ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2021/C 24/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 24/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess) ( 1 ) |
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2021/C 24/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9911 — Voith/PCSH/TSA) ( 1 ) |
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2021/C 24/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV) ( 1 ) |
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2021/C 24/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 24/15 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 24/16 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 24/17 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M. 10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 24/18 |
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2021/C 24/19 |
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2021/C 24/20 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE
(2021/C 24/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In linea con l’articolo 168, paragrafi 1 e 2, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L’azione dell’Unione comprende, tra l’altro, la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri in tale settore e, ove necessario, appoggia la loro azione. |
(2) |
In linea con l’articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Spetta quindi agli Stati membri dell’UE decidere in merito all’elaborazione e all’attuazione delle strategie di test per la COVID-19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi, tenendo conto della situazione epidemiologica e sociale nazionale come pure della popolazione bersaglio per i test. |
(3) |
Il 15 aprile la Commissione ha adottato orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni (1), in cui ha fornito considerazioni sulle prestazioni dei test e raccomandato di convalidare i test per la COVID-19 prima di introdurli nella routine clinica. |
(4) |
Il 15 luglio la Commissione ha adottato la comunicazione «Preparazione sanitaria a breve termine dell’UE per affrontare i focolai di COVID-19» (2), in cui, tra le altre misure volte a rafforzare le capacità di preparazione e risposta coordinata, ha individuato nei test una delle principali aree in cui gli Stati membri sono chiamati a intervenire e ha definito misure chiave specifiche da adottare nei mesi successivi. |
(5) |
Il 28 ottobre la Commissione ha adottato una raccomandazione sulle strategie di test per la COVID-19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi (3). La raccomandazione ha stabilito orientamenti per i paesi per quanto riguarda elementi chiave da prendere in considerazione per le loro strategie di test per la COVID-19 e ha altresì avanzato considerazioni sull’uso dei test antigenici rapidi. |
(6) |
Il 18 novembre la Commissione ha adottato una raccomandazione sull’uso di test antigenici rapidi per la diagnosi dell’infezione da SARS-CoV-2 (4), in cui ha specificato ulteriormente i criteri da adottare per la selezione dei test antigenici rapidi, i contesti in cui l’uso di tali test è opportuno, gli operatori addetti ai test e la convalida e il riconoscimento reciproco dei test antigenici rapidi e dei relativi risultati. Anche se sono più veloci e meno costosi, i test antigenici rapidi generalmente hanno una sensibilità inferiore rispetto ai test RT-PCR. |
(7) |
Il quadro normativo attualmente applicabile per l’immissione sul mercato di test antigenici rapidi è la direttiva 98/79/CE (5). Conformemente alla direttiva, per i test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2 il fabbricante deve preparare una documentazione tecnica che indichi in maniera esplicita che il test è sicuro e funziona secondo quanto previsto dal fabbricante, dimostrandone la conformità ai requisiti stabiliti all’allegato I della direttiva. |
(8) |
Dal 26 maggio 2022 la direttiva 98/79/CE sarà sostituita dal regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (6). A norma del regolamento i test antigenici rapidi saranno soggetti a prescrizioni rafforzate in materia di prestazioni del dispositivo e a una valutazione approfondita da parte di un organismo notificato. Ciò può ridurre lo sforzo supplementare richiesto per la convalida di tali test prima del loro uso nell’ambito delle strategie nazionali. |
(9) |
Un’esecuzione efficace dei test contribuisce al buon funzionamento del mercato interno poiché permette di adottare misure di isolamento o quarantena mirate. Il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per l’infezione da SARS-CoV-2 effettuati negli altri Stati membri da organismi sanitari certificati, previsto al punto 18 della raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio (7), è fondamentale per agevolare la circolazione, il tracciamento dei contatti e la cura a livello transfrontaliero. |
(10) |
Alla luce dell’obbligo imposto ai paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE e ai paesi che hanno concluso con l’UE accordi che istituiscono una zona di libero scambio globale e approfondita (paesi della DCFTA) di allinearsi all’acquis dell’UE se del caso, e della partecipazione di alcuni di questi paesi all’aggiudicazione congiunta dell’UE per prodotti pertinenti, la presente proposta di raccomandazione del Consiglio può interessare anche tali paesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Uso di test antigenici rapidi
Fatte salve le responsabilità degli Stati membri in ordine alla definizione delle rispettive politiche nazionali in materia di test, gli Stati membri dovrebbero:
1. |
continuare a utilizzare test antigenici rapidi per aumentare ulteriormente la propria capacità complessiva di effettuare test, in particolare dal momento che i test, consentendo un tracciamento dei contatti rapido e adeguato e l’attuazione di misure tempestive e mirate di isolamento e quarantena, rimangono un elemento fondamentale per contenere e mitigare la pandemia di COVID-19 in corso; |
2. |
prendere in considerazione l’uso di test antigenici rapidi soprattutto in caso di limitate capacità di effettuare test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), in particolare test RT-PCR, o laddove i tempi di risposta prolungati di tali test ne annullino l’utilità clinica, ostacolando così la rapida individuazione delle persone infette e riducendo l’impatto degli sforzi di tracciamento dei contatti; |
3. |
garantire che i testi antigenici rapidi siano effettuati da personale sanitario addestrato o, ove opportuno, da altri operatori addestrati, e in linea con le specifiche nazionali nonché rigorosamente in conformità con le istruzioni del fabbricante e che siano soggetti a un controllo di qualità. Qualora la ricerca dimostrasse che i test antigenici rapidi possono, in determinate circostanze, essere effettuati direttamente dalla persona da testare, invece che da un operatore sanitario addestrato o da altro operatore addestrato, potrebbero essere presi in considerazione anche test autodiagnostici con o senza consulenza professionale; |
4. |
investire nella formazione ed eventualmente nella certificazione del personale sanitario e di altri operatori per eseguire il prelievo dei campioni e i test, garantendo in tal modo capacità adeguate e il prelievo di campioni di buona qualità; |
5. |
garantire che i risultati dei test antigenici rapidi siano registrati nei rispettivi sistemi nazionali di raccolta e comunicazione dei dati, ove fattibile; |
6. |
prendere in considerazione l’uso dei test antigenici rapidi in particolare nelle situazioni e nei contesti seguenti:
|
7. |
assicurare l’adozione di strategie che chiariscano quando è richiesto un test di conferma mediante RT-PCR o un secondo test antigenico rapido, come indicato nella raccomandazione della Commissione del 18 novembre 2020, e la disponibilità di capacità sufficienti per effettuare i test di conferma; |
8. |
garantire l’adozione di adeguate misure di biosicurezza, tra cui la disponibilità di un numero sufficiente di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e gli altri operatori addestrati che partecipano al prelievo dei campioni, soprattutto quando i test antigenici rapidi sono utilizzati per lo screening della popolazione e il numero di operatori che prendono parte ai test è elevato; |
9. |
continuare a monitorare i progressi realizzati con altri test rapidi basati sull’acido nucleico per la rilevazione dell’infezione da SARS-CoV-2 (8), come pure nella messa a punto di test diagnostici su base sierologica e tecniche di tipo multiplex. Se necessario, le strategie e gli approcci in materia di test riguardanti l’uso dei test antigenici rapidi andranno adattati di conseguenza. Inoltre gli sviluppi riguardanti la possibilità di auto-prelievo del campione per il test antigenico rapido, ad esempio nel caso in cui si debba far fronte a carenze a livello di capacità di effettuare i test e di risorse per il prelievo dei campioni da parte di operatori addestrati, dovrebbero essere attentamente monitorati e valutati con il sostegno dell’ECDC; |
10. |
continuare a monitorare e a valutare le esigenze in termini di test in linea con gli sviluppi epidemiologici e con gli obiettivi definiti nelle strategie di test a livello nazionale, regionale o locale e garantire la disponibilità di risorse e capacità corrispondenti per stare al passo con la domanda. |
Convalida e riconoscimento reciproco dei test antigenici rapidi e dei test RT-PCR
Gli Stati membri dovrebbero:
11. |
fatta salva la direttiva 98/79/CE, concordare, mantenere e condividere con l’ECDC e la Commissione (9) un elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 ritenuti appropriati per l’uso nelle situazioni di cui al punto 6, che sono in linea con le strategie nazionali di test e che:
|
12. |
convenire che i test antigenici rapidi inseriti nell’elenco comune di cui al punto 11 siano aggiornati periodicamente, in particolare man mano che nuovi risultati di studi di convalida indipendenti diventano disponibili e nuovi test sono immessi sul mercato; I futuri aggiornamenti dell’elenco dovrebbero inoltre tenere conto dell’eventuale incidenza delle mutazioni del virus SARS-CoV-2 sull’efficacia di un particolare test antigenico rapido, consentendo l’eliminazione dei test che non sono più ritenuti efficaci. Dovrebbe inoltre essere riesaminato periodicamente l’effetto delle mutazioni del virus SARS-CoV-2 sull’efficacia dei test RT-PCR; |
13. |
continuare a investire nella realizzazione di studi indipendenti e specifici per contesto di convalida dei test antigenici rapidi, al fine di valutarne le prestazioni rispetto ai test NAAT, in particolare ai test RT-PCR. Gli Stati membri dovrebbero concordare un quadro per tali studi di convalida, ad esempio illustrando i metodi da utilizzare e definendo i settori e i contesti prioritari per i quali sono necessari studi di convalida. Questo quadro dovrebbe soddisfare le prescrizioni descritte negli orientamenti tecnici dell’ECDC sui test antigenici rapidi (10). Ove possibile gli Stati membri dovrebbero assicurare la condivisione delle serie complete di dati di convalida, tenendo conto della pertinente legislazione generale in materia di protezione dei dati; |
14. |
proseguire la cooperazione a livello dell’UE per la valutazione dei dati raccolti attraverso l’uso di test antigenici rapidi nella pratica clinica, anche mediante l’azione comune EUnetHTA e altri possibili meccanismi futuri di cooperazione; |
15. |
concordare una selezione di test antigenici rapidi dei quali riconosceranno reciprocamente i risultati ai fini delle misure di sanità pubblica, sulla base delle informazioni presenti nell’elenco comune di cui al punto 11; |
16. |
valutare, ad ogni aggiornamento dell’elenco di cui al punto 11, se un test antigenico rapido debba essere eliminato dalla selezione di test antigenici rapidi i cui risultati sono riconosciuti reciprocamente o debba esservi aggiunto; |
17. |
riconoscere reciprocamente i risultati dei test RT-PCR per l’infezione da COVID-19 effettuati negli altri Stati membri da organismi sanitari certificati; |
18. |
al fine di agevolare nella pratica il reciproco riconoscimento dei risultati dei test antigenici rapidi e dei test RT-PCR, come previsto al punto 18 della raccomandazione 2020/1475 del Consiglio, concordare una serie comune standardizzata di dati da inserire nel modulo per i certificati riguardanti i risultati dei test; |
19. |
vagliare la necessità e la possibilità, tenendo conto anche di tempi e costi, di creare una piattaforma digitale che possa essere utilizzata per convalidare l’autenticità dei certificati standardizzati riguardanti i test per la COVID-19 (sia per i test antigenici rapidi che per i test RT-PCR) e condividere i risultati di tali discussioni con la Commissione. |
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2021.
Per il Consiglio
Il presidente
(Ms) Ana Paula ZACARIAS
(1) GU C 122 I del 15.4.2020, pag. 1.
(2) COM(2020) 318 final.
(3) GU L 360 del 30.10.2020, pag. 43.
(4) GU L 392 del 23.11.2020, pag. 63.
(5) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
(6) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176. Il regolamento prevede un periodo transitorio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (maggio 2017) durante il quale la conformità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro può essere valutata a norma del regolamento o della direttiva 98/79/CE.
(7) GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.
(8) Ad esempio: RT-LAMP (amplificazione isotermica mediata da loop di trascrizione inversa), TMA (amplificazione mediata da trascrizione) e CRISPR (brevi ripetizioni palindrome raggruppate e separate in modo regolare).
(9) Banca dati della Commissione: dispositivi diagnostici in vitro e metodi di test COVID-19 JRC)
(10) Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK. Stoccolma, 19 novembre 2020. ECDC: Stoccolma; 2020.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/02)
Il 27 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9984. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/7 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9911 — Voith/PCSH/TSA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/03)
Il 19 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9911. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/8 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/04)
Il 18 gennaio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10034. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/9 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9892 — Leonardo/Thales/VSB)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/05)
Il 2 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9892. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/10 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 gennaio 2021
(2021/C 24/06)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2158 |
JPY |
yen giapponesi |
125,72 |
DKK |
corone danesi |
7,4395 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88625 |
SEK |
corone svedesi |
10,0825 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0773 |
ISK |
corone islandesi |
156,80 |
NOK |
corone norvegesi |
10,2513 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,094 |
HUF |
fiorini ungheresi |
357,38 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5284 |
RON |
leu rumeni |
4,8740 |
TRY |
lire turche |
8,9555 |
AUD |
dollari australiani |
1,5635 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5345 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4245 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6853 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6081 |
KRW |
won sudcoreani |
1 337,11 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,9988 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8552 |
HRK |
kuna croata |
7,5650 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 009,04 |
MYR |
ringgit malese |
4,8997 |
PHP |
peso filippino |
58,406 |
RUB |
rublo russo |
89,6369 |
THB |
baht thailandese |
36,389 |
BRL |
real brasiliano |
6,4073 |
MXN |
peso messicano |
23,8443 |
INR |
rupia indiana |
88,7220 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/11 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato durante la riunione del 10 luglio 2020 in merito a un progetto di decisione relativo al Caso AT.40410 — Etilene
Relatore: Repubblica ceca
(2021/C 24/07)
1.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che la condotta di cui al progetto di decisione costituisce un’infrazione unica e continuata consistente in accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate tra imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
2.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’infrazione unica e continuata.
3.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, come specificato nel progetto di decisione.
4.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione in merito allo scopo dell’infrazione di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
5.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’infrazione fosse atta a pregiudicare in maniera significativa il commercio tra gli Stati membri dell’UE.
6.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.
7.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con il progetto di decisione della Commissione in merito ai destinatari della stessa in relazione all’infrazione.
8.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di ordinare che sia posta fine all’infrazione e di imporre un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione per l’infrazione a cui hanno partecipato.
9.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
10.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.
11.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione in merito alla determinazione della durata dell’infrazione ai fini del calcolo delle ammende.
12.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze attenuanti o aggravanti, fatta eccezione perla recidiva di una parte come descritta nel progetto di decisione.
13.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sull’applicazione del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende.
14.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.
15.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione concernente la transazione del 2008.
16.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.
17.
Il comitato consultivo (12 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/13 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
(Caso AT.40410 — Etilene)
(2021/C 24/08)
Il progetto di decisione, di cui sono destinatarie Westlake (2), Orbia (3), Clariant (4)e Celanese (5)(designate collettivamente come «le parti»), riguarda un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE che ha interessato i territori di Belgio, Paesi Bassi, Francia e Germania nel periodo tra il 26 dicembre 2011 e il 29 marzo 2017. Il progetto di decisione conclude che le imprese costituenti le parti hanno partecipato a tale infrazione, consistente nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e relative ai prezzi e nella fissazione di un elemento del prezzo relativo all’acquisto di etilene.
Il 10 luglio 2018 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti delle parti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (6).
Al termine delle discussioni (7)in vista di una transazione e dopo aver ricevuto le proposte di transazione (8)ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (9), il 7 febbraio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti.
Nelle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rifletteva il contenuto delle loro proposte di transazione e che pertanto avrebbero mantenuto il proprio impegno a seguire la procedura di transazione.
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho esaminato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore, (10) ritengo che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Westlake Chemical Corporation, Westlake Germany GmbH & Co. KG, Vinnolit GmbH & Co. KG e Vinnolit Holdings GmbH (designate collettivamente come «Westlake»).
(3) Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (fino al 5 settembre 2019 il soggetto giuridico era denominato Mexichem S.A.B. de C.V.) e Vestolit GmbH (designate collettivamente come «Orbia»).
(4) Clariant AG e Clariant International AG (designate collettivamente come «Clariant»).
(5) Celanese Corporation, Celanese Services Germany GmbH e Celanese Europe B.V. (designate collettivamente come «Celanese»).
(6) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(7) Le riunioni in vista di una transazione si sono svolte dal 18 settembre 2018 al 12 novembre 2019.
(8) Le parti hanno presentato le loro proposte formali di transazione tra il 19 novembre 2019 e il 6 gennaio 2020.
(9) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(10) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione 2008/C 167/01 concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/14 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 14 luglio 2020
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(Caso AT. 40410 — Etilene)
[notificata con il numero C(2020) 4817 final]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2021/C 24/09)
Il 14 luglio 2020 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Il 14 luglio 2020 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato. |
(2) |
L’infrazione consisteva nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e relative ai prezzi nonché nella fissazione di un elemento del prezzo relativo agli acquisti di etilene. L’infrazione ha avuto luogo tra il 26 dicembre 2011 e il 29 marzo 2017. Dal punto di vista geografico ha interessato i territori degli Stati membri dell’Unione europea («l’Unione») in Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi. |
(3) |
Il prodotto oggetto della decisione è l’etilene acquistato sul mercato libero. È escluso l’etilene prodotto per finalità vincolate, vale a dire prodotto e utilizzato dai produttori per il proprio consumo. |
(4) |
L’etilene è un gas infiammabile incolore ottenuto dalla nafta e dal gas tramite steam cracking. Trova ampio impiego nell’industria chimica per la produzione di vari prodotti chimici. |
(5) |
Il prezzo d’acquisto dell’etilene dipende da fattori di mercato volatili (ad esempio i prezzi delle materie prime, il rapporto tra domanda e offerta e l’uso vincolato di questa sostanza). Per tenere conto del rischio di volatilità dei prezzi negli accordi di fornitura dell’etilene, nonché per avere un parametro di riferimento in rapporto al quale definire i prezzi commerciali, i contratti di fornitura di etilene soprattutto in Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi contengono spesso un riferimento al cosiddetto prezzo contrattuale mensile dell’etilene, comunicato da reporting agencies private ed indipendenti. |
(6) |
Il prezzo contrattuale mensile dell’etilene non è un prezzo netto, bensì fa parte della formula di determinazione dei prezzi applicata in taluni accordi di fornitura dell’etilene soprattutto in Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi. Esso influisce quindi direttamente sul prezzo d’acquisto effettivamente pagato in operazioni condotte nell’ambito di determinati accordi di fornitura dell’etilene soprattutto in Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi, nonché in talune operazioni sul mercato a pronti dell’etilene. |
(7) |
Per stabilire un prezzo contrattuale mensile dell’etilene per un dato mese a venire è necessario che due diverse coppie di fornitori e acquirenti raggiungano due accordi bilaterali distinti ma identici («transazioni») (la cosiddetta regola del «2+2»), come descritto al considerando 8. |
(8) |
Dopo che una coppia fornitore/acquirente ha raggiunto un accordo sul prezzo per il mese successivo, lo comunica alle reporting agencies private ed indipendenti. Queste ultime rendono noto l’accordo (la «transazione iniziale») al mercato. Quando un’altra coppia fornitore/acquirente conclude una transazione ad un prezzo identico, tale prezzo diventa il prezzo contrattuale mensile per il mese seguente mediante pubblicazione da parte di tali agenzie. Le agenzie sono in concorrenza tra loro per essere le prime a comunicare il prezzo contrattuale mensile. |
(9) |
Le imprese partecipano al processo di «transazione» sul prezzo contrattuale mensile su base volontaria. Ciò significa che mentre alcune imprese possono partecipare molto spesso, altre potrebbero non attivarsi affatto. Non esiste alcun obbligo in capo alle imprese partecipanti di trasmettere tutte le informazioni pertinenti alle reporting agencies. Le trattative in vista di una «transazione» si svolgono solitamente dopo la pubblicazione delle pertinenti previsioni sui prezzi formulate dagli analisti di mercato durante gli ultimi giorni del mese precedente. I destinatari della presente decisione (anche designati collettivamente come «parti» o singolarmente come «parte») hanno partecipato regolarmente alle trattative in vista di una «transazione» su base mensile, oltre ad essere parti delle «transazioni». |
(10) |
La decisione è indirizzata alle persone giuridiche (le «parti») facenti parte delle imprese seguenti:
|
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedura
(11) |
WESTLAKE ha presentato una domanda di immunità nel giugno 2016, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 (3), in relazione a contatti collusivi con altri acquirenti di etilene nel SEE. A seguito degli accertamenti a sorpresa, il 23 maggio 2017 ORBIA ha presentato domanda di immunità dalle ammende o, in alternativa, la riduzione del loro importo ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 6 giugno 2017 CLARIANT ha presentato domanda di immunità dalle ammende o, in alternativa, la riduzione del loro importo ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 3 luglio 2017 CELANESE ha presentato domanda di immunità dalle ammende o, in alternativa, la riduzione del loro importo ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. |
(12) |
Il 10 luglio 2018 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle parti al fine di avviare con esse discussioni in vista di una transazione. Le riunioni e le discussioni in vista di una transazione tra la Commissione e ciascuna delle parti si sono svolte tra settembre 2018 e novembre 2019. Successivamente tutte le parti hanno presentato una proposta formale di transazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4). |
(13) |
Il 7 febbraio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti, alla quale queste hanno risposto confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte e ribadendo l’impegno a seguire la procedura di transazione. |
(14) |
Il 10 luglio 2020 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. |
(15) |
La Commissione ha adottato la decisione il 14 luglio 2020. |
2.2. Sintesi dell’infrazione
(16) |
La decisione constata un’infrazione unica e continuata, consistente nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e relative ai prezzi nonché nella fissazione di un elemento del prezzo, vale a dire il prezzo contrattuale mensile, relativo agli acquisti di etilene negli Stati membri dell’Unione in Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi. L’obiettivo dell’infrazione era di influenzare le trattative sul prezzo contrattuale mensile a vantaggio degli acquirenti, allo scopo di acquistare etilene al prezzo più basso possibile accettato dai venditori nel processo di «transazione». Le parti hanno coordinato il loro futuro comportamento mediante contatti bilaterali che vertevano sul prezzo contrattuale mensile, sulla loro futura condotta commerciale nelle trattative con i venditori di etilene in vista di una «transazione» e sullo scambio di pareri riguardo alle tendenze del mercato; il tutto sia prima che durante le suddette trattative. |
2.2.1. Durata
(17) |
La durata della partecipazione di ciascuna parte all’infrazione è indicata in dettaglio nella tabella seguente:
|
2.3. Destinatari
2.3.1. Westlake
(18) |
La responsabilità dell’infrazione è imputata in solido a Vinnolit GmbH & Co. KG (per la sua partecipazione diretta dal 26 dicembre 2011 al 29 giugno 2016), Westlake Chemical Corporation (in quanto controllante capogruppo di Vinnolit GmbH & Co. KG dal 31 luglio 2014 al 29 giugno 2016), Westlake Germany GmbH & Co KG (in quanto controllante indiretta di Vinnolit GmbH & Co. KG dal 31 luglio 2014 al 29 giugno 2016) e Vinnolit Holdings GmbH (in quanto controllante diretta di Vinnolit GmbH & Co. KG dal 26 dicembre 2011 al 29 giugno 2016). |
2.3.2. Orbia
(19) |
La responsabilità dell’infrazione è imputata in solido a Vestolit GmbH (per la sua partecipazione diretta) e a Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (in quanto controllante di Vestolit GmbH) dal 17 novembre 2015 al 28 marzo 2017. |
2.3.3. Clariant
(20) |
La responsabilità dell’infrazione è imputata in solido a Clariant International AG (per la sua partecipazione diretta) e a Clariant AG (in quanto controllante di Clariant International AG) dal 26 dicembre 2011 al 29 marzo 2017. |
2.3.4. Celanese
(21) |
La responsabilità dell’infrazione è imputata in solido a Celanese Services Germany GmbH (per la sua partecipazione diretta dal 18 gennaio 2012 al 20 gennaio 2016), Celanese Europe B.V. (per la sua partecipazione diretta dal 21 gennaio 2016 al 28 marzo 2017 e in quanto controllante indiretta di Celanese Services Germany GmbH dal 18 gennaio 2012 al 20 gennaio 2016) e a Celanese Corporation (in quanto controllante di Celanese Services Germany GmbH and Celanese Europe B.V.) dal 18 gennaio 2012 al 28 marzo 2017. |
2.4. Ammende
(22) |
La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (6). |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
(23) |
Alla luce del fatto che il caso in oggetto riguarda un cartello sugli acquisti, si è tenuto conto del valore pertinente degli acquisti piuttosto che del valore delle vendite (tale approccio è stato confermato dal Tribunale nella causa T-222/17 — Recylex relativa al caso AT.40018 — Riciclaggio di batterie per autoveicoli). |
(24) |
L’infrazione non riguarda tutti gli acquisti di etilene effettuati dalle parti. Si riferisce soltanto agli acquisti effettuati applicando formule di determinazione dei prezzi correlate al prezzo contrattuale mensile. Pertanto, per tenere conto di tale elemento, i valori considerati sono i valori degli acquisti effettuati nell’ambito degli accordi di fornitura di etilene che utilizzano una formula di determinazione dei prezzi basata sul prezzo contrattuale mensile, così come i valori degli acquisti basati sul prezzo contrattuale mensile effettuati dalle parti sul mercato a pronti dell’etilene nel 2016 (nel 2015 per la domanda di immunità di Westlake) in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi. |
(25) |
Tenuto conto della natura e della portata geografica dell’infrazione, la percentuale relativa all’importo variabile delle ammende e all’ ulteriore importo (l’«importo di ingresso») è stata fissata al 15 % del valore degli acquisti relativi l all’infrazione. |
(26) |
L’importo variabile è moltiplicato per il numero di anni o per le frazioni di anno in cui le singole parti hanno rispettivamente partecipato all’infrazione, in modo da tenere conto pienamente della durata effettiva della partecipazione individuale di ciascuna parte alle infrazioni. Il moltiplicatore di durata è calcolato sulla base dei giorni di calendario. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(27) |
Nel caso in oggetto non sono riconosciute circostanze aggravanti o attenuanti, a parte la recidiva nel caso di Clariant. Clariant ha commesso un’infrazione di cartello in un caso antecedente (AT.37773 — Cartello AMCA). L’importo di base dell’infrazione imputata a Clariant è pertanto aumentato del 50 %. |
2.4.3. Applicazione del punto 37 degli orientamenti
(28) |
In linea con la recente prassi della Commissione in materia di cartelli sugli acquisti (caso AT.40018 — Riciclaggio di batterie per autoveicoli) (7), si applica un aumento specifico delle ammende come deterrente. Tale aumento tiene conto del fatto che l’obiettivo dei membri del cartello fosse di ottenere prezzi più bassi e non di mantenere prezzi più elevati. Infatti, quanto più i membri del cartello sugli acquisti fossero riusciti a ridurre il prezzo d’acquisto, tanto minore sarebbe stato il valore degli acquisti sui quali calcolare l’ammenda. |
(29) |
Poiché il cartello nel caso in oggetto è un cartello sugli acquisti, è improbabile che il valore degli acquisti sia di per sé un parametro adeguato in grado di rispecchiare l’importanza economica dell’infrazione. Ciò anche perché solitamente, in un’impresa operativa, gli acquisti sono inferiori alle vendite in termini di valore e costituiscono quindi sistematicamente un punto di partenza più basso per il calcolo di un’ammenda. |
(30) |
La Commissione ha pertanto applicato un aumento delle ammende del 10 % nei confronti di tutte le parti ai sensi del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende. |
2.4.4. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(31) |
Per tutti i destinatari, nessuna delle ammende calcolate supera il 10 % del loro fatturato mondiale relativo al 2019. |
2.4.5. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione delle ammende
(32) |
Westlake è stata la prima impresa a fornire informazioni ed elementi probatori che soddisfano le condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 per l’infrazione. A Westlake è pertanto concessa l’immunità dalle ammende per l’infrazione. |
(33) |
Orbia è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. Orbia ha fornito alcuni preziosi elementi probatori risalenti all’epoca dei fatti che confermano la partecipazione delle parti all’infrazione e altri che forniscono ulteriori informazioni sul contesto, sulla portata e sulla finalità dell’infrazione, nonché sulla partecipazione delle parti e sul settore interessato. Talune informazioni fornite nell’ambito della domanda erano però già in possesso della Commissione. A Orbia è pertanto concessa una riduzione del 45 % dell’ammenda relativa all’infrazione. |
(34) |
Clariant è stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. Clariant ha fornito alcuni preziosi elementi probatori risalenti all’epoca dei fatti concernenti contatti collusivi con altri membri del cartello. Ha inoltre fornito elementi avvaloranti e informazioni dettagliate che gettano ulteriore luce sul contesto dell’infrazione e sul settore interessato e che confermano l’esistenza dell’infrazione nell’arco temporale individuato dalla Commissione. A Clariant è pertanto concessa una riduzione del 30 % dell’importo dell’ammenda per l’infrazione. |
(35) |
Celanese è stata la terza impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. Celanese ha fornito gli elementi probatori relativi ad alcuni contatti collusivi con altre parti dell’infrazione. Ha inoltre fornito informazioni dettagliate sull’evoluzione storica, sulle modalità di funzionamento della condotta indagata e sui fatti, nonché’ elementi avvaloranti che gettano ulteriore luce sul contesto dell’infrazione e sulla partecipazione continuata di altre parti all’infrazione. A Celanese è pertanto concessa una riduzione del 20 % dell’importo dell’ammenda per l’infrazione. |
2.4.6. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
(36) |
Le ammende inflitte a ciascuna delle parti sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. La riduzione è andata ad aggiungersi a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole. |
3. CONCLUSIONE
(37) |
Le ammende inflitte per l’infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) Fino al 5 settembre 2019 il soggetto giuridico era denominato Mexichem S.A.B. de C.V.
(3) GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17.
(4) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(5) La data di presentazione della domanda di immunità.
(6) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.
(7) Come confermato nella causa T-222/17, Recylex S.A. Fonderie et Manufacture de Métaux S.A. e Harz-Metall GmbH/Commissione, ECLI:EU:T:2019:356, punto 124, e nella causa T-240/17, Campine NV e Campine Recycling NV/Commissione, ECLI:EU:T:2019:778, punti 342-349.
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/19 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 27 maggio 2019, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8713 — Tata Steel/Thyssenkrupp/JV
Relatore: Bulgaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/10)
Operazione
1. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
Dimensione UE
2. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. |
Mercati del prodotto
3. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sulla definizione dei mercati rilevanti del prodotto per la produzione e la fornitura di determinati prodotti piani finiti di acciaio al carbonio e, in particolare, sul fatto che le bande stagnate, l’acciaio rivestito di cromo elettrolitico (ECCS) e l’acciaio laminato per prodotti di imballaggio costituiscono mercati del prodotto distinti. |
4. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sulla definizione dei mercati rilevanti del prodotto per la produzione e la fornitura di determinati prodotti piani finiti di acciaio al carbonio e, in particolare, sul fatto che:
|
Mercati geografici
5. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sulla definizione dei mercati geografici rilevanti per la produzione e la fornitura di determinati prodotti piani finiti in acciaio al carbonio e in particolare che:
|
Valutazione sotto il profilo della concorrenza
6. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati riguardo alla produzione e alla fornitura di:
|
Incrementi di efficienza
7. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione che nessuno degli incrementi di efficienza asseriti dalle parti soddisfa le condizioni cumulative riguardanti la verificabilità, la specificità della concentrazione e i vantaggi per i consumatori. |
Impegni
8. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni definitivi non rimuovono l’ostacolo significativo alla concorrenza effettiva in relazione alla produzione e alla fornitura di:
|
9. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione che gli impegni definitivi non garantiscono sufficientemente la redditività e la competitività delle attività oggetto della cessione. |
Compatibilità con il mercato interno
10. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione debba pertanto essere dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/21 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
(Caso M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/11)
1.
Il 25 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»), in virtù della quale Tata Steel Limited («Tata») e ThyssenKrupp AG («ThyssenKrupp») intendevano acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («operazione»). Tata e ThyssenKrupp sono di seguito designate come le «parti».
2.
Alla luce dell’esito della prima fase dell’indagine di mercato la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e il 30 ottobre 2018 ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 19 novembre 2018 le parti hanno presentato per iscritto le loro osservazioni in merito a tale decisione.
3.
In data 13 novembre 2018, 19 marzo 2019 e 25 aprile 2019 la seconda fase del periodo d’esame dell’operazione è stata prorogata, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, di 20 giorni lavorativi complessivi.
4.
Il 5 dicembre 2018 la Commissione ha adottato due decisioni, rivolte rispettivamente a Tata e ThyssenKrupp, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, tramite cui richiedeva di presentare taluni documenti entro il 21 dicembre 2019 e sospendeva il termine per l’esame della concentrazione in attesa di ricevere informazioni complete e corrette («decisioni sulla richiesta di informazioni»). L’11 dicembre 2018 le parti hanno inviato una lettera al consigliere-auditore, esprimendo la loro insoddisfazione riguardo all’adozione delle decisioni sulla richiesta di informazioni, sostenendo, in sostanza, che tali richieste erano troppo generiche, che il termine inizialmente concesso alle parti per rispondere era molto breve e che la sospensione del termine per l’esame da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni era sproporzionata, ingiustificata e irragionevole. Le parti hanno contestato il fatto che le decisioni sulla richiesta di informazioni (e la conseguente sospensione del termine per l’esame della concentrazione che era stata resa pubblica) avessero generato conseguenze decisamente negative, dando luogo, ad esempio, ad indagini giornalistiche e a reazioni da parte della borsa. In primo luogo, il consigliere-auditore non è autorizzato, ai sensi della decisione 2011/695/UE, a prendere provvedimenti specifici riguardo alle preoccupazioni espresse dalle parti (2). Considerando i chiarimenti presentati dalla DG Concorrenza riguardo alle decisioni sulla richiesta di informazioni, la risposta tempestiva fornita successivamente dalle parti in merito a tali decisioni (3) e l’assenza di ulteriori reclami presentati al consigliere-auditore dalle parti in relazione alle suddette decisioni, il consigliere-auditore ritiene che l’adozione delle decisioni non abbia influito sull’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti.
5.
Il 13 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l’operazione potrebbe ostacolare in modo significativo l’effettiva concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, a causa di i) effetti orizzontali non coordinati, eliminando un importante vincolo concorrenziale nel mercato per la produzione e la fornitura di acciaio zincato a caldo («acciaio HDG») per l’industria automobilistica nel SEE, ii) la creazione di una posizione dominante, o quanto meno a causa di effetti orizzontali non coordinati derivanti dall’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale nei mercati per la produzione e la fornitura di prodotti di acciaio a rivestimento metallico (come, ad esempio, le bande stagnate e l’acciaio rivestito di cromo elettrolitico) e laminato per imballaggi nel SEE e iii) effetti orizzontali non coordinati, eliminando un importante vincolo concorrenziale nel mercato della produzione e fornitura di acciaio magnetico a grani orientati nel SEE. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che la concentrazione notificata sarebbe incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE.
6.
Alle parti è stato concesso di accedere al fascicolo della Commissione il 14 febbraio 2019 e, successivamente, il 1o marzo, il 21 marzo, il 17 aprile, il 3 maggio e il 17 maggio 2019. Dal 14 al 21 febbraio 2019 è stata predisposta una sala dati («data room») per consentire ai consulenti economici delle parti di verificare informazioni riservate di natura quantitativa contenute nel fascicolo della Commissione. Una relazione non riservata della sala dati è stata fornita alle parti il 21 febbraio 2019 e una versione riveduta di tale relazione è stata loro fornita il 22 febbraio 2019. Un’altra sala dati è stata organizzata dal 21 al 25 marzo 2019. Una seconda relazione non riservata della sala dati è stata fornita alle parti il 26 marzo 2019.
7.
Le parti hanno presentato le loro osservazioni riguardo alla comunicazione delle obiezioni il 27 febbraio 2019. Le parti non hanno richiesto un’audizione orale.
8.
Cinque imprese (ArcelorMittal, Ardagh, IG Metall, IndustriAll e Salzgitter AG) sono state ammesse al procedimento come terzi interessati. Tutti i terzi interessati hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e Ardagh Group e Salzgitter AG hanno presentato osservazioni scritte in merito alla comunicazione delle obiezioni, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione.
9.
Il 20 marzo 2019 la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti alle parti. Il 25 marzo 2019 le parti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla lettera di esposizione dei fatti.
10.
Il 1o aprile 2019 le parti hanno presentato una serie di impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Gli impegni sono stati sottoposti a test di mercato a partire dal 2 aprile 2019. Il 23 aprile 2019 le parti hanno presentato impegni riveduti («impegni riveduti»), che il 25 aprile 2019 la Commissione ha sottoposto a un test di mercato.
11.
Nel progetto di decisione la Commissione conclude che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno per quanto riguarda i) la produzione e la fornitura di acciaio HDG per l’industria automobilistica nel SEE e ii) la produzione e la fornitura di prodotti di acciaio a rivestimento metallico (ossia le bande stagnate e l’acciaio rivestito di cromo elettrolitico) e laminato per imballaggi nel SEE. Le obiezioni riguardanti la produzione e la fornitura di acciaio magnetico a grani orientati nel SEE non sono state riprese nel progetto di decisione. Il progetto di decisione conclude inoltre che gli impegni presentati dalle parti non hanno rimosso del tutto l’ostacolo significativo a una concorrenza effettiva determinato dall’operazione.
12.
Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.
13.
In linea generale il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, 29 maggio 2019
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Sebbene il consigliere-auditore disponga delle competenze necessarie per decidere una proroga del termine in relazione alle decisioni sulla richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, non esiste una disposizione analoga nella decisione 2011/695/UE in merito alle decisioni sulla richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Le decisioni sulla richiesta di informazioni avrebbero tuttavia potuto essere oggetto di domande di annullamento dinanzi al Tribunale.
(3) Tata e ThyssenKrupp hanno risposto alle decisioni sulla richiesta di informazioni rispettivamente il 4 e il 9 gennaio 2019.
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/23 |
Sintesi della decisione della Commissione
dell’11 giugno 2019
che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE
(Caso M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV)
[notificata con il numero C(2019)4228]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/12)
L’11 giugno 2019 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
1. LE PARTI
(1) |
Tata Steel Limited («Tata»), costituita in India, è una società diversificata che opera su scala mondiale nell’estrazione di carbone e minerale di ferro e nella produzione e vendita di prodotti di acciaio. Si occupa inoltre della produzione di ferro-leghe e relativi minerali e della fabbricazione di altri prodotti quali attrezzature agricole e cuscinetti. |
(2) |
ThyssenKrupp AG («ThyssenKrupp»), costituito in Germania, è un gruppo industriale diversificato che opera nella produzione di prodotti piatti di acciaio al carbonio, nei servizi relativi ai materiali, nella tecnologia ascensoristica, nelle soluzioni industriali e nella tecnologia dei componenti. |
2. L’OPERAZIONE
(3) |
Il 25 settembre 2018 alla Commissione è pervenuta una notifica formale a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, in virtù della quale Tata e ThyssenKrupp intendevano acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») (2). Tata e ThyssenKrupp sono di seguito designate come «parti notificanti» o le «parti», e ciascuna separatamente come «parte». L’operazione notificata è di seguito denominata «operazione». |
3. IL PROCEDIMENTO
(4) |
In seguito alla prima fase dell’indagine la Commissione ha concluso che l’operazione suscitava seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno e il 30 ottobre 2018 ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. |
(5) |
Il 13 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni in cui ha espresso riserve preliminari. Le parti notificanti hanno risposto alla comunicazione delle obiezioni il 27 febbraio 2019. |
(6) |
Il 1o aprile 2019 le parti notificanti hanno presentato una serie di impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di risolvere i problemi di concorrenza individuati nella comunicazione delle obiezioni («impegni del 1o aprile 2019»). |
(7) |
Il 2 aprile 2019 la Commissione ha sottoposto a un test di mercato gli impegni del 1o aprile 2019. |
(8) |
Le parti notificanti hanno presentato impegni riveduti in data 23 aprile 2019 («impegni riveduti del 23 aprile 2019»). |
(9) |
Il 25 aprile 2019 la Commissione ha sottoposto a un test di mercato gli impegni riveduti del 23 aprile 2019. |
4. SINTESI
(10) |
L’indagine della Commissione ha rivelato che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda i mercati della produzione e della fornitura di i) prodotti di acciaio zincato a caldo («acciaio HDG») per l’industria automobilistica e ii) prodotti di acciaio a rivestimento metallico e laminato per imballaggi. |
(11) |
Sebbene la parte notificante abbia proposto una serie di impegni per risolvere i problemi di concorrenza, tali impegni non risultavano né adeguati né idonei a risolvere definitivamente e nella loro interezza i problemi menzionati. |
(12) |
La Commissione ha pertanto dichiarato tale operazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
5. RELAZIONE
5.1. I mercati rilevanti del prodotto
(13) |
La decisione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, riguarda la produzione e la fornitura di i) prodotti di acciaio zincato a caldo («acciaio HDG») per l’industria automobilistica e ii) prodotti di acciaio a rivestimento metallico e laminato per imballaggi. |
(14) |
Per acciaio HDG (hot-dip galvanised) per l’industria automobilistica si intende l’acciaio piatto al carbonio zincato a caldo per applicazioni automobilistiche. Dal punto di vista della domanda, l’indagine ha confermato che l’acciaio HDG per l’industria automobilistica si differenzia dall’acciaio zincato a caldo più semplice per applicazioni non automobilistiche, in particolare per le richieste specifiche e spesso più esigenti dei clienti del settore automobilistico rispetto a quelle di molti altri utilizzatori di acciaio. Nella pratica, l’acciaio HDG per l’industria automobilistica ha generalmente tolleranze più ridotte, una migliore qualità superficiale, requisiti più rigorosi per il rivestimento di zinco e una maggiore varietà di qualità rispetto all’acciaio HDG per applicazioni non automobilistiche. Per la sua produzione è necessario anche l’impiego di acciaio laminato a caldo e a freddo di alta qualità. Dal punto di vista dell’offerta, l’indagine ha confermato che non tutte le linee di galvanizzazione possono produrre acciaio HDG per l’industria automobilistica e che sono necessarie capacità produttive specifiche per rifornire i clienti del settore automobilistico. Ciò prevede inoltre il controllo dell’intera catena del valore, dall’acciaio liquido e laminato a caldo alla zincatura, a carico di un numero limitato di fornitori (integrati). È quindi giustificato definire un mercato del prodotto distinto per l’acciaio HDG per l’industria automobilistica. |
(15) |
Gli acciai per imballaggi sono utilizzati in un’ampia gamma di soluzioni per imballaggio, come lattine per alimenti, barattoli di vernice, aerosol e tappi a corona. Il substrato è costituito da acciaio piatto al carbonio laminato a freddo, successivamente rivestito di stagno (banda stagnata) o di cromo (acciaio rivestito di cromo elettrolitico o «ECCS» dall’inglese electrolytic chromium coated steel). L’acciaio laminato per imballaggi è frutto di un’ulteriore lavorazione della banda stagnata o dell’ECCS e viene prodotto applicando un rivestimento laminato sul substrato di banda stagnata o di ECCS. In casi precedenti la Commissione ha considerato (ma non definito) un mercato separato per le bande stagnate e l’ECCS e l’indagine ha confermato che questi possono essere definiti come mercati del prodotto distinti. L’indagine ha inoltre confermato che l’acciaio laminato per imballaggi costituisce un mercato distinto. Nel caso in esame, la Commissione conclude che le bande stagnate, l’ECCS e l’acciaio laminato per imballaggi costituiscono mercati del prodotto distinti. |
5.2. I mercati geografici rilevanti
(16) |
Nel caso precedente più recente (ArcelorMittal/Ilva), la Commissione ha rilevato che i mercati dell’acciaio piatto al carbonio si estendono a tutto il territorio del SEE, pur riconoscendo che al loro interno esiste una differenziazione geografica. |
(17) |
L’indagine ha confermato che le condizioni di concorrenza non sono omogenee a livello globale e che la presenza dei fornitori varia in modo significativo a seconda delle regioni. |
(18) |
In linea con il caso precedente, l’indagine approfondita ha inoltre rivelato che la maggior parte dei clienti europei si rifornisce prevalentemente da fornitori situati nel SEE, o addirittura in un’area più ristretta, in prossimità dei loro impianti di produzione. Ciò è dovuto non solo ai costi di trasporto, ma anche a fattori non legati al prezzo, come i tempi di consegna e l’integrazione in catene di approvvigionamento «just in time» senza soluzione di continuità, la sicurezza dell’approvvigionamento e il supporto tecnico. |
(19) |
Per quanto riguarda il commercio globale, i mercati dell’acciaio sono sempre più interessati da misure commerciali tali da creare ulteriori barriere. Diversi Stati hanno adottato misure (come le tariffe imposte dagli Stati Uniti alla maggior parte delle nazioni esportatrici di acciaio) o avviato procedure per limitare i flussi di importazione in risposta a tali misure. Nell’UE la Commissione ha adottato dazi antidumping su una serie di prodotti nonché misure di salvaguardia in conseguenza delle misure statunitensi. Tali misure riguardano tutti i prodotti piatti in acciaio al carbonio pertinenti. Queste misure, così come quelle adottate o avviate da altre giurisdizioni, come ad esempio il Canada, la Turchia e l’Unione economica eurasiatica, non sono quasi mai rappresentative dei mercati globali. Al contrario, la loro finalità è impedire che le importazioni raggiungano un livello anormale a causa di distorsioni del mercato. Dall’indagine è emerso che il numero crescente di barriere commerciali aumenta i costi e i rischi associati all’importazione dell’acciaio, in particolare per i clienti, ad esempio, dell’industria automobilistica e dell’imballaggio, per i quali la sicurezza dell’approvvigionamento, i tempi di consegna e le catene di approvvigionamento «just in time» sono essenziali. |
(20) |
In conclusione, l’indagine approfondita ha indicato che non è opportuno discostarsi da quanto già stabilito nel caso precedente e che i mercati dovrebbero essere definiti al livello del SEE. Una valutazione della differenziazione geografica nel mercato della produzione e della fornitura di acciaio HDG per l’industria automobilistica e del ruolo specifico delle importazioni per ogni mercato del prodotto è tuttavia effettuata nell’ambito dell’analisi sotto il profilo della concorrenza. |
5.3. Valutazione sotto il profilo della concorrenza
5.3.1. Effetti orizzontali non coordinati sul mercato della produzione e della fornitura di acciaio HDG per l’industria automobilistica
(21) |
Le parti detengono una quota delle vendite nel mercato dell’acciaio HDG per l’industria automobilistica del [20-30] %, precedute da ArcelorMittal, azienda leader in tale mercato. Gli altri concorrenti detengono quote di mercato di gran lunga inferiori, come le società Voestalpine e Salzgitter che possiedono, ognuna, una quota pari al [10-20] % circa, e le società SAB e USSK, con quote addirittura minori. Le importazioni e gli impianti di rilaminazione non integrati hanno un ruolo marginale, a differenza dell’integrazione verticale considerata fondamentale da parte dei clienti. |
(22) |
Poche aziende sono in grado di fornire acciaio HDG per l’industria automobilistica a causa dei requisiti di qualità più elevati durante l’intero processo di fabbricazione, e sono ancora meno le aziende dotate di un ampio portafoglio che includa sottosegmenti specializzati come l’acciaio ad alta resistenza o l’acciaio avente una larghezza e una qualità superficiale elevate per le parti esposte delle automobili. È inoltre richiesta la capacità di gestire catene di approvvigionamento ottimizzate con tempi di consegna brevi e consegne puntuali. Inoltre gli operatori del mercato segnalano costantemente tassi elevati di utilizzo della capacità e una capacità inutilizzata molto limitata in tutto il settore. |
(23) |
Le quote di mercato sembrano sottovalutare l’importanza di Tata, che possiede invece capacità significative e un ruolo sempre più determinante grazie agli investimenti finalizzati ad accrescerne la presenza sul mercato e ad acquisire ulteriori quote di mercato. Tata ha dunque iniziato ad esercitare una pressione concorrenziale sempre maggiore su ThyssenKrupp. La seconda fase dell’indagine ha inoltre confermato che le parti sono in forte concorrenza tra loro in una serie di segmenti del mercato dell’acciaio HDG per l’industria automobilistica e per via della loro copertura geografica. |
(24) |
L’entità derivante dalla concentrazione non sarebbe soggetta a restrizioni significative per poter aumentare i suoi prezzi in quanto tutti i concorrenti europei di minore entità operano quasi a pieno regime. Pur disponendo di capacità inutilizzate, ArcelorMittal (inclusa Ilva) beneficerebbe a sua volta di un aumento dei livelli di prezzo e sarebbe poco incentivata ad aumentare i volumi. In linea con quanto sopra, nonostante il mercato ristretto dell’acciaio zincato, ArcelorMittal ha annunciato la riduzione dei turni di lavoro e la possibile chiusura degli impianti. |
(25) |
Diverse aziende automobilistiche, tra cui i principali produttori, hanno espresso preoccupazioni in merito all’impatto dell’operazione sui prezzi, e alcune anche per l’effetto che potrebbe avere sull’innovazione. A sostegno di queste affermazioni sembrano esserci elementi di prova qualitativi e quantitativi. |
5.3.2. Effetti orizzontali non coordinati sul mercato della produzione e della fornitura di acciaio a rivestimento metallico e laminato per imballaggi
(26) |
I mercati degli acciai per imballaggi (bande stagnate, ECCS e acciaio laminato, che costituiscono mercati del prodotto distinti) nel SEE risultano già molto concentrati prima dell’operazione. ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel e, in misura più limitata, USSK, sono gli unici produttori nel SEE. USSK è un fornitore di gran lunga minore rispetto agli altri, opera solo nel settore delle bande stagnate e non offre l’intera gamma di prodotti. L’operazione si tradurrebbe quindi in un duopolio nel mercato dell’acciaio per imballaggi del SEE per i fornitori che dispongono di un portafoglio completo di prodotti (e in un monopolio per un prodotto, ossia l’acciaio laminato). |
(27) |
Sebbene vi siano importazioni da paesi non appartenenti al SEE, i clienti non le considerano come una valida alternativa, a causa della scarsa qualità e dei tempi di consegna che non rispondono alle aspettative dei clienti che acquistano prodotti come le lattine per alimenti. Inoltre, in seguito ai recenti sviluppi nel settore commerciale, acquistare al di fuori del SEE è diventato più complicato per questioni legate alla sicurezza dell’approvvigionamento. |
(28) |
In seguito all’operazione, l’entità derivante dalla concentrazione avrebbe una quota di vendite combinata del [40-50] % nel settore delle bande stagnate, seguita da ArcelorMittal. In termini di quota di capacità, l’entità congiunta deterrebbe il [60-70] %. Oltre ad ArcelorMittal resta sul mercato USSK in Slovacchia che, tuttavia, ha capacità limitate ed è considerata dai clienti una forza concorrenziale più debole e, nella migliore delle ipotesi, un attore a livello regionale. |
(29) |
Nell’ambito dell’ECCS la concentrazione ridurrebbe da tre a due il numero di fornitori europei. L’entità congiunta risulterebbe seconda, con una quota di vendite del [30-40] %, dopo ArcelorMittal. Secondo la ricostruzione del mercato effettuata dalla Commissione, in termini di capacità l’entità derivante dalla concentrazione risulterebbe leader di mercato con il [40-50] %. |
(30) |
Per quanto riguarda l’acciaio laminato per imballaggi, le parti risultano essere gli unici due produttori del SEE. La concentrazione si tradurrebbe di fatto in un monopolio. |
(31) |
Le parti e ArcelorMittal sono fornitori che dispongono di un portafoglio completo di prodotti, con buone possibilità di soddisfare le esigenze dei clienti del SEE. In confronto, USSK, con limitate capacità inutilizzate, e i fornitori al di fuori del SEE sono concorrenti più distanti ed esercitano solo una pressione concorrenziale limitata. Dopo l’operazione i clienti avrebbero poche opzioni alternative, ossia l’entità derivante dalla concentrazione e ArcelorMittal. La stragrande maggioranza dei clienti si aspetta un aumento dei prezzi e alcuni clienti hanno presentato lamentele e osservazioni in merito. |
5.3.3. Conclusione
(32) |
La decisione conclude pertanto che la concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda i mercati della produzione e della fornitura di acciaio HDG per l’industria automobilistica e di acciaio a rivestimento metallico e laminato per imballaggi. |
5.3.4. Impegni presentati dalle parti
(33) |
Al fine di risolvere i suddetti problemi di concorrenza nei mercati dell’acciaio HDG per l’industria automobilistica e dell’acciaio a rivestimento metallico e laminato per imballaggi, le parti hanno presentato gli impegni descritti in appresso. |
(34) |
Le parti notificanti si sono impegnate a cedere diversi impianti di finitura a valle sia per l’acciaio a rivestimento metallico e laminato per imballaggi che per l’acciaio HDG per l’industria automobilistica ad uno o più acquirenti indipendenti, previa approvazione della Commissione. Secondo la clausola relativa all’acquirente iniziale, le parti non potevano completare l’operazione proposta prima che esse o il fiduciario incaricato della cessione avessero stipulato un accordo vincolante per la vendita di entrambe le attività oggetto della cessione e che la Commissione avesse approvato l’acquirente o gli acquirenti e i termini della vendita. |
(35) |
Per quanto riguarda gli acciai per imballaggi, gli impegni proposti contemplavano le attività di produzione dell’acciaio per imballaggi di Tata a Trostre (Regno Unito, «stabilimento di Trostre») e a Duffel (Belgio, «stabilimento di Duffel»), in appresso «unità di produzione di acciaio per imballaggi». Le unità di produzione di acciaio per imballaggi includevano capacità operative per la produzione di bande stagnate, ECCS e acciaio laminato per imballaggi. Lo stabilimento di Trostre dispone di capacità per il decapaggio dell’acciaio laminato a caldo immesso come fattore produttivo e la sua conseguente laminazione a freddo. Per le fasi di finitura includeva una linea per l’ECCS, due linee per le bande stagnate e una linea di laminazione. Lo stabilimento di Duffel dispone di una linea di laminazione. |
(36) |
Gli impegni non comprendevano le attività per le fasi di produzione a monte della laminazione a freddo (come la laminazione a caldo o la produzione di acciaio liquido), ma contemplavano l’opzione di un accordo di fornitura decennale per coils laminati a caldo a condizioni di costo maggiorato, su richiesta dell’acquirente. Per quanto riguarda il substrato di acciaio, lo stabilimento di Trostre si sta attualmente rifornendo dallo stabilimento di Tata presente a Port Talbot, mentre lo stabilimento di Duffel da quello di Trostre. |
(37) |
Le parti si sono inoltre impegnate ad assicurare un conto di garanzia a favore dell’acquirente per finanziare l’ampliamento delle capacità, la creazione di una struttura di ricerca e sviluppo e per rafforzare ulteriormente le unità di produzione di acciaio per imballaggi. |
(38) |
Per il periodo che precede il completamento degli investimenti per l’aumento della capacità produttiva delle unità di produzione di acciaio per imballaggi (attingendo al conto di garanzia disponibile), le parti hanno proposto un accordo con l’acquirente in base al quale avrebbero prodotto o fornito (o entrambi) per conto terzi prodotti finiti di acciaio per imballaggi alle unità menzionate fino ad un certo volume annuo. Tale contratto sarebbe concesso alle unità di produzione di acciaio per imballaggi per un massimo di tre anni, con una maggiorazione dei costi. |
(39) |
Le parti si sono impegnate a mettere in atto pratiche ragionevoli dal punto di vista commerciale per incoraggiare i loro clienti attuali a rivolgersi alle unità di produzione di acciaio per imballaggi. |
(40) |
Le parti si sono inoltre impegnate a proporre diversi accordi di fornitura transitori, tra cui i) un accordo di fornitura triennale di coils laminati a caldo (nel caso in cui non venga stipulato l’accordo di fornitura decennale), ii) un accordo di fornitura triennale di pellicole polimeriche (per la fabbricazione di acciaio laminato per imballaggi) e iii) per un periodo transitorio fino a 18 mesi, la fornitura di vari altri servizi, tra cui l’utilizzo di impianti di prova presso lo stabilimento di Tata a IJmuiden. |
(41) |
Il personale condiviso e gli impianti di prova e di ricerca condivisi situati presso lo stabilimento di Tata a IJmuiden dovevano essere esclusi dalle unità di produzione di acciaio per imballaggi. |
(42) |
Per quanto riguarda l’acciaio HDG per l’industria automobilistica, gli impegni proposti riguardavano lo stabilimento di ThyssenKrupp a Sagunto (Spagna, «stabilimento di Sagunto») e lo stabilimento di Tata a Ivoz-Ramet (Belgio, «stabilimento Segal»), in appresso «unità di produzione di acciaio HDG per l’industria automobilistica». Sia lo stabilimento di Sagunto che lo stabilimento Segal sono dotati di una linea di galvanizzazione per la produzione di acciaio HDG rivestito di zinco e di zinco-magnesio, nonché di una linea di finitura/ispezione. |
(43) |
Le unità di produzione di acciaio HDG per l’industria automobilistica non includevano attività per la produzione di coils laminati a freddo e di fattori produttivi più a monte. Includevano invece un’opzione riguardante un contratto di fornitura decennale del substrato laminato a freddo necessario a condizioni di costo maggiorato, su richiesta dell’acquirente. |
(44) |
Le parti si sono inoltre impegnate ad assicurare un conto di garanzia a favore dell’acquirente per finanziare lavori volti al miglioramento e all’ammodernamento dello stabilimento di Sagunto. |
(45) |
Oltre a ciò, le parti si sono impegnate a proporre diversi accordi di fornitura transitori, tra cui i) un accordo di fornitura triennale di coils laminati a freddo (nel caso in cui non venga stipulato l’accordo di fornitura decennale) e ii) per un periodo transitorio fino a 18 mesi, la fornitura di tutti i servizi necessari nel quadro degli accordi in vigore, in base ai quali le parti o le imprese affiliate forniscono prodotti o servizi alle unità di produzione di acciaio HDG per l’industria automobilistica. |
(46) |
Il personale condiviso e gli impianti di prova e di ricerca condivisi situati presso lo stabilimento di ThyssenKrupp a Duisburg Nord e lo stabilimento di Tata a IJmuiden dovevano essere esclusi dalle unità di produzione di acciaio HDG per l’industria automobilistica. |
5.3.5. Valutazione degli impegni presentati
(47) |
Per quanto riguarda l’acciaio HDG per l’industria automobilistica, la Commissione ritiene che la misura correttiva proposta il 23 aprile 2019 non abbia rimosso l’ostacolo significativo a una concorrenza effettiva determinato dall’operazione. Ciò è dovuto alle dimensioni, alla portata e all’ubicazione geografica delle attività, nonché alla mancanza di integrazione a monte. |
(48) |
Le unità di produzione di acciaio HDG per l’industria automobilistica rappresenterebbero soltanto il 40 % circa della capacità nominale incrementale determinata dall’operazione riguardo alla sovrapposizione delle parti nel mercato dell’acciaio HDG per l’industria automobilistica del SEE e solo due linee di produzione dell’acciaio HDG per l’industria automobilistica tra le oltre dieci linee possedute dalle parti nel SEE. |
(49) |
Entrambe le linee proposte per la cessione presentano inoltre limiti dal punto di vista tecnico (come la ridotta capacità di produrre acciaio HDG con nastri di ampiezza elevata e resistenze a trazione elevate) e in particolare lo stabilimento di Sagunto distribuisce attualmente una parte sostanziale della sua produzione in località al di fuori del centro in cui si trova la maggior parte della domanda di acciaio HDG per l’industria automobilistica del SEE. |
(50) |
Tali risultanze sono state corroborate dai risultati dei test di mercato. La maggior parte dei clienti che hanno fornito risposte e preso posizione in merito ha ritenuto che le misure correttive non fossero né idonee né adeguate ad eliminare efficacemente le riserve della Commissione sotto il profilo della concorrenza riguardanti l’acciaio HDG per l’industria automobilistica nel SEE. |
(51) |
In numerose risposte dei clienti del settore automobilistico (in particolare da parte degli OEM) è stata evidenziata come problematica anche la mancanza di capacità a monte rilevata nella misura correttiva proposta per il settore dell’acciaio HDG per l’industria automobilistica. |
(52) |
Per quanto riguarda gli acciai a rivestimento metallico e laminati per imballaggi, la Commissione ritiene che la misura correttiva proposta il 23 aprile 2019 non abbia rimosso l’ostacolo significativo a una concorrenza effettiva determinato dall’operazione. Ciò è dovuto alle dimensioni, alla portata, all’ubicazione geografica delle attività, nonché alle incertezze relative agli investimenti proposti e alla mancanza di integrazione a monte. |
(53) |
L’operazione determinerebbe un significativo incremento in un mercato già concentrato, sia in termini di capacità che di vendite nel SEE. Per le bande stagnate, l’entità derivante dalla concentrazione deterrebbe una quota di vendite del [30-40] % e una quota di capacità del [50-60] %, mentre le unità di produzione di acciaio per imballaggi deterrebbero solo una quota di vendite del [5-10] % e una quota di capacità del [5-10] %. Dal momento che ArcelorMittal resterebbe l’unico altro grande concorrente, la struttura del mercato passerebbe di fatto da tre operatori a un duopolio, nonostante la misura correttiva. |
(54) |
I rispondenti ai test di mercato della Commissione hanno inoltre indicato che la qualità dei prodotti fabbricati dagli impianti oggetto della cessione proposti è in alcuni casi inferiore a quella dei prodotti fabbricati dagli impianti mantenuti dalle parti. A questo proposito hanno affermato che lo stabilimento di Trostre richiede spesso un intervento da parte dello stabilimento di Tata a IJmuiden per risolvere problemi legati alla qualità. |
(55) |
Anche se gli investimenti proposti per aumentare la capacità e migliorare altri aspetti delle unità di produzione di acciaio per imballaggi dovessero andare a buon fine, non si risolverebbe comunque il problema legato alla sovrapposizione incrementale causata dall’operazione. Analogamente, la maggior parte dei clienti che hanno preso posizione in merito ha ritenuto che l’entità e la portata degli impegni, tra cui quello riguardante gli investimenti previsti per incrementare la capacità, non fossero sufficienti a garantirne la redditività e la competitività. |
(56) |
È probabile che l’espansione della capacità prevista delle unità di produzione di acciaio per imballaggi richieda un notevole lasso di tempo. Per tale ragione le parti si sono impegnate a produrre acciaio per imballaggi per le unità che operano in questo settore nel quadro di un contratto in conto lavorazione a condizioni di costo maggiorato a titolo provvisorio. A questo proposito il test di mercato ha evidenziato che i clienti dubitano fortemente che le unità di produzione di acciaio per imballaggi sarebbero in grado di competere efficacemente con le parti a livello di prezzi nel quadro del contratto in conto lavorazione proposto. |
(57) |
Inoltre, a causa della sua ubicazione, lo stabilimento di Trostre fatica a raggiungere i clienti dove le parti si sovrappongono nell’Europa continentale. Ciò è illustrato, ad esempio, dal fatto che le sue vendite sono fortemente orientate verso il Regno Unito. In confronto, le vendite dello stabilimento di ThyssenKrupp a Rasselstein risentono molto meno di tale squilibrio e sono distribuite in modo più uniforme tra i diversi paesi. Se la situazione è già attualmente problematica, la possibile uscita del Regno Unito dal SEE andrebbe ad aggravarla ulteriormente. |
(58) |
La mancanza di integrazione a monte ha inoltre sollevato notevoli dubbi sulla possibilità per le unità di produzione di acciaio per imballaggi di essere redditizie indipendentemente dalle parti o da altri fornitori in un mercato, come quello delle bande stagnate, dell’ECCS e dell’acciaio laminato per imballaggi, caratterizzato da una struttura oligopolistica. I clienti hanno inoltre sottolineato l’importanza per un fornitore di acciai a rivestimento metallico e laminati di essere integrato verticalmente per esercitare un controllo sui fattori produttivi di alta qualità richiesti a monte. Si tratta di fattori produttivi specifici per l’acciaio per imballaggi che, da quanto emerge dal test di mercato, non sono fabbricati da fornitori di acciaio che operano al di fuori del settore dell’acciaio per imballaggi. Il test di mercato ha inoltre rivelato che attualmente non esiste in Europa un mercato commerciale per il substrato richiesto, il che rende così molto probabilmente le unità di produzione di acciaio per imballaggi dipendenti dagli attuali produttori di acciaio per imballaggi del SEE. |
(59) |
Nella sua decisione la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che gli impegni presentati dalle parti notificanti non erano né efficaci né esaustivi in quanto non rimuovevano gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva. |
6. CONCLUSIONE
(60) |
Per le ragioni sopra esposte, la decisione conclude che la concentrazione proposta ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di questo. |
(61) |
Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, il «regolamento sulle concentrazioni».
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/30 |
Informazione della Commissione ai sensi della decisione (UE) 2020/1421 del Consiglio
(2021/C 24/13)
In conformità all'articolo 3 della decisione (UE) 2020/1421 del Consiglio, del 1° ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (1), la Commissione informa che le decisioni adottate nelle sedi competenti sono disponibili ai seguenti indirizzi:
|
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.438.2020-Eng.pdf, |
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https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.461.2020-Eng.pdf e |
|
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.546.2020-Eng.pdf |
Corte dei conti
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/31 |
Relazione speciale n. 2/2021
Aiuti umanitari dell’UE all’istruzione: sostengono i minori bisognosi, ma dovrebbero essere più a lungo termine e raggiungere più ragazze
(2021/C 24/14)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 2/2021 dal titolo «Aiuti umanitari dell’UE all’istruzione: sostengono i minori bisognosi, ma dovrebbero essere più a lungo termine e raggiungere più ragazze».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/32 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/15)
1.
In data 14 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
FSN Capital GP VI Limited («FSN Capital VI», Regno Unito), appartenente al gruppo FSN Capital, |
— |
Obton Invest A/S («Obton Invest», Danimarca), |
— |
Obton Group Holding A/S («Obton Group», Danimarca), attualmente controllata da Obton Invest. |
FSN Capital VI e Obton Invest acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune del gruppo Obton.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
FSN Capital VI: fondo di investimento gestito da FSN Capital, consulente di private equity operante nella regione dell’Europa settentrionale, che offre opportunità di investimento agli investitori istituzionali, |
— |
Obton Invest: holding del gruppo Obton, attraverso il quale offre opportunità di investimento alternative, |
— |
gruppo Obton: fornitore specializzato in investimenti alternativi, che offre ai singoli investitori privati, attraverso le sue controllate, progetti nel settore dell’energia solare (fotovoltaica) e opportunità di investimento immobiliare. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/34 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/16)
1.
In data 12 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Partners Group AG («Partners Group», Svizzera), |
— |
Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», Stati Uniti), |
— |
Ecom Express Private Limited («Ecom Express Private», India) controllata da Warburg Pincus. |
Partners Group e Warburg Pincus acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Ecom Express Private.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Partners Group: società di gestione di investimenti sui mercati privati a livello mondiale che opera in una serie di settori, |
— |
Warburg Pincus: impresa di private equity a livello mondiale con società in portafoglio attive in vari settori (ad esempio, servizi ai consumatori, industriali e alle imprese, energia, servizi finanziari, sanità, beni immobili e tecnologia), |
— |
Ecom Express Private: fornitore di servizi logistici di terzi in India. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/36 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M. 10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 24/17)
1.
In data 14 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
APMH Invest A/S (Danimarca), («APMHI»), una controllata al 100 % di A.P. Møller Holding A/S (Danimarca), («APMH»), |
— |
Faerch Group A/S (Danimarca), («Faerch»). |
APMHI acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Faerch.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
APMHI: gestione di fondi incentrata sui trasporti marittimi, lo sfruttamento petrolifero e le attività terrestri. APMHI è una filiale di APMH, azionista di controllo del gruppo A.P. Møller-Maersk A/S, un’impresa integrata nel settore dei trasporti e della logistica, |
— |
Faerch: produzione e distribuzione di imballaggi in plastica destinati all’industria alimentare, compresi diversi vassoi di plastica termoformati in tutte le principali resine plastiche, che serve principalmente il mercato europeo dei piatti pronti, dei cibi freddi, degli snack e della carne fresca. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/38 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33
(2021/C 24/18)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«SAINT-MONT»
PDO-FR-A0711-AM01
Data di comunicazione: 3.11.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica delimitata
A seguito della fusione dei comuni di Riscle e Cannet, il comune di Riscle è sostituito da «Riscle (ex comune di Riscle)».
Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 6.
2. Varietà di uve da vino
I vitigni sono riportati dettagliatamente in base al colore del vino.
Tra i vitigni per i vini rossi e rosati, sono aggiunte le varietà a fini di adattamento Manseng N e Tardif N. Le due varietà autoctone, provenienti dal Piemonte Pirenaico, rispondono alle evoluzioni climatiche, ambientali e tecniche. In un contesto di riscaldamento climatico, infatti, la maturazione tardiva, gli aromi pepati e i tannini setosi della varietà Tardif N rappresentano un vantaggio. Tale varietà, inoltre, non risulta particolarmente sensibile alla botrite. La varietà Manseng N, invece, è certamente interessante per il volume alcolico inferiore presentate a maturazione. Le due varietà consentono di riportare equilibrio (più aromi e meno alcool) negli assemblaggi.
Tra i vitigni per i vini rosati, le varietà complementari Cabernet Sauvignon e Fer N diventano varietà principali e quindi più presenti. Le varietà bianche inizialmente riprese nelle norme sulla proporzione dei vitigni, ma non elencate nella sezione in questione, in cui figurano già Cabernet Franc N e Merlot N, sono aggiunte all'elenco dei vitigni accessori: «Manseng B, Arrufiac B, Petit Courbu B, Courbu B e Petit Manseng B».
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
3. Proporzione all'interno dell'azienda produttrice
A seguito della modifica dei vitigni, le norme sulle proporzioni sono riportate in base al colore del vino.
Per i vini rossi e i vini rosati, sono introdotte delle norme di proporzione legate all'aggiunta delle nuove varietà a fini di adattamento: «La proporzione dell'insieme dei vitigni accessori Tardif N e Manseng N è inferiore o uguale al 5 %.».
Per i vini bianchi, il vitigno principale è confermato, aumentandone la proporzione minima dal 50 % al 60 % dell'assortimento varietale.
Inoltre sono aggiunte delle disposizioni specifiche per i piccoli produttori di uve: «A eccezione delle disposizioni relative alla proporzione delle varietà a fini di adattamento Tardif N e Manseng N e per quanto riguarda ciascun colore (bianco o rosso), le norme sulla proporzione non si applicano agli operatori produttori di uve che non vinificano la propria produzione, che coltivano meno di 1,5 ettari per ciascun colore a denominazione di origine controllata 'Saint-Mont' e la cui azienda rispetta una proporzione dei vitigni principali superiore o uguale al 50 % dell'assortimento varietale, per il colore in questione.». Il 98 % degli operatori, infatti, è consorziato. Data la difficoltà di rispettare proporzioni tanto importanti rispetto alla superficie coltivata, imporre a tali viticoltori di disporre di tutte le varietà menzionate nel disciplinare su superfici tanto piccole rischia di indebolirne la posizione. Inoltre esiste una struttura di cantine collettive che consentirebbe proprio di rispettare le regole di assemblaggio in funzione delle varietà presenti sul territorio.
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
4. Distanza tra i ceppi
La distanza minima tra i ceppi di uno stesso filare è ridotto da tra 0,90 e 0,80 metri.
Tale misura consente di aumentare la densità abbassando la distanza minima tra i ceppi. L'aumento della densità comporta una maggiore competizione tra i ceppi che, in tal modo, sviluppano un apparato radicale più profondo, consentendo un'espressione più marcata del terroir.
Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 5.
5. Resa massima per parcella
La resa massima per i vini rosati è allineata a quella dei vini rossi, passando da 10 000 kg/ha a 9 500 kg/ha. In tal modo, le parcelle destinate ai visi rosati e rossi saranno coltivate nella stessa maniera in termini di disposizioni verificate nel quadro del piano di controllo, vale a dire per la resa massima media e la raccolta. Una volta uniformato il peso del raccolto per rossi e rosati (9 500 kg), la differenza tra i due colori risiede unicamente nella modalità di raccolta.
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
6. Pratiche colturali
La disposizione: «Onde preservare le caratteristiche dei terreni che rappresentano un elemento fondamentale del terroir, sulle capezzagne che circondano le parcelle di vigne appartenenti alla superficie parcellare delimitata è mantenuta una copertura vegetale.» è sostituita da «Il diserbo chimico delle capezzagne è vietato.», per consentire un controllo più adeguato delle pratiche.
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
7. Disposizione relativa alle vigne antiche
Al fine di preservare talune vigne di interesse storico e genetico, che, non soddisfacendo più le densità richieste dal disciplinare, rischierebbero di essere estirpate tra il 2021 e il 2040, sono aggiunte delle disposizioni specifiche in merito:
«Le parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare che presentano una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, non rispettano una delle disposizioni relative alla distanza tra i filari e alla distanza tra i ceppi dello stesso filare e sono iscritte nel registro delle »vecchie vigne« della denominazione di origine controllata 'Saint-Mont', godono, per il relativo raccolto, del diritto alla denominazione di origine controllata fino all'estirpazione. Il registro delle »vecchie vigne« è oggetto di una revisione annuale in base ai criteri seguenti:
— |
le vigne sono state impiantate prima del 1982; |
— |
le viti sono obbligatoriamente allevate a »palizzamento con piano rialzato« e l'altezza del fogliame palizzato deve essere pari ad almeno 0,6 volte la distanza tra i filari; |
— |
la resa massima è pari a 50 hl/ha per parcelle con una densità di impianto superiore a 3 600 ceppi per ettaro; |
— |
la resa massima è pari a 45 hl/ha per parcelle con una densità di impianto inferiore a 3 600 ceppi per ettaro e superiore a 3 200 ceppi per ettaro; |
— |
la resa massima è pari a 40hl/ha per parcelle con una densità di impianto inferiore a 3 200 ceppi per ettaro e superiore a 2 600 piedi per ettaro.». |
Questa modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
8. Tenore zuccherino delle uve
A seguito dell'aggiunta di varietà, è precisato il tenore zuccherino di tali varietà per i vini rossi e rosati:
Tardif N, Manseng N 189 grammi di zucchero per litro di mosto per i vini rossi;
Tardif N, Manseng N 180 grammi di zucchero per litro di mosto per i vini rosati.
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
9. Assemblaggio
Per i vini rosati e i vini rossi sono aggiunte le regole di assemblaggio per le varietà a fini di adattamento: «I vini sono creati mediante un assemblaggio in cui la proporzione dell'insieme delle varietà di interesse a fini di adattamento, Tardif N e Manseng N, è inferiore o uguale al 10 %.».
Nell'assemblaggio dei vini rossi, la varietà Tannat è confermata, aumentandone la percentuale minima dal 50 % al 60 %.
Nell'assemblaggio dei vini bianchi, la varietà Gros Manseng è confermata, aumentandone la percentuale minima dal 50 % al 60 %.
Nell'assemblaggio dei vini rosati:
— |
la regola seguente: «I vini sono creati mediante un assemblaggio in cui sono presenti almeno il vitigno principale e i vitigni complementari» è sostituita da: «I vini sono creati mediante un assemblaggio in cui sono presenti almeno due vitigni principali. ». In talune annate, infatti, la varietà Tannat si presta poco alla produzione di un vino rosato (scarto tra la maturità fenolica/tecnologica, equilibrio tra titolo alcolometrico volumico e acidità difficile da trovare). Per contro, le varietà Cabernet Sauvignon e Fer N sarebbero più adatte per la produzione di tali vini (grazie al titolo alcolometrico volumico inferiore). La nuova regola di assemblaggio, pertanto, offre un margine maggiore per la produzione dei vini rosati; |
— |
le varietà bianche sono dettagliate come segue: «I vini sono creati mediante un assemblaggio in cui la proporzione delle varietà bianche Manseng B, Arrufiac B, Petit Courbu B, Courbu B e Petit Manseng B è inferiore o uguale al 10 %.»; |
— |
le regole seguenti sono soppresse: «Nell'assemblaggio, nessuna varietà può superare il 70 %» e «Nell'assemblaggio, la proporzione del vitigno principale è maggioritaria». |
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
10. Carbone per uso enologico
Finora vietato, l'uso del carbone è ora consentito in modo inquadrato e limitato: «Per l'elaborazione dei vini rosati è autorizzato l'uso del carbone per uso enologico per i mosti nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata. ». L'obiettivo è usare il carbone in modo mirato, in quelle partite che presentano una qualità organolettica o analitica inferiore (a causa di un'alterazione aromatica legata in particolare a fenomeni di ossidazione), senza con ciò modificare la tipicità del prodotto.
Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 5.
11. Circolazione tra depositari autorizzati
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
12. Tenuta del registro
A seguito dell'introduzione di una disposizione specifica volta a preservare talune parcelle di vigne di interesse genetico, all'elenco dei registri obbligatori è aggiunto il registro relativo alle vecchie vigne.
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
13. Dichiarazione di rinuncia a produrre
Il paragrafo relativo alla rinuncia a produrre è semplificato per non operare alcuna distinzione tra i colori dei vini.
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
14. Punti principali da verificare
Per le parcelle di cosiddette vecchie vigne è aggiunto un controllo documentale e sul campo.
Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Saint-Mont
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini rossi
I vini rossi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.
Le partite di vino pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentano:
— |
un titolo alcolometrico totale dopo l'arricchimento inferiore o uguale al 13,5 %; |
— |
un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro; |
— |
un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) inferiore o uguale a:
|
I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.
I vini rossi presentano un colore intenso. Al palato sono generalmente caratterizzati da una bella concentrazione aromatica che spesso rivela note di frutti rossi e neri. La struttura tannica conferisce a tali vini un buon potenziale di invecchiamento che consente loro di acquisire aromi complessi di frutta candita e di spezie, spesso associati a note di legno dovute all'invecchiamento in barrique.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini bianchi e rosati
I vini bianchi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 %.
Le partite di vino pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentato:
— |
un titolo alcolometrico totale dopo l'arricchimento inferiore o uguale al 12,5 %; |
— |
un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) inferiore o uguale a:
|
I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.
I vini rosati presentano un colore talvolta sostenuto e al naso sono caratterizzati generalmente da note di frutti rossi. Al palato, il finale vivace ne fa dei vini armoniosi con un buon equilibrio tra la sensazione di grasso e di acidità.
I vini bianchi sono molto aromatici, grassi ed equilibrati grazie alla presenza della varietà Gros Manseng B.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
— |
I vini rosati sono vinificati con pressatura diretta. |
— |
Per l'elaborazione dei vini rosati è autorizzato l'uso del carbone per uso enologico per i mosti nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata. |
— |
Per i vini rossi sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. |
— |
In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 % per i vini rossi e del 12,5 % per i vini bianchi e rosati. |
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
— Densità di impianto
La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro.
La distanza interfilare è inferiore o uguale a 2,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,80 metri e 1,10 metri.
Tali disposizioni non si applicano alle vigne coltivate a terrazza.
Per le vigne coltivate a terrazza, la distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,10 metri.
— Norme di potatura
Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppia, oppure a potatura corta (cordone di Royat), con un massimo per ceppo di:
— |
dodici gemme franche, per la varietà Tannat N; |
— |
diciotto gemme franche, per le varietà Petit Courbu B e Petit Manseng B; |
— |
sedici gemme franche per le altre varietà. |
A prescindere dalla tecnica di potatura utilizzata, il numero di tralci fruttiferi per ceppo, nella fase di «invaiatura», non è superiore a:
— |
10 per la varietà Tannat N; |
— |
16 per le varietà Petit Courbu B e Petit Manseng B; |
— |
12 per le altre varietà. |
— |
L'irrigazione può essere autorizzata. |
— |
La varietà Tannat N e le varietà destinate all'elaborazione di vini rossi sono raccolte manualmente. |
b. Rese massime
Vini rossi
63 ettolitri per ettaro
Vini rosati
68 ettolitri per ettaro
Vini bianchi
69 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio o su una parte del territorio dei comuni del dipartimento del Gers riportati di seguito.
Comuni il cui territorio appartiene interamente alla zona geografica: Aignan, Arblade-le-Bas, Armous et Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle (ex comune di Riscle), Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint-Pierre-d'Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d'Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus.
Comuni il cui territorio appartiene in parte alla zona geografica: Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Arrufiac B - Arrufiat
Cabernet Franc N
Cabernet Suvignon N
Courbu B - Gros Courbu
Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc
Gros Manseng B
Merlot N
Petit Courbu B
Petit Manseng B
Tannat N
8. Descrizione del legame/dei legami
La zona geografica è equidistante, ovvero a circa 100 chilometri, dai Pirenei, a sud, e dall'Oceano Atlantico, a ovest e si estende su un settore collinare situato su entrambi i versanti della valle dell'Adour e su entrambe le sponde del relativo affluente, l'Arros.
Le parcelle di vigne sono disseminate sui pendii al centro di una regione agricola votata alla policoltura e all'allevamento, in cui la coltivazione di mais svolge un ruolo importante.
La zona geografica si estende sul territorio di 46 comuni.
Le temperature, complessivamente miti, sono piuttosto omogenee in tutta la zona geografica. La pluviometria, invece, presenta un forte gradiente, da ovest verso est, da 1 000 millimetri l'anno a 800 millimetri l'anno.
L'estate e l'inizio dell'autunno sono caldi e spesso secchi, in particolare sotto l'azione del «Föhn», un vento proveniente da sud che soffia frequentemente in tale periodo.
Il substrato geologico è variegato. A ovest è rappresentato principalmente dalle «sables fauves», una formazione marina del Terziario il cui limite meridionale coincide con il confine della zona geografica, sormontate da strati alluvionali antichi i cui ciottoli formano un colluvio sui pendii.
Più a est, le «sables fauves» scompaiono per lasciare posto alla molassa, i cui banchi calcarei caratterizzano chiaramente il paesaggio.
I terreni sviluppatisi su tale substrato sono:
— |
terreni argilloso-calcarei sviluppatisi sulla molassa oppure |
— |
terreni lisciviati acidi sviluppatisi sulle «sables fauves» e sui colluvi di ciottoli. |
Tali terreni sono poveri di elementi minerali.
Il drenaggio dell'acqua in eccesso è assicurato dalla pendenza e, per la parte occidentale della zona, dalla tessitura sabbiosa e dalla pietrosità del terreno.
La struttura complessa del rilievo, che segue gli assi principali (Adour/Arros) orientati spesso dalla tettonica, nonché la suddivisione in creste secondarie, formano un mosaico di situazioni dall'orientamento molto vario.
La morfologia delle vallate è chiaramente asimmetrica: il versante orientato verso ovest è sovente ripido, mentre il versante orientato verso est presenta pendii dolci.
A partire dalla fine del Medioevo, oltre ai vini rossi e ai cosiddetti clairet, prodotti su una porzione considerevole del bacino dell'Adour e destinati ai montanari dei Pirenei, sono prodotti anche dei vini bianchi, a ovest della zona geografica, esportati verso l'Europa settentrionale a partire dal XVII secolo.
Il successivo arrivo dell'oidio, della peronospera e della filossera, nonché la forte domanda di vini per distillare «Armagnac», si traducono in una riduzione significativa delle superfici delle vigne destinate alla produzione di vini di qualità, cui sono preferite le «Piquepoules», vigne basse utilizzate per la produzione di vini da distillazione.
La meccanizzazione dell'agricoltura, poi, a metà del XX secolo, porta a un'estensione delle superfici coltivate a mais e accentua ulteriormente il calo delle superfici viticole.
Il primo sindacato di difesa dei vini di «Saint-Mont» è fondato nel 1957 ed è all'origine del rinnovo, a partire dal 1970, di vigneti il cui assortimento si basa su varietà locali, come le varietà nere Tannat N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N e Fer N oppure le varietà bianche Arrufiac B, Courbu B, Gros Manseng B e Petit Manseng B.
La denominazione di origine controllata «Saint-Mont» è riconosciuta nel 2011.
I vini rossi presentano un colore intenso. Al palato sono generalmente caratterizzati da una bella concentrazione aromatica che spesso rivela note di frutti rossi e neri. La struttura tannica conferisce a tali vini un buon potenziale di invecchiamento che consente loro di acquisire aromi complessi di frutta candita e di spezie, spesso associati a note di legno dovute all'invecchiamento in barrique.
I vini rosati presentano un colore talvolta sostenuto e al naso sono caratterizzati generalmente da note di frutti rossi. Al palato, il finale vivace ne fa dei vini armoniosi con un buon equilibrio tra la sensazione di grasso e di acidità.
I vini bianchi sono molto aromatici, grassi ed equilibrati grazie alla presenza della varietà Gros Manseng B.
I vigneti sono impiantati sulle parcelle migliori, raggruppate in isolotti, distribuite su pendii ben orientati e caratterizzate da terreni poveri di elementi minerali e ben drenati.
La zona geografica appartiene al bacino idrografico dell'Adour, con un assortimento varietale dominato dalla varietà Tannat N e dalle varietà Gros Manseng B e Petit Manseng B, particolarmente adatte al clima piuttosto umido della zona geografica e ai terreni profondi. Grazie alla posizione della zona, crocevia tra diverse regioni viticole, tuttavia, i vigneti si sono arricchiti con i contributi delle regioni circostanti e in particolare con il relativo patrimonio vegetale, come la trilogia del bacino idrografico della Garonna, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N e Merlot N, il cui impianto è anche favorito dall'influsso climatico atlantico.
Le pratiche seguite dagli operatori hanno portato all'obbligo di raccogliere manualmente le varietà destinate alla produzione di vini rossi.
Dopo la fermentazione si è affermato un periodo di maturazione in cisterna per ottenere vini dagli aromi complessi, ma soprattutto tannini rotondi e setosi. L'affinamento dei vini, pertanto, dura almeno fino al 1° marzo che segue la raccolta.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
la DOC «Saint-Mont» può essere completata da una denominazione complementare che precisa l'unità geografica più grande «Sud-Ovest», secondo le disposizioni di cui al disciplinare.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-81a8636c-9714-494d-aae4-be44e3f2820d
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/46 |
Comunicazione alle imprese che nel 2022 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi
(2021/C 24/19)
1.
La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2022 intendono presentare la dichiarazione di immissione in commercio nell’Unione di idrofluorocarburi sfusi a norma dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento»).
2.
Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
3.
L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze inferiore a 100 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento.
4.
Al momento dell’immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatore di HFC sfusi sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» (2), a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione (3). La registrazione è considerata licenza obbligatoria per l’importazione. Analoga licenza è necessaria per l’esportazione di HFC (4).
5.
Gli importatori devono essere indicati come «destinatario» (casella 8) nel documento amministrativo unico (DAU). Gli importatori sono fortemente incoraggiati a specificare le quantità di HFC in CO2 equivalente al momento dell’immissione in libera pratica direttamente nel DAU (casella 44), in quanto ciò può agevolare notevolmente lo sdoganamento delle merci e l’accertamento della conformità al regolamento (UE) n. 517/2014.
6.
A norma dell’allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2022.
7.
Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Tutti i dati contenuti sul portale F-Gas e sistema di licenze HFC, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.
8.
Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 12 della presente comunicazione.
9.
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l’impresa deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Per garantire il corretto trattamento della domanda di registrazione, compresa l’eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell’inizio del periodo di dichiarazione, ossia prima del 1o marzo 2021 (cfr. punto 10). Per le domande pervenute dopo il termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione (cfr. punto 11). Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito web della DG CLIMA (5).
10.
L’impresa deve dichiarare le quantità anticipate per il 2022 sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» nel periodo di dichiarazione compreso tra il 15 marzo e il 15 aprile 2021, ore 13:00 CET.
11.
La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 15 aprile 2021, ore 13:00 CET.
12.
Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.
13.
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 stabilisce che, ai fini della distribuzione delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
14.
La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2022 tramite il «portale F-Gas e sistema di licenze HFC».
15.
L’iscrizione sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2022 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2022.
(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(2) Il registro istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 517/2014,
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 11).
(4) Cfr. anche l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 4).
(5) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf
22.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/48 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Indicazioni geografiche proposte dall’Indonesia ai fini della protezione nell’Unione europea
(2021/C 24/20)
Nel quadro dei negoziati con l’Indonesia per un accordo di partenariato economico globale (in prosieguo, «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità indonesiane hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, un terzo gruppo di due (2) indicazioni geografiche. La Commissione europea sta valutando se tali indicazioni geografiche vadano protette in forza del futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).
La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A4@ec.europa.eu.
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il nome di cui si propone la protezione:
(a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
(b) |
è in tutto o in parte omonimo di un nome già protetto nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), oppure di una delle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell’Unione europea in forza di accordi bilaterali, il cui elenco è pubblicato al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf; |
(c) |
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata di utilizzazione di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
(d) |
danneggia l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
(e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione dei nomi in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
Elenco delle indicazioni geografiche (2)
Indicazioni geografiche proposte dall’Indonesia ai fini della protezione nell’Unione europea |
Categoria di prodotto |
Kopi Robusta Pagar Alam |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Caffè |
Salak Sibetan Karangasem Bali |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Salak (frutto serpente) |
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Nomi comunicati dalle autorità indonesiane nell’ambito dei negoziati e registrati in Indonesia.