ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 449

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
23 dicembre 2020


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2018-2019
Sedute dall’11 al 14 febbraio 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 396 del 20.11.2020 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 12 febbraio 2019

2020/C 449/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (2019/2509(RSP))

2

2020/C 449/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione (2018/2111(INI))

6

2020/C 449/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata (2018/2112(INI))

16

2020/C 449/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione (2018/2113(INI))

22

2020/C 449/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE (2017/2089(INI))

28

2020/C 449/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (2018/2088(INI))

37

2020/C 449/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI))

59

2020/C 449/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (2018/2108(INI))

71

 

Mercoledì 13 febbraio 2019

2020/C 449/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Bosnia-Erzegovina (2018/2148(INI))

80

2020/C 449/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa (2018/2094(INI))

90

2020/C 449/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (2018/2684(RSP))

102

2020/C 449/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulle sfide strategiche e le strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate (2018/2782(RSP))

109

2020/C 449/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'uso della cannabis a scopo terapeutico (2018/2775(RSP))

115

2020/C 449/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018 (2018/2280(INI))

119

 

Giovedì 14 febbraio 2019

2020/C 449/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla situazione in Cecenia e il caso di Ojub Titiev (2019/2562(RSP))

125

2020/C 449/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sullo Zimbabwe (2019/2563(RSP))

128

2020/C 449/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita (2019/2564(RSP))

133

2020/C 449/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza (2019/2569(RSP))

139

2020/C 449/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali (2018/2878(RSP))

142

2020/C 449/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))

146

2020/C 449/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul futuro del trattato INF e l'impatto sull'Unione europea (2019/2574(RSP))

149

2020/C 449/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 su NAIADES II — un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (2018/2882(RSP))

154

2020/C 449/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (2018/2110(INI))

157

2020/C 449/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul rafforzamento della competitività del mercato interno mediante lo sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance (2018/2109(INI))

170

2020/C 449/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate (2018/2114(INI))

176


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 12 febbraio 2019

2020/C 449/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL) — 2019/0900(APP))

182


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 12 febbraio 2019

2020/C 449/27

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10858/2018 — C8-0387/2018 — 2018/0267(NLE))

191

2020/C 449/28

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10858/2018 — C8-0387/2018 — 2018/0267M(NLE))

192

2020/C 449/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (14367/2018 — C8-0033/2019 — 2018/0349(NLE))

195

2020/C 449/30

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (10784/2018 — C8-0431/2018 — 2018/0239(NLE))

196

2020/C 449/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (15383/2017 — C8-0489/2018 — 2017/0319(NLE))

197

2020/C 449/32

P8_TA(2019)0068
Programma antifrode dell'UE ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE (COM(2018)0386 — C8-0236/2018 — 2018/0211(COD))
P8_TC1-COD(2018)0211
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE

198

2020/C 449/33

P8_TA(2019)0069
Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (COM(2018)0149 — C8-0126/2018 — 2018/0074(COD))
P8_TC1-COD(2018)0074
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

213

2020/C 449/34

P8_TA(2019)0070
Meccanismo unionale di protezione civile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017)0772/2 — C8-0409/2017 — 2017/0309(COD))
P8_TC1-COD(2017)0309
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

216

2020/C 449/35

P8_TA(2019)0071
Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM(2018)0337 — C8-0220/2018 — 2018/0169(COD))
P8_TC1-COD(2018)0169
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua
(Testo rilevante ai fini del SEE )

219

2020/C 449/36

P8_TA(2019)0072
Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (COM(2018)0289 — C8-0183/2018 — 2018/0142(COD))
P8_TC1-COD(2018)0142
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

246

2020/C 449/37

P8_TA(2019)0073
Programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese e alle statistiche europee ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 — C8-0254/2018 — 2018/0231(COD))
P8_TC1-COD(2018)0231
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826
(Testo rilevante ai fini del SEE)

247

2020/C 449/38

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018)0329 — C8-0317/2018 — 2018/0164(CNS))

295

 

Mercoledì 13 febbraio 2019

2020/C 449/39

P8_TA(2019)0084
Agenzia europea di controllo della pesca ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (COM(2018)0499 — C8-0313/2018 — 2018/0263(COD))
P8_TC1-COD(2018)0263
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione)

316

2020/C 449/40

Decisione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul rinvio alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali sulla base della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (COM(2018)0341 — C8-0215/2018 — 2018/0187(COD))

317

2020/C 449/41

P8_TA(2019)0086
Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM(2018)0096 — C8-0109/2018 — 2018/0044(COD))
P8_TC1-COD(2018)0044
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

318

2020/C 449/42

P8_TA(2019)0087
Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma Pericle IV) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma Pericle IV) (COM(2018)0369 — C8-0240/2018 — 2018/0194(COD))
P8_TC1-COD(2018)0194
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma Pericle IV)

329

2020/C 449/43

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093(NLE))

340

2020/C 449/44

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093M(NLE))

341

2020/C 449/45

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra. (07979/2018 — C8-0447/2018 — 2018/0095(NLE))

346

2020/C 449/46

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (07979/2018 — C8-0447/2018 — 2018/0095M(NLE))

347

2020/C 449/47

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (15375/2018 — C8-0026/2019 — 2018/0403(NLE))

351

2020/C 449/48

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (15375/2018 — C8-0026/2019 — 2018/0403M(NLE))

352

2020/C 449/49

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (13111/2018 — C8-0473/2018 — 2018/0282(NLE))

357

2020/C 449/50

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD))

358

2020/C 449/51

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (COM(2018)0384 — C8-0235/2018 — 2018/0208(COD))

491

2020/C 449/52

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del mercoledì 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di ripartizione geografica (C(2018)08872 — 2018/3002(DEA))

530

2020/C 449/53

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC (C(2018)09047 — 2018/2998(DEA))

531

2020/C 449/54

Decisione del Parlamento europeo di non presentare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (C(2018)09122 — 2018/3004(DEA))

533

2020/C 449/55

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (C(2018)09118 — 2018/3003(DEA))

535

2020/C 449/56

P8_TA(2019)0103
Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2018)0378 — C8-0242/2018 — 2018/0203(COD))
P8_TC1-COD(2018)0203
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

537

2020/C 449/57

P8_TA(2019)0104
Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (COM(2018)0379 — C8-0243/2018 — 2018/0204(COD))
P8_TC1-COD(2018)0204
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti)

545

2020/C 449/58

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0895 — C8-0511/2018 — 2018/0436(COD))

560

2020/C 449/59

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))

564

2020/C 449/60

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0894 — C8-0514/2018 — 2018/0434(COD))

571

2020/C 449/61

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia (14020/2018 — C8-0509/2018 — 2018/0384(NLE))

575

2020/C 449/62

P8_TA(2019)0109
Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018)0277 — C8-0192/2018 — 2018/0138(COD))
P8_TC1-COD(2018)0138
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di razionalizzazione per far progredire la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti

576

2020/C 449/63

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (COM(2018)0336 — C8-0211/2018 — 2018/0168(COD))

586

 

Giovedì 14 febbraio 2019

2020/C 449/64

P8_TA(2019)0118
Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373 — C8-0228/2018 — 2018/0198(COD))
P8_TC1-COD(2018)0198
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per la soluzione degli ostacoli giuridici e amministrativi in un contesto transfrontaliero

619

2020/C 449/65

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Georgia (13483/2018 — C8-0484/2018 — 2018/0813(CNS))

637

2020/C 449/66

P8_TA(2019)0120
Valutazione delle tecnologie sanitarie ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 — C8-0024/2018 — 2018/0018(COD))
P8_TC1-COD(2018)0018
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

638

2020/C 449/67

P8_TA(2019)0121
Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)0487 — C8-0309/2017 — 2017/0224(COD))
P8_TC1-COD(2017)0224
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

673

2020/C 449/68

P8_TA(2019)0122
Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (COM(2017)0280 — C8-0173/2017 — 2017/0128(COD))
P8_TC1-COD(2017)0128
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

676

2020/C 449/69

P8_TA(2019)0123
Reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (COM(2017)0796 — C8-0005/2018 — 2017/0354(COD))
P8_TC1-COD(2017)0354
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008

678

2020/C 449/70

P8_TA(2019)0124
Commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e commissioni di conversione valutaria ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (COM(2018)0163 — C8-0129/2018 — 2018/0076(COD))
P8_TC1-COD(2018)0076
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria

679

2020/C 449/71

P8_TA(2019)0125
Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (COM(2017)0647 — C8-0396/2017 — 2017/0288(COD))
P8_TC1-COD(2017)0288
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus
(Testo rilevante ai fini del SEE)

680

2020/C 449/72

P8_TA(2019)0126
Modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018)0744 — C8-0482/2018 — 2018/0385(COD))
P8_TC1-COD(2018)0385
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

694


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dall’11 al 14 febbraio 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 396 del 20.11.2020.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 12 febbraio 2019

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/2


P8_TA(2019)0075

Strategie per l'integrazione dei rom

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (2019/2509(RSP))

(2020/C 449/01)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (COM(2011)0173) e le successive relazioni di attuazione e di valutazione,

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al riconoscimento dei Rom come gruppo che necessita di una particolare protezione contro la discriminazione,

vista la risoluzione 2153 (2017) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla promozione dell'inclusione di Rom e nomadi,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1),

viste la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (2) e le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2016 dal titolo «Accelerare il processo di integrazione dei Rom» e del 13 ottobre 2016 sulla relazione speciale n. 14/2016 della Corte dei conti europea,

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (3),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo (4),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015, in occasione della Giornata internazionale dei rom, sull'antiziganismo in Europa e il riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (5),

viste la relazione 2016 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), le indagini UE-MIDIS I e II dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e varie altre indagini e relazioni sui Rom,

vista l'iniziativa dei cittadini europei «Minority SafePack», registrata il 3 aprile 2017,

viste le pertinenti relazioni e raccomandazioni della società civile Rom, delle ONG e degli istituti di ricerca,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'antiziganismo (6) è una specifica forma di razzismo, un'ideologia basata sulla superiorità razziale, una forma di disumanizzazione e razzismo istituzionale alimentata da discriminazioni storiche, che si esprime, tra l'altro, attraverso la violenza, l'incitamento all'odio, lo sfruttamento, la stigmatizzazione e la più evidente forma di discriminazione (7);

B.

considerando che i Rom (8) in Europa sono ancora privati dei loro diritti umani di base;

C.

considerando che le conclusioni della relazione della Commissione sulla valutazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2018)0785) sottolineano che «il quadro è stato fondamentale per lo sviluppo degli strumenti e delle strutture nazionali e dell'UE volti a promuovere l'inclusione dei Rom, ma che l'ambizione di porre fine all'esclusione dei Rom non è stata raggiunta»;

D.

considerando che la valutazione svolta dalla Commissione mostra che le strategie di inclusione devono affrontare contemporaneamente i diversi obiettivi seguendo un approccio globale, con una maggiore attenzione alla lotta all'antiziganismo; che un obiettivo specifico di non discriminazione e gli obiettivi in materia di inclusione dei Rom dovrebbero essere inseriti parallelamente ai quattro obiettivi di inclusione dei Rom (istruzione, alloggio, occupazione e salute);

E.

considerando che i progressi raggiunti nell'inclusione dei Rom sono complessivamente limitati; che sono osservabili miglioramenti riguardo all'abbandono scolastico e l'educazione della prima infanzia, ma che si è registrato un deterioramento per quanto riguarda la segregazione scolastica; che vi è stato un miglioramento rispetto allo status sanitario percepito dai Rom, ma che essi continuano ad avere una copertura medica limitata; che nella maggior parte degli Stati membri non è stato osservato alcun miglioramento nell'accesso all'occupazione e che la percentuale di giovani Rom che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione è persino aumentata; che vi sono serie preoccupazioni in materia di alloggio e che solo pochi progressi sono stati compiuti per quanto riguarda la povertà; che l'antiziganismo e le sue manifestazioni, come i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, online e offline, continuano a destare gravi preoccupazioni; che si è ritenuto che l'azione dell'Unione fornisse un importante valore aggiunto alle politiche nazionali a favore dei Rom e alla loro attuazione attraverso aree politiche, di governance e finanziarie;

F.

considerando che le relazioni di valutazione segnalano le carenze nella concezione iniziale del quadro e la sua scarsa efficacia durante l'attuazione;

G.

considerando che la valutazione mette in luce la necessità di garantire l'emancipazione e la partecipazione dei Rom mediante misure specifiche; che la responsabilizzazione e lo sviluppo delle capacità dei Rom e delle ONG sono fondamentali;

H.

considerando che dalla valutazione emerge che il quadro dell'UE non ha prestato sufficiente attenzione ai gruppi specifici tra i Rom, che occorre affrontare la discriminazione multipla e intersezionale e che nelle strategie sono necessari una forte dimensione di genere e un approccio incentrato sui minori;

I.

considerando che l'attuale quadro dell'UE non prevede obiettivi chiari e misurabili; che le procedure di monitoraggio qualitative e quantitative sono insufficienti e le raccomandazioni specifiche per paese non sono vincolanti; che si stanno compiendo sforzi insufficienti per affrontare la scarsa partecipazione dei cittadini e delle comunità Rom all'elaborazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione di misure, programmi e progetti riguardanti i Rom;

J.

considerando che la maggior parte dei programmi di carattere generale non sono inclusivi per i Rom e che le azioni mirate coperte dai Fondi strutturali non hanno apportato cambiamenti positivi e sostenibili nella vita dei Rom più svantaggiati;

K.

considerando che gli Stati membri hanno la chiara responsabilità di adottare misure correttive contro pratiche discriminatorie nei confronti dei Rom;

L.

considerando che la questione della costruzione di un clima di fiducia tra i Rom e i non Rom è essenziale per migliorare la vita e le opportunità di vita dei Rom; che la fiducia è essenziale per la società nel suo insieme;

1.

ribadisce la propria posizione, gli inviti a presentare proposte e le raccomandazioni formulati e adottati nella sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei Rom nell'UE: lotta all'antiziganismo; deplora che siano state intraprese azioni limitate in merito alle raccomandazioni formulate in detta risoluzione;

2.

invita la Commissione a:

i.

dar seguito alle richieste formulate dal Parlamento, dal Consiglio e da numerose ONG ed esperti e a proporre un quadro strategico dell'UE in materia di strategie nazionali di integrazione dei Rom per il periodo successivo al 2020, con una serie più ampia di settori prioritari, obiettivi chiari e vincolanti, calendari e indicatori per monitorare e affrontare le sfide specifiche e riflettere la diversità delle comunità Rom, e stanziare a tal fine sostanziali fondi pubblici;

ii.

coinvolgere in misura sufficiente i rappresentanti dei Rom, le ONG e la rete europea degli organismi per le pari opportunità (Equinet) nella concezione del quadro strategico dell'UE, anche attraverso una procedura di consultazione visibile e accessibile, e consentire loro una partecipazione significativa all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del quadro strategico dell'UE, rafforzandone in tal modo la titolarità;

iii.

mettere la lotta contro l'antiziganismo al centro del quadro strategico dell'UE, anche aggiungendo un obiettivo specifico di lotta alla discriminazione, unitamente ad altri obiettivi, come l'inclusione dei Rom in una società digitale sostenibile sotto il profilo ambientale e la loro equa rappresentanza in tutti gli ambiti della vita, e incoraggiare gli Stati membri a sviluppare strategie mirate e azioni concrete per combattere l'antiziganismo, oltre a una delle sue manifestazioni, vale a dire l'esclusione sociale ed economica;

iv.

assicurare che la discriminazione multipla e intersettoriale, l'integrazione della dimensione di genere e un approccio sensibile ai minori siano trattati in modo adeguato nel quadro strategico dell'UE;

v.

assicurare la dotazione di risorse umane e finanziarie adeguate al fine di disporre delle capacità necessarie per monitorare, sostenere e fornire orientamenti in merito all'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom, compresi orientamenti per i punti nazionali di contatto per i Rom;

vi.

rafforzare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per quanto riguarda il suo mandato, la capacità istituzionale, le risorse umane e il bilancio, al fine di consentire l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom;

vii.

adottare una strategia di inclusione e di diversificazione della forza lavoro per favorire la partecipazione dei Rom alla forza lavoro delle istituzioni dell'Unione;

viii.

rivolgere attenzione a gruppi specifici all'interno della popolazione Rom nel quadro strategico dell'UE, tenendo conto dei Rom dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, i Rom cittadini di paesi terzi e i Rom nei paesi in via di adesione;

ix.

includere un processo di verità, riconoscimento e riconciliazione nel quadro strategico dell'UE per rafforzare la fiducia e mettere in evidenza misure e iniziative concrete a livello culturale e strutturale, sostenute da fondi dell'Unione;

x.

continuare a verificare il carattere inclusivo delle principali politiche pubbliche degli Stati membri nell'ambito del Semestre europeo nel quadro della strategia Europa 2020 e mantenere un forte legame tra riforme strutturali inclusive, conseguimento degli obiettivi di inclusione dei Rom e utilizzo dei finanziamenti dell'Unione negli Stati membri;

3.

invita gli Stati membri a:

i.

elaborare le loro strategie nazionali di integrazione dei Rom per il periodo successivo al 2020, con un'ampia serie di settori prioritari, obiettivi chiari e vincolanti, calendari e indicatori per monitorare e affrontare le sfide specifiche e riflettere la diversità delle comunità Rom, e stanziare a tal fine sostanziali fondi pubblici;

ii.

seguire un approccio dal basso verso l'alto e coinvolgere i rappresentanti dei Rom, le comunità, le ONG e gli organismi per la parità nell'elaborazione delle loro strategie nazionali strategiche per l'integrazione dei Rom e consentire loro una partecipazione significativa all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione di tali strategie;

iii.

porre la lotta all'antiziganismo al centro delle loro strategie, oltre alla lotta a una delle manifestazioni dell'antiziganismo, ovvero l'esclusione sociale ed economica; sviluppare strategie mirate e azioni concrete per combattere l'antiziganismo, ad esempio indagando sugli attacchi razzisti in corso e passati contro i Rom; incoraggiare un'equa rappresentanza dei Rom in tutti gli ambiti della vita, compresi i media, le istituzioni pubbliche e gli organi politici;

iv.

assicurare che la discriminazione multipla e intersezionale, l'integrazione della dimensione di genere e un approccio sensibile ai minori siano trattati in modo adeguato nelle loro strategie;

v.

considerare esplicitamente i bambini come una priorità nella programmazione e nell'attuazione delle loro strategie nazionali strategiche di integrazione dei Rom; ribadisce l'importanza di proteggere e promuovere la parità di accesso a tutti i diritti dei bambini Rom;

vi.

rafforzare i punti di contatto nazionali per i Rom in termini di mandato, capacità istituzionale, risorse umane e bilancio e garantire un adeguato posizionamento di tali punti di contatto nazionali all'interno della struttura delle rispettive amministrazioni pubbliche, al fine di consentire loro di svolgere il proprio lavoro attraverso un efficace coordinamento intersettoriale;

vii.

rivolgere attenzione a gruppi specifici all'interno della popolazione Rom nel quadro strategico dell'UE, tenendo conto dei Rom cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e dei Rom cittadini di paesi terzi, compresi i Rom nei paesi in via di adesione;

viii.

includere un processo di verità, riconoscimento e riconciliazione nelle loro strategie, per rafforzare la fiducia e mettere in evidenza misure e iniziative concrete a livello culturale e strutturale, sostenute da fondi pubblici;

ix.

garantire e salvaguardare l'inclusività effettiva delle loro principali politiche pubbliche, utilizzare i fondi strutturali dell'Unione disponibili per migliorare in modo trasparente e responsabile le condizioni di vita e le opportunità di vita dei Rom; indagare sull'uso improprio attuale e passato dei fondi pertinenti e intraprendere azioni legali contro gli autori dei reati; adottare le misure necessarie per garantire l'assorbimento di tutti i fondi destinati alle comunità Rom, anche entro la fine dell'attuale QFP;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Comitato delle regioni, per la loro distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

(3)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(4)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.

(5)  GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.

(6)  Il concetto di «antiziganismo» è talvolta definito in modo diverso e nei vari Stati membri può essere indicato con una parola leggermente diversa, come «antigitanismo».

(7)  Raccomandazione politica generale n. 13 dell'ECRI sulla lotta contro l'antiziganismo e le discriminazioni nei confronti dei Rom.

(8)  Il termine «Rom» è utilizzato come termine generale che comprende diversi gruppi affini in tutta Europa, sedentari o meno, come Rom, travellers, sinti, manouches, kalé, romanichals, boyash, ashkali, egiziani, jenisch, dom e lom, che possono avere culture e stili di vita diversi.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/6


P8_TA(2019)0076

Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione (2018/2111(INI))

(2020/C 449/02)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 10 e 11 TUE e la dichiarazione, figurante all'articolo 10, paragrafo 3, secondo cui «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione»,

visto l'articolo 3, paragrafo 2, TUE, che sancisce il diritto alla libera circolazione delle persone,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2020-2027,

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (2),

visto il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» (3) per il periodo 2014-2020,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (4),

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (5),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (6),

vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (7),

vista la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358),

vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (8),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori, presentata dalla Commissione (COM(2018)0383),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2009)0313),

vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo «Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico — Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017» (COM(2017)0030),

vista la raccomandazione della Commissione del 12 settembre 2018 relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (C(2018)5949),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (9),

viste la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (10) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita (11),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo «Apprendere l'UE a scuola» (12),

vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (13),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno (14),

visto il parere del Comitato delle regioni, del 31 gennaio 2013, sul tema «Rafforzare la cittadinanza dell'UE: promuovere i diritti elettorali dei cittadini europei»,

visti gli studi pubblicati nel 2016 dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, dal titolo «Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families» (Ostacoli al diritto di libera circolazione e soggiorno per i cittadini dell'Unione e i loro familiari),

vista la relazione 2018 dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo «Making EU citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights» (Trasformare i diritti dei cittadini dell'UE in realtà: applicazione della libertà di circolazione e dei diritti connessi da parte dei tribunali nazionali),

visti i risultati dell'Eurobarometro 89/2018,

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo (15),

vista la sua posizione del 4 luglio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (l'«Atto elettorale») (16),

vista la sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (17),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (18),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (19),

vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Assicurare elezioni europee libere e corrette» (COM(2018)0637),

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A8-0041/2019),

A.

considerando che la cittadinanza dell'Unione e i diritti connessi sono stati introdotti inizialmente nel 1992 dal trattato di Maastricht e sono stati ulteriormente rafforzati dal trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, ma sono stati attuati solo parzialmente;

B.

considerando che i diritti, i valori e i principi su cui si fonda l'Unione, evidenziati negli articoli 2 e 6 TUE, pongono il cittadino proprio al centro del progetto europeo; che il dibattito sul futuro dell'Europa implica quindi anche una riflessione sulla forza della nostra identità comune;

C.

considerando che i principi di trasparenza, integrità e responsabilità delle istituzioni e dei processi decisionali dell'UE, derivanti dagli articoli 10 e 11 TUE e dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono elementi sostanziali del concetto di cittadinanza e sono essenziali per costruire e rafforzare la credibilità e la fiducia nell'Unione nel suo complesso; che ricorrere ad accordi e strumenti ad hoc e intergovernativi in diversi settori di intervento dell'UE, nonché a organi decisionali informali, aggirando e «de-istituzionalizzando» la procedura legislativa ordinaria, rischia di nuocere gravemente a tali principi;

D.

considerando che l'Unione ha avuto difficoltà nel far fronte a numerose crisi con importanti conseguenze socioeconomiche che hanno portato all'ascesa di ideologie populiste e nazionaliste basate su identità esclusive e criteri suprematisti in contraddizione con i valori europei;

E.

considerando che la gestione insoddisfacente delle varie crisi ha aumentato, nei cittadini, la delusione verso alcuni dei risultati del progetto di integrazione europea; che è essenziale garantire che la cittadinanza dell'Unione sia considerata dai cittadini un privilegio di cui essi riconoscono il valore, anche ripristinando la fiducia nel progetto europeo, dando la priorità alla promozione dei diritti di tutti i cittadini, compresi i diritti civili, politici e sociali, migliorando la qualità della democrazia nell'Unione, la fruizione pratica dei diritti e delle libertà fondamentali e la possibilità per ogni cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione, prevedendo nel contempo un maggiore coinvolgimento della società civile nei processi decisionali e di attuazione;

F.

considerando che l'attuale revisione dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) mira a migliorarne l'efficacia e a rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva;

G.

considerando che l'accesso alla cittadinanza dell'Unione è ottenuto mediante il possesso della cittadinanza di uno Stato membro, che è disciplinata dal diritto nazionale; che, allo stesso tempo, i diritti e i doveri derivanti dalla cittadinanza dell'Unione sono sanciti dal diritto dell'Unione e non dipendono dagli Stati membri, quindi non possono essere limitati in modo ingiustificato da questi ultimi;

H.

considerando che, nell'ambito dell'accesso alla cittadinanza nazionale, gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi del diritto dell'Unione, quali il principio di proporzionalità, lo Stato di diritto e la non discriminazione, frutto di elaborazione esaustiva in sede di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

I.

considerando che la prospettiva della Brexit ha messo in evidenza l'importanza dei diritti di cittadinanza dell'Unione, soprattutto tra i giovani europei, e il loro ruolo nella vita di milioni di cittadini dell'Unione, sensibilizzando inoltre l'opinione pubblica dell'Unione in merito alla potenziale perdita di tali diritti da entrambe le parti;

J.

considerando che l'affluenza media alle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 è stata del 42,6 %; che, secondo la più recente indagine Eurobarometro, pubblicata nel maggio 2018, solo il 19 % degli europei intervistati era a conoscenza della data delle prossime elezioni europee;

K.

considerando che i cittadini dell'UE ignorano quasi completamente l'esistenza degli uffici Europe Direct, sebbene il loro ruolo principale sia quello di fornire informazioni;

L.

considerando che in tutta l'Unione esistono oltre 400 centri di informazione Europe Direct, i quali contribuiscono alla comunicazione della Commissione in merito alle politiche dell'Unione europea che interessano direttamente i cittadini, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini a livello locale e regionale;

M.

considerando che il concetto di cittadinanza definisce la relazione dei cittadini con una comunità politica, che comprende i relativi diritti, doveri e responsabilità; che l'articolo 20 TFUE conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato;

N.

considerando che i cittadini europei sono direttamente rappresentati nel Parlamento europeo e che ogni cittadino deve ricevere la stessa attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione; che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che «in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne»;

O.

considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito, in una serie di cause, che i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione europea possono essere invocati anche dai cittadini di uno Stato membro nei confronti dello stesso Stato membro (20);

P.

considerando che diversi Stati membri offrono i cosiddetti programmi «golden visa» e programmi per gli investitori come mezzo per ottenerne la cittadinanza;

Q.

considerando che la libera circolazione offre ai cittadini dell'Unione l'opportunità di viaggiare, studiare, lavorare e vivere in altri paesi dell'Unione; che oltre 16 milioni di europei esercitano il diritto di risiedere in un altro paese dell'Unione;

R.

considerando che il diritto alla libera circolazione è fondamentale per la cittadinanza dell'Unione e integra le altre libertà del mercato interno dell'Unione; che i giovani europei attribuiscono particolare valore alla libertà di circolazione, la quale è considerata il più importante risultato positivo dell'Unione dopo la garanzia della pace in Europa;

S.

considerando che l'attuazione della direttiva 2004/38/CE ha incontrato difficoltà pratiche e che gli europei possono ancora trovare difficoltoso trasferirsi o vivere in un altro Stato membro, a causa di discriminazioni basate sulla nazionalità e dei requisiti di ingresso e soggiorno; che esiste una notevole giurisprudenza della Corte di giustizia volta a chiarire i concetti chiave per i cittadini mobili dell'Unione;

T.

considerando che il diritto alla tutela consolare è garantito in virtù degli articoli 20 e 23 TFUE e che pertanto i cittadini dell'Unione che si trovano nel territorio di un paese terzo, nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, hanno diritto alla tutela da parte da qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; che le emergenze, le catastrofi naturali o eventi come gli attentati terroristici possono colpire i cittadini europei che provengono da uno Stato membro privo di rappresentanza nel paese terzo interessato;

U.

considerando che la Commissione, nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, ha dimostrato il proprio impegno a organizzare una campagna di informazione e di sensibilizzazione a livello dell'Unione in merito alla cittadinanza dell'UE per aiutare i cittadini a comprendere meglio i diritti di cui godono; che tale responsabilità di informare meglio i cittadini dell'Unione in merito ai loro diritti e doveri deve essere condivisa dagli Stati membri e dalla società civile;

V.

considerando che, secondo la relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE 2017, dal 2012 un numero crescente di persone ha dichiarato di avere subito una qualche forma di discriminazione;

W.

considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione hanno rafforzato notevolmente la libertà di circolazione nell'UE e rappresentano uno dei traguardi più importanti del processo di integrazione europea;

X.

considerando che l'introduzione della cittadinanza europea è una conquista del progetto europeo che deve ancora realizzare il suo pieno potenziale; che si tratta di una costruzione unica, che non esiste in nessun altro luogo del mondo;

1.

ritiene che non tutte le disposizioni relative alla cittadinanza dell'Unione siano state attuate in modo da raggiungere il loro pieno potenziale, anche se ciò consentirebbe il consolidamento di un'identità europea; evidenzia che la creazione della cittadinanza dell'Unione ha dimostrato che può esistere una forma di cittadinanza non determinata dalla nazionalità, la quale getta le basi di un ambito politico da cui derivano diritti e doveri stabiliti dal diritto dell'Unione europea e non da quello dei singoli Stati; invita le istituzioni dell'Unione ad adottare le misure necessarie per migliorare l'attuazione, la portata e l'efficacia delle disposizioni del trattato in materia di cittadinanza, come pure le corrispondenti disposizioni sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che i cittadini europei non sono pienamente consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

2.

ricorda che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato membro; sottolinea che la cittadinanza dell'Unione consente la complementarità delle molteplici identità dei cittadini e che il nazionalismo esclusivo e le ideologie populiste minano tale capacità; ritiene che esercitare una cittadinanza attiva e incoraggiare la partecipazione civica siano fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza a un progetto politico volto a promuovere lo sviluppo di un sentimento condiviso di identità europea, di comprensione reciproca, di dialogo interculturale e di cooperazione transnazionale, come pure a costruire società aperte, inclusive, coese e resilienti;

3.

ritiene che la piena attuazione, da parte delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché la promozione attiva dei diritti e dei principi ivi sanciti rappresentino una leva essenziale per garantire l'effettivo coinvolgimento dei cittadini nel processo democratico dell'Unione e per dare concretezza alle disposizioni di cui all'articolo 20 TFUE;

4.

pone in evidenza che il corpus dei diritti e degli obblighi derivanti dalla cittadinanza dell'Unione non può essere limitato in modo ingiustificato; esorta gli Stati membri, a tale riguardo, ad avvalersi della loro prerogativa di concedere la cittadinanza in uno spirito di cooperazione leale, anche nei casi di figli di cittadini dell'Unione che hanno difficoltà a soddisfare i criteri per la cittadinanza in base alle norme nazionali; sottolinea che l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza presuppone la tutela e la promozione di tutti i diritti e le libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, anche per i disabili, che dovrebbero poter esercitare i loro diritti fondamentali al pari di qualsiasi altro cittadino, e presuppone l'integrazione attiva della dimensione di genere in modo che anche le donne possano fruire pienamente dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione;

5.

ricorda che la cittadinanza dell'Unione ha inoltre implicazioni estese e garantisce diritti nell'ambito della partecipazione democratica, derivanti dagli articoli 10 e 11 TUE; sottolinea che, ai fini dell'esercizio del diritto di partecipazione alla vita democratica dell'Unione, le decisioni andrebbero prese nella maniera quanto più possibile aperta e vicina ai cittadini ed è pertanto fondamentale assicurare le corrispondenti garanzie riguardo alla trasparenza nel processo decisionale e alla lotta contro la corruzione;

6.

deplora l'esistenza di clausole di non partecipazione (opt-out) che permettono ad alcuni Stati membri di derogare a determinate parti dei trattati, il che crea differenze de facto e compromette i diritti dei cittadini, i quali dovrebbero essere uguali in base ai trattati;

7.

rileva che il programma Erasmus+, il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» e il programma «L'Europa per i cittadini» apportano grandi benefici ai cittadini dell'Unione e in particolare ai giovani, rendendoli più consapevoli del loro status di cittadini dell'Unione e migliorando la loro conoscenza dei diritti derivanti da tale status e dei valori che ne sono alla base; ritiene che anche i programmi di volontariato europeo, come il Servizio volontario europeo e il Corpo europeo di solidarietà, siano parte integrante della costruzione della cittadinanza europea; sottolinea l'importanza fondamentale di tali programmi, soprattutto tra i giovani, e chiede che siano rafforzati finanziariamente;

Diritti politici

8.

è preoccupato per la tendenza al calo dell'affluenza alle urne sia alle elezioni nazionali che a quelle del Parlamento europeo, specialmente tra i giovani; è convinto che il rafforzamento della sfera pubblica dell'Unione e la piena attuazione della cittadinanza europea possano contribuire a invertire tale tendenza al ribasso, aumentando il senso di appartenenza dei cittadini a una comunità europea e rafforzando la democrazia rappresentativa;

9.

riconosce gli sforzi della Commissione per promuovere programmi che favoriscano la cittadinanza europea e la consapevolezza dei cittadini riguardo ai loro diritti politici; osserva tuttavia gli scarsi progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 165 TFUE come base giuridica per promuovere la dimensione europea dell'istruzione dei cittadini; ritiene essenziale promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e ritiene che lo sviluppo dei programmi di studio dell'Unione nei sistemi di istruzione dovrebbe essere una priorità per continuare a sfruttare il potenziale della cittadinanza europea;

10.

deplora ancora una volta il fatto che alcuni cittadini dell'Unione siano privati dei diritti di voto nel proprio Stato membro di cittadinanza e non possano partecipare alle elezioni parlamentari nazionali nello Stato membro di residenza; sottolinea che la perdita dei diritti elettorali derivante dalla residenza in un altro Stato membro potrebbe scoraggiare i cittadini dal trasferirsi in un altro Stato membro e potrebbe quindi costituire una potenziale violazione dell'articolo 18 TFUE;

11.

ritiene che, in un sistema di democrazia rappresentativa, sia essenziale garantire il corretto funzionamento delle istituzioni dell'Unione al fine di proteggere tutti i diritti politici dei cittadini europei; sottolinea l'importanza dell'accessibilità delle informazioni, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, sulla cittadinanza dell'Unione e sui diritti derivanti dal suo possesso, per rafforzare la nozione di cittadinanza dell'Unione; deplora il fatto che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, che è divenuto la base giuridica per l'accesso del pubblico ai documenti e che estende le norme relative a tale accesso a tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie e gli uffici dell'Unione, non sia ancora stato pienamente attuato; ritiene che gli Stati membri abbiano costantemente ostacolato i progressi nell'adozione del nuovo regolamento;

Libera circolazione

12.

plaude ai vantaggi che la libera circolazione apporta ai cittadini dell'Unione e alle economie degli Stati membri; sottolinea che i diritti derivanti dalla direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non sono sempre noti e rispettati, il che comporta ostacoli alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nonché discriminazioni nei loro confronti; ricorda l'obbligo degli Stati membri di proteggere i diritti di libera circolazione, ivi compreso il ricongiungimento familiare, per i coniugi dello stesso sesso:

13.

è preoccupato per il fatto che l'interpretazione di alcune disposizioni e condizioni della direttiva 2004/38/CE da parte dei tribunali nazionali differisca non solo da uno Stato membro all'altro, ma talvolta anche nell'ambito della stessa giurisdizione; osserva con preoccupazione che le autorità nazionali non sono sempre pienamente consapevoli dei diritti e degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2004/38/CE;

14.

sottolinea il problema dell'assenza di informazioni o della comunicazione di informazioni inesatte o che generano confusione sull'obbligo del visto per i familiari o sui diritti di soggiorno; insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero garantire l'eliminazione degli ostacoli inutili al diritto di ingresso/soggiorno, in particolare per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE;

15.

è preoccupato per le difficoltà incontrate dai cittadini nell'ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta Europa; ritiene che la direttiva sulle qualifiche professionali e il quadro europeo delle qualifiche abbiano contribuito a facilitare il riconoscimento tra gli Stati membri; ritiene inoltre che il riconoscimento professionale sia fondamentale per garantire un grado più elevato di mobilità, sia per gli studenti che per i professionisti; invita la Commissione a continuare ad agevolare quanto più possibile il riconoscimento professionale;

16.

è profondamente preoccupato per i risultati della ricerca condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che ha individuato discriminazioni nella ricerca di un impiego, nell'accesso a vari servizi come il noleggio di un'automobile, l'affitto di un appartamento o taluni servizi bancari, nonché nei settori dell'istruzione e della fiscalità; sottolinea che la discriminazione in base alla nazionalità può creare ostacoli alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione; invita l'Unione e gli Stati membri a prestare una particolare attenzione al monitoraggio di tali casi di discriminazione e a intraprendere azioni decisive per prevenirli;

17.

sottolinea il ruolo svolto dalla mobilità nello sviluppo personale dei giovani attraverso un rafforzamento dell'apprendimento e degli scambi culturali e una migliore comprensione della cittadinanza attiva e del suo esercizio; incoraggia gli Stati membri a sostenere i programmi dell'UE che promuovono la mobilità;

18.

apprezza l'importanza della cultura, dell'arte e della scienza quali parti integranti di una cittadinanza attiva dell'UE; sottolinea il loro ruolo nel rafforzare, nei cittadini, un sentimento comune di appartenenza all'Unione, nell'incoraggiare la comprensione reciproca e nel promuovere il dialogo interculturale;

Tutela consolare

19.

osserva che quasi sette milioni di cittadini dell'Unione attualmente risiedono in paesi al di fuori dell'Unione e che si prevede che tale cifra aumenterà fino a raggiungere almeno 10 milioni entro il 2020;

20.

ritiene che il diritto alla tutela consolare vada a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione e ricorda che la direttiva del Consiglio (UE) 2015/637 interpreta la tutela consolare nel senso più ampio possibile, ossia come qualsiasi tipo di assistenza consolare; sottolinea che la consapevolezza di tali diritti rimane limitata;

21.

invita la Commissione a pubblicare una valutazione dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 e ad avviare, se del caso, procedure di infrazione; invita gli Stati membri a sviluppare protocolli di emergenza, tenendo conto dei cittadini non rappresentati, al fine di migliorare le comunicazioni nelle situazioni di emergenza in coordinamento con le rappresentanze degli altri Stati membri e le delegazioni dell'Unione; ricorda i suoi ripetuti appelli al rafforzamento del ruolo delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e sottolinea il valore aggiunto apportato dalla rete diplomatica dell'Unione presente sul terreno;

Petizione al Parlamento europeo e ricorso al Mediatore europeo

22.

sottolinea l'importanza del diritto di petizione, stabilito dall'articolo 227 TFUE e dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali, e del diritto di ricorso al Mediatore europeo, sancito dall'articolo 228 TFUE e dell'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali; elogia il lavoro del Mediatore europeo nella lotta alla cattiva amministrazione nelle istituzioni, negli organismi e nelle agenzie dell'Unione, in particolare nell'ambito della trasparenza; sottolinea l'importanza della trasparenza per un funzionamento e una partecipazione democratici corretti all'interno dell'Unione, che infondano fiducia nei cittadini; approva, a tale riguardo, le raccomandazioni contenute nella recente relazione speciale del Mediatore europeo sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio;

Raccomandazioni

23.

raccomanda che la Commissione eserciti le sue prerogative a norma dell'articolo 258 TFUE per chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) di decidere se la privazione del diritto di voto dovuta alla residenza in un altro Stato membro dell'Unione debba essere considerata una violazione della libertà di circolazione e di soggiorno; invita nuovamente gli Stati membri ad applicare il Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia, che prevede tra l'altro l'abolizione della privazione del diritto di voto per gli espatriati alle elezioni dei parlamenti nazionali;

24.

suggerisce che la Commissione, attraverso la procedura di cui all'articolo 25 TFUE, estenda i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2, TFUE in modo da consentire ai cittadini dell'Unione di scegliere se votare nello Stato membro di cittadinanza o di residenza e che tale estensione comprenda tutte le elezioni, in linea con le possibilità costituzionali di ciascuno Stato membro;

25.

invita gli Stati membri a introdurre strumenti di democrazia elettronica a livello locale e nazionale e ad integrarli adeguatamente nel processo politico, facilitando la partecipazione democratica sia dei cittadini che dei residenti;

26.

ritiene che la revisione del quadro giuridico che disciplina l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) rappresenti un'opportunità per rafforzare la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche dell'UE, rendendo lo strumento meno burocratico e più accessibile;

27.

invita la Commissione a sviluppare prassi più solide per quanto riguarda il seguito politico e giuridico dato alle ICE andate a buon fine;

28.

insiste sulla necessità di investire maggiori risorse a favore della creazione di ulteriori programmi e iniziative volti a promuovere uno spazio pubblico europeo in cui la fruizione dei diritti e delle libertà fondamentali, il benessere sociale e il rispetto dei valori europei diventino il modello di identità dei cittadini; accoglie con favore il programma «Diritti e valori» quale valido esempio del sostegno attivo dell'Unione ai suoi valori e diritti derivanti dalla cittadinanza europea e sanciti dai trattati, anche attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile che promuovono e tutelano tali diritti e valori; sottolinea l'importanza di salvaguardare l'attuale dotazione finanziaria per il programma «Diritti e valori»; si oppone fermamente al suo ridimensionamento nel nuovo quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, come proposto dalla Commissione;

29.

esorta vivamente i partiti politici europei e i partiti a essi affiliati a garantire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista di genere dei candidati, mediante liste chiuse o altri metodi equivalenti;

30.

propone di aumentare sostanzialmente la visibilità degli uffici Europe Direct; sottolinea che tali uffici dovrebbero fungere da intermediari, in collaborazione con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri e la società civile (compresi i sindacati, le associazioni imprenditoriali e gli organismi pubblici e privati), per informare attivamente i cittadini europei sui loro diritti e doveri e per promuovere la partecipazione dei cittadini a livello locale alla vita democratica dell'Unione europea; incoraggia gli Stati membri e gli enti a livello regionale e locale a cooperare attivamente con tali uffici; sottolinea che tali uffici dovrebbero funzionare in sinergia con programmi come «L'Europa per i cittadini»; chiede alla Commissione europea di garantire che tali uffici centralizzino le informazioni pertinenti che consentono ai cittadini dell'Unione di esercitare i loro diritti, nonché di facilitare l'esercizio dei diritti di cittadinanza dell'Unione; ritiene che il servizio SOLVIT debba essere ulteriormente ottimizzato per poter intervenire in modo più efficace a tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione, prima che questi ultimi presentino un ricorso giurisdizionale o amministrativo;

31.

invita la Commissione, in tale ottica, a presentare una proposta che rafforzi sia il ruolo degli uffici Europe Direct, sia l'esercizio della cittadinanza dell'Unione sulla base dei diritti conferiti ai lavoratori in applicazione della direttiva 2014/54/UE, fra cui il diritto dei cittadini dell'Unione di essere tutelati dalla discriminazione, l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 22 TFUE e il diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE, nonché il diritto alla libera circolazione per i loro familiari;

32.

invita la Commissione a intervenire sistematicamente in caso di violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte degli Stati membri e chiede una revisione degli orientamenti dell'Unione per l'applicazione e l'interpretazione della legislazione che riguarda i cittadini dell'Unione, al fine di includere i recenti sviluppi della CGUE, garantendo così la piena efficacia del diritto dell'Unione;

33.

chiede che l'integrazione della dimensione di genere sia attuata in modo coerente in tutte le attività dell'Unione, in particolare in sede di adozione della legislazione o di attuazione delle politiche connesse alla cittadinanza dell'Unione;

34.

ricorda che il Parlamento, dal 2014 e in varie occasioni, ha espresso preoccupazione per il fatto che qualsiasi programma nazionale che comporti la vendita diretta o indiretta della cittadinanza dell'Unione europea mina il concetto stesso di cittadinanza europea; chiede alla Commissione di monitorare tali programmi e di elaborare una relazione sui programmi nazionali che concedono la cittadinanza dell'Unione agli investitori, come previsto nella relazione 2017 sulla cittadinanza dell'Unione;

35.

si rammarica del fatto che la relazione 2017 della Commissione sulla cittadinanza non includa alcun riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al diritto di petizione, al diritto di rivolgersi al Mediatore europeo, al diritto di accesso ai documenti o al diritto di sostenere un'ICE; invita la Commissione a prestare pienamente attenzione alle disposizioni della Carta e a porre rimedio a tali carenze nella prossima valutazione;

36.

sottolinea che un numero crescente di cittadini europei è stato vittima di attacchi terroristici in un paese diverso dal proprio e, pertanto, chiede urgentemente l'introduzione di protocolli negli Stati membri per assistere i cittadini europei di un altro paese in caso di attacco terroristico, in linea con la direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo;

37.

propone che gli Stati membri istituiscano una festività pubblica europea il 9 maggio per rafforzare il sentimento di appartenenza europea e creare uno spazio per i movimenti e le attività civiche;

38.

ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una proposta relativa all'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento europeo su un meccanismo dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

39.

crede fermamente che il principio di non discriminazione sia una pietra angolare della cittadinanza europea, che rappresenta tanto un principio generale quanto un valore fondamentale del diritto dell'UE, a norma dell'articolo 2 TUE; sollecita il Consiglio affinché completi l'adozione della direttiva orizzontale dell'UE contro la discriminazione, al fine di garantire ulteriormente i diritti fondamentali all'interno dell'Unione tramite l'adozione di una legislazione specifica dell'UE che dia piena attuazione agli articoli 18 e 19 TFUE mediante un approccio orizzontale; si rammarica del fatto che la direttiva contro la discriminazione sia tuttora bloccata in seno al Consiglio, a dieci anni dalla pubblicazione della proposta della Commissione;

40.

richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dai trattati di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); invita la Commissione a intraprendere i passi necessari per finalizzare l'adesione dell'Unione alla CEDU e per l'adesione alla Carta sociale europea;

41.

sottolinea che un'educazione civica di qualità per tutte le età (formale e informale) è fondamentale per l'esercizio sicuro dei diritti democratici dei cittadini e il corretto funzionamento di una società democratica; osserva che solo uno sforzo educativo incessante può garantire una maggiore partecipazione alle elezioni a livello europeo e migliorare la comprensione interculturale e la solidarietà in Europa, nonché permettere il superamento della discriminazione, dei pregiudizi e delle disuguaglianze di genere; raccomanda di utilizzare gli articoli 165, 166 e 167 TFUE come base giuridica per esplorare le potenzialità delle politiche in materia di istruzione, formazione professionale e gioventù;

42.

ricorda che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a «formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione» (articolo 10, paragrafo 4, TUE); chiede pertanto che ai singoli cittadini dell'Unione sia accordata la possibilità di far domanda di adesione direttamente ai partiti politici a livello europeo;

43.

ricorda la necessità di promuovere la dimensione europea delle elezioni parlamentari europee al fine di contribuire al potenziale futuro lavoro del Parlamento mediante l'esercizio del suo diritto di iniziativa legislativa a norma dell'articolo 225 TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere tra i cittadini europei i diritti di cittadinanza, compresi quelli relativi ai diritti di voto; sottolinea che un'informazione migliore e più mirata sulle politiche europee e sull'impatto della legislazione dell'UE sulla vita quotidiana dei cittadini migliorerebbe l'affluenza alle urne nelle elezioni europee; ricorda la necessità di promuovere la partecipazione alle elezioni europee aumentando la visibilità dei partiti politici europei; ribadisce che la promozione della partecipazione alle elezioni europee è una responsabilità condivisa dai cittadini, dagli Stati membri e dall'Unione; sottolinea che occorre informare i cittadini in merito alla recente riforma della legge elettorale e al processo degli Spitzenkandidat; sottolinea il peso e il simbolismo politici di tale figura in termini di rafforzamento della cittadinanza dell'Unione;

44.

ricorda che il Parlamento europeo è il parlamento di tutta l'Unione e svolge un ruolo essenziale nel garantire la legittimità delle istituzioni politiche dell'Unione in quanto, attraverso un adeguato controllo parlamentare, assicura la loro responsabilità; insiste pertanto affinché i poteri legislativi del Parlamento e i suoi diritti di controllo siano garantiti, consolidati e rafforzati;

45.

ricorda gli orientamenti della Commissione sull'applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale e la sua comunicazione del 12 settembre 2018 dal titolo «Assicurare elezioni europee libere e corrette» (COM(2018)0637); chiede che sia fatto tutto il possibile per assicurare che le elezioni siano libere da qualsiasi interferenza indebita; evidenzia la necessità di una politica dell'Unione ben definita per far fronte alla propaganda anti-europea e alla disinformazione mirata;

46.

incoraggia la Commissione europea a incrementare la promozione della partecipazione democratica intensificando il dialogo con i cittadini, migliorando la loro comprensione del ruolo della legislazione dell'Unione nella loro vita quotidiana ed evidenziando il loro diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali, nazionali ed europee;

47.

invita la Commissione a sfruttare, in tal senso, i media sociali e gli strumenti digitali, prestando particolare attenzione ad accrescere la partecipazione dei giovani e delle persone con disabilità; chiede lo sviluppo e l'attuazione di strumenti di democrazia elettronica, come le piattaforme online, per coinvolgere più direttamente i cittadini nella vita democratica dell'UE, incoraggiandoli pertanto a impegnarsi in tale ambito;

48.

sostiene la produzione e la diffusione di materiali editoriali e multimediali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione volti a sensibilizzare i cittadini dell'UE in merito ai loro diritti e rafforzare la loro capacità di far valere efficacemente tali diritti in ciascuno Stato membro;

49.

ritiene che, dato il crescente impatto dei media sociali sulla vita dei cittadini, le istituzioni europee dovrebbero continuare a sviluppare nuovi meccanismi e politiche pubbliche volte a tutelare i diritti fondamentali dei singoli nell'ambiente digitale; sottolinea la necessità di una condivisione sicura, equa e trasparente dei dati dei cittadini; sottolinea che la libertà dei media e l'accesso a una pluralità di opinioni sono una componente indispensabile di una democrazia sana e che l'alfabetizzazione mediatica è fondamentale e dovrebbe essere sviluppata in giovane età;

50.

sostiene il ricorso all'articolo 25 TFUE per adottare misure che possano facilitare l'esercizio quotidiano della cittadinanza europea;

51.

chiede alla Commissione, a norma dell'articolo 25 TFUE, di tenere conto, nella prossima relazione sulla cittadinanza, dello sviluppo dei diritti di cittadinanza dell'Unione nel diritto derivato e nella giurisprudenza e di proporre una tabella di marcia che riunisca tutti questi progressi, in modo da tenere formalmente in considerazione l'evoluzione dell'Unione in quest'ambito;

52.

sottolinea che l'obiettivo finale di tale esercizio, secondo la procedura di cui all'articolo 25 TFUE, sarebbe quello di adottare iniziative concrete volte al consolidamento dei diritti specifici e delle libertà specifiche dei cittadini nel quadro di uno statuto di cittadinanza dell'Unione, analogo al pilastro europeo dei diritti sociali, che includa i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, unitamente ai diritti sociali enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE in quanto elementi qualificanti dello «spazio pubblico» europeo, fra cui anche il modello di governance relativo a tale spazio pubblico, la dignità, la libertà, lo Stato di diritto, la democrazia, il pluralismo, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà, l'uguaglianza e la non discriminazione, di cui occorre tenere conto in una futura o eventuale riforma dei trattati;

o

o o

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3.

(4)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(5)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(6)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(7)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

(8)  GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1.

(9)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(10)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 17.

(11)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.

(12)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 57.

(13)  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 28.

(14)  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 98.

(15)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 83.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2018)0282.

(17)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 89.

(18)  Testi approvati, P8_TA(2018)0226.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(20)  Vedasi, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-34/09 dell'8 marzo 2011, Gerardo Ruiz Zambrano contro Office national de l'emploi (ONEM), ECLI:EU:C:2011:124, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-135/08 del 2 marzo 2010, Janko Rottman contro Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:2010:104, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-434/09 del 5 maggio 2011, Shirley McCarthy contro Secretary of State for the Home Department, ECLI:EU:C:2011:277, e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-256/11 del 15 novembre 2011, Murat Dereci e altri contro Bundesministerium für Inneres, ECLI:EU:C:2011:734.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/16


P8_TA(2019)0077

Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata (2018/2112(INI))

(2020/C 449/03)

Il Parlamento europeo,

viste le disposizioni dei trattati relative alla cooperazione rafforzata, in particolare l'articolo 20, l'articolo 42, paragrafo 6, gli articoli 44, 45 e 46 del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 82, 83, 86, 87, 187, 188, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 e 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste le disposizioni dei trattati relative ad altre forme esistenti di integrazione differenziata, in particolare gli articoli 136, 137 e 138 TFUE riguardanti disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro,

visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG),

visti il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea, il protocollo n. 14 sull'Eurogruppo e il protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (1),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro (3),

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona (4),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'integrazione differenziata (5),

visti il Libro bianco della Commissione del 1o marzo 2017 (COM(2017)2025) e i successivi cinque documenti di riflessione (COM(2017)0206), COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

vista la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017,

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0038/2019),

A.

considerando che l'Unione ha un particolare interesse ad attuare la cooperazione rafforzata in certi ambiti di competenza non esclusiva dell'Unione per far progredire il progetto europeo e facilitare la vita dei cittadini;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, TUE, la cooperazione rafforzata è intesa a essere una misura di ultima istanza, da adottare quando gli obiettivi di una cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme;

C.

considerando che la cooperazione rafforzata non dovrebbe essere vista come uno strumento di esclusione o di divisione tra gli Stati membri, bensì come una soluzione pragmatica per far avanzare l'integrazione europea;

D.

considerando che la delicata natura di certi settori programmatici rende difficile seguire la procedura legislativa ordinaria, non solo a causa della regola dell'unanimità, bensì anche per la pratica invalsa in seno al Consiglio di cercare sempre il consenso tra gli Stati membri anche quando per adottare una decisione sarebbe sufficiente una maggioranza qualificata;

E.

considerando che, ad eccezione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, tutte le iniziative di cooperazione rafforzata avrebbero potuto essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, se questa fosse stata la modalità di voto applicabile invece dell'unanimità;

F.

considerando che esistono numerosi casi di sottogruppi di Stati membri che intrattengono tra loro rapporti di cooperazione bilaterale o multilaterale al di fuori dell'ambito dei trattati, ad esempio in settori come quello della difesa; che la pressione esercitata dalla crisi economica e monetaria, che ha spinto ad adottare decisioni rapide e a superare la regola dell'unanimità in determinati settori, ha portato all'adozione di strumenti intergovernativi al di fuori del quadro giuridico dell'Unione, quali il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG o «Fiscal Compact»);

G.

considerando che la cooperazione rafforzata è una procedura in virtù della quale un minimo di nove Stati membri possono instaurare una cooperazione avanzata in un settore all'interno delle strutture dell'UE, ma senza il coinvolgimento di altri Stati membri; che la cooperazione rafforzata consente agli Stati membri partecipanti di raggiungere un obiettivo o un'iniziativa comuni e di superare la paralisi nei negoziati o un blocco imposto da uno o più Stati membri quando è richiesta l'unanimità; che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, TUE, gli atti adottati dall'Unione europea nel quadro della cooperazione rafforzata dovrebbero vincolare unicamente gli Stati membri partecipanti; che la cooperazione rafforzata è limitata ai settori in cui l'Unione non dispone di competenze esclusive;

H.

considerando che, a norma dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, la Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri;

I.

considerando che l'esperienza dimostra che la cooperazione rafforzata ha prodotto risultati soddisfacenti nel diritto in materia di divorzio (6) e offre prospettive interessanti per quanto riguarda le norme in materia di regime patrimoniale (7), il brevetto unitario europeo e la Procura europea;

J.

considerando che le prime esperienze di cooperazione rafforzata hanno evidenziato le difficoltà associate all'applicazione del sistema, a causa delle limitate disposizioni presenti nei trattati circa la sua attuazione pratica e per la mancanza di un seguito sufficiente da parte delle istituzioni dell'Unione;

K.

considerando che l'analisi dei vari modelli federali utilizzati negli Stati membri dell'Unione e nelle federazioni all'esterno dell'Unione ha rivelato che i meccanismi di cooperazione flessibile sono sovente utilizzati dagli enti sub-federali in settori di interesse comune;

L.

considerando che senza il ricorso a clausole passerella per passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio e in assenza di una riforma approfondita dei trattati, appare possibile che in futuro gli Stati membri debbano ricorrere alle disposizioni relative alla cooperazione rafforzata per poter affrontare problemi comuni e conseguire obiettivi comuni;

M.

considerando che, ai fini della corretta applicazione della cooperazione rafforzata, è importante stilare un elenco delle questioni da affrontare e predisporre una tabella di marcia per un funzionamento efficace della cooperazione rafforzata che rispetti la lettera e lo spirito dei trattati;

Osservazioni principali

1.

esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la cooperazione rafforzata offra una soluzione a un problema comune avvalendosi della struttura istituzionale dell'Unione e riducendo quindi le spese amministrative per gli Stati membri partecipanti, non sia stata eliminata del tutto la necessità di ricorrere a soluzioni costituite da forme di sottoraggruppamenti intergovernativi al di fuori dei trattati, il che ha conseguenze negative per la coerenza del quadro giuridico dell'Unione e porta quindi alla mancanza di un appropriato controllo democratico;

2.

ritiene che occorra preservare il quadro istituzionale unico dell'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi comuni della stessa, garantendo il principio di parità di tutti i cittadini; ribadisce che il metodo della Comunità o dell'Unione dovrebbe essere mantenuto;

3.

sottolinea che, contrariamente ai trattati intergovernativi, la cooperazione rafforzata costituisce uno strumento di risoluzione dei problemi non solo legittimo ma anche comodo, in quanto è basata sulle disposizioni dei trattati e opera all'interno della struttura istituzionale dell'Unione;

4.

sottolinea che, sebbene la cooperazione rafforzata, in quanto misura di ultima istanza, non abbia trovato ampio uso da quando è stata introdotta con il trattato di Amsterdam, essa sta acquisendo importanza e produce risultati tangibili;

5.

osserva che, sulla base dell'esperienza acquisita finora, la cooperazione rafforzata nasce nella maggior parte dei casi in settori retti da una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità ed è stata utilizzata prevalentemente nel settore della giustizia e degli affari interni;

6.

sottolinea che finora la procedura di instaurazione e attuazione della cooperazione rafforzata è stata piuttosto lunga, soprattutto a causa della definizione imprecisa del termine ragionevole entro il quale accertare l'impossibilità di raggiungere la soglia di voto necessaria e per la mancanza di una forte volontà politica di procedere più speditamente;

7.

osserva che la mancanza di orientamenti operativi chiari per la creazione e l'amministrazione della cooperazione rafforzata, come ad esempio la legge applicabile per le istituzioni comuni o le procedure di ritiro da una cooperazione esistente, potrebbe aver reso meno probabile la conclusione di una cooperazione rafforzata;

8.

ricorda che, sebbene la cooperazione rafforzata si avvalga dell'ordinamento giuridico e istituzionale dell'Unione, la sua integrazione automatica nell'acquis non è prevista;

9.

ritiene che, sebbene sia considerata uno scenario di ripiego, la cooperazione rafforzata costituisca comunque uno strumento utile per risolvere problemi a livello dell'Unione e per superare alcuni degli stalli istituzionali;

10.

reputa che, ai fini di una efficace organizzazione e attuazione della cooperazione rafforzata, sia necessario rispondere a un'unica serie di domande, indipendentemente dal settore programmatico interessato o dalla forma che tale cooperazione assume;

Raccomandazioni

11.

propone pertanto che sia data risposta a una serie di domande e che sia rispettata la tabella di marcia di cui in appresso al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione della cooperazione rafforzata;

Processo decisionale

12.

sottolinea che la spinta politica verso la cooperazione rafforzata dovrebbe provenire dagli Stati membri, ma le discussioni sui suoi contenuti dovrebbero basarsi su una proposta della Commissione;

13.

ricorda che l'articolo 225 TFUE conferisce al Parlamento un diritto di iniziativa quasi legislativa, che dovrebbe essere interpretato quale possibilità in capo al Parlamento di avviare una cooperazione rafforzata sulla base di una proposta della Commissione sulla quale non sia stato possibile raggiungere un accordo tramite la normale procedura decisionale nell'arco del mandato di due presidenze consecutive del Consiglio;

14.

ritiene che gli obiettivi di un caso di cooperazione debbano essere considerati irrealizzabili dall'Unione nel suo insieme, come previsto ai sensi dell'articolo 20 TUE, se durante un periodo corrispondente a due presidenze consecutive del Consiglio non si registra alcun progresso sostanziale in sede di Consiglio;

15.

raccomanda che le domande avanzate dagli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata si fondino, in linea di principio, su obiettivi almeno altrettanto ambiziosi di quelli presentati dalla Commissione, prima che sia appurato che questi ultimi non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme;

16.

raccomanda vivamente che la speciale clausola passerella di cui all'articolo 333 TFUE sia attivata per passare dall'unanimità al VMQ e dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di un accordo relativo all'avvio di una cooperazione rafforzata, al fine di evitare nuovi blocchi nel caso in cui il numero di Stati membri partecipanti sia significativo;

17.

reputa che la decisione che autorizza la cooperazione rafforzata debba specificare il quadro delle relazioni con gli Stati membri non partecipanti; ritiene che gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione rafforzata debbano essere tuttavia coinvolti nelle deliberazioni sul tema cui essa si rivolge;

18.

ricorda che sia il segretariato della Commissione che quello del Consiglio hanno un importante ruolo da svolgere per garantire che gli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata non siano emarginati, rendendo difficile una loro partecipazione in una fase successiva;

Amministrazione

19.

raccomanda che la Commissione svolga un ruolo attivo in tutte le fasi della cooperazione rafforzata, dalla proposta alle deliberazioni fino all'attuazione della cooperazione rafforzata;

20.

afferma che l'unità delle istituzioni dell'Unione dovrebbe essere mantenuta e che la cooperazione rafforzata non dovrebbe portare alla creazione di accordi istituzionali paralleli, bensì consentire, laddove opportuno, l'istituzione di organi specifici all'interno del quadro giuridico dell'UE, fermi restando le competenze e il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

Controllo parlamentare

21.

ricorda che il Parlamento è responsabile del controllo parlamentare della cooperazione rafforzata; chiede un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali e, negli Stati membri in cui ciò è pertinente, dei parlamenti regionali, a fianco del Parlamento europeo nel controllo democratico della cooperazione rafforzata se si tratta di settori politici di competenza concorrente; sottolinea la possibilità di istituire un forum interparlamentare analogo, ad esempio, alla conferenza interparlamentare di cui all'articolo 13 del TSCG e alla conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), ove necessario e fatte salve le competenze del Parlamento;

22.

evidenzia la necessità che gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata includano le regioni che dispongono di competenze legislative nelle questioni che le riguardano, in modo da rispettare la ripartizione interna delle competenze e rafforzare la legittimazione sociale di tale cooperazione rafforzata;

23.

raccomanda che il Parlamento svolga un ruolo più incisivo nella cooperazione rafforzata, suggerendo alla Commissione nuove forme di cooperazione attraverso l'articolo 225 del TFUE e monitorando le proposte o la cooperazione esistente; esprime la convinzione che il Parlamento debba essere coinvolto in tutte le fasi della procedura anziché essere tenuto soltanto a fornire il proprio consenso, e che esso dovrebbe ricevere relazioni periodiche ed essere in grado di esprimersi in merito all'attuazione della cooperazione rafforzata;

24.

invita il Consiglio a impegnarsi con il Parlamento in un'eventuale futura procedura di cooperazione rafforzata prima della richiesta di approvazione del testo finale da parte del Parlamento, al fine di garantire la massima cooperazione tra i colegislatori dell'Unione;

25.

deplora tuttavia che, nonostante l'approccio costruttivo e misurato del Parlamento alla procedura di cooperazione rafforzata, il Consiglio abbia mostrato scarso interesse a impegnarsi formalmente con il Parlamento prima della richiesta di approvazione da parte del Parlamento del testo finale negoziato;

26.

ritiene necessario che il Parlamento migliori la propria organizzazione interna in relazione alla cooperazione rafforzata; ritiene, a tal fine, che ogni caso di cooperazione rafforzata debba essere seguito dalla pertinente commissione permanente e raccomanda pertanto che il regolamento interno del Parlamento autorizzi la creazione di sottocommissioni ad hoc composte principalmente da deputati eletti negli Stati membri che partecipano a tale cooperazione rafforzata;

Bilancio

27.

ritiene che le spese operative connesse alla cooperazione rafforzata debbano essere sostenute dagli Stati membri partecipanti e che laddove i costi siano sostenuti dal bilancio dell'UE, gli Stati membri non partecipanti debbano essere rimborsati, salvo che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, decida in conformità dell'articolo 332 TFUE che tale cooperazione debba essere finanziata a titolo del bilancio dell'Unione, iscrivendovi tale spesa nello stesso e rendendola pertanto parte della procedura annuale di bilancio;

28.

ritiene che, qualora l'attività regolamentata da una cooperazione rafforzata generi un gettito, tale gettito debba essere destinato a coprire le spese operative connesse alla cooperazione rafforzata;

Giurisdizione

29.

ritiene che la cooperazione rafforzata debba rientrare sotto la diretta giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), fatta salva la possibilità di istituire una procedura di arbitraggio o un tribunale di prima istanza per la risoluzione delle controversie che possano rendersi necessari per il funzionamento di un particolare caso di cooperazione rafforzata, a meno che il trattato disponga altrimenti, nel qual caso ciò dovrebbe essere indicato nell'atto giuridico che istituisce la cooperazione rafforzata;

30.

sottolinea che, nel caso in cui una cooperazione rafforzata richieda l'istituzione di un tribunale speciale o di un meccanismo arbitrale speciale, l'organo arbitrale finale dovrebbe essere sempre la CGUE;

Adeguamenti alla struttura istituzionale dell'Unione

31.

propone di creare in seno alla Commissione un'unità speciale per la cooperazione rafforzata, sotto la guida del commissario responsabile per le relazioni interistituzionali, con la finalità di coordinare e razionalizzare la messa in opera a livello istituzionale di iniziative di cooperazione rafforzata;

32.

considera necessario rendere più proattivo il ruolo dei segretariati della Commissione e del Consiglio nel contesto della cooperazione rafforzata e suggerisce pertanto che essi individuino attivamente, in collegamento con il Comitato delle regioni e in particolare attraverso la sua piattaforma di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), gli ambiti nei quali la cooperazione rafforzata potrebbe risultare utile all'avanzamento del progetto europeo o i settori adiacenti alle attuali forme di cooperazione rafforzata, al fine di evitare sovrapposizioni o contraddizioni;

Ritiro o espulsione di Stati membri

33.

sottolinea che i trattati non contengono disposizioni circa la possibilità di ritiro o di espulsione di Stati membri dalle cooperazioni rafforzate in essere, fatta eccezione per la cooperazione strutturata permanente (PESCO);

34.

ritiene che in tutti i casi di cooperazione rafforzata sia opportuno stabilire regole chiare per quanto riguarda il ritiro di Stati membri non più desiderosi di parteciparvi e l'espulsione di Stati membri non più conformi alle condizioni della cooperazione stessa; raccomanda che i termini e le condizioni del possibile ritiro o espulsione di uno Stato membro siano specificati nell'atto che istituisce la cooperazione rafforzata;

Raccomandazioni per l'evoluzione futura della cooperazione rafforzata

35.

reputa necessario mettere a punto una procedura per l'autorizzazione accelerata della cooperazione rafforzata nei settori di alto rilievo politico da completarsi entro un lasso di tempo più breve rispetto alla durata di due presidenze consecutive del Consiglio;

36.

esorta gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ad adoperarsi per integrare la cooperazione rafforzata nell'acquis dell'Unione;

37.

invita la Commissione a proporre un regolamento sulla base dell'articolo 175, terzo comma, o dell'articolo 352 TFUE, al fine di semplificare e unificare il quadro giuridico applicabile alla cooperazione rafforzata (ad esempio i principi guida relativi alla legge applicabile per le istituzioni comuni o il ritiro di uno Stato membro), agevolando in tal modo la conclusione di tali cooperazioni;

38.

suggerisce di vagliare, in occasione della prossima revisione dei trattati, la possibilità che le regioni o le entità subnazionali svolgano un ruolo nella cooperazione rafforzata quando quest'ultima riguarda un settore di competenza esclusiva del livello in questione, nel debito rispetto delle costituzioni nazionali;

o

o o

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(2)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

(3)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.

(4)  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 125.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2019)0044.

(6)  Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10).

(7)  Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 1).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/22


P8_TA(2019)0078

Attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione (2018/2113(INI))

(2020/C 449/04)

Il Parlamento europeo,

viste le disposizioni del trattato relative al controllo politico del Parlamento sulla Commissione europea e in particolare gli articoli 14, 17 e 25 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 121, 159, 161, 175, 190, 225, 226, 230, 233, 234, 249, 290, 291, 319 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 17 TUE che conferisce alla Commissione il compito di definire l'interesse generale dell'Unione e, «a tal fine», il monopolio dell'iniziativa;

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

visto l'accordo interistituzionale (AII) «Legiferare meglio» del 2016 e l'accordo interistituzionale del 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria,

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (1),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2),

vista la sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e in particolare i paragrafi 2 e 8, che ribadiscono ulteriormente che il processo degli Spitzenkandidaten consiste in una prassi costituzionale e politica di successo, che rispecchia l'equilibrio interistituzionale previsto dai trattati (3),

visti la sua risoluzione legislativa del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) e i negoziati interistituzionali in corso,

viste la relazione del Mediatore europeo sulle riunioni e il controllo dei documenti nelle denunce riunite 488/2018/KR e 514/2018/KR sulla nomina, da parte della Commissione, di un nuovo Segretario generale e le sue raccomandazioni su tali casi,

visti il suo regolamento, fra cui l'articolo 52, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0033/2019),

A.

considerando che il quadro istituzionale dell'Unione sancito dai trattati conferisce al Parlamento, in quanto organo legislativo dell'Unione, la responsabilità del controllo politico sulla Commissione;

B.

considerando che il Parlamento dispone di una serie di strumenti per invitare la Commissione a rendere conto, come la mozione di censura (articoli 17 TUE e 234 TFUE), la possibilità di chiedere al Presidente della Commissione di ritirare la sua fiducia in un singolo membro della Commissione (articolo 118, paragrafo 10, del regolamento del Parlamento), il diritto di inchiesta (articolo 226 TFUE), la competenza di controllo su atti delegati e di esecuzione (articoli 290 e 291 TFUE), il diritto di presentare interrogazioni orali e scritte (articolo 230, paragrafo 2 TFUE) e il diritto di avviare procedimenti giudiziari contro la Commissione su una questione di legalità (articolo 263 TFUE) o in caso di inazione della Commissione;

C.

considerando che, oltre a questi meccanismi, il Parlamento dispone di una serie di strumenti per articolare la vigilanza e definire, quindi, in modo proattivo l'agenda politica europea;

D.

considerando che il bilancio è il più importante strumento di cui dispone l'Unione europea per conseguire i suoi obiettivi e le sue strategie, e che pertanto il controllo di bilancio riveste un'importanza fondamentale;

E.

considerando che il processo degli Spitzenkandidaten riflette l'equilibrio interistituzionale tra il Parlamento e la Commissione e ha pertanto sostanzialmente consolidato e rafforzato il legame tra le due istituzioni, portando ad una maggiore politicizzazione della Commissione che dovrebbe risultare in un maggiore controllo parlamentare delle sue funzioni esecutive;

F.

considerando che l'articolo 17 TUE prevede che il Presidente della Commissione sia eletto dal Parlamento su proposta dei capi di Stato e di governo dell'UE, tenendo conto dei risultati delle elezioni europee e in consultazione con il Parlamento europeo; che l'articolo 17 TUE prevede altresì che la stessa procedura sia seguita qualora il Parlamento rifiuti il candidato proposto, compresa la consultazione del Parlamento;

G.

considerando che tutti i commissari designati sono soggetti ad un'audizione prima dell'investitura del collegio dei commissari e che, durante il suo mandato, il Parlamento può riesaminare gli impegni e le priorità espressi dai commissari designati durante le loro audizioni, anche valutando se i loro antecedenti personali li qualificano per soddisfare le esigenze imposte dal loro mandato;

H.

considerando che i trattati conferiscono al Parlamento il diritto di porre in votazione una mozione di censura nei confronti della Commissione nel suo complesso ma non di ritirare la sua fiducia nei confronti di un singolo commissario;

I.

considerando che, nonostante la responsabilità collettiva del collegio dei commissari, il Parlamento dovrebbe garantire una vigilanza politica efficace del lavoro individuale di ciascun commissario;

J.

considerando che la recente nomina del nuovo Segretario generale della Commissione ha destato gravi preoccupazioni circa il ruolo e l'influenza politica esercitati da alti funzionari della Commissione;

K.

considerando che questa nuova procedura, conforme alle regole, per la copertura del posto di Segretario generale della Commissione dovrebbe essere seguita in occasione della nomina nel 2019 del nuovo Presidente della Commissione e dei nuovi commissari;

L.

considerando che la Commissione è soggetta ad obblighi derivanti dai trattati di riferire regolarmente al Parlamento una volta all'anno sulle attività generali dell'Unione (articolo 249 TFUE); ogni tre anni sull'applicazione delle disposizioni in materia di non discriminazione e cittadinanza dell'Unione (articolo 25 TFUE); sui risultati della sorveglianza multilaterale in materia di politica economica (articolo 121, paragrafo 5, TFUE); ogni tre anni sugli sviluppi nella realizzazione della politica sociale (articoli 159 e 161 TFUE); ogni tre anni sugli sviluppi nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale (articolo 175 TFUE); una volta all'anno sulle attività di ricerca nell'Unione (articolo 190 TFUE); una volta all'anno sulla lotta contro la frode (articolo 325 TFUE); e quando conduce negoziati con paesi terzi o organizzazioni internazionali (articolo 207 TFUE);

M.

considerando inoltre che, per quanto riguarda la legislazione derivata, la Commissione è incaricata di riesaminare e valutare direttive e regolamenti vari, e di riferire sui risultati di tale esercizio;

N.

considerando che, con l'adozione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, il Parlamento ha acquisito ulteriore influenza nella definizione dell'agenda legislativa proposta dalla Commissione ogni anno nel programma di lavoro della Commissione (PLC);

O.

considerando che, dall'adozione del trattato di Lisbona, il Parlamento è diventato un vero colegislatore in materia di bilancio e ha la responsabilità di concedere il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'Unione;

P.

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento ha ampliato la propria influenza sul controllo delle politiche esterne dell'UE, ottenendo il potere di approvazione sulla conclusione di accordi internazionali e quindi il diritto di essere immediatamente e pienamente informato dalla Commissione in tutte le fasi del negoziato di tali accordi (articolo 218 TFUE, articolo 50 TUE);

Q.

considerando che i negoziati con il Regno Unito riguardo alla sua uscita dall'Unione europea si sono svolti in condizioni esemplari di trasparenza e di coinvolgimento del Parlamento;

R.

considerando che la portata dei diritti di controllo del Parlamento varia notevolmente tra atti delegati e atti di esecuzione; che il Parlamento ha il diritto di porre il veto su un atto delegato e/o di revocare la delega, ma nel caso degli atti di esecuzione il suo coinvolgimento è molto meno ampio;

S.

considerando che l'attuale struttura istituzionale dell'Unione e la mancanza di una definizione precisa dell'esecutivo nei trattati rendono complesso il concetto di esecutivo dell'UE e lo spezzettano ai vari livelli europeo, nazionale e regionale;

T.

considerando che, per risolvere la questione del controllo delle funzioni esecutive rispetto all'applicazione della legislazione europea, una maggiore cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e regionali, in linea con le rispettive competenze costituzionali e in conformità con l'articolo 10, paragrafo 2, TUE, riveste importanza fondamentale;

U.

considerando che la trasparenza e una forte partecipazione del Parlamento nei negoziati con il Regno Unito hanno avuto un impatto positivo sul loro esito, creando un clima di fiducia e di unità, e dovrebbero quindi ispirare le future prassi negoziali internazionali;

Conclusioni principali

1.

ricorda che il controllo esercitato sugli organismi dell'Unione rappresenta uno dei ruoli del Parlamento europeo e che la responsabilità della Commissione dinanzi al Parlamento è uno dei principi alla base del funzionamento dell'UE e del controllo democratico interno;

2.

ritiene che il Parlamento non stia sfruttando appieno tutti i suoi strumenti di controllo politico sull'esecutivo, a causa di una serie di motivi, alcuni dei quali sono inerenti alla struttura istituzionale dell'Unione, mentre altri sono ad esempio il risultato delle mutevoli dinamiche interistituzionali, che hanno reso alcuni degli strumenti difficili da applicare o non sufficientemente efficaci;

3.

riconosce la potenziale e positiva attuazione del processo degli Spitzenkandidaten, in base al quale tutti i cittadini europei si esprimono in modo diretto sulla scelta del presidente della Commissione votando una lista capeggiata dal loro candidato preferito; sostiene pertanto fermamente la prosecuzione di questa prassi per le future elezioni europee e incoraggia tutte le forze politiche a partecipare a tale processo;

4.

ricorda che il rafforzamento del legame politico instaurato tra il Parlamento e la Commissione a seguito del processo degli Spitzenkandidaten non dovrebbe determinare un controllo parlamentare meno rigoroso della Commissione;

5.

ricorda che l'obiettivo della soglia sancita dai trattati per una mozione di censura è quello di preservare l'efficace uso di tale strumento per i casi gravi; riconosce che, come nella maggior parte delle democrazie parlamentari, la possibilità di una mozione di censura costituisce per lo più un deterrente; propone, tuttavia, nel contesto di future modifiche dei trattati, di studiare o esaminare la possibilità di abbassare la soglia in modo misurato, mantenendo comunque l'equilibrio istituzionale previsto dai trattati;

6.

sottolinea che la politicizzazione della Commissione è una diretta conseguenza dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona; osserva che tali cambiamenti non hanno comportato l'adozione di disposizioni che imporrebbero ai singoli commissari di dar conto del proprio operato;

7.

deplora profondamente che, nella procedura di nomina del Segretario generale, come ha dichiarato il Mediatore europeo, la Commissione «non ha correttamente rispettato le norme pertinenti né nella lettera, né nello spirito»;

8.

sottolinea che i trattati non forniscono una definizione chiara dell'esecutivo dell'UE e che le istituzioni responsabili differiscono tra i vari settori di politica, a seconda che siano considerati come appartenenti alle competenze condivise o esclusive dell'Unione;

9.

ritiene necessario istituire un sistema legislativo realmente bicamerale che coinvolga il Consiglio e il Parlamento e che la Commissione funga da organo esecutivo;

10.

sottolinea che il ruolo di vigilanza del Parlamento nei confronti dell'esecutivo è integrato da analoghe competenze dei parlamenti nazionali nei confronti dei propri dirigenti che si occupano di questioni europee; ritiene che tale responsabilità sia l'elemento chiave del ruolo delle camere parlamentari nazionali nell'Unione europea;

11.

ritiene che l'esercizio di controllo del Parlamento sull'esecutivo, ai sensi dell'articolo 14 TUE, sia stato reso difficile, se non a volte impossibile, dall'assenza di un chiaro catalogo di competenze e politiche dell'Unione e dall'attribuzione multilivello delle competenze tra dirigenti europei, nazionali e regionali;

12.

ricorda che i trattati non conferiscono alcuna funzione legislativa o diritto di iniziativa legislativa al Consiglio europeo; esprime preoccupazione per il fatto che, negli ultimi anni, il Consiglio europeo, contrariamente allo spirito e alla lettera dei trattati, abbia adottato una serie di importanti decisioni politiche al di fuori del quadro del trattato, escludendo di fatto tali decisioni dalla vigilanza del Parlamento e minando la responsabilità democratica che è essenziale riguardo a tali politiche europee;

13.

ricorda che il trattato conferisce al Parlamento notevoli poteri di controllo politico attraverso le procedure annuali di bilancio e di discarico;

14.

rammenta che il discarico è una procedura politica annuale che garantisce un controllo democratico ex post sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea da parte della Commissione, sotto la propria responsabilità e in cooperazione con gli Stati membri;

15.

evidenzia che la procedura di discarico si è rivelata uno strumento potente che ha avuto un impatto sull'evoluzione positiva del sistema di bilancio dell'UE, sulla gestione finanziaria, sulla definizione dell'agenda e sulle modalità di definizione e attuazione delle politiche dell'Unione, contribuendo nel contempo ad accrescere l'influenza politica del Parlamento;

16.

evidenzia che l'articolo 318 TFUE aggiunge un nuovo strumento per il discarico di bilancio: la valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti;

17.

rileva con preoccupazione che non è prevista alcuna effettiva sanzione legale se il Parlamento decide di non concedere il discarico alla Commissione; ritiene tuttavia che la mancata concessione del discarico lanci un segnale politico forte, poiché implica che il Parlamento non nutre sufficiente fiducia nella responsabilità della Commissione e che quest'ultima dovrebbe pertanto reagire adottando misure concrete di follow-up volte a porre rimedio alla situazione;

18.

deplora che, in assenza di una leale cooperazione da parte del Consiglio, la prassi istituzionale del discarico di bilancio da parte del Parlamento non consenta di controllare il bilancio del Consiglio e che questa situazione costituisca una grave mancanza rispetto agli obblighi del trattato secondo i quali il Parlamento controlla il bilancio dell'Unione nel suo insieme;

19.

propone, al fine di estendere il potere di controllo di bilancio del Parlamento a tutto il bilancio dell'Unione, di avviare negoziati tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento al fine di assicurare il diritto del Parlamento di accedere alle informazioni sulle modalità di esecuzione del bilancio del Consiglio, direttamente o passando per la Commissione, e che il Consiglio risponda alle interrogazioni scritte del Parlamento e partecipi alle audizioni e alle discussioni riguardanti l'esecuzione del suo bilancio; ritiene che, qualora tali negoziati dovessero fallire, il Parlamento dovrebbe concedere il discarico solamente alla Commissione e includere in tale discarico globale risoluzioni distinte sulle varie istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione, assicurando che nessuna sezione del bilancio UE sia eseguita senza un adeguato controllo;

20.

ricorda che le istituzioni non hanno ancora espresso il loro impegno a stabilire criteri per la delimitazione dell'uso degli atti delegati e di esecuzione, anche se l'AII «Legiferare meglio» ha migliorato la trasparenza della procedura degli atti delegati;

21.

ricorda che, a norma dell'articolo 247 del regolamento finanziario, la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, tra cui, nello specifico, i conti consolidati definitivi, la relazione annuale sulla gestione e il rendimento e la valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti di cui all'articolo 318 TFUE; insiste sul fatto che la relazione annuale sulla gestione e il rendimento dovrebbe includere una valutazione di tutte le misure preventive e correttive adottate per evitare che il finanziamento sia oggetto di corruzione o conflitto di interessi;

Raccomandazioni

22.

suggerisce che gli strumenti per invitare la Commissione a rendere conto e quelli per il controllo esecutivo debbano essere combinati al fine di massimizzare l'efficacia di entrambi;

23.

ribadisce che i poteri legislativi e i diritti di vigilanza del Parlamento devono essere garantiti, consolidati e rafforzati, anche mediante accordi interistituzionali e il ricorso alla base giuridica corrispondente da parte della Commissione;

24.

ritiene necessario che il Parlamento riformi i suoi metodi di lavoro al fine di rafforzare l'esercizio delle sue funzioni di controllo politico sulla Commissione;

25.

invita la Commissione a considerare più seriamente le iniziative legislative avviate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 225 TFUE; invita il prossimo Presidente della Commissione a impegnarsi a favore di tale obiettivo e accoglie con favore le rispettive dichiarazioni degli Spitzenkandidaten al riguardo; auspica che un maggior numero di iniziative produca proposte legislative; ricorda che, in conformità dell'articolo 10 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la Commissione è tenuta a dare rapida e dettagliata considerazione alle richieste di atti dell'Unione;

26.

elogia la Commissione per il seguito positivo dato alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona;

27.

ritiene che, sebbene il Parlamento non abbia un diritto formale di iniziativa legislativa a norma dei trattati in vigore, debba formare oggetto di attento esame la possibilità di ottenere il diritto di iniziativa legislativa nel quadro di una futura modifica del trattato;

28.

incoraggia lo scambio delle migliori pratiche di controllo parlamentare tra parlamenti nazionali, come ad esempio lo svolgimento di discussioni periodiche tra i rispettivi ministri e le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali prima e dopo le riunioni del Consiglio, nonché con i Commissari in un arco spaziale e temporale appropriato, come pure le riunioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; incoraggia l'istituzione di scambi regolari di funzionari delle istituzioni e di personale dei gruppi politici tra le amministrazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, il Comitato europeo delle regioni e le regioni degli Stati membri con competenze legislative;

29.

ritiene che l'istituzione di una settimana europea annuale consentirebbe ai deputati al Parlamento europeo e ai commissari, in particolare ai vicepresidenti responsabili dei cluster, di presentarsi di fronte a tutte le assemblee parlamentari nazionali per discutere e spiegare l'agenda europea accanto a parlamentari e rappresentanti della società civile; suggerisce che tale iniziativa potrebbe promuovere la responsabilità democratica della Commissione richiesta ai sensi del trattato di Lisbona;

30.

invita il Parlamento a rafforzare la propria capacità di controllo dell'elaborazione e dell'attuazione di atti delegati e di esecuzione;

31.

si compiace degli sforzi attualmente profusi dalle tre istituzioni per stabilire criteri chiari per delineare le modalità di utilizzo degli atti delegati e degli atti di esecuzione; chiede che tali criteri siano applicati al più presto possibile;

32.

incoraggia i parlamenti nazionali, nonché i parlamenti regionali, se del caso, ad accrescere la loro capacità di controllo dei propri dirigenti nell'atto di prendere decisioni o proporre regolamenti per attuare o delegare la legislazione europea;

33.

ritiene necessario, in una futura modifica dei trattati, migliorare gli strumenti per indurre un'assunzione di responsabilità da parte dei singoli commissari dinanzi al Parlamento per tutto il loro mandato, sfruttando le alquanto limitate disposizioni esistenti dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea;

34.

invita la Commissione e il Consiglio, in conformità con il principio di cooperazione leale, ad avviare un dialogo politico sulla proposta di regolamento del Parlamento sul diritto di inchiesta, al fine di affidare al Parlamento poteri effettivi che gli consentano di esercitare questo strumento parlamentare di base per il controllo dell'esecutivo, che è assolutamente imprescindibile nei sistemi parlamentari di tutto il mondo;

35.

è convinto dell'utilità delle interrogazioni parlamentari come strumento di sorveglianza; ritiene pertanto necessario procedere ad una valutazione approfondita della qualità delle risposte fornite dalla Commissione alle interrogazioni dei deputati, nonché della quantità e della qualità delle interrogazioni formulate dai deputati;

36.

ritiene che il tempo delle interrogazioni sia un elemento importante del controllo parlamentare sull'esecutivo; chiede alla Conferenza dei presidenti di iscrivere nuovamente il tempo delle interrogazioni all'ordine del giorno della plenaria, in linea con l'articolo 129 del regolamento;

37.

invita nuovamente la Commissione a rivedere le proprie procedure amministrative per la nomina del Segretario generale, dei direttori generali e dei direttori, con l'obiettivo di garantire la scelta dei migliori candidati in un quadro di massima trasparenza e pari opportunità;

o

o o

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali degli Stati membri e al Comitato europeo delle regioni.

(1)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(2)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

(3)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 89.

(4)  GU C 443 del 22.12.2017, pag. 39.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/28


P8_TA(2019)0079

Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE (2017/2089(INI))

(2020/C 449/05)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 23 e 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, l'articolo 67, paragrafo 1, e gli articoli 258, 263, 267 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),

visto il Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea,

visti i pareri e l'elenco dei criteri per la valutazione dello Stato di diritto della Commissione di Venezia,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (1),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso (2),

viste le sue risoluzioni annuali sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (3),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (4),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (5),

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6),

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (7),

vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2005 dal titolo «Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione — Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso» (COM(2005)0172),

vista la relazione della Commissione del 29 aprile 2009 sul funzionamento pratico della metodologia per un controllo sistematico e rigoroso del rispetto della Carta dei diritti fondamentali (COM(2009)0205),

vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (COM(2010)0573),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, dal titolo «Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments» (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione) (SEC(2011)0567),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012,

visti gli orientamenti del Consiglio del 20 gennaio 2015 sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio,

visti gli orientamenti per gli organi preparatori del Consiglio dal titolo «La compatibilità dei diritti fondamentali»,

vista la relazione sul seminario della Presidenza del Consiglio del 13 maggio 2016 dal titolo «Applicazione politica a livello nazionale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»,

visti gli orientamenti della Commissione del 19 maggio 2015 sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio,

viste le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti i convegni annuali della Commissione sui diritti fondamentali,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 20 settembre 2016 nelle cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd e altri/Commissione europea e Banca centrale europea (BCE) (8),

vista la sentenza della CGUE del 6 novembre 2018 nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth BauerVolker Willmeroth/Martina Broßonn (9),

visto il parere 2/13 della CGUE del 18 dicembre 2014 sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (10),

visto il parere 4/2018 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 24 settembre 2018 dal titolo «Sfide e opportunità per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali»,

viste le relazioni annuali sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

visto il manuale della FRA, dell'ottobre 2018, dal titolo «Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale — Linee guida»,

visti gli strumenti per legiferare meglio, in particolare lo strumento n. 28 «Diritti fondamentali e diritti umani»,

visto l'articolo 38 del suo regolamento,

visto il parere del Segretario generale del Consiglio d'Europa del 2 dicembre 2016 sull'iniziativa dell'Unione europea volta a istituire un pilastro europeo dei diritti sociali,

visti il documento della delegazione olandese della COSAC del novembre 2017 sulla trasparenza dell'UE, dal titolo «Aprire le porte: Rendere l'UE più trasparente per i suoi cittadini», e la lettera delle delegazioni della COSAC alle istituzioni dell'UE, del 20 dicembre 2017, sulla trasparenza del processo decisionale politico all'interno dell'UE,

visti gli studi dal titolo «L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE», «L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma di un'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali» e «La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», pubblicati rispettivamente il 22 novembre 2016, il 15 febbraio 2016 e il 12 gennaio 2016 dalla sua Direzione generale delle Politiche interne (11),

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le petizioni (A8-0051/2019),

A.

considerando che il trattato di Lisbona ha conferito lo status di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito «la Carta») all'interno del quadro giuridico dell'UE, il che equivale al valore giuridico dei trattati;

B.

considerando che la presente relazione non valuta ogni singolo diritto contenuto nella Carta, ma analizza piuttosto l'attuazione della Carta in quanto strumento di diritto primario;

C.

considerando che le disposizioni sociali costituiscono un elemento essenziale della Carta e della struttura giuridica dell'Unione; che è essenziale garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutta l'Unione e metterne in evidenza l'importanza;

D.

considerando che, secondo la CGUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta sono al centro della struttura giuridica dell'UE e il loro rispetto è un presupposto necessario per la legittimità di qualsiasi atto dell'Unione;

E.

considerando che la Carta comprende, in linea con i requisiti del diritto internazionale in materia di diritti umani e del suo articolo 51, obblighi sia negativi (non-violazione) che positivi (promozione attiva), che dovrebbero essere soddisfatti allo stesso modo al fine di conferire pieno carattere operativo alle sue disposizioni;

F.

considerando che l'articolo 51 della Carta circoscrive l'ambito di applicazione della stessa per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto delle competenze degli Stati membri e dell'Unione e rispettando i limiti delle competenze conferite all'Unione dai trattati;

G.

considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta specifica che questa non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze di quest'ultima, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati;

H.

considerando che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono costantemente vincolati dalla Carta, anche quando agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione;

I.

considerando che, in virtù dell'articolo 51, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto dell'Unione; che, tuttavia, i confini incerti di tale obbligo rendono difficile determinare se e come la Carta si applichi concretamente;

J.

considerando che il potenziale dei diritti sociali ed economici stabiliti nella Carta non è stato finora sfruttato adeguatamente; che, ricordando il parere del Segretario generale del Consiglio d'Europa, il rispetto dei diritti sociali non è solo un imperativo etico e un obbligo giuridico, ma anche una necessità economica;

K.

considerando che l'articolo 6 TUE sottolinea altresì che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU, devono far parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

L.

considerando che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea;

M.

considerando che, nel suo studio del 22 novembre 2016 dal titolo «L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE» (12), si considera, tra l'altro, la pertinenza della Carta per le attività della Commissione nel quadro del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (trattato MES) e nel contesto del Semestre europeo; che, al momento, nell'ambito della governance economica dell'Unione si presta scarsa attenzione ai diritti sociali definiti dalla Carta; che tali diritti devono essere considerati veri e propri diritti fondamentali;

N.

considerando che l'impegno del pilastro europeo dei diritti sociali di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci nei settori della parità di opportunità e dell'accesso al mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro eque e della protezione e dell'inclusione sociali rafforza ulteriormente i diritti sanciti dalla Carta;

O.

considerando che il principio della parità di genere è un valore cardine dell'Unione ed è sancito dai trattati UE e dalla Carta; che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che «Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne»;

P.

considerando che la trasparenza dei processi legislativo e decisionale dell'UE è un corollario del diritto ad una buona amministrazione, come stabilito all'articolo 41 della Carta, e un presupposto essenziale affinché i cittadini possano valutare e monitorare adeguatamente l'attuazione di quest'ultima da parte delle istituzioni dell'Unione;

Q.

considerando che la promozione, da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, dell'ampio spettro di diritti previsti dalla Carta — che vanno dai diritti civili e politici ai diritti sociali, economici e di terza generazione — apporterebbe un impulso cruciale per lo sviluppo di una sfera pubblica europea e per dare espressione concreta al concetto di cittadinanza europea e alla dimensione partecipativa dell'Unione sancita dai trattati;

R.

considerando che la FRA ha formulato alcune raccomandazioni in vista dell'efficace attuazione della Carta nel suo parere sul miglioramento dell'accesso ai mezzi di ricorso nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE (13) e nel suo parere sulle sfide e sulle opportunità legate all'attuazione della Carta dei diritti fondamentali (14);

S.

considerando che l'articolo 24 della Carta sancisce i diritti del bambino, obbligando le autorità pubbliche e le istituzioni private a considerare preminente l'interesse superiore del bambino;

T.

considerando che l'articolo 14 della Carta sottolinea il diritto di ogni bambino ad un'istruzione equa;

Rafforzare l'integrazione della Carta nei processi legislativo e decisionale

1.

è fermamente convinto che la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573) abbia rappresentato uno sforzo iniziale dopo l'entrata in vigore della Carta, ma che necessiti di essere aggiornata con urgenza; accoglie con favore le relazioni annuali sull'applicazione della Carta da parte della Commissione e chiede una riesame di questa strategia, elaborata nel 2010, al fine di aggiornarla per tener conto delle nuove sfide e della realtà istituzionale, in particolare dopo la Brexit;

2.

riconosce i numerosi passi importanti compiuti dalle istituzioni dell'Unione per integrare la Carta nei processi legislativo e decisionale dell'UE; osserva che il ruolo primario della Carta è garantire che la legislazione unionale sia pienamente conforme ai diritti e ai principi in essa sanciti e riconosce le difficoltà che comporta il fatto di promuoverli attivamente e di garantire la loro attuazione;

3.

sottolinea l'importanza del fatto che tutte le proposte di legislazione dell'Unione debbano rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

4.

ricorda che le procedure stabilite dalle istituzioni dell'Unione per valutare la compatibilità delle proposte legislative con la Carta sono principalmente di natura interna; chiede la possibilità di prevedere forme rafforzate di consultazione, di valutazione d'impatto, comprese valutazioni d'impatto specifiche in materia di genere, e di controllo giuridico con il coinvolgimento di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali; invita la Commissione a promuovere una cooperazione strutturata e regolamentata con organismi per i diritti umani, quali la FRA, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e gli organismi pertinenti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite nonché le organizzazioni della società civile che operano nel settore, ogniqualvolta un fascicolo legislativo possa promuovere o incidere negativamente sui diritti fondamentali;

5.

invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a rivedere il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio per consentire alla FRA di presentare di propria iniziativa pareri non vincolanti sui progetti legislativi dell'Unione e a promuovere consultazioni sistematiche con detta agenzia;

6.

invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e i governi nazionali e regionali degli Stati membri a consultare la FRA qualora siano in gioco i diritti fondamentali;

7.

riconosce il ruolo essenziale della FRA nel valutare il rispetto della Carta e plaude al lavoro intrapreso dall'agenzia; incoraggia la FRA a continuare a fornire consulenza e sostegno alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE per migliorare la cultura dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; plaude alla strategia recentemente adottata dalla FRA per il periodo 2018-2022;

8.

prende atto di CLARITY, lo strumento interattivo online sviluppato dalla FRA per consentire di identificare in modo semplice l'organo extragiudiziario più appropriato e competente in materia di diritti umani per una specifica questione di diritti fondamentali;

9.

invita la Commissione ad assicurare valutazioni di impatto globali tramite un'analisi equilibrata delle conseguenze economiche e ambientali nonché una revisione della sua decisione di classificare le proprie considerazioni sui diritti fondamentali nelle tre categorie esistenti — effetti sul piano economico, sociale e ambientale — e a creare due categorie specifiche, «impatto sui diritti fondamentali» e «valutazione dell'impatto di genere», per garantire che siano valutati tutti gli aspetti dei diritti fondamentali;

10.

invita la Commissione a intervenire in modo sistematico a livello dell'Unione per sostenere e rispettare le disposizioni della Carta, e a garantire che il diritto dell'Unione sia adattato al fine di tenere conto degli sviluppi giuridici e giurisprudenziali del diritto internazionale in materia di diritti umani; ribadisce inoltre, a tal proposito, il suo invito alla Commissione di presentare una proposta per dare seguito alla risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (15), che consentirebbe il controllo sistematico degli sviluppi all'interno delle istituzioni e degli organi dell'UE nonché negli Stati membri che chiedono misure a favore della tutela e del rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi della Carta; suggerisce, in particolare, che le condizioni stabilite dai criteri di Copenaghen relative ai diritti fondamentali non siano utilizzate soltanto una volta come presupposti per l'adesione, ma che gli Stati membri vengano periodicamente valutati al fine di valutare la loro conformità a tali condizioni;

11.

osserva che il Mediatore riveste altresì un ruolo importante nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della Carta, non solo per quanto concerne l'articolo 41 relativo al diritto ad una buona amministrazione in quanto tale, ma anche tenendo conto del fatto che una buona amministrazione è determinante per il rispetto degli altri diritti fondamentali; ricorda il lavoro esemplare svolto dal Mediatore, tra le altre cose, in materia di trasparenza e libertà di informazione nonché la relazione speciale su Frontex (16), nel corso della presente legislatura, in relazione in particolare ai diritti di denuncia dei richiedenti asilo e dei migranti;

12.

è consapevole del fatto che la giurisprudenza influirà sull'ambito di applicazione della Carta e che ciò va tenuto in considerazione;

13.

invita i legislatori dell'Unione a riconoscere i risultati della sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 (causa T-540/15) sull'accesso ai documenti dei triloghi (17) e ad agire di conseguenza; insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un migliore accesso ai documenti tra le istituzioni dell'Unione europea, al fine di sviluppare una più efficace cooperazione interistituzionale, anche per quanto riguarda la rendicontabilità sulle questioni legate ai diritti fondamentali; esorta il Consiglio ad affrontare rapidamente le preoccupazioni sollevate in merito alla trasparenza del suo processo decisionale e all'accesso ai documenti, in linea con le pertinenti raccomandazioni del Mediatore europeo;

Integrare la Carta nelle politiche dell'Unione

14.

ricorda che la politica dell'Unione si basa sui principi e sugli obiettivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 TUE, sostenendo e applicando pienamente, nel contempo, i requisiti sanciti dalle disposizioni di applicazione generale del titolo II, parte I, TFUE;

15.

invita le istituzioni dell'UE a migliorare l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le attività dell'Unione, al fine di combattere la discriminazione di genere e promuovere la parità tra donne e uomini;

16.

ribadisce che tutti gli atti giuridici adottati dall'UE devono rispettare pienamente le disposizioni della Carta, comprese le sue disposizioni sociali; sottolinea l'importanza di includere riferimenti espliciti alla Carta nel quadro giuridico che disciplina la politica economica e monetaria dell'Unione; sottolinea che il ricorso ad accordi intergovernativi non solleva le istituzioni dell'Unione dei loro obblighi di valutare la compatibilità di tali strumenti con il diritto dell'Unione, compresa la Carta;

17.

ritiene fondamentale che l'Unione intraprenda misure decise per rafforzare i propri impegni volti a garantire l'esercizio di tutti i diritti sociali sanciti dalla Carta, compresi i diritti sociali;

18.

invita la Commissione ad assicurare che il processo del semestre europeo, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le raccomandazioni contenute nell'analisi annuale della crescita, sia conforme alle componenti normative dei diritti sociali sanciti dalla Carta;

19.

sostiene l'introduzione di clausole forti e coerenti in materia di diritti fondamentali nei testi operativi dei progetti di regolamento che istituiscono i fondi dell'UE;

20.

invita la Commissione e il Consiglio ad adottare decisioni macroeconomiche tenendo debitamente conto delle valutazioni dei diritti fondamentali, sulla base dell'intera gamma dei diritti civili, politici e sociali garantiti dagli strumenti europei e internazionali in materia di diritti umani;

21.

invita la Commissione ad esaminare i passi necessari per l'adesione dell'Unione europea alla Carta sociale europea e a proporre un calendario per il conseguimento di tale obiettivo;

22.

ricorda che, sulla base delle competenze stabilite nei trattati, è primariamente responsabilità degli Stati membri mettere in pratica la politica sociale e conferire, pertanto, efficacia ed espressione concreta alle disposizioni sociali sancite dalla Carta; ribadisce tuttavia la sua proposta, nel quadro di una possibile revisione dei trattati, relativa a una possibile integrazione di un protocollo sociale nei trattati al fine di rafforzare i diritti sociali fondamentali in relazione alle libertà economiche;

23.

prende atto del ruolo, di fatto fondamentale, ma informale, dell'Eurogruppo nella governance economica della zona euro e dell'impatto che le decisioni di tale gruppo potrebbero avere nell'influenzare il processo decisionale, senza essere controbilanciate da meccanismi adeguati di responsabilità democratica e controllo giurisdizionale; ricorda ai suoi membri i loro obblighi orizzontali derivanti dagli articoli 2 e 6 TUE e dalla Carta;

24.

invita la Commissione e la Banca centrale europea a conformarsi pienamente alla Carta nell'esecuzione dei loro compiti nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità, anche per quanto riguarda le pratiche creditizie della Banca, alla luce della giurisprudenza della CGUE;

25.

ricorda che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve essere guidata dai principi sanciti dall'articolo 21, paragrafo 1, TUE; è convinto che il pieno rispetto e la promozione delle disposizioni della Carta all'interno dell'UE costituiscano un punto di riferimento per valutare la legittimità e la credibilità del comportamento dell'Unione nelle sue relazioni internazionali, anche nel quadro del processo di allargamento a norma dell'articolo 49 TUE;

26.

prende atto della giurisdizione limitata della CGUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e mette in guardia contro qualsiasi potenziale limitazione dei diritti a un ricorso effettivo sanciti dalla Carta;

27.

ricorda alle istituzioni dell'UE i loro obblighi in materia di diritti umani nel campo di applicazione della Carta, anche nel settore della politica commerciale; incoraggia la Commissione ad effettuare valutazioni d'impatto specifiche in materia di diritti umani prima di concludere qualsiasi negoziato commerciale, facendo riferimento ai principi guida delle Nazioni Unite sulle valutazioni d'impatto in materia di diritti umani degli accordi commerciali e di investimento;

28.

rammenta che sia i trattati che la Carta fanno riferimento alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione sulla base della lingua; chiede misure amministrative concrete all'interno delle istituzioni europee per incoraggiare i governi nazionali a trovare soluzioni sostenibili e promuovere la cultura della diversità linguistica nei loro Stati membri, oltre alle lingue ufficiali dell'UE;

29.

richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dall'articolo 6 TUE di aderire alla CEDU; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione e a presentare un nuovo progetto di accordo per l'adesione dell'Unione alla CEDU che fornisca soluzioni positive alle carenze segnalate dalla CGUE nel parere 2/13 del 18 dicembre 2014; ritiene che il suo completamento introdurrà ulteriori salvaguardie a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione e fornirà un meccanismo aggiuntivo per garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero la possibilità di presentare una denuncia alla CEDH in relazione a una violazione dei diritti umani, rientrante nell'ambito di competenza della CEDU e derivante da un atto di un'istituzione dell'UE o dall'applicazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro; ritiene, inoltre, che la giurisprudenza della CEDH fornirà quindi un contributo supplementare per l'azione attuale e futura dell'UE in materia di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, oltre alla giurisprudenza della CGUE in tale ambito;

30.

chiede l'adozione della direttiva orizzontale contro la discriminazione (18), da portare a termine senza indugio al fine di garantire ulteriormente i diritti fondamentali nell'UE tramite l'adozione di una legislazione concreta dell'Unione;

La Carta e le agenzie dell'UE

31.

sottolinea il potenziale di talune agenzie dell'Unione di offrire sostegno agli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi derivanti dalla Carta, agendo spesso come collegamento operativo tra l'Unione e le sfere nazionali; sottolinea che tale compito può essere svolto efficacemente solo sviluppando una vera e propria prassi dei diritti fondamentali all'interno delle agenzie che operano nell'ambito della giustizia e degli affari interni e/o quelle le cui attività potrebbero ripercuotersi sui diritti e i principi derivanti dalla Carta, tenendo conto sia della dimensione interna che di quella esterna della protezione e della promozione dei diritti fondamentali;

32.

invita le pertinenti agenzie dell'UE a intensificare i lavori per attuare i principi della parità di genere sanciti dalla Carta, anche garantendo che tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE perseguano una politica di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di violenza sessuale e di molestie fisiche o psicologiche; invita tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE a dare piena attuazione alla sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (19);

33.

prende atto della diversità delle politiche e degli strumenti messi a punto dalle varie agenzie per attuare i loro obblighi in materia di diritti umani fondamentali, con diversi livelli di attuazione; sottolinea la necessità di promuovere la cooperazione tra le agenzie dell'Unione e dialoghi strutturati con gli esperti indipendenti in materia di diritti umani, nonché di basarsi sulle migliori pratiche esistenti, al fine di promuovere un quadro comune e rafforzato in materia di diritti umani;

34.

invita le agenzie dell'Unione che operano nell'ambito della giustizia e degli affari interni e/o quelle le cui attività potrebbero ripercuotersi sui diritti e i principi derivanti dalla Carta ad adottare strategie interne in materia di diritti fondamentali e a promuovere regolari sessioni di formazione sui diritti fondamentali e sulla Carta per il loro personale a tutti i livelli;

35.

deplora l'assenza, in molti regolamenti istitutivi delle agenzie dell'UE, di un riferimento esplicito alla Carta; invita i colegislatori a colmare, ove necessario, tale lacuna ogniqualvolta siano redatti o riveduti i regolamenti o le decisioni che istituiscono le agenzie e a fornire, tenendo conto del mandato e delle specificità di ogni singola agenzia, ulteriori meccanismi operativi volti a garantire il rispetto della Carta;

Sostegno agli Stati membri nell'attuazione della Carta a livello nazionale

36.

ricorda che le dimensioni unionale e nazionale della Carta sono inestricabilmente collegate tra loro e si completano a vicenda nel garantire che le disposizioni della Carta siano applicate in modo coerente nell'ambito del quadro giuridico generale dell'Unione;

37.

sottolinea la persistente mancanza di conoscenza della Carta, del suo ambito di applicazione e del suo grado di applicazione sia tra i titolari di diritti che beneficiano della sua protezione che tra i giuristi e gli specialisti nell'ambito dei diritti umani e deplora la scarsità di misure a livello nazionale volte a porre rimedio a tale lacuna;

38.

invita la Commissione a rafforzare le sue attività di sensibilizzazione relative alla Carta, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, e a promuovere e finanziare moduli di formazione specifici sulla Carta rivolti a magistrati nazionali, professionisti del diritto e funzionari pubblici, al fine altresì di migliorare la conoscenza delle politiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, ivi compresi, tra le altre cose, il diritto sostanziale e procedurale, il ricorso agli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE, la giurisprudenza pertinente della CGUE, il linguaggio giuridico e il diritto comparato; invita inoltre la Commissione a dotare gli Stati membri di orientamenti pratici che li sostengano nell'attuazione della Carta a livello nazionale; invita la Commissione, in questo contesto, a dare piena visibilità al manuale recentemente pubblicato dalla FRA sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale,

39.

incoraggia gli Stati membri a scambiarsi regolarmente informazioni ed esperienze sull'utilizzo, l'applicazione e il controllo della Carta, nonché a integrare gli esempi di migliori pratiche già sviluppati a livello nazionale; incoraggia gli Stati membri a riesaminare le loro norme procedurali sul controllo giuridico e le valutazioni di impatto dei disegni di legge dalla prospettiva della Carta; osserva che tali procedure dovrebbero fare riferimento esplicitamente alla Carta, analogamente a quanto avviene per gli strumenti nazionali in materia di diritti umani, al fine di ridurre al minimo il rischio che la Carta venga ignorata;

40.

evidenzia che le lacune in sede di trasposizione e corretta attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri possono avere conseguenze reali sull'esercizio dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda, in tale contesto, il ruolo della Commissione quale custode dei trattati, che la rende responsabile ultimo, se non primario, della salvaguardia dei diritti fondamentali, anche tramite l'avvio di procedure di infrazione, ove necessario; chiede, in tale contesto, che siano adottate iniziative più determinate al fine di garantire un'attuazione corretta della legislazione dell'UE;

Verso un'interpretazione più coerente della Carta

41.

è convinto che le differenti interpretazioni relative all'applicazione delle disposizioni della Carta da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri pregiudichino il valore aggiunto apportato dalla Carta, che rappresenta una serie di norme minime comuni di protezione da applicare orizzontalmente a tutti gli attori istituzionali e a tutte le politiche e attività connesse alla sfera dell'Unione;

42.

sottolinea che l'inclusione della Carta nel diritto primario dell'UE, pur non ampliando le competenze dell'Unione e rispettando il principio di sussidiarietà quale definito nel suo articolo 51, istituisce nuove responsabilità per le istituzioni responsabili del processo decisionale e dell'attuazione, nonché per gli Stati membri nell'attuazione della legislazione dell'UE a livello nazionale, e che le disposizioni della Carta diventano direttamente applicabili da parte dei tribunali europei e nazionali;

43.

incoraggia le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a consentire un'interpretazione più diretta della Carta nel suo complesso;

44.

deplora che ad oggi la Repubblica di Polonia e il Regno Unito non abbiano deciso di recedere dal protocollo n. 30 dei trattati;

o

o o

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.

(2)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 229.

(3)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(4)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.

(5)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.

(6)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(7)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(8)  ECLI:EU:C:2016:701.

(9)  ECLI:EU:C:2018:871.

(10)  ECLI:EU:C:2014:2454.

(11)  Studio dal titolo «L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE», Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C, 22 novembre 2016; studio dal titolo «L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma di un'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali», Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C, 15 febbraio 2016, e studio dal titolo «La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», 12 gennaio 2016.

(12)  «L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE», Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C — Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 22 novembre 2016.

(13)  Parere FRA 1/2017, 10 aprile 2017.

(14)  Parere FRA 4/2018, 24 settembre 2018.

(15)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(16)  Risoluzione del Parlamento europeo del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 2).

(17)  Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, Emilio de Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.

(18)  Proposta del 2 luglio 2008, presentata dalla Commissione, di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).

(19)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/37


P8_TA(2019)0081

Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (2018/2088(INI))

(2020/C 449/06)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (1),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (2),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi (3),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale (4),

vista la proposta della Commissione, del 6 giugno 2018, che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434),

visto il regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (5),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0019/2019),

A.

considerando che un'intelligenza artificiale (IA) e una robotica trasparenti e che integrino la dimensione etica racchiudono il potenziale di arricchire le nostre vite e sviluppare ulteriormente le nostre capacità, sia come individui che per il bene comune;

B.

considerando che gli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale stanno progredendo a un ritmo sostenuto e che da numerosi anni l'IA fa parte della nostra vita quotidiana; che l'intelligenza artificiale e la robotica favoriscono l'innovazione, portano a nuovi modelli imprenditoriali e rivestono un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione delle nostre società e di digitalizzazione delle nostre economie in numerosi settori, quali industria, sanità, costruzioni e trasporti;

C.

considerando che la crescente integrazione della robotica nei sistemi umani richiede un orientamento strategico deciso quanto al modo in cui massimizzare i benefici e minimizzare i rischi per la società, nonché garantire uno sviluppo sicuro ed equo dell'IA;

D.

considerando che l'intelligenza artificiale costituisce una delle tecnologie strategiche del XXI secolo sia a livello globale che europeo, in quanto favorisce un cambiamento positivo per l'economia europea, promuovendo l'innovazione, la produttività, la competitività e il benessere;

E.

considerando che, su scala globale, circa un quarto di tutti i robot industriali e metà di tutti i robot dedicati ai servizi professionali sono prodotti da società europee e che pertanto l'UE dispone già di importanti risorse su cui dovrebbe basare la sua politica industriale europea;

F.

considerando che l'intelligenza artificiale e la robotica possono potenzialmente rimodellare numerosi settori industriali e condurre a una maggiore efficienza produttiva e rendere inoltre più competitive l'industria e le PMI europee a livello globale; che la disponibilità di serie di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di estrema importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale;

G.

considerando che un approccio comune agevolerà lo sviluppo di tecnologie di IA a beneficio della società, affrontando al contempo le sfide poste dalle suddette tecnologie al fine di promuovere l'innovazione, potenziare la qualità dei prodotti e dei servizi basati sull'IA, migliorare l'esperienza dei consumatori e accrescere la fiducia nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale e della robotica, nonché evitare la frammentazione del mercato interno;

H.

considerando l'esigenza di mantenere le prestazioni di calcolo dell'Unione a livelli di eccellenza, condizione che dovrebbe offrire opportunità alle imprese fornitrici dell'UE e migliorare la loro efficacia nel trasformare gli sviluppi tecnologici in prodotti e servizi orientati alla domanda e basati sulle applicazioni, portando così al loro utilizzo per applicazioni emergenti e su larga scala fondate sull'intelligenza artificiale;

I.

considerando che l'Unione necessita con urgenza di un approccio coordinato a livello europeo affinché possa competere con gli ingenti investimenti effettuati da paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti e la Cina;

J.

considerando che il 25 aprile 2018 (6) la Commissione si è impegnata a proporre un approccio europeo all'intelligenza artificiale sviluppando progetti di orientamenti in materia di intelligenza artificiale in collaborazione con le parti interessate all'interno dell'Alleanza per l'IA, un gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale, al fine di potenziare le applicazioni e le imprese che si servono dell'intelligenza artificiale in Europa;

K.

considerando che le norme e le procedure esistenti dovrebbero essere riviste e, se del caso, modificate in modo tale da tenere conto dell'intelligenza artificiale e della robotica;

L.

considerando che il quadro europeo per l'IA deve essere sviluppato nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, dei principi della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza;

M.

considerando che gli sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale possono e dovrebbero essere concepiti in modo tale da tutelare la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui;

N.

considerando che nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, il Parlamento ha invitato la Commissione a proporre un quadro giuridico coerente per lo sviluppo della robotica, compresi i sistemi autonomi e i robot autonomi intelligenti;

O.

considerando che lo sviluppo dell'IA e della robotica richiede di includere la società nel suo complesso; che, ciononostante, nel 2017 le zone rurali sono rimaste ampiamente escluse dai benefici dell'intelligenza artificiale, poiché l'8 % delle abitazioni non era coperto da alcuna rete fissa e il 53 % non era servito da alcuna tecnologia «di accesso di nuova generazione» (VDSL, Docsis 3.0 via cavo o FTTP);

P.

considerando che lo sviluppo di servizi e prodotti basati sull'IA necessita della connettività, del libero flusso di dati e dell'accessibilità ai dati all'interno dell'UE; che l'utilizzo di tecniche avanzate di estrazione dei dati in prodotti e servizi potrebbe contribuire ad accrescere la qualità del processo decisionale, e di conseguenza della scelta del consumatore, e a migliorare i risultati aziendali;

Q.

considerando che gli sviluppi tecnologici nell'ambito dei prodotti e dei servizi intelligenti possono apportare benefici all'economia della conoscenza, che si fonda sulla quantità, la qualità e l'accessibilità delle informazioni disponibili, e possono pertanto condurre a un miglior adeguamento alle esigenze dei consumatori;

R.

considerando che la cibersicurezza è fondamentale per garantire che i dati non siano deliberatamente alterati o usati impropriamente al fine di consentire un funzionamento dell'IA dannoso per i cittadini o le società, che comprometterebbe la fiducia dell'industria e dei consumatori nell'intelligenza artificiale; che i progressi nel settore dell'IA aumentano la dipendenza da tali sistemi per azioni e decisioni, tendenza che richiede a sua volta standard elevati di resilienza cibernetica nell'UE ai fini della protezione dalle violazioni e dai malfunzionamenti della cibersicurezza;

S.

considerando che la tendenza all'automazione esige che i soggetti coinvolti nello sviluppo e nella commercializzazione di applicazioni di intelligenza artificiale integrino gli aspetti relativi alla sicurezza e all'etica fin dal principio, riconoscendo pertanto che devono essere pronti ad accettare la responsabilità giuridica della qualità della tecnologia da loro prodotta;

T.

considerando che la creazione di un ecosistema sicuro per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale si dovrebbe fondare sull'architettura della politica sui dati; che ciò implica la creazione di programmi agevoli e semplificati per la raccolta e la gestione dei dati a fini di ricerca didattica, onde consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in numerosi ambiti: medico, finanziario, biologico, energetico, industriale, chimico e nel settore pubblico; che un ecosistema di intelligenza artificiale incentrato sui dati potrebbe includere iniziative paneuropee avviate sulla base di standard aperti e fondate sul riconoscimento reciproco dei certificati e su norme trasparenti di interoperabilità;

U.

considerando che l'uso dell'intelligenza artificiale non è di per sé garanzia di verità né di equità, in quanto possono emergere distorsioni nel processo di raccolta dei dati e di scrittura dell'algoritmo che possono derivare da distorsioni presenti nella società; che la qualità dei dati, unitamente alla progettazione degli algoritmi e a costanti processi di rivalutazione, dovrebbe impedire le distorsioni;

V.

considerando che è auspicabile sviluppare e diffondere l'intelligenza artificiale e la robotica seguendo un approccio antropocentrico al fine di sostenere l'attività professionale e domestica delle persone; che l'IA può anche essere utilizzata per evitare che le persone debbano svolgere lavori pericolosi;

W.

considerando che l'ulteriore sviluppo di processi decisionali automatizzati e algoritmici e il loro crescente utilizzo hanno senza dubbio un impatto sulle scelte che i singoli individui (ad esempio imprenditori o internauti) e le autorità amministrative, giudiziarie o altre autorità pubbliche compiono al fine di pervenire a una decisione definitiva in qualità di consumatori, imprese o autorità; che è necessario integrare meccanismi di salvaguardia e la possibilità di verifica e controllo umani nei processi decisionali automatizzati e algoritmici;

X.

considerando che l'apprendimento automatico pone altresì delle sfide in termini di garanzia della non discriminazione, di un giusto processo, della trasparenza e della comprensibilità dei processi decisionali;

Y.

considerando che l'intelligenza artificiale costituisce uno strumento importante per far fronte alle sfide sociali globali e che gli Stati membri, attraverso la propria politica pubblica, dovrebbero pertanto promuovere gli investimenti, rendere disponibili fondi per la ricerca e lo sviluppo e superare gli ostacoli allo sviluppo e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale;

Z.

considerando che le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di sperimentazione ad applicazioni reali nei settori della salute, dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti; che le tecniche di apprendimento automatico sono il fulcro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate su megadati;

AA.

considerando che i ricercatori e le imprese europei sono coinvolti in un'ampia gamma di tematiche legate alla tecnologia blockchain, tra le quali figurano la catena di approvvigionamento, i servizi pubblici, la finanza, l'Internet degli oggetti, la sanità, i media, le città intelligenti, l'energia e i trasporti; che l'Europa è un attore di spicco in importanti ambiti legati alla tecnologia blockchain, quali l'intelligenza artificiale; che la tecnologia blockchain può rivestire un ruolo significativo nel rafforzare l'innovazione europea;

AB.

considerando che le tecnologie di cibersicurezza, quali le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità e la pubblica amministrazione elettronica, sono essenziali al fine di salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

AC.

considerando che l'estrazione di dati e di testi costituisce la base delle applicazioni dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico e che è fondamentale per le PMI e le start-up poiché consente loro di accedere a vaste quantità di dati per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale;

AD.

considerando che l'intelligenza artificiale potrebbe dimostrarsi un settore ad alta intensità energetica; che, alla luce di ciò, è importante che l'utilizzo dell'IA progredisca conformemente agli attuali obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica ed economia circolare;

AE.

considerando che l'intelligenza artificiale dovrebbe sostenere pienamente tutte le lingue europee allo scopo di offrire a tutti i cittadini europei le medesime opportunità di beneficiare degli sviluppi della moderna intelligenza artificiale nel quadro della società dell'informazione multilingue europea;

AF.

considerando che, nell'industria e nei servizi associati alla tecnologia di punta, l'IA è determinante per trasformare l'Europa in un «continente start up» sfruttando le più recenti tecnologie allo scopo di generare crescita in Europa, in particolare nei settori della tecnologia sanitaria, dei servizi e dei programmi di assistenza sanitaria, della scoperta di nuovi farmaci, della robotica e della chirurgia assistita da robot, della cura delle malattie croniche, dell'immaginografia medica e delle cartelle cliniche, nonché per garantire un ambiente sostenibile e una produzione alimentare sicura; che al momento l'Europa è in ritardo rispetto all'America settentrionale e all'Asia in termini di ricerca e di brevetti nel settore dell'IA;

AG.

considerando che lo sviluppo delle tecnologie di IA può contribuire a migliorare la vita delle persone con malattie croniche e disabilità, nonché ad affrontare sfide sociali quali l'invecchiamento della popolazione, rendendo la tecnologia sanitaria più precisa ed efficace nella fornitura di assistenza sanitaria;

AH.

considerando che esiste un'ampia gamma di potenziali applicazioni dell'intelligenza artificiale e della robotica nell'ambito dell'assistenza sanitaria, come la gestione di cartelle e dati clinici, l'esecuzione di compiti ripetitivi (analisi di esami, raggi X, TAC, inserimento di dati), elaborazione della terapia, visite digitali (come visite mediche basate sull'anamnesi personale e sulle conoscenze mediche comuni), personale infermieristico virtuale, gestione e creazione di farmaci, medicina di precisione (poiché la genetica e la genomica cercano mutazioni e legami con le malattie partendo dalle informazioni contenute nel DNA), monitoraggio della salute, analisi del sistema di assistenza sanitaria e altre applicazioni;

AI.

considerando che accessibilità non significa stessi servizi e stessi strumenti per tutti; che l'accessibilità dell'IA e della robotica è basata su una pianificazione e una progettazione inclusive; che le esigenze, i desideri e le esperienze dell'utente devono costituire il punto di partenza della progettazione;

AJ.

considerando che vi sono profonde preoccupazioni di natura etica, psicologica e giuridica, quanto all'autonomia dei robot, alla loro ovvia mancanza di empatia umana e al loro impatto sulla relazione medico-paziente, che ancora non sono state debitamente affrontate a livello di Unione, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali dei pazienti, la responsabilità e i nuovi rapporti economici e lavorativi che ne risulteranno; che l'«autonomia» in quanto tale può essere pienamente attribuita soltanto agli esseri umani; che vi è la necessità di un solido quadro giuridico ed etico per l'IA;

AK.

considerando che l'introduzione dell'IA, in particolare nel settore della salute, deve sempre sottostare al principio di responsabilità in base al quale «è l'uomo che si serve della macchina»;

1.    Una società sostenuta dall'intelligenza artificiale e dalla robotica

1.1.   Il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale e della robotica

1.

sottolinea che l'automazione, unita all'intelligenza artificiale, incrementerà la produttività e di conseguenza la produzione; osserva che, come verificatosi nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche, alcuni posti di lavoro saranno sostituiti ma, al contempo, ne saranno creati di nuovi che trasformeranno gli stili di vita e le pratiche lavorative; sottolinea che un maggiore impiego della robotica e dell'intelligenza artificiale dovrebbe ridurre il rischio di esposizione degli esseri umani a condizioni nocive e pericolose, creare posti di lavoro dignitosi e di qualità nonché migliorare la produttività;

2.

esorta gli Stati membri a concentrarsi sulla riqualificazione dei lavoratori dei settori industriali più colpiti dall'avvento dell'automazione delle mansioni; sottolinea che i nuovi programmi di istruzione dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo delle competenze dei lavoratori, così che questi possano approfittare delle nuove opportunità di lavoro create dall'intelligenza artificiale; incoraggia l'elaborazione di programmi per l'alfabetizzazione digitale nelle scuole nonché lo sviluppo di apprendistati e di priorità di formazione professionale per aiutare i lavoratori ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici;

3.

raccomanda agli Stati membri e agli attori del settore privato di identificare i rischi ed elaborare strategie volte ad assicurare l'attuazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionali; sottolinea che le imprese stesse devono investire nella formazione e riconversione della forza lavoro di cui dispongono al fine di rispondere alle loro esigenze;

4.

sottolinea che lo sviluppo della robotica nell'UE avrà un forte impatto sulle relazioni industriali; ritiene che tale impatto debba essere trattato in modo equilibrato onde promuovere la reindustrializzazione e consentire anche ai lavoratori di beneficiare dell'aumento di produttività;

5.

osserva che nell'attuale panorama industriale esiste un delicato equilibrio tra datori di lavoro e lavoratori; ritiene che i progressi nell'attuazione dell'intelligenza artificiale nell'industria debbano avvenire attraverso un'ampia consultazione delle parti sociali, dato che il possibile cambiamento nel numero di occupati nell'industria richiede politiche proattive che consentano ai lavoratori di adattarsi alle nuove richieste e assicurino che i benefici siano condivisi in modo ampio; osserva che ciò richiede un ripensamento e una ridefinizione delle politiche del mercato del lavoro, dei sistemi di sicurezza sociale e dell'imposizione fiscale;

6.

esorta gli Stati membri a eliminare gli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro, quali le qualifiche eccessive;

7.

ritiene che l'alfabetizzazione digitale sia uno dei fattori più importanti per lo sviluppo futuro dell'intelligenza artificiale ed esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare e portare avanti formazioni in materia di competenze digitali e strategie di riqualificazione; osserva che l'alfabetizzazione digitale può favorire una partecipazione ampia e inclusiva alle soluzioni di economia dei dati e agevolare la comunicazione e la collaborazione con tutte le parti interessate;

8.

osserva che, dato che saranno interessati i cittadini di tutte le età, occorre adattare i programmi di istruzione, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di apprendimento e ricorrendo a nuove tecnologie di diffusione; sottolinea che è opportuno considerare adeguatamente gli aspetti riguardanti l'istruzione; rileva in particolare la necessità di includere le competenze digitali, compresa la scrittura, in tutti i programmi di insegnamento e istruzione, dai primi anni scolastici fino all'apprendimento permanente;

1.2.   Utilizzo doloso dell'intelligenza artificiale e diritti fondamentali

9.

sottolinea che un utilizzo doloso o negligente dell'intelligenza artificiale potrebbe minacciare la sicurezza digitale e la sicurezza fisica e pubblica, in quanto essa potrebbe essere utilizzata per condurre attacchi su larga scala, mirati ed altamente efficaci, ai servizi della società dell'informazione e ai macchinari connessi, nonché per le campagne di disinformazione e, in generale, per ridurre il diritto dei singoli all'autodeterminazione; sottolinea che l'utilizzo doloso o colposo dell'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per la democrazia e i diritti fondamentali;

10.

invita la Commissione a proporre un quadro che penalizzi le pratiche di manipolazione della percezione quando i contenuti personalizzati o i «news feed» conducono a sentimenti negativi e alla distorsione della realtà con possibili conseguenze negative (ad esempio, i risultati elettorali o le percezioni distorte su questioni sociali come la migrazione);

11.

pone l'accento sull'importanza di riconoscere, identificare e monitorare gli sviluppi dirompenti in relazione al progresso dell'intelligenza artificiale; invita la ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale a concentrarsi anche sull'individuazione di elementi accidentalmente o deliberatamente alterati all'interno della stessa e della robotica;

12.

esorta la Commissione a prendere atto delle sfide sociali derivanti dalle pratiche associate alla classificazione dei cittadini; sottolinea che i cittadini non dovrebbero subire discriminazioni sulla base di tali classificazioni e dovrebbero avere diritto a una «seconda possibilità»;

13.

esprime profonda preoccupazione per l'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale, ivi compreso il riconoscimento facciale e vocale, in programmi di «sorveglianza emotiva», ossia di monitoraggio delle condizioni mentali dei lavoratori e dei cittadini per aumentare la produttività e conservare la stabilità sociale, talvolta combinati con sistemi di «credito sociale», come ad esempio già accade in Cina; sottolinea che tali programmi contraddicono per loro natura i valori e le norme europei che tutelano i diritti e le libertà degli individui;

2.    Percorsi tecnologici verso l'intelligenza artificiale e la robotica

2.1.   Ricerca e sviluppo

14.

rammenta che l'Europa vanta una comunità di ricerca sull'intelligenza artificiale fra le migliori al mondo e che quest'ultima rappresenta il 32 % degli istituti di ricerca sull'IA a livello globale;

15.

accoglie con favore la proposta della Commissione sul programma Europa digitale e il bilancio di 2,5 miliardi di EUR destinati all'intelligenza artificiale, nonché gli ulteriori finanziamenti nel quadro del programma Orizzonte 2020; comprende l'importanza dei finanziamenti europei a integrazione dei bilanci degli Stati membri e dell'industria destinati alla ricerca e all'intelligenza artificiale nonché l'esigenza di collaborazione tra i programmi di ricerca pubblici, privati ed europei;

16.

sostiene gli obiettivi operativi del programma Europa digitale volti a creare e rafforzare le capacità di base nell'ambito dell'intelligenza artificiale nell'Unione, per renderle accessibili a tutte le imprese e amministrazioni pubbliche e rafforzare e creare reti tra le strutture di prova e sperimentazione esistenti nel campo dell'intelligenza artificiale negli Stati membri;

17.

esorta gli Stati membri a istituire partenariati con molteplici portatori di interessi nell'industria e negli istituti di ricerca nonché centri di eccellenza comuni per l'intelligenza artificiale;

18.

sottolinea che la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale dovrebbe investire non solo nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle innovazioni, ma anche in ambiti sociali, etici e di responsabilità civile correlati a essa; ritiene che qualsivoglia modello di intelligenza artificiale debba essere etico fin dalla sua progettazione;

19.

sottolinea che, pur incoraggiando i progressi a vantaggio della società e dell'ambiente, la ricerca sull'IA e altre attività correlate dovrebbero essere condotte nel rispetto del principio di precauzione e dei diritti fondamentali; sottolinea che tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo, nell'attuazione, nella diffusione e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrebbero tenere in considerazione e rispettare la dignità umana, nonché l'autodeterminazione e il benessere, sia fisico che psicologico, dell'individuo e della società in generale, anticipare le potenziali conseguenze sulla sicurezza e prendere le dovute precauzioni in proporzione al livello di protezione, compresa la tempestiva divulgazione di fattori che potrebbero mettere a rischio i cittadini o l'ambiente;

20.

sottolinea che un ambiente di ricerca competitivo è altresì fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale; ribadisce l'importanza di sostenere la ricerca di eccellenza, compresi la scienza fondamentale e i progetti ad alto rischio e a profitti elevati, e di promuovere uno spazio di ricerca europeo con condizioni che attraggano finanziamenti, la mobilità e l'accesso alle infrastrutture in tutta l'Unione, sulla base di un principio di apertura verso i paesi terzi, nonché le competenze al di fuori dell'Unione, a patto che ciò non comprometta la cibersicurezza dell'Unione;

21.

sottolinea che i ricercatori dell'UE continuano a percepire una retribuzione notevolmente inferiore rispetto ai loro omologhi negli Stati Uniti e in Cina, il che costituisce il principale motivo che li spinge ad abbandonare l'Europa; chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi ad attrarre i migliori talenti nelle aziende europee e chiede altresì agli Stati membri di creare condizioni più interessanti;

22.

sottolinea che l'Europa deve dedicare il suo nuovo programma faro sulle TEF (7) all'intelligenza artificiale, ponendo in particolar modo l'accento su un approccio basato sull'individuo e sulle tecnologie del linguaggio;

23.

ritiene che l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e i progressi esponenziali registrati nella disponibilità di dati e nel cloud computing alimentino iniziative di ricerca volte a comprendere la biologia a livello molecolare e cellulare, guidare lo sviluppo dei trattamenti medici e analizzare i flussi di dati per individuare le minacce sanitarie, prevedere l'insorgenza di focolai di malattie e fornire consulenza ai pazienti; osserva che le tecniche di estrapolazione e di navigazione dei dati possono essere usate per individuare le lacune, i rischi, le tendenze e i modelli in materia di assistenza sanitaria;

24.

sottolinea che, laddove i rischi derivino da un elemento inevitabile e integrante della ricerca sull'IA, dovranno essere sviluppati e rispettati solidi protocolli di valutazione e di gestione dei rischi, tenendo conto del fatto che il rischio di danno non dovrebbe essere superiore a quello riscontrato nella vita normale (vale a dire che le persone non dovrebbero essere esposte a rischi superiori o aggiuntivi rispetto a quelli cui sono esposti nel loro normale stile di vita);

2.2.   Investimenti

25.

prende atto dell'importanza di un aumento degli investimenti in questo settore per mantenere la competitività; riconosce che, sebbene la maggior parte degli investimenti e dell'innovazione in questo settore provenga da iniziative imprenditoriali private, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a continuare a investire nella ricerca in questo ambito e a definire le priorità di sviluppo; si compiace della proposta relativa al programma InvestEU e della creazione di altri partenariati pubblico-privato che promuoveranno i finanziamenti privati; ritiene opportuno incentivare gli investimenti pubblici e privati onde garantire che lo sviluppo sia mirato;

26.

sottolinea che gli investimenti nell'intelligenza artificiale possono presentare un significativo grado di incertezza e dovrebbero essere integrati da finanziamenti dell'UE, provenienti ad esempio dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), a titolo del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o attraverso il programma InvestEU e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che possono contribuire alla condivisione dei rischi;

27.

esorta la Commissione a non consentire il finanziamento dei sistemi d'arma basati sull'intelligenza artificiale; invita la Commissione a escludere dai finanziamenti europei le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo sulla coscienza dell'intelligenza artificiale;

28.

raccomanda alla Commissione di assicurare che la proprietà intellettuale delle ricerche condotte grazie ai finanziamenti dell'UE rimanga nell'Unione e nelle università europee;

2.3.   Innovazione, accettazione sociale e responsabilità

29.

osserva che per tutti i principali progressi tecnologici è stato necessario un periodo di transizione in cui la maggior parte della società ha dovuto comprendere meglio la tecnologia e integrarla nella vita quotidiana;

30.

rileva che il futuro di questa tecnologia dipende dall'accettazione sociale e che occorre porre maggiormente l'accento sull'adeguata comunicazione dei suoi vantaggi al fine di garantire una maggiore comprensione della tecnologia e delle sue applicazioni; osserva altresì che se la società non è informata sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale, vi sarà una spinta minore all'innovazione nel settore;

31.

ritiene che l'accettazione pubblica dipenda dal livello di informazione del pubblico sulle opportunità, le sfide e gli sviluppi dell'intelligenza artificiale; raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di facilitare l'accesso a informazioni attendibili in risposta ai principali timori riguardanti l'intelligenza artificiale e la robotica, quali il rispetto della vita privata, la sicurezza e la trasparenza del processo decisionale;

32.

accoglie con favore il ricorso a spazi di sperimentazione normativa per introdurre, in cooperazione con le autorità di regolamentazione, idee innovative che consentano di integrare garanzie nella tecnologia fin dall'inizio, agevolandone e promuovendone in tal modo l'ingresso sul mercato; sottolinea la necessità di introdurre spazi di sperimentazione normativa specifici per l'IA per verificare l'uso sicuro ed efficace delle tecnologie di intelligenza artificiale nel mondo reale;

33.

osserva che per conseguire una maggiore accettazione sociale dell'intelligenza artificiale è necessario assicurare che i sistemi utilizzati siano sicuri e protetti;

34.

osserva che l'intelligenza artificiale e le tecnologie del linguaggio possono fornire applicazioni importanti per la promozione dell'unità dell'Europa nella sua diversità: la traduzione automatizzata, gli agenti conversazionali e gli assistenti personali, le interfacce vocali per i robot e l'Internet degli oggetti, l'analisi intelligente, l'identificazione automatizzata della propaganda online, delle notizie false e dei discorsi di incitamento all'odio;

2.4.   Condizioni di sostegno: connettività, accessibilità dei dati, calcolo ad alte prestazioni e infrastruttura cloud

35.

sottolinea che l'integrazione della robotica e dell'intelligenza artificiale nell'economia e nella società richiede un'infrastruttura digitale che garantisca una connettività universale;

36.

sottolinea che la connettività costituisce una condizione essenziale affinché l'Europa diventi parte della società dei gigabit e che l'intelligenza artificiale rappresenta un chiaro esempio della crescita esponenziale della domanda di connettività di elevata qualità, veloce, sicura e pervasiva; ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano continuare a promuovere misure per incentivare gli investimenti nelle reti ad altissima capacità nell'Unione europea e l'adozione delle stesse;

37.

sottolinea che lo sviluppo rapido e sicuro del 5G è essenziale per assicurare che l'Unione sfrutti al massimo i vantaggi dell'intelligenza artificiale e si protegga dalle minacce alla cibersicurezza, consentendo il rinnovamento e lo sviluppo delle industrie e dei servizi che rappresentano la struttura portante dell'economia europea, nonché per sostenere l'emergere di nuovi servizi, sistemi di produzione e mercati, essenziali per salvaguardare i nuovi posti di lavoro e un tasso elevato di occupazione;

38.

ricorda che la disponibilità di dati di elevata qualità e significativi è cruciale per creare condizioni di competitività reale nel settore industriale dell'intelligenza artificiale e chiede alle autorità pubbliche di predisporre metodi per produrre, condividere e disciplinare i dati rendendo quelli pubblici un bene comune e tutelando al contempo la riservatezza e i dati sensibili;

39.

pone l'accento sull'importanza della qualità dei dati utilizzati per l'apprendimento profondo; rileva che l'utilizzo di dati di scarsa qualità, obsoleti, incompleti o inesatti può portare a previsioni inadeguate e, di conseguenza, a discriminazioni e pregiudizi;

40.

ritiene che la nuova serie di regole che disciplina la libera circolazione di dati non personali all'interno dell'Unione favorisca un'accresciuta disponibilità di dati per l'innovazione basata su di essi, agevolando le PMI e le start-up nello sviluppo di servizi innovativi che si servono dell'IA e nell'ingresso in nuovi mercati e permettendo al contempo ai cittadini e alle aziende di beneficiare di prodotti e servizi migliori;

41.

osserva che, se i portatori di interessi industriali collaborano con i suoi sviluppatori, l'intelligenza artificiale può migliorare l'efficienza, il comfort e il benessere in molti settori; rileva altresì che i portatori di interesse sono attualmente in possesso di un consistente volume di dati di natura non personale che può essere utilizzato per migliorare la loro efficienza attraverso i partenariati; è dell'avviso che, affinché ciò avvenga, è essenziale che gli utenti e gli sviluppatori di intelligenza artificiale collaborino;

42.

sottolinea l'importanza dell'interoperabilità e della veridicità dei dati, al fine di assicurare un elevato livello di affidabilità e standard di sicurezza nelle nuove tecnologie;

43.

ritiene che il successo delle applicazioni di intelligenza artificiale, adattate alle esigenze degli utenti in tutta l'UE, spesso richieda un'approfondita conoscenza dei mercati locali, nonché l'accesso a dati locali adeguati e il loro utilizzo per la formazione relativa alle serie di dati, alla prova e validazione dei sistemi, segnatamente nei settori correlati all'elaborazione del linguaggio naturale; chiede agli Stati membri di promuovere la disponibilità di dati del settore pubblico e privato di elevata qualità, aperti e interoperabili;

44.

evidenzia la necessità di assicurare massima coerenza con la politica dell'Unione europea in materia di big data;

45.

accoglie con favore le misure volte ad agevolare e sostenere lo scambio e la condivisione dei dati a livello transfrontaliero;

46.

osserva che attualmente la condivisione dei dati rimane ben al di sotto del suo potenziale e grandi volumi di dati restano inutilizzati;

47.

riconosce l'esistenza di una certa riluttanza nel condividere i dati e sottolinea la necessità di intervenire per incentivare tale condivisione; osserva che anche la mancanza di norme comuni influisce sulla capacità di condividere i dati;

48.

accoglie con favore regolamenti quale quello sulla libera circolazione dei dati e ne ribadisce l'importanza in ambiti come l'intelligenza artificiale per assicurare processi più efficienti ed efficaci;

49.

riconosce la necessità di porre in essere maggiori incentivi orientati al mercato, al fine di promuovere l'accesso ai dati e la loro condivisione; prende atto dei rischi che l'apertura dei dati comporta, soprattutto per gli investimenti in essi;

50.

invita a una maggiore chiarezza per quanto riguarda le norme sulla proprietà dei dati e i quadri normativi vigenti; osserva che l'incertezza giuridica ha condotto il settore a reagire in maniera eccessivamente prudente;

51.

sottolinea altresì l'importanza delle iniziative europee relative al cloud computing e al calcolo ad alte prestazioni, che favoriranno l'ulteriore sviluppo di algoritmi di apprendimento approfondito e l'elaborazione di megadati; ritiene fermamente che, onde assicurare il successo e la pertinenza di tali iniziative per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'infrastruttura debba essere aperta ai soggetti pubblici e privati stabiliti nell'Unione e altrove nonché essere disciplinata da criteri di accesso meno restrittivi;

52.

accoglie con favore la creazione dell'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni; sottolinea che le infrastrutture di dati e supercalcolo sono essenziali al fine di assicurare un ecosistema di innovazione competitivo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale;

53.

sottolinea che il cloud computing svolge un ruolo essenziale per l'adozione dell'intelligenza artificiale; mette in evidenza che l'accesso ai servizi cloud consente alle imprese private, alle istituzioni pubbliche, agli istituti di ricerca e universitari, nonché agli utenti di sviluppare e utilizzare l'intelligenza artificiale in modo efficiente ed economicamente vantaggioso;

3.    Politica industriale

54.

ricorda che, sebbene l'IA e la robotica vantino già applicazioni industriali consolidate nel tempo, i progressi nel settore sono in aumento e offrono applicazioni ampie e diversificate in tutte le attività umane; ritiene che qualsivoglia quadro normativo debba prevedere una flessibilità tale da consentire l'innovazione e lo sviluppo libero di nuove tecnologie e nuovi impieghi dell'intelligenza artificiale;

55.

sottolinea che l'individuazione delle finalità e delle applicazioni dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere il risultato di una progettazione basata sulle esigenze e guidata da principi che tengono conto del risultato desiderato e del percorso migliore per conseguirlo dal punto di vista sia economico che sociale; è dell'avviso che l'esistenza di politiche chiare in tutte le fasi di sviluppo condurrà a un'attuazione adeguata e coprirà i rischi e i possibili effetti negativi;

56.

raccomanda l'impiego e la promozione di partenariati pubblico-privati per valutare le possibili soluzioni a sfide importanti quali la creazione di un ecosistema di dati, l'agevolazione dell'accesso, della condivisione e del flusso di dati tutelando al contempo il diritto alla riservatezza degli individui;

57.

sottolinea che la qualità non uniforme della tecnologia di produzione di software costituisce una sfida importante per il futuro dei sistemi di intelligenza artificiale e che, pertanto, è necessario standardizzare la realizzazione e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale;

58.

prende atto del lavoro svolto a livello globale e riconosce la necessità di lavorare in modo proattivo con i partner, segnatamente a livello di OCSE e G20, per delineare la direzione verso cui si muove questo settore onde garantire che l'UE rimanga competitiva e salvaguardi la parità di accesso tra le nazioni, nonché condividere nella misura più ampia possibile i vantaggi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale;

59.

osserva con preoccupazione che diverse imprese non europee ed entità di paesi terzi utilizzano sempre più spesso modelli predittivi basati sull'intelligenza artificiale per fornire servizi e ottenere un valore aggiunto sui mercati dell'UE, soprattutto a livello locale, e per monitorare ed eventualmente influenzare il sentimento politico, ponendo pertanto minacce potenziali alla sovranità tecnologica dei cittadini dell'UE;

60.

sottolinea che il sostegno pubblico all'intelligenza artificiale si dovrebbe concentrare su quei settori strategici in cui l'industria europea ha maggiori possibilità di svolgere un ruolo di primo piano a livello globale e che presentano un valore aggiunto in termini di interesse pubblico generale;

3.1.   Settori prioritari

3.1.1.   Settore pubblico

61.

sottolinea che l'intelligenza artificiale e la robotica possono apportare numerosi vantaggi al settore pubblico e si compiace dell'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo mirati a garantirne il successo;

62.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero investire anche nell'istruzione e nei programmi di formazione sull'intelligenza artificiale al fine di sostenere i dipendenti pubblici nell'adozione dell'uso di quest'ultima e della robotica; osserva che andrebbero anche promosse campagne d'informazione rivolte ai cittadini che utilizzeranno i servizi pubblici forniti da sistemi di intelligenza artificiale e di robotica, al fine di fugare i timori relativi alla perdita di controllo sui propri dati personali e instaurare un clima di fiducia;

63.

sottolinea che le informazioni del settore pubblico costituiscono una straordinaria fonte di dati in grado di contribuire al rapido progresso e alla creazione di una nuova strategia volta all'adozione di nuove tecnologie digitali, in particolare l'intelligenza artificiale;

64.

ritiene che l'adozione di tecnologie affidabili di intelligenza artificiale da parte del settore pubblico possa fornire un sostegno consistente alla pubblica amministrazione nel processo decisionale, migliorare i servizi pubblici e incentivare un'adozione più diffusa dell'IA in altri settori;

65.

prende atto dell'automazione robotica dei processi e dell'impatto che questa ha avuto nel migliorare i processi del settore pubblico e ne rileva l'interoperabilità con i sistemi preesistenti;

66.

chiede agli Stati membri di guidare tale trasformazione digitale proponendosi come utenti e acquirenti primari responsabili di tecnologia di intelligenza artificiale; sottolinea che gli Stati membri devono in tal senso adattare le proprie politiche relative, tra l'altro, alla raccolta, all'utilizzo, all'archiviazione o annotazione dei dati pubblici onde favorire la diffusione dell'intelligenza artificiale in tutto il settore pubblico;

67.

sottolinea la necessità di includere il pubblico nel processo di sviluppo dell'IA; invita pertanto la Commissione a pubblicare algoritmi, strumenti e tecnologie finanziati o co-finanziati dal pubblico come risorse «open source»;

68.

è del parere che l'IA costituirà una risorsa preziosa in termini di attuazione del principio «una tantum», consentendo di combinare banche dati e informazioni da diverse fonti e agevolando dunque le interazioni dei cittadini con le pubbliche amministrazioni;

69.

invita la Commissione a garantire la protezione dei cittadini da sistemi di classificazione basati sull'intelligenza artificiale nelle amministrazioni pubbliche, simili a quelli previsti in Cina;

3.1.2.   Salute

70.

sottolinea che il contatto umano costituisce un aspetto essenziale della cura delle persone;

71.

osserva che l'intelligenza artificiale e la robotica presentano potenziali vantaggi per il settore dell'assistenza, visto anche l'incremento dell'aspettativa di vita, ad esempio aiutando medici e infermieri a dedicare più tempo ad attività di valore elevato (come l'interazione con i pazienti);

72.

rileva che l'intelligenza artificiale ha già avuto un'incidenza sul benessere, la prevenzione, la diagnosi e la ricerca e ne sottolinea le grandi potenzialità per la progettazione di assistenza personalizzata; osserva che ciò conduce in ultima analisi a un ecosistema sanitario più sostenibile, efficiente e orientato ai risultati;

73.

osserva che quando l'intelligenza artificiale è associata a una diagnosi umana, il tasso di errore tende a essere significativamente inferiore rispetto alle diagnosi effettuate esclusivamente da un medico (8);

74.

sottolinea che l'uso dei dati nel settore sanitario deve essere monitorato attentamente ed eticamente e non deve in alcun modo ostacolare l'accesso alla protezione sociale o all'assicurazione;

75.

ritiene che nell'IA applicata ai dispositivi medici impiantati, il portatore dovrebbe avere il diritto di controllare e modificare il codice sorgente utilizzato nel dispositivo;

76.

ritiene che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata all'uso dei «megadati» nel settore della salute, allo scopo di massimizzare le opportunità che può offrire — ad esempio il miglioramento della salute dei singoli pazienti così come delle prestazioni dei sistemi sanitari pubblici degli Stati membri — senza abbassare gli standard etici e senza minacciare la vita privata o la sicurezza dei cittadini;

77.

sottolinea, tuttavia, che l'attuale sistema di approvazione della strumentazione medica può non essere adatto alle tecnologie di IA; invita la Commissione a monitorare attentamente i progressi riguardanti tali tecnologie e a proporre modifiche del quadro normativo, se necessario con l'obiettivo di chiarire il quadro relativo alla ripartizione della responsabilità civile tra l'utilizzatore (medico/professionista), il produttore della soluzione tecnologica e la struttura sanitaria che propone il trattamento; sottolinea inoltre la particolare rilevanza che la questione della responsabilità giuridica per danno riveste nel settore sanitario con riguardo all'utilizzo dell'IA; sottolinea altresì la necessità di assicurare quindi che gli utilizzatori non siano sempre indotti ad assecondare la soluzione diagnostica o il trattamento suggerito da uno strumento tecnologico per timore di essere citati in giudizio per danni se, sulla base di un giudizio professionale informato, dovessero giungere, anche solo in parte, a conclusioni divergenti;

78.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di aumentare i finanziamenti a favore delle tecnologie di IA collegate al settore sanitario, in ambito sia pubblico sia privato; accoglie con favore, in tale contesto, la dichiarazione di cooperazione firmata da 24 Stati membri dell'UE e dalla Norvegia, che ha come obiettivo di incrementare significativamente l'impatto degli investimenti nell'IA a livello europeo; chiede altresì agli Stati membri e alla Commissione di considerare se i programmi di formazione del personale medico e sanitario debbano essere aggiornati e uniformati a livello europeo per assicurare alti livelli di competenza e parità di condizioni nei diversi Stati membri per quanto riguarda la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti tecnologici più avanzati di robotica chirurgica, biomedica ed intelligenza artificiale per la diagnostica per immagini;

79.

invita la Commissione a elaborare strategie e politiche che consentano all'UE di svolgere un ruolo guida a livello mondiale nel settore in crescita della tecnologia sanitaria, assicurando al contempo che i pazienti abbiano accesso a cure mediche uniformi ed efficaci;

80.

riconosce che una migliore diagnostica potrebbe salvare milioni di vite visto che, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'89 % delle morti premature in Europa è causato da malattie non trasmissibili;

81.

sottolinea il contributo che l'intelligenza artificiale e la robotica apportano nell'innovazione di pratiche e tecniche preventive, cliniche e riabilitative nel settore della salute, con particolare riferimento al beneficio apportato ai pazienti con disabilità;

82.

riconosce che l'accresciuto impiego di sensori nella robotica ha ampliato il campo di applicazione dell'assistenza e consente ai pazienti di ottenere un trattamento e servizi più personalizzati e ricevere assistenza a distanza dal proprio domicilio, generando al contempo dati più utili;

83.

riconosce che, secondo il sondaggio Eurobarometro del maggio 2017 (9), attualmente i cittadini dell'UE si sentono ancora a disagio all'idea di utilizzare i robot nell'assistenza quotidiana; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie e campagne di comunicazione per sensibilizzare in merito ai benefici dell'utilizzo dei robot nella vita quotidiana; prende atto dell'ambizione della strategia del Giappone in materia di robotica;

3.1.3.   Energia

84.

rileva che l'intelligenza artificiale consente ai fornitori di energia di passare da una manutenzione preventiva a una manutenzione predittiva e di conseguire una produzione di energia più efficiente migliorando l'affidabilità, in particolare, per le fonti rinnovabili e consentendo l'individuazione delle posizioni migliori per le nuove installazioni, assicurando in tal modo una migliore gestione della domanda e dell'offerta;

85.

riconosce che i dati più accurati generati dall'intelligenza artificiale sulle potenzialità di produzione di energia da fonti rinnovabili creeranno una maggiore certezza degli investimenti per le imprese e i singoli cittadini, accelerando in tal modo la transizione energetica verso fonti rinnovabili e contribuendo alla strategia a lungo termine dell'Unione per un'economia climaticamente neutrale;

86.

rileva che talune soluzioni che prevedono l'impiego di sensori sono già utilizzate per gestire l'uso di energia nelle abitazioni e che ciò ha già comportato notevoli risparmi in termini energetici ed economici;

87.

accoglie con favore le potenzialità dell'intelligenza artificiale nella realizzazione, nell'individuazione e nell'attenuazione dell'impatto dell'attività umana sul clima; osserva che, se da un lato la maggiore digitalizzazione implica anche nuovi fabbisogni energetici, dall'altro può conferire maggiore efficienza a settori ad alta intensità energetica e assicurare una migliore comprensione dei processi, con conseguente miglioramento di questi ultimi;

88.

sottolinea che, con la maggiore digitalizzazione del settore energetico, le reti energetiche sono più vaste e maggiormente esposte alle minacce informatiche; invita gli Stati membri e la Commissione ad accompagnare la trasformazione digitale nei settori energetici con misure volte a migliorare la cibersicurezza, come l'intelligenza artificiale;

3.1.4.   Trasporti

89.

accoglie con favore la capacità dell'intelligenza artificiale e della robotica di migliorare notevolmente i sistemi di trasporto mediante l'introduzione di treni e veicoli a motore autonomi; chiede un incremento nella ricerca e negli investimenti in questo settore per garantirne uno sviluppo sicuro ed efficace; sottolinea le grandi opportunità offerte sia alle grandi aziende tecnologiche sia alle PMI;

90.

rileva che la riduzione dell'errore umano nel settore dei trasporti può potenzialmente rendere più efficiente il sistema, diminuire il numero di incidenti grazie a valutazioni più chiare e alla natura predittiva della tecnologia, contenere i ritardi grazie alla possibilità di mappare i modelli di traffico e di eseguire i servizi nei tempi previsti, nonché aumentare i risparmi grazie al decremento degli errori commessi dai conducenti e alla semplificazione dei processi interni;

91.

osserva che l'ampia diffusione di veicoli autonomi in futuro pone rischi per la riservatezza dei dati e i guasti tecnici e sposterà la responsabilità dal conducente al fabbricante, il che comporterà la necessità per le compagnie assicurative di modificare il modo in cui è incorporato il rischio nella sottoscrizione delle loro polizze;

92.

osserva che la comunicazione vocale è sempre più utilizzata nelle interazioni con i veicoli e i sistemi di trasporto ma che tali funzioni sono disponibili soltanto in poche lingue europee, per cui è opportuno assicurare che tutti gli europei possano utilizzare tali sistemi nella propria lingua;

3.1.5.   Agricoltura e catena alimentare

93.

osserva che l'intelligenza artificiale ha il potenziale per fare da catalizzatore per una trasformazione dirompente dell'attuale sistema alimentare verso un modello più diversificato, resiliente, adattato a livello regionale e sano per il futuro;

94.

osserva il ruolo che l'intelligenza artificiale può svolgere nell'affrontare i problemi di sicurezza alimentare, prevedere le carestie e i focolai di origine alimentare, ridurre le perdite e gli sprechi alimentari e migliorare la gestione sostenibile dei terreni, delle risorse idriche e ambientali di altro genere, essenziali per la salute degli ecosistemi;

95.

sottolinea che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nelle fasi critiche nella catena del valore del sistema alimentare, dalla produzione al consumo, e migliorare la nostra capacità di cambiare drasticamente il modo in cui produciamo, trattiamo e acquistiamo gli alimenti attraverso una migliore informazione della pianificazione territoriale;

96.

osserva che l'intelligenza artificiale può migliorare la gestione delle risorse e l'efficienza dei fattori produttivi, contribuendo a ridurre gli sprechi post-raccolto e influire sulle scelte di consumo;

97.

osserva che l'intelligenza artificiale sotto forma di agricoltura di precisione ha il potenziale per una trasformazione dirompente della produzione agricola, può stravolgere la produzione agricola e la gestione del territorio in senso più ampio, migliorando la pianificazione territoriale, prevedendo i cambiamenti di uso del suolo e monitorando la salute delle colture, con anche il potenziale di trasformare la previsione di condizioni atmosferiche estreme;

98.

osserva che l'intelligenza artificiale può modificare radicalmente la fornitura di dati, il controllo dei parassiti e la gestione delle aziende agricole, influire sulle pratiche agricole, cambiare le modalità di offerta dei prodotti assicurativi e contribuire a prevedere e prevenire future carestie e casi di malnutrizione acuta grave;

99.

osserva che l'intelligenza artificiale può determinare decisioni migliori circa la gestione dei sistemi agricoli e stimolare lo sviluppo di sistemi di sostegno al processo decisionale e di raccomandazione, migliorando l'efficienza e la salute in ambito agricolo;

3.1.6.   Cibersicurezza

100.

osserva che la sicurezza informatica costituisce un aspetto importante dell'intelligenza artificiale, soprattutto alla luce delle problematiche associate alla trasparenza dell'intelligenza artificiale ad alto livello; ritiene che la prospettiva tecnologica, ivi compresi la verifica del codice sorgente e i requisiti di trasparenza e responsabilità, dovrebbe essere integrata mediante un approccio istituzionale che affronti le sfide dell'introduzione dell'intelligenza artificiale sviluppata in altri paesi nel mercato unico dell'UE;

101.

chiede la rapida attuazione della legge sulla sicurezza informatica; osserva che l'elaborazione di sistemi di certificazione a livello di Unione dovrebbe assicurare uno sviluppo più resiliente e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale e robotica sicuri;

102.

ritiene che l'intelligenza artificiale sia al contempo una minaccia per la sicurezza informatica e uno strumento per combattere gli attacchi informatici; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbe preparare un piano d'azione sulla cibersicurezza nell'ambito dell'intelligenza artificiale, onde valutare e affrontare le minacce e i punti deboli specifici dell'intelligenza artificiale;

103.

sottolinea quanto sia importante rafforzare la base industriale quale componente strategica dello sviluppo sicuro dell'intelligenza artificiale; pone l'accento sul fatto che, per assicurare un livello ambizioso di cibersicurezza, protezione dei dati e servizi TIC affidabili, l'Europa deve investire nella propria indipendenza tecnologica; sottolinea l'urgente necessità che l'UE sviluppi la propria infrastruttura, centri di dati, sistemi di cloud e componenti come i processori grafici e i chip;

104.

osserva che, con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e la maggiore abilità dei pirati informatici, diventa imperativo adottare soluzioni di cibersicurezza efficaci;

105.

riconosce che l'attuazione di soluzioni di intelligenza artificiale consentirà di prevedere, prevenire e mitigare le minacce;

106.

sottolinea che, sebbene l'intelligenza artificiale consentirà di migliorare la rilevazione delle minacce, è assolutamente necessaria un'interpretazione umana di dette minacce per comprendere se siano reali oppure no;

107.

invita la Commissione a valutare l'uso di applicazioni di cibersicurezza basate sulla tecnologia blockchain che migliorino la resilienza, l'affidabilità e la solidità delle infrastrutture di intelligenza artificiale mediante modelli disintermediati di cifratura dei dati; invita la Commissione a valutare la possibilità di compensare simbolicamente i cittadini per i loro dati;

108.

invita la Commissione a rafforzare la capacità di cibersicurezza dell'UE unendo e coordinando ulteriormente gli sforzi compiuti in tutta Europa;

3.1.7.   PMI

109.

riconosce l'importanza delle PMI per il successo dell'intelligenza artificiale; plaude all'iniziativa della Commissione di creare una piattaforma di intelligenza artificiale su richiesta che darà impulso al trasferimento tecnologico e catalizzerà la crescita delle nuove imprese e delle PMI; invita la Commissione a promuovere i poli dell'innovazione digitale per l'intelligenza artificiale, senza creare ulteriori livelli amministrativi ma puntando invece sull'accelerazione degli investimenti in progetti dimostratisi efficaci;

110.

osserva che i costi per gli investimenti nell'intelligenza artificiale costituiscono un grave ostacolo per le PMI; riconosce che una diffusa adozione dell'intelligenza artificiale da parte dei consumatori ridurrebbe i rischi per gli investimenti delle PMI;

111.

sottolinea la necessità di promuovere sia l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle PMI che il suo utilizzo da parte dei consumatori;

112.

sottolinea l'importanza di misure mirate al fine di assicurare che le PMI e le imprese in fase di avviamento possano adottare le tecnologie di intelligenza artificiale e trarne beneficio; ritiene che le valutazioni d'impatto relative agli effetti della nuova legislazione europea in materia di sviluppo tecnologico dell'intelligenza artificiale dovrebbero essere obbligatorie e che tali valutazioni dovrebbero essere considerate anche a livello nazionale;

113.

sottolinea che l'intelligenza artificiale può essere un fattore di sviluppo per le PMI ma aumenta anche l'effetto leva dei primi utilizzatori e degli sviluppatori; sottolinea che, dal punto di vista della concorrenza, è necessario assicurare che eventuali nuove distorsioni siano valutate e affrontate adeguatamente;

4.    Quadro normativo per l'intelligenza artificiale e la robotica

114.

chiede alla Commissione, al fine di promuovere un ambiente normativo che favorisca lo sviluppo dell'IA e in linea con il principio «legiferare meglio», di riesaminare regolarmente la normativa vigente allo scopo di assicurare che sia adeguata allo scopo per quanto concerne l'intelligenza artificiale, rispettando al contempo anche i valori fondamentali dell'UE, e di puntare a modificare o sostituire le nuove proposte qualora tali condizioni non fossero rispettate;

115.

accoglie con favore l'istituzione di piattaforme partecipative basate sull'intelligenza artificiale che consentono ai cittadini di farsi veramente ascoltare e di interagire con i governi presentando proposte, anche attraverso bilanci partecipativi e altri strumenti di democrazia diretta; sottolinea che i progetti dal basso verso l'alto possono favorire la partecipazione dei cittadini e contribuire all'assunzione di decisioni informate in modo più efficace e democratico;

116.

osserva che l'intelligenza artificiale è un concetto che comprende un'ampia gamma di prodotti e applicazioni, dall'automazione, gli algoritmi e l'intelligenza artificiale applicata a compiti specifici all'intelligenza artificiale generale; ritiene che una legge o una regolamentazione completa dell'intelligenza artificiale deve essere affrontata con cautela, in quanto la regolamentazione settoriale può offrire politiche sufficientemente generali ma anche perfezionate a un livello utile per il settore industriale;

117.

sottolinea che il quadro strategico deve essere concepito in modo tale da promuovere lo sviluppo di tutti i tipi di IA e non solo di sistemi di apprendimento profondo, cosa che richiede enormi quantità di dati;

4.1.   Un mercato interno per l'intelligenza artificiale

118.

sottolinea l'importanza del principio del reciproco riconoscimento nell'utilizzo transfrontaliero di beni intelligenti, inclusi i robot e i sistemi robotici; rammenta che, laddove necessario, le prove, la certificazione e la sicurezza del prodotto dovrebbero garantire che taluni beni siano sicuri fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; osserva, in tale contesto, l'importanza di lavorare anche sugli aspetti etici dell'intelligenza artificiale;

119.

sottolinea che la legislazione dell'UE relativa all'attuazione della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell'IA; chiede alla Commissione di valutare se sia necessario aggiornare i quadri politico e normativo per creare un mercato unico europeo per l'IA;

120.

prende atto del crescente utilizzo della robotica e delle tecnologie di intelligenza artificiale nei veicoli autonomi, come le auto a guida autonoma e i droni civili; osserva che alcuni Stati membri hanno già adottato normative specifiche in questo settore, o stanno valutando di farlo, con la possibile conseguente creazione di un mosaico di legislazioni nazionali che ostacolerebbe lo sviluppo dei veicoli autonomi; chiede, pertanto, un insieme unico di regole dell'Unione che trovi il giusto equilibrio fra gli interessi e i potenziali rischi per gli utenti, le aziende e le altre parti interessate, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione in materia di sistemi robotici e di IA;

121.

esorta gli Stati membri a modernizzare la rispettiva formazione professionale e i rispettivi sistemi di istruzione onde tenere conto dei progressi scientifici e degli sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, conformemente alla direttiva relativa al test della proporzionalità (10) e alla direttiva sulle qualifiche professionali (11), e rendere i servizi professionali dell'UE competitivi a livello globale nei prossimi decenni;

122.

sottolinea che l'intelligenza artificiale si applica a un ventaglio di settori in cui la normazione riveste un ruolo significativo, quali la produzione intelligente, la robotica, i veicoli a guida autonoma, la realtà virtuale, la sanità e l'analisi dei dati, e crede che una normazione a livello di UE nel settore dell'IA promuoverà l'innovazione e garantirà un elevato livello di protezione dei consumatori; riconosce che, considerata l'esistenza di un numero ragguardevole di norme relative a questioni quali la protezione, l'affidabilità, l'interoperabilità e la sicurezza, è necessario potenziare la promozione e lo sviluppo di norme comuni per la robotica e l'intelligenza artificiale e che ciò dovrebbe altresì figurare fra le priorità dell'Unione; chiede alla Commissione, in cooperazione con gli organismi di normazione dell'UE, di continuare a collaborare proattivamente con gli organismi di normazione internazionali al miglioramento delle norme del settore;

123.

ricorda che molti aspetti politici pertinenti per i servizi che utilizzano l'IA, incluse le norme sulla protezione dei consumatori e le politiche relative all'etica e alla responsabilità, sono coperti dal quadro normativo vigente sui servizi, in particolare la direttiva sui servizi (12), la direttiva sulle qualifiche professionali e la direttiva sul commercio elettronico (13); sottolinea, in questo contesto, che l'uomo deve sempre essere responsabile, in ultima istanza, del processo decisionale, soprattutto nel caso di servizi professionali come le professioni mediche, forensi e contabili; ritiene che occorra procedere a una riflessione sulla necessità o meno di supervisione da parte di un professionista qualificato, nell'ottica di tutelare i legittimi obiettivi di interesse pubblico e fornire servizi di elevata qualità;

124.

riconosce l'importanza di migliorare i servizi digitali, quali assistenti virtuali, chatbot e agenti intelligenti, che offrono un'efficienza operativa senza precedenti, prendendo debitamente atto, nel contempo, della necessità di sviluppare un'intelligenza artificiale incentrata sull'uomo, orientata al mercato per operare decisioni migliori e più affidabili per quanto concerne i limiti di autonomia dell'IA e della robotica;

4.2.   Dati personali e riservatezza

125.

sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati utilizzati per la comunicazione tra persone e robot e intelligenza artificiale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a integrare i principi di sicurezza e riservatezza fin dalla progettazione nelle proprie politiche relative alla robotica e all'intelligenza artificiale;

126.

ribadisce che il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, quali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano a tutti i settori della robotica e dell'intelligenza artificiale e che il quadro giuridico dell'Unione per la protezione dei dati deve essere pienamente rispettato; evidenzia che i progettisti di sistemi robotici e intelligenza artificiale sono responsabili di sviluppare prodotti che siano sicuri e adeguati agli scopi previsti e di applicare le procedure per il trattamento dei dati rispettando la legislazione esistente e garantendo la riservatezza, l'anonimato, il trattamento equo e il giusto processo;

127.

invita la Commissione ad assicurare che qualunque legislazione dell'Unione sull'intelligenza artificiale includa misure e norme che tengano conto della rapida evoluzione tecnologica del settore, al fine di garantire che la legislazione tenga il passo dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie; sottolinea che è necessario che tale legislazione ottemperi alle norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati; chiede la revisione delle norme, dei principi e dei criteri riguardanti l'uso di fotocamere, videocamere e sensori nella robotica e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale in conformità del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati;

128.

invita la Commissione a garantire che qualsiasi futuro quadro normativo dell'UE in materia di IA garantisca la riservatezza e la confidenzialità delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, compresi i principi di legalità, equità e trasparenza, la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la limitazione delle finalità, la limitazione della conservazione, la precisione e la minimizzazione di dati, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, nonché della sicurezza, della sicurezza personale e di altri diritti fondamentali, come il diritto alla libertà di espressione e di informazione;

129.

sottolinea che il diritto alla privacy deve essere sempre rispettato e che le persone non devono essere identificabili personalmente; sottolinea che uno sviluppatore di IA dovrebbe sempre avere un consenso chiaro, inequivocabile e informato e che gli ingegneri robotici sono chiamati a definire e applicare le procedure per garantire il consenso valido, la riservatezza, l'anonimato, il trattamento equo e il giusto processo; sottolinea che i progettisti devono rispettare le eventuali richieste di soppressione dei dati e della loro rimozione da qualsiasi insieme di dati;

130.

rammenta che il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativa ad un quadro relativo alla libera circolazione di dati non personali all'interno dell'Unione europea (14) stabilisce che, qualora gli sviluppi tecnologici rendano possibile trasformare dati anonimizzati in dati personali, tali dati devono essere trattati come dati personali e si applica di conseguenza il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) (15);

4.3.   Responsabilità

131.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di creare il gruppo di esperti in materia di responsabilità e nuove tecnologie, con l'intento di fornire all'UE competenze in materia di applicabilità della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (16) ai prodotti tradizionali, alle nuove tecnologie e alle nuove sfide per la società (formazione «Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi») e di assistere l'UE nell'elaborazione di principi che possano fungere da orientamenti per eventuali adeguamenti delle leggi applicabili a livello nazionale e di UE in relazione alle nuove tecnologie (formazione «Nuove tecnologie»);

132.

si rammarica, tuttavia, del fatto che durante la legislatura attuale non sia stata presentata alcuna proposta legislativa, ritardando così l'aggiornamento delle norme in materia di responsabilità a livello di UE e minacciando la certezza del diritto in questo settore in tutta l'Unione, a danno sia degli operatori commerciali che dei consumatori;

133.

osserva che gli ingegneri di intelligenza artificiale o le aziende per cui lavorano dovrebbero continuare ad essere responsabili per gli impatti sociali, ambientali e per la salute umana che i sistemi di intelligenza artificiale o robotica possono avere sulle generazioni presenti e future;

4.4.   Protezione e responsabilizzazione dei consumatori

134.

sottolinea che la fiducia dei consumatori è imprescindibile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e che i sistemi basati su quest'ultima trattano una mole crescente di dati dei consumatori, diventando così il principale obiettivo degli attacchi informatici; pone altresì in evidenza che l'IA deve funzionare in modo da non arrecare danno ai cittadini e ai consumatori e ritiene che l'integrità dei dati e degli algoritmi da cui dipende debba pertanto essere garantita;

135.

crede che le tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate per usi sia produttivi sia privati dovrebbero essere soggette a controlli di sicurezza del prodotto da parte delle autorità di vigilanza del mercato e a norme di tutela dei consumatori che garantiscano, se del caso, standard minimi di sicurezza e affrontino il rischio di incidenti causati dall'interazione o dal funzionamento a stretto contatto con gli esseri umani; ritiene che qualsiasi politica sull'intelligenza artificiale debba affrontare le questioni etiche e relative alla protezione dei dati, inclusi i dati di terze parti e i dati personali, alla responsabilità civile e alla cibersicurezza;

4.5.   Diritti di proprietà intellettuale

136.

ricorda la summenzionata risoluzione del 16 febbraio 2017, in cui evidenzia che non esistono disposizioni giuridiche che si applichino specificamente alla robotica, ma che ad essa possono essere facilmente applicati i regimi e le dottrine giuridici esistenti, sebbene alcuni aspetti richiedano una considerazione specifica; reitera l'invito lanciato alla Commissione nell'ambito di tale risoluzione a sostenere un approccio orizzontale e neutrale dal punto di vista tecnologico alla proprietà intellettuale, applicabile ai vari settori di possibile impiego della robotica;

137.

accoglie con favore, a tale riguardo, la comunicazione della Commissione alle istituzioni «Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (17)» (COM(2017)0708), ma sottolinea la necessità di monitorare la pertinenza e l'efficacia della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale nel disciplinare lo sviluppo dell'IA; sottolinea, in questo contesto, l'importanza dei vagli di adeguatezza;

5.    Aspetti etici

138.

ritiene che le azioni e le applicazioni di intelligenza artificiale debbano rispettare i principi etici e la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale;

139.

chiede la creazione di una carta etica delle migliori pratiche per l'intelligenza artificiale e la robotica, cui le aziende e gli esperti dovrebbero attenersi;

140.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una trasparente e stretta collaborazione tra il settore pubblico e privato e il mondo accademico, in modo da rafforzare la condivisione delle conoscenze e promuovere l'istruzione e la formazione per i progettisti, relativamente alle implicazioni etiche, alla sicurezza e al rispetto dei diritti fondamentali, e per i consumatori, per quanto riguarda l'utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale, con una particolare enfasi sulla sicurezza e la riservatezza dei dati;

141.

invita la Commissione ad assicurare che le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale non utilizzino dati raccolti da diverse fonti senza il previo consenso da parte dell'interessato; invita la Commissione a creare un quadro atto a garantire che il consenso fornito dall'interessato generi dati solo per le finalità previste;

142.

invita la Commissione a rispettare il diritto dei cittadini a una vita offline e ad assicurare che non vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini per i quali non esistono dati registrati;

5.1.   Tecnologia incentrata sull'uomo

143.

sottolinea che è necessario mettere a punto norme etiche volte ad assicurare uno sviluppo dell'intelligenza artificiale incentrato sull'uomo, la responsabilità e la trasparenza dei sistemi decisionali algoritmici, chiare norme in merito alla responsabilità ed equità;

144.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale nonché la rete europea Alleanza per l'intelligenza artificiale, al fine di fornire orientamenti etici in tale ambito; chiede alla Commissione di assicurare l'adozione più ampia possibile di tali orientamenti etici da parte dell'industria, del mondo accademico e delle autorità pubbliche; raccomanda agli Stati membri di recepire gli orientamenti nelle proprie strategie nazionali sull'intelligenza artificiale e di sviluppare reali strutture di rendicontabilità per le industrie e i governi in sede di progettazione e diffusione dell'intelligenza artificiale;

145.

ritiene essenziale monitorare costantemente l'attuazione degli orientamenti etici in materia di intelligenza artificiale e il relativo impatto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale incentrata sulla persona; invita la Commissione a valutare se gli orientamenti etici volontari sono sufficienti per assicurare che l'utilizzo inclusivo ed eticamente integrato dell'intelligenza artificiale non generi divari economici e sociali nelle società dell'Unione europea, e a suggerire, ove necessario, misure normative e politiche;

146.

prende atto dei recenti sviluppi nell'ambito del monitoraggio dell'analisi comportamentale e dell'adattamento alla stessa; invita la Commissione a elaborare un quadro etico che ne limiti l'utilizzo; esorta la Commissione a sensibilizzare e ad avviare una campagna d'informazione sull'intelligenza artificiale e sul suo impiego per quanto riguarda l'analisi comportamentale;

5.2.   Valori incorporati nella tecnologia — «ethical-by-design»

147.

sottolinea che il quadro etico di orientamento dovrebbe essere basato sui principi di beneficenza, non malvagità, autonomia e giustizia, nonché sui principi sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — quali la dignità umana, l'uguaglianza, la giustizia e l'equità, la non discriminazione, il consenso informato, la vita privata e familiare e la protezione dei dati, così come sugli altri principi e valori alla base del diritto dell'Unione come la non stigmatizzazione, la trasparenza, l'autonomia, la responsabilità individuale e sociale — e sulle pratiche e i codici etici esistenti;

148.

ritiene che l'Europa dovrebbe svolgere un ruolo guida a livello mondiale utilizzando esclusivamente l'intelligenza artificiale eticamente integrata; sottolinea che a tal fine occorre assicurare la gestione degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale a livelli diversi; raccomanda agli Stati membri di istituire organi di controllo e vigilanza degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale ed esorta le imprese che operano nell'ambito dell'IA a creare comitati etici ed elaborare orientamenti etici per i propri sviluppatori di intelligenza artificiale;

149.

sottolinea che le norme europee in materia di IA dovrebbero basarsi sui principi dell'etica digitale, della dignità umana, del rispetto dei diritti fondamentali, della protezione dei dati e della sicurezza, contribuendo in tal modo a rafforzare la fiducia degli utilizzatori; insiste sull'importanza di sfruttare il potenziale dell'UE per creare una solida infrastruttura per i sistemi di IA, fondata su norme rigorose in materia di dati e di rispetto per le persone; osserva che è necessario integrare i principi di trasparenza e spiegabilità nello sviluppo dell'intelligenza artificiale;

150.

osserva che i sistemi d'arma automatizzati dovrebbero continuare a prevedere un approccio all'intelligenza artificiale basato sul controllo umano;

5.3.   Processo decisionale — limiti all'autonomia dell'intelligenza artificiale e della robotica

151.

sottolinea la difficoltà e la complessità nel prevedere i comportamenti futuri di molti sistemi complessi di intelligenza artificiale e i comportamenti emergenti dei sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono fra loro; invita la Commissione a valutare se esista la necessità di regolamenti specifici concernenti il processo decisionale basato sull'intelligenza artificiale;

152.

osserva che l'intelligenza artificiale rimarrà un utile strumento di collaborazione all'azione umana per migliorarne le prestazioni e ridurne gli errori;

153.

chiede che le persone godano del diritto di sapere, del diritto di ricorso e di tutela nel caso in cui l'intelligenza artificiale venga impiegata per decisioni che interessano l'individuo e comportino un rischio significativo per i diritti e la libertà delle persone o possano arrecare loro danno;

154.

sottolinea che gli algoritmi dei sistemi decisionali non dovrebbero essere usati senza una preventiva analisi d'impatto algoritmica (AIA), a meno che non sia chiaro che non hanno un impatto significativo sulla vita dei cittadini;

155.

ritiene che l'intelligenza artificiale, in particolare i sistemi con autonomia integrata, comprese la capacità di estrarre, raccogliere e condividere in modo indipendente informazioni sensibili con diverse parti interessate e la possibilità di autoapprendere o addirittura di evolversi per automodificarsi, dovrebbe essere disciplinata da solidi principi; sottolinea che i sistemi di intelligenza artificiale non devono conservare o divulgare informazioni personali riservate senza il consenso esplicito della fonte di dette informazioni;

5.4.   Trasparenza, distorsioni e spiegabilità degli algoritmi

156.

sottolinea che, se da un lato l'intelligenza artificiale apporta grandi vantaggi nell'automazione e nel processo decisionale, dall'altro comporta un rischio intrinseco quando gli algoritmi sono statici e opachi; pone l'accento, in tale contesto, sulla necessità di una maggiore trasparenza riguardo agli algoritmi;

157.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di protezione dei dati a individuare e adottare tutte le misure opportune per prevenire o ridurre al minimo la discriminazione e le distorsioni algoritmiche, nonché a sviluppare un solido quadro etico comune per la trasparenza nel trattamento dei dati personali e nel processo decisionale automatizzato, per orientare l'utilizzo dei dati e l'applicazione del diritto dell'Unione;

158.

sottolinea che qualsiasi sistema di IA deve essere sviluppato nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità a livello degli algoritmi, consentendo una comprensione umana delle sue azioni; osserva che, al fine di costruire un clima di fiducia nei confronti dell'IA e consentirne il progresso, gli utenti devono essere consapevoli del modo in cui sono utilizzati i loro dati, i dati ricavati da questi ultimi nonché gli altri dati quando essi comunicano o interagiscono con un sistema di IA o con persone supportate da un sistema di IA; ritiene che ciò contribuirà a migliorare la comprensione e la fiducia degli utilizzatori; sottolinea che l'intelligibilità delle decisioni deve essere una norma dell'UE, in conformità degli articoli 13, 14 e 15 del (RGPD); ricorda che il RGPD prevede già il diritto a essere informati sulla logica sottesa al trattamento dei dati; sottolinea che, ai sensi dell'articolo 22 del RGPD, i singoli cittadini hanno il diritto di ottenere l'intervento umano qualora una decisione basata sul trattamento automatizzato li danneggino in modo significativo;

159.

evidenzia il fatto che la Commissione, il Comitato europeo per la protezione dei dati, le autorità nazionali di protezione dei dati e le altre autorità di controllo indipendenti dovrebbero d'ora in poi svolgere un ruolo fondamentale per promuovere la trasparenza e il giusto processo, la certezza giuridica in generale e, nello specifico, norme concrete volte a tutelare i diritti fondamentali e le garanzie associate al ricorso al trattamento e all'analisi dei dati; chiede una più stretta collaborazione tra le autorità incaricate di controllare o disciplinare la condotta nell'ambiente digitale; chiede inoltre di dotare tali autorità di fondi e personale in misura adeguata;

160.

riconosce che gli algoritmi di apprendimento automatico sono addestrati in modo da imparare autonomamente, con conseguenti vantaggi per l'automazione e il processo decisionale; chiede che gli orientamenti etici in materia di intelligenza artificiale trattino le questioni relative alla trasparenza, alla spiegabilità, alla responsabilità e all'equità degli algoritmi;

161.

sottolinea l'importanza della spiegabilità dei risultati, dei processi e dei valori dei sistemi dell'IA, in modo da renderli comprensibili per un pubblico non tecnico e fornire a quest'ultimo informazioni significative, condizione necessaria per valutare l'equità e conquistare la fiducia;

162.

sottolinea che la mancanza di trasparenza riguardo a tali tecnologie e alle relative applicazioni pone una serie di questioni etiche;

163.

osserva che i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero poter essere spiegati all'uomo e dovrebbero offrire informazioni significative in modo da consentire un riscontro; riconosce che la forza dei modelli di intelligenza artificiale dipende dai riscontri e dalla rivalutazione e incoraggia tale processo;

164.

osserva che i cittadini sono preoccupati di non sapere quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale e quali informazioni saranno elaborate; raccomanda di informare in modo chiaro laddove l'IA venga utilizzata dai cittadini; sottolinea che, per mantenere la fiducia dei consumatori, è importante che i dati trasmessi continuino ad essere sicuri;

165.

ritiene che la responsabilità dell'algoritmo debba essere regolamentata dai responsabili politici attraverso valutazioni d'impatto basate su parametri consolidati;

166.

rileva che la divulgazione del codice informatico non risolverà di per sé la questione della trasparenza dell'intelligenza artificiale, in quanto non svelerebbe le distorsioni intrinseche esistenti e non spiegherebbe il processo di apprendimento automatico; sottolinea che per trasparenza si intende non solo trasparenza del codice ma anche dei dati e del processo decisionale automatizzato;

167.

riconosce che la divulgazione del codice sorgente potrebbe causare un utilizzo improprio e la manipolazione degli algoritmi;

168.

mette in rilievo l'importanza di far fronte alle distorsioni degli sviluppatori e quindi la necessità di disporre di una forza lavoro diversificata in tutti gli ambiti del settore informatico, nonché di meccanismi di salvaguardia, nell'ottica di evitare distorsioni basate sul genere e sull'età incorporate nei sistemi di IA;

169.

riconosce che la divulgazione del codice o di segreti commerciali scoraggerebbe le imprese dall'effettuare attività di ricerca e sviluppo su un nuovo codice in quanto la loro proprietà intellettuale sarebbe a rischio; osserva che lo sviluppo dell'IA dovrebbe invece incoraggiare l'interpretabilità dei modelli e la loro interazione con i dati di partenza e di addestramento;

170.

riconosce che, sebbene la trasparenza e la spiegabilità possano individuare eventuali lacune, esse non sono garanzia di affidabilità, sicurezza ed equità; ritiene pertanto che l'assunzione di responsabilità sia necessaria per il conseguimento di un'intelligenza artificiale affidabile, il che può avvenire attraverso mezzi diversi, come le analisi d'impatto algoritmiche, l'audit e la certificazione;

171.

sottolinea l'esigenza di elaborare protocolli per il monitoraggio e l'individuazione costanti di distorsioni algoritmiche;

172.

osserva che i progettisti di algoritmi dovrebbero assicurare il rispetto di requisiti essenziali quali l'equità o la spiegabilità fin dall'inizio della fase di progettazione e lungo l'intero ciclo di sviluppo;

173.

sottolinea l'esigenza di elaborare orientamenti che illustrino le buone pratiche di sviluppo;

174.

pone l'accento sull'importanza di mostrare l'origine, in modo da poter risalire all'andamento storico del modello di intelligenza artificiale; ritiene che ciò migliorerà la comprensione dei modelli e contribuirà a creare fiducia sulla base del loro andamento storico;

175.

evidenzia che occorre individuare chiaramente l'utilizzo dei sistemi di IA nelle interazioni con gli utenti;

176.

sottolinea che la diffusione dell'intelligenza artificiale e della robotica dovrà avvenire nel pieno rispetto dei diritti umani e non dovrà in nessun caso riprodurre nelle macchine e nei robot gli stereotipi contro le donne, né alcuna altra forma di discriminazione;

177.

osserva che persino i dati di addestramento di elevata qualità possono portare al perpetuarsi della discriminazione e dell'ingiustizia esistenti, qualora non siano utilizzati in modo attento e consapevole; osserva che l'utilizzo di dati di scarsa qualità, obsoleti, incompleti o inesatti, nelle diverse fasi del trattamento dei dati, può portare a previsioni e valutazioni inadeguate e, a sua volta, a distorsioni, cosa che può in ultima analisi comportare violazioni dei diritti fondamentali delle persone o conclusioni puramente errate ovvero risultati falsi; ritiene pertanto che nell'era dei big data sia importante garantire che gli algoritmi siano addestrati su campioni rappresentativi di dati di elevata qualità, al fine di conseguire la parità statistica; sottolinea che, anche se si utilizzano dati accurati e di alta qualità, l'analisi predittiva basata sull'IA può offrire solo una probabilità statistica; ricorda che, ai sensi del RGPD, il trattamento ulteriore dei dati personali per scopi statistici, compreso l'addestramento del'IA, può avere come risultato solo dati aggregati che non possono essere riapplicati agli individui;

178.

invita la Commissione ad assicurare che chiunque produca materiale deepfake o video artificiali o qualunque altro tipo di video artificiale realistico dichiari esplicitamente che non sono originali;

179.

osserva che l'intelligenza artificiale si basa intrinsecamente sulla raccolta di grandi volumi di dati e spesso sulla creazione di nuove banche dati utilizzate per avanzare ipotesi sulle persone; ritiene opportuno dare maggiore rilievo all'individuazione e all'elaborazione di meccanismi di risposta alle minacce potenziali onde assicurare la mitigazione degli effetti negativi;

180.

ribadisce che i sistemi di intelligenza artificiale non dovrebbero generare o rafforzare distorsioni; sottolinea che si devono includere considerazioni relative alle distorsioni e all'equità in tutte le fasi di sviluppo e utilizzo degli algoritmi, dall'ideazione all'attuazione; sottolinea che occorre valutare e testare regolarmente le serie di dati e l'algoritmo in modo da garantire che il processo decisionale sia accurato;

6.    Governance

6.1.   Coordinamento a livello di Unione

181.

invita la Commissione ad adoperarsi ai fini dello sviluppo di una forte leadership dell'UE onde prevenire la duplicazione e la frammentazione degli sforzi e assicurare l'adozione di politiche a livello nazionale e lo scambio di migliori pratiche per un utilizzo più ampio dell'intelligenza artificiale;

182.

accoglie con favore le diverse strategie nazionali elaborate dagli Stati membri; si compiace del piano coordinato della Commissione sull'intelligenza artificiale, pubblicato il 7 dicembre 2018; chiede una migliore cooperazione in tale ambito tra gli Stati membri e la Commissione;

183.

constata che diversi Stati membri dispongono già di strategie nazionali in materia di intelligenza artificiale e si compiace che tutti gli Stati membri abbiano firmato, nell'aprile 2018, una dichiarazione sulla cooperazione in materia di intelligenza artificiale; si compiace altresì del prossimo piano coordinato sull'IA fra la Commissione e gli Stati membri, chiedendo tuttavia a tutte le parti interessate di puntare al massimo livello di cooperazione possibile;

184.

ritiene che sia necessaria una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e la Commissione per garantire nell'Unione norme transfrontaliere coerenti che promuovano la collaborazione tra le industrie europee e consentano la diffusione in tutta l'Unione di sistemi di intelligenza artificiale che soddisfino i livelli richiesti di sicurezza e protezione nonché i principi etici sanciti dal diritto dell'Unione;

185.

sottolinea che un quadro europeo per la politica sui dati armonizzato, basato sui rischi e progressivo incrementerebbe la fiducia e sosterrebbe il percorso dell'intelligenza artificiale in Europa, assicurando in tal modo il completamento del mercato unico digitale e una maggiore produttività delle imprese con sede in Europa;

186.

raccomanda uno stretto coordinamento delle iniziative presenti e future sull'intelligenza artificiale e dei progetti pilota realizzati dalla Commissione, eventualmente sotto la guida del meccanismo di vigilanza proposto, in modo da ottenere effetti sinergici e garantire la creazione di un reale valore aggiunto, evitando al contempo dispendiose duplicazioni delle strutture;

187.

invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la possibilità di creare un'agenzia europea di regolamentazione per l'intelligenza artificiale e il processo decisionale algoritmico, incaricata di:

elaborare una matrice di valutazione del rischio in grado di classificare i tipi di algoritmo e i campi di applicazione in funzione del loro potenziale di produrre un impatto negativo significativo sui cittadini;

studiare l'uso dei sistemi algoritmici in cui vi sia il sospetto di violazione dei diritti umani (con prove fornite da un informatore, ad esempio);

fornire consulenza ad altre agenzie di regolamentazione sui sistemi algoritmici che rientrano nella sfera di competenza di dette agenzie;

potenziare l'efficacia del meccanismo responsabilità da illecito quale mezzo per disciplinare la responsabilità dei sistemi algoritmici, fornendo un punto di contatto per i cittadini che non hanno familiarità con i procedimenti giudiziari;

verificare le analisi d'impatto algoritmiche di sistemi d'impatto ad alto livello per -approvare o respingere gli usi proposti dei sistemi decisionali algoritmici in ambiti di applicazione particolarmente sensibili e/o critici per la sicurezza (ad esempio l'assistenza sanitaria privata); l'analisi d'impatto algoritmica per le applicazioni nel settore privato potrebbe seguire un percorso simile a quello proposto per il settore pubblico, con la possibile differenza che le varie fasi di divulgazione pubblica potrebbero essere gestite come comunicazioni riservate all'agenzia di regolamentazione (nel quadro di un accordo di non divulgazione) onde salvaguardare segreti commerciali di vitale importanza;

condurre indagini su casi di sospetta violazione dei diritti da parte dei sistemi -decisionali algoritmici, sia per le decisioni individuali (ad esempio, singoli risultati anomali) che per i modelli decisionali statistici (ad esempio, pregiudizio discriminatorio); le indagini potrebbero essere avviate a seguito della presentazione di un reclamo o sulla base di prove fornite da informatori, giornalisti d'inchiesta o ricercatori indipendenti (ivi comprese le organizzazioni non governative e le istituzioni accademiche);

188.

prende atto dei lavori in corso in materia di IA da parte dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ed esorta gli Stati membri a coordinare l'operato dei loro membri ISO affinché gli interessi europei vengano rappresentati di conseguenza in sede di definizione delle norme;

6.2.   Governance internazionale

189.

si compiace della creazione dell'Osservatorio delle politiche sull'intelligenza artificiale in seno all'OCSE e invita a dimostrare una maggiore ambizione nella definizione di una tabella di marcia per approfondire la cooperazione;

190.

sottolinea che taluni paesi terzi, segnatamente Stati Uniti, Cina, Russia e Israele, hanno sviluppato modelli diversi; evidenzia che in Europa è adottato un approccio basato sui valori e che è necessario cooperare con partner internazionali a livello bilaterale e multilaterale, per assicurare il progresso etico e l'adozione dell'intelligenza artificiale; riconosce che questa tecnologia non ha frontiere e richiede una cooperazione che va al di là di quella dei soli Stati membri dell'UE;

191.

invita la Commissione ad adoperarsi a livello internazionale per garantire la massima coerenza tra gli attori internazionali nonché a sostenere in tutto il mondo i principi etici dell'UE;

192.

sottolinea che l'intelligenza artificiale è una tecnologia con un impatto globale, che assicura benefici comuni e pone sfide simili; sottolinea la necessità di un approccio globale, come nel caso del sistema economico e soprattutto per quanto riguarda la tecnologia con un'incidenza significativa sui mercati; evidenzia la necessità di iscrivere l'IA nell'agenda delle istituzioni e organizzazioni esistenti e chiede una valutazione della necessità di creare, ove necessario, ulteriori consessi;

o

o o

193.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.

(2)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0341.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0332.

(5)  GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1.

(6)  COM(2018)0237.

(7)  Tecnologie future ed emergenti

(8)  OECD Digital Economy Outlook 2017.

(9)  Speciale Eurobarometro 460.

(10)  Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25.

(11)  Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

(12)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(13)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(14)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59.

(15)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(16)  Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

(17)  GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/59


P8_TA(2019)0082

Utilizzo sostenibile dei pesticidi

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI))

(2020/C 449/07)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (1),

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (2),

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (regolamento sui livelli massimi di residui) (3),

visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (4),

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (5),

visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) nell'aprile 2018, e i pertinenti allegati,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (6),

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (7) e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (8),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva Habitat) (9) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (la direttiva Uccelli selvatici) (10),

vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (11),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (12),

vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (13),

vista la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (14),

vista la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (15),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Agriculture and Sustainable Water Management in the EU» (Agricoltura e gestione sostenibile delle acque nell'UE) (SWD(2017)0153),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi» (COM(2006)0373 — SEC(2006)0894 — SEC(2006)0895 — SEC(2006)0914) del 12 luglio 2006 (16),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee (17),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE (18),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica (19),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (20),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (21),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (22),

viste la valutazione dell'attuazione a livello europeo in corso sulla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e la relazione pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (DG EPRS) il 15 ottobre 2018,

visti il regolamento(CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (23),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (COM(2017)0109),

vista la relazione speciale del 2014 della Corte dei conti europea intitolata «L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale»,

vista la relazione della Commissione del 10 ottobre 2017 sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017)0587),

vista la relazione di sintesi della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) della Commissione, dell'ottobre 2017, sull'attuazione delle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi a norma della direttiva 2009/128/CE (24),

vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità» (COM(2016)0739),

visto il settimo programma d'azione per l'ambiente (25),

vista la relazione del 2017 del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, redatta conformemente alle risoluzioni 6/2, 31/10 e 32/8 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (26),

visto il piano di attuazione messo a punto dal gruppo di esperti sulla protezione fitosanitaria sostenibile e approvato dal Consiglio il 28 giugno 2016, volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri (27),

vista la risoluzione del Senato francese del 19 maggio 2017 volta a limitare l'utilizzo dei pesticidi nell'Unione europea (28),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (29),

visto lo studio scientifico relativo alla biomassa degli insetti volanti del 18 ottobre 2017 (30),

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0045/2019),

A.

considerando che la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (in appresso «la direttiva») prevede una serie di azioni volte a realizzare un uso sostenibile dei pesticidi nell'UE riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi per la protezione fitosanitaria, quali le alternative non chimiche e i prodotti fitosanitari (PPP) a basso rischio, come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di ridurre la dipendenza dai pesticidi e di proteggere la saluta umana e animale e l'ambiente;

B.

considerando che la direttiva rappresenta uno strumento valido per garantire che l'ambiente, gli ecosistemi e la salute umana e animale siano ben tutelati dalle sostanze pericolose presenti nei pesticidi, fornendo al contempo soluzioni sostenibili ed ecologiche per un insieme di strumenti più ampio e vario al fine di eliminare e prevenire le perdite di resa causate da organismi nocivi, malattie, erbe infestanti e specie esotiche invasive, e per combattere l'aumento della resistenza agli agenti patogeni; che l'attuazione completa e globale della direttiva costituisce un prerequisito per conseguire un livello elevato di protezione e per realizzare la transizione verso l'agricoltura sostenibile, la produzione di alimenti sicuri e salutari e un ambiente non tossico che garantisca un livello elevato di protezione della salute umana e animale;

C.

considerando che, sebbene la difesa integrata possa contribuire a prevenire le perdite di resa provocate dagli organismi nocivi, la sua finalità principale è di consentire agli utenti dei pesticidi di passare a pratiche e prodotti aventi il minimo rischio per la salute umana e per l'ambiente, come indicato all'articolo 14 della direttiva; osserva che, in ogni caso, molti studi hanno dimostrato che l'uso di pesticidi può essere ridotto in modo significativo senza impatti negativi sul rendimento;

D.

considerando che la direttiva deve essere letta congiuntamente agli altri due atti legislativi principali che interessano l'intero ciclo di vita di un pesticida, a partire dalla sua immissione sul mercato (regolamento (CE) n. 1107/2009) fino alla fissazione dei livelli massimi di residui (regolamento (CE) n. 396/2005); che è pertanto impossibile conseguire l'obiettivo della direttiva di tutelare la salute umana e l'ambiente dai rischi connessi all'uso dei pesticidi senza attuare pienamente e applicare in maniera adeguata l'intero «pacchetto pesticidi»;

E.

considerando che, al fine di ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero affrontare la questione dei pesticidi illegali e contraffatti, nonché il preoccupante problema dei prodotti agricoli importati trattati con sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni nell'Unione;

F.

considerando che le attuali pratiche della Commissione e degli Stati membri in merito all'approvazione delle sostanze attive e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari non sono compatibili con gli obiettivi e la finalità della direttiva; che le attuali pratiche impediscono di raggiungere il livello di protezione più elevato possibile e di realizzare una transizione verso un settore agricolo sostenibile e un ambiente non tossico;

G.

considerando che i dati disponibili mostrano chiaramente che l'attuazione della direttiva non è sufficientemente allineata alle relative politiche dell'UE nel settore dei pesticidi, dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile, in particolare, seppur non esclusivamente, la politica agricola comune (PAC) e il regolamento sui prodotti fitosanitari; che la direttiva, congiuntamente alle relative azioni a livello dell'UE, presenta grandi potenzialità per migliorare ulteriormente gli sforzi e le azioni nazionali nel settore agricolo e per aggiungervi valore nonché per proteggere l'ambiente e la salute umana;

H.

considerando che l'attuale quadro normativo, ivi compresi i requisiti relativi ai dati, è stato concepito per la valutazione e la gestione dei PPP chimici e non è pertanto adeguato alle sostanze attive e ai prodotti biologici a basso rischio; che tale quadro inadeguato sta rallentando in maniera significativa l'immissione di PPP biologici a basso rischio sul mercato, spesso dissuadendo i richiedenti; che ciò ostacola l'innovazione e frena la competitività dell'agricoltura dell'UE, nonché comporta la mancata sostituzione di oltre 60 sostanze attive identificate dalla Commissione europea quali candidate alla sostituzione, vista l'assenza di alternative più sicure, ivi comprese sostanze attive biologiche a basso rischio;

I.

considerando che vi è una mancanza di disponibilità di PPP a basso rischio, ivi compresi quelli biologici; che, su un totale di quasi 500 sostanze disponibili sul mercato dell'UE, soltanto tredici sono approvate come sostanze attive a basso rischio, di cui dodici sono biologiche; che l'insufficiente attuazione della direttiva ha di fatto creato condizioni di disparità in Europa con pratiche nazionali divergenti che impediscono la diffusione ottimale di alternative sostenibili sul mercato; che tale situazione ha reso difficile la penetrazione nel mercato dell'UE di prodotti alternativi a basso rischio e non chimici, il che ne riduce l'attrattiva per gli agricoltori, che potrebbero invece scegliere alternative più efficaci sotto il profilo dei costi nel breve termine; che la scarsa disponibilità di PPP a basso rischio, ivi compresi quelli biologici, ostacola lo sviluppo e l'attuazione della difesa integrata;

J.

considerando che l'agricoltura biologica svolge un ruolo importante quale sistema con impiego ridotto di pesticidi e dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata;

K.

considerando che un numero crescente di dati conferma che è in atto una notevole riduzione della popolazione degli insetti in Europa, correlata agli attuali livelli di utilizzo dei pesticidi; che il brusco calo degli insetti osservato ha impatti negativi sull'intero ecosistema e sulla diversità biologica, ma anche sul settore agricolo e sulla sua produzione e sul suo benessere economico futuri;

L.

considerando che l'Europa si trova attualmente a un bivio che determinerà il futuro del settore agricolo e la possibilità dell'Unione di conseguire un utilizzo sostenibile dei pesticidi, più in particolare attraverso la riforma della PAC; che la riforma della PAC offre notevoli potenzialità per rafforzare la semplificazione e l'armonizzazione delle politiche nonché l'attuazione della direttiva e per agevolare la transizione verso pratiche agricole maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

M.

considerando che l'impiego di PPP tradizionali è sempre più oggetto di dibattito pubblico, a causa dei potenziali rischi che essi presentano per la salute umana e animale e l'ambiente;

N.

considerando che è importante promuovere lo sviluppo di procedure o tecniche alternative per ridurre la dipendenza dai pesticidi tradizionali e rispondere alla crescente resistenza ai PPP tradizionali;

O.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 obbliga il Consiglio ad assicurare che i principi in materia di difesa integrata, compresi la buona pratica fitosanitaria e i metodi non chimici di fitoprotezione e di gestione degli organismi nocivi e delle colture, siano inclusi nei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (31);

P.

considerando che l'attuazione della difesa integrata è obbligatoria nell'Unione a norma della direttiva; che gli Stati membri e le autorità locali dovrebbero porre un maggiore accento sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, comprese le alternative fitosanitarie a basso rischio;

Q.

considerando che l'«utilizzo sostenibile» dei pesticidi non può essere realizzato senza tenere conto dell'esposizione umana a combinazioni di sostanze attive e coformulanti, nonché dei loro possibili effetti cumulativi, aggregati e sinergici sulla salute umana;

Conclusioni principali

1.

ricorda gli obiettivi specifici della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, come ad esempio ridurre al minimo i rischi e i pericoli per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi, migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi, ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche, incentivare pratiche agricole che comportino un ricorso limitato o nullo a pesticidi, istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi della strategia, ivi compresa la formulazione di indicatori adeguati;

2.

ritiene essenziale valutare l'attuazione della direttiva congiuntamente con la politica generale dell'UE sui pesticidi, comprese le norme stabilite dal regolamento sui prodotti fitosanitari, dal regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi) (32), dal regolamento concernente i livelli massimi di residui e dal regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale) (33);

3.

deplora il fatto che, nonostante gli sforzi profusi, il livello generale dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva sia insufficiente per conseguire gli obiettivi principali della direttiva, nonché per sbloccare il suo pieno potenziale di riduzione dei rischi generali derivanti dall'utilizzo dei pesticidi, riducendo nel contempo la dipendenza dagli stessi, per promuovere la transizione verso tecniche fitosanitarie sicure ed ecologicamente sostenibili e per ottenere i miglioramenti assolutamente necessari in termini di ambiente e salute per cui la direttiva è stata specificamente pensata; si rammarica per il fatto che la Commissione abbia accumulato un ritardo di tre anni nella presentazione della relazione di attuazione sulla direttiva;

4.

sottolinea che l'attuazione della direttiva deve essere esaustiva e comprendere tutti gli aspetti richiesti e che l'attuazione parziale, ad esempio di certi elementi ma non di altri, non è sufficiente per raggiungere la finalità globale della direttiva di ottenere un utilizzo sostenibile dei pesticidi; sottolinea che l'attuazione delle pratiche di difesa integrata, quali le alternative non chimiche e i PPP a basso rischio, svolge un ruolo particolarmente importante ai fini del raggiungimento di tale obiettivo;

5.

osserva che la relazione 2017 della Commissione sui progressi compiuti individua lacune significative nei piani d'azione nazionali degli Stati membri, il che indica un minore impegno a favore della tutela dell'ambiente e della salute in alcuni paesi, comportando eventualmente una concorrenza sleale sul mercato e un indebolimento del mercato unico; si riserva il diritto di rinviare gli Stati membri non conformi al commissario per la concorrenza;

6.

esprime preoccupazione per il fatto che circa l'80 % dei piani d'azione nazionali degli Stati membri non contengono informazioni specifiche su come quantificare il raggiungimento di molti degli obiettivi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla difesa integrata e le misure di protezione idrica; sottolinea che ciò complica notevolmente il processo di misurazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi principali e della finalità della direttiva;

7.

è preoccupato per via dell'incoerenza dei piani d'azione nazionali per quanto riguarda la fissazione di obiettivi quantitativi, traguardi, misure e tempi per le varie aree d'intervento, il che rende impossibile valutare i progressi compiuti; si rammarica del fatto che solo cinque piani d'azione nazionali stabiliscano obiettivi misurabili di alto livello, quattro dei quali riguardano la riduzione del rischio e uno la riduzione dell'utilizzo; si rammarica che, ad oggi, soltanto undici Stati membri abbiano prodotto un piano d'azione nazionale rivisto, sebbene il termine per la revisione fosse fissato per la fine del 2017;

8.

deplora che in molti Stati membri non vi sia un sufficiente impegno nei confronti delle pratiche di difesa integrata, sulla base dei suoi otto principi e conferendo priorità alle alternative non chimiche ai pesticidi; deplora che una delle principali sfide in merito all'attuazione della difesa integrata, che rappresenta il cardine della direttiva, sembri essere l'attuale assenza di adeguati strumenti e metodi di controllo per valutare la conformità negli Stati membri nonché di norme e orientamenti chiari; sottolinea che l'attuazione completa della difesa integrata è una delle misure fondamentali per ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi nell'agricoltura sostenibile, che è rispettosa dell'ambiente, economicamente vitale e responsabile dal punto di vista sociale e contribuisce alla sicurezza alimentare europea, rafforzando al contempo la biodiversità e la salute umana e animale, incentivando l'economia rurale e riducendo i costi per gli agricoltori favorendo la diffusione sul mercato di alternative non chimiche e PPP a basso rischio nelle diverse zone europee; sottolinea che sono necessari incentivi finanziari e misure educative aggiuntivi al fine di rafforzare l'adozione delle pratiche di difesa integrata da parte delle singole aziende agricole;

9.

ritiene che la difesa integrata rappresenti uno strumento prezioso per gli agricoltori per combattere gli organismi nocivi e le malattie e per garantire la produzione; osserva che una maggiore diffusione della difesa integrata ha la duplice finalità di rafforzare la tutela dell'ambiente e della biodiversità nonché di ridurre i costi per gli agricoltori per il passaggio ad alternative più sostenibili e di ridurre l'utilizzo di pesticidi tradizionali; rileva che è necessario uno sforzo più intenso per incoraggiare l'adozione della difesa integrata attraverso la ricerca e gli organi consultivi degli Stati membri; ricorda che la difesa integrata può svolgere un ruolo importante nel ridurre le quantità e le varietà dei pesticidi utilizzati;

10.

osserva che tra gli strumenti della difesa integrata, il controllo biologico prevede il rafforzamento o l'introduzione di specie benefiche che predano le popolazioni di organismi nocivi, tenendole in tal modo sotto controllo; sottolinea quindi l'importanza di prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; sottolinea altresì l'importanza di applicare i pesticidi chimici in modo selettivo e mirato, poiché altrimenti tali benefici agenti di controllo degli organismi nocivi rischiano di essere eliminati, lasciando le colture più soggette ad attacchi futuri;

11.

è preoccupato per gli scarsi progressi compiuti nel promuovere e nell'incentivare l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di alternative a basso rischio e non chimiche ai pesticidi tradizionali; osserva che solo pochi programmi d'azione nazionali offrono incentivi per la registrazione di tali prodotti e metodi alternativi; sottolinea che gli usi minori sono particolarmente vulnerabili a causa della scarsità delle sostanze attive disponibili;

12.

evidenzia che l'uso sostenibile e responsabile dei pesticidi è una condizione preliminare per l'autorizzazione dei PPP;

13.

deplora la scarsa disponibilità di sostanze attive e PPP a basso rischio, principalmente a causa della lunghezza del processo di valutazione, autorizzazione e registrazione, imputabile in parte al fatto che il termine più breve previsto in questi casi, pari a 120 giorni, raramente viene rispettato a livello degli Stati membri; sottolinea che la situazione attuale non è conforme ai principi di promozione e attuazione della difesa integrata ed evidenzia l'importanza della disponibilità di pesticidi a basso rischio, di un'adeguata ricerca e della condivisione delle migliori pratiche all'interno degli Stati membri e tra di essi, in modo da sfruttare appieno il potenziale della difesa integrata; stima che un processo di approvazione più rapido stimolerebbe la ricerca industriale sullo sviluppo di nuovi principi attivi a basso rischio, comprese sostanze innovative a basso rischio, garantendo in tal modo che gli agricoltori abbiano un numero sufficiente di strumenti fitosanitari a loro disposizione e consentendo loro di passare più rapidamente a PPP sostenibili e di aumentare l'efficacia della difesa integrata;

14.

ricorda che l'aumento della resistenza ai pesticidi genera un maggiore utilizzo e una maggiore dipendenza; osserva che un uso più intenso dei pesticidi e una maggiore dipendenza da questi ultimi comportano costi elevati per gli agricoltori, in ragione sia degli elevati costi di produzione, sia della perdita di resa derivante dall'impoverimento del suolo e dalla riduzione della sua qualità;

15.

rileva che l'aumento della disponibilità di PPP a basso rischio sul mercato ridurrebbe il rischio di resistenza ai principi attivi come pure gli effetti sulle specie non bersaglio legati ai PPP di uso comune;

16.

osserva, a tale riguardo, che la resistenza alle sostanze attive dei pesticidi è un fenomeno biologico inevitabile negli organismi nocivi e nelle malattie a rapida riproduzione e rappresenta un problema sempre più grave; evidenzia, pertanto, che è doveroso prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; rammenta che i pesticidi chimici dovrebbero essere utilizzati in modo selettivo e mirato; sottolinea che, in caso contrario, questi benefici agenti di controllo degli organismi nocivi rischierebbero di scomparire, lasciando le colture maggiormente esposte a futuri attacchi;

17.

rileva inoltre che, probabilmente, sarebbe possibile conseguire una riduzione massima del volume di pesticidi attraverso l'introduzione di cambiamenti sistemici volti a ridurre la suscettibilità agli attacchi degli organismi nocivi, favorire la diversità strutturale e biologica anziché la coltivazione monocolturale e continua, e ridurre la resistenza degli organismi nocivi ai principi attivi; sottolinea pertanto la necessità di prediligere, finanziare e integrare i metodi agroecologici che rendono l'intero sistema agricolo più resistente agli organismi nocivi;

18.

evidenzia che, nella sua forma attuale, la PAC non incoraggia né incentiva in misura sufficiente a ridurre la dipendenza delle aziende agricole dai pesticidi o ad adottare tecniche di produzione biologica; ritiene che siano necessari strumenti politici specifici nel quadro della PAC post-2020 al fine di contribuire a modificare il comportamento degli agricoltori in relazione all'utilizzo dei pesticidi;

19.

deplora che la proposta della Commissione sulla nuova PAC post-2020 non includa il principio della difesa integrata tra i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III di tale proposta; sottolinea che l'assenza di una correlazione tra la direttiva e il nuovo modello della PAC ostacolerà effettivamente la riduzione della dipendenza dai pesticidi;

20.

osserva che la maggior parte degli Stati membri si serve di indicatori di rischio nazionali per valutare, integralmente o in parte, l'impatto negativo dell'utilizzo dei pesticidi; rammenta che, malgrado l'obbligo esplicito di cui all'articolo 15 della direttiva, gli Stati membri non hanno ancora concordato indicatori di rischio armonizzati a livello dell'UE, il che rende praticamente impossibile comparare i progressi compiuti nei vari Stati membri e in tutta l'Unione; si compiace del fatto che il 25 gennaio 2019 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) abbia adottato gli indicatori di rischio armonizzati;

21.

sottolinea l'importanza fondamentale della biodiversità e di ecosistemi solidi, segnatamente nel caso delle api e di altri insetti impollinatori, che sono essenziali per garantire un settore agricolo sano e sostenibile; evidenzia che la protezione della biodiversità non riguarda esclusivamente la tutela dell'ambiente, ma è altresì uno strumento per garantire la sicurezza alimentare sostenibile dell'Europa in futuro;

22.

è profondamente preoccupato per la continua perdita di biodiversità in Europa, potenzialmente irreversibile, e per l'allarmante riduzione del numero di insetti alati, compresi gli impollinatori, come evidenziato dalle conclusioni dello studio scientifico dell'ottobre 2016 sulla biomassa degli insetti volanti (34), dal quale emerge che in 63 zone naturali protette della Germania la popolazione degli insetti volanti è diminuita drasticamente di oltre il 75 % in 27 anni; pone altresì in evidenza il forte calo di specie di uccelli comuni in tutta Europa, probabilmente riconducibile alla riduzione della popolazione di insetti; segnala inoltre gli effetti involontari dei pesticidi sul suolo e sugli organismi del suolo (35) nonché su altre specie non bersaglio; ritiene che i pesticidi rappresentino uno dei fattori maggiormente responsabili del calo della popolazione di insetti, delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli nonché di altri organismi non bersaglio, ed evidenzia inoltre la necessità che l'Europa passi a un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e accresca il numero di alternative non chimiche e di PPP a basso rischio per gli agricoltori;

23.

ribadisce che i pesticidi a base di neonicotinoidi svolgono un ruolo importante nel preoccupante declino delle popolazioni di api in Europa, come dimostrato da numerosi studi internazionali sulla base dei quali sono state presentate petizioni dei cittadini che hanno raccolto centinaia di migliaia di firme in tutta Europa;

24.

riconosce l'importanza dei piani d'azione nazionali e della difesa integrata nel ridurre in modo significativo l'uso di pesticidi al fine di evitare la perdita irreversibile di biodiversità, favorendo al contempo, ogniqualvolta possibile, misure agroecologiche e l'agricoltura biologica;

25.

sottolinea inoltre che lo sviluppo di alternative agricole sostenibili è necessario per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza alimentare;

26.

esprime particolare preoccupazione per l'utilizzo persistente di pesticidi contenenti sostanze attive mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione, o in grado di interferire con il sistema endocrino o di nuocere alla salute degli esseri umani o degli animali; sottolinea che l'utilizzo di tali pesticidi è incompatibile con gli obiettivi e la finalità della direttiva;

27.

evidenzia che l'ambiente acquatico è particolarmente sensibile ai pesticidi; accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato una serie di misure per proteggere tale ambiente dai pesticidi; deplora tuttavia che la maggior parte degli Stati membri non abbia stabilito obiettivi quantitativi e una calendario di attuazione per le misure volte a tutelare l'ambiente acquatico dai pesticidi, mentre gli Stati membri che vi hanno provveduto non hanno specificato in che modo sarà misurato il conseguimento di tali obiettivi; ritiene che sia opportuno migliorare il monitoraggio dei pesticidi attualmente in uso nell'ambiente acquatico;

28.

osserva che l'agricoltura è uno dei principali fattori che impediscono ai corpi idrici di conseguire un buono stato chimico, in quanto provoca inquinamento da pesticidi; evidenzia che, sotto il profilo dei costi, è più efficiente prevenire che i pesticidi penetrino nei sistemi d'acqua dolce anziché ricorrere a tecnologie per rimuoverli, e che gli Stati membri devono fornire adeguati incentivi agli agricoltori in tal senso; riconosce altresì, a tale proposito, l'importanza di attuare la direttiva quadro sulle acque per migliorare la qualità dell'acqua; accoglie con favore i progressi compiuti dagli Stati membri nel contrastare le sostanze prioritarie, il che ha determinato una riduzione del numero di corpi idrici che non rispettano le norme concernenti sostanze quali il cadmio, il piombo e il nichel, nonché i pesticidi;

29.

deplora che il deterioramento delle risorse idriche abbia indotto sempre più gli operatori responsabili dell'acqua potabile a effettuare trattamenti supplementari al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano rispettino i limiti per i pesticidi definiti dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e che i relativi costi siano a carico dei consumatori e non di chi inquina;

30.

sottolinea che alcuni pesticidi sono riconosciuti a livello internazionale come inquinanti organici persistenti (POP) a causa del loro potenziale di propagazione su lunghe distanze, della loro persistenza nell'ambiente, della loro capacità di bioamplificazione in tutta la filiera alimentare e di bioaccumulazione negli ecosistemi, nonché dei loro notevoli effetti negativi sulla salute umana;

31.

accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano istituito programmi di formazione e certificazione per quanto concerne l'uso dei PPP, ma si rammarica che, in alcuni Stati membri, gli obblighi di formazione non siano rispettati per tutti gli ambiti previsti dall'allegato I; sottolinea l'importanza della formazione degli utilizzatori per garantire l'uso sicuro e sostenibile dei PPP; ritiene opportuno distinguere tra utilizzatori professionali e amatoriali, dal momento che non sono soggetti agli stessi obblighi; sottolinea che coloro che utilizzano i PPP, siano essi professionisti o non professionisti, dovrebbero ricevere un'adeguata formazione;

32.

prende atto delle potenzialità legate all'utilizzo della tecnologia intelligente e dell'agricoltura di precisione per gestire meglio i PPP e per evitare la dispersione degli stessi nelle zone in cui non sono necessari, ad esempio mediante il ricorso a droni e a tecnologie di precisione GPS; evidenzia inoltre che sarebbe possibile potenziare il ricorso degli Stati membri a tali soluzioni se queste ultime fossero meglio integrate in corsi di formazione e programmi di certificazione per gli utilizzatori di pesticidi nell'ambito dei piani d'azione nazionali;

33.

sottolinea che i PPP non sono utilizzati solo in agricoltura, ma anche per il controllo delle piante infestanti e degli organismi nocivi in aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva, inclusi parchi pubblici e ferrovie; ritiene che l'utilizzo dei PPP in tali aree sia inopportuno; accoglie con favore il fatto che diversi Stati membri e molte amministrazioni regionali e locali si siano adoperati per limitare o vietare l'utilizzo di pesticidi nelle aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili; prende atto, tuttavia, dell'assenza di obiettivi misurabili nella maggior parte degli Stati membri;

34.

esprime preoccupazione per il fatto che molti Stati membri non abbiano interpretato correttamente il requisito di cui all'articolo 12, lettera a), ritenendo che si riferisse esclusivamente all'uso non agricolo, mentre di fatto i gruppi vulnerabili, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprendono i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo; osserva inoltre che la Commissione ha confermato che non sussistono fondamenti giuridici a motivo dell'esclusione dell'applicazione agricola dalle disposizioni di cui all'articolo 12;

35.

prende atto del sostegno continuo fornito dagli Stati membri all'agricoltura biologica quale sistema con impiego ridotto di pesticidi; accoglie con favore il fatto che il numero di aziende agricole biologiche abbia continuato a crescere nell'Unione, ma osserva che i progressi variano ancora considerevolmente tra uno Stato membro e l'altro;

36.

rileva che gli agricoltori biologici subiscono perdite economiche quando il loro suolo e i loro prodotti biologici sono contaminati dall'uso di pesticidi nelle aziende agricole limitrofe attraverso, ad esempio, la deriva da irrorazione di pesticidi e il movimento di sostanze attive persistenti nell'ambiente; sottolinea pertanto che, a causa di azioni che esulano dal loro controllo, gli agricoltori biologici possono essere costretti a vendere i loro prodotti come convenzionali, dovendo rinunciare al supplemento di prezzo, o possono persino perdere la loro certificazione;

37.

osserva che, mentre gli Stati membri dispongono generalmente di sistemi per raccogliere informazioni sull'avvelenamento acuto da pesticidi, l'accuratezza di questi dati e il loro uso sono messi in discussione; sottolinea che i sistemi per la raccolta di informazioni sull'avvelenamento cronico non sono attuati su ampia scala;

38.

sottolinea che, in base all'ultima relazione dell'EFSA sui residui di pesticidi negli alimenti, il 97,2 % dei campioni raccolti in tutta Europa si situa entro i limiti prescritti dalla legislazione dell'UE, il che è prova di un sistema di produzione alimentare estremamente rigoroso e sicuro;

Raccomandazioni

39.

invita gli Stati membri a ultimare l'attuazione della direttiva senza ulteriori ritardi;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i pertinenti soggetti interessati siano inclusi nelle eventuali attività dei gruppi di interesse sui pesticidi, compreso il pubblico, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE e dalla convenzione di Århus;

41.

si appella agli Stati membri affinché assumano un ruolo proattivo nell'attuazione pratica della direttiva al fine di individuare lacune e settori specifici che richiedono una particolare attenzione in relazione alla tutela della salute umana e dell'ambiente, senza limitarsi al consueto recepimento a livello nazionale e ai consueti meccanismi di controllo;

42.

si rivolge agli Stati membri affinché riconoscano che l'UE deve agire senza indugio per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e che la responsabilità principale dell'attuazione di tali pratiche spetta agli Stati membri; sottolinea che è essenziale agire con celerità;

43.

invita gli Stati membri a rispettare i tempi prestabiliti per la presentazione dei piani d'azione nazionali rivisti; esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a procedere in tal senso senza ulteriori indugi, prevedendo questa volta chiari obiettivi quantitativi e un obiettivo generale misurabile finalizzato a un'effettiva riduzione immediata e a lungo termine dei rischi e degli impatti dell'utilizzo di pesticidi, includendo obiettivi di riduzione annuali definiti in modo chiaro e dedicando una particolare attenzione ai possibili effetti sugli impollinatori nonché alla promozione e alla diffusione di alternative non chimiche sostenibili e di PPP a basso rischio, in linea con i principi della difesa integrata;

44.

invita la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi;

45.

invita la Commissione a sviluppare ulteriormente orientamenti sui principi della difesa integrata e sulla loro attuazione; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di elaborare orientamenti per quanto concerne la definizione di criteri per la misurazione e la valutazione dell'attuazione della difesa integrata negli Stati membri;

46.

si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino tutte le misure richieste per promuovere pesticidi a basso rischio e affinché diano priorità ad alternative e metodi non chimici che presentino il minor rischio possibile di danni per la salute e l'ambiente naturale, garantendo al contempo una protezione delle colture efficace ed efficiente; sottolinea che, perché ciò possa avvenire, occorre offrire maggiori incentivi economici agli agricoltori affinché optino per tali alternative;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulla promozione dello sviluppo, della ricerca, della registrazione e della commercializzazione di alternative biologiche e a basso rischio, anche aumentando le opportunità di finanziamento nell'ambito di Orizzonte Europa e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027; rammenta che è importante prediligere metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici sostenibili ai pesticidi chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi; ricorda l'importanza del valore aggiunto delle tecniche fitosanitarie sostenibili e sicure dal punto di vista ambientale;

48.

invita la Commissione a rispettare, senza ulteriori indugi, l'impegno assunto nel quadro del settimo programma d'azione per l'ambiente a presentare una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, che sia favorevole all'innovazione e allo sviluppo di alternative sostenibili, tra cui soluzioni non chimiche; si aspetta che la Commissione tenga particolarmente conto, nell'ambito di tale strategia, dell'impatto dei pesticidi sull'ambiente e sulla salute umana;

49.

incoraggia a rivolgere maggiore attenzione alla riduzione dei rischi, poiché l'uso estensivo di sostanze a basso rischio potrebbe essere più dannoso dell'uso limitato di sostanze ad alto rischio;

50.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una migliore coerenza tra la direttiva e la sua attuazione, da un lato, e la legislazione e le politiche dell'UE in materia, dall'altro, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni della PAC e del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare al fine di integrare i principi della difesa integrata tra i requisiti giuridici della PAC, conformemente all'articolo 14 della direttiva;

51.

si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché limitino in maniera rigorosa il numero di deroghe per usi essenziali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornino i pertinenti documenti di orientamento, in modo da garantire che la valutazione dei rischi dei pesticidi tenga conto dell'esposizione e delle condizioni reali nonché di tutte le possibili ripercussioni per la salute e l'ambiente;

52.

raccomanda di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per applicare la difesa integrata nel quadro delle misure di inverdimento previste dalla PAC;

53.

si compiace del fatto che il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) abbia recentemente adottato gli indicatori di rischio armonizzati e invita gli Stati membri a procedere con l'adozione e l'attuazione di indicatori di rischio armonizzati, come di recente proposto dalla Commissione, al fine di monitorare adeguatamente la riduzione degli impatti dei pesticidi;

54.

si rivolge alla Commissione affinché istituisca un sistema pienamente operativo e trasparente per la raccolta periodica di dati statistici sull'utilizzo dei pesticidi, sull'impatto dell'esposizione professionale e non professionale ai pesticidi sulla salute umana e animale, nonché sulla presenza di residui di pesticidi nell'ambiente, in particolare nel suolo e nell'acqua;

55.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi di ricerca volti a determinare l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana, tenendo conto dell'intera gamma di effetti tossicologici e a lungo termine, tra cui l'immunotossicità, l'interferenza endocrina e la tossicità per lo sviluppo neurologico, e incentrandosi sugli effetti dell'esposizione prenatale ai pesticidi sulla salute dei bambini;

56.

esorta la Commissione ad adottare un approccio alla gestione e all'utilizzo dei PPP di uso comune che sia basato sul rischio e supportato da prove scientifiche indipendenti e soggette a revisione tra pari;

57.

invita la Commissione a presentare, entro la fine dell'attuale mandato, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale in relazione all'iniziativa REFIT, al fine di inserire una definizione di «sostanze presenti in natura» e di «sostanze identiche a quelle naturali» e di creare una categoria dedicata a tali sostanze, utilizzando come criterio l'esistenza in natura di tali sostanze e l'esposizione a queste ultime, nonché al fine di istituire una rigorosa procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica, in linea con le risoluzioni del Parlamento del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica e del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari;

58.

si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché garantiscano l'effettiva attuazione degli obblighi che incombono all'Unione a norma del Protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e della convenzione di Stoccolma del 2004 sugli inquinanti organici persistenti, e affinché intensifichino di conseguenza i loro sforzi volti a eliminare la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei pesticidi POP, unitamente alla definizione di disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti contenenti tali sostanze o da queste contaminati;

59.

invita gli Stati membri a garantire la disponibilità di servizi di consulenza indipendenti e professionalmente qualificati per fornire consulenza e formazione agli utilizzatori finali sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, in particolare in materia di difesa integrata;

60.

si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché pongano maggiormente l'accento sull'aumento degli investimenti e delle attività di ricerca inerenti allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie agricole digitali e di precisione, al fine di accrescere l'efficienza dei PPP e ridurre in misura significativa la dipendenza da pesticidi, in linea con gli obiettivi della direttiva, diminuendo in tal modo l'esposizione degli utilizzatori professionisti e del grande pubblico a tali sostanze; ritiene che il ricorso a pratiche agricole digitali o di precisione non dovrebbe tradursi in una dipendenza dai fattori di produzione agricoli o nell'indebitamento degli agricoltori;

61.

invita la Commissione e gli Stati membri a vietare l'utilizzo dei PPP nelle aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

62.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla protezione dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, punto 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009, considerando in particolare l'attuale assenza di protezione dei residenti delle zone rurali che vivono in prossimità delle colture; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a proporre divieti immediati sull'uso dei pesticidi entro una distanza considerevole dalle abitazioni dei residenti, dalle scuole, dai campi da gioco, dagli asili nido e dagli ospedali;

63.

si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché investano maggiormente nella ricerca sull'impatto dei pesticidi sulle specie non bersaglio e affinché adottino un'azione immediata per ridurre al minimo tale impatto;

64.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un modello agricolo basato su strategie fitosanitarie preventive e indirette volte a ridurre l'utilizzo di fattori produttivi esterni nonché su sostanze multifunzionali presenti in natura; riconosce la necessità di intensificare la ricerca e lo sviluppo di strategie fitosanitarie agroecologiche preventive e indirette;

65.

si rivolge agli Stati membri affinché incrementino gli investimenti a favore di pratiche di adeguamento che impediscano che le sostanze agroecologiche raggiungano le acque profonde e di superficie, come pure a favore di misure volte a contenere eventuali infiltrazioni di tali sostanze in corsi d'acqua, fiumi e mari mediante lisciviazione; raccomanda di vietarne l'uso in terreni potenzialmente a contatto con acque sotterranee;

66.

evidenzia che è fondamentale valutare regolarmente la proporzionalità della quantità di pesticidi venduti rispetto all'area agricola in cui sono utilizzati, ricorrendo a banche dati degli utilizzatori e a registri di vendita;

67.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme dei criteri di esclusione basati sul pericolo per le sostanze attive mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione o che presentano proprietà in grado di interferire con il sistema endocrino;

68.

si rivolge agli Stati membri affinché osservino in maniera rigorosa il divieto di importare da paesi terzi i pesticidi che sono vietati nell'UE e aumentino i controlli sui prodotti alimentari importati;

69.

invita la Commissione a considerare con attenzione tutte le misure disponibili per garantire la conformità, compreso l'avvio di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non ottemperano all'obbligo di attuare pienamente la direttiva;

70.

si appella alla Commissione affinché intraprenda un'azione incisiva contro gli Stati membri che abusano sistematicamente delle deroghe al divieto di pesticidi contenenti neonicotinoidi;

71.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il principio «chi inquina paga» sia pienamente attuato ed effettivamente applicato in relazione alla protezione delle risorse idriche;

72.

chiede che Orizzonte Europa fornisca sufficienti finanziamenti per promuovere lo sviluppo di strategie fitosanitarie basate su un approccio sistemico che associ tecniche agroecologiche innovative e misure preventive volte a ridurre al minimo l'utilizzo di fattori produttivi esterni;

73.

invita la Commissione a istituire una piattaforma paneuropea sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi che riunisca le parti interessate del settore e i rappresentanti a livello locale e regionale, in modo da agevolare la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi nella riduzione dell'utilizzo dei pesticidi;

o

o o

74.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(3)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(4)  GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(5)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(7)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(8)  GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(9)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(10)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(11)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(12)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(13)  GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36.

(14)  GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29.

(15)  GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1.

(16)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0372&from=EN

(17)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 62.

(18)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 51.

(19)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 184.

(20)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 117.

(21)  Testi approvati, P8_TA(2018)0057.

(22)  Testi approvati, P8_TA(2018)0356.

(23)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

(24)  http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=114

(25)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(26)  http://www.pan-uk.org/site/wp-content/uploads/United-Nations-Report-of-the-Special-Rapporteur-on-the-right-to-food.pdf

(27)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10041-2016-ADD-1/en/pdf

(28)  http://www.senat.fr/leg/ppr16-477.html

(29)  Testi approvati, P8_TA(2019)0023.

(30)  Caspar A. Hallmann et al., «More than 75 % decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas» (Diminuzione di oltre il 75 % della biomassa di insetti volanti totale nelle aree protette in 27 anni), PLOS, 18 ottobre 2017 — https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

(31)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(32)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(33)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(34)  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

(35)  si veda: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/doc_pub/EUR27607.pdf


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/71


P8_TA(2019)0083

Attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (2018/2108(INI))

(2020/C 449/08)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (1),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 114 e 168,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (3),

viste le conclusioni del Consiglio, del 6 giugno 2011, «Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili» (4),

visti i programmi pluriennali in materia di salute, rispettivamente per i periodi 2003-2008 (5), 2008-2013 (6) e 2014-2020 (7),

viste le relazioni della Commissione del 4 settembre 2015 e del 21 settembre 2018 sul funzionamento della direttiva in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2015)0421, COM(2018)0651),

vista la comunicazione della Commissione, del 25 aprile 2018, relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (COM(2018)0233),

vista la relazione della Commissione, del 18 luglio 2018, sui dati degli Stati membri relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nel 2016 (8),

vista la decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/890/UE, del 22 dicembre 2011, che stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria on line (9),

vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),

visto il piano d'azione «Sanità elettronica» 2012-2020, in particolare la dichiarata dimensione transfrontaliera (COM(2012)0736),

vista la valutazione intermedia della Commissione del piano d'azione «Sanità elettronica» 2012-2020 (COM(2017)0586),

viste la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2008 sulle malattie rare (COM(2008)0679) e la raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009, su un'azione nel settore delle malattie rare (10),

vista la relazione della Commissione, del 5 settembre 2014, sull'esecuzione della sua comunicazione sulle malattie rare (COM(2014)0548),

viste le raccomandazioni concernenti le reti di riferimento europee per le malattie rare del comitato di esperti dell'UE sulle malattie rare (EUCERD) del 31 gennaio 2013 e relativa integrazione del 10 giugno 2015,

visto il documento esplicativo della Corte dei conti europea, del maggio 2018, sull'assistenza sanitaria transfrontaliera nell'UE (11),

vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 dal titolo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» (COM(2017)0534),

vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (12),

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0046/2019),

A.

considerando che l'esistenza di sistemi sanitari accessibili a tutti nell'UE e nei suoi Stati membri è essenziale per garantire un elevato livello di sanità pubblica, protezione sociale, coesione sociale e giustizia sociale, preservando e garantendo l'accesso universale, e che la qualità della vita dei pazienti è riconosciuta come una componente importante della valutazione dell'efficienza in termini di costi dell'assistenza sanitaria;

B.

considerando che la direttiva 2011/24/UE (in appresso, la direttiva), conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, rispetta la libertà di ciascuno Stato membro di adottare le decisioni più appropriate in materia di assistenza sanitaria e non interferisce nelle scelte etiche fondamentali degli organismi competenti degli Stati membri né le compromette; che esistono differenze nei rispettivi servizi forniti dagli Stati membri nonché nel modo in cui sono finanziati; che la direttiva offre altre opzioni di assistenza sanitaria ai cittadini europei in aggiunta a quelle disponibili nel proprio paese;

C.

considerando che la salute può considerarsi un diritto fondamentale in virtù dell'articolo 2 (sul diritto alla vita) e dell'articolo 35 (sulla protezione della salute) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

D.

considerando che i sistemi sanitari nell'UE devono affrontare sfide dovute all'invecchiamento della popolazione, ai vincoli di bilancio, alla crescente incidenza delle malattie croniche e rare, alle difficoltà nel fornire assistenza sanitaria di base nelle zone rurali e al costo elevato dei farmaci; che gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione e del mantenimento di un catalogo aggiornato sulle carenze di farmaci e della scambio transfrontaliero di informazioni al riguardo per assicurare la disponibilità dei farmaci essenziali;

E.

considerando che talvolta l'assistenza sanitaria di cui i cittadini hanno bisogno può essere fornita al meglio in un altro Stato membro, per motivi di prossimità, facilità di accesso, il carattere specialistico delle cure o per una mancanza di capacità, come la carenza di farmaci essenziali, nel loro Stato membro;

F.

considerando che i risultati della relazione sul funzionamento della direttiva dimostrano che nel 2015 non tutti gli Stati membri attuavano la direttiva in modo completo o corretto;

G.

considerando che il settore sanitario è una componente essenziale dell'economia dell'UE corrispondente al 10 % del suo PIL, un dato che, per fattori socio-economici, potrebbe salire al 12,6 % da qui al 2060;

H.

considerando che, a norma dell'articolo 20 della direttiva, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della direttiva; che la Commissione dovrebbe valutare costantemente e presentare periodicamente informazioni sui flussi dei pazienti, sulla dimensione amministrativa, sociale e finanziaria della mobilità dei pazienti e sul funzionamento delle reti di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali;

I.

considerando che, secondo la relazione della Commissione del 21 settembre 2018 sul funzionamento della direttiva, per i cittadini resta difficile scoprire come far valere i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera; che, per garantire una mobilità sicura dei pazienti, sono necessarie maggiore chiarezza e trasparenza riguardo alle condizioni in cui operano i prestatori di assistenza sanitaria;

J.

considerando che la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 sulla sanità elettronica rileva che i sistemi sanitari e assistenziali necessitano di riforme e soluzioni innovative per diventare maggiormente resilienti, accessibili ed efficaci; che pertanto l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti digitali dovrebbe essere rafforzato ai fini di una migliore qualità e sostenibilità dei servizi di assistenza sanitaria;

K.

considerando che la direttiva offre una base giuridica chiara per la cooperazione e la collaborazione europee in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, assistenza sanitaria online, malattie rare e norme di sicurezza e di qualità relative ai servizi e ai prodotti sanitari;

L.

considerando che i cittadini dell'UE hanno diritto di accedere a cure specialistiche nel proprio Stato membro; che, tuttavia, il numero di pazienti che esercita il diritto all'assistenza sanitaria transfrontaliera nei termini previsti dalla direttiva, anche per esami medici preventivi, ecografie e controlli sanitari, sta crescendo solo molto lentamente;

M.

considerando che i programmi di vaccinazione sono esclusi dalla presente direttiva, sebbene siano una delle politiche più efficaci in considerazione delle difficoltà che incontrano le persone in alcuni Stati membri nell'accedervi;

N.

considerando che non tutti gli Stati membri sono stati in grado di fornire dati o informazioni sui pazienti che si recano all'estero e che la raccolta dei dati non è sempre comparabile da uno Stato membro all'altro;

O.

considerando che l'83 % delle persone intervistate in una recente consultazione della Commissione ha approvato la divulgazione di dati medici al fine di condurre ricerche e migliorare le condizioni di salute dei pazienti (13); che la futura possibile integrazione dei sistemi sanitari dal punto di vista digitale deve garantire che i sistemi sanitari e i pazienti siano gli ultimi depositari e gestori di tali informazioni allo scopo di garantire l'equità, la sostenibilità e la sicurezza dei pazienti;

P.

considerando che la mobilità dei pazienti nell'UE rientrante nell'ambito della direttiva rimane relativamente modesta e non ha prodotto forti incidenze finanziarie sulla sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali;

Q.

considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire alle persone l'accesso all'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno e di provvedere al rimborso di tutti i relativi costi; che i servizi sanitari nazionali degli Stati membri hanno la responsabilità di definire i criteri che permettono ai cittadini di ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato membro; che in un numero considerevole di Stati membri gli ostacoli posti ai pazienti dai sistemi sanitari continuano ad essere significativi; che i vincoli amministrativi potrebbero creare ritardi per i rimborsi; che ciò non fa che accentuare la frammentazione dell'accesso ai servizi e dovrebbe essere pertanto migliorato attraverso il coordinamento tra Stati membri;

R.

considerando che la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è disciplinata dal regolamento di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la sua attuazione differisce in misura significativa tra gli Stati membri; che un'attuazione uniforme della TEAM e un maggiore coordinamento tra gli Stati membri sono essenziali per ridurre le attuali procedure burocratiche e garantire ai pazienti un rimborso rapido e senza discriminazioni, garantendo nel contempo la libera circolazione dei cittadini dell'UE;

S.

considerando che i pazienti continuano a incontrare difficoltà di natura pratica e giuridica legate all'utilizzo delle ricette mediche nei diversi Stati membri;

T.

considerando che il ruolo dei punti di contatto nazionali (PCN) è di far sì che i pazienti ricevano informazioni corrette affinché possano compiere una scelta informata;

U.

considerando che i PCN non sono ancora sufficientemente conosciuti dai cittadini e che l'efficacia dei PCN dipende dal fatto che i cittadini li conoscano; che l'efficienza e il raggio d'azione dei PCN dipendono dal sostegno che ricevono sia dall'UE che dagli Stati membri per quanto riguarda i canali di comunicazione, lo scambio di buone pratiche e informazioni, tra cui le informazioni di contatto, e gli orientamenti per il trasferimento dei pazienti;

V.

considerando che esistono differenze considerevoli tra i vari PCN sul piano del funzionamento, dell'accessibilità, della visibilità e dell'assegnazione delle risorse in termini quantitativi e qualitativi;

W.

considerando che, secondo l'indagine Eurobarometro del maggio 2015 (14), i pazienti non sono sufficientemente informati in merito ai loro diritti all'assistenza sanitaria transfrontaliera e che meno del 20 % dei cittadini si ritengono ben informati;

X.

considerando che l'assistenza sanitaria transfrontaliera potrà essere efficace solo se i pazienti, i prestatori di cure, i professionisti sanitari e le altre parti interessate ne sono correttamente informati e se le norme che la disciplinano sono facilmente disponibili e accessibili a tutti;

Y.

considerando che pazienti, i prestatori di cure e i professionisti sanitari riscontrano ancora una profonda mancanza di informazioni riguardo ai diritti dei pazienti in generale e in particolare quelli previsti dalla direttiva;

Z.

considerando che i professionisti sanitari trattano tematiche altamente sensibili relative ai pazienti che richiedono una comunicazione chiara e di facile comprensione; che una barriera linguistica potrebbe ostacolare il trasferimento di informazioni tra i professionisti sanitari e i loro pazienti;

AA.

considerando che in diversi Stati membri esistono notevoli margini per migliorare e semplificare le procedure di rimborso, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni, i medicinali orfani, i medicinali magistrali e le terapie e le procedure di controllo;

AB.

considerando che, attualmente, sei Stati membri e la Norvegia non dispongono di alcun sistema di autorizzazione preventiva, il che comporta una libertà di scelta per i pazienti e una riduzione degli oneri amministrativi;

AC.

considerando che esistono diversi accordi bilaterali tra Stati membri e regioni confinanti che potrebbero fungere da base per le migliori pratiche al fine di sviluppare ulteriormente l'assistenza sanitaria transfrontaliera in tutta l'UE;

Attuazione

1.

accoglie con favore le iniziative adottate dalla Commissione per valutare se gli Stati membri abbiano recepito correttamente la direttiva;

2.

prende atto dei vantaggi offerti dalla direttiva nel chiarire le norme riguardanti l'assistenza sanitaria transfrontaliera e nel garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell'Unione, nonché nel realizzare la mobilità dei pazienti conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia; esprime delusione per il fatto che un numero significativo di Stati membri non abbia attuato efficacemente i requisiti atti a garantire i diritti dei pazienti; esorta pertanto gli Stati membri a garantire la sua corretta attuazione, assicurando un elevato livello di protezione della sanità pubblica che contribuisca al miglioramento della salute dei cittadini, rispettando nel contempo il principio della libera circolazione delle persone nel mercato interno;

3.

invita la Commissione a procedere con le sue relazioni di valutazione triennali sul funzionamento della direttiva e a presentarle quindi al Parlamento europeo e al Consiglio; sottolinea l'importanza di raccogliere informazioni, a fini statistici, sui pazienti che si recano all'estero per curarsi e analizzare le ragioni per cui i pazienti si spostano da un paese all'altro; invita altresì la Commissione a pubblicare, laddove possibile e con cadenza annuale, la disaggregazione dei servizi forniti e il totale erogato da ogni Stato membro in prestazioni sanitarie transfrontaliere;

4.

invita la Commissione a tener conto della qualità della vita del paziente e dei risultati della cura nella valutazione dell'efficienza in termini di costi dell'attuazione della direttiva;

5.

ricorda agli Stati membri il loro impegno di assistere la Commissione e fornirle tutte le informazioni necessarie a loro disposizione per consentirle di eseguire la valutazione e predisporre le relazioni in parola;

6.

invita la Commissione a definire orientamenti in materia di attuazione, in particolare nei settori in cui la direttiva e il regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale interagiscono, e ad assicurare un migliore coordinamento in proposito tra tutte le parti interessate all'interno delle istituzioni;

7.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero recepire la direttiva in modo corretto al fine di assicurare un'assistenza sanitaria transfrontaliera di qualità e accessibile ai pazienti, nel pieno rispetto dei termini di attuazione previsti dalla normativa; riconosce che sono possibili miglioramenti specifici per quanto concerne l'accesso ai medicinali prescritti e alla continuità delle cure; invita la Commissione a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ai programmi di vaccinazione;

8.

prende atto con soddisfazione dell'impatto positivo di iniziative quali la TEAM, che viene rilasciata gratuitamente e consente a chiunque sia assicurato o coperto da un regime obbligatorio di sicurezza sociale per ricevere cure mediche in un altro Stato membro gratuitamente o a un prezzo agevolato; sottolinea l'importanza di una proficua cooperazione tra le istituzioni al fine di evitare un uso improprio della TEAM;

9.

sottolinea la necessità di garantire chiarezza e trasparenza in merito alle condizioni in cui operano i prestatori di assistenza sanitaria; sottolinea l'importanza che i prestatori di assistenza sanitaria e i professionisti del settore sanitario dispongano di un'assicurazione di responsabilità civile professionale, come previsto dalla direttiva e dalla direttiva 2005/36/CE, al fine di migliorare la qualità dei servizi sanitari e aumentare la protezione dei pazienti;

Finanziamento

10.

evidenzia che il finanziamento dell'assistenza sanitaria transfrontaliera spetta agli Stati membri, i quali rimborsano i costi in linea con la normativa vigente; ricorda a sua volta che la Commissione, per mezzo di programmi in materia di salute, contribuisce alla cooperazione di cui al capo IV della direttiva;

11.

esprime serie preoccupazioni a tal riguardo circa la proposta di ridurre il finanziamento a favore del programma in materia di salute; ribadisce il suo invito affinché il programma in materia di salute venga ripristinato quale solido programma autonomo con un aumento dei finanziamenti nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) (2021-2027), al fine di attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in materia di sanità pubblica, sistemi sanitari e problemi legati all'ambiente e di garantire un'ambiziosa politica sanitaria incentrata sulle sfide transfrontaliere, tra cui in particolare un notevole aumento degli sforzi comuni dell'UE nella lotta contro il cancro, nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella gestione delle malattie croniche e rare, tra cui malattie genetiche e pandemiche e tumori rari, nel combattere la resistenza antimicrobica e garantire un accesso più agevole all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

12.

sottolinea l'importanza del Fondo sociale europeo, dei fondi strutturali e d'investimento europei per la salute e del Fondo europeo di sviluppo regionale, compreso il programma Interreg, per migliorare i servizi sanitari e ridurre le disuguaglianze sanitarie tra regioni e gruppi sociali nei diversi Stati membri; chiede che i fondi strutturali e di coesione siano utilizzati anche per migliorare e per facilitare l'assistenza sanitaria transfrontaliera nell'ambito del prossimo QFP;

Mobilità dei pazienti

13.

osserva che la modesta mobilità dei pazienti è riconducibile a quattro ordini di motivi: i) alcuni Stati membri hanno recepito la direttiva con forte ritardo; ii) la consapevolezza dei cittadini circa i loro diritti generali al rimborso è estremamente bassa, iii) alcuni Stati membri hanno eretto barriere, ad esempio oneri amministrativi, che limitano l'assistenza sanitaria transfrontaliera, e iv) le informazioni sui pazienti che richiedono assistenza sanitaria in un altro Stato membro sulla base della direttiva sono mancanti o incomplete;

14.

nota che taluni sistemi di autorizzazione preventiva appaiono indebitamente gravosi e/o restrittivi in relazione al numero annuo di domande; chiede alla Commissione di proseguire i dialoghi strutturati con gli Stati membri, fornendo maggiore chiarezza per gli obblighi di autorizzazione preventiva e le relative condizioni di rimborso;

15.

chiede alla Commissione di elaborare orientamenti per gli Stati membri al fine di consentire ai cittadini, qualora sia fornita l'autorizzazione preventiva, di confrontare le cure all'estero con quelle disponibili nel proprio Stato membro, mantenendo il rapporto costo-efficacia come principio guida;

16.

ricorda agli Stati membri che qualsiasi limitazione dell'applicazione della direttiva, come i requisiti di autorizzazione preventiva o le limitazioni al rimborso, dovrebbe essere necessaria e proporzionata e non dare luogo a discriminazioni arbitrarie o sociali, non deve porre ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei pazienti e dei servizi, né imporre un onere eccessivo ai sistemi sanitari pubblici nazionali; invita gli Stati membri a considerare le difficoltà dei pazienti con redditi modesti che si trovano a dover pagare anticipatamente nel contesto dell'assistenza sanitaria transfrontaliera; rileva che i sistemi di autorizzazione sono volti a consentire la pianificazione da parte degli Stati membri e la protezione dei pazienti da trattamenti che sollevano gravi e specifiche preoccupazioni circa la qualità o la sicurezza delle cure;

17.

osserva con preoccupazione che in taluni Stati membri le compagnie assicurative hanno applicato misure discriminatorie arbitrarie, oppure frapposto ostacoli ingiustificati, alla libera circolazione dei pazienti e dei servizi, con conseguenze finanziarie negative per i pazienti;

18.

esorta gli Stati membri a notificare alla Commissione le decisioni di introdurre limitazioni per quanto riguarda il rimborso dei costi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva, compresi i motivi alla base di tali decisioni;

19.

deplora che alcuni Stati membri concedano occasionalmente livelli di rimborso più bassi per l'assistenza sanitaria transfrontaliera fornita da prestatori di assistenza sanitaria privati o non convenzionati nei loro territori che non per l'assistenza sanitaria transfrontaliera fornita dai prestatori di assistenza sanitaria pubblici o convenzionati; ritiene che sia opportuno garantire rimborsi per l'assistenza sanitaria privata allo stesso livello che per l'assistenza sanitaria pubblica, a condizione che possano essere assicurate la qualità e la sicurezza delle cure;

20.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare per valutare, riallineare e semplificare le procedure di rimborso dei pazienti che ricevono assistenza sanitaria transfrontaliera, tra l'altro mediante chiarimenti circa il rimborso di cure e procedure di controllo, e per istituire sportelli unici di coordinamento presso gli assicuratori sanitari interessati;

21.

deplora che l'applicazione della direttiva in materia di telemedicina — servizi sanitari forniti a distanza — abbia portato a una certa mancanza di chiarezza sui sistemi di rimborso, in quanto alcuni Stati membri rimborsano o forniscono consulenze a distanza con medici generici o specializzati, mentre altri non lo fanno; invita la Commissione a sostenere l'adozione delle norme in materia di rimborso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, affinché si applichino, se del caso, anche alla telemedicina; incoraggia gli Stati membri ad allineare le loro modalità di rimborso della telemedicina;

Regioni frontaliere

22.

incoraggia gli Stati membri e le regioni frontaliere ad approfondire la cooperazione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera in modo efficace e sostenibile sul piano finanziario, anche fornendo informazioni accessibili, sufficienti e comprensibili, al fine di garantire ai pazienti le migliori cure possibili; chiede alla Commissione di sostenere e stimolare lo scambio strutturale delle migliori pratiche tra le regioni frontaliere; incoraggia gli Stati membri a utilizzare dette migliori pratiche anche per migliorare l'assistenza sanitaria in altre regioni;

23.

accoglie con favore la proposta della Commissione di potenziare la coesione tra le regioni frontaliere, superando, attraverso la creazione di un meccanismo transfrontaliero dell'UE, alcuni degli ostacoli giuridici e amministrativi che si trovano ad affrontare;

Informazioni per i pazienti

24.

ricorda il ruolo essenziale dei PCN nel fornire informazioni ai pazienti e nell'aiutarli a prendere decisioni informate relative alla ricerca di assistenza sanitaria all'estero nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a investire maggiormente nello sviluppo e nella promozione di PCN e piattaforme per l'assistenza sanitaria online ai pazienti accessibili e ben visibili che forniscano informazioni di facile utilizzo, accessibili digitalmente e senza barriere per pazienti e professionisti sanitari in diverse lingue;

25.

raccomanda che la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni dei pazienti, elabori orientamenti sul funzionamento dei PCN al fine di facilitare ulteriormente e migliorare significativamente le modalità di scambio sistematico di informazioni e pratiche, con l'obiettivo di elaborare procedure, moduli o manuali armonizzati, semplificati e agevoli per il paziente e di stabilire un collegamento tra i PCN e le fonti di informazione e le competenze disponibili negli Stati membri;

26.

invita gli Stati membri a fornire finanziamenti sufficienti a consentire ai loro PCN di elaborare informazioni complete e chiede alla Commissione di intensificare la cooperazione tra i PCN in tutta l'Unione;

27.

sottolinea il potenziale dell'assistenza sanitaria online per migliorare l'accesso dei pazienti a informazioni circa le possibilità di assistenza sanitaria transfrontaliera e circa i loro diritti in virtù della direttiva;

28.

invita gli Stati membri a sollecitare i fornitori di assistenza sanitaria e gli ospedali a fornire in anticipo ai pazienti una stima accurata e aggiornata dei costi delle cure all'estero, compresi i medicinali, gli onorari, i pernottamenti e le spese supplementari;

29.

chiede alla Commissione di chiarire, a beneficio degli esperti nazionali e per mezzo di campagne d'informazione, la complessità dell'attuale situazione giuridica derivante dall'interazione tra la direttiva e il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale;

30.

chiede alla Commissione di organizzare, congiuntamente alle autorità nazionali competenti, ai PCN, alle reti di riferimento europee, alle organizzazioni dei pazienti e alle reti dei professionisti sanitari, campagne d'informazione pubblica esaustive, anche ricorrendo a nuove opportunità digitali, intese a promuovere la consapevolezza strutturale dei diritti e dei doveri dei pazienti riconosciuti dalla direttiva;

31.

invita la Commissione a esortare gli Stati membri a rendere facilmente accessibili le informazioni sulle procedure attraverso le quali i pazienti possono sporgere denuncia nei casi in cui i loro diritti ai sensi della direttiva non siano stati rispettati o siano stati addirittura violati;

32.

raccomanda alla Commissione di elaborare orientamenti sul tipo di informazioni che i PCN dovrebbero fornire, in particolare l'elenco dei trattamenti che sono o non sono soggetti ad autorizzazione preventiva, i criteri applicati e le procedure in vigore;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a valorizzare la necessità di definire i motivi secondo i quali si deve dare accesso alla sanità transfrontaliera in modo da garantire la libera circolazione, ricordando che l'assistenza sanitaria non è un fine in sé in quanto l'organizzazione dei sistemi sanitari è di competenza nazionale;

34.

incoraggia la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione tra le autorità degli Stati membri in generale, non solo attraverso i PCN, e a valutare ulteriormente, in particolare nelle regioni transfrontaliere, i vantaggi delle iniziative di cooperazione esistenti, garantendo ai cittadini l'accesso a un'assistenza sanitaria sicura, efficiente e di elevata qualità;

Malattie rare, tumori rari e reti di riferimento europee

35.

sottolinea l'importanza della cooperazione a livello dell'UE per garantire una condivisione efficiente delle conoscenze, delle informazioni e delle risorse necessarie per combattere efficacemente le malattie rare e croniche, tra cui tumori rari, in tutta l'UE; incoraggia la Commissione a tale riguardo a sostenere l'istituzione di centri specializzati in malattie rare nell'UE, che dovrebbero essere totalmente integrati all'interno delle reti di riferimento europee;

36.

raccomanda di basarsi sulle misure già adottate per accrescere la sensibilità e la conoscenza del pubblico nei confronti delle malattie rare e dei tumori rari, e per incrementare i finanziamenti destinati alla ricerca e allo sviluppo; chiede alla Commissione di garantire ulteriormente l'accesso all'informazione, ai medicinali e alle cure mediche per i pazienti affetti da malattie rare in tutta l'UE e di adoperarsi per migliorare l'accesso a una diagnosi precoce e accurata; esorta la Commissione ad affrontare il basso tasso di registrazione delle malattie rare e a sviluppare e promuovere ulteriormente norme comuni per la condivisione e lo scambio di dati nei registri delle malattie rare;

37.

sottolinea la necessità fondamentale di migliorare i modelli di adesione dei pazienti, che dovrebbero basarsi sui risultati più affidabili derivanti da meta-analisi e studi empirici su larga scala, e dovrebbero riflettere le realtà della pratica medica e offrire raccomandazioni per rafforzare l'attenzione dei pazienti verso la cura, in particolare per quanto riguarda la gestione delle malattie croniche, che rappresentano un barometro chiave per misurare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi sanitari;

38.

sottolinea l'importanza e il valore aggiunto della mobilità a livello dell'UE dei professionisti sanitari, sia durante la loro formazione che durante la loro carriera professionale, e del loro particolare ruolo nel miglioramento delle conoscenze e delle competenze in materia di malattie rare;

39.

propone alla Commissione di indire un nuovo invito per lo sviluppo di nuove reti di riferimento europee e di continuare a sostenere lo sviluppo e l'ampliamento del modello delle reti di riferimento europee in modo tale da rimediare alle disparità geografiche e alle lacune in termini di competenze; insiste tuttavia sul fatto che un'espansione delle reti di riferimento europee non deve minacciare il funzionamento delle reti di riferimento europee esistenti, nella loro fase iniziale;

40.

deplora l'incertezza che aleggia sui principi operativi delle reti di riferimento europee e sulla loro interazione con i sistemi sanitari nazionali e altri programmi dell'UE; chiede pertanto alla Commissione di sostenere gli Stati membri e le reti di riferimento europee nella definizione di norme chiare e trasparenti in materia di trasferimento dei pazienti e di pervenire a un accordo sulla forma di sostegno che dovrà essere fornito alle reti di riferimento europee da parte degli Stati membri;

41.

esorta la Commissione ad attuare un piano d'azione, attraverso il programma congiunto europeo sulle malattie rare, per l'ulteriore sviluppo sostenibile e il finanziamento delle reti di riferimento europee e delle reti di pazienti che le sostengono; incoraggia gli Stati membri a sostenere i fornitori di assistenza sanitaria nell'ambito delle reti di riferimento europee e ad integrare le queste ultime nei loro sistemi sanitari, adattando il loro quadro giuridico e normativo e facendo riferimento alle RER nei loro piani nazionali sulle malattie rare e sul cancro;

Riconoscimento reciproco delle prescrizioni elettroniche

42.

deplora le difficoltà incontrate dai pazienti, in particolare quelli in zone di confine, per ottenere l'accesso ai farmaci in altri Stati membri e il rimborso degli stessi, a causa delle differenze esistenti all'interno dell'UE a livello di disponibilità e di norme amministrative; invita gli Stati membri e le rispettive autorità sanitarie ad affrontare le questioni giuridiche e pratiche che ostacolano il riconoscimento reciproco delle prescrizioni mediche nell'UE ed esorta la Commissione a intervenire a sostegno di tale tematica;

43.

deplora le difficoltà incontrate dai pazienti per ottenere l'accesso ai farmaci in altri Stati membri e il rimborso degli stessi, a causa delle differenze esistenti all'interno dell'UE a livello di disponibilità e di norme;

44.

invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per affrontare sistematicamente il problema dei prezzi eccessivi dei medicinali e delle grandi differenze tra i prezzi dei medicinali nei diversi Stati membri;

45.

invita la Commissione ad adottare un'iniziativa volta a garantire che le prescrizioni rilasciate dai centri di eccellenza collegati alle reti di riferimento europee siano ammesse ai fini del rimborso in tutti gli Stati membri;

46.

accoglie con favore il sostegno assicurato dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nell'ambito degli sforzi tesi a sviluppare con successo gli attuali progetti pilota relativi allo scambio di prescrizioni elettroniche e di fascicoli dei pazienti e ad aprire la strada ad altri Stati membri consentendo loro di adeguarsi da qui al 2020; insiste affinché tale sostegno continui nel prossimo QFP;

Assistenza sanitaria online

47.

riconosce che l'assistenza sanitaria online può contribuire a fare in modo che i sistemi sanitari siano sostenibili, riducendo taluni costi, e possano costituire una componente importante della risposta dell'UE alle sfide odierne nel campo dell'assistenza sanitaria; sottolinea che l'interoperabilità dell'assistenza sanitaria online dovrebbe diventare una priorità, al fine di migliorare i registri globali dei pazienti e la continuità delle cure, garantendo al tempo stesso la privacy dei pazienti; ritiene che si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire a tutti i pazienti, non da ultimo agli anziani e ai disabili, un facile accesso alle cure; suggerisce, a questo proposito, che gli Stati membri adottino misure per investire nell'alfabetizzazione digitale dei cittadini e per sviluppare nuove soluzioni per la popolazione che invecchia, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per evitare l'esclusione attraverso la digitalizzazione;

48.

accoglie con favore la creazione dell'infrastruttura di servizi digitali dell'assistenza sanitaria online (eHDSI) su scala UE, che promuoverà lo scambio transfrontaliero dei dati sanitari, in particolare le prescrizioni elettroniche e i fascicoli dei pazienti;

49.

invita gli Stati membri a intervenire rapidamente per collegare i loro sistemi sanitari all'eHDSI attraverso un PCN dedicato all'assistenza sanitaria online, conformemente alle loro valutazioni dei rischi, e chiede alla Commissione di facilitare questo processo;

50.

invita la Commissione ad affrontare in via prioritaria le esigenze di sanità digitale negli Stati membri; accoglie con favore il sostegno della Commissione a destinare risorse finanziarie durature per garantire strategie nazionali forti in materia di sanità digitale e creare un quadro adeguato per azioni comuni a livello dell'UE per evitare una duplicazione degli sforzi e garantire lo scambio delle migliori pratiche per un uso più diffuso della tecnologia digitale negli Stati membri;

51.

chiede agli Stati membri di intensificare ulteriormente la cooperazione in tutta Europa tra le loro autorità sanitarie, al fine di collegare i dati sanitari elettronici e i registri personali con gli strumenti di prescrizione elettronica, in modo da consentire ai professionisti sanitari di fornire cure personalizzate e ben informate ai loro pazienti e promuovere la cooperazione tra medici, nel pieno rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati a tale riguardo; esorta la Commissione ad attivarsi per facilitare tali sforzi;

52.

invita gli Stati membri ad attuare rapidamente il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) al fine di salvaguardare i dati dei pazienti utilizzati nelle applicazioni di assistenza sanitaria on line e sottolinea l'importanza, con particolare riguardo alla salute, di monitorare l'attuazione del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (15); sottolinea la necessità di garantire ai cittadini l'accesso e l'uso dei propri dati sanitari, in linea con i principi stabiliti dal regolamento generale sulla protezione dei dati;

Brexit

53.

chiede alla Commissione di negoziare un solido accordo in materia di salute con il Regno Unito post-Brexit, ponendo un'attenzione specifica ai diritti transfrontalieri dei pazienti e al funzionamento delle reti di riferimento europee;

54.

plaude all'intenzione della Corte dei conti di svolgere un audit sull'efficacia dell'attuazione della direttiva e di esaminare in particolare il monitoraggio e la supervisione di tale attuazione da parte della Commissione, i risultati finora conseguiti nell'accesso transfrontaliero all'assistenza sanitaria e l'efficacia del quadro di finanziamento dell'UE per quanto riguarda l'azione finanziata;

55.

invita gli Stati membri ad attuare correttamente e in piena collaborazione con la Commissione tutte le disposizioni della direttiva;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(4)  GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 10.

(5)  Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(6)  Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(7)  Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sull'istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE, GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1.

(8)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/ 2016_msdata_en.pdf

(9)  GU L 344 del 28.12.2011, pag. 48.

(10)  GU C 151 del 3.7.2009, pag. 7.

(11)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_CBH/BP_Cross-border_healthcare_EN.pdf

(12)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(13)  Relazione di sintesi della Commissione sulla sua consultazione dal titolo «Transformation Health and Care in the Digital Single Market» 2018, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf

(14)  Speciale Eurobarometro 425: Speciale Eurobarometro 425, Patients' rights in cross-border healthcare in the European Union.

(15)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.


Mercoledì 13 febbraio 2019

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/80


P8_TA(2019)0095

Relazione sulla relazione della Commissione del 2018 sulla Bosnia-Erzegovina

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Bosnia-Erzegovina (2018/2148(INI))

(2020/C 449/09)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra,

visto il protocollo di adeguamento dell'ASA tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, siglato il 18 luglio 2016 ed entrato in vigore il 1o febbraio 2017,

viste la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Bosnia-Erzegovina il 15 febbraio 2016 e la trasmissione delle risposte da parte del paese al questionario della Commissione il 28 febbraio 2018,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea»,

viste le conclusioni del Consiglio del 16 ottobre 2017 sulla Bosnia-Erzegovina, del 26 giugno 2018 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione e del 15 ottobre 2018 su Bosnia-Erzegovina / operazione EUFOR Althea,

viste la prima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Bosnia-Erzegovina, tenutasi il 5 e 6 novembre 2015, la seconda riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, tenutasi il 10 luglio 2017, la terza riunione della commissione di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, tenutasi il 27 marzo 2018, e la terza riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, tenutasi il 13 luglio 2018,

visto il processo di Berlino, segnatamente le conclusioni del presidente relative alla riunione dei capi di Stato e di governo del vertice dei Balcani occidentali, tenutasi a Londra il 10 luglio 2018, le tre dichiarazioni congiunte firmate lo stesso giorno sulla cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato, sui dispersi e sui crimini di guerra e la dichiarazione sulla lotta alla corruzione rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina nella stessa occasione,

visti la dichiarazione di Sofia adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065),

vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018 intitolata «Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2018)0450), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Bosnia and Erzegovina 2018 Report» (Relazione 2018 sulla Bosnia-Erzegovina) (SWD(2018)0155),

vista la dichiarazione rilasciata il 2 maggio 2018 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Federica Mogherini e dal commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, sulla riforma elettorale in Bosnia-Erzegovina per le elezioni della Camera dei Popoli della Federazione,

visti i risultati delle elezioni del 7 ottobre 2018,

vista la dichiarazione sulle risultanze e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR, pubblicata l'8 ottobre 2018,

vista la dichiarazione comune del VP/AR Mogherini e del commissario Hahn sulle elezioni in Bosnia-Erzegovina, rilasciata l'8 ottobre 2018,

viste le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 25 maggio 2018,

vista la dichiarazione locale dell'UE del 1o giugno 2018 sul codice di procedura penale della Bosnia-Erzegovina,

viste la cinquantatreesima (1) e la cinquantaquattresima (2) relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'Alto rappresentante per l'attuazione dell'accordo di pace sulla Bosnia-Erzegovina, rispettivamente del 3 maggio 2018 e del 31 ottobre 2018,

visti il programma di riforme 2015-2018 per la Bosnia-Erzegovina adottato nel luglio 2015 e il meccanismo di coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina e dai governi della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska il 23 agosto 2016,

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0467/2018),

A.

considerando che l'UE ribadisce il proprio impegno a favore della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e della sua integrità, sovranità e unità territoriale;

B.

considerando che la domanda di adesione del paese all'Unione europea rappresenta una scelta strategica e un impegno ad avanzare verso l'UE;

C.

considerando che la Commissione sta preparando il proprio parere sulla domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Bosnia-Erzegovina; che la Bosnia-Erzegovina, utilizzando il meccanismo di coordinamento sulle questioni attinenti all'UE, ha elaborato le proprie risposte al questionario della Commissione e le ha trasmesse il 28 febbraio 2018; che la Bosnia-Erzegovina ha ricevuto, il 20 giugno 2018, oltre 600 domande integrative e non è ancora stata in grado di inviare le sue risposte alle domande supplementari;

D.

considerando che dalla metà del 2017 si è registrato un forte rallentamento nell'adozione delle riforme connesse all'UE, nonostante l'impegno della Bosnia-Erzegovina a favore del programma di riforme; che l'adesione all'UE è un processo inclusivo che richiede volontà politica, sforzi congiunti da parte di tutti i portatori di interesse e un consenso sul programma di riforme; che i cittadini della Bosnia-Erzegovina devono essere posti al centro delle riforme istituzionali, economiche e sociali;

E.

considerando che il 7 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni politiche in Bosnia-Erzegovina; che i partiti politici non sono riusciti a trovare un accordo sulle modifiche da apportare alla legge elettorale per colmare la lacuna giuridica derivante dalle decisioni della Corte costituzionale nella causa Ljubić, relativa all'elezione dei membri della Camera dei Popoli della Federazione; che gli sforzi di mediazione su tale questione, condotti dagli ambasciatori dell'UE e degli Stati Uniti in Bosnia-Erzegovina, con la partecipazione della commissione di Venezia, non sono stati fruttuosi;

F.

considerando che la Bosnia-Erzegovina continua a non essere conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come sancito dalla sentenza nella causa Sejdić-Finci e nelle cause connesse; che il Consiglio ha incaricato la Commissione di prestare particolare attenzione a tale questione nell'elaborazione del suo parere sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina; che, nel suddetto parere, la Commissione dovrebbe pertanto analizzare le questioni connesse alla funzionalità e riesaminare il quadro giuridico per verificarne la compatibilità con l'acquis dell'UE, individuando le necessarie riforme costituzionali e di altro tipo; che quanto più la Bosnia-Erzegovina si avvicina all'adesione all'UE, tanto più urgente sarà la necessità di una riforma costituzionale volta a migliorare la funzionalità e a garantire la tutela dei diritti umani; che, finora, la leadership politica del paese non è stata in grado di porre rimedio alle carenze presenti nella costituzione della Bosnia-Erzegovina;

G.

considerando che 13 decisioni della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina e numerose decisioni costituzionali a livello di entità (28 nella Federazione e 7 nella Republika Srpska) non sono attualmente applicate; che l'attuazione delle decisioni della Corte costituzionale è un elemento essenziale per la difesa dello Stato di diritto;

H.

considerando che la Bosnia-Erzegovina ha firmato la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991);

I.

considerando che in un'Europa moderna non c'è posto per la glorificazione di persone condannate per crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

J.

considerando che le sfide che permangono nel processo di riconciliazione dovrebbero essere affrontate con maggior vigore;

K.

considerando che la corruzione, anche ai più alti livelli, continua a essere diffusa;

1.

accoglie con favore la trasmissione delle risposte al questionario della Commissione da parte della Bosnia-Erzegovina; invita la Bosnia-Erzegovina a rispondere tempestivamente alle domande integrative, di natura più tecnica, in modo trasparente e dettagliato, onde contribuire al parere della Commissione sulla domanda di adesione all'UE;

2.

è preoccupato per il netto rallentamento nel ritmo delle riforme dovuto alle divergenze tra i partiti e alla campagna pre-elettorale fortemente polarizzata, iniziata molto presto; sottolinea che l'impegno assunto sulla carta dalle autorità della Bosnia-Erzegovina a favore di un percorso europeo deve essere accompagnato da un'attuazione coerente delle riforme previste dal programma di riforme e tradursi in risultati tangibili, a vantaggio dei cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza etnica e religiosa; deplora che, eccezion fatta per l'adozione delle strategie nazionali nei settori dell'ambiente, dello sviluppo rurale e dell'energia, nonché per alcune importanti misure di riforma, come le modifiche alla legge sulle accise, necessarie per ottenere i finanziamenti del FMI e della BERS, non siano stati realizzati progressi sostanziali;

3.

deplora che la retorica etno-nazionalistica divisiva abbia dominato, ancora una volta, la campagna elettorale e continui a caratterizzare il dibattito politico degli esponenti politici di qualsiasi schieramento; invita tutti i leader politici a partecipare senza indugio alla formazione dei governi a tutti i livelli, collaborando in modo costruttivo nell'interesse dei cittadini del loro paese; chiede che il processo di integrazione nell'UE sia adeguatamente comunicato ai cittadini, anche come progetto di riconciliazione e di sviluppo di una cultura politica basata sul compromesso e sulla comprensione reciproca;

4.

osserva che il ciclo elettorale è stato caratterizzato ancora una volta dalla segmentazione secondo linee etniche e che la campagna elettorale è stata incentrata principalmente su tematiche controverse legate al passato, invece che sulla proposta di soluzioni concrete per far fronte ai problemi quotidiani dei cittadini; si rammarica della retorica pre-elettorale nazionalista e provocatoria, che aumenta il divario tra i tre popoli costituenti; osserva che le elezioni politiche del 7 ottobre 2018 sono state competitive e generalmente ordinate, nonostante alcune irregolarità, e che i cittadini della Bosnia-Erzegovina hanno esercitato il loro diritto democratico in modo tranquillo e ordinato; ribadisce che è opportuno sottoporre a indagine approfondita e condannare in maniera inequivocabile tutte le presunte irregolarità elettorali, nonché perseguire eventuali attività illecite; sottolinea le persistenti carenze presenti nel processo elettorale democratico e si aspetta che le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR siano prese in esame senza indugi; ricorda che la decisione della Corte costituzionale del 2010 relativa al diritto democratico dei cittadini di Mostar di votare alle elezioni amministrative non è ancora stata attuata;

5.

si rammarica che non sia stato raggiunto alcun compromesso prima delle elezioni rispetto alle modifiche da apportare alla legge elettorale per colmare la lacuna giuridica derivante dalle decisioni della Corte costituzionale nella causa Ljubić, relativa all'elezione dei membri della Camera dei Popoli della Federazione; prende atto della decisione della Commissione elettorale centrale (CEC) sull'assegnazione dei seggi nella Camera dei Popoli della Federazione, adottata il 18 dicembre 2018, e invita tutti gli attori politici ad affrontare in modo sistematico le restanti lacune giuridiche della legge elettorale della Bosnia-Erzegovina; esorta tutti i leader politici e i membri eletti dei parlamenti a dar prova di responsabilità, a evitare dichiarazioni che mettano in discussione l'unità dello Stato, a mettere da parte i punti di vista conflittuali e a trovare compromessi e soluzioni che siano accettabili per tutti; mette in guardia contro i ritardi e i tentativi di bloccare la formazione delle autorità dopo le elezioni, in quanto ciò non sarebbe nell'interesse dei cittadini né dell'obiettivo dell'integrazione europea; sottolinea che lo svolgimento di elezioni, l'attuazione dei risultati e la formazione del governo conformemente alle pertinenti disposizioni giuridiche rappresentano caratteristiche essenziali di una democrazia ben funzionante, nonché un requisito da rispettare per qualsiasi paese che aspiri ad aderire all'UE;

6.

ribadisce con fermezza la necessità della rapida formazione della Camera dei Popoli della Federazione, in linea con le sentenze della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, come ricordato anche nella dichiarazione comune del VP/AR Mogherini e del commissario Hahn sulle elezioni in Bosnia-Erzegovina;

7.

deplora che la questione della rappresentanza democratica e legittima di tre popoli costituenti e di tutti i cittadini resti irrisolta; esorta tutte le parti a trovare tempestivamente un compromesso, in quanto la questione dovrebbe essere affrontata quanto prima dai nuovi legislatori, anche attraverso l'attuazione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Sejdić-Finci e nelle cause connesse; ribadisce la necessità di procedere a riforme costituzionali, politiche ed elettorali che trasformerebbero la Bosnia-Erzegovina in uno Stato di diritto pienamente efficace, inclusivo e funzionale;

8.

deplora il fatto che, a causa dei tentativi di introdurre il blocco etnico nelle disposizioni di votazione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione, i delegati della Bosnia-Erzegovina non siano ancora stati in grado di approvare il regolamento di detta commissione, che di conseguenza non si riunisce da tre anni; si rammarica per l'assenza di cooperazione con il Parlamento europeo, ricorda che tale circostanza costituisce una chiara violazione degli obblighi derivanti dall'ASA ed esorta tutti gli attori a concordare e accettare il regolamento della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione sulla base delle raccomandazioni del Parlamento europeo in materia; osserva che istituzioni democratiche funzionanti, compreso il parlamento, sono una condizione preliminare per avanzare nel processo di integrazione nell'UE;

9.

esprime preoccupazione per la mancanza di valutazioni sistematiche dell'impatto normativo e di consultazioni pubbliche, per l'insufficienza e la scarsa qualità del monitoraggio e della comunicazione e per la mancanza di un obbligo formale di pubblicare i documenti di pianificazione governativa fondamentali;

10.

invita ad adottare ulteriori strategie nazionali non discriminatorie e sensibili alle questioni di genere in settori quali l'occupazione e la gestione delle finanze pubbliche, consentendo così un'attuazione coerente delle riforme in tutto il paese, nonché l'accesso a ulteriori finanziamenti a titolo dell'IPA; osserva con soddisfazione che l'adozione delle strategie nazionali pertinenti ha consentito ulteriori finanziamenti IPA II in settori fondamentali, come lo sviluppo agricolo e rurale, l'ambiente e l'energia, nel quadro del documento di strategia indicativo recentemente riveduto per il periodo 2014-2020; sottolinea la necessità di garantire un migliore assorbimento dell'assistenza preadesione, in particolare migliorando il coordinamento dei donatori e la capacità amministrativa; esorta ad adottare un programma nazionale per avvicinare la legislazione del paese all'acquis dell'UE, obbligo giuridico stabilito dall'ASA e passo indispensabile per preparare l'adesione all'UE;

11.

ribadisce il proprio appello ad adottare una strategia nazionale sui diritti umani; sottolinea che occorre adottare al più presto le modifiche alla legge sul difensore civico, onde assicurare il rispetto dei principi di Parigi; ritiene necessaria l'istituzione, da parte della Bosnia-Erzegovina, di un meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti nonché l'adozione di una legge statale sui diritti dei civili torturati durante la guerra, conformemente ai suoi obblighi internazionali; ritiene che la Bosnia-Erzegovina debba compiere maggiori sforzi per allineare le condizioni delle carceri e delle strutture di detenzione della polizia alle norme internazionali; esorta nuovamente le autorità della Republika Srpska ad abrogare la disposizione relativa alla pena di morte nella costituzione dell'entità; insiste sulla necessità di assicurare in tutto il paese un accesso non discriminatorio alla giustizia mediante un sistema armonizzato e sostenibile di patrocinio legale gratuito; invita le autorità a promuovere attivamente i valori europei, nonché a continuare a perseguire una prospettiva europea;

12.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare misure concrete per integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, compreso il programma di riforme, ed esprime preoccupazione riguardo alla sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali, in particolare a livello locale; esorta i partiti politici in Bosnia-Erzegovina a fare di più per garantire che le donne siano rappresentate a tutti i livelli del sistema politico;

13.

deplora che la Bosnia-Erzegovina, non dando seguito alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nelle cause Sejdić-Finci, Zornić, Pilav e Šlaku, continui a violare la Convezione europea dei diritti dell'uomo, consentendo palesi discriminazioni tra i cittadini in Bosnia-Erzegovina, in flagrante contraddizione con i valori e le norme dell'UE; ricorda che la Commissione dovrebbe prestare attenzione a tale questione nell'elaborazione del proprio parere; sostiene che l'esecuzione di tali sentenze contribuirebbe a costituire una società funzionale e democratica; sottolinea che, così come ogni altro paese che aspiri a entrare far parte dell'UE, la Bosnia-Erzegovina è tenuta ad allineare progressivamente il proprio ordinamento giuridico e costituzionale ai requisiti fissati dall'acquis dell'UE in materia di non discriminazione e si aspetta che a tempo debito siano realizzati progressi su tali questioni essenziali; insiste sul fatto che l'applicazione di tali sentenze non dovrebbe incidere sull'ulteriore attuazione del programma di riforme e deve portare all'eliminazione di qualsiasi restrizione al diritto di eleggibilità sulla base dell'etnia e della residenza o della scelta di un cittadino di non affiliarsi a un popolo costituente; ritiene, pertanto, che la riforma costituzionale e quella elettorale dovrebbero procedere di pari passo; invita i leader politici di evitare la retorica nazionalista che porta alla divisione della società e a proseguire il dialogo politico e le attività che portano alla cooperazione tra i rappresentanti politici dei tre popoli e altri soggetti;

14.

chiede che siano introdotte misure più efficaci per combattere qualsivoglia forma di discriminazione, in particolare adottando strategie nazionali per i diritti umani e per la lotta alla discriminazione; incoraggia la cooperazione dei tre popoli e di altri soggetti su questioni culturali, religiose ed educative, colmando le divisioni etniche; deplora che non siano stati conseguiti progressi nell'affrontare la questione delle «due scuole sotto lo stesso tetto»; esorta a intraprendere azioni risolute a tutti i livelli per trovare soluzioni sistemiche che assicurino un'istruzione inclusiva e non discriminatoria a tutti i bambini; osserva che l'adozione di programmi e corsi di studio sull'intero territorio della Bosnia-Erzegovina dovrebbe rispettare la diversità culturale e linguistica delle persone, ponendo l'accento al tempo stesso sulla comprensione reciproca e la riconciliazione; è preoccupato per il fatto che la mancanza di risorse e di coordinamento ostacoli l'attuazione del piano d'azione 2015-2018 per i bambini; accoglie con favore la legislazione della Bosnia-Erzegovina sull'affidamento e sottolinea la necessità di sostenere l'ulteriore deistituzionalizzazione dell'assistenza all'infanzia in tutto il paese; chiede di migliorare l'accesso all'istruzione e a idonei servizi sociali per i bambini con disabilità e, più in generale, di migliorare l'accesso agli edifici, alle istituzioni e ai trasporti da parte delle persone con disabilità;

15.

chiede un'attuazione più efficace delle disposizioni giuridiche relative alla parità tra uomini e donne, alla riduzione dei divari retributivi di genere e al miglioramento dell'accesso delle donne al mercato del lavoro, nonché alla lotta agli stereotipi di genere nella società; prende nota con preoccupazione della mancata attuazione effettiva della legislazione sulla protezione contro la violenza di genere, in particolare la violenza domestica, e sulla relativa prevenzione; sottolinea la necessità di allineare la legislazione alla Convenzione di Istanbul; esorta a compiere progressi nel garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, in particolare dando seguito senza indugio alle raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia; riconosce i passi intrapresi per assicurare la tutela giuridica delle persone LGBTI, ma sottolinea che occorre adottare ulteriori provvedimenti per perseguire la violenza e i reati generati dall'odio di cui queste persone sono vittime, nonché per promuoverne l'inclusione sociale;

16.

è preoccupato per il fatto che la mancanza di coordinamento tra le autorità ai diversi livelli e la mancanza di finanziamenti continuano a ostacolare una protezione efficace delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, in particolare della popolazione rom; chiede di adottare misure supplementari per rafforzare la tutela delle minoranze; osserva con preoccupazione che i risultati dell'indagine 2017 sui rom emarginati in Bosnia-Erzegovina evidenziano un accesso limitato alle opportunità in ogni aspetto dello sviluppo umano; condanna la stigmatizzazione e l'esclusione sociale dei rom; invita le autorità a commemorare le vittime dell'Olocausto dei rom, a celebrare il 2 agosto come Giornata della memoria dell'Olocausto dei rom e a includere le vittime rom nelle commemorazioni che si tengono il 27 gennaio di ogni anno in occasione del Giorno della memoria; accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione riveduto sui rom 2017-2020 per l'occupazione, gli alloggi e la sanità; insiste affinché siano adottate misure per migliorare ulteriormente l'istruzione, i tassi di occupazione, la salute, gli alloggi e le condizioni di vita dei rom e di altre minoranze, concentrando l'attenzione sul miglioramento e la piena attuazione della politica e dei quadri legislativi pertinenti esistenti; esprime preoccupazione per la scarsa rappresentanza dei membri delle minoranze nazionali nella vita politica e pubblica;

17.

prende atto della partecipazione della Bosnia-Erzegovina alla valutazione PISA 2018 dell'OCSE, resa possibile grazie al sostegno finanziario della Commissione; si congratula con gli istituti di istruzione della Bosnia-Erzegovina (ministeri competenti e istituti a livello cantonale, di entità e statale, nonché nel distretto di Brčko) per la loro cooperazione e disponibilità a lavorare insieme; esorta i futuri governi a tutti i livelli a utilizzare gli esiti dei test, che dovrebbero essere pubblicati nel 2019, per avviare un dibattito costruttivo e lo sviluppo di riforme nell'ambito dell'istruzione che portino a una migliore qualità dei risultati nell'istruzione;

18.

chiede una riforma globale dei sistemi di protezione sociale, attraverso l'eliminazione delle pratiche discriminatorie conformemente agli obblighi in materia di diritti umani e la garanzia della definizione di norme minime per la protezione delle popolazioni più vulnerabili, anche facendo fronte alle lacune legislative che impediscono ad alcuni bambini di usufruire dell'assicurazione sanitaria; invita tutte le istituzioni pertinenti della Bosnia-Erzegovina a rafforzare il coordinamento e la collaborazione in materia di monitoraggio dei diritti dei minori, anche tramite l'istituzione di un meccanismo globale di raccolta di dati sui diritti del bambino in Bosnia-Erzegovina;

19.

osserva che la Bosnia-Erzegovina rimane un paese di origine, di transito e di destinazione della tratta di esseri umani; chiede di migliorare la gestione delle frontiere e di rafforzare le unità di indagine specializzate nella tratta di esseri umani per contrastare efficacemente i trafficanti;

20.

è preoccupato per l'insufficienza delle riforme dell'istruzione e dell'economia, che stanno portando a livelli elevati di disoccupazione giovanile e di emigrazione economica, nonché per la mancanza di politiche e investimenti adeguati per i bambini e i giovani; esorta la Bosnia-Erzegovina ad affrontare l'elevato squilibrio di genere nei tassi di partecipazione alla forza lavoro e l'esclusione dei giovani appartenenti a minoranze dalle misure in materia di istruzione e occupazione; chiede una politica molto più proattiva e sistematica per i giovani della Bosnia-Erzegovina, finalizzata a emancipare i giovani nel paese; incoraggia la Bosnia-Erzegovina, a tale proposito, a istituire un quadro dedicato e garantire il pieno funzionamento della commissione per il coordinamento delle questioni giovanili in seno al ministero degli Affari civili della Bosnia-Erzegovina;

21.

chiede che siano elaborate strategie e una legislazione sui diritti delle persone che appartengono a gruppi minoritari e che la loro protezione sia pienamente attuata e sostenuta da fondi pubblici;

22.

invita la Bosnia-Erzegovina a garantire il diritto alla proprietà; sottolinea la mancanza di un quadro legislativo esaustivo sulla gestione delle richieste di restituzione e incoraggia le autorità ad aprire un dialogo con le parti interessate sulle questioni che riguardano la restituzione delle proprietà confiscate o il relativo risarcimento;

23.

deplora la mancanza di progressi rispetto alla libertà di espressione e all'indipendenza dei media; rifiuta nettamente i continui tentativi di esercitare pressioni politiche e finanziarie sui mezzi di comunicazione; condanna i frequenti casi di intimidazioni, minacce di morte e attacchi verbali e fisici ai danni di giornalisti, in particolare di giornalisti investigativi che indagano su casi riguardanti crimini di guerra non perseguiti; invita le autorità a raccogliere dati su tali casi, ad assicurare che i responsabili siano indagati e perseguiti celermente e a promuovere un contesto che favorisca la libertà di espressione; sottolinea la necessità di rafforzare la stabilità finanziaria e la neutralità politica dell'ente regolatore per le comunicazioni; ribadisce il suo invito affinché siano assicurati l'indipendenza e il finanziamento sostenibile delle emittenti pubbliche, nonché la disponibilità dei contenuti in tutte le lingue ufficiali; esorta a prestare maggiore attenzione alle condizioni di lavoro dei giornalisti nell'intero settore; esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza rispetto alla proprietà dei mezzi di comunicazione e ribadisce il suo invito a garantire la piena trasparenza adottando un quadro legislativo appropriato; deplora che, a causa dell'ostruzionismo politico, non sia stato possibile istituire un servizio pubblico radiotelevisivo funzionante; ribadisce il suo invito a garantire il pluralismo dei mezzi di informazione e sottolinea che produrre e trasmettere contenuti radiotelevisivi in tutte le lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina contribuirebbe alla protezione della diversità culturale nel paese; sottolinea che, come per altri paesi della regione, permangono preoccupazioni in merito alla strumentalizzazione politica dei media, direttamente da parte di soggetti politici, oppure per mano di operatori economici, nel tentativo di esercitare un'influenza politica;

24.

plaude agli sforzi profusi per promuovere la riconciliazione, il rispetto reciproco e la tolleranza religiosa nel paese, compresi gli sforzi compiuti dal Consiglio interreligioso della Bosnia-Erzegovina; deplora i continui casi di discriminazione fondata su motivi religiosi, nonché gli episodi in cui sono presi di mira i siti religiosi; elogia e sostiene coloro che lottano per la libertà di espressione, contro l'incitamento all'odio e all'odio religioso, e che promuovono l'inclusione; rifiuta l'incitamento alla paura dell'altro e in tali casi invita le autorità a reagire in modo coerente e tempestivo;

25.

accoglie con favore l'adozione del quadro strategico per la riforma della pubblica amministrazione in Bosnia-Erzegovina 2018-2022 e ne chiede la rapida attuazione; richiama nuovamente l'attenzione sulla frammentazione e sulla politicizzazione del sistema di elaborazione delle politiche in Bosnia-Erzegovina e sottolinea la necessità di una riforma del quadro costituzionale in linea con i più elevati standard in materia di diritti umani e libertà nonché la necessità di migliorare la qualità, la coerenza e la sostenibilità finanziaria delle politiche pubbliche nel paese; invita ad adottare una strategia nazionale sulla gestione delle finanze pubbliche e ad accrescere la trasparenza del bilancio in Bosnia-Erzegovina, invita inoltre a introdurre meccanismi più incisivi per prevenire le inefficienze e gli sprechi di risorse pubbliche, tra l'altro nel settore degli appalti pubblici; chiede, in particolare, di intraprendere azioni volte a ridurre il rischio di politicizzazione della pubblica amministrazione mediante un sistema efficace di gestione delle risorse umane a tutti i livelli amministrativi, nonché mediante la standardizzazione, a tutti i livelli di governo, delle procedure della pubblica amministrazione, segnatamente tra il livello cantonale e quello federale nell'ambito della Federazione;

26.

riconosce che sono stati compiuti alcuni progressi nell'istituire meccanismi istituzionali per la cooperazione tra le autorità e le organizzazioni della società civile (OSC) e nell'assicurare che tali organizzazioni possano contare su finanziamenti pubblici; ribadisce il suo invito ad adottare un quadro strategico per la cooperazione con la società civile a tutti i livelli di governo, a migliorare la trasparenza del processo decisionale pubblico e a compiere ulteriori sforzi per consentire il controllo dell'attività di governo da parte dei cittadini; sottolinea, inoltre, la necessità di incrementare la partecipazione della società civile alla pianificazione, al monitoraggio e all'attuazione dei programmi di sostegno dell'UE; esorta le autorità a condurre un dialogo efficace che potrebbe comportare iniziative legislative e di sviluppo delle capacità che rafforzerebbero le capacità delle parti sociali e della società civile; sottolinea l'esigenza di finanziamenti pubblici a disposizione delle OSC che operano a favore dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, compresi gli organismi di controllo e le organizzazioni impegnate in tali cause, nonché finanziamenti a disposizione delle piccole organizzazioni di base;

27.

continua a nutrire preoccupazione per la corruzione dilagante in Bosnia-Erzegovina e per lo scarto che permane tra la volontà politica dichiarata di combatterla e la mancanza di risultati tangibili; sottolinea che non esiste una casistica di casi di alto profilo e che il quadro giuridico e istituzionale volto a contrastare la corruzione sistemica, in settori come quelli del finanziamento dei partiti politici, degli appalti pubblici, del conflitto di interessi e delle dichiarazioni della situazione patrimoniale, è debole e inadeguato; chiede che siano adottate misure per migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione in linea con le norme europee, armonizzando meglio i piani d'azione adottati ai vari livelli, applicando le strategie esistenti e rafforzando la cooperazione con l'agenzia anticorruzione e tra gli organi di prevenzione della corruzione;

28.

ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per potenziare la lotta contro la corruzione diffusa; esorta a intraprendere azioni per migliorare significativamente i risultati ottenuti nell'ambito della prevenzione e della repressione della corruzione, ivi comprese misure intese a comminare sanzioni efficaci e deterrenti, tra cui la confisca dei beni acquisiti tramite attività criminose; sottolinea la necessità di rafforzare la capacità di contrastare e indagare i reati economici, finanziari e connessi agli appalti pubblici; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione a condurre controlli efficaci sul finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali e a migliorare l'accesso del pubblico alle dichiarazioni della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici, ivi compresi i candidati alle elezioni, nonché i controlli su tali dichiarazioni; invita a dare seguito alle raccomandazioni del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), in particolare quelle relative al finanziamento dei partiti politici e ai conflitti di interesse; ritiene fondamentale che la Bosnia-Erzegovina adotti una legge sui conflitti di interesse in linea con le norme europee e internazionali; esorta la Bosnia-Erzegovina a svolgere un'analisi del quadro giuridico anticorruzione esistente e successivamente ad adottare una strategia coerente per far fronte alle lacune e ai punti deboli identificati, conformemente alle norme internazionali ed europee;

29.

accoglie con favore l'adozione, nel marzo 2017, del piano d'azione per l'attuazione della strategia di riforma della giustizia 2014-2018, nonché la creazione delle strutture di comunicazione e di monitoraggio necessarie a tal fine; osserva la necessità di intraprendere azioni risolute per assicurarne l'attuazione; esprime preoccupazione per le continue minacce rivolte alla magistratura basate su motivi politici; ribadisce la necessità di rafforzare l'indipendenza della magistratura, tra l'altro dalle influenze politiche, nonché la sua imparzialità, professionalità, efficienza e responsabilità; plaude al piano d'azione dettagliato adottato nell'ottica di attuare le raccomandazioni della Commissione europea su questioni che rientrano nel mandato del Consiglio superiore della magistratura, al fine di rafforzare le misure volte a nominare i membri della magistratura e ad assicurarne la disciplina e l'integrità, anche attraverso dichiarazioni della situazione patrimoniale migliorate; sollecita la rapida adozione e attuazione di atti legislativi correlati; sottolinea la necessità di rivedere la legge relativa al Consiglio superiore della magistratura basata sulle raccomandazioni della Commissione e sul parere della commissione di Venezia; chiede la standardizzazione dei codici penali per i casi di crimini di guerra e sottolinea l'importanza delle valutazioni di genere della riforma giudiziaria in corso;

30.

deplora il fatto che autorità a tutti i livelli continuino a ignorare o a rigettare pronunce vincolanti degli organi giurisdizionali, anche ai più alti livelli, e ricorda che tali atti costituiscono una grave minaccia per lo Stato di diritto;

31.

accoglie con favore il fatto che il lavoro arretrato accumulato nell'ambito dei casi relativi a crimini di guerra sia stato ulteriormente ridotto, che continui la tendenza positiva nel perseguire i casi di crimini di guerra in cui sono state commesse violenze sessuali e che l'assistenza alle vittime e ai testimoni in aula sia stata migliorata; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina ad armonizzare la legislazione sulle vittime civili della guerra per includere anche le vittime di violenza sessuale, al fine di prevenire la discriminazione relativa allo status e realizzare l'accesso ai risarcimenti tra le diverse entità; invita a modificare rapidamente la strategia nazionale per i crimini di guerra onde assicurare una distribuzione più efficiente dei casi tra i diversi livelli di governo, nonché a introdurre nuovi criteri e nuove tempistiche per trattare i casi più complessi;

32.

osserva che mancano ancora una strategia globale sulla giustizia di transizione e un solido meccanismo per il risarcimento delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante la guerra in tutto il paese, anche per le vittime di violenze sessuali correlate alla guerra; invita ad adottare la legge sulle vittime di tortura, la strategia in merito alla giustizia di transizione e il programma per le vittime di violenza sessuale e a costituire un fondo speciale per i risarcimenti alle vittime di stupri, torture e abusi perpetrati durante la guerra, nonché a istituire meccanismi risarcitori adeguati per le vittime civili della guerra al fine di prevedere la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, l'indennizzo e la garanzia della non ripetizione;

33.

ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul territorio dell'ex Iugoslavia (RECOM); sottolinea l'importanza che i leader della Bosnia-Erzegovina agiscano con determinazione per la sua istituzione; sottolinea l'importanza di tale processo e la necessità del coinvolgimento attivo di tutti i leader politici regionali, affinché RECOM dia inizio alla sua attività senza ulteriori indugi; richiama l'attenzione sulla proposta di piano d'azione della coalizione RECOM, che contiene date e parametri di riferimento chiari;

34.

deplora qualsiasi glorificazione di persone condannate per crimini contro l'umanità estremamente gravi; chiede con urgenza di promuovere il rispetto delle vittime dei crimini di guerra e la riconciliazione; ricorda a tutti i leader politici e alle istituzioni della Bosnia-Erzegovina la loro responsabilità di valutare con obiettività i fatti accaduti in tempo di guerra nel perseguimento della verità, della riconciliazione e di un futuro di pace e di evitare abusi del sistema giudiziario per fini politici; evidenzia che il trattamento dei crimini di guerra debba essere fondato sulla nozione di indipendenza della giustizia e che non vi si debba ricorrere per fini di politicizzazione degli obiettivi politici di tutti i giorni, di revisionismo storico o allo scopo di esacerbare le divisioni all'interno della società; prende nota con rammarico della decisione dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska di revocare il suo appoggio alla relazione della Commissione su Srebrenica del 2004 e condanna le dichiarazioni da ogni parte che glorificano i criminali di guerra;

35.

sottolinea che, nonostante i notevoli progressi compiuti, l'eredità e i traumi lasciati dalle violenze sessuali perpetrate durante il conflitto del 1992-1995 devono ancora essere affrontati in modo adeguato in Bosnia-Erzegovina; sottolinea che occorre garantire che le donne e gli uomini sopravvissuti, compresi i bambini nati in tale contesto, abbiano un accesso paritario all'assistenza, al sostegno e alla giustizia mediante risarcimenti globali che includano la riabilitazione e l'attenuazione della stigmatizzazione dei sopravvissuti a tali violenze;

36.

riconosce che sono stati conseguiti certi progressi, seppur ancora insufficienti, nell'attuazione dell'allegato VII dell'accordo di pace di Dayton sui rifugiati e gli sfollati interni; prende atto della lentezza dei progressi nella gestione del numero costantemente elevato di sfollati interni, di rimpatriati appartenenti a minoranze, di rifugiati e di persone scomparse; invita le autorità ad avviare un'intensa cooperazione tra le due entità e a condividere pienamente tutti i pertinenti dati militari e di intelligence al fine di identificare le persone ancora scomparse a causa della guerra; accoglie con favore le recenti iniziative volte a rafforzare la cooperazione regionale al fine di risolvere la questione delle persone scomparse e invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a impegnarsi in questo processo; sottolinea l'importanza della raccolta dei dati sui rimpatriati; condanna i casi di attacchi a scapito delle loro proprietà e osserva che il successo della politica concernente i rimpatriati in Bosnia-Erzegovina è determinante per la riconciliazione;

37.

invita ad attuare ulteriori misure e programmi concreti per il rientro sostenibile dei rifugiati, per l'accesso all'assistenza sanitaria, all'occupazione, per la protezione sociale, la sicurezza e l'istruzione, e a prestare particolare attenzione ai risarcimenti per danni in relazione alle proprietà che non possono essere restituite; sollecita in tal senso la ripresa delle operazioni della Commissione per il recupero dei beni immobili degli sfollati e dei rifugiati;

38.

deplora il fatto che il paese soffra ancora a causa della presenza di mine terrestri, che coprono circa il 2,2 % della sua superficie totale e hanno effetti diretti sulla sicurezza di oltre 540 000 abitanti; accoglie con favore il sostegno continuo dell'UE per gli interventi di sminamento e plaude al battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina per l'eccellente lavoro che svolge; osserva con preoccupazione la mancanza di una quantità sufficiente di tecnologie avanzate di sminamento, che potrebbe comportare una riduzione del territorio sminato ogni anno, passando dagli attuali 3 km2 a meno di 1 km2 dal 2020; esorta pertanto gli Stati membri a dotare adeguatamente il battaglione di sminamento dei mezzi e delle attrezzature necessari;

39.

accoglie con favore l'adozione della strategia per la lotta alla criminalità organizzata 2017-2020 e i progressi compiuti nell'attuazione dei piani d'azione relativi alle misure per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; invita a compiere maggiori sforzi per ottenere risultati in termini di indagini, processi, condanne definitive e confisca dei proventi della criminalità organizzata; plaude alla tanto attesa adozione delle modifiche al codice di procedura penale (CPP) da parte della Camera dei rappresentanti della Bosnia-Erzegovina il 17 settembre 2018, in quanto essenziali affinché le istituzioni dello Stato di diritto dispongano della capacità di condurre indagini sensibili e di cooperare con le agenzie di contrasto internazionali, e invita la Commissione a seguire da vicino l'attuazione di tali modifiche; evidenzia che l'allineamento della legge sull'Agenzia di sicurezza e intelligence alle norme europee e internazionali dovrebbe continuare a rappresentare una priorità elevata per le autorità; apprezza che la Bosnia-Erzegovina sia stata espunta dalla lista del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) che elenca i paesi terzi ad alto rischio con carenze strutturali nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e chiede ulteriori sforzi, affinché essa sia espunta dall'elenco dell'UE dei paesi ad alto rischio;

40.

chiede sforzi continui per contrastare la radicalizzazione e adottare ulteriori misure per identificare, prevenire e affrontare in modo esaustivo la questione dei combattenti stranieri, nonché quella del traffico illegale di armi, e tracciare il denaro destinato all'ulteriore radicalizzazione; incoraggia le autorità a migliorare ulteriormente le capacità della Bosnia-Erzegovina di contrastare il terrorismo attraverso un migliore coordinamento, una maggiore cooperazione e lo scambio di informazioni di intelligence in ambito penale, nonché la prevenzione della radicalizzazione dei giovani e programmi di de-radicalizzazione; invita le autorità a sviluppare una strategia per la lotta contro la cibercriminalità e analoghe minacce alla sicurezza; ricorda la necessità di una maggiore cooperazione sulle questioni legate alla gestione delle frontiere con i paesi confinanti;

41.

elogia le autorità della Bosnia-Erzegovina per gli sforzi compiuti per interrompere le partenze dei suoi cittadini verso campi di battaglia stranieri ed esorta le autorità a comminare sentenze adeguate ai combattenti terroristi stranieri e a gestire il loro successivo reinserimento sociale; osserva con preoccupazione che è stata comunicata l'esistenza, in alcune zone del paese, di cellule di radicalizzazione;

42.

osserva con preoccupazione il numero crescente di migranti che ultimamente sta arrivando in Bosnia-Erzegovina e la mancanza di coordinamento tra i diversi livelli di governo nel rispondere a tale situazione; ritiene che la questione della migrazione non dovrebbe essere politicizzata; plaude agli aiuti umanitari prestati dall'UE al fine di far fronte alle sempre maggiori esigenze dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti presenti nel paese e all'adozione, il 10 agosto 2018, di una misura speciale (del valore di 6 milioni di EUR) per sostenere la Bosnia-Erzegovina nella gestione dei flussi migratori; sottolinea l'importanza di tenere conto della prospettiva di genere nell'ambito dell'aiuto umanitario e dell'impatto dei campi profughi sulle comunità di accoglienza; è del parere che la cooperazione con i paesi limitrofi e con l'UE sia fondamentale per affrontare tale sfida comune;

43.

chiede l'adozione di una nuova serie di riforme orientate all'UE subito dopo l'istituzione delle nuove autorità in Bosnia-Erzegovina, al fine di riprendere il processo di riforma e far avanzare l'integrazione europea del paese; insiste sul fatto che il sostegno finanziario dell'UE dovrebbe essere accompagnato da una condizionalità efficace e che i piani d'azione e i quadri di monitoraggio dovrebbero essere sviluppati dall'UE conformemente ai 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di realizzare la nuova dimensione sociale rafforzata, come previsto nella strategia 2018 per i Balcani occidentali; riconosce che la Bosnia-Erzegovina ha compiuto alcuni progressi in termini di sviluppo economico e di competitività, ma osserva che il paese sta ancora muovendo i primi passi verso un'economia di mercato funzionante; è fermamente convinto che l'avanzamento delle riforme socioeconomiche, con il corretto coinvolgimento delle parti sociali, dovrebbe costituire una priorità elevata dopo le elezioni, nell'ottica di migliorare le condizioni di vita nel paese; osserva i progressi molto limitati realizzati in ambito sociale; sottolinea la necessità di rafforzare gli elementi economici fondamentali, quali la crescita, l'occupazione e la lotta all'economia informale; sottolinea l'importanza della ristrutturazione del settore pubblico, comprese le imprese pubbliche, dell'ulteriore riduzione dell'economia informale e del relativo onere fiscale che grava sul lavoro, del miglioramento del contesto imprenditoriale (anche attraverso lo sviluppo di uno spazio economico unico della Bosnia-Erzegovina), del rafforzamento dell'utilizzo delle finanze pubbliche al fine di creare un contesto favorevole alla crescita, segnatamente concentrando l'attenzione sulle esigenze a medio termine, come le infrastrutture e l'istruzione, e dell'elaborazione di statistiche tempestive ed esaustive in linea con le norme europee e internazionali;

44.

prende atto dei lenti progressi in termini di protezione dell'ambiente e del clima; ricorda la necessità di allinearsi all'acquis dell'UE e di garantire un'attuazione efficace e strutturata della legislazione ambientale in tutto il paese, conformemente alle norme dell'UE e in linea con la strategia nazionale di ravvicinamento della legislazione ambientale; sottolinea ancora una volta la necessità di affrontare rapidamente l'inquinamento atmosferico transfrontaliero causato dalla raffineria di petrolio situata a Brod, in linea con le politiche ambientali dell'UE; evidenzia la necessità che la Bosnia-Erzegovina rispetti pienamente gli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e al Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, segnatamente per ciò che riguarda il bacino del fiume Neretva e il fiume Trebišnjica; sottolinea che la progettazione e la costruzione di impianti e progetti idroelettrici richiedono la conformità alla legislazione internazionale e dell'UE in materia di ambiente, ivi comprese le direttive Uccelli e Habitat e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale; evidenzia la necessità urgente di evitare qualsiasi impatto negativo sulle zone di elevato valore naturalistico migliorando la qualità delle valutazioni dell'impatto ambientale, e garantendo la partecipazione del pubblico e la consultazione della società civile in merito ai progetti pertinenti;

45.

osserva che i mercati dell'elettricità e del gas restano frammentati e dominati dalle principali imprese già insediate; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a sviluppare ulteriormente le infrastrutture energetiche e di trasporto del paese e a creare urgentemente catene energetiche e di trasporto funzionali; invita la Bosnia-Erzegovina a usufruire del nuovo pacchetto dell'UE per lo sviluppo della connettività regionale e ad adoperarsi per il completamento del mercato regionale dell'energia, in linea con i suoi impegni riguardo al clima; sostiene investimenti costanti in progetti infrastrutturali che miglioreranno i collegamenti di trasporto interni della Bosnia-Erzegovina e con i paesi vicini; invita, al momento della selezione dei fornitori, a rispettare le regole di appalto e il principio della trasparenza al fine di prevenire abusi di potere e corruzione e di garantire la selezione delle offerte migliori; esprime il suo sostegno per la proposta di abbassare le tariffe di roaming nei Balcani occidentali;

46.

plaude alle stabili e costruttive relazioni bilaterali della Bosnia-Erzegovina e alla firma di una serie di accordi bilaterali con i paesi confinanti; invita a rafforzare le relazioni di buon vicinato con i paesi della regione e a compiere ulteriori sforzi per risolvere tutte le questioni bilaterali in sospeso, compresa anche la demarcazione delle frontiere con la Serbia e la Croazia, allo scopo di progredire verso l'adesione alle organizzazioni europee;

47.

accoglie con favore la strategia di politica estera della Bosnia-Erzegovina per il periodo 2018-2023, adottata dalla presidenza della Bosnia-Erzegovina, in cui si afferma chiaramente che l'adesione all'UE è uno dei principali obiettivi strategici del paese; deplora che il grado di conformità alle dichiarazioni dell'UE e alle decisioni del Consiglio riguardo alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) sia sceso al 61 % nel 2017; sottolinea la necessità di conseguire risultati per quanto riguarda il progressivo allineamento con la PESC e chiede un sostanziale miglioramento in tale ambito, il che costituisce una componente essenziale dell'adesione all'UE; esorta fermamente la Bosnia-Erzegovina a conformarsi alle decisioni del Consiglio che introducono misure restrittive dell'UE nel contesto dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e degli eventi in Ucraina orientale e deplora in tal senso la deliberata mancanza di cooperazione di alcuni attori politici;

48.

osserva la crescente influenza delle potenze estere in Bosnia-Erzegovina ed è fermamente convinto che un maggiore impegno nei confronti dell'UE da parte della Bosnia-Erzegovina resti il modo migliore per garantire progressi verso i valori europei, la stabilità e la prosperità nel paese; accoglie con favore la presenza continua dell'operazione Althea di EUROFOR nel paese, che fornisce assistenza per lo sviluppo di capacità e la formazione delle forze armate della Bosnia-Erzegovina e il mantenimento della capacità di deterrenza a sostegno di un contesto sicuro; accoglie altresì con favore la proroga del mandato dell'EUFOR da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fino a novembre 2019;

49.

esorta le autorità a garantire il rigoroso allineamento alle norme e agli obiettivi strategici internazionali e dell'UE nel settore dell'energia e dei cambiamenti climatici; deplora il fatto che gli sforzi del paese volti a contrastare il cambiamento climatico rimangano solo teorici e che al tempo stesso siano in fase di adozione decisioni in merito alla progettazione di nuove centrali termoelettriche a carbone; chiede pertanto l'annullamento dei progetti e dei piani idroelettrici dannosi per la natura che abbiano incontrato l'opposizione della popolazione locale, che non siano in linea con i piani di riassetto territoriale a livello locale o di entità e che apportino vantaggi esclusivamente agli investitori;

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, alla presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, ai governi e ai parlamenti della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska e del distretto di Brčko, nonché ai governi dei 10 cantoni.

(1)  S/2018/416 del 3.5.2018.

(2)  S/2018/974 del 31.10.2018.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/90


P8_TA(2019)0098

Stato del dibattito sul futuro dell'Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa (2018/2094(INI))

(2020/C 449/10)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea, il suo protocollo aggiuntivo e la sua versione riveduta,

visto l'articolo 295 TFUE,

vista la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo del 29 giugno 2016,

vista la dichiarazione e tabella di marcia di Bratislava dei 27 Stati membri del 16 settembre 2016,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (1),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (2),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (3),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro (5),

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona (6),

visti il Libro bianco della Commissione del 1o marzo 2017 e i successivi cinque documenti di riflessione (COM(2017)2025, COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315 e COM(2017)0358),

vista la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017,

vista la notifica del 29 marzo 2017 con la quale il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di lasciare l'Unione europea,

vista la risoluzione del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa e oltre, del 6 luglio 2017 (7),

vista la risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul Libro bianco della Commissione europea sul futuro dell'Europa — Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025, del 12 maggio 2017 (8),

visti i diversi contributi dei parlamenti nazionali sul Libro bianco e i documenti di riflessione della Commissione sul futuro dell'Europa,

visto il discorso sullo stato dell'Unione 2018 pronunciato dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker il 12 settembre 2018,

visti il discorso sullo stato dell'Unione 2017 del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, del 13 settembre 2017, e il suo programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica del 24 ottobre 2017 (COM(2017)0650),

visto il discorso pronunciato alla Sorbona dal presidente francese Emmanuel Macron, il 26 settembre 2017, intitolato «Iniziativa per l'Europa: un'Europa sovrana, unita, democratica»,

visto il vertice informale dei capi di Stato e di governo tenutosi a Tallin il 29 settembre 2017,

vista l'agenda dei leader adottata in occasione della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017,

vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 17 novembre 2017, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,

viste la tabella di marcia della Commissione sulle ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa del 6 dicembre 2017 (COM(2017)0821) e, in particolare, la proposta sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017)0827), la proposta di incorporare il contenuto del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel diritto dell'Unione (COM(2017)0824) e la comunicazione su un ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017)0823),

viste la riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 nonché la riunione dei leader e le riunioni dei Vertici euro tenutesi a latere dello stesso,

vista la lettera di 26 parlamenti nazionali di 20 Stati membri, del 20 dicembre 2017, sulla trasparenza del processo decisionale del Consiglio,

viste la dichiarazione del 10 gennaio 2018, adottata in occasione del vertice dei paesi del sud dell'Unione europea (Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna) dal titolo «Bringing the EU forward in 2018», e la dichiarazione sul futuro dell'Europa dei paesi del gruppo di Visegrad (Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia), del 26 gennaio 2018, come pure la dichiarazione congiunta dei ministri delle finanze di Finlandia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia, del 6 marzo 2018,

vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2018 dal titolo «Un'Europa dei risultati: opzioni istituzionali per rendere più efficace l'azione dell'Unione europea» (COM(2018)0095),

vista la raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (9),

vista la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo del 23 febbraio 2018,

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 (10),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (11),

vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0322),

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0325),

visto il vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018,

vista la relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine strategica OI/2/2017/TE relativa alla trasparenza del processo legislativo del Consiglio, del 16 maggio 2018,

vista la dichiarazione di Meseberg del 19 giugno 2018,

vista la riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018,

visto il parere del Comitato delle regioni, intitolato «Riflettere sull'Europa: la voce degli enti locali e regionali per ripristinare la fiducia nell'Unione europea», del 9 ottobre 2018,

visti i dibattiti sul futuro dell'Europa che si sono tenuti presso il Parlamento europeo con i capi di Stato e di governo,

vista la lettera della commissione giuridica,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0427/2018),

A.

considerando che l'Unione europea è un esempio di integrazione sovranazionale senza pari, che ha portato pace, prosperità e benessere duraturi sin dalla rivoluzionaria dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950; che la sicurezza comune, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, nonché il benessere dei suoi popoli hanno costituito la base delle sue aspirazioni e delle sue azioni;

B.

considerando che la libera circolazione dei beni, dei servizi, dei capitali e delle persone, la moneta unica, il programma Erasmus, le politiche regionali, agricole e di coesione e Orizzonte 2020 sono risultati fondamentali dell'Unione, tra molti altri, che contribuiscono al benessere dei cittadini europei; che l'Unione deve disporre di risorse e poteri adeguati per affrontare le sfide del XXI secolo;

C.

considerando che negli ultimi anni l'Unione ha affrontato numerose crisi che hanno messo alla prova la sua resilienza e la sua capacità di agire in modo risoluto e coeso;

D.

considerando che nel periodo 2014-2017 sono state applicate politiche macroeconomiche e monetarie più efficaci ed equilibrate a livello sociale, ad esempio le politiche non convenzionali della Banca centrale europea, la flessibilità del patto di stabilità e crescita e il piano di investimenti per l'Europa, che hanno contribuito alla ripresa economica e sociale dell'UE;

E.

considerando che, nonostante l'Europa sia riuscita a contenere e in parte a superare i momenti più critici della crisi economica e finanziaria, occorrono ancora riforme importanti e urgenti a livello dell'UE e degli Stati membri, nel settore della governance economica in generale e della zona euro in particolare, nonché per quanto riguarda l'ulteriore rafforzamento del mercato unico e il ripristino e lo sviluppo delle norme sociali dei nostri Stati assistenziali;

F.

considerando che, tenendo conto delle molteplici sfide interne ed esterne, attuali e future che l'Unione affronta e affronterà in un contesto globale instabile e complesso, in particolare quelle che riguardano le migrazioni, il declino demografico, il terrorismo, la sicurezza, i cambiamenti climatici, i problemi ambientali, il mantenimento dell'ordine mondiale multilaterale, il completamento dell'Unione economica e monetaria, la globalizzazione, il commercio internazionale libero, equo e disciplinato da norme, gli affari esteri e la difesa, lo sviluppo del pilastro sociale e la lotta contro il populismo anti-europeo, l'intolleranza e la xenofobia, l'UE dovrebbe promuovere un rinnovato spirito di cooperazione e solidarietà tra i suoi membri, sulla base degli articoli 2 e 3 TUE e della Carta dei diritti fondamentali, mentre l'obiettivo sancito dal trattato di Lisbona di un'unione ancora più stretta tra i popoli dell'Europa dovrebbe continuare a ispirare le azioni che l'Unione compie per rafforzare l'integrazione europea e affrontare efficacemente le suddette sfide;

G.

considerando che il Parlamento è fortemente preoccupato per l'insorgere del populismo e di movimenti xenofobi e anti-europei in tutta Europa; che l'Unione e i suoi Stati membri devono intensificare i propri sforzi per difendere e promuovere i valori democratici, i principi fondanti e gli obiettivi dell'integrazione europea;

H.

considerando che il referendum del Regno Unito del giugno 2016, che ha portato il paese a comunicare, il 29 marzo 2017, la sua intenzione di lasciare l'Unione europea, ha intensificato il dibattito sul futuro dell'Unione; che i negoziati sul previsto recesso del Regno Unito dall'UE hanno rivelato l'elevato livello di interdipendenza esistente tra gli Stati membri, la misura in cui tutti noi facciamo affidamento su politiche e strumenti congiunti e i costi di un'eventuale uscita;

I.

considerando che l'intensificazione del dibattito sul futuro dell'Europa trova riscontro, oltre che nelle risoluzioni del Parlamento stesso sul futuro dell'Europa, del 16 febbraio 2017, nella dichiarazione e tabella di marcia di Bratislava, nel Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa, nella dichiarazione di Roma, nell'agenda dei leader adottata dal Consiglio europeo nell'ottobre 2017 e nei vari contributi presentati dai singoli Stati membri o da gruppi degli stessi nonché dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni, come pure nelle discussioni in Aula sul futuro dell'Europa tenute dal Parlamento con i capi di Stato o di governo, nelle riunioni interparlamentari di commissione e nell'organizzazione di dialoghi e consultazioni con i cittadini da parte di diverse istituzioni e diversi organi e Stati membri;

J.

considerando che dal sondaggio Parlamento condotto tra l'8 e il 26 settembre 2018 risulta che il 62 % degli intervistati ritiene che l'adesione del proprio paese all'UE sia un bene, e il 68 % ritiene che il proprio paese abbia tratto benefici dall'adesione all'UE, la percentuale più alta mai misurata dal 1983;

K.

considerando che i valori e i principi su cui si basa l'Unione definiscono una sfera nella quale ogni cittadino europeo può identificarsi, indipendentemente dalle differenze politiche o culturali legate all'identità nazionale;

L.

considerando che le imminenti elezioni del Parlamento europeo costituiscono un'opportunità per fare il punto del dibattito sul futuro dell'Europa, anche tenendo conto delle principali priorità istituzionali del Parlamento, della Commissione e del Consiglio per il nuovo mandato;

M.

considerando che l'UE sta vivendo un periodo particolarmente importante nella sua costruzione, date la natura e le dimensioni delle sue sfide, e che queste ultime possono essere superate solo con la collaborazione e attraverso un'integrazione e una solidarietà maggiori e migliori tra gli Stati membri, sfruttando appieno le potenzialità delle attuali disposizioni del trattato di Lisbona e, successivamente, riformando i trattati al fine di migliorare il processo decisionale istituzionale e garantire l'adeguato equilibrio delle competenze;

N.

considerando che le riforme istituzionali dovrebbero mirare a rendere i processi decisionali più democratici e a migliorare la trasparenza del processo decisionale e la responsabilità dell'Unione e delle sue istituzioni; che, tenendo conto di tali finalità, è il momento opportuno e propizio per promuovere una significativa partecipazione civica al progetto europeo, organizzare consultazioni e incoraggiare un dialogo regolare con i cittadini e le associazioni rappresentative, in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 TUE;

O.

considerando che l'Unione necessita di una struttura di governance più solida, con un maggior controllo democratico da parte del Parlamento, per affrontare le sfide attuali e future; che la trasparenza e l'integrità delle istituzioni e degli organismi dell'UE sono essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini;

P.

considerando che la dichiarazione congiunta franco-tedesca di Meseberg contiene una serie di riflessioni e proposte volte a rafforzare la cooperazione europea, in particolare nel campo della governance economica;

Q.

considerando che la promozione di una dimensione europea della cultura e dell'istruzione è essenziale per il rafforzamento della cittadinanza europea, tenendo conto che l'Unione risente di un deficit di conoscenze, a causa del quale i risultati raggiunti dall'Unione tendono ad essere dati per scontati dalle generazioni più giovani;

1.

ricorda che le sue risoluzioni sul futuro dell'Europa del 16 febbraio 2017 hanno messo in rilievo l'importanza di un quadro istituzionale unico e del metodo comunitario, oltre ad avanzare una serie di proposte e iniziative di particolare importanza per l'integrazione europea che possono contribuire a costruire il futuro dell'Unione;

2.

sottolinea che l'Unione deve affrontare le sfide del futuro con una maggiore e migliore integrazione politica, rispettando pienamente e promuovendo i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, nonché agendo di concerto; evidenzia che i cittadini vogliono un'Europa che protegga i loro diritti, il loro benessere e il loro modello sociale sulla base della sovranità condivisa, che richiede un'adeguata integrazione politica; invita i capi di Stato o di governo a seguire questa direzione con un rinnovato spirito di solidarietà e collaborazione;

3.

osserva che i capi di Stato e di governo che sono intervenuti dinanzi al Parlamento in aula durante i dibattiti sul futuro dell'Europa hanno riconosciuto la necessità di affrontare insieme le sfide del futuro e fare meglio ciò che si può conseguire solo insieme;

4.

ribadisce che l'integrazione differenziata deve rimanere aperta a tutti gli Stati membri e continuare a rappresentare un metodo per l'approfondimento dell'integrazione e della solidarietà europee, senza essere confusa con l'idea di un'Europa «à la carte»; ribadisce l'esigenza di evitare, nel corso dell'attuale dibattito sull'integrazione differenziata, qualsiasi sentore di una suddivisione tra Stati membri di prima e di seconda classe;

5.

rammenta che l'integrazione differenziata non dovrebbe ridurre l'integrazione politica;

6.

sottolinea che la crisi ha generato uno squilibrio tra le principali istituzioni dell'Unione e che il Consiglio europeo sta esercitando la propria iniziativa politica a scapito del diritto d'iniziativa della Commissione rafforzando il metodo intergovernativo; ritiene tuttavia che il metodo comunitario sia quello più adeguato al funzionamento dell'Unione; ricorda le svariate risoluzioni che ha adottato a tal proposito e rinnova il suo invito al Consiglio europeo a rispettare pienamente la delimitazione delle sue competenze come sancito, in particolare, dall'articolo 15 TUE;

7.

ribadisce che il voto all'unanimità, richiesto dai trattati in alcune materie fondamentali, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile in momenti e decisioni importanti e sostiene pertanto, per quanto riguarda le procedure decisionali, il principio del voto a maggioranza qualificata in Consiglio e, in ambito legislativo, il ricorso alla procedura legislativa ordinaria in tutti i settori in cui ciò sia possibile; ricorda che, conformemente ai trattati in vigore, ciò è possibile solo ricorrendo alle varie clausole passerella o, nel caso della cooperazione rafforzata, invocando l'articolo 333 TFUE;

8.

plaude in tal senso all'annuncio del presidente Junker, nei discorsi sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2017 e del 12 settembre 2018, della sua intenzione di proporre il ricorso al voto a maggioranza qualificata in Consiglio in determinati ambiti strategici specifici, ma lamenta che il regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) non rientri nelle materie elencate;

9.

si compiace in particolare del fatto che anche la Commissione abbia proposto di ricorrere al voto a maggioranza qualificata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per quanto riguarda le posizioni sulle questioni relative ai diritti umani nei consessi internazionali, le decisioni sull'imposizione di regimi di sanzioni nonché le decisioni sull'avvio o l'attuazione di missioni civili in risposta a situazioni di crisi all'estero, data l'importanza di accelerare il processo decisionale e renderlo più efficace e la necessità che l'Unione si esprima con un'unica voce;

10.

ribadisce la proposta di trasformare il Consiglio in un'autentica camera legislativa su un piano di parità con il Parlamento, come indicato nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona, e di rafforzare la trasparenza dei suoi processi decisionali; rimanda, in tal senso, alla relazione speciale del Mediatore europeo sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio e alla lettera delle delegazioni della COSAC, del 20 dicembre 2017, nella quale si chiede una maggiore trasparenza nel processo decisionale, in particolare da parte del Consiglio e degli organi informali quali l'Eurogruppo, in linea con le richieste analoghe avanzate dal Parlamento al riguardo;

11.

ritiene che vi siano diverse opzioni per rendere più agile la Commissione, adeguando la struttura e i metodi di lavoro del collegio dei commissari, ad esempio con la nomina di vicepresidenti responsabili di un gruppo di politiche o la nomina di commissari senior e junior;

12.

ricorda che il Parlamento, pur non avendo un diritto formale di iniziativa legislativa in virtù dei trattati vigenti, può chiedere alla Commissione di presentare una proposta del caso su questioni che, a suo avviso, richiedono un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, e rammenta alla Commissione che è tenuta, a norma dell'articolo 10 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), a prestare rapida e attenta considerazione alle richieste di proposte di atti dell'Unione; ricorda inoltre che l'accordo interistituzionale contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di programmazione interistituzionale annuale e pluriennale, che offrono al Parlamento un ulteriore strumento per orientare l'agenda legislativa;

13.

ricorda la sua proposta di attribuire il diritto di iniziativa legislativa anche al Parlamento, in quanto rappresentante diretto dei cittadini dell'UE, nell'eventualità di una futura revisione dei trattati;

14.

ribadisce la necessità di rafforzare il potere di controllo del Parlamento e, in particolare, il suo diritto d'inchiesta, nonché di attribuirgli competenze specifiche, autentiche e chiaramente delimitate;

15.

prende atto della relazione della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente», del 10 luglio 2018, che contiene raccomandazioni su un nuovo metodo di lavoro in materia di sussidiarietà e proporzionalità; ritiene che molte di tali raccomandazioni siano già state evidenziate dal Parlamento, in particolare con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali all'interno dell'Unione e all'auspicabile riforma del sistema di allarme precoce; rammenta che la task force ha riscontrato il valore aggiunto dell'UE in tutti gli ambiti di attività dell'UE esistenti e pertanto non ha individuato alcuna competenza prevista dai trattati né alcun ambito strategico che debba essere delegato di nuovo in via definitiva, del tutto o in parte, agli Stati membri;

16.

accoglie con favore le raccomandazioni di diverse istituzioni che chiedono un ruolo più attivo per i parlamenti nazionali, specialmente per quanto riguarda il controllo dell'azione dei rispettivi governi in seno alle istituzioni europee; rammenta inoltre il ruolo fondamentale delle autorità locali e, in particolare, dei parlamenti regionali dotati di poteri legislativi;

17.

pone l'accento sull'importanza della cooperazione a livello interistituzionale, nel rispetto delle prerogative delle singole istituzioni quali sancite nei trattati, che l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ha inquadrato in modo nuovo, e sottolinea che la semplificazione è un esercizio continuo, inteso a rendere più facilmente comprensibili i processi e le procedure a livello dell'Unione, a garantire che si tenga conto delle posizioni di tutti gli attori pertinenti e, in ultima analisi, a facilitare la partecipazione dei cittadini al lavoro dell'Unione europea;

18.

si compiace della proclamazione congiunta a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali firmata dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione durante il vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita di Göteborg; rileva che le competenze e gli strumenti necessari alla realizzazione del pilastro sono per lo più nelle mani delle autorità locali, regionali e nazionali, delle parti sociali e della società civile, mentre il semestre europeo offre un quadro per monitorare i risultati ottenuti dagli Stati membri a tale riguardo; ricorda, inoltre, in questo contesto, che il dialogo sociale si è rivelato uno strumento indispensabile per migliorare l'elaborazione delle politiche e delle norme dell'Unione europea e rafforzarne la legittimazione sociale;

19.

prende atto della natura non vincolante del pilastro sociale, che come tale non è in grado di orientare l'attenzione dell'UE dalle politiche in materia di economia, mercato interno e bilancio verso obiettivi sociali; osserva che la clausola sociale orizzontale sancita dall'articolo 9 TFUE impone all'Unione di considerare attentamente l'impatto della legislazione dell'UE sulle norme sociali e sull'occupazione, consultando debitamente gli attori sociali interessati;

20.

sottolinea che la tutela dell'ambiente deve essere un'importante priorità dell'UE alla luce dell'attuale degrado ambientale e deve essere integrata in tutte le politiche e azioni dell'Unione; sottolinea che l'UE dovrebbe adottare misure efficaci per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la percentuale di energie rinnovabili nel mix energetico e il risparmio energetico fino ai livelli necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi;

21.

invita nuovamente gli Stati membri a siglare e ratificare la Carta sociale europea riveduta e la Convenzione europea sulla sicurezza sociale (ETS n. 78);

22.

sottolinea l'importanza di proseguire il processo di approfondimento e completamento dell'UEM al fine di contribuire alla salvaguardia della stabilità della moneta unica e migliorare la convergenza tra gli Stati membri delle politiche economiche e fiscali, delle politiche del mercato del lavoro e delle norme sociali; ribadisce che, a eccezione della clausola di esenzione della Danimarca, ogni Stato membro è tenuto ad adottare l'euro; sostiene ulteriori iniziative per lo sviluppo del meccanismo europeo di stabilità (MES);

23.

mette in evidenza, a tale proposito, la necessità di un forte impegno politico, di una governance efficiente e di una responsabilità democratica a livello europeo e nazionale, in particolare per quanto riguarda il controllo parlamentare nelle varie fasi del semestre europeo, sia da parte del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali, così da garantire una governance economica e finanziaria per la zona euro che goda di una maggiore legittimità sociale, economica e democratica, oltre che per migliorare il follow-up delle raccomandazioni dell'Unione;

24.

ricorda la posizione espressa nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea, secondo la quale la politica economica e di bilancio comune dovrebbe diventare una competenza condivisa dell'Unione e dei suoi Stati membri;

25.

prende atto della convergenza delle posizioni di Francia e Germania sull'idea di una capacità di bilancio per la zona euro; ribadisce la sua opinione secondo cui tale capacità dovrebbe essere sviluppata all'interno del quadro dell'UE;

26.

prende atto della proposta della Commissione relativa ad una funzione europea per la stabilizzazione degli investimenti e sta discutendo di nuovi strumenti di bilancio finalizzati alla stabilizzazione;

27.

prende atto della proposta della Commissione relativa al programma di sostegno alle riforme; sottolinea che è importante non indebolire i poteri di codecisione e controllo che il Parlamento esercita nell'utilizzo dei fondi dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che nel periodo 2011-2017 solo il 9 % delle raccomandazioni specifiche per paese sia stato pienamente attuato; prende atto dello strumento di convergenza, che fornirà un incentivo e un aiuto agli Stati membri non appartenenti alla zona euro mediante politiche economiche e di bilancio sostenibili finalizzate all'attuazione delle riforme e al soddisfacimento dei criteri per l'introduzione dell'euro;

28.

accoglie con favore il futuro programma InvestEU e sottolinea che il fondo dovrebbe continuare a ridurre il divario di investimenti nell'UE; sostiene gli investimenti in attività materiali e immateriali, incluso il patrimonio culturale, per promuovere la crescita, gli investimenti e l'occupazione, concentrandosi in particolare sulle Piccole e Medie Imprese (PMI), sulle imprese a bassa e media capitalizzazione e sulle imprese sociali, e contribuire in tal modo al miglioramento del benessere, a una più equa distribuzione del reddito e alla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione;

29.

prende atto della comunicazione della Commissione sul ministro dell'Economia e delle finanze europeo; sottolinea che un accorpamento delle posizioni di vicepresidente della Commissione competente per gli Affari economici e di presidente dell'Eurogruppo potrebbe migliorare la responsabilità parlamentare a livello europeo;

30.

è del parere che il prossimo bilancio dell'UE debba promuovere il valore aggiunto europeo in termini di impatto socioeconomico, sostenere la modernizzazione delle politiche dell'UE, assicurare finanziamenti per le nuove sfide e continuare a contribuire alla convergenza economica e sociale nonché alla coesione tra gli Stati membri e al loro interno, in modo da consolidare la solidarietà e la stabilità europee, l'uguaglianza e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche alla luce degli impegni assunti dall'UE nel quadro all'accordo di Parigi, garantire il rispetto e la promozione dei valori fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3 TUE, nonché disporre di nuove risorse proprie, tenendo conto dei lavori del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie;

31.

accoglie con favore il fatto che la proposta della Commissione sulle risorse proprie introduce nuove risorse proprie autentiche, come richiesto dal Parlamento, ma deplora che non siano state introdotte altre possibili fonti di entrate; esprime preoccupazione per la proposta della Commissione relativa al QFP per il periodo 2021-2027, poiché non presenta un impegno finanziario inteso ad affrontare le sfide attuali e future dell'UE; lamenta la posizione adottata da alcuni Stati membri, che si rifiutano di fornire maggiori risorse all'UE nonostante il riconoscimento unanime della necessità di affrontare nuove sfide e responsabilità e, quindi, della necessità di maggiori risorse finanziarie; sottolinea che la spesa a livello dell'UE può far risparmiare denaro a livello nazionale evitando le duplicazioni e attraverso le economie di scala;

32.

sottolinea l'importanza di garantire una convergenza economica e sociale verso l'alto nel processo del semestre europeo; riconosce l'importanza della creazione del pilastro europeo dei diritti sociali; osserva che il semestre europeo è stato rafforzato e razionalizzato, ma sottolinea che un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali contribuirebbe a migliorare la titolarità nazionale, favorendo in tal modo un'attuazione più efficace delle raccomandazioni specifiche per paese e migliorando il processo del semestre europeo; osserva che la responsabilità di scegliere politiche economiche e di bilancio adeguate e sostenibili ricade in primo luogo sugli Stati membri;

33.

lamenta che, a oggi, non sia stato dato alcun seguito pratico alla sua richiesta relativa al codice di convergenza — da adottare mediante codecisione — al fine di disporre di un quadro più efficace per il coordinamento della politica economica; ricorda inoltre che, pur riconoscendo che il semestre europeo è già stato razionalizzato, il Parlamento ha invitato a raggiungere un accordo interistituzionale per conferire al Parlamento un ruolo più sostanziale nel quadro del semestre europeo; ricorda in tal senso il suo invito, contenuto nella risoluzione sull'applicazione delle disposizioni del trattato di Lisbona relative ai parlamenti nazionali, a un miglior coordinamento, nel corso dell'intero processo, dei calendari di bilancio a livello nazionale ed europeo, così da coinvolgere maggiormente sia il Parlamento europeo che i parlamenti nazionali nel semestre europeo;

34.

sottolinea l'importanza dell'impegno a favore del processo di completamento dell'Unione bancaria e la necessità di garantire apertura e parità di trattamento a tutti gli Stati membri che vi partecipano; ricorda che è necessario proseguire con il completamento dell'Unione bancaria, che comprende un sistema europeo di assicurazione dei depositi e un sostegno comune di bilancio per il Fondo di risoluzione unico, nonché con l'adozione di misure volte a ridurre i rischi;

35.

accoglie con favore le proposte antiriciclaggio presentate dalla Commissione nel contesto del riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF); incoraggia il Consiglio a portare a termine con il Parlamento i negoziati legislativi prima della fine dell'attuale legislatura, in quanto è necessario rafforzare le politiche antiriciclaggio onde evitare che in futuro gli istituti finanziari possano attivamente agevolare il riciclaggio di denaro;

36.

invita la Commissione, con il sostegno delle autorità europee di vigilanza, a individuare e rimuovere gli ostacoli al mercato interno a contribuire a garantire la tutela dei consumatori; è del parere che una delle priorità principali della Commissione debba essere l'attuazione efficace della legislazione dell'UE;

37.

invita la Commissione a privilegiare i regolamenti, anziché le direttive, come strumento legislativo per l'Unione bancaria e per la legislazione in materia di servizi finanziari, laddove opportuno e sulla base dei singoli casi, al fine di evitare che si crei una frammentazione e che gli organismi di vigilanza debbano confrontarsi con sistemi nazionali diversi;

38.

sottolinea con forza l'urgente necessità di completare l'Unione dei mercati dei capitali; insiste sul fatto che mercati di capitali solidi e ben integrati sono complementari all'Unione bancaria, in ragione del loro contributo alla ripartizione del rischio sul mercato privato, dell'aumento della convergenza economica, dell'attenuamento degli shock futuri e della potenziale partecipazione a uno stanziamento migliore di fondi laddove necessario; chiede che sia elaborato uno studio completo riguardo al quadro più adeguato al fine di tenere maggiormente conto della natura in rapida evoluzione dei servizi finanziari; sottolinea che un migliore accesso a fonti di finanziamento supplementari sarebbe particolarmente utile per le start-up e le PMI, in quanto ne promuoverebbe la crescita solida e lo sviluppo sostenibile;

39.

si compiace del lavoro svolto finora e ritiene sia necessario proseguire il riesame completo della legislazione vigente in materia di IVA; insiste sull'esigenza di intensificare la lotta alla frode fiscale, nonché all'elusione e all'evasione fiscali; prende atto del lavoro svolto dalla Commissione sulla tassazione equa dell'economia digitale;

40.

invita tutte le istituzioni e gli organi dell'UE, compresi la Commissione, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e il meccanismo di vigilanza unico, a intensificare ulteriormente i loro sforzi di comunicazione per spiegare meglio il loro lavoro e mettere a disposizione dei cittadini dell'UE informazioni più accurate;

41.

sottolinea che l'Europa è una forza positiva nel mondo e dovrebbe continuare ad esserlo, sostenendo i propri valori, il multilateralismo e il diritto internazionale; ricorda che l'Unione e i suoi Stati membri erogano la maggior parte degli aiuti internazionali allo sviluppo;

42.

accoglie con favore la decisione del Consiglio che istituisce una cooperazione strutturata permanente (PESCO), la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e il Fondo europeo per la difesa (FED) quali passi importanti verso una politica di difesa comune, e prende atto delle proposte presentate da alcuni Stati membri relative a un Consiglio di sicurezza dell'UE e all'iniziativa europea di intervento; ribadisce il suo invito a istituire un Consiglio permanente dei ministri della Difesa presieduto dal vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), e sottolinea l'importanza di un'adeguata responsabilità democratica in merito alle decisioni assunte in questo settore, nonché la necessità di una cooperazione rafforzata tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in tale ambito;

43.

si compiace del rafforzamento del meccanismo europeo di protezione civile e chiede nuovamente che sia creato un corpo europeo di protezione civile, dal momento che i trattati in vigore rappresentano una buona base in tal senso;

44.

rammenta che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo è ancora in sospeso; chiede l'integrazione delle disposizioni del trattato Euratom nel TUE e nel TFUE;

45.

deplora l'assenza di un accordo tra gli Stati membri sulle priorità e sull'attuazione di una politica sull'immigrazione globale a livello dell'UE, che consentirebbe, tra le altre cose, di organizzare e regolare i flussi migratori, controllare le frontiere esterne dell'UE in modo più efficace, collaborare con i paesi di origine e di transito e garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo; sottolinea che, se non si vuole mettere a repentaglio il progetto d'integrazione europea, che risente direttamente della strumentalizzazione del tema della migrazione operata dai partiti euroscettici, è necessario superare le evidenti contraddizioni negli interessi espressi dagli Stati membri e il malcontento dei cittadini;

46.

ricorda la sua posizione sulla revisione del sistema di Dublino; sottolinea inoltre l'importanza del rafforzamento del suo partenariato con l'Africa e prende atto della comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo «Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale» (COM(2018)0635);

47.

sottolinea l'importanza di una politica agricola comune (PAC) sostenuta da un bilancio con dotazioni adeguate; ricorda l'importanza centrale della PAC per la storia dell'Unione; rileva il ruolo fondamentale che essa svolge nel garantire la dinamicità delle regioni rurali e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; osserva che l'imminente riforma della PAC rappresenta un'opportunità per incentivare la realizzazione dei suoi obiettivi; sottolinea che la PAC è una delle politiche di più vecchia data e deve continuare ad essere una delle politiche più importanti e più integrate e che continuerà a contribuire alla costruzione del futuro dell'Europa attraverso una maggiore integrazione, la conservazione dell'ambiente e la sicurezza alimentare e degli alimenti per i cittadini dell'UE; osserva che le politiche agricole e di sviluppo rurale hanno enormi potenzialità in termini di fornitura di beni pubblici; sottolinea che l'agricoltura europea svolge un ruolo essenziale nel nutrire il pianeta e nel dare lavoro a 46 milioni di persone; sottolinea il ruolo svolto dalla PAC nel preservare lo stato e la qualità del suolo, delle acque e delle altre risorse naturali; sottolinea il ruolo cruciale dell'agricoltura tra le priorità dell'Unione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e promuovere uno sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza di una PAC adeguatamente finanziata e riformata per far fronte alle numerose sfide che l'Unione dovrà affrontare in futuro; sottolinea che la PAC non riguarda semplicemente l'agricoltura e gli agricoltori, ma anche l'aiuto e lo sviluppo delle più ampie comunità rurali in cui essi operano;

48.

sottolinea che la politica commerciale comune deve continuare a essere un pilastro fondamentale della politica esterna dell'Unione, dal momento che ha implicazioni dirette per la vita dei cittadini, e deve aiutare l'Unione ad adattarsi al suo nuovo ruolo in un mondo caratterizzato da una pluralità di attori di primo piano sulla scena internazionale; esorta il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a cooperare sui seguenti punti:

a)

rafforzare la politica commerciale comune integrandola in un quadro strategico più ampio; assumere un ruolo guida nella politica commerciale mondiale a livello multilaterale e bilaterale;

b)

assumere un ruolo guida nella difesa di un sistema commerciale globale aperto, regolamentato, equo, sostenibile e orientato allo sviluppo, assicurando che le imprese dell'UE possano operare su scala mondiale in un contesto di parità di condizioni, regole prevedibili, concorrenza leale e obblighi definiti, che dovrebbero includere un impegno costruttivo a favore di una posizione comune dell'Unione nei negoziati intergovernativi delle Nazioni Unite sulla responsabilità per le violazioni dei diritti umani, nonché la promozione della responsabilità delle imprese e degli obblighi vincolanti di dovuta diligenza per quanto riguarda le filiere di approvvigionamento e di produzione;

c)

tenere il Parlamento pienamente e tempestivamente informato in merito ai negoziati e al mandato del Consiglio, nonché per tutta la durata dell'attuazione degli accordi internazionali, al fine di garantire l'esercizio dei suoi poteri e delle sue prerogative; semplificare e abbreviare i processi negoziali e rafforzare il controllo del Parlamento per tutta la loro durata; aumentare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'UE pubblicando le direttive di negoziato (mandati) per gli accordi commerciali prima dell'inizio dei negoziati; rispettare pienamente le disposizioni dei trattati e la giurisprudenza recente dell'UE che prevedono che la politica commerciale comune sia di competenza esclusiva dell'Unione;

d)

includere sistematicamente, negli accordi commerciali, capitoli relativi al commercio digitale, alle PMI, al commercio e allo sviluppo sostenibile vincolanti e applicabili oltre a disposizioni in materia di parità di genere, nonché assumere un ruolo guida su questi temi nelle discussioni multilaterali; tutelare la riservatezza dei dati dei cittadini dell'UE;

e)

rafforzare la coerenza della politica commerciale comune con la PESC, la politica europea di sviluppo e la politica climatica, al fine di garantire i valori e gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, TUE e agli articoli 21, 207 e 208 TFUE, in piena conformità del consenso europeo in materia di sviluppo;

49.

ritiene che l'Unione dovrebbe continuare a promuovere il commercio internazionale, e al contempo a difendere norme sociali, lavorative e ambientali; mette in guardia dalle guerre commerciali, che producono solo perdenti e aumentano le tensioni politiche e di sicurezza;

50.

ricorda che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, TUE, «tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione»; sottolinea la sua determinazione a dare seguito al processo degli Spitzenkandidaten per l'elezione del prossimo presidente della Commissione in linea con il trattato di Lisbona, e si compiace del sostegno espresso dalla Commissione e da alcuni Stati membri al riguardo; sottolinea che, nella procedura di investitura del presidente della Commissione, è fondamentale che avvengano consultazioni adeguate con il Parlamento, dal momento che, dopo le elezioni, quest'ultimo determinerà il candidato in grado di essere sostenuto dalla maggioranza dei suoi membri e trasmetterà il risultato delle sue delibere interne al Consiglio europeo; ricorda che il candidato deve essere stato designato quale Spitzenkandidat da uno dei partiti politici europei e deve aver svolto una campagna elettorale per la carica di presidente della Commissione in vista delle elezioni europee; ritiene che tale prassi si sia rivelata proficua nel rafforzare la legittimità sociale delle elezioni europee e il ruolo sovranazionale del Parlamento europeo quale rappresentante dei cittadini europei e della democrazia europea; avverte nuovamente che il Parlamento europeo sarà pronto a respingere qualsiasi candidato, nella procedura d'investitura del Presidente della Commissione, che non sia stato nominato Spitzenkandidat in vista delle elezioni europee;

51.

si rammarica della tentazione frequente e diffusa di attribuire decisioni impopolari a «Bruxelles» e di esentare le autorità nazionali dalle loro responsabilità e politiche, poiché questo atteggiamento iniquo e opportunistico danneggia l'Europa, alimenta il nazionalismo anti-europeo e sentimenti anti-europei e getta discredito sulle istituzioni dell'UE; ritiene inoltre che tali false attribuzioni siano contrarie all'obbligo di responsabilità dell'azione di governo; sottolinea che la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE è essenziale per realizzare con successo le politiche dell'Unione e promuovere la fiducia reciproca tra l'Unione, gli Stati membri e i cittadini ed esprime preoccupazione in merito alle azioni degli Stati membri che se ne astengono volutamente;

52.

sottolinea la necessità di effettuare una valutazione più approfondita delle conseguenze sociali e ambientali delle politiche dell'UE, tenendo presente anche il costo della mancata legislazione a livello europeo (il cosiddetto «costo della non Europa»);

53.

evidenzia la necessità di rivolgere un'attenzione particolare al diritto amministrativo dell'Unione, come indicato nella sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente (13);

54.

sottolinea la necessità di rafforzare lo spazio pubblico europeo quale spazio democratico sovranazionale; sottolinea altresì che le maggiori sfide che l'Europa ha dinanzi a sé devono essere affrontate e discusse da una prospettiva europea e non solo nazionale, e assicurando la piena efficacia delle disposizioni sancite dagli articoli 10 e 11 TUE; rileva che, per questa ragione, la democrazia europea deve rafforzare la dimensione transnazionale dei suoi obiettivi e delle sue sfide, promuovendo al contempo una cittadinanza europea basata sui valori comuni dell'Unione europea e con un'educazione istituzionale più europea, un contesto sociale più partecipativo e una campagna dall'approccio più europeo e meno nazionale in vista delle prossime elezioni europee del 2019;

55.

si compiace dell'approccio dell'Unione adottato nei negoziati sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, e sottolinea la notevole unità di cui hanno dato prova le istituzioni dell'UE e gli Stati membri; constata che l'esperienza maturata nei negoziati ha messo in luce le enormi complessità di tali decisioni;

56.

sottolinea nuovamente che né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare o legittimare il fatto che uno Stato membro si sottragga sistematicamente al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea che hanno guidato la redazione degli articoli introduttivi dei trattati europei e che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto per loro libera scelta impegnandosi al loro rispetto; sottolinea inoltre che il rispetto di tali valori è essenziale per la coesione del progetto europeo, per i diritti di tutti gli europei e per la necessaria fiducia reciproca tra gli Stati membri; chiede nuovamente alla Commissione di presentare rapidamente una proposta di attuazione della sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

57.

rammenta che, secondo la Corte di giustizia (cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P (14)), le istituzioni europee sono vincolate al rispetto e al mantenimento delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea compreso quando agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione;

58.

ribadisce che, nel contesto del dibattito sul futuro dell'Europa, occorre considerare la questione di come riformare il sistema di bilancio dell'Unione per ottenere un bilancio adeguato che garantisca il finanziamento delle politiche previste, un migliore equilibrio tra prevedibilità e capacità di risposta, e di come assicurare che i meccanismi generali di finanziamento non siano più complessi di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione e garantire la responsabilità; ritiene che la precondizionalità delle politiche debba essere rafforzata, ove necessario, senza compromettere l'operatività dei programmi, al fine di garantire un'efficace e sana gestione finanziaria nell'attuazione della spesa dell'Unione;

59.

sottolinea l'importanza di concentrarsi in particolare su un uso più efficiente dei finanziamenti e su meccanismi democratici di controllo del bilancio dell'UE; invita tutte le istituzioni dell'UE a migliorare le loro procedure e prassi volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a contribuire attivamente a un processo di discarico orientato ai risultati; ritiene, in tale contesto, che la procedura di discarico sia uno strumento indispensabile per la responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione e ricorda le difficoltà ripetutamente incontrate a causa di una mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente, al pari delle altre istituzioni; sottolinea che non dovrebbero essere previste eccezioni;

60.

richiama l'attenzione sul fenomeno della corruzione, che ha conseguenze finanziarie significative e rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e gli investimenti pubblici; sottolinea l'importanza di salvaguardare il denaro dei contribuenti dell'UE dalla frode e da altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

61.

ribadisce che, tenendo conto dello stato attuale del progetto di integrazione, l'UE deve tentare ogni possibile via per assicurare la piena attuazione del trattato di Lisbona; sottolinea che una conseguente revisione dei trattati dovrebbe essere basata su una convenzione — garantendo l'inclusività della sua compagine di rappresentanti e fornendo uno spazio di riflessione e impegno con i portatori di interessi e i cittadini — al fine di discutere ed elaborare conclusioni a partire dai vari contributi al processo di riflessione sul futuro dell'Europa forniti dalle istituzioni e dagli altri organi dell'Unione e dalle proposte avanzate dai capi di Stato o di governo, dai parlamenti nazionali e dalla società civile nonché nelle consultazioni dei cittadini;

62.

sottolinea che il processo di riflessione sul futuro dell'Europa è già iniziato sulla base delle varie posizioni sulla riforma dell'UE adottate dal Parlamento, dal Consiglio europeo e dalla Commissione; si rammarica che, nonostante tali posizioni, siano state previste solo riforme marginali; sottolinea che, una volta insediati, il nuovo Parlamento e la nuova Commissione dovrebbero mettere a frutto il lavoro svolto nella precedente legislatura e iniziare a lavorare sulle proposte presentate;

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(2)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.

(3)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(4)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

(5)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.

(6)  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 125.

(7)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 11.

(8)  GU C 306 del 15.9.2017, pag. 1.

(9)  GU L 45 del 17.2.2018, pag. 40.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2018)0056.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2018)0186.

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.

(14)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016, Ledra Advertising Ltd e altri contro Commissione europea e Banca centrale europea, ECLI:EU:C:2016:701.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/102


P8_TA(2019)0111

Attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (2018/2684(RSP))

(2020/C 449/11)

Il Parlamento europeo,

vista l'interrogazione alla Commissione sul contraccolpo in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere nell'UE (O-000135/2018 — B8-0005/2019),

vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8 e 153 (sulla parità tra uomini e donne), 10 e 19 (sulla non discriminazione), nonché 6, 9 e 168 (sulla salute),

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3, che stabiliscono il principio della parità di genere e della non discriminazione come valore fondamentale dell'Unione,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21 (sulla non discriminazione), 23 (sulla parità tra uomini e donne) e 35 (sulla salute),

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del settembre 1995 e la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (conferenza del Cairo) del settembre 1994 e il relativo programma d'azione, nonché gli esiti delle relative conferenze di riesame,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

viste le conclusioni del convegno annuale 2017 sui diritti fondamentali «Diritti delle donne in tempi turbolenti», organizzato dalla Commissione,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il termine «regresso» può essere definito come una resistenza al cambiamento sociale progressista, un'involuzione rispetto ai diritti acquisiti o il mantenimento di uno status quo non paritario e che il regresso per quanto riguarda i diritti delle donne e la parità di genere è particolarmente preoccupante; che tale resistenza può essere esercitata indipendentemente dall'estrazione sociale o dall'età, può essere di natura formale o informale e può comportare strategie passive o attive per contrastare ulteriori progressi cercando di modificare leggi o politiche che, in definitiva, limiterebbero diritti acquisiti dei cittadini; che ciò è stato accompagnato dalla diffusione di notizie false e di pregiudizievoli convinzioni stereotipiche;

B.

considerando che i diritti delle donne sono diritti umani;

C.

considerando che il livello di uguaglianza di genere è spesso indicativo e rappresenta un primo segnale di allarme per il peggioramento della situazione dei diritti e dei valori fondamentali, tra cui la democrazia e lo Stato di diritto, in una determinata società; che gli sforzi volti a limitare o minare i diritti delle donne spesso denotano un conflitto sociale più ampio;

D.

considerando che, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, tutti gli Stati membri hanno assunto l'obbligo e il dovere di rispettare, garantire, tutelare e soddisfare i diritti fondamentali e i diritti delle donne;

E.

considerando che la parità tra uomini e donne costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati, che dovrebbe applicarsi nella legislazione, nella pratica, nella giurisprudenza e nella vita quotidiana;

F.

considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce che: «Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne»; che il compito di eliminare tali ineguaglianze spetta in primo luogo agli Stati membri;

G.

considerando che dall'indice sull'uguaglianza di genere emergono persistenti disparità, con progressi solo marginali registrati tra il 2005 e il 2015; che sono ancora necessari sostanziali miglioramenti in tutti gli Stati membri per arrivare a società eque sotto il profilo del genere, in cui donne e uomini siano rappresentati in modo paritario, rispettati e sicuri in tutti i settori della vita personale e lavorativa; che tutti traggono vantaggio dalle politiche di parità di genere, le quali hanno un effetto positivo sulla società nel suo complesso; che cessare di progredire nelle questioni legate ai diritti delle donne equivale ad arretrare;

H.

considerando che l'elaborazione delle politiche di uguaglianza di genere dovrebbe basarsi sull'accesso a pari opportunità per donne e uomini e, nel contempo, aiutare le donne e gli uomini a conciliare la vita professionale e la vita familiare;

I.

considerando che i progressi in relazione all'uguaglianza di genere e alla promozione dei diritti delle donne non sono automatici né lineari; che la tutela dell'uguaglianza di genere, così come i progressi al riguardo, richiedono un impegno costante;

J.

considerando che la discriminazione contro le donne può assumere varie forme, tra cui la discriminazione strutturale, sul luogo di lavoro ed economica, che può essere nascosta e silenziosa proprio perché onnipresente;

K.

considerando che l'attuale decennio è caratterizzato da un'offensiva visibile e organizzata a livello mondiale ed europeo contro la parità di genere e i diritti delle donne, anche nell'Unione, che è particolarmente manifesta in un certo numero di Stati membri;

L.

considerando che tale regresso si manifesta anche a livello dell'Unione e che il fatto che, all'inizio dell'attuale legislatura, la Commissione abbia deciso di non perseguire la strategia di parità di genere che aveva attuato finora continua ad essere motivo di rammarico;

M.

considerando che i principali obiettivi di tale regresso nei confronti dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere sembrano comuni a tutti i paesi e includono settori chiave del quadro istituzionale e politico relativo all'uguaglianza di genere e ai diritti delle donne, quali l'integrazione della dimensione di genere, la protezione sociale e del lavoro, l'istruzione, la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza di genere, i diritti delle persone LGBTI+, la presenza di donne nelle posizioni politiche decisionali e nei luoghi di lavoro, nonché il finanziamento adeguato delle organizzazioni e dei movimenti a difesa dei diritti delle donne e degli altri diritti umani; che alcuni attivisti e organizzazioni contro i diritti umani mirano, attraverso le loro strategie, a rovesciare le leggi esistenti in materia di diritti umani fondamentali connessi ai seguenti aspetti: sessualità e riproduzione, compreso il diritto di accesso alle moderne forme di contraccezione, alle tecnologie di riproduzione assistita o all'aborto sicuro; parità per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuali (LGBTI+); accesso alla ricerca sulle cellule staminali; e diritto di cambiare genere o sesso senza timore di ripercussioni sul piano giuridico;

N.

considerando che le donne sono particolarmente colpite dal problema del lavoro precario e da varie forme di «lavoro atipico»; che i tassi di disoccupazione sono aumentati vertiginosamente nel periodo 2008-2014 a causa della profonda crisi economica che ha colpito l'Unione europea e che nel 2014 il tasso di disoccupazione femminile (10,4 %) era ancora superiore a quello maschile (10,2 %); che la crisi economica ha colpito l'intera Unione europea e in particolare le zone rurali, le quali presentano livelli disastrosi di disoccupazione, povertà e spopolamento, fenomeni che riguardano soprattutto le donne;

O.

considerando che, negli ultimi dieci anni, le organizzazioni e i gruppi femminili e gli attivisti per i diritti delle donne hanno agito da catalizzatori e hanno svolto un ruolo guida in relazione agli sviluppi legislativi e politici per quanto riguarda i progressi nell'ambito dei diritti delle donne e la loro applicazione; che gli attori di cui sopra incontrano ora notevoli difficoltà di accesso ai finanziamenti, a causa di criteri restrittivi e oneri amministrativi, nonché di un ambiente sempre più ostile che non consente più loro di svolgere efficacemente i loro compiti di interesse pubblico;

P.

considerando che numerosi Stati membri non hanno ancora ratificato né recepito la Convenzione di Istanbul, e che vi sono restrizioni imposte dagli Stati all'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi nell'Unione europea;

Q.

considerando che nel primo semestre del 2018 si è assistito in vari Stati membri a un'involuzione rispetto alla Convenzione di Istanbul, che ha spianato la strada a discorsi di incitamento all'odio, in particolare nei confronti delle persone LGBTI+; che tale reazione non è mai stata combattuta, né in seno al Consiglio né in seno al Consiglio europeo;

R.

considerando che nel 2017 il Consiglio d'Europa ha messo in guardia sulle minacce per i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, alla luce dei tentativi di diversi membri di rendere più restrittiva la legislazione in materia di accesso all'aborto e alla contraccezione; che, analogamente, nell'agosto 2018 il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) e il Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) delle Nazioni Unite hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea che l'accesso all'aborto sicuro e legale, come pure ai servizi e alle informazioni ad esso inerenti, sono aspetti essenziali della salute riproduttiva delle donne, esortando nel contempo i paesi a fermare la regressione nell'ambito dei diritti sessuali e riproduttivi di donne e ragazze, poiché tale regressione rappresenta una minaccia per la loro salute e le loro stesse vite; che il Parlamento europeo ha riconosciuto che negare alle donne l'accesso legale all'aborto rappresenta una violenza contro le donne;

S.

considerando che in taluni Stati membri le organizzazioni che si oppongono attivamente ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne godono del pieno sostegno dei governi sotto forma di finanziamenti pubblici che consentono a tali organizzazioni di impostare azioni coordinate a livello internazionale ed europeo;

T.

considerando che non tutti gli Stati membri offrono un'educazione sulle relazioni, la sessualità e la parità di genere conformemente agli standard dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di educazione sessuale e al relativo piano d'azione, il che equivale a non rispettare le linee guida internazionali; che sono fenomeni allarmanti la crescente resistenza a tale educazione e la stigmatizzazione di coloro che vi partecipano da parte di alcuni movimenti politici, resistenza spesso dovuta a campagne di disinformazione condotte in molti Stati membri sui contenuti dell'educazione sessuale che ostacolano l'offerta di tale educazione informativa, importante e inclusiva per tutti;

U.

considerando che le strutture patriarcali secolari in tutto il mondo servono a opprimere le donne e i loro diritti e a perpetuare le disuguaglianze di genere; che il superamento di tali strutture implica il confronto tra diverse posizioni e meccanismi di potere a livello globale;

V.

considerando che promuovere l'uguaglianza di genere e investire nelle donne apportano benefici all'intera società, poiché le donne che dispongono di risorse economiche e di opportunità di leadership investiranno in salute, nutrizione, istruzione e benessere per i propri figli e le proprie famiglie;

1.

esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere un forte impegno e a dare priorità all'uguaglianza di genere, ai diritti delle donne e ai diritti delle persone LGBTI+, compresi i diritti delle minoranze più vulnerabili; ricorda a tutti gli Stati membri l'obbligo di sostenere i diritti delle donne e di promuovere la parità di genere; chiede che siano denunciati in maniera generalizzata i discorsi e le azioni che minano i diritti, l'autonomia e l'emancipazione delle donne in tutti i settori; osserva che un modo importante per combattere il regresso consiste nel sostenere proattivamente la parità di genere basata sui diritti e nell'integrare la dimensione di genere in tutti i settori;

2.

osserva che la natura, l'intensità e gli effetti del regresso nei confronti dei diritti delle donne hanno assunto proporzioni diverse tra i vari paesi e le varie regioni: in alcuni casi tale fenomeno è rimasto a livello retorico, mentre in altri si è concretizzato in misure e iniziative; che tuttavia tale fenomeno è evidente in quasi tutti gli Stati membri; ritiene che il regresso sia determinato anche dal dibattito e dalle opzioni politiche;

3.

osserva che l'indipendenza delle donne attraverso l'emancipazione sociale ed economica necessita di politiche incentrate sul lavoro, che contribuiscono a lottare contro gravi ineguaglianze e discriminazioni sul lavoro, promuovono un aumento dei salari e una regolamentazione del lavoro e dell'orario di lavoro, contrastano e proibiscono tutte le forme di lavoro precario e difendono il diritto di negoziazione collettiva;

4.

osserva che le donne appartenenti a minoranze, tra cui le minoranze di genere e sessuali, etniche e religiose, sono le più vulnerabili a tale regresso;

5.

sottolinea che l'uguaglianza di genere non può essere conseguita se non tutte le donne godono di pari diritti, incluse le donne appartenenti a minoranze religiose ed etniche che subiscono disuguaglianze intersettoriali;

6.

condanna la reinterpretazione e il riorientamento delle politiche di parità di genere in termini di politiche per la famiglia e la maternità, in atto in taluni Stati membri; segnala che tale politica riguarda unicamente determinati gruppi e non rappresenta un approccio inclusivo; osserva inoltre che tale politica non mira a un cambiamento strutturale sostenibile atto a produrre miglioramenti duraturi per quanto riguarda i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere;

7.

invita gli Stati membri a garantire che i diritti delle donne e delle persone LGBTI+ siano tutelati e riconosciuti come principi paritari nel contesto della democrazia e dello Stato di diritto; ritiene tuttavia che sancire i diritti delle donne nella legislazione non sia sufficiente per conseguire la parità di genere, la quale non può essere realizzata a meno che gli Stati membri non recepiscano, adottino e infine attuino e facciano rispettare le leggi in questione in modo da tutelare pienamente i diritti delle donne; deplora che i diritti delle donne non siano trattati in modo globale come principio guida di tutte le politiche pubbliche nazionali ed europee, corredate dal corrispondente bilancio; ritiene che la prevenzione della regressione attraverso l'istruzione sia il settore chiave sul quale investire; invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito all'importanza e ai vantaggi di salvaguardare i diritti delle donne e la parità di genere e di eliminare gli stereotipi di genere nella società, nonché a sostenere ulteriormente lo sviluppo e la diffusione di ricerche e informazioni basate su dati concreti nel settore dei diritti delle donne;

8.

invita tutti gli Stati membri a impegnarsi a osservare le convenzioni e i trattati internazionali in materia, nonché i principi sanciti nei rispettivi atti legislativi fondamentali, e ad assicurarne il rispetto, in modo da rafforzare e garantire il rispetto dei diritti delle minoranze e delle donne, inclusi i diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva e l'uguaglianza di genere in generale;

9.

evidenzia che le misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, incluse le pratiche tradizionali dannose e la violenza di genere, continuano a essere confrontate a numerose difficoltà; esprime preoccupazione per l'acuirsi di diverse forme di violenza, quali l'incitamento all'odio sessista e nei confronti delle persone LGBTI, la misoginia e la violenza online, incluse le vessazioni e lo stalking, nonché la violenza nei confronti delle donne sul luogo di lavoro o nei casi di tratta di esseri umani e prostituzione; rammenta la necessità di attuare misure preventive e protettive destinate a donne e ragazze per contrastare la violenza di genere, nonché di assicurare i responsabili di tali atti alla giustizia, garantendo nel contempo che i centri di accoglienza per le donne dispongano di un adeguato livello di finanziamenti, di organico e di sostegno; ricorda l'importanza fondamentale di attuare la direttiva sui diritti delle vittime, la direttiva sull'ordine di protezione europeo e la direttiva anti-tratta; sottolinea che, al fine di informare adeguatamente i soggetti preposti all'elaborazione delle politiche in merito a questi nuovi sviluppi, è necessario sopperire alla mancanza di dati confrontabili; chiede che continuino a essere organizzate campagne di sensibilizzazione pubbliche in materia di lotta alla violazione domestica e di genere a livello dell'UE e degli Stati membri;

10.

invita i deputati ad adottare una politica di tolleranza zero in relazione ai discorsi d'odio sessisti pronunciati in Aula, apportando una modifica al regolamento del Parlamento in modo da introdurre il divieto di pronunciare tali discorsi;

11.

ribadisce la sua richiesta affinché al Parlamento europeo siano adottate misure quanto più efficaci possibile per contrastare le molestie sessuali onde conseguire un'effettiva uguaglianza di genere; chiede che sia condotta una revisione esterna che ponga in evidenza le migliori norme di funzionamento, in modo da introdurre una formazione obbligatoria in materia di «rispetto e dignità al lavoro» per tutto il personale del Parlamento, ivi compresi i deputati, e che siano ripristinati i due comitati competenti in materia di molestie, assicurando l'inclusione di esperti indipendenti e il rispetto dell'uguaglianza di genere;

12.

ritiene che la collaborazione con gli uomini sia un fattore importante ai fini della promozione della parità tra uomini e donne e dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne;

13.

condanna la campagna condotta contro la convenzione di Istanbul, che mira a combattere la violenza nei confronti delle donne, e l'errata interpretazione di tale convenzione; esprime preoccupazione per il rifiuto di applicare la norma della tolleranza zero in relazione ai casi di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere, norma che raccoglie ampio consenso a livello internazionale; segnala che viene messa in discussione l'essenza stessa dei principi in materia di diritti umani, uguaglianza, autonomia e dignità; invita il Consiglio a ultimare il processo di ratifica e di piena attuazione della convenzione di Istanbul da parte dell'UE e a promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri;

14.

osserva che la violenza domestica è considerata la forma più diffusa di violenza in taluni Stati membri ed esprime preoccupazione per il numero crescente di donne vittime di violenza domestica;

15.

condanna con forza l'aumento della violenza nei confronti delle donne, che si riflette in modo brutale nel numero allarmante di omicidi;

16.

rileva che le vittime della violenza di genere, inclusa la violenza domestica, hanno spesso un accesso limitato alla giustizia e a una protezione adeguata, malgrado le norme vigenti volte a contrastare tutte le forme di violenza, e che il livello di attuazione e applicazione della legislazione in materia risulta insufficiente; invita gli Stati membri ad assicurare che tutte le vittime di violenza domestica e di genere ricevano un'assistenza legale che tenga conto della dimensione di genere, al fine di evitare fenomeni quali la rivittimizzazione e l'impunità e di migliorare il tasso di denuncia di tali reati;

17.

segnala la preoccupante tendenza a ridurre lo spazio a disposizione della società civile a livello mondiale e in Europa, nonché la crescente criminalizzazione e l'aumento della burocrazia e delle restrizioni di finanziamento che interessano le organizzazioni per la tutela dei diritti fondamentali, inclusi gli attivisti e le organizzazioni per i diritti delle donne;

18.

esprime pieno sostegno e solidarietà alle diffuse iniziative, incluse le iniziative di base, promosse dalle organizzazioni e dai movimenti femminili per rivendicare l'uguaglianza di genere; sottolinea che è necessario un sostegno finanziario costante per garantire la continuità delle loro attività; chiede, pertanto, un aumento dei finanziamenti stanziati dagli Stati membri e dall'UE a favore degli strumenti finanziari di cui tali organizzazioni dispongono; ribadisce che l'accesso a tali fondi deve prevedere una burocrazia più snella e non dovrebbe essere discriminatorio con riguardo agli obiettivi e alle attività delle organizzazioni;

19.

esprime pertanto preoccupazione per le notizie relative a una riduzione delle risorse disponibili per le organizzazioni per i diritti delle donne e i centri di accoglienza per le donne in molti Stati membri;

20.

invita gli Stati membri a garantire risorse finanziarie sufficienti per l'attuazione degli strumenti di lotta contro tutte le forme di violenza, in particolare la violenza nei confronti delle donne;

21.

rileva, in alcuni Stati membri, la tendenza a creare un contesto parallelo di organizzazioni non governative formato da persone e organizzazioni filogovernative; sottolinea l'importanza di un contesto critico e diversificato di organizzazioni non governative, sia per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, sia per lo sviluppo della società nel suo complesso;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere i loro meccanismi di ripartizione, monitoraggio e valutazione dei finanziamenti e a garantire che siano sensibili alla dimensione di genere e adattati ai problemi che taluni movimenti e organizzazioni, in particolare di piccole e medie dimensioni, si trovano ad affrontare alla luce dell'involuzione in questo ambito, nonché a utilizzare, ove opportuno, strumenti quali le valutazioni d'impatto di genere e il bilancio di genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti a favore della protezione e della promozione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, inclusi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, a livello dell'UE e su scala mondiale;

23.

invita la Commissione a fornire un importante sostegno finanziario diretto alle organizzazioni femminili che operano in paesi in cui le organizzazioni della società civile sono sistematicamente soggette ad attacchi e private di finanziamenti, al fine di garantire la continuità dei servizi interrotti che mirano a proteggere e sostenere le donne e i loro diritti, nonché di tracciare una panoramica dei finanziamenti onde assicurare che le risorse dell'UE assegnate dagli Stati membri sostengano organizzazioni che svolgono attività e offrono servizi non discriminatori, inclusivi e incentrati sui sopravvissuti e che non perpetuano stereotipi di genere, ruoli di genere tradizionali o intolleranza;

24.

ritiene che la prostituzione rappresenti una grave forma di violenza e di sfruttamento;

25.

invita la Commissione a promuovere una valutazione della situazione attuale della prostituzione nell'UE, la cui rete di trafficanti trae vantaggio dal mercato unico, e a fornire assistenza finanziaria ai programmi che consentono alle vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale di sfuggire alla prostituzione;

26.

si appella alla Commissione affinché includa la promozione e il miglioramento della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi nella prossima strategia in materia di sanità pubblica;

27.

invita gli Stati membri a porre fine e a invertire i tagli applicabili ai programmi a favore dell'uguaglianza di genere, ai servizi pubblici e, in particolare, alle prestazioni assistenziali in materia di salute sessuale e riproduttiva;

28.

si rammarica che, in alcuni Stati membri, la durata del congedo di maternità sia subordinata ad aspetti economici, senza tenere conto dei fattori sociali e sanitari che concernono sia le donne che i bambini; ricorda che la protezione dei diritti di maternità e paternità e dei diritti genitoriali va di pari passo con la protezione dei diritti del lavoro e la sicurezza del posto di lavoro;

29.

ricorda che garantire l'uguaglianza di genere e ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere comporta importanti benefici economici e sociali per le famiglie e le società;

30.

chiede iniziative mirate volte a promuovere l'emancipazione economica delle donne e che affrontino la questione della segregazione di genere e dell'accesso delle donne al mercato del lavoro, in particolare nei settori dell'imprenditoria femminile, della digitalizzazione e delle discipline STEM, al fine di contrastare il divario digitale di genere;

31.

sottolinea la necessità di conferire alle donne la capacità e gli strumenti per partecipare ai processi decisionali e assumere posizioni di leadership, al fine di contrastare gli stereotipi negativi;

32.

chiede un'azione concreta per colmare il divario retributivo di genere, che influisce negativamente sulla posizione sociale ed economica delle donne; sottolinea che la difesa e l'applicazione attiva della contrattazione collettiva, la valorizzazione dei salari, il divieto di qualsiasi forma di lavoro precario e la regolamentazione dei diritti del lavoro sono elementi determinanti per colmare il divario retributivo tra gli uomini e le donne;

33.

sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la raccolta di dati disaggregati per genere in ambiti quali l'occupazione informale, l'imprenditoria e l'accesso ai finanziamenti, l'accesso ai servizi sanitari, la violenza nei confronti delle donne e il lavoro non retribuito; evidenzia la necessità di raccogliere e utilizzare dati e prove di qualità per l'elaborazione di politiche informate e basate su dati comprovati;

34.

deplora che il bilancio di genere non sia stato riconosciuto come principio orizzontale nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e invita il Consiglio a modificare con urgenza tale regolamento, riaffermando in tal modo il suo impegno a favore dell'uguaglianza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio attento alla dimensione di genere per la definizione del bilancio, in modo da identificare esplicitamente la quota di fondi pubblici destinati alle donne, e a combattere la regressione in materia di genere garantendo che tutte le politiche per la mobilitazione delle risorse e l'assegnazione della spesa promuovano l'uguaglianza di genere;

35.

osserva che l'integrazione della dimensione di genere rientra in una strategia complessiva in materia di uguaglianza di genere e sottolinea, pertanto, che l'impegno delle istituzioni dell'UE in tale ambito è fondamentale; deplora, in tal senso, che non sia stata adottata alcuna strategia in materia di uguaglianza di genere nell'UE per il periodo 2016-2020 e che l'impegno strategico per la parità di genere sia stato declassato a documento di lavoro dei servizi della Commissione; ribadisce il suo invito affinché la Commissione adotti una strategia dell'UE per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere;

36.

esorta il Consiglio a sbloccare la direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa (la cosiddetta direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione) al fine di far fronte al grave squilibrio tra uomini e donne al più alto livello decisionale in ambito economico;

37.

esorta il Consiglio a sbloccare la direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento al di fuori del mercato del lavoro, indipendentemente dall'età, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale o dalle convinzioni religiose, che mira a estendere la protezione contro la discriminazione attraverso un approccio orizzontale;

38.

ribadisce l'invito alla Commissione a rivedere la direttiva di rifusione 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (1) ed esorta a dare un seguito legislativo adeguato sulla base della raccomandazione della Commissione del 2014 sulla trasparenza salariale, al fine di eliminare il persistente divario retributivo di genere;

39.

deplora la sospensione dei lavori relativi alla direttiva sul congedo di maternità;

40.

invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia coerente ed esaustiva per pervenire all'uguaglianza di genere e tutelare la parità dei diritti delle donne, inclusa l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;

41.

invita la Commissione a monitorare con attenzione la promozione e lo stato dell'uguaglianza di genere negli Stati membri più interessati, in particolare in riferimento al quadro istituzionale, politico e legislativo;

42.

esprime preoccupazione per la considerevole influenza esercitata sulla legislazione e le politiche nazionali dagli oppositori dei diritti riproduttivi e dell'autonomia delle donne, in particolare in alcuni Stati membri, con i loro tentativi di limitare i diritti delle donne in materia sanitaria e riproduttiva, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pianificazione familiare e alla contraccezione, e i tentativi di limitare o abolire il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza; ribadisce la necessità di adottare politiche volte a tutelare la maternità e la genitorialità, garantendo un'efficace protezione sociale e del lavoro, nonché politiche che garantiscano infrastrutture di sostegno alle famiglie, strutture per i bambini in età prescolare e servizi di assistenza a domicilio per i malati o gli anziani;

43.

critica il fatto che il femminismo e la lotta per i diritti delle donne siano impropriamente utilizzati per incitare all'odio razzista;

44.

raccomanda agli Stati membri di garantire un'educazione sessuale e relazionale a tutti i giovani; ritiene che l'adozione di strategie educative di più ampio respiro costituisca uno strumento essenziale per prevenire qualsiasi forma di violenza, segnatamente quella di genere, in particolare in età adolescenziale;

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/109


P8_TA(2019)0112

Sfide strategiche e strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulle sfide strategiche e le strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate (2018/2782(RSP))

(2020/C 449/12)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8, 9, 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Carta contro il cancro adottata il 4 febbraio 2000 a Parigi in occasione del primo vertice mondiale contro il cancro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2003 sullo screening dei tumori (2),

visti la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2009 dal titolo «Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (COM(2009)0291),

vista la relazione della Commissione del 23 settembre 2014 sull'attuazione della comunicazione della Commissione, del 24 giugno 2009, «Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» e seconda relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori (2003/878/CE) (COM(2014)0584),

vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sul cancro al seno nell'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2006 sul cancro al seno nell'Unione europea ampliata (4),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata (5),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione «Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (6),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sulla prevenzione delle malattie delle donne legate all'età (7),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica (8),

visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (9),

vista la Guida europea per il miglioramento della qualità della lotta globale contro il cancro, pubblicata nel 2017 dall'azione comune di lotta contro il cancro CanCon,

vista la pubblicazione del 2017 del Centro comune di ricerca della Commissione europea dal titolo «Report of a European Survey on the Implementation of Breast Units: ECIBC-supporting information for breast cancer care policies and initiatives» (Relazione sull'indagine europea relativa all'istituzione dei centri di senologia: informazioni fornite dall'Iniziativa della Commissione europea sul cancro al seno a sostegno delle iniziative e delle politiche per la cura del cancro al seno),

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sulle protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dalla società francese PIP (10),

visto il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) concernente la sicurezza delle protesi mammarie al silicone prodotte da Poly Implant Prothèse (PIP), pubblicato il 1o febbraio 2012 (11),

viste la sua risoluzione del 13 giugno 2001 su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi al silicone (petizioni 0470/1998 e 0771/1998) (12) nonché la recente petizione n. 0663/2018 sulla protesiologia mammaria e gli effetti sulla salute delle donne,

vista l'interrogazione alla Commissione sulle sfide strategiche e le strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate (O-000134/2018 — B8-0006/2019),

vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche;

B.

considerando che un europeo su tre sviluppa un cancro nel corso della vita e che ogni anno nell'UE muoiono di cancro circa 1,3 milioni di persone, pari al 26 % circa di tutti i decessi (13);

C.

considerando che il cancro al polmone è la principale causa di mortalità per cancro nell'UE, seguito dal cancro colorettale e dal cancro al seno;

D.

considerando che, sebbene il cancro e altre comorbilità correlate colpiscano sia le donne che gli uomini, è necessaria una politica mirata dal momento che ciascun sesso è colpito da tipi di cancro specifici e che esistono metodi di diagnosi e prevenzione diversi per le donne e gli uomini;

E.

considerando che le principali forme di cancro che colpiscono le donne sono il cancro al seno, all'utero e al collo dell'utero; che il cancro al seno è il cancro mortale più comune per le donne, non solo nell'Unione europea (16 %) ma in tutto il mondo;

F.

considerando che, secondo i dati disponibili, per le donne che effettuano turni di notte il rischio di sviluppare un cancro al seno è superiore del 30 %;

G.

considerando che i dati dimostrano che una diagnosi precoce e un trattamento adeguato potrebbero arrivare a dimezzare i decessi per cancro (14);

H.

considerando che il tasso di sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro al seno può raggiungere l'80 % se il tumore viene diagnosticato precocemente e curato in maniera tempestiva;

I.

considerando che le donne malate di cancro devono spesso affrontare anche gravi problemi psicologici sovente sottovalutati, in particolare nel caso in cui siano sottoposte a mastectomia o isterectomia;

J.

considerando che il cancro può avere conseguenze fisiche negative per le donne o ripercussioni sulla loro fertilità, ad esempio con l'insorgenza di dolori, linfedema, ecc.;

K.

considerando che il cancro ha un impatto negativo sulla vita personale, sociale e professionale delle donne e rappresenta un duro colpo in termini di autostima e autoaccettazione;

L.

considerando che si dovrebbe prestare particolare attenzione alle donne e agli uomini affetti da cancro e comorbilità correlate che devono far fronte a sfide specifiche poste dalla malattia e dalle responsabilità familiari legate alla cura dei figli o all'assistenza a persone anziane o con disabilità;

M.

considerando che ogni donna e ogni uomo affetti da cancro e comorbilità correlate devono avere pari accesso allo screening, alle cure e a un sostegno di elevata qualità e a prezzi accessibili dopo la terapia;

N.

considerando che la diagnosi precoce del cancro grazie ai controlli medici può salvare la vita; che è pertanto fondamentale migliorare l'accesso alle misure di prevenzione disponibili attraverso i controlli medici;

O.

considerando che ancora oggi nell'UE si registrano numerose e importanti disparità, sia tra i vari Stati membri sia all'interno di uno stesso Stato membro, tra i contesti pubblici e privati, le zone rurali e urbane, le regioni e le città, e perfino tra gli ospedali di una stessa città, per quanto riguarda la qualità delle cure; che gli Stati membri presentano sistemi sanitari molto diversi e norme differenti; che si registra un significativo divario in termini di incidenza e mortalità tra l'Europa centrale e orientale e la media europea; che l'organizzazione dei sistemi sanitari come pure le disposizioni in materia di diagnosi e cure oncologiche sono di competenza dei singoli Stati membri; che la cooperazione e lo scambio di migliori prassi a livello dell'UE rappresentano un importante valore aggiunto;

P.

considerando che, per essere efficaci, le strategie per curare il cancro e le comorbilità correlate dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze delle donne e degli uomini come pure delle differenze esistenti tra i sessi in termini di prevenzione e cura dei malati oncologici, nonché assicurare una comunicazione inclusiva tra i pazienti, le persone sopravvissute alla malattia, i familiari e i prestatori di assistenza, il personale medico e i ricercatori;

Q.

considerando che non esiste ancora un trattamento olistico per i malati di cancro e che la struttura del trattamento è spesso rigida e non tiene conto delle esigenze delle donne, in particolare delle donne giovani e LGBTIQ+;

R.

considerando che le donne e gli uomini affetti da un cancro dovrebbero avere accesso a informazioni accurate in ogni stadio della malattia, come pure alla prevenzione, a screening di qualità, alla diagnosi, al monitoraggio, alle cure e al sostegno dopo la guarigione;

S.

considerando che i trattamenti oncologici hanno pesanti ripercussioni sul piano sia fisico che psicologico e che è fondamentale assicurare una buona qualità della vita ai pazienti e alle loro famiglie offrendo loro un sostegno e un'assistenza adeguati in funzione della situazione e delle esigenze specifiche;

T.

considerando che l'impatto del cancro sulle vite e sulle sofferenze delle persone è estremamente preoccupante e che si può fare molto di più per salvare vite umane attraverso la condivisione delle risorse, delle conoscenze e delle tecnologie esistenti;

U.

considerando che il cancro colpisce le donne e gli uomini in modi diversi e che le donne che sopravvivono alla malattia possono incontrare particolari difficoltà nel reinserimento nel mondo professionale e dell'istruzione e nella vita familiare; che i dati dimostrano che interventi psicosociali precoci contribuiscono positivamente ad aiutare i sopravvissuti al cancro nelle questioni occupazionali; che è opportuno sviluppare la riabilitazione psicosociale e professionale sulla base di un approccio incentrato sulla persona e attento alla dimensione di genere;

V.

considerando che ogni anno vengono impiantate protesi mammarie a migliaia di donne per ragioni mediche o estetiche, o talvolta per entrambe le ragioni, senza che vengano realmente presi in considerazione i rischi prima di raccomandare le protesi alle pazienti; che il caso della società PIP ha concentrato tutta l'attenzione su un unico produttore, senza che venissero realizzate indagini più ampie e approfondite su altri soggetti; che i produttori di protesi mammarie (diversi dalla PIP) non forniscono informazioni sulla composizione e gli effetti negativi di piccola o grande entità del gel di silicone utilizzato dall'industria farmaceutica per tali dispositivi; che i produttori non sono in grado di garantire protesi coesive al 100 % e che il problema della trasudazione delle protesi non è ancora stato risolto; che il tasso di rottura e i rischi invasivi del silicone in tutto il corpo rappresentano un problema reale; che i chirurghi dovrebbero proporre alternative alle protesi mammarie, dal momento che si tratta di una forma di intervento quasi irreversibile che può portare alla mutilazione e a gravi problemi di salute nelle donne, inclusi cancro e comorbilità correlate; che diversi studi hanno stabilito un nesso diretto tra l'uso delle protesi al silicone e il linfoma anaplastico a grandi cellule, un raro tipo di linfoma non-Hodgkin che ha causato almeno 14 decessi sugli oltre 409 casi registrati;

W.

considerando che i fattori ambientali hanno un effetto sulla salute e che determinati agenti cancerogeni contribuiscono ad aumentare il rischio per le donne e gli uomini;

X.

considerando che l'aumento dell'aspettativa di vita presenterà future sfide scientifiche, demografiche e mediche, dato che le donne in generale vivono più a lungo degli uomini;

Y.

considerando che una ricerca di alta qualità sulle cause e il trattamento del cancro è fondamentale per migliorare la prevenzione, la diagnosi, un trattamento riuscito e la gestione della patologia in corso;

Z.

considerando che, per usufruire delle migliori cure disponibili per alcuni tumori, i pazienti possono dover viaggiare al di fuori delle proprie regioni o dei propri Stati membri per accedere a trattamenti che salvano loro la vita; che i pazienti che necessitano di cure in paesi al di fuori dell'Unione europea possono trovarsi di fronte a gravi ostacoli per accedere a trattamenti rapidi;

AA.

considerando che le donne rappresentano la maggioranza della forza lavoro in alcuni settori industriali e sono spesso esposte ad un rischio maggiore di sviluppare un cancro connesso all'attività lavorativa, a causa dell'esposizione a sostanze cancerogene;

1.

plaude ai progressi compiuti grazie al tasso di diagnosi precoce, che ha determinato un aumento esponenziale dei tassi di sopravvivenza tra i malati di cancro al seno, e sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero mirare a migliorare il trattamento di altri tipi di cancro, quali il cancro alle ovaie o al collo dell'utero, e le comorbilità correlate;

2.

sottolinea che il cancro al seno è il cancro mortale più comune per le donne nell'UE, seguito dal cancro ai polmoni, dal cancro colorettale e dal cancro al pancreas, mentre il cancro alla prostata e il cancro ai polmoni restano i più comuni per gli uomini;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare ad accordare la priorità alla lotta al cancro nell'ambito delle politiche sanitarie, sviluppando e mettendo in atto una strategia dell'UE globale e politiche basate sui fatti ed efficaci sul piano dei costi contro il cancro e le comorbilità correlate; sottolinea che tali politiche dovrebbero tenere conto delle esigenze particolari di donne e uomini, raccogliendo dati precisi e completi sull'incidenza/sopravvivenza al cancro, disaggregati per sesso, al fine di garantire che azioni specifiche siano destinate ai malati di cancro, svolgendo nel contempo ricerche e avviando un'azione preventiva contro particolari tipi di cancro, e fornendo accesso ad informazioni accurate, allo screening, alla diagnosi, al monitoraggio, alle cure e al sostegno dopo la guarigione, al fine di garantire le cure sanitarie;

4.

sottolinea che, sebbene la responsabilità dell'organizzazione dei sistemi sanitari e della fornitura di assistenza sanitaria a lungo termine spetti ai singoli Stati membri, la cooperazione a livello europeo, unita ad un utilizzo efficiente dei fondi UE, può contribuire allo sviluppo di una strategia efficace dell'UE contro il cancro e le comorbilità correlate sostenendo e integrando le misure adottate a livello regionale e nazionale nonché aiutando gli Stati membri ad affrontare le sfide comuni; invita pertanto la Commissione a fungere da piattaforma per lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, per quanto riguarda i modelli di cura del cancro e gli standard per i programmi sul cancro, adeguati in funzione delle situazioni individuali e delle possibilità finanziarie, al fine di creare sinergie nell'affrontare le sfide comuni;

5.

invita la Commissione a rafforzare i suoi sforzi per migliorare il coordinamento a livello dell'UE nell'ambito della ricerca sui tumori femminili, che è molto frammentata e varia in tutta l'UE; invita la Commissione a fare migliore uso del partenariato innovativo per la lotta contro il cancro, al fine di conseguire un maggiore coordinamento, specie per quanto riguarda il cancro alle ovaie;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione sui tumori maggiormente legati al genere che colpiscono in modo sproporzionato le donne, e su come prevenire i tumori, fornendo informazioni sui fattori dello stile di vita che possono essere modificati ai fini della prevenzione, come cambiamenti nella dieta, consumo di alcool ed esercizio fisico; sottolinea che tali campagne dovrebbero altresì incoraggiare le donne a partecipare a programmi di screening per il cancro al seno o il cancro al collo dell'utero;

7.

incoraggia gli Stati membri a prendere disposizioni per programmi e campagne di istruzione e alfabetizzazione in campo sanitario, intesi a favorire l'emancipazione delle donne e delle ragazze ed a fornire loro gli strumenti per praticare l'autoassistenza lungo l'intero spettro sanitario, in aggiunta a servizi sanitari pubblici globali e gratuiti;

8.

invita gli Stati membri a cooperare in materia di prevenzione dei tumori attuando appieno il Codice europeo contro il cancro (15);

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni risolute per ridurre al minimo l'esposizione delle donne e degli uomini agli agenti cancerogeni, alle sostanze tossiche per la riproduzione e agli interferenti endocrini;

10.

sottolinea la situazione specifica degli uomini, in particolare gli uomini transessuali, colpiti da cancro al seno o all'utero; incoraggia gli Stati membri a predisporre servizi di salute mentale, concepiti per affrontare il disagio che tali persone possono provare; sottolinea l'importanza di informare il personale medico e paramedico in merito a questo tipo di situazioni attraverso una formazione appropriata;

11.

ribadisce la necessità di diffondere materiale specifico e accurato, ed invita la Commissione e gli Stati membri a condurre campagne di informazione incentrate sui diversi tipi di cancro e i diversi gruppi di pazienti, siano essi donne o uomini, tenendo in considerazione tutti i fattori essenziali quali la storia familiare, l'età, lo status socioeconomico o il luogo di residenza;

12.

nota che un terzo della popolazione ancora non dispone di una registrazione di alta qualità dei tumori, soprattutto nelle regioni che dispongono di scarse risorse e scarse cure sanitarie; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i loro sforzi per sviluppare registri sui casi di tumore;

13.

ribadisce che la raccolta di dati sulle attività di screening sui casi di cancro dovrebbe essere collegata con l'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) di Eurostat e le indagini nazionali sulla salute condotte mediante interviste, al fine di ottenere informazioni più precise su frequenza e intervalli in situazioni di screening spontanee e organizzate;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione presso le scuole superiori sul papillomavirus umano (HPV) al fine di informare le ragazze e le giovani donne su tale infezione;

15.

incoraggia gli Stati membri a promuovere l'istituzione di centri aggiornati, nei quali venga offerto un sostegno psicologico ai pazienti oncologici da parte di tecnici sanitari intermedi qualificati, psicologi e altro personale medico pertinente, al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei malati di cancro durante il loro trattamento, mediante la fornitura di diverse forme di sostegno psicologico; nota che i costanti sviluppi tecnologici nel campo della medicina impongono al personale medico di dover continuamente acquisire conoscenze, che sono fondamentali per la diagnosi precoce e la qualità del trattamento;

16.

incoraggia gli Stati membri a rafforzare lo sviluppo delle cure a livello di comunità, al fine di coprire una vasta gamma di servizi necessari per quanti sono guariti dal cancro e per le persone affette da malattie croniche; sottolinea che le cure a livello di comunità dovrebbero essere sviluppate in modo da tenere conto del genere, onde rispondere alle esigenze specifiche delle donne che sopravvivono al cancro quando ritornano all'istruzione e alla formazione, alla loro occupazione e alla vita familiare, tenendo conto delle loro esigenze psicologiche e sociali;

17.

accoglie con favore il sostegno della Commissione allo sviluppo del sistema europeo di garanzia della qualità per i servizi che si occupano di cancro al seno; ritiene che tale sistema dovrebbe fornire una guida in materia di riabilitazione, sopravvivenza e cure palliative, prestando particolare attenzione alle esigenze delle donne malate e sopravvissute al cancro in situazioni vulnerabili;

18.

invita gli Stati membri a migliorare l'accesso ad uno screening precoce, attraverso un finanziamento più efficace e maggiori risorse, e ad avviare campagne di sensibilizzazione per incoraggiare tutti i gruppi a rischio ad usufruire dei controlli medici preventivi;

19.

invita gli Stati membri a utilizzare i fondi UE, quali i fondi strutturali e di coesione europei e gli strumenti della Banca europea per gli investimenti, tra gli altri, al fine di creare centri di screening, prevenzione e trattamento di qualità, che siano accessibili a tutti i pazienti;

20.

invita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e attingendo alle varie possibilità di finanziamento dell'UE, a finanziare servizi che forniscano un supporto alle famiglie dove uno dei membri è malato di cancro, inclusa la consulenza familiare e la consulenza in materia di fertilità per i malati di cancro e le loro famiglie;

21.

sollecita la Commissione ad agire per sostenere appieno la strategia dell'OMS per eliminare il cancro al collo dell'utero;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare appieno il quadro giuridico esistente, in particolare nel settore della sorveglianza, vigilanza e ispezione per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi medici ad alto rischio e il loro effetto sulla salute delle donne; li invita altresì a sviluppare ulteriori misure per garantire la qualità delle protesi mammarie; ritiene che una valutazione approfondita dei rischi associati a tali protesi sia urgentemente necessaria, tenendo conto in particolare dei casi di cancro, e specie del linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (ALCL) nelle donne;

23.

chiede l'istituzione di una commissione di inchiesta per indagare sull'impatto delle protesi in silicone sulla salute delle donne, e in particolare sul possibile legame con forme di cancro e morbilità correlate;

24.

chiede che siano dedicate maggiori attenzioni e risorse alla diagnosi precoce e alla ricerca di base per il cancro alle ovaie;

25.

sollecita la Commissione a dare la priorità ad un'azione intesa a colmare il divario tra l'Europa centrale e orientale e la media europea per quanto riguarda l'incidenza e la mortalità del cancro alle ovaie e del cancro al collo dell'utero, eliminando le diseguaglianze strutturali tra i paesi attraverso l'organizzazione di servizi di screening dei tumori efficaci ed efficienti in termini di costi;

26.

invita gli Stati membri a focalizzarsi anche sul miglioramento della qualità di vita delle donne e degli uomini che sono malati di cancro e dei pazienti con altre comorbilità, e con malattie incurabili, per esempio sostenendo il movimento Hospice;

27.

accoglie con favore la proposta della Commissione di una direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e dei prestatori di assistenza; sottolinea che tale direttiva dovrebbe includere misure specifiche volte a ridurre il rischio di cancro per le donne che effettuano turni di notte; sottolinea, in tale contesto, l'importanza del diritto degli individui di chiedere permessi e orari di lavoro flessibili, che permettano di affrontare le particolari sfide incontrate dai genitori che lavorano e/o i prestatori di assistenza che assistono un parente che soffre di cancro e comorbilità correlate;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119111

(2)  GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.

(3)  GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 611.

(4)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 273.

(5)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 11.

(6)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 95.

(7)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 38.

(8)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 99.

(9)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(10)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 89.

(11)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf

(12)  GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 231.

(13)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics

(14)  http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/

(15)  http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/115


P8_TA(2019)0113

Uso della cannabis a scopo terapeutico

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'uso della cannabis a scopo terapeutico (2018/2775(RSP))

(2020/C 449/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista l'interrogazione alla Commissione sull'uso della cannabis a scopo terapeutico (O-000122/2018 — B8-0001/2019),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la pianta della cannabis è costituita da più di 480 composti, tra cui oltre 100 cannabinoidi costituiti da composti psicoattivi e non psicoattivi; che molti di tali composti sono specifici della cannabis;

B.

considerando che il D9-tetraidrocannabinolo (THC) e il cannabidiolo (CBD) sono i cannabinoidi più noti identificati nella cannabis e che il THC costituisce il principale elemento psicoattivo che crea dipendenza della cannabis, mentre il CBD non presenta proprietà tossiche né causa dipendenza;

C.

considerando che la pianta della cannabis è costituita da numerosi altri cannabinoidi come il cannabicromene, il cannabinolo, l'acido cannabidiolico, il cannabigerolo e la tetraidrocannabivarina, che possono avere effetti neuroprotettivi, sono in grado di contribuire alla riduzione di taluni sintomi nei pazienti — quali dolore cronico, infiammazione e infezioni batteriche — e possono stimolare la crescita ossea;

D.

considerando che i prodotti derivati dalla cannabis usati a scopo terapeutico sono generalmente indicati come «cannabis terapeutica»; che il termine è in gran parte indefinito dal punto di vista giuridico e resta ambiguo e aperto a interpretazioni; che il termine «cannabis terapeutica» dovrebbe essere distinto dai medicinali a base di cannabis che sono stati sottoposti a sperimentazioni cliniche e approvati da un'autorità di regolamentazione;

E.

considerando che le convenzioni delle Nazioni Unite e il diritto internazionale non impediscono l'uso medico della cannabis o dei prodotti a base di cannabis per il trattamento di specifiche patologie;

F.

considerando che le legislazioni degli Stati membri dell'UE sulla cannabis, inclusa la cannabis a scopo terapeutico, differiscono notevolmente in termini di approccio, ad esempio per quanto riguarda i livelli massimi di concentrazione di THC e di CBD consentiti, il che crea difficoltà ai paesi che applicano un approccio più prudente;

G.

considerando che nessuno Stato membro dell'UE autorizza il fumo di cannabis a fini terapeutici o consente la coltivazione domestica a tale scopo;

H.

considerando che il panorama politico relativo alla cannabis terapeutica, nell'UE e a livello mondiale, è in evoluzione; che vi sono ancora fraintendimenti sui diversi usi della cannabis, anche fra amministrazioni nazionali, che spesso confondono la legalizzazione della cannabis per uso ricreativo con la necessità di consentire a tutti i pazienti che ne hanno bisogno di utilizzarla in modo legale e sicuro a fini terapeutici;

I.

considerando che l'uso della cannabis in generale può causare dipendenza ed è responsabile di notevoli problemi sociali e di salute; che, pertanto, la prevenzione della dipendenza, il controllo e la lotta contro le pratiche illegali sono tuttora necessari, soprattutto se l'uso della cannabis terapeutica è previsto su scala più ampia;

J.

considerando che, al giugno 2018, nessun medicinale a base di cannabis era stato autorizzato mediante procedura centralizzata di autorizzazione dell'Agenzia europea per i medicinali, mentre solo uno di questi prodotti era sottoposto a tale procedura;

K.

considerando che soltanto un medicinale a base di cannabis è stato autorizzato con la procedura di reciproco riconoscimento e ha ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in 17 Stati membri dell'UE per il trattamento di spasticità da sclerosi multipla;

L.

considerando che una rassegna della letteratura scientifica esistente in materia di cannabis utilizzata in ambiente medico fornisce prove conclusive o sostanziali del fatto che la cannabis e i cannabinoidi hanno effetti terapeutici, ad esempio nel trattamento del dolore cronico negli adulti (come nel caso delle patologie tumorali), agiscono come antiemetici nel trattamento della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia e alleviano i sintomi di spasticità segnalati dai pazienti affetti da sclerosi multipla e sono efficaci nel trattamento dei pazienti che soffrono di disturbi legati ad ansia, sindrome da stress post-traumatico (PTSD) e depressione;

M.

considerando le evidenze secondo le quali la cannabis o i cannabinoidi potrebbero essere efficaci per aumentare l'appetito e diminuire la perdita di peso associata all'HIV/AIDS, alleviare i sintomi di malattie mentali quali la psicosi o la sindrome di Tourette, mitigare i sintomi dell'epilessia, ma anche del morbo di Alzheimer, dell'artrosi, dell'asma, del cancro, del morbo di Crohn e del glaucoma e contribuire altresì a ridurre il rischio di obesità e diabete e ad attenuare i dolori mestruali;

N.

considerando che i dati ufficiali sulle attività di ricerca e sul finanziamento della ricerca in materia di cannabis terapeutica rimangono scarsi; che la ricerca sulla cannabis terapeutica non ha ricevuto alcun sostegno diretto nel quadro dell'attuale programma di ricerca nell'UE e che il coordinamento dei progetti di ricerca sulla cannabis terapeutica negli Stati membri è scarso;

O.

considerando che la valutazione dell'attuazione della strategia dell'UE in materia di droga (2013-2020) ha riconosciuto che un'ampia gamma di portatori d'interessi ha rilevato la mancanza di una discussione sulle recenti tendenze della politica in materia di cannabis, che è stato uno dei punti citati più frequentemente alla domanda se la strategia omettesse di trattare tematiche importanti;

P.

considerando che non esiste un sistema uniforme di normazione per la marcatura e l'etichettatura dei farmaci contenenti THC, CBD e altri cannabinoidi presenti nella pianta della cannabis;

Q.

considerando che negli Stati membri dell'UE non sono disponibili o sono scarse le informazioni affidabili per il personale medico — studenti di medicina, medici, farmacisti, psichiatri, ecc. — sull'impatto dei prodotti medici contenenti THC e CBD, e vi è anche una carenza di informazioni e avvertenze per i giovani e le donne che prendono in considerazione la maternità;

R.

considerando che non esiste, all'interno dell'Unione, alcuna regolamentazione relativa alla commercializzazione dei medicinali a base di cannabis;

1.

invita la Commissione e le autorità nazionali a collaborare per fornire una definizione giuridica della cannabis terapeutica e a operare una chiara distinzione tra medicinali a base di cannabis approvati dall'EMA o da altre agenzie di regolamentazione, cannabis terapeutica non supportata da sperimentazioni cliniche e altre applicazioni della cannabis (ad esempio a scopo ricreativo o industriale);

2.

ritiene che la ricerca sui potenziali benefici dei medicinali derivati dalla cannabis e sulla cannabis in generale abbia ottenuto scarsi finanziamenti e dovrebbe essere adeguatamente affrontata nell'ambito del prossimo 9o programma quadro e dei programmi nazionali di ricerca al fine di esplorare, tra l'altro, i possibili usi di THC, CBD e altri cannabinoidi a fini terapeutici, nonché i loro effetti sull'organismo umano, inclusi gli insegnamenti tratti dall'esperienza della prescrizione off-label della cannabis;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli normativi, finanziari e culturali che gravano sulla ricerca scientifica in materia di uso della cannabis a scopo terapeutico e sulla ricerca in materia di cannabis in generale; sollecita inoltre la Commissione e gli Stati membri a definire le condizioni che consentano di svolgere ricerche scientifiche affidabili, indipendenti e ben documentate sull'uso di medicinali a base di cannabis a scopo terapeutico;

4.

invita la Commissione a definire, d'intesa con le autorità competenti, i settori prioritari per la ricerca sulla cannabis a scopo terapeutico e ad attingere alle ricerche d'avanguardia condotte in altri paesi, concentrandosi sui settori che possono apportare il maggiore valore aggiunto;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare l'attività di ricerca e a stimolare l'innovazione nell'ambito di progetti relativi all'uso della cannabis a scopo terapeutico;

6.

invita la Commissione a mettere a punto una strategia globale per garantire le norme più elevate in materia di ricerca indipendente, sviluppo, autorizzazione, commercializzazione, farmacovigilanza e prevenzione degli abusi di prodotti derivati dalla cannabis; sottolinea la necessità di standardizzare e uniformare i prodotti contenti medicinali a base di cannabis;

7.

sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione e armonizzazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in ordine alle ulteriori iniziative dell'UE nel settore della cannabis terapeutica;

8.

invita la Commissione a istituire una rete che riunisca l'EMA, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), le autorità nazionali competenti, nonché le organizzazioni di pazienti, la società civile, le parti sociali, le organizzazioni dei consumatori, gli operatori sanitari e le ONG, insieme ad altri soggetti interessati pertinenti, per garantire un'effettiva attuazione della strategia per i medicinali a base di cannabis;

9.

invita gli Stati membri a fornire agli operatori sanitari una formazione medica adeguata e ad incoraggiare una maggiore conoscenza della cannabis terapeutica basata su ricerche indipendenti e di vasta portata; sollecita inoltre gli Stati membri a lasciare interamente alla discrezione professionale dei medici la prescrizione di medicinali a base di cannabis approvati da un'autorità di regolamentazione a pazienti affetti da patologie pertinenti nonché di consentire ai farmacisti di onorare legalmente tali prescrizioni; evidenzia la necessità di formazione e di accesso alle pubblicazioni sui risultati delle attività di ricerca indipendente per tutto il personale medico (studenti di medicina, medici e farmacisti);

10.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per migliorare la parità di accesso ai medicinali a base di cannabis e garantire che, ove consentito, i medicinali efficaci nel trattamento di patologie specifiche siano coperti dai regimi di assicurazione malattia, come avviene per altri medicinali; invita gli Stati membri a fornire ai pazienti una scelta sicura ed equa tra i diversi tipi di medicinali a base di cannabis, garantendo nel contempo che i pazienti siano seguiti da operatori sanitari specializzati durante il trattamento;

11.

sottolinea che, per garantire che i pazienti possano accedere alla giusta terapia, specifica per il singolo caso e volta a soddisfare le loro esigenze individuali di pazienti affetti da patologie singole o multiple, è essenziale garantire che essi ricevano informazioni complete sull'intera gamma di profili delle varietà della pianta utilizzati nel medicinale fornito; rileva che tali informazioni consentirebbero ai pazienti di assumere una maggiore responsabilità e ai medici di prescrivere i medicinali tenendo in considerazione le esigenze globali del paziente e la terapia corrispondente;

12.

invita gli Stati membri a riesaminare le loro legislazioni pertinenti sull'uso dei medicinali a base di cannabis qualora la ricerca scientifica dimostri che non è possibile ottenere lo stesso effetto positivo utilizzando i medicinali comuni che non creano dipendenza;

13.

invita gli Stati membri a garantire una disponibilità sufficiente di medicinali a base di cannabis a scopo terapeutico per soddisfare le esigenze effettive, sia attraverso la produzione sulla base dei loro criteri medici nazionali o, eventualmente, attraverso importazioni che ottemperino i requisiti nazionali in materia di medicinali a base di cannabis;

14.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per garantire che la cannabis a scopo terapeutico, sicura e controllata, provenga esclusivamente da prodotti derivati dalla cannabis che siano stati sottoposti a sperimentazioni cliniche, valutazione normativa e approvazione;

15.

esorta la Commissione a garantire che le ricerche sulla cannabis terapeutica e il suo utilizzo nell'Unione non favoriscano in alcun modo le reti criminali del narcotraffico o la loro espansione;

16.

sottolinea che una regolamentazione dei medicinali a base di cannabis esaustiva e basata sulle evidenze si tradurrebbe in risorse aggiuntive per le autorità pubbliche, limiterebbe il mercato nero, garantirebbe la qualità e l'accurata etichettatura dei prodotti per contribuire a controllare i punti di vendita, limiterebbe l'accesso dei minori a questa sostanza e consentirebbe ai pazienti di utilizzarla con certezza giuridica e in modo sicuro a fini terapeutici, applicando particolari precauzioni per i giovani e le donne in stato di gravidanza;

17.

sottolinea che una rigorosa prevenzione delle dipendenze tra i minori e i gruppi vulnerabili deve essere sempre parte integrante di qualsiasi quadro normativo;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/119


P8_TA(2019)0114

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018 (2018/2280(INI))

(2020/C 449/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riflettono l'importanza che il trattato attribuisce al diritto dei cittadini e dei residenti dell'UE di richiamare l'attenzione del Parlamento europeo sulle loro preoccupazioni,

visto l'articolo 228 TFUE sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo,

visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,

viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260,

visti l'articolo 52 e l'articolo 216, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0024/2019),

A.

considerando che il diritto di petizione mette a disposizione delle persone un meccanismo aperto, democratico e trasparente attraverso cui pervenire a una soluzione non giudiziaria delle loro denunce formali presentate ai loro rappresentanti direttamente eletti, in particolare ove esse riguardino gli ambiti dell'attività dell'Unione europea;

B.

considerando che il diritto di petizione dovrebbe essere un elemento fondamentale per una democrazia partecipativa in cui il diritto di ogni cittadino a svolgere parte attiva nella vita democratica dell'Unione sia tutelato in modo efficace; che dovrebbe accrescere la reattività del Parlamento europeo nel rispondere ai cittadini e residenti dell'Unione europea; considerando che una vera democrazia dovrebbe garantire la trasparenza, l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e il coinvolgimento concreto dei cittadini nei processi decisionali;

C.

considerando che ciascuna petizione viene attentamente valutata ed esaminata; che ciascun firmatario ha il diritto di ricevere entro un termine ragionevole una risposta sostanziale e informazioni in merito alla decisione sulla ricevibilità adottata dalla commissione per le petizioni nella sua lingua o nella lingua utilizzata nella petizione;

D.

considerando che le attività della commissione per le petizioni si basano sugli stimoli e sui contributi forniti dai firmatari;

E.

considerando che la commissione per le petizioni ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei sia uno strumento estremamente importante in termini di democrazia diretta e partecipativa, che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle normative europee;

F.

considerando che un numero significativo di petizioni viene discusso nel corso di riunioni della commissione aperte al pubblico (e trasmesse in diretta sul web); che i firmatari esercitano frequentemente il diritto di presentare le loro petizioni fornendo in prima persona informazioni ai membri della commissione, nonché alla Commissione e ai rappresentanti degli Stati membri, se presenti, contribuendo così attivamente al lavoro della commissione; che, nel 2018, 187 firmatari hanno presenziato a riunioni della commissione per partecipare alle discussioni sulle petizioni;

G.

considerando che le petizioni rappresentano una garanzia aggiuntiva per i cittadini e i residenti dell'UE rispetto alle denunce presentate direttamente alla Commissione, dal momento che il Parlamento è coinvolto nel processo e che ciò permette un miglior controllo dei fatti nonché di dare luogo a dibattiti trasparenti nel merito, alla presenza dei firmatari, dei deputati al Parlamento europeo e della Commissione, nonché di qualsiasi altra autorità interessata, se del caso;

H.

considerando che le informazioni dettagliate fornite dai firmatari e le competenze tecniche della Commissione, degli Stati membri e di altri organismi sono essenziali per il lavoro e la credibilità della commissione;

I.

considerando che da tempo il Parlamento svolge un ruolo di primo piano per quanto riguarda lo sviluppo del processo di petizione a livello internazionale e dispone di un processo di petizione ragguardevole, aperto e trasparente, che consente la partecipazione attiva dei firmatari alle sue attività;

J.

considerando che nel 2018 si sono svolte quattro missioni d'informazione ai sensi dell'articolo 216 bis del regolamento: in Lusazia (Germania) in relazione all'impatto dell'estrazione di lignite sulla popolazione locale, in particolare sulla comunità soraba, e sull'inquinamento del fiume Sprea e delle acque adiacenti; a Famagosta (Cipro) in relazione alla restituzione della zona chiusa della città occupata di Famagosta ai suoi originari abitanti; a Doñana (Spagna) in relazione alla situazione ambientale e al possibile degrado dell'area protetta del Parco nazionale di Doñana a causa di un progetto di stoccaggio del gas e del sovrasfruttamento delle risorse idriche sotterranee; e a Valledora (Italia) in relazione ai danni ambientali causati da discariche e cave estrattive;

K.

considerando che la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli «americani casuali» (1) invita la Commissione e il Consiglio a presentare un approccio comune dell'UE nei confronti della FATCA per proteggere adeguatamente i diritti dei cittadini europei (in particolare degli «americani casuali») e migliorare la reciprocità paritaria nello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati Uniti;

L.

considerando che le petizioni ricevibili spesso forniscono preziosi contributi all'attività delle pertinenti commissioni parlamentari, poiché segnalano le presunte violazioni del diritto dell'UE;

M.

considerando che le petizioni costituiscono strumenti utili per individuare le violazioni del diritto dell'Unione e consentono al Parlamento e alle altre istituzioni dell'UE di valutare il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE e il suo impatto sui cittadini e sui residenti dell'UE;

N.

considerando che, ai sensi del regolamento interno, la commissione per le petizioni è responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, che esamina le denunce concernenti i casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea; che l'attuale Mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha presentato la sua relazione annuale per il 2017 alla commissione per le petizioni in occasione della riunione del 16 maggio 2018 e che, a sua volta, la relazione annuale della commissione per le petizioni si basa in parte sulla relazione annuale del Mediatore;

O.

considerando che la commissione per le petizioni è membro della rete europea dei mediatori, che comprende altresì il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e istituzioni simili degli Stati membri, dei paesi candidati e di altri paesi dello Spazio economico europeo e che intende promuovere lo scambio di informazioni sul diritto e sulle politiche dell'UE, nonché condividere le migliori prassi;

P.

considerando che, per rendere il portale web per le petizioni più facile da usare e più accessibile ai cittadini, sono stati apportati diversi miglioramenti tecnici, come ad esempio un ulteriore sviluppo della funzione di ricerca, che aumenta il numero di risultati visualizzati e consente agli utenti di reperire petizioni utilizzando parole chiave evidenziate nel titolo e nella sintesi della petizione, e l'introduzione di notifiche più specifiche per gli utenti nella loro lingua; che dalla seconda metà del 2018 sono state rese disponibili le statistiche del portale, le quali forniscono dati utili in relazione alle consultazioni del sito e al comportamento degli utenti; che i miglioramenti tecnici sono proseguiti con l'introduzione di nuovo editor per le domande frequenti (FAQ) e altri miglioramenti del modulo di amministrazione; che è stato gestito con successo un numero elevato di richieste di assistenza individuale; che alcune caratteristiche che renderanno il portale più interattivo e ne faranno una fonte di informazioni in tempo reale sia per i firmatari che per i sostenitori devono ancora essere pienamente attuate;

1.

sottolinea il ruolo sostanziale che la commissione per le petizioni svolge nel difendere e promuovere i diritti dei cittadini e residenti dell'UE, nell'ambito di competenza della commissione, garantendo che le preoccupazioni dei firmatari siano riconosciute e che mediante il processo di petizione le loro rimostranze legittime siano risolte, ove possibile, in modo tempestivo ed efficiente; ricorda la responsabilità della Commissione e delle autorità degli Stati membri di cooperare con la commissione per le petizioni, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di un feedback adeguato sullo scambio di informazioni pertinenti; ribadisce che tale cooperazione è essenziale per rispondere alle esigenze dei firmatari in linea con i trattati e la Carta dei diritti fondamentali;

2.

mette in risalto l'opportunità che le petizioni offrono al Parlamento europeo e ad altre istituzioni dell'UE di avviare un dialogo con i cittadini dell'Unione che sono interessati dall'applicazione del diritto dell'UE; sottolinea la necessità di promuovere la cooperazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione con le autorità nazionali, regionali e locali su questioni legate all'applicazione del diritto dell'UE; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a promuovere il diritto di petizione dei cittadini e a sensibilizzare i cittadini sulle competenze dell'UE e le possibili misure correttive che il Parlamento europeo può fornire nel trattamento delle petizioni;

3.

ricorda che le petizioni sono esaminate a norma dell'articolo 227 TFUE, il quale stabilisce che qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione;

4.

ribadisce la necessità di un dibattito pubblico continuo riguardante gli ambiti di attività dell'Unione, i suoi limiti e il suo futuro al fine di garantire che i cittadini siano bene informati in merito ai livelli ai quali vengono prese le decisioni e di prevenire la tendenza a «incolpare Bruxelles» applicata da alcuni Stati membri irresponsabili; chiede un dialogo semestrale più intenso e strutturato tra la commissione per le petizioni e i membri delle commissioni per le petizioni all'interno dei parlamenti nazionali in merito alle petizioni che vertono su questioni di grande interesse per i cittadini europei, stimolando un dibattito reale tra i deputati al Parlamento europeo e i parlamentari nazionali, incentrato sulle petizioni che contribuirebbero ulteriormente a sensibilizzare sulle politiche dell'UE e a fare chiarezza sulle competenze dell'UE e degli Stati membri;

5.

esorta la Commissione a utilizzare adeguatamente i poteri che le derivano dal suo ruolo di custode dei trattati, poiché tale ruolo è di fondamentale importanza per il funzionamento dell'UE per quanto riguarda i cittadini e i legislatori europei; chiede una gestione tempestiva delle procedure di infrazione per porre fine senza indugio alle situazioni in cui il diritto dell'UE non viene rispettato;

6.

chiede alla Commissione di assicurare la trasparenza e l'accesso ai documenti e alle informazioni nel quadro delle procedure EU Pilot in relazione alle petizioni ricevute e delle procedure EU Pilot e di infrazione già concluse;

7.

ricorda alla Commissione che le petizioni rappresentano uno strumento unico per individuare le situazioni in cui il diritto dell'UE non viene rispettato e per indagare in merito tramite il controllo politico esercitato dal Parlamento europeo;

8.

mette in evidenza quattro audizioni pubbliche su vari temi, ossia sui «diritti dei cittadini in seguito alla Brexit», tenutasi insieme alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali il 1o febbraio 2018, sull'«iniziativa dei cittadini — revisione del regolamento», tenutasi insieme alla commissione per gli affari costituzionali il 21 febbraio 2018, sull'«impatto degli interferenti endocrini sulla salute pubblica», tenutasi insieme alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare il 22 marzo 2018, e sui «diritti delle persone con disabilità» tenutasi il 9 ottobre 2018; ricorda ai membri della commissione l'importanza di presenziare alle audizioni pubbliche richieste e organizzate dalla commissione; invita la rete delle petizioni a presentare proposte per audizioni pubbliche specifiche e temi per studi e risoluzioni del Parlamento europeo, che riflettano il nesso tra lavori legislativi in corso e poteri di controllo politico del Parlamento e le petizioni che trattano questioni di grande interesse per i cittadini europei; sottolinea che la rete delle petizioni è la sede corretta per presentare iniziative comuni da trattare come petizioni, le quali potrebbero esprimere in modo esaustivo il contributo del Parlamento europeo alle petizioni dei cittadini europei;

9.

richiama l'attenzione sulla partecipazione di una delegazione di membri della commissione per le petizioni a una visita a Lima (Perù) il 15 e 16 febbraio 2018, nel quadro del sostegno alla democrazia offerto dal Parlamento europeo e dal suo gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale (DEG), allo scopo di procedere a uno scambio di buone pratiche sul processo di petizione con la commissione per gli affari costituzionali del parlamento peruviano;

10.

ribadisce la necessità di rafforzare il dialogo politico e tecnico con le pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali; si compiace della partecipazione della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco alla riunione della commissione del 9 ottobre 2018 allo scopo di sollevare questioni di interesse comune e discutere di pertinenti petizioni; richiama l'attenzione sulla riunione interparlamentare di commissione con i parlamenti nazionali del 27 novembre 2018, organizzata insieme alla commissione giuridica e in collaborazione con la rete europea dei mediatori, che ha trattato il tema dell'attuazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione e, in particolare, il ruolo delle petizioni ai parlamenti a tale riguardo;

11.

è fiducioso che la rete per le petizioni rappresenti un mezzo per rendere la commissione per le petizioni più visibile e rilevante nell'attività delle altre commissioni del Parlamento, in modo da tenere meglio conto delle petizioni nel quadro dell'attività legislativa; ribadisce la propria convinzione che le riunioni della rete per le petizioni siano essenziali per rafforzare la cooperazione tra le commissioni parlamentari attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra i membri della rete;

12.

mette in risalto l'obiettivo della commissione per le petizioni di svolgere un'opera di sensibilizzazione in merito alle preoccupazioni dei cittadini durante le discussioni in Aula; richiama l'attenzione sull'interrogazione orale relativa alla privazione dei diritti di voto nell'UE, discussa in Aula il 2 ottobre 2018, sull'interrogazione orale relativa alla partecipazione delle persone con disabilità alle elezioni europee, approvata in sede di commissione il 21 marzo 2018, e sull'interrogazione orale presentata congiuntamente alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, inerente a preoccupazioni relative alle aree protette «Natura 2000» in base alle petizioni ricevute, approvata in sede di commissione il 21 novembre 2018; invita la Commissione e il Consiglio a rispondere alle sue risoluzioni basate sulle petizioni in una successiva discussione in Aula entro sei mesi dalla loro adozione, al fine di fornire risposte tempestive ed efficaci alle preoccupazioni specifiche dei cittadini europei;

13.

richiama l'attenzione sulle proposte di risoluzione, presentate a nome della commissione a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, o dell'articolo 216, paragrafo 2, del regolamento e adottate in Aula, riguardanti in particolare la protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (2), la risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato (3), gli effetti negativi della normativa statunitense Foreign Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli «americani casuali» (4), e il ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere (5);

14.

nota che il quadro FATCA degli Stati Uniti è in corso di attuazione nell'Unione attraverso accordi bilaterali intergovernativi, negoziati tra gli Stati Uniti e ciascuno Stato membro; si rammarica che gli Stati membri non si siano attivati per risolvere i problemi segnalati dai cittadini interessati dalla FATCA; mette in risalto il ruolo dell'Unione nel garantire un'attuazione efficace delle norme in materia di protezione dei dati allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda i relativi diritti fondamentali; chiede alla Commissione di lavorare a stretto contatto con le autorità nazionali garanti della protezione dei dati per promuovere un'attività di documentazione volta a chiarire la situazione negli Stati membri in relazione a possibili violazioni del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati personali; invita inoltre la Commissione, in collaborazione con il comitato europeo per la protezione dei dati, ad avviare uno studio su base nazionale ai fini di valutare se e in quale misura gli accordi intergovernativi relativi alla FATCA rispettino il diritto alla riservatezza dei cittadini dell'UE; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero evitare discriminazioni nei confronti dei consumatori che risiedono legalmente nell'Unione, a prescindere dal fatto che siano considerati o meno «cittadini statunitensi» e, se lo sono, indipendentemente dall'importanza dei loro legami economici e personali con gli Stati Uniti;

15.

mette in evidenza la visita di accertamento svoltasi a Famagosta (Cipro) il 7 e l'8 maggio 2018 allo scopo di riesaminare e aggiornare le informazioni a disposizione della commissione sulla situazione a Famagosta, con particolare riferimento alla zona chiusa, detta Varosha, nel contesto della petizione 733/2004, presentata da Loizos Afxentiou, a nome del Movimento dei profughi di Famagosta, 10 anni dopo la precedente visita di accertamento della commissione; ribadisce il suo sostegno alla raccomandazione contenuta nella relazione di missione di invitare la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e tutti gli Stati membri dell'UE a chiedere una nuova risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chieda sanzioni politiche ed economiche contro la Turchia per gli atti di aggressione perpetrati nel Mar Mediterraneo orientale e per il mancato rispetto delle risoluzioni 550 (1984) e 789 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

16.

ricorda che la commissione per le petizioni ha approvato pareri afferenti a relazioni del Parlamento su un'ampia gamma di questioni sollevate dalle petizioni, tra cui il controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione nel 2016 (6), il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (7), l'iniziativa dei cittadini europei (8), la relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (9), la proposta di modifica della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (10), e l'applicazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione (11); sottolinea che, dall'inizio di questa legislatura, la commissione per le petizioni ha presentato più pareri sui testi legislativi europei all'esame;

17.

evidenzia la fruttuosa collaborazione del Parlamento con il Mediatore europeo nonché la sua partecipazione alla rete europea dei mediatori; sottolinea gli eccellenti rapporti interistituzionali tra il Mediatore e la commissione per le petizioni; apprezza, in particolare, i contributi regolari del Mediatore alle attività della commissione nell'arco dell'intero anno; è fermamente convinto che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione debbano garantire un seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni del Mediatore;

18.

mette in risalto il lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni relative alla disabilità e il suo ruolo di tutela nel quadro dell'UE relativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD); ricorda che nel giugno 2018 è stata invita alle rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri una lettera di richiesta di informazioni in merito alle misure concrete per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; prendere atto delle risposte circostanziate ricevute da alcuni Stati membri; ribadisce l'invito rivolto agli Stati membri ad attuare le misure necessarie per l'accessibilità quale elemento essenziale per una vita di qualità;

19.

si compiace del nuovo approccio adottato dalla Corte dei conti europea che prevede un lavoro a stretto contatto con le commissioni del Parlamento e la presentazione delle sue relazioni alle commissioni stesse; richiama l'attenzione sul fatto che in occasione della riunione della commissione per le petizioni dell'8 ottobre 2018 la Corte dei conti ha presentato la propria relazione sull'attuazione del diritto dell'Unione; si compiace delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione; sottolinea il vasto numero di petizioni ricevute riguardanti il diritto dell'UE alle quali non è stato ancora dato seguito in maniera completa o adeguata negli Stati membri;

20.

segnala che, nel quadro della settimana per i diritti umani del Parlamento europeo, la commissione per le petizioni ha esaminato diverse petizioni su questioni riguardanti i diritti umani e ha presentato uno studio aggiornato sulla direttiva sul favoreggiamento e la penalizzazione dell'assistenza umanitaria ai migranti irregolari; chiede alla Commissione di proporre di modificare l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (12), allo scopo di introdurre deroghe obbligatorie alla penalizzazione dell'assistenza umanitaria in casi di ingresso, transito o soggiorno;

21.

è convinto che la segreteria della commissione per le petizioni gestisca le petizioni con efficienza e grande cura, secondo le direttive fornite dalla commissione e il ciclo di vita delle petizioni nell'amministrazione del Parlamento europeo; invita a ulteriori innovazioni nel trattamento delle petizioni tenendo conto degli ultimi sviluppi tecnologici per rendere l'intero processo più chiaro e trasparente ai cittadini europei;

22.

mette in risalto l'importanza del portale web per le petizioni ai fini di un trattamento complessivo delle petizioni, trasparente e senza ostacoli; sottolinea che una delle priorità immediate è quella di migliorare la comunicazione con i firmatari e i sostenitori attraverso i loro account, al fine di alleggerire l'onere amministrativo e accelerare i tempi necessari per il trattamento delle petizioni; ribadisce la necessità di proseguire con lo sviluppo tecnico del portale per allinearlo agli standard del sito web del Parlamento e accrescerne la visibilità sia sulla piattaforma del Parlamento sia tra i cittadini; sottolinea che è necessario continuare a compiere sforzi per rendere il portare più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità;

23.

sottolinea il ruolo importante della rete SOLVIT, che costituisce un modo per i cittadini e le imprese di far fronte alle preoccupazioni circa le possibili violazioni del diritto dell'UE da parte delle autorità pubbliche in altri Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere SOLVIT al fine di renderla più utile e più visibile ai cittadini; accoglie con favore, a tale proposito, il piano d'azione per rafforzare la rete SOLVIT, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2017; invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo in merito ai risultati di detto piano d'azione per rafforzare la rete SOLVIT, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2017;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle commissioni per le petizioni degli Stati membri e ai difensori civici nazionali o analoghi organi competenti.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0316.

(2)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0242.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0316.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0476.

(6)  Parere approvato il 21 marzo 2018.

(7)  Parere approvato il 24 aprile 2018.

(8)  Parere approvato il 16 maggio 2018.

(9)  Parere approvato il 9 ottobre 2018.

(10)  Parere approvato il 21 novembre 2018.

(11)  Parere approvato il 21 novembre 2018.

(12)  GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.


Giovedì 14 febbraio 2019

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/125


P8_TA(2019)0115

La situazione in Cecenia e il caso di Oyub Titiev

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla situazione in Cecenia e il caso di Ojub Titiev (2019/2562(RSP))

(2020/C 449/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cecenia, in particolare quelle dell'8 febbraio 2018 sulla Russia, il caso di Ojub Titiev e del centro per i diritti umani Memorial (1), e del 23 ottobre 2014 sulla chiusura dell'ONG «Memorial» (vincitrice del premio Sacharov 2009) in Russia (2),

vista la dichiarazione dei presidenti della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento, del 12 gennaio 2018, che chiede la liberazione immediata del difensore dei diritti umani Ojub Titiev,

viste la dichiarazione dell'UE, del 19 gennaio 2018, sulle violazioni dei diritti umani riguardo al centro per i diritti umani Memorial in Russia, e le dichiarazioni del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dell'11 gennaio 2018, sulla detenzione del direttore del centro per i diritti umani Memorial nella Repubblica cecena, e del 27 giugno 2018 sui casi dei difensori dei diritti umani russi Ojub Titiev e Yuri Dmitriev,

visti l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, i quali stabiliscono che nessuna persona deve essere soggetta a torture o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e di cui la Federazione russa è firmataria,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la Costituzione della Federazione russa, in particolare il capitolo 2 sui diritti e le libertà umani e civili,

vista la settima relazione periodica sulla Federazione russa esaminata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani nella sua 3136a e 3137a riunione, svoltesi il 16 e 17 marzo 2015,

vista la relazione del relatore dell'OSCE nel quadro del meccanismo di Mosca sulle presunte violazioni dei diritti umani e l'impunità nella Repubblica cecena della Federazione russa del 21 dicembre 2018,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Federazione russa, in quanto firmataria della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea sui diritti umani e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, si è impegnata a rispettare i principi della democrazia, lo Stato di diritto nonché le libertà e i diritti umani fondamentali;

B.

considerando che gli impegni internazionali della Federazione russa comprendono l'obbligo di proteggere i difensori dei diritti umani; che la legge del 2012 sugli «agenti stranieri» limita drasticamente la capacità delle ONG di operare in maniera indipendente ed efficace; che, ai sensi di tale legge, il centro per i diritti umani Memorial è stato designato come «agente straniero» da parte del ministero della Giustizia della Federazione russa;

C.

considerando che negli ultimi anni in Cecenia si è registrato un drammatico deterioramento della situazione dei diritti umani, che impedisce di fatto ai giornalisti indipendenti e agli attivisti dei diritti umani di portare avanti il rispettivo lavoro senza mettere a repentaglio la propria vita e quella dei loro familiari, amici e colleghi; che le numerose segnalazioni di sistematici e gravi abusi dei diritti umani in Cecenia dimostrano che le autorità cecene e russe non rispettano lo Stato di diritto;

D.

considerando che Ojub Titiev, direttore dell'ufficio ceceno del centro Memorial, è stato arrestato il 9 gennaio 2018 e ufficialmente incriminato e rinviato in custodia cautelare sulla base di accuse infondate di acquisto e possesso illegali di stupefacenti; che tali accuse sono state respinte da Ojub Titiev e denunciate da altre ONG e altri difensori dei diritti umani come false e finalizzate ad ostacolare le sue attività sui diritti umani e quelle della sua organizzazione;

E.

considerando che i tribunali hanno prorogato varie volte la detenzione di Ojub Titiev prima dell'inizio delle udienze presso il tribunale della città di Shali, in Cecenia, il 19 luglio 2018; che il verdetto è imminente ed è atteso per la metà di febbraio 2019; che Ojub Titiev rischia di essere giudicato colpevole di un reato che non ha commesso e che potrebbe scontare fino a dieci anni di carcere;

F.

considerando che la famiglia di Ojub Titiev ha subito vessazioni e minacce costringendola ad allontanarsi dalla Cecenia; che il centro Memorial è stato oggetto di altre azioni nel 2018, tra cui un attacco incendiario contro i suoi uffici in Inguscezia il 17 gennaio 2018, un attacco contro l'automobile dell'avvocato di Titiev nel Daghestan il 22 gennaio 2018, e un attacco contro il capo dell'ufficio del centro Memorial nel Daghestan il 28 marzo 2018; che i responsabili dell'assassinio di Natalia Estemirova, avvenuto nel 2009, e che ha preceduto Ojub Titiev nella carica di direttore dell'ufficio ceceno del centro Memorial, non sono ancora stati consegnati alla giustizia;

G.

considerando che Memorial è una delle ultime organizzazioni rimanenti che porta avanti l'attività sui diritti umani in Cecenia, vale a dire documentare e denunciare le violazioni dei diritti umani, assistere le vittime di tali violazioni ed aiutarle a ottenere giustizia, e che è stata probabilmente attaccata come rappresaglia per aver denunciato e chiesto giustizia per le violazioni dei diritti umani; che Memorial ha ricevuto il premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero nel 2009, e che nel 2018 a Ojub Titiev è stato assegnato il premio franco-tedesco per i diritti umani e lo Stato di diritto (dicembre), il premio Václav Havel per i diritti umani (ottobre) e il premio per i diritti umani del gruppo Helsinki di Mosca (maggio);

H.

che funzionari ceceni hanno ripetutamente minacciato i difensori dei diritti umani o denunciato la loro attività senza condannare pubblicamente le minacce di violenza ai loro danni, creando e perpetuando un clima di impunità riguardo agli autori di atti di violenza contro i difensori dei diritti umani; che gran parte delle vittime si astiene pertanto dal chiedere giustizia, poiché teme ritorsioni da parte delle autorità locali;

1.

rinnova il suo appello per l'immediata liberazione di Ojub Titiev, direttore dell'ufficio del centro per i diritti umani Memorial in Cecenia, che è stato arrestato il 9 gennaio 2018 e accusato di acquisizione e possesso illegali di stupefacenti e il cui verdetto è atteso per la metà di febbraio 2019; esorta le autorità cecene a garantire il pieno rispetto dei diritti umani e giuridici di Ojub Titiev, compresi il diritto a un processo equo, l'accesso senza restrizioni al suo avvocato e alle cure mediche, e la protezione dalle vessazioni giudiziarie e dalla criminalizzazione;

2.

condanna fermamente le ripetute dichiarazioni pubbliche di funzionari ceceni che denunciano l'attività dei difensori e delle organizzazioni che operano nell'ambito dei diritti umani o che prendono di mira persone specifiche, nonché la loro incapacità di condannare pubblicamente le minacce e gli atti di violenza nei confronti di tali gruppi e individui e di svolgere indagini in materia;

3.

esprime profonda preoccupazione per la preoccupante tendenza a ricorrere ad arresti, attacchi e intimidazioni nei confronti di giornalisti indipendenti, difensori dei diritti umani e i loro sostenitori, nonché ai danni di semplici cittadini, azioni che sembrano far parte di campagne coordinate; ritiene che il caso di Ojub Titiev sia indicativo di numerosi altri procedimenti giudiziari basati su prove falsificate che sostengono il sistema giudiziario incrinato nella Repubblica cecena e nella Federazione russa; ricorda che accuse simili relative al possesso di stupefacenti sono state sollevate anche nei confronti del giornalista di Caucasus Knot, Zhalaudi Geriev, e dell'attivista per i diritti umani Ruslan Kutaev, e chiede anche la loro liberazione;

4.

esorta le autorità della Repubblica di Cecenia e della Federazione russa a porre fine alle vessazioni e alla persecuzione dei loro cittadini e a mettere fine al clima di impunità per gli autori di atti di violenza contro i difensori dei diritti umani, i loro familiari, i loro colleghi e sostenitori e le loro organizzazioni;

5.

invita la Federazione russa a proteggere tutti i suoi cittadini nel pieno rispetto dei loro diritti umani, a rispettare la sua stessa Costituzione e la propria legislazione, e a onorare i suoi impegni internazionali a rispettare lo Stato di diritto e le libertà fondamentali e i diritti umani di tutti i suoi cittadini, compresi quelli che dedicano il loro tempo, le loro risorse e il loro lavoro alla difesa dei diritti dei loro concittadini;

6.

invita le autorità russe ad abrogare la legge del 2015 sulle «organizzazioni indesiderate» e la legge del 2012 sugli «agenti stranieri», nonché tutte le altre normative correlate, che sono costantemente utilizzate per vessare e attaccare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile; esprime preoccupazione per il fatto che alcune ONG russe hanno dovuto chiudere per evitare di essere stigmatizzate come «agenti stranieri» ed evitare la persecuzione giudiziaria;

7.

chiede che si ponga immediatamente fine alle vessazioni e agli arresti dei difensori dei diritti umani in Cecenia perseguiti sulla base di accuse falsificate, agli attacchi ai danni dei loro colleghi e familiari e alle intimidazioni dei loro sostenitori, azioni che sembrano volte a ostacolare e, in ultima analisi, a porre fine all'attività legittima e utile delle loro organizzazioni;

8.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di continuare a monitorare da vicino la situazione dei diritti umani in Cecenia, compreso il processo di Ojub Titiev, di chiedere la cessazione immediata delle succitate violazioni dei diritti umani, di sollevare i casi di tutte le persone perseguite per motivi politici nelle riunioni pertinenti con i rappresentanti russi, e di continuare ad offrire un'assistenza rapida ed efficiente alle vittime delle persecuzioni e ai loro familiari, anche quando si tratta di richieste di asilo;

9.

invita la Commissione a collaborare con le organizzazioni internazionali per i diritti umani attive nella Federazione russa e con le organizzazioni russe per i diritti umani e la società civile, nonostante la legge russa sugli «agenti stranieri», e a continuare a offrire sostegno a Memorial e alle altre organizzazioni analoghe;

10.

invita le personalità sportive e gli artisti internazionali ad astenersi dal partecipare a eventi pubblici in Cecenia o a eventi sponsorizzati dalla dirigenza della Repubblica cecena; ribadisce il proprio sostegno a favore di un «atto Magnitsky» dell'Unione europea, che dovrebbe sanzionare gli autori di gravi violazioni dei diritti umani, e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori in materia senza indugio; sottolinea, a tale proposito, che agli autori di violazioni dei diritti umani nella Repubblica cecena della Federazione russa non dovrebbero essere concessi visti dell'UE né dovrebbero essere autorizzati a detenere patrimoni negli Stati membri dell'UE;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa e alle autorità cecene.

(1)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 31.

(2)  GU C 274 del 27.7.2016, pag. 21.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/128


P8_TA(2019)0116

Zimbabwe

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sullo Zimbabwe (2019/2563(RSP))

(2020/C 449/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe,

viste la relazione finale della missione di osservazione elettorale (MOE) dell'UE sulle elezioni armonizzate nello Zimbabwe del 2018 e la lettera inviata il 10 ottobre dall'osservatore capo della missione di osservazione elettorale (MOE) dell'UE al presidente Mnangagwa sulle principali risultanze della relazione finale,

vista la dichiarazione, rilasciata il 17 gennaio 2019 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla situazione nello Zimbabwe,

viste le dichiarazioni rilasciate il 24 luglio 2018 e il 18 gennaio 2019 dal portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sullo Zimbabwe,

visto il comunicato congiunto emanato a seguito della riunione dei ministri degli Affari esteri UE-Unione africana del 21 e 22 gennaio 2019,

vista la relazione di monitoraggio della commissione per i diritti umani dello Zimbabwe sulla scia dello sciopero («Stay Away») dal 14 al 16 gennaio 2019 e dei successivi disordini,

vista la relazione della commissione d'inchiesta dello Zimbabwe sulle violenze post-elettorali successive al 1o agosto,

vista la dichiarazione, rilasciata il 2 agosto 2018, dal portavoce del VP/AR sulle elezioni nello Zimbabwe,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 2 agosto 2018 dalle missioni internazionali di osservazione elettorale per le elezioni armonizzate dello Zimbabwe, in cui si denunciava il ricorso eccessivo alla forza da parte della polizia e dell'esercito per reprimere le proteste,

vista la dichiarazione locale congiunta rilasciata il 9 agosto 2018 dalla delegazione dell'UE, dai capi delle missioni degli Stati membri dell'Unione presenti ad Harare e dai capi delle missioni dell'Australia, del Canada e degli Stati Uniti sugli attacchi mirati all'opposizione nello Zimbabwe,

viste le conclusioni del Consiglio dell'UE, del 22 gennaio 2018, alla luce della transizione politica in corso nello Zimbabwe,

vista la decisione (PESC) 2017/288 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981, che lo Zimbabwe ha ratificato,

vista la costituzione dello Zimbabwe,

visto l'accordo di Cotonou,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il popolo dello Zimbabwe è stato a lungo oppresso da un regime autoritario guidato dal presidente Mugabe, che è rimasto al potere grazie alla corruzione, alla violenza, a elezioni inficiate da irregolarità e a un brutale apparato di sicurezza;

B.

considerando che il 30 luglio 2018 si sono tenute nello Zimbabwe le prime elezioni presidenziali e parlamentari a seguito delle dimissioni di Robert Mugabe nel novembre 2017; che le elezioni hanno dato al paese la possibilità di porre fine alla serie di elezioni controverse segnate da violazioni dei diritti politici e umani e dalle violenze di Stato;

C.

considerando che il 3 agosto 2018 la commissione elettorale dello Zimbabwe ha dichiarato Emmerson Mnangagwa vincitore delle elezioni presidenziali, con il 50,8 % dei suffragi contro il 44,3 % ottenuto dal candidato dell'opposizione, Nelson Chamisa; che i risultati sono stati immediatamente contestati dall'opposizione, secondo la quale le elezioni sarebbero state truccate; che la Corte costituzionale ha respinto tali accuse per mancanza di prove e il presidente Mnangagwa è stato ufficialmente reinvestito il 26 agosto per un nuovo mandato;

D.

considerando che, secondo la relazione finale della MOE dell'UE, le cifre presentate dalla commissione elettorale dello Zimbabwe contenevano numerose anomalie e inesattezze e sollevavano un tale numero di questioni da mettere in dubbio l'esattezza e l'attendibilità delle cifre presentate;

E.

considerando che il giorno dopo le elezioni, il ritardo nella comunicazione dei risultati è sfociato in un'ondata di violenze post-elettorali che ha provocato la morte di sei persone e il ferimento di molte altre nel corso delle manifestazioni indette dall'opposizione; che gli osservatori internazionali, tra cui l'UE, hanno condannato le violenze e l'uso eccessivo della forza da parte dell'esercito e delle forze di sicurezza nazionali;

F.

considerando che il 10 agosto 2018 la commissione per i diritti umani dello Zimbabwe ha pubblicato una dichiarazione sulle elezioni armonizzate del 2018 e sul clima post-elettorale, la quale conferma che i manifestanti sono stati aggrediti dalle forze militari, esprimendo profonda preoccupazione per la brutalità e il comportamento violento della polizia e dichiarando che sono stati violati i diritti fondamentali dei dimostranti; che la Commissione ha invitato il governo ad avviare un dialogo nazionale;

G.

considerando che, al momento di prestare giuramento ad Harare il 26 agosto 2018, il presidente Emmerson Mnangagwa ha promesso un futuro migliore e condiviso per tutti i cittadini dello Zimbabwe, a prescindere dall'affiliazione politica, con un governo fermamente impegnato a favore del costituzionalismo, radicato nello Stato di diritto, nel principio della separazione dei poteri, dell'indipendenza della magistratura e a favore di politiche che attrarranno capitali nazionali e internazionali;

H.

considerando che nel settembre 2018 il presidente Mnangagwa ha istituito una commissione d'inchiesta secondo le cui conclusioni del dicembre 2018, le manifestazioni che hanno provocato gravi danni materiali e ferimenti sono state istigate e organizzate sia dalle forze di sicurezza che dai membri dell'Alleanza MDC, e che il ricorso all'esercito era giustificato e conforme alla Costituzione; che l'opposizione ha respinto la relazione; che la commissione ha chiesto un'indagine tra le forze di sicurezza e l'azione penale nei confronti dei responsabili dei reati, oltre a raccomandare il risarcimento delle vittime;

I.

considerando che le tensioni politiche si sono acuite drasticamente in seguito alle elezioni e non si placano le denunce di violenza, mettendo seriamente a rischio il cammino democratico intrapreso nel paese;

J.

considerando che il tracollo dell'economia, la mancanza di accesso ai servizi sociali e il rincaro dei beni di prima necessità hanno alimentato la rabbia della popolazione; che tra il 14 e il 18 gennaio 2019 nello Zimbabwe si è assistito a un'impennata delle proteste e manifestazioni nel corso di uno sciopero nazionale indetto dalla confederazione dei sindacati dello Zimbabwe (ZCTU) in ragione del rincaro del 150 % del costo dei carburanti; che le proteste erano anche dovute all'aumento della povertà, alla pessima situazione economica e all'abbassamento del tenore di vita;

K.

considerando che, di fronte a questo movimento di protesta, il 14 gennaio 2019 il governo ha denunciato un «piano deliberato per minare l'ordine costituzionale», assicurando che «reagirà in modo adeguato nei confronti di chi cospira per sabotare la pace»;

L.

considerando che la polizia antisommossa ha reagito con eccessiva violenza e abusi dei diritti umani, tra cui il ricorso a munizioni attive, arresti arbitrari, sequestri, retate presso le strutture mediche che curavano le vittime della repressione, processi collettivi e per direttissima delle persone arrestate, tortura di queste ultime, episodi di stupro e distruzione di beni privati e pubblici;

M.

considerando che la commissione per i diritti umani nominata dal governo ha pubblicato un rapporto da cui emerge il ricorso sistematico alla tortura da parte dei soldati e degli agenti di polizia;

N.

considerando che sono state uccise 17 persone e centinaia sono rimaste ferite; che sono state arrestate circa mille persone, tra cui bambini di età compresa tra i 9 e i 16 anni, e che a circa due terzi delle persone arrestate è stata negata la libertà provvisoria; che molte persone sono ancora detenute illegalmente e sarebbero state picchiate e aggredite durante la detenzione;

O.

considerando che, in base alle prove disponibili, l'esercito ha commesso omicidi, stupri e rapine a mano armata; che centinaia di attivisti e membri dell'opposizione restano nella clandestinità;

P.

considerando che osservatori dei diritti umani e attori locali e internazionali, tra cui l'Unione europea, hanno ampiamente condannato la reazione del governo alle proteste, definendola «sproporzionata» ed «eccessiva»;

Q.

considerando che l'interruzione delle telecomunicazioni è divenuta uno strumento utilizzato dal regime per bloccare il coordinamento delle manifestazioni organizzate sulle reti sociali; che le comunicazioni di telefonia mobile e fissa, così come i canali Internet e i social media, sono stati ripetutamente bloccati per evitare l'accesso alle informazioni e alle comunicazioni e per celare le massicce violazioni dei diritti umani che lo Stato si stava preparando a commettere; che l'Alta Corte di giustizia dello Zimbabwe ha dichiarato illegale il ricorso alla legge sull'intercettazione delle comunicazioni per sospendere le comunicazioni online;

R.

considerando che le autorità hanno organizzato massicce perquisizioni porta a porta alla ricerca di manifestanti, trascinando dalle proprie abitazioni dimostranti pacifici, difensori dei diritti umani, attivisti politici, esponenti della società civile e i loro familiari;

S.

considerando che i paesi confinanti quali il Sud Africa sono diventati un centro per i cittadini dello Zimbabwe che fuggono dall'oppressione politica e dalle difficoltà economiche;

T.

considerando che le forze di polizia hanno continuamente abusato delle leggi vigenti, come la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza (POSA), per giustificare la repressione di membri dell'opposizione e attivisti dei diritti umani e per vietare dimostrazioni legittime e pacifiche;

U.

considerando che i risultati conseguiti dallo Zimbabwe per quanto riguarda i diritti umani e la democrazia sono tra i più scarsi al mondo; che il popolo dello Zimbabwe e i difensori dei diritti umani continuano a subire attacchi, discorsi di odio, campagne diffamatorie, atti intimidatori e molestie, e che sono stati regolarmente riferiti atti di tortura;

V.

considerando che il Presidente ha convocato un dialogo nazionale, iniziato il 6 febbraio, ed ha invitato tutti i partiti politici a partecipare, ma che il Movimento per il cambiamento democratico (MDC), principale partito di opposizione, si è rifiutato di prendervi parte;

W.

considerando che lo Zimbabwe è firmatario dell'accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 96, stabilisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE;

1.

sottolinea il suo desiderio unanime che lo Zimbabwe diventi una nazione pacifica, democratica e prospera, in cui tutti i cittadini siano trattati bene ed equamente dinanzi alla legge e in cui gli organi dello Stato agiscano a nome dei cittadini e non contro di essi;

2.

condanna con forza la violenza che ha caratterizzato le recenti manifestazioni in Zimbabwe; è fermamente convinto che la manifestazione pacifica sia parte integrante del processo democratico e che l'uso eccessivo della forza in risposta ad essa dovrebbe essere evitato in ogni circostanza;

3.

sollecita il Presidente Mnangagwa a tenere fede alle sue promesse iniziali di agire rapidamente per prendere il controllo della situazione e riportare lo Zimbabwe sulla strada della riconciliazione e del rispetto della democrazia e dello Stato di diritto;

4.

invita le autorità dello Zimbabwe a porre immediatamente fine agli abusi da parte delle forze di sicurezza e ad indagare in modo rapido e imparziale su tutte le accuse di uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia e di funzionari pubblici, al fine di stabilire le responsabilità individuali in vista di garantire l'assunzione di responsabilità; ricorda che la Costituzione del paese prevede l'istituzione di un organo indipendente per indagare sulle denunce di violazioni commesse dalle forze di polizia e militari, ma che il governo non lo ha ancora istituito;

5.

chiede al governo dello Zimbabwe di ritirare con urgenza tutto il personale militare e la milizia giovanile che sono dispiegati su tutto il territorio e stanno terrorizzando i residenti, in evidente violazione della Costituzione dello Zimbabwe;

6.

ritiene che la libertà di riunione, associazione ed espressione rappresenti una componente fondamentale di qualsiasi democrazia; sottolinea che esprimere un parere in modo non violento sia un diritto costituzionale di tutti i cittadini dello Zimbabwe, e ricorda alle autorità il loro obbligo di tutelare il diritto di tutti i cittadini di protestare contro il deteriorarsi della loro condizione sociale ed economica; invita il governo a porre fine agli attacchi mirati nei confronti di leader e membri del Congresso dei sindacati dello Zimbabwe (ZCTU);

7.

sottolinea il ruolo fondamentale che l'opposizione svolge in una società democratica;

8.

sollecita le autorità dello Zimbabwe a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici;

9.

invita il governo dello Zimbabwe a porre immediatamente fine alle molestie e alla criminalizzazione degli attori della società civile e a riconoscere il ruolo legittimo dei difensori dei diritti umani;

10.

chiede al governo dello Zimbabwe di rispettare le disposizioni della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani e degli strumenti internazionali sui diritti umani ratificati dallo Zimbabwe;

11.

è profondamente preoccupato per le presunte violazioni del giusto processo attraverso processi rapidi e di massa; insiste sulla necessità che il potere giudiziario difenda lo Stato di diritto e garantisca che la sua indipendenza e il diritto ad un processo equo siano rispettati in ogni circostanza; denuncia tutti gli arresti eseguiti senza la presentazione di prove;

12.

invita le autorità dello Zimbabwe ad avviare un'indagine tempestiva, approfondita, imparziale e indipendente sulle accuse di violazioni e abusi dei diritti umani, inclusi stupri e violenze sessuali da parte delle forze di sicurezza, ed a condurre i responsabili dinanzi alla giustizia; chiede che l'accesso ai servizi medici sia universalmente fornito alle vittime di tali violenze sessuali, senza timore di ritorsioni;

13.

condanna la chiusura di Internet, che ha consentito alle autorità di nascondere gli abusi dei diritti umani commessi da parte dell'esercito e delle forze di sicurezza nazionali e di ostacolare una copertura mediatica e una documentazione indipendenti degli abusi durante la repressione e immediatamente dopo le elezioni; sottolinea che l'accesso alle informazioni è un diritto che deve essere rispettato da parte delle autorità, conformemente ai loro obblighi costituzionali e internazionali;

14.

denuncia l'uso scorretto e la natura restrittiva della legge sull'ordine pubblico e la sicurezza (POSA) e sollecita le autorità dello Zimbabwe ad allineare la legislazione alle norme internazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani;

15.

esprime particolare preoccupazione per la situazione economica e sociale in Zimbabwe; ricorda che i principali problemi del paese sono la povertà, la disoccupazione e la denutrizione e la fame croniche; ritiene che tali problemi possano essere risolti soltanto mediante l'attuazione di politiche ambiziose in materia di occupazione, istruzione, salute e agricoltura;

16.

invita tutti gli attori politici a dar prova di responsabilità e di moderazione nonché, in particolare, ad astenersi dall'istigazione alla violenza;

17.

ricorda al governo dello Zimbabwe che il sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nel contesto dell'accordo di Cotonou, nonché in materia di commercio, sviluppo e assistenza economica, è subordinato al rispetto da parte del paese dello Stato di diritto e delle convenzioni e dei trattati internazionali di cui è parte;

18.

ricorda che il sostegno a lungo termine dipende più da riforme globali che non da mere promesse; chiede che l'impegno europeo con lo Zimbabwe sia improntato ai valori e sia fermo nell'assumere una posizione nei confronti delle autorità dello Zimbabwe;

19.

invita il governo ad attuare immediatamente le raccomandazioni sulla violenza postelettorale formulate dalla commissione di inchiesta, in particolare la promozione della tolleranza politica e di una leadership responsabile, e ad istituire un dialogo nazionale condotto in modo credibile, inclusivo, trasparente e responsabile;

20.

prende atto della volontà del governo di tenere fede agli impegni in materia di riforme; sottolinea tuttavia che tali riforme dovrebbero essere sia politiche sia economiche; incoraggia il governo, l'opposizione, i rappresentanti della società civile e i leader religiosi ad impegnarsi in condizioni di parità in un dialogo nazionale in cui i diritti umani siano rispettati e protetti;

21.

invita il governo ad attuare appieno le raccomandazioni formulate dalla MOE dell'UE, specie per quanto riguarda lo Stato di diritto e un contesto politico inclusivo; sottolinea le dieci raccomandazioni prioritarie identificate dalla MOE e illustrate nella lettera del 10 ottobre 2018 dell'osservatore capo al Presidente Mnangagwa, in particolare al fine di creare condizioni di parità per tutti i partiti politici, di garantire un quadro giuridico più chiaro e coerente; di rafforzare la commissione elettorale dello Zimbabwe rendendola realmente indipendente e trasparente, ristabilendo in tal modo la fiducia nel processo elettorale; di garantire che il rafforzamento dell'indipendenza della commissione elettorale la renda libera dal controllo del governo nell'approvazione dei suoi regolamenti; nonché di creare un processo elettorale maggiormente inclusivo;

22.

invita la delegazione dell'Unione europea e le ambasciate degli Stati membri in Zimbabwe a continuare a seguire da vicino gli sviluppi nel paese e ad impiegare tutti gli strumenti appropriati per sostenere i difensori dei diritti umani, le organizzazioni della società civile e i sindacati, promuovere gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e sostenere i movimenti a favore della democrazia;

23.

chiede all'UE di rafforzare il dialogo politico con lo Zimbabwe sui diritti umani sulla base dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou;

24.

invita il Consiglio europeo a rivedere le sue misure restrittive contro i cittadini e le entità in Zimbabwe, incluse le misure attualmente sospese, alla luce della responsabilità per le recenti violenze di Stato;

25.

sollecita la comunità internazionale, in particolare la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e l'Unione africana (UA), a fornire un'assistenza più attiva allo Zimbabwe, al fine di conseguire una soluzione democratica sostenibile alla crisi attuale;

26.

invita i paesi confinanti a rispettare le disposizioni del diritto internazionale ed a proteggere coloro che fuggono dalla violenza in Zimbabwe offrendo loro asilo, in particolare nel breve termine;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, al governo e al parlamento dello Zimbabwe, ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe e dell'Unione africana e al Segretario generale del Commonwealth.

(1)  GU L 42 del 18.2.2017, pag. 11.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/133


P8_TA(2019)0117

Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita (2019/2564(RSP))

(2020/C 449/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa (1), del 12 febbraio 2015 sul caso di Raif Badawi in Arabia Saudita (2), dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr (3), del 31 maggio 2018 sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita (4) e del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul (5),

viste la dichiarazione del 29 maggio 2018 del portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in merito ai recenti arresti in Arabia Saudita e la dichiarazione del 31 luglio 2018 in merito alle detenzioni arbitrarie dei difensori e degli attivisti dei diritti umani in Arabia Saudita, fra cui gli attivisti per i diritti delle donne,

vista la dichiarazione del 12 ottobre 2018 resa da diversi relatori speciali delle Nazioni Unite, recante la richiesta di rilascio immediato di tutti i difensori dei diritti delle donne,

vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) del dicembre 2017,

vista l'adesione dell'Arabia Saudita al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (CSW), nonché la sua adesione al consiglio esecutivo di detta commissione a partire da gennaio 2019,

visto il discorso pronunciato dal commissario Christos Stylianides, a nome del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in occasione del dibattito svoltosi presso il Parlamento europeo il 4 luglio 2017 sul tema dell'elezione dell'Arabia Saudita a membro della CSW,

visto il discorso di apertura del VP/AR in occasione della quinta riunione ministeriale UE-Lega degli Stati arabi, in cui il VP/AR ha affermato: «permettetemi di dire che la cooperazione fra l'Europa e il mondo arabo non è mai stata così importante e, a mio avviso, così necessaria»,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

viste le osservazioni conclusive del 9 marzo 2018 del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna sulla terza e la quarta relazione periodica dell'Arabia Saudita,

vista la relazione del gruppo di riesame della detenzione (Detention Review Panel) in merito alle attiviste detenute in Arabia Saudita,

visto il progetto di legge contro le molestie approvato il 28 maggio 2018 dal consiglio della Shura saudita,

visto l'esame periodico universale (UPR) concernente l'Arabia Saudita del novembre 2018,

visto l'indice sulla libertà di stampa nel mondo di Reporter senza frontiere relativo al 2018, che colloca l'Arabia Saudita al 169o posto su 180 paesi,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) del 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

visto il conferimento del Premio Sacharov per la libertà di pensiero al blogger saudita Raif Badawi nel 2015,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che gli attivisti arrestati dalle autorità saudite a causa del loro attivismo a favore dei diritti delle donne rimangono in detenzione senza capi d'accusa; che tali attivisti includono Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi e Hatoon al-Fassi, attivisti per i diritti delle donne, nonché uomini che sostengono il movimento, fra cui Mohammed al-Rabea; che questi attivisti sono noti per le loro campagne contro il divieto di guida imposto alle donne e a favore dell'abolizione del sistema di tutela maschile; che sono stati posti agli arresti prima dell'annunciata revoca del divieto di guida per le donne, prevista per il 24 giugno 2018; che sembra che alcuni di loro saranno rinviati a giudizio presso il tribunale penale specializzato, originariamente istituito per sottoporre a processo i detenuti trattenuti per reati di terrorismo;

B.

considerando che il difensore dei diritti umani Israa al-Ghomgham, proveniente dalla regione di Qatif, è tuttora vittima di detenzione arbitraria; che la pena capitale comminatale è stata recentemente revocata, ma che sussistono ancora accuse imprecisate a suo carico; che il benessere psicofisico di Israa al-Ghomgham desta preoccupazioni;

C.

considerando che, secondo le relazioni, gli interrogatori sauditi hanno torturato, maltrattato e abusato sessualmente di almeno tre delle attiviste detenute nel maggio 2018; che ai familiari delle attiviste, come i genitori di Loujain al-Hathloul, sono stati imposti divieti di viaggio;

D.

considerando che il ministero dei mezzi di informazione dell'Arabia Saudita ha respinto le accuse di tortura nei confronti delle detenute all'interno del Regno, ritenendole infondate;

E.

considerando che l'attivista Loujain al-Hathloul è detenuta dal marzo 2018 dopo aver partecipato a una sessione di revisione sull'Arabia Saudita del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne; che è stata reclusa in isolamento tra maggio e settembre 2018, periodo durante il quale i suoi genitori riferiscono che è stata torturata;

F.

considerando che, dopo la pubblicazione delle segnalazioni riguardanti la sua tortura, una delegazione della commissione saudita per i diritti umani si è recata a visitare Loujain al-Hathloul; che essi non sono stati in grado di garantire la sua protezione; che successivamente un procuratore l'ha visitata per raccogliere la sua testimonianza;

G.

considerando che Loujain al-Hathloul è stata nominata per il premio Nobel per la pace 2019;

H.

considerando che in Arabia Saudita le donne sono ancora sottoposte a restrizioni tra le più aspre al mondo, nonostante le recenti riforme attuate dal governo per rafforzare i diritti delle donne nel settore dell'occupazione; che il sistema politico e sociale saudita rimane discriminatorio, di fatto rende le donne cittadini di seconda classe, non consente la libertà di religione e di credo, discrimina gravemente la nutrita forza lavoro straniera presente nel paese e reprime duramente ogni voce di dissenso;

I.

considerando che in Arabia Saudita è in vigore una serie di leggi discriminatorie, segnatamente le disposizioni giuridiche relative allo status personale, alla situazione delle lavoratrici migranti, al codice di stato civile, al codice del lavoro, alla legge sulla nazionalità e al sistema di tutela maschile in base al quale la possibilità delle donne di godere della maggior parte dei diritti sanciti dalla CEDAW è subordinata all'autorizzazione di un tutore uomo;

J.

considerando che, attraverso il sistema di tutela maschile, le donne saudite sono private del controllo più elementare sulla propria vita; che restano in vigore leggi discriminatorie in materia di matrimonio e divorzio e che le donne sono tenute per legge a ottenere il permesso di un tutore uomo per potersi iscrivere a un corso di istruzione superiore, poter cercare lavoro, viaggiare o sposarsi; considerando che le donne saudite con coniugi stranieri non possono, a differenza degli uomini sauditi coniugati con straniere, trasmettere la propria cittadinanza ai figli o ai coniugi;

K.

considerando che, secondo il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, la riserva generale dell'Arabia Saudita in merito alla CEDAW è incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione ed è inammissibile in base all'articolo 28 della medesima;

L.

considerando che da quando il principe ereditario Mohammed bin Salman Al Saud è salito al potere nel giugno 2017, molti vocali difensori dei diritti umani, attivisti e critici sono stati arbitrariamente arrestati o condannati ingiustamente a lunghe pene detentive semplicemente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione;

M.

considerando che l'agenda di riforma «Visione 2030», che prevede di conseguire una trasformazione economica e sociale del paese anche mediante l'emancipazione delle donne, avrebbe dovuto costituire una reale opportunità per le donne saudite di assicurarsi l'emancipazione giuridica, che è di fondamentale importanza perché possano godere appieno dei diritti sanciti dalla CEDAW; che, tuttavia, la recente ondata di arresti e le presunte torture di attiviste per i diritti delle donne va in direzione contraria a tale obiettivo e può distogliere dall'agenda di riforma; che l'agenda «Visione 2030» è priva di un quadro giuridico adeguato;

N.

considerando che la libertà di espressione e la libertà di stampa e dei mezzi d'informazione, sia online che offline, sono condizioni irrinunciabili e catalizzatori della democratizzazione e delle riforme, e costituiscono controlli essenziali del potere;

O.

considerando che l'Arabia Saudita ha uno dei tassi di esecuzione più elevati al mondo; che tra il 2014 e il 2017 il numero medio di esecuzioni è stato di almeno 126 all'anno; che le autorità impongono la pena di morte per reati non violenti quali il contrabbando di droga, il tradimento e l'adulterio; che reati quali l'apostasia, che ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani non dovrebbero essere criminalizzati, hanno anche portato all'applicazione della pena di morte;

P.

considerando che il valore dell'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite attribuito all'Arabia Saudita per il 2018 è pari a 0,853, collocando il paese al 39o posto su 188 paesi e territori; che il valore dell'indice di disuguaglianza di genere delle Nazioni Unite attribuito al paese è pari a 0,234, collocandolo al 39o posto su 189 paesi e territori dell'indice del 2017; che il paese ha un indice di sviluppo di genere delle Nazioni Unite (GDI) pari a 0,877 (collocandolo al 39o posto al mondo);

1.

condanna fermamente la detenzione delle attiviste per i diritti umani che hanno condotto una campagna per la revoca del divieto di guida, come pure di tutti i difensori pacifici dei diritti umani, giornalisti, avvocati e attivisti, ed esprime il proprio orrore di fronte alle denunce credibili di torture sistematiche subite da molti di loro, tra cui Loujain al-Hathloul;

2.

invita le autorità saudite a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tali difensori dei diritti delle donne e tutti i difensori dei diritti umani, gli avvocati, i giornalisti e altri prigionieri di coscienza detenuti e condannati semplicemente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e svolto la loro attività pacifica in materia di diritti umani, e a consentire agli osservatori internazionali indipendenti di incontrarsi con le attiviste per i diritti umani che sono detenute;

3.

esorta le autorità saudite ad agevolare l'accesso di medici indipendenti ai detenuti; sottolinea che il trattamento di tutti i detenuti, compresi i difensori dei diritti umani, durante la detenzione deve rispettare le condizioni stabilite nel Corpus dei principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988;

4.

insiste sul fatto che gli osservatori indipendenti dovrebbero includere osservatori provenienti dalla delegazione dell'UE in Arabia Saudita o dalle istituzioni dell'UE, nonché i titolari del mandato in materia di diritti umani delle Nazioni Unite, come il relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o le ONG internazionali;

5.

esorta le autorità saudite a porre fine a qualsiasi forma di vessazione, anche a livello giudiziario, nei confronti di Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatoon al-Fassi, Israa Al-Ghomgham, Mohammed al-Rabea e di tutti gli altri difensori dei diritti umani nel paese affinché possano svolgere il loro lavoro senza ostacoli ingiustificati e senza timore di rappresaglie nei confronti loro e delle loro famiglie;

6.

condanna la repressione e la tortura in corso dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita, compresi i difensori dei diritti delle donne, che pregiudica la credibilità del processo di riforma nel paese; denuncia la discriminazione continua e sistematica nei confronti delle donne e delle bambine in Arabia Saudita;

7.

esorta l'Arabia Saudita a garantire pubblicamente la sicurezza di tutti gli attivisti detenuti, a consentire l'accesso delle donne detenute agli avvocati e ai loro familiari, a fornire la prova del loro benessere e a rilasciare quanti siano in carcere solo per aver pacificamente chiesto una riforma;

8.

rende omaggio ed esprime sostegno ai difensori dei diritti delle donne che si impegnano a favore di un trattamento paritario ed equo nella loro società e a quanti hanno difeso i diritti umani nonostante le difficoltà da affrontare;

9.

esprime profonda preoccupazione riguardo alla prevalenza della violenza di genere in Arabia Saudita, che spesso non è denunciata né documentata ed è stata giustificata adducendo motivi retrogradi quali la necessità di disciplinare le donne sotto la tutela degli uomini; esorta le autorità saudite ad adottare una normativa completa che definisca in modo specifico e configuri come reato tutte le forme di violenza di genere nei confronti delle donne, in particolare le mutilazioni genitali femminili, lo stupro, compreso lo stupro coniugale, le aggressioni sessuali e le molestie sessuali, e rimuova tutti gli ostacoli all'accesso delle donne alla giustizia; esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di pratiche prevalenti di matrimonio infantile;

10.

deplora l'esistenza del sistema di tutela maschile, che prevede l'autorizzazione di un tutore uomo in vari ambiti, come i viaggi internazionali, l'accesso ai servizi sanitari, la scelta della residenza, il matrimonio, la presentazione di denunce al sistema giudiziario, l'uscita dai centri statali di assistenza per le donne vittime di abusi e il rilascio dai centri di detenzione; sottolinea che tale sistema rispecchia il radicato sistema patriarcale che domina il paese; esorta il governo saudita ad abolire senza indugio il sistema di tutela maschile e ad abrogare altre leggi che discriminano le donne e le ragazze;

11.

prende atto della recente adozione di una legge in base alla quale le donne saudite possono essere informate mediante un messaggio di testo qualora il loro coniuge decida di divorziare, onde evitare che il matrimonio sia concluso a loro insaputa; sottolinea che tale legge non affronta assolutamente il fatto che alle donne saudite è concesso ottenere il divorzio in casi estremamente limitati, ovvero con il consenso del marito oppure in caso di maltrattamenti ad opera del coniuge;

12.

esprime preoccupazione per i servizi web governativi che consentono ai tutori uomini di seguire gli spostamenti delle donne, specificare quando e in che modo esse possono attraversare le frontiere saudite e ottenere informazioni in tempo reale tramite messaggi di testo quando viaggiano;

13.

si compiace della revoca del divieto di guida per le donne all'interno del Regno, avvenuta nell'ambito dell'agenda Visione 2030;

14.

invita le autorità saudite a rivedere la legge sulle associazioni e le fondazioni del dicembre 2015 al fine di permettere alle attiviste di organizzarsi e svolgere il proprio lavoro liberamente e in piena indipendenza, senza ingerenze indebite da parte delle autorità; esorta altresì a rivedere la legge antiterrorismo, la legge sulla lotta alla criminalità informatica e la legge sulla stampa e le pubblicazioni, che sono spesso sfruttate per perseguire i difensori di diritti umani, nonché tutte le disposizioni discriminatorie presenti nel sistema giuridico, anche in settori quali il diritto in materia di successione;

15.

invita le autorità saudite a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), sciogliere le riserve sollevate alla CEDAW e ratificare il suo protocollo opzionale in modo che le donne saudite possano esercitare pienamente i diritti sanciti dalla Convenzione nonché a cessare i matrimoni infantili e forzati e ad abolire il codice di abbigliamento obbligatorio per le donne; esorta l'Arabia Saudita a rivolgere un invito permanente a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite affinché visitino il paese;

16.

sottolinea che l'esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica sono tutelati dal diritto internazionale dei diritti umani; invita le autorità saudite a consentire l'indipendenza della stampa e dei media, e a garantire la libertà di espressione, sia online che offline, nonché la libertà di associazione e riunione pacifica per tutti i cittadini dell'Arabia Saudita; esorta le autorità saudite a rimuovere le restrizioni imposte nei confronti dei difensori dei diritti umani per vietare loro di parlare apertamente sui media sociali e i mezzi d'informazione internazionali;

17.

esorta le autorità saudite a introdurre una moratoria immediata sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione; chiede che siano riviste tutte le condanne alla pena capitale per garantire che i processi da cui esse sono scaturite abbiano rispettato le norme internazionali;

18.

raccomanda di inviare in Arabia Saudita una delegazione ad hoc della sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI) e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) prima della fine dell'attuale legislatura allo scopo di visitare le donne detenute e tenere le riunioni del caso con le autorità saudite;

19.

prende atto del dialogo tra l'UE e l'Arabia Saudita e incoraggia a proseguirlo;

20.

si rammarica delle inefficaci dichiarazioni del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e degli Stati membri a riguardo dei difensori dei diritti umani delle donne detenute dal maggio 2018;

21.

invita il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a richiamare l'attenzione sui casi di Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi, Nassima al-Sada e di tutti gli altri difensori dei diritti umani delle donne in occasione dei loro dialoghi con la autorità saudite e a chiedere il loro rilascio; insiste sul fatto che, in attesa del loro rilascio, i diplomatici dell'UE dovrebbero invitare le autorità saudite a garantire la loro sicurezza e a proseguire lo svolgimento di indagini approfondite sulle segnalazioni di tortura;

22.

invita la Commissione e il Parlamento a esaminare la mancanza di elenchi dell'Arabia Saudita nel registro per la trasparenza dell'UE;

23.

invita il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a richiamare l'attenzione sui casi di Israa al-Ghomgham, suo marito Mousa al-Hashim e i loro quattro coimputati Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Khalid al-Ghanim e Mujtaba al-Muzain in occasione dei loro dialoghi con la autorità saudite e a chiedere il loro rilascio; invita altresì a trattare il caso dello sceicco Salman al-Awda e a chiederne il rilascio;

24.

invita il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a stabilire una posizione unitaria al fine di garantire che i servizi diplomatici europei in Arabia Saudita si avvalgano in maniera sistematica dei meccanismi previsti dagli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, tra cui dichiarazioni pubbliche, iniziative diplomatiche, monitoraggio dei processi e visite presso le carceri, in relazione ai difensori dei diritti delle donne detenuti dal maggio 2018;

25.

invita il Parlamento europeo a presentare una risoluzione sulla situazione dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita alla prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; invita l'UE, in occasione della prossima sessione di detto Consiglio e della prossima commissione sulla condizione femminile, a sollevare la questione dell'adesione degli Stati con una dubbia situazione in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; invita l'UE a proporre la nomina di un relatore speciale sui diritti umani in Arabia Saudita in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

26.

invita nuovamente le autorità saudite a porre fine a ulteriori fustigazioni di Raif Badawi e a procedere al suo rilascio immediato e incondizionato; insiste sulla necessità che tutti i rappresentati di alto livello dell'UE, segnatamente il VP/AR e tutti i commissari, sollevino in maniera sistematica il caso di Raif Badawi nei contatti che intrattengono con le loro controparti saudite e chiedano di incontrarlo durante le loro visite nel paese; si impegna a compiere ulteriori sforzi per favorire il suo rilascio; invita il suo Presidente a recarsi in visita a Riyadh al fine di affrontare il caso dei vincitori del Premio Sacharov direttamente con le autorità;

27.

invita il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a garantire la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e ad ampliare la loro protezione e il loro sostegno, in particolare nel caso delle donne che difendono i diritti umani; invita il VP/AR a riferire sullo stato attuale della cooperazione militare e di sicurezza tra gli Stati membri e il regime saudita;

28.

ribadisce il suo invito al Consiglio a raggiungere una posizione comune per imporre, a livello dell'UE, un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita e a rispettare la posizione comune 2008/944/PESC (6); chiede un embargo sull'esportazione di sistemi di sorveglianza e di altri prodotti a duplice uso suscettibili di essere utilizzati in Arabia Saudita a fini repressivi sui cittadini, tra cui i difensioni dei diritti umani delle donne; esprime preoccupazione per l'uso di tali armi e della tecnologia di sorveglianza informatica da parte delle autorità saudite; ricorda agli Stati membri che il proseguimento dei loro accordi sulle armi con l'Arabia Saudita è in contrasto con la posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi; chiede al SEAE di proporre l'imposizione di misure restrittive, tra cui il congelamento di beni e il divieto di rilascio di visti, nei confronti dell'Arabia Saudita in risposta alle violazioni dei diritti e invita il Consiglio ad approvarle;

29.

esorta il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a continuare a tenere un dialogo con l'Arabia Saudita sui diritti umani, le libertà fondamentali e il ruolo preoccupante del paese nella regione; esprime la sua disponibilità immediata a intessere un dialogo costruttivo con le autorità saudite, compresi i parlamentari, sull'attuazione dei loro impegni internazionali relativi ai diritti umani; chiede uno scambio di esperienze in materia di giustizia e questioni giuridiche al fine di rafforzare la protezione dei diritti individuali in Arabia Saudita;

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a S.M. il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud e al Principe ereditario Mohammad Bin Salman Al Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita, e al Segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita.

(1)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 64.

(2)  GU C 310 del 25.8.2016, pag. 29.

(3)  GU C 349 del 17.10.2017, pag. 34.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0232.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0434.

(6)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/139


P8_TA(2019)0127

Diritto di manifestare pacificamente e uso proporzionato della forza

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza (2019/2569(RSP))

(2020/C 449/18)

Il Parlamento europeo,

visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta»),

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (1),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;

B.

considerando che lo Stato di diritto è il cardine della democrazia ed è uno dei principi fondanti dell'Unione, il cui funzionamento presuppone fiducia reciproca quanto al fatto che gli Stati membri rispettano la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, quali sanciti nella Carta e nella CEDU;

C.

considerando che l'Unione europea si impegna a rispettare la libertà di espressione e di informazione nonché la libertà di riunione e di associazione;

D.

considerando che l'articolo 11 della CEDU e l'articolo 12 della Carta sanciscono che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, incluso il diritto di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi;

E.

considerando che l'articolo 11 della CEDU sancisce che «l'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che, in una società democratica, costituiscono misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»;

F.

considerando che l'articolo 11 della CEDU sancisce inoltre che «la libertà di riunione non osta a che siano imposte restrizioni legittime all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato»;

G.

considerando che l'articolo 12 della Carta afferma altresì che «i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione»;

H.

considerando che occorre tutelare la libertà di associazione; che una società civile vivace e il pluralismo dei mezzi di informazione svolgono un ruolo determinante nel promuovere una società aperta e pluralistica e la partecipazione del pubblico al processo democratico, come pure nel rafforzare la responsabilità dei governi;

I.

considerando che la libertà di riunione va di pari passo con la libertà di espressione garantita dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU, che sanciscono il diritto di ogni persona alla libertà di espressione, diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera;

J.

considerando che l'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, e può quindi essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che, in una società democratica, costituiscono misure necessarie alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, come prescritto dall'articolo 10 della CEDU;

K.

considerando che, a norma dell'articolo 52 della Carta, «eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla [presente] Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà»;

L.

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione «rispetta le funzioni essenziali [degli Stati membri], in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale»; che, «in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro»;

M.

considerando che, secondo la giurisprudenza della CEDH e della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutte le restrizioni dei diritti fondamentali e delle libertà civili devono rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità;

N.

considerando che le autorità di contrasto di diversi Stati membri sono state criticate per aver pregiudicato il diritto a manifestare e per ricorso eccessivo alla forza;

1.

invita gli Stati membri a rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di associazione e alla libertà di espressione;

2.

sottolinea che il dibattito pubblico è essenziale per il funzionamento delle società democratiche;

3.

condanna l'adozione di leggi restrittive riguardanti la libertà di riunione, avutasi in diversi Stati membri negli ultimi anni;

4.

condanna il ricorso a interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità pubbliche in occasione di proteste e manifestazioni pacifiche; incoraggia le autorità competenti a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci in caso di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza; ricorda che le autorità di contrasto devono sempre rispondere delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi;

5.

invita gli Stati membri a garantire che l'uso della forza da parte delle autorità di contrasto sia sempre legittimo, proporzionato e necessario e avvenga come ultima ratio, e che preservi la vita umana e l'integrità fisica della persona; osserva che l'uso indiscriminato della forza contro le folle è in contrasto con il principio di proporzionalità;

6.

rileva l'importante ruolo dei giornalisti e dei fotoreporter nella denuncia dei casi di violenza sproporzionata e condanna tutti i casi in cui essi sono stati deliberatamente presi di mira;

7.

ritiene che la violenza contro manifestanti pacifici non possa mai costituire una soluzione in un dibattito o in politica;

8.

riconosce che le forze di polizia, che contano anch'esse numerose vittime, operano in condizioni difficili, a causa soprattutto dell'ostilità di alcuni manifestanti ma anche di un carico di lavoro eccessivo; condanna ogni forma di violenza nei confronti di individui o beni da parte di manifestanti e militanti violenti, che partecipano soltanto per scopi violenti e minano la legittimità delle proteste pacifiche;

9.

incoraggia gli agenti di pubblica sicurezza degli Stati membri a partecipare attivamente alla formazione offerta dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) sul tema «ordine pubblico e operazioni di polizia in occasione di eventi di primo piano»; incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche al riguardo;

10.

sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza dei funzionari delle autorità di contrasto, degli agenti di polizia e dei soldati impegnati nelle operazioni di manutenzione di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche di protesta;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0032.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/142


P8_TA(2019)0128

Diritti delle persone intersessuali

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali (2018/2878(RSP))

(2020/C 449/19)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,

vista la Carta sociale europea, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (1),

vista la relazione pubblicata dalla Commissione nel 2011 da titolo «Transessuali e intersessuali»,

viste le relazioni finali del progetto pilota finanziato dalla Commissione «Health4LGBTI» sulle disuguaglianze sanitarie subite dalle persone LGBTI,

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (3),

visto il documento pubblicato nel maggio 2015 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «The fundamental rights situation of intersex people» (La situazione dei diritti fondamentali delle persone intersessuali) (4),

vista la pubblicazione online della FRA dal titolo «Mapping minimum age requirements concerning the rights of the child in the EU» (Mappatura dei requisiti minimi di età per quanto riguarda i diritti dei minori nell'UE) (5), del novembre 2017,

vista la relazione FRA 2018 sui diritti fondamentali,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti,

vista la risoluzione 2191 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 2017, sulla promozione dei diritti umani delle persone intersessuali e sull'eliminazione della discriminazione nei loro confronti,

vista la relazione del 2015 del commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo sui diritti umani delle persone intersessuali;

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la relazione del 2013 del relatore speciale delle Nazioni Unite in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

visti i principi di Yogyakarta, dal titolo «Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics» (Principi e obblighi degli Stati relativamente all'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali), adottati nel novembre 2006 e i 10 principi complementari («+10») adottati il 10 novembre 2017,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione riguardanti i diritti delle persone intersessuali (O-000132/2018 — B8-0007/2019 e O-000133/2018 — B8-0008/2019),

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le persone intersessuali nascono con caratteristiche sessuali fisiche che non corrispondono a norme mediche o sociali per il corpo femminile o maschile, e che queste variazioni nelle caratteristiche sessuali possono manifestarsi nelle caratteristiche primarie (come gli organi genitali interni ed esterni nonché la struttura cromosomica e ormonale) e/o nelle caratteristiche secondarie (come la massa muscolare, la distribuzione dei capelli e la statura);

B.

considerando che le persone intersessuali sono esposte a numerose forme di violenza e discriminazione nell'Unione europea e che tali violazioni dei diritti umani rimangono ampiamente sconosciute al grande pubblico e ai responsabili politici;

C.

considerando che vi è un'elevata prevalenza di interventi chirurgici e cure mediche sui neonati intersessuali, sebbene nella maggior parte dei casi tali trattamenti non siano necessari dal punto di vista medico; che gli interventi di chirurgia estetica e gli interventi chirurgici urgenti possono essere proposti come pacchetto, impedendo ai genitori e alle persone intersessuali di disporre di informazioni complete sull'impatto di ciascuno di essi;

D.

considerando che gli interventi chirurgici e i trattamenti medici vengono eseguiti sui bambini intersessuali senza il loro previo consenso personale, completo e informato; che le mutilazioni genitali intersessuali possono avere conseguenze per tutta la vita, come traumi psicologici e menomazioni fisiche;

E.

considerando che le persone intersessuali e i bambini intersessuali che appartengono ad altre minoranze e gruppi emarginati sono ulteriormente emarginati e socialmente esclusi e a rischio di violenza e discriminazione, a causa delle loro identità incrociate;

F.

considerando che nella maggior parte degli Stati membri l'intervento chirurgico può essere eseguito su un bambino intersessuale o una persona intersessuale con disabilità con il consenso del suo tutore legale, indipendentemente dalla capacità della persona intersessuale di decidere autonomamente;

G.

considerando che in molti casi i genitori e/o i tutori legali sono fortemente sollecitati a prendere decisioni senza essere pienamente informati delle conseguenze permanenti per i loro figli;

H.

considerando che molte persone intersessuali non hanno pieno accesso alle loro cartelle cliniche e non sanno quindi di essere intersessuali o non sono a conoscenza delle cure mediche cui sono state sottoposte;

I.

considerando che le variazioni intersex continuano ad essere classificate come malattie, ad esempio nella classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità, in mancanza di prove a sostegno dell'efficacia a lungo termine delle cure;

J.

considerando che alcune persone intersessuali non si identificano con il genere che viene loro assegnato clinicamente alla nascita; che il riconoscimento giuridico del genere basato sull'autodeterminazione è possibile solo in sei Stati membri; che molti Stati membri richiedono ancora la sterilizzazione per il riconoscimento giuridico del genere;

K.

considerando che la legislazione antidiscriminazione a livello dell'UE, e nella maggior parte degli Stati membri, non comprende la discriminazione basata sulle caratteristiche sessuali, né come categoria a sé stante né quando è interpretata come una forma di discriminazione basata sul sesso;

L.

considerando che nell'Unione molti bambini intersessuali subiscono violazioni dei diritti umani e mutilazione genitale quando sono sottoposti a trattamenti di normalizzazione sessuale;

1.

prende atto dell'urgente necessità di combattere le violazioni dei diritti umani delle persone intersessuali e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre una normativa per affrontare tali questioni;

Medicalizzazione e patologizzazione

2.

condanna fermamente i trattamenti e la chirurgia di normalizzazione sessuale; accoglie con favore le leggi che vietano tali interventi chirurgici, come a Malta e in Portogallo, e incoraggia gli altri Stati membri ad adottare quanto prima una legislazione analoga;

3.

sottolinea la necessità di fornire una consulenza e un sostegno adeguati ai minori intersessuali e alle persone intersessuali con disabilità, nonché ai loro genitori o tutori, e di informarli pienamente sulle conseguenze dei trattamenti di normalizzazione sessuale;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni che lavorano per eliminare la stigmatizzazione delle persone intersessuali;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti destinati alle organizzazioni della società civile delle persone intersessuali;

6.

invita gli Stati membri a migliorare l'accesso delle persone intersessuali alle loro cartelle cliniche e a garantire che nessuno sia sottoposto a cure mediche o chirurgiche non necessarie durante la prima infanzia e l'infanzia, garantendo l'integrità fisica, l'autonomia e l'autodeterminazione dei bambini interessati;

7.

ritiene che la patologizzazione delle variazioni intersessuali comprometta il pieno godimento, da parte delle persone intersessuali, del diritto ai più elevati standard possibili in materia di salute, quale sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita gli Stati membri a garantire la depatologizzazione delle persone intersessuali;

8.

accoglie con favore la depatologizzazione, per quanto parziale, delle identità trans nell'undicesima revisione della classificazione internazionale delle malattie ICD (ICD-11); osserva tuttavia che la categoria «incongruenza di genere» nell'infanzia patologizza i comportamenti non normativi di genere nell'infanzia; invita pertanto gli Stati membri ad adoperarsi per l'eliminazione di detta categoria dall'ICD-11 e ad adeguare la futura revisione dell'ICD ai rispettivi sistemi sanitari nazionali;

Documenti di identità

9.

sottolinea l'importanza di procedure flessibili di registrazione delle nascite; accoglie con favore le leggi adottate in alcuni Stati membri che permettono il riconoscimento giuridico del genere sulla base dell'autodeterminazione; incoraggia altri Stati membri ad adottare una legislazione analoga, comprese procedure flessibili per modificare i marcatori di genere, a condizione che continuino ad essere registrati, nonché i nomi sui certificati di nascita e sui documenti di identità (compresa la possibilità di nomi neutri sotto il profilo del genere);

Discriminazione

10.

deplora il mancato riconoscimento delle caratteristiche sessuali come motivo di discriminazione in tutta l'UE e sottolinea pertanto l'importanza di questo criterio al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le persone intersessuali;

11.

invita la Commissione a migliorare lo scambio delle migliori prassi in materia; invita gli Stati membri a adottare la legislazione necessaria per garantire una protezione, un rispetto e una promozione adeguati dei diritti fondamentali delle persone intersessuali, compresi i bambini intersessuali, come anche una protezione completa contro la discriminazione;

Sensibilizzazione del pubblico

12.

invita tutte le parti interessate a condurre ricerche sulle persone intersessuali in un'ottica sociologica e dei diritti umani piuttosto che clinica;

13.

invita la Commissione a garantire che i fondi dell'UE non sostengano progetti di ricerca e/o in campo medico che contribuiscono ulteriormente alle violazioni dei diritti umani delle persone intersessuali, nel contesto delle reti di riferimento europee (ERN); esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere e finanziare la ricerca sulla situazione dei diritti umani delle persone intersessuali;

14.

sollecita la Commissione ad adottare un approccio olistico e basato sui diritti per quanto riguarda i diritti delle persone intersessuali e a coordinare meglio il lavoro delle sue direzioni generali Giustizia e consumatori, Istruzione, Gioventù, Sport e cultura, Salute e sicurezza alimentare, in modo da garantire politiche e programmi coerenti a sostegno delle persone intersessuali, compresa la formazione dei funzionari statali e della classe medica;

15.

invita la Commissione a rafforzare la dimensione intersessuale nel suo elenco pluriennale di azioni a favore delle persone LGBTI per il periodo in corso e a predisporre sin d'ora il rinnovo di detta strategia per il prossimo periodo pluriennale (2019-2024);

16.

invita la Commissione a facilitare la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda la protezione dei diritti umani e dell'integrità fisica delle persone intersessuali;

o

o o

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(2)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 21.

(3)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 2.

(4)  https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people

(5)  https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/146


P8_TA(2019)0129

Il futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))

(2020/C 449/20)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,

viste la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la sua posizione del 2 aprile 2009 in merito a tale proposta,

visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) adottati dal Consiglio dell'Unione europea nella sua riunione del 24 giugno 2013,

viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza delle persone LGBTI,

visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea, condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e pubblicato il 17 maggio 2013,

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (1),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (2),

vista la risoluzione 2191(2017) del 12 ottobre 2017 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti umani delle persone intersessuali e sull'eliminazione della discriminazione nei loro confronti,

visto elenco di azioni della Commissione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI, del dicembre 2015,

viste le relazioni annuali della Commissione del 2016 e del 2017 sull'attuazione dell'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 5 giugno 2018 (Relu Adrian Coman e altri / Inspectoratul General pentru Imigrări Ministerul Afacerilor Interne(3) e altra giurisprudenza pertinente della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la relazione del maggio 2015 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «The fundamental rights situation of intersex people» (La situazione dei diritti fondamentali delle persone intersessuali),

vista la relazione del marzo 2017 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers» (Situazione attuale dei migranti nell'UE: richiedenti asilo lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali),

vista la relazione del 2015 del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa concernente i diritti umani delle persone intersessuali;

vista la risoluzione 2048(2015) del 22 aprile 2015 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla discriminazione delle persone transgender in Europa,

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

vista l'interrogazione alla Commissione sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) (O-000006/2019 — B8-0014/2019),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le persone LGBTI continuano a subire discriminazioni e violenze nell'Unione europea; che non tutti gli Stati membri dell'UE garantiscono alle persone LGBTI una protezione giuridica contro la discriminazione;

B.

considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ha invitato la Commissione ad adottare una strategia sull'uguaglianza delle persone LGBTI;

C.

considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni sull'uguaglianza delle persone LGBTI del 16 giugno 2016, ha invitato gli Stati membri a collaborare con la Commissione per quanto riguarda il suo elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI;

D.

considerando che la Commissione ha adottato quadri strategici globali su altri temi connessi ai diritti fondamentali, come la disabilità e l'inclusione dei Rom, ma non ha ancora intrapreso azioni analoghe in materia di diritti delle persone LGBTI;

E.

considerando che l'elenco delle azioni per promuovere l'uguaglianza delle persone LGBTI pubblicato dalla Commissione nel 2015 è una strategia non vincolante e non esaustiva;

F.

considerando che le relazioni della Commissione sull'attuazione dell'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI dimostrano che sono stati compiuti passi significativi ma che resta ancora molto da fare per garantire l'uguaglianza per tutti i cittadini dell'UE, compresi i cittadini LGBTI;

G.

considerando che, sebbene gli orientamenti adottati dal Consiglio europeo per promuovere e tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) siano vincolanti per l'UE e i suoi Stati membri nella loro azione esterna sin dal 2013, la mancanza di un impegno complementare interno dell'UE costituisce una minaccia alla coesione interna ed esterna;

H.

considerando che la direttiva antidiscriminazione rimane bloccata in sede di Consiglio;

1.

ribadisce le raccomandazioni contenute nella sua risoluzione sulla tabella di marcia dell'UE;

2.

rileva che negli ultimi anni è stata osservata nell'UE una regressione per quanto riguarda la parità di genere, con ripercussioni dirette sulle persone LGBTI; invita la Commissione a impegnarsi ad affrontare tale regressione, a fare dell'uguaglianza e della non discriminazione un ambito prioritario e a far sì che tale impegno sia accolto nei lavori della prossima Commissione che entrerà in carica nel corso del 2019;

3.

invita la Commissione a garantire che ai diritti delle persone LGBTI sia attribuita priorità nel suo programma di lavoro per il 2019-2024 e a rafforzare la cooperazione tra le diverse DG nei settori in cui dovrebbero essere integrati i diritti delle persone LGBTI, quali l'istruzione e la sanità, come indicato nell'elenco delle azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI;

4.

invita la Commissione ad adottare un altro documento strategico per promuovere la parità per le persone LGBTI;

5.

invita la Commissione a monitorare e applicare l'attuazione della legislazione antidiscriminazione e delle misure volte a garantire i diritti delle persone LGBTI in tutti gli ambiti;

6.

invita la Commissione a continuare a lavorare sui temi già inclusi nell'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI;

7.

invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento e le organizzazioni della società civile nell'elaborazione del suo futuro elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI;

8.

invita la Commissione a proseguire le campagne di sensibilizzazione e di comunicazione pubblica concernenti le persone LGBTI e le loro famiglie; sottolinea l'importanza di un'azione di questo tipo a tutti i livelli e di concentrarsi sui benefici che la diversità apporta alla società piuttosto che sulla mera normalizzazione delle persone LGBTI;

9.

invita la Commissione a favorire e sostenere gli Stati membri nell'attuazione di programmi di educazione sessuale e relazionale di alta qualità e completi, che forniscano informazioni ed educazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti in modo acritico, fornendo un quadro positivo e inclusivo delle persone LGBTI;

10.

invita la Commissione ad adottare misure concrete per garantire la libera circolazione di tutte le famiglie, comprese le famiglie LGBTI, in linea con la recente causa Coman presso la CGUE;

11.

rileva che, per l'accesso al riconoscimento giuridico del genere, 8 Stati membri prevedono l'obbligo di sterilizzazione e altri 18 di diagnosi di salute mentale; invita la Commissione a valutare se tali requisiti siano conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

12.

invita la Commissione a integrare una prospettiva intersettoriale nei suoi futuri lavori sui diritti delle persone LGBTI, a prendere in considerazione le esperienze di discriminazione trasversale vissute dalle persone LGBTI emarginate e a sviluppare misure per rispondere alle loro esigenze specifiche, anche mettendo a disposizione finanziamenti per specifiche reti di sostegno a favore dei gruppi LGBTI emarginati;

13.

invita la Commissione a continuare a lavorare con gli Stati membri ai fini dell'attuazione delle sue future azioni in materia di diritti delle persone LGBTI;

14.

invita la Commissione a migliorare lo scambio delle migliori prassi in materia; invita gli Stati membri ad adottare la legislazione necessaria per garantire che i diritti fondamentali dei minori LGBTI siano adeguatamente rispettati, promossi e tutelati, compresa la piena protezione contro la discriminazione;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 21.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

(3)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018, ECLI:EU:C:2018:385.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/149


P8_TA(2019)0130

Il futuro del trattato INF e l'impatto sull'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul futuro del trattato INF e l'impatto sull'Unione europea (2019/2574(RSP))

(2020/C 449/21)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per la eliminazione dei missili a medio e corto raggio (in appresso «trattato INF»), firmato a Washington l'8 dicembre 1987 dall'allora Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e dall'allora leader dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov (1),

vista la relazione del 2018 sull'adesione e il rispetto degli accordi e degli impegni in materia di controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo elaborata dal Dipartimento di Stato statunitense,

vista la dichiarazione del 21 ottobre 2018 del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che avverte del ritiro degli Stati Uniti dal trattato INF,

vista la dichiarazione del 2 febbraio 2019 del Segretario di Stato statunitense sull'intenzione degli Stati Uniti di recedere dal trattato INF (2),

vista la dichiarazione del 2 febbraio 2019 del Presidente russo Vladimir Putin, che afferma che anche la Russia sospenderà la sua partecipazione al trattato,

vista la dichiarazione sul trattato INF rilasciata il 4 dicembre 2018 dai ministri degli Esteri della NATO (3),

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte»,

viste le preoccupazioni espresse nel 2019 dagli Stati Uniti e dalla NATO in merito al mancato rispetto del trattato INF da parte della Russia, in particolare per quanto riguarda il suo nuovo sistema missilistico 9M729, recentemente reiterate nella dichiarazione del 1o febbraio 2019 del Consiglio Nord Atlantico (4),

viste le osservazioni formulate dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, in occasione della settima conferenza dell'UE sulla non proliferazione e il disarmo, tenutasi a Bruxelles il 18 e 19 dicembre 2018,

vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione (5),

vista la dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO firmata a Bruxelles il 10 luglio 2018,

vista l'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo (6),

visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 delle Nazioni Unite, dedicato alla promozione di società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile (7),

vista la relazione annuale 2017 sull'attuazione della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, del 18 maggio 2018,

visto il trattato di non proliferazione nucleare del 1968 (TNP), che impone a tutti gli Stati di perseguire in buona fede il disarmo nucleare e porre fine alla corsa agli armamenti nucleari,

visto il trattato sulla proibizione delle armi nucleari adottato il 7 luglio 2017 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sul trattato di non proliferazione delle armi nucleari (8),

vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

viste le conclusioni del Consiglio sulla nona Conferenza di revisione delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (8079/15),

viste l'assegnazione del premio Nobel per la pace 2017 alla Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari (ICAN) e la dichiarazione resa da quest'ultima il 1o febbraio 2019 dal titolo «US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk» (L'uscita degli Stati Uniti dal trattato INF mette a rischio l'Europa (e il mondo)),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il trattato INF, firmato nel 1987 dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, è stato un accordo senza eguali nell'era della guerra fredda, in quanto anziché fissare dei limiti imponeva a entrambi i paesi di distruggere le loro scorte di missili balistici e da crociera nucleari e convenzionali lanciabili da terra aventi una gittata compresa tra i 500 e 5 500 km, proibendo nel contempo alle parti di detenere, produrre e testare in volo tali missili;

B.

considerando che al maggio 1991 erano stati eliminati circa 2 692 missili, in conformità delle disposizioni del trattato; che sono seguiti 10 anni di ispezioni in loco; che grazie al trattato INF sono stati alla fine smantellati oltre 3 000 missili contenenti testate nucleari;

C.

considerando che il trattato INF ha contribuito a contenere la competizione strategica tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e in seguito la Federazione russa, e a costruire e rafforzare la stabilità nell'era della guerra fredda; che l'Europa è stata il principale beneficiario del trattato INF, il quale ha avuto un ruolo fondamentale nel mantenimento della sua sicurezza per più di tre decenni; che il trattato continua a costituire un pilastro della pace e della stabilità internazionali, segnatamente in quanto parte dell'architettura di sicurezza europea;

D.

considerando che nel 2014 l'amministrazione Obama ha dichiarato che la Russia stava violando gli obblighi che le incombevano in forza del trattato INF di non detenere, produrre o collaudare in volo missili da crociera lanciabili da terra (GLCM) con una gittata compresa tra i 500 e i 5 500 km, o di detenere o produrre rampe per il lancio di tali missili; che relazioni successive pubblicate nel 2015, 2016, 2017 e 2018 dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti hanno ribadito le asserzioni statunitensi in merito alla persistente violazione del trattato da parte della Russia;

E.

considerando che gli Stati Uniti e la NATO hanno ripetutamente interpellato la Russia in merito alle sue attività di sviluppo di missili, in particolare per quanto riguarda il sistema missilistico 9M729, che a loro parere viola il trattato INF;

F.

considerando che nel dicembre 2017, in occasione del trentesimo anniversario del trattato, l'amministrazione del Presidente Trump ha annunciato una «strategia integrata» di misure diplomatiche, militari ed economiche, volta a riportare la Russia al rispetto del trattato; che tali misure comprendevano sforzi diplomatici attraverso la Commissione speciale di verifica, l'avvio di un programma di ricerca e sviluppo militare e provvedimenti economici nei confronti di entità russe coinvolte nello sviluppo e nella produzione del missile non conforme;

G.

considerando che gli Stati Uniti e la Russia non sono riusciti a risolvere le loro reciproche preoccupazioni attraverso il dialogo diplomatico; che la Commissione speciale di verifica, istituita ai sensi del trattato per affrontare, tra l'altro, le questioni di conformità, non è stata convocata;

H.

considerando che il 20 ottobre 2018 il Presidente Trump ha annunciato che gli Stati Uniti si sarebbero ritirati dal trattato, adducendo come motivazioni l'inadempienza della Russia e la mancata partecipazione della Cina; che il 4 dicembre 2018, in esito alla riunione dei ministri degli Esteri della NATO, il Segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha annunciato che gli Stati Uniti, avendo riscontrato una violazione sostanziale del trattato da parte della Russia, avrebbero sospeso per contrasto i propri obblighi al termine di un periodo di 60 giorni, a meno che la Russia non avesse ripristinato il rispetto totale e verificabile del trattato;

I.

considerando che il 1o febbraio 2019 gli Stati Uniti hanno annunciato, allo scadere del termine di 60 giorni concesso alla Russia per ripristinare il pieno rispetto del trattato, che sospenderanno i propri obblighi derivanti dal trattato INF e avvieranno il processo di ritiro dallo stesso a meno che la Russia, che secondo gli Stati Uniti ha commesso una violazione sostanziale del trattato, non ripristini il rispetto delle condizioni previste da quest'ultimo entro sei mesi; che il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha invitato la Russia a sfruttare il periodo di sei mesi concesso dagli Stati Uniti per ripristinare il rispetto totale del trattato;

J.

considerando che il 4 dicembre 2018 i ministri degli Esteri della NATO hanno rilasciato una dichiarazione nella quale riconoscevano le violazioni del trattato INF commesse dalla Russia e invitavano quest'ultima a ripristinare urgentemente il rispetto totale e verificabile del trattato;

K.

considerando che il 2 febbraio 2019 la Russia ha annunciato sospenderà il trattato INF e svilupperà nuovi tipi di missili; che le autorità russe hanno ripetutamente espresso preoccupazione riguardo agli impianti di difesa missilistica della NATO;

L.

considerando che la Cina, insieme ad altri paesi non firmatari del trattato INF, ha intrapreso una massiccia proliferazione del suo arsenale missilistico, il che rende evidente la necessità di un nuovo trattato che vincoli Stati Uniti, Russia e Cina;

M.

considerando che un'eventuale sospensione del trattato potrebbe comportare un inasprimento delle tensioni tra gli Stati nucleari, incomprensioni e una nuova corsa agli armamenti;

N.

considerando che il trattato INF è uno dei pilastri fondamentali per il mantenimento della stabilità strategica globale, della pace nel mondo e della sicurezza regionale; che il mantenimento del trattato contribuirebbe agli sforzi volti a preservare altri accordi esistenti in materia di controllo degli armamenti e disarmo, nonché a creare condizioni più favorevoli per i negoziati relativi alla limitazione degli armamenti, al disarmo e alla non proliferazione; che gli annunci relativi al ritiro dal trattato mettono in dubbio le possibilità di rinnovo di altri importanti trattati sul controllo degli armamenti, come il trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Federazione russa recante misure per ridurre e limitare ulteriormente le armi strategiche offensive («nuovo trattato START»), un'eventualità che arrecherebbe serio pregiudizio al regime internazionale per il controllo degli armamenti, che ha garantito decenni di stabilità nell'ambito delle armi nucleari, e renderebbe il mondo scevro di limiti verificabili e giuridicamente vincolanti in materia di arsenali nucleari;

O.

considerando che il trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari è stato aperto alla firma dal Segretario generale delle Nazioni Unite il 20 settembre 2017 e finora è stato firmato da 70 Stati, 21 dei quali sono diventati parti contraenti mediante la ratifica; che uno di essi è uno Stato membro dell'Unione, l'Austria, e che l'Irlanda trasmetterà probabilmente i propri strumenti di ratifica al Segretario generale delle Nazioni Unite nei prossimi mesi;

P.

considerando che l'ICAN, vincitrice del premio Nobel per la pace, ha invitato tutti gli Stati a ratificare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari;

1.

sostiene il rispetto, il mantenimento e il rafforzamento del trattato INF; rammenta che esso contribuisce in misura cruciale alla pace e alla sicurezza in Europa e nel resto del mondo nonché al disarmo e alla non proliferazione su scala globale;

2.

esprime profonda preoccupazione per le violazioni del trattato e per quanto successivamente annunciato dagli Stati Uniti e, in un secondo momento, dalla Russia in merito alla sospensione degli obblighi che incombono loro in forza del trattato e al loro ritiro entro sei mesi; sottolinea che tali sviluppi rappresentano una minaccia per uno degli interessi più importanti dell'Europa in materia di sicurezza, nonché per la sicurezza e la pace europee e globali; teme che tali azioni possano comportare errori di calcolo e incomprensioni in grado di determinare un deterioramento delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia, un inasprimento delle tensioni, minacce e rischi nucleari e militari più elevati nonché il possibile ritorno a destabilizzanti corse agli armamenti, pregiudicando la sicurezza e la stabilità strategica dell'Europa;

3.

condanna la Russia per le continue violazioni delle condizioni previste dal trattato INF;

4.

invita la Russia, in risposta alle sue continue violazioni delle condizioni previste dal trattato, a ripristinare urgentemente il rispetto totale e verificabile del trattato, in modo da rispondere alle preoccupazioni sollevate dagli Stati Uniti e dalla NATO, e la esorta a impegnarsi a favore del futuro a lungo termine dell'accordo;

5.

riconosce l'importanza della piena trasparenza e del dialogo ai fini del rafforzamento della fiducia nell'attuazione del trattato INF e di eventuali altri accordi che sostengano la stabilità strategica e la sicurezza; invita la Russia e gli Stati Uniti, in considerazione di quanto precede, a chiarire le rispettive accuse di inadempienza e ad avviare un dialogo costruttivo sotto gli auspici del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della Commissione speciale di verifica o di altri forum adeguati, al fine di ridurre le tensioni, tenendo conto degli interessi e delle preoccupazioni di entrambe le parti e conducendo negoziati in buona fede in modo da salvaguardare il trattato INF prima dell'effettivo ritiro ad agosto 2019, rafforzare la trasparenza e il monitoraggio reciproco e pervenire a norme e garanzie più solide per quanto concerne le rispettive capacità missilistiche e nucleari;

6.

esorta il VP/AR a sfruttare la finestra di sei mesi per ricorrere a tutti gli strumenti politici e diplomatici di cui dispone per avviare un dialogo con gli Stati parti del trattato INF, in modo da ripristinare la fiducia a livello transfrontaliero, mettendo nel contempo a disposizione le competenze e l'esperienza dell'UE in materia di mediazione, con l'obiettivo di scongiurare il ritiro degli Stati Uniti e della Russia dall'accordo; esorta il VP/AR a promuovere il mantenimento e lo sviluppo del trattato INF e ad avviare negoziati finalizzati alla conclusione di un trattato multilaterale per questa categoria di missili; chiede al VP/AR di garantire che l'UE agisca in qualità di garante proattivo e credibile della sicurezza, anche in relazione al suo vicinato, e assuma un ruolo forte e costruttivo nello sviluppo e nel potenziamento dell'architettura mondiale basata su norme in materia di non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo;

7.

sottolinea che il futuro incerto del trattato INF non dovrebbe mettere a repentaglio altri accordi in materia di controllo degli armamenti; esorta, in particolare, gli Stati Uniti e la Russia a rinnovare il nuovo accordo START, che limita a 1 550 il numero di testate strategiche dispiegate da entrambe le parti, prima che giunga a scadenza nel 2021;

8.

ribadisce il suo pieno impegno a favore del mantenimento di regimi internazionali efficaci per il controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione in quanto pietra miliare della sicurezza europea e globale; ritiene che l'Europa debba dare l'esempio al fine di risultare credibile e compiere progressi nel conseguimento di un mondo privo di armi nucleari; invita gli Stati membri dell'UE a rendere il disarmo nucleare multilaterale una priorità della politica estera e di sicurezza dell'Unione; ricorda il suo impegno a perseguire politiche volte a conseguire progressi nella riduzione e nell'eliminazione di tutti gli arsenali nucleari;

9.

ritiene che la sicurezza europea debba rimanere indivisibile; invita tutti gli Stati membri dell'UE che sono anche membri della NATO ad agire di conseguenza; invita il VP/AR a elaborare una valutazione comune delle minacce per analizzare le conseguenze in termini di sicurezza che si ripercuoterebbero sull'UE qualora la protezione garantita all'Unione e ai suoi cittadini dal trattato INF cessi di essere applicabile, nonché a informare tempestivamente il Parlamento, conformemente all'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, e a sviluppare successivamente una strategia credibile e ambiziosa in materia di disarmo nucleare sulla base di un multilateralismo effettivo;

10.

invita il VP/AR a presentare proposte intese a mobilitare fondi dell'UE e rafforzare la base di conoscenze e le competenze dell'Unione in materia di non proliferazione, controllo degli armamenti e capacità umane al fine di analizzare le minacce derivanti dalle armi nucleari; invita il VP/AR a presentare piani prudenti su come prevenire l'uso involontario o accidentale di armi nucleari;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla NATO, alle Nazioni Unite, al Presidente e ai membri del Congresso degli Stati Uniti, al Presidente della Federazione russa e ai membri della Duma di Stato russa e del Consiglio della Federazione russa.

(1)  https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(2)  https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)  https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(4)  https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(5)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 202.

(6)  https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(7)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(8)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 77.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/154


P8_TA(2019)0131

NAIADES II — Programma d'azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 su NAIADES II — un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (2018/2882(RSP))

(2020/C 449/22)

Il Parlamento europeo,

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione su NAIADES II — un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (O-000016/2014 — B7-0104/2014),

vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2006 sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne — «NAIADES» — Programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne (COM(2006)0006),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne: NAIADES, programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne (1),

vista la comunicazione della Commissione del 10 settembre 2013, dal titolo «Verso la qualità del trasporto per vie navigabili — NAIADES II» (COM(2013)0623),

vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 su NAIADES II — un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (2),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 settembre 2018, dal titolo «Mid-term progress report on the implementation of the NAIADES II action programme for the promotion of inland waterway transport (covering the period 2014-2017)» (Relazione intermedia sull'attuazione del programma d'azione NAIADES II per la promozione del trasporto sulle vie navigabili interne (per il periodo 2014-2017)) (SWD(2018)0428),

vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016, dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» (COM(2016)0501),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (3),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le vie navigabili interne collegano importanti porti, città, centri industriali e zone agricole dell'UE, contribuendo in misura significativa agli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione, crescita sostenibile e coesione territoriale;

B.

considerando che, per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 (COP21), è necessario un trasferimento modale dal trasporto su strada al trasporto per vie navigabili interne e che quest'ultimo dispone della capacità sufficiente ad assorbire volumi ben superiori di merci e passeggeri, in modo da alleviare il sistema europeo di trasporto su strada, che si trova congestionato;

C.

considerando che il trasporto sulle vie navigabili interne è essenziale per diminuire ulteriormente gli effettivi negativi del settore dei trasporti attraverso un uso più efficiente dei terreni e dell'energia e una riduzione del rumore e del numero di incidenti;

D.

considerando che, al fine di migliorare le prestazioni ambientali, la flotta della navigazione interna dovrebbe essere ammodernata e adeguata onde rispecchiare i progressi tecnici, garantendo in tal modo il vantaggio competitivo del trasporto sulle vie navigabili interne nel trasporto multimodale;

E.

considerando che finora sono state stanziate risorse finanziarie limitate al settore del trasporto sulle vie navigabili interne e che l'accesso ai finanziamenti continua a essere difficoltoso per questo settore, che è costituito principalmente da piccole imprese;

1.

sostiene le azioni specifiche ad oggi intraprese e accoglie con favore le misure aggiuntive previste dal programma d'azione NAIADES II per il periodo 2014-2020;

2.

esorta la Commissione ad aggiornare e rinnovare il programma NAIADES entro il 2020 al fine di garantire che il potenziale del trasporto sulle vie navigabili interne, quale modalità di trasporto sicura, sostenibile ed efficace nel quadro del sistema di trasporto multimodale, possa essere pienamente sfruttato grazie a una strategia a lungo termine dell'UE finalizzata all'effettivo conseguimento del trasferimento modale;

3.

sottolinea che, all'atto di elaborare iniziative in materia di trasporti, è imperativo considerare il trasporto sulle vie navigabili interne adottando un approccio olistico e a lungo termine nel quadro della politica dell'UE sul trasporto intermodale e sostenibile;

4.

evidenzia che la navigazione interna turistica è un settore fiorente e che la competitività di importanti industrie dell'UE dipende da un trasporto per vie navigabili interne affidabile ed efficiente in termini di costi per la fornitura di merci; chiede pertanto politiche proattive volte a sostenere un settore del trasporto sulle vie navigabili interne sostenibile, in particolare in considerazione delle sfide digitali, tecnologiche e ambientali che interessano ambiti quali la logistica e la mobilità;

5.

osserva che, entro il 2050, l'80 % della popolazione dell'UE vivrà in aree urbane, il che accrescerà la domanda di trasporti pubblici e di una migliore logistica urbana; rileva inoltre che l'ampliamento delle infrastrutture terrestri esistenti è spesso arduo e costoso; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la navigazione interna nelle politiche urbane e portuali e a sfruttare appieno il potenziale di tale modalità per il trasporto di merci e passeggeri, dal momento che molte città dell'UE sono ubicate lungo vie navigabili, al fine di conseguire una migliore qualità della vita e ridurre i livelli di congestione;

6.

sottolinea che i precedenti programmi d'azione non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi a causa della mancanza di risorse dedicate; invita dunque la Commissione a garantire che il programma d'azione NAIADES III riceva finanziamenti adeguati e dedicati per il conseguimento dei suoi obiettivi, con il sostegno di una strategia politica ben strutturata che preveda obiettivi a breve e medio termine raggiungibili e una tabella di marcia concreta in cui siano definite, tra l'altro, le risorse per l'attuazione;

7.

invita la Commissione a effettuare con regolarità indagini di mercato e previsioni al fine di analizzare meglio i mutamenti che interessano i modelli del trasporto di merci e passeggeri per vie navigabili interne, consentire un'elaborazione delle politiche basata su elementi concreti e rispondere meglio alle tendenze emergenti e ai nuovi mercati;

8.

evidenzia l'importanza di eliminare le strozzature al conseguimento di vie navigabili di qualità quale condizione necessaria per lo sviluppo e l'integrazione della navigazione interna e dei porti interni nella rete transeuropea di trasporto (TEN-T); invita la Commissione, nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa, a finanziare in via prioritaria la riabilitazione, l'adeguamento, il potenziamento e l'automatizzazione dell'infrastruttura dei canali, delle conche, dei ponti, delle coste e dei porti, nonché il miglioramento delle sezioni transfrontaliere della rete centrale;

9.

pone l'accento, oltre che sugli obblighi degli Stati membri in termini di completamento della rete centrale entro il 2030, sulla loro responsabilità di migliorare, mediante la riabilitazione, le prestazioni, l'affidabilità, la disponibilità e la resilienza ai cambiamenti climatici dell'infrastruttura esistente, al fine di garantire il ruolo del trasporto sulle vie navigabili interne quale modalità di trasporto affidabile e di promuovere un utilizzo intelligente delle risorse finanziarie limitate;

10.

accoglie con favore le attività previste e in corso nei corridoi Atlantico, Baltico-Adriatico, Mediterraneo, Mare del Nord-Baltico, Mare del Nord-Mediterraneo, Oriente-Mediterraneo orientale, Reno-Alpi e Reno-Danubio, e plaude al fatto che, in generale, un numero maggiore di Stati membri stia investendo nello sviluppo delle vie navigabili e dei porti interni; invita dunque la Commissione a sostenere la realizzazione di progetti nell'ambito della rete TEN-T;

11.

evidenzia che, ai fini di un trasporto nell'entroterra efficace e sostenibile, è essenziale che le conche dispongano di una capacità sufficiente e sottolinea che queste ultime svolgono un ruolo importante in termini di gestione sicura della regolazione delle acque e di produzione di energia pulita; invita pertanto la Commissione a destinare sovvenzioni sufficienti per la loro riabilitazione, il loro potenziamento e il loro rinnovamento;

12.

esorta la Commissione a prediligere sovvenzioni destinate a progetti in materia di vie navigabili interne in generale, in quanto l'esperienza pregressa con progetti misti ha dimostrato che i partner privati erano coinvolti solo nell'esecuzione dei lavori, mentre la responsabilità del finanziamento rimaneva a carico delle autorità pubbliche in considerazione del carattere pubblico e polifunzionale delle vie navigabili;

13.

osserva che la digitalizzazione del trasporto sulle vie navigabili interne riveste un ruolo importante nel migliorare l'efficienza, la sicurezza e le prestazioni ambientali della navigazione interna; invita dunque la Commissione a elaborare una strategia di attuazione per lo spazio digitale delle vie navigabili interne (Digital Inland Waterway Area — DINA) e un adeguato quadro normativo per il trasporto automatizzato e connesso via acqua, in particolare attraverso una revisione della direttiva 2005/44/CE relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) (4), tenendo conto delle iniziative esistenti, quali RheinPorts Information System (RPIS), e creando una solida base giuridica a livello dell'UE per lo scambio transfrontaliero, con un unico punto di accesso, di informazioni relative ai canali, ai viaggi, alle merci e alla circolazione;

14.

sottolinea l'importanza di integrare i servizi digitali di navigazione interna nel flusso di dati di altre modalità di trasporto, in modo da facilitare servizi multimodali porta a porta senza discontinuità, dal momento che la combinazione della rete Internet fisica e della sincromodalità rafforza il raggruppamento dei volumi lungo i corridoi tra i porti marittimi e l'entroterra, consentendo un utilizzo più equilibrato della capacità delle infrastrutture terrestri e una riduzione dei livelli di congestione e di altri effetti esterni negativi;

15.

evidenzia che, per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 (COP21), occorre rendere il sistema di trasporto resiliente e decarbonizzato mediante un'accelerazione del passaggio a trasporti a basse emissioni di carbonio, l'efficienza delle risorse e sistemi di propulsione ecologici; segnala che tale transizione necessita di finanziamenti e norme adeguati per stimolare una gestione innovativa delle vie navigabili, un utilizzo più diffuso di imbarcazioni ecologiche, nonché, ove possibile, il loro ammodernamento, e la realizzazione dell'infrastruttura di rifornimento necessaria;

16.

raccomanda di sfruttare le sinergie tra le reti energetiche pulite e le reti di vie navigabili per ottimizzare l'uso dell'energia idrica generata lungo le vie navigabili, dell'energia eolica nei porti e di altre fonti di energia pulita presso gli snodi della mobilità lungo i corsi d'acqua per l'approvvigionamento del settore dei trasporti, delle famiglie e delle industrie, minimizzando nel contempo i costi di distribuzione;

17.

sottolinea che è importante finanziare a un livello adeguato le nuove tecnologie, l'innovazione nonché le infrastrutture e i servizi di trasporto sostenibili nel quadro dei programmi dell'UE attuali e futuri, come il meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonto 2020, Orizzonte Europa, il mercato unico, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, in modo da stimolare la diffusione dell'innovazione e migliorare le prestazioni ambientali e digitali del trasporto sulle vie navigabili interne; invita la Commissione a istituire flussi di finanziamento dedicati al fine di conseguire tale obiettivo;

18.

osserva che occorre integrare la ricerca tecnologica dedicata con attività di ricerca socioeconomica e prenormativa al fine di promuovere l'innovazione nei settori della regolamentazione e dei finanziamenti e rafforzare la partecipazione degli attori del mercato, in modo da garantire un'ampia diffusione sul mercato;

19.

invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le strategie nazionali per stimolare e sostenere il trasporto sulle vie navigabili interne, tenendo conto dei programmi d'azione NAIADES in corso e dell'imminente programma d'azione europeo per il trasporto sulle vie navigabili interne, nonché a incoraggiare le autorità regionali, locali e portuali a fare altrettanto;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 443.

(2)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 145.

(3)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.

(4)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/157


P8_TA(2019)0132

Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (2018/2110(INI))

(2020/C 449/23)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (1),

visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (…), l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti»,

visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) (2) nell'ottobre 2018, e i relativi allegati,

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il trasporto (3),

visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 12 gennaio 2011 sul benessere degli animali durante il trasporto (4),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 novembre 2011, sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2011)0700),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),

vista la sua dichiarazione n. 49/2011, del 15 marzo 2012 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione (5),

vista la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015 (6),

vista la relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea sul benessere degli animali nell'UE (7),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per le petizioni (A8-0057/2019),

A.

considerando che secondo l'UE, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli animali non sono solo merci, prodotti o beni ma esseri senzienti, il che significa che essi sono in grado di provare piacere e dolore; che la legislazione dell'UE ha trasformato tale concetto in misure che dovrebbero garantire che gli animali siano tenuti e trasportati in condizioni in cui non sono sottoposti a maltrattamenti, abusi, dolore o sofferenze; che l'Unione europea è il luogo in cui il benessere degli animali è maggiormente rispettato e tutelato e che pertanto funge da esempio per il resto del mondo;

B.

considerando che ogni anno milioni di animali sono trasportati tra gli Stati membri, all'interno degli Stati membri e verso paesi terzi su lunghe distanze per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e macello; che gli animali sono trasportati anche per scopi ricreativi, per esibizioni e in qualità di animali da compagnia; che i cittadini dell'UE sono sempre più preoccupati per il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda il trasporto di animali vivi;

C.

considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 12 dicembre 2012, chiede una limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore;

D.

considerando che, in base alla definizione espressa nel 2008 dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), con benessere degli animali si intendono quelle condizioni in cui un animale è sano, ha sufficiente spazio, viene alimentato bene, si sente al sicuro, è libero di esprimere il proprio comportamento naturale e non prova sentimenti quali paura, dolore o sofferenza; che ciò non si verifica nella stragrande maggioranza del trasporto di animali vivi, soprattutto in viaggi lunghi;

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione;

F.

considerando che gli Stati membri sono responsabili di garantire la corretta attuazione e applicazione a livello nazionale del regolamento, anche in relazione alle ispezioni ufficiali, mentre la Commissione è responsabile di garantire che gli Stati membri attuino adeguatamente la legislazione dell'UE;

G.

considerando che gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 1/2005 con troppa poca fermezza e rigore all'interno dell'UE e non ne chiedono affatto l'applicazione all'esterno dell'UE;

H.

considerando che il numero elevato delle violazioni riscontrate nel 2017 dalla DG SANTE della Commissione in numerosi Stati membri richiederebbe l'avvio delle corrispondenti procedure d'infrazione;

I.

considerando che il trasporto è causa di stress per gli animali in quanto li espone a una serie di sfide che nuocciono al loro benessere; che, per quanto riguarda gli scambi commerciali con taluni paesi terzi, gli animali subiscono ulteriori sofferenze a causa dei viaggi su distanze molto lunghe che comprendono notevoli ritardi alle frontiere per il controllo dei documenti, dei veicoli e dell'idoneità degli animali al trasporto;

J.

considerando che la qualità e la frequenza delle ispezioni a opera degli Stati membri hanno un impatto diretto sul livello di conformità alle disposizioni; che da un'analisi delle relazioni sulle ispezioni degli Stati membri emergono enormi differenze tra gli Stati membri in termini di numero di ispezioni, che va da zero a diversi milioni all'anno, e di tasso di violazioni, compreso tra lo zero e il 16,6 %, e che ciò fa supporre che gli Stati membri adottino approcci diversi per le ispezioni, ad esempio strategie estemporanee piuttosto che basate sul rischio; che tali differenze impediscono altresì ogni comparabilità dei dati fra gli Stati membri;

K.

considerando che la formazione e l'istruzione dei conducenti, finalizzate a promuovere una guida attenta in base alla tipologia di animali trasportati, migliorerebbe il benessere degli stessi durante il trasporto (8);

L.

considerando che da un idoneo trattamento degli animali può risultare una riduzione dei tempi di carico e scarico degli stessi, una riduzione della perdita di peso, minori lesioni e ferite e una migliore qualità della carne;

M.

considerando che esistono studi esaustivi che dimostrano un effetto del benessere degli animali sulla qualità delle carni;

N.

considerando che la qualità del personale addetto ad accudire gli animali durante le fasi di carico e scarico, nonché la cura durante il trasporto, dovrebbero continuare a rappresentare un elemento di primaria importanza al fine di tutelare il benessere degli animali durante il trasporto;

O.

considerando che l'idoneità al trasporto è un fattore di rilievo nel garantire il benessere degli animali durante il trasporto, in quanto i rischi per il benessere durante il trasporto sono maggiori per gli animali feriti, gravidi, non svezzati, indeboliti o malati; che vi può essere incertezza in merito all'idoneità al trasporto e allo stadio di gestazione;

P.

considerando che le problematiche riguardanti l'idoneità costituiscono la percentuale maggiore di violazioni, mentre quelle riguardanti la documentazione rappresentano la seconda maggiore causa di violazioni;

Q.

considerando che spesso ai relativi responsabili non è chiaro come dover agire nel caso in cui gli animali siano dichiarati non idonei al trasporto;

R.

considerando che spesso ai responsabili non è chiaro lo stato di avanzamento della gravidanza di un animale;

S.

considerando che è piuttosto problematico trasportare vitelli e agnelli non svezzati;

T.

considerando che gli allevatori costituiscono la parte maggiormente interessata a mantenere l'idoneità al trasporto dei loro animali e che è esposta a un maggior rischio di perdite qualora il trasporto non sia conforme alle norme vigenti;

U.

considerando che vi sono frequenti mancanze in merito all'approvvigionamento sufficiente di alimenti e abbeveraggio per gli animali nonché al rispetto del periodo di riposo di ventiquattro ore in caso di sosta in un posto di controllo verificato;

V.

considerando che i veicoli di trasporto sono frequentemente sovraffollati; che temperature elevate e una ventilazione non sufficiente nel veicolo costituiscono un grave problema;

W.

considerando che in vari Stati membri vi sono stati recentemente focolai di malattie animali infettive, quali la pesta suina africana, l'influenza aviaria e le malattie dei piccoli ruminanti e dei bovini; che il trasporto degli animali vivi può aumentare il rischio di trasmissione di tali malattie;

X.

considerando che il trasporto di carni e di altri prodotti di origine animale, nonché di sperma e embrioni, è tecnicamente e amministrativamente più semplice e talvolta economicamente più vantaggioso per gli allevatori rispetto al trasporto di animali vivi ai fini della macellazione o della riproduzione; che la Federazione dei veterinari d'Europa (FVE) e l'OIE sottolineano che gli animali dovrebbero essere allevati il più vicino possibile agli ambienti in cui sono nati e dovrebbero essere macellati il più vicino possibile alla zona di produzione; che la disponibilità di impianti di macellazione, ivi compresi gli impianti mobili, presso i luoghi di allevamento o nelle vicinanze degli stessi può contribuire alla creazione di fonti di reddito nelle zone rurali;

Y.

considerando che la macellazione degli animali il più vicino possibile al luogo di allevamento rappresenta la misura più appropriata per tutelare il benessere degli animali;

Z.

considerando che i centri di macellazione sono distribuiti in modo sproporzionato negli Stati membri;

AA.

considerando che, per alcuni Stati membri e alcune catene di approvvigionamento dell'Unione, il trasporto di animali vivi, ai fini di produzione o macellazione, è importante per garantire la concorrenza sul mercato;

Raccomandazioni

Attuazione ed esecuzione

1.

osserva che ogni anno milioni di animali destinati al macello o all'allevamento sono trasportati vivi all'interno della UE o dalla UE a paesi terzi; rileva che, ove correttamente applicato e attuato, il regolamento (CE) n. 1/2005 ha un impatto positivo sul benessere degli animali durante il trasporto; accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sull'argomento, ma si rammarica che, secondo la relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea, essi, così come alcune delle azioni pianificate dalla Commissione, siano stati posticipati anche di cinque anni; osserva che persistono tuttora gravi problemi in merito al trasporto e che l'applicazione del regolamento sembra essere la preoccupazione principale di coloro che sono coinvolti nella sua attuazione;

2.

sottolinea che la commissione per le petizioni riceve un elevato numero di petizioni riguardanti il benessere degli animali durante il trasporto che spesso denunciano violazioni gravi, sistematiche e continue del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio da parte sia degli Stati membri che dei trasportatori;

3.

sottolinea che le sofferenze patite dagli animali durante il trasporto sono causa di grande preoccupazione sociale; constata che il 21 settembre 2017 la Commissione ha ricevuto oltre un milione di firme raccolte per la campagna #StopTheTrucks, in cui i cittadini dell'Unione chiedevano di porre fine ai trasporti su lunga distanza;

4.

si rammarica del fatto che il livello di progresso nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 da parte degli Stati membri non sia stato sufficiente a conseguire l'obiettivo principale del regolamento, vale a dire il miglioramento del benessere degli animali durante il trasporto, in particolare per quanto riguarda la verifica dei giornali di viaggio e l'applicazione di sanzioni; esorta gli Stati membri a migliorare sensibilmente l'osservanza del regolamento; invita la Commissione a garantire un'applicazione efficace ed uniforme della legislazione esistente dell'Unione sul trasporto degli animali in tutti gli Stati membri; esorta la Commissione a intraprendere azioni giudiziarie e a comminare sanzioni nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento;

5.

evidenzia che un'attuazione parziale non è sufficiente per conseguire l'obiettivo generale del regolamento di evitare il ferimento o sofferenze inutili degli animali, nonché il loro decesso, durante il trasporto e che sia perciò necessario mettere in campo sforzi maggiori per prevenire fatti gravi che incidono notevolmente sul benessere degli animali e per perseguirne i responsabili;

6.

si rammarica del fatto che una serie di questioni correlate al regolamento (CE) n. 1/2005 debbano ancora essere risolte, tra cui il sovraffollamento, un'altezza libera insufficiente, la mancata fornitura delle soste di riposo necessarie, di cibo e acqua, l'inadeguatezza dei dispositivi di ventilazione e di abbeveraggio, il trasporto in condizioni di calore estremo, il trasporto di animali non idonei, il trasporto di vitelli non svezzati, la necessità di accertare lo stato di gravidanza degli animali vivi, il grado di controllo dei giornali di viaggio, la relazione tra sanzioni, applicazione e violazione, l'impatto «misto» della formazione, dell'istruzione e della certificazione e la carenza di lettiere, come anche osservato dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 31/2018 e dalle organizzazioni non governative nelle denunce presentate alla Commissione; chiede miglioramenti nei settori summenzionati;

7.

invita tutti gli Stati membri a garantire che tali spostamenti, dalla partenza fino alla destinazione, siano pianificati ed eseguiti nel rispetto dei requisiti dell'UE sul benessere degli animali, tenendo conto dei diversi mezzi di trasporto e della varietà delle condizioni geografiche nell'UE e nei paesi terzi;

8.

pone in evidenza che la violazione sistematica del regolamento in taluni ambiti e in taluni Stati membri porta a una concorrenza sleale che conduce a condizioni di disparità tra gli operatori nei diversi Stati membri, il che a sua volta comporta una cosiddetta corsa al ribasso per quanto riguarda il benessere degli animali durante il trasporto; invita la Commissione, dato che i livelli delle sanzioni possono essere fino a dieci volte superiori in alcuni Stati membri rispetto ad altri, a sviluppare un sistema sanzionatorio armonizzato a livello di UE, al fine di garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e deterrenti, tenendo in considerazione la ripetizione delle violazioni; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per armonizzare i sistemi sanzionatori negli Stati membri;

9.

deplora che la Commissione abbia ignorato la risoluzione del Parlamento del 12 dicembre 2012 ed evidenzia che un'esecuzione rigorosa e armonizzata con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, è fondamentale per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto e che gli Stati membri non possono limitarsi solamente a fornire raccomandazioni e istruzioni; esorta la Commissione ad accogliere l'invito rivoltole in tale risoluzione a controllare nel regolamento la presenza di incompatibilità con gli obblighi giuridici nei singoli Stati membri;

10.

ritiene che le infrazioni ripetute, se si verificano in circostanze su cui il trasportatore aveva controllo, dovrebbero condurre ad azioni penali; invita gli Stati membri ad agire penalmente nei confronti delle violazioni del regolamento, in particolare per quanto riguarda le violazioni ripetute; ritiene che sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti dovrebbero includere la confisca dei veicoli e l'aggiornamento obbligatorio di coloro che sono responsabili del benessere e del trasporto degli animali e che ciò dovrebbe essere armonizzato a livello di Unione europea; ritiene che le sanzioni dovrebbero essere proporzionate al danno, allo scopo, alla durata e alla ripetizione della violazione;

11.

invita gli Stati membri a utilizzare in modo più efficace gli ampi poteri di attuazione loro conferiti in virtù del regolamento, tra cui l'obbligo di esigere che i trasportatori istituiscano sistemi per evitare il ripetersi delle violazioni e di sospendere o revocare l'autorizzazione dei trasportatori; invita gli Stati membri ad adottare sufficienti misure correttive e a comminare sanzioni al fine di evitare la sofferenza degli animali e di dissuadere gli operatori dal proseguire la mancanza di conformità al regolamento; chiede agli Stati membri e alla Commissione di ambire al rispetto totale dell'attuazione e dell'applicazione del regolamento;

12.

chiede alla Commissione di elaborare, previa consultazione con i punti di contatto nazionali e sulla base delle relazioni di ispezione e di attuazione, una lista degli operatori che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute del regolamento; chiede alla Commissione di pubblicare aggiornamenti frequenti di tale elenco, nonché di promuovere esempi di migliori pratiche, per quanto riguarda sia il trasporto che la governance;

13.

sottolinea che il mancato rispetto del regolamento da parte degli Stati membri compromette il suo obiettivo di evitare l'insorgenza e la diffusione di malattie animali infettive, giacché il trasporto rappresenta una delle principali cause della rapida diffusione di tali malattie, comprese quelle che possono essere trasmesse agli esseri umani; osserva che i veicoli spesso non rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 della direttiva modificata 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (9); ritiene, in particolare, che lo stoccaggio di rifiuti inadeguato costituisca un rischio di diffusione di resistenza antimicrobica e di malattie; invita la Commissione a elaborare procedure armonizzate per la concessione dell'approvazione a imbarcazioni e autocarri, nonché ad agire per prevenire la trasmissione di malattie infettive degli animali tramite il trasporto, sia all'interno dell'UE che proveniente da paesi terzi, promuovendo misure di biosicurezza e un maggiore benessere degli animali;

14.

invita a una maggiore cooperazione tra le autorità competenti al fine di rafforzare l'attuazione attraverso l'utilizzo della tecnologia per creare un flusso continuo di riscontri in tempo reale tra lo Stato membro in cui avviene la partenza, lo Stato membro in cui avviene l'arrivo, così come i paesi di transito; invita la Commissione a sviluppare sistemi di geolocalizzazione al fine di poter monitorare la localizzazione degli animali, la durata del viaggio sui veicoli adibiti al loro trasporto, nonché eventuali violazioni degli orari di trasporto; ritiene che, qualora gli animali che iniziano il viaggio in buone condizioni di salute giungano a destinazione in cattive condizioni di salute, debba essere svolta un'indagine completa e, nel caso tale situazione si ripeta, i responsabili all'interno della catena di trasporto debbano essere immediatamente sanzionati conformemente a quanto previsto dalla legge, e il proprietario-allevatore debba poter ricevere un indennizzo ai sensi del diritto nazionale per qualsiasi perdita di reddito che ne derivi; è inoltre del parere che le autorità competenti, in caso di compilazione falsa o fuorviante del giornale di viaggio, debbano sanzionare severamente l'organizzatore e il funzionario che procede alla certificazione del giornale di viaggio redatto nello Stato membro di partenza;

15.

ritiene che l'attuazione sia particolarmente difficile quando il viaggio avviene attraverso diversi Stati membri e quando i vari compiti di attuazione (approvazione del giornale di viaggio, autorizzazione del trasportatore, certificazione di idoneità e di omologazione del veicolo ecc.) sono svolti da Stati membri differenti; esorta gli Stati membri che riscontrano irregolarità a comunicarle a tutti gli altri Stati membri coinvolti, come previsto dall'articolo 26 del regolamento, al fine di prevenire la ripetizione di tali irregolarità e di dare luogo a una valutazione del rischio ottimizzata;

16.

chiede alla Commissione di presentare regolarmente relazioni al Parlamento sull'attuazione e sull'applicazione del regolamento, compresa un'analisi delle violazioni per Stato membro, per specie e per tipo di violazione, in relazione al volume di animali vivi trasportati per Stato membro;

17.

accoglie con favore i casi in cui i governi, gli scienziati, le imprese, i rappresentanti dell'industria e le autorità nazionali competenti hanno collaborato per definire le migliori pratiche al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni legislative, come nel caso, tra l'altro, del sito web recante le schede informative e le guide sul trasporto di animali, «Animal Transport Guides»; invita la Commissione a diffondere e promuovere le migliori pratiche per gli Stati membri in materia di trasporto di bestiame e a sostenere la piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, promuovendo un dialogo rafforzato e lo scambio di buone pratiche tra tutti gli attori coinvolti; invita la Commissione a elaborare una nuova strategia per il benessere degli animali per il periodo 2020-2024 e a sostenere l'innovazione nel trasporto degli animali;

18.

invita la Commissione a continuare a cooperare con l'OIE, l'EFSA e gli Stati membri al fine di sostenere l'attuazione e la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 per promuovere un dialogo rafforzato sulle questioni legate al benessere degli animali durante il trasporto, con particolare attenzione a:

migliorare l'applicazione delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali durante il trasporto, attraverso lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, e attraverso il coinvolgimento diretto delle parti interessate;

sostenere le attività di formazione destinate ai conducenti e alle imprese di trasporto;

migliorare la diffusione delle schede informative e delle guide sul trasporto di animali, «Animal Transport Guides», tradotte in tutte le lingue dell'UE;

sviluppare gli impegni assunti volontariamente da parte delle imprese per migliorare ulteriormente il benessere degli animali durante il trasporto, e agire secondo tali impegni;

aumentare gli scambi di informazioni e l'utilizzo di migliori pratiche tra le autorità nazionali al fine di ridurre il numero di violazioni commesse dalle imprese di trasporto e dai conducenti;

19.

invita la Commissione a valutare la compatibilità del regolamento con il regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (10), per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo dei conducenti;

20.

sottolinea l'importanza di distinguere la responsabilità delle imprese di trasporto degli animali dalla responsabilità degli allevatori, dal momento che tali imprese, e non gli allevatori, dovrebbero essere considerate responsabili per i problemi derivanti dal trasporto di animali; rammenta che gli allevatori sono i più interessati al benessere degli animali per ragioni emotive e affettive, ma anche per motivi economici;

21.

rammenta che la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, è responsabile di sorvegliare la corretta applicazione del diritto dell'UE; chiede al Mediatore europeo di indagare per chiarire se la Commissione non sia riuscita, in modo sistematico, a garantire il rispetto del regolamento vigente e pertanto possa essere ritenuta responsabile di cattiva amministrazione;

22.

deplora la decisione presa dalla Conferenza dei presidenti di non proporre la costituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sul benessere animale durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione, nonostante il sostegno espresso da un elevato numero di parlamentari europei appartenenti a diversi gruppi politici; raccomanda pertanto che il Parlamento istituisca, fin dall'inizio della prossima legislatura, una commissione di inchiesta sul benessere degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione per indagare e monitorare adeguatamente le presunte infrazioni e la cattiva amministrazione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto;

Raccolta dei dati, ispezioni e monitoraggio

23.

si rammarica della difficoltà nell'effettuare un'analisi coerente dell'attuazione del regolamento vigente a causa dei diversi approcci nella raccolta dei dati tra gli Stati membri; invita la Commissione a stabilire norme minime comuni riguardanti i sistemi di localizzazione per tutti i viaggi al fine di consentire una raccolta dei dati maggiormente armonizzata e la valutazione dei parametri monitorati; invita gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per fornire alla Commissione dati armonizzati, esaustivi e completi relativi alle ispezioni sul trasporto e ai livelli di violazione; invita gli Stati membri a effettuare più controlli non annunciati e a sviluppare e applicare una strategia basata sul rischio per concentrare le attività di ispezione sulle forme di trasporto ad alto rischio, al fine di massimizzare l'efficacia delle limitate risorse destinate alle ispezioni;

24.

rileva che, in base alla relazione speciale del 2018 della Corte dei conti sul benessere degli animali nell'UE, la Commissione ha riconosciuto che i dati comunicati dagli Stati membri non sono sufficientemente completi, coerenti, affidabili o particolareggiati da consentire di trarre conclusioni sull'osservanza a livello dell'UE;

25.

evidenzia che le ispezioni devono essere effettuate uniformemente in tutta l'Unione e devono riguardare una percentuale adeguata degli animali trasportati ogni anno nei singoli Stati membri, al fine di garantire e preservare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza in seno all'UE; invita, inoltre, la Commissione ad aumentare il numero di ispezioni in loco non annunciate da parte dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), incentrate sul benessere degli animali e sul trasporto di animali; ritiene che i diversi metodi di raccolta dei dati e i diversi meccanismi di controllo rendano difficile stabilire un quadro preciso della conformità per ciascun Stato membro; invita pertanto la Commissione ad adottare una struttura di comunicazione più armonizzata e ad analizzare ulteriormente i dati provenienti dalle relazioni di ispezione dell'UAV e dalle risposte degli Stati membri in relazione ai loro Piani di controllo nazionale pluriennali (PCNP); rileva che gli audit della DG SANTE fungono da importante fonte di informazioni per la Commissione per valutare l'attuazione del regolamento vigente; invita la Commissione a svolgere almeno sette visite non annunciate all'anno, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti;

26.

esorta la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri relativamente a come il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) può essere utilizzato a sostegno della preparazione delle analisi del rischio per le ispezioni concernenti il trasporto di animali vivi, come raccomandato nella relazione speciale della Corte dei conti del 2018, che osserva che le autorità degli Stati membri responsabili delle ispezioni dei trasporti utilizzavano raramente le informazioni provenienti da TRACES per indirizzare le ispezioni; sollecita un sistema di sorveglianza più efficace e trasparente, che includa un accesso pubblico alle informazioni raccolte da TRACES; chiede inoltre un aumento del numero di ispezioni annuali da parte dell'UAV;

27.

invita gli Stati membri ad aumentare i controlli su tutta la catena di produzione e, in particolare, a effettuare ispezioni efficienti e sistematiche sulle partite di animali prima del carico, al fine di eliminare le pratiche in violazione del regolamento e che peggiorano le condizioni del trasporto degli animali via terra o via mare, ad esempio consentendo ai veicoli sovraccarichi o ad animali non idonei di continuare il loro lungo viaggio o permettendo che continuino a essere utilizzati posti di controllo con strutture inadeguate per far riposare, nutrire e abbeverare gli animali trasportati;

28.

è preoccupato per il basso livello delle ispezioni in alcuni Stati membri e da un riscontro di violazioni molto basso o assente; dubita dell'accuratezza dei sistemi di ispezione e dei riscontri; invita gli Stati membri che attualmente effettuano poche ispezioni, o nessuna, a effettuare un numero sufficiente di ispezioni e a presentare alla Commissione relazioni di ispezione complete;

29.

invita gli Stati membri a ispezionare anche i trasporti interni all'UE nel momento in cui gli animali vengono caricati sui veicoli, al fine di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1/2005;

30.

concorda con la Commissione sul fatto che sia buona prassi che le autorità competenti ispezionino tutte le partite destinate ai paesi non membri dell'UE durante il carico (11); ritiene che, in fase di carico, dovrebbe anche essere ispezionata una percentuale di partite intra-UE in proporzione al numero di violazioni segnalate dalle ONG e dalle ispezioni dell'UAV; ritiene che durante il carico le autorità competenti dovrebbero controllare che siano rispettati i requisiti del regolamento in merito alle superfici e all'altezza libera, che i sistemi idrici e di ventilazione, nonché gli impianti di abbeveraggio funzionino correttamente, e che siano appropriati alla specie trasportata, che non siano caricati animali non idonei e che siano trasportati mangimi e lettiere sufficienti;

31.

invita gli Stati membri a garantire che sia presente un numero sufficiente di dispositivi per l'abbeveraggio accessibili, puliti e funzionanti che possano soddisfare le necessità di ogni specie, che il serbatoio sia stato riempito e che vi sia una quantità sufficiente di lettiere pulite;

32.

invita gli Stati membri a garantire che le autorità competenti verifichino che nei giornali di viaggio siano contenute informazioni realistiche e che pertanto sia rispettato l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento;

33.

invita gli Stati membri a garantire che i veicoli destinati al trasporto rispettino lo spazio minimo previsto dal capo VII dell'allegato I del regolamento e che in caso di temperature elevate il coefficiente di densità sia rispettivamente inferiore;

34.

invita gli Stati membri a garantire che l'altezza interna dei veicoli adibiti al trasporto rispetti norme minime e che non vi siano interstizi tra il pavimento o la parete del veicolo e le paratie;

35.

prende atto del fatto che sono stati compiuti alcuni progressi nell'ambito del trasporto degli animali all'interno dell'UE, ma è preoccupato per il numero di segnalazioni di mezzi inappropriati utilizzati per il trasporto di animali vivi sia via terra che via mare e sollecita il rafforzamento delle attività di monitoraggio e l'inasprimento delle sanzioni relativamente a tali pratiche; riconosce che i requisiti, di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento, in merito al trasporto su navi adibite al trasporto di bestiame sono spesso ignorati; invita gli Stati membri a non autorizzare l'uso di veicoli e di navi adibite al trasporto di bestiame che non rispettano le disposizioni del regolamento e a revocare le autorizzazioni già rilasciate in caso di inosservanza; invita gli Stati membri a essere più rigorosi sia nelle procedure di certificazione e omologazione dei veicoli che nel rilascio di certificati di idoneità ai conducenti;

36.

chiede, pertanto, norme armonizzate e vincolanti per l'autorizzazione di veicoli e navi in quanto mezzi di trasporto per il bestiame, che dovrebbero essere definite da un'autorità centrale dell'UE; ritiene che tale autorità dovrebbe essere responsabile della determinazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per il trasporto degli animali per ciò che riguarda lo stato dei veicoli e la natura delle loro attrezzature (ad esempio, presenza a bordo di un adeguato sistema di navigazione satellitare);

37.

invita gli operatori a fornire una formazione approfondita ai conducenti e agli addetti, in linea con l'allegato IV del regolamento, al fine di garantire un corretto trattamento degli animali;

38.

riconosce che alcuni Stati membri dispongono di navi e di porti che rispettano le norme richieste, ma sottolinea che, tuttavia, durante il trasporto via mare prevalgono cattive condizioni, in particolare per quanto riguarda il carico e lo scarico; invita gli Stati membri a essere più rigorosi nelle loro procedure di certificazione e approvazione delle navi, a migliorare i controlli pre-carico sulle navi adibite al trasporto di bestiame e i controlli relativi all'idoneità degli animali, e ad ispezionare in modo adeguato le operazioni di carico in linea con il regolamento; invita gli Stati membri a fornire alla Commissione piani dettagliati dei loro impianti di ispezione; invita la Commissione a elaborare, aggiornare e diffondere un elenco di porti che possiedono adeguate strutture per l'ispezione degli animali; invita, inoltre, le autorità competenti a non approvare i giornali di viaggio che prevedono l'utilizzo di porti privi di tali strutture; invita gli Stati membri ad adattare i propri porti e a garantire l'adeguata manutenzione delle navi al fine di migliorare le condizioni di benessere degli animali nel trasporto via mare;

39.

invita la Commissione ad adottare alternative innovative per i controlli sulle esportazioni, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/429 (12), quali le ispezioni di piattaforma, che rappresentano un miglioramento per il benessere degli animali grazie a una minore densità di popolamento e non richiedono lo scarico degli animali, abbreviando così i tempi di attesa;

40.

osserva che il requisito dei certificati sanitari per gli animali per il trasporto attraverso gli Stati membri crea un incentivo di segno negativo per ciò che riguarda la scelta di destinazioni nazionali rispetto alla destinazione più vicina possibile; invita la Commissione a fare uso dei poteri di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per adottare un atto delegato che preveda una deroga agli spostamenti a basso rischio di diffusione di malattie;

Tempi di viaggio

41.

ribadisce che il viaggio per tutti gli animali trasportati deve durare solo quanto necessario, tenendo conto delle differenze geografiche a livello di Stati membri e conformemente al considerando 5 del regolamento, secondo il quale «in considerazione del benessere degli animali, il trasporto degli animali […] che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile» e al considerando 18, secondo il quale «i lunghi viaggi hanno probabilmente effetti più nocivi sul benessere degli animali di quelli brevi»;

42.

insiste sul fatto che il tempo di trasporto degli animali, compresi i tempi di carico e scarico, debba tenere in considerazione i consigli veterinari relativi alla specie, indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga via terra o via mare o per via aerea;

43.

si rammarica per le violazioni del regolamento che riguardano la scorretta o mancata applicazione delle norme specifiche sugli animali non svezzati, come vitelli, agnelli, capretti, puledri e maialini che ricevono un'alimentazione lattea e auspica l'introduzione di misure più dettagliate per garantire la piena tutela del benessere di tali animali durante il trasporto;

44.

invita gli Stati membri a garantire che gli animali non svezzati siano scaricati per almeno un'ora, in modo da fornire loro elettroliti o un succedaneo del latte e che non siano trasportati complessivamente per più di otto ore;

45.

invita a fornire una definizione di animali non svezzati per specie e a limitare i viaggi degli animali non svezzati sia a una distanza massima di 50 km, che a una durata massima di 90 minuti, data la difficoltà di garantire il loro benessere durante il trasporto;

46.

ribadisce che nei documenti relativi al piano di trasporto sono indicati spesso solamente i nomi delle località e non gli indirizzi esatti dei posti di controllo, approvvigionamento e raccolta, il che complica significativamente i controlli;

47.

chiede, tenendo conto della risoluzione del Parlamento del 12 dicembre 2012, che i tempi di viaggio degli animali siano quanto più possibile brevi e, in particolare, chiede di evitare i tempi di viaggio su distanze lunghe e molto lunghe, così come i viaggi all'esterno dei confini dell'UE, utilizzando strategie alternative, ad esempio garantire strutture di macellazione mobili o locali, non lontane dagli allevamenti, economicamente sostenibili ed equamente distribuite, promuovere i circuiti di distribuzione ridotti e la vendita diretta, sostituire, ove possibile, il trasporto di animali da riproduzione con il trasporto di sperma o embrioni, nonché con il trasporto di carcasse e prodotti a base di carne, come pure prevedere iniziative, a carattere normativo o meno, negli Stati membri per agevolare la macellazione in azienda; invita la Commissione a definire chiaramente tempi di percorrenza specifici più brevi, come appropriato, per il trasporto di tutte le varie specie di animali vivi, nonché per il trasporto di animali non svezzati;

48.

osserva che una varietà di requisiti, così come le mutate condizioni del mercato e le decisioni politiche, hanno reso i piccoli macelli poco redditizi dal punto di vista economico, causando un generale declino del loro numero; esorta la Commissione e le autorità locali negli Stati membri a sostenere e promuovere, se necessario, la possibilità della macellazione in azienda, di strutture per la macellazione locali o mobili, che siano economicamente sostenibili, e di impianti per la lavorazione della carne in seno agli Stati membri, affinché gli animali siano macellati il più vicino possibile al luogo di allevamento, il che è anche nell'interesse del mantenimento dell'occupazione nelle zone rurali; invita il Consiglio e la Commissione a elaborare una strategia per evolvere verso un modello di produzione animale più regionale nel quale, laddove possibile e tenendo conto delle differenze geografiche, gli animali nascano, siano ingrassati e macellati nella medesima regione, anziché essere trasportati su distanze estremamente grandi;

49.

esorta la Commissione a esaminare le possibili modalità per incentivare gli allevatori, i macelli e l'industria della lavorazione della carne, affinché procedano alla macellazione degli animali nell'impianto più vicino al fine di evitare agli animali lunghi tempi di trasporto e di ridurre le emissioni; invita la Commissione ad agevolare le soluzioni innovative in tal senso, quali macelli mobili, garantendo nel contempo alti livelli di benessere degli animali;

50.

ritiene che in determinati casi una riduzione dei tempi di viaggio consentiti, come attualmente stabilito nell'allegato I, capo V del regolamento, non sarebbe fattibile, e che occorre pertanto trovare soluzioni per i casi in cui le circostanze geografiche e l'isolamento rurale richiedono il trasporto di animali vivi via terra e/o via mare per la successiva produzione o macellazione;

51.

invita gli Stati membri, in caso sia determinata l'inidoneità al trasporto e le misure di pronto soccorso si rivelino inefficaci, a rendere possibile una macellazione d'urgenza direttamente presso le aziende di allevamento e di ingrassamento, al fine di evitare inutili sofferenze per gli animali;

52.

osserva che il valore sociale ed economico di un animale può influenzare il suo standard di trasporto; evidenzia che la qualità degli standard di trasporto per gli animali riproduttori è molto elevata nell'industria equina;

53.

invita la Commissione a sviluppare una strategia volta a garantire il passaggio dal trasporto di animali vivi al solo scambio di carni e carcasse e di materiale germinale, alla luce dell'impatto che il trasporto di animali vivi ha sull'ambiente, sul benessere degli animali e sulla salute; ritiene che tale strategia debba affrontare i fattori economici che fanno propendere per il trasporto di animali vivi; chiede alla Commissione di includere il trasporto verso paesi terzi in questa strategia;

54.

invita gli Stati membri a predisporre nei macelli programmi per la macellazione rituale degli animali, dato che una parte importante dell'esportazione di animali vivi è destinata ai mercati del Medio Oriente;

55.

riconosce l'attuale distorsione del mercato causata dalle tariffe differenziate applicate agli animali vivi e alle carni, che incentiva fortemente gli scambi di animali vivi; esorta la Commissione, unitamente ai suoi partner commerciali, a riesaminare tale distorsione allo scopo di ridurre gli scambi di animali vivi e, se del caso, sostituire tali vendite con le carni;

56.

ricorda che, già conformemente al regolamento attuale, superata la durata massima del trasporto, è obbligatoria una pausa in un posto di controllo autorizzato nel trasporto di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina di durata superiore a otto ore;

Benessere degli animali

57.

invita le autorità competenti degli Stati membri a garantire la presenza di veterinari ufficiali nei punti di uscita dal territorio dell'UE con il compito di verificare che gli animali siano idonei a proseguire il viaggio e che i veicoli e/o le navi rispettino le disposizioni del regolamento; osserva in particolare che, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento, i veterinari controllano i veicoli prima che escano dall'UE, al fine di garantire che non siano sovraffollati, presentino un'altezza libera sufficiente, dispongano di lettiere e trasportino acqua e mangimi sufficienti e che i dispositivi di ventilazione e di abbeveramento funzionino correttamente;

58.

incoraggia l'utilizzo di piani di emergenza per tutti i viaggi, compresi ad esempio veicoli pesanti sostitutivi e stalle di raccolta, al fine di consentire al trasportatore di far fronte in modo efficace alle emergenze e di ridurre l'impatto dei ritardi o degli incidenti sugli animali trasportati per l'allevamento o la macellazione, così come già previsto dal regolamento per i trasportatori che fanno lunghi viaggi;

59.

ribadisce che la legislazione sul benessere degli animali dovrebbe basarsi sulle conoscenze scientifiche e sulla tecnologia più recente; deplora il fatto che, nonostante le chiare raccomandazioni da parte dell'EFSA e la richiesta del Parlamento nella sua risoluzione del 2012, la Commissione non sia riuscita ad aggiornare le norme sul trasporto degli animali con le prove scientifiche più recenti; invita pertanto la Commissione ad aggiornare le norme relative a necessità specifiche sulla base della tecnologia e delle conoscenze scientifiche più recenti, segnatamente per quanto riguarda fattori tra cui rientrano una ventilazione e un controllo della temperatura e dell'umidità sufficienti tramite impianti di condizionamento in tutti i veicoli, adeguati sistemi di abbeveraggio e alimenti liquidi, in particolare per gli animali non svezzati, densità di bestiame ridotte e un'altezza libera minima specifica sufficiente, nonché l'adeguamento dei veicoli alle esigenze di ciascuna specie; rileva che, secondo il parere dell'EFSA, oltre alla durata del viaggio, altri aspetti influiscono sul benessere degli animali, quali un corretto carico e scarico, così come le condizioni di progettazione del veicolo;

60.

esprime preoccupazione per i viaggi in cui gli animali sono abbeverati con acqua contaminata non idonea al loro consumo o privati dell'accesso all'acqua a causa del malfunzionamento o dell'erroneo posizionamento dei dispositivi di abbeveraggio; sottolinea la necessità di garantire che i veicoli adibiti al trasporto di animali vivi trasportino una fornitura di acqua sufficiente durante i viaggi e in ogni caso adeguata al fabbisogno specifico delle specie di animali trasportati e al loro numero;

61.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a elaborare indicatori di benessere basati sugli animali, che dovrebbero promuovere migliori risultati in materia di benessere degli animali durante il trasporto; ritiene che la Commissione dovrebbe sviluppare tali indicatori senza indugio, al fine di utilizzarli quali complemento ai requisiti legislativi attuali;

62.

chiede alla Commissione di garantire che qualsiasi revisione futura della normativa in materia di benessere degli animali durante il trasporto si basi su indicatori obiettivi e scientificamente provati, al fine di evitare decisioni arbitrarie che possano avere ripercussioni economiche ingiustificate sui settori dell'allevamento;

63.

insiste sul fatto che, in conformità del diritto dell'UE, gli allevatori hanno la responsabilità giuridica di garantire che gli animali trasportati non subiscano ferite o lesioni né che siano sottoposti a sofferenze inutili;

64.

sottolinea che le violazioni sono spesso dovute all'inadeguatezza dei sistemi di ventilazione dei veicoli adibiti al trasporto stradale di animali vivi su lunghe distanze; osserva che in tali situazioni gli animali sono costretti in spazi ridotti caratterizzati da temperature estreme, ben oltre lo spettro termico e i limiti di tolleranza previsti dal regolamento;

65.

invita la Commissione a garantire la pratica dello stordimento, senza eccezioni, prima delle macellazioni rituali religiose in tutti gli Stati membri;

66.

si rammarica del fatto che i compartimenti destinati agli animali non sempre garantiscano uno spazio sufficiente per permettere un'adeguata ventilazione all'interno dei veicoli e del fatto che i movimenti naturali degli animali siano impediti, costringendo spesso gli stessi ad assumere posizioni innaturali per lunghi periodi, in palese violazione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 e all'allegato I, capo II, punto 1.2 del regolamento;

67.

ritiene che sia necessario rendere obbligatoria la presenza di veterinari a bordo delle navi adibite al trasporto di animali vivi, segnalare e tenere il conto del numero di animali morti durante il viaggio e predisporre piani d'emergenza per affrontare quelle situazioni in mare che possono influire negativamente sul benessere degli animali trasportati;

68.

osserva che gli allevatori, i trasportatori e le autorità competenti nei diversi Stati membri interpretano e applicano in modo diverso il regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare riguardo all'idoneità al trasporto degli animali; invita la Commissione a rivedere il regolamento al fine di precisare in modo più dettagliato, ove necessario, i requisiti per il trasporto; esorta la Commissione e gli Stati membri, in un contesto di parità di condizioni, ad assicurare che, in futuro, il regolamento sia attuato e applicato in modo armonizzato e uniforme in tutta l'Unione, soprattutto per quanto concerne l'idoneità al trasporto degli animali;

69.

invita la Commissione a sviluppare una definizione pienamente operativa di cosa si intenda per idoneità al trasporto degli animali e a elaborare orientamenti pratici per la sua valutazione; invita gli Stati membri a prevedere attività di sensibilizzazione e di informazione, compresi corsi di formazione validi, regolari e obbligatori, nonché l'istruzione e la certificazione per conducenti, trasportatori, operatori economici, centri di raccolta, macelli, veterinari, agenti di frontiera e qualsiasi altro operatore coinvolto nel trasporto di animali, al fine di ridurre l'elevato numero di infrazioni in materia di idoneità; invita gli operatori ad assicurare una formazione esaustiva dei conducenti e degli addetti, in linea con l'allegato IV del regolamento;

70.

esorta a una rigorosa vigilanza al fine di evitare il trasporto di animali malati, deboli, sottopeso, animali in lattazione, femmine gravide e femmine che non rispettano il tempo di svezzamento necessario;

71.

sottolinea che, già a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, durante i trasporti su lunghe distanze gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare, a intervalli appropriati e conformemente alle esigenze della loro specie ed età; esorta la Commissione ad effettuare un monitoraggio più efficace, al fine di garantire che tali disposizioni giuridiche siano applicate da tutti gli Stati membri dell'Unione, in tutte le loro parti e in modo armonizzato;

72.

sottolinea che gli Stati membri devono garantire che il trasporto degli animali sia ben organizzato e che tenga conto delle condizioni meteorologiche e del tipo di trasporto;

73.

evidenzia che quando gli animali devono essere scaricati per un periodo di riposo di 24 ore in paesi terzi, l'organizzatore deve identificare un luogo per il riposo con strutture equivalenti a quelle di un posto di controllo dell'UE; invita le autorità competenti a ispezionare periodicamente tali strutture e a non approvare i giornali di viaggio se non è stato confermato che il luogo proposto per il riposo dispone di strutture equivalenti a quelle dell'UE;

74.

invita gli Stati membri a garantire che nel piano di trasporto siano presenti prove di una prenotazione presso un posto di controllo comprensiva di alimenti, acqua e lettiere fresche; invita la Commissione a definire i requisiti relativi alla collocazione e alle strutture delle aree di riposo;

75.

riconosce che la riduzione delle densità di bestiame e l'interruzione dei viaggi per consentire agli animali di riposare hanno per gli operatori del settore dei trasporti un impatto economico negativo che potrebbe inficiare il trattamento adeguato degli animali trasportati; invita la Commissione a promuovere incentivi per il trattamento adeguato degli stessi;

76.

invita gli Stati membri a garantire un miglioramento nella gestione dei registri aziendali per quanto riguarda i periodi di gestazione;

77.

esorta la Commissione a elaborare, sulla base delle conoscenze scientifiche, orientamenti relativi all'abbeveraggio degli animali trasportati in gabbie e condizioni per il trasporto dei pulcini che promuovano un elevato livello di benessere;

78.

rammenta che gli Stati membri devono trovare soluzioni compatibili con il benessere degli animali alla fine del ciclo di vita e di produzione;

Aiuto economico

79.

sollecita un maggiore utilizzo della misura per lo sviluppo rurale «pagamenti per il benessere degli animali», a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (13), che prevede il sostegno di elevati standard di benessere degli animali superiori a quelli obbligatori applicabili;

80.

chiede che la prossima riforma della PAC mantenga e rafforzi il vincolo che sussiste tra i pagamenti PAC e le migliori condizioni di benessere degli animali che rispettano pienamente o vanno oltre gli standard di cui al regolamento (CE) n. 1/2005;

81.

sollecita il sostegno a misure volte a realizzare una distribuzione equilibrata dei centri di macellazione negli Stati membri, che tenga conto del numero di capi di bestiame in una determinata regione;

Paesi terzi

82.

è preoccupato per le persistenti segnalazioni di problemi relativi al trasporto e al benessere degli animali in determinati paesi terzi; rileva che la macellazione in taluni paesi terzi a cui l'UE invia animali implica sofferenze estreme e prolungate e regolari violazioni delle norme internazionali previste dall'OIE sul benessere degli animali durante la macellazione; riconosce che le richieste dei paesi terzi riguardano spesso animali vivi, ma invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, ove possibile, il passaggio al trasporto di carne o di carcasse anziché di animali vivi verso i paesi terzi, nonché il trasporto di sperma o embrioni anziché di animali riproduttori;

83.

critica fortemente le statistiche elaborate dalla Commissione sulla conformità al regolamento dei viaggi realizzati per il trasporto di animali vivi verso paesi esterni all'Unione e sottolinea come tali dati siano stati elaborati in assenza di controlli sistematici sui veicoli adibiti a questo tipo di trasporto;

84.

chiede che la Commissione esiga, nei negoziati commerciali bilaterali con i paesi terzi, il rispetto delle norme dell'UE relative al benessere degli animali e perori l'internazionalizzazione delle disposizioni dell'Unione in materia nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio;

85.

si rammarica che gli standard applicati da taluni paesi terzi non siano elevati quanto quelli in seno all'UE; invita la Commissione a rafforzare gli obblighi vigenti nei confronti dei partner commerciali dell'Unione, specialmente per ciò che riguarda gli scambi e il trasporto di animali, quantomeno allineandoli alle norme dell'UE; invita gli Stati membri che esportano verso paesi terzi a collaborare con le autorità locali per migliorare gli standard del benessere degli animali;

86.

sollecita il rispetto coerente e integrale della sentenza del 2015 pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13, con cui la Corte ha stabilito che, per i trasporti di animali che comportano viaggi su lunghe distanze che iniziano nel territorio dell'UE e proseguono successivamente al di fuori di tale territorio, al fine di ricevere l'autorizzazione a partire, il trasportatore deve presentare un giornale di viaggio realistico in termini di conformità e che presti particolare attenzione alle previsioni delle temperature; invita le autorità competenti a non approvare i giornali di viaggio laddove, conformemente alla sentenza della Corte, gli animali debbano essere scaricati per un periodo di riposo di 24 ore in un paese terzo, a meno che l'organizzatore non abbia identificato un luogo per il riposo con strutture equivalenti a quelle di un posto di controllo; ribadisce inoltre, in tale contesto, che esiste solamente un elenco del 2009 delle stalle presenti sugli itinerari nei paesi terzi, spesso senza indirizzi esatti, e che ciò complica significativamente i necessari controlli previsti dal diritto dell'UE; invita i veterinari ufficiali presso i punti di uscita a controllare, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, che, prima che i veicoli escano dall'UE, siano rispettate delle disposizioni del regolamento;

87.

rammenta, in tale contesto, anche la proposta di direttiva della Commissione riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (informatori) (COM(2018)0218), in particolare nel contesto dei controlli veterinari;

88.

deplora che spesso si verifichino notevoli ritardi alle frontiere e nei porti e richiama l'attenzione sulla maggiore sofferenza e angoscia che ciò causa agli animali; invita gli Stati membri confinanti con paesi terzi a predisporre aree di sosta in cui gli animali possano essere scaricati e possano ricevere mangime, acqua, riposo e cure veterinarie, in modo che i giornali di bordo possano essere compilati correttamente, e ad aprire corsie di passaggio rapido, dotate di personale sufficiente, per il trasporto degli animali alle dogane, al fine di ridurre i tempi di attesa senza compromettere la qualità dei controlli sanitari e doganali alle frontiere; invita inoltre gli Stati membri a una migliore cooperazione nella pianificazione del trasporto di animali, al fine di evitare che un numero troppo elevato di veicoli arrivi contemporaneamente ai controlli alle frontiere;

89.

invita la Commissione a intensificare la cooperazione e la comunicazione, compresa un'ulteriore assistenza reciproca e un più rapido scambio di informazioni, tra le autorità competenti in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi, al fine di ridurre i problemi di benessere degli animali legati a una cattiva gestione, garantendo la piena osservanza dei requisiti amministrativi da parte degli esportatori; chiede alla Commissione di promuovere il benessere degli animali a livello internazionale e di intraprendere iniziative volte a sensibilizzare maggiormente gli Stati non membri dell'UE;

90.

esorta la Commissione a esercitare pressioni sui paesi di transito, che presentano ostacoli burocratici e di sicurezza che ritardano inutilmente il trasporto di animali vivi;

91.

sollecita gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione alle violazioni in materia di benessere degli animali durante i viaggi via mare o per vie fluviali verso i paesi terzi e a valutare le possibili violazioni della normativa, come lo scarico proibito di animali morti dalle navi nel Mediterraneo (sovente previa eliminazione dei marchi di identificazione) poiché spesso i porti di destinazione non offrono soluzioni per lo smaltimento;

92.

sottolinea la decisione 2004/544/CE del Consiglio relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (14), dove per trasporti si intendono viaggi effettuati: fra due Stati membri, ma che attraversano il territorio di uno Stato non membro; fra uno Stato membro e uno Stato non membro; fra due Stati membri direttamente;

93.

pone in evidenza che, se gli standard nei paesi terzi in materia di trasporto degli animali non sono conformi a quelli dell'UE e la loro attuazione non è sufficiente a garantire il pieno rispetto del regolamento, i viaggi per il trasporto di animali vivi verso paesi terzi dovrebbero essere soggetti ad accordi bilaterali atti a ridurre tali differenze e che, qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero essere vietati;

94.

rammenta agli Stati membri che, secondo la giurisprudenza consolidata (15), possono introdurre disposizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto più rigorose a livello nazionale, a condizione che queste siano conformi all'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1/2005;

95.

chiede alla Commissione di promuovere lo scambio di buone pratiche e di misure di equivalenza normativa in materia di trasporto di animali vivi con i paesi terzi;

o

o o

96.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte dei conti europea, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(2)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/ EPRS_STU(2018)621853_IT.pdf

(3)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 59.

(4)  EFSA Journal 2011:9(1):1966.

(5)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 116.

(6)  Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH / Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)  Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo «Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica».

(8)  https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/1966

(9)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

(10)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(11)  Relazione finale dell'audit effettuato nei Paesi Bassi dal 20 febbraio 2017 al 24 febbraio 2017 al fine di valutare il benessere degli animali durante il trasporto verso paesi non membri dell'UE, Commissione europea, Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare, 2017.

(12)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(13)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 347.

(14)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 21.

(15)  Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 2004 — Causa C-113/02 Commissione/Paesi Bassi e sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 maggio 2008 — Causa C-491/06 Danske Svineproducenter.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/170


P8_TA(2019)0133

Rafforzare la competitività del mercato interno mediante lo sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul rafforzamento della competitività del mercato interno mediante lo sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance (2018/2109(INI))

(2020/C 449/24)

Il Parlamento europeo,

visti il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU (1)), nonché i relativi atto delegato (regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 (2)), atto di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 2 novembre 2015 (3)), atto delegato transitorio (regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015 (4)) e programma di lavoro (decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016 (5)),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (COM(2018)0085),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance» (COM(2016)0813),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Prima relazione biennale sui progressi compiuti nello sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance» (COM(2018)0524),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Seconda relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali» (COM(2018)0549),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla strategia informatica per le dogane (COM(2018)0178),

vista la posizione in prima lettura del Parlamento europeo in merito alla proposta della Commissione sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884),

vista la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (6),

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2017 sul tema «Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione» (7),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del codice doganale dell'Unione e sull'esercizio del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 284 dello stesso (COM(2018)0039),

vista la relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea, dal titolo «Procedure di importazione: le carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE»,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 26/2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?»,

vista la relazione 11760/2017 del Consiglio sui progressi compiuti nella lotta contro le frodi in materia di accise,

vista la relazione di Europol e dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale sullo stato attuale della contraffazione e della pirateria nell'Unione europea,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0059/2019),

A.

considerando che l'unione doganale, di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario, costituisce uno dei pilastri dell'Unione europea e uno dei principali blocchi commerciali al mondo e che un'unione doganale pienamente operativa risulta imprescindibile per il corretto funzionamento degli scambi sia all'interno del mercato unico che con i paesi terzi, nell'interesse sia delle imprese che dei cittadini dell'Unione, ma anche per la credibilità dell'Unione europea, garantendole una posizione di forza nella negoziazione di accordi commerciali con i paesi terzi;

B.

considerando che le autorità doganali devono trovare il necessario equilibrio tra l'agevolazione del commercio legittimo, i controlli doganali intesi a tutelare la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, la fiducia dei consumatori nelle merci che entrano nel mercato unico e gli interessi finanziari e commerciali dell'Unione, e che sono responsabili dell'attuazione di oltre 60 atti legislativi, in aggiunta al quadro giuridico doganale, per la lotta contro il commercio e il traffico illegali e per l'assegnazione dello status di operatore economico autorizzato;

C.

considerando che la standardizzazione delle informazioni e dei processi doganali svolge un ruolo fondamentale nell'armonizzazione dei controlli, in particolare per quanto riguarda fenomeni quali la classificazione non corretta e la sottovalutazione delle importazioni nonché le false dichiarazioni sull'origine delle merci, che recano danno a tutti gli operatori economici, ma in particolare alle piccole e medie imprese;

D.

considerando che le importazioni e le esportazioni dell'UE ammontavano a 3 700 miliardi di EUR nel 2017 e che i dazi doganali riscossi rappresentano il 15 % del bilancio dell'UE;

E.

considerando che l'attuazione del codice doganale dell'Unione è fondamentale per tutelare le risorse proprie dell'UE, con particolare riferimento ai dazi doganali, e gli interessi fiscali nazionali, nonché per tutelare i consumatori europei e garantire una concorrenza corretta e leale nel mercato interno;

F.

considerando che il codice doganale dell'Unione fissa al 31 dicembre 2020 il termine per l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari alla sua attuazione; che la digitalizzazione delle procedure doganali è stata avviata dal 2003 e prescritta nel 2008 con l'adozione del regolamento (CE) n. 450/2008, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (8), e l'adozione della decisione n. 70/2008/CE(decisione sulla dogana elettronica);

G.

considerando che è in corso la digitalizzazione delle dogane, più del 98 % delle dichiarazioni doganali sono attualmente elettroniche e i seguenti ambiti doganali sono gestiti mediante sistemi elettronici: transito (NCTS), controllo delle esportazioni (ECS), sicurezza dei dati (ICS), gestione dei rischi (CRMS), il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), autorizzazioni (CDS), operatori economici autorizzati (OEA), informazioni tariffarie vincolanti (ITV), quote e tariffe (QUOTA), sospensioni tariffarie autonome, la nomenclatura combinata (TARIC), sorveglianza delle importazioni e delle esportazioni (SURV2) e il sistema degli esportatori registrati per i certificati di origine (REX);

H.

considerando che il programma «Dogana», proposto nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ha lo scopo di coadiuvare le attività svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e la loro cooperazione;

I.

considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE rappresenta una sfida per il corretto funzionamento dell'unione doganale;

J.

considerando che la realizzazione dei sistemi elettronici fondamentali necessari per la piena attuazione del codice doganale dell'Unione sarà ritardata e posticipata a dopo il 31 dicembre 2020;

K.

considerando che lo strumento per misurare le prestazioni dell'unione doganale opera valutandone il funzionamento sulla base di indicatori chiave di prestazione in una serie di settori quali la tutela degli interessi finanziari, la garanzia della sicurezza dei cittadini dell'UE e la valutazione dell'importanza delle dogane nel contribuire alla crescita e alla competitività dell'UE;

L.

considerando che la governance del programma Dogana 2020 e quindi del lavoro informatico doganale è ripartita tra la Commissione, gli Stati membri e i rappresentanti degli interessi commerciali in numerose strutture decisionali, il cui moltiplicarsi produce effetti negativi duraturi sull'efficacia del programma e sulla gestione dei progetti informatici;

M.

considerando che, in seguito alla conclusione dell'attuale programma Dogana 2020 e a una valutazione del rapporto costi/benefici delle varie opzioni possibili, sarà necessario rivedere la governance dei programmi doganali;

1.

pone l'accento sul lavoro svolto quotidianamente dalle autorità doganali degli Stati membri e dai servizi della Commissione, che si adoperano per facilitare gli scambi commerciali al fine di fornire protezione nei confronti della concorrenza sleale che immette sul mercato interno prodotti a prezzo di dumping o contraffatti, limitare gli oneri amministrativi, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e per il bilancio dell'Unione e proteggere i cittadini dalle minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di qualsivoglia natura;

2.

ricorda che l'unione doganale rappresenta uno dei primi risultati raggiunti dall'UE e può essere considerata uno dei suoi successi principali, poiché consente a un'impresa avente sede all'interno dell'Unione di vendere i propri prodotti e di investire in tutto il territorio dell'UE, ma ha anche permesso all'UE di eliminare le frontiere interne e di competere con il resto del mondo; sottolinea che il mercato interno dell'UE non potrebbe esistere senza l'esenzione dai dazi prevista dall'unione doganale e senza il ruolo svolto da quest'ultima in materia di sorveglianza delle importazioni e delle esportazioni;

3.

evidenzia che un'unione doganale pienamente funzionante è essenziale per garantire la credibilità e la forza dell'UE nonché la sua posizione negoziale per la stipula di nuovi accordi commerciali; pone l'accento sul fatto che un'efficiente unione doganale dell'UE contribuisce ad agevolare il commercio legittimo e a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che agiscono legalmente, un elemento importante per lo sviluppo della competitività delle imprese; sottolinea l'importanza di garantire controlli efficaci, anche promuovendo la cooperazione con le autorità doganali dei paesi terzi, e di evitare ostacoli eccessivi al commercio legale;

4.

sottolinea che la creazione di procedure doganali più efficienti in tutta l'Unione, sulla base della riforma delle infrastrutture informatiche, è fondamentale; ritiene che la digitalizzazione abbia il potenziale per rendere più trasparenti e più accessibili lo scambio di informazioni e il pagamento dei dazi, in particolare per le piccole e medie imprese e gli operatori economici dei paesi terzi, e che offra la possibilità di semplificare le norme e le procedure doganali;

5.

osserva che l'attuale livello divergente e la qualità dei controlli, delle procedure e delle sanzioni doganali nei punti di ingresso nell'unione doganale, determinano spesso una distorsione dei flussi commerciali, alimentando il problema del «forum shopping» e mettendo a rischio l'integrità del mercato unico; chiede fermamente che la Commissione e gli Stati membri affrontino la questione;

6.

invita la Commissione ad accelerare i lavori in vista di uno sportello unico elettronico integrato per le dogane a livello di Unione che consentirebbe agli imprenditori di presentare tutte le informazioni e i documenti necessari presso un'unica entità, rispettando così tutti i requisiti regolamentari correlati all'importazione, all'esportazione e al transito di merci;

7.

ricorda che, dopo l'uscita dall'UE, il Regno Unito diventerà un paese terzo, modificando in tal modo le frontiere esterne dell'UE; sottolinea che il processo della Brexit non dovrebbe avere un impatto negativo sullo sviluppo e la governance delle dogane dell'UE;

Digitalizzazione delle procedure doganali

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a trovare un approccio più efficace, economico e agile alla gestione dei sistemi informatici per le autorità doganali; chiede in particolare di stimare in modo più preciso e realistico i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e il campo di applicazione dei singoli progetti informatici volti a digitalizzare le procedure doganali;

9.

deplora il fatto che l'applicazione dei nuovi sistemi informatici per l'unione doganale abbia subito una serie di ritardi, con la conseguenza che la Commissione ha chiesto al Parlamento e al Consiglio di prorogare il periodo transitorio oltre la scadenza del 2020 stabilita dal codice doganale dell'Unione; esprime rammarico, inoltre, per il fatto che la Commissione abbia fornito solo informazioni incomplete al fine di giustificare un'ulteriore proroga, in particolare in considerazione di ciò che rientra nell'ambito della sua responsabilità e di quella degli Stati membri, impendendo così al Parlamento europeo di esercitare adeguatamente la propria funzione di controllo politico e di bilancio;

10.

sottolinea che, nonostante si preveda che il 75 % dei componenti europei dei sistemi informatici necessari all'attuazione del CDU sia pronto entro dicembre 2020, ciò non significa necessariamente che il 75 % dei sistemi informatici sarà operativo in tale data, poiché il 25 % di quei sistemi dipende da componenti nazionali la cui responsabilità spetta agli Stati membri e in relazione ai quali sono stati registrati dei ritardi;

11.

ritiene che la Commissione e il Consiglio debbano provvedere con la massima priorità affinché il codice doganale unitamente alla digitalizzazione delle procedure doganali sia attuato entro la nuova scadenza; esorta quindi la Commissione e gli Stati membri a fare il possibile per evitare ulteriori proroghe; ritiene che, in tal senso, la predisposizione dell'architettura informatica richieda lo sviluppo e l'utilizzazione di diciassette strumenti informatici, con implicazioni significative in termini di risorse finanziarie e umane; crede, pertanto, che sia imprescindibile evitare duplicazioni in termini di risorse nella gestione dei progetti informatici degli Stati membri e della Commissione;

12.

invita la Commissione ad aggiornare il calendario del suo programma di lavoro relativo al codice doganale dell'Unione sulla base della proroga del periodo transitorio da essa proposto (9) per essere adottato dal Parlamento e dal Consiglio; invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adoperarsi per la tempestiva adozione di una decisione sulla suddetta proroga, creando al contempo le condizioni necessarie al buon esito dell'utilizzazione dell'architettura informatica doganale, fatti salvi i test di sicurezza globali, in modo che eventuali problemi non mettano a repentaglio i controlli delle merci effettuati dalle autorità doganali degli Stati membri; evidenzia che, in linea con quanto osservato dalla Corte dei conti europea, le medesime cause sortiscono i medesimi effetti, e che l'aggiornamento del piano strategico pluriennale per il 2017, concentrando l'attivazione di sei sistemi informatici nell'arco di un anno, rappresenta una sfida cruciale e comporta il rischio significativo che anche le nuove scadenze riprogrammate non siano rispettate, di modo che la scadenza per l'attuazione del codice doganale dell'Unione potrebbe essere ulteriormente rimandata a dopo il 2025;

13.

invita la Commissione ad aggiornare il suo piano strategico pluriennale attraverso una successione di progetti per tutto il periodo di transizione al fine di evitare, per quanto possibile, la concentrazione dell'utilizzo nella fase finale del periodo e stabilendo tappe intermedie vincolanti, anche per gli Stati membri;

14.

chiede alla Commissione di non apportare modifiche ai requisiti legali e alle specifiche tecniche già stabiliti per i diciassette strumenti informatici, considerando che la portata dei progetti da gestire e il tempo necessario per la loro attuazione non risultano compatibili né con il costante progresso tecnologico né con le inevitabili evoluzioni normative e regolamentari che si verificheranno nel corso di tale periodo;

15.

ricorda che, secondo la Corte dei conti, la Commissione era consapevole dei ritardi ma ha deciso di non includere tale informazione nella sua relazione ufficiale, il che ha impedito ai portatori di interessi (quali il Parlamento europeo, altre istituzioni dell'UE non rappresentate nella struttura di governance del programma Dogana 2020, nonché aziende e cittadini interessati) di essere pienamente informati in tempo reale in merito al rischio di ritardi; invita pertanto la Commissione a presentare relazioni regolari e trasparenti sull'andamento del piano di lavoro strategico pluriennale e sulla predisposizione dei sistemi elettronici doganali, in modo da non ripetere gli errori della programmazione precedente, e a informare in tempo utile in merito a eventuali possibili ritardi futuri, non senza aver previsto interventi correttivi adeguati;

16.

invita la Commissione a valutare in modo continuo il programma Dogana 2020 e a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare all'utilizzo limitato dei gruppi di esperti creati nel quadro del programma, e facendo il possibile per aumentare la cooperazione tra i servizi doganali;

17.

sottolinea che il monitoraggio continuo delle politiche, l'analisi e la valutazione dei possibili impatti sono elementi essenziali della governance dell'unione doganale; prende atto e si compiace del lavoro della Commissione nell'elaborare uno strumento relativo alle prestazioni dell'unione doganale, che ne consentirà la valutazione sistematica rispetto ai suoi obiettivi strategici in termini di efficienza, efficacia e uniformità; invita gli Stati membri a sostenere tale lavoro al fine di sviluppare ulteriormente il presente strumento;

18.

suggerisce alla Commissione di utilizzare tale strumento anche per la valutazione delle prestazioni dei controlli doganali in termini di potenziale di digitalizzazione e flusso di dati al fine di creare controlli basati sui rischi ancora più efficaci, ottimizzando nel contempo gli oneri a carico delle autorità doganali;

Governance, relazioni e finanziamento del programma Dogana

19.

prende atto delle attività condotte dalla Commissione e dagli Stati membri al fine di garantire un'attuazione uniforme e coerente del codice doganale, in particolare nell'ambito della formazione e mediante l'adozione di orientamenti; invita tuttavia la Commissione e gli Stati membri a intensificare i propri sforzi e ad aumentare le risorse impiegate per assicurare la piena e completa applicazione del codice doganale adottato nel 2013 e di procedure doganali uniformi in tutta l'UE; invita a tal proposito la Commissione a presentare un piano d'azione che potrebbe utilmente basarsi su una valutazione inter pares delle prassi doganali, sullo scambio di buone pratiche, su una maggiore cooperazione fra i servizi doganali e su un programma di formazione dotato di risorse sufficienti;

20.

ricorda che la Commissione sta iniziando a lavorare a uno sportello unico doganale dell'UE che permetta a un operatore economico di trasmettere a più destinatari dati necessari per molteplici fini normativi (nel settore veterinario, sanitario, ambientale, ecc.) in un formato standardizzato e attraverso punti di accesso armonizzati; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare tale importante lavoro;

21.

prende nota dello sforzo finanziario sostenuto dal bilancio europeo, che ha portato la dotazione del prossimo programma Dogana 2021-2027 a 842 844 000 EUR a prezzi 2018; chiede agli Stati membri di fornire a loro volta le risorse umane e finanziarie necessarie per mettere a disposizione i componenti nazionali, elementi essenziali che condizionano la messa in funzione del sistema doganale elettronico europeo, e invita la Commissione a presentare tempestivamente al Parlamento una relazione sull'attivazione dei componenti dell'Unione e dei componenti esterni all'Unione sviluppati dagli Stati membri;

22.

evidenzia che le amministrazioni doganali devono attualmente far fronte a un aumento eccezionale del volume di merci acquistate online al di fuori dell'UE, in termini di controlli e riscossione dei dazi applicabili, in particolare perché il volume dei beni di modesto valore importati nell'Unione aumenta ogni anno del 10-15 %; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il loro impegno al fine di affrontare meglio tale sfida;

23.

invita la Commissione a proporre, esclusivamente alla fine dell'attuazione dei diciassette sistemi informatici relativi al codice doganale dell'Unione nell'ambito del programma Dogana 2020, una struttura di governance più efficace per la realizzazione dei progetti informatici doganali e il loro aggiornamento; evidenzia che, in vista delle sfide economiche, fiscali e di sicurezza rappresentate dal sistema informatico doganale, è essenziale che le soluzioni adottate preservino pienamente la sovranità europea;

24.

sottolinea che il programma «Dogana 2021-2027», attraverso un sostegno alle autorità doganali degli Stati membri, contribuirà non solo ad aumentare le entrate di bilancio dell'UE, ma anche a garantire la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori europei nonché la parità di condizioni per gli imprenditori dell'Unione;

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea

25.

sottolinea che l'incertezza correlata al recesso del Regno Unito dall'UE rappresenta una sfida non indifferente per le imprese europee; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a fornire informazioni esaurienti alle parti interessate circa le ripercussioni del recesso del Regno Unito in ambito doganale e riguardo ad alcuni tipi di imposte indirette (IVA e accise);

26.

sottolinea che dopo il recesso del Regno Unito vanno evitate falle nel sistema delle dogane, anche lungo le frontiere esterne dell'UE, con varchi per il commercio illegale oppure per la violazione delle norme sulla pubblica responsabilità sancite dal diritto dell'UE;

o

o o

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente relazione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.

(4)  GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1.

(5)  GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.

(6)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

(7)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 41.

(8)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(9)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (COM(2018)0085).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/176


P8_TA(2019)0134

Attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate (2018/2114(INI))

(2020/C 449/25)

Il Parlamento europeo,

viste le disposizioni dei trattati relative alle agenzie e in particolare gli articoli 5 e 9 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 42, 43, 51 e 52,

visti la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 e l'orientamento comune ad essa allegato,

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0055/2019),

A.

considerando che le agenzie svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche dell'UE a livello europeo e nazionale, effettuando un'ampia varietà di compiti al fine di contribuire all'attuazione delle politiche dell'UE, quali la creazione di reti o il sostegno alla cooperazione tra l'UE e le autorità nazionali; che una buona cooperazione tra le agenzie dell'UE e gli Stati membri contribuisce a una maggiore efficienza ed efficacia dei lavori delle agenzie; che le agenzie hanno anche realizzato una cooperazione tra di loro attraverso la rete delle agenzie dell'Unione europea;

B.

considerando che, globalmente, il coordinamento e la collaborazione tra le diverse agenzie e le commissioni parlamentari si sono dimostrati soddisfacenti; che Europol è l'unica agenzia soggetta al controllo del Parlamento e, insieme, dei parlamenti nazionali attraverso il gruppo di controllo parlamentare congiunto;

C.

considerando che le agenzie sono state istituite e si sono evolute nel tempo, caso per caso; che il trattato di Lisbona ha riconosciuto formalmente l'agentificazione dell'esecutivo dell'UE tramite l'introduzione formale delle agenzie dell'Unione nei trattati;

D.

considerando che le agenzie sono principalmente responsabili dinanzi al Parlamento e al Consiglio, i quali devono garantire che negli atti legislativi che disciplinano le agenzie siano posti in essere meccanismi di controllo adeguati e che essi siano quindi attuati correttamente; che il trasferimento del potere esecutivo dell'UE alle agenzie non dovrebbe tradursi in un indebolimento del controllo del Parlamento sull'esecutivo europeo quale previsto all'articolo 14 TUE;

E.

considerando che i trattati non contengono né una definizione di agenzie decentrate, né una descrizione generale dei poteri che possono essere conferiti alle agenzie;

F.

considerando che diverse agenzie trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 352 TFUE e altre sono basate su un fondamento giuridico specifico settoriale;

G.

considerando che la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012 sono il risultato del lavoro del gruppo interistituzionale riguardante le agenzie di regolazione, istituito dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio per valutare la coerenza, l'efficacia, la responsabilità e la trasparenza delle agenzie dopo che una proposta del 2005 della Commissione su un accordo interistituzionale relativo alle agenzie di regolazione non aveva ricevuto il sostegno necessario da parte del Consiglio e del Parlamento;

H.

considerando che l'orientamento comune contiene disposizioni sulla struttura e sulla governance delle agenzie, nonché sul loro funzionamento, programmazione delle attività, finanziamento, gestione delle risorse di bilancio, procedure di bilancio, responsabilità, controlli e trasparenza, che contribuiscono a garantire il controllo parlamentare sulle agenzie decentrate;

I.

considerando che, nonostante una valutazione generalmente positiva, in alcuni casi, le agenzie hanno dovuto far fronte a occasionali episodi di sfiducia nei confronti dei loro pareri scientifici e tecnici;

Principali osservazioni

1.

rileva che i meccanismi atti a garantire la responsabilità delle agenzie sono integrati nei trattati, nei regolamenti istitutivi delle agenzie, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune; sottolinea che, attraverso il principio di attribuzione dei poteri, il Parlamento ha il potere di controllo nei confronti delle agenzie decentrate; tale potere non è, tuttavia, definito in dettaglio nei trattati; osserva, a tal proposito, la natura non vincolante della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune; si rammarica, tuttavia, che le istituzioni non abbiano ancora concordato un quadro normativo vincolante;

2.

sottolinea che il Parlamento controlla le agenzie in diversi modi:

in quanto ramo dell'autorità di bilancio, nella sua attività decisionale riguardo ai contributi del bilancio dell'UE alle agenzie;

come autorità di discarico;

tramite la designazione dei membri del consiglio di amministrazione delle agenzie;

tramite la procedura di nomina (o revoca) del direttore esecutivo;

tramite attività di consultazione sui programmi di lavoro;

tramite la presentazione delle relazioni annuali;

con altri metodi (visite delle delegazioni, gruppi o persone di contatto, scambi di opinioni, audizioni, briefing, messa a disposizione di competenze);

3.

rileva che le disposizioni dei regolamenti istitutivi differiscono sotto vari aspetti dai meccanismi di responsabilità e controllo parlamentare stabiliti nell'orientamento comune, il che può essere dovuto alle funzioni e ai compiti molto diversi svolti dalle agenzie;

4.

osserva che le commissioni parlamentari hanno svolto attivamente i propri compiti di controllo nonostante la varietà di disposizioni dei regolamenti istitutivi;

5.

prende atto dell'attuazione da parte delle agenzie dell'Unione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune come pure della relativa tabella di marcia; evidenzia, in particolare, le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate (IIWG), che sono state approvate dalla Conferenza dei presidenti il 18 gennaio 2018; rileva che, alla riunione di follow-up del 12 luglio 2018, il lavoro dell'IIWG è stato considerato concluso;

Raccomandazioni

6.

ritiene che si potrebbero compiere maggiori sforzi per semplificare determinate disposizioni dei regolamenti istitutivi delle agenzie riguardanti la loro governance e i loro meccanismi di responsabilità, tenendo conto dei vari tipi di agenzie che esistono attualmente e definendo i principi generali per disciplinare le relazioni tra le istituzioni dell'UE e le agenzie; sottolinea che tali questioni dovrebbero anche essere affrontate nelle valutazioni di impatto ogniqualvolta si proponga di istituire un'agenzia; sottolinea che le agenzie necessitano di un certo margine di libertà in termini di flessibilità organizzativa, in modo potersi adeguare meglio ai compiti previsti e alle esigenze che sorgono nello svolgimento delle loro funzioni; accoglie con favore l'organizzazione interna basata sui poli tematici, anche trasversali, delle agenzie in ambiti simili;

7.

invita pertanto a procedere a una valutazione approfondita dell'attuazione dell'orientamento comune in tutti i suoi aspetti, mediante documenti analitici simili a quelli elaborati nel 2010, concentrandosi sugli aspetti relativi alla governance, riesaminando in particolare la compatibilità delle disposizioni con i poteri di codecisione e di controllo del Parlamento, tenendo conto della necessità di consentire la flessibilità in relazione al panorama diversificato delle agenzie decentrate;

8.

deplora il fatto che il Parlamento, in quanto principale garante del rispetto del principio di democrazia nell'UE, non sia stato pienamente coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell'EMA e dell'ABE; ricorda, a tal proposito, la sua richiesta di rivedere quanto prima la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune del 2012 e rammenta altresì l'impegno del Consiglio a procedere a una loro revisione, invita inoltre la Commissione a fornire, entro aprile 2019, un'analisi approfondita dell'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate;

9.

evidenzia che l'ubicazione della sede di un'agenzia non dovrebbe incidere sull'esecuzione dei suoi poteri e compiti, sulla sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività;

10.

si aspetta che le prerogative del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori siano pienamente rispettate nelle future decisioni relative all'ubicazione o al cambio di sede delle agenzie; ritiene che il Parlamento debba essere sistematicamente coinvolto, nel corso dell'intero iter legislativo e su un piano di parità con il Consiglio e la Commissione, nella definizione e ponderazione, in modo trasparente, dei criteri per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; sottolinea che nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a cooperare in modo leale e trasparente e che l'accordo pone in evidenza il principio della parità fra i colegislatori sancito dai trattati; pone in risalto il valore di un migliore scambio di informazioni fin dalle fasi iniziali dei futuri processi di selezione delle sedi delle agenzie, in quanto tale tempestivo scambio agevolerebbe l'esercizio dei rispettivi diritti e prerogative da parte delle tre istituzioni;

11.

ritiene che la decisione sull'ubicazione di un'agenzia sia di grande importanza e che le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto di criteri oggettivi, quali l'accessibilità, le sinergie amministrative e la prossimità alle parti interessate, per adottare la migliore decisione possibile;

12.

chiede alla Commissione, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate, di presentare rapidamente una valutazione delle agenzie con più sedi, utilizzando un approccio coerente per stimare il loro valore aggiunto tenendo conto dei costi sostenuti; chiede che siano adottate misure significative sulla base dei risultati di questa valutazione, con l'obiettivo di ridurre il numero delle sedi, se del caso;

13.

propone che, sulla base di un riesame dell'orientamento comune, si consideri nuovamente l'elaborazione di un accordo interistituzionale (AII) sulle agenzie e che tale accordo contenga disposizioni su un riesame quinquennale dei principi che disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle agenzie, partendo dalle competenze di un gruppo di persone eminenti;

14.

ritiene che tale AII debba rispettare i poteri del Parlamento europeo nell'ambito delle procedure di codecisione e debba altresì comprendere i rapporti tra un'agenzia e le istituzioni dello Stato membro in cui ha sede, nonché misure di trasparenza, procedure volte a evitare conflitti di interessi e a garantire l'equilibrio di genere tra i membri degli organi direttivi e consultivi e l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le attività delle agenzie;

15.

ritiene che nell'elaborazione di tale AII debbano essere formulate alcune proposte specifiche per rafforzare il controllo democratico, migliorare la responsabilità delle agenzie dell'Unione e rafforzare il sistema per riferire al Parlamento, ad esempio:

definire un termine entro il quale le agenzie possono rispondere alle domande loro rivolte dal Parlamento europeo o dal Consiglio;

prevedere disposizioni per la condivisione di informazioni sensibili e riservate e per la consultazione delle commissioni parlamentari, ove necessario;

considerare se debba esserci o meno un numero specifico di membri dei rispettivi consigli di amministrazione nominati dal Parlamento;

tenere conto del valore aggiunto della partecipazione di rappresentanti/osservatori del Parlamento alle riunioni dei consigli delle autorità di vigilanza e dei gruppi delle parti interessate dell'agenzia;

razionalizzare la partecipazione del Parlamento ai programmi di lavoro annuali e pluriennali delle agenzie;

razionalizzare e armonizzare gli obblighi di rendicontazione, in particolare per quanto riguarda la relazione annuale di attività, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio e i conti finali;

informare il Parlamento in modo dettagliato sulle misure adottate per dar seguito alle raccomandazioni dell'autorità di discarico («relazioni di follow-up») e a quelle della Corte dei conti;

16.

ritiene inoltre che il ruolo del Parlamento nella vigilanza della dimensione di governance delle agenzie decentrate potrebbe essere notevolmente migliorato; suggerisce, inoltre, di rafforzare la cooperazione con il gruppo di controllo parlamentare congiunto e la revisione delle norme per le missioni presso le agenzie, al fine di consentire un migliore contatto regolare tra le commissioni parlamentari e le agenzie che rientrano nel loro mandato;

17.

propone che, nel contesto del riesame quinquennale, sulla base delle attività di controllo condotte dalle commissioni del Parlamento in relazione alle agenzie che rientrano nel loro mandato, e in aggiunta a tali attività, la commissione per gli affari costituzionali tenga un dibattito annuale sul funzionamento e la governance delle agenzie, seguito, se ritenuto opportuno e/o necessario, da una discussione in Aula, al fine di agevolare lo sviluppo di un sistema più forte e più strutturato di controllo delle attività delle agenzie in seno al Parlamento; propone altresì, dato che le agenzie fungono da intermediari tra l'UE e gli Stati membri, un periodo di consultazione con i parlamenti nazionali, qualora essi desiderino intervenire in merito;

18.

ritiene che le agenzie dell'Unione debbano applicare le norme e i principi della buona governance e del legiferare meglio, compresa l'organizzazione di consultazioni pubbliche aperte sui loro progetti di proposte di atti secondari e terziari, ove sia consentito dal settore dell'Agenzia; propone che le agenzie siano soggette alle medesime norme sulla trasparenza della Commissione, comprese le norme e gli obblighi concernenti i rappresentanti di interessi;

19.

evidenzia che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuite in base al quadro regolamentare siano espletate pienamente ed entro i termini stabiliti, le agenzie dell'Unione dovrebbero attenersi scrupolosamente ai propri compiti e agire conformemente ai mandati conferiti loro dal Parlamento e dal Consiglio; ritiene indispensabile il fatto che, nello svolgimento del loro mandato, le agenzie dell'Unione siano trasparenti;

20.

propone che tutte le agenzie possano presentare pareri non vincolanti sui fascicoli attuali che rientrano nel loro mandato;

21.

ritiene inoltre che, in caso di future modifiche dei trattati, sia opportuno valutare come ancorare ancor più saldamente le agenzie nei trattati, in particolare in relazione agli articoli 13 e 14 TUE e agli articoli 290 e 291 TFUE inserendo una chiara definizione delle varie tipologie di agenzia, i poteri che possono essere loro attribuiti e i principi generali a garanzia del controllo parlamentare;

Aspetti di bilancio

22.

osserva che il finanziamento delle agenzie tramite la riscossione di diritti ammonta attualmente a un totale di circa 1 miliardo di EUR l'anno, cosa che può ridurre in modo significativo la pressione sul bilancio dell'Unione e che può costituire un metodo efficace per finanziare le attività delle agenzie nei casi in cui il modello aziendale lo consenta; è tuttavia preoccupato per i potenziali conflitti di interessi che possono sorgere qualora le agenzie dovessero dipendere dai diritti come principale fonte di entrate; insiste che devono essere poste in essere misure di salvaguardia per evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi;

23.

sottolinea la necessità di tenere conto delle nuove priorità in materia di clima, sostenibilità e protezione dell'ambiente nell'ambito del prossimo QFP e dei compiti attribuiti a specifiche agenzie per l'attuazione dell'attuale QFP;

24.

rileva che, sebbene in termini di gestione di bilancio le agenzie decentrate condividano un certo numero di similitudini, gli approcci generici si sono rivelati pregiudizievoli per l'efficienza e l'efficacia della gestione di talune agenzie; considera l'obiettivo di riduzione del 5 % del personale e la riserva di riassegnazione fra le agenzie un esercizio una tantum; ribadisce la propria intenzione di opporsi in futuro ad approcci di questo tipo;

25.

osserva con preoccupazione che alcune agenzie incontrano difficoltà nell'attirare personale qualificato a causa delle condizioni di occupazione; ritiene che gli organismi dell'Unione debbano essere in grado di attirare personale qualificato per svolgere i loro compiti in modo efficace ed efficiente; chiede pertanto che sia intrapresa un'azione concreta al fine di conseguire tali obiettivi;

26.

rileva che la cooperazione rafforzata tra le agenzie nella condivisione dei servizi ha consentito di realizzare economie, come quelle conseguite attraverso la creazione di un portale comune per gli appalti pubblici; incoraggia a esplorare ulteriormente il potenziale di condivisione di servizi tra le agenzie stesse, o tra la Commissione e le agenzie, nella prospettiva di creare nuove sinergie e di ottimizzare quelle esistenti; ritiene che, se del caso, si potrebbe conseguire un'ulteriore efficienza di bilancio attraverso una stretta cooperazione sui servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture tra gli organismi e le agenzie dell'Unione che si trovano nelle immediate vicinanze;

27.

osserva che il bilancio delle agenzie dovrebbe essere elaborato sulla base del principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, tenendo conto degli obiettivi dell'agenzia e dei risultati attesi dai suoi compiti; chiede un approccio tematico nei confronti dell'elaborazione del bilancio delle agenzie decentrate, al fine di migliorare la definizione delle priorità in relazione ai compiti delle agenzie, di promuovere la cooperazione ed evitare sovrapposizioni, in particolare nel caso delle agenzie che operano nello stesso settore politico;

28.

rileva con preoccupazione che una serie di requisiti amministrativi risulta sproporzionata per le agenzie che non hanno raggiunto una determinata dimensione; si aspetta che la Commissione e il Consiglio garantiscano che i requisiti amministrativi applicabili siano commisurati alle risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie;

29.

ricorda che la procedura legislativa comporta modifiche della proposta iniziale della Commissione; osserva con preoccupazione che i rendiconti finanziari aggiornati sono generalmente disponibili, quando lo sono, al termine della procedura legislativa; ricorda il duplice ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto autorità legislativa e autorità di bilancio;

30.

accoglie con favore il progetto di testo rivisto del regolamento finanziario quadro per le agenzie decentrate, elaborato dalla Commissione e, in particolare, il suo programma di rafforzare la governance di tali agenzie delineato in tale testo;

31.

ritiene, tuttavia, che una serie di questioni rimangano irrisolte ed esorta la Commissione a presentare senza indugio una valutazione delle agenzie con sedi multiple, come raccomandato dall'IIWG, come pure delle proposte relative ad eventuali fusioni, chiusure e/o a trasferimenti di compiti alla Commissione, sulla base di un'attenta analisi approfondita e utilizzando criteri chiari e trasparenti, che era previsto nel mandato dell'IIWG ma non è mai stato opportunamente esaminato a causa della mancanza di proposte in tal senso da parte della Commissione;

32.

osserva che l'audit delle agenzie decentrate rimane «sotto la piena responsabilità della Corte dei conti, che gestisce tutte le procedure amministrative e d'appalto necessarie e le finanzia a carico del proprio bilancio»; ribadisce che l'audit svolto da revisori del settore privato ha comportato un aumento significativo degli oneri amministrativi a carico delle agenzie e, a causa del tempo dedicato alle procedure di appalto e alla gestione dei contratti di audit, ha generato ulteriori spese, diminuendo ulteriormente le risorse già ridotte delle agenzie; sottolinea che è essenziale risolvere tale problema in conformità dell'orientamento comune, nel contesto della revisione del regolamento finanziario quadro; invita tutte le parti coinvolte in tale revisione a chiarire urgentemente la questione al fine di ridurre in maniera significativa gli eccessivi oneri amministrativi;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea e alle agenzie decentrate dell'UE.

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 12 febbraio 2019

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/182


P8_TA(2019)0080

Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo)

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL) — 2019/0900(APP))

(2020/C 449/26)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 45 e 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A8-0050/2019),

1.

adotta il progetto di regolamento allegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere il progetto di regolamento allegato al Consiglio e alla Commissione nel quadro della procedura prevista dall'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, previo parere della Commissione e con l'approvazione del progetto di regolamento allegato da parte del Consiglio.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

Progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 228, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Consiglio,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore siano fissati nel rispetto delle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 228, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(2)

In particolare, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei. A sua volta, l'articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Per dare attuazione a tali diritti e al fine di rafforzare la sua capacità di condurre indagini approfondite e imparziali, il mediatore dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari all'efficace esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

(3)

La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo (1) è stata modificata da ultimo nel 2008. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, l'Unione è stata dotata di un nuovo quadro giuridico. In particolare, l'articolo 228, paragrafo 4, TFUE, conferisce al Parlamento europeo la facoltà, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, di adottare regolamenti che fissano lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. È pertanto auspicabile che la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sia abrogata e sostituita da un regolamento, conformemente alla base giuridica attualmente applicabile.

(4)

La definizione delle condizioni alle quali può essere presentata una denuncia al mediatore dovrebbe rispettare il principio di accesso pieno, libero e agevole, ferme restando le specifiche limitazioni riguardanti la concomitanza dell'avvio o dello svolgimento di procedimenti giuridici e amministrativi.

(5)

Il mediatore ha il diritto di formulare raccomandazioni laddove accerti che un'istituzione, organo o organismo dell’Unione non stia applicando correttamente una sentenza del tribunale.

(6)

Occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione. È inoltre opportuno prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna sessione annuale.

(7)

Fatta salva la funzione primaria del mediatore, che è quella di gestire le denunce, per rafforzare il suo ruolo è auspicabile che gli sia conferita la facoltà di condurre di propria iniziativa indagini volte a individuare casi reiterati e particolarmente gravi di cattiva amministrazione e a promuovere le migliori prassi amministrative nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.

(8)

Per accrescere l'efficacia della sua azione, il mediatore dovrebbe avere il diritto di condurre, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, accertamenti che diano seguito a precedenti indagini al fine di verificare se e in quale misura l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato si sia conformato alle raccomandazioni fornite. Il mediatore dovrebbe avere inoltre il diritto di includere, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, una valutazione del tasso di conformità alle raccomandazioni formulate e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

(9)

Il mediatore dovrebbe disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni. A tale scopo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che questi richiede loro, fermi restando gli obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'accesso a informazioni o documenti classificati dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato. Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono informazioni o documenti classificati dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza. Ai fini dell'attuazione delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, è opportuno che il mediatore concordi preventivamene con l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione, le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti classificati e di qualsiasi altra informazione coperta dal segreto d’ufficio. Qualora non ottenga l'assistenza richiesta, è opportuno che il mediatore ne informi il Parlamento europeo, il quale dovrebbe adottare le iniziative del caso.

(10)

Il mediatore e il suo personale hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il mediatore, d'altra parte, dovrebbe informare le autorità competenti dei fatti che egli ritiene possano avere un'incidenza penale, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine. Il mediatore dovrebbe altresì poter informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato dei fatti riguardanti il comportamento di uno dei relativi funzionari o agenti.

(11)

È opportuno tenere in considerazione i recenti cambiamenti riguardanti la protezione degli interessi finanziari dell'Unione dai reati, in particolare l'istituzione della Procura europea in virtù del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (3), così da consentire al mediatore di trasmettere a tale organismo eventuali informazioni di competenza di quest'ultimo. Analogamente, affinché siano rispettati pienamente la presunzione di innocenza e i diritti della difesa sanciti all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è auspicabile che il mediatore, qualora trasmetta alla Procura europea informazioni di competenza di quest'ultima, le notifichi alla persona interessata e al denunciante.

(12)

È opportuno prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti. È altresì auspicabile che si intraprendano misure per consentire al mediatore di cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dato che una simile cooperazione può rendere più efficace l'esercizio delle funzioni del mediatore.

(13)

Spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste. È inoltre opportuno prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni e le condizioni alle quali viene sostituito.

(14)

Le funzioni del mediatore dovrebbero essere svolte in completa indipendenza. Il mediatore dovrebbe, sin dal momento in cui assume l'incarico, impegnarsi solennemente dinanzi alla Corte di giustizia. È opportuno determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltreché la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati.

(15)

Dovrebbero essere adottate disposizioni riguardanti la sede del mediatore, che dovrebbe essere quella del Parlamento europeo. È inoltre opportuno prevedere non solo disposizioni relative ai funzionari e agli altri agenti del segretariato del mediatore che lo assisteranno, ma anche disposizioni in merito al suo bilancio.

(16)

Spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Affinché siano garantiti la certezza del diritto e il rispetto delle norme più rigorose nell'esercizio delle funzioni del mediatore, il contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione da adottare dovrebbe essere definito nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo).

2.   Il mediatore agisce in maniera indipendente dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, nel rispetto delle competenze attribuitegli dai trattati e in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 228 TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo al diritto a una buona amministrazione.

3.   Nell'esercizio delle funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento, il mediatore può non intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale, né può mettere in discussione la fondatezza di una sentenza di un siffatto organo o la sua competenza di emanare una sentenza.

Articolo 2

1.   Il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, e, se del caso, formula raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

2.   Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non appena ricevuta la denuncia, rispettando le norme dell'Unione nel settore della protezione dei dati personali.

3.   La denuncia deve fare chiaro riferimento al proprio oggetto e all'identità del denunciante. Il denunciante può chiedere che la denuncia rimanga in tutto o in parte riservata.

4.   La denuncia deve essere presentata entro tre anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del denunciante. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati.

5.   Il mediatore determina se una denuncia rientra nel suo mandato e, in tal caso, se è ammissibile. Se la denuncia non rientra nelle sue competenze o è inaccettabile, prima di archiviare il caso il mediatore può consigliare al denunciante di presentarla a un'altra autorità.

6.   Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

7.   Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

8.   Ad eccezione delle denunce riguardanti casi di molestie sessuali, al mediatore non può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i loro funzionari o altri agenti se non qualora l'interessato abbia esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4) («statuto dei funzionari»), e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato.

9.   Il mediatore informa quanto prima il denunciante delle azioni intraprese al riguardo.

Articolo 3

1.   Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, il mediatore effettua, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie, comprese quelle volte a dare seguito a precedenti indagini. Il mediatore agisce senza richiedere un'autorizzazione preventiva e informa l'istituzione, l'organo o l’organismo interessato a tempo debito di tale azione. L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può presentare qualsiasi commento o prova utile al mediatore. Il mediatore può altresì richiedere che l’istituzione, l’organo o l’organismo presenti commenti o prove.

2.   Fatta salva la sua funzione primaria, che è quello di trattare i reclami, il mediatore può condurre indagini di propria iniziativa, di natura più strategica, al fine di individuare casi ripetuti o particolarmente gravi di cattiva amministrazione, di promuovere le migliori prassi amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e di affrontare proattivamente questioni strutturali di interesse pubblico che rientrano nel mandato del mediatore.

3.   Il mediatore può partecipare a un dialogo strutturato e periodico con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e organizzare consultazioni pubbliche prima di fornire raccomandazioni, o in qualsiasi successivo momento. Il mediatore può inoltre analizzare e valutare sistematicamente i progressi compiuti dall'istituzione, organo o organismo interessato ed emettere ulteriori raccomandazioni.

4.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione forniscono al mediatore le informazioni che questi richiede loro e gli permettono di consultare i fascicoli pertinenti. L'accesso a informazioni o documenti classificati è soggetto all'osservanza delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato.

Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono le informazioni o i documenti classificati di cui al primo comma informano preventivamente il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle norme di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamene con l’istituzione, l'organo o l'organismo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti classificati.

Le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e classificati segreti in virtù di una disposizione legislativa, soltanto dopo che adeguate misure e tutele ai fini del trattamento di tali documenti siano state istituite dai servizi del mediatore affinché sia garantito un livello equivalente di riservatezza, in linea con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e in conformità con le norme in materia di sicurezza dell'istituzione, dell'organo o dell’organismo dell'Unione interessato.

Su richiesta del mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione rendono testimonianza di fatti relativi a un'indagine in corso del mediatore. I funzionari o gli agenti in questione depongono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti. Se vincolati dall'obbligo del segreto professionale, questo non deve essere interpretato come contemplante le informazioni pertinenti per le denunce o le indagini relative a casi di molestie o cattiva amministrazione.

5.   Il mediatore esamina periodicamente le procedure correlate all'azione amministrativa di istituzioni, organi e organismi dell'Unione e verifica se esse siano in grado efficacemente di prevenire casi di conflitti di interesse, garantire l'imparzialità e assicurare il pieno rispetto del diritto alla buona amministrazione. Il mediatore può identificare e valutare possibili casi di conflitti di interesse a tutti i livelli che potrebbero costituire una fonte di cattiva amministrazione, nel qual caso il mediatore trae specifiche conclusioni e ne informa in merito il Parlamento.

6.   Nella misura concessa dalle rispettive legislazioni nazionali, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono urgentemente al mediatore, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, tutte le informazioni o i documenti che possono contribuire a individuare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione. Qualora tali informazioni o documenti siano soggetti a normative nazionali sul trattamento delle informazioni riservate o a disposizioni che ne impediscono la trasmissione, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di accedere a tali informazioni o documenti, purché egli si impegni a trattarli conformemente a un accordo con l’autorità da cui il documento proviene. In ogni caso viene fornita una descrizione del documento.

7.   Qualora non ottenga l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, che effettua le opportune dichiarazioni.

8.   Quando, a seguito di un'inchiesta, sono stati accertati casi di cattiva amministrazione, il mediatore ne informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato, formulando, se del caso, raccomandazioni. L'istituzione, l'organo o l'organismo debitamente informato trasmette al mediatore, entro tre mesi, un parere circostanziato. Su richiesta motivata dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato, il mediatore può concedere una proroga di tale termine di non oltre due mesi. Qualora l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non trasmettano il parere entro il termine di tre mesi o entro la scadenza prorogata, il mediatore può concludere l'indagine senza un parere.

9.   Il mediatore trasmette quindi una relazione all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato e, se la natura o l'entità del caso di cattiva amministrazione individuato lo richiede, al Parlamento europeo. Il mediatore può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il denunciante del risultato delle indagini, del parere formulato dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo interessato nonché delle eventuali raccomandazioni che il mediatore stesso ha formulato nella sua relazione.

10.   Il mediatore può, se del caso, comparire dinanzi al Parlamento europeo, al livello più opportuno, in relazione a un'indagine sull'azione di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, di sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo stesso.

11.   Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata. Il mediatore informa il denunciante della soluzione proposta, unitamente alle eventuali osservazioni dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato. Se lo desidera, il denunciante ha il diritto di trasmettere in qualsiasi momento osservazioni al mediatore o informazioni supplementari che non erano note all'epoca della presentazione della denuncia.

12.   Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle indagini che ha svolto. La relazione comprende una valutazione della conformità alle raccomandazioni del mediatore e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni. Tali valutazioni possono altresì costituire l'oggetto di relazioni distinte.

Articolo 4

Il mediatore e il suo personale trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

Per quanto riguarda le denunce concernenti il diritto di accesso pubblico ai documenti redatti o ricevuti da una istituzione, organo o organismo dell’Unione, il mediatore, effettuate le debite analisi e tutte le necessarie considerazioni, emette una raccomandazione in merito all’accesso o meno a tali documenti. L'istituzione, l'organo o l'organismo interessato deve rispondere entro i tempi previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Ove l'istituzione, l’organo o l’organismo interessato rifiuti di seguire la raccomandazione del mediatore di consentire l’accesso a detti documenti deve motivare debitamente le ragioni del rifiuto. In tal caso, il mediatore informa il denunciante dei mezzi di ricorso disponibili, comprese le procedure disponibili per deferire la causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 5

Il mediatore conduce valutazioni periodiche delle politiche e procedure in vigore nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione pertinenti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari («segnalazioni di illeciti») e formula se del caso raccomandazioni concrete per apportare miglioramenti volti ad assicurare piena protezione ai funzionari e agli altri agenti che riportino fatti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari. Su richiesta, il mediatore può fornire, in via confidenziale, consulenze di esperti e consigli imparziali ai funzionari e agli altri agenti sulla condotta appropriata da tenere in presenza dei fatti di cui all’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, ivi incuso in merito all'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Il mediatore è autorizzato altresì ad avviare indagini sulla base delle informazioni fornite da funzionari o altri agenti riportanti fatti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, che possono effettuare segnalazioni riservate e anonime, qualora i fatti descritti possano costituire un caso di cattiva amministrazione da parte di una istituzione, organo o organismo dell’Unione. Al fine di consentire quanto precede, è ammessa la deroga alle disposizioni in materia di risorse umane concernenti gli obblighi di segretezza.

Articolo 6

1.   Il mediatore e il suo personale, a cui si applicano l’articolo 339 TFUE e l’articolo 194 del trattato Euratom, sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare le informazioni o i documenti classificati trasmessi al mediatore, né i documenti che rientrano nell'ambito delle normative dell'Unione concernenti la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recare pregiudizio al denunciante o a qualsiasi altra persona interessata.

2.   Qualora, nell'ambito di un'indagine, il mediatore ritenga che i fatti possano avere un'incidenza penale, li comunica alle autorità nazionali competenti e, se il caso è di loro competenza, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Procura europea. Se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione da cui dipende il funzionario o l'altro agente interessato, che possono applicare l'articolo 17, secondo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Il mediatore può altresì informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato di fatti riguardanti il comportamento di uno dei relativi funzionari o agenti e di qualsiasi attività persistente che possa ostacolare l'indagine in corso.

Il mediatore informa di tali comunicazioni il denunciante e le altre persone interessate di cui sia nota l'identità.

Articolo 7

1.   Il mediatore può cooperare con autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili.

2.   Nell'ambito delle proprie funzioni, il mediatore coopera con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e con altre istituzioni e organi, evitando ogni duplicazione delle loro attività.

Articolo 8

1.   Il mediatore è eletto, con possibilità di rinnovo, in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE.

2.   Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza, che non abbiano rivestito cariche politiche all'interno dei governi nazionali o presso le istituzioni dell'Unione negli ultimi tre anni e soddisfino le condizioni di imparzialità equivalenti a quelle richieste nel loro Stato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali e siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

Articolo 9

1.   Il mediatore cessa di esercitare i compiti di cui ai trattati e nel presente regolamento alla fine del mandato o in caso di dimissioni o licenziamento.

2.   Salvo in caso di licenziamento, il mediatore resta in carica fino a quando non è stato eletto un nuovo mediatore.

3.   In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il nuovo mediatore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura del Parlamento europeo. Sino all'elezione del nuovo mediatore, spetta al principale responsabile di cui all'articolo 13, paragrafo 2, occuparsi delle questioni urgenti di competenza del mediatore.

Articolo 10

Qualora il Parlamento europeo intenda chiedere le dimissioni del mediatore in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE, ascolta il mediatore prima di avanzare tale richiesta.

Articolo 11

1.   Nell'adempimento delle funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento, il mediatore agisce in conformità dell'articolo 228, paragrafo 3, TFUE. Il mediatore si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere di dette funzioni.

2.   Al momento dell'entrata in carica, il mediatore si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, a esercitare le funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento nella massima indipendenza e con totale imparzialità, e a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dalla sua carica, durante e dopo il mandato. L'impegno solenne include in particolare l'obbligo di comportarsi con integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di determinate funzioni o determinati vantaggi dopo la fine del mandato.

Articolo 12

1.   Per tutto il periodo del mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

2.   Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia.

3.   Al mediatore e ai funzionari e agenti del suo segretariato si applicano gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo n. 7.

Articolo 13

1.   Il mediatore riceve un bilancio adeguato, sufficiente a garantire la sua indipendenza e a provvedere all'adempimento delle sue funzioni, di cui ai trattati e al presente regolamento.

2.   Il mediatore è assistito da un segretariato di cui egli nomina il principale responsabile.

3.   Il mediatore dovrebbe mirare a conseguire la parità di genere nella composizione del proprio segretariato.

4.   Ai funzionari e agli altri agenti del segretariato del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio ed è adeguato all'esercizio appropriato delle funzioni del mediatore e al suo carico di lavoro.

5.   I funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea e degli Stati membri designati a far parte del segretariato del mediatore sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione, nell'organo o nell'organismo di provenienza.

6.   Nelle questioni concernenti il personale del mediatore, ai sensi dell’articolo 1 bis dello statuto dei funzionari, il mediatore ha lo stesso status delle istituzioni.

Articolo 14

Il mediatore esamina le procedure poste in essere dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione per trattare i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura e i meccanismi per punire i responsabili. Il mediatore formula apposite conclusioni in merito alla conformità di tali procedure ai principi di proporzionalità, adeguatezza e azione energetica e alla loro idoneità a fornire alle vittime una protezione e un supporto effettivi.

Il mediatore esamina in maniera tempestiva se le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione trattano adeguatamente i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura applicando correttamente le procedure previste in relazione alle denunce in tale ambito. Il mediatore formula apposite conclusioni in merito.

Il mediatore nomina all'interno del proprio segretariato una persona o designa una struttura con esperienza nel settore delle molestie che sia in grado di valutare tempestivamente se i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura, incluse le molestie di natura sessuale, siano gestiti adeguatamente all'interno delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione e, se del caso, di fornire consulenza ai funzionari e agli altri agenti di tali istituzioni, organi e organismi.

Articolo 15

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

Articolo 16

Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

Articolo 17

Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quantomeno prescrizioni riguardanti:

a)

i diritti procedurali del denunciante e dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato;

b)

la garanzia della protezione di funzionari e altri agenti che denunciano casi di molestie sessuali e di violazione del diritto dell'Unione all'interno delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, in conformità dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari («segnalazioni di illeciti»);

c)

il ricevimento, il trattamento e l'archiviazione di una denuncia;

d)

le indagini di propria iniziativa;

e)

le indagini di seguito; e

f)

le azioni di raccolta delle informazioni.

Articolo 18

La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è abrogata.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente


(1)  Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(4)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 12 febbraio 2019

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/191


P8_TA(2019)0063

Partenariato nel settore della pesca tra la Costa d'Avorio e l'UE ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10858/2018 — C8-0387/2018 — 2018/0267(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/27)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10858/2018),

visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10856/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0387/2018),

vista la sua risoluzione non legislativa del 12 febbraio 2019 (1) concernente il progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0030/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica della Costa d'Avorio.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0064.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/192


P8_TA(2019)0064

Partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10858/2018 — C8-0387/2018 — 2018/0267M(NLE))

(2020/C 449/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (10858/2018),

visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10856/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0387/2018),

vista la sua risoluzione legislativa del 12 febbraio 2019 (1) sul progetto di decisione,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0034/2019),

A.

considerando che la Commissione e il governo della Costa d'Avorio hanno negoziato un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS UE-Costa d'Avorio) e un protocollo di attuazione per un periodo di sei anni;

B.

considerando che l'obiettivo globale dell'APPS UE-Costa d'Avorio è di intensificare la cooperazione in materia di pesca tra l'Unione europea e la Costa d'Avorio, nell'interesse di entrambe le parti, promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) della Costa d'Avorio;

C.

considerando che lo sfruttamento delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente APPS UE-Costa d'Avorio è ammontato in media al 79 %, una cifra considerata nel complesso buona; che durante tale periodo, tuttavia, i pescherecci con palangari non hanno sfruttato le possibilità di pesca disponibili;

D.

considerando che gli APPS tra l'UE e la Costa d'Avorio sono stati conclusi uno dopo l'altro e questo ha giovato all'economia della Costa d'Avorio in quanto sono stati utilizzati pescatori locali, il porto di Abidjan e strutture di conservazione, sono state prese in considerazione le catture accessorie delle tonniere con reti a circuizione dell'UE e sono state rafforzate le capacità locali di monitoraggio (pur essendo considerate generalmente modeste);

E.

considerando che l'APPS UE-Costa d'Avorio dovrebbe promuovere una maggiore efficacia dello sviluppo sostenibile delle comunità di pesca ivoriane e delle industrie e attività correlate; che il sostegno da fornire nell'ambito del protocollo deve essere coerente con i piani nazionali di sviluppo — in particolare il piano strategico per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, la pesca e l'acquacoltura (PSDEPA) — e con il piano d'azione per la crescita blu, elaborato con le Nazioni Unite al fine di incrementare la produzione e la professionalità del settore onde soddisfare il fabbisogno in materia alimentare e occupazionale della popolazione; che, in base al piano strategico sopra indicato, il conseguimento di tali obiettivi richiede un bilancio di oltre 140 milioni di EUR;

F.

considerando che l'UE, attraverso il Fondo europeo di sviluppo, fornisce un bilancio pluriennale di 273 milioni di EUR per la Costa d'Avorio, concentrandosi, tra l'altro, su infrastrutture, sanità e aiuti umanitari;

1.

ritiene che l'APPS UE-Costa d'Avorio debba puntare a due obiettivi di pari rilevanza: 1) predisporre possibilità di pesca per i pescherecci dell'UE che operano nella ZEE della Costa d'Avorio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e senza interferire con le misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali cui appartiene la Costa d'Avorio, in particolare l'ICCAT, o superando l'eccedenza disponibile; e 2) promuovere la cooperazione tra l'UE e la Costa d'Avorio in vista di una politica della pesca sostenibile e di uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio, nonché concorrere allo sviluppo sostenibile del settore della pesca ivoriano attraverso la cooperazione in campo economico, finanziario, tecnico e scientifico, senza pregiudicare le opzioni e le strategie sovrane del paese in merito a tale sviluppo;

2.

richiama l'attenzione sui risultati della valutazione retrospettiva e prospettica del protocollo dell'APPS tra l'UE e la Costa d'Avorio, presentata nel settembre 2017, la quale sosteneva che il protocollo dell'APPS del 2013-2018 si è dimostrato nel complesso efficace, efficiente e adeguato agli interessi in gioco e coerente con la politica settoriale della Costa d'Avorio e un elevato grado di accettabilità per i portatori di interessi, e consigliava di concludere un nuovo protocollo;

3.

sostiene che l'APPS tra l'UE e la Costa d'Avorio e il relativo protocollo, quando saranno attuati e in caso di revisione/o rinnovo, devono consentire e essere allineati al PSDEPA e al piano di crescita blu per lo sviluppo del settore della pesca ivoriano, e in particolare dovrebbero:

migliorare la governance: elaborare e convalidare la legislazione e basarsi su piani di gestione;

rafforzare il controllo e la e sorveglianza nella ZEE della Costa d'Avorio;

rafforzare le misure di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), anche nelle acque interne;

consentire la costruzione o il rinnovo di banchine di sbarco e porti, compreso — ma non solo — il porto di Abidjan;

migliorare le condizioni degli affumicatoi, prestando particolare attenzione alle donne, in modo da rendere più efficace il sistema di stagionatura;

sostenere il miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne, che sono le principali responsabili della gestione delle catture accessorie;

istituire zone marine protette;

rafforzare i partenariati con i paesi terzi sotto forma di accordi di pesca, garantendo la trasparenza attraverso la pubblicazione dei contenuti di tali accordi, e istituendo altresì un programma regionale per la formazione e l'impiego di osservatori;

consentire la costruzione di mercati ittici;

consentire il rafforzamento delle organizzazioni che rappresentano gli uomini e le donne operanti nel settore della pesca, in particolare quelli impegnati nella pesca artigianale, contribuendo in tal modo a rafforzare le capacità tecniche, di gestione e di negoziazione;

servire ad allestire e/o ad ammodernare i centri di formazione di base e di formazione professionale, innalzando così i livelli di qualifica dei pescatori e dei marittimi;

migliorare le capacità di ricerca scientifica e la capacità di monitoraggio delle risorse alieutiche;

migliorare la sostenibilità delle risorse marine in generale;

4.

ritiene che le norme relative all'assunzione di marittimi ACP per i pescherecci dell'Unione, pari al 20 % dell'equipaggio, potrebbero essere più ambiziose; ribadisce la necessità di rispettare i principi dell'OIL e, in particolare, raccomanda la firma della convenzione n. 188 dell'OIL, il che implica il rispetto dei principi generali della libertà di associazione e della libera contrattazione collettiva dei lavoratori e della non discriminazione in materia di occupazione e sul lavoro; chiede inoltre che si tenga conto delle richieste dei sindacati locali dei marittimi, affinché la sicurezza sociale, la salute e la copertura pensionistica dei marittimi ACP si traducano in modo più efficace;

5.

ritiene utile raccogliere informazioni sui benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

6.

ritiene auspicabile migliorare la quantità e l'accuratezza dei dati su tutte le catture (specie bersaglio e catture accessorie) e sullo stato di conservazione delle risorse della pesca, nonché migliorare l'attuazione dei finanziamenti al sostegno settoriale, in modo da poter valutare meglio l'impatto dell'accordo sull'ecosistema marino e sulle comunità di pescatori; invita la Commissione a contribuire a garantire che gli organismi incaricati di sorvegliare l'attuazione dell'accordo, compreso un comitato scientifico congiunto da istituire a tal fine, possano operare in modo regolare e trasparente, coinvolgendo le associazioni di pescatori artigianali e di donne addette all'affumicatura del pesce, i sindacati, i rappresentanti delle comunità costiere e le organizzazioni della società civile ivoriana;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri, nella loro politica di cooperazione e di aiuto ufficiale allo sviluppo incentrata sulla Costa d'Avorio, a tenere presente che il Fondo europeo di sviluppo e il sostegno settoriale previsto nel presente APPS dovrebbero integrarsi a vicenda, al fine di contribuire in modo più rapido ed efficace all'autonomia delle comunità di pesca locali e al pieno esercizio della sovranità della Costa d'Avorio sulle risorse di tale paese;

8.

invita la Commissione a esortare la Repubblica della Costa d'Avorio a utilizzare il contributo finanziario previsto dal protocollo al fine di rafforzare in modo sostenibile l'industria nazionale della pesca, incoraggiando la domanda di investimenti locali e di progetti industriali e creando posti di lavoro a livello locale;

9.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento e a rendere pubblici i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 4 del protocollo e i risultati delle valutazioni annuali; invita la Commissione ad agevolare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento, in qualità di osservatori, alle riunioni della commissione mista e ad incoraggiare la partecipazione delle comunità di pescatori della Costa d'Avorio;

10.

invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive competenze, a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in ciascuna fase delle procedure relative al protocollo e, se del caso, al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

11.

incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica della Costa d'Avorio.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0063.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/195


P8_TA(2019)0065

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Marocco ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (14367/2018 — C8-0033/2019 — 2018/0349(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/29)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14367/2018),

visti il progetto di accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, il relativo protocollo di attuazione e lo uno scambio di lettere che accompagna l'accordo (12983/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0033/2019),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A8-0027/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/196


P8_TA(2019)0066

Accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (10784/2018 — C8-0431/2018 — 2018/0239(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/30)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10784/2018),

visto il progetto di accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (10788/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0431/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A8-0016/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle altre parti dell'accordo.

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/197


P8_TA(2019)0067

Protocollo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (15383/2017 — C8-0489/2018 — 2017/0319(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15383/2017),

visto il progetto di terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (15410/2017),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 211 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0489/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0066/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti del Messico.

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/198


P8_TA(2019)0068

Programma antifrode dell'UE ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE (COM(2018)0386 — C8-0236/2018 — 2018/0211(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0386),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0236/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A8-0064/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

sottolinea che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa solo un'indicazione e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 10 del 10.1.2019, pag. 1.


P8_TC1-COD(2018)0211

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a combattere la frode, la corruzione e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’Unione dovrebbe sostenere attività in questi settori.

(2)

In passato, il sostegno a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (programma Hercule II), abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (programma Hercule III), ha permesso di potenziare le attività avviate dall’Unione e dagli Stati membri in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(3)

Il sostegno alla segnalazione, da parte degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, di irregolarità e frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) è prescritto dalla normativa settoriale relativa al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (6), al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (7), al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (8), al Fondo di aiuti europei agli indigenti (9), nonché all’assistenza preadesione (10) per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 e oltre. L’IMS è uno strumento di comunicazione elettronica sicura volto ad aiutare gli Stati membri, nonché i paesi candidati e candidati potenziali, a rispettare l’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate e che contribuisce alla gestione e all’analisi delle irregolarità.

(3 bis)

È necessario compensare la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri al fine di contrastare le irregolarità e combattere le frodi. La fluttuazione nel numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale nonché a un ritardo nella notifica. Ciò richiede la creazione di un sistema uniforme di raccolta di dati sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di notifica e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti. [Em. 1]

(3 ter)

È innegabile l'importanza delle attività di prevenzione svolte dalla Commissione e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come pure del potenziamento dell'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e del sistema d'informazione antifrode (AFIS), nonché della messa a punto di strategie nazionali antifrode. Nell'ambito di tali attività è necessario elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche dell'Unione (inclusi gli inviti a presentare proposte, la presentazione delle domande, la valutazione, l'attuazione e i pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri. [Em. 2]

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (11) e della decisione 2009/917/GAI del Consiglio (12), l’Unione fornisce sostegno alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

(5)

Tale sostegno è fornito a una serie di attività operative che comprendono il sistema d’informazione antifrode (AFIS), una piattaforma informatica costituita da una serie di applicazioni funzionanti nell’ambito di un sistema comune d’informazione gestito dalla Commissione. Anche l’IMS è gestito nell’ambito della piattaforma AFIS. Per garantire la sostenibilità di un siffatto sistema occorrono finanziamenti stabili e prevedibili nel corso degli anni.

(6)

Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE («programma»), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione , fatto salvo un efficace controllo dell'attuazione del programma da parte dei co-legislatori . [Em. 3]

(7)

Il programma combina pertanto una componente improntata al programma Hercule, un’altra che assicura il finanziamento dell’IMS e una terza che finanzia le attività affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS.

(7 bis)

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del bilancio dell'Unione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese. In tale contesto, si dovrà tenere in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che tutela in modo specifico il lato delle spese del bilancio dell'Unione europea. [Em. 4]

(8)

La piattaforma AFIS comprende diversi sistemi informativi, tra cui il sistema d’informazione doganale (SID). Il SID è un sistema informativo automatizzato volto ad aiutare gli Stati membri a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, potenziando, grazie a una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle rispettive amministrazioni doganali. Il SID riunisce i casi di cooperazione amministrativa e di polizia nell’ambito di un’unica infrastruttura. Ai fini della cooperazione amministrativa, il SID è istituito dal regolamento (CE) n. 515/97, adottato sulla base degli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Quanto alla cooperazione di polizia, il SID è istituito dalla decisione 2009/917/GAI, adottata sulla base dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea. Sotto il profilo tecnico, la dimensione del SID relativa alla cooperazione di polizia non può essere dissociata da quella amministrativa, in quanto entrambi gli aspetti sono gestiti nell’ambito di un unico sistema informatico. Dato che lo stesso SID è soltanto uno dei vari sistemi d’informazione gestiti nel quadro di AFIS e che il numero di casi di cooperazione di polizia è inferiore al numero di casi di cooperazione amministrativa nel SID, la dimensione del sistema AFIS relativamente alla cooperazione di polizia è considerata accessoria rispetto a quella amministrativa.

(9)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [riferimento da aggiornare se del caso conformemente al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (13)].

(10)

Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. I contratti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel quadro del programma sono pertanto soggetti, tra l'altro, ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, mentre le sovvenzioni sono inoltre soggette ai principi di cofinanziamento, divieto di cumulo e di doppio finanziamento, non retroattività e divieto del fine di lucro. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE. [Em. 5]

(11)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(11 bis)

I tassi massimi per il cofinanziamento delle sovvenzioni a titolo del programma non dovrebbero superare l'80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro, come i casi riguardanti Stati membri esposti ad un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell'Unione, il tasso massimo di cofinanziamento dovrebbe essere fissato al 90 % dei costi ammissibili. [Em. 6]

(12)

Al fine di garantire, nell’ambito del programma, la continuità del finanziamento di tutte le attività affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS, l’allegato I fornisce un elenco indicativo delle attività da finanziare.

(12 bis)

La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro dovrebbero contenere una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione, un calendario di attuazione orientativo e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni. Nell'elaborare il programma di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto delle priorità del Parlamento europeo espresse nel quadro della sua valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma di lavoro dovrebbe essere pubblicato sul sito web della Commissione e trasmesso al Parlamento europeo. [Em. 7]

(12 ter)

Le azioni dovrebbero essere ammissibili in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2. Questi possono includere la fornitura di assistenza tecnica speciale per le autorità competenti degli Stati membri, come la fornitura di conoscenze specifiche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici (TI) efficaci; assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere; o potenziare gli scambi di personale per progetti specifici. Inoltre, le azioni ammissibili possono comprendere anche l'organizzazione una formazione specializzata mirata, seminari di analisi del rischio nonché, ove opportuno, conferenze e studi. [Em. 8]

(13)

L’acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale (14) può incidere positivamente sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE. Lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale e il programma antifrode condividono la responsabilità di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall’Unione. In sostanza, il programma dovrebbe concentrare il proprio sostegno sull’acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell’ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. Inoltre, dovrebbe esserci un chiaro collegamento tra l'impatto delle attrezzature finanziate e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Si dovrebbe garantire in particolare l'assenza di sovrapposizioni e la creazione di sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni nel quadro dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuali. [Em. 9]

(13 bis)

Il programma sostiene la cooperazione tra le autorità amministrative e di contrasto degli Stati membri e tra queste e la Commissione, compreso OLAF, nonché altri organismi e agenzie competenti dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), al fine di garantire una tutela più efficace degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma sosterrà inoltre la cooperazione in tale settore con la Procura europea (EPPO), quando essa diventerà operativa. [Em. 10]

(14)

È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d’adesione, dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati potenziali, nonché dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi abbiano un accordo di associazione o concludano un accordo specifico che ne disciplini la partecipazione ai programmi dell’Unione. [Em. 11]

(15)

Tenuto conto delle precedenti valutazioni dei programmi Hercule e al fine di rafforzare il programma, soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato al programma dovrebbero potervi partecipare in via straordinaria senza dover sostenere i costi della propria partecipazione.

(15 bis)

In particolare, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di entità stabilite in paesi che hanno un accordo di associazione in vigore con l'Unione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la cooperazione in materia doganale e lo scambio di migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda le modalità della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come pure per quanto riguarda la necessità di far fronte alle sfide poste dai nuovi sviluppi tecnologici. [Em. 12]

(16)

Il programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell’UE» (15), nonché della relazione sullo stato dei lavori relativi alla sua attuazione, del 12 maggio 2017 (16).

(17)

L’Unione ha ratificato il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo») nel 2016. Tale protocollo dovrebbe servire a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nella misura in cui riguarda la lotta contro il commercio transfrontaliero illecito di tabacco, che causa perdite di entrate. Il programma dovrebbe sostenere il segretariato della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo nelle sue funzioni legate al protocollo. Dovrebbe inoltre sostenere altre attività organizzate dal segretariato nel quadro della lotta contro il commercio illecito di tabacco.

(18)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (18), (Euratom, CE) n. 2185/96 (19) e (UE) 2017/1939 (20) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative.

In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti e l’accesso necessari alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(19)

I paesi terzi membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione nell’ambito della cooperazione istituita a norma dell’accordo SEE, che prevede l’attuazione dei programmi mediante una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono inoltre partecipare sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere all’ordinatore competente, all’OLAF e alla Corte dei conti europea i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(20)

 

(21)

A norma dell’[riferimento da aggiornare se del caso in base ad una nuova decisione PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (22)], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(22)

A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23), occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in forza delle tramite relazioni, segnatamente sulle prescrizioni specifiche in materia di prestazioni, di monitoraggio e di valutazione , evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno. Un valutatore indipendente effettua la valutazione. [Em. 13]

(23)

Al fine di elaborare le disposizioni relative a un quadro di monitoraggio e valutazione del programma integrare il presente regolamento , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro . Inoltre, al fine di modificare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 14]

(24)

L’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97 costituisce la base giuridica del finanziamento del sistema AFIS. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tale base giuridica e fornirne una nuova. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97.

(25)

Il regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III riguardava il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento garantisce la prosecuzione del programma Hercule III a decorrere dal 1o gennaio 2021. Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 250/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma antifrode dell’UE («programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

b)

sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea;

b)

favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione;

c)

fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di 321 314 000 EUR a prezzi 2018 (362 414 000 EUR a prezzi correnti. [Em. 15]

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

114,207 milioni di 202 512 000 EUR a prezzi 2018 (228 414 000 a prezzi correnti) per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a); [Em. 16]

b)

12 412 000 EUR a prezzi 2018 (14  milioni di EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b); [Em. 17]

c)

60 106 390 000 EUR a prezzi 2018 (120  milioni di EUR a prezzi correnti) per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c). [Em. 18]

2 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di riassegnare i fondi tra gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Se una riassegnazione comporta la modifica del 10 % o più di uno degli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la riassegnazione sarà effettuata mediante un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14. [Em. 19]

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Inoltre, la ripartizione indicativa di cui al paragrafo 2, lettera a) tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che riguarda in particolare il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 20]

Articolo 4

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione dei paesi terzi a eventuali programmi dell’Unione, a condizione che tale accordo:

a)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici della partecipazione; [Em. 21]

b)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei loro costi amministrativi. Tali contributi costituiscono un’entrata con destinazione specifica conformemente all’articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

c)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali sui programmi;

d)

garantisca il diritto dell’Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni in conformità del titolo VIII e appalti in conformità del titolo VII , nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all’articolo 238 del regolamento finanziario. [Em. 22]

3.   Il programma può concedere finanziamenti per le azioni realizzate in conformità al regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per coprire i tipi di costi di cui all’elenco indicativo contenuto nell’allegato I.

4.   Quando l’azione sostenuta comporta l’acquisizione di attrezzature, la Commissione predispone, se del caso, un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’efficienza e l’interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi dell’Unione.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché un paese terzo partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell’ambito di un accordo internazionale o di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode.

CAPO II

SOVVENZIONI [Em. 23]

Articolo 7

Le Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario non supera l’80 % dei costi ammissibili . In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili . [Em. 24]

Articolo 8

Azioni ammissibili

Solo Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono ammissibili al finanziamento:

(a)

fornire conoscenze tecniche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;

(b)

potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;

(c)

fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illegali;

(d)

rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e il monitoraggio delle attività di intelligence;

(e)

organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull'analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

(f)

finanziare una serie di applicazioni informatiche relative alle dogane utilizzate nell'ambito di un sistema comune d'informazione gestito dalla Commissione, istituito per eseguire i compiti affidati a quest'ultima dal regolamento(CE) n. 515/97 del Consiglio;

(g)

finanziare uno strumento di comunicazione elettronica sicura che aiuti gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e che contribuisca alla gestione e all'analisi delle irregolarità;

(h)

qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro di cui all'articolo 10, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2. [Em. 25]

Quando l'azione sostenuta prevede l'acquisto di attrezzature, la Commissione garantisce che l'attrezzatura finanziata contribuisca alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 26]

Articolo 9

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)

le autorità pubbliche che possono contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 2 e che sono stabilite in uno dei seguenti paesi:

a)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

b)

un paese terzo associato al programma;

c)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b)

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma, o in un paese terzo elencato in un programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

c)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti di cui al paragrafo 2, stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.   I soggetti di cui al paragrafo 2 stabiliti in un paese terzo non associato al programma dovrebbero, di norma, sostenere i costi della propria partecipazione.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 10

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti delegati in conformità dell'articolo 14. [Em. 28]

La Commissione esplora sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni e si adopera affinché vengano evitate duplicazioni nell'ambito dell'elaborazione dei programmi di lavoro. [Em. 29]

I programmi di lavoro sono pubblicati sul sito web della Commissione e trasmessi al Parlamento europeo, che ne valuterà il contenuto e i risultati nel quadro della valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 30]

Articolo 11

Sorveglianza e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato II.

2.   Onde garantire un’efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 14, per modificare l’allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. [Em. 31]

2 bis.     La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma. [Em. 32]

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 12

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono sono svolte con tempestività da un valutatore indipendente per alimentare il processo decisionale. [Em. 33]

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 34]

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea e le pubblica sul proprio sito web . [Em. 35]

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di elaborare le disposizioni relative a un quadro di sorveglianza e valutazione adottare i programmi di lavoro come previsto all’articolo 11 10 e di modificare gli indicatori di cui all'allegato II al presente regolamento . [Em. 44]

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5 bis.     L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10 e 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 36]

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Non è obbligatorio rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità qualora si rischi di compromettere l'efficace svolgimento delle attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale. [Em. 37]

2.   La Commissione conduce regolarmente azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2. [Em. 38]

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n. 515/97

All’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 250/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 250/2014 e a norma dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 250/2014 e dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 10 del 10.1.2019, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.

(3)  Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

(4)  Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (Programma Hercule II) (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 6).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 15).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo di aiuti europei agli indigenti, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 11).

(10)  Articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32).

(11)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1525 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(12)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

(13)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L’accordo è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC.

(14)  [rif.]

(15)  COM(2013)0324.

(16)  COM(2017)0235.

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(18)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(19)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(20)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(21)  Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(22)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(23)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei tipi di costi che saranno finanziati dal programma per le azioni realizzate in conformità al regolamento (CE) n. 515/97:

a)

l’insieme dei costi d’installazione e di manutenzione dell’infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri i mezzi logistici, informatici e di automazione degli uffici necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni doganali congiunte e di altre attività operative;

b)

il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nonché, se del caso, qualsiasi altra indennità, dei rappresentanti degli Stati membri e, all’occorrenza, dei rappresentanti di paesi terzi, che partecipano alle missioni dell’Unione europea, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa e a corsi di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie e di valutazione delle indagini amministrative o delle azioni operative condotte dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa;

c)

le spese relative all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, nonché ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

d)

le spese legate alla comunicazione di informazioni e le spese sostenute per le relative azioni che consentono l’accesso all’informazione, ai dati e alle fonti di dati ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

e)

le spese relative all’utilizzo del sistema informativo doganale previsto dagli strumenti adottati a norma dell’articolo 87 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare dalla decisione 2009/917/GAI sull’uso dell’informatica nel settore doganale, nella misura in cui tali strumenti prevedono che dette spese siano a carico del bilancio generale dell’Unione europea;

f)

le spese per l’acquisto, lo studio, lo sviluppo e la manutenzione delle componenti dell’Unione della rete comune di comunicazione, utilizzate ai fini della lettera c).

ALLEGATO II

INDICATORI PER LA SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un’attenta sorveglianza sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Obiettivo specifico 1: prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione;

Indicatore 1: sostegno alle attività volte a prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’UE, misurato in base:

1.1

al tasso di soddisfazione per le attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma;

a)

al numero e al tipo di attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma; [Em. 39]

1.2

alla percentuale di all'elenco degli Stati membri che beneficiano ogni anno del programma e alla rispettiva quota di finanziamento . [Em. 40]

Obiettivo specifico 2: favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione.

Indicatore 2: tasso di soddisfazione degli utenti riguardo all’utilizzo del sistema di gestione delle irregolarità.

a)

Numero delle segnalazioni di irregolarità. [Em. 41]

Indicatore 2 bis: Tasso di soddisfazione degli utenti che si avvalgono del sistema d'informazione antifrode. [Em. 42]

Obiettivo specifico 3: fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale.

Indicatore 3: Quantità di informazioni sull’assistenza reciproca messe a disposizione e numero di attività sostenute nel settore dell’assistenza reciproca.

Indicatore 3 bis: Numero e tipo di attività relative all'assistenza reciproca. [Em. 43]


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/213


P8_TA(2019)0069

Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (COM(2018)0149 — C8-0126/2018 — 2018/0074(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0149),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0126/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la notifica ufficiale del 29 marzo 2017, presentata dal governo del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, della propria intenzione di recedere dall'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0310/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 171.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 25 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0425).


P8_TC1-COD(2018)0074

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/472.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono abrogare il conferimento di poteri per adottare misure tecniche mediante atti delegati a norma dell'articolo 8 del presente regolamento, quando adotteranno uno nuovo regolamento su misure tecniche, che include un conferimento di poteri che copre le stesse misure.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/216


P8_TA(2019)0070

Meccanismo unionale di protezione civile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017)0772/2 — C8-0409/2017 — 2017/0309(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0772/2),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0409/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0180/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

invita la Commissione ad astenersi dal ricorrere alle riassegnazioni per finanziare nuove priorità politiche che vengono aggiunte nel corso di un quadro finanziario pluriennale in corso, poiché ciò avrà inevitabilmente un impatto negativo sull'attuazione di altre attività chiave dell'Unione;

5.

invita la Commissione a prevedere finanziamenti sufficienti a favore del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) a titolo del prossimo quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021, basandosi sulla presente revisione dell'UCPM;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 37.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 31 maggio 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0236).


P8_TC1-COD(2017)0309

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2019/420)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

La dotazione finanziaria aggiuntiva per l'attuazione del meccanismo unionale di protezione civile per il 2019 e il 2020 è stata fissata a 205,6 milioni di EUR. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, una parte dell'aumento totale del bilancio di rescEU dovrebbe essere resa disponibile attraverso riassegnazioni nell'ambito della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e della rubrica 4 (Europa globale) del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Le tre istituzioni ricordano che una parte delle riassegnazioni è già inclusa nel bilancio 2019 e che 15,34 milioni di EUR sono già inclusi nella programmazione finanziaria per il 2020.

Nel quadro della procedura di bilancio per il 2020 la Commissione è invitata a proporre ulteriori riassegnazioni pari a 18,24 milioni di EUR per raggiungere il 50 % per il 2019 e il 2020 nell'ambito delle stesse rubriche.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/219


P8_TA(2019)0071

Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM(2018)0337 — C8-0220/2018 — 2018/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0337),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0220/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0044/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353.


P8_TC1-COD(2018)0169

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE )

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione europea sono all'origine di una graduale scarsità d'acqua e del deterioramento della sua qualità. In particolare, i cambiamenti climatici , le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità contribuiscono in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all'agricoltura e allo sviluppo urbano. [Em. 1]

(2)

Incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate L’Unione potrebbe rafforzare la sua capacità di reazione di fronte alla crescente pressione alle crescenti pressioni sulle risorse idriche incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente . La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) menziona il riutilizzo dell’acqua , insieme alla promozione dell'uso di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare per conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire uno stato ecologico buono sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio (5) dispone che le acque reflue che sono state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. [Em. 2]

(2 bis)

Un problema particolare in molte zone è rappresentato dall'età e dalle cattive condizioni dell'infrastruttura di distribuzione delle acque reflue trattate, il che comporta un'enorme perdita di tali acque reflue trattate e il conseguente spreco delle risorse finanziarie investite nel trattamento. È pertanto opportuno attribuire priorità all'ammodernamento di tutte queste infrastrutture di canalizzazione. [Em. 3]

(3)

Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee» (6) la Commissione evidenzia la necessità di istituire uno strumento di regolamentazione delle norme a livello dell'Unione per il riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione o per uso industriale come , per rimuovere gli ostacoli a un uso diffuso di tale opzione alternativa di approvvigionamento idrico che merita l’attenzione dell’Unione , che può in particolare contribuire a limitare la carenza idrica e a ridurre la vulnerabilità dei sistemi di approvvigionamento . [Em. 4]

(4)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea» (7) stabilisce la gerarchia dei provvedimenti che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d'acqua e le siccità. Al medesimo fine, sarebbe opportuno prevedere all'interno della direttiva 2000/60/CE una gerarchia vincolante di misure per una corretta gestione delle acque. La comunicazione sostiene che nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche, tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, in alcune circostanze per ridurre l'impatto di siccità gravi potrebbe essere presa in considerazione la creazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento idrico. [Em. 5]

(4 bis)

Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea  (8) , ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda e si dice del parere che l'Unione debba adottare un approccio globale alla gestione delle risorse idriche, che abbini misure orientate alla domanda, misure per l'ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell'acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche. [Em. 6]

(5)

Nel suo «Piano d’azione per l’economia circolare» (9), la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l’elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua. La Commissione dovrebbe aggiornare il proprio piano d'azione e mantenere la risorsa idrica come aspetto prioritario su cui intervenire. [Em. 7]

(6)

Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane o da stabilimenti industriali, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d’acqua o la desalinizzazione; ciononostante il ricorso a tale pratica , che potrebbe ridurre gli sprechi d'acqua realizzando un risparmio idrico, è piuttosto limitato nell’Unione. Il motivo è parzialmente da ricercare nell'elevato costo del sistema di riutilizzo delle acque reflue e nella mancanza di norme ambientali o sanitarie comuni dell’Unione per il riutilizzo dell’acqua, e, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, nei potenziali rischi per la salute e l'ambiente e nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque depurate recuperate . È inoltre opportuno tenere presente che in alcuni Stati membri l'infrastruttura di irrigazione è inadeguata o inesistente . [Em. 8]

(6 bis)

Il riuso dell'acqua potrebbe contribuire al recupero dei nutrienti contenuti nelle acque reflue trattate, e l'utilizzo di acque recuperate per fine irriguo in campo agricolo o forestale potrebbero essere infatti un modo per restituire i nutrienti, quali ad esempio azoto, fosforo e potassio, ai cicli biogeochimici naturali. [Em. 9]

(6 ter)

Il riutilizzo a scopo irriguo delle acque adeguatamente trattate e recuperate ai sensi del presente regolamento dovrebbe svolgersi nel rispetto dell'ambiente. Pertanto il riutilizzo non dovrebbe risultare in un maggiore rilascio di azoto e fosforo, dal momento che l'eccesso di tali nutrienti causa l'eutrofizzazione dei suoli e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, danneggiando gli ecosistemi e concorrendo alla riduzione della biodiversità. [Em. 10]

(6 quater)

Per garantire un riutilizzo efficace delle risorse idriche reflue urbane, è opportuno riconoscere che non tutti i tipi di acque riciclate possono essere usati per tutte le colture. È pertanto opportuno formare gli agricoltori affinché utilizzino i vari tipi di acqua riciclata in maniera ottimale per colture per cui la qualità dell'acqua utilizzata non ha implicazioni in termini di salute pubblica. [Em. 11]

(7)

Potranno essere elaborate norme sanitarie equivalenti in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque depurate recuperate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque depurate recuperate destinate all’irrigazione agricola non sono troppo diverse da uno Stato membro all’altro. L’armonizzazione delle prescrizioni contribuirà anche all’efficiente funzionamento del mercato interno di tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua , la frequenza del monitoraggio e i principali compiti di gestione dei rischi . Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque depurate e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari imposti, se necessario, dalle autorità competenti, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione adeguate. I gestori degli impianti di depurazione dovrebbero Il gestore dell'attrezzatura di recupero dovrebbe elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua in collaborazione con i pertinenti soggetti interessati e dovrebbe essere abilitato a individuare prescrizioni più rigorose o aggiuntive in relazione alla qualità delle acque recuperate. Il gestore dell'attrezzatura di recupero dovrebbe svolgere i principali compiti di gestione dei rischi al fine di individuare le prescrizioni minime più rigorose o supplementari applicabili alla qualità dell’acqua collaborando almeno con il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate . Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere costantemente aggiornato e redatto secondo procedure standardizzate riconosciute internazionalmente . I parametri sono basati sulla relazione tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione e rispecchiano le norme internazionali in materia di riutilizzo dell’acqua. Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe sviluppare parametri e metodi di misurazione per identificare la presenza di microplastiche e residui farmaceutici nelle acque recuperate. [Em. 12]

(7 bis)

La presenza di microplastiche può rappresentare una fonte di rischio per la salute umana e l'ambiente. Per tale ragione, nell'ambito di un esame approfondito delle fonti, della distribuzione, della sorte e degli effetti delle microplastiche nel contesto del trattamento delle acque reflue, la Commissione dovrebbe sviluppare una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque reflue urbane trattate conformemente alla direttiva 91/271/CEE e recuperate ai sensi del presente regolamento. [Em. 13]

(7 ter)

L'utilizzo di acque reflue non sufficientemente pulite per servizi pubblici come la pulizia delle strade o l'irrigazione di parchi e campi da golf può essere dannoso per la salute. La Commissione dovrebbe pertanto fissare obiettivi di qualità per il riutilizzo delle acque destinate ai servizi pubblici, al fine di tutelare la salute umana e animale e la qualità delle acque sotterranee e superficiali. [Em. 14]

(7 quater)

Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata all'irrigazione dovrebbero tenere conto del progresso scientifico, in particolare per quanto riguarda i controlli dei microinquinanti e delle nuove sostanze «emergenti», in modo da garantire un utilizzo sicuro dell'acqua e proteggere l'ambiente e la salute pubblica. [Em. 15]

(7 quinquies)

Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua dovrebbero tenere conto degli esperimenti effettuati, in particolare per quanto riguarda l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione e degli effluenti della metanizzazione. [Em. 16]

(8)

Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere coerente con la politica dell'Unione nel settore delle acque e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 6 inteso a garantire a tutti l'accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari e la gestione sostenibile alle risorse idriche nonché un significativo aumento del riciclaggio dell'acqua e del riutilizzo dell'acqua in condizioni sicure a livello mondiale al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 12, relativo al consumo e alla produzione sostenibili . Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla tutela dell'ambiente. [Em. 17]

(8 bis)

Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono stabilite dalla direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio  (10) . Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le risorse idriche utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile non siano contaminate da acque recuperate, al fine di evitare un deterioramento della qualità dell'acqua potabile. [Em. 18]

(8 ter)

In alcuni casi i gestori dell'attrezzatura di recupero trasportano e conservano le acque recuperate dopo l'uscita dall'attrezzatura di recupero, prima di consegnarle ai successivi soggetti della catena, quali il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, o all'utilizzatore finale. È necessario definire il punto di conformità per chiarire dove cessa la responsabilità del gestore dell'attrezzatura di recupero e dove inizia la responsabilità del successivo soggetto della catena. [Em. 19]

(9)

La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell'individuare e gestire i rischi in modo proattivo e integrare il concetto di produzione , distribuzione, stoccaggio e utilizzo di acque depurate recuperate della qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali compiti di gestione dei rischi e  su un'applicazione rigorosa, tra l'altro, del principio di precauzione, nonché individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. La gestione dei rischi dovrebbe essere una responsabilità condivisa fra tutti i soggetti interessati dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. I ruoli e le responsabilità dei soggetti interessati dovrebbero essere chiaramente specificati nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. Nel concedere un'autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe poter richiedere l'attuazione di ulteriori misure di gestione dei rischi da parte dei pertinenti soggetti interessati dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 20]

(9 bis)

Una collaborazione e interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di recupero dell'acqua dovrebbe essere una condizione necessaria per poter impostare i trattamenti di recupero secondo i requisiti necessari per gli specifici utilizzi e per poter programmare l'offerta di acqua recuperata in relazione alla domanda degli utilizzatori finali. [Em. 21]

(10)

Al fine di proteggere efficacemente l’ambiente , inclusa la qualità del suolo, e la salute umana, occorre è opportuno che i gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero siano responsabili in via primaria della qualità delle acque depurate recuperate al punto di conformità . Per conformarsi alle prescrizioni minime e alle eventuali altre condizioni stabilite dall’autorità competente, i gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero dovrebbero monitorare la qualità delle acque depurate recuperate rispettando le prescrizioni minime e le eventuali altre condizioni stabilite dalle autorità competenti . Occorre È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività di monitoraggio ordinarie e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo ai fini di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate in conformità della direttiva 91/271/CEE. [Em. 22]

(11)

È necessario garantire l'approvvigionamento, lo stoccaggio e l’utilizzo sicuro delle acque depurate recuperate , in modo da incoraggiare il lo sviluppo del riutilizzo dell’acqua a livello dell’Unione , incentivando in particolare gli agricoltori dell'Unione ad adottare tale pratica, e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. Le quantità di acque reflue trattate utilizzate, la loro natura, i metodi di trattamento e le loro caratteristiche, indipendentemente dal modo in cui sono utilizzate, dovrebbero essere tali da garantire che il loro trattamento, utilizzo e stoccaggio (compresi l'irrorazione, l'irrigazione a goccia, lo stoccaggio o meno) non influiscano direttamente o indirettamente sulla salute umana o animale o sulla qualità del suolo e degli ambienti acquatici a breve, medio e lungo termine. L’erogazione e lo stoccaggio di acque depurate dovrebbe recuperate dovrebbero pertanto essere permessa permessi per usi specifici solo sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell’Unione, nonché la tracciabilità e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili a tale autorizzazione dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione delle autorizzazioni dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri , le cui autorità competenti sono esse stesse responsabili di valutare i rischi che può presentare il riutilizzo dell'acqua . Gli Stati membri dovrebbero poter applicare procedure autorizzative esistenti, adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento. [Em. 23]

(11 bis)

L'approvvigionamento e lo stoccaggio delle acque recuperate e il loro uso da parte degli utilizzatori finali costituiscono parte integrante del sistema di riutilizzo dell'acqua. Nell'ambito del processo di approvvigionamento e stoccaggio, le acque recuperate possono subire alterazioni che possono influire negativamente sulla loro qualità chimica e biologica. Le acque recuperate dovrebbero essere utilizzate in modo appropriato rispetto alle classi di acque recuperate, alle caratteristiche delle colture e ai metodi di irrigazione. I principali compiti di gestione dei rischi dovrebbero tenere conto dei potenziali effetti negativi sulla salute e sulle matrici ambientali associati all'approvvigionamento, allo stoccaggio e all'uso previsto delle acque recuperate. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe elaborare documenti di orientamento che assistano le autorità competenti nell'esecuzione del controllo e del monitoraggio dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e dell'uso delle acque recuperate. [Em. 24]

(11 ter)

Se sono necessari un gestore della distribuzione delle acque recuperate e un gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, tali gestori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di autorizzazione. Se sono soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro dovrebbe rilasciare un'autorizzazione contenente tutte le condizioni e le misure necessarie stabilite nella valutazione del rischio per garantire una distribuzione e uno stoccaggio sicuri delle acque recuperate a vantaggio dell'utilizzatore finale. [Em. 25]

(12)

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l’ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per la salute umana e, animale e per l’ambiente, i gestori degli impianti di depurazione e vegetale, nonché per la tutela dell'ambiente, ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero pertanto tener conto degli adempiere agli obblighi stabiliti in altre pertinenti normative dell’Unione, e segnatamente: le direttive del Consiglio 86/278/CEE (11), 91/676/CEE (12) e 98/83/CE (13), le direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002 (14), (CE) n. 852/2004 (15), (CE) n. 183/2005 (16), (CE) n. 396/2005 (17) e (CE) n. 1069/2009 (18), le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/7/CE (19), 2006/118/CE (20), 2008/105/CE (21) e 2011/92/UE (22), i regolamenti della Commissione (CE) n. 2073/2005 (23), (CE) n. 1881/2006 (24) e (UE) n. 142/2011 (25). [Em. 26]

(12 bis)

Ai fini del presente regolamento è opportuno che le attività di trattamento e quelle di recupero delle acque reflue urbane possano avvenire all'interno di uno stesso luogo fisico, mediante uno stesso impianto o attraverso più impianti separati. Inoltre, il gestore dell'impianto di trattamento dovrebbe poter coincidere con il gestore dell'impianto di recupero. [Em. 27]

(13)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare e contempla la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano. Detto regolamento tratta della qualità sanitaria degli alimenti e uno dei suoi principi fondamentali è che la responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe in via primaria all’operatore del settore alimentare. Tale regolamento è anche oggetto di orientamenti dettagliati, tra i quali è da segnalare la «Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene (2017/C 163/01)». Gli obiettivi prestazionali per le acque depurate stabiliti nel presente regolamento non impediscono agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità d’acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque reflue, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento.

(13 bis)

Al fine di promuovere maggiormente le operazioni di riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del presente regolamento non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di autorizzare ulteriori utilizzi per le acque recuperate, incluso il riutilizzo a fini industriali, ricreativi e ambientali, a condizione che gli Stati membri assicurino il rispetto dell'obbligo di garantire un alto livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. [Em. 28]

(14)

Al fine di promuovere la fiducia nel riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni chiare, complete e aggiornate in materia di riutilizzo idrico dovrebbe garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare interesse anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo dell'acqua per un uso specifico. Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'acqua, gli Stati membri dovrebbero provvedere all'elaborazione di campagne informative di sensibilizzazione specifiche e adeguate ai vari soggetti interessati, nell'ottica di garantire che tali soggetti siano consapevoli del ciclo idrico urbano, della necessità del riutilizzo dell'acqua e dei relativi benefici, promuovendo così l'accettazione delle pratiche di riutilizzo dell'acqua da parte dei portatori di interessi e la loro partecipazione alle stesse. [Em. 29]

(14 bis)

L'educazione e la formazione degli utilizzatori finali che partecipano all'irrigazione agricola rivestono primaria importanza in quanto componenti dell'attuazione e del mantenimento di misure preventive. Gli utilizzatori finali dovrebbero essere pienamente informati in merito all'uso appropriato delle acque recuperate, in quanto essi sono particolarmente vulnerabili. È opportuno attuare una serie di misure preventive in relazione all'esposizione umana, ad esempio l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il lavaggio delle mani e l'igiene personale. Il monitoraggio della corretta applicazione di tali misure dovrebbe rientrare tra i principali compiti di gestione dei rischi. [Em. 30]

(15)

La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) mira a garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale negli Stati membri in linea con la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (27) (convenzione di Aarhus). La direttiva 2003/4/CE dispone obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) tratta la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni del presente regolamento relative all’accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell’attuazione dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(16)

Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime vigenti e i principali compiti di gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare dette prescrizioni e detti compiti , senza compromettere le possibilità di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate . Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, la Commissione dovrebbe poter anche adottare atti delegati ad integrazione dei principali compiti di gestione dei rischi definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (29) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 31]

(17)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare al pubblico, al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sul controllo dell’attuazione del presente regolamento, nonché al formato e alla presentazione delle informazioni sul quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

(18)

Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque depurate recuperate alle condizioni indicate nell’autorizzazione. In caso di mancata conformità, dovrebbero imporre al gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero di adottare le misure necessarie per garantire la conformità. I gestori di impianti di depurazione attrezzature di recupero dovrebbero sospendere immediatamente l’erogazione delle acque depurate recuperate ogniqualvolta la mancata conformità comporti superi determinati valori massimi, comportando di conseguenza un significativo rischio per l’ambiente o per la salute umana. Le autorità competenti dovrebbero operare in stretta collaborazione con gli utilizzatori finali per agevolare il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate. Le autorità competenti dovrebbero controllare e monitorare l'erogazione, lo stoccaggio e l'utilizzo delle acque recuperate tenendo conto dei pertinenti rischi per la salute e l'ambiente. [Em. 32]

(19)

Le autorità competenti dovrebbero cooperare con altre pertinenti autorità, scambiandosi informazioni, al fine di garantire la conformità con le pertinenti prescrizioni nazionali e dell’Unione.

(20)

I dati forniti dagli Stati membri sono fondamentali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare l’efficacia della legislazione alla luce degli obiettivi perseguiti.

(21)

A norma del paragrafo 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione deve procedere alla valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d’impatto di eventuali misure supplementari.

(22)

In conformità della convenzione di Aarhus, è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la protezione della salute umana e dell’ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del presente regolamento e affinché i gestori si preparino all’applicazione delle nuove norme.

(25 bis)

Al fine di sviluppare e promuovere il più possibile il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, è opportuno che l'Unione europea sostenga la ricerca e lo sviluppo in materia, tramite il programma Orizzonte Europa, onde migliorare in misura significativa l'affidabilità delle acque reflue adeguatamente trattate e i metodi sostenibili per il loro utilizzo. [Em. 33]

(25 ter)

Al fine di tutelare efficacemente l'ambiente e la salute umana gli Stati membri, in collaborazione con i portatori di interessi, dovrebbero introdurre controlli della qualità del suolo a breve, medio e lungo termine. [Em. 34]

(25 quater)

Il presente regolamento mira a incoraggiare l'utilizzo sostenibile dell'acqua. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione dovrebbe impegnarsi a utilizzare i programmi dell'Unione, fra cui il programma LIFE, onde sostenere le iniziative locali di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, [Em. 35]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua delle acque recuperate e al relativo monitoraggio, così come l’obbligo di svolgere principali compiti di gestione dei rischi determinati per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche , e contribuisce agli obiettivi indicati nella direttiva 2000/60/CE . [Em. 36]

2.   Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque depurate recuperate per l’uso che si prevede di farne, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, riducendo al tempo stesso gli effetti negativi dell'uso della risorsa idrica e migliorandone l'efficienza, di affrontare in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica , le questioni legate ai cambiamenti climatici, gli obiettivi ambientali dell'Unione e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e di contribuire anche al alla diffusione di soluzioni sostenibili per l'utilizzo delle risorse idriche, di sostenere la transizione verso un'economia circolare e di assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno. [Em. 37]

2 bis.     Gli Stati membri garantiscono che le risorse idriche utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile non siano contaminate da acque recuperate. [Em. 38]

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica alle acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1.

Il presente regolamento non si applica ai progetti pilota incentrati sul riutilizzo dell'acqua negli impianti di recupero. [Em. 39]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

«autorità competente»: un’autorità o organismo designato da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dall’applicazione del presente regolamento;

2.

«autorità del settore idrico»: l’autorità o le autorità individuate in conformità dell’articolo 3, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2000/60/CE;

3.

«utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica o l'entità pubblica o privata che utilizza acque depurate recuperate per l'uso che si prevede di farne ; [Em. 40]

4.

«acque reflue urbane»: acque reflue urbane quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE;

4 bis.

«acque reflue trattate»: le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE; [Em. 41]

5.

«acque depurate recuperate »: le acque reflue urbane trattate che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di depurazione un'attrezzatura di recupero che ne rende la qualità adeguata all'uso che si prevede di farne ; [Em. 42]

5 bis.

«riutilizzo di acque»: impiego di acque recuperate di una determinata qualità idonee ad un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione dell'impiego di acque superficiali o sotterranee; [Em. 43]

6.

«impianto di depurazione»« attrezzatura di recupero »: una parte di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto altra attrezzatura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane precedentemente trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua recuperata idonea ad un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento , incluse le infrastrutture di stoccaggio e le infrastrutture per la consegna delle acque recuperate all'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate o all'utilizzatore finale ; [Em. 44]

7.

«gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero »: la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un impianto di depurazione un'attrezzatura di recupero ; [Em. 45]

7 bis.

«infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate»: un sistema di condotte e pompe dedicate o altre attrezzature di trasporto dedicate per la consegna delle acque recuperate all'utilizzatore finale, incluse eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle dell'attrezzatura di recupero; [Em. 46]

7 ter.

«gestore della distribuzione delle acque recuperate»: la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate; [Em. 47]

7 quater.

«infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate»: un sistema di attrezzature dedicate per lo stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 48]

7 quinquies.

«gestore dello stoccaggio delle acque recuperate»: la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 49]

8.

«pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota terrestre, al biota acquatico, al suolo o all’ambiente in generale;

9.

«rischio»: la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;

10.

«gestione dei rischi»: una gestione sistematica che assicura costantemente la sicurezza dell’acqua riutilizzata in un contesto specifico;

11.

«misura preventiva»: qualsiasi un' azione o attività appropriata che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per l’ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile. [Em. 50]

11 bis.

«punto di conformità»: il punto in cui il gestore dell'attrezzatura di recupero consegna le acque recuperate al successivo soggetto della catena; [Em. 51]

11 ter.

«microinquinante»: sostanza indesiderabile rintracciabile nell'ambiente in concentrazioni molto basse ai sensi dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE. [Em. 52]

Articolo 4

Obblighi del gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero per quanto riguarda la qualità dell’acqua [Em. 53]

1.   Il gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero provvede a che le acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, all’uscita dell’impianto di depurazione ( nel punto di conformità):

a)

alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)

a ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda la qualità dell’acqua. [Em. 54]

2.   Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni e alle condizioni di cui al paragrafo 1, il gestore dell’impianto di depurazione procede al monitoraggio della qualità dell’acqua, nel rispetto:

a)

dell’allegato I, sezione 2;

b)

di ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda il monitoraggio.

2 bis.     Il gestore dell'attrezzatura di recupero garantisce inoltre che all'interno dell'attrezzatura di recupero siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo - 1. [Em. 55]

2 ter.

Dopo il punto di conformità, la qualità dell'acqua non è più responsabilità del gestore dell'attrezzatura di recupero, ma diventa responsabilità del successivo soggetto della catena. [Em. 56]

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il presente regolamento ai sensi dell’articolo 14, al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime di cui all’allegato I, sezione 2. [Em. 57]

Articolo 4 bis

Obblighi del gestore della distribuzione delle acque recuperate, del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate e degli utilizzatori finali

1.     Il gestore della distribuzione delle acque recuperate garantisce che la qualità delle acque recuperate all'interno dell'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia mantenuta almeno al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. Il gestore della distribuzione delle acque recuperate garantisce inoltre che all'interno dell'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo - 1.

All'atto di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente può chiedere l'adozione di ulteriori misure di gestione dei rischi in relazione ai compiti del gestore della distribuzione delle acque recuperate e specificare le ulteriori prescrizioni e misure preventive necessarie in conformità dell'allegato II, lettere b) e c).

2.     Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate garantisce che la qualità delle acque recuperate all'interno dell'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate sia mantenuta almeno al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate garantisce inoltre che all'interno dell'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo - 1.

All'atto di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente può chiedere l'adozione di ulteriori misure di gestione dei rischi in relazione ai compiti del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate e specificare le ulteriori prescrizioni e misure preventive necessarie in conformità dell'allegato II, lettere b) e c).

3.     La qualità delle acque recuperate utilizzate dagli utilizzatori finali è almeno pari al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. L'autorità competente può stabilire prescrizioni aggiuntive in relazione agli obblighi degli utilizzatori finali rispetto a quelle definite all'allegato I, sezione 2.

4.     La Commissione elabora documenti di orientamento per assistere le autorità competenti nell'attuazione delle prescrizioni relative al controllo e al monitoraggio della produzione, della distribuzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo delle acque recuperate. [Em. 58]

Articolo 5

Gestione dei rischi

-1.     Il gestore dell'attrezzatura di recupero elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua in collaborazione con i pertinenti soggetti di cui al paragrafo 1. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua si basa sui principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II, lettera a), stabilisce eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle indicate all'allegato I, conformemente all'allegato II, lettera b), e individua i pericoli, i rischi e le misure preventive adeguate conformemente all'allegato II, lettera c). [Em. 59]

1.   Ai fini Al fine di garantire la sicurezza della produzione e dell’erogazione di acque depurate, la gestione dei rischi è effettuata dal gestore dell’impianto di depurazione , della distribuzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo delle acque recuperate, l'autorità competente supervisiona la gestione dei rischi in consultazione con i seguenti soggetti: [Em. 60]

a)

il gestore dell’impianto o degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che approvvigiona d’acqua l’impianto di depurazione di acque reflue trattate l'attrezzatura di recupero secondo le prescrizioni di qualità di cui alla direttiva 91/271/CEE , se diverso dal gestore dell’impianto di depurazione dell'attrezzatura di recupero ; [Em. 61]

a bis)

il gestore dell'attrezzatura di recupero; [Em. 62]

a ter)

il gestore della distribuzione delle acque recuperate; [Em. 63]

a quater)

il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate; [Em. 64]

b)

l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali;

c)

qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dal gestore dell’impianto di depurazione dall'autorità competente . [Em. 65]

2.   Il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua sulla base dei principali compiti di gestione dei rischi recupero, il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate svolgono almeno i compiti di cui all’allegato II. Il gestione dei rischi definiti nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua propone le eventuali prescrizioni, in aggiunta a quelle specificate nell’allegato I, necessarie per attenuare ulteriormente i rischi e individua, tra l’altro, i pericoli, i rischi e le misure di prevenzione adeguate di cui al paragrafo 1. I metodi di gestione dei rischi utilizzati dal gestore dell'attrezzatura di recupero, dal gestore della distribuzione delle acque recuperate e dal gestore dello stoccaggio delle acque recuperate si basano su metodologie riconosciute a livello internazionale . [Em. 66]

2 bis.     Nell'autorizzazione pertinente concessa in conformità dell'articolo 7, l'autorità competente può specificare compiti e responsabilità diversi per i differenti attori coinvolti nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 67]

2 ter.     Se il tipo di coltura da irrigare è destinato ad essere commercializzato in più forme diverse e rientra in più classi di qualità delle acque recuperate, il gestore della struttura di recupero è tenuto a fornire all'agricoltore acqua corrispondente alla classe di qualità più elevata, tra quelle interessate. [Em. 68]

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 14, atti delegati intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II. [Em. 69]

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 14, atti delegati ad integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II. [Em. 70]

Entro il … [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'introduzione una metodologia per la misurazione della presenza di microplastiche nelle acque depurate che possono essere oggetto di prescrizioni supplementari in base alla valutazione del rischio di cui all'allegato II, punto 4. [Em. 133]

3 bis.     Qualora sospetti che l'acqua stoccata nei casi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, non soddisfi i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento, l'utilizzatore finale è tenuto a:

a)

informare immediatamente l'autorità sanitaria interessata fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;

b)

cooperare pienamente con l'autorità competente interessata al fine di verificare e stabilire i motivi del sospetto e dell'eventuale presenza di sostanze o valori non autorizzati di cui all'allegato 1, sezione 2, tabelle 2 e 4. [Em. 71]

Articolo 6

Domanda di autorizzazione dell’erogazione per la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio di acque depurate recuperate [Em. 72]

1.   L’erogazione La produzione, la distribuzione o lo stoccaggio di acque depurate recuperate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione. [Em. 73]

2.   Il gestore dell'attrezzatura di recupero presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un’autorizzazione esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto l'attrezzatura di depurazione recupero è in funzione o si prevede che entri in funzione. [Em. 74]

3.   La domanda comprende quanto segue:

a)

un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua elaborato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2 -1 ; [Em. 75]

a bis)

i dati disponibili più recenti per dimostrare la conformità delle acque reflue sottoposte a trattamento ai sensi della direttiva 91/271/CEE nell'impianto di recupero da cui provengono le acque destinate al recupero; [Em. 76]

b)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero si conformerà , al punto di conformità, alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2; [Em. 77]

c)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero si conformerà , al punto di conformità, alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua. [Em. 78]

3 bis.     Il gestore della distribuzione delle acque recuperate presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate è in funzione o si prevede che entri in funzione. La domanda include una descrizione delle modalità secondo cui il gestore della distribuzione delle acque recuperate rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1. [Em. 79]

3 ter.     Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate è in funzione o si prevede che entri in funzione. La domanda include una descrizione delle modalità secondo cui il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. [Em. 80]

Articolo 7

Concessione dell’autorizzazione

1.   Ai fini della valutazione della domanda, l’autorità competente, se del caso, consulta e scambia informazioni con:

a)

altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l’autorità le autorità del settore idrico e del settore sanitario , se diversa diverse dall’autorità competente; [Em. 81]

b)

punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.

2.   L’autorità competente valuta la domanda, avvalendosi di un supporto scientifico adeguato, e decide se concedere o negare l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all’articolo 6, paragrafo paragrafi 2,  3, lettera a) 3 bis e 3 ter . L’autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa senza indugio il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo. L'autorità competente deve adottare, in ogni caso, una decisione entro sei mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 3 bis e 3 ter. [Em. 82]

3.   Se decide di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:

a)

le condizioni relative alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)

le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;

c)

ogni altra condizione necessaria per attenuare eliminare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l’ambiente. [Em. 83]

3 bis.     Qualora condizioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c) non fossero già incluse nel piano di gestione del rischio di cui all'articolo 5, l'autorità competente provvede senza indugio all'aggiornamento del piano. [Em. 84]

4.   L’autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.

Articolo 8

Verifica della conformità

1.   L’autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate recuperate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione nelle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 7 . La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità: [Em. 85]

a)

controlli in loco;

b)

uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del presente regolamento e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE;

c)

qualsiasi altro mezzo adeguato.

2.   In caso di non conformità, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero, al gestore della distribuzione delle acque recuperate o al gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, se del caso, di adottare senza indugio rapidamente tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità e di informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati . [Em. 86]

3.   Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana il valore puntuale di qualsiasi parametro risulta superiore alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui all'allegato I, sezione 2, lettera a) , il gestore dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione recupero sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che recuperate per uno specifico utilizzo. L’autorità competente stabilisca può stabilire che la conformità è stata ripristinata solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri che superano le prescrizioni minime di qualità delle acque sia rientrato al di sotto del valore minimo consentito in almeno tre controlli consecutivi . [Em. 87]

4.   In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione dell’impianto dell'attrezzatura di depurazione, il gestore della distribuzione delle acque recuperate o il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, come applicabile, informa immediatamente l’autorità competente e l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente. [Em. 88]

4 bis.     Dopo aver concesso un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente verifica regolarmente la conformità da parte del gestore dell'attrezzatura di recupero, del gestore della distribuzione delle acque recuperate e del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, con le misure previste nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. [Em. 89]

4 ter.     Qualora al punto di conformità l'acqua depurata non risulti conforme, e la distribuzione o lo stoccaggio della suddetta acqua depurata non conforme provochino contaminazione del terreno o di prodotti agricoli, con conseguenti rischi per la salute e l'ambiente, il gestore dell'impianto di depurazione in questione è ritenuto responsabile dei danni e ne risponde. [Em. 134]

Articolo 9

Cooperazione tra Stati membri

1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto incaricato di cooperare, se del caso, con i punti di contatto e con le autorità competenti degli altri Stati membri. Il ruolo dei punti di contatto consiste nell’offrire assistenza, su richiesta, e coordinare la comunicazione tra autorità competenti. I punti di contatto provvedono, in particolare, a ricevere e trasmettere le richieste di assistenza.

2.   Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.

Articolo 9 bis

Campagne di sensibilizzazione

1.     Gli Stati membri organizzano campagne di informazione e sensibilizzazione destinate ai potenziali utilizzatori finali, inclusi i cittadini, concernenti la sicurezza del riutilizzo delle acque e il risparmio delle risorse idriche derivante dal riutilizzo delle acque.

2.     Gli Stati membri realizzano altresì campagne di informazione rivolte agli agricoltori per garantire che essi utilizzino le acque recuperate sulle colture in modo ottimale, così da evitare qualsiasi impatto negativo sul piano sanitario e ambientale. [Em. 91]

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, e l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online o attraverso altre modalità di facile utilizzo, informazioni adeguate e aggiornate , aggiornate ed accessibili in materia di riutilizzo dell’acqua , rispettando le regole di protezione dei dati . Tali informazioni riguardano, tra l’altro: [Em. 92]

a)

la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;

a bis)

la percentuale di utilizzo di acqua recuperata rispetto al totale di acqua dolce impiegata per gli usi contemplati dal presente regolamento; [Em. 93]

b)

la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;

b bis)

la percentuale di acque depurate nello Stato membro, erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattabili; [Em. 94]

c)

le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall’autorità competente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

d)

i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

e)

i punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all’anno.

2 bis.     Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, che stabilisce norme generali destinate agli operatori del settore alimentare e si applica alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione e alla commercializzazione degli alimenti destinati al consumo umano, le autorità competenti comunicano agli utilizzatori il livello massimo di nutrienti presente nelle acque reflue adeguatamente depurate fornite, in modo che gli utilizzatori, agricoltori inclusi, possano assicurarsi di rispettare i livelli di nutrienti prescritti dalla normativa unionale pertinente. [Em. 95]

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15. [Em. 96]

Articolo 11

Informazioni relative al controllo dell’attuazione

1.   Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, ciascuno Stato membro, assistito dall’Agenzia europea dell’ambiente, provvede a:

a)

elaborare e pubblicare entro il… [tre quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità all’articolo 10; [Em. 97]

b)

elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, un set di dati contenente le informazioni sui casi di non conformità alle condizioni stabilite nell’autorizzazione, raccolte conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2.   Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’Agenzia europea dell’ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.   Sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, l’Agenzia europea dell’ambiente, redige, pubblica e aggiorna periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell’Unione che comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d’insieme e le relazioni degli Stati membri.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, così come le disposizioni riguardanti il formato e la presentazione del quadro generale a livello dell’Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.

Articolo 12

Accesso alla giustizia

1.   Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all’attuazione degli articoli da 4 a 8, se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

vantano un sufficiente interesse ad agire;

b)

fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di un’organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Tali organizzazioni sono anche considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

5.   Le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.

6.   Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 13

Valutazione

1.   La Commissione, entro … [6 cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi: [Em. 98]

a)

l’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento;

b)

i set di dati elaborate dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3;

c)

i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d)

le conoscenze tecniche e scientifiche;

e)

le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.

e bis)

le esperienze precedentemente effettuate, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nonché di effluenti di metanizzazione. [Em. 99]

2.   Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

le prescrizioni minime di cui all’allegato I;

b)

i principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II;

c)

le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c);

d)

le conseguenze del riutilizzo dell’acqua sull’ambiente e sulla salute umana.

d bis)

la crescente presenza di microinquinanti e di nuove sostanze dette «emergenti» nelle acque riutilizzate. [Em. 100]

2 bis.     Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la fattibilità di:

a)

estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alle acque recuperate destinate ad ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali;

b)

estendere le prescrizioni del presente regolamento all'utilizzo indiretto di acque reflue depurate;

c)

stabilire le prescrizioni minime applicabili alla qualità delle acque reflue depurate ai fini della ricarica delle falde acquifere. [Em. 101]

2 ter.     Se del caso, la Commissione accompagna la valutazione di cui al paragrafo 1 con una proposta legislativa. [Em. 102]

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro … [tre quattro anni dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento], notificano alla Commissione tali sanzioni e provvedimenti e la informano di ogni eventuale successiva modifica. [Em. 103]

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da… [un anno due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [Em. 104]

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C …

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.

(4)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(5)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(6)  COM(2012)0673.

(7)  COM(2007)0414.

(8)   GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 33.

(9)  COM(2015)0614.

(10)   Direttiva (UE) …/… concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU …).

(11)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

(12)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(13)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(14)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(19)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(20)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(21)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

(22)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(25)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(26)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(27)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(28)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(29)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(30)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1. Utilizzi delle acque depurate di cui all’articolo 2

a)   Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;

colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque recuperate per ulteriori utilizzi quali il riutilizzo a fini industriali ed a fini ricreativi e ambientali. [Em. 105]

Sezione 2. Prescrizioni minime

2.1.   Prescrizioni minime applicabili alle acque depurate da destinare recuperate destinate all’irrigazione agricola [Em. 106]

Le classi di qualità delle acque depurate e le tecniche di utilizzo e di irrigazione consentite per ciascuna classe sono elencate nella tabella 1. Le prescrizioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a) della tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque depurate sono stabiliti alla lettera b) della tabella 3 (controllo di routine) e tabella 4 (controllo di validazione).

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche di utilizzo e di irrigazione agricole consentite

Classe minima di qualità delle acque depurate

Categoria di coltura

Tecniche di irrigazione

A

Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate

Tutte

B

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Tutte

C

Unicamente irrigazione a goccia  (*1) Solo metodi di irrigazione che non comportano un contatto diretto tra la coltura e l'acqua recuperata. Ad esempio, l'irrigazione a goccia  (*1)[Em. 107]

D

Colture industriali, da energia e da sementi

Tutte

a)   Prescrizioni minime di qualità delle acque

Tabella 2 Prescrizioni di qualità delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di qualità delle acque depurate

Obiettivo tecnologico Trattamento adeguato indicativo

Prescrizioni di qualità Prescrizioni di qualità

 

E. coli

(ufc/100 ml)

BOD5

(mg/l)

TSS

(mg/l)

Torbidità

(NTU)

Altro

A

Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione

≤10

o al di sotto del limite di rivelabilità

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 ufc/l se vi è rischio di disseminazione via aerosol in serra

Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio

Salmonella: assenti [Em. 108]

B

Trattamento secondario e disinfezione

≤100

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (1)

(allegato I, tabella 1)

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, tabella 1)

C

Trattamento secondario e disinfezione

≤1 000

D

Trattamento secondario e disinfezione

≤10 000

Le acque depurate saranno considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni soddisfano tutti i seguenti criteri:

i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori massimi dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali . Il requisito per garantire che vi è un'assenza di salmonella è da riferirsi al 100 % dei campioni ; [Em. 109]

i valori indicati per BOD5, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori massimi dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile del 100 % del valore indicato. [Em. 110]

b)   Prescrizioni minime di controllo

I gestori degli impianti di depurazione dell'attrezzatura di recupero effettuano il controllo di routine per verificare che le acque depurate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera (a). Il controllo di routine deve far parte delle procedure di verifica del sistema progetto di riutilizzo dell’acqua. [Em. 111]

I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri biologici al punto di conformità sono prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458. [Em. 112]

Tabella 3 Frequenze minime del controllo di routine delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

 

Frequenze minime di controllo

Classe di qualità delle acque depurate

E. coli

BOD5

TSS

Torbidità

Legionella spp.

(ove applicabile)

Nematodi intestinali

(ove applicabile)

A

Una volta

alla settimana

Una volta

alla settimana

Una volta

alla settimana

Costante

Una volta

alla settimana

Due volte al mese o frequenza determinata dal gestore dell’impianto di depurazione secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell’impianto di depurazione

B

Una volta

alla settimana

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, sezione D)

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, sezione D)

C

Due volte al mese

D

Due volte al mese

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che l’impianto l'attrezzatura di depurazione recupero sia messo messa in funzione, sia modificata l’apparecchiatura o siano aggiunti nuove apparecchiature o processi e ogni volta che sia concessa una nuova autorizzazione o sia modificata un'autorizzazione esistente . [Em. 113]

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque depurate, ossia quella cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati a ciascun gruppo di agenti patogeni (batteri, virus e protozoi). I microrganismi indicatori selezionati sono l’E. coli per i batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di Clostridium perfringens o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati sono riportati nella tabella 4 e devono essere soddisfatti all’uscita dall’impianto di depurazione (punto di conformità) dall'attrezzatura di recupero , considerando le concentrazioni dell’effluente di acque reflue crude che entra nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Almeno il 90 % dei campioni di validazione deve raggiungere o superare l'obiettivo prestazionale. [Em. 114]

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue crude per ottenere la riduzione di log10, l'assenza di tale indicatore biologico nell'effluente significa che i requisiti della validazione sono rispettati. Le prestazioni per quanto riguarda l'obiettivo di conformità possono essere stabilite mediante controllo analitico, aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 115]

Tabella 4 Controllo di validazione delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di

qualità delle acque

depurate

Microrganismi indicatori  (*2)

Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento

(riduzione di log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Colifagi totali/ colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (*3)

≥ 6,0

Spore di Clostridium perfringens/ solfobatteri sporigeni (*4)

≥ 5,0

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente. Il gestore dell'impianto di recupero assicura che i laboratori selezionati per il controllo di validazione applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025. [Em. 119]


(*1)  L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati «emettitori» o «gocciolatori».

(1)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(*2)  Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 dovrebbero quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0). L'autorità sanitaria nazionale può stabilire ulteriori indicatori in base allo specifico caso, qualora sia giustificato dalla necessità di garantire un alto livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente. [Em. 116]

(*3)  Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l'analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici). Se i colifagi, nel complesso, non sono presenti in quantità sufficiente nell'effluente delle acque reflue crude, è possibile stabilire la conformità all'obiettivo prestazionale aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 117]

(*4)  Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non consente di convalidare l'eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni. Se le spore di Clostridium perfringens, nel complesso, non sono presenti in quantità sufficiente nell'effluente delle acque reflue crude, è possibile stabilire la conformità all'obiettivo prestazionale aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo. [Em. 118]

ALLEGATO II

a)    Principali compiti di gestione del rischio [Em. 120]

-1.

Condurre un'analisi di fattibilità dell'impianto di recupero progettato, che prenda in considerazione almeno i costi di sviluppo dell'impianto in relazione alla domanda territoriale di acque recuperate, i potenziali utilizzatori finali, il fabbisogno di acque trattate dell'attrezzatura e valuti la qualità delle acque trattate in entrata. [Em. 121]

1.

Descrivere il sistema di riutilizzo dell’acqua, dalle acque reflue che entrano nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie presso l’impianto di depurazione, l’infrastruttura di approvvigionamento e stoccaggio, l’utilizzo previsto, il luogo d’utilizzo e le quantità di acque depurate da erogare. L’obiettivo di questo compito è quello di fornire una descrizione dettagliata dell’intero sistema di riutilizzo dell’acqua.

2.

Individuare i pericoli potenziali, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e il potenziale di eventi pericolosi quali un malfunzionamento del trattamento, fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell’acqua descritto.

3.

Individuare gli ambienti, le popolazioni e le persone a rischio di esposizione diretta o indiretta ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici quali l'idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l'ecologia locali e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole impiegate. In tutte le fasi del sistema di riutilizzo delle acque reflue, occorre tenere presenti la valutazione dei rischi sanitari, compresi l'individuazione dei pericoli, la relazione dose-risposta, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi sul piano ambientale e sanitario , irreversibili o a lungo termine, inclusi i possibili effetti negativi sui flussi ecologici delle attività di depurazione recupero delle acque , quali distribuzione, stoccaggio e utilizzo . [Em. 122]

4.

Condurre una valutazione del rischio che consideri sia i rischi per l’ambiente che quelli per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, degli ambienti, delle popolazioni e delle persone individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, nonché di tutte le pertinenti normative nazionali e dell’Unione, dei documenti di orientamento e delle prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori nonché degli obiettivi ambientali. Gli studi qualitativi possono essere utilizzati ai fini della valutazione del rischio . L’incertezza scientifica nella caratterizzazione del rischio deve essere affrontata in conformità con il principio di precauzione. [Em. 123]

La valutazione del rischio si articola in:

a)

una valutazione dei rischi per l’ambiente, comprendente tutti i seguenti aspetti:

i.

la conferma della natura dei pericoli, compreso, se del caso, il livello senza effetto previsto;

ii.

la valutazione del grado potenziale di esposizione;

iii.

la caratterizzazione del rischio;

b)

una valutazione dei rischi per la salute umana, comprendente tutti i seguenti aspetti:

i.

la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta , in cooperazione con le autorità sanitarie ; [Em. 124]

ii.

la valutazione della gamma potenziale della dose o del grado potenziale di esposizione;

iii.

la caratterizzazione del rischio.

Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione rispettati , come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni: [Em. 125]

a)

la prescrizione di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

b)

l’obbligo che le aree protette di acqua potabile rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/CE;

c)

la prescrizione di rispondere agli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;

d)

la prescrizione di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;

e)

la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;

f)

la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale (ossia inquinanti specifici dei bacini idrografici) di cui alla direttiva 2000/60/CE;

g)

la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;

h)

le prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;

i)

le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;

j)

le prescrizioni per l’igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;

k)

la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;

l)

la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;

m)

le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;

n)

le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.

b)     Condizioni relative alle prescrizioni supplementari [Em. 126]

5.

Ove necessario e opportuno per garantire un livello sufficiente adeguato di protezione dell’ambiente e della salute umana, specificare le prescrizioni per la qualità e il controllo delle acque che si aggiungono a quelle indicate nell’allegato I e/o sono più rigorose rispetto ad esse.

In base all’esito della valutazione del rischio di cui al punto 4, Tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

a)

i metalli pesanti;

b)

gli antiparassitari;

c)

i sottoprodotti di disinfezione;

d)

i medicinali;

d bis)

la presenza di microplastiche;

e)

altre sostanze che destano crescente preoccupazione altri agenti inquinanti emersi come significativi da analisi ambientali e sulla salute pubblica condotte a livello locale ;

f)

la resistenza agli agenti antimicrobici. [Em. 127]

c)     Misure preventive [Em. 128]

6.

Individuare misure di prevenzione che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti.

Tali misure di prevenzione possono comprendere:

a)

il controllo dell’accesso;

b)

misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;

c)

tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad es. irrigazione a goccia);

d)

il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;

e)

la definizione di distanze minime di sicurezza.

Misure specifiche di prevenzione che potrebbero risultare pertinenti sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 Misure specifiche di prevenzione

Classe di

qualità delle acque depurate

Misure specifiche di prevenzione

A

I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

B

Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

Esclusione delle vacche da latte in lattazione dal pascolo finché quest’ultimo non è asciutto.

Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio.

I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

C

Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

Esclusione degli animali dal pascolo per cinque giorni dopo l’ultima irrigazione.

Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio.

I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

D

Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

7.

Garantire che siano predisposti sistemi e procedure adeguati di controllo della qualità, compreso il monitoraggio delle acque depurate sulla base di parametri pertinenti, e che siano istituiti programmi adeguati di manutenzione delle apparecchiature.

8.

Garantire che siano predisposti sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rilevare eventuali effetti negativi derivanti dal riutilizzo dell’acqua, nonché garantire che sia fornito un riscontro del monitoraggio e che tutti i processi e le procedure siano opportunamente convalidati e documentati.

Si raccomanda al gestore dell’impianto di depurazione di istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conformemente allo standard ISO 9001 o equivalente.

8 bis.

Garantire che l'attrezzatura di recupero sia dotata di strumenti alternativi per lo scarico delle acque reflue trattate che non sono riutilizzate. [Em. 129]

9.

Garantire che sia predisposto un sistema adeguato di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in merito a eventi di questo tipo, e tenere un piano di risposta alle emergenze costantemente aggiornato.

9 bis.

Garantire che l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia separata e realizzata in maniera tale da evitare rischi di contaminazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. [Em. 130]

9 ter.

Garantire che l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia adeguatamente contrassegnata e, laddove realizzata con canali a cielo aperto, sia sufficientemente provvista di segnaletica ben visibile, anche nel caso in cui le acque reflue siano miscelate con acque di altra provenienza. [Em. 131]

9 quater

. Garantire l'istituzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi attori per assicurare la produzione e l'uso in condizioni di sicurezza dell'acqua recuperata. [Em. 132]

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/246


P8_TA(2019)0072

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (COM(2018)0289 — C8-0183/2018 — 2018/0142(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0289),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0183/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0318/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 104.


P8_TC1-COD(2018)0142

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/519.)


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/247


P8_TA(2019)0073

Programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese e alle statistiche europee ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 — C8-0254/2018 — 2018/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0441),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e gli articoli 114, 173 e 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0254/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A8-0052/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.


P8_TC1-COD(2018)0231

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare

l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 114, l'articolo 173 e l'articolo 338,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale , e dovrebbe continuare a costituire un beneficio per tutti i cittadini in uguale misura . Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi , garantendo nel contempo l'alta qualità dei prodotti e servizi offerti . Esso continua a essere un motore per la costruzione di un mercato più integrato e di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale , oltre ad essere un elemento centrale per il conseguimento del processo di trasformazione in un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, per rispondere alla crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici . [Em. 1]

(2)

Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità e benefici per l'economia e la vita quotidiana, in particolare per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione , nonché per la protezione e la sicurezza dei consumatori . [Em. 2]

(3)

Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, il riconoscimento reciproco, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno , a vantaggio dei consumatori e delle imprese . [Em. 3]

(4)

Permangono tuttavia ostacoli ingiustificati, discriminatori e sproporzionati al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. Si tratta L'applicazione inadeguata delle norme vigenti, gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi e i bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri limitano le opportunità per le imprese e i consumatori. Affrontare tali ostacoli è , in ultima analisi, di una questione di fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro di qualità , tutelando nel contempo il pubblico interesse. [Em. 4]

(5)

Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese in particolare le microimprese, le piccole e le PMI medie imprese , protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile , trasparente, semplificato e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente e che sia sostenibile . È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio che tragga insegnamenti dai programmi esistenti . Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno , evitando la duplicazione dei programmi e delle azioni dell'Unione correlati . [Em. 5]

(6)

Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito del dell'esistente programma statistico europeo, istituendo un quadro per la raccolta di dati nonché per lo sviluppo, la produzione , il corretto utilizzo, l'applicazione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa , anche relative a questioni quali il commercio e la migrazione, destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) . [Em. 6]

(7)

È pertanto opportuno istituire un il programma relativo al per il mercato unico volto a rafforzare il mercato interno, alla e migliorarne il funzionamento nell'ambito della competitività e della sostenibilità delle imprese, comprese in particolar le microimprese e le piccole e medie imprese, della normazione, della vigilanza del mercato, della protezione dei consumatori, della filiera alimentare alle delle statistiche europee (il «programma»). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027. [Em. 7]

(8)

Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori e i lavoratori , la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese, in particolare delle PMI microimprese, delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore del turismo , ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza nonché le norme ambientali e sociali , sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, informazioni appropriate e assistenza, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite i programmi di formazione, lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali. [Em. 8]

(9)

Un mercato interno moderno si basa sui principi dell'equità, della trasparenza e della fiducia reciproca, promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all'eliminazione a monitorare meglio gli sviluppi del mercato interno, anche per quanto riguarda l'impatto dei nuovi sviluppi tecnologici, l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati, discriminatori e sproporzionati rimanenti e a garantire un che il quadro normativo sia aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi , compresi i modelli di economia collaborativa e l'imprenditoria sociale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione sociale, anche per gli imprenditori . [Em. 9]

(10)

Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme e standard comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro , a meno che lo Stato membro interessato non abbia motivo di opporsi alla commercializzazione delle merci, a condizione che tale limitazione sia non discriminatoria, sia giustificata da legittimi obiettivi di interesse pubblico, come stabilito all'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e sia proporzionata all'obiettivo perseguito . L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento come le limitazioni ingiustificate o sproporzionate rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. La revisione del regolamento (UE) xxx/2018 sul reciproco riconoscimento contribuirà a rafforzare i vantaggi economici in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci , realizzando il suo pieno potenziale, e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato, attraverso una sensibilizzazione e una formazione mirate, il sostegno ai punti di contatto per i prodotti e una migliore cooperazione tra le autorità competenti ai fini del riconoscimento reciproco e mediante il rafforzamento della vigilanza del mercato. [Em. 10]

(11)

Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersicurezza, la protezione dei dati e la vita privata, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale e le norme etiche correlate . In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla chiarezza riguardo alla responsabilità per danni da prodotti difettosi nonché una rigorosa applicazione delle norme per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all'applicazione a una migliore applicazione del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuove l'innovazione , garantendo nel contempo la sicurezza e la protezione degli utenti . [Em. 11]

(12)

L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione svantaggia le imprese , indipendentemente dal fatto che garantiscono la conformità tali prodotti siano immessi sul mercato tramite canali tradizionali o elettronici può rappresentare che siano fabbricati all'interno dell'Unione o entrino sul mercato da paesi terzi, rappresenta un rischio per i cittadini e i consumatori dell'Unione . Molti imprenditori Gli operatori economici che vendono prodotti conformi alle norme sono esposti alla concorrenza falsata di quelli che non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione o nell'eseguire valutazioni del rischio o test di sicurezza a causa del mancato accesso fisico ai prodotti . Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti potenziando la vigilanza del mercato, fornendo i giusti incentivi norme chiare, trasparenti ed esaustive agli imprenditori operatori economici, sensibilizzando in merito alle norme applicabili dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti , intensificando i controlli di conformità , anche tramite il ricorso sistematico a controlli su campioni di prodotti che rappresentino percentuali significative di ciascun tipo di prodotto immesso sul mercato e acquisti in incognito effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato, e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato , in particolare garantendo che i nuovi requisiti introdotti con il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) siano rigorosamente attuati per evitare la vendita di prodotti non conformi ai cittadini europei. Il programma dovrebbe pertanto rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione e contribuire a una maggiore omogeneità tra gli Stati membri, beneficiando in uguale misura del mercato interno in termini di prosperità economica e crescita sostenibile, affrontando nel contempo le loro esigenze specifiche in modo mirato . [Em. 12]

(13)

La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L'Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6) è stato attuato in molti modi diversi a livello nazionale. Tali differenze concernono la ripartizione delle competenze tra le autorità di vigilanza del mercato e i meccanismi di coordinamento interno a livello nazionale, il livello di risorse finanziarie impiegate e destinate alla vigilanza del mercato e alle strategie e approcci di vigilanza del mercato nonché i poteri relativi ai prodotti non conformi e al livello di sanzioni in caso di violazione e risultano in un'applicazione frammentata della normativa di armonizzazione dell'Unione. Tale frammentazione ha condotto a una vigilanza di mercato più rigorosa in alcuni Stati membri rispetto ad altri, il che può potenzialmente pregiudicare l'effetto deterrente della legislazione, creare condizioni di disparità tra le imprese in alcuni Stati membri e causare squilibri nel livello di sicurezza dei prodotti nell'Unione. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigorosità in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare i requisiti normativi , in particolare attraverso il ricorso a una valutazione da parte di terzi per migliorare l'imparzialità e l'indipendenza delle procedure e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo l'uniformità dei controlli e delle sanzioni, nonché la Cooperazione europea per l'accreditamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008. [Em. 13]

(14)

Lo sviluppo del commercio elettronico potrebbe porre alcune sfide per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza degli utenti finali rispetto ai prodotti non conformi. Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione adeguata equivalente in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario , per quanto concerne lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi, sui recenti sviluppi scientifici e sulle nuove tecnologie, sui rischi emergenti e sugli altri aspetti connessi alle attività di controllo . [Em. 14]

(15)

Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo , anche, ove ciò sia conforme al diritto dell'Unione applicabile, applicando criteri diversi dal semplice prezzo più basso o dall'efficacia in termini di costi, tenendo conto, tra l'altro, degli aspetti qualitativi, ambientali, del commercio equo e solidale e degli aspetti sociali, e agevolando la divisione delle offerte in lotti per le grandi infrastrutture . Le direttive 2014/23/UE (7), 2014/24/UE (8) e 2014/25/UE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. La corretta attuazione delle norme in materia di appalti pubblici è uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato unico e rilanciare la crescita delle imprese dell'Unione e dei posti di lavoro nell'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso facilitare e migliorare l'accesso ai mercati degli appalti per le PMI e le microimprese, in particolare attraverso servizi di consulenza e formazione , maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, facendo riferimento a norme europee e internazionali, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota. [Em. 15]

(16)

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente , sempre più orientati verso il digitale e pienamente accessibili, e promuovere ulteriormente gli sforzi per l'amministrazione online e l'e-government, garantendo nel contempo un'adeguata protezione dei dati e della vita privata . Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro più innovative , al fine di eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate , accurate e di facile comprensione sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative e le semplifichino . Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, sostenendo le autorità pubbliche nel conseguimento di tali obiettivi, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Gli strumenti esistenti per la governance del mercato interno svolgono già un ruolo importante nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, e per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e del mercato e con le nuove sfide di regolamentazione e applicazione, il programma dovrebbe sostenere il miglioramento della qualità, della visibilità e della trasparenza nonché dell'affidabilità degli strumenti di governance del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere , tra gli altri, gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale «La tua Europa», che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, «La tua Europa — Consulenza», SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero. [Em. 16]

(17)

Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese , soprattutto le PMI, più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati , garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della vita privata, poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale. [Em. 17]

(18)

Il programma dovrebbe inoltre promuovere la corretta e piena attuazione e applicazione, da parte degli Stati membri, del quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché lo sviluppo di future politiche volte ad affrontare le nuove sfide in questo settore. È altresì opportuno sostenere le pertinenti attività delle organizzazioni internazionali di interesse europeo, quali il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa.

(19)

L'attuazione e lo sviluppo del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, compresa la finanza sostenibile, dipendono fortemente dalle misure strategiche basate su prove adottate dall'Unione. Al fine di raggiungere tale obiettivo è opportuno che la Commissione assuma un ruolo attivo per monitorare costantemente i mercati finanziari e la stabilità finanziaria, valutare l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri, verificare se la legislazione esistente sia idonea allo scopo e individuare settori di intervento in cui possono emergere nuovi rischi, con un continuo coinvolgimento dei portatori di interesse durante l'intero ciclo programmatico. Tali attività si basano sull'elaborazione di analisi, studi, materiali destinati alla formazione, indagini, valutazioni della conformità, altre valutazioni e statistiche e sono supportate da sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

(20)

Considerando che il mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione TFUE comprende un sistema di norme volto a garantire che nel mercato interno la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe contribuire a sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, le reti attraverso il miglioramento la il potenziamento della cooperazione con la Rete europea della concorrenza e le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare anche mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché comunicando spiegare spiegando i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. Il programma dovrebbe in particolare aiutare la Commissione a migliorare la sua analisi e valutazione dell'evoluzione del mercato, anche grazie a un ampio ricorso alle indagini di settore e mediante una condivisione sistematica dei risultati e delle migliori pratiche in seno alla Rete europea della concorrenza. Ciò dovrebbe contribuire a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità, anche a livello internazionale, nonché a consentire alle imprese, in particolare alle PMI, e ai consumatori di beneficiare appieno del mercato unico. [Em. 18]

(21)

Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale , ai big data, agli algoritmi e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e la cooperazione un impegno più ampio e profondo con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. In particolare, è necessario dimostrare ai cittadini europei i benefici tangibili della politica di concorrenza dell'Unione attraverso l'impegno con i gruppi della società civile e i pertinenti portatori di interessi direttamente coinvolti. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici e rapidi delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda gli sviluppi digitali, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersicurezza e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma. [Em. 19]

(22)

È di primaria importanza rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità in tutti i settori a livello regionale e locale e, pertanto, alla coesione sociale. Le PMI sono fondamentali per proseguire la transizione energetica e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima derivanti dall'accordo di Parigi. Il programma dovrebbe pertanto potenziare la loro capacità di sviluppare prodotti e servizi ecocompatibili e di elevata qualità, nonché sostenere i loro sforzi per migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse, in conformità del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. In tal modo il programma contribuisce altresì al miglioramento della competitività delle PMI dell'Unione sul mercato mondiale. [Em. 20]

(23)

Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. Nello specifico, il programma dovrebbe creare condizioni adeguate per introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative nei loro processi di produzione, prestando attenzione alle specifiche tipologie di PMI, quali le microimprese, le imprese dedite ad attività artigianali, i lavoratori autonomi, le libere professioni e le imprese dell'economia sociale. È inoltre opportuno prestare attenzione agli imprenditori potenziali, nuovi, giovani e all'imprenditoria femminile, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili. [Em. 21]

(23 bis)

Il programma dovrebbe sostenere e promuovere una cultura dell'innovazione, sviluppando un ecosistema capace di favorire la nascita e la crescita di imprese, in particolare le microimprese e le PMI innovative idonee a sostenere le sfide di un ambiente sempre più competitivo e in rapida evoluzione. La profonda trasformazione dei processi di innovazione richiede lo sviluppo di un modello di innovazione aperta con un aumento della ricerca collaborativa e della condivisione della conoscenza e della proprietà intellettuale tra diverse organizzazioni. Il programma dovrebbe pertanto mirare a sostenere il processo di innovazione integrando nuovi modelli aziendali collaborativi incentrati sullo sviluppo di reti e la condivisione di conoscenze e risorse all'interno delle comunità inter-organizzative. [Em. 22]

(23 ter)

Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, prestando particolare attenzione alle azioni che apportano benefici diretti alle PMI e alle reti di imprese, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. [Em. 23]

(24)

Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali dispongono di informazioni insufficienti, faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti o semplicemente hanno una scarsa consapevolezza dei meccanismi esistenti per sostenere le loro attività a livello locale, nazionale o dell'Unione . Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalle dimensioni più piccole delle microimprese e dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale. [Em. 24]

(25)

Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione e continuino a fungere da volano per l'economia sostenibile , le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento […] del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito nel quadro dell'ex programma COSME stabilito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio (11) ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. È opportuno attribuire maggiore attenzione al miglioramento delle campagne pubbliche e di comunicazione, in modo da sensibilizzare i potenziali beneficiari in merito alla disponibilità del programma per le PMI. Per far conoscere meglio l'azione dell'Unione a sostegno delle PMI, gli interventi finanziati interamente o parzialmente dal programma, compresi gli intermediari, dovrebbero inserire l'emblema europeo (bandiera), associato a una frase, onde riconoscere il sostegno ricevuto da questo programma. [Em. 25]

(26)

Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU dovrebbe disporre di un punto di contatto centralizzato e globale che fornisca informazioni sul programma in ciascuno Stato membro, in modo da accrescere l'accessibilità e la consapevolezza in merito ai fondi disponibili per le PMI. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno , ma offrire chiaramente addizionalità e migliorare le sinergie con gli altri programmi europei . È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto. [Em. 26]

(26 bis)

Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno ma, con riferimento ai sistemi di garanzia locali pubblici e privati già operanti, favorirne l'integrazione con tali sistemi con l'obiettivo prioritario di potenziare e ampliare gli effettivi benefici per i soggetti destinatari finali, che sono PMI ai sensi della definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione  (12) al fine di conseguire un'effettiva addizionalità degli interventi. [Em. 27]

(26 ter)

Oltre all'accesso ai finanziamenti è fondamentale anche l'accesso alle competenze, comprese le competenze e le conoscenze manageriali, fattori critici per le PMI per accedere ai fondi esistenti, innovare, competere e crescere. L'erogazione degli strumenti finanziari previsti dal Fondo InvestEU dovrebbe pertanto essere accompagnata dallo sviluppo di adeguati programmi di tutoraggio e consulenza, nonché di servizi alle imprese basati sulla conoscenza. [Em. 28]

(27)

Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, basandosi provvedendo a un'assistenza che spazi dalla preparazione del progetto alla commercializzazione e all'accesso al mercato e incoraggiando la creazione di reti d'imprese. Dovrebbe basarsi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali economici e imprenditoriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza efficace della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Il programma dovrebbe altresì sostenere una maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle PMI allo sviluppo di iniziative strategiche nell'ambito del mercato unico, tra cui appalti pubblici, processi di normazione e regimi di proprietà intellettuale. La rete dovrebbe inoltre aumentare il numero delle azioni, fornendo una consulenza più mirata alle PMI, per l'elaborazione dei progetti e per il sostegno alla creazione di reti e alla transizione tecnologica e organizzativa. La rete dovrebbe anche migliorare la cooperazione e i legami con altri poli di consulenza istituiti dal programma digitale e dal Fondo InvestEU per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. Le azioni per le PMI nella rete dovrebbero inoltre mirare a fornire servizi di elevata qualità in tutta Europa, prestando un'attenzione particolare agli ambiti di azione e alle aree geografiche dell'Unione in cui le reti e le parti interessate intermediarie non ottengono i risultati attesi. Anche l'efficace il sistema di mentoring per nuovi imprenditori – Erasmus per giovani imprenditori – dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese e in ambito manageriale mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente. Al fine di aumentare il valore aggiunto mediante la promozione di iniziative di imprenditorialità, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare agli imprenditori delle microimprese, a coloro che hanno beneficiato meno del programma esistente e agli ambiti in cui la cultura imprenditoriale rimane a un livello molto di base e incontra maggiori ostacoli. È opportuno compiere ogni sforzo possibile per conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata dei fondi. [Em. 29]

(27 bis)

È opportuno compiere maggiori sforzi per ridurre l'onere amministrativo e aumentare l'accessibilità dei programmi, al fine di ridurre i costi delle PMI e delle microimprese dovuti alla complessità della procedura per presentare domanda e ai requisiti di partecipazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un punto informativo unico per le imprese interessate a utilizzare i fondi dell'Unione, che funga da sportello unico. La procedura di valutazione dovrebbe essere quanto più semplice e rapida possibile in modo da consentire un utilizzo tempestivo dei benefici offerti dal programma. [Em. 30]

(28)

I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese , accrescono lo sviluppo sostenibile dell'industria e dei servizi e rafforzano lo sviluppo economico delle regioni attraverso la creazione di posti di lavoro di qualità . Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire alla crescita dei allo sviluppo economico sostenibile e instaurare collegamenti con i poli di innovazione (digitale) dell'Unione questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus. [Em. 31]

(28 bis)

Il programma potrebbe contribuire a rafforzare e/o migliorare le relazioni tra le microimprese e le PMI con le università, i centri di ricerca e le altre istituzioni connesse alla creazione e alla diffusione della conoscenza. Tale relazione potrebbe contribuire a migliorare le capacità delle imprese di affrontare le sfide strategiche sollevate dal nuovo contesto internazionale. [Em. 32]

(28 ter)

In ragione delle loro dimensioni ridotte, le PMI si trovano ad affrontare ostacoli specifici alla crescita e difficoltà nel crescere e nell'ampliare la portata di alcune delle loro attività d'impresa. L'Unione fornisce sostegno per l'espansione delle attività che si concentrano sull'innovazione e sulla ricerca principalmente attraverso lo strumento per le PMI e la recente fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Sulla base dei metodi di lavoro e delle esperienze raccolte attraverso lo strumento per le PMI, il programma per il mercato unico dovrebbe altresì fornire un sostegno per l'espansione delle attività delle PMI a integrazione del nuovo Consiglio europeo per l'innovazione, che si concentra sull'innovazione di punta nell'ambito di Orizzonte Europa. Le azioni di espansione delle PMI svolte nel quadro di questo programma dovrebbero ad esempio aiutare le PMI ad espandersi attraverso la commercializzazione e l'internazionalizzazione e dovrebbero concentrarsi sulle opportunità guidate dal mercato. [Em. 33]

(29)

La creatività e l'innovazione , la trasformazione tecnologica e organizzativa, l'accresciuta sostenibilità in termini di processi produttivi, segnatamente l'efficienza in termini di risorse e di energia, sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione industriale del settore imprenditoriale e dell'industria e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale. [Em. 34]

(29 bis)

Va riconosciuto che lo strumento per le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020 si è rivelato estremamente efficace per gli imprenditori, grazie ai sussidi sia nella fase I che nella fase II per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo concetto di impresa nonché la sperimentazione e lo sviluppo di prototipi. Nonostante il rigore del processo di selezione, molti ottimi progetti non possono essere finanziati a causa delle limitate risorse finanziarie. L'attuazione nell'ambito dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) è condotta in modo decisamente efficiente. Pur se incentrato su progetti ad alta tecnologia, il programma dovrebbe estendere la metodologia a tutti i tipi di PMI in fase di espansione. [Em. 35]

(29 ter)

Le azioni a favore delle PMI dovrebbero inoltre concentrarsi sui settori caratterizzati da una crescita significativa, da potenzialità in ambito sociale e da una elevata percentuale di PMI. Il turismo è un settore particolare dell'economia dell'Unione che contribuisce in maniera sostanziale al PIL di quest'ultima ed è gestito principalmente da PMI. L'Unione dovrebbe mantenere e aumentare le azioni a sostegno delle specificità di tale settore. [Em. 36]

(30)

Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione in una serie di settori chiave quali l'energia la transizione energetica , i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile e il riciclo delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che è necessario migliorare la rapidità e la tempestività dell'elaborazione delle norme e che occorre compiere maggiori sforzi per coinvolgere meglio tutte le parti interessate pertinenti, comprese quelle che rappresentano i consumatori. [Em. 37]

(31)

Le attività europee di normazione sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e attuate tramite un partenariato pubblico-privato consolidato che è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti in detto regolamento nonché dalle politiche generali e settoriali dell'Unione in materia di normazione.

(32)

Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali finanziari e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali. [Em. 38]

(33)

In conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), occorre che i principi internazionali d'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards — IFRS) adottati dall'Organismo internazionale di normazione contabile e le relative interpretazioni del Comitato per l'interpretazione degli IFRS siano incorporati nel diritto dell'Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, compresi i requisiti in base ai quali i conti devono fornire una «rappresentazione veritiera e corretta» a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e contribuire all'interesse pubblico europeo. Tali principi contabili internazionali devono essere elaborati nell'ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con i requisiti del quadro normativo del mercato interno. È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento della Fondazione IFRS.

(34)

In considerazione del ruolo svolto dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group — EFRAG) nel valutare se gli IFRS siano conformi ai requisiti del diritto e della politica dell'Unione, stabiliti nel regolamento (CE) n. 1606/2002, è inoltre necessario che l'Unione garantisca che l'EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento. È opportuno che il lavoro tecnico dell'EFRAG sia incentrato sulla consulenza tecnica alla Commissione relativa all'omologazione degli IFRS così come su adeguate modalità di partecipazione al processo di sviluppo di tali IFRS e assicuri che si tenga debito conto degli interessi dell'Unione nel processo di definizione dei principi internazionali. Tali interessi dovrebbero comprendere la nozione di «prudenza», il mantenimento del requisito della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui alla direttiva 2013/34/UE e dell'interesse pubblico europeo quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto dell'impatto degli IFRS sulla stabilità finanziaria e sull'economia. Nel quadro del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) dovrebbe inoltre essere istituito un laboratorio europeo sulla comunicazione societaria al fine di promuovere l'innovazione e l'elaborazione delle migliori pratiche in materia di informazione societaria. In tale sede, le società e gli investitori potranno condividere le migliori pratiche segnatamente per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e in materia di sostenibilità.

(35)

Nell'ambito della revisione legale dei conti il Consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (Public Interest Oversight Board — PIOB) è stato istituito nel 2005 dal Monitoring Group, un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance della Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants — IFAC). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza del processo di adozione dei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing — ISA) e di altre attività di interesse pubblico svolte dall'IFAC. A norma dell'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), è possibile adottare gli ISA affinché siano applicati nell'Unione, purché, in particolare, siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. In considerazione dell'introduzione degli ISA nell'Unione e del ruolo chiave del PIOB nell'assicurare che soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, è quindi importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.

(36)

L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili e informate , per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse. [Em. 39]

(37)

Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell'Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l'interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto riguarda la promozione del consumo sostenibile e la prevenzione delle, e  in particolare ad azioni volte ad affrontare il problema dell'obsolescenza programmata dei prodotti e a prevenire le vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia , dai prodotti connessi, dall'Internet delle cose, dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo , come l'economia collaborativa e l'imprenditoria sociale . Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati , incluse azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento e le norme di qualità in tutta l'Unione e ad affrontare la questione delle differenze di qualità dei prodotti , sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell'Unione. [Em. 40]

(38)

È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni sulle possibilità sul processo di partecipazione ad azioni di ricorso , al minor costo possibile . [Em. 41]

(39)

La Il programma dovrebbe inoltre sostenere una rete dei centri europei dei consumatori aiuta che aiuti i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell'Unione al momento dell'acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell'Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sue attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell'Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e la valutazione della rete sottolinea l'importanza di continuare la sua attività. La rete dei centri europei dei consumatori può anche costituire un'importante fonte di informazione riguardo alle sfide e ai problemi che i consumatori affrontano a livello locale e che sono pertinenti per l'elaborazione delle politiche dell'Unione e per la protezione degli interessi dei consumatori. Pertanto il programma dovrebbe permettere la creazione e il rafforzamento delle sinergie tra la rappresentanza dei consumatori a livello locale e dell'Unione al fine di potenziare la difesa dei consumatori. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi. [Em. 42]

(40)

Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell'aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un «New deal per i consumatori», al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a  casi transfrontalieri, come la vendita di prodotti non conformi nel settore automobilistico, differenze di qualità dei prodotti o il problema dei passeggeri bloccati in aeroporto a causa della cancellazione di un numero elevato di voli , migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione. [Em. 43]

(41)

Il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari incide in modo particolare sui cittadini e questi ultimi dovrebbero pertanto essere ulteriormente informati sui relativi benefici, rischi e diritti . Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. È importante Il programma dovrebbe contribuire a migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche nel settore finanziario , anche attraverso la produzione e diffusione di informazioni chiare, esaurienti e a misura di utente sui prodotti commercializzati sui mercati finanziari . [Em. 44]

(42)

Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Il programma dovrebbe sviluppare costantemente la sua metodologia e le migliori pratiche relative al modo di aumentare il coinvolgimento dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari al fine di identificare le questioni pertinenti all'elaborazione delle politiche dell'Unione come pure per salvaguardare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe tradursi in migliorare le politiche migliori in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione da parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria. È opportuno concentrare le risorse pubbliche del presente programma sugli elementi essenziali per gli utenti finali ed evitare qualsiasi forma di sostegno finanziario, diretto o indiretto, ad attività commerciali proposte da operatori finanziari privati. [Em. 45]

(43)

Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame. A tale proposito, è opportuno ricordare che, nel caso in cui il programma di sviluppo delle capacità e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri beneficiari potenziali, conformemente al regolamento (UE) 2017/826 l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri stabiliti e che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 46]

(44)

Un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera alimentare degli alimenti e dei mangimi è necessario per proteggere i consumatori nonché per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente e agevole . Una filiera alimentare e agricola sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Come dimostrano i recenti incidenti, come la contaminazione delle uova da fipronil nel 2017 e lo scandalo delle carni equine nel 2013, le crisi sanitarie transfrontaliere , come l'influenza aviaria e la peste suina africana, e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione. Prevenire le crisi sanitarie transfrontaliere e le crisi alimentari è della massima importanza. Pertanto il programma dovrebbe sostenere azioni concrete, ad esempio adottando misure di emergenza in caso di situazioni di crisi ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante e introducendo un meccanismo di accesso diretto alla riserva per gli aiuti d'urgenza dell'Unione per far fronte a situazioni di emergenza in modo più rapido, efficace ed efficiente. [Em. 47]

(45)

L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera alimentare consiste nel contribuire a conseguire garantire un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, riducendo gli sprechi alimentari, elevando gli standard qualitativi dei prodotti in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro. [Em. 48]

(46)

Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) (il «regolamento finanziario»), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione. [Em. 49]

(47)

In considerazione del fatto che la catena alimentare è sempre più globalizzata, i controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati , in particolare per quanto riguarda i prodotti importati da paesi terzi . L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare nonché la fiducia dei consumatori , garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti. [Em. 50]

(48)

Per un processo decisionale basato sui fatti sono essenziali statistiche europee di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma statistico europeo, le quali dovrebbero essere disponibili tempestivamente e dovrebbero contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto dal TFUE, segnatamente per quanto riguarda una governance economica rafforzata e integrata, la coesione sociale, economica e territoriale, lo sviluppo sostenibile, la politica agricola, la dimensione sociale dell'Europa e la globalizzazione.

(49)

Le statistiche europee sono indispensabili per il processo decisionale dell'Unione nonché per la misurazione della performance e dell'impatto delle iniziative dell'Unione. È quindi opportuno garantire una fornitura e uno sviluppo costanti di statistiche europee adottando un approccio a livello dell'Unione e superando la prospettiva del mercato interno, al fine di considerare tutte le attività e i settori di intervento dell'Unione, compresa la necessità di consentire alle imprese e ai cittadini di prendere decisioni informate.

(50)

Dato il suo carattere orizzontale, il programma statistico europeo è soggetto a requisiti specifici, stabiliti segnatamente dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), in particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi statistici, il funzionamento del sistema statistico europeo e la sua governance, compresi il ruolo e i compiti attribuiti al comitato del sistema statistico europeo e alla Commissione, nonché la definizione e l'attuazione della programmazione delle attività statistiche.

(51)

Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 e dovrebbe essere attuato garantendo un efficace controllo parlamentare . [Em. 51]

(52)

L'Unione e gli Stati membri sono impegnati ad essere in prima linea nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile , prevedendo a tal fine un impegno chiaro e visibile nel regolamento del QFP e integrando gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come richiesto nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027 . [Em. 52]

(53)

Riflettendo l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno di obiettivi sul clima. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l'attuazione del programma e saranno valutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

(54)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: point 17 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (22)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(55)

L'accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione, nei settori oggetto del programma, tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, compresi i paesi limitrofi dell'Unione e i paesi che presentano una domanda di adesione all'Unione, sono candidati o in via di adesione. Nel settore delle statistiche europee è inoltre opportuno che il programma sia aperto alla Svizzera in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (23).

(56)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita dall'accordo SEE, secondo cui l'attuazione dei programmi è prevista mediante una decisione a norma di tale accordo. Anche i paesi terzi possono partecipare ai programmi sulla base di altri strumenti giuridici. Nel presente regolamento dovrebbe essere introdotta una disposizione specifica volta a concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché la Corte dei Conti, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(57)

Al programma si applica il regolamento finanziario, che stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti.

(58)

Le azioni attuate nell'ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell'ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell'esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività , protezione dei consumatori o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione , della vigilanza del mercato , della filiera alimentare e delle statistiche europee. [Em. 53]

(59)

Occorre precisare alcune categorie di soggetti ammissibili ai finanziamenti nonché i soggetti che dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti senza invito a presentare proposte.

(60)

In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, ivi inclusa l'economia digitale, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori. [Em. 54]

(61)

È necessario indicare criteri speciali relativi alle norme di cofinanziamento e ai costi ammissibili.

(62)

In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea» (24), e al fine di semplificare e rendere coerenti i programmi di finanziamento, è opportuno condividere le risorse con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a detti strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento.

(63)

Il presente programma dovrebbe contribuire al sostegno generale inteso ad affrontare le necessità specifiche delle regioni ultraperiferiche e la loro integrazione nel mercato interno, secondo quanto recentemente riconfermato nella comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (25).

(64)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell'Unione. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (27), che mirano anch'esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno. [Em. 55]

(65)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e, le complementarità e l'addizionalità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (28). La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (29) garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le microimprese . Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (30) per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma. [Em. 56]

(66)

Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (31), che mira a promuovere la ricerca e l'innovazione. Tali sinergie dovrebbero riguardare in particolare la complementarità con le azioni del futuro Consiglio europeo per l'innovazione riguardanti le imprese innovative, nonché il sostegno dei servizi per le PMI.

(67)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (32), che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico , nonché una maggiore cibersicurezza . [Em. 57]

(68)

Il programma dovrebbe inoltre ricercare sinergie anche con il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (33), che mira a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia per l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, un fattore chiave per un'economia europea equa ed efficace sotto il profilo dei costi.

(69)

Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con il programma Erasmus istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (34), con il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (35), e con i Fondo sociale europeo Plus, istituito dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (36), per quanto riguarda il lavoro e la mobilità dei giovani, essenziali per il buon funzionamento del mercato interno.

(70)

Infine, le azioni relative alla filiera alimentare, quali misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi connesse alla sanità animale o delle piante, potrebbero essere integrate dagli interventi di mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune dell'Unione, istituita dal regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio (37).

(71)

Le azioni del programma dovrebbero, ove pertinente, servire per avere un chiaro valore aggiunto europeo e ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo. [Em. 58]

(72)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire al conseguimento di un elevato livello della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (38). [Em. 59]

(73)

Nell'ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare , del valore aggiunto dell'Unione europea, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe considerare il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 60]

(74)

Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni sui progressi realizzati e sull'efficienza ed efficacia del programma , è opportuno predisporre sin dall'inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti. [Em. 61]

(75)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (39), occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma. La Commissione dovrebbe redigere una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e sugli impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto per l'Unione, nonché una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine, i risultati e la sostenibilità delle azioni e le sinergie con altri programmi. [Em. 62]

(75 bis)

Al fine di integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione dei programmi di lavoro. [Em. 63]

(76)

L'elenco Un elenco aperto delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (40), nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). [Em. 64]

(77)

Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, È opportuno che anche i portatori di interessi e le associazioni di consumatori siano consultati. Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 65]

(78)

A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (43)] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

(79)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e ai regolamenti del Consiglio (Euratom, CE) n. 2988/95 (45), (Euratom, CE) n. 2185/96 (46) e (UE) 2017/1939 (47), occorre che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (48). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o soggetto che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(80)

Al Alle azioni nell'ambito del programma, fatte salve le deroghe specifiche previste dal presente regolamento si applicano , è opportuno applicare le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole figurano nel e in particolare il regolamento finanziario e stabiliscono , che stabilisce le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e organizzano prevede il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione. [Em. 66]

(81)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (49), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (50), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e  al regolamento XXX [regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche] e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 67]

(82)

Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate, ma che, a motivo delle maggiori potenzialità dell'azione dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(83)

Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività e sostenibilità delle imprese, comprese le PMI in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese , e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee. [Em. 68]

(84)

È opportuno abrogare, con effetto dal 1o gennaio 2021, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 (51), (UE) n. 258/2014 (52), (UE) n. 652/2014 (53) e (UE) 2017/826.

(85)

È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dai programmi in materia di competitività e sostenibilità delle imprese , in particolare delle microimprese e delle PMI piccole e medie imprese , protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari, filiera alimentare e statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti, [Em. 69]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma per il mercato interno volto a migliorare rafforzare il funzionamento del mercato interno e la a migliorarne il funzionamento nell'ambito della competitività e sostenibilità delle imprese, comprese in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, la normazione, la tutela dei consumatori, la filiera alimentare nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 («il programma»). [Em. 70]

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

2)

«statistiche europee»: le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse a livello di Unione e negli Stati membri conformemente all'articolo 3 TUE e al regolamento (CE) n. 223/2009; [Em. 71]

3)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il «regolamento finanziario»); [Em. 72]

4)

«microimprese, piccole e medie imprese»: le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nella versione del 6 maggio 2003;

4 bis)

«impresa sociale»: un'impresa il cui obiettivo principale è produrre un impatto sociale anziché ottenere profitti per i suoi proprietari o azionisti, che opera fornendo beni e prestando servizi per il mercato praticando una gestione aperta e responsabile e che prevede in particolare il coinvolgimento dei dipendenti, dei consumatori e delle parti interessate; [Em. 73]

4 ter)

«impresa pubblica locale»: un'impresa locale di servizio pubblico di piccole dimensioni che soddisfa i criteri delle PMI e svolge compiti importanti per le comunità locali; [Em. 74]

4 quater)

«rete di imprese»: un gruppo di imprenditori che si riunisce per svolgere un progetto comune e all'interno del quale due o più PMI esercitano insieme una o più attività economiche per aumentare la propria competitività sul mercato; [Em. 75]

5)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del diritto dell'Unione quadro giuridico , l'agevolazione dell' sociale e ambientale dell'Unione; agevolare l' accesso ai mercati, e ai finanziamenti, promuovere la concorrenza leale tra le imprese e la normazione , garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori, rafforzare la sorveglianza del mercato in tutta l'Unione, migliorare il riconoscimento reciproco la promozione della promuovere la salute delle persone, degli animali e delle piante e del il benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione; [Em. 76]

b)

fornire sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione , comprese quelle in materia di commercio e migrazione, e ad aiutare i  cittadini, i decisori politici e le autorità di regolamentazione e di vigilanza , le imprese, il mondo accademico, i cittadini la società civile e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico. [Em. 77]

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

rendere più efficace il mercato interno, agevolare:

i)

agevolando la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere sostenendo lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

ii)

sostenendo una sorveglianza efficace del mercato e la sicurezza dei prodotti in tutta l'Unione e contribuendo alla lotta contro la contraffazione dei prodotti, per garantire che soltanto i prodotti sicuri e conformi che offrono un livello elevato di tutela del consumatore siano messi a disposizione sul mercato dell'Unione, anche quando la vendita è avvenuta online, nonché a una maggiore omogeneità e capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione; [Em. 78]

b)

migliorare rafforzare sia la competitività che la sostenibilità delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso l'adozione di misure volte a fornire (obiettivi per le PMI), concentrandosi soprattutto sulle loro esigenze specifiche:

i)

fornendo varie forme di sostegno alle PMI, promuovendo la crescita e la creazione di piccole e medie imprese e di reti di imprese, lo sviluppo di competenze dirigenziali e misure per l'espansione che possano consentire loro di avere l'accesso un accesso migliore ai mercati, compresa e processi di l'internazionalizzazione delle PMI , nonché di commercializzare i loro prodotti e servizi;

ii)

sostenendo un contesto imprenditoriale favorevole e un quadro favorevoli alle PMI, riducendo gli oneri amministrativi, rafforzando la competitività dei settori, garantendo la modernizzazione dell'industria e la promozione dell'imprenditorialità , compresa la trasformazione digitale delle imprese, nonché contribuendo a un'economia resiliente ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse ;

iii)

promuovendo la cultura imprenditoriale e contribuendo alla formazione di alta qualità del personale delle PMI;

iv)

favorendo nuove opportunità commerciali per le PMI per superare i cambiamenti strutturali mediante misure mirate, nonché altre forme innovative di azioni quali il rilevamento collettivo da parte dei lavoratori, che agevolino la creazione di posti di lavoro e la continuità delle attività nei territori interessati da detti cambiamenti. [Em. 79]

c)

garantire l'efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione volti a

i)

rendere possibile il finanziamento della degli organismi di normazione europea e la partecipazione dei di tutti i pertinenti portatori di interessi alla definizione di norme europee; [Em. 80]

ii)

sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione e/o promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie sia per le piccole che per le grandi imprese ; [Em. 81]

d)

promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti mediante: [Em. 82]

i)

il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante in particolare dei consumatori più vulnerabili, al fine di migliorare l'equità, la trasparenza e la fiducia nel mercato unico; il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, affrontando, tra l'altro, le questioni sollevate dalle tecnologie esistenti ed emergenti, comprese le azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento; norme di qualità in tutta l'Unione e il trattamento della questione delle differenze di qualità dei prodotti; la sensibilizzazione in merito ai diritti dei consumatori ai sensi del diritto dell'Unione e l'accesso garantito ai a mezzi di ricorso efficaci per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori , nonché la promozione del consumo sostenibile attraverso una migliore informazione dei consumatori sulle caratteristiche specifiche e sull'impatto ambientale di beni e servizi ; [Em. 83]

ii)

l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari; la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati e la salvaguardia degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio ; [Em. 84]

e)

contribuire a un elevato livello di protezione della salute salute e di sicurezza delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare degli alimenti e dei mangimi e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, e anche mediante misure di emergenza in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o vegetale, nonché sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché e sviluppare la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti a prezzi accessibili, nonché stimolare la ricerca, l'innovazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le i portatori di interesse in questi settori ; [Em. 85]

f)

sviluppare, produrre , diffondere e comunicare statistiche europee di alta qualità sull'Europa in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali , e fornire una disaggregazione a livello nazionale e, se possibile, regionale . [Em. 86]

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 4 088 580 000 6 563 000 000  EUR a prezzi correnti. [Em. 87]

2.   Nei limiti dell'importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:

-a)

394 590 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); [Em. 88]

-a bis)

396 200 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii); [Em. 89]

a)

1 000 000 000 3 122 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); [Em. 90]

a bis)

220 510 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); [Em. 91]

b)

188 000 000 198 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i); [Em. 92]

c)

1 680 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

d)

552 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. Al fine di garantire la massima disponibilità del programma per il finanziamento di azioni che rientrano negli obiettivi del programma, i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superano il 5 % del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1. [Em. 93]

4.   Ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), gli impegni di bilancio di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

5.   In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione procede all'impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

5 bis.     Dovrebbe essere introdotto un meccanismo specifico per dare alla filiera alimentare un accesso diretto alla riserva di crisi della Commissione in caso di emergenze su larga scala, in modo da garantire un finanziamento per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). [Em. 94]

6.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii)

stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

iv)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni contemplate all'[articolo X] del regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia] (54).

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   In particolare sono ammissibili le seguenti azioni volte ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3:

a)

creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini, i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso scambi di informazioni trasparenti e campagne di sensibilizzazione, segnatamente a riguardo delle norme unionali applicabili e dei diritti dei consumatori e delle imprese, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche e di soluzioni innovative , lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni per la promozione dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini e delle imprese ; [Em. 95]

b)

predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile , dei sindacati e delle imprese dell'Unione , in particolare quelli che rappresentano PMI, di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione; [Em. 96]

c)

sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell'Unione e le autorità dei paesi terzi e, nello specifico, azioni congiunte volte a rafforzare la sicurezza dei prodotti, l'applicazione delle norme in materia di protezione dei consumatori nell'Unione e la tracciabilità dei prodotti ; [Em. 97]

d)

sostegno per l'efficace applicazione da parte degli Stati membri e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione e sostegno per affrontare le problematiche sollevate dalla digitalizzazione , anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota, attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente , equo ed efficace del mercato interno. [Em. 98]

2 bis.     Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono ammissibili al finanziamento:

a)

il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le altre autorità pertinenti degli Stati membri, in particolare mediante la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti;

b)

lo sviluppo e la gestione di strumenti informatici per lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato e sui controlli alle frontiere esterne;

c)

il sostegno allo sviluppo di azioni e prove comuni nell'ambito della sicurezza dei prodotti e della conformità, anche per quanto riguarda i prodotti connessi e i prodotti venduti online;

d)

la cooperazione, lo scambio delle migliori pratiche e lo svolgimento di progetti comuni tra le autorità di vigilanza del mercato e i pertinenti organismi dei paesi terzi;

e)

il sostegno alle strategie di vigilanza del mercato, all'acquisizione di conoscenze e di intelligence, allo svolgimento di prove sulle capacità e gli impianti, alle revisioni tra pari, ai programmi di formazione, all'assistenza tecnica e alla costruzione di capacità per le autorità di vigilanza del mercato;

f)

la valutazione delle procedure di omologazione e la verifica della conformità dei veicoli a motore da parte della Commissione. [Em. 99]

3.   Le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono ammissibili al finanziamento:

a)

fornitura di varie forme di sostegno per le PMI; [Em. 100]

b)

agevolazione dell'accesso delle microimprese, delle PMI e delle reti di imprese ai mercati e , compresi quelli al di fuori dell'Unione, sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali , ambientali, economiche e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese; , nonché agevolazione al sostegno ad esse nel corso del loro ciclo di vita e rafforzamento della leadership industriale e imprenditoriale dell'Unione nelle catene globali del valore, compresa la rete Enterprise Europe; [Em. 101]

c)

eliminazione degli ostacoli di mercato , riduzione degli oneri amministrativi , inclusi gli ostacoli alla creazione di imprese e all'avvio di attività e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle microimprese e alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno e dall'accesso ai finanziamenti, nonché offerta di orientamenti, programmi di mentoring e tutoraggio appropriati, prestazione di servizi alle imprese basati sulla conoscenza ; [Em. 102]

d)

agevolazione dello sviluppo e della crescita delle imprese sostenibili , compreso lo sviluppo sensibilizzazione delle microimprese e delle PMI alla legislazione dell'Unione, incluse le normative dell'UE in materia di ambiente ed energia, aggiornamento delle loro competenze e qualifiche , sviluppo agevolazione di nuovi modelli commerciali sostenibili e di catene di valore efficienti sotto il profilo delle risorse che promuovano una trasformazione industriale , tecnologica e organizzativa sostenibile nei settori manifatturiero e dei servizi; [Em. 103]

e)

sostegno alla rafforzamento della competitività e della sostenibilità delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale da parte delle microimprese e delle PMI , potenziamento della responsabilità sociale delle imprese e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster; [Em. 104]

f)

promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, compreso il espansione del sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione , rivolgendo particolare attenzione ai nuovi potenziali imprenditori (ad esempio giovani e donne), nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali i gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili . [Em. 105]

3 bis.     In sede di attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione può, oltre alle azioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f) del presente articolo, sostenere le seguenti azioni specifiche:

a)

sveltire, sostenere e ampliare i servizi di consulenza attraverso la rete Entreprise Europe allo scopo di fornire un servizio imprenditoriale integrato di sportello unico a sostegno delle PMI dell'Unione che intendono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi e vigilare affinché questi ultimi offrano un livello comparabile di qualità del servizio in tutti gli Stati membri;

b)

sostenere la creazione di reti di imprese;

c)

sostenere e ampliare i programmi di mobilità per i nuovi imprenditori («Erasmus per i giovani imprenditori») per potenziare la loro capacità di sviluppare il proprio know-how, le proprie competenze e i propri atteggiamenti imprenditoriali e migliorare la loro capacità in materia tecnologica e di gestione aziendale;

d)

sostenere il potenziamento delle PMI attraverso considerevoli progetti di espansione imprenditoriale basati su opportunità orientate al mercato (strumento per l'espansione delle PMI);

e)

sostenere attività specifiche per settore in ambiti caratterizzati da un elevato numero di microimprese e PMI e che contribuiscono in maniera sostanziale al PIL dell'Unione, come il settore del turismo. [Em. 106]

3 ter.     Le azioni intraprese attraverso la rete Entreprise Europe di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), possono comprendere, tra l'altro:

a)

l'agevolazione dell'internazionalizzazione delle PMI e dell'identificazione di partner commerciali nel mercato interno, la cooperazione transfrontaliera tra imprese in materia di tecnologie per il settore ricerca e sviluppo, partenariati per il trasferimento di conoscenze e innovazione;

b)

la fornitura di informazioni, orientamenti e consulenze personalizzate sul diritto dell'Unione, sulle opportunità di finanziamento dell'Unione, nonché iniziative unionali che hanno un impatto sulle imprese, riguardanti l'imposizione fiscale, i diritti di proprietà, gli obblighi in materia di ambiente ed energia e gli aspetti relativi al lavoro e alla previdenza sociale;

c)

l'agevolazione dell'accesso delle PMI a competenze in materia di ambiente, clima, efficienza energetica e rendimento energetico;

d)

il potenziamento della rete mediante altre reti di informazione e consulenza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare EURES, i poli unionali dell'innovazione e i poli europei di consulenza InvestEU.

I servizi forniti dalla rete per conto di altri programmi dell'Unione sono finanziati da tali programmi.

La Commissione attribuisce priorità alle azioni nella rete volte a migliorare parti o componenti che non soddisfano le norme minime al fine di fornire un sostegno omogeneo alle microimprese e alle PMI in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano indicatori e norme minime per misurare l'incidenza della rete sul conseguimento degli obiettivi specifici e l'efficacia delle azioni destinate alle PMI.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 onde creare forme complementari di sostegno alle PMI non indicate dal presente paragrafo. [Em. 107]

4.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012 intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento.

5.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni volte a sostenere le attività miranti a sviluppare, applicare, valutare e monitorare le norme internazionali nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile e a controllare i relativi processi di definizione delle norme e intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii).

5 bis.     Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), sono ammissibili al finanziamento:

a)

miglioramento della sensibilizzazione e dell'educazione dei consumatori sui loro diritti attraverso un apprendimento lungo tutto il corso della vita in materia di norme unionali sui consumatori e rafforzamento del loro ruolo per affrontare le nuove problematiche poste dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione, comprese in particolare le esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;

b)

garanzia e facilitazione dell'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità, così come alle informazioni sulle possibilità di ricorso;

c)

sostegno a una maggiore applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori, con particolare attenzione per i casi transfrontalieri o i casi che coinvolgono terzi, efficace coordinamento e cooperazione tra gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione e cooperazione in materia di applicazione con i paesi terzi;

d)

promozione del consumo sostenibile, sensibilizzando i consumatori in merito alla durabilità e all'impatto ambientale dei prodotti, alle caratteristiche della progettazione ecocompatibile, alla promozione dei diritti dei consumatori in tal senso e alle possibilità di ricorso in caso di prodotti difettosi fin da subito; [Em. 108]

6.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell'allegato I, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

7.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell'allegato II, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 9

Soggetti idonei

1.   Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7, i seguenti soggetti sono ammessi a norma del programma:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii)

un paese terzo associato al programma conformemente all'articolo 5;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali;

c)

sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che l'azione persegua gli obiettivi dell'Unione e che le attività al di fuori dell'Unione contribuiscano a garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.

3.   I La Commissione può consentire ai soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle seguenti azioni: [Em. 109]

a)

azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b)

azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, in particolare quando sussiste un rischio di trasferimento di tecnologie innovative, salvo qualora ciò sia indispensabile per il programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l'accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione o la protezione dei consumatori residenti nell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro. [Em. 110]

4.   Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

5.   Per le azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), e riguardanti la rete dei centri europei dei consumatori, sono ammessi i seguenti organismi:

a)

un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 5 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente;

b)

un organismo pubblico.

6.   I paesi terzi, associati o no al programma, sono ammessi per le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

a)

misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi il cui elenco figura nell'allegato III o di organismi nocivi per le piante il cui elenco figura nel programma di lavoro di cui all'articolo 16;

b)

misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine modificare l'allegato III, ove risulti necessario tener conto delle situazioni provocate da malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione.

Salvo in caso di malattie animali o organismi nocivi per le piante con un'incidenza sostanziale sull'Unione, i paesi non associati dovrebbero in linea di principio finanziare la propria partecipazione alle azioni di cui alle lettere a) e b).

7.   Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, sono ammessi i seguenti soggetti giuridici:

a)

istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b)

per le azioni a sostegno di reti di collaborazione, altri organismi che operano nel settore delle statistiche, diversi dalle autorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c)

organismi senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi e le cui attività principali consistono nel sostegno e nella promozione dell'applicazione del codice delle statistiche europee di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché nell'attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee volti a incrementare l'efficienza e a migliorare la qualità a livello dell'Unione.

Articolo 10

Beneficiari designati

I seguenti soggetti possono beneficiare di una sovvenzione nell'ambito del programma senza un invito a presentare proposte:

a)

per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione] (55); [Em. 111]

b)

per le azioni relative all'accreditamento e alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente regolamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 32 di detto regolamento; [Em. 112]

c)

per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

d)

per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group — EFRAG), la fondazione per i principi internazionali contabili (International Financial Reporting Standards Foundation — «fondazione IFRS») e il consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (Public Interest Oversight Board — PIOB);

e)

per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), per quanto riguarda la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell'Unione, il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), purché non abbiano conflitti d'interessi e rappresentino, attraverso i loro membri, gli interessi dei consumatori dell'Unione in almeno due terzi degli Stati membri;

f)

per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), Finance Watch e Better Finance, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente:

i)

i soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico;

ii)

i soggetti non hanno conflitti d'interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell'Unione nel settore dei servizi finanziari;

g)

per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:

i)

le autorità competenti degli Stati membri e le rispettive entità affiliate, i laboratori di riferimento dell'Unione europea e i centri di riferimento dell'Unione europea di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (56), nonché le organizzazioni internazionali;

ii)

solo per le azioni descritte all'articolo 9, paragrafo 6, lettere a) e b), del presente regolamento, i paesi terzi, associati o no al programma;

h)

per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

In riferimento al primo comma, lettera e), del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di adattare l'elenco dei soggetti suscettibili di beneficiare di una sovvenzione a titolo del programma per azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i). [Em. 113]

Articolo 11

Criteri di valutazione e di aggiudicazione

Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni. Il lavoro del comitato o dei comitati di valutazione è basato sui principi della trasparenza, della parità di trattamento e della non discriminazione. [Em. 114]

Articolo 12

Regole di cofinanziamento

1.   Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito nel regolamento finanziario. [Em. 115]

2.   Per le sovvenzioni concesse al consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (PIOB) ai fini dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), ove il finanziamento assicurato dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants — IFAC) in un dato anno superi i due terzi del totale annuale dei finanziamenti, il contributo annuale per tale anno è limitato a un importo massimo specificato nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

3.   Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito all'articolo 190 del regolamento finanziario.

4.   Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili delle azioni a sostegno delle reti di collaborazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 13

Costi ammissibili

Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

a)

secondo quanto disposto all'articolo 193, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, i costi sono ammissibili prima della data di inizio dell'azione;

b)

tali costi possono essere ammissibili anche se derivanti dall'adozione di misure relative a una sospetta insorgenza di una malattia o alla sospetta presenza di un organismo nocivo, purché detta insorgenza o presenza sia successivamente confermata.

I costi di cui alla lettera a) del primo comma sono ammissibili a decorrere dalla data in cui alla Commissione è notificata l'insorgenza della malattia o la presenza dell'organismo nocivo.

Articolo 14

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell'Unione può inoltre beneficiare di un contributo nel quadro del programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell'Unione che ha concesso un contributo si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno derivante da vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale, conformemente ai documenti che definiscono le condizioni del sostegno.

2.   Le azioni cui è stato accordato il marchio di eccellenza o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)

soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio;

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e, all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] o al regolamento (UE) XX [che istituisce il programma Europa digitale], in particolare l'obiettivo sulle competenze digitali avanzate , purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno. [Em. 116]

3.   Un'operazione può ricevere il sostegno di uno o più programmi. In tali casi una spesa dichiarata in una domanda di pagamento non deve essere dichiarata nella domanda di pagamento di un altro programma.

4.   L'importo della spesa da indicare nella domanda di pagamento può essere calcolato per ciascun programma interessato su base proporzionale secondo quanto previsto dal documento che specifica le condizioni del sostegno.

CAPO III

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

Articolo 15

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16

Attuazione del programma

1.   Il programma è attuato mediante Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro di cui conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro sono annuali o pluriennali e stabiliscono, in particolare, gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Descrivono inoltre in maniera dettagliata le azioni da finanziare, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e di un calendario indicativo per l'attuazione. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. [Em. 117]

2.   I programmi di lavoro intesi ad attuare l' Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 , a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro conformemente all' obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano nell'allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 118]

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le azioni indicate nell'allegato II del presente regolamento, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono attuate in conformità agli articoli 14 e 17 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 17

Sorveglianza e relazioni

1.   Gli indicatori per rendere conto dei progressi in termini di efficienza e di efficacia del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato IV. [Em. 119]

2.   Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di rivedere o completare gli indicatori dell'allegato IV, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Articolo 18

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La Al più tardi entro … [quattro anni a partire dall'attuazione del programma], la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e l'impatto, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto unionale . [Em. 120]

3.   Per quanto riguarda le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), la Commissione elabora una relazione annuale sull'attività della fondazione IFRS relativa allo sviluppo dei principi internazionali d'informativa finanziaria, del PIOB e dell'EFRAG. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009, per la parte delle valutazioni riguardante le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento la Commissione consulta il comitato del sistema statistico europeo prima dell'adozione e della presentazione di dette azioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Al più tardi entro … [tre anni dal termine dell'attuazione del programma , la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine del programma, sulla sostenibilità delle azioni e sulle sinergie tra i vari programmi di lavoro comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 121]

6.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni trasmette le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 5 , corredate delle proprie osservazioni conclusioni , al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche. Se del caso, le relazioni sono corredate di proposte di modifica del presente regolamento . [Em. 122]

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche in loco, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9 , 10, 16 e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 123]

3.   La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9 , 10, 16 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 124]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3 ter, 9 , 10, 16 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 125]

Articolo 21

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (57) . Esso è da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (58). [Em. 126]

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la trasparenza e la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 127]

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma in modo facilmente fruibile , al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse fornite mediante gli strumenti finanziari del presente regolamento nonché sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 128]

3.   La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano la raccolta di dati, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009. [Em. 129]

Articolo 23

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei programmi precedenti istituiti dagli atti indicati al paragrafo 1.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

(5)   Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(6)   Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(7)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(8)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(9)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(10)  COM (2018)0439.

(11)  Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

(12)   Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(13)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(14)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(15)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(16)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(17)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(18)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(19)  Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

(20)  [da aggiungere] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(22)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(23)  GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

(24)  COM(2010)0700.

(25)  COM(2017)0623.

(26)  COM(2018)0442.

(27)  COM(2018)0443.

(28)  COM(2018)0372.

(29)  COM(2018)0439.

(30)  COM(2018)0447.

(31)  COM(2018)0435.

(32)  COM(2018)0434.

(33)  COM(2018)0375.

(34)  COM(2018)0367.

(35)  COM(2018)0322, articolo 10.

(36)  COM(2018)0382.

(37)  COM(2018)0393.

(38)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(39)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(40)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(41)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

(42)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(43)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(44)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(45)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(46)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(47)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

(48)  Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(49)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(50)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(51)  Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

(52)  Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).

(53)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(54)  [da aggiungere]

(55)  COM(2017)0795.

(56)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(57)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(58)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ALLEGATO I

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni — attuate prevalentemente mediante sovvenzioni e appalti — intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

1.   Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie.

1.1.

Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie da adottare a seguito della conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell'allegato III o della conferma della presenza di uno o più organismi nocivi o se esiste una minaccia diretta per lo stato sanitario di persone, animali o piante nell'Unione.

Le misure di cui al primo comma sono attuate con effetto immediato e la loro applicazione rispetta le disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

1.2.

Per quanto riguarda le emergenze fitosanitarie, le seguenti misure adottate dagli Stati membri per contrastare il primo focolaio di organismi nocivi in una zona determinata:

a)

misure per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento; [Em. 130]

b)

misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento; [Em. 131]

c)

misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo , limitando se necessario la libera circolazione dei vettori negli Stati membri circostanti ; [Em. 132]

c bis)

misure di eradicazione di un organismo nocivo che è comparso improvvisamente, anche se non è considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, ma il risultato di eventi climatici estremi o di cambiamenti climatici in uno Stato membro. [Em. 133]

1.3.

Possono essere forniti finanziamenti dell'Unione anche per le seguenti misure:

1.3.1.

misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare (PTOM), di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III, nonché misure di protezione o altre attività pertinenti adottate a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione;

1.3.2.

misure di cui al presente allegato, attuate da due o più Stati membri che collaborano strettamente per controllare l'epidemia;

1.3.3.

costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate nell'allegato III, qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, ritenga necessaria la costituzione di tali scorte in detto Stato membro;

1.3.4.

costituzione di scorte di prodotti biologici o acquisto di dosi di vaccino qualora l'insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III possa rappresentare una minaccia per l'Unione.

1.3.4

bis. In caso di sospetta insorgenza di una malattia animale e/o di comparsa di organismi nocivi, i controlli e il monitoraggio dovranno essere notevolmente intensificati in tutta l'Unione europea e alle sue frontiere esterne. [Em. 134]

1.3.4

ter. Misure volte a monitorare la comparsa di malattie e organismi nocivi conosciuti o attualmente sconosciuti. [Em. 135]

2.   Programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali.

2.1.

I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di prevenzione, eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione. [Em. 136]

Le condizioni di ammissibilità delle azioni a un finanziamento sono definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

I programmi sono presentati alla Commissione entro il 31 maggio dell'anno precedente il periodo di attuazione previsto.

In seguito alla presentazione delle relazioni finanziarie intermedie da parte dei beneficiari, se necessario la Commissione può modificare le convenzioni di sovvenzione per l'intero periodo di ammissibilità.

Tali programmi dovrebbero rispecchiare le nuove realtà causate dai cambiamenti climatici e la loro diversità a livello europeo; essi dovrebbero inoltre contribuire a prevenire l'erosione della biodiversità europea. [Em. 137]

2.2.

Se l'insorgenza o la diffusione di una delle malattie animali o delle zoonosi elencate nell'allegato III rischia di minacciare lo stato sanitario dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, oppure se sono necessarie misure di protezione a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate a essere applicate nel territorio di paesi terzi in collaborazione con le autorità di tali paesi. Nelle stesse circostanze e per il medesimo obiettivo possono essere concessi finanziamenti dell'Unione direttamente alle autorità competenti di paesi terzi.

2.3.

Per quanto riguarda i programmi fitosanitari, possono essere concessi finanziamenti dell'Unione agli Stati membri per le seguenti misure:

a)

indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 o alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

b)

indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono rappresentare un rischio emergente per l'Unione e il cui ingresso o la cui diffusione può avere un impatto notevole per l'agricoltura e le foreste dell'Unione;

c)

misure per prevenire, contenere e/o eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento; [Em. 138]

d)

misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per prevenire, contenere o eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento; [Em. 139]

e)

misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo; [Em. 140]

f)

misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure di contenimento in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se dette misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Il programma di lavoro di cui all'articolo 16 stabilisce l'elenco degli organismi nocivi per le piante che devono essere contemplati da tali misure.

3.

Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali , comprese le misure atte a garantire il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità durante il loro trasporto . [Em. 141]

4.

Laboratori di riferimento dell'Unione europea e centri di riferimento dell'Unione europea, di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625.

5.

Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625.

6.

Attività di prevenzione degli sprechi alimentari e lotta alla frode alimentare.

7.

Attività volte a favorire la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti produzione agroecologica, il consumo alimentare sostenibile che non arrechi danni all'ambiente e alla biodiversità e la promozione delle vendite dirette e delle filiere corte [Em. 142].

8.

Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione ; applicazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità dei prodotti, come i codici QR sulle confezioni dei prodotti . [Em. 143]

9.

Formazione del personale delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di altre parti coinvolte nella gestione e/o nella prevenzione delle malattie animali o degli organismi nocivi per le piante, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625.

10.

Spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, come previsto dall'articolo 116, paragrafo 4, e dall'articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

11.

Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a  prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi nuovi e sconosciuti e a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali. [Em. 144]

12.

Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali operanti al fine di raggiungere l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle norme relative a tale obiettivo.

13.

Progetti organizzati da uno o più Stati membri al fine di migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l'efficienza dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

14.

Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all'economia circolare e di prevenzione delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). [Em. 145]

15.

Misure attuate al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, aventi ad oggetto animali, prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell'Unione.

(1)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

ALLEGATO II

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

L'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

Insieme al regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee, il programma fornisce il quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee per il periodo 2021-2027. Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro e ai principi del codice delle statistiche europee, mediante una stretta e coordinata collaborazione all'interno del sistema statistico europeo (SSE).

Le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'Unione, come stabilito nel TFUE e ulteriormente ribadito nelle priorità strategiche delle Commissione.

Nel corso dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono realizzate le seguenti azioni:

Unione economica e monetaria, globalizzazione e commercio

fornire statistiche di alta qualità su cui fondare la procedura per i disavanzi eccessivi, il programma di sostegno alle riforme e il ciclo annuale di monitoraggio e orientamento economici dell'Unione;

fornire e, ove necessario, migliorare i principali indicatori economici europei (PIEE);

fornire statistiche e orientamenti metodologici sul trattamento statistico degli strumenti di investimento e di bilancio a sostegno della convergenza economica, della stabilità finanziaria e della creazione di posti di lavoro;

fornire statistiche ai fini delle risorse proprie nonché della retribuzione e delle pensioni del personale dell'UE;

migliorare la misurazione dello scambio di merci e servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione; [Em. 146]

Mercato unico, innovazione e trasformazione digitale

fornire statistiche di alta qualità e affidabili per il mercato unico, il piano d'azione europeo in materia di difesa e i settori essenziali per l'innovazione e la ricerca;

fornire maggiori statistiche in modo più tempestivo riguardo all'economia collaborativa e all'impatto della digitalizzazione sulle imprese e sui cittadini d'Europa;

Dimensione sociale dell'Europa

fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese , a titolo esemplificativo, statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze; [Em. 147]

fornire statistiche relative alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

migliorare le statistiche sulla migrazione, con particolare riguardo alla situazione e all'integrazione dei migranti nonché alle esigenze di istruzione e ai livelli di qualificazione dei richiedenti asilo;

sviluppare statistiche demografiche e programmi di censimento della popolazione e delle abitazioni aggiornati per il periodo post-2021;

fornire proiezioni demografiche e i relativi aggiornamenti annuali;

Sviluppo sostenibile, risorse naturali e ambiente

monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);

sviluppare ulteriormente statistiche a sostegno della strategia energetica, dell'economia circolare e della strategia sulla plastica;

fornire statistiche e indicatori ambientali essenziali, anche per quanto concerne i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, le foreste, la copertura e l'uso del suolo, nonché statistiche in materia di clima e conti economici ambientali;

fornire statistiche sul trasporto di merci e passeggeri a sostegno delle politiche dell'Unione e

sviluppare ulteriori indicatori per monitorare l'intermodalità e il trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici;

fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali;

Coesione economica, sociale e territoriale

fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi a regioni (comprese le regioni ultraperiferiche dell'Unione), città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l'efficacia, nonché per valutare l'impatto territoriale delle politiche settoriali;

sostenere lo sviluppo di indicatori sull'antiriciclaggio e sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo; sviluppare statistiche di polizia e sulla sicurezza;

aumentare l'uso dei dati geospaziali e integrare sistematicamente la gestione di tali dati nella produzione statistica;

Migliore comunicazione delle statistiche europee; promozione delle statistiche europee come fonte attendibile nella lotta alla disinformazione online

promuovere sistematicamente le statistiche europee come fonte attendibile di dati oggettivi e incoraggiarne l'uso da parte dei verificatori di fatti, dei ricercatori e delle autorità pubbliche nella lotta contro la disinformazione online;

agevolare l'accesso alle statistiche e la loro comprensione da parte degli utenti, anche attraverso visualizzazioni interattive attraenti e servizi più mirati come dati statistici su richiesta e analisi in modalità self-service;

sviluppare ulteriormente e monitorare il quadro per la garanzia della qualità delle statistiche europee, anche attraverso valutazioni inter pares del rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri;

fornire l'accesso ai microdati a fini di ricerca, assicurando nel contempo i più elevati standard per quanto riguarda la protezione dei dati e il segreto statistico;

Sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso statistiche intelligenti affidabili

intensificare lo sfruttamento delle nuove fonti di dati digitali e porre le basi per statistiche intelligenti affidabili al fine di produrre nuove statistiche quasi in tempo reale mediante algoritmi affidabili;

sviluppare nuove soluzioni per usare dati detenuti a titolo privato mediante l'adozione di metodi di calcolo atti a preservare la riservatezza e di metodi di calcolo multilaterali sicuri;

promuovere la ricerca d'avanguardia e l'innovazione nel settore delle statistiche ufficiali, anche mediante il ricorso a reti di collaborazione e l'organizzazione di programmi europei di formazione statistica;

Partenariati allargati e cooperazione statistica

rafforzare il partenariato con l'SSE e la cooperazione con il sistema europeo di banche centrali;

promuovere partenariati con titolari di dati a livello pubblico e privato e con il settore tecnologico al fine di agevolare l'accesso ai dati a fini statistici, l'integrazione dei dati provenienti da più fonti e l'uso delle tecnologie più avanzate;

rafforzare la cooperazione con il settore della ricerca e le università, in particolare per quanto riguarda l'uso delle nuove fonti di dati, l'analisi dei dati e la promozione dell'alfabetizzazione statistica;

cooperare con organizzazioni internazionali e paesi terzi a beneficio delle statistiche ufficiali globali.

ALLEGATO III

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

(1)

Peste equina

(2)

Peste suina africana

(3)

Antrace

(4)

Influenza aviaria (ad alta patogenicità)

(5)

Influenza aviaria (a bassa patogenicità)

(6)

Campilobatteriosi

(7)

Peste suina classica

(8)

Afta epizootica

(9)

Pleuropolmonite contagiosa caprina

(10)

Morva

(11)

Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24),

(12)

Infezione da Brucella abortus , B. melitensis e B. suis

(13)

Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

(14)

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

(15)

Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

(16)

Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis ( M. bovis , M. caprae e M. tuberculosis )

(17)

Infezione da virus della malattia di Newcastle

(18)

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

(19)

Infezione da virus della rabbia

(20)

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

(21)

Infezione da virus della peste bovina

(22)

Infezione da sierotipi della Salmonella zoonotica

(23)

Infestazione da Echinococcus spp

(24)

Listeriosi

(25)

Vaiolo degli ovi-caprini

(26)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili

(27)

Trichinellosi

(28)

Encefalomielite equina venezuelana

(29)

E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)

L'elenco delle malattie animali e delle zoonosi comprende :

a)

l'elenco delle malattie di cui alla parte I, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b)

la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici contemplati dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e dalla direttiva 2003/99/CE  (1);

c)

le encefalopatie spongiformi trasmissibili. [Em. 148]


(1)   Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

ALLEGATO IV

INDICATORI

Obiettivo

Indicatore

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) , punto i)

1 -

Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della Legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici

2 -

Indice delle restrizioni agli scambi di servizi

3 -

Numero di visite sul portale «La tua Europa»

4 -

Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

1 -

Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della vendita online.

2 -

Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato e di sicurezza dei prodotti.

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1 -

Numero di PMI che ricevono sostegno dal programma e dalla rete

2 -

Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali

2 bis -

Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità

2 ter -

Riduzione dei costi e dei tempi per la costituzione di una PMI

2 quater -

Numero di reti di imprese create rispetto al quadro di riferimento

2 quinquies -

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI

2 sexies -

Marcato aumento del numero di Stati membri con uno sportello unico per le nuove imprese

2 septies -

Aumento della proporzione delle PMI che esportano e aumento della proporzione delle PMI che esportano all'esterno dell'Unione rispetto al quadro di riferimento

2 octies -

Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte a imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici rispetto al quadro di riferimento

2 nonies -

Aumento della proporzione di cittadini dell'Unione che vorrebbero avere un'attività autonoma rispetto al quadro di riferimento

2 decies -

Risultati conseguiti dalle PMI in materia di sostenibilità da quantificare misurando, tra l'altro, l'aumento della percentuale di PMI dell'Unione che sviluppano prodotti e servizi verdi e dell'economia blu sostenibili  (1 bis) e il miglioramento della loro efficienza in termini di risorse (che può comprendere energia, materiali o acqua, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento.

*tutti gli indicatori sono da comparare alla situazione attuale nel 2018.

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

i)

ii)

1 -

Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore

2 -

Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

i)

ii)

1 -

Indice delle condizioni dei consumatori

2 -

Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

1 -

Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale

2 -

Numero di casi di emergenza causati da attacchi di parassiti;

3 -

Numero di emergenze causate da malattie risolte positivamente;

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

1 -

Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi.

[Em. 149]


(1 bis)   I prodotti e servizi verdi hanno la funzione predominante di ridurre i rischi per l'ambiente e minimizzare l'inquinamento e lo spreco di risorse. Sono compresi anche i prodotti con particolari caratteristiche ambientali (progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica, produzione biologica e rilevante contenuto riciclato). Fonte: Flash Eurobarometro n. 342: «PMI: efficienza nella gestione delle risorse e mercati verdi».


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/295


P8_TA(2019)0074

IVA: sistema definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018)0329 — C8-0317/2018 — 2018/0164(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2020/C 449/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0329),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0317/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0028/2019),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive 62/227/CEE  (1) e 67/228/CEE (2), era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra gli Stati membri che funzionasse con le stesse modalità vigenti all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE (3), attualmente in vigore, prevede che tali norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato, in linea di principio, sull'imposizione nello Stato membro di origine della cessione di beni o della prestazione di servizi.

(1)

Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive 67/227/CEE  (1) e 67/228/CEE (2), era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra gli Stati membri che funzionasse con le stesse modalità vigenti all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE (3), attualmente in vigore, prevede che tali norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato, in linea di principio, sull'imposizione nello Stato membro di origine della cessione di beni o della prestazione di servizi. Tuttavia, tali norme transitorie sono ormai in vigore da diversi decenni, il che ha prodotto un complesso regime dell'IVA transitorio passibile di frodi IVA transfrontaliere intraunionali. Tali norme transitorie presentano numerose carenze che non rendono il regime dell'IVA pienamente efficiente né compatibile con i requisiti di un vero mercato unico. La vulnerabilità del regime IVA transitorio è emersa in modo evidente solo pochi anni dopo la sua introduzione. Da allora sono stati adottati diversi provvedimenti di natura legislativa (miglioramento della cooperazione amministrativa, tempi più brevi per gli elenchi riepilogativi, inversione contabile settoriale) e non legislativa. Tuttavia, studi recenti sul divario IVA dimostrano che le cifre relative all'IVA non riscossa sono ancora enormi. Questa è la prima proposta legislativa dall'introduzione delle attuali norme in materia di IVA nel 1992, che mira ad affrontare le cause profonde delle frodi transfrontaliere. Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese», la Commissione ha identificato la complessità delle attuali normative IVA quale uno dei maggiori ostacoli al completamento del mercato unico. Al tempo stesso, è aumentato il divario dell'IVA, definito come lo scarto tra l'ammontare del gettito IVA effettivamente riscosso e l'ammontare teorico che avrebbe dovuto essere riscosso, raggiungendo i 151,5  miliardi di EUR nel 2015 a livello di UE-28. Ciò evidenzia la necessità di un'urgente riforma globale del regime dell'IVA verso un regime dell'IVA definitivo, al fine di facilitare e semplificare gli scambi transfrontalieri intraunionali e rendere il regime più resistente alla frode.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Inoltre, in passato la Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, ha sempre sottolineato che un sistema dell'IVA basato sull'imposizione fiscale all'origine rappresenta la risposta corretta per rendere il sistema IVA a livello di Unione più resistente alle frodi e più strettamente in linea con il corretto funzionamento del mercato unico. La presente iniziativa, tuttavia, si basa sull'approccio preferito dagli Stati membri costituito dall'imposizione nel luogo di destinazione, volto a consentire agli Stati membri una certa flessibilità nella fissazione delle aliquote IVA.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento europeo (1) e dal Comitato economico e sociale (2), ha confermato che un regime basato sull'origine non era fattibile e ha invitato la Commissione a procedere a studi tecnici approfonditi e a un ampio dialogo con gli Stati membri al fine di esaminare in dettaglio le diverse modalità possibili di applicazione del principio della destinazione (3).

(2)

Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento europeo (1) e dal Comitato economico e sociale (2), ha confermato che un regime basato sull'origine non era fattibile e ha invitato la Commissione a procedere a studi tecnici approfonditi e a un ampio dialogo con gli Stati membri al fine di esaminare in dettaglio le diverse modalità possibili di applicazione del principio della destinazione (3) per garantire che la cessione di beni da uno Stato membro ad un altro sia tassata come se fossero ceduti e acquisiti all'interno di uno Stato membro . La creazione di uno spazio unico dell'IVA a livello di Unione è fondamentale per ridurre i costi di adempimento per le imprese, soprattutto le PME che operano a livello transfrontaliero, ridurre i rischi di frodi IVA transfrontaliere e semplificare le procedure relative all'IVA. Il regime dell'IVA definitivo rafforzerà il mercato interno e creerà migliori condizioni commerciali per gli scambi transfrontalieri. Esso dovrebbe tener conto dei cambiamenti necessari a seguito degli sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. La presente direttiva stabilisce le misure tecniche per l'attuazione delle cosiddette «pietre angolari» definite dalla Commissione europea nella sua proposta del 18.1.20183bis  (3 bis) . Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare decisioni su dette «pietre angolari» al fine di procedere rapidamente all'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

La Commissione, nel suo piano d'azione sull'IVA (1), definisce le modifiche del sistema dell'IVA che sarebbero necessarie per istituire un siffatto sistema basato sulla destinazione per gli scambi intraunionali mediante l'imposizione delle cessioni transfrontaliere. Il Consiglio ha successivamente confermato le conclusioni del piano d'azione, affermando tra l'altro che a suo giudizio il principio dell'imposizione all'origine previsto per il regime dell'IVA definitivo dovrebbe essere sostituito dal principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione (2).

(3)

La Commissione, nel suo piano d'azione sull'IVA (1), definisce le modifiche del sistema dell'IVA che sarebbero necessarie per istituire un siffatto sistema basato sulla destinazione per gli scambi intraunionali mediante l'imposizione delle cessioni transfrontaliere. Il Consiglio ha successivamente confermato le conclusioni del piano d'azione, affermando tra l'altro che a suo giudizio il principio dell'imposizione all'origine previsto per il regime dell'IVA definitivo dovrebbe essere sostituito dal principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione (2). Tale modifica dovrebbe contribuire alla riduzione delle frodi transfrontaliere connesse all'IVA per un ammontare stimato di 50 miliardi di EUR all'anno.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Al fine di garantire una cooperazione efficiente tra Stati membri, la Commissione dovrebbe garantire la trasparenza del sistema, in particolare attraverso la pubblicazione annuale obbligatoria delle frodi commesse in ciascuno Stato membro. La trasparenza è altresì importante al fine di comprendere la portata della frode, sensibilizzare il pubblico in generale ed esercitare pressione sugli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Occorre prestare particolare attenzione alle posizioni del Parlamento europeo adottate nelle sue risoluzioni legislative del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di tassazione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 — C8-0363/2017 — 2017/0251(CNS)) e sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020 — C8-0023/2018 — 2018/0005(CNS)) e nella risoluzione legislativa del 3 luglio 2018 sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2017)0706 — C8-0441/2017 — 2017/0248(CNS)).

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

La norma generale applicabile alle cessioni di beni, comprese le cessioni intraunionali di beni, e alle prestazioni di servizi dovrebbe stabilire che il fornitore è il debitore dell'IVA.

(13)

La norma generale applicabile alle cessioni di beni, comprese le cessioni intraunionali di beni, e alle prestazioni di servizi dovrebbe stabilire che il fornitore è il debitore dell'IVA. Tali nuovi principi consentiranno agli Stati membri di combattere meglio le frodi in materia di IVA, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC) che, stando alle stime, ammonta ad almeno 50 miliardi di EUR all'anno.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

È necessario porre in essere criteri rigorosi, applicati in modo armonizzato da tutti gli Stati membri, per determinare quali imprese possono beneficiare dello status di soggetto passivo certificato, e stabilire norme e disposizioni comuni che comportino multe e sanzioni per coloro che non vi si conformano.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

La Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare ulteriori orientamenti e dovrebbe verificare la corretta applicazione da parte degli Stati membri di tali criteri armonizzati a livello di Unione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

È opportuno rivedere le norme sull'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile per i beni mobili al fine di garantirne la coerenza con l'introduzione delle nuove norme applicabili al debitore dell'IVA sulle cessioni intraunionali di beni.

(15)

È opportuno rivedere le norme sull'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile per i beni mobili al fine di garantirne la coerenza con l'introduzione delle nuove norme applicabili al debitore dell'IVA sulle cessioni intraunionali di beni. Con l'attuazione della presente direttiva, l'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile potrebbe non essere più necessaria. La Commissione dovrebbe pertanto analizzare a tempo debito la necessità di abrogare la proposta di applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione dell'IVA per le grandi imprese è opportuno rivedere la frequenza della presentazione delle dichiarazioni IVA a titolo di tale regime speciale, aggiungendo che i soggetti passivi che si avvalgono del regime devono presentare dichiarazioni IVA mensili a titolo del regime quando il loro volume d'affari annuo nell'Unione è superiore a 2 500 000 EUR.

(23)

Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione dell'IVA per le grandi imprese è opportuno rivedere la frequenza della presentazione delle dichiarazioni IVA a titolo di tale regime speciale, aggiungendo che i soggetti passivi che si avvalgono del regime devono presentare dichiarazioni IVA mensili a titolo del regime quando il loro volume d'affari annuo IVA nell'Unione è superiore a 2 500 000 EUR.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

Un elevato livello di non conformità comporta non solo perdite economiche per i soggetti passivi rispettosi della legislazione fiscale, ma minaccia altresì la coesione e la coerenza del sistema fiscale e crea un senso generalizzato di ingiustizia dovuto alla distorsione della concorrenza. Un sistema efficiente e comprensibile è fondamentale per generare entrate pubbliche e per responsabilizzare sia i cittadini che le imprese.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Le statistiche evidenziano che i truffatori approfittano della debolezza del sistema e seguono l'evoluzione economica nonché la crescita dinamica della domanda per alcune cessioni. È pertanto necessario predisporre un sistema sufficientemente dinamico per far fronte alle pratiche dannose e ridurre il livello di inosservanza sia volontaria (frode) che involontaria.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe creare un portale di informazione web dell'UE sull'IVA completo e pubblicamente accessibile per le aziende, concentrandosi in particolare sulle necessità delle PMI impegnate in attività intracomunitarie transfrontaliere e al fine di agevolare il commercio e rafforzare la certezza del diritto nel mercato unico. Tale portale multilingue dovrebbe fornire un accesso rapido, aggiornato ed accurato alle informazioni pertinenti circa l'attuazione del sistema dell'IVA nei diversi Stati membri e in particolare sulle corrette aliquote IVA per i diversi beni e servizi nei vari Stati membri, nonché sulle condizioni per l'aliquota zero. Tale portale potrebbe inoltre contribuire a colmare l'attuale divario in materia di IVA.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater)

Lo sportello unico è il fulcro del nuovo sistema basato sulla destinazione senza il quale la complessità del sistema dell'IVA e gli oneri amministrativi aumenterebbero in misura significativa. Per garantire l'interoperabilità, la facilità d'uso e la futura impermeabilità alle frodi, gli sportelli unici per le imprese dovrebbero operare con un sistema informatico transfrontaliero armonizzato, che si basi su norme comuni e consenta il recupero e l'inserimento automatico dei dati, ad esempio attraverso l'uso di moduli standard unificati.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

A seguito dell'introduzione del concetto di cessione intraunionale di beni è opportuno sostituire il termine «Comunità» con «Unione» per garantire un uso aggiornato e coerente del termine.

(28)

A seguito dell'introduzione del concetto di cessione intraunionale di beni è opportuno sostituire il termine «Comunità» con «Unione» nell'intero testo della direttiva per garantire un uso aggiornato e coerente del termine.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)

Le misure legislative volte a riformare il regime dell'IVA, a combattere le frodi in materia di IVA e a ridurre il divario dell'IVA potranno avere successo solo se le amministrazioni fiscali degli Stati membri procederanno a cooperare più strettamente in uno spirito di fiducia reciproca e scambiarsi informazioni pertinenti per poter svolgere i propri compiti.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 8

Testo in vigore

Emendamento

 

(4 bis)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

«Articolo 8

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte.»

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti.

Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti ai fini della presente direttiva .

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, quali, tra l'altro:

i)

riciclaggio di denaro;

ii)

evasione fiscale e frode fiscale;

iii)

abuso di fondi e programmi dell'Unione;

iv)

bancarotta o insolvenza fraudolenta;

v)

frode assicurativa o altra frode finanziaria;

vi)

corruzione attiva e/o passiva;

vii)

criminalità informatica;

viii)

partecipazione a un'organizzazione criminale,

ix)

reati nel campo del diritto della concorrenza;

x)

coinvolgimento diretto o indiretto in attività terroristiche;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

solvibilità finanziaria del richiedente, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico.

c)

solvibilità finanziaria del richiedente nel corso degli ultimi tre anni , che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico. Il richiedente deve possedere un conto bancario presso un istituto finanziario avente sede nell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Al fine di garantire un'interpretazione armonizzata della concessione dello status di soggetto passivo certificato, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, ulteriori orientamenti per gli Stati membri in merito alla valutazione di tali criteri, che sono validi in tutta l'Unione. Il primo atto di esecuzione è adottato al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Al fine di incoraggiare le domande per ottenere lo status di soggetto passivo certificato, la Commissione introduce una procedura su misura per le piccole e medie imprese.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni richieste dall'amministrazione fiscale al fine di consentire loro di prendere una decisione.

Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni pertinenti richieste dall'amministrazione fiscale al fine di consentire loro di prendere una decisione. L'amministrazione fiscale evade la domanda senza indugio ed è soggetta a criteri armonizzati in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione di informazioni.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Qualora sia concesso lo status di soggetto passivo certificato, tale informazione è resa disponibile attraverso il sistema di scambio delle informazioni IVA. Le modifiche relative a tale status sono aggiornate nel sistema senza indugio.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati dall'amministrazione fiscale al richiedente insieme alla decisione. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda.

5.   Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati senza indugio dall'amministrazione fiscale al richiedente insieme alla decisione che specifica chiaramente i motivi del rifiuto . Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda in tempi ragionevoli .

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Se la domanda è respinta, la decisione e i motivi del rifiuto sono comunicati alle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa senza indugio l'amministrazione fiscale in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti.

6.   Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa entro un mese l'amministrazione fiscale in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri che hanno concesso lo status di soggetto passivo certificato riesaminano tale decisione almeno ogni due anni, al fine di garantire che le condizioni siano ancora soddisfatte. Se il soggetto passivo non ha informato l'amministrazione fiscale di un qualsiasi fattore che possa pregiudicare lo status di soggetto passivo certificato come previsto dall'atto di esecuzione o lo ha tenuto nascosto di proposito, questo è passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché alla perdita dello status di soggetto passivo certificato.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Un soggetto passivo a cui sia stato rifiutato lo status di soggetto passivo certificato, o che di propria iniziativa abbia comunicato all'amministrazione fiscale di non soddisfare più i criteri di cui al paragrafo 2, ha la facoltà, non prima di sei mesi dalla data del rifiuto o della revoca dello status, di presentare una nuova domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri pertinenti.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.     La Commissione adotta orientamenti pertinenti al fine di garantire norme uniformi per il monitoraggio della costante ammissibilità dello status di soggetto passivo certificato e per la revoca dello status fiscale all'interno degli Stati membri e tra di essi.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater.     Se gli è stato negato lo status di operatore economico autorizzato a norma del codice doganale dell'Unione nel corso degli ultimi tre anni, al richiedente non viene concesso lo status di soggetto passivo certificato.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato membro è riconosciuto dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri.";

7.   Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato membro è riconosciuto dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri. I meccanismi nazionali continueranno ad applicarsi alle controversie fiscali interne in materia di IVA tra il contribuente interessato e l'amministrazione fiscale nazionale. ";

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 56 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 145 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(56 bis)

all'articolo 145, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.»

«1.   La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.»

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 59 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 150 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(59 bis)

all'articolo 150, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.»

«1.   La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.»

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 68 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 166

Testo in vigore

Emendamento

 

(68 bis)

L'articolo 166 è sostituito dal seguente:

Articolo 166

Articolo 166

La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.

«La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.»

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 123 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 293 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

(123 bis)

all'articolo 293, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:

«La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere' dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:»

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 166 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 395 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(166 bis)

all'articolo 395, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.»

«3.   Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.»

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 166 ter (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 396 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(166 ter)

all'articolo 396, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.»

«3.   Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.»

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 169 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 404 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(169 bis)

Dopo l'articolo 404 è inserito il seguente nuovo articolo 404 bis:

 

«Articolo 404 bis

Entro quattro anni dall'adozione della direttiva del Consiglio (UE) …/…  (*1)  (+) , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'attuazione e all'applicazione delle nuove disposizioni della presente direttiva, corredata, se del caso [e tenuto conto della necessità di garantire la convergenza a lungo termine delle normative nazionali], di proposte.»

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 169 ter (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 404 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(169 ter)

Dopo l'articolo 404 bis è inserito il seguente nuovo articolo 404 ter:

 

«Articolo 404 ter

Entro due anni dall'adozione della direttiva (UE)…/… del Consiglio  (*2)  (+) , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, data l'importanza della fiducia reciproca ai fini del successo del regime definitivo dell'IVA.»

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 173 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 411 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(173 bis)

è inserito il seguente articolo 411 bis:

 

«Articolo 411 bis

Entro il 1o giugno 2020 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, crea un portale multilingue di informazione web dell'UE sull'IVA completo e accessibile al pubblico sul quale le aziende e i consumatori possano ottenere in modo rapido ed efficiente informazioni accurate sulle aliquote IVA — nonché sui beni e i servizi che godono di aliquote ridotte o esenzioni — e tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione del regime IVA definitivo nei diversi Stati membri.

Ad integrazione del portale è istituito un meccanismo di notifica automatica. Tale meccanismo garantisce notifiche automatiche ai contribuenti in merito a modifiche e aggiornamenti sulle aliquote IVA degli Stati membri. Tali notifiche automatiche sono attivate prima che la modifica diventi applicabile e al più tardi cinque giorni dopo che la decisione è stata adottata.»;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 34 e articolo 49 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

 

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

 

(1)

L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

Articolo 34

 

«Articolo 34

1.    Gli Stati membri partecipano agli ambiti di attività di Eurofisc di loro scelta e possono altresì decidere di porre fine alla loro partecipazione .

 

1 .     La Commissione fornisce il necessario sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte agli ambiti di attività di Eurofisc, partecipano attivamente allo scambio multilaterale di informazioni mirate tra tutti gli Stati membri partecipanti .

 

2.   Gli Stati membri prendono parte agli ambiti di attività di Eurofisc e partecipano attivamente allo scambio multilaterale di informazioni.

3.    Le informazioni scambiate sono riservate, secondo quanto previsto dall'articolo 55 .

 

3.    I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono, di propria iniziativa o su richiesta, trasmettere informazioni pertinenti sui reati transfrontalieri più gravi in materia di IVA a Europol e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) .

 

 

3 bis.     I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono chiedere a Europol e all'OLAF le informazioni pertinenti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate per via elettronica.»;

 

(2)

È aggiunto il nuovo articolo 49 bis seguente:

 

 

«Articolo 49 bis

Gli Stati membri e la Commissione istituiscono un sistema comune per la raccolta di statistiche sulle frodi IVA intracomunitarie e le inosservanze involontarie e pubblicano, su base annuale, le stime nazionali delle perdite IVA dovute a tali frodi, nonché le stime per l'Unione nel suo insieme. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche relative a tale sistema statistico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;


(1)  Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

(2)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(1)  Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

(2)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(1)  Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2011 sul «Libro verde sul futuro dell'IVA — Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente» http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168

(3)  Conclusioni del Consiglio sul futuro dell'IVA — 3167a sessione del Consiglio «Economia e finanza», Bruxelles, 15 maggio 2012 (si veda in particolare il punto B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

(1)  Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2011 sul «Libro verde sul futuro dell'IVA — Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente» http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168

(3)  Conclusioni del Consiglio sul futuro dell'IVA — 3167a sessione del Consiglio «Economia e finanza», Bruxelles, 15 maggio 2012 (si veda in particolare il punto B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

(3 bis)   3bis Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

(1)  Piano d'azione sull'IVA — Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte (COM(2016)0148 del 7 aprile 2016).

(2)  Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/

(1)  Piano d'azione sull'IVA — Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte (COM(2016)0148 del 7 aprile 2016).

(2)  Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/


Mercoledì 13 febbraio 2019

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/316


P8_TA(2019)0084

Agenzia europea di controllo della pesca ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (COM(2018)0499 — C8-0313/2018 — 2018/0263(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2020/C 449/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0499),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0313/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0037/2019),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2018)0263

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/473.)


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/317


P8_TA(2019)0085

Informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ***I

Decisione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul rinvio alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali sulla base della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (COM(2018)0341 — C8-0215/2018 — 2018/0187(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2020/C 449/40)

 


(1)  Decisione adottata a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (A8-0010/2019).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/318


P8_TA(2019)0086

Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM(2018)0096 — C8-0109/2018 — 2018/0044(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/41)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0096),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0109/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 18 luglio 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0261/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 303 del 29.8.2018, pag. 2.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.


P8_TC1-COD(2018)0044

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali nella misura necessaria per il buon funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell'articolo 81 del trattato, tali misure includono quelle volte a garantire la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi.

(3)

Il buon funzionamento del mercato interno esige che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza giuridica circa la legge applicabile nonché la libera circolazione delle sentenze e il loro riconoscimento . [Em. 1]

(4)

Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) non tratta la questione dell'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. All'articolo 27, paragrafo 2, fa tuttavia obbligo alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del regolamento e di una valutazione dell'impatto delle disposizioni da introdurre.

(5)

Il 18 febbraio 2015 la Commissione ha adottato il libro verde intitolato «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali», in cui afferma che per lo sviluppo di un mercato paneuropeo della cartolarizzazione e dei contratti di garanzia finanziaria, così come di altre attività quali il factoring, è importante una maggiore certezza del diritto nella circostanza di un trasferimento transfrontaliero di crediti e quanto all'ordine di priorità di tale trasferimento, in particolare nei casi di insolvenza.

(6)

Il 30 settembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione con un piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali. Il piano d'azione ha rilevato che le differenze nel trattamento nazionale dell'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti complicano l'utilizzo di questi ultimi come garanzie reali transfrontaliere e ha concluso che questa incertezza giuridica ostacola operazioni finanziarie economicamente rilevanti quali le cartolarizzazioni. Ha inoltre annunciato che la Commissione avrebbe proposto norme uniformi che consentano di determinare con certezza giuridica quale legge nazionale si applichi all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

(7)

Il 29 giugno 2016 la Commissione ha adottato una relazione sull'adeguatezza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativa ai contratti di garanzia finanziaria, nella quale analizza se la direttiva funzioni in modo efficace ed efficiente per quanto riguarda gli atti formali di cui è richiesto l'espletamento ai fini della fornitura dei crediti come garanzia reale. La Commissione ha concluso che una proposta di norme uniformi relative all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti consentirebbe di determinare con certezza giuridica quale legge nazionale si applichi a tale opponibilità, contribuendo così ad assicurare una maggiore certezza del diritto nei casi di mobilizzazione transfrontaliera dei crediti come garanzia reale.

(8)

Il 29 settembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona. La Commissione ha concluso che norme uniformi sul conflitto di leggi che disciplinano l'efficacia delle cessioni nei confronti dei terzi, nonché i problemi di precedenza tra cessionari concorrenti o tra cessionari e altri titolari di diritti, migliorerebbero la certezza del diritto e ridurrebbero i problemi pratici e i costi legali dovuti all'attuale diversità delle soluzioni adottate negli Stati membri.

(9)

L'ambito di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 593/2008 e i regolamenti (UE) n. 1215/2012 (7) e (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe evitare per quanto possibile di aprire fratture normative tra detti strumenti.

(10)

Il presente regolamento attua il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali. Risponde inoltre al disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Roma I, che fa obbligo alla Commissione di pubblicare una relazione e, se del caso, una proposta sull'efficacia della cessione dei crediti nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto rispetto al diritto di un'altra persona.

(11)

Attualmente non vigono vige a livello dell'Unione un insieme di norme armonizzate sul conflitto di leggi che disciplinino l'opponibilità ai terzi (o effetti patrimoniali) della cessione dei crediti. Tali norme sono stabilite a livello degli Stati membri, ma sono incoerenti tra loro — in quanto si basano su criteri di collegamento diversi per determinare la legge applicabile  — e spesso quindi poco chiare , soprattutto nei paesi in cui tali norme non sono disciplinate da disposizioni legislative distinte . L'incoerenza tra le norme di conflitto nazionali crea, nelle cessioni transfrontaliere dei crediti, incertezza giuridica riguardo alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione. Tale incertezza giuridica comporta, nelle cessioni transfrontaliere, un rischio giuridico assente nelle cessioni nazionali, in quanto possono essere applicate norme sostanziali nazionali diverse a seconda dello Stato membro i cui giudici o autorità sono chiamati a pronunciarsi sulla controversia relativa alla titolarità dei crediti ; implicitamente, l'esito di un conflitto di diritti su chi sia il titolare di un credito a seguito di una cessione transfrontaliera varierà a seconda della legislazione nazionale applicata . [Em. 2]

(12)

Se non è consapevole del rischio giuridico o sceglie di ignorarlo, il cessionario può incorrere in perdite finanziarie inattese. L'incertezza sulla titolarità dei crediti ceduti a livello transfrontaliero può avere effetti negativi a cascata e aggravare e prolungare l'impatto di una crisi finanziaria. Se decide di mitigare il rischio giuridico ricorrendo a una consulenza legale specifica, il cessionario dovrà sostenere costi di transazione superiori rispetto a quelli necessari nelle cessioni nazionali. Se è scoraggiato dal rischio giuridico e sceglie di evitarlo, il cessionario potrebbe perdere opportunità commerciali e l'integrazione dei mercati potrebbe risultare ridotta. [Em. 3]

(12 bis)

Questo rischio giuridico può anche avere un effetto deterrente. I cessionari e i cedenti potrebbero scegliere di evitarlo, rinunciando in tal modo a opportunità commerciali. Pertanto, questa mancanza di chiarezza non sembra essere in linea con l'obiettivo dell'integrazione dei mercati e con il principio della libera circolazione dei capitali di cui agli articoli da 63 a 66 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [Em. 4]

(13)

L'obiettivo del presente regolamento è fornire certezza giuridica stabilendo norme di conflitto comuni che designano la legge nazionale applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti , nell'intento di aumentare le operazioni transfrontaliere in crediti in modo da incoraggiare gli investimenti transfrontalieri nell'Unione e facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese, incluse le piccole e medie imprese (PMI), e i consumatori . [Em. 5]

(14)

Un credito conferisce al creditore il diritto al pagamento di una somma di denaro o all'esecuzione di un obbligo da parte del debitore. La cessione del credito consente al creditore («cedente») di trasferire a un'altra persona («cessionario») il diritto di far valere il credito nei confronti del debitore. La legge che disciplina il rapporto contrattuale tra il creditore e il debitore, tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore è determinata dalle norme sul conflitto di leggi stabilite dal regolamento Roma I.

(14 bis)

Il presente regolamento non è inteso a modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 relative all'effetto patrimoniale della cessione volontaria tra cedente e cessionario o tra cessionario e debitore. [Em. 6]

(15)

Le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare gli effetti patrimoniali della cessione dei crediti sia tra tutte le parti coinvolte nella cessione (ossia tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore) sia nei confronti dei terzi (ad esempio un creditore del cedente) , escluso il debitore. [Em. 7]

(16)

I crediti oggetto del presente regolamento sono comprendono i crediti commerciali, i crediti derivanti dagli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) e il contante accreditato su un conto presso un ente creditizio. Tra gli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE rientrano i titoli e i prodotti derivati negoziati sui mercati finanziari. Mentre i titoli sono attivi, i derivati sono contratti che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi per le parti contrattuali. [Em. 8]

(17)

Il presente regolamento riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. Non In particolare, concerne il trasferimento dei contratti (come i contratti derivati) che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi e la novazione di tali contratti. Poiché il trasferimento e la novazione dei contratti esulano dal presente regolamento, la negoziazione di strumenti finanziari, la loro compensazione e il loro regolamento continueranno ad essere disciplinati dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali stabilita dal regolamento Roma I. Generalmente tale legge è scelta dalle parti del contratto o è determinata da norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari. [Em. 9]

(18)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle materie disciplinate dalla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria 2002/47/CE , dalla direttiva concernente il carattere definitivo 98/26/CE del Parlamento europeo e del regolamento nei sistemi di pagamentonei sistemi di regolamento titoli Consiglio  (10), dalla direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo del Consiglio  (11)dal regolamento che istituisce un registro dell'Unione dal regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione  (12), poiché l'ambito di applicazione delle norme sul conflitto di leggi contenute rispettivamente nel presente regolamento in queste tre direttive non si sovrappongono . [Em. 10]

(19)

Il presente regolamento dovrebbe avere carattere universale: la legge da esso designata dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.

(20)

La prevedibilità è essenziale per i terzi che vogliono acquisire la titolarità del credito ceduto. L'applicazione della legge del paese di residenza abituale del cedente all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti consente ai terzi interessati di sapere con facilità e anticipo quale legge nazionale disciplinerà i loro diritti. La legge del paese di residenza abituale del cedente dovrebbe pertanto applicarsi come regola generale all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. Dovrebbe applicarsi, in particolare, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito del factoring, della collateralizzazione e, se le parti non hanno scelto la legge del credito ceduto, della cartolarizzazione.

(21)

La legge scelta come regola generale per l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe consentire di determinare la legge applicabile in caso di cessione di crediti futuri, prassi comune nella cessione dei crediti in massa, come nel factoring. L'applicazione della legge del paese di residenza abituale del cedente consente di determinare la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione di crediti futuri.

(22)

La necessità di determinare la titolarità del credito ceduto spesso sorge in sede di definizione della massa fallimentare qualora il cedente diventi insolvente. È pertanto auspicabile che le norme di conflitto stabilite nel presente regolamento e quelle stabilite nel regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza siano tra loro coerenti. La coerenza dovrebbe essere garantita applicando all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, come regola generale, la legge del paese di residenza abituale del cedente, in quanto l'uso del paese di residenza abituale del cedente come criterio di collegamento coincide con il centro degli interessi principali del debitore usato come criterio di collegamento nelle procedure di insolvenza.

(23)

La convenzione delle Nazioni Unite del 2001 sulla cessione di crediti nel commercio internazionale dispone che la prevalenza del diritto del cessionario del credito ceduto rispetto al diritto di un altro avente diritto è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è ubicato il cessionario. La compatibilità tra le norme di conflitto dell'Unione stabilite nel presente regolamento e la soluzione privilegiata a livello internazionale dalla convenzione dovrebbe facilitare la risoluzione delle controversie internazionali.

(24)

Qualora il cedente cambi la residenza abituale tra più cessioni dello stesso credito, la legge applicabile dovrebbe essere la legge del paese di residenza abituale del cedente al momento in cui uno dei cessionari per primo rende la propria cessione efficace nei confronti dei terzi soddisfacendo tutti i requisiti previsti dalla legge applicabile in base al criterio della residenza abituale del cedente in quel momento.

(25)

In linea con la prassi dei mercati e le esigenze dei partecipanti al mercato, l'opponibilità ai terzi di determinate cessioni dei crediti dovrebbe, in via eccezionale, essere disciplinata dalla legge del credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto originario dal quale è sorto il che dà luogo al credito tra il creditore e il debitore. [Em. 11]

(26)

La legge del credito ceduto dovrebbe disciplinare l'opponibilità ai terzi della cessione, da parte del titolare di un conto presso un ente creditizio, del contante accreditato su tale conto qualora il titolare del conto sia il creditore/cedente e l'ente creditizio sia il debitore. L'applicazione della legge del credito ceduto all'opponibilità ai terzi di tale cessione garantisce maggiore prevedibilità ai terzi, quali i creditori del cedente e i cessionari concorrenti, dato che generalmente si presume che il credito vantato dal titolare di un conto presso un ente creditizio riguardo al contante accreditato su tale conto sia disciplinato dalla legge del paese in cui è ubicato l'ente creditizio (e non dalla legge del paese di residenza abituale del titolare del conto/cedente). Di norma tale legge è scelta nel contratto di conto tra il titolare del conto e l'ente creditizio.

(27)

Anche l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da strumenti finanziari dovrebbe essere soggetta alla legge che disciplina il credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto da cui è sorto il credito (ad esempio il contratto derivato). Assoggettare l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da uno strumento finanziario alla legge del credito ceduto anziché alla legge del paese di residenza abituale del cedente è essenziale per preservare la stabilità e il buon funzionamento dei mercati finanziari. Questo obiettivo di preservazione è raggiunto in quanto la legge che disciplina lo strumento finanziario da cui è sorto il credito è la legge scelta dalle parti contrattuali o la legge determinata in base a norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari.

(28)

È opportuno prevedere una certa flessibilità nella determinazione della legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni, al fine di venire incontro alle esigenze di tutte le parti che intervengono nelle cartolarizzazioni e facilitare l'espansione del mercato delle cartolarizzazioni transfrontaliere agli operatori più piccoli. All'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni dovrebbe applicarsi come regola generale la legge del paese di residenza abituale del cedente, ma il cedente e il cessionario (società veicolo) dovrebbero poter scegliere di applicare la legge del credito ceduto. Il cedente e il cessionario dovrebbero poter decidere che l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di una cartolarizzazione rimanga soggetta alla regola generale del paese di residenza abituale del cedente o scegliere la legge del credito ceduto in funzione della struttura e delle caratteristiche dell'operazione, ad esempio il numero e l'ubicazione dei cedenti e il numero di leggi che disciplinano i crediti ceduti. [Em. 12]

(29)

Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni la cui opponibilità sia soggetta in un caso alla legge del paese di residenza abituale del cedente e nell'altro alla legge del credito ceduto, può sorgere un conflitto tra cessionari. La legge applicabile per risolvere tale conflitto dovrebbe essere la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile. Se le due cessioni di crediti acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, dovrebbe prevalere la legge del paese di residenza abituale del cedente. [Em. 13]

(30)

L'ambito di applicazione della legge nazionale designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe essere uniforme. Tale legge dovrebbe disciplinare in particolare: i) l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi, ossia le misure e le procedure che il cessionario deve prendere seguire per assicurarsi la titolarità del credito ceduto (ad esempio, iscrizione della cessione presso un'autorità pubblica o un registro, o notificazione scritta della cessione al debitore); le questioni di prevalenza, ossia la risoluzione di conflitti tra più aventi diritto in merito alla titolarità del credito a seguito di una cessione transfrontaliera (ad esempio tra due cessionari qualora lo stesso credito sia stato ceduto due volte, o tra il cessionario e un creditore del cedente). [Em. 14]

(31)

Dato il carattere universale del presente regolamento, può essere designata come legge applicabile la legge di paesi con tradizioni giuridiche diverse. Qualora, successivamente alla cessione del credito, il contratto da cui questo è sorto sia trasferito, la legge designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito dovrebbe disciplinare anche il conflitto tra il cessionario del credito e il nuovo beneficiario dello stesso credito a seguito del trasferimento del contratto da cui questo è sorto. Per lo stesso motivo, qualora sia usata la novazione come equivalente funzionale del trasferimento del contratto, la legge designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito dovrebbe applicarsi anche per risolvere il conflitto tra il cessionario del credito e il nuovo beneficiario del credito che risulta funzionalmente equivalente a seguito della novazione del contratto da cui è sorto il credito.

(32)

Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e norme di applicazione necessaria, che dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva.

(33)

Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(34)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 17 e 47 riguardanti rispettivamente il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale , nonché dell'articolo 16 relativo alla libertà d'impresa . [Em. 15]

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. L'auspicata uniformità delle norme sul conflitto di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti può essere conseguita solo mediante un regolamento, poiché solo un regolamento garantisce un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle norme a livello nazionale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l'Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all'adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].

(37)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in materia civile e commerciale tranne nel caso di opponibilità al debitore dei crediti ceduti . [Em. 16]

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

1 bis.     Il presente regolamento fa salva la legislazione nazionale e dell'UE in materia di tutela dei consumatori. [Em. 17]

2.   Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

la cessione dei crediti derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;

b)

la cessione dei crediti derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, incluse le unioni registrate, nonché dalle successioni; [Em. 18]

c)

la cessione dei crediti derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;

d)

la cessione dei crediti derivanti da questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

e)

la cessione dei crediti derivanti dalla costituzione di «trust» e dai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari;

f)

la cessione dei crediti derivanti dai contratti di assicurazione vita che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro;

f bis)

la cessione di crediti nell'ambito di un procedimento collettivo a norma del regolamento (UE) 2015/848. [Em. 19]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«cedente»: persona che trasferisce a un'altra persona il proprio diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore;

b)

«cessionario»: persona che ottiene da un'altra persona il diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore;

c)

«cessione»: trasferimento volontario del diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore. Sono inclusi i trasferimenti definitivi di crediti, la surrogazione convenzionale, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti;

d)

«credito»: diritto di far valere un credito di qualsiasi natura, pecuniaria o non pecuniaria, sorto da un'obbligazione contrattuale o extracontrattuale;

e)

«opponibilità ai terzi»: effetti patrimoniali, ossia il diritto del cessionario di far valere la titolarità del credito cedutogli nei confronti di altri cessionari o beneficiari dello stesso credito o di un credito funzionalmente equivalente, dei creditori del cedente e di altri terzi , escluso il debitore ; [Em. 20]

f)

«residenza abituale»: per le società, associazioni e persone giuridiche, il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale; per la persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale, la sua sede di attività principale;

g)

«ente creditizio»: un'impresa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), comprese le succursali, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del medesimo regolamento, di enti creditizi aventi la sede centrale all'interno o, conformemente all'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), all'esterno dell'Unione qualora tali succursali siano ubicate nell'Unione;

h)

«contante»: denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto presso un ente creditizio; [Em. 21]

i)

«strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

CAPO II

NORME UNIFORMI

Articolo 3

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 4

Legge applicabile

1.   Salvo se altrimenti disposto dal presente articolo, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della conclusione del contratto di cessione.

Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni a cessionari diversi e il cedente abbia cambiato la propria residenza abituale tra le due cessioni, la prevalenza del diritto di un cessionario rispetto al diritto dell'altro cessionario è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei di altri terzi ai sensi della legge designata come applicabile a norma del primo comma.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, la legge applicabile al credito ceduto disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione di:

a)

contante denaro accreditato su un conto presso un ente creditizio;

b)

crediti derivanti da uno strumento finanziario strumenti finanziari .

3.   Il cedente e il cessionario possono scegliere come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione la legge applicabile al credito ceduto.

La scelta della legge è effettuata in modo espresso nel contratto di cessione o mediante accordo separato. La validità sostanziale e formale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.

4.   Il conflitto tra cessionari dello stesso credito nel caso in cui l'opponibilità ai terzi di una cessione sia disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente e l'opponibilità ai terzi dell'altra cessione sia disciplinata dalla legge del credito ceduto è disciplinato dalla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile. Se le due cessioni di crediti acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, prevale la legge del paese di residenza abituale del cedente. [Em. 22]

Articolo 5

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

a)

i requisiti per l'efficacia della cessione riguardo a terzi diversi dal debitore, come l'iscrizione o formalità di pubblicità;

b)

la prevalenza dei diritti di un cessionario rispetto ai diritti di un altro cessionario dello stesso credito;

c)

la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti dei creditori del cedente;

d)

la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti del beneficiario di un trasferimento del contratto in relazione allo stesso credito;

e)

la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti del beneficiario di una novazione del contratto nei confronti del debitore in relazione a un credito equivalente.

Articolo 6

Norme di applicazione necessaria

1.   Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

2.   Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ai sensi del presente regolamento.

2 bis.     Si applicano le norme di applicazione necessaria del diritto dello Stato membro in cui deve essere eseguita o è stata eseguita la cessione, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illegale l'esecuzione del contratto di cessione. [Em. 23]

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 7

Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 8

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 9

Stati con più sistemi giuridici

1.   Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

Articolo 10

Relazioni con altre disposizioni del diritto dell'Unione

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

Articolo 11

Rapporti con convenzioni internazionali in vigore

1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

2.   Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 12

Elenco delle convenzioni

1.   Entro il [data di applicazione] gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro sei mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1:

a)

l'elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;

b)

le denunce di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Clausola di riesame

Entro il [cinque anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se del caso la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 14

Applicazione nel tempo

1.   Il presente regolamento si applica alle cessioni dei crediti concluse a decorrere dal … [data di applicazione].

2.   La legge applicabile a norma del presente regolamento determina se i diritti di un terzo in relazione a un credito ceduto dopo la data di applicazione del presente regolamento prevalgono sui diritti di un altro terzo acquisiti prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento. In caso di diritti concorrenti sulla base di cessioni, la legge applicabile in virtù del presente regolamento determina i diritti dei relativi cessionari unicamente per le cessioni concluse dopo il … [data di applicazione del presente regolamento]. [Em. 24]

Articolo 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [18 mesi dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 303 del 29.8.2018, pag. 2.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.

(4)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(5)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(6)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

(7)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(9)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(10)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(11)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

(12)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

(13)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(15)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(16)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/329


P8_TA(2019)0087

Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV») ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV») (COM(2018)0369 — C8-0240/2018 — 2018/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0369),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0240/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0069/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0194

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione e gli Stati membri si prefiggono l’obiettivo di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, in modo da migliorare l’efficienza per garantire l’efficacia dell’economia dell’Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. [Em. 1]

(2)

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3) prevede scambi d’informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell’euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (4) agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l’euro in tutta l’Unione.

(3)

Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell’Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l’Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell’Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. Tali azioni contribuiscono altresì ad affrontare le sfide comuni e i collegamenti con il riciclaggio di denaro sporco e la criminalità organizzata. [Em. 2]

(4)

Un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, aumentandone la fiducia in tale valuta e migliorando la protezione dell’euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma. [Em. 3]

(4 bis)

Una sana protezione dell'euro contro la contraffazione è una componente chiave di un'economia dell'UE sicura e competitiva e direttamente collegata all'obiettivo dell'UE di migliorare il funzionamento efficiente dell'Unione economica e monetaria. [Em. 4]

(5)

In passato il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE (5) e 2001/924/CE (6) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni del Consiglio 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9), 2006/850/CE (10) e dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), ha permesso di rafforzare le azioni dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») per i periodi 2002-2006, 2007-2013 e 2014-2017 (12) sono stati conseguiti con successo.

(6)

Contrariamente alla procedura standard, non è stata effettuata una valutazione d'impatto separata del programma. Ciò può essere in parte spiegato dal fatto che, nel 2017, la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia del programma, supportata da una relazione indipendente  (13) . Sebbene la relazione sia generalmente positiva riguardo al programma, esprime preoccupazione per il numero limitato di autorità competenti che partecipano alle attività del programma e per la qualità degli indicatori chiave di prestazione utilizzati per misurare i risultati del programma. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Pericle 2020 e nella sua valutazione ex ante sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la sua proposta (COM(2018)0369) , la Commissione è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma Pericle 2020 oltre il 2020, dato il suo valore aggiunto UE dell'Unione , il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni e il contributo alla lotta alla criminalità organizzata . [Em. 5]

(7)

La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell’ambito del programma Pericle 2020, tenendo conto delle possibilità affrontando la necessità di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari e la partecipazione di un massimo di autorità competenti di vari paesi alle attività del programma , continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di prestazione. [Em. 6]

(7 bis)

Hotspot della contraffazione sono stati rilevati in paesi terzi e la contraffazione dell'euro sta acquisendo una crescente dimensione internazionale; pertanto, lo sviluppo di capacità e le attività di formazione che coinvolgono le autorità competenti di paesi terzi dovrebbero essere considerati essenziali per ottenere un'efficace protezione della moneta unica dell'Unione e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati nel contesto del programma. [Em. 7]

(8)

Dovrebbe essere pertanto adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV»). È opportuno garantire che il programma Pericle IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell’euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) all’interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione, ai fini dell’applicazione del programma Pericle IV. Inoltre, la Commissione dovrebbe attingere alla vasta esperienza della Banca centrale europea in relazione allo svolgimento della formazione e all'offerta di informazioni sulle banconote in euro contraffatte durante l'attuazione del programma. [Em. 8]

(9)

Le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare la procedura riguardante la formazione e l’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti e premi e l’esecuzione indiretta, e prevedono controlli in merito alla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(10)

Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle IV dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L'azione a livello dell'Unione è necessaria e motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio tempestivo ed esauriente di informazioni fra le autorità competenti. [Em. 9]

(11)

Il programma Pericle IV dovrebbe essere attuato conformemente al quadro finanziario pluriennale di cui al … [riferimento al regolamento post MFF regolamento (UE, Euratom) n. …/2018 del Consiglio].

(12)

Al fine di garantire condizioni uniformi completare e modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di esecuzione adottare atti conformemente all'articolo 290 del programma Pericle IV dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispetto ai programmi di lavoro di cui all’articolo 10 e agli indicatori di esecuzione cui all’articolo 12 e all'allegato . La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali un aumento del cofinanziamento è necessario per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell’euro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (14) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 10]

(13)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Pericle IV che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio ai sensi del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria].

(14)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16) e (UE) 2017/1939 (17) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In conformità del regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di fondi dell’Unione dovrebbe collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e consentire l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE).

(15)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sull’attuazione del programma Pericle IV e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi.

(16)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 331/2014.

(17)

È opportuno garantire una transizione agevole, senza interruzione, tra il programma Pericle 2020 e il programma Pericle IV ed è opportuno allineare la durata del programma Pericle IV al regolamento (UE, Euratom) n. …/2018 del Consiglio [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]. Il programma Pericle IV dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Pericle IV, un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (nel seguito «il programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   L’obiettivo generale del programma è il seguente:

prevenire e combattere lottare contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando preservando così l'integrità delle banconote e delle monete in euro, che migliora la competitività dell’economia fiducia dei cittadini e delle imprese circa l'affidabilità di tali banconote e monete quindi rinforza la fiducia nell'economia dell’Unione e assicurando , mentre assicura la sostenibilità delle finanze pubbliche. [Em. 11]

2.   L’obiettivo specifico del programma è il seguente:

proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 7 700 000 EUR (19) (a prezzi correnti). [Em. 12]

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.   L’importo di cui al paragrafo 1 può essere usato per l’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, anche riguardanti i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 4

Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al [ultima versione del regolamento finanziario, regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (20).]

2.   Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma, tenendo conto delle garantendo la coerenza ed evitando inutili duplicazioni con le pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la Banca centrale europea ed Europol. A tal fine, nell’elaborare programmi di lavoro a norma dell'articolo 10, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e pianificate di BCE ed Europol contro la contraffazione dell'euro e la frode. [Em. 13]

3.   Il sostegno finanziario a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all’articolo 6 è erogato sotto forma di:

sovvenzioni; o

appalti pubblici.

Articolo 5

Azioni comuni

1.   Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali:

a)

le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);

b)

i Centri di analisi nazionali (NAC) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);

c)

il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche;

d)

Europol, Eurojust e Interpol;

e)

gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’articolo 12 della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (21), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;

f)

le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;

g)

organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all’adesione; e

h)

gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte.

2.   Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.   Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il programma fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:

a)

lo scambio e la diffusione di informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di workshop, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue:

migliori prassi per prevenire la contraffazione e le frodi relative all'euro; [Em. 14]

le metodologie di controllo e di analisi dell’impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;

il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;

l’utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche; [Em. 15]

i metodi d’inchiesta e di indagine;

l’assistenza scientifica, incluso il monitoraggio dei nuovi sviluppi;

la protezione dell’euro all’esterno dell’Unione;

azioni di ricerca;

la messa a disposizione di competenze operative specialistiche;

b)

l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma, in particolare:

qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione unionale, bollettini d’informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software;

la realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, compresa la ricerca su caratteristiche di sicurezza innovative;

sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione;

assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non sia possa essere fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei; [Em. 16]

c)

l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3.

2.   Il programma tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria ed è rivolto ai seguenti gruppi di partecipanti:

a)

il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia, le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);

b)

il personale dei servizi di informazione;

c)

i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;

d)

i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore;

e)

qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.

3.   I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2. [Em. 17]

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni a titolo del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Per le azioni attuate tramite sovvenzioni, l’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

Articolo 8

Tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera il 75 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 9

Soggetti idonei

I soggetti ammessi al finanziamento a titolo del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 10

Programmi di lavoro

1.   Il programma Alla Commissione è attuato mediante conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per adottare programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. [Em. 18]

2.   Per le sovvenzioni, in aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, il programma di lavoro specifica i criteri principali di selezione e attribuzione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all’articolo agli articoli 10, paragrafo 1, e 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027. [Em. 19]

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 20]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 , nonché rappresentanti della BCE e di Europol . [Em. 21]

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Sorveglianza

1.   Gli indicatori per riferire sui progressi del programma nel conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato del presente regolamento.

2.   Al fine di garantire un’effettiva valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 11, per elaborare le disposizioni per un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche attraverso modifiche dell’allegato volte a rivedere e completare gli indicatori se necessario ai fini della valutazione.

3.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e, al Consiglio , alla Banca centrale europea, ad Europol, ad Eurojust alla Procura europea (EPPO), in merito ai risultati del programma, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’allegato del presente regolamento. [Em. 22]

4.   I paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per consentire la sorveglianza e la valutazione del programma.

Articolo 13

Valutazione

1.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

2.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea , ad Europol, ad Eurojust e alla Procura europea (EPPO) . [Em. 23]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione riconoscono l’origine dei fondi dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la trasparenza e la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 24]

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 331/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 331/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 378 del 19.10.2018, pag. 2.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

(4)  Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).

(5)  Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

(6)  Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).

(7)  Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 del 8.2.2006, pag. 40).

(8)  Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 del 8.2.2006, pag. 42).

(9)  Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del lunedì 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).

(10)  Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del lunedì 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).

(11)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma «Pericle 2020» del 6.12.2017 (COM(2017)0741).

(13)   SWD(2017)0444 e Ares(2917)3289297 '30/06/2017

(14)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(16)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(17)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(18)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(19)   Solo importo indicativo, in funzione del QFP complessivo.

(20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(21)  Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.

ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura , al minimo degli oneri e dei costi amministrativi, in cui l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali: [Em. 25]

a)

Numero di euro falsificati scoperti Il numero di Stati membri e di paesi terzi le cui le autorità nazionali competenti hanno partecipato alle attività nell'ambito del programma ; [Em. 26]

b)

Numero di laboratori illegali smantellati; e Il numero dei partecipanti e il loro grado di soddisfazione, nonché ogni eventuale riscontro da essi fornito sull'utilità delle attività nell'ambito del programma; [Em. 27]

c)

Feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal Informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti sul numero di euro falsificati scoperti e di laboratori illegali smantellati come conseguenza diretta del miglioramento della cooperazione attraverso il programma. [Em. 28]

Le informazioni e i dati per gli indicatori chiave di prestazione devono essere raccolti annualmente dai seguenti attori dalla Commissione e dai beneficiari del programma : [Em. 29]

la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di banconote e monete in euro contraffatte;

la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di laboratori illegali smantellati;

la Commissione e i beneficiari del programma raccolgono i dati relativi al feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal programma.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/340


P8_TA(2019)0088

Accordo di libero scambio UE-Singapore ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/43)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07971/2018),

visto il progetto di accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07972/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0446/2018),

visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 (1),

vista la sua risoluzione non legislativa del 13 febbraio 2019 (2) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0053/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Singapore.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2019)0089.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/341


P8_TA(2019)0089

Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093M(NLE))

(2020/C 449/44)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07971/2018),

visto il testo proposto per un accordo di libero scambio (ALS) tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (Singapore), che rispecchia ampiamente l'accordo siglato il 20 settembre 2013,

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (COM(2018)0194),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0446/2018),

visto l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore, che verrà firmato il 19 ottobre 2018,

visto il parere 2/15 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, richiesto dalla Commissione il 10 luglio 2015,

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (1),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (2),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile»,

vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di proseguire i negoziati bilaterali sugli ALS con i singoli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), a partire da Singapore,

viste le direttive negoziali del 23 aprile 2007 per un ALS interregionale con gli stati membri dell'ASEAN,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il suo titolo V sull'azione esterna dell'Unione,

visto il TFUE, in particolare gli articoli 91, 100, 168 e 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la sua risoluzione legislativa del 13 febbraio 2019 (3) sul progetto di decisione del Consiglio,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0048/2019),

A.

considerando che l'UE e Singapore condividono valori importanti, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la diversità culturale e linguistica e un forte impegno nei confronti di un commercio aperto e regolamentato e del sistema commerciale multilaterale;

B.

considerando che questo è il primo accordo commerciale bilaterale concluso tra l'UE e uno Stato membro dell'ASEAN e un importante passo avanti verso l'obiettivo finale di un accordo di libero scambio interregionale; che l'accordo servirà anche come parametro per gli accordi che l'UE sta attualmente negoziando con le altre principali economie dell'ASEAN;

C.

considerando che all'interno dell'ASEAN, Singapore è di gran lunga il partner principale dell'Unione, in quanto rappresenta poco meno di un terzo degli scambi di merci e servizi tra UE e ASEAN e circa due terzi dell'investimento tra le due regioni;

D.

considerando che il commercio tra UE e Singapore ha un valore che supera i 50 miliardi di EUR all'anno;

E.

considerando che si prevede che il 90 % della futura crescita economica mondiale sarà generato al di fuori dell'Europa, in particolare in Asia;

F.

considerando che Singapore è parte dell'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP) e partecipa ai negoziati in corso per il partenariato economico regionale globale (RCEP);

G.

considerando che Singapore è un'economia ad alto reddito, con un prodotto nazionale lordo pro capite di 52 600 USD nel 2017; che la sua crescita economica è stata tra le più alte al mondo, con una media annua del 7,7 % dalla sua indipendenza;

H.

considerando che Singapore figura tra i paesi con cui è più facile intrattenere relazioni d'affari, è una delle economie più competitive al mondo ed è uno dei paesi meno corrotti al mondo;

I.

considerando che la produzione, in particolare l'elettronica e la meccanica di precisione, e il settore dei servizi restano i due pilastri dell'economia ad alto valore aggiunto di Singapore;

J.

considerando che Singapore svolge un ruolo di attore globale nei servizi finanziari e assicurativi;

K.

considerando che oltre 10 000 imprese europee hanno i loro uffici regionali a Singapore e operano normalmente in un ambiente di sicurezza e certezza giuridica; che circa 50 000 imprese europee esportano a Singapore, l'83 % delle quali è costituito da piccole e medie imprese (PMI);

L.

considerando che probabilmente l'EUSFTA avrà un effetto molto positivo sui flussi commerciali e di investimento tra l'UE e Singapore; che uno studio del 2018 preparato per il Parlamento europeo stimava che, nell'arco dei primi cinque anni, i volumi di scambi tra l'UE e Singapore dovrebbero crescere del 10 %;

M.

considerando che altre importanti economie come il Giappone, gli Stati Uniti e la Cina, hanno già concluso ALS con Singapore, mettendo in questo modo l'Unione europea in una situazione di svantaggio;

N.

considerando che la valutazione dell'impatto sul commercio e la sostenibilità dell'ALS UE-ASEAN del 2009 ha concluso che tale accordo di libero scambio bilaterale sarebbe reciprocamente vantaggioso in termini di reddito nazionale, PIL e occupazione; che non è stata effettuata alcuna valutazione dell'impatto sul commercio e della sostenibilità che riguardasse specificamente le relazioni commerciali UE-Singapore e un periodo più recente;

O.

considerando che l'analisi dell'impatto economico dell'ALS UE-Singapore, effettuata dalla Commissione nel 2013, affermava che il PIL di Singapore potrebbe crescere dello 0,94 % (ossia 2,7 miliardi) e il PIL dell'UE di 550 milioni;

1.

si compiace della firma, in data 19 ottobre 2018, dell'ALS a Bruxelles;

2.

sottolinea che i negoziati si erano inizialmente conclusi nel 2012 e si basavano sulle direttive negoziali del Consiglio per un ALS tra l'UE e l'ASEAN, adottate nell'aprile 2007; deplora il lungo ritardo registrato nel portare avanti l'accordo di ratifica, dovuto, tra l'altro, alla richiesta della Commissione di un parere della Corte di giustizia europea inteso a chiarire se le questioni oggetto dell'accordo rientrassero nella competenza esclusiva dell'UE o nell'ambito delle competenze condivise; accoglie con favore la chiarezza giuridica apportata dal parere della Corte di giustizia europea e ritiene che ciò abbia rafforzato il ruolo democraticamente legittimo del Parlamento europeo e fornito chiarezza riguardo alle competenze dell'UE in materia di politica commerciale; accoglie con favore il costante impegno di Singapore, nonostante questo ritardo, e chiede la rapida entrata in vigore dell'accordo non appena sarà stato ratificato dal Parlamento;

3.

ritiene fondamentale che l'UE rimanga all'avanguardia di un sistema commerciale aperto e regolamentato, e si compiace del fatto che, a 10 anni dall'inizio dei negoziati, l'ALS tra l'UE e Singapore ne rappresenti oggi un elemento importante; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli altri partner globali nella costante ricerca di un ambizioso programma globale di commercio equo e aperto, che tragga insegnamento dall'ALS con Singapore e faccia leva su di esso;

4.

sottolinea l'importanza economica e strategica di questo accordo, in quanto Singapore è un polo per l'intera regione ASEAN; considera questo accordo un passo avanti importante e stabilirà un precedente per accordi commerciali e di investimento con altri stati membri dell'ASEAN, e che rappresenta un trampolino di lancio per un accordo commerciale interregionale; sottolinea inoltre che questo accordo impedirà agli esportatori dell'UE di trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese degli altri paesi CPTPP e RCEP; accoglie con favore il fatto che la conclusione di questo accordo, nel quadro di un programma globale di commercio equo e aperto, apporterà non solo importanti benefici ai consumatori, ma anche ai dipendenti;

5.

osserva che Singapore aveva già eliminato la maggior parte delle sue tariffe sui prodotti dell'UE e che tale accordo le eliminerà completamente a partire dalla sua entrata in vigore;

6.

accoglie con favore il fatto che Singapore eliminerà alcune misure che possono ostacolare gli scambi, come il doppio test di sicurezza sulle automobili, i pezzi di ricambio e le componenti elettroniche, semplificando in questo modo le esportazioni di beni da parte delle imprese dell'UE a Singapore;

7.

sottolinea che l'accordo garantirà alle imprese dell'UE un migliore accesso al mercato dei servizi di Singapore, ad esempio nei settori finanziario, delle telecomunicazioni, dell'ingegneria, dell'architettura, del trasporto marittimo e dei servizi postali, e che tale liberalizzazione fa seguito ad un approccio di «elenco positivo»;

8.

ricorda, in merito alla liberalizzazione dei servizi finanziari, che l'accordo prevede una clausola di misure prudenziali che permette alle parti di adottare o mantenere misure per motivi prudenziali, in particolare per la tutela degli investitori e dei titolari di depositi e per garantire l'integrità e la stabilità dei sistemi finanziari delle parti;

9.

plaude alla firma da parte di Singapore, il 21 giugno 2017, dell'accordo multilaterale sull'autorità competente (MCAA) per l'attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali e alla notifica all'OCSE, il 30 giugno 2017, della sua intenzione di attivare scambi automatici nell'ambito di tale accordo con tutti gli Stati membri dell'UE per i quali non esiste un accordo bilaterale avente lo stesso scopo; osserva che Singapore non figura né nella «lista nera» né nella «watchlist» del gruppo del Codice di condotta dell'UE relativo alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, sebbene il paese sia stato criticato da alcune ONG per offrire incentivi fiscali alle imprese;

10.

sottolinea il miglioramento dell'accesso nell'ambito del presente accordo al mercato degli appalti pubblici di Singapore rispetto a quello previsto dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP); sottolinea che in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici si dovrebbe anche tenere conto dei criteri sociali e ambientali; evidenzia che sia nell'Unione che a Singapore gli appalti pubblici devono continuare a servire l'interesse superiore dei cittadini;

11.

si compiace del fatto che Singapore abbia accettato di istituire un sistema di registrazione delle IG che proteggerà circa 190 indicazioni geografiche dell'UE, con la possibilità di aggiungerne altre in una fase successiva; ricorda che nel 2016, l'UE ha esportato a Singapore 2,2 miliardi di EUR di prodotti agroalimentari e osserva che Singapore è il quinto maggior mercato in Asia per le esportazioni di prodotti alimentari e bevande dell'UE e offre importanti opportunità agli agricoltori e ai produttori agroalimentari dell'Unione; accoglie pertanto con favore l'impegno di Singapore nel presente accordo di continuare a non applicare dazi ai prodotti agroalimentari e l'istituzione di un sistema per la certificazione degli stabilimenti dell'UE per la produzione di carne che intendono esportare a Singapore; deplora, tuttavia, che l'accordo non offra una tutela automatica alle 196 indicazioni geografiche (IG) dell'UE inserite nell'allegato al capitolo sui diritti di proprietà intellettuale, dal momento che tutte le IG, a prescindere dall’origine, dovranno essere esaminate e passare attraverso la pubblicazione (ed eventualmente l'opposizione), secondo la procedura di registrazione di Singapore, per essere protette; sottolinea che la legislazione di attuazione in materia di IG, che istituisce il registro delle IG di Singapore e la procedura di registrazione delle IG, entrerà in vigore a seguito della ratifica dell’accordo da parte del Parlamento; invita le autorità di Singapore ad iniziare immediatamente i lavori relativi alla procedura di registrazione e ad avviare rapidamente la creazione del registro e la sua entrata in vigore a seguito della ratifica dell'accordo da parte del Parlamento; esorta la Commissione a continuare a lavorare intensamente con le autorità di Singapore per garantire che il maggior numero di IG dell'UE siano protette conformemente ai termini di tutela definiti nell'ALS, senza eccezioni o limitazioni (inclusi allegati o note a piè di pagina);

12.

sottolinea il fatto che l'accordo riconosce il diritto degli Stati membri, a tutti i livelli, di definire e fornire servizi pubblici e non impedisce di rinazionalizzare i servizi che erano stati precedentemente privatizzati;

13.

sottolinea che l'accordo salvaguarda il diritto dell'UE di mantenere e applicare le proprie norme a tutti i beni e servizi venduti nell'UE e che quindi tutte le importazioni da Singapore devono rispettare le norme dell'UE; sottolinea che le norme dell’UE non dovrebbero mai essere considerate barriere commerciali e sottolinea l’importanza di promuovere tali norme a livello globale; sottolinea che nulla nell'accordo osta all'applicazione del principio di precauzione come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

14.

sottolinea l'importanza di una politica commerciale fondata sui valori e responsabile e l'esigenza di promuovere lo sviluppo sostenibile; accoglie pertanto con favore il fatto che le due parti si siano impegnate, nel capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e del lavoro e che questo possa quindi essere considerato come un accordo commerciale progressivo; osserva che l'accordo prevede anche un capitolo sulle barriere non tariffarie nella produzione di energie rinnovabili; rileva che l'accordo UE-Singapore potrebbe essere uno strumento per contrastare i cambiamenti climatici e accelerare e intensificare l’azione e l’investimento necessario per un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio; invita l'UE e Singapore a intraprendere tutta l’azione necessaria per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

15.

ricorda che le parti si sono impegnate a compiere sforzi costanti per ratificare ed attuare in modo efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL; prende atto delle informazioni finora fornite dal governo di Singapore in merito alla sua conformità alle tre convenzioni dell'OIL ancora in sospeso, in particolare quelle sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, sulla discriminazione e sul lavoro forzato, e invita Singapore a impegnarsi ulteriormente con l'OIL al fine di avanzare verso un allineamento completo con il loro contenuto e, in ultima analisi, di arrivare alla loro ratifica in tempo ragionevole;

16.

si compiace dell'impegno ad attuare in modo efficace gli accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle foreste e della pesca;

17.

sottolinea che la cooperazione normativa è volontaria e che non dovrebbe limitare in alcun modo il diritto di legiferare;

18.

incoraggia le parti ad avvalersi pienamente delle disposizioni sulla cooperazione in materia di benessere degli animali e a stabilire quanto prima, dopo l’entrata in vigore dell’ALS, un gruppo di lavoro congiunto per concordare un piano d’azione riguardante settori come il benessere dei pesci nell’acquacoltura;

19.

sottolinea che il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali nel controllo dell'attuazione dell'accordo è fondamentale e richiede una rapida istituzione di gruppi consultivi interni dopo l'entrata in vigore dell'accordo e una rappresentanza equilibrata della società civile al loro interno; invita la Commissione ad assegnare risorse sufficienti affinché funzionino in modo efficace e a fornire sostegno per garantire una partecipazione costruttiva della società civile;

20.

osserva che l'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Singapore (APC) prevede la possibilità per l'UE di sospendere l'ALS in caso di violazioni fondamentali dei diritti umani da parte di Singapore;

21.

invita la Commissione a fare buon uso, quanto prima, della clausola generale di riesame dell'accordo al fine di rafforzare l'applicabilità giuridica delle disposizioni in materia di lavoro e ambiente, anche attraverso l'esame dei vari metodi di applicazione di un meccanismo basato sulle sanzioni come ultima ratio;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al il Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Singapore.

(1)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.

(2)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 21.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0088.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/346


P8_TA(2019)0090

Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra. (07979/2018 — C8-0447/2018 — 2018/0095(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/45)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07979/2018),

visto il progetto di accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (07980/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0447/2018),

visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 (1),

vista la sua risoluzione non legislativa del 13 febbraio 2019 (2) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0054/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Singapore.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017376:

(2)  Testi approvati, P8_TA(2019)0091.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/347


P8_TA(2019)0091

Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (07979/2018 — C8-0447/2018 — 2018/0095M(NLE))

(2020/C 449/46)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07979/2018),

visto il progetto di accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (07980/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C8-0447/2018),

viste le direttive di negoziato del 23 aprile 2007 per un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN),

vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di proseguire i negoziati bilaterali sugli ALS con i singoli Stati membri dell'ASEAN, a partire da Singapore;

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (1),

viste le modifiche del 12 settembre 2011 delle direttive di negoziato iniziale, al fine di autorizzare la Commissione a negoziare sugli investimenti,

visto il regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (2),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (3),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

visto il parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017 nella procedura 2/15 (4), richiesto dalla Commissione il 10 luglio 2015, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE,

vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sul contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani (5),

viste le norme sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL),

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il suo titolo V sull'azione esterna dell'Unione,

visto il TFUE, in particolare la parte quinta, titoli I, II e V, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la sua risoluzione legislativa del 13 febbraio 2019 (6) sulla proposta di decisione,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0049/2019),

A.

considerando che l'UE e Singapore condividono gli stessi valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la diversità culturale e linguistica e un forte impegno nei confronti del commercio regolamentato nel sistema commerciale multilaterale;

B.

considerando che l'UE è il principale destinatario e la principale fonte di investimenti esteri diretti di tutto il mondo;

C.

considerando che Singapore rappresenta l'ottava maggiore destinazione per gli investimenti esteri diretti dell'UE e la prima nella regione dell'ASEAN;

D.

considerando che Singapore è di gran lunga il partner principale dell'UE nel Sud-est asiatico, e rappresenta, infatti, poco meno di un terzo degli scambi di merci e servizi tra l'UE e l'ASEAN e circa due terzi di tutti gli investimenti tra le due regioni; che oltre 10 000 imprese europee hanno i loro uffici regionali a Singapore e operano normalmente in un contesto di sicurezza e certezza giuridica;

E.

considerando che Singapore è la sede privilegiata per gli investimenti europei in Asia, con stock di investimenti bilaterali che hanno raggiunto i 256 miliardi di euro nel 2016;

F.

considerando che attualmente sono in vigore più di 3 000 trattati internazionali di investimento e che gli Stati membri dell'UE sono parte di circa 1 400 trattati;

G.

considerando che questo è il primo accordo «unicamente per la protezione degli investimenti» concluso tra l'UE e un paese terzo, a seguito di discussioni tra le istituzioni sulla nuova architettura degli ALS dell'UE, sulla base del parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 16 maggio 2017;

H.

considerando che, alla luce del nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e del relativo meccanismo di attuazione, il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS), nel 2017 Singapore ha accettato di rivedere le disposizioni in materia di protezione degli investimenti negoziate nel 2014, con conseguente riapertura di un accordo concluso;

I.

considerando che l'accordo si basa sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti contenute nell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), che è stato ratificato dal Parlamento il 15 febbraio 2017;

J.

considerando che il 6 settembre 2017 il Belgio ha chiesto un parere della Corte di giustizia sulla compatibilità delle disposizioni del CETA relative all'ICS con i trattati dell'UE;

K.

considerando che le economie sviluppate con sistemi giudiziari correttamente funzionanti rendono meno importante la necessità di meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, anche se tali meccanismi possono garantire una più veloce risoluzione delle controversie; che, tuttavia, l'istituzione di un tribunale indipendente multilaterale per gli investimenti aumenterebbe la fiducia nel sistema e la certezza del diritto;

L.

considerando che l'accordo sostituirà i vigenti trattati bilaterali in materia di investimenti tra 13 Stati membri dell'UE e Singapore, che non comprendono il nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e il relativo meccanismo di attuazione (ICS);

M.

considerando che le parti si sono impegnate a perseguire l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti, un'iniziativa con forte sostegno da parte del Parlamento;

N.

considerando che il 20 marzo 2018 il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato che autorizzano la Commissione a negoziare, a nome dell'UE, una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per gli investimenti; che dette direttive di negoziato sono state rese pubbliche;

O.

considerando che l'UE ha concluso un accordo analogo di protezione degli investimenti con il Vietnam, che è stato adottato dalla Commissione il 17 ottobre 2018;

1.

accoglie con favore il nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e del relativo meccanismo di attuazione (ICS), che ha sostituito sia il controverso meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), affrontando nel contempo alcuni dei suoi vizi procedurali, che i singoli approcci seguiti dagli Stati membri dell'UE nel quadro dei trattati bilaterali di investimento (BIT);

2.

ritiene fondamentale che l'accordo garantisca un elevato livello di protezione degli investimenti, trasparenza e responsabilità, salvaguardando al contempo il diritto, per entrambe le parti, di regolamentare a tutti i livelli di governo e perseguire i legittimi obiettivi di politica pubblica, come la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente; sottolinea che se una parte dovesse regolamentare in modo tale da influire negativamente su un investimento o da interferire con le aspettative di profitto di un investitore, ciò non equivarrebbe, di per sé, a una violazione delle norme in materia di protezione degli investimenti e, pertanto, non richiederebbe alcun risarcimento; sottolinea che l'accordo non deve in alcun modo limitare l'autonomia delle parti sociali e i diritti sindacali;

3.

sottolinea che l'accordo garantisce che gli investitori dell'UE a Singapore non siano discriminati nei confronti degli investitori locali e li protegge adeguatamente da un'espropriazione illegittima;

4.

ricorda che l'ICS prevede l'istituzione di un tribunale per gli investimenti permanente di primo grado e di un tribunale d'appello, i cui membri dovranno possedere qualifiche comparabili a quelle dei giudici della Corte internazionale di giustizia, comprese le competenze in materia di diritto internazionale pubblico, e non solo di diritto commerciale, e dovranno soddisfare rigorose norme di indipendenza, integrità ed etica attraverso un codice di condotta vincolante inteso a prevenire conflitti di interessi;

5.

accoglie con favore il fatto che le norme in materia di trasparenza si applicheranno ai procedimenti dinanzi ai tribunali; che i documenti relativi alle cause saranno disponibili al pubblico e le udienze saranno pubbliche; ritiene che una maggiore trasparenza contribuirà a infondere fiducia nel sistema ai cittadini; accoglie inoltre con favore la chiarezza circa i motivi in base ai quali un investitore può presentare una domanda, il che garantisce maggiore trasparenza ed equità nel processo;

6.

sottolinea che soggetti terzi, quali le organizzazioni del lavoro e ambientali, non sono legittimati ad agire dinanzi al tribunale e, pertanto, non possono partecipare in quanto parti interessate al fine di far rispettare gli obblighi degli investitori, ma possono contribuire alla definizione di un ICS mediante note a titolo di amicus curiae; sottolinea il fatto che il tribunale per gli investimenti costituisce ancora un sistema separato soltanto per gli investitori stranieri;

7.

sottolinea che il «forum shopping» (ricerca del foro più vantaggioso) non deve essere possibile e che devono essere evitate procedure multiple e parallele;

8.

ricorda che l'accordo si basa, in modo significativo, sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti nell'ambito del CETA, in quanto integra disposizioni in materia di obblighi per gli ex giudici, un codice di condotta per prevenire i conflitti di interessi e un tribunale d'appello pienamente operativo al momento della sua conclusione;

9.

plaude all'impegno di Singapore a favore dell'istituzione del tribunale multilaterale per gli investimenti, un tribunale internazionale pubblico e indipendente che sarà autorizzato a trattare le controversie in materia di investimenti tra investitori e Stati che hanno accettato la sua giurisdizione sui loro trattati bilaterali di investimento e il cui scopo ultimo deve essere riformare e sostituire l'attuale regime di protezione degli investimenti, privo di equilibrio, oneroso e frammentato; ritiene che l'accordo sia un passo fondamentale verso il conseguimento di tale obiettivo; incoraggia la Commissione a proseguire gli sforzi per far sì che i paesi terzi istituiscano quanto prima tale tribunale multilaterale per gli investimenti;

10.

accoglie con favore la decisione del Consiglio di rendere pubblica la direttiva di negoziato del 20 marzo 2018 sul tribunale multilaterale per gli investimenti e invita il Consiglio a rendere pubbliche le direttive di negoziato su tutti i precedenti e futuri accordi in materia di scambi e investimenti immediatamente dopo la loro adozione, al fine di aumentare la trasparenza e il controllo pubblico;

11.

sottolinea il fatto che l'accordo sostituirà i vigenti TBI tra 13 Stati membri dell'UE e Singapore, garantendo in tal modo una maggiore coerenza rispetto ai TBI basati su disposizioni obsolete in materia di protezione degli investimenti e che includono l'ISDS; sottolinea che l'accordo creerà altresì nuovi diritti per le domande presentate dagli investitori nei restanti 15 Stati membri; sottolinea che i tribunali nazionali operativi sono una prima possibilità per risolvere le controversie tra investitori, ma ritiene che l'accordo costituisca un passo importante per una riforma delle norme globali in materia di risoluzione delle controversie e di protezione degli investimenti;

12.

deplora la mancanza di disposizioni in materia di responsabilità degli investitori e sottolinea, in tale contesto, l'importanza della responsabilità sociale delle imprese; invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta legislativa simile a quella relativa ai minerali e al legname provenienti da zone di conflitto, ad esempio quella riguardante l'industria dell'abbigliamento; ricorda l'importanza delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

13.

osserva l'assenza di un approccio globale alla conformità alla legislazione in materia di diritti umani da parte delle imprese e della presenza di meccanismi di ricorso disponibili; prende atto del lavoro avviato in seno all'ONU, da parte del gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali per quanto riguarda i diritti umani, sull'istituzione di uno strumento vincolante dell'ONU; incoraggia la Commissione e gli Stati membri dell'UE a impegnarsi in modo costruttivo per tale iniziativa;

14.

incoraggia la Commissione a proseguire il suo lavoro volto a rendere l'ICS più accessibile, in particolare per le PMI e le imprese più piccole;

15.

invita la Commissione e Singapore a concordare sanzioni più severe nel caso in cui un membro del tribunale non si conformi al codice di condotta e a garantire che i membri assumano le loro funzioni non appena il presente accordo entra in vigore;

16.

ritiene che l'approvazione di tale accordo darà all'UE un maggiore peso per negoziare accordi simili con gli altri paesi dell'ASEAN, al fine di stabilire norme simili sulla protezione degli investimenti in tutta la regione;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo di azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Singapore.

(1)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.

(2)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.

(3)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.

(4)  Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0382.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2019)0090.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/351


P8_TA(2019)0092

Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (15375/2018 — C8-0026/2019 — 2018/0403(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/47)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15375/2018),

visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (08224/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0026/2019),

vista la sua risoluzione non legislativa del 13 febbraio 2019 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0020/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Singapore.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0093.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/352


P8_TA(2019)0093

Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (15375/2018 — C8-0026/2019 — 2018/0403M(NLE))

(2020/C 449/48)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (15375/2018),

visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (08224/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0026/2019),

visto l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (APC), firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018,

visto l'accordo di libero scambio (ALS) UE-Singapore e l'accordo di protezione degli investimenti (API), firmati a Bruxelles il 19 ottobre 2018,

visto l'accordo di cooperazione ASEAN-CEE firmato nel marzo 1980, che costituisce il quadro giuridico per le relazioni UE-ASEAN (1),

visto il dodicesimo vertice Asia-Europa (ASEM), tenutosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre 2018,

vista la 10a riunione interparlamentare UE-Singapore, tenutasi a Singapore il 23 maggio 2017,

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, pubblicata dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) nel giugno 2016,

visti gli orientamenti per la politica estera e di sicurezza dell'UE nell'Asia orientale, approvati dal Consiglio il 15 giugno 2012,

viste le conclusioni del Consiglio su una cooperazione rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia, del 28 maggio 2018,

vista la strategia dell'UE in materia di connessione tra l'Europa e l'Asia, che si basa sul concetto di connettività sostenibile,

viste le sue recenti risoluzioni sull'ASEAN, in particolare quelle del 3 ottobre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN (2) e del 15 gennaio 2014 sul futuro delle relazioni UE-ASEAN (3),

vista la sua risoluzione legislativa del 13 febbraio 2019 (4) sul progetto di decisione,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0023/2019),

A.

considerando che le relazioni tra l'UE e Singapore sono iniziate da diversi decenni e si basano su una lunga storia di amicizia e su stretti legami storici, politici ed economici; che il partenariato bilaterale è fondato su valori condivisi e sull'impegno per un mondo pacifico e prospero;

B.

considerando che entrambe le parti dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (APC) riaffermano il loro rispetto per i principi democratici, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, come sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani;

C.

considerando che Singapore è membro fondatore dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), che ha celebrato il suo 40o anniversario nel 2017;

D.

considerando che, durante la sua presidenza dell'ASEAN nel 2018, con il tema «Resilienza e innovazione», Singapore ha ospitato due vertici dell'ASEAN e promosso l'unità, la sicurezza e la cooperazione economica dell'ASEAN, con l'avvio di iniziative quali il programma ASEAN Youth Fellowship;

E.

considerando che Singapore è uno stretto alleato degli Stati Uniti, paese con cui ha concluso un ALS nel 2003 e che considera indispensabile per la sicurezza, la stabilità e l'equilibrio regionali nella regione Asia-Pacifico;

F.

considerando che Singapore si è classificata in nona posizione nell'indice di sviluppo umano del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite nel 2017;

G.

considerando che Singapore si è classificata in sesta posizione nell'indice di percezione della corruzione stilato da Transparency International nel 2017, il che significa che si tratta di uno dei paesi meno corrotti al mondo;

H.

considerando che lo Young Leaders Forum UE-ASEAN ha avuto luogo nel febbraio 2018;

I.

considerando che a Singapore sono stati registrati livelli record di inquinamento atmosferico causati da incendi boschivi nei paesi limitrofi, in gran parte dovuti a incendi dolosi finalizzati a liberare il terreno da utilizzare per le piantagioni destinate alla produzione di olio di palma e legname;

J.

considerando che la costituzione di Singapore garantisce i diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, i quali sono tuttavia sottoposti a rigide restrizioni per motivi di sicurezza, protezione dell'ordine pubblico, moralità, immunità parlamentare e armonia razziale e religiosa; considerando che Singapore occupava il 151o posto su 180 paesi nell'indice del 2018 sulla libertà di stampa a livello mondiale; che le norme di Singapore riguardanti il contegno, la sedizione e la diffamazione sono utilizzate per soffocare le voci critiche di attivisti, blogger e mass media;

K.

considerando che a Singapore è ancora applicata la pena di morte; che dopo un breve periodo in cui non sono state registrate esecuzioni, il numero di esecuzioni è in aumento dal 2014;

L.

considerando che i diritti della comunità di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBTT) di Singapore sono soggetti a severe restrizioni; che i rapporti sessuali consenzienti tra due uomini sono illegali e puniti con pene detentive fino a due anni; che i rapporti omosessuali non sono riconosciuti dall'ordinamento giuridico di Singapore;

M.

considerando che Singapore non ha ancora ratificato due convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), segnatamente la convenzione sulla libertà di sindacale e sulla protezione del diritto sindacale come pure la convenzione sulla discriminazione;

Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore

1.

si compiace della conclusione dell'APC, che riveste un'importanza strategica e che fornirà un quadro giuridico per durature relazioni bilaterali, e dell'impegno a rafforzare e ad ampliare la cooperazione nei forum regionali e internazionali e in settori quali la tutela dell'ambiente, la stabilità internazionale, la giustizia, la sicurezza e sviluppo;

2.

sottolinea le opportunità fornite dall'APC per nuovi settori di cooperazione, quali diritti umani, giustizia, libertà e sicurezza e non proliferazione delle armi nucleari, e per la cooperazione scientifica e tecnologica in settori quali l'energia, l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la tutela delle risorse naturali e i trasporti, in particolare il trasporto marittimo e aereo;

3.

accoglie con favore la cooperazione sui legami tra le persone, la società dell'informazione, i settori audiovisivo e dei media, l'istruzione e gli scambi culturali, l'occupazione e gli affari sociali, la salute e le statistiche che aiuteranno a valutare i progressi dell'accordo;

4.

ritiene che l'APC, l'accordo quadro, sia da un punto di vista politico strettamente associato all'ALS e all'API e li integri; rammenta che l'articolo 44 dell'APC consente la non esecuzione degli accordi in caso di violazioni sistematiche e gravi degli elementi essenziali, compresi i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti umani;

5.

plaude alla firma da parte di Singapore, il 21 giugno 2017, dell'accordo multilaterale sull'autorità competente («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA) per l'attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali e alla notifica all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), il 30 giugno 2017, della sua intenzione di attivare scambi automatici nell'ambito di tale accordo con tutti gli Stati membri dell'UE per i quali non esiste un accordo bilaterale avente lo stesso scopo; incoraggia le parti a servirsi pienamente delle disposizioni sulla cooperazione in ambito fiscale dell'APC;

Diritti umani e libertà fondamentali.

6.

ribadisce l'impegno e la partecipazione necessari a favore del rispetto dei diritti umani, ivi compresi i diritti sociali, la democrazia, le libertà fondamentali, la buona governance e lo Stato di diritto e a favore della collaborazione in tal senso; ricorda che i diritti umani sono al centro delle relazioni dell'UE con i paesi terzi; invita le autorità di Singapore a garantire in tutte le circostanze il rispetto delle norme internazionali, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ritiene che l'UE dovrebbe continuare a fornire sostegno a Singapore per l'inclusione sociale, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, la promozione della pace, la sicurezza e la riforma del sistema giudiziario; accoglie con favore il dibattito pubblico aperto sulla revisione della legge non applicata sulla punizione delle relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso e invita il governo di Singapore a tutelare pienamente i diritti della comunità LGBTI; insiste affinché il governo di Singapore abolisca le norme che penalizzano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso; sottolinea la necessità di un'ulteriore cooperazione in materia di diritti delle donne e sollecita il governo di Singapore a facilitare l'adozione di una legislazione che vieti ogni forma di discriminazione contro le donne e basata sull'orientamento sessuale;

7.

invita l'UE ad avviare un dialogo con il governo di Singapore al fine di introdurre una moratoria immediata sulla pena capitale come passo verso l'abolizione della pena di morte;

8.

invita il governo di Singapore a tutelare la libertà di opinione e di riunione, in quanto tali libertà sono elementi fondamentali per una democrazia ben funzionante;

9.

invita l'UE ad avviare un dialogo con le autorità di Singapore al fine di agevolare la ratifica da parte del paese degli strumenti in materia di diritti umani nonché delle convenzioni principali dell'OIL; riconosce che Singapore non ha ancora ratificato la convenzione sulla libertà sindacale e sulla protezione del diritto sindacale come pure la convenzione sulla discriminazione, e ha denunciato quella sul lavoro forzato; si attende che Singapore cooperi ulteriormente con l'OIL allo scopo di procedere verso un allineamento completo con il loro contenuto e, infine, effettuarne la ratifica;

Relazioni UE-Singapore

10.

sottolinea che la conclusione dell'APC fornisce un forte impulso a un maggiore impegno tra l'UE, Singapore e la regione del Sud-est asiatico in generale;

11.

pone in evidenza il valore politico di solide relazioni commerciali e di investimento tra Singapore e l'UE;

12.

evidenzia la particolare esperienza dell'UE nello sviluppo delle istituzioni, nel mercato unico, nella convergenza normativa, nella gestione delle crisi, nell'assistenza umanitaria e nei soccorsi in caso di calamità nonché nei diritti umani e nella democrazia; sottolinea che l'UE dovrebbe intensificare i dialoghi in materia di politiche e la cooperazione relativi a questioni quali i diritti fondamentali come pure in materia di questioni di interesse comune tra cui lo Stato di diritto, la sicurezza e la tutela della libertà di opinione;

13.

si compiace del fatto che l'APC sostenga gli scambi interpersonali, come la mobilità accademica nell'ambito del programma Erasmus Mundus, e faciliti l'ulteriore sviluppo degli scambi culturali al fine di accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture;

14.

sottolinea il ruolo della Fondazione Asia-Europa di Singapore (ASEF) quale principale strumento per gli scambi culturali tra Asia ed Europa; accoglie con favore il ruolo che svolge nel rendere le preoccupazioni della società civile elementi indispensabili per le deliberazioni in seno all'ASEM;

15.

sottolinea che il Centro dell'Unione europea di Singapore, istituito nel 2009 in collaborazione con l'Università nazionale di Singapore e l'Università tecnologica di Nanyang, promuove la conoscenza e la comprensione dell'UE e delle sue politiche e fa parte della rete globale dei centri di eccellenza dell'UE;

16.

incoraggia i ricercatori di Singapore a realizzare progetti comuni di ricerca e innovazione con istituti dell'UE nell'ambito di iniziative di ricerca dell'UE come il programma Orizzonte 2020 e ad affrontare sfide globali comuni relative ai cambiamenti climatici, all'ambiente, alla biotecnologia, alla salute, all'invecchiamento della popolazione, all'energia, alle risorse naturali e alla sicurezza alimentare;

Cooperazione regionale e internazionale

17.

ritiene che Singapore sia un partner chiave nel rispondere alle catastrofi umanitarie nel Sud-est asiatico nonché un attore importante per la stabilità politica dell'intera regione;

18.

è preoccupato del fatto che i cambiamenti climatici avranno un notevole impatto su Singapore e la regione dell'ASEAN; accoglie con favore il contributo positivo di Singapore agli obiettivi di sviluppo del millennio e agli obiettivi di sviluppo sostenibile; accoglie con favore la ratifica da parte di Singapore dell'accordo di Parigi effettuata il 21 settembre 2016 e si attende che raggiunga gli obiettivi previsti in materia di riduzione delle emissioni entro il 2030; intende collaborare con Singapore e l'ASEAN per accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima; sottolinea la necessità di fornire assistenza a Singapore e al resto dei paesi ASEAN al fine di migliorare la protezione e l'uso sostenibile della biodiversità, in particolare della barriera corallina, e il ripristino sistematico degli ecosistemi forestali; accoglie con favore il ruolo di Singapore nella questione regionale della riduzione della deforestazione; esorta una maggiore cooperazione tra UE e Singapore al fine di arginare efficacemente gli incendi forestali e ad adottare tecnologie più ecologiche per i trasporti e gli edifici;

19.

ritiene che vi siano i presupposti, l'interesse e la necessità di una cooperazione UE-ASEAN per elaborare una strategia comune in materia di economia circolare;

20.

accoglie con favore la creazione di uno Young Leaders Forum UE-ASEAN che consentirà ai giovani leader dei paesi dell'ASEAN e dell'UE di scambiare idee e di instaurare rapporti al fine di sostenere le relazioni UE-ASEAN;

21.

sottolinea che l'APC fornirà all'UE l'opportunità di consolidare il proprio contributo all'attuazione degli obiettivi comuni nell'area indo-pacifica; chiede maggiori sforzi congiunti per una regione indo-pacifica libera e aperta;

22.

invita alla cooperazione con Singapore al fine di perseguire gli interessi comuni riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di connettività dell'UE e dell'ASEAN; sottolinea la necessità di collaborazione per l'iniziativa «One belt, one road» al fine di realizzare progressi in termini di attuazione dei criteri e degli obiettivi in materia di connettività che sono stati concordati in occasione del recente vertice UE-Cina; ribadisce la necessità di promuovere una governance multilaterale;

23.

sottolinea che Singapore ha sostenuto il multilateralismo regionale nel Sud-est asiatico; prende atto del ruolo di Singapore nei dialoghi diplomatici, economici e istituzionali interregionali UE-ASEAN e sottolinea il sostegno di Singapore all'integrazione regionale nel sud-est asiatico;

24.

rileva che Singapore si trova in una posizione strategica; prende atto del contributo di Singapore alla sicurezza regionale e globale; accoglie con favore il vertice annuale sulla sicurezza in Asia, altrimenti noto come il dialogo Shangri-La, che si tiene presso l'hotel Shangri-La di Singapore dal 2002;

25.

esprime la sua profonda preoccupazione per la crescente tensione nel Mar cinese meridionale; invita l'ASEAN ad accelerare le consultazioni su un codice di condotta per la risoluzione pacifica delle contese e delle controversie in tale regione e l'UE a sostenere tale processo; insiste affinché la questione sia risolta conformemente al diritto internazionale, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); si compiace del fatto che Singapore, paese che non è parte della controversia, abbia esortato le parti a gestire i loro contrasti in modo pacifico e in conformità del diritto internazionale, segnatamente l'UNCLOS;

26.

chiede, con Singapore, la libertà di navigazione e di sorvolo nell'area e sottolinea che l'UE ha un forte interesse nel promuovere la stabilità nel Sud-est asiatico; sottolinea il ruolo chiave del Forum regionale dell'ASEAN e del vertice dell'Asia orientale nel promuovere dialoghi sulla sicurezza tra la regione e le potenze extra regionali della Cina e degli Stati Uniti;

27.

accoglie con favore il programma Cyber Capacity dell'ASEAN, avviato su iniziativa di Singapore, che mira ad assistere le nazioni dell'ASEAN nell'individuare e nel rispondere alle minacce informatiche; rileva che l'ASEAN non dispone di norme comuni per la protezione informatica, il che potrebbe ostacolare la cooperazione in materia di sicurezza informatica nella regione; invita l'UE a condividere le proprie esperienze in materia di minacce informatiche e ibride e a sostenere la creazione di capacità dell'ASEAN in questo settore;

28.

elogia Singapore per il dispiegamento di truppe e materiale a sostegno della coalizione multinazionale in Iraq dal 2003 al 2008 e per il suo successivo contributo alle operazioni anti-ISIS in Iraq e in Siria;

29.

riconosce la disponibilità di Singapore ad ospitare e a svolgere il proprio ruolo nell'accogliere i vertici organizzati per promuovere la pace e la fiducia in Asia e altrove;

Quadro istituzionale nell'ambito dell'APC

30.

si compiace dell'istituzione, nel quadro dell'APC, di una commissione congiunta composta da rappresentanti di entrambe le parti ad un livello adeguatamente elevato, per garantire il corretto funzionamento e l'attuazione dell'accordo, stabilire priorità e formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo;

31.

auspica scambi regolari tra il Servizio europeo per lazione esterna (SEAE) e il Parlamento, in modo da consentire a quest'ultimo di seguire l'attuazione dell'APC e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

o

o o

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per lazione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento di Singapore.

(1)  GU L 144 del 10.6.1980, pag. 2.

(2)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 44.

(3)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 75.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0092.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/357


P8_TA(2019)0094

Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (13111/2018 — C8-0473/2018 — 2018/0282(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/49)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13111/2018),

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91 e dell'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0473/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0022/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Kosovo (2), del Montenegro e della Repubblica di Serbia.

(1)  GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3.

(2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/358


P8_TA(2019)0096

Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/50)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

(1)

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

È importante per il futuro dell'Unione europea e dei suoi cittadini che la politica di coesione si confermi la principale politica d'investimento dell'Unione, mantenendo i finanziamenti previsti per il periodo 2021-2027 quanto meno al livello del periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare di altri settori di attività o programmi dell'Unione non dovrebbe avvenire a scapito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus o del Fondo di coesione.

Emendamento 430

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), il Fondo sociale europeo Plus («FSE+»), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), del Fondo Asilo e migrazione («AMIF»), del Fondo per la Sicurezza interna («ISF») e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («BMVI»), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i «fondi»), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

(2)

Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), il Fondo sociale europeo Plus («FSE+»), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), del Fondo Asilo e migrazione («AMIF»), del Fondo per la Sicurezza interna («ISF») e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («BMVI»), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i «fondi»), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEAMP nonché, in una certa misura, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(4)

Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994 , allo scopo di ovviare agli svantaggi specifici inerenti alla loro posizione geografica .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea («TUE») e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

(5)

È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea («TUE») e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. In tale contesto, è opportuno dare esecuzione ai fondi in modo da promuovere la deistituzionalizzazione e l'assistenza basata sulla comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione o esclusione né infrastrutture inaccessibili alle persone con disabilità . Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1 TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga» e degli impegni in materia di clima in virtù dall'accordo di Parigi . Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. Essendo la povertà una delle maggiori sfide per l'UE, i fondi dovrebbero contribuire alla sua eliminazione, così come a onorare l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25  % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.

(9)

Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 30  % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima. I meccanismi di immunizzazione dagli effetti climatici (climate proofing) dovrebbero costituire parte integrante della programmazione e dell'attuazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Considerato l'impatto dei flussi migratori da paesi terzi, la politica di coesione dovrebbe contribuire a processi di integrazione, in particolare garantendo sostegno infrastrutturale alle città e agli enti territoriali in prima linea, che sono più impegnati a dare attuazione alle politiche di integrazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (12) (il «regolamento finanziario»). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.

(10)

Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (12) (il «regolamento finanziario»). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. È opportuno che la preparazione e l'attuazione dei programmi siano di competenza degli Stati membri e che ciò avvenga al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e da parte degli organismi da essi designati all'uopo. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'emanare norme che complicano l'utilizzo dei fondi per i beneficiari.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 (13) della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi .

(11)

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti regionali e locali e di altre autorità pubbliche, nonché della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di modificare e adeguare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (13).

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il «periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione , laddove coerenti con gli obiettivi del programma . Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il «periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese nonché del pilastro europeo dei diritti sociali . Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia (14), unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia (14), unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, anche in sede di riesame intermedio, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

(15)

L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato dovrebbero poter essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro.

(16)

Ciascuno Stato membro potrebbe disporre di flessibilità nel contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro , a determinate condizioni previste dagli articoli 10 e 21 del presente regolamento .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.

(17)

Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego inclusivo, non discriminatorio, efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. In questo modo la selezione e la valutazione dei progetti risulterebbero orientate ai risultati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

(19)

Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024 , nonché dei progressi conseguiti con i piani nazionali in materia di energia e di clima e il pilastro europeo dei diritti sociali. Andrebbe tenuto conto anche delle sfide demografiche . Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Emendamenti 425/rev, 444/rev, 448 e 469

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

In casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta di flessibilità nell'ambito dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali, pubbliche o equivalenti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei («fondi SIE»). La Commissione dovrebbe valutare attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere fissata in relazione al costo totale ammissibile una volta considerate le entrate nette previste. Onde garantire chiarezza, è opportuno definire a tal fine il contenuto delle domande relative a grandi progetti. Le domande dovrebbero contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non si traduca in una perdita sostanziale di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero presentare tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare i grandi progetti per determinare se il contributo finanziario richiesto è giustificato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati («ITI»), lo sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico «Un'Europa più vicina ai cittadini» a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.

(23)

Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati («ITI»), lo sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») , noto come LEADER nell'ambito del FEASR, o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico «Un'Europa più vicina ai cittadini» a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale . Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i «piccoli comuni intelligenti» . Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un «fondo capofila».

(24)

Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità a livello di comunità e amministrazione e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un «fondo capofila».

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.

(25)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa , ad esempio la valutazione dell'insieme di competenze delle risorse umane, con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

(27)

Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza composti anche da rappresentanti della società civile e delle parti sociali . Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16) è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno.

(28)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16) è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno. Gli indicatori dovrebbero essere sviluppati, ove possibile, in modo da tenere conto della dimensione di genere.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.

(29)

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche su dati quantitativi efficaci e tempestivi .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.

(30)

Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato.

(34)

Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Qualora intenda proporre il ricorso all'opzione semplificata in materia di costi, uno Stato membro potrebbe consultare il comitato di sorveglianza.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.

(36)

Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura , nonché con i progetti finanziati a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell'Unione .

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.

(38)

Affinché i fondi producano un impatto inclusivo, efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere non discriminatorio e durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

(40)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Un siffatto coordinamento degli interventi dovrebbe promuovere meccanismi di facile utilizzo e una governance multilivello. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)

Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie.

(44)

Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. In tale contesto, è auspicabile che la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fornisca orientamenti ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari per la valutazione della conformità con gli aiuti di Stato e la creazione di regimi di aiuti di Stato.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis)

Ai fini di una maggiore rendicontabilità e trasparenza, è opportuno che la Commissione preveda un sistema di gestione dei reclami che sia accessibile a tutti i cittadini e portatori di interessi in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, comprese la sorveglianza e la valutazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

(46)

Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare , ove possibile, il mantenimento , tra cui i sistemi amministrativi ed informatici, delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)

Per sostenere l'utilizzo effettivo dei fondi, dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta, il sostegno della BEI. In ciò potrebbero rientrare lo sviluppo della capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.

(50)

Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, la complessità e l'entità delle operazioni, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le misure di gestione e di controllo per i Fondi dovrebbero essere commisurate al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (18) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (19) e n. 2185/96 (20), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 (21), la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 (22) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (18) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (19) e n. 2185/96 (20), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 (21), la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 (22) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione dettagliata sulle irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF. È opportuno che gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata con la Procura europea riferiscano alla Commissione in merito alle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie nazionali in relazione ai casi di irregolarità che incidono sul bilancio dell'Unione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61)

Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), modificato dal regolamento (UE) n.  868 / 2014 della Commissione (24).

(61)

Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016 / 2066 della Commissione24  (24).

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62)

Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.

(62)

Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ , il FEAMP e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63)

I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE] (25) continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa («MCE»). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000  EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.

(63)

I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE] (25) continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa («MCE»). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 4 000 000 000  EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 64

Testo della Commissione

Emendamento

(64)

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

(64)

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta. In futuro si dovrebbe riflettere ulteriormente sul sostegno specifico fornito alle regioni e alle comunità svantaggiate.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(65 bis

) Per raccogliere le sfide cui fanno fronte le regioni a reddito medio, come descritto nella settima relazione sulla coesione  (1 bis) regioni a bassa crescita rispetto a regioni più sviluppate, ma anche rispetto a regioni meno sviluppate, dal momento che la questione riguarda in particolare le regioni con un PIL pro capite tra il 90 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27), le «regioni in transizione» dovrebbero ricevere un sostegno adeguato ed essere definite come regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(66 bis)

Nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, diverse regioni e Stati membri saranno maggiormente esposti alle conseguenze di tale recesso rispetto ad altri, in ragione della loro posizione geografica, della natura e/o della portata dei loro legami commerciali. Di conseguenza è importante individuare soluzioni pratiche di sostegno anche nell'ambito della politica di coesione, allo scopo di raccogliere le sfide per le regioni e gli Stati membri interessati una volta avvenuto il recesso del Regno Unito. Inoltre, sarà necessario instaurare una cooperazione permanente, che preveda scambi di informazioni e prassi corrette a livello degli enti locali e regionali e degli Stati membri più colpiti.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67)

Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27.

(67)

Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27 , garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69)

Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.

(69)

Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla modifica del codice europeo di condotta sul partenariato finalizzata ad adeguarlo al presente regolamento, alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(70)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti portatori di interessi , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 73

Testo della Commissione

Emendamento

(73)

Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e  il ritardo delle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

(73)

Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e  le sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), al Fondo sociale europeo Plus («FSE+», al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), al Fondo Asilo e migrazione («AMIF»), al Fondo per la Sicurezza interna («ISF») e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («BMVI») (i «fondi»);

(a)

le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), al Fondo sociale europeo Plus («FSE+»), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), al Fondo Asilo e migrazione («AMIF»), al Fondo per la Sicurezza interna («ISF») e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («BMVI») (i «fondi»);

Emendamento 431

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.

(b)

le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP , nonché al FEASR come previsto al paragrafo 1 bis del presente articolo .

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafo 4 bis e capo II, articolo 5, il titolo III, capo II, articoli da 22 a 28, e il titolo IV, capo III, sezione I, articoli da 41 a 43, si applicano alle misure di sostegno finanziate dal FEASR, mentre il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafi da 15 a 25, e il titolo V, capo II, sezione II, articoli da 52 a 56, si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e che beneficiano del sostegno del FEASR.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

«pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;

(1)

«pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafi 2 e 4 , e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

«condizione abilitante»: una condizione concreta e definita con precisione, avente un nesso effettivo con un'incidenza diretta sull'attuazione efficace ed efficiente di un determinato obiettivo del programma;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

«programma»: nel contesto del FEASR, i piani strategici della PAC di cui al regolamento (UE) […] (il «regolamento sui piani strategici della PAC»);

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 8 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;

(c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'organismo o l'impresa , a seconda dei casi, che riceve l'aiuto , tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore o pari a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013  (1bis) , (UE) n. 1408/2013  (1ter) e (UE) n. 717/2014  (1quater);

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

«fondo per piccoli progetti»: un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti di volume finanziario modesto;

(9)

«fondo per piccoli progetti»: un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti , tra cui quelli «people-to-people» di volume finanziario modesto;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

«fondo specifico»: fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire prodotti finanziari a destinatari finali;

(21)

«fondo specifico»: fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, tramite il quale sono forniti prodotti finanziari a destinatari finali;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

«principio dell'efficienza energetica in primis»: privilegiare, in sede di pianificazione, interventi e decisioni d'investimento, i provvedimenti intesi a efficientare la domanda e l'offerta di energia;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

«immunizzazione dagli effetti del clima»: processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o norme riconosciute a livello internazionale.

(37)

«immunizzazione dagli effetti del clima»: processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme riconosciute a livello internazionale o alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, nonché garantire il rispetto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e la scelta di percorsi specifici di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis)

«BEI»: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;

(a)

un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un rafforzamento delle piccole e medie imprese ;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

un'Europa più verde e basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

(b)

una transizione più verde , a basse emissioni di carbonio verso un'economia zero emissioni nette di carbonio e un'Europa resiliente attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'attenuazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

(c)

un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità , inclusa una mobilità intelligente e sostenibile, e della connettività regionale alle TIC;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

(d)

un'Europa più sociale ed inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere delle iniziative locali.

(e)

un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutte le regioni, le zone le iniziative locali.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.

3.   Gli Stati membri garantiscono l'immunizzazione dagli effetti del clima delle operazioni pertinenti lungo l'arco dell'intero processo di pianificazione e attuazione e forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.

4.    In conformità delle rispettive responsabilità ed in linea con i principi di sussidiarietà e della governance multilivello, gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità con le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il «regolamento finanziario»).

1.   Gli Stati membri e la Commissione , in conformità del loro quadro istituzionale e giuridico, eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il «regolamento finanziario»).

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa («MCE»), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU (37) e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.

2.    Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione esegue l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa («MCE»), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU (37) e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta.

3.   La Commissione può , con l'accordo dello Stato membro e della regione interessata, attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali locali . Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

1.   Ciascuno Stato membro organizza , per l'accordo di partenariato e per ciascun programma ed in linea con il proprio quadro giuridico istituzionale, un partenariato pienamente sviluppato ed efficace . Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;

(a)

le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

(c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali , le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

gli istituti di ricerca e le università, se del caso.

Emendamenti 78 e 459

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

2.   Conformemente al sistema della governance a più livelli e seguendo un approccio bottom-up , gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione, attuazione e  valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34. In tale contesto, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo di capacità amministrative delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. In caso di programmi transfrontalieri, gli Stati membri interessati includono i partner di tutti gli Stati membri partecipanti.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (38).

3.   L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (38). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 107, concernenti emendamenti al regolamento delegato (UE) n. 240/2014, al fine di adeguare tale regolamento delegato al presente regolamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.

4.   Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati .

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Principi orizzontali

 

1.     In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

2.     Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

 

3.     Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, predisposizione di relazioni e valutazione dei programmi. In particolare, è necessario tener conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.

 

4.     Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, tenendo conto del principio «chi inquina paga», conformemente all'articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE.

 

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, il principio «l'efficienza energetica al primo posto», una transizione energetica socialmente equa, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Tali obblighi sono volti ad evitare gli investimenti relativi alla produzione, la raffinazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la combustione di combustibili fossili.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

1.   Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Tale accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente.

2.   Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente , e comunque non oltre il 30 aprile 2021 .

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale.

3.   L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale per l'energia e per il clima .

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese ;

(a)

gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti ed elencando le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché le sfide a livello regionale ;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi , anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU ;

i)

una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;

ii)

coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali , in particolare per quanto riguarda i «piani strategici» della PAC di cui al regolamento (UE) […] («regolamento sui piani strategici della PAC») ;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

iii)

le complementarità e le sinergie tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa ;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera b — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e delle misure nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il clima;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;

(c)

la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale , rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;

(d)

la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;

soppresso

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi.

(g)

una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi e la propria gestione e sistema di controllo .

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e aree;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g ter)

una strategia di comunicazione e visibilità.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.

Per quanto riguarda l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti e delle esigenze in materia di investimenti transfrontalieri nello Stato membro interessato .

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1.   La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto delle disposizioni degli articoli 4 e 6, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle misure correlate ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché del modo in cui esse sono affrontate .

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

2.   La Commissione può esprimere osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3.   Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro un mese dalla data della loro presentazione .

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.

Emendamento 428

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e  il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5  % della dotazione totale di ciascun fondo , salvo in casi debitamente giustificati . Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21 .

1.    Dal 1o gennaio 2023, gli Stati membri , con il consenso delle autorità di gestione interessate, possono assegnare, nella richiesta di modifica di un programma, fino al 2 % del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e  del FEAMP da versare come contributo a InvestEU e da eseguire mediante garanzie di bilancio. Fino al 3  % della dotazione totale di ciascun fondo può essere ulteriormente assegnato a InvestEU nel quadro del riesame intermedio . Tali contributi sono disponibili per gli investimenti in linea con gli obiettivi della politica di coesione e nella stessa categoria delle regioni interessate dai fondi di origine. Ogniqualvolta un importo del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione è versato a InvestEU, si applicano le condizioni abilitanti di cui all'articolo 11 e agli allegati III e IV del presente regolamento. Possono essere assegnate solo risorse inerenti agli anni civili futuri .

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.

3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro in questione .

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato , lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.

Se entro il 31 dicembre 2023 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.

L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso o, se del caso, modificato simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un programma o  diversi programmi e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma.

5.   Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti al programma o  ai programmi originari e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma. In tale situazione specifica, è possibile modificare le risorse inerenti agli anni civili passati, purché gli impegni non siano ancora stati attuati.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.

7.   Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e  delle autorità locali o regionali interessate dal contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente («condizioni abilitanti»).

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente («condizioni abilitanti»). Le condizioni abilitanti si applicano nella misura in cui contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione.

2.   In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione. Su richiesta di uno Stato membro, la BEI può contribuire alle valutazioni delle azioni necessarie per soddisfare le condizioni abilitanti pertinenti.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.

Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese .

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi al massimo .

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.

Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico possono essere inserite in domande di pagamento prima che la Commissione abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4 , ferma restando la sospensione del rimborso fino al soddisfacimento della condizione stessa .

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Lo Stato membro , de del caso, in cooperazione con le autorità locali e regionali, istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c) , punto vii ),] del regolamento FSE+.

2.   I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, paragrafo 1 , punto xi ),] del regolamento FSE+.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro e la pertinente autorità di gestione rivedono ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

(a)

le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024 e gli obiettivi identificati nell'attuazione dei piani integrati per l’energia e il clima, se del caso ;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;

(b)

la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata , incluso lo stato di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le esigenze territoriali in vista di ridurre le disparità, nonché le disuguaglianze economiche e sociali ;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

qualsiasi importante sviluppo finanziario, economico o sociale che richiede un adeguamento dei programmi, anche a seguito di shock simmetrici o asimmetrici negli Stati membri e nelle loro regioni.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.

In base all'esito del riesame, lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1 , o dichiara che non è necessaria alcuna modifica . Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1 o, se del caso, fornisce motivazioni alla mancata richiesta di modifica di un programma .

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;

(a)

le dotazioni iniziali rivedute di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

gli importi da versare come contributo a InvestEU per fondo e per categoria di regione, se del caso;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Entro il 31 marzo 2026, la Commissione adotta una relazione che sintetizza i risultati del processo di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamenti 425/rev, 444/rev, 448 e 469

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

1.   Gli Stati membri , in cooperazione con i partner di cui all’articolo 6, preparano i programmi per attuare i Fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a  un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a  uno o più obiettivi strategici o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;

i)

le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;

ii)

i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro ;

iii)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera a — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)

le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;

iv)

le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione ;

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera a — punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(iv bis)

un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera a — punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vi bis)

le sfide e i relativi obiettivi individuati nei piani nazionali per l’energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera a — punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii)

per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione;

vii)

per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione nonché le carenze individuate ;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera d — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

i)

le tipologie di azioni correlate, tra cui un elenco indicativo e un calendario delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera d — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d — punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v)

le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

v)

le azioni interregionali , transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d — punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis)

la sostenibilità degli investimenti;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d — punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vii bis)

una descrizione del modo in cui devono essere perseguite le complementarità e le sinergie con altri fondi e strumenti;

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

(i)

l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, ove opportuno della diffusione sui social media, nonché del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.

(j)

l'autorità di gestione, l'autorità di audit , l'organismo responsabile della funzione contabile a norma dell'articolo 70 e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c) , punto vii )] del regolamento FSE+.

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, paragrafo 1 , punto xi )] del regolamento FSE+.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al programma è allegata una relazione ambientale contenente informazioni pertinenti in merito agli effetti sull'ambiente conformemente alla direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a  2025 .

6.   Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta gli importi per gli anni da 2021 a  2027 .

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle pertinenti sfide individuate nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali e del modo in cui esse sono affrontate .

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3.   Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione .

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data della prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

2.   La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.

3.   Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione .

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

4.   La Commissione approva la modifica di un programma non oltre tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5  % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3  % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 7  % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 5  % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma . Nel fare ciò, lo Stato membro rispetta il codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.

6.   Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale , tecnica o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10  % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.

2.   Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15  % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta .

1.    Al fine di garantire la flessibilità, gli Stati membri possono chiedere , previo consenso del comitato di sorveglianza del programma, di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca .

Emendamenti 171 e 434

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato .

2.   Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite.

Emendamenti 172, 433 e 434

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate e accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.

3.   Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità dell'impatto da conseguire e sono accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Titolo 3 — capo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO I bis — Grandi progetti

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 bis

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo ammissibile supera i 100 000 000 EUR («grande progetto»). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 ter

 

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

 

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:

 

(a)

dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

 

(b)

una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

 

(c)

il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo;

 

(d)

gli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, e i risultati;

 

(e)

un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

 

(f)

un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, e della resilienza alle catastrofi;

 

(g)

una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con le priorità pertinenti del programma o dei programmi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali priorità, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

 

(h)

il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

 

(i)

il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 quater

 

Decisione relativa a un grande progetto

 

1.     La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, al fine di determinare se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

 

2.     L'approvazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di strutture di PPP, alla firma dell'accordo di partenariato tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione.

 

3.     Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

 

4.     I grandi progetti presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 1 sono contenuti nell'elenco dei grandi progetti di un programma.

 

5.     La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 1. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.

 

(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare all'allegato V.)

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 22 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

(c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 22 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Lo Stato membro assicura la coerenza e il coordinamento qualora le strategie di sviluppo locale siano finanziate da più di un fondo.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'area geografica interessata dalla strategia;

(a)

l'area geografica interessata dalla strategia , comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale ;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all' articolo 6 alla preparazione e  all' attuazione della strategia.

(d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner a norma dell' articolo 6 nella preparazione e  nell' attuazione della strategia.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale .

2.   Le strategie territoriali sono elaborate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità a livello regionale e locale e di altre autorità pubbliche. I documenti strategici preesistenti che riguardano le zone interessate possono essere aggiornati e utilizzati per le strategie territoriali .

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino , locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello regionale , locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.

4.   Se un'autorità a livello regionale o locale , un'altra autorità pubblica un altro organismo adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le operazioni selezionate possono ricevere sostegno in virtù di più di una priorità dello stesso programma.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato («ITI»).

1.   Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato («ITI»). Ove opportuno, ciascun ITI può essere integrato da un sostegno finanziario a titolo del FEASR.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità regionali o locali o altre autorità o organismi pubblici partecipano alla selezione delle operazioni.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

1.   Il FESR, il FSE+, il FEAMP e il FEASR forniscono sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo. Nel contesto del FEASR, tale sviluppo è designato come sviluppo locale LEADER.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

(b)

sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse , ivi compreso il settore pubblico, controlli il processo decisionale;

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 25 — comma 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

(d)

fornisca sostegno alle attività in rete, agli approcci dal basso, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.

4.   Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila. Può essere precisato anche il tipo di misure e di operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;

(d)

gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste in risposta alle esigenze locali individuate dalla comunità locale ;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo e programma interessato.

(f)

un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo , ivi compresi, ove opportuno, il FEASR ciascun programma interessato.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

4.   La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi. Contributi pubblici nazionali corrispondenti sono garantiti in anticipo per l'intero periodo.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

2.   Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita al fine di eseguire compiti connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo .

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

(a)

sviluppare la capacità amministrativa degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.

5.   Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia , incoraggiando la separazione delle funzioni all'interno del gruppo di azione locale .

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:

1.    Nell'ottica di garantire le complementarità e le sinergie, lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sviluppo della capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;

(a)

sviluppo della capacità amministrativa e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di agevolare gli scambi tra portatori di interessi, fornire loro informazioni e sostenere i potenziali beneficiari nella preparazione delle domande;

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le azioni di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

 

(a)

assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

 

(b)

sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;

 

(c)

studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;

 

(d)

misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

 

(e)

valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;

 

(f)

azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno ove opportuno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

 

(g)

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

 

(h)

azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

 

(i)

azioni relative all'audit;

 

(j)

rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione degli strumenti finanziari, a piani di azione congiunti e a grandi progetti;

 

(k)

divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti.

2.   Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e futuri .

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano un'adeguata assistenza tecnica al fine di migliorare tale capacità amministrativa.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

1.   Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi e per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 6 nonché per garantire funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione .

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo.

3.   All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa o a un solo fondo o a più fondi .

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le percentuale dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

2.    In base all'accordo fra la Commissione e gli Stati membri e tenendo conto del piano finanziario del programma, le percentuali dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica possono raggiungere i valori seguenti:

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

(a)

per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per il sostegno del Fondo di coesione: 3 %;

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

per il sostegno del FSE+: 4  % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii ), del regolamento FSE+: 5 %;

(b)

per il sostegno del FSE+: 5  % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), punto xi ), del regolamento FSE+: 6 %;

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %.

(d)

per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 7 %.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per le regioni ultraperiferiche, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) sono fino all'1 % più elevate.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 32 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle autorità e dei servizi pubblici , dei beneficiari e dei partner pertinenti necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 32 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89. L'assistenza tecnica sotto forma di uno specifico programma opzionale può essere attuata attraverso un finanziamento non collegato ai costi per l'assistenza tecnica o un rimborso dei costi diretti.

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza») , previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.

2.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno tenendo conto della necessità della piena trasparenza .

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c) , punto vi ),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1 , punto xi ),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 attraverso un processo trasparente .

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

2.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo di sorveglianza e consultivo. Rappresentanti della BEI possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo, ove opportuno.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

proposte di possibili misure di semplificazione per i beneficiari;

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

(b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte , ivi comprese eventuali irregolarità, se del caso ;

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.

(i)

i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni , dei partner e dei beneficiari, se pertinente.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

(b)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

le modifiche all'elenco delle operazioni previste di importanza strategica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera d);

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il comitato di sorveglianza può proporre all'autorità di gestione ulteriori funzioni di intervento.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.

È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Le autorità di gestione sono debitamente coinvolte in tale processo.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Per i programmi sostenuti dal FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.

6.   Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 2030.

La prima trasmissione è dovuta entro il 28 febbraio 2022 e l'ultima entro il 28 febbraio 2030.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii ), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi ), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

(a)

nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

(b)

soltanto nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

1.   L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di inclusività, carattere non discriminatorio, efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza , visibilità e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La valutazione di cui al paragrafo 2 comprende una valutazione dell'impatto socioeconomico e delle esigenze di finanziamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'interno e tra i programmi incentrati su un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, comprese la mobilità intelligente e sostenibile e la connettività regionale alle TIC. La Commissione pubblica i risultati della valutazione sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 43 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

altri partner e organismi pertinenti.

(b)

altri partner e organismi pertinenti , comprese le autorità regionali e locali, altre autorità pubbliche e le parti economiche e sociali .

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

1.   L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, un calendario indicativo relativo agli inviti a presentare proposte, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

per le persone giuridiche, il nome del beneficiario;

(a)

per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e del contraente ;

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

(a)

fornendo, sul sito web professionale del beneficiario e su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera c — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

esponendo al pubblico targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:

(c)

esponendo al pubblico targhe o cartelloni permanenti e chiaramente visibili al pubblico appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;

(d)

per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

esponendo al pubblico in modo permanente, a partire dal momento dell'attuazione materiale, l'emblema dell'Unione in modo che sia chiaramente visibile al pubblico e conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato VIII;

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii ) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.

Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi ) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 47

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, uso limitato di strumenti finanziari o premi, o una combinazione di tali modalità.

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 49 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).

(c)

un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) o lettera c) .

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

(a)

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.

(b)

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 52 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.

2.   Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno può essere finalizzato agli investimenti in attività materiali e immateriali nonché al capitale circolante, in conformità delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 52 — paragrafo 3 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto;

(a)

l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto , insieme alle pertinenti valutazioni ;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 52 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari.

5.   Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. Qualora l'importo del sostegno al programma sotto forma di sovvenzione sia inferiore all'importo del sostegno al programma sotto forma di strumento finanziario, si applicano le regole applicabili agli strumenti finanziari.

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario , tramite l'aggiudicazione diretta o indiretta di un contratto .

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'autorità di gestione può affidare compiti di esecuzione tramite aggiudicazione diretta:

 

(a)

alla BEI;

 

(b)

a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

 

(c)

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come persone giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.

7.   L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni o per tipologia di intervento del FEASR per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Gli obblighi di comunicazione sull'uso dello strumento finanziario per le finalità previste sono limitati alle autorità di gestione e agli intermediari finanziari.

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno fino alla fine del periodo di ammissibilità.

2.   Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, o, se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, fino alla fine del periodo di ammissibilità.

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti.

1.   Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato o per altre forme di sostegno dell'Unione, mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti , tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria .

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o  una valutazione indipendente .

2.   Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o  la valutazione ex ante effettuata conformemente all'articolo 52 del presente regolamento .

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti.

1.   Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti , tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria .

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I risparmi derivanti da operazioni più efficienti non sono considerati come parte costitutiva del reddito generato ai fini del primo comma. In particolare, i risparmi sui costi derivanti dalle misure di efficienza energetica non danno luogo a una corrispondente riduzione dei sussidi operativi.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029 .

Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2030 .

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Un'operazione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

4.   Un'operazione nell'ambito del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa rientri in una delle cinque componenti dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea (Interreg) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) […] (il «regolamento CTE») e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

6.   Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche nel quadro del FEAMP, né alle spese finanziate mediante le dotazioni supplementari specifiche per le regioni ultraperiferiche a titolo del FESR e del FSE+.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;

(a)

gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia o a un contributo a strumenti finanziari che risulta da un interesse negativo ;

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'imposta sul valore aggiunto («IVA»), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000  EUR.

soppresso

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ammissibilità delle operazioni relative all'imposta sul valore aggiunto («IVA») è determinata caso per caso, ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000  EUR e degli investimenti e delle spese dei beneficiari finali.

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi debitamente giustificati di cui alle lettere a), b) e c) relativi al mantenimento dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi del programma forniti agli strumenti finanziari o dai medesimi e a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3 , sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Per i primi 12 mesi di attuazione dello strumento finanziario, è ammissibile la remunerazione di base per le spese e commissioni di gestione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2 , sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

Se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione , le commissioni sono basate sulle prestazioni .

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.

2.   Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Gli Stati membri cooperano pienamente con l'OLAF.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

4.   Gli Stati membri assicurano la qualità , l'indipendenza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. Su richiesta della Commissione gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Su richiesta della Commissione gli Stati membri , conformemente all'articolo 64, paragrafo 4 bis, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici di facile utilizzo per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1o gennaio 2023 .

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1o gennaio 2022 .

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 7 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii )] del regolamento FSE+.

Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi )] del regolamento FSE+.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

11.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni e regole uniformi per l'attuazione del presente articolo.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in modo efficace ed efficiente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige per gli Stati membri una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli audit della Commissione si effettuano fino a  tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

2.   Gli audit della Commissione si effettuano fino a  due anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 12 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

(a)

La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.

(c)

La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre due mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit.

(d)

La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre due mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit. La risposta dello Stato membro si considera completa se la Commissione non ha segnalato l'esistenza di documentazione mancante entro due mesi.

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può prorogare di altri tre mesi i termini di cui alle lettere c) e d).

La Commissione , in casi debitamente giustificati, può prorogare di altri due mesi i termini di cui alle lettere c) e d).

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6, la Commissione prevede un sistema di gestione dei reclami accessibile ai cittadini e alle parti interessate.

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità di audit è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit .

2.   L'autorità di audit è un'autorità pubblica o privata funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dagli organismi o dai soggetti cui sono stati affidati o delegati compiti .

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e  assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

(e)

registrare e conservare in sistemi elettronici i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e  assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità nonché la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;

(a)

garantisce che le operazioni selezionate siano sostenibili, conformi al programma e alle strategie territoriali e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

(c)

garantisce che le operazioni selezionate presentino un adeguato rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio (49);

(e)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative e di un'esauriente consultazione pubblica, in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio (49);

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

(f)

garantisce che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 3 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.

(j)

garantisce , prima di adottare decisioni di investimento, l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni , come pure l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto .

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     L'autorità di gestione può inoltre decidere, in casi debitamente giustificati, di coprire fino al 5 % della dotazione finanziaria di un programma nell'ambito del FESR e del FSE+ destinata a progetti specifici nello Stato membro ammissibile nell'ambito di Orizzonte Europa, compresi quelli selezionati nella seconda fase, a patto che tali progetti specifici contribuiscano agli obiettivi del programma in detto Stato membro.

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

6.   Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa entro un mese la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione , compresa un'analisi costi/benefici .

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti , che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;

(b)

garantisce, per il prefinanziamento e i pagamenti intermedi , che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto per le spese verificate integralmente ed entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86;

(a)

redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86 , tenendo conto delle attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la responsabilità di quest'ultima ;

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

redigere i conti in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;

(b)

redigere e presentare i conti , confermarne la completezza, l'accuratezza e la regolarità in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     L'audit è effettuato in riferimento allo standard applicabile al momento dell'accordo relativo all'operazione sottoposta ad audit, tranne quando esistano nuovi standard più favorevoli per il beneficiario.

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.     La constatazione di un'irregolarità, nel quadro dell'audit di un'operazione che determina una sanzione pecuniaria, non può portare all'estensione dell'ambito di applicazione del controllo o a rettifiche finanziarie al di là delle spese che rientrano nel periodo contabile delle spese sottoposte ad audit.

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

1.   L'autorità di audit predispone , previa consultazione dell'autorità di gestione, una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile . L'audit è effettuato entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi. Nella strategia di audit l'autorità di audit può determinare un limite per i singoli audit dei conti.

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sulle constatazioni dell'audit, è attuata una procedura di regolamento.

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 74 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nei sistemi elettronici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

1.   L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce relazioni di controllo a sostegno della domanda di pagamento, l'autorità di gestione può decidere di non effettuare verifiche di gestione sul posto.

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

3.   L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile che comprenda le tematiche indicate nell'allegato XVII, l'autorità di audit può decidere di non effettuare ulteriori audit.

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre verifiche o audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

 

(a)

i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

 

(b)

vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito.

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 76 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di tre anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 76 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il periodo di conservazione dei documenti può essere ridotto, in misura proporzionale al profilo di rischio e alla dimensione dei beneficiari, con decisione dell'autorità di gestione.

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 84 — paragrafo 2 –comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, come indicato nel seguito:

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 84 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

2022: 0,5 %;

(b)

2022: 0,7 %;

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 84 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

2023: 0,5 %;

(c)

2023: 1 %;

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 84 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

2024: 0,5 %;

(d)

2024: 1,5 %;

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 84 — paragrafo 2– comma 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

2025: 0,5 %;

(e)

2025: 2 %;

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 84 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

2026: 0,5

(f)

2026: 2 %

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31 , paragrafo 2 ;

(b)

l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31;

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 4 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: sono subordinati alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione, sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari e sono giustificati da fatture quietanzate entro tre anni.

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 86 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2 , le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

1.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 1 , le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 86 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3 , le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2 , le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 87 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.

1.   La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 90 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

vi sono indizi di carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;

(a)

vi sono elementi di prova seri che attestano una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Articolo 91 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.

soppresso

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 99 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

1.   La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

Emendamento 324

Proposta di regolamento

Articolo 99 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire.

soppresso

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Articolo 99 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

3.   La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2030 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Articolo 100 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

non è stato possibile presentare in tempo una domanda di pagamento a causa di ritardi nell'istituzione da parte dell'UE del quadro giuridico e amministrativo relativo ai fondi per il periodo 2021-2027.

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 101 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Lo Stato membro dispone di un mese per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

2.   Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 102 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le «regioni di livello NUTS 2»), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento ( CE ) n. 868 / 2014 della Commissione.

1.   Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le «regioni di livello NUTS 2»), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento ( UE ) 2016 / 2066 della Commissione.

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Articolo 103 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a  330 624 388 630  EUR ai prezzi del 2018.

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a  378 097 000 000  EUR ai prezzi del 2018.

 

L'emendamento è volto a ripristinare un importo equivalente a quello disponibile per il periodo 2014-2020, con gli incrementi necessari, in linea con la posizione del PE sulla proposta relativa al QFP per il periodo 2021-2027. Richiederà adeguamenti conseguenti da apportare ai calcoli di cui all'allegato XXII.)

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 103 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII. La dotazione complessiva minima dei fondi, a livello nazionale, deve essere pari al 76 % del bilancio assegnato a ciascuno Stato membro o a ciascuna regione nel periodo 2014-2020.

Emendamento 429

Proposta di regolamento

Articolo 103 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatte salve le dotazioni nazionali per gli Stati membri, i finanziamenti destinati alle regioni che sono state declassate nel periodo 2021-2027 sono mantenuti al livello delle dotazioni per il periodo 2014-2020.

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 103 — paragrafo 2 — comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tenendo conto dell'importanza particolare dei finanziamenti a favore della coesione per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale nonché per le regioni ultraperiferiche, i criteri di ammissibilità per tali finanziamenti non devono essere meno favorevoli rispetto al periodo 2014-2020 e devono garantire la massima continuità con i programmi esistenti.

(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare ai calcoli di cui all'allegato XXII.)

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» ammontano al 97 ,5  % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR ) e sono assegnate nel seguente modo:

1.   Le risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» ammontano al 97 % delle risorse globali, ossia, in totale, a 366 754 000 000 EUR (a prezzi del 2018). Di questo importo, 5 900 000 000  EUR sono assegnati alla garanzia per l'infanzia attingendo alle risorse del FSE +. La dotazione rimanente di 360 854 000 000  EUR (a prezzi del 2018) è assegnata nel seguente modo:

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il 61,6  % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(a)

il 61,6  % (ossia, in totale, 222 453 894 000 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il 14,3  % (ossia, in totale, 45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

(b)

il 14,3  % (ossia, in totale, 51 446 129 000 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il 10,8  % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

(c)

il 10,8  % (ossia, in totale, 39 023 410 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

Emendamento 336

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il 12,8  % (ossia, in totale, 41 348 556 877  EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(d)

il 12,8  % (ossia, in totale, 46 309 907 000  EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

Emendamento 337

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

lo 0,4  % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001  EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

(e)

lo 0,4  % (vale a dire, in totale, 1 620 660 000 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» è 88 646 194 590  EUR.

Le risorse disponibili per il FSE+ ammontano al 28,8  % delle risorse a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» (ossia a 105 686 000 000  EUR a prezzi del 2018). Ciò non comprende la dotazione finanziaria per la componente dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità.

Emendamento 339

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ corrisponde allo 0,4  % delle risorse di cui al primo comma (ossia a 424 296 054 EUR a prezzi del 2018) .

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a  10 000 000 000 EUR . Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a  4 000 000 000  EUR a prezzi del 2018 . Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto , tenendo conto delle esigenze di infrastrutture di investimento degli Stati membri e delle regioni mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 4 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

soppresso

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 4 — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE .

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    500 000 000  EUR delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

5.    560 000 000  EUR , a prezzi del 2018, delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

Emendamento 344

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    175 000 000  EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

6.    196 000 000  EUR , a prezzi del 2018, delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Articolo 104 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,5  % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).

7.   Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 3 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 11 343 000 000 EUR a prezzi del 2018 ).

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Articolo 105 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

non più del 15  % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

(a)

non più del 5  % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Articolo 106 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

70  % per le regioni meno sviluppate;

(a)

85  % per le regioni meno sviluppate;

Emendamento 348

Proposta di regolamento

Articolo 106 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

55  % per le regioni in transizione;

(b)

65 % per le regioni in transizione;

Emendamenti 349 e 447

Proposta di regolamento

Articolo 106 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

40  % per le regioni più sviluppate.

(c)

50 % per le regioni più sviluppate.

Emendamento 350

Proposta di regolamento

Articolo 106 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche e alla dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche .

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Articolo 106 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70  %.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 85  %.

Emendamento 352

Proposta di regolamento

Articolo 106 — paragrafo 3 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [ 14 ] del relativo regolamento.

Il regolamento FSE+ può stabilire , in casi debitamente giustificati, tassi di cofinanziamento superiori fino al 90 % per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [ 13] e all'articolo [4, paragrafo 1, punto x)] e [punto xi) ] del relativo regolamento , nonché per i programmi che affrontano la deprivazione materiale in conformità all'articolo [9], la disoccupazione giovanile in conformità all'articolo [10], e che sostengono la garanzia europea per l'infanzia in conformità all'articolo [10 bis] e la cooperazione transnazionale in linea con l'articolo [11 ter] .

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Articolo 106 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70  %.

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'85  %.

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Articolo 106 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In casi debitamente motivati, nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita gli Stati membri possono presentare una richiesta di flessibilità supplementare per le spese strutturali pubbliche, o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei. La Commissione valuta attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti.

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Articolo 107

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 108 per modificare e adattare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 108 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Articolo 108 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Articolo 108 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 359

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 1 — riga 001 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

001

Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

001

Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività

Emendamento 360

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 1 — riga 002 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

002

Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

002

Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 1 — riga 004 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

004

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

004

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 1 — riga 005 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

005

Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

005

Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 2 — riga 035 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

035

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

035

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

Emendamento 364

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 2 — riga 043

Testo della Commissione

043

Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico

0 %

100 %

Emendamento

soppresso

Emendamento 365

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 3 — riga 056 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

056

Autostrade e strade di nuova costruzione — rete centrale TEN-T

056

Autostrade , ponti e strade di nuova costruzione — rete centrale TEN-T

Emendamento 366

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 3 — riga 057 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

057

Autostrade e strade di nuova costruzione — rete globale TEN-T

057

Autostrade , ponti e strade di nuova costruzione — rete globale TEN-T

Emendamento 367

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 3 — riga 060 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

060

Autostrade e strade ricostruite migliorate  — rete centrale TEN-T

060

Autostrade , ponti e strade ricostruiti migliorati  — rete centrale TEN-T

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 3 — riga 061 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

061

Autostrade e strade ricostruite migliorate  — rete globale TEN-T

061

Autostrade , ponti e strade ricostruiti migliorati  — rete globale TEN-T

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 5 — riga 128 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

128

Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici collegati

128

Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 1 — Obiettivo strategico 5 — riga 130 — colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

130

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo

130

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 3 — riga 12 — Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione

Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 3 — riga 16 — Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione

Emendamento

Zone scarsamente popolate

Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 3 — riga 22 — Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

Testo della Commissione

Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 3 — riga 26 — Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

Testo della Commissione

Emendamento

Zone scarsamente popolate

Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 3 — riga 32 — Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Testo della Commissione

Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 376

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 3 — riga 36 — Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Testo della Commissione

Emendamento

Zone scarsamente popolate

Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 377

Proposta di regolamento

Allegato I — Tabella 4 — riga 17

Testo della Commissione

Emendamento

17

Servizi di alloggio e di ristorazione

17

Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione

Emendamento 378

Proposta di regolamento

Allegato III — Tabella 1 — Condizioni abilitanti orizzontali — riga 6 — colonna 2

Testo della Commissione

Emendamento

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

1.

obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;

1.

obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo , applicabili a tutti gli obiettivi strategici ;

2.

modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.

2.

modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi , in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e inclusi negli obblighi e nei criteri di selezione dei progetti .

 

2 bis.

modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità delle operazioni sostenute.

Emendamento 379

Proposta di regolamento

Allegato III — Tabella Condizioni abilitanti orizzontali — riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione dei principi e dei diritti del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione reali nell'Unione europea.

Modalità a livello nazionale per garantire un'adeguata attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione sociale verso l'alto nell'UE, segnatamente i principi volti a impedire la concorrenza sleale nel mercato interno.

Emendamento 380

Proposta di regolamento

Allegato III — Tabella Condizioni abilitanti orizzontali — riga 6 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Applicazione efficace del principio di partenariato

È in atto un quadro che consente a tutti i partner di svolgere un ruolo a pieno titolo nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, che comprende:

 

1.

modalità per garantire procedure trasparenti per il coinvolgimento dei partner;

 

2.

modalità per la diffusione e la divulgazione di informazioni pertinenti per i partner ai fini della preparazione e del seguito delle riunioni;

 

3.

sostegno per conferire poteri ai partner e per lo sviluppo di capacità.

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 2 — riga 2 — colonna 4

Testo della Commissione

Emendamento

È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima che comprende:

È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima , conforme all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5  oC, che comprende:

1.

tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

1.

tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

2.

una descrizione indicativa delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.

2.

una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 2 — riga 4 — colonna 2

Testo della Commissione

Emendamento

FESR e Fondo di coesione:

FESR e Fondo di coesione:

2.4

Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

2.4

Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e strutturale , la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

Emendamento 383

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 2 — riga 7 — colonna 4

Testo della Commissione

Emendamento

È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:

È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:

1.

tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri;

1.

tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri comprese le misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.

2.

l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.

 

Emendamento 384

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 3 — punto 3.2 — colonna 2

Testo della Commissione

Emendamento

3.2

Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 385

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 3 — punto 3.2 — colonna 4 — punto - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.

chiede che sia garantita la coesione sociale, economica e territoriale e, in più ampia misura, il completamento dei collegamenti mancanti e l'eliminazione delle strozzature nella rete TEN-T, anche mediante investimenti nelle infrastrutture materiali;

Emendamento 386

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 3 — punto 3.2 — colonna 4 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario ;

1.

comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari ;

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 3 — riga 2 — colonna 4 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare dei piani nazionali di decarbonizzazione ;

2.

rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare delle strategie nazionali per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti ;

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 3 — riga 2 — colonna 4 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T;

3.

comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T , nonché le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale ;

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 3 — riga 2 — colonna 4 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

4.

garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 3 — riga 2 — colonna 4 — punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.

promuove iniziative turistiche sostenibili a livello regionale e transfrontaliero che conducono a situazioni di mutuo vantaggio per i turisti e gli abitanti, quali il collegamento della rete EuroVelo alla rete ferroviaria europea TRAN.

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 1 — colonna 2 — punto FSE

Testo della Commissione

Emendamento

FSE:

FSE:

4.1.1

Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, compresi i giovani e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

4.1.1

Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, in particolare i giovani , i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

4.1.2

Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità

4.1.2

Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 2 — colonna 2 — punto FSE

Testo della Commissione

Emendamento

FSE

FSE

4.1.3

Promuovere un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute

4.1.3

Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori , delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute

Emendamento 393

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 2 — colonna 4 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;

2.

misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione , sicurezza sociale e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;

Emendamento 394

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 3 — colonna 2 — punto FSE

Testo della Commissione

Emendamento

FSE:

FSE:

4.2.1

Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione

4.2.1

migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione , per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali, e per agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro;

4.2.2

Promuovere opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale

4.2.2

Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti , nonché l'apprendimento informale e non formale , anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale

4.2.3

Promuovere la parità di accesso, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario

4.2.3

Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti

Emendamento 395

Proposta di regolamento

Allegato IV — riga 4.2 — colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;

1.

sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età , ivi compresi gli approcci orientati sul discente ;

Emendamento 396

Proposta di regolamento

Allegato IV — riga 4.2 — colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

2.

misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive , economicamente accessibili, non segregate e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

Emendamento 397

Proposta di regolamento

Allegato IV — riga 4.2 — colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

3.

un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria , gli erogatori di istruzione non formale e informale e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 4 — colonna 2 — punto 4.3

Testo della Commissione

Emendamento

FESR:

FESR:

4.3

Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali

4.3

Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 4 — colonna 2 — punto 4.3.1

Testo della Commissione

Emendamento

FSE:

FSE:

4.3.1

Promuovere l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità

4.3.1

Favorire l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 4 — colonna 2 — punto 4.3.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4.3.1 bis.

Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

Emendamento 401

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 4 — colonna 4

Testo della Commissione

Emendamento

È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:

È in atto un quadro politico strategico nazionale e un piano d'azione per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:

1.

una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;

1.

una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;

2.

misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti;

2.

misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati ;

3.

misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;

3.

misure per la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio sulla base di una strategia nazionale di deistituzionalizzazione e di un piano d'azione ;

4.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

4.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 5 — colonna 2

Testo della Commissione

Emendamento

FSE:

FSE:

4.3.2

Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come la comunità rom

4.3.2

Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come la comunità rom

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 6 — colonna 2

Testo della Commissione

Emendamento

FSE:

FSE:

4.3.4

Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine

4.3.4

Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Allegato IV — Obiettivo strategico 4 — riga 6 — colonna 4 — punti 2, 3 e 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

1.

una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;

1.

una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;

2.

misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine;

2.

misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine e alle persone più difficili da raggiungere ;

3.

misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio.

3.

misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio e la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio .

 

3 bis.

misure per assicurare l'efficienza, la sostenibilità, l'accessibilità e la sostenibilità economica dei sistemi di protezione sociale.

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 2 — Tabella 1T — Struttura del programma

Testo della Commissione

ID

Titolo [300 caratteri]

AT

Base di calcolo

Fondo

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1

Priorità 1

n.

 

FESR

Più sviluppate

OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate

OS 3

2

Priorità 2

n.

 

FSE+

Più sviluppate

OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3

Priorità 3

n.

 

FC

N/P

 

3

Priorità assistenza tecnica

 

 

 

NP

..

Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

 

FSE+

 

 

..

Priorità dedicata RSP

n.

 

FSE+

 

 

..

Priorità dedicata Azioni innovative

n.

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

 

FSE+

 

OS 9

Emendamento

ID

Titolo [300 caratteri]

AT

Base di calcolo

Fondo

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1

Priorità 1

n.

 

FESR

Più sviluppate

OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate

OS 3

2

Priorità 2

n.

 

FSE+

Più sviluppate

OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3

Priorità 3

n.

 

FC

N/P

 

3

Priorità assistenza tecnica

 

 

 

NP

..

Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

 

FSE+

 

 

 

Priorità dedicata Garanzia per l'infanzia

n.

 

FSE+

 

 

..

Priorità dedicata RSP

n.

 

FSE+

 

 

..

Priorità dedicata Azioni innovative

n.

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

 

FSE+

 

OS 9

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 2.1 — tabella

Testo della Commissione

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alla garanzia per l'infanzia

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 2 — paragrafo 3 — punto 2.1 — punto 2.1.1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.1.

Obiettivo specifico (11) (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) — ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1.

Obiettivo specifico (11) (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) — ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica

Emendamento 408

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 2 — paragrafo 3 — punto 2.1 — punto 2.1.1 — punto 2.1.1.2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.1.2

Indicatore [55 caratteri]  (55)

2.1.1.2

Indicatore

Emendamento 409

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 2 — paragrafo 3 — punto 2.1 — punto 2.1.1 — punto 2.1.1.3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.1.3

Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento(non pertinente per il FEAMP) (56)

2.1.1.3

Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non pertinente per il FEAMP)

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 2 — paragrafo 3 — punto 2.1 — punto 2.1.2 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Criteri per la selezione delle operazioni (57)

Criteri per la selezione delle operazioni (57)

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 3 — tabella 16

Testo della Commissione

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 3 — punto 3.2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.2

dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale (59)

3.2

dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0043/2019).

(12)  GU L […], […], pag. […].

(12)  GU L […], […], pag. […].

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(14)  [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 — 2016/0375(COD)].

(14)  [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 — 2016/0375(COD)].

(16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

(16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(20)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(21)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(22)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).».

(21)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(22)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(23)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 868 / 2014 della Commissione, dell' 8 agosto 2014 , che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13 . 8 . 2014 , p. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016 , che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29 . 11 . 2016 , p. 1).

(25)  Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).

(25)  Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).

(1 bis)   Settima relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo «La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale» (COM(2017)0583 del 9 ottobre 2017).

(1bis)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

(1ter)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.

(1quater)   GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.

(37)  [Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].

(37)  [Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].

(38)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(38)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(48)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(49)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

(48)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(49)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

(11)  Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii )] del regolamento FSE+.

(11)  Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, punto xi )] del regolamento FSE+.

(55)   Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.

(56)  Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.

(57)  Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii )] del regolamento FSE+.

(57)  Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, punto xi )] del regolamento FSE+.

(59)   Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, dotazioni finanziarie solo per gli anni dal 2021 al 2025.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/491


P8_TA(2019)0097

Programma Giustizia ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (COM(2018)0384 — C8-0235/2018 — 2018/0208(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/51)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, «[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.» L'articolo 3 specifica inoltre che «[l]'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» e che, tra l'altro, essa «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»).

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, «[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.» L'articolo 3 specifica inoltre che «[l]'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» e che, tra l'altro, essa «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». L'articolo 8 TFUE stabilisce inoltre che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle sue azioni il programma Giustizia dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere, compreso il bilancio di genere, e degli obiettivi di non discriminazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Tali diritti e valori devono continuare a essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli dell'Unione, ed essere al centro delle società dell'Europa. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo fondo, il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il programma «L'Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (11). Il programma Giustizia («il programma») continuerà a sostenere lo sviluppo di un spazio di giustizia europeo integrato e la cooperazione transfrontaliera, in continuità con il Programma Giustizia 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («il programma precedente»).

(2)

Tali diritti e valori devono continuare a essere coltivati, protetti e promossi attivamente dall'Unione e da ciascuno Stato membro , in tutte le loro politiche, in modo coerente, nonché applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli dell'Unione, ed essere al centro delle società dell'Europa. Al tempo stesso vi è necessità di uno spazio europeo di giustizia ben funzionante e di ordinamenti giuridici nazionali di qualità, indipendenti ed efficienti, nonché di una maggiore fiducia reciproca per un mercato interno florido e per sostenere i valori comuni dell'Unione. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione , la polarizzazione e le divisioni e sono in corso le procedure di cui all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, relative alle violazioni sistematiche dello Stato di diritto, nonché le procedure di infrazione concernenti questioni relative allo Stato di diritto negli Stati membri , è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani e i diritti fondamentali , il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza , ivi compresa l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e lo Stato di diritto , dato che il deterioramento di tali diritti e valori in uno qualsiasi degli Stati membri può avere effetti deleteri su tutta l'Unione . Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo fondo, il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il programma «L'Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (11). Il programma Giustizia («il programma») continuerà a sostenere lo sviluppo di un spazio di giustizia europeo integrato e la cooperazione transfrontaliera, in continuità con il Programma Giustizia 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («il programma precedente»).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggiacenti verteranno principalmente sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e sostenere la nostra società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica . Ciò comprende una società civile dinamica, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuova la ricca diversità della società europea, che si fonda anche sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

(3)

Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggiacenti verteranno sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e sostenere la nostra società fondata sui diritti, equa, aperta, inclusiva e democratica , in particolare finanziando attività che promuovono una società civile dinamica, ben sviluppata, resiliente e autonoma, che consenta la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e  la corretta applicazione e attuazione dei diritti umani e fondamentali e promuova la ricca diversità della società europea, che si fonda anche sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea richiede che le istituzioni intrattengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Ciò è particolarmente importante alla luce della crescente riduzione dello spazio concesso alla società civile indipendente in un certo numero di Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e  la cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di genere , l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.

(4)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Il rispetto e la promozione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia nell'Unione sono requisiti essenziali per difendere tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati e per infondere nei cittadini la fiducia nell'Unione. Le modalità di attuazione dello Stato di diritto negli Stati membri rivestono un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra i rispettivi ordinamenti giuridici.  A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, penale e, se del caso, amministrativa, come pure promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità , concentrandosi in particolare sui reati transfrontalieri gravi, sui reati fiscali, sui reati ambientali, sul terrorismo e sulle violazioni dei diritti fondamentali, come la tratta di esseri umani, nonché sulla tutela dei diritti delle vittime . Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia a livello locale , regionale e nazionale, è opportuno garantire e favorire il rispetto dei diritti umani e fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la solidarietà, la parità di trattamento per tutte le caratteristiche elencate all'articolo 21 della Carta , l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto , la democrazia e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'articolo 81 TFUE dispone esplicitamente che l'Unione può adottare atti giuridici per ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. In virtù del trattato, tali atti possono essere adottati, tra l'altro, per il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; la compatibilità delle norme del diritto privato internazionale applicabili negli Stati membri a conflitti di leggi e di giurisdizione; la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; un accesso effettivo alla giustizia; l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri; lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il finanziamento dovrebbe rimanere uno degli strumenti importanti per l'effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, con l'istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi.

(5)

Il finanziamento è uno degli strumenti più importanti per l'effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, con l'istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi , tenendo conto di quali attività apportano il maggior valore aggiunto dell'Unione, utilizzando indicatori chiave di prestazione ogniqualvolta possibile .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Il programma dovrebbe mirare ad aumentare la flessibilità e l'accessibilità dei suoi fondi, nonché a fornire le stesse opportunità e condizioni di finanziamento alle organizzazioni della società civile, che si trovino all'interno o al di fuori dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali.

(6)

Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti , l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica e una maggiore integrazione è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Come ricordato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza  (1bis) , l'indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo e rappresenta la base della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso agli organi giurisdizionali, a metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, nonché a titolari di cariche pubbliche che sono tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)

L'integrazione della prospettiva di genere nei sistemi giudiziari dovrebbe essere considerata un obiettivo importante per sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia. La discriminazione intersettoriale nel sistema giudiziario costituisce tuttora uno dei principali ostacoli in termini di parità di accesso alla giustizia da parte delle donne. Il programma dovrebbe quindi contribuire attivamente all'eliminazione di qualsiasi discriminazione e barriera per minoranze, persone con disabilità, migranti, richiedenti asilo, anziani, persone che vivono in aree remote o gruppi vulnerabili che potrebbero dover affrontare limitazioni nell'accesso alla giustizia, e dovrebbe sostenere procedure e decisioni attente alle vittime e sensibili sotto il profilo del genere nei sistemi giudiziari.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il rispetto dello Stato di diritto è fondamentale ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

(7)

Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto sono fondamentali ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della libertà, della sicurezza, della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la trasparenza, la responsabilità, la qualità e l'efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

È importante ricordare che la giustizia consiste nell'affermare lo Stato di diritto nella società e nel garantire a tutti il diritto a un equo processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale al fine di preservare i valori europei.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili e penali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per sostenere lo Stato di diritto. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione corretta e coerente del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione nonché la fiducia reciproca tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili.

(8)

A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili, penali e, se del caso, amministrative , fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e sostenere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali . Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione non discriminatoria, corretta e coerente del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione nonché la fiducia e la comprensione reciproca tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, inclusi coloro che lavorano per le organizzazioni della società civile, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. Dovrebbero comprendere corsi di formazione per giudici, avvocati, procuratori e agenti di polizia in merito alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori, le minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale e le vittime della tratta, nonché in merito alle modalità per garantire un'adeguata protezione alle vittime di reati. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle persone sopra elencate e delle organizzazioni che le rappresentano o le sostengono.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Limiti temporali ragionevoli per i procedimenti contribuiscono alla certezza giuridica, che costituisce il requisito principale per lo Stato di diritto.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

A norma della decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e della relativa decisione in materia di asilo e di non respingimento, il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari al fine di sensibilizzare e promuovere l'applicazione pratica della Convenzione in tale ambito, per una migliore tutela delle vittime di violenza contro le donne e le ragazze in tutta l'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

(9)

La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione , nonché le pertinenti organizzazioni della società civile, incluse quelle che intentano azioni rappresentative . Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento. Inoltre, anche le organizzazioni nel settore dei diritti fondamentali, i professionisti che lavorano con le vittime di violenza e le istituzioni accademiche specializzate potrebbero contribuire a tali programmi di formazione e dovrebbero pertanto essere associati ogniqualvolta ciò sia pertinente. Tenendo conto del fatto che le donne giudice sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente nell'elaborazione di corsi di formazione giudiziaria e nella formazione permanente per i giudici, poiché tali attività costituiscono la base di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

Il programma dovrebbe inoltre sostenere la promozione delle migliori pratiche tra i tribunali che trattano specificamente la violenza di genere e lo scambio di risorse e di materiali di formazione comuni sulla violenza di genere per i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, gli agenti di polizia e altri professionisti che entrano a contatto con le vittime della violenza di genere.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, tra cui le unità di informazione finanziaria, e la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la normativa procedurale per i casi transfrontalieri, nonché una maggiore convergenza nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE.

(11)

Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, tra cui le unità di informazione finanziaria, e la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la normativa procedurale per i casi transfrontalieri, incluse le procedure di mediazione, concentrandosi soprattutto sull'agevolazione di un accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti, nonché una maggiore convergenza , in particolare nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni.

(12)

Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione alle azioni volte a tutelare i diritti dei minori nell'ambito della giustizia civile e penale, ivi compresa la tutela dei minori che vivono con i genitori nei centri di detenzione e dei figli di detenuti. Si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fornire un sostegno adeguato alle attività di formazione destinate a una corretta attuazione della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, all'articolo 23 della Carta e alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti delle donne e integrare la promozione delle questioni correlate al genere nell'attuazione di tutte le sue azioni. Al fine di garantire e rafforzare l'accesso delle donne e delle ragazze alla giustizia nei casi di violenza di genere, gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione di Istanbul e adottare una legislazione completa contro la violenza di genere nell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

Conformemente alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, il programma dovrebbe sostenere la protezione delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e integrare la promozione dei loro diritti nell'attuazione di tutte le sue azioni, in particolare rafforzando le misure antidiscriminazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell'UE, in particolare sulla portata e sull'applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto.

(13)

Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell'UE, in particolare sulla portata e sull'applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto , e di ONG che svolgono lo stesso compito .

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso alla giustizia è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile che contribuiscono agli stessi obiettivi.

(14)

In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie a livello nazionale, regionale e locale e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile , comprese quelle che rappresentano i diritti delle vittime di reato, che contribuiscono agli stessi obiettivi. Al fine di conseguire l'accesso alla giustizia per tutti, occorre sostenere, in particolare, le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che si trovano in una situazione vulnerabile, quali i minori, le persone appartenenti a minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale, le vittime della tratta e i migranti, indipendentemente dal loro status di residenza.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, il programma dovrebbe anche far propri i principi della parità tra uomini donne e della non discriminazione in tutte le sue attività.

(15)

Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, il programma dovrebbe adottare un approccio trasversale per promuovere l'uguaglianza di genere contribuire agli obiettivi di integrazione dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovrebbero essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui perseguono gli obiettivi di cui sopra.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.

(16)

Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, a  promuovere l'indipendenza e l'efficienza dell'ordinamento giuridico, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero , a rafforzare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Occorre prestare particolare attenzione all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di parità e a una migliore attuazione e coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione per la protezione delle vittime. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione e alla promozione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta comprensione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche .

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia un'applicazione extraterritoriale, a migliorare l'accesso alla giustizia e ad agevolare la soluzione dei problemi giudiziari e procedurali, in particolare nei casi di tratta di esseri umani, nonché nei casi relativi ai cambiamenti climatici e alla responsabilità delle imprese.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)

Come evidenziato dalla relazione del Parlamento europeo sul quadro di valutazione della giustizia 2017 della Commissione europea, permangono significative disparità nell'equilibrio di genere tra magistrati e operatori giudiziari degli Stati membri, in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda i seguenti aspetti: la proporzione di donne giudici ai vertici della magistratura, la trasparenza nelle nomine, la conciliazione tra responsabilità lavorative e non lavorative e l'esistenza di pratiche di tutoraggio. Il programma dovrebbe pertanto sostenere attività di formazione volte ad affrontare tali disparità. Tali attività potrebbero, ad esempio, essere concepite su misura per le donne magistrato e il personale giudiziario degli Stati membri o essere destinate, se del caso, sia alle operatrici che agli operatori, al fine di sensibilizzare tutto il personale interessato.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quater)

Il sistema giudiziario dell'Unione non garantisce un livello adeguato di giustizia e protezione alle donne e alle ragazze e, di conseguenza, le vittime di violenza di genere non ricevono il sostegno necessario. Ciò comprende altresì la mancanza di protezione e sostegno per quanto riguarda le vittime del traffico di esseri umani a fini sessuali, le donne rifugiate e migranti, le persone LGBTIQ e le persone con disabilità.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali Eurojust, EU-Lisa e la Procura europea, e dovrebbe passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali, nei settori interessati dal programma.

(17)

La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali Eurojust, FRA, OLAF, EU-Lisa e la Procura europea, al fine di passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali nei settori interessati dal programma e raccomandare migliorie, ove necessario .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Occorre garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma, la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell'Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, — e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori — e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l'infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE (13).

(18)

Occorre garantire la fattibilità, la visibilità, il principio fondamentale del valore aggiunto europeo e la sana gestione finanziaria nell'attuazione di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma Giustizia , la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell'Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente e basata sulla performance delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, — e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori — e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l'infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, il Fondo sociale europeo Plus, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE (13). L'attuazione del programma Giustizia non dovrebbe pregiudicare e dovrebbe integrare la legislazione e le politiche dell'Unione in materia di protezione del bilancio in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

È opportuno perfezionare ulteriormente i meccanismi che garantiscono l'esistenza di un nesso tra le politiche di finanziamento dell'Unione e i suoi valori, consentendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta per trasferire al programma le risorse assegnate a uno Stato membro in regime di gestione concorrente se detto Stato membro è soggetto alle procedure che riguardano i valori dell'Unione. Un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe garantire il riesame regolare ed equo di tutti gli Stati membri, fornendo le informazioni necessarie per l'attivazione delle misure associate alle carenze generalizzate in materia di valori dell'Unione negli Stati membri. Al fine di garantire un'esecuzione uniforme e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe agire sulla base di una proposta della Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie a garantire un'azione efficace, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)

È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché una sua attuazione quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quater)

Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(20)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e richiede la piena trasparenza nell'uso delle risorse, una sana gestione finanziaria e un uso prudente delle risorse . In particolare, è opportuno rendere operative e rafforzare ulteriormente, nel quadro dell'attuazione del presente programma, le norme riguardanti la possibilità che le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali e transnazionali siano finanziate mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sovvenzioni a cascata, disposizioni che garantiscano procedure rapide e flessibili per la concessione delle sovvenzioni, quali ad esempio una procedura di domanda in due fasi o procedure di candidatura e presentazione delle relazioni di facile utilizzo. I criteri di cofinanziamento dovrebbero tenere conto del lavoro volontario.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(21)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere i risultati desiderati , tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi , delle dimensioni e delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi, costi unitari e sovvenzioni a cascata, nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (16), (Euratom, CE) n. 2185/96 (17) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (18), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(22)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (16), (Euratom, CE) n. 2185/96 (17) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (18), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la piena trasparenza delle procedure di finanziamento e selezione del programma, la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) dovrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(23)

I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, gli organismi e le reti di difesa dei diritti umani, comprese le istituzioni nazionali responsabili della protezione dei diritti umani in ogni Stato membro, gli organismi e le reti responsabili della non discriminazione e delle politiche in materia di parità, i difensori civici, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze e migliorare le sinergie e la cooperazione . Dovrebbe essere possibile includere i paesi terzi in particolare ogniqualvolta la loro partecipazione contribuisca a promuovere gli obiettivi del programma, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria degli interessi finanziari dell'Unione. Tale proposta dovrebbe essere complementare rispetto al programma «Giustizia», che persegue una finalità diversa, vale a dire sostenere ulteriormente lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto e sulla fiducia reciproca e garantire che i cittadini possano godere dei loro diritti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (20) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(25)

A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (20) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. È essenziale che il programma garantisca che tali persone fisiche e giuridiche siano sufficientemente informate circa la loro ammissibilità a fruire dei finanziamenti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

In considerazione della loro importanza e pertinenza, il presente programma dovrebbe contribuire a realizzare l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso , tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

(27)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico dei beneficiari del programma. Ove possibile , tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo compreso tra il 1 gennaio o 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

«Magistrati e operatori giudiziari»: giudici, procuratori e membri del personale giudiziario, così come altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

1.

«Magistrati e operatori giudiziari»: giudici, procuratori e membri del personale giudiziario, così come altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario, quali avvocati della difesa e dell'accusa , notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca.

1.   Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia basato sullo Stato di diritto, con particolare riferimento all'indipendenza dei giudici e all'imparzialità della giustizia, sul riconoscimento reciproco, sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione transfrontaliera, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali .

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici , come precisati in dettaglio nell'allegato I :

2.   Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l'esecuzione delle decisioni;

(a)

in un contesto di democrazia e rispetto dei diritti fondamentali, agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale , inclusa la cooperazione al di fuori dell'Unione ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia applicazioni extraterritoriali, rafforzare l'accesso alla giustizia per le persone fisiche e giuridiche e promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, l'esecuzione adeguata delle decisioni giudiziarie e la tutela delle vittime ;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto;

(b)

sostenere e promuovere la formazione giudiziaria a livello nazionale e transnazionale, inclusa la formazione sulla terminologia giuridica , nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto , nonché l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali. Tale formazione tiene conto della dimensione di genere, prende in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone con disabilità, è orientata alle vittime, se del caso, e include in particolare il diritto civile e penale nonché, ove applicabile, il diritto amministrativo, i diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione ;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

agevolare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti e a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica, promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.

(c)

agevolare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti , prestando particolare attenzione alle disuguaglianze e alle varie forme di discriminazione, in particolare quelle elencate all'articolo 21 della Carta, e agevolare l'accesso a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica (giustizia elettronica) , promuovendo procedimenti efficienti in materia civile, penale e se del caso amministrativa, nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali , prestando particolare attenzione ai minori e alle donne;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

promuovere l'applicazione pratica della ricerca nel campo della droga, sostenere le organizzazioni della società civile, ampliare la base di conoscenze in questo settore e sviluppare metodi innovativi per affrontare i fenomeni delle nuove sostanze psicoattive, della tratta di esseri umani e del traffico di merci.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma mira a sostenere e promuovere, quale obiettivo orizzontale, la tutela della parità di diritti e il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [305 000 000 ] EUR a prezzi correnti.

1.    A norma del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale] punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 , che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, è di 316 000 000 EUR ai prezzi del 2018 (356 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il bilancio stanziato per le azioni connesse alla promozione dell'uguaglianza di genere è indicato annualmente.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario , o indirettamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso . Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

4.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione , essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario , principalmente attraverso sovvenzioni per azioni e sovvenzioni di funzionamento annuali e pluriennali . Tali finanziamenti garantiscono una sana gestione finanziaria, un uso prudente dei fondi pubblici, livelli inferiori di oneri amministrativi per il gestore del programma e per i beneficiari, nonché l'accessibilità dei fondi del programma per i potenziali beneficiari. Si può far ricorso a somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi, sovvenzioni a cascata e sostegno finanziario a terzi. Sono ammessi cofinanziamenti in natura con possibilità di derogarvi in caso di finanziamenti complementari limitati.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Tipi di azioni

Tipi di azioni

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, le attività elencate nell'allegato I sono ammissibili al finanziamento.

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, le seguenti attività sono ammissibili al finanziamento:

 

(1)

la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali, prestando una particolare attenzione a migliorare la comprensione dei settori giuridici multidisciplinari, trasversali e interdisciplinari, come il commercio e i diritti umani, e alle modalità per facilitare la risoluzione dei contenziosi extraterritoriali;

 

(2)

l'apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni della società civile, al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, inclusi lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia, nonché attraverso il rafforzamento della fiducia reciproca e lo scambio di buone pratiche in relazione a una giustizia a misura di bambino e la promozione e integrazione della prospettiva di genere nell'intero sistema giudiziario;

 

(3)

corsi di formazione per giudici, avvocati, procuratori, agenti di polizia e altri operatori del settore giudiziario in merito alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori, le minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale e le vittime della tratta, nonché in merito alle modalità per garantire adeguata protezione alle vittime di reati;

 

(4)

attività analitiche e di monitoraggio intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri, anche tenendo conto degli effetti del diritto dell'Unione sui paesi terzi;

 

(5)

attività volte a migliorare il buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia, tra l'altro attraverso il monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri, e attività di ricerca su come eliminare gli ostacoli ad un accesso universale, non discriminatorio ed effettivo alla giustizia per tutti;

 

(6)

iniziative volte ad affrontare le disparità di genere tra i magistrati e gli operatori giudiziari degli Stati membri attraverso una formazione specificamente rivolta alle donne o una formazione rivolta sia alle donne che agli uomini che conduca un'opera di sensibilizzazione su questioni quali la bassa percentuale di donne giudice ai livelli più elevati del sistema giudiziario o la necessità di trasparenza e criteri oggettivi durante le procedure di nomina;

 

(7)

la formazione dei portatori di interessi pertinenti, tra cui le organizzazioni della società civile che si occupano di difesa delle vittime di reati e azioni di ricorso, al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi inter alia il diritto sostanziale e procedurale, dei diritti fondamentali, del sostegno e della protezione delle vittime di reati, dell'uso dei meccanismi di ricorso collettivo e della giurisdizione universale, dell'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;

 

(8)

la formazione multidisciplinare degli operatori giudiziari e di altri portatori di interessi pertinenti nel settore del diritto penitenziario, della detenzione e della gestione delle carceri, al fine di facilitare la diffusione delle migliori pratiche;

 

(9)

la formazione multidisciplinare degli operatori giudiziari e di altri portatori di interessi pertinenti nel settore della giustizia minorile, al fine di preparare e promuovere la corretta attuazione della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

 

(10)

lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e della giustizia elettronica, al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati;

 

(11)

lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell'UE e delle reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma;

 

(12)

sostegno strutturale a favore di organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi pertinenti attivi nei settori oggetto del programma, inclusi lo sviluppo di capacità e la formazione degli esperti giuridici che lavorano per tali organizzazioni, nonché sostegno strutturale a favore di particolari attività di tali organizzazioni, tra cui il patrocinio legale, la creazione di reti, i contenziosi relativi a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, la mobilitazione e l'istruzione pubbliche, nonché la fornitura dei servizi pertinenti;

 

(13)

il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione, la trasferibilità e la trasparenza dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli del programma / reti di contatto nazionali indipendenti;

 

(14)

studi sugli indicatori di riferimento, ricerche, analisi e indagini, stime, valutazione d'impatto, elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e si eviti il duplice finanziamento, indicando chiaramente le fonti di finanziamento per ciascuna categoria di spesa, conformemente al principio della sana gestione finanziaria . [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

(a)

sono state adeguatamente valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Una sovvenzione di funzionamento può essere concessa, senza un invito a presentare proposte, alla Rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

3.   Una sovvenzione di funzionamento è concessa, senza un invito a presentare proposte, alla Rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione . Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17 .

2.   La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto delegato . Tale atto delegato è adottato in conformità dell'articolo 14 .

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II .

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato. I dati raccolti a fini di sorveglianza e rendicontazione sono, se del caso, disaggregati per genere, età e categoria di personale.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Tale sorveglianza costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell'ambito delle azioni del programma, sono state affrontate l'uguaglianza di genere e la non discriminazione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace , accurata e tempestiva dei dati corretti per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri. La Commissione mette a disposizione formati di facile utilizzo e fornisce orientamento e sostegno destinati, in particolare, ai richiedenti e ai beneficiari che potrebbero non disporre di risorse e personale adeguati per soddisfare i requisiti di rendicontazione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività e sono opportunamente documentate, in modo da alimentare il processo decisionale e consentire la sorveglianza dell'attuazione delle azioni realizzate nell'ambito del programma e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 . Tutte le valutazioni tengono conto della dimensione di genere e includono un'analisi dettagliata del bilancio del programma dedicato alle attività legate all'uguaglianza di genere.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Le valutazioni intermedia e finale del programma esaminano tra l'altro:

 

(a)

l'impatto percepito del programma sull'accesso alla giustizia in base ai dati qualitativi e quantitativi raccolti a livello europeo;

 

(b)

il numero e la qualità degli strumenti e dei mezzi sviluppati attraverso azioni finanziate dal programma;

 

(c)

il valore aggiunto europeo del programma;

 

(d)

il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti;

 

(e)

i potenziali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad un'attuazione più agevole, efficace ed efficiente del programma.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Il gruppo di esperti consultato è equilibrato sotto il profilo del genere.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate sul valore aggiunto europeo del programma destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico , mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio .

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e viene assistito dalle pertinenti organizzazioni della società civile e dei diritti umani . In seno al comitato sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I

soppresso

Azioni del programma

 

Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono perseguiti in particolare tramite il sostegno delle seguenti attività:

 

1.

la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali;

 

2.

l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, incluso lo Stato di diritto, nonché di accrescere la fiducia reciproca;

 

3.

attività analitiche e di monitoraggio  (25) intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri;

 

4.

la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi fra l'altro il diritto sostanziale e procedurale, dell'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;

 

5.

lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni;

 

6.

lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell'UE, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma e di sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma;

 

7.

il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione e la trasferibilità dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli del programma / reti di contatto nazionali.

 

 

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Allegato II — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II

Allegato

Indicatori

Indicatori

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori qualitativi e quantitativi intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi e di massimizzare l'efficacia dei sistemi giudiziari . A tale scopo, nel rispetto dei diritti relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, sono raccolti dati , ove opportuno disaggregati per genere, età e categoria di personale, riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Allegato II — comma 1 — tabella

Testo della Commissione

Emendamento

Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)

Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)

 

Numero degli operatori e dei membri delle organizzazioni della società civile che hanno partecipato ad attività di formazione

Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)

Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)

 

Numero di casi e attività e livello dei risultati della cooperazione transfrontaliera, anche mediante strumenti e procedure informatici stabiliti a livello dell'Unione

Numero di risultati positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che soddisfano la necessità di informazioni sulle cause civili transfrontaliere

 

Numero di persone che hanno beneficiato di:

Numero di persone che hanno beneficiato di:

(i)

attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;

(i)

attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;

(ii)

attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione.

(ii)

attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione;

 

(ii bis)

attività di sviluppo delle capacità rivolte alle organizzazioni della società civile;

 

(ii ter)

attività connesse all'informazione dei cittadini sull'accesso alla giustizia;

 

(ii quater)

attività rivolte ai giudici sulle sfide legate ai contenziosi e sulle modalità di applicazione del diritto internazionale privato e del diritto dell'Unione nelle cause transfrontaliere/multidisciplinari;

 

(ii quinquies)

attività di sensibilizzazione finanziate dal programma.

 

Copertura geografica delle attività finanziate dal programma

 

Valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro sostenibilità attesa


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0068/2019).

(10)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(11)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

(12)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(10)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(11)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

(12)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(1bis)   Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; CGUE, Grande Sezione, 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.

(13)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 ( Testo rilevante ai fini del SEE ).

(13)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185 ).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(17)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(18)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(19)  Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(17)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(18)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(19)  Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(20)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(20)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(25)   Tra queste attività figurano, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/530


P8_TA(2019)0099

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: livelli di ripartizione geografica

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del mercoledì 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di ripartizione geografica (C(2018)08872 — 2018/3002(DEA))

(2020/C 449/52)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)08872),

vista la lettera, in data 28 gennaio 2019, della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per il commercio internazionale,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che, il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea; che i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine;

B.

considerando che il regolamento (CE) n. 184/2005 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero;

C.

considerando che, con il recesso dall'Unione, il Regno Unito diventerebbe un paese terzo e quindi le statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero dovrebbero riguardare il Regno Unito come paese terzo, piuttosto che come uno Stato membro;

D.

considerando che le sole modifiche previste dal regolamento delegato C(2018)08872 prevedono la classificazione del Regno Unito come paese terzo ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005;

E.

considerando che la rapida pubblicazione del regolamento delegato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea consentirebbe una maggiore certezza del diritto e tempo adeguato per l'attuazione entro il 30 marzo 2019;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato C(2018)08872;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/531


P8_TA(2019)0100

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC (C(2018)09047 — 2018/2998(DEA))

(2020/C 449/53)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)09047),

vista la lettera in data 19 dicembre 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 4 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 82, paragrafo 6,

visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2),

visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione dal titolo «obbligo di compensazione ai sensi dell'EMIR (n. 6)» presentati dalle autorità europee di vigilanza in data 27 settembre 2018 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato contiene importanti informazioni relative all'esenzione dall'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità di paesi terzi laddove non sia stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo in cui tale entità del gruppo è stabilita;

B.

considerando che il Parlamento riconosce l'importanza della rapida adozione di tale atto, dal momento che la Commissione non ha ancora adottato tali decisioni di equivalenza e che la prima data differita di applicazione dell'obbligo di compensazione era il 21 dicembre 2018, ma ritiene altresì che la Commissione abbia inutilmente ritardato l'adozione di tale atto fino al 19 dicembre 2018, mentre l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) aveva pubblicato il suo progetto di norme tecniche di regolamentazione già il 27 settembre 2018;

C.

considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano «identiche» ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dalle autorità europee di vigilanza (AEV), in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi («periodo di controllo») per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione; che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano «identici»;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/533


P8_TA(2019)0101

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

Decisione del Parlamento europeo di non presentare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (C(2018)09122 — 2018/3004(DEA))

(2020/C 449/54)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)09122),

vista la lettera in data 19 dicembre 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 4 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

vista la comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2018, dal titolo «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019: attuazione del piano d'azione della Commissione per ogni evenienza» (COM(2018)0890),

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 82, paragrafo 6,

visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2),

visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla novazione di contratti per i quali l'obbligo di compensazione non è ancora entrato in vigore, presentati dalle autorità europee di vigilanza in data 8 novembre 2018 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato contiene importanti norme relative alle operazioni concluse tra una controparte stabilita nel Regno Unito e una controparte stabilita nell'UE-27 e rientra nel pacchetto di misure di emergenza in caso di Brexit senza accordo;

B.

considerando che il Parlamento concorda sull'importanza per le autorità competenti e i mercati finanziari di esentare determinate operazioni derivanti da novazione, per un periodo limitato di 12 mesi, se la controparte stabilita nel Regno Unito passa ad essere una controparte nell'UE-27;

C.

considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano «identiche» ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dalle autorità europee di vigilanza (AEV), in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi («periodo di controllo») per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione; che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano «identici»;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/535


P8_TA(2019)0102

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (C(2018)09118 — 2018/3003(DEA))

(2020/C 449/55)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)09118),

vista la lettera in data 19 dicembre 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 4 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

vista la comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2018, dal titolo «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019: attuazione del piano d'azione della Commissione per ogni evenienza» (COM(2018)0890),

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5 e l'articolo 82, paragrafo 6,

visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (2),

visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (3),

visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4),

visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla novazione di contratti bilaterali non soggetti ai margini bilaterali presentati dalle autorità europee di vigilanza in data 27 novembre 2018 a norma dell'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato contiene importanti norme relative alle operazioni concluse tra una controparte stabilita nel Regno Unito e una controparte stabilita nell'UE-27 e rientra nel pacchetto di misure di emergenza in caso di Brexit senza accordo;

B.

considerando che il Parlamento concorda sull'importanza per le autorità competenti e i mercati finanziari di esentare determinate operazioni derivanti da novazione, per un periodo limitato di 12 mesi, se la controparte stabilita nel Regno Unito passa ad essere una controparte nell'UE-27;

C.

considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano «identiche» ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dalle autorità europee di vigilanza (AEV), in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi («periodo di controllo») per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione; che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano «identici»;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/537


P8_TA(2019)0103

Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2018)0378 — C8-0242/2018 — 2018/0203(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/56)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0378),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0242/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018, (1)

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0477/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.


P8_TC1-COD(2018)0203

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul principio della fiducia reciproca e su quello del riconoscimento reciproco delle sentenze , è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. [Em. 1]

(2)

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (3) stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

(2 bis)

Ai fini del presente regolamento, al termine «autorità giudiziaria» dovrebbe essere attribuito un significato ampio, che comprenda non soltanto le autorità giudiziarie in senso stretto che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche altri organi e autorità che sono competenti a norma del diritto nazionale ad assumere le prove conformemente al presente regolamento, tra cui le autorità di contrasto o i notai in alcuni Stati membri e in situazioni specifiche. [Em. 2]

(2 ter)

È fondamentale che siano disponibili mezzi efficaci per ottenere, proteggere e presentare le prove, tenendo debito conto dei diritti della difesa e dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In tale contesto è importante incoraggiare l'utilizzo delle moderne tecnologie. [Em. 3]

(3)

Ai fini della rapida Al fine di assicurare in modo efficiente la trasmissione diretta e rapida delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione , tenendo conto a tale riguardo della costante evoluzione di tali tecnologie . Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali. [Em. 4]

(3 bis)

Il sistema informatico decentrato dovrebbe basarsi sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito da eu-LISA. Dovrebbero essere messe a disposizione di eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX). [Em. 5]

(4)

Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale. Tale principio lascia impregiudicata la determinazione, conformemente al diritto nazionale, del livello di qualità e del valore delle prove, indipendentemente dalla loro natura digitale o non digitale. [Em. 6]

(5)

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per le autorità di scambiarsi informazioni nell'ambito dei sistemi istituiti da altri strumenti dell'Unione, come il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (4) o il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (5), anche quando le informazioni hanno valore probatorio, lasciando quindi all'autorità richiedente la scelta del metodo più adatto.

(5 bis)

Le procedure per l'assunzione, la protezione e la presentazione delle prove dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali delle parti nonché la tutela, l'integrità e la riservatezza dei dati personali e della vita privata, conformemente al diritto dell'Unione. [Em. 7]

(6)

Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante e diretto per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, e l'autorità giudiziaria disponga della dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia della videoconferenza e ritenga appropriato usarla di comunicazione a distanza a sua disposizione, a meno che, considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l'autorità giudiziaria dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza l'utilizzo di tali tecnologie non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento . Le norme relative all'utilizzo di tali mezzi di comunicazione dovrebbero essere tecnologicamente neutre ed essere compatibili con le future soluzioni di comunicazione. Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'utilizzo di tali tecnologie dovrebbe essere subordinato al consenso della persona da ascoltare . [Em. 8]

(7)

Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o del personale diplomatico o consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni, in cui sono accreditate, assumere le prove presso i locali della loro missione diplomatica o consolare senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del in relazione a un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano , purché la persona da ascoltare cooperi volontariamente all'assunzione delle prove . [Em. 9]

(7 bis)

È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e che assicuri la protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) . I dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. [Em. 10]

(8)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico semplificato che assicura la rapida trasmissione diretta, efficace e rapida delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 11]

(8 bis)

Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l'assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri e contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno. [Em. 12]

(9)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l'Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all'adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Al fine di definire le modalità dettagliate per il funzionamento del sistema informatico decentrato e stabilire le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti attraverso il sistema informatico decentrato e dovrebbero assicurare che la sessione in videoconferenza garantisca una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. Inoltre, al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, dovrebbe essere delegato è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 13]

(12)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1206/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Ai sensi del presente regolamento, per “autorità giudiziaria” si intende qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro competente ad eseguire l'assunzione , in base alla legislazione di tale Stato membro, ad assumere le delle prove in conformità del presente regolamento.»; [Em. 14]

2)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

1.   Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali interconnessi tramite un'infrastruttura di comunicazione che , il quale consente lo scambio transfrontaliero sicuro , protetto e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali , anche in tempo reale, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali . Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX . [Em. 15]

2.   Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). [Em. 16]

3.   Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il “sigillo elettronico qualificato” e la “firma elettronica qualificata” di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 , a condizione che sia pienamente garantito che le persone interessate siano venute a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo . [Em. 17]

3 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. [Em. 18]

4.   Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, o in altri casi eccezionali, non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare come accettabile .»; [Em. 19]

(9)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

3)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta l'autorità giudiziaria richiedente non riceve informazioni sull'accoglimento della richiesta, questa si considera accolta.»;

4)

è inserito l'articolo 17 bis seguente:

«Articolo 17 bis

Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza tecnologie di comunicazione a distanza [Em. 20]

1.   Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito e l'autorità giudiziaria non chieda all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all'assunzione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria assume le prove direttamente, conformemente all'articolo 17, mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza , se dispone di tale tecnologia e ritiene appropriato usarla a meno che, considerate le circostanze specifiche della fattispecie , l'utilizzo di tale tecnologia non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento . [Em. 21]

Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro richiedente, l'utilizzo della videoconferenza o di un'altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza è subordinato al consenso della persona da ascoltare. [Em. 22]

2.   In caso di richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza , l'audizione ha luogo nei locali di un'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria richiedente e l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o l'autorità giudiziaria nei cui locali l'audizione deve avere luogo concordano le modalità pratiche della videoconferenza. Tali modalità sono in linea con le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza definite in conformità del paragrafo 3 bis. [Em. 23]

2 bis.     Qualsiasi sistema elettronico utilizzato per l'assunzione delle prove garantisce la tutela del segreto professionale e del privilegio professionale forense. [Em. 24]

3.   Qualora le prove siano assunte mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione disponibile : [Em. 25]

a)

l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dello Stato membro richiesto può incaricare un'autorità giudiziaria di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire il rispetto dei principi fondamentali della legge dello Stato membro richiesto;

b)

se necessario, su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente, della persona da ascoltare o del giudice dello Stato membro richiesto che partecipa all'audizione, l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, provvede affinché la persona da ascoltare o il giudice siano assistiti da un interprete qualificato ; [Em. 26]

3 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme e le prescrizioni minime per l'uso della videoconferenza.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che la sessione in videoconferenza assicuri una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. La Commissione garantisce altresì, per quanto concerne la trasmissione delle informazioni, un elevato livello di sicurezza e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. [Em. 27]

3 ter.     L'autorità giudiziaria notifica alla persona da ascoltare e alle parti, inclusi i rispettivi rappresentanti legali, la data, l'orario e il luogo in cui si svolgerà l'audizione mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza, come pure le condizioni per parteciparvi. L'autorità giudiziaria competente fornisce alle parti e ai rispettivi rappresentanti legali le istruzioni relative alla procedura per la presentazione di documenti o altri materiali durante l'audizione mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza.»; [Em. 28]

5)

è inserito l'articolo 17 ter seguente:

«Articolo 17 ter

Assunzione delle prove da parte del personale diplomatico o degli agenti diplomatici o consolari [Em. 29]

Il personale diplomatico o gli agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni in cui sono accreditati , assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare senza necessità della richiesta preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del in relazione a un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. Tale assunzione delle prove può avvenire solo con la cooperazione volontaria della persona da ascoltare. L'assunzione delle prove è eseguita con la supervisione dell'autorità giudiziaria richiedente, in conformità del diritto nazionale. »; [Em. 30]

6)

dopo l'articolo 18 è inserita la sezione 6 seguente:

«Sezione 6

Riconoscimento reciproco

Articolo 18 bis

Alle prove digitali La natura digitale delle prove assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non può essere negata invocata quale motivo per negare la qualità di prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale. Il fatto che le prove siano digitali o meno non rappresenta un fattore per determinare il livello di qualità e il valore di tali prove. »; [Em. 31]

6 bis)

dopo l'articolo 18 è inserita la seguente sezione 6 bis:

«Sezione 6 bis

Trattamento dei dati personali

Articolo 18 ter

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1) . I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.»;

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."; [Em. 32]"

7)

all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per modificare gli allegati al fine di aggiornare i formulari standard o introdurvi modifiche tecniche.»;

8)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, e all'articolo 19, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 33]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, e all'articolo 19, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 34]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dell'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, o dell'articolo 19, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 35]

9)

è inserito l'articolo 22 bis seguente:

«Articolo 22 bis

Monitoraggio

1.   Entro … [due anni un anno dopo la data di applicazione entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. [Em. 36]

2.   Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.»;

10)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Valutazione

1.   Non prima del Entro … [cinque quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa . [Em. 37]

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal […].

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal … [24 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

(6)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)   Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/545


P8_TA(2019)0104

Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (COM(2018)0379 — C8-0243/2018 — 2018/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/57)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0379),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0243/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europea del 17 ottobre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0001/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.


P8_TC1-COD(2018)0204

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione , è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale , garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali . [Em. 1]

(2)

Le norme relative alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento e del Consiglio (3).

(3)

La crescente integrazione giudiziaria degli Stati membri, nell'ambito della quale l'abolizione dell'exequatur (procedura intermedia) è diventata una regola generale, ha fatto emergere i limiti del regolamento (CE) n. 1393/2007.

(4)

Per garantire efficacemente una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto e che siano garantiti il rispetto dei diritti procedurali, un elevato livello di sicurezza nella trasmissione di tali atti e la protezione della vita privata e dei dati personali . A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali. [Em. 2]

(4 bis)

Il sistema informatico decentrato da istituire a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 dovrebbe essere basato sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito dall'agenzia eu-LISA. È opportuno mettere a disposizione dell'agenzia eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico agli organi mittenti e riceventi e alle autorità centrali in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX). [Em. 3]

(4 ter)

Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto, la legge dello Stato membro del foro dovrebbe offrire alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato delle conseguenze di tale scelta e abbia esplicitamente accettato tale opzione. [Em. 4]

(5)

L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare tempestivamente il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali o di corriere e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione ufficiale dell'atto stesso. [Em. 5]

(6)

Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo o a loro disposizione al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche (ad esempio insegnante o interprete), se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un certo periodo di tempo prolungato . Non occorre che una tale valutazione abbia luogo se l'atto è stato redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. [Em. 6]

(7)

L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti, e veloci e sicuri di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza Dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici sull'account utente di a un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a Tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbero garantire che gli account utente elettronici siano utilizzati a fini di notificazione e comunicazione dovrebbe tuttavia essere autorizzato solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, o con che prevedano requisiti tecnici rigorosi o sotto forma di e un esplicito consenso dato dal destinatario. Qualora gli atti siano notificati o comunicati oppure trasmessi tramite mezzi elettronici, è opportuno che vi sia la possibilità di fornire una conferma di ricezione degli atti. [Em. 7]

(8)

Alla luce della necessità di migliorare il quadro normativo della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di aggiornare le procedure giuridico-amministrative pubbliche onde aumentare l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare le interazioni con i cittadini, i canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative rapide, affidabili , più sicure e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto. [Em. 8]

(8 bis)

Quando il convenuto non compaia e non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, il giudice dovrebbe potersi pronunciare, entro certi limiti e a condizione che siano rispettati vari requisiti per salvaguardare gli interessi del convenuto. In questi casi, è essenziale garantire che venga usata tutta la diligenza per informare il convenuto che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. A tal fine, l'organo giurisdizionale dovrebbe inviare un messaggio d'avviso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, che possono essere accessibili in maniera esclusiva al convenuto, inclusi, ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica o l'account privato sui social media della persona interessata. [Em. 9]

(9)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Analogamente, assicurando la parità di accesso alla giustizia, il presente regolamento mira a promuovere la non discriminazione (articolo 18 TFUE) e rispetta le norme dell'Unione vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata. [Em. 10]

(9 bis)

È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e assicuri la tutela della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. [Em. 11]

(10)

Al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, Al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato per la comunicazione e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri, nonché al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari per via elettronica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole dei dati pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la protezione della vita privata e dei dati personali e, per quanto riguarda la notificazione o comunicazione elettronica degli atti, la parità di accesso per le persone con disabilità. Inoltre, al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 12]

(11)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi.

(12)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicuri una rapida ed efficiente trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in tutti gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12 bis)

Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzando le procedure di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno. [Em. 13]

(13)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l'Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all'adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1393/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, alla notificazione o comunicazione di:

a)

atti giudiziari a persone domiciliate in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento giudiziario;

b)

atti extragiudiziali che devono essere trasmessi da uno Stato membro all'altro».

Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2.   Eccezion fatta per l'articolo 3 quater, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

3.   Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte. [Em. 14]

4.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

b)

«Stato membro del foro': Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario.»;

2)

all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti per i casi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4;»; [Emendamento che non concerne la versione italiana]

3)

sono inseriti gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:

«Articolo 3 bis

Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti e riceventi e da parte delle autorità centrali

1.   La trasmissione di atti, domande (incluse le domande presentate utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I) , attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione in base al modulo standard di cui all'allegato I tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e, affidabile e in tempo reale delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali. Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX ed è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. [Em. 16]

2.   Alla trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio. [Em. 17]  (*1)

3.   Qualora gli atti, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa , a seconda del caso, il «sigillo elettronico qualificato» e la «firma elettronica qualificata» di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio , a condizione che sia pienamente garantito che la persona alla quale devono essere notificati o comunicati i summenzionati atti sia venuta a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo . [Em. 18]

4.   Se a causa di circostanze impreviste o guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi possibile , garantendo il medesimo elevato livello di efficienza, affidabilità, sicurezza e protezione della vita privata e dei dati personali . [Em. 19]

4 bis.     I diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, vengono pienamente rispettati. [Em. 20]

4 ter.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. [Em. 21]

Articolo 3 ter

Costi dell'introduzione del sistema informatico decentrato

1.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione che interconnette i sistemi informatici nazionali nel quadro del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

2.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con l'infrastruttura di comunicazione, così come i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.

Articolo 3 quater

Assistenza nel reperimento di recapiti

1.   Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza , senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi, mediante uno o più dei seguenti mezzi: [Em. 22]

a)

assistenza giudiziaria per determinare il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto, fornita da autorità designate su richiesta dell'organo giurisdizionale dello Stato membro investito del procedimento;

b)

possibilità, per le persone di altri Stati membri, di richiedere informazioni in merito ai recapiti direttamente ai registri pubblici relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, anche per via elettronica, mediante un modulo standard attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica;

c)

orientamenti pratici dettagliati accessibili online sui meccanismi disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico. [Em. 23]

2.   Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

il metodo i metodi di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1; [Em. 24]

b)

se del caso, i nominativi e gli indirizzi delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere (a) e (b);

Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

(*1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Trasmissione degli atti

1.   Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2.   L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

3.    Il presente regolamento non pregiudica i requisiti previsti dalla legislazione nazionale relativi all'esattezza, all'autenticità e alla forma giuridica degli atti. Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Qualora gli atti un atto su supporto cartaceo siano trasformati sia trasformato in formato elettronico ai fini della trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato, le copie elettroniche la copia elettronica stampate stampata hanno ha gli stessi effetti degli atti originali dell'atto originale, a meno che la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non stabilisca che tale atto debba essere notificato o comunicato nella versione originale e cartacea . In tal caso l'organo ricevente rilascia una versione cartacea dell'atto ricevuto in formato elettronico. Se gli atti originali presentano un sigillo o una firma autografa, anche l'atto rilasciato presenta un sigillo o una firma autografa. L'atto rilasciato dall'organo ricevente ha gli stessi effetti degli atti originali .»; [Em. 25]

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1.   Alla ricezione dell'atto, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata immediatamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis. [Em. 26]

2.   Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette immediatamente in contatto con l'organo mittente , e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti. [Em. 27]

3.   Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono immediatamente restituiti all'organo mittente non appena ricevuti , e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi , unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I. [Em. 28]

4.   L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette immediatamente unitamente alla domanda, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ne informa al tempo stesso l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l'atto e la domanda, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata immediatamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis."; [Em. 29]

4 bis.     I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4. Tuttavia, in tali casi, i termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano, ma le operazioni pertinenti sono effettuate il prima possibile.». [Em. 30]

6)

è inserito l'articolo 7 bis seguente:

«Articolo 7 bis

Obbligo di Nomina di un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione nello Stato membro del foro [Em. 31]

1.   Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto in conformità dell'articolo 8 , la legge dello Stato membro del foro può fare obbligo offre alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro. Se l'interessato è stato debitamente informato delle conseguenze del ricorso a questa possibilità e l'ha espressamente scelta, la notificazione o comunicazione degli atti sarà effettuata al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, in conformità delle leggi e delle prassi di tale Stato membro per il procedimento. [Em. 32]

2.   Qualora una parte non osservi l'obbligo di nominare un rappresentante in conformità del paragrafo 1 e non abbia espresso il proprio consenso all'utilizzo di un account utente indirizzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti conformemente all'articolo 15 bis, lettera b), qualsiasi forma di notificazione o comunicazione consentita ai sensi del diritto dello Stato membro del foro può essere utilizzata per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato di questa conseguenza prima della notificazione o comunicazione dell'atto introduttivo del procedimento .»; [Em. 33]

7)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Rifiuto di ricevere l'atto

1.   L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione ufficiale in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua compresa dal destinatario;

oppure

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione. [Em. 34]

2.   Il destinatario può rifiutare , per motivi fondati, di ricevere l'atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione o entro due settimane inviando il modulo standard che figura nell'allegato II all'organo ricevente. [Em. 35]

3.   Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e l'atto di cui si chiede la traduzione . [Em. 36]

4.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale sono state effettuate la notificazione o la comunicazione verificano il prima possibile se tale rifiuto è fondato. [Em. 37]

5.   È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l'atto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione ufficiale in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione ufficiale è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. [Em. 38]

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

7.   Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14 o dell'articolo 15 bis, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere immediatamente inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.»; [Em. 39]

8)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, è inoltrato all'organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I.»;

9)

gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali o di corriere [Em. 40]

1.   È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali o di corriere , mediante lettera raccomandata o plico raccomandato con ricevuta di ritorno. [Em. 41]

2.   Ai fini del presente articolo, la notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è effettuata usando la specifica ricevuta di ritorno figurante all'allegato IV. [Em. 42]

3.   Indipendentemente dal diritto dello Stato membro mittente, il servizio postale la notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è considerato considerata validamente effettuato effettuata anche nel caso in cui il documento sia stato consegnato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l'atto. [Em. 43]

Articolo 15

Notificazione o comunicazione diretta

1.   È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni sul tipo di professioni o sulle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul loro territorio. Tali informazioni sono accessibili online. »; [Em. 44]

10)

è inserito l'articolo 15 bis seguente:

«Articolo 15 bis

Notificazione o comunicazione per via elettronica

1.   È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite mezzi elettronici su account utente indirizzi elettronici accessibili al destinatario, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: [Em. 45]

a)

gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito qualificato certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio , e [Em. 46]

b)

dopo l'avvio del procedimento giudiziario il destinatario ha dato, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti del procedimento, esplicito consenso all'uso di tale specifico account utente indirizzo elettronico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti durante il procedimento giudiziario. [Em. 47]

1 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari tramite mezzi elettronici. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che tali servizi assicurino una trasmissione efficace, affidabile e agevole degli atti pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la parità di accesso per le persone con disabilità e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.»; [Em. 48]

11)

gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 17

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare gli allegati I, II e IV al fine di aggiornare i moduli standard o introdurvi modifiche tecniche.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo agli articoli 3 bis, 15 bis e 17 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 49]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo degli articoli 3 bis, 15 bis o 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 50]

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

12)

sono inseriti gli articoli 18 bis e 18 ter seguenti:

«Articolo 18 bis

Introduzione del sistema informatico decentrato

La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini dell'introduzione del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2. [Em. 51]

Articolo 18 ter

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»; [Em. 52]

13)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Mancata comparizione del convenuto

1.   Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile e in modo legittimo affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova: [Em. 53]

a)

che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

b)

che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento.

2.   Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, i giudici possono pronunciarsi se sussistono le seguenti condizioni:

a)

l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b)

dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie; [Em. 54]

c)

non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3.   Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, viene usata tutta la diligenza per informare il convenuto, mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione a distanza , al recapito o account all'indirizzo elettronico noto all'organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. [Em. 55]

4.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso giustificati casi d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari. [Em. 56]

5.   Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a)

il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in modo legittimo e/o in tempo utile per difendersi, o della decisione in tempo utile per impugnarla; [Em. 57]

b)

i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Tale domanda è inammissibile se è presentata più di due anni dopo la pronuncia della decisione.

6.   Dopo la scadenza del periodo di due anni a decorrere dalla pronuncia della decisione di cui al paragrafo 2, le disposizioni di diritto nazionale che consentono la rimozione straordinaria della preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione non possono essere applicate nel contesto dell'impugnazione del riconoscimento e dell'esecuzione di tale decisione in un altro Stato membro.

7.   I paragrafi 5 e 6 non si applicano alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.»;

13 bis)

all'articolo 22, il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:

«-1.     Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.»; [Em. 58]

13 ter)

all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dagli organi mittenti e riceventi e dalle autorità centrali soltanto per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. I dati personali che non sono pertinenti ai fini del presente regolamento sono cancellati immediatamente .»; [Em. 59]

13 quater)

all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo il diritto dell'Unione e nazionale .»; [Em. 60]

13 quinquies)

all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme dell'Unione e nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.»; [Em. 61]

13 sexies)

all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Qualsiasi trattamento di informazioni effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 .»; [Em. 62]

14)

all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 e 15. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2.»

15)

È inserito l'articolo 23 bis seguente:

«Articolo 23 bis

Monitoraggio

1.   Entro … [due anni un anno dopo la data di applicazione entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. [Em. 63]

2.   Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.»;

16)

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Valutazione

1.   Non prima del Entro … [cinque quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa . [Em. 64]

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.»;

17)

È aggiunto un nuovo allegato IV, il cui testo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento].

Tuttavia:

a)

l'articolo 1, punto 14, si applica a decorrere dal … [12 mesi dopo l'entrata in vigore] e

b)

l'articolo 1, punti 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal … [24 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Ricevuta di ritorno da usarsi per la notificazione o comunicazione tramite posta ai sensi dell'articolo 14

RICEVUTA DI RITORNO

per la comunicazione o notificazione tramite posta di atti giudiziari o extragiudiziali

(Art. 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007)

NUMERO DI RIFERIMENTO UNICO DELLA SPEDIZIONE:

MITTENTE:

Nome:

DESTINATARIO:

Nome

Nome del ricevente:

Firma del ricevente:

LA RICEVUTA DEVE ESSERE RINVIATA AL SEGUENTE INDIRIZZO:

INDIRIZZO DI CONSEGNA:

DATA DI CONSEGNA/ RINVIO DELL'ATTO:

gg mm aaaa

Via:

N.

Via

N.

CONSEGNATO

a:

RINVIATO

Motivo:

Città:

 

Città

 

Destinatario:

Indirizzo sconosciuto:

Codice postale:

 

Codice postale

 

Rappresentante:

Destinatario sconosciuto:

Stato:

 

Stato:

 

Persona adulta che vive allo stesso indirizzo:

Non ritirato:

Rifiuto della ricezione

Per il fornitore del servizio postale:

Impiegato del destinatario:

Destinatario trasferito:

»


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/560


P8_TA(2019)0105

Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0895 — C8-0511/2018 — 2018/0436(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/58)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Al fine di evitare le gravi perturbazioni che ne conseguirebbero, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, è pertanto necessario istituire una serie di misure temporanee che consentano ai trasportatori di merci su strada in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci su strada tra il territorio di quest'ultimo e il territorio dei ventisette restanti Stati membri. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra il Regno Unito e i restanti Stati membri, i diritti così conferiti dovrebbero essere subordinati al conferimento di diritti equivalenti e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale.

(4)

Al fine di evitare le gravi perturbazioni che ne conseguirebbero, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, è pertanto necessario istituire una serie di misure temporanee che consentano ai trasportatori di merci su strada in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci su strada tra il territorio di quest'ultimo e il territorio dei ventisette restanti Stati membri o dal territorio del Regno Unito al territorio di quest'ultimo transitando per uno o più Stati membri . Al fine di garantire il corretto equilibrio tra il Regno Unito e i restanti Stati membri, i diritti così conferiti dovrebbero essere subordinati al conferimento di diritti equivalenti e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2)

«trasporto bilaterale» :

2)

«trasporto autorizzato» :

 

a)

spostamento con carico di un veicolo i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati rispettivamente nel territorio dell'Unione e nel territorio del Regno Unito, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

 

a)

spostamento con carico di un veicolo dal territorio dell'Unione al territorio del Regno Unito o viceversa , con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

 

b)

uno spostamento a vuoto in relazione allo spostamento di cui alla lettera a) ;

 

b)

spostamento con carico di un veicolo dal territorio del Regno Unito al territorio dello stesso con transito attraverso il territorio dell'Unione ;

 

 

b bis)

spostamento a vuoto relativo ai trasporti di cui alle lettere a) e b);

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5)

«licenza del Regno Unito»: una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, compreso il trasporto bilaterale ;

5)

«licenza del Regno Unito»: una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, in relazione al trasporto autorizzato ;

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 3 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto di effettuare trasporti bilaterali

Diritto di effettuare trasporti autorizzati

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti bilaterali alle condizioni di cui al presente regolamento.

1.   I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti autorizzati alle condizioni di cui al presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I trasporti bilaterali dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5:

2.   I trasporti autorizzati dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5:

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel corso di un trasporto bilaterale a norma del presente regolamento sono rispettate le seguenti norme:

Nel corso di un trasporto autorizzato a norma del presente regolamento sono rispettate le seguenti norme:

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora essa riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori su strada dell'Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito dal presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori su strada dell'Unione, la Commissione può, al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti delegati:

2.   Qualora essa riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori su strada dell'Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito dal presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori su strada dell'Unione, la Commissione può, al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti delegati:

a)

limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito il numero di viaggi o entrambi ;

a)

sospendere l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento laddove non siano concessi diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione i diritti concessi siano minimi ;

b)

sospendere l'applicazione del presente regolamento; oppure

b)

limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi; oppure

c)

adottare altre misure opportune.

c)

adottare altre misure opportune quali obblighi finanziari o restrizioni operative .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3, tali condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i trasportatori di merci su strada del Regno Unito, la Commissione può, per porre rimedio a tale situazione, mediante atti delegati:

2.   Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3, tali condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i trasportatori di merci su strada del Regno Unito, la Commissione può, per porre rimedio a tale situazione, mediante atti delegati:

a)

limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito il numero di viaggi o entrambi ;

a)

sospendere l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento laddove non siano concessi diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione i diritti concessi siano minimi ;

b)

sospendere l'applicazione del presente regolamento; oppure

b)

limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi; oppure

c)

adottare altre misure opportune.

c)

adottare altre misure opportune quali obblighi finanziari o restrizioni operative .


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0063/2019).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/564


P8_TA(2019)0106

Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/59)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Al fine di rispecchiare il carattere temporaneo del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo , fatta salva l'eventuale negoziazione ed entrata in vigore di un futuro accordo per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione e il Regno Unito .

(5)

Al fine di rispecchiare il carattere temporaneo del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo . Entro … [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], alla Commissione dovrebbe essere conferito un mandato per l'avvio di negoziati con il Regno Unito su un accordo globale in materia di trasporto aereo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Al fine di mantenere livelli di connettività reciprocamente vantaggiosi, dovrebbero essere previsti accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, ad esempio di code-sharing, sia per i vettori aerei del Regno Unito sia per quelli dell'UE-27, in linea con il principio di reciprocità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di misure atte a garantire un giusto grado di reciprocità tra i diritti concessi unilateralmente dall'Unione e dal Regno Unito ai vettori aerei dell'altra parte, e  ad assicurare che i vettori dell'Unione possano competere con i vettori del Regno Unito a condizioni eque nell'offerta di servizi aerei . È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)

Al fine di garantire un giusto grado di reciprocità tra i diritti concessi unilateralmente dall'Unione e dal Regno Unito ai vettori aerei dell'altra parte, e  di assicurare che i vettori dell'Unione possano competere con i vettori del Regno Unito a condizioni eque nell'offerta di servizi aerei , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al ripristino dell'equivalenza e alla correzione di situazioni di concorrenza sleale attraverso misure adeguate . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (1bis) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Esenzione temporanea dal requisito della proprietà

 

1.     La Commissione può accordare un'esenzione temporanea dal requisito di proprietà di cui all'articolo 4, lettera f, del regolamento (CE) n. 1008/2008, su richiesta di un vettore aereo, purché quest'ultimo soddisfi tutte le seguenti condizioni:

 

a)

il giorno precedente il primo giorno di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è in possesso di una licenza d'esercizio valida a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008;

 

b)

il Regno Unito o i cittadini del Regno Unito, o una combinazione di entrambi, detengono meno del 50 % dell'impresa;

 

c)

gli Stati membri dell'Unione o i cittadini degli Stati membri dell'Unione, o una combinazione di entrambi, controllano di fatto l'impresa, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie; e

 

d)

presenta piani credibili per una modifica del proprio assetto proprietario nel più breve tempo possibile al fine di conformarsi al requisito della proprietà di cui all'articolo 4, lettera f) del regolamento (CE) n. 1008/2008;

 

2.     L'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere concessa per un periodo che non va oltre il 30 marzo 2020 e non è rinnovabile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri e di passeggeri e merci in combinazione e servizi «tutto merci» tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio del Regno Unito e l'altro è situato nel territorio dell'Unione.

c)

prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea , ivi incluso il code-sharing, di passeggeri e di passeggeri e merci in combinazione e servizi «tutto merci» tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio del Regno Unito e l'altro è situato nel territorio dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Fatti salvi gli articoli 4 e 5, nella prestazione dei servizi di trasporto aereo di linea ai sensi del presente regolamento, la capacità totale stagionale che i vettori aerei del Regno Unito devono fornire per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro non supera il numero totale di frequenze operate da tali vettori su tali rotte rispettivamente durante le stagioni invernale ed estiva IATA per l'anno 2018.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, la Commissione può , al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo  25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 :

2.   Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere , al fine di ripristinare l'equivalenza, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per :

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

rettificare la capacità disponibile per i vettori aerei del Regno Unito entro il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,

a)

proporre una limitazione della capacità per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, la Commissione può , al fine di porre rimedio a tale situazione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo  25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 :

2.   Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, alla Commissione è conferito il potere , al fine di porre rimedio a tale situazione, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per :

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

rettificare la capacità disponibile per i vettori aerei del Regno Unito entro il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,

a)

proporre una limitazione della capacità per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono essere adottati per porre rimedio alle situazioni seguenti:

3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono volti in particolare a porre rimedio alle situazioni seguenti:

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

l'applicazione, da parte del Regno Unito, di norme in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza o tutela ambientale meno rigorose di quelle stabilite nella normativa dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri, ovvero, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;

d)

l'applicazione, da parte del Regno Unito, di norme in materia di tutela dei diritti dei passeggeri, protezione dei lavoratori, sicurezza o tutela ambientale meno rigorose di quelle stabilite nella normativa dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri, ovvero, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri , senza indebiti ritardi, in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento.

1.   Le autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Comitato

 

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

 

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Esercizio della delega

 

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

 

3.     La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

 

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6.     L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo tra l'Unione e il Regno Unito che disciplina la prestazione tra di loro di servizi di trasporto aereo, oppure

a)

la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo globale tra l'Unione e il Regno Unito che disciplina la prestazione tra di loro di servizi di trasporto aereo, oppure


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0062/2019).

(1bis)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/571


P8_TA(2019)0107

Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0894 — C8-0514/2018 — 2018/0434(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/60)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione teorica di cui all'articolo 5.

3.   Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione di cui all'articolo 5.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze, restano validi al fine di consentirne la continuità d'uso in o come aeromobili .

I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze restano validi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 5 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Riporto di moduli di formazione teorica

Riporto di moduli di formazione

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (1) e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2), le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, considerano gli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.

In deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (1) e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2), le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, considerano gli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito , ma che non hanno ancora condotto al rilascio di una licenza prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui agli articoli 3 e 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti al certificato che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o 4, a seconda del caso.

2.   Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui all'articolo 3 e  i soggetti che emettono i certificati di cui all'articolo 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti al certificato che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o 4, a seconda del caso.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I titolari di certificati di cui agli articoli 3 o 4 del presente regolamento informano senza indugio l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1139.

3.   I titolari di certificati di cui all'articolo 3 o  i soggetti che emettono certificati di cui all'articolo 4 del presente regolamento informano senza indugio l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1139.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento e per la sorveglianza dei titolari di certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.

Ai fini del presente regolamento e per la sorveglianza dei titolari di certificati , o dei soggetti che li emettono, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (UE) n. 319/2014 (1) della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso di certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.

Il regolamento (UE) n. 319/2014 (1) della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso di certificati o che li emettono di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione 2 — punto 2.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.6   bis

regolamento (UE) n. 1321/2014, parte M, capitolo H, punto M.A.801, lettera b), numeri 2 e 3 e lettera c) (certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione).

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0061/2019).

(1)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(1)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(1)  Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 95 del 28.3.2014, pag. 58).

(1)  Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 95 del 28.3.2014, pag. 58).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/575


P8_TA(2019)0108

GATS: adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia (14020/2018 — C8-0509/2018 — 2018/0384(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/61)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14020/2018),

visti i progetti di accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia (14020/2018 ADD 1-17),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0509/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0067/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione degli accordi;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/576


P8_TA(2019)0109

Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018)0277 — C8-0192/2018 — 2018/0138(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/62)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0277),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0015/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0138

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di razionalizzazione per far progredire la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute comprendenti una struttura a due livelli, nell'Unione, al servizio dei cittadini, per lo sviluppo del mercato interno e per la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione . Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete centrale è composta da quelle parti della rete che sono della massima importanza strategica per l'Unione, mentre la rete globale garantisce la connettività di tra tutte le regioni dell'Unione europea, mentre nell'Unione. La rete centrale dovrebbe fungere da acceleratore transfrontaliero e multimodale per uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità . è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l'Unione. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050. Inoltre il regolamento (UE) n. 1315/2013 è incentrato sui collegamenti transfrontalieri in grado di migliorare l'interoperabilità tra i diversi modi di trasporto e di contribuire all'integrazione multimodale dei trasporti dell'Unione, e dovrebbe altresì tenere conto delle dinamiche di sviluppo del settore dei trasporti e delle nuove tecnologie in futuro. [Em. 1]

(2)

Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a  molteplici, lente, oscure e complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi , produce incertezza per i promotori dei progetti e i potenziali investitori privati, può persino condurre all'abbandono dei progetti nel mezzo della procedura. In tali circostanze, Per far fronte a tali questioni e consentire un completamento sincronizzato della rete TEN-T entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013rende , è necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione europea. Inoltre è opportuno che gli Stati membri decidano in merito ai rispettivi piani infrastrutturali nazionali in conformità con gli obiettivi TEN-T. [Em. 2]

(2 bis)

Il presente regolamento si applica soltanto ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013 sulla rete centrale della rete transeuropea di trasporti. Uno Stato membro può anche decidere di ampliare il campo di applicazione alla rete globale. [Em. 3]

(3)

I sistemi contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per l'Unione l'economia. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee e/o semplificate o tempistiche limitate per il completamento della procedura delle autorizzazioni o per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove tali norme sul trattamento prioritario siano previste un tale quadro sia previsto all'interno di un contesto giuridico nazionale, le si dovrebbero lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. Gli Stati membri che non dispongono di siffatte norme sul trattamento prioritario dovrebbero adottarle. [Em. 4]

(4)

Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva del Consiglio 92/43/CEE (7), le direttive 2009/147/CE (8), 2000/60/CE (9), 2008/98/CE (10), 2010/75/UE (11), 2012/18/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio.e la direttiva di esecuzione della Commissione 2011/42/UE (13), è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale. Inoltre, l'esame precoce dell'impatto ambientale e le discussioni tempestive con le autorità competenti sul contenuto delle valutazioni ambientali possono ridurre i ritardi nella fase di autorizzazione e, in generale, migliorare la qualità delle valutazioni. [Em. 5]

(4 bis)

Data l'ingente quantità delle valutazioni ambientali previste da varie direttive europee e norme nazionali comunque necessarie per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T, l'Unione dovrebbe istituire una procedura comune, semplificata e centralizzata che soddisfi i requisiti di tali direttive, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento inteso a rafforzare la razionalizzazione delle misure. [Em. 6]

(5)

I progetti della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire agli investitori un unico punto di ingresso. Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali , in modo che i progetti relativi alla rete centrale possano avvalersi di procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni e di un punto di contatto unico per gli investitori, rendendo così possibile una gestione chiara ed efficace dell'intera procedura. Se necessario, l'autorità competente unica può delegare le responsabilità, gli obblighi e i compiti di cui è incaricata ad un'altra autorità di livello regionale e locale idoneo o di un altro livello amministrativo. [Em. 7]

(6)

L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza , il coordinamento, la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri la rapidità delle procedure e dell'adozione delle decisioni . Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e l'unica autorità competente e dunque consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE. [Em. 8]

(6 bis)

Qualora i progetti di interesse comune siano considerati progetti prioritari dell'Unione, potrebbe essere istituita un'autorità competente comune concordata tra le autorità competenti uniche di due o più Stati membri o di Stati membri e paesi terzi per l'espletamento dei compiti derivanti dal presente regolamento. [Em. 9]

(7)

La procedura prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi incondizionatamente rispetto all'osservanza dei requisiti delle norme di diritto internazionale e dell'Unione, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela ambientale e della salute umana.

(8)

Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T entro il 2030 , la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe promuovere garantire una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale , di trasparenza e di partecipazione del pubblico dell'Unione. I progetti dovrebbero essere valutati in base ai criteri di maturità nella selezione dei progetti stabiliti dal meccanismo per collegare l'Europa. Nel procedere a tali valutazioni occorre tener conto del rispetto delle scadenze di cui al presente regolamento. [Em. 10]

(9)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più efficiente ace possibile.

(10)

I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 dovrebbero essere autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal presente regolamento . [Em. 11]

(11)

Gli appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri di interesse comune dovrebbero essere indetti in conformità al trattato e alle direttive 2014/25/UE (14) e/o 2014/24/UE (15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire l'efficace completamento dei progetti transfrontalieri di interesse comune della rete centrale, le procedure di appalti pubblici indette da un unico organismo dovrebbero essere soggette a un'unica legislazione nazionale. In deroga alle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, si applicano, in linea di principio, le norme nazionali dello Stato membro in cui l'organismo comune ha la propria sede legale. Dovrebbe restare possibile definire la legislazione applicabile attraverso un accordo intergovernativo.

(12)

La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. Fatte salve le scadenze stabilite dal presente regolamento e in linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono dovrebbero avere la possibilità di richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata. [Em. 12]

(13)

L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (16) prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici per progetti di interesse comune, al fine di minimizzare i costi esterni e ottenere il rapporto più vantaggioso qualità/prezzo (17). Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune. [Em. 13]

(14)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di coordinamento di tali obiettivi, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo stesso.

(15)

Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore, salvo decisione contraria concordemente adottata dagli interessati, [Em. 14]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'autorizzazione e all'attuazione di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, compresi i progetti preselezionati elencati nella parte III dell'allegato del regolamento che istituisce il «Meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027» . [Em. 15]

Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento, come un unico pacchetto, a progetti di interesse comune sulla rete globale della rete transeuropea dei trasporti. [Em. 16]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«decisione globale»: la decisione o la serie di decisioni adottate dalle/dall'autorità dall'unica autorità competente di uno Stato membro e , ove applicabile, dall'autorità competente comune, ma esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa; [Em. 17]

b)

«procedure di rilascio delle autorizzazioni»: ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità competenti di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione e a decorrere dalla data della firma di accettazione della notifica del fascicolo da parte dell'unica autorità competente dello Stato membro ; [Em. 18]

c)

«promotore del progetto»: chi richiede un'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che dà avvio a qualsiasi persona fisica o persona giuridica pubblica privata che richiede un'autorizzazione per avviare un determinato progetto; [Em. 19]

d)

«unica autorità competente»: l'autorità designata dallo Stato membro , a norma del rispettivo diritto nazionale, per assolvere i compiti derivanti dalla dal presente regolamento; [Em. 20]

e)

«progetto transfrontaliero di interesse comune»: un progetto di interesse comune ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1315/2013 riguardante una tratta transfrontaliera quale definita all'articolo 3, lettera m), di detto regolamento, realizzata da un organismo comune.

e bis)

«autorità competente comune», un'autorità istituita di comune accordo dalle uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi che è incaricata di facilitare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti transfrontalieri di interesse comune. [Em. 21]

CAPO II

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 3

Carattere prioritario dei progetti di interesse comune

1.   Ogni progetto di interesse comune della rete centrale TEN-T , comprese le sezioni relative alla preselezione di cui alla parte III dell'allegato al regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, è soggetto a una procedura integrata di rilascio delle autorizzazioni gestita da un'unica autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma degli articoli 5 e 6. [Em. 22]

2.   Laddove il carattere prioritario sia previsto dalla legislazione applicabile, ai progetti di interesse comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a livello nazionale e vengono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, qualora e nella misura in cui tale trattamento sia previsto nella legislazione nazionale applicabile al determinato tipo di infrastruttura di trasporto.

3.   Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente ed efficace dei progetti di interesse comune, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido possibile, anche per quanto riguarda la valutazione dei criteri di maturità nella selezione dei progetti e le risorse assegnate. [Em. 23]

Articolo 4

Integrazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

1.   Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, sia nazionale, incluse le pertinenti valutazioni ambientali , sia a livello nazionale e dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale , senza pregiudicare la trasparenza, la partecipazione del pubblico, e i requisiti ambientali e di sicurezza a norma del diritto dell'Unione . [Em. 24]

2.   In Fatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UEe da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. [Em. 25]

Articolo 5

Unica autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni

1.   Entro il … (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare la procedura le procedure di rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa la procedura relativa all'adozione necessarie ai fini dell'adozione della decisione globale , conformemente al paragrafo 3 del presente articolo . [Em. 26]

2.   La responsabilità Su iniziativa dell'unica autorità competente , le responsabilità, gli obblighi e/o i compiti correlati di detta autorità, di cui al paragrafo 1, possono , d'intesa con lo Stato membro, essere delegati ad altra autorità ed eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo regionale, locale o di altro tipo , per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune , ad eccezione dell'adozione della decisione globale di cui al paragrafo 3 del presente articolo , alle seguenti condizioni: [Em. 27]

a)

vi è una sola autorità competente responsabile per ciascun progetto di interesse comune; [Em. 28]

b)

l'autorità competente è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura che porta all'assunzione della decisione globale relativa al determinato progetto di interesse comune, e [Em. 29]

c)

l'autorità competente coordina la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti. [Em. 30]

L'unica autorità competente può conservare la responsabilità di fissare le scadenze, fatte salve le scadenze stabilite a norma dell'articolo 6.

3.   L'unica autorità competente adotta la decisione globale entro le scadenze di cui all'articolo 6. Tale decisione è assunta seguendo procedure comuni.

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Fatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento, qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ai sensi della legislazione nazionale. Tale parere deve essere preso in considerazione dall'unica L'unica autorità competente è obbligata a tenere conto di tali pareri, in particolare se riguardano i requisiti stabiliti dalle direttive 2014/52/UE e 92/43/CEE . [Em. 31]

4.   Al momento di adottare la decisione globale, l'unica autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione sulla base delle disposizioni giuridiche applicabili . [Em. 32]

5.   Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, o in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci , oppure possono istituire un'autorità competente comune, fermi restando le scadenze di cui all'articolo 6, incaricata di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni . Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione e internazionale, Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali. [Em. 33]

5 bis.     Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento e in particolare del suo articolo 6 bis, l'unica autorità competente comunica alla Commissione la data di inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e la decisione globale, come stabilito dall'articolo 6. [Em. 34]

Articolo 6

Durata e attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni prevede una fase che precede la domanda e una fase di valutazione della domanda e adozione della decisione da parte dell'unica autorità competente.

2.   La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di due anni. 18 mesi . [Em. 35]

3.   Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati o, se del caso, all'autorità competente comune , trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro due mesi un mese dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente coinvolta. [Em. 36]

4.   Entro tre due mesi dall'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione l'unica autorità competente o, se del caso, l'autorità competente comune , in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate e prendendo in considerazione le informazioni trasmesse dal promotore del progetto sulla base della notifica di cui al paragrafo 3, stila e trasmette al promotore del progetto una descrizione dettagliata della domanda indicante: [Em. 37]

-a)

l'autorità competente, al livello amministrativo idoneo, incaricata, in caso di delega da parte dell'unica autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2; [Em. 38]

a)

l'ambito di applicazione materiale e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto quale parte integrante del fascicolo di domanda per la decisione globale;

b)

un calendario per la procedura di rilascio dell'autorizzazione che riporti almeno quanto segue:

i)

le decisioni , le autorizzazioni, i pareri e le valutazioni necessari; [Em. 39]

ii)

le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti e/o consultati ; [Em. 40]

iii)

le singole fasi della procedura e la loro durata;

iv)

le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare , nonché la tempistica programmata complessiva ; [Em. 41]

v)

le risorse pianificate dalle autorità e le possibili esigenze in termini di risorse aggiuntive.

5.   Per garantire la completezza e la qualità del fascicolo di domanda, il promotore del progetto richiede prima possibile, durante la fase che precede la domanda, il parere al riguardo dell'unica autorità competente. Il promotore del progetto collabora pienamente con l'unica autorità competente per rispettare le scadenze e la descrizione dettagliata della domanda di cui al paragrafo 4.

6.   Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della descrizione dettagliata della domanda entro 21 15 mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine per un massimo di 6 mesi, di propria iniziativa o a seguito di una richiesta opportunamente motivata del promotore del progetto. [Em. 42]

7.   Entro due mesi dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo, l'autorità competente conferma per iscritto la completezza del fascicolo di domanda e ne dà comunicazione al promotore del progetto. Il fascicolo di domanda presentato dal promotore del progetto è considerato completo se nei due mesi successivi alla sua presentazione l'autorità competente non richiede al promotore del progetto ulteriori informazioni. Per quanto attiene all'ambito di applicazione materiale e al livello di dettaglio, la richiesta deve limitarsi agli elementi indicati nella descrizione dettagliata della domanda. Eventuali richieste di ulteriori informazioni possono essere giustificate unicamente da nuove circostanze impreviste ed eccezionali e devono essere debitamente motivate dall'unica autorità competente.

8.   L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale vincolante entro un anno 6 mesi dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 , a meno che l'unica autorità competente non decida, di propria iniziativa, di prorogare tale periodo, per un periodo massimo di 3 mesi, motivando la sua decisione . Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno. [Em. 43]

9.   Le scadenze di cui alle precedenti disposizioni non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione e dalle procedure di appello amministrativo o giudiziale dinanzi a un organo giurisdizionale.

Articolo 6 bis

Procedura di rilascio delle autorizzazioni e assistenza finanziaria dell'Unione

1.     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lo stato di avanzamento del progetto è preso in considerazione nella valutazione dei progetti secondo i criteri di maturità nella selezione dei progetti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) …/… [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

2.     I ritardi riguardanti le fasi e le scadenze di cui all'articolo 6 giustificano un esame dello stato di avanzamento del progetto e la revisione dell'assistenza finanziaria ricevuta dall'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE)…/… [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], che può comportare la riduzione o il ritiro dell'assistenza finanziaria. [Em. 44]

Articolo 7

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di rilascio delle autorizzazioni

1.   Per i progetti che riguardano due o più Stati membri o uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi , le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune. [Em. 45]

1 bis.     In tali casi, per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, le uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi possono, di comune accordo, istituire un'autorità competente comune ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5. [Em. 46]

2.   Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 è autorizzato a seguire da vicino la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti e la cooperazione tra le autorità competenti interessate o, se del caso, con l'autorità competente comune . [Em. 47]

3.   Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale l'autorità l'unica autorità competente informa immediatamente la Commissione e, se del caso, il coordinatore europeo delle misure prese o da prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. La Commissione e, se del caso, il coordinatore europeo può richiedere all'autorità all'unica autorità competente di riferire periodicamente sui progressi compiuti. [Em. 48]

CAPO III

APPALTI PUBBLICI

Articolo 8

Appalti pubblici nell'ambito dei progetti transfrontalieri di interesse comune

1.   Gli appalti pubblici nell'ambito dei progetti transfrontalieri di interesse comune sono indetti in conformità al trattato e alle direttive 2014/25/UE e/o 2014/24/UE.

2.   In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo , insieme alle sue controllate, se del caso, applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale qualora per le procedure di appalto siano indette da un organismo comune e, se del caso, dalle sue controllate, per quanto concerne l'intero progetto . [Em. 49]

CAPO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 9

Assistenza tecnica

Se un promotore di progetto o uno Stato membro ne fa richiesta, in conformità ai relativiprogrammi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica , consulenza e assistenza finanziaria per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune in ogni fase del processo . [Em. 50]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non si applica alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano in un dato Stato membro a decorrere dalla data in cui l'unica autorità competente è stata designata da tale Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso qualora tali disposizioni diventino applicabili in uno Stato membro. [Em. 51]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 17 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 7 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(8)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(9)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(10)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(11)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(12)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che modifica e successivamente abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(13)  Direttiva di esecuzione 2011/42/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flutriafol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 42).

(14)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(15)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(16)  COM(2017)0198.

(17)  COM(2017)0573.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/586


P8_TA(2019)0110

Assicurazione degli autoveicoli ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (COM(2018)0336 — C8-0211/2018 — 2018/0168(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/63)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

1)

L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come potenziali parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le imprese di assicurazione, in quanto rappresenta un segmento consistente dell'attività di assicurazione del ramo non vita nell'Unione. Inoltre, l'assicurazione autoveicoli ha un impatto sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli. Un obiettivo fondamentale dell'azione dell'Unione nel campo dei servizi finanziari dovrebbe quindi essere rafforzare e consolidare il mercato interno per l'assicurazione autoveicoli.

1)

L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come potenziali persone lese a seguito di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le imprese di assicurazione, in quanto rappresenta un segmento consistente dell'attività di assicurazione del ramo non vita nell'Unione. Inoltre, l'assicurazione autoveicoli ha un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli e, di conseguenza, sul mercato interno e sullo spazio Schengen . Un obiettivo fondamentale dell'azione dell'Unione nel campo dei servizi finanziari dovrebbe quindi essere rafforzare e consolidare il mercato interno per l'assicurazione autoveicoli.

 

(In caso di approvazione del presente emendamento, occorrerà modificare di conseguenza i considerando del presente atto modificativo.)

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

2)

La Commissione ha effettuato una valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della coerenza con le altre politiche dell'Unione. La conclusione cui è giunta è che la direttiva 2009/103/CE funziona bene nel complesso e non richiede modifiche per la maggior parte dei suoi aspetti. Sono stati tuttavia individuati quattro ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate: indennizzo delle vittime di sinistri nei casi di insolvenza di un'impresa assicurativa, importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria, controlli dell'assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri e uso delle attestazioni di sinistralità passata da parte di una nuova impresa di assicurazione.

2)

La Commissione ha effettuato una valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della coerenza con le altre politiche dell'Unione. La conclusione cui è giunta è che la direttiva 2009/103/CE funziona bene nel complesso e non richiede modifiche per la maggior parte dei suoi aspetti. Sono stati tuttavia individuati quattro ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate: indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nei casi di insolvenza di un'impresa assicurativa, importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria, controlli dell'assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri e uso delle attestazioni di sinistralità passata da parte di una nuova impresa di assicurazione. Oltre a questi quattro ambiti, ai fini di una migliore tutela delle persone lese è opportuno introdurre nuove norme in materia di responsabilità per i sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo a motore.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)

Alcuni veicoli a motore, come le biciclette elettriche e i segway, sono più piccoli, e quindi meno suscettibili di altri di causare danni significativi a persone o cose. Includerli nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE sarebbe sproporzionato oltre che miope, guardando al futuro, poiché significherebbe imporre l'obbligo di un'onerosa ed eccessiva copertura assicurativa per tali veicoli. Tutto ciò comprometterebbe inoltre la loro diffusione e scoraggerebbe l'innovazione, benché non esistano elementi sufficienti per affermare che tali veicoli potrebbero causare incidenti con persone lese sulla stessa scala di altri veicoli, come le autovetture o i camion. In linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli obblighi a livello di Unione dovrebbero riguardare i veicoli che possono potenzialmente provocare danni significativi in situazioni transfrontaliere. Occorre dunque circoscrivere l'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE ai veicoli per i quali l'Unione reputa necessaria la conformità a requisiti di sicurezza e protezione per l'immissione sul mercato, ossia i veicoli soggetti all'omologazione UE.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter)

È tuttavia importante consentire agli Stati membri di decidere in ambito nazionale il livello adeguato di protezione delle persone potenzialmente lese da veicoli diversi da quelli soggetti all'omologazione UE. Pertanto, è essenziale che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere disposizioni vincolanti relative alla protezione degli utenti di questi altri tipi di veicoli, o a introdurne di nuove, qualora lo ritengano necessario per proteggere le persone potenzialmente lese in un incidente stradale. Qualora uno Stato membro scelga di imporre tale copertura assicurativa sotto forma di assicurazione obbligatoria, dovrebbe tener conto della probabilità che un veicolo possa essere utilizzato in un contesto transfrontaliero e della necessità di tutelare le potenziali persone lese di un altro Stato membro.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater)

È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE i veicoli destinati esclusivamente agli sport motoristici, poiché tali veicoli sono in genere coperti da altre forme di assicurazione della responsabilità e non sono soggetti all'assicurazione autoveicoli obbligatoria se utilizzati esclusivamente per competizioni sportive. Poiché il loro utilizzo è circoscritto a una pista o a uno spazio controllato, anche la possibilità di un sinistro con persone o veicoli estranei è limitata. Tuttavia, è importante che gli Stati membri mantengano disposizioni vincolanti, o ne introducano di nuove, per coprire i veicoli che prendono parte a manifestazioni sportive motoristiche.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies)

La presente direttiva garantisce un adeguato equilibrio tra l'interesse pubblico e i potenziali costi a carico delle autorità pubbliche, degli assicuratori e dei contraenti, al fine di garantire l'efficacia in termini di costi delle misure proposte.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies)

L'uso di un veicolo nella circolazione dovrebbe includere il suo utilizzo a fini di circolazione su strade pubbliche e private, che potrebbero comprendere tutti i vialetti, i parcheggi o qualsiasi altra area equivalente su terreno privato che sia pubblicamente accessibile. L'uso di un veicolo in un'area chiusa, cui il pubblico non può accedere, non dovrebbe essere considerato come uso di un veicolo nella circolazione. Nondimeno, se il veicolo è utilizzato nella circolazione, in qualsiasi contesto, ed è quindi soggetto all'obbligo di assicurazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che il veicolo sia coperto da una polizza assicurativa che copra le potenziali persone lese, durante il periodo del contratto, indipendentemente dal fatto che il veicolo stesse circolando o meno al momento del sinistro, tranne quando il veicolo è utilizzato in una manifestazione sportiva motoristica. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare la copertura assicurativa non connessa alla circolazione qualora non vi siano ragionevoli aspettative di copertura, come nel caso di un trattore coinvolto in un sinistro e la cui funzione principale, al momento del sinistro, non era quella di servire come mezzo di trasporto, bensì di generare, come macchina da lavoro, la forza motrice necessaria.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septies)

È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE i veicoli utilizzati esclusivamente in situazioni che non sono situazioni di circolazione. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero richiedere una copertura assicurativa per i veicoli cancellati dal registro in forma permanente o temporanea in quanto inidonei a essere utilizzati come mezzi di trasporto, ad esempio perché si trovano in un museo, sono in fase di restauro o perché non vengono utilizzati per lunghi periodi per altre ragioni, quale un uso stagionale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

4)

Attualmente gli Stati membri dovrebbero astenersi dal controllare l'assicurazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel territorio dello Stato membro provenendo dal territorio di un altro Stato membro. I nuovi sviluppi tecnologici consentono di controllare l'assicurazione dei veicoli senza fermarli e, pertanto, senza interferire con la libera circolazione delle persone. È quindi opportuno consentire tali controlli dell'assicurazione dei veicoli, soltanto a condizione che essi non siano discriminatori, che siano necessari e proporzionati, che formino parte di un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale e che non impongano di fermare il veicolo.

4)

Attualmente gli Stati membri si astengono dal controllare l'assicurazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel territorio dello Stato membro provenendo dal territorio di un altro Stato membro. I nuovi sviluppi tecnologici , quali le tecnologie che permettono la lettura automatica delle targhe dei veicoli, consentono di controllare in modo discreto l'assicurazione dei veicoli senza fermarli e, pertanto, senza interferire con la libera circolazione delle persone. È quindi opportuno consentire tali controlli dell'assicurazione dei veicoli, soltanto a condizione che essi non siano discriminatori, che siano necessari e proporzionati, che formino parte di un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale , anche sui veicoli che stazionano nel territorio dello Stato membro che effettua i controlli, che non impongano di fermare il veicolo e che siano effettuati nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi legittimi della persona interessata .

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis)

Perché il sistema possa funzionare, è necessario uno scambio di informazioni tra gli Stati membri per consentire la verifica della copertura assicurativa autoveicoli anche se un veicolo è immatricolato in un altro Stato membro. Tale scambio di informazioni, basato sull'attuale sistema EUCARIS (sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida), dovrebbe essere effettuato in modo non discriminatorio, dal momento che tutti i veicoli dovrebbero essere soggetti alle stesse verifiche. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva avranno un impatto limitato sulle pubbliche amministrazioni, dato che tale sistema di scambio di informazioni esiste già e viene utilizzato per gestire le infrazioni al codice della strada.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter)

La circolazione di veicoli non assicurati, cioè l'uso di un veicolo a motore privo della copertura assicurativa per la responsabilità civile, è un problema sempre più grave nell'Unione. I costi dei sinistri che coinvolgono veicoli non assicurati sono stati stimati in 870 milioni di EUR nel 2011 per l'Unione nel suo insieme. Occorre sottolineare che la guida senza una copertura assicurativa danneggia un'ampia gamma di portatori d'interesse, tra cui le vittime di incidenti, gli assicuratori, i fondi di garanzia e i contraenti che hanno sottoscritto un'assicurazione autoveicoli.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

In linea con i principi suesposti, gli Stati membri non dovrebbero conservare i dati per un periodo superiore a quello necessario per verificare se un veicolo possiede una copertura assicurativa valida. Una volta accertata la copertura assicurativa di un veicolo, tutti i dati relativi alla verifica dovrebbero essere cancellati. Qualora il sistema di verifica non sia in grado di determinare se un veicolo è assicurato, i dati dovrebbero essere conservati solo per un massimo di 30 giorni o fino a che sia stato dimostrato che il veicolo possiede una copertura assicurativa valida, a seconda di quale sia il periodo più breve. Nel caso dei veicoli risultati sprovvisti di una copertura assicurativa valida, è ragionevole esigere che i dati siano conservati fino alla conclusione di un eventuale procedimento amministrativo o giudiziario e fino a quando il veicolo non sia provvisto di una copertura assicurativa valida.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

7)

Una protezione efficace e efficiente delle vittime di incidenti della circolazione stradale richiede che le vittime siano sempre indennizzate per i danni alle persone o i danni alle cose, a prescindere dal fatto che l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro sia o meno solvibile. Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire o designare un organismo che garantisca l'indennizzo iniziale delle persone lese abitualmente residenti nel loro territorio e che abbia il diritto di recuperare tale indennizzo dall'organismo istituito o nominato per lo stesso scopo nello Stato membro di stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha emesso la polizza del veicolo della parte responsabile. Tuttavia, al fine di evitare l'introduzione di richieste di indennizzo parallele, le vittime di incidenti stradali non dovrebbero essere autorizzate a presentare una richiesta di indennizzo presso tale organismo se hanno già presentato richiesta presso l'impresa di assicurazione interessata o hanno intrapreso un'azione legale contro di essa e la richiesta è ancora in fase di esame o l'azione è ancora in corso .

7)

Una protezione efficace ed efficiente delle persone lese a seguito di incidenti della circolazione stradale richiede che alle persone lese siano sempre versati gli indennizzi dovuti per i danni alle persone o i danni alle cose, a prescindere dal fatto che l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro sia o meno solvibile. Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire o designare un organismo che garantisca senza indugi l'indennizzo iniziale delle persone lese abitualmente residenti nel loro territorio, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE o entro i limiti di garanzia prescritti dallo Stato membro, se superiori, e che abbia il diritto di recuperare tale indennizzo dall'organismo istituito o nominato per lo stesso scopo nello Stato membro di stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha emesso la polizza del veicolo della parte responsabile. Tuttavia, al fine di evitare l'introduzione di richieste di indennizzo parallele, le vittime di incidenti stradali non dovrebbero essere autorizzate a presentare una richiesta di indennizzo presso tale organismo se hanno già presentato richiesta e la richiesta è ancora in fase di esame.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

8)

La sinistrosità passata dei contraenti che desiderano concludere nuovi contratti di assicurazione presso imprese di assicurazione dovrebbe essere facilmente autenticata, al fine di facilitarne il riconoscimento al momento di concludere una nuova polizza di assicurazione. Per semplificare la verifica e l'autenticazione delle attestazioni di sinistralità passata, è importante che il contenuto e il formato dell'attestazione siano uguali in tutti gli Stati membri. Inoltre, le imprese di assicurazione che tengono conto delle attestazioni di sinistralità passata per determinare i premi assicurativi non dovrebbero discriminare sulla base della nazionalità o semplicemente sulla base del precedente Stato membro di residenza del contraente. Per consentire agli Stati membri di verificare in che modo le imprese di assicurazione trattino le attestazioni di sinistralità passata, le imprese di assicurazione dovrebbero rendere pubbliche le loro politiche per quanto riguarda l'uso della sinistralità passata nel calcolo dei premi.

8)

La sinistrosità passata dei contraenti che desiderano concludere nuovi contratti di assicurazione presso imprese di assicurazione dovrebbe essere facilmente autenticata, al fine di facilitarne il riconoscimento al momento di concludere una nuova polizza di assicurazione. Per semplificare la verifica e l'autenticazione delle attestazioni di sinistralità passata, è importante che il contenuto e il formato dell'attestazione siano uguali in tutti gli Stati membri. Inoltre, le imprese di assicurazione che tengono conto delle attestazioni di sinistralità passata per determinare i premi assicurativi non dovrebbero discriminare sulla base della nazionalità o semplicemente sulla base del precedente Stato membro di residenza del contraente. Le imprese di assicurazione dovrebbero altresì equiparare le attestazioni di un altro Stato membro alle attestazioni nazionali e applicare gli eventuali sconti applicabili a un cliente potenziale dal profilo altrimenti identico, nonché gli sconti obbligatori ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di adottare norme nazionali sui sistemi «bonus/malus», poiché tali sistemi sono di natura nazionale e privi di elementi transfrontalieri, e quindi, secondo il principio di sussidiarietà, le decisioni in proposito dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri. Per consentire agli Stati membri di verificare in che modo le imprese di assicurazione trattino le attestazioni di sinistralità passata, le imprese di assicurazione dovrebbero rendere pubbliche le loro politiche per quanto riguarda l'uso della sinistralità passata nel calcolo dei premi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

9)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il contenuto e la forma dell'attestazione di sinistralità passata. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (20) .

soppresso

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)

Per conferire piena efficacia all'utilizzo delle attestazioni di sinistralità passata nel calcolo del premio assicurativo, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la partecipazione delle imprese di assicurazione a strumenti trasparenti di confronto dei prezzi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

10)

Al fine di garantire che gli importi minimi restino al passo con l'evoluzione della realtà economica (e non vengano erosi nel tempo), alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adattamento degli importi minimi di copertura dell'assicurazione responsabilità civile autoveicoli inteso a tener conto della realtà economica in continua evoluzione e la definizione dei compiti e degli obblighi procedurali degli organismi istituiti per liquidare gli indennizzi o incaricati di liquidare gli indennizzi a norma dell'articolo 10 bis per quanto riguarda il rimborso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

10)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione del contenuto e della forma delle attestazioni di sinistralità passata. Al fine di garantire che gli importi minimi di copertura dell'assicurazione responsabilità civile autoveicoli restino al passo con l'evoluzione della realtà economica (e non vengano erosi nel tempo), è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adattamento di tali importi minimi di copertura e la definizione dei compiti e degli obblighi procedurali degli organismi istituiti per liquidare gli indennizzi o incaricati di liquidare gli indennizzi a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2009/103/CE per quanto riguarda il rimborso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1bis). In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

11)

Nell'ambito della valutazione del funzionamento della direttiva, la Commissione europea dovrebbe controllare l'applicazione della direttiva, tenendo conto del numero di vittime , dell'importo dei sinistri pendenti a causa di ritardi nei pagamenti connessi a casi di insolvenza transfrontalieri, del livello degli importi minimi di copertura negli Stati membri, dell'importo dei sinistri dovuti alla circolazione transfrontaliera di veicoli non assicurati e del numero dei reclami riguardanti le attestazioni di sinistralità passata.

11)

Nell'ambito della valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE , la Commissione europea dovrebbe controllare l'applicazione della direttiva medesima , tenendo conto del numero di persone lese , dell'importo dei sinistri pendenti a causa di ritardi nei pagamenti connessi a casi di insolvenza transfrontalieri, del livello degli importi minimi di copertura negli Stati membri, dell'importo dei sinistri dovuti alla circolazione transfrontaliera di veicoli non assicurati e del numero dei reclami riguardanti le attestazioni di sinistralità passata. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare e rivedere la direttiva 2009/103/CE alla luce degli sviluppi tecnologici, compreso il maggiore uso di veicoli autonomi e semiautonomi, per garantire che essa continui a servire al suo scopo, che è quello di tutelare le potenziali persone lese da incidenti che coinvolgono autoveicoli. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare il regime di responsabilità applicabile ai veicoli leggeri ad alta velocità e la possibilità di una soluzione a livello di Unione per il sistema bonus/malus.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

12)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire la parità di tutela minima delle vittime di incidenti della circolazione stradale in tutta l'Unione e assicurare la protezione delle vittime in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

12)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti della circolazione stradale in tutta l'Unione, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e  garantire parità di trattamento nell'autenticazione, da parte degli assicuratori, delle attestazioni di sinistralità passata dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell'Unione , non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 bis)

Al fine di promuovere un approccio coerente riguardo alle persone lese a seguito di incidenti in cui un autoveicolo sia utilizzato come arma per commettere un reato violento o un atto terroristico, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'organismo nazionale incaricato del risarcimento, istituito o autorizzato a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/103/CE, gestisca qualsiasi sinistro derivante da tale reato o atto.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)

Il termine «vittima» è sostituito da «persona lesa» e il termine «vittime» è sostituito da «persone lese» nell'intero testo della direttiva.

 

(La formulazione definitiva esatta del concetto di «persona lesa» deve essere determinata caso per caso, in base alle esigenze grammaticali; l'approvazione del presente emendamento comporterà altri emendamenti corrispondenti alla direttiva modificata.)

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 1 — punto 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.

«uso del veicolo» ogni utilizzo del veicolo , destinato di norma a fungere da mezzo di trasporto, che sia conforme alla funzione abituale del veicolo stesso , a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1 bis.

«uso del veicolo» ogni utilizzo di un veicolo nella circolazione che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente , a prescindere dalle caratteristiche del veicolo , dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 2 — commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

All'articolo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

 

«La presente direttiva si applica unicamente ai veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858  (*) , del regolamento (UE) n. 167/2013  (**) o del regolamento (UE) n. 168/2013  (***) .

 

La presente direttiva non si applica ai veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nel contesto della partecipazione a una competizione sportiva o ad attività sportive a essa collegate, all'interno di un'area chiusa.»;

 

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 3 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter)

All'articolo 3, è aggiunto il comma seguente:

 

«Gli Stati membri provvedono affinché, quando un veicolo è soggetto all'obbligo di assicurazione a norma del primo comma, l'assicurazione sia valida e copra le persone lese anche in caso di incidenti che si verificano:

 

a)

quando il veicolo sta circolando e non è utilizzato in modo conforme alla sua funzione primaria; e

b)

al di fuori dell'uso del veicolo nella circolazione.

 

Gli Stati membri possono adottare limitazioni della copertura assicurativa per quanto riguarda gli utilizzi di cui al quinto comma, lettera b), esulanti dall'uso del veicolo nella circolazione. La presente disposizione è applicata in via eccezionale e solo quando necessario, qualora gli Stati membri ritengano che detta copertura vada oltre quanto ci si può ragionevolmente attendere da un'assicurazione autoveicoli. La presente disposizione non può in alcun caso essere utilizzata per eludere i principi e le norme stabiliti nella presente direttiva.»;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono tuttavia effettuare tali controlli sull'assicurazione, a condizione che essi non siano discriminatori e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita, e

Gli Stati membri possono tuttavia effettuare tali controlli sull'assicurazione, a condizione che essi non siano discriminatori e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita, rispettino i diritti, le libertà e i legittimi interessi del soggetto interessato, e

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale e non richiedano che il veicolo si fermi.

b)

rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale , anche sui veicoli che normalmente stazionano nel territorio dello Stato membro che effettua il controllo, e non richiedano che il veicolo si fermi.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Ai fini dell'esecuzione dei controlli sull'assicurazione di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro concede agli altri Stati membri, con facoltà di effettuare ricerche automatizzate, l'accesso ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:

 

a)

i dati relativi all'esistenza o meno di una copertura assicurativa obbligatoria per un veicolo;

b)

i dati relativi ai proprietari o agli intestatari del veicolo rilevanti per l'assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 3.

 

L'accesso a tali dati è concesso attraverso i punti di contatto nazionali degli Stati membri, designati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/413  (*1) .

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Nel condurre una ricerca in forma di richiesta presentata, il punto di contatto nazionale dello Stato membro che effettua un controllo dell'assicurazione utilizza il numero completo di immatricolazione. Le ricerche sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI  (*2) . Lo Stato membro che effettua un controllo dell'assicurazione utilizza i dati ottenuti per stabilire se un veicolo è coperto da un'assicurazione obbligatoria valida di cui all'articolo 3 della presente direttiva.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Gli Stati membri garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, per quanto possibile utilizzando applicazioni informatiche esistenti, come quella di cui all'articolo 15 della decisione 2008/616/GAI, e le versioni modificate di tali applicazioni informatiche, in conformità del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni informatiche prevedono tanto la modalità di scambio online in tempo reale quanto la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La legislazione degli Stati membri specifica in particolare lo scopo esatto, fa riferimento alla pertinente base giuridica, rispetta i requisiti di sicurezza applicabili e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità, nonché stabilisce un periodo commisurato di conservazione dei dati.

 

I dati personali trattati in virtù del presente articolo sono conservati solo per il periodo di tempo necessario ai fini del controllo dell'assicurazione. Tali dati sono cancellati completamente non appena non sono più necessari per tale scopo. Se dal controllo dell'assicurazione emerge che il veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3, il soggetto che effettua il controllo cancella immediatamente tali dati. Qualora il controllo non consenta di determinare se un veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3, i dati sono conservati per un periodo di tempo adeguato, non superiore a 30 giorni, o per il tempo necessario ad accertare l'esistenza di una copertura assicurativa, a seconda di quale sia il periodo più breve.

 

Lo Stato membro che accerti che un veicolo viaggia privo dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3 può applicare sanzioni stabilite in conformità dell'articolo 27.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

nel caso di danni alle persone: 6 070 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime , o 1 220 000 EUR per vittima ;

(a)

nel caso di danni alle persone: 6 070 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese , o 1 220 000 EUR per persona lesa ;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

nel caso di danni alle cose, 1 220 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime .

(b)

nel caso di danno alle cose, 1 220 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese .

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis)

All'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell’articolo 3.

«Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o entro i limiti di garanzia prescritti dallo Stato membro, se superiori , i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 3, anche per quanto riguarda gli incidenti in cui un autoveicolo è utilizzato come arma per commettere un reato violento o un atto terroristico .»;

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 10 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Articolo 10 bis

Protezione delle persone lese in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione o di mancanza di cooperazione di un'impresa di assicurazione

Protezione delle persone lese in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione

 

-1.     Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone lese abbiano diritto al risarcimento, almeno entro i limiti dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o entro i limiti di garanzia prescritti dallo Sato membro, se superiori, per i danni alle persone o alle cose causati da un veicolo assicurato da un'impresa di assicurazione che si trova nelle situazioni seguenti:

 

(a)

l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura fallimentare; o

 

(b)

l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 268, lettera d), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*) .

1.   Ogni Stato membro crea o autorizza un organismo ad indennizzare le persone lese che risiedono abitualmente all'interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1 , per i danni alle persone o i danni alle cose causati da un veicolo assicurato da un'impresa di assicurazione in una delle seguenti situazioni:

1.   Ogni Stato membro crea o autorizza un organismo ad indennizzare le persone lese che risiedono abitualmente all'interno del suo territorio, nelle situazioni di cui al paragrafo - 1.

(a)

l'impresa di assicurazione è soggetta ad una procedura fallimentare;

 

(b)

l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 268, lettera d), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (***) ;

 

(c)

l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non ha fornito una risposta motivata sugli elementi invocati nella richiesta d'indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta a tale impresa di assicurazione.

 

2.     Le persone lese non possono presentare una richiesta di indennizzo all'organismo di cui al paragrafo 1 se hanno già presentato una richiesta direttamente all'impresa di assicurazione o intrapreso un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione e tale richiesta o azione è ancora pendente.

 

3.    L'organismo di cui al paragrafo 1 fornisce una risposta alla richiesta di indennizzo entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta .

3.    La persona lesa può chiedere l'indennizzo direttamente all'organismo di cui al paragrafo 1. Tale organismo , sulla base delle informazioni fornitegli su sua richiesta dalla persona lesa, dà alla persona lesa una risposta motivata circa il pagamento dell'indennizzo entro tre mesi dalla data alla quale la persona lesa richiede l'indennizzo.

 

Qualora sia dovuto un indennizzo, entro tre mesi dalla comunicazione della propria risposta, l'organismo di cui al paragrafo 1 corrisponde l'intero indennizzo alla persona lesa o, laddove l'indennizzo avvenga sotto forma di pagamenti periodici concordati, dà avvio a tali pagamenti.

 

Qualora una persona lesa abbia presentato una richiesta a un'impresa di assicurazione o al suo mandatario per la liquidazione dei sinistri, i quali sono diventati soggetti alle condizioni di cui al paragrafo - 1 prima o nel corso della richiesta, e tale persona lesa non abbia ancora ricevuto una risposta motivata dalla suddetta impresa di assicurazione o dal suo mandatario per la liquidazione dei sinistri, la persona lesa ha facoltà di ripresentare la propria richiesta di indennizzo all'organismo di cui al paragrafo 1.

4.   Nel caso in cui la parte lesa risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione di cui al paragrafo 1, l'organismo di cui al paragrafo 1 che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza ha diritto di esigere il rimborso della somma versata a titolo di indennizzo dall'organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione che ha emesso la polizza della parte responsabile .

4.   Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia ottenuto l'autorizzazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE in uno Stato membro diverso dallo Stato membro per il quale l'organismo di cui al paragrafo 1 è competente, tale organismo ha diritto di esigere il rimborso della somma versata a titolo di indennizzo dall'organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ottenuto l'autorizzazione .

5.   I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano:

5.   I paragrafi da - 1 a 4 non pregiudicano:

(a)

il diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo versato dall'organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno;

(a)

il diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo versato dall'organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno;

(b)

il diritto degli Stati membri di disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra:

(b)

il diritto degli Stati membri di disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra:

 

(i)

l'organismo di cui al paragrafo 1;

 

(i)

l'organismo di cui al paragrafo 1;

 

(ii)

la persona o le persone responsabili del sinistro;

 

(ii)

la persona o le persone responsabili del sinistro;

 

(iii)

altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa.

 

(iii)

altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa.

6.   Gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, in particolare alla condizione che la persona lesa dimostri che il responsabile del sinistro non è in grado o  rifiuta di pagare.

6.   Gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo a  riduzioni o condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva. In particolare , gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri che il responsabile del sinistro o l'impresa di assicurazione non sono in grado o  rifiutano di pagare.

7.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 ter al fine di definire i compiti e gli obblighi procedurali degli organismi istituiti o autorizzati a norma dell'articolo 10 bis per quanto riguarda il rimborso.

7.    Il presente articolo ha effetto:

 

(a)

dopo che sia stato concluso un accordo fra tutti gli organismi di cui al paragrafo 1, istituiti o autorizzati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;

 

(b)

a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo aver accertato, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che l'accordo di cui alla lettera (a) è stato concluso.

 

7 bis.     Nelle situazioni di cui al paragrafo - 1, le persone lese di cui all'articolo 20, paragrafo 1, possono chiedere un indennizzo all'organismo di indennizzo di cui all'articolo 24 nel loro Stato membro di residenza.

 

7 ter.     La persona lesa può chiedere un indennizzo direttamente all'organismo di indennizzo che, sulla base delle informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, dà alla persona lesa una risposta motivata entro tre mesi dalla data alla quale la persona lesa chiede l'indennizzo.

 

All'atto del ricevimento della richiesta, l'organismo di indennizzo informa di aver ricevuto una richiesta dalla persona lesa le persone o gli organismi seguenti:

 

(a)

l'impresa di assicurazione oggetto di una procedura di fallimento o di liquidazione;

 

(b)

il liquidatore nominato per detta impresa di assicurazione, secondo la definizione di cui all'articolo 268, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;

 

(c)

l'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro; e

 

(d)

l'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ottenuto l'autorizzazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, nel caso in cui detto Stato membro sia diverso dallo Stato membro in cui si è verificato il sinistro.

 

7 quater.     Ricevute le informazioni di cui al paragrafo 7 ter, l'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro comunica all'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa se l'indennizzo da parte dell'organismo di cui al paragrafo 1 debba essere considerato sussidiario o meno. L'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa tiene conto di tali informazioni all'atto dell'indennizzo.

 

7 quinquies.     L'organismo di indennizzo che ha risarcito la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ottenuto l'autorizzazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, per la somma pagata a titolo di indennizzo.

 

7 sexies.     Quest'ultimo organismo è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti dell'organismo di cui al paragrafo 1 stabilito nello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ottenuto l'autorizzazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa abbia corrisposto un indennizzo per danni alle persone o alle cose.

 

Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere la surrogazione disposta da ogni altro Stato membro.

 

7 septies.     L'accordo tra gli organismi di indennizzo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, contiene disposizioni relative alle funzioni e agli obblighi degli organismi di indennizzo e alle procedure di rimborso previste nel presente articolo.

 

7 octies.     In assenza dell'accordo di cui al paragrafo 7, lettera (a), o in assenza di una modifica dell'accordo a norma del paragrafo 7 septies entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva di modifica], alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 ter riguardo alla definizione dei compiti e degli obblighi procedurali degli organismi istituiti o autorizzati a norma del presente articolo per quando riguarda l'indennizzo, o alla modifica dell'accordo a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, o, se necessario, a entrambi gli aspetti.

 

 

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 15

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Articolo 15

«Articolo 15

Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro

Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro

1.   In deroga all'articolo 2 , lettera d) , secondo trattino , della direttiva 88 / 357 / CEE , quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione , a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

1.   In deroga all'articolo 13 , punto 13 , lettera b) , della direttiva 2009 / 138 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*), quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di immatricolazione o , a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni , lo Stato membro di destinazione , anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

2.    Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nello Stato membro di destinazione è responsabile dell'indennizzo previsto all'articolo 9 .

2.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di assicurazione notifichino al centro di informazione dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato il rilascio di una polizza assicurativa per l'uso del veicolo in questione .

 

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 15 bis

Responsabilità in caso di sinistro che coinvolge un rimorchio trainato da un veicolo a motore

In caso di sinistro causato da un gruppo di veicoli costituito da un rimorchio trainato da un veicolo a motore, la persona lesa è indennizzata dall'impresa che ha assicurato il rimorchio, qualora:

siano state sottoscritte assicurazioni per la responsabilità civile separate; e

possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo a motore trainante.

L'impresa che risarcisce la persona lesa in questo caso si rivale sull'impresa che ha assicurato il veicolo a motore trainante se ciò è previsto dalla legislazione nazionale.»

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 16 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o gli organismi di cui al secondo comma, tenendo conto delle attestazioni di sinistralità passata emesse da altre imprese di assicurazione o altri organismi di cui al secondo comma, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o semplicemente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e gli organismi di cui al secondo comma, tenendo conto delle attestazioni di sinistralità passata emesse da altre imprese di assicurazione o altri organismi di cui al secondo comma, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o semplicemente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 16 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché l'impresa di assicurazione, quando tiene conto delle attestazioni di sinistralità passata per la determinazione dei premi, tenga altresì conto delle attestazioni di sinistralità passata rilasciate da imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri alla stregua di quelle rilasciate da un'impresa di assicurazione stabilita all'interno dello stesso Stato membro e applica, conformemente alla legislazione nazionale, eventuali obblighi regolamentari per quanto riguarda il trattamento dei premi.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 16 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione pubblichino le loro politiche per quanto riguarda l'uso delle attestazioni di sinistralità passata nel calcolare i premi.

Senza pregiudizio delle politiche tariffarie delle imprese di assicurazione, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione pubblichino le loro politiche per quanto riguarda l'uso delle attestazioni di sinistralità passata nel calcolare i premi.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 16 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 28 bis, paragrafo 2, che specifichino il contenuto e la forma delle attestazioni di sinistralità passata di cui al secondo comma . L'attestazione contiene le seguenti informazioni:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 ter che definiscono il contenuto e la forma delle attestazioni di sinistralità passata di cui al secondo paragrafo . L'attestazione contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)

l'identità dell'impresa di assicurazione che rilascia l'attestazione di sinistralità passata;

(a)

l'identità dell'impresa di assicurazione che rilascia l'attestazione di sinistralità passata;

(b)

l'identità del contraente;

(b)

l'identità del contraente , compresi la data di nascita, l'indirizzo di contatto e, se del caso, il numero e la data di rilascio della patente di guida ;

(c)

il veicolo assicurato;

(c)

il veicolo assicurato e il relativo numero di identificazione ;

(d)

il periodo di copertura del veicolo assicurato:

(d)

la data di inizio e la data di cessazione della copertura assicurativa del veicolo;

(e)

il numero e il valore dei sinistri comportanti responsabilità civile dichiarati nel periodo oggetto dell'attestazione di sinistralità passata.

(e)

il numero dei sinistri comportanti responsabilità civile di cui il contraente è responsabile dichiarati nel periodo oggetto dell'attestazione di sinistralità passata , comprese la data e la natura di ciascun sinistro, per quanto i concerne danni alle cose o alle persone, e se la pratica relativa al sinistro è ancora aperta o è stata chiusa.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 16 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione consulta tutte le pertinenti parti interessate prima di adottare tali atti delegati e cerca di raggiungere un accordo tra le parti interessate per quanto riguarda il contenuto e la forma dell'attestazione di sinistralità passata.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)     è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 16 bis

 

Strumento di confronto dei prezzi

 

1.     Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento di confronto indipendente che consenta loro di confrontare e valutare i prezzi e le tariffe generali dei prestatori di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3, sulla base delle informazioni fornite dai consumatori.

 

2.     I prestatori di assicurazione obbligatoria forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni richieste per tale strumento e assicurano che le informazioni siano accurate e aggiornate nella misura necessaria a garantire tale accuratezza. Detto strumento può comprendere anche opzioni aggiuntive in materia di copertura assicurativa dei veicoli a motore al di là dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 3.

 

3.     Lo strumento di confronto:

 

(a)

è operativamente indipendente dai prestatori di servizi e assicura pertanto che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

 

(b)

indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;

 

(c)

enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;

 

(d)

utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

 

(e)

fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;

 

(f)

è aperto a qualsiasi prestatore di assicurazione obbligatoria che metta a disposizione le informazioni pertinenti e include un'ampia gamma di offerte che copra un segmento significativo del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

 

(g)

prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

 

(h)

comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e non sono vincolanti per i prestatori di servizi di assicurazione.

 

4.     Su richiesta del fornitore dello strumento, gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere da (a) a (h), sono certificati dalle autorità competenti.

 

5.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 ter, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la forma e le funzioni di tale strumento di confronto e le categorie di informazioni che i prestatori di assicurazione devono fornire alla luce del carattere personalizzato delle polizze assicurative.

 

6.     Fatte salve altre norme dell'Unione e conformemente all'articolo 27, gli Stati membri possono prevedere sanzioni, anche sotto forma di ammende, per gli operatori degli strumenti di confronto che inducono in errore i consumatori o non indicano chiaramente la proprietà dello strumento e l'eventuale remunerazione ricevuta da un prestatore di servizi assicurativi.»;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 18 bis

Accesso ai verbali di sinistro

Gli Stati membri garantiscono il diritto della persona lesa ad ottenere tempestivamente copia del verbale di sinistro dalle autorità competenti. In conformità del diritto nazionale, quando non può rilasciare immediatamente un verbale di sinistro completo, lo Stato membro fornisce alla persona lesa una versione con omissis finché non sia disponibile la versione integrale. Le modifiche al testo dovrebbero limitarsi a quelle strettamente necessarie e richieste per conformarsi al diritto unionale o nazionale.»;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo) — lettera a (nuova)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 23 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater)

l'articolo 23 è così modificato:

 

(a)

è inserito il seguente paragrafo:

 

 

«1 bis     . Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di assicurazione siano tenute a fornire tutte le informazioni necessarie richieste dal registro di cui al paragrafo 1, lettera (a), compresi tutti i numeri di immatricolazione coperti da una polizza assicurativa emessa da un'impresa. Gli Stati membri impongono inoltre alle imprese di assicurazione di informare il centro d'informazione quando una polizza non sia più valida prima della data di scadenza della stessa o non copra più un veicolo immatricolato.»;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo) — lettera b (nuova)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 23 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b)

è inserito il seguente paragrafo:

 

 

«5 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché il registro di cui al paragrafo 1, lettera (a), sia mantenuto e aggiornato e sia pienamente integrato nelle banche dati di immatricolazione dei veicoli nonché accessibile ai punti di contatto nazionali a norma della direttiva (UE) 2015/413.»;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo) — lettera c (nuova)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 23 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

(c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95 / 46/CE .

 

«6.   Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 bis si procede nel rispetto del regolamento (UE) 2016 / 679.»;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 quinquies (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies)

è inserito il seguente articolo 26 bis:

 

«Articolo 26 bis

Organismi di indennizzo

1.     Gli Stati membri si adoperano affinché gli organismi di indennizzo di cui agli articoli 10, 10 bis e 24 siano gestiti come un'unità amministrativa unica che copre tutte le funzioni dei diversi organismi di indennizzo contemplati dalla presente direttiva.

2.     Qualora non gestisca tali organismi come un'unità amministrativa unica, lo Stato membro lo notifica alla Commissione e agli altri Stati membri insieme ai motivi della sua decisione.»

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 sexies (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 sexies)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 26 ter

 

Prescrizione

 

1.     Gli Stati membri garantiscono che sia applicato un termine di prescrizione di almeno quattro anni alle azioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 20, paragrafo 2, relative alle richieste di risarcimento per i danni a persone e a cose derivanti da un sinistro stradale transfrontaliero. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza, o aveva ragionevoli motivi per venire a conoscenza, dell'entità della lesione, della perdita o del danno, della causa, dell'identità della persona responsabile e dell'impresa di assicurazione che ne copre la responsabilità civile o del mandatario per la liquidazione dei sinistri o dell'organismo di indennizzo responsabile della liquidazione al quale viene presentata la richiesta.

 

2.     Gli Stati membri garantiscono che, laddove la legge nazionale applicabile alla richiesta preveda termini di prescrizione superiori a quattro anni, siano applicati tali termini di prescrizione più lunghi.

 

3.     Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni aggiornate sulle norme nazionali in materia di prescrizione in relazione ai danni causati da sinistri stradali. La Commissione rende pubblicamente disponibile e accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione una sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 septies (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 septies)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 26 quater

 

Sospensione dei termini di prescrizione

 

1.     Gli Stati membri garantiscono che i termini di prescrizione di cui all'articolo 26 bis siano sospesi nel periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di indennizzo da parte del ricorrente:

 

(a)

all'impresa di assicurazione della persona che ha causato l'incidente o al suo mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 21 e 22; o

 

(b)

all'organismo di indennizzo di cui agli articoli 24 e 25 e il rigetto della richiesta da parte del convenuto.

 

2.     Qualora il periodo di prescrizione residuo al termine della sospensione sia inferiore a sei mesi, gli Stati membri garantiscono che al ricorrente sia riconosciuto un periodo minimo di ulteriori sei mesi per avviare un procedimento giudiziario.

 

3.     Gli Stati membri garantiscono che, laddove un termine di prescrizione scada di sabato, di domenica o in un giorno di festività legalmente riconosciuta, esso sia prorogato sino alla fine del primo giorno lavorativo successivo.»;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 octies (nuovo)

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 octies)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 26 quinquies

 

Calcolo dei termini

 

Gli Stati membri garantiscono che ciascun termine previsto dalla presente direttiva sia calcolato come segue:

 

(a)

il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento pertinente;

 

(b)

laddove un termine sia espresso in anni, esso scade nel relativo anno successivo, nel mese e alla data corrispondenti per denominazione o per numerazione al mese e al giorno in cui si è prodotto detto evento. Se nel mese successivo pertinente non esiste una data con una numerazione corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese;

 

(c)

la decorrenza dei termini non è sospesa durante le festività osservate dal tribunale.»;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 28 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 bis

soppresso

Procedura di comitato

 

1.     La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione****.Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*****.

 

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 28 ter — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10 bis, paragrafo 7 , è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 30 .

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da … [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7 octies, all'articolo 16, quinto comma, e all'articolo 16 bis, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 28 ter — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 bis, paragrafo 7 octies, dell'articolo 16, quinto comma, e dell'articolo 16 bis, paragrafo 5 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2009/103/CE

Articolo 28 quater

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 quater

Articolo 28 quater

Valutazione

Valutazione e revisione

Non oltre sette anni dopo il suo recepimento , viene effettuata una valutazione della presente direttiva. La Commissione presenta le conclusioni della valutazione, accompagnate dalle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Non oltre cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla valutazione dell'attuazione della presente direttiva, segnatamente per quanto concerne:

 

(a)

la sua applicazione con riferimento agli sviluppi tecnologici, in particolare relativamente ai veicoli autonomi e semi-autonomi;

 

(b)

l'adeguatezza del suo ambito di applicazione, considerando i rischi di incidenti associati a differenti veicoli a motore, in considerazione della probabile evoluzione del mercato, in particolare per quanto concerne i veicoli leggeri ad alta velocità rientranti nelle categorie di veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere h), i), j), k) del regolamento (UE) n. 168/2013, quali le biciclette elettriche, i segway o gli scooter elettrici, e la probabilità che il sistema di responsabilità previsto soddisfi le esigenze future;

 

(c)

l'invito rivolto alle imprese di assicurazione ad includere un sistema di bonus/malus nei rispettivi contratti di assicurazione, che preveda uno sconto sul premio in assenza di sinistri, nel quale i premi dipendano dall'attestazione di sinistralità passata del contraente.

 

Tale relazione è accompagnata dalle osservazioni della Commissione e, se del caso, da una proposta legislativa.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0035/2019).

(15)  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

(15)  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

(20)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(1bis)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(*)   Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(**)   Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(***)   Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52)."

(*1)   Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

(*2)   Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(*)   Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(***)   Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(*)   Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).»


Giovedì 14 febbraio 2019

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/619


P8_TA(2019)0118

Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373 — C8-0228/2018 — 2018/0198(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/64)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0373),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0228/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto il parere motivato inviato dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0414/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 124.

(2)  GU C …


P8_TC1-COD(2018)0198

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per la soluzione degli ostacoli giuridici e amministrativi in un contesto transfrontaliero

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 175, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che possono essere adottate azioni specifiche al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione sociale ed economica previsto dal TFUE. Lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tal fine è opportuno adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.

(2)

L'articolo 174 TFUE riconosce le sfide cui sono confrontate le regioni transfrontaliere e stabilisce che l'Unione deve rivolgere un'attenzione particolare a tali regioni all'atto di sviluppare e proseguire la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Dato l'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime, l'Unione e i paesi limitrofi riuniti nell'Associazione europea di libero scambio («EFTA») contano 40 frontiere terrestri interne.

(2 bis)

Per migliorare la vita dei cittadini nelle regioni transfrontaliere lungo le frontiere marittime o nelle regioni transfrontaliere tra gli Stati membri e i paesi terzi, l'applicazione del presente regolamento e il ricorso a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi dovrebbero essere estesi a tali regioni di confine dell'Unione, nel rispetto del diritto dell'Unione. [Em. 1]

(3)

Nella sua comunicazione dal titolo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE (4)» («la comunicazione sulle regioni frontaliere»), la Commissione ha indicato che, nel corso degli ultimi decenni, il processo di integrazione europea ha contribuito a trasformare le regioni frontaliere interne da zone prevalentemente periferiche in aree di crescita e opportunità. Il completamento del mercato unico nel 1992 ha stimolato la produttività dell'Unione e ridotto i costi grazie all'abolizione delle formalità doganali, all'armonizzazione o al riconoscimento reciproco delle norme tecniche e all'abbassamento dei prezzi per effetto della concorrenza; gli scambi commerciali all'interno dell'UE sono aumentati del 15 % in 10 anni; è stata generata una crescita ulteriore e sono stati creati circa 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro.

(4)

La comunicazione sulle regioni frontaliere ha anche dimostrato che in tali regioni esiste ancora una serie di ostacoli giuridici, riguardanti in particolare i servizi sanitari, la regolamentazione del lavoro, l'ambito fiscale e lo sviluppo imprenditoriale, e di ostacoli derivanti dalle differenze tra le culture amministrative e tra gli ordinamenti giuridici nazionali. Né i finanziamenti per la cooperazione territoriale europea né il sostegno istituzionale alla cooperazione offerto dai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono sufficienti da soli a eliminare tali ostacoli, che rappresentano un vero e proprio freno alla cooperazione efficace.

(5)

Dal 1990 i programmi di cooperazione transfrontaliera nelle regioni di frontiera dell'Unione, comprese quelle con i paesi dell'EFTA, si avvalgono del sostegno dei programmi tesi a realizzare l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, meglio noti come «Interreg» (5), mediante i quali sono stati finanziati migliaia di progetti e di iniziative che hanno contribuito a migliorare l'integrazione europea. Fra i principali risultati dei programmi Interreg figurano: aumento della fiducia, maggiore connettività, miglioramento dell'ambiente, miglioramento della salute e crescita economica. Dai progetti «people-to-people» agli investimenti nelle infrastrutture fino al sostegno alle iniziative di cooperazione istituzionale, Interreg ha inciso concretamente sulle regioni di frontiera, contribuendo alla loro trasformazione. Interreg ha altresì sostenuto la cooperazione lungo determinate frontiere marittime. Gli ostacoli giuridici non rappresentano tuttavia un problema altrettanto grave nelle regioni frontaliere marittime, data l'impossibilità di attraversare le frontiere ogni giorno o più volte la settimana per scopi di lavoro, di studio o di formazione, per fare acquisti, usare strutture o servizi di interesse economico generale (o per una combinazione di tali attività) o per interventi rapidi di emergenza.

(6)

Il sostegno finanziario fornito dai programmi Interreg alla cooperazione transfrontaliera è stato integrato dai GECT, istituiti nel 2006 dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006, i GECT non possono esercitare poteri di regolamentazione al fine di eliminare ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero.

(7)

Nella sua comunicazione sulle regioni frontaliere la Commissione faceva riferimento, tra le altre misure, a un'iniziativa avviata nel 2015 sotto la presidenza lussemburghese: alcuni Stati membri stanno prendendo in considerazione un nuovo strumento per semplificare i progetti transfrontalieri consentendo, su base volontaria e d'intesa con le autorità competenti, l'applicazione delle norme di uno Stato membro nello Stato membro limitrofo, in relazione a un singolo progetto o a una singola azione limitati nel tempo, attuati in una regione frontaliera e promossi da autorità locali o regionali.

(8)

Sebbene una serie di meccanismi efficaci di cooperazione transfrontaliera esista già a livello intergovernativo, regionale e locale in determinate regioni dell'Unione, tali meccanismi non coprono tutte le regioni di frontiera nell'Unione. Al fine di integrare i sistemi esistenti occorre dunque istituire un meccanismo volontario per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in tutte le regioni di frontiera («il meccanismo») , senza che ciò impedisca la creazione di meccanismi alternativi comparabili a seconda delle esigenze specifiche a livello nazionale, regionale o locale . [Em. 2]

(9)

Nel pieno rispetto dell'assetto costituzionale e istituzionale degli Stati membri, il ricorso al meccanismo è dovrebbe essere volontario per quanto concerne quelle regioni di frontiera di un determinato Stato membro dove esista un altro meccanismo efficace, o dove quest'ultimo potrebbe essere istituito in collaborazione con lo Stato membro limitrofo. Il meccanismo dovrebbe comprendere due misure: la firma e la conclusione di un Impegno transfrontaliero europeo (l'«Impegno») o la firma di una Dichiarazione transfrontaliera europea (la «Dichiarazione»). Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere di utilizzare uno strumento che considerano più vantaggioso. [Em. 3]

(9 bis)

Le autorità competenti degli Stati membri, dei paesi, delle entità o delle regioni in questione devono adottare, in base alle rispettive competenze costituzionali e giuridicamente definite, la soluzione giuridica ad hoc proposta prima di concludere e firmare l'Impegno o di firmare la Dichiarazione a norma del presente regolamento. [Em. 4]

(10)

L'Impegno dovrebbe essere direttamente applicabile: ciò significa che, in forza della conclusione di un Impegno, determinate disposizioni giuridiche di uno Stato membro devono essere applicate nel territorio dello Stato membro limitrofo. Dovrebbe inoltre essere accettabile che gli Stati membri siano tenuti ad adottare un atto legislativo che consenta la conclusione di un Impegno, per evitare che la normativa nazionale formalmente adottata da un organismo legislativo sia oggetto di deroga da parte di un'autorità diversa da tale organismo legislativo, in violazione dell'obbligo di chiarezza giuridica o di trasparenza o di entrambi.

(11)

La Dichiarazione richiederebbe comunque una procedura legislativa nello Stato membro. L'autorità che conclude la Dichiarazione dovrebbe procedere a una dichiarazione formale con la quale si impegna ad avviare, entro una determinata scadenza, la procedura legislativa necessaria per modificare il diritto nazionale normalmente applicabile e applicare, mediante la previsione di una deroga esplicita, il diritto di uno Stato membro limitrofo , al fine di eliminare gli ostacoli all'attuazione di un progetto transfrontaliero congiunto . [Em. 5]

(12)

Sono soprattutto le persone che interagiscono lungo le frontiere terrestri a subire gli effetti degli ostacoli giuridici, dato che tali persone attraversano le frontiere quotidianamente o settimanalmente. Per concentrare gli effetti del presente regolamento nelle regioni più vicine alle frontiere garantendo il massimo livello di integrazione e interazione tra Stati membri limitrofi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle regioni transfrontaliere, vale a dire ai territori delle regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3 (7). Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare il meccanismo anche alle frontiere marittime e alle frontiere esterne diverse da quelle con paesi appartenenti all'EFTA , su base volontaria in relazione a tutte le parti interessate . [Em. 6]

(13)

Al fine di coordinare i compiti delle diverse autorità, che in alcuni Stati membri comprenderanno organismi legislativi nazionali e regionali, all'interno di un determinato Stato membro e tra autorità di uno o più Stati membri limitrofi, gli Stati membri che scelgono di ricorrere al meccanismo dovrebbero avere l'obbligo di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, punti di coordinamento transfrontaliero regionali e di definirne i compiti e le competenze nelle diverse fasi del meccanismo, vale a dire l'avvio, la conclusione, l'attuazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni. [Em. 7]

(14)

La Commissione dovrebbe istituire un punto di coordinamento a livello dell'Unione, come annunciato nella comunicazione sulle regioni frontaliere. Tale punto di coordinamento dovrebbe mantenere i contatti con i diversi punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e, se del caso, con quelli regionali. La Commissione dovrebbe istituire e gestire una banca dati relativa agli Impegni e alle Dichiarazioni in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(15)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire la procedura per la conclusione di un Impegno o di una Dichiarazione e descriverne dettagliatamente le diverse fasi: preparazione e trasmissione di un documento di iniziativa, analisi preliminare da parte dello Stato membro che deve applicare le disposizioni giuridiche dello Stato membro limitrofo, preparazione dell'Impegno o della Dichiarazione da concludere e infine procedura di conclusione dell'Impegno e della Dichiarazione. Dovrebbero essere definiti in dettaglio anche gli elementi contemplati nel documento di iniziativa, nel progetto di Impegno e di Dichiarazione e nella loro versione definitiva, così come le scadenze applicabili.

(16)

Più specificamente, il presente regolamento dovrebbe stabilire chi può essere iniziatore di un progetto congiunto. Dato che il meccanismo dovrebbe migliorare l'attuazione di progetti transfrontalieri congiunti, il primo gruppo dovrebbe comprendere gli organismi che avviano o che avviano e attuano tali progetti congiunti. Il termine «progetti» dovrebbe essere inteso in senso lato, dovendo ricomprendere un elemento infrastrutturale specifico o una serie di attività collegate a un territorio determinato o entrambi. In secondo luogo, un'autorità locale o regionale situata in una determinata regione transfrontaliera o che esercita poteri pubblici in tale regione transfrontaliera dovrebbe avere il potere di prendere l'iniziativa di applicare una normativa nazionale che rappresenta un ostacolo pur senza disporre della competenza istituzionale per modificare tale normativa o prevedere deroghe alla stessa. In terzo luogo, dovrebbero essere iniziatori gli organismi istituiti a fini di cooperazione transfrontaliera, situati in una determinata regione transfrontaliera o che ne coprono almeno una parte, compresi i GECT o organismi simili chiamati a organizzare in modo strutturato lo sviluppo transfrontaliero. Dovrebbero infine essere autorizzati ad avviare un'iniziativa anche gli organismi specializzati nella cooperazione transfrontaliera, che possono essere a conoscenza di soluzioni efficaci trovate altrove nell'Unione per problemi analoghi. Al fine di creare sinergie tra gli organismi direttamente interessati dagli ostacoli e quelli esperti in cooperazione transfrontaliera in generale, tutti i gruppi possono avviare il meccanismo congiuntamente.

(17)

I soggetti più importanti negli Stati membri tenuti a concludere un Impegno o una Dichiarazione dovrebbero essere i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero nazionali o regionali, che devono mantenere i contatti con tutte le autorità competenti nei loro Stati membri e con i propri omologhi nello Stato membro limitrofo. È inoltre opportuno stabilire chiaramente che i punti di coordinamento transfrontaliero possono decidere se debba essere avviata una procedura finalizzata alla conclusione di un Impegno o di una Dichiarazione, o valutare se siano già state trovate soluzioni che possono essere applicate per eliminare uno o più ostacoli giuridici. D'altro canto è opportuno altresì stabilire che lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche devono essere applicate in un altro Stato membro possa rifiutare tale applicazione al di fuori del proprio territorio. Tutte le decisioni dovrebbero essere debitamente motivate e comunicate tempestivamente a tutti i partner . [Em. 8]

(18)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme dettagliate sull'attuazione, sull'applicazione e sul monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni che devono essere conclusi e firmati.

(19)

L'attuazione di un Impegno direttamente applicabile dovrebbe consistere nell'applicazione delle disposizioni nazionali di un altro Stato membro nell'ambito dell'attuazione di un progetto congiunto . Ciò dovrebbe implicare la modifica degli atti amministrativi giuridicamente vincolanti già adottati conformemente al diritto nazionale normalmente applicabile oppure, laddove ciò non sia ancora avvenuto, l'adozione di atti amministrativi nuovi basati sulla legislazione di un altro Stato membro entro un termine concordato da tutti i partner al fine di poter avviare tempestivamente progetti congiunti . Qualora per diversi aspetti di un ostacolo giuridico complesso siano competenti diverse autorità, l'Impegno dovrebbe essere accompagnato da un calendario per ciascuno di tali aspetti. In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'adozione e la trasmissione di tali atti amministrativi modificati o nuovi dovrebbero basarsi sulla normativa nazionale in materia di procedure amministrative. [Em. 9]

(20)

L'attuazione delle Dichiarazioni dovrebbe consistere principalmente nella preparazione e nella trasmissione di una proposta legislativa volta ad apportare modifiche o deroghe alla normativa nazionale in vigore. Una volta adottate, tali modifiche o deroghe dovrebbero essere rese pubbliche e successivamente attuate, analogamente a quanto accade per gli Impegni, attraverso la modifica e l'adozione di atti amministrativi giuridicamente vincolanti.

(21)

Il rispetto dei diritti e degli obblighi sorti in capo ai destinatari di atti giuridicamente vincolanti dovrebbe essere monitorato a norma di tali atti. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere se affidare il monitoraggio alle autorità dello Stato membro che ha trasferito le proprie disposizioni giuridiche, dato che tali autorità conoscono meglio le suddette disposizioni, oppure alle autorità dello Stato membro in cui tali disposizioni sono applicate, dato che queste ultime autorità conoscono meglio il resto dell'ordinamento giuridico degli Stati membri che assumono l'impegno e la normativa riguardante i destinatari.

(22)

Dovrebbe essere chiarita la protezione delle persone che soggiornano nelle regioni transfrontaliere direttamente o indirettamente interessate dall'applicazione e dal monitoraggio di un Impegno e della legislazione modificata a norma di una Dichiarazione e che si ritengano lese da atti o omissioni derivanti da tale applicazione. Per quanto riguarda sia gli Impegni sia le Dichiarazioni, la normativa dello Stato membro limitrofo sarebbe applicata nel territorio dello Stato membro che assume l'impegno in quanto integrata nella legislazione di quest'ultimo; la protezione giuridica dovrebbe pertanto essere garantita dagli organi giurisdizionali dello Stato membro che assume l'impegno anche qualora le persone soggiornino regolarmente nello Stato membro che opera il trasferimento. Dovrebbe essere applicato lo stesso principio per quanto riguarda i mezzi di ricorso contro lo Stato membro il cui atto amministrativo venga impugnato. Dovrebbe tuttavia essere seguito un approccio diverso per quanto riguarda i mezzi di ricorso contro il monitoraggio dell'applicazione di un Impegno o di una Dichiarazione. Qualora un'autorità dello Stato membro che opera il trasferimento abbia accettato di monitorare l'applicazione delle disposizioni giuridiche modificate dello Stato membro che assume l'impegno e possa agire nei confronti delle persone che soggiornano nella regione transfrontaliera per conto delle autorità dello Stato membro che assume l'impegno ma in nome proprio, gli organi giurisdizionali competenti dovrebbero essere quelli dello Stato membro in cui tali persone soggiornano regolarmente. D'altro canto, qualora l'autorità competente che opera il trasferimento non possa agire in nome proprio, ma debba agire in nome dell'autorità competente che assume l'impegno, gli organi giurisdizionali competenti dovrebbero essere quelli dello Stato membro che assume l'impegno, indipendentemente dal luogo in cui la persona soggiorna regolarmente.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative alla sua attuazione, al monitoraggio della sua applicazione e agli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda le loro norme nazionali di attuazione.

(24)

Al fine di istituire una banca dati in conformità all'articolo 8 7 , dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme che disciplinano il funzionamento di tale banca dati e che regolano la protezione dei dati e il modello da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull'attuazione e sull'uso del meccanismo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). A fini pratici e di coordinamento, il comitato competente per la procedura di adozione degli atti di esecuzione dovrebbe essere il «comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei». [Em. 10]

(25)

Le norme nazionali di attuazione devono specificare quali regioni di frontiera di un determinato Stato membro rientrano nell'ambito di applicazione di un Impegno o di una Dichiarazione. La Commissione sarà così in grado di determinare se per le frontiere non contemplate gli Stati membri abbiano scelto un meccanismo diverso. [Em. 11]

(26)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto all'istruzione (articolo 14), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), specialmente la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi e di prestare servizi in qualunque Stato membro, la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto di accesso alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34), il diritto alla protezione della salute (articolo 35), e l'accesso ai servizi d'interesse economico generale (articolo 36) e un livello elevato di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile (articolo 37 ). [Em. 12]

(27)

Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli Stati membri hanno intrapreso iniziative individuali, bilaterali o addirittura multilaterali per eliminare gli ostacoli giuridici alle frontiere. Tali meccanismi non esistono tuttavia in tutti gli Stati membri, né per tutte le frontiere di un determinato Stato membro. Gli strumenti finanziari (principalmente Interreg) e giuridici (soprattutto i GECT) forniti a livello dell'Unione finora non sono stati sufficienti a eliminare gli ostacoli giuridici alle frontiere in tutta l'Unione. Gli obiettivi dell'azione proposta non possono dunque essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Occorrono pertanto ulteriori interventi da parte del legislatore dell'Unione.

(28)

Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo specifico meccanismo istituito a norma del presente regolamento per eliminare gli ostacoli giuridici nelle regioni transfrontaliere è volontario e non impedisce in alcun modo il ricorso ad altri strumenti alternativi comparabili . Se uno Stato membro decide, per un determinato progetto congiunto su una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera utilizzando i meccanismi efficaci da esso predisposti a livello nazionale o istituiti, formalmente o informalmente, in collaborazione con uno o più Stati membri limitrofi, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Allo stesso modo, se uno Stato membro decide, su una determinata frontiera per un determinato progetto congiunto con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a un meccanismo efficace già esistente, istituito formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi, a condizione che tale meccanismo preveda la possibilità di adesione, anche in questo caso non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Infine, se uno Stato membro decide con uno o più Stati membri limitrofi, di istituire, formalmente o informalmente, un nuovo meccanismo efficace per eliminare gli ostacoli giuridici che si frappongono all'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle regioni transfrontaliere per le quali gli Stati membri non dispongono di meccanismi efficienti per eliminare gli ostacoli giuridici esistenti. [Em. 13]

(28 bis)

Il presente regolamento rispetta il principio di sussidiarietà. Non pregiudica in alcun modo la sovranità degli Stati membri né entra in contrasto con le loro costituzioni. [Em. 14]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo volontario per consentire, in relazione a  un singolo progetto congiunto in una regione transfrontaliera, l'applicazione in uno Stato membro delle disposizioni giuridiche di un altro Stato membro, qualora l'applicazione delle disposizioni giuridiche del primo Stato membro costituisca uno o più ostacoli giuridici un ostacolo giuridico all'attuazione di un progetto congiunto («il meccanismo»). [Em. 15]

2.   Il meccanismo consiste in una delle seguenti misure:

a)

la conclusione di un Impegno transfrontaliero europeo, che è direttamente applicabile;

b)

la conclusione di una Dichiarazione transfrontaliera europea, che richiede una procedura legislativa nello Stato membro.

3.   Il presente regolamento stabilisce inoltre:

a)

l'organizzazione e i compiti dei punti di coordinamento transfrontaliero negli Stati membri;

b)

il ruolo di coordinamento della Commissione per quanto riguarda il meccanismo;

c)

la protezione giuridica delle persone che soggiornano o vivono per un periodo limitato in una regione transfrontaliera in relazione al meccanismo. [Em. 16]

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle regioni transfrontaliere quali definite all'articolo 3, punto 1).

2.   Qualora uno Stato membro comprenda diverse entità territoriali dotate di poteri legislativi, il presente regolamento si applica anche a tali entità territoriali, comprese le loro rispettive autorità o disposizioni giuridiche.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«regione transfrontaliera»: il territorio delle regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3; [Em. 17]

2)

«progetto congiunto»: qualunque elemento infrastrutturale che ha un impatto su una determinata regione transfrontaliera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in una determinata regione transfrontaliera indipendentemente dal fatto che tale impatto si manifesti su uno solo o su entrambi i versanti del confine ; [Em. 18]

3)

«disposizione giuridica»: qualunque disposizione legislativa o amministrativa, norma o pratica amministrativa applicabile a un progetto congiunto, indipendentemente dal fatto che sia stata adottata o attuata da un organismo legislativo o esecutivo;

4)

«ostacolo giuridico»: qualunque disposizione giuridica riguardante la pianificazione, l'elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto, che ostacola il potenziale intrinseco di una regione di frontiera all'atto dell'interazione transfrontaliera;

5)

«iniziatore»: il soggetto che individua l'ostacolo giuridico uno o più ostacoli giuridici e attiva il meccanismo presentando un documento di iniziativa; [Em. 19]

6)

«documento di iniziativa»: il documento elaborato da uno o più iniziatori per attivare il meccanismo;

7)

«Stato membro che assume l'impegno»: lo Stato membro sul cui territorio si applicheranno una o più disposizioni giuridiche di uno Stato membro che ne opera il trasferimento in forza di un determinato Impegno transfrontaliero europeo («l'Impegno») o di una determinata Dichiarazione transfrontaliera europea (la «Dichiarazione») o in cui, in mancanza di una disposizione giuridica appropriata, sarà adottata una soluzione giuridica ad hoc;

8)

«Stato membro che opera il trasferimento»: lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche si applicheranno nello Stato membro che assume l'impegno in forza di un determinato Impegno o di una Dichiarazione specifica;

9)

«autorità competente che assume l'impegno»: l'autorità dello Stato membro che assume l'impegno dotata della competenza ad accettare, in forza di un Impegno determinato, l'applicazione nel proprio territorio delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento oppure, nel caso di una Dichiarazione, della competenza a impegnarsi ad avviare la procedura legislativa necessaria per apportare una deroga alle proprie disposizioni giuridiche interne;

10)

«autorità competente che opera il trasferimento»: l'autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, competente per l'adozione delle disposizioni giuridiche che si applicheranno nello Stato membro che assume l'impegno e per la loro applicazione nel proprio territorio o per entrambe;

11)

«zona di applicazione»: la zona dello Stato membro che assume l'impegno in cui si applicano le disposizioni dello Stato membro che opera il trasferimento oppure una soluzione giuridica ad hoc.

Articolo 4

Alternative a disposizione degli Stati membri per eliminare gli ostacoli giuridici

1.   Gli Stati membri scelgono possono scegliere o il meccanismo o altre modalità esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere lungo una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi. [Em. 20]

2.   Uno Stato membro può anche decidere, per quanto riguarda un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di può aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi , oppure applica il meccanismo in relazione alla Dichiarazione . [Em. 21]

3.   Gli Stati membri possono inoltre ricorrere al applicare il meccanismo a un progetto congiunto in una regione transfrontaliera nelle regioni transfrontaliere lungo frontiere marittime o in quelle comprese tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi o uno o più paesi e territori d'oltremare su base volontaria in relazione a tutte le parti interessate . [Em. 22]

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque decisione adottata a norma del presente articolo.

Articolo 5

Punti di coordinamento transfrontaliero

1.   Lo Ciascuno Stato membro che sceglie di ricorrere al meccanismo istituisce istituisce o designa uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi: [Em. 23]

a)

designa, a livello nazionale o regionale o ad entrambi i livelli, un punto di coordinamento transfrontaliero quale organismo separato;

b)

istituisce un punto di coordinamento transfrontaliero all'interno di un'autorità o di un organismo già esistente, a livello nazionale o regionale;

c)

investe un'autorità o un organismo appropriato dei compiti aggiuntivi in qualità di punto di coordinamento transfrontaliero nazionale o regionale.

2.   Gli Stati membri che assumono l'impegno e che operano il trasferimento determinano inoltre:

a)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un'autorità competente che assume l'impegno/che opera il trasferimento a poter concludere e firmare un Impegno nonché decidere che la deroga al diritto nazionale applicabile prenderà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Impegno; oppure

b)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un'autorità competente che assume l'impegno/che opera il trasferimento a poter firmare una Dichiarazione e affermare formalmente nella medesima che l'autorità competente che assume l'impegno farà quanto necessario per garantire l'adozione, entro una determinata scadenza, degli atti legislativi o di altra natura da parte degli organismi legislativi competenti in tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di coordinamento transfrontaliero designati entro la data di inizio dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Compiti dei punti di coordinamento transfrontaliero

1.   Ciascun punto di coordinamento transfrontaliero ha almeno i seguenti compiti:

a)

attuare la procedura di cui agli articoli 10 e 11;

b)

coordinare la preparazione, la firma, l'attuazione e il monitoraggio di tutti gli Impegni e di tutte le Dichiarazioni riguardanti il territorio del proprio Stato membro;

c)

istituire e gestire una banca dati relativa a tutti i punti di coordinamento transfrontaliero riguardanti il territorio del proprio Stato membro;

d)

mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero (laddove ne esistano) dello Stato membro o degli Stati membri limitrofi e con i punti di coordinamento transfrontaliero in altre entità territoriali dotate di poteri legislativi del proprio Stato membro o di un altro Stato membro; [Em. 24]

e)

mantenere i contatti con la Commissione;

f)

sostenere la Commissione per quanto concerne la banca dati relativa agli Impegni e alle Dichiarazioni.

2.   Ciascuno Stato membro o ciascuna entità territoriale dotata di poteri legislativi all'interno di tale Stato membro può decidere di affidare ai rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero anche i seguenti compiti:

a)

se del caso, concludere Impegni o Dichiarazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 2;

b)

su richiesta di un iniziatore determinato, fornire sostegno a quest'ultimo anche individuando l'autorità competente che assume l'impegno nello stesso Stato membro o l'autorità competente che opera il trasferimento in un altro Stato membro;

c)

su richiesta di una determinata autorità competente che assume l'impegno, situata in un altro Stato membro privo di punto di coordinamento transfrontaliero, effettuare l'analisi preliminare di un documento di iniziativa; [Em. 25]

d)

monitorare l'attuazione di tutti gli Impegni e di tutte le Dichiarazioni riguardanti il territorio del proprio Stato membro;

e)

ricordare all'autorità competente che assume l'impegno l'obbligo di rispettare le scadenze previste da un Impegno determinato o da una Dichiarazione specifica e chiedere una risposta entro una determinata scadenza;

f)

informare l'autorità preposta alla vigilanza sull'autorità competente che ha assunto l'impegno circa il mancato rispetto delle scadenze previste da un Impegno determinato o da una Dichiarazione specifica.

3.   Qualora, tra diversi ostacoli giuridici, almeno uno di essi riguardi una questione soggetta alla competenza legislativa nazionale, il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale assume i compiti di cui agli articoli da 9 a 17 e si coordina con i pertinenti punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello stesso Stato membro, a meno che lo Stato membro non abbia deciso di affidare a un'autorità competente che assume l'impegno a livello nazionale i compiti di cui agli articoli da 14 a 17.

4.   Qualora nessuno degli ostacoli giuridici riguardi una questione soggetta alla competenza legislativa nazionale, il punto di coordinamento transfrontaliero regionale competente assume i compiti di cui agli articoli da 9 a 17 e si coordina con gli altri punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello stesso Stato membro nei casi in cui un progetto congiunto interessi più di un'entità territoriale, a meno che lo Stato membro non abbia deciso di affidare a un punto di coordinamento transfrontaliero nazionale i compiti di cui agli articoli da 14 a 17. Detto punto di coordinamento transfrontaliero regionale competente informa il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale di tutte le procedure relative a Impegni o Dichiarazioni.

Articolo 7

Compiti di coordinamento della Commissione

1.   La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento:

a)

mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero;

b)

pubblicare elaborare, pubblicare e aggiornare una banca dati l'elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali; [Em. 26]

c)

istituire e gestire una banca dati riguardante tutti gli Impegni e le Dichiarazioni.

1 bis.     La Commissione propone una strategia di comunicazione di sostegno al fine di:

a)

favorire lo scambio delle migliori prassi;

b)

fornire informazioni pratiche e l’interpretazione della materia e del contenuto tematico del presente regolamento; e

c)

chiarire la procedura precisa per l'accettazione di un Impegno o di una Dichiarazione. [Em. 27]

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati di cui al paragrafo 1, lettera c), e i modelli da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull'attuazione e sull'uso del meccanismo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPO II

Procedura per la conclusione e la firma di un Impegno o per la firma di una Dichiarazione

Articolo 8

Preparazione e trasmissione del documento di iniziativa

1.   L'iniziatore individua l'ostacolo giuridico riguardante uno o più ostacoli giuridici riguardanti la pianificazione, l'elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto. [Em. 28]

2.   L'iniziatore è uno dei soggetti seguenti:

a)

l'organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un progetto congiunto;

b)

una o più autorità locali o regionali situate in una determinata regione transfrontaliera o che esercitano poteri pubblici in tale regione transfrontaliera;

c)

un organismo dotato o privo di personalità giuridica, istituito a fini di cooperazione transfrontaliera, situato in una determinata regione transfrontaliera o che ne copre almeno una parte, compresi i gruppi europei di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006, le euroregioni, euregio e organismi simili;

d)

un'organizzazione istituita per conto di regioni transfrontaliere con l'obiettivo di promuovere gli interessi di territori transfrontalieri e di agevolare le attività di rete e la condivisione di esperienze tra soggetti interessati, come l'Associazione delle regioni frontaliere europee, la Mission Opérationnelle Transfrontalière o il Servizio centrale europeo per le iniziative transfrontaliere; oppure

e)

più soggetti di cui alle lettere da a) a d) operanti congiuntamente.

3.   L'iniziatore prepara un documento di iniziativa redatto conformemente all'articolo 9.

4.   L'iniziatore trasmette il documento di iniziativa al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno e ne invia una copia al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento.

Articolo 9

Contenuto del documento di iniziativa

1.   Il documento di iniziativa comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione del progetto congiunto e del relativo contesto, dell'ostacolo giuridico corrispondente di uno o più ostacoli giuridici corrispondenti nello Stato membro che assume l'impegno e della motivazione che giustifica l'eliminazione dell'ostacolo giuridico di uno o più ostacoli giuridici ; [Em. 29]

b)

un elenco delle specifiche disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento atte a eliminare l'ostacolo giuridico uno o più ostacoli giuridici o, in mancanza di disposizioni giuridiche appropriate, una proposta di soluzione giuridica ad hoc; [Em. 30]

c)

una motivazione relativa alla zona di applicazione;

d)

la durata prevedibile o, in casi debitamente giustificati, la sua durata illimitata;

e)

un elenco delle autorità competenti che assumono l'impegno;

f)

un elenco delle autorità competenti che operano il trasferimento.

2.   La zona di applicazione è limitata al minimo necessario per l'efficace attuazione del progetto congiunto.

Articolo 10

Analisi preliminare del documento di iniziativa da parte dello Stato membro o degli Stati membri che assume assumono l'impegno e che operano il trasferimento [Em. 31]

1.   Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno analizza il documento di iniziativa. Mantiene i contatti con tutte le autorità competenti che assumono l'impegno, con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, con altri punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello Stato membro che assume l'impegno e con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale nello Stato membro che opera il trasferimento. [Em. 32]

1 bis.     Entro tre mesi dalla ricezione del documento di iniziativa, anche il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento trasmette le proprie osservazioni preliminari al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno. [Em. 33]

2.   Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno adotta, entro tre sei mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'iniziatore: [Em. 34]

a)

informa l'iniziatore che il documento di iniziativa è stato preparato conformemente all'articolo 9 ed è dunque ammissibile;

b)

chiede, se necessario, la presentazione di un documento di iniziativa rivisto o la comunicazione di informazioni supplementari specifiche, indicando nel contempo i motivi per i quali il documento di iniziativa è ritenuto insufficiente e gli aspetti da integrare;

c)

informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, non sono stati riscontrati ostacoli giuridici, indicando nel contempo i motivi della decisione e i mezzi di ricorso disponibili contro quest'ultima secondo la legislazione dello Stato membro che assume l'impegno;

d)

informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, l'ostacolo giuridico è costituito uno o più ostacoli giuridici sono costituiti da uno dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 4, e descrive l'impegno assunto dall'autorità competente di modificare o adeguare tale ostacolo giuridico; [Em. 35]

e)

informa l'iniziatore che, in esito alla valutazione effettuata, l'ostacolo giuridico è costituito uno o più ostacoli giuridici sono costituiti da uno dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 4, indicando nel contempo i motivi che giustificano il rifiuto di modificare o adeguare tale ostacolo giuridico e specificando i mezzi di ricorso disponibili contro tale decisione secondo la legislazione dello Stato membro che assume l'impegno; [Em. 36]

f)

assume, nei confronti dell'iniziatore, l'impegno di trovare una soluzione per eliminare l'ostacolo o gli ostacoli giuridici entro sei mesi, concludendo un Impegno con il punto di contatto transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento o con l'autorità competente che opera il trasferimento designata dal suddetto Stato membro, oppure proponendo una soluzione giuridica ad hoc all'interno del quadro giuridico dello Stato membro che assume l'impegno.

f bis)

riorienta l'iniziatore verso il ricorso a un meccanismo esistente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per eliminare uno o più ostacoli giuridici che si frappongono all'attuazione del progetto congiunto o per trasmettere direttamente il documento di iniziativa all'organismo competente nell'ambito del meccanismo corrispondente; [Em. 37]

f ter)

informa l'iniziatore che uno o più Stati membri interessati hanno deciso di non eliminare uno o più ostacoli giuridici individuati dall'iniziatore indicando nel contempo i motivi di tale decisione per iscritto. [Em. 38]

3.   In casi debitamente giustificati, l'autorità competente che assume l'impegno può prorogare la scadenza di cui al paragrafo 2, lettera f), una volta per un massimo di sei mesi, informandone di conseguenza l'iniziatore e lo Stato membro che opera il trasferimento e indicandone nel contempo i motivi per iscritto.

Articolo 11

Analisi preliminare del documento di iniziativa da parte dello Stato membro che opera il trasferimento

Una volta ricevuto il documento di iniziativa, anche il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento compie le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e può trasmettere le proprie osservazioni preliminari al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno. [Em. 39]

Articolo 12

Seguito dell'analisi preliminare del documento di iniziativa

1.   Qualora abbia richiesto un documento di iniziativa rivisto o specifiche informazioni supplementari, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno analizza il documento di iniziativa rivisto o le specifiche informazioni supplementari o entrambi e adotta, entro tre sei mesi dal loro ricevimento, le misure necessarie come se il documento di iniziativa fosse stato trasmesso per la prima volta. [Em. 40]

2.   Qualora ritenga che il documento di iniziativa rivisto non sia stato ancora preparato in conformità all'articolo 10 o che le specifiche informazioni supplementari siano ancora insufficienti, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno, entro tre sei mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa rivisto, informa per iscritto l'iniziatore della propria decisione di porre fine alla procedura. Tale decisione è debitamente giustificata. [Em. 41]

3.   Qualora, in esito all'analisi effettuata, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno o l'autorità competente che assume l'impegno concluda che gli uno o più ostacoli giuridici descritti nel documento di iniziativa si fondano su un malinteso o su un'interpretazione erronea della pertinente legislazione oppure sulla carenza di informazioni in merito a tale legislazione, la procedura si conclude con la comunicazione all'iniziatore che, in esito alla valutazione realizzata, l'ostacolo giuridico non esiste. [Em. 42]

4.   Qualora l'ostacolo giuridico uno o più ostacoli giuridici risiedano risieda unicamente in una disposizione amministrativa, in una norma o in una pratica amministrativa dello Stato membro che assume l'impegno oppure in una disposizione amministrativa, in una norma o in una pratica amministrativa nettamente separata da una disposizione adottata secondo una procedura legislativa, che può quindi essere modificata o adattata senza ricorso a una procedura legislativa, entro otto mesi l'autorità competente che assume l'impegno comunica per iscritto all'iniziatore la propria volontà o il proprio rifiuto di modificare o adattare la pertinente disposizione amministrativa, norma o pratica amministrativa. [Em. 43]

5.   In casi debitamente giustificati, l'autorità competente che assume l'impegno può prorogare la scadenza di cui al paragrafo 4 una volta per un massimo di otto mesi, informandone di conseguenza l'iniziatore e lo Stato membro che opera il trasferimento e indicandone nel contempo i motivi per iscritto.

Articolo 13

Preparazione del progetto di Impegno o di Dichiarazione

Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente che assume l'impegno nello Stato membro che assume l'impegno redige un progetto di Impegno o di Dichiarazione sulla base del documento di iniziativa e in conformità all'articolo 14.

Articolo 14

Contenuto del progetto di Impegno o di Dichiarazione

1.   Il progetto di Impegno comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione del progetto congiunto e del relativo contesto, dell'ostacolo giuridico corrispondente di uno o più ostacoli giuridici corrispondenti e della motivazione che giustifica l'eliminazione dell'ostacolo giuridico di uno o più ostacoli giuridici ; [Em. 44]

b)

l'elenco delle disposizioni giuridiche specifiche che costituiscono l'ostacolo giuridico uno o più ostacoli giuridici e che non si applicano pertanto al progetto congiunto; [Em. 45]

c)

la zona di applicazione;

d)

la durata dell'applicazione e la relativa motivazione;

e)

l'autorità o le autorità competenti che assumono l'impegno;

f)

le specifiche disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento che si applicano al progetto congiunto;

g)

la proposta di una soluzione giuridica ad hoc, in mancanza di disposizioni giuridiche appropriate nel quadro giuridico dello Stato membro che opera il trasferimento;

h)

l'autorità o le autorità competenti che operano il trasferimento;

i)

l'autorità o le autorità dello Stato membro che assume l'impegno competenti per l'attuazione e il monitoraggio;

j)

l'autorità o le autorità dello Stato membro che opera il trasferimento proposte per la designazione congiunta a fini di attuazione e monitoraggio;

k)

la data della sua entrata in vigore.

La data di entrata in vigore di cui alla lettera k) è la data in cui l'ultimo dei due punti di coordinamento transfrontaliero o l'ultima delle due autorità competenti ha firmato l'Impegno oppure la data della relativa notifica all'iniziatore.

2.   Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, il progetto di Impegno specifica anche una data di applicazione, che può essere:

a)

uguale alla data della sua entrata in vigore;

b)

fissata con effetto retroattivo;

c)

rinviata a una data futura.

3.   Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, il progetto di Dichiarazione contiene anche una dichiarazione formale che indica entro quale data/quali date ciascuna autorità competente che assume l'impegno è tenuta a presentare al proprio organismo legislativo una proposta formale volta a modificare di conseguenza le disposizioni giuridiche nazionali.

La data di cui al primo comma non può essere posteriore a 12 mesi dalla conclusione della Dichiarazione.

Articolo 15

Trasmissione del progetto di Impegno o di Dichiarazione

1.   Qualora abbia preparato il progetto di Impegno o di Dichiarazione, l'autorità competente che assume l'impegno lo trasmette al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno:

a)

entro un termine massimo di tre sei mesi dal momento in cui ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 12, paragrafi 1 e 2; [Em. 46]

b)

entro un termine massimo di otto mesi a norma dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

2.   Qualora abbia preparato il progetto di Impegno o di Dichiarazione o lo abbia ricevuto dall'autorità competente che assume l'impegno, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno trasmette tale progetto al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento entro i termini di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

3.   In entrambi i casi, una copia di tale progetto viene trasmessa anche all'iniziatore per conoscenza.

Articolo 16

Compiti dello Stato membro che opera il trasferimento in fase di conclusione e firma dell'Impegno o di firma della Dichiarazione

1.   Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento esamina il progetto di Impegno o di Dichiarazione ricevuto a norma dell'articolo 15 e adotta, entro un termine massimo di tre sei mesi dal ricevimento del progetto e previa consultazione delle autorità competenti che operano il trasferimento, una o più delle seguenti misure: [Em. 47]

a)

approva il progetto di Impegno o di Dichiarazione, ne firma due esemplari originali e ne trasmette uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno;

b)

approva il progetto di Impegno o di Dichiarazione, una volta corrette o integrate le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere f) e h), firma due esemplari originali del progetto di Impegno o di Dichiarazione rivisto e ne trasmette uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno;

c)

rifiuta di firmare il progetto di Impegno o di Dichiarazione, fornendo una motivazione dettagliata al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno;

d)

rifiuta di firmare il progetto di Impegno o di Dichiarazione e ne restituisce al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno una versione modificata in relazione alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e d) e, se del caso, lettera g), e, per quanto riguarda il progetto di Impegno, in relazione alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, indicando la motivazione alla base di tali modifiche.

2.   Negli Stati membri in cui l'autorità competente che opera il trasferimento firma un Impegno o una Dichiarazione, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento trasmette, conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), i uno dei due esemplari originali firmati dall'autorità competente che opera il trasferimento al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno . [Em. 48]

3.   Qualora accetti di firmare un Impegno o una Dichiarazione in conformità al paragrafo 1, lettera a) o b), lo Stato membro che opera il trasferimento conferma inoltre esplicitamente che l'autorità o le autorità competenti proposte per la designazione congiunta a fini di attuazione e monitoraggio dell'Impegno o della Dichiarazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera j), assumono tali compiti, da eseguire nella zona di applicazione, oppure rifiuta esplicitamente l'assunzione di tali compiti da parte di dette autorità.

Articolo 17

Compiti dello Stato membro che assume l'impegno in fase di conclusione e firma dell'Impegno o di firma della Dichiarazione

1.   Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno esamina la risposta trasmessa dal punto di contatto transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento e adotta, entro il termine massimo di un mese tre mesi dal ricevimento di tale risposta, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'autorità competente che opera il trasferimento: [Em. 49]

a)

nel caso di cui al all'articolo 16, paragrafo 2 1 , lettera a), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma due tre esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma; [Em. 50]

b)

nel caso di cui al all'articolo 16, paragrafo 1 2, lettera b), modifica di conseguenza l'Impegno o la Dichiarazione in relazione alle informazioni del progetto di Impegno o di Dichiarazione contemplate all'articolo 14, paragrafo 1, lettere f) e h), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma due tre esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma; [Em. 51]

c)

nel caso di cui al all'articolo 16, paragrafo 2 1 , lettera c), informa l'iniziatore e la Commissione, indicando nel contempo le motivazioni addotte dall'autorità competente che opera il trasferimento; [Em. 52]

d)

nel caso di cui al all'articolo 16, paragrafo 2 1 , lettera d), valuta le modifiche e procede a norma del presente paragrafo, lettera b), oppure avvia una seconda procedura a norma dell'articolo 9 procede come previsto ai sensi della lettera c) del presente paragrafo , indicando i motivi per i quali l'autorità competente che assume l'impegno non ha potuto accettare, in tutto o in parte, le modifiche. [Em. 53]

2.   Non appena ricevuto l'Impegno o la Dichiarazione, firmata anche dal punto di coordinamento transfrontaliero competente o dall'autorità competente che opera il trasferimento nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), oppure qualora il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento abbia risposto positivamente nel quadro della seconda procedura di cui al paragrafo 1, lettera d), il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno: [Em. 54]

a)

trasmette l'Impegno o la Dichiarazione definitivi all'iniziatore;

b)

trasmette il secondo esemplare originale al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento;

c)

ne trasmette una copia a tutte le autorità competenti che assumono l'impegno;

d)

ne trasmette una copia al punto di coordinamento a livello dell'Unione; e

e)

chiede al servizio competente responsabile delle pubblicazioni ufficiali nello Stato membro che assume l'impegno di pubblicare l'Impegno o la Dichiarazione.

CAPO III

Attuazione e monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni

Articolo 18

Attuazione dell'Impegno

1.   Le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), trasmesse a tutte le autorità competenti che assumono l'impegno interessate, sono corredate di un calendario in base al quale ciascuna di tali autorità, ove opportuno, modifica gli atti amministrativi adottati a norma del diritto applicabile in relazione al progetto congiunto e adotta gli atti amministrativi necessari per applicare l'Impegno al progetto congiunto, in modo tale che a quest'ultimo siano applicate le disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento o una soluzione giuridica ad hoc.

2.   Una copia di tale calendario è trasmessa al punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, al punto di coordinamento transfrontaliero regionale dello Stato membro che assume l'impegno.

3.   Gli atti amministrativi di cui al paragrafo 1 sono adottati e notificati all'iniziatore, in particolare all'organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un progetto congiunto, in conformità al diritto nazionale applicabile a tali atti amministrativi.

4.   Una volta adottati tutti gli atti amministrativi relativi a un determinato progetto congiunto, il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che assume l'impegno informa il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento e il punto di coordinamento a livello dell'Unione.

5.   Il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento informa, ove opportuno, le autorità competenti che operano il trasferimento.

Articolo 19

Attuazione della Dichiarazione

1.   Ciascuna delle autorità competenti che assumono l'impegno figuranti in una Dichiarazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, presenta ai rispettivi organismi legislativi, entro le rispettive date stabilite nella Dichiarazione firmata, una proposta formale volta a modificare le disposizioni giuridiche nazionali di conseguenza.

2.   Qualora sia impossibile rispettare le rispettive date stabilite nella Dichiarazione firmata, in particolare a causa di imminenti elezioni dell'organismo legislativo competente, l'autorità competente che assume l'impegno ne informa per iscritto l'iniziatore e il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno e dello Stato membro che opera il trasferimento.

3.   Una volta presentata ai rispettivi organismi legislativi una proposta formale, le rispettive autorità competenti che assumono l'impegno aggiornano per iscritto l'iniziatore e il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno e dello Stato membro che opera il trasferimento circa il monitoraggio realizzato dai rispettivi organismi legislativi; tale aggiornamento viene effettuato ogni sei mesi dopo la data di presentazione della proposta formale.

4.   All'entrata in vigore dell'atto legislativo modificativo o al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o in entrambi i momenti, ciascuna autorità competente che assume l'impegno modifica gli atti amministrativi adottati in forza del diritto nazionale applicabile in relazione al progetto congiunto e adotta gli atti amministrativi necessari per applicare al progetto congiunto le disposizioni giuridiche modificate.

5.   Gli atti amministrativi di cui al paragrafo 4 sono adottati e notificati all'iniziatore, in particolare quando quest'ultimo sia un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un progetto congiunto, in conformità al diritto nazionale applicabile a tali atti amministrativi.

6.   Una volta adottati tutti gli atti amministrativi relativi a un determinato progetto congiunto, il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che assume l'impegno informa il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento e il punto di coordinamento a livello dell'Unione.

7.   Il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro che opera il trasferimento informa, ove opportuno, le autorità competenti che operano il trasferimento.

Articolo 20

Monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni

1.   Sulla base degli atti amministrativi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 4, lo Stato membro che assume l'impegno e lo Stato membro che opera il trasferimento decidono se affidare il monitoraggio dell'applicazione di un Impegno o della legislazione nazionale modificata a norma di una Dichiarazione alle autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, segnatamente in virtù della loro conoscenza delle disposizioni giuridiche trasferite, oppure alle autorità dello Stato membro che assume l'impegno.

2.   Qualora il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni giuridiche trasferite sia affidato alle autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, lo Stato membro che assume l'impegno decide, di comune accordo con lo Stato membro che opera il trasferimento, se le autorità dello Stato membro che opera il trasferimento agiscono nei confronti dei destinatari delle attività di monitoraggio in nome e per conto delle autorità dello Stato membro che assume l'impegno, oppure per loro conto ma in nome proprio.

CAPO IV

Protezione giuridica contro l'applicazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni

Articolo 21

Protezione giuridica contro l'applicazione di un Impegno o di una Dichiarazione

1.   Qualunque persona che soggiorni nel territorio soggetto a un Impegno o a una Dichiarazione o che, pur non soggiornandovi, utilizzi servizi di interesse economico generale prestati in tale territorio («persona che soggiorna nella regione transfrontaliera») e che si ritenga lesa da atti o omissioni derivanti dall'applicazione, a norma di un Impegno o di una Dichiarazione, di una disposizione giuridica dello Stato membro che opera il trasferimento, ha diritto ad agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro che assume l'impegno.

2.   Ciò nonostante, gli organi giurisdizionali competenti a conoscere del ricorso contro qualunque atto amministrativo adottato a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 5, sono unicamente quelli dello Stato membro le cui autorità hanno emanato l'atto amministrativo.

3.   Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce alle persone di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro autorità firmatarie di un Impegno riguardo a:

a)

decisioni amministrative su attività svolte a norma di un Impegno;

b)

accesso a servizi nella loro lingua; e

c)

accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui Costituzione sorge il diritto di ricorso.

Articolo 22

Protezione giuridica contro il monitoraggio di Impegni o Dichiarazioni

1.   Qualora l'autorità competente che opera il trasferimento abbia accettato di monitorare l'applicazione delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento nella zona pertinente e possa agire in nome proprio nei confronti delle persone che soggiornano nella regione transfrontaliera dello Stato membro che assume l'impegno, gli organi giurisdizionali competenti a conoscere di un ricorso contro atti o omissioni di tale autorità sono quelli dello Stato membro in cui tali persone soggiornano regolarmente.

2.   Qualora l'autorità competente che opera il trasferimento abbia accettato di monitorare l'applicazione delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che assume l'impegno sul territorio di quest'ultimo ma non possa agire in nome proprio nei confronti delle persone che soggiornano nella regione transfrontaliera, gli organi giurisdizionali competenti a conoscere di un ricorso contro atti o omissioni di tale autorità sono unicamente quelli dello Stato membro che assume l'impegno, anche per le persone che soggiornano regolarmente nello Stato membro che opera il trasferimento.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [nuovo CPR]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Disposizioni di attuazione negli Stati membri

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

2.   Entro … [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1.

3.   La Commissione rende pubbliche le informazioni ricevute dagli Stati membri.

Articolo 25

Relazioni

1.     Entro Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento più cinque tre anni;], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo.

2.     Nella relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fa particolare riferimento al campo di applicazione geografico e a quello tematico, quali definiti all'articolo 3, punti 1) e 2) rispettivamente.

3.     Prima della stesura della relazione la Commissione svolge una consultazione pubblica dei diversi soggetti interessati, comprese le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile. [Em. 55]

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento più un anno].

Ciò nonostante, l'articolo 24 si applica a decorrere dal … [primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 124.

(2)  GU C …

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019.

(4)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — “Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE”, COM(2017)0534 del 20.9.2017.

(5)  Si sono succeduti cinque periodi di programmazione Interreg: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) e INTERREG V (2014-2020).

(6)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(7)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/637


P8_TA(2019)0119

Progetto di accordo sulla cooperazione tra Eurojust e la Georgia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Georgia (13483/2018 — C8-0484/2018 — 2018/0813(CNS))

(Consultazione)

(2020/C 449/65)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13483/2018),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0484/2018),

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (1), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 2,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0065/2019),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/638


P8_TA(2019)0120

Valutazione delle tecnologie sanitarie ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 — C8-0024/2018 — 2018/0018(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/66)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0051),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0024/2018),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Bundestag tedesco, dal Senato francese e dalla Dieta polacca, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (1),

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0289/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 28.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 3 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0369).


P8_TC1-COD(2018)0018

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4 , [Em. 1]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie è fondamentale per il conseguimento di un motore fondamentale elevato livello di protezione della crescita economica e dell'innovazione nell'Unione salute che le politiche sanitarie devono garantire, a vantaggio di tutti i cittadini . Esso Le tecnologie sanitarie costituiscono un settore economico innovativo che rientra in un mercato globale per la spesa sanitaria che rappresenta il 10 % del prodotto interno lordo dell'UE. Le tecnologie sanitarie comprendono i medicinali, i dispositivi medici e le procedure mediche, nonché le misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie. [Em. 2]

(1 bis)

Le spese relative ai medicinali rappresentavano l'1,41 % del PIL nel 2014 e il 17,1 % della spesa sanitaria complessiva, di cui costituiscono una componente importante. La spesa sanitaria nell'Unione ammonta al 10 % del PIL, ovvero 1 300 000 milioni di EUR all'anno, di cui 220 000 milioni di EUR in spese farmaceutiche e 110 000 milioni di EUR in spese per dispositivi medici. [Em. 3]

(1 ter)

Le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 e la risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali  (4) hanno messo in luce che l'accesso a medicinali e tecnologie innovative presenta molteplici ostacoli nell'Unione. I principali ostacoli sono costituiti dalla mancanza di nuove cure per determinate malattie e dall'elevato prezzo dei medicinali, senza valore terapeutico aggiunto in molti casi. [Em. 4]

(1 quater)

L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale da parte dell'Agenzia europea per i medicinali si basa sui principi della sicurezza e dell'efficacia. Normalmente le agenzie per la valutazione delle tecnologie sanitarie valutano l'efficacia comparativa, poiché le autorizzazioni all'immissione in commercio non sono accompagnate da uno studio di efficacia comparativa. [Em. 5]

(2)

La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment — HTA) è un processo basato su evidenze scientifiche che consente alle autorità competenti di determinare l'efficacia relativa di tecnologie nuove o esistenti. Tale valutazione è incentrata in particolare sul valore terapeutico aggiunto di una tecnologia sanitaria rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove o esistenti. [Em. 6]

(2 bis)

Come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha segnalato nel corso della 67a Assemblea mondiale della sanità tenutasi nel maggio del 2014, la valutazione delle tecnologie sanitarie deve essere uno strumento per sostenere la copertura sanitaria universale. [Em. 7]

(2 ter)

La valutazione delle tecnologie sanitarie dovrebbe servire a promuovere l'innovazione che offre i migliori risultati per i pazienti e la società in generale e rappresenta uno strumento necessario per garantire l'introduzione e l'utilizzo adeguati delle tecnologie sanitarie. [Em. 8]

(3)

La valutazione delle tecnologie sanitarie comprende gli aspetti sia clinici sia non clinici di una tecnologia sanitaria. Le azioni comuni in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie cofinanziate dall'UE (azioni comuni EUnetHTA) hanno individuato nove domini con riferimento ai quali sono valutate le tecnologie sanitarie. Di questi domini (che costituiscono il modello principale per la valutazione delle tecnologie sanitarie , quattro domini sono clinici e cinque non clinici. I quattro domini di valutazione clinici riguardano l'individuazione di un problema sanitario e della tecnologia attuale, l'esame delle caratteristiche tecniche della tecnologia oggetto di valutazione, la sua sicurezza relativa e la sua efficacia clinica relativa. I cinque domini di valutazione non clinici riguardano la valutazione economica e dei costi di una tecnologia e i suoi aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici. I domini clinici sono pertanto più adatti alla valutazione congiunta a livello dell'UE sulla base delle relative evidenze scientifiche, mentre la valutazione di domini non clinici tende a essere più strettamente correlata a contesti e approcci nazionali e regionali. [Em. 9]

(3 bis)

Gli operatori sanitari, i pazienti e le istituzioni sanitarie devono sapere se una nuova tecnologia sanitaria costituisca o meno un miglioramento rispetto alle tecnologie sanitarie esistenti, in termini di benefici e rischi. Le valutazioni cliniche congiunte mirano pertanto a individuare il valore terapeutico aggiunto delle tecnologie sanitarie nuove o esistenti rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove o esistenti, effettuando una valutazione comparativa basata su prove comparative rispetto alle migliori pratiche in corso («trattamento standard») o rispetto all'attuale trattamento più comune in assenza di tale trattamento standard. [Em. 10]

(4)

I risultati La valutazione delle tecnologie sanitarie costituisce uno strumento importante per promuovere l'innovazione di qualità, per orientare la ricerca verso le esigenze diagnostiche, terapeutiche o procedurali dei sistemi sanitari non soddisfatte e per indirizzare le priorità cliniche e sociali. La valutazione delle tecnologie sanitarie può inoltre migliorare l'evidenza scientifica che indirizza le decisioni cliniche, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, la sostenibilità dei sistemi sanitari, l'accesso a tali tecnologie sanitarie da parte dei pazienti e la competitività del settore attraverso una migliore prevedibilità e attività di ricerca più efficienti. Gli Stati membri utilizzano i risultati della valutazione delle tecnologie sanitarie sono utilizzati per orientare le decisioni in materia di assegnazione delle risorse di bilancio nel settore della sanità, ad esempio per quanto riguarda la fissazione dei prezzi o i livelli aumentare l'evidenza scientifica che indirizza le decisioni al momento di rimborso delle introdurre le tecnologie sanitarie nei propri sistemi, vale a dire indirizzare le decisioni in merito alle modalità di assegnazione delle risorse . La valutazione delle tecnologie sanitarie può quindi aiutare gli Stati membri a creare e a gestire sistemi sanitari sostenibili, e promuovere l'innovazione che porti a risultati migliori per i pazienti. [Em. 11]

(4 bis)

La cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie può inoltre rivestire un ruolo importante in tutto il ciclo della tecnologia sanitaria: nelle prime fasi di sviluppo, mediante l'«horizon scanning» (sistema di allerta precoce) per individuare le tecnologie che avranno un impatto significativo, nel dialogo tempestivo e nella consulenza scientifica per migliorare la progettazione degli studi ai fini di una migliore efficienza della ricerca e nelle fasi centrali della valutazione completa, quando la tecnologia si è già diffusa. Infine, la valutazione delle tecnologie sanitarie può aiutare nell'adozione delle decisioni sulla dismissione quando una tecnologia diventa obsoleta e inadeguata rispetto a alternative migliori che sono disponibili. Una maggiore collaborazione tra gli Stati membri nella valutazione delle tecnologie sanitarie dovrebbe altresì contribuire a migliorare e armonizzare gli standard di cura nonché le pratiche di diagnosi e di screening dei neonati in tutta l'Unione. [Em. 12]

(4 ter)

La cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie può andare oltre i medicinali e i dispositivi medici. Essa può riguardare anche interventi come diagnosi complementari a cure, procedure chirurgiche, prevenzione e programmi di screening e di promozione della salute, strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e forme di organizzazione sanitaria o processi di assistenza integrata. I requisiti per valutare diverse tecnologie variano a seconda delle loro caratteristiche specifiche e, pertanto, dovrebbe esserci un approccio in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie coerente e adeguato a queste tecnologie diverse. Inoltre, in ambiti specifici, come le cure per le malattie rare, i medicinali per uso pediatrico, la medicina di precisione o le terapie avanzate, è probabile che il valore aggiunto della cooperazione dell'Unione sia persino maggiore. [Em. 13]

(5)

L'effettuazione di valutazioni parallele da parte di più Stati membri e l'esistenza di divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative ai processi e alle metodologie di valutazione possono far sì che agli sviluppatori di tecnologie sanitarie siano rivolte molteplici e divergenti duplici richieste di dati. Possono comportare anche duplicazioni e risultati difformi delle valutazioni con la conseguenza di che potrebbero accrescere gli oneri finanziari e amministrativi che ostacolano la libera circolazione delle tecnologie sanitarie in questione e il buon funzionamento del mercato interno. In alcuni casi giustificati in cui occorra tenere conto delle specificità del sistema sanitario e delle priorità in materia a livello nazionale e regionale, potrebbe essere necessaria una valutazione complementare su determinati aspetti. Tuttavia, le valutazioni non pertinenti per le decisioni in determinati Stati membri potrebbero ritardare l'attuazione di tecnologie innovative e quindi l'accesso dei pazienti a cure innovative benefiche. [Em. 14]

(6)

Gli Stati membri hanno effettuato alcune valutazioni congiunte nel quadro delle azioni comuni cofinanziate dall'UE, ma la produzione di risultati è stata poco efficiente, essendo fondata sulla cooperazione basata su singoli progetti in assenza di un modello sostenibile di cooperazione. L'utilizzo . Tali valutazioni , in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) , sono state effettuate in tre fasi, attraverso tre azioni comuni , ciascuna con i propri obiettivi specifici e il proprio bilancio: EUnetHTA 1, dal 2010 al 2012 (6 milioni di EUR); EUnetHTA 2, dal 2012 al 2015 (9,5 milioni di EUR); ed EUnetHTA 3, iniziata nel giugno 2016 e con una durata fino al 2020 (20 milioni di EUR). Visti la durata temporale di tali azioni e l'interesse livello degli Stati membri dei garantire una continuità, il presente regolamento stabilisce una forma più sostenibile per garantire il proseguimento delle valutazioni congiunte. I principali risultati delle azioni comuni, comprese le relative attività congiunte comprendono il modello principale di valutazione delle tecnologie sanitarie, che rappresenta un quadro di riferimento per le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte, è rimasto scarso, il che significa che il problema delle tecnologie sanitarie, una banca dati per condividere progetti pianificati, in corso o di recente pubblicazione realizzati da agenzie individuali (banca dati POP), una banca dati e una base di evidenze per archiviare le informazioni e lo stato di avanzamento della duplicazione valutazione delle valutazioni tecnologie promettenti o della stessa tecnologia da parte richiesta di studi aggiuntivi derivanti dalla valutazione delle autorità e degli organismi tecnologie sanitarie, nonché un insieme di orientamenti metodologici e strumenti di sostegno alle agenzie incaricate della valutazione delle tecnologie sanitarie entro , tra i quali figurano orientamenti per l'adattamento delle relazioni da un paese a un arco temporale identico o simile in Stati membri differenti non è stato sufficientemente affrontato altro . [Em. 15]

(6 bis)

Tuttavia, nell'ambito delle attività congiunte, la produzione di risultati è stata poco efficiente, essendo fondata sulla cooperazione basata su singoli progetti in assenza di un modello sostenibile di cooperazione. L'utilizzo a livello degli Stati membri dei risultati delle azioni comuni, comprese le relative valutazioni cliniche congiunte, è rimasto scarso, il che significa che il problema della duplicazione delle valutazioni della stessa tecnologia da parte delle autorità e degli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie entro un arco temporale identico o simile in Stati membri differenti non è stato sufficientemente affrontato. [Em. 16]

(7)

Il Consiglio, Nelle sue conclusioni del dicembre 2014 sull'innovazione a favore dei pazienti  (6), il Consiglio ha riconosciuto il ruolo fondamentale della valutazione delle tecnologie sanitarie quale strumento di politica sanitaria a sostegno di scelte basate su dati concreti, sostenibili ed equi nell'assistenza sanitaria nelle tecnologie sanitarie a vantaggio dei pazienti. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a continuare a promuovere sostenere la cooperazione in modo sostenibile e ha chiesto il rafforzamento del lavoro comune tra gli Stati membri in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie e la possibilità di intensificare la cooperazione in materia di scambio di informazioni tra organismi competenti. Inoltre, nelle sue conclusioni del dicembre 2015 su una medicina personalizzata per i pazienti, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le metodologie delle valutazioni delle tecnologie sanitarie applicabili alla medicina personalizzata e, nelle sue conclusioni del giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'Unione europea e degli Stati membri, il Consiglio ha confermato ancora una volta che gli Stati membri riconoscono un chiaro valore aggiunto alla cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie. A sua volta, la relazione comune della DG ECFIN e del Comitato di politica economica, dell'ottobre 2016, ha chiesto un maggiore sviluppo della cooperazione europea nella valutazione delle tecnologie sanitarie . [Em. 17]

(8)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 marzo 2017 (7) sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali, ha invitato la Commissione a proporre quanto prima una legislazione su un sistema europeo per la valutazione delle tecnologie sanitarie e ad armonizzare criteri trasparenti in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie per stabilire il valore aggiunto terapeutico dei medicinali delle tecnologie sanitarie e la relativa efficacia rispetto alla migliore alternativa disponibile, tenendo conto del livello d'innovazione e di beneficio per i pazienti . [Em. 18]

(9)

Nella sua comunicazione del 2015 in merito al miglioramento del mercato unico (8), la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di introdurre un'iniziativa in merito alle valutazioni delle tecnologie sanitarie al fine di ottenere un maggiore coordinamento nell'intento di evitare molteplici valutazioni di un prodotto in Stati membri differenti e di migliorare il funzionamento del mercato unico delle tecnologie sanitarie.

(10)

Al fine di garantire un migliore funzionamento del mercato interno e di contribuire a un elevato livello di protezione della salute umana è opportuno ravvicinare le disposizioni relative all'effettuazione di valutazioni cliniche a livello nazionale e di valutazioni cliniche di talune tecnologie sanitarie a livello dell'Unione, che promuovono altresì il proseguimento della cooperazione volontaria tra gli Stati membri su determinati aspetti della valutazione delle tecnologie sanitarie. Tale ravvicinamento dovrebbe garantire i più elevati parametri di qualità ed essere allineato alla migliore prassi disponibile. Esso non dovrebbe incentivare una convergenza verso il minimo comune denominatore né obbligare gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie con maggiori competenze e standard più elevati ad accettare requisiti inferiori. Dovrebbe piuttosto portare a un miglioramento della capacità e della qualità della valutazione delle tecnologie sanitarie a livello nazionale e regionale. [Em. 19]

(11)

A norma dell'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri restano responsabili dell'organizzazione e della fornitura dell'assistenza sanitaria. È opportuno pertanto limitare l'ambito di applicazione delle norme dell'Unione a quegli aspetti della valutazione delle tecnologie sanitarie che riguardano la valutazione clinica di una tecnologia sanitaria e, in particolare, garantire che le conclusioni della valutazione siano circoscritte alle risultanze circa l'efficacia comparativa di una tecnologia sanitaria. La valutazione clinica congiunta di cui al presente regolamento costituisce un'analisi scientifica degli effetti relativi della tecnologia sanitaria sull'efficacia, sicurezza ed efficienza, chiamati comunemente risultati clinici , valutati in rapporto agli indicatori comparativi ritenuti attualmente adeguati e ai gruppi o sottogruppi di pazienti selezionati , tenendo conto dei criteri del modello principale di valutazione delle tecnologie sanitarie. Ciò include la considerazione del grado di certezza dei risultati relativi sulla base delle evidenze disponibili . I risultati di tali valutazioni cliniche congiunte non dovrebbero pertanto pregiudicare la discrezionalità degli Stati membri in relazione alle successive decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso delle tecnologie sanitarie, ivi compresa la determinazione dei criteri per la fissazione dei prezzi e il rimborso che può dipendere da considerazioni di ordine sia clinico sia non clinico e resta esclusivamente di competenza nazionale. La valutazione condotta da ciascuno Stato membro nel quadro della rispettiva valutazione nazionale è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento. [Em. 20]

(12)

Al fine di garantire un'ampia applicazione delle norme armonizzate e promuovere la collaborazione tra gli Stati membri sugli aspetti clinici della valutazione delle tecnologie sanitarie e consentire la messa in comune delle competenze e delle risorse tra gli organismi preposti a tale valutazione, riducendo in tal modo gli sprechi e le inefficienze nel settore sanitario , è opportuno prevedere che siano effettuate valutazioni cliniche congiunte di tutti i medicinali assoggettati alla procedura centralizzata per l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che contengono una nuova sostanza attiva, e se tali medicinali sono successivamente autorizzati per una nuova indicazione terapeutica. Dovrebbero essere effettuate valutazioni cliniche congiunte anche di alcuni dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) , data la necessità di maggiori evidenze cliniche in merito a tutte queste nuove tecnologie sanitarie .che rientrano nelle classi di massimo rischio e per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno espresso i loro pareri o opinioni. Una selezione dei dispositivi medici per la valutazione clinica congiunta dovrebbe essere operata sulla base di criteri specifici. [Em. 21]

(13)

Al fine di garantire che le valutazioni cliniche congiunte effettuate sulle tecnologie sanitarie restino accurate , pertinenti, di qualità basate sulla migliore evidenza scientifica disponibile in ciascun momento , pertinenti, è opportuno stabilire una procedura flessibile e regolamentata le condizioni per l'aggiornamento delle valutazioni, in particolare nel caso in cui vi siano nuove evidenze o nuovi i dati aggiuntivi divengano disponibili dopo la valutazione iniziale e tali nuovi evidenze o dati aggiuntivi possano aumentare l'evidenza scientifica e, pertanto, accrescere la qualità siano potenzialmente in grado di migliorare l'accuratezza della valutazione. [Em. 22]

(14)

Dovrebbe essere istituito un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità e degli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie degli Stati membri, con il compito di monitorare , con competenze accreditate a tal fine, l'effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte e delle altre attività congiunte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento . [Em. 23]

(15)

Al fine di garantire un approccio guidato dagli Stati membri alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, gli Stati membri dovrebbero designare per l'esecuzione di tali valutazioni, in qualità di membri del gruppo di coordinamento, autorità e organismi nazionali o regionali di valutazione delle tecnologie sanitarie che ispirano il processo decisionale. Le autorità e gli organismi designati dovrebbero garantire un livello opportunamente elevato di rappresentanza in seno al gruppo di coordinamento e di competenze tecniche in seno ai suoi sottogruppi, tenendo conto della necessità di mettere a disposizione possibilità di fornire competenze nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie per i medicinali e i dispositivi medici. La struttura organizzativa dovrebbe rispettare i mandati peculiari dei sottogruppi che effettuano le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte. Dovrebbe essere evitato qualsiasi conflitto di interessi. [Em. 24]

(15 bis)

La trasparenza e la sensibilizzazione del pubblico in relazione alla procedura sono essenziali. Tutti i dati clinici sottoposti a valutazione devono avere pertanto il massimo livello di trasparenza e sensibilizzazione del pubblico affinché il sistema riscuota fiducia. In caso di dati riservati per motivi commerciali, la riservatezza deve essere chiaramente definita e giustificata e i dati riservati chiaramente delimitati e protetti. [Em. 25]

(16)

Affinché le procedure armonizzate soddisfino il loro obiettivo in relazione al mercato interno , è opportuno che e raggiungano l'obiettivo di migliorare la qualità dell'innovazione e dell'evidenza clinica, gli Stati membri tengano dovrebbero tenere pienamente conto dei risultati delle valutazioni cliniche congiunte e non ripetano dovrebbero ripeterle. In base alle esigenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di integrare le valutazioni cliniche congiunte con evidenze cliniche supplementari e analisi, al fine di tenere conto delle differenze nei comparatori o del contesto nazionale specifico in materia di trattamento. Tali valutazioni cliniche complementari dovrebbero essere debitamente giustificate e proporzionate e dovrebbero essere notificate alla Commissione e al gruppo di coordinamento. Inoltre, il rispetto di tale obbligo non impedisce agli Stati membri di effettuare valutazioni non cliniche della stessa tecnologia sanitaria o di trarre conclusioni circa il valore clinico aggiunto delle tecnologie in questione nel quadro dei processi di valutazione a livello nazionale che possono prendere in considerazione dati e criteri sia clinici sia non clinici specifici dello Stato membro in questione, a livello nazionale e/o regionale . Non impedisce inoltre agli Stati membri di fare raccomandazioni proprie o di prendere decisioni in materia di fissazione dei prezzi o di rimborso. [Em. 26]

(16 bis)

Perché la valutazione clinica sia utilizzata ai fini della decisione nazionale in materia di rimborso, dovrebbe idealmente riguardare la popolazione a cui il medicinale sarebbe rimborsato in un determinato Stato membro. [Em. 27]

(17)

La tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali dovrebbe essere fissata il più possibile con riferimento a quella applicabile al completamento della procedura centralizzata per l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Tale coordinamento dovrebbe assicurare che le valutazioni cliniche possano effettivamente facilitare l'accesso al mercato e contribuire alla tempestiva disponibilità di tecnologie innovative per i pazienti. Di norma, il processo dovrebbe essere completato entro la data di pubblicazione della decisione della Commissione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. [Em. 28]

(17 bis)

La consultazione scientifica congiunta, per quanto riguarda i medicinali orfani, dovrebbe garantire che qualsiasi nuovo approccio non debba comportare inutili ritardi per la valutazione dei medicinali orfani rispetto alla situazione attuale e tenuto conto dell'approccio pragmatico assunto attraverso l'EUnetHTA. [Em. 29]

(18)

La fissazione della tempistica per le valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie dei dispositivi medici dovrebbe tener conto della tempistica applicabile al completamento della procedura centralizzata per l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, nel caso dei medicinali, e della marcatura CE di conformità per i dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio  (11) In ogni caso, tali valutazioni dovrebbero tener conto della disponibilità di evidenza scientifica e di pertinenti dati comprovati sufficienti e necessari per effettuare una via di accesso al mercato molto decentralizzata dei dispositivi medici e della disponibilità di pertinenti dati comprovati necessari per effettuare una valutazione clinica congiunta e dovrebbero aver luogo entro un termine il più vicino possibile alla relativa autorizzazione all'immissione in commercio, nel caso delle medicine, e, in ogni caso, senza inutili ritardi ingiustificati . Poiché le evidenze richieste potrebbero essere disponibili soltanto dopo che un dispositivo medico è stato immesso in commercio e al fine di consentire la selezione dei dispositivi medici per la valutazione clinica congiunta in un momento opportuno, dovrebbe essere possibile che le valutazioni di tali dispositivi avvengano dopo la messa sul mercato dei dispositivi medici. [Em. 30]

(19)

In ogni caso tutti i casi le attività congiunte realizzate ai sensi del presente regolamento, in particolare le valutazioni cliniche congiunte, dovrebbero produrre risultati tempestivi e di elevata qualità, senza e non interferire con la marcatura CE dei dispositivi medici o  ritardarla con l'accesso al mercato delle tecnologie sanitarie, né ritardarli. Tali attività dovrebbero essere separate e distinte dalle valutazioni normative della sicurezza, della qualità, dell'efficacia o dell'efficienza delle tecnologie sanitarie effettuate in virtù di altre normative dell'Unione e non avere alcuna incidenza sulle decisioni prese conformemente a una diversa legislazione dell'Unione. [Em. 31]

(19 bis)

Le attività di valutazione delle tecnologie sanitarie oggetto del presente regolamento dovrebbero essere separate e distinte dalle valutazioni normative della sicurezza e dell'efficacia delle tecnologie sanitarie effettuate in virtù di altri atti normativi dell'Unione e non dovrebbero avere alcuna incidenza su altri aspetti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento adottati conformemente ad altri atti legislativi dell'Unione. [Em. 32]

(19 ter)

Nel caso dei medicinali orfani, la relazione comune non dovrebbe riesaminare i criteri per la loro designazione. Tuttavia, i valutatori e i covalutatori dovrebbero avere pieno accesso ai dati utilizzati dalle autorità incaricate del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, nonché avere la possibilità di utilizzare o di generare dati supplementari pertinenti ai fini della valutazione di un medicinale nel contesto di una valutazione comune delle tecnologie sanitarie. [Em. 33]

(19 quater)

Il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici e il regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro basano l'autorizzazione di tali dispositivi sui principi di trasparenza e sicurezza anziché sull'efficacia. D'altro canto, l'aumento progressivo dell'offerta di dispositivi medici per la risoluzione dei problemi clinici presuppone un nuovo paradigma, con un mercato molto frammentato, con un'innovazione soprattutto incrementale, nel quale manca l'evidenza clinica e che necessita di maggiore cooperazione e scambio di informazioni tra gli organismi di valutazione. Pertanto, è opportuno avanzare verso un sistema di autorizzazione centralizzata che li valuti sulla base della sicurezza, dell'efficacia e della qualità. È anche uno degli ambiti in cui gli Stati membri chiedono maggiore collaborazione mediante una futura valutazione delle tecnologie sanitarie a livello europeo. Attualmente 20 Stati membri, unitamente alla Norvegia, dispongono di sistemi di valutazione delle tecnologie sanitarie per i dispositivi medici e 12 Stati membri, insieme alla Norvegia, hanno elaborato guide e conducono dialoghi iniziali. EUnetHTA sta realizzando valutazioni dell'efficacia relativa di elevata qualità dei dispositivi medici in base a una metodologia che può fungere da riferimento per questo regolamento. [Em. 34]

(20)

Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono realizzare consultazioni scientifiche congiunte con il gruppo di coordinamento o gruppi di lavoro istituiti a tal fine e composti da professionisti degli organismi di valutazione nazionali o regionali per ottenere orientamenti sulle esigenze cliniche della ricerca nonché sulle progettazioni più adeguate degli studi al fine di raggiungere la migliore evidenza possibile e la migliore efficienza della ricerca .Al fine di agevolare l'efficace partecipazione degli sviluppatori di tecnologie sanitarie alle valutazioni cliniche congiunte, dovrebbe essere data loro, ove opportuno, la possibilità di partecipare a consultazioni scientifiche congiunte con il gruppo di coordinamento evidenze e sui dati che potrebbero essere richiesti ai fini della valutazione clinica. Data la natura preliminare della consultazione, qualsiasi orientamento fornito non dovrebbe essere vincolante né per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, né per le autorità o gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. [Em. 35]

(20 bis)

Le consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero vertere sulla progettazione dello studio clinico e sulla determinazione dei comparatori più adatti sulla base della migliore pratica medica nell'interesse dei pazienti. Il processo di consultazione dovrebbe essere trasparente. [Em. 36]

(21)

Le valutazioni cliniche congiunte Le consultazioni scientifiche congiunte potrebbero richiedere richiedono la condivisione di informazioni commercialmente riservate tra gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Al fine di garantire la protezione di tali informazioni, le informazioni fornite al gruppo di coordinamento nel quadro delle valutazioni e delle consultazioni dovrebbero essere divulgate a terzi solo previa stipulazione di un accordo di riservatezza. È necessario inoltre che qualunque informazione resa pubblica in merito ai risultati delle consultazioni scientifiche congiunte sia presentata in un formato reso anonimo, con la revisione di tutte le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. [Em. 37]

(21 bis)

Le valutazioni cliniche congiunte richiedono tutti i dati clinici e l'evidenza scientifica pubblica disponibile fornita dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie. I dati clinici utilizzati, gli studi, la metodologia e i risultati clinici utilizzati dovrebbero essere resi pubblici. Il maggior livello possibile di messa a disposizione del pubblico dei dati scientifici e delle valutazioni consentirebbe di compiere progressi nell'ambito della ricerca biomedica nonché assicurare il massimo livello di fiducia nel sistema. Laddove siano condivisi dati sensibili dal punto di vista commerciale, la riservatezza di tali dati dovrebbe essere protetta presentandoli in forma anonima con la redazione delle relazioni prima della pubblicazione, preservando l’interesse pubblico. [Em. 38]

(21 ter)

Secondo il Mediatore europeo, laddove le informazioni contenute in un documento incidano sulla salute delle persone (quali le informazioni sull'efficacia di un medicinale), l'interesse pubblico nella divulgazione di tali informazioni prevarrà in genere su qualsiasi richiesta di sensibilità commerciale. La salute pubblica dovrebbe sempre prevalere sugli interessi commerciali. [Em. 39]

(22)

(22) Al fine di garantire l'uso efficiente delle risorse disponibili, è opportuno prevedere un sistema di allerta precoce («horizon scanning») per consentire la tempestiva individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti che potrebbero avere l'impatto più significativo sui pazienti, sulla sanità pubblica e sui sistemi sanitari , nonché orientare la ricerca in maniera strategica . Tale sistema dovrebbe rendere più facile la definizione delle priorità delle tecnologie da selezionare per la valutazione clinica congiunta da parte del gruppo di coordinamento . [Em. 40]

(23)

L'Unione dovrebbe continuare a sostenere la cooperazione volontaria tra gli Stati membri in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie in altri settori quali lo sviluppo e l'attuazione di programmi di vaccinazione e il rafforzamento delle capacità dei sistemi nazionali di valutazione delle tecnologie sanitarie. Tale cooperazione volontaria dovrebbe inoltre promuovere le sinergie con le iniziative nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale nei pertinenti settori digitali e basati sui dati della sanità e dell'assistenza, con l'intento di fornire ulteriori evidenze dal mondo reale pertinenti per la valutazione delle tecnologie sanitarie. [Em. 41]

(24)

Al fine di preservare l'obiettività e garantire l'inclusività e la trasparenza e  la qualità delle attività congiunte, il gruppo di coordinamento dovrebbe impegnarsi a procedere a un'ampia consultazione con le parti interessate e con i portatori di interessi. Al fine di preservare l'integrità delle attività congiunte, dovrebbero tuttavia essere sviluppate norme per garantire l'indipendenza , la pubblicità e l'imparzialità delle attività congiunte e garantire che tale consultazione non dia origine a conflitti di interessi. [Em. 42]

(24 bis)

Dovrebbe essere garantito il dialogo tra il gruppo di coordinamento e le organizzazioni dei pazienti, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative in campo sanitario, gli esperti e i professionisti sanitari, in particolare attraverso una rete di soggetti interessati, con la garanzia dell’indipendenza, della trasparenza e dell’imparzialità delle decisioni adottate. [Em. 43]

(24 ter)

Al fine di garantire un processo decisionale efficiente e agevolare l'accesso ai medicinali, è importante un’adeguata cooperazione tra i decisori nelle fasi fondamentali del ciclo di vita dei medicinali. [Em. 44]

(25)

Nell'intento di garantire un approccio uniforme alle attività congiunte previste dal presente regolamento, il gruppo di coordinamento, composto dalle autorità e dagli organismi nazionali e/o regionali incaricate della valutazione delle tecnologie sanitarie, con riconosciute capacità, indipendenza imparzialità, dovrebbe elaborare la metodologia per garantire un'elevata qualità delle attività nel loro complesso. La Commissione dovrebbe approvare , mediante atti di esecuzione, tale metodologia e un quadro procedurale comune per la valutazione clinica congiunta e è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di definire un quadro procedurale e metodologico comune per le valutazioni cliniche, le procedure per le valutazioni cliniche congiunte e le procedure per le consultazioni scientifiche congiunte. Se del caso, e ove giustificato, dovrebbero essere elaborate norme distinte per i medicinali e i dispositivi medici. Nell'elaborazione di tali norme, la Commissione dovrebbe tener conto dei risultati dei lavori già intrapresi nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA , e in particolare degli orientamenti metodologici e dei modelli di trasmissione delle evidenze, Dovrebbe tener conto altresì delle iniziative in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie finanziate attraverso il programma di ricerca Orizzonte 2020, nonché delle iniziative regionali in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, come la dichiarazione della Valletta e l'iniziativa Beneluxa. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). [Em. 45]

(25 bis)

Il quadro metodologico, conformemente alla dichiarazione di Helsinki, dovrebbe garantire un’elevata qualità e un’elevata documentazione clinica, scegliendo i parametri di riferimento più appropriati. Dovrebbe essere basato su elevati standard di qualità, le migliori evidenze scientifiche disponibili, derivanti principalmente da studi clinici randomizzati in doppio cieco, meta-analisi e revisioni sistematiche; e dovrebbe tenere conto dei criteri clinici che sono utili, pertinenti, tangibili, concreti e personalizzati per adattarsi alla situazione clinica data, con preferenza per i punti finali. La documentazione che il richiedente deve presentare si riferisce ai dati più aggiornati e pubblici. [Em. 46]

(25 ter)

Eventuali specificità della metodologia, come per i vaccini, dovrebbero essere giustificate e adattate a circostanze molto specifiche, dovrebbero avere lo stesso rigore scientifico e gli stessi standard scientifici e non dovrebbero mai andare a scapito della qualità delle tecnologie sanitarie o delle evidenze cliniche. [Em. 47]

(25 quater)

La Commissione dovrebbe fornire un sostegno amministrativo alle attività congiunte del gruppo di coordinamento che dovrebbe essere tenuto a formulare, a seguito delle consultazioni delle parti, il parere definitivo di dette attività. [Em. 48]

(26)

Al fine di garantire che il presente regolamento sia pienamente operativo nonché allo scopo di adeguarlo allo sviluppo tecnico e scientifico, è opportuno delegare alLa Commissione dovrebbe il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al contenuto dei documenti da presentare, alle norme procedurali per le relazioni e alle relazioni di sintesi delle valutazioni cliniche congiunte , al contenuto dei documenti per le richieste e alle relazioni sulle consultazioni scientifiche congiunte, nonché alle norme per la selezione dei portatori di interessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 49]

(27)

Al fine di garantire che siano disponibili risorse sufficienti per le attività congiunte e il sostegno amministrativo stabile di cui al presente regolamento, l'Unione dovrebbe finanziare garantire un finanziamento pubblico stabile e permanente nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per le attività congiunte e la cooperazione volontaria, nonché per il quadro di sostegno finalizzato a supportare tali attività. Il finanziamento dovrebbe coprire i costi di produzione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e sulle consultazioni scientifiche congiunte. Gli Stati membri inoltre dovrebbero avere la possibilità di distaccare esperti nazionali presso la Commissione con il compito di supportare i lavori del segretariato del gruppo di coordinamento. La Commissione europea dovrebbe istituire un sistema tariffario per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie che richiedano consultazioni scientifiche o valutazioni cliniche congiunte finalizzate alla ricerca sui bisogni medici non contemplati. In nessun caso tali tariffe possono finanziare le attività congiunte in virtù del presente regolamento. [Em. 50]

(28)

Al fine di facilitare le attività congiunte e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, è opportuno prevedere la creazione di una piattaforma informatica che contenga adeguate banche dati e canali di comunicazione sicuri , nonché tutte le informazioni sulla procedura, sulla metodologia, sulla formazione e sugli interessi dei valutatori e dei partecipanti della rete di portatori di interessi, sulle relazioni e sui risultati delle attività congiunte, che dovrebbero essere pubblici . La Commissione dovrebbe altresì garantire una connessione tra la piattaforma informatica e altre infrastrutture di dati pertinenti ai fini della valutazione delle tecnologie sanitarie, come i registri di dati dal mondo reale. [Em. 51]

(28 bis)

La cooperazione dovrebbe fondarsi sul principio di buona governance, che comprende la trasparenza, l'obiettività, l'indipendenza delle competenze e la correttezza procedurale. La fiducia è una condizione preliminare per il successo della cooperazione e si può solo conseguire mediante un reale impegno di tutti gli attori e l'accesso alle competenze, allo sviluppo delle capacità e al raggiungimento di un livello elevato qualità. [Em. 52]

(28 ter)

Poiché attualmente non esiste alcuna definizione concordata in merito a cosa possa considerarsi innovazione di qualità o valore aggiunto terapeutico, è opportuno che l'Unione adotti entrambe le definizioni con l'accordo o il consenso di tutte le parti. [Em. 53]

(29)

Al fine di assicurare una buona introduzione ed effettuazione delle valutazioni congiunte a livello dell'Unione, nonché di salvaguardarne la qualità, è opportuno prevedere un periodo transitorio in modo da consentire un progressivo incremento del numero di valutazioni congiunte effettuate annualmente. Il numero di valutazioni da effettuare dovrebbe essere determinato tenendo debitamente conto delle risorse disponibili e del numero di Stati membri partecipanti, nell'intento di raggiungere il pieno regime entro la fine del periodo transitorio. L'istituzione di un siffatto periodo transitorio dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri l'opportunità di conformare pienamente i propri sistemi nazionali al quadro delle attività congiunte in termini di assegnazione di risorse, di calendario e di fissazione delle priorità delle valutazioni.

(30)

Nel corso del periodo transitorio, la partecipazione alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte non dovrebbe essere obbligatoria per gli Stati membri. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di applicare norme armonizzate alle valutazioni cliniche effettuate a livello nazionale. Nel corso del periodo transitorio, gli Stati membri che non partecipano alle attività congiunte possono decidere in qualsiasi momento di parteciparvi. Al fine di garantire una buona e stabile organizzazione delle attività congiunte e il funzionamento del mercato interno, agli Stati membri già partecipanti non dovrebbe essere consentito di recedere dal quadro delle attività congiunte. Le valutazioni cliniche che hanno avuto inizio negli Stati membri prima dell'applicazione del presente regolamento dovrebbero proseguire, a meno che gli Stati membri non decidano di bloccarle. [Em. 54]

(31)

Al fine di garantire Dopo il periodo transitorio e prima che il quadro di sostegno continui ad essere quanto più possibile efficiente e a offrire un favorevole rapporto costi-benefici sistema armonizzato per la valutazione delle tecnologie sanitarie istituito norma del presente regolamento diventi obbligatorio , la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla valutazione d’impatto sull’insieme della procedura che è stata introdotta. La relazione sulla valutazione d’impatto dovrebbe valutare, tra l’altro, i progressi compiuti in relazione all’accesso dei pazienti alle nuove tecnologie sanitarie e al funzionamento del mercato interno, l’impatto sulla qualità dell’innovazione sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, nonché l’adeguatezza della portata delle valutazioni cliniche congiunte e del funzionamento del quadro di sostegno .in merito all'attuazione delle disposizioni sull'oggetto delle valutazioni cliniche congiunte e sul funzionamento del quadro di sostegno al più tardi entro due anni dalla fine del periodo transitorio. La relazione può valutare in particolare se sia necessario trasferire tale quadro di sostegno a un'agenzia dell'Unione e introdurre un meccanismo di pagamento attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuiscano al finanziamento delle attività congiunte. [Em. 55]

(32)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe essere sostenuta da un programma di monitoraggio. I risultati di tale valutazione dovrebbero essere comunicati anche al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 56]

(33)

La direttiva 2011/24/UE stabilisce che l'Unione è tenuta a sostenere e a facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati membri. Poiché tali questioni sono disciplinate dal presente regolamento, la direttiva 2011/24/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(34)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il ravvicinamento delle normative degli Stati membri sull'effettuazione di valutazioni cliniche a livello nazionale e la definizione di un quadro per le valutazioni cliniche congiunte obbligatorie di determinate tecnologie sanitarie a livello dell'Unione, delle tecnologie sanitarie nell'ambito di applicazione del presente regolamento , non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [Em. 57]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   Il Tenuto conto dei risultati dei lavori già intrapresi nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA, il presente regolamento definisce: [Em. 58]

a)

un quadro di sostegno e procedure per la cooperazione in materia di valutazione clinica delle tecnologie sanitarie a livello dell'Unione; [Em. 59]

b)

norme metodologie comuni in merito alla valutazione clinica delle tecnologie sanitarie. [Em. 60]

2.   Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Inoltre, il presente regolamento non interferisce con la competenza nazionale esclusiva degli Stati membri per le decisioni nazionali in materia di fissazione dei prezzi o di rimborso. [Em. 61]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«medicinale»: un medicinale per uso umano ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b)

«dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi del regolamento (UE) 2017/745;

b bis)

«dispositivo medico-diagnostico in vitro»: un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi del regolamento (UE) 2017/746; [Em. 62]

b ter)

«valutazione di un dispositivo medico»: la valutazione di un metodo costituito da più di un dispositivo medico o di un metodo costituito da un dispositivo medico e una catena dell'assistenza definita di altre cure. [Em. 63]

c)

«tecnologia sanitaria»: una tecnologia sanitaria ai sensi della direttiva 2011/24/UE;

d)

«valutazione delle tecnologie sanitarie»: un processo di valutazione comparativa pluridisciplinare, basato su domini di valutazione clinici e non clinici, che raccoglie e valuta le evidenze disponibili in merito agli aspetti clinici e non clinici dell'uso di una tecnologia sanitaria;

e)

«valutazione clinica congiunta clinica»: la raccolta e la valutazione sistematica di informazioni scientifiche, l a sua valutazione comparativa e una sintesi di tali procedure, il confronto tra la delle evidenze scientifiche disponibili in merito a una tecnologia sanitaria rispetto a una in questione e una o più altre tecnologie sanitarie o procedure esistenti che costituiscono un punto di riferimento per una particolare indicazione clinica e, sulla base delle migliori evidenze scientifiche cliniche disponibili e dei criteri clinici pertinenti del paziente, tenendo conto dei seguenti domini clinici : sulla base dei seguenti domini clinici di valutazione delle tecnologie sanitarie: la descrizione del problema sanitario trattato dalla tecnologia sanitaria e l'attuale utilizzo di altre tecnologie o procedure sanitarie per affrontare tale problema sanitario, la descrizione e la caratterizzazione tecnica della tecnologia sanitaria, l'efficacia clinica relativa e la sicurezza relativa della tecnologia sanitaria; [Em. 64]

f)

«valutazione non clinica»: la parte di una valutazione delle tecnologie sanitarie basata sui seguenti domini non clinici di valutazione delle tecnologie sanitarie: il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e gli aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici connessi al suo utilizzo;

g)

«valutazione collaborativa»: una valutazione clinica di un dispositivo medico effettuata a livello dell'Unione da varie autorità e vari organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie interessati, partecipanti su base volontaria.

g bis)

«valutazione»: trarre conclusioni circa il valore aggiunto delle tecnologie in questione nel quadro dei processi di valutazione a livello nazionale, che possono prendere in considerazione dati e criteri sia clinici che non clinici nel contesto dell’assistenza nazionale; [Em. 65]

g ter)

«risultati sanitari pertinenti per il paziente»: dati che registrano o predicono la mortalità, la morbilità, la qualità della vita correlata allo stato di salute e gli eventi avversi. [Em. 202]

Articolo 3

Gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie

1.   È istituito il gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie (il «gruppo di coordinamento»).

2.   Gli Stati membri designano le loro autorità e gli organismi nazionali o regionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie a livello nazionale come membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e ne informano la Commissione, comunicando ogni eventuale successiva modifica. Gli Stati membri possono designare più di una autorità od organismo responsabile della valutazione delle tecnologie sanitarie come membri del gruppo di coordinamento e di uno o più dei suoi sottogruppi. [Em. 66]

3.   Il gruppo di coordinamento delibera per consenso o, se del caso, a maggioranza qualificata .semplice. Ogni Stato membro ha diritto a un voto.

Le procedure adottate dal gruppo di coordinamento sono trasparenti e i verbali delle riunioni e i voti sono documentati e resi pubblici, compresi eventuali dissensi. [Em. 203]

4.   Le riunioni del gruppo di coordinamento sono copresiedute dalla Commissione , senza diritto di voto, e da un copresidente eletto a rotazione annuale fra i membri del gruppo per un determinato periodo di tempo da stabilire nel suo regolamento interno. [Em. 68]

5.   I membri del gruppo di coordinamento , autorità o organismi di valutazione nazionali o regionali, nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti nel gruppo di coordinamento e nei sottogruppi di cui sono membri. Gli Stati membri possono porre fine a tali nomine ove ciò sia giustificato dai requisiti della nomina. Tuttavia, a causa del carico di lavoro, della composizione dei sottogruppi o delle richieste di conoscenze specifiche, gli esperti di dette autorità o di detti organismi di valutazione possono essere più di uno per ciascuno Stato membro, fermo restando che all'atto di adottare decisioni ciascuno Stato membro dispone di un solo un voto. Per tali nomine si tiene conto delle competenze necessarie al fine di realizzare gli obiettivi del sottogruppo. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e informano la Commissione sono informati di tutte le nomine della loro nomina delle eventuali revoche . di eventuali modifiche successive. [Em. 69]

6.   I Al fine di garantire la qualità delle attività, i membri del gruppo di coordinamento, provengono da agenzie nazionali o regionali di valutazione delle tecnologie sanitarie o da organi competenti in tale ambito .e i loro rappresentanti designati, rispettano i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

I membri del gruppo di coordinamento, nonché gli esperti e i valutatori in generale, non hanno interessi finanziari o di altro tipo nel settore dello sviluppo di tecnologie sanitarie o in quello delle assicurazioni che possano pregiudicarne l'imparzialità. Essi si impegnano ad agire in maniera indipendente e nell'interesse pubblico e presentano una dichiarazione annuale di interessi. Le dichiarazioni di interessi sono registrate sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 e sono rese accessibili al pubblico.

I membri del gruppo di coordinamento devono dichiarare, in ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che possa considerarsi pregiudizievole per la loro indipendenza per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno. Qualora sussista un conflitto di interessi, il membro del gruppo di coordinamento interessato lascia la riunione durante la trattazione dei pertinenti punti all'ordine del giorno. Le norme procedurali per i casi di conflitto di interessi sono definite all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto iii bis).

Per garantire la trasparenza, sensibilizzare il pubblico in merito al procedimento e infondere fiducia nel sistema, tutti i dati clinici sottoposti a valutazione hanno il massimo livello di trasparenza e pubblicità. In caso di dati riservati per motivi commerciali, la riservatezza è chiaramente definita e giustificata e i dati riservati sono chiaramente delimitati e protetti. [Em. 70]

7.   La Commissione pubblica un elenco aggiornato dei membri designati del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e di altri esperti, unitamente alla loro qualifica, al loro ambito di competenza e alla loro dichiarazione annuale di interessi, sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27.

Le informazioni di cui al primo comma sono aggiornate dalla Commissione annualmente e ogniqualvolta sia ritenuto necessario alla luce di eventuali nuove circostanze. Tali aggiornamenti sono resi accessibili al pubblico. [Em. 71]

8.   Il gruppo di coordinamento:

a)

adotta e, se necessario, aggiorna il regolamento interno che disciplina lo svolgimento delle sue riunioni;

b)

coordina e approva il lavoro dei suoi sottogruppi;

c)

assicura la cooperazione coopera con i pertinenti organismi a livello dell'Unione per facilitare la produzione di evidenze supplementari necessarie per le sue attività; [Em. 72]

d)

garantisce un'adeguata consultazione partecipazione dei pertinenti portatori di interessi alle ed esperti nello svolgimento delle sue attività. Tali consultazioni sono documentate, comprese le dichiarazioni di interessi pubblicamente disponibili dei portatori di interessi consultati, e figurano nella relazione finale di valutazione congiunta ; [Em. 73]

e)

istituisce sottogruppi per:

i)

le valutazioni cliniche congiunte;

ii)

le consultazioni scientifiche congiunte;

iii)

l'individuazione di tecnologie sanitarie emergenti;

iv)

la cooperazione volontaria;

v)

la preparazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali, nonché degli aggiornamenti dei documenti di lavoro e delle norme comuni.

9.   Il gruppo di coordinamento può riunirsi con configurazioni differenti per le seguenti categorie di tecnologie sanitarie: medicinali, dispositivi medici e altre tecnologie sanitarie.

10.   Il gruppo di coordinamento può istituire sottogruppi distinti per le seguenti categorie di tecnologie sanitarie: medicinali, dispositivi medici e altre tecnologie sanitarie.

10 bis.     In qualsiasi caso, sono accessibili al pubblico il regolamento interno del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi, gli ordini del giorno delle relative riunioni, le decisioni adottate nonché i dettagli delle votazioni e delle dichiarazioni di voto, ivi compresi i pareri di minoranza. [Em. 74]

Articolo 4

Programma di lavoro annuale e relazione annuale

1.   Il sottogruppo designato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, lettera e), elabora un programma di lavoro annuale da sottoporre all'approvazione del gruppo di coordinamento entro il 31 dicembre di ogni anno.

2.   Il programma di lavoro annuale delinea le attività congiunte da realizzare nel corso dell'anno civile successivo alla sua approvazione, specificando:

a)

il numero previsto di valutazioni cliniche congiunte e i tipi di tecnologie sanitarie da valutare;

b)

il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte;

c)

la cooperazione volontaria.

Le lettere a), b) e c) del primo comma sono determinate in funzione dell'importanza del loro impatto sui pazienti, sulla salute pubblica o sui sistemi sanitari. [Em. 75]

3.   Nell'elaborare il programma di lavoro annuale, il sottogruppo designato:

a)

tiene conto dello studio annuale sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 18;

b)

prende in considerazione le risorse a disposizione del gruppo di coordinamento per le attività congiunte;

c)

consulta la Commissione e la rete di portatori di interessi, nel quadro delle riunioni annuali di cui all'articolo 26, in merito al progetto di programma di lavoro annuale e tiene conto delle loro osservazioni . del suo parere [Em. 76]

4.   Il sottogruppo designato prepara una relazione annuale da sottoporre all'approvazione del gruppo di coordinamento entro il 28 febbraio di ogni anno.

5.   La relazione annuale fornisce informazioni sulle attività congiunte realizzate nell'anno civile precedente la sua approvazione.

5 bis.     La relazione annuale e il programma di lavoro annuale sono pubblicati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. [Em. 77]

CAPO II

Attività congiunte in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie a livello dell'Unione

Sezione 1

Valutazioni cliniche congiunte

Articolo 5

Oggetto delle valutazioni cliniche congiunte

1.   Il gruppo di coordinamento effettua valutazioni cliniche congiunte in merito:

a)

ai medicinali soggetti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, anche quando è stata apportata una modifica alla decisione della Commissione di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio sulla base di una variazione dell'indicazione o delle indicazioni terapeutiche per le quali era stata rilasciata l'autorizzazione iniziale, ad eccezione dei medicinali autorizzati a norma degli articoli 10 e 10 bis della direttiva 2001/83/CE;

a bis)

ad altri medicinali non soggetti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, qualora lo sviluppatore di tecnologia sanitaria abbia optato per la procedura di autorizzazione centralizzata, purché si tratti di medicinali che rappresentano un'innovazione tecnica, scientifica o terapeutica significativa o la cui autorizzazione sia nell'interesse della salute pubblica; [Em. 78]

b)

ai dispositivi medici classificati nelle classi IIb e III a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745 per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno fornito un parere scientifico nell'ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica di cui all'articolo 54 del medesimo regolamento e che si ritiene rappresentino importanti innovazioni e possano avere un significativo impatto sulla salute pubblica o sui sistemi sanitari ; [Em. 79]

c)

ai dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno espresso i loro pareri nel quadro della procedura a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, di detto regolamento e che si ritiene rappresentino importanti innovazioni e possano avere un significativo impatto sulla salute pubblica o sui sistemi sanitari . [Em. 80]

2.   Il gruppo di coordinamento seleziona i dispositivi medici di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), per la valutazione clinica congiunta sulla base dei seguenti criteri:

a)

bisogni medici non soddisfatti;

b)

potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari;

c)

dimensione transfrontaliera significativa;

d)

rilevante valore aggiunto a livello dell'Unione;

e)

risorse disponibili.

e bis)

necessità di incrementare le evidenze cliniche; [Em. 81

e ter)

richieste da parte dello sviluppatore di tecnologie sanitarie. [Em. 82]]

Articolo 6

Preparazione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte

1.   Il gruppo di coordinamento avvia le valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie sulla base del suo programma di lavoro annuale con la designazione di un sottogruppo per sovrintendere alla preparazione della relazione sulla valutazione clinica congiunta per conto del gruppo di coordinamento.

La relazione sulla valutazione clinica congiunta è corredata di una relazione di sintesi contenente, almeno, i dati clinici comparati, gli «end-point», i comparatori, la metodologia, le evidenze cliniche utilizzate e le conclusioni sull'efficacia, sulla sicurezza e sull'efficacia relativa nonché i limiti della valutazione, le posizioni divergenti, una sintesi delle consultazioni effettuate e le osservazioni formulate. Entrambe sono preparate conformemente alle prescrizioni del presente articolo e alle disposizioni adottate a norma degli articoli 11, 22 e 23 stabilite dal gruppo di coordinamento e sono rese pubbliche indipendentemente dalle conclusioni della relazione .

Per i medicinali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la relazione sulla valutazione clinica congiunta è adottata dal gruppo di coordinamento entro 80-100 giorni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la fissazione dei prezzi e il rimborso di cui alla direttiva 89/105/CEE del Consiglio  (15) . [Em. 83]

2.   Il sottogruppo designato chiede allo sviluppatore ai pertinenti sviluppatori di tecnologie sanitarie di presentare tutta la documentazione disponibile e aggiornata contenente le informazioni, i dati e  gli studi, comprensivi dei risultati sia negativi che positivi, le evidenze necessari per la valutazione clinica congiunta. Detta documentazione comprende i dati disponibili provenienti da tutte le sperimentazioni effettuate, nonché da tutti gli studi nei quali sia stata utilizzata la tecnologia, entrambi della massima importanza al fine di garantire la qualità elevata delle valutazioni.

Per i medicinali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la documentazione comprende almeno:

a)

il fascicolo di presentazione;

b)

un'indicazione dello status dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

c)

la relazione pubblica europea di valutazione (EPAR), se disponibile, ivi compreso il riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC); l'Agenzia europea per i medicinali fornisce al gruppo di coordinamento le pertinenti relazioni sulla valutazione scientifica adottate;

d)

se del caso, i risultati di studi aggiuntivi richiesti dal gruppo di coordinamento e disponibili allo sviluppatore di tecnologie sanitarie;

e)

se del caso e se disponibili allo sviluppatore di tecnologie sanitarie, le relazioni già disponibili sulla valutazione delle tecnologie sanitarie relative alla tecnologia sanitaria in questione;

f)

informazioni su studi e registri di studi disponibili allo sviluppatore di tecnologie sanitarie.

Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie sono tenuti a presentare tutti i dati richiesti.

I valutatori possono inoltre avere accesso a banche dati pubbliche o fonti pubbliche di informazioni cliniche, quali ad esempio i registri dei pazienti, le banche dati o le reti di riferimento europee, qualora tale accesso sia ritenuto necessario per completare le informazioni fornite dallo sviluppatore e al fine di procedere a una più accurata valutazione clinica della tecnologia sanitaria. La riproducibilità della valutazione impone che tali informazioni siano rese pubbliche.

La relazione tra valutatori e sviluppatori di tecnologie è indipendente e imparziale. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono essere consultati, ma non partecipano attivamente al processo di valutazione. [Em. 84]

2 bis.     Il gruppo di coordinamento può legittimamente ritenere, nel caso dei medicinali orfani, che non sussista alcuna motivazione sostanziale o evidenza aggiuntiva per sostenere un'ulteriore analisi clinica al di là della valutazione dei benefici significativi già effettuata dall'Agenzia europea per i medicinali. [Em. 85]

3.   Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un covalutatore con il compito di effettuare la valutazione clinica congiunta. Il valutatore e il covalutatore sono diversi rispetto a quelli precedentemente nominati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, tranne in situazioni eccezionali e giustificate in cui non siano disponibili le competenze scientifiche necessarie, e subordinatamente all'approvazione del gruppo di coordinamento. Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione. [Em. 86]

4.   Il valutatore, assistito dal covalutatore, prepara i progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi.

5.   Le conclusioni della relazione sulla valutazione clinica congiunta comprendono :sono limitate a quanto segue: [Em. 87]

a)

un'analisi della relativa efficacia e sicurezza degli effetti relativi della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione in termini di «end-point» clinici sui risultati sanitari pertinenti per l'entità clinica e il paziente gruppo di pazienti scelti per la valutazione , tra cui la mortalità, la morbilità e la qualità della vita, e rispetto a quelli di una o più terapie di confronto stabilite dal gruppo di coordinamento ; [Em. 88]

b)

il grado di certezza in merito agli effetti relativi in base alle migliori evidenze cliniche disponibili e rispetto alle migliori terapie standard . La valutazione si basa su «end-point» clinici definiti secondo le norme internazionali della medicina basata su evidenze, in particolare in relazione al miglioramento dello stato di salute, alla diminuzione della durata della malattia, al prolungamento della sopravvivenza, alla riduzione degli effetti collaterali o al miglioramento della qualità della vita. In essa sono contenute anche indicazioni riguardanti differenze specifiche a livello dei sottogruppi. [Em. 89]

Le conclusioni non comprendono una valutazione. Il valutatore e il covalutatore assicurano che la scelta dei pertinenti gruppi di pazienti sia rappresentativa per gli Stati membri partecipanti al fine di consentire loro di adottare decisioni appropriate sul finanziamento di tali tecnologie a titolo dei bilanci sanitari nazionali. [Em. 90]

6.   Qualora, in qualsiasi fase della preparazione del progetto di relazione sulla valutazione clinica congiunta, ritenga necessaria la presentazione, da parte dello sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente, di evidenze supplementari al fine di completare la relazione, il valutatore può chiedere al sottogruppo designato di sospendere il termine stabilito per la preparazione della relazione e di invitare lo sviluppatore di tecnologie sanitarie a presentare evidenze supplementari. Dopo aver consultato lo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito al tempo necessario per predisporre le evidenze supplementari necessarie, la richiesta del valutatore specifica il numero di giorni lavorativi durante i quali la preparazione è sospesa. Se durante il processo divengono disponibili nuovi dati clinici, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie interessato comunica altresì in maniera proattiva tali nuove informazioni al valutatore. [Em. 205]

7.   I membri del sottogruppo designato o del gruppo di coordinamento presentano , in un periodo di tempo minimo di 30 giorni lavorativi, le loro osservazioni durante la preparazione dei progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi. Anche la Commissione ha facoltà di presentare osservazioni. [Em. 92]

8.   Il valutatore trasmette i progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e fissa un periodo di tempo durante il quale lo sviluppatore può presentare per la presentazione di osservazioni. [Em. 93]

9.   Il sottogruppo designato si assicura che ai portatori di interessi, compresi i pazienti e gli esperti clinici, sia data la possibilità di presentare osservazioni durante la preparazione dei progetti di relazione sulla I pazienti, le organizzazioni dei consumatori, gli operatori sanitari , le ONG, le altre associazioni di sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli esperti clinici possono presentare osservazioni nel corso della valutazione clinica congiunta entro un termine fissato dal sottogruppo designato .e di relazione di sintesi e fissa un periodo di tempo durante il quale essi possono presentare osservazioni. La Commissione rende pubbliche le dichiarazioni di interessi di tutti i portatori di interessi consultati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. [Em. 94]

10.   Dopo aver ricevuto e aver esaminato eventuali osservazioni fornite conformemente ai paragrafi 7, 8 e 9, il valutatore, assistito dal covalutatore, finalizza i progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi e li trasmette al gruppo di coordinamento sottogruppo designato e alla Commissione per osservazioni. La Commissione pubblica tutte le osservazioni, che ricevono debita risposta, sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. [Em. 95]

11.   Il valutatore, assistito dal covalutatore, tiene conto delle osservazioni del gruppo di coordinamento sottogruppo designato e della Commissione e presenta per approvazione definitiva al gruppo di coordinamento i progetti di relazione finale sulla valutazione clinica congiunta e di relazione finale di sintesi. [Em. 96]

12.   Il gruppo di coordinamento approva la relazione finale sulla valutazione clinica congiunta e la relazione finale di sintesi, ove possibile, per consenso o, se necessario, a maggioranza semplice qualificata degli Stati membri.

Le posizioni divergenti e le motivazioni alla base di tali posizioni sono registrate nella relazione finale.

La relazione finale comprende un'analisi di sensibilità qualora sussistano uno o più dei seguenti elementi:

a)

pareri diversi sugli studi da escludere a causa di gravi pregiudizi;

b)

posizioni divergenti qualora gli studi siano esclusi poiché non tengono conto dello sviluppo tecnologico aggiornato; oppure

c)

controversie riguardo alla definizione di soglie di irrilevanza in merito agli «end-point» pertinenti per il paziente.

La scelta di uno o più comparatori ed «end-point» pertinenti per il paziente è giustificata e documentata dal punto di vista medico nella relazione finale.

La relazione finale comprende altresì i risultati della consultazione scientifica congiunta effettuata a norma dell'articolo 13. Le relazioni sulle consultazioni scientifiche sono rese pubbliche al completamento delle valutazioni cliniche congiunte. [Em. 206]

13.   Il valutatore si assicura che dal la relazione sulla valutazione clinica congiunta e dalla la relazione di sintesi approvate contengano l'informazione clinica oggetto della valutazione e illustrino la metodologia e gli studi utilizzati . Il valutatore consulta lo sviluppatore in merito alla relazione prima della sua pubblicazione. Lo sviluppatore dispone di un periodo di 10 giorni lavorativi per comunicare al valutatore eventuali informazioni che consideri riservate e per motivare il carattere sensibile sul piano commerciale di tali informazioni. In ultima istanza, il valutatore e il covalutatore decidono se la richiesta di riservatezza dello sviluppatore è giustificata. sia espunta qualsiasi informazione sensibile sotto il profilo commerciale. [Em. 98]

14.   Il gruppo di coordinamento trasmette la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e alla Commissione, che inserisce entrambe le relazioni nella piattaforma informatica . [Em. 99]

14 bis.     Al ricevimento della relazione sulla valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi approvate, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente può comunicare le sue obiezioni per iscritto al gruppo di coordinamento e alla Commissione entro sette giorni lavorativi. In tal caso lo sviluppatore fornisce le motivazioni dettagliate delle sue obiezioni. Il gruppo di coordinamento valuta le obiezioni entro sette giorni lavorativi e rivede la relazione quando necessario.

Il gruppo di coordinamento approva e presenta la relazione finale sulla valutazione clinica congiunta, la relazione di sintesi e un documento esplicativo che illustra in che modo sono state affrontate le obiezioni dello sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e della Commissione. [Em. 100]

14 ter.     La relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi sono completate entro un termine non inferiore agli 80 giorni e non superiore ai 100 giorni, salvo nei casi giustificati in cui, per necessità cliniche, occorra rispettivamente accelerare o ritardare la procedura. [Em. 101]

14 quater.     Nel caso in cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente ritiri, la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, precisando i motivi del ritiro, o nel caso in cui l'Agenzia europea per i medicinali concluda una valutazione, il gruppo di coordinamento è informato al riguardo, in modo da poter chiudere la procedura di valutazione clinica congiunta. La Commissione rende pubblici i motivi del ritiro della domanda o della conclusione della valutazione sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. [Em. 102]

Articolo 7

Elenco delle tecnologie sanitarie valutate

1.   Se giudica che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate sono conformi alle prescrizioni sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento, La Commissione include il nome della tecnologia sanitaria che è stata oggetto della relazione e della relazione di sintesi approvata, a prescindere dalla sua adozione, approvate in un elenco di tecnologie sottoposte a valutazione clinica congiunta (l'«elenco delle tecnologie sanitarie valutate» o l'«elenco») entro 30 giorni dal ricevimento dal gruppo di coordinamento della relazione e della relazione di sintesi approvate. [Em. 103]

2.   Se, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione sulla valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi approvate, conclude che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate non sono conformi alle prescrizioni procedurali giuridiche sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento, la Commissione comunica al gruppo di coordinamento le motivazioni delle sue conclusioni e chiede un riesame della valutazione, precisando i motivi di tale richiesta .a quest'ultimo di riesaminare la relazione e la relazione di sintesi. [Em. 104]

3.   Il sottogruppo designato esamina le conclusioni di cui al paragrafo 2 e invita lo sviluppatore di tecnologie sanitarie a presentare osservazioni entro un termine stabilito. Il sottogruppo designato riesamina la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi tenendo conto dalla Commissione , da un punto di vista procedurale, prima di formulare un parere definitivo .delle osservazioni presentate dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Il valutatore, assistito dal covalutatore, modifica di conseguenza la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi e le trasmette al gruppo di coordinamento. Si applica l'articolo 6, paragrafi 12, 13 e 14. [Em. 105]

4.   Dopo la trasmissione della relazione sulla valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi approvate e modificate, se giudica che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate e modificate sono conformi alle prescrizioni sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento, la Commissione include il nome della tecnologia sanitaria che è stata oggetto della relazione e della relazione di sintesi nell'elenco delle tecnologie sanitarie valutate. [Em. 106]

5.   Se la Commissione conclude che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate e modificate non sono conformi alle prescrizioni sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento, la tecnologia sanitaria oggetto della valutazione è inclusa nell'elenco, unitamente alla relazione di sintesi della valutazione e alle osservazioni formulate dalla Commissione, e detta documentazione è integralmente pubblicata sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. Commissione si rifiuta di includere il nome della tecnologia sanitaria nell'elenco La Commissione ne informa il gruppo di coordinamento, precisando i motivi della relazione negativa non inclusione. Gli obblighi di cui all'articolo 8 non si applicano per quanto riguarda la tecnologia sanitaria in questione. Il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e include nella sua relazione annuale informazioni sintetiche su tali relazioni. [Em. 107]

6.   Per le tecnologie sanitarie incluse nell'elenco delle tecnologie sanitarie valutate, la Commissione pubblica , sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27, la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate , nonché tutte le osservazioni dei portatori di interessi e le relazioni intermedie, sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 e le mette a disposizione dello sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla loro inclusione nell'elenco. [Em. 108]

Articolo 8

Uso delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte a livello di Stati membri

1.   Gli Per le tecnologie sanitarie incluse nell'elenco delle tecnologie sanitarie valutate o per le quali è stata avviata una valutazione clinica congiunta, gli Stati membri: [Em. 109]

a)

utilizzano le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte nelle loro valutazioni delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro ;non effettuano una valutazione clinica né iniziano un processo di valutazione equivalente in merito a una tecnologia sanitaria inclusa nell'elenco delle tecnologie sanitarie valutate o per la quale è stata avviata una valutazione clinica congiunta; [Em. 110]

b)

non duplicano la valutazione clinica congiunta applicano le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte nelle loro valutazioni delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro. [Em. 111]

1 bis.     Il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), non osta a che gli Stati membri o le regioni effettuino valutazioni sul valore clinico aggiunto delle tecnologie in questione nell'ambito di procedure di valutazione nazionali o regionali, che possono prendere in considerazione dati ed evidenze cliniche e non cliniche specifici dello Stato membro interessato che non sono stati inclusi nella valutazione clinica congiunta e che sono necessari per completare la valutazione della tecnologia sanitaria o il processo di determinazione dei prezzi e dei rimborsi.

Tali valutazioni complementari possono confrontare la tecnologia interessata con un comparatore che rappresenta il migliore standard di cura disponibile basato su evidenze nello Stato membro in questione e che, nonostante la richiesta dello Stato membro in fase di definizione dell'ambito di applicazione, non è stato incluso nella valutazione clinica congiunta. Possono altresì valutare la tecnologia in un contesto di cura specifico proprio allo Stato membro interessato, sulla base della sua prassi clinica o delle condizioni scelte per il rimborso.

Le misure di questo tipo sono motivate, necessarie e proporzionate al conseguimento di tale obiettivo, non duplicano il lavoro svolto a livello dell'Unione e non creano indebiti ritardi nell'accesso dei pazienti a tali tecnologie.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e al gruppo di coordinamento la loro intenzione di integrare la valutazione clinica congiunta, specificando le motivazioni per agire in tal senso. [Em. 112]

2.   Gli Stati membri , attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 27, presentano informazioni sulle modalità con cui si è tenuto conto della relazione sulla valutazione clinica congiunta nella valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro, nonché altri dati clinici ed evidenze supplementari presi in considerazione, affinché notificano alla Commissione i risultati della valutazione di una tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una valutazione clinica congiunta entro 30 giorni dal suo completamento. Tale notifica è corredata di informazioni sulle modalità con cui le conclusioni della relazione sulla valutazione clinica congiunta sono state applicate nella valutazione delle tecnologie sanitarie generale. la Commissione facilita possa facilitare lo scambio di tali informazioni tra gli Stati membriattraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 27. [Em. 113]

Articolo 9

Aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte

1.   Il gruppo di coordinamento procede ad aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte nel caso in cui:

a)

la decisione della Commissione di rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), era subordinata al soddisfacimento di ulteriori prescrizioni relative alla fase successiva all'autorizzazione;

b)

la relazione sulla valutazione clinica congiunta iniziale indicava la necessità di un aggiornamento una volta che fossero disponibili evidenze supplementari per un'ulteriore valutazione, entro il termine stabilito dalla relazione stessa; [Em. 114]

b bis)

uno Stato membro o uno sviluppatore di tecnologie sanitarie lo richieda, in quanto ritiene che esistano nuove evidenze cliniche; [Em. 115]

b ter)

a cinque anni dalla valutazione vi siano nuove evidenze cliniche significative, oppure prima ove emergano nuove evidenze o dati clinici. [Em. 116]

1 bis.     Nei casi di cui al primo comma, lettere a), b), b bis) e b ter, lo sviluppatore di tecnologie presenta le informazioni supplementari. Qualora ometta di farlo, la valutazione congiunta precedente non rientra più nell'ambito di applicazione dell'articolo 8.

Continua a essere utilizzata la banca dati «EVIDENT» per raccogliere le evidenze cliniche che derivano dall'uso della tecnologia sanitaria in situazione reale, nonché per monitorare i risultati sanitari. [Em. 117]

2.   Il gruppo di coordinamento può procedere ad aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte su richiesta di uno o più dei suoi membri.

Gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte sono richiesti ove siano state pubblicate o rese disponibili nuove informazioni che non erano disponibili al momento della relazione congiunta iniziale. Se è richiesto un aggiornamento della relazione sulla valutazione clinica congiunta, il membro che lo ha proposto può aggiornare la relazione sulla valutazione clinica congiunta e proporla per l'adozione da parte di altri Stati membri mediante riconoscimento reciproco. In fase di aggiornamento della relazione sulla valutazione clinica congiunta, lo Stato membro applica i metodi e le norme stabiliti dal gruppo di coordinamento.

Qualora gli Stati membri non concordino su un aggiornamento, il caso è deferito al gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento decide se procedere a un aggiornamento sulla base delle nuove informazioni. Se l'aggiornamento è approvato mediante riconoscimento reciproco o in seguito alla decisione del gruppo di coordinamento, la relazione sulla valutazione clinica congiunta è considerata aggiornata. [Em. 118]

3.   Gli aggiornamenti sono effettuati conformemente alle norme procedurali stabilite ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 10

Disposizioni transitorie per le valutazioni cliniche congiunte

Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 33, paragrafo 1:

a)

il gruppo di coordinamento:

i)

determina il numero annuo di valutazioni cliniche congiunte programmate in base al numero di Stati membri partecipanti e alle risorse disponibili;

ii)

seleziona i medicinali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per la valutazione clinica congiunta in base ai criteri di selezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

b)

i membri del gruppo di coordinamento degli Stati membri non partecipanti alle valutazioni cliniche congiunte:

i)

non sono nominati valutatori o covalutatori;

ii)

non formulano osservazioni sui progetti di relazione sulle valutazioni cliniche congiunte e di relazione di sintesi;

iii)

non partecipano al processo di approvazione delle relazioni finali sulle valutazioni cliniche congiunte e delle relazioni finali di sintesi;

iv)

non partecipano al processo di preparazione e di approvazione delle parti dei programmi di lavoro annuali riguardanti le valutazioni cliniche congiunte;

v)

non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 per quanto riguarda le tecnologie sanitarie che sono state sottoposte a valutazione clinica congiunta.

Articolo 11

Adozione di norme procedurali dettagliate per le valutazioni cliniche congiunte

1.   La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione in conformità del presente regolamento , le norme procedurali per: [Em. 119]

a)

la trasmissione di informazioni, dati e evidenze da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie; [Em. 120]

b)

la nomina di valutatori e covalutatori;

c)

la determinazione dell'iter procedurale dettagliato e della sua tempistica, e della durata complessiva delle valutazioni cliniche congiunte; [Em. 121]

d)

gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte;

e)

la cooperazione con l'agenzia europea per i medicinali in merito alla preparazione e all'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali;

f)

la cooperazione con i gruppi di esperti e gli organismi e  i gruppi di esperti .notificati in merito alla preparazione e all'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici. [Em. 122]

2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

SEZIONE 2

CONSULTAZIONI SCIENTIFICHE CONGIUNTE

Articolo 12

Richieste di consultazioni scientifiche congiunte

1.   Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono chiedere una consultazione scientifica congiunta con il gruppo di coordinamento allo scopo di ottenere consulenza scientifica in merito agli aspetti clinici per la progettazione ottimale degli studi scientifici della ricerca al fine di ottenere le migliori evidenze scientifiche, migliorare la prevedibilità, allineare le priorità della ricerca e aumentare la qualità e l'efficienza della stessa, in modo da ottenere le migliori evidenze .ai dati e alle evidenze che potrebbero essere richiesti nell'ambito di una valutazione clinica congiunta. [Em. 123]

Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i medicinali possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente al processo di ricevimento di consulenza scientifica dall'agenzia europea per i medicinali a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004. In questo caso avanza tale richiesta al momento della presentazione della richiesta di consulenza scientifica all'agenzia europea per i medicinali.

2.   Nell'esaminare la richiesta di consultazione scientifica congiunta, il gruppo di coordinamento prende in considerazione i seguenti criteri:

a)

probabilità che la tecnologia sanitaria in via di sviluppo sia oggetto di una valutazione clinica congiunta conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

b)

bisogni medici non soddisfatti;

c)

potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari;

d)

dimensione transfrontaliera significativa;

e)

rilevante valore aggiunto a livello dell'Unione;

f)

risorse disponibili.

f bis)

priorità cliniche della ricerca a livello dell'Unione; [Em. 124]

3.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente della sua intenzione di avviare o no la consultazione scientifica congiunta. Se respinge la richiesta, il gruppo di coordinamento ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie, spiegandone i motivi tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

Le consultazioni scientifiche congiunte non condizionano l'obiettività e l'indipendenza delle valutazioni tecnologiche congiunte, né i relativi risultati o le relative conclusioni. Il valutatore e il covalutatore nominati per effettuarle a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, non possono coincidere con il valutatore e il covalutatore nominati in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, per la valutazione tecnologica congiunta.

L'oggetto e una sintesi del contenuto delle consultazioni sono pubblicati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. [Em. 125]

Articolo 13

Procedura per le Preparazione delle relazioni sulle consultazioni scientifiche congiunte [Em. 126]

1.   Successivamente all'accettazione di una richiesta di consultazione scientifica congiunta conformemente all'articolo 12 e sulla base del suo programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento designa un sottogruppo per sovrintendere alla preparazione della relazione sulla consultazione scientifica congiunta per conto del gruppo di coordinamento.

La relazione sulla consultazione scientifica congiunta è preparata conformemente alle disposizioni del presente articolo e conformemente alla procedura alle norme procedurali e alla documentazione di cui agli articoli 16 e 17. [Em. 127]

2.   Il sottogruppo designato chiede allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di presentare la documentazione disponibile e aggiornata contenente tutte le fasi del trattamento delle informazioni e i dati le evidenze gli studi necessari per la consultazione scientifica congiunta , come ad esempio i dati disponibili provenienti da tutte le prove effettuate e da tutti gli studi in cui è stata utilizzata la tecnologia in questione. Può essere sviluppato un percorso mirato di valutazione clinica per i medicinali orfani, in considerazione del numero limitato di pazienti che partecipano alle sperimentazioni cliniche e/o della mancanza di un comparatore. Tutte le informazioni in questione sono rese pubbliche al completamento delle valutazioni cliniche congiunte. Il sottogruppo designato e lo sviluppatore di tecnologie sanitarie interessato tengono una riunione congiunta sulla base della documentazione di cui al primo comma. [Em. 128]

3.   Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un covalutatore con il compito di condurre la consultazione scientifica congiunta , che sono diversi rispetto al valutatore e al covalutatore designati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 . Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione. [Em. 129]

4.   Il valutatore, assistito dal covalutatore, prepara il progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta.

5.   Qualora, in qualsiasi fase della preparazione del progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta, ritenga necessaria la presentazione, da parte di uno sviluppatore di tecnologie sanitarie, di evidenze supplementari al fine di completare la relazione, il valutatore può chiedere al sottogruppo designato di sospendere il termine stabilito per la preparazione della relazione e di invitare lo sviluppatore di tecnologie sanitarie a presentare evidenze supplementari. Dopo aver consultato lo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito al tempo necessario per predisporre le evidenze supplementari necessarie, la richiesta del valutatore specifica il numero di giorni lavorativi durante i quali la preparazione è sospesa.

6.   I membri del sottogruppo designato presentano le loro osservazioni durante la preparazione del progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta.

7.   Il valutatore trasmette il progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta allo sviluppatore di tecnologie sanitarie per la presentazione di osservazioni, fissando richiedente e fissa un periodo di tempo per presentare tali durante il quale lo sviluppatore può presentare osservazioni. [Em. 130]

8.   Il sottogruppo designato si assicura che ai portatori di interessi, compresi i pazienti Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie, i pazienti , gli operatori sanitari e gli esperti clinici, possono sia data la possibilità di presentare osservazioni durante la preparazione del progetto di relazione sulla la consultazione scientifica congiunta e fissa un periodo di tempo durante il quale essi possono presentare osservazioni. [Em. 131]

9.   Dopo aver ricevuto e aver esaminato eventuali informazioni e osservazioni fornite conformemente ai paragrafi 2, 6, 7 e 8, il valutatore, assistito dal covalutatore, finalizza il progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta e lo trasmette al sottogruppo designato per osservazioni. Tutte le osservazioni, che sono pubbliche e ricevono risposta ove richiesto, sono pubblicate sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27, in seguito alla finalizzazione della valutazione clinica congiunta. Le osservazioni pubblicate includono quelle dei portatori di interessi nonché qualsiasi divergenza di opinione manifestata dai membri del sottogruppo durante la procedura. [Em. 132]

10.   Se la consultazione scientifica congiunta è condotta parallelamente alla consulenza scientifica prestata dall'agenzia europea per i medicinali, il valutatore cerca di coordinare la tempistica .coordinarsi con l'agenzia per quanto riguarda la coerenza delle conclusioni della relazione sulla consultazione scientifica congiunta con quelle della consulenza scientifica. [Em. 133]

11.   Il valutatore, assistito dal covalutatore, tiene conto delle osservazioni dei membri del sottogruppo designato e presenta al gruppo di coordinamento il progetto di relazione finale sulla consultazione scientifica congiunta.

12.   Il gruppo di coordinamento approva la relazione finale sulla consultazione scientifica congiunta, ove possibile, per consenso o, se necessario, a maggioranza qualificata semplice degli Stati membri entro 100 giorni dalla data di inizio della preparazione della relazione di cui al paragrafo 4. [Em. 207]

Articolo 14

Relazioni sulle consultazioni scientifiche congiunte

1.   Il gruppo di coordinamento trasmette la relazione sulla consultazione scientifica congiunta approvata allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data della sua approvazione.

2.   Il gruppo di coordinamento include nelle sue relazioni annuali e nella piattaforma informatica di cui all'articolo 27 informazioni sintetiche e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte. Tali informazioni contengono l'oggetto delle consultazioni e delle osservazioni.

Le relazioni sulle consultazioni scientifiche sono rese pubbliche al completamento delle valutazioni cliniche congiunte. [Em. 135]

3.   Gli Stati membri non conducono una consultazione scientifica o una consultazione equivalente in merito a una tecnologia sanitaria di cui all'articolo 5 per la quale sia stata avviata una consultazione scientifica congiunta , a meno che esistano dati o evidenze cliniche supplementari che non sono stati presi in considerazione e che sono ritenuti necessari. Dette consultazioni scientifiche nazionali sono trasmesse alla Commissione affinché siano pubblicate sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 .e nel caso in cui il contenuto della richiesta sia identico a quello della consultazione scientifica congiunta. [Em. 136]

Articolo 15

Disposizioni transitorie per le consultazioni scientifiche congiunte

Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 33, paragrafo 1:

a)

il gruppo di coordinamento determina il numero annuo di consultazioni scientifiche congiunte programmate in base al numero di Stati membri partecipanti e alle risorse disponibili;

b)

i membri del gruppo di coordinamento degli Stati membri non partecipanti alle consultazioni scientifiche congiunte:

i)

non sono nominati valutatori o covalutatori;

ii)

non formulano osservazioni sui progetti di relazione sulle consultazioni scientifiche congiunte;

iii)

non partecipano al processo di approvazione delle relazioni finali sulle consultazioni scientifiche congiunte;

iv)

non partecipano al processo di preparazione e di approvazione delle parti dei programmi di lavoro annuali riguardanti le consultazioni scientifiche congiunte.

Articolo 16

Adozione di norme procedurali dettagliate per le consultazioni scientifiche congiunte

1.   La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

a)

la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie e la loro partecipazione alla preparazione di relazioni sulle consultazioni scientifiche congiunte; [Em. 137]

b)

la nomina di valutatori e covalutatori;

c)

la determinazione dell'iter procedurale dettagliato e della sua tempistica;

d)

la presentazione di osservazioni da parte consultazione di pazienti, operatori sanitari, associazioni di pazienti, parti sociali, organizzazioni non governative, esperti clinici e altri pertinenti portatori di interessi; [Em. 138]

e)

la cooperazione con l'agenzia europea per i medicinali in merito a consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali nel caso in cui uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia condotta parallelamente al processo di ricevimento di consulenza scientifica dall'agenzia;

f)

la cooperazione con i gruppi di esperti di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 in materia di consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici.

2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 17

Documentazione e norme per la selezione dei portatori di interessi per le consultazioni scientifiche congiunte

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente agli articoli 30 e 32 riguardodelegati all'articolo 31: [Em. 139]

a)

alla procedura al contenuto: [Em. 140]

i)

delle richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie di consultazioni scientifiche congiunte;

ii)

dei fascicoli contenenti informazioni, dati ed evidenze che devono essere trasmessi dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le consultazioni scientifiche congiunte;

iii)

delle relazioni sulle consultazioni scientifiche congiunte;

iii bis)

per la partecipazione dei portatori di interessi ai fini della presente sezione, ivi comprese le norme sul conflitto di interessi. Le dichiarazioni di interessi sono rese pubbliche per tutti i portatori di interessi e gli esperti consultati. In caso di conflitto di interessi, i portatori di interessi e gli esperti non partecipano alla procedura. [Em. 141]

b)

alle norme per determinare i portatori di interessi da consultare ai fini della presente sezione. [Em. 142]

SEZIONE 3

TECNOLOGIE SANITARIE EMERGENTI

Articolo 18

Individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti

1.   Il gruppo di coordinamento conduce ogni anno uno studio sulle tecnologie sanitarie emergenti che si ritiene potrebbero avere un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.

2.   Nell'elaborare lo studio, il gruppo di coordinamento consulta:

a)

gli sviluppatori di tecnologie sanitarie;

b)

le organizzazioni di pazienti e di consumatori e gli operatori sanitari alla sua riunione annuale ; [Em. 143]

c)

esperti clinici;

d)

l'agenzia europea per i medicinali, anche in merito alla notifica preventiva di medicinali anteriormente alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio;

e)

il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici istituito dall'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745.

2 bis.     Nell'elaborare lo studio, il gruppo di coordinamento assicura che le informazioni commerciali riservate fornite dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie siano adeguatamente tutelate. A tal fine, il gruppo di coordinamento offre allo sviluppatore di tecnologie sanitarie la possibilità di presentare osservazioni in merito al contenuto dello studio e ne tiene debitamente conto. [Em. 144]

3.   Le conclusioni dello studio sono sintetizzate nella relazione annuale del gruppo di coordinamento e sono prese in considerazione nell'elaborazione dei suoi programmi di lavoro annuali.

SEZIONE 4

COOPERAZIONE VOLONTARIA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

Articolo 19

Cooperazione volontaria

1.   La Commissione promuove la l'ulteriore cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri in merito alle seguenti questioni a: [Em. 145]

a)

valutazioni non cliniche delle tecnologie sanitarie;

b)

valutazioni collaborative dei dispositivi medici;

c)

valutazioni delle tecnologie sanitarie diverse dai medicinali o dai dispositivi medici;

d)

presentazione di evidenze supplementari necessarie a sostenere valutazioni delle tecnologie sanitarie.

d bis)

valutazioni cliniche di medicinali e di dispositivi medici effettuate dagli Stati membri; [Em. 146]

d ter)

misure di uso compassionevole nella pratica clinica, con l'obiettivo di migliorare la base di evidenze ed elaborare un registro a tal fine; [Em. 147]

d quater)

elaborazione di guide sulle migliori prassi mediche basate sull'evidenza scientifica; [Em. 148]

d quinquies)

disinvestimento delle tecnologie obsolete; [Em. 149]

d sexies)

rafforzamento delle norme in materia di produzione delle evidenze cliniche e relativo monitoraggio. [Em. 150]

2.   Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1 è fatto ricorso al gruppo di coordinamento.

3.   La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere b), c), c), d ter) d sexies ) può essere realizzata applicando le norme procedurali stabilite conformemente all'articolo 11 e le norme comuni stabilite conformemente agli articoli 22 e 23. [Em. 151]

4.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è inclusa nei programmi di lavoro annuali del gruppo di coordinamento e i risultati della cooperazione sono inclusi nelle sue relazioni annuali e nella piattaforma informatica di cui all'articolo 27.

CAPO III

Norme in materia di valutazioni cliniche

Articolo 20

Norme armonizzate in materia di valutazioni cliniche

1.    La metodologia e le norme procedurali comuni stabilite conformemente all'articolo 22 e le disposizioni adottate a norma dell'articolo 23 si applicano alle:

a)

valutazioni cliniche congiunte effettuate conformemente al capo II;

b)

valutazioni cliniche di medicinali e di dispositivi medici effettuate dagli Stati membri. [Em. 152]

1 bis.     Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le norme procedurali e la metodologia comuni di cui al presente regolamento per le valutazioni cliniche di medicinali e dispositivi medici esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento che sono effettuate dagli Stati membri a livello nazionale. [Em. 153]

Articolo 21

Relazioni sulle valutazioni cliniche

1.   Nel caso in cui una valutazione clinica sia effettuata da uno Stato membro, tale Stato membro trasmette alla Commissione la relazione sulla valutazione clinica e la relazione di sintesi entro 30 giorni lavorativi dalla data del completamento della valutazione della tecnologia sanitaria.

2.   La Commissione pubblica le relazioni di sintesi di cui al paragrafo 1 sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 e mette le relazioni sulle valutazioni cliniche a disposizione degli altri Stati membri tramite tale piattaforma informatica.

Articolo 22

Metodologia e norme procedurali comuni

1.   La Tenuto conto dei risultati dei lavori già intrapresi nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA e dopo aver consultato tutti i portatori di interessi pertinenti, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo: [Em. 154]

a)

alle norme procedurali per:

i)

garantire che i membri del gruppo di coordinamento le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie effettuino valutazioni cliniche in maniera indipendente, trasparente e scevra da conflitti di interessi, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7 ; [Em. 155]

ii)

le modalità di interazione tra gli organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie nel corso delle valutazioni cliniche , nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli ; [Em. 156]

iii)

la consultazione le osservazioni di pazienti, operatori sanitari, organizzazioni dei consumatori, esperti clinici e altri portatori di interessi nelle valutazioni cliniche e le risposte debitamente motivate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli ; [Em. 157]

iii bis)

trattare i potenziali conflitti di interessi; [Em. 158]

iii ter)

garantire che la valutazione dei dispositivi medici possa avvenire al momento opportuno dopo l'immissione sul mercato, consentendo l'utilizzo dei dati relativi all'efficacia clinica, ivi compresi i dati dal mondo reale. Il momento opportuno è individuato in collaborazione con i pertinenti portatori di interessi; [Em. 159]

b)

a un meccanismo di sanzioni in caso di inadempimento da parte dello sviluppatore di tecnologia degli obblighi in materia di informazioni disponibili che deve fornire, in modo da garantire la qualità del processo .alle metodologie utilizzate per definire il contenuto e la forma delle valutazioni cliniche. [Em. 160]

1 bis.     Entro [sei mesi] dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il gruppo di coordinamento elabora un progetto di regolamento di esecuzione riguardante le metodologie da utilizzare in maniera coerente per effettuare le valutazioni e consultazioni cliniche congiunte e stabilisce il contenuto di tali valutazioni e consultazioni. Le metodologie sono elaborate sulla base degli orientamenti metodologici e dei modelli di trasmissione delle evidenze esistenti nel quadro EUnetHTA. In ogni caso, le metodologie rispettano i seguenti criteri:

a)

le metodologie si basano su elevati standard di qualità, sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, derivanti principalmente, laddove ciò sia fattibile nella pratica ed eticamente giustificabile, da sperimentazioni cliniche randomizzate di controllo in doppio cieco, meta-analisi e revisioni sistematiche;

b)

le valutazioni dell'efficacia relativa si basano su «end-point» pertinenti per il paziente, con criteri utili, pertinenti, tangibili, specifici e adattati alla situazione clinica in questione;

c)

le metodologie tengono conto delle specificità delle nuove procedure e di taluni tipi di prodotti medicinali con minori evidenze cliniche disponibili al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio (quali medicinali orfani o autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate). Tuttavia, tale mancanza di evidenze non impedisce la produzione di evidenze aggiuntive, che devono essere oggetto di successivo monitoraggio e che possono richiedere una valutazione ex-post, e non influisce sulla sicurezza dei pazienti o sulla qualità scientifica;

d)

i comparatori sono quelli di riferimento per l'entità clinica in questione, il migliore e/o il più comune di tipo tecnologico o procedurale;

e)

per i medicinali, gli sviluppatori di tecnologie forniscono al gruppo di coordinamento, per la valutazione clinica, il fascicolo completo in formato eCTD presentato all'Agenzia europea per l'autorizzazione centralizzata. Tale fascicolo comprende la relazione sullo studio clinico;

f)

le informazioni che lo sviluppatore di tecnologie sanitarie deve presentare si riferiscono ai dati più aggiornati e pubblici. Il mancato rispetto di detto obbligo può comportare un meccanismo di sanzioni;

g)

le sperimentazioni cliniche sono gli studi per eccellenza nel campo biomedico; pertanto l'uso di altri tipi di studio, ad esempio gli studi epidemiologici, può avvenire in casi eccezionali e deve essere pienamente giustificato;

h)

i metodi comuni, nonché gli obblighi in materia di dati e le misure di risultato tengono conto delle specificità dei dispositivi medici e dei dispositivi medici di diagnostica in vitro;

i)

riguardo ai vaccini, la metodologia tiene conto dell'effetto di un vaccino lungo tutto l'arco della vita attraverso un periodo di tempo appropriato delle analisi, degli effetti indiretti come l'immunità di gregge e degli elementi indipendenti dal vaccino quali, ad esempio, i tassi di copertura legati ai programmi;

j)

laddove ciò sia fattibile nella pratica ed eticamente giustificabile, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie effettua almeno una sperimentazione clinica controllata e randomizzata raffrontando la sua tecnologia sanitaria in termini di risultati pertinenti dal punto di vista clinico a un comparatore attivo considerato l'intervento migliore comprovato al momento della progettazione della sperimentazione (cura standard) o l'intervento più comune qualora non esista una cura standard. Lo sviluppatore di tecnologie fornisce i dati e i risultati delle sperimentazioni comparative effettuate nel fascicolo della documentazione presentato per la valutazione clinica congiunta.

Nel caso di un dispositivo medico, la metodologia è adeguata alle sue caratteristiche e specificità, utilizzando come base la metodologia già sviluppata da EUnetHTA.

Il gruppo di coordinamento sottopone il progetto di regolamento di esecuzione all'approvazione della Commissione.

Entro [tre mesi] dal ricevimento del progetto di misura, la Commissione decide se approvarlo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Qualora non intenda approvare un progetto di misura o intenda approvarlo in parte o qualora proponga modifiche, la Commissione rinvia il progetto al gruppo di coordinamento, indicandone i motivi. Entro un termine di [6 settimane], il gruppo di coordinamento può modificare il progetto di misura sulla base delle indicazioni della Commissione e delle modifiche proposte e presentarlo nuovamente alla Commissione.

Se, alla scadenza del [periodo di 6 settimane], il gruppo di coordinamento non ha presentato un progetto di misura modificato o ha presentato un progetto di misura che non è modificato in modo coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, quest'ultima può adottare il regolamento di esecuzione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerlo.

Qualora il gruppo di coordinamento non presenti un progetto di misura alla Commissione entro il termine di cui al [paragrafo 1], la Commissione può adottare il regolamento di esecuzione senza che il gruppo di coordinamento abbia presentato un progetto. [Em. 208/rev]

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 23

Contenuto dei documenti da trasmettere e delle relazioni e norme per la selezione dei portatori di interessi

Il gruppo di coordinamento stabilisce, seguendo la stessa procedura stabilita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo: [Em. 162]

a)

il formato e i modelli al contenuto: [Em. 163]

i)

dei fascicoli contenenti informazioni, dati ed evidenze che devono essere trasmessi dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le valutazioni cliniche;

ii)

delle relazioni sulle valutazioni cliniche;

iii)

delle relazioni di sintesi sulle valutazioni cliniche;

b)

alle norme per la determinazione dei portatori di interessi da consultare ai fini del capo II, sezione 1, e del presente capo , in deroga all'articolo 26 . [Em. 164]

CAPO IV

Quadro di sostegno

Articolo 24

Contributo finanziario dell'Unione [Em. 165]

1.   L'Unione provvede al finanziamento dei lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e delle attività a supporto di tali lavori che comportano la cooperazione con la Commissione, con l'agenzia europea per i medicinali e con la rete di portatori di interessi di cui all'articolo 26. Il contributo finanziario dell'Unione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 comprende il finanziamento della partecipazione delle autorità e degli organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati membri a sostegno delle attività in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte. Il valutatore e i covalutatori hanno diritto a un'indennità speciale per compensare il loro lavoro in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte conformemente alle disposizioni interne della Commissione.

2 bis.     L'Unione assicura un finanziamento pubblico stabile e permanente alle attività congiunte in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie che sono effettuate senza il finanziamento diretto o indiretto da parte degli sviluppatori delle tecnologie sanitarie. [Em. 166]

2 ter.     La Commissione può istituire un sistema tariffario per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie che richiedano sia consultazioni scientifiche congiunte sia valutazioni cliniche congiunte, che utilizza ai fini della ricerca sulle priorità cliniche o sui bisogni medici non contemplati. In nessun caso detto sistema tariffario può essere inteso a finanziare le attività in virtù del presente regolamento. [Em. 167]

Articolo 25

Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento

La Commissione sostiene i lavori del gruppo di coordinamento. In particolare, la Commissione:

a)

ospita nei suoi locali e copresiede, con diritto di parola ma non di voto, le riunioni del gruppo di coordinamento; [Em. 168]

b)

svolge le funzioni di segreteria per il gruppo di coordinamento e fornisce supporto amministrativo, scientifico e informatico; [Em. 169]

c)

pubblica sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 i programmi di lavoro annuali del gruppo di coordinamento, le relazioni annuali, sintesi dei verbali delle sue riunioni, nonché le relazioni e le relazioni di sintesi sulle valutazioni cliniche congiunte;

d)

verifica che i lavori del gruppo di coordinamento si svolgano in modo indipendente e trasparente , conformemente al regolamento interno stabilito ; [Em. 170]

e)

agevola la cooperazione con l'agenzia europea per i medicinali in merito alle attività congiunte sui medicinali, compresa la condivisione di informazioni riservate;

f)

facilita la cooperazione con i pertinenti organismi a livello dell'Unione in merito alle attività congiunte sui dispositivi medici, compresa la condivisione di informazioni riservate. [Em. 171]

Articolo 26

Rete di portatori di interessi

1.   La Commissione istituisce una rete di portatori di interessi tramite un invito a presentare candidature e individua una serie di organizzazioni di portatori di interessi idonee sulla base di criteri di selezione stabiliti nell'invito a presentare candidature , come legittimità, rappresentanza, trasparenza e responsabilità .

Le organizzazioni cui è rivolto l'invito a presentare candidature sono associazioni di pazienti, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni non governative nel settore della sanità, sviluppatori di tecnologie sanitarie e operatori sanitari.

Alla selezione dei membri della rete di portatori di interessi si applicano le migliori pratiche nella prevenzione del conflitto di interessi.

Il Parlamento europeo dispone di due rappresentanti nella rete di portatori di interessi. [Em. 172]

2.   La Commissione pubblica l'elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete di portatori di interessi. I portatori di interessi non hanno conflitti di interessi e le loro dichiarazioni di interessi sono pubblicate sulla piattaforma informatica. [Em. 173]

3.   La Commissione organizza riunioni ad hoc almeno una volta l'anno una riunione tra la rete di portatori di interessi e il gruppo di coordinamento al fine di promuovere un dialogo costruttivo. Le funzioni della rete di portatori di interessi comprendono le seguenti : [Em. 174]

a)

aggiornare i portatori di interessi in merito ai scambiare informazioni sui lavori del gruppo di coordinamento e sul processo di valutazione ; [Em. 175]

b)

partecipare a seminari, gruppi di lavoro o azioni specifiche condotte su aspetti specifici; assicurare uno scambio di informazioni sui lavori del gruppo di coordinamento. [Em. 176]

b bis)

sostenere l'accesso a esperienze in situazioni reali relative alle malattie e al loro trattamento nonché all'utilizzo effettivo delle tecnologie sanitarie, ai fini di una migliore comprensione del valore che i portatori di interesse attribuiscono all'evidenza scientifica apportata nel corso del processo di valutazione; [Em. 177]

b ter)

contribuire a una comunicazione più mirata ed efficiente con e tra le parti per favorire il loro ruolo nell'uso sicuro e razionale delle tecnologie sanitarie; [Em. 178]

b quater)

elaborare un elenco di priorità della ricerca medica; [Em. 179]

b quinquies)

richiedere contributi per il programma di lavoro annuale e lo studio annuale elaborati dal gruppo di coordinamento. [Em. 180]

Gli interessi e i documenti di costituzione delle parti, nonché una sintesi delle riunioni annuali e delle possibili attività, sono pubblicati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. [Em. 181]

4.   Su richiesta del gruppo di coordinamento, la Commissione invita i pazienti , i professionisti sanitari e gli esperti clinici nominati dalla rete di portatori di interessi a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento in qualità di osservatori. [Em. 182]

5.   Su richiesta del gruppo di coordinamento, la rete di portatori di interessi fornisce supporto al gruppo di coordinamento nell'individuazione delle competenze cliniche e dei pazienti per i lavori dei suoi sottogruppi.

Articolo 27

Piattaforma informatica

1.    Sulla base dei lavori già intrapresi nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA, la Commissione sviluppa e gestisce una piattaforma informatica contenente informazioni su: [Em. 183]

a)

valutazioni cliniche congiunte e valutazioni delle tecnologie sanitarie degli Stati membri, programmate, in corso e completate;

b)

consultazioni scientifiche congiunte;

c)

studi per l'individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti;

d)

risultati della cooperazione volontaria tra gli Stati membri.

d bis)

un elenco dei membri del gruppo di coordinamento, dei suoi sottogruppi e di altri esperti, unitamente alla loro dichiarazione di interessi finanziari; [Em. 184]

d ter)

tutte le informazioni la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento; [Em. 185]

d quater)

relazioni finali sulle valutazioni cliniche congiunte e relazioni finali di sintesi in un formato di facile comprensione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; [Em. 186]

d quinquies)

un elenco delle organizzazioni incluse nella rete di portatori di interessi. [Em. 187]

2.   La Commissione garantisce adeguati livelli di l’accesso pubblico alle informazioni contenute nella piattaforma informatica agli organismi degli Stati membri, ai membri della rete di portatori di interessi e al pubblico in generale. [Em. 188]

Articolo 28

Relazione sulla valutazione del periodo transitorio Relazione sull'attuazione [Em. 189]

Al più tardi entro due anni dalla Alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 33 e prima che il sistema armonizzato di valutazione delle tecnologie sanitarie stabilito dal presente regolamento divenga obbligatorio , paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulla valutazione d'impatto sull'insieme di procedure poste in essere che valuta, tra gli altri criteri, i progressi compiuti in materia di accesso alle nuove tecnologie sanitarie da parte dei pazienti e di funzionamento del mercato interno, l'impatto sulla qualità dell'innovazione, come lo sviluppo di medicinali innovativi in aree in cui sono presenti bisogni non soddisfatti, e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, la qualità e la capacità della valutazione delle tecnologie sanitarie a livello nazionale e regionale, nonché l'adeguatezza dell' in merito all'attuazione delle disposizioni sull'oggetto delle valutazioni cliniche congiunte e  del sul funzionamento del quadro di sostegno di cui al presente capo. [Em. 190]

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 29

Valutazione e monitoraggio

1.   Al più tardi entro cinque anni dalla pubblicazione della relazione di cui all'articolo 28, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito alle sue conclusioni.

2.   Entro il … [un anno dalla data di applicazione] la Commissione definisce un programma per il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Il programma di monitoraggio specifica le iniziative che la Commissione e gli Stati membri devono adottare ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati e delle altre evidenze.

3.   Le relazioni annuali del gruppo di coordinamento sono utilizzate come parte del programma di monitoraggio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 17 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da … [insert date of entry into force of this Regulation].

3.   La delega di potere di cui agli articoli 17 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 191]

Articolo 32

Preparazione degli atti delegati e di esecuzione [Em. 192]

1.   La Commissione adotta gli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 11, 16, 17, 22 e 23 al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento. [Em. 193]

2.   In sede di preparazione di tali atti delegati e di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali e dei dispositivi medici e tiene conto del lavoro già intrapreso nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA . [Em. 194]

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri possono differire la loro partecipazione al sistema di valutazioni cliniche congiunte e di consultazioni scientifiche congiunte di cui al capo II, sezioni 1 e 2, fino al … [ 4 anni dalla data di applicazione] per i medicinali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e a bis), e fino al . .. [7 anni dalla data di applicazione] per i dispositivi medici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e per i dispositivi medici di diagnostica in vitro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). [Em. 195]

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono avvalersi del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 al più tardi un anno prima della data di applicazione del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri che hanno differito la loro partecipazione conformemente al paragrafo 1 possono iniziare a partecipare a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, previa notifica alla Commissione almeno tre mesi prima dell'inizio di tale esercizio.

Articolo 34

Clausola di salvaguardia

1.   Gli Stati membri possono effettuare una valutazione clinica utilizzando mezzi diversi dalle norme di cui al capo III del presente regolamento per i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, nonché per motivi connessi alla necessità di tutelare la salute pubblica nello Stato membro in questione e a condizione che il provvedimento sia giustificato, necessario e proporzionato per il conseguimento di tale obiettivo. [Em. 196]

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e al gruppo di coordinamento la loro intenzione di procedere a una valutazione clinica utilizzando mezzi diversi, specificando le motivazioni per agire in tal senso. [Em. 197]

2 bis.     Il gruppo di coordinamento può valutare se la richiesta si adatti ai motivi contemplati al paragrafo 1 e formulare le proprie conclusioni alla Commissione. [Em. 198]

3.   Entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione approva o respinge la valutazione prevista dopo aver verificato se essa sia conforme o no alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se costituisca o no un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In mancanza di una decisione della Commissione entro la fine del periodo di tre mesi, la valutazione clinica prevista è da considerarsi approvata. La decisione della Commissione è pubblicata sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. [Em. 199]

Articolo 35

Modifica della direttiva 2011/24/UE

1.   L'articolo 15 della direttiva 2011/24/UE è abrogato.

2.   I riferimenti all'articolo abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 28.

(2)  GU C …

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019.

(4)   GU C 263 del 25.7.2018, pag. 4.

(5)   Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(6)  GU C 438 del 6.12.2014, pag. 12.

(7)  Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali — 2016/2057(INI).

(8)  COM(2015)0550, pag. 19.

(9)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(11)   Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(14)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(15)   Direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/673


P8_TA(2019)0121

Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)0487 — C8-0309/2017 — 2017/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/67)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0487),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0309/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018 (1),

visto il parer del Comitato delle regioni del 23 marzo 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per gli affari esteri e della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0198/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente all’atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 94.

(2)  GU C 247 del 13.7.2018, pag. 28.


P8_TC1-COD(2017)0224

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/452.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

A seguito della richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea si impegna a:

condividere con il Parlamento europeo, una volta messi a punto, i moduli standardizzati che la Commissione europea provvederà a predisporre al fine di facilitare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi relativi alla relazione annuale a norma dell'articolo 5 del regolamento; e

condividere tali moduli standardizzati con il Parlamento europeo ogni anno, parallelamente alla presentazione della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/676


P8_TA(2019)0122

Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (COM(2017)0280 — C8-0173/2017 — 2017/0128(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2020/C 449/68)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0280),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0173/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera in data 24 luglio 2017 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 novembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0199/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 181.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2017)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/520.)


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/678


P8_TA(2019)0123

Reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (COM(2017)0796 — C8-0005/2018 — 2017/0354(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/69)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0796),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0005/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 novembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0274/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 19.


P8_TC1-COD(2017)0354

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/515.)


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/679


P8_TA(2019)0124

Commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e commissioni di conversione valutaria ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (COM(2018)0163 — C8-0129/2018 — 2018/0076(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/70)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0163),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0129/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 31 agosto 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0360/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 382 del 23.10.2018, pag. 7.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 28


P8_TC1-COD(2018)0076

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/518.)


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/680


P8_TA(2019)0125

Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (COM(2017)0647 — C8-0396/2017 — 2017/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/71)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0647),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0396/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0032/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 47.

(2)  GU C 387 del 25.10.2018, pag. 70.


P8_TC1-COD(2017)0288

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha rivelato che, nei mercati nazionali, i alcuni trasportatori si trovano ad affrontare ostacoli ingiustificati allo sviluppo di servizi interurbani effettuati con autobus a beneficio dei passeggeri . I servizi di trasporto passeggeri su strada non hanno inoltre tenuto il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini in termini di disponibilità e qualità e i modi di trasporto sostenibili continuano a registrare una modesta quota modale. Ne consegue che alcuni gruppi di cittadini si trovano in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la disponibilità di servizi di trasporto passeggeri e, a causa del maggior utilizzo di autovetture, gli incidenti stradali sono più frequenti e le emissioni e il traffico aumentano , così come i costi per le infrastrutture . [Em. 1]

(2)

Al fine di assicurare un quadro normativo coerente per il trasporto interurbano di passeggeri effettuato con servizi regolari di autobus in tutta l'Unione, il regolamento (CE) n. 1073/2009 dovrebbe applicarsi a tutti i servizi regolari di trasporto interurbano. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento , ma senza applicarlo a centri urbani o suburbani o agglomerati urbani e in modo tale da lasciare impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) . [Em. 2]

(3)

In Ogni Stato membro dovrebbe essere designato designare un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale , incaricato di emanare pareri vincolanti, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l'energia o le telecomunicazioni. [Em. 3]

(4)

Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti o aggiudicati in conformità del regolamento (CE) n. 1370/2007 . Per questo motivo l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un'analisi economica oggettiva e, se del caso, essere autorizzato a proporre le misure necessarie al fine di garantire che questo non accada. Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero competere con i fornitori di servizi di trasporto cui sono stati accordati diritti esclusivi di prestare determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. [Em. 4]

(5)

I Le operazioni di servizi regolari in forma di trasporti di cabotaggio dovrebbero essere subordinati al possesso di una licenza comunitaria e all'utilizzo di un tachigrafo intelligente a norma del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6). Allo scopo di agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci di tali servizi da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, le norme relative al rilascio delle licenze comunitarie dovrebbero essere chiarite , e dovrebbe essere sviluppato il modulo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) per l'invio di dichiarazioni di distacco e di richieste in formato elettronico, così da permettere agli ispettori che svolgono i controlli su strada di accedere direttamente, in tempo reale, ai dati e alle informazioni contenuti nel registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) e nell'IMI e al fine di garantire che i contributi sociali per i conducenti di autobus distaccati siano effettivamente versati [Em. 5].

(6)

Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni nell'Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. La gestione di un'autostazione dovrebbe essere approvata da un'autorità nazionale, che dovrebbe verificare quali requisiti sono necessari e quali devono essere soddisfatti. I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell'accesso dovrebbero essere presentati all'organismo di regolamentazione. Gli Stati membri potrebbero escludere le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada. [Em. 6]

(7)

Pur mantenendo l'autorizzazione per i servizi regolari, è opportuno adattare alcune norme relative alla procedura di autorizzazione.

(8)

Per l'autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Per garantire che le operazioni di servizio commerciale regolare non compromettano l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti, è opportuno introdurre una distanza limite , determinata dagli Stati membri, che in ogni caso non dovrebbe essere superiore a 100 chilometri di percorso . Nel caso dei collegamenti già serviti da più di un contratto di servizio pubblico, dovrebbe essere possibile aumentare tale limite. [Em. 7]

(9)

I vettori non residenti dovrebbero poter effettuare servizi regolari nazionali alle stesse condizioni dei vettori residenti , purché abbiano ottemperato alle disposizioni in materia di trasporti su strada o ad altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale, internazionale e dell'Unione . [Em. 8]

(10)

È opportuno snellire per quanto ove possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009. Il foglio di viaggio costituisce un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere abolito. [Em. 9]

(11)

Le escursioni locali costituiscono un trasporto di cabotaggio autorizzato e sono disciplinate dalle norme generali sul cabotaggio. L'articolo relativo alle escursioni locali dovrebbe pertanto essere soppresso. [Em. 10]

(12)

In considerazione dell'importanza di un'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009, le norme in materia di controlli su strada e presso le imprese dovrebbero essere modificate per includere i trasporti di cabotaggio.

(13)

Nella misura in cui il presente regolamento armonizza, nei mercati nazionali, le norme riguardanti i servizi regolari effettuati con autobus e l'accesso alle autostazioni, i suoi obiettivi, segnatamente la promozione della mobilità interurbana e l'incremento della quota modale dei modi sostenibili di trasporto di passeggeri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1073/2009 e integrare quest'ultimo con le disposizioni concernenti la forma in cui devono essere redatte le attestazioni per i trasporti effettuati per conto proprio, la forma delle domande di autorizzazione e delle autorizzazioni stesse, la procedura e i criteri da rispettare per determinare se un servizio proposto comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, nonché gli obblighi di relazione degli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 11]

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1073/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1073/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali interurbani di trasporto di passeggeri effettuati per conto terzi da un vettore non residente, conformemente alle disposizioni del capo V , e lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n 1370/2007 .»; [Em. 12]

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)   “servizi regolari”: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati, in cui non sono previste fermate intermedie oppure l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;»;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)   “trasporto di cabotaggio”: un servizio di trasporto nazionale di passeggeri su strada effettuato per conto terzi in uno Stato membro ospitante;»; [Em. 83]

c)

sono aggiunti i seguenti punti da 9 a 11 ter:

«9)

“autostazione”: qualsiasi una struttura con una superficie minima di 600 m2, autorizzata che comprenda un'area di parcheggio utilizzata da autobus per l'imbarco la salita lo sbarco la discesa di passeggeri; [Em. 13]

10)

“gestore dell'autostazione”: qualsiasi soggetto responsabile , in uno Stato membro, della gestione di un'autostazione, che rispetta i requisiti di competenza professionale e capacità finanziaria della concessione dell'accesso a un'autostazione; [Em. 14]

11)

“alternativa valida”: un'altra autostazione che sia economicamente accettabile per il vettore, garantisca una connettività e infrastrutture comparabili all'autostazione inizialmente richiesta e consenta l'accesso dei passeggeri ad altre forme di trasporto pubblico, e tale da consentirgli consentire al vettore di effettuare il servizio di trasporto di passeggeri interessato in maniera analoga all'autostazione inizialmente richiesta ; [Em. 15]

11 bis)

“contratto di servizio pubblico”: uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra un'autorità competente e un operatore di servizio pubblico mediante il quale all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico; a seconda del diritto dello Stato membro in questione, il contratto può altresì consistere in una decisione adottata dall'autorità competente che assume la forma di un atto individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure che specifica le condizioni alle quali l'autorità competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura a un operatore interno; [Em. 16]

11 ter)

“itinerario alternativo”: l'itinerario tra la stessa origine e la stessa destinazione di un itinerario utilizzato da un servizio regolare esistente e che può essere utilizzato al suo posto.»; [Em. 17]

3)

prima del capo II, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Organismo di regolamentazione

1.    Le autorità competenti in ogni Stato membro designa designano un organismo di regolamentazione nazionale unico pubblico nazionale per il settore del trasporto di passeggeri su strada. Detto organismo è un'autorità imparziale che, in termini organizzativi, funzionali, gerarchici e decisionali, è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. Tale autorità è indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. [Em. 18]

L'organismo di regolamentazione può essere un organismo già esistente competente per altri settori servizi regolamentati. [Em. 19]

2.   L'organismo di regolamentazione per il settore del trasporto passeggeri su strada dispone , per lo svolgimento dei suoi compiti, della necessaria capacità organizzativa in termini di risorse umane , finanziarie e di altro tipo, proporzionata all'importanza di tale settore nello Stato membro interessato. [Em. 20]

2 bis.     Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza, l'organismo di regolamentazione ha la facoltà di monitorare la situazione concorrenziale del mercato interno dei servizi regolari di trasporto passeggeri su strada, al fine di impedire le discriminazioni o l'abuso di posizione dominante sul mercato, anche attraverso il subappalto. I suoi pareri sono vincolanti. [Em. 21]

3.   L'organismo di regolamentazione svolge i seguenti compiti:

a)

effettua analisi economiche per stabilire se un nuovo servizio proposto comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico;

b)

raccoglie e fornisce informazioni sull'accesso alle autostazioni; e onde assicurare che l'accesso alle autostazioni per gli operatori di servizi sia garantito a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti; [Em. 22]

c)

decide in merito ai ricorsi contro le decisioni dei gestori delle autostazioni. , e [Em. 23]

c bis)

crea un registro elettronico, accessibile al pubblico, in cui sono elencati tutti i servizi regolari nazionali e internazionali autorizzati. [Em. 24]

4.   L'organismo di regolamentazione può, nell'esercizio delle sue funzioni, richiedere le informazioni pertinenti alle altre autorità competenti, ai gestori delle autostazioni, ai richiedenti un'autorizzazione e ad eventuali terze parti interessate all'interno del territorio dello Stato membro in questione. [Em. 25]

Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione , che non è superiore a un mese. In casi debitamente motivati, l'organismo di regolamentazione può prorogare il termine per la trasmissione delle informazioni di due settimane al massimo. L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare le richieste di informazioni per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. [Em. 26]

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di regolamentazione siano soggette a  un tempestivo controllo giurisdizionale. Tale controllo può avere effetto sospensivo solo quando l'effetto immediato della decisione dell'organismo di regolamentazione può causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente. La presente disposizione lascia impregiudicati i poteri che il diritto costituzionale dello Stato membro interessato conferisce al giudice investito del ricorso. [Em. 27]

6.   Le decisioni adottate dall'organismo di regolamentazione sono rese pubbliche entro due settimane dalla loro adozione .»; [Em. 28]

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il trasporto internazionale di passeggeri e i trasporti di cabotaggio effettuati con autobus sono subordinati al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

5)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il quinto comma è soppresso;

b)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la forma in cui devono essere redatte le attestazioni.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Accesso alle autostazioni

1.   I gestori delle autostazioni concedono ai vettori il diritto di accesso alle autostazioni, compresi tutte le strutture presenti o i servizi forniti in tali autostazioni, per l'esercizio di servizi regolari a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti.

1 bis.     Ove i gestori delle autostazioni concedano l'accesso, gli operatori di autobus rispettano i termini e le condizioni esistenti dell'autostazione. [Em. 29]

2.   I gestori delle autostazioni si adoperano per soddisfare tutte le richieste di accesso al fine di garantire un uso ottimale delle autostazioni.

Le richieste di accesso alle autostazioni possono essere rifiutate soltanto per motivi di debitamente giustificati relativi alla mancanza di capacità , all'omissione reiterata di pagamento delle imposte, a violazioni gravi e reiterate, debitamente documentate, commesse dal trasportatore su strada o ad altre disposizioni nazionali, purché esse siano applicate con coerenza e non discriminino né specifici vettori che chiedono accesso a un'autostazione, né i relativi modelli commerciali associati. Se una richiesta è rifiutata, il gestore dell'autostazione comunica la sua decisione anche all'autorità di regolamentazione . [Em. 30]

Nel caso in cui il gestore di un'autostazione rifiuti una richiesta di accesso, indica tutte è incoraggiato a indicare le migliori alternative valide di cui è a conoscenza . [Em. 31]

3.   I gestori delle autostazioni pubblicano almeno le seguenti informazioni in due o più lingue ufficiali nelle rispettive lingue nazionali e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione: [Em. 32]

a)

un elenco di tutti i servizi forniti e i relativi prezzi;

a bis)

un elenco di tutte le infrastrutture presenti e delle specifiche tecniche dell'autostazione; [Em. 33]

b)

le norme relative alla programmazione dell'assegnazione della capacità;

c)

gli orari in vigore e l'assegnazione della capacità.

Tali informazioni sono rese disponibili gratuitamente in formato elettronico dal gestore dell'autostazione e dall'organismo di regolamentazione su richiesta e, nel caso in cui questi ultimi dispongano di siti web, su tali siti.

Le informazioni sono aggiornate e modificate secondo necessità.

3 bis.     Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del presente articolo le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada. Nel considerare una domanda di esclusione, gli organismi di regolamentazione tengono conto della disponibilità di alternative valide.»; [Em. 34]

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 ter

Procedura per la concessione dell'accesso alle autostazioni

1.   Un vettore che desideri accedere a un'autostazione presenta una domanda in tal senso al gestore dell'autostazione.

2.   Se l'accesso richiesto nella domanda non può essere concesso, il gestore dell'autostazione avvia consultazioni con tutti i vettori interessati al fine di soddisfare tale domanda. [Em. 35]

3.   Il gestore dell'autostazione prende una decisione su ogni domanda di accesso a un'autostazione entro due mesi dalla senza indugio e al più tardi un mese dopo la data di presentazione della domanda da parte del vettore. Le decisioni relative all'accesso sono motivate. Qualora l'accesso sia rifiutato, il gestore dell'autostazione giustifica la propria decisione; [Em. 36]

4.   I richiedenti possono impugnare le decisioni dei gestori delle autostazioni. I ricorsi sono presentati all'organismo di regolamentazione.

5.   Se investito di un ricorso contro una decisione del gestore di un'autostazione, l'organismo di regolamentazione adotta una decisione motivata entro un determinato lasso di tempo e, in ogni caso, entro tre settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.

La decisione dell'organismo di regolamentazione in merito a tale ricorso è vincolante , fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative al controllo giurisdizionale . L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare tale decisione per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. [Em. 37]

La decisione è soggetta esclusivamente a controllo giurisdizionale.»;

8)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'autorizzazione è rilasciata a nome del vettore, su supporto cartaceo o in formato elettronico, e non è cedibile.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la forma in cui devono essere redatte le autorizzazioni.»;

9)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate su supporto cartaceo o in formato elettronico all'autorità competente per l'autorizzazione.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande.»;

10)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Procedura Procedure di autorizzazione , sospensione e revoca dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza inferiore a di massimo 100 chilometri in linea d'aria di percorso [Em. 38]

1.   L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri e il loro trasporto su distanze inferiori definite da ciascuno Stato membro e fino a 100 chilometri in linea d'aria di percorso . L'autorità competente per l'autorizzazione trasmette alle suddette autorità competenti una copia della domanda, corredata di copie di ogni altra documentazione utile e di una richiesta di accordo, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Al tempo stesso l'autorità competente per l'autorizzazione inoltra tali documenti, per informazione, alle autorità competenti degli altri Stati membri il cui territorio è attraversato. [Em. 39]

2.   Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano la loro decisione all'autorità competente per l'autorizzazione entro tre due mesi. Il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo, comprovata dall'avviso di ricevimento. Qualora le autorità competenti degli Stati membri non concedano l'accordo che è stato loro richiesto, sono tenute a motivare il loro rifiuto. [Em. 40]

Se le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo non rispondono entro il termine di cui al primo comma, si considera che abbiano dato il loro accordo.

3.   L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro quattro tre mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. [Em. 41]

4.   L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni oggettive relative all'interesse pubblico di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a d). [Em. 42]

4 bis.     Qualora un servizio internazionale regolare effettuato con autobus abbia compromesso l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione e che non rientrano nella responsabilità del titolare del contratto di servizio pubblico, lo Stato membro interessato può, con l'accordo con la Commissione, sospendere o revocare l'autorizzazione a fornire il servizio dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore. Il vettore ha la possibilità di impugnare tale decisione. [Em. 43]

5.   Se una delle autorità competenti non approva l'autorizzazione, la questione può essere deferita alla Commissione entro due mesi dal ricevimento della risposta della suddetta autorità.

6.   Previa consultazione degli Stati membri delle autorità competenti che non hanno dato il loro accordo ed entro quattro , al più tardi due mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli alle autorità competenti negli Stati membri interessati. [Em. 44]

7.   La decisione della Commissione si applica fino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri e all'adozione di una decisione in merito alla domanda da parte dell'autorità competente per l'autorizzazione.»;

11)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Procedura Procedure di autorizzazione , sospensione e revoca dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza pari o superiore a 100 chilometri in linea d'aria di percorso [Em. 45]

1.   L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro senza indugio e al più tardi due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. [Em. 46]

2.   L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c) c bis ). [Em. 47]

3.   L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l'imbarco la salita lo sbarco la discesa dei passeggeri, nonché una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile e una richiesta di accordo, insieme con la propria valutazione, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Inoltre, l'autorità competente per l'autorizzazione inoltra i documenti pertinenti alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco salita sbarco discesa di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione, per informazione. [Em. 48]

3 bis.     Se una delle autorità competenti degli Stati membri nei cui territori hanno luogo la salita o la discesa dei passeggeri non approva l'autorizzazione per uno dei motivi enunciati al paragrafo 2, l'autorizzazione non può essere concessa, ma la questione piò essere deferita alla Commissione entro un mese dal ricevimento della risposta della suddetta autorità. [Em. 49]

3 ter.     Previa consultazione degli Stati membri delle autorità competenti che non hanno dato il loro accordo ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati. [Em. 50]

3 quater.     La decisione della Commissione si applica fino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri e all'adozione di una decisione in merito alla domanda da parte dell'autorità competente per l'autorizzazione. [Em. 51]

Articolo 8 ter

Procedura di autorizzazione per i servizi regolari nazionali

1.   L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro al più tardi due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. Tale termine può essere esteso a quattro tre mesi se è stata richiesta un'analisi in conformità all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d). [Em. 52]

2.   Le autorizzazioni dei servizi regolari nazionali sono rilasciate a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c c bis ), e, se il servizio di trasporto passeggeri copre una distanza inferiore pari al massimo a 100 chilometri in linea d'aria di percorso , all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d). [Em. 53]

3.   La distanza di cui al paragrafo 2 può essere aumentata fino a 120 chilometri se il servizio regolare da introdurre è finalizzato a collegare un punto di partenza e una destinazione già serviti da più di un contratto di servizio pubblico. [Em. 54]

Articolo 8 quater

Decisioni delle autorità competenti per l'autorizzazione

1.   Conformemente alla procedura di cui agli articoli 8, 8 bis o 8 ter, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione, la rilascia a determinate condizioni o respinge la domanda. L'autorità competente per l'autorizzazione informa tutte le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in merito alla sua decisione.

2.   Le decisioni di rigetto di una domanda o, di rilascio di un'autorizzazione subordinata a limitazioni o di sospensione o revoca dell'autorizzazione sono motivate e, se del caso, tengono conto delle analisi dell'organismo di regolamentazione. Il richiedente o il vettore che effettua il servizio interessato ha la possibilità di impugnare le decisioni dell'autorità competente per l'autorizzazione . [Em. 55]

L'autorizzazione è rilasciata a meno che il suo rigetto non possa Una domanda di autorizzazione può essere motivato respinta solo in base ad una o più delle seguenti ragioni: [Em. 56]

a)

il richiedente non è in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

b)

il richiedente non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa dell'Unione o nazionale o, se del caso, regionale in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda i requisiti tecnici e le norme in materia di emissioni applicabili ai veicoli nonché le norme applicabili ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti; [Em. 57]

c)

in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non sono state rispettate;

c bis)

il richiedente ha chiesto l'autorizzazione per un servizio regolare che segue lo stesso itinerario o un itinerario alternativo qualora un'autorità competente abbia concesso a un operatore di servizio pubblico un diritto esclusivo di prestare determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007. Questa ragione di rigetto lascia impregiudicato l'articolo 8 quinquies, paragrafo 1 bis del presente regolamento; [Em. 58]

d)

un organismo di regolamentazione stabilisce, sulla base di un'analisi economica oggettiva, che il servizio comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Tale analisi valuta le caratteristiche strutturali e geografiche pertinenti del mercato e la rete in questione (dimensione, caratteristiche della domanda, complessità della rete, isolamento tecnico e geografico e i servizi contemplati dal contratto), e valuta se il nuovo servizio apporta un miglioramento della qualità dei servizi o del rapporto costi-benefici. [Em. 59]

Le autorità competenti per l'autorizzazione non respingono una domanda per il mero fatto che il vettore richiedente l'autorizzazione offre prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, oppure a meno che l'autorità di regolamentazione o altri organismi nazionali competenti non stabiliscano che il richiedente che cerca di accedere al mercato è intenzionato a offrire servizi al di sotto del loro normale valore per un periodo di tempo prolungato, e che è probabile che ciò comprometta la concorrenza leale. Le autorità competenti per l'autorizzazione non respingono una domanda solamente per il fatto che il collegamento in questione è già servito da altri vettori stradali. [Em. 60]

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità competente per l'autorizzazione siano soggette a controllo giurisdizionale. Tale controllo può avere effetto sospensivo solo quando l'effetto immediato della decisione dell'autorità competente per l'autorizzazione può causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente. La presente disposizione lascia impregiudicati i poteri che il diritto costituzionale dello Stato membro interessato conferisce al giudice investito del ricorso.

Articolo 8 quinquies

Limitazione del diritto di accesso

1.   Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato internazionale e nazionale dei servizi regolari effettuati con autobus se il servizio regolare proposto trasporta passeggeri su distanze inferiori fino a 100 chilometri in linea d'aria di percorso e se comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico , o su qualsiasi distanza se viene effettuato in un centro urbano o suburbano o in un agglomerato urbano o soddisfa le esigenze di trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie, o se il richiedente non ha rispettato le disposizioni in materia di trasporti su strada o altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale, internazionale o dell'Unione . [Em. 61]

1 bis.     Se un'autorità competente ha conferito diritti esclusivi a un'impresa che realizza un servizio pubblico a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007, la tutela dei diritti esclusivi si applica solo alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri prestati sugli stessi itinerari o su itinerari alternativi. Tale conferimento di diritti esclusivi non preclude l'autorizzazione di nuovi servizi regolari ove tali servizi non competano con il servizio prestato nell'ambito del contratto di servizio pubblico ovvero siano effettuati su altri itinerari. [Em. 62]

2.   Le autorità competenti che hanno aggiudicato un contratto di servizio pubblico o gli operatori di servizio pubblico che adempiono il contratto di servizio pubblico possono richiedere all'organismo di regolamentazione di effettuare un'analisi volta a stabilire se l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico sarebbe compromesso.

Ove sia stata ricevuta tale domanda, l'organismo di regolamentazione esamina la domanda e decide può decidere se effettuare l'analisi economica conformemente all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d) a meno che non vi siano motivi pratici eccezionali o altri motivi che giustifichino una decisione di non procedere in tal senso . Esso informa le parti interessate della sua decisione. [Em. 63]

3.   Qualora effettui un'analisi economica, l'organismo di regolamentazione informa tutte le parti interessate dei risultati di tale analisi e delle sue conclusioni al più presto e comunque entro sei settimane tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L'organismo di regolamentazione può concludere che sia necessario rilasciare un'autorizzazione, rilasciarla a determinate condizioni o respingerla. [Em. 64]

Le conclusioni dell'organismo di regolamentazione sono vincolanti per le autorità competenti per l'autorizzazione.

4.   Le autorità competenti e gli operatori di servizio pubblico forniscono all'organismo di regolamentazione tutte le informazioni necessarie ai fini dei paragrafi 2 e 3.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la procedura e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione del presente articolo , in particolare per quanto riguarda l'analisi economica .»; [Em. 65]

5 bis.     Gli Stati membri possono liberalizzare ulteriormente il sistema di autorizzazione per i servizi regolari nazionali per quanto riguarda le procedure di autorizzazione e le soglie di chilometri. [Em. 66]

12)

all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater si applicano mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione.»;

13)

al capo IV, il titolo è sostituito dal seguente:

«SERVIZI REGOLARI SPECIALIZZATI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE»

13 bis)

all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     Uno Stato membro può decidere di imporre a un vettore non residente di rispettare le condizioni relative al requisito di stabilimento di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1) nello Stato membro ospitante dopo che a tale vettore è stata concessa l'autorizzazione a fornire un servizio regolare nazionale e prima che il vettore inizi a effettuare il servizio pertinente. Tali decisioni sono motivate. La decisione tiene conto delle dimensioni e della durata dell'attività del vettore non residente nello Stato membro ospitante. Se lo Stato membro ospitante stabilisce che il vettore non residente non soddisfa il requisito di stabilimento, può revocare le pertinenti autorizzazioni per servizi regolari nazionali concesse o sospenderle finché il requisito non è soddisfatto.

(*1)   Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).»; [Em. 67]"

14)

all'articolo 12, i paragrafi da 1 a 5 sono soppressi;

15)

l'articolo 13 è soppresso; [Em. 68]

16)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Trasporti di cabotaggio autorizzati

I trasporti di cabotaggio sono autorizzati per i seguenti servizi:

a)

i servizi regolari specializzati effettuati a titolo temporaneo, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore;

b)

i servizi occasionali effettuati a titolo temporaneo; [Em. 69]

c)

i servizi regolari effettuati in conformità al presente regolamento da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non sono effettuati indipendentemente da tale servizio internazionale. »; [Em. 70]

16 bis)

all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

(*2)   Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).»; [Em. 72]"

17)

l'articolo 17 è soppresso; [Em. 73]

17 bis)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1.   I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all’articolo 12 che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere , su supporto cartaceo o in formato elettronico, esibito a su richiesta degli agenti preposti al controllo ispettori autorizzati .

2.   Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

a)

i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;

b)

le date di partenza e di fine servizio.

3.   I fogli di viaggio di cui all'articolo 12 sono rilasciati in libretti certificati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

4.   Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l’organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo. Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

5.   I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all’autorità o all’organismo competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall’autorità o dall’organismo suddetti Nel corso dei controlli, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o soggetto in grado di fornire i documenti richiesti.»; [Em. 74]

18)

all'articolo 19, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   I vettori che effettuano trasporti di cabotaggio o trasporti internazionali di passeggeri con autobus autorizzano tutti i controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.»;

19)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Reciproca assistenza

1.   Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del controllo sull'applicazione stessa. Essi si scambiano informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

2.   Gli organismi di regolamentazione cooperano nello svolgimento di analisi economiche per stabilire se i servizi regolari proposti comprometterebbero un contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi internazionali di trasporto pubblico. L'autorità competente per l'autorizzazione consulta gli organismi di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri attraverso i quali transita il servizio regolare internazionale in questione e, se del caso, chiede loro tutte le informazioni necessarie prima di prendere una decisione.»;

20)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8 quinquies, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8 quinquies, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8 quinquies, paragrafo 5, e dell'articolo 28, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

21)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Relazioni

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per la prima volta entro il 31 gennaio […il primo gennaio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento], gli le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell'anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al 31 dicembre dello stesso anno. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno degli Stati membri di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi ai trasporti di cabotaggio, in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati nel corso dell'anno precedente dai vettori residenti. [Em. 75]

2.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per la prima volta entro il 31 gennaio […il primo gennaio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione statistiche sul numero di autorizzazioni rilasciate per trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all'articolo 15, lettera c) nel corso dell'anno precedente.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la forma in cui deve essere redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i dati da trasmettere.

4.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per la prima volta entro il 31 gennaio […il primo gennaio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero di copie certificate conformi corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.

5.   Entro il [inserire la data corrispondente a … [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni relative alla misura in cui il presente regolamento ha contribuito a migliorare il funzionamento del mercato del sistema di trasporto passeggeri su strada , in particolare per i passeggeri, il personale degli autobus e l'ambiente .». [Em. 76]

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [XX].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 47.

(2)  GU C 387 del 25.10.2018, pag. 70.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019.

(4)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(5)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(6)   Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/694


P8_TA(2019)0126

Modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018)0744 — C8-0482/2018 — 2018/0385(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/72)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0744),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0482/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0014/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0385

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2019/504.)