ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 182

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
10 maggio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 182/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2021/C 182/02

Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 182/03

Causa C-344/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — D. J. / Radiotelevizija Slovenija (Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di orario di lavoro – Periodo di guardia o prontezza in regime di reperibilità – Lavoro specifico concernente la manutenzione di ripetitori televisivi situati lontano dalle zone abitate – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione)

3

2021/C 182/04

Causa C-365/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — FD / Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg [Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 24 – Giovane agricoltore che ha beneficiato di una prima assegnazione di diritti all’aiuto – Articolo 30, paragrafo 6 – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 28, paragrafo 2 – Assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale]

4

2021/C 182/05

Causa C-388/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — MK / Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Tassazione delle plusvalenze immobiliari – Libera circolazione dei capitali – Base imponibile – Discriminazione – Opzione della tassazione secondo le stesse modalità applicabili ai residenti – Conformità al diritto dell’Unione)

4

2021/C 182/06

Causa C-392/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di comunicazione al pubblico – Incorporazione con la tecnica del framing, sul sito Internet di un terzo, di un’opera protetta dal diritto d’autore – Opera liberamente accessibile con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore sul sito Internet di un licenziatario – Clausola del contratto di sfruttamento che impone al licenziatario di introdurre efficaci misure tecnologiche contro il framing – Liceità – Diritti fondamentali – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

5

2021/C 182/07

CausaC-400/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2021 — Commissione europea / Ungheria [Inadempimento di uno Stato – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 34 TFUE – Prezzo di vendita dei prodotti agroalimentari – Margini di profitto minimi da applicare nel commercio al dettaglio di tali prodotti]

6

2021/C 182/08

Causa C-440/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 marzo 2021 — Pometon SpA / Commissione europea (Impugnazione – Intese – Mercato europeo degli abrasivi in acciaio – Partecipazione a contatti bilaterali e multilaterali ai fini del coordinamento dei prezzi nell’intero Spazio economico europeo – Procedimento ibrido che ha condotto ad adottare in successione una decisione di transazione e una decisione al termine di un procedimento ordinario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Dovere di imparzialità della Commissione europea – Articolo 48 – Presunzione di innocenza – Obbligo di motivazione – Infrazione unica e continuata – Durata dell’infrazione – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito)

6

2021/C 182/09

Causa C-459/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 43 e 44 – Luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale – Luogo delle prestazioni di servizi di gestione di investimenti rese a un’organizzazione che persegue scopi di pubblica utilità per un’attività professionale non economica da parte di prestatori stabiliti al di fuori dell’Unione]

7

2021/C 182/10

Causa C-488/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di JR (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di sentenza esecutiva – Reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo – Regno di Norvegia – Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Extraterritorialità del reato)

8

2021/C 182/11

Causa C-562/19 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 marzo 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia, Ungheria (Impugnazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Decisione di avvio del procedimento di indagine formale – Elementi di determinazione del sistema di riferimento – Progressività delle aliquote – Esistenza di un vantaggio a carattere selettivo – Onere della prova)

9

2021/C 182/12

Causa C-572/19 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2021 — European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) / Commissione europea [Impugnazione – Aiuti di Stato – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione europea relativa alla qualificazione come microimprese, piccole o medie imprese (PMI) – Decisione 2012/838/UE, Euratom – Allegato – Punti 1.2.6 e 1.2.7 – Richiesta di revisione – Regolamento (CE) n. 58/2003 – Articolo 22 – Assenza di ricorso amministrativo – Collegamento tra la richiesta di revisione e il ricorso amministrativo – Diniego dello status di PMI nonostante il rispetto formale dei criteri della raccomandazione 2003/361 – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Svantaggi cui le PMI fanno fronte abitualmente – Assenza]

9

2021/C 182/13

Causa C-578/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — X / Kuoni Travel Ltd (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 90/314/CEE – Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Contratto avente ad oggetto un viaggio tutto compreso stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi – Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi – Esenzione da responsabilità – Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi – Nozione di prestatore di servizi)

10

2021/C 182/14

Causa C-580/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — RJ / Stadt Offenbach am Main (Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di orario di lavoro – Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità – Vigili del fuoco professionali – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione)

11

2021/C 182/15

Causa C-585/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di orario di lavoro – Articolo 3 – Periodo minimo di riposo giornaliero – Lavoratori che hanno stipulato più contratti di lavoro con un medesimo datore di lavoro – Applicazione per lavoratore)

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2021/C 182/16

Causa C-596/19 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 marzo 2021 — Commissione europea / Ungheria, Repubblica di Polonia (Impugnazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Imposta ungherese sul fatturato connesso alla pubblicità – Elementi di determinazione del sistema di riferimento – Progressività delle aliquote – Dispositivo transitorio di deducibilità parziale delle perdite riportate – Esistenza di un vantaggio a carattere selettivo – Onere della prova)

12

2021/C 182/17

Causa C-652/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — KO / Consulmarketing SpA, in fallimento (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Ragioni oggettive che giustificano un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo illegittimo – Applicazione di un regime di tutela meno vantaggioso ai contratti a tempo determinato stipulati prima della data della sua entrata in vigore, convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente a tale data)

13

2021/C 182/18

Causa C-708/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Von Aschenbach & Voss GmbH / Hauptzollamt Duisburg [Rinvio pregiudiziale – Dazio antidumping definitivo – Fogli di alluminio originari della Cina – Fogli di alluminio leggermente modificati – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Legittimazione ad agire per l’annullamento]

13

2021/C 182/19

Causa C-739/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — VK / An Bord Pleanála (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 5 – Obbligo per un avvocato prestatore che rappresenta un cliente nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito – Limiti)

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2021/C 182/20

Causa C-802/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Firma Z / Finanzamt Y [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile – Principi definiti nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) – Fornitura di medicinali – Concessione di sconti – Carattere ipotetico della questione pregiudiziale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale]

15

2021/C 182/21

Causa C-812/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Nozione – Articolo 11 – Gruppo IVA – Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi – Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale – Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi]

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2021/C 182/22

Causa C-895/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Polonia) — A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità indiretta – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Acquisto intracomunitario di beni – Detrazione dell’imposta dovuta a monte a titolo di un tale acquisto – Requisiti formali – Requisiti sostanziali – Termine per la presentazione della dichiarazione fiscale – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità)

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2021/C 182/23

Causa C-900/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la Transition écologique et solidaire (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 5 e 8 – Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli – Articolo 9, paragrafo 1 – Autorizzazione a ricorrere in virtù di una deroga a un siffatto metodo consacrato dagli usi tradizionali – Presupposti – Assenza di altra soluzione soddisfacente – Giustificazione dell’assenza di altra soluzione soddisfacente con la sola preservazione di detto metodo tradizionale – Selettività delle catture – Normativa nazionale che autorizza la cattura di uccelli tramite l’impiego di vischio)

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2021/C 182/24

Causa C-941/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — Repubblica ceca) — Samohýl group a.s. / Generální ředitelství cel [Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci doganali 3004 e 3808 – Interpretazione – Regolamento (CE) n. 455/2007 – Soluzione per spot-on per gatti contro infestazioni da pulci e zecche – Effetti terapeutici o profilattici]

17

2021/C 182/25

Causa C-949/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — M.A. / Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N (Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica dei visti – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 21, paragrafo 2 bis – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Diniego di visto per soggiorni di lunga durata opposto dal console – Obbligo per uno Stato membro di garantire un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso una decisione di diniego di un tale visto)

18

2021/C 182/26

Causa C-48/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — UAB P / Dyrektor Izby Skarbowej w B. [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 203 – Imposte indebitamente fatturate – Buona fede del soggetto che ha emesso la fattura – Rischio di perdita di gettito fiscale – Obblighi degli Stati membri di prevedere la possibilità di rettificare l’imposta indebitamente fatturata – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità]

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2021/C 182/27

Causa C-96/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rinvio pregiudiziale – Salute – Articolo 168 TFUE – Direttiva 2002/98/CE – Norme di qualità e di sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti – Obiettivo volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 – Servizi trasfusionali – Persona responsabile – Condizioni minime di qualificazione – Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo – Margine di discrezionalità riservato agli Stati membri)

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2021/C 182/28

Causa C-112/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — M. A. / Stato belga (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 – Decisione di rimpatrio – Padre di un minore cittadino dell’Unione europea – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore in sede di adozione della decisione di rimpatrio)

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2021/C 182/29

Causa C-648/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Westminster Magistrates’ Court — Regno Unito) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di PI (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

21

2021/C 182/30

Causa C-701/19 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 — Pilatus Bank plc / Banca centrale europea [Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Misure sospensive adottate dall’autorità nazionale di vigilanza – Nomina di una persona di contatto – Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata dimostrazione di un interesse ad agire – Qualificazione errata di atto preparatorio – Sostituzione di motivazione]

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2021/C 182/31

Causa C-755/19: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di asilo – Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda ulteriore di protezione internazionale in quanto irricevibile – Termine di ricorso – Messa in stato di trattenimento)

22

2021/C 182/32

Causa C-321/20: Ordinanza della Corte (settima Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — CDT, SA / MIMR, HRMM (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di proceduta della Corte – Protezione dei consumatori – Effetti di una sentenza nel tempo – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come abusiva – Clausola di scadenza anticipata – Soppressione parziale del contenuto di una clausola abusiva – Principio di certezza del diritto – Obbligo di interpretazione conforme)

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2021/C 182/33

Causa C-378/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Stadtapotheke E/Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad un giudice imparziale – Domanda diretta a ottenere una concessione per una nuova farmacia – Obbligo di richiedere un parere dell’ordine dei farmacisti – Libertà professionale e diritto di lavorare – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Condizioni per la creazione di una nuova farmacia – Proporzionalità – Mancata attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Incompetenza manifesta della Corte)

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2021/C 182/34

Causa C-639/20 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2020 dalla CEDC International sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 settembre 2020, causa T-796/16, CEDC International/EUIPO — Underberg

24

2021/C 182/35

Causa C-697/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 dicembre 2020 — W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L.

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2021/C 182/36

Causa C-698/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 21 dicembre 2020 — Gmina Wieliszew / Curatore della massa fallimentare della Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, in liquidazione fallimentare

25

2021/C 182/37

Causa C-715/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie (Polonia) il 18 dicembre 2020 — KL / X sp. z o.o.

26

2021/C 182/38

Causa C-722/20 P: Impugnazione proposta il 31 dicembre 2020 dalla Ultrasun AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 ottobre 2020, causa T-805/19, Ultrasun AG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

27

2021/C 182/39

Causa C-28/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) il 15 gennaio 2021 — TM / EJ

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2021/C 182/40

Causa C-44/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München (Germania) il 28 gennaio 2021 — Phoenix Contact GmbH & Co. KG / HARTING Deutschland GmbH & Co. KG und Harting Electric GmbH & Co. KG

27

2021/C 182/41

Causa C-64/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 2 febbraio 2021 — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. / Bank Handlowy w Warszawie S.A.

28

2021/C 182/42

Causa C-76/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 8 febbraio 2021 — Wacker Chemie AG / Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

28

2021/C 182/43

Causa C-77/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’8 febbraio 2021 — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

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2021/C 182/44

Causa C-83/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 febbraio 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

30

2021/C 182/45

Causa C-98/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 febbraio 2021 — Finanzamt R / W-GmbH

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2021/C 182/46

Causa C-99/21 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2021 dalla Danske Slagtermestre avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 1o dicembre 2020, causa T-486/18, Danske Slagtermestre / Commissione europea

32

2021/C 182/47

Causa C-106/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 22 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / BC

33

2021/C 182/48

Causa C-107/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 22 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / ZR

34

2021/C 182/49

Causa C-110/21 P: Impugnazione proposta il 23 febbraio 2021 dall’Universität Bremen avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-660/19, Universität Bremen / Agenzia esecutiva per la ricerca

34

2021/C 182/50

Causa C-116/21 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-243/18, VW / Commissione

35

2021/C 182/51

Causa C-117/21 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-315/19, BT / Commissione

36

2021/C 182/52

Causa C-118/21 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-442/17 RENV, RN / Commissione

37

2021/C 182/53

Causa C-120/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 26 febbraio 2021 — LB / TO

39

2021/C 182/54

Causa C-122/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 26 febbraio 2021 — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

39

2021/C 182/55

Causa C-123/21 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Commissione

40

2021/C 182/56

Causa C-128/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 26 febbraio 2021 — Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I. / Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

41

2021/C 182/57

Causa C-130/21 P: Impugnazione proposta il 1o marzo 2021 da Lukáš Wagenknecht avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020, causa T-350/20, Wagenknecht/Commissione

42

2021/C 182/58

Causa C-131/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 2 marzo 2021 — Procedimento penale a carico di KI

44

2021/C 182/59

Causa C-135/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 4 marzo 2021 — Deutsche Lufthansa AG / GD e WT

44

2021/C 182/60

Causa C-138/21 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-315/19, BT / Commissione

45

2021/C 182/61

Causa C-139/21 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-243/18, VW / Commissione

46

2021/C 182/62

Causa C-147/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'8 marzo 2021 — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

47

2021/C 182/63

Causa C-149/21 P: Impugnazione proposta il 5 marzo 2021 dalla Fakro sp. z o.o avverso la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, causa T-515/18, Fakro / Commissione

48

2021/C 182/64

Causa C-506/19 P: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 febbraio 2021 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH / Consiglio dell’Unione europea

49

2021/C 182/65

Causa C-737/19: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 26 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Bank of China Limited / Ministre de l'Action et des Comptes publics

49

2021/C 182/66

Causa C-558/20: Ordinanza del presidente della Corte del 5 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — PR, BV / Germanwings GmbH

49

2021/C 182/67

Causa C-8/21: Ordinanza del presidente della Corte del 5 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Germanwings GmbH / KV

50

 

Tribunale

2021/C 182/68

Causa T-719/17: Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2021 — FMC / Commissione [Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva flupirsulfuron metile – Mancato rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Procedura di valutazione – Proposta di classificazione di una sostanza attiva – Principio di precauzione – Diritti della difesa – Certezza del diritto – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Principio di non discriminazione – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento]

51

2021/C 182/69

Causa T-585/19: Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2021 — EJ / BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Spese di trasporto – Assegno raddoppiato per figli a carico – Figlio colpito da una malattia grave – Limitazione del beneficio retroattivo della presa in carico di tali spese e di tale assegno raddoppiato – Termine ragionevole – Dovere di sollecitudine – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni)

51

2021/C 182/70

Causa T-739/19: Ordinanza del Tribunale del 10 marzo 2021 — Productos Jamaica / EUIPO — Alada 1850 (flordeJamaica) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire)

52

2021/C 182/71

Causa T-50/20: Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2021 — PNB Banka/BCE (Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Procedura d’insolvenza – Rifiuto della BCE di dare seguito alla domanda del consiglio di amministrazione di un ente creditizio diretta ad ottenere l’ingiunzione all'amministratore giudiziario di detto ente di concedere l'accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse del medesimo – Competenza dell’autore dell’atto – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

53

2021/C 182/72

Causa T-160/20: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2021 — 3M Belgium / ECHA [Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) e dei suoi sali come sostanza estremamente preoccupante – Inclusione nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Termine di ricorso – Articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 – Articolo 59 del regolamento di procedura – Irricevibilità]

53

2021/C 182/73

Causa T-426/20: Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2021 — Techniplan / Commissione (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – FES – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità)

54

2021/C 182/74

Causa T-742/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 marzo 2021 — Indofil Industries (Netherlands)/Commissione [Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

55

2021/C 182/75

Causa T-45/21 R: Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 12 marzo 2021 — Ciano Trading & Services CT & S e a. / Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Irricevibilità – Insussistenza dell’urgenza)

55

2021/C 182/76

Causa T-713/20: Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OQ / Commissione

56

2021/C 182/77

Causa T-100/21: Ricorso proposto il 16 febbraio 2021 — Sánchez-Gavito León / Consiglio e Commissione

57

2021/C 182/78

Causa T-102/21: Ricorso proposto il 18 febbraio 2021 — Bastion Holding e a./Commissione

58

2021/C 182/79

Causa T-129/21: Ricorso proposto il 1o marzo 2021 — Colombani / SEAE

59

2021/C 182/80

Causa T-133/21: Ricorso proposto il 10 marzo 2021 — QK / BCE

59

2021/C 182/81

Causa T-140/21: Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (apo-discounter.de)

60

2021/C 182/82

Causa T-141/21: Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Shakutin/Consiglio

61

2021/C 182/83

Causa T-146/21: Ricorso proposto il 15 marzo 2021 — Vetpharma Animal Health/EUIPO — Deltavit (DELTATIC)

61

2021/C 182/84

Causa T-149/21: Ricorso proposto il 18 marzo 2021 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — Vitae Health Innovation (VITADHA)

62

2021/C 182/85

Causa T-150/21: Ricorso proposto il 15 marzo 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a./Commissione

63

2021/C 182/86

Causa T-152/21: Ricorso proposto il 19 marzo 2021 — Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM / Commissione

63

2021/C 182/87

Causa T-155/21: Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl)

64

2021/C 182/88

Causa T-156/21: Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl)

65

2021/C 182/89

Causa T-159/21: Ricorso proposto il 25 marzo 2021 — Bustos/EUIPO — Bicicletas Monty (motwi)

66

2021/C 182/90

Causa T-405/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2021 — Yavorskaya / Consiglio e a.

66

2021/C 182/91

Causa T-162/20: Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2021 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands) / EFSA

67


 

Rettifiche

2021/C 182/92

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-87/21 ( GU C 110 del 29.3.2021 )

68


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 182/01)

Ultima pubblicazione

GU C 163 del 3.5.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 148 del 26.4.2021

GU C 138 del 19.4.2021

GU C 128 del 12.4.2021

GU C 110 del 29.3.2021

GU C 98 del 22.3.2021

GU C 88 del 15.3.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/2


Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale

(2021/C 182/02)

Il sig. Petrlík, nominato giudice del Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 19 febbraio 2021 (1), per il periodo dal 25 febbraio 2021 al 31 agosto 2025, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 1o marzo 2021.


(1)  GU L 64 del 24.2.2021, pag. 5.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.5.2021   

IT

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C 182/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — D. J. / Radiotelevizija Slovenija

(Causa C-344/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 2 - Nozione di «orario di lavoro» - Periodo di guardia o prontezza in regime di reperibilità - Lavoro specifico concernente la manutenzione di ripetitori televisivi situati lontano dalle zone abitate - Direttiva 89/391/CEE - Articoli 5 e 6 - Rischi psicosociali - Obbligo di prevenzione)

(2021/C 182/03)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: D. J.

Convenuta: Radiotelevizija Slovenija

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un periodo di prontezza in regime di reperibilità, nel corso del quale un lavoratore debba unicamente essere raggiungibile per telefono ed essere in grado di raggiungere il proprio luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un termine di un’ora, avendo però la possibilità di soggiornare in un alloggio di servizio messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro in questo luogo di lavoro, senza essere tenuto a restarvi, costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro, ai sensi della disposizione sopra citata, soltanto qualora risulti da una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e segnatamente delle conseguenze di un siffatto termine assegnato e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso di tale periodo, che i vincoli imposti a tale lavoratore durante il periodo suddetto sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso dello stesso periodo, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi. Il fatto che gli immediati dintorni del luogo in questione presentino un carattere poco propizio per le attività di svago è privo di rilevanza ai fini di questa valutazione.


(1)  GU C 263 del 5.8.2019.


10.5.2021   

IT

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C 182/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — FD / Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Causa C-365/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Pagamenti diretti - Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Articolo 24 - Giovane agricoltore che ha beneficiato di una prima assegnazione di diritti all’aiuto - Articolo 30, paragrafo 6 - Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 - Articolo 28, paragrafo 2 - Assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale)

(2021/C 182/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FD

Convenuto: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Dispositivo

L’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giovane agricoltore, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, che abbia già beneficiato, ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento, di una prima assegnazione di diritti all’aiuto pari al massimo al numero degli ettari ammissibili che ha dichiarato al momento della sua domanda, ha diritto a ricevere, successivamente, un’assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale pari al numero aggiuntivo di ettari ammissibili che detiene in quel momento e per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto. Tale diritto è subordinato all’esistenza di fondi disponibili in misura sufficiente nelle riserve nazionale o regionali. In caso contrario, l’assegnazione dovrà avvenire in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ammissibili ai diritti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.


(1)  GU C 288 del 26.08.2019.


10.5.2021   

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C 182/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — MK / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-388/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Tassazione delle plusvalenze immobiliari - Libera circolazione dei capitali - Base imponibile - Discriminazione - Opzione della tassazione secondo le stesse modalità applicabili ai residenti - Conformità al diritto dell’Unione)

(2021/C 182/05)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MK

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 65 TFUE, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di consentire che le plusvalenze risultanti dalla cessione di beni immobili situati in tale Stato membro, da parte di un soggetto residente in altro Stato membro, non siano soggette a un onere fiscale superiore a quello che sarebbe applicato, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nel primo Stato membro, faccia dipendere il regime di imposizione applicabile dalla scelta di detto soggetto passivo.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


10.5.2021   

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C 182/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Causa C-392/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Incorporazione con la tecnica del framing, sul sito Internet di un terzo, di un’opera protetta dal diritto d’autore - Opera liberamente accessibile con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore sul sito Internet di un licenziatario - Clausola del contratto di sfruttamento che impone al licenziatario di introdurre efficaci misure tecnologiche contro il framing - Liceità - Diritti fondamentali - Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 182/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VG Bild-Kunst

Resistente: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


10.5.2021   

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C 182/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2021 — Commissione europea / Ungheria

(CausaC-400/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 34 TFUE - Prezzo di vendita dei prodotti agroalimentari - Margini di profitto minimi da applicare nel commercio al dettaglio di tali prodotti)

(2021/C 182/07)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos, X. Lewis ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: inizialmente M.Z. Fehér, G. Koós e Zs. Wagner, successivamente M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Dispositivo

1)

L’Ungheria, adottando l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (legge XCV del 2009 che vieta le pratiche commerciali sleali applicate nei confronti dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari) e limitando così le modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2)

L’Ungheria è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 255 del 29. 7. 2019.


10.5.2021   

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C 182/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 marzo 2021 — Pometon SpA / Commissione europea

(Causa C-440/19 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato europeo degli abrasivi in acciaio - Partecipazione a contatti bilaterali e multilaterali ai fini del coordinamento dei prezzi nell’intero Spazio economico europeo - Procedimento «ibrido» che ha condotto ad adottare in successione una decisione di transazione e una decisione al termine di un procedimento ordinario - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 41 - Dovere di imparzialità della Commissione europea - Articolo 48 - Presunzione di innocenza - Obbligo di motivazione - Infrazione unica e continuata - Durata dell’infrazione - Parità di trattamento - Competenza estesa al merito)

(2021/C 182/08)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pometon SpA (rappresentanti: E. Fabrizi, V. Veneziano e A. Molinaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Rossi e T. Vecchi, successivamente P. Rossi e C. Sjödin, agenti)

Dispositivo

1)

I punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 marzo 2019, Pometon/Commissione (T-433/16, EU:T:2019:201), sono annullati.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon SpA all’articolo 2 della decisione C(2016) 3121 final della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio), è fissato in EUR 2 633 895.

4)

La Pometon SpA e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado.


(1)  GU C 255 del 29.07.2019.


10.5.2021   

IT

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C 182/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd

(Causa C-459/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 43 e 44 - Luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale - Luogo delle prestazioni di servizi di gestione di investimenti rese a un’organizzazione che persegue scopi di pubblica utilità per un’attività professionale non economica da parte di prestatori stabiliti al di fuori dell’Unione)

(2021/C 182/09)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuta: Wellcome Trust Ltd

Dispositivo

L’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale», ai sensi del suddetto articolo.


(1)  GU C 280 del 19. 8. 2019.


10.5.2021   

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C 182/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di JR

(Causa C-488/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Ambito di applicazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) - Nozione di «sentenza esecutiva» - Reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo - Regno di Norvegia - Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale - Articolo 4, punto 7, lettera b) - Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Extraterritorialità del reato)

(2021/C 182/10)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

JR

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che un mandato d’arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l’emissione del mandato d’arresto europeo è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall’altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

L’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d’arresto sia stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il Regno di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.


(1)  GU C 337 del 7. 10. 2019.


10.5.2021   

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C 182/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 marzo 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia, Ungheria

(Causa C-562/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Aiuti di Stato - Imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Decisione di avvio del procedimento di indagine formale - Elementi di determinazione del sistema di riferimento - Progressività delle aliquote - Esistenza di un vantaggio a carattere selettivo - Onere della prova)

(2021/C 182/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, P.-J. Loewenthal e V. Bottka, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e M. Szydło, agenti), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

L’Ungheria si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 328 del 30.09.2019.


10.5.2021   

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C 182/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2021 — European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) / Commissione europea

(Causa C-572/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Raccomandazione 2003/361/CE - Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione europea relativa alla qualificazione come microimprese, piccole o medie imprese (PMI) - Decisione 2012/838/UE, Euratom - Allegato - Punti 1.2.6 e 1.2.7 - Richiesta di revisione - Regolamento (CE) n. 58/2003 - Articolo 22 - Assenza di ricorso amministrativo - Collegamento tra la richiesta di revisione e il ricorso amministrativo - Diniego dello status di PMI nonostante il rispetto formale dei criteri della raccomandazione 2003/361 - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Svantaggi cui le PMI fanno fronte abitualmente - Assenza)

(2021/C 182/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) (rappresentanti: M. Wellinger e K. T’Syen, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Kyratsou, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula e J. Očková, agenti)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta.

1)

La European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

2)

La Repubblica ceca si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


10.5.2021   

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C 182/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — X / Kuoni Travel Ltd

(Causa C-578/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 90/314/CEE - Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino - Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - Contratto avente ad oggetto un viaggio «tutto compreso» stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore - Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi - Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi - Esenzione da responsabilità - Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi - Nozione di «prestatore di servizi»)

(2021/C 182/13)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuta: Kuoni Travel Ltd

con l’intervento di: ABTA Ltd

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», nella parte in cui prevede una causa di esonero dalla responsabilità dell’organizzatore di un viaggio «tutto compreso» per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto relativo a un viaggio del genere, concluso tra tale organizzatore e un consumatore e disciplinato da tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione di tali obblighi, risultante dalle azioni di un dipendente di un prestatore di servizi che esegue tale contratto:

tale dipendente non può essere considerato un prestatore di servizi ai fini dell’applicazione di tale disposizione e

l’organizzatore non può essere esonerato dalla responsabilità derivante da tale inadempimento o cattiva esecuzione, in applicazione di detta disposizione.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


10.5.2021   

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C 182/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — RJ / Stadt Offenbach am Main

(Causa C-580/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 2 - Nozione di «orario di lavoro» - Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità - Vigili del fuoco professionali - Direttiva 89/391/CEE - Articoli 5 e 6 - Rischi psicosociali - Obbligo di prevenzione)

(2021/C 182/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RJ

Resistente: Stadt Offenbach am Main

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un termine pari a 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro, avvalendosi dei diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza connessi a suddetto veicolo, costituisce, nella sua integralità, «orario di lavoro», ai sensi della menzionata disposizione, soltanto se da una valutazione globale del complesso delle circostanze della fattispecie, in particolare delle conseguenze di un tale termine e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso del servizio in parola, risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante il servizio in discussione sono tali da incidere in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso del medesimo servizio, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai suoi interessi.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019.


10.5.2021   

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C 182/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale

(Causa C-585/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 2 - Nozione di «orario di lavoro» - Articolo 3 - Periodo minimo di riposo giornaliero - Lavoratori che hanno stipulato più contratti di lavoro con un medesimo datore di lavoro - Applicazione per lavoratore)

(2021/C 182/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Academia de Studii Economice din Bucureşti

Convenuto: Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, qualora un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero, previsto da tale articolo 3, si applica a tali contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno di detti contratti considerato separatamente.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


10.5.2021   

IT

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C 182/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 marzo 2021 — Commissione europea / Ungheria, Repubblica di Polonia

(Causa C-596/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Aiuti di Stato - Imposta ungherese sul fatturato connesso alla pubblicità - Elementi di determinazione del sistema di riferimento - Progressività delle aliquote - Dispositivo transitorio di deducibilità parziale delle perdite riportate - Esistenza di un vantaggio a carattere selettivo - Onere della prova)

(2021/C 182/16)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, P.-J. Loewenthal e K. Herrmann, agenti)

Altre parti nel procedimento: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.


(1)  GU C 348 del 14.10.2019.


10.5.2021   

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C 182/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — KO / Consulmarketing SpA, in fallimento

(Causa C-652/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Ragioni oggettive che giustificano un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato - Direttiva 98/59/CE - Licenziamento collettivo - Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo illegittimo - Applicazione di un regime di tutela meno vantaggioso ai contratti a tempo determinato stipulati prima della data della sua entrata in vigore, convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente a tale data)

(2021/C 182/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KO

Convenuta: Consulmarketing SpA, in fallimento

Con l’intervento di: Filcams CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Dispositivo

1)

Una normativa nazionale che prevede l’applicazione concorrente, nell’ambito di una stessa e unica procedura di licenziamento collettivo, di due diversi regimi di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo effettuato in violazione dei criteri destinati a determinare i lavoratori che saranno sottoposti a tale procedura non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, e non può, pertanto, essere esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, dei suoi articoli 20 e 30.

2)

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale normativa, è convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tale data.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


10.5.2021   

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C 182/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Von Aschenbach & Voss GmbH / Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-708/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Dazio antidumping definitivo - Fogli di alluminio originari della Cina - Fogli di alluminio leggermente modificati - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 - Ricevibilità - Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale - Legittimazione ad agire per l’annullamento)

(2021/C 182/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Von Aschenbach & Voss GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 21 agosto 2019, è irricevibile.


(1)  GU C 413 del 9.12. 2019.


10.5.2021   

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C 182/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — VK / An Bord Pleanála

(Causa C-739/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati - Direttiva 77/249/CEE - Articolo 5 - Obbligo per un avvocato prestatore che rappresenta un cliente nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito - Limiti)

(2021/C 182/19)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VK

Convenuto: An Bord Pleanála

con l’intervento di: The General Council of the Bar of Ireland, The Law Society of Ireland and the Attorney General

Dispositivo

L’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta, in quanto tale, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa;

non è sproporzionato, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, l’obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli avvocati hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l’avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice;

un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell’esperienza dell’avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


10.5.2021   

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C 182/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Firma Z / Finanzamt Y

(Causa C-802/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90, paragrafo 1 - Riduzione della base imponibile - Principi definiti nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) - Fornitura di medicinali - Concessione di sconti - Carattere ipotetico della questione pregiudiziale - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2021/C 182/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Firma Z

Resistente: Finanzamt Y

Dispositivo

L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una farmacia stabilita in uno Stato membro non può ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall’imposta sul valore aggiunto in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


10.5.2021   

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C 182/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket

(Causa C-812/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9 - Soggetto passivo - Nozione - Articolo 11 - Gruppo IVA - Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi - Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale - Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi)

(2021/C 182/21)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Convenuto: Skatteverket

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.


(1)  GU C 19 del 20.1.2020.


10.5.2021   

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C 182/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Polonia) — A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-895/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità indiretta - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Acquisto intracomunitario di beni - Detrazione dell’imposta dovuta a monte a titolo di un tale acquisto - Requisiti formali - Requisiti sostanziali - Termine per la presentazione della dichiarazione fiscale - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità)

(2021/C 182/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.

Resistente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

con l’intervento di: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dispositivo

Gli articoli 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a un acquisto intracomunitario, nel corso dello stesso periodo d’imposta in cui è dovuta l’IVA, è subordinato all’indicazione dell’IVA dovuta nella dichiarazione fiscale presentata nel termine di tre mesi decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo tributario relativo ai beni acquistati.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


10.5.2021   

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C 182/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Causa C-900/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Articoli 5 e 8 - Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli - Articolo 9, paragrafo 1 - Autorizzazione a ricorrere in virtù di una deroga a un siffatto metodo consacrato dagli usi tradizionali - Presupposti - Assenza di altra soluzione soddisfacente - Giustificazione dell’assenza di «altra soluzione soddisfacente» con la sola preservazione di detto metodo tradizionale - Selettività delle catture - Normativa nazionale che autorizza la cattura di uccelli tramite l’impiego di vischio)

(2021/C 182/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Convenuto: Ministre de la Transition écologique et solidaire

con l’intervento di: Fédération nationale des Chasseurs

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che un’altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo.

2)

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all’articolo 8 di tale direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime, pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili.


(1)  GU C 54 del 17.02.2020.


10.5.2021   

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C 182/17


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — Repubblica ceca) — Samohýl group a.s. / Generální ředitelství cel

(Causa C-941/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci doganali 3004 e 3808 - Interpretazione - Regolamento (CE) n. 455/2007 - Soluzione per spot-on per gatti contro infestazioni da pulci e zecche - Effetti terapeutici o profilattici)

(2021/C 182/24)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ostravě

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Samohýl group a.s.

Resistente: Generální ředitelství cel

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un prodotto consistente in una soluzione destinata ai gatti, che deve essere applicata per via cutanea locale (spot-on) mediante fiale (0,5 ml) e che contiene la sostanza attiva denominata fipronil (50 mg per fiala) nonché eccipienti, quali il butilidrossianisolo E 320, il butilidrossitoluene E 321, l’alcool benzilico e il glicol dietilenico monoetiletere, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui quest’ultimo dispone, rientra nella voce doganale 3808 di detta nomenclatura, come «insetticida».


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


10.5.2021   

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C 182/18


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — M.A. / Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N

(Causa C-949/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Politica dei visti - Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Articolo 21, paragrafo 2 bis - Carta dei diritti fondamentali - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Diniego di visto per soggiorni di lunga durata opposto dal console - Obbligo per uno Stato membro di garantire un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso una decisione di diniego di un tale visto)

(2021/C 182/25)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M.A.

Convenuto: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N

Dispositivo

1)

L’articolo 21, paragrafo 2 bis, della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile al cittadino di uno Stato terzo cui sia stato negato un visto per soggiorni di lunga durata.

2)

Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di diniego di visto per motivi di studio, ai sensi di tale direttiva, le cui modalità siano definite dall’ordinamento giuridico del singolo Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, e tale procedura deve garantire, a un dato stadio del procedimento, un ricorso giurisdizionale. Spetta al giudice del rinvio verificare se la domanda di visto nazionale per soggiorni di lunga durata per motivi di studio di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva in parola.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


10.5.2021   

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C 182/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — UAB «P» / Dyrektor Izby Skarbowej w B.

(Causa C-48/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 203 - Imposte indebitamente fatturate - Buona fede del soggetto che ha emesso la fattura - Rischio di perdita di gettito fiscale - Obblighi degli Stati membri di prevedere la possibilità di rettificare l’imposta indebitamente fatturata - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità)

(2021/C 182/26)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «P»

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w B.

Dispositivo

L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e i principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate.


(1)  GU C 191 dell’8. 6. 2020.


10.5.2021   

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C 182/20


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-96/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Salute - Articolo 168 TFUE - Direttiva 2002/98/CE - Norme di qualità e di sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti - Obiettivo volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 - Servizi trasfusionali - Persona responsabile - Condizioni minime di qualificazione - Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo - Margine di discrezionalità riservato agli Stati membri)

(2021/C 182/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con l’intervento di: Sds Snabi, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA)

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale possono essere designate come persona responsabile di un servizio trasfusionale soltanto le persone in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, purché siffatta normativa rispetti, sotto ogni profilo, il diritto dell’Unione.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


10.5.2021   

IT

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C 182/20


Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — M. A. / Stato belga

(Causa C-112/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 5 - Decisione di rimpatrio - Padre di un minore cittadino dell’Unione europea - Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore in sede di adozione della decisione di rimpatrio)

(2021/C 182/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M. A.

Convenuto: Stato belga

Dispositivo

L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono tenere nella debita considerazione l’interesse superiore del minore prima di adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d’ingresso, persino qualora il destinatario di tale decisione non sia un minore, bensì il padre di quest’ultimo.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


10.5.2021   

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C 182/21


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Westminster Magistrates’ Court — Regno Unito) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di PI

(Causa C-648/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) - Mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità - Mancanza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata - Conseguenze - Tutela giurisdizionale effettiva - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 182/29)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Westminster Magistrates’ Court

Parti nel procedimento principale

PI

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il mandato d’arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.


(1)  GU C 62 del 22. 2. 2021.


10.5.2021   

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C 182/22


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 — Pilatus Bank plc / Banca centrale europea

(Causa C-701/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Impugnazione manifestamente infondata - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Misure sospensive adottate dall’autorità nazionale di vigilanza - Nomina di una persona di contatto - Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) - Revoca dell’autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale - Mancata dimostrazione di un interesse ad agire - Qualificazione errata di atto preparatorio - Sostituzione di motivazione)

(2021/C 182/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank plc (rappresentanti: inizialmente O. H. Behrends e M. Kirchner, Rechtsanwälte, successivamente O. H. Behrends)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Yoo, M. Anastasiou e A. Karpf, agenti)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta.

2.

La Pilatus Bank plc è condannata alle spese.


(1)  GU C 406 del 02.12.2019.


10.5.2021   

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C 182/22


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-755/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica di asilo - Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda ulteriore di protezione internazionale in quanto irricevibile - Termine di ricorso - Messa in stato di trattenimento)

(2021/C 182/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T.H.C.

Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Dispositivo

L’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che assoggetta il ricorso contro una decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale a un termine di decadenza di cinque giorni, inclusi i giorni festivi e non lavorativi, qualora il richiedente interessato sia stato posto in stato di trattenimento, a condizione, da un lato, che il principio di equivalenza sia rispettato, e, dall’altro lato, che l’accesso effettivo del richiedente in stato di trattenimento alle garanzie processuali riconosciute ai richiedenti protezione internazionale dal diritto dell’Unione sia assicurato entro un tale termine.

Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale in questione soddisfa tali requisiti.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019.


10.5.2021   

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C 182/23


Ordinanza della Corte (settima Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — CDT, SA / MIMR, HRMM

(Causa C-321/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di proceduta della Corte - Protezione dei consumatori - Effetti di una sentenza nel tempo - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» - Clausola di scadenza anticipata - Soppressione parziale del contenuto di una clausola abusiva - Principio di certezza del diritto - Obbligo di interpretazione conforme)

(2021/C 182/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrenti: CDT, SA

Resistenti: MIMR, HRMM

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione, segnatamente il principio di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un giudice nazionale si astenga dall’applicare una disposizione di diritto nazionale che gli consente di rivedere una clausola abusiva di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in una situazione in cui tale disposizione, che è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dalla sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), non era stata ancora ancora oggetto di una modifica legislativa, conformemente a tale sentenza, al momento della conclusione di detto contratto.

2)

Il principio di certezza del diritto dev’essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, che ha constatato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 93/13, di rivedere il contenuto di detta clausola, sicché il giudice è tenuto a disapplicarla. Tuttavia, gli articoli 6 e 7 di detta direttiva non ostano a che il giudice nazionale sostituisca a una siffatta clausola una disposizione di diritto nazionale di carattere suppletivo, purché il contratto di mutuo in questione non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva e l’annullamento del contratto nel suo insieme esponga il consumatore a conseguenze particolarmente gravi, verifica questa che spetta al giudice del rinvio.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


10.5.2021   

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C 182/24


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Stadtapotheke E/Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(Causa C-378/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad un giudice imparziale - Domanda diretta a ottenere una concessione per una nuova farmacia - Obbligo di richiedere un parere dell’ordine dei farmacisti - Libertà professionale e diritto di lavorare - Libertà d’impresa - Diritto di proprietà - Condizioni per la creazione di una nuova farmacia - Proporzionalità - Mancata attuazione del diritto dell’Unione - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Incompetenza manifesta della Corte)

(2021/C 182/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stadtapotheke E

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

in presenza di: AW

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria, Austria), con decisione del 10 agosto 2020.


(1)  GU C 443 del 21.12.2020


10.5.2021   

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C 182/24


Impugnazione proposta il 26 novembre 2020 dalla CEDC International sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 settembre 2020, causa T-796/16, CEDC International/EUIPO — Underberg

(Causa C-639/20 P)

(2021/C 182/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CEDC International sp. z o.o. (rappresentante: M. Fijałkowski, radca prawny)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Underberg AG

Con ordinanza del 23 marzo 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la CEDC International sp. z o.o. a farsi carico delle proprie spese.


10.5.2021   

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C 182/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 dicembre 2020 — W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Causa C-697/20)

(2021/C 182/35)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: W.G..

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare gli articoli 9, 295 e 296, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi nazionale, formatasi in base all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, ustawy o podatku od towarów i usług (legge sull’imposta sulla cessione dei beni e sulla prestazione dei servizi») dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2011, numero 177, posizione 1054, come modificata), che esclude la possibilità di considerare i coniugi che esercitano un’attività agricola, nell’ambito di un‘azienda agricola, utilizzando il patrimonio facente parte della loro comunione legale dei beni, come due distinti soggetti passivi dell’IVA.

2)

Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante il fatto che secondo la prassi nazionale l’opzione esercitata da uno dei coniugi di applicare alla propria attività il regime generale dell’IVA comporta la perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge.

3)

Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante che il patrimonio, che ciascun coniuge utilizza in via autonoma e indipendente per gli scopi dell’attività economica esercitata, sia individuato in modo chiaro.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


10.5.2021   

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C 182/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 21 dicembre 2020 — Gmina Wieliszew / Curatore della massa fallimentare della Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, in liquidazione fallimentare

(Causa C-698/20)

(2021/C 182/36)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Gmina Wieliszew

Resistente: Curatore della massa fallimentare della Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, in liquidazione fallimentare

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 2, punto 5, gli articoli 3, 4, 57, paragrafo 1, gli articoli 70 e 80, e attualmente il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 2, punto 15, l’articolo 37, paragrafo 1, gli articoli 66, 67, paragrafo 1, l’articolo 74, paragrafo 1, e l’articolo 89, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che queste disposizioni ostano alla disciplina di diritto nazionale che impedisce a un soggetto, che ha ricevuto fondi provenienti dal bilancio dell’Unione europea, di agire efficacemente in giudizio per richiedere l’esclusione dalla massa fallimentare di tali fondi, nell’ipotesi in cui questi siano stati versati su un conto corrente aperto presso una banca che successivamente è stata dichiarata fallita, o alla disciplina di diritto nazionale che non esclude tali fondi dalla massa fallimentare di una banca fallita.


(1)  GU 2006, L 210, pag. 25.

(2)  GU 2013, L 347, pag. 320.


10.5.2021   

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C 182/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie (Polonia) il 18 dicembre 2020 — KL / X sp. z o.o.

(Causa C-715/20)

(2021/C 182/37)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie

Parti

Parte ricorrente: KL

Parte resistente: X sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1 della direttiva 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso dall’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), dal Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), e dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) (1), nonché le clausole 1 e 4 del suddetto accordo quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disciplina di diritto nazionale che prevede l’obbligo del datore di lavoro di indicare per iscritto la motivazione della decisione di recesso da un contratto di lavoro soltanto in relazione ai contratti di lavoro conclusi a tempo indeterminato e, di conseguenza, il controllo in via giudiziaria della fondatezza dei motivi di recesso dai contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza prevedere contemporaneamente tale obbligo del datore di lavoro (ossia di indicare il motivo che giustifichi il recesso) in relazione ai contratti di lavoro conclusi a tempo determinato (quindi soltanto l’aspetto relativo alla conformità del recesso alle disposizioni sul recesso dai contratti è sottoposto a sindacato giurisdizionale).

2)

Se la clausola 4 dell’accordo quadro e il principio generale del diritto dell’Unione riguardante il divieto di discriminazione (articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) possano essere fatti valere dalle parti di una controversia giudiziaria in cui entrambe le parti siano soggetti privati, e, di conseguenza, se le suddette disposizioni abbiano un effetto orizzontale.


(1)  GU 1999, L 175, pag. 43.


10.5.2021   

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C 182/27


Impugnazione proposta il 31 dicembre 2020 dalla Ultrasun AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 ottobre 2020, causa T-805/19, Ultrasun AG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-722/20 P)

(2021/C 182/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ultrasun AG (rappresentanti: A. Mühlendah, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 25 marzo 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


10.5.2021   

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C 182/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) il 15 gennaio 2021 — TM / EJ

(Causa C-28/21)

(2021/C 182/39)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parti

Attore: TM

Convenuta: EJ

Questione pregiudiziale

Se la formulazione secondo cui «ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate», utilizzata all’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), debba essere interpretata nel senso che la legislazione degli Stati membri deve prevedere che la responsabilità dell'impresa di assicurazione nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile copra tutti i danni, comprese le conseguenze dell'evento dannoso sotto forma di lucro cessante subito dalla persona lesa.


(1)  GU 2009, L 263, pag. 11.


10.5.2021   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München (Germania) il 28 gennaio 2021 — Phoenix Contact GmbH & Co. KG / HARTING Deutschland GmbH & Co. KG und Harting Electric GmbH & Co. KG

(Causa C-44/21)

(2021/C 182/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München

Parti

Ricorrente: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Resistenti: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG e Harting Electric GmbH & Co. KG

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE (1) il fatto che, nell’ambito del procedimento cautelare, gli organi giurisdizionali competenti in ultimo grado (gli Oberlandesgerichte, Tribunali superiori dei Land) neghino, in linea di principio, l’emanazione di provvedimenti provvisori per la violazione di brevetti, nei casi in cui il brevetto controverso non sia stato già oggetto di un giudizio di opposizione o di nullità in primo grado.


(1)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).


10.5.2021   

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C 182/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 2 febbraio 2021 — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. / Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(Causa C-64/21)

(2021/C 182/41)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente in cassazione: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Altra parte nel procedimento: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Questione pregiudiziale

Se, alla luce della formulazione e della finalità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1) (GU L 382 del 31.12.1986, pagg. da 17 a 21) tale disposizione debba essere interpretata nel senso che riconosce all’agente commerciale indipendente il diritto assoluto alla provvigione per i contratti conclusi durante il contratto di agenzia con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo, o se tale diritto possa essere escluso nel contratto.


(1)  GU 1986, L 382, pag. 17.


10.5.2021   

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C 182/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 8 febbraio 2021 — Wacker Chemie AG / Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Causa C-76/21)

(2021/C 182/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Wacker Chemie AG

Resistente: Repubblica federale di Germania, rappresentata dall’Umweltbundesamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se la definizione di incremento della capacità di cui agli orientamenti ETS della Commissione europea (1), secondo cui, per effetto di un investimento di capitale fisico (o di una serie di investimenti incrementali di capitale fisico), l’impianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno il 10 % rispetto alla capacità installata iniziale dell’impianto prima della modifica, debba essere interpretata nel senso che rilevi a tal fine

a.

un nesso causale tra l’investimento di capitale fisico e un incremento della massima capacità possibile sotto il profilo tecnico e giuridico, oppure

b.

in linea con l’articolo 3, lettere i) e l), della decisione 2011/278/UE (2) un confronto con la media dei due volumi di produzione mensili più elevati nei primi sei mesi successivi all’avvio del funzionamento modificato.

2)

Nell’ipotesi 1. b.: Se l’articolo 3, lettera i), della decisione della Commissione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che non rilevi l’entità dell’incremento della massima capacità possibile sotto il profilo tecnico e giuridico, ma solo la presa in considerazione dei valori medi in conformità dell’articolo 3, lettera l), della decisione medesima, a prescindere se questi ultimi derivino, e in che misura, dalla modifica fisica effettuata o da un maggiore utilizzo dell’impianto.

3)

Se la nozione di capacità installata iniziale di cui all’allegato I degli orientamenti ETS debba essere interpretata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2011/278.

4)

Se una decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni su un regime di aiuti di Stato notificato debba essere interpretata nel senso che

a.

in tal modo venga accertata nel complesso la compatibilità della normativa nazionale con la disciplina sugli aiuti di Stato, anche riguardo ad ulteriori rimandi contenuti nella normativa nazionale in materia di aiuti ad altre disposizioni di diritto nazionale, oppure

b.

la normativa nazionale in materia di aiuti e le altre disposizioni di diritto nazionale debbano a loro volta essere interpretate in modo tale che in definitiva risultino conformi alla disciplina sugli aiuti di Stato.

5)

Nell’ipotesi 4. a.: Se una decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni su un regime di aiuti di Stato notificato produca un effetto vincolante per il giudice nazionale in relazione all’accertata conformità con la pertinente disciplina sugli aiuti di Stato.

6)

Se orientamenti della Commissione europea su aiuti di Stato, per il fatto che la Commissione vi faccia riferimento in una decisione di non sollevare obiezioni su un regime di aiuti di Stato notificato ed esamini la compatibilità dell’aiuto notificato alla luce di tale disciplina, diventino vincolanti per lo Stato membro ai fini dell’interpretazione ed applicazione del regime di aiuti autorizzato.

7)

Se l’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE (3), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, secondo cui gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie per compensare costi indiretti connessi alle emissioni di CO2, rilevi ai fini dell’interpretazione del punto 5 degli orientamenti ETS, in base al quale gli aiuti devono limitarsi al minimo necessario per ottenere il livello di tutela ambientale desiderato.


(1)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU 2012, C 158, pag. 4).

(2)  Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).


10.5.2021   

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C 182/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’8 febbraio 2021 — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Causa C-77/21)

(2021/C 182/43)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Resistente: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «limitazione della finalità» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (1) (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretata nel senso che è conforme con tale nozione il fatto che il titolare del trattamento conservi parallelamente, in un’altra banca dati, alcuni dati personali che sono stati peraltro raccolti e conservati per una finalità legittima limitata o, al contrario, per quanto riguarda la banca dati parallela, nel senso che la finalità legittima limitata della raccolta dei dati non è più valida.

2)

Qualora la risposta alla prima questione pregiudiziale sia che la conservazione parallela dei dati risulta di per sé incompatibile con il principio della «limitazione della finalità», se sia compatibile con il principio della «limitazione della conservazione» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento il fatto che il titolare del trattamento conservi parallelamente in un’altra banca dati alcuni dati personali che sono stati peraltro raccolti e conservati per una finalità legittima limitata.


(1)  GU 2016, L 119, pag. 1.


10.5.2021   

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C 182/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 febbraio 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

(Causa C-83/21)

(2021/C 182/44)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte di Giustizia quale sia l’esegesi delle espressioni «regola tecnica» dei servizi della società dell’informazione e «regola relativa ai servizi» della società dell’informazione, di cui alla direttiva 2015/1535/UE (1), e, in particolare, dica la Corte se tali espressioni debbano interpretarsi come comprensive anche di misure di carattere tributario non direttamente volte a regolamentare lo specifico servizio della società dell’informazione, ma comunque tali da conformarne il concreto esercizio all’interno dello Stato membro, in particolare gravando tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare — ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online — di obblighi ancillari e strumentali all’efficace riscossione delle imposte dovute dai locatori, quali:

a)

la raccolta e la successiva comunicazione alle Autorità fiscali dello Stato membro dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a seguito dell’attività dell’intermediario;

b)

la ritenuta della quota-parte dovuta al Fisco delle somme versate dai conduttori ai locatori ed il conseguente versamento all’Erario di tali somme.

2)

Dica la Corte di Giustizia:

a)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE (2) e 2000/31/CE (3), ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari immobiliari attivi in Italia — ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online — obblighi di raccolta dei dati inerenti ai contratti di locazione breve conclusi loro tramite e successiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria, per le finalità relative alla riscossione delle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio;

b)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari immobiliari attivi in Italia — ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online — che intervengano nella fase del pagamento dei contratti di locazione breve stipulati loro tramite, l’obbligo di operare, per le finalità relative alla riscossione delle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio, una ritenuta su tali pagamenti con successivo versamento all’Erario;

c)

in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, possano comunque essere limitati in maniera conforme al diritto [dell’Unione europea] da misure nazionali quali quelle descritte supra, sub a) e b), in considerazione dell’inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio;

d)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, possano essere limitati in maniera conforme al diritto [dell’Unione europea] da una misura nazionale che imponga, a carico degli intermediari immobiliari non stabiliti in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale tenuto ad adempiere, in nome e per conto dell’intermediario non stabilito, alle misure nazionali descritte supra, sub b), stante l’inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio.

3)

Dica la Corte di Giustizia se l’articolo 267, paragrafo terzo, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto [dell’Unione europea] (originario o derivato) sollevata da una delle parti e corredata dalla precisa indicazione del testo del quesito, il Giudice mantenga comunque la facoltà di procedere all’autonoma articolazione del quesito stesso, individuando discrezionalmente, in scienza e coscienza, i referenti del diritto [dell’Unione europea], le disposizioni nazionali con essi potenzialmente in contrasto ed il tenore lessicale della rimessione, purché nei limiti della materia oggetto del contendere, ovvero sia tenuto a recepire il quesito come formulato dalla parte istante.


(1)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

(3)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).


10.5.2021   

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C 182/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 febbraio 2021 — Finanzamt R / W-GmbH

(Causa C-98/21)

(2021/C 182/45)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt R

Resistente: W-GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE (1), debba essere interpretato nel senso che a una holding di gestione che eroga operazioni a valle imponibili a società controllate spetti il diritto a detrazione anche in relazione a prestazioni acquisite da terzi e conferite alle controllate in cambio di una partecipazione all’utile generale, benché le prestazioni a monte acquistate non presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni proprie della holding medesima, bensì con le attività (perlopiù) esenti delle controllate, dette prestazioni a monte non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili (sotto forma di prestazioni rese alle controllate) e non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della holding.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se costituisca un abuso del diritto ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea il fatto che una holding di gestione «intervenga» nella catena di approvvigionamento di prestazioni di società controllate in modo tale da acquistare essa stessa prestazioni per le quali, in caso di acquisto diretto, non spetterebbe alle controllate alcun diritto a detrazione, per poi conferirle alle controllate in cambio di una partecipazione agli utili delle stesse e infine, appellandosi alla propria posizione di holding di gestione, beneficiare dell’intera detrazione dell’imposta assolta a monte sulle prestazioni acquistate, oppure se tale intervento possa essere giustificato da motivi estranei al diritto tributario, benché la totale detrazione dell’imposta versata a monte risulti di per sé contraria al sistema e comporti un vantaggio concorrenziale per le strutture holding rispetto a imprese con un solo livello.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


10.5.2021   

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C 182/32


Impugnazione proposta il 17 febbraio 2021 dalla Danske Slagtermestre avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 1o dicembre 2020, causa T-486/18, Danske Slagtermestre / Commissione europea

(Causa C-99/21 P)

(2021/C 182/46)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Danske Slagtermestre (rappresentante: H. Sønderby Christensen, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2020, causa T-486/18.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha applicato erroneamente il requisito dell’incidenza diretta. A sostegno di tale motivo la ricorrente deduce che per stabilire l’incidenza diretta nei suoi confronti è sufficiente che essa spieghi le ragioni per le quali il modello a scala potrebbe porre i suoi membri in una situazione concorrenziale svantaggiosa (v. punti 47 e 50 della sentenza nelle cause da C-622/16 P a C-624/16 P) (1). Il Tribunale avrebbe pertanto errato, al punto 103 dell’ordinanza, nel ritenere che la Danske Slagtermestre debba dimostrare quali membri specifici siano stati lesi e quali siano le conseguenze concrete del modello a scala sulla loro posizione concorrenziale.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha considerato che il requisito dell’incidenza individuale non si applica nei casi di cui all’articolo 263, quarto comma, terza parte, TFUE. La ricorrente fa valere pertanto che l’ordinanza del Tribunale è viziata da un errore nei limiti in cui, nell’ambito della valutazione dell’incidenza diretta, al punto 103, è fatto riferimento alle considerazioni di cui ai punti da 71 a 77 riguardanti l’incidenza individuale. Risulta, quindi, espressamente, sia dal punto 63, che inizia la sezione, sia dal punto 82, che la termina, che i punti da 71 a 77 riguardano esclusivamente il criterio dell’incidenza individuale.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha considerato che i criteri applicati dalla Corte nelle cause da C-622/16 P a C-624/16 P confermano che il requisito dell’incidenza diretta è soddisfatto nel caso di specie. Pertanto, la ricorrente sostiene che la Danske Slagtermestre ha affermato in maniera adeguata che: i) le attività sono simili; ii) i suoi membri sono attivi sullo stesso mercato di beni e servizi dell’impresa sovvenzionata; e iii) i suoi membri sono attivi sullo stesso mercato geografico della medesima impresa. Pertanto, nel caso di specie le attività dei membri non sono soltanto simili, bensì identiche a quella del beneficiario degli aiuti.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale, al punto 103, usa il termine «dimostrato» in modo non corretto, poiché tale termine costituisce una notevole intensificazione dei termini «spiegato» o «illustrato». In tale contesto la ricorrente sostiene che non è vero che la Danske Slagtermestre non ha spiegato le ragioni per le quali i suoi membri sono esposti ad una concorrenza distorta dal modello a scala. Il requisito secondo cui il beneficiario è liberato dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività è già soddisfatto. Ciò deriva dalla giurisprudenza della Corte (v., ad esempio, causa C-172/03 (2), Heiser, punto 55).

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale, in ogni caso, applica erroneamente i fatti della causa e i punti da 71 a 77 sono pertanto inficiati da errori di diritto. La ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale ha errato nel formulare riserve in relazione ad alcune informazioni fornite dalla Danske Slagtermestre, sebbene esse non siano contestate né dalla Commissione né dal governo danese, e, in secondo luogo, che il Tribunale ha errato nel non prendere in considerazione una serie di informazioni essenziali incluse dalla Danske Slagtermestre in varie occasioni nel ricorso, nella replica e nei suoi allegati.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873).

(2)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, Heiser (C-172/03, EU:C:2005:130).


10.5.2021   

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C 182/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 22 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / BC

(Causa C-106/21)

(2021/C 182/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Attrice: Deutsche Lufthansa AG

Convenuto: BC

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


10.5.2021   

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C 182/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 22 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / ZR

(Causa C-107/21)

(2021/C 182/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Resistente: ZR

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


10.5.2021   

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C 182/34


Impugnazione proposta il 23 febbraio 2021 dall’Universität Bremen avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-660/19, Universität Bremen / Agenzia esecutiva per la ricerca

(Causa C-110/21 P)

(2021/C 182/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Bremen (rappresentante: C. Schmid, Hochschullehrer)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-660/19, Universität Bremen/Agenzia esecutiva per la ricerca;

2.

rinviare la causa al Tribunale, se possibile, dinanzi ad un’altra sezione, per la decisione nel merito;

3.

constatare che la rappresentanza dell’Universität Bremen da parte del professore universitario Christoph Schmid, nella causa T-660/19, è valida secondo l’articolo 19, paragrafo 7, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

4.

in subordine, per il caso in cui si debba negare che il menzionato professore eserciti validamente detta rappresentanza, constatare che l’Universität Bremen è legittimata a far proseguire dinanzi al Tribunale il patrocinio del procedimento, nella causa T-660/19, allo stato degli atti, da un avvocato che integri i presupposti previsti dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4, dello Statuto;

5.

riservare le spese e rinviare la questione della loro determinazione al Tribunale con l’indicazione che la convenuta sopporta indipendentemente dalla decisione del Tribunale le spese del ricorso e dell’impugnazione svoltisi finora oppure che — in subordine — ognuna delle parti sopporta le proprie spese nel procedimento svoltosi finora; disporre che il rimborso degli onorari di avvocato corrisposto dalla ricorrente alla convenuta per il procedimento dinanzi al Tribunale in entrambi i casi debba esserle restituito senza ritardo.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel giudizio di impugnazione sostiene che l’ordinanza impugnata respinge ingiustamente il suo ricorso di annullamento della decisione Ares (2019) 4590599 dell’Agenzia esecutiva per la ricerca, del 16 luglio 2019, a causa della rappresentanza processuale non valida del professor Christoph Schmid, in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale. Tale ordinanza del Tribunale sarebbe errata in diritto. In primo luogo, il Tribunale traviserebbe la circostanza che, in base al diritto nazionale, i professori abilitati legittimati ad agire sarebbero privilegiati a rivestire il ruolo di rappresentanti processuali secondo il tenore letterale e l’impianto dell’articolo 19, paragrafo 7, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e non sarebbero tenuti a soddisfare i presupposti dell’autonoma nozione di avvocato, ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 3 e 4, dello Statuto. In secondo luogo, e in subordine, il Tribunale, secondo il principio del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, nonché secondo il principio di proporzionalità, avrebbe comunque dovuto fornire un’indicazione in merito ai problemi di ricevibilità; in alternativa, tale indicazione avrebbe dovuto quantomeno essere contenuta nel sito Internet del Tribunale, ad esempio nella rubrica «“Promemoria» — Atto di ricorso”».


10.5.2021   

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C 182/35


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-243/18, VW / Commissione

(Causa C-116/21 P)

(2021/C 182/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: VW, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 16 dicembre 2020 (Settima Sezione), VW/Commissione, nella causa T-243/18;

respingere il ricorso di primo grado;

condannare la parte convenuta a pagare le spese della causa di primo grado;

condannare la parte convenuta alle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto relativo ai criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 46-49 e punto 58 della sentenza impugnata). La Commissione sostiene quanto segue:

il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui la valutazione della legittimità di un atto dell'Unione alla luce dei diritti fondamentali non può basarsi su affermazioni tratte dalle conseguenze di tale atto in un caso particolare;

l'illegittimità di una disposizione dello Statuto non può essere basata sul carattere «irragionevole» della scelta fatta dal legislatore;

il Tribunale non ha preso in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano le due situazioni da comparare, in violazione dei principi stabiliti nella sentenza HK/Commissione (C-460/18 P).

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione del principio di non discriminazione, poiché il Tribunale ha ritenuto che le situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari fossero comparabili (punti 50-61 della sentenza impugnata). La Commissione considera quanto segue:

la data del matrimonio non è il solo criterio che distingue gli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto. La distinzione si basa su una serie di fattori che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione;

il Tribunale avrebbe dovuto considerare la finalità della durata minima del matrimonio nelle due disposizioni in questione, il che avrebbe evidenziato le loro differenze;

la discriminazione in base all'età non è stata accertata.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e su diverse violazioni dell'obbligo di motivazione (punti 65-80 e 81-88 della sentenza impugnata):

la prima parte del motivo verte sulla mancata pronuncia sulla pensione di reversibilità ai sensi degli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari;

la seconda parte del motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di prevenzione della frode e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 65-80 della sentenza impugnata);

la terza parte del motivo riguarda un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime pensionistico dell'Unione (punti 81-88 della sentenza impugnata).


10.5.2021   

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C 182/36


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-315/19, BT / Commissione

(Causa C-117/21 P)

(2021/C 182/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: BT, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 16 dicembre 2020, BT/Commissione (T-315/19);

respingere il ricorso di primo grado;

condannare la parte convenuta a pagare le spese della causa di primo grado;

condannare la parte convenuta alle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto relativo ai criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 42, 49 e 57 della sentenza impugnata). La Commissione sostiene quanto segue:

il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui la valutazione della legittimità di un atto dell'Unione alla luce dei diritti fondamentali non può basarsi su affermazioni tratte dalle conseguenze di tale atto in un caso particolare;

l'illegittimità di una disposizione dello Statuto non può essere basata sul carattere «irragionevole» della scelta fatta dal legislatore;

il Tribunale non ha preso in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano le due situazioni da comparare, in violazione dei principi stabiliti nella sentenza HK/Commissione (C-460/18 P).

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione del principio di non discriminazione, poiché il Tribunale ha ritenuto che le situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari fossero comparabili (punti 51-63 della sentenza impugnata). La Commissione considera quanto segue:

la data del matrimonio non è il solo criterio che distingue gli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto. La distinzione si basa su una serie di fattori che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione;

il Tribunale avrebbe dovuto considerare la finalità della durata minima del matrimonio nelle due disposizioni in questione, il che avrebbe evidenziato le loro differenze;

la discriminazione in base all'età non è stata accertata.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e su diverse violazioni dell'obbligo di motivazione (punti 66-93 della sentenza impugnata):

la prima parte del motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, dovuto al rifiuto di distinguere le conseguenze del decesso del funzionario per quanto riguarda il coniuge superstite a seconda che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo il servizio (punti 87 e 88 della sentenza impugnata);

la seconda parte del motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di prevenzione della frode e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 66-84 della sentenza impugnata);

la terza parte del motivo riguarda un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime pensionistico dell'Unione (punti 85-93 della sentenza impugnata).


10.5.2021   

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C 182/37


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-442/17 RENV, RN / Commissione

(Causa C-118/21 P)

(2021/C 182/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: RN, Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 16 dicembre 2020 RN/Commissione (T-441/17 RENV);

respingere il ricorso di primo grado;

condannare la parte convenuta a pagare le spese della causa di primo grado;

condannare la parte convenuta alle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo è relativo al fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto estendendo l'ambito della sua competenza oltre l'oggetto della controversia soggetta a rinvio come delimitato dal giudice dell’impugnazione (punti 41-46 della sentenza impugnata). La Commissione sostiene quanto segue:

la portata del rinvio non è lasciata alla discrezione del giudice del rinvio;

il giudice dell’impugnazione ha ritenuto che gli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari si riferissero a situazioni diverse. Poiché queste situazioni sono state trattate in modo diverso, ha quindi implicitamente ma necessariamente escluso l'esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento;

la sentenza del Tribunale pronunciata in sede di rinvio contraddice la sentenza in appello sul punto che è stato, tuttavia, definitivamente deciso ammettendo l'esistenza di una discriminazione.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto relativo ai criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 68-71 e punto 79 della sentenza impugnata). A parere della Commissione:

il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui la valutazione della legittimità di un atto dell'Unione alla luce dei diritti fondamentali non può basarsi su affermazioni tratte dalle conseguenze di tale atto in un caso particolare;

l'illegittimità di una disposizione dello Statuto dei funzionari non può essere basata sul carattere «irragionevole» della scelta fatta dal legislatore;

il Tribunale non ha preso in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano le due situazioni da comparare, in violazione dei principi stabiliti nella sentenza HK/Commissione (C-460/18 P).

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione del principio di non discriminazione, poiché il Tribunale ha ritenuto che le situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari fossero comparabili (punti 72-85 della sentenza impugnata). La Commissione solleva quanto segue:

la data del matrimonio non è il solo criterio che distingue gli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto. La distinzione si basa su una serie di fattori che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione;

il Tribunale avrebbe dovuto considerare la finalità della durata minima del matrimonio nelle due disposizioni in questione, il che avrebbe evidenziato le loro differenze;

la discriminazione in base all'età non è stata accertata.

Il quarto motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e su diverse violazioni dell'obbligo di motivazione (punti 87-88 e 90-113 della sentenza impugnata):

la prima parte del motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, dovuto al rifiuto di distinguere le conseguenze del decesso del funzionario per quanto riguarda il coniuge superstite a seconda che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo il servizio (punti 87 e 88 della sentenza impugnata);

la seconda parte del motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di prevenzione della frode e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 90-105 della sentenza impugnata);

la terza parte del motivo riguarda un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime pensionistico dell'Unione (punti 106-113 della sentenza impugnata).


10.5.2021   

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C 182/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 26 febbraio 2021 — LB / TO

(Causa C-120/21)

(2021/C 182/53)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: LB

Resistente: TO

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (1), concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino all’applicazione di una normativa nazionale quale l’articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 195 del BGB (codice civile), secondo cui il diritto a ferie annuali retribuite è soggetto a un termine di prescrizione ordinario di tre anni, decorrente, nelle condizioni previste dall’articolo 199, paragrafo 1, del BGB, dalla fine dell’anno in cui le ferie sono maturate, se il datore di lavoro non ha posto effettivamente il lavoratore, tramite solleciti e indicazioni in tal senso, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie.


(1)  GU 2003, L 299, pag. 9.


10.5.2021   

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C 182/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 26 febbraio 2021 — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Causa C-122/21)

(2021/C 182/54)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Get Fresh Cosmetics Limited

Resistente: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE (1) del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, debba essere interpretato nel senso che i prodotti di cui al paragrafo 1 di detto articolo sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, con conseguente rischio, dimostrato da dati oggettivi e comprovati, ad esempio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’onere della prova debba essere sostenuto dall’autorità di controllo competente dello Stato membro.


(1)  GU 1987 L 192, pag. 49.


10.5.2021   

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C 182/40


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Commissione

(Causa C-123/21 P)

(2021/C 182/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA e Caviro Distillerie Srl

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 nella causa T-541/18;

accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento impugnato (1) nella parte in cui riguarda la ricorrente o, in subordine, nella sua integralità, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia; e

condannare la convenuta e gli intervenienti alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-541/18; o

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca su alcuni o tutti i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, ove giustificato dallo stato degli atti; e

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: i punti 64, 65 e 74 della sentenza impugnata sarebbero viziati da un errore di diritto in quanto a tali punti si dichiara che la legittimità degli atti dell’Unione adottati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base (2) non può essere controllata alla luce del protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC (in prosieguo: il «protocollo di adesione»). In subordine, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto non si riconosce che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base costituisce un’eccezione all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base che può essere applicata specificamente alle importazioni dalla Cina nell’Unione solo in forza delle disposizioni di cui al paragrafo 15, lettera a), punto ii), e lettera d), del protocollo di adesione, e fintanto che tali disposizioni sono in vigore. L’utilizzo da parte della Commissione dell’Argentina come paese analogo, nella causa della ricorrente, sarebbe stato errato ai sensi sia del diritto dell’Unione sia del diritto dell’OMC. Tale approccio avrebbe condotto alla constatazione, da parte della Commissione, di un margine di dumping assai elevato per la ricorrente, mentre esso sarebbe stato del tutto assente se la Commissione avesse invece applicato alla ricorrente le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

Secondo motivo di impugnazione: le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 103, 106, da 109 a 112, 114, 116, 117, 120 e 121 della sentenza impugnata sarebbero viziate da un errore manifesto nell’applicazione del diritto nella misura in cui si dichiara che la Commissione non ha violato l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, né l’articolo 11, paragrafi 2 e 9, del regolamento di base, né tantomeno il suo dovere di diligenza e buona amministrazione nell’omettere di prendere in considerazione, nella sua valutazione dello stato dell’industria dell’acido tartarico dell’Unione, le prestazioni e le attività commerciali della Distillerie Mazzari, il più grande, redditizio e affermato produttore di acido tartarico dell’Unione, nonché il fatto che alcune decisioni di investimenti mal concepite di taluni produttori di acido tartarico dell’Unione abbiano inciso negativamente sulle loro prestazioni.

Terzo motivo di impugnazione: le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 138, 139, da 145 a 147, 150 e 152 della sentenza impugnata sarebbero viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto, nella misura in cui si dichiara che la Commissione non ha violato l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, né l’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, né tantomeno il suo dovere di diligenza e buona amministrazione nel rifiutare di tenere conto, nella propria valutazione della probabilità di reiterazione del pregiudizio, delle attività della Hangzhou Bioking, il più grande esportatore cinese di acido tartarico nell’Unione, nonché dell’impatto dei cambiamenti climatici e delle differenze che intercorrono tra gli usi finali dell’acido tartarico a seconda che sia prodotto in modo naturale o sintetico.

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello statuire, ai punti 171 e da 173 a 177 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva divulgato tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali in tempo utile alla ricorrente nella presente causa. Se la Commissione avesse adempiuto i suoi obblighi derivanti dagli articoli 3, paragrafo 2, 11, paragrafo 2, 6, paragrafo 7, 19, paragrafi 2 e 4, e 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base nonché dagli articoli 6, paragrafo 4, e 6, paragrafo 2, dell’accordo antidumping dell’OMC, la ricorrente avrebbe presentato alla Commissione osservazioni rilevanti e la vulnerabilità dell’Unione e la probabilità di reiterazione del pregiudizio conseguenti sarebbero state diverse e vantaggiose per la ricorrente.

In aggiunta, la ricorrente sostiene rispettosamente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, le sue censure relative 1) alla mancanza di una base giuridica per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base da parte del regolamento impugnato al punto 187 della sentenza impugnata; 2) allo stato dell’industria dell’acido tartarico dell’Unione al punto 188 della sentenza impugnata; e (3) alla probabilità di reiterazione del pregiudizio e alla rilevanza delle prestazioni della Hangzhou Bioking al punto 189 della sentenza impugnata. Tali censure avrebbero dovuto essere trattate, rispettivamente, nell’ambito dei motivi di ricorso primo e quarto dedotti dalla ricorrente nel ricorso dinanzi al Tribunale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, pag. 14).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


10.5.2021   

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C 182/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 26 febbraio 2021 — Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I. / Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Causa C-128/21)

(2021/C 182/56)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Resistente: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i notai della Repubblica di Lituania, nell’esercizio dell’attività relativa alle precisazioni adottate dal Consiglio del notariato descritte nella presente causa, costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

2)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che le precisazioni adottate dal Consiglio del notariato lituano, descritte nella presente causa, costituiscono una decisione di un’associazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se dette precisazioni abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

4)

Se, nel pronunciarsi su un’eventuale violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tali precisazioni, descritte nella presente causa, debbano essere valutate alla luce dei criteri enunciati al punto 97 della sentenza Wouters (1).

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se gli obiettivi menzionati dai ricorrenti, vale a dire uniformare la pratica notarile, colmare una lacuna normativa, tutelare gli interessi dei consumatori, salvaguardare i principi della parità di trattamento dei consumatori e della proporzionalità nonché proteggere i notai dalla responsabilità civile ingiustificata, costituiscano obiettivi legittimi in sede di valutazione di tali precisazioni alla luce dei criteri enunciati al punto 97 della sentenza Wouters.

6)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se si debba ritenere che le restrizioni imposte in tali precisazioni non vadano oltre quanto necessario per garantire il perseguimento di obiettivi legittimi.

7)

Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che si può ritenere che i notai appartenenti al Presidium abbiano violato detto articolo e possano essere sanzionati con ammende per aver partecipato all’adozione delle precisazioni descritte nella presente causa mentre contestualmente svolgevano la loro attività di notai.


(1)  Sentenza del 19 febbraio 2002, C-309/99, EU:C:2002:98.


10.5.2021   

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C 182/42


Impugnazione proposta il 1o marzo 2021 da Lukáš Wagenknecht avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020, causa T-350/20, Wagenknecht/Commissione

(Causa C-130/21 P)

(2021/C 182/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lukáš Wagenknecht (rappresentante: A. Koller, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale nella causa T-350/20, Wagenknecht/Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo riguarda la violazione del dovere di imparzialità a causa del conflitto di interessi del giudice Laitenberger del Tribunale derivante, in primo luogo, dal fatto che fino al 2019 egli è stato impiegato come direttore generale presso la Commissione europea e, in secondo luogo, dalla circostanza che, nell'ambito di tale incarico, egli ha dato nel 2018, in comunicazione con il ricorrente, un parere ufficiale tramite il suo portavoce, secondo cui la Commissione europea non avrebbe dovuto esaminare gli aiuti di Stato concessi all’Agrofert Group in modo eventualmente illegittimo. Tale situazione dà l'impressione oggettiva del conflitto di interessi del giudice Laitenberger, indipendentemente dal fatto che sia stata violata una norma concreta sul conflitto di interessi.

Il secondo motivo riguarda la violazione del dovere di coscienza dei giudici del Tribunale derivante dall’omissione di riconoscere l'importanza fondamentale della presente causa in relazione al funzionamento istituzionale di base dell'UE e ai suoi valori fondamentali ed all'adeguamento del procedimento e dell'ordinanza conclusiva del medesimo a tali aspetti.

Il terzo motivo riguarda la violazione del dovere di indipendenza dell'Ottava Sezione del Tribunale, per aver aderito acriticamente alla strategia processuale della Commissione europea, volta ad evitare il controllo sostanziale dei suoi atti in quanto istituzione pubblica, nonché per aver in concreto abbandonato il controllo giurisdizionale delle istituzioni dell'Unione europea, compresa la Commissione europea, in relazione al loro obbligo di far rispettare il divieto di conflitto di interessi in relazione al bilancio dell'UE.

Il quarto motivo riguarda la negazione di giustizia da parte del Tribunale nei confronti del ricorrente, per non aver permesso di sanzionare le istituzioni pubbliche dell'UE, compresa la Commissione europea, in caso di violazione di disposizioni concrete del diritto dell'UE e dei valori fondamentali dell'UE. Impedire ai cittadini dell'UE e ai loro rappresentanti eletti di citare in giudizio tali istituzioni per inadempienza costituirebbe un «diniego di giustizia».

Il quinto motivo riguarda la violazione del diritto alla vita del ricorrente in quanto il Tribunale non ha esaminato l'affermazione di quest’ultimo, supportata da elementi di prova, secondo cui la sua vita sarebbe minacciata per aver fatto valere taluni diritti dinanzi alla Corte di giustizia, concernenti, seppur indirettamente, il conflitto di interessi del Primo Ministro ceco Andrej Babiš.

Il sesto motivo riguarda la violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa, in primo luogo, dell'assenza di valutazione della maggior parte degli argomenti del ricorrente derivante dall'ignoranza quantitativa e qualitativa degli argomenti del ricorrente, in secondo luogo, dell'uso di «falli di argomentazione» in relazione ai pochi argomenti del ricorrente consistenti in un'errata interpretazione positiva e negativa degli argomenti del ricorrente e, in terzo luogo, dell'assenza di qualsiasi valutazione degli argomenti del ricorrente.

Il settimo motivo verte sulla violazione del valore fondamentale della democrazia, per il fatto che la procrastinazione generale da parte delle istituzioni dell'UE a risolvere il problema del conflitto di interessi del Primo Ministro ceco è vantaggiosa per queste ultime, in quanto consente alla Commissione europea e agli altri Stati membri di «captare il consenso» della Repubblica ceca in seno al Consiglio europeo su questioni che sono nell'interesse di tali altri Stati membri e della Commissione europea, ma non nell'interesse della Repubblica ceca, il che diminuisce il valore concreto dei voti che la Repubblica ceca dispone in quanto Stato membro nel Consiglio europeo.

L'ottavo motivo riguarda la violazione del valore fondamentale dello stato di diritto da parte del Tribunale, quando afferma su tale punto che un membro di un Parlamento di uno Stato membro non ha interesse a chiedere alla Corte se il ramo esecutivo dell'UE (Commissione) rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza della legislazione vincolante dell'UE e che non c'è interesse di un contribuente dell'UE a chiedere alla Corte, attraverso il suo rappresentante eletto, un presidente del Comitato Permanente della Repubblica Ceca, di controllare la legalità della distribuzione dei fondi pubblici e se il ramo esecutivo dell'UE (Commissione) rispetti e faccia rispettare le regole sulla corretta distribuzione del denaro dei contribuenti.

Il nono motivo riguarda la violazione del valore fondamentale dell'uguaglianza dinanzi alla legge da parte del Tribunale, poiché l'UE non sarebbe più un'organizzazione internazionale che rispetta il valore fondamentale dell'uguaglianza dinanzi alla legge se è vero che, come sostenuto dalla Commissione e confermato dal Tribunale, alcune persone e istituzioni (quelle nazionali) sono vincolate dall'articolo 61 del regolamento finanziario (1) e dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, mentre altre persone (i commissari) e istituzioni (la Commissione) non sono in concreto vincolate da essi, in quanto nessuno potrebbe citarli dinanzi alla Corte di giustizia nel caso in cui questi ultimi violassero i suddetti articoli con la loro omissione consistente nell'inosservanza degli obblighi derivanti da tali articoli.

Il decimo motivo riguarda la violazione del valore fondamentale dello Stato di diritto, poiché il rifiuto di agire, che viola i valori fondamentali dell'UE, non può essere sanato dal continuo rifiuto della Commissione di agire.

L'undicesimo motivo riguarda la violazione di principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in particolare il principio del divieto di conflitto di interessi dei pubblici ufficiali, ivi inclusi i membri del governo, che comporta anche un'applicazione effettiva di tale principio, la quale, a sua volta, presuppone la possibilità per una persona con interessi diversi da quelli di un'istituzione dell'Unione europea, inclusa la Commissione europea, di proporre un ricorso per mancata applicazione effettiva del divieto di conflitto di interessi da parte della Commissione europea.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


10.5.2021   

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C 182/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 2 marzo 2021 — Procedimento penale a carico di KI

(Causa C-131/21)

(2021/C 182/58)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parte nel procedimento penale principale

KI

Questioni pregiudiziali

Se sia contrario a quanto disposto all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — interpretato alla luce dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, e della giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo — l’esercizio di un’azione penale il cui oggetto consiste, in parte, in taluni fatti per i quali all’imputato è stata già comminata sul posto, in un procedimento per illecito amministrativo e con provvedimento definitivo, una sanzione pecuniaria che, a seguito del suo mancato pagamento, è stata trasformata mediante decisione giudiziale in una pena detentiva.


10.5.2021   

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C 182/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 4 marzo 2021 — Deutsche Lufthansa AG / GD e WT

(Causa C-135/21)

(2021/C 182/59)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Resistenti: GD, WT

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


10.5.2021   

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C 182/45


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-315/19, BT / Commissione

(Causa C-138/21 P)

(2021/C 182/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

Altre parti nel procedimento: BT, Commissione europea, Parlamento europeo, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Conclusioni del ricorrente

Accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata;

avocare a sé la causa e respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato;

condannare il ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio nel presente procedimento e in quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione il Consiglio solleva tre motivi.

Il primo motivo, sollevato a titolo principale, verte su errori di diritto relativi all'esistenza di una differenza di trattamento, ai fini della concessione di una pensione di reversibilità ai sensi dell’articolo 18 o dell’articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari, tra, da un lato, il coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio prima della cessazione dal servizio di quest’ultimo e, dall'altro, il coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio. Il Consiglio sostiene che il Tribunale non ha valutato la comparabilità delle situazioni di cui trattasi alla luce dell'insieme degli elementi che le caratterizzano, tra cui, in particolare, le rispettive situazioni giuridiche, alla luce dell'oggetto e della finalità dell'atto dell'Unione che stabilisce la distinzione in questione, ossia lo Statuto dei funzionari nel suo insieme. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto nel ritenere che la data di conclusione del matrimonio sia l'unico elemento che determina l'applicazione dell'articolo 18 o dell'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari, mentre ciò che giustifica la differenza di trattamento è la differenza fondamentale, di fatto e di diritto, tra la situazione giuridica di un funzionario che si situi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto e quella di un ex funzionario.

Il secondo motivo, sollevato in subordine, riguarda errori di diritto relativi alla portata del controllo giurisdizionale sulle scelte del legislatore dell'Unione. Il Tribunale ha fatto riferimento all'esistenza di un «semplice» margine di manovra per il legislatore dell'Unione che «implica la necessità di verificare se non appaia irragionevole che il legislatore dell’Unione ritenga che la disparità di trattamento istituita possa essere appropriata e necessaria ai fini della realizzazione dell’obiettivo perseguito». Orbene, il giudice riconosce che il legislatore dell'Unione, nell'esercizio delle competenze conferitegli, dispone di un ampio potere discrezionale nei settori in cui la sua azione implica scelte di natura politica, oltre che economica o sociale, e in cui è chiamato a compiere valutazioni e accertamenti complessi, come nel caso dell'organizzazione di un sistema di previdenza sociale. Quindi, la questione non è se una misura adottata in un tale ambito fosse l'unica o la migliore possibile. Infatti, solo il fatto che essa sia manifestamente inadeguata rispetto all'obiettivo che le istituzioni competenti intendono perseguire può inficiare la legittimità di tale misura. Effettuando un controllo che va oltre il carattere manifestamente inadeguato della misura in questione, il Tribunale ha sostituito la propria valutazione a quella del legislatore e ha così superato i limiti del suo controllo di legittimità.

Il terzo motivo, sollevato in subordine, riguarda gli errori di diritto commessi dal Tribunale nell'esaminare se la differenza di trattamento sia giustificata. Questo esame è viziato, anzitutto, dall'errore di diritto commesso dal Tribunale per quanto riguarda la definizione della portata del suo controllo delle scelte del legislatore. Poi, il Tribunale ha ignorato la giurisprudenza secondo la quale spetta al ricorrente provare l'incompatibilità di una disposizione legislativa con il diritto primario, e non alle istituzioni che hanno redatto l'atto provare la sua legittimità. In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto esaminando la giustificazione della differenza di trattamento alla luce della giurisprudenza secondo cui una presunzione generale di frode non può bastare a giustificare una misura che pregiudica gli obiettivi del Trattato FUE, e ha concluso che l'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari istituisce una «presunzione generale e irrefutabile di frode per i matrimoni di durata inferiore a cinque anni».

Il quarto motivo verte su errori di diritto e sulla violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alle conclusioni del Tribunale sulla violazione del principio di non discriminazione in base all'età. In primo luogo, al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale fa riferimento sia all'età del coniuge superstite sia all'età del funzionario o ex funzionario, violando così l'obbligo di motivazione. Inoltre, la constatazione di uno svantaggio particolare per le persone di una certa età o di una determinata fascia d'età dipende, tra l'altro, dalla prova che la legislazione in questione incida negativamente su una percentuale significativamente maggiore di persone di una certa età rispetto alle persone di un'altra età, cosa che manca in questo caso. Infine, supponendo che esista una differenza di trattamento basata indirettamente sull'età dell'ex funzionario al momento del suo matrimonio, il Tribunale non ha esaminato se tale differenza sia comunque conforme all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e se essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della stessa.


10.5.2021   

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C 182/46


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-243/18, VW / Commissione

(Causa C-139/21 P)

(2021/C 182/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

Altre parti nel procedimento: VW, Commissione europea, Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata;

avocare a sé la causa e respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato;

condannare il ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio nel presente procedimento e in quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione il Consiglio solleva tre motivi.

Il primo motivo, sollevato a titolo principale, verte su errori di diritto relativi all'esistenza di una differenza di trattamento, ai fini della concessione di una pensione di reversibilità ai sensi dell’articolo 18 o dell’articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari, tra, da un lato, il coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio prima della cessazione dal servizio di quest’ultimo e, dall'altro, il coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio. A questo proposito, il Consiglio sostiene che il Tribunale non ha valutato la comparabilità delle situazioni di cui trattasi alla luce dell'insieme degli elementi che le caratterizzano, tra cui, in particolare, le rispettive situazioni giuridiche, alla luce dell'oggetto e della finalità dell'atto dell'Unione che stabilisce la distinzione in questione, ossia lo Statuto dei funzionari nel suo insieme. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto nel ritenere che la data di conclusione del matrimonio sia l'unico elemento che determina l'applicazione dell'articolo 18 o dell'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto, mentre ciò che giustifica la differenza di trattamento è la differenza fondamentale, di fatto e di diritto, tra la situazione giuridica di un funzionario che si situi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto e quella di un ex funzionario.

Il secondo motivo, sollevato in subordine, riguarda errori di diritto relativi alla portata del controllo giurisdizionale sulle scelte del legislatore dell'Unione. Secondo il Consiglio, il Tribunale ha fatto riferimento all'esistenza di un «semplice» margine di manovra per il legislatore dell'Unione che «implica la necessità di verificare se non appaia irragionevole che il legislatore dell’Unione ritenga che la disparità di trattamento istituita possa essere appropriata e necessaria ai fini della realizzazione dell’obiettivo perseguito». Orbene, il giudice riconosce che il legislatore dell'Unione, nell'esercizio delle competenze conferitegli, dispone di un ampio potere discrezionale nei settori in cui la sua azione implica scelte di natura politica, oltre che economica o sociale, e in cui è chiamato a compiere valutazioni e accertamenti complessi, come nel caso dell'organizzazione di un sistema di previdenza sociale. Quindi, la questione non è se una misura adottata in un tale ambito fosse l'unica o la migliore possibile. Infatti, solo il fatto che essa sia manifestamente inadeguata rispetto all'obiettivo che le istituzioni competenti intendono perseguire può inficiare la legalità di tale misura. Effettuando un controllo che va oltre il carattere manifestamente inadeguato della misura in questione, il Tribunale ha sostituito la propria valutazione a quella del legislatore e ha così superato i limiti del suo controllo di legittimità.

Il terzo motivo riguarda gli errori di diritto commessi dal Tribunale nell'esaminare se la differenza di trattamento sia giustificata. Questo esame è viziato, anzitutto, dall'errore di diritto commesso dal Tribunale per quanto riguarda la definizione della portata del suo controllo delle scelte del legislatore. Poi, il Tribunale ha ignorato la giurisprudenza secondo la quale spetta al ricorrente provare l'incompatibilità di una disposizione legislativa con il diritto primario, e non alle istituzioni che hanno redatto l'atto provare la sua legittimità. In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto esaminando la giustificazione della differenza di trattamento alla luce della giurisprudenza secondo cui una presunzione generale di frode non può bastare a giustificare una misura che pregiudica gli obiettivi del Trattato FUE, e ha concluso che l'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto istituisce una «presunzione generale e irrefutabile di frode per i matrimoni di durata inferiore a cinque anni».


10.5.2021   

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C 182/47


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'8 marzo 2021 — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Causa C-147/21)

(2021/C 182/62)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Resistenti: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Questione pregiudiziale

Se il regolamento del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), osti a che uno Stato membro adotti, nell’interesse della sanità pubblica e dell’ambiente, norme restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità come quelle contenute negli articoli L. 522-18 e L. 522-5-3 del code de l’environnement (codice dell’ambiente). Se del caso, a quali condizioni uno Stato membro possa adottare misure siffatte.


(1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).


10.5.2021   

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C 182/48


Impugnazione proposta il 5 marzo 2021 dalla Fakro sp. z o.o avverso la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, causa T-515/18, Fakro / Commissione

(Causa C-149/21 P)

(2021/C 182/63)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fakro sp. z o.o (rappresentanti: A. Radkowiak-Macuda, Z. Kiedacz, radcy prawni)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente l’impugnata sentenza del Tribunale, vale a dire il punto 1 del dispositivo;

emettere una sentenza definitiva nella causa e annullare la decisione della Commissione;

condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo, che si articola in due parti principali, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 105, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, avendo ritenuto che:

1)

La Commissione non sia incorsa in un errore manifesto nel considerare esiguo l’interesse dell’Unione a proseguire l’esame del caso e nel respingere il ricorso in ragione della bassa priorità. Tale motivo si suddivide in quattro motivi specifici in cui si afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto assumendo che: (i) la Commissione non è incorsa in un errore manifesto nel concludere che c'era solo una probabilità limitata di poter accertare la presunta infrazione, (ii) la Commissione non ha commesso un errore di diritto nel concludere che la portata delle indagini necessarie sarebbe stata sproporzionata rispetto alla probabilità di poter accertare la presunta infrazione, (iii) la Commissione non è incorsa in un errore manifesto nel non valutare l'impatto della presunta infrazione sul funzionamento del mercato interno; e che (iv) non sono ammissibili condizioni di valutazione dell'interesse dell'Unione diverse da quelle adottate dalla Commissione;

2)

due canali di distribuzione delle finestre per tetti (vendite per investimento e altre vendite) non costituiscano prestazioni equivalenti.

Nell’ambito del secondo motivo, che si suddivide in due parti, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato il principio di buona amministrazione [articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»)], in combinato disposto con il principio del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (articolo 57 della Carta), e con l’articolo 102 TFUE in ragione della sua errata interpretazione avendo ritenuto che:

1)

la durata del procedimento dinanzi alla Commissione o la mancanza di una decisione nel merito non abbia avuto effetto sulla possibilità per la Fakro di far valere i suoi diritti fondamentali;

2)

che non vi sia stata alcuna violazione del principio di imparzialità da parte della Commissione nella causa e, di conseguenza, che la constatazione della mancanza di interesse dell'Unione nel caso in questione non fosse basata su considerazioni discriminatorie.

Nell’ambito del terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della piena efficacia (effet utile) dell’articolo 102 TFUE in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TUE e con l’articolo 105 TUE, in combinato disposto con il principio della buona amministrazione e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, avendo dichiarato che la Commissione non era esclusivamente competente a condurre il procedimento, che essa non era tenuta ad analizzare la situazione della Fakro sotto il profilo dell'effettiva possibilità di far valere i diritti oggetto del reclamo davanti alla Commissione, e che la Fakro, per far valere i suoi diritti, parallelamente al procedimento dinanzi alla Commissione, è stata costretta ad avviare azioni legali presso le autorità nazionali della concorrenza e dinanzi ai giudici nei territori degli Stati membri in cui sono state commesse le infrazioni contestate.

Nell’ambito del quarto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE in ragione dell’errata interpretazione del medesimo e della constatazione secondo cui la Commissione non ha violato l’obbligo di motivazione relativamente al «fighting brand» (sottomarca) e agli sconti d’investimento.


10.5.2021   

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C 182/49


Ordinanza del presidente della Corte dell'11 febbraio 2021 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-506/19 P) (1)

(2021/C 182/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 319 del 23.9.2019.


10.5.2021   

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C 182/49


Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 26 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Bank of China Limited / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-737/19) (1)

(2021/C 182/65)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


10.5.2021   

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C 182/49


Ordinanza del presidente della Corte del 5 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — PR, BV / Germanwings GmbH

(Causa C-558/20) (1)

(2021/C 182/66)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


10.5.2021   

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C 182/50


Ordinanza del presidente della Corte del 5 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Germanwings GmbH / KV

(Causa C-8/21) (1)

(2021/C 182/67)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


Tribunale

10.5.2021   

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C 182/51


Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2021 — FMC / Commissione

(Causa T-719/17) (1)

(«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva flupirsulfuron metile - Mancato rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 - Procedura di valutazione - Proposta di classificazione di una sostanza attiva - Principio di precauzione - Diritti della difesa - Certezza del diritto - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità - Principio di non discriminazione - Principio di buona amministrazione - Legittimo affidamento»)

(2021/C 182/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FMC Corporation (Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Waelbroeck, I. Antypas e A. Accarain, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, G. Koleva e I. Naglis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 218, pag. 7)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FMC Corporation sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento di sostituzione e al procedimento sommario.


(1)  GU C 22 del 22. 1.2018.


10.5.2021   

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C 182/51


Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2021 — EJ / BEI

(Causa T-585/19) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Spese di trasporto - Assegno raddoppiato per figli a carico - Figlio colpito da una malattia grave - Limitazione del beneficio retroattivo della presa in carico di tali spese e di tale assegno raddoppiato - Termine ragionevole - Dovere di sollecitudine - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»)

(2021/C 182/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EJ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: X J. Klein, M. Loizou e T. Gilliams, agenti, assistiti da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del 16 febbraio 2018 che limita a 18 mesi il beneficio retroattivo della presa in carico delle spese di trasporto ricorrenti sostenute dalla ricorrente a causa della grave malattia di suo figlio all'annullamento della decisione del 16 febbraio 2018 che limita a 18 mesi il rimborso retroattivo delle spese di trasporto ricorrenti sostenute dalla ricorrente a causa della grave malattia di suo figlio nonché della decisione del 23 marzo 2018 che limita a cinque anni il beneficio retroattivo dell'assegno raddoppiato per figli a carico e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente avrebbe subito

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 363 del 28. 10.2019.


10.5.2021   

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C 182/52


Ordinanza del Tribunale del 10 marzo 2021 — Productos Jamaica / EUIPO — Alada 1850 (flordeJamaica)

(Causa T-739/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»)

(2021/C 182/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Productos Jamaica, SL (Algezares, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. F. Crespo Carrillo e S. Palmero Cabezas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Alada 1850, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 (procedimenti riuniti R 1431/2018-1 e R 1440/2018-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Alada 1850 e la Productos Jamaica

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Productos Jamaica, SL e l’Alada 1850, SL sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 432 del 23.12.2019


10.5.2021   

IT

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C 182/53


Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2021 — PNB Banka/BCE

(Causa T-50/20) (1)

(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Procedura d’insolvenza - Rifiuto della BCE di dare seguito alla domanda del consiglio di amministrazione di un ente creditizio diretta ad ottenere l’ingiunzione all'amministratore giudiziario di detto ente di concedere l'accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse del medesimo - Competenza dell’autore dell’atto - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 182/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e V. Hümpfner, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 19 novembre 2019 recante il diniego di ingiungere all'amministratore giudiziario della ricorrente di concedere l'accesso ai locali della stessa, alle informazioni da essa detenute nonché al suo personale e alle sue risorse all’avvocato mandatario del consiglio di amministrazione della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Repubblica di Lettonia.

3)

La PNB Banka AS è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE), ad eccezione di quelle relative alla domanda di intervento.

4)

La PNB Banka, la BCE et la Repubblica di Lettonia sopporteranno, ciascuna, le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 114 del 6.4.2020.


10.5.2021   

IT

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C 182/53


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2021 — 3M Belgium / ECHA

(Causa T-160/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell’acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) e dei suoi sali come sostanza estremamente preoccupante - Inclusione nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Termine di ricorso - Articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 - Articolo 59 del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

(2021/C 182/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 3M Belgium (Diegem, Belgio) (rappresentanti: J.-P. Montfort e T. Delille, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA, del 16 gennaio 2020, ECHA/01/2020, sull’inclusione dell’acido perfluorobutanosolfonico e suoi sali nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1. rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC).

3)

La 3M Belgium è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), eccettuate quelle relative all’istanza di intervento.

4)

La 3M Belgium, l’ECHA e il CEFIC sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


10.5.2021   

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C 182/54


Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2021 — Techniplan / Commissione

(Causa T-426/20) (1)

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - FES - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

(2021/C 182/73)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Techniplan Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Bonavita, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, per quanto appare, all’annullamento del messaggio di posta elettronica della Commissione del 28 maggio 2020 e della nota di debito che l’accompagna e, dall’altro, una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Techniplan Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


10.5.2021   

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C 182/55


Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 marzo 2021 — Indofil Industries (Netherlands)/Commissione

(Causa T-742/20 R)

(«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 - Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 182/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Indofil Industries (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, I. Naglis e G. Koleva, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione, del 14 dicembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2020, L 423, pag. 50).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


10.5.2021   

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C 182/55


Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 12 marzo 2021 — Ciano Trading & Services CT & S e a. / Commissione

(Causa T-45/21 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 182/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ciano Trading & Services CT & S SpA (Fiumicino, Italia), Silvia Brizio (Venaria Reale, Italia), Laurence André (Grivegnée, Belgio), Lidia Pacitti (Neder-over-Heembeek, Belgio) (rappresentanti: D. Gillet e S. Van Besien, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Van Noyen e M. Ilkova, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, in particolare e sostanzialmente, alla sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 20 novembre 2020 che annulla la gara d’appalto OIB/2019/CPN/0039 per la conclusione di un contratto avente ad oggetto la gestione / il funzionamento di una concessione di servizi di ristorazione sostenibile collettiva, comprendente servizi di organizzazione di banchetti, bevande per riunioni nonché pasti per bambini.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


10.5.2021   

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C 182/56


Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OQ / Commissione

(Causa T-713/20)

(2021/C 182/76)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: OQ (rappresentante: R. Štaba, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

conformemente all’articolo 263 TFUE, annullare la decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale del 3 settembre 2020, adottata nell’ambito del concorso EPSO/AD/378/20 (AD 7) — Giuristi linguisti di lingua croata (HR), settore: giuristi linguisti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 72 A — del 5 marzo 2020, e

annullare la decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale del 12 ottobre 2020, adottata nell’ambito del concorso EPSO/AD/378/20 (AD 7) Giuristi linguisti di lingua croata (HR), settore: giuristi linguisti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 72 A — del 5 marzo 2020;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un abuso di potere da parte della convenuta.

1. Il 12 ottobre 2020 l’EPSO ha adottato una decisione con la quale ha respinto il reclamo della ricorrente contro la decisione del 3 settembre 2020, relativa alla sua esclusione dalla fase successiva del concorso per il motivo che, tra l’altro, essa non possiede un diploma di diritto croato, né conoscenze di diritto croato, e che la decisione del 13 marzo 2013, recante riconoscimento di tale diploma nella Repubblica di Croazia, non comprende un raffronto dei programmi di studio. In tal modo, l’EPSO ha effettuato la propria valutazione, cosa che nessuna disposizione del diritto dell'Unione europea lo autorizzerebbe a fare, violando in tal modo il principio della ripartizione delle competenze nell'ambito dell’Unione europea e violando le sue competenze, poiché sarebbe incontestabile che la valutazione dei titoli stranieri viene effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali a ciò autorizzate dalla legge, ossia, nel caso di specie, l'Agencija za znanost i visoko obrazovanje (Agenzia croata per la scienza e l'istruzione superiore), sulla base della legge sul riconoscimento dei titoli stranieri, delle norme per la valutazione dei diplomi di istruzione superiore stranieri e dei criteri di valutazione applicati nella procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali. Sarebbe stato violato un principio fondamentale, ovvero il principio di sussidiarietà.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti.

L’EPSO avrebbe agito in modo arbitrario e discrezionale, non prendendo in considerazione la legislazione della Repubblica di Croazia, la giurisprudenza della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, né la decisione dell’Agenzia croata per la scienza e l’istruzione superiore, del 13 marzo 2013, che avrebbe riconosciuto alla ricorrente il diploma straniero, né avrebbe in alcun modo valutato la circostanza che la ricorrente è stata iscritta nell’albo degli avvocati praticanti presso l’Ordine degli avvocati croati, conformemente alla legge croata sulla professione forense, e a tal fine il diploma straniero della ricorrente sarebbe stato considerato equivalente al diploma croato necessario per l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato. La ricorrente avrebbe effettuato la pratica in studi legali e da ciò deriverebbe chiaramente, contrariamente alle allegazioni della convenuta, che la ricorrente ha una conoscenza del sistema giuridico croato nonché del diritto croato e che essa possiede un livello sufficiente di conoscenze professionali e di esperienza per il posto in questione per il quale il concorso è stato organizzato (la ricorrente ha, nel frattempo, superato l’esame di avvocato). L’EPSO non avrebbe nemmeno preso in considerazione la circostanza che la ricorrente possiede più di tre anni di esperienza nel settore della traduzione.


10.5.2021   

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C 182/57


Ricorso proposto il 16 febbraio 2021 — Sánchez-Gavito León / Consiglio e Commissione

(Causa T-100/21)

(2021/C 182/77)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Maria del Carmen Sánchez-Gavito León (Reston, Virginia, Stati Uniti) (rappresentante: M. Veissiere, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare illegittima l’inerzia dei convenuti;

ordinare all’Unione europea, rappresentata dai convenuti, in qualità di membro del comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC), di adottare provvedimenti contro il direttore esecutivo dell’ICAC per condotta scorretta;

disporre la sospensione immediata dei contributi finanziari dell’Unione all’ICAC fino a che esso non rispetti i diritti umani tutelati dai trattati dell’Unione;

condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione e dal Consiglio, a versarle a titolo di risarcimento per danni morali la somma di EUR 300 000,00;

condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione e dal Consiglio, a versarle, a titolo di risarcimento per la perdita del posto di lavoro, per la perdita di opportunità e per il danno arrecato alla sua carriera, la somma di 103 542,92 dollari americani (al tasso di cambio attuale in euro), equivalente a un anno e mezzo di stipendio sulla base della sua ultima busta paga all’ICAC (69 055,28 dollari americani);

condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione e dal Consiglio, a versarle a titolo di risarcimento per danni materiali la somma di 19 368,13 dollari americani (al tasso di cambio attuale in euro) unitamente agli interessi al tasso legale annuale vigente (da giugno 2019);

condannare l’Unione alle spese, incluse, tra le altre, le spese legali risultanti dalle note di onorari dell’avvocato.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio si sarebbero astenuti dal pronunciarsi, e che la loro inerzia avrebbe causato gravi danni morali e materiali alla ricorrente, alla quale sarebbe stato negato qualsiasi accesso alla giustizia, e avrebbe violato il suo diritto alla dignità e a un ambiente di lavoro sicuro.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che i convenuti sarebbero tenuti ad agire conformemente ai trattati dell’Unione, in particolare all’articolo 207 TFUE, sulla cui base l’Unione europea ha aderito all’ICAC, il quale dispone che la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. La Commissione sarebbe soggetta a un obbligo ai sensi degli articoli 314 e 317 TFUE e dovrebbe rispettare gli interessi, i valori e i principi [dell’Unione] conformemente all’articolo 3 TUE e alla Carta.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, con la loro inerzia, la Commissione e il Consiglio avrebbero violato i diritti fondamentali della ricorrente, quali il diritto di accesso alla giustizia e il diritto a un ambiente di lavoro sicuro.


10.5.2021   

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C 182/58


Ricorso proposto il 18 febbraio 2021 — Bastion Holding e a./Commissione

(Causa T-102/21)

(2021/C 182/78)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bastion Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e altre 35 ricorrenti (rappresentanti: B. Braeken e X.Y.G. Versteeg, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione impugnata C(2020) 8286 final, del 20 novembre 2020, relativa alla modifica del regime SA.57712 — COVID-19: regime di sovvenzioni dirette a sostegno dei costi fissi delle piccole e medie imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 [SA.59535 (2020/N)], sia nella parte riguardante (a) la distinzione tra le PMI e le altre imprese che in quella concernente (b) l’importo massimo di EUR 90 000;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte riguardante (a) la distinzione tra le PMI e le altre imprese oppure in quella concernente (b) l’importo massimo di EUR 90 000;

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella sua integralità;

condannare, inoltre, la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale decidendo erroneamente che la misura di aiuto di Stato controversa non solleva dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno.

2.

Secondo motivo, vertente su carenze procedurali della Commissione, in quanto la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata.


10.5.2021   

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C 182/59


Ricorso proposto il 1o marzo 2021 — Colombani / SEAE

(Causa T-129/21)

(2021/C 182/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione con la quale il SEAE ha respinto la candidatura del ricorrente per la posizione di capo della delegazione dell’UE in Canada, comunicata con una nota del 6 luglio 2020, firmata dalla Direttrice delle risorse umane;

annullare la decisione con la quale la SEAE ha respinto la candidatura del ricorrente per la posizione di Direttore ANMO, comunicata con una nota del 17 aprile 2020, firmata dalla Direttrice delle risorse umane;

annullare la decisione del SEAE che respinge il reclamo R/353/20;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del rigetto della candidatura del ricorrente in quanto diplomatico nazionale, nonché di un’eccezione di illegittimità degli avvisi di vacanza oggetto del ricorso, vale a dire quello relativo alla posizione di direttore Medio-Oriente Africa del Nord (ANMO) (avviso di posto vacante 2020/48) e quello per la posizione di capo delegazione in Canada (avviso di posto vacante 2020/134).

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il criterio di selezione legato all’esperienza di middle management o di funzioni equivalenti esercitate per almeno due anni.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione, di certezza del diritto e di prevedibilità in quanto la valutazione dell’esperienza professionale è applicata in maniera restrittiva nei confronti del ricorrente contrariamente alla flessibilità mostrata nei confronti di altri candidati e sulla violazione dell’articolo 27 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione del grado del ricorrente e sulla violazione del principio secondo il quale nessuno può invocare la propria colpa.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione del tipo di funzioni esercitate dal ricorrente.


10.5.2021   

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C 182/59


Ricorso proposto il 10 marzo 2021 — QK / BCE

(Causa T-133/21)

(2021/C 182/80)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: QK (rappresentante: A. Bērziņš, avvocato)

Convenuta: Banca Centrale Europea (BCE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il presente ricorso e analizzarlo nel merito;

ingiungere alla BCE di risarcire la ricorrente dei danni subiti, per un importo pari a EUR 15 583 195;

condannare la BCE a sostenere tutte spese della ricorrente;

condannare la BCE a sostenere tutte le spese relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, fondato sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340 TFUE, paragrafo 3, la ricorrente invoca un unico motivo. In detto motivo essa afferma che, adottando la decisione impugnata, del 3 marzo 2016, con la quale è stata revocata l’autorizzazione concessa a AS Trasta Komercbanka (1) (banca della quale la ricorrente era co-proprietaria), la BCE si è resa responsabile della diminuzione di valore delle azioni delle quali la ricorrente era titolare in detto ente.


(1)  Decisione BCE/SSM/2016 — 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 della Banca Centrale Europea (BCE), del 3 marzo 2016, che revoca l’autorizzazione bancaria alla Trasta Komercbanka, sostituita dalla decisione BCE/SSM/2016 — 529900WIPOINFDAWTJ81/2 della Banca Centrale Europea (BCE), dell’11 luglio 2016, il cui annullamento è oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale nella causa T-698/16, Trasta Komercbanka e a./BCE, T-698/16 (GU 2016, C 441, pag. 29; rettifiche in GU 2017, C 6, pag. 57).


10.5.2021   

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C 182/60


Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (apo-discounter.de)

(Causa T-140/21)

(2021/C 182/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Germania) (rappresentante: H. Hug, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Markus Kerckhoff (Bergisch Gladbach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo «apo-discounter.de» nei colori rosso e giallo — Marchio dell’Unione europea n. 9 435 496

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 dicembre 2020 nel procedimento R 1439/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella misura in cui il marchio dell’Unione europea apo-discounter.de (n. 9 435 496) è stato dichiarato nullo per i seguenti servizi:

classe 35 — Servizi di vendita al dettaglio nei seguenti settori: articoli di drogheria, prodotti chimici, casalinghi e articoli del settore sanitario;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.5.2021   

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C 182/61


Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Shakutin/Consiglio

(Causa T-141/21)

(2021/C 182/82)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aleksandr Vasilevich Shakutin (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia e la decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito una motivazione sufficiente quanto alla portata delle ragioni addotte da quest’ultimo per designare il ricorrente, segnatamente con riferimento a qualsiasi presunto coinvolgimento nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito le vere ragioni e sarebbe incorso in una serie di manifesti errori di valutazione nel concludere che il ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko e lo sostiene.


10.5.2021   

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C 182/61


Ricorso proposto il 15 marzo 2021 — Vetpharma Animal Health/EUIPO — Deltavit (DELTATIC)

(Causa T-146/21)

(2021/C 182/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vetpharma Animal Health, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: M. Escudero Pérez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deltavit SAS (Janzé, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DELTATIC — Domanda di registrazione n. 17 806 241

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 dicembre 2020 nel procedimento R 776/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/62


Ricorso proposto il 18 marzo 2021 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — Vitae Health Innovation (VITADHA)

(Causa T-149/21)

(2021/C 182/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italia) (rappresentanti: M. Riva, J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vitae Health Innovation SL (Montmeló, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio VITADHA — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 352 764

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 gennaio 2021 nel procedimento R 2719/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata dichiarando che i segni sono dissimili e ammettendo alla registrazione la domanda oggetto di opposizione;

condannare le controparti alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.5.2021   

IT

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C 182/63


Ricorso proposto il 15 marzo 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a./Commissione

(Causa T-150/21)

(2021/C 182/85)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd (Hangzhou, Cina), Dingheng New Materials Co., Ltd (Rayong, Thailandia), Thai Ding Li New Materials Co., Ltd (Rayong) (rappresentanti: G. Coppo e G. Pregno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto avviando l’inchiesta in assenza di elementi di prova sufficienti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.


10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/63


Ricorso proposto il 19 marzo 2021 — Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM / Commissione

(Causa T-152/21)

(2021/C 182/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Francia) (rappresentante: O. Coudray, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea (Commissione europea) a versarle una somma pari a EUR 10 000 come risarcimento del danno morale che essa ha subito, corredata degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo;

addebitare all’Unione europea (Commissione europea) la somma di EUR 6 600 per la totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso per risarcimento la ricorrente contesta alla Commissione di non aver risposto, per oltre un anno e mezzo, alla sua denuncia per inadempimento nei confronti della Repubblica francese. La ricorrente addebita altresì alla Commissione di non averla informata con diligenza circa lo stato dell’esame al quale si è proceduto e di non aver preso posizione in merito alla denuncia entro un termine ragionevole. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe quindi commesso un illecito tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione.


10.5.2021   

IT

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C 182/64


Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl)

(Causa T-155/21)

(2021/C 182/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentanti: C. Raßmann, M. Suether e F. Adinolfi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marker Dalbello Völkl (International) GmbH (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Völkl — Marchio dell’Unione europea n. 4 467 569

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2021 nel procedimento R 568/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata, qualora intervenga nel presente procedimento, a sopportare le spese del presente ricorso nonché quelle del precedente procedimento di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.5.2021   

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C 182/65


Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl)

(Causa T-156/21)

(2021/C 182/88)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentanti: C. Raßmann, M. Suether e F. Adinolfi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marker Dalbello Völkl (International) GmbH (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio Marker Völkl — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. W00891106

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2021 nel procedimento R 0055/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e la controinteressata, qualora intervenga nel presente procedimento, a sopportare le spese del presente ricorso nonché quelle del precedente procedimento di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.5.2021   

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C 182/66


Ricorso proposto il 25 marzo 2021 — Bustos/EUIPO — Bicicletas Monty (motwi)

(Causa T-159/21)

(2021/C 182/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Dante Ricardo Bustos (Wenling, Cina) (rappresentante: A. Lorente Berges, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bicicletas Monty, SA (Sant Feliú de Llobregat, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo motwi — Domanda di registrazione n. 17 802 158

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2021 nel procedimento R 289/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

consentire la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 17 802 158 motwi per i prodotti richiesti di cui alla classe 12 della classificazione di Nizza;

condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.5.2021   

IT

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C 182/66


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2021 — Yavorskaya / Consiglio e a.

(Causa T-405/14) (1)

(2021/C 182/90)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 261 dell’11. 8. 2014.


10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/67


Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2021 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands) / EFSA

(Causa T-162/20) (1)

(2021/C 182/91)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


Rettifiche

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/68


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-87/21

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 110 del 29 marzo 2021 )

(2021/C 182/92)

Pagina 37, la causa T-87/21, Condor Flugdienst/Commissione, va letta come segue:

«Ricorso proposto il 12 febbraio 2021 — Condor Flugdienst/Commissione

(Causa T-87/21)

 

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Condor Flugdienst GmbH (Kelsterbach, Germania) (rappresentanti: A. Israel, J. Lang e M. Negro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 25 giugno 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.57153 (2020/N) — Germania — COVID-19 — Aid to Lufthansa (1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione per aver considerato che l’aiuto concesso alla Lufthansa è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione.».


(1)  GU C 397 del 20.11.2020, pag. 2.