ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 113

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
31 marzo 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 113/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione sull'applicazione del meccanismo di rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni per determinate categorie di casi

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 113/02

Tassi di cambio dell'euro — 30 marzo 2021

7

 

Corte dei conti

2021/C 113/03

Relazione speciale 04/2021 — Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell’UE

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2021/C 113/04

Sentenza della corte del 10 dicembre 2020 nelle cause riunite E-11/19 e E-12/19 — Adpublisher AG contro J e K (regolamento (UE) 2016/679 – protezione dei dati – diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo – anonimato – spese sostenute in un procedimento di ricorso)

9

2021/C 113/05

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall’Oslo tingrett il 18 novembre 2020 in relazione alla causa Q e altri contro governo norvegese (Causa E-16/20)

10

2021/C 113/06

Sentenza della Corte del 10 dicembre 2020 nella causa E-13/19 — Hraðbraut ehf. contro il ministero dell’Istruzione, della scienza e della cultura, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., eMenntaskóli Borgarfjarðar ehf. (Appalti pubblici – direttiva 2014/24/UE – Appalti pubblici di servizi – Articolo 37 dell’accordo SEE – Nozione di servizi – Istruzione secondaria superiore)

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 113/07

Notifica preventiva di concentrazione — Caso M.10164 – CVC/Stark Group — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2021/C 113/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10173 — Luminus/Essent Belgium) ( 1 )

14


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 113/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti della Commissione sull'applicazione del meccanismo di rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni per determinate categorie di casi

(2021/C 113/01)

1.   

Il presente documento mira a offrire orientamenti pratici sull'approccio della Commissione all'uso del meccanismo di rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento sulle concentrazioni») (1). L'obiettivo è di agevolare l'applicazione del meccanismo in determinate categorie di casi appropriati e di chiarirne le modalità.

2.   

Il presente documento integra, per tali casi, gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (2), che stabilisce i principi guida per il sistema generale di rinvio dei casi di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9 e all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.

3.   

Il presente documento intende fornire soltanto orientamenti generali sull'adeguatezza di particolari categorie di casi ai fini del rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni: gli Stati membri e la Commissione conservano un notevole margine discrezionale nel decidere, rispettivamente, se rinviare i casi o accettare rinvii (3). La Commissione può rivedere i presenti orientamenti in qualsiasi momento alla luce degli sviluppi futuri. Può inoltre decidere di consolidare il contenuto dei presenti orientamenti nella comunicazione sul rinvio dei casi alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione dell'approccio riveduto ai rinvii di cui all'articolo 22.

4.   

I presenti orientamenti si applicano anche, mutatis mutandis, alle regole sul rinvio contenute nell'accordo SEE (4).

1.   Introduzione

5.

Il regolamento sulle concentrazioni attribuisce alla Commissione la competenza esclusiva a esaminare le concentrazioni di dimensione UE, definita dall'applicazione di soglie combinate basate sul fatturato. Tali soglie riguardano le operazioni il cui impatto sul mercato si ritiene vada oltre i confini nazionali di uno Stato membro e che, in quanto tali, possono, in linea di principio, essere affrontate meglio a livello dell'UE (5). Il regolamento sulle concentrazioni contiene un meccanismo correttivo per l'applicazione di tali soglie quantitative per l'attribuzione della competenza, che consente, in circostanze specifiche, il rinvio di singoli casi tra la Commissione e uno o più Stati membri (6). Questo sistema di rinvio mira a garantire che a esaminare il caso sia l'autorità o le autorità più competenti per lo svolgimento di una determinata indagine in materia di concentrazioni, anche se non inizialmente competenti.

6.

L'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni consente a uno o più Stati membri di chiedere alla Commissione di esaminare, per tali Stati membri, qualsiasi concentrazione che non ha dimensione UE ma incide sugli scambi tra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato membro o degli Stati membri che presentano la richiesta. Come emerge chiaramente dalla formulazione, dal percorso legislativo che ha portato alla sua adozione e dalla finalità dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni, nonché dalla prassi in materia di esecuzione della Commissione, l'articolo 22 è applicabile a tutte le concentrazioni (7) e non solo a quelle che soddisfano i criteri di competenza relativi agli Stati membri che chiedono il rinvio (8).

7.

Il meccanismo di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni ha consentito alla Commissione di riesaminare un numero significativo di operazioni in un'ampia gamma di settori economici, come quello industriale, manifatturiero, farmaceutico e digitale. Tra questi figurano casi che sono stati oggetto di un'indagine approfondita e/o autorizzati solo dopo l'applicazione delle misure correttive offerte dalle parti (9).

8.

Con la graduale attuazione di regimi nazionali di controllo delle concentrazioni in quasi tutti gli Stati membri, la Commissione, nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale conferitole dal regolamento sulle concentrazioni (10), ha sviluppato una prassi che scoraggia le richieste di rinvio ai sensi dell'articolo 22 da parte di Stati membri che non avevano la competenza originaria sull'operazione in questione. Tale prassi si basava in particolare sull'esperienza che dimostrava che in genere tali operazioni non avevano un impatto significativo sul mercato interno.

9.

Negli ultimi anni, tuttavia, gli sviluppi del mercato hanno determinato un graduale aumento di concentrazioni che coinvolgono imprese che svolgono un ruolo concorrenziale significativo sul mercato o sui mercati in questione, o che potrebbero svolgerlo, pur generando un fatturato modesto o inesistente al momento della concentrazione. Tali sviluppi appaiono particolarmente significativi nel settore dell'economia digitale, in cui vengono regolarmente promossi servizi con l'obiettivo di costituire una base di utenti significativa e/o inventari di dati commercialmente validi, prima di cercare di monetizzare l'impresa. Analogamente, in settori come quello farmaceutico e in altri settori in cui l'innovazione è un parametro importante per la concorrenza, vi sono state operazioni cui hanno partecipato imprese innovative che portano avanti progetti di ricerca e sviluppo e hanno un forte potenziale competitivo, anche se tali imprese non hanno ancora concretizzato, né tanto meno sfruttato commercialmente, i risultati delle loro attività di innovazione. Considerazioni analoghe valgono per le imprese che hanno accesso a beni di valore concorrenziale come le materie prime, i diritti di proprietà intellettuale, i dati o le infrastrutture o che hanno un impatto su di essi.

10.

In tale contesto, la Commissione ha esaminato l'efficacia dell'applicazione delle soglie basate sul fatturato stabilite dal regolamento UE sulle concentrazioni nella sua valutazione degli aspetti procedurali e giurisdizionali del controllo UE delle concentrazioni (11). Essa ha concluso che, sebbene tali soglie, integrate dai meccanismi di rinvio stabiliti dal regolamento sulle concentrazioni, siano state in generale efficaci nell'individuare le operazioni aventi un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato interno dell'UE, una serie di operazioni transfrontaliere che potrebbero potenzialmente avere un tale impatto sono sfuggite sia all'esame della Commissione che degli Stati membri. Rientrano segnatamente in tale ambito operazioni nel settore digitale e farmaceutico.

11.

La Commissione ritiene che una nuova valutazione dell'applicazione dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni possa contribuire ad affrontare la questione. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione intende, in determinate circostanze, incoraggiare e accettare i rinvii qualora lo Stato membro che chiede il rinvio non abbia competenza originaria sul caso (ma siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 22). Tale cambiamento di approccio consentirà agli Stati membri e alla Commissione di garantire che le operazioni supplementari che meritano un riesame ai sensi del regolamento sulle concentrazioni siano esaminate dalla Commissione (12), senza imporre un obbligo di notifica alle operazioni che non giustificano tale riesame. Tale modifica della prassi attuale non richiede una modifica delle pertinenti disposizioni del regolamento sulle concentrazioni.

12.

I presenti orientamenti forniscono indicazioni sulle categorie di casi che possono costituire oggetti di rinvio idonei in situazioni in cui l'operazione non è soggetta a notifica a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri che hanno chiesto il rinvio, e quindi sui criteri di cui la Commissione può tener conto in tali situazioni quando sollecita o accetta tale rinvio. Essi forniscono inoltre indicazioni su alcuni aspetti procedurali. Gli orientamenti mirano pertanto ad aumentare la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto per quanto riguarda una più ampia applicazione dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.

2.   Principi guida per il rinvio dei casi che non sono soggetti a notifica ai sensi della legislazione degli Stati membri che chiedono il rinvio

2.1   Requisiti giuridici

13.

Condizione preliminare per il rinvio di un caso da parte di uno o più Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni è che sussistano due requisiti formali. La concentrazione deve:

(i)

incidere sugli scambi tra gli Stati membri e

(ii)

presentare il rischio di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

14.

Per quanto riguarda il primo criterio, la comunicazione sul rinvio spiega che una concentrazione soddisfa questo requisito quando è atta ad avere un'influenza riscontrabile sulla struttura degli scambi tra Stati membri (13). Il concetto di «scambi» riguarda tutte le attività economiche transfrontaliere e comprende i casi in cui l'operazione incide sulla struttura concorrenziale del mercato. La Commissione valuterà in particolare se l'operazione possa avere un'influenza diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla struttura degli scambi tra Stati membri. Tra i fattori specifici che potrebbero essere pertinenti possono rientrare l'ubicazione dei (potenziali) clienti, la disponibilità e l'offerta dei prodotti o servizi in questione, la raccolta di dati in diversi Stati membri o lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo i cui risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale, in caso di successo, possono essere commercializzati in più di uno Stato membro.

15.

Per quanto riguarda il secondo criterio, la comunicazione sul rinvio dei casi stabilisce che lo Stato membro richiedente deve fondamentalmente dimostrare che, in base ad un'analisi preliminare, vi è un rischio reale che l'operazione incida negativamente sulla concorrenza in modo significativo, e giustifichi quindi un attento esame. Tale analisi preliminare può basarsi solo su indizi a prima vista di un eventuale impatto negativo significativo sulla concorrenza e non pregiudica l'esito dell'indagine completa (14). Gli orientamenti della Commissione (15) sulle concentrazioni orizzontali e non orizzontali (16)contengono indicazioni sul modo in cui la Commissione valuta le concentrazioni quando le imprese interessate sono concorrenti reali o potenziali sullo stesso mercato rilevante e quando le imprese interessate operano su mercati rilevanti diversi. Ai fini della valutazione dei casi contemplati dai presenti orientamenti, le considerazioni pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere in modo significativo sulla concorrenza possono includere la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante di una delle imprese interessate; l'eliminazione di un'importante forza concorrenziale, compresa l'eliminazione di un nuovo o futuro operatore o la fusione tra due importanti innovatori; la riduzione della capacità e/o dell'incentivo dei concorrenti a competere, anche rendendo più difficile il loro ingresso o la loro espansione nel mercato o ostacolandone l'accesso alle forniture o ai mercati; o la capacità e l'incentivo a sfruttare una posizione di mercato forte su un mercato per rafforzare la propria posizione su di un altro mediante vendite abbinate o aggregate o altre pratiche di esclusione.

16.

Nell'esaminare entrambi i criteri, la Commissione terrà conto in particolare della natura prospettica della valutazione del controllo delle concentrazioni.

17.

L'applicazione di questi due criteri garantisce che l'operazione abbia un nesso sufficiente con l'UE e con lo Stato membro o gli Stati membri che chiedono il rinvio di casi.

2.2   Altri fattori che possono essere presi in considerazione

18.

Come indicato nella comunicazione sul rinvio dei casi, nel considerare se esercitare o no il loro potere discrezionale di chiedere un rinvio o di aderire a una domanda di rinvio, gli Stati membri e la Commissione devono tenere presente soprattutto l'esigenza di assicurare l'effettiva tutela della concorrenza in tutti i mercati interessati dall'operazione (17).

19.

Oltre ai principi enunciati nella comunicazione sul rinvio dei casi (18), le categorie di casi che di norma si prestano ad essere oggetto di un rinvio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni quando la concentrazione non è soggetta a notifica nello Stato membro o negli Stati membri di riferimento sono costituite da operazioni in cui il fatturato di almeno una delle imprese interessate non rispecchia il suo potenziale concorrenziale effettivo o futuro. Ciò includerebbe, ad esempio, i casi in cui l'impresa: 1) è una start-up o un nuovo operatore con un significativo potenziale competitivo che deve ancora sviluppare o attuare un modello aziendale che generi entrate significative (o è ancora nella fase iniziale di attuazione di tale modello aziendale); 2) è un'impresa fortemente innovatrice o sta conducendo ricerche potenzialmente importanti; 3) è una forza concorrenziale effettiva o potenziale significativa (19); 4) ha accesso ad attivi significativi sotto il profilo della concorrenza (come materie prime, infrastrutture, dati o diritti di proprietà intellettuale); e/o (5) fornisce prodotti o servizi che sono fattori/componenti chiave per altre industrie. Nella sua valutazione la Commissione può anche esaminare se il valore del corrispettivo ricevuto dal venditore sia particolarmente elevato rispetto al fatturato attuale dell'obiettivo.

20.

L'elenco di cui sopra è fornito a fini puramente illustrativi; non è limitato a settori o settori economici specifici e non può essere considerato in alcun modo esaustivo.

21.

Sebbene il rinvio sia soggetto ai termini di cui all'articolo 22, il fatto che un'operazione sia già stata conclusa non impedisce a uno Stato membro di chiedere il rinvio (20). Tuttavia, il tempo trascorso dalla conclusione è un fattore che la Commissione può prendere in considerazione nell'esercizio del suo potere discrezionale di accettare o respingere una richiesta di rinvio. Sebbene le valutazioni siano effettuate caso per caso, la Commissione non ritiene di norma opportuno un rinvio qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla realizzazione della concentrazione. Se la realizzazione della concentrazione non è stata di dominio pubblico, tale periodo di sei mesi decorrerebbe dal momento in cui i fatti sostanziali relativi alla concentrazione sono stati resi pubblici nell'UE. In situazioni eccezionali, tuttavia, può essere ritenuto opportuno anche un rinvio tardivo, in considerazione, ad esempio, dell'entità dei potenziali problemi di concorrenza e del potenziale effetto negativo sui consumatori.

22.

Infine, una circostanza in cui l'operazione sia già stata notificata in uno o più Stati membri che non hanno richiesto un rinvio o non vi hanno aderito può costituire un fattore che gioca contro l'accettazione del rinvio. Tuttavia, la Commissione deciderà in base a tutte le circostanze pertinenti, tra cui, come indicato al punto precedente, l'entità del danno potenziale e l'estensione geografica dei mercati rilevanti.

3.   Aspetti procedurali

23.

La Commissione coopererà strettamente con le autorità competenti degli Stati membri per individuare le concentrazioni che potrebbero potenzialmente essere oggetto di rinvio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni, ma che non soddisfano i criteri di competenza pertinenti ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali. A tal fine può scambiare informazioni con le autorità nazionali garanti della concorrenza (21). In tali scambi, le informazioni riservate saranno protette conformemente alla legislazione applicabile (22).

24.

Le parti di una concentrazione possono presentare volontariamente informazioni sulle operazioni che intendono effettuare. Se del caso, la Commissione può, in tali casi, dare loro una prima indicazione del fatto che non ritiene che la loro concentrazione possa essere oggetto di un rinvio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni, se sono state presentate informazioni sufficienti per effettuare tale valutazione preliminare.

25.

Anche soggetti terzi possono rivolgersi alla Commissione o alle autorità competenti degli Stati membri e informarle di una concentrazione che, a loro avviso, potrebbe essere oggetto di rinvio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni. Per consentire alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di valutare se l'operazione possa o meno essere oggetto di rinvio, devono essere fornite informazioni sufficienti per valutare in via preliminare se i criteri per il rinvio sono soddisfatti, nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione di tali soggetti terzi. L'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni non impone alle autorità competenti degli Stati membri o alla Commissione alcun obbligo di adottare misure dopo che siano state contattate da soggetti terzi.

26.

Se la Commissione viene a conoscenza di una concentrazione che ritiene conforme ai criteri pertinenti per un rinvio, può informarne lo Stato membro o gli Stati membri potenzialmente interessati e invitare tale Stato membro o tali Stati membri a presentare una richiesta di rinvio (23). Spetta alle autorità competenti di uno Stato membro decidere se presentare la richiesta.

27.

In caso di esame di una richiesta di rinvio, la Commissione informerà quanto prima le parti dell'operazione (24). Pur essendo a conoscenza di tale esame, le imprese interessate non sono tenute ad adottare o ad astenersi dall'intraprendere alcuna azione in relazione all'attuazione dell'operazione (25), ma possono decidere di adottare le misure che ritengono adeguate, ad esempio ritardare l'esecuzione dell'operazione fino a quando non sia stato deciso se presentare una richiesta di rinvio.

28.

Se non è richiesta alcuna notifica, la richiesta di rinvio deve essere presentata al massimo entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata «resa nota» in altro modo allo Stato membro interessato (26). Il concetto di «resa nota» va interpretato come implicante la messa a disposizione di informazioni sufficienti per una valutazione preliminare della sussistenza dei requisiti per la valutazione del rinvio (27).

29.

Una volta presentata una richiesta di rinvio, la Commissione ne informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate. Altri Stati membri possono aderire alla richiesta iniziale entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati in merito alla domanda iniziale (28). La Commissione incoraggia gli Stati membri a fornirsi reciprocamente informazioni in merito alla loro eventuale intenzione di aderire alla richiesta di rinvio e a informarne la Commissione (29).

30.

La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di 15 giorni lavorativi entro i quali gli Stati membri possono aderire alla domanda di rinvio, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di adottare la decisione di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta (30).

31.

L'obbligo di sospensione di cui all'articolo 7 del regolamento sulle concentrazioni si applica nella misura in cui la concentrazione non sia stata realizzata alla data in cui la Commissione informa le imprese interessate che è stata presentata una richiesta di rinvio (31). L'obbligo di sospensione cessa se la Commissione decide successivamente di non esaminare la concentrazione.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni. GU C 56 del 5.3.2005, pag. 2. I presenti orientamenti dovrebbero pertanto essere lette in combinato disposto con la comunicazione sul rinvio dei casi. Ulteriori indicazioni sono contenute in un documento delle autorità europee garanti della concorrenza («ECA»): Principi sull'applicazione, da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza che fanno parte delle ECA, degli articoli 4 (5) e 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2005).

(3)  Cfr. il punto 7 della comunicazione sul rinvio dei casi.

(4)  A norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del protocollo 24 dell'accordo SEE, uno o più paesi EFTA possono aderire a una richiesta di rinvio presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni se la concentrazione incide sugli scambi tra uno o più paesi membri e uno o più paesi EFTA e rischia di incidere in modo significativo sulla concorrenza nel territorio del paese o dei paesi EFTA che hanno aderito alla domanda.

(5)  Cfr. l'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni. Le concentrazioni di dimensione UE, ossia quelle che superano tali soglie di fatturato, sono di esclusiva competenza della Commissione. Le concentrazioni al di sotto di tali soglie possono rientrare nelle competenze degli Stati membri, secondo le norme in materia di competenza dei rispettivi regimi nazionali.

(6)  Cfr. l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, l'articolo 9 e l'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.

(7)  Come definito nell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

(8)  L'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni si applica anche quando lo Stato membro che chiede il rinvio non ha istituito un regime nazionale specifico per il controllo delle concentrazioni.

(9)  Ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

(10)  Cfr. l'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Cfr. anche il punto 7 della comunicazione sul rinvio dei casi.

(11)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 marzo 2021.

(12)  Come spiegato nella comunicazione sul rinvio dei casi (cfr. la nota 45), la Commissione esamina la concentrazione su richiesta e per conto degli Stati membri che hanno presentato la richiesta. L'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni va quindi interpretato nel senso che la Commissione è tenuta a valutare gli effetti della concentrazione all'interno del territorio di tali Stati membri. La Commissione non esaminerà gli effetti della concentrazione nel territorio degli Stati membri che non hanno aderito alla richiesta, a meno che ciò non sia necessario per valutare gli effetti della concentrazione stessa negli Stati membri che hanno richiesto il rinvio (per esempio, perché il mercato geografico si estende al di là del territorio degli Stati membri richiedenti).

(13)  Comunicazione sul rinvio dei casi, punto 43.

(14)  Cfr. il punto 44.

(15)  Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5) (orientamenti sulle concentrazioni orizzontali).

(16)  Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6).

(17)  Comunicazione sul rinvio dei casi, punto 8.

(18)  Cfr. il punto 45.

(19)  Ai sensi dei punti 37 e 38 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali.

(20)  Il regolamento sulle concentrazioni riconosce questa possibilità all'articolo 22, paragrafo 4.

(21)  Comunicazione sul rinvio dei casi, punto 53 e ss. Si vedano anche le indicazioni delle ECA, punti 3, 20 e 23 e 26–9.

(22)  Comunicazione sul rinvio dei casi, punti 57 e 58. Cfr. anche le indicazioni delle ECA, punto 34.

(23)  Articolo 22, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. Cfr. anche le indicazioni delle ECA, punto 22.

(24)  Secondo le indicazioni delle ECA, se viene presa in considerazione una richiesta congiunta di rinvio, le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero informare quanto prima le parti dell'operazione (cfr. il punto 25).

(25)  L'obbligo di sospensione di cui all'articolo 7 del regolamento sulle concentrazioni si applica solo a decorrere dalla data in cui la Commissione informa le imprese interessate che è stata presentata una richiesta, nella misura in cui la concentrazione non sia stata realizzata a tale data. Cfr. l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

(26)  Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Cfr. anche la comunicazione sul rinvio dei casi, punto 50.

(27)  Cfr. la comunicazione sul rinvio dei casi, nota 43. Cfr. anche le indicazioni delle ECA, punto 31.

(28)  Articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Cfr. anche la comunicazione sul rinvio dei casi, punto 50, e le indicazioni delle ECA, paragrafo 24.

(29)  Indicazioni delle ECA, paragrafo 24.

(30)  Articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni.

(31)  Articolo 22, paragrafo 4, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 113/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 marzo 2021

(2021/C 113/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1741

JPY

yen giapponesi

129,48

DKK

corone danesi

7,4369

GBP

sterline inglesi

0,85378

SEK

corone svedesi

10,2473

CHF

franchi svizzeri

1,1057

ISK

corone islandesi

148,50

NOK

corone norvegesi

10,0613

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,122

HUF

fiorini ungheresi

363,30

PLN

zloty polacchi

4,6582

RON

leu rumeni

4,9210

TRY

lire turche

9,7800

AUD

dollari australiani

1,5419

CAD

dollari canadesi

1,4814

HKD

dollari di Hong Kong

9,1283

NZD

dollari neozelandesi

1,6794

SGD

dollari di Singapore

1,5815

KRW

won sudcoreani

1 331,35

ZAR

rand sudafricani

17,5396

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7154

HRK

kuna croata

7,5698

IDR

rupia indonesiana

17 063,20

MYR

ringgit malese

4,8737

PHP

peso filippino

57,015

RUB

rublo russo

89,1591

THB

baht thailandese

36,714

BRL

real brasiliano

6,7685

MXN

peso messicano

24,2262

INR

rupia indiana

86,2540


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 113/8


Relazione speciale 04/2021

Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell’UE

(2021/C 113/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 04/2021 «Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell’UE».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 113/9


SENTENZA DELLA CORTE

del 10 dicembre 2020

nelle cause riunite E-11/19 e E-12/19

Adpublisher AG contro J e K

(regolamento (UE) 2016/679 – protezione dei dati – diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo – anonimato – spese sostenute in un procedimento di ricorso)

(2021/C 113/04)

Nelle cause riunite E-11/19 e E-12/19, Adpublisher AG contro J e K – ISTANZE della Commissione di ricorso per le questioni amministrative (Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten) del Liechtenstein ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia in merito all’interpretazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata con sentenza del 10 dicembre 2020, il cui dispositivo è il seguente:

1.

la comunicazione dei dati personali di un reclamante nel corso di un procedimento basato su un reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, o nel corso di un procedimento basato sull’articolo 78, paragrafo 1, di detto regolamento, non è preclusa da tale regolamento o da altra disposizione del diritto del SEE. La questione della non divulgazione dei dati personali del reclamante deve essere esaminata alla luce dei principi per il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679. La non divulgazione dovrebbe essere negata qualora ostacoli l’adempimento degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 o l’esercizio del diritto al ricorso giurisdizionale effettivo e al giusto processo di cui all’articolo 58, paragrafo 4, e ai sensi del diritto fondamentale al ricorso giurisdizionale effettivo.

2.

Dall’articolo 77, paragrafo 1, e dall’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 consegue che se un interessato diventa parte di un procedimento ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, a seguito del ricorso avverso una decisione dell’autorità di controllo da parte del titolare del trattamento, e se il diritto nazionale impone automaticamente tale stato all’interessato, quest’ultimo non può essere ritenuto responsabile delle spese sostenute in relazione a tale procedimento.


31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 113/10


Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall’Oslo tingrett il 18 novembre 2020 in relazione alla causa Q e altri contro governo norvegese

(Causa E-16/20)

(2021/C 113/05)

In data 18 novembre 2020, l’Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte lo stesso giorno, in relazione alla causa Q e altri contro governo norvegese, in merito ai seguenti quesiti:

1.

la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che l’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE conferiscono un diritto di soggiorno nello Stato ospitante al cittadino in tenera età di un altro Stato dell’UE il quale soddisfi le condizioni fissate dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva e che «le stesse disposizioni» consentono al genitore che abbia effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con lui nello Stato membro ospitante; si veda ad esempio la causa C-86/12 Alopka, punto 29. Allo stesso tempo la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito anche che tale genitore non rientra nell’ambito di applicazione personale della direttiva come disposto dall’articolo 3, paragrafo 1, si veda Alopka, punti 24-26.

In una situazione come quella sopra descritta il diritto di soggiorno del genitore può essere fondato unicamente sulla direttiva o, visto l’accordo SEE, tale diritto presuppone che la direttiva debba essere applicata in combinato disposto con l’articolo 21 TFUE o eventualmente che la direttiva debba essere interpretata in senso ampio visto l’articolo 21 TFUE?

2.

L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE conferisce un diritto di conservazione del diritto di soggiorno al figlio di un cittadino del SEE iscritto in un istituto scolastico riconosciuto e alla persona che esercita la responsabilità genitoriale (affidamento) in caso di partenza del cittadino del SEE dal paese. Se un minore è discendente unicamente del coniuge del cittadino del SEE al quale era stato concesso il diritto di soggiorno tramite il cittadino del SEE come persona di riferimento, può anch’egli beneficiare di tale diritto unicamente ai sensi della direttiva o visto l’accordo SEE? Ciò vale anche nel caso in cui il cittadino del SEE abbia presentato domanda di divorzio dal genitore del minore prima della propria partenza dal paese?

3.

In caso di risposta affermativa alla domanda n. 2, ciò vale anche nel caso in cui il matrimonio della madre o del padre del minore costituisse un abuso di diritto a norma dell’articolo 35 della direttiva 2004/38/CE, ma fosse percepito autentico dal cittadino del SEE e dal minore?


31.3.2021   

IT

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C 113/11


SENTENZA DELLA CORTE

del 10 dicembre 2020

nella causa E-13/19

Hraðbraut ehf. contro il ministero dell’Istruzione, della scienza e della cultura, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., eMenntaskóli Borgarfjarðar ehf.

(Appalti pubblici – direttiva 2014/24/UE – Appalti pubblici di servizi – Articolo 37 dell’accordo SEE – Nozione di «servizi» – Istruzione secondaria superiore)

(2021/C 113/06)

Nella causa E-13/9 Hraðbraut ehf. contro il ministero dell’Istruzione, della scienza e della cultura, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., eMenntaskóli Borgarfjarðar ehf. – ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del comitato per i reclami in materia di appalti pubblici (Kærunefnd útboðsmála), concernente l’interpretazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, punto 9), e l’articolo 74, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore), e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 10 dicembre 2020 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

Gli appalti aventi caratteristiche come quelle descritte nell’istanza, che non hanno per oggetto la prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2014/24/UE, non costituiscono appalti pubblici di servizi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 9), di tale direttiva.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.3.2021   

IT

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C 113/12


Notifica preventiva di concentrazione

Caso M.10164 – CVC/Stark Group

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 113/07)

1.   

In data 23 marzo 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Lussemburgo),

Stark Group A/S («Stark», Danimarca).

CVC acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Stark.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CVC: gestisce, insieme alle sue controllate, fondi e piattaforme di investimento. In particolare, CVC possiede Ahlsell AB, che opera nella vendita al dettaglio e nella distribuzione di prodotti di installazione per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento, di sistemi elettrici, di utensili e forniture e di materiali da costruzione.

Stark: vendita al dettaglio e distribuzione di materiali da costruzione in Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia e Svezia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10164 – CVC/Stark Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


31.3.2021   

IT

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C 113/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10173 — Luminus/Essent Belgium)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 113/08)

1.   

In data 23 marzo 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Luminus S.A. («Luminus», Belgio), controllata da EDF S.A. («EDF», Francia),

Essent Belgium NV («Essent Belgium», Belgio), una controllata di E.ON S.E. («E.ON», Germania).

Luminus acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Essent Belgium.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Luminus: produzione e fornitura di energia elettrica e fornitura di gas in Belgio,

Essent Belgium: fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a piccoli clienti industriali e commerciali e a utenze domestiche in Belgio.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10173 — Luminus/Essent Belgium

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).