUR), Cipro (1,01 % -0,21 miliardi di EUR), Portogallo (0,98 % -1,98 miliardi di EUR), Croazia (0,98 % -0,51 miliardi di EUR) e Polonia (0,97 % -4,79 miliardi di EUR); osserva che i cinque maggiori Stati membri beneficiari in valori assoluti hanno ricevuto il 52,9 % degli investimenti finanziari sottoscritti;

5.

prende atto che il Consiglio ha convenuto di sostenere la base di capitale della Banca sostituendo il contributo del Regno Unito al capitale versato della BEI con le riserve della Banca e il capitale richiamabile con aumenti proporzionali delle passività potenziali; osserva che il Consiglio ha approvato un aumento di capitale asimmetrico che comporta incrementi delle quote di capitale della Polonia e della Romania; chiede agli azionisti della BEI un ulteriore aumento della capitalizzazione della BEI per consentire maggiori investimenti e una maggiore assunzione di rischi al fine di finanziare i progetti necessari per sostenere la trasformazione sostenibile e digitale dell'economia e contribuire alla coesione sociale e territoriale, alla creazione di posti di lavoro, all'innovazione e alla competitività mantenendo nel contempo il rating di tripla A della BEI;

6.

osserva un tasso di prestiti deteriorati dello 0,3 % alla fine del 2018 (0,3 % alla fine del 2017) rispetto al portafoglio complessivo dei prestiti, nonostante la recente transizione della Banca verso operazioni di prestito a più alto rischio;

Principali priorità della politica di investimento della BEI e sostenibilità del suo modello operativo

7.

osserva che la missione della BEI è investire in progetti validi che realizzino gli obiettivi strategici dell'UE ai sensi dell'articolo 309 del TFUE, compresi i progetti per lo sviluppo delle regioni meno sviluppate; sottolinea che la definizione delle priorità nell'ambito delle attività di prestito della BEI dovrebbe basarsi su progetti sostenibili, con risultati chiari, che abbiano un valore aggiunto e impatti positivi di ampia portata;

8.

invita la BEI a tenere conto, nel caso di progetti infrastrutturali su vasta scala, di tutti i relativi rischi di impatto sull'ambiente e a finanziare solo quei progetti che hanno dimostrato un reale valore aggiunto per la popolazione locale e dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; sottolinea l'importanza di un rigoroso monitoraggio dei possibili rischi di corruzione e di frode in tale contesto, nonché di svolgere accurate valutazioni ex-ante ed ex-post in merito ai progetti da finanziare;

9.

sottolinea l'esistenza di uno slancio politico nel trasformare una quota sempre crescente dei finanziamenti della BEI a favore della sostenibilità climatica e ambientale o della cosiddetta «Banca europea per il clima»; chiede che tale opportunità sia colta dalla società civile, dalla Commissione, dal Parlamento e dagli azionisti della Banca allineando le operazioni della BEI all'accordo di Parigi nel 2020; evidenzia che sulla base dei nuovi sviluppi, la BEI deve continuare a sostenere lo sviluppo regionale e gli obiettivi di coesione economica e sociale dell'UE, come previsto dal protocollo n. 28 del TFUE;

10.

invita la BEI a concentrarsi sui progetti di minori dimensioni e decentrati di cui le comunità sono spesso proprietarie sviluppando ulteriormente il sostegno nei confronti delle iniziative promosse dai cittadini attraverso il rafforzamento dell'assistenza tecnica e delle competenze finanziarie prima dell'approvazione dei progetti, al fine di migliorare l'accessibilità dei finanziamenti della BEI nonché la qualità e la sostenibilità delle sue operazioni; chiede, a tale proposito, finanziamenti adeguati per i servizi di consulenza nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

11.

invita la BEI a tenere in conto le parti interessate locali, tra cui la società civile, relativamente all'impatto degli investimenti sull'ambiente locale;

12.

accoglie con favore la revisione, entro l'anno, del quadro ambientale e sociale della BEI; invita la BEI a garantire che il principio del «non nuocere» sia applicato a tutte le sue operazioni; invita la BEI a impegnarsi a porre fine al finanziamento di tutti i progetti non allineati all'accordo di Parigi e agli obiettivi climatici dell'UE;

13.

sostiene pertanto la divulgazione di informazioni chiare sulle modalità di attuazione della strategia della BEI e sulla sostenibilità o sull'impatto climatico dei suoi prodotti e portafogli;

14.

accoglie con favore le relazioni della BEI relative agli impatti economici, sociali e ambientali a medio e lungo termine nel definire la logica dei suoi investimenti; accoglie positivamente il fatto che tali rendicontazioni comprendono sia la fase di pianificazione (ex ante) sia quella di attuazione del progetto; è del parere che debbano includere le comunicazioni in merito ai risultati conseguiti sulla base dei suoi investimenti, in particolare all'interno dell'UE;

15.

ritiene che sia necessario compiere sforzi per lo sviluppo di un'economia climaticamente neutra a livello nazionale e che la BEI debba assumere un ruolo guida in tale ambito; invita la BEI a sostenere le banche nazionali per gli investimenti e le banche di export-import affinché adottino principi e misure ambientali simili a quelli della BEI e si impegnino a finanziare solo progetti che siano allineati all'accordo di Parigi e agli obiettivi climatici dell'UE;

Il ruolo della BEI nel finanziamento del Green Deal europeo

16.

ritiene che la BEI svolga un ruolo importante nell'affrontare sfide climatiche quali il riscaldamento globale e la decarbonizzazione dell'economia dell'UE; osserva che la BEI dovrebbe seguire gli obiettivi fissati dal Green Deal;

17.

osserva che nel 2018 gli investimenti a favore del clima ammontavano complessivamente a 16,2 miliardi di EUR e che i volumi di investimento hanno riguardato principalmente l'energia a basse emissioni di carbonio (6 miliardi di EUR), l'energia rinnovabile (4,1 miliardi di EUR) e l'efficienza energetica (2,7 miliardi di EUR); constata che nel 2018 il 29 % dei prestiti della BEI era connesso al clima;

18.

accoglie con favore l'emissione nel 2018 di 4 miliardi di EUR di obbligazioni per la sensibilizzazione climatica e l'emissione di 500 milioni di EUR di obbligazioni per la sensibilizzazione in materia di sostenibilità; sottolinea la necessità di uno standard per le obbligazioni verdi a livello dell'UE al fine di garantire la trasparenza e il tracciamento dei proventi;

19.

ricorda gli impegni assunti dal presidente della BEI durante il vertice delle Nazioni Unite sul clima del settembre 2019, vale a dire:

allineare tutte le attività di finanziamento della BEI agli obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine del 2020;

destinare entro il 2025 almeno il 50 % delle finanze della BEI a favore del clima e della sostenibilità ambientale;

sbloccare 1 000 miliardi di EUR di investimenti climatici e ambientali fino al 2030;

20.

sottolinea che l'ambizione della BEI di essere un pilastro finanziario fondamentale nell'ambito del Green Deal significa che la Banca deve intensificare i suoi sforzi per diventare una «Banca per il clima»; invita la BEI a elaborare una tabella di marcia con obiettivi specifici, misurabili, conseguibili, realistici e temporalmente definiti in relazione all'attuazione dell'accordo di Parigi; chiede che tali obiettivi tengano conto del potenziale rischio di aumento delle differenze tra regioni e Stati membri dell'UE; sottolinea le attività della BEI a sostegno della coesione economica e sociale; sottolinea la necessità che le attività della BEI allineino il sostegno a favore della coesione economica e sociale agli obiettivi climatici;

21.

chiede che gli impegni ambiziosi siano sanciti da politiche concrete; è necessario che la BEI si adoperi affinché i suoi impegni diventino una parte essenziale del suo piano di attività e della sua strategia in materia di clima, nonché delle sue strategie di prestito settoriali e delle sue politiche di salvaguardia;

22.

sottolinea che è della massima importanza che tutti gli investimenti e i portafogli settoriali della BEI siano allineati con l'accordo di Parigi;

23.

osserva che nel 2018 la BEI ha approvato finanziamenti per grandi progetti di infrastrutture del gas, tra cui gasdotti verso l'UE dal Turkmenistan e dall'Azerbaigian (gasdotto transanatolico) e dalla Grecia verso l'Italia attraverso l'Albania e il Mare Adriatico (gasdotto transadriatico); constata che tali investimenti sono stati inseriti nel quarto elenco di progetti di interesse comune cofinanziati attraverso il bilancio dell'UE; invita la BEI a spiegare in che modo tali progetti saranno allineati agli obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine del 2020; sottolinea la necessità di riconoscere il ruolo del gas sia come importante tecnologia ponte sia in termini di contributo alla transizione verso la neutralità climatica;

24.

ritiene che la nuova politica di prestiti della BEI nel settore dell'energia costituisca un importante miglioramento, in particolare la decisione di porre fine ai prestiti a favore di progetti energetici concernenti i combustibili fossili entro la fine del 2021 e l'esempio che ciò rappresenta per le altre banche; sottolinea la necessità di garantire che l'uso di fonti energetiche come il gas naturale e il loro successivo finanziamento siano in linea con il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 al più tardi; osserva che la politica di prestiti nel settore dell'energia sarà riesaminata all'inizio del 2022 e chiede che tale riesame allinei tale politica alla tassonomia europea in materia di finanza sostenibile;

25.

accoglie con favore il fatto che la BEI si concentri in futuro su una transizione giusta, e si attende che la BEI contribuisca al meccanismo per una transizione giusta, in particolare nell'ambito del suo futuro strumento di prestito per il settore pubblico e delle sue operazioni nel quadro di InvestEU;

26.

rileva che la quota di finanziamenti forniti a favore delle strade, delle autostrade e del trasporto aereo nel 2018 è stata superiore alla media del periodo 2014-2018, mentre nel 2018 i finanziamenti destinati alle ferrovie erano inferiori alla media del periodo 2014-2018; osserva che il finanziamento totale fornito al trasporto aereo nel 2018 ammonta a 725 milioni di EUR; auspica che la BEI riveda la sua politica di prestiti nel settore dei trasporti; chiede una nuova politica di finanziamento dei trasporti al fine di decarbonizzare il settore dei trasporti nell'UE entro il 2050;

27.

invita la Commissione a integrare il quadro per gli investimenti sostenibili con criteri relativi alle attività economiche aventi un impatto ambientale significativo e negativo che potrebbe essere applicato dalla BEI; riconosce gli sforzi della BEI per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile;

28.

chiede di attuare nuove politiche nei settori industriali ad alta intensità di carbonio in cui opera la BEI, come il cemento, i prodotti petrolchimici e l'acciaio, al fine di porre l'accento sulla sostenibilità di tali settori e soppesare attentamente le conseguenze di qualsiasi risoluzione di contratti in corso, concentrando l'attenzione sulla promozione dell'economia circolare;

29.

osserva che il problema del clima non può essere risolto senza il sostegno dell'industria e che è possibile realizzare un cambiamento su vasta scala solo se si tiene conto dell'industria e si forniscono gli incentivi necessari a soluzioni climatiche innovative;

30.

accoglie con favore la nuova metodologia della BEI in materia di valutazione dell'impronta di carbonio e ne chiede la sistematica attuazione, con un'attenzione particolare alle emissioni indirette (di «tipo 3»); chiede che i progetti siano valutati in modo completo e non siano sottoposti a una semplice analisi economica del ciclo di vita delle loro emissioni;

31.

invita la BEI a esplorare eventuali opzioni per fissare requisiti più rigorosi per la comunicazione, da parte dei clienti intermediari, della propria esposizione ai combustibili fossili e sottolinea che tali nuovi requisiti non dovrebbero andare a scapito dell'accesso delle PMI ai finanziamenti;

32.

accoglie con favore l'adozione da parte della BEI della politica di esclusione e chiede un uso rigoroso di tale strumento al fine di escludere dai finanziamenti della BEI i clienti coinvolti in pratiche di corruzione o di frode;

33.

ritiene, in linea con le migliori pratiche del settore bancario commerciale (9), che il finanziamento della BEI dovrebbe essere subordinato a obiettivi scientifici e ad impegni ambiziosi, al fine di eliminare gradualmente il suo sostegno ai progetti le cui attività comportano significative emissioni di gas a effetto serra;

34.

accoglie con favore gli orientamenti relativi all'energia idroelettrica adottati nel 2018 (10) e chiede l'estensione dei requisiti di trasparenza a tutti i progetti infrastrutturali;

35.

ricorda alla BEI che la protezione della biodiversità è un elemento chiave dell'adattamento ai cambiamenti climatici e che il ripristino degli ecosistemi è l'unica tecnologia comprovata in materia di emissioni negative; rileva che tutti i progetti della BEI sono sottoposti a una valutazione del rischio per la biodiversità e devono rispettare gli standard della Banca in materia di biodiversità e chiede di incrementare i suoi finanziamenti per conseguire gli obiettivi dell'UE in questo settore, in particolare l'obiettivo della deforestazione netta pari a zero e gli obiettivi di protezione marina e costiera;

36.

osserva che il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è pienamente integrato in tutte le misure per il clima della BEI;

Operazioni della BEI al di fuori dell'UE

37.

ribadisce che l'eliminazione della povertà, la mobilitazione delle risorse nazionali e i diritti umani sono temi centrali nell'architettura finanziaria dell'UE per lo sviluppo, con una maggiore visibilità delle azioni finanziate; ritiene che l'attuazione degli OSS dovrebbe essere al centro dell'attenzione dell'UE nei prossimi anni;

38.

prende atto con soddisfazione della rapida capacità di adattamento della BEI alle sfide internazionali; invita la BEI a proseguire il suo sostegno alle politiche esterne e alla risposta alle emergenze dell'UE, come l'iniziativa per la resilienza economica nel quadro della risposta europea alla sfida globale posta dalla migrazione e dai rifugiati;

39.

incoraggia la BEI, la BERS, le banche multilaterali di sviluppo e le istituzioni finanziarie internazionali a continuare ad adoperarsi per la migliore cooperazione operativa possibile ai fini dell'attuazione dei progetti, dal momento che una più stretta collaborazione tra le banche è indispensabile per ottimizzare i costi e rafforzare le sinergie con un uso più efficiente delle risorse;

40.

osserva che il riesame intermedio del mandato per i prestiti esterni nel 2018 comporta un aumento della sua garanzia dell'ordine di 5,3 miliardi di EUR;

41.

ricorda la necessità di allineare le operazioni della BEI agli obiettivi della politica esterna dell'UE;

42.

rileva che i principi in materia di diritti umani sono pienamente integrati negli standard e nelle procedure principali di dovuta diligenza della Banca, comprese le valutazioni ex ante; ricorda che la BEI è direttamente vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e che le clausole contrattuali stipulate con i clienti consentono la sospensione dei contratti in caso di violazioni dei diritti umani; accoglie con favore la revisione della dichiarazione sui principi e gli standard ambientali e sociali del 2009;

43.

invita la BEI a prendere in considerazione il contesto locale quando investe in paesi terzi; ricorda che gli investimenti in paesi terzi dovrebbero altresì mirare a generare una crescita economica sostenibile a lungo termine trainata dal settore privato, a sostenere la lotta ai cambiamenti climatici e a ridurre la povertà attraverso la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive;

44.

osserva che la BEI impiega specialisti dei diritti umani, ma che un ampliamento del personale locale della BEI nei paesi partner consentirebbe una migliore comprensione del contesto locale; invita la BEI a garantire che le considerazioni in materia di diritti umani vengano tenute presenti in tutto il suo processo decisionale;

45.

osserva che a livello di progetto alla Commissione e al SEAE spetta un ruolo da svolgere, dato che vengono consultati in merito ai progetti della BEI sottoposti a valutazione prima che detti progetti siano proposti ai direttori della BEI ai fini dell'adozione;

46.

chiede alla BEI di tenere conto dei risultati della valutazione della Commissione sul mandato per i prestiti esterni della Banca, dove si indica che è difficile per i servizi della Commissione acquisire informazioni sulle prestazioni della BEI se non attraverso i portatori d'interessi esterni, dato che la rendicontazione sui risultati effettivi avviene solo dopo il completamento del progetto e la BEI non è tenuta a segnalare problemi di attuazione; reputa altamente problematica la conclusione della Commissione secondo cui i risultati e gli impatti reali dell'intervento dell'UE restano in gran parte sconosciuti;

47.

ribadisce il proprio interesse a essere coinvolto e a contribuire alle discussioni tra il Consiglio e la BEI sull'eventuale creazione della nuova filiazione bancaria, ossia la Banca di sviluppo dell'Unione europea; invita la BEI a dare priorità all'eliminazione della povertà, alla mobilitazione delle risorse nazionali e ai diritti umani nel quadro del progetto di creazione di una controllata per le sue operazioni di sviluppo;

Funzionamento ed efficacia del FEIS

48.

prende atto dell'obiettivo quantitativo principale del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), ossia la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in investimenti pubblici e privati aggiuntivi; rileva che gli obiettivi misurabili in materia di sostenibilità e impatto sociale dovrebbero essere inseriti nelle future strategie di investimento;

49.

osserva che, ai fini dell'attuazione del FEIS, la BEI ha assunto 358 persone, mentre per il polo europeo di consulenza sugli investimenti ne ha assunte 75;

50.

ricorda che il FEIS dispone di una struttura di governance distinta rispetto alla BEI e che le sue operazioni di investimento hanno luogo nel quadro di due aree tematiche, vale a dire lo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione gestito dalla BEI e lo sportello per le PMI gestito dal FEI;

51.

ribadisce che la logica di fondo del FEIS, che, a differenza di altri strumenti di finanziamento attuali della BEI, è sostenuto dal bilancio dell'UE, consiste nel fornire addizionalità individuando settori aggiuntivi e innovativi orientati al futuro e progetti con un profilo di rischio più elevato;

52.

sottolinea l'importanza dei criteri di addizionalità, che implicano che si sostengano operazioni che sono ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se volte a far fronte a fallimenti del mercato chiaramente individuati o a situazioni e operazioni di investimento subottimali e che non avrebbero potuto essere realizzate nella stessa misura o nello stesso arco di tempo senza il FEIS;

53.

prende atto con preoccupazione delle osservazioni della Corte secondo cui la stima indicata per gli investimenti mobilitati non tiene conto del fatto che alcune operazioni del FEIS hanno sostituito altre operazioni della BEI e strumenti finanziari dell'UE e del fatto che una parte del sostegno FEIS è andata a beneficio di progetti che avrebbero potuto essere finanziati da altre fonti pubbliche o private a condizioni diverse;

54.

ribadisce la sua richiesta di un quadro globale obiettivo dell'addizionalità, dell'impatto economico, sociale e ambientale e del reale valore aggiunto dei progetti del FEIS, nonché della coerenza degli stessi con le politiche dell'Unione o altre operazioni della BEI, affinché siano guidati dalle politiche piuttosto che dalla domanda, come indicato nella relazione speciale della Corte dei conti europea (11) del gennaio 2019;

55.

osserva che le operazioni del FEIS potevano attingere fondi da fonti pubbliche nazionali e dell'UE in aggiunta agli investimenti privati; rileva l'importanza di evitare un uso meno oculato delle risorse finanziarie spese e di un possibile effetto inerziale di tali costi; sottolinea l'esigenza di garantire l'addizionalità;

56.

reputa opportuno scongiurare qualsiasi sovrapposizione di spesa da parte di più investitori e qualsiasi effetto inerziale dei costi al fine di evitare una titolarità dei risultati inaffidabile o molteplice per via del finanziamento degli investimenti attraverso diversi canali;

57.

chiede una migliore sinergia tra il FEIS, le banche di promozione nazionali e le piattaforme d'investimento nell'ottica di migliorare l'efficacia generale del FEIS;

58.

ritiene estremamente importante che gli insegnamenti tratti dal FEIS 1.0 e dal FEIS 2.0, in particolare per quanto attiene all'addizionalità, alla sostenibilità e alla trasparenza, siano tenuti in debita considerazione nella pianificazione iniziale, nell'attuazione e nella comunicazione dei risultati conseguiti dal programma InvestEU;

Governance, trasparenza e responsabilità della BEI

59.

ribadisce l'importanza dell'etica, dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità della BEI e del FEI in tutte le rispettive operazioni;

60.

osserva che la Commissione esprime un parere su tutte le operazioni di finanziamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto delle BEI; invita la Commissione a mettere a disposizione tali pareri all'atto della formulazione;

Ottimizzazione del quadro della BEI in materia di governo societario e controlli

61.

raccomanda di adattare l'approccio della Banca e i relativi controlli di qualità in seno alle entità della Banca al fine di tenere adeguatamente conto dei rischi di conformità, e di sostenere la piena diffusione presso la BEI e il gruppo BEI del principio del bilancio basato sui risultati;

62.

chiede una valutazione e una relazione sui rischi e sui sistemi di controllo collegati a finanziamenti misti con la Commissione europea, tenendo conto dell'impatto delle attività combinate non solo in termini di controllo ma anche di opzioni di governance;

63.

osserva che nel 2018 il modello di attività della Banca ha continuato a evolversi e a diversificarsi in ragione della crescita delle attività nell'ambito del FEIS, che presentano una natura più complessa, nonché a causa di operazioni di dimensioni ridotte e con un profilo di rischio più elevato;

64.

rileva che nel luglio 2018 il consiglio di amministrazione ha delineato diversi cambiamenti organizzativi e di governance e nel dicembre 2018 ha approvato una tabella di marcia per la loro attuazione che comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

i)

una proposta di modifica dello statuto della BEI per aumentare il numero di supplenti nel consiglio di amministrazione e introdurre il voto a maggioranza qualificata per determinate questioni di governance;

ii)

il miglioramento delle condizioni di controllo interno e di gestione dei rischi della Banca, in particolare attraverso la creazione di una funzione di rischio del gruppo che sarà esercitata da un responsabile della gestione dei rischi del gruppo;

65.

ritiene, con riferimento alla revisione delle responsabilità degli organi direttivi della BEI, che i membri del comitato direttivo dovrebbero evitare possibili conflitti di interesse in qualsiasi circostanza; ritiene importante, in tale contesto, includere nel codice di condotta del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione una disposizione che escluda la possibilità per i loro membri di vigilare sui prestiti o sull'attuazione dei progetti nei loro paesi d'origine;

66.

deplora la persistente mancanza di diversità e di equilibrio di genere a livello dell'alta dirigenza e in seno agli organi direttivi del gruppo BEI; invita la BEI ad affrontare tale questione in via prioritaria;

67.

invita la BEI ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate nella relazione annuale 2018 del comitato di verifica della BEI (12), ossia:

i codici di condotta del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione andrebbero rivisti;

la Banca deve garantire che le funzioni di controllo dispongano di un organico adeguato e sufficiente e che le eventuali lacune nelle procedure di assunzione del personale addetto a funzioni di controllo vengano affrontate con urgenza;

il comitato direttivo dovrebbe elaborare una tabella di marcia, ove figurino anche le tappe intermedie, le risorse e il calendario per l'attuazione delle raccomandazioni, tenuto conto del fatto che in passato l'attuazione delle raccomandazioni del comitato di verifica è stata troppo lenta;

Verso un'istituzione più trasparente e responsabile dotata di meccanismi rafforzati per contrastare la frode e la corruzione

68.

osserva che nel corso degli anni la BEI ha messo in atto meccanismi interni e strutture di governance volti a ridurre i rischi di frode e corruzione; rileva inoltre che la Banca si è pubblicamente impegnata ad applicare una politica di «tolleranza zero nei confronti della frode e della corruzione»;

69.

invita la BEI a divulgare sul proprio sito web i dati relativi alla titolarità effettiva dei propri clienti al fine di aumentare la visibilità delle sue operazioni e di contribuire a impedire casi di corruzione e di conflitto di interesse;

70.

chiede alla BEI di subordinare l'erogazione di prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione delle informazioni sulla titolarità effettiva concernente i soggetti beneficiari e gli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento;

71.

prende atto della relazione di Counter Balance, in cui si conclude che la BEI non è ancora all'altezza del compito di contrastare la frode e la corruzione, in parte a causa delle carenze dei suoi meccanismi interni e in parte in ragione del quadro di governance insoddisfacente in cui si inseriscono le sue attività, cui si aggiunge l'assenza di un adeguato controllo esterno delle sue attività, anche da parte dell'OLAF; prende altresì atto delle risposte della BEI e dell'OLAF alla suddetta relazione; invita la BEI ad apportare i miglioramenti necessari per affrontare le restanti carenze; invita la Commissione a presentare una proposta volta a garantire che la BEI ottemperi a obblighi in materia di dovere di diligenza perlomeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio dell'UE;

72.

esprime serie preoccupazioni per la recente pubblicazione di un articolo (13) relativo a una verifica interna della BEI dalla quale emergono gravi carenze nell'applicazione delle norme antiriciclaggio da parte della banca; accoglie con favore gli sforzi della BEI intesi ad affrontare tali carenze e la esorta a completare il suo lavoro in via prioritaria entro il termine previsto e a riferire al Parlamento in merito alle misure concrete adottate, in particolare per quanto concerne il rafforzamento del dovere di diligenza nei confronti dei clienti; invita la BEI a condividere con il Parlamento la relazione relativa alla verifica interna citata e a pubblicarne una sintesi significativa, unitamente a una valutazione dettagliata di come ciascuna delle carenze è stata affrontata in modo efficace, mettendole a disposizione del grande pubblico;

73.

invita la BEI a sfruttare al meglio la cooperazione con l'OLAF e la Procura europea (EPPO) e invita l'EPPO a occuparsi in maniera proattiva dei casi relativi alla BEI, indagando e perseguendo i responsabili di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

74.

ribadisce il suo invito alla BEI affinché diventi più responsabile nei confronti delle altre istituzioni dell'UE, rafforzando il controllo del Parlamento sulla BEI e consentendo alla Corte dei conti europea di esercitare pienamente il diritto di sottoporre a verifica le operazioni della BEI;

75.

rammenta che la partecipazione pubblica al processo di elaborazione delle politiche della BEI è un modo per migliorare l'assunzione di responsabilità, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento delle comunità locali e dei cittadini interessati dalle operazioni della BEI;

76.

ricorda che la trasparenza nell'attuazione delle politiche della BEI non solo porta al rafforzamento della rendicontabilità societaria e della responsabilità complessive della Banca, con un chiaro quadro del tipo di intermediari finanziari e beneficiari finali, ma contribuisce anche a migliorare l'efficacia e la sostenibilità dei progetti di aiuti finanziati; invita la BEI a tenere conto di tali aspetti durante la revisione della politica di trasparenza della BEI prevista nel 2020;

77.

sostiene pertanto la divulgazione di informazioni chiare sulle modalità di attuazione della strategia della BEI e sulla sostenibilità o sull'impatto climatico dei suoi prodotti e portafogli;

78.

si attende che la politica della BEI per la tutela degli informatori sia ambiziosa e preveda standard elevati; esorta la BEI a includere in tale revisione gli informatori interni ed esterni e a stabilire procedure, tempistiche e orientamenti chiari e definiti al fine di orientare al meglio gli informatori e di proteggerli da eventuali ritorsioni;

79.

si rammarica che i meccanismi per il trattamento delle denunce non siano stati sufficientemente potenziati alla fine del 2018 e reputa opportuno rafforzare ulteriormente l'accesso a un meccanismo efficace e indipendente per il trattamento delle denunce, compresi i diritti di ricorso; osserva che nel 2019 la BEI ha istituito un nuovo sistema dedicato per il trattamento delle denunce in materia di appalti per i progetti, al fine di garantire una gestione più efficace e indipendente delle relative rimostranze;

80.

accoglie con favore gli sforzi della BEI volti a pubblicare la nuova documentazione sull'azione per il clima, i quadri di valutazione dei progetti del FEIS o le relazioni di completamento dei progetti per le operazioni concluse al di fuori dell'UE; ritiene che la BEI dovrebbe altresì divulgare, nella massima misura possibile, i processi verbali delle riunioni del consiglio dei governatori, i processi verbali e gli ordini del giorno delle riunioni del comitato direttivo, le schede 3PA REM, i pareri della Commissione relativi ai progetti e le relazioni di monitoraggio dei progetti; riconosce, tuttavia, che alla trasparenza dei documenti si applicano determinati limiti, al fine di garantire la tutela delle informazioni riservate fornite dai clienti e dai partner dei progetti della BEI;

81.

constata che nel 2018 è entrata in vigore la nuova politica di esclusione della BEI, che comprende procedure per l'esclusione di entità e individui con precedenti negativi per quanto riguarda i loro comportamenti e attività, procedure che mettono in pratica le disposizioni e i divieti previsti dalla politica antifrode della BEI;

82.

attende i risultati del riesame delle politiche antifrode della BEI/del FEI avviato nel 2018 e sostiene un approccio più rigoroso nei confronti della politica di tolleranza zero verso la frode, la corruzione e altre forme di comportamenti vietati; invita la BEI ad aumentare la cooperazione con l'OLAF e l'EPPO in futuro e a segnalare tutti i casi di potenziale frode alle autorità competenti; è del parere che in futuro l'EPPO dovrebbe disporre del mandato di perseguire le attività criminali relative ai finanziamenti della BEI negli Stati membri dell'UE che sono membri dell'EPPO;

83.

osserva che nel suo sito web, la BEI pubblica dettagli dei suoi clienti per ciascuna operazione; invita la BEI a pubblicare anche le informazioni necessarie relative ai titolari effettivi; accoglie con favore l'attuale politica di protezione degli informatori della BEI;

84.

prende atto dell'aumento del numero di denunce presentate nel 2018, ossia 184 nuove denunce (contro le 149 del 2017), di cui il 68 % proviene da fonti interne e il 31 % da fonti esterne; osserva che i principali settori d'indagine sono la frode, la corruzione, l'abuso della denominazione BEI/FEI e la collusione; rileva che, sul totale delle segnalazioni relative al gruppo BEI, il 69 % era destinato all'OLAF;

85.

prende atto dell'accordo tra la BEI e il gruppo Volkswagen, che comporta l'esclusione del gruppo Volkswagen dalla partecipazione a qualsiasi progetto della BEI per un periodo di 18 mesi e prevede l'impegno del gruppo Volkswagen a contribuire all'iniziativa per la sostenibilità, compresa la tutela dell'ambiente;

86.

sostiene una politica fiscale responsabile in seno alla BEI, sostenendo l'inserimento di clausole di integrità nei contratti del gruppo BEI, l'esecuzione di rigorose misure di dovuta diligenza in relazione alle giurisdizioni non conformi, con una chiara identificazione delle controparti contraenti e della posizione geografica; accoglie con favore l'adozione, nel marzo 2019, di una politica sulle giurisdizioni non conformi e ne chiede la rapida attuazione e la presentazione di relazioni periodiche al Parlamento sulla sua attuazione;

87.

ritiene che il rispetto dei più elevati standard di integrità costituisca un requisito indispensabile, segnatamente delle norme AML/CFT promosse dall'UE e dal Gruppo di azione finanziaria internazionale, nonché dei principi della buona governance fiscale promossi dall'OCSE, dal Gruppo dei Venti e dall'UE, al fine di migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

88.

riconosce il ruolo pionieristico svolto dalla BEI a livello dell'UE nel pubblicare una relazione sulla sostenibilità; invita la BEI a sviluppare ulteriormente la sua relazione sulla sostenibilità comunicando i risultati e utilizzando indicatori ben definiti, specifici, facilmente misurabili e comparabili;

89.

si compiace della pubblicazione di una relazione di certificazione limitata a cura del revisore esterno della BEI, concernente una selezione di dichiarazioni, cifre e indicatori della sua relazione 2018 sulla sostenibilità;

90.

chiede di rafforzare il controllo esterno sulla BEI da parte della Corte dei conti, e osserva che le attuali disposizioni dell'accordo tripartito firmato nel 2016 che disciplinano la cooperazione tra la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea e la Corte dei conti europea, andrebbero attentamente riesaminate in sede di discussione dell'imminente accordo tripartito atteso a settembre 2020;

91.

ribadisce, tuttavia, la sua richiesta in merito alla relazione annuale della BEI e chiede a quest'ultima di presentare una relazione annuale di attività più completa, dettagliata e armonizzata e di migliorare in modo significativo la presentazione delle informazioni, includendovi una ripartizione dettagliata e attendibile degli investimenti approvati, firmati ed erogati per l'anno in questione e l'indicazione delle fonti di finanziamento impegnate (risorse proprie, FEIS, programmi UE gestiti a livello centrale ecc.), nonché informazioni relative ai beneficiari (Stati membri, settore pubblico o privato, intermediari o beneficiari diretti) e ai settori sostenuti, così come i risultati delle valutazioni ex post;

92.

invita la commissione per il controllo dei bilanci a organizzare un seminario/audizione annuale sulle attività e sul monitoraggio delle operazioni della BEI che fornirebbe al Parlamento informazioni aggiuntive pertinenti atte a sostenere le sue attività di controllo della BEI e delle sue operazioni;

Seguito dato alle raccomandazioni del Parlamento

93.

invita la BEI a continuare a riferire in merito alla situazione attuale e al grado di attuazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal Parlamento nelle sue risoluzioni annuali, in particolare per quanto riguarda:

a)

l'impatto economico, ambientale e sociale della sua strategia di investimento;

b)

gli adattamenti collegati alla prevenzione dei conflitti di interesse, in particolare quando i membri partecipano alla concessione di prestiti;

c)

la trasparenza a seguito della dovuta diligenza in materia di integrità dei clienti per prevenire l'elusione fiscale, la frode e la corruzione;

o

o o

94.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e chiede al Consiglio e al consiglio di amministrazione della BEI di tenere un dibattito sulle posizioni del Parlamento qui esposte.

(1)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/it/95520

(2)  GU C 41 del 6.2.2020, pag. 18.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0036.

(4)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(5)  https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=49051

(6)  Valutazione della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf

(7)  https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf

(8)  https://counter-balance.org/uploads/files/Reports/Flagship-Reports-Files/2019-Corruption-Report.pdf

(9)  Il Crédit Agricole si è impegnato a non sostenere più le imprese che sviluppano o prevedono di sviluppare le proprie attività nel settore del carbone. La politica di tolleranza zero del Crédit Agricole si applica a tutte le imprese che sviluppano o prevedono di sviluppare le proprie attività nel settore del carbone, dall'estrazione alla produzione di energia e dal commercio ai trasporti.

(10)  BEI «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development» (Orientamenti ambientali, climatici e sociali in materia di sviluppo dell'energia idroelettrica), ottobre 2019.

(11)  https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=49051

(12)  https://www.eib.org/attachments/general/ac_annual_reports_2018_en.pdf

(13)  Luxembourg Times, «EIB under scrutiny for failings after whistleblowing complaints» (La BEI oggetto d'esame per inadempienze a seguito di denunce di irregolarità), 21 aprile 2020.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/34


P9_TA(2020)0192

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — lotta contro la frode — relazione annuale 2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2018 (2019/2128(INI))

(2021/C 371/05)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

visti la relazione dell'11 ottobre 2019 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Trentesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2018)» (COM(2019)0444), e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 e SWD(2019)0365),

viste la relazione 2018 dell'OLAF e la relazione di attività 2018 (1) del comitato di vigilanza dell'OLAF,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE» (COM(2019)0196),

visti il «piano d'azione» (SWD(2019)0170) e la «valutazione del rischio di frode» (SWD(2019)0171) che accompagna la comunicazione dal titolo «Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE» (COM(2019)0196),

vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018, corredata delle risposte delle istituzioni (2),

vista la proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, (COM(2018)0324), presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018,

vista l'introduzione di disposizioni standard sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE in tutte le proposte della Commissione inerenti al quadro finanziario pluriennale (QFP),

visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338),

visto il parere n. 9/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE (COM(2018)0386),

vista la relazione speciale n. 26/2018 della Corte dei conti europea dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?»,

vista la relazione speciale n. 01/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi»,

vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento»,

vista la relazione speciale n. 12/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti»,

visti il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (3) e il suo riesame intermedio, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2017 (COM(2017)0589),

vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (4) («direttiva PIF»),

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (5),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (7),

vista la relazione del 4 settembre 2019 commissionata dalla Commissione dal titolo «Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale»,

viste la relazione del maggio 2015 commissionata dalla Commissione dal titolo «Studio finalizzato a quantificare e analizzare il divario dell'IVA negli Stati membri dell'UE: relazione 2015» e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 relativa ad un piano d'azione sull'IVA dal titolo «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte» (COM(2016)0148),

vista la relazione della Commissione sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014 (COM(2014)0038),

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (8),

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (9),

vista la relazione, presentata il 12 maggio 2017, sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della comunicazione della Commissione dal titolo «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell'UE (COM(2013)0324 del 6 giugno 2013)» (COM(2017)0235),

visti la relazione coordinata dall'OLAF dal titolo «La frode negli appalti pubblici — Una raccolta di indicatori di rischio e migliori prassi», pubblicata il 20 dicembre 2017, e il manuale dell'OLAF del 2017 sulla segnalazione delle irregolarità in regime di gestione concorrente,

vista la relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea dal titolo «Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE»,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-105/14: procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a. (10),

vista la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-42/17, procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B. (11),

vista la sentenza del Tribunale nella causa T-48/16, Sigma Orionis SA contro Commissione europea (12),

vista l'adozione del regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode (13),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende: quadro finanziario pluriennale 2021-2027» (COM(2018)0321),

vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sulla lotta alla frode doganale e la protezione delle risorse proprie dell'Unione europea (14),

visto il proseguimento dell'attuazione del programma Hercule III (15),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0103/2020),

A.

considerando che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, esegue il bilancio dell'Unione, il 74 % del quale è stato eseguito in regime di gestione concorrente nel 2018;

B.

considerando che la Commissione dovrebbe adempiere alle proprie responsabilità in regime di gestione concorrente in materia di supervisione, controllo e audit;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, nell'espletare le funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;

D.

considerando che, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ex ante ed ex post, recuperare fondi indebitamente versati e, se necessario, avviare azioni legali in tal senso;

E.

considerando che una buona gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione sono principi chiave della politica di esecuzione del bilancio dell'UE volta a rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo un impiego corretto del denaro dei contribuenti e un'esecuzione efficace del bilancio dell'UE;

F.

considerando che la gestione sana della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione contribuiscono a una gestione efficiente del suo bilancio;

G.

considerando che, a norma dell'articolo 310, paragrafo 6, TFUE, «l'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione»; che a norma dell'articolo 325, paragrafo 2, TFUE «gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari»; che a norma dell'articolo 325, paragrafo 3, TFUE, «gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode» e che «essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti»; che, a norma dell'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, la Corte dei conti europea deve essere consultata prima che il legislatore adotti «misure nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione»;

H.

considerando che il bilancio dell'UE sostiene obiettivi condivisi e contribuisce ad affrontare sfide comuni, che i buoni risultati sono un presupposto imprescindibile del conseguimento di risultati e priorità e che la valutazione periodica di entrate, spese, risultati e incidenze tramite controlli del rendimento costituiscono elementi essenziali di una programmazione di bilancio basata sui risultati;

I.

considerando che l'UE ha l'obbligo di intervento in materia di politiche anticorruzione entro i limiti stabiliti dal TFUE; che, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso trattato, l'Unione è tenuta a garantire un livello elevato di sicurezza, anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, nonché il ravvicinamento delle legislazioni penali; che, a norma dell'articolo 83 TFUE, la corruzione figura tra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale con effetti negativi sugli interessi finanziari dell'UE;

J.

considerando che le frodi ai fondi europei rappresentano uno dei canali attraverso cui le organizzazioni criminali penetrano nell'economia, ledendo la libertà economica e la libera concorrenza;

K.

considerando la necessità di tenere adeguatamente conto della diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per consentire un'azione dell'UE più coordinata ai fini della prevenzione delle irregolarità e della lotta alle frodi; che la Commissione dovrebbe intensificare ulteriormente gli sforzi per combattere le frodi e continuare ad attuarli in modo efficace al fine di ottenere risultati ancora più concreti e più soddisfacenti;

L.

considerando che la corruzione rappresenta una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione, ma anche per la democrazia e la fiducia nella pubblica amministrazione;

M.

considerando che l'IVA riscossa dagli Stati membri è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e che nel 2018 le risorse proprie basate sull'IVA costituivano l'11,9 % del bilancio complessivo dell'UE;

N.

considerando che casi sistematici e istituzionalizzati di corruzione in taluni Stati membri ledono gravemente gli interessi finanziari dell'UE e mettono altresì a repentaglio la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; che, secondo la relazione speciale Eurobarometro 470 sulla corruzione, pubblicata nel dicembre 2017, in generale le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della corruzione sono rimasti pressoché immutati rispetto al 2013, il che indica che non sono stati raggiunti risultati concreti in termini di miglioramento della fiducia dei cittadini europei nelle loro istituzioni;

Individuazione e notifica delle irregolarità

1.

plaude alla trentesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode, nonché ai progressi realizzati negli ultimi trent'anni nella creazione e nello sviluppo delle basi legislative e del quadro istituzionale (OLAF ed EPPO) in materia di lotta contro la frode e le irregolarità a livello dell'UE, nella cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione e nel conseguimento di risultati in termini di tutela del bilancio dell'UE, che non sarebbero stati possibili senza gli sforzi congiunti delle istituzioni dell'UE e delle autorità nazionali;

2.

prende atto con grande preoccupazione della modifica costante dei metodi utilizzati per commettere frodi e delle tipologie di frode, con una forte dimensione transnazionale e meccanismi di frode transfrontaliera (ad esempio, promozione fraudolenta di prodotti agricoli, società di comodo, evasione dei dazi doganali tramite la sottovalutazione di prodotti tessili e calzaturieri che entrano nell'Unione e vengono sdoganati in diversi Stati membri; commercio elettronico, crescita della dimensione transfrontaliera delle frodi sulle spese e contraffazione), che incidono negativamente sulle entrate del bilancio dell'UE e che richiedono una nuova risposta coordinata a livello di Unione e di Stati membri;

3.

osserva che il numero totale di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2018 (11 638 casi) è stato del 25 % inferiore al 2017 (15 213 casi) e che il valore è rimasto stabile rispetto all'anno precedente (2,5 miliardi di EUR nel 2018 contro 2,58 miliardi di EUR nel 2017);

4.

sottolinea che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione tra gli errori commessi;

5.

ricorda che il numero di irregolarità fraudolente segnalate e i relativi importi non sono un indicatore diretto del livello di frode ai danni del bilancio dell'UE o di un determinato Stato membro; constata la mancanza di chiarezza riguardo al numero di irregolarità fraudolente non segnalate ogni anno dalla Commissione e soprattutto dagli Stati membri; osserva che ciò rende difficile per il Parlamento trarre utili conclusioni sull'efficacia delle attività antifrode condotte dalla Commissione; invita, pertanto, la Commissione a elaborare una metodologia volta a migliorare l'attendibilità e a fornire stime più precise della portata delle frodi nell'UE; osserva che le irregolarità fraudolente hanno interessato lo 0,71 % dei pagamenti del 2018 e lo 0,65 % dell'importo lordo delle risorse proprie tradizionali riscosse nello stesso anno; osserva, inoltre, che le irregolarità non fraudolente hanno interessato lo 0,58 % dei pagamenti 2018 del e l'1,78 % dell'importo lordo delle risorse proprie tradizionali riscosse nello stesso anno;

6.

rileva con preoccupazione che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, la Commissione non dispone di conoscenze sufficienti sull'entità, sulla natura e sulle cause delle frodi; rinnova l'invito alla Commissione a creare un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, onde uniformare il processo di segnalazione e garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;

7.

invita, inoltre, la Commissione a effettuare controlli esaustivi volti a garantire la piena trasparenza e qualità dei dati comunicati dagli Stati membri nel Sistema di gestione delle irregolarità (IMS);

8.

constata che il numero di irregolarità fraudolente denunciate nel 2018 (1 152 casi) è rimasto allo stesso livello del 2017; deplora, tuttavia, il sensibile aumento (+183 %) degli importi finanziari interessati, che desta gravi preoccupazioni, rilevando che tale aumento è dovuto, in larga misura, a due irregolarità fraudolente inerenti alla spesa per la politica di coesione; sottolinea la necessità di recuperare quanto prima tali importi elevati;

9.

rileva che il numero di irregolarità non fraudolente registrate nel 2018 ha subito un calo del 27 % (10 487 casi), mentre gli importi finanziari interessati sono diminuiti del 37 %, attestandosi su 1,3 miliardi di EUR;

10.

segnala, rammaricandosene profondamente, che in molti Stati membri manca una legislazione specifica contro la criminalità organizzata, mentre cresce costantemente il suo coinvolgimento in attività e settori transfrontalieri che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione, quali il contrabbando o la falsificazione di moneta;

11.

invita gli Stati membri a una più intensa collaborazione reciproca per quanto riguarda lo scambio di informazioni, al fine di migliorare le loro modalità di raccolta dei dati, rafforzare l'efficacia dei loro controlli e garantire i diritti e le libertà dei cittadini; ricorda il ruolo della Commissione nel coordinare la cooperazione tra gli Stati membri; invita la Commissione a contribuire al coordinamento della creazione di un sistema uniforme di raccolta di dati sulle irregolarità e sui casi di frodi segnalati dagli Stati membri;

12.

invita la Corte dei conti europea a includere continuamente nei campioni di controllo le istituzioni e gli organismi di gestione responsabili in caso di uso improprio intenzionale dei fondi;

13.

considera preoccupante che per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità degli Stati membri, il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni imponga loro di segnalare soltanto le irregolarità fraudolente o non fraudolente per un valore superiore a 10 000 EUR di contributo dei fondi SIE; ricorda che nei settori dell'agricoltura e del Fondo sociale europeo, un numero consistente di pagamenti è di valore inferiore alla soglia di 10 000 EUR, erogati come diritti all'aiuto (nel rispetto di determinate condizioni) e, pertanto, pagamenti potenzialmente fraudolenti al di sotto della soglia di segnalazione non vengono segnalati; osserva, tuttavia, che nelle relazioni annuali 2017 e 2018 la Corte dei conti ha evidenziato che i diritti all'aiuto sono meno soggetti a errori rispetto al rimborso dei costi, che costituisce il metodo di esborso per i progetti di valore superiore a 10 000 EUR;

14.

condanna fermamente l'uso improprio su larga scala dei fondi strutturali e di investimento europei da parte di funzionari governativi di alto livello nella Repubblica ceca e di altri attori pubblici in Ungheria, Grecia, Polonia, Romania e Italia; osserva che tali frodi vanno a discapito delle piccole imprese familiari che hanno maggiormente bisogno di sussidi;

15.

condanna con forza l'uso improprio dei fondi di coesione; deplora che i fondi dell'UE interessati da rettifiche finanziarie connesse a irregolarità fraudolente possano essere riutilizzati senza ulteriori conseguenze o restrizioni; è del parere che tale sistema metta in pericolo gli interessi finanziari dell'UE; invita, pertanto, la Commissione a monitorare attentamente il riutilizzo dei fondi UE e a prendere in considerazione lo sviluppo di un sistema in cui le correzioni sono accompagnate anche da restrizioni al riutilizzo;

16.

ricorda gli obblighi di trasparenza per la PAC e le politiche di coesione, che impongono alle autorità responsabili degli Stati membri di mantenere un elenco accessibile al pubblico dei beneficiari finali; invita gli Stati membri a pubblicare tali dati in modo uniforme e in un formato leggibile meccanicamente, nonché a garantire l'interoperabilità delle informazioni; invita la Commissione a raccogliere e aggregare i dati e a pubblicare elenchi dei maggiori beneficiari di ciascun fondo in ogni Stato membro;

17.

insiste affinché la Commissione proponga un meccanismo di denuncia specifico a livello dell'Unione per sostenere gli agricoltori o i beneficiari che devono far fronte, ad esempio, a pratiche scorrette di accaparramento delle terre, cattiva condotta da parte delle autorità nazionali, pressioni da parte delle strutture criminali o della criminalità organizzata, o le persone costrette al lavoro forzato o ridotte in schiavitù, permettendo loro di presentare rapidamente una denuncia alla Commissione, che dovrebbe procedere con urgenza a una verifica;

18.

insiste sul fatto che la Commissione europea non sta adottando misure sufficienti per far fronte a questo tipo di frodi; esorta la Commissione a effettuare controlli efficaci in combinazione con misure vincolanti; rileva che l'EPPO dovrebbe svolgere un ruolo importante nel condurre ricerche transfrontaliere, individuare e segnalare i casi di frode e consegnare i truffatori alla giustizia;

Entrate — Risorse proprie

19.

prende atto della crescita dell'1 % del numero dei casi di irregolarità fraudolente riscontrate nel settore delle risorse proprie tradizionali riscosse (473 nel 2018) e deplora l'aumento del 116 % degli importi finanziari interessati;

20.

osserva che il numero di irregolarità segnalate come non fraudolente nel 2018 è stato inferiore del 10 % rispetto alla media del periodo 2014-2018, ma deplora che l'importo interessato sia superiore del 17 %;

21.

manifesta profonda inquietudine per il fatto che, secondo le statistiche «stime rapide» della Commissione, il divario dell'IVA è ammontato nel 2018 a 130 miliardi di EUR, pari a oltre il 10 % circa del gettito totale dell'IVA previsto e che, secondo le stime della Commissione, i casi di frodi IVA intracomunitari hanno un costo di circa 50 miliardi di EUR all'anno; deplora la perdita di 5 miliardi di EUR all'anno imputabile alle cessioni di beni di modesto valore provenienti da paesi terzi;

22.

si compiace dell'adozione della direttiva PIF, che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, l'EPPO e la Commissione nella lotta alle frodi in materia di IVA;

23.

ribadisce la propria posizione secondo cui le competenze dell'OLAF nel settore delle indagini sull'imposta sul valore aggiunto non dovrebbero in alcun modo essere limitate o soggette a ulteriori condizioni amministrative; invita il Consiglio a tenere conto della posizione del Parlamento in materia nell'ambito dei negoziati sul regolamento relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF;

24.

sottolinea il ruolo importante svolto dall'OLAF nelle indagini sull'IVA; plaude alla modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (16), approvata nel 2018 e che introduce misure volte a rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali nazionali di controllare le cessioni transfrontaliere, estendere le competenze dell'OLAF al fine di facilitare e coordinare le indagini antifrode in materia di IVA, contrastare i meccanismi di frode dell'IVA più dannosi e ridurre il divario dell'IVA;

25.

plaude al regolamento modificato (UE) n. 904/2010 del Consiglio, volto a massimizzare la capacità del nuovo software di analisi della rete delle operazioni (TNA) di identificare le reti fraudolente nell'intera UE, allo scopo di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali per individuare meglio e intercettare rapidamente le «frodi carosello» dell'IVA; chiede misure per garantire pienamente la protezione dei dati degli operatori economici sotto inchiesta che figurano nel nuovo software TNA;

26.

si compiace dell'introduzione, a partire dal 2020, di misure per la condivisione dei dati pertinenti sui regimi doganali 42 e 63 tra le autorità fiscali nazionali, che permette allo Stato membro di importazione e allo Stato membro del cliente di effettuare controlli incrociati delle partite IVA, del valore dei beni importati, del tipo di merci, ecc.;

27.

insiste sull'importanza di privilegiare l'elaborazione di strategie nazionali antifrode (NAFS) da parte di tutti gli Stati membri;

28.

sottolinea la gravità delle frodi ai danni dell'IVA, in particolare le cosiddette «frodi carosello», in virtù delle quali l'operatore inadempiente omette di versare l'IVA alle pertinenti autorità fiscali, anche se è stata dedotta dal cliente;

29.

osserva che i pannelli solari sono risultati i prodotti più interessati dalle frodi e dalle irregolarità in termini monetari nel 2018, come anche nel 2017 e nel 2016; plaude alle verifiche in loco effettuate dalla Commissione e sottolinea l'importanza delle indagini dell'OLAF e del suo ruolo di coordinamento in questo ambito;

30.

plaude al fatto che diversi Stati membri hanno messo a punto nuovi strumenti informatici, approcci basati sul rischio e iniziative per contrastare le problematiche nel settore della raccolta delle risorse proprie tradizionali; incoraggia gli Stati membri a rafforzare la cooperazione nell'uso congiunto di questi strumenti, approcci e iniziative, lo scambio di prassi corrette e la cooperazione nell'ambito di Eurofisc;

31.

esprime preoccupazione per il fatto che le frodi a danno delle entrate tramite la sottostima del valore delle merci importate nell'UE da paesi terzi continuino a rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari dell'UE; riconosce che il commercio elettronico transfrontaliero di merci costituisce un'importante fonte di frode fiscale nell'UE, soprattutto nel caso dei beni di minori dimensioni; invita gli Stati membri ad affrontare le questioni legate al commercio elettronico transfrontaliero, in particolare il potenziale abuso delle esenzioni sulle spedizioni di basso valore dando piena attuazione alle raccomandazioni della Commissione in tal senso;

32.

rileva che nel dicembre 2018 la Commissione ha presentato un nuovo piano d'azione per combattere il commercio illegale di tabacco, che consiste principalmente in misure operative di contrasto;

33.

rileva che le irregolarità non fraudolente sono state riscontrate principalmente mediante controlli a posteriori, ma sottolinea l'importanza dei controlli doganali prima o al momento dello svincolo delle merci, nonché delle ammissioni volontarie ai fini dell'individuazione delle irregolarità;

34.

ricorda una volta più che un mix di diversi metodi di individuazione (controlli allo sdoganamento, controlli a posteriori, ispezioni effettuate dai servizi antifrode e altro) sia lo strumento più efficace per individuare le frodi e che l'efficienza di ciascun metodo dipenda dallo Stato membro interessato, dal coordinamento efficace della sua amministrazione e dalla capacità dei servizi competenti degli Stati membri di comunicare tra loro;

35.

trova preoccupante il fatto che alcuni Stati membri non segnalino regolarmente nessun caso di frode; invita la Commissione a indagare sulla situazione, in quanto considera alquanto improbabile che in tali Stati membri non vi siano attività fraudolente; la invita altresì a effettuare controlli a campione in loco in tali paesi;

36.

rileva che il tasso medio di recupero nei casi segnalati come fraudolenti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2018 è stato all'incirca del 41 %; rileva, inoltre, che il tasso di recupero nei casi fraudolenti segnalati e riscontrati nel 2018 è stato del 70 %, una percentuale nettamente superiore al tasso medio; rinnova l'invito rivolto alla Commissione affinché sviluppi una strategia volta a migliorare il tasso di recupero in questi casi;

37.

rileva che il tasso complessivo di recupero nei casi segnalati come non fraudolenti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2018 è stato del 72 %;

38.

ribadisce il proprio invito alla Commissione a riferire annualmente in merito all'importo delle risorse proprie dell'Unione recuperate a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF e a comunicare gli importi che devono ancora essere recuperati;

Spese

39.

prende atto della riduzione del 3 %, nel 2018, del numero di casi (679) segnalati come irregolarità fraudolente che incidono sulle spese; insiste, tuttavia, sul tasso allarmante della tendenza opposta registrata negli importi finanziari interessati (1,032 miliardi di EUR), pari a un incremento del 198 %;

40.

plaude alla diminuzione del 4 % delle irregolarità non fraudolente registrate, nonché alla riduzione del 48 % degli importi finanziari interessati (844,9 milioni di EUR);

41.

plaude al fatto che, in materia di spese, alcuni Stati membri abbiano adottato diverse misure operative quali l'introduzione di sistemi informatici di calcolo del rischio, valutazioni dei rischi di frode e corsi di formazione per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle frodi; invita tutti i restanti Stati membri a intensificare gli sforzi volti ad adottare quanto prima tali misure;

42.

rileva l'assenza di irregolarità segnalate come fraudolente in alcuni Stati membri; invita la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri per far sì che vengano migliorati sia la qualità sia il numero dei controlli, e a condividere le migliori pratiche nella lotta alle frodi;

43.

insiste sull'importanza della gestione e di un'attenta vigilanza delle sovvenzioni erogate a titolo dei programmi nell'ambito dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione)), ai fini di un'efficiente gestione finanziaria non inflazionistica dei fondi e della prevenzione delle frodi;

44.

invita la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e gli Stati membri ad applicare le misure più rigorose per contrastare le frodi che coinvolgono il denaro pubblico a carico del bilancio dell'UE per quanto riguarda la politica agricola comune, in relazione alla quale nel 2018 sono state registrate 249 irregolarità fraudolente (-6 %) per un totale di 63,3 milioni di EUR (+10 %), e la politica di coesione, in relazione a cui nel 2018 sono state registrate 363 irregolarità fraudolente (+5 %), per un totale di 959,6 milioni di EUR (+199 %);

45.

rileva che per la PAC, negli anni di riferimento 2014-2018, il «tasso di frequenza delle frodi» (FFL), che rappresenta la percentuale di casi qualificati come frodi sospette e frodi accertate in relazione al numero complessivo di irregolarità segnalate, si attesta al 10 % e che il «livello dell'importo delle frodi (FAL)» è pari al 23 % circa dell'importo finanziario totale interessato da irregolarità; rileva, inoltre, che il «tasso di individuazione delle frodi» (FDR), che rappresenta la percentuale dell'importo finanziario totale interessato da frodi sospette e accertate in relazione alla spesa totale, è di appena lo 0,11 %, mentre il «tasso di rilevamento delle irregolarità» (IDR), che rappresenta la percentuale dell'importo finanziario totale interessato da irregolarità in relazione alla spesa totale, è pari allo 0,37 %;

46.

rileva parimenti che il «tasso di individuazione delle frodi» per la politica di coesione sia pari allo 0,86 %, mentre il «tasso di rilevamento delle irregolarità» corrisponde allo 0,34 % circa;

47.

ribadisce l'importanza della trasparenza delle spese, che prevede il pieno accesso alle informazioni in caso di finanziamenti europei;

Strategia antifrode della Commissione

OLAF

48.

rileva che, nel 2018, l'OLAF ha avviato 219 indagini e ne ha concluse 167, raccomandando recuperi finanziari per un valore di 371 milioni di EUR; rileva, inoltre, che alla fine dell'anno erano in corso 414 indagini;

49.

prende atto del potenziamento del ruolo dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) nella promozione dell'efficacia dei diversi canali di cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali, in particolare per contrastare le frodi doganali, ma anche di cooperazione con l'OLAF;

50.

plaude all'adozione, nell'aprile 2019, della strategia antifrode della Commissione, adeguata a due aggiunte significative alla legislazione antifrode dell'UE adottata nel 2017, ossia la direttiva PIF, che stabilisce norme comuni più rigorose per la legislazione penale degli Stati membri a tutela degli interessi finanziari dell'UE, e il regolamento che istituisce la Procura europea (EPPO);

51.

deplora che la Commissione non abbia ancora inserito nel suo programma di lavoro annuale una proposta relativa a uno strumento di mutua assistenza amministrativa in materia di spese; ritiene che tale iniziativa rientri nella disposizione dell'articolo 225 del trattato;

52.

ricorda il ruolo fondamentale dall'OLAF e la necessità di rafforzarlo ulteriormente e di assicurarne un efficace coordinamento con la Procura europea;

53.

deplora che allo stato attuale soltanto dodici Stati membri abbiano attuato la nuova direttiva PIF mentre altri otto l'abbiano attuata in parte e i restanti non l'abbiano ancora attuata; osserva che il termine per l'attuazione della nuova direttiva PIF è già scaduto il 6 luglio 2019; invita la Commissione a pubblicare quanto prima un elenco di tutti gli Stati membri che non hanno recepito la direttiva entro i termini previsti; invita tutti i restanti Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie e a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva nel minor tempo possibile; chiede alla Commissione di monitorare attentamente il processo di recepimento in tutti gli Stati membri, nonché di avvalersi delle sue prerogative per avviare procedure di infrazione nel caso in cui gli Stati membri non rispettino il processo di recepimento;

54.

ricorda che la nuova strategia antifrode della Commissione riguarda: i) le frodi (anche quelle ai danni dell'IVA), la corruzione e l'appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, così come definiti agli articoli 3 e 4 della direttiva PIF; ii) gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ad esempio i reati connessi a un abuso delle procedure di appalto ove incidano sul bilancio dell'Unione; iii) le irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (nella misura in cui sono deliberate ma non ancora rientranti tra i reati di cui sopra) e iv) le violazioni gravi degli obblighi professionali da parte del personale o dei membri delle istituzioni e degli organi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento OLAF e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (17);

55.

accoglie con favore le nuove priorità della nuova strategia antifrode della Commissione, quali il miglioramento della comprensione dei meccanismi di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche connesse alle frodi ai danni del bilancio dell'UE, nonché l'ottimizzazione del coordinamento, della cooperazione e del workflow per la lotta alle frodi, in particolare tra i servizi della Commissione e le agenzie esecutive;

56.

deplora che soltanto undici Stati membri abbiano adottato strategie nazionali antifrode (NAFS); invita tutti i restanti Stati membri a procedere all'adozione delle loro NAFS; invita la Commissione a esortare i restanti Stati membri a procedere all'adozione di NAFS; la invita altresì a prendere in considerazione la possibilità di subordinare l'accesso ai fondi europei all'adozione di strategie nazionali antifrode;

57.

plaude alla nuova proposta del programma antifrode dell'UE 2021-2027, che sarà attuato dall'OLAF sotto la sua gestione diretta; osserva che il programma antifrode dell'UE comprende: i) il programma di spesa Hercule III, che promuove azioni nel settore della lotta alla frode, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illecita che lede gli interessi finanziari dell'Unione; ii) il sistema d'informazione antifrode (AFIS), un'attività operativa che consiste essenzialmente in una serie di applicazioni informatiche doganali gestite nell'ambito di un sistema comune d'informazione gestito dalla Commissione e iii) il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), uno strumento di comunicazione elettronica sicura volto ad aiutare gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità rilevate, tra cui le frodi, e che agevola la gestione e l'analisi di tali irregolarità;

58.

rileva che il programma antifrode dell'UE e le sue nuove priorità necessitano di finanziamenti sufficienti per conseguire risultati; esprime pertanto preoccupazione per la proposta del Presidente del Consiglio europeo di ridurre il bilancio del programma antifrode dell'UE da 156 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 a 111 milioni di EUR per il periodo 2021-2027;

59.

ricorda la necessità di includere nelle strategie nazionali antifrode metodi proattivi che assicurino non solo l'individuazione delle frodi, ma anche una loro efficace prevenzione;

Istituzione della Procura europea: stato di avanzamento

60.

prende atto della nomina di un direttore amministrativo ad interim nel 2018;

61.

sottolinea che la creazione dell'EPPO segna uno sviluppo fondamentale nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; evidenzia l'importanza dell'EPPO nella lotta alle frodi, alla corruzione e alle frodi gravi transfrontaliere ai danni dell'IVA;

62.

si compiace del fatto che nel 2018 i Paesi Bassi e Malta abbiano deciso di aderire all'EPPO; osserva che alla fine dell'ottobre 2019 vi erano ancora cinque Stati membri che vi non avevano aderito; ricorda tuttavia che, ai sensi del considerando 9 del regolamento (UE) 2017/1939, gli Stati in questione possono aderire in qualsiasi momento alla cooperazione transfrontaliera; incoraggia tutti i restanti Stati membri ad aderire quanto prima all'EPPO; invita la Commissione a promuovere e incentivare attivamente l'adesione all'EPPO tra gli Stati membri finora riluttanti, onde garantire un funzionamento transfrontaliero efficace ed efficiente nell'intera Unione;

63.

sottolinea che la procedura di selezione del Procuratore capo europeo è stata ultimata nel 2019; plaude alla nomina di Laura Codruța Kövesi a primo Procuratore capo europeo a seguito di una procedura di selezione che ha visto coinvolti il Parlamento europeo, il Consiglio e un gruppo indipendente di esperti selezionati dalla Commissione;

64.

sottolinea che la carenza di finanziamenti e di personale dell'EPPO durante la sua fase costitutiva è inaccettabile; deplora vivamente che le risorse necessarie siano state ampiamente sottostimate dalla Commissione; evidenzia che l'EPPO deve esaminare fino a 3 000 casi l'anno sin dall'inizio della sua entrata in servizio; evidenzia altresì che l'EPPO necessita di almeno 76 posti supplementari e di una dotazione aggiuntiva di 8 milioni di EUR per poter essere pienamente operativa come previsto entro la fine del 2020; si oppone al principio dei procuratori a tempo parziale; chiede agli Stati membri di nominare quanto prima procuratori a tempo pieno; incoraggia vivamente la Commissione a presentare un progetto di bilancio rettificativo;

65.

sottolinea che, dopo l'istituzione dell'EPPO, l'OLAF resterà l'unico ufficio responsabile della tutela degli interessi finanziari dell'UE negli Stati membri che hanno deciso di non aderire alla Procura europea; evidenzia che, secondo il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea, la proposta della Commissione che modifica il regolamento relativo all'OLAF non risolve la questione della scarsa efficacia delle indagini amministrative condotte dall'OLAF; sottolinea l'importanza di garantire che l'OLAF resti un partner forte e pienamente operativo dell'EPPO;

66.

insiste sulla necessità che i futuri rapporti tra l'OLAF e l'EPPO siano basati su una stretta cooperazione, su un efficiente scambio di informazioni e sulla complementarietà, evitando duplicazioni o conflitti di competenze; ricorda che il Parlamento si oppone alla riduzione di 45 posti in organico all'interno dell'OLAF;

67.

invita i colegislatori a raggiungere un accordo sulla revisione del regolamento OLAF nei tempi previsti al fine di garantire una chiara divisione delle competenze tra l'OLAF e l'EPPO senza sovrapposizioni prima che l'EPPO diventi operativa;

Ambiti passibili di miglioramento

68.

evidenzia due ambiti passibili di miglioramento: in primo luogo, per migliorare la valutazione dei rischi di frode e la gestione degli stessi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare la loro capacità analitica al fine di individuare meglio i dati sulle tipologie di frodi, sui profili dei truffatori e sulle vulnerabilità dei sistemi di controllo interno dell'UE; in secondo luogo, per garantire la coerenza e ottimizzare l'efficienza e l'efficacia, la valutazione e la gestione dei rischi di frode devono essere coordinate e monitorate in modo incisivo;

69.

sottolinea che il nesso esistente tra corruzione e frode nell'Unione può incidere negativamente sul bilancio di quest'ultima; deplora che la Commissione non reputi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione; invita inoltre la Commissione a considerare l'istituzione di una rete di autorità di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Unione europea; deplora la decisione della Commissione di includere il monitoraggio anticorruzione nell'ambito del processo di governance economica del semestre europeo; è del parere che ciò abbia ulteriormente ridotto il monitoraggio da parte della Commissione, con informazioni disponibili soltanto per pochissimi paesi; deplora altresì che questo nuovo approccio sia per lo più incentrato sull'impatto economico della corruzione e trascuri quasi completamente gli altri aspetti su cui può incidere la corruzione, quali la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione e perfino le strutture democratiche degli Stati membri; esorta pertanto la Commissione a continuare a pubblicare le sue relazioni sulla lotta alla corruzione; rinnova l'invito alla Commissione a impegnarsi a favore di una politica anticorruzione dell'UE più esaustiva e coerente, che includa una valutazione approfondita delle politiche anticorruzione in ciascuno Stato membro;

70.

ribadisce che l'effetto «porte girevoli» può essere deleterio per le relazioni tra le istituzioni e i rappresentanti di interessi; invita le istituzioni dell'UE a sviluppare un approccio sistematico a tale sfida;

71.

rinnova l'invito rivolto alla Commissione a creare un meccanismo di valutazione interna della corruzione per le istituzioni dell'Unione;

72.

invita la Commissione a inserire tra le sue priorità generali l'elaborazione di una strategia a livello europeo per la prevenzione proattiva dei conflitti d'interesse per tutti gli attori finanziari che concorrono all'esecuzione il bilancio dell'UE;

73.

considera necessarie ulteriori iniziative per misurare il divario doganale e definire una metodologia efficace per tale misurazione, almeno per i suoi principali elementi;

74.

ritiene inoltre che i controlli doganali vadano adeguati ai nuovi rischi di frode e alla rapida crescita degli scambi transfrontalieri facilitata dal commercio elettronico e dalle attività commerciali prive di supporti cartacei;

75.

rileva che la crescita del commercio elettronico può spesso rappresentare una sfida per le autorità fiscali, come ad esempio l'assenza di identificazione del venditore a fini fiscali nell'Unione e la registrazione delle dichiarazioni IVA ben al di sotto del valore reale delle operazioni dichiarate;

76.

sottolinea come un sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti permetterebbe un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri; rinnova la propria richiesta alla Commissione di presentare una proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa nei settori di spesa dei fondi europei che non prevedono finora tale pratica;

77.

esprime preoccupazione per il rischio di sottovalutare le cessioni di beni nell'ambito del commercio elettronico provenienti da paesi terzi; accoglie con favore le iniziative intraprese dall'OLAF per risolvere il problema delle frodi IVA nell'ambito del commercio elettronico;

78.

rammenta che la Commissione non ha accesso alle informazioni scambiate tra gli Stati membri per prevenire e combattere le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC), dette comunemente «frodi carosello»; ritiene che la Commissione dovrebbe avere accesso a Eurofisc, per controllare e valutare meglio nonché migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività di Eurofisc per agevolare e accelerare lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto, quali Europol e l'OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti europea; chiede agli Stati membri e al Consiglio di consentire alla Commissione di accedere a tali dati onde promuovere la cooperazione, rafforzare l'attendibilità dei dati e combattere la criminalità transfrontaliera;

79.

invita l'OLAF a informarlo dell'esito delle indagini sulle importazioni di articoli di abbigliamento di basso valore nell'ambito del commercio elettronico; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le operazioni effettuate nell'ambito del commercio elettronico da venditori con sede al di fuori dell'UE che non dichiarano l'IVA (ad esempio, facendo indebito uso della dicitura «campione») o sottovalutandone deliberatamente il valore, per evitare di versare l'IVA in toto o in parte;

80.

sottolinea la necessità di ovviare a talune carenze dell'attuale sistema di contrasto antifrode dell'UE, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati precisi sulle irregolarità fraudolente e non fraudolente;

81.

esorta la Commissione e gli Stati membri a utilizzare e migliorare, ove possibile, metodi comuni di segnalazione al fine di fornire informazioni esaustive e comparabili sul livello di frodi rilevate per le spese dell'UE;

82.

invita la Commissione a garantire l'efficacia del sistema informatico denominato «Sistema di gestione delle irregolarità» gestito dall'OLAF, in modo che tutte le autorità competenti segnalino tempestivamente le informazioni sulle indagini penali inerenti alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'UE;

83.

ricorda come la piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi o strumenti finanziari dell'Unione; invita la Commissione a prevedere il pieno accesso alle informazioni da parte dei cittadini europei ai progetti cofinanziati;

84.

ricorda agli Stati membri la necessità di collaborare con la Commissione per garantire una spesa efficace e valutare i risultati;

85.

constata che, nel settore della gestione concorrente, la Commissione non è competente ad avviare una procedura di esclusione degli operatori economici inaffidabili dall'assegnazione di finanziamenti UE se non lo fanno le autorità degli Stati membri; invita gli Stati membri a segnalare prontamente le irregolarità fraudolente nell'IMS e a fare il miglior uso possibile del sistema di individuazione precoce e di esclusione;

86.

insiste sulla necessità che gli Stati membri si avvalgano in maniera efficace dello strumento per la prevenzione delle frodi costituito dalla banca dati ARACHNE, trasmettendo dati tempestivi e sfruttando le possibilità offerte dai big data per prevenire l'uso fraudolento e irregolare dei fondi dell'UE; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di rendere obbligatorio l'utilizzo di ARACHNE;

87.

pone in evidenza il ruolo e la responsabilità degli Stati membri nell'attuazione degli accordi di cooperazione amministrativa, dell'efficacia dei controlli, dell'esecuzione della raccolta dati e del monitoraggio del rispetto del quadro normativo da parte degli operatori;

88.

invita la Commissione a fornire un'adeguata tutela giuridica ai giornalisti investigativi sulla falsariga di quella prevista per gli informatori;

Appalti pubblici

89.

osserva che una parte considerevole degli investimenti pubblici è spesa mediante appalti pubblici (2 000 miliardi di EUR all'anno); pone l'accento sui vantaggi degli appalti elettronici nella lotta alle frodi, come ad esempio i risparmi per tutte le parti, la maggiore trasparenza e le procedure semplificate e abbreviate;

90.

si rammarica che solo pochi Stati membri si avvalgano delle nuove tecnologie per tutte le fasi salienti della procedura di appalto (notifica elettronica, accesso elettronico ai documenti di gara, presentazione elettronica, valutazione elettronica, aggiudicazione elettronica, ordinazione elettronica, fatturazione elettronica e pagamento elettronico); invita gli Stati membri a mettere a disposizione online in un formato leggibile meccanicamente tutte le forme di procedura di appalto pubblico, nonché i registri dei contratti accessibili al pubblico;

91.

accoglie con favore il calendario della Commissione per l'introduzione degli appalti elettronici nell'UE e la invita a darvi seguito;

Digitalizzazione

92.

invita la Commissione a elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche dell'UE (inviti a presentare proposte, presentazione delle domande, valutazione, attuazione, pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri;

93.

invita la Commissione a creare incentivi volti a creare un profilo elettronico delle amministrazioni aggiudicatrici per gli Stati membri in cui tali profili non sono disponibili;

94.

plaude alla decisione dell'UE di aderire infine a GRECO in qualità di osservatore; invita la Commissione a riprendere quanto prima i negoziati con GRECO al fine di valutare tempestivamente la sua conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e istituire un meccanismo di valutazione interna per le istituzioni dell'Unione;

Cooperazione internazionale

95.

tiene conto dell'entrata in vigore il 1o settembre 2018 dell'accordo UE-Norvegia in materia di cooperazione amministrativa e assistenza ai recuperi nel settore dell'IVA;

96.

plaude all'organizzazione del seminario annuale (tenutosi in Bosnia-Erzegovina nel giugno 2018) per le autorità partner dei paesi candidati e potenziali candidati sulle migliori prassi per la riuscita delle indagini antifrode, nonché al seminario tenutosi in Ucraina nel luglio 2018, cui hanno partecipato tutti i servizi antifrode competenti, nel quadro dell'accordo di associazione UE-Ucraina;

97.

incoraggia vivamente la Commissione, l'OLAF e tutte le altre istituzioni e organismi dell'UE incaricati di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione a impegnarsi e collaborare attivamente con le autorità partner nei paesi candidati, potenziali candidati e del partenariato orientale, promuovendo misure intese a contrastare in modo efficace i possibili casi di frode; invita la Commissione a sviluppare meccanismi specifici e regolari per prevenire e contrastare efficacemente le frodi a danno dei fondi UE in tali Stati;

98.

accoglie con favore la firma, da parte dell'OLAF, di due accordi di cooperazione amministrativa con la Banca africana di sviluppo e con l'Ufficio dell'Ispettore generale dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID);

99.

richiama l'attenzione sui problemi relativi all'applicazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC») da parte dei paesi terzi;

100.

esorta le agenzie dell'Unione europea, in particolare Europol, Eurojust e OLAF, a collaborare sempre più strettamente con le autorità nazionali per una più efficace individuazione delle frodi;

101.

evidenzia l'importante ruolo degli informatori nella prevenzione, individuazione e segnalazione delle frodi; insiste sulla necessità di tutelare gli informatori e di incoraggiare il giornalismo investigativo con mezzi legali sia negli Stati membri che all'interno dell'Unione; accoglie con favore la nuova direttiva UE in materia di whistleblowing che, a partire dal dicembre 2021, fornirà protezione ai soggetti del settore privato o pubblico che segnalano violazioni; invita la Commissione a monitorare attentamente e aiutare gli Stati membri, garantendo il recepimento completo, corretto e tempestivo della direttiva;

102.

ritiene che il giornalismo investigativo svolga un ruolo fondamentale nella promozione del necessario livello di trasparenza nell'UE e negli Stati membri e che vada incoraggiato e sostenuto con mezzi legali sia dagli Stati membri sia dall'Unione; invita la Commissione a sviluppare misure globali per la tutela del giornalismo investigativo, tra cui un meccanismo di risposta rapida per i giornalisti in difficoltà e un'efficace legislazione anti-SLAPP;

103.

sottolinea il ruolo centrale della trasparenza nella prevenzione e nell'individuazione precoce dei casi di frode e di conflitto d'interessi; invita tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a incrementare la trasparenza di bilancio, garantendo che i dati pertinenti riguardanti le procedure di aggiudicazione degli appalti e l'attribuzione di contratti finanziati con fondi pubblici siano disponibili e facilmente accessibili al pubblico;

Norme per la trasparenza e disposizioni trasversali

104.

prevede che l'adozione del «regolamento omnibus» ridurrà drasticamente i tassi di frode per le politiche agricola e di coesione, semplificando al contempo le regole finanziarie dell'UE;

105.

invita gli Stati membri a intensificare lo scambio di informazioni su possibili società e transazioni fraudolente attraverso la rete Eurofisc; ricorda che lo scambio di informazioni e l'accesso ad esse da parte delle autorità giudiziarie e investigative, nel rispetto della protezione dei dati personali, è essenziale nel contrasto delle frodi e della criminalità organizzata;

106.

riconosce l'importanza dell'articolo 61 del regolamento finanziario e la definizione più ampia dei conflitti d'interesse per tutti gli attori finanziari che concorrono all'esecuzione del bilancio dell'UE nelle varie modalità di gestione, anche a livello nazionale;

107.

invita la Commissione, in qualità di custode dei trattati, a contrastare tutte le forme di conflitti d'interesse e a valutare periodicamente le misure preventive adottate dagli Stati membri per evitarle; chiede alla Commissione di proporre orientamenti comuni per evitare i conflitti d'interesse di politici di spicco;

108.

ricorda come in numerosi Stati membri manchi una legislazione specifica contro la criminalità organizzata, coinvolta sempre più in attività transfrontaliere e in settori che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione;

109.

esorta il Consiglio ad adottare principi etici comuni per tutte le problematiche concernenti i conflitti d'interesse e a far pressione per una visione comune della problematica in tutti gli Stati membri; sottolinea che, alla luce dei diffusi problemi di conflitti d'interesse nella distribuzione dei fondi agricoli e di coesione dell'Unione, risulta inaccettabile per i membri del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, o per i loro familiari, partecipare alle decisioni concernenti il futuro QFP o le dotazioni del bilancio nazionale qualora possano trarre un vantaggio personale, in qualsivoglia modo, da tali decisioni;

110.

ricorda l'importanza del periodo di incompatibilità per i funzionari precedentemente impiegati presso le istituzioni o agenzie dell'Unione, in quanto situazioni di conflitto d'interesse non gestite possono compromettere l'applicazione di principi etici rigorosi in tutta l'amministrazione europea; sottolinea che l'articolo 16 dello statuto consente alle istituzioni e alle agenzie dell'Unione di respingere la richiesta di un ex funzionario di assumere un incarico specifico qualora le restrizioni non siano sufficienti a tutelare gli interessi legittimi delle istituzioni; invita inoltre l'amministrazione dell'UE a pubblicare tassativamente la propria valutazione di ciascun caso, come previsto dallo statuto;

111.

ribadisce la propria posizione secondo cui è necessaria una chiara base giuridica che consenta all'OLAF di accedere alle informazioni sui conti bancari tramite l'assistenza delle autorità nazionali competenti e di far fronte alle frodi dell'IVA, espressa in relazione alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;

o

o o

112.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), al comitato di vigilanza dell'OLAF e alla Procura europea (EPPO).

(1)  OLAF, «Diciannovesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1o gennaio-31 dicembre 2018», 2019.

(2)  GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(4)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

(5)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(8)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(9)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 56.

(10)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, nella causa C-105/14: procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a., 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

(11)  Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017, nella causa C-42/17: procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B., ECLI:EU:C:2017:936.

(12)  Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 nella causa T-48/16: Sigma Orionis SA/Commissione europea, ECLI:EU:T:2018:245.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2018)0419.

(14)  GU C 11 del 13.1.2020, pag. 50.

(15)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(16)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(17)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/48


P9_TA(2020)0193

Situazione umanitaria in Venezuela e crisi migratoria e dei rifugiati

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla situazione umanitaria in Venezuela e la crisi migratoria e dei rifugiati (2019/2952(RSP))

(2021/C 371/06)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare la risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale della nuova presidenza e del nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe parlamentare) (1),

vista la dichiarazione rilasciata dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 1o aprile 2020 sulla proposta statunitense e sulla situazione nel contesto della pandemia di coronavirus in Venezuela,

vista la dichiarazione rilasciata il 30 aprile 2020 dagli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite riguardo all'emergenza sanitaria in Venezuela,

visto il monito degli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite del 6 maggio 2020 riguardo agli effetti devastanti sui diritti umani della crisi umanitaria ed economica nel paese,

vista la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet sul Venezuela del 2 luglio 2020,

visto il comunicato stampa congiunto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) del 1o aprile 2020 sulla situazione dei profughi e dei migranti provenienti dal Venezuela durante la crisi COVID-19,

viste le dichiarazioni rese il 5 gennaio 2020 e il 26 giugno 2020 dal Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani sulla situazione in Venezuela,

viste le dichiarazioni del gruppo di Lima del 20 febbraio, del 2 marzo, del 2 aprile e del 16 giugno 2020,

viste le dichiarazioni rilasciate il 4 e il 16 giugno 2020 dal VP/AR sugli ultimi sviluppi in Venezuela,

vista la dichiarazione della sua commissione per gli affari esteri dell'11 giugno 2020 sui recenti attacchi all'Assemblea nazionale del Venezuela,

viste le dichiarazioni del gruppo di contatto internazionale del 16 giugno 2020, sulla compromessa credibilità dell'organo elettorale venezuelano, e del 24 giugno 2020, sul peggioramento della crisi politica in Venezuela,

vista la decisione (PESC) 2020/898 del Consiglio, dell'29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (2), che aggiunge 11 funzionari venezuelani di spicco all'elenco delle persone soggette a misure restrittive,

vista la conferenza internazionale dei donatori organizzata il 26 maggio 2020 per esprimere solidarietà ai rifugiati e ai migranti venezuelani,

vista la Costituzione venezuelana,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri sostengono da anni la popolazione venezuelana e le comunità che accolgono i rifugiati; considerando che il 26 maggio 2020 l'Unione europea e il governo spagnolo, con il sostegno dell'UNHCR e dell'OIM, hanno convocato una conferenza internazionale dei donatori per esprimere solidarietà ai rifugiati e ai migranti venezuelani; che i donatori internazionali si sono impegnati a versare un totale di 2,544 miliardi di EUR, di cui soltanto 595 milioni di EUR sono sovvenzioni dirette, mentre per il resto trattasi semplicemente di prestiti condizionali; che nel corso della conferenza alcuni dei debitori hanno espresso preoccupazione per le difficoltà burocratiche e la complessità normativa cui devono far fronte per l'ottenimento di prestiti; che i 595 milioni di EUR in sovvenzioni dirette saranno appena sufficienti per ovviare alle incidenze annuali di una crisi senza precedenti nei paesi limitrofi del Venezuela; che la comunità internazionale deve trovare soluzioni innovative per sbloccare altre eventuali risorse finanziarie per aiutare il popolo venezuelano a sopperire alle sue necessità urgenti al di là dell'assistenza umanitaria e degli aiuti per la cooperazione allo sviluppo più a lungo termine;

B.

considerando che l'assistenza dell'UE ammonta a oltre 319 milioni di EUR, sia all'interno che all'esterno del Venezuela; che 156 milioni di EUR sono stati destinati all'assistenza umanitaria, 136 milioni di EUR allo sviluppo e 27 milioni di EUR alla stabilità e alla pace;

C.

considerando che la già gravissima crisi politica, economica, istituzionale, sociale e umanitaria multidimensionale in Venezuela si è ulteriormente acuita, diventando esasperata durante la pandemia; che la crescente penuria di medicinali e di alimenti, le massicce violazioni dei diritti umani, l'iperinflazione, l'oppressione politica, la corruzione e la violenza stanno mettendo in pericolo la vita delle persone, costringendole ad abbandonare il paese;

D.

considerando che in Venezuela un numero crescente di persone, in particolare tra i gruppi vulnerabili, quali donne, minori e malati, soffre di malnutrizione a causa della limitata disponibilità di servizi sanitari di qualità, medicinali, generi alimentari e acqua;

E.

considerando che il sistema sanitario nazionale venezuelano è stato sensibilmente indebolito dalla pessima gestione da parte del regime, con una conseguente carenza drastica di medicinali e l'assenza di cure mediche; che le cifre fornite dal regime in relazione alla pandemia di COVID-19 non sono credibili e non vi fanno affidamento né la popolazione venezuelana né la comunità internazionale;

F.

considerando che la crisi pluridimensionale in atto in Venezuela sta dando luogo al più grande spostamento di popolazione cui si è mai assistito nella regione; che hanno abbandonato il paese circa cinque milioni di venezuelani, 80 % dei quali sono sfollati nei paesi della regione; che, secondo l'UNHCR, la crisi dei profughi venezuelani è la seconda più grave al mondo dopo quella siriana; che, secondo le stime, entro la fine del 2020 il numero complessivo di persone in fuga da una situazione in costante peggioramento nel paese, supererà i 6,5 milioni;

G.

considerando che, secondo l'UNHCR, il numero di venezuelani richiedenti asilo a livello mondiale è cresciuto del 2 000 %; che 650 000 hanno presentato richieste di asilo in tutto il mondo e circa due milioni hanno ottenuto permessi di soggiorno in altri paesi delle Americhe; che il 12 % della popolazione è fuggito dal paese e che la fuga prosegue a un ritmo medio di 5 000 persone al giorno;

H.

considerando che l'attuale emergenza sanitaria mondiale ha complicato una situazione già disperata per molti rifugiati e migranti provenienti dal Venezuela, nonché per i paesi che li ospitano; che numerosi rifugiati e migranti dipendono da un salario giornaliero insufficiente a soddisfare i bisogni di base quali vitto, alloggio e assistenza sanitaria;

I.

considerando che, stando ai primi resoconti della pandemia che ha sommerso il già debilitato sistema sanitario del paese, gli ospedali sono pieni di pazienti di coronavirus e decine di operatori sanitari sono stati contagiati;

J.

considerando che il 26 maggio 2020 la Corte suprema venezuelana «illegittima», controllata dal regime di Nicolás Maduro, ha ratificato senza alcuna motivazione la nomina di Luis Parra a Presidente dell'Assemblea nazionale; considerando che la sessione illegale svoltasi nel gennaio 2020 non ha rispettato né la procedura legale né i principi costituzionali democratici impedendo, in alcuni casi con la forza, alla grande maggioranza dei rappresentanti democraticamente eletti di presenziare alla sessione e, pertanto, di votare; che la decisione illegale adottata nel corso della predetta seduta parlamentare illegittima ha indotto il Consiglio dell'Unione europea a imporre sanzioni ad altri 11 funzionari per il loro ruolo nel compromettere la democrazia e lo Stato di diritto, e tra questi Luis Parra e Juan Jose Mendoza, presidente della Sezione costituzionale della Corte suprema; che Juan Guaidó si è tagliato fuori da qualsiasi governo di transizione e Nicolás Maduro non può essere membro di un siffatto governo;

K.

considerando che il 13 giugno 2020 la Corte suprema illegittima ha nuovamente designato nuovi membri del Consiglio elettorale nazionale, pur non avendo alcuna competenza giuridica per farlo; che, in virtù degli articoli 187 e 296 della Costituzione venezuelana, tali nomine sono di sola ed esclusiva competenza dell'Assemblea nazionale, un organo democraticamente eletto dai cittadini venezuelani; che il Parlamento europeo non intende riconoscere alcuna decisione od ordinanza adottata unilateralmente dai suddetti organismi illegittimi; che anche i funzionari responsabili di tali decisioni sono stati inseriti nell'elenco delle sanzioni dell'UE;

L.

considerando che Nicolás Maduro ha ordinato all'ambasciatrice dell'Unione europea di lasciare il paese appena 72 ore dopo che l'UE aveva imposto sanzioni mirate a vari funzionari responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, oltre ad aver minacciato l'ambasciatore spagnolo di ulteriori rappresaglie; che nel maggio 2020 sono stati denunciati atti di vessazione nei confronti dell'ambasciata francese a Caracas, tra cui l'interruzione della fornitura di acqua e di elettricità alla residenza dell'ambasciatore; che il regime ha deciso di revocare tale decisione e di non espellere l'ambasciatrice dell'UE;

M.

considerando che il regime di Maduro si è scagliato contro i partiti politici Acción Democrática, Primero JusticiaUn Nuevo Tiempo, perseguitandoli sistematicamente mediante sentenze della Corte suprema illegittima che ne ha destituito le direzioni nazionali contro la volontà dei loro membri; che il regime di Maduro ha inserito il partito politico democratico Voluntad Popular tra le organizzazioni terroristiche;

N.

considerando che la comunità internazionale democratica, tra cui l'UE, ha respinto fermamente tale farsa elettorale e tutte le misure illegali descritte; che ciò ha ulteriormente ridotto al minimo assoluto lo spazio democratico nel paese e ha creato gravi ostacoli alla risoluzione della crisi politica in Venezuela; che la formazione di un governo nazionale di emergenza equilibrato e inclusivo, composto da tutte le forze politiche e sociali democratiche del paese e in grado di far fronte alle attuali necessità umanitarie del Venezuela, è indispensabile per ovviare all'aggravarsi della crisi;

O.

considerando che il rispetto delle norme internazionali, un Consiglio elettorale nazionale indipendente ed equilibrato e condizioni di parità che garantiscano la partecipazione senza restrizioni di partiti politici e candidati, rappresentano i capisaldi di un processo elettorale credibile, che rende possibile lo svolgimento di elezioni legislative e presidenziali libere ed eque;

P.

considerando che i finanziamenti illeciti e l'ingerenza straniera del regime nelle elezioni rappresentano una grave minaccia per le democrazie europee;

Q.

considerando che, sebbene l'attuazione delle decisioni di politica estera dell'UE sia di competenza delle autorità nazionali, la Commissione ha comunque la responsabilità di monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione;

R.

considerando che il 12 giugno 2020 le autorità di Capo Verde hanno arrestato Alex Saab, uomo d'affari implicato in diverse vicende di corruzione che vedono coinvolto il regime di Maduro, attualmente in attesa di giudizio e di eventuale estradizione; che il caso Saab illustra come il fenomeno della corruzione sia ormai dilagante in Venezuela mentre il paese è attanagliato da una crisi umanitaria senza precedenti; che il paese si colloca al 173o posto su 180 paesi secondo l'indice di percezione della corruzione di Transparency International relativo al 2019;

S.

considerando che il numero di prigionieri politici è aumentato dall'inizio dei disordini civili di massa nel 2014 e ha ormai superato le 430 unità; che, apparentemente, anche 11 cittadini europei sarebbero detenuti in Venezuela; che numerosi resoconti di torture compiute dal regime sono attualmente al vaglio preliminare della CPI per crimini contro l'umanità; che le detenzioni arbitrarie e gli atti di repressione e tortura sono aumentati nel corso della crisi COVID-19; che dalla relazione sul Venezuela dell'Alto Commissario Bachelet, del 2 luglio 2020, risulta che tra il 1o gennaio e il 31 maggio 2020 le forze di sicurezza hanno compiuto oltre 1 300 esecuzioni extragiudiziali;

T.

considerando che il regime di Maduro non è stato in grado di fornire informazioni trasparenti, accettare l'assistenza umanitaria internazionale e privilegiare i bisogni e i diritti delle fasce più vulnerabili della popolazione; che il 1o giugno 2020 è stato concluso un accordo tra il ministro del Potere popolare per la salute e il gruppo consultivo dell'Assemblea nazionale per la COVID-19 per consentire la fornitura apolitica di aiuti umanitari in Venezuela attraverso l'Organizzazione panamericana della salute (OPS); che negli anni il regime ha respinto qualsiasi forma di aiuto umanitario;

U.

considerando che il regime di Maduro sostiene fin dal 2016 l'estrazione artigianale illegale di oro nell'Amazzonia venezuelana per finanziare gruppi armati irregolari; che l'oro è stato esportato di contrabbando attraverso canali irregolari per essere venduto e scambiato illecitamente all'estero; che il cosiddetto «oro insanguinato» è estratto e utilizzato in condizioni illecite e criminali che mettono in grave pericolo sia i diritti umani che l'ambiente;

V.

considerando che è necessario intraprendere azioni efficaci per porre fine alla minaccia alla sicurezza nell'intera regione posta dai legami tra il regime dittatoriale di Maduro, i gruppi terroristici e i gruppi armati organizzati che svolgono le loro attività criminali in Venezuela;

1.

esprime una volta di più profonda preoccupazione per la gravità dell'emergenza umanitaria, che minaccia seriamente la vita della popolazione venezuelana; esprime la propria solidarietà a tutti i venezuelani costretti ad abbandonare il loro paese per l'assenza delle condizioni di vita più basilari, come ad esempio l'accesso al cibo, all'acqua potabile, ai servizi sanitari e ai medicinali;

2.

richiama l'attenzione sull'aggravarsi della crisi migratoria diffusasi in tutta la regione, vale a dire Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia, Cile, Brasile, Panama e Argentina, nonché in alcuni Stati membri dell'UE e nei Caraibi, e sottolinea le circostanze estremamente difficili, ulteriormente esacerbate dalla lotta alla pandemia di COVID-19; plaude agli sforzi compiuti dai paesi limitrofi e alla solidarietà di cui hanno dato prova; chiede alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di continuare a cooperare con tali paesi e territori, non soltanto fornendo assistenza umanitaria, ma anche mettendo a disposizione maggiori risorse e attraverso la politica di sviluppo;

3.

esorta le autorità venezuelane a riconoscere la crisi umanitaria in corso, a prevenirne un ulteriore deterioramento e a promuovere soluzioni politiche ed economiche al fine di garantire la sicurezza di tutti i civili e la stabilità del paese e della regione; prende atto dell'accordo raggiunto tra il Venezuela e l'OPS in materia di lotta alla COVID-19;

4.

chiede un intervento urgente per evitare che si aggravi la crisi umanitaria e sanitaria e, in particolare, che ritornino malattie quali il morbillo, la malaria, la difterite e l'afta epizootica; chiede la rapida attuazione di una risposta a breve termine per lottare contro la malnutrizione tra i gruppi più vulnerabili, come le donne, i minori e i malati;

5.

accoglie con favore gli impegni e gli sforzi della conferenza internazionale dei donatori in solidarietà ai rifugiati e ai migranti venezuelani; chiede, in tale contesto, che gli oneri burocratici vengano ridotti e sia posto in essere un quadro semplificato che garantisca che i contributi annunciati raggiungano coloro che hanno disperatamente bisogno al più presto possibile;

6.

respinge fermamente le violazioni del funzionamento democratico, costituzionale e trasparente dell'Assemblea nazionale, come pure gli atti intimidatori, la violenza e le decisioni arbitrarie nei confronti dei suoi membri; denuncia la nomina antidemocratica di nuovi membri del Consiglio elettorale nazionale e la privazione dei partiti dei rispettivi consigli direttivi nazionali contro la volontà dei loro membri;

7.

riafferma che, in virtù della votazione trasparente e democratica dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó è il legittimo presidente dell'Assemblea nazionale e legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, conformemente all'articolo 233 della Costituzione venezuelana;

8.

ribadisce il suo pieno sostegno all'Assemblea nazionale, che è l'unico organo democratico legittimamente eletto del Venezuela e i cui poteri devono essere rispettati, come vanno rispettate le prerogative e la sicurezza dei suoi membri; insiste sul fatto che una soluzione politica pacifica può essere raggiunta soltanto nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali dell'Assemblea nazionale;

9.

ricorda che il rispetto delle istituzioni e dei principi democratici e la difesa dello Stato di diritto sono condizioni essenziali per trovare una soluzione alla crisi in Venezuela che vada a beneficio del suo popolo; chiede pertanto la creazione urgente di condizioni che rendano possibili elezioni presidenziali e legislative libere, trasparenti e credibili sulla base di un calendario definito, di condizioni eque per tutti gli attori coinvolti, della trasparenza e della presenza di osservatori internazionali credibili, in quanto si tratta dell'unica via d'uscita dalla crisi escludendo qualsiasi violenza o azione militare;

10.

invita l'UE e altri attori internazionali a mobilitare una risposta della comunità internazionale che contribuisca all'urgente ripristino della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela;

11.

ricorda che gli Stati membri sono giuridicamente vincolati dalla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio ad applicare le misure restrittive in essa contenute, segnatamente il divieto di ingresso o transito nel loro territorio delle persone cui si applicano dette misure, nonché l'obbligo di comunicare immediatamente per iscritto al Consiglio le eventuali deroghe concesse;

12.

prende atto della decisione del Consiglio del 29 giugno 2020 di aggiungere 11 funzionari venezuelani all'elenco delle persone oggetto di sanzioni individuali che non danneggiano la popolazione venezuelana e chiede che tale elenco sia rafforzato e ampliato se la situazione dei diritti umani e della democrazia dovesse continuare a peggiorare; ritiene che le autorità dell'UE debbano limitare i movimenti delle persone che figurano nell'elenco in questione e dei loro parenti più prossimi, nonché congelarne i beni e i visti; chiede altresì l'imposizione immediata del divieto di commercio e circolazione dell'«oro insanguinato» illegale proveniente dal Venezuela;

13.

deplora profondamente le minacce formulate da Nicolás Maduro di espellere l'ambasciatrice dell'UE da Caracas come forma di rappresaglia per le sanzioni irrogate a 11 funzionari venezuelani macchiatisi di gravi violazioni dei diritti umani; prende atto, a tale riguardo, della dichiarazione iniziale del VP/AR in cui si annuncia la reciprocità e invita gli Stati membri a valutare altresì la possibilità di agire in virtù del principio di reciprocità nel caso in cui la situazione si dovesse ripresentare, segnatamente revocando le credenziali degli ambasciatori di Maduro presso l'UE; ribadisce il suo invito agli Stati membri a riconoscere i rappresentanti politici nominati da Juan Guaidó;

14.

denuncia la corruzione dilagante che è ormai parte integrante del regime di Maduro; denuncia il fatto che il regime di Maduro utilizzi i finanziamenti politici come strumento di ingerenza straniera; denuncia e deplora con forza i casi di corruzione, compresi quelli oggetto di indagine giudiziaria negli Stati membri;

15.

chiede la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici, la cessazione delle torture, dei maltrattamenti e delle vessazioni nei confronti di oppositori politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti pacifici, nonché la possibilità per chi è stato ingiustamente costretto all'esilio di fare rientro nel paese;

16.

sostiene pienamente le indagini della CPI sui crimini e gli atti di repressione diffusi perpetrati dal regime venezuelano; esorta l'Unione europea a sostenere l'iniziativa degli Stati parte della CPI di avviare un'inchiesta sui crimini contro l'umanità commessi dal governo de facto di Maduro, in modo che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

17.

prende atto della decisione della Corte britannica del 2 luglio 2020, che riconosce inequivocabilmente la legittimità democratica della Repubblica bolivariana del Venezuela, nella persona del suo presidente Juan Guaidó, e conferisce a questi l'accesso legale alle riserve auree della Repubblica;

18.

chiede l'invio di una missione conoscitiva nel paese per valutare la situazione;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al legittimo presidente ad interim della Repubblica e dell'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai governi e ai parlamenti dei paesi del gruppo di Lima, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0013.

(2)  GU L 205 I del 29.6.2020, pag. 6.


15.9.2021   

IT

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C 371/53


P9_TA(2020)0197

Sostanze attive, inclusa la flumiossazina

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (D067115/02 — 2020/2671(RSP))

(2021/C 371/07)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (D067115/02,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 21 e l'articolo 17, primo comma,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (2),

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (4),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la flumiossazina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) il 1o gennaio 2003 in forza della direttiva 2002/81/CE della Commissione (6) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

B.

considerando che la procedura per il rinnovo dell'approvazione della flumiossazina nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (7) è in corso sin dal 2010 (8) e che la relativa domanda è stata presentata il 29 febbraio 2012 in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (9);

C.

considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva flumiossazina è già stato prorogato di cinque anni dalla direttiva 2010/77/UE della Commissione (10) e successivamente di anno in anno, a partire dal 2015, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1885 (11), (UE) 2016/549 (12), (UE) 2017/841 (13), (UE) 2018/917 (14) e (UE) 2019/707 (15) della Commissione, e viene ora ulteriormente prorogato di un anno dal progetto di regolamento di esecuzione della Commissione in esame, che ne estenderebbe il periodo di approvazione sino al 30 giugno 2021;

D.

considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che «dato che la valutazione di tutte queste sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo»;

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che occorre prestare un'attenzione particolare alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in stato di gravidanza, neonati e bambini;

F.

considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

G.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che il periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che tale proporzionalità manca palesemente;

H.

considerando che, nei 17 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, la flumiossazina è stata identificata e classificata come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e come probabile interferente endocrino;

I.

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione, ove sia stata individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma sussistano incertezze sul piano scientifico, adottando le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;

J.

considerando che, più specificamente, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento stesso, e che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

Sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e interferente endocrino

K.

considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), la flumiossazina è soggetta a classificazione armonizzata come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B, altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

L.

considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso già nel 2014, e successivamente nel 2017 e nel 2018, che esistevano criticità, poiché la flumiossazina è classificata come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e che anche il potenziale effetto di perturbazione del sistema endocrino di tale sostanza non ha potuto essere chiarito in via definitiva ed è stato individuato come un aspetto critico;

M.

considerando che nel 2015 la flumiossazina è stata inserita nell'elenco di «sostanze candidate alla sostituzione» dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione in quanto è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B;

N.

considerando che, conformemente all'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate quando rientrano tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, salvo nei casi in cui, sulla base di prove documentate incluse nella domanda, una sostanza attiva sia necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, nel qual caso devono essere adottate misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente;

O.

considerando che il 1o febbraio 2018, alla luce dei nuovi dati scientifici, lo Stato membro relatore ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per la flumiossazina a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; che il 15 marzo 2019 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA ha approvato un parere che ha modificato la classificazione della flumiossazina da sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B a sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2; che molto probabilmente ciò porterà a una riclassificazione della flumiossazina nell'allegato IV del regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) a fine 2020 o agli inizi del 2021; che nel frattempo la flumiossazina resta classificata come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B;

P.

considerando che, conformemente all'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate se si ritiene che abbiano proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi alla sostanza attiva, all'antidoto agronomico o al sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

Q.

considerando che si sospetta sin dal 2014 che la flumiossazina abbia proprietà di interferente endocrino (18); che i criteri per determinare se una sostanza sia un interferente endocrino nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 si applicano dal 20 ottobre 2018 (19); che le corrispondenti linee guida sono state adottate il 5 giugno 2018 (20); che solo il 4 dicembre 2019 la Commissione ha tuttavia incaricato l'EFSA di valutare in base ai nuovi criteri il potenziale di interferente endocrino della flumiossazina; che la data per la presentazione di detta valutazione resta vaga;

R.

considerando che la flumiossazina presenta un elevato rischio di bioconcentrazione, è altamente tossica per le alghe e le piante acquatiche e moderatamente tossica per i lombrichi, le api mellifere, i pesci e gli invertebrati acquatici;

S.

considerando inaccettabile che nell'Unione continui a essere consentito, mettendo a rischio la salute della popolazione e l'ambiente, l'uso di una sostanza che risponde attualmente ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e che risponde verosimilmente ai criteri di esclusione a causa delle sue proprietà di interferenza endocrina;

T.

considerando che i richiedenti possono approfittare dell'automatismo insito nei metodi di lavoro della Commissione per ottenere una proroga immediata dei periodi di approvazione delle sostanze attive, quando non è stata ultimata la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame, fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, con rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo persiste l'esposizione alla sostanza pericolosa;

U.

considerando che, a seguito di una proposta iniziale della Commissione volta a non rinnovare l'approvazione nel 2014, sulla base del fatto che la flumiossazina soddisfa i criteri di esclusione delle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, il richiedente ha chiesto una deroga all'applicazione di tali criteri di esclusione; che tale deroga ha tuttavia richiesto la messa a punto dei pertinenti metodi di valutazione che ancora non esistevano, sebbene il regolamento (CE) n. 1107/2009 fosse applicato già da tre anni, bloccando per vari anni il processo che avrebbe portato al mancato rinnovo;

V.

considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina»;

W.

considerando che, nella sua risoluzione del 10 ottobre 2019 (21), il Parlamento si era già opposto alla precedente proroga del periodo di approvazione della flumiossazina e che la Commissione non è riuscita a fornire una risposta convincente a detta risoluzione e a dimostrare adeguatamente che una nuova proroga non andrebbe oltre le sue competenze di esecuzione;

X.

considerando che, dopo la precedente proroga, nel 2019, di diverse sostanze attive, tra cui la flumiossazina, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/707, è stata rinnovata o non rinnovata l'approvazione di sole 8 sostanze su 34, mentre a norma del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione in esame la nuova proroga riguarderà 26 sostanze, in molti casi per la terza o la quarta volta;

1.

ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.

ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione e non rispetti il principio di precauzione;

3.

denuncia vigorosamente i seri ritardi nel processo di rinnova dell'autorizzazione e nell'identificazione delle sostanze che alterano il sistema endocrino;

4.

ritiene che la decisione di prorogare nuovamente il periodo di approvazione della flumiossazina non sia conforme ai criteri di sicurezza stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tale sostanza può essere utilizzata in modo sicuro, né su un comprovato bisogno urgente della sostanza attiva flumiossazina per la produzione alimentare nell'Unione;

5.

invita la Commissione a ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione e a presentarne al comitato una nuova versione che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare quelle della flumiossazina;

6.

invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di esecuzione per prorogare i periodi di approvazione delle sostanze unicamente là dove non si prevede che lo stato attuale della scienza possa sfociare in una proposta della Commissione volta a non rinnovare l'approvazione delle sostanze attive in questione;

7.

invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze se sussistono prove o ragionevoli dubbi circa il fatto che esse non soddisfano i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;

8.

invita gli Stati membri a garantire un riesame adeguato e tempestivo delle approvazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano assorbiti efficacemente quanto prima possibile;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.

(5)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(8)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48.

(9)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(10)  Direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosato, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxil-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16).

(16)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(18)  EFSA Journal, volume 12, punto 6, giugno 2014, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin» (conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva flumiossazina).

(19)  GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33.

(20)  EFSA Journal, volume 16, punto 6, giugno 2018, «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009» (linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009).

(21)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (Testi approvati, P9_TA(2019)0026).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/58


P9_TA(2020)0198

Un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (2019/2189(INI))

(2021/C 371/08)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

visto l'accordo di Parigi,

visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7 delle Nazioni Unite «Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni»,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773),

vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),

vista la relazione della Commissione del 9 aprile 2019 relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa (COM(2019)0176),

vista la relazione della Commissione del 9 aprile 2019 relativa all'attuazione e all'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (COM(2019)0166),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019,

viste le conclusioni del Consiglio, del 25 giugno 2019, sul futuro dei sistemi energetici nell'Unione dell'energia per garantire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 e oltre,

vista l'iniziativa su un'infrastruttura del gas intelligente e sostenibile per l'Europa, avviata a Bucarest il 1o e il 2 aprile 2019 dalla Presidenza rumena del Consiglio,

vista l'iniziativa sull'idrogeno lanciata dalla Presidenza austriaca del Consiglio il 17 e 18 settembre 2018 a Linz,

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (1),

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (2),

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (3),

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (4),

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (5), attualmente oggetto di revisione,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (6),

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (7),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (8),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (9),

visto il documento di riflessione della Corte dei conti europea del 1o aprile 2019 intitolato «Analisi n. 04/2019: Il sostegno dell'UE per lo stoccaggio di energia»,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (10),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (11),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP 25) (12),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (13),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di agire! (14),

vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita (15),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul tema «Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia» (16),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 su una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (17),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0130/2020),

A.

considerando che il Parlamento, il Consiglio europeo e la Commissione hanno approvato l'obiettivo di zero emissioni nette di gas a effetto serra nell'UE entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

B.

considerando che la transizione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra richiede una transizione energetica a prezzi accessibili ed efficiente in termini di costi da un sistema basato in larga parte sui combustibili fossili a un sistema altamente efficiente sotto il profilo energetico, climaticamente neutro e basato su fonti rinnovabili;

C.

considerando che le fonti energetiche rinnovabili come l'energia geotermica, l'energia idrica e la biomassa possono produrre una parte del carico di base, mentre altre come l'eolico e il solare sono intermittenti e variabili; che l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e variabili nel sistema dell'energia elettrica richiede una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'offerta e la domanda al fine di stabilizzare la rete elettrica, prevenire le fluttuazioni estreme dei prezzi e mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento e l'accessibilità economica dell'energia; che questa maggiore flessibilità richiede maggiori infrastrutture di stoccaggio dell'energia nell'UE;

D.

considerando che il principio della disaggregazione deve essere mantenuto in ogni momento;

E.

considerando che nel 2017 soltanto il 22,7 % del consumo finale di energia dell'UE-28 era basato sull'elettricità; che nel 2018 oltre il 60 % del mix energetico dell'UE-28 doveva ancora diventare rinnovabile; che è prevista un'ulteriore elettrificazione; che secondo le stime della Commissione l'UE dovrà essere in grado di immagazzinare sei volte più energia di oggi al fine di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

F.

considerando che l'integrazione settoriale svolgerà un ruolo cruciale nell'incrementare la flessibilità e l'efficienza del settore energetico e nel ridurne l'impronta di carbonio;

G.

considerando che i gas verdi, come i gas prodotti per elettrolisi utilizzando l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, offrono considerevoli capacità di stoccaggio su scala stagionale;

H.

considerando che la Commissione dovrebbe esaminare in che modo l'infrastruttura del gas esistente potrà svolgere un ruolo nella decarbonizzazione del sistema energetico, in particolare per quanto riguarda la capacità di stoccaggio di energia per i gas verdi, ad esempio le condotte di trasmissione e distribuzione o lo stoccaggio sotterraneo come stoccaggio stagionale, al fine di individuare il fabbisogno in termini di infrastruttura dedicata o utilizzo ottimizzato e ammodernato delle capacità esistenti;

I.

considerando che nel 2018 soltanto il 3 % della capacità produttiva globale di celle per batterie agli ioni di litio era situata nell'UE e l'85 % era situata nella regione Asia-Pacifico;

J.

considerando che le batterie e gli altri impianti di stoccaggio decentrati, quali i volani, non solo provvedono alla sicurezza dell'approvvigionamento, ma fungono anche da infrastrutture di ricarica rapida ed economicamente praticabili per i veicoli elettrici;

K.

considerando che l'accumulazione per pompaggio ha rappresentato oltre il 90 % della capacità di stoccaggio di energia dell'UE; che attualmente essa svolge un ruolo importante nell'equilibrare la domanda di elettricità con l'offerta, lo stoccaggio su vasta scala con un'elevata efficienza complessiva e la flessibilità a breve e medio termine con un'elevata gamma di capacità;

L.

considerando che le tecnologie di accumulazione termica possono fornire notevoli opportunità per la decarbonizzazione del settore energetico, consentendo lo stoccaggio del calore o del freddo per diversi mesi attraverso l'assorbimento dell'energia rinnovabile tramite pompe di calore su scala industriale e l'utilizzo della biomassa, del biogas o dell'energia geotermica, e fornendo servizi di flessibilità, ad esempio per un sistema dell'energia elettrica basato prevalentemente sulle rinnovabili; che edifici ben isolati, reti di teleriscaldamento e impianti di stoccaggio appositi possono essere utilizzati come strutture di stoccaggio in periodi diversi;

M.

considerando che la modellizzazione energetica utilizzata dalla Commissione per valutare i percorsi di decarbonizzazione e le opzioni strategiche associate è fondamentale, in quanto determina la legislazione futura e la struttura del mercato; che l'attuale modellizzazione sottovaluta notevolmente l'impatto positivo dello stoccaggio dell'energia e necessita pertanto di miglioramenti;

1.

invita gli Stati membri a esaminare appieno le rispettive potenzialità in materia di stoccaggio dell'energia;

2.

invita la Commissione a sviluppare una strategia globale in materia di stoccaggio dell'energia per consentire la transizione verso un'economia altamente efficiente sotto il profilo energetico e basata sulle fonti rinnovabili, tenendo conto di tutte le tecnologie disponibili, nonché delle tecnologie vicine al mercato e mantenendo un approccio tecnologicamente neutro per garantire condizioni di parità;

3.

invita la Commissione a istituire una task force che coinvolga tutte le direzioni generali pertinenti per sviluppare tale strategia, che sarà basata su un'analisi esaustiva di quanto segue:

a)

l'impronta di carbonio e il ciclo di vita, tenendo conto almeno dell'estrazione e/o della produzione di materie prime, compresi gli aspetti relativi ai diritti umani e alle norme sul lavoro, la provenienza dei componenti, il processo di fabbricazione, il trasporto e il processo di riciclaggio, se del caso;

b)

la capacità energetica della tecnologia, la capacità di potenza, la durata di stoccaggio, le spese in conto capitale, le spese operative, l'efficienza complessiva e l'efficienza di conversione;

c)

la modellizzazione del sistema energetico, che include i dati pertinenti di cui alla lettera b) per valutare le opzioni strategiche, inserendo nel contempo gli effetti intra-ora onde stimare correttamente le esigenze attuali e future di flessibilità del sistema e il contributo dello stoccaggio a tale modellizzazione;

d)

la domanda di energia nell'industria, nei trasporti e nelle abitazioni; nonché

e)

il potenziale di stoccaggio su piccola scala e il potenziale di flessibilità a livello distrettuale, nonché le connessioni transfrontaliere e l'integrazione settoriale;

f)

il contributo delle tecnologie di stoccaggio dell'energia alla lotta contro la povertà energetica;

4.

ritiene, in particolare, che tale strategia dovrebbe individuare le misure necessarie per rafforzare le connessioni e il coordinamento transfrontalieri, ridurre gli oneri normativi riguardo all'ingresso nel mercato, e migliorare l'accesso al capitale, alle competenze e alle materie prime per le tecnologie nel settore dello stoccaggio, al fine di rilanciare la competitività del mercato e dell'industria europei;

5.

osserva che una transizione energetica efficiente sotto il profilo dei costi verso un sistema energetico ad alta efficienza e basato su fonti rinnovabili per un'economia climaticamente neutra richiede una rete energetica intelligente ben sviluppata, tecnologie avanzate in materia di stoccaggio e flessibilità, la generazione di riserve e la gestione della domanda al fine di garantire un approvvigionamento energetico costante, economicamente accessibile e sostenibile, nonché l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», l'espansione massiccia delle rinnovabili, l'emancipazione dei consumatori e segnali di prezzo non distorti; invita pertanto la Commissione a continuare a fornire sostegno alla ricerca nel settore dello stoccaggio, comprese le tecnologie alternative nuove ed emergenti, nel quadro di Orizzonte Europa;

6.

riconosce il ruolo cruciale della digitalizzazione per quanto concerne lo sviluppo di un sistema energetico più decentrato e integrato e, infine, per la realizzazione della transizione energetica;

7.

sottolinea che la transizione verso un'economia climaticamente neutra non deve mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o l'accesso all'energia; evidenzia il ruolo dello stoccaggio soprattutto per gli Stati membri isolati energeticamente o insulari; sottolinea che l'approvvigionamento energetico affidabile, l'efficienza in termini di costi e la transizione energetica devono procedere di pari passo; evidenzia inoltre che l'efficienza energetica, le reti intelligenti, la partecipazione e le soluzioni di flessibilità distribuita, compreso lo stoccaggio, rafforzano la sicurezza energetica;

8.

sottolinea l'importanza di garantire condizioni di parità per tutte le soluzioni di stoccaggio dell'energia, in linea con il principio della neutralità tecnologica, al fine di consentire alle forze di mercato di stimolare le migliori scelte tecnologiche e promuovere l'innovazione, ed evidenzia che i principali fattori che incidono sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche diverse dovrebbero essere indicatori del consumo energetico, dell'impronta di carbonio e dei costi di produzione, sfruttamento, riciclaggio e disattivazione;

9.

esprime profondo rammarico per il fatto che i progetti infrastrutturali o i progetti di stoccaggio di maggiore entità, che sono fondamentali per la transizione energetica, si trovano spesso ad affrontare una forte resistenza e ritardi a livello locale; invita gli Stati membri a incoraggiare attivamente il sostegno pubblico a livello locale, ad esempio attraverso la partecipazione pubblica fin dalle prime fasi, consentendo alle comunità locali di impegnarsi, partecipare finanziariamente o ricevere un indennizzo e permettendo una stretta cooperazione tra i settori;

10.

sottolinea le potenzialità dello stoccaggio quale alternativa alla tradizionale espansione della rete; sottolinea l'importanza di una pianificazione coordinata delle infrastrutture nell'ambito della prossima strategia per l'integrazione dei sistemi energetici al fine di conseguire un'economia europea climaticamente neutra e competitiva;

11.

invita ad attuare tempestivamente la direttiva (UE) 2019/944 relativa al mercato dell'energia elettrica e il regolamento (UE) 2019/943 relativo al mercato dell'energia elettrica; evidenzia che lo stoccaggio dell'energia dovrebbe essere definito in modo coerente nell'ambito dei quadri giuridici nazionali; evidenzia le incertezze legate al suo ambito di applicazione, in particolare per quanto riguarda l'inclusione delle diverse tecnologie Power-to-X e invita, pertanto, la Commissione a fornire urgentemente orientamenti al riguardo;

12.

chiede alla Commissione, nel contesto della strategia di integrazione del sistema energetico, di fornire una solida base giuridica ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione delle infrastrutture del gas al fine di fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione e l'accordo di Parigi;

Ostacoli normativi

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire coerenza e a evitare sovrapposizioni nella legislazione a livello europeo, nazionale o regionale;

14.

rileva che la maggior parte degli Stati membri impone agli operatori di impianti di stoccaggio, ivi inclusi i consumatori attivi, di pagare due volte gli oneri di rete o le tasse sull'energia e altre imposte; è convinto che l'eliminazione di tale onere condurrebbe all'impiego di un maggior numero di progetti in materia di stoccaggio dell'energia; invita la Commissione a distinguere tra uso finale e stoccaggio o conversione e a sviluppare un sistema di tassazione efficiente vietando la doppia imposizione connessa ai progetti di stoccaggio dell'energia nella sua imminente proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia; invita gli Stati membri ad abolire qualsiasi tipo di doppia imposizione attraverso lo sviluppo di regimi di tassazione efficienti e la riprogettazione degli gli oneri connessi allo stoccaggio dell'energia in modo tale da riflettere i vantaggi per la società derivanti dallo stoccaggio e rimuovere gli ostacoli che impediscono ai progetti di stoccaggio di accedere al mercato;

15.

sottolinea la necessità di un trattamento comparabile riguardo allo stoccaggio in tutti i diversi vettori energetici e per lo stoccaggio situato prima e dopo il contatore, al fine di evitare la creazione di un problema di sovvenzioni incrociate eludendo le tariffe della rete o gli oneri, le tasse e le imposte del sistema; osserva che attualmente i consumatori di energia elettrica stanno sostenendo la maggior parte degli sforzi finanziari di decarbonizzazione e, pertanto, lo stoccaggio dell'elettricità è indirettamente penalizzato;

16.

osserva che, ad eccezione del pompaggio idraulico, solitamente i codici di rete dell'UE non riguardano gli impianti di stoccaggio dell'energia, il che si traduce in una disparità di trattamento in diversi Stati membri, in particolare per quanto concerne i requisiti per la connessione alla rete; è del parere che ciò costituisca una disparità delle condizioni di concorrenza che ostacola lo sviluppo di casi aziendali praticabili in materia di strutture di stoccaggio dell'energia; invita la Commissione ad agevolare la definizione di requisiti comuni per la connessione alla rete e ad affrontare altri ostacoli che non consentono di integrare lo stoccaggio nei mercati dell'elettricità;

17.

chiede con urgenza la revisione del regolamento TEN-E (18) per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le categorie di infrastrutture per l'energia elettrica, al fine di affrontare meglio lo sviluppo degli impianti di stoccaggio dell'energia prima dell'adozione del prossimo elenco di progetti di interesse comune; chiede una profonda riforma del processo di elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete (TYNDP) al fine di integrare il principio «l'efficienza energetica al primo posto» nella pianificazione delle infrastrutture, nonché la flessibilità, l'integrazione settoriale e le connessioni transfrontaliere; chiede che i criteri per la concessione dello status di progetto di interesse comune siano allineati all'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'accordo di Parigi e all'obiettivo dell'UE in materia di neutralità climatica nel 2050 attraverso una valutazione sistematica del clima da parte di tutti i progetti candidati all'elenco in materia di progetto di interesse comune;

18.

invita la Commissione a riconoscere il ruolo cruciale di tutte le tecnologie di flessibilità e di stoccaggio al fine di garantire una transizione energetica efficiente e continuare a fornire livelli elevati di sicurezza dell'approvvigionamento e di stabilità del sistema; sottolinea l'interesse pubblico nello sviluppo di nuovi progetti di stoccaggio e nell'aggiornamento di quelli esistenti, il che dovrebbe tradursi in un processo di autorizzazione rapido, prioritario e semplificato negli Stati membri;

19.

osserva con preoccupazione che le procedure di approvazione a livello nazionale richiedono tempi notevolmente più lunghi rispetto ai periodi massimi per i progetti di interesse comune previsti dal regolamento TEN-E; invita la Commissione ad affrontare tale questione nella sua imminente revisione attraverso un meccanismo di applicazione efficace e sincronizzato che riconosca l'interesse pubblico prevalente dei progetti di stoccaggio nell'ambito dei progetti di interesse comune;

20.

deplora la mancanza di diffusione sul mercato dei progetti di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 e la mancanza di un monitoraggio sistematico dei progetti completati e della diffusione dei risultati delle ricerche, e si compiace della maggiore attenzione prevista nei confronti delle attività vicine al mercato, mantenendo al contempo le ambizioni di ricerca fondamentali per creare in futuro una riserva di tecnologie e di progetti prossimi al mercato nel quadro di Orizzonte Europa, in particolare attraverso la creazione del Consiglio europeo per l'innovazione; chiede un maggiore ricorso agli appalti pre-commerciali; sottolinea che è necessario intensificare la ricerca nelle tecnologie pulite, sostenibili e a basse emissioni di carbonio, nonché nello stoccaggio dell'energia;

21.

sottolinea che è necessario intensificare la ricerca sull'utilizzo delle sostanze chimiche per lo stoccaggio dell'energia, nonché la ricerca fondamentale sulla superconduttività, il che dovrebbe riflettersi nel prossimo programma Orizzonte;

22.

osserva con preoccupazione che la disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 contiene soltanto un riferimento indiretto ai progetti di stoccaggio dell'energia; rileva inoltre che in passato sono state notificate sorprendentemente poche misure di aiuti di Stato per i progetti di stoccaggio;

23.

invita la Commissione a tenere conto dell'importante ruolo dello stoccaggio nella transizione energetica e ad affrontarlo di conseguenza in sede di riesame della disciplina sugli aiuti di Stato; invita la Commissione a provvedere affinché la nuova disciplina tenga conto della sostenibilità e dell'efficienza, del contributo alla stabilità della rete e del contributo alla neutralità climatica apportati dalle diverse tecnologie di stoccaggio; sottolinea inoltre che i progetti non commerciali (ad esempio ai fini di ricerca) potrebbero beneficiare di una deroga dalle norme sugli aiuti di Stato, in modo da evitare finanziamenti inefficaci e distorsioni della concorrenza; evidenzia che la gestione delle strutture di stoccaggio da parte di operatori non di mercato è limitata ai casi in cui non vi è alcun interesse di mercato e l'autorità nazionale di regolamentazione ha concesso una deroga;

24.

invita la Commissione a garantire che la nuova disciplina tenga conto dell'efficienza e del contributo alla stabilità della rete apportati dalle diverse tecnologie di stoccaggio, in modo da evitare finanziamenti inefficienti e limitare la partecipazione degli operatori non di mercato ai casi e alle circostanze di cui agli articoli 36 e 54 della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato dell'energia elettrica;

Stoccaggio chimico (Power to X)

25.

sottolinea il ruolo importante della tecnologia Power to X quale fattore chiave per l'integrazione dei sistemi energetici e il collegamento tra i settori dell'elettricità e del gas; sottolinea a tale riguardo l'elevato potenziale dell'idrogeno, in particolare dell'idrogeno verde, e del metano sintetico e del biometano per lo stoccaggio stagionale di energia a volumi elevati e come vettore energetico, combustibile e materia prima per le industrie ad alta intensità energetica, nonché come combustibile sostenibile per diverse modalità di trasporto; invita la Commissione a continuare a sostenere le attività di ricerca e sviluppo relative allo sviluppo di un'economia dell'idrogeno, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'ulteriore potenziamento della tecnologia Power to X, in particolare attraverso il sostegno a favore di un'iniziativa in materia di idrogeno quale importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI);

26.

osserva che l'utilizzo dell'idrogeno come stoccaggio di energia non è ancora competitivo a causa degli elevati costi di produzione; osserva, inoltre, la considerevole differenza di costo tra l'idrogeno verde e l'idrogeno blu; sottolinea l'importanza di sostenere misure volte a ridurre i costi dell'idrogeno verde al fine di renderlo un caso aziendale praticabile;

27.

osserva che negli Stati membri esistono norme diverse per quanto riguarda la miscelazione dell'idrogeno con il gas naturale; invita la Commissione a valutare e sviluppare una tassonomia chiara nonché norme in materia di idrogeno, sia per la rete del gas che per gli utenti finali; rileva che tali norme dovranno essere adattate alle esigenze di qualità e alle capacità tecnologiche degli utenti finali, tenendo conto delle specificità di ciascun paese;

28.

osserva che l'idrogeno prodotto mediante la conversione di energia in gas può essere trasformato in altri tipi di gas come il metanolo e l'ammoniaca, i quali possono essere utilizzati come combustibile per il settore marittimo e aereo, nonché per i trasporti pesanti;

29.

sottolinea che un'ampia capacità di stoccaggio dell'energia è fornita dall'infrastruttura di gas esistente e che tali strutture e quelle che accolgono nuove fonti di gas, in particolare l'idrogeno verde, agevolerebbero l'integrazione dell'energia elettrica rinnovabile; osserva, a tale proposito, la necessità di affrontare la questione del nuovo ruolo dei gestori del sistema di trasporto del gas alla luce delle norme in materia di disaggregazione;

30.

invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto globale, un'analisi costi-benefici e un'analisi della disponibilità relative all'ammodernamento delle infrastrutture del gas o alla costruzione di nuove infrastrutture dedicate, che è importante ai fini dell'utilizzo dell'idrogeno verde, per il suo trasporto in grandi quantità e per la diffusione della mobilità a idrogeno; riconosce il potenziale dello stoccaggio sotterraneo del gas come le cavità vuote o lo stoccaggio in giacimento;

31.

ritiene che le politiche dell'UE debbano promuovere in particolare l'innovazione e la diffusione dello stoccaggio dell'energia sostenibile e dell'idrogeno verde; sottolinea la necessità di garantire che l'uso di fonti energetiche come il gas naturale sia soltanto temporaneo, considerato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050; riconosce che l'UE necessiterà di quantità sempre più elevate di idrogeno; sottolinea che per garantire volumi sufficienti di energia e la competitività dell'industria europea è necessario sostenere i percorsi dell'idrogeno;

32.

invita la Commissione a sviluppare una definizione armonizzata di idrogeno verde basata su una metodologia trasparente; chiede inoltre un sistema per il riconoscimento reciproco delle garanzie di origine per tali gas, che proponga lo sviluppo di un regime comune di certificazione e di un sistema di documentazione lungo tutta la catena del valore, ad esempio mediante l'emissione di un marchio ecologico; incoraggia gli Stati membri a ridurre al minimo gli ostacoli amministrativi nei confronti della certificazione dell'idrogeno verde e/o a basse emissioni di carbonio; invita la Commissione a garantire una concorrenza leale ed effettiva tra le tecnologie e i vettori energetici e tra l'idrogeno importato e l'idrogeno prodotto nell'UE;

33.

osserva che, in base alle attuali norme del mercato interno del gas, i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione delle infrastrutture del gas dell'UE sono autorizzati a trasportare unicamente gas naturale come attività regolamentata; invita la Commissione, nel contesto della strategia per l'integrazione dei sistemi energetici, a consentire agli operatori di trasportare gas a basse emissioni di carbonio come l'idrogeno, il biometano e il metano sintetico;

34.

sottolinea che tutti gli attori del mercato dovrebbero avere accesso ai vantaggi e agli incentivi creati dai progetti pilota o dai laboratori del mondo reale a dimostrazione della produzione di idrogeno basata sull'energia rinnovabile;

35.

ricorda che la produzione di vettori chimici sintetici è ragionevole solo quando si utilizza l'energia rinnovabile; chiede un aumento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2030 sulla base di una valutazione d'impatto approfondita;

Stoccaggio elettrochimico

36.

è convinto che una serie di tecnologie nel settore delle batterie, comprese quelle con catene del valore già consolidate nell'UE, svolgerà un ruolo importante nel garantire un approvvigionamento stabile e flessibile di energia elettrica; sottolinea che le tecnologie per le batterie sono di fondamentale importanza per garantire l'autonomia strategica dell'UE e la sua resilienza riguardo all'approvvigionamento di energia elettrica;

37.

plaude agli sforzi della Commissione volti a creare norme per le batterie europee;

38.

riconosce che sistemi di raccolta e riciclaggio ben funzionanti e processi a ciclo chiuso, in linea con i principi dell'economia circolare, sono già in atto per una serie di tecnologie per le batterie, in particolare nelle catene del valore dell'industria automobilistica e delle batterie industriali basate nell'UE, come ad esempio le batterie di avviamento a base di piombo, e ritiene che tali sistemi possano essere considerati come un modello per il riciclaggio delle batterie;

39.

osserva che l'accesso ai mercati dell'elettricità e della flessibilità sarà fondamentale per sfruttare il potenziale dello stoccaggio mediante batteria;

40.

è preoccupato per il fatto che l'UE dispone di una capacità molto bassa di produzione di batterie agli ioni di litio e dipende dalla produzione poco trasparente ubicata al di fuori dell'Europa; accoglie pertanto con favore l'Alleanza europea per le batterie e il piano d'azione strategico sulle batterie; chiede che la loro espansione copra tutte le tecnologie disponibili nel settore delle batterie; chiede che siano sostenuti in maniera costante e che l'attuazione del piano d'azione strategico sia rafforzata, in linea con obiettivi più ampi in termini di economia circolare, strategia industriale e gestione delle sostanze chimiche; accoglie con favore, a tale proposito, l'annuncio della Commissione volto a proporre una legislazione sulle batterie a sostegno del piano d'azione strategico e dell'economia circolare; chiede, a tale proposito, l'analisi del ciclo di vita delle batterie, l'introduzione di una progettazione circolare, la gestione e la manipolazione sicure durante il trattamento delle sostanze pericolose nella produzione di celle e l'introduzione di un'etichetta per l'impronta di carbonio che dichiari l'impatto ambientale di tutte le catene del valore delle batterie immesse sul mercato europeo; sottolinea l'importanza di creare ecosistemi lungo la catena del valore delle batterie al fine di promuovere la competitività e la sostenibilità del settore;

41.

invita la Commissione a proporre requisiti di progettazione ecocompatibile per le batterie onde migliorare la loro riciclabilità fin dalla progettazione;

42.

è preoccupato per la forte dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime per la produzione di batterie, anche dalle fonti in cui la loro estrazione comporta il degrado ambientale, la violazione delle norme del lavoro e conflitti locali per le risorse naturali; esorta la Commissione ad affrontare tale dipendenza nelle pertinenti strategie dell'UE; sottolinea il ruolo dell'approvvigionamento sostenibile di materie prime e le potenzialità delle fonti interne di materie prime nell'UE; è convinto che un rafforzamento dei sistemi di riciclaggio per le batterie possa offrire una quota significativa delle materie prime necessarie per la produzione di batterie all'interno dell'UE;

43.

riconosce le potenzialità del riutilizzo delle batterie per veicoli elettrici ai fini dello stoccaggio di energia nelle abitazioni private o nelle unità di batterie di maggiori dimensioni; è preoccupato per il fatto che la classificazione delle batterie usate come rifiuti nella direttiva sulle batterie, indipendentemente dal riutilizzo, possa costituire un ostacolo nei confronti di tale riutilizzo; riconosce che le batterie riutilizzate non vengono restituite ai fini del riciclaggio e che gli standard di sicurezza non sono controllati quando una batteria viene ridestinata ad usi con caratteristiche differenti rispetto a quelle originariamente previste; invita la Commissione ad applicare la responsabilità del produttore, unitamente alle garanzie di prestazioni e di sicurezza, al produttore che rigenera e reimmette le batterie sul mercato; invita la Commissione a chiarire i regimi di responsabilità estesa del produttore relativi alle batterie riutilizzate;

44.

riconosce le potenzialità dei veicoli elettrici e delle loro batterie nel fornire attraverso le infrastrutture intelligenti di ricarica dei veicoli elettrici flessibilità alla rete nell'ambito della gestione della domanda programmabile, riducendo in questo modo la necessità di impianti di riserva nel sistema di alimentazione;

45.

invita la Commissione a proporre ambiziosi obiettivi di raccolta e di riciclaggio per le batterie sulla basa di frazioni metalliche essenziali in sede di revisione della direttiva sulle batterie e dopo aver condotto una valutazione d'impatto; sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente la ricerca e l'innovazione per i processi e le tecnologie di riciclaggio nell'ambito di Orizzonte Europa;

46.

invita la Commissione a sviluppare orientamenti e/o norme in materia di riutilizzo con fini diversi delle batterie dei veicoli elettrici, compresi i processi di collaudo e di classificazione, nonché orientamenti in materia di sicurezza;

47.

sottolinea la necessità di sostenere la ricerca, il know-how e le competenze al fine di promuovere la produzione di batterie nell'UE;

48.

riconosce le potenzialità del passaporto globale per le batterie nello sviluppo di una catena del valore delle batterie sostenibile, che tenga conto dei diritti umani e dell'impatto ambientale; ritiene che la certificazione mineraria sia uno strumento importante per garantire catene del valore delle batterie sostenibili;

Stoccaggio meccanico

49.

osserva che l'accumulazione per pompaggio svolge un ruolo cruciale nello stoccaggio dell'energia; è preoccupato per il fatto che l'UE non stia sfruttando appieno le potenzialità di questa modalità di stoccaggio dell'energia che è neutrale sotto il profilo del carbonio e altamente efficiente;

50.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero cercare ulteriori modi per rafforzare la capacità di accumulazione per pompaggio, tenendo conto nel contempo dell'utilizzo multifunzionale dei bacini esistenti e nuovi; invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli amministrativi che ritardano tali progetti e a fornire un sostegno normativo per quanto concerne gli approcci innovativi in questo settore; invita la Commissione a dare la priorità alla necessaria transizione energetica, a condurre una revisione globale della legislazione pertinente e a proporre modifiche ove necessario, riducendo al minimo l'impatto ambientale;

51.

sottolinea che, nell'interesse della protezione dell'ambiente, il potenziamento delle strutture esistenti e dei progetti con una capacità più elevata potrebbe essere un'alternativa migliore rispetto ai nuovi progetti;

52.

prende atto del contributo alla flessibilità offerto dalle tecnologie di stoccaggio quali l'aria compressa, i supercondensatori e i volani; riconosce l'importanza di una tecnologia europea a volano per lo stoccaggio dell'energia e la regolazione della frequenza; sottolinea il fatto che questa tecnologia è un dispositivo di stoccaggio e di regolazione pertinente per le reti intelligenti o per lo sviluppo di reti strategiche;

Stoccaggio termico

53.

ritiene che lo stoccaggio termico (come le caldaie di grandi dimensioni) e il teleriscaldamento nelle zone densamente popolate siano strumenti molto efficienti per lo stoccaggio dell'energia, che offrono la flessibilità necessaria per integrare una quota maggiore di energie rinnovabili intermittenti e di calore residuo prodotto dai processi industriali e dal settore terziario; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e a sviluppare le reti di teleriscaldamento ad alta efficienza energetica; invita inoltre la Commissione a tenere conto delle infrastrutture termiche e dell'accumulazione termica in sede di elaborazione dei piani decennali di sviluppo della rete sia per la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) che per la rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO-G);

54.

ritiene che lo stoccaggio termico nelle falde acquifere, in particolare in relazione all'uso di fonti geotermiche, potrebbe rappresentare uno strumento innovativo nelle zone non urbanizzate e industriali; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e lo sviluppo di tali soluzioni e ad attuare impianti pilota su larga scala;

55.

riconosce che la cogenerazione flessibile fornisce una soluzione integrata e lungimirante di stoccaggio dell'energia per la flessibilità delle reti elettriche e l'efficienza dell'approvvigionamento di energia termica, grazie allo stoccaggio termico che disaccoppia la produzione di elettricità dal consumo di calore; invita gli Stati membri a esplorare ulteriormente l'integrazione settoriale, i sistemi energetici intelligenti e l'utilizzo del calore in eccesso prodotto ad esempio da centri dati, siti industriali o metropolitane; invita la Commissione a promuovere concetti innovativi di accumulazione termica quali lo stoccaggio di elettricità a partire dal calore e lo stoccaggio di ghiaccio;

56.

accoglie con favore il fatto che le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento saranno ammissibili per i finanziamenti a titolo del regolamento MCE riveduto e chiede la loro inclusione come potenziali progetti di interesse comune a norma del regolamento TEN-E;

57.

ritiene che sarebbe opportuno promuovere, in linea con la neutralità tecnologica, le tecnologie per l'accumulazione di energia termica al fine di migliorarne le prestazioni, l'affidabilità e l'integrazione con i sistemi esistenti di energia distribuibile; ritiene che lo sviluppo delle tecnologie per l'accumulazione termica e la diffusione sul mercato possano creare opportunità per progetti congiunti al fine di incoraggiare partenariati nel settore energetico tra i paesi;

58.

riconosce le potenzialità di stoccaggio degli edifici efficienti sotto il profilo energetico grazie alle masse efficaci dal punto di vista dello stoccaggio, ai componenti termici o di massa degli edifici o allo stoccaggio di acqua fredda o calda; invita la Commissione a incentivare le ristrutturazioni all'insegna dell'efficienza energetica nella sua prossima strategia relativa all'ondata di ristrutturazioni ed esorta gli Stati membri a realizzare strategie di ristrutturazione a lungo termine, tenendo conto nel contempo delle potenzialità di stoccaggio degli edifici;

59.

invita la Commissione a tenere conto del ruolo delle infrastrutture di accumulazione termica e di riscaldamento per rendere più flessibile il sistema energetico nella prossima strategia per l'integrazione dei sistemi energetici;

60.

invita gli Stati membri a prendere in considerazione tutte le tecnologie di stoccaggio sostenibili ed efficienti in termini di costi e le opzioni di flessibilità, comprese quelle per il calore, nell'ambito di un approccio energetico integrato, in sede di una riprogettazione dei propri sistemi energetici verso economie ad alta efficienza energetica e basate su fonti rinnovabili nei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC);

Stoccaggio decentrato — il ruolo dei consumatori attivi

61.

ritiene che le batterie domestiche, lo stoccaggio termico domestico, la tecnologia veicolo-rete, i sistemi energetici per le case intelligenti, la gestione della domanda e l'integrazione settoriale contribuiscano a ridurre i picchi di consumo, offrano flessibilità e stiano svolgendo un ruolo sempre più importante nel garantire che la rete energetica sia efficiente e integrata; ritiene che la tempestiva normazione dei nuovi dispositivi, l'informazione dei consumatori, la trasparenza dei dati dei consumatori e il corretto funzionamento di mercati dell'elettricità che offrano un facile accesso ai consumatori saranno fondamentali per conseguire questo obiettivo; sottolinea, inoltre, il ruolo dei consumatori attivi e delle comunità energetiche dei cittadini nel processo di transizione energetica e ritiene che debbano essere adeguatamente promossi;

62.

prende atto della riluttanza degli utenti privati nel fornire le batterie dei loro veicoli per i servizi di stoccaggio, sebbene sia tecnicamente praticabile; plaude a tale proposito agli incentivi per la flessibilità offerti ai consumatori dalla direttiva (UE) 2019/944 (direttiva sul mercato dell'energia elettrica) e invita gli Stati membri a garantire una rapida e rigorosa attuazione delle pertinenti disposizioni; sottolinea che un'ampia diffusione sul mercato della tecnologia veicolo-rete richiederà una maggiore interoperabilità e, di conseguenza, regolamenti o norme uniformi a livello dell'UE che eliminino una serie di ostacoli, compresi gli ostacoli amministrativi, giuridici e fiscali;

63.

riconosce il contributo dei consumatori attivi nel fornire flessibilità al sistema, ad esempio attraverso soluzioni di stoccaggio dell'energia decentrate e su piccola scala e, in ultima analisi, nel conseguire obiettivi climatici ed energetici; invita gli Stati membri a sostenere la partecipazione dei cittadini al sistema energetico (ad esempio attraverso incentivi fiscali per le tecnologie di stoccaggio mediante batteria) e a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai consumatori di autogenerare l'elettricità, di consumare o stoccare l'elettricità autogenerata o venderla sul mercato; invita la Commissione a monitorare adeguatamente la corretta attuazione della direttiva sul mercato dell'energia elettrica e della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva sull'energia da fonti rinnovabili) per quanto concerne gli articoli che stabiliscono un quadro normativo per gli autoconsumatori e le comunità energetiche;

64.

sottolinea che lo stoccaggio decentrato è una parte cruciale della gestione sul versante della domanda; sottolinea il ruolo delle batterie dei veicoli elettrici nell'offrire la flessibilità della rete attraverso la ricarica intelligente e i servizi vehicle-to-x; chiede alla Commissione di istituire un quadro favorevole atto a garantire che la funzionalità di fornire tali servizi sia abilitata dai produttori di veicoli elettrici, dal software di ricarica e dalla stazione di ricarica, e la invita a conseguire la piena interoperabilità nel quadro di una direttiva rivista sui combustibili alternativi;

o

o o

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

(2)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

(3)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(4)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(5)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(6)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(7)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(8)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(9)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2019)0079.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2019)0217.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2018)0438.

(15)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 10.

(16)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 23.

(17)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 35.

(18)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/68


P9_TA(2020)0199

Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (2020/2549(RSP))

(2021/C 371/09)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1),

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (2),

visti la posizione del Parlamento in prima lettura adottata il 17 aprile 2019 sulla revisione del regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (3) e l'invito a sottoporre a revisione il regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee alla luce degli attuali obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed energia,

vista la decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4),

vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2017 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania) (COP 23) (5),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice, Polonia (COP 24) (6),

visto il pacchetto legislativo Energia pulita per tutti gli europei,

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP 25) (7),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, in cui si approva l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050,

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (8),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

visti i criteri per la concessione di prestiti nel settore dell'energia della Banca europea per gli investimenti,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (9),

visto l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista l'interrogazione alla Commissione sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (O-000012/2020 — B9-0008/2020),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

A.

considerando che il regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee («regolamento RTE-E») stabilisce le norme per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle reti RTE-E al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica dell'Unione;

B.

considerando che il regolamento RTE-E individua aree tematiche e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea e fornisce orientamenti per la selezione di progetti di interesse comune (PIC); che il regolamento RTE-E stabilisce che i PIC possono ottenere sostegno finanziario a titolo del meccanismo per collegare l'Europa e che trarrebbero beneficio da procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ottimizzati nonché da un trattamento normativo specifico che dia accesso a meccanismi di ripartizione dei costi e incentivi a livello transfrontaliero e garantisca maggiore trasparenza;

C.

considerando che il primo elenco di PIC, istituito nel 2013 dal regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, conteneva 248 PIC, il secondo elenco, istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione, conteneva 195 PIC, e il terzo elenco, istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, conteneva 173 PIC; che il 31 ottobre 2019 la Commissione ha adottato il quarto elenco di PIC, contenente 151 PIC;

D.

considerando che, come indicato nella posizione in prima lettura del Parlamento del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2021-2027, i colegislatori hanno concordato in via provvisoria che la Commissione deve valutare l'efficacia e la coerenza rispetto alle politiche del regolamento RTE-E prendendo in considerazione, tra l'altro, gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030, l'impegno di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione e il principio dell'efficienza energetica al primo posto; che i risultati di tale valutazione devono essere presentati al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2020;

E.

considerando che il regolamento RTE-E è stato approvato prima dell'adozione dell'accordo di Parigi, che prevede l'impegno a contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC al di sopra dei livelli preindustriali;

F.

considerando che dall'adozione del regolamento RTE-E nel 2013 il panorama della politica energetica nell'Unione è cambiato notevolmente in seguito a diversi sviluppi;

G.

considerando che l'energia svolge un ruolo centrale nella transizione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra e pertanto è necessario adoperarsi per continuare a decarbonizzare il sistema energetico affinché l'Unione possa conseguire l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, promuovendo nel contempo la transizione in altri settori e affrontando l'aumento della domanda di energia elettrica;

H.

considerando che, per conseguire i suoi obiettivi in materia di clima e di energia e rafforzare la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione necessita di un'infrastruttura energetica moderna e ad elevate prestazioni che sia adeguata alle esigenze future, efficiente sotto il profilo dei costi e in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, tra l'altro mediante la diversificazione delle rotte, delle fonti e dei fornitori;

I.

considerando che il regolamento RTE-E stabilisce le priorità da realizzare in relazione alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ottica di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di energia e di clima e individua i progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di tali priorità;

J.

considerando che le aree e i corridoi prioritari e le condizioni di ammissibilità dovrebbero seguire l'evoluzione del sistema energetico e assicurare la coerenza con le priorità delle politiche dell'Unione, segnatamente nel contesto dei percorsi di decarbonizzazione a lungo termine;

K.

considerando che la realizzazione di infrastrutture adeguate e l'attuazione delle politiche di efficienza energetica dovrebbero andare di pari passo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione assicurando la massima efficienza sotto il profilo dei costi;

L.

considerando che, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, il Parlamento chiede «la revisione degli orientamenti in materia di reti transeuropee dell'energia (RTE-E) prima dell'adozione del prossimo elenco di progetti di interesse comune (PIC)»;

1.

valuta positivamente che nella comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione indichi che la revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee avrà luogo nel 2020;

2.

invita la Commissione a presentare entro la fine del 2020 una proposta relativa alla revisione degli orientamenti per le RTE-E tenendo conto in particolare degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030, dell'impegno di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione e del principio dell'efficienza energetica al primo posto;

3.

invita la Commissione a proporre, entro la fine del 2020, orientamenti transitori per quanto concerne la spesa nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa e la selezione dei progetti per il quinto elenco di PIC, nell'ottica di garantire che la spesa e la selezione siano in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi;

4.

ritiene che le condizioni per la concessione dello status di PIC stabilite dagli orientamenti per le RTE-E debbano essere in linea con gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione, incluso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 previsto nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2019, nonché con tutte le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, tra cui l'obiettivo della sostenibilità economica;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(2)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0420.

(4)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1.

(5)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 70.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0430.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2019)0079.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/71


P9_TA(2020)0200

Conclusione di un accordo UE-Nuova Zelanda, in corso di negoziazione, sullo scambio di dati personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione concernente la conclusione di un accordo, in corso di negoziazione, tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti in materia di lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2019)0551 — 2020/2048(INI))

(2021/C 371/10)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2019)0551),

vista la decisione del Consiglio del 13 maggio 2020 che autorizza l'avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito la «Carta»), in particolare gli articoli 2, 6, 7, 8 e 47,

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 6, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 16 e 218,

visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (1),

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (2),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (3),

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (4),

vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (5),

visti la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STCE n. 108) e il protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (STCE n. 181),

visto il parere 1/2020 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sul mandato negoziale per concludere un accordo internazionale sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto neozelandesi,

vista la relazione di Europol del 2019 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo,

vista la «Christchurch Call for Action» adottata dalla Nuova Zelanda, dalla Francia, dalla Commissione, dalle società tecnologiche e da altri soggetti per eliminare i contenuti terroristici ed estremisti violenti online,

visto l'articolo 114, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0131/2020),

A.

considerando che il regolamento (UE) 2016/794 consente il trasferimento di dati personali a un'autorità competente di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, nella misura in cui tale trasferimento sia necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione a norma della direttiva (UE) 2016/680, di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE che presti garanzie sufficienti in merito alla tutela della privacy e dei diritti e delle libertà individuali delle persone, o di accordi di cooperazione che consentano lo scambio di dati personali conclusi prima del 1o maggio 2017, nonché, eccezionalmente, sulla base dei singoli casi, in conformità alle condizioni rigorose stabilite all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794 e a condizione che siano assicurate garanzie adeguate; sottolineando che l'accordo deve rispettare pienamente i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta;

B.

considerando che gli accordi internazionali che consentono a Europol e ai paesi terzi di cooperare e scambiare dati personali dovrebbero rispettare i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, in particolare agli articoli 2, 6, 7, 8 e 47, e dall'articolo 16 TFUE e rispettare pertanto il principio della limitazione delle finalità e i diritti di accesso e rettifica; che tali accordi dovrebbero essere soggetti al controllo da parte di un'autorità indipendente, secondo quanto sancito specificamente dalla Carta, ed essere necessari e proporzionati all'adempimento dei compiti di Europol;

C.

considerando che il documento di programmazione 2020-2022 (6) di Europol sottolinea che la piena ed efficace attuazione delle attività della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), in particolare a livello operativo, non è possibile senza uno stretto partenariato con paesi e organizzazioni terzi; che l'UE e la Nuova Zelanda hanno opinioni affini in merito alle questioni di sicurezza globale e seguono approcci simili a tal proposito;

D.

considerando che Europol e la polizia neozelandese hanno già stabilito un quadro di cooperazione rafforzata attraverso un accordo di lavoro e un memorandum d'intesa, entrambi firmati nel 2019, che consentono alla polizia neozelandese di utilizzare l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) e di dispiegare in modo permanente un ufficiale di collegamento presso la sede di Europol a L'Aia;

E.

considerando che, in passato, Europol ha già concluso una serie di accordi operativi sullo scambio di dati personali con paesi terzi; che nel 2018 l'Unione ha avviato negoziati in materia con otto paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (Turchia, Israele, Tunisia, Marocco, Libano, Egitto, Algeria e Giordania); che il Parlamento ha approvato una serie di risoluzioni sui mandati negoziali per tali accordi (7);

F.

considerando che, in base a quanto stabilito da Europol, il livello di minaccia rappresentata dai terroristi jihadisti risulta elevato e che, nel 2018, il terrorismo ha continuato a costituire una grave minaccia per la sicurezza negli Stati membri; che il numero di arresti di terroristi di destra, pur rimanendo a un livello relativamente basso, è aumentato per il terzo anno consecutivo; che, stando a quanto riferito dagli Stati membri a Europol, le autorità di contrasto hanno utilizzato nel 2018 strumenti per lo scambio di dati al fine di sventare o neutralizzare 129 attacchi terroristici ovvero di indagare sugli stessi;

G.

considerando che il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) vigila su Europol dal 1o maggio 2017 e fornisce anche consulenza alle istituzioni dell'UE per quanto riguarda le politiche e la legislazione in materia di protezione dei dati, compresi gli accordi di negoziato nel settore delle attività di contrasto;

H.

considerando che, alla luce dell'attacco del 2019 per mano di un terrorista di destra ai danni di due moschee a Christchurch, la cooperazione operativa da formalizzare nell'ambito dell'accordo tra Europol e la Nuova Zelanda, consentendo lo scambio di dati personali, può risultare essenziale per prevenire e perseguire altri reati gravi e attacchi terroristici che potrebbero essere pianificati o perpetrati nell'Unione europea o in tutto il mondo;

I.

considerando che i trasferimenti di dati personali raccolti nell'ambito di indagini penali e successivamente trattati da Europol nel quadro dell'accordo possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone interessate;

1.

ritiene che la collaborazione con la Nuova Zelanda per quanto riguarda le attività di contrasto aiuterà l'Unione europea a tutelare maggiormente i suoi interessi di sicurezza, in particolare nell'ambito della prevenzione e della lotta al terrorismo, dello smantellamento della criminalità organizzata e della lotta contro la criminalità informatica; esorta la Commissione ad avviare celermente i negoziati con la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo nel pieno rispetto delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio; invita la Commissione ad attenersi alle raccomandazioni aggiuntive formulate nella presente risoluzione;

2.

insiste affinché il livello di protezione dei dati previsto dall'accordo sia sostanzialmente equivalente a quello sancito dal diritto dell'Unione, sia nel diritto che nella pratica; insiste inoltre sul fatto che se tale livello di protezione non può essere garantito l'accordo non potrà essere concluso; sottolinea, in tale contesto, che nel 2012 la Commissione ha riconosciuto ufficialmente la Nuova Zelanda quale paese che offre un livello adeguato di protezione dei dati; osserva che la decisione in parola si applica tuttavia solo alle questioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, non si applica per le questioni in materia di attività di contrasto;

3.

ritiene che lo scambio di informazioni transfrontaliero tra tutte le competenti autorità di contrasto, a livello unionale e con i partner globali, dovrebbe essere considerato una priorità al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo in modo più efficace;

4.

chiede che l'accordo contenga tutte le salvaguardie e tutti i controlli necessari per la protezione dei dati personali, secondo quanto delineato nelle direttive di negoziato; osserva che il trasferimento di dati personali sensibili dovrebbe essere consentito solo in casi eccezionali, in cui tale trasferimento risulti strettamente necessario e proporzionato per prevenire e combattere i reati contemplati dall'accordo; sottolinea che dovrebbero essere definite garanzie chiare per l'interessato, le persone a questo collegate e le persone collegate al reato, quali i testimoni e le vittime, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali;

5.

ritiene che, in linea con il principio di limitazione delle finalità, il futuro accordo dovrebbe stabilire esplicitamente un elenco di reati per cui è consentito lo scambio di dati personali, conformemente alle definizioni dei reati dell'UE, ove disponibili; reputa che tale elenco dovrebbe specificare le attività comprese in tali reati nonché i probabili effetti del trasferimento dei dati personali;

6.

sottolinea che i dati personali trasferiti dovrebbero essere correlati ai singoli casi di reato; evidenzia che è opportuno includere nell'accordo una definizione chiara del concetto di singoli casi di reato, poiché tale concetto è necessario per valutare la necessità e la proporzionalità dei trasferimenti di dati;

7.

insiste affinché l'accordo contenga una disposizione chiara e precisa che stabilisca il periodo di conservazione dei dati personali oggetto di trasferimento verso la Nuova Zelanda e ne imponga la cancellazione alla fine di tale periodo; chiede che le misure procedurali siano stabilite nell'accordo allo scopo di garantire la conformità; chiede, a tale proposito, che l'accordo preveda specificamente riesami periodici dei periodi di conservazione e di eventuali altre esigenze di conservazione dei dati, nonché altre misure appropriate che garantiscano il rispetto dei termini; insiste sul fatto che, in casi eccezionali, se vi sono motivi debitamente giustificati per la conservazione dei dati per un periodo più lungo, oltre il termine del loro periodo di conservazione, tali motivi e la documentazione di accompagnamento devono essere trasmessi a Europol e al GEPD;

8.

esorta il Consiglio e la Commissione a collaborare con il governo della Nuova Zelanda nell'ottica di definire, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, quale autorità indipendente di vigilanza, dotata di un effettivo potere di indagine e intervento, sarà incaricata di sorvegliare l'attuazione dell'accordo internazionale; chiede di individuare e definire quale sarà tale autorità prima dell'entrata in vigore dell'accordo internazionale; insiste sul fatto che il nome dell'autorità debba essere espressamente incluso nell'accordo;

9.

ritiene che l'accordo internazionale dovrebbe comprendere una disposizione che consenta all'UE di sospendere o revocare lo stesso in caso di violazione; ritiene importante che l'autorità indipendente di vigilanza disponga inoltre della facoltà di decidere di sospendere o porre fine ai trasferimenti di dati personali in caso di violazione; è del parere che, in virtù dell'accordo, le autorità dovrebbero poter continuare a trattare tutti i dati personali rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo stesso e trasferiti prima della sua denuncia o sospensione; ritiene opportuno prevedere un meccanismo di monitoraggio e valutazione periodica dell'accordo al fine di valutarne l'osservanza da parte dei partner, il funzionamento in relazione alle esigenze operative di Europol, nonché il rispetto dell'attuale normativa UE in materia di protezione dei dati;

10.

ritiene che i trasferimenti successivi di informazioni di Europol dalle autorità neozelandesi competenti ad altre autorità in Nuova Zelanda, compreso a fini giudiziari, dovrebbero essere consentiti solo per le finalità originarie del trasferimento da parte di Europol e dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione preventiva di Europol; osserva che i trasferimenti successivi di informazioni di Europol dalle autorità neozelandesi competenti ad autorità di paesi terzi non dovrebbero essere consentiti;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a consultare il GEPD in merito alle disposizioni del progetto di accordo prima della sua messa a punto e nel corso dei negoziati;

12.

ritiene che l'accordo internazionale con la Nuova Zelanda dovrebbe sancire il diritto degli interessati all'informazione, alla rettifica e alla cancellazione, come previsto in altri atti legislativi dell'Unione europea in materia di protezione dei dati; chiede, a tale riguardo, che l'accordo comprenda norme chiare e circostanziate in merito alle informazioni da fornire agli interessati;

13.

sottolinea che la sua approvazione alla conclusione dell'accordo sarà subordinata al suo adeguato coinvolgimento in tutte le fasi della procedura; si aspetta di essere informato in modo esauriente e proattivo sui progressi dei negoziati conformemente all'articolo 218 TFUE e attende di ricevere i documenti contestualmente al Consiglio, affinché possa svolgere il proprio ruolo di controllo;

14.

sottolinea che darà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo solo qualora lo stesso non comporti rischi per il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati né per altri diritti e libertà fondamentali tutelati dalla Carta; indica in tal senso che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, il Parlamento europeo può domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Nuova Zelanda.

(1)  GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

(2)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(3)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(6)  Documento di programmazione di Europol 2020-2022 approvato dal consiglio di amministrazione di Europol il 25 marzo 2020, EDOC# 1003783v20E.

(7)  GU C 118 dell'8.4.2020, pagg. 69.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/75


P9_TA(2020)0201

Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (2020/2531(RSP))

(2021/C 371/11)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 168 e 191,

viste la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (1) (7o PAA) e la sua visione fino al 2050,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche («regolamento REACH») (2),

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele («regolamento CLP») (3),

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (4),

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5),

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (6),

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (7),

vista la direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (8),

viste la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e le sue successive modifiche (9),

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (10),

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (11) («regolamento sui cosmetici»),

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (12),

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (13),

vista la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (14), in quanto prezioso strumento per monitorare e affrontare l'inquinamento chimico delle acque superficiali a livello transfrontaliero,

visto il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare (15),

viste la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, (16) la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, (17) e la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, (18) che modificano la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro,

vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (19),

viste le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche»,

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

viste le conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2019 dal titolo «Maggiore circolarità — Transizione verso una società sostenibile»,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 dal titolo «Un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro: migliorare l'attuazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro nell'UE»,

visti gli orientamenti politici della Commissione europea per il periodo 2019-2024, in particolare la strategia tesa verso un inquinamento zero per l'Europa,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

viste la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773) e l'analisi approfondita a sostegno di tale comunicazione (20),

visti la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2018 dal titolo «Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi — Conclusioni e azioni» (COM(2018)0116) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna,

vista la comunicazione della Commissione del 7 novembre 2018 dal titolo «Verso un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini» (COM(2018)0734),

vista la relazione della Commissione del 7 novembre 2018 dal titolo "Riesame del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino (COM(2018)0739),

vista la relazione della Commissione del 25 giugno 2019 dal titolo «Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e debolezze individuate» (COM(2019)0264),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali (21),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (22),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7o programma d'azione per l'ambiente (23),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (24),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),

visto il piano europeo di lotta contro il cancro presentato dalla Commissione nel febbraio 2020,

vista la consultazione pubblica da parte della Commissione sul piano europeo di lotta contro il cancro (25),

visti la comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0020),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (26),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (27),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (28),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (29),

vista la sua risoluzione del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini (30),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (31),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (32),

vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 29 aprile 2019 dal titolo «Global Chemicals Outlook II — From Legacies to Innovative Solutions: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Seconda relazione sulle prospettive mondiali per le sostanze chimiche — Dai problemi ereditati alle soluzioni innovative: attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),

vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020» (SOER 2020),

visto lo studio del mese di agosto 2017 commissionato dalla Commissione dal titolo «Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme» (Studio sulla strategia per un ambiente non tossico del settimo programma di azione per l'ambiente) (33),

visto lo studio pubblicato nel gennaio 2019 e aggiornato nel maggio 2019, commissionato dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, dal titolo «Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection» (Interferenti endocrini: dalle prove scientifiche alla tutela della salute umana) (34),

vista la relazione del giugno 2019 coordinata dalla Commissione europea e dal suo partner organizzatore, ossia il ministero danese dell'Ambiente e dell'alimentazione, dal titolo «EU Chemicals Policy 2030: Building on the past, moving to the future» (La politica dell'UE in materia di sostanze chimiche per il 2030: basarsi sul passato per muoversi verso il futuro),

vista la relazione speciale n. 05/2020 della Corte dei conti europea dal titolo «Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi»,

vista l'interrogazione alla Commissione su una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (O-000044/2020 — B9-0013/2020),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la Commissione ha annunciato, nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la presentazione di una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità entro l'estate del 2020;

B.

considerando che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe contribuire alla corretta attuazione dei principi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE;

C.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri non sono riusciti a conseguire l'obiettivo 12 degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) che chiede, entro il 2020, di raggiungere una gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e di ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente; che sono necessari notevoli sforzi aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo 3 degli OSS e per ridurre in misura sostanziale il numero di morti e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo entro il 2030; che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità può contribuire al conseguimento delle finalità degli OSS;

D.

considerando che le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche delle sostanze chimiche variano notevolmente; che, mentre molte di tali sostanze che sono parte integrante della vita quotidiana non sono pericolose o persistenti, alcune possono permanere nell'ambiente, accumularsi nella filiera alimentare ed essere nocive per la salute umana a basse concentrazioni;

E.

considerando che l'inquinamento derivante dalle sostanze chimiche di sintesi rappresenta una minaccia sempre più significativa per la sanità pubblica e l'ambiente; che, ad esempio, il cancro legato all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è la principale causa di mortalità connessa al lavoro, che ogni anno nell'UE si verificano circa 120 000 casi di cancro professionale in conseguenza dell'esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro, con circa 80 000 decessi conseguenti all'anno (35);

F.

considerando che la regolamentazione svolge un ruolo fondamentale nel prevenire danni da sostanze chimiche pericolose; che si stima che negli ultimi 20 anni si sia evitato un milione di nuovi casi di cancro anche grazie all'attuazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro; che uno studio del 2017 ha effettuato una stima prudente dei benefici cumulativi della legislazione in materia di sostanze chimiche nell'UE nell'ordine di decine di miliardi di euro all'anno (36);

G.

considerando che una strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili deve ridurre in modo efficace l'esposizione delle persone e dell'ambiente alle sostanze chimiche pericolose e, allo stesso tempo, deve rafforzare la competitività e l'innovazione dell'industria europea;

H.

considerando che l'inquinamento chimico provoca perdite a livello degli ecosistemi terrestri e acquatici e porta alla riduzione della «resilienza degli ecosistemi», vale a dire della capacità di resistere ai danni e di riprendersi, determinando un rapido calo delle popolazioni animali;

I.

considerando che il 26 giugno 2019 il Consiglio ha invitato la Commissione a sviluppare un piano d'azione teso a eliminare tutti gli usi non essenziali di composti perfluorurati (PFAS) a causa della loro natura altamente persistente e dei maggiori rischi per la salute e l'ambiente (37);

J.

considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente, nella sua relazione dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», ha espresso crescente preoccupazione in merito al ruolo delle sostanze chimiche nel deterioramento del nostro ambiente e ha avvertito che l'aumento previsto della produzione chimica e delle emissioni continue di sostanze chimiche persistenti e pericolose indica che probabilmente l'onere chimico per la salute e l'ambiente non diminuirà e che le politiche vigenti non sono adeguate ad affrontare un gran numero di sostanze chimiche;

K.

considerando che è necessaria una transizione verso la produzione di sostanze chimiche sicure fin dalla progettazione, ivi compreso l'utilizzo di sostanze chimiche meno pericolose lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti, per ridurre l'inquinamento chimico e migliorare la circolarità dell'economia europea; che il piano d'azione per l'economia circolare dell'UE deve trattare la questione delle sostanze chimiche tossiche al fine di conseguire tali obiettivi;

L.

considerando che consentire a sostanze vietate o sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) di accedere al mercato dell'UE tramite prodotti importati da paesi terzi non è in linea con l'obiettivo di sviluppare cicli di materiali non tossici;

M.

considerando che è positivo che la Commissione stia finanziando progetti che promuovono tecnologie digitali innovative per tracciare le sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento (per esempio la blockchain);

N.

considerando che i feti, i neonati, i bambini, le donne incinte, gli anziani e i poveri sono particolarmente sensibili agli effetti dell'esposizione alle sostanze chimiche; che le famiglie a basso reddito possono essere esposte in maniera sproporzionata poiché spesso vivono nei pressi di importanti fonti di contaminazione, quali siti per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e impianti di produzione (38);

O.

considerando che la Commissione non ha mai realizzato la sua strategia per un ambiente non tossico, promessa nel quadro del settimo piano d'azione per l'ambiente; che è ora importante che la Commissione proponga una strategia ambiziosa che riduca efficacemente al minimo l'esposizione delle persone e dell'ambiente alle sostanze chimiche pericolose e, allo stesso tempo, rafforzi la competitività e l'innovazione dell'industria europea;

P.

considerando che gli studi commissionati dalla Commissione (ad esempio in relazione alla strategia per un ambiente non tossico e nel contesto dei controlli dell'adeguatezza di REACH e della legislazione in materia di sostanze chimiche diversa da REACH) hanno individuato importanti lacune nella legislazione dell'UE per quanto riguarda la gestione sicura delle sostanze chimiche nell'Unione, ivi comprese incongruenze a livello di normative settoriali e un'attuazione insufficiente, e hanno delineato un'ampia serie di misure da prendere in considerazione;

Q.

considerando che tali lacune e incongruenze richiedono un'azione legislativa intesa a garantire l'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente contro i rischi derivanti dalle sostanze chimiche;

R.

considerando che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe basarsi sulle conoscenze e sui metodi scientifici indipendenti più recenti nonché affrontare le esposizioni in condizioni reali nell'intero ciclo di vita;

S.

considerando che, secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione e gli Stati membri devono eseguire una «valutazione indipendente, obiettiva e trasparente» delle sostanze attive dei pesticidi e dei relativi prodotti e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare deve intraprendere un esame scientifico indipendente in linea con il regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale);

1.

accoglie con favore l'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche; riconosce il ruolo essenziale del settore delle sostanze chimiche nel conseguire i molteplici obiettivi del Green Deal, segnatamente l'obiettivo «inquinamento zero», la neutralità climatica, la transizione energetica, la promozione dell'efficienza energetica e l'economia circolare, offrendo processi produttivi e materiali innovativi;

2.

considera necessario prevenire o ridurre qualsiasi forma di inquinamento a livelli non più nocivi per la salute umana e l'ambiente per consentire di vivere bene entro i limiti ecologici del pianeta;

3.

ritiene che garantire la sicurezza, la sostenibilità e la circolarità fin dalla progettazione di tutti gli utilizzi di sostanze chimiche, materiali e prodotti sia una misura a monte essenziale non solo per tutelare la salute umana, ottenere un ambiente privo di sostanze tossiche (aria, acqua, suolo) e proteggere la biodiversità, ma anche per realizzare un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare e competitiva;

4.

invita la Commissione a presentare una strategia globale in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità così da realizzare il necessario cambiamento di paradigma per attuare l'ambizione in materia di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche, garantendo un elevato livello di protezione della salute umana, della salute animale e dell'ambiente, riducendo al minimo l'esposizione a sostanze chimiche pericolose, in particolare per quanto riguarda il principio di precauzione e la tutela efficace dei lavoratori, riducendo al minimo l'utilizzo delle sperimentazioni sugli animali, preservando e ripristinando gli ecosistemi e la biodiversità e promuovendo l'innovazione nel campo delle sostanze chimiche sostenibili quale fondamento di una strategia europea per un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare, sicura e sostenibile, rafforzando nel contempo la competitività e la capacità di innovazione dell'economia dell'Unione e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e potenziando l'occupazione all'interno dell'UE;

5.

sottolinea che la prossima strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità deve altresì affrontare la questione dell'approvvigionamento sostenibile dei materiali e l'intensità energetica nella produzione delle sostanze chimiche in tutta la catena di fornitura, nonché le norme sanitarie, sociali e ambientali e i diritti umani;

6.

sottolinea che la nuova strategia dovrebbe essere coerente e complementare rispetto agli altri obiettivi politici del Green Deal, compresi gli obiettivi della legge per il clima, del nuovo piano d'azione per l'economia circolare, della nuova strategia industriale per l'Europa e del piano europeo di lotta contro il cancro, nonché rispetto al nuovo contesto per l'economia europea a seguito della COVID-19;

7.

sottolinea che la nuova strategia dovrebbe delineare i settori e le modalità in cui l'industria chimica può contribuire al conseguimento di tali obiettivi, ad esempio in materia di energia pulita, materie prime, trasporti sostenibili, digitalizzazione e riduzione dei consumi;

8.

è del parere che la Commissione debba presentare una strategia globale in cui la sostenibilità rappresenti il pilastro fondamentale, e che contribuisca al consolidamento di tutte le politiche pertinenti, anche in materia di sostanze chimiche, commercio, fiscalità, innovazione e concorrenza, nonché assicurarne l'applicazione in modo da attrarre investimenti in Europa e creare mercati per prodotti circolari e a basse emissioni di carbonio;

9.

sottolinea che l'industria chimica è di notevole importanza per l'economia europea e che la modernizzazione e la decarbonizzazione di tale industria sono fondamentali per conseguire gli obiettivi del Green Deal; riconosce che l'industria chimica è in grado di fornire varie soluzioni a basse emissioni di carbonio; mette in luce l'importanza di sviluppare l'industria chimica al fine di contribuire a realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e il 2050; sottolinea che la promozione dell'innovazione sicura e sostenibile è un elemento fondamentale nella transizione da un'industria lineare a un'industria circolare e sostenibile, che conferisca un importante vantaggio competitivo a tale settore;

10.

ritiene che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità debba conseguire coerenza e sinergie tra la legislazione in materia di sostanze chimiche (ad esempio REACH, CLP, POP, mercurio, prodotti fitosanitari, biocidi, livelli massimi di residui (LMR), legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e la connessa legislazione dell'Unione, incluse la legislazione relativa a prodotti specifici (ad esempio giocattoli, materiali a contatto con gli alimenti, prodotti da costruzione, prodotti farmaceutici, imballaggi, direttiva (UE) 2019/904 sui prodotti di plastica monouso), la legislazione generale sui prodotti (ad esempio progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica, futura politica dei prodotti sostenibili), la legislazione sui comparti ambientali (ad esempio acqua, suolo e aria) e la legislazione sulle fonti di inquinamento, ivi compresi gli impianti industriali (ad esempio IED e direttiva Seveso III), nonché la normativa sui rifiuti (ad esempio direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS) e direttiva sui veicoli fuori uso (ELV));

11.

sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla riduzione delle sovrapposizioni tra i quadri giuridici e tra i compiti conferiti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e all'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

12.

sottolinea che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità deve rispettare la gerarchia di azioni in materia di gestione dei rischi, che privilegia la prevenzione dell'esposizione, l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose e la sostituzione con alternative più sicure, ove possibile, rispetto alle misure di controllo;

13.

sottolinea la necessità di ridurre e prevenire l'esposizione a sostanze chimiche quali gli interferenti endocrini, che hanno dimostrato di contribuire a un aumento significativo delle malattie croniche e di cui alcuni possono alterare il sistema immunitario e le sue risposte infiammatorie, nel contesto delle misure intese a migliorare la sanità pubblica e rafforzare la resistenza ai virus come il SARS-CoV-2 (39);

14.

sottolinea che la strategia dovrebbe rispecchiare appieno il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio della correzione alla fonte, in via prioritaria, dei danni causati all'ambiente e il principio «chi inquina paga», nonché i principi fondamentali delle normative europee sulle sostanze chimiche, ad esempio l'imposizione dell'onere della prova sui fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle, e che dovrebbe effettivamente applicare tali principi;

15.

ritiene che i meccanismi di responsabilità estesa del produttore rappresenterebbero uno strumento efficace per attuare il principio «chi inquina paga» stimolando nel contempo l'innovazione;

16.

sottolinea la necessità di obiettivi ambiziosi che aumentino il numero di sostanze chimiche esaminate ogni anno, in particolare per quanto riguarda le loro proprietà di interferente endocrino;

17.

sottolinea che tale strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe andare di pari passo con la strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030;

18.

sottolinea che la nuova strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe essere basata su prove scientifiche solide e aggiornate, tenendo conto del rischio derivante dagli interferenti endocrini, dalle sostanze chimiche pericolose nei prodotti importati, dagli effetti combinati delle diverse sostanze chimiche e sostanze chimiche molto persistenti, e che la successiva azione normativa, tranne qualora riguardi questioni scientifiche (ad esempio identificazione e classificazione dei rischi) (40), dovrebbe essere accompagnata da valutazioni d'impatto e tenere conto del contributo delle parti interessate per aumentare la chiarezza in merito alle priorità;

19.

sottolinea che una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche richiede un'azione simultanea su diversi aspetti, ossia la definizione dei criteri per le sostanze chimiche sostenibili al fine di orientare gli investimenti in modo da contribuire alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento, il miglioramento dell'individuazione delle sostanze chimiche pericolose nei prodotti e la promozione della loro sostituzione con alternative più sicure, nonché la creazione di alleanze con settori chiave per adoperarsi a favore di iniziative in materia di economia circolare (ad esempio i settori edile, tessile, elettronico e automobilistico);

20.

ritiene che debbano essere eliminate tutte le lacune normative e le debolezze presenti nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, che la legislazione debba essere pienamente attuata e che la nuova strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità debba contribuire efficacemente alla rapida sostituzione, per quanto possibile, delle sostanze estremamente preoccupanti e di altre sostanze chimiche pericolose, tra cui gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, le sostanze neurotossiche e quelle immunotossiche e gli inquinanti organici persistenti, nonché contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, le nanoforme delle sostanze e l'esposizione alle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti; ritiene che la strategia debba anche contribuire all'efficacia delle misure di controllo; ribadisce che un eventuale divieto dei prodotti chimici in questione dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità;

21.

ribadisce la sua preoccupazione in merito al fatto che la legislazione intesa a impedire la presenza di sostanze chimiche nei prodotti, anche quelli importati, è frammentata, non è né sistematica né coerente e si applica solo a un numero estremamente limitato di sostanze, prodotti e impieghi, prevedendo spesso molte eccezioni; invita la Commissione a presentare, nell'ambito della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, un piano d'azione per colmare i divari del vigente quadro giuridico, dando priorità ai prodotti con cui i consumatori vengono a stretto e frequente contatto, ad esempio tessili, mobili, prodotti per bambini e prodotti igienici assorbenti;

22.

ricorda che entro il 2020 tutte le pertinenti SVHC, comprese le sostanze con proprietà di interferenza endocrina che presentano un grado di preoccupazione equivalente, devono essere inserite nell'elenco REACH delle sostanze candidate; sottolinea che dopo il 2020 saranno necessari sforzi volti a individuare altre eventuali SVHC e a continuare a garantire la piena conformità dei fascicoli di registrazione; invita la Commissione a procedere rapidamente all'eliminazione graduale delle SVHC;

23.

ritiene che la nuova strategia in materia di sostanze chimiche debba assicurare che nessuna sostanza chimica che abbia effetti potenzialmente negativi sulla salute umana o sull'ambiente sia immessa sul mercato prima che siano stati valutati attentamente i pericoli e i rischi connessi a tale sostanza;

24.

sottolinea la necessità di un chiaro impegno a garantire il finanziamento a medio e lungo termine per una ricerca potenziata e indipendente sulla chimica verde, basata sulla sicurezza fin dalla progettazione, per sviluppare alternative sicure e sostenibili, ivi comprese alternative non chimiche, e a promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche nocive, ove fattibile, e la produzione sicura e sostenibile, garantendo i presupposti adeguati per l'innovazione sicura e sostenibile e lo sviluppo di sostanze chimiche nuove e più sicure;

25.

sottolinea che l'industria chimica dovrebbe partecipare in ampia misura a tale finanziamento;

26.

sottolinea la necessità di un chiaro impegno a garantire fondi per il biomonitoraggio umano e il monitoraggio ambientale degli impatti e dell'esposizione alle sostanze chimiche al fine di migliorare la gestione e la valutazione dei rischi chimici, nonché per migliorare la condivisione e l'utilizzo dei dati di monitoraggio a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE tra paesi, settori e istituzioni nei pertinenti settori d'intervento (ad esempio acqua, sostanze chimiche, aria, biomonitoraggio, salute); sottolinea che gli studi sul biomonitoraggio umano dovrebbero essere condotti nel pieno rispetto della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati;

27.

ritiene che la ricerca scientifica debba tenere conto anche dell'epigenetica effettuando, nel contempo, prove sulla sospetta tossicità; invita la Commissione a sostenere tale obiettivo e ad aumentare il coordinamento e l'azione a livello europeo nel settore del biomonitoraggio; sottolinea la necessità di svolgere ricerche su questioni su cui non è stata prestata la dovuta attenzione, quali i tumori legati al sistema endocrino e le conseguenze socioeconomiche dei disturbi endocrini;

28.

sottolinea l'importanza di finanziamenti sostenibili per la ricerca e l'innovazione volti a migliorare la comprensione scientifica degli effetti delle sostanze chimiche pericolose sull'ambiente, la salute, la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, nonché a promuovere la ricerca sul miglioramento dei metodi di individuazione dei pericoli relativi alle sostanze chimiche;

29.

ribadisce la necessità di ridurre al minimo e sostituire progressivamente le sperimentazioni sugli animali attraverso un maggiore ricorso a nuove metodologie di approccio e a strategie di sperimentazione intelligente, compresi metodi in vitroin silico; chiede maggiori sforzi e finanziamenti a tal fine, con l'obiettivo di stabilire valutazioni della sicurezza rapide, affidabili e solide non basate sugli animali in tutta la legislazione pertinente, in aggiunta a quella sui cosmetici; si rammarica che permangano ostacoli all'utilità e all'accettazione di metodi di sperimentazione alternativi (non basati sugli animali) a fini normativi, in parte a causa di fattori quali le lacune negli orientamenti disponibili in materia di sperimentazione (41) e finanziamenti insufficienti per la ricerca e lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale; chiede un intervento per porre rimedio a tale situazione;

30.

ritiene che le migliori conoscenze scientifiche disponibili debbano essere utilizzate come parametro di riferimento per la convalida di nuovi metodi di approccio, anziché di modelli obsoleti basati sugli animali;

31.

invita la Commissione a garantire che la convalida e l'introduzione di metodi di sperimentazione non animali siano notevolmente accelerate;

32.

invita la Commissione a esaminare il potenziale delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale al fine di accelerare lo sviluppo di strumenti di tossicologia predittiva per sostenere l'innovazione;

33.

sottolinea che i divieti di sperimentazione sugli animali stabiliti dal regolamento sui prodotti cosmetici non devono essere compromessi dalle sperimentazioni svolte ai sensi di altre normative come REACH;

34.

ritiene che la strategia debba estendere l'utilizzo di una valutazione del rischio generale a tutta la legislazione;

35.

invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli effetti combinati delle sostanze chimiche siano affrontati appieno e in modo coerente in tutta la legislazione pertinente, anche riducendo l'esposizione e, ove necessario, mediante la revisione dei requisiti in materia di dati e lo sviluppo di nuovi metodi di sperimentazione, preferibilmente in conformità delle metodologie concordate dalle agenzie dell'UE;

36.

invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con l'ECHA, l'EFSA, gli Stati membri e le parti interessate, una metodologia per tenere conto degli effetti combinati delle sostanze chimiche, ivi comprese l'esposizione combinata a varie sostanze chimiche nonché l'esposizione da diverse fonti, come ad esempio un fattore di valutazione delle miscele, e ad adeguare i requisiti giuridici per affrontare questi effetti nella valutazione e gestione dei rischi in tutta la pertinente legislazione in materia di sostanze chimiche ed emissioni;

37.

plaude all'applicazione del principio «una sostanza — una valutazione del rischio» al fine di utilizzare meglio le risorse delle agenzie e degli organismi scientifici dell'Unione, evitare la duplicazione degli sforzi, comprese le sperimentazioni, ridurre il rischio di esiti divergenti delle valutazioni, accelerare e rendere coerente e trasparente la regolamentazione delle sostanze chimiche e garantire una maggiore tutela della salute e dell'ambiente e condizioni di parità per l'industria, tenendo conto nel contempo della particolare situazione delle PMI;

38.

chiede alla Commissione di istituire una banca dati dell'UE in materia di sicurezza delle sostanze chimiche, pienamente connessa e interoperabile, per agevolare la condivisione ininterrotta di dati tra le autorità e fornire accesso pubblico ai ricercatori, alle autorità di regolamentazione, all'industria e ai cittadini in generale;

39.

sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le agenzie europee di valutazione EFSA ed ECHA, unitamente alle agenzie nazionali, elaborando orientamenti comuni per una valutazione dei rischi, in particolare per i biocidi e i fitofarmaci, che tengano conto dei risultati scientifici più recenti, in modo da evitare incongruenze;

40.

sottolinea la necessità di un approccio più integrato alla valutazione delle sostanze chimiche che presentano pericoli, rischi o funzioni simili come un gruppo; invita pertanto la Commissione a utilizzare un approccio per gruppi fondato su conoscenze scientifiche su scala più ampia sia nella valutazione sia nella successiva azione normativa, al fine di evitare deplorevoli sostituzioni e ridurre la sperimentazione sugli animali; sottolinea che l'approccio «una sostanza — una valutazione del rischio» non dovrebbe contraddire o impedire lo sviluppo di un approccio per gruppi, inteso a valutare le famiglie nel loro insieme;

41.

invita la Commissione, con il sostegno dell'ECHA, a fornire un forum per l'analisi dei vantaggi, degli svantaggi e della fattibilità dell'introduzione di un nuovo regime per la sperimentazione delle sostanze chimiche, ove gli studi di sicurezza siano condotti da laboratori/istituzioni certificati, assegnati nel quadro del processo normativo, e i relativi costi siano sostenuti dai richiedenti al fine di rispettare l'onere della prova a carico delle società;

42.

ritiene che siano necessarie misure normative per proteggere adeguatamente i gruppi vulnerabili come i bambini, le donne in gravidanza e in allattamento e gli anziani; invita la Commissione ad adottare una definizione trasversale di gruppi vulnerabili e a proporre, ove opportuno, di adeguare di conseguenza gli approcci scientifici esistenti alla valutazione dei rischi, nonché di allineare alle norme più rigorose la protezione dei gruppi vulnerabili in tutta la legislazione sulle sostanze chimiche;

43.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle sostanze chimiche che si accumulano e permangono nei corpi, a quelle trasmesse ai bambini attraverso la gravidanza o il latte materno e a quelle che possono avere effetti da una generazione all'altra;

44.

sottolinea la necessità di sviluppare un meccanismo efficace per coordinare la protezione dei gruppi vulnerabili, ad esempio introducendo nei pertinenti atti legislativi dell'UE requisiti coerenti sulla gestione dei rischi in relazione alle sostanze potenzialmente pericolose, comprese le neurotossine e gli interferenti endocrini;

45.

ritiene che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità debba contribuire a un elevato livello di protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche nocive;

46.

invita la Commissione a formulare una proposta legislativa volta a includere le sostanze tossiche per la riproduzione nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE relativa ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro per allinearla alle modalità di trattamento delle sostanze mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) in altre normative dell'UE in materia di sostanze chimiche (per esempio REACH e legislazione su biocidi, pesticidi e cosmetici);

47.

sottolinea l'importanza di richiedere che le domande di autorizzazione a norma del regolamento REACH siano inoltre sufficientemente precise per quanto riguarda l'esposizione alla sostanza interessata, in modo da poter valutare correttamente il rischio e adottare adeguate misure di gestione dei rischi, in particolare per i lavoratori;

48.

osserva che i tumori professionali sono raggruppati insieme a tutti gli altri tumori e non sono generalmente identificati come tumori professionali; condanna il fatto che, secondo diverse analisi, i lavoratori e le loro famiglie sostengono quasi tutti i costi connessi ai tumori professionali; rileva che i tumori professionali comportano costi estremamente elevati per i lavoratori, i datori di lavoro e i sistemi nazionali di sicurezza sociale; invita la Commissione ad assicurare la corretta registrazione dei tumori professionali e delle loro cause;

49.

sottolinea l'importanza di mettere a disposizione informazioni complete sui rischi e la sicurezza delle sostanze chimiche ai datori di lavoro, dal momento che essi devono tutelare e informare i loro lavoratori, fornendo istruzioni corrette in materia di sicurezza, formazione e dispositivi di protezione, nonché attuare un buon sistema di sorveglianza; chiede efficaci ispezioni del lavoro a livello nazionale e sanzioni per le violazioni dei requisiti di sicurezza; incoraggia l'istituzione di comitati di prevenzione;

50.

sottolinea la necessità di fornire informazioni chiare e comprensibili in merito alle sostanze chimiche ai cittadini, ai lavoratori e alle aziende in tutte le lingue dell'UE nonché la necessità di aumentare la trasparenza e la tracciabilità in tutta la catena di fornitura;

51.

chiede che la strategia migliori notevolmente l'attuazione di REACH per quanto riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione e offra chiarezza in merito alla sua interfaccia tra i quadri SSL e CLP; ribadisce il principio «no data, no market» (commercializzazione solo previa disponibilità dei dati); insiste sulla necessità che tutte le registrazioni delle sostanze siano conformi quanto prima possibile; chiede l'aggiornamento obbligatorio dei fascicoli di registrazione sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche disponibili, in modo che le registrazioni continuino a essere conformi; chiede trasparenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di registrazione e chiede di attribuire all'ECHA il potere esplicito di revocare i numeri di registrazione in caso di persistenza dell'infrazione relativa a qualsiasi requisito; sottolinea l'importanza di realizzare programmi tra l'ECHA e l'industria su base volontaria al fine di migliorare i fascicoli di registrazione non limitandosi alla conformità; chiede alla Commissione di promuovere un quadro che incoraggi tali programmi;

52.

invita la Commissione, gli Stati membri e l'ECHA a cooperare per inserire tutte le pertinenti sostanze estremamente preoccupanti attualmente accertate nell'elenco delle sostanze candidate entro la fine dell'anno in corso, coerentemente con l'impegno espresso dall'ex vicepresidente della Commissione Tajani e dall'ex commissario Potočnik nel 2010 e come ribadito in una tabella di marcia della Commissione del 2013 (42);

53.

invita la Commissione ad applicare correttamente il regolamento REACH, in conformità della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16 (Regno di Svezia contro Commissione europea sui cromati di piombo);

54.

invita la Commissione a rispettare i termini di cui al regolamento REACH, in particolare per quanto riguarda le decisioni relative all'autorizzazione o alla restrizione;

55.

sottolinea l'importanza di richiedere che le domande di autorizzazione siano sufficientemente precise per quanto riguarda gli usi della sostanza interessata, in modo da poter identificare l'esistenza, o l'assenza, di alternative idonee;

56.

chiede di migliorare la procedura di restrizione raggruppando le sostanze e individuando e definendo chiaramente le incertezze scientifiche della valutazione dei rischi e i tempi necessari per generare le informazioni mancanti, nonché considerando i costi della mancanza di azione; chiede di aumentare il livello di prove necessario per la concessione di deroghe alla restrizione proposta;

57.

invita l'ECHA a mettere a disposizione del pubblico gli studi tossicologici ed ecotossicologici presentati dai dichiaranti e dai richiedenti;

58.

invita la Commissione a proporre l'estensione dell'ambito di applicazione della procedura accelerata a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento REACH in merito all'uso da parte dei consumatori di tutte le sostanze estremamente preoccupanti;

59.

ritiene che sia necessario migliorare e accelerare in generale la valutazione e la gestione dei rischi delle sostanze, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione delle sostanze cancerogene e mutagene alla luce dell'impegno assunto dalla Commissione in merito alla lotta contro il cancro;

60.

invita la Commissione a migliorare le sperimentazioni che interessano le modalità e gli endpoint per la valutazione degli interferenti endocrini; sottolinea che, sebbene siano effettuate importanti sperimentazioni (ad esempio in materia di riproduzione e di effetti sugli ormoni tiroidei), molte di tali sperimentazioni hanno una bassa sensibilità e talvolta alta variabilità, il che rende il loro impatto piuttosto limitato;

61.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di astenersi dall'autorizzare sostanze e approvare prodotti con serie di dati incomplete sui rischi per la salute e l'ambiente o se il richiedente non è in grado di dimostrare l'inesistenza di alternative idonee, laddove ciò sia un presupposto per l'autorizzazione (43);

62.

invita la Commissione ad assicurare che la letteratura scientifica indipendente, soggetta a revisione inter pares, sia pienamente presa in considerazione e abbia lo stesso peso degli studi normativi basati sulla buona pratica di laboratorio (GLP) nel processo di valutazione dei rischi di tutte le sostanze chimiche; sottolinea che tale modalità contribuisce in maniera efficace alla riduzione della sperimentazione sugli animali non necessaria;

63.

chiede di precisare le disposizioni concernenti la registrazione delle sostanze chimiche per gli utilizzi delle sostanze intermedie nel quadro del regolamento REACH da applicare solo quando la sostanza intermedia viene trasformata in un'altra sostanza registrata, nonché di garantire un controllo sistematico della piena conformità al regolamento REACH;

64.

invita la Commissione a consentire un controllo normativo rapido, efficiente e trasparente delle sostanze chimiche nocive e a sviluppare e attuare un sistema di allerta rapida per identificare i rischi nuovi ed emergenti, al fine di garantire un rapido follow-up normativo a monte e ridurre rapidamente l'esposizione complessiva;

65.

ritiene che l'aumento della trasparenza in merito alle procedure nonché alle proprietà delle sostanze chimiche sia un modo per conseguire un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente; sottolinea che occorre migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conformità da parte dei dichiaranti, il volume di produzione delle sostanze chimiche, i rapporti completi di studio per giustificare l'affidabilità di un sommario esauriente di studio e la mappatura della produzione e dell'utilizzo delle sostanze estremamente preoccupanti;

66.

sottolinea che la legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti (MCA) dovrebbe essere rivista in linea con i regolamenti CLP e REACH per conseguire un approccio coerente e protettivo alla sicurezza dei materiali e dei prodotti che entrano in contatto con gli alimenti;

67.

insiste, in particolare, sulla necessità di una regolamentazione completa e armonizzata di tutti gli MCA, che dovrebbe basarsi sul principio di precauzione, sul principio «no data, no market» (commercializzazione solo previa disponibilità dei dati), su valutazioni complete della sicurezza che affrontino tutti gli endpoint rilevanti per la sicurezza e la salute e si basino sui dati scientifici più recenti per tutte le sostanze chimiche utilizzate negli MCA, su un'applicazione efficace e sul miglioramento delle informazioni ai consumatori;

68.

chiede di eliminare gradualmente le sostanze estremamente preoccupanti negli MCA;

69.

suggerisce di realizzare rapidamente un inventario che raccolga le migliori pratiche della regolamentazione sugli MCA a livello degli Stati membri, ivi comprese le misure nazionali per far fronte all'esposizione agli interferenti endocrini e ai fluorocarburi;

70.

invita la Commissione ad assicurare un collegamento adeguato tra la revisione del regolamento sugli MCA, la strategia «Dal produttore al consumatore» e il piano di lotta contro il cancro;

71.

è preoccupato per le numerose incongruenze presenti nella legislazione dell'Unione riguardo alle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) individuate nel controllo dell'adeguatezza; invita la Commissione a presentare un piano d'azione chiaro e, se necessario, proposte legislative su come affrontare tutte le PBT, le vPvB, le sostanze persistenti e mobili, sulla base delle valutazioni d'impatto e della conoscenza scientifica e nell'ambito dei quadri istituiti, prendendo in considerazione nel contempo tutta la legislazione pertinente e i comparti ambientali;

72.

esorta la Commissione a fissare termini precisi nel piano d'azione sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) per assicurare una rapida eliminazione graduale di tutti gli usi non essenziali delle PFAS, nonché accelerare lo sviluppo di alternative sicure e non persistenti a tutti gli usi delle PFAS nel quadro della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità;

73.

invita la Commissione a definire il concetto e i criteri dell'«uso essenziale» delle sostanze chimiche pericolose, basandosi sulla definizione di uso essenziale presente nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, per fornire un approccio armonizzato per le misure normative sugli usi non essenziali;

74.

ritiene inoltre che le sostanze neurotossiche o immunotossiche debbano essere considerate sostanze che presentano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze estremamente preoccupanti a norma del regolamento REACH;

75.

reitera il suo appello del 18 aprile 2019 per un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini, e in particolare per l'adozione di una definizione orizzontale basata sulla definizione dell'OMS per le sostanze sospettate di essere interferenti endocrini, così come per gli interferenti endocrini accertati e presunti, in linea con la classificazione delle sostanze CMR ai sensi del regolamento CLP, per la conseguente revisione dei requisiti in materia di dati, per la riduzione efficace dell'esposizione complessiva delle persone e dell'ambiente agli interferenti endocrini, per l'elaborazione di proposte legislative volte a inserire disposizioni specifiche sugli interferenti endocrini nella legislazione sui giocattoli, i materiali a contatto con gli alimenti e i cosmetici al fine di trattare gli interferenti endocrini come sostanze CMR e per la revisione di tutta la legislazione in materia, ivi compresa la legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti, allo scopo di sostituire gli interferenti endocrini;

76.

reitera il suo appello del 14 marzo 2013 (44) affinché siano sviluppati metodologie di sperimentazione e documenti orientativi in modo da tenere meglio conto degli interferenti endocrini, dei possibili effetti a basso dosaggio, degli effetti combinati e delle relazioni dose-risposta non monotone, segnatamente per quanto riguarda le finestre critiche di esposizione durante lo sviluppo; sottolinea che gli interferenti endocrini dovrebbero essere considerati come sostanze «prive di soglia» a meno che un richiedente non possa scientificamente dimostrare una soglia sicura;

77.

invita la Commissione ad attuare rapidamente le raccomandazioni del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e a introdurre nuove classi di pericolo nel regolamento CLP e, parallelamente, nel sistema mondiale armonizzato (per esempio per gli interferenti endocrini, la tossicità terrestre, la neurotossicità, l'immunotossicità, le PBT e le vPvB);

78.

ritiene che le sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM) debbano essere aggiunte all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti di cui al regolamento REACH;

79.

invita la Commissione a dare priorità all'identificazione e alla regolamentazione delle sostanze chimiche che destano preoccupazione, ad esempio le sostanze CMR e gli interferenti endocrini, anche nel suo piano europeo di lotta contro il cancro, in particolare per la protezione dei lavoratori, dal momento che, secondo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), il cancro causa il 52 % di tutti i decessi correlati al lavoro nell'UE (45);

80.

sottolinea che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe introdurre la registrazione dei polimeri, estendere gli obblighi di informazione standard per le sostanze comprese tra 1 e 10 tonnellate a tutte le sostanze in questione, rafforzare gli obblighi di informazione sulle proprietà tossicologiche nonché sugli utilizzi e l'esposizione, richiedendo, tra l'altro, una relazione di sicurezza delle sostanze chimiche per le sostanze comprese tra 1 e 10 tonnellate, e migliorare la valutazione delle sostanze complesse (ad esempio sostanze di composizione sconosciuta o variabile), in particolare sostenendo l'ECHA nell'ulteriore sviluppo delle soluzioni già messe in atto (quali i profili di identità delle sostanze); chiede l'elaborazione di metodi specifici per valutare questo tipo di sostanza, che consentano un approccio scientifico solido e siano applicabili nella pratica;

81.

ricorda l'impegno dell'Unione a garantire la sicurezza dei nanomateriali di sintesi e dei materiali con proprietà simili a norma del settimo programma di azione in materia di ambiente e riafferma il proprio invito del 24 aprile 2009 a rivedere l'intera normativa in materia al fine di garantire la sicurezza per tutte le applicazioni dei nanomateriali nei prodotti aventi un potenziale impatto sulla salute, l'ambiente o la sicurezza nel corso del loro ciclo di vita e a sviluppare sperimentazioni adeguate per valutare i pericoli dei nanomateriali e l'esposizione agli stessi durante tutto il loro ciclo di vita;

82.

invita la Commissione a chiarire le condizioni e i criteri in base ai quali l'uso della plastica biodegradabile o compostabile non è nocivo per l'ambiente e la salute umana, tenendo conto nel contempo di tutti i comparti ambientali in cui tali materie plastiche possano essere rilasciate e applicando il principio di precauzione;

83.

invita la Commissione a ultimare il riesame della raccomandazione sulla definizione dei nanomateriali, rivedere se del caso tale raccomandazione e garantire che i nanomateriali siano individuati in modo coerente mediante una definizione giuridicamente vincolante;

84.

sollecita la Commissione a chiedere regolarmente all'ECHA di valutare regolarmente le prestazioni e l'impatto dell'Osservatorio dell'UE per i nanomateriali (EUON);

85.

chiede la piena attuazione della legislazione sui prodotti fitosanitari; invita la Commissione a tenere in considerazione i vari inviti del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 volti a migliorare la procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione; invita la Commissione ad accelerare la transizione dell'Europa verso pesticidi a basso rischio quali definiti all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e a ridurre la dipendenza dai pesticidi, tra l'altro promuovendo e sostenendo l'attuazione di pratiche di gestione integrata delle specie nocive, a conseguire gli obiettivi della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e tradurre gli obiettivi di quest'ultima nella legislazione pertinente, a migliorare le statistiche sui prodotti fitosanitari, a elaborare migliori indicatori di rischio, a ridurre l'utilizzo dei fertilizzanti per evitare il degrado dei terreni e a sostenere gli agricoltori nel conseguimento di tali obiettivi;

86.

ritiene che, al fine di garantire la protezione della sanità pubblica e condizioni di parità per gli agricoltori europei, le sostanze attive vietate non debbano accedere al mercato dell'UE attraverso prodotti importati;

87.

invita la Commissione ad adottare misure per accelerare lo sviluppo dei prodotti fitosanitari a basso rischio e a istituire l'obiettivo del 2030 per l'eliminazione graduale dei pesticidi ad alto rischio;

88.

invita la Commissione a fissare obiettivi specifici per ridurre in maniera significativa sia l'utilizzo dei pesticidi chimici sia il rischio derivante dagli stessi;

89.

sottolinea il preoccupante ritardo nell'attuazione del programma di riesame e la necessità di garantire una (ri)valutazione più rapida ed esauriente dei principi attivi biocidi, dei coformulanti e degli interi prodotti — anche per quanto riguarda le proprietà di interferente endocrino — al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

90.

sottolinea l'importanza di realizzare la transizione verso un'economia realmente circolare e climaticamente neutra e di sviluppare cicli di materiali non tossici; ritiene che i prodotti fabbricati da materiali grezzi e quelli fabbricati da materiali riciclati debbano soddisfare gli stessi parametri chimici; ribadisce che, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti definita alla direttiva quadro sui rifiuti (46), la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non dovrebbe giustificare il perpetuarsi dell'impiego di sostanze ereditate pericolose;

91.

ribadisce che la questione dei prodotti contenenti sostanze ereditate preoccupanti andrebbe affrontata ricorrendo a un efficiente sistema di tracciamento e di smaltimento;

92.

riafferma la sua posizione del 13 settembre 2018 sulle possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, e in particolare che per sostanze preoccupanti si intendono quelle che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento REACH quali le sostanze estremamente preoccupanti, le sostanze vietate ai sensi della Convenzione di Stoccolma (inquinanti organici persistenti — POP), le sostanze specifiche soggette a restrizioni negli articoli di cui all'allegato XVII del regolamento REACH nonché determinate sostanze disciplinate dalla normativa specifica per settore e/o relativa ai prodotti;

93.

ritiene che la comunicazione di tutte le informazioni non riservate sulle sostanze chimiche pericolose nei prodotti lungo la catena di fornitura ai consumatori e ai gestori dei rifiuti sia un prerequisito per il conseguimento di cicli di materiali non tossici;

94.

invita la Commissione a elaborare indicatori completi sugli impatti delle sostanze chimiche sulla salute e sull'ambiente, che aiutino, tra l'altro, a valutare l'efficacia della legislazione in materia di sostanze chimiche;

95.

invita la Commissione a garantire che un sistema di informazione pubblica di facile uso, trasparente, obbligatorio e armonizzato sulle sostanze pericolose presenti nei materiali, nei prodotti e nei rifiuti sia istituito in tempi rapidi e messo a disposizione in tutte le lingue dell'Unione quanto prima possibile;

96.

sottolinea che la strategia dovrebbe aiutare l'industria a raggiungere la neutralità climatica e l'obiettivo di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche, oltre a sostenere il buon funzionamento del mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione e la produzione sicure e sostenibili dell'industria dell'UE, in linea con il Green Deal e la nuova strategia industriale; sottolinea che la strategia dovrebbe evitare oneri amministrativi non necessari;

97.

sottolinea che la strategia dovrebbe aiutare l'industria chimica a raggiungere la neutralità climatica e gli obiettivi di inquinamento zero, attraverso lo sviluppo di nuove catene del valore integrate che associno l'agricoltura al settore chimico, oltre a sostenere il buon funzionamento del mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione dell'industria dell'UE;

98.

chiede che sia fornito sostegno alle PMI, ivi compreso sostegno tecnico per la sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure, al fine di aiutarle a rispettare la legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche e a realizzare la transizione verso la produzione e l'uso di prodotti sicuri e sostenibili, promuovendo la ricerca e lo sviluppo, gli investimenti in sostanze chimiche sostenibili e in innovazioni tecnologiche nell'ambito dei programmi dell'Unione, come Orizzonte Europa;

99.

sottolinea che detta legislazione dovrebbe essere concepita in modo tale che le PMI possano attuarla senza che venga pregiudicato il livello di protezione necessario;

100.

sottolinea che una legislazione che assicuri stabilità e prevedibilità normative è fondamentale per orientare l'innovazione necessaria per la transizione verso un settore delle sostanze chimiche circolare, sicuro e sostenibile, ivi compreso l'utilizzo sostenibile delle materie prime rinnovabili per sostenere la bioeconomia, e per investimenti a lungo termine al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche; sostiene il coinvolgimento delle parti interessate a tale riguardo;

101.

sottolinea la necessità che la legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche fornisca incentivi per una chimica, materiali (comprese le materie plastiche) e tecnologie sicuri e sostenibili, comprese le alternative non chimiche, sicure e non tossiche fin dalla progettazione;

102.

sottolinea, a tale riguardo, che la strategia dovrebbe creare opportunità per la diffusione di tecnologie pulite per conseguire gli obiettivi del Green Deal;

103.

sottolinea che lo sviluppo di queste tecnologie e la produzione di tale chimica dovrebbero essere incentivati all'interno dell'UE;

104.

invita la Commissione a elaborare criteri dell'UE per le sostanze chimiche sostenibili, sulla base di una proposta scientifica dell'ECHA; ritiene che tali criteri debbano essere integrati da norme di prodotto (quali il quadro strategico in materia di prodotti sostenibili);

105.

invita la Commissione a incentivare i prodotti sicuri e sostenibili e la produzione pulita e a introdurre e/o adattare strumenti economici (per esempio tariffe, tasse ambientali, responsabilità estesa del produttore) per conseguire l'internalizzazione dei costi esterni lungo tutto il ciclo di vita delle sostanze chimiche, compresi i costi sanitari e ambientali, a prescindere dal fatto che il loro utilizzo avvenga all'interno o all'esterno dell'Unione;

106.

ricorda che le entrate riscosse dall'ECHA tramite le tariffe saranno notevolmente ridotte; chiede la revisione del modello di finanziamento dell'ECHA e l'introduzione di un meccanismo di finanziamento prevedibile e sostenibile, al fine di garantire il suo corretto funzionamento a lungo termine e di eliminare eventuali inefficienze, segnatamente quelle dovute alla separazione delle linee di bilancio, fornendo le risorse necessarie per soddisfare le crescenti esigenze legate alle sue attuali attività e risorse supplementari sufficienti per eventuali lavori aggiuntivi nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, compreso personale interno all'ECHA addetto esclusivamente alla protezione degli animali e alla promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale in tutte le attività dell'ECHA;

107.

invita la Commissione e il Consiglio ad astenersi dal ridurre le risorse dell'ECHA nelle procedure di bilancio annuali e a fornire all'ECHA risorse supplementari per altri eventuali compiti necessari come lo svolgimento di valutazioni delle sostanze;

108.

chiede un bilancio e livelli di personale adeguati per i servizi della Commissione incaricati di assicurare la corretta attuazione della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità; sottolinea che l'assegnazione delle risorse deve rispondere alle priorità politiche sia attuali che a lungo termine e auspica pertanto, nel contesto del Green Deal europeo, un notevole potenziamento delle risorse umane nella direzione generale dell'Ambiente, in particolare, e nelle agenzie dell'UE competenti;

109.

chiede la piena attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche; invita gli Stati membri a dedicare sufficienti capacità per migliorare l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche e invita la Commissione e l'ECHA a fornire un sostegno adeguato a tale scopo;

110.

invita la Commissione a sottoporre ad audit i sistemi di applicazione degli Stati membri per quanto riguarda la legislazione in materia di sostanze chimiche e a formulare raccomandazioni di miglioramento, rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli organismi preposti all'applicazione delle norme e proporre strumenti esecutivi dell'UE, ove necessario; invita la Commissione ad avvalersi dei poteri conferiti a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 (47), al fine di assicurare adeguate prove su prodotti in tutta l'Unione;

111.

ritiene che gli Stati membri debbano ricevere orientamenti chiari su come rafforzare i loro sistemi di applicazione nell'ambito della legislazione in materia di sostanze chimiche e che il coordinamento e la cooperazione tra gli organismi degli Stati membri preposti all'applicazione delle norme in questo settore debbano essere rafforzati; invita la Commissione a formulare tali orientamenti sulla base di un audit dei sistemi di applicazione e tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito del forum REACH;

112.

invita la Commissione a sostenere l'istituzione di una rete europea di città e comunità locali libere dagli interferenti endocrini allo scopo di migliorare la cooperazione e scambiare migliori pratiche, in analogia con il Patto dei sindaci per il clima e l'energia;

113.

invita la Commissione a intraprendere rapidamente azioni legali quando constata che la legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche non è rispettata; ricorda la propria osservazione del 16 gennaio 2020 (48) secondo cui le procedure devono essere più efficienti nel settore delle violazioni in materia di ambiente; invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti interni sulle procedure di infrazione e ad avvalersi della comunicazione «Legiferare meglio», di prossima pubblicazione, per assicurare un'applicazione rapida ed efficiente del diritto dell'UE;

114.

invita la Commissione a garantire che le sostanze chimiche e i prodotti importati ed esportati rispettino le stesse norme che disciplinano le sostanze chimiche e i prodotti fabbricati e impiegati nell'Unione al fine di garantire condizioni di parità tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi; ritiene che occorra rafforzare i controlli di non conformità nell'Unione e alle sue frontiere, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità doganali e lo sviluppo di uno specifico strumento digitale a tale scopo, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel contesto del forum REACH; accoglie con favore il piano d'azione a lungo termine della Commissione per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (49) e invita la Commissione ad avvalersi appieno delle future proposte per assicurare l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche;

115.

invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita della dipendenza degli Stati membri dalle importazioni da paesi terzi di sostanze chimiche nelle catene di valore critiche, quali quelle connesse ai principi attivi farmaceutici, ai disinfettanti ecc., e degli eventuali rischi per la sicurezza associati;

116.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare politiche intese a facilitare e promuovere il ritorno in Europa della produzione di sostanze chimiche nelle catene di valore strategiche, quali quelle dei principi attivi farmaceutici e dei disinfettanti, al fine di riacquistare il controllo su questo settore strategico e ridurre la dipendenza dell'Europa dai paesi terzi, garantire un accesso sicuro ed evitare la carenza di medicinali senza compromettere i rendimenti che le economie aperte traggono dal commercio internazionale;

117.

invita la Commissione a vietare in tutte le importazioni residui di sostanze pericolose «prive di soglia» vietate nell'UE, dal momento che non esiste alcun livello sicuro di esposizione a tali sostanze, e ad applicare ad altre sostanze contenute nelle importazioni gli stessi livelli massimi di residui applicati alle sostanze prodotte nell'UE per garantire condizioni di parità tra i produttori e gli agricoltori dell'UE e dei paesi terzi;

118.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, sul piano politico e finanziario, tutte le strutture e tutti i processi internazionali volti a conseguire una sana gestione delle sostanze chimiche a livello mondiale;

119.

invita la Commissione a riconoscere l'inquinamento chimico (ivi compresi i pesticidi) come una delle cause principali della crisi della biodiversità e a presentare proposte legislative al fine di affrontare le questioni delle sostanze chimiche persistenti, accumulabili e mobili nell'ambiente e dei loro effetti negativi sugli ecosistemi e sulla biodiversità;

120.

sottolinea che la sostenibilità delle sostanze chimiche deve comprendere anche la responsabilità sociale e ambientale delle industrie e aziende chimiche lungo tutte le loro catene di approvvigionamento;

121.

reputa che le norme dell'Unione in materia di sicurezza delle sostanze chimiche dovrebbero essere promosse a livello internazionale;

122.

invita la Commissione a proseguire l'elaborazione di un approccio che succeda all'approccio strategico alla gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM), ivi compresa una riforma del programma speciale; invita la Commissione a contribuire ai negoziati per lo sviluppo di un meccanismo di finanziamento adeguato, prevedibile e sostenibile a tale riguardo;

123.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 3.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(5)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(6)  GU L 169 del 2.6.2019, pag. 45.

(7)  GU L 201 del 21.7.2012, pag. 60.

(8)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

(9)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(10)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(11)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(12)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

(13)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(14)  GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1.

(15)  GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

(16)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 87.

(17)  GU L 30 del 31.1.2019, pag. 112.

(18)  GU L 164 del 20.6.2019, pag. 23.

(19)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

(20)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_ in_support_en_0.pdf

(21)  GU C 184 dell'8.7.2010, pag. 82.

(22)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

(23)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 10.

(24)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

(25)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation

(26)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 136.

(27)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.

(28)  Testi approvati, P8_TA(2019)0023.

(29)  Testi approvati, P8_TA(2019)0082.

(30)  Testi approvati, P8_TA(2019)0441.

(31)  Testi approvati, P8_TA(2020)0005.

(32)  GU C 41 del 6.2.2020, pag. 45.

(33)  https://op.europa.eu/s/nJFb

(34)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL _STU(2019)608866_EN.pdf

(35)  https://osha.europa.eu/it/themes/work-related-diseases/work-related-cancer

(36)  Nazioni Unite, Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers (Seconda relazione sulle prospettive mondiali in materia di sostanze chimiche: sintesi per i decisori politici).

(37)  Conclusioni del Consiglio adottate il 26 giugno 2019 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche», punto 14.

(38)  Nazioni Unite, Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers (Seconda relazione sulle prospettive mondiali in materia di sostanze chimiche: sintesi per i decisori politici).

(39)  https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html

(40)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14.

(41)  «Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e debolezze individuate» (COM(2019)0264).

(42)  https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%205867%202013%20INIT

(43)  Come affermato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2019 relativa alla causa T-837/16 (Regno di Svezia contro Commissione europea sui cromati di piombo).

(44)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione della salute pubblica dagli interferenti endocrini (GU C 36 del 29.1.2016, pag. 85).

(45)  https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/

(46)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(47)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(48)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (Testi approvati, P9_TA(2020)0015).

(49)  Comunicazione del 10 marzo 2020, COM(2020)0094.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/92


P9_TA(2020)0204

Una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686(RSP))

(2021/C 371/12)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800),

visto il pacchetto antiriciclaggio della Commissione, adottato il 24 luglio 2019, costituito da una comunicazione politica dal titolo «Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo»(COM(2019)0360), dalla relazione sulla valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE («post mortem») (COM(2019)0373), dalla relazione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (la relazione sulla valutazione sovranazionale del rischio (RVSR)) (COM(2019)0370) e il relativo documento di lavoro dei servizi (SWD(2019)0650), e dalla relazione sull'interconnessione dei meccanismi nazionali centralizzati automatici (registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati) degli Stati membri relativi ai conti bancari (COM(2019)0372),

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (quarta direttiva antiriciclaggio) (1), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio) (2),

visti il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (3),

visti la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (4) del Consiglio, la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (5) e il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (6),

visti la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (7), e la relazione della Commissione sulla sua attuazione, del 2 giugno 2020, dal titolo «Recupero e confisca dei beni: garantire che il crimine non paghi» (COM(2020)0217),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (8),

vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (9),

viste le conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2019, sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo,

viste le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2020, sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità,

visto il parere dell'Autorità bancaria europea, del 24 luglio 2019, sulle comunicazioni ai soggetti sottoposti a vigilanza per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nell'ambito della vigilanza prudenziale,

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová (10),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta (11),

vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (12),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia (13),

vista la tabella di marcia della Commissione dal titolo «Verso una nuova metodologia di valutazione dei paesi terzi ad alto rischio da parte dell'UE a norma della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo»,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 giugno 2018 dal titolo «Metodologia per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva (UE) 2015/849» (SWD(2018)0362),

visto i quattro regolamenti delegati adottati dalla Commissione — (UE) 2016/1675 (14), (UE) 2018/105 (15), (UE) 2018/212 (16) e (UE) 2018/1467 (17) — che integrano la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche,

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio (18);

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (19),

vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione (20),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo la Commissione, circa l'1 % del prodotto interno lordo annuo dell'Unione europea, vale a dire 160 miliardi di EUR, viene utilizzato per attività finanziarie sospette (21) come il riciclaggio di denaro collegato a corruzione, il traffico di armi, di esseri umani e droga, l'evasione e la frode fiscali, il finanziamento del terrorismo o altre attività illecite che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE;

B.

considerando che, secondo Europol, tra il 2010 e il 2014 è stato provvisoriamente sequestrato o congelato il 2,2 % dei proventi di reato stimati e solo l'1,1 % di tali proventi è stato confiscato a livello dell'UE, il che significa che il 98,9 % dei proventi di reato stimati non è stato confiscato e rimane pertanto nelle mani dei criminali (22);

C.

considerando che il quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF) è stato rafforzato grazie all'adozione della quarta direttiva antiriciclaggio nel maggio 2015 e della quinta direttiva antiriciclaggio nell'aprile 2018 e grazie al recepimento negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, avvenuto rispettivamente nel giugno 2017 e nel gennaio 2020 insieme ad altri atti e misure complementari; che, sebbene la terza direttiva antiriciclaggio non sia stata correttamente attuata in tutti gli Stati membri, la Commissione non ha ancora avviato alcuna procedura di infrazione; che la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro la maggior parte degli Stati membri per non aver recepito correttamente nei loro ordinamenti la quarta direttiva antiriciclaggio e ha avviato procedure di infrazione nei confronti della maggior parte degli Stati membri per non aver comunicato, o aver comunicato parzialmente, le misure di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (23);

D.

considerando che nel marzo 2019 il Parlamento ha approvato un'ambiziosa risoluzione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, che concludeva affermando la necessità di una revisione complessiva delle norme dell'UE vigenti in materia di antiriciclaggio;

E.

considerando che il 7 maggio 2020 la Commissione ha adottato un piano d'azione (24) per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, basato su sei pilastri;

F.

considerando che, nella stessa data, è stata pubblicata la nuova metodologia per individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), che non si basa esclusivamente su fonti di informazione esterne; che detta metodologia prevede l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai paesi terzi identificati come paesi ad alto rischio, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla quarta e dalla quinta direttiva antiriciclaggio;

G.

considerando che la frammentazione del panorama legislativo, istituzionale e normativo in tutta l'Unione in materia di AML/CTF genera costi e oneri aggiuntivi per coloro che forniscono servizi transfrontalieri, incentiva le imprese a registrarsi dove le norme sono meno rigorose e consente a singoli, organizzazioni e ai loro intermediari finanziari di svolgere attività illecite in cui la vigilanza e l'esecuzione sono ritenute più deboli e/o più indulgenti; che l'attuale quadro legislativo in materia di AML/CTF conduce a disparità in quanto a interpretazioni e prassi negli Stati membri;

H.

considerando che negli ultimi anni si è assistito a una serie di rivelazioni in materia di AML/CTF comprese, fra l'altro, quelle relative ai casi menzionati nella relazione della Commissione sulla valutazione dei presunti casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono istituti di credito dell'UE, lo scandalo Cum Ex riguardante l'arbitraggio dei dividendi e lo scandalo Luanda Leaks; che vengono periodicamente diffuse nuove indiscrezioni che spesso riguardano l'uso improprio dei fondi UE e casi di corruzione negli Stati membri; che tali circostanze dimostrano che è necessario che l'UE continui a porre la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in cima alle sue priorità e aggiorni il proprio quadro legislativo in materia di AML/CTF;

I.

considerando che nel 2019 il servizio di audit interno della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha condotto con un audit sull'attuazione del suo quadro in materia di AML/CTF, principalmente a partire dal 2017, che ha messo in risalto notevoli carenze in parte legate all'insufficiente adeguamento di detto quadro; che la BEI ha elaborato un piano per colmare tutte le lacune individuate entro luglio 2020;

J.

considerando che nel maggio 2020 la Task Force «Azione finanziaria» (GAFI) (25) ha messo in guardia dal fatto che l'incremento dei reati correlati alla COVID-19, quali frodi, crimini informatici, cattivo incanalamento e sfruttamento dei fondi pubblici e dell'assistenza finanziaria internazionale, sta generando nuove fonti di proventi per i criminali; che Europol ha inoltre avvertito in merito alle modalità con cui i criminali hanno rapidamente colto l'occasione di sfruttare la crisi adeguando i loro modus operandi e sviluppando nuove attività criminali, segnatamente mediante la cibercriminalità, le frodi, la contraffazione e i reati organizzati contro il patrimonio (26); che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha specificamente raccomandato alle competenti autorità nazionali di collaborare con i soggetti obbligati al fine di individuare e attenuare gli specifici rischi in materia di AML/CFT derivanti dalla diffusione della COVID-19 e adeguare i loro strumenti di vigilanza (27);

K.

considerando che tra i 10 principali paradisi fiscali al mondo, quali classificati secondo l'indice di opacità finanziaria del Tax Justice Network, figurano due Stati membri dell'UE, un altro si situa in Europa e due sono territori d'oltremare di un ex Stato membro dell'UE; che, pertanto, la lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione deve iniziare all'interno dell'UE;

L.

considerando che, secondo l'indice di opacità finanziaria del 2020, i paesi appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OSCE) sono responsabili del 49 % della segretezza finanziaria totale a livello mondiale;

M.

considerando che l'emissione di fatture commerciali false è utilizzata per evadere le tasse e/o i dazi doganali, riciclare i proventi di attività criminali, eludere i controlli valutari e spostare gli utili all'estero; che i divari di valore dovuti all'emissione di fatture commerciali false individuati negli scambi tra 135 paesi in via di sviluppo e 36 economie avanzate nel corso del decennio 2008-2017 sono stati pari a 8 700 miliardi di dollari USA (28);

Piano d'azione dell'UE e quadro in materia di AML/CTF

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che pone le basi per ulteriori miglioramenti in particolare per quanto concerne l'applicazione e l'attuazione della legislazione vigente; invita l'Unione a realizzare progressi riguardo a tutti i sei pilastri del piano d'azione il prima possibile;

2.

valuta positivamente l'intenzione della Commissione di istituire un corpus normativo unico in materia di AML/CTF, tra l'altro convertendo le disposizioni pertinenti della direttiva antiriciclaggio in un regolamento nell'ottica di garantire un insieme più armonizzato di norme per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; suggerisce che la Commissione consideri l'inclusione dei seguenti settori nell'ambito di applicazione di tale regolamento: l'identificazione dei titolari effettivi; l'elenco dei soggetti obbligati e i relativi obblighi di segnalazione; i requisiti di adeguata verifica della clientela, inclusi quelli relativi alle persone politicamente esposte; le disposizioni relative ai registri sulla titolarità effettiva e ai registri centralizzati dei conti di pagamento e dei conti bancari; il quadro di cooperazione tra le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria; le norme in materia di vigilanza dei soggetti obbligati finanziari e non finanziari; la protezione delle persone che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; rileva che, anche se potrebbe essere necessario adottare norme tecniche aggiuntive, le misure essenziali di armonizzazione dovrebbero essere incluse nel regolamento per garantire il ruolo adeguato del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori in questo settore molto delicato;

3.

valuta positivamente l'intenzione della Commissione di presentare, entro i prossimi 12 mesi, una nuova architettura istituzionale dell'UE in materia di AML/CTF, basata su un'autorità di vigilanza AML/CTF a livello dell'UE e su un meccanismo di sostegno e coordinamento dell'UE per le unità di informazione finanziaria; invita la Commissione a considerare la possibilità di istituire il meccanismo di sostegno e coordinamento dell'UE sotto forma di unità di informazione finanziaria dell'UE; sollecita la Commissione a garantire che le responsabilità dell'autorità di vigilanza in materia di AML/CTF includano i soggetti obbligati finanziari e non finanziari e prevedano poteri di vigilanza diretta su alcuni soggetti obbligati in funzione delle loro dimensioni e del rischio che rappresentano, come pure la vigilanza sull'applicazione delle norme dell'UE da parte delle autorità di vigilanza nazionali; chiede che sia stabilita una netta distinzione tra i poteri dell'autorità di vigilanza dell'UE e delle autorità di vigilanza nazionali e che siano individuate condizioni chiare per la vigilanza diretta da parte dell'autorità di vigilanza AML/CTF dell'UE a seguito di una valutazione dei rischi come pure nei casi in cui il comportamento o le azioni delle autorità di vigilanza nazionali siano considerati inadeguati e/o insufficienti; chiede che l'autorità di vigilanza AML/CTF dell'UE e le unità di informazione finanziaria dell'UE siano indipendenti sul piano finanziario e operativo;

4.

invita la Commissione ad ampliare il corpus normativo unico in materia di AML/CTF al fine di allargare la portata dei soggetti obbligati, in modo che includa segnatamente settori di mercato nuovi e dirompenti come pure l'innovazione tecnologica e l'evoluzione delle norme internazionali, e di garantire che la prestazione di servizi sia disciplinata allo stesso modo della fornitura di beni; chiede alla Commissione di far fronte ai rischi posti dalle cripto-attività applicando in modo ampio il principio della conoscenza del proprio cliente («Know Your Customer») e assicurando nel contempo il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; invita la Commissione a garantire che i soggetti obbligati non finanziari siano sottoposti a una vigilanza simile a quella prevista per i soggetti finanziari, esercitata da un'autorità pubblica indipendente a livello nazionale, e ad assicurare che i livelli di sensibilizzazione, formazione, conformità e applicazione delle sanzioni in caso di comportamento scorretto di tali autorità nazionali indipendenti siano adeguati; invita la Commissione a provvedere affinché l'attuazione delle disposizioni in materia di AML/CTF non comporti l'introduzione di ostacoli eccessivi per le attività delle organizzazioni della società civile nella legislazione nazionale;

5.

ribadisce la necessità che l'Unione disponga di registri interconnessi e di elevata qualità dei titolari effettivi, garantendo nel contempo norme rigorose in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a considerare la possibilità di ridurre la soglia per l'identificazione dei titolari effettivi, tenendo conto delle prassi in vigore negli Stati Uniti, e a suggerire la creazione di registri pubblicamente accessibili dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; chiede alla Commissione di presentare proposte volte a colmare le lacune esistenti, che consentono alle società di nascondere i propri titolari effettivi finali ricorrendo a delegati, nonché di permettere alle società di chiedere la cessazione del rapporto commerciale qualora non sia possibile identificare il titolare effettivo finale; invita la Commissione a valutare la necessità e la proporzionalità dell'armonizzazione delle informazioni contenute nei registri catastali di terreni e immobili e ad adoperarsi per connettere tali registri; invita la Commissione a corredare la relazione, se del caso, di una proposta legislativa;

6.

sollecita la Commissione a ovviare alla carenza nei registri nazionali di dati sufficienti e accurati per l'identificazione dei titolari effettivi finali, segnatamente nei casi in cui viene utilizzata una rete di società di comodo; chiede che le norme in materia di trasparenza riguardanti la titolarità effettiva siano rafforzate a livello sia di Unione europea che di Stati membri, al fine di garantire che prevedano meccanismi di verifica riguardo all'accuratezza dei dati; invita la Commissione a rafforzare la sorveglianza sul recepimento delle disposizioni relative alla creazione di registri della titolarità effettiva negli Stati membri onde assicurare che tali registri funzionino in modo adeguato e garantiscano l'accesso del pubblico a dati di elevata qualità;

7.

accoglie con favore il piano inteso a garantire l'interconnessione dei registri centralizzati dei conti di pagamento e dei conti bancari in tutta l'UE al fine di agevolare un accesso più rapido alle informazioni finanziarie da parte delle autorità di contrasto e delle unità di informazione finanziaria nelle diverse fasi delle indagini, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;

8.

invita la Commissione a sottoporre a riesame le norme relative al quantitativo di informazioni da raccogliere durante la costituzione delle società e la creazione di altri soggetti giuridici, trust e istituti giuridici affini e a proporre disposizioni più dettagliate in materia di adeguata verifica della clientela per l'apertura di conti finanziari, inclusi i conti bancari;

9.

sollecita la Commissione a proporre una serie più armonizzata di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a livello dell'UE in caso di mancato rispetto della normativa in materia di AML/CTF;

Attuazione della direttiva antiriciclaggio

10.

deplora profondamente che non sia stata avviata alcuna procedura di infrazione per incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio e invita la Commissione ad avviare tali procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri, ove giustificato; esprime la massima preoccupazione per la mancata attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio da parte di numerosi Stati membri; accoglie pertanto con favore l'approccio di tolleranza zero adottato dalla Commissione come pure l'avvio di procedure di infrazione nei confronti di alcuni Stati membri sulla base dell'esito dei controlli di completezza effettuati; esprime profonda preoccupazione per il fatto che molti Stati membri non hanno rispettato la scadenza di recepimento del 10 gennaio 2020 per la quinta direttiva antiriciclaggio e le scadenze del 10 gennaio 2020 per i registri dei titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici e del 10 marzo 2020 per i registri dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; si compiace pertanto del fatto che la Commissione abbia già avviato alcune procedure di infrazione e chiede che essa avvii al più presto ulteriori procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri sulla base dell'esito dei controlli di completezza effettuati;

11.

si rammarica per il fatto che la Commissione non abbia potuto effettuare direttamente i controlli di correttezza relativi alla quarta direttiva antiriciclaggio a causa di una carenza di capacità e che tali controlli non siano ancora stati completati diversi anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, il che rallenta ulteriormente la corretta attuazione degli obblighi in materia di AML/CTF negli Stati membri; invita la Commissione a completare quanto prima controlli di correttezza accurati e ad avviare ulteriori procedure di infrazione ove necessario; esorta gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso a recepire e attuare immediatamente e in modo corretto la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio; esprime preoccupazione per la generale assenza di azioni di contrasto in relazione a casi di corruzione e riciclaggio ad alto livello negli Stati membri e invita la Commissione a monitorare molto attentamente gli sviluppi al riguardo e ad adottare azioni più risolute e decise;

12.

valuta positivamente l'inclusione di raccomandazioni in materia di AML/CTF nelle raccomandazioni specifiche per paese relative ad alcuni Stati membri adottate dal Consiglio nel quadro del ciclo del semestre europeo; esorta la Commissione a valutare nello specifico se le unità di informazione finanziaria nazionali dispongano di risorse sufficienti per far fronte in modo efficace ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

Elenco UE di paesi terzi ad alto rischio

13.

invita la Commissione a valutare ulteriormente la possibilità di istituire una «lista grigia» di paesi terzi potenzialmente ad alto rischio, in modo analogo all'attuale approccio dell'Unione di stilare un elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; esprime preoccupazione per il fatto che la lunghezza del processo di 12 mesi che porta alla valutazione finale per l'individuazione dei paesi terzi con carenze strategiche rischia di causare inutili ritardi per un'azione efficace in materia di AML/CTF; valuta positivamente il fatto che la Commissione non si basi solo sul processo del GAFI per l'elaborazione di tale elenco e che intenda utilizzare i criteri più rigorosi sanciti dalla quinta direttiva antiriciclaggio, in particolare per quanto concerne la trasparenza della titolarità effettiva, onde effettuare una valutazione autonoma dei paesi terzi, che non deve essere soggetta a ingerenze geopolitiche;

14.

mette in dubbio l'approccio adottato dalla Commissione nel documento di lavoro dal titolo «Metodologia per individuare i paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849», che definisce i paesi che presentano un «livello di minaccia preponderante» mediante due criteri che devono entrambi essere soddisfatti; raccomanda che i paesi che rappresentano una «minaccia significativa di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo» siano automaticamente e immediatamente inseriti nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative senza che debbano essere soddisfatte ulteriori condizioni, e che siano rimossi da tale elenco solo dopo aver adempiuto appieno agli impegni necessari;

15.

invita la Commissione a garantire un processo pubblico e trasparente, basato su parametri chiari e concreti, per i paesi che si impegnano a realizzare riforme per evitare di essere inseriti nell'elenco; invita inoltre la Commissione a pubblicare le sue valutazioni in merito ai paesi valutati e inseriti nell'elenco al fine di garantire un controllo pubblico che consenta di evitare abusi nel processo di valutazione;

16.

sollecita la Commissione a prendere provvedimenti nei confronti dei paesi terzi che non collaborano con le indagini europee in materia di AML/CTF, incluse quelle relative all'assassinio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia;

Attuale vigilanza dell'UE

17.

sottolinea che l'attuale quadro dell'Unione in materia di AML/CTF presenta carenze in termini di applicazione delle norme dell'UE e non assicura una vigilanza efficace; è favorevole all'ampliamento già adottato dei poteri dell'ABE ma ribadisce la propria profonda preoccupazione in merito alla capacità dell'ABE di svolgere una valutazione indipendente a causa della sua struttura di governance;

18.

chiede che alle entità con sede nei paradisi fiscali sia negato l'accesso ai finanziamenti dell'Unione europea, compreso il sostegno fornito in risposta alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia di COVID-19;

19.

invita le autorità nazionali competenti, come pure la BCE, a tenere conto del rischio di reati finanziari nel condurre il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), come già previsto dal quadro legislativo vigente; chiede che alla BCE sia conferito il potere di revocare le licenze delle banche operanti nella zona euro che violano gli obblighi in materia di AML/CTF, indipendentemente dalla valutazione delle autorità antiriciclaggio nazionali;

20.

invita l'ABE a indagare sulle rivelazioni dei Luanda Leaks, in particolare per stabilire se siano state commesse violazioni del diritto nazionale o dell'UE nonché per valutare le azioni intraprese dalle autorità di vigilanza finanziaria; sollecita l'ABE a rivolgere alle autorità competenti opportune raccomandazioni in merito alle riforme e alle azioni da intraprendere; invita le altre autorità competenti a livello nazionale ad avviare indagini sulle rivelazioni dei Luanda Leaks o a portare avanti le indagini già intraprese e a perseguire i responsabili delle violazioni delle norme in materia di AML/CTF;

21.

evidenzia il ruolo del giornalismo investigativo internazionale e degli informatori nel portare alla luce possibili reati di corruzione, riciclaggio e condotta scorretta commessi da persone politicamente esposte, come pure il ruolo degli intermediari finanziari e non finanziari nell'introdurre denaro di possibile provenienza illecita nel sistema finanziario dell'UE senza effettuare le opportune verifiche;

22.

rileva con preoccupazione che i Luanda Leaks e altri scandali del passato quali il Cum Ex, i Panama Papers, i Lux Leaks i Paradise Papers hanno ripetutamente minato la fiducia dei cittadini nei nostri sistemi finanziari e fiscali; sottolinea che è fondamentale ripristinare la fiducia del pubblico nonché garantire sistemi fiscali equi e trasparenti e la giustizia fiscale; sottolinea, a questo proposito, che l'UE deve affrontare seriamente i propri problemi interni, segnatamente per quanto riguarda le proprie giurisdizioni a bassa imposizione fiscale e le proprie giurisdizioni segrete;

23.

rileva che l'ABE e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno condotto indagini distinte sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi; prende atto dei risultati dell'indagine condotta dai servizi dell'ABE e del suo piano d'azione in 10 punti per il 2020-2021 inteso a rafforzare il futuro quadro dei requisiti prudenziali e antiriciclaggio applicabili a tali meccanismi; si rammarica tuttavia per il fatto che siano stati necessari oltre 18 mesi perché l'indagine dell'ABE concludesse che era necessario avviare un'indagine formale; invita l'ESMA a condurre un'indagine approfondita e a presentare quanto prima raccomandazioni ambiziose; deplora che le autorità competenti degli Stati membri non intraprendano azioni visibili per indagare e perseguire le entità e le persone responsabili di tali pratiche illegali di arbitraggio dei dividendi e si rammarica per l'assenza di cooperazione tra le autorità;

Cooperazione tra gli Stati membri

24.

sottolinea la necessità di una migliore collaborazione tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto all'interno dell'UE; si compiace del fatto che la Commissione abbia accolto la reiterata richiesta del Parlamento di effettuare una valutazione di impatto sull'istituzione di un meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria degli Stati membri; invita la Commissione a considerare la creazione di un'unità di informazione finanziaria dell'UE come un'opportunità per sostenere l'individuazione di transazioni transfrontaliere sospette ed effettuare analisi congiunte per la collaborazione transfrontaliera; suggerisce che detto meccanismo dovrebbe avere la facoltà di proporre misure o norme di attuazione comuni per la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e di promuovere la formazione, lo sviluppo di capacità e la condivisione di esperienze per le unità di informazione finanziaria; sottolinea l'importanza di garantire che tale meccanismo abbia accesso alle pertinenti informazioni nei diversi Stati membri e di consentirgli di operare sui casi transfrontalieri;

25.

chiede l'adozione di ulteriori iniziative con l'obiettivo di attuare azioni a livello nazionale e di UE in materia di AML/CTF, tra cui l'ampliamento delle competenze della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il rafforzamento delle agenzie esistenti, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) ed Eurojust; prende atto dell'intenzione della Commissione di elaborare una proposta volta a rafforzare il mandato di Europol come indicato nel suo programma di lavoro modificato e ricorda che un mandato rafforzato dovrebbe andare di pari passo con un adeguato controllo parlamentare; reputa che sarebbe opportuno accordare la priorità al rafforzamento della capacità di Europol di chiedere l'avvio di indagini transfrontaliere, in particolare nel caso di gravi attacchi contro gli informatori e i giornalisti investigativi che svolgono un ruolo fondamentale nel denunciare casi di corruzione, frode, cattiva gestione e altri atti illeciti nel settore pubblico e privato;

26.

si compiace dell'istituzione del Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica di Europol, che rafforzerà il sostegno operativo fornito agli Stati membri e agli organi dell'UE in materia di criminalità finanziaria ed economica e promuoverà l'utilizzo sistematico di indagini finanziarie;

27.

invita la Commissione a valutare la proposta di istituire un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere e altri reati finanziari di natura transfrontaliera;

28.

chiede, a tal fine, che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE facilitino la rapida creazione dell'EPPO e ritiene che tutti gli Stati membri che non hanno ancora annunciato la propria intenzione di aderire all'EPPO dovrebbero procedere in tal senso; chiede un'assegnazione realistica delle risorse finanziarie e umane, nonché la nomina di procuratori delegati a tempo pieno da parte degli Stati membri, al fine di far fronte al pesante carico di lavoro atteso per l'EPPO;

29.

osserva che le risorse umane e di bilancio proposte non sono sufficienti per offrire un pieno sostegno alle indagini antiriciclaggio e ai meccanismi di coordinamento esistenti, come la rete operativa contro il riciclaggio di denaro e la piattaforma di scambio FIU.net;

Altri aspetti collegati

30.

sottolinea il potenziale di un'adeguata cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, compresi eventuali partenariati pubblico-privato nel contesto della raccolta di informazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, di cui si dovrà fare un miglior uso in futuro, tra cui piattaforme per la condivisione di informazioni tra le autorità di contrasto, le unità di informazione finanziaria e il settore privato; incoraggia tutte le pertinenti parti interessate a contribuire, in particolare condividendo le prassi ben funzionanti attualmente osservate in occasione della consultazione pubblica; è del parere che tale cooperazione debba rispettare rigorosamente i limiti delle norme sulla protezione dei dati applicabili e dei diritti fondamentali; invita la Commissione a proporre un quadro giuridico chiaro per l'istituzione di piattaforme tripartite che disciplini le funzioni e i profili dei partecipanti e garantisca il rispetto dello stesso insieme di regole per gli scambi di informazioni, la protezione della vita privata e dei dati personali, la sicurezza dei dati, i diritti degli indagati e altri diritti fondamentali; ritiene che un riscontro tempestivo ed esaustivo sull'efficacia delle segnalazioni dei presunti casi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, e del seguito dato alle stesse, sia fondamentale per rendere più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

31.

invita nuovamente gli Stati membri a eliminare gradualmente quanto prima tutti i programmi di cittadinanza tramite investimenti e residenza tramite investimenti esistenti, in particolare nei casi di controlli insufficienti e di mancanza di trasparenza, al fine di ridurre al minimo la minaccia, spesso collegata, del riciclaggio di denaro, la compromissione della fiducia reciproca e dell'integrità dello spazio Schengen, nonché gli altri rischi politici, economici e per la sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri; invita la Commissione a riferire quanto prima sulle misure che intende adottare in relazione ai programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori e sulle eventuali conclusioni del suo gruppo di esperti appositamente istituito; invita la Commissione a valutare ulteriormente se i prerequisiti per l'avvio di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), siano soddisfatti;

32.

sollecita la commissione a monitorare l'applicazione, da parte degli Stati membri, del regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (29) per facilitare il recupero transfrontaliero di proventi da reato e l'adeguato recepimento e attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; invita la Commissione ad aggiornare i dati esistenti sui beni sequestrati e confiscati; chiede alla Commissione di includere nelle prossime proposte legislative delle disposizioni volte ad agevolare il congelamento amministrativo per le unità di informazione finanziaria e un quadro giuridico teso a obbligare gli istituti finanziari a monitorare e dare esecuzione agevolmente alle richieste di revoca, nonché disposizioni che consentano una rapida cooperazione transfrontaliera tra le autorità in tal senso; esprime preoccupazione per il fatto che i risultati complessivi in termini di beni confiscati non sono soddisfacenti e che i tassi di confisca nell'UE rimangono molto bassi; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle norme relative all'uso dei beni confiscati per fini di interesse pubblico o sociale e ad adoperarsi per garantire la restituzione dei beni confiscati alle vittime nei paesi terzi;

33.

si compiace della possibilità, prospettata dalla Commissione, di investire l'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CTF di determinate competenze finalizzate a monitorare e sostenere l'attuazione del congelamento di beni nel quadro nelle misure restrittive dell'UE (sanzioni) in tutti gli Stati membri;

34.

plaude all'approvazione della direttiva (UE) 2018/1673, che introduce nuove disposizioni di diritto penale e facilita una collaborazione transfrontaliera più efficiente e più rapida tra le autorità competenti, onde contrastare più efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata a esso legati; chiede un'ulteriore analisi della necessità di armonizzare le norme esistenti, compresa la definizione di taluni reati presupposto del riciclaggio di denaro, quali i reati fiscali;

35.

plaude all'adozione della direttiva (UE) 2019/1153 e attende la valutazione della Commissione in merito alla necessità, e alla relativa proporzionalità, di un ampliamento della definizione di informazioni finanziarie a qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti dalle autorità pubbliche o dai soggetti obbligati e disponibili per le unità di informazione finanziaria, nonché delle opportunità e sfide concernenti l'estensione dello scambio di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie tra le unità di informazione finanziaria all'interno dell'Unione, onde includere gli scambi relativi a reati penali gravi diversi dal terrorismo o dalla criminalità organizzata associata al terrorismo;

36.

esprime preoccupazione in merito al fatto che la pandemia di COVID-19 possa influenzare la capacità dei governi e degli attori del settore privato di attuare le norme in materia di AML/CTF; invita la Commissione, di concerto con l'ABE, a condurre consultazioni con le autorità nazionali competenti in materia di AML/CTF, al fine di valutare i rischi e le difficoltà specifici in tale ambito derivanti dall'epidemia di COVID-19 ed elaborare, su tale base, orientamenti concreti per una migliore resilienza e applicazione;

37.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'UE si esprima con un'unica voce sulla scena globale in materia di AML/CTF, in particolare consentendo alla Commissione di rappresentare l'UE in seno al GAFI, in linea con le disposizioni del trattato e così come avviene per altri settori politici;

38.

chiede orientamenti più chiari da parte di organismi dell'UE, quali il comitato europeo per la protezione dei dati, sulla protezione dei dati personali e della vita privata e il rispetto del quadro AML/CTF, in particolare per quanto riguarda gli obblighi in materia di dovere di diligenza e la conservazione dei dati, considerando che in passato gli organismi nazionali deputati alla protezione dei dati hanno adottato approcci divergenti in diversi Stati membri;

39.

chiede che siano destinate maggiori risorse umane e finanziarie alla pertinente unità della Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione e accoglie con favore l'aumento delle risorse destinate all'ABE;

40.

invita gli Stati membri a indagare in modo completo e trasparente su tutti i casi segnalati di riciclaggio di denaro e reati connessi, come omicidi di informatori e giornalisti e violenze nei loro confronti; ribadisce la propria posizione in merito alla creazione di un premio «Daphne Caruana Galizia» che sarà assegnato dal Parlamento; invita le autorità maltesi a mobilitare tutte le risorse disponibili per identificare gli istigatori dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia e a indagare ulteriormente sui soggetti nei confronti dei quali sono ancora in sospeso gravi accuse di riciclaggio di denaro, poiché le sue relazioni sono state confermate dalle rivelazioni dei Panama Papers; sollecita altresì le autorità maltesi a effettuare indagini sugli intermediari finanziari legati a Mossack Fonseca ancora operativi a Malta ed esprime preoccupazione in merito all'inefficace autoregolamentazione della professione contabile; chiede l'estradizione dell'ex titolare e presidente di Pilatus Bank a Malta ora che le accuse a suo carico sono state ritirate dal dipartimento della Giustizia statunitense a seguito di questioni procedurali ed esorta le autorità maltesi a perseguire il banchiere per le accuse di riciclaggio di denaro e altri reati finanziari;

41.

esprime profonda preoccupazione per la mancanza di un controllo efficace, come emerso nel corso della valutazione delle prestazioni delle autorità di vigilanza danesi e ed estoni nel quadro dello scandalo Danske Bank; è altresì preoccupato per il recente scandalo Wirecard, nonché per il ruolo rivestito dall'autorità di vigilanza finanziaria tedesca BaFin e le sue potenziali carenze; prende atto del fallimento dell'autoregolamentazione della professione contabile anche in questo caso; osserva che la classificazione di questa impresa FinTech come impresa «tecnologica» invece che come prestatore di servizi di pagamento ha svolto un ruolo centrale nelle carenze normative; invita la Commissione ad affrontare questo problema con urgenza garantendo la corretta classificazione delle società di pagamento; invita l'UE e le autorità nazionali competenti ad avviare un'indagine relativa agli 1,9 miliardi di EUR mancanti e chiede alla Commissione di valutare possibili modalità per migliorare il funzionamento del settore contabile, anche attraverso audit congiunti;

o

o o

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.

(3)  GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1.

(4)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122.

(5)  GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22.

(6)  GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6.

(7)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.

(8)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(9)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

(10)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 111.

(11)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 29.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2019)0328.

(13)  Testi approvati, P9_TA(2019)0103.

(14)  GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.

(15)  GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1.

(16)  GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4.

(17)  GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1.

(18)  Testi approvati, P8_TA(2019)0216.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2019)0240.

(20)  Testi approvati, P9_TA(2019)0022.

(21)  Politico, «Dirty money failures signal policy headaches for new Commission» (Le falle nella lotta al denaro sporco causano un gran mal di testa alla nuova Commissione) 24 luglio 2019.

(22)  Europol, «Does crime still pay? — Criminal Asset Recovery in the EU — Survey of Statistical Information 2010-2014» (I reati continuano a rendere? Il recupero dei proventi di reato nell'UE. Inchiesta sulle informazioni statistiche 2010-2014), 1o febbraio 2016.

(23)  Commissione europea, direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali, «Quinta direttiva antiriciclaggio — stato di recepimento», 2 giugno 2020.

(24)  Comunicazione della Commissione, del 7 maggio 2020, relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800).

(25)  Task Force «Azione finanziaria», «COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing — Risks and Policy Responses» (Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legati alla COVID-19 — Rischi e risposte politiche), maggio 2020.

(26)  Europol, «Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis» (Approfittando della pandemia: come i criminali sfruttano la crisi COVID-19), 27 marzo 2020.

(27)  Autorità bancaria europea, «Dichiarazione dell'ABE sulle azioni per attenuare i rischi di criminalità finanziaria nel corso della pandemia di COVID-19», 31 marzo 2020.

(28)  Integrità finanziaria globale, «Flussi finanziari illeciti legati al commercio in 135 paesi in via di sviluppo: 2008-2017», 3 marzo 2020.

(29)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/102


P9_TA(2020)0205

Strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 (2020/2691(RSP))

(2021/C 371/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 4, 6, 9, 114, 153, 169 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 168,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 35,

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (1),

visto il manifesto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per una ripresa sana e verde dalla COVID-19 (2),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la COVID-19 ha dimostrato l'interdipendenza tra la salute umana e la salute del nostro pianeta, nonché le nostre vulnerabilità; che la comparsa di malattie zoonotiche trasmissibili dagli animali agli esseri umani è aggravata dai cambiamenti climatici di origine antropica, dalla distruzione della biodiversità e dal degrado ambientale;

B.

considerando che il manifesto dell'OMS per una ripresa sana e verde dalla COVID-19 definisce sei disposizioni per una ripresa sana e verde:

a.

tutelare e salvaguardare la fonte della salute umana: la natura;

b.

investire nei servizi essenziali, dall'acqua e dai servizi igienico-sanitari all'energia pulita nelle strutture sanitarie;

c.

garantire una rapida transizione verso energie salubri;

d.

promuovere sistemi alimentari sani e sostenibili;

e.

costruire città salubri e vivibili;

f.

smettere di usare il denaro dei contribuenti per finanziare l'inquinamento;

C.

considerando che la presente risoluzione si concentrerà sull'ambito più limitato delle politiche di sanità pubblica di cui all'articolo 168 e all'articolo 114 TFUE;

D.

considerando che la COVID-19 ha evidenziato che l'Unione europea non dispone di strumenti sufficientemente solidi per far fronte a un'emergenza sanitaria come la diffusione di una nuova malattia infettiva che, per sua stessa natura, non conosce frontiere;

E.

considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come «uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, non già come assenza di malattie o infermità»;

F.

considerando che il diritto alla salute fisica e mentale è un diritto umano fondamentale; che ogni persona, senza alcuna discriminazione, ha il diritto di avere accesso a un'assistenza sanitaria moderna e globale; che la copertura sanitaria universale è un obiettivo di sviluppo sostenibile che tutti i firmatari si sono impegnati a conseguire entro il 2030;

G.

considerando che l'articolo 168 TFUE afferma che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana» e considerando altresì che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, in numerose occasioni, che l'UE può perseguire obiettivi di salute pubblica attraverso misure relative al mercato interno;

H.

considerando che, a norma dell'articolo 168 TFUE, agli Stati membri spetta la responsabilità per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, incluse la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate;

I.

considerando che esiste ancora un margine di manovra per l'Unione europea per ottenere migliori risultati in materia di politica sanitaria nel rispetto dei parametri dei trattati; che le disposizioni in materia di sanità pubblica previste dai trattati sono ancora ampiamente sottoutilizzate per quanto riguarda gli obiettivi che potrebbero essere raggiunti (3);

J.

considerando che i sistemi sanitari pubblici sono sottoposti a forti pressioni per garantire un'assistenza adeguata a tutti i pazienti; che eventuali misure intese a ridurre i disavanzi pubblici non dovrebbero comportare un sottofinanziamento dei sistemi sanitari o causare sofferenza ai pazienti;

K.

considerando che è riconosciuto che l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e un rafforzamento del coordinamento e della promozione delle migliori pratiche tra gli Stati membri possono apportare notevoli benefici in termini di salute pubblica (4);

L.

considerando che le attuali tendenze demografiche, l'accesso universale alle cure, l'elevata incidenza delle malattie croniche, la sanità elettronica e la digitalizzazione, come pure la sostenibilità dei sistemi sanitari hanno richiamato l'attenzione sulla politica dell'Unione europea in materia di sanità pubblica;

M.

considerando che la comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2009 dal titolo «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE» (COM(2009)0567) sottolinea che in tutta l'UE è presente un chiaro gradiente sociale in campo sanitario; che l'OMC definisce tale gradiente sociale come il legame tra le disuguaglianze socioeconomiche e le disuguaglianze in materia di salute e di accesso ai servizi di assistenza sanitaria; che le disuguaglianze in materia di salute sono radicate nelle disparità sociali in termini di condizioni di vita e modelli di comportamento sociale legati a genere, razza, livelli di istruzione, occupazione, reddito e iniqua distribuzione dell'accesso ai servizi di assistenza sanitarie, prevenzione delle malattie e promozione della salute;

N.

considerando che attualmente l'UE disciplina i prodotti rilevanti per la salute e i risultati di salute, tra cui il tabacco, l'alcool, i prodotti alimentari e le sostanze chimiche, nonché i farmaci e i dispositivi medici;

O.

considerando che la resistenza antimicrobica rappresenta un grave rischio sanitario globale per la salute umana e animale;

P.

considerando che esistono un regolamento e una politica dell'UE sulle sperimentazioni cliniche e sul coordinamento dei sistemi sanitari attraverso la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (5), e che sono in corso discussioni sulla proposta di regolamento relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA);

Q.

considerando che la ricerca sanitaria è finanziata mediante Orizzonte 2020 e il prossimo programma quadro Orizzonte Europa, il programma Salute e il prossimo programma EU4Health, nonché da altri fondi dell'UE; che il programma EU4Health, con un bilancio proposto di 9,4 miliardi di EUR, è un chiaro indicatore del crescente ruolo svolto dall'UE in termini di politica di sanità pubblica;

R.

considerando che l'Agenzia europea per i medicinali, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sono tutte agenzie europee con funzioni importanti in materia di sanità pubblica;

S.

considerando che l'attuale infrastruttura di riposta alle emergenze, che comprende il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la decisione relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il meccanismo unionale di protezione civile, è stata messa a dura prova durante la crisi sanitaria in corso;

T.

considerando che i lavoratori nei settori della sanità e dell'assistenza sono stati esposti a rischi eccessivamente elevati e in alcuni casi sono stati costretti a selezionare i pazienti da curare in terapia intensiva; che molti lavoratori essenziali, i lavoratori transfrontalieri e stagionali, nonché i lavoratori in settori quali gli impianti di macellazione e le industrie alimentari si sono trovati in una situazione particolarmente vulnerabile;

U.

considerando che la crisi della COVID-19 ha cambiato le condizioni di lavoro di molti lavoratori in Europa, mettendo in evidenza alcuni problemi già esistenti e sollevando nuove questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

V.

considerando che la COVID-19 ha colpito in misura sproporzionata le popolazioni vulnerabili, le minoranze etniche, gli ospiti delle case di cura, gli ospiti delle case di riposo per anziani e le persone con disabilità;

W.

considerando che l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti è stato più difficile durante la crisi sanitaria e che le donne, i minori e le persone LGBT+ sono stati esposti a un più elevato rischio di subire violenze e discriminazioni;

X.

considerando che molti degli effetti sulla salute a lungo termine della COVID-19, inclusi gli effetti sulla salute mentale, sono ancora sconosciuti;

Y.

considerando che la crisi sanitaria della COVID-19 e la sua diffusione in tutta l'Europa hanno messo in evidenza le differenze di capacità tra i sistemi sanitari degli Stati membri e hanno dimostrato che, in circostanze in cui emerge una minaccia imprevista per la salute, alcuni Stati membri possono diventare dipendenti dai paesi vicini che dispongono di sistemi sufficientemente resilienti;

Z.

considerando che i diversi metodi utilizzati per la raccolta dei dati sulla COVID-19 nell'UE hanno reso difficile confrontare i dati;

AA.

considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato l'importanza di politiche sanitarie basate sulle evidenze, incluse iniziative per la prevenzione e la cura; che le misure di prevenzione dovrebbero essere proporzionate;

AB.

considerando che la procedura di aggiudicazione congiunta dell'UE è stata utilizzata con successo per i dispositivi di protezione individuale (DPI), i kit per i test, i ventilatori e alcuni farmaci, sebbene il meccanismo si sia dimostrato più lento e meno efficace del necessario; che le risorse dell'UE sono state rafforzate per includere la costituzione di una scorta di materiali essenziali, quali mascherine, ventilatori e attrezzature di laboratorio, da inviare dove ve n'è maggiore bisogno;

AC.

considerando che durante la crisi sanitaria della COVID-19 sono stati messi in atto vari accordi ad hoc, tra cui il gruppo di esperti della Commissione e le linee guida per la cura dei pazienti e l'invio di operatori sanitari in altri Stati membri;

AD.

considerando che le catene di approvvigionamento farmaceutiche dipendono da principi attivi o medicinali generici che sono prodotti in paesi terzi, talvolta da un unico impianto di produzione a livello mondiale; che i divieti alle esportazioni imposti durante la crisi sanitaria della COVID-19 hanno evidenziato il pericolo di fare affidamento unicamente su tali catene di approvvigionamento;

AE.

considerando che le conseguenze psicologiche della COVID-19 sono state evidenziate in numerosi studi e relazioni e che persone di tutte le età hanno subito le ripercussioni dell'isolamento sociale imposto per un lungo periodo al fine di arrestare la diffusione del virus;

AF.

considerando che sono necessarie misure urgenti per far fronte alle esigenze sanitarie e di assistenza degli anziani;

AG.

considerando che alcuni Stati membri risentono notevolmente del fenomeno della fuga di cervelli, dal momento che operatori sanitari altamente qualificati scelgono di lavorare in Stati membri che offrono retribuzioni e condizioni di lavoro migliori rispetto ai loro paesi d'origine;

AH.

considerando che la riluttanza nei confronti dei vaccini e il suo impatto sulla salute pubblica sono motivo di crescente preoccupazione; che occorre una maggiore chiarezza sui benefici e i rischi dell'immunizzazione nell'organizzazione e nell'esecuzione dei programmi di vaccinazione negli Stati membri;

AI.

considerando che la conferenza dei donatori ospitata dalla Commissione il 4 maggio 2020 al fine di raccogliere 7,5 miliardi di EUR per lo sviluppo di vaccini, terapie e strumenti come beni globali comuni in relazione alla COVID-19 ha permesso di raggiungere i 15,9 miliardi di EUR il 27 giugno 2020; che la Commissione ha dichiarato, nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456), che «qualsiasi vaccino futuro deve essere prodotto dal mondo e per il mondo intero ed essere materialmente ed economicamente accessibile a tutti»;

AJ.

considerando che la strategia dell'UE sui vaccini si basa su accordi preliminari di acquisto, ma non menziona la disponibilità relativa al costo;

AK.

considerando che le flessibilità previste dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), successivamente confermate dalla dichiarazione di Doha, possono essere utilizzate per il rilascio di licenze obbligatorie nelle crisi sanitarie pubbliche;

AL.

considerando che le sfide transfrontaliere possono essere affrontate soltanto congiuntamente e che richiedono pertanto la cooperazione e la solidarietà dell'intera comunità internazionale;

1.

chiede che le istituzioni europee e gli Stati membri traggano i giusti insegnamenti dalla crisi COVID-19 e si impegnino in una cooperazione molto più forte nel settore della salute; chiede pertanto una serie di misure volte a creare un'unione sanitaria europea;

2.

sottolinea che il trattato consente di intraprendere un'azione molto più europea di quanto sia stato fatto finora; invita la Commissione a valutare tutte le possibilità e chiede agli Stati membri di esaminare le opzioni in modo più positivo rispetto al passato;

3.

sostiene con forza l'approccio «salute in tutte le politiche» e ne chiede la piena attuazione, con l'integrazione degli aspetti sanitari in tutte le politiche pertinenti, come l'agricoltura, i trasporti, il commercio internazionale, la ricerca, l'ambiente e la protezione del clima, e una valutazione sistematica del loro impatto sulla salute;

4.

sottolinea che la crisi COVID-19 non è finita e che si verificheranno ulteriori infezioni e decessi se non adottiamo un approccio prudente; sostiene con forza l'introduzione di misure efficaci per prevenire e controllare le infezioni;

5.

invita la Commissione, gli Stati membri e i partner globali a garantire un accesso rapido, equo ed economicamente accessibile per tutte le persone su scala globale ai vaccini e alle terapie futuri contro la COVID-19, non appena saranno disponibili;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere formalmente il pool di accesso alle tecnologie relative alla COVID-19 (C-TAP), consentendo la massima condivisione possibile di conoscenze, proprietà intellettuale e dati relativi alle tecnologie sanitarie legate alla COVID-19, a beneficio di tutti i paesi e i cittadini;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre in tutte le richieste di finanziamento e investimento attuali e future misure di salvaguardia collettive a favore del pubblico in materia di finanziamenti pubblici, come le clausole sulla trasparenza e l'accessibilità, anche dal punto di vista economico, e licenze non esclusive per l'utilizzo dei prodotti finali;

8.

invita al dialogo e alla cooperazione con i paesi terzi; esorta gli Stati membri a rilasciare licenze obbligatorie, nel caso in cui i paesi terzi non condividano i vaccini e/o le terapie o le rispettive conoscenze;

9.

invita gli Stati membri a effettuare con urgenza prove di stress dei loro sistemi sanitari, al fine di individuare carenze e di verificare se sono pronti per affrontare un'eventuale recrudescenza della COVID-19 e altre crisi sanitarie future; invita la Commissione a coordinare questi lavori e a stabilire parametri comuni;

10.

invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva relativa a standard minimi per un'assistenza sanitaria di qualità, sulla base dei risultati delle prove di stress, mantenendo la competenza degli Stati membri per la gestione, l'organizzazione e il finanziamento dei loro sistemi sanitari, ma garantendo la sicurezza dei pazienti, standard in materia di lavoro e di occupazione dignitosi per gli operatori sanitari e la resilienza dell'Europa di fronte alle pandemie e ad altre crisi sanitarie pubbliche;

11.

invita la Commissione a integrare un adeguato finanziamento del sistema sanitario nonché indicatori e obiettivi in materia di benessere all'interno delle raccomandazioni specifiche per paese, nel quadro del semestre europeo;

12.

chiede alla Commissione di adottare un insieme comune di determinanti sanitari per monitorare le disuguaglianze sanitarie in base a età, sesso, situazione socioeconomica e ubicazione geografica e ad istituire una metodologia per verificare la situazione sanitaria negli Stati membri, al fine di individuare e dare priorità alle aree che necessitano di miglioramenti e di maggiori finanziamenti; ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'efficacia delle misure al fine di ridurre le disuguaglianze sanitarie derivanti dalle politiche riguardanti i fattori di rischio sociali, economici e ambientali;

13.

invita la Commissione a proporre la creazione di un meccanismo europeo di risposta sanitaria (EHRM) per rispondere a tutti i tipi di crisi sanitarie, per rafforzare il coordinamento operativo a livello di UE e per monitorare la costituzione e l'attivazione della riserva strategica di medicinali e attrezzature mediche e garantirne il corretto funzionamento; ritiene che l'EHRM debba formalizzare i metodi di lavoro istituiti durante la crisi della COVID-19, basandosi sulle misure previste dalla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, dalla decisione relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (6) e dal meccanismo unionale di protezione civile;

14.

chiede la creazione di un'unità di gestione delle crisi sanitarie per gestire l'EHRM, guidata dal Commissario per la salute e il Commissario per la gestione delle crisi, con il sostegno dell'ECDC, dell'EMA e del gruppo di esperti; chiede che tale unità disponga di un piano di emergenza per le pandemie per poter reagire in maniera coordinata;

15.

chiede la creazione di una piattaforma di scambio digitale, come il portale dei dati sulla COVID-19, per facilitare lo scambio di dati epidemiologici, di raccomandazioni per gli operatori sanitari e gli ospedali e di dati sullo stato esatto delle capacità mobilizzabili e sulle riserve di prodotti medici;

16.

ritiene che l'Unione dovrebbe poter contare sulla mobilitazione di operatori sanitari attraverso il corpo medico europeo, che è stato istituito per fornire un'assistenza medica tempestiva e competenze in materia di sanità pubblica in tutti gli Stati membri;

17.

chiede che la procedura di aggiudicazione congiunta dell'UE sia utilizzata per l'acquisto di vaccini e terapie contro la COVID-19 e che essa sia utilizzata con maggiore regolarità al fine di evitare che gli Stati membri siano in concorrenza tra loro, nonché di garantire un accesso equo e a costi ragionevoli a farmaci e dispositivi medici importanti, in particolare per quanto riguarda i nuovi antibiotici innovativi, i nuovi vaccini e i farmaci curativi, nonché i medicinali per le malattie rare;

18.

invita la Commissione a presentare una nuova proposta di regolamento sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero onde sostituire la decisione relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, al fine, tra l'altro, di rendere l'aggiudicazione congiunta dell'UE più rapida ed efficace nelle crisi sanitarie, di assicurare l'efficienza e la trasparenza del processo e di garantire un accesso equo e a prezzi ragionevoli alle nuove terapie;

19.

esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il suo mandato sulla proposta di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) affinché i negoziati possano essere conclusi entro la fine dell'anno;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a presentare una nuova proposta di revisione della direttiva 89/105/CEE sulla trasparenza dei prezzi, garantendo la trasparenza dei costi di ricerca e sviluppo e ponendo gli Stati membri su un piano di parità nel negoziare con i fabbricanti per i trattamenti che non sono oggetto di aggiudicazione congiunta;

21.

insiste ai fini di una rapida attuazione del regolamento sulla sperimentazione clinica, che ha subito forti ritardi, al fine di garantire la trasparenza dei risultati delle sperimentazioni cliniche, indipendentemente dal loro esito, e di facilitare sperimentazioni cliniche su più vasta scala a livello transfrontaliero; sottolinea che risultati negativi o inconcludenti delle sperimentazioni cliniche costituiscono un'importante conoscenza che può contribuire a migliorare la ricerca futura;

22.

chiede che la strategia farmaceutica dell'UE affronti i problemi delle catene di approvvigionamento farmaceutico nell'UE e a livello globale per mezzo di misure legislative, di politiche e di incentivi che aumentino la produzione di principi attivi e farmaci essenziali in Europa e diversifichino la catena di approvvigionamento onde garantire in qualsiasi momento la fornitura e un accesso a costi accettabili; ritiene che la strategia farmaceutica dell'UE non dovrebbe pregiudicare le azioni da intraprendere nel quadro dell'approccio strategico all'impatto ambientale dei farmaci;

23.

incoraggia vivamente tutti i paesi a sottoscrivere l'accordo dell'OMC sull'eliminazione dei dazi sui medicinali e a estenderne il campo di applicazione a tutti i prodotti farmaceutici e medicinali e ritiene che l'UE debba mantenere un solido sistema europeo di proprietà intellettuale (PI) per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo nonché la produzione in Europa e per garantire che l'Europa rimanga un innovatore e un leader mondiale;

24.

chiede che la Commissione elabori linee guida mirate sulla direttiva sugli appalti pubblici per quanto concerne l'aggiudicazione di appalti nel settore farmaceutico; chiede che tali orientamenti siano basati sui «criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa», permettendo all'amministrazione aggiudicatrice di tenere conto di criteri che riflettano gli aspetti qualitativi, tecnici e di sostenibilità, nonché il prezzo, delle offerte presentate;

25.

invita gli Stati membri a promuovere e garantire l'accesso ai servizi in materia di diritti sessuali e riproduttivi, inclusi l'accesso alla contraccezione e il diritto all'aborto sicuro; invita gli Stati membri a considerare l'accesso alla contraccezione, inclusa la contraccezione d'emergenza, e a servizi di aborto sicuri ove legalmente possibili, come servizi sanitari essenziali che vanno mantenuti in tempi di crisi;

26.

deplora il fatto che alcuni Stati membri non abbiano garantito in modo efficace l'accesso sicuro e tempestivo alla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti durante la pandemia di COVID-19; ribadisce che negare i servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compreso l'aborto legale in condizioni di sicurezza, è una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze; ribadisce che i diritti delle persone LGBTI sono parte integrante del percorso verso il completo rispetto della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; esorta tutti gli Stati membri ad analizzare il modo in cui i rispettivi servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti hanno operato durante la pandemia e a cooperare per trovare le migliori pratiche per il futuro, alla luce dell'esempio dato da diversi paesi nel trovare modi validi e innovativi per fornire servizi nel campo della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, compresa la telemedicina, le consultazioni online e l'aborto farmacologico precoce da casa; invita tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità, un facile accesso delle donne alla pianificazione familiare e all'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto legale e in condizioni di sicurezza, anche in tempi di crisi;

27.

invita la Commissione a proporre un mandato rivisto per l'ECDC, al fine di aumentarne il bilancio, l'organico e le competenze, consentendogli così, tra l'altro, di estendere le sue competenze alle malattie non trasmissibili, di elaborare orientamenti obbligatori per gli Stati membri e di poter coordinare la ricerca di laboratorio in tempi di crisi sanitarie;

28.

chiede che venga rafforzato il ruolo dell'EMA riguardo al monitoraggio e alla prevenzione delle carenze di farmaci, nonché al coordinamento della progettazione e dell'approvazione di sperimentazioni cliniche nell'UE in tempi di crisi;

29.

ritiene che occorra valutare la creazione di un organismo europeo equivalente all'Autorità statunitense per la ricerca e lo sviluppo avanzati in campo biomedico (BARDA), cui affidare la responsabilità degli appalti e dell'elaborazione di contromisure per combattere il bioterrorismo, le minacce chimiche, nucleari e radiologiche, nonché l'influenza pandemica e le malattie emergenti;

30.

chiede che il ruolo dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro sia rafforzato al fine di garantire che gli operatori sanitari non siano esposti a rischi;

31.

ricorda l'impatto particolarmente tragico che la COVID-19 ha esercitato sulle strutture residenziali a lungo termine in Europa, in cui sono stati colpiti i più vulnerabili della società, mentre le case di cura hanno registrato oltre il 50 % dei decessi connessi alla COVID in alcuni Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulle cause di questo tragico sviluppo degli eventi e a trovare soluzioni legislative adeguate;

32.

invita la Commissione a presentare con urgenza un nuovo piano d'azione per il personale sanitario dell'UE che tenga conto dell'esperienza della pandemia per fornire agli operatori sanitari un nuovo quadro strategico e operativo adeguato;

33.

chiede che i piani d'azione dell'UE sulla resistenza antimicrobica vengano rafforzati con misure giuridicamente vincolanti in modo da limitare l'uso di antimicrobici allo stretto necessario e da incoraggiare l'innovazione nella ricerca di nuovi antibiotici;

34.

chiede l'adozione di un libretto di vaccinazione a livello UE;

35.

chiede l'istituzione di un portale di comunicazione per il pubblico per consentire all'Unione di condividere informazioni convalidate, inviare segnalazioni ai cittadini e lottare contro la disinformazione; osserva che tale portale potrebbe includere una vasta gamma di informazioni, campagne di prevenzione e programmi di educazione per i giovani e che potrebbe anche essere utilizzato per promuovere, in cooperazione con l'ECDC, una forte copertura immunitaria a livello dell'UE;

36.

invita la Commissione a proporre, in consultazione con la società civile, la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari, che rispetti pienamente il quadro europeo per la protezione dei dati, al fine di migliorare la standardizzazione, l'interoperabilità e la condivisione dei dati nonché l'adozione e la promozione di norme internazionali in materia di dati sanitari;

37.

chiede l'adozione di un piano d'azione dell'UE sulla trasparenza delle informazioni sanitarie e sulla lotta alla disinformazione;

38.

crede fermamente nel principio «One Health», che collega tra loro la salute umana, la salute animale e la protezione dell'ambiente; ritiene che l'azione contro i cambiamenti climatici, il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e i metodi di produzione alimentare non sostenibili sia fondamentale al fine di proteggere gli esseri umani dagli agenti patogeni emergenti; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'applicazione dell'approccio «One Health» nell'UE;

39.

sottolinea la necessità di dare priorità alla prevenzione, che apporta benefici sia alla salute dei cittadini che ai bilanci sanitari nazionali; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie ad affrontare i determinanti della salute, quali il fumo, il consumo di alcol, una cattiva alimentazione, l'inquinamento atmosferico, l'esposizione a sostanze chimiche pericolose e le disuguaglianze in materia di salute, al fine di migliorare i risultati in campo sanitario;

40.

chiede che le reti di riferimento europee (ERN) siano ampliate al fine di includere le malattie trasmissibili (ad esempio attraverso la creazione di una ERN nel settore della gestione delle crisi sanitarie) e le malattie non trasmissibili;

41.

invita la Commissione a incoraggiare aliquote IVA più basse per i prodotti sani, come la frutta e la verdura di stagione, e chiede agli Stati membri di fare un uso più mirato di tali misure;

42.

invita la Commissione a elaborare una strategia per una «Europa resiliente», che consista in una mappa della valutazione dei rischi e in opzioni per una gestione sana dei sistemi sanitari e investimenti efficaci negli stessi nonché per una risposta alla pandemia a livello europeo, incluse catene di approvvigionamento resilienti nell'UE; insiste, nel contesto di una «Europa resiliente», sulla necessità di rafforzare la produzione europea, al fine di rilocalizzare e costruire un'industria sanitaria forte;

43.

chiede un approccio coordinato, collaborativo e aperto nel settore della ricerca e dell'innovazione, con un ruolo più incisivo per la Commissione e gli Stati membri nel coordinamento della ricerca sanitaria ed epidemiologica, al fine di evitare duplicazioni e di far avanzare la ricerca verso il conseguimento di risultati che includano i medicinali, i vaccini, i dispositivi e le attrezzature mediche necessari;

44.

invita la Commissione a valutare l'impatto degli incentivi relativi alla proprietà intellettuale sull'innovazione biomedica in generale e a esaminare alternative efficaci e credibili alle tutele esclusive per finanziare la ricerca e lo sviluppo in campo medico, come i numerosi strumenti basati sui meccanismi di scorporo;

45.

accoglie con grande favore il considerevole aumento del bilancio proposto per il nuovo programma EU4Health; sottolinea, tuttavia, che gli aumenti nel bilancio sanitario dell'UE non dovrebbero essere limitati al prossimo QFP, in quanto sono necessari investimenti e impegni a lungo termine; chiede l'istituzione di un apposito fondo UE per rafforzare le infrastrutture ospedaliere e i servizi sanitari, in base a criteri chiaramente definiti;

46.

sottolinea il ruolo fondamentale della ricerca sanitaria e chiede maggiori sinergie con le ricerche condotte negli Stati membri, nonché l'istituzione di una rete di accademie sanitarie dell'UE nell'ambito di un piano sanitario globale;

47.

sottolinea l'importante ruolo dell'industria europea nel settore farmaceutico e in altri settori legati alla salute; chiede un chiaro quadro normativo per le imprese europee, nonché risorse dedicate alla scienza e alla ricerca sanitaria, in quanto è di importanza cruciale per l'Unione disporre di un'industria sanitaria fiorente e tecnicamente avanzata e di una comunità di ricerca competitiva;

48.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare un piano d'azione dell'UE contro il cancro;

49.

chiede un piano d'azione UE 2021-2027 sulla salute mentale, che accordi pari attenzione ai fattori biomedici e psicosociali della cattiva salute mentale;

50.

chiede un piano d'azione UE per l'invecchiamento in buona salute e per una migliore qualità di vita degli anziani;

51.

chiede un piano d'azione UE sulle malattie rare e trascurate;

52.

invita la Commissione a presentare una proposta per migliorare il finanziamento indipendente dei gruppi di pazienti europei;

53.

invita la Commissione a proporre senza ulteriori indugi un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza;

54.

ritiene che gli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19 dovrebbero essere affrontati nel quadro della conferenza sul futuro dell'Europa, che potrebbe presentare proposte chiare su come rafforzare la politica sanitaria dell'UE;

55.

sottolinea la dimensione internazionale della salute; ritiene che occorra rafforzare la cooperazione con i paesi terzi per lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche in materia di preparazione e di risposta dei sistemi sanitari; invita l'Unione a cooperare pienamente con l'OMS e gli altri organismi internazionali al fine di contrastare le malattie infettive, conseguire una copertura sanitaria universale e rafforzare i sistemi sanitari a livello globale;

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(2)  https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6

(3)  Studio intitolato «Unlocking the potential of the EU Treaties: An article-by-article analysis of the scope for action» (Sfruttare il potenziale dei trattati dell'UE: Un'analisi articolo per articolo delle possibilità d'azione), Servizio di ricerca del Parlamento europeo, pubblicato il 28 maggio 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)651934_EN.pdf

(4)  Studio intitolato «Europe's two trillion euro dividend: Mapping the Cost of Non-Europe, 2019-24» (Un dividendo europeo da duemila miliardi di euro: Mappatura del costo della non-Europa 2019-2024), Servizio di ricerca del Parlamento europeo, pubblicato il 18 aprile 2019, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631745

(5)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(6)  GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.


Giovedì 23 luglio 2020

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/110


P9_TA(2020)0206

Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (2020/2732(RSP))

(2021/C 371/14)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 225, 295, 310, 311, 312, 323 e 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2, 3 e 15 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo (1),

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (2),

vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (3),

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha causato la morte di migliaia di persone in Europa e nel mondo e determinato una crisi senza precedenti, con conseguenze disastrose per le persone, le famiglie, i lavoratori e le imprese, e pertanto richiede una risposta senza precedenti;

B.

considerando che la ripresa dell'Europa dovrebbe basarsi sul Green Deal europeo, sull'agenda digitale europea, sulla nuova strategia industriale e sull'imprenditorialità, affinché le nostre economie emergano dalla crisi più forti, più resilienti, più sostenibili e più competitive;

C.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati ad attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali e l'accordo di Parigi;

D.

considerando che il mercato unico rischia di subire una distorsione irreparabile;

E.

considerando che il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione con estremo ritardo, dopo tre vertici infruttuosi, ritardando così i negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP);

F.

considerando che le priorità a lungo termine dell'UE stabilite nel QFP non devono essere sacrificate sull'altare della ripresa;

G.

considerando che il Parlamento dovrebbe essere pienamente coinvolto nell'attuazione dello strumento per la ripresa, sia nelle operazioni di assunzione che in quelle di erogazione di prestiti;

H.

considerando che il Parlamento è il garante di una ripresa trasparente e democratica e deve essere coinvolto sia nel controllo ex post che nel controllo ex ante del piano di ripresa;

1.

esprime cordoglio per le vittime del coronavirus e rende omaggio a tutti i lavoratori che hanno lottato contro la pandemia; ritiene che in tali circostanze senza precedenti ed eccezionali i cittadini dell'UE abbiano un dovere collettivo di solidarietà;

2.

si compiace del fatto che i capi di Stato e di governo dell'UE abbiano accettato un fondo per la ripresa inteso a rilanciare l'economia, come proposto dal Parlamento a maggio; prende atto della creazione dello strumento per la ripresa, che rappresenta un passo storico per l'UE; deplora, tuttavia, la riduzione della componente delle sovvenzioni nell'accordo finale; ricorda che la base giuridica scelta per l'istituzione dello strumento per la ripresa non attribuisce un ruolo formale ai deputati eletti al Parlamento europeo;

3.

non accetta, tuttavia, l'accordo politico sul QFP 2021-2027 nella sua forma attuale; è disposto ad avviare da subito negoziati costruttivi con il Consiglio al fine di migliorare la proposta; ricorda il mandato del Parlamento del novembre 2018; sottolinea che il Parlamento deve concedere l'approvazione all'accordo sul regolamento QFP a norma dell'articolo 312 TFUE;

4.

deplora il fatto che troppo spesso l'adesione esclusiva a interessi e posizioni nazionali metta a rischio il conseguimento di soluzioni comuni che sono nell'interesse generale; avverte che i tagli al QFP contrastano con gli obiettivi dell'UE; ritiene, per esempio, che i tagli proposti ai programmi in materia di sanità e di ricerca rappresentino un pericolo nel contesto di una pandemia globale; è del parere che i tagli proposti all'istruzione, alla trasformazione digitale e all'innovazione pregiudichino il futuro della prossima generazione di europei; ritiene che i tagli proposti ai programmi che sostengono la transizione delle regioni dipendenti dal carbonio siano in contrasto con l'agenda del Green Deal dell'UE; reputa che i tagli proposti in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere mettano a rischio la posizione dell'UE in un mondo sempre più instabile e incerto;

5.

ritiene che i capi di Stato e di governo dell'UE non abbiano affrontato la questione del piano di rimborso dello strumento per la ripresa; ricorda che a tale riguardo esistono solo tre opzioni: ulteriori tagli a programmi con valore aggiunto dell'UE fino al 2058, un aumento dei contributi degli Stati membri o la creazione di nuove risorse proprie; è del parere che soltanto la creazione di nuove risorse proprie possa aiutare a rimborsare il debito dell'UE, salvando al contempo il bilancio dell'UE e alleviando la pressione fiscale sulle tesorerie nazionali e sui cittadini dell'Unione; ricorda che la creazione di nuove risorse proprie è l'unico metodo di rimborso accettabile per il Parlamento;

6.

si rammarica del fatto che il Consiglio europeo abbia respinto la proposta di una «soluzione ponte», che era intesa a rispondere a un elevato fabbisogno di finanziamento per investimenti nel 2020 in modo da offrire ai beneficiari e ai cittadini dell'UE una risposta immediata alla crisi e fornire i necessari finanziamenti tra le misure di primo intervento e la ripresa nel lungo periodo;

7.

ricorda che le conclusioni del Consiglio europeo sul QFP rappresentano soltanto un accordo politico tra i capi di Stato e di governo; sottolinea che il Parlamento non è disposto ad avallare formalmente una decisione già presa ed è pronto a non concedere l'approvazione al QFP fino a quando non sarà raggiunto un accordo soddisfacente nei prossimi negoziati tra il Parlamento e il Consiglio; ricorda che tutti i 40 programmi dell'UE finanziati nel quadro del QFP dovranno essere approvati dal Parlamento in qualità di colegislatore;

8.

incarica le pertinenti squadre del Parlamento di negoziare i relativi fascicoli legislativi conformemente al rispettivo mandato del Parlamento per i triloghi; incarica la sua squadra negoziale per il QFP e le risorse proprie di negoziare sulla base del seguente mandato;

Le priorità del Parlamento in vista di un accordo globale

Stato di diritto

9.

deplora fortemente il fatto che il Consiglio europeo abbia significativamente indebolito gli sforzi della Commissione e del Parlamento volti a difendere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia nel quadro del QFP e dello strumento Next Generation EU; ribadisce la sua richiesta di completare il lavoro dei colegislatori sul meccanismo proposto dalla Commissione per proteggere il bilancio dell'UE laddove esista una minaccia sistemica nei confronti dei valori sanciti dall'articolo 2 del TUE e laddove siano in gioco gli interessi dell'Unione; sottolinea che, per essere efficace, tale meccanismo dovrebbe essere attivato a maggioranza qualificata inversa; sottolinea che tale meccanismo non deve pregiudicare l'obbligo degli enti pubblici o degli Stati membri di effettuare pagamenti a favore dei beneficiari o dei destinatari finali; sottolinea che il regolamento relativo allo Stato di diritto sarà adottato nel quadro della codecisione;

Risorse proprie

10.

ribadisce che il Parlamento non darà la sua approvazione al QFP senza un accordo sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE, che includa l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie entro la fine del QFP 2021-2027, che dovrebbe mirare a coprire almeno i costi relativi a Next Generation EU (capitale e interessi) per garantire la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso di Next Generation EU; sottolinea che tale paniere dovrebbe altresì mirare a ridurre la quota di contribuiti basati sul reddito nazionale lordo (RNL);

11.

evidenzia pertanto che tale riforma dovrebbe includere un paniere di nuove risorse proprie che confluirà nel bilancio dell'Unione a partire dal 1o gennaio 2021; sottolinea che il contributo per la plastica rappresenta soltanto un primo passo parziale nel rispondere alle aspettative di questo Parlamento; intende negoziare un calendario giuridicamente vincolante che dovrà essere approvato dall'autorità di bilancio, per l'introduzione di nuove risorse proprie aggiuntive nel corso della prima metà del prossimo QFP, quali il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (e gli introiti derivanti da futuri allargamenti), il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, un prelievo sul digitale, l'imposta sulle transazioni finanziarie e la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; chiede di ricorrere alla revisione intermedia del QFP per aggiungere, se necessario, risorse proprie supplementari nella seconda metà del QFP 2021-2027 onde garantire che l'obiettivo sia raggiunto entro la fine del QFP 2021-2027;

12.

ribadisce la sua ferma posizione a favore dell'eliminazione di tutte le compensazioni e i meccanismi correttivi il prima possibile; deplora il fatto che il Consiglio europeo abbia non solo mantenuto ma persino aumentato le compensazioni a beneficio di alcuni Stati membri; ribadisce la sua posizione relativa ai costi di riscossione dei dazi doganali, che dovrebbero essere fissati al 10 %, ossia al loro tasso originale;

Programmi faro dell'UE

13.

deplora i tagli apportati ai programmi orientati al futuro nell'ambito sia del QFP 2021-2027 sia di Next Generation EU; ritiene che essi mineranno le basi di una ripresa sostenibile e resiliente; afferma che un QFP 2021-2027 al di sotto della proposta della Commissione non sia né sostenibile né accettabile; sottolinea che l'ultima proposta della Commissione ha fissato i finanziamenti di tali programmi ad un livello molto basso, fermo restando che esso sarebbe stato integrato da Next Generation EU; si rammarica del fatto che il Consiglio europeo abbia abbandonato tale logica e cancellato la maggior parte di tali integrazioni; ribadisce la sua ferma posizione a difesa di un finanziamento adeguato del prossimo QFP e dei suoi investimenti e politiche a lungo termine, che non dovrebbero essere messi a rischio dalla necessità di finanziare immediatamente lo strumento per la ripresa; intende negoziare rafforzamenti mirati dei programmi faro dell'UE nel prossimo QFP;

14.

sottolinea che i negoziati interistituzionali dovrebbero includere le cifre del QFP per rubrica e per programma; pone l'accento sul rischio che i programmi faro subiscano un calo immediato dei finanziamenti dal 2020 al 2021; sottolinea inoltre che, nel 2024, il bilancio dell'UE nel suo complesso sarà al di sotto dei livelli del 2020, mettendo a rischio gli impegni e le priorità dell'UE, in particolare il Green Deal e l'agenda digitale; insiste sul fatto che aumenti specifici degli importi proposti dal Consiglio europeo devono essere riservati ai programmi relativi al clima, alla transizione digitale, alla salute, alla gioventù, alla cultura, alle infrastrutture, alla ricerca, alla gestione delle frontiere e alla solidarietà (quali Orizzonte Europa, InvestEU, Erasmus +, garanzia per l'infanzia, Fondo per una transizione giusta, Europa digitale, meccanismo per collegare l'Europa, LIFE +, EU4health, Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Europa creativa, programma Diritti e valori, Fondo europeo per la difesa, strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e aiuti umanitari) nonché alle pertinenti agenzie dell'UE e alla Procura europea;

Questioni orizzontali

15.

sottolinea che, al fine di allineare le priorità politiche e i programmi di spesa, è estremamente importante includere sia nel regolamento sul QFP sia in quello relativo a Next Generation EU, ma anche in altri atti legislativi pertinenti, principi orizzontali quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il perseguimento di obiettivi a lungo termine dell'UE competitivi e orientati al futuro, una transizione giusta e inclusiva sul piano sociale, un obiettivo di spesa giuridicamente vincolante del 30 % in materia di clima e un obiettivo di spesa del 10 % in materia di biodiversità; sottolinea pertanto che una metodologia di monitoraggio trasparente, globale e significativa dovrebbe essere adottata celermente e se necessario adattata durante la revisione intermedia del QFP, sia per la spesa relativa al clima sia per quella relativa alla biodiversità; evidenzia la necessità di sancire, sia nel regolamento sul QFP sia in quello su Next Generation EU, il principio del «non nuocere»; pone inoltre l'accento sulla necessità di eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili; invita la Commissione a valutare la possibilità di fare riferimento al regolamento in materia di tassonomia per gli investimenti;

16.

sostiene con forza l'introduzione di obblighi in materia di integrazione della dimensione di genere e impatto di genere (bilancio di genere) sia nel regolamento sul QFP sia in quello relativo a Next Generation EU; ritiene pertanto che una metodologia di monitoraggio trasparente, globale e significativa dovrebbe essere adottata celermente e se necessario adattata durante la revisione intermedia del QFP;

17.

chiede che una revisione intermedia del QFP giuridicamente vincolante entri in vigore al più tardi entro la fine del 2024; sottolinea che tale revisione deve riguardare i massimali per il periodo 2025-2027, la ridistribuzione degli stanziamenti non impegnati e disimpegnati di Next Generation UE, l'introduzione di risorse proprie aggiuntive e l'attuazione degli obiettivi in materia di clima e biodiversità;

18.

sottolinea che le disposizioni in materia di flessibilità del QFP concordate durante i precedenti negoziati sul QFP si sono dimostrate essenziali per aiutare le autorità di bilancio a far fronte alle crisi impreviste e senza precedenti durante il periodo attuale; ritiene pertanto che le disposizioni in materia di flessibilità del QFP proposte dalla Commissione rappresentino il minimo indispensabile per il prossimo QFP e intende negoziare ulteriori miglioramenti; si oppone, in tale contesto, a qualsiasi tentativo di ridurre e fondere gli strumenti speciali del QFP, e dichiara che questi ultimi dovrebbero essere calcolati al di là dei massimali del QFP in termini sia di impegni sia di pagamenti; insiste inoltre sulla necessità di stabilire massimali a un livello che lasci margini non assegnati sufficienti al di sopra delle dotazioni dei programmi;

Dispositivo per la ripresa e la resilienza e principio democratico

19.

prende atto dell'accordo sul volume complessivo di NGEU; si rammarica dei consistenti tagli apportati alla componente delle sovvenzioni, che alterano l'equilibrio tra sovvenzioni e prestiti e pregiudicheranno gli sforzi per la ripresa, in particolare la cancellazione di programmi innovativi come lo strumento di sostegno alla solvibilità; ritiene che questi tagli diminuiranno la capacità di intervento dello strumento e il suo effetto trasformativo sull'economia; si rammarica che ancora una volta alcuni Stati membri abbiano negoziato nello spirito dei saldi operativi di bilancio, trascurando completamente i vantaggi complessivi derivanti dall'appartenenza al mercato unico e all'UE nel suo insieme; esorta il Consiglio a giustificare la consistente riduzione delle dotazioni per l'iniziativa REACT-EU, il programma Orizzonte Europa, il programma per la salute «EU4health» e lo strumento NDICI nel contesto della pandemia, come pure delle dotazioni di InvestEU e del Fondo per una transizione giusta nel quadro del Green Deal;

20.

chiede che si garantisca che le riforme e gli investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza creino sinergie con i fondi e gli obiettivi esistenti dell'UE e presentino un reale valore aggiunto europeo e obiettivi a lungo termine;

21.

si oppone alla posizione del Consiglio europeo sulla governance del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che si discosta dal metodo comunitario privilegiando un approccio intergovernativo; ritiene che tale approccio finirà solamente per complicare il funzionamento del dispositivo e indebolire la sua legittimità; ricorda che il Parlamento è l'unica istituzione direttamente eletta dell'Unione europea; chiede un controllo democratico e parlamentare ex ante ed esige pertanto di essere coinvolto negli atti delegati, come pure nella verifica ex post che i fondi erogati a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano spesi bene, nell'interesse dei cittadini dell'UE e dell'UE, garantiscano un effettivo valore aggiunto dell'UE e sostengano la resilienza economica e sociale; chiede la piena trasparenza per quanto riguarda tutti i beneficiari finali; è fermamente convinto che i Commissari responsabili per il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere tenuti a rendere pienamente conto al Parlamento europeo;

22.

ricorda che il Parlamento, assieme al Consiglio, costituisce l'autorità di bilancio; chiede, a tale riguardo, di essere pienamente coinvolto nello strumento per la ripresa, in linea con il metodo comunitario; chiede che la Commissione presenti una revisione mirata del regolamento finanziario e dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, al fine di sancire il ruolo dell'autorità di bilancio nell'autorizzazione delle entrate con destinazione specifica esterne nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

23.

sottolinea che un piano di rimborso chiaro e realistico è fondamentale ai fini del successo di NGEU e costituisce una prova di credibilità per l'UE nel suo insieme; ritiene che il rimborso del debito contratto non debba essere a carico dei futuri bilanci dell'UE e delle future generazioni di europei e che esso dovrebbe iniziare il prima possibile; chiede che la spesa a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sia chiaramente identificabile in quanto tale e sia soggetta a requisiti di trasparenza, inclusi gli obblighi di pubblicazione di un elenco di beneficiari finali;

24.

sottolinea che tutti i costi connessi a NGEU (capitale e interessi) dovrebbero essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del QFP;

Una rete di sicurezza per i beneficiari dei programmi dell'UE o «piano di emergenza»

25.

ricorda che è stato disposto a negoziare fin dal novembre 2018 e sottolinea che non intende essere costretto ad accettare un cattivo accordo; dichiara la propria intenzione di avviare negoziati significativi con il Consiglio su tutti gli elementi summenzionati al fine di dare la propria approvazione al regolamento sul QFP 2021-2027;

26.

ritiene, tuttavia, che qualsiasi accordo politico sul prossimo QFP dovrebbe essere raggiunto al più tardi entro la fine di ottobre, per non compromettere un agevole avvio dei nuovi programmi a partire dal 1o gennaio 2021; ricorda che, in caso di mancata adozione di un nuovo QFP entro il termine previsto, l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE prevede una rete di sicurezza sotto forma di proroga temporanea dei massimali e delle altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno del quadro attuale; sottolinea che il piano di emergenza del QFP è pienamente compatibile, sotto il profilo giuridico e politico, con il piano per la ripresa e con l'adozione dei nuovi programmi del QFP;

o

o o

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0032.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0124.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Mercoledì 8 luglio 2020

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/115


P9_TA(2020)0177

Informazioni elettroniche sul trasporto merci ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (05142/1/2020 — C9-0103/2020 — 2018/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 371/15)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05142/1/2020 — C9-0103/2020),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0279),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 67 e 40 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0119/2020),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.

(2)  Testi approvati del 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/116


P9_TA(2020)0178

Nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti

Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti (C9-0129/2020 — 2020/0802(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 371/16)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0129/2020),

visto l'articolo 129 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0126/2020),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella sua riunione del 25 giugno 2020, la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto all'audizione della candidata designata dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Helga Berger membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/117


P9_TA(2020)0179

Nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (ABE)

Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (C9-0080/2020 — 2020/0905(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 371/17)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea in data 5 marzo 2020 (C9-0080/2020),

visto l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (3),

vista la sua decisione del 30 gennaio 2020 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (4),

visto l'articolo 131 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0132/2020),

A.

considerando che il precedente direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea si è dimesso dal suo incarico con effetto dal 31 gennaio 2020;

B.

considerando che il 5 marzo 2020 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea, al termine di una procedura di selezione aperta, ha proposto di nominare François-Louis Michaud quale direttore esecutivo per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 51, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

C.

considerando che il 29 giugno 2020 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di François-Louis Michaud, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.

approva la nomina di François-Louis Michaud a direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Autorità bancaria europea e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2019)0211.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0017.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0023.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/118


P9_TA(2020)0180

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2020)0206 — C9-0145/2020 — 2020/0086(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 371/18)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0206),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0145/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le lettere della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0111/2020),

A.

considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2020)0086

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/1041.)


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/119


P9_TA(2020)0181

Modifica del regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0201 — C9-0136/2020 — 2020/0084(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 371/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0201),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0136/2020),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0123/2020),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Sebbene la pandemia di COVID-19 crei reali difficoltà per le amministrazioni nazionali, non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per giustificare un ulteriore ritardo nell'applicazione di norme stabilite di comune accordo. Prima dell'insorgenza della pandemia alcuni Stati membri avevano indicato che avrebbero registrato ritardi nell'attuazione del nuovo sistema. Al di là delle difficoltà immediate collegate alla pandemia di COVID-19, i governi dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per attuare il nuovo sistema. Gli Stati membri che incontrano difficoltà che potrebbero comportare un ritardo nella piena attuazione delle norme dovrebbero avvalersi dell'assistenza tecnica fornita dalla Commissione per garantire un'attuazione corretta e completa del pacchetto per il commercio elettronico. Gli obiettivi del pacchetto per il commercio elettronico che consistono nel promuovere la competitività delle PMI europee a livello mondiale, allentare la pressione amministrativa sui venditori dell'Unione e garantire che le piattaforme online contribuiscano a un sistema di riscossione dell'IVA più equo, contrastando al contempo la frode fiscale, sono aspetti fondamentali delle condizioni di parità per tutte le imprese, che sono particolarmente importanti nel contesto della ripresa post COVID-19.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione all'emergenza Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2454, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di applicazione di tale regolamento. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.

(5)

Tenuto conto delle nuove difficoltà incontrate dagli Stati membri a causa della pandemia di COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2454, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, potrebbe essere necessario rinviare di tre mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio non è auspicabile in quanto comporterebbe una perdita di gettito e un aumento del divario dell'IVA, prolungando al contempo la concorrenza sleale tra venditori dell'UE e venditori di paesi terzi. Tuttavia, un rinvio di tre mesi potrebbe essere adeguato in quanto corrisponde al periodo di blocco nella maggior parte degli Stati membri. Un rinvio ancora più lungo aumenterebbe il rischio di frode dell'IVA in un periodo in cui le finanze pubbliche dovrebbero essere alimentate per combattere la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali. Un rinvio più lungo di sei mesi potrebbe causare una perdita di gettito tra i 2,5 e i 3,5  miliardi di EUR per gli Stati membri. Alla luce della crisi causata dalla pandemia di COVID-19, è di fondamentale importanza evitare ulteriori perdite di gettito.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera a

Regolamento (UE) 2017/2454

Articolo 1 — punto 7 — lettera a — sezione 2 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021

disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 31 marzo 2021

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b — punto i

Regolamento (UE) 2017/2454

Articolo 1 — punto 7 — lettera b — sezione 3 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni applicabili dal 1o luglio 2021

Disposizioni applicabili dal 1o aprile 2021

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (UE) 2017/2454

Articolo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021 .

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2021 .


Giovedì 9 luglio 2020

15.9.2021   

IT

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C 371/123


P9_TA(2020)0184

Norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e gli obblighi di applicazione ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (05112/1/2020 — C9-0106/2020 — 2017/0121(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 371/20)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05112/1/2020 — C9-0106/2020),

visto il parere motivato inviato dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o febbraio 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0278),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0114/2020),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 45.

(2)  GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.

(3)  Testi approvati del 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.


15.9.2021   

IT

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C 371/124


P9_TA(2020)0185

Periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo e posizionamento per mezzo dei tachigrafi ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (05114/1/2020 — C9-0104/2020 — 2017/0122(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 371/21)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05114/1/2020 — C9-0104/2020),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o febbraio 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0277),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0115/2020),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 45.

(2)  GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.

(3)  Testi approvati del 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.


15.9.2021   

IT

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C 371/125


P9_TA(2020)0186

Adeguamento all'evoluzione del settore del trasporto su strada ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (05115/1/2020 — C9-0105/2020 — 2017/0123(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 371/22)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05115/1/2020 — C9-0105/2020),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o febbraio 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0281),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0116/2020),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 38.

(2)  GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.

(3)  Testi approvati del 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/126


P9_TA(2020)0187

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 giugno 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (C(2020)04140 — 2020/2695(DEA))

(2021/C 371/23)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)04140),

vista la lettera in data 22 giugno 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 3 luglio 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 luglio 2020,

A.

considerando che durante la riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile 2020, i ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro hanno proposto di istituire un sostegno per la gestione della crisi pandemica, basato sulla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate del meccanismo europeo di stabilità, in risposta alla pandemia di COVID-19;

B.

considerando che nella relazione dell'Eurogruppo viene indicato che l'unico requisito per accedere al sostegno per la gestione della crisi pandemica è l'impegno da parte degli Stati membri della zona euro richiedenti il sostegno a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi COVID-19;

C.

considerando che, in una lettera congiunta datata 7 maggio 2020, il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Gentiloni hanno annunciato l'intenzione di modificare il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (2), per specificare ulteriormente gli obblighi d'informazione applicabili agli Stati membri che utilizzano il sostegno per la gestione della crisi pandemica;

D.

considerando che l'atto delegato modifica gli obblighi di informazione e specifica che, nella situazione attuale, vista la portata molto specifica e limitata del sostegno per la gestione della crisi pandemica, tali obblighi riguardano esclusivamente l'uso dei fondi del sostegno a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi COVID-19, e che il nuovo allegato II prevede il modulo per la trasmissione delle informazioni;

E.

considerando che il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore quanto prima al fine di razionalizzare gli obblighi d'informazione applicabili agli Stati membri che ricorrono al sostegno per la gestione della crisi pandemica;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

(2)  GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/128


P9_TA(2020)0188

Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame in considerazione della pandemia di COVID-19 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2020)0221 — C9-0142/2020 — 2020/0099(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 371/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0221),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0142/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 19 giugno 2020 (Testi approvati, P9_TA(2020)0172).


P9_TC1-COD(2020)0099

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/1042.)


Venerdì 10 luglio 2020

15.9.2021   

IT

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C 371/129


P9_TA(2020)0189

Modifica delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0198 — C9-0137/2020 — 2020/0082(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 371/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0198),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0137/2020),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0122/2020),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Sebbene la pandemia di COVID-19 crei reali difficoltà per le amministrazioni nazionali, non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per giustificare un ulteriore ritardo nell'applicazione di norme stabilite di comune accordo. Prima dell'insorgenza della pandemia alcuni Stati membri avevano indicato che avrebbero registrato ritardi nell'attuazione del nuovo sistema. Al di là delle difficoltà immediate collegate alla pandemia di COVID-19, i governi dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per attuare il nuovo sistema. Gli Stati membri che incontrano difficoltà che potrebbero comportare un ritardo nella piena attuazione delle norme dovrebbero avvalersi dell'assistenza tecnica fornita dalla Commissione per garantire un'attuazione corretta e completa del pacchetto per il commercio elettronico. Gli obiettivi del pacchetto per il commercio elettronico che consistono nel promuovere la competitività delle PMI europee a livello mondiale, allentare la pressione amministrativa sui venditori dell'Unione e garantire che le piattaforme online contribuiscano a un sistema di riscossione dell'IVA più equo, contrastando al contempo la frode fiscale, sono aspetti fondamentali delle condizioni di parità per tutte le imprese, che sono particolarmente importanti nel contesto della ripresa post COVID-19.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione alla crisi Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.

(4)

Tenuto conto delle nuove difficoltà incontrate dagli Stati membri a causa della pandemia di COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, potrebbe essere necessario rinviare di tre mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio non è auspicabile in quanto comporterebbe una perdita di gettito e un aumento del divario dell'IVA, prolungando al contempo la concorrenza sleale tra venditori dell'UE e venditori di paesi terzi. Tuttavia, un rinvio di tre mesi potrebbe essere adeguato in quanto corrisponde al periodo di blocco nella maggior parte degli Stati membri. Un rinvio ancora più lungo aumenterebbe il rischio di frode dell'IVA in un periodo in cui le finanze pubbliche dovrebbero essere alimentate per combattere la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali. Un rinvio più lungo di sei mesi potrebbe causare una perdita di gettito tra i 2,5 e i 3,5  miliardi di EUR per gli Stati membri. Alla luce della crisi causata dalla pandemia di COVID-19, è di fondamentale importanza evitare ulteriori perdite di gettito.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 1 — lettera a

Direttiva (UE) 2017/2455

Articolo 2 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2021

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021

Emendamento 4

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2017/2455

Articolo 2 — comma 1 — frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2021 , la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

Con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021 , la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

Emendamento 5

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Direttiva (UE) 2017/2455

Articolo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2021 , il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.

Con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021 , il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 3 — lettera a

Direttiva (UE) 2017/2455

Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 3 — lettera b

Direttiva (UE) 2017/2455

Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 2021 .

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2021 .

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 2 — comma 1

Direttiva (UE) 2019/1995

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 2 — comma 1

Direttiva (UE) 2019/1995

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2021 .

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021 .


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/134


P9_TA(2020)0194

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2020)0070 — C9-0079/2020 — 2020/0030(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 371/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0070),

visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0079/2020),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0124/2020),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata , adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, di una crescita economica equilibrata e di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea . Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.

(1)

Gli Stati membri e l'Unione sviluppano e mettono in atto una strategia efficace e coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente e qualificata e di mercati del lavoro dinamici, orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, dell'inclusività, della coesione economica, sociale e territoriale e di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Gli Stati membri, nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione di qualità, basata sulle pari opportunità e la giustizia sociale, una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo. La situazione attuale causata dalla pandemia di COVID-19, che avrà ripercussioni gravi e durature sui mercati del lavoro, la giustizia sociale e le condizioni di lavoro nell'Unione, impone un livello d'azione senza precedenti per sostenere l'occupazione, stimolare l'economia e rafforzare il tessuto industriale. È necessaria un'azione decisiva per proteggere le imprese e i lavoratori dalle perdite immediate di occupazione e reddito e per contribuire a contenere lo shock economico e sociale della crisi e scongiurare una massiccia perdita di posti di lavoro e una profonda recessione.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

L'Unione combatte l' esclusione sociale e  le discriminazioni e  promuove la giustizia e la protezione sociali nonché la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale , la lotta contro la povertà l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione, quali enunciati all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2)

Per realizzare pienamente i suoi principi fondanti, ovvero la coesione sociale e la pace, in misura ancora maggiore in un momento di profonda crisi in cui tali principi sono messi in discussione, l'Unione dovrebbe porre in cima alle sue priorità politiche la lotta alla povertà, all' esclusione sociale e  alle discriminazioni e  dovrebbe promuovere la giustizia e la protezione sociali nonché la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni , l'inclusione delle persone con disabilità e la tutela dei diritti del minore e degli altri gruppi fortemente svantaggiati . Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione della protezione della salute umana, di mercati del lavoro inclusivi e di qualità e della piena occupazione, l'esistenza di servizi pubblici accessibili, convenienti e di qualità, salari dignitosi, un tenore di vita dignitoso protezione sociale per tutti, nonché un elevato livello di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita , quali enunciati all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) .

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio (5), costituiscono gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche e occupazionali che comporti ricadute positive.

(3)

Conformemente al TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio (5), costituiscono gli orientamenti integrati. Essi devono sostenere il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali (il «pilastro»), la Carta sociale europea riveduta, l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche e occupazionali che comporti ricadute positive , invertendo nel contempo il calo della copertura della contrattazione collettiva .

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (6), la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (7), la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze (8), la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (9), la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (10), la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità (11) e la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (12).

(4)

Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (6), la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (7), la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze : nuove opportunità per gli adulti  (8), la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (9), la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (10), la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità (11) e la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (12). A seguito della decisione del Consiglio, del 23 marzo 2020, di attivare la cosiddetta «clausola di salvaguardia generale», gli Stati membri possono applicare una flessibilità di bilancio per promuovere e tutelare posti di lavoro e condizioni lavorative di qualità e finanziare i servizi sanitari e sociali pubblici. La durata dell'applicazione della «clausola di salvaguardia generale» deve riflettere l'entità e la durata della crisi della COVID-19. Sulla base della consultazione pubblica della Commissione, è opportuno esaminare le possibili direzioni di sviluppo delle norme di bilancio dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali , comprendenti un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate . Il semestre sostiene il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (13). Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorando nel contempo la competitività, promuovendo l'innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità, e affrontando le disuguaglianze e le disparità regionali.

(5)

Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche, occupazionali , sociali e ambientali. Il semestre europeo deve porre la sostenibilità, l'inclusione sociale e il benessere delle persone al centro della definizione delle politiche economiche dell'Unione, garantendo che agli obiettivi sociali, ambientali ed economici sia assegnata la stessa priorità . Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità, il semestre europeo dovrebbe integrare ulteriormente i principi del pilastro, comprendenti un maggior coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate , e sostenere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (13) , compresa la parità di genere. L'indice della parità di genere potrebbe costituire uno degli strumenti del semestre per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi occupazionali e sociali e per misurare gli effetti in termini di genere delle politiche occupazionali e sociali . Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la risposta europea alla crisi e, alla luce degli effetti particolarmente gravi della crisi su taluni settori industriali e commerciali europei, dovrebbero altresì sostenere la transizione dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero, sostenibile dal punto di vista ambientale e socialmente inclusiva , garantendo la convergenza sociale verso l’alto e migliorando nel contempo la competitività, sostenendo le PMI, promuovendo l'innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità, investendo nei giovani e affrontando le disuguaglianze e le disparità regionali.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente, la globalizzazione, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici trasformeranno le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare per affrontare efficacemente questi fattori strutturali e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità , riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri e le politiche correlate . Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale , conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica . Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e territoriale, la convergenza verso l'alto , la resilienza e la responsabilità di bilancio . Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto del loro impatto ambientale, occupazionale e sociale.

(6)

Le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente, la globalizzazione, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici trasformano profondamente le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare per rispondere a questa situazione senza precedenti integrando i diritti sociali e adoperandosi per una riduzione della povertà e della disuguaglianza, nonché per adeguare i sistemi esistenti in vista di un potenziamento della resilienza e della sostenibilità , riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri e le politiche sociali e ambientali . Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sociali e ambientali, misure efficienti a lungo termine necessarie ad attenuare l'impatto della crisi e un'assistenza finanziaria a favore delle imprese, delle associazioni di beneficenza e senza scopo di lucro e delle famiglie, in particolare quelle a rischio di povertà e di esclusione sociale . Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, prestando la dovuta attenzione anche alle necessità del mercato del lavoro in materia di domanda e offerta, avvalendosi delle nuove tecnologie e tenendo conto del loro impatto ambientale, occupazionale e sociale. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero adottare strumenti a lungo termine in tal senso e il lavoro della Commissione su un regime europeo permanente di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione è valutato positivamente.

Emendamento 37

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali  (14), che stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano la nostra strategia facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e  i cambiamenti demografici siano socialmente eque giuste . Il pilastro costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, per guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e per conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia moderna attuale , anche attraverso la promozione dell'economia sociale.

(7)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una proclamazione interistituzionale sul pilastro (14), che stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano la nostra strategia e devono concretizzarsi per fare in modo che la transizione verso la neutralità climatica, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione sia socialmente equa giusta e tenga conto delle sfide dei cambiamenti demografici . Dato che il pilastro e i suoi principi costituiscono un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, gli orientamenti in materia di occupazione possono essere uno strumento importante per gli Stati membri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di politiche e misure per una società e un'economia più resilienti e inclusive, promuovendo nel contempo i diritti dei lavoratori e perseguendo l'obiettivo della convergenza verso l'alto , al fine di sviluppare ulteriormente il modello sociale europeo .

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire prassi nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento della sostenibilità, della competitività, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro, delle politiche per l'apprendimento e la formazione permanenti, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e delle competenze, della salute pubblica, dell'inclusione e dei redditi reali.

(8)

Nel debito rispetto del principio di sussidiarietà quale definito nel TFUE, le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero promuovere una rapida ripresa e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento della sostenibilità, della competitività, della crescita, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro di qualità, dell'inclusione delle persone con disabilità e degli altri gruppi altrimenti svantaggiati , delle politiche per l'apprendimento e la formazione permanenti, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e delle competenze, della salute pubblica, dell'inclusione e dei redditi reali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto rispettare e rafforzare le parti sociali e ampliare la copertura della contrattazione collettiva, nonché adottare misure per promuovere un'elevata densità di organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro al fine di garantire una ripresa democratica, inclusiva e socialmente giusta.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero garantire che le trasformazioni siano eque e socialmente giuste , rafforzando la spinta verso una società inclusiva e resiliente in cui le persone siano protette e in grado di anticipare e gestire il cambiamento, e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico. La discriminazione in tutte le sue forme dovrebbe essere contrastata . Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale (anche dei bambini), in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei regimi di protezione sociale ed eliminando gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione nella cura della prima infanzia. L'accesso tempestivo e paritario a servizi di assistenza sanitaria a prezzi accessibili, comprese la prevenzione e la promozione della salute , è particolarmente importante in un contesto di società che invecchiano . È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro nell'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.

(9)

In particolare in un momento in cui enormi cambiamenti, a livello economico sociale, mettono alla prova l'Unione , gli Stati membri dovrebbero garantire che tali cambiamenti siano equi e socialmente giusti , rafforzando la spinta verso una società più inclusiva e resiliente in cui le persone siano protette e in grado di anticipare e gestire il cambiamento, e possano partecipare appieno a livello sociale ed economico. La discriminazione in tutte le sue forme dovrebbe essere eliminata. Tutti dovrebbero avere la possibilità di fornire il proprio pieno contributo alla società. Dovrebbero essere garantite pari opportunità per tutti e dovrebbero essere eliminate povertà , discriminazione ed esclusione sociale (anche dei bambini, delle persone con disabilità e degli altri gruppi svantaggiati). A tal fine, l'Unione dovrebbe attuare misure quali la garanzia europea per l'infanzia. È opportuno valorizzare appieno il potenziale delle persone con disabilità di contribuire allo sviluppo economico e sociale. Sui luoghi di lavoro nell'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Come evidenziato dalla crisi della COVID-19, molti lavoratori scarsamente qualificati sono indispensabili per il funzionamento di base dell'economia. Troppo spesso questi ultimi percepiscono salari bassi e lavorano in condizioni precarie. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare ulteriormente il modello sociale dell'Europa, garantendo che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti usufruiscano di condizioni di lavoro dignitose, in particolare la salute la sicurezza sul lavoro e salari dignitosi . Gli Stati membri dovrebbero inoltre contrastare tutte le forme di lavoro precario e di lavoro autonomo fittizio e provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro siano in linea con il modello sociale europeo.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso del Fondo sociale europeo Plus e di altri fondi dell'Unione, compresi il Fondo per una transizione giusta e InvestEU, per promuovere l'occupazione, gli investimenti sociali, l'inclusione sociale, l'accessibilità, le opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, compresa l'alfabetizzazione e le competenze digitali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

(10)

Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso del Fondo sociale europeo Plus , dei Fondi strutturali e di investimento europei e di altri fondi dell'Unione, compresi il Fondo per una transizione giusta e InvestEU, per promuovere l'occupazione di qualità e gli investimenti sociali, oltre a combattere la povertà e l'esclusione sociale, favorire l'accessibilità, accompagnare la transizione verso un'economia verde e digitale e promuovere le opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, compresa l'alfabetizzazione e le competenze digitali. L'uso di tali fondi dovrebbe svolgere un ruolo incisivo anche nel rafforzamento degli investimenti nei servizi pubblici, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità e degli alloggi. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto e attivo coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile in sede di attuazione, controllo e valutazione di detti orientamenti .

Emendamento 11

Proposta di decisione

Articolo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli orientamenti di cui all'allegato sono rivisti entro un anno dalla loro adozione per tenere conto della crisi della COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e occupazionali nonché per rispondere meglio a crisi simili in futuro. Al fine di rafforzare il processo decisionale democratico, il Parlamento europeo è coinvolto nella definizione degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione su un piano di parità con il Consiglio.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente un'economia sociale di mercato sostenibile e agevolare e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità . A tal fine dovrebbero ridurre gli ostacoli che le imprese incontrano nell'assumere personale, promuovere l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo dell'economia sociale, promuovere l'innovazione sociale, le imprese sociali e incoraggiare tali forme innovative di lavoro, creando opportunità di lavoro di qualità e generando benefici sociali a livello locale.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente una piena occupazione di qualità, basata su un'economia forte. Riconoscendo che gli investimenti statali svolgono un ruolo essenziale nella creazione di posti di lavoro , gli Stati membri dovrebbero compiere uno sforzo importante in termini di investimenti pubblici e di politiche dell'occupazione intelligenti e ambiziose per creare posti di lavoro . Gli Stati membri dovrebbero adattare le rispettive politiche occupazionali e coordinare, a livello di Unione, l'attuazione delle migliori pratiche riguardo a misure temporanee che tutelino tutti i lavoratori e i mercati del lavoro. Tali misure dovrebbero includere integrazioni salariali; sostegno al reddito e proroga dei sistemi delle prestazioni di disoccupazione; proroga dei congedi retribuiti di malattia e per la prestazione di assistenza nonché modalità di telelavoro. Gli Stati membri dovrebbero sostenere trasformazione delle imprese europee al fine di assicurare l'autosufficienza, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare il sostegno a favore delle imprese in difficoltà a causa della crisi, a condizione che tali imprese mantengano tutto il personale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di sospendere i licenziamenti durante il periodo di crisi. Gli Stati membri dovrebbero assicurare la partecipazione delle parti sociali nell'elaborazione e applicazione di tali misure. Tali misure dovrebbero essere mantenute nel tempo fino al conseguimento della piena ripresa economica, dopo di che dovrebbero essere gradualmente eliminate. Si dovrebbe avere particolare cura di garantire i diritti e i posti di lavoro dei lavoratori mobili e frontalieri duramente colpiti dalla chiusura delle frontiere. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'imprenditorialità responsabile , anche quella femminile e giovanile, e il lavoro autonomo vero e proprio e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo dell'economia circolare e sociale, promuovere l'innovazione sociale e le imprese sociali e  rafforzare la loro sostenibilità e incoraggiare tali forme di lavoro, che creano opportunità di lavoro di qualità generando benefici sociali a livello locale , in particolare nei settori strategici ad alto potenziale di crescita, come l'economia digitale e l'economia verde. A tale riguardo, è opportuno attuare anche politiche a sostegno della creazione di posti di lavoro, in particolare nell'ambito dei servizi di interesse generale pubblici e privati, segnatamente l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria e gli alloggi.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'onere fiscale dovrebbe essere trasferito dal lavoro ad altre fonti di imposizione più favorevoli all'occupazione e alla crescita inclusiva e allo stesso tempo conformi agli obiettivi climatici e ambientali, tenendo conto dell'effetto ridistribuivo del sistema fiscale e preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e  ad una spesa che stimoli la crescita .

La tassazione dovrebbe essere spostata dal lavoro verso altre fonti in cui avrà un effetto meno dannoso sulla crescita inclusiva e allo stesso tempo dovrebbe garantire la piena conformità agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e agli obiettivi climatici e ambientali, come stabilito nel Green Deal europeo, incrementando l'effetto ridistribuivo del sistema fiscale e preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e  agli investimenti pubblici .

Emendamento 14

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che dispongono di meccanismi nazionali per la fissazione di salari minimi legali dovrebbero garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile , consentendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantendo salari equi per un tenore di vita dignitoso , prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell'ottica di una convergenza verso l'alto. Questi meccanismi dovrebbero tenere conto dei risultati raggiunti in ambito economico nei vari settori e regioni. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e  la contrattazione collettiva in vista della fissazione dei salari . Nel rispetto delle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori abbiano diritto a salari adeguati ed equi mediante contratti collettivi o adeguati salari minimi legali, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa.

Le politiche atte a provvedere affinché i salari equi assicurino un tenore di vita dignitoso restano importanti ai fini della creazione di posti di lavoro e della riduzione della povertà nell'Unione, al pari di quelle che garantiscono la compatibilità tra il lavoro retribuito e il diritto a indennità statali che compensano gli ostacoli affrontati dai gruppi emarginati. Gli Stati membri che dispongono di meccanismi nazionali per la fissazione di salari minimi legali dovrebbero garantire l'efficace coinvolgimento delle parti sociali nella pertinente procedura di determinazione dei salari in modo trasparente e prevedibile . Lo sviluppo di salari minimi dovrebbe tenere conto dell'andamento della produttività nella lotta contro la precarietà e la povertà lavorativa , prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell'ottica di una convergenza verso l'alto. Questi meccanismi dovrebbero tenere conto degli indicatori di povertà specifici di ciascuno Stato membro nonché dei risultati raggiunti in ambito economico nei vari settori e regioni. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare il dialogo sociale e  adottare misure volte ad ampliare la copertura della contrattazione collettiva. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali , gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero eliminare le discriminazioni salariali sulla base di età o sesso e garantire che tutti i lavoratori abbiano diritto a salari adeguati ed equi mediante contratti collettivi o adeguati salari minimi legali, tenendo conto del loro impatto positivo sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 5 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri potranno chiedere l'assistenza dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE). Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assistenza finanziaria in tal senso sia fornita solo alle imprese che rispettano i contratti collettivi applicabili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le imprese beneficiarie dei fondi si astengano dal riacquisto di azioni o dal pagamento dei dividendi agli azionisti e dei bonus ai dirigenti, e non siano registrate in paradisi fiscali.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel contesto delle transizioni tecnologiche e ambientali, così come del cambisamento demografico, gli Stati membri dovrebbero promuovere la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e  il capitale umano , promuovendo le conoscenze, le capacità e le competenze pertinenti lungo tutto l'arco della vita, rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e adeguarli al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, compresa l'istruzione e la formazione professionale. Essi dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, anche per preparare la transizione ambientale. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali, nonché competenze trasversali per gettare le fondamenta per l'adattabilità durante tutta la vita. Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire il trasferimento dei diritti alla formazione durante i cambiamenti nella carriera professionale, nei casi opportuni anche tramite conti individuali di apprendimento. Essi dovrebbero consentire tutti di anticipare adeguarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso una continua riqualificazione e un continuo miglioramento delle competenze, al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti, rafforzare i risultati in ambito sociale, affrontare le carenze del mercato del lavoro e migliorare la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi.

Nel contesto delle continue transizioni tecnologiche e ambientali, del cambiamento demografico e delle sfide attuali , gli Stati membri dovrebbero promuovere i diritti sociali, la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e  le competenze umane , promuovendo le conoscenze, le capacità e le competenze pertinenti lungo tutto l'arco della vita, rispondendo all'attuale crisi della disoccupazione affrontando le esigenze attuali e future del mercato del lavoro. Le esigenze degli Stati membri in termini di riqualificazione e miglioramento delle competenze della propria forza lavoro al fine di reagire alla crisi dovrebbero essere rafforzate attraverso investimenti nei loro sistemi di istruzione e formazione pubblici, al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, compresa l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento formale e informale lungo tutto l'arco della vita . Essi dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese , le organizzazioni sociali non governative e le altre parti interessate pertinenti per affrontare le debolezze nuove e strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro . Gli Stati membri dovrebbero affrontare le esigenze dei settori con una carenza cronica di personale qualificato , anche per preparare la contemporanea transizione ambientale nonché i cambiamenti tecnologici e digitali indirizzati verso soluzioni basate sull'intelligenza artificiale . Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali, nonché competenze trasversali per gettare le fondamenta per l'adattabilità durante tutta la vita e dovrebbero preparare gli insegnanti affinché siano in grado di trasmettere tali competenze ai discenti . Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire il trasferimento dei diritti alla formazione durante i cambiamenti nella carriera professionale, anche tramite conti individuali di apprendimento. Essi dovrebbero garantire, allo stesso tempo, che tale approccio non metta a repentaglio la natura umanistica dell'istruzione e le aspirazioni degli individui. È fondamentale che gli Stati membri attuino azioni tempestive onde evitare che gli individui e le società subiscano le ripercussioni negative derivanti dal mancato soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso una continua riqualificazione e un continuo miglioramento delle competenze, al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti , con una copertura e un livello delle indennità di disoccupazione sufficienti , rafforzare i risultati in ambito sociale, affrontare le carenze del mercato del lavoro e migliorare la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi.

Emendamento 17

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti affrontando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione, anche fornendo l'accesso a un'istruzione di qualità per la prima infanzia. Essi dovrebbero innalzare i livelli globali di istruzione, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola, incrementare l'accesso all'istruzione terziaria e il completamento dei relativi studi e aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione continua, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati, che sono i meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto digitale, verde e di società che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione e formazione professionale (anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci) e aumentare il numero delle persone che completano il percorso di istruzione e formazione di livello medio e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell'istruzione e della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere le qualifiche comparabili, comprese quelle acquisite all'estero, nonché aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione della formazione formali. Essi dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione e istruzione professionali continue flessibili e la partecipazione a esse. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite .

Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti eliminando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione, anche fornendo l'accesso a un'istruzione universale inclusiva e di qualità per la prima infanzia. Essi dovrebbero innalzare i livelli globali di istruzione, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola, incrementare l'accesso all'istruzione terziaria e il completamento dei relativi studi e aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione continua, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati, che sono spesso i meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto digitale, verde e di società che invecchiano, nonché degli stereotipi di genere esistenti, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione e formazione professionale (anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci) e , senza sottovalutare l'importanza di investimenti costanti nelle scienze umane, aumentare il numero delle persone che completano il percorso di istruzione e formazione di livello medio e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico , nel quadro di un approccio equilibrato dal punto di vista del genere . Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare , se del caso, la pertinenza dell'istruzione e della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, rafforzare le formazioni duali e cooperative, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere le qualifiche comparabili, comprese quelle acquisite all'estero, nonché aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida formale delle competenze acquisite sia durante l'istruzione e la formazione formali sia al di fuori di esse . Essi dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione e istruzione professionali continue più flessibili e inclusive e la partecipazione a esse. Gli Stati membri dovrebbero investire in posti di lavoro e regimi di protezione sociale per quanti non sono in grado di riqualificarsi, sostenere gli adulti scarsamente qualificati mediante i servizi pubblici, aiutandoli ad avere accesso a posti di lavoro stabili e di qualità per mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro . Il diritto al congedo di formazione retribuito a fini professionali dovrebbe essere incoraggiato, in linea con le pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che consentono ai lavoratori di seguire programmi di formazione durante l'orario di lavoro. Gli Stati Membri dovrebbero adottare le misure necessarie per promuovere un accesso universale alla didattica e la formazione a distanza, tenendo in piena considerazione le esigenze delle persone con disabilità .

Emendamento 18

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 6 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente strategie globali che includano la valutazione individuale approfondita della disoccupazione , al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e  il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani (15).

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti , in particolare nei settori della sanità e degli alloggi . Dovrebbero essere perseguite tempestivamente strategie globali che includano la valutazione individuale approfondita dei disoccupati , al fine di ridurre e prevenire in misura significativa il rischio di un aumento della disoccupazione strutturale e di lungo periodo , comprese strategie volte a ridurre la disoccupazione tra le persone con disabilità e in altri gruppi svantaggiati. Gli Stati membri dovrebbero istituire o rafforzare, con la partecipazione delle parti sociali, meccanismi e sistemi di sostegno alla transizione professionale, con il supporto del Fondo sociale europeo . La disoccupazione giovanile , le condizioni di lavoro precarie tra i giovani e il fenomeno dei giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione (NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati in via prioritaria mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce , l'accesso alla formazione nell'ambito di settori orientati verso il futuro, come l'economia verde e digitale, nel quadro di un miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro e l'accesso a posti di lavoro di qualità per far fronte alla crescente precarietà dei giovani. La questione dovrebbe essere affrontata anche attraverso una rinnovata ed efficace garanzia per i giovani , che sia in grado di fornire offerte di lavoro, istruzione o formazione di qualità, coinvolgendo tutte le pertinenti parti interessate in modo significativo .

Emendamento 19

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 6 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone che ne sono più lontane. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione all'accesso al mercato del lavoro, in particolare per i gruppi svantaggiati e le persone che ne sono più lontane. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 6 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli alla partecipazione alla leadership a tutti i livelli decisionali. Occorre affrontare il problema del divario retributivo di genere . Dovrebbe essere garantita la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a congedi familiari adeguati e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne.

Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli alla partecipazione alla leadership a tutti i livelli decisionali. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi quanto più possibile per approvare e applicare la percentuale minima stabilita nella proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione  (1 bis) . Occorre eliminare il problema del divario di genere in termini di retribuzioni, pensioni e occupazione. I periodi di maternità e di congedo parentale dovrebbero essere adeguatamente valutati sia in termini di contributi sia in termini di diritti a pensione, in modo da rispecchiare l'importanza di educare le future generazioni, in particolare nel contesto di una società che sta invecchiando . Dovrebbe essere garantita la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione , anche introducendo un indice di parità retributiva tra donne e uomini . Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia e lungo tutto l'arco della vita di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a congedi familiari adeguati e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne. Dovrebbero inoltre operare una transizione verso congedi di maternità e paternità interamente retribuiti.

Emendamento 21

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre e impedire la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato all'assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico , pur preservando un'adeguata sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati per i lavoratori, tutelando i loro diritti e garantendo la protezione sociale. È opportuno prevenire i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie, anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali , combattendo l'abuso dei contratti atipici. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete volte a promuovere e rafforzare il dialogo sociale a tutti i livelli e la contrattazione collettiva, compresa la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) . Dovrebbero ridurre e impedire la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e  il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato alla creazione di posti di lavoro stabili e di qualità , pur preservando un'adeguata sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati per i lavoratori, tutelando i loro diritti e garantendo una protezione sociale dignitosa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, prestando particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro . È opportuno prevenire i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie e alla concorrenza salariale , anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali . Non dovrebbero verificarsi abusi dei contratti atipici. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti questi lavoratori godano effettivamente di condizioni di lavoro eque, diritti sociali, un accesso ad un'adeguata protezione sociale e una migliore rappresentanza. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero dare piena attuazione alla Convenzione dell'OIL del 1947 concernente l'ispezione del lavoro, nonché investire in ispezioni del lavoro efficaci, da parte di autorità competenti dotate di sufficienti poteri, nonché coordinare, nel quadro dell'Autorità europea del lavoro, i loro sforzi per combattere l'abuso transfrontaliero e collaborare in tale ambito. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata. Gli Stati membri devono fare affidamento sulla rete europea dei servizi pubblici per l'impiego e delle agenzie europee, al fine di individuare le migliori prassi fondate su dati concreti, promuovere l'apprendimento reciproco e favorire un maggiore coordinamento delle politiche a favore dell'occupazione.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro. Dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e  migliorandone la connessione al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione , sulla base dei loro diritti e responsabilità . Gli Stati membri dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci ed efficienti, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, sostenendo la domanda del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati .

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro , in particolare le transizioni digitale ed ecologica, e a promuovere l'occupazione anche nei territori svantaggiati . Gli Stati membri dovrebbero incentivare efficacemente chi può partecipare al mercato del lavoro a trovare un'occupazione di qualità . Dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e  garantendo un sostegno al reddito dignitoso per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione. Gli Stati membri dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci ed efficienti, anche per i lavoratori transfrontalieri, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro e sostenendo la domanda del mercato del lavoro . L'obiettivo di tali servizi dovrebbe essere l'occupazione di qualità .

Emendamento 23

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 7 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole , in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all'occupazione e dovrebbero essere affiancate a politiche attive del mercato del lavoro.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo sufficiente , in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Ciò dovrebbe essere affiancato a politiche attive del mercato del lavoro e  al sostegno di meccanismi di apprendimento reciproco tra gli Stati membri .

Emendamento 24

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 7 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità, le competenze e di sfruttare l'intero potenziale del mercato del lavoro europeo, assicurando nel contempo condizioni eque per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera, e  di rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali e il riconoscimento delle qualifiche dovrebbe essere semplificato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un ostacolo inutile per i lavoratori di altri Stati membri, compresi i lavoratori transfrontalieri, che accedono a un'attività lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire abusi delle norme vigenti e affrontare le cause della «fuga di cervelli» da alcune regioni, anche con opportune misure di sviluppo regionale.

Gli Stati membri devono sostenere la mobilità del lavoro in tutta Europa per creare nuove opportunità occupazionali per i lavoratori. La mobilità dei discenti dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato durante la loro formazione, in particolare rafforzando il programma di mobilità ERASMUS+, che consente loro di aumentare il proprio know-how e di migliorare le proprie competenze. Anche i lavoratori dovrebbero essere incoraggiati con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità e le competenze per poter sfruttare l'intero potenziale del mercato del lavoro europeo. Assicurando condizioni di lavoro eque per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera e  garantendo i loro diritti, la portabilità dei diritti dovrebbe essere ampliata mediante la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali e il riconoscimento delle qualifiche dovrebbe essere semplificato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un ostacolo inutile per i lavoratori di altri Stati membri, compresi i lavoratori transfrontalieri e frontalieri , che accedono a un'attività lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a favore della digitalizzazione dei servizi pubblici, allo scopo di agevolare una mobilità equa dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. È importante che gli Stati membri tengano conto dei lavoratori mobili, compresi quelli frontalieri, al momento dell'attuazione di misure quali la chiusura delle frontiere per contenere la diffusione della COVID-19, ad esempio in termini di salute e sicurezza, imposte, sicurezza sociale e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero permettere ai lavoratori mobili e frontalieri di continuare ad attraversare le frontiere, quando ritenuto sicuro conformemente agli orientamenti dell'EU-OSHA in materia di salute e sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire abusi delle norme vigenti e affrontare le cause della «fuga di cervelli» da alcune regioni, la quale compromette lo sviluppo e l'attrattiva di questi territori, anche con opportune misure di sviluppo regionale. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e utilizzare i pertinenti strumenti europei, quali la rete per l'impiego EURES, e aumentare i partenariati transfrontalieri per aiutare i lavoratori mobili nelle regioni transfrontaliere.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 7 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.

Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di promuovere e conseguire un dialogo sociale più efficace e  intenso, nonché migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare e promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.

Emendamento 26

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 7 — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali.

Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali , comprese quelle che rappresentano gruppi che si trovano ad affrontare ostacoli al lavoro di qualità .

Emendamento 27

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 7 — comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Un luogo di lavoro salubre e sicuro è essenziale per contrastare il rischio di infezione e la diffusione di virus e altre malattie. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i datori di lavoro si assumano le proprie responsabilità in relazione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e forniscano a questi ultimi e ai loro rappresentanti informazioni adeguate, effettuino valutazioni del rischio e adottino misure di prevenzione. Ciò comprende azzerare il numero di infortuni mortali sul lavoro e dei tumori professionali fissando valori limite vincolanti in materia di esposizione professionale e tenendo conto dei rischi psicosociali sul lavoro e delle malattie professionali. Per migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, gli Stati membri dovrebbero investire nella salute e nella sicurezza sul lavoro e garantire mezzi e disposizioni adeguati agli ispettorati del lavoro e ai rappresentanti sindacali in materia di salute e sicurezza.

Emendamento 38

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero collaborare per fornire sistemi di protezione sociale per i lavoratori mobili, compresi i lavoratori autonomi che lavorano in un altro Stato membro. La modernizzazione dei sistemi di protezione sociale dovrebbe favorire i principi del mercato europeo del lavoro che forniscono una protezione sociale sostenibile, universale e transfrontaliera, capace di evitare eventuali lacune nell'ambito della protezione e, in ultima analisi, di garantire una forza lavoro produttiva.

Emendamento 29

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 7 — comma 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero affrontare l'impatto della crisi della COVID-19 sul mercato del lavoro sostenendo i lavoratori che si trovano temporaneamente in condizioni di «disoccupazione tecnica» perché i loro datori di lavoro sono stati costretti a interrompere i propri servizi, nonché aiutando i lavoratori autonomi e le piccole imprese a mantenere il personale e a proseguire le attività.

Emendamento 30

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere le pari opportunità per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Essi dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, salute e assistenza di lungo periodo, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere i diritti sociali e mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti , nell'ambito di una strategia di inclusione attiva integrata , mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere le pari opportunità per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Essi dovrebbero garantire la parità di retribuzione e di diritti per lo stesso lavoro nello stesso luogo, nonché la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, salute e assistenza di lungo periodo , alloggio , istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da genere, razza o origine etnica , nazionalità , religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Emendamento 31

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 8 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire un'efficace, efficiente, adeguata e sostenibile protezione sociale in tutte le fasi della vita di una persona, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente , incentivando la partecipazione al mercato del lavoro e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali. Integrando gli approcci universali con quelli selettivi si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale . La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe portare a un accesso, una qualità, un'adeguatezza e una sostenibilità migliori.

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale e investire negli stessi per fornire un'efficace, efficiente, adeguata e sostenibile protezione sociale per tutti in tutte le fasi della vita di una persona, combattendo la povertà e favorendo l'inclusione sociale e la convergenza sociale verso l'alto , sostenendo la partecipazione al mercato del lavoro e  l'accesso a posti di lavoro di qualità, nonché affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione progressiva dei sistemi fiscali e previdenziali. Integrando gli approcci universali con approcci selettivi supplementari si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale , portando a un accesso, una qualità, un'adeguatezza e una sostenibilità migliori.

Emendamento 32

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 8 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di sostegno di qualità, che rispondano alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso servizi sociali mirati.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità, che rispondano alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale sostenendo le persone affinché partecipino attivamente al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso servizi sociali mirati.

Emendamento 33

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 8 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La disponibilità di servizi a costi ragionevoli , accessibili e di qualità , come l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia , l'assistenza al di fuori dell'orario scolastico , l'istruzione , la formazione , l'alloggio , i  servizi sanitari di assistenza di lungo periodo , costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità . Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale , compresa la povertà lavorativa infantile . Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti , anche i bambini, abbiano accesso ai servizi essenziali . Alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza sociale adeguata in materia di alloggio. In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico .

Tenuto conto dei perduranti e allarmanti livelli di povertà, che sono di gran lunga superiori all'obiettivo in materia di povertà stabilito nel 2010 nel quadro della strategia Europa 2020, e alla luce dell'impatto della crisi della COVID-19, sono necessari ulteriori sforzi per combattere la povertà e l'esclusione sociale, con un'enfasi specifica e strategie orizzontali incentrate sui lavoratori poveri, i bambini, gli anziani, i genitori soli e in particolare le madri sole, le minoranze etniche, i migranti, le persone con disabilità e le persone senza fissa dimora. Nel contempo, particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle possibili ripercussioni della pandemia di COVID-19 su altri gruppi, come le persone in condizioni di lavoro precarie o da poco disoccupate. Per quanto riguarda gli investimenti a favore dei minori, gli Stati membri dovrebbero adottare una garanzia europea per l'infanzia per affrontare la povertà infantile e promuovere il benessere dei bambini , contribuendo così alla parità di accesso per i minori a cure sanitarie, istruzione e servizi per l'infanzia gratuiti, alloggi dignitosi e un'alimentazione adeguata . Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso a servizi di qualità . Alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza sociale adeguata in materia di alloggio e investimenti in un parco immobiliare accessibile per le persone a mobilità ridotta, e dovrebbero adottare misure volte ad assicurare una transizione equa per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica degli alloggi esistenti e ad affrontare il problema della povertà energetica nel quadro del Green Deal europeo, nonché garantire servizi adeguati alle persone senza fissa dimora. Gli Stati membri dovrebbero affrontare il problema degli sfratti, un fenomeno in aumento . In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo incisivo, sulla base dell'approccio «prima la casa» (Housing First) .

Emendamento 34

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 8 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva, curativa e di lungo periodo di buona qualità e  a prezzi accessibili, salvaguardando nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo .

La crisi della COVID-19 dimostra la necessità di maggiori investimenti pubblici per garantire livelli sufficienti di personale adeguatamente formato e l'accesso all'assistenza sanitaria per tutti, compresi i gruppi vulnerabili. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso universale a servizi pubblici di assistenza sanitaria preventiva, curativa e di lungo periodo di qualità elevata sostenibile .

Emendamento 35

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 8 — comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri devono tutelare la salute degli anziani, garantirne il ricovero e le cure necessarie ed evitare qualsiasi tipo di discriminazione per motivi di età.

Emendamento 36

Proposta di decisione

Allegato I — orientamento 8 — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo pari opportunità per donne e uomini di maturare diritti a pensione , anche mediante regimi integrativi per assicurare un reddito adeguato . Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l'età effettiva di pensionamento, ed essere inquadrate nell'ambito di strategie per l'invecchiamento attivo . Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e altri soggetti interessati e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme .

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo pari opportunità per donne e uomini di maturare diritti a pensione nell'ambito dei regimi pubblici o professionali per assicurare un reddito di pensione dignitoso, al di sopra della soglia di povertà . Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da misure basate sull'invecchiamento attivo, mediante l'ottimizzazione delle opportunità per i lavoratori di tutte le età di lavorare in condizioni produttive, salubri e di qualità fino all'età pensionabile stabilita dalla legge, rispettando nel contempo la decisione dei cittadini anziani di restare economicamente attivi più a lungo o di non partecipare più al mercato del lavoro. È opportuno individuare misure specifiche in materia di demografia della forza lavoro, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gestione delle abilità e delle competenze e organizzazione del lavoro per una vita lavorativa sana e produttiva , nel quadro di un approccio intergenerazionale. Ciò favorirebbe sia l'occupazione giovanile, sia l'accompagnamento dei lavoratori verso il pensionamento, unitamente a un trasferimento di conoscenze ed esperienze tra generazioni . Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali , le organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati , compreso un dialogo diretto con le persone esposte a povertà ed esclusione in età avanzata, e consentire un'opportuna introduzione progressiva di qualsiasi riforma .


(5)  Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

(5)  Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

(6)  GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(7)  GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.

(8)  GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

(9)  GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

(10)  GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

(11)  GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4.

(12)  GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.

(6)  GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(7)  GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.

(8)  GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

(9)  GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

(10)  GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

(11)  GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4.

(12)  GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.

(13)  Risoluzione ONU A/RES/70/1

(13)  Risoluzione ONU A/RES/70/1

(14)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(14)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(15)   GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(1 bis)   COM(2012)0614.

(1 bis)   Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/161


P9_TA(2020)0195

Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020: prosecuzione del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 — Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia (09060/2020 — C9-0189/2020 — 2020/2092(BUD))

(2021/C 371/27)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2019 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 adottato dalla Commissione il 3 giugno 2020 (COM(2020)0421),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 adottata dal Consiglio il 24 giugno 2020 e trasmessa al Parlamento il giorno successivo (09060/2020 — C9-0189/2020),

visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0127/2020),

A.

considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 è di continuare a fornire sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana;

B.

considerando che la Commissione ha proposto di mettere a disposizione 100 milioni di EUR in nuovi stanziamenti di impegno e di pagamento per finanziare progetti in ambiti quali l'accesso all'istruzione, il sostegno alla sussistenza e la prestazione di servizi sanitari, igienici, idrici, e di gestione dei rifiuti nonché la protezione sociale dei rifugiati (rifugiati siriani e rifugiati palestinesi provenienti dalla Siria) e delle comunità di accoglienza in Giordania e Libano;

C.

considerando che la Commissione ha proposto di mettere a disposizione 485 milioni di EUR in stanziamenti di impegno per finanziare la prosecuzione delle due principali azioni di sostegno umanitario dell'UE — la Rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN) e il Trasferimento condizionale di denaro contante a favore dell'istruzione (CCTE) — e di erogare 68 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento a copertura del prefinanziamento a titolo del CCTE nel 2020;

D.

considerando che l'ESSN provvede ad effettuare mensilmente trasferimenti di denaro contante a favore di circa 1,7 milioni di rifugiati e che probabilmente esaurirà i fondi entro marzo 2021, che la Commissione ha proposto di mettere a disposizione 400 milioni di EUR affinché l'azione possa proseguire fino alla fine del 2021, e che molte questioni complesse, quali la revisione dei criteri utilizzati per la selezione dei destinatari e l'attuazione della transizione strategica verso la programmazione dell'aiuto allo sviluppo, richiedono una consultazione e un coordinamento tempestivi con le autorità turche e i partner esecutivi;

E.

considerando che il CCTE fornisce liquidità alle famiglie di rifugiati i cui figli frequentano la scuola anziché lavorare, che il contratto attuale giunge a termine nell'ottobre del 2020, e che la Commissione ha proposto di stanziare 85 milioni di EUR affinché il programma possa continuare a funzionare per un ulteriore anno e fino alla fine di dicembre 2021;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 presentato dalla Commissione, che è inteso a mettere a disposizione 100 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento quale sostegno alla resilienza dei rifugiati e delle comunità di accoglienza in Giordania e Libano e a erogare 485 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 68 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento per garantire la prosecuzione del sostegno umanitario urgente a favore dei rifugiati in Turchia;

2.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020;

3.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 5/2020 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 57 del 27.2.2020.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/163


P9_TA(2020)0196

Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: prosecuzione del sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per proseguire il sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia (COM(2020)0422 — C9-0162/2020 — 2020/2094(BUD))

(2021/C 371/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0422 — C9-0162/2020),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), in particolare l'articolo 13,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 14,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2019 (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 adottato dalla Commissione il 3 giugno 2020 (COM(2020)0421),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 adottata dal Consiglio il 24 giugno 2020 e trasmessa al Parlamento il giorno successivo (09060/2020 — C9-0189/2020),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0125/2020),

A.

considerando che l'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ha fissato un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione;

B.

considerando che la Commissione ha proposto, nel contesto dei finanziamenti inclusi nel progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale dell'Unione europea per il 2020, di mobilizzare il margine per imprevisti al fine di far fronte all'urgente necessità di fornire sostegno umanitario ai rifugiati in Turchia aumentando gli stanziamenti di impegno nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, oltre il limite del massimale della rubrica 4 del QFP;

1.

approva la mobilizzazione del margine per imprevisti per un importo pari a 481 572 239 EUR in stanziamenti di impegno oltre il limite del massimale di impegno della rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa) del quadro finanziario pluriennale;

2.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

3.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  GU L 57 del 27.2.2020.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire costante sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2020/1268.)


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/165


P9_TA(2020)0202

Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del regolamento (UE) 2016/1628) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (COM(2020)0233 — C9-0161/2020 — 2020/0113(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 371/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0233),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0161/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2020 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2020)0113

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/1040.)


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/166


P9_TA(2020)0203

Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus e fornitura di tali medicinali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus e relativo alla fornitura di tali medicinali (COM(2020)0261 — C9-0185/2020 — 2020/0128(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: pima lettura)

(2021/C 371/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0261),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0185/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 luglio 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/1043.)