ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 329

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
16 agosto 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 329/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 329/02

Causa C-521/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico – Operazioni soggette all’IVA – Operazioni non dichiarate all’amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito – Principio di neutralità dell’IVA – Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita]

2

2021/C 329/03

Causa C-718/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Decisione di porre fine al soggiorno dell’interessato per motivi di ordine pubblico – Misure preventive volte ad evitare qualsiasi rischio di fuga dell’interessato durante il periodo concessogli per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante – Disposizioni nazionali simili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE – Durata massima del trattenimento ai fini dell’allontanamento – Disposizione nazionale identica a quella applicabile ai cittadini di paesi terzi)

3

2021/C 329/04

Causa C-301/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UE, HC / Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Certificato successorio europeo – Validità di una copia autentica del certificato che non contiene data di scadenza – Articolo 65, paragrafo 1 – Articolo 69 – Effetti del certificato nei confronti delle persone che sono indicate in esso, ma non hanno richiesto il suo rilascio – Articolo 70, paragrafo 3 – Data da prendere in considerazione per l’esame della validità della copia – Effetti della copia in materia di prova]

4

2021/C 329/05

Causa C-717/20 P: Impugnazione proposta il 28 dicembre 2020 da Marina Karpeta-Kovalyova avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 ottobre 2020, causa T-249/19, Karpeta-Kovalyova/Commissione

4

2021/C 329/06

Causa C-21/21 P: Impugnazione proposta il 13 gennaio 2021 dalla Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, e da Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-416/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções e a. / Corte di giustizia dell’Unione europea e a.

5

2021/C 329/07

Causa C-150/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) il 5 marzo 2021 — Procedimento penale a carico di D.B.

5

2021/C 329/08

Causa C-255/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 aprile 2021 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM

6

2021/C 329/09

Causa C-263/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 23 aprile 2021 — Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) / Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

7

2021/C 329/10

Causa C-292/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 maggio 2021 — Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) e a. / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) e a.

8

2021/C 329/11

Causa C-298/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 10 maggio 2021 — S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS / U.A.T. Comuna Dalnic

8

2021/C 329/12

Causa C-301/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) l’11 maggio 2021 — Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj / YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

9

2021/C 329/13

Causa C-306/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 12 maggio 2021 — Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna isbiratelna komisia / Koalitsia Demokratichna Bulgaria — Оbedinenie

10

2021/C 329/14

Causa C-308/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 14 maggio 2021 — KU e a. / SATA International — Azores Airlines SA

11

2021/C 329/15

Causa C-339/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 31 maggio 2021 — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA / Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

12

2021/C 329/16

Causa C-340/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 giugno 2021 — VB / Natsionalna agentsia za prihodite

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2021/C 329/17

Causa C-391/21 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2021 da Enrico Falqui avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata), del 5 maggio 2021, causa T-695/19, Enrico Falqui / Parlamento europeo

13

2021/C 329/18

Causa C-401/21 P: Impugnazione proposta il 29 giugno 2021 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-543/19, Romania / Commissione

15

 

Tribunale

2021/C 329/19

Causa T-226/18: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Global Silicones Council e a./Commissione (REACH – Aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 concernente restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi – Restrizioni riguardanti l’ottametilciclotetrasilossano (D4) e il decametilciclopentasilossano (D5) – Manifesto errore di valutazione – Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 – Metodo basato sulla forza probante dei dati – Articolo 68 del regolamento n. 1907/2006 – Rischio inaccettabile – Proporzionalità – Forme sostanziali)

16

2021/C 329/20

Causa T-519/18: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Global Silicones Council e a./ECHA [REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) in detto elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 – Metodo basato sulla forza probante – Manifesto errore di valutazione – Proporzionalità]

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2021/C 329/21

Causa T-17/19: Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2021 — Moi / Parlamento (Diritto istituzionale – Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni del presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di una situazione di molestie subite da due assistenti parlamentari accreditati e che comminano nei confronti di un deputato la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni – Articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso interno – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che conferma la sanzione – Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Diritti della difesa – Responsabilità extracontrattuale)

18

2021/C 329/22

Causa T-265/19: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Italia / Commissione [FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dall’Italia – Liquidazione dei conti – Verifica di conformità – Rettifiche finanziarie – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Rischio di danno finanziario – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Regolamento (CE) n. 885/2006 – Primo atto di constatazione amministrativo o giudiziario – Esistenza di un’irregolarità]

18

2021/C 329/23

Causa T-624/19: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Welter’s/EUIPO (Forma di un manico con uno scovolino) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un manico con uno scovolino – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

19

2021/C 329/24

Causa T-635/19: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Settore bancario – Progetto di ricapitalizzazione da parte di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri – Autorizzazione dell’intervento da parte della banca centrale dello Stato membro – Rinuncia a procedere al salvataggio e avvio della risoluzione – Direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE – Decisione di non sollevare obiezioni – Richieste di informazioni e prese di posizione della Commissione nel corso della fase di esame preliminare – Insussistenza di nesso causale)

20

2021/C 329/25

Causa T-668/19: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Ardagh Metal Beverage Holdings / EUIPO (Combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

20

2021/C 329/26

Causa T-15/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Skyliners/EUIPO — Sky (SKYLINERS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SKYLINERS – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori SKY – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Legittimazione all’opposizione]

21

2021/C 329/27

Causa T-204/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Zoom/EUIPO — Facetec (ZOOM) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo ZOOM – Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori ZOOM – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

22

2021/C 329/28

Causa T-227/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BIOVÈNE BARCELONA – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BIORENE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

22

2021/C 329/29

Causa T-232/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIOVÈNE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BIORENE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

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2021/C 329/30

Causa T-267/20: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Arbuzov/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

23

2021/C 329/31

Causa T-268/20: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

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2021/C 329/32

Causa T-269/20: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo per il Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

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2021/C 329/33

Causa T-285/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — MCM Products/EUIPO — The Nomad Company (NOMAD) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo NOMAD – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

26

2021/C 329/34

Causa T-290/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Ceramica Flaminia / EUIPO –Ceramica Cielo (goclean) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo goclean – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)]

26

2021/C 329/35

Causa T-362/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo REACCIONA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esistenza di un procedimento giudiziario nazionale – Assenza di un giusto motivo per il mancato uso]

27

2021/C 329/36

Causa T-373/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Framery/EUIPO — Smartblock (Costruzione trasportabile) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una costruzione trasportabile – Disegni o modelli anteriori – Prova della divulgazione – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione]

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2021/C 329/37

Causa T-464/20: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo YOUR DAILY PROTEIN – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

28

2021/C 329/38

Causa T-501/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Makk/EUIPO — Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo PANTA RHEI – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PANTA RHEI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

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2021/C 329/39

Causa T-531/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Wolf Oil/EUIPO — Rolf Lubricants (ROLF) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo ROLF – Marchio internazionale anteriore Wolf – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato]

29

2021/C 329/40

Causa T-311/21: Ricorso proposto il 1o giugno 2021 — SV / BEI

30

2021/C 329/41

Causa T-322/21: Ricorso proposto il 9 giugno 2021 — TB / ENISA

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2021/C 329/42

Causa T-340/21: Ricorso proposto il 19 giugno 2021 — Ryanair/Commissione

32

2021/C 329/43

Causa T-342/21: Ricorso proposto il 19 giugno 2021 — Bambu Sales / EUIPO (BAMBU)

33

2021/C 329/44

Causa T-343/21: Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Hewlett Packard Enterprise Development / EUIPO — Aruba (ARUBA)

33

2021/C 329/45

Causa T-344/21: Ricorso proposto il 23 giugno 2021 — Plusmusic / EUIPO — Groupe Canal + (+music)

34

2021/C 329/46

Causa T-345/21: Ricorso proposto il 23 giugno 2021 — Hewlett Packard Enterprise Development / EUIPO — Aruba (ARUBA NETWORKS)

35

2021/C 329/47

Causa T-346/21: Ricorso proposto il 23 giugno 2021 — Hecht Pharma/EUIPO — Gufic Biosciences (Gufic)

36

2021/C 329/48

Causa T-354/21: Ricorso proposto il 17 giugno 2021 — ClientEarth / Commissione

36

2021/C 329/49

Causa T-355/21: Ricorso proposto il 24 giugno 2021 — Polo Club Düsseldorf / EUIPO — Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

37

2021/C 329/50

Causa T-356/21: Ricorso proposto il 24 giugno 2021 — Future Motion/EUIPO — El Corte Inglés (HYPERCORE)

38

2021/C 329/51

Causa T-357/21: Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO — Puma (PLUMAflex by Roal)

38

2021/C 329/52

Causa T-367/21: Ricorso proposto il 29 giugno 2021 — Sushi&Food Factor /EUIPO (READY 4YOU)

39

2021/C 329/53

Causa T-370/21: Ricorso proposto il 30 giugno 2021 — Biogena/EUIPO — Alter Farmacia (NUTRIFEN AGNUBALANCE)

40

2021/C 329/54

Causa T-372/21: Ricorso proposto il 1o luglio 2021 — Sympatex Technologies/EUIPO — Liwe Española (Sympathy Inside)

41

2021/C 329/55

Causa T-374/21: Ricorso proposto il 2 luglio 2021 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf (REISSWOLF)

41

2021/C 329/56

Causa T-375/21: Ricorso proposto il 2 luglio 2021 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Raffigurazione di una figura geometrica)

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2021/C 329/57

Causa T-381/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — D&A Pharma/EMA

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2021/C 329/58

Causa T-382/21: Ricorso proposto il 6 luglio 2021 — the airscreen company/EUIPO — Moviescreens Rental (airscreen)

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IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 329/01)

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Causa C-521/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Ispezione fiscale - Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico - Operazioni soggette all’IVA - Operazioni non dichiarate all’amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura - Evasione - Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito - Principio di neutralità dell’IVA - Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita)

(2021/C 329/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CB

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres

(Causa C-718/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Decisione di porre fine al soggiorno dell’interessato per motivi di ordine pubblico - Misure preventive volte ad evitare qualsiasi rischio di fuga dell’interessato durante il periodo concessogli per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante - Disposizioni nazionali simili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE - Durata massima del trattenimento ai fini dell’allontanamento - Disposizione nazionale identica a quella applicabile ai cittadini di paesi terzi)

(2021/C 329/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

Convenuto: Conseil des ministres

Dispositivo

Gli articoli 20 e 21 TFUE nonché la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, in pendenza del termine loro concesso per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante a seguito dell’adozione nei loro confronti di una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico, o durante il periodo di proroga di tale termine, disposizioni volte ad evitare il rischio di fuga che sono simili a quelle che, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, mirano a recepire nel diritto nazionale l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a condizione che le prime disposizioni rispettino i principi generali previsti all’articolo 27 della direttiva 2004/38 e che non siano meno favorevoli delle seconde;

ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, che dopo la scadenza del termine impartito o della proroga di tale termine non si siano conformati a una decisione di allontanamento adottata nei loro confronti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, una misura di trattenimento ai fini dell’allontanamento della durata massima di otto mesi, durata che è identica a quella applicabile nel diritto nazionale ai cittadini di paesi terzi che non si siano conformati a una decisione di rimpatrio adottata per tali motivi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UE, HC / Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG

(Causa C-301/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Certificato successorio europeo - Validità di una copia autentica del certificato che non contiene data di scadenza - Articolo 65, paragrafo 1 - Articolo 69 - Effetti del certificato nei confronti delle persone che sono indicate in esso, ma non hanno richiesto il suo rilascio - Articolo 70, paragrafo 3 - Data da prendere in considerazione per l’esame della validità della copia - Effetti della copia in materia di prova)

(2021/C 329/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: UE, HC

Resistente: Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG

con l’intervento di: Eredi di VJ

Dispositivo

1)

L’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che una copia autentica del certificato successorio europeo, recante la dicitura «a tempo indeterminato», è valida per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio e produce i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 69 di tale regolamento, se essa era valida al momento della sua presentazione iniziale all’autorità competente.

2)

L’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, anche di quelle che non abbiano richiesto loro stesse il suo rilascio.


(1)  GU C 313 del 21.9.2020


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/4


Impugnazione proposta il 28 dicembre 2020 da Marina Karpeta-Kovalyova avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 ottobre 2020, causa T-249/19, Karpeta-Kovalyova/Commissione

(Causa C-717/20 P)

(2021/C 329/05)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Marina Karpeta-Kovalyova (rappresentante: S. Pappas, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 6 luglio 2021, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/5


Impugnazione proposta il 13 gennaio 2021 dalla Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, e da Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-416/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções e a. / Corte di giustizia dell’Unione europea e a.

(Causa C-21/21 P)

(2021/C 329/06)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (rappresentante: M. Ribeiro, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea, Tribunale dell’Unione europea, Banca centrale europea

Con ordinanza del 30 giugno 2021, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato i ricorrenti a farsi carico delle proprie spese.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) il 5 marzo 2021 — Procedimento penale a carico di D.B.

(Causa C-150/21)

(2021/C 329/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parte nel procedimento principale

D.B.

Questioni pregiudiziali

1)

Se una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, emessa dall'autorità amministrativa centrale dei Paesi Bassi designata ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (1), che può essere impugnata dinanzi alla procura, organo organizzativamente dipendente dal Ministero della Giustizia, soddisfi i criteri di una «decisione che può essere impugnata dinanzi ad un’autorità giudiziaria competente in materia penale» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro;

2)

Se il criterio secondo cui la decisione che infligge una sanzione pecuniaria deve poter essere impugnata dinanzi ad «un’autorità giudiziaria competente in materia penale» possa essere considerato soddisfatto in una situazione in cui l’impugnazione dinanzi a un tribunale sia possibile solo in una fase successiva del procedimento, ossia a seguito del mancato accoglimento dell’impugnazione da parte del pubblico ministero, ed inoltre comporti, in alcuni casi, l’obbligo di pagamento di un onere equivalente alla sanzione inflitta.


(1)  Decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; GU 2005, L 76, pagg. 16-30.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 aprile 2021 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM

(Causa C-255/21)

(2021/C 329/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Appellante: Reti Televisive Italiane SpA (RTI)

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della disciplina comunitaria del divieto di affollamento pubblicitario, stante la generale rilevanza per il diritto [dell’Unione europea] della nozione di gruppo o di unica entità economica, ricavabile da molteplici fonti del diritto antitrust (ma, per quanto qui interessa, dal ricordato considerando n. 43 della direttiva 2018/1808/UE (1) e dal nuovo testo dell’articolo 23 della direttiva 2010/13/[UE] (2)), ferma l’esistente differenza nel diritto nazionale italiano di titoli abilitativi che l’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 177/[2005] [prevede] tra le emittenti televisive e radiofoniche, possa essere adottata come comunitariamente conforme un’interpretazione del diritto nazionale sulla radiotelevisione che deduca dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo 177/[2005], come modificato nel testo vigente dal 30 marzo 2010 (in attuazione della direttiva 2007/65/CE (3)), che il processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni (le comunicazioni elettroniche, l’editoria, anche elettronica, ed internet in tutte le sue applicazioni) valga a più forte ragione tra i fornitori di media televisivi e radiofonici, specialmente se già integrati in gruppi di imprese tra loro collegate, e si imponga con valenza generale, con i conseguenti riflessi in tema di interpretazione dell’articolo 38, comma 6, del [decreto legislativo] citato tale che l’emittente possa essere anche il gruppo come unica entità economica o se invece, secondo i ricordati principi comunitari, stante l’autonomia della materia del divieto di affollamento pubblicitario dal generale diritto antitrust, sia inibito dare rilevanza — prima del 2018 — ai gruppi e al predetto processo di convergenza e di cosiddetta cross-medialità considerandosi allora, ai fini del calcolo dell’indice di affollamento pubblicitario, solo la singola emittente pure se collegata in gruppo (e ciò perché tal rilevanza è stata menzionata solo nel testo consolidato dell’articolo 23 della direttiva 2010/13/[UE], formatosi a seguito della direttiva 2018/1808/UE);

2)

se, alla luce dei ricordati principi del diritto dell’UE in tema di gruppi ed impresa come unità economica, ai fini del divieto di affollamento pubblicitario e del ricordato succedersi dei testi dell’articolo 23 citato, ferma la predetta differenza tra i titoli abilitativi, sia possibile dedurre anche dalla normativa anticoncorrenziale del [Sistema integrato delle comunicazioni], di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 177/[2005], la rilevanza del concetto di «fornitore di servizi di media» di gruppo (o secondo il lessico dell’appellante: impresa editoriale di gruppo) ai fini dell’esenzione dei messaggi di promozione cross-mediali infragruppo dai limiti di affollamento di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo [177/2005] stesso o se invece tal rilevanza debba escludersi prima del 2018 stante l’autonomia del diritto televisivo antitrust rispetto alla disciplina dei limiti all’affollamento pubblicitario;

3)

se il nuovo testo dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2010/13/UE sia ricognitivo di un principio preesistente nel diritto antitrust di generale rilevanza dei gruppi oppure sia innovativo e se, quindi, nel primo caso descriva una realtà giuridica già immanente nel diritto europeo — tale, quindi, da coprire anche il caso in esame, antecedente detto nuovo testo, e da condizionare le interpretazioni dell’[autorità nazionale di regolamentazione] imponendole comunque di riconoscere il concetto di «fornitore di servizi di media» di gruppo –, oppure se, nel secondo caso, osti a riconoscere la rilevanza dei gruppi societari per i casi formatisi prima della sua introduzione perché inapplicabile ratione temporis, stante la sua portata innovativa, a fattispecie verificatesi prima della sua introduzione;

4)

se, comunque e al di là del sistema dei titoli autorizzativi posto dall’articolo 5 del decreto legislativo 177/2005 e della novità dell’articolo 23 introdotta nel 2018, ossia nel caso che la nuova norma non abbia significato ricognitivo ma innovativo secondo quanto chiesto sub c), i rapporti [di] integrazione televisione — radiofonia considerati in via generale nel diritto antitrust siano, per la generalità e trasversalità delle nozioni di entità economica e di gruppo, la chiave alla luce della quale interpretare i limiti all’affollamento pubblicitario, regolati quindi comunque con implicito riguardo all’impresa di gruppo (o, più precisamente, [alle] correlazioni di controllo tra le imprese di gruppo) ed all’unità funzionale di dette imprese, affinché la promozione dei programmi da televisione a radiofonia infragruppo o viceversa se detti rapporti di integrazione siano irrilevanti nel campo dei limiti all’affollamento pubblicitario e quindi si debba ritenere che i programmi «propri» di cui all’articolo 23 (testo originario) sono tali in quanto appartenenti alla sola emittente che li promuove, e non al gruppo societario nel suo insieme in quanto detta norma è una disposizione a sé stante che non consente alcuna interpretazione sistematica che la estenda ai gruppi intesi come unica entità economica;

5)

se, infine, l’articolo 23, nel suo testo originario, ove anche non dovesse essere interpretabile come norma da leggersi sullo sfondo del diritto antitrust, vada inteso comunque come disposizione incentivante che descrive la peculiare caratteristica della promozione, che è esclusivamente informativa e non intende convincere alcuno ad acquistare beni e servizi altri rispetto ai programmi promossi e, come tale, debba intendersi esclusa dal campo di applicazione delle norme sull’affollamento, perciò applicabile, nei limiti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, in ogni caso di promozione cross-mediale integrata, ovvero se si debba intendere come una norma di carattere derogatorio ed eccezionale rispetto al calcolo dell’affollamento pubblicitario e, come tale, di stretta interpretazione.


(1)  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU 2018, L 303, pag. 69)

(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).

(3)  Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU 2007, L 332, pag. 27)


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 23 aprile 2021 — Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) / Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

(Causa C-263/21)

(2021/C 329/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)

Resistenti: Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il modo in cui è composta la persona giuridica disciplinata al paragrafo 10 del nuovo articolo 25 della legge sulla proprietà intellettuale sia compatibile con la direttiva 2001/29/CE (1) o, più in generale, con i principi generali del diritto dell’Unione europea.

2)

Se sia compatibile con la direttiva 2001/29/CE o con i principi generali del diritto dell’Unione europea il fatto che la legislazione nazionale conferisca alla suddetta persona giuridica il potere di esigere informazioni, anche contabili, dai soggetti che chiedono un certificato di esenzione dall’obbligo di pagamento del compenso per copie private.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 maggio 2021 — Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) e a. / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) e a.

(Causa C-292/21)

(2021/C 329/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), ATI CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Resistenti: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con la direttiva 2006/123/CE (1) — o, se del caso, con altre disposizioni o principi del diritto dell’Unione europea — la norma nazionale secondo cui l’aggiudicazione dei corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente deve avvenire mediante la concessione di un servizio pubblico.


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 10 maggio 2021 — S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS / U.A.T. Comuna Dalnic

(Causa C-298/21)

(2021/C 329/11)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti

Ricorrente — Convenuta: S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS

Resistente — Attore: U.A.T. Comuna Dalnic

Questione pregiudiziale

Se il principio di libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 25 della direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (1), nonché i principi di libera ed equa concorrenza tra operatori economici e di proporzionalità, propri del diritto dell'Unione europea, ostino a una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale la normativa rumena di cui all'articolo 96, paragrafo 1, [Hotărârea Guvernului — Decreto del governo] n. 925/2006, la quale prevede che, qualora determinate parti del contratto di appalto pubblico debbano essere effettuate da uno o più subappaltatori, i contratti esibiti devono essere conformi all’offerta e faranno parte integrante, in allegato, del contratto di appalto pubblico, interpretata nel senso che i servizi affidati in subappalto devono esserlo allo stesso valore/stesso prezzo di quello stipulato nel contratto principale per i servizi in questione.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) l’11 maggio 2021 — Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj / YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

(Causa C-301/21)

(2021/C 329/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Appellanti: Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj

Appellati: YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

Altre parti interessate: Tribunalul Cluj, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/C[E] del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), che garantiscono un procedimento giudiziario «a tutte le persone che si ritengono lese(…) in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento» , nonché quelle contenute nell'articolo 47, [primo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono a ogni persona il diritto a «un ricorso effettivo [e] a che la sua causa sia esaminata equamente», debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 211, lettera c), della Legea dialogului social nr. 62/2011 (legge rumena n. 62/2011, che disciplina il dialogo tra le parti sociali), la quale prevede che il termine triennale per la proposizione di un’azione di risarcimento decorra «dalla data in cui si è verificato il danno», a prescindere dal fatto che gli attori abbiano avuto, o meno, conoscenza della realizzazione del danno (e della sua portata).

2)

Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in fine, della direttiva [2000/78], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della Legea-cadru nr. 330, din 5 noiembrie 2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (legge quadro rumena del 5 novembre 2009, n. 330, in materia di retribuzione uniforme del personale a carico dell’Erario), quale interpretata dalla sentenza n. 7/2019 (pubblicata sul Monitorul Oficial al României — Gazzetta ufficiale della Romania — n. 343/06.05.2019), pronunciata dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione rumena) a conclusione di un ricorso nell’interesse della legge, in circostanze in cui gli attori non avevano goduto della facoltà legale di chiedere l’aumento dell’indennità di inquadramento al momento di fare ingresso in magistratura in una data successiva all’entrata in vigore della legge [n.] 330/2009, atto normativo il quale prevedeva espressamente che i diritti retributivi sono e rimangono esclusivamente quelli previsti in [detta] legge, con conseguente istituzione di una discriminazione retributiva rispetto ai loro colleghi, anche in base al criterio dell’età, la qual cosa significa, di fatto, che solo i magistrati più anziani, entrati in funzione anteriormente al mese di gennaio 2010 (i quali hanno beneficiato di sentenze nel periodo fra il 2006 e il 2009, il cui dispositivo è stato oggetto di interpretazione nel 2019 in forza della sentenza [dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione rumena)] n. 7/2019), hanno goduto del versamento retroattivo dei diritti retributivi (analoghi a quelli reclamati mediante l’azione in giudizio che costituisce oggetto del presente procedimento), durante i mesi di dicembre 2019/gennaio 2020, per il periodo dal 2010 al 2015, sebbene in detto periodo anche gli attori abbiano svolto la funzione di giudici, abbiano effettuato le medesime prestazioni lavorative, nelle medesime condizioni e nella medesima istituzione.

3)

Se le disposizioni della direttiva [2000/78] debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una discriminazione solo quando essa sia fondata su uno dei criteri di cui all'articolo 1 di tale direttiva o, al contrario, tali disposizioni, eventualmente integrate da altre disposizioni del diritto dell’Unione, ostino in generale a che un dipendente sia trattato in modo diverso da un altro, in materia di retribuzione, qualora svolga lo stesso lavoro, per lo stesso datore di lavoro, [durante lo] stesso periodo e alle stesse condizioni.


(1)  GU 2000, L 303, pag. 16.


16.8.2021   

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C 329/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 12 maggio 2021 — Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna isbiratelna komisia / Koalitsia «Demokratichna Bulgaria — Оbedinenie»

(Causa C-306/21)

(2021/C 329/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione: Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna isbiratelna komisia

Resistente in cassazione: Koalitsia «Demokratichna Bulgaria — Оbedinenie»

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento generale sulla protezione dei dati (1) debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di tale regolamento a una situazione all’apparenza puramente interna, come lo svolgimento di elezioni per l’assemblea nazionale, quando oggetto di protezione sono i dati personali di persone — cittadini dell’Unione europea — e il trattamento dei dati non si limita alla raccolta dei dati nel quadro della relativa attività.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se la conclusione dello svolgimento delle elezioni dell’assemblea nazionale, che apparentemente non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, liberi i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e i soggetti che procedono alla conservazione dei dati personali dagli obblighi su di essi incombenti in forza del regolamento quale unico mezzo di protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione a livello di Unione. Se l’applicabilità del regolamento dipenda unicamente dall’attività per la quale i dati personali sono stati creati o raccolti, con la conseguenza che sarebbe altresì esclusa una sua applicabilità in un momento successivo.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione: Se l’articolo 6[, paragrafo 1,] lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati e il principio di proporzionalità, sancito nei suoi considerando 4 e 129, ostino a una normativa nazionale di attuazione del regolamento, come quella in esame, che esclude e limita a priori la possibilità di registrare qualsiasi video della determinazione dei risultati elettorali all’interno dei seggi, non consente di distinguere né di disciplinare i singoli elementi costitutivi della procedura di registrazione ed esclude la possibilità di conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento — la protezione dei dati personali delle persone — con altri mezzi.

4)

In subordine e nel contesto dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione — in occasione dello svolgimento delle elezioni comunali e delle elezioni del Parlamento europeo –: se, l’articolo 6[, paragrafo 1,] lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati e il principio di proporzionalità, sancito nei suoi considerando 4 e 129, ostino a una normativa nazionale di attuazione del regolamento, come quella in esame, che esclude e limita a priori la possibilità di registrare video della determinazione dei risultati elettorali all’interno dei seggi, non prevede né consente di distinguere e di disciplinare i singoli elementi costitutivi della procedura di registrazione ed esclude la possibilità di conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento — la protezione dei dati personali delle persone — con altri mezzi.

5)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati osti a una classificazione delle attività di accertamento del regolare svolgimento e di determinazione dei risultati delle elezioni tenutesi come compito di interesse pubblico che giustifica un’ingerenza, specifica e soggetta al requisito di proporzionalità, rispetto ai dati personali delle persone presenti nei seggi, ove dette persone svolgano un compito ufficiale, pubblico e disciplinato dalla legge.

6)

In caso di risposta affermativa alla questione che precede: Se la protezione dei dati personali osti all’introduzione di un divieto giuridico nazionale concernente la raccolta e il trattamento di dati personali, che limita la possibilità di svolgere attività accessorie alla registrazione di video di materiali, oggetti o beni che non contengono alcun dato personale se, nell’ambito della procedura di registrazione, sussista potenzialmente la possibilità che, nel registrare video di persone presenti nei seggi che svolgono — nel momento di cui trattasi — un’attività di interesse pubblico, vengano raccolti anche dati personali.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


16.8.2021   

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C 329/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 14 maggio 2021 — KU e a. / SATA International — Azores Airlines SA

(Causa C-308/21)

(2021/C 329/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti

Ricorrenti: KU, OP, GC.

Convenuta: SATA International — Azores Airlines SA.

Questioni pregiudiziali

Si pone la questione se un ritardo superiore a tre ore o la cancellazione di voli causati da un guasto nel sistema di rifornimento di combustibile nell’aeroporto di origine, quando la gestione di detto sistema rientra nella responsabilità di tale aeroporto, costituisca una «circostanza eccezionale», ai sensi e agli effetti di quanto disposto nell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


16.8.2021   

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C 329/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 31 maggio 2021 — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA / Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(Causa C-339/21)

(2021/C 329/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA

Resistenti: Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Questione pregiudiziale

1)

Dica la Corte se gli articoli 18, 26, 49, 54 e 55 del TFUE, gli articoli 3 e 13 della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 (1), nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino ad una normativa nazionale che, nel delegare all’autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione di flussi di comunicazioni disposte dall’autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell’integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati dagli operatori in relazione a tali attività e, inoltre, vincoli l’autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso.


(1)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU 2018, L 321, pag. 36.).


16.8.2021   

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C 329/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 giugno 2021 — VB / Natsionalna agentsia za prihodite

(Causa C-340/21)

(2021/C 329/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: VB

Convenuta: Natsionalna agentsia za prihodite (Agenzia nazionale delle entrate, Bulgaria)

Questioni pregiudiziali

1.

Se gli articoli 24 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 (1) debbano essere interpretati nel senso che è sufficiente che abbia avuto luogo una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, del medesimo regolamento, da parte di persone che non sono dipendenti dell’amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo, per ritenere che le misure tecniche e organizzative adottate non siano adeguate.

2.

In caso di risposta negativa alla prima questione, quale debba essere l’oggetto e la portata del controllo giurisdizionale di legittimità nell’esame dell’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

3.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di responsabilità di cui agli articoli 5, paragrafo 2, e 24 del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con il considerando 74 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un procedimento giudiziario conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, del citato regolamento, incombe sul titolare del trattamento l’onere di provare che le misure tecniche sono adeguate ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento. Se una perizia possa essere considerata un mezzo di prova necessario e sufficiente per determinare se le misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento, in un caso come quello di specie, fossero adeguate, qualora l’accesso e la divulgazione non autorizzati di dati personali siano conseguenza di un «attacco hacker».

4.

Se l’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 debba essere interpretato nel senso che la divulgazione o l’accesso non autorizzati a dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 12, di tale regolamento che, come nel caso di specie, ha avuto luogo mediante un «attacco hacker» da parte di persone che non sono dipendenti dell’amministrazione del titolare del trattamento e che non sono soggette al suo controllo configura un evento che non è in alcun modo imputabile a quest’ultimo e che gli consente di essere esonerato dalla responsabilità.

5.

Se l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con i considerando 85 e 146 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di specie, in cui ha avuto luogo una compromissione della protezione dei dati personali, verificatasi sotto forma dell’accesso non autorizzato e nella diffusione di dati personali mediante un «attacco hacker», le sole inquietudini e ansie e i soli timori provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno morale, che deve essere interpretata estensivamente, e facciano sorgere il diritto al risarcimento, qualora tale uso improprio non sia stato accertato e/o la persona interessata non abbia subito alcun ulteriore danno.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)


16.8.2021   

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C 329/13


Impugnazione proposta il 24 giugno 2021 da Enrico Falqui avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata), del 5 maggio 2021, causa T-695/19, Enrico Falqui / Parlamento europeo

(Causa C-391/21 P)

(2021/C 329/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Enrico Falqui (rappresentante: F. Sorrentino, A. Sandulli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Si chiede l'annullamento della sentenza n. 1000680 del 5 maggio 2021 del Tribunale dell’Unione Europea e, per l'effetto, della nota dell'8 luglio 2019 (e, ove occorra, del progetto di decisione e del parere del servizio giuridico su cui la decisione si fonda), nonché la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla pensione e la condanna del Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca cinque motivi:

Primo motivo: violazione della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante «Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo».

Il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l'art. 75 della decisione sopra citata. Tale articolo non statuisce, come ha affermato il Tribunale, che alle pensioni già erogate o maturate alla data di entrata in vigore dello Statuto si sarebbe continuata ad applicare pro futuro la cosiddetta regola della pensione identica di cui allegato III del SID e quindi che l'eventuale modifica in peius delle pensioni nazionali si debba riverberare su quelle concesse dal Parlamento, bensì, al contrario, che le pensioni già concesse in base a quella regola sono intangibili nell'an e nel quantum.

Secondo motivo: violazione del principio della tutela dell'affidamento e del principio di proporzionalità.

Il Tribunale erroneamente ha ritenuto non violati i principi di tutela dell'affidamento legittimo e di proporzionalità. Quanto al legittimo affidamento, esso è violato dall'interpretazione data dal Parlamento e dal Tribunale della regola della pensione identica già contestata nel primo motivo, mentre, quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale ha erroneamente dato rilievo alla finalità perseguita dalla Camera dei deputati italiana mediante l'adozione della delibera n. 14/18 (diminuzione della spesa pensionistica a carico del suo bilancio) ritenendola legittima, senza avvedersi che, nella specie, tale finalità è irrilevante, difettando un collegamento tra la stessa ed il sacrificio imposto al ricorrente.

Terzo motivo: violazione del principio secondo cui le Istituzioni dell'Unione non possono recepire, tramite rinvio automatico, una disciplina nazionale invalida.

Il Tribunale ha erroneamente affermato che la disciplina nazionale troverebbe applicazione in via del tutto automatica, a prescindere dalla sua illegittimità alla stregua del diritto nazionale e senza che le Istituzioni europee possano indagare tale profilo. Diversamente, allorché un'Istituzione dell'UE applica, tramite rinvio, una disciplina nazionale, trova applicazione il principio generale in materia di rapporti tra ordinamenti giuridici, per cui l’ordinamento rinviante può riferirsi alle sole norme legittime dell’ordinamento oggetto del rinvio, nella consistenza giuridica che esse possiedono nell’ordinamento di origine: se sono invalide non possono essere applicate. Altrimenti, la posizione del ricorrente rimarrebbe senza tutela.

Quarto motivo: erroneità dell'omessa considerazione della disciplina interna sopravvenuta in forza della sentenza n. 2/20 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati italiana.

Il Tribunale non ha considerato che, in conseguenza della sentenza n. 2/20 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati, attualmente, il sistema interno — che il Parlamento europeo vorrebbe applicare — si articola in due fasi: la prima consta nella rideterminazione del vitalizio secondo i criteri generali fissati nella delibera 14/18; la seconda nell'applicazione da parte degli Uffici della Camera di aumenti percentuali del vitalizio su istanza di parte e sulla base delle condizioni economiche e di salute dell'interessato. Tale sistema non pare trasferibile a livello europeo.

Quinto motivo inerente le domande ritenute irricevibili o inammissibili in primo grado, nonché le spese di lite.

Il ricorrente insiste per l'annullamento, ove occorrer possa, del progetto di decisione e del parere del servizio giuridico sulla base dei quali il Parlamento ha agito, nonché per la richiesta di restituzione delle somme nelle more indebitamente trattenute dalla sua pensione e per la condanna del Parlamento alle spese di lite di primo e secondo grado.


16.8.2021   

IT

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C 329/15


Impugnazione proposta il 29 giugno 2021 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-543/19, Romania / Commissione

(Causa C-401/21 P)

(2021/C 329/18)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L.-E. Baţagoi, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Accogliere l’impugnazione, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-543/19, statuire nuovamente sulla causa T-543/19, accogliendo il ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione C(2019)4027 final, in quanto la Commissione ha applicato un tasso di cofinanziamento del 75 %, e non dell’85 %, per il primo e il secondo asse prioritario del programma operativo,

o

accogliere l’impugnazione, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-543/19 e rinviare la suddetta causa dinanzi al Tribunale, affinché, statuendo nuovamente, accolga il ricorso di annullamento e annulli parzialmente la decisione della Commissione C(2019)4027 final, in quanto la Commissione ha applicato un tasso di cofinanziamento del 75 %, e non dell’85 %, per il primo e il secondo asse prioritario del programma operativo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la Romania deduce tre motivi:

A.

L’interpretazione e l’applicazione erronee dell’articolo 139, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, in combinato disposto con l’articolo 137, paragrafo 1, lettere a) e d), e paragrafo 2), l’articolo 131, l’articolo 135, paragrafo 2, e l’articolo 139, paragrafi 1, 2 e 7, del medesimo regolamento

La Romania considera che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto per quanto riguarda la distinzione tra la domanda finale di pagamento intermedio e l’accettazione dei conti, ignorando in modo ingiustificato il ruolo di quest’ultima fase e considerando che il tasso di cofinanziamento applicabile per il calcolo della somma esigibile è quello in vigore al momento della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio.

B.

L’interpretazione e l’applicazione erronee del principio di annualità contabile

La Romania considera che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il principio di annualità contabile, allorché ha stabilito che applicare alle spese effettuate nel corso di un esercizio contabile e iscritte nel sistema contabile un tasso di cofinanziamento adottato successivamente al deposito della domanda finale di pagamento intermedio equivarrebbe alla violazione del suddetto principio.

C.

L’interpretazione e l’applicazione erronee del principio di irretroattività

La Romania considera che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il principio di irretroattività, allorché ha stabilito che il tasso di cofinanziamento previsto dalla decisione di esecuzione C(2018)8890 final del 12 dicembre 2018 non si applica alle spese effettuate nel corso dell’esercizio contabile 2017-2018, in quanto la situazione giuridica della Romania era già acquisita al momento in cui essa è entrata in vigore — il 12 dicembre 2018 –, nel senso che l’esercizio contabile si era concluso il 30 giugno 2018 e la domanda finale di pagamento intermedio era stata presentata il 6 luglio 2018.


Tribunale

16.8.2021   

IT

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C 329/16


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Global Silicones Council e a./Commissione

(Causa T-226/18) (1)

(«REACH - Aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 concernente restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi - Restrizioni riguardanti l’ottametilciclotetrasilossano (D4) e il decametilciclopentasilossano (D5) - Manifesto errore di valutazione - Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 - Metodo basato sulla forza probante dei dati - Articolo 68 del regolamento n. 1907/2006 - Rischio inaccettabile - Proporzionalità - Forme sostanziali»)

(2021/C 329/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Global Silicones Council (Washington, DC, Stati Uniti), Wacker Chemie AG (Monaco, Germania), Momentive Performance Materials GmbH (Leverkusen, Germania), Shin-Etsu Silicones Europe BV (Almere, Paesi Bassi), Elkem Silicones France SAS (Lione, Francia) (rappresentanti: A. Kołtunowska e R. Semail, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud Bonnici, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: American Chemistry Council, Inc. (ACC) (Washington) (rappresentanti: K. Nordlander e C. Grobecker, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs, S. Eisenberg, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da C. Banner e A. Parkinson, barristers), Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e A. Tamás, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e A. Maceroni, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e A. Hautamäki, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») (GU 2018, L 6, pag. 45).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Global Silicones Council, la Wacker Chemie AG, la Momentive Performance Materials GmbH, la Shin-Etsu Silicones Europe BV e la Elkem Silicones France SAS sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) et l’American Chemistry Council, Inc. (ACC) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 200 dell’11.06.2018.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/17


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Global Silicones Council e a./ECHA

(Causa T-519/18) (1)

(«REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) in detto elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 - Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 - Metodo basato sulla forza probante - Manifesto errore di valutazione - Proporzionalità»)

(2021/C 329/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Global Silicones Council (Washington, DC, Stati Uniti) ed i sei ulteriori ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: R. Cana e D. Abrahams, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e A. Hautamäki, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: American Chemistry Council, Inc. (ACC) (Washington) (rappresentanti: K. Nordlander e C. Grobecker, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti), Commissione europea (rappreseentanti: L. Haasbeek e R. Lindenthal, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento totale o parziale della decisione dell’ECHA del 27 giugno 2018 recante iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Global Silicones Council e le altre parti ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).

3)

La Repubblica federale di Germania, la Commissione europea e l’American Chemistry Council, Inc. (ACC) sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/18


Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2021 — Moi / Parlamento

(Causa T-17/19) (1)

(«Diritto istituzionale - Parlamento - Molestie psicologiche - Decisioni del presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di una situazione di molestie subite da due assistenti parlamentari accreditati e che comminano nei confronti di un deputato la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni - Articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento - Ricorso interno - Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che conferma la sanzione - Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Diritti della difesa - Responsabilità extracontrattuale»)

(2021/C 329/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giulia Moi (Italia) (rappresentanti: M. Pisano e P. Setzu, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: T. Lazian, S. Seyr e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Da un lato, in via principale, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di diversi atti adottati nell’ambito di un procedimento di accertamento e sanzionatorio di molestie avviato nei confronti della ricorrente e, in subordine, una domanda diretta all’accertamento del carattere eccessivo e/o sproporzionato della sanzione inflittale e alla sua derubricazione a quella prevista all’articolo 166, lettera a), del regolamento interno del Parlamento e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere la condanna del Parlamento a concedere alla ricorrente un risarcimento e che si disponga che la notizia sia resa pubblica nella seduta plenaria del Parlamento a cura ed onere del presidente.

Dispositivo

1)

Sono annullate la decisione del presidente del Parlamento europeo del 2 ottobre 2018 che qualifica come molestie psicologiche la condotta della sig.ra Giulia Moi nei confronti di due suoi assistenti parlamentari accreditati, la decisione del presidente del Parlamento del 2 ottobre 2018 che impone alla sig.ra Moi, a titolo di sanzione per la sua condotta nei confronti di due suoi assistenti parlamentari, qualificata come molestie psicologiche la perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dodici giorni e la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 12 novembre 2018 concernente il reclamo presentato dalla sig.ra Moi il 16 ottobre 2018 conformemente all’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Parlamento è condannato alle spese.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/18


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Italia / Commissione

(Causa T-265/19) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dall’Italia - Liquidazione dei conti - Verifica di conformità - Rettifiche finanziarie - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Rischio di danno finanziario - Regolamento (CE) n. 1290/2005 - Regolamento (CE) n. 885/2006 - Primo atto di constatazione amministrativo o giudiziario - Esistenza di un’irregolarità»)

(2021/C 329/22)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da R. Guizzi, A. Giordano e L. Vignato, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, J. Aquilina e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2019/265 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 44, pag. 14), nella parte in cui essa riguarda alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/265 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella misura in cui esclude dal finanziamento dell’Unione alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana, per un ammontare di EUR 305 122,74.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/19


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Welter’s/EUIPO (Forma di un manico con uno scovolino)

(Causa T-624/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un manico con uno scovolino - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Welter’s Co. Ltd (Touliu, Taiwan) (rappresentante: T. Meinke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2019 (procedimento R 2428/2018-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un manico con uno scovolino come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Welter’s Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/20


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione

(Causa T-635/19) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Aiuti di Stato - Settore bancario - Progetto di ricapitalizzazione da parte di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri - Autorizzazione dell’intervento da parte della banca centrale dello Stato membro - Rinuncia a procedere al salvataggio e avvio della risoluzione - Direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE - Decisione di non sollevare obiezioni - Richieste di informazioni e prese di posizione della Commissione nel corso della fase di esame preliminare - Insussistenza di nesso causale»)

(2021/C 329/24)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (Pesaro, Italia), Montani Antaldi Srl (Pesaro), Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (Fano, Italia), Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi (Jesi, Italia), Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (Macerata, Italia) (rappresentanti: A. Sandulli e B. Cimino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, I. Barcew, A. Bouchagiar e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno materiale che le ricorrenti affermano di aver subìto, in particolare, a causa del comportamento illecito della Commissione che avrebbe impedito il salvataggio di Banca delle Marche.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Montani Antaldi Srl, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata sono condannate alle spese.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/20


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Ardagh Metal Beverage Holdings / EUIPO (Combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata)

(Causa T-668/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 329/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG (Bonn, Germania) (rappresentante: S. Abrar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer, D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 (procedimento R 530/2019-2), relativa a una domanda di registrazione di una combinazione di suoni prodotti all’apertura di una lattina di bevanda gassata come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese sostenute dinanzi al Tribunale.

3)

L’Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese sostenute dinanzi al Tribunale nonché le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


16.8.2021   

IT

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C 329/21


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Skyliners/EUIPO — Sky (SKYLINERS)

(Causa T-15/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SKYLINERS - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori SKY - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Legittimazione all’opposizione»)

(2021/C 329/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skyliners GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: A. Renck e C. Stöber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard Monguiral e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky Ltd (Isleworth, Regno Unito) (rappresentanti: A. Zalewska, avvocato, e A. Brackenbury, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 ottobre 2019 (procedimento R 798/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sky e la Skyliners.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 ottobre 2019 (procedimento R 798/2018-4) è annullata.

2)

L’EUIPO e la Sky Ltd sopporteranno le proprie spese nonché, congiuntamente, quelle sostenute dalla Skyliners GmbH.


(1)  GU C 61 del 24.2.2020.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/22


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Zoom/EUIPO — Facetec (ZOOM)

(Causa T-204/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo ZOOM - Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori ZOOM - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 329/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zoom KK (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Facetec, Inc. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentante: P. Wilhelm, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2020 (procedimento R 507/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Zoom KK e la Facetec.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zoom KK è condannata alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/22


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA)

(Causa T-227/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BIOVÈNE BARCELONA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BIORENE - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Biovene Cosmetics, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Eugène Perma France (Saint-Denis, Francia) (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 (procedimento R 1661/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Eugène Perma France e la Biovene Cosmetics

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Biovene Cosmetics, SL è condanata alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/23


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE)

(Causa T-232/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIOVÈNE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BIORENE - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Biovene Cosmetics, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Eugène Perma France (Saint-Denis, Francia) (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 (procedimento R 739/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Eugène Perma France e la Biovene Cosmetics

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Biovene Cosmetics, SL è condanata alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/23


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-267/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2021/C 329/30)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: V. Rytikov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1), nella parte in cui i medesimi atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Sergej Arbuzov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/24


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio

(Causa T-268/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2021/C 329/31)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1), nella parte in cui i medesimi atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Artem Viktorovych Pshonka è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/25


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio

(Causa T-269/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo per il Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2021/C 329/32)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10), e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui hanno mantenuto il nome del sig. Viktor Pavlovych Pshonka nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano tali misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/26


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — MCM Products/EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)

(Causa T-285/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo NOMAD - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere distintivo - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 329/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: MCM Products AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: S. Eichhammer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Kondás e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The Nomad Company BV (Zevenaar, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Tigu, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2020 (procedimento R 854/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la MCM Products e la The Nomad Company.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MCM Products AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


16.8.2021   

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C 329/26


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Ceramica Flaminia / EUIPO –Ceramica Cielo (goclean)

(Causa T-290/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo goclean - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»)

(2021/C 329/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italia) (rappresentanti: A. Improda e R. Arista, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italia) (rappresentanti: L. Ghedina, L. Gyulai e E. Fassina, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2020 (procedimento R 991/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ceramica Cielo e la Ceramica Flaminia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ceramica Flaminia SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


16.8.2021   

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C 329/27


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Causa T-362/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo REACCIONA - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Esistenza di un procedimento giudiziario nazionale - Assenza di un giusto motivo per il mancato uso»)

(2021/C 329/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Acciona SA (Alcobendas, Spagna) (rappresentante: J. Erdozain López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Agencia Negociadora PB SL (Las Rozas de Madrid, Spagna) (rappresentanti: I. Temiño Ceniceros e F. Ortega Sánchez, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 (procedimento R 652/2019-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra l’Agencia Negociadora PB e l’Acciona.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Acciona SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’Agencia Negociadora PB SL.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020.


16.8.2021   

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C 329/28


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Framery/EUIPO — Smartblock (Costruzione trasportabile)

(Causa T-373/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una costruzione trasportabile - Disegni o modelli anteriori - Prova della divulgazione - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 329/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Framery Oy (Tampere, Finlandia) (rappresentanti: A. Renck e C. Stöber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Smartblock Oy (Helsinki, Finlandia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2020 (procedimento R 616/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Smartblock e la Framery.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Framery Oy è condannata alle spese.


(1)  GU C 271 del 17.8.2020.


16.8.2021   

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C 329/28


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN)

(Causa T-464/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo YOUR DAILY PROTEIN - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eggy Food GmbH & Co. KG (Osnabrück, Germania) (rappresentante: J. Eberhardt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020 (procedimento R 2235/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo YOUR DAILY PROTEIN come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eggy Food GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


16.8.2021   

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C 329/29


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Makk/EUIPO — Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI)

(Causa T-501/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo PANTA RHEI - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PANTA RHEI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stefan Makk (Graz, Austria) (rappresentante: I. Hödl, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Ruzek e L. Lapinskaite, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ubati Luxury Cosmetics, SL (Alcobendas, Spagna) (rappresentante: C. Vendrell, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2020 (procedimento R 2337/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ubati Luxury Cosmetics e il sig. Makk.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Stefan Makk è condannato alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


16.8.2021   

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C 329/29


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Wolf Oil/EUIPO — Rolf Lubricants (ROLF)

(Causa T-531/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo ROLF - Marchio internazionale anteriore Wolf - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato»)

(2021/C 329/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wolf Oil Corporation NV (Hemiksem, Belgio) (rappresentanti: T. Heremans e L. Depypere, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Kompari e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rolf Lubricants GmbH (Leverkusen, Germania) (rappresentanti: D. Terheggen e S. Sullivan, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2020 (procedimento R 1958/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wolf Oli Corporation e la Rolf Lubricants.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wolf Oil Corporation NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


16.8.2021   

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C 329/30


Ricorso proposto il 1o giugno 2021 — SV / BEI

(Causa T-311/21)

(2021/C 329/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SV (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, lawyers)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto di valutazione del ricorrente per l’anno 2019;

annullare la decisione del Capo del servizio giuridico del 26 giugno 2020, con la quale è stato confermato il rapporto di valutazione per l’anno 2019 nell’ambito del riesame della valutazione eseguito dal Direttore generale, nonché la decisione del Direttore generale del personale del 22 febbraio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame amministrativo avanzata dal ricorrente;

risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale subito dallo stesso, come descritto nel ricorso;

risarcire il ricorrente per il danno non patrimoniale, valutato equitativamente in EUR 5 000;

condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di un riesame completo del rapporto di valutazione — Violazione delle EIB Implementing Rules (norme di attuazione della BEI)

Il ricorrente sostiene che il Capo del servizio giuridico non ha proceduto ad un riesame completo della valutazione della prestazione lavorativa, come richiesto dalle EIB Implementing Rules, ma ha limitato la propria valutazione ad un controllo marginale, ridotto alla mera verifica dell’eventuale presenza di un manifesto errore di valutazione nel rapporto. Analogamente si sostiene che il Direttore generale del personale ha omesso di procedere ad un riesame completo della valutazione della prestazione lavorativa, in violazione di quanto stabilito dalle EIB Implementing Rules.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittima valutazione del tasso di rendimento assoluto degli obiettivi e delle competenze del ricorrente — Violazione delle Performance Management (PM) guidelines (linee guida per la gestione della performance).

La valutazione assoluta degli obiettivi e delle competenze effettuata dal dirigente del ricorrente viola le PM guidelines, in quanto è basata su una valutazione comparativa estesa alla Divisione, al Dipartimento ed alla Direzione generale in luogo di una valutazione dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate dal ricorrente in termini assoluti. Tale erronea valutazione è stata in seguito approvata ed applicata dal Capo del servizio giuridico e dal Direttore generale del personale, il che ha reso altrettanto illegittima la loro decisione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e della sezione 3.4 delle PM guidelines.

Si sostiene che la convenuta non ha motivato correttamente il rapporto di valutazione, giacché tale rapporto non documenta il colloquio intercorso tra il ricorrente e il suo dirigente e le ragioni indicate nella motivazione non sono sufficienti per la comprensione dell’attribuzione di punteggi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente.

4.

Quarto motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e sulla mancanza di una equa, obiettiva ed esaustiva valutazione del rendimento assoluto del ricorrente — Violazione del dovere di buona amministrazione e del dovere di diligenza — Violazione delle PM guidelines.

Il ricorrente ritiene che la valutazione eseguita dal suo dirigente e approvata dal Capo del servizio giuridico e dal Direttore generale del personale non abbia tenuto nella debita considerazione tutti i fattori e risulti inficiata da manifesti errori.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sul manifesto errore di valutazione relativo alla valutazione da parte del dirigente e, in particolare, alla mancata promozione alla funzione di livello D.

Il ricorrente sostiene di aver pienamente soddisfatto i requisiti per la promozione, in particolare perché egli ha raggiunto buoni risultati nella sua attuale qualifica, ha la capacità e la potenzialità per svolgere attività ad un livello superiore, come confermatogli in varie occasioni dal suo dirigente, ed ha dimostrato la propria motivazione a rivestire funzioni di livello superiore, specialmente in considerazione del fatto che ha costantemente esercitato corrispondenti responsabilità di livello superiore. Si sostiene che la convenuta ha omesso di motivare la propria decisione di non promuovere il ricorrente. Tale motivazione manca sia nella decisione del Capo del servizio giuridico sia nella decisione del Direttore generale del personale.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

I risultati della valutazione della prestazione lavorativa del 2019 non rispecchiano il colloquio individuale su tale prestazione e sono giunti del tutto inaspettati.


16.8.2021   

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C 329/31


Ricorso proposto il 9 giugno 2021 — TB / ENISA

(Causa T-322/21)

(2021/C 329/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TB (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita presa dal Direttore esecutivo dell’ENISA di non indicare il posto di Head of Unit of Policy Office (Capo unità ufficio politiche) e il posto di Head of Unit of Finance and Procurement (Capo unità finanza e appalti) ai fini della mobilità interna (la «decisione implicita»);

La decisione implicita è stata rivelata:

Dall’Informazione amministrativa 2020-11 che presenta le conclusioni dei dialoghi per la mobilità interna del 1o settembre 2020, pubblicate il 3 settembre 2020 (le «Conclusioni») secondo le quali ai fini della mobilità interna erano stati indicati tre posti di capo unità, corrispondenti alla Secured Infrastructure and Service Unit (Unità infrastruttura securizzata e servizi) (COD1), alla Data Security and Standardisation Unit (Unità sicurezza dei dati e standardizzazione) (COD2) e alla Operational Security Unit (Unità sicurezza operativa) (COD3);

dalle decisioni del 5 agosto 2020 pubblicate sul sito web dell’ENISA riguardo a due posti vacanti da coprire con concorso generale per i posti di Head of Unit for Executive Director Office (Capo unità per l’ufficio del direttore esecutivo) e per Corporate Support Services (Servizi di supporto istituzionale).

Nella misura necessaria, annullare le conclusioni e le decisioni del 5 agosto 2020;

nella misura necessaria, annullare la decisione della convenuta del 3 marzo 2021 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione implicita, le conclusioni e le decisioni del 5 agosto 2020.

Condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di chiarezza e trasparenza, violazione del principio di certezza del diritto, errore manifesto di valutazione e violazione del principio 6 della decisione 2020/5 del Consiglio di amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’allegato 1 dell’Informazione amministrativa.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del 7o e 8o principio della decisione 2020/5 del Consiglio di amministrazione, violazione del principio di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e violazione del dovere di diligenza.


16.8.2021   

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C 329/32


Ricorso proposto il 19 giugno 2021 — Ryanair/Commissione

(Causa T-340/21)

(2021/C 329/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 23 dicembre 2020 sull’aiuto di Stato SA.59462 (2020/N) — Grecia — COVID-19: Damage compensation for Aegean Airlines (1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto al danno causato dalla crisi COVID-19.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata di specifiche disposizioni del TFUE, dei principi generali del diritto europeo che sono stati alla base della liberalizzazione del trasporto aereo nell’UE dalla fine degli anni ‘80 (vale a dire, i principi di non discriminazione, di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento, e del regolamento (CE) n. 1008/2008 (2)

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’obbligo di motivazione.


(1)  GU 2021 C 122, pagg. 15 e 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).


16.8.2021   

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C 329/33


Ricorso proposto il 19 giugno 2021 — Bambu Sales / EUIPO (BAMBU)

(Causa T-342/21)

(2021/C 329/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bambu Sales, Inc. (Secaucus, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: T. Stein, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BAMBU — Domanda di registrazione n. 18 105 815

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2021 nel procedimento R 1702/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

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C 329/33


Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Hewlett Packard Enterprise Development / EUIPO — Aruba (ARUBA)

(Causa T-343/21)

(2021/C 329/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hewlett Packard Enterprise Development LP (Houston, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Roncaglia e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aruba SpA (Bibbiena, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo ARUBA — Marchio dell’Unione europea n. 14 421 598

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2021 nel procedimento R 259/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

condannare l’Aruba S.p.A. alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la valutazione delle somiglianze tra i segni in conflitto.


16.8.2021   

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C 329/34


Ricorso proposto il 23 giugno 2021 — Plusmusic / EUIPO — Groupe Canal + (+music)

(Causa T-344/21)

(2021/C 329/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Plusmusic AG (Dietikon, Svizzera) (rappresentanti: M. Maier e A. Spieß, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo +music — Domanda di registrazione n. 17 482 571

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 aprile 2021 nel procedimento R 1236/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui conferma l’opposizione della controinteressata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per erronea valutazione del confronto visivo dei segni;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per erronea valutazione del carattere distintivo dei marchi figurativi anteriori incrociati;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per erronea valutazione del rischio di confusione.


16.8.2021   

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C 329/35


Ricorso proposto il 23 giugno 2021 — Hewlett Packard Enterprise Development / EUIPO — Aruba (ARUBA NETWORKS)

(Causa T-345/21)

(2021/C 329/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hewlett Packard Enterprise Development LP (Houston, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Roncaglia e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aruba SpA (Bibbiena, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: / Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo ARUBA NETWORKS — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 198 196

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2021 nel procedimento R 1473/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente in tale procedimento;

condannare l’Aruba S.p.A. alle spese sostenute dalla ricorrente in tale procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la valutazione delle somiglianze tra i segni in conflitti.


16.8.2021   

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C 329/36


Ricorso proposto il 23 giugno 2021 — Hecht Pharma/EUIPO — Gufic Biosciences (Gufic)

(Causa T-346/21)

(2021/C 329/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hecht Pharma GmbH (Bremervörde, Germania) (rappresentanti: C. Sachs e J. Sachs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gufic Biosciences Ltd. (Mumbai, India)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Gufic — Marchio dell’Unione europea n. 8 613 044

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 giugno 2021 nel procedimento R 2738/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e dichiarare la decadenza del marchio dell’Unione europea n. 8 613 044 «Gufic» anche per i prodotti della classe 5 «medicine»;

condannare la Gufic Biosciences Ltd. alle spese del presente procedimento e a quelle dei procedimenti anteriori.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

IT

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C 329/36


Ricorso proposto il 17 giugno 2021 — ClientEarth / Commissione

(Causa T-354/21)

(2021/C 329/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e T. van Helfteren, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 7 aprile 2021, che nega l’accesso ai documenti richiesti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e del regolamento (CE) n. 1367/2006 (2), in relazione allo stato di attuazione dei controlli nel settore della pesca in Francia e in Danimarca, nonché all’esistenza di cause pilota e procedure di infrazione nell’Unione europea relative all’attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 (3), e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione commessi dalla convenuta, che hanno dato luogo all’erronea applicazione dell’eccezione relativa alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento sulla trasparenza e dell’articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1367/2006; il motivo verte inoltre sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’erronea esclusione da parte della convenuta della sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).


16.8.2021   

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C 329/37


Ricorso proposto il 24 giugno 2021 — Polo Club Düsseldorf / EUIPO — Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

(Causa T-355/21)

(2021/C 329/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Company Bridge and Life, SL (Elche, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976 — Domanda di registrazione n. 17 984 671

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 aprile 2021 nel procedimento R 1667/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata e

respingere l’opposizione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

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C 329/38


Ricorso proposto il 24 giugno 2021 — Future Motion/EUIPO — El Corte Inglés (HYPERCORE)

(Causa T-356/21)

(2021/C 329/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Future Motion, Inc. (Santa Cruz, California, Stati Uniti) (rappresentante: F.-M. Orou, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio HYPERCORE — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 360 694

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 aprile 2021 nel procedimento R 1229/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese;

in subordine, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga, condannare l’EUIPO e l’interveniente in solido alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

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C 329/38


Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO — Puma (PLUMAflex by Roal)

(Causa T-357/21)

(2021/C 329/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jose A. Alfonso Arpon SL (Arnedo, Spagna) (rappresentante: M. Escudero Pérez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puma SE (Herzogenaurach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PLUMAflex by Roal — Domanda di registrazione n. 17 880 571

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2021 nel procedimento R 2991/2019-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a farsi carico delle loro spese e di quelle del ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

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C 329/39


Ricorso proposto il 29 giugno 2021 — Sushi&Food Factor /EUIPO (READY 4YOU)

(Causa T-367/21)

(2021/C 329/52)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Sushi&Food Factor (Robakowo, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, radca prawny)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo READY 4YOU — Domanda di registrazione n. 18 210 977

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2021 nel procedimento R 2273/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella sua integralità e emettere una sentenza definitiva disponendo la registrazione del marchio dell’Unione europea n, 18 210 977;

in subordine, annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2021 nel procedimento R 2273/2020-5 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse le spese della ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e al Dipartimento delle Operazioni dell’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 20 e dell’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto di essere sentito, l’obbligo di fornire la motivazione delle sue decisioni, il principio di buona amministrazione, di certezza del diritto e della parità di trattamento.


16.8.2021   

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C 329/40


Ricorso proposto il 30 giugno 2021 — Biogena/EUIPO — Alter Farmacia (NUTRIFEN AGNUBALANCE)

(Causa T-370/21)

(2021/C 329/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Biogena GmbH & Co KG (Salisburgo, Austria) (rappresentante: I. Schiffer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alter Farmacia, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «NUTRIFEN AGNUBALANCE» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 430 349

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 aprile 2021 nel procedimento R 1208/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accordare la registrazione dell’IR 1 430 349 per tutti i prodotti richiesti;

condannare l’EUIPO e l’Alter Farmacia, S. A. alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

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C 329/41


Ricorso proposto il 1o luglio 2021 — Sympatex Technologies/EUIPO — Liwe Española (Sympathy Inside)

(Causa T-372/21)

(2021/C 329/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sympatex Technologies GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentante: E. Strauß, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Liwe Española, SA (Puente Tocinos, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Sympathy Inside» — Domanda di registrazione n. 16 286 106

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 aprile 2021 nel procedimento R 1777/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere integralmente l’opposizione avverso la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 286 106 «Sympathy Inside» (marchio denominativo);

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e la controinteressata alle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

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C 329/41


Ricorso proposto il 2 luglio 2021 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf (REISSWOLF)

(Causa T-374/21)

(2021/C 329/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: documentus Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: D. Weller, V. Wolf e A. Wulff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Amburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «REISSWOLF» –Marchio dell’Unione europea n. 5 791 751

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2021 nel procedimento R 2354/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e confermare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 9 settembre 2019 nel procedimento di cancellazione (nullità) n. 17 081 C concernente il marchio dell’Unione europea «REISSWOLF», n. 5791751;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motiv invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

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C 329/42


Ricorso proposto il 2 luglio 2021 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Raffigurazione di una figura geometrica)

(Causa T-375/21)

(2021/C 329/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Lüft, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Thomas Schafft (Monaco)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di una figura geometrica) — Marchio dell’Unione europea n. 13 975 453

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2021 nei procedimenti riuniti R 1931/2018-2 e R 1936/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara la decadenza del marchio dell’Unione europea controverso n. 13 975 453 anche per i prodotti della classe 14 (orologi da polso) e della classe 18 (braccialetti per orologi [cinturini];

respingere il ricorso del richiedente la cancellazione nell’ambito del procedimento R 1931/2018-2;

condannare l’EUIPO alle spese;

qualora il controinteressato partecipi al procedimento in qualità di interveniente, condannare quest’ultimo a farsi carico delle proprie spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.8.2021   

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C 329/43


Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — D&A Pharma/EMA

(Causa T-381/21)

(2021/C 329/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Debregeas et associés Pharma (D&A Pharma) (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Viguié e D. Krzisch, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione con cui l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha soppresso il gruppo consultivo scientifico «Scientific Advisory Group on Psychiatry» del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), rivelata tramite l’invito pubblico a manifestare interesse a far parte dei gruppi consultivi permanenti (SAG) dell’EMA, rivolto agli esperti, del 5 maggio 2021 e il comunicato stampa dell’EMA del 5 maggio 2021;

condannare l’EMA alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i richiedenti un’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC»), del principio di coerenza dei pareri delle istituzioni e delle disposizioni dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 726/2004 (1). La ricorrente aggiunge che la soppressione del gruppo consultivo scientifico «Scientific Advisory Group on Psychiatry» è illegittima, in generale, in quanto priva i richiedenti un’AIC di una garanzia di coerenza dei pareri espressi nel settore terapeutico specifico della psichiatria, e altresì poiché può comportare incoerenze e disparità di trattamento tra i richiedenti un’AIC nell’ambito della procedura di riesame di cui all’articolo 9 del regolamento n. 726/2004, che può essere richiesta dal richiedente un’AIM in caso di giudizio negativo del Comitato per i medicinali per uso umano (in prosieguo: il «CHMP») nella procedura iniziale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di imparzialità che deve guidare le procedure di domanda di AIC all’EMA e dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 726/2004. La ricorrente afferma a tal riguardo che la soppressione del gruppo consultivo scientifico succitato ingenera necessariamente, nel richiedente un’AIC nel settore dei medicinali psichiatrici che abbia chiesto una procedura di riesame, un dubbio legittimo quanto all’imparzialità di detta procedura, dal momento che i membri dei comitati di esperti ad hoc sono selezionati dal CHMP in vista del riesame e per ogni richiedente.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 726/2004 qualora il Tribunale ritenesse che detto articolo autorizzi il CHMP dell’EMA a istituire e sopprimere, a sua discrezione, gruppi consultivi scientifici, in quanto ciò sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza, imparzialità e coerenza.

(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).


16.8.2021   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/44


Ricorso proposto il 6 luglio 2021 — the airscreen company/EUIPO — Moviescreens Rental (airscreen)

(Causa T-382/21)

(2021/C 329/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: the airscreen company GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo airscreen — Domanda di registrazione n. 16 926 735

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 maggio 2021 nel procedimento R 1990/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.