ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 19

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
18 gennaio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 19/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 19/02

Causa C-809/18 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2020 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale / John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp. [Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Identità o somiglianza del marchio richiesto con il marchio anteriore – Marchio denominativo dell’Unione Europea MINERAL MAGIC – Domanda di registrazione da parte dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio anteriore – Marchio denominativo nazionale anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER]

2

2021/C 19/03

Causa C-42/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sonaecom SGPS SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4 – Nozione di soggetto passivo – Società holding mista – Articolo 17 – Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte – IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell’eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società – Rinuncia ai progetti di acquisizione – IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all’organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad effettuare investimenti – Investimenti non realizzati]

3

2021/C 19/04

Causa C-61/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Orange România SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 11, e articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Raccolta e conservazione delle copie di documenti d’identità da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione mobile – Nozione di consenso della persona interessata – Manifestazione di volontà libera, specifica e informata – Dichiarazione di consenso mediante una casella da selezionare – Sottoscrizione del contratto da parte della persona interessata – Onere della prova]

4

2021/C 19/05

Causa C-287/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — DenizBank AG / Verein für Konsumenteninformation [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento nel mercato interno – Articolo 4, punto 14 – Nozione di strumento di pagamento – Carte bancarie personalizzate multifunzionali – Funzione di comunicazione in prossimità (NFC) – Articolo 52, punto 6, lettera a), e articolo 54, paragrafo 1 – Informazioni da fornire all’utente – Modifica delle condizioni di un contratto quadro – Accettazione tacita – Articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b) – Diritti e obblighi in relazione ai servizi di pagamento – Deroga per gli strumenti di pagamento relativi a importi ridotti – Condizioni di applicazione – Strumento di pagamento senza possibilità di blocco – Strumento di pagamento utilizzato in maniera anonima – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo]

5

2021/C 19/06

Causa C-300/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spagna) — UQ / Marclean Technologies, S.L.U. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) – Nozione di licenziamento collettivo – Modalità di calcolo del numero di licenziamenti – Periodo di riferimento da prendere in considerazione)

6

2021/C 19/07

Causa C-382/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 — Ralph Pethke / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Riorganizzazione interna dei servizi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – Riassegnazione – Articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Sanzione dissimulata – Interesse del servizio – Equivalenza dei posti – Obbligo di motivazione – Snaturamento dei fatti – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea]

6

2021/C 19/08

Causa C-427/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Bulstrad Vienna Insurance Group АD / Olympic Insurance Company Ltd (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 274 – Legge applicabile alla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione – Revoca dell’autorizzazione di una compagnia di assicurazioni – Designazione di un liquidatore provvisorio – Nozione di decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione – Assenza di decisione giurisdizionale di aprire la procedura di liquidazione nello Stato membro di origine – Sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti dell’impresa di assicurazione interessata negli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine di quest’ultima)

7

2021/C 19/09

Causa C-433/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Ellmes Property Services Limited / SP [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 24, punto 1 – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Azione giudiziaria di un condomino volta a ottenere la cessazione dell’uso a fini turistici di un’unità immobiliare condominiale da parte di un altro condomino]

8

2021/C 19/10

Causa C-446/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 — Stephan Fleig / Servizio europeo per l'azione esterna (Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Articolo 47, lettera c), i), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Malattia professionale – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto a un processo equo – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Dovere di sollecitudine – Articoli 30 e 41 della Carta dei diritti fondamentali – Travisamento dei fatti – Portata del controllo giurisdizionale)

9

2021/C 19/11

Causa C-676/19 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 novembre 2020 — Bruno Gollnisch / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (Impugnazione – Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero di somme indebitamente versate – Effetti di una sentenza della Corte)

9

2021/C 19/12

Causa C-734/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — ITH Comercial Timişoara SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Abbandono dell’attività inizialmente prevista – Rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta a monte – Attività immobiliare]

10

2021/C 19/13

Causa C-796/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica d’Austria [Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2007/59/CE – Certificazione dei macchinisti – Articolo 3, lettera a) – Autorità nazionale competente – Direttiva 2004/49/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorità preposta alla sicurezza – Designazione di più autorità]

10

2021/C 19/14

Causa C-842/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Incompatibilità delle disposizioni fiscali belghe relative ai redditi inerenti ai beni immobili ubicati all’estero – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria)

11

2021/C 19/15

Causa C-41/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — DQ / Wallonische Region

12

2021/C 19/16

Causa C-42/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — FS / Wallonische Region

12

2021/C 19/17

Causa C-43/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — HU / Wallonische Region

13

2021/C 19/18

Causa C-173/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2020 — AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia

14

2021/C 19/19

Causa C-338/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) il 22 luglio 2020 — Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty / D.P.

15

2021/C 19/20

Causa C-488/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 2 ottobre 2020 — Delfarma Sp. z o.o. / Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

16

2021/C 19/21

Causa C-500/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 ottobre 2020 — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft / Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

16

2021/C 19/22

Causa C-513/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 13 ottobre 2020 — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA

17

2021/C 19/23

Causa C-514/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 13 ottobre 2020 — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH

18

2021/C 19/24

Causa C-518/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 ottobre 2020 — XP / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

18

2021/C 19/25

Causa C-519/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 15 ottobre 2020 — K

19

2021/C 19/26

Causa C-536/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 22 octobre 2020 — UAB Tiketa / M.Š., VšĮ Baltic Music

20

2021/C 19/27

Causa C-537/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 ottobre 2020 — L Fund / Finanzamt D

21

2021/C 19/28

Causa C-541/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Lituania contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

21

2021/C 19/29

Causa C-542/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Lituania contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

23

2021/C 19/30

Causa C-543/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

25

2021/C 19/31

Causa C-544/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

26

2021/C 19/32

Causa C-545/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

27

2021/C 19/33

Causa C-546/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

28

2021/C 19/34

Causa C-547/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

30

2021/C 19/35

Causa C-548/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

31

2021/C 19/36

Causa C-549/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

33

2021/C 19/37

Causa C-550/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

34

2021/C 19/38

Causa C-551/20: Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

35

2021/C 19/39

Causa C-552/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Malta / Parlamento, Consiglio

37

2021/C 19/40

Causa C-553/20: Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

38

2021/C 19/41

Causa C-554/20: Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

39

2021/C 19/42

Causa C-555/20: Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

41

2021/C 19/43

Causa C-562/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 28 ottobre 2020 — SIA Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests

42

2021/C 19/44

Causa C-564/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 21 ottobre 2020 — PF, MF / Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

43

2021/C 19/45

Causa C-565/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 29 ottobre 2020 — DS / Deutsche Lufthansa AG

44

2021/C 19/46

Causa C-567/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Croazia) il 29 ottobre 2020 — A. H. / Zagrebačka banka d.d.

44

 

Tribunale

2021/C 19/47

Causa T-735/18: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Aquind / ACER [Energia – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 – Decisione dell’ACER che respinge una domanda di esenzione relativa alle nuove interconnessioni elettriche – Ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Intensità del controllo]

46

2021/C 19/48

Causa T-377/19: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TC CARL – Marchio nazionale figurativo anteriore CARL TOUCH – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

46

2021/C 19/49

Causa T-378/19: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TC CARL – Marchio nazionale figurativo anteriore CARL TOUCH – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

47

2021/C 19/50

Causa T-21/20: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — LG Electronics / EUIPO — Staszewski (K7) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo K7 – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore k7 – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

48

2021/C 19/51

Causa T-571/17: Ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2020 — UG / Commissione (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), i, del RAA – Risoluzione con preavviso – Accordo sull’ammontare del risarcimento del danno – Non luogo a statuire)

48

2021/C 19/52

Causa T-827/19: Ordinanza del Tribunale del 30 ottobre 2020 — Gáspár / Commissione (Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Reclamo presentato dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità manifesta)

49

2021/C 19/53

Causa T-32/20: Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2020 — Buxadé Villalba e a. / Parlamento (Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Presa d’atto, da parte del Parlamento, dell’elezione a deputati europei di due eletti spagnoli – Legittimazione ad agire di altri tre deputati europei – Mancanza di incidenza diretta – Domanda diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa – Ricorso in parte irricevibile e in parte presentato dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne)

49

2021/C 19/54

Causa T-163/20: Ordinanza del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Isopix / Parlamento (Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi fotografici – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Annullamento della procedura d’appalto – Cessazione parziale della materia del contendere – Non luogo parziale a statuire – Ingiunzione – Ricorso in parte proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne)

50

2021/C 19/55

Causa T-257/20: Ordinanza del Tribunale del 17 novembre 2020 — González Calvet/CRU [Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Decisione che rifiuta di concedere una compensazione finanziaria agli azionisti e ai creditori interessati – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta]

51

2021/C 19/56

Causa T-383/20: Ordinanza del Tribunale del 5 novembre 2020 — Moloko Beverage/EUIPO — Nexus Liquids (moloko) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di annullamento – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire)

52

2021/C 19/57

Causa T-451/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione [Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni juris – Bilanciamento degli interessi]

52

2021/C 19/58

Causa T-452/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione [Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni juris – Bilanciamento degli interessi]

53

2021/C 19/59

Causa T-609/20: Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione

54

2021/C 19/60

Causa T-632/20: Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 — OG/AED

56

2021/C 19/61

Causa T-641/20: Ricorso proposto il 20 ottobre 2020 — Leonine Distribution / Commissione

57

2021/C 19/62

Causa T-650/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NU / EUIPO

58

2021/C 19/63

Causa T-654/20: Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Silex / Commissione e EASME

59

2021/C 19/64

Causa T-661/20: Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 – NV/eu-LISA

60

2021/C 19/65

Causa T-670/20: Ricorso proposto il 9 novembre 2020 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

61

2021/C 19/66

Causa T-673/20: Ricorso proposto l’11 novembre 2020 — Celler Lagravera/EUIPO — Cyclic Beer Farm (Cíclic)

62

2021/C 19/67

Causa T-675/20: Ricorso proposto il 12 novembre 2020 — Leonardo/Frontex

62

2021/C 19/68

Causa T-679/20: Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — Dr. August Wolff/EUIPO — Combe International (Vagisan)

63

2021/C 19/69

Causa T-680/20: Ricorso proposto l’11 novembre 2020 — Novelis / Commissione

64

2021/C 19/70

Causa T-681/20: Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — OC / SEAE

65

2021/C 19/71

Causa T-682/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (calzature)

65

2021/C 19/72

Causa T-683/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (calzature)

66

2021/C 19/73

Causa T-684/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (calzature)

67

2021/C 19/74

Causa T-687/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Jinan Meide Casting e a. / Commissione

68

2021/C 19/75

Causa T-688/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Freshly Cosmetics / EUIPO — Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

69

2021/C 19/76

Causa T-692/20: Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — Iliad Italia / Commissione

70

2021/C 19/77

Causa T-693/20: Ricorso proposto il 5 novembre 2020 — Hansol Paper/Commissione

71

2021/C 19/78

Causa T-110/18: Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Grange Backup Power / Commissione

71

2021/C 19/79

Causa T-741/18: Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2020 — ZZ / BCE

72

2021/C 19/80

Causa T-222/20: Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2020 — CH e CN / Parlamento

72

2021/C 19/81

Causa T-490/20: Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2020 — CH e CN / Parlamento

72


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 19/01)

Ultima pubblicazione

GU C 9 dell’11.1.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 443 del 21.12.2020

GU C 433 del 14.12.2020

GU C 423 del 7.12.2020

GU C 414 del 30.11.2020

GU C 399 del 23.11.2020

GU C 390 del 16.11.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2020 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale / John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

(Causa C-809/18 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Opposizione - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 3 - Ambito di applicazione - Identità o somiglianza del marchio richiesto con il marchio anteriore - Marchio denominativo dell’Unione Europea MINERAL MAGIC - Domanda di registrazione da parte dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio anteriore - Marchio denominativo nazionale anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER)

(2021/C 19/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

Altre parti nel procedimento: John Mills Ltd (rappresentante: S. Malynicz QC), Jerome Alexander Consulting Corp.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), è annullata.

2)

Il ricorso nella causa T-7/17, proposto dalla John Mills Ltd contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 ottobre 2016 (procedimento R 2087/2015-1), è respinto.

3)

La John Mills Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale nonché quelle della Jerome Alexander Consulting Corp. relative al procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 148 del 29.4.2019.


18.1.2021   

IT

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C 19/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sonaecom SGPS SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-42/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 4 - Nozione di «soggetto passivo» - Società holding mista - Articolo 17 - Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte - IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell’eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società - Rinuncia ai progetti di acquisizione - IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all’organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad effettuare investimenti - Investimenti non realizzati)

(2021/C 19/03)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Sonaecom SGPS SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell’acquisizione di quote sociali in un’altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.

2)

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


18.1.2021   

IT

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C 19/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Orange România SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

(Causa C-61/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 95/46/CE - Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 4, punto 11, e articolo 6, paragrafo 1, lettera a) - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata - Raccolta e conservazione delle copie di documenti d’identità da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione mobile - Nozione di «consenso» della persona interessata - Manifestazione di volontà libera, specifica e informata - Dichiarazione di consenso mediante una casella da selezionare - Sottoscrizione del contratto da parte della persona interessata - Onere della prova)

(2021/C 19/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: Orange România SA

Convenuta: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Dispositivo

L’articolo 2, lettera h), e l’articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l’articolo 4, punto 11, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un’informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa. Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell’accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora

la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora

le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora

la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


18.1.2021   

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C 19/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — DenizBank AG / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-287/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva (UE) 2015/2366 - Servizi di pagamento nel mercato interno - Articolo 4, punto 14 - Nozione di strumento di pagamento - Carte bancarie personalizzate multifunzionali - Funzione di comunicazione in prossimità (NFC) - Articolo 52, punto 6, lettera a), e articolo 54, paragrafo 1 - Informazioni da fornire all’utente - Modifica delle condizioni di un contratto quadro - Accettazione tacita - Articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b) - Diritti e obblighi in relazione ai servizi di pagamento - Deroga per gli strumenti di pagamento relativi a importi ridotti - Condizioni di applicazione - Strumento di pagamento senza possibilità di blocco - Strumento di pagamento utilizzato in maniera anonima - Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo)

(2021/C 19/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DenizBank AG

Convenuto: Verein für Konsumenteninformation

Dispositivo

1)

L’articolo 52, punto 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina le informazioni e le condizioni che devono essere fornite da un prestatore di servizi di pagamento che intenda convenire, con l’utente dei suoi servizi, che la modifica del contratto quadro da essi concluso si presume accettata, conformemente alle modalità previste da tali disposizioni, ma non stabilisce limitazioni quanto alla qualità dell’utente o al tipo di clausola contrattuale che può essere oggetto di un simile accordo, fatto salvo, tuttavia, qualora l’utente sia un consumatore, un possibile controllo dell’abusività di tali clausole ai sensi delle disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

2)

L’articolo 4, punto 14, della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che la funzione di comunicazione in prossimità (Near Field Communication) di cui è dotata una carta bancaria personalizzata multifunzionale e mediante la quale è possibile effettuare pagamenti di importo ridotto addebitati sul conto bancario collegato a tale carta costituisce uno «strumento di pagamento», come definito da tale diposizione.

3)

L’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che il pagamento senza contatto di importi ridotti mediante la funzione di comunicazione in prossimità (Near Field Communication) di una carta personalizzata multifunzionale costituisce un utilizzo «anonimo» dello strumento di pagamento considerato, ai sensi di tale disposizione derogatoria.

4)

L’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di pagamento che intenda avvalersi della deroga prevista da tale disposizione non può limitarsi ad affermare che è impossibile bloccare lo strumento di pagamento interessato o impedire l’ulteriore utilizzo di quest’ultimo, allorché, alla luce dello stato oggettivo delle conoscenze tecniche disponibili, una siffatta impossibilità non può essere dimostrata.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


18.1.2021   

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C 19/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spagna) — UQ / Marclean Technologies, S.L.U.

(Causa C-300/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) - Nozione di «licenziamento collettivo» - Modalità di calcolo del numero di licenziamenti - Periodo di riferimento da prendere in considerazione)

(2021/C 19/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UQ

Convenuta: Marclean Technologies, S.L.U.

Con l’intervento di: Ministerio Fiscal, Fondo de Garantía Salarial,

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l’esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di 30 o di 90 giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto, e durante i quali si è verificato il maggior numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, ai sensi della stessa disposizione.


(1)  GU C 295 del 2.9.2019.


18.1.2021   

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C 19/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 — Ralph Pethke / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-382/19 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionario - Riorganizzazione interna dei servizi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) - Riassegnazione - Articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Sanzione dissimulata - Interesse del servizio - Equivalenza dei posti - Obbligo di motivazione - Snaturamento dei fatti - Molestie psicologiche - Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea)

(2021/C 19/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralph Pethke (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e B. Wägenbaur, Rechtsanwälte)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Ralph Pethke è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


18.1.2021   

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C 19/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — «Bulstrad Vienna Insurance Group» АD / Olympic Insurance Company Ltd

(Causa C-427/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2009/138/CE - Articolo 274 - Legge applicabile alla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione - Revoca dell’autorizzazione di una compagnia di assicurazioni - Designazione di un liquidatore provvisorio - Nozione di «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione» - Assenza di decisione giurisdizionale di aprire la procedura di liquidazione nello Stato membro di origine - Sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti dell’impresa di assicurazione interessata negli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine di quest’ultima)

(2021/C 19/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: Bulstrad Vienna Insurance Group АD

Convenuta: Olympic Insurance Company Ltd

Dispositivo

1)

L’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, deve essere interpretato nel senso che la decisione dell’autorità competente di revocare l’autorizzazione dell’impresa di assicurazione interessata e di nominare un liquidatore provvisorio può costituire una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, soltanto se il diritto dello Stato membro di origine di tale impresa di assicurazione prevede che tale liquidatore provvisorio sia autorizzato a realizzare l’attivo di detta impresa di assicurazione e a ripartirne il ricavato tra i creditori di quest’ultima o che la revoca dell’autorizzazione di detta impresa di assicurazione abbia l’effetto di aprire automaticamente la procedura di liquidazione, senza che, a tal fine, debba essere adottata una decisione formale da parte di un’autorità distinta.

2)

L’articolo 274 della direttiva 2009/138, come modificata dalla direttiva 2013/58, deve essere interpretato nel senso che, se non sono soddisfatte le condizioni richieste affinché una decisione di revoca dell’autorizzazione di un’impresa di assicurazione e di nomina di un liquidatore provvisorio per quest’ultima costituisca una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, il suddetto articolo non contiene alcun obbligo per i giudici degli altri Stati membri di applicare il diritto dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione interessata, che preveda la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti di un’impresa siffatta.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


18.1.2021   

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C 19/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Ellmes Property Services Limited / SP

(Causa C-433/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 24, punto 1 - Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenza speciale in materia contrattuale - Azione giudiziaria di un condomino volta a ottenere la cessazione dell’uso a fini turistici di un’unità immobiliare condominiale da parte di un altro condomino)

(2021/C 19/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Ellmes Property Services Limited

Convenuto: SP

Dispositivo

1)

L’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente la destinazione d’uso dell’unità immobiliare condominiale di sua proprietà, come prevista dal contratto condominiale, senza il consenso degli altri condomini, dev’essere considerata un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, purché tale destinazione sia opponibile non soltanto agli altri condomini, bensì anche erga omnes, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la destinazione d’uso di un’unità immobiliare condominiale prevista da un contratto condominiale non sia opponibile erga omnes, un’azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione, senza il consenso degli altri condomini, dev’essere considerata un’azione «in materia contrattuale», ai sensi della suddetta disposizione. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui detto bene è situato.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


18.1.2021   

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C 19/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 — Stephan Fleig / Servizio europeo per l'azione esterna

(Causa C-446/19 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) - Articolo 47, lettera c), i), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea - Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato - Malattia professionale - Cessazione del rapporto di fiducia - Diritto a un processo equo - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Dovere di sollecitudine - Articoli 30 e 41 della Carta dei diritti fondamentali - Travisamento dei fatti - Portata del controllo giurisdizionale)

(2021/C 19/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stephan Fleig (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R.C. Weiss, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Stephan Fleig è condannato alle spese.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


18.1.2021   

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C 19/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 novembre 2020 — Bruno Gollnisch / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-676/19 P) (1)

(Impugnazione - Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero di somme indebitamente versate - Effetti di una sentenza della Corte)

(2021/C 19/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e M. Ecker, agenti), Consiglio dell’Unione europea

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Bruno Gollnisch è condannato alle spese.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


18.1.2021   

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C 19/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — ITH Comercial Timişoara SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

(Causa C-734/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Abbandono dell’attività inizialmente prevista - Rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta a monte - Attività immobiliare)

(2021/C 19/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: ITH Comercial Timişoara SRL

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Dispositivo

1)

Gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile.

2)

La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un’altra persona che si suppone prenda tale edificio in locazione.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


18.1.2021   

IT

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C 19/10


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica d’Austria

(Causa C-796/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2007/59/CE - Certificazione dei macchinisti - Articolo 3, lettera a) - Autorità nazionale competente - Direttiva 2004/49/CE - Articolo 16, paragrafo 1 - Autorità preposta alla sicurezza - Designazione di più autorità)

(2021/C 19/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Vrignon, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: J. Schmoll e A. Posch, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, avendo designato come «autorità competente», ai fini della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, un’autorità diversa dall’autorità preposta alla sicurezza di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 432 del 23.12.2019.


18.1.2021   

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C 19/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-842/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Incompatibilità delle disposizioni fiscali belghe relative ai redditi inerenti ai beni immobili ubicati all’estero - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria)

(2021/C 19/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e A. Armenia, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: P. Cottin, J.-C. Halleux e C. Pochet, agenti)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 12 aprile 2018, Commissione/Belgio (C-110/17, EU:C:2018:250), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria pari a EUR 2 000 000.

3)

Il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 7 500 per ogni giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino alla data di esecuzione della sentenza del 12 aprile 2018, Commissione/Belgio (C-110/17, EU:C:2018:250).

4)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


18.1.2021   

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C 19/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — DQ / Wallonische Region

(Causa C-41/20)

(2021/C 19/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

Parti

Ricorrente: DQ

Resistente: Wallonische Region

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa nazionale che preveda, così come applicata dalle autorità pubbliche, che l'utilizzo, non soggetto ad un nuovo obbligo di immatricolazione, di un veicolo straniero messo a disposizione di un cittadino residente in Belgio, sporadicamente e per un breve periodo di tempo, da un cittadino residente in altro Stato membro, sia subordinato alla circostanza che il cittadino residente in Belgio tenga a bordo dell’autoveicolo un attestato di autorizzazione all’utilizzo privato, ossia un attestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 6, del RD del 20 luglio 2001 sull’immatricolazione dei veicoli, sia contraria alle norme europee applicabili in materia e, in particolare agli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativi alle libertà delle persone e alla circolazione dei capitali, e/o agli articoli 63 e 64 TFUE relativi alla libera circolazione dei capitali quali due delle quattro libertà fondamentali dell’Unione europea.

2)

Se una normativa nazionale, come descritta supra e attuata dalla Wallonische Region, sia giustificata da esigenze di pubblica sicurezza o da altre misure di tutela e se, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, sia necessario il rispetto della normativa nazionale, che viene interpretata nel senso che impone di detenere obbligatoriamente a bordo un documento rilasciato dal titolare straniero del veicolo recante l'autorizzazione delimitata nel tempo all'utilizzo del veicolo, con indicazione del periodo di validità, senza alcuna possibilità di presentare successivamente tali documenti, o se l'obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con altre modalità, meno rigorose e formalistiche.

Con ordinanza del 10 settembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha statuito come segue:

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un residente in detto Stato membro, per un veicolo messogli a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo di tempo, da parte del titolare di detto veicolo, residente in un altro Stato membro, in cui il veicolo è immatricolato, può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione dei veicoli, vigente in detto Stato membro, solo quando i documenti attestanti che l’interessato soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano in permanenza a bordo di tale veicolo, senza possibilità di presentare successivamente detti documenti.


18.1.2021   

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C 19/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — FS / Wallonische Region

(Causa C-42/20)

(2021/C 19/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

Parti

Ricorrente: FS

Resistente: Wallonische Region

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa nazionale che preveda, così come applicata dalle autorità pubbliche, che l'utilizzo, non soggetto ad un nuovo obbligo di immatricolazione, di un veicolo straniero messo a disposizione di un cittadino residente in Belgio, sporadicamente e per un breve periodo di tempo, da un cittadino residente in altro Stato membro, sia subordinato alla circostanza che il cittadino residente in Belgio tenga a bordo dell’autoveicolo un certificato di autorizzazione all’utilizzo privato, ossia un certificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 6, del RD del 20 luglio 2001 sull’immatricolazione dei veicoli, sia contraria alle norme europee applicabili in materia e, in particolare agli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi alle libertà delle persone, all’articolo 45 TFUE (libertà di circolazione dei lavoratori), all’articolo 49 (libertà di stabilimento) e all’articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi).

2)

Se una normativa nazionale come descritta supra e attuata dalla Wallonische Region, sia giustificata da esigenze di pubblica sicurezza o da altre misure di tutela e se, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, sia necessario il rispetto della normativa nazionale, che viene interpretata nel senso che impone di detenere obbligatoriamente a bordo un documento rilasciato dal titolare straniero del veicolo recante l'autorizzazione delimitata nel tempo all'utilizzo del veicolo, con indicazione del periodo di validità, o se l'obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con altre modalità, meno rigorose e formalistiche.

Con ordinanza del 10 settembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha statuito come segue:

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un residente in detto Stato membro, per un veicolo messogli a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo di tempo, da parte del titolare di detto veicolo, residente in un altro Stato membro, in cui il veicolo è immatricolato, può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione dei veicoli, vigente in detto Stato membro, solo quando i documenti attestanti che l’interessato soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano in permanenza a bordo di tale veicolo, senza possibilità di presentare successivamente detti documenti.


18.1.2021   

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C 19/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — HU / Wallonische Region

(Causa C-43/20)

(2021/C 19/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

Parti

Richiedente: HU

Resistente: Wallonische Region

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa nazionale che preveda, così come applicata dalle autorità pubbliche, che l'utilizzo, non soggetto ad un nuovo obbligo di immatricolazione, di un veicolo straniero messo a disposizione di un cittadino residente in Belgio, sporadicamente e per un breve periodo di tempo, da un cittadino residente in altro Stato membro, sia subordinato alla circostanza che il cittadino residente in Belgio tenga a bordo dell’autoveicolo un certificato di autorizzazione all’utilizzo privato, ossia un certificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 6, del RD del 20 luglio 2001 sull’immatricolazione dei veicoli, sia contraria alle norme europee applicabili in materia e, in particolare agli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi alle libertà delle persone, all’articolo 45 TFUE (libertà di circolazione dei lavoratori), all’articolo 49 (libertà di stabilimento) e all’articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi).

2)

Se una normativa nazionale come descritta supra e attuata dalla Wallonische Region, sia giustificata da esigenze di pubblica sicurezza o da altre misure di tutela e se, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, sia necessario il rispetto della normativa nazionale, che viene interpretata nel senso che impone di detenere obbligatoriamente a bordo un documento rilasciato dal titolare straniero del veicolo recante l'autorizzazione delimitata nel tempo all'utilizzo del veicolo, con indicazione del periodo di validità, o se l'obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con altre modalità, meno rigorose e formalistiche.

Con ordinanza del 10 settembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha statuito come segue:

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un residente in detto Stato membro, per un veicolo messogli a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo di tempo, da parte del titolare di detto veicolo, residente in un altro Stato membro, in cui il veicolo è immatricolato, può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione dei veicoli, vigente in detto Stato membro, solo quando i documenti attestanti che l’interessato soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano in permanenza a bordo di tale veicolo, senza possibilità di presentare successivamente detti documenti.


18.1.2021   

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C 19/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2020 — AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia

(Causa C-173/20)

(2021/C 19/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 5) dell’accordo quadro di cui alla direttiva n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, d’ora in avanti «direttiva») (1), intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», letta in combinazione coi considerando 6) e 7) e con la clausola 4) di tal Accordo («Principio di non discriminazione»), nonché alla luce dei principi di equivalenza, d’effettività e dell’effetto utile del diritto dell’Union europea, osta a una normativa nazionale, nella specie l’art. 24, co. 3, lett. a) e l’art. 22, co. 9, della 1. 240/2010, che consenta alle Università l’utilizzo, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato con durata triennale e prorogabili per due anni, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell’Ateneo che li dispone e che prevede, qual unico limite al ricorso di molteplici rapporti a tempo determinato con la stessa persona, solo la durata non superiore a dodici anni, anche non continuativi.

2)

Se la citata clausola 5) dell’Accordo quadro, letta in combinazione con i considerando 6) e 7) della direttiva e con la citata clausola 4) di detto Accordo, nonché alla luce dell’effetto utile del diritto dell’Unione europea, osta ad una normativa nazionale (nella specie, gli artt. 24 e 29, co. 1, della 1. 240/2010), laddove concede alle Università di reclutare esclusivamente ricercatori a tempo determinato, senza subordinare la relativa decisione alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali senza porvi alcun limite, mercé la successione potenzialmente indefinita di contratti a tempo determinato, le ordinarie esigenze di didattica e di ricerca di tali Atenei.

3)

Se la clausola 4) del medesimo Accordo quadro osta ad una normativa nazionale, quale l’art. 20, co. 1, del D.lgs. 75/2017 (come interpretato dalla citata circolare ministeriale n. 3/2017), che, nel mentre riconosce la possibilità di stabilizzare i ricercatori a tempo determinato degli Enti pubblici di ricerca — ma solo se abbiano maturato almeno tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2017—, non la consente a favore dei ricercatori universitari a tempo determinato sol perché l’art. 22, co. 16 del D.lgs. 75/2017 ne ha ricondotto il rapporto di lavoro, pur fondato per legge su un contratto di lavoro subordinato, al «regime di diritto pubblico». nonostante l’art. 22, co. 9 della 1. 240/2010 sottoponga i ricercatori degli Enti di ricerca e delle Università alla stessa regola di durata massima che possono avere i rapporti a tempo determinato intrattenuti, sotto forma di contratti di cui al successivo art. 24 o di assegni di ricerca di cui allo stesso art. 22, con le Università e con gli Enti di ricerca;

4)

Se i principi di equivalenza e di effettività e quello dell’effetto utile del diritto UE, con riguardo al citato Accordo quadro, nonché il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4) di esso ostano ad una normativa nazionale (l’art. 24, co. 3, lett. a della 1. 240/2010 e l’art. 29, commi 2, lett. d e 4 del D.lgs. 81/2015) che, pur in presenza d’una disciplina applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati da ultimo racchiusa nel medesimo decreto n. 81 e che fissa (a partire dal 2018) il limite massimo di durata d’un rapporto a tempo determinato in 24 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) e subordina l’utilizzo di rapporti a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica amministrazione all’esistenza di «esigenze temporanee ed eccezionali», consente alle Università di reclutare ricercatori grazie ad un contratto a tempo determinato triennale, prorogabile per due anni in caso di positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte nel triennio stessa, senza subordinare né la stipulazione del primo contratto né la proroga alla sussistenza di tali esigenze temporanee o eccezionali dell’Ateneo, permettendogli pure, alla fine del quinquennio, di stipulare con la stessa o con altre persone ancora un altro contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca connesse al precedente contratto;

5)

Se la clausola 5) del citato Accordo Quadro osta, anche alla luce dei principi di effettività e di equivalenza e della predetta clausola 4), a che una normativa nazionale (l’art. 29, commi 2, lett. d e 4 del D.lgs. 81/2015 e l’art. 36, commi 2 e 5 del D.lgs. 165/2001) precluda ai ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale e prorogabile per altri due (ai sensi del citato art. 24, co. 3, lett. a della 1. 240/2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, non sussistendo altre misure all’interno dell’ordinamento italiano idonee a prevenire ed a sanzionare gli abusi nell’uso d’una successione di rapporti a termine da parte delle Università.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


18.1.2021   

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C 19/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) il 22 luglio 2020 — Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty / D.P.

(Causa C-338/20)

(2021/C 19/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty

Convenuto: D.P.

Questione pregiudiziale

Se la notificazione alla persona sanzionata di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, senza che ne sia fornita la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, autorizzi l'autorità dello Stato di esecuzione della decisione ad opporsi all’esecuzione della stessa decisione sulla base delle disposizioni di attuazione dell'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI (1), per violazione del diritto a un processo equo.


(1)  Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pagg. 16-30).


18.1.2021   

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C 19/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 2 ottobre 2020 — Delfarma Sp. z o.o. / Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Causa C-488/20)

(2021/C 19/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Delfarma Sp. z o.o.

Resistente: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 34 TFUE osti a una disposizione di diritto nazionale in base alla quale l'autorizzazione all’importazione parallela scade al termine di un anno dalla scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento.

2)

Se, alla luce degli articoli 34 e 36 TFUE, l'autorità nazionale possa adottare una decisione che attesti la scadenza ipso iure di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale in regime di importazione parallela unicamente in ragione del decorso di un periodo previsto dalla legge, calcolato a partire dalla data di scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento, senza esaminare i motivi della scadenza [dell’autorizzazione] di tale medicinale, né altri presupposti di cui all'articolo 36 TFUE relativi alla tutela della vita e della salute delle persone.

3)

Se, per adottare una decisione dichiarativa che attesta la scadenza dell’autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale in regime di importazione parallela, sia sufficiente il fatto che gli importatori paralleli siano esonerati dall'obbligo di presentare rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza e quindi l’autorità non disponga dei dati aggiornati sul rapporto rischi/benefici della farmacoterapia.


18.1.2021   

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C 19/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 ottobre 2020 — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft / Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

(Causa C-500/20)

(2021/C 19/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft

Resistente: Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la Corte di giustizia dell’Unione europea sia competente per l’interpretazione delle regole uniformi sull’utilizzazione delle infrastrutture nel trasporto ferroviario internazionale [CUI; allegato E alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)] (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), delle CUI debba essere interpretato nel senso che rientrino nella responsabilità del gestore per danni materiali ivi disciplinata anche le spese che il trasportatore deve sostenere per il fatto che, a causa dei danni subiti dalle sue locomotive, debba noleggiare altre locomotive.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione:

Se gli articoli 4 e 19, paragrafo 1, delle CUI debbano essere interpretati nel senso che le parti contrattuali possano efficacemente estendere la loro responsabilità rinviando in generale al diritto nazionale, qualora in base a quest’ultimo la portata della responsabilità sia più ampia ma, in deroga alla responsabilità oggettiva prevista dalle CUI, detta responsabilità presupponga che vi sia colpa.


(1)  2013/103/UE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU 2013, L 51, pag. 1).


18.1.2021   

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C 19/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 13 ottobre 2020 — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA

(Causa C-513/20)

(2021/C 19/22)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Resistente: Termas Sulfurosas de Alcafache SA

Questione pregiudiziale

Se pagamenti effettuati come corrispettivo del servizio di apertura di scheda individuale del singolo utente, che contiene la cartella clinica che dà diritto all’acquisto di cure di «termalismo classico», rientrino nella nozione di «operazioni strettamente connesse» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA (1) e debbano in tal modo essere considerati come esenti dall’IVA.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


18.1.2021   

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C 19/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 13 ottobre 2020 — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH

(Causa C-514/20)

(2021/C 19/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: DS

Resistente: Koch Personaldienstleistungen GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (1) ostino a una disposizione di un contratto collettivo la quale, ai fini del calcolo se e per quante ore un lavoratore abbia diritto a maggiorazioni per il lavoro straordinario, tenga unicamente conto delle ore effettivamente prestate, ad esclusione delle ore fruite dal lavoratore a titolo di ferie annuali minime retribuite.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).


18.1.2021   

IT

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C 19/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 ottobre 2020 — XP / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Causa C-518/20)

(2021/C 19/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente per cassazione: XP

Resistente per cassazione: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 (1) e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino all’interpretazione di una normativa nazionale quale l’articolo 7, paragrafo 3, del Bundesurlaubgesetz (legge federale tedesca in materia di ferie), per effetto della quale il diritto alle ferie annuali retribuite non godute spettante a un lavoratore il quale, nel corso dell’anno di riferimento, cada in stato di incapacità lavorativa totale per motivi di salute, pur avendo tuttavia potuto fruire delle ferie — quantomeno in parte — nell’anno di riferimento medesimo prima dell’insorgere dello stato di incapacità, si estingue, in caso di incapacità lavorativa ininterrotta e persistente, decorsi 15 mesi dal termine dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia, di fatto, messo il lavoratore in condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, invitando a farlo e fornendogli le pertinenti informazioni.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in presenza di tali condizioni, sia altresì escluso, nel caso di incapacità lavorativa totale e persistente, il differimento dell’estinzione a un momento successivo.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).


18.1.2021   

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C 19/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 15 ottobre 2020 — K

(Causa C-519/20)

(2021/C 19/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Interessato e ricorrente: K

Richiedente e interveniente: Landkreis Gifhorn

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione e in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/115/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale che decide in merito al trattenimento ai fini dell’allontanamento deve effettuare un riesame caso per caso delle condizioni previste da tale disposizione, in particolare che persista la situazione anomala, qualora il legislatore nazionale, fondandosi sull’articolo 18, paragrafo 1, abbia adottato una normativa nazionale in deroga alle condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

2)

Se il diritto dell’Unione e in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che consente, in via temporanea fino al 1o luglio 2022, di sistemare le persone trattenute in attesa di allontanamento in un istituto penitenziario, nonostante nello Stato membro siano disponibili appositi centri di permanenza temporanea e non sussista alcuna situazione di emergenza ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE che lo renda assolutamente necessario.

3)

Se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE debba essere interpretato nel senso che non vi è alcun «apposito centro di permanenza temporanea» per trattenere persone in attesa di allontanamento per il solo motivo che

l’«apposito centro di permanenza temporanea» è indirettamente sotto lo stesso membro del governo competente per i centri di permanenza temporanea per detenuti del circuito penale, ovvero il Ministro della Giustizia,

l’«apposito centro di permanenza temporanea» è organizzato come una sezione di un istituto penitenziario e quindi, pur avendo una propria direttrice, è nel suo complesso sotto la direzione dell’istituto penitenziario, come le varie sezioni dello stesso.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione:

Se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE debba essere interpretato nel senso che vi è una sistemazione in un «apposito centro di permanenza temporanea» per persone trattenute in attesa di allontanamento nel caso in cui un istituto penitenziario istituisce una sezione speciale per la detenzione ai fini dell’allontanamento, tale sezione gestisce un sito specifico con tre edifici all’interno della recinzione perimetrale per detenuti in attesa di allontanamento e uno di detti tre edifici è temporaneamente occupato esclusivamente da detenuti del circuito penale che scontano pene detentive sostitutive o brevi e sulla cui separazione dai detenuti in attesa di allontanamento vigila l’istituto penitenziario, nonché, in particolare, ogni edificio dispone di proprie strutture (il proprio emporio di abbigliamento, la propria infermeria, la propria palestra) e, sebbene il cortile/l’area esterna sia visibile da tutti gli edifici, in ogni edificio vi è una zona separata per i detenuti, recintata da una rete metallica, in modo che non vi sia accesso diretto tra gli edifici.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 22 octobre 2020 — UAB Tiketa / M.Š., VšĮ Baltic Music

(Causa C-536/20)

(2021/C 19/26)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: UAB Tiketa

Resistenti: M.Š., VšĮ Baltic Music

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di professionista definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 (1) debba essere interpretata nel senso che una persona che agisce in qualità di intermediario, in caso di acquisto di un biglietto da parte di un consumatore, può essere considerata un professionista tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/83 e, pertanto, una parte del contratto di vendita o del contratto di servizi contro cui il consumatore può proporre reclamo o agire in giudizio.

1.1.

Se, ai fini dell'interpretazione della nozione di professionista definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83, sia rilevante la circostanza che la persona che agisce in qualità di intermediario, in caso di acquisto di un biglietto da parte di un consumatore, abbia fornito al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, tutte le informazioni relative al professionista principale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2011/83.

1.2.

Se l'intermediazione debba essere considerata palese qualora la persona coinvolta nel processo di acquisto dei biglietti, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, fornisca il nome e la forma giuridica del professionista principale, nonché l'informazione che il professionista principale assume la piena responsabilità dell'evento, della sua qualità, del suo contenuto e delle relative informazioni fornite, indicando che agisce solo quale distributore di biglietti e in qualità di mandatario palese.

1.3.

Se la nozione di professionista definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 possa essere interpretata nel senso che, tenuto conto del rapporto giuridico di duplice servizio (distribuzione di biglietti e organizzazione di eventi) tra le parti, tanto il venditore del biglietto quanto l'organizzatore dell'evento possono essere considerati professionisti, vale a dire parti del contratto stipulato con un consumatore.

2)

Se l'obbligo di fornire informazioni e di metterle a disposizione del consumatore in un linguaggio semplice e comprensibile, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, debba essere interpretato e applicato in modo tale che l'obbligo di informare il consumatore è considerato correttamente assolto quando tali informazioni sono fornite nel regolamento dell'intermediario relativo alla prestazione di servizi, messo a disposizione del consumatore sul sito Internet tiketa.lt prima che il consumatore effettui il pagamento che conferma che ha preso conoscenza del regolamento dell’intermediario relativo alla prestazione di servizi e si impegna a rispettarlo in quanto parte integrante dei termini e delle condizioni dell’operazione da concludere mediante un cosiddetto accordo «click-wrap», vale a dire barrando attivamente una specifica casella nel sistema online e cliccando su uno specifico link.

2.1.

Se, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione di tale obbligo, rilevi la circostanza che tali informazioni non siano fornite su un supporto durevole e che non vi sia una successiva conferma del contratto contenente tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 su un supporto durevole, come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2011/83.

2.2.

Se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, le informazioni fornite nel regolamento dell'intermediario relativo alla prestazione di servizi formino parte integrante del contratto a distanza, a prescindere dal fatto che tali informazioni non siano fornite su un supporto durevole e/o non vi siano ulteriori conferme del contratto su un supporto durevole.


(1)  GU 2011 L 304, pag. 64.


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 ottobre 2020 — L Fund / Finanzamt D

(Causa C-537/20)

(2021/C 19/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: L Fund

Resistente in primo grado e resistente in cassazione: Finanzamt D

Altra parte del procedimento: Bundesministerium der Finanzen

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuto articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) osti alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i fondi immobiliari specializzati nazionali con investitori esclusivamente stranieri sono esenti dall’imposta sulle società, mentre i fondi immobiliari specializzati esteri con investitori esclusivamente stranieri sono parzialmente imponibili limitatamente all’imposta sulle società per i redditi da locazione conseguiti sul territorio nazionale.


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/21


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Lituania contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-541/20)

(2021/C 19/28)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania, rappresentata da: K. Dieninis, V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, R. Dzikovič, A. Kisieliauskaitė, G. Taluntytė e R. Petravičius, advokatas,

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

1.

annullare l’articolo 1, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2020/1057 (1), che stabilisce gli obblighi di applicazione delle norme sul distacco dei lavoratori alle operazioni di trasporto e di cabotaggio internazionali (transfrontaliere) ai fini della direttiva 96/71/CE. Qualora non sia possibile annullare l’articolo 1, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2020/1057 senza modificare la sostanza di tale direttiva, la Repubblica di Lituania chiede che la direttiva 2020/1057 sia annullata integralmente;

2.

annullare l’articolo 1, paragrafo 6, lettera d), del regolamento n. 2020/1054 (2) nella parte in cui l’obbligo ivi previsto impone alle imprese di trasporto di garantire che i conducenti ritornino al loro luogo di residenza o alla sede di attività dell’impresa ogni quattro settimane. Qualora non sia possibile annullare tale parte di detta disposizione, la Repubblica di Lituania chiede che tale disposizione sia annullata integralmente;

3.

annullare l’articolo 3 del regolamento 2020/1054 nella parte in cui prevede che le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 561/2006 entrino in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento 2020/1054 (20 agosto 2020). Qualora non sia possibile annullare l’articolo 3 del regolamento 2020/1054 senza incidere sulle altre disposizioni di tale regolamento, la Repubblica di Lituania chiede che il regolamento 2020/1054 sia annullato integralmente;

4.

Condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Lituania basa il suo ricorso sui seguenti motivi:

1.

Nella parte in cui prevede l’obbligo di applicare le norme sul distacco dei lavoratori a operazioni internazionali non bilaterali (transfrontaliere) e di cabotaggio, l’articolo 1, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2020/1057 è contrario:

1.1

al principio della parità di trattamento, in quanto la ripartizione selettiva delle operazioni di trasporto è del tutto infondata e dà luogo a un doppio livello di retribuzione per i lavoratori che lavorano nella stessa impresa, sebbene la natura del loro lavoro sia la stessa. Di conseguenza, le norme che disciplinano il distacco sono state poste in assenza di criteri oggettivi, violando così il principio della «parità di retribuzione a parità di lavoro» e ignorando il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

1.2

al principio di proporzionalità, in quanto le istituzioni dell’UE (i) hanno previsto regimi retributivi diversi per i conducenti che svolgono lo stesso lavoro; (ii) non hanno tenuto conto delle caratteristiche particolari delle operazioni di trasporto internazionale; (iii) non hanno tenuto conto del livello eccezionalmente elevato di mobilità di coloro che lavorano nel settore dei trasporti internazionali; (iv) hanno imposto, tramite i criteri da esse stabiliti, un onere amministrativo ingiustificabilmente gravoso alle piccole e medie imprese, commettendo così un errore manifesto e adottando una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito;

1.3

ai principi della corretta procedura legislativa, in quanto le istituzioni dell’UE erano tenute a effettuare una valutazione dell’impatto delle disposizioni controverse o a fornire una giustificazione sulla non necessità di tale valutazione.

2.

L’articolo 1, paragrafo 6, lettera d), del regolamento n. 2020/1054, che impone alle imprese di trasporto l’obbligo di garantire che i loro conducenti ritornino ogni quattro settimane nel loro luogo di residenza o presso la sede delle attività dell’impresa, è contrario:

2.1

all’articolo 45 TFUE, in quanto l’obbligo imposto ai conducenti di ritornare nel luogo di residenza o nel centro operativo dell’impresa, senza che sia loro concessa alcuna possibilità di scegliere autonomamente dove trascorrere il loro periodo di riposo, viola la loro libertà di circolazione in quanto lavoratori;

2.2

all’articolo 26 TFUE e al principio generale di non discriminazione, in quanto si limita la libera circolazione dei lavoratori e coloro che lavorano per le imprese di trasporto site negli Stati membri periferici sono oggetto di discriminazione, essendo obbligati a ritornare nel loro luogo di residenza o nella sede delle attività dell’impresa per riposarsi, in quanto sono per tale motivo costretti a percorrere distanze considerevoli e a perdere molto più tempo rispetto ai conducenti che lavorano per le imprese di trasporto degli Stati membri situate al centro e nei pressi del centro dell’Unione europea; per attuare la disposizione sul ritorno dei lavoratori, le imprese di trasporto site negli Stati membri periferici si troveranno in una situazione sfavorevole rispetto alle altre imprese operanti nel mercato interno;

2.3

all’articolo 3, paragrafo 3, TUE; agli articoli 11 e 191 TFUE e alla politica dell’UE sull’ambiente e il cambiamento climatico, in quanto l’obbligo di garantire il ritorno obbligatorio dei conducenti ogni quattro settimane provocherà un aumento artificiale del traffico stradale nell’Unione europea e del numero di conducenti che rientrano con rimorchi vuoti, del numero delle altre operazioni di trasporto organizzate; della quantità di carburante consumato e delle emissioni di CO2 nell’ambiente;

2.4

al principio di proporzionalità, in quanto l’obbligo di regolare ritorno dei conducenti previsto da tale disposizione è una misura manifestamente sproporzionata e inappropriata rispetto all’obiettivo dichiarato pubblicamente di migliorare le condizioni di riposo dei lavoratori.

3.

L’articolo 3 del regolamento n. 2020/1054, che stabilisce la data di entrata in vigore di detto regolamento (20 agosto 2020) senza prevedere alcun periodo transitorio, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di applicare immediatamente (i) le modifiche apportate all’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006, che vietano i periodi di riposo all’interno della cabina del veicolo, e (ii) le modifiche apportate all’articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento n. 561/2006, relative all’obbligo di garantire che i conducenti ritornino nel luogo di residenza ogni quattro settimane, è contrario:

3.1

al principio di proporzionalità, in quanto, nel fissare in 20 giorni il termine dilatorio di entrata in vigore, le istituzioni dell’UE (i) non hanno tenuto conto del fatto che, per ragioni oggettive e in assenza di un periodo transitorio, gli Stati membri e i trasportatori non sono in grado di adeguarsi agli obblighi come modificati e (ii) non hanno fornito alcuna argomentazione per giustificare l’urgenza di far entrare in vigore tali nuovi obblighi;

3.2

all’obbligo di motivazione, previsto dall’articolo 296 del TFUE, in quanto le istituzioni dell’UE, nell’esaminare la proposta, erano a conoscenza, tramite l’analisi d’impatto e altre fonti, che (i) il divieto di dormire in cabina durante i periodi in questione sarebbe nella pratica inapplicabile per la maggioranza degli Stati membri (a causa dell’inadeguata disponibilità di alloggi alternativi) e per le imprese di trasporto, (ii) l’obbligo di garantire che i conducenti ritornino nel loro luogo di residenza o nella sede dell’attività dell’impresa comporterebbe difficoltà pratiche, in quanto le norme di attuazione di tale obbligo non sono chiare, ragion per cui le istituzioni dell’UE avrebbero dovuto fornire argomenti per giustificare l’assenza di un periodo transitorio o il mancato differimento dell’entrata in vigore della normativa;

3.3

al principio di leale collaborazione, in quanto le istituzioni dell’UE non solo non hanno giustificato in alcun modo la necessità di assicurare l’immediata entrata in vigore del divieto di trascorrere la notte in cabina durante i periodi in questione e dell’obbligo di garantire che i conducenti tornino al loro luogo di residenza, ma non hanno nemmeno tenuto conto dei dati presentati dagli Stati membri e dalle parti interessate in merito agli ostacoli oggettivi e alla necessità di prevedere un periodo transitorio che avrebbe consentito di prepararsi per le norme modificate.


(1)  Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).

(2)  Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/23


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Lituania contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-542/20)

(2021/C 19/29)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentata da: K. Dieninis, V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, R. Dzikovič, A. Kisieliauskaitė, G. Taluntytė e R. Petravičius, advokatas)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

1.

annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2020/1055 (1) nella parte in cui inserisce un articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nel regolamento (CE) n. 1071/2009 (2), ai sensi del quale «nello Stato membro di stabilimento un’impresa […] organizza l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza»;

2.

annullare l’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2020/1055, che modifica l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 (3) inserendovi un paragrafo 2 bis, ai sensi del quale «Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione»;

3.

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese del procedimento.

La Repubblica di Lituania basa il suo ricorso sui seguenti motivi:

1.

l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2020/1055, nella parte in cui inserisce un articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nel regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi del quale «nello Stato membro di stabilimento un’impresa […] organizza l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza», è contrario a:

1.1

l’articolo 3, paragrafo 3 TUE, gli articoli 11 e 191 TFUE e la politica dell’UE sull’ambiente e il cambiamento climatico. L’obbligo di ritornare alla sede dell’attività aumenterà il numero di veicoli vuoti che percorrono le strade europee, nonché la quantità di emissioni di CO2 e l’inquinamento ambientale. Nell’adottare la disposizione impugnata, le istituzioni dell’UE non hanno tenuto conto delle misure relative alla politica dell’Unione europea sull’ambiente e il cambiamento climatico e, in particolare, dei requisiti relativi alla protezione dell’ambiente e degli obiettivi di tutela ambientale promossi nell’ambito del Green Deal europeo e confermati dal Consiglio europeo;

1.2

all’articolo 26 TFUE e al principio generale di non discriminazione. La disposizione impugnata è una misura protezionistica mediante la quale si fraziona il mercato dei trasporti dell’UE, si limita la concorrenza e si istituisce un regime discriminatorio nei confronti dei trasportatori degli Stati membri situati ai margini geografici dell’Unione europea (Stati membri periferici). Con questa disposizione, il settore del trasporto internazionale su strada è soggetto a discriminazione anche rispetto ad altri settori dei trasporti;

1.3

all’articolo 91, paragrafo 2, e all’articolo 94 TFUE. Le istituzioni dell’UE erano obbligate a tener conto del fatto che la disposizione impugnata avrà un impatto particolarmente significativo sul tenore di vita e sul livello di occupazione negli Stati membri periferici dell’Unione europea e che avrà un impatto particolarmente negativo sulla condizione economica dei trasportatori stabiliti in periferia; le istituzioni dell’UE, tuttavia, non hanno adempiuto a tale obbligo;

1.4

ai principi di una corretta procedura legislativa , in quanto la disposizione impugnata è stata adottata senza alcuna valutazione del suo impatto e senza un esame adeguato delle sue conseguenze negative in termini sociali ed economiche e dei suoi effetti sull’ambiente;

1.5

al principio di proporzionalità, in quanto il requisito fisso di regolare rientro dei veicoli è una misura manifestamente sproporzionata e inappropriata per il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato pubblicamente, vale a dire quello di contrastare le cosiddette società di comodo.

2.

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2020/1055, che modifica l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 inserendovi un paragrafo 2 bis, ai sensi del quale «Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione», è contrario a:

2.1

all’articolo 3, paragrafo 3, TUE e gli articoli 11 e 191 TFUE, in quanto il termine obbligatorio di quattro giorni di astensione dall’attività successivo a un trasporto di cabotaggio aumenterà il flusso di trasporto del numero di veicoli vuoti sulle strade dell’Unione europea, con conseguente aumento delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento ambientale. La disposizione impugnata è per tale motivo contraria al requisito, confermato dai Trattati, che, nell’attuazione della politica dei trasporti dell’Unione europea, si debba tener conto delle esigenze di tutela ambientale e degli obiettivi del Green Deal europeo;

2.2

all’articolo 26 TFUE e al principio di non discriminazione. Il termine di quattro giorni previsto per l’astensione dall’attività a seguito di un trasporto di cabotaggio crea restrizioni al funzionamento del mercato interno e all’efficienza della catena logistica. Il frazionamento del mercato dei trasporti su strada ha dato luogo a discriminazioni nei confronti dei piccoli Stati membri e dei paesi periferici dell’Unione europea, conferendo al contempo un vantaggio illegale e ingiustificato ai grandi e centrali Stati membri dell’UE unicamente a causa della loro posizione geografica;

2.3

agli articoli 91, paragrafo 2, e 94 TFUE, in quanto la disposizione impugnata è stata adottata senza tener conto delle conseguenze negative per la situazione economica dei trasportatori dei piccoli Stati membri e di quelli della periferia dell’Unione europea, nonché per il tenore di vita e il livello di occupazione in tali Stati membri;

2.4

ai principi di una corretta procedura legislativa, in quanto la disposizione impugnata è stata adottata senza alcuna valutazione del suo impatto e senza un esame adeguato delle sue conseguenze sociali ed economiche negative e dei suoi effetti sull’ambiente;

2.5

al principio di proporzionalità, in quanto il termine di quattro giorni introdotto per l’astensione dall’attività dopo un trasporto di cabotaggio è una misura inappropriata e sproporzionata rispetto agli obiettivi previsti di chiarire i principi che disciplinano il cabotaggio e di estendere l’efficacia della loro attuazione.


(1)  Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

(2)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009 L 300, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009 L 300, pag. 72).


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/25


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-543/20)

(2021/C 19/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 6, lettere c) e d), del regolamento (CE) 2020/1054 (1), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;

in subordine, qualora la Corte decida di non accogliere il presente ricorso per parziale annullamento del regolamento controverso, annullare integralmente il regolamento (CE) 2020/1054, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda il proprio ricorso su cinque motivi di ricorso:

1.

Violazione dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»);

2.

Violazione del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 1 del protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TFUE e al TUE;

3.

Violazione del principio della certezza del diritto;

4.

Violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 1 del protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TFUE e al TUE;

5.

Violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione ai sensi dell’articolo 18 TFUE e degli articoli 20 e 21 della Carta; del principio della parità tra gli Stati membri dinanzi ai trattati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE e, se considerato necessario dalla Corte, dell’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.


(1)  GU 2020, L 249, pag. 1


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/26


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-544/20)

(2021/C 19/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la direttiva (UE) 2020/1057 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda il suo ricorso su cinque motivi:

1.

Violazione del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 1 del protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2.

Violazione del principio di parità e di non discriminazione sancito all’articolo 18 TFEU nonché agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio della parità degli Stati membri dinanzi ai trattati, previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e, laddove la Corte lo consideri necessario, dell’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

3.

Violazione dell’articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

4.

Violazione dell’articolo 91, paragrafo 2, e dell’articolo 90 TFUE in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE e l’articolo 94 TFUE.

5.

Violazione degli articoli 34 e 35 TFUE, non giustificata dall’articolo 36 TFUE, e violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE o, in subordine, con l’articolo 56 TFUE.


(1)  GU 2020 L 249, pag. 49.


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/27


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-545/20)

(2021/C 19/32)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare le seguenti disposizioni del regolamento (EU) 2020/1055 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada:

articolo 1, n. 3, nella parte in cui esso prevede l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009; (in subordine, qualora secondo la Corte ciò non sia possibile, la Repubblica di Bulgaria chiede di annullare integralmente l’articolo 1, n. 3); e

articolo 2 n. 4 lettera a; (in subordine, qualora secondo la Corte ciò non sia possibile, la Repubblica di Bulgaria chiede di annullare integralmente l’articolo 2 n. 4);

in ulteriore subordine, qualora la Corte ritenga che il ricorso per parziale annullamento del regolamento controverso non possa essere accolto, annullare integralmente il regolamento (EU) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada; e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce complessivamente sette motivi di ricorso:

1.

Violazione dell’articolo 90 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE), l’articolo 11 TFUE, l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, l’articolo 208, paragrafo 2 e l’articolo 216, paragrafo 2 TFUE e la Convenzione di Parigi.

2.

Violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4 TUE e dall’articolo 1 del protocollo (n. 2).

3.

Violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione (articolo 18 TFUE e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), del principio della parità degli Stati membri dinanzi ai trattati o (articolo 4, paragrafo 2, TUE), e, se necessario, dell’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

4.

Violazione dell’articolo 91, paragrafo 1, TFEU.

5.

Violazione degli articoli 90, 91, paragrafo 2, e 94 TFUE e dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE.

6.

Violazione della libertà di esercitare una professione e della libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE e degli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

7.

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE, e in subordine dell’articolo 56 TFUE.


(1)  GU 2020, L 249, pag. 17.


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/28


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-546/20)

(2021/C 19/33)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Liţu e M. Chicu, in qualità di agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in parte il regolamento (UE) 2020/1054, segnatamente:

l’articolo 1, punto 6), lettera c), che modifica l’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, e

l’articolo 1, punto 6), lettera d), che modifica l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’inserimento del nuovo paragrafo 8 bis;

in subordine, soltanto qualora la Corte dovesse ritenere che tali disposizioni siano indissolubilmente collegate ad altre disposizioni del regolamento (UE) 2020/1054 oppure che riguardino la sostanza di detto atto, annullare nella sua interezza tale atto legislativo dell’Unione;

condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Romania deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE

La Romania ritiene che la misura di cui all’articolo 1, punto 6), lettera c) — consistente nel divieto di effettuare a bordo del veicolo il periodo di riposo settimanale regolare e il periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotto — non sia idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti, in particolare a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti. Inoltre, essa non elimina i rischi e gli ostacoli individuati dalla Commissione.

Per di più, i dati e le informazioni che ne indicavano la sua manifesta inidoneità erano noti ai colegislatori al momento della sua adozione.

La Romania ritiene altresì che la misura di cui all’articolo 1, punto 6), lettera d) — riguardante il ritorno dei conducenti, ogni quattro settimane consecutive (e, rispettivamente, prima del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione, dopo due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi), presso la sede di attività del datore di lavoro nello Stato membro dell’Unione di stabilimento del datore di lavoro o presso il luogo di residenza del conducente — sia manifestamente inidonea, in particolare alla luce dei nuovi obblighi amministrativi imposti, delle considerevoli spese sostenute dagli operatori, della limitazione della loro attività commerciale nonché del fatto che non assicura un’adeguata tutela dei conducenti.

Inoltre, la valutazione d’impatto non sembra aver preso in esame tutti questi aspetti, contesto in cui i colegislatori non potevano prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della situazione.

2.

Secondo motivo, fondato sulla restrizione ingiustificata del diritto di stabilimento, sancito dall’articolo 49 TFUE

La Romania ritiene che la misura istituita dall’articolo 1, punto 6), lettera d), implichi, per gli operatori degli Stati situati alla periferia geografica dell’Unione, nuovi obblighi amministrativi, spese considerevoli e una limitazione dell’attività commerciale, aspetti che determineranno il loro trasferimento e avranno effetto dissuasivo per quanto riguarda la costituzione di società di trasporto in tali Stati.

Questa misura costituisce quindi una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE. Detta restrizione non è giustificata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE

La Romania ritiene che la misura di cui all’articolo 1, punto 6), lettera c), crei evidenti svantaggi per gli Stati alla periferia geografica dell’Unione, considerate, in particolare, le specificità della rete di parcheggi e alloggi.

La Romania ritiene inoltre che assicurare il ritorno dei conducenti ai sensi dell’articolo 1, punto 6), lettera d), comporti perdite significative per le società costituite in Stati membri situati alla periferia geografica dell’Unione — in ogni caso perdite notevolmente superiori rispetto a quelle degli Stati membri vicini al centro dei trasporti nell’UE.

Inoltre, le misure di cui al regolamento (UE) 2020/1054, al regolamento (UE) 2020/1055 (1) e alla direttiva (UE) 2020/1057 (2) (concernenti l’ulteriore restrizione ai trasporti di cabotaggio, il ritorno del veicolo alla sede di attività dello Stato membro di stabilimento ogni otto settimane, il ritorno del conducente ogni quattro settimane, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina del veicolo e il distacco dei conducenti) sono state concepite come pilastri di un pacchetto legislativo integrato, contesto nel quale solo un’analisi dei loro effetti cumulativi può illustrare il loro effettivo impatto sul mercato dei trasporti.


(1)  Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

(2)  Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/30


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-547/20)

(2021/C 19/34)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, R.I. Haţieganu e A. Rotăreanu, in qualità di agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in parte il regolamento (UE) 2020/1055, segnatamente:

l’articolo 1, punto 3), che modifica l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, e

l’articolo 2, punto 4), lettere a), b), c), che modifica l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 attraverso l’inserimento del paragrafo 2 bis, la modifica del paragrafo 3 e l’inserimento del paragrafo 4 bis;

in subordine, soltanto qualora la Corte dovesse ritenere che tali disposizioni siano indissolubilmente collegate ad altre disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 oppure che riguardino la sostanza di detto atto, annullare nella sua interezza tale atto legislativo dell’Unione;

condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Romania deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE

La Romania ritiene che la misura di cui all’articolo 1, punto 3), concernente l’obbligo di riconsegnare il veicolo alla sede operativa dello Stato membro di stabilimento entro otto settimane, non sia necessaria per rafforzare la presenza reale ed effettiva della società in tale Stato membro e sia manifestamente inadeguata al conseguimento dell’obiettivo dichiarato.

Essa rappresenta un onere ingiustificato dal punto di vista economico e gravoso per gli operatori, che genererà costi operativi inutili, aumenterà il numero di viaggi a vuoto nonché le emissioni di CO2.

La Romania ritiene inoltre che la misura di cui all’articolo 2, punto 4), lettere a), b), c), che limita ulteriormente i trasporti di cabotaggio, sia manifestamente inadeguata al conseguimento degli obiettivi dichiarati e non sia necessaria per risolvere i problemi rilevati che riguardano l’inosservanza delle norme sul cabotaggio.

Essa rappresenta un regresso rispetto all’attuale livello di liberalizzazione del mercato ed è idonea a creare squilibri nell’organizzazione delle catene logistiche delle società di trasporto, ad aumentare i tempi di fermo e il numero dei viaggi a vuoto. Le disposizioni di recente introduzione rendono difficile l’applicazione dei regolamenti sul cabotaggio e complicano i meccanismi di controllo, aggiungendo inutili oneri amministrativi agli operatori.

Entrambe le misure sono sproporzionate in relazione all’impatto negativo sulle imprese di trasporto negli Stati membri dell’Unione, in particolare su quelle situate alla periferia geografica dell’Unione.

2.

Secondo motivo, fondato sulla restrizione ingiustificata del diritto di stabilimento, sancito dall’articolo 49 TFUE

La Romania ritiene che la misura introdotta dall’articolo 1, punto 3), generi costi operativi significativi per le società di trasporto stabilite in uno Stato membro alla periferia geografica dell’Unione. La redditività e implicitamente l’attrattiva della creazione di una società del genere in questi Stati diminuirà in modo significativo. Allo stesso tempo, gli operatori già insediati trasferiranno l’attività negli Stati dell’Europa occidentale per ridurre gli effetti negativi del ritorno del veicolo al centro operativo nello Stato membro di stabilimento entro otto settimane.

Questa misura costituisce quindi una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE. Detta restrizione non è giustificata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE

La Romania ritiene che la misura che prevede il ritorno del veicolo al centro operativo dello Stato membro di stabilimento entro otto settimane e le ulteriori restrizioni al cabotaggio siano contrarie agli obiettivi di convergenza dell’Unione e abbiano natura protezionistica, creando una barriera significativa all’ingresso nei mercati dei trasporti per gli operatori non residenti.

Sebbene apparentemente non discriminatorie, queste misure avranno de facto un impatto diverso a livello degli Stati membri, in quanto influenzeranno in modo significativo e sproporzionato l’attività economica degli operatori di trasporto stabiliti negli Stati alla periferia geografica dell’Unione.

Inoltre, le misure di cui al regolamento (UE) 2020/1055, al regolamento (UE) 2020/1054 (1) e alla direttiva (UE) 2020/1057 (2) (concernenti l’ulteriore restrizione ai trasporti di cabotaggio, il ritorno del veicolo alla sede di attività dello Stato membro di stabilimento ogni otto settimane, il ritorno del conducente ogni quattro settimane, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina del veicolo e il distacco dei conducenti) sono state concepite come pilastri di un pacchetto legislativo integrato, contesto nel quale soltanto un’analisi dei loro effetti cumulativi può illustrare il loro effettivo impatto sul mercato dei trasporti.


(1)  Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi(GU 2020, L 249, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/31


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-548/20)

(2021/C 19/35)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Liţu e M. Chicu, in qualità di agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in parte la direttiva (UE) 2020/1057, segnatamente l’articolo 1, paragrafi da 3 a 6;

in subordine, soltanto qualora la Corte dovesse ritenere che tali disposizioni siano indissolubilmente collegate ad altre disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057 oppure che riguardino la sostanza di detto atto, annullare nella sua interezza tale atto legislativo dell’Unione;

condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Romania deduce due motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE

La Romania ritiene che la soluzione di fare riferimento al criterio della tipologia delle operazioni di trasporto, al fine di individuare le ipotesi di applicazione delle norme in materia di distacco nel settore del trasporto su strada, non sia stata oggetto di una valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione e non sia suffragata sulla base di alcuna relazione/studio o dati scientifici.

I colegislatori, nella fattispecie, avevano l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto, avendo modificato in modo sostanziale la proposta della Commissione senza disporre di informazioni sufficienti che consentissero loro di valutare la proporzionalità della nuova misura.

Inoltre, il criterio della tipologia delle operazioni di trasporto crea incertezza nell’identificazione dello Stato membro ospitante e della normativa applicabile. Di conseguenza, il riferimento a tale criterio pregiudica la certezza del diritto, essendo contrario, tra l’altro, anche agli obiettivi dichiarati della direttiva (UE) 2020/1057.

In aggiunta a ciò, l’applicazione delle norme in materia di distacco nel settore del trasporto su strada alla luce del criterio dell’operazione di trasporto può incidere sulla flessibilità e sulla rapidità proprie di tale settore.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE

La Romania ritiene che, poiché il mercato dei trasporti internazionali è oggettivamente centralizzato/polarizzato e la quota di operatori degli Stati membri della zona periferica dell’Unione europea nel mercato dei trasporti internazionali è in aumento, sia evidente che gli operatori di tale zona sosterranno, in via principale, i costi amministrativi e finanziari relativi al distacco e saranno scoraggiati ad effettuare operazioni da misure come l’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, della direttiva (UE) 2020/1057.

Inoltre, le misure disciplinate dalla direttiva (UE) 2020/1057, dal regolamento (UE) 2020/1054 (1) e dal regolamento (UE) 2020/1055 (2) (concernenti l’ulteriore restrizione ai trasporti di cabotaggio, il ritorno del veicolo alla sede di attività dello Stato membro di stabilimento ogni otto settimane, il ritorno del conducente ogni quattro settimane, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina del veicolo e il distacco dei conducenti) sono state concepite come pilastri di un pacchetto legislativo integrato, contesto nel quale solo un’analisi dei loro effetti cumulativi può illustrare il loro effettivo impatto sul mercato dei trasporti.


(1)  Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/33


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-549/20)

(2021/C 19/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: Eirini Neofytou)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (1), nella parte in cui detta disposizione prevede la lettera b) dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 1071/2009. In subordine, se la Corte ritiene che ciò non sia possibile, si chiede alla Corte di annullare l’articolo 1, paragrafo 3, nella sua interezza;

in subordine, se la Corte giudica inammissibile un’azione intesa all’annullamento parziale del regolamento impugnato nei termini precedentemente esposti, annullare il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;

condannare Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere sette motivi di annullamento:

Primo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato articolo 90 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, l’articolo 11 TFUE, l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, gli articoli 208, paragrafo 2 e 216, paragrafo 2, TFUE e il Trattato di Parigi.

Secondo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio di proporzionalità, quale previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE e dall’articolo 1 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE.

Terzo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione, quali risultano dall’articolo 18 TFUE e dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di eguaglianza degli Stati membri rispetto ai Trattati, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e, nella misura in cui la Corte lo ritenga necessario, l’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

Quarto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

Quinto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 91, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 90 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE e l’articolo 94 TFUE.

Sesto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato i principi di libertà di impresa e di libertà di stabilimento, quali risultano dall’articolo 49 TFUE e gli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Settimo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 58, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE e, in subordine, l’articolo 56 TFUE.


(1)  GU 2020 L 249 pag. 17.


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/34


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-550/20)

(2021/C 19/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: Eirini Neofytou)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la direttiva (UE) 2020/1057 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012, e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi:

Primo motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio di proporzionalità, che è sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE e all’articolo 1 del Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE.

Secondo motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, quale definito all’articolo 18 TFUE e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio dell’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati, come definito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e, nei limiti in cui la Corte lo giudichi necessario, l’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

Terzo motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

Quarto motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 91, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 90 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, e l’articolo 94 TFUE.

Quinto motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato gli articoli 34 e 35 TFUE — violazione che non è giustificata in base all’articolo 36, TFUE — e l’articolo 58, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE, o, in subordine, l’articolo 56 TFUE.


(1)  GU 2020, L 249, pag. 49.


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/35


Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-551/20)

(2021/C 19/38)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e K. Szíjártó, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare:

l’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2020/1054 (1) e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

l’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055 (2), nella misura in cui modifica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 introducendo al paragrafo 1 una nuova lettera b), e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

l’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 (3) o, in subordine, l’articolo 1, paragrafo 6, e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.    Motivi riguardanti le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1054

La disposizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), del regolamento 2020/1054, ai sensi della quale i periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, non è applicabile nella pratica, dato che le adeguate strutture per il riposo disponibili non sono sufficienti. Quest’obbligo impone un onere sproporzionato ai soggetti di diritto — conducenti e imprese di trasporto — e costituisce un errore manifesto di valutazione da parte del legislatore. Analogamente, costituisce un errore manifesto di valutazione anche il fatto che, nell’ambito della procedura legislativa, non siano stati esaminati in alcun modo la disponibilità, il numero o la posizione degli alloggi che soddisfano i requisiti elencati nella disposizione contestata, nonostante siano state sollevate serie obiezioni al riguardo.

Il governo ungherese ritiene che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2020/1054, che stabilisce la data in cui i veicoli dovranno essere dotati del tachigrafo intelligente di seconda generazione (V2), sia illegittimo. In primo luogo, al momento dell’adozione di questa disposizione, il legislatore ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di proporzionalità, non avendo esaminato gli effetti economici e sociali derivanti dal fatto di anticipare il termine. In secondo luogo, il legislatore ha deluso le legittime aspettative degli operatori economici e hanno violato i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. In terzo luogo, tale disposizione non è conforme all’obbligo di mantenere la competitività dell’economia dell’Unione, enunciato all’articolo 151 del TFUE, secondo comma, poiché attualmente i veicoli delle imprese stabilite negli Stati che non sono membri dell’Unione non sono soggetti a obblighi analoghi, di modo che queste imprese hanno un chiaro vantaggio competitivo sulle imprese dell’Unione.

2.    Motivi riguardanti le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1055

Secondo il governo ungherese, l’obbligo di far tornare il veicolo ogni otto settimane viola l’obbligo di proporzionalità e costituisce un errore manifesto di valutazione, in quanto il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno effettuato alcuna valutazione sull’impatto economico, sociale e ambientale dei nuovi obblighi, e non disponevano quindi di alcuna informazione di base riguardo al fatto che il nuovo obbligo fosse proporzionato o meno. In questo modo, il legislatore ha violato anche il principio di precauzione, giacché non ha valutato gli effetti ambientali della misura. Ai sensi della misura, i veicoli dovranno in molte occasioni ritornare vuoti, il che comporterà un elevato livello di emissioni di biossido di carbonio all’interno dell’Unione.

Inoltre, tale obbligo è in contrasto col divieto di discriminazione, in quanto incide in maniera differente sui trasportatori stabiliti al centro dell’Unione europea e quelli stabiliti alla periferia della stessa, in particolare nei cosiddetti «Stati membri dell’Europa dei tredici». Ai sensi dell’articolo 91 TFUE, paragrafo 2, e dell’articolo 94 TFUE, il legislatore avrebbe dovuto tener conto delle circostanze specifiche di questi paesi e astenersi dall’adottare una normativa discriminatoria in quanto ai suoi effetti.

3.    Motivi riguardanti le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057

Il governo ungherese chiede a titolo principale l’annullamento dell’articolo 1 della direttiva 2020/1057 che contiene «norme specifiche relative al distacco dei conducenti». Ritiene che tali «norme specifiche» siano illegittime in quanto i conducenti che effettuano trasporti internazionali non possono essere considerati persone che eseguono una misura transnazionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE e, di conseguenza, le disposizioni della citata direttiva non possono essere loro applicabili.

In subordine, il governo ungherese chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 2020/1057, in quanto il legislatore non ha rispettato l’obbligo di parità di trattamento, considerato che l’esenzione relativa alle operazioni di trasporto bilaterale di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva non comprende le cosiddette operazioni di trasporto combinato accompagnato. Infine, il governo ungherese deduce, in merito a tale disposizione, l’assenza di uno studio d’impatto e, in tale contesto, la violazione del principio di proporzionalità e la commissione di un errore manifesto di valutazione da parte del legislatore.


(1)  Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

(3)  Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).


18.1.2021   

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C 19/37


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Malta / Parlamento, Consiglio

(Causa C-552/20)

(2021/C 19/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo, abogados)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1071/2009 (1) e l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1072/2009 (2), come modificati dagli articoli 1 e 2, rispettivamente, del regolamento (UE) 2020/1055 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Repubblica di Malta chiede l’annullamento delle misure impugnate deducendo i motivi di seguito illustrati.

Primo motivo, con cui si chiede alla Corte di annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2020/1055 (regola del «ritorno dei veicoli in sede»), nella misura in cui esso

violerebbe l’articolo 91, paragrafo 2 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 11 TFUE e l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua adozione non avrebbe tenuto conto di considerazioni in materia di impatto sull’ambiente e dei suoi gravi effetti sulle operazioni di trasporto;

violerebbe l’articolo 5, paragrafo 4 TUE e il principio di proporzionalità, poiché non sarebbe la misura meno restrittiva e comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in termini di rapporto tra costi e benefici sotto il profilo ambientale e delle operazioni di trasporto.

Secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di annullare l’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 2020/1055 (regola del «cabotage cooling-off period», periodo di divieto di cabotaggio in caso di ritorno del veicolo in sede), nella misura in cui esso

violerebbe l’articolo 91, paragrafo 2, TFUE per il motivo che i convenuti non avrebbero tenuto conto dei gravi effetti di detta misura sulle operazioni di trasporto;

violerebbe l’articolo 5, paragrafo 4, TUE e il principio di proporzionalità, in quanto limiterebbe considerevolmente la possibilità dei trasportatori di organizzare la loro logistica e di garantire il buon funzionamento delle loro flotte;

violerebbe gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio della parità di trattamento, poiché non avrebbe tenuto conto delle peculiarità di uno Stato membro insulare e del suo mercato del trasporto merci senza alcuna giustificazione oggettiva.


(1)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51).

(2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72).

(3)  GU 2020, L 249, pag. 17.


18.1.2021   

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C 19/38


Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-553/20)

(2021/C 19/40)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’articolo 1, punto 6, lettera d), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (1);

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte di giustizia dovesse ritenere che la disposizione impugnata del regolamento 2020/1054 non possa essere separata dal resto di tale regolamento senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto il regolamento 2020/1054.

Motivi e principali argomenti

Avverso le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1054 la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

1)

Motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE), per aver determinato arbitrariamente i luoghi in cui i conducenti sono tenuti a riposare;

2)

motivo vertente sulla violazione dell'articolo 91, paragrafo 2, TFUE per aver adottato misure senza tener conto del loro impatto sul tenore di vita vita e sull’occupazione in talune regioni e sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti;

3)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 94 TFUE per aver adottato misure senza tener conto della situazione economica dei vettori;

4)

motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto per aver redatto una disposizione in termini imprecisi che non consentono di definire gli obblighi da essa derivanti;

5)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per violazione dei requisiti di protezione dell’ambiente.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che la disposizione contestata viola il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che stabiliscono in quali luoghi dovrebbero riposare i conducenti, è stato violato il principio del libero utilizzo del tempo da parte dei conducenti durante il riposo, derivante dal regolamento n. 561/2006. Allo stesso tempo, sono stati imposti oneri eccessivi ai trasportatori su strada, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori, soprattutto di piccole e medie dimensioni, e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull'ambiente naturale. Gli effetti negativi dell'applicazione del provvedimento impugnato saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell'Unione Europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.


(1)  GU 2020, L 249, pag. 1.


18.1.2021   

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C 19/39


Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-554/20)

(2021/C 19/41)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, pełnomocnik)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullamento delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) del 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (UE) 1071/2009, (UE) 1072/2009 e (UE) 1024/2012 per adeguarle all’evoluzione del settore del trasporto su strada:

a)

articolo 1, punto 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 3, lettere b) e g) nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009) (1),

b)

articolo 2, punto 4, lettera a), che introduce il paragrafo 2a nell’articolo 8 del regolamento 1072/20092 (2),

c)

articolo 2, punto 5, lettera b), che introduce il paragrafo 7 nell’articolo 10 del regolamento 1072/2009;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1055 non possano essere separate dal resto di tale regolamento senza alterare la sua sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto il regolamento 2020/1055.

Motivi e principali argomenti

Avverso le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1055 la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

1)

per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, numero 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 1, lettera b) nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009:

a)

motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver introdotto l’obbligo di ritorno dei veicoli alla sede di attività ogni otto settimane,

b)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

2)

per quanto riguarda l’articolo 1, punto 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 1, lettera g), nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009:

a)

motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE) per aver introdotto requisiti arbitrari riguardo al numero di veicoli di cui dovrebbero disporre i trasportatori su strada e riguardo all’ubicazione dei conducenti presso la sede di attività nello Stato membro di stabilimento,

b)

motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto per aver introdotto requisiti imprecisi riguardo al numero di veicoli di cui dovrebbero disporre i trasportatori su strada, e riguardo all’ubicazione dei conducenti presso la sede di attività nello Stato membro di stabilimento,

c)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

3)

per quanto riguarda l’articolo 2, punto 4, lettera a):

a)

motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver introdotto una pausa obbligatoria nell’esecuzione di operazioni di cabotaggio,

b)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

4)

per quanto riguarda l’articolo 2, punto 5, lettera. b):

a)

motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver consentito agli Stati membri di limitare l'esecuzione delle operazioni di cabotaggio che coinvolgono tratti stradali iniziali o finali facenti parte di un'operazione di trasporto combinato tra Stati membri;

b)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che le disposizioni impugnate violano il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che stabiliscono limitazioni della possibilità di effettuare operazioni di cabotaggio e di traffico con i paesi terzi, sono stati imposti oneri eccessivi ai trasportatori, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull’ambiente e sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti.

Gli effetti negativi dell’applicazione delle disposizioni impugnate saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell’Unione europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.


(1)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51).

(2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72.)


18.1.2021   

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C 19/41


Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-555/20)

(2021/C 19/42)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 e l’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) 1024/2012 (1);

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057 non possano essere separate dal resto di detta direttiva senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto tale direttiva.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 e dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) 1024/2012 (GU2020, L 249, pag. 49), nonché la condanna del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057 non possano essere separate dal resto di detta direttiva senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto tale direttiva.

La Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi contro le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 della direttiva (UE) 2020/1057:

1)

motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), per aver stabilito criteri inadeguati di applicazione delle disposizioni della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE ai trasporti;

2)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE, per aver adottato misure senza tener conto del loro impatto sul tenore di vita e sull’occupazione in talune regioni, come pure sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti;

3)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 94 TFUE per aver adottato misure senza tenere conto della situazione economica dei vettori;

4)

motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente.

Inoltre, contro l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1057, la Repubblica di Polonia deduce motivi vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE), del principio della certezza del diritto nonché dell'articolo 94 TFUE, per aver stabilito un termine troppo breve per l'attuazione di tale direttiva.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che le disposizioni impugnate violano il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che definiscono a quali conducenti si applicheranno le disposizioni delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, sono stati imposti oneri eccessivi ai vettori, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull’ambiente. Gli effetti negativi dell’applicazione delle disposizioni impugnate saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell’Unione europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.


(1)  GU 2020, L 249, pag. 49.


18.1.2021   

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C 19/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 28 ottobre 2020 — SIA Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-562/20)

(2021/C 19/43)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrente: SIA Rodl & Partner

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849 (1), in combinato disposto con l’allegato III, punto 3, lettera b), della medesima, debba essere interpretato nel senso che dette disposizioni i) impongono automaticamente che il prestatore di servizi esterni di tenuta dei libri contabili adotti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in considerazione del fatto che il cliente è un’organizzazione non governativa e che il soggetto autorizzato e dipendente del cliente è un cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione, nella fattispecie la Federazione russa, con permesso di soggiorno in Lettonia, e ii) impongono automaticamente che si assegni a tale cliente un grado di rischio più elevato.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se la citata interpretazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849 possa considerarsi proporzionata e, pertanto, conforme all’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del Trattato sull’Unione europea.

3)

Se l’articolo 18 della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’allegato III, punto 3, lettera b), della medesima, debba essere interpretato nel senso che esso prevede un obbligo automatico di adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in tutti i casi in cui un partner commerciale del cliente, ma non il cliente stesso, sia collegato in qualche modo a un paese terzo ad alto grado di corruzione, nella fattispecie la Federazione russa.

4)

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che queste ultime prevedono che il soggetto obbligato, nell’adottare misure di adeguata verifica della clientela, debba ottenere dal cliente una copia del contratto concluso tra detto cliente e un terzo e se, pertanto, si ritiene che l’esame in situ di tale contratto sia insufficiente.

5)

Se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che il soggetto obbligato debba applicare misure di adeguata verifica nei confronti dei clienti commerciali esistenti, anche nel caso in cui non vengano individuate modifiche significative della situazione del cliente e non sia scaduto il periodo stabilito dall’autorità competente degli Stati membri per adottare nuove misure di controllo e se tale obbligo si applichi unicamente nei confronti di clienti ai quali viene attribuito un rischio alto.

6)

Se l’articolo 60, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/849, debba essere interpretato nel senso che, nel pubblicare informazioni relative a una decisione che impone una sanzione o una misura amministrativa per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento di detta direttiva, l’autorità competente abbia l’obbligo di garantire l’esatta conformità delle informazioni pubblicate con le informazioni contenute nella decisione.


(1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).


18.1.2021   

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C 19/43


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 21 ottobre 2020 — PF, MF / Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

(Causa C-564/20)

(2021/C 19/44)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: PF, MF

Resistenti: Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’autorità unica di controllo di uno Stato membro, nell’attività di notifica e certificazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 34 del regolamento sul controllo (1), debba limitarsi a notificare i dati relativi alle catture in una determinata zona di pesca registrati dai pescatori in conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento, nel caso in cui detta autorità ritenga, per validi motivi, che i dati registrati siano gravemente inattendibili, o abbia la facoltà di utilizzare metodi ragionevoli e scientificamente validi per trattare e certificare i dati registrati in modo da ottenere cifre più accurate sul prelievo per la notifica alla Commissione europea.

2)

Se l’Autorità possa legittimamente utilizzare altri flussi di dati, quali licenze di pesca, autorizzazioni di pesca, dati del sistema di controllo dei pescherecci, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti di trasporto. qualora lo ritenga necessario sulla base di motivi ragionevoli.


(1)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).


18.1.2021   

IT

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C 19/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 29 ottobre 2020 — DS / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-565/20)

(2021/C 19/45)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DS

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


18.1.2021   

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C 19/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Croazia) il 29 ottobre 2020 — A. H. / Zagrebačka banka d.d.

(Causa C-567/20)

(2021/C 19/46)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski građanski sud u Zagrebu

Parti

Ricorrente: A. H.

Resistente: Zagrebačka banka d.d.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in conformità con l’interpretazione adottata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella causa C-118/17 (Dunai), debba essere interpretato nel senso che un intervento del legislatore nei rapporti tra un consumatore, che assume la qualità di mutuatario, e una banca, non può privare il consumatore del diritto di contestare in giudizio le clausole di un contratto originario, o di un addendum al contratto concluso in base alla legge, al fine di esercitare il diritto alla restituzione di tutte le somme che la banca ha ricevuto indebitamente, in danno del consumatore, per effetto dell’applicazione di clausole contrattuali abusive, nell’ipotesi in cui, in forza dell’intervento legislativo, i consumatori abbiano volontariamente aderito alla modifica del rapporto contrattuale iniziale in forza dell’obbligo di legge imposto alle banche di offrire ai consumatori tale possibilità, e non direttamente in forza della legge che prevede tale intervento, come è avvenuto nella causa Dunai.

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione, se un giudice nazionale, adito in un procedimento pendente tra due soggetti, un mutuante e una banca, che non può interpretare in senso conforme alle prescrizioni della direttiva 93/13 le norme della legge nazionale Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (legge sulla modifica e sull’integrazione della legge sul credito al consumo, Croazia; in prosieguo: la «legge sulla modifica e sull’integrazione della legge sul credito al consumo»), come interpretata dalla Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia; in prosieguo: la «Corte suprema»), sia autorizzato e/o obbligato, ai sensi di tale direttiva e degli articoli 38 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a derogare all’applicazione di tale legge nazionale come interpretata dalla Vrhovni sud [Corte suprema].


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29)


Tribunale

18.1.2021   

IT

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C 19/46


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Aquind / ACER

(Causa T-735/18) (1)

(«Energia - Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 - Decisione dell’ACER che respinge una domanda di esenzione relativa alle nuove interconnessioni elettriche - Ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER - Intensità del controllo»)

(2021/C 19/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, solicitors e E. White, avvocato)

Resistente: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rappresentanti: P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux e A. Hofstadter, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione A-001-2018 della commissione dei ricorsi dell’ACER, del 17 ottobre 2018, con la quale è stata confermata la decisione n. 05/2018 dell’ACER, del 19 giugno 2018, recante rigetto di una domanda di esenzione relativa a un’interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica britannica e francese, e, dall’altro, di detta decisione dell’ACER.

Dispositivo

1)

La decisione A-001-2018 della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 ottobre 2018, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’ACER sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Aquind Ltd.


(1)  GU C 103 del 18.3.2019.


18.1.2021   

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C 19/46


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

(Causa T-377/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TC CARL - Marchio nazionale figurativo anteriore CARL TOUCH - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 19/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Topcart GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: M. Hoffmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carl International (Limonest, Francia) (rappresentante: B. Müller, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2019 (procedimento R 1826/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Carl International e la Topcart.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Topcart GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


18.1.2021   

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C 19/47


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

(Causa T-378/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TC CARL - Marchio nazionale figurativo anteriore CARL TOUCH - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 19/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Topcart GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: M. Hoffmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carl International (Limonest, Francia) (rappresentante: B. Müller, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2019 (procedimento R 1617/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Carl International e la Topcart.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Topcart GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


18.1.2021   

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C 19/48


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — LG Electronics / EUIPO — Staszewski (K7)

(Causa T-21/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo K7 - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore k7 - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 19/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentante: R. Schiffer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miłosz Staszewski (Wrocław, Polonia) (rappresentante: E. Gryc-Zerych, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2019 (procedimento R 401/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Staszewski e la LG Electronics.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La LG Electronics è condannata alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


18.1.2021   

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C 19/48


Ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2020 — UG / Commissione

(Causa T-571/17) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Contratto a tempo indeterminato - Articolo 47, lettera c), i, del RAA - Risoluzione con preavviso - Accordo sull’ammontare del risarcimento del danno - Non luogo a statuire»)

(2021/C 19/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UG (rappresentanti: M. Richard e P. Junqueira de Oliveira, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Radu Bouyon e B. Mongin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del 17 ottobre 2016 con cui l’Ufficio «Infrastrutture e logistica a Lussemburgo» (OIL) della Commissione ha risolto il contratto di assunzione della ricorrente in base all’articolo 47, lettera c), i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea con effetto dal 20 agosto 2017 e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale che la ricorrente avrebbe subito a seguito di tale decisione, e del danno morale che la stessa avrebbe subito a causa dei trattamenti degradanti di cui sarebbe stata oggetto a motivo dell’attività sindacale da lei svolta e della fruizione del suo congedo parentale.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul risarcimento pecuniario conseguente alla decisione del 17 ottobre 2016 con cui l’Ufficio «Infrastrutture e logistica a Lussemburgo» (OIL) della Commissione europea ha risolto il contratto di assunzione di UG.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese di UG. UG sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 357 del 23.10.2017.


18.1.2021   

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C 19/49


Ordinanza del Tribunale del 30 ottobre 2020 — Gáspár / Commissione

(Causa T-827/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Reclamo presentato dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Assenza di errore scusabile - Irricevibilità manifesta»)

(2021/C 19/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Norbert Gáspár (Mensdorf, Lussemburgo) (rappresentante: R. Wardyn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e M. Brauhoff, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 23 maggio 2018, recante conferma del trasferimento al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea dei diritti pensionistici maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio presso l’Unione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Norbert Gáspár è condannato alle spese.


(1)  GU C 61 del 24.2.2020.


18.1.2021   

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C 19/49


Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2020 — Buxadé Villalba e a. / Parlamento

(Causa T-32/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento - Presa d’atto, da parte del Parlamento, dell’elezione a deputati europei di due eletti spagnoli - Legittimazione ad agire di altri tre deputati europei - Mancanza di incidenza diretta - Domanda diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa - Ricorso in parte irricevibile e in parte presentato dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne»)

(2021/C 19/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Jorge Buxadé Villalba (Madrid, Spagna), María Esperanza Araceli Aguilar Pinar (Madrid), Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi (Madrid) (rappresentante: M. Castro Fuertes, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e C. Burgos, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della presa d’atto, da parte del Parlamento, dell’elezione a deputati europei di Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres, annunciata dal Presidente del Parlamento nella seduta plenaria del 13 gennaio 2020.

Dispositivo

1)

Il ricorso è rispinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, presentato dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne.

2)

Non occorre più statuire sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e di Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres.

3)

Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi e María Esperanza Araceli Aguilar Pinar sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.

4)

Il Regno di Spagna, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres dovranno sopportare le proprie spese relative alle rispettive istanze di intervento.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


18.1.2021   

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C 19/50


Ordinanza del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Isopix / Parlamento

(Causa T-163/20) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi fotografici - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Annullamento della procedura d’appalto - Cessazione parziale della materia del contendere - Non luogo parziale a statuire - Ingiunzione - Ricorso in parte proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne»)

(2021/C 19/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isopix SA (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: P. Van den Bulck e J. Fahner, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Wójcik ed E. Taneva, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 24 marzo 2020 che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’appalto COMM/DG/AWD/2019/854, intitolato «Prestazioni di servizi di fotografia — Copertura fotografica dell’attualità e delle attività istituzionali del Parlamento europeo», e che l’informa dell’aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente, e della lettera del Parlamento, del 17 aprile 2020, che l’informa del rigetto della sua offerta per l’appalto pubblico COMM/DG/AWD/2019/854 per il fatto che essa non soddisfaceva i criteri di selezione relativi alla capacità finanziaria ed economica e, dall’altro lato, domanda basata, in via principale, sull’articolo 266 TFUE e diretta alla condanna del Parlamento a effettuare un riesame delle offerte e, in subordine, sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 24 marzo 2020, che respinge l’offerta presentata dalla Isopix SA nell’ambito dell’appalto COMM/DG/AWD/2019/854, intitolato «Prestazioni di servizi di fotografia — Copertura fotografica dell’attualità e delle attività istituzionali del Parlamento europeo», e che l’informa dell’aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente, e della lettera del Parlamento, del 17 aprile 2020, che l’informa che la sua offerta per l’appalto pubblico COMM/DG/AWD/2019/854 è stata respinta per il fatto che essa non soddisfaceva i criteri di selezione relativi alla capacità finanziaria ed economica.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto in quanto proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne.

3)

Il Parlamento è condannato alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti sommari.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


18.1.2021   

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C 19/51


Ordinanza del Tribunale del 17 novembre 2020 — González Calvet/CRU

(Causa T-257/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica economica e monetaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Decisione che rifiuta di concedere una compensazione finanziaria agli azionisti e ai creditori interessati - Violazione dei requisiti di forma - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Irricevibilità manifesta»)

(2021/C 19/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ramón González Calvet (Barcellona, Spagna) e Joan González Calvet (Barcellona) (rappresentante: P. Molina Bosch, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: S. Branca, J. King, L. Forestier e E. Muratori, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis, V. Del Pozo Espinosa De Los Monteros e L. Hesse, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico (CRU), del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti è stata avviata l’azione di risoluzione del Banco Popular Español, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.

3)

I sigg.ri Ramón González Calvet e Joan González Calvet sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU), ad eccezione di quelle relative alla domanda di intervento del Regno di Spagna.

4)

I sigg.ri González Calvet, il CRU e il Regno di Spagna sopporteranno, ciascuno, le proprie spese relative alla domanda di intervento del Regno di Spagna.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


18.1.2021   

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C 19/52


Ordinanza del Tribunale del 5 novembre 2020 — Moloko Beverage/EUIPO — Nexus Liquids (moloko)

(Causa T-383/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di annullamento - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»)

(2021/C 19/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Moloko Beverage GmbH (Goepingue, Germania) (rappresentante: D. Wieland, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nexus Liquids GmbH (Salzuflen-les-Bains, Germania) (rappresentante: F. Schembecker, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2020 (procedimento R 1485/2019-5), relativa a un procedimento di annullamento tra la Nexus Liquids e la Moloko Beverage

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso

2)

La Moloko Beverage GmbH e la Nexus Liquids GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


18.1.2021   

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C 19/52


Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione

(Causa T-451/20 R)

(«Procedimento sommario - Concorrenza - Richiesta di informazioni - Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Fumus boni juris - Bilanciamento degli interessi»)

(2021/C 19/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors, e T. Oeyen, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, C. Urraca Caviedes e C. Sjödin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 3011 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40628 — Pratiche di Facebook relative ai dati).

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione dell’articolo 1 della decisione C(2020) 3011 final della Commissione europea, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40628 — Pratiche di Facebook relative ai dati), nella parte in cui l’obbligo ivi formulato riguarda documenti privi di connessione con le attività commerciali di Facebook Ireland Ltd e contenenti dati personali sensibili, e fintanto che non sia attuata la procedura di cui al punto 2.

2)

Facebook Ireland identificherà i documenti contenenti i dati di cui al punto 1 e li trasmetterà alla Commissione su un supporto elettronico separato. Tali documenti saranno quindi posti in una virtual data room che sarà accessibile solo a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell’indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati di Facebook Ireland. I membri del gruppo incaricato dell’indagine esamineranno e selezioneranno i documenti in questione, dando al contempo la possibilità agli avvocati di Facebook Ireland di commentarli prima di versare al fascicolo i documenti considerati rilevanti. In caso di disaccordo sulla qualificazione di un documento, gli avvocati di Facebook Ireland avranno il diritto di esporre le ragioni del loro disaccordo. In caso di disaccordo persistente, Facebook Ireland potrà chiedere un arbitrato al direttore incaricato dell’informazione, della comunicazione e dei media alla Direzione generale «Concorrenza» della Commissione.

3)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto.

4)

L’ordinanza del 24 luglio 2020, Facebook Ireland/Commissione (T-451/20 R), è revocata.

5)

Le spese sono riservate.


18.1.2021   

IT

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C 19/53


Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione

(Causa T-452/20 R)

(«Procedimento sommario - Concorrenza - Richiesta di informazioni - Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Fumus boni juris - Bilanciamento degli interessi»)

(2021/C 19/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors, e T. Oeyen, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, C. Urraca Caviedes e C. Sjödin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 3013 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — Facebook Marketplace).

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione dell’articolo 1 della decisione C(2020) 3013 final della Commissione europea, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — Facebook Marketplace), nella parte in cui l’obbligo ivi formulato riguarda documenti privi di connessione con le attività commerciali di Facebook Ireland Ltd e contenenti dati personali sensibili, e fintanto che non sia attuata la procedura di cui al punto 2.

2)

Facebook Ireland identificherà i documenti contenenti i dati di cui al punto 1 e li trasmetterà alla Commissione su un supporto elettronico separato. Tali documenti saranno quindi posti in una virtual data room che sarà accessibile solo a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell’indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati di Facebook Ireland. I membri del gruppo incaricato dell’indagine esamineranno e selezioneranno i documenti in questione, dando al contempo la possibilità agli avvocati di Facebook Ireland di commentarli prima di versare al fascicolo i documenti considerati rilevanti. In caso di disaccordo sulla qualificazione di un documento, gli avvocati di Facebook Ireland avranno il diritto di esporre le ragioni del loro disaccordo. In caso di disaccordo persistente, Facebook Ireland potrà chiedere un arbitrato al direttore incaricato dell’informazione, della comunicazione e dei media alla Direzione generale «Concorrenza» della Commissione.

3)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto.

4)

L’ordinanza del 24 luglio 2020, Facebook Ireland/Commissione (T-452/20 R), è revocata.

5)

Le spese sono riservate.


18.1.2021   

IT

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C 19/54


Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione

(Causa T-609/20)

(2021/C 19/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LA International Cooperation Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: B. O’Connor, Solicitor e M. Hommé, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione direttamente indirizzata alla ricorrente in data 20 luglio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che esclude la ricorrente dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel quadro del bilancio dell’Unione europea e dell’11o Fondo europeo di sviluppo o dall’essere selezionata per l’attuazione dei fondi dell’Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (1) e per l’attuazione dei fondi ai sensi del Fondo europeo di sviluppo nel quadro del regolamento (UE) 2018/1877 (2); e,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sedici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del divieto di abuso di diritti, dell’obbligo di diligenza e del regolamento (UE, Euratom), n. 883/2013 (3).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’OLAF avrebbe mancato di informare correttamente la ricorrente in violazione dei diritti della difesa, del dovere di diligenza e del diritto a un processo equo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del diritto di buona amministrazione, dell’obbligo di diligenza e del diritto a un processo equo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento base dell’OLAF del diritto a un equo processo e dell’obbligo di motivazione.

5.

Quinto motivo, secondo il quale l’OLAF avrebbe agito in violazione dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del principio di buona amministrazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del principio di buona amministrazione.

7.

Settimo motivo, secondo cui l’istanza EDES avrebbe agito in violazione degli articoli 41, 47, 48 e 54 della Carta dei diritti fondamentali effettuando una qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati dall’OLAF.

8.

Ottavo motivo, secondo cui la relazione finale redatta dall’OLAF non avrebbe consentito all’istanza EDES di svolgere un giudizio indipendente o di valutare adeguatamente il peso della dichiarazione della ricorrente, in violazione del principio di buona amministrazione e degli articoli da 135 a 143 del regolamento finanziario.

9.

Nono motivo, secondo cui né l’attività di lobbying né gli onorari commisurati ai risultati sarebbero di per sé illegittimi, ma considerandoli tali sussisterebbe una violazione del principio di buona amministrazione.

10.

Decimo motivo, secondo cui, in primo luogo, il nucleo centrale delle constatazioni della decisione impugnata riguardanti la ricorrente sarebbe erroneo, in quanto l’istanza EDES e l’autorità che ha il potere di nomina (DG NEAR) avrebbero agito in violazione dei diritti fondamentali della ricorrente e, in particolare, del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di diligenza, e, in secondo luogo, la decisione impugnata non sarebbe adeguatamente motivata.

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, delle norme procedurali dell’istanza EDES nonché deli diritti della difesa.

12.

Dodicesimo motivo, secondo cui l’istanza EDES avrebbe dovuto essere informata in maniera altra dalla relazione finale, in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, delle norme procedurali dell’istanza EDES.

13.

Tredicesimo motivo, secondo cui la redazione della relazione finale dell’OLAF era tale da violare il principio di buona amministrazione, l’obbligo di diligenza e il processo equo.

14.

Quattordicesimo motivo, secondo il quale la sanzione è stata fissata a un livello inficiato da varie violazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del regolamento finanziario e dei principi fondamentali del diritto.

15.

Quindicesimo motivo, vertente sul fatto che la relazione finale non dimostra che il curriculum di un esperto è stato modificato o fabbricato e pertanto la decisione impugnata è infondata su tale punto e viola i principi di buona amministrazione, l’obbligo di diligenza e i diritti della difesa.

16.

Sedicesimo motivo, secondo il quale la relazione di analisi operativa dell’OLAF era inadeguata agli obiettivi perseguiti, in violazione dei principi di buona amministrazione e dei diritti della difesa.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per il Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).


18.1.2021   

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C 19/56


Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 — OG/AED

(Causa T-632/20)

(2021/C 19/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: OG (rappresentanti: S. Pappas e N. Kyriazopoulou, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la difesa (AED)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia europea per la difesa del 13 dicembre 2019, con la quale la ricorrente non è stata inserita nella lista di riserva dei candidati idonei;

annullare la decisione del Direttore esecutivo dell’AED con la quale è stato respinto il reclamo della ricorrente avverso la decisione del 13 dicembre 2019 dell’AED, nella parte in cui espone una motivazione supplementare; e

condannare l’AED al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente per un importo pari a EUR 3 000 (tremila euro);

condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della forma sostanziale relativa all’obbligo di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di obiettività e di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’avviso di posto vacante, su una motivazione contra legem o insufficiente nonché su un errore manifesto di valutazione che vizia l’esame delle qualifiche della ricorrente rispetto al posto da coprire.


18.1.2021   

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C 19/57


Ricorso proposto il 20 ottobre 2020 — Leonine Distribution / Commissione

(Causa T-641/20)

(2021/C 19/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Leonine Distribution GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: J. Kreile, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 5515 final del 10 agosto 2020, che statuisce sulla legittimità di un atto dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato la formulazione dei documenti dell’invito.

Si sostiene che detta formulazione non consente di concludere che la nazionalità degli «azionisti finali» e non solo degli azionisti diretti è decisiva per la classificazione della ricorrente come società europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente respinto la KKR European Fund IV LP in quanto proprietaria europea finale della LEONINE Distribution.

La ricorrente sostiene che già l’EACEA parte dal presupposto che la KKR European Fund IV LP debba essere considerata la «proprietaria finale» della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente basato la sua decisione sull’asserita mancanza di informazioni in merito alla struttura azionaria della KKR European Fund IV LP.

Ai fini della valutazione dell’ammissibilità della ricorrente, non sarebbe importante la struttura dettagliata dei singoli investitori del fondo, ma unicamente una partecipazione maggioritaria — sicura — di azionisti europei.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei fatti del caso di specie e degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1295/2013 (in prosieguo: il «regolamento Europa creativa») (2).

La Commissione avrebbe basato la sua decisione sull’asserzione non provata che il finanziamento richiesto sarebbe stato trasferito a paesi terzi;

la Commissione non avrebbe esaminato nella sua decisione gli obiettivi della normativa sul finanziamento.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe in contraddizione con gli obiettivi degli orientamenti applicabili in materia di finanziamento.

Il rigetto dell’ammissibilità della ricorrente al finanziamento sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento Europa creativa.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe in contraddizione con la nozione di «opera europea» del regolamento Europa creativa.

Il concetto di «opera europea», definito dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sarebbe da intendersi ampiamente e non sarebbe compatibile con l’interpretazione restrittiva della Commissione quanto all’ammissibilità al finanziamento.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione violerebbe il principio di proporzionalità.

La concessione del finanziamento MEDIA, subordinatamente al suo utilizzo nel rispetto della normativa sul finanziamento, sarebbe stata un mezzo altrettanto efficace ma più mite.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di tenere conto degli ulteriori chiarimenti forniti dalla ricorrente nella sua lettera del 15 luglio 2020.

La Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle osservazioni della ricorrente, in quanto esse non sono state presentate in ritardo e di conseguenza non potevano essere escluse.


(1)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU 2013, L 347, pag. 221).

(3)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).


18.1.2021   

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C 19/58


Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NU / EUIPO

(Causa T-650/20)

(2021/C 19/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NU (rappresentanti: avv.ti S. Pappas e N. Kyriazopoulou)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale EUIPO

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 1o aprile 2020 dell’autorità autorizzata a stipulare contratti dell’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di non rinnovare il contratto della ricorrente;

disporre il risarcimento di EUR 20 000 (ventimila euro) per il danno immateriale subito dalla ricorrente in conseguenza della decisione di non rinnovarle il contratto;

condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle della ricorrente sostenute nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inosservanza di un requisito procedurale per non aver incluso nel dialogo antecedente l’adozione della decisione impugnata il rapporto informativo relativo al 2019.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza, in quanto l’amministrazione non ha tenuti cinto dei problemi di salute della ricorrente, del rapporto informativo relativo al 2019 e dei criteri giuridici per valutare la prestazione della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla illegittimità della motivazione e/o su un manifesto errore di valutazione.

5.

Quinto motivo, vertente sull’irregolarità del procedimento precontenzioso, che non ha comportato un appropriato riesame da parte dell’Autorità che ha il potere di nomina in relazione alla decisione del 15 luglio 2020.


18.1.2021   

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C 19/59


Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Silex / Commissione e EASME

(Causa T-654/20)

(2021/C 19/63)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Á. Baratta, avvocato)

Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la nota di addebito n. 3242009492 emessa dall’EASME in data 18 agosto 2020 (in prosieguo: la «nota di addebito»), nella parte in cui dispone il pagamento di EUR 55 454,44;

annullare la lettera Ref. Ares(2020)4309529 del 18 agosto 2020 inviata, unitamente alla nota di addebito, dall’EASME (in prosieguo: la «lettera»), nella parte in cui dispone il rimborso di EUR 48 238,75 in ragione dello svincolo dal contributo al Fondo di garanzia;

annullare la lettera inviata unitamente alla nota di addebito, nei limiti in cui il rendiconto finanziario definitivo che la stessa include qualifica come inammissibili i costi diretti relativi al personale pari a EUR 210 423,11;

annullare la lettera inviata unitamente alla nota di addebito, nei limiti in cui il rendiconto finanziario definitivo che la stessa include qualifica come inammissibili i costi indiretti pari a EUR 52 605,78;

condannare la Commissione e l’EASME alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

L’EASME ha violato l’obbligo di motivazione, non avendo legittimamente motivato le rivendicazioni contenute nella nota di addebito e nella lettera trasmessa congiuntamente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

L’EASME ha violato il principio di buona amministrazione nei limiti in cui:

non ha riscontrato in sostanza le relazioni tecniche e le proposte della ricorrente e non ha risposto alle richieste di modifica del contratto della ricorrente;

non ha garantito la disponibilità di un project officer (responsabile del progetto) in una fase critica del progetto;

ha violato l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 (1), relativo al ricorso a esperti indipendenti, e i requisiti relativi al conflitto di interessi di esperti indipendenti enunciati al paragrafo 3 di tale articolo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla commissione di un errore manifesto di valutazione

L’EASME ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere, nell'elenco dei riferimenti trasmesso con la nota di addebito, che il progetto non soddisfacesse, sostanzialmente, gli obiettivi tecnici e commerciali complessivi, in quanto, nel giungere a tale conclusione, non ha tenuto conto di fatti e documenti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del requisito di proporzionalità

L’EASME ha violato il requisito di proporzionalità nel qualificare come inammissibile un importo totale di EUR 263 028,89 sull’importo delle spese di EUR 804 020,75 dichiarate dalla ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sul principio di buona gestione finanziaria, in particolare la violazione dei requisiti di economicità, efficacia ed efficienza.

L’EASME ha ignorato le affermazioni della ricorrente relative alle mutate esigenze del mercato e alla necessità di modificare di conseguenza il progetto.


(1)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81).


18.1.2021   

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C 19/60


Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 – NV/eu-LISA

(Causa T-661/20)

(2021/C 19/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NV (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (UE-LISA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 3 febbraio 2020 nella parte in cui contiene un’ammonizione nei confronti della ricorrente;

se necessario, annullare la decisione del 3 agosto 2020 che rigetta il reclamo della ricorrente del 9 aprile 2020;

ordinare il risarcimento finanziario del danno morale che può essere valutato, ex æquo et bono, in EUR 5 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione del consiglio di amministrazione (2015-014) sulle indagini amministrative del 28 gennaio 2015.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del diritto di essere sentiti e inoltre sulla violazione del dovere di riservatezza.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 12, 12 bis, 17 e 19 dello Statuto dei funzionari, del principio di buona amministrazione e inoltre su errori manifesti di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari in materia di procedimenti disciplinari e sulla violazione del dovere di diligenza.


18.1.2021   

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C 19/61


Ricorso proposto il 9 novembre 2020 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

(Causa T-670/20)

(2021/C 19/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sam McKnight Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carolina Herrera Ltd (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «COOL GIRL» — Domanda di registrazione n. 16 681 975

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 agosto 2020 nel procedimento R 689/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare alle spese il convenuto e, qualora la Carolina Herrera dovesse intervenire nel procedimento, l’interveniente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.1.2021   

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C 19/62


Ricorso proposto l’11 novembre 2020 — Celler Lagravera/EUIPO — Cyclic Beer Farm (Cíclic)

(Causa T-673/20)

(2021/C 19/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Celler Lagravera, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cyclic Beer Farm, SL (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Cíclic — Domanda di registrazione n. 17 948 980

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 agosto 2020 nel procedimento R 465/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in quanto, respingendo il ricorso proposto dalla Celler Lagravera, SLU, essa conferma la decisione della divisione di opposizione n. B 3 071 125 che accoglie l’opposizione nei confronti di tutti i prodotti del marchio dell’Unione europea n. 17 948 980 Cíclic (figurativo) per «vini» della classe 33, e

condannare alle spese la parte o le parti che si oppongano a tale ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/11001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.1.2021   

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C 19/62


Ricorso proposto il 12 novembre 2020 — Leonardo/Frontex

(Causa T-675/20)

(2021/C 19/67)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Leonardo SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Esposito, F. Caccioppoli e G. Calamo, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, nel merito, previa disamina della documentazione oggetto di accesso agli atti e relativo ordine di esibizione o deposito, annullare il provvedimento impugnato e, di conseguenza, ordinare a FRONTEX di esibirle, senza ulteriore ritardo, la documentazione oggetto del predetto accesso agli atti. Con vittoria di compensi difensivi e spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il rigetto dell’istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di gara n. FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG oggetto del giudizio pendente innanzi al Tribunale dell’Unione Europea T-849/19 (fra cui il provvedimento di aggiudicazione, i verbali di gara, la documentazione presentata dal concorrente aggiudicatario e tutti gli altri documenti acquisiti al fascicolo del procedimento).

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 4, primo comma, lettera b), secondo comma, primo trattino, e terzo comma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), delle direttive 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1) e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), e, in particolare, dei rispettivi articoli 28 e 21, dell’articolo 161 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), della Management Board Decision n. 19 del 23 luglio 2019 e dall’articolo 89 del Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 122, pag. 1).

In subordine, la ricorrente rimprovera a FRONTEX di non avere consentito neppure l’accesso parziale agli atti.


18.1.2021   

IT

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C 19/63


Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — Dr. August Wolff/EUIPO — Combe International (Vagisan)

(Causa T-679/20)

(2021/C 19/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Combe International Ltd (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «Vagisan» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 10 985 168

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2020 nel procedimento R 2459/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO n. 000018101 C dell’11 settembre 2019;

condannare l’EUIPO e, se del caso, l’interveniente alle spese nonché a quelle sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.1.2021   

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C 19/64


Ricorso proposto l’11 novembre 2020 — Novelis / Commissione

(Causa T-680/20)

(2021/C 19/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novelis Inc. (Mississauga, Ontario, Canada) (rappresentanti: avv.ti S. Völcker, T. Caspary e R. Benditz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto in parte, la decisione della Commissione del 31 agosto 2020, caso M.9076 — Novelis/Aleris che rigetta la domanda della Novelis di prorogare di un mese il periodo di chiusura ai sensi dell’articolo 49 degli Impegni Novelis/Aleris;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata dal vicedirettore generale della Direzione generale della concorrenza invece che dal collegio dei Commissari in violazione del principio di responsabilità collegiale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata.

3.

Terzo motivo, vertente sul difetto di un’adeguata motivazione che consentisse alla ricorrente di esercitare efficacemente i suoi diritti della difesa.

4.

Quarto motivo, secondo cui la decisione impugnata sarebbe viziata da vari errori manifesti di valutazione e non terrebbe conto del fatto che la ricorrente ha un buon motivo per chiedere una proroga. La ricorrente sostiene inoltre che in considerazione delle sue conseguenze giuridiche e della disponibilità di svariati strumenti meno onerosi, la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.


18.1.2021   

IT

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C 19/65


Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — OC / SEAE

(Causa T-681/20)

(2021/C 19/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OC (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione del 27 gennaio 2020 nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento danni della ricorrente datata 27 settembre 2019;

se necessario, annullare la decisione del 4 agosto 2020 nei limiti in cui respinge il reclamo della ricorrente datato 17 aprile 2020;

condannare il convenuto a risarcire i danni morali e finanziari della ricorrente, quantificati rispettivamente, ex aequo et bono, nella misura di EUR 20 000 ed EUR 580 889;

condannare il convenuto a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 22 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, sulla violazione dell’articolo 3.3 della Carta delle funzioni e delle responsabilità degli amministratori degli anticipi del SEAE, sulla violazione dell’articolo 3 del Codice delle norme professionali per il personale incaricato della verifica finanziaria del SEAE e sulla violazione dell’articolo 2 della decisione PROC HR(2011)008 dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine. La ricorrente reputa in particolare a tale riguardo che il suo trasferimento sia stato deciso senza rispettare il principio di equivalenza degli impieghi e che, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, il medesimo non fosse giustificato dall’interesse del servizio.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati e dell’obbligo di motivazione, nonché sulla violazione della tutela dei dati personali e del diritto al rispetto della vita privata.


18.1.2021   

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C 19/65


Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (calzature)

(Causa T-682/20)

(2021/C 19/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Austria) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rieker Schuh AG (Thayngen, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 1 451 421-0185

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 nel procedimento R 1650/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 5 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 6 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 62, frase 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 62, frase 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


18.1.2021   

IT

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C 19/66


Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (calzature)

(Causa T-683/20)

(2021/C 19/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Austria) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rieker Schuh AG (Thayngen, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 1 457 113-0405

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 nel procedimento R 1648/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 5 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 6 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 62, frase 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 62, frase 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


18.1.2021   

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C 19/67


Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (calzature)

(Causa T-684/20)

(2021/C 19/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Austria) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rieker Schuh AG (Thayngen, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 1 457 113-0075

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 nel procedimento R 1649/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 5 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 6 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 62, frase 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 62, frase 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


18.1.2021   

IT

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C 19/68


Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Jinan Meide Casting e a. / Commissione

(Causa T-687/20)

(2021/C 19/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) e 10 altri ricorrenti (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1210 del 19 agosto 2020, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17 (1); e

condannare la Commissione europea a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una presunta violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (il «regolamento di base») e del principio generale di non retroattività. I ricorrenti sostengono che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, dal momento che il regolamento impugnato è entrato in vigore il 22 agosto 2020, i dazi potevano essere applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica a partire dal 22 agosto 2020. Le disposizioni contenute nel regolamento impugnato che prevedono l’istituzione e la riscossione di dazi a partire dal 15 maggio 2013 violano pertanto l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base e del principio generale di non retroattività.

2.

Secondo motivo, vertente su una presunta violazione del principio generale di non retroattività degli atti dell’Unione e del principio generale di certezza del diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, adottando il regolamento impugnato, ha violato l’articolo 266 TFUE dal momento che non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale nella causa T-650/17. In particolare, reistituendo dazi a partire dal 15 maggio 2013, il regolamento impugnato ha asseritamente ignorato che tale sentenza ha annullato il regolamento (UE) 2017/1146 (3) nella sua interezza nei confronti della Jinan Meide Casting Co., Ltd. (in prosieguo la «JMCC»), con la conseguenza che i dazi imposti alla JMCC sono stati rimossi retroattivamente dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, imponendo dazi retroattivamente anziché optare per l’opzione meno onerosa di imporre dazi soltanto per il futuro, la Commissione è andata oltre quanto necessario per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-650/17, in violazione del principio di proporzionalità e degli articoli 5, paragrafo 1, e 4, TUE.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola il diritto a un ricorso effettivo, che è un principio generale del diritto dell’Unione sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo i ricorrenti, il ricorso che si avvicina maggiormente a un ricorso effettivo contro l’illegittima imposizione di dazi sulle loro importazioni consiste in un annullamento e nell’intero rimborso ad esso connesso dei dazi indebitamente pagati.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, con il regolamento impugnato, la Commissione sta imponendo un dazio per un periodo per il quale l’obbligazione doganale si è prescritta ai sensi dell’articolo 103 del codice doganale (4), che prevede un periodo di prescrizione di tre anni dalla data di importazione per riscuotere tali dazi.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la registrazione delle importazioni dei prodotti della JMCC non ha fornito alla Commissione un motivo per imporre i dazi retroattivamente nella presente causa. Secondo i ricorrenti, la Commissione non è nemmeno competente a imporre la registrazione, e le importazioni dei prodotti della JMCC sono state sottoposte a registrazione in violazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.


(1)  GU 2020, L 274, pag. 20.

(2)  GU 2009, L 343, pag. 51.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU 2017, L 166, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).


18.1.2021   

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C 19/69


Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Freshly Cosmetics / EUIPO — Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

(Causa T-688/20)

(2021/C 19/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Freshly Cosmetics, SL (Reus, Spagna) (rappresentante: avv. P. Roiger Bellostes)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Francisco Misiego Blázquez (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo IDENTY BEAUTY — Domanda di registrazione n. 17 913 910

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 settembre 2020 nel procedimento R 205/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e consentire la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 7 913 910 IDENTY BEAUTY per tutti i relativi prodotti e servizi della classe 3;

disporre che le spese ricadano sul titolare del marchio anteriore.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.1.2021   

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C 19/70


Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — Iliad Italia / Commissione

(Causa T-692/20)

(2021/C 19/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iliad Italia SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard e D. Waelbroeck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2020) 1573 final, del 6 marzo 2020 di non opporsi ad un’operazione di concentrazione notificata nel caso M.9674-Vodafone Italia / TIM / INWIT JV come modificata dagli impegni e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli impegni non forniscono una definizione o una quantificazione chiara del livello minimo di potenza richiesto per soddisfare l’obbligo di fornire spazio libero sufficiente, che costituisce un pilastro centrale ai fini dell’efficacia degli impegni.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che gli impegni non prevedono in modo chiaro ed esplicito il diritto per un nuovo entrante di ottenere, sin dall’inizio della loro attuazione, servizi di hosting che coprano la fascia dei 700 MHz, il che è essenziale per il funzionamento efficace di una rete di telefonia mobile concorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli impegni non vietano in modo chiaro ed esplicito alle parti di scegliere siti inadeguati nell’adempimento del loro obbligo di fornire l’accesso a nuovi entranti, e non forniscono alcuna tutela contro la parzialità delle parti nella selezione dei siti cui fornire l’accesso.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli impegni prevedono una procedura insufficiente e poco chiara per organizzare l’accesso ai siti interessati, che determina che i nuovi entranti non sono in grado di fare un uso efficace dei siti offerti in base agli accordi.


18.1.2021   

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C 19/71


Ricorso proposto il 5 novembre 2020 — Hansol Paper/Commissione

(Causa T-693/20)

(2021/C 19/77)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hansol Paper Co. Ltd (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524 della Commissione del 19 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare la Commissione e ogni interveniente che sarà ammesso a sostegno della Commissione a supportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che il metodo della Commissione per la determinazione dei margini di undercutting e di underselling della ricorrente viola l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 6 nonché l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.


18.1.2021   

IT

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C 19/71


Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Grange Backup Power / Commissione

(Causa T-110/18) (1)

(2021/C 19/78)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


18.1.2021   

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C 19/72


Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2020 — ZZ / BCE

(Causa T-741/18) (1)

(2021/C 19/79)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 103 del 18.3.2019.


18.1.2021   

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C 19/72


Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2020 — CH e CN / Parlamento

(Causa T-222/20) (1)

(2021/C 19/80)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


18.1.2021   

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C 19/72


Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2020 — CH e CN / Parlamento

(Causa T-490/20) (1)

(2021/C 19/81)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 329 del 5.10.2020.