ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279A |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2021/C 279 A/01 |
IT |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
13.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CA 279/1 |
Invito a presentare candidature per la selezione del controllore delle garanzie procedurali nell'ambito delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
COM/2021/20062
(2021/C 279 A/01)
Scopo del presente invito a presentare candidature è consentire la nomina del controllore delle garanzie procedurali («controllore») nell'ambito delle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Il controllore sarà assunto come consigliere speciale a norma dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
1. IL CONTROLLORE DELLE GARANZIE PROCEDURALI
La funzione di controllore delle garanzie procedurali è una nuova funzione istituita dall'articolo 9 bis del regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) al fine di tutelare e rispettare le garanzie procedurali e i diritti fondamentali nell'ambito delle indagini dell'OLAF.
Le persone interessate possono presentare reclamo al controllore per quanto riguarda il rispetto, da parte dell'OLAF, delle garanzie procedurali nonché per motivi legati a una violazione delle norme applicabili alle indagini condotte dall'Ufficio, in particolare le violazioni dei requisiti procedurali e dei diritti fondamentali. Il controllore è competente per la formulazione di raccomandazioni in merito alle modalità di risoluzione dei reclami, ove necessario proponendo soluzioni alle questioni sollevate nel reclamo.
Il controllore riferisce ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF in merito all'esercizio della propria funzione. Non fa riferimento ai singoli casi oggetto d'indagine e garantisce la riservatezza delle indagini anche dopo la loro chiusura. Il controllore riferisce al comitato di vigilanza su tutte le questioni sistemiche emerse dalle sue raccomandazioni.
Il controllore esercita le proprie funzioni in piena indipendenza, anche dal comitato di vigilanza dell'OLAF (2) e dall'OLAF, e non sollecita né accetta istruzioni nell'adempimento delle sue funzioni.
Il controllore fa capo, sotto il profilo amministrativo, al comitato di vigilanza dell'OLAF, segnatamente al suo segretariato. Il segretariato del comitato di vigilanza fornisce al controllore tutto il sostegno amministrativo e giuridico necessario.
Il controllore avrà un mandato non rinnovabile di cinque anni. Al termine del mandato, il controllore rimarrà in carica fino alla sua sostituzione.
Si valuta che il controllore dovrà dedicare fra 5 e 8 giorni al mese alle proprie mansioni.
2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Le candidate e i candidati:
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devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e godere dei diritti civili; |
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devono avere un livello di studi in giurisprudenza corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma; |
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devono aver maturato almeno 10 anni di esperienza professionale in posizioni pertinenti al ruolo di controllore sopra descritto, acquisita dopo aver conseguito le qualifiche di cui sopra; |
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non devono svolgere mansioni di natura politica al momento dell'assunzione delle funzioni, né a livello nazionale né a livello europeo; |
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non devono essere membri o membri del personale di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'UE al momento dell'assunzione delle funzioni; |
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non devono essere membri di un servizio nazionale di coordinamento antifrode ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al momento dell'assunzione delle funzioni; |
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devono essere completamente indipendenti dagli organismi o dalle autorità nazionali al momento dell'assunzione delle funzioni; |
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devono essere in grado di offrire garanzie di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi in relazione a qualsiasi attività professionale che potrebbe essere svolta parallelamente al ruolo di controllore; |
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devono avere una conoscenza approfondita di due lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni (le candidate e i candidati devono inoltre indicare il proprio livello di conoscenza di altre lingue ufficiali). |
3. CRITERI DI SELEZIONE
Il candidato idoneo è scelto/la candidata idonea è scelta sulla base delle sue qualità personali e professionali e della sua vasta e comprovata esperienza.
3.1. Requisiti professionali
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Accertata e comprovata competenza ed esperienza professionale di almeno 10 anni, ivi compreso nell'ambito dell'esercizio della professione forense o dello svolgimento delle funzioni di magistrato ad alto livello, nel settore delle garanzie procedurali, anche nel contesto delle procedure di ricorso e/o di trattamento dei reclami; |
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ottima conoscenza del diritto dell'UE, in particolare del diritto amministrativo, dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali dell'UE o di altri settori pertinenti per l'attività dell'OLAF; |
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competenze o esperienza in materia di gestione nell'ambito delle indagini/del trattamento di questioni pertinenti per l'attività dell'OLAF, compresi i conflitti di interessi e la corruzione; |
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esperienza nel trattamento di reclami o nei procedimenti giudiziari. |
3.2. Requisiti personali
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Possedere conoscenze generali sufficienti delle istituzioni, delle politiche, del quadro giuridico e dei metodi di lavoro dell'UE; |
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dimostrare un'ottima comprensione del lavoro dell'OLAF; |
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essere sufficientemente disponibili per trattare i reclami entro termini precisi; |
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dimostrare di offrire tutte le garanzie di indipendenza, imparzialità, onestà e integrità; |
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avere un approccio critico e strategico ed eccellenti capacità di risoluzione dei problemi; |
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possedere ottime capacità di comunicazione, anche per quanto riguarda la comunicazione interpersonale; |
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dimostrare un forte impegno a mantenere un ambiente di lavoro positivo e buone relazioni di lavoro all'interno dell'OLAF e con interlocutori esterni. |
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono manifestare il proprio interesse utilizzando l'applicazione cvOnline (4).
Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano tutti i criteri di ammissibilità di cui al punto 2. Il mancato rispetto di uno dei criteri di ammissibilità comporta l'esclusione automatica dalla procedura di selezione.
Per iscriversi occorre disporre di un indirizzo di posta elettronica valido, che servirà per confermare l'avvenuta iscrizione e tenere i contatti durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali variazioni di tale indirizzo.
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione possono essere presentati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
Le candidate e i candidati sono invitati a specificare tutte le lingue dell'UE che conoscono e il corrispondente livello di conoscenza in base al quadro comune europeo di riferimento per le lingue (5).
Una volta completata l'iscrizione online, si riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatura. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata.
Si ricorda che non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura. Tutte le informazioni al riguardo saranno trasmesse direttamente dalla Commissione europea.
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
Per ragioni pratiche, e al fine di completare la procedura di selezione il più rapidamente possibile, nell'interesse sia delle candidate e dei candidati che delle istituzioni, la procedura di selezione si svolgerà in inglese (6).
Termine per la presentazione delle candidature
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 9 settembre 2021. Le iscrizioni online sono chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
È responsabilità degli interessati completare l'iscrizione online entro il termine stabilito. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per iscriversi, poiché una congestione delle linee o un problema nel collegamento internet potrebbero annullare l'operazione e costringere a ripeterla integralmente. Dopo la scadenza del termine di iscrizione, non sarà più possibile inserire alcun dato. Non sono accettate iscrizioni tardive.
5. PROCEDURA DI SELEZIONE
La Commissione europea istituirà una commissione esaminatrice incaricata di esaminare tutte le candidature ricevute.
La commissione esaminatrice valuterà e confronterà le qualifiche, l'esperienza e la motivazione di tutte le candidate e di tutti i candidati ammissibili, in base alle loro candidature. La commissione esaminatrice formulerà un parere comprendente un elenco ristretto di almeno tre candidate/candidati in possesso dei requisiti prescritti per la funzione di controllore delle garanzie procedurali.
La Commissione europea approverà l'elenco ristretto di candidate/candidati in possesso dei requisiti prescritti e procederà alla consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Commissione europea nominerà il controllore delle garanzie procedurali.
6. PARI OPPORTUNITÀ
Le istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea applicano una politica di pari opportunità e accettano le candidature senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.
7. INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSI
Prima di assumere le proprie funzioni, il controllore è tenuto a dichiarare che agirà in completa indipendenza nell'interesse pubblico e che non ha interessi che possano risultare incompatibili con la sua indipendenza.
Prima di assumere le proprie funzioni, il controllore dovrà presentare:
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una dichiarazione in cui si impegna ad agire in completa indipendenza nell'interesse pubblico; |
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una dichiarazione nella quale precisa tutte le altre attività svolte; |
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una dichiarazione relativa a eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la sua indipendenza; |
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un estratto del casellario giudiziale. |
Presentando la candidatura, gli interessati confermano la propria disponibilità a fornire tali dichiarazioni.
8. REGIME APPLICABILE
Il controllore è nominato sulla base di un contratto di consigliere speciale ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Il contratto di consigliere speciale sarà prorogato per coprire la durata del mandato. Il controllore è remunerato su base giornaliera per le giornate di lavoro effettivo con riferimento alla retribuzione di base del grado AD 14, primo scatto (7) (8). Tuttavia, gli ex funzionari dell'UE che beneficiano di un trattamento pensionistico non saranno remunerati, ma avranno diritto solo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Conformemente alle disposizioni vigenti all'interno della Commissione per i membri del personale, il controllore riceve dalla Commissione, su richiesta e dietro presentazione di documenti giustificativi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nonché un'indennità giornaliera a copertura di altre spese.
9. SEGRETO PROFESSIONALE
Il controllore si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro delle proprie funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico. Il controllore è tenuto all'osservanza di tale obbligo anche dopo la fine del suo mandato.
Senza l'autorizzazione della Commissione, il controllore non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni. L'autorizzazione è negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Unione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l'esperto. Il controllore è tenuto all'osservanza di tale obbligo anche dopo la fine del suo mandato. (Il presente paragrafo non si applica al controllore o ex controllore chiamato a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o dinanzi alla commissione di disciplina di un'istituzione in un procedimento riguardante un agente o ex agente dell'Unione europea).
10. PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE
La Commissione garantisce che i dati personali delle candidate/dei candidati siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare per quanto riguarda la loro riservatezza e sicurezza.
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49).
(2) https://europa.eu/supervisory-committee-olaf/
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(4) https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
(5) https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
(6) La commissione esaminatrice garantirà che non siano indebitamente avvantaggiati i candidati e le candidate di madrelingua inglese.
(7) Il numero medio di giorni lavorativi in un mese è pari a 22.
(8) L'attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è consultabile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211%2801%29&from=IT
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).