ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 89

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
16 marzo 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 89/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10028 — Black Diamond Capital Management/Investindustrial Group/Phenolic Specialty Resins Business of Hexion) ( 1 )

1

2021/C 89/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10190 — OTPP/KKR/Caruna Group) ( 1 )

2

2021/C 89/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 89/04

Tassi di cambio dell'euro — 15 marzo 2021

4

2021/C 89/05

Comunicazione sulle specifiche di marcatura per i prodotti di plastica monouso

5

2021/C 89/06

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, Decisione n. H10, del 21 ottobre 2020, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 1 )

6


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 89/07

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33

11

2021/C 89/08

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

19

2021/C 89/09

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

23


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10028 — Black Diamond Capital Management/Investindustrial Group/Phenolic Specialty Resins Business of Hexion)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 89/01)

Il 19 gennaio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10028. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10190 — OTPP/KKR/Caruna Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 89/02)

Il 10 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10190. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10111 — CVC/Vivartia Holdings)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 89/03)

Il 8 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10111. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.3.2021   

IT

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C 89/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 marzo 2021

(2021/C 89/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1920

JPY

yen giapponesi

130,17

DKK

corone danesi

7,4362

GBP

sterline inglesi

0,85670

SEK

corone svedesi

10,1850

CHF

franchi svizzeri

1,1084

ISK

corone islandesi

153,50

NOK

corone norvegesi

10,0988

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,193

HUF

fiorini ungheresi

367,63

PLN

zloty polacchi

4,5914

RON

leu rumeni

4,8845

TRY

lire turche

8,9852

AUD

dollari australiani

1,5419

CAD

dollari canadesi

1,4874

HKD

dollari di Hong Kong

9,2553

NZD

dollari neozelandesi

1,6588

SGD

dollari di Singapore

1,6040

KRW

won sudcoreani

1 351,97

ZAR

rand sudafricani

17,7316

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7508

HRK

kuna croata

7,5798

IDR

rupia indonesiana

17 165,81

MYR

ringgit malese

4,9021

PHP

peso filippino

57,868

RUB

rublo russo

87,1471

THB

baht thailandese

36,630

BRL

real brasiliano

6,6896

MXN

peso messicano

24,6610

INR

rupia indiana

86,4925


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.3.2021   

IT

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C 89/5


Comunicazione sulle specifiche di marcatura per i prodotti di plastica monouso

(2021/C 89/05)

La Commissione informa gli operatori e le autorità degli Stati membri che per agevolare l’attuazione dell’obbligo di marcatura di alcuni prodotti di plastica monouso introdotto, dal 3 luglio 2021, dalla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva medesima, ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 (2) che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 e la relativa rettifica.

La marcatura riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904, vale a dire:

1)

assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2)

salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

3)

prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

4)

tazze per bevande.

Pittogrammi in formato vettoriale

Per quanto riguarda le specifiche armonizzate di marcatura di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151, tenuto conto della rettifica, si riporta di seguito il link ai pittogrammi in formato vettoriale, nell’ordine in cui figurano negli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione, in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri (traduzione di cortesia anche in gaelico, sebbene il regolamento non sia stato tradotto in questa lingua).

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en


(1)  GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

(2)  GU L 428 del 18.12.2020, pag. 57.


16.3.2021   

IT

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C 89/6


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTODEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Decisione n. H10

del 21 ottobre 2020

relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)

(2021/C 89/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri, in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell’evoluzione dell’elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro, di adottare le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard e di fissare le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi,

visto l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 883/2004, che dispone che la commissione amministrativa è incaricata di stabilire e determinare le modalità di funzionamento e la composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati, la quale elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione a norma dell’articolo 72, lettera d),

 

DECIDE:

Articolo 1

1.   La commissione amministrativa istituisce la commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati, prevista dall’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa è denominata «la commissione tecnica».

2.   La commissione tecnica espleta le funzioni di cui all’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

3.   Il mandato relativo ai compiti specifici della commissione tecnica è stabilito dalla commissione amministrativa che può modificarli qualora necessario.

Articolo 2

1.   La commissione tecnica è composta da due rappresentanti per Stato membro, uno dei quali è nominato titolare e l’altro supplente.

2.   Il rappresentante governativo di ciascuno Stato membro presso la commissione amministrativa comunica le nomine al segretariato di detta commissione amministrativa.

3.   I membri possono essere accompagnati alle riunioni della commissione tecnica da uno o più consulenti tecnici, se giustificato dalla natura dei temi da trattare.

4.   Di norma ogni delegazione è costituita al massimo da quattro persone.

5.   Il rappresentante della Commissione europea presso la commissione amministrativa o la persona da questo designata espleta una funzione consultiva in seno alla commissione tecnica.

6.   Il rappresentante della Commissione europea, il membro supplente o altra persona designata dal segretariato della commissione amministrativa può partecipare a tutte le riunioni della commissione tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc. A tali riunioni possono partecipare, qualora lo richieda la questione da trattare, anche uno o più rappresentanti di altri servizi della Commissione europea.

7.   Un membro del segretariato della commissione amministrativa partecipa a tutte le riunioni della commissione tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc.

Articolo 3

1.   La carica di presidente della commissione tecnica è rivestita per ciascun semestre dal membro titolare, o altro funzionario appositamente designato, dello stesso Stato membro cui appartiene il presidente della commissione amministrativa designato per lo stesso periodo.

2.   Se il presidente in carica non può assistere a una riunione della commissione tecnica, la riunione è presieduta dal suo supplente.

3.   Il presidente della commissione tecnica può impartire al segretariato le istruzioni per l’organizzazione delle riunioni e l’esecuzione dei compiti spettanti alla commissione tecnica.

Articolo 4

La commissione tecnica è convocata con lettera inviata dal segretariato, in consultazione con il presidente della stessa commissione tecnica, ai membri e al rappresentante della Commissione europea almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Articolo 5

Qualora necessario, la commissione tecnica adotta relazioni e pareri motivati sulla base di documenti tecnici e studi. Essa può richiedere alle amministrazioni nazionali competenti qualsivoglia informazione reputi necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 6

1.   La commissione tecnica può istituire gruppi di lavoro ad hoc composti da un numero limitato di persone incaricate di esaminare questioni specifiche e di presentare proposte alla commissione tecnica.

La commissione tecnica descrive in un mandato scritto i compiti che devono svolgere tali gruppi di lavoro e relativo calendario dei lavori.

2.   I gruppi di lavoro ad hoc sono presieduti da una persona designata dal presidente della commissione tecnica in consultazione con il rappresentante della Commissione europea o, in sua assenza, da un esperto che rappresenti lo Stato cui appartiene il presidente della commissione amministrativa.

3.   Il presidente del gruppo di lavoro ad hoc è chiamato a partecipare alla riunione della commissione tecnica nel corso della quale è discussa la relazione di tale gruppo di lavoro ad hoc.

Articolo 7

Un membro designato del segretariato della commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della commissione tecnica.

Articolo 8

1.   Le relazioni, i pareri motivati o altra decisione relativa ai compiti affidati alla commissione tecnica dalla commissione amministrativa a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, sono adottati alla maggioranza semplice di tutti i membri della commissione tecnica, nel rispetto delle regole di voto applicate dal Consiglio dell’Unione europea. Ciascuno Stato membro ha un solo voto espresso dal membro titolare o dal suo supplente Nelle relazioni, nei pareri motivati o altra decisione della commissione tecnica va specificato se sono stati approvati all’unanimità o a maggioranza qualificata. Vanno indicate le conclusioni o le riserve espresse dalla minoranza.

Quando la commissione tecnica decide in merito ai compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, la commissione amministrativa può prendere la decisione finale sulla questione se cinque Stati membri ne fanno richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della decisione della commissione tecnica alla commissione amministrativa.

2.   Quando un membro titolare della commissione tecnica esercita la funzione di presidente, il supplente vota per lo Stato membro del presidente.

Ogni membro presente alla votazione che si astenga dal voto è invitato dal presidente ad esporre i motivi dell’astensione.

3.   Se la maggioranza dei membri presente si astiene, la proposta al voto si considera non presa in considerazione.

4.   La commissione tecnica può decidere di adottare relazioni e pareri motivati con procedura scritta se tale procedura è stata convenuta in una precedente riunione.

A tal fine il presidente trasmette ai membri della commissione tecnica il testo da approvare. Ai membri è accordato un termine di almeno 10 giorni lavorativi entro il quale poter adottare o rifiutare il testo proposto o astenersi dal voto. L’assenza di risposta entro il termine prescritto è considerata voto favorevole.

Il presidente può decidere di avviare una procedura scritta anche senza previo accordo espresso in una riunione della commissione tecnica. In tal caso vale come voto favorevole solo l’approvazione scritta del testo proposto e il termine accordato sarà di almeno 15 giorni lavorativi.

Alla scadenza del termine il presidente informa i membri del risultato del voto. La decisione che riceva il numero richiesto di voti favorevoli si ritiene adottata l’ultimo giorno del periodo entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.

5.   Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione tecnica propone di modificare un testo, il presidente:

(a)

ricomincia la procedura scritta, comunicando ai membri la modifica proposta secondo la procedura di cui al paragrafo 4, in base alla natura della modifica il termine di cui al paragrafo 4 può essere ridotto a cinque giorni lavorativi; oppure

(b)

annulla la procedura scritta per discutere il caso alla riunione successiva, a seconda di ciò che ritiene opportuno per la materia in questione.

Articolo 9

1.   Il segretariato, in consultazione con il presidente della commissione tecnica, redige l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione della commissione tecnica.

Qualora necessario, prima di proporre un punto all’ordine del giorno, il segretariato può chiedere alle delegazioni interessate di esprimere per iscritto il loro parere sulla questione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende, in linea di massima, i punti sottoposti da un membro o dal rappresentante della Commissione europea.

2.   L’ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai membri della commissione tecnica e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 6, almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio di ciascuna riunione. Una versione riveduta dell’ordine del giorno può essere trasmessa cinque giorni lavorativi prima della riunione.

La documentazione corrispondente ai punti all’ordine del giorno che richiedono decisioni o pareri nella rispettiva riunione dovrebbe essere resa disponibile, in linea di massima, almeno 10 giorni prima della riunione stessa. Ciò non si applica ai documenti contenenti informazioni generali che non necessitano di approvazione, alle circostanze eccezionali e altri casi che possono essere decisi dalla commissione tecnica a norma dell’articolo 14.

3.   All’inizio di ogni riunione, la commissione tecnica approva l’ordine del giorno.

Per inserire nell’ordine del giorno punti che non sono all’ordine del giorno provvisorio è necessario il voto unanime della commissione tecnica.

Articolo 10

1.   Il segretariato della commissione amministrativa redige il verbale delle riunioni della commissione tecnica. La commissione tecnica approva il verbale nella versione inglese.

2.   La versione inglese del verbale va inviata alle delegazioni per revisione al più tardi un mese prima della successiva riunione della commissione tecnica.

Articolo 11

1.   Dopo ciascuna riunione la commissione tecnica presenta alla commissione amministrativa una relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

2.   Su richiesta del presidente della commissione amministrativa, il presidente della commissione tecnica presenta alle riunioni della commissione amministrativa una relazione delle attività della commissione tecnica.

Articolo 12

Qualsivoglia azione proposta dalla commissione tecnica che comporti spese a carico della Commissione europea è soggetta all’approvazione del rappresentante di detta istituzione.

Articolo 13

Le relazioni, i pareri motivati, l’ordine del giorno, il verbale e altri documenti a sostegno delle attività della commissione tecnica sono redatti in inglese.

Articolo 14

Nella misura in cui ciò risulti necessario, la commissione tecnica può decidere all’unanimità di rendere più specifico e dettagliato il regolamento interno vigente.

Articolo 15

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di pubblicazione.

Articolo 16

La presente decisione sostituisce la decisione n. H8 del 17 dicembre 2015 (aggiornata con lievi precisazioni tecniche al 9 marzo 2016).

La presidente della commissione amministrativa

Moira KETTNER


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

16.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/11


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33

(2021/C 89/07)

La presente comunicazione è pubblicataconformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«MARSANNAY»

PDO-FR-A0175-AM01

Data della comunicazione: 14.12.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, dopo «Côte-d’Or» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

Questa modifica di carattere redazionale permette di identificare la zona geografica sulla base della versione del codice geografico ufficiale, pubblicato dall’INSEE, in vigore nel 2019 e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il perimetro della zona geografica resta esattamente identico.

È altresì aggiunta una frase per informare gli operatori della messa a disposizione sul sito dell’INAO dei documenti cartografici relativi all’area geografica.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

2.   Superficie parcellare delimitata

Il punto 2 è sostituito dalle disposizioni seguenti: «I vini sono ottenuti da uve raccolte in parcelle che si trovano sulla superficie parcellare di produzione quale approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 19 giugno 2019.»

Tale modifica ha come scopo l’inserimento della data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, della nuova superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Questa modifica elimina altresì la distinzione, nel disciplinare, della delimitazione per i vari colori di vino, in quanto tale distinzione era già integrata nella delimitazione, e consente così di semplificare la redazione del disciplinare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

Questa modifica di carattere redazionale permette di identificare la zona di prossimità immediata sulla base della versione del codice geografico ufficiale, pubblicato dall’INSEE, in vigore nel 2019.

Il perimetro di tale zona resta esattamente identico.

L’aggiunta di questo riferimento permette di tutelare giuridicamente la definizione della zona di prossimità immediata, affinché quest’ultima non subisca ulteriori cambiamenti causati da fusioni o scissioni di comuni o di parti di comuni oppure da modifiche del nome.

L’elenco dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata è stato anch’esso aggiornato senza modificarne il perimetro al fine di tenere in considerazione le modifiche di carattere amministrativo apportate prima del 2019.

La sezione «Condizioni ulteriori» del documento unico è pertanto modificata.

4.   Modifica del nome dell’organismo di controllo

È aggiornato il capitolo III, sezione II, del disciplinare della denominazione di origine controllata «Marsannay» riguardante i riferimenti relativi alla struttura di controllo.

La sezione «Altre informazioni» del documento unico è stata pertanto modificata.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Marsannay

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Descrizione analitica

Si tratta di vini secchi fermi bianchi, rosati o rossi.

I vini bianchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.

I vini rossi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

In seguito all’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini rosati non supera il 13 %.

In seguito all’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini bianchi e rossi non supera il 13,5 %.

In fase di confezionamento, i vini rossi hanno un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.

I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, presentano un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) pari a:

 

Vini bianchi,

3 grammi per litro; oppure

4 grammi per litro, se l’acidità totale è pari o superiore a 55,10 milliequivalenti per litro, corrispondenti a 4,13 grammi per litro, espressa in acido tartarico (o 2,7 grammi per litro, espressa in H2SO4).

 

Vini rosati,

3 grammi per litro.

 

Vini rossi,

2 grammi per litro.

Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, il titolo alcolometrico effettivo minimo, l’acidità totale minima, l’acidità volatile massima e il tenore massimo di anidride solforosa totale si applicano le norme previste dalla regolamentazione unionale.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Densità di impianto

Pratica colturale

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima di impianto pari a 9 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari pari o inferiore a 1,25 metri e una distanza tra i ceppi di un medesimo filare pari o superiore a 0,5 metri.

Le viti possono essere piantate alla rinfusa purché sia rispettata la densità minima di impianto e la distanza tra i ceppi sia superiore a 0,5 metri.

Norme di potatura

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da viti potate in base alle disposizioni seguenti:

Disposizioni di carattere generale

Vini bianchi:

potatura corta (viti allevate a cordone di Royat e cordone bilaterale), con un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 10;

potatura lunga a Guyot semplice, con un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 8; oppure

potatura detta a «Chablis», solo per la varietà Chardonnay B, con un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 8.

Vini rossi e rosati

Le viti sono potate con un massimo di 8 gemme franche per ceppo:

con potatura corta (viti allevate a cordone di Royat, a cordone bilaterale, ad alberello e a ventaglio), oppure

con potatura lunga Guyot semplice.

Disposizioni specifiche

Il periodo di costituzione del cordone è limitato a 2 anni. Durante tale periodo, è autorizzata la potatura a Guyot doppia, con un massimo di 5 gemme franche su ciascuno capo a frutto.

La potatura a Guyot semplice può essere adattata:

con un secondo sperone che permetta di alternare di anno in anno la posizione del capo a frutto;

con un capo a frutto accorciato in modo tale da recare al massimo 3 gemme franche e uno sperone avente non più di 2 gemme franche.

Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con altre gemme franche purché, nella fase fenologica corrispondente a 11-12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell’annata per ceppo sia pari o inferiore al numero di gemme franche stabilite dalle norme di potatura.

Pratiche enologiche

Pratica enologica specifica

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

Per l’elaborazione dei vini rosati, è vietato l’impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

È vietato l’uso di scaglie di legno.

In seguito all’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini rossi e bianchi non supera il 13,5 % mentre per i vini rosati non supera il 13 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

Vini rossi

58 ettolitri per ettaro

Vini bianchi:

64 ettolitri per ettaro

Vini rosati

65 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Côte-d’Or: Chenôve, Couchey e Marsannay-la-Côte.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Chardonnay B

 

Pinot blanc B

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si trova all’estremità settentrionale dei vigneti della «Côte de Nuits», rilievo rettilineo che si estende per circa 25 chilometri per lo più lungo la direttrice nord-sud. Tale altura di origine tettonica separa gli altipiani calcarei delle «Hautes Côtes», a ovest, con un’altitudine compresa tra i 400 e i 500 metri, e la pianura di Bresse, a est, fossa tettonica dell’era terziaria la cui altitudine, a destra della «Côte», è di circa 250 metri.

Il clima è prevalentemente di tipo oceanico fresco, con influssi continentali o meridionali che si sviluppano lungo l’asse Rodano-Saona. Il carattere oceanico della regione trova espressione in un regime pluviometrico moderato e regolare (circa 750 millimetri l’anno), senza siccità marcate durante l’estate. Le temperature sono piuttosto fresche, con una media annua di 10,5 °C.

La «Côte», a est del massiccio del Morvan e degli altipiani della Borgogna, beneficia di un riparo sotto il profilo climatico che si traduce in un mesoclima più caldo come pure in una scarsità di precipitazioni notevole per la regione.

La zona geografica è limitata al territorio dei comuni di Marsannay-la-Côte, Couchey e Chenôve, a sud della città di Digione, nel dipartimento della Côte-d’Or, in Borgogna.

Il fronte della «Côte», con un dislivello di circa 150 metri, presenta una topografia relativamente regolare. È interrotto da un’ampia valle secca formata dall’unione di due combe che drenano l’entroterra. Sono presenti altre combe, più piccole, accompagnate anche da piccoli conoidi di deiezione.

A sud della valle, il versante è costituito da una serie di calcari e marne (calcari argillosi) dell’era giurassica, di cui il «calcare di Comblanchien», particolarmente compatto, rappresenta l’ossatura. Una marcata frattura parallela al rilievo delimita lunghe strisce da cui affiorano vari livelli. Appaiono così marne del Lias (Giurassico inferiore), calcari a entrochi e marne del Baiociano (Giurassico medio), calcaires à chailles (calcari silicei), calcari oolitici o il «calcare di Comblanchien» del Batoniano (Giurassico medio).

A nord, la frattura è minima e affiorano i calcari del Batoniano.

Il sostrato calcareo dei versanti e dell’area pedemontana è coperto da depositi di ghiaione misto ad argille e limo, generati dall’alterazione del sottosuolo e dei rilievi sovrastanti. La natura di tali depositi dipende dalla loro posizione rispetto al pendio. Molto sassosi e poco spessi sul versante, sono più ricchi di particelle fini e spessi (da qualche decimetro a un metro) nell’area pedemontana.

Allo sbocco della valle, un ampio conoide di deiezione si protende verso la pianura. È costituito da formazioni alluvionali ghiaiose, calcaree e ben drenate.

Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve si trovano nella parte bassa del fronte della «Côte» nonché sui conoidi di deiezione caratterizzati da terreni ghiaiosi.

I terreni sono poco evoluti, generalmente carbonatici, poco spessi e molto drenanti. Sono tuttavia caratterizzati da un elevato tenore di argilla, in particolare nell’area pedemontana e a livello delle marne. Il terreno del grande conoide di deiezione è molto drenante, poco argilloso e ricco di ciottoli calcarei.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

I primi segni tangibili di viticoltura nella zona geografica risalgono intorno all’anno 530 e sono attribuibili a Gregorio di Tours che nel suo Storia dei Franchi scrive, a proposito della città di Digione, che «a occidente sono presenti montagne molto fertili, tappezzate di vigneti, che forniscono agli abitanti un Falerno così nobile da portarli a disprezzare il vino di Ascalona».

A partire dal VII secolo, sono numerose le fonti che parlano dell’esistenza di vigneti a «Marsannay», come le donazioni all’abbazia di Bèze, nel 658, alla chiesa Santo Stefano di Digione, nell’882, al priorato di Époisses, nel 1189 ecc.

I duchi di Borgogna possiedono, dall’XI secolo, una tenuta a Chenôve, nella quale viene costruito, nel 1238, un locale per la vinificazione (cuverie) provvisto di due torchi. Divenuta proprietà del re di Francia, questa tenuta viene chiamata Clos du roi (Vigneto del re).

Fino al XIX secolo, i vigneti, comprensivi di «vitigni raffinati» (i «pinot»), producono vini che godono di ottima reputazione. A partire dal 1850, gli autori notano che la produzione viticola si orienta ai vini ordinari, prodotti principalmente mediante la varietà «Gamay». In quest’epoca, infatti, la popolazione della città di Digione raddoppia e le esigenze in termini di «vini ordinari» aumentano in modo proporzionale. È pertanto naturale che i comuni di Chenôve, Marsannay e Couchey, alle porte di Digione, intensifichino tale produzione, a scapito dei «vini raffinati». I produttori si organizzano a livello collettivo per sfruttare questa fiorente economia con la creazione di società di mutua assistenza, a Marsannay nel 1850 e a Couchey nel 1855, e con la nascita del Syndicat viticole de la Côte dijonnaise, associazione viticola della Côte digionese, nel 1891. La fine del XIX secolo e le sue crisi sanitarie ed economiche determinano poi la regressione dei vigneti.

È a partire dagli anni ’30 del secolo scorso che l’attività riprende lentamente, orientata alla produzione di «vini raffinati». Nel corso degli anni ’60, la varietà «Gamay» è praticamente scomparsa, lasciando il posto a vigneti, costituiti da Pinot noir N, la cui notorietà si affermerà con la produzione di vini rosati. Tali vini sono venduti dal 1937 con la denominazione di origine controllata «Bourgogne». Le associazioni viticole di Marsannay e Couchey aprono così la strada allo sviluppo di questi vigneti in fase di rinascita. Con l’affermarsi della loro reputazione, ai vini è offerta, nel 1961, la possibilità di aggiungere al nome della denominazione di origine controllata «Bourgogne» il nome «Marsannay» e per i vini rosati «Rosé de Marsannay».

Nel 1987, la denominazione di origine controllata «Marsannay» è infine riconosciuta con decreto. È riservata ai vini bianchi, rosati e rossi.

Le viti sono allevate in linea con le pratiche previste in tutta la «Côte de Nuits», con densità di impianto superiori a 9 000 ceppi per ettaro e l’impianto di varietà Chardonnay B e Pinot noir N. Consapevoli del valore del patrimonio rappresentato dai terreni, i produttori prestano particolare attenzione alla tutela della loro integrità.

La pratica prevede di affinare i vini per vari mesi.

Nel 2008, i vigneti coprivano una superficie di circa 230 ettari, per una produzione media annua di 17 000 ettolitri, essenzialmente di vini rossi. I vini bianchi e rosati rappresentano ciascuno il 15 % della produzione.

Legame causale

Il clima oceanico fresco, la topografia della «Côte», caratterizzata da combe e valli, e i terreni marnosi e calcarei dell’era giurassica contribuiscono a valorizzare in modo ottimale i vitigni Pinot noir N e Chardonnay B, varietà autoctone borgognone.

Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve si trovano ai piedi del rilievo principale, quando le formazioni superficiali sono sufficientemente sviluppate per consentire sia l’attecchimento che un drenaggio soddisfacente, o penetrano nell’ampia valle caratterizzata da terreni ghiaiosi.

Tale diversità dal punto di vista topografico, unita alla varietà dei sostrati, sottosuoli marnosi o calcarei, strati ciottolosi o argillosi, crea un mosaico di ambienti che arricchisce i vini e li diversifica.

Se ottenuti da parcelle caratterizzate dai terreni ghiaiosi e filtranti del conoide di deiezione, i vini sono spesso fruttati, con una struttura elegante e morbida nonché rapidamente espressivi. Se ottenuti da parcelle poste sul versante principale, con terreni poco profondi ma ricchi di argille e ossidi di ferro, i vini sono potenti, colorati e a invecchiamento più lungo.

Tali ricchezza e diversità sono messe in evidenza, in linea con le pratiche, dall’indicazione, sull’etichetta, del nome del climat (vigneto) di provenienza delle uve. L’affinamento dei vini, oltre a favorire una buona attitudine alla conservazione in bottiglia, contribuisce a rafforzare l’espressione di questa diversità, percepibile durante la degustazione.

Partendo da Digione, i vigneti della «Côte d’Or» trovano piena espressione nei vigneti da cui sono prodotti i vini «Marsannay». La città lascia il posto al lungo lembo di terra coltivata a viti che si ferma solo in prossimità dei vigneti di «Maranges», oltre 50 km a Sud.

I vigneti da cui sono ottenuti i vini «Marsannay» rappresentano il principale testimone dei vigneti storici della «Côte dijonnaise», un tempo nota per l’eccellenza dei suoi vini e, ora, in gran parte assorbita dall’agglomerato di Digione.

La storia dei vigneti della denominazione «Marsannay» è ricca e complessa. Affonda le radici in un passato plurisecolare e segnato dagli eventi e dagli sviluppi dei territori circostanti. La vicinanza della città di Digione li rende vigneti sia fragili che simbolici. Scoperti dai duchi di Borgogna nel Medioevo, gestiti dai proprietari borghesi di Digione, si sono adattati agli sviluppi dell’urbanistica, anche a costo di rischiare il loro antico prestigio. A seguito del successo della loro rinascita, rappresentano ora la «Porte d’or» (Porta d’oro) della «Côte de Nuits».

Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

I vini rossi presentano colori molto accesi. Coniugano una struttura tannica vigorosa e una buona morbidezza. Gli aromi di piccoli frutti neri si mescolano spesso a note di prugna e muschio. Ottenuti da parcelle che presentano terreni ghiaiosi, i vini esprimono quindi più eleganza e grassezza che robustezza.

I vini rosati sono morbidi e fruttati, spesso con note di pesca o frutti rossi sostenute da una piacevole vivacità.

I vini bianchi sono ampi e grassi ed esprimono note fruttate, che ricordano talvolta la frutta esotica, oppure note mentolate o di citronella.

Qualche anno di invecchiamento rivela tutto il potenziale aromatico di questi vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2019:

dipartimento della Côte-d’Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Digione, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot;

dipartimento del Rodano: Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Le Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux e Villié-Morgon;

dipartimento di Saône-et-Loire: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La Loyère solo per il territorio dell’ex comune di La Loyère, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse solo per il territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, La Vineuse e Massy, Vinzelles e Viré;

dipartimento dello Yonne: Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon solo per il territorio dei comuni di Champvallon, Villiers-sur-Tholon e Volgré, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a)

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione che:

si tratti del nome di una località accatastata; e

figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b)

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Bourgogne» o «Grand Vin de Bourgogne».

c)

qualora l’indicazione del vitigno sia precisata sull’etichetta, tale indicazione non compare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie ed è stampata in caratteri le cui dimensioni non superano i 2 millimetri.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8fa6b7fc-47fa-4091-8d6c-4610b85767b5


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


16.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/19


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2021/C 89/08)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«REBLOCHON»/«REBLOCHON DE SAVOIE»

n. UE: PDO-FR-0130-AM01 –3.9.2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione

«Reblochon»/«Reblochon de Savoie»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» è un formaggio di latte vaccino intero e crudo, a pasta pressata, non cotta, a forma di cilindro piatto, leggermente arrotondato, con un diametro di circa 14 cm, un’altezza di circa 3,5 cm e un peso compreso tra 450 e 550 grammi.

Contiene almeno 45 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo essiccazione completa e il tenore di sostanza secca non dev’essere inferiore a 45 grammi per 100 grammi di formaggio.

La crosta, lavata durante la stagionatura è di spessore sottile, regolare e uniforme. Presenta un colore dal giallo al giallo aranciato ed è coperta totalmente o in parte da una schiuma bianca, sottile e bassa.

La pasta, assai poco compatta, è omogenea, morbida e cremosa. Di un colore che varia dal crema al giallo avorio, è leggermente salata e può presentare piccole occhiature.

Il formaggio di formato ridotto o modello piccolo, con le stesse caratteristiche organolettiche, ma con un diametro di circa 9 cm, un’altezza di circa 3 cm e un peso compreso tra 230 e 280 grammi, beneficia anch’esso della DOP.

Il «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» può essere presentato sotto forma di formaggio intero o di porzioni.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» deve provenire esclusivamente da mandrie composte da vacche da latte delle razze Abondance, Montbéliarde, Tarentaise (detta anche Tarine).

Al fine di garantire il legame con il territorio, l’alimentazione delle vacche è composta principalmente da foraggi provenienti dalla zona geografica della denominazione. La razione di base è costituita da:

almeno il 50 % di erba brucata al pascolo durante il periodo estivo e di fieno distribuito quotidianamente durante il periodo invernale.

foraggi verdi: mais verde, erba somministrata verde, barbabietola da foraggio. La paglia può essere somministrata nella razione di base unicamente alle giovenche.

Durante il periodo estivo, la durata del pascolo dev’essere di almeno 150 giorni.

I foraggi provenienti dalla zona devono costituire il 100 %, espresso in sostanza secca, della razione di base delle vacche in lattazione. Per le aziende situate a un’altitudine superiore a 600 metri e per gli allevamenti di alpeggio, in cui le vacche in lattazione pascolano a oltre 600 metri, i foraggi provenienti dalla zona devono costituire almeno il 75 %, espresso in sostanza secca, della razione di base delle vacche in lattazione. L’acquisto di foraggi all’esterno della zona geografica può riguardare unicamente il fieno.

A integrazione della razione di base, possono essere somministrati alimenti complementari: alimenti concentrati e foraggi disidratati nel limite di 1 800 kg per vacca da latte/anno e di 500 kg/animale/anno per le giovenche.

Dato il livello medio di produzione, le vacche della zona consumano da 6 000 a 7 000 kg di materia secca totale. Con 1 800 kg di alimenti concentrati con circa l’89 % di sostanza secca, la percentuale minima del 50 % della razione di materia secca prodotta nella zona geografica è ottenuta mediante erba, foraggi verdi e foraggi essiccati. Questa percentuale minima è superiore al 70 % per le zone situate al di sotto dei 600 metri di altitudine.

Nell’alimentazione della mandria da latte è vietato utilizzare prodotti di insilamento, alimenti fermentati, foraggi in balle avvolte nella plastica nonché alimenti che possono influire sfavorevolmente sull’odore e sul sapore del latte o del formaggio, o che comportano rischi di contaminazione batteriologica.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione di latte, la mungitura e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il primo condizionamento dei formaggi si effettua nella zona geografica, prima che questi lascino il laboratorio di stagionatura, che costituisce l’ultima fase della produzione del «Reblochon»/«Reblochon de Savoie». Questa disposizione consente di mantenere la qualità della crosta del prodotto evitando l’essiccazione e lo sviluppo di muffe indesiderate. Questo primo condizionamento non impedisce che il prodotto sia successivamente ricondizionato in un altro stabilimento.

Questo condizionamento, effettuato in un imballaggio idoneo, comporta la presenza di un doppio fondo di legno di abete rosso su almeno una delle facce del formaggio presentato in forma intera o come mezza forma. Le porzioni devono presentare tre facce provviste di crosta.

I prodotti destinati all’industria del settore alimentare possono non essere confezionati individualmente, devono tuttavia essere condizionati quando lasciano la zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sull’etichettatura dei formaggi è riportato il nome della denominazione di origine «Reblochon» o «Reblochon de Savoie», scritto a caratteri di dimensioni pari almeno a due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull’etichettatura. Inoltre, l’etichettatura può recare la denominazione di origine corredata del termine «petit» per il formaggio di formato ridotto di cui al punto 3.2.

Indipendentemente dalle diciture regolamentari applicabili a tutti i formaggi, e del termine succitato, detta denominazione non può essere accompagnata da indicazioni di qualità o da altre diciture sull’etichetta, nel materiale pubblicitario, sulle fatture e nei documenti commerciali, ad eccezione di particolari marchi commerciali o di fabbrica.

L’etichetta reca, nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine «Reblochon» o «Reblochon de Savoie», il simbolo DOP dell’Unione europea. Può anche recare la dicitura «appellation d’origine protégée» (denominazione di origine protetta).

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende i due terzi del dipartimento dell’Alta Savoia (tutta la parte a est di Annecy a oltre 500 metri di altitudine) e alcuni comuni o parti di comuni del dipartimento della Savoia.

Dipartimento dell’Alta Savoia:

Abondance; Alex; Allinges; Amancy; Andilly; Annecy, solo per il territorio dell’ex comune di Annecy-le-Vieux; Arâches-la-Frasse; Arbusigny; Arenthon; Armoy; Arthaz-Pont-Notre-Dame; Ayse; Ballaison; Beaumont; Bellevaux; Bernex; Bluffy; Boëge; Bogève; Bonne; Bonnevaux; Bonneville; Bons-en-Chablais; Brenthonne; Brizon; Burdignin; Cervens; Chamonix-Mont-Blanc; Charvonnex; Châtel; Châtillon-sur-Cluses; Chevaline; Chevenoz; Cluses; Collonges-sous-Salève; Combloux; Contamine-sur-Arve; Copponex; Cordon; Cornier; Cranves-Sales; Cruseilles; Demi-Quartier; Dingy-Saint-Clair; Domancy; Doussard; Draillant, Duingt; Entrevernes; Essert-Romand; Etaux; Faucigny; Faverges-Seythenex; Fessy; Féternes; Fillières; Fillinges; Giez; Glières-Val-de-Borne; Groisy; Habère-Lullin; Habère-Poche; Juvigny; La Balme-de-Thuy; La Baume; La Chapelle-d’Abondance; La Chapelle-Rambaud; La Chapelle-Saint-Maurice; La Clusaz; La Côte-d’Arbroz; La Forclaz; La Muraz; La Rivière-Enverse; La Roche-sur-Foron; Lathuile; La Tour; La Vernaz; Le Biot; Le Bouchet-Mont-Charvin; Le Lyaud; Le Grand-Bornand; Le Reposoir; Le Sappey; Leschaux; Les Clefs; Les Contamines-Montjoie; Les Gets; Les Houches; Les Villards-sur- Thônes; Lucinges; Lullin; Lully; Manigod; Marcellaz-en-Faucigny; Machilly; Magland; Margencel; Marignier; Marnaz; Megève; Mégevette; Menthonnex-en-Bornes; Menthon-Saint-Bernard; Mieussy; Monnetier-Mornex; Montriond; Mont-Saxonnex; Morillon; Morzine; Nancy-sur-Cluses; Nangy; Nâves-Parmelan; Novel; Onnion; Orcier; Passy; Peillonnex; Perrignier; Pers-Jussy; Praz-sur-Arly; Présilly; Quintal; Reignier-Esery; Reyvroz; Saint-André-de-Boëge; Saint-Blaise; Saint-Cergues; Saint-Eustache; Saint-Férréol; Saint-Gervais-les-Bains; Saint-Jean-d’Aulps; Saint-Jean-de-Sixt; Saint-Jean-de-Tholome; Saint-Jeoire; Saint-Jorioz; Saint-Laurent; Saint-Pierre-en-Faucigny; Saint-Sigismond; Saint-Sixt; Sallanches; Samoëns; Saxel; Scientrier; Scionzier; Serraval; Servoz; Sevrier; Seytroux; Sixt-Fer-à-Cheval; Talloires-Montmin; Taninges; Thônes; Thyez; Vailly; Vacheresse; Val de Chaise; Vallorcine; Verchaix; Vétraz-Monthoux; Veyrier-du-Lac; Villard; Villaz; Ville-en-Sallaz; Villy-le-Bouveret; Villy-le-Pelloux; Vinzier; Viuz-en-Sallaz; Vougy; Vovray-en-Bornes.

Dipartimento della Savoia

Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Mercury (Sezioni G1 e G2), Notre-Dame-de-Bellecombe, Plancherine (Sezioni A1, A2, A3), Saint-Nicolas-La-Chapelle, Ugine.

5.   Legame con la zona geografica

Il «Reblochon» o «Reblochon de Savoie» è un formaggio di latte vaccino intero e crudo ottenuto da razze locali adatte all’ambiente montano. Le piccole dimensioni e la pasta vellutata e morbida sono il risultato delle competenze di fabbricazione perdurate fino ai giorni nostri, basate in origine sull’impiego di piccole quantità di latte ad alto tenore di grassi.

La zona geografica è localizzata nelle Alpi settentrionali e comprende le regioni montane comprese tra il lago Lemano e il massiccio del Monte Bianco. L’orografia è particolarmente incisiva, strutturata in massicci dalle altitudini sempre più elevate da ovest verso est (1 000 metri per le propaggini pre-montagnose occidentali, più di 2 000 metri per le vette dei massicci calcarei, più di 4 000 metri per il massiccio del Monte Bianco), separati da ampie vallate la cui altitudine supera i 500 metri. Il clima è di tipo montano, esposto direttamente ai flussi occidentali, caratterizzato da abbondanti precipitazioni.

La maggior parte della superficie agricola viene gestita a pascolo. La regione è caratterizzata da uno sviluppo particolarmente importante di superfici erbose permanenti di altitudine, gli alpeggi. Essi presentano una grande diversità vegetale connessa alla varietà delle condizioni ambientali (suolo, regime idrico, esposizione, altitudine...) e di utilizzo (pratiche pastorali). Il 90 % delle superfici erbose costituisce prati permanenti a predominanza di gramigna comune, considerata una buona graminacea foraggera, di trifoglio bianco e di trifoglio dei prati. Vi si trovano prati grassi da fieno, prati da fieno o pascoli medi e prati da fieno o pascoli magri o secchi.

Una delle caratteristiche delle aziende lattiere della zona geografica è l’utilizzo di alpeggi in estate. La vita delle mandrie è fortemente influenzata dalle stagioni.

I produttori di latte si avvalgono di razze di vacche da latte originarie delle regioni di montagna, adatte alle difficoltà fisiche e climatiche dell’ambiente (morfologia idonea al pascolo su terreni in pendenza; tolleranza al freddo; capacità di valorizzazione del pascolo durante il periodo estivo e dei foraggi essiccati nel periodo invernale), e che producono regolarmente un latte di qualità.

L’alimentazione delle vacche da latte è costituita di erba brucata al pascolo nel periodo estivo e di foraggi essiccati durante il periodo invernale. L’alimentazione complementare è limitata in quantità, al fine di preservare una gestione poco intensiva degli allevamenti.

Il nome «Reblochon de Savoie» deriva dal temine «Reblâche» che significa «mungere una seconda volta». Tale pratica era usuale fin dal XIII secolo: il fattore che prendeva in affitto un alpeggio doveva pagare un corrispettivo (in latte) al proprietario. L’animale che, in occasione della misura non veniva munto completamente, nella seconda mungitura dava un latte poco abbondante, ma molto cremoso, poiché a fine mungitura il latte è ricco di materie grasse. Disponendo così di poco latte, ma ricco di materie grasse, i formaggiai fabbricavano formaggi cremosi e di piccole dimensioni.

Il lavoro del formaggiaio, fondato su competenze ancestrali, svolge un ruolo fondamentale nella rivelazione del potenziale aromatico del «Reblochon»/«Reblochon de Savoie». La lavorazione del latte crudo, senza trasformazione preliminare, a bassa temperatura permette di esprimerlo al meglio. La mungitura due volte al giorno impone un utilizzo rapido e preciso del latte. Impiegare latte crudo intero significa lavorare in vasche aperte in modo da favorire l’occhio e la mano del formaggiaio che si adatta alle eventuali variazioni del latte.

La stagionatura si effettuava prima di tutto all’interno dell’azienda nell’alpeggio. Successivamente si è sviluppata nelle valli il cui accesso relativamente agevole ha facilitato la nascita del mestiere di stagionatore. Allo stagionatore sono affidate parecchie mansioni: in particolare deve sorvegliare l’umidità e la temperatura di stagionatura che svolgono un ruolo importante sulla flora fungina (la quale conferisce alla crosta il suo aspetto caratteristico).

La circolazione del «Reblochon» si diffonde nel XIX secolo, creando un’attività commerciale specifica, agevolata dall’estensione delle vie di comunicazione.

Il «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» è un formaggio a pasta pressata non cotta ottenuto da latte vaccino intero e crudo, non sottoposto a nessun trattamento prima della fabbricazione.

Può declinarsi anche in una versione di formato ridotto. Si presenta sotto forma di un cilindro piatto, leggermente arrotondato.

Presenta una pasta vellutata e morbida di colore dal crema all’avorio leggermente salata. La sua sottile crosta lavata, di colore da giallo a giallo aranciato, è ricoperta da una sottile schiuma bianca (flora fungina).

L’ambiente montano molto piovoso che costituisce la totalità della zona geografica consente un’abbondante crescita di erba in primavera e in estate. La diversità delle condizioni ambientali, quali l’altitudine, l’esposizione degli alpeggi e la natura delle rocce, si manifesta con una grande ricchezza botanica delle superfici erbose, in cui ogni ambiente si rivela per un suo corteggio floristico originale.

Molte specie presenti in tali corteggi possiedono forti valori aromatici che partecipano alla tipicità del «Reblochon»/«Reblochon de Savoie».

L’asprezza di queste condizioni mette a dura prova le mandrie e soltanto le razze di montagna sono in grado di sostenere un modo di vita che combina la sedentarietà invernale nelle stalle della valle e, durante la bella stagione, in alpeggio, i notevoli spostamenti quotidiani.

Tali razze, in queste condizioni, sono atte a produrre un latte ricco di proteine e particolarmente idoneo alla fabbricazione del formaggio: il gel ottenuto in seguito all’aggiunta di caglio è compatto e la resa casearia elevata.

Ottenuto inizialmente da una fabbricazione con modesti quantitativi di latte ricco di materie grasse, il formaggio «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» è il risultato dell’impiego di una tecnologia semplice (poco riscaldamento, inoculazione rapida, nessuna asciugatura in vasca) che comporta tempi di stagionatura brevi. Al momento della stagionatura sulla superficie del formaggio coesistono e si succedono diversi gruppi microbici. Tale successione si spiega essenzialmente con l’evoluzione del pH e della concentrazione di sale della crosta. Questa microflora, e più particolarmente il Geotrichum candidum, conferisce al «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» la leggera «fioritura» bianca che non solo lo caratterizza, ma contribuisce anche in larga misura all’evoluzione della consistenza e del sapore della pasta.

Pertanto, le caratteristiche organolettiche del «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» sono connesse all’alimentazione delle vacche da latte (pascolo, foraggi) e ottenute da una flora adattata alle condizioni climatiche sopra descritte, nonché al mantenimento delle competenze di formaggiai e stagionatori.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8edfe34a-d472-4f74-9c4a-8f06b6b3dee2


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


16.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/23


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2021/C 89/09)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«MIEL DE GALICIA»/«MEL DE GALICIA»

N. UE: PGI-ES-0278-AM01 – 16.9.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Miel de Galicia»/«Mel de Galicia»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (IGP) «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia» si definisce come il miele che riunisce tutte le caratteristiche contenute nel disciplinare e che rispetta, al momento della produzione, della trasformazione e del condizionamento, tutti i requisiti prescritti dal disciplinare medesimo, dal manuale di qualità e dalla normativa vigente. Questo miele è prodotto in arnie a telaino mobile ed è ottenuto per decantazione o centrifugazione. Viene presentato allo stato liquido, cristallizzato o cremoso. Una presentazione alternativa è quella in favi.

A seconda dell’origine botanica, il «Miel de Galicia» rientra in una delle seguenti categorie:

miele millefiori,

miele uniflorale di eucalipto,

miele uniflorale di castagno,

miele uniflorale di mora selvatica,

miele uniflorale di erica,

miele di melata.

Caratteristiche fisico-chimiche:

umidità massima: 18,5 %,

attività diastasica: almeno 9 sulla scala Schade. I mieli a basso tenore enzimatico devono raggiungere almeno il valore 4 della scala Schade a condizione che il tenore di idrossimetilfurfurale sia inferiore a 10 mg/kg,

tenore massimo di idrossimetilfurfurale: 28 mg/kg.

Caratteristiche melissopalinologiche:

in generale, lo spettro pollinico nel suo complesso deve corrispondere a quello dei mieli di Galizia.

In ogni caso, la combinazione pollinica Helianthus annuus-Olea europaea-Cistus ladanifer non deve superare il 5 % dello spettro pollinico totale.

Inoltre, secondo l’origine floreale dei diversi tipi di miele citati, gli spettri pollinici devono rispondere ai seguenti requisiti:

a)

miele millefiori: il polline deve provenire principalmente dalle specie: Castanea sativa, Eucalyptus sp., Ericaceae, Rubus sp., Rosaceae, Cytisus sp-Ulex sp., Trifolium sp., Lotus sp., Campanula, Centaurea, Quercus sp., Echium sp., Taraxacum sp. e Brassica sp.;

b)

mieli monoflorali:

miele di eucalipto: la percentuale minima di polline di eucalipto (Eucaliptus sp.) deve essere del 70 %,

miele di castagno: la percentuale minima di polline di castagno (Castanea sp.) deve essere del 70 %,

miele di mora selvatica: la percentuale minima di polline di mora selvatica (Rubus sp.) deve essere del 45 %,

miele di erica: la percentuale minima di polline di erica (Erica sp.) deve essere del 30 %,

c)

miele di melata: lo spettro pollinico deve corrispondere alle piante caratteristiche della vegetazione galiziana tra cui, in particolare, i taxa Castanea sativa, Rubus, Cytisus/Genista ed Erica.

Caratteristiche organolettiche:

in generale, i mieli devono presentare le qualità organolettiche connesse all’origine floreale corrispondente per quanto concerne il colore, l’aroma e il sapore. In funzione dell’origine, le caratteristiche organolettiche più spiccate sono le seguenti:

mieli millefiori: colore variabile fra ambrato chiaro, ambrato scuro e scuro, odore floreale o vegetale, sapore dolce con sfumature diverse in funzione della flora predominante, eventualmente anche con una nota astringente;

mieli monoflorali di eucalipto: colore ambrato chiaro o ambrato, odore floreale generalmente con una punta di cera. Il sapore dominante è il dolce, a cui generalmente si aggiunge una punta acidula, può essere percettibile anche una punta salata;

mieli monoflorali di castagno: colore da ambrato a scuro, talvolta con toni rossastri, odore di preferenza vegetale. Il sapore dominante è il dolce, a cui generalmente si aggiunge una punta salata. Possono essere percettibili anche sapori amari e/o acidi, eventualmente anche con una nota astringente;

mieli monoflorali di mora selvatica: colore da ambrato chiaro ad ambrato scuro, odori floreali e/o fruttati. Il sapore fondamentale è il dolce, sebbene possano essere percettibili punte acide, salate e/o amare;

mieli uniflorali di erica: colore variabile tra ambrato, ambrato scuro e scuro, con toni rossastri; odore vegetale, ma è possibile anche un odore floreale. Il sapore dominante è il dolce, a cui generalmente si aggiunge una punta amara. Possono emergere anche sapori salati e/o acidi;

miele di melata: colore ambrato scuro o scuro, odore spesso vegetale, sapore dolce con punte di salato e/o amaro eventualmente percettibili.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Sia la produzione che le successive operazioni di smielatura, di magazzinaggio e di condizionamento devono essere effettuate entro la zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il miele viene condizionato negli impianti iscritti nel corrispondente registro del Consejo Regulador (organismo di controllo). Il contenuto dei recipienti destinati al consumo diretto dei mieli varia in genere da 500 a 1 000 grammi.

Il recipiente deve essere chiuso in modo da evitare la perdita di aromi naturali e la penetrazione di odori e di umidità ambientale che potrebbero alterare il prodotto. Gli imballaggi devono essere di vetro trasparente e incolore, ma possono essere autorizzati altri materiali se rispettano le norme in materia di condizionamento dei prodotti alimentari. I mieli presentati in favi devono essere condizionati in un materiale autorizzato.

Inoltre il condizionamento potrà aver luogo soltanto in impianti appositi nei quali il miele proviene dalle imprese iscritte nei registri dell’indicazione geografica protetta e nei quali si procederà all’etichettatura e alla controetichettatura sotto la supervisione dell’organismo di controllo. Tutte queste misure rispondono all’obiettivo di mantenere intatta la qualità e di garantire la tracciabilità del prodotto.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I mieli commercializzati con la menzione dell’indicazione geografica protetta «Miel de Galicia» dovranno recare, dopo la certificazione, l’etichetta corrispondente alla marca propria di ciascun condizionatore, utilizzata unicamente per i mieli protetti, nonché una controetichetta con codice alfanumerico a numerazione progressiva, autorizzata e rilasciata dall’organismo di controllo, che riporti il logotipo ufficiale dell’IGP «Miel de Galicia».

La menzione «indicazione geografica protetta» e il nome in una delle due forme, ossia «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia», devono obbligatoriamente figurare sia sull’etichetta commerciale sia sulla controetichetta.

L’etichettatura dei mieli di melata potrà riportare la menzione «Miele di bosco».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione, di trasformazione e di condizionamento dei mieli protetti dall’indicazione geografica «Miel de Galicia» comprende l’insieme del territorio della Comunità autonoma di Galizia.

5.   Legame con la zona geografica

L’indicazione geografica è registrata sulla base della sua reputazione e dell’esistenza di alcune caratteristiche specifiche connesse all’ambiente naturale di produzione.

Reputazione

L’apicoltura in Galizia ha avuto la sua massima espansione prima dell’introduzione dello zucchero, poiché il miele era considerato un alimento di grande interesse per il suo potere edulcorante e le sue particolari proprietà medicinali. Il Catastro de Ensenada del 1752-1753 registra in Galizia un totale di 366 339 arnie tradizionali, chiamate anche «trobos» o «cortizos», che sono ancora visibili in varie località. Questo dato indica chiaramente l’importanza dell’apicoltura in Galizia sin dall’antichità, testimoniata anche dalla toponimia locale.

I termini «cortín», «albar», «abellariza», «albiza» o «albariza» indicano una costruzione rurale a cielo aperto, di forma ovale, circolare e a volte quadrangolare, costituita da alte mura destinate a proteggere le arnie e ad impedire l’intrusione di animali (in particolare degli orsi). Tali costruzioni, riflesso di un’epoca, sono tuttora visibili e vengono talvolta ancora utilizzate in molte zone di montagna, soprattutto nelle sierre orientali di Ancares e Caurel e nella Sierra del Suido.

Nel 1880, il parroco di Argozón (Chantada, Lugo), Don Benigno Ledo, installa la prima arnia mobile e, qualche anno più tardi, costruisce la prima arnia destinata alla moltiplicazione per divisione e all’allevamento delle regine, che chiamerà arnia-vivaio. Il libro di Roma Fábrega sull’apicoltura indica che il primo spagnolo ad aver posseduto arnie mobili è il «prete delle api» galiziano, Don Benigno Ledo, fatto che testimonia la sua importanza per l’apicoltura non solo in Galizia ma in tutta la Spagna.

La prima opera sull’apicoltura pubblicata in Galizia è probabilmente il manuale di apicoltura di D. Ramón Pimentel Méndez (1893), scritto appositamente per gli apicoltori galiziani.

Il miele di Galizia è descritto nell’Inventario español de productos tradicionales pubblicato dal ministero spagnolo dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione nel 1996 (pagine 174 e 175). Il prodotto costituisce uno delle più importanti attrattive commerciali durante le feste autunnali.

Nel 1998 il ministero dell’agricoltura e della pesca ha realizzato uno studio sul commercio del miele in Spagna. Da questo studio emerge che il nord-ovest del paese (la Galizia) presenta un consumo di miele superiore a quello delle altre comunità spagnole e che inoltre il prezzo del miele è più elevato in questa regione che altrove. Fin dall’antichità il consumatore apprezza il miele prodotto in Galizia, il che gli ha conferito un maggior valore commerciale, fenomeno che non si ritrova nelle comunità autonome vicine.

Caratteristiche specifiche connesse all’ambiente naturale

Situata sulla punta nordoccidentale della penisola iberica, la Galizia costituisce una delle entità territoriali più antiche di Spagna, che ha conservato il suo nome praticamente immutato fin dai tempi della dominazione romana (i romani chiamavano questa regione «Gallaecia») e che possiede praticamente le stesse frontiere da oltre otto secoli. I confini amministrativi di questa regione coincidono con le frontiere geografiche che, da nord a sud e da est a ovest, l’hanno tradizionalmente mantenuta isolata da altre regioni vicine, permettendole anche di conservare la propria lingua.

Questa differenziazione geografica plasma il clima della Galizia. La presenza di estuari e di valli fluviali che portano all’interno delle terre l’influsso oceanico, conseguenza dell’orientamento sud-ovest-nord-est (fenomeno che non si ritrova in alcun altro luogo delle coste spagnole), e di montagne che limitano il passaggio di diversi fronti climatici, conferisce al clima della regione caratteristiche particolari in termini di temperatura e di precipitazioni.

Analogamente, la maggior parte del territorio galiziano è, dal punto di vista della geomorfologia, della litologia e della pedologia, diversa dalle regioni mediterranee di apicoltura tradizionale. Vi predominano i suoli acidi, che determinano la vegetazione locale e, di conseguenza, la produzione di nettare e le caratteristiche dei mieli.

Si tratta quindi di una regione naturale perfettamente distinta dal resto della penisola iberica. Tale distinzione deriva da aspetti geomorfologici, climatici, biologici e pedologici che condizionano l’esistenza di una flora adeguata alle condizioni naturali imposte dall’insieme di questi fattori.

Il territorio galiziano è abbastanza omogeneo per quanto riguarda le piante che secernono nettare destinato alla produzione di miele. Le principali differenze che caratterizzano la produzione di miele in Galizia sono dovute alla maggiore percentuale con cui sono presenti le principali piante che rivestono interesse dal punto di vista della produzione di miele. Cinque taxa principali sono presenti nella maggior parte dei mieli prodotti in Galizia: Castanea sativa, Rubus, t. Cytisus, Erica ed Eucalyptus. La zona litorale è caratterizzata dalla massiccia presenza di eucalipto. Nelle zone dell’interno, la produzione di miele è condizionata dall’abbondanza di tre tipi di elementi vegetali: Castanea Sativa, Erica e Rubus.

In definitiva, la situazione geografica della Galizia e le sue peculiarità danno origine a mieli dalle caratteristiche proprie che, pertanto, si differenziano dai mieli prodotti in altri territori.

L’analisi pollinica è uno dei metodi di analisi più utili per stabilire la particolarità geografica dei mieli. Alla luce di tale analisi, le caratteristiche precipue dei mieli galiziani, rispetto ai mieli di altre origini, poggiano su:

la presenza di combinazioni polliniche tipiche ed esclusive che contraddistinguono i mieli galiziani anche da quelli prodotti nelle regioni vicine,

la mancanza o la scarsa presenza (inferiore all’1 %) di pollini di labiacee, in particolare di Lavandula, Rosmarinus, Thymus, Mentha ecc.,

la mancanza o la scarsa presenza (inferiore all’1 %) di pollini di Helianthus annuus, Citrus od Olea europaea,

la mancanza o la scarsa presenza (inferiore all’1 %) di pollini di Cistus ladanifer,

la mancanza di Hedysarum coronarium, Hypecoum procumbens e Diplotaxis erucoides.

In definitiva il «Miel de Galicia» presenta numerose caratteristiche specifiche che si possono attribuire all’ambiente naturale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/produtos/en-tramitacion/Pliego_de_condiciones_Miel_de_Galicia_julio_2020_final.pdf


(1)  GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.