ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
23 febbraio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 63/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10076 — Cinven/Raffles/Miller) ( 1 )

1

2021/C 63/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9410 — Saudi Aramco/SABIC) ( 1 )

2

2021/C 63/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9771 — Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 63/04

Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/276 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/275 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

4

2021/C 63/05

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

6

 

Commissione europea

2021/C 63/06

Tassi di cambio dell'euro — 22 febbraio 2021

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 63/07

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di metano da giacimenti di carbone

9

2021/C 63/08

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di metano da giacimenti di carbone

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 63/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 63/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

20

2021/C 63/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

27


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10076 — Cinven/Raffles/Miller)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 63/01)

Il 12 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10076. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9410 — Saudi Aramco/SABIC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 63/02)

Il 27 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9410. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


23.2.2021   

IT

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C 63/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9771 — Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 63/03)

Il 7 agosto 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9771. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

23.2.2021   

IT

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C 63/4


Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/276 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/275 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

(2021/C 63/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/276 del Consiglio (2), e nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/275 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone figuranti nei summenzionati allegati debbano essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 e al regolamento (UE) 2017/2063 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. I motivi che hanno determinato l’inserimento in elenco delle persone in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 9 del regolamento).

Anteriormente al 16 luglio 2021 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074 e dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.

(2)  GU L 60 I del 22.2.2021, pag. 9.

(3)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

(4)  GU L 60 I del 22.2.2021, pag. 1.


23.2.2021   

IT

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C 63/6


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

(2021/C 63/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2021/276 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/275 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale delle Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/276 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/275 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2017/2074 e nel regolamento (UE) 2017/2063.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.

(3)  GU L 60 I del 22.2.2021, pag. 9.

(4)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

(5)  GU L 60 I del 22.2.2021, pag. 1..


Commissione europea

23.2.2021   

IT

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C 63/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 febbraio 2021

(2021/C 63/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2133

JPY

yen giapponesi

128,00

DKK

corone danesi

7,4365

GBP

sterline inglesi

0,86530

SEK

corone svedesi

10,0315

CHF

franchi svizzeri

1,0888

ISK

corone islandesi

155,60

NOK

corone norvegesi

10,3185

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,954

HUF

fiorini ungheresi

359,09

PLN

zloty polacchi

4,4982

RON

leu rumeni

4,8758

TRY

lire turche

8,5684

AUD

dollari australiani

1,5392

CAD

dollari canadesi

1,5328

HKD

dollari di Hong Kong

9,4070

NZD

dollari neozelandesi

1,6583

SGD

dollari di Singapore

1,6058

KRW

won sudcoreani

1 350,83

ZAR

rand sudafricani

18,0732

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8447

HRK

kuna croata

7,5714

IDR

rupia indonesiana

17 197,50

MYR

ringgit malese

4,9048

PHP

peso filippino

59,112

RUB

rublo russo

90,9800

THB

baht thailandese

36,448

BRL

real brasiliano

6,6843

MXN

peso messicano

25,2189

INR

rupia indiana

87,9720


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/9


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2021/C 63/07)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di metano da giacimenti di carbone

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49ec, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011 (Gazzetta ufficiale polacca del 2020, punto 1064 e successive modifiche)

2.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministero del Clima e dell'Ambiente

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polonia

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460;

Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Informazioni relative alla presentazione delle offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione

L'amministrazione aggiudicatrice ha ricevuto una domanda per l'attribuzione di una concessione per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di metano dal giacimento di carbone «Krupiński».

2)   Settore di attività per il quale deve essere attribuita la concessione

Concessione per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di metano dal giacimento di carbone «Krupiński».

3)   Territori entro i cui confini viene svolta l'attività

I confini dell'area cui si riferisce l'appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-2000/6:

Punto

X [PL-2000/6]

Y [PL-2000/6]

1

5548269

6553223

2

5547423

6552310

3

5546096

6552307

4

5544834

6552302

5

5543896

6554410

6

5544330

6556108

7

5544532

6558691

8

5544724

6561156

9

5547657

6561968

10

5547652

6559111

11

5548334

6558744

La superficie della proiezione verticale dell'area è di 33,78 km2.

Ubicazione amministrativa:

Regione: Slesia;

Distretti: distretto di Pszczyna, di Mikołów e di Żary;

Comuni: Suszec, Orzesze, Żory

4)   Termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione della concessione da parte degli altri enti interessati all'attività oggetto della concessione (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)

Le domande per l'attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero del Clima e dell'Ambiente non oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

5)   Criteri per la valutazione e la ponderazione delle offerte stabiliti dall' articolo 49k, paragrafo 1, 1a e 3 della legge geologica e mineraria

Le domande ricevute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

30% —

portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

20% —

portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

20% —

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e finanziamenti esterni;

20% —

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

5% —

capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell'ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati, in base all'articolo 49ka, paragrafo 1, della legge geologica e mineraria).

5% —

esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

SEZIONE IV INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

IV.1)   Le offerte devono essere inviate a

Ministero del Clima e dell'Ambiente

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

IV.2)   Per ulteriori informazioni consultare

il sito Internet del ministero del Clima e dell'Ambiente:https://www.gov.pl/web/klimat

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima e dell'Ambiente

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

Tel. +48 225792449

Fax +48 225792460

E-mail:sekretariat.dgk@klimat.gov.pl

IV.3)   Decisione di qualificazione

Le domande per l'attribuzione della concessione possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria.

IV.4)   Importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario

L'importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario per l'area di «Krupiński» per il periodo quinquennale di base della fase di prospezione e ricerca è di 7 740,69 PLN (in lettere: settemilasettecentoquaranta zloty e sessantanove groszy) l'anno. L'indicizzazione della remunerazione per l'usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all'anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell'Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca).

IV.5)   Attribuzione della concessione e stabilimento dei diritti di sfruttamento minerario

Dopo aver ottenuto il parere o l'accordo come previsto dalla legge geologica e mineraria, l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi:

1)

a favore dell'entità la cui domanda di attribuzione della concessione ha ottenuto il punteggio più alto, o

2)

nel caso in cui il punteggio più alto sia stato ottenuto da una domanda di attribuzione della concessione presentata congiuntamente da più entità — a seguito della notifica all'amministrazione aggiudicatrice di un accordo di cooperazione — a favore delle parti che hanno concluso tale accordo

e contestualmente rifiuta di attribuire la concessione ad altre entità (articolo 49ee, paragrafo 1, della legge geologica e mineraria).

L'amministrazione aggiudicatrice conclude un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario con l'entità la cui domanda di attribuzione della concessione ha ottenuto il punteggio più alto e, nel caso in cui il punteggio più alto sia stato ottenuto da una domanda di attribuzione della concessione presentata congiuntamente da più entità, con tutte queste entità (articolo 49ee, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria). Per poter effettuare le attività di prospezione e la ricerca dei giacimenti di idrocarburi e di estrazione di idrocarburi sul territorio della Polonia, l'impresa che si aggiudica l'appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.

IV.6)   Requisiti che devono essere soddisfatti dalla domanda di attribuzione della concessione e dai documenti richiesti al richiedente:

Gli elementi che devono far parte della domanda di attribuzione della concessione sono definiti all'articolo 49eb della legge geologica e mineraria.

In vista dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche, è opportuno identificare l'età delle formazioni geologiche (obiettivo geologico) in cui saranno realizzati tali lavori.

IV.7   Categoria minima per la prospezione dei giacimenti

La categoria minima per la prospezione di metano dal giacimento di carbone «Krupiński» è la categoria C.


23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/13


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2021/C 63/08)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di metano da giacimenti di carbone

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49ec, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011 (Gazzetta ufficiale polacca del 2020, punto 1064 e successive modifiche)

2.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministero del Clima e dell'Ambiente

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polonia

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Informazioni relative alla presentazione delle offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione

L'amministrazione aggiudicatrice ha ricevuto una domanda per l'attribuzione di una concessione per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di metano dal giacimento di carbone «Jas-Mos».

2)   Settore di attività per il quale deve essere attribuita la concessione

Concessione per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di metano dal giacimento di carbone «Jas-Mos».

3)   Territori entro i cui confini viene svolta l'attività

I confini dell'area cui si riferisce l'appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-2000/6:

Punto

X [PL-2000/6]

Y [PL-2000/6]

1

5 536 021,32

6 541 599,24

2

5 536 558,88

6 541 614,10

3

5 537 123,00

6 541 257,54

4

5 536 937,85

6 540 832,48

5

5 536 889,97

6 540 853,30

6

5 536 857,82

6 540 842,38

7

5 536 672,54

6 540 402,22

8

5 536 654,73

6 540 390,81

9

5 536 617,85

6 540 406,48

10

5 536 596,72

6 540 359,50

11

5 536 710,14

6 540 308,77

12

5 536 700,32

6 540 285,37

13

5 536 821,30

6 540 233,02

14

5 536 855,67

6 540 314,32

15

5 536 777,70

6 540 345,10

16

5 536 765,18

6 540 384,35

17

5 536 786,60

6 540 435,22

18

5 536 828,43

6 540 399,77

19

5 536 855,98

6 540 463,42

20

5 536 845,34

6 540 468,68

21

5 536 823,44

6 540 418,19

22

5 536 791,03

6 540 445,77

23

5 536 800,48

6 540 468,19

24

5 536 832,42

6 540 454,64

25

5 536 836,93

6 540 464,72

26

5 536 804,67

6 540 478,17

27

5 536 846,33

6 540 577,14

28

5 536 954,39

6 540 628,96

29

5 536 919,15

6 540 547,91

30

5 536 967,59

6 540 530,57

31

5 536 931,84

6 540 448,93

32

5 536 869,18

6 540 311,27

33

5 536 884,46

6 540 271,83

34

5 536 926,15

6 540 253,69

35

5 537 012,01

6 540 216,13

36

5 537 105,17

6 540 174,35

37

5 537 297,63

6 540 604,98

38

5 537 902,09

6 540 838,70

39

5 539 062,86

6 540 393,09

40

5 538 810,40

6 540 164,50

41

5 536 854,62

6 538 222,58

42

5 536 182,45

6 537 555,02

43

5 534 963,32

6 537 566,01

44

5 533 784,92

6 539 829,49

45

5 536 110,36

6 541 152,15

46

5 537 119,78

6 541 208,12

47

5 537 038,81

6 540 808,24

48

5 537 020,55

6 540 796,52

49

5 536 953,20

6 540 825,81

50

5 536 974,37

6 540 674,89

51

5 536 965,83

6 540 655,25

52

5 536 857,33

6 540 603,27

53

5 536 868,72

6 540 630,32

54

5 536 900,91

6 540 705,80

La superficie della proiezione verticale dell'area è di 11,152 km2.

Ubicazione amministrativa:

Regione Slesia

Distretti: la città con status di distretto Jastrzębie-Zdrój e il distretto di Wodzisław

Comuni: città di Jastrzębie-Zdrój, Mszana

4)   Termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione della concessione da parte degli altri enti interessati all'attività oggetto della concessione (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)

Le domande per l'attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero del Clima e dell'Ambiente non oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

5)   Criteri per la valutazione e la ponderazione delle offerte stabiliti dall'articolo 49k, paragrafo 1, 1a e 3 della legge geologica e mineraria

Le domande ricevute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

30 %:

portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

20 %:

portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

20 %:

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e finanziamenti esterni;

20 %

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

5 %:

capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell'ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati, in base all'articolo 49ka, paragrafo 1, della legge geologica e mineraria).

5 %:

esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

SEZIONE IV INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

IV.1)   Le offerte devono essere inviate a

Ministero del Clima e dell'Ambiente

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

IV.2)   Per ulteriori informazioni consultare

il sito Internet del ministero del Clima e dell'Ambiente: https://www.gov.pl/web/klimat

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima e dell'Ambiente

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

Tel. +48 225792449

Fax +48 225792460

E-mail: sekretariat.dgk@klimat.gov.pl

IV.3)   Decisione di qualificazione

Le domande per l'attribuzione della concessione possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria.

IV.4)   Importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario

L'importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario per l'area di «Jas-Mos» per il periodo quinquennale di base della fase di prospezione e ricerca è di 6 000,00 PLN (in lettere: seimila zloty e zero groszy) l'anno. L'indicizzazione della remunerazione per l'usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all'anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell'Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca).

IV.5)   Attribuzione della concessione e stabilimento dei diritti di sfruttamento minerario

Dopo aver ottenuto il parere o l'accordo come previsto dalla legge geologica e mineraria, l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi:

1)

a favore dell'entità la cui domanda di attribuzione della concessione ha ottenuto il punteggio più alto, o

2)

nel caso in cui il punteggio più alto sia stato ottenuto da una domanda di attribuzione della concessione presentata congiuntamente da più entità - a seguito della notifica all'amministrazione aggiudicatrice di un accordo di cooperazione - a favore delle parti che hanno concluso tale accordo

e contestualmente rifiuta di attribuire la concessione ad altre entità (articolo 49ee, paragrafo 1, della legge geologica e mineraria).

L'amministrazione aggiudicatrice conclude un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario con l'entità la cui domanda di attribuzione della concessione ha ottenuto il punteggio più alto e, nel caso in cui il punteggio più alto sia stato ottenuto da una domanda di attribuzione della concessione presentata congiuntamente da più entità, con tutte queste entità (articolo 49ee, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria). Per poter effettuare le attività di prospezione e la ricerca dei giacimenti di idrocarburi e di estrazione di idrocarburi sul territorio della Polonia, l'impresa che si aggiudica l'appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.

IV.6)   Requisiti che devono essere soddisfatti dalla domanda di attribuzione della concessione e dai documenti richiesti al richiedente

Gli elementi che devono far parte della domanda di attribuzione della concessione sono definiti all'articolo 49eb della legge geologica e mineraria.

In vista dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche, è opportuno identificare l'età delle formazioni geologiche (obiettivo geologico) in cui saranno realizzati tali lavori.

IV.7   Categoria minima per la prospezione dei giacimenti

La categoria minima per la prospezione di metano dal giacimento di carbone «Jas-Mos» è la categoria C.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 63/09)

1.   

In data 16 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mitsubishi Corporation («MC», Giappone),

Nippon Telegraph and Telephone Corporation («NTT», Giappone),

Industry One, Inc. («Industry One» o «impresa comune» o «JV», Giappone), impresa comune di nuova costituzione.

MC e NTT costituiranno un’impresa comune a pieno titolo, controllata congiuntamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MC: impresa commerciale integrata di livello mondiale che sviluppa e gestisce attività in un’ampia serie di settori, tra cui gas naturale, materiali industriali, petrolio e prodotti chimici e risorse minerarie,

NTT: fornitore di servizi di telecomunicazione che opera principalmente nei seguenti settori di attività: comunicazioni mobili, comunicazioni regionali, comunicazioni internazionali e di lunga distanza, comunicazioni di dati e altre attività,

Industry One: fornitore di servizi di consulenza informatica e di servizi di piattaforma in Giappone.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/20


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 63/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«TERRE ALFIERI»

PDO-IT-A1241-AM02

Data della comunicazione: 24 novembre 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Denominazione e vini — Menzioni tradizionali

a)

Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata da almeno 7 anni, così come indicato dalla normativa vigente, che siano ritenuti di particolare pregio in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche (rispetto alla media di quelle degli analoghi vini, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici) e per la rinomanza commerciale acquisita. Pertanto la Dop dei vini Terre Alfieri, a 11 anni dal suo riconoscimento, si fregia della menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) che vuole rappresentare la rinomanza e il pregio acquisito a livello nazionale ed internazionale.

La modifica interessa la sezione 1.3 — Altre informazioni — Menzioni tradizionali lettera a) del documento unico e l'aggiornamento degli articoli del disciplinare di produzione con il riferimento alla menzione «Denominazione di origine controllata e garantita» in luogo della menzione «Denominazione di origine controllata»

b)

Previsto per le tipologie già prodotte, nell'ambito della categoria (1) Vino, l'utilizzo delle menzioni Superiore e Riserva. I cambiamenti climatici con estati più lunghe e temperature più alte apportano alle uve maggior concentrazione di zuccheri e maggiore potenziale alcolico, permettendo inoltre ai vini prodotti di essere più adatti all'invecchiamento. Si è voluto pertanto esplicitare queste produzioni di vini a tenore alcolico più alto e dei vini tradizionalmente sottoposti ad invecchiamento al fine di rappresentare al meglio la realtà produttiva dei vini della DOP Terre Alfieri andando ad ampliare la gamma dei prodotti e proponendo al mercato una offerta più completa.

Le modifiche interessano la sezione 1.3 — Altre informazioni — Menzioni tradizionali lettera b) del documento unico e gli articoli da 1 a 6 del disciplinare di produzione.

2.   Descrizione vini

a)

Inserite le descrizioni delle tipologie Terre Alfieri Arneis Superiore, Terre Alfieri Nebbiolo Superiore e Terre Alfieri Nebbiolo Riserva anche con indicazione vigna.

L'inserimento di queste tipologie è finalizzato ad esplicitare la produzione di vini della DOP con parametri analitici superiori, quali maggiore alcolicità e/o estratti più importanti nonché con una chiara connotazione all’invecchiamento, in particolare per i vini rossi per i quali si possono presentare oltre alle caratteristiche delle uve utilizzate, anche sentori dovuti al passaggio in botti di legno.

b)

Per tutte le tipologie viene prevista una acidità minima al consumo di 4,5 g/l in luogo di 5g/l.

Motivazioni: i mutamenti climatici determinano un anticipo di maturazione ed una riduzione fisiologica del tenore di acidità totale nelle uve, pertanto, si è ritenuto opportuno, in base ai dati riscontrati nella produzione dei vini della DOP, aggiornare detto parametro, per tutte le tipologie, al valore minimo di 4,5 grammi/litro.

Le modifiche interessano la sezione 4 — Descrizione vini del documento unico e l'articolo 6 del disciplinare di produzione.

3.   Rese massime

Sono state specificate le rese massime per le nuove tipologie Terre Alfieri Arneis superiore, Terre Alfieri Nebbiolo superiore e riserva.

Per le tipologie con menzione superiore sono state previste rese minori di una tonnellata rispetto alle rese di uva per ettaro delle tipologie base, al fine di perseguire ulteriore qualità nei vini prodotti che si vanno a caratterizzare grazie ad estratti e gradazioni più importanti.

La modifica interessa la sezione 5 lettera b) — Rese massime del documento unico e l'articolo 4 del disciplinare di produzione.

4.   Norme di viticoltura

Aumento titolo alcolometrico voluminico naturale:in relazione all'andamento climatico in atto e ai dati riscontrati nei vigneti relativamente al titolo volumico alcolometrico naturale delle uve destinate alla produzione della tipologia Terre Alfieri Arneis si è ritenuto opportuno aggiornare questo parametro analitico da 11 % vol a 11,5 %Vol.

La modifica interessa l'articolo 4 del disciplinare di produzione.

5.   Norme di vinificazione

a)

Per la tipologia base Terre Alfieri Arneis viene eliminata la decorrenza dell'immissione al consumo di 4 mesi a partire dal 1mo novembre dell'anno di raccolta delle uve in quanto ritenuta dai produttori penalizzante ai fini commerciali.

b)

Per la nuova tipologia Terre Alfieri Arneis superiore è previsto un invecchiamento obbligatorio di almeno 6 mesi, per Terre Alfieri Nebbiolo Superiore 12 mesi di cui almeno 6 in botti di legno, mentre per Terre Alfieri Nebbiolo riserva è previsto un periodo di invecchiamento minimo obbligatorio di 24 mesi di cui almeno12 in botti di legno, specificata inoltre per queste tipologie la decorrenza di inizio dell'invecchiamento a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Le modifiche interessano l'articolo 5 del disciplinare di produzione.

6.   Zona di produzione delle uve — Modifiche formali

Si è ritenuto opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, riportare nel documento unico la precisa delimitazione della zona di produzione, così come descritta nel disciplinare (Zona di produzione delle uve). Trattasi di modifica formale che non comporta alcuna modifica nella delimitazione della zona di produzione.

La modifica interessa la sezione 6 — Zona geografica delimitata del documento unico.

7.   Ulterioriori condizioni-modifiche formali

Sono state inserite nella sezione «Ulteriori condizioni» del documento unico le deroghe alla produzione nella zona geografica delimitata e all'imbottigliamento in zona delimitata. Dette condizioni sono presenti nel disciplinare di produzione fin dal momento del riconoscimento della DOP Terre Alfieri (avvenuta nel 2009), ma che per un errore di compilazione non erano state inserite nel documento unico. Pertanto si tratta di una modifica formale.

La modifica interessa la sezione 9 del documento unico — Ulteriori condizioni e non riguarda il disciplinare di produzione.

8.   Altre modifiche formali

Eliminato all'articolo 6 del disciplinare il comma «È in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo» in quanto non più conforme alla normativa vigente.

Nell'ambito del disciplinare di produzione sono stati aggiornati alcuni riferimenti normativi.

Aggiornata la sezione «Altre informazioni — Dettagli contatti» del documento unico relativi ai punti 1.2.1-1.2.2-1.2.3-1.2.5.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Terre Alfieri

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

Terre Alfieri Arneis

Colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati.

Odore: delicato, fragrante talvolta floreale.

Sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12 % vol, anche per il vigna.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l, anche per il vigna.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Terre Alfieri Arneis Superiore

Terre Alfieri Arneis Superiore, anche con menzione «vigna»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati.

Odore: delicato, fragrante talvolta floreale.

Sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5 % vol, con menzione «vigna» 12,5 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Terre Alfieri Nebbiolo

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola.

Sapore: asciutto, pieno, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 13 % vol; con menzione «vigna» 13 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 22 g/l; con menzione «vigna» 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Terre Alfieri Nebbiolo Superiore

Terre Alfieri Nebbiolo Superiore, anche con menzione «vigna».

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola.

Sapore: asciutto, pieno, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,5 % vol; con menzione «vigna» 13,5 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Terre Alfieri Nebbiolo Riserva

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola.

Sapore: asciutto, pieno, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,5 % vol; anche con menzione «vigna» 13,5 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

ASSENTI

b.   Rese massime:

Terre Alfieri Arneis

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Terre Alfieri Arneis con menzione superiore o vigna

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

Terre Alfieri Nebbiolo anche riserva

8 500 chilogrammi di uve per ettaro

Terre Alfieri Nebbiolo superiore anche vigna e Nebbiolo riserva vigna

7 500 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Terre Alfieri» comprende l’intero territorio dei comuni di: Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole in provincia di Asti, e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo di seguito delimitati:

partendo dall’intersezione del confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i comuni di San Damiano, Govone e Priocca in località bricco Genepreto del comune di Govone si segue a sud est la strada per località Montebertola fino all’intersezione con la strada comunale Craviano, prosegue ad est della stessa fino al cimitero di Govone. Prosegue a sud est della strada Provinciale Govone Priocca passando la località San Pietro di Govone e seguendo a sud/sud est la strada fino all’incrocio con la Provinciale n. 2 ex 231 già in territorio di Priocca. Segue a sud della stessa fino all’incrocio con via Pirio fino ad immettersi sempre a sud est in località Madonnina sulla strada Provinciale Priocca/Magliano Alfieri prosegue la stessa fino in località San Bernardo già in territorio di Magliano Alfieri, continua a sud ovest della provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano fino alla località San Michele del comune di Castellinaldo ed all’intersezione della strada Comunale Leschea, prosegue sempre a sud est fino alla Strada comunale del cimitero fino alla località Santa Maria in prossimità della chiesa (quota 196) in territorio del comune di Magliano Alfieri. Si prosegue a sud est per la strada detta della Moisa e seguendola a sud di essa fino all’abitato di borgata San Pietro (quota 214) prosegue fino alla località San Carlo della Serra e fino al confine con il comune di Castagnito , segue ad est il confine stesso fino all’intersezione della strada statale Asti/Alba n. 231, prosegue a nord ovest della stessa in direzione Asti fino ad intersecare il Fiume Tanaro in territorio di Govone , segue a nord dello stesso fiume fino al confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i territori di Govone e San Martino Alfieri.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Arneis B

Nebbiolo N

8.   Descrizione del legame/dei legami

«DOC Terre Alfieri»

La denominazione Terre Alfieri interessa la superficie vitata del territorio denominato Comunità collinare Colline Alfieri e del territorio denominato Unione dei Comuni Roero fra Tanaro a Castelli. L’area viticola interessata rappresenta un valore ampio e importante della tradizione e cultura contadina astigiana, che permette oggi di disporre di un vitigno tradizionale, che raccoglie i favori del mercato.

La caparbietà dei vignaioli locali ha preservato dalla scomparsa l’Arneis e portato avanti la coltivazione del Nebbiolo regalando alle nuove generazioni un pezzo di storia locale.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve. Inoltre tali operazioni possono essere effettuate anche nell’ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Asti e Cuneo, nelle quali ricade la zona di produzione.

Condizionamento in zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» devono essere effettuate all’interno della zona di produzione.

Conformemente all’articolo 4 comma 2 del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari dei vini della DOP Terre Alfieri connesse alla zona geografica d'origine, sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona delimitata in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento, avvengono sotto la responsabilità e competenza professionale delle aziende produttrici della stessa zona delimitata. Pertanto il sistema dei controlli da parte dei competenti Organismi, cui sono sottoposti gli operatori in tutte le fasi produttive, in particolare durante nella fase dell’imbottigliamento, risulta più efficace nell’ambito di un’area circoscritta come quella della DOP Terre Alfieri. Tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo della Denominazione, al fine di offrire al consumatore la garanzia sull’origine, qualità e rispondenza al disciplinare di produzione, a vantaggio dell’immagine e reputazione della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16194


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.


23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/27


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 63/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Balatoni hal»

N. UE: PGI-HU-0247025.5.2018

DOP ( ) PGI (X)

1.   NOME [DELLA DOP O IGP]

«Balatoni hal»

2.   STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Ungheria

3.   DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

«Balatoni hal» [pesce di Balaton] è il nome attribuito esclusivamente alla carpa (Cyprinus carpio L. 1758) e al luccioperca (Sander lucioperca L. 1758) che vivono, sono fatti riprodurre e sono allevati nel lago Balaton o nel suo bacino idrografico (maggiori dettagli al punto 4) e sono venduti vivi o trasformati (freschi, refrigerati o congelati; solitamente al pezzo e raramente in filetti).

a)   «Balatoni hal»: luccioperca

Il luccioperca «Balatoni hal» è un pesce appartenente alla specie della sandra (Sander lucioperca L.) del genere Perca che vive e/o è allevato esclusivamente nella zona geografica definita al punto 4 (il bacino idrografico del lago Balaton). È uno dei pesci più richiesti e pregiati dell’Ungheria. La carne del luccioperca è bianca, magra, senza lische e saporita, ha un basso contenuto di grassi ed è ricca di proteine. Si ritiene che la carne del luccioperca «Balatoni hal» sia più bianca e più saporita di quella del luccioperca di fiume.

I parametri di qualità della carne del luccioperca «Balatoni hal» sono:

tenore di acqua: 78,0-79,5 %;

proteine: 19-20 %;

grasso: 0,5-1,0 %.

«Balatoni hal»: il luccioperca «Balatoni Hal» è venduto (vivo, fresco, refrigerato o congelato) al peso minimo di 0,5 kg.

b)   «Balatoni hal»: carpa

La carpa «Balatoni hal» è un pesce appartenente alla specie della carpa (Cyprinus carpio L.) della famiglia dei ciprinidi la cui riproduzione avviene esclusivamente nel bacino idrografico del lago Balaton e comprende unicamente le varietà locali riconosciute dallo Stato «Balatoni sudár» e «Varászlói tükrös» allevate nella zona geografica definita al punto 4.

I parametri di qualità tipici della carne «Balatoni sudár ponty» della carpa «Balatoni hal» sono (OMMI [National Institute for Agriculture Quality Control], 2004; MgSzH [Agricultural Office], 2011; Gorda e Borbély, 2013):

tenore di acqua: 74,1-77,4 %;

proteine: 16,6-17,6 %;

grasso: 4,2-8,0 %.

I parametri di qualità tipici della carne «Varászlói tükrös ponty» della carpa «Balatoni hal» sono:

tenore di acqua: 73,9-78,3 %;

proteine: 16,8-17,7 %;

grasso: 3,5-7,7 %.

La carne della carpa «Balatoni hal» è soda e friabile.

La carpa «Balatoni Hal» è venduta (viva, fresca, refrigerata o congelata) al peso minimo di 1,5 kg (idealmente 1,5-3 kg).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Nella zona geografica è vietato l’uso di concimi per aumentare la resa di produzione. L’alimentazione del luccioperca «Balatoni hal» è specifica in quanto il novellame passa da un’alimentazione a base di zooplancton a una a base di pesce dopo aver raggiunto una lunghezza di 12-15 cm, ovvero relativamente tardi rispetto ad altri pesci predatori. Anche le fonti di alimentazione disponibili sono specifici del bacino idrografico del lago Balaton, dove l’alborella (Alburnus alburnus), l’abramide (Abramis brama) e il chekhon (Pelecus cultratus) abbondano nella dieta del luccioperca (Specziár, 2010). La quantità e la composizione degli alimenti sono simili in tutto il bacino idrografico del lago Balaton. Al luccioperca «Balatoni hal» non sono somministrati mangimi complementari e il loro allevamento si fonda interamente su mangime naturale per pesci proveniente dagli affluenti degli stagni piscicoli, ovvero i corsi d’acqua del bacino idrografico del lago Balaton.

Alla carpa «Balatoni hal» sono somministrati alimenti naturali e mangimi complementari costituiti da due componenti principali. Il primo include miscele nutritive (grano, triticale e granturco/mais) e il secondo specie esotiche di cozza zebrata (Dreissena polymorpha e Dreissena bugensis). I piscicoltori (titolari di un permesso di pesca ecologica e selettiva) raccolgono la biomassa di mitili utilizzata per i mangimi da zattere mobili installate in diversi punti del lago Balaton (la parte meridionale di tutti e tre i bacini, principalmente i luoghi nei pressi delle aziende di allevamento ittico). La biomassa di mitili, che cresce in un periodo compreso tra 8 e 12 mesi, è raccolta dalle zattere e utilizzata per i mangimi delle aziende che allevano carpe, facendo sì che questi tipi di mitili rimangano all’interno delle stesse.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte e quattro le fasi della produzione del «Balatoni hal» devono essere eseguite nella zona geografica delimitata dettagliata al punto 4. Tali fasi includono la riproduzione naturale, la riproduzione artificiale (incubatrice), l’allevamento in acque naturali e l’allevamento nell’azienda di allevamento ittico. Ai sensi della legislazione attuale, la pesca pelagica nel lago Balaton è vietata dal 5 dicembre 2013, a eccezione della pesca selettiva permessa a fini ecologici e dimostrativi (3 000 kg di carpe e 500 kg di luccioperca all’anno utilizzando trappole per anguille). Il «Balatoni hal» è pertanto principalmente un pesce d’allevamento, tuttavia esemplari cresciuti in ambiente naturale sono occasionalmente disponibili come sottoprodotto della pesca selettiva di anguille a fini ecologici.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

In Ungheria il «Balatoni hal» è allevato nelle aree del bacino idrografico del lago Balaton seguenti.

1.

Lago Balaton e relativa rete idrografica (acque dove si pratica la piscicoltura: 61 139 ha)

Corpi idrici specifici del lago Balaton e del relativo sistema idrico:

l’intera area del lago Balaton;

il tratto del fiume Zala che si estende dalla foce al ponte della ferrovia di Fenékpuszta;

il tratto del canale di Hévíz dalla foce fino a 50 metri dalla riva a valle della diga sul lago Hévíz;

il tratto del canale di Páhok dalla foce al canale di Hévíz;

il tratto del canale delle Cinture unite (Egyesített-övcsatorna) dal ponte delle Barche (Bárkázó híd) al punto in cui affluisce il corso d’acqua di Gyöngyös;

il tratto del canale di Fenyves (Fenyvesi-nyomócsatorna) dalla foce alla stazione di pompaggio a Balatonfenyves;

il tratto del canale della Cintura occidentale (Nyugati-övcsatorna) che si estende dalla foce al ponte della ferrovia di Pálmajor;

il tratto del canale della Boscaglia orientale (Keleti-Bozót-csatorna) dalla foce al ponte della strada che conduce alla stazione ferroviaria di Pusztaberény;

il tratto del corso d’acqua di Jama dalla foce alle paratoie di sbarramento sullo stagno piscicolo di Bugaszeg;

il tratto del corso d’acqua di Tetves dalla foce alle paratoie di sbarramento sugli stagni piscicoli di Balatonlelle;

il tratto del Kismetszés dalla foce alla strada n. 70;

il tratto del Nagymetszés dalla foce al ponte di legno a Szólád;

i corsi d’acqua Lesence, Kétöles, Tapolca, Egervíz e Burnót e il tratto del canale di Egermalom dalla foce alla strada n. 71;

i tratti dei canali di inondazione interni di Sár e Cigány dalla strada di accesso a Somogyszentpál al canale della Cintura occidentale (Nyugati-övcsatorna);

il tratto del canale della Cintura occidentale (Nyugati-övcsatorna) dal ponte della ferrovia di Pálmajor al canale di Határ-Külvíz;

il tratto del canale di Határ-Külvíz dalla foce alla strada principale tra Marcali e Öreglak;

il canale di Cigány e

il canale della Boscaglia orientale (canale di Keleti Bozót).

2.

Sistema di tutela delle acque del Piccolo Balaton, livello I (lago Hídvég; area: 2 000 ha)

3.

Sistema di tutela delle acque del Piccolo Balaton, livello II (lago Fenéki; area: 5 110 ha)

4.

Bacino di Marcali (area: 407 ha)

5.

Stagni piscicoli di Fonyód-Zardavár (area: 135 ha)

6.

Stagni piscicoli di Balatonlelle-Irmapuszta (area: 275 ha)

7.

Stagni piscicoli di Buzsáki-Ciframalom (area: 138 ha)

8.

Stagno piscicolo di Balatonszárszó-Nádfedeles (area: 15 ha)

9.

Stagno piscicolo di Balatonföldvár (area: 23 ha)

10.

Stagni piscicoli di Somogyvár-Tölös (area: 26 ha)

11.

Stagni piscicoli di Varászló (area: 174 ha)

12.

Stagni piscicoli di Siófok-Törek (area: 36 ha)

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra il «Balatoni hal» e la zona geografica si fonda sulla qualità e sulla reputazione del prodotto.

Il luogo di produzione del «Balatoni hal» è principalmente il bacino idrografico meridionale e sudoccidentale del lago Balaton. Attualmente gli stagni piscicoli si trovano in aree che precedentemente erano baie sul lago Balaton prima che fosse dragato, ovvero l’antico letto del fiume. Il loro sottosuolo è di conseguenza simile a quello del lago Balaton.

La zona presenta un clima continentale umido con effetti sub-mediterranei. L’effetto sub-mediterraneo si riferisce principalmente alla distribuzione temporale delle precipitazioni, che normalmente presenta due picchi (a giugno e a settembre) ed è fondamentale per la piscicoltura. La zona è più umida rispetto alla media ungherese (620 mm p.a.). La precipitazioni piovose si verificano principalmente nei mesi estivi, un fattore favorevole alla piscicoltura poiché assicura quantità e qualità adeguate di ricarica idrica. Gli affluenti degli stagni piscicoli nel bacino idrografico sono generalmente brevi (30-40 km) e non presentano scarichi di acque reflue non trattate (Ferincz et al., 2017). Non sono inoltre utilizzati concimi organici, e questi due fattori rendono l’acqua e i sedimenti di questi stagni non anaerobici. La carne dei pesci che vi è prodotta è pertanto priva di sapori estranei. La temperatura media annua (11,2) è inoltre più alta della media nazionale, il che fa sì che i pesci crescano maggiormente. La composizione della loro carne è influenzata da una serie di fattori ambientali e produttivi tra cui età, specie, alimentazione con mangimi o alimenti naturali (Trenovszki, 2013); di fondamentale importanza sono la quantità e la qualità degli alimenti.

Per ragioni di tutela della qualità delle acque, la stessa importanza riveste il divieto di utilizzare concimi organici per aumentare la resa produttiva (una pratica abituale in altre zone) negli stagni piscicoli all’interno del bacino idrografico del lago Balaton. Di conseguenza i pesci che vi sono allevati non entrano a contatto con le sostanze estranee che pregiudicano il sapore regolarmente presenti nei concimi organici. La carne del luccioperca «Balatoni hal» deve la sua caratteristica qualità all’acqua degli stagni piscicoli che presenta quantità e qualità adeguate (letti degli stagni sabbiosi o di tipo loess; basso contenuto organico dell’acqua in entrata), ai sedimenti aerobici sul fondo del lago e alla quantità e percentuale elevate di rutili e alborelle dalla carne bianca principalmente autoctoni caratteristici della zona. Grazie alla buona qualità dell’acqua e agli alimenti naturali per i pesci, la carne del luccioperca «Balatoni hal» è di colore bianco candido, senza sapori secondari e friabile a causa della vasta superficie acquatica (maggiori spostamenti in cerca di cibo).

Specziár (2010) ha determinato che l’alimentazione del luccioperca «Balatoni hal» è speciale in quanto il novellame passa da una nutrizione a base di zooplancton a una a base di pesce dopo aver raggiunto una lunghezza di 12-15 cm, ovvero relativamente tardi rispetto ad altri pesci predatori. Anche le fonti di alimentazione disponibili sono specifici del bacino idrografico del lago Balaton, dove l’alborella (Alburnus alburnus), l’abramide (Abramis brama) e il chekhon (Pelecus cultratus) abbondano nella dieta del luccioperca (Specziár, 2010). A questi fattori si deve la particolare qualità del luccioperca «Balatoni hal». La carne della carpa «Balatoni hal» è soda e deve la sua consistenza elastica agli alimenti naturali ricchi di proteine e ai mangimi complementari naturali composti da molluschi, in quanto i nutrienti naturali ricchi di proteine hanno un effetto positivo sulla qualità della carne della carpa (Balogh, 2015).

Il «Balatoni hal» è uno degli elementi fondamentali della gastronomia locale. La carpa «Balatoni hal» è un ingrediente essenziale della zuppa di pesce «Balatoni halászlé», la cui ricetta è propria e tipica del bacino idrografico.

La reputazione attuale del «Balatoni hal»

La stretta relazione tra il lago Balaton e la carpa «Balatoni hal» è dimostrata anche dal fatto che nel 2019 si sia tenuta la quinta edizione della «International Balaton Carp Cup» (Coppa internazionale della carpa del Balaton).

Dal 2015 nella città di Balatonfüred si svolge regolarmente il «Balaton Fish and Wine Festival» (Festival del pesce e del vino di Balaton). Questo evento ha lo scopo di accrescere la consapevolezza dei consumatori in merito al pesce del Balaton e di combinare il consumo di pesce e vini locali, creando un mercato per le aziende di allevamento ittico e i produttori vinicoli locali.

Preparata proprio a partire dal «Balatoni hal», la zuppa di pesce di Balaton («Balatoni halászlé») è diventata un nome conosciuto in ambito gastronomico (ad es.: http://itthonotthonvan.hu/cikkek/2687482/a_balatoni_halaszle_titka)

L’articolo seguente tratta dello speciale gusto e dei metodi di pesca tradizionali del «Balatoni hal»: http://magyarkonyhaonline.hu/magyar-izek/a-balatoni-halak

Il libro «A halfőzés fortélyai a Balaton mentén» [Trucchi per cucinare pesce sul Balaton] è una raccolta di 400 ricette a base di pesce provenienti da 40 città e villaggi intorno al lago Balaton (Szabó Zoltán, 2014, ISBN 978-963-08-8628-4).

Ristoranti stellati Michelin, tra i quali lo Stand a Budapest (chef Tamás Szél e Szabina Szulló), utilizzano come ingrediente il «Balatoni sudár ponty», come indicato sul menu (https://diningguide.hu/szell-tamas-cikke-halaszlevita-szell-tamas-halaszle-receptjevel/).

Contesto storico della reputazione del luccioperca «Balatoni hal»

Nel numero 44 del «Fischerei Zeitung» nel 1917, analizzando la pesca in Francia, lo scienziato di Bruxelles Waldmann sottolineò come «prima della Grande Guerra il “fogasch” fosse molto richiesto a Parigi. Questo è il nome della sandra nel lago Balaton in Ungheria».

Nel 1933 Neresheimer, un esperto in materia di pesca del governo austriaco, scrisse nell’Österreichisches Nahrungsmittelbuch (il codice alimentare austriaco): «Il nome “Fogasch” può applicarsi correttamente solo alla sandra originaria del lago Balaton». Aggiunse inoltre che l’uso di questo nome indica ai consumatori che tale pesce proviene dal lago Balaton. Egli riteneva che solo la sandra proveniente dal lago Balaton potesse essere chiamata legittimamente «Fogasch» [luccioperca].

Al Congresso internazionale della pesca tenutosi a Parigi nel 1931, Károly Lukács dichiarò la sandra del Balaton una speciale varietà locale del luccioperca e ne propose la designazione tassonomica di «Lucioperca sandra varietas Fogas balatonica» (Szári, 1988).

Negli anni 1930 la «Balaton Halászati Részvénytársaság» (società per azioni dell’industria ittica del Balaton) acquisì i diritti esclusivi del nome «fogas» [luccioperca], valido solo per la sandra pescata nel lago Balaton. Le spedizioni dovevano essere accompagnate da un certificato di origine del lago Balaton. Nel 1931 un piccolo sigillo metallico convesso fu registrato nell’ufficio dei brevetti internazionali di Berna e successivamente apposto come marchio sugli opercoli branchiali dei luccioperca esportati (Héjjas e Punk, 2010).

Contesto storico della reputazione della carpa «Balatoni hal»

Per quanto riguarda l’importanza della carpa, una pubblicazione intitolata «A Balaton halai» [Pesce del lago Balaton] asserisce che la carpa è seconda solo al luccioperca (Lukács, 1936).

Insieme al luccioperca, la carpa è l’altra specie di cui le aziende di allevamento ittico del Balaton hanno cercato di aumentare gli stock attraverso l’allevamento consapevole dagli anni 1920 in poi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.